DECRETO-LEGGE 22 agosto 2014, n. 119
Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno. (14G00137)
Vigente al: 16-11-2014
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di
illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuto che il ripetersi di gravi episodi di violenza e turbativa
dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonche'
di reati finalizzati ad alterare i risultati delle medesime
manifestazioni rende necessario, anche in vista dell'avvio della
prossima stagione calcistica, adottare interventi urgenti finalizzati
a rafforzare la prevenzione di tali fatti e a inasprire il
trattamento punitivo di coloro che se ne rendono responsabili;
Ravvisata, altresi', la necessita' di adottare misure urgenti per
fare fronte alle crescenti esigenze, determinate anche dalle crisi
internazionali in atto in Paesi del bacino del Mediterraneo, connesse
agli interventi di assistenza ai richiedenti la protezione
internazionale;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare al
Ministero dell'interno la disponibilita' di risorse finanziarie
indispensabili per salvaguardare le capacita' operative della Polizia
di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso un
ammodernamento delle relative dotazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'8 agosto 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure per il contrasto della frode
in competizioni sportive
1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e' punito con la reclusione da un mese
ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve
entita' si applica la sola pena della multa.» sono sostituite dalle
seguenti: «e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da euro 1.000 a euro 4.000.»;
b) al comma 3, le parole: «i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono
puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da
euro 2.582 a euro 25.822.» sono sostituite dalle seguenti: «per i
fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata
fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro
100.000.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 2
Modifiche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono
manifestazioni sportive
1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «e all'articolo 6-ter
della presente legge,» sono inserite le seguenti: «nonche' per il
reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e
per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune
pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI,
capo I, del codice penale, nonche' per i delitti di cui all'articolo
380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale»;
2) il terzo periodo ((e' sostituito dai seguenti)): «Il divieto
di cui al presente comma puo' essere, altresi', disposto nei
confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere
tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo,
((evidentemente)) finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi
di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in
pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine
pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo. ((Il
divieto per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorita'
straniera competente, e' disposto dal questore della provincia del
luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del
destinatario della misura)).»;
((a-bis) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari
puo' modificare le prescrizioni di cui al comma 2"));
b) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non puo'
essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono
la direzione. Nei confronti della persona gia' destinataria del
divieto di cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di
cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non
puo' essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.»;
((b-bis) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la
durata dello stesso puo' essere aumentata fino a otto anni"));
c) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Decorsi
almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1,
l'interessato puo' chiedere la cessazione degli ulteriori effetti
pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La
cessazione e' richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel
caso in cui l'interessato sia stato destinatario di piu' divieti, al
questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed e' concessa se
il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta,
anche in occasione di manifestazioni sportive.».
Art. 3
Disposizioni in materia di divieto di agevolazioni nei confronti di
soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401 ed ulteriori prescrizioni per le
societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del
calcio
1. Al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate le
seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 1, dopo il comma 3-ter e' inserito il
seguente:
"3-ter.1. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non si
applicano ai minori di anni quattordici"));
a) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole «l'introduzione o
l'esposizione di striscioni e cartelli» sono inserite le seguenti:
«ovvero altre scritte o immagini»;
b) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole «per reati commessi in
occasione o a causa di manifestazioni sportive,» sono inserite le
seguenti «ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o
di vendita abusiva degli stessi,» e dopo le parole: «sovvenzioni,
contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa
l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti
o titoli di viaggio» sono inserite le seguenti: «, nonche' stipulare
contratti con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aventi ad
oggetto la concessione dei diritti di cui all'articolo 20, commi 1 e
2, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;
c) all'articolo 9, comma 1, le parole: «di emettere, vendere o
distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari
di provvedimenti di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle
seguenti: «di emettere, vendere o distribuire, con qualsiasi
modalita', titoli di accesso a soggetti che siano destinatari di
provvedimenti di cui all'articolo 6» e dopo le parole: «ovvero a
soggetti che siano stati, comunque, condannati» sono inserite le
seguenti: «, nel corso degli ultimi cinque anni,»;
((c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i
seguenti:
«3-ter. Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore
al 3 per cento degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei
biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione
degli eventi sportivi e' destinata a finanziare i costi sostenuti per
il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione
degli eventi medesimi e, in particolare, per la copertura dei costi
delle ore di lavoro straordinario e dell'indennita' di ordine
pubblico delle Forze di polizia.
3-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
stabiliti i criteri, i termini e le modalita' di versamento da parte
delle societa' professionistiche per l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 3-ter, nonche' la determinazione della
percentuale di cui al medesimo comma 3-ter, anche tenendo conto del
diverso livello professionistico")).
Art. 4
Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione
di competizioni sportive
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente:
«Articolo 7-bis.1 (Divieto di trasferta). - 1 Fuori dai casi di
adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria
competenza, in caso di gravi episodi di violenza commessi in
occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il
Ministro dell'interno, quale autorita' nazionale di pubblica
sicurezza, puo' disporre, con proprio decreto, il divieto, per una
durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli
impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio
individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine
pubblico. Con lo stesso decreto, e' altresi' disposto il divieto di
vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei
confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti
interessate.»;
b) all'articolo 8, comma 1-bis, dopo le parole: «anche nel caso
di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del
medesimo articolo 6» sono inserite le seguenti: «, nonche' del reato
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n.
122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.
205,».
2. All'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «che hanno preso parte
attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401» sono aggiunte le
seguenti: «, nonche' alle persone che, per il loro comportamento,
debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in piu'
occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata
applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso
articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in
pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumita' delle
persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni
sportive».
3. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-quater:
1) al comma 5, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 4» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5-bis e
5-ter»;
2) dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: «5-ter. Le
disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche per
l'adeguamento degli impianti necessario alla loro riqualificazione,
nonche' alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle
barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi
imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali,
ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive, ferme restando le competenze della
Commissione tecnica di cui all'articolo 80 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.»;
b) all'articolo 1-septies, comma 2, le parole: «per una durata
non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni» sono sostituite
dalle seguenti: «per una durata non inferiore a un anno e non
superiore a tre anni».
((3-bis. Il secondo periodo del comma 303 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' soppresso.
3-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Al Fondo, che puo' prestare garanzia con la sua dotazione
finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti
direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici";
b) al comma 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in
gestione separata")).
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale
Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «, e si avvalgono del supporto
organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno.» sono sostituite dalle
seguenti: «. Le Commissioni territoriali sono insediate presso le
prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e
logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.»;
2) al comma 2, le parole «nel numero massimo di dieci.» sono
sostituite dalle seguenti: «nel numero massimo di venti.»;
3) al comma 2-bis, il secondo e il terzo periodo sono
sostituiti ((dai seguenti)): «Le sezioni possono essere istituite
fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero
territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano
l'attivita' delle Commissioni territoriali. ((Il decreto di cui al
primo periodo puo' prevedere che la funzione di presidente delle
sezioni o di alcune di esse sia svolta in via esclusiva)).»;
4) al comma 3, primo periodo, le parole: «rappresentante
dell'ACNUR» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentante designato
dall'ACNUR»;
((4-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue
sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione"));
5) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel
caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il
trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui
e' accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda e'
assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale e'
collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento
il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in
capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
colloquio.»;
6) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione
territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio, la
competenza all'esame delle domande di protezione internazionale puo'
essere individuata, con provvedimento del Presidente della
Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5,
tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna
Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati
dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.»;
((a-bis) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "dal Ministero
degli affari esteri" sono inserite le seguenti: "anche con la
collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani
operanti a livello internazionale"));
b) all'articolo 12:
1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo
dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove
possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che
effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla
Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su
determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato,
preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla
Commissione.».
((b-bis) all'articolo 15:
1) al comma 1 e' premesso il seguente:
"01. I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni
territoriali partecipano a un corso di formazione iniziale e a
periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione
nazionale ai sensi dei commi 1 e 1-bis";
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. La formazione di cui al comma 1 e' effettuata anche in
collaborazione con l'ACNUR e con l'Ufficio europeo di sostegno per
l'asilo di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 maggio 2010";
b-ter) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: "informazioni
relative alla procedura" sono inserite le seguenti: ", alle fonti di
prova utilizzate e agli elementi di valutazione adottati,";
b-quater) all'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. La Commissione territoriale, ovvero il giudice in caso di
impugnazione, acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative
alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del
richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro
probatorio prospettato dal richiedente")).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3),
e' autorizzata la spesa di euro 9.149.430, per l'anno 2014, e di euro
10.683.060, a decorrere dall'anno 2015.
Art. 6 Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati 1. Al fine di favorire l'ampliamento del Sistema di protezione finalizzato all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' incrementato di euro 50.850.570 per l'anno 2014. 2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e' istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo con una dotazione finanziaria di euro 62.700.000 per l'anno 2014, la cui ripartizione e' effettuata ((entro il 31 dicembre 2014)) con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle finalita' previste dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. ((Entro il 30 giugno 2015, il Ministro dell'interno invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in cui da' conto dell'utilizzo del Fondo di cui al presente comma e dei risultati conseguiti nel fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale)). ((2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenta alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2. La prima relazione deve riferirsi al periodo intercorrente tra il novembre 2013 e il dicembre 2014. La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonche' alle modalita' di autorizzazione, all'entita' e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalita' della ricezione degli stessi)). 3. All'articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Art. 7
Riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno
per i comuni interessati da flussi migratori
1. Nell'anno 2014, per i comuni di Agrigento, Augusta,
Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle,
Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, maggiormente
interessati dalla pressione migratoria, le spese connesse alla
predetta pressione migratoria sono escluse dal patto di stabilita'
interno nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per
cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della
sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183. La riduzione degli obiettivi 2014 dei
comuni di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre
2010, n. 220, e' conseguentemente rideterminata. Entro il 15 ottobre
2014, con decreto del Ministero dell'interno e' definito per ciascun
comune interessato l'importo della esclusione di cui al primo
periodo, tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni
demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera delle
cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico.
Capo III
Disposizioni per assicurare la funzionalita' del
Ministero dell'interno
Art. 8
Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della
Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse
all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'ammodernamento
dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero
dell'interno e' autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di
euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, da
destinare:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, a 36 milioni di
euro per l'anno 2015 e a 44 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2016 al 2021, alla Polizia di Stato, per l'acquisto di automezzi
e di equipaggiamenti, anche speciali, nonche' per interventi di
manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 4 milioni di
euro per l'anno 2015 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per
l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente.
((1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l'Amministrazione della pubblica
sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la salute e
l'incolumita' pubblica e secondo principi di precauzione e previa
intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione della pistola
elettrica Taser per le esigenze dei propri compiti istituzionali, nei
limiti di spesa previsti dal comma 1, lettera a).
1-ter. Sono assegnate, previa valutazione di convenienza, alle
forze del comparto della pubblica sicurezza le automobili di
proprieta' delle amministrazioni pubbliche statali dismesse o da
dismettere. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno,
d'intesa con i Ministri competenti, effettua la ricognizione delle
automobili di cui al presente comma e illustra alle Camere le
risultanze di tale ricognizione)).
2. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2015».
Art. 9 Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplodenti 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, opera presso il Ministero dell'interno una Commissione consultiva centrale. Operano, altresi', a livello territoriale, Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche prescrittive previste in materia. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la composizione delle predette Commissioni. 2. Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 1 ((, che sono competenti anche per l'accertamento della capacita' tecnica di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' richiesta un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplodenti. Ad essi)) non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese e le attivita' delle predette Commissioni sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 10
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo
6, commi 1 e 2, pari a euro 122.700.000 per l'anno 2014 e euro
10.683.060 ((annui)) a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante
corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui
all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti
all'Erario.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2014, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 agosto 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando