SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

17 dicembre 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2005/85/CE – Norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato – Articolo 39 – Diritto a un ricorso effettivo – Domande di asilo reiterate – Effetto non sospensivo del ricorso contro una decisione dell’autorità nazionale competente di non esaminare ulteriormente una domanda di asilo reiterata – Protezione sociale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 19, paragrafo 2 – Articolo 47»

Nella causa C‑239/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal du travail de Liège (tribunale del lavoro di Liegi, Belgio), con decisione del 7 maggio 2014, pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2014, nel procedimento

Abdoulaye Amadou Tall

contro

Centre public d’action sociale de Huy,

con l’intervento di:

Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, J. Malenovský, M. Safjan, A. Prechal e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 maggio 2015,

considerate le osservazioni presentate:

–        per A.A. Tall, da D. Andrien, avocat;

–        per il Centre public d’action sociale de Huy, da S. Pierre e A. Fischer, avocats;

–        per l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil), da A. Detheux, advocaat;

–        per il governo belga, da M. Jacobs, C. Pochet e S. Vanrie, in qualità di agenti;

–        per il governo ungherese, da M. Fehér e G. Koós, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Condou-Durande, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 settembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 39 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13, e, per rettifica, GU 2006, L 236, pag. 36), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Tall e il Centre public d’action sociale de Huy (Centro pubblico di azione sociale di Huy; in prosieguo: il «CPAS»), in ordine alla decisione di revoca dell’assistenza sociale che tale organismo ha adottato nei suoi confronti.

 Contesto normativo

 CEDU

3        L’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), intitolato «Proibizione della tortura», così recita:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

4        L’articolo 13 della CEDU, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo», è così formulato:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali».

 Diritto dell’Unione

 La direttiva 2005/85

5        Il considerando 8 della direttiva 2005/85 è così formulato:

«La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella [Carta] (…)».

6        Il considerando 15 di tale direttiva così recita:

«Qualora il richiedente reiteri la domanda senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l’obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra diverse procedure con deroghe alle garanzie di cui beneficia di norma il richiedente».

7        A mente del considerando 27 di detta direttiva:

«È un principio fondamentale del diritto [dell’Unione] che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato siano soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice a norma dell’articolo [267 TFUE]. L’effettività del rimedio, anche per quanto concerne l’esame degli elementi pertinenti, dipende dal sistema amministrativo e giudiziario di ciascuno Stato membro considerato nel suo complesso».

8        L’articolo 7 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda», è così formulato:

«1.      I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

2.      Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se, a norma degli articoli 32 e 34, non sarà dato seguito a una domanda reiterata o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo (…) o altro, o in un paese terzo, o presso una corte o un tribunale penale internazionale».

9        L’articolo 24 della direttiva 2005/85, intitolato «Procedure specifiche», così dispone:

«1.      Gli Stati membri possono inoltre prevedere le seguenti procedure specifiche che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II:

a)      un esame preliminare per il trattamento dei casi considerati nell’ambito della sezione IV;

(…)».

10      L’articolo 32 di tale direttiva, intitolato «Domande reiterate», prevede quanto segue:

«(…)

2.      Inoltre, gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3, qualora il richiedente reiteri la domanda di asilo:

(…)

b)      dopo che sia stata presa una decisione sulla domanda precedente. Gli Stati membri possono inoltre decidere di applicare questa procedura solo dopo che sia stata presa una decisione definitiva.

3.      Una domanda di asilo reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa la decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo su quella domanda, siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE [del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12)].

4.      Se, in seguito all’esame preliminare di cui al paragrafo 3 del presente articolo, emergono o sono addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentino in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE, la domanda viene sottoposta a ulteriore esame a norma del capo II.

5.      Gli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale, possono procedere ad un ulteriore esame di una domanda reiterata, se vi sono altre ragioni che rendono necessario avviare nuovamente un procedimento.

6.      Gli Stati membri possono decidere di procedere ad un ulteriore esame della domanda solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, in particolare esercitando il suo diritto a un rimedio effettivo a norma dell’articolo 39.

(…)».

11      L’articolo 34 della direttiva 2005/85, intitolato «Norme procedurali», al suo paragrafo 2 così dispone:

«Gli Stati membri possono stabilire nella legislazione nazionale norme che disciplinino l’esame preliminare di cui all’articolo 32. (…)

(…)

Queste disposizioni non rendono impossibile l’accesso del richiedente asilo a una nuova procedura, né impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso».

12      L’articolo 39 di tale direttiva, intitolato «Diritto a un mezzo di impugnazione efficace», precisa quanto segue:

«1.      Gli Stati membri dispongono che il richiedente asilo abbia diritto a un mezzo di impugnazione efficace dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

(…)

c)      una decisione di non esaminare ulteriormente la domanda reiterata a norma degli articoli 32 e 34;

(…)

2.      Gli Stati membri prevedono i termini e le altre norme necessarie per l’esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un mezzo di impugnazione efficace di cui al paragrafo 1.

3.      Gli Stati membri prevedono, se del caso, norme conformi ai loro obblighi internazionali intese:

a)      a determinare se il rimedio di cui al paragrafo 1 produce l’effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito;

b)      a prevedere la possibilità di un mezzo di impugnazione giurisdizionale o di misure cautelari, qualora il mezzo di impugnazione di cui al paragrafo 1 non produca l’effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito. Gli Stati membri possono anche prevedere un mezzo di impugnazione d’ufficio (…)

(…)».

 La direttiva 2008/115/CE

13      L’articolo 6 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98), intitolato «Decisione di rimpatrio», al suo paragrafo 1 così prevede:

«Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5».

14      L’articolo 13 di tale direttiva così recita:

«1.      Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza.

2.      L’autorità o l’organo menzionati al paragrafo 1 hanno la facoltà di rivedere le decisioni connesse al rimpatrio di cui all’articolo 12, paragrafo 1, compresa la possibilità di sospenderne temporaneamente l’esecuzione, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno.

(…)».

Diritto belga

15      L’articolo 4 della legge del 12 gennaio 2007, sull’accoglienza dei richiedenti asilo e di talune altre categorie di stranieri (loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers) (Moniteur belge del 7 maggio 2007, pag. 24027), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, dispone quanto segue:

«L’Agenzia può decidere che il richiedente asilo che presenta una seconda domanda non possa valersi dell’articolo 6, paragrafo 1, della presente legge durante l’esame della sua domanda, fintantoché il fascicolo non sia stato trasmesso dall’Ufficio stranieri al Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides [Commissariato generale per i rifugiati e gli apolidi] (…), mediante decisione singolarmente motivata (…)».

16      L’articolo 6, paragrafo 2, di detta legge così prevede:

«Fatti salvi gli articoli 4, 4/1 e 35/2 della presente legge, il beneficio dell’assistenza materiale si applica ai richiedenti asilo sin dalla presentazione della domanda di asilo e produce i suoi effetti per tutta la durata della procedura di asilo.

In caso di decisione negativa resa all’esito della procedura di asilo, l’assistenza materiale cessa quando il termine per l’esecuzione dell’ordine di lasciare il territorio notificato al richiedente asilo è scaduto. (…)

(…)».

17      L’articolo 57, paragrafo 2, della legge organica dell’8 luglio 1976, sui centri pubblici di azione sociale (loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, così dispone:

«(…)

Uno straniero che ha dichiarato di essere un rifugiato e ha chiesto che gli venga riconosciuto tale status, ove la sua domanda di asilo sia stata respinta e gli sia stato notificato un ordine di lasciare il territorio, soggiorna illegalmente nel Regno.

L’assistenza sociale concessa a uno straniero che di fatto ne era beneficiario al momento in cui gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio è interrotta, a eccezione dell’assistenza medica urgente, alla data in cui lo straniero lascia effettivamente il territorio e, al più tardi, alla scadenza del termine dell’ordine di lasciare il territorio.

(…)».

18      Ai sensi degli articoli 39/1, 39/2, paragrafo 1, terzo comma, 39/76, 39/82, paragrafo 4, secondo comma, e 57/6/2 della legge del 15 dicembre 1980, in materia di ingresso nel territorio, soggiorno, stabilimento ed espulsione degli stranieri (loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers) (Moniteur belge del 31 dicembre 1980, pag. 14584; in prosieguo: la «legge del 15 dicembre 1980»), nella versione in vigore alla data dei fatti del procedimento principale, contro un rifiuto di prendere in considerazione una domanda di asilo reiterata possono essere presentati solo un ricorso di annullamento e un ricorso di sospensione di estrema urgenza.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

19      Il sig. Tall, cittadino senegalese, ha presentato in Belgio una prima domanda di asilo, il cui rigetto è stato confermato da una decisione della Commissione per il contenzioso in materia di stranieri (Conseil du contentieux des étrangers) del 12 novembre 2013.

20      L’interessato ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Consiglio di Stato (Conseil d’État), il quale, con sentenza del 10 gennaio 2014, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

21      Il 16 gennaio 2014, il sig. Tall ha presentato una seconda domanda di asilo, deducendo elementi, a detta del medesimo, nuovi.

22      Con decisione del 23 gennaio 2014, il Commissariato generale per i rifugiati e gli apolidi ha rifiutato di prendere in considerazione questa seconda domanda di asilo.

23      Con decisione del 27 gennaio 2014, il CPAS ha revocato, con effetto dal 10 gennaio 2014, l’assistenza sociale di cui beneficiava il sig. Tall, argomentando che, stante la seconda domanda di asilo presentata dall’interessato, tale organismo «non [era] più competente né in materia di assistenza sociale equivalente al reddito integrativo né in materia di assistenza medica».

24      Il 10 febbraio 2014, al sig. Tall è stato notificato un ordine di lasciare il territorio dello Stato.

25      Il 19 febbraio 2014, l’interessato ha impugnato dinanzi alla Commissione per il contenzioso in materia di stranieri la decisione di non prendere in considerazione la sua seconda domanda di asilo.

26      Parallelamente a tale ricorso, il sig. Tall ha proposto dinanzi al giudice del rinvio, il 27 febbraio 2014, un ricorso contro la decisione del CPAS con cui gli veniva revocata l’assistenza sociale.

27      Il giudice del rinvio ha dichiarato ricevibile e fondato tale ricorso nella parte in cui esso riguardava il periodo compreso tra il 10 gennaio 2014 e il 17 febbraio 2014, sulla base del rilievo che, in forza delle disposizioni nazionali pertinenti, la decisione di revoca dell’assistenza sociale di cui al procedimento principale poteva entrare in vigore solo a decorrere dalla data della scadenza del termine per lasciare volontariamente il territorio nazionale, come risultava dal relativo ordine, vale a dire dal 18 febbraio 2014.

28      Per quanto riguarda l’assistenza sociale che il sig. Tall intendeva continuare a percepire dal 18 febbraio 2014, il giudice del rinvio ha ritenuto che l’interessato non disponesse, secondo il diritto nazionale, della possibilità di proporre un ricorso di piena giurisdizione con effetto sospensivo contro la decisione di non prendere in considerazione la sua seconda domanda di asilo. Secondo tale giudice, infatti, i soli ricorsi previsti dalla normativa nazionale vigente contro una decisione di non prendere in considerazione una domanda di asilo reiterata sono i ricorsi di annullamento e di sospensione «di estrema urgenza», i quali, non essendo sospensivi, privano la persona interessata del diritto di soggiorno e dell’assistenza sociale.

29      Alla luce di quanto precede, il tribunal du travail de Liège (tribunale del lavoro di Liegi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Ai sensi dell’articolo 39/1 della legge del 15 dicembre 1980, in combinato disposto con gli articoli 39/2, paragrafo 1, terzo comma, 39/76, 39/82, paragrafo 4, secondo comma, lettera d), e 57/6/2 della medesima legge, avverso un rifiuto di prendere in considerazione una domanda d’asilo multipla possono proporsi soltanto ricorsi di annullamento e di sospensione di estrema urgenza. In considerazione del fatto che non si tratta né di un ricorso di piena giurisdizione né di un ricorso sospensivo, e che il richiedente non ha diritto né al soggiorno né all’assistenza materiale in pendenza del procedimento, si chiede se questi ricorsi siano compatibili con i requisiti dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 39 della direttiva 2005/85, che prevedono il diritto a un ricorso effettivo».

 Sulla questione pregiudiziale

 Sulla ricevibilità

30      Il CPAS, la Fedasil, il governo belga e la Commissione europea sostengono che la questione pregiudiziale è irricevibile. Essi adducono, infatti, che l’entrata in vigore, il 31 maggio 2014, ossia successivamente al ricevimento da parte della Corte della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, della legge del 10 aprile 2014, concernente varie disposizioni relative al procedimento dinanzi alla Commissione per il contenzioso in materia di stranieri e al Consiglio di Stato (loi du 10 avril 2014 portant dispositions diverses concernant la procédure devant le conseil du contentieux des étrangers et devant le Conseil d’État) (in prosieguo: la «legge del 10 aprile 2014»), che ha modificato la legge del 15 dicembre 1980, ha comportato, tenuto conto delle disposizioni transitorie contenute nel suo articolo 26, il conferimento di un effetto sospensivo al ricorso proposto dal sig. Tall contro la decisione di rifiuto di prendere in considerazione la sua seconda domanda di asilo, nonché il riconoscimento nei suoi confronti del diritto a un’assistenza materiale in pendenza del relativo procedimento.

31      La Corte ha chiesto al giudice del rinvio precisazioni sugli effetti dell’entrata in vigore della legge del 10 aprile 2014, sia in riferimento al procedimento principale sia al rinvio pregiudiziale, nonché di specificare se la controversia fosse sempre pendente dinanzi al medesimo e, in caso affermativo, se fosse necessaria una risposta della Corte per poter statuire su detta controversia.

32      Il giudice del rinvio ha affermato, nella sua risposta pervenuta alla Corte il 19 gennaio 2015, che tale controversia, nei limiti in cui riguardava il periodo compreso tra il 18 febbraio 2014 e il 31 maggio 2014, continuava a pendere dinanzi a esso.

33      Inoltre, la Fedasil ha trasmesso alla Corte, il 28 maggio 2015, una copia della sentenza n. 56/2015, del 7 maggio 2015, della Corte costituzionale belga. Quest’ultima, cui il giudice del rinvio aveva parimenti sottoposto una questione pregiudiziale sulla conformità delle disposizioni nazionali di cui al procedimento principale alla Costituzione belga, in combinato disposto con la CEDU, ha dichiarato che, attesa l’entrata in vigore della legge del 10 aprile 2014 e delle disposizioni transitorie contenute nel suo articolo 26, tale legge si applica al ricorso proposto dal sig. Tall dinanzi alla Commissione per il contenzioso in materia di stranieri e ha deciso di rinviare la causa dinanzi al giudice del rinvio scrivente, affinché quest’ultimo possa riesaminarla e valutare se sia ancora necessaria una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte costituzionale.

34      A tale riguardo, si deve ricordare che, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze del giudizio, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. La presunzione di rilevanza che si riconnette alle questioni sottoposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere superata solo in casi eccezionali, qualora sia evidente che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza FOA, C‑354/13, EU:C:2014:2463, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

35      Inoltre, occorre anche ricordare che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali né giudicare se l’interpretazione che ne dà il giudice del rinvio sia corretta. Solamente i giudici nazionali, infatti, sono competenti a pronunciarsi sull’interpretazione del diritto interno (sentenza Samba Diouf, C‑69/10, EU:C:2011:524, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

36      Ne consegue che non spetta alla Corte pronunciarsi sull’opportunità che le disposizioni transitorie della nuova legge debbano essere interpretate nel senso che tale legge si applica retroattivamente alla situazione del sig. Tall, in particolare per il periodo controverso al quale fa riferimento il giudice del rinvio nella sua risposta del 19 gennaio 2015 alla richiesta di informazioni indirizzatagli dalla Corte.

37      Pertanto, non risulta in maniera manifesta che l’interpretazione del diritto dell’Unione chiesta dal giudice del rinvio non sia necessaria a quest’ultimo per dirimere la controversia principale.

38      La presente questione pregiudiziale è quindi ricevibile.

 Nel merito

39      Con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 39 della direttiva 2005/85, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non conferisce un effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione, quale quella di cui al procedimento principale, di non esaminare ulteriormente una domanda di asilo reiterata.

40      Occorre anzitutto precisare che la seconda domanda di asilo, presentata dal sig. Tall, dev’essere effettivamente considerata una «domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2005/85, e che il rifiuto del Commissariato generale per i rifugiati e gli apolidi di prendere in considerazione tale domanda equivale a una «decisione di non esaminare ulteriormente la domanda reiterata», ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva.

41      La direttiva in parola detta, al suo articolo 39, le caratteristiche che devono presentare i ricorsi esperibili, segnatamente, contro una decisione di non esaminare ulteriormente una domanda di asilo reiterata e prevede, al suo articolo 24, intitolato «Procedure specifiche», la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere procedure specifiche che deroghino ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II della medesima direttiva.

42      Occorre stabilire se detti articoli debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che non conferisce un effetto sospensivo al ricorso proposto contro una decisione, quale quella di cui al procedimento principale, di non esaminare ulteriormente una domanda di asilo reiterata e che priva la persona che ha presentato tale domanda dopo il rigetto di una domanda di asilo precedente del diritto, segnatamente, a un’assistenza finanziaria fino alla pronuncia sul ricorso proposto contro una decisione siffatta.

43      Occorre, in via preliminare, sottolineare che le procedure istituite dalla direttiva 2005/85 costituiscono norme minime e che gli Stati membri dispongono sotto vari profili di una certa discrezionalità per l’attuazione di tali disposizioni, tenendo conto delle specificità del diritto nazionale (sentenza Samba Diouf, C‑69/10, EU:C:2011:524, punto 29).

44      Occorre ricordare che l’articolo 39 della direttiva 2005/85, che sancisce il principio fondamentale del diritto a un ricorso effettivo, impone agli Stati membri di garantire ai richiedenti asilo un diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i casi elencati al suo paragrafo 1.

45      A tale proposito, dall’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva emerge che gli Stati membri devono disporre che il richiedente asilo abbia diritto a un ricorso effettivo avverso «una decisione di non esaminare ulteriormente la domanda reiterata in forza degli articoli 32 e 34 [di questa stessa direttiva]».

46      Inoltre, occorre ricordare, come risulta dal considerando 15 della direttiva 2005/85, che, qualora il richiedente asilo reiteri la domanda di asilo senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l’obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa e che in tali casi gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra diverse procedure con deroghe alle garanzie di cui beneficia di norma il richiedente.

47      Pertanto, come prevede l’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2005/85, una decisione di non esaminare ulteriormente una domanda reiterata può essere adottata nell’ambito di una «procedura specifica», in seguito a una procedura consistente, a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, di detta direttiva, in un esame preliminare di tale domanda per accertare, in particolare, se, dopo che sia stata presa la decisione sulla domanda precedente del richiedente interessato, siano emersi o siano stati addotti da tale richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di rifugiato.

48      A ogni modo, l’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2005/85 precisa che se, in seguito al suddetto esame preliminare, emergono o sono addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentino in modo significativo la probabilità che a tale richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato, la domanda viene sottoposta a ulteriore esame a norma del capo II di tale direttiva, relativo ai principi fondamentali e alle garanzie. Se, invece, come avviene nel caso di cui al procedimento principale, non viene esaminata ulteriormente la domanda reiterata dopo detto esame preliminare, gli Stati membri possono prevedere, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di detta direttiva, una deroga alla regola di cui al paragrafo 1 di tale articolo, secondo la quale i richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro ai fini esclusivi della procedura.

49      Ne deriva, a fortiori, che gli Stati membri possono prevedere che un ricorso contro una decisione di rifiuto di prendere in considerazione una domanda di asilo reiterata, come quello oggetto del procedimento principale, sia privo di effetto sospensivo.

50      Occorre altresì sottolineare che l’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2005/85 dev’essere effettuata, come si evince dal considerando 8 della stessa, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi sanciti, in particolare, nella Carta.

51      Pertanto, le caratteristiche del ricorso previsto dall’articolo 39 di detta direttiva devono essere determinate conformemente all’articolo 47 della Carta, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva e ai sensi del quale ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in tale articolo (v., per analogia, sentenza Abdida, C‑562/13, EU:C:2014:2453, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

52      A tale proposito, dalle spiegazioni relative all’articolo 47 della Carta emerge che il primo comma di tale articolo è basato sull’articolo 13 della CEDU.

53      Occorre parimenti rilevare che l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta precisa, in particolare, che nessuno può essere allontanato verso uno Stato in cui esiste un serio rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.

54      Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, di cui va tenuto conto, in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, per interpretare l’articolo 19, paragrafo 2, della stessa, risulta che, ove uno Stato decida di rimandare uno straniero verso un paese in cui esistono seri motivi di temere che quest’ultimo corra un rischio concreto di trattamenti contrari all’articolo 3 della CEDU, l’effettività del ricorso proposto, prevista dall’articolo 13 della CEDU, impone che tale straniero disponga di un ricorso con pieno effetto sospensivo contro l’esecuzione della misura che consente il suo rimpatrio (v., in particolare, Corte eur. D.U., sentenza Gebremedhin c. France, § 67, CEDU 2007-II, nonché Hirsi Jamaa e a. c. Italia, § 200, CEDU 2012‑II).

55      Orbene, occorre rilevare che, nel caso di specie, la controversia principale verte unicamente sulla legittimità della decisione di non esaminare ulteriormente una domanda di asilo reiterata, ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2005/85.

56      L’assenza di effetto sospensivo di un ricorso proposto contro una decisione simile è, in linea di principio, conforme agli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta. Sebbene tale decisione, infatti, non consenta a un cittadino di un paese terzo di ricevere una tutela internazionale, la sua esecuzione non può tuttavia, in quanto tale, comportare l’allontanamento di detto cittadino.

57      Se, invece, nell’ambito dell’esame di una domanda di asilo precedente o successiva a una decisione come quella di cui al procedimento principale, uno Stato membro adotta nei confronti del cittadino interessato di un paese terzo una decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2008/115, quest’ultimo dovrebbe poter esercitare avverso tale decisione il suo diritto a un ricorso effettivo conformemente all’articolo 13 di tale direttiva.

58      A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte deriva che, in ogni caso, un ricorso deve necessariamente rivestire un effetto sospensivo quando è proposto contro una decisione di rimpatrio la cui esecuzione può esporre il cittadino interessato di un paese terzo a un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti disumani o degradanti, garantendo così, nei confronti di tale cittadino di un paese terzo, il rispetto dei requisiti degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta (v., in tal senso, sentenza Abdida, C‑562/13, EU:C:2014:2453, punti 52 e 53).

59      Ne consegue che l’assenza di ricorso sospensivo contro una decisione come quella di cui al procedimento principale, la cui esecuzione non può esporre il cittadino interessato di un paese terzo a un rischio di trattamento contrario all’articolo 3 della CEDU, non configura una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, quale previsto dall’articolo 39 della direttiva 2005/85, letto alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta.

60      Alla luce delle considerazioni suesposte, occorre rispondere alla questione pregiudiziale affermando che l’articolo 39 della direttiva 2005/85, letto alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che non conferisce un effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione, come quella di cui al procedimento principale, di non esaminare ulteriormente una domanda di asilo reiterata.

 Sulle spese

61      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 39 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, letto alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che non conferisce un effetto sospensivo a un ricorso proposto contro una decisione, come quella di cui al procedimento principale, di non esaminare ulteriormente una domanda di asilo reiterata.

Firme


* Lingua processuale: il francese.