Programma integra
Risorse
Area news
Cerca nel sito
Normativa : Dublino III: al via dal 1 gennaio 2014
(02/01/14)

Il regolamento UE n. 604/2013 ovvero il regolamento ‘Dublino III’ - che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale - è entrato in vigore il 19 luglio 2013 e può essere applicato alle domande di presa e ripresa in carico, di richiedenti protezione internazionale, presentate a partire dal 1 gennaio 2014.

Le principali novità contenute nel regolamento ‘Dublino III’ riguardano:
1)la modifica della definizione di familiare (art.2, comma g e h), con l’estensione del termine ‘familiari’ e l’introduzione della definizione di ‘parenti’;
2)trattenimento per pericolo di fuga (art. 28): qualora sussista un rischio notevole di fuga, gli Stati membri possono trattenere l’interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento;
3)scambio di informazioni utili prima del trasferimento di un richiedente (art. 31): lo Stato membro responsabile del trasferimento di un richiedente deve comunicare, allo Stato membro competente i dati personali relativi alla persona da trasferire, per garantire un’assistenza adeguata;
4) divieto di trasferimento di un richiedente qualora sussitano gravi motivi (art. 3): gli Stati membri devono esaminare qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito;
5)obbligo di condurre un colloquio individuale, con il nuovo regolamento gli Stati sono obbligati a condurre un colloquio individuale con il richiedente;
6) competenza in caso di ‘persone a carico’(art. 16): gli Stati hanno l’obbligo di mantenere l'unità o ricongiungere le persone a carico;
7) costi e modalità dei trasferimenti (art. 29-30): con il nuovo regolamento viene confermato il termine per effettuare un trasferimento, ossia entro 6 mesi, prorogabili fino a 12 mesi in caso di impossibilità a trasferire il richiedente se detenuto e fino a 18 mesi qualora l'interessato sia irreperibile;
8) meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi (art.33): la Commissione ha voluto introdurre, in forma più forte, un meccanismo per la sospensione temporanea, in certi casi, dei trasferimenti Dublino. Tale meccanismo prevede due fasi: fase ‘preventiva’ e fase ‘d'azione’;
9) introduzione dei termini per la procedura di presa e ripresa in carico (art.21-22-23-24-25): una richiesta di presa in carico deve essere avanzata allo Stato individuato come competente attraverso un formulario e allegando elementi di prova, entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale. Il termine dei 3 mesi si riduce a 2 mesi nel caso in cui la competenza sia stata individuata grazie a dati presenti nel sistema Eurodac.

Regolamento UE 604/2013 ‘Meccanismi per la determinazione dello stato membro competente per domanda di asilo. Dublino III’

Articoli correlati:
Unione europea: in vigore il regolamento ‘Dublino III’

Parlamento europeo: approvato il nuovo ‘sistema europeo comune di asilo’

Diritti dei rifugiati: organizzazioni internazionali, ‘il Regolamento Dublino li viola’


Per saperne di più consulta le schede tematiche sull’asilo


Pagina stampabile Invia questa notizia a un amico Crea un PDF dall'articolo


Ultime news
06/03/14 - Ikea con Unhcr per fornire energia sostenibile ai campi profughi
06/03/14 - Unar: il 26,2% delle denunce di discriminazioni riguarda il linguaggio dei media
06/03/14 - Fondo europeo integrazione: avviso per progetti di orientamento al lavoro per i cittadini di paesi terzi
06/03/14 - Roma: corso di progettazione europea per il terzo settore
05/03/14 - Ministero interno: avviso per la selezione di un esperto valutatore in materia di integrazione


cinque per mille