LEGGE 16 marzo 2006, n. 146
Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
Vigente al: 6-9-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine
organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il
15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed ai
Protocolli di cui all'articolo 1, di seguito denominati
rispettivamente: «Convenzione» e «Protocolli», a decorrere dalla data
della loro rispettiva entrata in vigore.
Art. 3.
Definizione di reato transnazionale
1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale
il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale
organizzato, nonche':
a) sia commesso in piu' di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale
della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga
in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un
gruppo criminale organizzato impegnato in attivita' criminali in piu'
di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali
in un altro Stato.
Art. 4.
Circostanza aggravante
1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il
suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attivita'
criminali in piu' di uno Stato la pena e' aumentata da un terzo alla
meta'.
2. Si applica altresi' il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Art. 5.
Autorita' centrale ed autorita' di riferimento
per le attivita' previste dalla Convenzione e dai Protocolli
1. L'autorita' centrale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 13,
della Convenzione, e' il Ministro della giustizia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le autorita' di riferimento per le
attivita' previste dalla Convenzione e dai Protocolli.
Art. 6.
Informazione al Parlamento sulla cooperazione
in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria
1. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le
Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 16
della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in
materia di estradizione.
2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le
Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 18
della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in
materia di assistenza giudiziaria.
Art. 7.
Trasferimento dei procedimenti penali
1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto
dall'articolo 21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme
e nei limiti degli Accordi internazionali. Tali Accordi sono
ratificati previa autorizzazione data con legge.
2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le
Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 21
della Convenzione, in merito al quadro complessivo degli Accordi di
trasferimento raggiunti con gli altri Stati Parte, al numero dei
procedimenti penali effettivamente trasferiti e ad eventuali problemi
applicativi.
Art. 8.
Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia
1. Con cadenza annuale il Ministro dell'interno informa le Camere
sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 27 della
Convenzione, con specifico riferimento alle azioni intraprese sulla
base di tale disposizione ed al quadro delle intese o accordi
conclusi ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.
Art. 9.
Operazioni sotto copertura
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non
sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione
investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i
quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al
solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter,
nonche' nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti
previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonche' ai
delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per
interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli
associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro,
armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose
che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato
o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne
consentono l'impiego o compiono attivita' prodromiche e strumentali;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli
organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei
carabinieri specializzati nell'attivita' di contrasto al terrorismo e
all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle
attivita' di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel
corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con
finalita' di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona,
compiono le attivita' di cui alla lettera a).
1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che
operano sotto copertura quando le attivita' sono condotte in
attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del
presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si
applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al
comma 1.
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita'
o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti
secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche
per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu' presto e
comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attivita'.
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta
dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi
responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza
del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di
seguito denominate "attivita' antidroga", e' specificatamente
disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre
d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega,
dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo
l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato.
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorita'
giudiziaria competente per le indagini. Dell'esecuzione delle
attivita' antidroga e' data immediata e dettagliata comunicazione
alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico
ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto
dal pubblico ministero e, per le attivita' antidroga, anche dalla
Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato il nominativo
dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione,
nonche' quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone
impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza
ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle
modalita' e dei soggetti che vi partecipano, nonche' dei risultati
della stessa.
5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di
polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali
si estende la causa di non punibilita' prevista per i medesimi casi.
Per l'esecuzione delle operazioni puo' essere autorizzata
l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti
di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la
gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi
informatici, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli
altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite
altresi' le forme e le modalita' per il coordinamento, anche in
ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli
organismi investigativi.
6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori
ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti
previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi
previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di
polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le
autorita' doganali, limitatamente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e
10, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono
omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone
immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che puo'
disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero
motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le
attivita' antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla
Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario
coordinamento anche in ambito internazionale.
6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi
probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili
dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico
ministero puo' richiedere che sia autorizzata la disposizione di
beni, denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni
controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalita'.
Il giudice provvede con decreto motivato.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero
puo', con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti
che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di
delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro.
Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti
provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il relativo
decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il
pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le
disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attivita'
criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorita'
giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve
concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il
transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel
territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto,
profitto o mezzo per commettere i delitti nonche' delle sostanze
stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti
adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza
ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al
procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti
indicati all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, la comunicazione e' trasmessa al procuratore nazionale
antimafia.
9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o i beni
sequestrati in custodia giudiziale, con facolta' d'uso, agli organi
di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle
attivita' di contrasto di cui al presente articolo ovvero per lo
svolgimento dei compiti d'istituto.
((9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto
utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli
organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del
comma 9)).
10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le
operazioni di cui al presente articolo e' punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni.
11. Sono abrogati:
a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172,
e successive modificazioni;
b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;
f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni.
Art. 10.
Responsabilita' amministrativa degli enti
1. In relazione alla responsabilita' amministrativa degli enti per
i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui
ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416
e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica
all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a
mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2,
si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una
durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la
sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231)).
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231)).
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i
delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione
amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente
articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i
delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si
applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a
cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
Art. 11.
Ipotesi speciali di confisca obbligatoria
e confisca per equivalente
1. Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora
la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o
il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca
di somme di denaro, beni od altre utilita' di cui il reo ha la
disponibilita', anche per interposta persona fisica o giuridica, per
un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso
di usura e' comunque ordinata la confisca di un importo pari al
valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In
tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le
somme di danaro o individua i beni o le utilita' assoggettati a
confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al
prezzo del reato.
Art. 12.
Attivita' di indagine a fini di confisca
1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente
legge, il pubblico ministero puo' compiere, nel termine e ai fini di
cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attivita'
di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le
altre utilita' soggette a confisca a norma dell'articolo 11 della
presente legge e dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni.
Art. 13.
Attribuzione di competenze al procuratore
distrettuale antimafia
1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge
sono attribuite anche al procuratore distrettuale antimafia le
competenze attribuite al procuratore della Repubblica e al questore
dall'articolo 2-bis, commi 1, 4 e 6, dall'articolo 2-ter, commi
secondo, sesto e settimo, dall'articolo 3-bis, settimo comma,
dall'articolo 3-quater, commi 1 e 5 e dall'articolo 10-quater,
secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Art. 14.
Modifica dell'articolo 377 del codice penale
1. La rubrica dell'articolo 377 del codice penale e' sostituita
dalla seguente: «(Intralcio alla giustizia)».
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 377 del codice penale sono
inseriti i seguenti:
«Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo
comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene
stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma,
diminuite in misura non eccedente un terzo.
Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se
concorrono le condizioni di cui all'articolo 339».
3. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575,
dopo la parola: «353,» sono inserite le seguenti: «377, terzo
comma,».
Art. 15.
Interventi in materia di armi da fuoco
1. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, la parola: «cinque» e' sostituita dalla
seguente: «dieci».
2. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n.
110, dopo la parola: «matricola», sono inserite le seguenti: «,
nonche' l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della
Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione
dell'arma da Paese esterno all'Unione europea».
Art. 16.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato
Traduzione non ufficiale
CONVENZIONE DELLE NAZIONI I,UNITE:
CONTRO LA CRIMINALITA' TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA
Articolo 1
Scopo
Lo scopo della presente Convenzione e' di promuovere la
cooperazione per prevenire e combattere il crimine transnazionale
organizzato in maniera piu' efficace.
Articolo 2
Terminologia
Ai fini della presente Convenzione:
(a) "Gruppo criminale organizzato" indica un gruppo strutturato,
esistente per un periodo di tempo, composto da tre o piu' persone che
agiscono di concerto al fine di commettere uno o piu' reati gravi o
reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere,
direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro
vantaggio materiale;
b) "Reato grave" indica la condotta che costituisce un reato
sanzionabile con una pena privativa della liberta' di almeno quattro
anni nel massimo o con una pena piu' elevata;
c) "Gruppo strutturato" s'intende un gruppo che non si e'
costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato
e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti
per i suoi membri, continuita' nella composizione o una struttura
articolata;
d) "Beni" indicano ogni tipo di averi, corporali ed incorporali,
mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonche' atti giuridici o
documenti attestanti la proprieta' di, o interessi in, tali averi;
e) "Provento del reato" indica qualunque bene derivato e
ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di
un reato;
(f) "Congelamento o sequestro" indicano l'interdizione temporanea
del trasferimento della conversione, cessione o movimento dei beni, o
la custodia o il controllo temporanei dei beni conformemente ad un
provvedimento emesso da un tribunale o altra autorita' competente.
(g) "Confisca>, che include - laddove applicabile -l'ipotesi di
espropriazione, indica la definitiva ablazione di beni a seguito di
decisione del tribunale o di altra autorita' competente;
(h) "Reato presupposto " indica qualunque reato a seguito del
quale e' generato un profitto passibile di divenire l'oggetto di un
reato di cui all'art. 6 della presente Convenzione;
(i) " Consegna controllata" indica la tecnica che consente il
passaggio di carichi illeciti o sospetti fuori dal, attraverso il o
nel territorio di uno o piu' Stati, con la conoscenza e sotto il
controllo delle competenti autorita', al fine di indagare su un reato
e di identificare le persone coinvolte nella commissione dello
stesso;
(j) "Organizzazione regionale d'integrazione economica " indica
una organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, a
cui i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza in relazione a
questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che e' stata
debitamente autorizzata, in conformita' alle sue procedure interne, a
firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire ad essa; i
riferimenti a " Stati Parte" nella presente Convenzione si applicano
a tali organizzazioni nei limiti della loro competenza.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. La presente Convenzione si applica, salvo disposizione
contraria, alla prevenzione, investigazione ed all'esercizio
dell'azione penale per:
(a) I reati stabiliti ai sensi degli articoli 5,6, 8 e 23 della
presente Convenzione; e
(b) I reati gravi, come da art. 2 della presente Convenzione;
laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto
un gruppo criminale organizzato.
2. Ai fini del paragrafo i del presente articolo, un reato e' di
natura transnazionale se:
(a) e' commesso in piu' di uno Stato;
(b) e' commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua
preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un
altro Stato;
(c) e' commesso in uno Stato, ma in esso e' implicato un gruppo
criminale organizzato impegnato in attivita' criminali in piu' di uno
Stato; o
(d) e' commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un
altro Stato.
Articolo 4
Tutela della sovranita'
1. Gli Stati Parti adempiono agli obblighi di cui alla presente
Convenzione coerentemente con i principi dell'uguaglianza sovrana,
dell'integrita' territoriale e del non intervento negli affari
interni di altri Stati.
2. Nulla nella presente Convenzione legittima uno Stato Parte ad
intraprendere nel territorio di un altro Stato l'esercizio della
giurisdizione e di funzioni che sono riservate esclusivamente alle
autorita' di quell'altro Stato dal suo diritto interno.
Articolo 5
Penalizzazione della partecipazione ad un gruppo criminale
organizzato
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e di altra
natura necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commesso
intenzionalmente:
(a) ad una o a entrambi delle seguenti condotte quali reati
distinti da quelli che comportano il tentativo o la consumazione di
un'attivita' criminale:
(i) l'accordarsi con una o piu' persone per commettere un reato
grave, per un fine concernente direttamente o indirettamente il
raggiungimento di un vantaggio economico o altro vantaggio materiale,
e, laddove richiesto dalla legislazione interna, riguardante un atto
commesso da uno dei partecipanti in virtu' di questa intesa o che
coinvolge un gruppo criminale organizzato;
(ii) la condotta di una persona che, consapevole dello scopo e
dell'attivita' criminale in generale di un gruppo criminale
organizzato o della sua intenzione di commettere il reato in
questione; partecipa attivamente
a. alle attivita' criminali del gruppo criminale organizzato;
b. ad altre attivita' del gruppo criminale organizzato,
consapevole che la sua partecipazione contribuira' al raggiungimento
del suddetto scopo criminoso;
(b) all'organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare, favorire
o consigliare la perpetrazione di un reato grave che coinvolge un
gruppo criminale organizzato.
2. La conoscenza, l'intenzione, lo scopo, l'obiettivo o l'accordo
di cui al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere dedotti
da circostanze obiettive basate sui fatti.
3. Gli Stati Parti il cui diritto interno subordina la
constatazione dei reati enunciati al paragrafo 1(a) (i) del presente
articolo al fatto che sia coinvolto un gruppo criminale organizzato,
si accertano che il loro diritto interno copra tutti i reati gravi
commessi da gruppi criminali organizzati. Tali Stati Parte, nonche'
gli Stati Parte il cui diritto interno subordina la constatazione dei
reati enunciati al paragrafo 1 a) (i) del presente articolo alla
perpetrazione di un atto ai sensi dell'accordo, informano di cio' il
Segretario Generale delle Nazioni Unite al momento della firma o del
deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione
della presente Convenzione, o dell'adesione alla stessa.
Articolo 6
Penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato
1. Ogni Stato Parte adottera', in conformita' ai principi
fondamentali della sua legislazione interna, le misure legislative e
di altra natura, necessarie a conferire il carattere di reato, se
commessi intenzionalmente:
a) (i) alla trasformazione o al trasferimento di beni, pur
sapendo che tali beni costituiscono proventi di reato, al fine di
occultare o dissimulare l'illecita origine di tali beni o di aiutare
qualsiasi persona coinvolta nella perpetrazione del reato presupposto
a sfuggire alle conseguenze giuridiche della sua azione;
(ii) all'occultamento o alla dissimulazione della vera natura,
fonte, ubicazione, cessione, movimento o proprieta' di beni o di
diritti su questi beni, sapendo che tali beni sono provento di reato;
b) e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento
giuridico:
(i) all'acquisizione, possesso, o utilizzo di beni, il cui
possessore, detentore o utilizzatore e' a conoscenza, nel momento in
cui li riceve, che essi sono provento di reato;
(ii) alla partecipazione ad uno dei reati stabiliti nel presente
articolo, o ad ogni altra associazione, intesa, tentativo o
complicita' mediante la fornitura di assistenza, aiuto o consulenza
in vista della sua perpetrazione.
2. Ai fini dell'attuazione o applicazione del paragrafo 1 del
presente articolo:
a) Ogni Stato Parte cerca di applicare il paragrafo 1 del
presente articolo alla piu' vasta gamma di reati presupposti;
b) Ogni Stato Parte include nella categoria di reati presupposti
tutti i reati gravi come definiti all'articolo 2 della presente
Convenzione ed i reati determinati conformemente agli articoli 5,8 e
23 della presente Convenzione. Nel caso di Stati Parte la cui
legislazione contiene una elencazione di reati presupposti specifici,
essi includono, per lo meno, una gamma completa di reati connessi a
gruppi criminali organizzati;
c) Ai fini del paragrafo b), i reati presupposti comprendono
reati commessi sia all'interno che all'esterno della giurisdizione
dello Stato Parte in questione. Tuttavia, i reati commessi fuori dal
territorio sotto la giurisdizione di uno Stato Parte sono reati
presupposti solo quando il relativo comportamento costituisce reato
ai sensi del diritto interno dello Stato dove e' commesso, e sarebbe
reato in forza del diritto interno dello Stato Parte che applica il
presente articolo se fosse stato commesso sul suo territorio.
d) Ogni Stato Parte fornisce al Segretario Generale delle Nazioni
Unite copia delle sue leggi che danno efficacia al presente articolo,
nonche' di ogni successiva modifica apportata a tali leggi, o una
descrizione di esse
(e) Se richiesto dai principi fondamentali del diritto interno di
uno Stato Parte, puo' essere disposto che i reati di cui al paragrafo
1 del presente articolo non si applichino alle persone che hanno
commesso il reato presupposto.
(f) La conoscenza, l'intenzione o la motivazione, in quanto
elementi costitutivi di un reato enunciato al paragrafo 1 del
presente articolo possono essere dedotte da circostanze obiettive
basate sui fatti.
Articolo 7
Misure per combattere il riciclaggio di denaro
1. Ogni Stato Parte:
a) istituisce un sistema interno completo di regolamentazione e
di controllo delle banche e degli istituti finanziari non bancari e,
se del caso, di altri enti particolarmente esposti al riciclaggio di
denaro, per quanto di sua competenza, al fine di prevenire ed
individuare ogni forma di riciclaggio di denaro, il quale sistema
pone l'accento sulle esigenze in materia di identificazione dei
clienti, registrazione delle operazioni e dichiarazione di
transazioni sospette;
b) fatti salvi gli articoli 18 e 27 della presente Convenzione,
si accerta che le autorita' amministrative, di regolamentazione e di
applicazione delle leggi e le altre autorita' incaricate della lotta
contro il riciclaggio di denaro (comprese, ove previsto dal diritto
interno, le autorita' giudiziarie) siano in grado di cooperare e
scambiare informazioni a livello nazionale ed internazionale, alle
condizioni previste dal suo diritto interno, e, a tal fine prevede la
creazione di un servizio di informazioni finanziarie che funga da
centro nazionale per la raccolta, l'analisi e la diffusione di
informazioni riguardanti potenziali operazioni di riciclaggio di
denaro.
2. Gli Stati Parte prevedono l'attuazione di misure effettive per
rilevare e controllare il movimento transfrontaliero di denaro in
contante et di titoli negoziabili, rispettando le garanzie che
assicurano una corretta utilizzazione delle informazioni, senza
ostacolare in alcun modo la circolazione di capitali lecitivi. In
particolare, potra' essere stabilito l'obbligo, per i privati e le
imprese, di segnalare i trasferimenti oltre frontiera di rilevanti
somme in denaro contante e di titoli negoziabili.
3. Nell'istituire un sistema interno di regolamentazione e di
controllo ai sensi del presente articolo, e fatto salvo ogni altro
articolo della presente Convenzione, gli Stati Parte sono invitati ad
utilizzare come linee-guida le iniziative pertinenti adottate dalle
organizzazioni regionali, internazionali e multilaterali per lottare
contro il riciclaggio di denaro.
4. Gli Stati Parte cercano di sviluppare e promuovere la
cooperazione globale regionale, sub-regionale e bilaterale fra le
autorita' giudiziarie, gli organi incaricati dell'applicazione delle
leggi e le autorita' di regolamentazione finanziaria al fine di
contrastare il riciclaggio di denaro.
Articolo 8
Penalizzazione della corruzione
1. Ciascuno Stato Parte adottera' le misure legislative e di altra
natura necessarie a conferire carattere di reato ai seguenti atti,
quando essi sono commessi intenzionalmente:
a) promettere, offrire o assicurare ad un pubblico ufficiale,
direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per se' stesso o
per altra persona o entita', affinche' compia, o si astenga dal
compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali;
b) sollecitare o accettare, da parte di un pubblico ufficiale,
direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per se' stesso o
per altra persona o entita', affinche' compia, o si astenga dal
compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali.
2. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure
legislative e di altre necessarie a conferire il carattere di reato
agli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che
coinvolgono un pubblico ufficiale straniero o un funzionario
internazionale..Allo stesso modo, ciascuno Stato Parte prevede di
conferire il carattere di reato ad altre forme di corruzione.
3. Ciascuno Stato Parte adotta altresi' le misure necessarie a
conferire il carattere di reato al fatto di rendersi complice di un
reato stabilito in conformita' al presente articolo.
4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 9
della presente Convenzione, "pubblico ufficiale" indica un pubblico
ufficiale o una persona che fornisce un servizio pubblico, nel modo
in questa denominazione e' definita nel diritto interno ed applicata
nel diritto penale dello Stato Parte in cui la persona in questione
esercita tale funzione.
Articolo 9
Misure contro la corruzione
1. Oltre alle misure di cui all'articolo 8 della presente
Convenzione, ogni Stato Parte adotta, come opportuno e conformemente
al suo ordinamento giuridico, misure effettive a carattere
legislativo, amministrativo o di altra natura per promuovere
l'integrita' e prevenire, individuare e sanzionare la corruzione dei
pubblici ufficiali.
2. Ogni Stato Parte adotta misure per accertarsi che le sue
autorita' operino efficacemente in materia di prevenzione,
individuazione e repressione della corruzione dei pubblici ufficiali,
e conferisce a tali autorita' un'indipendenza sufficiente a
scoraggiare l'esercizio d'influenza impropria sulle loro azioni.
Articolo 10
Responsabilita' delle persone giuridiche
1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, conformemente ai
suoi principi giuridici, per determinare la responsabilita' delle
persone giuridiche che partecipano a reati gravi implicanti un gruppo
criminale organizzato, e che commettono i reati di cui agli articoli
5,6,8 e 23 della presente Convenzione.
2. Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la
responsabilita' delle persone giuridiche puo' essere penale, civile o
amministrativa.
3. Tale responsabilita' non pregiudica la responsabilita' penale
delle persone fisiche che hanno commesso i reati.
4. Ciascuno Stato Parte si accerta, in particolare, che le persone
giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano
soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e deterrenti, di natura
penale o non penale, comprese le sanzioni pecuniarie.
Articolo 11
Azione penale, sentenza e sanzioni
1. Ciascuno Stato Parte rende la perpetrazione di un reato
stabilito ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente
Convenzione passibile di sanzioni che tengono conto della gravita' di
detto reato.
2. Ciascuno Stato Parte si adopera affinche' qualsiasi potere
giudiziario discrezionale-conferito dal suo diritto interno e
inerente ai procedimenti giudiziari intentati contro individui che
hanno commesso reati previsti nella presente Convenzione- sia
esercitato in modo da ottimizzare l'efficacia delle misure
d'individuazione e di repressione di tali reati, tenendo in debito
conto la necessita' di esercitare un effetto deterrente per quanto
concerne la loro perpetrazione.
3. Nel caso dei reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della
presente Convenzione, ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate in
conformita' al suo diritto interno e tenendo in debito conto i
diritti della difesa, per cercare di assicurare che le condizioni
alle quali sono subordinate le decisioni sul rilascio in attesa della
sentenza o in pendenza della procedura di appello tengano conto della
necessita' di assicurare la presenza del convenuto nel corso di
un'ulteriore procedura penale.
4. Ciascuno Stato Parte si accerta che i suoi tribunali o altre
autorita' competenti tengano a mente la gravita' dei reati di cui
nella presente Convenzione, quando prendono in considerazione
l'eventualita' di una liberazione anticipata o condizionale di
persone riconosciute colpevoli di tali reati.
5. Se del caso, ogni Stato Parte determina, nell'ambito del suo
diritto interno, un periodo di prescrizione prolungato nel corso del
quale sia possibile intentare procedimenti per i reati di cui nella
presente Convenzione, tale periodo potendo essere ulteriormente
prolungato qualora il presunto colpevole si sia sottratto alla
giustizia.
6. Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione pregiudica
il principio in base al quale la definizione dei reati determinati ai
sensi della presente Convenzione, nonche' dei mezzi giuridici di
difesa applicabili e di altri principi giuridici che disciplinano la
legalita' delle incriminazioni e' di esclusiva competenza del diritto
interno di uno Stato Parte, e secondo il quale tali reati sono
perseguiti e puniti in conformita' al diritto di tale Stato Parte.
Articolo 12
Confisca e sequestro
1. Gli Stati Parti adottano, nella piu' ampia misura possibile
nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure
necessarie a consentire la confisca i:
a) dei proventi di reato derivanti da reati determinati dalla
presente Convenzione, o di beni il cui valore corrisponde a quello di
tali proventi
(b) dei beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o
destinati ad essere utilizzati per la perpetrazione dei reati di cui
alla presente Convenzione.
2. Gli Stati Parti adottano le misure necessarie per consentire
l'individuazione, la localizzazione, il blocco, o il sequestro di
qualsiasi elemento di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai
fini di un'eventuale confisca.
3. Se il provento di reato e' stato trasformato o convertito, in
tutto o in parte, in altri beni, tali beni possono essere oggetto
delle misure di cui al presente articolo, in luogo; del provento.
4. Se il provento di reato e' stato confuso con beni lecitamente
acquisiti, tali beni fatto salvo qualsiasi potere di blocco o di
sequestro, possono essere confiscati fino a concorrenza del valore
preventivato del provento di reato.
5. I redditi o altri vantaggi derivati dai proventi di reato, dai
beni in cui il provento di reato e' stato trasformato o convertito o
da beni con i quali il provento di reato e' stato confuso, possono
anche essere oggetto delle misure di cui al presente articolo, allo
stesso modo e nella stessa misura del provento di reato.
6. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 13,ogni Stato
Parte conferisce autorita' ai suoi tribunali o altri organi
competenti al fine di ordinare che documenti bancari, finanziari o
commerciali siano esibiti o sequestrati. Gli Stati Parte non possono
invocare il segreto bancario per rifiutare di eseguire quanto
disposto dal presente paragrafo.
7. Gli Stati Parte possono considerare la possibilita' di esigere
che l'autore di un reato stabilisca l'origine lecita dei presunti
proventi di reato o di altri beni passibili di confisca, nella misura
in cui tale esigenza e' compatibile con i principi del loro diritto
interno e con la natura della procedura giudiziaria e di altri
procedimenti.
8. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non
deve ledere i diritti dei terzi in buona fede.
9. Nulla di quanto contenuto nel presente articolo pregiudica il
principio secondo il quale le misure che vi sono contenute sono
definite ed attuate conformemente alle disposizioni del diritto
interno di ogni Stato Parte.
Articolo 13
Cooperazione internazionale ai fini della confisca
1. Per quanto possibile nell'ambito del suo ordinamento giuridico
nazionale, uno Stato Parte che ha ricevuto da un altro Stato Parte
avente giurisdizione su un reato di cui nella presente Convenzione,
una richiesta di confisca di proventi del crimine, di beni,
attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1
della presente Convenzione, situati nel suo territorio:
a) trasmette la richiesta alle sue autorita' competenti al fine
di ottenere un provvedimento di confisca e, se tale provvedimento e'
accordato, vi da' esecuzione; oppure
b) trasmette alle sue autorita' competenti, affinche' sia
eseguito nella misura richiesta, un ordine di confisca emesso da un
tribunale situato sul territorio dello Stato Parte richiedente in
conformita' all'art. 12, paragrafo I della presente Convenzione,
nella misura in cui riguarda il provento del reato, beni,
attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1,
situati sul territorio dello Stato Parte richiesto.
2. A seguito di richiesta da parte diun altro Stato Parte che ha
giurisdizione relativamente ad un reato di cui alla presente
Convenzione, lo Stato Parte richiesto adotta misure per individuare,
localizzare, bloccare o sequestrare i proventi di reato, i beni, le
attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1
della presente Convenzione ai fini di un'eventuale confisca da
decretarsi sia dallo Stato Parte richiedente, sia ai sensi di una
richiesta formulata secondo il paragrafo 1 del presente articolo,
dallo Stato Parte richiesto.
3. Le disposizioni dell'articolo 18 della presente Convenzione
sono applicabili, mutatis mutandis, al presente articolo. Oltre alle
informazioni specificate all'articolo 18, paragrafo 15, le richieste
effettuate ai sensi del presente articolo contengono:
(a) nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 (a) del
presente articolo, una descrizione dei beni da confiscare ed un
esposto dei fatti sui quali si basa lo Stato Parte richiedente, e che
consentono allo Stato Parte richiesto di far pronunciare un
provvedimento di confisca ai sensi del suo diritto interno;
b) nel caso di una richiesta di competenza del paragrafo 1 b) del
presente articolo, una copia legalmente ammissibile di un
provvedimento di confisca emesso dallo Stato Parte richiedente e sul
quale si basa la richiesta; una esposizione dei fatti e informazioni
indicanti entro quali limiti si richiede di eseguire il
provvedimento;
(c) nel caso di una richiesta di competenza del paragrafo 2 del
presente articolo, una dichiarazione dei fatti sui quali si basa lo
Stato Parte richiedente ed una descrizione delle misure richieste.
4. I provvedimenti o le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del
presente articolo sono presi dallo Stato Parte richiesto, in
conformita' al suo diritto interno e secondo le relative disposizioni
e le norme procedurali o i trattati, accordi o intese bilaterali o
multilaterale, che lo vincolano allo Stato Parte richiedente.
5. Ciascuno Stato Parte fornisce copie delle sue leggi e
regolamenti che danno efficacia al presente articolo, e delle
successive modifiche a tali leggi e regolamenti o una loro
descrizione al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
6. Qualora uno Stato Parte decida di subordinare l'adozione delle
misure di cui ai paragrafi l e 2 del presente articolo all'esistenza
di un trattato in materia, lo Stato Parte considera la presente
Convenzione come base convenzionale necessaria e sufficiente.
7. La cooperazione ai sensi del presente articolo puo' essere
rifiutata da uno Stato Parte se il reato cui fa riferimento la
richiesta non e' un reato di cui alla presente Convenzione.
8. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non
deve ledere i diritti dei terzi in buona fede.
9. Gli Stati Parte prendono in considerazione la conclusione di
trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterali intesi a
rafforzare l'efficacia della cooperazione internazionale intrapresa
ai sensi del presente articolo.
Articolo 14
Destinazione dei beni o proventi di reato confiscati
1. Uno Stato Parte che confisca proventi di reato o beni i sensi
dell'art. 12 o art. 13, paragrafo 1, della presente Convenzione ne
dispone conformemente al suo diritto interno e alle sue procedure
amministrative.
2. Quando agiscono su richiesta da parte di un altro Stato Parte
conformemente all'art. 13 della presente Convenzione, gli Stati Parte
prendono in considerazione a titolo prioritario nei limiti consentiti
dal diritto interno e se vi e' richiesta in tal senso, la
restituzione dei beni o proventi di reato confiscati allo Stato Parte
richiedente, affinche' questo possa risarcire le vittime del reato o
restituire detti beni o proventi di reato ai loro legittimi
proprietari.
3. Quando uno Stato Parte agisce su richiesta di un altro Stato
Parte ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente Convenzione,
esso puo' prendere in speciale considerazione di concludere accordi o
intese che prevedono:
(a) di versare il valore di tali proventi di reato, o i beni o i
fondi derivanti dalla loro vendita, o una parte di essi, sul conto
istituito in applicazione dell'art. 30, paragrafo 2 c) della presente
Convenzione ed agli organismi intergovernativi specializzati nella
lotta alla criminalita' organizzata;
(b) di spartire con altri Stati Parte, sistematicamente o caso
per caso, tali proventi di reato o beni, o fondi derivanti dalla loro
vendita, conformemente al suo diritto interno o procedure
amministrative.
Articolo 15
Giurisdizione
1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la
sua giurisdizione relativamente ai reati di cui agli articoli 5,6 8 e
23 della presente Convenzione, quando:
a) Il reato e' stato commesso sul suo territorio; oppure
b) Il reato e' stato commesso a bordo di una nave che batte la
sua bandiera, o di un velivolo immatricolato conformemente al suo
diritto interno al momento della perpetrazione del reato.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 della presente
Convenzione, uno Stato Parte puo' altresi' dichiarare la sua
giurisdizione in relazione a tali reati quando:
(a) il reato e' stato commesso ai danni di un suo cittadino;
(b) il reato e' stato commesso da uno dei suoi cittadini o da una
persona aploide che risiede stabilmente sul suo territorio; oppure
(c) Il reato e':
(i) Uno fra quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo
1, della presente Convenzione ed e' stato commesso al di fuori del
suo territorio in vista di commettere un grave reato sul suo
territorio;
(ii) Uno fra quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, b) (ii), della presente Convenzione ed e' commesso al di
fuori del suo territorio in vista di commettere un reato stabilito ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 a) (i) o (ii) o b) (i) della
presente Convenzione sul suo territorio;
3. Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 10 della presente
Convenzione, ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per
stabilire la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui alla
presente Convenzione, quando il presunto autore si trova sul suo
territorio e non viene estradato per il solo motivo che e' un suo
cittadino.
4. Ogni Stato Parte puo' altresi' adottare misure necessarie per
stabilire la sua giurisdizione riguardo ai reati di cui alla presente
Convenzione quando il presunto autore si trova sul suo territorio ed
esso non lo estrada.
5. Se uno Stato Parte che esercita la sua giurisdizione ai sensi
del paragrafo 1 o 2 del presente articolo e' stato informato, o e'
venuto a conoscenza in altro modo, che uno o piu' Stati Parte stanno
conducendo un'indagine, un'azione penale o un procedimento
giudiziario in relazione alla stessa condotta, le competenti
autorita' di quegli Stati Parti si consultano, laddove opportuno, al
fine di coordinare le loro azioni.
6. Senza pregiudizio per le norme del diritto internazionale
generale, la presente Convenzione non esclude l'esercizio di
qualsiasi giurisdizione penale determinata da uno Stato Parte
conformemente al suo diritto interno.
Articolo 16
Estradizione
1. Il presente articolo si applica ai reati previsti dalla
presente Convenzione o nei casi in cui il reato di cui all'articolo
3, paragrafo 1 a) o b) implichi il coinvolgimento di un gruppo
criminale organizzato, e la persona oggetto della richiesta di
estradizione si trovi nello Stato Parte richiesto, a condizione che
il reato per il quale si richiede l'estradizione sia punibile ai
sensi della legge interna sia dello Stato Parte richiedente che dello
Stato Parte richiesto.
2. Se la richiesta di estradizione riguarda diversi singoli reati
gravi, alcuni dei quali non sono previsti dal presente articolo, lo
Stato Parte richiesto puo' applicare il presente articolo anche a
detti reati.
3. I reati contemplati dal presente articolo devono essere
considerati come reati per i quali si puo' chiedere l'estradizione ai
sensi dei trattati di estradizione vigenti tra gli Stati Parte. Gli
Stati Parte s'impegnano ad inserire tali reati come reati per i quali
si puo' chiedere l'estradizione in tutti i trattati di estradizione
che dovessero essere conclusi tra loro.
4. Se uno Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza
di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato
Parte con il quale non esiste alcun trattato di estradizione, esso
puo' considerare la presente Convenzione quale fondamento giuridico
per l'estradizione in relazione ai reati previsti dal presente
articolo.
5. Gli Stati Parte che subordinano l'estradizione all'esistenza di
un trattato devono:
(a) al momento del deposito del loro strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione, informare il
Segretario Generale delle Nazioni Unite circa la loro disponibilita'
ad accettare la Convenzione come fondamento giuridico per la
cooperazione in materia di estradizione con altri Stati Parte della
Convenzione; e
(b) nel caso in cui non accettino la Convenzione come fondamento
giuridico per la cooperazione in materia di estradizione, tentare
eventualmente, di concludere trattati in materia di estradizione con
altri Stati Parte della Convenzione ai fini dell'attuazione del
presente articolo.
6. Gli Stati Parte che non subordinano l'estradizione
all'esistenza di un trattato devono riconoscere i reati previsti al
presente articolo come reati reciprocamente estradabili.
7. L'estradizione e' soggetta alle condizioni previste dalla legge
interna dello Stato Parte richiesto o dai trattati di estradizione
applicabili, che comprendono, tra l'altro, le condizioni relative ai
requisiti minimi di pena previsti per l'estradizione e i motivi in
base alle quali lo Stato Parte richiesto puo' rifiutare
l'estradizione.
8. Gli Stati Parti si adoperano, fatto salvo quanto previsto dalle
proprie leggi interne, per accelerare le procedure di estradizione e
semplificare i relativi requisiti probatori per i reati cui si
applica il presente articolo.
9. Fatte salve le disposizioni delle rispettive leggi interne e
dei rispettivi trattati di estradizione, lo Stato Parte richiesto
puo', a condizione che le circostanze lo richiedano e ve ne sia
l'urgenza, nonche' su richiesta dello Stato Parte richiedente, porre
in stato di custodia la persona di cui si chiede l'estradizione e che
si trova sul proprio territorio, oppure adottare le misure piu'
idonee ad assicurare la sua presenza durante il procedimento di
estradizione.
10. Uno Stato Parte sul cui territorio viene scoperto un presunto
colpevole, nel caso in cui non proceda all'estradizione per un reato
previsto dal presente articolo solo per il motivo che detta persona
e' un suo cittadino, e' obbligato, su richiesta dello Stato Parte che
richiede l'estradizione, a trasmettere senza indugio il caso alle
proprie autorita' competenti per procedere penalmente. Dette
autorita' dovranno decidere e condurre il procedimento con le stesse
modalita' con cui viene trattato qualsiasi altro grave reato dalla
legge interna dello Stato Parte. Gli Stati Parti in questione
collaborano, in particolare per cio' che riguarda gli aspetti
procedurali e probatori al fine di assicurare l'efficienza
dell'azione penale.
11. Quando uno Stato Parte e' autorizzato, ai sensi della propria
legge, ad estradare o altrimenti consegnare un proprio cittadino
solamente a condizione che esso venga restituito allo Stato Parte per
scontare l'eventuale condanna inflitta a seguito di un processo o
procedimento per il quale e' stata richiesta l'estradizione o la
consegna della persona, e detto Stato Parte e lo Stato Parte che
richiede l'estradizione della persona in questione concordano con
questa opzione e con gli altri termini che essi riterranno opportuni,
tale estradizione o consegna condizionata e' sufficiente a liberare
dall'obbligo stabilito al paragrafo 10 del presente articolo.
12. Qualora l'estradizione richiesta per l'esecuzione di una
condanna, venisse rifiutata perche' la persona interessata e'
cittadino dello Stato Parte richiesto, la Parte richiesta puo', nel
caso in cui il proprio ordinamento interno lo preveda e in
conformita' ai requisiti di detto ordinamento, su richiesta della
Parte richiedente, prendere in considerazione l'esecuzione della
condanna, o il residuo della stessa, imposta ai sensi
dell'ordinamento dello Stato Parte nel cui territorio si trovi detta
persona.
13. Alla persona contro la quale si procede penalmente per i reati
previsti dal presente articolo e' garantito un giusto ed equo
trattamento durante tutte le fasi del procedimento, ivi compreso
godimento di tutti i diritti e delle garanzie fornite dalla
legislazione interna dello Stato Parte nel cui territorio si trovi
detta persona.
14. Nulla della presente Convenzione deve essere interpretato come
imposizione dell'obbligo di estradare se lo Stato Parte richiesto ha
fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata fatta al fine
di perseguire o punire una persona a causa del suo sesso, razza,
religione, nazionalita', origine etnica o idee politiche e che
l'accettazione della richiesta possa essere pregiudizievole alla
posizione di detta persona a causa di uno qualunque dei motivi
specificati.
15. Gli Stati Parti non possono rifiutare una richiesta di
estradizione esclusivamente in considerazione del fatto che il reato
implichi anche questioni di materia fiscale.
16. Prima di rifiutare una richiesta di estradizione, lo Stato
Parte richiesto, se opportuno, si consulta con lo Stato Parte
richiedente in modo da fornirgli ogni possibilita' di presentare le
proprie opinioni e di fornire informazioni relative alle sue
affermazioni.
17. Gli Stati Parti devono cercare di concludere accordi o intese
bilaterali e multilaterali allo scopo di accrescere l'efficacia
dell'estradizione.
Articolo 17
Trasferimento delle persone condannate
Gli Stati Parti possono prendere in considerazione la stipula di
accordi o di intese bilaterali o multilaterali sul trasferimento nel
loro territorio delle persone condannate alla reclusione o ad altre
forme di privazione della liberta' personale per i reati previsti
dalla presente Convenzione allo scopo di permettere a queste persone
di scontarvi il residuo della pena.
Articolo 18
Assistenza giudiziaria reciproca
1. Gli Stati Parti si concedono reciprocamente la piu' ampia
assistenza giudiziaria in materia di indagini, azione penale e
procedimenti giudiziari per i reati previsti dalla presente
Convenzione cosi' come previsto all'articolo 3, ed estendono
reciprocamente analoga assistenza nel caso in cui lo Stato Parte
richiedente abbia fondati motivi di sospettare che il reato di cui
all'articolo 3, paragrafo 1 (a) o (b) sia di natura transnazionale,
comprese le ipotesi in cui le vittime, i testimoni, i proventi, gli
strumenti o le prove relativi a tali reati si trovino nello Stato
Parte richiesto e che nel reato sia coinvolto un gruppo criminale
organizzato.
2. L'assistenza giudiziaria reciproca e' concessa nel modo piu'
ampio possibile in base alle relative leggi, trattati, accordi e
intese dello Stato Parte richiedente in relazione alle indagini,
azioni penali e procedimenti giudiziari per i reati di cui si possa
ritenere responsabile una persona giuridica secondo quanto previsto
dall'articolo 10 della presente Convenzione nello Stato Parte
richiedente.
3. L'assistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa
conformemente al presente articolo puo' essere richiesta per i
seguenti motivi:
(a) Acquisire prove o dichiarazioni di persone;
(b) notificare documenti di natura giudiziaria;
(c) eseguire perquisizioni e sequestri e sequestro conservativo;
(d) esaminare oggetti e luoghi;
(e) fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche;
(f) fornire originali o copie conformi dei relativi documenti e
verbali, compresi i verbali governativi,, bancari, finanziari,
societari o aziendali;
(g) identificare o rintracciare proventi di reato, proprieta',
strumenti o altro, ai fini probatori;
(h) facilitare la comparsa volontaria di persone nello Stato
Parte richiedente;
(i) ogni altro tipo di assistenza non prevista dalla legge dello
Stato Parte richiesto.
4. Fatto salvo il proprio diritto interno le competenti autorita'
dello Stato Parte possono, senza una precedente richiesta,
trasmettere informazioni in materia penale ad una autorita'
competente di un altro Stato Parte qualora ritengano che detto
informazioni possano essere utili all'autorita' ad intraprendere o a
concludere con successo inchieste o procedimenti penali o possano dar
luogo ad una richiesta formulata da quest'ultimo Stato Parte ai sensi
della presente Convenzione.
5. La trasmissione di informazioni in conformita' al paragrafo 4
del presente articolo deve essere effettuata senza recare pregiudizio
alle indagini ed ai procedimenti penali nello Stato dell'Autorita'
competente che fornisce le informazioni. L'Autorita' competente che
riceve le informazioni si conforma alla richiesta che dette
informazioni restino riservate, anche se temporaneamente, o con
limitazioni al loro uso. Tuttavia, cio' non preclude allo Stato Parte
ricevente di divulgare nel corso di un procedimento, le informazioni
che possano discolpare un accusato. In tal caso, lo Stato Parte
ricevente notifica lo Stato Parte trasmittente prima della loro
divulgazione e, se richiesto, si consulta con lo Stato Parte
trasmittente. Nel caso in cui non fosse possibile eccezionalmente,
notificarlo in anticipo, lo Stato Parte ricevente comunica
immediatamente allo Stato Parte trasmittente la divulgazione delle
informazioni.
6. Le norme del presente articolo non pregiudicano gli obblighi
previsti da altri trattati bilaterali o multilaterali che regolano o
regoleranno, in tutto o in parte, l'assistenza giudiziaria reciproca.
7. I commi da 9 a 29 del presente articolo si applicano alle
richieste effettuate ai sensi del presente articolo se gli Stati
Parte in questione non sono vincolati da un trattato di reciproca
assistenza giudiziaria. Se tali Stati Parte sono vincolati da un tale
trattato, si applicano le disposizioni corrispondenti di tale
trattato, a meno che gli Stati Parte non accettino di applicare i
cammi da 9 a 29 del presente articolo. Gli Stati Parte sono
fortemente incoraggiati ad applicare questi commi nel caso in cui
facilitino la cooperazione.
8. Gli Stati Parti non possono rifiutarsi di fornire l'assistenza
giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo sulla base del
segreto bancario.
9. Gli Stati Parti possono rifiutare di fornire l'assistenza
giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo in base
all'assenza della doppia incriminazione. Tuttavia, Io Stato Parte
richiesto puo', se lo ritiene opportuno, fornire assistenza nella
misura che esso decide in via discrezionale, a prescindere dal fatto
che la condotta costituisca un reato secondo la legge dello Stato
Parte richiesto.
10. Una persona che si trovi in stato detentivo o che stia
scontando una condanna nel territorio di uno Stato Parte, la cui
presenza e' richiesta in un altro Stato Parte per motivi
d'identificazione, testimonianza o per fornire assistenza
nell'acquisizione di prove necessarie ad indagini, azioni penali o
procedimenti penali per reati previsti dalla presente Convenzione,
puo' essere trasferita qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) La persona concede liberamente il proprio consenso informato;
b) Le Autorita' competenti di entrambi gli Stati Parte sono
d'accordo, in base alle condizioni che gli Stati Parte ritengano
appropriate.
11. Ai fini del paragrafo 10 del presente articolo:
(a) Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona ha
l'autorita' e l'obbligo di tenere la persona trasferita in stato di
custodia, salvo diversamente richiesto o autorizzato dallo Stato
Parte dal quale la persona e' stata trasferita;
(b) Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona,
deve attuare senza indugio l'obbligo di riconsegnare la persona alla
custodia dello Stato Parte dal quale e' stata trasferita, cosi' come
concordato precedentemente, o come altrimenti concordato dalle
Autorita' competenti di entrambi gli Stati Parte.
(c) Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona,
non deve esigere dallo Stato Parte dal quale e' stata trasferita la
persona, di avviare la procedura di estradizione per la riconsegna
della persona in questione;
(d) la persona trasferita ha diritto al conteggio della parte di
pena espiata nel Paese dal quale e' stata trasferita e per il tempo
trascorso in stato di custodia nello Stato Parte nel quale e' stata
trasferita.
12. A meno che lo Stato Parte dal quale una persona deve essere
trasferita ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo
acconsenta, detta persona, qualunque sia la sua nazionalita', non
puo' essere incriminata, detenuta, punita o sottoposta a nessun'altra
restrizione della liberta' personale nel territorio dello Stato nel
quale la persona e' trasferita per atti, omissioni o condanne
precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale
detta persona e' stata trasferita.
13. Ciascuno Stato Parte designa un'autorita' centrale con il
compito e la facolta' di ricevere richieste di assistenza giudiziaria
ed eseguirle o trasmetterle alle autorita' competenti per esecuzione.
Laddove in uno Stato Parte vi sia un territorio o una regione a
statuto speciale con un sistema distinto per l'assistenza
giudiziaria, puo' designare un'autorita' centrale distinta con le
medesime funzioni per quella regione o territorio. Le autorita'
centrali garantiscono l'esecuzione o la trasmissione rapida e
corretta delle richieste ricevute. Allorche' l'autorita' centrale
trasmette per esecuzione la richiesta all'autorita' competente,
sollecita la rapida e corretta esecuzione della stessa da parte di
detta Autorita' competente, Al Segretario Generale delle Nazioni
Unite viene data comunicazione dall'autorita' centrale designata a
tal fine, nel momento in cui gli Stati Parte depositano il proprio
strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla
presente Convenzione. Le richieste di assistenza giudiziaria
reciproca e le comunicazioni ad esse relative vanno trasmesse alle
autorita' centrali designate dagli Stati Parte. Questa condizione non
pregiudica il diritto degli Stati Parte di chiedere che tali
richieste e comunicazioni siano loro indirizzate per mezzo di canali
diplomatici e, in casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, se
possibile, attraverso l'Organizzazione di Polizia Criminale
Internazionale.
14. Le richieste vanno formulate per iscritto o, laddove
possibile, con un mezzo atto a produrre una trascrizione scritta in
una lingua accettata dallo Stato Parte richiesto, con modalita' tali
da permettere a detto Stato Parte di accertarne l'autenticita'. Al
Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione
della lingua o lingue accettate da ciascuno Stato Parte al momento in
cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione alla presente Convenzione. In casi urgenti e
su accordo degli Stati Parte le richieste possono essere formulate
verbalmente ma debbono essere immediatamente confermate per iscritto.
15. La richiesta di reciproca assistenza giudiziaria deve
contenere:
(a) l'autorita' che formula la richiesta;
(b) l'oggetto e la natura dell'indagine, dell'azione penale o del
procedimento giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le
funzioni dell'autorita' che conduce tali indagini, azione penale o
procedimento giudiziario;
(c) una breve esposizione dei fatti rilevanti, tranne che nelle
richieste che hanno come scopo la notifica di atti giudiziari;
(d) una descrizione del tipo di assistenza richiesta e
specificazioni di eventuali particolari procedure che lo Stato Parte
richiedente desidera siano seguite.
(e) laddove possibile, l'identita' delle persone coinvolte, il
luogo in cui trovano e la loro nazionalita';
(f) lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le
azioni.
16. Lo Stato Parte richiesto puo' chiedere informazioni
supplementari quando cio' sembri necessario per l'esecuzione della
richiesta conformemente al diritto interno o possa agevolare tale
esecuzione.
17. La richiesta viene eseguita in conformita' al diritto interno
dello Stato Parte richiesto e, nella misura in cui non e' contraria
al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, laddove possibile,
in conformita' alle procedure specificate nella richiesta.
18. Ogni qualvolta cio' e' possibile e compatibile coi principi
fondamentali del diritto interno, quando un individuo si trova nel
territorio di uno Stato Parte e deve essere ascoltato in qualita' di
testimone o esperto dalle autorita' giudiziarie di un altro Stato
Parte, il primo Stato Parte puo', su richiesta del secondo,
consentire che tale audizione avvenga per mezzo di una
video-conferenza se non e' possibile o auspicabile per l'individuo in
questione comparire di persona nel territorio dello Stato Parte
richiedente. Gli Stati Parti possono accordarsi perche' l'audizione
sia condotta da un'autorita' giudiziaria dello Stato Parte
richiedente alla presenza di un'autorita' giudiziaria dello Stato
Parte richiesto.
19. Lo Stato Parte richiedente non puo' trasmettere ne' utilizzare
informazioni o prove fornite dallo Stato Parte richiesto, per
indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari, diversi da quelli
indicati nella richiesta senza il consenso preventivo dello Stato
Parte richiesto. Questo paragrafo non vieta in alcun modo allo Stato
Parte richiedente di rivelare in un proprio procedimento informazioni
o prove che discolpano un accusato. In tal caso, lo Stato Parte
richiedente, prima della rivelazione, informa lo Stato Parte
richiesto e, su richiesta, si consulta con quest'ultimo. Se, in casi
eccezionali, e' impossibile dare comunicazione anticipata, lo Stato
Parte richiedente informa senza indugio lo Stato Parte richiesto
della rivelazione.
20. Lo Stato Parte richiedente puo' chiedere allo Stato Parte
richiesto di serbare la riservatezza sui fatti e sulla materia della
richiesta, salvo quanto necessario all'esecuzione della medesima. Se
lo Stato Parte richiesto non puo' ottemperare alla richiesta di
riservatezza ne informa prontamente lo Stato Parte richiedente ne
informa prontamente lo Stato Parte richiedente.
21. L'assistenza giudiziaria reciproca puo' essere rifiutata:
(a) se la richiesta non e' formulata in conformita' alle
disposizioni del presente articolo;
(b) se lo Stato Parte valuta che l'esecuzione della richiesta
puo' recare pregiudizio alla propria sovranita', sicurezza, ordine
pubblico o altri interessi fondamentali;
(c) se, in relazione a reati similari, il diritto interno vieta
alle autorita' dello Stato Parte richiesto di eseguire le azioni
richieste qualora tali reati siano oggetto d'indagini, azioni penali
o procedimenti giudiziari nell'ambito delle competenze di tali
autorita';
(d) se la richiesta e' contraria all'ordinamento giuridico
relativo all'assistenza giudiziaria reciproca dello Stato Parte
richiesto.
22. Gli Stati Parte non possono respingere una richiesta di
assistenza giudiziaria reciproca solo a motivo del fatto che si
ritiene che il reato riguardi anche questioni fiscali.
23. Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria reciproca deve
essere motivato.
24. Lo Stato Parte richiesto da' esecuzione alla richiesta di
assistenza giudiziaria reciproca non appena possibile e tiene nel
massimo conto possibile le eventuali scadenze proposte dallo Stato
Parte richiedente, delle quali da' ragione, preferibilmente nella
richiesta. Lo Stato Parte richiesto risponde alle ragionevoli
richieste di informazioni dello Stato Parte richiedente sui progressi
della propria richiesta. Lo Stato Parte richiedente informa
prontamente lo Stato Parte richiesto quando l'assistenza non e' piu'
necessaria.
25. L'assistenza giudiziaria reciproca puo' essere differita dallo
Stato Parte richiesto a motivo del fatto che interferirebbe con
un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario in corso.
26. Prima di respingere una richiesta in conformita' al paragrafo
21 del presente articolo o di differirne l'esecuzione ai sensi del
paragrafo 25 del presente articolo, lo Stato Parte richiesto si
consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l'assistenza
puo' essere concessa nei termini e alle condizioni dal primo ritenute
necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l'assistenza a tali
condizioni, e' tenuto ad ottemperarvi..
27. Senza pregiudizio all'applicazione del paragrafo 12 del
presente articolo, il testimone, l'esperto o altra persona i quali,
su richiesta dello Stato Parte richiedente, acconsentono a fornire
prove in un procedimento o a collaborare ad un'indagine, azione
penale o procedimento giudiziario nel territorio dello Stato Parte
richiedente, non possono essere perseguiti, detenuti, puniti, ne'
sottoposti a qualsiasi altra restrizione della propria liberta'
personale in quel territorio per fatti, omissioni o condanne
antecedenti alla partenza dal territorio dello Stato Parte
richiedente. Tale salvacondotto spira quando il testimone, l'esperto,
o altra persona, avendo avuto la possibilita' di andarsene per un
periodo di quindici giorni consecutivi o per un periodo concordato
tra gli Stati Parti a decorrere dalla data in cui e' stato
ufficialmente informato che la sua presenza non e' piu' richiesta
dalle autorita' giudiziarie, malgrado cio' rimane volontariamente nel
territorio dello Stato Parte richiedente o vi ritorna di sua libera
volonta' dopo averlo lasciato.
28. Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico
dello Stato Parte richiesto salvo diverso accordo tra gli Stati Parti
in questione. Se per soddisfare la richiesta, e' o sara' necessario
sostenere spese considerevoli o straordinarie, gli Stati Parte si
consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della
richiesta, nonche' il modo in cui la spesa verra' sostenuta.
29, Lo Stato Parte richiesto:
(a) fornisce allo Stato Parte richiedente copie di atti pubblici,
documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto
interno sono a disposizione del pubblico in generale;
(b) puo', a discrezione, fornire allo Stato Parte richiedente in
tutto, in parte o alle condizioni ritenute necessarie copie di atti,
documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto
interno non sono a disposizione del pubblico in generale;
30. Gli Stati Parte, laddove necessario, valutano l'eventualita'
di' stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali atti a dare
seguito pratico o maggiore efficacia alle disposizioni del presente
articolo.
Articolo 19
Indagini comuni
Gli Stati Parti valutano l'opportunita' di stringere accordi o
intese bilaterali o multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a
questioni oggetto d'indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari
in uno o piu' Stati, le autorita' competenti interessate possono
istituire organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi o
intese, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di
accordi caso per caso. Gli Stati Parti coinvolti assicurano il pieno
rispetto della sovranita' dello Stato Parte nel cui territorio tale
indagine ha luogo.
Articolo 20
Tecniche speciali d'investigazione
1. Se consentito dai principi fondamentali dell'ordinamento
giuridico interno, ciascuno Stato Parte, nella misura delle proprie
possibilita' ed alle condizioni stabilite dal proprio diritto
interno, adotta le misure necessarie a consentire l'appropriato
impiego della consegna controllata, e, laddove ritenuto opportuno,
l'impiego di altre tecniche speciali d'investigazione, quali la
sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto
copertura da parte delle autorita' competenti sul suo territorio allo
scopo di combattere efficacemente la criminalita' organizzata.
2. Allo scopo d'indagare i reati di cui alla presente Convenzione,
si incoraggiano gli Stati Parti a stringere, laddove necessario, gli
opportuni accordi o intese bilaterali o multilaterali per l'impiego
di dette tecniche speciali di investigazione nel contesto della
cooperazione internazionale. Tali accordi o intese vengono conclusi e
attuati in piena ottemperanza osservanza del principio di sovrana
uguaglianza degli Stati e vengono attuati in stretta conformita' ai
termini di tali accordi o intese.
3. In mancanza degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 del
presente articolo, le decisioni sull'impiego di tecniche speciali di
investigazione a livello internazionale vengono prese caso per caso
e, se necessario, possono tenere in considerazione le disposizioni e
le intese di carattere economico riguardanti l'esercizio della
giurisdizione da parte degli Stati Parte interessati.
4. La decisione d'impiegare la consegna controllata a livello
internazionale, su consenso degli Stati Parte interessati, puo'
includere metodi che permettono di intercettare la merce lasciandola
proseguire integra oppure asportandola o sostituendola in tutto o in
parte.
Articolo 21
Trasferimento dei procedimenti penali
Ciascuno Stato Parte valuta la possibilita' di trasferire ad un
altro i procedimenti relativi al perseguimento di reati compresi
nella presente Convenzione nei casi in cui tale trasferimento e'
ritenuto nell'interesse della corretta amministrazione della
giustizia, in particolare nei casi in cui sono coinvolte piu'
giurisdizioni, al fine di concentrare l'accusa.
Articolo 22
Istituzione del casellario penale
Ciascuno Stato Parte puo' adottare misure legislative o di altro
tipo necessarie a prendere in considerazione, nei termini e per gli
scopi che ritiene adeguati, ogni precedente condanna di un presunto
colpevole, comminata in un altro Stato, al fine di utilizzare le
relative informazioni in procedimenti penali avviati per un reato
trattato dalla presente Convenzione.
Articolo 23
Penalizzazione dell'intralcio alla giustizia
Ciascuno Stato Parte adotta misure legislative o di altra natura
che possono essere necessarie a conferire il carattere di reato,
quando commesso intenzionalmente:
(a) all'uso della forza fisica, minacce o intimidazioni o alla
promessa, offerta o concessione di vantaggi considerevoli per indurre
falsa testimonianza o per interferire in deposizioni testimoniali o
nella produzione di prove nel corso di processi relativi alla
commissione di reati di cui alla presente Convenzione;
(b) all'uso della forza fisica, minacce o intimidazioni per
interferire con l'esercizio di doveri d'ufficio da parte di un
magistrato o di un appartenente alle forze di polizia in relazione
alla commissione di reati di cui alla presente Convenzione. Nulla in
questo sub-paragrafo pregiudica il diritto degli Stati Parte di avere
una legislazione che protegga altre categorie di pubblici ufficiali.
Articolo 24
Protezione dei testimoni
1. Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate nell'ambito dei
propri mezzi, per garantire efficaci forme di protezione da
potenziali ritorsioni o intimidazioni dei testimoni che depongono in
processi penali in relazione ai reati di cui alla presente
Convenzione e, qualora necessario, dei loro familiari e delle altre
persone ad essi vicine.
2. Le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo possono
includere, tra le altre, fatti salvi i diritti dell'imputato,
compreso il diritto al giusto processo:
(a) l'istituzione di procedure per la protezione fisica di tali
persone quali, nella misura necessaria ed attuabile il trasferimento
di domicilio e permettendo, laddove possibile, il divieto o la
limitazione di accesso alle informazioni concernenti l'identita' e la
dislocazione di tali persone;
(b) l'adozione di norme relative alle prove onde permettere che
le deposizioni siano rese in maniera tale da assicurare l'incolumita'
del testimone anche attraverso l'uso di mezzi tecnologici di
comunicazione, come collegamenti video ed altri strumenti adeguati.
3. Gli Stati Parte valutano la possibilita' di stipulare accordi o
intese con altri Stati per il trasferimento del domicilio delle
persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
vittime in quanto testimoni.
Articolo 25.
Assistenza alle vittime e loro protezione
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure appropriate nell'ambito
dei propri mezzi per fornire assistenza e protezione alle vittime dei
reati previsti dalla presente Convenzione, in particolare nei casi di
minaccia, ritorsione o intimidazione.
2. Ciascuno Stato Parte stabilisce procedure adeguate per
consentire il diritto all'indennizzo ed al risarcimento delle vittime
dei reati trattati nella presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte, nel rispetto delle proprie leggi
nazionali, consente che siano esposti gli interessi e le opinioni
delle vittime e siano considerati in una fase adeguata dei
procedimenti penali contro gli imputati in modo tale da non
pregiudicare i diritti della difesa.
Articolo 26
Misure per rafforzare la cooperazione con le autorita' giudiziarie
1. Ciascuno Stato Parte prende adeguate misure per incoraggiare
persone che partecipino o che abbiano partecipato a gruppi criminali
organizzati:
(a) a fornire alle autorita' competenti informazioni utili per
scopi investigativi e probatori su questioni quali:
(i) l'identita', natura, composizione, struttura, collocazione e
attivita' di gruppi criminali organizzati;
(ii) i collegamenti, compresi quelli internazionali, con altri
gruppi criminali organizzati;
(iii) i reati che i gruppi criminali organizzati abbiano
commesso o intendano commettere;
(b) a fornire alle autorita' competenti un aiuto concreto ed
effettivo che possa contribuire a privare i gruppi criminali
organizzati delle loro risorse o dei proventi di reato.
2. Ciascuno Stato Parte valuta a possibilita', in casi specifici,
di attenuare la pena prevista per un imputato che fornisca una
cooperazione sostanziale nelle indagini o nel perseguimento penale di
un reato trattato dalla presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte valuta la possibilita', nel rispetto dei
principi fondamentali delle proprie legislazioni nazionali, di
garantire l'immunita' dall'azione penale a chiunque fornisca una
collaborazione sostanziale nelle indagini o determini il
perseguimento di un reato trattato dalla presente Convenzione.
4. La protezione di tali persone si attua secondo quanto previsto
dall'articolo 24 della presente Convenzione.
5. Laddove una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo
che si trova in uno Stato Parte possa fornire una collaborazione
sostanziale alle autorita' competenti in un altro Stato Parte, gli
Stati Parti interessati potranno prendere in considerazione la
possibilita' di stipulare accordi o intese, nel rispetto delle
proprie leggi nazionali, in relazione alla possibilita', per l'altro
Stato Parte, di disporre il trattamento descritto nei commi 2 e 3 del
presente articolo.
Articolo 27
Cooperazione di polizia
1. Gli Stati Parte collaborano strettamente fra di loro,
coerentemente con i rispettivi ordinamenti giuridici ed
amministrativi nazionali, per rafforzare l'efficacia dell'azione
delle strutture preposte al contrasto dei reati di cui alla presente
Convenzione. Ciascuno Stato Parte adotta, in particolare, misure
effettive:
(a) per rafforzare e, laddove necessario, istituire canali di
comunicazione tra le rispettive autorita', istituzioni e servizi
competenti al fine di rendere piu' semplice il sicuro e rapido
scambio d'informazioni riguardanti tutti gli aspetti dei reati di cui
alla presente Convenzione, compresi, se gli Stati Parte interessati
lo ritengono opportuno, i collegamenti con altre attivita' criminali;
(b) per cooperare con altri Stati Parte nella conduzione
d'indagini relative ai reati trattati dalla presente Convenzione e
riguardanti:
(i) l'identita', collocazione e attivita' di persone sospette di
partecipazione in detti reati o la localizzazione di altre persone
coinvolte;
(ii) i movimenti di proventi del reato o beni derivanti dalla
commissione di tali reati;
(iii) i movimenti di beni, attrezzature o altri mezzi utilizzati
o che ci si propone di utilizzare per la commissione di tali reati;
(e) per fornire, ove opportuno, i necessari strumenti o
quantitativi di sostanze per fini investigativi o di analisi:
(d) per facilitare l'effettivo coordinamento tra le proprie
autorita', istituzioni e servizi competenti e per promuovere lo
scambio del personale e degli esperti, compreso, nel rispetto delle
intese e degli accordi bilaterali fra gli Stati Parte interessati, il
dislocamento di ufficiali di collegamento;
(e) per lo scambio di informazioni con altri Stati Parte sui
mezzi specifici e i metodi usati dai gruppi criminali organizzati,
compresi, ove possibile, itinerari e veicoli e l'utilizzo di false
identita', documenti falsi o alterati o altri mezzi atti a nascondere
la natura delle attivita' illecite;
(f) per scambiare le informazioni e coordinare le misure
amministrative e d'altro genere adottate opportunamente allo scopo di
individuare precocemente i reati previsti dalla presente Convenzione.
2. Allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione, gli
Stati Parte valutano l'opportunita' di concludere intese o accordi
bilaterali o multilaterali per la diretta collaborazione tra le
proprie istituzioni preposte alla lotta al crimine e, laddove tali
intese o accordi siano gia' esistenti, l'opportunita' di emendarli:
In mancanza di tali accordi o intese fra gli Stati Parte interessati,
le Parti possono considerare la presente Convenzione come base per la
reciproca cooperazione di polizia i relazione ai reati trattati dalla
Convenzione stessa.. Qualora opportuno, le Parti utilizzano
pienamente gli accordi e le intese, nonche' le organizzazioni
regionali o internazionali per incrementare la cooperazione tra le
proprie strutture di polizia.
3. Gli Stati Parti si sforzano di cooperare con i propri mezzi per
fronteggiare il ine organizzato transnazionale perpetrato attraverso
l'uso della moderna tecnologia.
Articolo 28
Raccolta, scambio ed analisi delle di informazioni sulla natura della
criminalita' organizzata
1. Ciascuno Stato Parte considera l'analisi, con la consulenza
della comunita' accademica e scientifica, di tendenze della
criminalita' organizzata nel proprio territorio, circostanze in cui
essa opera, cosi' come i gruppi professionali e le tecnologie
utilizzate.
2. Gli Stati Parte considerano la possibilita' di sviluppare e
condividere tra di loro e attraverso organizzazioni regionali e
internazionali, le conoscenze analitiche riguardanti le attivita'
della criminalita' organizzata. A tal fine, si dovrebbero sviluppare
ed applicare in modo adeguato definizioni, standard e metodologie
comuni.
3. Ciascuno Stato Parte considera la possibilita' di monitorare le
proprie politiche e misure attuate per combattere la criminalita'
organizzata e di valutare la loro efficacia ed applicabilita'.
Articolo 29
Formazione e assistenza tecnica.
1. Ciascuno Stato Parte avvia, sviluppa o migliora, nella maniera
necessaria, specifici programmi di formazione del proprio personale
investigativo e giudiziario, inclusi pubblici ministeri, magistrati
impegnati nelle indagini e personale delle dogane, nonche' altri
funzionari incaricati della prevenzione, identificazione e
repressione dei reati di cui alla presente Convenzione. Tali
programmi possono includere assegnazioni provvisorie e scambi di
personale e riguardare, in particolare e nei limiti consentiti dalle
leggi nazionali, quanto segue:
(a) metodi usati nella prevenzione, identificazione e controllo
dei reati di cui alla presente Convenzione;
(b) itinerari e tecniche utilizzati da persone sospettate di
essere implicate in reati di cui alla presente Convenzione, anche
negli Stati di transito, ed adeguate contromisure;
(c) monitoraggio dei movimenti del contrabbando;
(d) individuazione e monitoraggio dei movimenti dei proventi di
reato, beni, attrezzature ed altri strumenti e metodi utilizzati per
il trasferimento, l'occultamento e la contraffazione di tali
proventi, beni, attrezzature ed altri strumenti, nonche' dei metodi
usati per combattere il riciclaggio di denaro ed altri reati
finanziari;
(e) raccolta delle prove;
(f) tecniche di controllo delle zone di libero scambio e di porto
franco;
(g) aggiornate attrezzature e tecniche d'indagine, inclusa la
sorveglianza elettronica, le consegne controllate e le operazioni
sotto copertura;
(h) metodi utilizzati nella lotta alla criminalita'
transnazionale organizzata che richiedono l'uso di' computer, di reti
di telecomunicazioni o altre forme di tecnologia moderna;
(i) metodi utilizzati per la protezione delle vittime e dei
testimoni.
2. Gli Stati Parte si assistono vicendevolmente nel progettare o
attuare la ricerca ed i programmi di formazione finalizzati a
condividere la competenza nelle aree a cui si fa riferimento al
paragrafo 1 del presente articolo, ed a tal fine, se del caso,
utilizzano congressi e seminari regionali ed internazionali per
promuovere la cooperazione e stimolare la discussione su problemi di
reciproco interesse, inclusi i problemi e le necessita' speciali
degli Stati di transito.
3. Gli Stati Parti promuovono la formazione e l'assistenza tecnica
che agevolano l'estradizione e l'assistenza giudiziaria reciproca.
Tale formazione e assistenza tecnica possono includere la formazione
linguistica, l'assegnazione provvisoria e lo scambio del personale
presso le autorita' centrali o negli organismi responsabili.
4. Nel caso di esistenti accordi o intese bilaterali o
multilaterali, gli Stati Parte intensificano, nella misura
necessaria, gli sforzi per aumentare al massimo le attivita'
operative e la formazione nell'ambito delle organizzazioni
internazionali e regionali e di altri pertinenti accordi o intese
bilaterali o multilaterali.
Articolo 30
Altre misure: attuazione della Convenzione per mezzo dello sviluppo
economico e dell'assistenza tecnica
1. Gli Stati Parti adottano misure tendenti, per quanto possibile,
all'attuazione ottimale della presente Convenzione per mezzo della
cooperazione internazionale, prendendo in considerazione gli effetti
negativi della criminalita' organizzata sulla societa' in generale ed
in particolare sullo sviluppo sostenibile.
2. Gli Stati Parte compiono sforzi concreti, per quanto possibile,
e in coordinamento fra loro, cosi' come insieme alle organizzazioni
internazionali e regionali:
(a) per accrescere la loro cooperazione a vari livelli con i
Paesi in via di sviluppo, in modo da rafforzare la capacita' di
questi ultimi di prevenire e di combattere la criminalita'
organizzata transnazionale;
(b) per accrescere l'assistenza finanziaria e materiale in modo
da sostenere gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo nell'efficace
lotta alla criminalita' organizzata transnazionale e per aiutarli a
attuare con successo la presente Convenzione;
(c) per fornire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo ed
ai paesi con economia in via di transizione in modo da aiutarli a far
fronte alle loro necessita' per l'attuazione della presente
Convenzione. A tal fine, gli Stati Parte si sforzano di versare dei
contributi volontari adeguati e regolari su un conto specificatamente
designato a tale scopo in uno strumento finanziario delle Nazioni
Unite. Gli Stati Parte potranno anche prendere in particolare
considerazione, in conformita' alla legislazione interna ed alle
disposizioni della presente Convenzione, l'ipotesi di versare sul
suddetto conto una percentuale del denaro o una percentuale del
corrispondente valore dei proventi di reati o dei proventi di
proprieta' confiscate ai sensi delle disposizioni della presente
Convenzione;
(d) per incoraggiare e convincere altri Stati ed istituti
finanziari, per quanto appropriato, ad unirsi a loro negli sforzi cui
si fa riferimento in quest'articolo, in particolare fornendo piu'
programmi di formazione professionale e moderne attrezzature ai Paesi
in via di sviluppo al fine di assisterli nel raggiungimento degli
obiettivi della presente Convenzione.
3. Queste misure sono, per quanto possibile, senza pregiudizio
riguardo agli obblighi esistenti di assistenza verso l'estero o
riguardo ad altre intese di cooperazione finanziaria a livello
bilaterale, regionale o internazionale.
4. Gli Stati Parti possono concludere accordi o intese bilaterali
o multilaterali sull'assistenza materiale e logistica, prendendo in
considerazione le intese finanziarie necessarie ad attuare la
cooperazione internazionale prevista dalla presente Convenzione
affinche' essa sia efficace nella prevenzione, identificazione e
contrasto al crimine organizzato transnazionale.
Articolo 31
Prevenzione
1. Gli Stati Parte si sforzano di sviluppare e valutare i progetti
nazionali e di stabilire e promuovere le migliori prassi e politiche
finalizzate alla prevenzione della criminalita' transnazionale
organizzata,
2. Gli Stati Parte s'impegnano, con idonee misure legislative,
amministrative o di altra natura e in conformita' ai principi
fondamentali della propria legislazione interna, a ridurre le
occasioni presenti o future che i gruppi criminali organizzati hanno
di partecipare a mercati leciti con i proventi del reato. Tali misure
dovrebbero riguardare in particolare:
(a) il rafforzamento della cooperazione fra gli organi
investigativi o i pubblici ministeri, ed i competenti enti privati,
inclusa l'industria;
(b) la promozione dello sviluppo dei criteri e dei procedimenti
designati per salvaguardare l'integrita' del pubblico e dei
competenti enti privati, come pure i codici di comportamento per le
professioni interessate, e in particolare per gli avvocati, i
pubblici notai, i consulenti fiscali ed i contabili;
(c) la prevenzione dell'abuso da parte di gruppi criminali
organizzati di gare di appalto pubbliche e la concessione di
sovvenzioni e di autorizzazioni da parte di pubbliche autorita' per
lo svolgimento dell'attivita' commerciale;
(d) la prevenzione dell'abuso di persone giuridiche da parte di
gruppi criminali organizzati; tali misure potrebbero includere:
(i) l'istituzione di pubblici registri relativi alle persone
giuridiche e fisiche coinvolte nella costituzione, nella gestione e
nel finanziamento delle persone giuridiche;
(ii) l'introduzione della possibilita', con provvedimento del
Tribunale o con qualsiasi mezzo idoneo, di interdire alle persone
dichiarate colpevoli dei reati previsti dalla presente Convenzione,
l'esercizio, per un determinato periodo di tempo, della carica di
responsabile di persone giuridiche rientranti nell'ambito della
propria giurisdizione;
(iii) l'istituzione di registri nazionali delle persone
interdette dall'esercizio della funzione di responsabile di persone
giuridiche; e
(iv) lo scambio di informazioni contenute nei registri a cui si
fa riferimento ai punti (d) (i) e (iii) del presente paragrafo con le
competenti autorita' degli altri Stati Parte.
3. Gli Stati Parte si sforzano di promuovere la reintegrazione
nella societa' delle persone dichiarate colpevoli di reati previsti
dalla presente Convenzione.
4. Gli Stati Parte si sforzano di valutare periodicamente gli
strumenti legali del caso e le prassi amministrative esistenti al
fine di individuare la loro vulnerabilita' all'abuso da parte di
gruppi criminali organizzati.
5. Gli Stati Parti s'impegnano a promuovere la consapevolezza da
parte del pubblico dell'esistenza, cause e gravita' della minaccia
rappresentata dalla criminalita' transnazionale organizzata. Se del
caso si possono diffondere informazioni tramite i mass-media, incluse
misure atte a promuovere la partecipazione pubblica alla prevenzione
ed alla lotta contro tale criminalita'.
6. Ciascuno Stato Parte informa il Segretario Generale delle
Nazioni Unite circa il nome e l'indirizzo dell'autorita' o delle
autorita' che possono assistere altri Stati Parte nello sviluppare
misure atte a prevenire la criminalita' transnazionale organizzata.
7 Gli Stati Parte, come opportuno, collaboreranno reciprocamente e
con le rilevanti organizzazioni internazionali e organizzazioni
regionali, nel promuovere e sviluppare le misure di cui nel presente
articolo. Cio' include la partecipazione a progetti internazionali
volti a prevenire il crimine transnazionale organizzato, ad esempio
alleviando le circostanze che rendono gruppi socialmente emarginati
vulnerabili all'azione della criminalita' transnazionale organizzata.
Articolo 32
Conferenza delle Parti alla Convenzione
1. Con la presente viene istituita una Conferenza delle Parti
aderenti alla Convenzione ne di migliorare la capacita' degli Stati
Parte di combattere la criminalita' transnazionale organizzata e di
promuovere e valutare l'attuazione della presente Convenzione.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca la
Conferenza delle Parti non oltre un anno dall'entrata in vigore della
presente Convenzione. La Conferenza delle Parti adotta le regole di
procedura e le norme che regolano le attivita' descritte nei commi 3
e 4 del presente articolo (incluse le norme concernenti il pagamento
delle spese sostenute nello svolgimento di tali attivita).
3. La Conferenza delle Parti stabilisce i meccanismi per
raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, compreso:
(a) agevolare le attivita' degli Stati Parte ai sensi degli
articoli 29, 30 e 31 della presente Convenzione, incoraggiando
inoltre la mobilizzazione di contributi volontari;
(b) agevolare lo scambio d'informazioni fra gli Stati Parte
riguardo ai modelli ed alle tendenze della criminalita'
transnazionale organizzata ed alle prassi coronate da successo per
combatterla;
c) cooperare con le competenti organizzazioni internazionali e
regionali e con le organizzazioni non governative;
(c) rivedere periodicamente l'attuazione della presente
Convenzione
(d) avanzare raccomandazioni per migliorare la presente
Convenzione e la sua attuazione.
4. Ai fini di quanto previsto dai commi 3(d) e (e) di questo
articolo, la Conferenza delle Parti acquisisce la necessaria
conoscenza delle misure adottate dagli Stati Parte nell'attuazione
della presente Convenzione e delle difficolta' da essi incontrate,
sia tramite le informazioni fornite dagli Stati stessi che tramite i
meccanismi supplementari di revisione, secondo quanto stabilito dalla
Conferenza delle Parti.
5. Ciascuno Stato Parte fornisce alla Conferenza delle Parti le
informazioni sui propri programmi, piani e prassi, come pure le
misure legislative e amministrative adottate per attuare la presente
Convenzione, come richiesto dalla Conferenza delle Parti.
Articolo 33
Segretariato
1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari
servizi di segretariato alla Conferenza delle Parti aderenti alla
Convenzione.
2. Il Segretariato:
(a) assiste la Conferenza delle Parti nello svolgimento delle
attivita' descritte all'articolo 32 della presente Convenzione,
stringe le intese e fornisce i servizi necessari alle sedute della
Conferenza delle Parti;
(b) a richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire informazioni
alla Conferenza delle Parti come previsto dall'articolo 32, paragrafo
5, della presente Convenzione; e
(c) assicura il necessario coordinamento con i segretariati delle
competenti organizzazioni regionali ed internazionali.
Articolo 34
Attuazione della Convenzione
1. Ciascuno Stato. Parte adotta, conformemente ai principi
fondamentali della propria legislazione interna, le misure
necessarie, incluse quelle legislative ed amministrative, dirette a
garantire l'attuazione dei propri obblighi secondo la presente
Convenzione.
2. I reati previsti dagli articoli 5,6,8 e 23 della presente
Convenzione vengono inseriti nella legislazione interna di ciascuno
Stato Parte indipendentemente dalla natura transnazionale o del
coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, ai sensi del
paragrafo 1 dell'articolo 3 della presente Convenzione, tranne che
nella misura in cui l'articolo 5 della presente Convenzione richiede
il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato.
3. Ciascuno Stato Parte puo' adottare misure piu' rigide o severe
di quelle previste dalla presente Convenzione per prevenire e
combattere la criminalita' organizzata transnazionale.
Articolo 35
Soluzione delle controversie
1. Gli Stati Parte s'impegnano a comporre le controversie relative
all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione
tramite negoziato.
2. Qualsiasi controversia fra due o piu' Stati Parte riguardo
all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione,
che non possa essere composta tramite negoziato entro un arco di
tempo ragionevole, a richiesta di uno di quegli Stati, sara'
demandata ad arbitrato. Se dopo sei mesi dalla data della richiesta
d'arbitrato, quegli Stati Parte non sono in grado di accordarsi
sull'organizzazione dell'arbitrato, ognuno di essi puo' rimettere la
controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite
richiesta, in conformita' allo Statuto della Corte.
3. Ciascuno Stato Parte, al momento della firma, ratifica,
accettazione o approvazione o adesione alla presente Convenzione,
puo' dichiarare di non considerarsi vincolato dal paragrafo 2 di
questo articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal
paragrafo 2 di questo articolo nei confronti di ciascuno Stato Parte
che abbia fatto tale riserva.
4. Ogni Stato Parte che abbia fatto una riserva conformemente al
paragrafo 3 di questo articolo puo' in qualsiasi momento revocare la
riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo 36
Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione
l. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati
dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, ed in seguito presso la
Sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.
2. La presente Convenzione e' aperta anche alla firma delle
organizzazioni regionali d'integrazione economica, a condizione che
almeno uno Stato membro di tale organizzazione abbia firmato questa
Convenzione in conformita' al paragrafo 1 di questo articolo.
3. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica, accettazione o
approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione
devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni
Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica puo'
depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di
approvazione, se almeno uno dei suoi Stati membri lo ha fatto. In
quello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, tale
organizzazione deve dichiarare l'ambito della sua competenza con
riferimento alle materie regolamentate dalla presente Convenzione.
Tale organizzazione inoltre informera' il depositario di ogni
rilevante modifica della portata della sua competenza.
4. La presente Convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato o,
organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno
Stato membro sia Parte di questa Convenzione. Gli strumenti di
adesione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle
Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica
al momento della sua adesione deve dichiarare l'ambito della. sua
competenza con riferimento alle materie regolamentate da questa
Convenzione. Tele organizzazione deve anche informare il depositario
di qualsiasi modifica rilevante dell'ambito della sua competenza.
Articolo 37
Relazione con i Protocolli
1. Alla presente Convenzione possono essere aggiunti uno o piu'
protocolli.
2. Al fine di divenire Parte di un protocollo, uno Stato o
un'organizzazione regionale d'integrazione economica deve essere
anche Parte della presente Convenzione.
3. Uno Stato Parte della presente Convenzione non e' vincolato da
un protocollo, a meno che non diventi Parte del protocollo in
conformita' con le relative disposizioni.
4. Ciascun protocollo aggiuntivo di questa Convenzione deve essere
interpretato,unitamente a questa Convenzione, tenendo in
considerazione gli scopi di quel protocollo.
Articolo 38
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno
dopo il deposito del quarantesimo strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente
paragrafo, nessun strumento depositato da un'organizzazione regionale
d'integrazione economica e' considerato supplementare agli strumenti
depositati da Stati membri di tale organizzazione.
2. Nei confronti di ciascuno Stato o organizzazione regionale
d'integrazione economica che ratifichi, accetti, approvi o aderisca
alla presente Convenzione dopo il deposito del quarantesimo strumento
di detto atto, tale Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno
dalla data di deposito, da parte di detto Stato o organizzazione, del
rispettivo strumento.
Articolo 39
Modifica
1. Trascorso il termine di cinque anni dall'entrata in vigore
della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha la facolta' di
proporre una modifica e di presentarla presso il Segretario Generale
delle Nazioni Unite, il quale comunichera' quindi agli Stati Parte e
alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione la modifica
proposta, al fine del suo esame e della rispettiva decisione. La
Conferenza delle Parti compira' ogni sforzo per raggiungere un
accordo su ciascuna modifica. Nel caso in cui sia stato esaurito ogni
tentativo in tal senso senza essere pervenuti ad un accordo,
l'adozione della modifica, quale ultima risorsa, richiede un voto di
maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti nella
riunione della Conferenza delle Parti.
2. Nell'ambito delle questioni di loro competenza, le
organizzazioni regionali d'integrazione economica esercitano il loro
diritto di voto previsto dal presente articolo con un numero di voti
pari a quello dei loro Stati Membri che sono Parte della presente
Convenzione. Le predette organizzazioni non esercitano il diritto di
voto, qualora ad esercitarlo siano i loro Stati Membri e viceversa.
3. Una modifica adottata in conformita' al paragrafo 1 del
presente articolo e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione
da parte degli Stati Parte.
4. Una modifica adottata in conformita' al paragrafo 1 del
presente articolo entrera' in vigore, in relazione ad uno Stato
Parte, novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario
Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica,
accettazione o approvazione di tale modifica.
5. Nel momento della sua entrata in vigore, la modifica sara'
vincolante per quegli Stati Parte che hanno manifestato il proprio
consenso ad essere sottoposti al vincolo alla stessa. Gli altri Stati
Parte restano vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione
e di ogni modifica anteriore ratificata, accettata o approvata dagli
stessi.
Articolo 40
Denuncia
1. Ciascun Stato Parte puo' denunciare la presente Convenzione
indirizzando una notifica scritta al Segretario Generale delle
Nazioni Unite. Tale denuncia sara' operante un anno dopo la data di
ricezione della sua notifica da parte del Segretario Generale.
2. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di
essere Parte della presente Convenzione nel momento in cui tutti i
suoi Stati membri l'hanno denunciata.
3. La denuncia della presente Convenzione in virtu' del paragrafo
1 del presente articolo comporta inoltre la denuncia di ogni
protocollo aggiuntivo.
Articolo 41
Depositario e lingue
1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite e' nominato
depositario della presente Convenzione.
2. L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua
araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente
fede, viene depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni
Unite.
3. In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, all'uopo
debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto la
presente Convenzione.
I. Disposizioni generali
Traduzione non ufficiale
PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE
CONTRO LA CRIMINALITA TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA VOLTA A
PREVENIRE, REPRIMERE E PUNIRE LA TRATTA DELLE PERSONE, IN
PARTICOLARE DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
Preambolo
Gli Stati Parte al presente Protocollo,
Dichiarando che un'azione efficace volta a prevenire e combattere
la tratta delle persone, in particolare di donne e di fanciulli,
esige dai paesi di origine, di transito e di destinazione un
approccio globale e internazionale comprendente le misure destinate a
prevenire tale tratta, a punire i trafficanti ed a tutelare le
vittime di questa tratta, in particolare facendo rispettare i loro
diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti,
In considerazione del fatto che, malgrado l'esistenza di vari
strumenti internazionali contenenti regole e disposizioni pratiche
per combattere lo sfruttamento delle persone, in particolare delle
donne e dei fanciulli, non vi e' alcun strumento universale che
concerne tutti gli aspetti della tratta delle persone,
Preoccupati per il fatto che, in assenza di tale strumento, le
persone vulnerabili ad una siffatta tratta non siano sufficientemente
tutelate,
Ricordando la risoluzione 53/111 del 9 dicembre 1998
dell'Assemblea Generale, con cui l'Assemblea ha deciso d'istituire un
comitato intergovernativo speciale, aperto a tutte le iscrizioni,
allo scopo di elaborare una convenzione internazionale globale contro
la criminalita' transnazionale organizzata e di esaminare se sia il
caso di elaborare in particolare uno strumento internazionale di
lotta contro la tratta di donne e fanciulli;
Convinti che il fatto di annettere alla Convenzione delle Nazioni
Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata uno strumento
internazionale volto a prevenire, reprimere e punire la tratta delle
persone, in particolare delle donne e dei fanciulli, facilitera' la
prevenzione e la lotta contro questo tipo di criminalita',
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Relazioni con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la
criminalita' transnazionale organizzata
1. Il presente Protocollo completa la Convenzione delle Nazioni
Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata. Esso sara'
interpretato congiuntamente alla Convenzione.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis
mutandis, al presente Protocollo, salvo disposizione contraria di
detto Protocollo.
3. I reati determinati in conformita' all'articolo 5 del presente
Protocollo sono considerati reati determinati in conformita' alla
Convenzione.
Articolo 2
Oggetto
Gli scopi del presente Protocollo sono:
a) prevenire e combattere la tratta delle persone, con
particolare attenzione per le donne ed i fanciulli;
b) proteggere ed assistere le vittime di tale tratta nel pieno
rispetto dei loro diritti fondamentali;
c) promuovere la cooperazione fra gli Stati Parte al fine di
conseguire tali obiettivi.
Articolo 3
Terminologia
a) L'espressione "tratta di persone" significa il reclutamento, il
trasporto, il trasferimento, l'alloggiamento o l'accoglienza di
persone con la minaccia di ricorrere alla forza, o con l'uso
effettivo della forza o di altre forme di coercizione, mediante il
rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorita' o una situazione
di vulnerabilita', o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o di
vantaggi al fine di ottenere il consenso di una persona avente
autorita' su di un'altra ai fini dello sfruttamento. Lo sfruttamento
include, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione di altre
persone, o altre forme di sfruttamento sessuale, lavori o servizi
forzati, schiavismo o prassi affini allo schiavismo, servitu' o
prelievo di organi;
b) Il consenso di una vittima della tratta di persone al probabile
sfruttamento di cui al capoverso (a) del presente articolo, e'
irrilevante qualora sia stato utilizzato uno qualsiasi dei mezzi di
cui al capoverso a);
c) il reclutamento, il trasporto, l'alloggiamento o l'accoglienza
di un fanciullo al fine di sfruttarlo sara' considerato "tratta di
persone" anche se non sono utilizzati i mezzi descritti al capoverso
a) del presente articolo;
(d) il termine "fanciullo" significa qualsiasi persona di eta'
inferiore a diciotto anni.
Articolo 4
Portata di applicazione
Il presente Protocollo si applichera', salvo disposizione
contraria, alla prevenzione, alle investigazioni ed ai procedimenti
concernenti i reati stabiliti in conformita' all'articolo 5 del
presente Protocollo, quando tali reati sono di natura transnazionali
e vi e' implicato un gruppo criminale organizzato, nonche' alla
protezione delle vittime di tali reati.
Articolo 5
Incriminazione
1. Ciascuno Stato Parte adottera' tutte le misure legislative e di
altra natura, necessarie per determinare in quanto reato gli atti di
cui all'articolo 3 del presente Protocollo, qualora siano stati
commessi intenzionalmente.
2. Ciascun Stato Parte adottera' inoltre le misure legislative e
di altra natura che possono essere necessarie per determinare, in
quanto reato:
(a) fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento
giuridico, il tentativo di commettere un reato determinato in
conformita' al paragrafo 1 del presente articolo;
(b) la partecipazione a titolo di complicita', ad un reato
stabilito in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo; e
(c) il fatto di organizzare la perpetrazione di un reato
stabilito in conformita' al paragrafo I del presente articolo, o di
fornire istruzioni ad altre persone affinche' lo commettano.
II. Protezione delle vittime del tratta di persone
Articolo 6
Assistenza e proiezione concesse alle vittime della tratta di persone
1. Se del caso, e nella misura del possibile in base alla sua
legislazione interna, ciascun Stato Parte tutela la privacy e
l'identita' delle vittime della tratta di persone, facendo in modo
che i procedimenti giudiziali relativi a tale tratta non siano
divulgati al pubblico.
2. Ciascuno Stato Parte si accerta che il suo ordinamento interno
giuridico o amministrativo preveda misure atte a fornire alle vittime
della tratta di persone, se del caso:
a) informazioni sulle procedure giudiziarie ed amministrative
applicabili;
b) un'assistenza per fare in modo che i loro pareri e le loro
preoccupazioni siano fatte valere e che se ne tenga conto nelle fasi
appropriate della procedura penale intentata contro gli autori di
reati, in maniera tale da non pregiudicare i diritti della difesa.
3. Ogni Stato Parte prevede di attuare misure al fine di garantire
il ristabilimento fisico, psicologico e sociale delle vittime della
tratta di persone, ivi compreso, se del caso, in cooperazione con le
organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti ed
altri elementi della societa' civile, ed in particolare di fornire
loro:
(a) Un alloggio adeguato;
(b) Consulenza ed informazioni, in particolare per quanto
riguarda i diritti che la legge riconosce loro, in una lingua per
esse comprensibile;
(c) Un'assistenza medica, psicologica e materiale;
(d) Possibilita' di lavoro, d'istruzione e di formazione
professionale.
4. Ciascun Stato Parte tiene conto, nell'applicare le disposizioni
del presente articolo, dell'eta', del sesso e dei bisogni specifici
delle vittime della tratta di persone, soprattutto i bisogni
specifici dei fanciulli ed in particolare l'alloggio, l'istruzione e
cure adeguate.
5. Ciascun Stato Parte fa in modo di garantire la sicurezza fisica
delle vittime della tratta di persone quando queste ultime si trovano
sul suo territorio.
6. Ciascun Stato Parte si accerta che il suo ordinamento giuridico
interno preveda misure che offrono alle vittime della tratta di
persone la possibilita' di ottenere un risarcimento del danno subito.
Articolo 7
Status delle vittime della tratta di persone negli Stati di
accoglienza
1. Oltre a prendere provvedimenti ai sensi dell'articolo 6 del
presente Protocollo, ciascuno Stato Parte esaminera' se sia il caso
di adottare misure legislative o altre misure adeguate che consentano
alle vittime della tratta di persone di rimanere sul suo territorio,
provvisoriamente o in modo stabile, nei casi appropriati.
2. Nell'applicare la disposizione del paragrafo 1 del presente
articolo, ciascuno Stato Parte terra' debitamente conto dei fattori
umanitari e personali.
Articolo 8
Rimpatrio delle vittime della tratta di persone
1. Lo Stato Parte di cui e' concittadino una vittima della tratta
di persone o in cui tale persona aveva diritto di risiedere a titolo
permanente al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato
Parte di accoglienza, facilita ed accetta, tenendo debitamente conto
della sicurezza di questa persona, il rientro di quest'ultima senza
ritardi indebiti o irragionevoli.
2. Quando uno Stato Parte rimanda una vittima della tratta di
persone in uno Stato Parte di cui detta persona e' concittadina o nel
quale essa aveva diritto di risiedere a titolo permanente al momento
della sua entrata nel territorio dello Stato Parte di accoglienza,
questo rientro avviene tenendo debitamente conto della sicurezza
della persona, nonche' della fase in cui si trova qualsiasi procedura
giudiziaria connessa al fatto che detta persona e' vittima della
tratta; questo rientro e' preferibilmente volontario.
3.Su richiesta di uno Stato Parte di accoglienza, uno Stato Parte
richiesto verifica, senza ritardi indebiti o irragionevoli, se una
vittima della tratta di persone e' un suo cittadino o se aveva
diritto di risiedere a titolo permanente sul suo territorio al
momento dell'entrata sul territorio dello Stato Parte d'accoglienza.
4. Al fine di facilitare il ritorno di una vittima della tratta di
persone, sprovvista di adeguati documenti, lo Stato Parte - di cui
questa persona e' cittadina o nel quale essa aveva diritto di
risiedere a titolo permanente al momento della sua entrata sul
territorio dello Stato Parte di accoglienza- accetta di rilasciare, a
richiesta dello Stato Parte di accoglienza, i documenti di viaggio o
ogni altra autorizzazione necessaria per permettere a questa persona
di recarsi sul suo territorio e di esservi riammessa.
5. Il presente accordo non pregiudica qualsiasi diritto concesso
alle vittime della tratta di persone da qualsiasi legge dello Stato
Parte di accoglienza.
6. Il presente articolo non pregiudica qualsivoglia accordo o
intesa bilaterale o multilaterale applicabile che disciplina, in
tutto o in parte, il ritorno delle vittime della tratta di persone.
III. Prevenzione, cooperazione ed altre misure.
Articolo 9
Prevenzione della tratta delle persone
1. Gli Stati Parte istituiscono politiche, programmi, nonche'
altre misure per:
a) prevenire e combattere la tratta delle persone; e
b) proteggere le vittime della tratta di persone, in particolare
le donne ed i fanciulli, da una nuova vittimizzazione.
2. Gli Stati Parti faranno ogni sforzo per prendere provvedimenti
come ricerche, campagne d'informazione e campagne nei mezzi
d'informazione, nonche' iniziative sociali ed economiche, al fine di
prevenire e combattere la tratta delle persone.
3. Le politiche, i programmi e le altre misure stabilite in
conformita' al presente articolo, includeranno, a seconda di come
convenga, una cooperazione con le organizzazioni non-governative,
altre organizzazioni competenti ed altri elementi della societa'
civile.
4. Gli Stati Parti adotteranno o rafforzeranno misure, in
particolare mediante la cooperazione bilaterale o multilaterale, per
rimediare ai fattori che rendono le persone, in particolare le donne
ed i fanciulli, vulnerabili alla tratta, come la poverta', il
sotto-sviluppo e la mancanza di pari opportunita'.
5. Gli Stati Parti adotteranno o rafforzeranno misure legislative
o altri provvedimenti come le misure in materia d'istruzione, di
natura sociale o culturale, in particolare per mezzo di una
cooperazione bilaterale e multilaterale, al fine di scoraggiare una
domanda che favorisca le forme di sfruttamento delle persone, in
particolare di donne e di bambini, e che sfoci nella tratta di
persone.
Articolo 10
Scambio d'informazioni e formazione
1. I servizi d'individuazione, di repressione, d'immigrazione o
altri servizi competenti degli Stati Parti cooperano fra di loro a
seconda di come convenga, scambiandosi, conformemente alla
legislazione interna di questi Stati, informazioni che consentano
loro di determinare:
a) se degli individui che attraversano o tentano di attraversare
una frontiera internazionale con documenti di viaggio appartenenti ad
altre persone, o senza documenti di viaggio, sono autori o vittime
della tratta delle persone;
b) i tipi di documenti di viaggio che delle persone hanno
utilizzato o tentato di utilizzare per attraversare una frontiera
internazionale ai fini della tratta di persone;
c) I mezzi ed i metodi utilizzati dai gruppi criminali
organizzati per la tratta delle persone, compreso il reclutamento ed
il trasporto delle vittime, i percorsi ed i collegamenti fra le
persone ed i gruppi dediti a tale tratta, nonche' le misure che
possono permettere di scoprirli.
2. Gli Stati Parti impartiscono o rafforzano la formazione degli
agenti dei servizi d'individuazione, di repressione, d'immigrazione e
di altri servizi competenti in materia per la prevenzione della
tratta di persone. Questa formazione dovrebbe far risaltare i metodi
utilizzati per prevenire questa tratta, incriminare i trafficanti e
far rispettare i diritti delle vittime, anche proteggendo queste
ultime dai trafficanti. La formazione dovrebbe altresi' inoltre tener
conto dell'esigenza di prendere in considerazione i diritti umani e
le questioni relative ai fanciulli ed alla diversita' dei sessi, e
dovrebbe incoraggiare la cooperazione con organizzazioni non
governative, altre organizzazioni rilevanti ed altri elementi della
societa' civile.
3. Lo Stato Parte che riceve informazioni si attiene a qualsiasi
condizione dello Stato Parte, il quale le ha trasmesse prevedendo
delle restrizioni per il loro uso.
Articolo 11
Misure di confine
1. Fatti salvi gli impegni internazionali relativi alla libera
circolazione delle persone, gli Stati Parti rafforzano per quanto
possibile i controlli alle frontiere necessari per prevenire ed
individuare la tratta delle persone.
2. Ciascun Stato Parte adotta le misure legislative, o altre
misure appropriate, per impedire, per quanto possibile,
l'utilizzazione di mezzi di trasporto gestiti da trasportatori
commerciali ai fini della perpetrazione dei reati determinati in
conformita' all'articolo 5 del presente Protocollo.
3. Se del caso, e fatte salve le convenzioni internazionali
applicabili, tali misure prevedono l'obbligo per i trasportatori
commerciali, ivi compresa qualsiasi compagnia di' trasporti o
proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di accertare
che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio
richiesti per entrare nello Stato d'accoglienza.
4. Ogni Stato Parte prende i provvedimenti richiesti, in
conformita' alla sua legislazione interna, affinche' l'obbligo
enunciato al paragrafo 3 del presente articolo sia accompagnato da
sanzioni.
5. Ciascuno Stato Parte prevede di prendere provvedimenti i quali
permettano, in conformita' alla sua legislazione interna, di negare
l'ingresso alle persone implicate nella perpetrazione di reati
determinati in conformita' al presente Protocollo o di annullare il
loro visto.
6. Fatto salvo l'articolo 27 della Convenzione, gli Stati Parte
prevedono di rafforzare la cooperazione fra i loro servizi di
controllo alle frontiere, in particolare mediante l'istituzione ed il
mantenimento di vie di comunicazione dirette.
Articolo 12
Sicurezza e controllo dei documenti
Ciascuno Stato Parte prende i provvedimenti necessari, secondo i
mezzi disponibili:
a) per fare in modo che i documenti di viaggio o d'identita' che
rilascia siano di qualita' tale da non poter farne agevolmente un uso
improprio, ne' falsificarli o modificarli, riprodurli o rilasciarli
illecitamente
b) per garantire l'integrita' e la sicurezza dei documenti di
viaggio o d'identita' da esso rilasciati o a suo nome, e per impedire
che siano creati, rilasciati e utilizzati indebitamente.
Articolo 13
Legittimita' e validita' dei documenti
Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte verifica,
conformemente alla sua legislazione interna ed in tempi ragionevoli,
la legittimita' e la validita' dei documenti di viaggio o d'identita'
rilasciati, o ritenuti essere stati rilasciati a suo nome e che si
sospetta siano utilizzati per la tratta di persone.
IV. Disposizioni finali
Articolo 14
Clausola di salvaguardia
1. Nessuna disposizione del presente Protocollo ha incidenza sui
diritti, obblighi e responsabilita' degli Stati e dei privati in
forza del diritto internazionale, ivi compreso del diritto
internazionale umanitario e del diritto internazionale relativo ai
diritti umani, ed in particolare, ove applicabili, della Convenzione
del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo statuto dei
rifugiati ed al principio di non- allontanamento che vi e' enunciato.
2. Le misure enunciate nel presente Protocollo sono interpretate e
applicate in modo tale che le persone non siano oggetto di
discriminazione per via del fatto che sono vittime di una tratta.
L'interpretazione e l'applicazione di queste misure sono conformi ai
principi di non-discriminazione internazionalmente riconosciuti.
Articolo 15
Soluzione delle controversie
1. Gli Stati Parte fanno ogni sforzo per risolvere le controversie
relative all'interpretazione o all'applicazione del presente
Protocollo per mezzo di negoziazione.
2. Qualsiasi controversia fra due o piu' Stati Parte relativa
all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, che
non puo' essere risolta per via negoziale entro un ragionevole
periodo di tempo, sara' sottoposta ad arbitrato su richiesta di uno
degli Stati Parte. Se, trascorsi sei mesi dalla data della richiesta
di arbitrato, tali Stati Parte non sono in grado di intendersi sulle
modalita' dell'arbitrato, uno qualunque fra di loro puo' deferire la
controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, presentando un
ricorso in conformita' con lo Statuto della Corte.
3. Ciascuno Stato Parte puo', al momento della firma, della
ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione del presente
Protocollo o dell'adesione a quest'ultimo, dichiarare che non si
considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri
Stati Parte non saranno vincolati dal paragrafo 2 del presente
articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che ha formulato tale
riserva.
4. Qualsiasi Stato Parte che ha formulato una riserva ai sensi del
paragrafo 3 del presente articolo puo' ritirarla in qualsiasi
momento, indirizzando una notifica al Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 16
Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione
1. Il presente Protocollo sara' aperto a tutti gli Stati per la
firma, dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo (Italia) e
successivamente presso la Sede delle Nazioni Unite a New York, fino
al 12 dicembre 2002.
2. Il presente Protocollo e' altresi' aperto alla firma delle
organizzazioni regionali d'integrazione economica, a patto che almeno
uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente
Protocollo in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o
approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di
approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale
d'integrazione economica puo' depositare i propri strumenti di
ratifica, di accettazione o di approvazione se almeno uno dei suoi
Stati membri lo ha fatto. In questo strumento di ratifica, di
accettazione o di approvazione, tale organizzazione dichiara la
portata della sua competenza per quanto riguarda le materie
regolamentate dal presente Protocollo. Tale organizzazione inoltre
informa il depositario di ogni rilevante modifica della portata della
sua competenza.
4. Il presente Protocollo e' aperto all'adesione di ogni Stato o
organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno
Stato membro e' Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di
adesione sono depositati presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Al momento della sua
adesione, l'organizzazione regionale d'integrazione economica
dichiara la portata della sua competenza per quanto concerne le
questioni regolamentate dal presente Protocollo. Essa inoltre informa
il depositario di ogni rilevante modifica della portata della sua
competenza.
Articolo 17
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, rimanendo
inteso che non entrera' in vigore prima che la Convenzione stessa sia
entrata in vigore. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli
strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione
economica sara' considerato come strumento aggiuntivo a quelli gia'
depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.
2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale d'integrazione
economica che ratifica, accetta, approva o aderisce al presente
Protocollo dopo il deposito del quarantesimo strumento pertinente, il
presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di deposito da parte di tale Stato o
organizzazione dello strumento rilevante, oppure alla data in cui
quest'ultimo entra in vigore in applicazione del presente articolo,
se questa data e' posteriore.
Articolo 18
Emendamento
1. Alla scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte
del Protocollo puo' proporre un emendamento e depositarne il testo
presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite. Quest'ultimo comunichera' la proposta di emendamento agli
Stati Parte ed alla Conferenza delle Parti alla Convenzione, al fine
di esaminare la proposta e adottare una decisione. Gli Stati Parte
del presente Protocollo riuniti nella Conferenza delle Parti non
lesinano alcun sforzo per addivenire ad un consenso su ciascun
emendamento. Una volta esauriti tutti gli sforzi in vista di un
consenso, senza che un accordo sia stato raggiunto, l'emendamento
esigera' come estrema risorsa per essere adottato, un voto a
maggioranza di due terzi degli Stati Parti del presente Protocollo,
presenti e votanti alla Conferenza delle Parti.
2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica, per
esercitare in forza del presente articolo il loro diritto di voto nei
settori di loro competenza, dispongono di un numero di voti uguale al
numero dei loro Stati Membri che sono Parti del presente Protocollo.
Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i
loro Stati Membri esercitano il proprio e viceversa.
3. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente
articolo e' soggetto alla ratifica, all'accettazione o
all'approvazione degli Stati Parte.
4. Un emendamento adottato in conformita' al paragrafo 1 del
presente articolo entrera' in vigore nei confronti di uno Stato Parte
novanta giorni dopo la data del deposito, ad opera di detto Stato
Parte, presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite, di uno strumento di ratifica, di accettazione o di
approvazione di tale emendamento.
5. Un emendamento entrato in vigore e' vincolante riguardo agli
Stati Parte che hanno espresso il loro consenso a farne parte. Gli
altri Stati Parte rimangono vincolati dalle disposizioni del presente
Protocollo e da tutti i precedenti emendamenti che essi hanno
ratificato, accettato o approvato.
Articolo 19
Denuncia
1. Uno Stato Parte puo' denunciare il presente Protocollo mediante
una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Una siffatta denuncia entra
in vigore un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte
del Segretario Generale.
2. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di
essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri
lo hanno denunciato.
Articolo 20
Depositario e lingue
1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
e' il depositario del presente Protocollo.
2 L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua
araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti
autentici sara' depositato presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, a tal fine
debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il
presente Protocollo.
1. Norme generali
Traduzione non ufficiale
PROTOCOLLO CONTRO LA FABBRICAZIONE ED IL TRAFFICO ILLECITO DI
ARMI DA FUOCO E DI LORO PARTI, ELEMENTI E MUNIZIONI, ADDIZIONALE
ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITA
TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA
Preambolo
Gli Stati Parti del presente Protocollo,
Consapevoli dell'urgenza di prevenire, combattere e sradicare la
fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro
parti, elementi e munizioni, essendo queste attivita' pregiudizievoli
per la sicurezza di ciascun Stato, di ciascuna regione e del mondo
nell'insieme, e che costituiscono una minaccia per il benessere dei'
popoli, per la loro promozione sociale ed economica e per il loro
diritto a vivere in pace,
Convinti dunque della necessita' che tutti gli Stati prendano
tutti i provvedimenti appropriati a tal fine, ivi comprese le
attivita' di cooperazione internazionale ed altre misure a livello
regionale e mondiale,
Ricordando la Risoluzione 53/111 dell'Assemblea generale del 9
dicembre 1998 in cui l'Assemblea ha deciso di creare un comitato
intergovernativo speciale, a composizione non limitata, incaricato di
elaborare una convenzione internazionale generale contro la
criminalita' transnazionale organizzata e di esaminare se sia il caso
di elaborare, in modo particolare, uno strumento internazionale volto
a lottare contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da
fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.
Tenendo presente il principio della parita' dei diritti dei popoli
e del diritto di questi ultimi di disporre di loro stessi, come
sancito nello Statuto delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione
relativa ai principi del diritto internazionale inerenti alle
relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra gli Stati in
conformita' allo Statuto delle Nazioni Unite.
Convinti che il fatto di allegare alla Convenzione delle Nazioni
Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata uno strumento
internazionale contro la fabbricazione ed il traffico illecito di
armi da fuoco e di loro parti, elementi e munizioni, aiutera' a
prevenire e combattere questo tipo di criminalita':
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo primo
Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la
criminalita' transnazionale organizzata
1. Il presente Protocollo completa la Convenzione delle Nazioni
Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata. Esso e'
interpretato congiuntamente alla Convenzione.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano mutatis mutandis
al presente Protocollo, salvo disposizione contraria del presente
Protocollo.
3. I reati determinati in conformita' all'articolo 5 del presente
Protocollo sono considerati reati stabiliti in conformita' alla
Convenzione.
Articolo 2
Oggetto
Il presente Protocollo ha come oggetto quello di promuovere,
agevolare e rafforzare la cooperazione fra gli Stati Parti, al fine
di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffico
illecito delle armi da fuoco, delle loro parti, dei loro elementi e
delle loro munizioni.
Articolo 3
Terminologia
Ai fini del presente Protocollo:
a) l'espressione "arma da fuoco" significa ogni arma a canna
portatile destinata allo sparo di piombini, di una pallottola o di un
proiettile per mezzo di un esplosivo, o che e' progettata a tal fine
o che puo' agevolmente essere trasformata a tal fine, escluse le armi
da fuoco antiche o le loro riproduzioni. Le armi da fuoco antiche e
le loro riproduzioni sono definite in conformita' alla legislazione
interna. Cio' nonostante, le armi da fuoco antiche non includono in
alcun caso le armi da fuoco fabbricate dopo il 1899;
b) l'espressione "parti ed elementi" significa ogni elemento, o
elemento di sostituzione specificatamente progettato per un'arma da
fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna,
la carcassa o il coperchio di culatta, la guida o il tamburo, la
culatta mobile o il blocco di culatta, nonche' ogni dispositivo
progettato o adattato per attenuare il rumore causato da un tiro di
arma da fuoco;
c) il termine "munizioni" significa l'insieme della cartuccia o
dei suoi elementi, compresi i bossoli, i detonatori, la polvere da
sparo, le pallottole o i proiettili utilizzati in un'arma da fuoco,
fermo restando che tali elementi sono anch'essi sottoposti ad
autorizzazione nello Stato Parte considerato;
d) l'espressione "fabbricazione illecita" significa la
fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, di loro parti ed
elementi, o di munizioni:
i) effettuato con parti ed elementi che sono stati oggetto di un
traffico illecito;
ii) senza licenza ne' autorizzazione di un'autorita' competente
dello Stato Parte in cui la fabbricazione o l'assemblaggio ha luogo;
oppure
iii) senza aver contrassegnato le armi da fuoco al momento della
loro fabbricazione in conformita' all'articolo 8 del presente
Protocollo;
Sono rilasciate licenze o autorizzazioni per la fabbricazione di
parti e di elementi, in conformita' alla legislazione interna;
e) l'espressione " traffico illecito" significa l'importazione,
l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto
o il trasferimento di armi da fuoco, di loro parti, elementi e
munizioni dal territorio di uno Stato Parte o attraverso quest'ultimo
verso iiterritorio di un altro Stato Parte se uno degli Stati Parti
autorizzati non lo autorizza conformemente alle disposizioni del
presente Protocollo o se le armi da fuoco non sono marcate
conformemente all'articolo 8 del presente Protocollo;
f) il termine "pedinamento" significa il controllo sistematico
del percorso delle armi da fuoco e, se possibile, delle loro parti,
elementi e munizioni dal fabbricante all'acquirente, al fine di
aiutare le autorita' competenti degli Stati parti ad individuare ed
analizzare la fabbricazione ed il traffico illecito e ad effettuare
investigazioni
Articolo 4
Portata d'applicazione
1. Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione
contraria, alla prevenzione della fabbricazione e del traffico
illecito delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni
ed alle inchieste e azioni giudiziarie relative ai reati determinati
in conformita' all'articolo 5 di detto Protocollo, quando questi
reati sono di natura transnazionale ed un gruppo criminale
organizzato vi e' implicato.
2. Il presente Protocollo non si applica alle transazioni fra
Stati o ai trasferimenti di uno Stato qualora la sua applicazione
dovesse pregiudicare il diritto di uno Stato Parte di adottare
nell'interesse della sicurezza nazionale, misure compatibili con lo
Statuto delle Nazioni Unite.
Articolo 5
Incriminazione
1. Ciascuno Stato Parte adotta i provvedimenti legislativi e gli
altri provvedimenti necessari per conferire il carattere di reato,
quando gli atti siano stati commessi intenzionalmente:
a) alla fabbricazione illecita di armi da fuoco, di loro elementi
e munizioni;
b) al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi
e munizioni;
c) alla contraffazione o illecita obliterazione, rimozione o
alterazione in modo illegale del marchio ( o dei marchi) che devono
comparire su un'arma da fuoco in forza dell'articolo 8 del presente
Protocollo).
2. Ciascuno Stato Parte puo' altresi' adottare le misure
legislative ed altre necessarie per determinare in quanto reati i
seguenti comportamenti:
a) fatti salvi i concetti basilari del suo ordinamento giuridico,
il tentativo di commettere un reato determinato in conformita' al
paragrafo 1 del presente articolo o di rendersene complice; e
b) il fatto di organizzare, dirigere, aiutare, facilitare,
incoraggiare, favoreggiare per mezzo di un aiuto o di consigli, la
perpetrazione di un reato stabilito conformemente al paragrafo I del
presente articolo.
Articolo 6
Confisca, sequestro e uso
1. Fatto salvo l'articolo 12 della Convenzione le Parti, per
quanto possibile nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici
nazionali, adottano le misure necessarie per la confisca di armi da
fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni, che sono stati oggetto
di una fabbricazione o di un traffico illecito.
2. Gli Stati Parte adottano, nell'ambito dei loro ordinamenti
giuridici nazionali, le misure necessarie ad impedire che armi da
fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di una
fabbricazione e di traffici illeciti cadano in mano a persone non
autorizzate, confiscando e distruggendo tali armi, le loro parti,
elementi e munizioni salvo se un'altra misura per disporne e' stata
ufficialmente autorizzata, ed a condizione che tali armi siano state
contrassegnate e che le metodologie per disporre di tali armi e
munizioni siano state registrate.
II. Prevenzione
Articolo 7
Conservazione delle informazioni
Ciascun Stato Parte garantisce la conservazione per almeno dieci
anni delle informazioni relative alle armi da fuoco e, se del caso e
ove possibile, alle loro parti, elementi e munizioni necessarie per
seguire le tracce e individuare tali armi nonche' ove opportuno e
possibile, le loro parti, elementi e munizioni che sono oggetto di
una fabbricazione o di un traffico illecito, nonche' per prevenire e
individuare tali attivita'. Le informazioni in oggetto sono le
seguenti:
a) i marchi appropriati richiesti in forza dell'articolo 8 del
presente Protocollo;
b) nel caso di transazioni internazionali relative ad armi da
fuoco, le parti, gli elementi e le munizioni di queste ultime, le
date di rilascio e di scadenza delle licenze o autorizzazioni
richieste, il paese di esportazione, il paese d'importazione, i paesi
di transito, se del caso, ed il destinatario finale nonche' la
descrizione e la quantita' degli articoli.
Articolo 8
Marcatura delle armi da fuoco
1. In vista dell'identificazione e per seguire le tracce di
ciascuna arma da fuoco, gli Stati parte:
a) al momento della fabbricazione di ciascuna arma da fuoco, sia
esigono un'unica marcatura indicante il nome del fabbricante, il
paese o il luogo di fabbricazione ed il numero di serie, sia
conservano ogni altra marcatura, unica e di facile uso che comporta
simboli geometrici semplici abbinati ad un codice numerico e/o
alfa-numerico, il quale consente a tutti gli Stati d'identificare
facilmente il paese di fabbricazione;
b) esigono una marcatura appropriata semplice su ciascuna arma da
fuoco importata, che consenta d'identificare il paese importatore e,
se possibile, l'anno d'importazione rendendo possibile il pedinamento
dell'arma da fuoco ad opera delle autorita' competenti di questo
paese, nonche' un marchio unico, se detto marchio non figura
sull'arma da fuoco. Non occorre applicare alle importazioni
temporanee di armi da fuoco per fini leciti e verificabili, le
condizioni enunciate nel presente capoverso.
c) garantiscono, all'atto del trasferimento di un'arma da fuoco
proveniente dalle scorte dello Stato, in vista di un uso civile
permanente, ad effettuare un'unica marcatura adeguata che consenta a
tutti gli Stati Parte di identificare il paese che effettua il
trasferimento.
3. Gli Stati Parti incoraggiano l'industria delle armi da fuoco ad
elaborare misure per impedire che i marchi siano rimossi o alterati.
Articolo 9
Neutralizzazione delle armi da fuoco
Uno Stato Parte il quale, secondo la sua legislazione interna, non
considera un'arma da fuoco neutralizzata come arma da fuoco, prende i
provvedimenti necessari, ivi compresa la determinazione di reati
specifici, se del caso, per impedire l'illecita riattivazione delle
armi da fuoco neutralizzate, in conformita' ai principi generali di
neutralizzazione in appresso:
a) rendere definitivamente inutilizzabili ed impossibili da
rimuovere, sostituire o modificare in vista di qualsiasi
riattivazione, tutte le parti essenziali di un'arma da fuoco
neutralizzata;
b) prendere provvedimenti per, se del caso far verificare le
misure di neutralizzazione da un'autorita' competente, al fine di
garantire che le modifiche apportate ad un'arma da fuoco la rendano
definitivamente inutilizzabile;
c) prevedere, nell'ambito della verifica da parte dell'autorita'
competente, il rilascio di un certificato o di un documento
attestante la neutralizzazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a
tal fine di un marchio chiaramente visibile sull'arma da fuoco.
Articolo 10
Obblighi generali concernenti i sistemi di licenze o di
autorizzazioni per l'esportazione, l'importazione ed il transito.
1. Ciascuno Stato Parte stabilisce o mantiene un sistema efficace
di licenze o di autorizzazioni per l'esportazione e l'importazione
nonche' di misure sul transito internazionale, per il trasferimento
di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.
2. Prima di rilasciare licenze o autorizzazioni d'esportazione per
invii di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno
Stato parte si accerta che:
a) Gli Stati importatori abbiano rilasciato licenze o
autorizzazioni d'importazione;
b) Gli Stati di transito abbiano almeno notificato per iscritto,
prima dell'invio, che essi non si oppongono al transito, e cio' senza
pregiudizio di accordi o di intese bilaterali e multilaterali a
favore degli Stati senza litorale.
3. La licenza o l'autorizzazione di esportazione e d'importazione
e la relativa documentazione di accompagnamento contengano
informazioni le quali, come minimo, includono il luogo e la data del
rilascio, la data di scadenza, il paese di esportazione, il paese
d'importazione, il destinatario finale, la designazione delle armi da
fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni e la loro quantita',
nonche', in caso di transito, i paesi di transito. Le informazioni
riportate nella licenza d'importazione devono essere fornite in
anticipo agli Stati di transito.
4. Lo Stato Parte importatore informa lo Stato Parte esportatore,
a sua richiesta, della ricezione degli invii di armi da fuoco, di
loro parti ed elementi o di munizioni.
5. Ciascuno Stato Parte prende, nell'ambito dei propri mezzi,
misure affidabili per fare in modo che le procedure di concessione di
licenze o di autorizzazioni siano sicure e che l'autenticita' delle
licenze o delle autorizzazioni possa essere verificata o convalidata.
6. Gli Stati Parte possono adottare procedure semplificate per
l'importazione e l'esportazione temporanea e per il transito di armi
da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, per tini legali
verificabili come la caccia, il tiro sportivo, la perizia,
l'esposizione o la riparazione.
Articolo 11
Misure di sicurezza e di prevenzione
Al fine di individuare, prevenire ed eliminare furti, perdite o
dirottamenti, nonche' la fabbricazione ed il traffico illecito di
armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno Stato
Parte prende adeguati provvedimenti:
a) per esigere la sicurezza delle armi da fuoco, di loro parti,
elementi e munizioni al momento della fabbricazione,
dell'importazione dell'esportazione e del transito attraverso il suo
territorio;
b) per accrescere l'efficacia dei controlli delle importazioni,
delle esportazioni e del transito, ivi compresi, se del caso, dei
controlli alle frontiere, nonche' l'efficacia della cooperazione
transfrontaliera fra la polizia ed i servizi doganali.
Articolo 12
Informazioni
1. Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati
Parte si scambiano, conformemente ai loro rispettivi ordinamenti
giuridici ed amministrativi, informazioni pertinenti in ogni caso di
specie, concernenti in particolare i fabbricanti, i negozianti, gli
importatori, gli esportatori e, ogni qualvolta cio' e' possibile, i
trasportatori autorizzati di armi da fuoco, di loro parti, elementi e
munizioni.
2. Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati
Parte si scambiano, conformemente ai loro rispettivi ordinamenti
giuridici ed amministrativi, informazioni pertinenti, concernenti in
modo particolare:
a) i gruppi criminali organizzati i quali notoriamente
partecipano o sono sospettati di partecipare alla fabbricazione o al
traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e
munizioni;
b) i mezzi di dissimulazione utilizzati nella fabbricazione o nel
traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e
munizioni ed i mezzi per rilevarli;
c) le metodologie ed i mezzi, i punti di spedizione e di
destinazione e gli itinerari solitamente utilizzati dai gruppi
criminali organizzati che si dedicano al traffico illecito di armi da
fuoco, di loro parti, elementi e munizioni;
d) i dati di esperienza a carattere legislativo, nonche' le
prassi e le misure volte a prevenire, combattere e sradicare la
fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro
parti, elementi e munizioni.
3. Gli Stati Parte si comunicano o si scambiano, a seconda di come
convenga, informazioni scientifiche e tecnologiche pertinenti, utili
ai servizi di individuazione e di repressione, al fine di rafforzare
reciprocamente la loro capacita' di prevenire e scoprire la
fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro
parti, elementi e munizioni, di svolgere indagini e d'intraprendere
azioni giudiziarie contro le persone coinvolte in queste attivita'
illecite.
4. Gli Stati Parte cooperano fra di loro per seguire le tracce
delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni che siano
state eventualmente oggetto di una fabbricazione o di traffici
illeciti, e rispondono con sollecitudine, nel limite dei loro mezzi,
alle richieste di assistenza in questo settore.
5. Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento
giuridico o di altri accordi internazionali, ogni Stato Parte che
riceve informazioni da un altro Stato Paste in applicazione del
presente articolo, ivi comprese informazioni esclusive concernenti
transazioni commerciali, garantisce la loro riservatezza e rispetta
tutte le loro limitazioni d'uso se e' richiesto in tal senso dallo
Stato Parte che le fornisce. Se tale riservatezza non puo' essere
garantita, lo Stato Parte che ha fornito le informazioni ne e'
avvisato prima che queste ultime siano divulgate.
Articolo 13
Cooperazione
1. Gli Stati Parte cooperano a livello bilaterale, regionale ed
internazionale per prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione
ed i traffici illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e
munizioni.
2. Fatto salvo il paragrafo 13 dell'articolo 18 della Convenzione,
ciascun Stato Parte designa un organismo nazionale o un unico punto
di contatto incaricato di provvedere al collegamento con altri Stati
Parte per le questioni relative al presente Protocollo.
3. Gli Stati Parte si adoperano per ottenere l'appoggio e la
cooperazione di fabbricanti, negozianti, importatori, esportatori,
agenti venditori e trasportatori commerciali di armi da fuoco,
nonche' di loro parti, elementi e munizioni, al fine di prevenire e
individuare le attivita' illecite di cui al paragrafo 1 del presente
articolo.
Articolo 14
Formazione professionale ed assistenza tecnica
1. Gli Stati Parte cooperano fra di loro e con le organizzazioni
internazionali competenti, a seconda di come convenga, in modo da
poter ottenere, su richiesta, la formazione e l'assistenza tecnica
necessarie per migliorare la loro capacita' di prevenire, combattere
e sradicare la fabbricazione ed i traffici illeciti di armi da fuoco,
di loro parti, elementi e munizioni, ivi compresa un'assistenza
tecnica, finanziaria e materiale per le questioni di cui agli
articoli 29 e 30 della Convenzione.
Articolo 15
Agenti venditori e intermediazione
1. Al fine di prevenire e di combattere la fabbricazione ed il
traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e
munizioni, gli Stati Parte che non lo hanno ancora fatto, prevedono
d'istituire un sistema di regolamentazione delle attivita' di coloro
che praticano l'intermediazione.
Questo sistema potrebbe includere una o piu' misure, come:
a) l'esigenza di una registrazione per gli agenti venditori che
operano sul loro territorio;
b) l'esigenza di una licenza o di un'autorizzazione
d'intermediazione; oppure
c) l'esigenza d'indicare, sulle licenze o autorizzazioni
d'importazione e di esportazione, o sui documenti di accompagnamento,
il nome e la localizzazione degli agenti venditori che partecipano
alla transazione.
2. Gli Stati Parte che hanno istituito un sistema di
autorizzazioni per quanto riguarda l'nter-mediazione, come enunciato
al paragrafo I del presente articolo, sono incoraggiati a fornire
informazioni sugli agenti venditori e sulla mediazione quando
scambiano informazioni ai sensi dell'articolo 12 del presente
Protocollo, ed a conservare le informazioni relative agli agenti
venditori ed all'inter-mediazione conformemente all'articolo 7 del
presente Protocollo.
III. Disposizioni finali
Articolo 16
Soluzione delle controversie
1. Gli Stati Parte fanno ogni forzo per risolvere per via
negoziale le controversie concernenti l'interpretazione o
l'applicazione del presente Protocollo.
2. Ogni controversia fra due o piu' Stati Parte, concernente
l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo, che non
puo' essere risolta per via negoziale in tempi ragionevoli e', su
richiesta di uno di questi Stati Parte, sottoposta ad arbitrato. Se
entro sei mesi a decorrere dalla data della richiesta di arbitrato,
gli Stati Parte non addivengono ad un accordo sull'organizzazione
dell'arbitrato, uno qualsiasi fra di loro puo' sottoporre la
controversia alla Corte internazionale di Giustizia presentando un
ricorso conformemente allo Statuto della Corte.
3. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o
dell'approvazione del presente Protocollo o dell'adesione a
quest'ultimo, ogni Stato Parte puo' dichiarare che non si considera
vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati
Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei
confronti di qualsiasi Stato Parte che ha emanato siffatta riserva.
4. Ogni Stato Parte che ha formulato una riserva in forza del
paragrafo 3 del presente articolo puo' ritirarla in qualsiasi
momento, indirizzando una notifica al Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 17
Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione
1. Il presente Protocollo sara' aperto alla firma di tutti gli
Stati presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New
York, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua adozione
da parte dell'Assemblea Generale e fino al 12 dicembre 2002.
2. Il presente Protocollo e' altresi' aperto alla firma delle
organizzazioni regionali d'integrazione economica, purche' almeno uno
Stato membro di una siffatta organizzazione abbia firmato il presente
Protocollo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o
approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di
approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale
d'integrazione economica puo' depositare i suoi strumenti di
ratifica, di accettazione o di approvazione se almeno uno dei suoi
Stati membri lo ha fatto. In questo strumento di ratifica, di
accettazione o di approvazione, la suddetta organizzazione dichiara
la portata della sua competenza relativamente alle questioni
regolamentate dal presente Protocollo. Essa informa altresi' il
depositario di ogni modifica rilevante della portata della sua
competenza.
4. Il presente Protocollo e' aperto all'adesione di ogni Stato o
di ogni organizzazione regionale d'integrazione economica di cui
almeno uno Stato membro fa parte del presente Protocollo. Gli
strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Al momento della sua
adesione, un'organizzazione regionale d'integrazione economica
dichiara la portata della sua competenza relativamente alle questioni
regolamentate dal presente Protocollo. Essa informa altresi' il
depositario di ogni modifica rilevante della portata della sua
competenza.
Articolo 18
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, rimanendo
inteso che non entrera' in vigore prima che la Convenzione stessa sia
entrata in vigore. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli
strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione
economica e' considerato come essendo uno strumento aggiuntivo a
quelli gia' depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione
economica che ratifichera', accettera' o approvera' il presente
Protocollo o che vi aderira' dopo il deposito del quarantesimo
strumento pertinente, il presente Protocollo entrera' in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento
rilevante da parte di detto Stato o di detta organizzazione, o alla
data in cui esso entra in vigore in applicazione del paragrafo 1 del
presente articolo, se quest'ultima data e' posteriore.
Articolo 19
Emendamento
1. Alla scadenza di un termine di cinque anni a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del
Protocollo puo' presentare una proposta di emendamento e depositarne
il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica in tal caso la proposta di
emendamento agli Stati Parte ed alla Conferenza delle Parti alla
Convenzione, in vista dell'esame della proposta e dell'adozione di
una decisione. Gli Stati Parte del presente Protocollo, riuniti nella
Conferenza delle Parti non lesinano alcun sforzo per raggiungere un
consenso su qualsiasi emendamento. Se tutti gli sforzi in tal senso
si sono esauriti senza sia intervenuto un accordo occorrera', come
estrema risorsa, affinche' l'emendamento possa essere adottato, un
voto a maggioranza di due terzi degli Stati Parte del presente
Protocollo, presenti e votanti alla Conferenza delle Parti.
2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica
dispongono, per esercitare in forza del presente articolo il loro
diritto di voto nei settori di loro competenza, di un numero di voti
pari al numero dei loro Stati membri Parti del presente Protocollo.
Esse non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri
esercitano il proprio, e viceversa.
3. Un emendamento adottato conformemente al paragrafo 1 del
presente articolo e' soggetto alla ratifica, accettazione o
approvazione degli Stati Parte.
4. Un emendamento adottato in conformita' al paragrafo 1 del
presente articolo entrera' in vigore per uno Stato Parte novanta
giorni dopo la data di deposito ad opera di detto Stato Parte presso
il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di
uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di detto
emendamento.
5. Un emendamento entrato in vigore ha valenza obbligatoria nei
confronti degli Stati Parte che hanno espresso il loro consenso ad
esserne vincolati. Gli altri Stati Parte rimangono vincolati dalle
disposizioni del presente Protocollo e da tutti gli emendamenti
precedenti da essi ratificati, accettati o approvati.
Articolo 20
Denuncia
1. Uno Stato Parte puo' denunciare il presente Protocollo mediante
una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questa denuncia ha effetto
un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la
notifica.
2. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di
essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri
hanno denunciato quest'ultimo.
Articolo 21
Depositario e lingue
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e'
depositario del presente Protocollo.
2. L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua
araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente
fede, sara' depositato presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, a tal fine
debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il
presente Protocollo.
I. Disposizioni generali
Traduzione non ufficiale
PROTOCOLLO ADDIZIONALE DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE
CONTRO LA CRIMINALITA' TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA PER
COMBATTERE IL TRAFFICO ILLECITO DI MIGRANTI VIA TERRA,
VIA MARE E VIA ARIA
Preambolo
Gli Stati - Parte del presente Protocollo,
Dichiarando che una azione efficace per prevenire e combattere il
traffico di migranti via terra, mare e aria richiede un approccio
internazionale globale che includa la cooperazione, lo scambio di
informazioni ed altre misure adeguate, comprese misure di carattere
socio-economico, al livello nazionale, regionale ed internazionale,
Ricordando la risoluzione dell'Assemblea Generale 53/212 datata 22
dicembre 1999, con la quale l'Assemblea ha esortato gli Stati membri
ed il sistema delle Nazioni Unite a rafforzare la cooperazione
internazionale nel settore dello sviluppo e migrazione internazionali
al fine di affrontare le cause che sono alla base della migrazione,
specialmente quelle connesse alla poverta', e a massimizzare i
vantaggi della migrazione internazionale per gli interessati, e ha
incoraggiato, laddove necessario, i meccanismi subregionali,
regionali ed interregionali a continuare ad affrontare la questione
della migrazione e dello sviluppo,
Convinti della necessita' di fornire ai migranti un trattamento
umano ed una piena tutela dei loro diritti,
Tenendo conto del fatto che, nonostante il lavoro intrapreso in
altre tribune internazionali, non vi e' nessun strumento universale
che affronti tutti gli aspetti del traffico di migranti e altre
questioni connesse.
Preoccupati per il significativo aumento delle attivita' dei
gruppi criminali organizzati nel settore di traffico di migranti e
altre attivita' criminali connesse enunciate nel presente Protocollo
che nuocciono gravemente agli Stati interessati,
Preoccupati anche per il fatto che il traffico di migranti puo'
mettere in pericolo le vite o l'incolumita' dei migranti coinvolti,
Ricordando la risoluzione 53/111 dell'Assemblea Generale del 9
dicembre 1998, con la quale l'Assemblea ha deciso di istituire un
comitato intergovernativo ad hoc a composizione non limitata al fine
di elaborare una convenzione internazionale generale contro la
criminalita' transnazionale organizzata e di esaminare
l'elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale in
materia di traffico clandestino e trasporto di migranti, anche via
mare.
Convinti del fatto che l'integrazione della Convenzione contro la
criminalita' transnazionale organizzata con uno strumento
internazionale contro il traffico di migranti via mare, terra e aria,
sara' utile nel prevenire e combattere tale tipo di reato.
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la
Criminalita' Transnazionale Organizzata
1. Il presente Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni
Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata. Esso e'
interpretato unitamente alla Convenzione.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis
mutandis, al presente Protocollo, salvo diversa disposizione.
3. I reati previsti conformemente all'articolo 6 del presente
Protocollo sono considerati come reati previsti ai sensi della
Convenzione.
Articolo 2
Scopo
Lo scopo del presente Protocollo e' di prevenire e combattere il
traffico di migranti, nonche' quello di promuovere la cooperazione
fra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei
migranti oggetto di traffico clandestino.
Articolo 3
Terminologia
Ai fini del presente Protocollo:
(a) "Traffico di migranti" indica il procurare, al fine di
ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o
materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di
cui la persona non e' cittadina o residente permanente.
(b) "Ingresso illegale" indica il varcare i confini senza
soddisfare i requisiti necessari per l'ingresso legale nello Stato
d'accoglienza;
(c) "Documento di viaggio o d'identita' fraudolento" indica
qualsiasi documento di viaggio o di identita':
i) che e' stato contraffatto o modificato materialmente da
qualunque persona diversa dalla persona o autorita' legalmente
autorizzata a produrre o rilasciare il documento di viaggio o di
identita' per conto dello Stato; o
ii) che e' stato rilasciato o ottenuto in modo irregolare,
tramite falsa dichiarazione, corruzione o costrizione, o in qualsiasi
altro modo illegale; o
iii) che e' utilizzato da una persona diversa dal legittimo
titolare;
(d) "Nave" indica qualsiasi tipo di veicolo acquatico, compresi i
veicoli senza pescaggio e gli idrovolanti, utilizzati o suscettibili
di essere utilizzati come mezzo di trasporto sull'acqua, eccetto navi
da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti o
gestite da un Governo fintantoche' utilizzate per un servizio
pubblico non commerciale.
Articolo 4
Portata di applicazione
Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria,
alla prevenzione, alle attivita' d'indagine ed al perseguimento dei
reati previsti ai sensi dell'art. 6 del presente Protocollo, nei casi
in cui tali reati sono di natura transnazionale e coinvolgono un
gruppo criminale organizzato, nonche' alla protezione dei diritti dei
migranti oggetto di traffico clandestino.
Articolo 5
Responsabilita' penale dei migranti
I migranti non diventano assoggettati all'azione penale fondata
sul presente Protocollo per il fatto di essere stati oggetto delle
condotte di cui all'articolo 6.
Articolo 6
Penalizzazione
1. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo
necessarie per conferire il carattere di reato ai sensi del suo
diritto interno, quando l'atto e' commesso intenzionalmente e al fine
di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario
o altro vantaggio materiale:
a) al traffico di migranti;
b) quando l'atto e' commesso al fine di permettere il traffico di
migranti;
(i) alla fabbricazione di un documento di viaggio o di identita'
fraudolento;
(ii) al fatto di procurarsi, fornire o possedere detto
documento;
c) al fatto di permettere ad una persona che non e' cittadina o
residente permanente di rimanere nello Stato interessato senza
soddisfare i requisiti necessari per permanere legalmente nello Stato
tramite i mezzi di cui alla lettera b) del presente paragrafo o
tramite qualsiasi altro mezzo illegale.
1. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo
necessarie per conferire il carattere di reato:
(a) fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento
giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi
del paragrafo 1 del presente articolo;
(b) alla partecipazione, in qualita' di complice, ad un reato
determinato ai sensi del paragrafo 1(a),(b)(i) o (c) del presente
articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento
giuridico, alla partecipazione, in qualita' di complice, ad un reato
determinato ai sensi del paragrafo 1 (b) (ii) del presente articolo.
c) all'organizzare o dirigere altre persone nella commissione di
un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo,
necessarie per conferire il carattere di circostanza aggravante dei
reati di cui al paragrafo 1 (a),(b)(i) e (c) del presente articolo e,
fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico,
dei reati di cui al paragrafo 2(b) e (c) del presente articolo:
(a) al fatto di mettere in pericolo, o di rischiare di mettere in
pericolo, la vita o l'incolumita' dei migranti coinvolti; o
(b) ai trattamenti inumani o degradanti, incluso lo sfruttamento,
di tali migranti.
4. Nessuna disposizione del presente Protocollo impedisce ad uno
Stato Parte di prendere misure nei confronti di una persona la cui
condotta costituisce reato ai sensi del suo diritto interno.
II. Traffico di migranti via mare
Articolo 7
Cooperazione
Gli Stati Parti cooperano nella maniera piu' ampia per prevenire e
reprimere il traffico di migranti via mare, ai sensi del diritto
internazionale del mare.
Articolo 8
Misure contro il traffico di migranti via mare.
1. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che
una nave che batte la sua bandiera o che vanta l'iscrizione sul suo
registro, senza nazionalita', o avendo in realta' la nazionalita'
dello Stato Parte in questione, sebbene batta bandiera straniera o
rifiuti di esibire bandiera, sia coinvolta nel traffico di migranti
via mare, puo' richiedere ad altri Stati Parte assistenza per porre
fine all'utilizzo della nave utilizzata a tal fine. Gli Stati Parte
che hanno ricevuto tale richiesta forniscono detta assistenza nei
limiti dei mezzi di cui dispongono.
2. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che
una nave che esercita la liberta' di navigazione in conformita' al
diritto internazionale e che batte bandiera o che esibisce i segni di
iscrizione al registro di un altro Stato Parte, sia coinvolta nel
traffico di migranti via mare, puo' informare di cio' lo Stato di
bandiera, chiedere conferma dell'iscrizione sul registro e, se
confermata, chiedere l'autorizzazione a detto Stato a prendere misure
opportune in relazione a tale nave. Lo Stato di bandiera puo'
autorizzare lo Stato richiedente, tra le altre misure a:
(a) fermare la nave;
(b) ispezionare la nave e
(c) se vengono rinvenute prove che la nave e' coinvolta nel
traffico di migranti via mare, prendere le misure in relazione alla
nave, alle persone e al carico a bordo, come da autorizzazione da
parte dello Stato di bandiera.
3. Uno Stato Parte che ha preso una delle misure ai sensi del
paragrafo 2 del presente articolo informa immediatamente lo Stato di
bandiera interessato dei risultati della misura.
4. Uno Stato Parte risponde senza ritardo alla richiesta di un
altro Stato Parte per stabilire se una nave che vanta l'iscrizione al
suo registro o che batte la sua bandiera e' legittimata a fare cio',
nonche' ad una richiesta di autorizzazione in applicazione del
paragrafo 2 del presente articolo.
5. Uno Stato di bandiera puo', compatibilmente con l'articolo 7
del presente Protocollo, subordinare la sua autorizzazione alle
condizioni da stabilire di comune accordo tra detto Stato e lo Stato
richiedente, incluse le condizioni concernenti la responsabilita' e
la portata delle misure efficaci da prendere. Uno Stato Parte non
prende nessuna misura aggiuntiva senza l'espressa autorizzazione
dello Stato di bandiera, ad eccezione delle misure necessarie per
allontanare un pericolo imminente per la vita delle persone o di
quelle che derivano da relativi accordi bilaterali o multilaterali.
6. Ogni Stato Parte designa una autorita' o, laddove necessario,
piu' autorita' per ricevere e rispondere a richieste di assistenza,
di conferma di iscrizione sul registro o del abilitate a ricevere
domande di assistenza, di conferma dell'immatricolazione sul suo
registro o del diritto, per una nave di battere la sua bandiera,
nonche' richieste di autorizzazione per prendere misure opportune.
Tale designazione deve essere notificata tramite il Segretario
Generale, a tutti gli Stati Parte entro un mese dalla designazione.
7. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che
una nave e' coinvolta nel traffico di migranti via mare, e che questa
e' senza nazionalita', o puo' essere assimilata ad una nave senza
nazionalita', puo' fermare ed ispezionare la nave. Se il sospetto e'
confermato da prove, detto Stato parte prende misure opportune,
conformemente al relativo diritto interno ed internazionale.
Articolo 9
Clausole di salvaguardia
1. Quando uno Stato prende misure nei confronti di una nave ai
sensi dell'articolo 8 del presente Protocollo, esso:
a) assicura l'incolumita' e il trattamento umano delle persone a
bordo;
b) tiene debitamente conto della necessita' di non mettere in
pericolo la sicurezza della nave o del suo carico;
c) tiene debitamente conto della necessita' di non arrecare
pregiudizio agli interessi commerciali o giuridici dello Stato di
bandiera o di qualsiasi altro Stato interessato;
d) assicura, in base a propri mezzi, che qualsiasi misura presa
in relazione alla nave sia valida dal punto di vista ambientale,
2. Laddove le misure prese ai sensi dell'art, 8 del presente
Protocollo si rivelino infondate, la nave sara' risarcita di
qualsiasi perdita o danno che puo' aver subito, a condizione che non
abbia commesso alcun atto che giustifichi le misure adottate.
3. Qualsiasi misura presa, adottata o applicata in conformita' al
presente capitolo, tiene debitamente contro della necessita' di non
ostacolare o modificare:
a) i diritti e gli obblighi degli Stati costieri e l'esercizio
della loro giurisdizione, ai sensi del diritto internazionale del
mare, o
b) l'autorita' dello Stato di bandiera ad esercitare la
giurisdizione ed il controllo in relazione a questioni
amministrative, tecniche e sociali riguardanti la nave.
4. Qualsiasi misura presa in mare ai sensi del presente capitolo
e' eseguita unicamente da navi da guerra o da aeromobili militari, o
da altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e
identificabili in quanto al servizio dello Stato e autorizzati a tal
fine.
III. Misure di prevenzione, di cooperazione e altre misure
Articolo 10
Informazione
1. Senza pregiudizio per gli articoli 27 e 28 della Convenzione,
gli Stati Parte, in particolare quelli con confini comuni o situati
in corrispondenza di itinerari lungo i quali avviene il traffico di
migranti, si scambiano, al fine di raggiungere gli obiettivi del
presente Protocollo e in conformita' con il loro ordinamento interno
giuridico e amministrativo, informazioni pertinenti riguardanti:
a) punti d'imbarco e di destinazione, nonche' itinerari,
trasportatori e mezzi di trasporto che si sa essere utilizzati o
sospettati di essere utilizzati da gruppi criminali organizzati
dediti alle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo;
b) l'identita' e i metodi di organizzazioni o gruppi criminali
organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti alle
condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo;
c) l'autenticita' e le esatte caratteristiche dei documenti di
viaggio rilasciati da uno Stato Parte, nonche' il furto o il connesso
uso improprio di documenti di viaggio o d'identita' in bianco;
d) i mezzi e i metodi di occultamento e di trasporto di persone,
la modifica, riproduzione o acquisizione illecite o qualsiasi altro
uso improprio dei documenti di viaggio o di identita' utilizzati
nelle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo ed i
mezzi per individuarli;
e) le esperienze, le prassi e le misure di carattere legislativo
per prevenire e contrastare le condotte di cui all'articolo 6 del
presente Protocollo;
f) le informazioni di carattere tecnologico e scientifico utili
alle autorita' di contrasto, in modo tale da rafforzare la reciproca
capacita' di prevenire e individuare le condotte di cui all'articolo
6 del presente Protocollo, nonche' di condurre indagini e perseguire
coloro che vi sono implicati.
2. Uno Stato Parte che riceve informazioni assente ad ogni
richiesta da parte dello Stato Parte che ha trasmesso le informazioni
che pone restrizioni sul loro utilizzo.
Articolo 11
Misure di frontiera
1. Senza pregiudizio per gli impegni internazionali in relazione
alla libera circolazione delle persone, gli Stati Parte rafforzano,
nella misura del possibile, i controlli alle frontiere necessari per
prevenire ed individuare il traffico di migranti.
2. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative o altre
misure opportune per impedire, per quanto possibile, ai mezzi di
trasporto gestiti da trasportatori commerciali di essere utilizzati
nella commissione del reato di cui all'articolo 6, paragrafo 1 (a)
del presente Protocollo.
3. Laddove opportuno, e senza pregiudizio per le convenzioni
internazionali applicabili, tali misure comprendono l'obbligo per i
trasportatori commerciali, compreso qualsiasi compagnia di trasporto
o proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di
verificare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di
viaggio richiesti per l'ingresso nello Stato di accoglienza.
4. Ciascuno Stato Parte prende i provvedimenti richiesti, in
conformita' al suo diritto interno, per prevedere sanzioni in caso di
violazione degli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente
articolo.
5. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure
che consentono, in conformita' al suo diritto interno, il rifiuto di
ingresso o il ritiro di visti per le persone coinvolte nella
commissione dei reati di cui presente Protocollo.
6. Fatto salvo l'articolo 27 della Convenzione, gli Stati Parte
prendono in considerazione il rafforzamento della cooperazione tra
gli organismi di controllo delle frontiere tramite, tra le altre
misure, la costituzione ed il mantenimento di canali diretti di
comunicazione.
Articolo 12
Sicurezza e controllo dei documenti
Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie, in base ai mezzi
disponibili, per:
(a) assicurare che i documenti di viaggio o di identita' da esso
rilasciati siano di una qualita' tale da non poter essere facilmente
utilizzati in maniera impropria e da non poter essere facilmente
falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati; e
(b) assicurare l'integrita' e la sicurezza dei documenti di
viaggio o di identita' rilasciati da o per conto dello Stato Parte e
per impedire che siano creati, rilasciati ed utilizzati illegalmente.
Articolo 13
Legittimita' e validita' dei documenti
Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte, in
conformita' con il proprio diritto interno, verifica entro un lasso
di tempo ragionevole, la legittimita' e la validita' dei documenti di
viaggio o di identita' rilasciati o che si presume siano stati
rilasciati in suo nome e sospettati di essere utilizzati per la
condotta di cui all'art. 6 del presente Protocollo.
Articolo 14
Formazione e cooperazione tecnica
1. Gli Stati Parte assicurano o rafforzano la formazione
specializzata per i funzionari dei servizi di immigrazione e altri
funzionari competenti nel settore della prevenzione delle condotte di
cui all'art. 6 del presente Protocollo e del trattamento umano di
migranti che sono stati oggetto di tali condotte, nel rispetto dei
loro diritti, come dal presente Protocollo.
2. Gli Stati Parte cooperano tra di loro e con le competenti
organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, altre
organizzazioni competenti e soggetti della societa' civile, a seconda
dei casi, per fare in modo che sia fornita un'adeguata formazione del
personale sul loro territorio per prevenire, combattere ed estirpare
le condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo e tutelare
i diritti dei migranti che sono stati oggetto di tale condotta.
Questa formazione comprende:
a) il miglioramento della sicurezza e della qualita' dei
documenti di viaggio;
b) il riconoscimento e l'individuazione di documenti di viaggio o
d'identita' fraudolenti;
c) la raccolta di informazioni nel settore della criminalita',
relative in particolare all'identificazione di gruppi criminali
organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti al
traffico di migranti, i metodi utilizzati per il trasporto dei
migranti, l'uso improprio dei documenti di viaggio o di identita' per
il traffico di migranti ed i mezzi di occultamento utilizzati nel
traffico di migranti;
d) il miglioramento delle procedure per individuare le persone
oggetto di traffico ai luoghi d'ingresso e di uscita convenzionali e
non convenzionali;
e) il trattamento umano dei migranti e la tutela dei loro
diritti, come stabilito dal presente Protocollo.
3. Gli Stati Parte con esperienza nel settore prendono in
considerazione di fornire assistenza tecnica agli Stati che sono
frequentemente utilizzati come paesi di origine o di transito per il
traffico di migranti. Gli Stati Parte fanno il possibile per fornire
le risorse necessarie, come ad esempio mezzi, sistemi informatizzati
e lettori di documenti, per combattere il traffico di migranti.
Articolo 15
Altre misure di prevenzione
1. Ciascuno Stato Parte prende le misure per assicurare di fornire
o rafforzare i programmi d'informazione per incrementare la
sensibilita' dell'opinione pubblica sul fatto che le condotte di cui
all'articolo 6 del presente Protocollo sono un'attivita' criminale
sovente perpetrata da gruppi criminali organizzati per trarne
profitto e che pone seri rischi per i migranti interessati.
2. In conformita' all'articolo 31 della Convenzione, gli Stati
Parte cooperano nel settore della pubblica informazione al fine di
evitare che potenziali migranti diventino vittime di gruppi criminali
organizzati.
3. Ciascuno Stato parte promuove o rafforza, a seconda dei casi,
programmi di sviluppo ed la cooperazione a livello nazionale,
regionale ed internazionale, prendendo in considerazione le realta'
socio-economiche della migrazione e prestando particolare attenzione
alle zone socialmente ed economicamente depresse, al fine di
combattere le cause di carattere socio-economiche che sono alla base
del traffico di migranti, come la poverta' ed il sottosviluppo.
Articolo 16
Misure di tutela e di assistenza
1. Nell'applicazione del presente Protocollo, ogni Stato Parte
prende, compatibilmente con i suoi obblighi derivanti dal diritto
internazionale, misure adeguate, comprese quelle di carattere
legislativo se necessario, per preservare e tutelare i diritti delle
persone che sono state oggetto degli atti enunciati all'articolo 6
del presente Protocollo come riconosciuti ai sensi del diritto
internazionale applicabile, in particolare il diritto alla vita e il
diritto a non essere sottoposti a tortura o altri trattamenti o pene
inumani o degradanti.
2. Ciascuno Stato Parte prende le misure opportune per fornire ai
migranti un'adeguata tutela contro la violenza che puo' essere loro
inflitta, sia da singoli individui che da gruppi, in quanto oggetto
delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo.
3. Ciascuno Stato Parte fornisce un'assistenza adeguata ai
migranti la cui vita, o incolumita', e' in pericolo dal fatto di
essere stati oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del
presente Protocollo.
4. Nell'applicare le disposizioni del presente articolo, gli Stati
Parte prendono in considerazione le particolari esigenze delle donne
e dei bambini.
5. Nel caso di detenzione di una persona che e' stata oggetto
delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, ogni
Stato Parte adempie ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione di
Vienna sulle relazioni consolari(1), laddove applicabile, compreso
l'obbligo di informare senza ritardo la persona interessata in
relazione alle disposizioni riguardanti la notifica ai funzionari
consolari ed la comunicazione con essi.
--------------------------------------
(1) Nazioni Unite, Serie dei Trattati, vol. 596, nn.
8638-8640 all'art. 6 del presente Protocollo e che e' un
suo cittadino o che ha il diritto di residenza permanente
sul suo territorio al momento del ritorno.
Articolo 17
Intese e Accordi
Gli Stati Parti prendono in considerazione di accordi bilaterali o
regionali, o accordi o intese operativi al fine di:
a) Istituire le misure piu' adeguate ed efficaci per prevenire e
combattere gli atti enunciati all'articolo 6 del presente Protocollo;
oppure
b) Rafforzare tra loro le disposizioni del presente Protocollo
Articolo 18
Ritorno dei migranti oggetto di traffico
1. Ciascuno Stato Parte acconsente a facilitare e ad accettare,
senza indebito o irragionevole ritardo, il ritorno di una persona che
e' stata oggetto della condotte di cui
2. Ciascuno Stato Parte prende in considerazione la possibilita'
di facilitare e accettare il ritorno di una persona che e' stata
oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo
e che aveva il diritto di residenza permanente sul suo territorio al
momento del suo ingresso nello Stato d'accoglienza, in conformita'
con il suo diritto interno.
3. Su richiesta dello Stato Parte d'accoglienza, lo Stato Parte
richiesto verifica senza indebito o irragionevole ritardo, se la
persona che e' stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del
presente Protocollo e' suo cittadino o ha il diritto di residenza
permanente sul suo territorio.
4. Al fine di facilitare il ritorno di una persona che e' stata
oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo
e che non e' in possesso dell'adeguata documentazione, lo Stato Parte
di cui quella persona e' cittadina o in cui ha il diritto di
residenza permanente acconsente a rilasciare su richiesta dello Stato
Parte di accoglienza, i documenti di viaggio adeguati o qualsiasi
altra autorizzazione necessaria per permettere alla persona di
viaggiare e ritornare nel suo territorio.
5. Ciascun Stato Parte coinvolto nel ritorno di una persona che e'
stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente
Protocollo, prende le misure appropriate per eseguire il ritorno in
modo organizzato e tenendo conto della incolumita' e dignita' della
persona.
6. Gli Stati Parti possono cooperare con le competenti
organizzazioni internazionali nell'applicazione del presente
articolo.
7. Il presente Articolo non reca pregiudizio a nessuno dei diritti
riconosciuti alle persone che sono state oggetto delle condotte di
cui all'articolo 6 del presente Protocollo dal diritto interno dello
Stato Parte d'accoglienza.
8. IL presente articolo non pregiudica gli obblighi assunti ai
sensi di qualsiasi altro trattato applicabile, bilaterale o
multilaterale, o qualsiasi altro accordo o intesa di carattere
operativo applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno
delle persone che sono state oggetto delle condotte di cui
all'articolo 6 del presente Protocollo.
IV. Disposizioni finali
Articolo 19
Clausola di salvaguardia
1. Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica
diritti, obblighi e responsabilita' degli Stati ed individui ai sensi
del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale
umanitario e il diritto internazionale dei diritti dell'uomo e, in
particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951(2) ed il
Protocollo del 1967(3), relativi allo Status di rifugiati e il
principio del non allontanamento.
2. Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate ed
applicate in modo non discriminatorio alle persone sulla base del
fatto che sono oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del
presente Protocollo. L'interpretazione e l'applicazione di tali
misure e' coerente con i principi internazionalmente riconosciuti
della non discriminazione.
----------------------------------------
(2) Nazioni Unite, Serie dei Trattati, vol. 189, 2545
(3) Ibid., vol. 606, n° 8791
Articolo 20
Composizione delle controversie
1. Gli Stati Parte cercano di comporre le controversie riguardanti
l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo tramite le
vie negoziali.
2. Qualsiasi controversia tra due o piu' Stati Parte in relazione
all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo che
non puo' essere risolta tramite la via negoziale in un lasso di tempo
ragionevole, e' oggetto su richiesta di uno di questi Stati Parte, di
arbitrato. Se, sei mesi dopo la data della richiesta di arbitrato,
gli Stati Parte non riescono ad accordarsi sull'organizzazione
dell'arbitrato, uno qualunque di detti Stati Parte puo' sottoporre la
controversia alla Corte internazionale di Giustizia Internazionale
tramite richiesta, conformemente allo Statuto della Corte.
3. Ogni Stato Parte puo', al momento della firma, ratifica,
accettazione o approvazione del presente Protocollo o dell'adesione
ad esso, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2
del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal
paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato
Parte che abbia espresso tale riserva.
4. Qualsiasi Stato Parte che abbia espresso una riserva ai sensi
del paragrafo 3 del presente articolo puo', in qualunque momento,
ritirare detta riserva tramite notifica al Segretario Generale delle
Nazioni Unite.
Articolo 21
Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione
1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di tutti gli Stati
dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e in seguito, presso la
Sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.
2. Il presente Protocollo e' aperto alla firma anche delle
organizzazioni regionali d'integrazione economica a condizione che
almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il
presente Protocollo, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o
approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione
sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Una organizzazione regionale d'integrazione
economica puo' depositare il proprio strumento di ratifica,
accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri ha
fatto altrettanto. In questo strumento di ratifica, accettazione o
approvazione, detta organizzazione dichiara la portata della propria
competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente
Protocollo. Detta organizzazione informa anche il depositario in
relazione a qualsiasi modifica pertinente della portata della sua
competenza.
4. Il presente Protocollo e' aperto per l'adesione da parte di
qualsiasi Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica
di cui almeno uno Stato membro e' Parte del presente Protocollo. Gli
strumenti di adesione vengono depositati presso il Segretario
Generale delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, una
organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara la portata
della sua competenza in relazione alle questioni disciplinate dal
presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in relazione a
qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza.
Articolo 22
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di
ratifica, accettazione, approvazione o adesione, eccetto che non
entrera' in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Ai
fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da
una organizzazione regionale d'integrazione economica e' considerato
come strumento integrativo degli strumenti gia' depositati dagli
Stati membri di tale organizzazione.
2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione
economica che ratifichera', accettera' o approvera' il presente
Protocollo o che vi aderira' dopo il deposito del quarantesimo
strumento relativo, il presente Protocollo entrera' in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto
Stato o organizzazione dello strumento pertinente o alla data in cui
il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo 1 del
presente articolo, a seconda della data successiva.
Articolo 23
Emendamento
1. Alla scadenza di cinque anni a partire dall'entrata in vigore
del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo puo' proporre
un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale
delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento
agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti della Convenzione al
fine di esaminare la proposta e prendere una decisione in merito. Gli
Stati Parte del presente Protocollo riuniti nella Conferenza delle
Parti tentano di raggiungere il consenso su ogni emendamento. Se sono
stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere il consenso ma senza
risultato, in ultima istanza, affinche' sia adottato l'emendamento,
e' necessario un voto della maggioranza di due terzi degli Stati
Parte al Protocollo, presenti alla Conferenza delle Parti ed
esprimenti il loro voto.
2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica, in
relazioni a questioni di loro competenza, esercitano il proprio
diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti
pari al numero dei loro Stati Membri che sono Parte del presente
Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di
voto se i loro Stati Membri esercitano il proprio e viceversa.
3. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente
articolo e' sottoposto a ratifica, accettazione o ad approvazione
degli Stati Parte.
4. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente
articolo entra in vigore in relazione ad uno Stato Parte novanta
giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle
Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o
approvazione di tale emendamento.
5. Quando un emendamento entra in vigore, e' vincolante per gli
Stati Parte che hanno espresso il proprio consenso ad essere
vincolati da esso. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle
disposizioni del presente Protocollo e degli emendamenti precedenti
che hanno ratificato, accettato o approvato.
Articolo 24
Denuncia
1. Uno Stato Parte puo' denunciare il presente Protocollo tramite
notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale
denuncia ha efficacia un anno dopo la data di ricevimento della
notifica da parte del Segretario Generale.
2. Una organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di
essere Parte al presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri
lo hanno denunciata.
Articolo 25
Depositario e lingue
1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite e' il depositario
del presente Protocollo.
2. L'originale del presente Protocollo, i testi in arabo, cinese,
francese, inglese, russo e spagnolo facenti tutti ugualmente fede, e'
depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.
In fede di cio', i sottoscritti plenipotenziari, all'uopo
debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno
sottoscritto il presente Protocollo.