SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

27 febbraio 2014(*)

«Direttiva 2003/9/CE – Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri – Articolo 13, paragrafo 1 – Termini di concessione di condizioni materiali di accoglienza – Articolo 13, paragrafo 2 – Misure relative alle condizioni materiali di accoglienza – Garanzie – Articolo 13, paragrafo 5 – Fissazione e concessione di condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo – Importo dell’aiuto concesso – Articolo 14 – Modalità delle condizioni materiali di accoglienza – Saturazione delle strutture di accoglienza – Rinvio ai sistemi nazionali di protezione sociale – Fornitura delle condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici»

Nella causa C‑79/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Arbeidshof te Brussel (Belgio), con decisione del 7 febbraio 2013, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio 2013, nel procedimento

Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

contro

Selver Saciri,

Danijela Dordevic,

Danjel Saciri, rappresentato da Selver Saciri e Danijela Dordevic,

Sanela Saciri, rappresentata da Selver Saciri e Danijela Dordevic,

Denis Saciri, rappresentato da Selver Saciri e Danijela Dordevic,

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, M. Safjan, J. Malenovský, A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 novembre 2013,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo belga, da C. Pochet e T. Materne, in qualità di agenti, assistiti da S. Ishaque, advocaat;

–        per il governo francese, da D. Colas, F.‑X. Bréchot e B. Beaupère‑Manokha, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, K. Pawłowska e B. Czech, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Condou-Durande e R. Troosters, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18), in combinato disposto con gli articoli 13, paragrafi 1 e 2, e 14, paragrafi 1, 3, 5 e 8, di quest’ultima.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Agenzia federale per l’accoglienza dei richiedenti asilo; in prosieguo: la «Fedasil») e, dall’altro, il sig. Selver Saciri e la sig.ra Danijela Dordevic, a nome proprio e in qualità di rappresentanti legali dei loro figli minori, Danjel Saciri, Denis Saciri e Sanela Saciri (in prosieguo: la «famiglia Saciri»), nonché l’Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest (centro pubblico di assistenza sociale di Diest; in prosieguo: l’«OCMW»), in merito al rifiuto da parte della Fedasil di fornire alla famiglia Saciri l’assistenza sociale in ragione dell’impossibilità di garantire la sua accoglienza in un centro di accoglienza dei richiedenti asilo.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Il considerando 7 della direttiva 2003/9 è formulato come segue:

«Dovrebbero essere adottate norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo che siano normalmente sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri».

4        L’articolo 1 della medesima direttiva così dispone:

«La presente direttiva stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri».

5        Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva, ai fini della stessa si intende per:

«(…)

j)      “condizioni materiali d’accoglienza”: le condizioni di accoglienza costituite da alloggio, vitto e vestiario (forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni), nonché da un sussidio per le spese giornaliere;

(...)».

6        L’articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone:

«Gli Stati membri informano i richiedenti asilo, entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda d’asilo all’autorità competente, almeno su qualsiasi beneficio riconosciuto e sugli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza.

(…)».

7        L’articolo 13 della direttiva 2003/9, contenente le disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all’assistenza sanitaria, è formulato nei seguenti termini:

«1.      Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti asilo abbiano accesso alle condizioni materiali d’accoglienza nel momento in cui presentano la domanda di asilo.

2.      Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle condizioni materiali di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata per la salute ed il sostentamento dei richiedenti asilo.

Gli Stati membri provvedono a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone portatrici di particolari esigenze, ai sensi dell’articolo 17, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento.

(...)

5.      Le condizioni materiali di accoglienza possono essere fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni o mediante una combinazione di queste misure.

Qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l’ammontare dei medesimi è fissato in conformità dei principi stabiliti nel presente articolo».

8        L’articolo 14 della stessa direttiva così recita:

«1.      Nel caso in cui l’alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

a)      in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti asilo durante l’esame della domanda d’asilo presentata alla frontiera;

b)      in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata;

c)      in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti.

(...)

3.      Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché i figli minori dei richiedenti asilo e i richiedenti asilo minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o ai familiari adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o in base agli usi.

(...)

5.      Le persone che lavorano nei centri di accoglienza ricevono una formazione adeguata e sono soggette all’obbligo di riservatezza, quale previsto dal diritto nazionale, in ordine alle informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività.

(...)

8.      Gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle previste nel presente articolo, per un periodo ragionevole e di durata più breve possibile, qualora:

–        sia richiesta una prima valutazione delle esigenze specifiche del richiedente asilo,

–        le condizioni materiali di accoglienza di cui al presente articolo non siano disponibili in una determinata area geografica,

–        le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite,

–        il richiedente asilo sia in stato di trattenimento o confinato in posti di frontiera.

Siffatte diverse condizioni soddisfano comunque le esigenze essenziali».

9        L’articolo 17, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone:

«Nelle misure nazionali di attuazione delle disposizioni del capo II, relative alle condizioni materiali di accoglienza e all’assistenza sanitaria, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale».

10      L’articolo 18, paragrafo 1, della medesima direttiva stabilisce quanto segue:

«Il prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nell’attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori».

 La normativa belga

11      Le disposizioni della direttiva 2003/9 sono state recepite dalla legge del 12 gennaio 2007, relativa all’accoglienza dei richiedenti asilo e di talune altre categorie di stranieri (Belgisch Staatsblad, del 7 maggio 2007, pag. 24027; in prosieguo: la «legge sull’accoglienza»).

12      L’articolo 3 della legge sull’accoglienza dispone quanto segue:

«Ogni richiedente asilo ha diritto ad un’accoglienza che deve consentirgli di vivere in modo dignitoso.

Per accoglienza s’intende l’aiuto materiale concesso conformemente alla presente legge o l’aiuto sociale concesso dai centri pubblici di assistenza sociale ai sensi della legge organica dell’8 luglio 1976, sui centri pubblici di assistenza sociale [(Belgisch Staatsblad, del 5 agosto 1976, pag. 9876)]».

13      A norma dell’articolo 9 della legge sull’accoglienza:

«L’accoglienza prevista all’articolo 3 è fornita dalla struttura di accoglienza o dal centro pubblico di assistenza sociale designato come luogo obbligatorio di registrazione, fatta salva l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, ultimo comma, o dell’articolo 13».

14      In base all’articolo 10 di detta legge, la Fedasil designa un luogo obbligatorio di registrazione per gli stranieri.

15      In forza dell’articolo 11, paragrafo 3, della legge sull’accoglienza, nel designare un luogo obbligatorio di registrazione, la Fedasil garantisce che tale luogo sia adatto al beneficiario dell’accoglienza, e ciò nei limiti dei posti disponibili. La valutazione dell’adeguatezza di tale luogo si basa, segnatamente, su criteri quali la composizione familiare del beneficiario dell’accoglienza, il suo stato di salute, la sua conoscenza di una delle lingue nazionali o della lingua della procedura. In tale contesto, la Fedasil dedica un’attenzione particolare alla situazione delle persone vulnerabili di cui all’articolo 36 di detta legge. In circostanze particolari, la Fedasil può derogare alle disposizioni del paragrafo 1 di detto articolo non designando alcun luogo obbligatorio di registrazione.

16      Conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, della legge sull’accoglienza, in circostanze eccezionali connesse alla disponibilità dei posti nelle strutture di accoglienza, la Fedasil, previa decisione del Consiglio dei Ministri, sulla base di una propria relazione, può, per un periodo che essa determina, o modificare il luogo obbligatorio di registrazione di un richiedente asilo, nei limiti in cui tale luogo è una struttura d’accoglienza per designare un centro pubblico di assistenza sociale oppure, da ultimo, può indicare a un richiedente asilo un centro siffatto quale luogo obbligatorio di registrazione.

17      A norma dell’articolo 1 della legge organica dell’8 luglio 1976 sui centri pubblici di assistenza sociale, ciascuno ha diritto all’assistenza sociale. Gli stranieri beneficiano in linea di principio del diritto all’assistenza sociale previsto all’articolo 1 della medesima legge, purché risiedano regolarmente sul territorio.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18      L’11 ottobre 2010 la famiglia Saciri ha depositato una domanda di asilo presso l’Ufficio stranieri e ha immediatamente presentato alla Fedasil una richiesta di accoglienza.

19      In pari data, la Fedasil ha informato la famiglia Saciri dell’impossibilità di designare una struttura di accoglienza e l’ha diretta verso l’OCMW competente.

20      Non avendo potuto ottenere un alloggio, la famiglia Saciri si è rivolta al mercato privato della locazione, ma, poiché non era in grado di pagare il canone di locazione, ha presentato all’OCMW una domanda di aiuto finanziario.

21      Tale domanda è stata respinta dall’OCMW in quanto la famiglia Saciri rientrava nelle strutture di accoglienza gestite dalla Fedasil.

22      Il 10 dicembre 2010 la famiglia Saciri ha avviato un procedimento d’urgenza dinanzi all’arbeidsrechtbank te Leuven (Tribunale del lavoro di Lovanio) avverso la Fedasil e l’OCMW.

23      Con ordinanza del 12 gennaio 2011, l’arbeidsrechtbank te Leuven ha condannato la Fedasil e l’OCMW, rispettivamente, a fornire accoglienza alla famiglia Saciri e a corrisponderle un importo quale aiuto finanziario.

24      Il 21 gennaio 2011 la Fedasil ha trovato una sistemazione agli interessati in un centro di accoglienza dei richiedenti asilo.

25      Con due ricorsi del 14 dicembre 2010 e del 7 gennaio 2011, la famiglia Saciri ha convenuto in giudizio la Fedasil e l’OCMW dinanzi all’arbeidsrechtbank te Leuven.

26      Con sentenza del 17 ottobre 2011, tale giudice ha dichiarato infondato il ricorso avverso l’OCMW, mentre ha condannato la Fedasil a pagare alla famiglia Saciri la somma di EUR 2 961,27, ossia l’equivalente di tre mesi di reddito minimo di inserimento per una persona con una famiglia a carico.

27      La Fedasil ha impugnato detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio. La famiglia Saciri ha proposto appello incidentale e ha chiesto la condanna in solido della Fedasil e dell’OCMW al pagamento di una somma corrispondente all’equivalente del reddito minimo di inserimento per tutto il periodo durante il quale la stessa famiglia non aveva ricevuto accoglienza.

28      L’arbeidshof te Brussel (Tribunale del lavoro di Bruxelles) ha dichiarato che, in caso di saturazione della rete di accoglienza dei richiedenti asilo, né la legge sull’accoglienza né alcun provvedimento nazionale prevede alcun regime particolare che consenta ai richiedenti asilo che non possono essere accolti dalla Fedasil di ricevere entro un termine ragionevole un’accoglienza che risponda alle norme sancite dalla direttiva 2003/9.

29      Detto giudice ha precisato che, qualora la Fedasil decida di non designare alcun luogo di accoglienza, i richiedenti asilo ricevono – sia pure solo a titolo provvisorio – un’assistenza sociale il cui importo non consente tuttavia di garantire loro un alloggio.

30      Ciò considerato, l’arbeidshof te Brussel ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se uno Stato membro, qualora, in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2003/9 (…), scelga di garantire il sostegno materiale in forma di un sussidio economico, continui ad avere la responsabilità di far sì che il richiedente asilo, in un modo o nell’altro, possa avvalersi delle norme minime di protezione di [tale] direttiva, come formulate agli articoli 13, paragrafi 1 e 2,14, paragrafi 1, 3,5 e 8, della medesima.

2)      Se il sussidio economico, di cui all’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva [2003/9], debba essere concesso con decorrenza dal momento della domanda di asilo e della domanda di accoglienza, oppure dalla scadenza del termine previsto all’articolo 5, paragrafo 1, di [tale] direttiva, oppure da un’altra data. Se il sussidio economico debba essere tale da consentire al richiedente asilo, in caso di mancata accoglienza materiale offerta dallo Stato membro o da un organismo da questo indicato, di provvedere esso stesso in ogni momento al proprio alloggio, eventualmente in una struttura alberghiera, in attesa che gli venga offerto un alloggio fisso o che egli stesso sia in grado ottenere un alloggio più definitivo.

3)      Se sia compatibile con la direttiva [2003/9] che uno Stato membro conceda l’accoglienza materiale solo nei limiti in cui le strutture di accoglienza esistenti, predisposte dallo Stato, sono in grado di assicurare detto alloggio e rinvii il richiedente asilo che non vi trovi posto all’assistenza sociale, a disposizione di tutti i cittadini dello Stato membro, e ciò in assenza delle norme giuridiche e delle strutture necessarie affinché gli enti non costituiti dallo Stato stesso siano effettivamente in grado di offrire ai richiedenti asilo entro un breve termine un’accoglienza dignitosa».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima e sulla seconda questione

31      Con la prima e con la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2003/9 debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia scelto di concedere le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici, tale Stato deve dare questi sussidi a partire dal momento di presentazione della domanda di asilo, assicurando che l’importo di detti sussidi sia tale da consentire ai richiedenti asilo di ottenere un alloggio, nel rispetto delle condizioni fissate agli articoli 13, paragrafi 1 e 2, e 14, paragrafi 1, 3, 5 e 8, di detta direttiva.

32      Va anzitutto rilevato che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2003/9, le condizioni materiali di accoglienza possono essere fornite in natura o in forma di sussidi economici o buoni o mediante una combinazione di queste misure.

33      Per quanto riguarda, in primo luogo, il momento dal quale gli Stati membri sono tenuti a fornire le condizioni materiali di accoglienza, va rilevato che la Corte ha già precisato che, per quanto concerne il periodo durante il quale le condizioni materiali di accoglienza devono essere riconosciute ai richiedenti asilo, tale periodo comincia nel momento in cui questi richiedenti presentano la loro domanda di asilo (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, Cimade e GISTI, C‑179/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39).

34      Infatti, dallo stesso dettato dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2003/9 emerge che i richiedenti asilo devono aver accesso alle condizioni materiali d’accoglienza – che esse siano fornite in natura o in forma di sussidi economici – nel momento in cui presentano la domanda di asilo.

35      D’altro canto, l’economia generale e la finalità della direttiva 2003/9 nonché il rispetto dei diritti fondamentali – e segnatamente delle prescrizioni dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a norma del quale la dignità umana deve essere rispettata e tutelata – ostano a che un richiedente asilo venga privato – anche solo per un periodo temporaneo dopo la presentazione di una domanda di asilo, della protezione conferita dalle norme minime dettate dalla citata direttiva (v. sentenza Cimade e GISTI, cit., punto 56).

36      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’importo dei sussidi economici concessi, dall’articolo 13, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2003/9 risulta che, qualora gli Stati membri forniscano le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, l’importo dei medesimi è fissato in conformità dei principi stabiliti dall’articolo stesso.

37      In proposito, dall’articolo 13, paragrafo 2, della stessa direttiva emerge che l’importo dell’aiuto finanziario concesso deve essere sufficiente per garantire una qualità di vita adeguata per la salute ed il sostentamento dei richiedenti asilo.

38      Occorre inoltre constatare che, ai sensi dell’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/9, si deve intendere per «condizioni materiali di accoglienza» le condizioni di accoglienza che includono alloggio, vitto e vestiario, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, nonché un sussidio per le spese giornaliere.

39      Risulta peraltro dal considerando 7 della medesima direttiva che essa è intesa a stabilire norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo che siano normalmente sufficienti a garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri.

40      Ne discende che, sebbene l’importo dell’aiuto finanziario concesso sia determinato da ciascun Stato membro, esso deve essere sufficiente a garantire un livello di vita dignitoso e adeguato per la salute nonché il sostentamento dei richiedenti asilo.

41      Nell’ambito della fissazione delle condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici, gli Stati membri, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/9, hanno l’obbligo di adattare tali condizioni di accoglienza alla situazione delle persone portatrici di particolari esigenze, previste all’articolo 17 della medesima direttiva. Pertanto, i sussidi economici devono essere sufficienti a preservare l’unità familiare e l’interesse superiore del minore, che, in forza delle disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 1, di detta direttiva, costituisce un criterio fondamentale.

42      Di conseguenza, qualora uno Stato membro abbia scelto di fornire le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici, tali sussidi devono essere sufficienti a garantire un livello di vita dignitoso e adeguato per la salute nonché il sostentamento dei richiedenti asilo, consentendo loro, in particolare, di disporre di un alloggio, se del caso, nell’ambito del mercato privato della locazione.

43      Tuttavia, le disposizioni della direttiva 2003/9 non possono essere interpretate nel senso che occorre lasciare ai richiedenti asilo la scelta di un alloggio secondo la loro convenienza personale.

44      In terzo luogo, per quanto concerne il quesito sollevato dal giudice del rinvio riguardante l’obbligo per gli Stati membri – che forniscono le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici – di garantire il rispetto delle modalità delle condizioni materiali di accoglienza previste all’articolo 14, paragrafi 1, 3, 5 e 8, della direttiva 2003/9, si deve rilevare che il paragrafo 1 dello stesso articolo concerne, in linea di principio, le forme di alloggio che gli Stati membri possono scegliere e limita la portata degli obblighi che figurano in detto articolo all’ipotesi in cui gli Stati membri abbiano scelto di fornire in natura le condizioni materiali di accoglienza.

45      Tuttavia, se è pur vero che l’articolo 14, paragrafo 3, della medesima direttiva non si applica qualora le condizioni materiali di accoglienza siano fornite esclusivamente in forma di sussidi economici, resta cionondimeno il fatto che tali sussidi devono consentire, se del caso, ai figli minori dei richiedenti asilo di convivere con i genitori in modo da mantenere l’unità familiare prevista al punto 41 della presente sentenza.

46      Pertanto, si deve rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2003/9 deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia scelto di concedere le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, questi sussidi devono essere forniti dal momento di presentazione della domanda di asilo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva, e rispondere alle norme minime sancite dalle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, della medesima direttiva. Tale Stato membro deve assicurare che l’importo totale dei sussidi economici che coprono le condizioni materiali di accoglienza sia sufficiente a garantire un livello di vita dignitoso e adeguato per la salute nonché il sostentamento dei richiedenti asilo, consentendo loro, in particolare, di disporre di un alloggio, tenendo conto eventualmente della salvaguardia dell’interesse delle persone portatrici di particolari esigenze, in forza delle disposizioni dell’articolo 17 della medesima direttiva. Le condizioni materiali di accoglienza previste all’articolo 14, paragrafi 1, 3, 5 e 8, della direttiva 2003/9 non sono imposte agli Stati membri qualora essi abbiano scelto di concedere tali condizioni unicamente in forma di sussidi economici. Tuttavia, l’importo di questi sussidi deve essere sufficiente a consentire ai figli minori di convivere con i genitori in modo da poter mantenere l’unità familiare dei richiedenti asilo.

 Sulla terza questione

47      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 2003/9 debba essere interpretata nel senso che essa osta a che gli Stati membri, in caso di saturazione delle strutture di alloggio destinate ai richiedenti asilo, rinviino questi ultimi verso organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica, incaricati di fornire ai richiedenti asilo l’aiuto finanziario necessario.

48      In proposito occorre ricordare che, se gli Stati membri non sono in grado di fornire in natura le condizioni materiali di accoglienza, la direttiva 2003/9 lascia loro la possibilità di optare per la concessione delle condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici. Questi sussidi, tuttavia, devono essere sufficienti affinché siano garantite ai richiedenti asilo le esigenze essenziali, compreso un livello di vita dignitoso e adeguato per la salute.

49      Dato che gli Stati membri hanno un certo potere discrezionale riguardo ai mezzi con i quali forniscono le condizioni materiali di accoglienza, essi possono così procedere al versamento dei sussidi economici mediante organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica, purché tali organismi garantiscano ai richiedenti asilo il rispetto delle norme minime previste da detta direttiva.

50      Al riguardo va sottolineato che spetta agli Stati membri garantire il rispetto da parte di tali organismi delle norme minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo, dato che la saturazione delle reti di accoglienza non può giustificare alcuna deroga all’osservanza di tali norme.

51      Si deve pertanto rispondere alla terza questione dichiarando che la direttiva 2003/9 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che, in caso di saturazione delle strutture d’alloggio destinate ai richiedenti asilo, gli Stati membri possano rinviare questi ultimi verso organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica, purché tale sistema garantisca ai richiedenti asilo il rispetto delle norme minime previste da detta direttiva.

 Sulle spese

52      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro abbia scelto di concedere le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici o buoni, questi sussidi devono essere forniti dal momento di presentazione della domanda di asilo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva, e rispondere alle norme minime sancite dalle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, della medesima direttiva. Tale Stato membro deve assicurare che l’importo totale dei sussidi economici che coprono le condizioni materiali di accoglienza sia sufficiente a garantire un livello di vita dignitoso e adeguato per la salute nonché il sostentamento dei richiedenti asilo, consentendo loro, in particolare, di disporre di un alloggio, tenendo conto eventualmente della salvaguardia dell’interesse delle persone portatrici di particolari esigenze, in forza delle disposizioni dell’articolo 17 della medesima direttiva. Le condizioni materiali di accoglienza previste all’articolo 14, paragrafi 1, 3, 5 e 8, della direttiva 2003/9 non sono imposte agli Stati membri qualora essi abbiano scelto di concedere tali condizioni unicamente in forma di sussidi economici. Tuttavia, l’importo di questi sussidi deve essere sufficiente a consentire ai figli minori di convivere con i genitori in modo da poter mantenere l’unità familiare dei richiedenti asilo.

2)      La direttiva 2003/9 deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che gli Stati membri, in caso di saturazione delle strutture d’alloggio destinate ai richiedenti asilo, possano rinviare questi ultimi verso organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica, purché tale sistema garantisca ai richiedenti asilo il rispetto delle norme minime previste da detta direttiva.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.