LEGGE 13 dicembre 1989, n. 401

Interventi  nel  settore del giuoco e delle scommesse clandestini e
tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive)).
 
 Vigente al: 16-11-2014  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                   Frode in competizioni sportive 
 
  1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio  a
taluno dei partecipanti  ad  una  competizione  sportiva  organizzata
dalle  federazioni  riconosciute  dal  Comitato  olimpico   nazionale
italiano (CONI), dall'Unione italiana per  l'incremento  delle  razze
equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti  dallo  Stato  e
dalle associazioni ad  essi  aderenti,  al  fine  di  raggiungere  un
risultato  diverso  da  quello  conseguente  al  corretto   e   leale
svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti  fraudolenti
volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da un mese ad un
anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due  milioni.  Nei
casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa. ((18)) 
  2. Le stesse pene si applicano al  partecipante  alla  competizione
che accetta il denaro o altra utilita' o vantaggio, o ne accoglie  la
promessa. 
  3. Se il risultato della competizione e' influente  ai  fini  dello
svolgimento  di  concorsi   pronostici   e   scommesse   regolarmente
esercitati, i fatti di cui  ai  commi  1  e  2  sono  puniti  con  la
reclusione da tre mesi a due anni e  con  la  multa  da  lire  cinque
milioni a lire cinquanta milioni. ((18)) 
 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni  dalla
L. 17 ottobre 2014, n. 146, ha disposto: 
    -(con l'art. 1, comma 1, lellera a)) che "al comma 1, le  parole:
«e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa  da
euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieve entita' si applica  la  sola
pena della multa.» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con  la
reclusione da due a sei anni e con la multa  da  euro  1.000  a  euro
4.000.»"; 
    -(con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "al comma 3, le  parole:
«i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione  da  tre
mesi a due anni e con la multa da euro 2.582  a  euro  25.822.»  sono
sostituite dalle seguenti: «per i fatti di cui ai commi  1  e  2,  la
pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e  si  applica  la
multa da euro 10.000 a euro 100.000.»"; 
    (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni di cui  al  comma  1
hanno efficacia dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.". 
                               Art. 2. 
                Non influenza del procedimento penale 
  1.  L'esercizio  dell'azione  penale  per   il   delitto   previsto
dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio  non
influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare  ne'  su  ogni
altro provvedimento di competenza degli organi sportivi. 
  2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1
non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti
del procedimento disciplinare sportivo. 
  3. Gli organi della disciplina sportiva, ai  fini  esclusivi  della
propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti  del
procedimento  penale  ai  sensi  dell'articolo  116  del  codice   di
procedura penale fermo restando il divieto di  pubblicazione  di  cui
all'articolo 114 dello stesso codice. 
                               Art. 3. 
                         Obbligo del rapporto 
  1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali  affiliate  al
Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  i  presidenti  degli
organi di disciplina di secondo grado delle stesse  federazioni  e  i
corrispondenti organi preposti alla disciplina  degli  enti  e  delle
associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, che nell'esercizio  o
a  causa  delle  loro  funzioni  hanno  notizia  dei  reati  di   cui
all'articolo 1, sono obbligati  a  farne  rapporto,  ai  sensi  delle
vigenti leggi, all'autorita' giudiziaria. 
                               Art. 4 
       Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa 
 
  1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del  giuoco  del
lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che  la  legge  riserva
allo  Stato  o  ad  altro  ente  concessionario,  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a tre anni.  Alla  stessa  pena  soggiace  chi
comunque organizza  scommesse  o  concorsi  pronostici  su  attivita'
sportive gestite dal Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),
dalle organizzazioni da esso dipendenti o  dall'Unione  italiana  per
l'incremento  delle  razze  equine  (UNIRE).  Chiunque   abusivamente
esercita   l'organizzazione   di   pubbliche   scommesse   su   altre
competizioni di persone o animali e giuochi di abilita' e' punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire
un milione. Le stesse sanzioni si  applicano  a  chiunque  venda  sul
territorio  nazionale,  senza   autorizzazione   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o  di  analoghe
manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche' a chiunque partecipi
a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di  giocate  e
l'accreditamento  delle  relative  vincite  e  la  promozione  e   la
pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di diffusione. ((E` punito
altresi' con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza,
esercita e raccoglie a distanza,  senza  la  prescritta  concessione,
qualsiasi  gioco  istituito   o   disciplinato   dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque,  ancorche´  titolare  della
prescritta concessione, organizza, esercita e  raccoglie  a  distanza
qualsiasi  gioco  istituito   o   disciplinato   dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato con modalita` e  tecniche  diverse  da
quelle previste dalla legge e` punito con l'arresto da tre mesi a  un
anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.)) 
  2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le
modalita' di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno  dei
reati  previsti  dal  medesimo,  chiunque  in  qualsiasi   modo   da'
pubblicita' al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi
e con l'ammenda da lire  centomila  a  lire  un  milione.  La  stessa
sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicita' in
Italia  a  giochi,  scommesse  e  lotterie,  da  chiunque   accettate
all'estero. 
  3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le
modalita' di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso  in  uno  dei
reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre  mesi
o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  si  applicano  anche  ai
giuochi  d'azzardo  esercitati  a  mezzo  degli  apparecchi   vietati
dall'articolo 110 del regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  come
modificato dalla legge 20 maggio 1965,  n.  507,  e  come  da  ultimo
modificato dall'articolo 1 della legge  17  dicembre  1986,  n.  904.
4-bis. Le sanzioni di cui  al  presente  articolo  sono  applicate  a
chiunque, privo di concessione, autorizzazione  o  licenza  ai  sensi
dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni, svolga in Italia qualsiasi  attivita'  organizzata  al
fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione  o
in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica,
di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate  in  Italia  o
all'estero. 
  4-ter. Fermi  restando  i  poteri  attribuiti  al  Ministero  delle
finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.  557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
ed in  applicazione  dell'articolo  3,  comma  228,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui  al  presente  articolo  si
applicano a chiunque  effettui  la  raccolta  o  la  prenotazione  di
giocate del lotto, di concorsi pronostici  o  di  scommesse  per  via
telefonica o telematica, ove sprovvisto  di  apposita  autorizzazione
all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. 
                               Art. 5. 
                           Pene accessorie 
 
  1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa  il
divieto di accedere ai  luoghi  ove  si  svolgono  ((  manifestazioni
sportive )) o si accettano scommesse autorizzate  ovvero  si  tengono
giuochi d'azzardo autorizzati. 
  2. Alla condanna per i delitti previsti  dall'articolo  1  consegue
inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui  al  primo  comma
dell'articolo 32-bis del codice  penale,  limitatamente  agli  uffici
direttivi delle societa' sportive. 
  3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono  avere  una
durata inferiore a sei mesi ne' superiore a tre anni. 
                               Art. 6 
Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive 
 
  1.  Nei  confronti  delle  persone  che  risultano   denunciate   o
condannate anche con sentenza non definitiva nel corso  degli  ultimi
cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e  secondo
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge
22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26
aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25
giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e  all'articolo
6-ter,  della  presente  legge,  ((nonche'  per  il  reato   di   cui
all'articolo  2-bis  del  decreto-legge  8  febbraio  2007,   n.   8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007,  n.  41,  e
per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di  comune
pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI,
capo I, del codice penale, nonche' per i delitti di cui  all'articolo
380, comma 2, lettere f) ed  h)  del  codice  di  procedura  penale))
ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su  persone
o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle
medesime circostanze abbiano  incitato,  inneggiato  o  indotto  alla
violenza, il questore puo' disporre il divieto di accesso  ai  luoghi
in cui si svolgono manifestazioni sportive  specificamente  indicate,
nonche' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al
transito o al trasporto di coloro che partecipano  o  assistono  alle
manifestazioni medesime. Il divieto di cui  al  presente  comma  puo'
essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si  svolgono
all'estero,  specificamente   indicate,   ovvero   dalle   competenti
Autorita'  degli  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  per  le
manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.  ((Il  divieto  di
cui al presente comma puo' essere, altresi', disposto  nei  confronti
di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto,  anche
all'estero, una condotta, sia singola che  di  gruppo,  evidentemente
finalizzata alla partecipazione attiva ad  episodi  di  violenza,  di
minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo  la  sicurezza
pubblica o a creare turbative per l'ordine  pubblico  nelle  medesime
circostanze di cui al primo periodo. Il divieto  per  fatti  commessi
all'estero,  accertati  dall'autorita'   straniera   competente,   e'
disposto dal questore della provincia del luogo di  residenza  ovvero
del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.)) 
  1-bis. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche  nei
confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il
quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro
che esercitano la potesta' genitoriale. 
  2. Alle persone alle quali e' notificato il  divieto  previsto  dal
comma 1, il questore puo' prescrivere, tenendo  conto  dell'attivita'
lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o piu' volte
negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in
relazione  al  luogo  di  residenza  dell'obbligato   o   in   quello
specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si  svolgono
le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. 
  2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve  contenere  l'avviso  che
l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a  mezzo  di
difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida
del provvedimento. 
  3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a  decorrere  dalla
prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato  ed  e'
immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica  presso  il
tribunale, o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale  per
i minorenni, se l'interessato e' persona minore di  eta',  competenti
con riferimento al luogo in cui ha sede  l'ufficio  di  questura.  Il
pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al
comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica  del  provvedimento  ne
chiede la convalida  al  giudice  per  le  indagini  preliminari.  Le
prescrizioni imposte  cessano  di  avere  efficacia  se  il  pubblico
ministero con decreto motivato non avanza la richiesta  di  convalida
entro il termine predetto e se il giudice non  dispone  la  convalida
nelle quarantotto ore successive. ((Nel  giudizio  di  convalida,  il
giudice per le indagini preliminari puo' modificare  le  prescrizioni
di cui al comma 2)). 
  4. Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile  il  ricorso  per
Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. 
  5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione  di  cui
al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a
cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche  per  effetto
di provvedimenti dell'autorita'  giudiziaria,  siano  venute  meno  o
siano mutate le condizioni che  ne  hanno  giustificato  l'emissione.
((In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non puo'
essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che  ne  assumono
la direzione. Nei  confronti  della  persona  gia'  destinataria  del
divieto di cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di
cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non
puo' essere inferiore a cinque anni e superiore  a  otto  anni.))  La
prescrizione di cui al comma 2 e' comunque applicata quando  risulta,
anche sulla  base  di  documentazione  videofotografica  o  di  altri
elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al
comma 1. ((Nel caso di violazione  del  divieto  di  cui  al  periodo
precedente, la durata dello stesso puo' essere aumentata fino a  otto
anni)). 
  6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi  1  e  2  e'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa  da  10.000
euro a 40.000 euro. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 FEBBRAIO  2003,  N.
28, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.  24  APRILE  2003,  N.  88.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2003, N.  28,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 APRILE 2003, N. 88. Le stesse  disposizioni
si applicano nei confronti delle persone che  violano  in  Italia  il
divieto di accesso  ai  luoghi  in  cui  si  svolgono  manifestazioni
sportive adottato dalle competenti Autorita' di uno degli altri Stati
membri dell'Unione europea. 
  7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e  per
quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni  sportive  o
durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono  dette
manifestazioni il giudice dispone, altresi', il  divieto  di  accesso
nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio
o  comando  di  polizia  durante  lo  svolgimento  di  manifestazioni
sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e
puo' disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma  1-bis,
lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993,  n.  205.  Il  capo  della
sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei  luoghi
di cui al comma 1 e' immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo
predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale  della
pena e di applicazione della pena su richiesta. 
  8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo'  autorizzare
l'interessato, per gravi e  comprovate  esigenze,  a  comunicare  per
iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo  di
privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato
sia reperibile durante lo svolgimento  di  specifiche  manifestazioni
agonistiche. 
  ((8-bis. Decorsi almeno tre anni dalla cessazione  del  divieto  di
cui al comma 1,  l'interessato  puo'  chiedere  la  cessazione  degli
ulteriori effetti  pregiudizievoli  derivanti  dall'applicazione  del
medesimo divieto. La cessazione  e'  richiesta  al  questore  che  ha
disposto il divieto o,  nel  caso  in  cui  l'interessato  sia  stato
destinatario di piu' divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di
tali divieti ed e' concessa se il soggetto ha dato prova costante  ed
effettiva di buona condotta, anche  in  occasione  di  manifestazioni
sportive.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2-7 maggio 1996, n.  143  (in
G.U. 1a  s.s.  15/5/1996,  n.  20)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 6, terzo  comma,  della  legge  13  febbraio
1989, n. 401 (Interventi nel settore del  giuoco  e  delle  scommesse
clandestine  e  tutela  della  correttezza   nello   svolgimento   di
competizioni agonistiche),  nel  testo  sostituito  dall'art.  1  del
decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717,  convertito  dalla  legge  24
febbraio 1995, n.  45  (Misure  urgenti  per  prevenire  fenomeni  di
violenza in occasione di competizioni agonistiche),  nella  parte  in
cui prevede che la convalida del provvedimento adottato dal  questore
nei confronti del minore di eta' ai sensi  del  secondo  comma  dello
stesso articolo spetti al giudice per le indagini preliminari  presso
la pretura del circondario in  cui  ha  sede  l'ufficio  di  questura
anziche' al giudice per le indagini preliminari presso  il  tribunale
per i minorenni competente per territorio". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 1997, n. 144 (in
G.U. 1a  s.s.  28/5/1997,  n.  22)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n.
401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse  clandestini
e  tutela  della  correttezza  nello  svolgimento   di   competizioni
agonistiche), come sostituito dall'art. 1  della  legge  24  febbraio
1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni,  del  d.-l.  22
dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire  fenomeni
di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in
cui non prevede  che  la  notifica  del  provvedimento  del  questore
contenga  l'avviso  che  l'interessato  ha  facolta'  di  presentare,
personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al  giudice
per le indagini preliminari". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 20 agosto 2001, n. 336, convertito con modificazioni  dalla
L. 19 ottobre 2001, n. 377 ha disposto (con l'art.  2-bis,  comma  2)
che "All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989,  n.  401,
per  incitamento,  inneggiamento  e  induzione  alla  violenza   deve
intendersi la specifica istigazione  alla  violenza  in  relazione  a
tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma". 
                             Art. 6-bis 
(Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione  di  campo
              in occasione di manifestazioni sportive) 
 
  (( 1. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,  chiunque,
nei luoghi in cui  si  svolgono  manifestazioni  sportive  ovvero  in
quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di  coloro
che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque,
nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore  precedenti
o successive allo svolgimento  della  manifestazione  sportiva,  e  a
condizione che i fatti avvengano  in  relazione  alla  manifestazione
sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo  da  creare  un  concreto
pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi,
strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero  bastoni,
mazze, materiale imbrattante o inquinante,  oggetti  contundenti,  o,
comunque, atti ad offendere, e' punito con la  reclusione  da  uno  a
quattro anni. La pena e' aumentata se dal  fatto  deriva  un  ritardo
rilevante  dell'inizio,   la   sospensione,   l'interruzione   o   la
cancellazione della manifestazione sportiva.  La  pena  e'  aumentata
fino alla meta' se dal fatto deriva un danno alle persone. )) 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  chiunque,  nei
luoghi  in  cui   si   svolgono   manifestazioni   sportive,   supera
indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero,  nel
corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di  gioco,  e'
punito (( con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro
a 5.000 euro. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro  anni
se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio,  l'interruzione
o la sospensione definitiva della competizione calcistica)). 
                             Art. 6-ter 
(Possesso di artifizi  pirotecnici  in  occasione  di  manifestazioni
                             sportive). 
 
