SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

5 novembre 2014 (*)

«Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 80/987/CEE – Dipendente, cittadino di paese terzo, non titolare di un valido permesso di soggiorno – Diniego del diritto ad un’indennità di insolvenza»

Nella causa C‑311/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi), con decisione del 4 giugno 2013, pervenuta in cancelleria il 7 giugno 2013, nel procedimento

O. Tümer

contro

Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 maggio 2014,

considerate le osservazioni presentate:

–        per O. Tümer, da G. T. M. Evers, advocaat;

–        per il Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, da I. Eijkhout, in qualità di agente;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da B. Koopman, M. Bulterman, H. Stergiou e M. de Ree, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. van Beek e J. Enegren, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 giugno 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), come modificata dalla direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002 (GU L 270, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva 80/987»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Tümer ed il Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (consiglio di amministrazione dell’Istituto di gestione delle assicurazioni per i lavoratori subordinati; in prosieguo: l’«Uwv») in merito al rifiuto di quest’ultimo di versare una prestazione d’insolvenza al sig. Tümer, per il motivo che è un cittadino di paese terzo che non soggiorna legalmente nei Paesi Bassi.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 La direttiva 80/987

3        Il considerando 1 della direttiva 2002/74 così recita:

«La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata il 9 dicembre 1989, indica al punto 7 che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea e che tale miglioramento deve consentire, ove necessario, di sviluppare taluni aspetti della regolamentazione del lavoro, come le procedure per il licenziamento collettivo o quelle concernenti i fallimenti».

4        L’articolo 1 della direttiva 80/987 così dispone:

«1.      La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1.

2.      Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in funzione dell’esistenza di altre forme di garanzia, qualora sia stabilito che esse assicurano agli interessati un livello di tutela equivalente a quello che risulta dalla presente direttiva.

3.      Gli Stati membri possono, ove il diritto nazionale preveda già disposizioni in tal senso, continuare a escludere dal campo di applicazione della presente direttiva:

a)      i lavoratori domestici occupati presso una persona fisica;

b)      i pescatori retribuiti a percentuale».

5        L’articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detta direttiva, così recita:

«2.      La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini “lavoratore subordinato”, “datore di lavoro”, “retribuzione”, “diritto maturato” e “diritto in corso di maturazione”.

Gli Stati membri tuttavia non possono escludere dal campo di applicazione della presente direttiva:

a)      i lavoratori a tempo parziale ai sensi della direttiva 97/81/CE;

b)      i lavoratori con contratto a tempo determinato ai sensi della direttiva 1999/70/CE;

c)      i lavoratori aventi un rapporto di lavoro interinale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/383/CEE.

3.      Gli Stati membri non possono subordinare il diritto dei lavoratori ad avvalersi della presente direttiva a una durata minima del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro».

6        Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 80/987:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale.

I diritti di cui l’organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri».

7        L’articolo 4 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia di cui all’articolo 3.

2.      Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, fissano la durata del periodo che dà luogo al pagamento da parte dell’organismo di garanzia dei diritti non pagati. Questa durata tuttavia non può essere inferiore ad un periodo, riferito alla retribuzione degli ultimi tre mesi, di rapporto di lavoro che si colloca prima e/o dopo la data di cui all’articolo 3. Gli Stati membri possono iscrivere questo periodo minimo di tre mesi in un periodo di riferimento la cui durata non può essere inferiore a sei mesi.

Gli Stati membri che prevedono un periodo di riferimento di almeno diciotto mesi possono limitare a otto settimane il periodo che dà luogo al pagamento da parte dell’organismo di garanzia dei diritti non pagati. In tal caso per il calcolo del periodo minimo sono presi in considerazione i periodi più favorevoli per i lavoratori.

3.      Gli Stati membri possono inoltre fissare massimali per i pagamenti effettuati dall’organismo di garanzia. Tali massimali non devono essere inferiori ad una soglia socialmente compatibile con l’obiettivo sociale della presente direttiva.

Quando gli Stati membri si avvalgono di questa facoltà, comunicano alla Commissione i metodi con cui fissano il massimale».

8        La direttiva 80/987 è stata codificata dalla direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 36), che riprende il contenuto, in termini identici, degli articoli da 2 a 4 della direttiva 80/987. La direttiva 2008/94 è entrata in vigore il 17 novembre 2008.

 La direttiva 2003/109/CE

9        L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16, pag. 44), così dispone:

«La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro».

10      L’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, è formulato come segue:

«Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda».

11      Secondo l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva, il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda «le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale».

12      L’articolo 13 della stessa direttiva, intitolato «Disposizioni nazionali più favorevoli», così dispone:

«Gli Stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente direttiva. Tali permessi di soggiorno non conferiscono il diritto di soggiornare negli altri Stati membri ai sensi del capo III della presente direttiva».

 La decisione n. 1/80

13      L’Accordo che crea un’Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima dalla decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (GU 1964, 217, pag. 3685), ha istituito un Consiglio di associazione.

14      L’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, prevede quanto segue:

«Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all’occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:

–        rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;

–        candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;

–        libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego».

15      L’articolo 7 della decisione n. 1/80 è così formulato:

«I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro:

–        hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni;

–        beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni.

(…)».

 Il diritto olandese

16      L’articolo 3, paragrafo 1, della legge sulla disoccupazione (Werkloosheidswet; in prosieguo: la «WW») è formulato come segue:

«Per “lavoratore subordinato” si intende la persona fisica di età inferiore a 65 anni assunta con un contratto di diritto privato o pubblico».

17      Secondo l’articolo 3, paragrafo 3, della WW, in deroga al paragrafo 1 di detto articolo, non è considerato come lavoratore subordinato un cittadino di un paese terzo che non soggiorna legalmente nei Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 8, lettere da a) a e), nonché lettera l), della legge del 2000 sugli stranieri (Vreemdelingenwet 2000; in prosieguo: la «Vw 2000»).

18      A norma dell’articolo 61 della WW, un lavoratore subordinato ha diritto ad una prestazione d’insolvenza in forza del capitolo IV di tale legge, se può vantare nei confronti del datore di lavoro dichiarato in stato di fallimento un credito relativo alla retribuzione, all’indennità per le ferie, oppure se è nelle condizioni di subire un pregiudizio finanziario in quanto tale datore di lavoro non ha versato importi da esso dovuti a terzi per il proprio rapporto di lavoro con il lavoratore subordinato.

19      Ai sensi dell’articolo 8, lettere da a) a e), nonché lettera l), della Vw 2000, uno straniero soggiorna legalmente nei Paesi Bassi soltanto:

«a.      in forza di un permesso di soggiorno temporaneo, ai sensi dell’articolo 14;

b.      in forza di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 20;

c.      in forza di un permesso di soggiorno temporaneo ai sensi dell’articolo 28;

d.      in forza di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 33;

e.      in quanto cittadino comunitario, nei limiti in cui tale persona soggiorni in forza di un regime previsto dal Trattato che istituisce la Comunità europea oppure dall’Accordo sullo Spazio economico europeo;

(…)

l.      se lo straniero gode di un diritto di soggiorno conferito dalla decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE‑Turchia;

(…)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

20      Il sig. Tümer è un cittadino turco che risiede nei Paesi Bassi dall’anno 1988.

21      Nel periodo dal 18 agosto 1988 al 31 marzo 1995, egli ha fruito di un permesso di soggiorno temporaneo, rilasciato con la condizione che egli risiedesse con la propria moglie. Egli ha divorziato nell’anno 1996.

22      Il 14 ottobre 2005, il sig. Tümer ha presentato domanda per un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Tale domanda è stata respinta dal segretario di Stato alla Giustizia. Il reclamo presentato contro tale provvedimento è stato dichiarato infondato con decisione del 16 aprile 2007. Il 28 agosto 2008, il Rechtbank ‘s‑Gravenhage ha respinto il ricorso presentato avverso tale decisione, sulla motivazione che il ricorrente nel procedimento principale non può trarre alcun diritto dagli articoli 6 o 7 della decisione n. 1/80. La decisione di tale giurisdizione non è stata oggetto di impugnazione. Dal 25 aprile 2007, il sig. Tümer non è più titolare di un titolo di soggiorno.

23      Dall’anno 1997, il sig. Tümer ha lavorato in maniera discontinua nei Paesi Bassi. Il 3 gennaio 2005 è stato assunto dalla Halfmoon Cosmetics BV (in prosieguo: la «Halfmoon Cosmetics»), che nel 2007 ha versato a suo nome contributi ai sensi della WW. A partire dal mese di agosto 2007, la Halfmoon Cosmetics ha corrisposto solo una parte della retribuzione, ed è stata dichiarata fallita il 22 gennaio 2008. Il 26 gennaio 2008, al ricorrente nel procedimento principale è stato notificato il proprio licenziamento.

24      Il sig. Tümer ha fatto domanda di una prestazione d’insolvenza, ai sensi della WW, per i diritti che la Halfmoon Cosmetics non aveva corrisposto dal mese di agosto 2007 fino al suo licenziamento, ovvero per un periodo durante il quale non era provvisto di un permesso di soggiorno. Tale domanda è stata respinta con decisione dell’8 febbraio 2008. Il sig. Tümer ha impugnato tale provvedimento. Il 10 giugno 2008, l’Uwv ha dichiarato l’impugnazione infondata in quanto il sig. Tümer non era un «lavoratore subordinato» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della WW, giacché non soggiornava legalmente nei Paesi Bassi. Con decisione del 18 dicembre 2009, il Rechtbank ‘s‑Hertogenbosch ha respinto, per il medesimo motivo, il ricorso del sig. Tümer avverso il provvedimento del 10 giugno 2008.

25      Il ricorrente nel procedimento principale ha impugnato tale decisione davanti al Centrale Raad van Beroep, sostenendo di essere un lavoratore subordinato nonostante fosse cittadino di un paese terzo e dovesse essere considerato come soggiornante illegalmente nei Paesi Bassi. L’Uwv ha sostenuto che la direttiva 80/987 non può avere un campo di applicazione più esteso della base giuridica su cui si fonda, ovvero l’articolo 137 CE, e, pertanto, non si applica ai cittadini dei paesi terzi che non soggiornano legalmente nei Paesi Bassi. In tale contesto, esso ha rilevato che la direttiva 2003/109, secondo la quale i soggiornanti di lungo periodo godono di parità di trattamento per quanto riguarda le prestazioni sociali, riguarda, del pari, unicamente i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente sul territorio dell’Unione europea.

26      Secondo quanto indicato dal giudice del rinvio, il sig. Tümer è titolare di crediti salariali non pagati derivanti dal suo contratto di lavoro ed aventi ad oggetto le retribuzioni relative ad un periodo anteriore alla data di riferimento, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 80/987. Per quanto riguarda il suo status di «lavoratore subordinato», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva, detto giudice sottolinea che sebbene il sig. Tümer, in quanto cittadino di un paese terzo che non soggiorna legalmente nei Paesi Bassi, non è un «lavoratore subordinato» ai sensi della WW, tuttavia, sul piano del diritto civile olandese, il suo rapporto con il datore di lavoro costituisce un contratto di lavoro ed è, a tale titolo, considerato come un lavoratore subordinato. In tale qualità, il sig. Tümer potrebbe del pari agire per via giudiziaria domandando, sulla base del suo contratto di lavoro, il pagamento della sua retribuzione da parte del datore di lavoro.

27      Alla luce di quanto sopra, il Centrale Raad van Beroep ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se, in considerazione del suo fondamento nell’articolo 137, paragrafo 2, del Trattato CE (attualmente divenuto articolo 153, paragrafo 2, TFUE), la [direttiva 80/987], e segnatamente i suoi articoli da 2 a 4, debba essere interpretata nel senso che essa osta ad un regime nazionale come l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 61 della WW – in forza del quale non viene considerato un lavoratore subordinato lo straniero cittadino di un paese terzo che non risieda legalmente nei Paesi Bassi, ai sensi dell’articolo 8, lettere da a) a e), nonché lettera l), della [Vw 2000] – anche nella fattispecie [di un cittadino di un paese terzo], che ha fatto domanda di una prestazione d’insolvenza, deve essere considerato come lavoratore subordinato ai sensi del diritto civile e soddisfa gli ulteriori requisiti per il riconoscimento».

 Sulla questione pregiudiziale

28      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se le disposizioni della direttiva 80/987 debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale un cittadino di un paese terzo che non soggiorna legalmente nello Stato membro interessato non è considerato un lavoratore subordinato, legittimato a richiedere una prestazione di insolvenza in forza, in particolare, dei crediti salariali non pagati in caso di insolvenza del datore di lavoro, mentre il medesimo cittadino di paese terzo è qualificato, ai sensi delle norme di diritto civile di tale Stato membro, come «lavoratore subordinato» avente diritto ad una retribuzione che può costituire oggetto di ricorso contro il proprio datore di lavoro davanti agli organi giurisdizionali nazionali.

29      La Commissione, nelle proprie osservazioni sottoposte alla Corte, ha chiesto a quest’ultima di esaminare la premessa su cui si basa la domanda di pronuncia pregiudiziale, ovvero che il sig. Tümer, durante il periodo di cui trattasi nel procedimento principale, non soggiornava legalmente nei Paesi Bassi ai sensi dell’accordo di associazione con la Turchia e, in particolare, della decisione n. 1/80. Orbene, non avendo il giudice del rinvio sottoposto alcuna questione al riguardo, essa ha evidenziato che il Rechtbank ‘s‑Gravenhage ha respinto la richiesta di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato da parte del sig. Tümer sulla base, in particolare, degli articoli 6 e 7 della decisione n. 1/80, con decisione del 28 agosto 2008, che non ha costituito oggetto di appello da parte di quest’ultimo.

30      In tale contesto, occorre verificare se le disposizioni della direttiva 80/987 ostino ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esclude un cittadino di un paese terzo, quale è il sig. Tümer, dalla tutela dei lavoratori subordinati prevista da tale direttiva, in ragione della sua condizione di soggiorno illegale.

31      Nelle loro osservazioni sottomesse alla Corte, l’Uwv ed il governo olandese sostengono che la direttiva 80/987 non possa applicarsi ai cittadini di paesi terzi che soggiornino in maniera illegale, dal momento che l’articolo 137, paragrafo 2, CE, su cui si fonda tale direttiva, non riguarda i cittadini di paesi terzi. Un’applicazione del genere sarebbe, inoltre, contraria alla politica dell’Unione in materia di immigrazione e, in particolare, alla direttiva 2003/109, che riconoscerebbe un diritto alla parità di trattamento, in particolare in materia di sicurezza sociale, soltanto ai cittadini di paesi terzi che soggiornino legalmente in uno Stato membro.

32      A tale riguardo, è sufficiente constatare che, da una parte, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, l’articolo 137, paragrafo 2, CE, che costituisce il fondamento normativo della direttiva 2002/74, non limita ai soli cittadini degli Stati membri, ad esclusione dei cittadini dei paesi terzi, la competenza ad adottare prescrizioni minime volte a realizzare, in particolare, l’obiettivo del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, previsto all’articolo 136 CE.

33      Dall’altra parte, in merito alla direttiva 2003/109, occorre rilevare che, sebbene l’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, sottoponga alla condizione di soggiornare legalmente il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo, che comporta il diritto alla parità di trattamento nelle materie trattate dall’articolo 11 di detta direttiva, la stessa direttiva non esclude in alcun modo che altri atti dell’Unione, come la direttiva 80/987, riconoscano, a condizioni diverse, diritti ai cittadini di paesi terzi, al fine di realizzare gli obiettivi propri di tali atti.

34      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 80/987, essa si applica ai crediti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva.

35      Sebbene la direttiva 80/987 non definisca, essa stessa, la nozione di «lavoratore subordinato» e disponga, all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che essa non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione di tale termine, dagli articoli 1, paragrafi 2 e 3, nonché 2, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva, emerge che, in ogni caso, il potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri, ai sensi del primo comma di tale ultima disposizione, nel definire il termine «lavoratore subordinato», non è illimitato.

36      A tale riguardo, occorre innanzitutto rilevare che né l’articolo 1, paragrafo 1, né le altre disposizioni di tale direttiva escludono i cittadini di paesi terzi dal campo di applicazione della direttiva 80/987, né consentono espressamente agli Stati membri di farlo.

37      Inoltre, occorre ricordare che ai sensi del medesimo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 80/987 è destinata ad applicarsi ai crediti salariali di qualsiasi lavoratore subordinato nei confronti del proprio datore di lavoro. Per contro, la possibilità per gli Stati membri, prevista all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, di escludere alcune categorie di lavoratori subordinati dal campo di applicazione di detta direttiva, riguarda solo alcuni casi specifici ed è sottoposta a condizioni.

38      In tale contesto, occorre sottolineare che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 80/987, che permette di escludere, in via eccezionale, alcune categorie di lavoratori subordinati in funzione dell’esistenza di altre forme di garanzia, non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di riconoscere a tali lavoratori una tutela in caso di insolvenza del loro datore di lavoro, ma esige che i lavoratori subordinati interessati godano di un livello di tutela equivalente a quello risultante da tale direttiva.

39      In merito alla normativa di cui trattasi nel procedimento principale, emerge dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio che il diritto civile olandese qualifica qualsiasi persona legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro, come «lavoratore subordinato» che ha diritto ad una retribuzione, indipendentemente dalla sua nazionalità o dalla condizione di legalità del suo soggiorno in tale Stato membro.

40      Invece, sebbene l’articolo 3, paragrafo 1, della WW, qualifichi, in linea generale, qualsiasi persona fisica di età inferiore ai 65 anni, assunta con un contratto di diritto privato o pubblico, come «lavoratore subordinato», cui spetta una prestazione d’insolvenza ai sensi dell’articolo 61 di tale legge, l’articolo 3, paragrafo 3, della medesima legge esclude i cittadini dei paesi terzi che soggiornano irregolarmente dalla nozione di «lavoratore subordinato» e, pertanto, dal poter godere di tale prestazione d’insolvenza.

41      Tenuto conto del fatto che detta norma non riconosce a tali cittadini di paesi terzi un livello di tutela equivalente alla predetta prestazione d’insolvenza, risulta che essa non soddisfa le condizioni che consentono l’esclusione di alcune categorie di «lavoratori subordinati», ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2, della direttiva 80/987. Inoltre, è pacifico che detta norma non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale direttiva.

42      Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, l’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, di tale direttiva, deve essere interpretato alla luce del fine sociale della medesima direttiva, che consiste nel garantire una tutela minima a tutti i lavoratori subordinati a livello dell’Unione in caso di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei crediti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato. Gli Stati membri non possono pertanto definire, a loro discrezione, il termine «lavoratore subordinato» in modo tale da compromettere il fine sociale di detta direttiva (v., per analogia, sentenza van Ardennen, C‑435/10, EU:C:2011:751, punti 27 e 34).

43      Il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri, ai sensi di tale disposizione, per definire la nozione di «lavoratore subordinato», ricordata al punto 35 della presente sentenza, è pertanto circoscritto dal fine sociale della direttiva 80/987, che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.

44      A tale riguardo, occorre rilevare, tenuto conto del fine sociale della direttiva 80/987, nonché della formulazione del suo articolo 1, paragrafo 1, secondo il quale essa si applica «ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro», che la definizione dell’espressione «lavoratore subordinato» si riferisce necessariamente ad un rapporto di lavoro che dà origine al diritto, esistente nei confronti del datore di lavoro, di richiedere una retribuzione per il lavoro effettuato. Ciò si verifica, nel caso di specie, con la definizione della nozione di «lavoratore subordinato», prevista dal diritto civile olandese.

45      Sarebbe pertanto contrario al fine sociale della direttiva 80/987, ricordato al punto 42 della presente sentenza, privare della tutela prevista da detta direttiva in caso di insolvenza del datore di lavoro talune persone, alle quali la normativa nazionale riconosce, in linea di principio, la qualità di lavoratori subordinati e che sono titolari, ai sensi di tale normativa, di crediti salariali nei confronti dei loro datori di lavoro risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, e 3, primo comma, di detta direttiva.

46      Ne consegue che le disposizioni della direttiva 80/987 ostano ad una normativa nazionale sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come quella di cui al procedimento principale, che esclude un cittadino di un paese terzo dal diritto di percepire una prestazione d’insolvenza in ragione della illegalità del proprio soggiorno, mentre il medesimo cittadino di paese terzo è qualificato, in virtù delle norme di diritto civile di tale Stato membro, come «lavoratore subordinato» avente diritto ad una retribuzione.

47      La circostanza, messa in evidenza dall’Uwv e dal governo olandese in occasione dell’udienza dinanzi alla Corte, che i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare non siano legittimati a lavorare nei Paesi Bassi, non può inficiare tale conclusione. Infatti, secondo le indicazioni del giudice del rinvio, confermate dall’Uwv e da tale governo, i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare che lavorano senza esservi autorizzati sono, ai sensi del diritto civile nazionale, «lavoratori subordinati» che hanno diritto ad una retribuzione per il lavoro svolto, ovvero un diritto di credito che gli articoli 1, paragrafo 1, e 3, primo comma, della direttiva 80/987, mirano a garantire.

48      È pur vero che l’articolo 10, lettera a), della direttiva 80/987, consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie per evitare abusi. Tuttavia, non risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, e in particolare dalle osservazioni del governo olandese, che le circostanze del procedimento principale costituiscano un abuso ai sensi di detta disposizione. Inoltre, la Corte rileva a tale proposito che il datore di lavoro del sig. Tümer, la Halfmoon Cosmetics, ha adempiuto, durante il periodo di cui trattasi nel procedimento principale, il suo obbligo di pagamento dei contributi, in maniera conforme alla legislazione nazionale relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

49      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata che le disposizioni della direttiva 80/987 devono essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale un cittadino di un paese terzo che non soggiorna legalmente nello Stato membro interessato non è considerato un lavoratore subordinato, legittimato a richiedere una prestazione di insolvenza in forza, in particolare, dei crediti salariali non pagati in caso di insolvenza del datore di lavoro, mentre il medesimo cittadino di paese terzo è qualificato, ai sensi delle norme di diritto civile di tale Stato membro, come «lavoratore subordinato» avente diritto ad una retribuzione che può costituire oggetto di ricorso contro il proprio datore di lavoro davanti agli organi giurisdizionali nazionali.

 Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Le disposizioni della direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, devono essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale un cittadino di un paese terzo che non soggiorna legalmente nello Stato membro interessato non è considerato un lavoratore subordinato, legittimato a richiedere una prestazione di insolvenza in forza, in particolare, dei crediti salariali non pagati in caso di insolvenza del datore di lavoro, mentre il medesimo cittadino di paese terzo è qualificato, ai sensi delle norme di diritto civile di tale Stato membro, come «lavoratore subordinato» avente diritto ad una retribuzione che può costituire oggetto di ricorso contro il proprio datore di lavoro davanti agli organi giurisdizionali nazionali.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.