DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47
Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. (14G00059)
Vigente al: 29-11-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata l'attuale eccezionale situazione di crisi economica e
sociale che impone l'adozione di misure urgenti volte a fronteggiare
la grave emergenza abitativa in atto e a adottare misure volte a
rilanciare in modo efficace il mercato delle costruzioni;
Considerata, in particolare, la necessita' di intervenire in via
d'urgenza per far fronte al disagio abitativo che interessa sempre
piu' famiglie impoverite dalla crisi e di fornire immediato sostegno
economico alle categorie meno abbienti che risiedono prevalentemente
in abitazioni in locazione;
Considerata l'esigenza di adottare con misure di urgenza l'offerta
di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di alloggi sociali;
Considerata, inoltre, la necessita' e l'urgenza di introdurre
disposizioni in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di
contratti pubblici di lavori volte a garantire un miglior livello di
certezza giuridica in particolare in tema di partecipazione degli
operatori economici qualificati nel mercato degli appalti, nonche'
disposizioni volte a facilitare gli investimenti connessi ad Expo
2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli
affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Finanziamento fondi
1. L'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e'
sostituito dal seguente: «4. Al Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9
dicembre 1998, n. 431, e' assegnata una dotazione di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».
2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124, e' incrementata di 15,73 milioni di euro per
l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73
milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno
2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e
di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020.
Art. 2
Modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione ((e agevolazioni per i
comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per
contrastare l'emergenza abitativa))
1. All'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nonche', qualora le disponibilita' del
Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai
comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la
locazione o attraverso attivita' di promozione in convenzione con
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita'
nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da
concedere in locazione per periodi determinati», sono sostituite
dalle seguenti: «((e, tenendo conto anche delle disponibilita' del
Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle
regioni)) anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per
la locazione o fondi di garanzia o attraverso attivita' di promozione
in convenzione con ((imprese di costruzione ed altri soggetti
imprenditoriali,)) cooperative edilizie per la locazione, tese a
favorire la mobilita' nel settore della locazione, attraverso il
reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati
((, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per
consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di
rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un
nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure previste per gli
sfratti per morosita' si applicano alle locazioni di cui al presente
comma, anche se per finita locazione)).»;
b) al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e
definire ((, sentiti i comuni,)) la finalita' di utilizzo del Fondo
ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo
per gli inquilini morosi incolpevoli ((istituito dall'articolo)) 6,
comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»;
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente «7. Le regioni ((e le
province autonome di Trento e di Bolzano)) provvedono alla
ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonche' di
quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le
risorse destinate dalle regioni ((e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano)) alla costituzione di agenzie o istituti per la
locazione o fondi di garanzia o alle attivita' di promozione in
convenzione con ((imprese di costruzione ed altri soggetti
imprenditoriali,)) cooperative edilizie per la locazione sono
assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri che premino
sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei
familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il
numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente
intermediati nel biennio precedente.».
((1-bis. L'applicazione da parte dei comuni, al fine di contrastare
l'emergenza abitativa, delle disposizioni di cui all'articolo 11,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, costituisce titolo di preferenza
nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di
edilizia economica e popolare.
1-ter. I contributi di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, vengono erogati dai comuni in
forme tali da assicurare la sanatoria della morosita', anche
utilizzando la modalita' di cui al terzo periodo del citato comma 3
dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431)).
Art. 3 Misure per la alienazione del patrimonio residenziale pubblico 1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta' dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali ((e le autonomie)), previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprieta' ((dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonche')) degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. ((Il suddetto decreto dovra' tenere conto anche della possibilita' di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprieta' pubblica e' inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale)). Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate ((esclusivamente)) a un programma straordinario di realizzazione ((o di acquisto)) di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.»; b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. E' istituito nello stato di previsione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto ((da parte dei conduttori)) degli alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati di cui al comma 1. ((A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali)). A titolo di dotazione del Fondo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla ((data di entrata in vigore della presente disposizione)), sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' del Fondo di cui al presente comma. ((2-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "monogenitoriali con figli minori" sono inserite le seguenti: ", da parte dei conduttori di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati")). 2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e istituzioni finanziarie nazionali o dell'Unione europea o con le relative associazioni di rappresentanza, possono essere disciplinate forme di partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, al fine di aumentarne le disponibilita' e rendere diffuso sull'intero territorio nazionale il relativo accesso.». ((1-bis. Gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico. Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso dell'assegnatario. 1-ter. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprieta' agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992, e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso in cui l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione)).
Art. 4
((Programma)) di recupero di immobili e alloggi di edilizia
residenziale pubblica
1. Entro ((quattro mesi)) dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ((il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie)), d'intesa con la Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, approvano con decreto ((i criteri per la formulazione
di un Programma)) di recupero e razionalizzazione degli immobili e
degli alloggi ((di edilizia residenziale pubblica)) di proprieta'
((dei comuni e)) degli Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, ((costituiti anche in forma societaria, e degli
enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita'
degli IACP)) sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia
per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche
ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del
miglioramento sismico degli immobili.
((1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le regioni trasmettono al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli elenchi,
predisposti dai comuni e dagli IACP, comunque denominati, delle
unita' immobiliari che, con interventi di manutenzione ed
efficientamento di non rilevante entita', siano resi prontamente
disponibili per le assegnazioni)).
2. ((Il Programma)) di cui al comma 1 nonche' gli interventi di cui
al successivo articolo 10, comma 10, sono finanziati con le risorse
((rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni)), nel
limite massimo di 500 milioni di euro e con le risorse di cui al
comma 5. Con decreti, del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi del periodo
precedente. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
comunica al CIPE i finanziamenti revocati. Le quote annuali dei
contributi revocati e iscritte in bilancio, ivi incluse quelle in
conto residui, affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 2
iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle eventualmente
conservate ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, dovranno essere mantenute in bilancio e versate all'entrata
dello Stato, secondo la cadenza temporale individuata nel decreti di
cui al comma 2, in modo da non comportare effetti negativi sui saldi
di finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo di cui al comma
2.
4. Nell'ambito ((del Programma)) di cui al comma 1, gli alloggi
oggetto di interventi di manutenzione e di recupero con le risorse di
cui al comma 5, sono assegnati ((con priorita')) alle categorie
sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio
2007, n. 9 ((, a condizione che i soggetti appartenenti a tali
categorie siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per
l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica)).
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017,
e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per gli
interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi
di soggetti assegnatari», nel quale confluiscono le risorse, non
utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni:
a) dell'articolo 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457,
relativamente all'articolo 2, lettera f) e all'articolo 3, lettera q)
della medesima legge n. 457 del 1978;
b) dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n.
118;
c) dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di
euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015,
di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno
2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle
lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo
di cui al medesimo comma 5.
7. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del
comma 5, valutati complessivamente in 5 milioni di euro per il 2014,
20 milioni di euro per il 2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9
milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti
i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 5 tra le
regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che provvedono
entro ((due mesi)) all'assegnazione delle risorse ai Comuni e agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati ((,
nonche' agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalita'
degli IACP)).
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((9-bis. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma di recupero
di cui al presente articolo decorsi sei mesi dall'emanazione del
decreto di cui al comma 1 e successivamente ogni sei mesi, fino alla
completa attuazione del Programma)).
Art. 5 Lotta all'occupazione abusiva di immobili ((. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione)) 1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo' chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. ((A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)). ((1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva. 1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)).
Art. 6
Imposizione sui redditi dell'investitore
1. Fino all'eventuale riscatto dell'unita' immobiliare da parte del
conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni
dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di
realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o di
recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale, come
definito dal ((decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,
adottato in attuazione)) dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007,
n. 9, i redditi derivanti dalla locazione dei medesimi alloggi
sociali non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini
delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della
produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, nella misura del 40 per cento.
2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea,
richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 7
Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali
1. Per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti titolari di contratti
di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto
ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio
2007, n. 9, adibita ad propria abitazione principale spetta una
detrazione complessivamente pari a:
a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non
euro 30.987,41.
2. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 febbraio 2008
recante «Modalita' di attribuzione, ai sensi dell'articolo 16, comma
1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
della detrazione di cui al citato articolo 16 eccedente l'imposta
lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del
medesimo TUIR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1°
marzo 2008.
((2-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, l'ultimo periodo e' soppresso.
2-ter. Per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 le
spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui
all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono
computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta,
indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui all'articolo
16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013)).
Art. 8
Riscatto a termine dell'alloggio sociale
1. Le convenzioni che disciplinano le modalita' di locazione degli
alloggi sociali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture
22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 8
febbraio 2007, n. 9, possono contenere la clausola di riscatto
dell'unita' immobiliare e le relative condizioni economiche. La
clausola comunque non puo' consentire il riscatto prima di sette anni
dall'inizio della locazione. Il diritto al riscatto puo' essere
esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di
proprieta' adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita
il riscatto non puo' rivendere l'immobile prima dello scadere dei
cinque anni.
2. Fino alla data del riscatto, il conduttore puo' imputare parte
dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto
futuro dell'alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche
se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e ad
essi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 ove ne ricorrano le
condizioni.
3. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di
edilizia sociale si considerano conseguiti alla data dell'eventuale
esercizio del diritto di riscatto dell'unita' immobiliare da parte
del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto
del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel periodo di durata del
contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le clausole
standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche
e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto, nonche' le
modalita' di determinazione e di fruizione del credito d'imposta.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai
contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
((5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della
proprieta' vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva
di proprieta', stipulati successivamente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.)) ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni
dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 23, comma
8) che l'efficacia della presente modifica "e' subordinata al
positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della
Commissione Europea di cui all'articolo 107 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui e' data
comunicazione nella gazzetta ufficiale".
Art. 9
Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone
concordato
1. Per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota prevista all'articolo
3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124, e' ridotta al 10 per cento.
2. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. L'opzione di cui al
comma 1 puo' essere esercitata anche per le unita' immobiliari
abitative locate nei confronti di ((cooperative edilizie per la
locazione)) o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II
del codice civile, purche' sublocate a studenti universitari ((e date
a disposizione dei comuni)) con rinuncia all'aggiornamento del canone
di locazione o assegnazione.».
((2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai
contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato
deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di
emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.
225.
2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto il CIPE aggiorna l'elenco
dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13
novembre 2003.
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in
1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e in 1,69 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione, per 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,69 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze)).
Art. 9-bis. (( (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero). )) ((1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". 2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero)).
Art. 10
Edilizia residenziale sociale
1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, il presente articolo e' finalizzato a perseguire
la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari
svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in
locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti
urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la
promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un
processo integrato di rigenerazione delle aree ((urbanizzate)) e dei
tessuti ((edilizi esistenti)) attraverso lo sviluppo dell'edilizia
sociale.
2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo dell'aumento
dell'offerta di alloggi sociali in locazione, i commi seguenti
prevedono tempi e modalita' di adozione delle procedure idonee a
garantire, anche attraverso lo stanziamento di risorse pubbliche e
l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 11,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'incremento degli
alloggi sociali.
3. Si considera alloggio sociale ((...)) l'unita' immobiliare
adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti
pubblici e privati, nonche' dall'ente gestore comunque denominato, da
concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui
e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere
alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato ((, nonche' alle
donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case-rifugio di cui
all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119)).
((Ai fini del presente articolo,)) Si considera altresi' alloggio
sociale l'unita' abitativa destinata alla locazione, con vincolo di
destinazione d'uso, comunque non inferiore a quindici anni,
all'edilizia universitaria convenzionata oppure alla locazione con
patto di futura vendita ((o assegnazione)), per un periodo non
inferiore ad otto anni. Le aree o gli immobili da destinare ad
alloggio sociale non si computano ai fini delle quantita' minime
inderogabili di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive,
a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei
lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
4. ((Il presente articolo si applica al patrimonio edilizio
esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera
CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, ivi compresi gli immobili non
ultimati e gli interventi non ancora avviati)) provvisti di titoli
abilitativi rilasciati entro ((la data di entrata in vigore del
presente decreto)) ovvero regolati da convenzioni urbanistiche
stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di:
a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento
conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale,
miglioramento o adeguamento sismico;
b) sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione
dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma ((e
diverso sedime)) nel lotto di riferimento ((comunque dotato di
infrastrutture e servizi)), nei limiti di quanto previsto
dall'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c) variazione della destinazione d'uso ((di edifici)) anche senza
opere;
d) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla
residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di
vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli
inquilini degli alloggi sociali ((...));
e) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 23 MAGGIO 2014, N. 80));
((e-bis) edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi
di pertinenza e di edilizia abitativa e dei relativi servizi
finalizzati ad utenti di eta' maggiore di sessantacinque anni));
((e-ter) recupero di immobili fatiscenti o da dismettere
esistenti nei centri storici e nelle periferie)).
((5-bis. Il presente articolo e' finalizzato, altresi', alla
creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea
dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso
di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto)).
6. Entro ((novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono,
qualora non siano gia' disciplinati da norme vigenti e per i casi non
disciplinati da convenzioni gia' stipulate, i requisiti di accesso e
di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a
regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione, di cui al
decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8
febbraio 2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi
in locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro il
medesimo termine, definiscono la durata del vincolo di destinazione
d'uso, ferma restando la durata minima di quindici anni per gli
alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi
in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto. Le
regioni possono introdurre norme di semplificazione per il rilascio
del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di
urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e comunque anteriormente al
rilascio del primo titolo abilitativo edilizio di pertinenza, i
comuni ((recepiscono le norme di semplificazione di cui al comma 6,))
approvano i criteri di valutazione della sostenibilita' urbanistica,
economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione
edilizia ((, come integrazione dei regolamenti edilizi, tenendo conto
anche degli incentivi volumetrici a seguito del miglioramento delle
prestazioni energetiche degli immobili o per interventi di recupero
di aree ed immobili degradati o sottoutilizzati previsti dalla
normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti,)) e determinano le
superfici complessive che possono essere cedute in tutto o in parte
ad altri operatori ovvero trasferite su altre aree di proprieta'
pubblica o privata, per le medesime finalita' di intervento, con
esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a
trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonche' di
quelle vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 ((, e nel rispetto dei commi 1 e 4)).
8. Gli interventi di cui al comma 5 non possono riferirsi ad
edifici abusivi ((o siti in aree ad inedificabilita' assoluta. I
medesimi interventi, limitatamente alle lettere b), c), e d) del
medesimo comma 5, non sono ammessi nei centri storici. Gli stessi
interventi, limitatamente alle lettere b) e d) del citato comma 5,
non possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli
strumenti urbanistici)), vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi
ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli
artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonche'
delle norme di carattere igienico sanitario ((, della destinazione
agricola dei suoli)) e degli obiettivi di qualita' dei suoli. Gli
interventi sono regolati da convenzioni sottoscritte dal comune e dal
soggetto privato con la previsione di clausole sanzionatorie per il
mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso.
9. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad eccezione di
quelli di mutamento di destinazione d'uso senza opere, devono
comunque assicurare la copertura del fabbisogno energetico necessario
per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento,
tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle
quote previste ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
allegato 3.
10. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 5, ((lettera
d), e per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 5-bis)),
nonche' di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici o
riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi,
previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, sono destinati fino a 100 milioni di euro a valere sulle
risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 2. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, viene ripartito il predetto
importo tra le regioni che hanno rispettato il termine di cui al
comma 6, nonche' definiti i criteri per il successivo riparto da
parte delle regioni tra i Comuni che hanno siglato con gli operatori
privati le convenzioni di cui al comma 8 ai fini della successiva
formale stipula.
((10-bis. Al fine di assicurare i mezzi finanziari per la completa
e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con
fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto dalle
relative norme di finanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai
fondi immobiliari o ad altri soggetti di cui al comma 3, lettera a),
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
immobili residenziali, ultimati od in corso d'opera, realizzati da
soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo
pubblico, e destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di
alloggi sociali, a condizione che, per questi ultimi, siano mantenuti
i vincoli di destinazione previsti dalle norme di finanziamento. Il
soggetto subentrante e' tenuto a darne comunicazione all'ente
erogatore del finanziamento pubblico, trasmettendo preventivamente lo
schema dell'atto di cessione o conferimento, affinche' il medesimo
ente si esprima in merito alla conformita' dell'impegno del
subentrante a mantenere i vincoli di destinazione, in relazione a
quanto previsto dalle norme di finanziamento. L'aumento dell'offerta
di alloggi sociali si intende realizzato anche quando, al fine di
mantenere l'originale destinazione ad alloggio sociale e mitigare il
disagio dei locatari, sono ceduti o conferiti, con le medesime
modalita', anche immobili privati realizzati con il concorso di
contributi pubblici e destinati originariamente alla locazione se, a
seguito di procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, debbano essere destinati alla alienazione.
10-ter. Il comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' sostituito dal seguente:
"9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai
sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri
all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai
fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo, fermo
restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 della legge 1º
agosto 2002, n. 166. In alternativa, anche in deroga a quanto
previsto dalla convenzione attuativa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il soggetto attuatore puo' cedere, a
titolo gratuito, le aree o i diritti edificatori destinati alla
realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti
pubblici o privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione
di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
146 del 24 giugno 2008, vincolati alla locazione per un periodo di
almeno dodici anni per le finalita' di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Le disposizioni di cui ai commi 7
e 8 si applicano anche ai programmi gia' finanziati ai sensi
dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali
risulti gia' sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda
necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione")).
Art. 10-bis.
(( (Definizione amministrativa e contabile degli interventi di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152). ))
((1. I soggetti attuatori dei programmi di cui all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non intendono concorrere con
proprie risorse, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 12
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla completa
realizzazione dell'originario intervento di edilizia sovvenzionata,
decadono dallo specifico finanziamento e le corrispondenti risorse
sono assegnate ai comuni in cui ricade l'intervento per essere
destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale
pubblica. Qualora per l'intervento di edilizia agevolata non sia
stato rilasciato il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, il relativo finanziamento statale decade. Gli
enti pubblici territoriali interessati che intendono procedere alla
prevista trasformazione urbanistica anche in assenza del
finanziamento statale possono fare salve le previsioni urbanistiche
dell'accordo di programma sottoscritto tra regione e comune reso
esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del
31 dicembre 2007.))
Art. 10-ter.
(( (Semplificazione in materia edilizia). ))
((1. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la
parola: "ancorche'" e' sostituita dalle seguenti: "e salvo che".))
Art. 10-quater.
(( (Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122) ))
((1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante
disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti
di immobili da costruire, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. L'acquirente non puo' rinunciare alle tutele previste dal
presente decreto; ogni clausola contraria e' nulla e deve intendersi
come non apposta";
b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "per se'" sono
inserite le seguenti: "o per il proprio coniuge";
c) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "la residenza
propria" sono inserite le seguenti: "o del proprio coniuge")).
Art. 11
Verifica dell'attuazione del provvedimento
1. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui agli
articoli 1, 4 e 10 sono stabilite le modalita' di utilizzo delle
risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento degli interventi
e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate restano
destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Entro il 31
dicembre 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
riferisce al Consiglio dei Ministri ((e alle competenti Commissioni
parlamentari)) in merito all'attuazione del presente decreto.
Art. 12.
(( (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori
dei lavori pubblici). ))
((1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi
dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie
individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o
OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A,
OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.
2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si
applicano altresi' le seguenti disposizioni:
a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella
categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere
specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o
nella lettera di invito come categoria prevalente puo', fatto salvo
quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le
lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non e' in
possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette
lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni;
b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in
possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se
privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni,
indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di
invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere
generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonche' le
categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di
seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS
11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21,
OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette
lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni. Esse sono altresi' scorporabili e sono
indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni
temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37,
comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le
categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo
singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'articolo 92,
comma 7, del predetto regolamento.
3. I commi 1 e 3 dell'articolo 109 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 sono
abrogati. Sono soppressi l'ultimo periodo delle premesse
dell'allegato A del predetto decreto e la tabella sintetica delle
categorie del medesimo allegato. I richiami, contenuti nelle
disposizioni vigenti, all'articolo 107, comma 2, del predetto
regolamento, annullato dal decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29
novembre 2013, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al
comma 1 del presente articolo. Il richiamo, contenuto nell'articolo
108, comma 1, ultimo periodo, all'articolo 109, commi 1 e 2, del
predetto regolamento, si intende riferito al comma 2 del presente
articolo.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono adottate, secondo la procedura
prevista dall'articolo 5, comma 4, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari
sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010,
annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre
2013. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari
sostitutive di cui al precedente periodo cessano di avere efficacia
le disposizioni dei commi da 1 a 4.
6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014.
7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per l'affidamento
dei contratti pubblici relativi a lavori pubblicati a decorrere dalla
data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 2013 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 6,
nonche' gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla
base dei medesimi bandi e avvisi. La salvezza riguarda i profili
concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione alle
procedure di affidamento con riferimento alle categorie di
lavorazioni a qualificazione obbligatoria e alle categorie di cui
all'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
8. All'articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, il comma 13 e' abrogato.
9. All'articolo 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma
1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma
1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma
1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di
qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti
nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla
mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per
cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o
dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10
per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio,
indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite
entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti
dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti
posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle
mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti
dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta,
fatta salva la facolta' di modifica delle stesse, previa
autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la
compatibilita' con i requisiti di qualificazione posseduti dalle
imprese interessate".
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche alle
procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una
gara risultino gia' pubblicati alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai
contratti in cui, alla suddetta data, siano gia' stati inviati gli
inviti a presentare le offerte.
11. Al fine di garantire adeguate condizioni di concorrenza nella
qualificazione degli operatori economici alle procedure di
affidamento di incarichi di verifica dei progetti di opere pubbliche,
all'articolo 357, comma 19, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: "tre
anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni")).
Art. 13
Disposizioni urgenti per EXPO 2015
1. Per il Comune di Milano, al fine della realizzazione del grande
evento EXPO 2015, e' prorogata all'anno 2015 l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
2. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, ((le parole: "la societa' ha altresi' facolta' di deroga
agli articoli" sono sostituite dalle seguenti: "la societa' ha
altresi' facolta' di deroga, purche' senza intermediazioni, agli
articoli 26, 30,")).
3. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, dopo le parole: «anche se previste in leggi speciali»
sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle esenzioni di cui agli
articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE
sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione
all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14
gennaio 2013, n. 3».
4. Per l'anno 2014 e' attribuito al comune di Milano un contributo
di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle
spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al
primo periodo non e' considerato tra le entrate finali di cui
all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno 2014. Al relativo
onere per l'anno 2014, si provvede mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte nel
conto dei residui relative alle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto ad euro 2 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 13-bis.
(( (Clausola di salvaguardia). ))
((1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le
relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)).
Art. 14
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, comma 1, lettera b),
6, 7, 8 e 9 pari complessivamente a 97,71 milioni di euro per l'anno
2014, a 184 milioni di euro per l'anno 2015, a 152,70 milioni di euro
per l'anno 2016, a 129 milioni di euro per l'anno 2017, a 86,85
milioni di euro per l'anno 2018, a 83,52 milioni di euro per 2019, a
46,92 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18,52 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3 milioni di
euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 1, della
legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quanto a 21,94 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016, a
8,19 milioni di euro per l'anno 2017 e a 8,2 milioni di euro per gli
anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 7-bis, del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985 n.118;
c) quanto a 56,81 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2019 e a
28,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma
3, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
d) quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 73,95
milioni di euro per l'anno 2016, a 24 milioni di euro per l'anno
2017, a 5,94 milioni di euro per l'anno 2018, a 18,51 milioni di euro
per l'anno 2019 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 40 milioni per
l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del
fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
f) quanto a 6,295 milioni di euro per l'anno 2014, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
g) quanto a 1,765 milioni di euro per l'anno 2014, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
h) quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 7.
2. I programmi straordinari di edilizia agevolata, assegnatari di
risorse ai sensi delle norme di cui alle predette lettere a), b) e c)
del comma 1 e per i quali non e' stato attivato il mutuo, sono
definanziati.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
per l'attuazione del presente decreto.
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 marzo 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali
Visto, Il Guardasigilli: Orlando