LEGGE 28 marzo 1968, n. 406
Norme per la concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili.
Vigente al: 6-9-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai ciechi assoluti che hanno titolo alla pensione non reversibile
ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66, e' corrisposta
dall'Opera nazionale per i ciechi civili, ad integrazione della
pensione stessa, un'indennita' di accompagnamento nella misura di
lire 10.000 mensili.
L'indennita' di cui al comma precedente e' ridotta del 50 per cento
per i ciechi assoluti che fruiscono di trattamento pensionistico,
rendita o assegno continuativo a carico dello Stato o degli enti
pubblici in misura pari o superiore all'ammontare della pensione a
carico del fondo sociale. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza del 8-15 marzo 1993, n. 88 (in
G.U. 1° s.s. 24/03/1993, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 "Norme
per la concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi
assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili", nella parte
in cui non prevede la corresponsione dell'indennita' di
accompagnamento predetta, ai ciechi assoluti minori degli anni
diciotto".
Art. 2. Nei confronti dei ciechi assoluti che alla data del 1 gennaio 1968 sono titolari della pensione non reversibile, l'indennita' di accompagnamento decorre da tale data. La stessa decorrenza e' stabilita per i ciechi assoluti che ottengono la pensione non reversibile dopo il 1 gennaio 1968 con effetto da data anteriore. In tutti gli altri casi, l'indennita' di accompagnamento e' concessa con la stessa decorrenza della pensione non reversibile, a norma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.
Art. 3. L'indennita' di accompagnamento e' concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili. A tali fini, l'interessato deve produrre all'opera una dichiarazione resa dinanzi al segretario comunale del comune di residenza, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti se fruisca o meno dei trattamenti previsti dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge ed il relativo importo. Per le concessioni disposte, l'opera ha facolta' di effettuare in ogni tempo accertamenti sulla sussistenza delle condizioni per il godimento dell'indennita'.
Art. 4.
All'onere di lire 2.500.000.000 derivante dall'attuazione della
presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1968.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1968
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO
- PIERACCINI - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE