IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
del Ministero dell'economia e delle finanze
e
IL DIRETTORE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»,
ed in particolare l'art. 12, comma 1, concernente «Provvedimenti
attributivi di vantaggi economici»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modifiche e integrazioni, recante «Definizioni di criteri unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo che ha istituito, tra gli
altri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, organizzato in
Dipartimenti, e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei
Sottosegretari di Stato», che ha istituito il Ministero della salute,
attribuendo allo stesso le funzioni di cui al capo x-bis, articoli da
47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e denomina il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, per le residue funzioni, «Ministero
del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n.
144, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, registrato alla Corte dei conti il
5 agosto 2011, reg. n. 11, fg. n. 139, che all'art. 10 individua
organizzazione, funzioni e compiti della Direzione Generale
dell'inclusione e delle politiche sociali, tra cui, in particolare,
le funzioni di indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, nell'attuazione del programma carta
acquisti;
Visto l'art. 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
che:
al comma 29, istituisce un Fondo speciale destinato al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare
e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno
abbienti;
al comma 32, dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza
italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di
una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al
pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con
onere a carico dello Stato;
al comma 33, demanda ad un decreto interdipartimentale del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali la disciplina, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, de:
a) i criteri e le modalita' di individuazione dei titolari del
beneficio, tenendo conto dell'eta' dei cittadini, dei trattamenti
pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti gia'
ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo
familiare, dei redditi conseguiti, nonche' di eventuali ulteriori
elementi atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo
bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione
del beneficio;
al comma 33-bis, prevede che, al fine di favorire la diffusione
della carta acquisti tra le fasce piu' deboli della popolazione,
possano essere avviate idonee iniziative di comunicazione;
al comma 34, prevede che ai fini dell'attuazione delle
disposizioni in parola, che in ogni caso deve essere conseguita entro
il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze
possa avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste
Italiane S.p.a., di Sogei S.p.a. o di Consip S.p.a.;
al comma 35, lett. b), prevede che il Ministero dell'economia e
delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale,
individui un gestore del servizio integrato di gestione delle carte
acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della
disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare
sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di
sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei
rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di
precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi
pubblici;
al comma 36, prevede che le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei
titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle
dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso,
forniscono, in conformita' alle leggi che disciplinano i rispettivi
ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione
richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o delle
amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi
da questo impartiti;
al comma 38, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione
della citata carta acquisti, tra cui quelli di avvalimento di altri
soggetti, e quelli connessi all'affidamento del servizio integrato di
gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi,
si provveda mediante utilizzo del citato Fondo;
al comma 38-bis, prevede che entro sei mesi dall'approvazione del
decreto di cui al citato comma 33, e successivamente entro il 31
dicembre di ogni anno, il Governo presenti una relazione al
Parlamento sull'attuazione della carta acquisti;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 89030 del 16
settembre 2008, emanato ai sensi dell'art. 81, comma 33, del citato
decreto-legge n. 112/2008, registrato alla Corte dei Conti in data 25
settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008,
n. 281;
Visto il decreto integrativo, del citato decreto n. 89030 del 16
settembre 2008, del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 104376 del 7
novembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 14 novembre
2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2008, n. 281;
Visto il decreto integrativo, del suddetto decreto n. 89030 del 16
settembre 2008, del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 15964 del 27
febbraio 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 4 marzo 2009 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2009, n. 56;
Visto il decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che all'art. 60,
recante «Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma carta
acquisti» prevede, tra l'altro, nel limite massimo di 50 milioni di
euro, a valere sul Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le risorse necessarie alla
suddetta sperimentazione;
Visto il decreto 10 gennaio 2013, adottato ai sensi di quanto
previsto dall'art. 60, comma 2 del suddetto decreto-legge n. 5/2012,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Attuazione della
sperimentazione della nuova carta acquisti», registrato dalla Corte
dei Conti in data 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
del 3 maggio 2013, n. 102, cosi' come integrato e modificato dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24
dicembre 2013, in corso di registrazione;
Visto il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale 28 giugno 2013, n. 150, recante «Primi interventi
urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile,
della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore
aggiunto (I.V.A.) e altre misure finanziarie urgenti» e in
particolare l'art. 3 che, tra l'altro, prevede:
al comma 2, l'estensione, nei limiti di 140 milioni di euro per
l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015, della
sperimentazione di cui all'art. 60, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne
siano gia' coperti;
al comma 3, la riassegnazione delle risorse, di cui al precedente
comma 2, al Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112;
Visto il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2013, n. 256, recante «Misure
finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi
localizzati nel territorio» e, in particolare, l'art. 2 che:
al comma 7, prevede l'incremento, per l'anno 2013, di 35 milioni
di euro del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
al comma 8, al fine di garantire la continuita' del programma
Carta Acquisti di cui al suddetto art. 81, comma 32, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e della sperimentazione di cui
all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, nelle more
dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del
gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei
relativi rapporti amministrativi di cui all' art. 81, comma 35, punto
b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, proroga il contratto
per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data
24 marzo 2010, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo
gestore;
Considerato che il suddetto decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126,
non e' stato convertito in legge;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2014), pubblicata nella Gazzetta ufficiale 27 dicembre
2013, n. 302 e, in particolare, l'art. 1, comma 216, che:
al primo periodo, estende la Carta Acquisti, di cui all'art. 81,
comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai
cittadini residenti di Stati membri dell'Unione europea ovvero
familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo;
al secondo periodo, prevede l'incremento, per l'anno 2014, di 250
milioni di euro del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
al terzo periodo, in presenza di risorse disponibili in relazione
all'effettivo numero di beneficiari, prevede la possibilita' di
determinare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il
territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui
all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;
al quarto periodo, prevede che, con il medesimo decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di prosecuzione del programma Carta Acquisti di cui all'art. 81,
comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in
funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonche' il
riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della
sperimentazione;
al quinto periodo, stabilisce che l'estensione della
sperimentazione avviene secondo le modalita' attuative di cui
all'art. 3, commi 3 e 4, del citato decreto-legge 28 giugno 2013, n.
76;
al sesto periodo, prevede l'incremento del Fondo di cui al citato
art. 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 di 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 - 2016, ai fini della
progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non gia'
coperto della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2013, n. 304, recante «Proroga dei
termini previsti da disposizioni legislative» e, in particolare,
l'art. 9, comma 15 del suddetto decreto-legge 31 ottobre 2013, n.
126, che:
al primo periodo, al fine di garantire la continuita' del
programma Carta Acquisti di cui al suddetto art. 81, comma 32, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e l'avvio della sperimentazione
di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, nelle
more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione
del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e
dei relativi rapporti amministrativi di cui all'art. 81, comma 35,
punto b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, proroga il
contratto per la gestione del predetto servizio integrato,
sottoscritto in data 24 marzo 2010, fino al perfezionamento del
contratto con il nuovo gestore;
al secondo periodo, al fine di prorogare il programma Carta
Acquisti al 31 dicembre 2013, incrementa, per l'anno 2013, di 35
milioni di euro il Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante
«Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»;
Considerato che, a partire dal 1° gennaio 2014, a norma di quanto
previsto dal citato art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del
2008, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 216, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, la carta acquisti e' estesa ai cittadini
residenti di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di
cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in
possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
Rilevata la necessita', nella fase di avvio dell'estensione del
programma, di accordare un maggiore lasso di tempo per la
presentazione della domanda del beneficio al fine di consentire
l'accesso al beneficio sin dall'entrata in vigore della citata
estensione ai cittadini non italiani, fermo restando il possesso dei
requisiti previsti;
Decretano:
Art. 1
Integrazioni e modificazioni del decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali n. 89030 del 16 settembre 2008.
Al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 89030 del 16
settembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
all'art. 1, comma 1, lettera a), dopo le parole «cittadino
italiano» e' aggiunto il seguente periodo: «, ovvero cittadino di
Stato membro dell'Unione europea, ovvero familiare, come definito
all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, di cittadino italiano o di Stato membro dell'Unione
europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadino straniero in possesso di permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,»;
all'art. 1, comma 1, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente
lettera: «h-bis) "Carta Acquisti Sperimentale": la carta acquisti di
cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»;
all'art. 1, comma 1, lettera l), dopo le parole «da A1 a A9, o
A11» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero immobile ad uso abitativo
ubicato al di fuori del territorio della Repubblica italiana»;
all'art. 5, comma 1, lettera e), punto vi), nonche' all'art. 5,
comma 1, lettera i), punto vi), dopo le parole: «immobili che non
sono ad uso abitativo» aggiungere le seguenti: «, inclusi quelli
ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica italiana,»;
all'art. 5, comma 1, lettera e), punto vii), nonche' all'art. 5,
comma 1, lettera i), punto vii), dopo le parole: «superiore ad euro
15.000» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, se detenuto all'estero
e non gia' indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla
medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31
dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione
ISEE»;
Il testo dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disponibilita' attuali e future del Fondo, laddove non
destinate alla Carta Acquisti Sperimentale, affluiscono nel conto
corrente infruttifero n. 25012 in essere presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato all'Amministrazione responsabile per essere
eventualmente trasferite presso un conto acceso dall'Amministrazione
responsabile stessa, presso il Gestore del servizio dal quale sono
prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del Beneficio.
2. Le disponibilita' attuali e future del Fondo destinate alla
Carta Acquisti Sperimentale affluiscono in un apposito conto corrente
infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, diverso dal
conto di cui al comma 1, per essere eventualmente trasferite presso
un conto acceso dall'Amministrazione responsabile stessa, presso il
Gestore del servizio dal quale sono prelevate le risorse necessarie
per l'erogazione del beneficio relativo alla Carta Acquisti
Sperimentale.».
Art. 2
Decorrenza estensione beneficio ai cittadini non italiani
1. L'estensione del beneficio di cui all'art. 1, comma 216, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, decorre dal Bimestre gennaio-febbraio
2014. La disponibilita' di cui all'art. 7, comma 1, del decreto n.
89030 del 16 settembre 2008, e successive modifiche e integrazioni,
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, relativa al Bimestre
gennaio-febbraio 2014 e' concessa anche a favore dei soggetti che, in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del citato decreto n.
89030 del 16 settembre 2008, con riferimento al suddetto periodo di
accreditamento, hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2014.
Roma, 3 febbraio 2014
Il direttore generale del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
La Via
Il direttore generale
per l'inclusione e le politiche sociali
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
Tangorra
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, registrazione economia e finanze, n. 430