LEGGE 28 marzo 1968, n. 406

Norme  per  la  concessione  di  una indennita' di accompagnamento ai
ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili.
 
 Vigente al: 6-9-2014  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  ciechi  assoluti che hanno titolo alla pensione non reversibile
ai  sensi  della  legge  10  febbraio  1962,  n.  66,  e' corrisposta
dall'Opera  nazionale  per  i  ciechi  civili,  ad integrazione della
pensione  stessa,  un'indennita'  di  accompagnamento nella misura di
lire 10.000 mensili.
  L'indennita' di cui al comma precedente e' ridotta del 50 per cento
per  i  ciechi  assoluti  che fruiscono di trattamento pensionistico,
rendita  o  assegno  continuativo  a  carico dello Stato o degli enti
pubblici  in  misura  pari o superiore all'ammontare della pensione a
carico del fondo sociale. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La Corte Costituzionale con sentenza del 8-15 marzo 1993, n. 88 (in
G.U.  1°  s.s.  24/03/1993,  n.  13)  ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 "Norme
per  la  concessione  di  una indennita' di accompagnamento ai ciechi
assoluti  assistiti  dall'Opera nazionale ciechi civili", nella parte
in   cui   non   prevede   la   corresponsione   dell'indennita'   di
accompagnamento  predetta,  ai  ciechi  assoluti  minori  degli  anni
diciotto".
                               Art. 2.

  Nei  confronti dei ciechi assoluti che alla data del 1 gennaio 1968
sono   titolari  della  pensione  non  reversibile,  l'indennita'  di
accompagnamento decorre da tale data.
  La  stessa  decorrenza  e'  stabilita  per  i  ciechi  assoluti che
ottengono  la  pensione  non  reversibile  dopo il 1 gennaio 1968 con
effetto da data anteriore.
  In  tutti  gli  altri  casi,  l'indennita'  di  accompagnamento  e'
concessa  con  la stessa decorrenza della pensione non reversibile, a
norma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11
agosto 1963, n. 1329.
                               Art. 3.

  L'indennita'  di  accompagnamento e' concessa con provvedimento del
presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
  A   tali   fini,   l'interessato   deve   produrre   all'opera  una
dichiarazione  resa  dinanzi  al  segretario  comunale  del comune di
residenza,  ai  sensi  e  con gli effetti di cui all'articolo 4 della
legge  4  gennaio  1968, n. 15, dalla quale risulti se fruisca o meno
dei  trattamenti  previsti  dal  secondo  comma dell'articolo 1 della
presente legge ed il relativo importo.
  Per  le  concessioni disposte, l'opera ha facolta' di effettuare in
ogni  tempo  accertamenti  sulla  sussistenza delle condizioni per il
godimento dell'indennita'.
                               Art. 4.

  All'onere  di  lire  2.500.000.000  derivante dall'attuazione della
presente  legge  si  provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523
dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1968.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 marzo 1968

                               SARAGAT

                                             MORO - TAVIANI - COLOMBO
                                              - PIERACCINI - MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE