LEGGE 24 febbraio 2005, n. 25
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Vigente al: 6-5-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 80 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 80. (L) - (Nomina del difensore). - 1. Chi e' ammesso al
patrocinio puo' nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli
elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato,
istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di
appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del
merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le
sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte
dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli
dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede
il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
3. Colui che e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore
iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello
Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2».
Art. 2.
1. L'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 81. (L) - (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese
dello Stato). - 1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese
dello Stato e' formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che
siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. L'inserimento nell'elenco e' deliberato dal consiglio
dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e
condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo
tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed
affari di volontaria giurisdizione;
b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento
irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.
3. E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale e'
stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.
4. L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e'
pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel
territorio di ciascuna provincia».
Art. 3. 1. All'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 1, dopo la parola: «spettanti» sono inserite le seguenti: «al difensore,».
Art. 4. 1. L'articolo 101 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente: «Art. 101. (L) - (Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore). - 1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio puo' nominare, al fine di svolgere attivita' di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede. 2. Il sostituto del difensore e l'investigatore privato di cui al comma 1 possono essere scelti anche al di fuori del distretto di corte di appello di cui al medesimo comma 1, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalle tariffe professionali».
Art. 5.
1. L'articolo 102 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 102. (L) - (Nomina del consulente tecnico di parte). - 1. Chi
e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di parte
residente nel distretto di corte di appello nel quale pende il
processo.
2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 puo' essere
scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale
pende il processo, ma in tale caso non sono dovute le spese e le
indennita' di trasferta previste dalle tariffe professionali».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli