DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270
Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Vigente al: 6-5-2014
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare
l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i decreti
ministeriali 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 28 novembre 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18
del 22 gennaio 2001; 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;
Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il
25 settembre 2003, il parere del Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU) reso il 19 giugno 2003, il parere della
Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) reso il
23 settembre 2003 e il parere del Comitato di valutazione del sistema
universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e
del 22 marzo 2004;
Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) cosi' come attestata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio
2004, n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per decreto o decreti ministeriali, uno o piu' decreti emanati
ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti
di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341;
e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e
di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il
diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti
corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei
corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi
dell'articolo 4;
h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di
discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del
24 ottobre 2000, e successive modifiche;
i) per ambito disciplinare, un insieme di settori
scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini,
definito dai decreti ministeriali;
l) per credito formativo universitario, la misura del volume di
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad
uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per
l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative
previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilita'
che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al
conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;
n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme
delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come
specificato nell'articolo 11;
o) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista
dalle universita' al fine di assicurare la formazione culturale e
professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi
di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di
laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato,
all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita'
di studio individuale e di autoapprendimento;
p) per curriculum, l'insieme delle attivita' formative
universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento
didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo
titolo.
Art. 2.
Finalita'
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il presente
regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per
l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei
titoli di studio rilasciati dalle universita'.
2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui
all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le universita',
con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano
gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformita'
con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti
ministeriali.
Art. 3.
Titoli e corsi di studio
1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione
e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine,
rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di
specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle
universita'.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente
un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali,
anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche
conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4
e' preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed
all'esercizio delle correlate attivita' professionali regolamentate,
nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e
di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo
studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di
attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo
studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio
di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito
esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di
direttive dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo
titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge
19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di
servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione
dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le
universita' possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti
didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della
laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono
rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita' italiane
possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche
congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
Art. 4.
Classi di corsi di studio
1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati
dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le
conseguenti attivita' formative indispensabili di cui
all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza,
nel seguito denominate classi.
2. Le classi sono individuate da uno o piu' decreti ministeriali.
Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate,
anche su proposta delle universita', con decreto del Ministro,
sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di
obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attivita'
formative.
3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso
livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore
legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui
all'articolo 11, comma 8.
4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del
Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a
specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze
fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a piu' classi.
Art. 5.
Crediti formativi universitari
1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato
credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente;
con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare
variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole
classi, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantita' media di impegno complessivo di apprendimento
svolto in un anno da uno studente a tempo pieno e' convenzionalmente
fissata in 60 crediti.
3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresi', per
ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo
che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attivita'
formative di tipo individuale.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono
acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra
forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del
profitto e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 11,
comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno
studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della
stessa universita' ovvero nello stesso o altro corso di altra
universita', compete alla struttura didattica che accoglie lo
studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel
regolamento didattico di ateneo.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di
verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non
obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti
da acquisire da parte dello studente in tempi determinati,
diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi
universitari o contestualmente impegnati in attivita' lavorative.
7. Le universita' possono riconoscere come crediti formativi
universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e
abilita' professionali certificate ai sensi della normativa vigente
in materia, nonche' altre conoscenze e abilita' maturate in attivita'
formative di livello postsecondario alla cui progettazione e
realizzazione l'universita' abbia concorso.
Art. 6.
Requisiti di ammissione ai corsi di studio
1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I
regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attivita' di
orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7,
lettera g), richiedono altresi' il possesso o l'acquisizione di
un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti
didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne
determinano le modalita' di verifica, anche a conclusione di
attivita' formative propedeutiche, svolte eventualmente in
collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la
verifica non e' positiva vengono indicati specifici obblighi
formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali
obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei
corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai
corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre
essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata
triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i
quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente
in materia di accessi ai corsi universitari, l'universita' stabilisce
per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che
prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e
l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei,
con modalita' definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai
corsi di laurea magistrale puo' essere consentita dall'universita'
anche ad anno accademico iniziato, purche' in tempo utile per la
partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei
regolamenti stessi.
3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i decreti
ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea
magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative
dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli
universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo
formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera
a), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni
legali.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre
essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di
studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle
norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti
ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un
corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti
formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio gia'
conseguito.
5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre
essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di
studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio conseguiti
all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di
dottorato di ricerca e' deliberata dall'universita' interessata, nel
rispetto degli accordi internazionali vigenti.
Art. 7.
Conseguimento dei titoli di studio
1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180
crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria,
oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea,
fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze
linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalita'
stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai
livelli richiesti per ogni lingua.
2. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver
acquisito 120 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo
studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di
specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da
specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.
4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver
acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per
conseguire la laurea o la laurea magistrale.
Art. 8.
Durata dei corsi di studio
1. Per ogni corso di studio e' definita di norma una durata in anni
proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7,
tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi
del comma 2 dell'articolo 5.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata
normale dei corsi di laurea e' di tre anni; la durata normale dei
corsi di laurea magistrale e' di ulteriori due anni dopo la laurea.
Art. 9.
Istituzione e attivazione dei corsi di studio
1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti nel
rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e delle
disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.
2. Con apposite deliberazioni le universita' attivano i corsi di
studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di
qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del
Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della
programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole
del Nucleo di valutazione dell'universita'. Nel caso di
disattivazioni, le universita' assicurano comunque la possibilita'
per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi conseguendo il
relativo titolo e disciplinano la facolta' per gli studenti di optare
per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati. ((1))
3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 e'
subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati
dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti
con apposito decreto ministeriale.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 ha disposto (con l'art. 17, comma
3, lettera a)) che "A decorrere dalla data di emanazione degli atti
di competenza dell'ANVUR previsti agli articoli 6 e 10 del presente
decreto, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e' cosi' modificato:
a) all'articolo 9 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Con apposite deliberazioni le universita' attivano i propri
corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento
definita dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega
prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma
dell'accreditamento di uno o piu' corsi, le universita' assicurano la
possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi,
conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalita' di
esercizio della facolta' di opzione per altri corsi di studio
accreditati ed attivati."".
Art. 10.
Obiettivi e attivita' formative qualificanti delle classi
1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni
classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le
attivita' formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole
nelle seguenti tipologie:
a) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari relativi
alla formazione di base;
b) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari
caratterizzanti la classe.
2. I decreti ministeriali determinano altresi', per ciascuna classe
di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti
didattici riservano ad ogni attivita' formativa e ad ogni ambito
disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale,
sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio,
non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi
preordinati all'accesso alle attivita' professionali, tenuto conto
degli obiettivi formativi generali delle classi.
3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresi', il numero
minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio
adeguatamente differenziati.
4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni
classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi
qualificanti e le attivita' formative caratterizzanti indispensabili
per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti
complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle
attivita' professionali.
5. Oltre alle attivita' formative qualificanti, come previsto ai
commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:
a) attivita' formative autonomamente scelte dallo studente
purche' coerenti con il progetto formativo;
b) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari affini o
integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo
alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
c) attivita' formative relative alla preparazione della prova
finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento
alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua
straniera oltre l'italiano;
d) attivita' formative, non previste dalle lettere precedenti,
volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonche'
abilita' informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili
per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonche' attivita' formative
volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza
diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio puo' dare
accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di
orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero
del lavoro;
e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attivita'
formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso
imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi
compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali,
sulla base di apposite convenzioni.
Art. 11.
Regolamenti didattici di ateneo
1. Le universita' disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri
corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti
nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del
presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono
approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono
emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti
didattici e' stabilita nel decreto rettorale di emanazione.
3. Ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di
studio, indicando le relative classi di appartenenza;
b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei
curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa e a ciascun
ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere
a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o piu' settori
scientifico-disciplinari nel loro complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del
titolo di studio.
4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle
universita' previa consultazione con le organizzazioni
rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle
professioni con particolare riferimento alla valutazione dei
fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque
essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo
originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
6. Il regolamento didattico di ateneo puo' prevedere piu' corsi di
studio appartenenti alla medesima classe.
7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti,
disciplinano altresi' gli aspetti di organizzazione dell'attivita'
didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto
salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano
immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure
disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i
regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti
ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di
essi cosi' come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo,
condividano le stesse attivita' formative di base e caratterizzanti
comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei
percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri
stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione
degli studi nei diversi percorsi;
b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti
strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione,
al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivita'
formative; ((1))
c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali
ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le
attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre
verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il
conseguimento del titolo di studio;
e) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del
profitto individuale dello studente, che deve comunque essere
espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in
centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti
che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di
laurea magistrale;
g) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla
valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono
ai corsi di laurea, nonche' di quelle relative agli obblighi
formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;
h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento
delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione con
gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche' in ogni corso
di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
i) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative
delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
l) alle modalita' di individuazione, per ogni attivita', della
struttura o della singola persona che ne assume la responsabilita';
((1))
m) alla valutazione della qualita' delle attivita' svolte; ((1))
n) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni
assunte;
o) alle modalita' per il rilascio dei titoli congiunti di cui
all'articolo 3, comma 10.
8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalita' con
cui le universita' rilasciano, come supplemento al diploma di ogni
titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli
conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali
indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente
per conseguire il titolo.
9. Le universita', con appositi regolamenti, riordinano e
disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli
studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di
successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di
ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle
carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri
decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei
sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le
universita'.
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 ha disposto (con l'art. 17, comma
3, lettere b), c) e d)) che "A decorrere dalla data di emanazione
degli atti di competenza dell'ANVUR previsti agli articoli 6 e 10 del
presente decreto, il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e'
cosi' modificato:
[...]
b) all'articolo 11, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "in coerenza con le misurazioni dei risultati
ottenuti nell'apprendimento effettuate dalle commissioni paritetiche
docenti-studenti";
c) all'articolo 11, comma 7, lettera l), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: " anche per il monitoraggio degli obiettivi
strategici programmati ogni triennio";
d) all'articolo 11, comma 7, lettera m), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "anche in modo coordinato rispetto a quanto definito
dall'ANVUR per il monitoraggio sulla valutazione dei risultati
conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dall'ateneo e
dalle proprie articolazioni interne".".
Art. 12.
Regolamenti didattici dei corsi di studio
1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato
dalla competente struttura didattica in conformita' con l'ordinamento
didattico nel rispetto della liberta' d'insegnamento, nonche' dei
diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti
organizzativi del corso di studio. Il regolamento e' approvato con le
procedure previste nello statuto dell'ateneo.
2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in
particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori
scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale
articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali
propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita'
formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di
presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli
esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio
concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attivita'
formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono
deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere
favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe
strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia
favorevole la deliberazione e' assunta dal senato accademico. Il
parere e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente tale termine la deliberazione e' adottata prescindendosi
dal parere.
4. Le universita' assicurano la periodica revisione dei regolamenti
didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il
numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attivita'
formativa.
Art. 13.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509.
2. Le universita' adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle
disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, recanti
la modifica delle classi dei corsi di studio vigenti, entro i termini
stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 9
si applicano a decorrere dall'anno 2004-2005.
4. In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque
non oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea
magistrale ai sensi del comma 1, le universita' possono ridefinire,
ad eccezione dei corsi di studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli
ordinamenti didattici dei corsi di studio gia' istituiti ed attivati
nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in particolare
delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7,
lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi
sono rideterminati sulla base dei settori scientifico-disciplinari,
gia' ricompresi nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di
cui al comma 1, le universita' assicurano la conclusione dei corsi di
studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti
didattici previgenti, agli studenti gia' iscritti alla data di
entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresi', la
facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di
studio previsti dai nuovi ordinamenti.
6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base
ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e
riconosciuti dalle universita' per il conseguimento della laurea di
cui all'articolo 3, com-ma 1. La stessa norma si applica agli studi
compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini
speciali istituite presso le universita', qualunque ne sia la durata.
7. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti
didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o
specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente,
le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di
ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresi', a
coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 22 ottobre 2004
Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 182