SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

6 novembre 2014 (*)

«Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Prestazioni familiari – Norme in caso di cumolo di diritti a prestazioni familiari»

Nella causa C‑4/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione del 27 settembre 2012, pervenuta in cancelleria il 2 gennaio 2013, nel procedimento

Agentur für Arbeit Krefeld – Familienkasse

contro

Susanne Fassbender‑Firman,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, A. Rosas (relatore), E. Juhász, D. Šváby e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo ellenico, da T. Papadopoulou, in qualità di agente,

–        per la Commissione europea, da V. Kreuschitz, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 aprile 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Agentur für Arbeit Krefeld – Familienkasse (Agenzia per il lavoro di Krefeld – Cassa per gli assegni familiari; in prosieguo: la «Familienkasse») e la sig.ra Fassbender-Firman, residente in Belgio, che svolge un’attività lavorativa subordinata in Germania, in merito a una richiesta di rimborso degli assegni familiari versati a quest’ultima dalla Familienkasse.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Sotto il titolo «Norme generali», l’articolo 13 del regolamento n. 1408/71 così dispone:

«1.      Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

2.      Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a)      la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

(...)».

4        L’articolo 73 del regolamento n. 1408/71 prevede quanto segue:

«Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell’allegato VI».

5        L’articolo 76 del suddetto regolamento è del seguente tenore:

«1.      Quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell’esercizio di un’attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro, all’occorrenza in applicazione dell’articolo 73 o 74, è sospeso a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione del primo Stato membro.

2.      Se non viene inoltrata una richiesta di prestazioni nello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, l’istituzione competente dell’altro Stato membro può applicare le disposizioni del paragrafo 1 come se fossero erogate prestazioni nel primo Stato membro».

6        L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97 (in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»), prevede quanto segue:

«a)       Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l’acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione od attività subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure in applicazione degli articoli 73, 74, 77 e 78 del regolamento [n. 1408/71], ed a concorrenza dell’importo di dette prestazioni.

b)      Se, tuttavia, un’attività professionale è esercitata nel territorio del primo Stato membro:

i)       nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 73 o 74 del regolamento, dalla persona che ha diritto alle prestazioni familiari o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di detti articoli fino a concorrenza dell’importo degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia. Le prestazioni versate dallo Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia sono a carico di questo stesso Stato membro;

(...)».

7        Va rilevato, da un lato, che il regolamento n. 1408/71 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1), e, dall’altro, che il regolamento n. 574/72 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU L 284, pag. 1), e questi nuovi regolamenti sono divenuti applicabili il 1° maggio 2010, a norma dell’articolo 91 del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 97 del regolamento n. 987/2009. Tuttavia, tenuto conto dell’epoca in cui si sono svolti i fatti in esame nel procedimento principale, questi ultimi rimangono disciplinati dai regolamenti nn. 1408/71 e 574/72.

 Il diritto tedesco

8        La legge relativa all’imposta sui redditi (Einkommensteuergesetz), nella sua versione applicabile ai fatti del procedimento principale, al suo articolo 65, intitolato «Altre prestazioni per figli a carico», così dispone:

«1.      Gli assegni familiari non sono versati per il figlio che benefici di una delle seguenti prestazioni o che ne beneficerebbe qualora fosse presentata una domanda in tal senso:

1)      assegni per figli a carico in base all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o supplementi per figli a carico in base alle assicurazioni obbligatorie per invalidità e vecchiaia;

2)      prestazioni per figli concesse all’estero ed equiparabili agli assegni familiari o ad una delle prestazioni menzionate al punto 1;

(...)».

9        La legge sugli assegni familiari per figli a carico (Bundeskindergeldgesetz), nella sua versione applicabile ai fatti del procedimento principale, al suo articolo 4, intitolato «Altre prestazioni per figli a carico», prevede quanto segue:

«Gli assegni familiari non sono concessi per il figlio che benefici di una delle seguenti prestazioni o che ne beneficerebbe qualora fosse presentata una domanda in tal senso:

1)      assegni per figli a carico in base all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o supplementi per figli a carico in base alle assicurazioni obbligatorie per invalidità e vecchiaia;

2)      prestazioni per figli concesse al di fuori della Germania ed equiparabili agli assegni familiari o ad una delle prestazioni menzionate al punto 1;

(...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      La sig.ra Fassbender-Firman, di cittadinanza tedesca, e il suo coniuge, di cittadinanza belga, hanno un figlio nato nel 1995. La famiglia, che viveva in Germania, si è trasferita in Belgio nel giugno 2006 e risiede ora in tale Stato membro. La sig.ra Fassbender‑Firman svolge in Germania un’attività lavorativa soggetta al versamento di contributi previdenziali. Dal novembre 2006 il suo coniuge lavora per un’impresa di lavoro interinale belga ed era prima disoccupato.

11      La sig.ra Fassbender‑Firman ha sempre percepito in Germania assegni familiari per suo figlio. Il suo coniuge non ha richiesto il versamento di tali assegni in Belgio e dunque non li ha neppure percepiti.

12      Quando la Familienkasse ha appreso il trasferimento in Belgio della famiglia, essa ha revocato alla sig.ra Fassbender‑Firman la concessione di assegni familiari con effetto a partire dal luglio 2006 ed ha chiesto il rimborso degli assegni familiari che le erano stati versati tra il mese di luglio 2006 e il mese di marzo 2007 (in prosieguo: il «periodo controverso»).

13      Nell’ambito di un ricorso amministrativo promosso dalla sig.ra Fassbender‑Firman, la Familienkasse ha ritenuto che, se, in forza della normativa tedesca, la sig.ra Fassbender‑Firman aveva diritto agli assegni familiari per il periodo controverso, sussistesse parimenti un diritto a siffatti assegni in Belgio. Tale diritto ammontava, secondo la Familienkasse, a EUR 77,05 mensili dal luglio al settembre 2006 ed a EUR 78,59 mensili dall’ottobre 2006 al marzo 2007. Secondo la Familienkasse, ai sensi degli articoli da 76 a 79 del regolamento n. 1408/71, il diritto agli assegni familiari tedeschi doveva essere sospeso in misura corrispondente all’importo degli assegni familiari belgi e poteva essere versata unicamente la differenza fra gli importi dovuti in Germania ed in Belgio. La Familienkasse ha precisato che il fatto che il beneficio degli assegni familiari previsti in Belgio non sia stato richiesto era irrilevante con riferimento all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71. Infatti, tale disposizione mirerebbe proprio ad impedire che il sistema di attribuzione delle competenze, istituito dal regolamento n. 1408/71, sia aggirato mediante l’omessa presentazione di una domanda di assegni familiari da parte di un assicurato.

14      Il Finanzgericht, adito dalla sig.ra Fassbender‑Firman, ha dichiarato illegittima la decisione della Familienkasse di revoca e recupero degli assegni familiari di cui trattasi.

15      Infatti, tale giudice ha statuito che, sebbene fossero certamente soddisfatte le condizioni di fatto fissate dalle disposizioni applicabili per una concessione solo parziale degli assegni familiari tedeschi, la Familienkasse tuttavia non aveva esercitato il potere discrezionale conferitole dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, essendo l’articolo 76 la norma anticumulo pertinente nei limiti in cui si trattava di diritti derivanti da più attività professionali. La Familienkasse si sarebbe sentita erroneamente obbligata a detrarre gli assegni familiari belgi e avrebbe pertanto agito illegittimamente.

16      A giudizio del Finanzgericht, la decisione di detrarre dall’importo degli assegni familiari tedeschi l’importo degli assegni che sarebbero stati concessi in Belgio rientra, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, nel potere discrezionale dell’amministrazione. Il Finanzgericht ha quindi ritenuto che, in una situazione del genere, la Familienkasse non avesse agito nell’ambito di una competenza vincolata.

17      Con la sua impugnazione proposta dinanzi al giudice del rinvio avverso la sentenza del Finanzgericht, la Familienkasse fa valere che l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 non deve essere inteso nel senso che conferisce all’amministrazione un potere discrezionale, ai sensi del diritto tributario e sociale tedesco, nella valutazione delle conseguenze giuridiche che essa trae dai fatti. L’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 conterrebbe norme di base che consentono di risolvere i problemi di cumulo di diritti a prestazioni familiari. Da tali norme risulterebbe che il diritto agli assegni familiari tedeschi è sospeso a concorrenza dell’importo degli assegni familiari spettanti alla sig.ra Fassbender‑Firman nel suo Stato di residenza, nei limiti in cui il versamento di siffatte prestazioni sia ivi previsto in caso di attività professionale. Ciò significherebbe che, in linea di principio, sussiste certamente un diritto a prestazioni familiari, ma che esso non necessariamente viene di fatto esercitato. Orbene, pur trattandosi di un diritto che può non essere esercitato, la sospensione, dal canto suo, interverrebbe automaticamente.

18      Ciò premesso, la Familienkasse ritiene che il termine «può», impiegato all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, il quale prevede la possibilità di applicare le disposizioni del paragrafo 1 di tale articolo, non possa essere interpretato nel senso che esso conferisce all’amministrazione un potere discrezionale e che esso significhi semplicemente che lo Stato membro, la cui prestazione è sospesa, è ormai tenuto a concedere soltanto la parte delle prestazioni familiari che gli compete, anche nel caso in cui nello Stato membro di residenza della famiglia non sia stata presentata alcuna domanda di prestazioni familiari.

19      La Familienkasse aggiunge che l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 consente di evitare, per motivi di equità nella ripartizione dell’onere delle prestazioni familiari, che un avente diritto a prestazioni familiari possa decidere, presentando o meno la relativa domanda, su quale Stato membro debba gravare l’onere del versamento di siffatte prestazioni.

20      La sig.ra Fassbender‑Firman ritiene invece fondata la sentenza del Finanzgericht. Dal tenore dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 essa deduce che rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione di uno Stato membro la decisione di detrarre o meno dall’importo delle prestazioni familiari, da esso concesse, l’importo delle prestazioni che sarebbero versate da un altro Stato membro. Nell’ambito di tale potere discrezionale, dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di rifiutare che un beneficiario potenziale di prestazioni familiari possa decidere su quale Stato membro gravino siffatte prestazioni.

21      Secondo il giudice del rinvio, l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 comporta il conferimento all’istituzione competente del potere di decidere se applicare o meno l’articolo 76, paragrafo 1, di tale regolamento in caso di mancata presentazione di una domanda di prestazioni nello Stato membro di residenza dei familiari di un lavoratore migrante e dunque di sospendere, in tutto o in parte, il diritto alle prestazioni familiari dovute da tale istituzione.

22      Il suddetto giudice è del parere che la nozione di «prestazioni previste» di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 non comprenda il caso delle prestazioni non richieste. L’articolo 76, paragrafo 2, costituirebbe una norma speciale applicabile al caso specifico in cui un beneficiario potenziale di prestazioni non abbia presentato una domanda di prestazioni, il che emergerebbe segnatamente dalla genesi della disposizione in esame. Con l’inserimento del paragrafo 2 dell’articolo 76 del regolamento n. 1408/71, il legislatore dell’Unione avrebbe inteso reagire alla precedente giurisprudenza della Corte (v. sentenze Salzano, 191/83, EU:C:1984:343; Ferraioli, 153/84, EU:C:1986:168, e Kracht, C 117/89, EU:C:1990:279), secondo cui, qualora non sia stata presentata alcuna domanda di prestazioni nello Stato membro di residenza dei familiari di un lavoratore migrante, il diritto alle prestazioni familiari nello Stato membro di occupazione di tale lavoratore non deve essere sospeso.

23      Il giudice del rinvio rileva di aver già affrontato la questione del potere discrezionale conferito dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza Schwemmer (C‑16/09, EU:C:2010:605), senza che la Corte abbia tuttavia dovuto pronunciarsi su tale questione nella suddetta sentenza.

24      Esso precisa tuttavia che, nel linguaggio giuridico tedesco, l’impiego del termine «può» in un testo legislativo o regolamentare non significa necessariamente che un potere discrezionale sia conferito all’amministrazione, poiché il potere legislativo e regolamentare talvolta usa tale termine anche come sinonimo di «è autorizzato/a» o «ha il diritto di». Esso ritiene comunque che nessun elemento rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 quale norma di priorità in caso di cumulo di diritti deponga a favore di una simile interpretazione. Inoltre, se non vengono definiti i criteri applicabili per l’esercizio di un potere discrezionale, il fatto che l’interpretazione dell’articolo 76 del regolamento n. 1408/71 lasci intravedere più criteri applicabili potrebbe indicare che si tratti senz’altro di una disposizione che conferisce all’amministrazione un potere discrezionale.

25      Il giudice a quo ritiene che, qualora l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 conferisca all’istituzione competente il potere di decidere se applicare o meno l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, in caso di mancata presentazione di una domanda di prestazioni nello Stato membro di residenza, occorra allora precisare su quali considerazioni la suddetta istituzione debba fondare la propria decisione. Esso aggiunge che, in un’ipotesi del genere, si pone anche la questione della portata del sindacato giurisdizionale che può essere esercitato riguardo a una tale decisione.

26      Ciò premesso, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)       Se l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che l’istituzione competente dello Stato membro di occupazione ha il potere discrezionale di applicare o meno l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, quando nello Stato membro di residenza dei familiari non è stata presentata alcuna domanda di prestazioni.

2)       In caso di risposta affermativa alla prima questione: sulla base di quali elementi di valutazione discrezionale l’istituzione dello Stato membro di occupazione competente per le prestazioni familiari possa applicare l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, come se delle prestazioni fossero erogate nello Stato membro di residenza dei familiari.

3)       In caso di risposta affermativa alla prima questione: in che misura la decisione discrezionale dell’istituzione competente sia soggetta ad un controllo giurisdizionale».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

27      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che l’istituzione competente dello Stato membro di occupazione di un lavoratore migrante dispone, in caso di mancata presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza dei familiari di tale lavoratore, di un potere discrezionale per quanto attiene all’applicazione della norma anticumulo prevista dall’articolo 76, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

 Osservazioni preliminari

28      In via preliminare, va ricordato che, se è vero che l’articolo 73 del regolamento n. 1408/71 stabilisce che il lavoratore soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i propri familiari residenti in un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di quest’ultimo, la suddetta disposizione, pur costituendo una norma generale in materia di prestazioni familiari, non ha tuttavia valore assoluto (v. sentenze Schwemmer, EU:C:2010:605, punti 41 e 42, nonché Wiering, C‑347/12, EU:C:2014:300, punto 40).

29      Pertanto, qualora sussista un rischio che si verifichi un cumulo dei diritti previsti dalla legislazione dello Stato di residenza con quelli derivanti dalla legislazione dello Stato membro di occupazione, l’articolo 73 del suddetto regolamento deve essere messo a confronto con le norme anticumulo contenute in quest’ultimo e nel regolamento n. 574/72, vale a dire, segnatamente, gli articoli 76 del regolamento n. 1408/71 e 10 del regolamento n. 574/72 (v. sentenze Schwemmer, EU:C:2010:605, punto 43, e Wiering, EU:C:2014:300, punto 42).

30      L’articolo 76 del regolamento n. 1408/71 contiene, secondo quanto esplicitato dal suo stesso titolo, «[r]egole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato competente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari». Dai termini di tale articolo si evince che esso mira a risolvere le questioni relative al cumulo di diritti a prestazioni familiari dovute, da un lato, in particolare, a norma dell’articolo 73 del citato regolamento e, dall’altro, a norma della legislazione nazionale dello Stato di residenza dei familiari conferente il diritto a prestazioni familiari a motivo dell’esercizio di un’attività professionale (v. sentenze Dodl e Oberhollenzer, C‑543/03, EU:C:2005:364, punto 53, nonché Schwemmer, EU:C:2010:605, punto 45).

31      Orbene, nel procedimento principale, ai sensi dell’articolo 73 del regolamento n. 1408/71, nel periodo controverso la sig.ra Fassbender‑Firman in Germania aveva diritto al versamento di assegni familiari per suo figlio. Inoltre, dalla decisione di rinvio emerge che, durante il suddetto periodo e per lo stesso figlio, il coniuge della sig.ra Fassbender‑Firman aveva altresì diritto in Belgio a siffatti assegni a motivo dell’esercizio di un’attività professionale, dapprima in base al suo status di lavoratore disoccupato beneficiario di un sussidio, successivamente in base all’esercizio di un’attività professionale in tale Stato membro.

32      Da tali elementi emerge che l’articolo 76 del regolamento n. 1408/71 si applica ai fatti di una controversia come quella in esame nel procedimento principale.

33      Secondo la norma anticumulo sancita dall’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare e a motivo dell’esercizio di un’attività professionale, dalla legislazione dello Stato membro di residenza sono previste determinate prestazioni familiari, il diritto alle prestazioni familiari dovute, in applicazione dell’articolo 73 del regolamento in parola, a norma della legislazione dello Stato membro di occupazione del lavoratore migrante è sospeso a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione dello Stato membro di residenza.

34      Nel procedimento principale, conformemente a tale norma, il diritto agli assegni familiari dovuti alla sig.ra Fassbender‑Firman in forza della legislazione tedesca, in linea di principio, viene quindi sospeso a concorrenza dell’importo degli assegni familiari previsti dalla legislazione belga.

35      Tuttavia, dalla decisione di rinvio emerge che i coniugi Fassbender‑Firman non avevano né richiesto né percepito assegni familiari in Belgio.

36      Orbene, l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 dispone che, se non viene presentata una domanda di prestazioni nello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, l’istituzione competente dello Stato membro di occupazione può applicare le disposizioni del paragrafo 1 del suddetto articolo come se fossero concesse prestazioni nello Stato membro di residenza.

37      La Corte ritiene che quest’ultima disposizione sia intesa a consentire allo Stato membro di occupazione di sospendere il diritto alle prestazioni familiari anche qualora una domanda per ottenere il versamento di tali prestazioni non sia stata presentata nello Stato membro di residenza e, di conseguenza, quest’ultimo non abbia effettuato alcun versamento (v. sentenze Schwemmer, EU:C:2010:605, punto 56, nonché Pérez García e a., C‑225/10, EU:C:2011:678, punto 49).

38      Se la Corte aveva statuito, prima dell’inserimento di un paragrafo 2 all’articolo 76 del regolamento n. 1408/71 ad opera del regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 331, pag. 1), che la sospensione del diritto alle prestazioni familiari dovute nello Stato membro di occupazione di uno dei genitori non interviene qualora l’altro genitore risieda con i figli in un altro Stato membro e svolga quivi un’attività professionale, senza tuttavia percepire prestazioni familiari per i figli in quanto non ricorrono tutti i requisiti prescritti dalla legislazione di tale Stato membro per percepire effettivamente le suddette prestazioni, tra cui il requisito della previa presentazione di una domanda (sentenze Salzano, EU:C:1984:343, punto 11; Ferraioli, EU:C:1986:168, punto 15, e Kracht, EU:C:1990:279, punto 11), tale modifica dell’articolo 76 del regolamento n. 1408/71 è intervenuta al fine di consentire la sospensione del diritto alle prestazioni familiari di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento in parola anche in caso di mancata presentazione di una domanda di prestazioni nello Stato membro di residenza.

39      Tenuto conto della formulazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, secondo cui «l’istituzione competente» dello Stato membro di occupazione «può» applicare le disposizioni dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, occorre quindi determinare se un’istituzione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ossia la Familienkasse, disponga, come sostenuto dalla sig.ra Fassbender‑Firman dinanzi al giudice del rinvio, di un potere discrezionale quando decide, in caso di mancata presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza, di sospendere il diritto alle prestazioni familiari dovute in forza della legislazione dello Stato membro di occupazione a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione dello Stato membro di residenza.

 Risposta della Corte

40      Dalla formulazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 si evince che quest’ultimo non prescrive una sospensione del diritto alle prestazioni familiari dovute in forza della legislazione dello Stato membro di occupazione a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione dello Stato membro di residenza, bensì che esso autorizza una siffatta sospensione.

41      Come constatato dall’avvocato generale ai paragrafi 48 e 49 delle sue conclusioni, l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 consente, persino in assenza di cumulo effettivo di prestazioni familiari, di privare un lavoratore migrante o i suoi familiari del beneficio delle prestazioni familiari concesse ai sensi della legislazione di uno Stato membro, con la conseguenza che essi potrebbero percepire un importo di prestazioni familiari inferiore all’importo previsto dalla legislazione sia dello Stato membro di occupazione che dello Stato membro di residenza dei familiari. In considerazione dei suoi effetti, tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente.

42      In tale contesto va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, una prestazione può essere considerata come prestazione previdenziale se è concessa ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 (v. sentenza Lachheb, C‑177/12, EU:C:2013:689, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).

43      Orbene, l’esigenza che una prestazione familiare sia concessa in base ad una situazione definita ex lege implica che non solo le condizioni che disciplinano la sua concessione, bensì anche, se del caso, la sua sospensione siano definite dalla legislazione degli Stati membri, nel caso di specie quella dello Stato membro di occupazione.

44      Infatti, il requisito della certezza del diritto e della trasparenza impone che i lavoratori migranti e i loro familiari beneficino di una situazione giuridica chiara e precisa, che consenta loro di conoscere esattamente non solo i loro diritti, ma anche, se del caso, le limitazioni dei medesimi (v., per analogia, sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, punti 58 nonché 59).

45      Di conseguenza, come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, il diritto dei soggetti passivi a prestazioni familiari non può dipendere dal potere discrezionale dell’istituzione competente.

46      Occorre quindi considerare che l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 autorizzi lo Stato membro di occupazione a prevedere nella propria legislazione una sospensione, da parte dell’istituzione competente, del diritto alle prestazioni familiari in caso di mancata presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza. In siffatte circostanze, l’istituzione di cui trattasi non dispone di un potere discrezionale per quanto concerne l’applicazione, in forza dell’articolo 76, paragrafo 2, del suddetto regolamento, della norma anticumulo prevista dall’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, bensì è tenuta ad applicare quest’ultima norma qualora una simile applicazione sia prevista dalla legislazione dello Stato membro di occupazione e qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla predetta legislazione ai fini di tale applicazione.

47      Nel caso di specie, fatta salva la verifica che il giudice del rinvio deve effettuare, dalla risposta scritta del governo tedesco a un quesito posto dalla Corte emerge che la sospensione del diritto alle prestazioni familiari in caso di mancata presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza è prevista dalla legislazione tedesca, nella fattispecie gli articoli 65 della legge relativa all’imposta sui redditi, nella sua versione applicabile ai fatti del procedimento principale, e 4 della legge sugli assegni familiari per figli a carico, nella sua versione applicabile ai fatti del procedimento principale, che sono stati interpretati ed applicati conformemente al diritto dell’Unione in seguito alla sentenza Hudzinski e Wawrzyniak (C‑611/10 e C‑612/10, EU:C:2012:339), in modo che venga sempre versata, ove necessario, la differenza eventuale tra gli assegni familiari tedeschi e gli assegni familiari concessi da un altro Stato membro.

48      In un’ipotesi del genere, un’istituzione come quella di cui trattasi nel procedimento principale deve sospendere il diritto alle prestazioni familiari dovute in forza della legislazione dello Stato membro di occupazione a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione dello Stato membro di residenza.

49      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che esso autorizza lo Stato membro di occupazione a prevedere nella propria legislazione una sospensione, da parte dell’istituzione competente, del diritto alle prestazioni familiari in caso di mancata presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza. In siffatte circostanze, se lo Stato membro di occupazione prevede tale sospensione del diritto alle prestazioni familiari nella sua legislazione nazionale, l’istituzione competente è tenuta ad applicare tale sospensione, in forza del predetto articolo 76, paragrafo 2, purché ricorrano i presupposti per l’applicazione di quest’ultima fissati dalla suddetta legislazione, senza disporre a tal riguardo di un potere discrezionale.

 Sulla seconda e sulla terza questione

50      Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.

 Sulle spese

51      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, deve essere interpretato nel senso che esso autorizza lo Stato membro di occupazione a prevedere nella propria legislazione una sospensione, da parte dell’istituzione competente, del diritto alle prestazioni familiari in caso di mancata presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza. In siffatte circostanze, se lo Stato membro di occupazione prevede tale sospensione del diritto alle prestazioni familiari nella sua legislazione nazionale, l’istituzione competente è tenuta ad applicare tale sospensione, in forza del predetto articolo 76, paragrafo 2, purché ricorrano i presupposti per l’applicazione di quest’ultima fissati dalla suddetta legislazione, senza disporre a tal riguardo di un potere discrezionale.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.