SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

14 gennaio 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE ‑Turchia – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Revoca delle clausole di residenza – Prestazioni integrative concesse in base alla legislazione nazionale – Requisito della residenza – Applicazione agli ex lavoratori turchi – Cittadini turchi che hanno acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante»

Nella causa C‑171/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi), con decisione del 2 aprile 2013, pervenuta in cancelleria l’8 aprile 2013, nel procedimento

Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

contro

M. S. Demirci,

D. Cetin,

A. I. Önder,

R. Keskin,

M. Tüle,

A. Taskin,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, S. Rodin, A. Borg Barthet, E. Levits (relatore) e M. Berger, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: M. M. Ferreira, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 maggio 2014,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv), da I. Eijkhout, in qualità di agente;

–        per M. S. Demirci, da F. Kiliç, advocaat;

–        per A. Cetin e A. I. Önder, da N. Türkkol, advocaat;

–        per R. Keskin, da D. Schaap, advocaat;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da J. Langer, M. Bulterman e B. Koopman, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. van Beek, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 luglio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6 della decisione n. 3/80 del consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60), in combinato disposto con l’articolo 59 del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU L 293, pag. 1; in prosieguo: il «protocollo addizionale»). Il consiglio di associazione è stato istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima dalla decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (GU 1964, 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«accordo di associazione»).

2        Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra il Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) (consiglio di amministrazione dell’Istituto per la sicurezza sociale dei lavoratori subordinati) ed alcuni ex lavoratori migranti turchi, che hanno tutti acquisito la cittadinanza olandese, in merito alla decisione dell’Uwv di privarli gradualmente di una prestazione integrativa della loro pensione di inabilità lavorativa in ragione del loro mutamento di domicilio dai Paesi Bassi alla Turchia.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

 L’accordo di associazione

3        Ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo di associazione:

«Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli articoli [39 CE], [40 CE] e [41 CE] per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori».

 Il protocollo addizionale

4        Il protocollo addizionale che, secondo l’articolo 62 del medesimo, costituisce parte integrante dell’accordo di associazione, stabilisce, ai sensi dell’articolo 1, le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all’articolo 4 di tale accordo.

5        Il protocollo addizionale comprende un titolo II, intitolato «Circolazione delle persone e dei servizi», il cui capitolo I riguarda «[i] lavoratori».

6        L’articolo 36 del protocollo addizionale, ricompreso in tale capitolo I, prevede che la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia verrà realizzata gradualmente, conformemente ai principi enunciati all’articolo 12 dell’accordo di associazione, tra la fine del dodicesimo anno e la fine del ventiduesimo anno successivo all’entrata in vigore dell’accordo medesimo, e che il consiglio di associazione stabilirà le modalità all’uopo necessarie.

7        L’articolo 39 del protocollo addizionale così recita:

«1.      Prima della fine del primo anno dall’entrata in vigore del presente protocollo, il consiglio di Associazione adotta disposizioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori di nazionalità turca che si spostano all’interno della Comunità e delle loro famiglie residenti nella Comunità.

2.      Queste disposizioni dovranno permettere ai lavoratori di nazionalità turca, secondo modalità da fissare, il cumulo di periodi di assicurazione o di occupazione trascorsi nei vari Stati membri per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e d’invalidità, nonché l’assistenza sanitaria del lavoratore e della sua famiglia residenti nella Comunità. Queste disposizioni non potranno creare un obbligo per gli Stati membri della Comunità di prendere in considerazione i periodi trascorsi in Turchia.

3.      Le disposizioni di cui sopra devono permettere di assicurare il pagamento degli assegni familiari quando la famiglia del lavoratore risiede nella Comunità.

4.      Le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e di invalidità acquisite in virtù delle disposizioni prese in applicazione del paragrafo 2 dovranno poter essere esportat[e] in Turchia.

5.      Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali esistenti tra la Turchia e gli Stati membri della Comunità se essi prevedono un regime più favorevole ai cittadini turchi».

8        L’articolo 59 del protocollo addizionale dispone quanto segue:

«Nei settori coperti dal presente protocollo, la Turchia non può beneficiare di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente in virtù del [trattato CE]».

 La decisione n. 1/80

9        La decisione n. 1/80 del consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, prevede, al proprio articolo 6, paragrafo 1, quanto segue:

«Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all’occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:

–        rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;

–        candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;

–        libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego».

10      L’articolo 7 di tale decisione così dispone:

«I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro:

–        hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni;

–        beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni».

 La decisione n. 3/80

11      La decisione n. 3/80, adottata dal consiglio di associazione sul fondamento dell’articolo 39 del protocollo addizionale, è diretta al coordinamento dei regimi di previdenza sociale degli Stati membri al fine di consentire ai lavoratori turchi occupati o che siano stati occupati in uno o più Stati membri della Comunità, nonché ai familiari di tali lavoratori e ai loro superstiti il godimento di prestazioni nei settori tradizionali della previdenza sociale.

12      Ai sensi dell’articolo 2 della decisione n. 3/80, intitolato «Campo di applicazione quanto alle persone»:

«La presente decisione si applica:

–        ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini della Turchia,

–        ai familiari di tali lavoratori, che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri,

–        ai superstiti di tali lavoratori».

13      L’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 3/80, intitolato «Parità di trattamento», e che coincide con il testo dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), dispone quanto segue:

«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni della presente decisione, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari della presente decisione».

14      L’articolo 4 della decisione n. 3/80, intitolato «Campo d’applicazione ratione materiae», prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1.      La presente decisione si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a)      le prestazioni di malattia e di maternità;

b)      le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

c)      le prestazioni di vecchiaia;

d)      le prestazioni ai superstiti;

e)      le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

f)      gli assegni in caso di morte;

g)      le prestazioni di disoccupazione;

h)      le prestazioni familiari.

2.      La presente decisione si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi (…)».

15      L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80, intitolato «Revoca delle clausole di residenza (…)», così recita:

«Salvo quanto diversamente disposto dalla presente decisione, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, nonché le rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, acquisite in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede in Turchia o nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione debitrice».

16      Il titolo III della decisione n. 3/80, intitolato «Disposizioni particolari alle varie categorie di prestazioni», comprende disposizioni di coordinamento, ispirate al regolamento n. 1408/71, relative segnatamente alle prestazioni per i casi di invalidità, vecchiaia e morte (pensioni).

 Il regolamento n. 1408/71

17      Il regolamento n. 1408/71 comprende un articolo 3, intitolato «Parità di trattamento», il cui paragrafo 1 così dispone:

«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».

18      L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento definisce l’ambito di applicazione ratione materiae di quest’ultimo nei seguenti termini:

«1.      Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a)      le prestazioni di malattia e di maternità;

b)      le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

c)      le prestazioni di vecchiaia;

d)      le prestazioni ai superstiti;

e)      le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

f)      gli assegni in caso di morte;

g)      le prestazioni di disoccupazione;

h)      le prestazioni familiari.

2.      Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi (...)».

19      L’articolo 1, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1247/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che modifica il regolamento n. 1408/71 (GU L 136, pag. 1), entrato in vigore il 1° giugno 1992, ha aggiunto all’articolo 4 del regolamento n. 1408/71 un paragrafo 2 bis formulato come segue:

«Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano:

a)      previste in via suppletiva, complementare o accessoria per le eventualità corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure

b)      destinate unicamente alla tutela specifica dei minorati».

20      In seguito alla sua modifica da parte del regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU L 117, pag. 1), tale articolo 4, paragrafo 2 bis, prevede ora quanto segue:

«Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo corrisposte nell’ambito di una legislazione che, a motivo del suo campo d’applicazione personale e dei suoi obiettivi e/o condizioni di ammissibilità, presenta caratteristiche sia della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui al paragrafo 1 che dell’assistenza sociale.

Per “prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo” si intendono le prestazioni:

a)      che sono destinate:

i)      a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria i rischi corrispondenti ai settori della sicurezza sociale di cui al paragrafo 1, e a garantire alle persone interessate un reddito minimo di sussistenza, in considerazione della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato; o

ii)      unicamente a garantire una protezione specifica per le persone con disabilità, in stretto collegamento con l’ambiente sociale di tali persone nello Stato membro interessato; e

b)      che sono finanziate esclusivamente dalla fiscalità destinata a coprire la spesa pubblica generale e le cui condizioni di concessione e modalità di calcolo non sono in funzione di un contributo per quanto concerne i beneficiari. Le prestazioni concesse per integrare una prestazione contributiva non sono tuttavia considerate, soltanto per questo motivo, prestazioni contributive; e

c)      che sono elencate nell’allegato II bis».

21      Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71:

«Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione debitrice».

22      L’articolo 10 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, inserito dal regolamento n. 1247/92, era così formulato:

«Nonostante l’articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate a carico dell’istituzione del luogo di residenza».

23      Il medesimo articolo 10 bis, paragrafo 1, come modificato dal regolamento n. 647/2005, dispone ora quanto segue:

«Le disposizioni dell’articolo 10 e del titolo III non si applicano alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis. Le persone cui si applica il presente regolamento beneficiano di queste prestazioni esclusivamente sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato II bis. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza e a suo carico».

 Diritto olandese

24      Nei Paesi Bassi, la legge relativa al regime generale dell’assicurazione per l’inabilità al lavoro (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; in prosieguo: la «WAO»), in vigore dall’anno 1966, prevede l’assicurazione dei lavoratori dipendenti per l’inabilità al lavoro.

25      La legge sulle prestazioni integrative (Toeslagenwet), del 6 novembre 1986 (in prosieguo: la «TW»), entrata in vigore il 1° gennaio 1987, mira a riconoscere alle persone che, in virtù di un’assicurazione per i lavoratori come quella istituita dalla WAO (come anche in virtù, in particolare, dell’assicurazione contro la disoccupazione, la malattia e gli infortuni sul lavoro), ricevono una prestazione per la perdita di retribuzione inferiore alla retribuzione minima, un’indennità integrativa destinata a portare il loro reddito sostitutivo ad un livello pari, al massimo, alla retribuzione minima vigente nei Paesi Bassi (in prosieguo: l’«indennità integrativa»). All’epoca dei fatti della causa principale, detta indennità integrativa ammontava al massimo al 30% di tale retribuzione minima, cosicché gli aventi diritto la cui prestazione di invalidità era inferiore al 70% di detta retribuzione minima avevano un reddito inferiore a quest’ultima. L’Uwv determina, su richiesta della persona interessata, l’esistenza di un diritto alla prestazione supplementare a norma della TW.

26      La legge sulla limitazione all’esportabilità delle prestazioni (Wet beperking export uitkeringen), del 27 maggio 1999 (in prosieguo: la «BEU»), ha inserito nella TW un nuovo articolo 4a, il cui paragrafo 1 prevede che una persona che soddisfi le condizioni per beneficiare delle prestazioni in base a quest’ultima legge non ha diritto a queste ultime per il periodo durante il quale non risiede nei Paesi Bassi. È precisato che l’esportazione delle prestazioni di cui trattasi è possibile solo se una convenzione bilaterale conclusa con lo Stato di residenza dell’interessato garantisce la corretta applicazione della normativa olandese.

27      Come risulta dall’esposizione dei motivi della BEU, tale modifica della TW era intesa a sostituire il principio di personalità con quello di territorialità per migliorare le condizioni del controllo delle prestazioni versate ai beneficiari residenti all’estero. In tale contesto, il legislatore olandese ha fatto valere altresì, a sostegno di detta modifica, la natura dell’indennità integrativa diretta a garantire i requisiti minimi di sussistenza nei Paesi Bassi e il fatto che il finanziamento di quest’ultima è assicurato dal bilancio statale.

28      La summenzionata modifica della TW è entrata in vigore il 1° gennaio 2000.

29      Tuttavia, è stato introdotto un regime transitorio in forza del quale le persone aventi diritto, nel giorno precedente l’entrata in vigore della nuova normativa, alle prestazioni considerate nella TW, e non residenti, in tale data, nei Paesi Bassi:

«1.      nel primo anno successivo all’entrata in vigore di detta legge [ovvero nel 2000], ricevono il pagamento [integrale] della somma cui avrebbero diritto se vivessero nei Paesi Bassi;

2.      nel secondo anno dall’entrata in vigore di tale legge [ovvero nel 2001], ricevono il pagamento dei due terzi della somma cui avrebbero diritto se vivessero nei Paesi Bassi;

3.      nel terzo anno dall’entrata in vigore di tale legge [ovvero nel 2002], ricevono il pagamento di un terzo della somma cui avrebbero diritto se vivessero nei Paesi Bassi».

30      Per gli anni successivi, la prestazione è interamente soppressa nei confronti delle persone che non risiedono nei Paesi Bassi.

31      Il regolamento n. 647/2005 ha aggiunto la TW, come modificata dalla BEU, con effetto alla data del 1° gennaio 2000, all’elenco, contenuto nell’allegato II bis al regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1247/92, delle prestazioni speciali a carattere non contributivo, alle quali non si applica l’obbligo di esportazione di cui all’articolo 10 di tale regolamento, conformemente all’articolo 10 bis del medesimo.

32      Successivamente, è stata aggiunta alla TW, con effetto alla data del 7 dicembre 2006, una nuova disposizione transitoria a favore delle persone residenti non nei Paesi Bassi, bensì in un altro Stato membro dell’Unione europea, in uno Stato dello Spazio economico europeo o in Svizzera, in forza della quale tali persone, purché abbiano diritto, nel giorno precedente l’entrata in vigore del regolamento n. 647/2005, alle prestazioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, ricevono,

–        nel 2007, il pagamento integrale della somma cui avrebbero diritto se vivessero nei Paesi Bassi;

–        nel 2008, il pagamento dei due terzi della somma cui avrebbero diritto se vivessero nei Paesi Bassi;

–        nel 2009, il pagamento di un terzo della somma cui avrebbero diritto se vivessero nei Paesi Bassi.

33      Per dette persone, la prestazione è interamente soppressa con effetto dal 1° gennaio 2010.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

34      I convenuti nel procedimento principale sono ex lavoratori turchi in passato inseriti nel regolare mercato del lavoro olandese, ai sensi dell’articolo 6 della decisione n. 1/80.

35      Divenuti inabili al lavoro, essi hanno chiesto e ottenuto, prima del 2000, l’erogazione di una prestazione a titolo della WAO versata dallo Stato olandese.

36      Dato che l’importo di detta prestazione era inferiore alla retribuzione minima, i convenuti nella causa principale hanno altresì ottenuto, in applicazione della TW, nella sua versione in vigore prima del 1° gennaio 2000, il versamento dell’indennità integrativa che era diretta a garantire loro un reddito il cui livello si avvicinasse il più possibile alla retribuzione minima.

37      I convenuti nel procedimento principale sono rientrati in Turchia, presso le loro famiglie, dopo aver ottenuto la cittadinanza olandese, conservando allo stesso tempo la cittadinanza turca. Tali convenuti hanno continuato a percepire la prestazione a titolo della WAO, nonché l’indennità integrativa, in applicazione dell’articolo 39, paragrafo 4, del protocollo addizionale.

38      Conformemente alla modifica apportata alla TW da parte della BEU, a partire dal 1° gennaio 2000, le autorità olandesi competenti hanno deciso, in applicazione del regime transitorio di cui al punto 29 della presente sentenza, di sopprimere progressivamente, in ragione di un terzo all’anno a decorrere dal 1° gennaio 2001, l’indennità integrativa fino a quel momento versata ai convenuti nel procedimento principale, di modo che essi sono stati definitivamente privati di tale prestazione il 1° luglio 2003.

39      I convenuti nel procedimento principale hanno proposto ricorso avverso tali decisioni dell’Uwv.

40      Avendo il Rechtbank Amsterdam annullato dette decisioni, con sentenze del 19 marzo e del 23 agosto 2004, l’Uwv ha impugnato le medesime decisioni dinanzi al Centrale Raad van Beroep. Nell’ambito della causa dinanzi ad esso pendente, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte alcune questioni pregiudiziali ed ha deciso di sospendere il procedimento in attesa della risposta della Corte. Durante tale periodo, l’Uwv ha adottato nuove decisioni nei confronti di ciascuno dei convenuti nel procedimento principale, in forza delle quali questi ultimi si sono visti riconoscere il versamento dell’indennità integrativa, nel suo importo integrale, a partire dal 1° luglio 2003, sino alla sua soppressione progressiva, vale a dire, a seconda dei casi, a partire dal maggio 2004, dal giugno 2004 o dal 1° gennaio 2007. Il giudice del rinvio ha avocato a sé il ricorso dei convenuti nel procedimento principale avverso tali nuove decisioni dell’Uwv.

41      Il 26 maggio 2011, nella sentenza Akdas e a. (C‑485/07, EU:C:2011:346), la Corte ha dichiarato, riguardo ai lavoratori che hanno beneficiato, in forza della TW, delle medesime indennità integrative dei convenuti nel procedimento principale, ma che, a differenza di questi ultimi, avevano solamente la cittadinanza turca, che l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80 deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, esso osta ad una normativa di uno Stato membro che, come l’articolo 4a della TW, sopprime l’erogazione di una prestazione quale l’indennità integrativa, concessa a titolo della normativa nazionale, nei confronti di ex lavoratori migranti turchi, allorché questi ultimi sono ritornati in Turchia dopo aver perso il loro diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, essendo divenuti invalidi in quest’ultimo Stato.

42      Dinanzi al giudice del rinvio, le parti nel procedimento principale hanno preso posizione sulle conclusioni che occorreva trarre da tale sentenza in merito alla controversia che li vede opposti.

43      In particolare, è stata sollevata la questione se la soluzione adottata nella sentenza Akdas e a. (EU:C:2011:346) sia applicabile nell’ambito della presente controversia, tenuto conto del fatto che i convenuti nel procedimento principale possiedono non soltanto la cittadinanza turca, ma anche quella olandese.

44      Alla luce di tali circostanze, il Centrale Raad van Beroep ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 3/80, in osservanza dell’articolo 59 del protocollo addizionale, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime normativo di uno Stato membro, come l’articolo 4a della TW, che revoca la prestazione integrativa, conferita in virtù della normativa nazionale, qualora i beneficiari di detta prestazione non risiedano più nel territorio di tale Stato, anche nell’ipotesi in cui detti beneficiari, pur conservando la cittadinanza turca, abbiano acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante.

2)      Qualora la Corte, nel rispondere alla prima questione, giunga alla conclusione che gli interessati possono invocare l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 3/80, ma che ciò possa avvenire nei limiti determinati dall’applicazione dell’articolo 59 del protocollo addizionale: se quest’ultima disposizione debba essere interpretata nel senso che essa osta alla prosecuzione del versamento della prestazione integrativa a favore di cittadini turchi [che hanno ottenuto anche la cittadinanza olandese], a partire dal momento in cui i cittadini dell’Unione, in base al diritto dell’Unione, non possono più ricevere tale prestazione integrativa, anche nel caso in cui, in virtù del diritto nazionale, questi ultimi abbiano conservato la prestazione in causa per un periodo più lungo».

 Sulle questioni pregiudiziali

45      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se cittadini olandesi che hanno acquisito la cittadinanza olandese dopo essere entrati a far parte del mercato del lavoro dei Paesi Bassi alle condizioni definite dalla decisione n. 1/80 possano ancora fare valere, per il motivo che hanno conservato la cittadinanza turca, le disposizioni della decisione n. 3/80, per rendere inefficace il requisito della residenza nel territorio di tale Stato membro, imposto dalla normativa nazionale ai fini del versamento di una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 bis, del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 647/2005.

46      In via preliminare, si deve ricordare che l’articolo 12 dell’accordo di associazione dispone che le parti contraenti convengono di ispirarsi agli articoli da 39 a 41 del Trattato CE per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori. Inoltre, l’articolo 36 del protocollo addizionale prevede che la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia verrà realizzata gradualmente, conformemente ai principi enunciati all’articolo 12 dell’accordo di associazione.

47      In tale contesto, le decisioni n. 1/80 e n. 3/80 attuano le disposizioni dell’accordo di associazione.

48      Per quanto riguarda la decisione n. 1/80, la Corte ha stabilito che questa ha come scopo essenziale la progressiva integrazione dei lavoratori turchi nel territorio dello Stato membro ospitante (v., in tal senso, sentenza Abatay e a., C‑317/01 e C‑369/01, EU:C:2003:572, punto 90).

49      A tal fine, l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 mira al progressivo consolidamento della posizione dei lavoratori turchi nello Stato membro ospitante (sentenza Payir e a., C‑294/06, EU:C:2008:36, punto 37).

50      Per quanto riguarda la decisione n. 3/80, il suo articolo 3, paragrafo 1, costituisce l’attuazione e la concreta realizzazione, nel particolare settore della previdenza sociale, del principio generale di non discriminazione in base alla cittadinanza, sancito dall’articolo 9 dell’accordo di associazione (sentenza Akdas e a., EU:C:2011:346, punto 98).

51      È pacifico che i convenuti nel procedimento principale hanno beneficiato dei diritti loro accordati dalle disposizioni del regime di associazione CEE‑Turchia in quanto lavoratori turchi che erano inseriti nel regolare mercato del lavoro olandese. Questi ultimi, per una sopraggiunta inabilità permanente al lavoro, sono rientrati tra gli aventi diritto al versamento dell’indennità integrativa, secondo le condizioni stabilite dalla normativa nazionale. Essi hanno inoltre acquisito la cittadinanza olandese, conservando allo stesso tempo la cittadinanza turca.

52      In tali circostanze, i convenuti nel procedimento principale non possono basarsi sulla decisione n. 3/80 per opporsi al requisito della residenza, al quale la normativa nazionale subordina il versamento dell’indennità integrativa in questione.

53      In primo luogo, infatti, la circostanza che i convenuti nel procedimento principale abbiano acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante in qualità di lavoratori turchi li pone in una situazione del tutto particolare, segnatamente alla luce degli obiettivi del regime di associazione CEE‑Turchia.

54      Da un lato, per quanto riguarda la finalità di integrazione che tale regime di associazione persegue, occorre sottolineare che l’acquisizione della cittadinanza dello Stato membro ospitante rappresenta, in linea di principio, il livello più avanzato di integrazione del lavoratore turco nello Stato membro ospitante.

55      Dall’altro lato, l’acquisizione della cittadinanza di tale Stato membro comporta, per il cittadino turco, le conseguenze giuridiche del regime legate non soltanto al possesso di tale cittadinanza, ma anche, e correlativamente, della cittadinanza dell’Unione, in particolare in materia di diritto di soggiorno e di libera circolazione.

56      Inoltre, occorre ricordare che i cittadini turchi, contrariamente ai lavoratori degli Stati membri, non hanno il diritto di circolare liberamente all’interno dell’Unione, ma fruiscono solo di taluni diritti e soltanto nello Stato membro ospitante (v., sentenze Tetik, C‑171/95, EU:C:1997:31, punto 29, e Derin, C‑325/05, EU:C:2007:442, punto 66).

57      Pertanto, non vi è motivo perché il cittadino turco, il cui regime giuridico è necessariamente mutato con l’acquisizione della cittadinanza dello Stato membro ospitante, non debba essere trattato dal suddetto Stato, ai fini del versamento di una indennità come quella di cui si tratta nel procedimento principale, esclusivamente come cittadino di tale Stato.

58      In secondo luogo, tale constatazione è tanto più necessaria in quanto l’esenzione dal requisito della residenza ai fini del versamento dell’indennità integrativa, ai sensi della decisione n. 3/80, dei cittadini di uno Stato membro che ne hanno acquisito la cittadinanza dopo esservi stati accolti come lavoratori turchi, mantenendo allo stesso tempo la cittadinanza turca, comporterebbe una duplice ingiustificata differenza di trattamento.

59      Le persone che si trovano nella situazione dei convenuti nel procedimento principale sarebbero infatti trattate in maniera più favorevole, da un lato, dei lavoratori turchi che non godono della cittadinanza dello Stato membro ospitante e che, dal momento che non sono più inseriti nel regolare mercato del lavoro di tale ultimo Stato, non beneficiano più del diritto di soggiornarvi. Dall’altro lato, le stesse persone sarebbero favorite anche rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante, o di un altro Stato membro, che beneficiano sì di un regime favorevole sotto il profilo del soggiorno e della libera circolazione all’interno dell’Unione, ma rimangono tuttavia soggetti al requisito della residenza nel territorio del Regno dei Paesi Bassi ai fini del versamento dell’indennità integrativa.

60      Pertanto, i cittadini di uno Stato membro che, al pari dei convenuti nel procedimento principale, hanno ottenuto la cittadinanza di tale Stato, pur conservando la cittadinanza turca, in seguito all’ingresso, quali lavoratori turchi, nel regolare mercato del lavoro di detto Stato, ai sensi dell’articolo 6 della decisione n. 1/80, non possono far valere le disposizioni della decisione n. 3/80 per impedire l’applicazione del requisito della residenza imposto dalla normativa del medesimo Stato ai fini del versamento di una indennità come quella di cui si tratta nel procedimento principale.

61      Sotto tale profilo, il procedimento principale si distingue da quello che ha dato luogo alla sentenza Akdas e a. (EU:C:2011:346).

62      Tale sentenza, infatti, riguarda cittadini turchi che erano inseriti nel regolare mercato del lavoro olandese e che sono stati costretti a trasferire la loro residenza in Turchia a causa di una inabilità permanente al lavoro.

63      La Corte ha ricordato che, poiché un cittadino turco, inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 6 della decisione n. 1/80, non poteva trarre da tale decisione un diritto di rimanere nel territorio del detto Stato dopo aver subito un infortunio sul lavoro, non si poteva ritenere che, alla luce di detta circostanza, tale cittadino lasciasse volontariamente detto Stato membro (v., in tal senso, sentenza Akdas e a., EU:C:2011:346, punti 93 e 94).

64      È infatti pacifico che il diritto di soggiorno del cittadino turco, quale è garantito, implicitamente ma necessariamente, dall’articolo 6 della decisione n. 1/80 come conseguenza di un’occupazione regolare, viene meno qualora l’interessato sia colpito da inabilità totale e permanente al lavoro (sentenza Bozkurt, C‑434/93, EU:C:1995:168, punto 40).

65      Nelle circostanze del caso di specie, tuttavia, i ricorrenti nel procedimento principale, avendo ottenuto la cittadinanza dello Stato membro ospitante, non sono più sottoposti, sotto il profilo del diritto di soggiorno, alle disposizioni di cui all’articolo 6 della decisione n. 1/80. Essi, pertanto, continuano a rientrare tra gli aventi diritto al versamento dell’indennità integrativa, purché soddisfino i requisiti previsti dal diritto nazionale, in particolare quello legato alla residenza.

66      Tale conclusione non è rimessa in discussione dai principi che si ricavano dalla sentenza Kahveci e Inan (C‑7/10 e C‑9/10, EU:C:2012:180), tenuto conto delle specifiche circostanze di fatto, proprie della controversia che ha dato luogo a tale sentenza, che si differenziano da quelle del procedimento principale.

67      Infatti, l’articolo 7 della decisione n. 1/80, relativo al ricongiungimento familiare di cui si trattava nella detta sentenza, mira, da un lato, a consentire la presenza dei familiari del lavoratore migrante presso quest’ultimo, al fine di favorire in questo modo, tramite il ricongiungimento familiare, l’occupazione e il soggiorno del lavoratore turco già regolarmente inserito nello Stato membro ospitante (Kahveci e Inan, EU:C:2012:180, punto 32). Dall’altro lato, tale disposizione è diretta a rafforzare l’inserimento duraturo della famiglia del lavoratore migrante turco nello Stato membro ospitante, accordando al familiare interessato, dopo tre anni di regolare residenza, la possibilità di accedere a sua volta al mercato del lavoro (Kahveci e Inan, EU:C:2012:180, punto 33).

68      È alla luce di tale finalità che la Corte ha affermato, al punto 35 della sentenza Kahveci e Inan (EU:C:2012:180), che il fatto di avere la cittadinanza dello Stato membro ospitante non poteva obbligare un cittadino turco a rinunciare al beneficio delle condizioni favorevoli previste dalla decisione n. 1/80 in merito al ricongiungimento familiare.

69      Nelle circostanze del caso di specie, invece, da un lato i convenuti nel procedimento principale non sono costretti a rinunciare al versamento dell’indennità integrativa, purché mantengano la propria residenza nel territorio del Regno dei Paesi Bassi, cosa che sono liberi di fare, tenuto conto, in particolare, del fatto che dispongono della cittadinanza olandese.

70      Dall’altro lato, nella sentenza Kahveci e Inan (EU:C:2012:180), i ricorrenti nel procedimento principale chiedevano di potersi avvalere delle disposizioni della decisione n. 1/80 per i loro familiari aventi cittadinanza turca. Nel presente procedimento, invece, i convenuti fanno valere le disposizioni della decisione n. 3/80 a titolo personale e nel loro proprio interesse.

71      Ciò detto, anche volendo supporre che i principi che si ricavano dalla sentenza Kahveci e Inan (EU:C:2012:180), così come richiamati al punto 68 della presente sentenza, siano trasferibili alla presente causa e che, pertanto, i convenuti nel procedimento principale, che hanno acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante conservando allo stesso tempo quella turca, possano beneficiare del versamento dell’indennità integrativa in questione, resterebbe comunque applicabile, nel loro caso, il requisito della residenza, al quale la normativa nazionale subordina tale versamento.

72      Infatti, la possibilità, per persone quali i convenuti nel procedimento principale – che, quali cittadini olandesi, rimangono titolari di un diritto di soggiorno nei Paesi Bassi, trovandosi così in una situazione comparabile a quella dei cittadini dell’Unione – di beneficiare del versamento di tale indennità in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, senza rispettare il requisito della residenza in tale Stato membro, comporterebbe per essi un trattamento più favorevole rispetto a quello riconosciuto ai cittadini dell’Unione, in contrasto con l’articolo 59 del protocollo addizionale.

73      Pertanto, da tutto quanto precedentemente esposto risulta che le disposizioni della decisione n. 3/80, considerate anche alla luce dell’articolo 59 del protocollo addizionale, devono essere interpretate nel senso che i cittadini di uno Stato membro che erano inseriti, in qualità di lavoratori turchi, nel regolare mercato del lavoro di tale Stato, non possono, per il motivo che hanno conservato la cittadinanza turca, far valere l’articolo 6 della decisione n. 3/80 per opporsi a un requisito di residenza previsto dalla normativa di detto Stato ai fini del versamento di una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 bis del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 647/2005.

 Sulle spese

74      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Le disposizioni della decisione n. 3/80 del consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari, considerate anche alla luce dell’articolo 59 del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, devono essere interpretate nel senso che i cittadini di uno Stato membro che erano inseriti, in qualità di lavoratori turchi, nel regolare mercato del lavoro di tale Stato, non possono, per il motivo che hanno conservato la cittadinanza turca, far valere l’articolo 6 della decisione n. 3/80 per opporsi a un requisito di residenza previsto dalla normativa di detto Stato ai fini del versamento di una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.