LEGGE 11 marzo 2015, n. 35
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012. (15G00049)(GU n.74 del 30-3-2015)
Vigente al: 31-3-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla
previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Accordo
stesso.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
AGREEMENT
BETWEEN
THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE REPUBLIC OF TURKEY
ON
SOCIAL SECURITY
Parte di provvedimento in formato grafico
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Allegato
ACCORDO
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA DI TURCHIA
SULLA
PREVIDENZA SOCIALE
Premessa
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
di Turchia, nell'intento di disciplinare le relazioni tra i due Stati
(in appresso denominate "Parti Contraenti") in materia di sicurezza
sociale, hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Definizioni dei termini
(1) I termini utilizzati nel presente Accordo avranno il seguente
significato:
a) "Territorio":
Per quanto riguarda l'Italia, la Repubblica Italiana;
Per quanto riguarda la Turchia, la Repubblica di Turchia;
b) "Legislazione": tutte le leggi ed i regolamenti che
disciplinano i regimi di sicurezza sociale, come specificato nel
paragrafo 1 dell'Articolo 2 del presente Accordo;
c) "Autorita' Competente":
Per quanto riguarda la Repubblica Italiana, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Salute;
Per quanto riguarda la Repubblica di Turchia, il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale;
d) "Istituzione Competente": l'istituto o gli istituti
previdenziali preposti all'attuazione della legislazione di cui
all'Articolo 2 del presente Accordo e all'erogazione delle
prestazioni;
e) "Istituzione": l'istituzione o le istituzioni preposte
all'attuazione della legislazione di cui al paragrafo 1 dell'Articolo
2 del presente Accordo;
f) "Assicurato": la persona che e' ed e' stata soggetta alla
legislazione di cui all'Articolo 2 del presente Accordo;
g) "Periodo Assicurativo": il periodo durante il quale sono stati
versati i contributi previdenziali, effettivi o figurativi, in virtu'
della legislazione di cui all'Articolo 2 del presente Accordo;
h) "Prestazioni e pensioni": tutte le prestazioni o le pensioni,
inclusi tutti i componenti delle stesse, erogati dai fondi pubblici,
ivi incluso qualsiasi aumento, indennita' di rivalutazione o
indennita' integrativa, salvo che non sia diversamente previsto dal
presente Accordo;
i) "Residenza": residenza permanente;
j) "Soggiorno": temporanea dimora;
k) "Familiare": le persone definite o riconosciute come familiari
dalla legislazione applicata dall'istituzione competente;
l) "Beneficiario": le persone definite o riconosciute come tali
dalla legislazione delle Parti Contraenti;
m) "Superstite": le persone definite o riconosciute come
superstiti e aventi diritto in virtu' della legislazione delle Parti
Contraenti.
(2) Qualsiasi termine non definito nel presente Accordo avra' il
significato ad esso attribuito dalla legislazione delle Parti
Contraenti.
Articolo 2
Legislazione a cui si applica l'Accordo
(1) Il presente Accordo si applichera' alle seguenti legislazioni
in materia di:
Per quanto riguarda la Repubblica Italiana:
a) Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e la reversibilita' dei lavoratori dipendenti, i regimi
speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti,
coltivatori diretti, mezzadri e coloni), e la gestione separata di
tale assicurazione;
b) Assicurazione per la maternita' e la malattia, compresa la
tubercolosi;
c) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
d) Assicurazione per la disoccupazione involontaria;
e) I regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi
generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori,
sempre che si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalla
legislazione indicata alle lettere precedenti.
Per quanto riguarda la Repubblica di Turchia:
a) Invalidita', vecchiaia, reversibilita', infortuni sul lavoro e
malattie professionali, indennita' di disoccupazione, malattia e
maternita' in base alle assicurazioni sanitarie generali relative ai
lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro da uno o piu'
datori di lavoro;
b) Invalidita', vecchiaia, reversibilita', infortuni sul lavoro e
malattie professionali e assicurazioni sanitarie generali per quanto
concerne i lavoratori autonomi senza contratto di lavoro dipendente;
c) Invalidita', vecchiaia, reversibilita' e assicurazioni
sanitarie generali per quanto riguarda i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche;
d) Invalidita', vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie
professionali, indennita' di disoccupazione, malattia e maternita' in
base alle assicurazioni sanitarie generali per i dipendenti iscritti
presso i fondi (esclusi i dipendenti pubblici ed il personale assunto
in virtu' del Decreto Legge n. 399) di cui all'Articolo Provvisorio
n. 20 della Legge sulla Previdenza Sociale n. 506;
(2) Il presente Accordo si applichera' anche a qualsiasi
legislazione che modifichi, aggiorni o sostituisca o integri la
legislazione di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.
(3) L'applicazione del presente Accordo alla legislazione relativa
a nuovi regimi di sicurezza sociale o a nuovi rami assicurativi
dovra' essere attuata tramite un nuovo Accordo sottoscritto a tal
fine dalle Parti Contraenti.
(4) Il presente Accordo non si applichera' alla legislazione delle
due Parti Contraenti in materia di' prestazioni assistenziali ed
altre prestazioni non contributive finanziate tramite la fiscalita'
generale o relative alle integrazioni al trattamento minimo.
Articolo 3
Campo di applicazione soggettivo dell'Accordo
Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le
disposizioni dello stesso si applicheranno alle persone che siano
state soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti
Contraenti o che siano soggette alla legislazione di una delle Parti
Contraenti, inclusi i familiari di tali persone ed i loro superstiti.
Articolo 4
Parita' di trattamento
Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le
persone residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti e alle
quali si applicano le disposizioni del presente Accordo, godranno
degli stessi diritti e saranno soggette ai medesimi obblighi previsti
dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio
risiedono, come se fossero cittadini di tale nazione.
Articolo 5
Esportabilita' delle prestazioni
Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le
prestazioni erogate in base alla legislazione della Parte Contraente,
competente al pagamento, dovranno essere corrisposte nella stessa
misura alle persone che rientrano nell'ambito di applicazione
dell'Articolo 3 del presente Accordo, anche se residenti nel
territorio dell'altra Parte. Nel caso in cui tali persone risiedano
nel territorio di un paese terzo, le prestazioni saranno corrisposte
conformemente alla legislazione della Parte Contraente responsabile
del pagamento.
PARTE II
DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Articolo 6
Disposizioni generali
Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo:
(1) Le persone impiegate nel territorio di una delle Parti
Contraenti o i lavoratori autonomi che svolgono la propria attivita'
professionale nel territorio di una delle Parti Contraenti saranno,
per quanto concerne tale rapporto di lavoro o attivita' autonoma,
soggette alla legislazione della Parte Contraente in cui lavorano
anche se residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente o se il
loro datore di lavoro o la sede legale del loro datore di lavoro sia
ubicata nel territorio dell'altra Parte Contraente.
(2) I dipendenti pubblici e le persone considerate tali di una
delle Parti Contraenti saranno soggetti alla legislazione della Parte
Contraente alla quale appartiene l'amministrazione di cui sono
dipendenti.
(3) La persona impiegata da una filiale o dalla sede permanente di
un'impresa nel territorio di una Parte Contraente diverso da quello
in cui tale impresa ha la propria sede legale sara' soggetta alla
legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e ubicata tale
filiale o sede permanente.
Articolo 7
Distacco temporaneo
Nel caso in cui una persona impiegata nel territorio di una Parte
Contraente sia distaccata temporaneamente dal proprio datore di
lavoro per l'espletamento di un determinato lavoro nel territorio
dell'altra Parte Contraente, tale persona sara' soggetta, in
riferimento a quel rapporto di lavoro, alla legislazione della prima
Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. Nel caso in
cui un lavoratore autonomo che svolge la propria attivita' nel
territorio di una delle Parti Contraenti si trasferisca nel
territorio dell'altra Parte Contraente per svolgervi temporaneamente
la propria attivita', tale lavoratore sara' soggetto alla
legislazione della prima Parte Contraente per un periodo non
superiore a 24 mesi. In entrambi i casi, tale periodo potra' essere
prorogato previa approvazione delle Autorita' Competenti o degli
Organi preposti a tal fine dalle Autorita' Competenti di entrambe le
Parti Contraenti.
Articolo 8
Personale delle societa' di trasporto internazionale
La persona che sia membro di equipaggio viaggiante di una impresa
operante, per proprio conto o per conto di terzi, nel settore dei
servizi di trasporto internazionale per passeggeri o merci, su
strada, ferrovia, per aria o mare ed avente la propria sede legale
nel territorio dell'altra Parte Contraente sara' soggetta alla
legislazione di tale Parte Contraente.
Articolo 9
Membri di equipaggio e marittimi
(1) La persona che lavora a bordo di una nave battente bandiera di
una Parte Contraente sara' soggetta alla legislazione di tale Parte
Contraente.
(2) Se la persona che e' impiegata in un porto o nelle acque
territoriali di una Parte Contraente, ma che non e' membro
dell'equipaggio di una nave, viene impiegata nelle attivita' di
carico, scarico e riparazione di una nave battente bandiera
dell'altra Parte Contraente o incaricata della supervisione di tali
attivita', la stessa sara' soggetta alla legislazione della Parte
Contraente a cui appartengono il porto o le acque territoriali.
(3) La persona che lavora a bordo di una nave battente bandiera di
una Parte Contraente e che viene remunerata per tale impiego da una
persona fisica o giuridica avente residenza o sede legale nel
territorio dell'altra Parte Contraente sara' soggetta alla
legislazione di quest'ultima Parte Contraente se risiede nel
territorio di tale Parte; ai fini dell'applicazione della suddetta
legislazione, l'impresa o la persona che corrisponde la remunerazione
sara' considerata datore di lavoro.
Articolo 10
Missioni diplomatiche e funzionari consolari
(1) I membri delle missioni diplomatiche o gli addetti consolari di
una delle Parti Contraenti, come pure le persone impiegate al
servizio privato di tali funzionari o addetti, che siano distaccati
nel territorio della Parte che li ospita, saranno soggetti alla
legislazione della Parte Contraente che li ha distaccati.
(2) Le persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo saranno
soggette alla legislazione della Parte Contraente che le ospita, se
assunte localmente. Tuttavia, potranno optare per l'applicazione
della legislazione dello Stato per il quale lavorano entro tre mesi
dalla data della loro assunzione, a condizione che siano cittadini
della Parte Contraente che li impiega.
Articolo 11
Eccezioni
Le Autorita' Competenti o gli Organi designati da tali Autorita'
delle Parti Contraenti potranno concordare eventuali eccezioni agli
Articoli da 6 a 10 del presente Accordo, per quanto concerne la
legislazione applicabile ad una persona o ad una categoria di
persone.
PARTE III
DISPOSIZIONI SPECIALI
SEZIONE 1
PRESTAZIONI SANITARIE, DI MALATTIA E MATERNITA'
Articolo 12
Totalizzazione dei periodi assicurativi
(1) Laddove la legislazione di una delle Parti Contraenti subordini
il diritto alle prestazioni al completamento di determinati periodi
assicurativi, l'istituzione competente di tale Parte dovra' prendere
in considerazione i periodi assicurativi completati in base alla
legislazione dell'altra Parte Contraente, ove non coincidano, e
considerarli alla stregua di periodi assicurativi completati in
virtu' della legislazione della prima Parte Contraente.
(2) Per quanto concerne le indennita' giornaliere in denaro di
malattia e maternita', la totalizzazione dei periodi di cui
all'articolo 1 del presente Articolo potra' essere applicata solo se
la persona in questione e' assicurata nel territorio della Parte
Contraente in base alla cui legislazione e' stata presentata la
domanda di prestazione.
Articolo 13
Lavoro o soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente
(1) Laddove le condizioni di un assicurato che sia stato
temporaneamente distaccato dal proprio datore di lavoro nel
territorio dell'altra Parte Contraente per svolgere una determinata
attivita', nonche' quelle dei suoi familiari conviventi a carico,
richiedessero cure mediche, essi riceveranno prestazioni sanitarie,
di malattia o maternita' per conto e a spese della Parte Contraente
in cui il datore di lavoro ha la propria sede legale.
(2) Laddove le condizioni dei lavoratori assicurati in base alla
legislazione di una Parte Contraente, nonche' quelle dei loro
familiari conviventi a carico, richiedessero cure mediche urgenti
durante il soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi
riceveranno prestazioni sanitarie, di malattia o maternita' per conto
e alle spese della Parte Contraente in cui i lavoratori sono
assicurati.
(3) Nel caso in cui i lavoratori assicurati in base alla
legislazione di una Parte Contraente, nonche' i loro familiari
conviventi a carico, si trasferissero nel territorio dell'altra Parte
Contraente mentre stanno beneficiando di prestazioni sanitarie, di
malattia o maternita' erogate dall'istituzione di una Parte
Contraente, essi continueranno a ricevere tali prestazioni; fermo
restando che il beneficiario dovra' ottenere l'autorizzazione
dell'istituzione competente prima di tornare nell'altra Parte
Contraente. L'autorizzazione potra' essere negata in caso di
certificato medico attestante che le condizioni di salute della
persona in questione non consentono di viaggiare nell'altra Parte
Contraente.
(4) Il possesso del requisito alle prestazioni, la durata delle
prestazioni ed i familiari aventi diritto alle prestazioni saranno
determinati conformemente alla legislazione della Parte Contraente
nel cui territorio la persona e' assicurata, mentre le modalita' e
l'ambito dell'erogazione delle prestazioni saranno determinate
conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui
territorio il beneficiario soggiorna.
Articolo 14
Prestazioni sanitarie per i familiari dell'assicurato
(1) I familiari di una persona avente diritto alle prestazioni
sanitarie in virtu' della legislazione di una Parte Contraente in
base alla quale e' assicurato, che risiedono nel territorio
dell'altra Parte Contraente, avranno diritto a ricevere le
prestazioni, in base a quanto previsto dalla legislazione della parte
Contraente nel cui territorio risiedono, ove non abbiano diritto alle
prestazioni sanitarie in base alla legislazione della Parte
Contraente nel cui territorio abitualmente risiedono. I costi delle
prestazioni sanitarie saranno coperti dall'istituzione competente
presso la quale i familiari dell'assicurato sono assicurati in virtu'
della sua iscrizione presso tale istituzione competente.
(2) Laddove i familiari di cui al paragrafo l del presente Articolo
soggiornino o trasferiscano la propria residenza nel territorio della
Parte Contraente in cui ha sede l'istituzione competente, essi
riceveranno le prestazioni sanitarie conformemente alla legislazione
di tale Parte Contraente.
(3) Il possesso del requisito alle prestazioni, la durata delle
prestazioni ed i familiari aventi diritto alle prestazioni saranno
determinati conformemente alla legislazione della Parte Contraente
nel cui territorio la persona e' assicurata, mentre le modalita' e
l'ambito dell'erogazione delle prestazioni saranno determinate
conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui
territorio il beneficiario soggiorna.
Articolo 15
Prestazioni sanitarie per i pensionati ed i loro familiari
(1) I titolari di pensione in base alla legislazione di entrambe le
Parti Contraenti, ed i loro familiari, avranno diritto a ricevere le
prestazioni sanitarie in base alla legislazione della Parte
Contraente nel cui territorio risiedono.
(2) I titolari di pensione in virtu' della legislazione di una
Parte Contraente che sono residenti nel territorio dell'altra Parte
Contraente, come anche i loro familiari, saranno soggetti alla
legislazione di tale Parte Contraente, come se il diritto alla
prestazione pensionistica fosse acquisito in base alla legislazione
di tale Parte, a spese dell'istituzione competente.
Il possesso del requisito alle prestazioni, la durata delle
prestazioni ed i familiari aventi diritto alle prestazioni saranno
determinati conformemente alla legislazione della Parte Contraente
nel cui territorio la persona e' assicurata, mentre le modalita' e
l'ambito dell'erogazione delle prestazioni saranno determinate
conformemente alla legislazione della Parte Contraente nel cui
territorio il beneficiario soggiorna.
(3) Conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo, laddove le
condizioni del pensionato o dei suoi familiari che risiedono con lui
nel territorio di una Parte Contraente, richiedessero cure mediche
urgenti durante il loro soggiorno nel territorio dell'altra Parte
Contraente, essi avranno diritto a ricevere le prestazioni
conformemente alla legislazione di tale Parte Contraente e a spese
della stessa.
(4) Laddove le condizioni dei titolari di pensione in virtu' della
legislazione di una Parte Contraente e quelle dei loro familiari
richiedessero cure mediche urgenti durante il loro soggiorno nel
territorio dell'altra parte Contraente, essi riceveranno prestazioni
sanitarie a spese dell'istituzione presso la quale sono iscritti.
Articolo 16
Presidi ortopedici, protesi ed altre prestazioni in natura di
notevole importanza
I presidi ortopedici, le protesi ed altre prestazioni in natura di
notevole importanza saranno forniti, salvo casi di assoluta urgenza,
previa autorizzazione dell'istituzione competente. La lista di tali
prestazioni sara' allegata all'Accordo Amministrativo.
Articolo 17
Prestazioni in denaro
Le prestazioni in denaro saranno erogate dall'istituzione
competente conformemente alla legislazione applicabile.
Articolo 18
Rimborsi
L'istituzione competente dovra' rimborsare il costo delle
prestazioni sanitarie all'istituzione previdenziale dell'altra Parte
Contraente per le prestazioni fornite in base agli Articoli 13, 14,
15, 16 e 24 del presente Accordo, secondo la procedura stabilita
dall'Accordo Amministrativo.
SEZIONE 2
PRESTAZIONI DI VECCHIAIA, INVALIDITA' E REVERSIBILITA'
Articolo 19
Totalizzazione dei periodi assicurativi
(1) Laddove la legislazione di una delle Parti Contraenti preveda
che il diritto, il mantenimento del diritto e la riacquisizione del
diritto alle prestazioni sia condizionato al completamento di
determinati periodi assicurativi, l'istituzione che applica la
legislazione dovra', ove necessario, prendere in considerazione i
periodi assicurativi completati in base alla legislazione dell'altra
Parte Contraente, ove non coincidano, come se fossero periodi
assicurativi completati in virtu' della propria legislazione.
(2) Laddove il diritto a percepire prestazioni in base alla
legislazione di una delle Parti Contraenti dipenda dal completamento
di un determinato periodo in un'occupazione coperta da un regime
speciale o in una specifica occupazione o impiego, solo i periodi
completati in base al regime in questione o, in assenza di tale
regime, nella stessa occupazione o impiego, a seconda dei casi,
saranno presi in considerazione al fine di stabilire il diritto a
percepire tali prestazioni in virtu' della legislazione dell'altra
Parte Contraente.
(3) Ai fini della determinazione del diritto a percepire una
determinata prestazione, secondo la legislazione di una delle Parti
Contraenti, sara' presa in considerazione la data del primo giorno
lavorativo nell'altra Parte Contraente.
Articolo 20
Periodi assicurativi inferiori ad un anno
(1) Nel caso in cui il totale del periodo assicurativo completato
in base alla legislazione di una Parte Contraente sia inferiore a 12
mesi, la prestazione non sara' erogata, a meno che tale legislazione
non contempli il diritto a percepire la prestazione solo sulla base
di detto periodo assicurativo.
(2) Conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo,
l'istituzione competente dell'altra Parte Contraente dovra' prendere
in considerazione i suddetti periodi ai fini del diritto, del
mantenimento del diritto e della riacquisizione del diritto alle
prestazioni, nonche' ai fini della determinazione dell'importo
effettivo, come se tali periodi fossero stati completati in virtu'
della legislazione da essa applicata.
Articolo 21
Calcolo delle prestazioni in denaro
(1) Nel caso in cui il diritto a percepire le prestazioni in virtu'
della legislazione di una Parte Contraente debba essere acquisito
indipendentemente dalle disposizioni dell'Articolo 19 del presente
Accordo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente calcolera'
le prestazioni da erogare esclusivamente sulla base dei periodi
completati secondo legislazione da essa applicata.
(2) Se la persona in questione acquisisce il diritto alle
prestazioni in base alla legislazione di una Parte Contraente solo
mediante l'applicazione dell'articolo 19 del presente Accordo,
l'istituzione competente di tale Parte Contraente dovra' calcolare le
prestazioni in questione come di seguito descritto:
a. L'istituzione competente calcolera' l'importo teorico
considerando tutti i periodi assicurativi completati in virtu' della
legislazione di entrambe le Parti Contraenti, come se fossero stati
completati esclusivamente in virtu' della legislazione che tale
istituzione applica;
b. Sulla base dell'importo calcolato come sopra descritto,
l'importo effettivo della prestazione sara' calcolato sulla base di
una proporzione tra i periodi assicurativi completati esclusivamente
in base alla propria legislazione ed i periodi assicurativi
complessivi utili ai fini della misura della prestazione.
(3) Laddove le prestazioni previste dalla legislazione di una Parte
Contraente siano calcolate sulla base delle retribuzioni o dei
contributi versati in virtu' della legislazione di tale Parte
Contraente, l'istituzione competente dovra' prendere in
considerazione le retribuzioni o i contributi versati esclusivamente
in base alla legislazione da essa applicata.
Articolo 22
Riduzione, sospensione e revoca delle prestazioni
Le persone a cui il presente Accordo si applica non saranno
soggette alla legislazione delle due Parti Contraenti in materia di
riduzione, sospensione o revoca delle prestazioni qualora
beneficiassero simultaneamente delle prestazioni dalle istituzioni
competenti di entrambe le Parti Contraenti.
SEZIONE 3
SUSSIDIO IN CASO DI DECESSO
Articolo 23
Totalizzazione dei periodi assicurativi e attribuzione del sussidio
in caso di decesso
(1) Laddove il diritto a percepire il sussidio in caso di decesso
previsto dalla legislazione di una delle Parti Contraenti dipenda dal
completamento di un determinato periodo assicurativo, l'istituzione
competente di tale Parte Contraente dovra' prendere in
considerazione, ove necessario, i periodi assicurativi completati in
virtu' della legislazione dell'altra Parte Contraente, sempre che non
si sovrappongano, come se fossero periodi assicurativi completati in
virtu' della propria legislazione.
(2) Nel caso in cui una persona assicurata in virtu' della
legislazione di una Parte Contraente muoia nel territorio dell'altra
Parte Contraente, si considerera' che tale persona sia deceduta nel
territorio della Parte Contraente in cui era assicurato ed i
superstiti avranno diritto a percepire il sussidio in caso di
decesso.
(3) Nel caso in cui la legislazione di entrambe le Parti Contraenti
preveda il diritto a percepire il sussidio in caso di decesso, si
applichera' solo la legislazione della Parte Contraente nel cui
territorio la persona deceduta risiedeva.
SEZIONE 4
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
Articolo 24
Prestazioni in natura
(1) Qualsiasi assicurato che risieda o soggiorni nel territorio
dell'altra Parte Contraente e che abbia diritto a prestazioni in
natura a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
beneficera' di tali prestazioni nel territorio della Parte Contraente
in cui risiede o soggiorna, in base alla legislazione applicata da
tale Parte Contraente, a spese dell'istituzione competente, come se
tale persona fosse iscritta a detta istituzione.
(2) Le disposizioni dell'Articolo 16 del presente Accordo si
applicheranno anche alle protesi, ai presidi ortopedici e alle
prestazioni in natura di notevole importanza
(3) Per quanto concerne il rimborso dei costi delle prestazioni
erogate in virtu' del paragrafo 1 del presente Articolo, si
applicheranno le disposizioni del caso contenute nell'Accordo
Amministrativo.
Articolo 25
Malattie professionali
Qualora la legislazione di una Parte Contraente subordini il
diritto a beneficiare di prestazioni per malattia professionale al
fatto che la malattia deve essere per prima diagnosticata nel proprio
territorio, tale requisito si' riterra' soddisfatto anche se la
malattia verra' diagnosticata inizialmente nel territorio dell'altra
Parte Contraente.
Articolo 26
Prestazioni in denaro
(1) Se la legislazione di entrambe le Parti Contraenti prevede per
il lavoratore il diritto a prestazioni in denaro in caso di malattia
professionale, le prestazioni saranno concesse soltanto in base alla
legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e' stata
svolta per ultimo l'attivita' lavorativa che ha causato l'insorgenza
della malattia professionale.
(2) Qualora un assicurato ha beneficiato di prestazioni per
malattia professionale secondo la legislazione di una delle Parti
Contraenti, in caso di aggravamento delle sue condizioni durante la
sua permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente,
l'istituzione competente della prima Parte Contraente dovra' assumere
l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento della
malattia, secondo le disposizioni della legislazione che essa
applica, sempre che la persona che ha contratto la malattia
professionale non abbia svolto, in base alla legislazione della
seconda Parte Contraente un'attivita' che possa aver causato o
aggravato la malattia considerata. Se l'assicurato ha svolto tale
attivita', sotto la legislazione della seconda Parte Contraente,
l'istituzione competente della prima Parte Contraente assume l'onere
delle prestazioni, senza tener conto dell'aggravamento, secondo le
disposizioni della legislazione che essa applica; l'istituzione
competente della seconda Parte Contraente paghera' la differenza tra
l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento secondo le
disposizioni della legislazione che essa applica e l'importo delle
prestazioni che sarebbe stato dovuto prima dell'aggravamento.
SEZIONE 5
PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE
Articolo 27
Totalizzazione dei periodi assicurativi
(1) Laddove il diritto a percepire prestazioni in base alla
legislazione di una delle Parti Contraenti sia subordinato al
completamento di un determinato periodo assicurativo, l'istituzione
competente di tale Parte Contraente dovra' prendere in considerazione
i periodi assicurativi completati in virtu' della legislazione
dell'altra Parte Contraente, sempre che non si sovrappongano.
(2) L'importo, la durata e le modalita' di pagamento delle
prestazioni saranno determinate in base alla legislazione applicata
dall'istituzione competente.
PARTE IV
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 28
Misure amministrative e modalita' di collaborazione
(1) Le Autorita' Competenti delle Parti Contraenti definiranno gli
accordi amministrativi necessari ai fini dell'applicazione del
presente Accordo.
(2) Le Autorita' Competenti delle Parti Contraenti dovranno
scambiarsi il prima possibile le informazioni necessarie relative
alle misure adottate per l'applicazione del presente Accordo, nonche'
darsi informazioni in merito a qualsiasi modifica nella loro
legislazione nazionale, laddove tali modifiche producano effetti
sull'applicazione del presente Accordo.
(3) Le Autorita' Competenti delle Parti Contraenti dovranno
designare gli organismi di collegamento al fine di facilitare
l'attuazione del presente Accordo. Laddove un'Autorita' Competente
ritenga necessario designare un Organismo competente ai fini
dell'applicazione degli Articoli 7 (ultima frase) ed 11, tale Parte
Contraente informera' per iscritto l'altra Parte di tale
designazione.
(4) Le Autorita' Competenti e le istituzioni delle Parti Contraenti
si forniranno reciproca assistenza in merito a qualsiasi questione
relativa all'applicazione del presente Accordo, come se tali
questioni incidessero sull'applicazione della propria legislazione.
Tale assistenza amministrativa sara' prestata a titolo gratuito.
(5) Gli accertamenti medici condotti esclusivamente ai fini
dell'applicazione della legislazione di una Parte Contraente,
relativi a persone che risiedono o soggiornano nel territorio
dell'altra Parte Contraente, saranno effettuati su richiesta e a
spese dell'istituzione competente, dall'istituzione in cui tali
persone risiedono o soggiornano. Gli accertamenti medici relativi
all'applicazione della legislazione di entrambe le Parti Contraenti
saranno effettuati dall'istituzione del luogo di residenza o
soggiorno della persona in questione ed a spese di tale istituzione.
(6) Qualsiasi informazione relativa ad una persona che sia
comunicata ad una Parte Contraente dall'altra Parte Contraente in
base al presente Accordo sara' considerata riservata ai fini del
presente Accordo e sara' utilizzata solo ai fini dell'applicazione
del presente Accordo e della legislazione a cui il presente Accordo
si applica. L'altra Parte Contraente non dovra' divulgare le
informazioni cosi' ricevute.
Articolo 29
Autorita' dei rappresentanti diplomatici
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Autorita'
diplomatiche e consolari di ogni Parte Contraente possono rivolgersi
direttamente alle Autorita', alle Istituzioni Competenti ed agli
Organismi di Collegamento dell'altra Parte Contraente per ottenere le
informazioni necessarie al fine di proteggere i cittadini del loro
Stato che abbiano presentato domanda di prestazioni e possono
rappresentarli senza una procura.
Articolo 30
Utilizzo delle lingue ufficiali
(1) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Autorita'
Competenti e le istituzioni delle Parti Contraenti possono comunicare
tra loro nelle rispettive lingue ufficiali.
(2) Nessuna domanda di prestazione o documento sara' respinto in
quanto scritto nella lingua ufficiale dell'altra Parte Contraente.
Articolo 31
Esenzione da spese amministrative e dall'autenticazione
(1) L'esenzione o la riduzione delle spese e diritti amministrativi
relativi alle domande in fase istruttoria ed ai documenti allegati ai
fini dell'applicazione della legislazione di una Parte Contraente si
applicheranno anche a qualsiasi dichiarazione o altro documento
presentato in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente o ai
fini dell'applicazione del presente Accordo.
(2) Qualsiasi attestazione, documento e dichiarazione di identita'
presentato ai fini del presente Accordo non dovra' essere
autenticato.
Articolo 32
Presentazione di domande di prestazione scritte
(1) Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso presentato ai fini
dell'applicazione del presente Accordo o in base alla legislazione di
una delle Parti Contraenti ad un'Autorita', istituzione o altro
organismo competente di una Parte Contraente sara' considerato come
se fosse stato presentato all'Autorita', istituzione o altro
organismo competente dell'altra Parte Contraente.
(2) Una domanda di prestazione presentata in base alla legislazione
di una delle Parti Contraenti ai fini dell'applicazione del presente
Accordo, sara' considerata come una domanda di prestazione presentata
in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente.
(3) Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso che, in base alla
legislazione di una delle Parti Contraenti, debba essere presentata
ad un'Autorita', istituzione o altro organismo competente di tale
Parte Contraente, potra' essere presentata entro la stessa data di
scadenza, all'Autorita', istituzione o altro organismo competente
dell'altra Parte Contraente.
(4) Nelle fattispecie di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente
Articolo, le istituzioni summenzionate dovranno, direttamente o
tramite gli organismi di collegamento, inoltrare tempestivamente tali
domande, dichiarazioni o ricorsi all'istituzione competente
dell'altra Parte Contraente.
Articolo 33
Risarcimento danni
(1) Nel caso in cui una persona percepisca prestazioni in base alla
legislazione di una delle Parti Contraenti a seguito di un danno
verificatosi nel territorio dell'altra Parte Contraente e qualora il
diritto al risarcimento contro terzi sia previsto dalla legislazione
di tale parte Contraente, il diritto al risarcimento sara' allora
trasferito in base alla legislazione della prima Parte Contraente
all'istituzione di quest'ultima.
(2) Nel caso in cui il diritto al risarcimento per il medesimo
danno si riferisca allo stesso tipo di prestazioni e tale diritto sia
contemplato dalle istituzioni di entrambe le Parti Contraenti
conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente
Articolo, la terza parte potra' corrispondere il risarcimento
all'istituzione di una o dell'altra Parte Contraente. Le istituzioni
dovranno ripartirsi il risarcimento ottenuto in rapporto alle
prestazioni da esse erogate.
Articolo 34
Recupero dei pagamenti indebiti
Nel caso in cui l'istituzione competente di una delle Parti
Contraenti corrisponda ad un beneficiario, in base alle disposizioni
del presente Accordo, un importo superiore al dovuto, la stessa
potra' chiedere all'istituzione dell'altra Parte Contraente
competente al pagamento delle prestazioni dovute a tale persona, di
dedurre l'importo pagato in eccesso da qualsiasi somma spettante a
tale persona. La suddetta istituzione competente trasferira' la somma
cosi' recuperata all'istituzione dell'altra Parte Contraente.
Nel caso in cui non sia possibile procedere al recupero di un
pagamento indebito come sopra descritto, si applichera' la seguente
procedura:
a. Laddove l'istituzione di una delle Parti Contraenti abbia
corrisposto ad un beneficiario un importo superiore a quanto dovuto,
tale istituzione potra', in base alle condizioni e nei limiti
consentiti dalla legislazione da essa applicata, chiedere
all'istituzione dell'altra Parte Contraente competente al pagamento
delle prestazioni al beneficiario, di dedurre l'importo pagato in
eccesso dai futuri pagamenti che saranno corrisposti a tale persona.
L'istituzione competente dell'altra Parte Contraente dovra'
dedurre tale importo, in base alle condizioni e nei limiti consentiti
dalla legislazione applicata, come se avesse essa stessa corrisposto
il pagamento in eccesso e dovra' trasferire la somma cosi' recuperata
all'istituzione dell'altra Parte Contraente.
b. Laddove l'istituzione competente di una delle Parti Contraenti
abbia corrisposto un anticipo al beneficiario in base alla propria
legislazione, potra' richiedere all'istituzione competente dell'altra
Parte Contraente di dedurre l'importo dell'anticipo dai pagamenti
spettanti al beneficiario per lo stesso periodo. L'istituzione
competente dell'altra Parte Contraente dovra' dedurre l'importo e
trasferirlo all'istituzione competente della Parte Contraente che ne
ha fatto richiesta.
Articolo 35
Valuta dei pagamenti
(1) Il pagamento di qualsiasi prestazione erogata in base al
presente Accordo sara' effettuato nella valuta della Parte Contraente
la cui istituzione competente provvede al pagamento, e qualunque
pagamento di questo tipo costituira' il completo assolvimento degli
obblighi dell'istituzione competente al pagamento.
(2) Nel caso in cui, in base al presente Accordo, l'istituzione
competente di una delle Parti Contraenti sia tenuta a corrispondere
somme di denaro a titolo di rimborso delle prestazioni erogate
dall'istituzione dell'altra Parte Contraente, essa dovra'
corrispondere il pagamento dovuto nella valuta del secondo Stato.
L'istituzione della prima Parte Contraente assolvera' ai propri
obblighi pagando nella propria valuta.
Articolo 36
Soluzione delle controversie
(1) Le Autorita' Competenti delle Parti Contraenti dovranno
congiuntamente risolvere qualsiasi controversia relativa
all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo tramite
negoziazione.
(2) Laddove una qualunque controversia non possa essere risolta
come specificato al paragrafo 1 del presente Articolo ed entro sei
mesi, tale controversia sara' sottoposta ad una procedura di
arbitrato che possa risolverla conformemente ai principi fondamentali
e allo spirito del presente Accordo. Le Parti Contraenti
concorderanno le regole relative alla costituzione ed alle modalita'
operative della procedura di arbitrato.
PARTE V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 37
Disposizioni transitorie
(1) Il presente Accordo non conferisce diritti a percepire
prestazioni relative a qualsiasi periodo antecedente la sua entrata
in vigore.
(2) Qualsiasi periodo assicurativo completato in virtu' della
legislazione di una Parte Contraente prima dell'entrata in vigore del
presente Accordo, sara' preso in considerazione ai fini della
determinazione dei diritti derivanti dal presente Accordo.
(3) Qualsiasi prestazione spettante esclusivamente in virtu' del
presente Accordo sara' corrisposta, su richiesta della persona
interessata e conformemente alle disposizioni del presente Accordo, a
partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, a meno
che i diritti precedentemente acquisiti non abbiano dato luogo ad un
pagamento forfettario.
(4) Laddove la domanda di prestazione di cui al paragrafo 3 del
presente Articolo sia presentata entro due anni dall'entrata in
vigore del presente Accordo, i diritti derivanti in virtu' delle
disposizioni del presente Accordo saranno acquisiti a decorrere da
tale data e le disposizioni della legislazione di una delle Parti
Contraenti relative alla perdita o alla prescrizione dei diritti per
decorrenza dei termini non potranno trovare applicazione contro la
persona interessata. La data di presentazione della domanda dovra'
essere presa in considerazione qualora la stessa fosse presentata
dopo due anni.
Articolo 38
Ratifica ed entrata in vigore
(1) Il presente Accordo sara' ratificato conformemente alla
legislazione delle Parti Contraenti e gli strumenti di ratifica
dovranno essere scambiati il prima possibile.
(2) L'Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese
successivo al mese in cui saranno scambiati gli strumenti di
ratifica. Le Parti Contraenti dovranno debitamente dare notifica del
presente Accordo al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa,
dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, in base all'Articolo 7.2
della Convenzione Europea di Sicurezza Sociale.
Articolo 39
Durata e risoluzione dell'Accordo
(1) Il presente Accordo avra' durata indefinita.
(2) Le Parti Contraenti potranno risolverlo mediante preavviso
scritto di tre mesi all'altra Parte Contraente.
Articolo 40
Mantenimento dei diritti acquisiti
(1) In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti i diritti
acquisiti in virtu' dello stesso saranno fatti salvi.
(2) In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti i
procedimenti non ancora definiti, finalizzati alla valutazione del
diritto a prestazione saranno conclusi conformemente alle
disposizioni del presente Accordo.
Redatto e sottoscritto in due originali a ROMA il 8/05/2012 nelle
lingue italiana, turca ed inglese, essendo i tre testi ugualmente
autorevoli. In caso di discrepanze nell'interpretazione, fara' fede
il testo in lingua inglese.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI TURCHIA
Parte di provvedimento in formato grafico