  (( 1. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,  chiunque,
nei luoghi in cui si  svolgono  manifestazioni  sportive,  ovvero  in
quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di  coloro
che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque,
nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore  precedenti
o successive allo svolgimento  della  manifestazione  sportiva,  e  a
condizione che i fatti avvengano  in  relazione  alla  manifestazione
sportiva stessa, e' trovato in possesso  di  razzi,  bengala,  fuochi
artificiali, petardi, strumenti per l'emissione  di  fumo  o  di  gas
visibile,  ovvero  di  bastoni,  mazze,   materiale   imbrattante   o
inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad  offendere,  e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e  con  la  multa  da
1.000 a 5.000 euro )). 
                            Art.6-quater 
Violenza o minaccia nei confronti  degli  addetti  ai  controlli  dei
           luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive 
 
  1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli  articoli  336  e
337 del codice penale  nei  confronti  dei  soggetti  incaricati  del
controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori
e di quelli incaricati di  assicurare  il  rispetto  del  regolamento
d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purche'
riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, e' punito  con  le
stesse  pene  previste  dai  medesimi  articoli.  ((Si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  339,  terzo  comma,  del  codice
penale.)) Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di  cui
all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
  1-bis. Nei confronti delle societa' sportive che abbiano incaricato
dei compiti di cui al comma 1 persone prive  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  e'  irrogata,  dal
prefetto della provincia in cui  le  medesime  societahanno  la  sede
legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da 20.000 a 100.000 euro. 
                           Art.6-quinquies 
(( (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli  addetti
  ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 
 
  1. Chiunque commette uno dei fatti  previsti  dall'art.  583-quater
del codice penale nei confronti dei soggetti  indicati  nell'articolo
2-ter del decreto-legge  8  febbraio  2007,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007,  n.  41,  nell'espletamento
delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive,  e'
punito  con  le  stesse   pene   previste   dal   medesimo   articolo
583-quater.)) 
                               Art. 7. 
             Turbativa di (( manifestazioni sportive )) 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare
svolgimento di una competizione agonistica e' punito con la  sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. 
  2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al  prefetto  ed  i
proventi sono devoluti allo Stato. 
                             Art. 7-bis 
     (( (Differimento o divieto di manifestazioni sportive). )) 
 
  (( 1. Per  urgenti  e  gravi  necessita'  pubbliche  connesse  allo
svolgimento di manifestazioni  sportive,  il  prefetto,  al  fine  di
tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza  pubblica,  puo'  disporre,
sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
integrato per la circostanza da rappresentanti del  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali  e  del  CONI,  il  differimento  dello
svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta  idonea
ovvero, in situazioni connotate  dalla  permanenza  del  pericolo  di
grave turbativa,  il  divieto  dello  svolgimento  di  manifestazioni
sportive per periodi ciascuno  di  durata  non  superiore  ai  trenta
giorni )). 
                            Art. 7-bis.1 
                    (( (Divieto di trasferta). )) 
 
  ((1  Fuori  dai  casi  di  adozione  da  parte  del   Prefetto   di
provvedimenti di propria competenza, in  caso  di  gravi  episodi  di
violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti  il  gioco
del calcio, il Ministro dell'interno, quale  autorita'  nazionale  di
pubblica sicurezza, puo' disporre, con proprio decreto,  il  divieto,
per una durata non superiore a due  anni,  di  apertura  del  settore
ospiti degli impianti sportivi in cui si  svolgono  gli  incontri  di
calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa  dell'ordine
pubblico. Con lo stesso decreto, e' altresi' disposto il  divieto  di
vendita di titoli  di  accesso  ai  medesimi  impianti  sportivi  nei
confronti  dei  residenti  della  provincia  delle   squadre   ospiti
interessate.)) 
                             Art. 7-ter 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159)) 
                               Art. 8 
Effetti  dell'arresto  in  flagranza  durante  o  in   occasione   di
                       manifestazioni sportive 
 
  1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito  a  norma
dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione  di
manifestazioni sportive, i provvedimenti di  remissione  in  liberta'
conseguenti a convalida di fermo e arresto  o  di  concessione  della
sospensione  condizionale  della   pena   a   seguito   di   giudizio
direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al  divieto  di
accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. 
  1-bis. Oltre che nel caso  di  reati  commessi  con  violenza  alle
persone o  alle  cose  in  occasione  o  a  causa  di  manifestazioni
sportive, per i quali e'  obbligatorio  o  facoltativo  l'arresto  ai
sensi degli articoli 380  e  381  del  codice  di  procedura  penale,
l'arresto  e'  altresi'  consentito  nel  caso  di   reati   di   cui
all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter  ed  all'articolo  6,
commi 1 e 6, della presente legge, anche  nel  caso  di  divieto  non
accompagnato dalla prescrizione  di  cui  al  comma  2  del  medesimo
articolo 6 ((, nonche' del reato di cui all'articolo 2, comma 1,  del
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con  modificazioni,
dalla legge  25  giugno  1993,  n.  205,)).  L'arresto  e',  inoltre,
consentito nel caso di violazione del divieto di accedere  ai  luoghi
dove  si  svolgono  manifestazioni  sportive  previsto  dal  comma  7
dell'articolo 6 . 
  1-ter. Nei casi di cui al comma  1-bis,  quando  non  e'  possibile
procedere immediatamente  all'arresto  per  ragioni  di  sicurezza  o
incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di flagranza  ai
sensi dell'articolo 382 del  codice  di  procedura  penale  colui  il
quale, sulla base di documentazione  video  fotografica  dalla  quale
emerga inequivocabilmente il fatto, ne  risulta  autore,  sempre  che
l'arresto sia  compiuto  non  oltre  il  tempo  necessario  alla  sua
identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.  (8)
(10) (12) 
  1-quater. Quando l'arresto e' stato  eseguito  per  uno  dei  reati
indicati dal comma 1-bis, e nel caso di  violazione  del  divieto  di
accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive  previsto
dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle  misure  coercitive
e' disposta anche al di fuori  dei  limiti  di  pena  previsti  dagli
articoli 274, comma 1, lettera c), e  280  del  codice  di  procedura
penale. (8) (10) (12) 
  1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno
efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2016. 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla
L. 24 aprile 2003, n. 88 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1)  che
" Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e  1-quater  dell'articolo  8
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 1  del
presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2005". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla
L. 24 aprile 2003, n. 88, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115 , convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha
disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "Le disposizioni di  cui  ai
commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre  1989,
n. 401,  introdotti  dall'articolo  1  del  presente  decreto,  hanno
efficacia fino al 30 giugno 2007". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla
L. 24 aprile 2003, n. 88, come modificato dal D.L. 08 febbraio  2007,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 ha
disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "Le disposizioni di  cui  ai
commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre  1989,
n. 401,  introdotti  dall'articolo  1  del  presente  decreto,  hanno
efficacia fino al 30 giugno 2010". 
                             Art. 8-bis 
                  (Casi di giudizio direttissimo). 
 
  1. Per i reati indicati nell'articolo  6,  comma  6,  nell'articolo
6-bis, commi 1 e 2, (( nell'articolo  6-ter  ))  e  nell'articolo  8,
comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini. 
                             Art. 8-ter. 
                         (( (Trasferte). )) 
 
  (( 1. Le norme della presente legge si  applicano  anche  ai  fatti
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante  i
trasferimenti  da  o  verso  i  luoghi  in  cui  si  svolgono   dette
manifestazioni. )) 
                               Art. 9. 
              Abrogazione di norme e disposizioni finali 
  1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 24 marzo  1942,  n.  315,
l'articolo  4  del  decreto  legislativo  14  aprile  1948,  n.  496,
l'articolo 17 della legge 2 agosto 1982, n.  528,  nonche'  il  terzo
comma dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
  2.  Per  le  lotterie,  le  tombole,  le  pesche  ed  i  banchi  di
beneficenza, in  luogo  di  quanto  previsto  dall'articolo  4  della
presente legge, continuano ad applicarsi le  disposizioni  del  regio
decreto-legge   19   ottobre   1938,   n.   1933,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939,  n.  973,  come  da  ultimo
modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 13 dicembre 1989 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI