LEGGE 11 marzo 2015, n. 35 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana  e  la
Repubblica di Turchia sulla previdenza  sociale,  fatto  a  Roma  l'8
maggio 2012. (15G00049) 
(GU n.74 del 30-3-2015)
 
 Vigente al: 31-3-2015  
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla
previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012. 
                               Art. 2 
 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo   di   cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,
in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  38  dell'Accordo
stesso. 
                               Art. 3 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 11 marzo 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Gentiloni Silveri, Ministro degli  affari
                            esteri     e      della      cooperazione
                            internazionale 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                                             Allegato 
 
                              AGREEMENT 
                               BETWEEN 
                        THE ITALIAN REPUBLIC 
                                 AND 
                       THE REPUBLIC OF TURKEY 
                                 ON 
                           SOCIAL SECURITY 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

                                                             Allegato 
 
                               ACCORDO 
                                 TRA 
                       LA REPUBBLICA ITALIANA 
                                  E 
                      LA REPUBBLICA DI TURCHIA 
                                SULLA 
                         PREVIDENZA SOCIALE 
 
                              Premessa 
 
  Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
di Turchia, nell'intento di disciplinare le relazioni tra i due Stati
(in appresso denominate "Parti Contraenti") in materia  di  sicurezza
sociale, hanno concordato quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
                       Definizioni dei termini 
 
  (1) I termini utilizzati nel presente Accordo avranno  il  seguente
significato: 
    a) "Territorio": 
    Per quanto riguarda l'Italia, la Repubblica Italiana; 
    Per quanto riguarda la Turchia, la Repubblica di Turchia; 
    b)  "Legislazione":  tutte  le  leggi  ed   i   regolamenti   che
disciplinano i regimi di  sicurezza  sociale,  come  specificato  nel
paragrafo 1 dell'Articolo 2 del presente Accordo; 
    c) "Autorita' Competente": 
    Per quanto riguarda la  Repubblica  Italiana,  il  Ministero  del
Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Salute; 
    Per quanto riguarda la Repubblica di Turchia,  il  Ministero  del
Lavoro e della Previdenza Sociale; 
    d)  "Istituzione   Competente":   l'istituto   o   gli   istituti
previdenziali  preposti  all'attuazione  della  legislazione  di  cui
all'Articolo  2  del  presente   Accordo   e   all'erogazione   delle
prestazioni; 
    e)  "Istituzione":  l'istituzione  o  le   istituzioni   preposte
all'attuazione della legislazione di cui al paragrafo 1 dell'Articolo
2 del presente Accordo; 
    f) "Assicurato": la persona che e'  ed  e'  stata  soggetta  alla
legislazione di cui all'Articolo 2 del presente Accordo; 
    g) "Periodo Assicurativo": il periodo durante il quale sono stati
versati i contributi previdenziali, effettivi o figurativi, in virtu'
della legislazione di cui all'Articolo 2 del presente Accordo; 
    h) "Prestazioni e pensioni": tutte le prestazioni o le  pensioni,
inclusi tutti i componenti delle stesse, erogati dai fondi  pubblici,
ivi  incluso  qualsiasi  aumento,  indennita'  di   rivalutazione   o
indennita' integrativa, salvo che non sia diversamente  previsto  dal
presente Accordo; 
    i) "Residenza": residenza permanente; 
    j) "Soggiorno": temporanea dimora; 
    k) "Familiare": le persone definite o riconosciute come familiari
dalla legislazione applicata dall'istituzione competente; 
    l) "Beneficiario": le persone definite o riconosciute  come  tali
dalla legislazione delle Parti Contraenti; 
    m)  "Superstite":  le  persone  definite  o   riconosciute   come
superstiti e aventi diritto in virtu' della legislazione delle  Parti
Contraenti. 
  (2) Qualsiasi termine non definito nel presente  Accordo  avra'  il
significato  ad  esso  attribuito  dalla  legislazione  delle   Parti
Contraenti. 
 
                             Articolo 2 
 
               Legislazione a cui si applica l'Accordo 
 
  (1) Il presente Accordo si applichera' alle  seguenti  legislazioni
in materia di: 
  Per quanto riguarda la Repubblica Italiana: 
    a) Assicurazione  generale  obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia e la reversibilita' dei  lavoratori  dipendenti,  i  regimi
speciali   dei   lavoratori   autonomi   (artigiani,    commercianti,
coltivatori diretti, mezzadri e coloni), e la  gestione  separata  di
tale assicurazione; 
    b) Assicurazione per la maternita' e  la  malattia,  compresa  la
tubercolosi; 
    c) Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie
professionali; 
    d) Assicurazione per la disoccupazione involontaria; 
    e) I regimi  esclusivi  e  sostitutivi  dei  regimi  assicurativi
generali obbligatori istituiti per alcune  categorie  di  lavoratori,
sempre che si  riferiscano  a  prestazioni  o  rischi  coperti  dalla
legislazione indicata alle lettere precedenti. 
  Per quanto riguarda la Repubblica di Turchia: 
    a) Invalidita', vecchiaia, reversibilita', infortuni sul lavoro e
malattie professionali,  indennita'  di  disoccupazione,  malattia  e
maternita' in base alle assicurazioni sanitarie generali relative  ai
lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro da uno  o  piu'
datori di lavoro; 
    b) Invalidita', vecchiaia, reversibilita', infortuni sul lavoro e
malattie professionali e assicurazioni sanitarie generali per  quanto
concerne i lavoratori autonomi senza contratto di lavoro dipendente; 
    c)  Invalidita',  vecchiaia,   reversibilita'   e   assicurazioni
sanitarie  generali  per   quanto   riguarda   i   dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche; 
    d) Invalidita', vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie
professionali, indennita' di disoccupazione, malattia e maternita' in
base alle assicurazioni sanitarie generali per i dipendenti  iscritti
presso i fondi (esclusi i dipendenti pubblici ed il personale assunto
in virtu' del Decreto Legge n. 399) di cui  all'Articolo  Provvisorio
n. 20 della Legge sulla Previdenza Sociale n. 506; 
  (2)  Il  presente  Accordo  si  applichera'   anche   a   qualsiasi
legislazione che modifichi,  aggiorni  o  sostituisca  o  integri  la
legislazione di cui al paragrafo 1 del presente Articolo. 
  (3) L'applicazione del presente Accordo alla legislazione  relativa
a nuovi regimi di sicurezza  sociale  o  a  nuovi  rami  assicurativi
dovra' essere attuata tramite un nuovo  Accordo  sottoscritto  a  tal
fine dalle Parti Contraenti. 
  (4) Il presente Accordo non si applichera' alla legislazione  delle
due Parti Contraenti in  materia  di'  prestazioni  assistenziali  ed
altre prestazioni non contributive finanziate tramite  la  fiscalita'
generale o relative alle integrazioni al trattamento minimo. 
 
                             Articolo 3 
 
            Campo di applicazione soggettivo dell'Accordo 
 
  Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente  Accordo,  le
disposizioni dello stesso si applicheranno  alle  persone  che  siano
state soggette alla legislazione  di  una  o  di  entrambe  le  Parti
Contraenti o che siano soggette alla legislazione di una delle  Parti
Contraenti, inclusi i familiari di tali persone ed i loro superstiti. 
 
                             Articolo 4 
 
                       Parita' di trattamento 
 
  Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente  Accordo,  le
persone residenti nel territorio di una delle Parti Contraenti e alle
quali si applicano le disposizioni  del  presente  Accordo,  godranno
degli stessi diritti e saranno soggette ai medesimi obblighi previsti
dalla  legislazione  della  Parte  Contraente  nel   cui   territorio
risiedono, come se fossero cittadini di tale nazione. 
 
                             Articolo 5 
 
                  Esportabilita' delle prestazioni 
 
  Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente  Accordo,  le
prestazioni erogate in base alla legislazione della Parte Contraente,
competente al pagamento, dovranno  essere  corrisposte  nella  stessa
misura  alle  persone  che  rientrano  nell'ambito  di   applicazione
dell'Articolo  3  del  presente  Accordo,  anche  se  residenti   nel
territorio dell'altra Parte. Nel caso in cui tali  persone  risiedano
nel territorio di un paese terzo, le prestazioni saranno  corrisposte
conformemente alla legislazione della Parte  Contraente  responsabile
del pagamento. 
 

PARTE II
DISPOSIZIONI SULLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

                             Articolo 6 
 
                        Disposizioni generali 
 
  Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo: 
  (1)  Le  persone  impiegate  nel  territorio  di  una  delle  Parti
Contraenti o i lavoratori autonomi che svolgono la propria  attivita'
professionale nel territorio di una delle Parti  Contraenti  saranno,
per quanto concerne tale rapporto di  lavoro  o  attivita'  autonoma,
soggette alla legislazione della Parte  Contraente  in  cui  lavorano
anche se residenti nel territorio dell'altra Parte Contraente o se il
loro datore di lavoro o la sede legale del loro datore di lavoro  sia
ubicata nel territorio dell'altra Parte Contraente. 
  (2) I dipendenti pubblici e le  persone  considerate  tali  di  una
delle Parti Contraenti saranno soggetti alla legislazione della Parte
Contraente  alla  quale  appartiene  l'amministrazione  di  cui  sono
dipendenti. 
  (3) La persona impiegata da una filiale o dalla sede permanente  di
un'impresa nel territorio di una Parte Contraente diverso  da  quello
in cui tale impresa ha la propria sede  legale  sara'  soggetta  alla
legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e ubicata tale
filiale o sede permanente. 
 
                             Articolo 7 
 
                         Distacco temporaneo 
 
  Nel caso in cui una persona impiegata nel territorio di  una  Parte
Contraente sia  distaccata  temporaneamente  dal  proprio  datore  di
lavoro per l'espletamento di un  determinato  lavoro  nel  territorio
dell'altra  Parte  Contraente,  tale  persona  sara'   soggetta,   in
riferimento a quel rapporto di lavoro, alla legislazione della  prima
Parte Contraente per un periodo non superiore a 24 mesi. Nel caso  in
cui un lavoratore  autonomo  che  svolge  la  propria  attivita'  nel
territorio  di  una  delle  Parti  Contraenti  si   trasferisca   nel
territorio dell'altra Parte Contraente per svolgervi  temporaneamente
la  propria  attivita',   tale   lavoratore   sara'   soggetto   alla
legislazione  della  prima  Parte  Contraente  per  un  periodo   non
superiore a 24 mesi. In entrambi i casi, tale periodo  potra'  essere
prorogato previa approvazione  delle  Autorita'  Competenti  o  degli
Organi preposti a tal fine dalle Autorita' Competenti di entrambe  le
Parti Contraenti. 
 
                             Articolo 8 
 
        Personale delle societa' di trasporto internazionale 
 
  La persona che sia membro di equipaggio viaggiante di  una  impresa
operante, per proprio conto o per conto di  terzi,  nel  settore  dei
servizi di  trasporto  internazionale  per  passeggeri  o  merci,  su
strada, ferrovia, per aria o mare ed avente la  propria  sede  legale
nel  territorio  dell'altra  Parte  Contraente  sara'  soggetta  alla
legislazione di tale Parte Contraente. 
 
                             Articolo 9 
 
                  Membri di equipaggio e marittimi 
 
  (1) La persona che lavora a bordo di una nave battente bandiera  di
una Parte Contraente sara' soggetta alla legislazione di  tale  Parte
Contraente. 
  (2) Se la persona che e'  impiegata  in  un  porto  o  nelle  acque
territoriali  di  una  Parte  Contraente,  ma  che  non   e'   membro
dell'equipaggio di una  nave,  viene  impiegata  nelle  attivita'  di
carico,  scarico  e  riparazione  di  una  nave   battente   bandiera
dell'altra Parte Contraente o incaricata della supervisione  di  tali
attivita', la stessa sara' soggetta  alla  legislazione  della  Parte
Contraente a cui appartengono il porto o le acque territoriali. 
  (3) La persona che lavora a bordo di una nave battente bandiera  di
una Parte Contraente e che viene remunerata per tale impiego  da  una
persona fisica  o  giuridica  avente  residenza  o  sede  legale  nel
territorio  dell'altra   Parte   Contraente   sara'   soggetta   alla
legislazione  di  quest'ultima  Parte  Contraente  se   risiede   nel
territorio di tale Parte; ai fini  dell'applicazione  della  suddetta
legislazione, l'impresa o la persona che corrisponde la remunerazione
sara' considerata datore di lavoro. 
 
                             Articolo 10 
 
            Missioni diplomatiche e funzionari consolari 
 
  (1) I membri delle missioni diplomatiche o gli addetti consolari di
una delle  Parti  Contraenti,  come  pure  le  persone  impiegate  al
servizio privato di tali funzionari o addetti, che  siano  distaccati
nel territorio della Parte  che  li  ospita,  saranno  soggetti  alla
legislazione della Parte Contraente che li ha distaccati. 
  (2) Le persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo  saranno
soggette alla legislazione della Parte Contraente che le  ospita,  se
assunte localmente.  Tuttavia,  potranno  optare  per  l'applicazione
della legislazione dello Stato per il quale lavorano entro  tre  mesi
dalla data della loro assunzione, a condizione  che  siano  cittadini
della Parte Contraente che li impiega. 
 
                             Articolo 11 
 
                              Eccezioni 
 
  Le Autorita' Competenti o gli Organi designati  da  tali  Autorita'
delle Parti Contraenti potranno concordare eventuali  eccezioni  agli
Articoli da 6 a 10 del  presente  Accordo,  per  quanto  concerne  la
legislazione applicabile  ad  una  persona  o  ad  una  categoria  di
persone. 
 

PARTE III
DISPOSIZIONI SPECIALI
SEZIONE 1
PRESTAZIONI SANITARIE, DI MALATTIA E MATERNITA'

                             Articolo 12 
 
               Totalizzazione dei periodi assicurativi 
 
  (1) Laddove la legislazione di una delle Parti Contraenti subordini
il diritto alle prestazioni al completamento di  determinati  periodi
assicurativi, l'istituzione competente di tale Parte dovra'  prendere
in considerazione i periodi  assicurativi  completati  in  base  alla
legislazione dell'altra  Parte  Contraente,  ove  non  coincidano,  e
considerarli alla  stregua  di  periodi  assicurativi  completati  in
virtu' della legislazione della prima Parte Contraente. 
  (2) Per quanto concerne le  indennita'  giornaliere  in  denaro  di
malattia  e  maternita',  la  totalizzazione  dei  periodi   di   cui
all'articolo 1 del presente Articolo potra' essere applicata solo  se
la persona in questione e'  assicurata  nel  territorio  della  Parte
Contraente in base alla  cui  legislazione  e'  stata  presentata  la
domanda di prestazione. 
 
                             Articolo 13 
 
    Lavoro o soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente 
 
  (1)  Laddove  le  condizioni  di  un  assicurato  che   sia   stato
temporaneamente  distaccato  dal  proprio  datore   di   lavoro   nel
territorio dell'altra Parte Contraente per svolgere  una  determinata
attivita', nonche' quelle dei suoi  familiari  conviventi  a  carico,
richiedessero cure mediche, essi riceveranno  prestazioni  sanitarie,
di malattia o maternita' per conto e a spese della  Parte  Contraente
in cui il datore di lavoro ha la propria sede legale. 
  (2) Laddove le condizioni dei lavoratori assicurati  in  base  alla
legislazione  di  una  Parte  Contraente,  nonche'  quelle  dei  loro
familiari conviventi a carico,  richiedessero  cure  mediche  urgenti
durante il soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi
riceveranno prestazioni sanitarie, di malattia o maternita' per conto
e alle  spese  della  Parte  Contraente  in  cui  i  lavoratori  sono
assicurati. 
  (3)  Nel  caso  in  cui  i  lavoratori  assicurati  in  base   alla
legislazione di  una  Parte  Contraente,  nonche'  i  loro  familiari
conviventi a carico, si trasferissero nel territorio dell'altra Parte
Contraente mentre stanno beneficiando di  prestazioni  sanitarie,  di
malattia  o  maternita'  erogate  dall'istituzione   di   una   Parte
Contraente, essi continueranno a  ricevere  tali  prestazioni;  fermo
restando  che  il  beneficiario  dovra'   ottenere   l'autorizzazione
dell'istituzione  competente  prima  di  tornare   nell'altra   Parte
Contraente.  L'autorizzazione  potra'  essere  negata  in   caso   di
certificato medico attestante  che  le  condizioni  di  salute  della
persona in questione non consentono  di  viaggiare  nell'altra  Parte
Contraente. 
  (4) Il possesso del requisito alle  prestazioni,  la  durata  delle
prestazioni ed i familiari aventi diritto  alle  prestazioni  saranno
determinati conformemente alla legislazione  della  Parte  Contraente
nel cui territorio la persona e' assicurata, mentre  le  modalita'  e
l'ambito  dell'erogazione  delle  prestazioni   saranno   determinate
conformemente  alla  legislazione  della  Parte  Contraente  nel  cui
territorio il beneficiario soggiorna. 
 
                             Articolo 14 
 
        Prestazioni sanitarie per i familiari dell'assicurato 
 
  (1) I familiari di una  persona  avente  diritto  alle  prestazioni
sanitarie in virtu' della legislazione di  una  Parte  Contraente  in
base  alla  quale  e'  assicurato,  che  risiedono   nel   territorio
dell'altra  Parte  Contraente,  avranno   diritto   a   ricevere   le
prestazioni, in base a quanto previsto dalla legislazione della parte
Contraente nel cui territorio risiedono, ove non abbiano diritto alle
prestazioni  sanitarie  in  base  alla   legislazione   della   Parte
Contraente nel cui territorio abitualmente risiedono. I  costi  delle
prestazioni sanitarie  saranno  coperti  dall'istituzione  competente
presso la quale i familiari dell'assicurato sono assicurati in virtu'
della sua iscrizione presso tale istituzione competente. 
  (2) Laddove i familiari di cui al paragrafo l del presente Articolo
soggiornino o trasferiscano la propria residenza nel territorio della
Parte Contraente  in  cui  ha  sede  l'istituzione  competente,  essi
riceveranno le prestazioni sanitarie conformemente alla  legislazione
di tale Parte Contraente. 
  (3) Il possesso del requisito alle  prestazioni,  la  durata  delle
prestazioni ed i familiari aventi diritto  alle  prestazioni  saranno
determinati conformemente alla legislazione  della  Parte  Contraente
nel cui territorio la persona e' assicurata, mentre  le  modalita'  e
l'ambito  dell'erogazione  delle  prestazioni   saranno   determinate
conformemente  alla  legislazione  della  Parte  Contraente  nel  cui
territorio il beneficiario soggiorna. 
 
                             Articolo 15 
 
     Prestazioni sanitarie per i pensionati ed i loro familiari 
 
  (1) I titolari di pensione in base alla legislazione di entrambe le
Parti Contraenti, ed i loro familiari, avranno diritto a ricevere  le
prestazioni  sanitarie  in  base  alla   legislazione   della   Parte
Contraente nel cui territorio risiedono. 
  (2) I titolari di pensione in  virtu'  della  legislazione  di  una
Parte Contraente che sono residenti nel territorio  dell'altra  Parte
Contraente, come  anche  i  loro  familiari,  saranno  soggetti  alla
legislazione di tale  Parte  Contraente,  come  se  il  diritto  alla
prestazione pensionistica fosse acquisito in base  alla  legislazione
di tale Parte, a spese dell'istituzione competente. 
  Il  possesso  del  requisito  alle  prestazioni,  la  durata  delle
prestazioni ed i familiari aventi diritto  alle  prestazioni  saranno
determinati conformemente alla legislazione  della  Parte  Contraente
nel cui territorio la persona e' assicurata, mentre  le  modalita'  e
l'ambito  dell'erogazione  delle  prestazioni   saranno   determinate
conformemente  alla  legislazione  della  Parte  Contraente  nel  cui
territorio il beneficiario soggiorna. 
  (3) Conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo, laddove  le
condizioni del pensionato o dei suoi familiari che risiedono con  lui
nel territorio di una Parte Contraente,  richiedessero  cure  mediche
urgenti durante il loro soggiorno  nel  territorio  dell'altra  Parte
Contraente,  essi  avranno  diritto   a   ricevere   le   prestazioni
conformemente alla legislazione di tale Parte Contraente  e  a  spese
della stessa. 
  (4) Laddove le condizioni dei titolari di pensione in virtu'  della
legislazione di una Parte Contraente  e  quelle  dei  loro  familiari
richiedessero cure mediche urgenti  durante  il  loro  soggiorno  nel
territorio dell'altra parte Contraente, essi riceveranno  prestazioni
sanitarie a spese dell'istituzione presso la quale sono iscritti. 
 
                             Articolo 16 
 
Presidi  ortopedici,  protesi  ed  altre  prestazioni  in  natura  di
                         notevole importanza 
 
  I presidi ortopedici, le protesi ed altre prestazioni in natura  di
notevole importanza saranno forniti, salvo casi di assoluta  urgenza,
previa autorizzazione dell'istituzione competente. La lista  di  tali
prestazioni sara' allegata all'Accordo Amministrativo. 
 
                             Articolo 17 
 
                        Prestazioni in denaro 
 
  Le  prestazioni  in   denaro   saranno   erogate   dall'istituzione
competente conformemente alla legislazione applicabile. 
 
                             Articolo 18 
 
                              Rimborsi 
 
  L'istituzione  competente  dovra'   rimborsare   il   costo   delle
prestazioni sanitarie all'istituzione previdenziale dell'altra  Parte
Contraente per le prestazioni fornite in base agli Articoli  13,  14,
15, 16 e 24 del presente  Accordo,  secondo  la  procedura  stabilita
dall'Accordo Amministrativo. 
 

SEZIONE 2
PRESTAZIONI DI VECCHIAIA, INVALIDITA' E REVERSIBILITA'

                             Articolo 19 
 
               Totalizzazione dei periodi assicurativi 
 
  (1) Laddove la legislazione di una delle Parti  Contraenti  preveda
che il diritto, il mantenimento del diritto e la  riacquisizione  del
diritto  alle  prestazioni  sia  condizionato  al  completamento   di
determinati  periodi  assicurativi,  l'istituzione  che  applica   la
legislazione dovra', ove necessario,  prendere  in  considerazione  i
periodi assicurativi completati in base alla legislazione  dell'altra
Parte  Contraente,  ove  non  coincidano,  come  se  fossero  periodi
assicurativi completati in virtu' della propria legislazione. 
  (2) Laddove  il  diritto  a  percepire  prestazioni  in  base  alla
legislazione di una delle Parti Contraenti dipenda dal  completamento
di un determinato periodo in  un'occupazione  coperta  da  un  regime
speciale o in una specifica occupazione o  impiego,  solo  i  periodi
completati in base al regime in  questione  o,  in  assenza  di  tale
regime, nella stessa occupazione  o  impiego,  a  seconda  dei  casi,
saranno presi in considerazione al fine di  stabilire  il  diritto  a
percepire tali prestazioni in virtu'  della  legislazione  dell'altra
Parte Contraente. 
  (3) Ai fini  della  determinazione  del  diritto  a  percepire  una
determinata prestazione, secondo la legislazione di una  delle  Parti
Contraenti, sara' presa in considerazione la data  del  primo  giorno
lavorativo nell'altra Parte Contraente. 
 
                             Articolo 20 
 
              Periodi assicurativi inferiori ad un anno 
 
  (1) Nel caso in cui il totale del periodo  assicurativo  completato
in base alla legislazione di una Parte Contraente sia inferiore a  12
mesi, la prestazione non sara' erogata, a meno che tale  legislazione
non contempli il diritto a percepire la prestazione solo  sulla  base
di detto periodo assicurativo. 
  (2)  Conformemente  al   paragrafo   1   del   presente   Articolo,
l'istituzione competente dell'altra Parte Contraente dovra'  prendere
in considerazione  i  suddetti  periodi  ai  fini  del  diritto,  del
mantenimento del diritto e  della  riacquisizione  del  diritto  alle
prestazioni,  nonche'  ai  fini  della  determinazione   dell'importo
effettivo, come se tali periodi fossero stati  completati  in  virtu'
della legislazione da essa applicata. 
 
                             Articolo 21 
 
                 Calcolo delle prestazioni in denaro 
 
  (1) Nel caso in cui il diritto a percepire le prestazioni in virtu'
della legislazione di una Parte  Contraente  debba  essere  acquisito
indipendentemente dalle disposizioni dell'Articolo  19  del  presente
Accordo, l'istituzione competente di tale Parte Contraente calcolera'
le prestazioni da  erogare  esclusivamente  sulla  base  dei  periodi
completati secondo legislazione da essa applicata. 
  (2)  Se  la  persona  in  questione  acquisisce  il  diritto   alle
prestazioni in base alla legislazione di una  Parte  Contraente  solo
mediante  l'applicazione  dell'articolo  19  del  presente   Accordo,
l'istituzione competente di tale Parte Contraente dovra' calcolare le
prestazioni in questione come di seguito descritto: 
    a.  L'istituzione   competente   calcolera'   l'importo   teorico
considerando tutti i periodi assicurativi completati in virtu'  della
legislazione di entrambe le Parti Contraenti, come se  fossero  stati
completati esclusivamente  in  virtu'  della  legislazione  che  tale
istituzione applica; 
    b.  Sulla  base  dell'importo  calcolato  come  sopra  descritto,
l'importo effettivo della prestazione sara' calcolato sulla  base  di
una proporzione tra i periodi assicurativi completati  esclusivamente
in  base  alla  propria  legislazione  ed  i   periodi   assicurativi
complessivi utili ai fini della misura della prestazione. 
  (3) Laddove le prestazioni previste dalla legislazione di una Parte
Contraente siano  calcolate  sulla  base  delle  retribuzioni  o  dei
contributi  versati  in  virtu'  della  legislazione  di  tale  Parte
Contraente,   l'istituzione    competente    dovra'    prendere    in
considerazione le retribuzioni o i contributi versati  esclusivamente
in base alla legislazione da essa applicata. 
 
                             Articolo 22 
 
          Riduzione, sospensione e revoca delle prestazioni 
 
  Le persone a  cui  il  presente  Accordo  si  applica  non  saranno
soggette alla legislazione delle due Parti Contraenti in  materia  di
riduzione,   sospensione   o   revoca   delle   prestazioni   qualora
beneficiassero simultaneamente delle  prestazioni  dalle  istituzioni
competenti di entrambe le Parti Contraenti. 
 

SEZIONE 3
SUSSIDIO IN CASO DI DECESSO

                             Articolo 23 
 
Totalizzazione dei periodi assicurativi e attribuzione  del  sussidio
                         in caso di decesso 
 
  (1) Laddove il diritto a percepire il sussidio in caso  di  decesso
previsto dalla legislazione di una delle Parti Contraenti dipenda dal
completamento di un determinato periodo  assicurativo,  l'istituzione
competente   di   tale   Parte   Contraente   dovra'   prendere    in
considerazione, ove necessario, i periodi assicurativi completati  in
virtu' della legislazione dell'altra Parte Contraente, sempre che non
si sovrappongano, come se fossero periodi assicurativi completati  in
virtu' della propria legislazione. 
  (2) Nel  caso  in  cui  una  persona  assicurata  in  virtu'  della
legislazione di una Parte Contraente muoia nel territorio  dell'altra
Parte Contraente, si considerera' che tale persona sia  deceduta  nel
territorio  della  Parte  Contraente  in  cui  era  assicurato  ed  i
superstiti avranno  diritto  a  percepire  il  sussidio  in  caso  di
decesso. 
  (3) Nel caso in cui la legislazione di entrambe le Parti Contraenti
preveda il diritto a percepire il sussidio in  caso  di  decesso,  si
applichera' solo la  legislazione  della  Parte  Contraente  nel  cui
territorio la persona deceduta risiedeva. 
 

SEZIONE 4
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

                             Articolo 24 
 
                        Prestazioni in natura 
 
  (1) Qualsiasi assicurato che risieda  o  soggiorni  nel  territorio
dell'altra Parte Contraente e che  abbia  diritto  a  prestazioni  in
natura a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
beneficera' di tali prestazioni nel territorio della Parte Contraente
in cui risiede o soggiorna, in base alla  legislazione  applicata  da
tale Parte Contraente, a spese dell'istituzione competente,  come  se
tale persona fosse iscritta a detta istituzione. 
  (2) Le  disposizioni  dell'Articolo  16  del  presente  Accordo  si
applicheranno anche  alle  protesi,  ai  presidi  ortopedici  e  alle
prestazioni in natura di notevole importanza 
  (3) Per quanto concerne il rimborso  dei  costi  delle  prestazioni
erogate  in  virtu'  del  paragrafo  1  del  presente  Articolo,   si
applicheranno  le  disposizioni  del  caso   contenute   nell'Accordo
Amministrativo. 
 
                             Articolo 25 
 
                       Malattie professionali 
 
  Qualora la  legislazione  di  una  Parte  Contraente  subordini  il
diritto a beneficiare di prestazioni per  malattia  professionale  al
fatto che la malattia deve essere per prima diagnosticata nel proprio
territorio, tale requisito  si'  riterra'  soddisfatto  anche  se  la
malattia verra' diagnosticata inizialmente nel territorio  dell'altra
Parte Contraente. 
 
                             Articolo 26 
 
                        Prestazioni in denaro 
 
  (1) Se la legislazione di entrambe le Parti Contraenti prevede  per
il lavoratore il diritto a prestazioni in denaro in caso di  malattia
professionale, le prestazioni saranno concesse soltanto in base  alla
legislazione della Parte  Contraente  nel  cui  territorio  e'  stata
svolta per ultimo l'attivita' lavorativa che ha causato  l'insorgenza
della malattia professionale. 
  (2)  Qualora  un  assicurato  ha  beneficiato  di  prestazioni  per
malattia professionale secondo la legislazione  di  una  delle  Parti
Contraenti, in caso di aggravamento delle sue condizioni  durante  la
sua  permanenza   nel   territorio   dell'altra   Parte   Contraente,
l'istituzione competente della prima Parte Contraente dovra' assumere
l'onere delle  prestazioni,  tenendo  conto  dell'aggravamento  della
malattia,  secondo  le  disposizioni  della  legislazione  che   essa
applica,  sempre  che  la  persona  che  ha  contratto  la   malattia
professionale non abbia  svolto,  in  base  alla  legislazione  della
seconda Parte  Contraente  un'attivita'  che  possa  aver  causato  o
aggravato la malattia considerata. Se  l'assicurato  ha  svolto  tale
attivita', sotto la  legislazione  della  seconda  Parte  Contraente,
l'istituzione competente della prima Parte Contraente assume  l'onere
delle prestazioni, senza tener conto  dell'aggravamento,  secondo  le
disposizioni  della  legislazione  che  essa  applica;  l'istituzione
competente della seconda Parte Contraente paghera' la differenza  tra
l'importo delle prestazioni dovute  dopo  l'aggravamento  secondo  le
disposizioni della legislazione che essa applica  e  l'importo  delle
prestazioni che sarebbe stato dovuto prima dell'aggravamento. 
 

SEZIONE 5
PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE

                             Articolo 27 
 
               Totalizzazione dei periodi assicurativi 
 
  (1) Laddove  il  diritto  a  percepire  prestazioni  in  base  alla
legislazione  di  una  delle  Parti  Contraenti  sia  subordinato  al
completamento di un determinato periodo  assicurativo,  l'istituzione
competente di tale Parte Contraente dovra' prendere in considerazione
i  periodi  assicurativi  completati  in  virtu'  della  legislazione
dell'altra Parte Contraente, sempre che non si sovrappongano. 
  (2)  L'importo,  la  durata  e  le  modalita'  di  pagamento  delle
prestazioni saranno determinate in base alla  legislazione  applicata
dall'istituzione competente. 
 

PARTE IV
DISPOSIZIONI VARIE

                             Articolo 28 
 
         Misure amministrative e modalita' di collaborazione 
 
  (1) Le Autorita' Competenti delle Parti Contraenti definiranno  gli
accordi  amministrativi  necessari  ai  fini  dell'applicazione   del
presente Accordo. 
  (2)  Le  Autorita'  Competenti  delle  Parti  Contraenti   dovranno
scambiarsi il prima possibile  le  informazioni  necessarie  relative
alle misure adottate per l'applicazione del presente Accordo, nonche'
darsi  informazioni  in  merito  a  qualsiasi  modifica  nella   loro
legislazione nazionale,  laddove  tali  modifiche  producano  effetti
sull'applicazione del presente Accordo. 
  (3)  Le  Autorita'  Competenti  delle  Parti  Contraenti   dovranno
designare  gli  organismi  di  collegamento  al  fine  di  facilitare
l'attuazione del presente Accordo.  Laddove  un'Autorita'  Competente
ritenga  necessario  designare  un  Organismo  competente   ai   fini
dell'applicazione degli Articoli 7 (ultima frase) ed 11,  tale  Parte
Contraente  informera'   per   iscritto   l'altra   Parte   di   tale
designazione. 
  (4) Le Autorita' Competenti e le istituzioni delle Parti Contraenti
si forniranno reciproca assistenza in merito  a  qualsiasi  questione
relativa  all'applicazione  del  presente  Accordo,  come   se   tali
questioni incidessero sull'applicazione della  propria  legislazione.
Tale assistenza amministrativa sara' prestata a titolo gratuito. 
  (5)  Gli  accertamenti  medici  condotti  esclusivamente  ai   fini
dell'applicazione  della  legislazione  di  una   Parte   Contraente,
relativi  a  persone  che  risiedono  o  soggiornano  nel  territorio
dell'altra Parte Contraente, saranno  effettuati  su  richiesta  e  a
spese  dell'istituzione  competente,  dall'istituzione  in  cui  tali
persone risiedono o soggiornano.  Gli  accertamenti  medici  relativi
all'applicazione della legislazione di entrambe le  Parti  Contraenti
saranno  effettuati  dall'istituzione  del  luogo  di   residenza   o
soggiorno della persona in questione ed a spese di tale istituzione. 
  (6)  Qualsiasi  informazione  relativa  ad  una  persona  che   sia
comunicata ad una Parte Contraente  dall'altra  Parte  Contraente  in
base al presente Accordo sara'  considerata  riservata  ai  fini  del
presente Accordo e sara' utilizzata solo  ai  fini  dell'applicazione
del presente Accordo e della legislazione a cui il  presente  Accordo
si  applica.  L'altra  Parte  Contraente  non  dovra'  divulgare   le
informazioni cosi' ricevute. 
 
                             Articolo 29 
 
              Autorita' dei rappresentanti diplomatici 
 
  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  Accordo,  le  Autorita'
diplomatiche e consolari di ogni Parte Contraente possono  rivolgersi
direttamente alle Autorita',  alle  Istituzioni  Competenti  ed  agli
Organismi di Collegamento dell'altra Parte Contraente per ottenere le
informazioni necessarie al fine di proteggere i  cittadini  del  loro
Stato  che  abbiano  presentato  domanda  di  prestazioni  e  possono
rappresentarli senza una procura. 
 
                             Articolo 30 
 
                   Utilizzo delle lingue ufficiali 
 
  (1) Ai fini dell'applicazione del presente  Accordo,  le  Autorita'
Competenti e le istituzioni delle Parti Contraenti possono comunicare
tra loro nelle rispettive lingue ufficiali. 
  (2) Nessuna domanda di prestazione o documento  sara'  respinto  in
quanto scritto nella lingua ufficiale dell'altra Parte Contraente. 
 
                             Articolo 31 
 
       Esenzione da spese amministrative e dall'autenticazione 
 
  (1) L'esenzione o la riduzione delle spese e diritti amministrativi
relativi alle domande in fase istruttoria ed ai documenti allegati ai
fini dell'applicazione della legislazione di una Parte Contraente  si
applicheranno anche  a  qualsiasi  dichiarazione  o  altro  documento
presentato in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente o ai
fini dell'applicazione del presente Accordo. 
  (2) Qualsiasi attestazione, documento e dichiarazione di  identita'
presentato  ai  fini  del  presente   Accordo   non   dovra'   essere
autenticato. 
 
                             Articolo 32 
 
           Presentazione di domande di prestazione scritte 
 
  (1) Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso presentato  ai  fini
dell'applicazione del presente Accordo o in base alla legislazione di
una delle Parti  Contraenti  ad  un'Autorita',  istituzione  o  altro
organismo competente di una Parte Contraente sara'  considerato  come
se  fosse  stato  presentato  all'Autorita',  istituzione   o   altro
organismo competente dell'altra Parte Contraente. 
  (2) Una domanda di prestazione presentata in base alla legislazione
di una delle Parti Contraenti ai fini dell'applicazione del  presente
Accordo, sara' considerata come una domanda di prestazione presentata
in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente. 
  (3) Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso che,  in  base  alla
legislazione di una delle Parti Contraenti, debba  essere  presentata
ad un'Autorita', istituzione o altro  organismo  competente  di  tale
Parte Contraente, potra' essere presentata entro la  stessa  data  di
scadenza, all'Autorita', istituzione  o  altro  organismo  competente
dell'altra Parte Contraente. 
  (4) Nelle fattispecie di cui ai paragrafi da 1  a  3  del  presente
Articolo,  le  istituzioni  summenzionate  dovranno,  direttamente  o
tramite gli organismi di collegamento, inoltrare tempestivamente tali
domande,   dichiarazioni   o   ricorsi   all'istituzione   competente
dell'altra Parte Contraente. 
 
                             Articolo 33 
 
                         Risarcimento danni 
 
  (1) Nel caso in cui una persona percepisca prestazioni in base alla
legislazione di una delle Parti Contraenti  a  seguito  di  un  danno
verificatosi nel territorio dell'altra Parte Contraente e qualora  il
diritto al risarcimento contro terzi sia previsto dalla  legislazione
di tale parte Contraente, il diritto  al  risarcimento  sara'  allora
trasferito in base alla legislazione  della  prima  Parte  Contraente
all'istituzione di quest'ultima. 
  (2) Nel caso in cui il diritto  al  risarcimento  per  il  medesimo
danno si riferisca allo stesso tipo di prestazioni e tale diritto sia
contemplato  dalle  istituzioni  di  entrambe  le  Parti   Contraenti
conformemente  alle  disposizioni  del  paragrafo  1   del   presente
Articolo,  la  terza  parte  potra'  corrispondere  il   risarcimento
all'istituzione di una o dell'altra Parte Contraente. Le  istituzioni
dovranno  ripartirsi  il  risarcimento  ottenuto  in  rapporto   alle
prestazioni da esse erogate. 
 
                             Articolo 34 
 
                   Recupero dei pagamenti indebiti 
 
  Nel caso  in  cui  l'istituzione  competente  di  una  delle  Parti
Contraenti corrisponda ad un beneficiario, in base alle  disposizioni
del presente Accordo, un  importo  superiore  al  dovuto,  la  stessa
potra'   chiedere   all'istituzione   dell'altra   Parte   Contraente
competente al pagamento delle prestazioni dovute a tale  persona,  di
dedurre l'importo pagato in eccesso da qualsiasi  somma  spettante  a
tale persona. La suddetta istituzione competente trasferira' la somma
cosi' recuperata all'istituzione dell'altra Parte Contraente. 
  Nel caso in cui non sia  possibile  procedere  al  recupero  di  un
pagamento indebito come sopra descritto, si applichera'  la  seguente
procedura: 
    a. Laddove l'istituzione di  una  delle  Parti  Contraenti  abbia
corrisposto ad un beneficiario un importo superiore a quanto  dovuto,
tale istituzione  potra',  in  base  alle  condizioni  e  nei  limiti
consentiti   dalla   legislazione   da   essa   applicata,   chiedere
all'istituzione dell'altra Parte Contraente competente  al  pagamento
delle prestazioni al beneficiario, di  dedurre  l'importo  pagato  in
eccesso dai futuri pagamenti che saranno corrisposti a tale persona. 
    L'istituzione  competente  dell'altra  Parte  Contraente   dovra'
dedurre tale importo, in base alle condizioni e nei limiti consentiti
dalla legislazione applicata, come se avesse essa stessa  corrisposto
il pagamento in eccesso e dovra' trasferire la somma cosi' recuperata
all'istituzione dell'altra Parte Contraente. 
    b. Laddove l'istituzione competente di una delle Parti Contraenti
abbia corrisposto un anticipo al beneficiario in  base  alla  propria
legislazione, potra' richiedere all'istituzione competente dell'altra
Parte Contraente di dedurre  l'importo  dell'anticipo  dai  pagamenti
spettanti  al  beneficiario  per  lo  stesso  periodo.  L'istituzione
competente dell'altra Parte Contraente  dovra'  dedurre  l'importo  e
trasferirlo all'istituzione competente della Parte Contraente che  ne
ha fatto richiesta. 
 
                             Articolo 35 
 
                        Valuta dei pagamenti 
 
  (1) Il pagamento  di  qualsiasi  prestazione  erogata  in  base  al
presente Accordo sara' effettuato nella valuta della Parte Contraente
la cui istituzione competente  provvede  al  pagamento,  e  qualunque
pagamento di questo tipo costituira' il completo  assolvimento  degli
obblighi dell'istituzione competente al pagamento. 
  (2) Nel caso in cui, in base  al  presente  Accordo,  l'istituzione
competente di una delle Parti Contraenti sia tenuta  a  corrispondere
somme di denaro  a  titolo  di  rimborso  delle  prestazioni  erogate
dall'istituzione   dell'altra   Parte   Contraente,    essa    dovra'
corrispondere il pagamento dovuto nella  valuta  del  secondo  Stato.
L'istituzione della  prima  Parte  Contraente  assolvera'  ai  propri
obblighi pagando nella propria valuta. 
 
                             Articolo 36 
 
                    Soluzione delle controversie 
 
  (1)  Le  Autorita'  Competenti  delle  Parti  Contraenti   dovranno
congiuntamente    risolvere    qualsiasi    controversia     relativa
all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo  tramite
negoziazione. 
  (2) Laddove una qualunque controversia  non  possa  essere  risolta
come specificato al paragrafo 1 del presente Articolo  ed  entro  sei
mesi,  tale  controversia  sara'  sottoposta  ad  una  procedura   di
arbitrato che possa risolverla conformemente ai principi fondamentali
e  allo  spirito  del   presente   Accordo.   Le   Parti   Contraenti
concorderanno le regole relative alla costituzione ed alle  modalita'
operative della procedura di arbitrato. 
 

PARTE V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                             Articolo 37 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  (1)  Il  presente  Accordo  non  conferisce  diritti  a   percepire
prestazioni relative a qualsiasi periodo antecedente la  sua  entrata
in vigore. 
  (2) Qualsiasi  periodo  assicurativo  completato  in  virtu'  della
legislazione di una Parte Contraente prima dell'entrata in vigore del
presente  Accordo,  sara'  preso  in  considerazione  ai  fini  della
determinazione dei diritti derivanti dal presente Accordo. 
  (3) Qualsiasi prestazione spettante esclusivamente  in  virtu'  del
presente  Accordo  sara'  corrisposta,  su  richiesta  della  persona
interessata e conformemente alle disposizioni del presente Accordo, a
partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, a  meno
che i diritti precedentemente acquisiti non abbiano dato luogo ad  un
pagamento forfettario. 
  (4) Laddove la domanda di prestazione di cui  al  paragrafo  3  del
presente Articolo sia  presentata  entro  due  anni  dall'entrata  in
vigore del presente Accordo, i  diritti  derivanti  in  virtu'  delle
disposizioni del presente Accordo saranno acquisiti  a  decorrere  da
tale data e le disposizioni della legislazione  di  una  delle  Parti
Contraenti relative alla perdita o alla prescrizione dei diritti  per
decorrenza dei termini non potranno trovare  applicazione  contro  la
persona interessata. La data di presentazione  della  domanda  dovra'
essere presa in considerazione qualora  la  stessa  fosse  presentata
dopo due anni. 
 
                             Articolo 38 
 
                    Ratifica ed entrata in vigore 
 
  (1)  Il  presente  Accordo  sara'  ratificato  conformemente   alla
legislazione delle Parti  Contraenti  e  gli  strumenti  di  ratifica
dovranno essere scambiati il prima possibile. 
  (2) L'Accordo entrera' in vigore il primo  giorno  del  terzo  mese
successivo  al  mese  in  cui  saranno  scambiati  gli  strumenti  di
ratifica. Le Parti Contraenti dovranno debitamente dare notifica  del
presente Accordo al Segretariato  Generale  del  Consiglio  d'Europa,
dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, in base all'Articolo 7.2
della Convenzione Europea di Sicurezza Sociale. 
 
                             Articolo 39 
 
                  Durata e risoluzione dell'Accordo 
 
  (1) Il presente Accordo avra' durata indefinita. 
  (2) Le Parti  Contraenti  potranno  risolverlo  mediante  preavviso
scritto di tre mesi all'altra Parte Contraente. 
 
                             Articolo 40 
 
                 Mantenimento dei diritti acquisiti 
 
  (1) In caso di risoluzione del presente Accordo,  tutti  i  diritti
acquisiti in virtu' dello stesso saranno fatti salvi. 
  (2)  In  caso  di  risoluzione  del  presente  Accordo,   tutti   i
procedimenti non ancora definiti, finalizzati  alla  valutazione  del
diritto   a   prestazione   saranno   conclusi   conformemente   alle
disposizioni del presente Accordo. 
  Redatto e sottoscritto in due originali a ROMA il  8/05/2012  nelle
lingue italiana, turca ed inglese, essendo  i  tre  testi  ugualmente
autorevoli. In caso di discrepanze nell'interpretazione,  fara'  fede
il testo in lingua inglese. 
 
        PER IL GOVERNO DELLA            PER IL GOVERNO DELLA 
         REPUBBLICA ITALIANA           REPUBBLICA DI TURCHIA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico