DECRETO 22 agosto 2007, n. 139
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Vigente al: 5-5-2014
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'articolo 34 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622, 623
e 624;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 13,
comma 3 e articolo 14, comma 2;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 12,
comma 5;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazione, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13,
comma 1-ter;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno
2006, n. 47;
Visto l'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno
2003;
Visto l'accordo in sede di Conferenza Stato regioni province
autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e dei Consiglio
18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento
permanente;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell'adunanza del 26 giugno 2007;
Ritenuto necessario ed urgente dare attuazione all'obbligo di
istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006,
a partire dall'anno scolastico 2007/2008 con la definizione, in via
sperimentale, dei saperi e delle competenze previsti dai curricoli
relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria
superiore e che le relative indicazioni, in prima attuazione, si
applicano negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009;
Considerato quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
articolo 1, comma 624, le indicazioni relative a tali saperi e
competenze riguardano anche i percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale di cui all'Accordo quadro in sede di
Conferenza unificata 19 giugno 2003;
Considerata la necessita' di verificare e valutare la
sperimentazione dei predetti saperi e competenze per una loro
definitiva applicazione attraverso un organico coinvolgimento delle
istituzioni scolastiche nella loro autonomia;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 23 luglio
2007;
Considerato che il testo del provvedimento tiene conto delle
osservazioni formulate nel citato parere del Consiglio di Stato,
ritenendo comunque opportuno richiamare, in modo coordinato, il
quadro normativo derivante dalle innovazioni introdotte dalla legge
27 dicembre 2006, n. 296, rispetto alla norme previgenti in materia
di diritto/dovere all'istruzione ed alla formazione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e il relativo nulla osta del Dipartimento per gli Affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data
20 agosto 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento relativo all'obbligo di istruzione di cui
alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622:
Art. 1.
Adempimento dell'obbligo di istruzione
1. L'istruzione obbligatoria e' impartita per almeno dieci anni e
si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in prima
attuazione, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche con
riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo.
2. L'adempimento dell'obbligo di istruzione e' finalizzato al
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o
di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di eta', con il conseguimento dei quali si assolve
il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
76.
3. L'obbligo di istruzione di cui al presente articolo decorre a
partire dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno
conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'anno
scolastico 2006/2007.
4. Ai fini di cui al comma 1, sono fatte salve le particolari
disposizioni previste per la provincia di Bolzano dalla legge
27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 623.
Art. 2.
Acquisizione di saperi e competenze
1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, i saperi e le
competenze, articolati in conoscenze e abilita', con l'indicazione
degli assi culturali di riferimento, sono descritti nell'allegato
documento tecnico, che fa parte integrante del presente regolamento e
si applicano secondo le modalita' ivi previste.
2. I saperi e le competenze di cui al comma 1 assicurano
l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto
dell'identita' dell'offerta formativa e degli obiettivi che
caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di
studio. Per il loro recepimento nei curricoli dei primi due anni
degli istituti di istruzione secondaria superiore di ordine classico,
scientifico, magistrale, tecnico, professionale e artistico previsti
dai vigenti ordinamenti, le istituzioni scolastiche possono avvalersi
degli strumenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, con particolare riferimento all'articolo 4,
comma 2, nonche' dell'utilizzazione della quota di flessibilita'
oraria del 20% ai sensi del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 giugno 2006, n. 47.
3. Le modalita' di attuazione delle indicazioni relative ai saperi
e alle competenze di cui al comma 1 nei percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale di cui alla legge 27 dicembre
2006, n. 296, articolo 1, comma 624, sono stabilite nell'intesa in
sede di Conferenza unificata ivi prevista, anche ai fini della
ripartizione delle risorse statali destinate ai predetti percorsi.
Art. 3. Interventi a sostegno dell'adempimento dell'obbligo di istruzione 1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte degli alunni diversamente abili, si fa riferimento al piano educativo individualizzato nella progettazione delle attivita' didattiche educative. 2. Per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e' prevista la possibilita' di conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632. 3. Per l'anno scolastico 2007/2008 e, comunque sino alla completa attuazione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632, gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati presso i Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti.
Art. 4.
Certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione
1. La certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di
istruzione di cui al presente regolamento e' rilasciata a domanda.
Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' e'
rilasciata d'ufficio.
2. Nelle linee guida di cui all'articolo 5 sono contenute
indicazioni in merito ai criteri generali per la certificazione dei
saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, com-ma 1, ai fini
dei passaggi a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia
nonche' per il riconoscimento dei crediti formativi, anche come
strumento per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e
formazione.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati modelli di
certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2,
comma 1, acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di
istruzione.
Art. 5.
Linee guida
1. Con apposite linee guida, adottate dal Ministro della pubblica
istruzione, sono indicate le misure per l'orientamento dei giovani e
delle loro famiglie, la formazione dei docenti, il sostegno, il
monitoraggio, la valutazione e la certificazione dei percorsi in
relazione all'attuazione sperimentale delle indicazioni di cui
all'articolo 2, comma 1.
2. Per la realizzazione delle misure di cui al comma 1, il
Ministero della pubblica istruzione si avvale della assistenza
dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e
dell'Istituto nazionale per la valutazione dei sistema educativo di
istruzione e di formazione e, con riferimento ai percorsi di cui alla
legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, anche
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
articolo 28, comma 2.
Art. 6.
Disposizione finale
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonche' alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 agosto 2007
Il Ministro: Fioroni
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 171
Allegato
DOCUMENTO TECNICO
Il contesto e il metodo.
Con la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18
dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento
permanente, l'Unione europea ha invitato gli Stati membri a
sviluppare, nell'ambito delle loro politiche educative, strategie per
assicurare che:
l'istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani
gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale
che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base per
ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per la vita
lavorativa;
si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di
svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali,
culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per
realizzare le loro potenzialita';
gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro
competenze chiave in tutto il corso della vita, con un'attenzione
particolare per i gruppi di destinatari riconosciuti prioritari nel
contesto nazionale, regionale e/o locale.
Le competenze chiave indicate dalla raccomandazione sono le
seguenti: comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle
lingue straniere, competenza matematica, competenze di base in
scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare,
competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e
imprenditorialita', consapevolezza ed espressione culturale.
In questo contesto, l'articolo 1, comma 622, della legge del 27
dicembre 2006, n. 296, stabilisce che:
l'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed
e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio
di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta';
l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una
volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo,
l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricoli
relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria
superiore.
L'elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende
favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del se',
di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva
interazione con la realta' naturale e sociale.
L'elevamento dell'obbligo di istruzione offre anche strumenti per
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, che
rappresenta uno dei problemi ancora presente drammaticamente nel
nostro Paese, soprattutto per i giovani di 14/18 anni.
I saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi,
matematico, scientifico--tecnologico, storico-sociale), contenuti
nell'allegato 1). Essi costituiscono "il tessuto" per la costruzione
di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione delle
competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che
costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e
competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini
della futura vita lavorativa.
I saperi sono articolati in abilita/capacita' e conoscenze, con
riferimento al sistema di descrizione previsto per l'adozione del
Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF) (1). La competenza
digitale, contenuta nell'asse dei linguaggi, e' comune a tutti gli
assi, sia per favorire l'accesso ai saperi sia per rafforzare le
potenzialita' espressive individuali.
(1) Si fa riferimento alla proposta di raccomandazione
del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre
2006. Il Quadro euroneo delle Qualifiche e dei Titoli
contiene le seguenti definizioni:
"Conoscenze": indicano il risultato
dell'assimilazione di informazioni attraverso
l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti,
principi, teorie e pratiche, relative a un settore di
studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come
teoriche e/o pratiche;
"Abilita": indicano le capacita' di applicare
conoscenze e di usare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi; le abilita' sono descritte
come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e
creativo) e pratiche (che implicano l'abilita' manuale e
l'uso di metodi, materiali, strumenti);
"Competenze": indicano la comprovata capacita' di
usare conoscenze, abilita' e capacita' personali, sociali
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e
nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze
sono descritte in termine di responsabilita' e autonomia.
Le competenze chiave proposte nell'allegato 2) sono il risultato
che si puo' conseguire - all'interno di un unico processo di
insegnamento/apprendimento - attraverso la reciproca integrazione e
interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi
culturali.
L'integrazione tra gli assi culturali rappresenta uno strumento per
l'innovazione metodologica e didattica; offre la possibilita' alle
istituzioni scolastiche, anche attraverso la quota di flessibilita'
del 20%, di progettare percorsi di apprendimento coerenti con le
aspirazioni dei giovani e del loro diritto ad un orientamento
consapevole, per una partecipazione efficace e costruttiva alla vita
sociale e professionale.
L'obbligo di istruzione si caratterizza, dunque, per la congruenza
dei saperi e delle competenze acquisite, che assicurano l'equivalenza
formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identita'
dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i
curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio.
L'accesso ai saperi fondamentali e' reso possibile e facilitato da
atteggiamenti positivi verso l'apprendimento. La motivazione, la
curiosita', l'attitudine alla collaborazione sono gli aspetti
comportamentali che integrano le conoscenze, valorizzano gli stili
cognitivi individuali per la piena realizzazione della persona,
facilitano la possibilita' di conoscere le proprie attitudini e
potenzialita' anche in funzione orientativa. A riguardo, possono
offrire contributi molto importanti - con riferimento a tutti gli
assi culturali - metodologie didattiche capaci di valorizzare
l'attivita' di laboratorio e l'apprendimento centrato
sull'esperienza.
L'obbligo di istruzione si realizza, a partire dall'anno scolastico
2007/2008, in una prima fase di attuazione, che assume carattere di
generale sperimentazione. In questo modo puo' svilupparsi un
progressivo e condiviso processo di innovazione, che prevede il
coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche e delle autonomie
territoriali.
A questo fine, l'innovazione e' accompagnata da linee guida e dalla
predisposizione di un piano d'intervento, sostenuto dall'Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e dall'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione.
Il metodo che si intende seguire ha lo scopo di promuovere la
partecipazione delle istituzioni educative e formative autonome,
nella loro progettualita' e nel loro rapporto con le comunita'
locali, in un'ampia fase di attuazione nella quale l'innovazione si
puo' affermare e consolidare attraverso la metodologia della
ricerca/azione.
La promozione di un dibattito culturale ampio e articolato, la
ricognizione e la diffusione di positive esperienze gia' avviate
dalle istituzioni scolastiche in questo ambito, la sperimentazione di
modelli di certificazione delle competenze corrispondenti a percorsi
di apprendimento largamente condivisi, il costante monitoraggio delle
innovazioni realizzate e la loro valutazione di sistema potranno
consentire la piena messa a regime dell'obbligo di istruzione nel
quadro della riforma del primo e secondo ciclo.
Parte di provvedimento in formato grafico