DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2009, n. 213
Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. (10G0013)
Vigente al: 6-5-2014
Capo I
Riordino degli enti di ricerca
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 9, 33, 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998,
n. 439;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente
il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, concernente
l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione, nonche' il riordino
dell'omonimo istituto a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28
marzo 2003, n. 53;
Visto l'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
Vista la legge 27 settembre 2007, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 novembre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII
Commissione permanente del Senato relativa all'applicazione anche
all'INFN della disciplina generale prevista per i consigli di
amministrazione degli enti data la peculiarita' dell'organizzazione
dell'ente medesimo;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII
Commissione permanente del Senato relativa al ripristino del parere
delle commissioni parlamentari sulle nomine dei presidenti degli enti
in quanto la nuova procedura si fonda su una scelta dei candidati
attraverso criteri selettivi e di valutazione operati da uno
specifico comitato selettivo di alto profilo;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII
Commissione permanente del Senato circa la possibilita', nella fase
di prima attuazione della riforma, per i presidenti di essere
rinominati qualora abbiano ricoperto l'incarico medesimo per meno di
otto anni in quanto si e' accolta una condizione differente, posta
sul medesimo comma, dalla VII Commissione della Camera al fine di
uniformare il trattamento tra presidenti e componenti dei consigli di
amministrazione;
Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII
Commissione permanente della Camera relativa all'eliminazione del
numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione e dei
consigli tecnico-scientifici in quanto entrambe le disposizioni
realizzano la delega prevista dalla legge n. 165/2007, fissando
limiti e metodo della prevista riduzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione
normativa;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Obiettivi del riordino e definizioni
1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare
le attivita' nel settore della ricerca, di garantire autonomia,
trasparenza ed efficienza nella gestione e di provvedere al riordino
della disciplina relativa agli statuti e agli organi degli enti
pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' emanato il
presente decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59
e di quelli fissati dalla legge delega 27 settembre 2007, n. 165,
cosi' come modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27
della legge 18 giugno 2009, n. 69.
2. Agli effetti del presente decreto legislativo, ove non
diversamente disposto, si intendono:
a) per enti di ricerca: gli enti pubblici nazionali di ricerca
vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b) per Ministro e Ministero: rispettivamente, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) per PNR: il Programma nazionale della ricerca, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204;
d) per PTA: Piano triennale di attivita', di cui all'articolo 5;
e) per DVS: il Documento di visione strategica decennale degli
enti di ricerca, di cui all'articolo 5.
Art. 2
Autonomia statutaria
1. Agli enti di ricerca e' riconosciuta autonomia statutaria nel
rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, ed in
coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata
alla raccomandazione n. 2005/251/CE della commissione, dell'11 marzo
2005. Gli enti di ricerca adottano o adeguano i propri statuti in
conformita' alle disposizioni della legge 27 settembre 2007, n. 165,
e del presente decreto legislativo, nonche' con quelli compatibili
dei rispettivi ordinamenti vigenti, prevedendo forme di sinergia tra
gli enti di ricerca, le strutture universitarie ed il mondo
dell'impresa, nonche' modelli organizzativi tendenti alla
valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunita'
scientifica nazionale di riferimento.
2. Mediante atti di indirizzo e direttive, adottati con decreto del
Ministro, di concerto con i Ministri eventualmente interessati, sono
individuati la missione e gli obiettivi di ricerca per ciascun ente,
in coerenza con i contenuti del PNR e gli obiettivi strategici
fissati dall'Unione europea.
Art. 3
Statuti degli enti di ricerca
1. Gli statuti degli enti di ricerca specificano ed articolano la
missione e gli obiettivi di ricerca tenuto conto degli obiettivi
strategici fissati dal Ministro e dall'Unione europea, nonche' dei
fabbisogni e del modello strutturale di organizzazione e
funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi
istituzionali ed il buon andamento delle attivita'.
2. Gli statuti devono prevedere la riduzione del numero dei
componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e
controllo, nonche' l'adozione di forme organizzative atte a garantire
trasparenza ed efficienza della gestione. Le specifiche misure di
snellimento devono comunque garantire l'alto profilo scientifico e
professionale, le competenze tecnico-organizzative e la
rappresentativita' dei componenti, secondo i criteri previsti
dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge 27 settembre 2007,
n. 165.
3. In sede di prima attuazione, la formulazione e deliberazione
degli statuti e dei regolamenti, cui all'articolo 6, e' attribuita ai
consigli di amministrazione in carica alla data di emanazione del
presente decreto, integrati da cinque esperti dotati di specifiche
competenze in relazione alle finalita' dell'ente ed al particolare
compito conferito, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, dal Ministro. Agli esperti non e' riconosciuto
alcun compenso o indennita'. I predetti statuti sono deliberati
previo parere dei consigli scientifici, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di
inottemperanza della disposizione del presente comma, puo' provvedere
il Ministero in via sostitutiva, fatta salva la possibilita' di
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007,
n. 165.
Art. 4
((Finanziamento degli enti di ricerca))
((1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca
finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' effettuata sulla base della
programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del
presente decreto, e considerando la specifica missione dell'ente
nonche' tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore
al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, dei
risultati della valutazione della qualita' della ricerca scientifica
condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e
progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le
motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati
con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.
1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo
ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalita' e
che non possono essere piu' utilizzate per tali scopi, previa
motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono
essere destinate ad altre attivita' o progetti attinenti alla
programmazione degli enti.))
Art. 5
Piani triennali di attivita' - PTA e Documento di visione strategica
decennale degli enti di ricerca - DVS
1. In conformita' alle linee guida enunciate nel PNR, ai fini della
pianificazione operativa i consigli di amministrazione dei singoli
enti di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli scientifici,
adottano un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente, ed
elaborano un documento di visione strategica decennale, in
conformita' alle particolari disposizioni definite nei rispettivi
statuti e regolamenti.
2. Il predetto piano e' valutato e approvato dal Ministero, anche
ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi
generali di sistema, del coordinamento dei piani triennali di
attivita' dei diversi enti di ricerca, nonche' del riparto del fondo
ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca.
3. Per il perseguimento delle finalita' di coordinamento ed
armonizzazione di cui al comma 2, il Ministero, tenuto conto degli
obiettivi del Programma nazionale della ricerca ed in funzione della
elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di
preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico. Tale
funzione e' prevalentemente esercitata sulla base dei PTA e dei DVS
ovvero anche impartendo dirette indicazioni volte a favorire il
perseguimento di obiettivi di sistema o esperendo iniziative basate
su modalita' di carattere selettivo atte a sollecitare la
collaborazione tra i diversi enti in funzione della promozione e
realizzazione di progetti congiunti.
A tale fine il Ministero puo' avvalersi del supporto, anche
individuale, di dipendenti di enti di ricerca e universita', anche in
forma di comando, sulla base di apposite intese con le
amministrazioni di appartenenza.
4. Nell'ambito dell'autonomia e coerentemente al PTA, gli enti di
ricerca determinano la consistenza e le variazioni dell'organico e
del piano di fabbisogno del personale, sentite le organizzazioni
sindacali. L'approvazione del fabbisogno del personale, la
consistenza e le variazioni dell'organico da parte del Ministero
avviene previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 6
Regolamenti degli enti di ricerca
1. I regolamenti del personale e di amministrazione, finanza e
contabilita', vengono adottati in conformita' ai principi e alle
vigenti norme di amministrazione e contabilita' pubblica e a quelle
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ed ai principi e
disposizioni del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto
dei principi di trasparenza, efficienza, economicita' ed efficacia
della gestione.
2. I regolamenti del personale prevedono modalita' procedurali per
l'espressione, da parte del consiglio di amministrazione, di un
parere vincolante sulla validita' curriculare dei dirigenti proposti,
la cui individuazione e nomina resta in capo ai dirigenti apicali ai
sensi della normativa vigente in materia.
Art. 7
Procedura di adozione degli statuti e dei regolamenti
1. Gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e
contabilita', e del personale degli enti di ricerca sono formulati e
adottati dai competenti organi deliberativi dei singoli enti, previo
controllo di legittimita' e di merito esercitato dal Ministro.
2. Il Ministero esercita il controllo sui regolamenti di
amministrazione, finanza e contabilita', sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze e, per quanto concerne i regolamenti
del personale, anche il Dipartimento della funzione pubblica.
3. Il controllo e l'approvazione da parte del Ministero dei
predetti statuti e regolamenti, avviene entro sessanta giorni dalla
ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali
osservazioni di legittimita' o di merito, gli statuti ed i
regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso
procedimento si applica anche per le successive modificazioni.
Art. 8
Consiglio di amministrazione degli enti di ricerca
1. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione,
compreso il presidente, non puo' superare:
a) cinque componenti, nel caso di enti che ricevono un contributo
pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di
funzionamento ordinario degli enti o che impiegano oltre cinquecento
unita' di personale;
b) tre componenti negli altri casi.
2. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il
presidente, sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica
quattro anni, e possono essere confermati una sola volta. Agli stessi
si applica quanto previsto nel quarto periodo dell'articolo 6, comma
2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche con
riferimento ai mandati gia' espletati prima dell'entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
Art. 9
Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana e
Istituto nazionale di fisica nucleare
1. Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR) e' composto da sette componenti scelti tra
personalita' di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo
della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed
istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il
presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del
presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla
Conferenza dei rettori delle universita' italiane, uno dalla
Confindustria ed uno espressione delle comunita' scientifica di
riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10
puo' essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.
2. Al fine di sostenere la competitivita' anche a livello
internazionale delle competenze di ricerca, lo statuto del CNR
assegna ai dipartimenti interni anche un ruolo centrale di
riferimento e valorizzazione delle comunita' tematiche e disciplinari
in ambito nazionale, nonche' nell'affidamento agli istituti dei
programmi e progetti di ricerca ed assegnazione delle relative
risorse, ferme restando le specifiche competenze e responsabilita'
del consiglio di amministrazione. Il predetto statuto del CNR puo'
altresi' prevedere una struttura organizzativa di programmazione e
coordinamento delle attivita' polari.
3. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana,
nominato con decreto del Ministro, e' costituito dal presidente e da
altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli
affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
4. La composizione del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN) e' ridotta dei due componenti
rappresentativi degli enti di livello non ministeriale. Restano in
vigore le particolari disposizioni del vigente ordinamento dell'ente
relative alla nomina degli organi statutari.
Art. 10
Consigli scientifici o tecnico-scientifici
degli enti di ricerca
1. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono la costituzione e
composizione di consigli scientifici o tecnico-scientifici ed
indicano analiticamente i casi e le modalita' di esercizio delle
funzioni consultive in materia di proposte e pareri sui documenti di
pianificazione e di visione strategica, nonche' valorizzano il ruolo,
anche nell'ottica di misure volte a favorire la dimensione europea e
internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione
scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonche'
l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le
attivita' delle regioni in materia di ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
2. I consigli scientifici sono nominati dal consiglio di
amministrazione, previo esperimento di forme di consultazione della
comunita' scientifica ed economica, appositamente previste dagli
statuti, e sono formati da non piu' di sette componenti.
Art. 11
Comitati di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di
amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa
1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio
di amministrazione di designazione governativa, con decreto del
Ministro e' nominato un comitato di selezione, composto da un massimo
di cinque persone, scelte tra esperti della comunita' scientifica
nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di
cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce
nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di
nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, e'
supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il
personale del Ministero non puo', in nessun caso, fare parte del
comitato di selezione.
2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le
modalita' e i termini per la presentazione delle candidature e, per
ciascuna posizione ed ove possibile in ragione del numero dei
candidati, propone al Ministro:
a) cinque nominativi per la carica di presidente;
b) tre nominativi per la carica di consigliere.
((2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere
utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta)).
3. Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due
componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro. Il
terzo consigliere e' scelto direttamente dalla comunita' scientifica
o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di
consultazione definita negli statuti.
4. Nei consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri,
tre componenti e tra questi il presidente, sono individuati dal
Ministro. Gli altri due componenti sono scelti direttamente dalla
comunita' scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una
forma di consultazione definita negli statuti, fatto salvo quanto
specificamente disposto all'articolo 9.
5. I decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli
di amministrazione sono comunicati al Parlamento.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art. 22, comma
4) che "In via di prima applicazione del presente articolo, per le
nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre
2009, n. 213, come modificato dal presente articolo, successive alla
data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura ivi
prevista viene seguita con la nomina di un nuovo comitato di
selezione".
Art. 12
Organizzazione interna e dirigenza degli enti di ricerca
1. Gli enti di ricerca, nell'esercizio della propria potesta'
statutaria e regolamentare, adeguano i propri ordinamenti ai principi
dell'articolo 4 e del capo II del titolo II del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonche' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e,
tenendo conto delle relative peculiarita', adottano con lo statuto
anche le regole di organizzazione e funzionamento.
2. Ai fini dell'organizzazione interna, gli statuti e i regolamenti
degli enti sono elaborati tenendo conto della separazione tra compiti
di programmazione ed indirizzo strategico, competenze e
responsabilita' gestionali, comprendenti anche le tipiche attivita'
di controllo di gestione, nonche' funzioni valutative e di controllo.
3. Gli statuti ridefiniscono le attribuzioni dei consigli di
amministrazione allo scopo di ricondurne le competenze alla
approvazione degli atti di carattere generale o fondamentale per
l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione
degli enti medesimi, consentendo la semplificazione e la speditezza
delle procedure, la valorizzazione e responsabilizzazione del ruolo
dei direttori generali e della relativa dirigenza.
4. Gli statuti e i regolamenti prevedono inoltre procedure di
valutazione comparativa per l'individuazione dei direttori degli
organi di ricerca, misure organizzative volte a potenziare la
professionalita' e l'autonomia dei ricercatori, norme
anti-discriminatorie tra donne e uomini nella composizione degli
organi, nonche' specifiche disposizioni agevolative per la mobilita'
dei dipendenti tra gli enti di ricerca, con le istituzioni
internazionali di ricerca e le imprese, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, anche al fine di ottenere azioni di
interscambio di competenze ed esperienze tra pubblico e privato.
Art. 13
Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale
1. Gli enti di ricerca, previo nulla-osta del Ministro, sulla base
del parere del comitato di esperti per la politica della ricerca
(CEPR), possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo
indeterminato, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei
ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilita' di bilancio,
con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale
di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o
tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione
scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono
distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di
alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
Art. 14
Riorganizzazione delle sedi degli enti di ricerca
1. Le misure di razionalizzazione di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, si applicano agli enti
di ricerca vigilati dal Ministero che, entro il 31 dicembre 2010, con
le modalita' ivi previste, predispongono un piano volto alla
razionalizzazione della localizzazione degli uffici, anche tra
diversi enti, nonche' alla realizzazione di economie di spesa.
Art. 15
Infrastrutture di ricerca
1. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono specifiche misure e
soluzioni organizzative, atte a favorire una gestione ottimale delle
infrastrutture e strutture di ricerca, con l'obiettivo di consentire
una loro programmazione e gestione coordinata tra tutti gli attori
del sistema della ricerca e delle imprese, anche nel rispetto degli
orientamenti europei ed allo scopo di produrre economie di scala, di
accrescere la loro efficienza, accessibilita' ed
internazionalizzazione.
2. Le infrastrutture nazionali di ricerca, dichiarate strategiche e
di preminente interesse nazionale, sono realizzate con le modalita'
di cui alla parte II del titolo III del capo IV del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e per
l'accrescimento del livello di eccellenza delle infrastrutture di
ricerca si fa ricorso alle risorse rese disponibili, in particolare,
dall'articolo 17 comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 16
Strumenti innovativi di finanziamento
e partecipazione al capitale di rischio
1. Il Ministero e, previa valutazione di legittimita' e di merito
da parte dello stesso, gli stessi enti di ricerca, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza garanzie da
parte loro, possono promuovere, concorrere alla costituzione o
partecipare a fondi di investimento con la partecipazione di
investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato
tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Tali fondi sono destinati all'attuazione di programmi di
trasferimento tecnologico e di investimento per la realizzazione di
iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione e ricerca,
con il coinvolgimento di apporti dei soggetti pubblici e privati
operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione di risorse
finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti
europei ed internazionali.
3. Gli enti di ricerca nell'articolazione dei rispettivi statuti e
nell'enumerazione delle attivita' da svolgere tengono conto di quanto
previsto agli articoli 4, 6 e 17 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
Capo II
Enti di ricerca del settore istruzione
Art. 17
Istituto nazionale per la valutazione del sistema
di istruzione e di formazione
1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione e di formazione (INVALSI) mantiene la natura giuridica e
le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n.
286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176. Gli attuali membri del Comitato di indirizzo
restano in carica per tutta la durata del mandato inizialmente
ricevuto.
2. Nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di
valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti compiti:
a) lo studio e la predisposizione di strumenti e modalita'
oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura
dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione;
b) la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli
apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione
e formazione professionale, il supporto e l'assistenza tecnica alle
istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a
disposizione di prove oggettive per la valutazione degli
apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di autonome
iniziative di valutazione e autovalutazione;
c) lo studio di modelli e metodologie per la valutazione delle
istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale e
dei fattori che influenzano gli apprendimenti;
d) la predisposizione di prove a carattere nazionale per gli
esami di Stato, nell'ambito della normativa vigente;
e) lo svolgimento di attivita' di ricerca e la collaborazione
alle attivita' di valutazione del sistema scolastico al fine di
realizzare iniziative di valorizzazione del merito anche in
collaborazione con il sistema universitario;
f) lo svolgimento di attivita' di ricerca, nell'ambito delle
proprie finalita' istituzionali, sia su propria iniziativa che su
mandato di enti pubblici e privati, assicurando inoltre la
partecipazione italiana a progetti internazionali in campo
valutativo;
g) lo svolgimento di attivita' di supporto e assistenza tecnica
alle regioni e agli enti territoriali per la realizzazione di
autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
h) lo svolgimento di attivita' di formazione del personale
docente e dirigente della scuola sui temi della valutazione in
collaborazione con l'ANSAS.
Capo III
Disposizioni finali, abrogazioni
e disapplicazioni di norme
Art. 18
Disposizioni finali, abrogazioni
e disapplicazioni di norme
1. Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le
disposizioni dei vigenti ordinamenti di ciascun ente incompatibili
con i principi e le disposizioni del presente decreto legislativo,
nonche' in particolare le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204;
b) l'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 127;
c) l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 128;
d) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 128;
e) l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 21 gennaio
2004, n. 38;
f) l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286.
2. Gli organi degli enti in carica o scaduti alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo rimangono in carica fino
alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti o fino al
completamento delle procedure di nomina che devono completarsi entro
il termine di mesi due dalla data di entrata in vigore dei nuovi
statuti.
3. Rimane salvo quanto disposto all'articolo 1, comma 5, della
legge 27 settembre 2007, n. 165.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Alfano