LEGGE 13 dicembre 1989, n. 401
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive)).
Vigente al: 16-11-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Frode in competizioni sportive
1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio a
taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata
dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze
equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e
dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un
risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti
volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da un mese ad un
anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei
casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa. ((18))
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione
che accetta il denaro o altra utilita' o vantaggio, o ne accoglie la
promessa.
3. Se il risultato della competizione e' influente ai fini dello
svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente
esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni. ((18))
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla
L. 17 ottobre 2014, n. 146, ha disposto:
-(con l'art. 1, comma 1, lellera a)) che "al comma 1, le parole:
«e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da
euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve entita' si applica la sola
pena della multa.» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro
4.000.»";
-(con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "al comma 3, le parole:
«i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822.» sono
sostituite dalle seguenti: «per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la
pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la
multa da euro 10.000 a euro 100.000.»";
(con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1
hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.".
Art. 2.
Non influenza del procedimento penale
1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto
dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non
influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare ne' su ogni
altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.
2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1
non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti
del procedimento disciplinare sportivo.
3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della
propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del
procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di
procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui
all'articolo 114 dello stesso codice.
Art. 3.
Obbligo del rapporto
1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i presidenti degli
organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i
corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle
associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, che nell'esercizio o
a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui
all'articolo 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle
vigenti leggi, all'autorita' giudiziaria.
Art. 4
Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa
1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del
lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva
allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi
comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attivita'
sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per
l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente
esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre
competizioni di persone o animali e giuochi di abilita' e' punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire
un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul
territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe
manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche' a chiunque partecipi
a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e
l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la
pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di diffusione. ((E` punito
altresi' con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza,
esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione,
qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorche´ titolare della
prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza
qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato con modalita` e tecniche diverse da
quelle previste dalla legge e` punito con l'arresto da tre mesi a un
anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.))
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le
modalita' di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei
reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da'
pubblicita' al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi
e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa
sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicita' in
Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate
all'estero.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le
modalita' di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei
reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai
giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati
dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come
modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo
modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a
chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi
dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivita' organizzata al
fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o
in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica,
di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o
all'estero.
4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle
finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si
applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di
giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via
telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione
all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
Art. 5.
Pene accessorie
1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa il
divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono (( manifestazioni
sportive )) o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono
giuochi d'azzardo autorizzati.
2. Alla condanna per i delitti previsti dall'articolo 1 consegue
inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma
dell'articolo 32-bis del codice penale, limitatamente agli uffici
direttivi delle societa' sportive.
3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una
durata inferiore a sei mesi ne' superiore a tre anni.
Art. 6 Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, ((nonche' per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale, nonche' per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale)) ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma puo' essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. ((Il divieto di cui al presente comma puo' essere, altresi', disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo. Il divieto per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorita' straniera competente, e' disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.)) 1-bis. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la potesta' genitoriale. 2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore puo' prescrivere, tenendo conto dell'attivita' lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o piu' volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. 2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. 3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta', competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. ((Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari puo' modificare le prescrizioni di cui al comma 2)). 4. Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. 5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. ((In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non puo' essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona gia' destinataria del divieto di cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non puo' essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.)) La prescrizione di cui al comma 2 e' comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1. ((Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso puo' essere aumentata fino a otto anni)). 6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2003, N. 28, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 APRILE 2003, N. 88. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2003, N. 28, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 APRILE 2003, N. 88. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorita' di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea. 7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e puo' disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta. 8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo' autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche. ((8-bis. Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1, l'interessato puo' chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione e' richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di piu' divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed e' concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.)) ------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 2-7 maggio 1996, n. 143 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1996, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 13 febbraio 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di eta' ai sensi del secondo comma dello stesso articolo spetti al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anziche' al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio". ------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 1997, n. 144 (in G.U. 1a s.s. 28/5/1997, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari". ------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 20 agosto 2001, n. 336, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 2001, n. 377 ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 2) che "All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma".
Art. 6-bis
(Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo
in occasione di manifestazioni sportive)
(( 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,
nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in
quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro
che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque,
nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti
o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a
condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione
sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto
pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi,
strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni,
mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o,
comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni. La pena e' aumentata se dal fatto deriva un ritardo
rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la
cancellazione della manifestazione sportiva. La pena e' aumentata
fino alla meta' se dal fatto deriva un danno alle persone. ))
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei
luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera
indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel
corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, e'
punito (( con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro
a 5.000 euro. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni
se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione
o la sospensione definitiva della competizione calcistica)).
Art. 6-ter
(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni
sportive).
(( 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,
nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in
quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro
che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque,
nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti
o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a
condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione
sportiva stessa, e' trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi
artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas
visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o
inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
1.000 a 5.000 euro )).
Art.6-quater
Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei
luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive
1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e
337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del
controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori
e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento
d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purche'
riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, e' punito con le
stesse pene previste dai medesimi articoli. ((Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice
penale.)) Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui
all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
1-bis. Nei confronti delle societa' sportive che abbiano incaricato
dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti
dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' irrogata, dal
prefetto della provincia in cui le medesime societahanno la sede
legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 20.000 a 100.000 euro.
Art.6-quinquies (( (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive, e' punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.))
Art. 7.
Turbativa di (( manifestazioni sportive ))
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare
svolgimento di una competizione agonistica e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i
proventi sono devoluti allo Stato.
Art. 7-bis
(( (Differimento o divieto di manifestazioni sportive). ))
(( 1. Per urgenti e gravi necessita' pubbliche connesse allo
svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di
tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, puo' disporre,
sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e del CONI, il differimento dello
svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea
ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di
grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni
sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta
giorni )).
Art. 7-bis.1
(( (Divieto di trasferta). ))
((1 Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di
provvedimenti di propria competenza, in caso di gravi episodi di
violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco
del calcio, il Ministro dell'interno, quale autorita' nazionale di
pubblica sicurezza, puo' disporre, con proprio decreto, il divieto,
per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore
ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di
calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine
pubblico. Con lo stesso decreto, e' altresi' disposto il divieto di
vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei
confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti
interessate.))
Art. 7-ter
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))
Art. 8
Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di
manifestazioni sportive
1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma
dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di
manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in liberta'
conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della
sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio
direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di
accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle
persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni
sportive, per i quali e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai
sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
l'arresto e' altresi' consentito nel caso di reati di cui
all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6,
commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non
accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo
articolo 6 ((, nonche' del reato di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205,)). L'arresto e', inoltre,
consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi
dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7
dell'articolo 6 .
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non e' possibile
procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai
sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il
quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale
emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che
l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua
identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. (8)
(10) (12)
1-quater. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei reati
indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di
accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto
dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive
e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli
articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura
penale. (8) (10) (12)
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno
efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2016.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla
L. 24 aprile 2003, n. 88 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che
" Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 1 del
presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2005".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla
L. 24 aprile 2003, n. 88, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115 , convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha
disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai
commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, hanno
efficacia fino al 30 giugno 2007".
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla
L. 24 aprile 2003, n. 88, come modificato dal D.L. 08 febbraio 2007,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 ha
disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai
commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, hanno
efficacia fino al 30 giugno 2010".
Art. 8-bis
(Casi di giudizio direttissimo).
1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo
6-bis, commi 1 e 2, (( nell'articolo 6-ter )) e nell'articolo 8,
comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
Art. 8-ter.
(( (Trasferte). ))
(( 1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i
trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette
manifestazioni. ))
Art. 9.
Abrogazione di norme e disposizioni finali
1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315,
l'articolo 4 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
l'articolo 17 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonche' il terzo
comma dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di
beneficenza, in luogo di quanto previsto dall'articolo 4 della
presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo
modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI