DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47

Misure urgenti  per  l'emergenza  abitativa,  per  il  mercato  delle
costruzioni e per Expo 2015. (14G00059) 
 
 Vigente al: 29-11-2014  
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata l'attuale eccezionale situazione di crisi  economica  e
sociale che impone l'adozione di misure urgenti volte a  fronteggiare
la grave emergenza abitativa in atto e  a  adottare  misure  volte  a
rilanciare in modo efficace il mercato delle costruzioni; 
  Considerata, in particolare, la necessita' di  intervenire  in  via
d'urgenza per far fronte al disagio abitativo  che  interessa  sempre
piu' famiglie impoverite dalla crisi e di fornire immediato  sostegno
economico alle categorie meno abbienti che risiedono  prevalentemente
in abitazioni in locazione; 
  Considerata l'esigenza di adottare con misure di urgenza  l'offerta
di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di alloggi sociali; 
  Considerata, inoltre,  la  necessita'  e  l'urgenza  di  introdurre
disposizioni in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di
contratti pubblici di lavori volte a garantire un miglior livello  di
certezza giuridica in particolare in  tema  di  partecipazione  degli
operatori economici qualificati nel mercato  degli  appalti,  nonche'
disposizioni volte a facilitare gli  investimenti  connessi  ad  Expo
2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  gli
affari regionali; 
 
                              E m a n a 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Finanziamento fondi 
 
  1. L'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e'
sostituito dal seguente: «4.  Al  Fondo  nazionale  per  il  sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione,  istituito  dalla  legge  9
dicembre 1998, n. 431, e' assegnata una dotazione di 100  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.». 
  2.  La  dotazione  del  Fondo  destinato  agli   inquilini   morosi
incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
ottobre 2013, n. 124, e' incrementata di 15,73 milioni  di  euro  per
l'anno 2014, di 12,73 milioni di  euro  per  l'anno  2015,  di  59,73
milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per  l'anno
2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e  2019  e
di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020. 
                               Art. 2 
 
 
Modifica  della  disciplina  del  Fondo  nazionale  per  il  sostegno
all'accesso alle abitazioni  in  locazione  ((e  agevolazioni  per  i
comuni  che  acquisiscono  in  locazione  immobili  da  privati   per
                 contrastare l'emergenza abitativa)) 
 
  1. All'articolo 11, della legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «nonche', qualora le disponibilita' del
Fondo lo consentano,  per  sostenere  le  iniziative  intraprese  dai
comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per  la
locazione o attraverso attivita' di  promozione  in  convenzione  con
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire  la  mobilita'
nel settore della locazione attraverso il reperimento di  alloggi  da
concedere in locazione  per  periodi  determinati»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «((e, tenendo conto anche  delle  disponibilita'  del
Fondo, per sostenere le iniziative  intraprese  dai  Comuni  e  dalle
regioni)) anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti  per
la locazione o fondi di garanzia o attraverso attivita' di promozione
in  convenzione  con  ((imprese  di  costruzione  ed  altri  soggetti
imprenditoriali,)) cooperative edilizie  per  la  locazione,  tese  a
favorire la mobilita' nel  settore  della  locazione,  attraverso  il
reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni  concordati
((, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per
consentire alle  parti,  con  il  supporto  delle  organizzazioni  di
rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la  stipula  di  un
nuovo contratto a canone inferiore. Le  procedure  previste  per  gli
sfratti per morosita' si applicano alle locazioni di cui al  presente
comma, anche se per finita locazione)).»; 
    b) al comma 6, sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole  «e
definire ((, sentiti i comuni,)) la finalita' di utilizzo  del  Fondo
ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con  il  Fondo
per gli inquilini morosi incolpevoli ((istituito  dall'articolo))  6,
comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  102,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»; 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente «7. Le  regioni  ((e  le
province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano))   provvedono   alla
ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonche'  di
quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le
risorse destinate dalle regioni ((e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano))  alla  costituzione  di  agenzie  o  istituti  per  la
locazione o fondi di garanzia  o  alle  attivita'  di  promozione  in
convenzione  con  ((imprese  di   costruzione   ed   altri   soggetti
imprenditoriali,))  cooperative  edilizie  per  la   locazione   sono
assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri che  premino
sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei
familiari provenienti da alloggi di  edilizia  residenziale  pubblica
sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo,  sia  il
numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente
intermediati nel biennio precedente.». 
  ((1-bis. L'applicazione da parte dei comuni, al fine di contrastare
l'emergenza abitativa, delle disposizioni  di  cui  all'articolo  11,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.  431,  come  modificato  dal
comma 1 del  presente  articolo,  costituisce  titolo  di  preferenza
nell'assegnazione  di  contributi  pubblici  per  qualsiasi  tipo  di
edilizia economica e popolare. 
  1-ter.  I  contributi  di  cui  all'articolo  6,   comma   5,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, vengono erogati  dai  comuni  in
forme  tali  da  assicurare  la  sanatoria  della  morosita',   anche
utilizzando la modalita' di cui al terzo periodo del citato  comma  3
dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431)). 
                               Art. 3 
 
 
   Misure per la alienazione del patrimonio residenziale pubblico 
 
  1. All'articolo 13  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In  attuazione  degli
articoli  47  e  117,  commi  secondo,  lettera  m),  e  terzo  della
Costituzione, al fine di assicurare il  coordinamento  della  finanza
pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso
alla proprieta' dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  e  il  Ministro  per  gli  affari  regionali  ((e  le
autonomie)),  previa  intesa  della  Conferenza  unificata,  di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
approvano con decreto le procedure di alienazione degli  immobili  di
proprieta' ((dei comuni,  degli  enti  pubblici  anche  territoriali,
nonche')) degli Istituti autonomi  per  le  case  popolari,  comunque
denominati, anche in deroga alle  disposizioni  procedurali  previste
dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. ((Il  suddetto  decreto  dovra'
tenere conto anche della  possibilita'  di  favorire  la  dismissione
degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprieta' pubblica e'
inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in  situazioni
abitative estranee all'edilizia residenziale  pubblica,  al  fine  di
conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli
oneri a carico della finanza locale)).  Le  risorse  derivanti  dalle
alienazioni devono essere destinate ((esclusivamente)) a un programma
straordinario di realizzazione ((o di acquisto)) di nuovi alloggi  di
edilizia residenziale pubblica e di  manutenzione  straordinaria  del
patrimonio esistente.»; 
  b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. E' istituito nello stato di previsione presso il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti un  apposito  Fondo,  che  opera
attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla concessione
di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto ((da
parte dei conduttori)) degli alloggi  di  proprieta'  degli  Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati di cui al comma 1.
((A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi
di cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa  per  l'acquisizione
dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali)).
A titolo di dotazione del Fondo e' autorizzata la  spesa  nel  limite
massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2015  al
2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro trenta giorni dalla ((data di entrata in vigore  della
presente disposizione)), sono disciplinati i criteri, le condizioni e
le modalita' per l'operativita' del Fondo di cui al presente comma. 
  ((2-ter. All'articolo 1, comma  48,  lettera  c),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, dopo le  parole:  "monogenitoriali  con  figli
minori" sono inserite le seguenti: ",  da  parte  dei  conduttori  di
alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le  case  popolari,
comunque denominati")). 
  2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  istituzioni  finanziarie
nazionali o dell'Unione europea o con  le  relative  associazioni  di
rappresentanza, possono essere disciplinate forme  di  partecipazione
finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, al fine
di  aumentarne  le  disponibilita'  e  rendere  diffuso   sull'intero
territorio nazionale il relativo accesso.». 
  ((1-bis.  Gli  alloggi  concessi  ai  sensi  dell'articolo  18  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio  1991,  n.  203,  e  successive  modificazioni,
rimangono in godimento  del  locatario  anche  qualora  il  locatario
stesso sia riformato totalmente o parzialmente  per  malattia,  anche
non dipendente da  cause  di  servizio.  Nel  caso  di  pensionamento
dell'assegnatario,  i  predetti  alloggi   rimangono   assegnati   in
locazione per un periodo  di  ulteriori  tre  anni  dalla  cessazione
dall'incarico. Nel caso  di  decesso  dell'assegnatario,  i  predetti
alloggi rimangono assegnati in locazione al  coniuge  o  agli  aventi
diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di  ulteriori  tre
anni a partire dal decesso dell'assegnatario. 
  1-ter. Gli  alloggi  finanziati  in  tutto  o  in  parte  ai  sensi
dell'articolo  18  del  decreto-legge  13  maggio   1991,   n.   152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,  n.  203,
possono essere  alienati  dagli  enti  proprietari  e  trasferiti  in
proprieta' agli assegnatari, prima del periodo indicato  al  punto  5
della   deliberazione   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica  del  20  dicembre  1991,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992,  e  prima  del  periodo
eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i  singoli
interventi. Nel caso in cui l'assegnatario acquisti  l'immobile  esso
viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione)). 
                               Art. 4 
 
 
((Programma))  di  recupero  di  immobili  e  alloggi   di   edilizia
                        residenziale pubblica 
 
  1. Entro ((quattro mesi)) dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, ((il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  il  Ministro  per  gli
affari  regionali  e  le  autonomie)),  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, approvano con decreto ((i criteri per  la  formulazione
di un Programma)) di recupero e razionalizzazione  degli  immobili  e
degli alloggi ((di edilizia  residenziale  pubblica))  di  proprieta'
((dei comuni e))  degli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari,
comunque denominati, ((costituiti anche in forma societaria, e  degli
enti di edilizia residenziale pubblica  aventi  le  stesse  finalita'
degli IACP)) sia attraverso il ripristino di alloggi di  risulta  sia
per il tramite della manutenzione straordinaria degli  alloggi  anche
ai fini dell'adeguamento  energetico,  impiantistico  statico  e  del
miglioramento sismico degli immobili. 
  ((1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, le regioni trasmettono  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   gli   elenchi,
predisposti dai comuni  e  dagli  IACP,  comunque  denominati,  delle
unita'  immobiliari  che,   con   interventi   di   manutenzione   ed
efficientamento di non  rilevante  entita',  siano  resi  prontamente
disponibili per le assegnazioni)). 
  2. ((Il Programma)) di cui al comma 1 nonche' gli interventi di cui
al successivo articolo 10, comma 10, sono finanziati con  le  risorse
((rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2 e  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni)), nel
limite massimo di 500 milioni di euro e con  le  risorse  di  cui  al
comma 5.  Con  decreti,  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati  i  finanziamenti  revocati  ai  sensi  del  periodo
precedente.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti
comunica al CIPE i  finanziamenti  revocati.  Le  quote  annuali  dei
contributi revocati e iscritte in bilancio,  ivi  incluse  quelle  in
conto residui, affluiscono ad un Fondo appositamente istituito  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti. 
  3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 2
iscritte in conto  residui,  ad  eccezione  di  quelle  eventualmente
conservate ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, dovranno essere mantenute  in  bilancio  e  versate  all'entrata
dello Stato, secondo la cadenza temporale individuata nel decreti  di
cui al comma 2, in modo da non comportare effetti negativi sui  saldi
di finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo di cui al comma
2. 
  4. Nell'ambito ((del Programma)) di cui al  comma  1,  gli  alloggi
oggetto di interventi di manutenzione e di recupero con le risorse di
cui al comma 5,  sono  assegnati  ((con  priorita'))  alle  categorie
sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8  febbraio
2007, n. 9 ((, a  condizione  che  i  soggetti  appartenenti  a  tali
categorie siano collocati utilmente nelle  graduatorie  comunali  per
l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica)). 
  5. Per l'attuazione  degli  interventi  previsti  dal  comma  4,  a
decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017,
e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo  per  gli
interventi di manutenzione e di recupero di alloggi  abitativi  privi
di soggetti assegnatari», nel  quale  confluiscono  le  risorse,  non
utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni: 
  a)  dell'articolo  36,  della  legge  5  agosto   1978,   n.   457,
relativamente all'articolo 2, lettera f) e all'articolo 3, lettera q)
della medesima legge n. 457 del 1978; 
  b) dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile  1985,  n.
118; 
  c) dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel  limite  di
euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per  l'anno  2015,
di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per  l'anno
2017 si  provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  previste  alle
lettere a), b)  e  c)  del  comma  5  che  sono  versate  annualmente
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo
di cui al medesimo comma 5. 
  7. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento  netto  derivanti  dall'attuazione  del
comma 5, valutati complessivamente in 5 milioni di euro per il  2014,
20 milioni di euro per il 2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9
milioni di euro per  il  2017  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. 
  8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti
i criteri di ripartizione delle risorse di cui  al  comma  5  tra  le
regioni e le Province Autonome di Trento  e  Bolzano  che  provvedono
entro ((due mesi)) all'assegnazione delle risorse ai  Comuni  e  agli
Istituti autonomi per  le  case  popolari,  comunque  denominati  ((,
nonche' agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalita'
degli IACP)). 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  ((9-bis.  Il  Governo   riferisce   alle   competenti   Commissioni
parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma  di  recupero
di cui al presente articolo  decorsi  sei  mesi  dall'emanazione  del
decreto di cui al comma 1 e successivamente ogni sei mesi, fino  alla
completa attuazione del Programma)). 
                               Art. 5 
 
 
Lotta all'occupazione abusiva  di  immobili  ((.  Salvaguardia  degli
   effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione)) 
 
  1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo  non  puo'
chiedere la residenza  ne'  l'allacciamento  a  pubblici  servizi  in
relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi  in  violazione  di
tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.  ((A  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, gli atti  aventi  ad  oggetto  l'allacciamento  dei
servizi di energia elettrica, di  gas,  di  servizi  idrici  e  della
telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della  volturazione,
del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono  essere  stipulati  o
comunque adottati, qualora non riportino i  dati  identificativi  del
richiedente e il  titolo  che  attesti  la  proprieta',  il  regolare
possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare  in  favore
della quale si richiede l'allacciamento. Al  fine  di  consentire  ai
soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente  e  il  loro
inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti
sono  tenuti  a  consegnare   ai   soggetti   somministranti   idonea
documentazione relativa al  titolo  che  attesti  la  proprieta',  il
regolare possesso o la regolare detenzione  dell'unita'  immobiliare,
in  originale  o  copia  autentica,  o  a  rilasciare   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445)). 
  ((1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica  non  possono  partecipare  alle  procedure  di
assegnazione di alloggi della  medesima  natura  per  i  cinque  anni
successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva. 
  1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre  2015,  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  dei
contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e
9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)). 
                               Art. 6 
 
 
              Imposizione sui redditi dell'investitore 
 
  1. Fino all'eventuale riscatto dell'unita' immobiliare da parte del
conduttore e, comunque, per un periodo non  superiore  a  dieci  anni
dalla data di ultimazione  dei  lavori  di  nuova  costruzione  o  di
realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o  di
recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio  sociale,  come
definito dal ((decreto del Ministro delle  infrastrutture  22  aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno  2008,
adottato in attuazione)) dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007,
n. 9, i  redditi  derivanti  dalla  locazione  dei  medesimi  alloggi
sociali non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai  fini
delle  imposte  sui  redditi  e  alla  formazione  del  valore  della
produzione netta  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, nella misura del 40 per cento. 
  2. L'efficacia della misura di cui al comma 1  e'  subordinata,  ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione  della  Commissione  europea,
richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
                               Art. 7 
 
 
    Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali 
 
  1. Per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti titolari  di  contratti
di  locazione  di  alloggi  sociali,  come   definiti   dal   decreto
ministeriale in attuazione dell'articolo 5  della  legge  8  febbraio
2007, n. 9, adibita  ad  propria  abitazione  principale  spetta  una
detrazione complessivamente pari a: 
  a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; 
  b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non
euro 30.987,41. 
  2. Alla detrazione di cui al comma 1  si  applica  il  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  in  data  11  febbraio  2008
recante «Modalita' di attribuzione, ai sensi dell'articolo 16,  comma
1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
della detrazione di cui al citato  articolo  16  eccedente  l'imposta
lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli  12  e  13  del
medesimo TUIR», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  52  del  1°
marzo 2008. 
  ((2-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
90, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  2-ter. Per il periodo dal 6 giugno 2013  al  31  dicembre  2014  le
spese per l'acquisto di mobili e di grandi  elettrodomestici  di  cui
all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono
computate, ai fini  della  fruizione  della  detrazione  di  imposta,
indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori  di
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di  cui  all'articolo
16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013)). 
                               Art. 8 
 
              Riscatto a termine dell'alloggio sociale 
 
  1. Le convenzioni che disciplinano le modalita' di locazione  degli
alloggi sociali di cui al decreto del Ministro  delle  infrastrutture
22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge  8
febbraio 2007, n.  9,  possono  contenere  la  clausola  di  riscatto
dell'unita' immobiliare  e  le  relative  condizioni  economiche.  La
clausola comunque non puo' consentire il riscatto prima di sette anni
dall'inizio della locazione.  Il  diritto  al  riscatto  puo'  essere
esercitato  solo  dai  conduttori  privi  di  altra   abitazione   di
proprieta' adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi  esercita
il riscatto non puo' rivendere l'immobile  prima  dello  scadere  dei
cinque anni. 
  2. Fino alla data del riscatto, il conduttore puo'  imputare  parte
dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di  acquisto
futuro dell'alloggio e per altra parte  in  conto  affitto;  ai  fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche
se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e ad
essi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 ove ne ricorrano le
condizioni. 
  3. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di
edilizia sociale si considerano conseguiti alla  data  dell'eventuale
esercizio del diritto di riscatto dell'unita'  immobiliare  da  parte
del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite  in  conto
del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel periodo di durata del
contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta. 
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  disciplinate  le  clausole
standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le  tempistiche
e gli altri aspetti  ritenuti  rilevanti  nel  rapporto,  nonche'  le
modalita' di determinazione e di fruizione del credito d'imposta. 
  5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  ai
contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. 
  ((5-bis. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche
ai  contratti  di  locazione  con  clausola  di  trasferimento  della
proprieta' vincolante per ambedue le parti e di vendita  con  riserva
di proprieta', stipulati successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione.)) ((3)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n.  133,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 23,  comma
8)  che  l'efficacia  della  presente  modifica  "e'  subordinata  al
positivo perfezionamento del  procedimento  di  autorizzazione  della
Commissione  Europea  di  cui  all'articolo  107  del  Trattato   sul
Funzionamento  dell'Unione   Europea   (TFUE),   di   cui   e'   data
comunicazione nella gazzetta ufficiale". 
                               Art. 9 
 
 
Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti  a  canone
                             concordato 
 
  1. Per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota  prevista  all'articolo
3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124, e' ridotta al 10 per cento. 
  2. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. L'opzione di cui  al
comma 1 puo'  essere  esercitata  anche  per  le  unita'  immobiliari
abitative locate nei  confronti  di  ((cooperative  edilizie  per  la
locazione)) o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo  II
del codice civile, purche' sublocate a studenti universitari ((e date
a disposizione dei comuni)) con rinuncia all'aggiornamento del canone
di locazione o assegnazione.». 
  ((2-bis. La disposizione di cui al comma  1  si  applica  anche  ai
contratti di locazione stipulati nei comuni per  i  quali  sia  stato
deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo  stato  di
emergenza a seguito del verificarsi degli eventi  calamitosi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.
225. 
  2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto il CIPE  aggiorna  l'elenco
dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla  delibera  CIPE  13
novembre 2003. 
  2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in
1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e in  1,69  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione, per 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,69 milioni di
euro  a  decorrere  dall'anno  2015,  dello  stanziamento  del  fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia e delle finanze)). 
                             Art. 9-bis. 
(( (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero). )) 
 
  ((1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, al settimo periodo, le parole  da:  ",  l'unita'  immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non  risulti
locata" sono  soppresse  e  dopo  l'ottavo  periodo  e'  inserito  il
seguente: "A  partire  dall'anno  2015  e'  considerata  direttamente
adibita ad abitazione principale una ed una sola  unita'  immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello
Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero
(AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo
di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti
locata o data in comodato d'uso". 
  2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le  imposte  comunali
TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in  misura  ridotta  di
due terzi. 
  3. Agli oneri derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2015,
di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori  entrate  dei
comuni,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2014 allo scopo utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero)). 
                               Art. 10 
 
 
                    Edilizia residenziale sociale 
 
  1. In attuazione dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  m),
della Costituzione, il presente articolo e' finalizzato a  perseguire
la riduzione del disagio abitativo di individui  e  nuclei  familiari
svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali  in
locazione, senza consumo  di  nuovo  suolo  rispetto  agli  strumenti
urbanistici  vigenti,  favorendo  il  risparmio   energetico   e   la
promozione, da parte dei Comuni, di politiche  urbane  mirate  ad  un
processo integrato di rigenerazione delle aree ((urbanizzate)) e  dei
tessuti ((edilizi esistenti)) attraverso  lo  sviluppo  dell'edilizia
sociale. 
  2.  Ai   fini   del   perseguimento   dell'obiettivo   dell'aumento
dell'offerta di  alloggi  sociali  in  locazione,  i  commi  seguenti
prevedono tempi e modalita' di  adozione  delle  procedure  idonee  a
garantire, anche attraverso lo stanziamento di  risorse  pubbliche  e
l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  11,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  l'incremento  degli
alloggi sociali. 
  3. Si  considera  alloggio  sociale  ((...))  l'unita'  immobiliare
adibita ad uso residenziale,  realizzata  o  recuperata  da  soggetti
pubblici e privati, nonche' dall'ente gestore comunque denominato, da
concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui
e nuclei familiari svantaggiati che non sono  in  grado  di  accedere
alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato ((, nonche' alle
donne ospiti dei centri antiviolenza  e  delle  case-rifugio  di  cui
all'articolo  5-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2013,   n.   93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119)).
((Ai fini del presente articolo,))  Si  considera  altresi'  alloggio
sociale l'unita' abitativa destinata alla locazione, con  vincolo  di
destinazione  d'uso,  comunque  non  inferiore   a   quindici   anni,
all'edilizia universitaria convenzionata oppure  alla  locazione  con
patto di futura  vendita  ((o  assegnazione)),  per  un  periodo  non
inferiore ad otto anni. Le  aree  o  gli  immobili  da  destinare  ad
alloggio sociale non si computano  ai  fini  delle  quantita'  minime
inderogabili di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive,
a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei
lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968. 
  4.  ((Il  presente  articolo  si  applica  al  patrimonio  edilizio
esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla  delibera
CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, ivi  compresi  gli  immobili  non
ultimati e gli interventi non ancora avviati))  provvisti  di  titoli
abilitativi rilasciati entro ((la  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto))  ovvero  regolati  da  convenzioni   urbanistiche
stipulate entro la stessa data e vigenti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  5. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di: 
    a)   ristrutturazione   edilizia,    restauro    o    risanamento
conservativo,  manutenzione  straordinaria,   rafforzamento   locale,
miglioramento o adeguamento sismico; 
    b) sostituzione edilizia mediante  anche  la  totale  demolizione
dell'edificio e la sua  ricostruzione  con  modifica  di  sagoma  ((e
diverso sedime))  nel  lotto  di  riferimento  ((comunque  dotato  di
infrastrutture  e  servizi)),   nei   limiti   di   quanto   previsto
dall'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    c) variazione della destinazione d'uso ((di edifici)) anche senza
opere; 
    d) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari  alla
residenza, al commercio con  esclusione  delle  grandi  strutture  di
vendita,  necessarie  a  garantire   l'integrazione   sociale   degli
inquilini degli alloggi sociali ((...)); 
    e) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 23 MAGGIO 2014, N. 80)); 
    ((e-bis) edilizia abitativa con gestione collettiva  dei  servizi
di  pertinenza  e  di  edilizia  abitativa  e  dei  relativi  servizi
finalizzati ad utenti di eta' maggiore di sessantacinque anni)); 
    ((e-ter)  recupero  di  immobili  fatiscenti  o   da   dismettere
esistenti nei centri storici e nelle periferie)). 
  ((5-bis.  Il  presente  articolo  e'  finalizzato,  altresi',  alla
creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione  temporanea
dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in  corso
di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto)). 
  6. Entro ((novanta giorni)) dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  le  regioni  definiscono,
qualora non siano gia' disciplinati da norme vigenti e per i casi non
disciplinati da convenzioni gia' stipulate, i requisiti di accesso  e
di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri  atti  a
regolamentare i canoni minimi e  massimi  di  locazione,  di  cui  al
decreto ministeriale in attuazione  dell'articolo  5  della  legge  8
febbraio 2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi  concessi
in locazione con patto  di  futura  vendita.  Le  regioni,  entro  il
medesimo termine, definiscono la durata del vincolo  di  destinazione
d'uso, ferma restando la durata  minima  di  quindici  anni  per  gli
alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi
in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto.  Le
regioni possono introdurre norme di semplificazione per  il  rilascio
del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri  di
urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo. 
  7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del  presente  decreto  e  comunque  anteriormente  al
rilascio del primo  titolo  abilitativo  edilizio  di  pertinenza,  i
comuni ((recepiscono le norme di semplificazione di cui al comma 6,))
approvano i criteri di valutazione della sostenibilita'  urbanistica,
economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione
edilizia ((, come integrazione dei regolamenti edilizi, tenendo conto
anche degli incentivi volumetrici a seguito del  miglioramento  delle
prestazioni energetiche degli immobili o per interventi  di  recupero
di aree  ed  immobili  degradati  o  sottoutilizzati  previsti  dalla
normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti,)) e  determinano  le
superfici complessive che possono essere cedute in tutto o  in  parte
ad altri operatori ovvero trasferite  su  altre  aree  di  proprieta'
pubblica o privata, per le  medesime  finalita'  di  intervento,  con
esclusione delle aree destinate  all'agricoltura  o  non  soggette  a
trasformazione urbanistica dagli strumenti  urbanistici,  nonche'  di
quelle vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 ((, e nel rispetto dei commi 1 e 4)). 
  8. Gli interventi di cui  al  comma  5  non  possono  riferirsi  ad
edifici abusivi ((o siti in  aree  ad  inedificabilita'  assoluta.  I
medesimi interventi, limitatamente alle lettere  b),  c),  e  d)  del
medesimo comma 5, non sono ammessi nei  centri  storici.  Gli  stessi
interventi, limitatamente alle lettere b) e d) del  citato  comma  5,
non possono  essere  autorizzati  in  deroga  alle  previsioni  degli
strumenti urbanistici)), vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi
ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme  e  dei  vincoli
artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonche'
delle norme di carattere igienico sanitario  ((,  della  destinazione
agricola dei suoli)) e degli obiettivi di  qualita'  dei  suoli.  Gli
interventi sono regolati da convenzioni sottoscritte dal comune e dal
soggetto privato con la previsione di clausole sanzionatorie  per  il
mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso. 
  9. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad  eccezione  di
quelli  di  mutamento  di  destinazione  d'uso  senza  opere,  devono
comunque assicurare la copertura del fabbisogno energetico necessario
per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento  e  il  raffrescamento,
tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto  delle
quote previste ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,
allegato 3. 
  10. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 5,  ((lettera
d), e per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al  comma  5-bis)),
nonche' di  quelli  per  la  realizzazione  degli  spazi  pubblici  o
riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a  parcheggi,
previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile  1968,
n. 1444, sono destinati fino a 100 milioni di  euro  a  valere  sulle
risorse rese disponibili ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  2.  Con
decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa
intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo  8,  comma
6, della legge 5 giugno 2003 n.  131,  viene  ripartito  il  predetto
importo tra le regioni che hanno rispettato  il  termine  di  cui  al
comma 6, nonche' definiti i criteri  per  il  successivo  riparto  da
parte delle regioni tra i Comuni che hanno siglato con gli  operatori
privati le convenzioni di cui al comma 8  ai  fini  della  successiva
formale stipula. 
  ((10-bis. Al fine di assicurare i mezzi finanziari per la  completa
e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con
fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto  dalle
relative norme di finanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai
fondi immobiliari o ad altri soggetti di cui al comma 3, lettera  a),
dell'articolo  11  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
immobili residenziali, ultimati od in corso  d'opera,  realizzati  da
soggetti  pubblici  e  privati  con  il  concorso  di  un  contributo
pubblico,  e  destinati  a  concorrere  all'aumento  dell'offerta  di
alloggi sociali, a condizione che, per questi ultimi, siano mantenuti
i vincoli di destinazione previsti dalle norme di  finanziamento.  Il
soggetto  subentrante  e'  tenuto  a  darne  comunicazione   all'ente
erogatore del finanziamento pubblico, trasmettendo preventivamente lo
schema dell'atto di cessione o conferimento,  affinche'  il  medesimo
ente  si  esprima  in  merito  alla  conformita'   dell'impegno   del
subentrante a mantenere i vincoli di  destinazione,  in  relazione  a
quanto previsto dalle norme di finanziamento. L'aumento  dell'offerta
di alloggi sociali si intende realizzato anche  quando,  al  fine  di
mantenere l'originale destinazione ad alloggio sociale e mitigare  il
disagio dei locatari,  sono  ceduti  o  conferiti,  con  le  medesime
modalita', anche immobili  privati  realizzati  con  il  concorso  di
contributi pubblici e destinati originariamente alla locazione se,  a
seguito di procedure concorsuali di cui al  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, debbano essere destinati alla alienazione. 
  10-ter. Il comma 9 dell'articolo 12  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e' sostituito dal seguente: 
  "9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata  rilocalizzati  ai
sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri
all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai
fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo,  fermo
restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 della  legge  1º
agosto 2002, n.  166.  In  alternativa,  anche  in  deroga  a  quanto
previsto  dalla  convenzione  attuativa  con   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, il soggetto attuatore puo' cedere,  a
titolo gratuito, le aree  o  i  diritti  edificatori  destinati  alla
realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento, a  soggetti
pubblici o privati che si impegnino a destinarli  alla  realizzazione
di alloggi sociali, come definiti  dal  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
146 del 24 giugno 2008, vincolati alla locazione per  un  periodo  di
almeno dodici anni per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  18  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Le disposizioni di cui ai commi 7
e 8  si  applicano  anche  ai  programmi  gia'  finanziati  ai  sensi
dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali
risulti gia' sottoscritta la convenzione attuativa con  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  per  i  quali  si  renda
necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione")). 
                            Art. 10-bis. 
(( (Definizione amministrativa e contabile degli  interventi  di  cui
    all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152). )) 
 
  ((1. I soggetti attuatori dei programmi di cui all'articolo 18  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non intendono concorrere  con
proprie risorse, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 12
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  alla  completa
realizzazione dell'originario intervento di  edilizia  sovvenzionata,
decadono dallo specifico finanziamento e  le  corrispondenti  risorse
sono assegnate ai  comuni  in  cui  ricade  l'intervento  per  essere
destinate alla realizzazione di interventi di  edilizia  residenziale
pubblica. Qualora per l'intervento  di  edilizia  agevolata  non  sia
stato rilasciato il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, il relativo finanziamento statale  decade.  Gli
enti pubblici territoriali interessati che intendono  procedere  alla
prevista   trasformazione   urbanistica   anche   in   assenza    del
finanziamento statale possono fare salve le  previsioni  urbanistiche
dell'accordo di programma sottoscritto  tra  regione  e  comune  reso
esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data  del
31 dicembre 2007.)) 
                            Art. 10-ter. 
            (( (Semplificazione in materia edilizia). )) 
 
  ((1. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  la
parola: "ancorche'" e' sostituita dalle seguenti: "e salvo che".)) 
                           Art. 10-quater. 
   (( (Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122) )) 
 
  ((1. Al  decreto  legislativo  20  giugno  2005,  n.  122,  recante
disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli  acquirenti
di immobili da costruire, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. L'acquirente non puo' rinunciare alle tutele previste dal
presente decreto; ogni clausola contraria e' nulla e deve  intendersi
come non apposta"; 
    b) all'articolo 9, comma  1,  dopo  le  parole:  "per  se'"  sono
inserite le seguenti: "o per il proprio coniuge"; 
    c) all'articolo 10,  comma  1,  dopo  le  parole:  "la  residenza
propria" sono inserite le seguenti: "o del proprio coniuge")). 
                               Art. 11 
 
 
             Verifica dell'attuazione del provvedimento 
 
  1. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse  di  cui  agli
articoli 1, 4 e 10 sono stabilite  le  modalita'  di  utilizzo  delle
risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento degli  interventi
e di applicazione di misure di revoca. Le  risorse  revocate  restano
destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con
decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Entro il  31
dicembre 2014  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
riferisce al Consiglio dei Ministri ((e alle  competenti  Commissioni
parlamentari)) in merito all'attuazione del presente decreto. 
                              Art. 12. 
(( (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori
                      dei lavori pubblici). )) 
 
  ((1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali  ai  sensi
dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006,  n.  163,  le  opere  corrispondenti  alle  categorie
individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG  o
OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS  12-A,
OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30. 
  2. In tema di affidamento  di  contratti  pubblici  di  lavori,  si
applicano altresi' le seguenti disposizioni: 
    a)  l'affidatario,  in  possesso   della   qualificazione   nella
categoria  di  opere  generali  ovvero  nella  categoria   di   opere
specializzate indicate nel bando di gara  o  nell'avviso  di  gara  o
nella lettera di invito come categoria prevalente puo',  fatto  salvo
quanto previsto alla  lettera  b),  eseguire  direttamente  tutte  le
lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non e' in
possesso delle relative  qualificazioni,  oppure  subappaltare  dette
lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni; 
    b) non possono essere eseguite direttamente  dall'affidatario  in
possesso della qualificazione per la sola  categoria  prevalente,  se
privo  delle  relative  adeguate  qualificazioni,   le   lavorazioni,
indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella  lettera  di
invito, di importo superiore ai limiti  indicati  dall'articolo  108,
comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle  categorie  di  opere
generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonche'  le
categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo  OS,  di
seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS  10,  OS
11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21,
OS 24, OS 25, OS 28, OS  30,  OS  33,  OS  34,  OS  35.  Le  predette
lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni.  Esse  sono  altresi'  scorporabili  e  sono
indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni
temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37,
comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le
categorie di cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  di  importo
singolarmente superiore al 15 per cento; si  applica  l'articolo  92,
comma 7, del predetto regolamento. 
  3. I commi 1 e 3  dell'articolo  109  del  regolamento  di  cui  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  207  del  2010  sono
abrogati.   Sono   soppressi   l'ultimo   periodo   delle    premesse
dell'allegato A del predetto decreto e  la  tabella  sintetica  delle
categorie  del  medesimo  allegato.  I  richiami,   contenuti   nelle
disposizioni  vigenti,  all'articolo  107,  comma  2,  del   predetto
regolamento, annullato dal decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  280  del  29
novembre 2013, si intendono riferiti  alle  disposizioni  di  cui  al
comma 1 del presente articolo. Il richiamo,  contenuto  nell'articolo
108, comma 1, ultimo periodo, all'articolo 109,  commi  1  e  2,  del
predetto regolamento, si intende riferito al  comma  2  del  presente
articolo. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi da  1  a  3  si  applicano  alle
procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice  una  gara  sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche', in  caso  di  contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure  in  cui,  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, non sono ancora stati inviati gli  inviti  a  presentare  le
offerte. 
  5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono adottate, secondo la  procedura
prevista dall'articolo 5, comma 4,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  le  disposizioni  regolamentari
sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2,  e  109,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010,
annullate dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  ottobre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  280  del  29  novembre
2013. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari
sostitutive di cui al precedente periodo cessano di  avere  efficacia
le disposizioni dei commi da 1 a 4. 
  6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
delle  disposizioni  di   cui   al   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti  24  aprile  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014. 
  7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per  l'affidamento
dei contratti pubblici relativi a lavori pubblicati a decorrere dalla
data di efficacia del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
ottobre 2013 e fino alla data di entrata in vigore  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui  al  comma  6,
nonche' gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti  sulla
base dei medesimi bandi e avvisi.  La  salvezza  riguarda  i  profili
concernenti la qualificazione richiesta per  la  partecipazione  alle
procedure  di  affidamento  con   riferimento   alle   categorie   di
lavorazioni a qualificazione obbligatoria e  alle  categorie  di  cui
all'articolo 37, comma 11, del codice di cui al  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163. 
  8. All'articolo 37 del codice di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, il comma 13 e' abrogato. 
  9. All'articolo 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: 
  "2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo  34,  comma
1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo  34,  comma
1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma
1, lettera f), del  codice,  di  tipo  orizzontale,  i  requisiti  di
qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla
mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per
cento e la restante  percentuale  cumulativamente  dalle  mandanti  o
dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima  del  10
per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o  consorzio,
indicate in sede di offerta,  possono  essere  liberamente  stabilite
entro i limiti consentiti dai requisiti di  qualificazione  posseduti
dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito  dei  propri  requisiti
posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di  offerta,  i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a  ciascuna  delle
mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono  eseguiti
dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta,
fatta  salva  la  facolta'   di   modifica   delle   stesse,   previa
autorizzazione  della  stazione  appaltante  che   ne   verifica   la
compatibilita' con i  requisiti  di  qualificazione  posseduti  dalle
imprese interessate". 
  10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano  anche  alle
procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice  una
gara risultino gia' pubblicati alla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  nonche',  in  caso  di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai
contratti in cui, alla suddetta data, siano gia'  stati  inviati  gli
inviti a presentare le offerte. 
  11. Al fine di garantire adeguate condizioni di  concorrenza  nella
qualificazione  degli   operatori   economici   alle   procedure   di
affidamento di incarichi di verifica dei progetti di opere pubbliche,
all'articolo 357, comma 19, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le  parole:  "tre
anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni")). 
                               Art. 13 
 
 
                 Disposizioni urgenti per EXPO 2015 
 
  1. Per il Comune di Milano, al fine della realizzazione del  grande
evento EXPO 2015, e' prorogata  all'anno  2015  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 24  dicembre
2007, n. 244. 
  2. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, ((le parole: "la societa' ha altresi' facolta' di deroga
agli articoli"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la  societa'  ha
altresi' facolta' di  deroga,  purche'  senza  intermediazioni,  agli
articoli 26, 30,")). 
  3. Al comma 4 dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, dopo le parole: «anche se previste  in  leggi  speciali»
sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle esenzioni di cui  agli
articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica  italiana  e  il  BIE
sulle   misure   necessarie   per   facilitare   la    partecipazione
all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato  con  legge  14
gennaio 2013, n. 3». 
  4. Per l'anno 2014 e' attribuito al comune di Milano un  contributo
di 25 milioni di euro a titolo di  concorso  al  finanziamento  delle
spese per la realizzazione di Expo 2015.  Il  contributo  di  cui  al
primo periodo non  e'  considerato  tra  le  entrate  finali  di  cui
all'articolo 31, comma 3, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno 2014.  Al  relativo
onere per l'anno 2014, si provvede  mediante  versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte nel
conto dei residui relative alle seguenti autorizzazioni di spesa: 
    a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    c) quanto ad euro 2 milioni dell'autorizzazione di spesa  di  cui
all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
                            Art. 13-bis. 
                  (( (Clausola di salvaguardia). )) 
 
  ((1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con  le
relative norme  di  attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)). 
                               Art. 14 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, comma 1,  lettera  b),
6, 7, 8 e 9 pari complessivamente a 97,71 milioni di euro per  l'anno
2014, a 184 milioni di euro per l'anno 2015, a 152,70 milioni di euro
per l'anno 2016, a 129 milioni di  euro  per  l'anno  2017,  a  86,85
milioni di euro per l'anno 2018, a 83,52 milioni di euro per 2019,  a
46,92 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18,52  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2021, si provvede: 
  a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a  3  milioni  di
euro   per   l'anno   2015,   mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma  1,  della
legge 5 agosto 1978, n. 457; 
  b) quanto a 21,94 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e  2016,  a
8,19 milioni di euro per l'anno 2017 e a 8,2 milioni di euro per  gli
anni    2018    e    2019,    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 7-bis,  del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985 n.118; 
  c) quanto a 56,81 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2019 e a
28,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22,  comma
3, della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
    d) quanto a 102,25 milioni di euro per  l'anno  2015  e  a  73,95
milioni di euro per l'anno 2016, a 24  milioni  di  euro  per  l'anno
2017, a 5,94 milioni di euro per l'anno 2018, a 18,51 milioni di euro
per l'anno 2019 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a  40  milioni  per
l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione  della  dotazione  del
fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244,  relativo  allo  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  f) quanto a  6,295  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante
corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  g) quanto a  1,765  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  mediante
corrispondente  riduzione  della   dotazione   del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  h) quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 7. 
  2. I programmi straordinari di edilizia agevolata,  assegnatari  di
risorse ai sensi delle norme di cui alle predette lettere a), b) e c)
del comma 1 e per i quali  non  e'  stato  attivato  il  mutuo,  sono
definanziati. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto. 
                               Art. 15 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 28 marzo 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                              Renzi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              ministri 
 
                              Lupi, Ministro delle  infrastrutture  e
                              dei trasporti 
 
                              Padoan, Ministro dell'economia e  delle
                              finanze 
 
                              Lanzetta,  Ministro  per   gli   affari
                              regionali 
 
Visto, Il Guardasigilli: Orlando