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Convenzione sulla responsabilità genitoriale e la protezione dei minori

Al fine di rafforzare la protezione dei minori a livello internazionale e per evitare conflitti fra i diversi sistemi giuridici, la presente convenzione stabilisce norme comuni per gli Stati contraenti per quanto concerne la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

ATTO

Decisione 2003/93/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che autorizza gli Stati membri a firmare, nell'interesse della Comunità, la convenzione dell'Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori.

SINTESI

La convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori è stata conclusa il 19 ottobre 1996 nell'ambito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. Tuttavia, possono aderire alla convenzione soltanto gli Stati sovrani. Il Consiglio, pertanto, autorizza in via eccezionale gli Stati membri a firmare la convenzione.

L'UE conserva tuttavia la sua competenza esclusiva per le disposizioni della convenzione che sono parte della normativa relativa alla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (regolamento «Bruxelles II»). Di conseguenza, alla firma della convenzione gli Stati membri devono dichiarare che continueranno ad applicare il diritto comunitario nell'ambito dell'Unione per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni di uno Stato membro relative alla convenzione.

Ambito di applicazione

La convenzione contribuisce alla protezione dei minori a livello internazionale. Essa si applica ai minori fino all'età di 18 anni, con l'obiettivo di determinare:

  • lo Stato competente ad adottare misure per proteggere il minore o i suoi beni;
  • la legge applicabile nell'esercizio di tale competenza;
  • la legge applicabile alla responsabilità genitoriale;
  • il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;
  • la cooperazione tra gli Stati contraenti.

Le misure volte alla protezione di un minore riguardano:

  • la responsabilità genitoriale;
  • il diritto di affidamento;
  • la tutela;
  • la rappresentanza del minore;
  • il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o altra assistenza;
  • la supervisione delle cure fornite al minore;
  • l'amministrazione dei beni del minore.

Competenza

In generale, lo Stato contraente di residenza abituale del minore è competente ad adottare misure per la protezione della sua persona o dei suoi beni. Per i minori rifugiati o trasferiti a livello internazionale o per i minori la cui residenza abituale non può essere accertata, la competenza è esercitata dallo Stato sul cui territorio tali minori si vengono a trovare.

In via eccezionale, ove si ritenga che un altro Stato sia più adatto a valutare l'interesse superiore del minore, tale Stato può assumere la competenza. Nei casi di urgenza, è competente ad adottare le misure di protezione necessarie lo Stato sul cui territorio si trovino il minore o i suoi beni.

Legge applicabile

Nell'esercizio della competenza lo Stato contraente applica la propria legge. In via eccezionale, esso può applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame, tenuto conto dell'interesse superiore del minore. La legge della convenzione può non essere applicata solo se contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

Riconoscimento ed esecuzione

Le misure adottate da uno Stato contraente per proteggere un minore o i suoi beni sono riconosciute in tutti gli altri Stati contraenti. Il riconoscimento può essere negato in alcuni casi, come specificato nella convenzione. Le misure di protezione dichiarate esecutive in un altro Stato sono eseguite in quest'ultimo come se fossero state adottate dallo stesso e conformemente alla propria legge.

Cooperazione

Ogni Stato contraente designa una o più autorità centrali incaricate di far fronte agli obblighi che gli sono imposti dalla convenzione. Le autorità centrali devono cooperare fra loro e scambiarsi informazioni, nonché promuovere la cooperazione tra le proprie autorità nazionali.

RIFERIMENTI

AttoEntrata in vigoreTermine ultimo di recepimento negli Stati membriGazzetta ufficiale

Decisione 2003/93/CE

-

1.6.2003

GU L 48 del 21.2.2003

ATTI COLLEGATI

Decisione del Consiglio 2008/431/CE, del 5 giugno 2008, che autorizza alcuni Stati membri a ratificare la convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ovvero ad aderirvi, nell'interesse della Comunità europea e che autorizza alcuni Stati membri a presentare una dichiarazione sull'applicazione delle pertinenti norme interne del diritto comunitario [Gazzetta ufficiale L 151 dell'11.6.2008].
Questa decisione autorizza gli Stati membri che non hanno ancora ratificato la convenzione o non vi hanno ancora aderito, a farlo. Questo riguarda in particolare il Belgio, la Germania, l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, l'Austria, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito. Per poter predisporre il deposito simultaneo degli strumenti di ratifica o di adesione, tali Stati membri devono scambiare informazioni sullo stato di avanzamento delle rispettive procedure con la Commissione e il Consiglio. Questo scambio di informazioni dovrebbe avvenire entro il 5 dicembre 2009; dopodiché sarà fissata la data del deposito simultaneo (preferibilmente anteriore al 5 giugno 2010).
Questa decisione autorizza inoltre la Bulgaria, Cipro, la Lettonia, Malta, i Paesi Bassi e la Polonia a presentare una dichiarazione intesa a garantire la continuità di applicazione delle norme comunitarie di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni nella Comunità.

Ultima modifica: 08.12.2010

Vedi anche

  • Direzione generale Giustizia della Commissione europea: Divorzio e responsabilità genitoriale (EN)
  • Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale: Responsabilità dei genitori
  • Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato: Convenzione dell'Aia del 1996 – testo (DE) (EN) (ES) (FR) e stato attuale della ratifica da parte degli Stati contraenti (DE) (EN) (ES) (FR)
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