1991R3922 — IT — 08.04.2012 — 008.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 3922/91 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

concernente l'armonizzazione di ►C1  requisiti tecnici ◄ e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile

(GU L 373, 31.12.1991, p.4)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 2176/96 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 1996

  L 291

15

14.11.1996

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 1069/1999 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 1999

  L 130

16

26.5.1999

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 2871/2000 DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 2000

  L 333

47

29.12.2000

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 1592/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2002

  L 240

1

7.9.2002

►M5

REGOLAMENTO (CE) N. 1899/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006

  L 377

1

27.12.2006

►M6

REGOLAMENTO (CE) N. 1900/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2006

  L 377

176

27.12.2006

 M7

REGOLAMENTO (CE) N. 8/2008 DELLA COMMISSIONE dell’11 dicembre 2007

  L 10

1

12.1.2008

►M8

REGOLAMENTO (CE) n. 216/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 2008

  L 79

1

19.3.2008

 M9

REGOLAMENTO (CE) N. 859/2008 DELLA COMMISSIONE del 20 agosto 2008

  L 254

1

20.9.2008


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 197, 6.8.1993, pag. 57  (3922/1991)

 C2

Rettifica, GU L 160, 26.6.2010, pag. 34  (859/2008)




▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 3922/91 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1991

concernente l'armonizzazione di ►C1  requisiti tecnici ◄ e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che, come previsto all'articolo 8 A del trattato, è necessario adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che occorre mantenere la sicurezza dell'aviazione civile in Europa ad un livello generale elevato e portare i ►C1  requisiti tecnici ◄ e le procedure amministrative esistenti negli Stati membri ai livelli più alti attualmente raggiunti nella Comunità;

considerando che la sicurezza rappresenta un'esigenza fondamentale dei trasporti aerei nella Comunità; che è opportuno tener conto della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, la quale prevede l'attuazione delle disposizioni necessarie per assicurare le ►C1  operazioni ◄ sicure degli aeromobili;

considerando che le restrizioni attualmente vigenti nel trasferimento di aeromobili, di prodotti aeronautici e di taluni servizi nel settore aeronautico tra gli Stati membri provocherebbero alterazioni nel mercato interno;

considerando che le «Joint Aviation Authorities»(JAA), quale organismo associato della commissione europea dell'aviazione civile (CEAC), hanno definito accordi per cooperare allo sviluppo e all'applicazione di regole comuni (codici JAR) in tutti i settori attinenti alla sicurezza degli aeromobili e delle loro ►C1  operazioni ◄ ;

considerando che nel quadro della politica comune dei trasporti occorre armonizzare ►C1  requisiti tecnici ◄ e procedure amministrative relativi alla sicurezza degli aeromobili e delle loro ►C1  operazioni ◄ , sulla base dei codici JAR delle JAA;

considerando che l'adesione di tutti gli Stati membri alle JAA e la partecipazione della Commissione ai lavori di queste ultime faciliterebbero detta armonizzazione;

considerando che, per raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di libera circolazione delle persone e dei prodotti nonché in materia di politica comune dei trasporti, allorché un prodotto, un organismo o una persona siano stati ►C1  certificati ◄ in conformità dei ►C1  requisiti tecnici ◄ e delleprocedure amministrative comuni, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere la ►C1  certificazione ◄ dei prodotti nonché degli organismi e persone incaricati della progettazione, costruzione, manutenzione ed ►C1  operazioni ◄ di prodotti, senza ►C1  ulteriori attività ◄ o valutazioni tecniche;

considerando che possono presentarsi problemi sul piano della sicurezza e che gli Stati membri devono prendere, in questo caso, tutte le misure urgenti necessarie; che tali misure devono essere debitamente motivate e che, se i ►C1  requisiti tecnici ◄ e le procedure amministrative comuni presentano lacune, spetta alla Commissione, nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, adottare le necessarie modifiche;

▼M5

l'applicazione delle disposizioni in materia di limiti dei tempi di volo e di servizio può portare a notevoli turbative dei turni di servizio delle imprese i cui modelli operativi si basano esclusivamente sull'esercizio notturno. La Commissione dovrebbe, sulla base di prove prodotte dagli interessati, procedere a una valutazione e proporre un adeguamento delle disposizioni in materia di limiti dei tempi di volo e di servizio, al fine di tenere conto di tali modelli specifici di esercizio;

▼B

considerando che è auspicabile coordinare il finanziamento da parte degli Stati membri dei lavori di ricerca avviati per migliorare la sicurezza dell'aviazione, al fine di garantire un impiego ottimale delle risorse e realizzare il massimo profitto da questi lavori;

▼M5

entro il 16 gennaio 2009, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea dovrebbe concludere una valutazione medico-scientifica dell'allegato III, capo Q e, ove opportuno, del capo O. Sulla base dei risultati di tale valutazione e secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione, se necessario, dovrebbe elaborare e presentare senza indugio proposte di modifica delle relative disposizioni tecniche;

nel contesto della revisione di talune disposizioni di cui all'articolo 8 bis, la tendenza verso l'ulteriore armonizzazione dei requisiti di formazione dell'equipaggio di cabina finora adottati andrebbe proseguita, al fine di agevolare la libera circolazione dei membri dell'equipaggio di cabina all'interno della Comunità. In tale contesto, è opportuno riesaminare la possibilità di un'ulteriore armonizzazione delle qualifiche dei membri dell'equipaggio di cabina;

▼M5

le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 4 )

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

▼M5

1.  Il presente regolamento concerne l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, relative all'esercizio e alla manutenzione degli aeromobili e alle persone e imprese interessate a tali attività.

▼B

2.  I ►C1  requisiti tecnici ◄ e le procedure amministrative armonizzatiprevisti al paragrafo 1 sono applicabili a tutti gli aeromobili ►C1  impiegati dagli esercenti ◄ secondo la definizione dell'articolo 2, lettera a), a prescindere dal fatto che siano immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo.

▼M5

3.  L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito in merito alla disputa relativa alla sovranità sul territorio nel quale detto aeroporto è situato.

4.  L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino alla data in cui gli accordi previsti dalla dichiarazione comune dei ministri degli affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987 diventano operativi. I Governi del Regno di Spagna e del Regno Unito comunicano al Consiglio tale data.

▼B

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) « ►C1  esercente ◄ », una persona fisica residente in uno Stato membro o una persona giuridica stabilita in uno Stato membro, la quale ►C1  impiega ◄ uno o più aeromobili conformemente alla regolamentazione applicabile in detto Stato membro, oppure un vettore aereo comunitario, secondo la definizione della legislazione comunitaria;

b) «prodotto», un aeromobile, un motore, un'elica o ►C1  una pertinenza dello stesso ◄ ;

▼C1

c) «pertinenza», qualsiasi strumento, equipaggiamento, meccanismo, apparato o accessorio impiegato o destinato all'impiego in volo di un aeromobile o destinato ad essere installato su un aeromobile civile o collegato allo stesso, ma non facente parte di una cellula, di un motore o di un'elica;

▼B

d) « ►C1  componente ◄ », un materiale, ►C1  parte o sottoinsieme ◄ non rientrante nelle definizioni di cui alle lettere b) e c) e ►C1  destinato ad aeromobili civili o motori, eliche o pertinenze degli stessi ◄ ;

▼C1

e) «certificazione» (di un prodotto, di un servizio, di un'organizzazione, di una persona), qualsiasi forma di riconoscimento legale attestante che il prodotto, il servizio, l'organizzazione o la persona risponde ai requisiti applicabili. Detta certificazione comprende due atti:

i) l'atto di accertamento che, dal punto di vista tecnico, il prodotto, il servizio, l'organizzazione o la persona è conforme ai requisiti applicabili; tale atto è inteso come un'attestazione delle risultanze tecniche;

ii) l'atto del riconoscimento formale di tale conformità ai requisiti applicabili attraverso il rilascio di un certificato, di una licenza, di un'approvazione o di qualsiasi altro documento secondo quanto prescritto dalle leggi e dalle procedure nazionali; tale atto è inteso come un'attestazione delle risultanze legali;

▼B

f) «manutenzione», l'insieme delle ►C1  operazioni di ispezioni, servizio, modifica e riparazione per tutta la durata della vita operativa di un aeromobile ◄ , necessarie a garantire che l'aeromobile rimanga conforme alla ►C1  certificazione ◄ del tipo ed abbia in qualsiasi circostanza un elevato livello di sicurezza; esse comprendono ►C1  in particolare ◄ le modifiche rese obbligatorie dalle autorità che sono parte degli accordi di cui alla lettera h), nell'ambito ►C1  dei criteri di controllo della navigabilità ◄ della navigabilità;

g) «variante nazionale», una regola o ►C1  norma ◄ nazionale resa obbligatoria da un paese in aggiunta ad una disposizione JAR o in sostituzione della stessa;

h) «accordi», gli accordi conclusi, sotto gli auspici della commissione europea dell'aviazione civile (CEAC) per cooperare all'elaborazione ed all'applicazione di regole comuni in tutti i settori connessi con la sicurezza degli aeromobili e delleloro ►C1  operazioni ◄ . Tali accordi sono specificati nell'allegato I;

▼M5

i) «Autorità» nell'allegato III: l'autorità competente che ha rilasciato il certificato di operatore aereo (COA).

▼M5

Articolo 3

1.  Fatto salvo l'articolo 11, le regole tecniche e le procedure amministrative comuni applicabili nella Comunità al settore del trasporto commerciale mediante velivoli sono quelle specificate nell'allegato III.

2.  I riferimenti al capo M dell'allegato III o alle disposizioni dello stesso si intendono fatti alla parte M del regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, porti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni ( 5 ) o alle sue disposizioni pertinenti.

▼B

Articolo 4

▼M5

1.  Per i settori non menzionati nell'allegato III, sulla base dell'articolo 80, paragrafo 2 del trattato, sono adottate regole tecniche e procedure amministrative comuni. La Commissione presenta, se del caso e al più presto, le opportune proposte riguardo ai settori in questione.

▼B

2.  Prima dell'adozione delle proposte di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare le disposizioni pertinenti delle regolamentazioni nazionali vigenti.

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti per l'aviazione civile soddisfino le condizioni di adesione alle JAA, specificate negli accordi e firmino senza riserve, gli accordi stessi anteriormente al 1o gennaio 1992.

▼M5

Articolo 6

Gli aeromobili utilizzati in virtù di un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro in conformità alle regole tecniche e alle procedure amministrative comuni possono essere utilizzati alle stesse condizioni in altri Stati membri senza imporre altre esigenze tecniche o procedere a una nuova valutazione da parte di tali altri Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri riconoscono la certificazione rilasciata a norma del presente regolamento da un altro Stato membro, o da un organismo che agisce a suo nome, agli organismi o alle persone posti sotto la sua giurisdizione e sotto la sua autorità, incaricati della manutenzione dei prodotti e dell'esercizio di aeromobili.

Articolo 8

1.  Le disposizioni degli articoli da 3 a 7 non ostano a che uno Stato membro reagisca immediatamente nel caso di un problema di sicurezza riguardante un prodotto, una persona o una organizzazione soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

Se il problema di sicurezza è dovuto a un inadeguato livello di sicurezza fornito dalle regole tecniche e dalle procedure amministrative comuni oppure da lacune di dette regole e procedure, lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate e delle relative motivazioni.

La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, se un livello di sicurezza inadeguato o una lacuna nelle regole tecniche e procedure amministrative comuni giustifichi il mantenimento in vigore delle misure adottate in forza del primo comma del presente paragrafo. In questo caso, la Commissione adotta i provvedimenti necessari per modificare le regole tecniche e procedure amministrative comuni in oggetto, conformemente all'articolo 4 oppure all'articolo 11. Lo Stato membro revoca le misure che sono state giudicate prive di giustificazione.

2.  Gli Stati membri possono concedere deroghe alle regole tecniche e procedure amministrative comuni di cui al presente regolamento nel caso di impreviste e urgenti necessità operative o di esigenze operative di breve durata.

La Commissione e gli altri Stati membri vengono informati delle deroghe concesse non appena queste diventano frequenti o se sono concesse per periodi di oltre due mesi.

La Commissione esamina se le deroghe concesse da uno Stato membro a norma del secondo comma, e comunicate alla Commissione stessa e agli altri Stati membri, siano conformi agli obiettivi di sicurezza definiti dal presente regolamento o da altre norme di diritto comunitario.

Se ritiene che le deroghe concesse non siano conformi agli obiettivi di sicurezza del presente regolamento o di altre norme pertinenti di diritto comunitario, la Commissione decide su misure di salvaguardia secondo la procedura di cui all'articolo 12 bis.

In questo caso lo Stato membro interessato revoca tali deroghe.

3.  Qualora un livello di sicurezza equivalente a quello raggiungibile applicando le regole tecniche e le procedure amministrative comuni di cui all'allegato III possa essere ottenuto ricorrendo ad altri mezzi, gli Stati membri possono rilasciare un'omologazione non conforme a tali disposizioni, senza discriminare i richiedenti sulla base della loro nazionalità e nel rispetto dell'esigenza di non falsare la concorrenza.

In questo caso, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la propria intenzione di rilasciare l'omologazione, le relative motivazioni e le condizioni previste per raggiungere un livello equivalente di sicurezza.

Entro tre mesi dalla notificazione fatta da uno Stato membro, la Commissione avvia la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 al fine di decidere se possa essere rilasciata la proposta omologazione della misura.

▼M6

In questo caso, la Commissione notifica la decisione a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare la misura in oggetto. Le pertinenti disposizioni dell'allegato III possono anche essere modificate secondo l'articolo 11 per tenere conto di tale misura.

▼M5

Gli articoli 6 e 7 si applicano a tale misura.

4.  Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni relative all'OPS 1.1105, punto 6, all'OPS 1.1110, punti 1.3 e 1.4.1, all'OPS 1.1115 e all'OPS 1.1125, punto 2.1, dell'allegato III, capo Q, fino a che non siano state stabilite norme comunitarie basate sulla conoscenza scientifica e sulle migliori prassi.

Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che decidono di mantenere in vigore.

Per le disposizioni nazionali che derogano alle disposizioni OPS 1 di cui al primo comma e che gli Stati membri intendono adottare dopo la data di applicazione dell'allegato III, la Commissione, entro tre mesi dalla notificazione fatta da uno Stato membro, avvia la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 per decidere se dette disposizioni siano conformi agli obiettivi di sicurezza del presente regolamento e ad altre disposizioni della normativa comunitaria e se possano essere applicate.

▼M6

In questo caso, la Commissione notifica la decisione a tutti gli Stati membri, i quali sono allora legittimati ad applicare tale misura. Le pertinenti disposizioni dell'allegato III possono anche essere modificate secondo l'articolo 11 per tenere conto di tale misura.

▼M5

Gli articoli 6 e 7 si applicano a detta misura.

▼M5

Articolo 8 bis

1.  Entro il 16 gennaio 2009 l'Agenzia europea per la sicurezza aerea conclude una valutazione medico-scientifica delle disposizioni dell'allegato III, capo Q e, ove opportuno, del capo O.

2.  Fatto salvo l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ( 6 ), l'Agenzia europea per la sicurezza aerea assiste la Commissione nella preparazione di proposte intese a modificare le disposizioni tecniche applicabili dell'allegato III, capo Q e capo O.

▼B

Articolo 9

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per coordinare i rispettivi programmi di ricerca volti a migliorare la sicurezza degli aeromobili civili e le ►C1  operazioni ◄ dei medesimi e ne informano la Commissione. La Commissione, previa consultazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile per promuovere tali programmi di ricerca attuati a livello nazionale.

Articolo 10

Gli Stati membri notificano alla Commissione:

▼C1

a) qualsiasi requisito o procedura nuovo o modificato, elaborato o adottato, conformemente alle procedure stabilite negli accordi;

▼B

b) qualsiasi modifica degli accordi;

c) i risultati delle consultazioni avviate con l'industria e con altri organismi interessati.

Articolo 11

▼M6

1.  Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, imposte dal progresso scientifico e tecnico e che modificano le regole tecniche e le procedure amministrative comuni elencate nell'allegato III, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3. Per imperativi motivi d'urgenza, la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 12, paragrafo 4.

▼B

2.  Qualora le modifiche di cui al paragrafo 1 contengano una variante nazionale per uno Stato membro, la Commissione delibera, conformemente alla procedura prevista ►M6  all'articolo 12, paragrafo 3 ◄ , ►C1  sull'inclusione o meno di ◄ detta variante nei ►C1  requisiti tecnici ◄ e nelle procedure amministrative comuni.

▼M6

Articolo 12

1.  La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza aerea (in seguito denominato» il comitato«).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

▼M5

Articolo 12 bis

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica la procedura di salvaguardia di cui all'articolo 6 della decisione 1999/468/CE.

Prima di adottare la decisione, la Commissione consulta il comitato.

Il periodo di cui all'articolo 6, lettera b) della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Quando uno Stato membro deferisce al Consiglio una decisione della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro il termine di tre mesi.

▼B

Articolo 13

1.  Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento e il relativo controllo.

2.  Nell'ambito dell'assistenza reciproca di cui al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri si comunicano regolarmente tutte le informazioni disponibili per quanto riguarda:

 le infrazioni al presente regolamento commesse dai non residenti e qualsiasi sanzione applicata per dette infrazioni;

 le sanzioni applicate da uno Stato membro ai propri residenti per siffatte infrazioni commesse in altri Stati membri.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1ogennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Accordi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h)

«Arrangements Concerning the Development, the Acceptance and the Implementation of Joint Aviation Requirements» (accordi concernenti l'elaborazione, l'approvazione e l'applicazione di requisiti aeronautici comuni), conclusi a Cipro l'11 settembre 1990.

▼M4 —————

▼M8 —————



( 1 ) GU n. C 270 del 26.10.1990, pag. 3.

( 2 ) GU n. C 267 del 14.10.1991, pag. 154.

( 3 ) GU n. C 159 del 17.6.1991, pag. 28.

( 4 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11),

( 5 ) GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.

( 6 ) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).