LEGGE 3 febbraio 1997, n. 35
Ratifica ed esecuzione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati e atto finale, fatto a Bruxelles il 17 luglio 1995.
Vigente al: 12-1-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la
Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica tunisina, dall'altra, con cinque protocolli, sette
allegati e atto finale, fatto a Bruxelles il 17 luglio 1995.
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 96 dell'accordo stesso.
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
ACCORDO EUROMEDITERRANEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA LA COMUNITA' EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA TUNISINA, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e
del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e
dell'acciaio, in appresso denominati "Stati membri", e
LA COMUNITA' EUROPEA,
LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
in appresso denominate "Comunita'", da una parte, e
LA REPUBBLICA TUNISINA,
in appresso denominata "Tunisia", dall'altra,
CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali fra la Comunita', i
suoi Stati membri e la Tunisia e dei valori che li accomunano;
CONSIDERANDO che la Comunita', gli Stati membri e la Tunisia
desiderano rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature
basate sulla reciprocita', sul partenariato e sulla partecipazione
allo sviluppo;
CONSIDERANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al rispetto dei
principi della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, al
rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' politiche ed
economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;
CONSIDERANDO le evoluzioni di carattere politico ed economico
registrate negli ultimi anni sul continente europeo e in Tunisia;
CONSIDERANDO i notevoli progressi compiuti dalla Tunisia e dal popolo
tunisino nel perseguimento dei loro obiettivi di piena integrazione
dell'economia tunisina nell'economia mondiale e della partecipazione
alla comunita' degli Stati democratici;
CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, imperniato sulla
cooperazione e sul dialogo, per garantire la stabilita' e la
sicurezza nella regione euromediterranea;
CONSAPEVOLI tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un
quadro globale euromediterraneo quanto dell'obiettivo
dell'integrazione tra i paesi del Magreb;
TENENDO CONTO del diverso livello di sviluppo economico e sociale
della Comunita' e della Tunisia e desiderando conseguire gli
obiettivi dell'associazione tramite adeguate disposizioni del
presente accordo;
DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo
sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse;
TENENDO CONTO della volonta' della Comunita' di fornire alla Tunisia
un sostegno significativo nei suoi programmi di riforma e di
adeguamento dell'economia, nonche' di sviluppo sociale;
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dalla Tunisia a
favore del libero scambio e del rispetto dei diritti e degli obblighi
derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul
commercio (GATT);
DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo
continuativo in campo economico, sociale e culturale per giungere ad
una migliore comprensione reciproca;
CONVINTI che il presente accordo creera' un clima propizio allo
sviluppo delle loro relazioni economiche, in particolare per quanto
riguarda gli scambi e gli investimenti, strumenti indispensabili per
la ristrutturazione economica e l'ammodernamento tecnologico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Tunisia, dall'altra.
2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:
- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti
che consenta di consolidare le loro relazioni in tutti i campi che
esse riterranno pertinenti a tale dialogo;
- stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli
scambi di beni, di servizi e di capitali;
- sviluppare gli scambi e stimolare l'espansione di relazioni
economiche e sociali equilibrate tra le Parti, segnatamente
attraverso il dialogo e la cooperazione, per favorire lo sviluppo e
la prosperita' della Tunisia e del popolo tunisino;
- incoraggiare l'integrazione nel Magreb e favorire gli scambi e la
cooperazione tra la Tunisia e i paesi della regione;
- promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e
finanziario.
ARTICOLO 2 Le relazioni tra le Parti, cosi' come tutte le disposizioni del presente accordo, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituiscono un elemento essenziale dell'accordo.
TITOLO I
DIALOGO POLITICO
ARTICOLO 3 1. Si istituisce un dialogo politico continuativo tra le Parti al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarieta' che contribuiranno alla prosperita', alla stabilita' e alla sicurezza della regione mediterranea e svilupperanno un clima di comprensione e tolleranza tra culture. 2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a: a) facilitare il riavvicinamento tra le Parti attraverso lo sviluppo di una migliore comprensione reciproca e una regolare concertazione sulle questioni internazionali di reciproco interesse; b) permettere a ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra; c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilita' nella regione mediterranea e in particolare nel Magreb; d) consentire la messa a punto di iniziative comuni.
ARTICOLO 4 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le Parti e, piu' in particolare, le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo gli sforzi finalizzati alla cooperazione, soprattutto nell'ambito del Magreb.
ARTICOLO 5 Il dialogo politico si svolgera' a scadenze regolari e ogniqualvolta sara' necessario, in particolare a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione; b) a livello di alti funzionari in rappresentanza della Tunisia, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra; c) attraverso la piena utilizzazione dei canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) se necessario, attraverso qualsiasi altra modalita' che possa contribuire all'intensificazione e all'efficacia di tale dialogo.
TITOLO II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
ARTICOLO 6 Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Tunisia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' indicate in appresso e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominati GATT.
CAPITOLO I
PRODOTTI INDUSTRIALI
ARTICOLO 7 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e della Tunisia diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' europea.
ARTICOLO 8 Negli scambi tra la Comunita' e la Tunisia non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione ne' tasse di effetto equivalente.
ARTICOLO 9 I prodotti originari della Tunisia sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d'effetto equivalente e senza restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.
ARTICOLO 10 1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunita', di un elemento agricolo all'importazione delle merci elencate nell'allegato 1 originarie della Tunisia. Tale elemento agricolo corrisponde agli scarti tra i prezzi sul mercato della Comunita' dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di dette merci e il prezzo delle importazioni provenienti dai paesi terzi, qualora il costo totale di tali prodotti di base sia piu' elevato nella Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Tali scarti sono sostituiti, se del caso, da dazi specifici derivanti dalla tariffazione dell'elemento agricolo o da dazi ad valorem. Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo. 2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano alla separazione, da parte della Tunisia, di un elemento agricolo nei dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti all'allegato 2 originari della Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo. 3. Per i prodotti di cui all'elenco n. 1 dell'allegato 2, originari della Comunita', la Tunisia applica all'entrata in vigore dell'accordo dazi doganali all'importazione e tasse di effetto equivalente non superiori a quelle in vigore il 1 gennaio 1995, nei limiti dei contingenti tariffari indicati in tale elenco. Nel corso dell'eliminazione dell'elemento industriale dei dazi, a norma delle disposizioni del paragrafo 4, i livelli dei dazi da applicare ai prodotti i cui contingenti tariffari saranno soppressi non potranno essere superiori a quelli in vigore al 1 gennaio 1995. 4. Per i prodotti di cui all'elenco n. 2 dell'allegato 2, originari della Comunita', la Tunisia elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo per i prodotti dell'allegato 4. Per i prodotti di cui agli elenchi n. 1 e 3 dell'allegato 2 originari della Comunita', la Tunisia elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo per i prodotti dell'allegato 5. 5. Gli elementi agricoli applicati in conformita' dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti qualora, negli scambi tra la Comunita' e la Tunisia, l'imposizione applicabile a un prodotto agricolo di base sia ridotta o qualora tali riduzioni derivino da reciproche concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati. 6. La riduzione di cui al paragrafo 5, l'elenco dei prodotti interessati e, se del caso, i contingenti tariffari entro il cui limite si applica la riduzione sono stabiliti dal Consiglio di associazione.
ARTICOLO 11 1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sono soppressi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Tunisia ai prodotti originari della Comunita' diversi da quelli elencati negli allegati da 3 a 6. 2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Tunisia ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato 3 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario: All'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'85 % del dazio di base; Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base; Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 55 % del dazio di base; Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base; Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 25 % del dazio di base; Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i residui dazi sono eliminati. 3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Tunisia ai prodotti originari della Comunita' elencati negli allegati 4 e 5 sono progressivamente eliminati secondo i seguenti calendari: Per i prodotti elencati nell'allegato 4: All'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 92 % del dazio di base; Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'84 % del dazio di base; Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 76 % del dazio di base; Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 68 % del dazio di base; Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base; Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 52 % del dazio di base; Sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 44 % del dazio di base; Sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 36 % del dazio di base; Otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 28 % del dazio di base; Nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base; Dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 12 % del dazio di base; Undici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 4 % del dazio di base; Dodici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. Per i prodotti elencati nell'allegato 5: Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'88 % del dazio di base; Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 77 % del dazio di base; Sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 66 % del dazio di base; Sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 55 % del dazio di base; Otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 44 % del dazio di base; Nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 33 % del dazio di base; Dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 22 % del dazio di base; Undici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'11 % del dazio di base; Dodici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 4. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, i calendari applicabili in conformita' del paragrafo 3 possono essere sottoposti a revisione di comune accordo tra le Parti a opera del Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il Comitato non ha preso alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della richiesta di revisione del calendario presentata dalla Tunisia, quest'ultima puo' sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 5. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 consiste nel dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunita' il 1 gennaio 1995. 6. Qualora successivamente al 1 gennaio 1995 si applichi una riduzione tariffaria erga omnes, il dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 5 a decorrere dalla data in cui si applica detta riduzione. 7. La Tunisia comunica alla Comunita' i suoi dazi di base.
ARTICOLO 12 Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 19, lettera b) non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato 6. Il regime applicabile a tali prodotti sara' riesaminato dal Consiglio di associazione quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
ARTICOLO 13 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
ARTICOLO 14 1. La Tunisia puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, maggiorando o reintroducendo dazi doganali. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Tunisia ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunita' di prodotti industriali nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto. La Tunisia informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Tunisia presenta al Comitato un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al piu' tardi dal termine del secondo anno dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario diverso. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto capoverso, il Comitato di associazione puo', a titolo eccezionale, per tener conto delle difficolta' attinenti alla creazione di una nuova industria, autorizzare la Tunisia a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di dodici anni.
CAPITOLO II
PRODOTTI AGRICOLI E PRODOTTI DELLA PESCA
ARTICOLO 15 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e della Tunisia elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' europea.
ARTICOLO 16 La Comunita' e la Tunisia attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca.
ARTICOLO 17 1. I prodotti agricoli e i prodotti della pesca originari della Tunisia beneficiano all'importazione nella Comunita' delle disposizioni di cui rispettivamente ai protocolli n. 1 e 2. 2. I prodotti agricoli originari della Comunita' beneficiano all'importazione in Tunisia delle disposizioni di cui al protocollo n. 3.
ARTICOLO 18 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, la Comunita' e la Tunisia esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunita' e la Tunisia dovranno applicare a decorrere dal 1 gennaio 2001 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 16. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le Parti, nonche' della particolare importanza di determinati prodotti, la Comunita' e la Tunisia esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi di reciprocita', la possibilita' di accordarsi adeguate concessioni.
CAPITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 19 Fatte salve le disposizioni del GATT, a) negli scambi tra la Comunita' e la Tunisia non e' introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, ne' alcuna misura d'effetto equivalente; b) le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicabili all'importazione negli scambi tra la Tunisia e la Comunita' sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo; c) la Comunita' e la Tunisia non applicano alle reciproche esportazioni ne' dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, ne' restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente.
ARTICOLO 20 1. Qualora sia emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione delle loro politiche agricole o siano modificate le normative esistenti o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunita' e la Tunisia possono modificare, per i prodotti che ne costituiscono oggetto, il regime stabilito dall'accordo. La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il Comitato di associazione si riunisce per tener conto, nel modo piu' opportuno, degli interessi di quest'ultima. 2. Qualora la Comunita' o la Tunisia, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo. 3. La modifica del regime istituito dall'accordo costituira' oggetto, su richiesta dell'altra Parte contraente, di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.
ARTICOLO 21 I prodotti originari della Tunisia non beneficiano all'importazione nella Comunita' di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1191/91 del Consiglio del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.
ARTICOLO 22 1. Le due Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari dell'altra Parte. 2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle due Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.
ARTICOLO 23 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo. 2. Nell'ambito del Comitato di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Tunisia sanciti dal presente accordo.
ARTICOLO 24 Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa puo' adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 27.
ARTICOLO 25 Qualora un prodotto sia importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: - pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti, o - gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Comunita' o la Tunisia possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27.
ARTICOLO 26
Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 19, lettera c)
comporti:
i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto oggetto
nella Parte esportatrice di restrizioni quantitative, di dazi
all'esportazione o di misure o tasse d'effetto equivalente, o ii)
una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto
essenziale per la Parte esportatrice,
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar
luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima
puo' adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le
procedure specificate nell'articolo 27. Dette misure hanno carattere
non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne
giustifica piu' il mantenimento.
ARTICOLO 27 1. Nel caso in cui la Comunita' o la Tunisia assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficolta' di cui all'articolo 25 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra parte. 2. Nei casi specificati agli articoli 24, 25 e 26, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il piu' rapidamente possibile la Comunita' o la Tunisia fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni utili per ricercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato di associazione dalla Parte interessata e costituiscono oggetto di consultazioni periodiche, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) Per quanto riguarda l'articolo 24, la Parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorita' della Parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate. b) Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficolta' generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del Comitato di associazione, che puo' prendere ogni decisione utile per porvi fine. Qualora il Comitato di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto e' necessario per porre riparo alle difficolta' insorte. c) Per quanto riguarda l'articolo 26, le difficolta' generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Comitato di associazione. Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato. d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunita' o la Tunisia puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 24, 25 e 26, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra Parte.
ARTICOLO 28 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
ARTICOLO 29 La nozione di "prodotti originari", ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa, e' definita nel protocollo n. 4.
ARTICOLO 30 Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si utilizza la nomenclatura combinata delle merci.
TITOLO VI
COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORATORI
ARTICOLO 31 1. Le Parti convengono di estendere il campo di applicazione dell'accordo per comprendere il diritto di stabilimento delle societa' di una Parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione della prestazione di servizi ad opera delle societa' di una Parte a favore di destinatari dei servizi situati nell'altra Parte. 2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1. Nel formulare dette raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto delle esperienze maturate applicando il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione piu' favorita e i rispettivi obblighi delle Parti conformemente all'Accordo generale sugli scambi di servizi allegato all'Accordo che istituisce l'OMC, in appresso denominato GATS, in particolare quelle di cui all'articolo V di tale accordo. 3. Il perseguimento di detto obiettivo costituira' oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.
ARTICOLO 32 1. In una prima fase, le Parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi del GATS, in particolare il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione piu' favorita per i settori dei servizi contemplati da tale obbligo. 2. Conformemente al GATS, detto obbligo non si applica: a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra Parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo; b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esenzioni alla clausola della nazione piu' favorita allegata dall'una o dall'altra Parte all'accordo GATS.
TITOLO III
DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI
ARTICOLO 33 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, le Parti si impegnano ad autorizzare, in una moneta liberamente convertibile, tutti i pagamenti correnti relativi a operazioni correnti.
ARTICOLO 34 1. Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunita' e la Tunisia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Tunisia effettuati da societa' costituite secondo la normativa in vigore, nonche' la liquidazione e il rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di qualsiasi beneficio che ne derivi. 2. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunita' e la Tunisia e per liberalizzarlo integralmente quando ricorreranno le necessarie condizioni.
ARTICOLO 35 Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o la Tunisia abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Tunisia, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, misure restrittive di durata limitata alle operazioni correnti, la cui portata non deve eccedere quella strettamente necessaria per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o la Tunisia, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta il piu' rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure.
TITOLO IV
PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE
CAPITOLO I
PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALI
ARTICOLO 36 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e la Tunisia: a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Tunisia, o in una sua parte sostanziale; c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, salvo deroga autorizzata ai sensi del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' europea e, per i prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, delle norme di cui agli articoli 65 e 66 di tale trattato, nonche' delle norme relative agli aiuti pubblici, ivi compreso il diritto derivato. 3. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta le normative necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, lettera c) e delle parti corrispondenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. 4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c) le Parti convengono che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Tunisia sia valutato tenendo conto del fatto che tale paese e' assimilato alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' europea. Nel corso di tale periodo, la Tunisia e' autorizzata in via eccezionale, per quanto riguarda i prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, a concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che: - gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione; - l'importo e la consistenza degli aiuti siano imitati alla misura strettamente necessaria per ripristinare tale vitalita' e siano progressivamente ridotti; - il programma di ristrutturazione sia connesso ad un piano globale di razionalizzazione della capacita' in Tunisia. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Tunisia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi quinquennali. b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico. 5. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo 2 del titolo II: - il paragrafo 1, lettera c) non si applica; - le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio. 6. Se la Comunita' o la Tunisia ritengono che una pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e - tale pratica non e' adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o - in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi, esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione al Comitato di associazione. Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, tali misure opportune possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformita' delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti. 7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformita' del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e dal segreto aziendale.
ARTICOLO 37 Gli Stati membri e la Tunisia adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni assunti in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano piu' discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Tunisia rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.
ARTICOLO 38 Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata ne' mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunita' e la Tunisia in senso contrario agli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese.
ARTICOLO 39 1. Le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 7 e' periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
ARTICOLO 40 1. Le Parti adottano le disposizioni atte a promuovere l'utilizzo, da parte della Tunisia, delle normative tecniche della Comunita' e delle norme europee relative alla qualita' dei prodotti industriali e agroalimentari, nonche' le procedure di certificazione. 2. Sulla base dei principi di cui al paragrafo 1, le Parti concludono accordi di reciproco riconoscimento delle certificazioni, quando ricorrono le necessarie condizioni.
ARTICOLO 41 1. Le Parti si prefiggono l'obiettivo della reciproca e progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. 2. Il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
CAPITOLO II
CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE
ARTICOLO 42
Obiettivi
1. Le Parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione
economica, nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato
cui si ispira il presente accordo.
2. Obiettivo della cooperazione economica e' sostenere l'azione della
Tunisia per favorirne un duraturo sviluppo economico e sociale.
ARTICOLO 43
Ambito di applicazione
1. La cooperazione interessera' in via prioritaria i settori di
attivita' in cui sono presenti condizionamenti o difficolta' interne,
o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione
dell'insieme dell'economia tunisina e specialmente degli scambi tra
la Tunisia e la Comunita'.
2. La cooperazione, inoltre, privilegera' i settori che possono
favorire il ravvicinamento dell'economia della Tunisia e della
Comunita', in particolare quelli generatori di crescita e di posti di
lavoro.
3. La cooperazione promuovera' l'integrazione economica
intramagrebina attraverso l'attuazione di qualsiasi misura che possa
concorrere allo sviluppo di tali relazioni intramagrebine.
4. Della cooperazione costituira' parte integrante, nel quadro
dell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica, la
tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici.
5. Se del caso, le Parti determinano, di comune accordo altri settori
di cooperazione economica.
ARTICOLO 44
Strumenti e modalita'
La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:
a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le due Parti, che
copre tutti i settori della politica macroeconomica;
b) scambi di informazioni e comunicazioni;
c) iniziative di consulenza, scambi di esperti e formazione;
d) l'esecuzione di iniziative congiunte;
e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare.
ARTICOLO 45
Cooperazione regionale
Al fine di consentire al presente accordo di sviluppare appieno i
suoi effetti, le Parti si impegnano a favorire ogni tipo di
iniziativa a impatto regionale o che associ altri paesi terzi e che
riguardi in particolare
a) il commercio intraregionale a livello del Magreb;
b) il settore dell'ambiente;
c) lo sviluppo della infrastrutture economiche;
d) la ricerca scientifica e tecnologica;
e) il settore della cultura;
f) le questioni doganali;
g) le istituzioni regionali e l'attuazione di programmi e politiche
comuni o armonizzati.
ARTICOLO 46
Istruzione e formazione
La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
a) definire gli strumenti per giungere a un sostanziale miglioramento
della situazione nel settore dell'istruzione e della formazione,
fra cui la formazione professionale;
b) piu' in particolare, promuovere l'accesso della popolazione
femminile all'istruzione, ivi compreso l'insegnamento tecnico e
superiore e la formazione professionale;
c) favorire l'instaurazione di vincoli duraturi tra organismi
specializzati delle Parti al fine di mettere in comune e scambiare
esperienze e risorse.
ARTICOLO 47
Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica
La Cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunita'
scientifiche delle due Parti, in particolare attraverso:
- l'accesso della Tunisia ai programmi comunitari di ricerca e
sviluppo tecnologico, conformemente alle disposizioni
comunitarie relative alla partecipazione di paesi terzi a detti
programmi;
- la partecipazione della Tunisia alle reti di cooperazione
decentrata;
- la promozione delle sinergie tra la formazione e la ricerca;
b) consolidare la capacita' di ricerca della Tunisia;
c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove
tecnologie e di Know-how;
d) promuovere tutte le iniziative finalizzate a creare sinergie
d'impatto regionale.
ARTICOLO 48
Ambiente
La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente e a
migliorare la sua qualita', a tutelare la salute umana e a favorire
l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno
sviluppo duraturo.
Le Parti convengono di cooperare in particolare nei seguenti settori:
a) qualita' del suolo e delle acque;
b) conseguenze dello sviluppo, in particolare dello sviluppo
industriale (sicurezza degli impianti, segnatamente per quanto
riguarda i rifiuti);
c) controllo e prevenzione dell'inquinamento marino.
ARTICOLO 49
Cooperazione industriale
La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
a) promuovere la cooperazione tra gli operatori economici delle
Parti, anche nel quadro dell'accesso della Tunisia a delle reti
comunitarie di ravvicinamento delle imprese o a delle reti di
cooperazione decentrata;
b) sostenere i programmi di ammodernamento e di ristrutturazione
dell'industria, ivi compresa l'industria agroalimentare,
intrapresi dal settore pubblico e privato tunisini;
c) promuovere lo sviluppo di un clima favorevole all'iniziativa
privata per stimolare e diversificare le produzioni destinate ai
mercati locali e di esportazione;
d) valorizzare le risorse umane e il potenziale industriale della
Tunisia attraverso un migliore utilizzo delle politiche di
innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico;
e) facilitare l'accesso al credito per il finanziamento degli
investimenti.
ARTICOLO 50
Promozione e tutela degli investimenti
La cooperazione punta a creare un clima favorevole ai flussi di
investimenti e si realizza in particolare attraverso:
a) l'istituzione di procedure armonizzate e semplificate, di
meccanismi di investimento congiunto (soprattutto tra piccole e
medie imprese), nonche' di dispositivi atti a individuare le
opportunita' di investimento e a fornire informazioni al riguardo;
b) se del caso, la definizione di un quadro giuridico che
favorisca gli investimenti, in particolare attraverso la
conclusione, tra la Tunisia e gli Stati membri, di accordi di
tutela degli investimenti e di accordi contro la doppia
imposizione.
ARTICOLO 51 Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della conformita' Le Parti cooperano al fine di sviluppare: a) l'utilizzo delle norme comunitarie nel settore della normalizzazione, della metrologia, della gestione e della garanzia della qualita' e della valutazione della conformita'; b) l'adeguamento dei laboratori tunisini che consenta di concludere, in futuro, accordi di reciproco riconoscimento nel campo della valutazione della conformita'; c) le strutture tunisine responsabili della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della qualita'.
ARTICOLO 52
Ravvicinamento delle legislazioni
Obiettivo della cooperazione e' aiutare la Tunisia a ravvicinare la
sua legislazione a quella della Comunita' nei settori contemplati dal
presente accordo.
ARTICOLO 53
Servizi finanziari
Obiettivo della cooperazione e' favorire il ravvicinamento di regole
e norme comuni, tra l'altro al fine di:
a) consolidare e ristrutturare i settori finanziari della Tunisia;
b) migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di
vigilanza, di regolamentazione dei servizi finanziari e di
controllo finanziario della Tunisia.
ARTICOLO 54
Agricoltura e pesca
La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
a) l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori
dell'agricoltura e della pesca, anche attraverso l'ammodernamento
delle infrastrutture e delle attrezzature, lo sviluppo di tecniche
di confezionamento e immagazzinamento e il miglioramento dei
circuiti di distribuzione e di commercializzazione privati;
b) la diversificazione delle produzioni e degli sbocchi all'estero;
c) la cooperazione in campo sanitario e fitosanitario e nel settore
delle tecniche di coltura.
ARTICOLO 55
Trasporti
La cooperazione si prefigge:
a) la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture
stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali di comune interesse
in relazione con le grandi direttrici di comunicazione
transeuropee;
b) la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento
paragonabili a quelli in vigore nella Comunita';
c) il rinnovamento delle attrezzature tecniche in linea con tali
standard comunitari, piu' in particolare per quanto riguarda il
trasporto multimodale, la containerizzazione e il trasbordo;
d) il progressivo miglioramento delle condizioni di transito stradale
e della gestione degli aeroporti, del traffico aereo e delle
ferrovie.
ARTICOLO 56
Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione
Le iniziative di cooperazione si orientano in particolare verso:
a) il contesto generale delle telecomunicazioni;
b) la normalizzazione, i collaudi di conformita' e la certificazione
in materia di tecnologia dell'informazione e di telecomunicazioni;
c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione, in
particolare nel campo delle reti e delle loro interconnessioni
(Reti digitali di servizi integrati, ISDN, Interscambio di dati
elettronici, EDI);
d) lo stimolo della ricerca e della definizione di nuovi mezzi di
comunicazione e di tecnologie dell'informazione al fine di
sviluppare il mercato delle attrezzature, dei servizi e delle
applicazioni connesse alle tecnologie dell'informazione e alle
comunicazioni, ai servizi e alle installazioni.
ARTICOLO 57
Energia
Le iniziative di cooperazione riguardano in particolare:
a) le energie rinnovabili;
b) la promozione del risparmio energetico;
c) la ricerca applicata relativa alle reti di banche-dati tra
operatori economici e sociali delle due Parti;
d) il sostegno ai programmi di ammodernamento e di sviluppo delle
reti energetiche e delle loro interconnessioni con le reti della
Comunita'.
ARTICOLO 58
Turismo
La cooperazione mira a sviluppare il settore turistico, in
particolare per quanto riguarda:
a) la gestione degli alberghi e la qualita' delle prestazioni nei
vari mestieri legati al settore alberghiero;
b) lo sviluppo del marketing;
c) il potenziamento del turismo giovanile.
ARTICOLO 59
Cooperazione nel settore doganale
1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza delle disposizioni
relative al settore degli scambi e della correttezza commerciale e
riguarda in particolare:
a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali;
b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di una
connessione tra i regimi di transito della Comunita' e della
Tunisia.
2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel
presente accordo, in particolare agli articoli 61 e 62, le autorita'
amministrative delle Parti contraenti si prestano reciproca
assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.
ARTICOLO 60
Cooperazione nel settore statistico
La cooperazione e' finalizzata al ravvicinamento delle metodologie
utilizzate dalle Parti e all'impiego dei dati statistici relativi a
tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino
all'elaborazione di statistiche.
ARTICOLO 61
Riciclaggio del denaro
1. Le Parti convengono della necessita' di adoperarsi e di cooperare
per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il
riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e dal
traffico illecito di stupefacenti in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa
e tecnica finalizzata all'adozione di norme adeguate per combattere
il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia
dalla Comunita' e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task
Force internazionale "Azione finanziaria" (FATF).
ARTICOLO 62
Lotta contro gli stupefacenti
1. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
a) rendere piu' efficaci le politiche e le misure destinate a
contrastare la produzione, l'offerta e il traffico illeciti di
sostanze stupefacenti e psicotrope;
b) eliminare ogni consumo illecito di tali prodotti.
2. Le Parti definiscono congiuntamente, conformemente alla rispettiva
legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per
raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono
congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto
coordinamento.
Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private
competenti, le organizzazioni internazionali in collaborazione con il
governo della Repubblica tunisina e le istanze interessate della
Comunita' e dei suoi Stati membri.
3. La cooperazione riguarda, in particolare, i seguenti settori:
a) creazione o rafforzamento di istituzioni sociosanitarie e di
centri di informazione per la cura e il reinserimento dei
tossicodipendenti;
b) attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di
formazione e di ricerca epidemiologica;
c) definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione
abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali
utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze
psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e dagli
organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical
Action Task Force" (CATF).
ARTICOLO 63 Le due Parti determinano congiuntamente le modalita' necessarie per l'attuazione della cooperazione nei settori di cui al presente Titolo.
TITOLO V
COOPERAZIONE ECONOMICA
ARTICOLO 64 1. Ogni Stato membro concede al lavoratori di cittadinanza tunisina occupati nel suo territorio un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, e' caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita' rispetto ai propri cittadini. 2. Ogni lavoratore tunisino, autorizzato a svolgere un'attivita' professionale salariata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo, beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. 3. La Tunisia concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.
ARTICOLO 65 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza tunisina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. L'espressione "previdenza sociale" copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternita', di invalidita', di vecchiaia, di reversibilita', le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennita' in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari. La presente disposizione, tuttavia, non puo' avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'articolo 51 del trattato CE, se non alle condizioni stabilite nell'articolo 67 del presente accordo. 2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidita' e di reversibilita', le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternita', nonche' delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunita'. 3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunita'. 4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Tunisia, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro e degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilita' e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonche' di invalidita', in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo. 5. La Tunisia concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.
ARTICOLO 66 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai cittadini di una delle Parti che risiedono o lavorano illegalmente nel territorio del paese ospite.
ARTICOLO 67 1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati nell'articolo 65. 2. Il Consiglio di associazione precisa le modalita' di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO 68 Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 67 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano la Tunisia e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime piu' favorevole per i cittadini tunisini o per i cittadini degli Stati membri.
CAPITOLO II
DIALOGO IN CAMPO SOCIALE
ARTICOLO 69 1. Tra le Parti si instaura un dialogo periodico su tutti gli aspetti del settore sociale cui esse siano interessate. 2. Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalita' attraverso i quali realizzare dei progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parita' di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini della Tunisia e della Comunita' che risiedono legalmente sul territorio degli Stati ospiti. 3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi: a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' immigrate; b) all'emigrazione; c) all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione e' irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento di applicazione nel paese ospite; d) alle azioni e ai programmi per la promozione della parita' di trattamento tra cittadini della Tunisia e della Comunita', della reciproca conoscenza delle culture e delle civilta', dello sviluppo della tolleranza e dell'abolizione delle discriminazioni.
ARTICOLO 70 Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalita' di quelli previsti al Titolo I del presente accordo, che puo' anche essere utilizzato come quadro di riferimento.
CAPITOLO III
AZIONI DI COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE
ARTICOLO 71 1. Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si istituiscono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di interesse per esse. Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni: a) la riduzione della pressione migratoria, in particolare attraverso la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone di emigrazione; b) il reinserimento delle persone rimpatriate a causa del carattere illegale della loro situazione rispetto alla legislazione dello Stato in questione; c) la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i media, nel contesto della relativa politica tunisina; d) lo sviluppo e consolidamento dei programmi tunisini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; e) il miglioramento del sistema di protezione sociale; f) il miglioramento del sistema di copertura sanitaria; g) il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone svantaggiate a forte concentrazione demografica; h) l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani d'origine europea e tunisina residenti negli Stati membri per promuovere la reciproca conoscenza delle culture e favorire la tolleranza.
ARTICOLO 72 Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti.
ARTICOLO 73 Entro il termine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione crea un gruppo di lavoro incaricato di valutare in modo permanente e a scadenze regolari l'attuazione delle disposizioni dei capitoli 1-3.
CAPITOLO IV
COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE
ARTICOLO 74 1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e tenendo conto delle azioni gia' svolte, le Parti si impegnano nel rispetto reciproco delle culture a definire meglio le condizioni di un dialogo culturale duraturo e a promuovere tra loro una cooperazione culturale continuativa, dalla quale non sia escluso a priori alcun settore di attivita'. 2. Nella definizione delle azioni e dei programmi di cooperazione, nonche' delle attivita' congiunte, le Parti dedicano particolare attenzione al pubblico giovanile e agli strumenti di espressione e di comunicazione scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della produzione culturale. 3. Le Parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella Comunita' o in uno o piu' Stati membri possano essere estesi alla Tunisia.
TITOLO VII
COOPERAZIONE FINANZIARIA
ARTICOLO 75 Al fine di contribuire alla piena attuazione degli obiettivi dell'accordo, si istituisce una cooperazione finanziaria a favore della Tunisia secondo le modalita' e con gli strumenti finanziari adeguati. Dette modalita' sono stabilite di comune accordo tra le Parti tramite gli strumenti piu' opportuni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. Gli ambiti di applicazione di tale cooperazione, oltre agli aspetti contemplati ai Titoli V e VI del presente accordo, sono, piu' in particolare, i seguenti: - agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia; - adeguamento delle infrastrutture economiche; - promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici di posti di lavoro; - adeguamento alle conseguenze sull'economia tunisina della progressiva istituzione di una zona di libero scambio, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento e la riconversione dell'industria; - misure di accompagnamento delle politiche istituite nei settori sociali.
ARTICOLO 76 Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere il programma di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorita' tunisine e gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunita' studiera' gli strumenti piu' adeguati per sostenere le politiche strutturali della Tunisia finalizzate a ristabilire i grandi equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, assicurandosi nel contempo di migliorare il benessere sociale della popolazione.
ARTICOLO 77 Per garantire un'impostazione coordinata nei confronti del problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che potrebbero derivare dalla progressiva attuazione delle disposizioni dell'accordo, le Parti seguono con particolare attenzione l'evoluzione dei reciproci scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunita' e la Tunisia nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del Titolo V.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
ARTICOLO 78 E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
ARTICOLO 79 1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo della Repubblica tunisina, dall'altra. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo della Repubblica tunisina, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno.
ARTICOLO 80 Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.
ARTICOLO 81 1. E' istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'accordo fatte salve le competenze attribuite al Consiglio. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al Comitato la totalita' o una parte delle proprie competenze.
ARTICOLO 82 1. Il Comitato di associazione che si riunisce a livello di funzionari e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da rappresentanti del governo della Repubblica tunisina, dall'altra. 2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo della Repubblica tunisina. In linea di massima, il Comitato di associazione si riunisce a turni alterni nella Comunita' e in Tunisia.
ARTICOLO 83 Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze. Le decisioni sono adottate di comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per le Parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.
ARTICOLO 84 Il Consiglio di associazione puo' decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo.
ARTICOLO 85 Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e la Camera dei Deputati della Repubblica tunisina, nonche' tra il Comitato economico e sociale della Comunita' e il Consiglio economico e sociale della Repubblica tunisina.
ARTICOLO 86 1. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle Parti e' tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una della Parti della controversia. Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.
ARTICOLO 87 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte contraente di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
ARTICOLO 88 Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - il regime applicato dalla Repubblica tunisina nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini e le loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Repubblica tunisina non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini tunisini o le loro societa'.
ARTICOLO 89 Nessuna disposizione dell'accordo avra' come effetto: - di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta; - di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale; - di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica per quanto riguarda la loro residenza.
ARTICOLO 90 1. Le Parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.
ARTICOLO 91 I protocolli 1-5 e gli allegati 1-7, nonche' le dichiarazioni, costituiscono parte integrante dell'accordo.
ARTICOLO 92 Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intende la Comunita', gli Stati membri, o la Comunita' e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e la Tunisia, dall'altra.
ARTICOLO 93 Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.
ARTICOLO 94 Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, al territorio della Repubblica tunisina, dall'altra.
ARTICOLO 95 Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede.
ARTICOLO 96 1. Il presente accordo e' approvato dalle Parti contraenti secondo le loro rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. 2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica tunisina, nonche' l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica tunisina, firmati a Tunisi il 25 aprile 1976.
PROTOCOLLO N. 1
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE
NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA TUNISIA
ARTICOLO 1
1. I prodotti figuranti in allegato originari della Tunisia sono
ammessi all'importazione nella Comunita' alle condizioni indicate
in appresso e in allegato.
2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, secondo
i prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascun prodotto nella
colonna a.
Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune
prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un
dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella
colonna a e nella colonna c di cui al paragrafo 3 si applicano
soltanto al dazio doganale ad valorem.
3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti di
contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna
b.
Per i quantitativi importato in eccesso ai contingenti, i dazi
della tariffa doganale comune sono ridotti nelle proporzioni
indicate nella colonna c.
4. Per alcuni altri prodotti esenti da dazi doganali, si fissano dei
quantitativi di riferimento, indicati nella colonna d.
Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di
riferimento, la Comunita' puo', tenendo conto del bilancio annuale
degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in
questione a contingente tariffario comunitario per un volume pari
al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio
della tariffa doganale comune e', secondo i prodotti, applicato
nella sua totalita' o ridotto nelle proporzioni indicate alla
colonna c per i quantitativi importati eccedenti il contingente.
5. Per alcuni prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 indicati alla
colonna e, agli importi dei contingenti o dei quantitativi di
riferimento sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 3% di
detti importi, ogni anno, dal 1 gennaio 1997 al 1 gennaio 2000. 6.
Per alcuni prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4
indicati alla colonna e, la Comunita' puo' fissare un quantitativo
di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, in base al bilancio
annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i
quantitativi importati rischiano di creare difficolta' sul mercato
comunitario. Se successivamente il prodotto e' assoggettato a un
contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4,
il dazio della tariffa doganale comune e', secondo i prodotti,
applicato nella sua totalita' o ridotto nelle proporzioni indicate
alla colonna c per i quantitativi importati eccedenti il
contingente.
ARTICOLO 2 Per i vini di uve fresche della voce 2204 della nomenclatura combinata originari dalla Tunisia che beneficiano di una denominazione d'origine, le disposizioni dell'articolo 1 si applicano ai vini presentati in recipienti contenenti non piu' di due litri e hanno un titolo alcolometrico acquisito non superiore a 15% vol. Conformemente alla legislazione tunisina, questi vini portano le denominazioni seguenti: Coteaux de Teboura, Coteaux d'Utique, Sidi Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag.
ARTICOLO 3 1. Per ogni campagna, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1999, e nel limite di un quantitativo di 46.000 tonnellate per campagna, si percepisce un dazio doganale di 7,81 Ecu/100 kg all'importazione nella Comunita' di olio d'oliva non trattato, delle sottovoci 1509 10 10 e 1509 10 90 della nomenclatura combinata, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunita'. 2. Se le importazioni di olio d'oliva effettuate nel quadro di questo regime rischiano di arrecare pregiudizio all'equilibrio del mercato della Comunita' europea, in particolare a causa degli obblighi assunti dalla Comunita' in relazione a questo prodotto nel quadro della OMC, l'Unione europea puo' adottare le misure opportune per porre rimedio a tale situazione. 3. Le Parti riesamineranno la situazione nel corso del secondo semestre del 1999 al fine di fissare il regime da adottare a decorrere dal 1 gennaio 2000.
ALLEGATO
1 Codice Nc
2 Designazione delle merci
3 Tasso di riduzione dei dazi doganali (%) a
4 Contingenti tariffari (tonnellate) b
5 Tasso riduzione dei dazi doganali oltre ai contingenti tariffari
esistenti o eventuali (%) c
6 Quantitativi di riferimento (tonnellate) d
7 Disposizioni specifiche a e
1. 0101 19 10
2. Cavalli destinati alla macellazione (1)
3. 100
4.
5. 80
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 0101 19 90
2. altri
3. 100
4.
5. 80
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0204
2. Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche,
refrigerate o congelate, ad eccezione delle carni della specie
ovina domestica
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 0208
2. Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o
congelate
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 0602 40
2. Rosai, anche innestati, ad eccezione delle talee di rosai
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 0603 10
2. Fiori recisi e boccioli di fiori, freschi
3. 100
4. 750
5. -
6.
7. art. 1 paragrafo 5
1. ex 0701 90 51
2. Patate di primizia, dal 1 gennaio al 31 marzo (2)
3. 100
4. 15.000
5. 40
6.
7. art. 1 paragrafo 5
1. ex 0702 00
2. Pomodori, dal 15 novembre al 30 aprile
3. 100 (*)
4.
5. 60 (*)
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0703 10 11 ex 0703 10 19
2. Cipolle, dal 15 febbraio al 15 maggio
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0703 20 00
2. Agli, dal 1 novembre al 31 marzo
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0706 10 00
2. Carote, dal 1 gennaio al 31 marzo
3. 100
4.
5. 40
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0707 00
2. Cetrioli, dal 10 novembre all'11 febbraio
3. 100 (*)
4.
5. 0
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0708 10 10
2. Piselli (Pisum sativum), dal 1 ottobre al 30 aprile
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0708 20 10
2. Fagioli (Vigna spp. Phaseolus spp.) dal 1 novembre al 30 aprile
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0709 10
2. Carciofi, dal 1 ottobre al 31 dicembre
3. 100 (*)
4.
5. 30 (*)
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0709 20 00
2. Asparagi, dal 1 ottobre al 31 marzo
3. 100
4.
5. 0
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0709 30 00
2. Melanzane, dal 1 dicembre al 30 aprile
3. 60
4.
5. -
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0709 40 00
2. Sedani, esclusi i sedani-rapa, dal 1 novembre al 31 marzo
3. 100
4.
5. 0
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 0709 60 10
2. Peperoni
3. 100
4.
5. 40
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 0709 60 99
2. Altri pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta"
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 0709 90 50
2. Finocchi, dal 1 novembre al 31 marzo
3. 100
4.
5. 0
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0709 90
2. Zucchine, dal 1 dicembre al 15 marzo
3. 60 (*)
4.
5. -
6.
7.
1. ex 0709 90 90
2. Cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, dal 15 febbraio
al 15 maggio
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0709 90 90
2. Prezzemolo, dal 1 novembre al 31 marzo
3. 100
4.
5. 0
6.
7.
1. 0710 80 59
2. Altri pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta"
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 0711 20 10
2. Olive destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (3)
3. 60
4.
5. -
6.
7.
1. 0711 30 00
2. Capperi
3. 100
4.
5. 90
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 0711 90 10
2. Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", esclusi i
peperoni
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 0713 10 10
2. Piselli destinati alla semina
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 0713 50 10
2. Fave e favette, destinate alla semina
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0713
2. Legumi da granella, non destinati alla semina
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 0802 11 90 0802 12 90
2. Mandorle con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare
3. 100
4.
5. 0
6. 1.000
7. art. 1 paragrafo 5
1. ex 0804 10 00
2. Datteri, presentati in imballaggi immediati di un contenuto netto
pari o inferiore a 35 kg.
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 0805 10
2. Arance fresche
3. 100 (*)
4. 31.360
5. 80 (*)
6.
7. art. 1 paragrafo 5
1. ex 0805 10
2. Arance, diverse dalle arance fresche
3. 100 (*)
4.
5. 0
6. 1.500
7. art. 1 paragrafo 5
1. ex 0805 20
2. Mandarini, (compresi i tangerini e i satsuma) freschi;
clementine, wilkings e ibridi simili di agrumi, freschi
3. 100 (*)
4.
5. 80 (*)
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0805 30
2. Limoni freschi
3. 100 (*)
4.
5. 80 (*)
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 0805 40
2. Pompelmi e pomeli
3. 80
4.
5. -
6.
7.
1. ex 0806
2. Uve fresche di tavola, dal 15 novembre al 30 aprile
3. 60 (*)
4.
5. -
6.
7.
1. ex 0807 10 10
2. Angurie, dal 1 aprile al 15 giugno
3. 50
4.
5. -
6.
7.
1. ex 0807 10 90
2. Meloni, dal 1 novembre al 31 maggio
3. 100
4.
5. 50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 0809 10
2. Albicocche
3. 100 (*)
4.
5. 0
6. 2.000
7. art. 1 paragrafo 5
1. ex 0809 40
2. Prugne, dal 1 novembre al 15 giugno
3. 60 (*)
4.
5. -
6.
7.
1. ex 0810 10 90
2. Fragole, dal 1 novembre al 31 marzo
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0810 20 10
2. Lamponi, dal 15 maggio al 15 giugno
3. 50
4.
5. -
6.
7.
1. ex 0812 90 20
2. Arance, finemente tritate, conservate temporaneamente
3. 80
4.
5. -
6.
7.
1. ex 0812 90 95
2. Altri agrumi, finemente tritati, conservati temporaneamente
3. 80
4.
5. -
6.
7.
1. 0904 12 00
2. Pepe tritato o polverizzato
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 0904 20 31 0904 20 35 0904 20 39
2. Pimenti non tritati ne' polverizzati (4)
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 0904 20 90
2. Pimenti tritati o polverizzati
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 0909
2. Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino
o di carvi; bacche di ginepro
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 0910
2. Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e
altre spezie
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 1209 91 90
2. Altri semi di ortaggi (5)
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 1209 99 99
2. Altri semi, frutti da sementa (5)
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 1211
2. Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate
principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di
insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche
tagliati, frantumati o polverizzati
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 1212 10 10
2. Carrube, compresi i semi di carrube
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 1212 20 00
2. Alghe
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 1212 30 00
2. Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 1212 99 90
2. Altri prodotti vegetali
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 1302 20
2. Sostanze pectiche e pectinati
3. 25
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2001 10 00
2. Cetrioli, senza aggiunta di zuccheri
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2001 20 00
2. Cipolle, senza aggiunta di zuccheri
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 2001 90 20
2. Frutta del genere "Capsicum" diverse dai peperoni
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 2001 90 50
2. Funghi, senza aggiunta di zuccheri
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2001 90 65
2. Olive, senza aggiunta di zuccheri
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2001 90 70
2. Peperoni, senza aggiunta di zuccheri
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2001 90 75
2. Barbabietole rosse da insalata, senza aggiunta di zuccheri
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2001 90 85
2. Cavoli rossi, senza aggiunta di zuccheri
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2001 90 96
2. Altri, senza zuccheri
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 2002 10 10
2. Pomodori pelati
3. 100
4.
5. 30
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 2002 90
2. Concentrati di pomodori
3. 100
4. 2.000
5. 0
6.
7. art. 1 paragrafo 5
1. 2003 10 20
2. Funghi del genere Agaricus conservati temporaneamente,
completamente cotti:
- della specie Psalliota
- altri
3. 100 (*)
100(*)
4.
5. 50 (*)
60 (*
6.
7. art. 1 paragrafo 6
art. 1 paragrafo 6
1. 2003 10 30
2. Altri funghi del genere Agaricus
- della specie Psalliota
- altri
3. 100 (*)
100 (*)
4.
5. 50 (*)
60 (*)
6.
7. art. 1 paragrafo 6
art. 1 paragrafo 6
1. 2003 10 80
2. Altri funghi
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2003 20 00
2. Tartufi
3. 70
4.
5. -
6.
7.
1. 2004 10 99
2. Altre patate
3. 100
4.
5. 50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 2004 90 30
2. Capperi e olive
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 2004 90 50
2. Piselli (Pisum sativum) e fagiolini
3. 100
4.
5. 20
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2004 90 95
2. Carciofi
3. 100
4.
5. 50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2004 90 99
2. Altri: -Asparagi, carote e miscugli
- Altri
3. 100
100
4.
5. 20
50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
art. 1 paragrafo 6
omogeneizzati: - Asparagi, carote e miscugli - Altri
1. 100
100
2.
3. 20
50
4.
5. art. 1 paragrafo 6
art. 1 paragrafo 6
1. 2005 20 20
2. Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in
imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello s
in cui sono presentate
3. 100
4.
5. 50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2005 20 80
2. Altre patate
3. 100
4.
5. 50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2005 40 00
2. Piselli (Pisum sativum)
3. 100
4.
5. 20
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2005 51 00
2. Fagioli in grani
3. 100
4.
5. 50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2005 59 00
2. Altri fagioli
3. 20
4.
5. -
6.
7.
1. 2005 60 00
2. Asparagi
3. 20
4.
5. -
6.
7.
1. 2005 70
2. Olive
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 2005 90 10
2. Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 2005 90 30
2. Capperi
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 2005 90 50
2. Carciofi
3. 100
4.
5. 50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2005 90 60
2. Carote
3. 100
4.
5. 20
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2005 90 70
2. Miscugli di ortaggi
3. 100
4.
5. 20
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2005 90 80
2. Altri
3. 100
4.
5. 50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2007 10 91
2. Preparazioni omogeneizzate di frutta tropicali
3. 50
4.
5. -
6.
7.
1. 2007 10 99
2. Altre
3. 50
4.
5. -
6.
7.
1. 2007 91 90
2. Agrumi, altri
3. 50
4.
5. -
6.
7.
1. 2007 99 91
2. Puree di mele
3. 50
4.
5. -
6.
7.
1. 2007 99 98
2. Altre
3. 50
4.
5. -
6.
7.
1. 2008 30 51 2008 30 71 ex 2008 30 91 ex 2008 30 99
2. Segmenti di Pompelmi e di pomeli
3. 80
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2008 30 55 ex 2008 30 75
2. Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma) finemente tritati;
clementine, wilkngs e altri ibridi simili di agrumi, finemente
tritati
3. 80
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2008 30 59 ex 2008 30 79
2. Arance e limoni, finemente tritati
3. 80
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2008 30 91 ex 2008 30 99
2. Agrumi finemente tritati
3. 80
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2008 30 91
2. Polpe di agrumi
3. 40
4.
5. -
6.
7.
1. 2008 50 61 2008 50 69
2. Albicocche
3. 100
4.
5. 20
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 2008 50 92 ex 2008 50 94 ex 2008 50 99
2. Meta' di albicocche
3. 100
4.
5. 50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 2008 50 92 ex 2008 50 94
2. Polpe di albicocche
3. 100
4. 5.160
5. 30
6.
7.
1. ex 2008 70 92 ex 2008 70 94
2. Meta' di pesche (comprese le nettarine)
3. 50
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2008 70 99
2. Meta' di pesche (comprese le nettarine)
3. 100
4.
5. 50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 2008 92 51 ex 2008 92 59
2. Miscugli di frutta
3. 100
4. 1.000 (6)
5. 55
6.
7.
1. ex 2008 92 72 ex 2008 92 74 ex 2008 92 76 ex 2008 92 78
2. Miscugli di frutta
3. 55
4. 1.000 (6)
5.
6.
7.
1. 2009 11 2009 19
2. Succhi di arancia
3. 70
4.
5. -
6.
7.
1. 2009 20
2. Succhi di pompelmo o di pomelo
3. 70 (*)
4.
5. -
6.
7.
1. 2009 30 11 2009 30 19
2. Succhi di altri agrumi
3. 60 (*)
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2009 30 31 2009 30 39
2. Succhi di qualsiasi altro agrume, esclusi i succhi di limone
3. 60 (*)
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2204
2. Vini di uve fresche
3. 100
4. 179.200 hl.
5. 80
6.
7.
1. ex 2204
2. Vini di uve fresche che beneficiano di una denominazione d'origine
3. 100
4. 56.000 hl.
5. 0
6.
7. Condizioni stabilite all'art. 2
1. 2301
2. Farine, polveri e agglomerati in forma di pallets, di carni, di
frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri
invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana;
ciccioli
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2302
2. Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma
di pallets, della stacciatura, della macinazione o di altri
trattamenti dei cereali o delle leguminose, diversi dal
granoturco e dal riso
3. 60
4.
5. -
6.
7.
(*) Il tasso di riduzione si applica unicamente al dazio
doganale ad valorem.
(1) L'ammissione a questa sottovoce e' subordinata alle
condizioni che saranno stabilite dalle autorita' competenti
della Comunita'.
(2) A partire dall'entrata in vigore di una normativa
comunitaria relativa al settore delle patate, questo
periodo e' esteso al 15 aprile e la riduzione del dazio
doganale applicabile alle importazioni eccedenti il
contingente e' portata al 50%.
(3) L'ammissione a questa sottovoce e' subordinata alle
condizioni che saranno stabilite dalle autorita' competenti
della Comunita'.
(4) L'ammissione a questa sottovoce e' subordinata alle
condizioni che saranno stabilite dalle autorita' competenti
della Comunita'.
(5) Questa concessione riguarda soltanto le sementi che
rispondono alle disposizioni delle direttive sulla
commercializzazione delle sementi e delle piante.
(6) Contingente tariffario comune alle sei posizioni che
riguardano i miscugli di frutta.
PROTOCOLLO N. 2
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE
NELLA COMUNITA' DEI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELLA TUNISIA
ARTICOLO UNICO
I prodotti elencati qui di seguito originari dalla Tunisia sono
ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi
doganali.
| CODICE NC | DESIGNAZIONE DELLE MERCI |
| | |
| Capitolo 3 | Pesci e crostacei, molluschi e altri in- |
| | vertebrati acquatici. |
| 1604 11 00 | Salmoni |
| 1604 12 | Aringhe |
| ex 1604 13 11 | Sardine, della specie Sardina pilchardus |
| | all'olio d'oliva (1) |
| ex 1604 13 19 | Sardine della specie Sardina pilchardus, |
| | diverse da quelle all'olio d'oliva (1) |
| 1604 14 | Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.) |
| 1604 15 | Sgombri |
| 1604 16 00 | Acciughe |
| 1604 19 10 | Salmonidi, diversi dai salmoni |
| 1604 19 31 | Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle|
| 1604 19 39 | palamite (Euthynnus (Katsuwonus) pela- |
| | mis): |
| 1604 19 50 | Pesci della specie Orcynopsis unicolor |
| da 1604 19 91 | Altri |
| a 1604 19 98 | |
| 1604 20 | Altre preparazioni e conserve: |
| 1604 20 05 | Preparazioni di surimi |
| 1604 20 10 | di salmoni |
| 1604 20 30 | di salmonidi, diversi dai salmoni |
| 1604 20 40 | di acciughe |
| ex 1604 20 50 | di sardine delle specie Sardina pilchar- |
| | dus (1) |
| 1604 20 70 | di tonni, palamite e boniti, del genere |
| | Euthynnus e d'altri pesci |
| 1604 20 90 | altri pesci |
| 1604 30 | Caviale e i suoi succedanei |
| 1605 10 00 | Granchi |
| 1605 20 | Gamberetti |
| 1605 30 00 | Aragoste |
| 1605 40 00 | Altri crostacei |
| 1605 90 11 | Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), in re-|
| | cipienti ermeticamente chiusi |
| 1605 90 19 | Altri mitili |
| 1605 90 30 | Altri molluschi |
| 1902 20 10 | Paste alimentari farcite (anche cotte o |
| | altrimenti preparate) contenenti, in pe- |
| | so, piu' del 20% di pesce, di crostacei, |
| | di molluschi e di altri invertebrati |
| | acquatici. |
| | |
(1) Nel limite di un contingente tariffario comunitario di
100 tonnellate comune alle sottovoci ex 1604 13 11, ex 1604
13 19 e ex 1604 20 50.
PROTOCOLLO N. 3
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE IN TUNISIA
DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA'
ARTICOLO UNICO
Per i prodotti originari della comunita' elencati in allegato, i dazi
doganali all'importazione in Tunisia non sono superiori a quelli
indicati alla colonna a) nei limiti dei contingenti tariffari
indicati alla colonna b).
| | | Dazi |Contingenti|Disposizioni|
| Codice | Designazione | doganali | tariffari | specifiche |
| NC | delle | massimi % | preferen- | |
| | merci | a | ziali b | |
| | | | | |
| 0102 10 | Animali vivi della | 17 | 2000 | |
| | specie bovina, ri- | | | |
| | produttori di raz- | | | |
| | za pura. | | | |
| 0102 90 | Diversi dai ripro- | 27 | 35 | (x) |
| | duttori di razza | | | |
| | pura | | | |
| | | | | |
| 0201 20 | Carni di animali | 27 | 8000 (1) | (x) |
| | della specie bovi- | | | |
| | na, fresche o re- | | | |
| | frigerate, in pez- | | | |
| | zi, non disossate | | | |
| 0201 30 | Carni di animali | 27 | 8000 (1) | (x) |
| | della specie bovi- | | | |
| | na, fresche o re- | | | |
| | frigerate, disos- | | | |
| | sate | | | |
| | Carni di animali | | | |
| | della specie bovi- | | | |
| | na, congelate, in | | | |
| | pezzi non disossa- | | | |
| | te | | | |
| 0202 20 | Carni di animali | 27 | 8000 (1) | (x) |
| | della specie bovi- | | | |
| | na, congelate, di- | | | |
| | sossate | | | |
| 0202 30 | | 27 | 8000 (1) | (x) |
| | | | | |
| 0207 21 | Volatili interi, | 43 | 400 | (2) |
| | congelati (galli e | | | |
| | galline) | | | |
| | | | | |
| 0402 10 | Latte e crema di | 17 | 9700 (3) | (x) |
| | latte, concentrati | | | |
| | o con aggiunta di | | | |
| | zuccheri o di al- | | | |
| | tri dolcificanti, | | | |
| | in polvere, in | | | |
| | granuli o in altre | | | |
| | forme solide, | | | |
| | aventi tenore, in | | | |
| | peso, di materie | | | |
| | grasse inferiore o | | | |
| | uguale a 1,5% | | | |
| | Latte e crema di | | | |
| | latte, senza | | | |
| | aggiunta di zuc- | | | |
| | cheri o di altri | | | |
| | dolcificanti, in | | | |
| 0402 21 | polvere, in granu- | 17 | 9700 (3) | (x) |
| | li o in altre for- | | | |
| | me solide, aventi | | | |
| | tenore, in peso, | | | |
| | di materie grasse | | | |
| | superiore a 1,5% | | | |
| 0402 99 | Latte e crema di | | | |
| | latte, concentra- | | | |
| | ti, diversi dalla | | | |
| | forma in polvere o | | | |
| | in solido anche | | | |
| | con aggiunta di | | | |
| | zuccheri o di al- | | | |
| | tri dolcificanti. | | | |
| | | 17 | 9700 (3) | (x) |
| | | | | |
| 0405 00 | Burro e altre ma- | 35 | 250 | (x) |
| | terie grasse del | | | |
| | latte | | | |
| | | | | |
| 0406 30 | Formaggi fusi, | 27 | 450 | (x) |
| | diversi da quelli | | | |
| | grattugiati o in | | | |
| | polvere | | | |
| | | | | |
| 0407 00 | Uova di volatili, | - | 1100 | (4) |
| | in guscio, | | | |
| | fresche, conserva- | | | |
| | te o cotte | | | |
| | - Uova da cova | 20 | | |
| | - Uova di volatili | 43 | | |
| | diversi da vola- | | | |
| | tili da cortile | | | |
| | - Altre | 43 | | |
| | | | | |
| 0602 99 | Altre piante vive | 43 | 200 | |
| | (comprese le loro | | | |
| | radici), diverse | | | |
| | quelle di cui alle | | | |
| | sottovoci 060210, | | | |
| | 060220, 060230, | | | |
| | 060240 e 060291 | | | |
| | | | | |
| 0701 10 | Patate, fresche o | 15 | 16500 | |
| | refrigerate, da | | | |
| | semina | | | |
| 0701 90 | Patate, fresche o | 43 | 16500 | (5) |
| | refrigerate, | | | |
| | diverse da quelle | | | |
| | da semina | | | |
| | | | | |
| 0802 22 | Nocciole, sguscia- | 43 | 200 | |
| | te | | | |
| | | | | |
| 1001 10 | Frumento (grano) | 17 | 17000 | (x) |
| | duro | | | |
| 1001 90 | Cereali diversi | 17 | 230000 | (x) |
| | dal frumento | | | |
| | (grano) duro | | | |
| 1003 00 | Orzo | 17 | 12000 | (x) |
| 1005 90 | Granturco, diverso | 17 | 9000 | |
| | da quello desti- | | | |
| | nato alla semina | | | |
| | | | | |
| 1103 11 | Semole e semolini | 43 | 300 | |
| | di frumento | | | |
| | (grano) | | | |
| 1103 13 | Semole e semolini | | | |
| | di granturco | 43 | 800 | |
| 1107 10 | Malto non torre- | 43 | 2000 | |
| | fatto | | | |
| 1108 12 | Amido di granturco | 31 | 900 | |
| | | | | |
| 1214 10 | Farina ed agglo- | 29 | 700 | |
| | merati sotto forma | | | |
| | di pellets, di | | | |
| | erba medica | | | |
| | | | | |
| 1502 00 | Grassi di animali | 27 | 600 | |
| | delle specie | | | |
| | bovina, ovina o | | | |
| | caprina, greggi | | | |
| | o fusi, anche | | | |
| | pressati o estrat- | | | |
| | ti mediante | | | |
| | solventi | | | |
| 1507 10 | Olio di soia | 15 | 7500 | |
| | grezza, anche | | | |
| | depurato delle | | | |
| | sue mucillagini | | | |
| 1511 00 | Olio di palma e | - | 300 | |
| | sue frazioni, | | | |
| | anche raffinati, | | | |
| | ma non modificati | | | |
| | chimicamente | | | |
| | - Olio greggio | 20 | | |
| | - Altri | 43 | | |
| 1514 10 | Oli di ravizzone, | - | 30000 | |
| | di colza, di | | | |
| | senapa, greggi | | | |
| | - Di colza | 15 | | |
| | - Altri | 43 | | |
| 1514 90 | Oli di ravizzone, | 43 | 900 | |
| | di colza, di | | | |
| | senapa, diversi | | | |
| | da quelli greggi | | | |
| 1515 11 | Olio di lino, | 20 | 400 | |
| | greggio | | | |
| 1516 10 | Grassi e oli | 31 | 300 | |
| | animali e loro | | | |
| | frazioni | | | |
| | | | | |
| 1701 99 | Zuccheri di canna | 15 | 72000 | (x) |
| | o di barbabietola | | | |
| | e saccarosio | | | |
| | chimicamente puro, | | | |
| | diversi da quelli | | | |
| | greggi senza ag- | | | |
| | giunta di aroma- | | | |
| | tizzanti o di | | | |
| | coloranti | | | |
| 1702 30 | Glucosio e scirop- | | 650 | |
| | po di glucosio | | | |
| | - Glucosio con | 43 | | |
| | aggiunta di | | | |
| | aromatizzanti | | | |
| | o di coloranti | | | |
| | - Altri | 20 | | |
| 1702 90 | Altri zuccheri, | | 200 | |
| | compreso lo zuc- | | | |
| | chero invertito, | | | |
| | diversi dal latto- | | | |
| | sio, dallo zucche- | | | |
| | ro d'acero, dal | | | |
| | glucosio e dal | | | |
| | fruttosio, e loro | | | |
| | sciroppi | | | |
| | - Altri zuccheri | 43 | | |
| | con aggiunta | | | |
| | di aromatizzanti | | | |
| | o di coloranti | | | |
| | - Altri | 29 | | |
| | | | | |
| 2309 10 | Alimenti per cani | 43 | 20 | |
| | o gatti, condi- | | | |
| | zionati per la | | | |
| | vendita al minuto | | | |
| 2309 90 | Altri prodotti per | 43 | 2800 | |
| | l'alimentazione | | | |
| | degli animali | | | |
| | | | | |
| 2401 10 | Tabacchi, non | 25 | 2800 | |
| | scostolati | | | |
| | | | | |
(x) I quantitativi importati nell'ambito del contingente
tariffario aperto dalla Tunisia nel quadro della OMC a
titolo di accesso ordinario sono dedotti dal contingente
tariffario preferenziale.
(1) L'importo di 8000 tonnellate copre l'insieme delle
quattro sottovoci.
(2) Dal 1 luglio a fine febbraio.
in 10 (3) L'importo di 9700 tonnellate copre l'insieme
delle tre sottovoci.
(4) Dal 1 luglio a fine febbraio.
(5) Dal 1 ottobre al 31 maggio.
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
PROTOCOLLO N. 4
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E
AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo
a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o
trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche;
b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima,
componente, parte ecc. impiegato nella fabbricazione del prodotto;
c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato,
anche se esso e' destinato ad essere a sua volta successivamente
impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti;
e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato in
conformita' dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo
VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
del 1994 (Accordo sul valore in dogana dell'OMC);
f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo pagato per il
prodotto al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata
l'ultima lavorazione o trasformazione, ivi compreso il valore di
tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali
imposte interne che vengano o possano essere rimborsate in caso di
esportazione del prodotto ottenuto;
g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al
momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o,
qualora non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo
verificabile pagato per detti materiali nel territorio in
questione;
h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore in
dogana di detti materiali, come definito alla lettera g), che si
applica mutatis mutandis;
i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici
a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il
sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
(qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o "SA");
j) con il termine "classificato" si intende la classificazione di un
prodotto o di un materiale in una determinata voce;
k) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti
contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero
accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro
invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale
documento, da un'unica fattura.
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
ARTICOLO 2
Criteri d'origine
Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni
degli articoli 3, 4 e 5 del presente protocollo, si considerano:
1. prodotti originari della Comunita':
a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita' ai sensi
dell'articolo 6 del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti nella Comunita' contenenti materiali non
totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti
materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del
presente protocollo,
2. prodotti originari della Tunisia:
a) i prodotti totalmente ottenuti in Tunisia ai sensi
dell'articolo 6 del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti in Tunisia contenenti materiali non
totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti
materiali siano stati oggetto in Tunisia di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del
presente protocollo.
ARTICOLO 3
Cumulo bilaterale
1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i prodotti
originari della Tunisia ai sensi del presente protocollo sono
considerati prodotti originari della Comunita' e non si richiede che
tali prodotti siano stati oggetto, nella Comunita', di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di
lavorazioni o trasformazioni che vanno aldila' di quelle previste
dall'articolo 8 del presente protocollo.
2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i prodotti
originari della Comunita' ai sensi del presente protocollo sono
considerati prodotti originari della Tunisia e non si richiede che
tali prodotti siano stati oggetto, in Tunisia, di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di
lavorazioni o trasformazioni che vanno aldila' di quelle previste
dall'articolo 8 del presente protocollo.
ARTICOLO 4
Cumulo con materiali originari dell'Algeria o del Marocco
1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) fatte salve le
disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari dell'Algeria
o del Marocco ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi tra
la Comunita' e questi paesi si considerano materiali originari della
Comunita' e non e' necessario che siano stati oggetto di lavorazioni
o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di
lavorazioni o trasformazioni che vanno aldila' di quelle di cui
all'articolo 8 del presente protocollo.
2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e fatte salve le
disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari dell'Algeria
o del Marocco ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi tra
la Comunita' e questi paesi si considerano materiali originari della
Tunisia e non e' necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di
lavorazioni o trasformazioni che vanno aldila' di quelle di cui
all'articolo 8 del presente protocollo.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 relative ai materiali
originari dell'Algeria si applicano unicamente a condizione che gli
scambi effettuati tra la Comunita' e l'Algeria e quelli tra la
Tunisia e l'Algeria siano disciplinati da norme d'orgine identiche.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 relative ai materiali
originari del Marocco si applicano unicamente a condizione che gli
scambi effettuati tra la Comunita' e il Marocco e quelli tra la
Tunisia e il Marocco siano disciplinati da norme d'origine identiche.
ARTICOLO 5
Cumulo della lavorazione o delle trasformazioni
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera
b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Tunisia, qualora
siano soddisfatte le condizioni specificate all'articolo 4, paragrafi
3 e 4, in Algeria o in Marocco, si considerano effettuate nella
Comunita' se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori
lavorazioni o trasformazioni nella Comunita'.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera
b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunita'
oppure, qualora ricorrano le condizioni specificate all'articolo 4,
paragrafi 3 e 4, in Algeria o in Marocco, si considerano effettuate
in Tunisia se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori
lavorazioni o trasformazioni in Tunisia.
3. Qualora, in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i
prodotti originari siano ottenuti in due o piu' degli Stati di cui
alle presenti disposizioni o nella Comunita', tali prodotti si
considerano originari dello Stato o della Comunita' dove e' stata
effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che
detta lavorazione o trasformazione vada aldila' di quelle di cui
all'articolo 8.
ARTICOLO 6
Prodotti totalmente ottenuti
1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2,
lettera a), si considerano "totalmente ottenuti" nella Comunita' o in
Tunisia:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo
marino o oceanico;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali ivi allevati;
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal
mare con le loro navi;
g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina,
esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano
servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i
pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o
essere utilizzati come cascami;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere
ivi effettuate;
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori
delle loro acque territoriali purche', abbiano diritti esclusivi
per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati
alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al
paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano soltanto nei confronti
delle navi e delle navi officina:
- che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in
Tunisia,
- che battono bandiera di uno Stato membro o della Tunisia,
- che appartengono almeno per meta' a cittadini degli Stati membri o
della Tunisia o ad una societa' la cui sede principale e' situata
in uno Stato membro o in Tunisia, di cui il dirigente o i
dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di
vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono
cittadini degli Stati membri o della Tunisia e di cui, inoltre, per
quanto riguarda la societa' di persone o le societa' a
responsabilita' limitata, almeno la meta' del capitale appartiene a
Stati membri, alla Tunisia, a loro enti pubblici o cittadini,
- il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini degli
Stati membri o della Tunisia,
- e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini
degli Stati membri o della Tunisia.
3. Nella misura in cui gli scambi tra la Tunisia o la Comunita' e
l'Algeria o il Marocco sono retti da norme d'origine identiche, le
espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1,
lettere f) e g) si applicano anche alle navi e alle navi officina
algerine e marocchine ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2.
4. Le espressioni "la Tunisia" e "la Comunita'" comprendono anche le
acque territoriali della Tunisia e degli Stati membri della
Comunita'.
Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo
delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei
prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio
della Comunita' o della Tunisia, purche' ricorrano le condizioni di
cui al paragrafo 2.
ARTICOLO 7
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell'articolo 2, i materiali non originari sono
considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il
prodotto ottenuto e' classificato in una voce doganale diversa da
quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari
impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di
cui al paragrafo 2 e all'articolo 8.
2. Per i prodotti che figurano nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui
all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella
colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.
Per i prodotti di cui ai Capitolo 84-91, l'esportatore puo' optare,
in alternativa alle condizioni stabilite nella colonna 3, per quelle
indicate nella colonna 4.
Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola
percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto
ottenuto nella Comunita' o in Tunisia, il valore aggiunto mediante la
lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il
prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei
materiali da paesi terzi nella Comunita' o in Tunisia.
3. Le suddette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti
contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui
devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella
fabbricazione di questi prodotti, e si applicano solo a detti
materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito
il carattere originario, perche' soddisfa le condizioni indicate
nell'elenco per detto prodotto, e' impiegato nella fabbricazione di
un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso
e' incorporato non gli si applicano, e non si prendono in
considerazione i materiali non originari eventualmente impiegati
nella sua fabbricazione.
ARTICOLO 8
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, le lavorazioni o
trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il
carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della
voce doganale:
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come
tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio
(ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione,
immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita,
selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la
composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione
in pezzi;
c) (i) il cambiamento di imballaggi, nonche' le divisioni e le
riunioni di colli;
(ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette,
sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci e
scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice
operazioni di condizionamento;
d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi,
etichette o altri segni distintivi similari;
e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando
uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni
fissate nel presente protocollo per poter essere considerati
originari della Comunita' o della Tunisia;
f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto
completo;
g) il cumulo di due o piu' operazioni indicate nelle lettere da a) a
f);
h) la macellazione degli animali.
ARTICOLO 9
Unita' da prendere in considerazione
1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle
disposizioni del presente protocollo e' il prodotto adottato come
unita' di base per determinare la classificazione secondo la
nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di
articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in
un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere
in considerazione;
b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici,
classificati nella medesima voce del sistema armonizzato,
nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni
prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema
armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con
il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene
preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
ARTICOLO 10
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati
con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno
parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso in
quello di questi ultimi o non e' fatturato a parte sono considerati
un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il
veicolo in questione.
ARTICOLO 11
Assortimenti
Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema
armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i
prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento
composto di prodotti originari e non originari e' considerato
originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti
non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica
dell'assortimento.
ARTICOLO 12
Elementi neutri
Allo scopo di determinare se un prodotto e' originario della
Comunita' o della Tunisia, non e' necessario accertare l'origine
dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle
macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale
prodotto, ne' delle merci impiegate nel corso della produzione ma che
non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale
dello stesso.
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
ARTICOLO 13
Principio della territorialita'
Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del
carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione
nella Comunita' o in Tunisia, fatte salve le disposizioni degli
articoli 4 e 5.
ARTICOLO 14
Reimportazione delle merci
I prodotti originari esportati dalla Comunita' o dalla Tunisia verso
un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo
il disposto degli articoli 4 e 5, non originari, a meno che si
fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente:
a) che le merci reimportate sono le stesse che erano state esportate,
e
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a
quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro
permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
ARTICOLO 15
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica
unicamente ai prodotti e ai materiali trasportati tra i territori
della Comunita' e della Tunisia oppure, in caso di applicazione delle
disposizioni degli articoli 4 e 5, dell'Algeria o del Marocco, senza
attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti
originari della Tunisia o della Comunita' in una sola spedizione non
frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di territori diversi
da quelli della Comunita' o della Tunisia oppure, in caso di
applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, dell'Algeria o del
Marocco, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali
territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la
sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di
deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il
ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in
buono stato.
I prodotti originari della Tunisia o della Comunita' possono essere
trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli
della Comunita' o della Tunisia.
2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state
soddisfatte viene fornita alle autorita' doganali del paese
importatore presentando:
a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di
esportazione con il quale e' effettuato l'attraversamento del
paese di transito; oppure
b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di
transito contenente:
i) una descrizione esatta delle merci;
ii) la data di scarico e di ricarico delle merci e, se del caso,
il nome delle navi utilizzate, e
iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la
sosta delle merci nel paese di transito,
ovvero,
c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
ARTICOLO 16
Eposizioni
1. I prodotti spediti da una delle Parti contraenti per
un'esportazione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per
essere importati in un'altra Parte contraente beneficiano,
all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' soddisfino
le condizioni stabilite dal presente protocollo per riconoscere loro
l'origine comunitaria o tunisina e purche' sia fornita alle autorita'
doganali la prova soddisfacente che:
a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti
contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b) l'esportatore ha venduto i prodotti e li ha ceduti a una persona
in un'altra Parte contraente;
c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte contraente
durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano
stati inviati all'esposizione;
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti
non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione
all'esposizione stessa.
2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere
presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta
conformemente alle disposizioni del titolo IV, con indicazione della
denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, puo'
essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei
prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o
manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale,
agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati
in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri,
durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della
dogana.
TITOLO IV
PROVA DELL'ORIGINE
ARTICOLO 17
Certificato di circolazione EUR.1
Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente
protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione
EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente
protocollo.
ARTICOLO 18 Normale procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo e' redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui e' rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della Comunita' europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunita' ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali della Tunisia se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Tunisia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo. 5. Qualora si applichino le disposizioni degli articoli da 2 a 5 sul cumulo, le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' o della Tunisia sono inoltre abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunita' o della Tunisia ai sensi del presente protocollo e purche' le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunita' o in Tunisia. In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 e' subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione. 6. Le autorita' doganali che rilasciano un certificato EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Spetta inoltre alle autorita' doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorita' doganali. 8. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.
ARTICOLO 19
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 8, il certificato EUR.1 puo'
essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei
prodotti cui si riferisce se:
a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di
errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure
se
b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che
il certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e'
stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve
indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si
riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonche' i motivi
della sua richiesta.
3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un
certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni
contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della
pratica corrispondente.
4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una
delle seguenti diciture:
Parte di provvedimento in formato grafico
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella
"Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
Articolo 20
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1,
l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno
rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei documenti
d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati cosi', rilasciati devono recare una delle seguenti
diciture:
"DUPLIKAT",
"DUPLICATA",
"DUPLICATO",
"DUPLICAAT",
"DUPLICATE",
"DUPLICADO",
"SEGUNDA VIA",
"KAKSOISKAPPALE",
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero
di serie del certificato originale vengono riportati nella casella
"Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del
certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da
questa data.
Articolo 21
Sostituzione dei certificati
1. La sostituzione di uno o piu' certificati EUR.1 con uno o piu'
certificati EUR.1 e' sempre possibile, a condizione che venga
effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilita' del
controllo delle merci.
2. Il certificato sostitutivo rilasciato in applicazione del presente
articolo e' considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini
dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni
del presente articolo.
3. Il certificato sostitutivo e' rilasciato in base a una domanda
scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorita'
competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data di
rilascio e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono
figurare nella casella n. 7.
ARTICOLO 22
Procedura semplificata per il rilascio dei certificati
1. In deroga agli articoli 18, 19 e 20 del presente protocollo, si
puo' applicare, secondo le disposizioni seguenti, una procedura
semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.
2. Le autorita' doganali dello Stato d'esportazione possono
autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato
"esportatore autorizzato", che affettui frequenti esportazioni di
merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra
alle autorita' doganali tutte le garanzie in merito al controllo del
carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio
doganale dello Stato o del territorio di esportazione, al momento
dell'esportazione, ne' la merce, ne' la domanda di certificato EUR.1
relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un
certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 18 del
presente protocollo.
3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle
autorita' competenti, che la casella n. 11 "Visto dalla dogana" del
certificato EUR.1 deve:
a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro
dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione
nonche' della firma, a mano o meno, di un funzionario del predetto
ufficio;
b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con
l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorita' doganali
dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura
nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta puo'
essere stampata sui moduli.
4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7
"Osservazioni" del certificato EUR.1 reca una delle seguenti
diciture:
Parte di provvedimento in formato grafico
5. La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 viene
eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.
6. L'esportatore autorizzato, all'occorrenza, nella casella n. 13
"Richiesta di controllo" del certificato EUR.1 il nome e l'indirizzo
dell'autorita' doganale competente ad effettuare il controllo del
certificato EUR.1.
7. Nel caso della procedura semplificata, le autorita' doganali dello
Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di
certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a
contraddistinguerli.
8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorita' doganali
precisano in particolare:
a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati
EUR.1;
b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per
almeno tre anni;
c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorita' che e'
competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui
all'articolo 33 del presente protocollo.
9. Le autorita' doganali dello Stato di esportazione possono
escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui
al paragrafo 2.
10. Le autorita' doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al
paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie da
esse ritenute utili. Le autorita' competenti possono ritirare
l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse devono farlo se non
ricorrono piu' le condizioni di rilascio dell'autorizzazione o se
l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie suddette.
11. L'esportatore autorizzato puo' essere tenuto a informare le
autorita' competenti, secondo modalita' da esse determinate, delle
merci che intende spedire, per consentire all'ufficio doganale
competente di procedere a un eventuale controllo prima della partenza
delle merci.
12. Le autorita' doganali dello Stato di esportazione possono
procedere a tutti i controlli che ritengono utili presso gli
esportatori autorizzati; gli esportatori devono sottostarvi.
13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano
l'applicazione delle norme della Comunita', degli Stati membri e
della Tunisia relative alle formalita' doganali e all'uso dei
documenti doganali.
ARTICOLO 23
Scheda informativa e dichiarazione
1. quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione
delle merci EUR.1 si applicano gli articoli 3, 4 e 5, l'ufficio
doganale competente dello Stato in cui si chiede il rilascio del
certificato suddetto per merci per la cui fabbricazione sono stati
utilizzati prodotti provenienti dall'Algeria, dal Marocco o dalla
Comunita', prende in considerazione la dichiarazione il cui modello
figura nell'allegato VI, che dev'essere fornita dall'esportatore
dello Stato di provenienza sulla fattura commerciale relativa a detti
prodotti, o su un allegato della medesima.
2. L'ufficio doganale competente puo' tuttavia chiedere
all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle
condizioni di cui al paragrafo 3, il cui modello figura all'allegato
VII, per controllare l'autenticita' e la regolarita' dei dati
indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, o per ottenere
informazioni complementari.
3. La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati e'
rilasciata a richiesta dall'esportatore dei medesimi, nei casi di cui
al paragrafo 2 o, su iniziativa di detto esportatore, dall'ufficio
doganale competente dello Stato da cui detti prodotti sono stati
esportati. Essa e' redatta in due esemplari, uno dei quali e'
rilasciato al richiedente, cui compete farlo pervenire
all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale al quale
si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR.1 per tali
prodotti. Il secondo esemplare e' conservato per almeno tre anni
dall'ufficio che l'ha rilasciato.
ARTICOLO 24
Validita' della prova d'origine
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validita'
di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e
deve essere presentato entro detto termine alle autorita' doganali
del paese d'importazione.
2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 presentati alle
autorita' doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine
di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai
fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando
l'inosservanza del termine e' dovuta a cause di forza maggiore o a
circostanze eccezionali.
3. A parte tali casi, le autorita' doganali del paese importatore
possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 se i prodotti
sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.
ARTICOLO 25
Presentazione della prova d'origine
I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono presentati alle
autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle
procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono esigere
la presentazione di una traduzione del certificato EUR.1. Esse
possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia
completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale per
i prodotti ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione
dell'accordo.
ARTICOLO 26
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite
dalle autorita' doganali del paese d'importazione, i prodotti
smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera
a) del sistema armonizzato, di cui ai capitoli 84 e 85 del sistema
armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali
prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova
d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione
parziale.
ARTICOLO 27
Dichiarazione su fattura
1. Fatto salvo l'articolo 17, il carattere originario dei prodotti,
ai sensi del presente protocollo, nel caso di spedizioni contenenti
unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a
5.110 ECU puo' essere dimostrato mediante una dichiarazione, il cui
testo figura nell'allegato IV, riportata dall'esportatore su una
fattura, un certificato di consegna o qualsiasi altro documento
commerciale in cui si descrivano i prodotti in questione in modo
abbastanza particolareggiato da poterli identificare (in appresso
denominato "dichiarazione su fattura").
2. La dichiarazione su fattura e' compilata e firmata
dall'esportatore o, sotto la sua responsabilita', del suo
rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.
3. Viene compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione.
4. L'esportatore che ha redatto una dichiarazione su fattura
fornisce, su richiesta, alle autorita' doganali dello Stato di
esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso di
tale dichiarazione.
5. Le disposizioni degli articoli 24 e 25 si applicano mutatis
mutandis alla dichiarazione su fattura.
ARTICOLO 28
Esonero della prova formale dell'origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare
una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole
spedizioni destinate a privati o contenuti nei bagagli personali dei
viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi
carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti
ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano
dubbi circa la veridicita' della dichiarazione. Nel caso di prodotti
spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla
dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.
2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le
importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano
esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei
destinatari, dei viaggiatori e dei loro familiari quando, per loro
natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500
ECU se si tratta di piccole spedizioni oppure 1.200 ECU se si tratta
del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
ARTICOLO 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione nonche' i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1. 3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 18, paragrafo 2. 4. Le autorita' doganali del paese importatore conservano per almeno tre anni i certificati EUR.1 che sono stati loro presentati.
ARTICOLO 30
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano
sul certificato EUR.1 o su una dichiarazione su fattura e quelle
contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per
l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non
comporta ipso facto l'invalidita' del certificato EUR.1 o della
dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che questi
documenti corrispondono ai prodotti presentati.
2. in caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul
certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura,
il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da
destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.
ARTICOLO 31
Importi espressi in ECU
1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore
equivalenti a quelli espressi in ECU sono fissati dal paese
esportatore e comunicati alle altre Parti contraenti. Qualora gli
importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese
d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati
nella moneta del paese d'esportazione o di un altro paese citato
all'articolo 4 del presente protocollo.
Quando la merce e' fatturata nella moneta di un altro Stato membro
della Comunita', lo Stato d'importazione riconosce l'importo
notificato dal paese in questione.
2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una
determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta
nazionale degli importi espressi in ECU al 1 ottobre 1994.
Per ciascuno dei quinquenni successivi, gli importi espressi in ECU e
il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono
riveduti dal Consiglio di associazione in base ai tassi di cambio
dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre
dell'anno che precede detto quinquennio.
Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di associazione
garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da
utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresi'
dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei
valori limite stabiliti. A tal fine, essa puo' decidere di modificare
gli importi espressi in ECU.
TITOLO V
MODALITA' DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 32
Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi
Le autorita' doganali degli Stati membri della Tunisia si comunicano
a vicenda, tramite la Commissione delle Comunita' europee, il
facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il
rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali
competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo
di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
ARTICOLO 33
Controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, delle
dichiarazioni su fattura e delle schede informative
1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 e delle
dichiarazioni su fattura e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta
le autorita' doganali dello Stato di importazione abbiano fondati
dubbi sull'autenticita' del documento, sul carattere originario dei
prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal
presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali
del paese di importazione rispediscono alle autorita' doganali del
paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 la
dichiarazione su fattura o una copia di questi documenti, indicando,
se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano
un'inchiesta.
Esse forniscono, a sostegno della richiesta di controllo a
posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e
che fa ritenere che le indicazioni riportate sul certificato di
circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura siano
inesatte.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese
di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere
qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti
dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengono
utili.
4. Qualora le autorita' doganali di importazione decidano di
sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti
in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono
all'importatore la possibilita' di ritirare i prodotti, riservandosi
di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al piu' presto,
e comunque entro dieci mesi, alle autorita' doganali che lo hanno
richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono identici, se i
prodotti in questione possono essere considerati originari e se
rispondono agli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna
risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga
informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento
in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita'
doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal
trattamento preferenziale, a meno che si tratti di casi di forza
maggiore o di circostanze eccezionali.
7. Il controllo a posteriori delle schede informative di cui
all'articolo 23 e' effettuato nei casi previsti al paragrafo 1 e con
modalita' analoghe a quelle stabilite ai paragrafi da 2 a 6.
ARTICOLO 34
Soluzione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui
all'articolo 33, che non sia possibile risolvere tra le autorita'
doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali
incaricate di effettuarlo, o che sollevano problemi di
interpretazione del presente protocollo, sono sottoposte al Comitato
di cooperazione doganale.
Per la soluzione delle controversie tra l'importatore e le autorita'
doganali dello Stato di importazione si applica comunque la
legislazione di tale Stato.
ARTICOLO 35
Sanzioni
Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia
redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di
ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.
ARTICOLO 36
Zone franche
1. Gli Stati membri e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie
per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un
certificato di circolazione delle merci EUR.1 e che sostano durante
il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano
oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni
usuali destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti
originari della Comunita' o della Tunisia importati in una zona
franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di
lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti devono
rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1
se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle
disposizioni del presente protocollo.
TITOLO VI
CEUTA E MELILLA
ARTICOLO 37
Applicazione del protocollo
1. Nell'espressione "Comunita'" utilizzata nel presente protocollo
non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari
della Comunita'", non rientrano i prodotti originari di queste zone.
2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti
originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni
particolari di cui all'articolo 38.
ARTICOLO 38
Condizioni particolari
1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione degli
articoli da 2 a 4, paragrafi 1 e 2 e i riferimenti a detti articoli
si applicano mutatis mutandis al presente articolo.
2. Purche' siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo
15, sono considerati:
1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a) i prodotti totalmente ottenuti a Centa e Melilla;
b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si
utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a
condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente
protocollo, oppure
ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente
protocollo, della Tunisia o della Comunita' oppure, qualora siano
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4,
dell'Algeria o del Marocco, e che siano stati oggetto di lavorazioni
o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni
insufficienti di cui all'articolo 8;
2) prodotti originari della Tunisia:
a) i prodotti totalmente ottenuti in Tunisia;
b) i prodotti ottenuti in Tunisia nella cui produzione si
utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a
condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente
protocollo, oppure
ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente
protocollo, di Ceuta e Melilla o della Comunita' oppure, qualora
siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e
4, dell'Algeria o del Marocco, e che siano stati oggetto di
lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o
trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 8.
3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato e' tenuto ad
apporre le diciture "Tunisia" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del
certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari di
Ceuta e Melilla, il carattere originario deve essere indicato nella
casella 4 del certificato EUR.1.
5. Le autorita' doganali spagnole sono incaricate di far applicare il
presente protocollo a Ceuta e Melilla.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 39
Modifiche del protocollo
Il Consiglio di associazione puo' decidere di modificare, a richiesta
di una delle due Parti o del Comitato di cooperazione doganale,
l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo.
ARTICOLO 40
Comitato di cooperazione doganale
1. E' istituito un Comitato di cooperazione doganale incaricato di
assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione
corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni
altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.
2. Il Comitato e' composto, da un lato, da esperti degli Stati membri
e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunita' europee
che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti in
materia doganale della Tunisia.
ARTICOLO 41
Allegati
Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte
integrante.
ARTICOLO 42
Esecuzione del protocollo
La Comunita' e la Tunisia prendono, ciascuna per quanto riguarda, le
misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.
ARTICOLO 43
Intese con l'Algeria e il Marocco
Le Parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per la
conclusione di intese con l'Algeria e il Marocco ai fini
dell'applicazione del presente protocollo. Esse si notificano
reciprocamente le misure prese a tal fine.
ARTICOLO 44
Merci in transito o in deposito
Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci
rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data
dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito, nel
territorio della Comunita' o della Tunisia oppure, laddove si
applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, in regime di
deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca in
Algeria o in Marocco, a condizione che vengano presentati - entro un
termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita'
doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato
a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione,
nonche' i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto
di trasporto diretto.
ALLEGATO I
NOTE
Premessa
Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti
che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle
condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del
cambiamento di voce di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
Nota 1
1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto
ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del
sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la
designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o
capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne
corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. Ove tuttavia la voce
che figura nella prima colonna e' preceduta da "ex", cio'
significa che la regola delle colonne 3 o 4 si applica soltanto
alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. 1.2.
Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme,
o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione
delle merci nella colonna 2 e' espressa in termini generali, la
corrispondente regola delle colonne 3 o 4 si applica a tutti i
prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle
voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna
1.
Nota 2
2.1. Quando una voce o parte di voce non e' compresa nell'elenco, ad
essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui
all'articolo 7, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco
e' soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale
condizione e' menzionata nella regola della colonna 3.
2.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della
colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai
materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni
contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai
materiali non originari impiegati.
2.3. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati
"materiali di qualsiasi voce", e' ammesso l'impiego anche di
materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le
limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola
stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da
materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della
voce ..." significa che possono essere utilizzati materiali
classificati nella stessa voce del prodotto, purche' diversi da
quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella
colonna 2 dell'elenco.
2.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha
ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola
del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola
specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di
fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco
applicabile al prodotto finito in cui esso e' incorporato non
gli si applica.
Ad esempio:
Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine
impone che il valore dei materiali non originari incorporati non
deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da
"sbozzi di forgia" della voce 7224.
Se la forgiatura e' stata effettuata nel paese in questione a
partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia'
ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla
regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso e'
considerato originario nel calcolo basato sul valore per il
motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello
stesso stabilimento industriale o no. Percio' il valore del
lingotto non originario non viene preso in considerazione quando
si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.
2.5. Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che
figurano nell'elenco sono state osservate, il prodotto non
acquisisce il carattere originario se la trasformazione
eseguita, considerata globalmente, e' insufficiente ai sensi
dell'articolo 6.
Nota 3
3.1. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o
trasformazione minima richiesta; l'esecuzione di lavorazioni o
trasformazioni piu' complesse e' anch'essa idonea a conferire il
carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione
di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una
regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un
certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale e'
autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in
quelli successivi.
3.2. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo'
essere fabbricato a partire da piu' di un materiale, cio'
significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali, non che
tutti i materiali debbano essere utilizzati.
Ad esempio:
La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed
anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che
entrambi debbano essere impiegati, bensi' che si puo' usare un
materiale o l'altro, oppure entrambi.
Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato
materiale ed altre restrizioni ad altri materiali nell'ambito
della medesima regola, in tal caso le restrizioni si applicano
soltanto ai materiali effettivamente impiegati.
Ad esempio:
Secondo la regola per le macchine da cucire, il meccanismo per
la tensione del filo e il meccanismo detto "zigzag" devono
essere prodotti originari; queste due restrizioni si applicano
soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente
incorporati nella macchina da cucire.
3.3. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va
fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione
non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro
natura, non possono rispettare questa regola.
Ad esempio:
La regola per la voce 1904, che esclude specificamente l'uso di
cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali,
sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a
partire da cereali.
Ad esempio:
Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se
la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non
originario autorizzato e' il filato, non e' permesso partire da
"tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono
essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale
di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio
precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra.
Cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili.
3.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non
originari, indicando due o piu' percentuali del loro tenore
massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo
di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai
eccedere la percentuale piu' elevata fra quelle indicate.
Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in
relazione ai materiali cui si riferiscono.
Nota 4
4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le
fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano
in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami;
inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione "fibre
naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o
altrimenti preparate, ma non filate.
4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503,
la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli
fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre
di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali
delle voci da 5301 a 5305.
4.3. Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche"
e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i
materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e
che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali,
sintetiche o di carta oppure filati.
4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si
intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami
sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.
Nota 5
5.1. Nel caso dei prodotti classificati nelle voci che figurano
nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le
condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ai
materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione che
rappresentano globalmente il 10% o meno del peso totale di tutti
i materiali tessili di base usati (cfr. anche note 5.3 e 5.4).
5.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai
prodotti misti nella cui composizione entrano due o piu'
materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco.
Ad esempio:
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce
5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un
filato misto. Percio', le fibre sintetiche in fiocco non
originarie che non soddisfano le norme di origine (che
richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da
pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10%
del peso del filato.
Ad esempio:
Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana
della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della
voce 5509 e' un tessuto misto. Percio', i filati sintetici che
non soddisfano le norme di origine (che richiedono una
fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile)
o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che
richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non
cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura)
o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a
un massimo del 10% del peso del tessuto.
Ad esempio:
Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da
filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della
voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e'
esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in
due voci separate, oppure se il filato di cotone usato e' esso
stesso misto.
Ad esempio:
Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata
ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti
sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted"
sarebbe un prodotto misto poiche' si tratta di due diversi
materiali tessili di base.
Ad esempio:
Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati
di cotone ed il dorso di iuta e' un prodotto misto, poiche' sono
stati utilizzati tre materiali tessili di base. E' quindi
ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno
stadio di fabbricazione superiore a quello consentito dalla
regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10%
del peso del materiale tessile nel tappeto. Percio', il dorso di
iuta, i filati artificiali e/o filati di cotone potrebbero
essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione
che siano rispettati i limiti di peso.
5.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano "filati di
poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere,
anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati. 5.4.
Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro
consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di
un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di
polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm,
inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la
tolleranza e' del 30% per tale nastro.
Nota 6
6.1. Nel caso di prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una
nota a pie' di pagina relativa alla presente nota, i materiali
tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano
la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in
questione possono essere usati, purche' siano classificati in
una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non
superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
6.2. I materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 possono
essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili.
Ad esempio:
Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile
specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non
vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi
non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, ne' l'uso di
chiusure lampo, anche se normalmente le chisure lampo contengono
tessili.
6.3. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore dei
materiali che non sono stati classificati nei capitoli da 50 a
63 deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore
dei materiali non originari incorporati.
Nota 7
7.1. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, da 2713
a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti
operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto
spinto (1);
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi;
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti:
trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o
all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini,
decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura,
terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
i) isomerizzazione.
(1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo
27 della nomenclaura combinata.
7.2 Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712
si intendono le seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto
spinto;
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi;
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti:
trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o
all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti
alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive
per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
ij) isomerizzazione;
k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione
con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore
di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione
mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento
all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno
partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad
una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura
superiore a 250 gradi C in presenza di un catalizzatore. Non
sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti
di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex
2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore
o la stabilita' (ad esempio l'"hydrofinishing" o la
decolorazione);
n) (solo per gli oli combustibili della voce ex 2710)
distillazione atmosferica, purche' tali prodotti distillino
in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300 gradi C,
secondo il metodo ASTM D 86;
o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli
combustibili della voce 2710) voltolizzazione ad alta
frequenza.
7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e
ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la
decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il
filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un
tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi,
qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni
analoghe non conferiscono l'origine.
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di cui devono essere
oggetto i materiali non originari per conferire un carattere
originario al prodotto finito
Voce Designazione Lavorazione o trasformazione
doganale delle merci alla quale devono essere sot-
SA toposti i materiali non origi-
nari per ottenere il carattere
di prodotti originari
(1) (2) (3) (4)
0201 Carni di animali Fabbricazione a partire da ma-
della specie bovina, teriali di qualsiasi voce do-
fresche o refrigera- ganale, escluse le carni di
te animali della specie bovina,
congelate, della voce 0202
0202 Carni di animali Fabbricazione a partire da ma-
della specie bovina, teriali di qualsiasi voce do-
congelate ganale, escluse le carni di
animali della specie bovina,
fresche o refrigerate, della
voce 0201
0206 Frattaglie commesti- Fabbricazione a partire da ma-
bili di animali teriali di qualsiasi voce do-
delle specie bovina, ganale, escluse le carcasse
suina, ovina, capri- delle voci da 0201 a 0205
na, equina, asinina
o mulesca, fresche,
refrigerate o conge-
late
0210 Carni e frattaglie Fabbricazione a partire da ma-
commestibili, sala- teriali di qualsiasi voce do-
te, in salamoia, ganale, escluse le carni e
secche o affumicate; frattaglie commestibili delle
farine e polveri, voci da 0201 a 0206 e 0208 o i
commestibili, di fegati di volatili della voce
carni o di fratta- 0207
glie
da 0302 Pesci, esclusi i Fabbricazione in cui tutti i
a 0305 pesci vivi materiali del capitolo 3 uti-
lizzati devono essere origina-
ri
0402, Latte e latticini Fabbricazione a partire da ma-
da 0404 teriali di qualsiasi voce do-
a 0406 ganale, esclusi il latte o la
crema di latte delle voci
0401 o 0402
0403 Latticello, latte e Fabbricazione in cui:
crema coagulati, - tutti i materiali del capi-
yogurt, kefir e tolo 4 utilizzati devono esse-
altri tipi di latte re originari,
e creme fermentati o - i succhi di frutta
acidificati, anche (eccettuati succhi di ananas-
concentrati o con so, di limetta e di pompelmo)
aggiunta di zuccheri della voce 2009 devono essere
o di altri dolcifi- originari, e
canti o con aggiunta - il valore di tutti i mate-
di aromatizzanti, di riali del capitolo 17 utiliz-
frutta o cacao zati non deve eccedere il 30%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto
0408 Uova di volatili Fabbricazione a partire da ma-
sgusciate e tuorli teriali di qualsiasi voce do-
d'uova, freschi, ganale escluse le uova di vo-
essiccati, cotti in latili della voce 0407
acqua o al vapore,
modellati, congelati
o altrimenti conser-
vati, anche con ag-
giunta di zuccheri o
di altri dolcifican-
ti
ex 0502 Setole di maiale o Pulitura, disinfezione, cerni-
di cinghiale, prepa- ta e raddrizzamento di setole
rate
ex 0506 Ossa (comprese quel- Fabbricazione in cui tutti i
le interne delle materiali del capitolo 2 uti-
corna) grezze lizzati devono essere origina-
ri
da Ortaggi o legumi Fabbricazione in cui tutti gli
ex 0710 congelati o essicca- ortaggi o legumi utilizzati
a ti, temporaneamente devono essere originari
ex 0713 conservati, esclusi
quelli delle voci ex
0710 e ex 0711 per i
quali sono applica-
bili le regole se-
guenti
ex 0710 Granturco dolce (non Fabbricazione a partire dal
cotto o cotto in granturco dolce, fresco o re-
acqua o al vapore), frigerato
congelato
ex 0711 Granturco dolce, Fabbricazione a partire da
temporaneamente con- granturco dolce, fresco o re-
servato frigerato
0811 Frutta, anche cotte
in acqua o al vapo-
re, congelate anche
con aggiunta di zuc-
cheri o di altri
dolcificanti:
- con aggiunta di Fabbricazione in cui il valore
zuccheri dei materiali del capitolo 17
utilizzati non deve eccedere
il 30% del prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altre Fabbricazione in cui tutta la
frutta utilizzata deve essere
originaria
0812 Frutta temporanea- Fabbricazione in cui tutta la
mente conservate frutta utilizzata deve essere
(per es., mediante originaria
anidride solforosa o
in acqua salata,
solforata o addizio-
nata di altre so-
stanze atte ad assi-
curarne temporanea-
mente la conserva-
zione) ma non atte
per l'alimentazione
nello stato in cui
sono presentate
0813 Frutta secche, di- Fabbricazione in cui tutta la
verse da quelle del- frutta utilizzata deve essere
le voci da 0801 a originaria
0806, miscugli di
fruttasecche o di
frutta a guscio di
questo capitolo
0814 Scorze di agrumi o Fabbricazione in cui tutta la
di meloni (comprese frutta utilizzata deve essere
quelle di cocomeri), originaria
fresche, congelate,
presentate in acqua
salata, solforata o
addizionata di altre
sostanze atte ad as-
sicurarne tempora-
neamente la conser-
vazione, oppure sec-
che
ex Cap. Prodotti della maci- Fabbricazione in cui tutti i
11 nazione; malto, ami- cereali, ortaggi, legumi, ra-
di e fecole; inuli- dici e tuberi della voce 0714
na, glutine di fru- o la frutta utilizzata devono
mento, esclusi quel- essere originari
li della voce ex
1106 per i quali
sono applicabili le
regole seguenti
ex 1106 Farine e semolini Essiccazione e macinazione di
dei legumi da gra- legumi della voce 0708
nella, secchi, della
voce 0713
1301 Gomma lacca, gomme, Fabbricazione in cui il valore
resine, gommoresine dei materiali della voce 1301
e balsami, naturali utilizzati non deve eccedere
il 50% del prezzo franco fab-
brica del prodotto
1501 Strutto; altri gras-
si di maiale e gras-
si di volatili,
fusi, anche pressati
o estratti mediante
solventi:
- grassi di ossa o Fabbricazione a partire da ma-
grassi di cascami teriali di qualsiasi voce do-
ganale, esclusi quelli delle
voci 0203, 0206 o 0207 oppure
da ossa della voce 0506
- altri Fabbricazione a partire da
carni o frattaglie commestibi-
li di animali della specie
suina della voce 0203 e 0206,
oppure da carni e frattaglie
commestibili di pollame della
voce 0207
1502 Grassi di animali
della specie bovina,
ovina o caprina,
grezzi o fusi, anche
pressati o estratti
mediante solventi:
- grassi di ossa o Fabbricazione a partire da ma-
grassi di cascami teriali di qualsiasi voce do-
ganale esclusi quelli delle
voci 0201, 0202, 0204 o 0206
oppure da ossa della voce 0506
- altri Fabbricazione in cui tutti i
materiali del capitolo 2 uti-
lizzati devono essere origina-
ri
1504 Grassi ed oli e loro
frazioni, di pesci o
di mammiferi marini,
anche raffinati, ma
non modificati chi-
micamente:
- Frazioni solide di Fabbricazione a partire da ma-
oli di pesci e di teriali di qualsiasi voce do-
grassi e di oli di ganale comprese le altre mate-
mammiferi marini rie della voce 1504
- altri Fabbricazione in cui tutti i
materiali animali dei capitoli
2 e 3 utilizzati devono essere
originari
ex 1505 Lanolina raffinata Fabbricazione a partire dal
grasso di lana greggio (untu-
me) della voce 1505
1506 Altri grassi e oli
animali e loro fra-
zioni, anche raffi-
nati, ma non modifi-
cati chimicamente:
- Frazioni solide Fabbricazione a partire da ma-
teriali di qualsiasi voce do-
ganale compresi gli altri
materiali della voce 1506
- altri Fabbricazione in cui tutti i
materiali animali del capitolo
2 utilizzati devono essere
originari
da Oli vegetali e loro
ex 1507 frazioni, fissi,
a 1515 anche raffinati, ma
non modificati
chimicamente:
- Frazioni solide Fabbricazione a partire da al-
escluse quelle tri materiali delle voci da
dell'olio di jojoba 1507 a 1515
- altri, esclusi: Fabbricazione in cui tutti i
materiali vegetali utilizzati
devono essere originari
- olio di tung, cera
di mirto e cera del
Giappone
- oli destinati a
usi tecnici o indu-
striali, diversi
dalla fabbricazione
di prodotti alimen-
tari
ex 1516 Grassi e oli animali Fabbricazione in cui tutti i
o vegetali e loro materiali animali e vegetali
frazioni, riesteri- utilizzati devono essere ori-
ficati, anche raffi- ginari
nati, ma non ulte-
riormente preparati
ex 1517 Miscele alimentari Fabbricazione in cui tutti i
liquide di oli vege- materiali vegetali utilizzati
tali delle voci da devono essere originari
1507 a 1515
ex 1519 Alcoli grassi indu- Fabbricazione a partire da ma-
striali aventi il teriali di qualsiasi voce do-
carattere delle cere ganale compresi gli acidi
artificiali grassi della voce 1519
1601 Salsicce, salami e Fabbricazione a partire da
prodotti simili, di animali del capitolo 1
frattaglie o di san-
gue; preparazioni
alimentari a base di
tali prodotti
1602 Altre preparazioni e Fabbricazione a partire da
conserve di carni, animali del capitolo 1
di frattaglie o di
sangue
1603 Estratti e sughi di Fabbricazione a partire da
carne, di pesci o di animali del capitolo 1. Inol-
crostacei, di mollu- tre, i pesci, i crostacei, i
schi o di altri in- molluschi e gli altri inver-
vertebrati acquatici tebrati acquatici utilizzati
devono essere originari
1604 Preparazioni e con- Fabbricazione in cui tutti i
serve di pesci; ca- pesci o le uova di pesce uti-
viale e suoi succe- lizzati devono essere origina-
danei preparati con ri
uova di pesce
1605 Crostacei, molluschi Fabbricazione in cui tutti i
e altri invertebrati crostacei, i molluschi e gli
acquatici, preparati altri invertebrati acquatici
o conservati utilizzati devono essere ori-
ginari
ex 1701 Zuccheri di canna o Fabbricazione in cui il valore
di barbabietola e dei materiali del capitolo 17
saccarosio chimica- utilizzati non deve eccedere
mente puro, allo il 30% del prezzo franco fab-
stato solido, con brica del prodotto
aggiunta di aroma-
tizzanti o di colo-
ranti
1702 Altri zuccheri, com-
presi il lattosio,
il maltosio, il glu-
cosio e il fruttosio
(levulosio) chimica-
mente puri, allo
stato solido; sci-
roppi di zuccheri
senza aggiunta di
aromatizzanti o di
coloranti, succeda-
nei del miele, anche
mescolati con miele
naturale; zuccheri e
melassi caramellati:
- maltosio o frutto- Fabbricazione a partire da ma-
sio chimicamente pu- teriali di qualsiasi voce do-
ri ganale, compresi gli altri ma-
teriali della voce 1702
- altri zuccheri, Fabbricazione in cui il valore
allo stato solido, dei materiali del capitolo 17
con aggiunta di aro- utilizzati non deve eccedere
matizzanti o di co- il 30% del prezzo franco fab-
loranti brica del prodotto
- altri Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati devono
essere originari
ex 1703 Melassi ottenuti Fabbricazione in cui il valore
dall'estrazione o dei materiali del capitolo 17
dalla raffinazione utilizzati non deve eccedere
dello zucchero, con il 30% del prezzo franco fab-
l'aggiunta di aro- brica del prodotto
matizzanti o di co-
loranti
1704 Prodotti a base di Fabbricazione a partire da ma-
zuccheri non conte- teriali che classificati in
nenti cacao (compre- una voce doganale diversa da
so il cioccolato quella del prodotto. Inoltre,
bianco) fabbricazione in cui il valore
dei materiali del capitolo 17
utilizzati non deve eccedere
il 30% del prezzo franco fab-
brica del prodotto
1806 Cioccolata e altre Fabbricazione a partire da ma-
preparazioni alimen- teriali che sono classificati
tari contenenti ca- in una voce doganale diversa
cao da quella del prodotto.
Inoltre, il valore dei mate-
riali del capitolo 17 utiliz-
zati non deve eccedere il 30%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto
1901 Estratti di malto;
preparazioni alimen-
tari a base di fari-
ne, semolini, amidi,
fecole o estratti di
malto, non contenen-
ti cacao in polvere
o che ne contengono
in una proporzione
inferiore a 50%, in
peso, non nominate
ne' comprese altro-
ve; preparazioni
alimentari di pro-
dotti delle voci da
0401 a 0404, non
contenenti cacao in
polvere o che ne
contengono in una
proporzione inferiore
a 10%, in peso, non
nominate ne' compre-
se altrove:
- Estratti di malto Fabbricazione a partire da ce-
reali del capitolo 10
- Altri Fabbricazione a partire da ma-
teriali che sono classificati
in una voce doganale diversa
da quella del prodotto e nella
quale il valore dei materiali
del capitolo 17 utilizzati non
deve eccedere il 30% del prez-
zo franco fabbrica del prodot-
to
1902 Paste alimentari, Fabbricazione in cui tutti i
anche cotte o farci- cereali (escluso il frumento
te (di carne o di duro), le carni, le fratta-
altre sostanze) op- glie, i pesci, i crostacei e i
pure altrimenti pre- molluschi utilizzati devono
parate, quali spa- essere originari
ghetti, maccheroni,
tagliatelle, lasa-
gne, gnocchi, ravio-
li, cannelloni;
cuscus, anche prepa-
rato
1903 Tapioca e suoi suc- Fabbricazione a partire da ma-
cedanei preparati a teriali di qualsiasi voce do-
partire da fecola, ganale, esclusa la fecola di
in forma di fiocchi, patate della voce 1108
grumi, granelli per-
lacei, scarti di
setacciature o forme
simili
1904 Prodotti a base di
cereali ottenuti per
soffiatura o tosta-
tura (per esempio,
"corn flakes");
cereali, diversi dal
granturco, in grani,
precotti o altrimen-
ti preparati:
- non contenenti Fabbricazione in cui:
cacao - tutti i cereali e le farine
(escluso il granturco del tipo
"Zea Indurata", il grano duro
e i loro derivati) utilizzati
devono essere originari
e
- il valore dei materiali del
capitolo 17 utilizzati non de-
ve eccedere il 30% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
- contenenti cacao Fabbricazione a partire da ma-
teriali di qualsiasi voce do-
ganale, eccetto la voce 1806.
Inoltre, il valore di tutti i
materiali del capitolo 17
utilizzati non deve eccedere
il 30% del prezzo franco fab-
brica del prodotto
1905 Prodotti della Fabbricazione a partire da ma-
panetteria, della teriali di qualsiasi voce,
pasticceria o della esclusi quelli del capitolo 11
biscotteria, anche
con aggiunta di ca-
cao; ostie, capsule
vuote dei tipi uti-
lizzati per medica-
menti, ostie per si-
gilli, paste in sfo-
glie essiccate di
farina, di amido o
di fecola e prodotti
simili
2001 Ortaggi e legumi, Fabbricazione in cui tutti gli
frutta ed altre par- ortaggi, i legumi e la frutta
ti commestibili di utilizzati devono essere ori-
piante, preparati o ginari
conservati nell'ace-
to o nell'acido ace-
tico
2002 Pomodori preparati o Fabbricazione in cui tutti i
conservati ma non pomodori utilizzati devono es-
nell'aceto o acido sere originari
acetico
2003 Funghi e tartufi, Fabbricazione in cui tutti i
preparati o conser- funghi e tartufi utilizzati
vati ma non nel- devono essere originari
l'aceto o acido ace-
tico
2004 e Altri ortaggi e le- Fabbricazione in cui tutti gli
2005 gumi, preparati o ortaggi e i legumi utilizzati
conservati, ma non devono essere originari
nell'aceto o acido
acetico, anche con-
gelati
2006 Frutta, scorze di Fabbricazione in cui il valore
frutta ed altre par- dei materiali del capitolo 17
ti di piante, cotte utilizzati non deve eccedere
negli zuccheri o il 30% del prezzo franco fab-
candite (sgocciola- brica del prodotto
te, diacciate o cri-
stallizzate)
2007 Confetture, gelati- Fabbricazione in cui il valore
ne, marmellate, dei materiali del capitolo 17
puree e paste di utilizzati non deve eccedere
frutta, ottenute il 30% del prezzo franco fab-
mediante cottura, brica del prodotto
anche con l'aggiunta
di zuccheri o di al-
tri dolcificanti
2008 Frutta e altre parti
commestibili di
piante, altrimenti
preparate o conser-
vate, con o senza
aggiunta di zuccheri
o di altri dolcifi-
canti o di alcole,
non nominate ne'
comprese altrove:
- Frutta cotta, ma Fabbricazione in cui tutta la
non al vapore o bol- frutta utilizzata deve essere
lita, senza aggiunta originaria
di zuccheri, conge-
lata
- Frutta a guscio, Fabbricazione in cui il valore
senza aggiunta di della frutta a guscio e dei
zuccheri o di alcole semi oleaginosi originari del-
le voci 0801, 0802 e da 1202 a
1207 utilizzati deve eccedere
il 60% del prezzo franco fab-
brica del prodotto
- Altri Fabbricazione a partire da ma-
teriali che sono classificati
in una voce doganale diversa
da quella del prodotto. Inol-
tre il valore dei materiali
del capitolo 17 utilizzati non
deve eccedere il 30% del prez-
zo franco fabbrica del prodot-
to
ex 2009 Succhi di frutta Fabbricazione a partire da ma-
(compresi i mosti di teriali che sono classificati
uva) non fermentati, in una voce doganale diversa
senza aggiunta di da quella del prodotto. Inol-
alcole, anche addi- tre il valore dei materiali
zionati di zuccheri del capitolo 17 utilizzati non
o di altri dolcifi- deve eccedere il 30% del prez-
canti zo franco fabbrica del prodot-
to
ex 2101 Cicoria torrefatta e Fabbricazione in cui tutta la
suoi estratti, es- cicoria utilizzata deve essere
senze e concentrati originaria
ex 2103 Preparazioni per Fabbricazione a partire da ma-
salse e salse prepa- teriali che sono classificati
rate; condimenti in una voce doganale diversa
composti da quella del prodotto. Tutta-
via, la farina di senapa o se-
napa preparata possono essere
utilizzate
- Senapa preparata Fabbricazione a partire da fa-
rina di senapa
ex 2104 - Preparazioni per Fabbricazione a partire da ma-
zuppe, minestre o teriali di qualsiasi voce,
brodi; zuppe, mine- esclusi gli ortaggi o legumi
stre o brodi prepa- preparati o conservati delle
rati: voci da 2002 a 2005
ex 2104 - Preparazioni ali- Si applica la regola per le
mentari composte voci in cui vanno classificati
omogeneizzate questi prodotti allorche' sono
presentati non confezionati
ex 2106 Sciroppi di zucche- Fabbricazione in cui il valore
ro, aromatizzati o dei materiali del capitolo 17
colorati utilizzati non deve eccedere
il 30% del prezzo franco fab-
brica del prodotto
2201 Acque, comprese le Fabbricazione in cui tutte le
acque minerali natu- acque devono essere originarie
rali o artificiali e
le acque gassate,
senza aggiunta di
zuccheri o di altri
dolcificanti ne' di
aromatizzanti;
ghiaccio e neve
2202 Acque, comprese le Fabbricazione a partire da ma-
acque minerali e le teriali che sono classificati
acque gassate, con in una voce doganale diversa
l'aggiunta di zuc- da quella del prodotto. Inol-
cheri o di altri tre il valore dei materiali
dolcificanti o aro- del capitolo 17 utilizzati non
matizzanti, ed altre deve eccedere il 30% del prez-
bevande non alcoli- zo franco fabbrica del prodot-
che, esclusi i suc- to e tutti i succhi di frutta
chi di frutta o di utilizzati (esclusi i succhi
ortaggi della voce di frutta a base di ananasso,
2009 di limetta e di pompelmo) de-
vono essere originari
ex 2204 Vini di uve fresche, Fabbricazione a partire da al-
compresi i vini ar- tri mosti di uva
ricchiti d'alcole;
mosti di uva con ag-
giunta di alcole
2205 I prodotti seguenti, Fabbricazione a partire da ma-
ex 2207 contenenti materiali teriali di qualsiasi voce do-
ex 2208 ricavati dall'uva: ganale, eccetto uve e materie
e ricavate dall'uva
ex 2209 Vermut ed altri vini
di uve fresche, pre-
parati con piante o
con sostanze aroma-
tiche; alcole etili-
co ed acquaviti, an-
che denaturati; li-
quori ed altre be-
vande alcoliche;
preparazioni alco-
liche composte per
la fabbricazione di
bevande; aceti com-
mestibili
ex 2208 Whisky con titolo Fabbricazione in cui il valore
alcolometrico volu- delle bevande alcoliche otte-
metrico inferiore a nute da cereali utilizzate non
50% vol deve eccedere il 15% del prez-
zo franco fabbrica del prodot-
to
ex 2303 Residui della fab- Fabbricazione in cui tutto il
bricazione degli granturco utilizzato deve es-
amidi di granturco sere originario
(escluse le acque di
macerazione concen-
trate), aventi teno-
re di proteine, cal-
colato sulla sostan-
za secca, superiore
al 40% in peso
ex 2306 Panelli e altri re- Fabbricazione in cui tutte le
sidui solidi dell'e- olive utilizzate devono essere
strazione dell'olio originarie
d'oliva, con tenore
di olio d'oliva su-
periore al 3%
2309 Preparazioni dei ti- Fabbricazione in cui tutti i
pi utilizzati per cereali, gli zuccheri, le me-
l'alimentazione de- lasse, le carni e il latte
gli animali utilizzati devono essere ori-
ginari
2402 Sigari (compresi i Fabbricazione in cui almeno il
sigari spuntati), 70% in peso del tabacco non
sigaretti e sigaret- lavorato o dei cascami di ta-
te, di tabacco o di bacco della voce 2401 utiliz-
succedanei del ta- zati devono essere originari
bacco
ex 2403 Tabacco da fumo Fabbricazione in cui almeno il
70% in peso del tabacco non
lavorato o dei cascami del ta-
bacco della voce 2401 utiliz-
zati devono essere originari
ex Cap. Sale; zolfo; terre e Fabbricazione a partire da ma-
25 pietre; gessi, cal- teriali che sono classificati
ce e sementi, esclu- in una voce diversa da quella
si i prodotti delle del prodotto
voci ex 2504, ex
2515, ex 2516, ex
2518, ex 2519, ex
2520, ex 2524, ex
2525 e ex 2530 per
i quali le relative
regole sono specifi-
cate in appresso
ex 2504 Grafite naturale Arricchimento del contenuto di
cristallina, arric- carbonio, purificazione e
chita di carbonio, frantumazione della grafite
purificata e frantu- cristallina greggia
mata
ex 2515 Marmi semplicemente Segamento, o altra operazione
segati o altrimenti di taglio, di marmi (anche
tagliati in blocchi precedentemente segati) di
o in lastre di forma spessore superiore a 25 cm
quadrata o rettango-
lare, di spessore
uguale o inferiore a
25 cm
ex 2516 Granito, porfido, Segamento, o altra operazione
basalto, arenaria ed di taglio, di pietre (anche
altre pietre da ta- precedentemente segate) di
glio o da costruzio- spessore superiore a 25 cm
ne, semplicemente
segati o altrimenti
tagliati, in blocchi
o in lastre di forma
quadrata o rettango-
lare, di spessore
uguale o inferiore a
25 cm
ex 2518 Dolomite calcinata Calcinazione della dolomite
non calcinata
ex 2519 Carbonato di magne- Fabbricazione in cui tutti i
sio naturale (magne- materiali utilizzati sono
site), macinato, ri- classificati in una voce doga-
posto in recipienti nale diversa da quella del
ermetici e ossido di prodotto. Tuttavia il carbona-
magnesio, anche pu- to di magnesio naturale (ma-
ro, diverso dalla gnesite) puo' essere utilizza-
magnesia fusa elet- to
tricamente o dalla
magnesia calcinata e
morte (sinterizzata)
ex 2520 Gessi specialmente Fabbricazione in cui il valore
preparati per di tutti i materiali utilizza-
l'odontoiatria ti non eccede il 50% del prez-
zo franco fabbrica del prodot-
to
ex 2524 Fibre di amianto na- Fabbricazione a partire dal
turali minerale di amianto (concen-
trato di asbesto)
ex 2525 Mica in polvere Triturazione della mica o dei
residui di mica
ex 2530 Terre coloranti, Calcinazione o triturazione di
calcinate o terre coloranti
polverizzate
Capitolo Minerali, scorie e Fabbricazione a partire da ma-
26 ceneri teriali che sono classificati
in una voce diversa da quella
del prodotto
Voce Designazione Lavorazione o trasformazione
doganale delle merci alla quale devono essere sot-
SA toposti i materiali non origi-
nari per ottenere il carattere
di prodotti originari
(1) (2) (3) (4)
ex Cap. Combustibili minera- Fabbricazione a partire da
27 li, oli minerali e materiali che sono classifica-
prodotti della loro ti in una voce diversa da
distillazione; quella del prodotto
sostanze bituminose;
cere minerali,
esclusi i prodotti
delle voci ex 2707 e
da 2709 a 2715, per
i quali le relative
regole sono specifi-
cate in appresso
ex 2707 Oli in cui i costi- Operazioni di raffinazione e/o
tuenti aromatici su- uno o diversi trattamenti de-
perano, in peso, i finiti (1)
costituenti non aro- Altre operazioni in cui tutti
matici, trattandosi i materiali utilizzati devono
di prodotti analoghi essere classificati in una
agli oli di minerali voce tariffaria diversa da
e ad altri prodotti quella del prodotto. Tuttavia,
provenienti dalla materiali della stessa voce
distillazione dei tariffaria del prodotto posso-
catrami di carbon no essere utilizzati a condi-
fossile ottenuti ad zione che il loro valore non
alta temperatura ecceda il 50% del prezzo fran-
distillanti piu' del co fabbrica del prodotto
65% del loro volume
fino a 250 gradi C
(comprese le miscele
di benzine e di ben-
zolo), destinati ad
essere impiegati co-
me carburanti o come
combustibili
ex 2709 Oli greggi di mine- Distillazione pirogenica dei
rali bituminosi minerali bituminosi
da 2710 Oli di petrolio o di Operazioni di raffinazione e/o
a 2712 minerali bituminosi, uno o diversi trattamenti de-
diversi dagli oli finiti (1)
greggi; preparazioni Altre operazioni in cui tutti
non nominate ne' i materiali utilizzati devono
comprese altrove, essere classificati in una vo-
contenenti, in peso, ce tariffaria diversa da quella
70% o piu' di oli di del prodotto. Tuttavia, mate-
petrolio e di mine- riali della stessa voce tarif-
rali bituminosi e faria del prodotto possono
delle quali tali oli essere utilizzati a condizione
costituiscono il che il loro valore non ecceda
componente di base il 50% del prezzo franco fab-
Gas di petrolio ed brica del prodotto
altri idrocarburi
gassosi
Vaselina; paraffina,
cera di petrolio
microcristallina;
"slack wax", ozoce-
rite, cera di ligni-
te, cera di torba,
altre cere minerali
e prodotti simili
ottenuti per sintesi
o con altri procedi-
menti, anche colora-
ti
da 2713 Coke di petrolio, Operazioni di raffinazione e/o
a 2715 bitume di petrolio uno o diversi trattamenti de-
ed altri residui finiti (1)
degli oli di petro-
lio o di minerali
bituminosi
Bitumi ed asfalti, Altre operazioni in cui tutti
naturali; scisti e i materiali utilizzati devono
sabbie bituminosi; essere classificati in una vo-
asfaltiti e rocce ce tariffaria differente da
asfaltiche quella del prodotto. Tuttavia,
Miscele bituminose a materiali della stessa voce
base di asfalto o di tariffaria del prodotto posso-
bitume naturali, di no essere utilizzati a condi-
bitume di petrolio, zione che il loro valore non
di catrame minerale ecceda il 50% del prezzo fran-
o di pece di catrame co fabbrica del prodotto
minerale
ex Prodotti chimici Fabbricazione in cui tutti i
capitolo inorganici; composti materiali utilizzati sono
28 inorganici od orga- classificati in una voce doga-
nici di metalli pre- nale diversa da quella del
ziosi, di metalli prodotto. Tuttavia, materiali
delle terre rare, di classificati nella stessa voce
metalli radioattivi possono essere utilizzati pur-
o di isotopi, esclu- che' il loro valore non ecceda
si i prodotti delle il 20% del prezzo franco fab-
voci ex 2805, ex brica del prodotto
2811 ed ex 2833 ed
ex 2840 per i quali
le regole sono speci-
ficate in appresso
ex 2805 "Mischmetall" Fabbricazione per trattamento
termico o elettrolitico in cui
il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 50%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto
ex 2811 Triossido di zolfo Fabbricazione a partire da
diossido di zolfo
ex 2833 Solfato di alluminio Fabbricazione in cui il valore
di tutti i materiali utilizza-
ti non eccede il 50% del prez-
zo franco fabbrica del prodot-
to
ex 2840 Perborato di sodio Fabbricazione a partire da
tetraborato bisodico penta-
idrato
ex Prodotti chimici or- Fabbricazione in cui tutti i
capitolo ganici, esclusi i materiali utilizzati sono
29 prodotti delle voci classificati in una voce doga-
ex 2901, ex 2902, ex nale diversa da quella del
2905, 2915, 2932, prodotto. Tuttavia, materiali
2933 e 2934, per i classificati nella stessa voce
quali le relative possono essere utilizzati pur-
regole sono specifi- che' il loro valore non ecceda
cate in appresso il 20% del prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 2901 Idrocarburi aciclici Operazioni di raffinazione e/o
utilizzati come car- uno o diversi trattamenti de-
burante o combusti- finiti (1)
bile Altre operazioni in cui tutti
i materiali utilizzati devono
essere classificati in una vo-
ce tariffaria differente da
quella del prodotto. Tuttavia,
materiali della stessa voce
tariffaria del prodotto posso-
no essere utilizzati a condi-
zione che il loro valore non
ecceda il 50% del prezzo fran-
co fabbrica del prodotto
ex 2902 Cicloparaffinici e Operazioni di raffinazione e/o
cicloolefinici (di- uno o diversi trattamenti de-
versi dall'azulene), finiti (1)
benzene, toluene, Altre operazioni in cui tutti
xileni, destinati ad i materiali utilizzati devono
essere utilizzati essere classificati in una vo-
come carburante o ce tariffaria differente da
combustibile quella del prodotto. Tuttavia,
materiali della stessa voce
tariffaria del prodotto posso-
no essere utilizzati a condi-
zione che il loro valore non
ecceda il 50% del prezzo fran-
co fabbrica del prodotto
ex 2905 Alcolati metallici Fabbricazione a partire da ma-
di questa voce doga- teriali di qualsiasi voce do-
nale e di etanolo o ganale, compresi gli altri ma-
di glicerina teriali della voce 2905. Tut-
tavia, gli alcolati metallici
di questa voce possono essere
utilizzati purche' il loro va-
lore non ecceda il 20% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
2915 Acidi monocarbossi- Fabbricazione a partire da ma-
lici aciclici saturi teriali di qualsiasi voce do-
e loro anidridi, ganale. Tuttavia, il valore di
alogenuri, perossi- tutti i materiali delle voci
di e perossiacidi; 2915 e 2916 utilizzati non
loro derivati aloge- puo' eccedere il 20% del prez-
nati, solfonati, ni- zo franco fabbrica del prodot-
trati o nitrosi to
2932 Composti eterocicli-
ci con uno o piu'
cheroatomi di solo
ossigeno:
- eteri interni e Fabbricazione a partire da ma-
loro derivati aloge- teriali di qualsiasi voce do-
nati, solfonati, ni- ganale. Tuttavia, il valore di
trati o nitrosi tutti i materiali della voce
2909 utilizzati non puo' ecce-
dere il 20% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
- acetali ciclici ed Fabbricazione a partire da ma-
emiacetali interni; teriali di qualsiasi voce do-
loro derivati aloge- ganale
nati, solfonati, ni-
trati o nitrosi
- altri Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati sono
classificati in una voce di-
versa da quella del prodotto.
Tuttavia, materiali classifi-
cati nella stessa voce possono
essere utilizzati, purche' il
loro valore non ecceda il 20%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto
2933 Composti eterocicli- Fabbricazione a partire da ma-
ci con uno o piu' teriali di qualsiasi voce do-
eteroatomi di solo ganale. Tuttavia, il valore di
azoto; acidi nuclei- tutti i materiali delle voci
ci e loro sali 2932 e 2933 utilizzati non de-
ve eccedere il 20% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
2934 Altri composti Fabbricazione a partire da ma-
eterociclici teriali di qualsiasi voce.
Tuttavia, il valore di tutti i
materiali delle voci 2932,
2933 e 2934 utilizzati non de-
ve eccedere il 20% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
ex Prodotti farmaceuti- Fabbricazione in cui tutti i
capitolo ci, esclusi i pro- materiali utilizzati sono
30 dotti delle voci classificati in una voce doga-
3002, 3003 e 3004, nale diversa da quella del
per i quali le rela- prodotto. Tuttavia, materiali
tive regole sono classificati nella stessa voce
specificate in possono essere utilizzati pur-
appresso che' il loro valore non ecceda
il 20% del prezzo franco fab-
brica del prodotto
3002 Sangue umano, sangue
animale preparato
per usi terapeutici,
profilattici o dia-
gnostici; sieri spe-
cifici di animali o
di persone immuniz-
zati ed altri costi-
tuenti del sangue;
vaccini, tossine,
colture di microrga-
nismi (esclusi i
lieviti) e prodotti
simili:
- prodotti composti Fabbricazione a partire da ma-
da due o piu' ele- teriali di qualsiasi voce do-
menti mescolati per ganale, compresi gli altri ma-
uso terapeutico o teriali della voce 3002. Tut-
profilattico oppure tavia, i materiali corrispon-
da prodotti non me- denti alla presente descrizio-
scolati per la stes- ne possono anche essere
sa utilizzazione, utilizzati purche' il loro va-
condizionati in con- lore non ecceda il 20% del
fezioni di dosi pre- prezzo franco fabbrica del
stabilite o in prodotto
imballaggi per la
vendita al minuto
- altri:
- sangue umano Fabbricazione a partire da ma-
teriali di qualsiasi voce do-
ganale, compresi gli altri ma-
teriali della voce 3002. Tut-
tavia, i materiali corrispon-
denti alla presente descrizio-
ne possono anche essere
utilizzati purche' il loro va-
lore non ecceda il 20% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
- sangue animale Fabbricazione a partire da
preparato per uso materiali di qualsiasi voce
terapeutico o pro- doganale, compresi gli altri
filattico materiali della voce 3002.
Tuttavia, i materiali corri-
spondenti alla presente
descrizione possono anche es-
sere utilizzati purche' il lo-
ro valore non ecceda il 20%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto
- frazioni di sangue Fabbricazione a partire da ma-
diverse da antisie- teriali di qualsiasi voce do-
ri, emoglobina e ganale, compresi gli altri ma-
globuline del siero teriali della voce 3002. Tut-
tavia, i materiali corrispon-
denti alla presente descrizio-
ne possono anche essere uti-
lizzati purche' il loro valore
non ecceda il 20% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
- emoglobina, globu- Fabbricazione a partire da ma-
lina del sangue e teriali di qualsiasi voce do-
globulina del siero ganale, compresi gli altri ma-
teriali della voce 3002. Tut-
tavia, i materiali corrispon-
denti alla presente descrizio-
ne possono anche essere
utilizzati purche' il loro va-
lore non ecceda il 20% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
- altri Fabbricazione a partire da ma-
teriali di qualsiasi voce do-
ganale, compresi gli altri ma-
teriali della voce 3002. Tut-
tavia, i materiali corrispon-
denti alla presente descrizio-
ne possono anche essere
utilizzati purche' il loro va-
lore non ecceda il 20% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
3003 e Medicamenti (esclusi Fabbricazione in cui:
3004 i prodotti delle vo- - tutti i materiali utilizzati
ci 3002, 3005 e sono classificati in una voce
3006) doganale diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, i materia-
li delle voci 3003 o 3004 pos-
sono essere utilizzati purche'
il loro valore globale non ec-
ceda il 20% del prezzo franco
fabbrica del prodotto e
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non ecceda il
50% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
ex Concimi; esclusi Fabbricazione in cui tutti i
capitolo quelli della voce ex materiali utilizzati sono
31 3105, per i quali le classificati in una voce doga-
regole sono specifi- nale diversa da quella del
cate in appresso prodotto. Tuttavia, materiali
classificati nella stessa voce
possono essere utilizzati pur-
che' il loro valore non ecceda
il 20% del prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex 3105 Concimi minerali o Fabbricazione in cui:
chimici contenenti - tutti i materiali utilizzati
due o tre elementi sono classificati in una voce
fertilizzanti: azo- doganale diversa da quella del
to, fosforo e potas- prodotto. Tuttavia, materiali
sio; altri concimi, classificati nella stessa voce
prodotti di questo doganale del prodotto possono
capitolo presentati essere utilizzati purche' il
sia in pasticche o loro valore non ecceda il 20%
forme simili, sia in del prezzo franco fabbrica del
imballaggi di un pe- prodotto
so lordo inferiore o - il valore di tutti i mate-
uguale a 10 kg, riali utilizzati non ecceda il
esclusi i seguenti 50% del prezzo franco fabbrica
prodotti: del prodotto
- nitrato di sodio
- calciocianammide
- solfato di potas-
sio
- solfato di potas-
sio e di magnesio
ex Estratti per concia Fabbricazione in cui tutti i
capitolo o per tinta; tannini materiali utilizzati sono
32 e loro derivati; classificati in una voce doga-
pigmenti ed altre nale diversa da quella del
sostanze coloranti; prodotto. Tuttavia, materiali
pitture e vernici; classificati nella stessa voce
mastici; inchiostri; possono essere utilizzati pur-
esclusi i prodotti che' il loro valore non ecceda
delle voci 3201 e il 20% del prezzo franco fab-
3205, per i quali brica del prodotto.
le relative regole
sono specificate in
appresso
ex 3201 Tannini e loro sali, Fabbricazione a partire da
eteri, esteri ed estratti per concia di origine
altri derivati vegetale
(1) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.
Voce Designazione Lavorazione o trasformazione
doganale delle merci alla quale devono essere sot-
SA toposti i materiali non origi-
nari per ottenere il carattere
di prodotti originari
(1) (2) (3) (4)
3205 Lacche coloranti; Fabbricazione a partire da
preparazioni a base materiali di qualsiasi voce
di lacche coloranti, doganale, escluse le voci
previste nella nota 3203 e 3204 e 3205; tuttavia,
3 di questo capitolo i materiali della voce 3205
(1) possono essere utilizzati,
purche' il loro valore non
ecceda il 20% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
ex Oli essenziali e Fabbricazione in cui tutti i
capitolo resinoidi; prodotti materiali utilizzati sono
33 per profumeria o per classificati in una voce
toletta, preparati doganale diversa da quella
e preparazioni del prodotto. Tuttavia,
cosmetiche, esclusi materiali classificati nella
i prodotti della stessa voce possono essere
voce 3301, per i utilizzati purche' il loro
quali la relativa valore non ecceda il 20% del
regola e' specifi- prezzo franco fabbrica del
cata in appresso prodotto
3301 Oli essenziali Fabbricazione a partire da
(deterpenati o non) materiali di qualsiasi voce
compresi quelli doganale, compresi materiali
detti "concreti" o di un "gruppo" (2) diverso di
"assoluti"; resi questa stessa voce doganale.
noidi; soluzioni Tuttavia, materiali dello
concentrate di oli stesso "gruppo" possono
essenziali nei essere utilizzati purche' il
grassi, negli oli loro valore non ecceda il 20%
fissi, nelle cere o del prezzo franco fabbrica
nei prodotti analo- del prodotto
ghi, ottenute per
"enfleurage" o
macerazione; sotto-
prodotti terpenici
residuali della
deterpenazione degli
oli essenziali;
acque distillate
aromatiche e
soluzioni acquose
di oli essenziali
ex Saponi, agenti Fabbricazione in cui tutti i
capitolo organici di super- materiali utilizzati sono
34 fice, preparazioni classificati in una voce
per liscivie, doganale diversa da quella
preparazioni lubri- del prodotto. Tuttavia,
ficanti, cere arti- materiali classificati nella
ficiali, cere stessa voce possono essere
preparate, prodotti utilizzati purche' il loro
per pulire e luci- valore non ecceda il 20% del
dare, candele e prezzo franco fabbrica del
prodotti simili, prodotto
paste per modelli,
"cere per l'odonto-
iatria" e composi-
zioni per l'odonto-
iatria a base di
gesso, esclusi i
prodotti delle voci
ex 3403 e 3404, per
i quali le relative
regole sono specifi-
cate in appresso
ex 3403 Preparazioni Operazioni di raffinazione e/o
lubrificanti conte- uno o diversi trattamenti
nenti meno del 70% definiti (3)
in peso di oli di Altre operazioni in cui tutti
petrolio o di i materiali utilizzati devono
minerali bituminosi essere classificati in una
voce tariffaria diversa da
quella del prodotto. Tuttavia,
materiali della stessa voce
tariffaria del prodotto
possono essere utilizzati
a condizione che il loro
valore non ecceda il 50% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
ex 3404 Cere artificiali e
cere preparate:
- Cere artificiali Fabbricazione in cui tutti i
e cere preparate a materiali utilizzati devono
base di paraffine, essere classificati in una
di cere di petrolio voce diversa da quella del
o di minerali prodotto. Tuttavia, materiali
bituminosi di della stessa voce tariffaria
residui paraffinici del prodotto possono essere
utilizzati a condizione che
il loro valore non ecceda il
50% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
- altri Fabbricazione a partire da
materiali di qualsiasi voce
doganale, esclusi:
- gli oli idrogenati aventi il
carattere delle cere della
voce 1516,
- gli acidi grassi non
definiti chimicamente o gli
alcoli grassi industriali
della voce 1519,
- i materiali della voce 3404
Tuttavia, questi materiali
possono essere utilizzati
purche' il loro valore non
ecceda il 20% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
ex Sostanze albumi- Fabbricazione in cui tutti i
capitolo noidi; prodotti a materiali utilizzati sono
35 base di amidi o di classificati in una voce
fecole modificati; doganale diversa da quella
colle; enzimi; del prodotto. Tuttavia,
esclusi i prodotti materiali classificati nella
delle voci 3505 ed stessa voce possono essere
ex 3507, per i quali utilizzati purche' il loro
le relative regole valore non ecceda il 20% del
sono specificate prezzo franco fabbrica del
in appresso prodotto
3505 Destrina ed altri
amidi e fecole
modificati (per
esempio, amidi e
fecole, pregelati-
nizzati od esterifi-
cati); colle a base
amidi o di fecole,
di destrina o di
altri amidi o fecole
modificati:
- eteri ed esteri Fabbricazione a partire da
di materiali di qualsiasi voce
doganale, compresi gli altri
materiali della voce 3505
- altri Fabbricazione a partire da
materiali di qualsiasi voce
doganale, eccetto quelli della
voce 1108
ex 3507 Enzimi preparati Fabbricazione in cui il valore
non nominati ne' di tutti i materiali utilizza-
compresi altrove ti non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
capitolo Polveri ed esplosi- Fabbricazione in cui tutti i
36 vi; articoli piro- materiali utilizzati sono
tecnici; fiammiferi; classificati in una voce
leghe piroforiche; doganale diversa da quella del
sostanze prodotto. Tuttavia, materiali
infiammabili classificati nella stessa voce
possono essere utilizzati
purche' il loro valore non
ecceda il 20% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
ex Prodotti per la Fabbricazione in cui tutti i
capitolo fotografia e per la materiali utilizzati sono
37 cinematografia, classificati in una voce
esclusi i prodotti diversa da quella del prodot-
delle voci 3701, to. Tuttavia, materiali
3702 e 3704, per i classificati nella stessa voce
quali le relative possono essere utilizzati
regole sono specifi- purche' il loro valore non
cate in appresso ecceda il 20% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
3701 Lastre e pellicole
fotografiche piane,
sensibilizzate, non
impressionate, di
materie diverse dal-
la carta, dal carto-
ne o dai tessili,
pellicole fotografi-
che piane a sviluppo
e stampa istantanei,
sensibilizzate, non
impressionate, anche
in caricatori
- pellicole a colori Fabbricazione in cui tutti i
per apparecchi foto- materiali utilizzati sono
grafici a sviluppo classificati in una voce
istantaneo, in diversa dalle voci 3701 e
caricatori 3202.
Tuttavia, i materiali della
voce 3702 possono essere
utilizzati, purche' il loro
valore non ecceda il 30% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
- altri Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati sono
classificati in una voce
diversa dalle voci 3701 e
3702.
Tuttavia, i materiali
classificati nelle voci 3701
e 3702 possono essere
utilizzati, purche' il loro
valore non ecceda il 20% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
3702 Pellicole fotografi- Fabbricazione in cui tutti i
che sensibilizzate, materiali utilizzati sono
non impressionate, classificati in una voce
in rotoli, di mate- doganale diversa dalle voci
rie diverse dalla 3701 o 3702
carta, dal cartone
o dai tessili;
pellicole fotografi-
che a sviluppo e a
stampa istantanei,
in rotoli, sensibi-
lizzate, non
impressionate
3704 Lastre, pellicole, Fabbricazione in cui tutti i
carte, cartoni e materiali utilizzati sono
tessili, fotografi- classificati in una voce
ci, impressionati doganale diversa dalle voci da
ma non sviluppati 3701 a 3704
ex Prodotti vari delle Fabbricazione in cui tutti i
capitolo industrie chimiche; materiali utilizzati sono
38 esclusi i prodotti classificati in una voce
delle voci ex 3801, doganale diversa da quella
ex 3803, ex 3805, ex del prodotto. Tuttavia,
3806, ex 3807, da materiali classificati nella
3808 a 3814, da 3818 stessa voce possono essere
a 3820, 3822, e utilizzati purche' il loro
3823, per i quali valore non ecceda il 20% del
le relative regole prezzo franco fabbrica del
sono specificate prodotto
in appresso
ex 3801 Grafite artificiale;
grafite colloidale
o semicolloidale;
preparazioni a base
di grafite o di
altro carbonio, in
forma di paste,
blocchi, placchette
o di altri semipro-
dotti;
- grafite colloidale Fabbricazione in cui il valore
in sospensione in di tutti i materiali utiliz-
olio e grafite zati non eccede il 50% del
semicolloidale; prezzo franco fabbrica del
composizione in prodotto
pasta per elettrodi,
a base di sostanze
carboniose
- grafite in forma Fabbricazione in cui il valore
di pasta, in una di tutti i materiali della
miscela di oltre il voce 3403 non eccede il 20%
30%, in peso, di del prezzo franco fabbrica del
grafite e di oli prodotto
minerali
- altri Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati sono
classificati in una voce
diversa da quella del
prodotto.
Tuttavia, materiali classifi-
cati nella stessa voce possono
essere utilizzati, purche' il
loro valore non ecceda il 20%
del prezzo franco fabbrica
del prodotto
ex 3803 Tallol raffinato Raffinazione di tallol greggio
ex 3805 Essenza di trementi- Depurazione consistente nella
na al solfato, distillazione o nella raffina-
depurata zione dell'essenza di
trementina al solfato, greggia
ex 3806 Gomme esteri Fabbricazione a partire da
acidi resinici
ex 3807 Pece nera (pece di Distillazione del catrame di
catrame vegetale) legno
3808 Insetticidi, roden- Fabbricazione in cui il valore
ticidi, fungicidi, di tutti i materiali utiliz-
erbicidi, inibitori zati non eccede il 50% del
di germinazione e prezzo franco fabbrica del
regolatori di cre- prodotto
scita per piante, -
disinfettanti e
prodotti simili
presentati in forme
o in imballaggi per
la vendita al minuto
oppure allo stato di
preparazioni o in
forma di oggetti
quali nastri, stop-
pini e candele
solforati e carte
moschicide
3809 Agenti d'apprettatu- Fabbricazione in cui il valore
ra o di finitura, di tutti i materiali utiliz-
acceleranti di zati non eccede il 50% del
tintura o di fissag- prezzo franco fabbrica del
gio di materie colo- prodotto
ranti di altri
prodotti e prepara-
zioni (per esempio
bozzime preparate e
preparazioni per la
mordenzatura), dei
tipi utilizzati
nelle industrie
tessili, della
carta, del cuoio o
in industrie simili,
non nominati ne'
compresi altrove
3810 Preparazioni per il Fabbricazione in cui il valore
decapaggio dei di tutti i materiali utiliz-
metalli; preparazio- zati non eccede il 50% del
ni disossidanti per prezzo franco fabbrica del
saldare o brasare ed prodotto
altre preparazioni
ausiliarie per la
saldatura o la
brasatura dei metal-
li; paste e polveri
per saldare o brasa-
re, composte di
metallo e di altri
prodotti; prepara-
zioni dei tipi
utilizzati per il
rivestimento o il
riempimento di
elettrodi o di
bacchette per salda-
tura
3811 Preparazioni antide-
tonanti, inibitori
di ossidazione,
additivi peptizzan-
ti, preparazioni per
migliorare la
viscosita', additivi
contro la corrosione
ed altri additivi
preparati, per oli
minerali (compresa
la benzina) o per
altri liquidi
adoperati per gli
stessi scopi degli
oli minerali:
- additivi preparati Fabbricazione in cui il valore
per oli lubrifican- di tutti i materiali del n.
ti, contenenti oli 3811 utilizzati non eccede il
di petrolio o di 50% del prezzo franco fabbrica
minerali bituminosi del prodotto
- altri Fabbricazione in cui il valore
di tutti i materiali utiliz-
zati non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
3812 Preparazioni dette Fabbricazione in cui il valore
"acceleranti di di tutti i materiali utiliz-
vulcanizzazione"; zati non eccede il 50% del
plastificanti prezzo franco fabbrica del
composti per gomma prodotto
o materie plastiche,
non nominati ne'
compresi altrove;
preparazioni
antiossidanti ed
altri stabilizzanti
composti per gomma
o materie plastiche
3813 Preparazioni e Fabbricazione in cui il valore
cariche per apparec- di tutti i materiali utiliz-
chi estintori; zati non eccede il 50% del
granate e bombe prezzo franco fabbrica del
estintrici prodotto
3814 Solventi e diluenti Fabbricazione in cui il valore
organici composti, di tutti i materiali utiliz-
non nominati ne' zati non eccede il 50% del
compresi altrove; prezzo franco fabbrica del
preparazioni per prodotto
togliere pitture o
vernici
3818 Elementi chimici Fabbricazione in cui il valore
drogati per essere di tutti i materiali utiliz-
utilizzati in zati non eccede il 50% del
elettronica, in prezzo franco fabbrica del
forma di dischi, prodotto
piastrine o forme
analoghe; composti
chimici drogati per
essere utilizzati
in elettronica
3819 Liquidi per freni Fabbricazione in cui il valore
idraulici ed altri di tutti i materiali utiliz-
liquidi preparati zati non eccede il 50% del
per trasmissioni prezzo franco fabbrica del
idrauliche, non prodotto
contenenti o
contenenti meno di
70%, in peso di oli
di petrolio o di
minerali bituminosi
3820 Preparazioni anti- Fabbricazione in cui il valore
gelo e liquidi di tutti i materiali utiliz-
preparati per lo zati non eccede il 50% del
sbrinamento prezzo franco fabbrica del
prodotto
3822 Reattivi composti Fabbricazione in cui il valore
per diagnostica o di tutti i materiali utiliz-
da laboratorio, zati non eccede il 50% del
diversi da quelli prezzo franco fabbrica del
delle voci 3002 o prodotto
3006
3823 Leganti preparati
per forme o per
anime da fonderia;
prodotti chimici e
preparazioni delle
industrie chimiche
o delle industrie
connesse (comprese
quelle costituite
da miscele di
prodotti naturali),
non nominati ne'
compresi altrove;
prodotti residuali
delle industrie
chimiche o delle
industrie connesse,
non nominati ne'
compresi altrove
- i seguenti Fabbricazione in cui tutti i
prodotti della voce materiali utilizzati sono
3823: classificati in una voce
diversa da quella del prodot-
to. Tuttavia, i materiali
classificati nella stessa voce
possono essere utilizzati,
purche' il loro valore non
ecceda il 20% del prezzo fran-
co fabbrica del prodotto
-- leganti preparati
da forme o per anime
da fonderia, a
partire da prodotti
resinosi naturali
-- acidi naftenici e
i loro sali insolu-
bili in acqua e
loro esteri
-- sorbitolo diverso
da quello della voce
2905
-- solfati di
petrolio, esclusi i
solfonati di
petrolio di metalli
alcalini, d'ammonio
e d'etanolammine;
acidi solfonici di
oli minerali
bituminosi, tiofeni-
ci, e loro sali
-- scambiatori di
ioni
-- composizioni
assorbenti per
completare il vuoto
nei tubi o nelle
valvole elettriche
-- ossidi di ferro
alcalinizzati per la
depurazione dei gas
-- acque ammoniacali
e masse depuranti
esaurite provenienti
dalla depurazione
del gas illuminante
-- acidi solfonafte-
nici e loro sali
insolubili in acqua
e loro esteri
-- oli di flemma e
di Dippel
-- miscele di sali
aventi differenti
anioni
-- paste da
copiatura a base
gelatinosa, anche su
supporto di carta o
di tessuto
- altri Fabbricazione in cui il valore
di tutti i materiali utiliz-
zati non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
(1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di
preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi
materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti
nella fabbricazione di coloranti, purche' non siano
classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.
(2) Per "gruppo" si intende una parte della descrizione
della voce doganale separata dal resto da un punto e
virgola.
(3) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato 1.
Voce Designazione Lavorazione o trasformazione
doganale delle merci alla quale devono essere sot-
SA toposti i materiali non origi-
nari per ottenere il carattere
di prodotti originari
(1) (2) (3) (4)
da Materie plastiche
ex 3901 in forme primarie;
a 3915 cascami, ritagli e
rottami di plastica
esclusi i prodotti
della voce ex 3907
per i quali la
relativa regola e'
specificata in
appresso:
- prodotti Fabbricazione in cui:
addizionali - il valore di tutti i mate-
omopolimerizzati riali utilizzati non eccede il
50% del prezzo franco fabbrica
del prodotto, e
- il valore di tutti i
materiali del capitolo 39
utilizzati non eccede il 20%
del prezzo franco fabbrica
del prodotto (1)
- altri Fabbricazione in cui il valore
di tutti i materiali del
capitolo 39 utilizzati non
eccede il 20% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
(1)
ex 3907 Copolimeri, ottenuti Fabbricazione in cui tutti i
da policarbonati e materiali utilizzati sono
capolimeri classificati in una voce
acrilonitrile-buta- diversa da quella del
diene-stirene prodotto. Tuttavia, i materia-
(ABS) li classificati nella stessa
voce possono essere utiliz-
zati, purche' il loro valore
non ecceda il 50% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
(1)
da Semilavorati ed
ex 3916 articoli di
a 3921 plastica, esclusi
quelli delle voci ex
3916, ex 3917 e ex
3920 e ex 3921, per
i quali le relative
regole sono
specificate in
appresso:
- prodotti piatti, Fabbricazione in cui il valore
non solamente di tutti i materiali del
lavorati in superfi- capitolo 39 utilizzati non
cie o tagliati in eccede il 50% del prezzo
forma diversa da franco fabbrica del prodotto
quella quadrata o
rettangolare; altri
prodotti, non
semplicemente
lavorati in
superficie
- altri
-- prodotti Fabbricazione in cui:
addizionali - il valore di tutti i mate-
omopolimerizzati riali utilizzati non eccede il
50% del prezzo franco fabbrica
del prodotto, e
- il valore di tutti i
materiali del capitolo 39
utilizzati non eccede il 20%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto (1)
-- altri Fabbricazione in cui il valore
di tutti i materiale del
capitolo 39 utilizzati non
eccede il 20% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
(1)
ex 3916 Profilati e tubi Fabbricazione in cui:
e - il valore di tutti i mate-
ex 3917 riali non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto, e
- il valore di tutti i
materiali dello stesso
capitolo del prodotto non
eccede il 20% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
ex 3920 Fogli e pellicole Fabbricazione a partire da un
di ionomeri sale parziale di termoplasti-
ca, che e' un copolimero
d'etilene e dell'acido
metacrilico parzialmente
neutralizzato con ioni
metallici, principalmente di
zinco e sodio
ex 3921 Fogli di plastica, Fabbricazione a partire da
metallizzati fogli di poliestere altamente
trasparenti di spessore
inferiore a 23 micron (2)
da 3922 Articoli di plastica Fabbricazione in cui il valore
a 3926 di tutti i materiali utiliz-
zati non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
ex Gomma e lavori in Fabbricazione in cui tutti i
capitolo gomma, esclusi gli materiali utilizzati sono
40 articoli delle voci classificati in una voce
4001, 4005, 4012 e diversa da quella del prodotto
ex 4017, per i quali
le regole sono
indicate in appresso
ex 4001 Lastre "crepe" di Laminazione di fogli "crepe"
gomma per suole di gomma naturale
4005 Gomma mescolata, Fabbricazione in cui il valore
non vulcanizzata, di tutti i materiali utiliz-
in forme primarie zati, esclusa la gomma natura-
o in lastre, fogli le, non eccede il 50% del
o nastri prezzo franco fabbrica del
prodotto
4012 Coperture usate o
rigenerate, di
gomma; coperture
piene o semipiene,
battistrada amovibi-
li per coperture e
protettori, in gomma
- coperture rigene- Rigenerazione di coperture
rate, piene o semi- usate
piene, in gomma
- altri Fabbricazione a partire da
materiali di qualsiasi voce
doganale, esclusi quelli delle
voci 4011 e 4012
ex 4017 Articoli in gomma Fabbricazione a partire da
indurita gomma indurita
ex Pelli (diverse da Fabbricazione in cui il valore
capitolo quelle per pellicce- di tutti i materiali utiliz-
41 ria) e cuoio greggi, zati sono classificati in una
esclusi i prodotti voce diversa da quella del
delle voci ex 4102, prodotto
da 4104 a 4107 e
4109, per i quali le
regole sono indicate
in appresso
ex 4102 Pelli gregge di Slanatura di pelli di ovini
ovini, senza vello
da 4104 Cuoio e pelli Riconciatura di cuoio e pelli
a 4107 depilati, preparati, preconciati o
diversi da quelli
delle voci 4108 o
4109
Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati sono
classificati in una voce
doganale diversa da quella
del prodotto
4109 Cuoio e pelli, Fabbricazione a partire da
verniciati o locca- cuoio e pelle delle
ti,; cuoio e pelli voci da 4104 a 4107, purche'
metalizzati il loro valore non ecceda il
50% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
capitolo Lavori di cuoio e Fabbricazione in cui tutti i
42 di pelli; oggetti di materiali utilizzati sono
selleria e finimen- classificati in una voce
ti; oggetti da doganale diversa da quella
viaggio, borse, del prodotto
borsette e simili
contenitori; lavori
di budella
ex Pelli da pellicceria Fabbricazione in cui tutti i
capitolo e loro lavori; materiali utilizzati sono
43 pellicce artificia- classificati in una voce
li, esclusi i diversa da quella del prodotto
prodotti delle voci
ex 4302 e 4303 per
i quali le regole
sono indicate in
appresso
ex 4302 Pelli da pellicceria
conciate o
preparate, cucite:
- tavole, croci e Imbianchimento o tintura, oltre
manufatti simili al taglio ed alla confezione
di pelli da pellicceria
conciate o preparate
- altri Fabbricazione a partire da
pelli da pellicceria conciate
o preparate, non cucite
4303 Indumenti, accessori Fabbricazione a partire da
di abbigliamento ed pelli da pellicceria conciate
altri oggetti di o preparate, non cucite, della
pelle da pellicceria voce 4302
ex Legno, carbone di Fabbricazione in cui tutti i
capitolo legna e lavori di materiali utilizzati sono
44 legno, esclusi i classificati in una voce
prodotti delle voci diversa da quella del prodotto
ex 4403, ex 4407, ex
4408, 4409, da ex
4410 a ex 4413, ex
4415, ex 4415, 4418
e ex 4421, per i
quali le regole sono
indicate in appresso
ex 4403 Legno semplicemente Fabbricazione a partire da
squadrato legno grezzo, anche scortec-
ciato o semplicemente
sgrossato
ex 4407 Legno segato o Levigatura, piallatura o
tagliato per il incollatura con giunture a
lungo, tranciato o spina
sfogliato, piallato,
levigato o incollato
con giunture a
spina, di spessore
superiore a 6 mm
ex 4408 Fogli da impiallac- Giuntura, piallatura, leviga-
ciatura e fogli per tura o incollatura con
compensati, giuntati giunture a spina
ed altro legno sega-
to per il lungo,
tranciato o sfoglia-
to, piallato, levi-
gato o incollato con
giuntura a spina, di
spessore inferiore o
uguale a 6 mm
ex 4409 Legno (comprese le
liste e le tavolette
(parchetti) per
pavimenti, non
riunite) profilato
(con incastri
semplici, scanalato,
sagomato a forma di
battente, con
limbelli, smussato,
con incastri a Y,
con modanature,
arrotondamenti o
simili) lungo uno o
piu' orli o superfi-
ci, levigato o
incollato con
giunture a spina
- levigato o incol- Levigatura o incollatura, con
lato con giunture a giunture a spina
spina
- liste e modanature Fabbricazione di liste e
modanature
- altro Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati sono
classificati in una voce
diversa da quella del prodotto
ex 4410 Liste e modanature, Fabbricazione di liste e
a per cornici, per la modanature
ex 4413 decorazione interna
di costruzioni, per
impianti elettrici,
e simili
ex 4415 Casse, cassette, Fabbricazione a partire da
gabbie, cilindri ed tavole non tagliate per un uso
imballaggi simili, determinato
di legno
ex 4416 Fusti, botti, tini, Fabbricazione a partire da
mastelli ed altri legname da bottaio, segato
lavori da bottaio, sulle due facce principali,
e loro parti, di ma non altrimenti lavorato
legno
ex 4418 Lavori di falegname-
ria e lavori di car-
penteria per costru-
zioni, compresi i
pannelli cellulari,
i pannelli per pavi-
menti e le tavole di
copertura (shingles
e shakes), di legno
- lavori di falegna- Fabbricazione in cui tutti i
meria e lavori di materiali utilizzati sono
carpenteria per classificati in una voce
costruzioni doganale diversa da quella del
prodotto. Tuttavia possono
essere utilizzati pannelli
cellulari o tavole di copertu-
ra ("shingles" e "shakes") di
legno
- liste e modanature Fabbricazione di liste e
modanature
- altri Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati sono
classificati in una voce
diversa da quella del prodotto
ex 4421 Legno preparato per Fabbricazione a partire da
fiammiferi; zeppe di legno di qualsiasi voce doga-
legno per calzature nale, escluso il legno in
fuscelli della voce 4409
ex Sughero e lavori di Fabbricazione in cui tutti i
capitolo sughero, esclusi i materiali utilizzati sono
45 prodotti della voce classificati in una voce
4503 per i quali la diversa da quella del prodotto
regola e' indicata
in appresso
4503 Articoli in sughero Fabbricazione a partire da
naturale sughero naturale della voce
4501
capitolo Lavori di intreccio, Fabbricazione in cui tutti i
46 da panieraio o materiali utilizzati sono
stuoaio classificati in una voce
diversa da quella del prodotto
capitolo Paste di legno o di Fabbricazione in cui tutti i
47 altre materie fibro- materiali utilizzati sono
se cellulosiche; classificati in una voce
avanzi e rifiuti di diversa da quella del prodotto
carta o di cartone
ex Carta e cartone; Fabbricazione in cui tutti i
capitolo lavori di pasta di materiali utilizzati sono
48 cellulosa, di carta classificati in una voce
o di cartone, esclu- diversa da quella del prodotto
si i prodotti delle
voci ex 4811, 4816,
4817, ex 4818, ex
4819, ex 4820 e ex
4823, per i quali
le regole sono
indicate in appresso
ex 4811 Carta e cartoni Fabbricazione a partire da
semplicemente materie per la fabbricazione
rigati, lineati o della carta del capitolo 47
quadrettati
4816 Carta carbone, carta Fabbricazione a partire da
detta "autocopiante" materiali per la fabbricazione
e altra carta per della carta del capitolo 47
riproduzione di
copie (diverse da
quelle della voce
4809) matrici
complete per dupli-
catori e lastre
offset, di carta,
anche condizionate
in scatole
4817 Buste, biglietti Fabbricazione in cui:
postali, cartoline - tutti i materiali utilizzati
postali non illu- sono classificati in una voce
strate e cartoncini doganale diversa da quella del
per corrispondenza, prodotto, e
di carta o di - il valore di tutti i mate-
cartone; scatole, riali utilizzati non eccede il
involucri a busta 50% del prezzo franco fabbrica
e simili, di carta del prodotto
o di cartone,
contenenti un
assortimento di pro-
dotti cartotecnici
per corrispondenza
ex 4818 Carta igienica Fabbricazione a partire da
materiali per la fabbricazione
della carta del capitolo 47
ex 4819 Scatole, sacchi, Fabbricazione in cui:
sacchetti, cartocci - tutti i materiali utilizzati
ed altri imballaggi sono classificati in una voce
di carta, di carto- doganale diversa da quella del
ne, di ovatta di prodotto, e
cellulosa o di - il valore di tutti i mate-
strati di fibre di riali utilizzati non eccede il
cellulosa 50% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
ex 4820 Blocchi di carta da Fabbricazione in cui il valore
lettere di tutti i materiali utiliz-
zati non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
ex 4823 Altra carta, altro Fabbricazione a partire da
cartone, altra ovat- materiali per la fabbricazione
ta di cellulosa ed della carta del capitolo 47
altri strati di
fibre di cellulosa,
tagliati a misura
ex Prodotti dell'edito- Fabbricazione in cui tutti i
capitolo ria, della stampa o materiali utilizzati sono
49 delle altre indu- classificati in una voce
strie grafiche; diversa da quella del prodotto
testi manoscritti o
dattiloscritti e
piani esclusi i
prodotti delle voci
4909 e 4910 per i
quali le regole sono
indicate in appresso
4909 Cartoline postali Fabbricazione a partire da
stampate o illustra- materiali non classificati
te; cartoline stam- nella voce 4909 o 4911
pate con auguri o
comunicazioni perso-
nali, anche illu-
strate, con o senza
busta, guarnizioni
od applicazioni
4910 Calendari di ogni
genere, stampati,
compresi in blocchi
di calendari da
sfogliare:
- calendari del Fabbricazione in cui:
genere "perpetuo", - tutti i materiali utilizzati
o muniti di blocchi sono classificati in una voce
di fogli sostituibi- doganale diversa da quella del
li, montati su prodotto, e
supporti di materia - il valore di tutti i mate-
diversa dalla carta riali utilizzati non eccede il
o dal cartone 50% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
- altri Fabbricazione a partire da
materiali non classificati
nella voce 4909 o 4911
ex Seta, esclusi i Fabbricazione in cui tutti i
capitolo prodotti delle voci materiali utilizzati sono
50 ex 5003, da 5004 a classificati in una voce
ex 5006 e 5007, per diversa da quella del prodotto
i quali le regole
sono indicate in
appresso
ex 5003 Cascami di seta Cardatura o pettinatura dei
(compresi i bozzoli cascami di seta
non atti alla trat-
tura, i cascami di
filatura e gli
sfilacciati),
cardati o pettinati
da 5004 Filati di seta e Fabbricazione a partire da (3)
a filati di cascami di - seta greggia o cascami di
ex 5006 seta seta cardati, pettinati o
altrimenti preparati per la
filatura,
- altre fibre naturali, non
cardate, ne' pettinate, ne'
altrimenti preparate per la
filatura.
- materiali chimici o paste
tessili, o
- materiali per la fabbrica-
zione della carta
5007 Tessuti di seta o Fabbricazione a partire da (1)
di cascami di seta; filati semplici
- contenenti fili
di gomma
(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci,
da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la
restrizione riguarda solo il gruppo di materiali
predominante, per peso, nel prodotto.
(2) Sono considerati altamente trasparenti i seguenti
fogli: fogli aventi un fattore di disturbo ottico -
misurato secondo il metodo ASTM-D 1003-16 con il
nefelometro di Gardner (fattore di disturbo) - inferiore al
2%.
(3) Per le condizioni speciali relative a prodotti
costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva
5.
Voce Designazione Lavorazione o trasformazione
doganale delle merci alla quale devono essere sot-
SA toposti i materiali non origi-
nari per ottenere il carattere
di prodotti originari
(1) (2) (3) (4)
- altri Fabbricazione a partire da(1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artifi-
ciali discontinue, non carda-
te, ne' pettinate ne' altri-
menti preparate per la filatu-
ra
- materiali chimici, o paste
tessili, o
- carta
oppure
Stampa accompagnata da almeno
due delle operazioni prepara-
torie o di finissaggio (quali
purga, sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sollevamento
del pelo, calandratura, trat-
tamento per impartire stabili-
ta' dimensionale, finissaggio
antipiega, decatissaggio, im-
pregnazione superficiale, ram-
mendo e slappolatura), purche'
il valore dei tessili non
stampati non ecceda il 47,5%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto
ex Lana, peli fini o Fabbricazione in cui tutti i
capitolo grossolani, filati e materiali utilizzati sono
51 tessuti di crine, classificati in una voce di-
esclusi i prodotti versa da quella del prodotto
delle voci da 5106 a
5110 e da 5111 a
5113 per i quali le
regole sono indicate
in appresso
da 5106 Filati di lana, di Fabbricazione a partire da (1):
a 5110 peli fini o grosso- - seta greggia o cascami di
lani o di crine seta cardati, pettinati o al-
trimenti preparati per la fi-
latura,
- fibre naturali, non cardate,
ne' pettinate, ne' altrimenti
preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste
tessili, o
- materiale per la fabbrica-
zione della carta
da 5111 Tessuti di lana, di
a 5113 peli fini o grosso-
lani o di crine:
- contenenti fili di Fabbricazione a partire da (1)
gomma filati semplici
- altri Fabbricazione a partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artifi-
ciali discontinue, non carda-
te, ne' pettinate ne' altri-
menti preparate per la filatu-
ra,
- materiali chimici, o paste
tessili, o
- carta
oppure
Stampa accompagnata da almeno
due delle operazioni prepara-
torie o di finissaggio (quali
purga, sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sollevamento
del pelo, calandratura, trat-
tamento per impartire stabili-
ta' dimensionale, finissaggio
antipiega, decatissaggio, im-
pregnazione superficiale, ram-
mendo e slappolatura), purche'
il valore dei tessili non
stampati non ecceda il 47,5%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto
ex Cotone, esclusi i Fabbricazione in cui tutti i
capitolo prodotti delle voci materiali utilizzati sono
52 da 5204 a 5207 e da classificati in una voce di-
5208 a 5212 per i versa da quella del prodotto
quali le regole sono
indicate in appresso
da 5204 Filati di cotone Fabbricazione a partire da (1):
a 5207 - seta greggia o cascami di
seta cardati, pettinati o al-
trimenti preparati per la fi-
latura,
- fibre naturali, non cardate,
ne' pettinate, ne' altrimenti
preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste
tessili, o
- materiali per la fabbrica-
zione della carta
da 5208 tessuti di cotone:
a 5212 - contenenti fili di Fabbricazione a partire da (1)
gomma filati semplici
- altri Fabbricazione a partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artifi-
ciali discontinue, non carda-
te, ne' pettinate ne' altri-
menti preparate per la filatu-
ra,
- materiali chimici, o paste
tessili, o
- carta
oppure
Stampa accompagnata da almeno
due delle operazioni prepara-
torie o di finissaggio (quali
purga, sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sollevamento
del pelo, calandratura, trat-
tamento per impartire stabili-
ta' dimensionale, finissaggio
antipiega, decatissaggio, im-
pregnazione superficiale, ram-
mendo e slappolatura), purche'
il valore dei tessili non
stampati non ecceda il 47,5%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto
ex Altre fibre tessili Fabbricazione in cui tutti i
capitolo vegetali: filati di materiali utilizzati sono
53 carta e tessuti di classificati in una voce di-
filati di carta, versa da quella del prodotto
esclusi i prodotti
delle voci da 5306 a
5308 e da 5309 a
5311, per i quali le
regole sono indicate
in appresso
da 5306 Filati di altre fi- Fabbricazione a partire da (1):
a 5308 bre tessili vegeta- - seta greggia o cascami di
li; filati di carta seta cardati, pettinati o al-
trimenti preparati per la fi-
latura,
- fibre naturali, non cardate,
ne' pettinate, ne' altrimenti
preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste
tessili, o
- materiali per la fabbrica-
zione della carta
da 5309 Tessuti di altre fi-
a 5311 bre tessili vegeta-
li; tessuti di fila-
ti di carta:
- contenenti fili di Fabbricazione a partire da (1)
gomma filati semplici
- altri Fabbricazione a partire da(1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artifi-
ciali discontinue, non carda-
te, ne' pettinate ne' altri-
menti preparate per la filatu-
ra,
- materiali chimici, o paste
tessili,
- carta
oppure
Stampa accompagnata da almeno
due delle operazioni prepara-
torie o di finissaggio (quali
purga, sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sollevamento
del pelo, calandratura, trat-
tamento per impartire stabili-
ta' dimensionale, finissaggio
antipiega, decatissaggio, im-
pregnazione superficiale, ram-
mendo e slappolatura), purche'
il valore dei tessili non
stampati non ecceda il 47,5%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto
da 5401 Filati, monofilamen- Fabbricazione a partire da (1):
a 5406 ti e fili di fila- - seta greggia o cascami di
menti o artificiali seta cardati, pettinati o al-
trimenti preparati per la fi-
latura,
- fibre naturali, non cardate,
ne' pettinate, ne' altrimenti
preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste
tessili, o
- materiali per la fabbrica-
zione della carta
5407 Tessuti di filati di
e filamenti sintetici
5408 o artificiali:
- contenenti fili di Fabbricazione a partire da (1)
gomma filati semplici
- altri Fabbricazione a partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artifi-
ciali discontinue, non carda-
date, ne' pettinate ne' altri-
menti preparate per la filatu-
ra,
- materiali chimici, o paste
tessili, o
- carta
oppure
Stampa accompagnata da almeno
due delle operazioni prepara-
torie o di finissaggio (quali
purga, sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sollevamento
del pelo, calandratura, trat-
tamento per impartire stabili-
ta' dimensionale, finissaggio
antipiega, decatissaggio, im-
pregnazione superficiale, ram-
mendo e slappolatura), purche'
il valore dei tessili non
stampati non ecceda il 47,5%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto
da 5501 Fibre sintetiche o Fabbricazione a partire da ma-
a 5507 artificiali o di- teriali chimici o paste tessi-
scontinue li
da 5508 Filati e filati per Fabbricazione a partire da (1):
a 5511 cucire
- seta greggia o cascami di
seta cardati, pettinati o al-
trimenti preparati per la fi-
latura,
- fibre naturali, non cardate,
ne' pettinate, ne' altrimenti
preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste
tessili, o
- materiali per la fabbrica-
zione della carta
da 5512 Tessuti di fibre
a 5516 sintetiche o artifi-
ciali discontinue:
- contenenti fili di Fabbricazione a partire da fi-
gomma lati semplici (1)
- altri Fabbricazione a partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artifi-
ciali discontinue, non carda-
te, ne' pettinate ne' altri-
menti preparate per la filatu-
ra,
- materiali chimici, o paste
tessili, o
- carta
oppure
Stampa accompagnata da almeno
due delle operazioni prepara-
torie o di finissaggio (quali
purga, sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sollevamento
del pelo, calandratura, trat-
tamento per impartire stabili-
ta' dimensionale, finissaggio
antipiega, decatissaggio, im-
pregnazione superficiale, ram-
mendo e slappolatura), purche'
il valore dei tessili non
stampati non ecceda il 47,5%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto
ex Ovatte, feltri e Fabbricazione a partire da (1):
capitolo stoffe non tessute;
56 filati speciali; - fibre naturali,
spago, corde e funi; - filati di cocco,
manufatti di corde- - materiali chimici o paste
ria, esclusi i pro- tessili,
dotti delle voci - materiali per la fabbrica-
5602, 5604, 5605 e zione della carta
5606, per le quali
le relative regole
sono specificate in
appresso
5602 Feltri, anche impre-
gnati, spalmati, ri-
coperti o stratifi-
cati:
- feltri all'ago Fabbricazione a partire da (1):
- fibre naturali, o
- materiali chimici o paste
tessili
Tuttavia:
- il filato di polipropilene
della voce 5402
- le fibre di polipropilene
delle voci 5503 o 5506, o
- i fasci di fibre di polipro-
pilene della voce 5501, nei
quali la denominazione di un
singolo filamento o di una
singola fibra e' comunque in-
feriore a 9 decitex, possono
essere utilizzati purche' il
loro valore non ecceda il 40%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto
- altri Fabbricazione a partire da (1):
- fibre naturali,
- fiocco artificiale ottenuto
a partire dalla caseina, o
- materiali chimici o paste
tessili
5604 Fili e corde di gom-
ma, ricoperti di ma-
terie tessili; fila-
ti tessili, lamelle
o forme simili delle
voci 5404 o 5405,im-
pregnati, spalmati,
ricoperti o rivesti-
ti di gomma o di ma-
teria plastica:
- fili e corde di Fabbricazione a partire da fi-
gomma ricoperti di li o corde di gomma non rico-
materie tessili perti di materie tessili
- altri Fabbricazione a partire da(1):
- fibre naturali, non cardate,
ne' pettinate, ne' altrimenti
preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste
tessili, o
- materiali per la fabbrica-
zione della carta
5605 Filati metallici e Fabbricazione a partire da (1):
filati metallizzati,
anche spiralati - fibre naturali,
(vergolinati), co- - fibre sintetiche, o artifi-
stituiti da filati ciali discontinue, non car-
tessili, lamelle o date, ne' pettinate, ne' al-
forme simili delle trimenti preparate per la fi-
voci 5404 o 5405, latura,
combinati con metal- - materiali chimici o paste
lo in forma di fili, tessili, o
di lamelle o di pol- - materiali per la fabbrica-
veri, oppure rico- zione della carta
perti di metallo
5606 Filati spiralati Fabbricazione a partire da (1):
(vergolinati) lamel- - fibre naturali,
le o forme simili - fibre sintetiche o artifi-
delle voci 5404 o ciali discontinue, non carda-
5405 rivestite (spi- te, ne' pettinate, ne' altri-
ralate), diversi da menti preparate per la filatu-
quelle della voce ra,
5605 e dai filati di - materiali chimici o paste
crine rivestiti tessili, o
(spiralati); filati - materiali per la fabbrica-
di ciniglia: filati zione della carta
detti "a catenella"
capitolo Tappeti ed altri ri- Fabbricazione a partire da (1):
57 vestimenti del suolo - fibre naturali, o
di materie tessili: - materiali chimici o paste
tessili
- di feltro ad ago Tuttavia:
- i filati di polipropilene
della voce 5402, o
- le fibre di polipropilene
delle voci 5503 e 5506, o
- i fasci di fibre di polipro-
pilene della voce 5501, nei
quali la denominazione di un
singolo filamento o di una
singola fibra e' comunque in-
feriore a 9 decitex, possono
essere utilizzati purche' il
loro valore non ecceda il 40%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto
- di altri feltri Fabbricazione a partire da (1):
- fibre naturali, non cardate,
ne' pettinate, ne' altrimenti
preparate per la filatura, o
- materiali chimici o paste
tessili
- di altri materiali Fabbricazione a partire da (1):
tessili - filati di cocco,
- filati di filamenti sinteti-
ci o artificiali
- fibre naturali, o
- fibre sintetiche o artifi-
ciali discontinue non cardate,
ne' pettinate, ne' altrimenti
preparate per la filatura
ex Tessuti speciali:
capitolo superfici tessili
58 "tufted"; pizzi; a-
razzi; passamaneria;
ricami, esclusi i
prodotti delle voci
5805 e 5810; per i
quali le regole sono
specificate in ap-
presso:
- elastici, costi- Fabbricazione a partire da fi-
tuiti da fili tessi- lati semplici (1)
li associati a fili
di gomma
- altri Fabbricazione a partire da (1):
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artifi-
ciali discontinue, non carda-
te, ne' pettinate, ne' altri-
menti preparate per la filatu-
tura, o
- materiali chimici o paste
tessili
oppure
Stampa accompagnata da almeno
due delle operazioni prepara-
torie o di finissaggio (quali
purga, sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sollevamento
del pelo, calandratura, trat-
tamento per impartire stabili-
ta' dimensionale, finissaggio
antipiega, decatissaggio, im-
pregnazione superficiale, ram-
mendo e slappolatura), purche'
il valore dei tessuti non
stampati non ecceda il 47,5%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto
5805 Arazzi tessuti a ma- Fabbricazione in cui tutti i
no (tipo Gobelins, materiali utilizzati sono
Fiandra, Aubusson, classificati in una voce di-
Beauvais e simili) versa da quella del prodotto
ed arazzi fatti al-
l'ago (per esempio a
piccolo punto, a
punto a croce), an-
che confezionati
5810 Ricami in pezza, in Fabbricazione in cui:
strisce o in motivi - tutti i materiali utilizzati
sono classificati in una voce
diversa da quella del prodot-
to, e
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
50% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
5901 Tessuti spalmati di Fabbricazione a partire da fi-
colla, o di sostanze lati
amidacee, dei tipi
utilizzati in lega-
toria, per cartonag-
gi, nella fabbrica-
zione di astucci o
per usi simili, tele
per decalco e tra-
sparenti per il di-
segno, tele prepara-
te per la pittura;
bugrane e tessuti
simili rigidi per
cappelleria
5902 Nappe a trama per
pneumatici ottenute
da filati ad alta
tenacita' di nylon o
di altre poliammidi,
di poliesteri o di
rayon viscosa:
- contenenti, in pe- Fabbricazione a partire da fi-
so, non piu' del 90% lati
di materie tessili
- altri Fabbricazione a partire da ma-
teriali chimici o paste tessi-
li
5903 Tessuti impregnati, Fabbricazione a partire da fi-
spalmati o ricoperti lati
di materia plastica
o stratificati con
materia plastica,
diversi da quelli
della voce 5902
5904 Linoleum, anche ta- Fabbricazione a partire da fi-
gliati; rivestimenti lati (1)
del suolo costituiti
da una spalmatura o
da una ricopertura
applicata su un sup-
porto di materie
tessili, anche ta-
gliati
5905 Rivestimenti murali
di materie tessili:
- impregnati, spal- Fabbricazione a partire da fi-
mati, ricoperti o lati
stratificati con
gomma, materie pla-
stiche o altre mate-
rie
- altri Fabbricazione a partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artifi-
ciali discontinue, non carda-
te, ne' pettinate, ne' altri-
menti preparate per la filatu-
ra, o
- materiali chimici o paste
tessili
o
Stampa accompagnata da almeno
due delle operazioni prepara-
torie di finissaggio (quali
purga, sbianca, mercerizzo,
termofissaggio, sollevamento
del pelo, calandratura, trat-
tamento per impartire stabili-
ta' dimensionale, finissaggio
antipiega, decatissaggio, im-
pregnazione superficiale, ram-
mendo e slappolatura), purche'
il valore dei tessuti non
stampati non ecceda il 47,5%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto
5906 Tessuti gommati, di-
versi da quelli del-
la voce 5902:
- tessuti a maglia Fabbricazione a partire da (1):
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artifi-
ciali discontinue, non carda-
te, ne' pettinate, ne' altri-
menti preparate per la filatu-
ra, o
- materiali chimici o paste
tessili
- altri tessuti di Fabbricazione a partire da ma-
filati sintetici teriali chimici
contenenti, in peso,
piu' del 90% di ma-
terie tessili
- altri Fabbricazione a partire da fi-
lati
5907 Altri tessuti impre- Fabbricazione a partire da fi-
gnati, spalmati o lati
ricoperti; tele di-
pinte per scenari di
teatri, per sfondi
di studi o per usi
simili
5908 Lucignoli tessuti,
intrecciati o a ma-
glia, di materie
tessili, per lampa-
de, fornelli, accen-
dini, candele o si-
mili; reticelle ad
incandescenza e
stoffe tubolari a
maglia occorrenti
per la loro fabbri-
cazione, anche im-
pregnate:
- reticelle ad in- Fabbricazione a partire da
candescenza, impre- stoffe tubolari a maglia
gnate
- altri Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati sono
classificati in una voce di-
versa da quella del prodotto
da 5909 Manufatti tessili
a 5911 per usi industriali:
- dischi e corone Fabbricazione a partire da fi-
per lucidare, diver- lati o da cascami di tessuti o
si da quelli di fel- da stracci della voce 6310
tro della voce 5911
- altri Fabbricazione a partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artifi-
ciali, discontinue, non carda-
te, ne' pettinate, ne' altri-
menti preparate per la filatu-
ra, o
- materiali chimici o paste
tessili
capitolo Stoffe a maglia Fabbricazione a partire da (1):
60 - fibre naturali,
- fibre sintetiche o artifi-
ciali, discontinue, non carda-
te, ne' pettinate, ne' altri-
menti preparate per la filatu-
ra, o
- materiali chimici o paste
tessili
(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti
costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva
5.
Voce Designazione Lavorazione o trasformazione
doganale delle merci alla quale devono essere sot-
SA toposti i materiali non origi-
nari per ottenere il carattere
di prodotti originari
(1) (2) (3) (4)
capitolo Indumenti ed acces-
61 sori di abbigliamen-
to, a maglia:
- ottenuti riunendo Fabbricazione a partire da fi-
mediante cucitura, o lati (1)
altrimenti confezio-
nati, due o piu'
parti di stoffa a
maglia, tagliate o
realizzate diretta-
mente nella forma
voluta
- altri Fabbricazione a partire da (2)
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artifi-
ciali, discontinue, non carda-
te, ne' pettinate, ne' altri-
menti preparate per la filatu-
ra, o
- materiali chimici o paste
tessili
ex Indumenti ed acces- Fabbricazione a partire da fi-
capitolo sori di abbigliamen- lati (1) (2)
62 to, diversi da quel-
li a maglia, esclusi
quelli delle voci
doganali ex 6202, ex
6204, ex 6206, ex
6209, ex 6210, ex
6211, 6213, 6214, ex
6216 ed 6217, per i
quali le relative
regole sono specifi-
cate in appresso
ex 6202, Indumenti per donna Fabbricazione a partire da fi-
ex 6204, e bambini piccoli lati (2)
ex 6206, ("bebes") ed altri o
e accessori per ve- Fabbricazione a partire da
ex 6209, stiario, confeziona- tessuti non ricamati, il cui
ti, ricamati valore non deve eccedere il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto (2)
ex 6210, Equipaggiamenti Fabbricazione a partire da fi-
e ignifughi in tessuto lati (2)
ex 6216 ricoperto di un fo- o
glio di poliestere Fabbricazione a partire da
alluminizzato tessuti non spalmati, il cui
valore non deve eccedere il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto (2)
6213 Fazzoletti da naso o
e da taschino; scial-
6214 li, sciarpe, fou-
lard, fazzoletti da
collo, sciarpette,
mantiglie, veli e
velette e manufatti
simili:
- ricamati Fabbricazione a partire da fi-
lati semplici, greggi (1) (2)
o
Fabbricazione a partire da
tessuti non ricamati, il cui
valore non ecceda il 40% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto (2)
- altri Fabbricazione a partire da fi-
lati semplici, greggi (1) (2)
ex 6217 Altri accessori di
abbigliamento confe-
zionati; parti di
indumenti ed acces-
sori di abbigliamen-
to, diversi da quel-
li della voce 6212
- ricamati Fabbricazione a partire da fi-
lati (1)
oppure
Fabbricazione a partire da
tessuti non ricamati, il cui
valore non eccede il 40% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto (1)
- equipaggiamenti Fabbricazione a partire da fi-
ignifughi in tessuto lati (1)
ricoperto di un fo- oppure
glio di poliestere Fabbricazione a partire da
alluminizzato tessuti spalmati, il cui valo-
re non eccede il 40% del prez-
zo franco fabbrica del prodot-
to (1)
- tessuti di rinfor- Fabbricazione in cui:
zo per colletti e - tutti i materiali utilizzati
polsini, tagliati sono classificati in una voce
diversa da quella del prodotto
e
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
- altri Fabbricazione a partire da fi-
lati (1)
ex Altri manufatti tes- Fabbricazione in cui tutti i
capitolo sili confezionati; materiali utilizzati sono
63 assortimenti; ogget- classificati in una voce di-
ti da rigattiere e versa da quella del prodotto
stracci, esclusi i
prodotti delle voci
da 6301 a 6304,
6305, 6306, ex 6307
e 6308, per i quali
le regole sono indi-
cate in appresso
da 6301 Coperte; biancheria
a 6304 da letto, ecc.; ten-
de, tendine, ecc.;
altri manufatti per
l'arredamento:
- in feltro, non Fabbricazione a partire da (2):
tessuti - fibre naturali, o
- materiali chimici o paste
tessili
- altri:
-- ricamati Fabbricazione da filati sem-
plici, grezzi (1) (2)
oppure
Fabbricazione a partire da
tessuti non ricamati (ad
esclusione di quelli a maglia
e ad uncinetto), a condizione
che il valore del tessuto non
ricamato utilizzato non ecceda
il 40% del prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione a partire da fi-
lati semplici, grezzi (1) (2)
6305 Sacchi e sacchetti Fabbricazione a partire da (1):
da imballaggio - fibre naturali,
- fibre sintetiche o artifi-
ciali, discontinue, non carda-
te, ne' pettinate, ne' altri-
menti preparate per la filatu-
ra, o
- materiali chimici o paste
tessili
6306 Copertoni, vele per
imbarcazioni, per
tavole a vela o car-
ri a vela, tende per
l'esterno, tende ed
oggetti per campeg-
gio:
- non tessuti Fabbricazione a partire da (1):
- fibre naturali, o
- materiali chimici o paste
tessili
- altri Fabbricazione a partire da fi-
lati semplici, greggi (1)
ex 6307 Altri manufatti con- Fabbricazione in cui il valore
fezionati, compresi di tutti i materiali utilizza-
i modelli di vestiti ti non eccede il 40% del prez-
zo franco fabbrica del prodot-
to
6308 Assortimenti costi- Ciascun articolo incorporato
tuiti da pezzi di nell'assortimento deve rispet-
tessuto e di filati, tare le regole applicabili
anche con accessori, qualora non fosse presentato
per la confezione di in assortimento.
tappeti, di arazzi, Tuttavia, articoli non origi-
di tovaglie o di to- nari possono essere incorpora-
vaglioli ricamati, o ti purche' il loro valore to-
di manufatti tessili tale non ecceda il 15% del
simili, in imballag- prezzo franco fabbrica del-
gi per la vendita al l'assortimento
minuto
da 6401 Calzature Fabbricazione a partire da ma-
a 6405 teriali di qualsiasi voce do-
ganale, escluse le calzature
incomplete formate da tomaie
fissate alle suole primarie o
ad altre parti inferiori della
voce 6406
6406 Parti di calzature; Fabbricazione in cui tutti i
suole interne amovi- materiali utilizzati sono
bili, tallonetti ed classificati in una voce di-
oggetti simili amo- versa da quella del prodotto
vibili; ghette, gam-
bali ed oggetti si-
mili, e loro parti
ex Cappelli, copricapo Fabbricazione in cui tutti i
capitolo ed altre acconciatu- materiali utilizzati sono
65 re; loro parti, classificati in una voce di-
esclusi i prodotti versa da quella del prodotto
delle voci 6503 e
6505, per i quali le
regole sono indicate
in appresso
6503 Cappelli, copricapo Fabbricazione a partire da fi-
ed altre acconciatu- lati o da fibre tessili (1)
re, di feltro, fab-
bricati con le cam-
pane o con i dischi
o piatti della voce
6501, anche guarniti
6505 Cappelli, copricapo Fabbricazione a partire da fi-
ed altre acconciatu- lati o da fibre tessili (1)
re a maglia, o con-
fezionati con pizzi,
feltro o altri pro-
dotti tessili, in
pezzi (ma non in
strisce), anche
guarniti; retine per
capelli di qualsiasi
materia, anche guar-
nite
ex Ombrelli (da pioggia Fabbricazione in cui tutti i
capitolo o da sole), ombrel- materiali utilizzati sono
66 loni, bastoni, ba- classificati in una voce di-
stoni-sedile, fru- versa da quella del prodotto
ste, frustini e loro
parti, esclusi i
prodotti della voce
6601 per i quali la
regola e' indicata
in appresso
6601 Ombrelli (da pioggia Fabbricazione in cui il valore
o da sole), ombrel- di tutti i materiali utilizza-
loni (compresi gli ti non eccede il 50% del prez-
ombrelli-bastoni, zo franco fabbrica del prodot-
gli ombrelloni da to
giardino e simili)
capitolo Piume e calugine Fabbricazione in cui tutti i
67 preparate e oggetti materiali utilizzati sono
di piume e di calu- classificati in una voce di-
gine; fiori artifi- versa da quella del prodotto
ciali; lavori di ca-
pelli
ex Lavori di pietre, Fabbricazione in cui tutti i
capitolo gesso, cemento, materiali utilizzati sono
68 amianto, mica o classificati in una voce di-
materie simili, versa da quella del prodotto
esclusi i prodotti
delle voci ex 6803,
ex 6812 e 6814, per
i quali le regole
sono indicate in
appresso
ex 6803 Lavori di ardesia Fabbricazione a partire dal-
naturale o agglome- l'ardesia lavorata
rata
ex 6812 Lavori in amianto; Fabbricazione a partire da ma-
lavori di miscele a teriali appartenenti a tutte
base di amianto o a le voci
base di amianto e
carbonato di magne-
sio
ex 6814 Lavori di mica, com- Fabbricazione a partire da mi-
presa la mica agglo- ca lavorata (compresa la mica
merata o ricostitui- agglomerata o ricostituita)
ta, anche su suppor-
to di carta, di car-
tone o di altri ma-
teriali
capitolo Prodotti ceramici Fabbricazione in cui tutti i
69 materiali utilizzati sono
classificati in una voce di-
versa da quella del prodotto
ex Vetro e lavori di Fabbricazione in cui tutti i
capitolo vetro, esclusi i materiali utilizzati sono
70 prodotti delle voci classificati in una voce di-
7006, 7007, 7008, versa da quella del prodotto
7009, 7010, 7013 ex
7019, per i quali le
regole sono indicate
in appresso
7006 Vetro delle voci Fabbricazione a partire da ma-
7003, 7004 o 7005, teriali della voce 7001
curvato, smussato,
inciso, forato,
smaltato o altrimen-
ti lavorato, ma non
incorniciato ne'
combinato con altri
materiali
7007 Vetro di sicurezza, Fabbricazione a partire da ma-
costituito da vetri teriali della voce 7001
temperati o formati
da fogli aderenti
fra loro
7008 Vetri isolanti a pa- Fabbricazione a partire da ma-
reti multiple teriali della voce 7001
7009 Specchi di vetro, Fabbricazione a partire da ma-
anche incorniciati, teriali della voce 7001
compresi gli specchi
retrovisivi
7010 Damigiane, botti- Fabbricazione in cui tutti i
glie, boccette, ba- materiali utilizzati sono
rattoli, vasi, im- classificati in una voce doga-
ballaggi tubolari, nale diversa da quella del
ampolle ed altri re- prodotto
cipienti per il tra- o
sporto o l'imballag- Sfaccettatura di bottiglie e
gio, di vetro; ba- boccette il cui valore non ec-
rattoli per conser- cede il 50% del prezzo franco
ve, di vetro; tappi, fabbrica del prodotto finito
coperchi ed altri
dispositivi di chiu-
sura, di vetro
7013 Oggetti di vetro per Fabbricazione in cui tutti i
la tavola, la cuci- materiali utilizzati sono
na, la toletta, classificati in una voce doga-
l'ufficio, la deco- nale diversa da quella del
razione degli appar- prodotto
tamenti o per usi o
simili, diversi da- Sfaccettatura di oggetti di
gli oggetti delle vetro, il cui valore non ecce-
voci 7010 o 7018 de il 50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto finito
o
Decorazione a mano (ad esclu-
sione della stampa serigrafi-
ca) di oggetti di vetro sof-
fiato a mano, il cui valore
non eccede il 50% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
finito
ex 7019 Lavori di fibre di Fabbricazione a partire da:
vetro, diversi da - stoppini greggi, filati ac-
filati coppiati in parallelo senza
torsione (roving), e
- lana di vetro
ex Perle fini o colti- Fabbricazione in cui tutti i
capitolo vate, pietre prezio- materiali utilizzati sono
71 se (gemme), pietre classificati in una voce di-
semipreziose (fini) versa da quella del prodotto
o simili, metalli
preziosi, metalli
placcati o ricoperti
di metalli preziosi
e lavori di queste
materie; minuterie
di fantasia; monete,
esclusi i prodotti
delle voci ex 7102,
ex 7103, ex 7104,
7106, ex 7107, 7108,
ex 7109, 7110, ex
7111, 7116 e 7117,
per i quali le rego-
le sono indicate in
appresso
ex 7102 Pietre preziose Fabbricazione a partire da
ex 7103 (gemme), semiprezio- pietre preziose (gemme), o se-
e se (fini), naturali, mipreziose (fini), non lavora-
ex 7104 sintetiche o rico- te
stituite, lavorate
7106 Metalli preziosi:
7108 e - greggi Fabbricazione a partire da ma-
7110 teriali non classificati nelle
voci doganali 7106, 7108 o
7110
o
Separazione elettrolitica,
termica o chimica di metalli
preziosi delle voci doganali
7106, 7108 o 7110
o
Fabbricazione di leghe di me-
talli preziosi delle voci
7106, 7108 o 7110 tra di loro
o con metalli comuni
- semilavorati o in Fabbricazione a partire da me-
polvere talli preziosi, greggi
ex 7107, Metalli comuni rico- Fabbricazione a partire da me-
ex 7109 perti di metalli talli comuni ricoperti di me-
e preziosi, semilavo- talli preziosi, greggi
ex 7111 rati
7116 Lavori di perle fini Fabbricazione in cui il valore
o coltivate, di pie- di tutti i materiali utilizza-
tre preziose (gem- ti non eccede il 50% del prez-
me), di pietre semi- zo franco fabbrica del prodot-
preziose (fini) o di to
pietre sintetiche o
ricostituite
7117 Minuterie di fanta- Fabbricazione in cui tutti i
sia materiali utilizzati sono
classificati in una voce doga-
nale diversa da quella del
prodotto
o
Fabbricazione a partire da
parti in metalli comuni, non
placcati o ricoperti di metal-
li preziosi, purche' il valore
di tutti i materiali utilizza-
ti non ecceda il 50% del prez-
zo franco fabbrica del prodot-
to
ex Ghisa, ferro e ac- Fabbricazione in cui tutti i
capitolo ciaio, esclusi i materiali utilizzati sono
72 prodotti delle voci classificati in una voce di-
7207, da 7208 a versa da quella del prodotto
7216, 7217, ex 7218,
da 7219 e 7222,7223,
ex 7224, da 7225 a
7227, 7228 e 7229,
per i quali le rego-
le sono indicate in
appresso
7207 Semiprodotti di fer- Fabbricazione a partire da ma-
ro o di acciai non teriali delle voci 7201, 7202,
legati 7203, 7204 e 7205
da 7208 Prodotti laminati Fabbricazione a partire da
a 7216 piatti, vergella o lingotti o altre forme prima-
bordione, barre, rie della voce 7206
profilati di ferro o
di acciai non legati
7217 Fili di ferro o di Fabbricazione a partire da se-
acciai non legati miprodotti della voce 7207
ex 7218, Semiprodotti, pro- Fabbricazione a partire da
da 7219 dotti laminati piat- lingotti o altre forme prima-
a 7222 ti, barre, profilati rie della voce 7218
di acciai inossida-
bili
7223 Fili di acciai inos- Fabbricazione a partire da se-
sidabili miprodotti della voce 7218
ex 7224, Semiprodotti, pro- Fabbricazione a partire da
da 7225 dotti laminati piat- lingotti o altre forme prima-
a 7227 ti, barre, profilati rie della voce 7224
in altri acciai le-
gati
7228 Barre e profilati di Fabbricazione a partire da
altri acciai legati; lingotti o altre forme prima-
barre forate per la rie delle voci 7206, 7218 o
perforazione, di ac- 7224
ciai legati o non
legati
7229 Fili di altri acciai Fabbricazione a partire da se-
legati miprodotti della voce 7224
ex Lavori di ghisa, Fabbricazione in cui tutti i
capitolo ferro o acciaio, materiali utilizzati sono
73 esclusi i prodotti classificati in una voce di-
delle voci ex 7301, versa da quella del prodotto
7302, 7304, 7305,
7306, ex 7307, 7308
e ex 7315, per i
quali le regole sono
indicate in appresso
ex 7301 Palancole Fabbricazione a partire da ma-
teriali della voce 7206
7302 Elementi per la co- Fabbricazione a partire da ma-
struzione di strade teriali della voce 7206
ferrate, di ghisa,
di ferro o di accia-
io: rotaie, contro-
rotaie e rotaie a
cremagliera, aghi,
cuori, tiranti per
aghi ed altri ele-
menti per incroci o
scambi, traverse,
stecche (ganasce),
cuscinetti, cunei,
piastre di appoggio,
piastre di fissag-
gio, piastre e barre
di scartamento ed
altri pezzi special-
mente costruiti per
la posa, la congiun-
zione o il fissaggio
delle rotaie
7304, Tubi e profilati ca- Fabbricazione a partire da ma-
7305 e vi, di ferro (non teriali delle voci 7206, 7207,
7306 ghisa) o di acciaio 7218 o 7224
ex 7307 Accessori per tubi Tornitura, trapanatura, alesa-
(ISO n. X5CrNiMo tura, filettatura, sbavatura e
1712), composti di sabbiatura di abbozzi fucina-
piu' parti ti, il cui valore non eccede
il 35% del prezzo franco fab-
brica del prodotto
7308 Costruzioni e parti Fabbricazione in cui tutti i
di costruzioni (per materiali utilizzati sono
esempio: ponti ed classificati in una voce doga-
elementi di ponti, nale diversa da quella del
porte di cariche o prodotto. Tuttavia i profilati
chiuse, torri, pilo- ottenuti per saldatura della
ni, pilastri, colon- voce 7301 non possono essere
ne, ossature, impal- utilizzati
cature, tettoie,
porte e finestre e
loro intelaiature,
stipiti e soglie,
serrande di chiusu-
ra, balaustrate) di
ghisa, ferro o ac-
ciao, escluse le
costruzioni prefab-
bricate della voce
9406; lamiere, bar-
re, profilati, tubi
e simili, di ghisa,
ferro o acciaio,
predisposti per es-
sere utilizzati nel-
le costruzioni
7315 Catene antisdruccio- Fabbricazione in cui il valore
levoli di tutti i materiali della vo-
ce 7315 utilizzati non eccede
il 50% del prezzo franco fab-
brica del prodotto
ex Rame e lavori di ra- Fabbricazione in cui:
capitolo me, esclusi i pro- - tutti i materiali utilizza-
74 dotti delle voci da ti, sono classificati in una
7401 a 7405; le re- voce doganale diversa da quel-
gole applicabili ai la del prodotto, e
quali sono specifi- - il valore di tutti i mate-
cate in appresso riali utilizzati non eccede il
50% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
7401 Metalline cuprifere; Fabbricazione in cui tutti i
rame da cementazione materiali utilizzati sono
(precipitato di ra- classificati in una voce di-
me) versa da quella del prodotto
7402 Rame non raffinato; Fabbricazione in cui tutti i
anodi di rame per materiali utilizzati sono
affinazione elettro- classificati in una voce di-
litica versa da quella del prodotto
7403 Rame raffinato e le-
ghe di rame, grezzo:
- rame raffinato Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati sono
classificati in una voce di-
versa da quella del prodotto
- leghe di rame Fabbricazione a partire da ra-
me raffinato, grezzo, o da ca-
scami e rottami
7404 Cascami ed avanzi di Fabbricazione in cui tutti i
rame materiali utilizzati sono
classificati in una voce di-
versa da quella del prodotto
7405 Leghe madri di rame Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati sono
classificati in una voce di-
versa da quella del prodotto
ex Nichel e lavori di Fabbricazione in cui:
capitolo nichel, esclusi i - tutti i materiali utilizzati
75 prodotti delle voci sono classificati in una voce
da 7501 a 7503, per doganale diversa da quella del
i quali le regole prodotto, e
sono indicate in ap- - il valore di tutti i mate-
presso riali utilizzati non eccede il
50% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
da 7501 Metalline di nichel, Fabbricazione in cui tutti i
a 7503 "sinters" di ossidi materiali utilizzati sono
di nichel ed altri classificati in una voce di-
prodotti intermedi versa da quella del prodotto
della metallurgia
del nichel; nichel
greggio, cascami ed
avanzi di nichel
ex Alluminio e lavori Fabbricazione in cui:
capitolo di alluminio, esclu- - tutti i materiali utilizzati
76 si i prodotti delle sono classificati ad una voce
voci 7601, 7602 e ex diversa da quella del
7616; per i quali le prodotto, e
regole sono indicate - il valore di tutti i mate-
in appresso riali utilizzati non eccede il
50% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
7601 Alluminio grezzo Fabbricazione tramite tratta-
mento termico o elettrolitico
a partire da alluminio non le-
gato o cascami e rottami di
alluminio
7602 Cascami ed avanzi di Fabbricazione in cui tutti i
alluminio materiali utilizzati sono
classificati in una voce di-
versa da quella del prodotto
ex 7616 Articoli di allumi- Fabbricazione in cui:
nio diversi dalle - tutti i materiali utilizzati
tele metalliche sono classificati in una voce
(comprese le tele doganale diversa da quella del
continue o senza fi- prodotto. Tuttavia le tele me-
ne), reti e griglie, talliche (comprese le tele
di fili di alluminio continue o senza fine), le re-
e lamiere o nastri ti e le griglie, di fili di
spiegati di allumi- alluminio e le lamiere o na-
nio stri spiegati di alluminio
possono essere utilizzati, e
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
50% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
ex Piombo e lavori di Fabbricazione in cui:
capitolo piombo, esclusi i - tutti i materiali utilizzati
78 prodotti delle voci sono classificati in una voce
7801 e 7802, per i doganale diversa da quella del
quali le regole sono prodotto, e -
indicate in appresso - il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
50% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
7801 Piombo greggio:
- Piombo raffinato Fabbricazione a partire da
piombo d'opera
- altri Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati sono
classificati in una voce doga-
nale diversa da quella del
prodotto. Tuttavia i cascami
e i rottami di piombo della
voce 7802 non possono essere
utilizzati
7802 Cascami ed avanzi di Fabbricazione in cui tutti i
piombo materiali utilizzati sono
classificati in una voce di-
versa da quella del prodotto
ex Zinco e lavori di Fabbricazione in cui:
capitolo zinco, esclusi i - tutti i materiali utilizzati
79 prodotti delle voci sono classificati in una voce
7901 e 7902, per i doganale diversa da quella del
quali le regole sono prodotto, e
indicate in appresso - il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
50% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
7901 Zinco greggio Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati sono
classificati in una voce doga-
nale diversa da quella del
prodotto. Tuttavia i cascami e
i rottami di zinco della voce
7902 non possono essere uti-
lizzati
7902 Cascami ed avanzi di Fabbricazione in cui tutti i
zinco materiali utilizzati sono
classificati in una voce di-
versa da quella del prodotto
ex Stagno e lavori di Fabbricazione in cui:
capitolo stagno, esclusi i - tutti i materiali utilizzati
80 prodotti delle voci sono classificati in una voce
8001, 8002 e 8007, doganale diversa da quella del
per i quali le rego- prodotto, e
le sono indicate in - il valore di tutti i mate-
appresso riali utilizzati non eccede il
50% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
8001 Stagno greggio Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati sono
classificati in una voce doga-
nale diversa da quella del
prodotto. Tuttavia i materiali
della voce 8002 non possono
essere utilizzati
8002 Cascami ed avanzi di Fabbricazione in cui tutti i
e stagno; altri lavori materiali utilizzati sono
8007 di stagno classificati in una voce di-
versa da quella del prodotto
capitolo Altri metalli comu-
81 ni; cermet; lavori
di queste materie
- altri metalli co- Fabbricazione in cui il valore
muni, lavorati; la- di tutti i materiali classi
vori di queste mate- ficati nella stessa voce del
rie prodotto utilizzato non eccede
il 50% del prezzo franco fab-
brica del prodotto
- altri Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati sono
classificati in una voce di-
versa da quella del prodotto
ex Utensili e utensile- Fabbricazione in cui tutti i
capitolo ria; oggetti di col- materiali utilizzati sono
82 telleria e posateria classificati in una voce di-
da tavola, di metal- versa da quella del prodotto
li comuni; parti di
questi oggetti di
metalli comuni,
esclusi i prodotti
delle voci 8206,
8207, 8208, ex 8211,
8214 e 8215, per i
quali le regole sono
indicate in appresso
8206 Utensili compresi in Fabbricazione in cui tutti i
almeno due delle vo- materiali utilizzati sono
ci da 8202 a 8205, classificati in una voce doga-
condizionati in as- nale diversa dalle voci da
sortimenti per la 8202 a 8205. Tuttavia, utensi-
vendita al minuto li delle voci da 8202 a 8205
possono essere inseriti negli
assortimenti purche' il loro
valore non ecceda il 15% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
8207 Utensili intercam- Fabbricazione in cui:
biabili per utensi- - tutti i materiali utilizzati
leria a mano, anche sono classificati in una voce
meccanica o per mac- doganale diversa da quella del
chine utensili (per prodotto, e
esempio: per imbuti- - il valore di tutti i mate-
re, stampare, punzo- riali utilizzati non eccede il
nare, maschiare, fi- 40% del prezzo franco fabbrica
lettare, forare, del prodotto
alesare, scanalare,
fresare, tornire,
avvitare) comprese
le filiere per tra-
filare o estrudere i
metalli, nonche' gli
utensili di perfora-
zione o di sondaggio
8208 Coltelli e lame Fabbricazione in cui:
trancianti per mac- - tutti i materiali utilizzati
chine o apparecchi sono classificati in una voce
meccanici doganale diversa da quella del
prodotto, e
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
ex 8211 Coltelli (diversi da Fabbricazione in cui tutti i
quelli della voce materiali utilizzati sono
8208), a lama tran- classificati in una voce doga-
ciante o dentata, nale diversa da quella del
compresi i roncoli prodotto. Tuttavia, le lame di
chiudibili coltello ed i manici di metal-
li comuni possono essere uti-
lizzati
8214 Altri oggetti di Fabbricazione in cui tutti i
coltelleria (per materiali utilizzati sono
esempio: tosatrici, classificati in una voce doga-
fenditoi, coltellac- nale diversa da quella del
ci, scuri da macel- prodotto. Tuttavia, i manici
laio o da cucina e di metalli comuni possono es-
tagliacarte), uten- sere utilizzati
sili ed assortimenti
di utensili per ma-
nicure o pedicure
(comprese le lime da
unghie)
8215 Cucchiai, forchette, Fabbricazione in cui tutti i
mestoli, schiumaro- materiali utilizzati sono
le, palette da tor- classificati in una voce doga-
ta, coltelli specia- nale diversa da quella del
li da pesce o da prodotto. Tuttavia, i manici
burro, pinze da zuc- di metalli comuni possono es-
chero e oggetti si- sere utilizzati
mili
ex Lavori diversi di Fabbricazione in cui tutti i
capitolo metalli comuni materiali utilizzati sono
83 esclusi i prodotti classificati in una voce di-
delle voci ex 8306 versa da quella del prodotto
per i quali le rego-
le sono indicate in
appresso
ex 8306 Statuette ed oggetti Fabbricazione in cui tutti i
di ornamento per in- materiali utilizzati sono
terni, di metalli classificati in una voce doga-
comuni nale diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, gli altri
materiali della voce 8306 pos-
sono essere utilizzati purche'
il loro valore non ecceda il
30% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
(1) Per le condizioni speciali relative a prodotti
costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.
(2) Cfr. nota n. 6.
Voce Designazione Lavorazione o trasformazione
doganale delle merci alla quale devono essere sot-
SA toposti i materiali non origi-
nari per ottenere il carattere
di prodotti originari
(1) (2) (3)
ex Reattori nucleari, Fabbricazione in cui:
capitolo caldaie, macchine, - tutti i materiali utilizzati
84 apparecchi e conge- sono classificati in una voce
gni meccanici; parti doganale diversa da quella del
di queste macchine prodotto, e
o apparecchi esclusi - tutti i materiali utilizzati
i prodotti delle sono classificati in una voce
seguenti voci o par- doganale diversa da quella del
ti di voci dogana- prodotto
li, per i quali le
relative regole fi-
gurano in appresso:
ex 8401, 8402, 8403,
ex 8404, da 8406 a
8409, 8411, 8412, ex
8413, ex 8414, 8415,
8418, ex 8419, 8420,
8423, da 8425 a
8430, ex 8431, 8439,
8441, da 8444 a
8447, ex 8448, 8452,
da 8456 a 8466, da
8469 a 8472, 8480,
8482, 8484 e 8485
ex 8401 Elementi combustibi- Fabbricazione in cui tutti i
li nucleari materiali utilizzati sono
classificati in una voce di-
versa da quella del prodotto
(1)
8402 Caldaie a vapore Fabbricazione in cui:
(generatori di vapo- - tutti i materiali utilizzati
re), diverse dalle sono classificati in una voce
caldaie per il ri- diversa da quella del prodot-
scaldamento centrale to, e
costruite per pro- - il valore di tutti i mate-
durre contemporanea- riali utilizzati non eccede il
mente acqua calda e 40% del prezzo franco fabbrica
vapore a bassa pres- del prodotto
sione; caldaie dette
"ad acqua surriscal-
data"
8403 e Caldaie per il ri- Fabbricazione in cui tutti i
ex 8404 scaldamento centra- materiali utilizzati sono
le, diverse da quel- classificati in una voce di-
le della voce 8402 e versa da 8403 o 8404.
apparecchi ausiliari
per caldaie per il
riscaldamento
8406 Turbine a vapore Fabbricazione in cui il valore
di tutti i materiali non ec-
cede il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8407 Motori a pistone Fabbricazione in cui il valore
alternativo o rota- di tutti i materiali non ec-
tivo, con accensione cede il 40% del prezzo franco
a scintilla (motori fabbrica del prodotto
a scoppio)
8408 Motori a pistone, Fabbricazione in cui il valore
con accensione per di tutti i materiali non ec-
compressione (motori cede il 40% del prezzo franco
diesel o semi- fabbrica del prodotto
diesel)
8409 Parti riconoscibili Fabbricazione in cui il valore
come destinate, di tutti i materiali non ec-
esclusivamente o cede il 40% del prezzo franco
principalmente, ai fabbrica del prodotto
motori delle voci
8407 o 8408
8411 Turboreattori, Fabbricazione in cui:
turbopropulsori e - tutti i materiali utilizzati
altre turbine a gas sono classificati in una voce
diversa da quella del prodot-
to, e
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
8412 Altri motori e mac- Fabbricazione in cui il valore
chine motrici di tutti i materiali non ec-
cede il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
ex 8413 Pompe volumetriche Fabbricazione in cui:
rotative - tutti i materiali utilizzati
sono classificati in una voce
diversa da quella del prodot-
to, e
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
ex 8414 Ventilatori e simi- Fabbricazione in cui:
li, per usi indu- - tutti i materiali utilizzati
striali sono classificati in una voce
diversa da quella del prodot-
to, e
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
8415 Macchine ed apparec- Fabbricazione in cui il valore
chi per il condizio- di tutti i materiali utiliz-
namento dell'aria, zati non eccede il 40% del
comprendenti un prezzo franco fabbrica del
ventilatore a moto- prodotto
re e dei dispositivi
atti a modificare la
temperatura e l'umi-
dita', compresi
quelli nei quali il
grado igrometrico
non e' regolabile
separatamente
8418 Frigoriferi, con- Fabbricazione in cui:
gelatori-conservato- - tutti i materiali utilizzati
ri ed altro materia- sono classificati in una voce
le, altre macchine diversa da quella del prodot-
ed apparecchi per la to,
produzione del fred- - il valore di tutti i mate-
do, con attrezzatura riali utilizzati non eccede il
elettrica o di altre 40% del prezzo franco fabbrica
specie; pompe di del prodotto, e
calore diverse dalle - il valore di tutti i mate-
macchine ed apparec- riali non originari non eccede
chi per il condizio- il valore dei materiali ori-
namento dell'aria ginari utilizzati
della voce 8415
ex 8419 Macchine per l'in- Fabbricazione in cui:
dustria del legno, - il valore di tutti i mate-
della pasta per car- riali utilizzati non eccede il
ta e del cartone 40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto, e
- entro il predetto limite, i
materiali classificati nella
stessa voce doganale del pro-
dotto sono unicamente utiliz-
zati fino ad un valore del 25%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto
8420 Calandre e lamina- Fabbricazione in cui:
toi, diversi da - il valore di tutti i mate-
quelli per i metalli riali utilizzati non eccede
o per il vetro, e il 40% del prezzo franco
cilindri per dette fabbrica del prodotto, e
macchine - entro il predetto limite, i
materiali classificati nella
stessa voce doganale del
prodotto sono unicamente
utilizzati fino ad un valore
del 25% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8423 Apparecchi e stru- Fabbricazione in cui:
menti per pesare, - tutti i materiali utilizzati
comprese la basculle sono classificati in una voce
e le bilance per diversa da quella del prodot-
verificare ma esclu- to, e
se le bilance sensi- - il valore di tutti i mate-
bili ad un peso di 5 riali utilizzati non eccede
cg o meno; pesi per il 40% del prezzo franco
qualsiasi bilancia fabbrica del prodotto
da 8425 Macchine ed apparec- Fabbricazione in cui:
a 8428 chi di sollevamento, - il valore di tutti i mate-
di movimentazione, riali utilizzati non eccede
di carico o di il 40% del prezzo franco
scarico fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, i
materiali classificati della
voce 8431 sono unicamente
utilizzati fino ad un valore
del 10% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8429 Apripista (bulldo-
zers, angledozers),
livellatrici, ruspe,
spianatrici, pale
meccaniche, escava-
tori, caricatori e
caricatrici-spala-
trici, compattatori
e rulli compressori,
semoventi:
- rulli compressori Fabbricazione in cui
il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede
il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto e
- altri Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede
il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, i
materiali classificati della
voce 8431 sono unicamente
utilizzati fino ad un valore
del 10% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8430 Altre macchine ed Fabbricazione in cui:
apparecchi per lo - il valore di tutti i mate-
sterramento, il li- riali utilizzati non eccede
vellamento, lo spia- il 40% del prezzo franco
namento, la escava- fabbrica del prodotto, e
zione, per rendere - entro il predetto limite, i
compatto il terreno, materiali classificati della
l'estrazione o la voce 8431 sono unicamente
perforazione della utilizzati fino ad un valore
terra, dei minerali del 10% del prezzo franco
o dei minerali me- fabbrica del prodotto
talliferi, battipali
a macchine per la
estrazione dei pali,
spazzaneve
ex 8431 Parti di ricambio Fabbricazione in cui il valore
per rulli compres- di tutti i materiali utiliz-
sori zati non eccede il 40% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
8439 Macchine ed apparec- Fabbricazione in cui:
chi per la fabbrica- - il valore di tutti i mate-
zione della pasta di riali utilizzati non eccede
materie fibrose cel- il 40% del prezzo franco
lulosiche o per la fabbrica del prodotto, e
fabbricazione o la - entro il predetto limite, i
finitura della carta materiali classificati nella
o del cartone stessa voce doganale del
prodotto sono unicamente
utilizzati fino ad un valore
del 25% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8441 Altre macchine ed Fabbricazione in cui:
apparecchi per la - il valore di tutti i mate-
lavorazione della riali utilizzati non eccede
pasta per carta, il 40% del prezzo franco
della carta o del fabbrica del prodotto, e
cartone, comprese le - entro il predetto limite, i
tagliatrici di ogni materiali classificati nella
tipo stessa voce doganale del
prodotto sono unicamente
utilizzati fino ad un valore
del 25% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
da 8444 Macchine per l'indu- Fabbricazione in cui il valore
a 8447 stria tessile delle di tutti i materiali utilizza-
voci da 8444 a 8447 ti non eccede il 40% del prez-
zo franco fabbrica del
prodotto
ex 8448 Macchine e apparec- Fabbricazione in cui il valore
chi ausiliari per le di tutti i materiali utilizza-
macchine delle voci ti non eccede il 40% del prez-
8444 e 8445 zo franco fabbrica del
prodotto
8452 Macchine per cucire,
escluse le macchine
per cucire i fogli
della voce 8440; mo-
bili, supporti e co-
perchi costruiti ap-
positamente per mac-
chine per cucire;
aghi per macchine
per cucire:
- macchine per cu- Fabbricazione in cui:
cire unicamente - il valore di tutti i mate-
con punto annodato, riali utilizzati non eccede
la cui testa pesa al il 40% del prezzo franco
massimo 16 Kg, senza fabbrica del prodotto,
motore o 17 Kg con - il valore di tutti i mate-
il motore riali non originari utiliz-
zati per il montaggio della
testa (senza motore) non
eccede il valore dei mate-
riali originari utilizzati e,
- il meccanismo di tensione
del filo, il meccanismo del-
l'uncinetto ed il meccanismo
zig-zag sono gia' prodotti
originari
- altri Fabbricazione in cui il valore
di tutti i materiali utilizza-
ti non eccede il 40% del prez-
zo franco fabbrica del prodot-
to
da 8456 Macchine utensili, Fabbricazione in cui il valore
a 8466 apparecchi (loro di tutti i materiali utilizza-
parti di ricambio ed ti non eccede il 40% del prez-
accessori) delle vo- zo franco fabbrica del prodot-
ci da 8456 a 8466 to
da 8469 Macchine per ufficio Fabbricazione in cui il valore
a 8472 (ad esempio, macchi- di tutti i materiali utilizza-
ne da scrivere, mac- ti non eccede il 40% del prez-
chine calcolatrici, zo franco fabbrica del prodot-
macchine automatiche to
per l'elaborazione
di dati, duplicato-
ri, cucitrici mecca-
niche)
8480 Staffe per fonderia; Fabbricazione in cui il valore
piastre di fondo per di tutti i materiali utilizza-
forme; modelli per ti non eccede il 50% del prez-
forme; forme per i zo franco fabbrica del prodot-
metalli (diversi to
dalle lingotterie),
i carburi metallici,
il vetro, le materie
minerali, la gomma o
le materie plastiche
8482 Cuscinetti a rotola- Fabbricazione in cui:
mento, a sfere, a - tutti i materiali utilizzati
cilindri, a rulli o sono classificati in una vo-
ad aghi ce diversa da quella del
prodotto, e
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede
il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8484 Guarnizioni metallo- Fabbricazione in cui il valore
plastiche; serie o di tutti i materiali utilizza-
assortimenti di ti non eccede il 40% del prez-
guarnizioni di com- zo franco fabbrica del prodot-
posizione diversa, to
presentati in invo-
lucri, buste o im-
ballaggi simili
8485 Parti di macchine o Fabbricazione in cui il valore
di apparecchi non di tutti i materiali utilizza-
nominate ne' compre- ti non eccede il 40% del prez-
se altrove in questo zo franco fabbrica del prodot-
capitolo, non aventi to
congiunzioni elet-
triche, parti isola-
te elettricamente,
avvolgimenti, con-
tatti o altre carat-
teristiche elettri-
che
ex Macchine elettriche, Fabbricazione in cui:
capitolo apparecchi e mate- - tutti i materiali utilizzati
85 riale elettrico e sono classificati in una voce
loro parti; apparec- diversa da quella del prodot-
chi per la registra- to, e
zione o la riprodu- - il valore di tutti i mate-
zione del suono, ap- riali utilizzati non eccede
parecchi per la re- il 40% del prezzo franco
gistrazione o la ri- fabbrica del prodotto
produzione delle im-
magini e del suono
per la televisione,
e parti ed accessori
di tali apparecchi,
esclusi gli articoli
delle seguenti voci
o sottovoci, per i
quali le relative
regole figurano in
appresso: 8501,
8502, ex 8518, da
8519 a 8529, da 8535
a 8737, ex 8541,
8542, da 8544 a 8548
8501 Motori e generatori Fabbricazione in cui:
elettrici (esclusi i - il valore di tutti i mate-
gruppi elettrogeni) riali utilizzati non eccede
il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, i
materiali classificati nella
voce 8503 sono unicamente
utilizzati fino ad un valore
del 10% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8502 Gruppi elettrogeni e Fabbricazione in cui:
convertitori rotanti - il valore di tutti i mate-
elettrici riali utilizzati non eccede
il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, i
materiali classificati nella
voce 8501 o 8503 sono uni-
camente utilizzati fino ad
un valore del 10% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
ex 8518 Microfoni e loro Fabbricazione in cui:
supporti; altopar- - il valore di tutti i mate-
lanti anche montati riali utilizzati non eccede il
nelle casse acusti- 40% del prezzo franco fabbrica
che; auricolari, del prodotto, e
cuffie e simili, an- - il valore di tutti i mate-
che combinati con un riali non originari utilizzati
microfono; amplifi- non eccede il valore dei mate-
catori elettrici ad riali originari utilizzati
audiofrequenza: ap-
parecchi elettrici
di amplificazione
del suono
8519 Giradischi, elettro-
foni, lettori di
cassette ed altri
apparecchi per la
riproduzione del
suono senza disposi-
tivo incorporato per
la registrazione del
suono
- fonografi elettri- Fabbricazione in cui:
ci - il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto, e
- il valore di tutti i mate-
riali non originari utilizzati
non eccede il valore dei mate-
riali originari utilizzati
- altri Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto, e
- il valore di tutti i mate-
riali non originari utilizzati
non eccede il valore dei mate-
riali originari utilizzati
8520 Magnetofoni ed altri Fabbricazione in cui:
apparecchi per la - il valore di tutti i mate-
registrazione del riali utilizzati non eccede il
suono, anche con di- 40% del prezzo franco fabbrica
spositivo incorpora- del prodotto,
to per la riprodu- - il valore di tutti i mate-
zione del suono riali non originari utilizzati
non eccede il valore dei mate-
riali originari utilizzati
8521 Apparecchi per la Fabbricazione in cui:
videoregistrazione - il valore di tutti i mate-
o la videoriprodu- riali utilizzati non eccede il
zione 40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto,
- il valore di tutti i mate-
riali non originari utilizzati
non eccede il valore dei mate-
riali originari utilizzati
8522 Parti ed accessori Fabbricazione in cui il valore
di apparecchi delle di tutti i materiali utiliz-
voci da 8519 a 8521 zati non eccede il 40% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
8523 Supporti preparati Fabbricazione in cui il valore
per la registrazione di tutti i materiali utiliz-
del suono o per si- zati non eccede il 40% del
mili registrazioni, prezzo franco fabbrica del
ma non registrati, prodotto
diversi dai prodotti
del capitolo 37
8524 Dischi, nastri ed
altri supporti per
la registrazione del
suono o per simili
registrazioni, regi-
strati, comprese le
matrici e le forme
galvaniche per la
fabbricazione di
dischi, esclusi i
prodotti del capito-
lo 37:
- matrici e forme Fabbricazione in cui il valore
galvaniche per la di tutti i materiali utiliz-
fabbricazione di zati non eccede il 40% del
dischi prezzo franco fabbrica del
prodotto
- altri Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto, e
- il valore dei materiali
della voce 8523 utilizzati non
eccede il 10% del prezzo fran-
co fabbrica del prodotto
8525 Apparecchi trasmit- Fabbricazione in cui:
tenti per la radio- - il valore di tutti i mate-
telefonia, la radio- riali utilizzati non eccede il
telegrafia, la ra- 40% del prezzo franco fabbrica
diodiffusione o la del prodotto
telesivione, anche - il valore dei materiali non
muniti di un ap- originari utilizzati non ec-
parecchio ricevente cede il valore dei materiali
o di un apparecchio originari utilizzati
per la registrazione
o la riproduzione
del suono, telecame-
re
8526 Apparecchi di radio- Fabbricazione in cui:
rilevamento e di ra- - il valore di tutti i mate-
dioscandaglio (ra- riali utilizzati non eccede il
dar), apparecchi di 40% del prezzo franco fabbrica
radionavigazione ed del prodotto,
apparecchi di radio- - il valore di tutti i mate-
telecomando riali non originari utilizzati
non eccede il valore dei mate-
riali originari utilizzati
8527 Apparecchi riceventi Fabbricazione in cui:
per la radiotelefo- - il valore di tutti i mate-
nia, la radiotele- riali utilizzati non eccede il
grafia o la radio- 40% del prezzo franco fabbrica
diffusione, anche del prodotto,
combinati, in uno - il valore di tutti i mate-
stesso involucro, riali non originari utilizzati
con un apparecchio non eccede il valore dei mate-
per la registrazione riali originari utilizzati
o la riproduzione
del suono o con un
apparecchio di oro-
logeria
8528 Apparecchi riceventi
per la televisione,
compresi i televiso-
ri a circuito chiuso
(videomonitor e i
videoproiettori),
anche combinati in
uno stesso involu-
cro, con un apparec-
chio ricevente per
la radiodiffusione o
la registrazione o
la riproduzione del
suono o di immagini
- apparecchi per la Fabbricazione in cui:
registrazione o la - il valore di tutti i mate-
riproduzione di im- riali utilizzati non eccede il
magini, con video- 40% del prezzo franco fabbrica
sintonizzazione in- del prodotto,
corporato - il valore di tutti i mate-
riali non originari utilizzati
non eccede il valore dei mate-
riali originari utilizzati
- altri Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto,
- il valore di tutti i mate-
riali non originari utilizzati
non eccede il valore dei mate-
riali originari utilizzati
8529 Parti riconoscibili
come destinate
esclusivamente o
principalmente agli
apparecchi delle vo-
ci da 8525 a 8528:
- adatte per essere Fabbricazione in cui il valore
utilizzate unicamen- di tutti i materiali utiliz-
te o principalmente zati non eccede il 40% del
con apparecchi per prezzo franco fabbrica del
la registrazione o prodotto
la riproduzione di
immagini
- altre Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto,
- il valore di tutti i mate-
riali non originari utilizzati
non eccede il valore dei mate-
riali originari utilizzati
8535 e Apparecchi per l' Fabbricazione in cui:
8536 interruzione, il - il valore di tutti i mate-
sezionamento, la riali utilizzati non eccede il
protezione, la dira- 40% del prezzo franco fabbrica
mazione, l'allaccia- del prodotto, e
mento o il collega- - entro il predetto limite, il
mento dei circuiti valore dei materiali della vo-
elettrici ce 8538 utilizzati non eccede
il 10% del prezzo franco fab-
brica del prodotto
8537 Quadri, pannelli, Fabbricazione in cui:
mensole, banchi, ar- - il valore di tutti i mate-
madi (compresi gli riali utilizzati non eccede il
armadi di comando 40% del prezzo franco fabbrica
numerico) ed altri del prodotto, e
supporti provvisti - entro il predetto limite, il
di vari apparecchi valore dei materiali della vo-
delle voci 8535 o ce 8538 utilizzati non eccede
8536 per il comando il 10% del prezzo franco fab-
o la distribuzione brica del prodotto
elettrica, compresi
quelli che incorpo-
rano gli strumenti o
apparecchi del capi-
tolo 90 diversi
dagli apparecchi di
commutazione della
voce 8517
ex 8541 Diodi, transistor e Fabbricazione in cui:
simili dispositivi a - tutti i materiali utilizzati
semiconduttori, sono classificati in una voce
esclusi i dischi diversa da quella del prodot-
(wafers) non ancora to, e
tagliati in micro- - il valore di tutti i mate-
placchette riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
8542 Circuiti integrati e Fabbricazione in cui:
microassiemaggi - il valore di tutti i mate-
elettronici riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto, e
- entro il predetto limite, i
materiali classificati nella
voce 8541 o 8542 sono unica-
mente utilizzati fino ad un
valore del 10% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
8544 Fili, cavi (compresi Fabbricazione in cui il valore
i cavi coassiali), di tutti i materiali utiliz-
ed altri conduttori zati non eccede il 40% del
isolati per l'elet- prezzo franco fabbrica del
tricita' (anche lac- prodotto
cati od ossidati
anodicamente), muni-
ti o meno di pezzi
di congiunzione; ca-
vi di fibre ottiche,
costituiti di fibre
rivestite indivi-
dualmente, anche do-
tati di conduttori
elettrici o muniti
di pezzi di con-
giunzione
8545 Elettrodi di carbo- Fabbricazione in cui il valore
ne, spazzole di car- di tutti i materiali utiliz-
bone, carboni per zati non eccede il 40% del
lampade o per pile prezzo franco fabbrica del
ed altri oggetti di prodotto
grafite o di altro
carbonio, con o sen-
za metallo, per usi
elettrici
8546 Isolatori per Fabbricazione in cui il valore
l'elettricita', di di tutti i materiali utiliz-
qualsiasi materia zati non eccede il 40% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
8547 Pezzi isolanti inte- Fabbricazione in cui il valore
ramente di materie di tutti i materiali utiliz-
isolanti o con sem- zati non eccede il 40% del
plici parti metal- prezzo franco fabbrica del
liche di congiunzio- prodotto
ne (per esempio:
boccole a vite) an-
negate nella massa,
per macchine, ap-
parecchi o impianti
elettrici, diversi
dagli isolatori del-
la voce 8546; tubi
isolanti e loro rac-
cordi, di metalli
comuni, isolati
internamente
8548 Parti elettriche di Fabbricazione in cui il valore
macchine o di ap- di tutti i materiali utiliz-
parecchi, non nomi- zati non eccede il 40% del
nate ne' comprese prezzo franco fabbrica del
altrove in questo prodotto
capitolo
da 8601 Veicoli e materiale Fabbricazione in cui il valore
a 8607 rotante per strade di tutti i materiali utiliz-
ferrate o simili e zati non eccede il 40% del
loro parti prezzo franco fabbrica del
prodotto
8608 Materiale fisso per Fabbricazione in cui:
strade ferrate o si- - tutti i materiali utilizzati
mili; apparecchi sono classificati in una voce
meccanici (compresi diversa da quella del prodot-
quelli elettromec- to, e
canici) di segnala- - il valore di tutti i mate-
zione, di sicurezza, riali utilizzati non eccede il
di controllo o di 40% del prezzo franco fabbrica
comando per strade del prodotto, e
ferrate o simili,
reti stradali o flu-
viali, aree di par-
cheggio, instal-
lazioni portuali o
aerodromi; loro par-
ti
8609 Casse mobili e con- Fabbricazione in cui il valore
tenitori (compresi di tutti i materiali utiliz-
quelli uso cisterna zati non eccede il 40% del
e quelli uso serba- prezzo franco fabbrica del
toio) appositamente prodotto
costruiti ed attrez-
zati per uno o piu'
mezzi di trasporto
ex Vetture automobili, Fabbricazione in cui il valore
capitolo trattori, velocipe- di tutti i materiali utiliz-
87 di, motocicli ed zati non eccede il 40% del
altri veicoli ter- prezzo franco fabbrica del
restri, loro parti prodotto
ed accessori, esclu-
si i prodotti delle
seguenti voci o sot-
tovoci, per i quali
le relative regole
figurano in appres-
so: da 8709 a 8711,
ex 8712, 8715 e 8716
8709 Autocarrelli non mu- Fabbricazione in cui:
niti di un disposi- - tutti i materiali utilizzati
tivo di sollevamen- sono classificati in una voce
to, dei tipi utiliz- diversa da quella del prodot-
zati negli stabili- to, e
menti, nei depositi, - il valore di tutti i mate-
nei porti o negli riali utilizzati non eccede il
aeroporti, per il 40% del prezzo franco fabbrica
trasporto di merci del prodotto
su brevi distanze;
carrelli-trattori
dei tipi utilizzati
nelle stazioni; loro
parti
8710 Carri da combat- Fabbricazione in cui:
timento e autoblin- - tutti i materiali utilizzati
de, anche armati; sono classificati in una voce
loro parti diversa da quella del prodot-
to, e
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto, e
8711 Motocicli (compresi
i ciclomotori) e ve-
locipedi con motore
ausiliario, anche
con carrozzini late-
rali; carrozzini la-
terali ("side car")
- con motore alter-
nativo a pistoni, a
combustione interna,
a cilindrata:
- non superiore a Fabbricazione in cui:
50 cm cubi - il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto, e
- il valore dei materiali non
originari utilizzati non ec-
cede il valore dei materiali
originari utilizzati
- superiore a 50 cm Fabbricazione in cui:
cubi - il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto, e
- il valore dei materiali non
originari utilizzati non ec-
cede il valore dei materiali
originari utilizzati
- altri Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto, e
- il valore dei materiali non
originari utilizzati non ec-
cede il valore dei materiali
originari utilizzati
ex 8712 Biciclette senza Fabbricazione a partire da
cuscinetti a sfere materiali che non sono clas-
sificati nella voce 8714
8715 Carrozzine, passeg- Fabbricazione in cui:
gini e veicoli simi- - tutti i materiali utilizzati
li per il trasporto sono classificati in una voce
dei bambini; loro diversa da quella del prodot-
parti to, e
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
8716 Rimorchi e semiri- Fabbricazione in cui:
morchi per qualsiasi - tutti i materiali utilizzati
veicolo; altri vei- sono classificati in una voce
coli non automobi- diversa da quella del prodot-
li; loro parti to, e
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
ex Aeroplani, veicoli Fabbricazione in cui tutti i
capitolo spaziali e loro par- materiali utilizzati sono
88 ti, esclusi i pro- classificati in una voce di-
dotti delle voci ex versa da quella del prodotto
8804 e 8805 per i
quali le regole sono
specificate in ap-
presso
ex 8804 Rotochutes Fabbricazione a partire da
materiali di qualsiasi voce,
compresi gli altri materiali
della voce 8804
8805 Apparecchi e dispo- Fabbricazione in cui tutti i
sitivi per il lancio materiali utilizzati sono
di veicoli aerei: classificati in una voce di-
apparecchi e dispo- versa da quella del prodotto
sitivi per l'appon-
taggio di veicoli
aerei e apparecchi e
dispositivi simili;
apparecchi al suolo
di allenamento al
volo; loro parti
capitolo Navi, battelli ed Fabbricazione in cui tutti i
89 altri natanti materiali utilizzati sono
classificati in una voce di-
versa da quella del prodotto.
Inoltre, gli scafi della voce
8906 non possono essere uti-
lizzati
ex Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui:
capitolo parecchi d'ottica, - tutti i materiali utilizzati
90 per fotografia e per sono classificati in una voce
cinematografia, di diversa da quella del prodot-
misura, di controllo to, e
o di precisione, - il valore di tutti i mate-
strumenti ed ap- riali utilizzati non eccede il
parecchi medico- 40% del prezzo franco fabbrica
chirurgici; parti ed del prodotto, e
accessori di questi
strumenti o apparec-
chi, esclusi i pro-
dotti delle seguenti
voci o sottovoci,
per i quali le rela-
tive regole figurano
in appresso:
9001, 9002, 9004, ex
9005, ex 9006, 9007,
9011, ex 9014, da
9015 a 9020 e da
9024 a 9033
9001 Fibre ottiche e fa- Fabbricazione in cui il valore
sci di fibre ot- di tutti i materiali utiliz-
tiche; cavi di fibre zati non eccede il 40% del
ottiche diversi da prezzo franco fabbrica del
quelli della voce prodotto
8544; materie pola-
rizzanti in fogli o
in lastre; lenti
(comprese le lenti
oftalmiche a contat-
to), prismi, specchi
ed altri elementi di
ottica, di qualsiasi
materia, non monta-
ti, diversi da quel-
li di vetro non la-
vorato otticamente
9002 Lenti, prismi, spec- Fabbricazione in cui il valore
chi ed altri elemen- di tutti i materiali utiliz-
ti di ottica di zati non eccede il 40% del
qualsiasi materia, prezzo franco fabbrica del
montati, per stru- prodotto
menti o apparecchi,
diversi da quelli di
vetro non lavorato
otticamente
9004 Occhiali (corret- Fabbricazione in cui il valore
tivi, protettivi o di tutti i materiali utiliz-
altri) ed oggetti zati non eccede il 40% del
simili prezzo franco fabbrica del
prodotto
ex 9005 Binocoli, cannoc- Fabbricazione in cui:
chiali, telescopi - tutti i materiali utilizzati
ottici e loro soste- sono classificati in una voce
gni diversa da quella del prodot-
to,
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto,
- il valore di tutti i mate-
riali non originari utilizzati
non eccede il valore dei
materiali originari utilizzati
ex 9006 Apparecchi fotogra- Fabbricazione in cui:
fici (non cinemato- - tutti i materiali utilizzati
grafici): apparecchi sono classificati in una voce
e dispositivi, com- diversa da quella del prodot-
presi lampade e tu- to,
bi, per la produzio- - il valore di tutti i mate-
ne di lampi di luce riali utilizzati non eccede il
in fotografia, di- 40% del prezzo franco fabbrica
versi dalle lampade del prodotto,
per lampi di luce, - il valore di tutti i mate-
elettriche riali non originari utilizzati
non eccede il valore dei
materiali originari utilizzati
9007 Cineprese e proiet- Fabbricazione in cui:
tori cinematografi- - tutti i materiali utilizzati
ci, anche muniti di sono classificati in una voce
dispositivi per la diversa da quella del prodot-
registrazione o la to,
riproduzione del - il valore di tutti i mate-
suono riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto,
- il valore di tutti i mate-
riali non originari utilizzati
non eccede il valore dei
materiali originari utilizzati
9011 Microscopi ottici, Fabbricazione in cui:
compresi quelli per - tutti i materiali utilizzati
la microfotografia, sono classificati in una voce
la microcinematogra- diversa da quella del prodot-
fia o la microproie- to,
zione - il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto,
- il valore di tutti i mate-
riali non originari utilizzati
non eccede il valore dei
materiali originari utilizzati
ex 9014 Altri strumenti ed Fabbricazione in cui il valore
apparecchi di navi- di tutti i materiali utiliz-
gazione zati non eccede il 40% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
9015 Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui il valore
parecchi di geode- di tutti i materiali utiliz-
sia, topografia, zati non eccede il 40% del
agrimensura, livel- prezzo franco fabbrica del
lazione, fotogram- prodotto
metria, idrografia,
oceanografia, idro-
logia, meteorologia
o geofisica, escluse
le bussole, teleme-
tri
9016 Bilance sensibili ad Fabbricazione in cui il valore
un peso di 5 cg o di tutti i materiali utiliz-
meno, con o senza zati non eccede il 40% del
pesi prezzo franco fabbrica del
prodotto
9017 Strumenti da dise- Fabbricazione in cui il valore
gno, per tracciare o di tutti i materiali utiliz-
per calcolo (per zati non eccede il 40% del
esempio: macchine prezzo franco fabbrica del
per disegnare, pan- prodotto
tografi, rapportato-
ri, scatole di com-
passi, regoli e cer-
chi calcolatori),
strumenti di misura
di lunghezze, per
l'impiego manuale
(per esempio: metri,
micrometri, noni e
calibri) non nomina-
ti ne' compresi al-
trove in questo ca-
pitolo
9018 Strumenti e apparec-
chi per la medicina,
la chirurgia,
l'odontoiatria e la
veterinaria, compre-
si gli apparecchi di
scintigrafia ed
altri apparecchi
elettromedicali,
nonche' gli apparec-
chi per controlli
oftalmici:
- poltrone per ga- Fabbricazione a partire da ma-
binetti da dentista, teriali di qualsiasi voce do-
munite di strumenti ganale compresi gli "altri
o di sputacchiera materiali" della voce doganale
9018
- altri Fabbricazione in cui:
- tutti i materiali utilizzati
sono classificati in una voce
diversa da quella del prodot-
to, e
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
9019 Apparecchi di mec- Fabbricazione in cui:
canoterapia; ap- - tutti i materiali utilizzati
parecchi per massag- sono classificati in una voce
gio; apparecchi di diversa da quella del prodot-
psicotecnica; ap- to, e
parecchi di ozonote- - il valore di tutti i mate-
rapia, di ossigeno- riali utilizzati non eccede il
terapia, di aerosol- 40% del prezzo franco fabbrica
terapia, apparecchi del prodotto
respiratori di ria-
nimazione ed altri
apparecchi di tera-
pia respiratoria
9020 Altri apparecchi re- Fabbricazione in cui:
spiratori e maschere - tutti i materiali utilizzati
antigas, escluse le sono classificati in una voce
maschere di prote- diversa da quella del prodot-
zione prive del mec- to, e
canismo e dell'ele- - il valore di tutti i mate-
mento filtrante amo- riali utilizzati non eccede il
vibile 40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
9024 Macchine ed apparec- Fabbricazione in cui il valore
chi per prove di du- di tutti i materiali utiliz-
rezza, di trazione, zati non eccede il 40% del
di compressione, di prezzo franco fabbrica del
elasticita' o di prodotto
altre proprieta'
meccaniche dei mate-
riali (per esempio:
metalli, legno, tes-
sili, carta, materie
plastiche)
9025 Densimetri, aerome- Fabbricazione in cui il valore
tri, pesaliquidi e di tutti i materiali utiliz-
strumenti simili a zati non eccede il 40% del
galleggiamento, ter- prezzo franco fabbrica del
mometri, pirometri, prodotto
barometri, igrometri
e psicometri, regi-
stratori o no, anche
combinati fra loro
9026 Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui il valore
parecchi di misura o di tutti i materiali utiliz-
di controllo della zati non eccede il 40% del
portata, del livel- prezzo franco fabbrica del
lo, della pressione prodotto
o di altre carat-
teristiche variabili
dei liquidi o dei
gas (per esempio:
misuratori di porta-
ta, indicatori di
livello, manometri,
contatori di calore)
esclusi gli strumen-
ti ed apparecchi
delle voci 9014,
9015, 9028 o 9032
9027 Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui il valore
parecchi per analisi di tutti i materiali utiliz-
fisiche o chimiche zati non eccede il 40% del
(per esempio: pola- prezzo franco fabbrica del
rimetri, rifrattome- prodotto
tri, spettrometri,
analizzatori di gas
o di fumi); strumen-
ti ed apparecchi per
prove di viscosita',
di porosita', di di-
latazione, di ten-
sione superficiale o
simili, o per misure
calorimetriche, acu-
stiche o fotometri-
che (compresi gli
indicatori dei tempi
di posa): microtomi
9028 Contatori di gas, di
liquidi o di elet-
tricita', compresi i
contatori per la
loro taratura:
- parti ed accessori Fabbricazione in cui il valore
di tutti i materiali utiliz-
zati non eccede il 40% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
- altri Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto, e
- il valore di tutti i mate-
riali non originari utilizzati
non eccede il valore dei mate-
riali originari utilizzati
9029 Altri contatori (per Fabbricazione in cui il valore
esempio: contagiri, di tutti i materiali utiliz-
contatori di produ- zati non eccede il 40% del
zione, tassametri, prezzo franco fabbrica del
totalizzatore del prodotto
cammino, percorso
(contachilometri),
pedometri; indicato-
ri di velocita' e
tachimetri, diversi
da quelli della voce
9015: stroboscopi
9030 Oscilloscopi, ana- Fabbricazione in cui il valore
lizzatori di spettro di tutti i materiali utiliz-
ed altri strumenti zati non eccede il 40% del
ed apparecchi per la prezzo franco fabbrica del
misura o il control- prodotto
lo di grandezze
elettriche, strumen-
ti ed apparecchi per
la misura e la rile-
vazione delle ra-
diazioni alfa, beta,
gamma, x, cosmiche o
di altre radiazioni
ionozzanti
9031 Strumenti, apparec- Fabbricazione in cui il valore
chi e macchine di di tutti i materiali utiliz-
misura o di control- zati non eccede il 40% del
lo, non nominati ne' prezzo franco fabbrica del
compresi altrove in prodotto
questo capitolo e
loro parti; proiet-
tori di profili
9032 Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui il valore
parecchi di regola- di tutti i materiali utiliz-
zione o di controllo zati non eccede il 40% del
automatici prezzo franco fabbrica del
prodotto
9033 Parti ed accessori Fabbricazione in cui il valore
nominati ne' compre- di tutti i materiali utiliz-
si altrove in questo zati non eccede il 40% del
capitolo, di macchi- prezzo franco fabbrica del
ne, apparecchi, prodotto
strumenti od oggetti
del capitolo 90
ex Pendole ed orologi; Fabbricazione in cui il valore
capitolo loro parti; esclusi di tutti i materiali utiliz-
91 i prodotti delle se- zati non eccede il 40% del
guenti voci, per i prezzo franco fabbrica del
quali le relative prodotto
regole figurano in
appresso: 9105, e da
9109 a 9113
9105 Orologi, pendole, Fabbricazione in cui:
sveglie e simili ap- - il valore di tutti i mate-
parecchi di orologe- riali utilizzati non eccede il
ria, con movimento 40% del prezzo franco fabbrica
diverso da quello del prodotto, e
degli orologi tasca- - il valore di tutti i mate-
bili riali non originari utilizzati
non eccede il valore dei mate-
riali originari utilizzati
9109 Movimenti di orolo- Fabbricazione in cui:
geria, completi e - il valore di tutti i mate-
montati, diversi da riali utilizzati non eccede il
quelli degli orologi 40% del prezzo franco fabbrica
tascabili del prodotto, e
- il valore di tutti i mate-
riali non originari utilizzati
non eccede il valore dei mate-
riali originari utilizzati
9110 Movimenti di orolo- Fabbricazione in cui:
geria completi, non - il valore di tutti i mate-
montati o parzial- riali utilizzati non eccede il
mente montati "cha- 40% del prezzo franco fabbrica
blons", movimenti di del prodotto, e
orologeria incomple- - il valore di tutti i mate-
ti, montati; sbozzi riali della voce 9114 utiliz-
di movimenti di oro- zati non eccede il 10% del
logeria prezzo franco fabbrica del
prodotto
9111 Casse per orologi e Fabbricazione in cui:
loro parti - tutti i materiali utilizzati
sono classificati in una voce
diversa da quella del prodot-
to, e
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
9112 Casse, gabbie e si- Fabbricazione in cui:
mili, per apparecchi - tutti i materiali utilizzati
di orologeria e loro sono classificati in una voce
parti diversa da quella del prodot-
to, e
- il valore di tutti i mate-
riali utilizzati non eccede il
40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
9113 Cinturini e brac-
cialetti per orologi
e loro parti:
- di metallo, anche Fabbricazione in cui il valore
placcati, o ricoper- di tutti i materiali utiliz-
ti di metallo pre- zati non eccede il 40% del
zioso prezzo franco fabbrica del
prodotto
- altri Fabbricazione in cui il valore
di tutti i materiali utiliz-
zati non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
capitolo Strumenti musicali, Fabbricazione in cui il valore
92 parti ed accessori di tutti i materiali utiliz-
di questi strumenti zati non eccede il 40% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
capitolo Armi, munizioni e Fabbricazione in cui il valore
93 loro parti ed acces- di tutti i materiali utiliz-
sori zati non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
ex Mobili; mobili Fabbricazione in cui tutti i
capitolo medico-chirurgici; materiali utilizzati sono
94 oggetti letterecci e classificati in una voce di-
simili; apparecchi versa da quella del prodotto
per l'illuminazione
non nominali ne'
compresi altrove;
insegne pubblicita-
rie, insegne lumi-
nose, targhette in-
dicatrici luminose
ed oggetti simili;
costruzioni prefab-
bricate, esclusi i
prodotti delle voci
ex 9401, ex 9403,
9405 e 9606 per i
quali le regole sono
specificate in ap-
presso
ex 9401 Mobili di metallo, Lavorazione in cui tutti i ma-
ed muniti di tessuto in teriali utilizzati sono clas-
ex 9403 cotone, non imbot- sificati in una voce doganale
tito, di peso non diversa da quella del prodotto
superiore ai 300 oppure
g/m2 Fabbricazione a partire da
tessuto in cotone, confeziona-
to e pronto all'uso, della
voce 9401 o 9403, purche':
- il suo valore non ecceda il
25% del prodotto, e
- tutti gli altri materiali
utilizzati siano gia' origina-
ri e classificati in una voce
diversa da 9401 o 9403
9405 Apparecchi per Fabbricazione in cui il valore
l'illuminazione di tutti i materiali utilizza-
(compresi i proiet- ti non eccede il 50% del prez-
tori) e loro parti, zo franco fabbrica del prodot-
non nominati ne' to
compresi altrove;
insegne pubblicita-
rie, insegne lumino-
se, targhette indi-
catrici luminose ed
oggetti simili, mu-
niti di una fonte di
illuminazione fissa-
ta in modo definiti-
vo
9406 Costruzioni prefab- Fabbricazione in cui il valore
bricate di tutti i materiali utiliz-
zati non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
ex Giocattoli, giochi, Fabbricazione in cui tutti i
capitolo oggetti per diverti- materiali utilizzati sono
95 mento o sport; loro classificati in una voce di-
parti ed accessori, versa da quella del prodotto
esclusi i prodotti
delle voci 9503 ed
ex 9506 per i quali
le regole sono spe-
cificate in appresso
9503 Altri giocattoli; Fabbricazione in cui:
modelli ridotti e - tutti i materiali utilizzati
modelli simili per sono classificati in una voce
il divertimento, doganale diversa da quella del
anche animati; puz- prodotto, e
zle di ogni specie - purche' il valore di tutti i
materiali utilizzati non ec-
ceda il 50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
ex 9506 Oggetti ed attrezzi Fabbricazione in cui tutti i
per la ginnastica, materiali utilizzati sono
l'atletica, gli al- classificati in una voce di-
tri sport (escluso versa da quella del prodotto.
il tennis da tavolo) Tuttavia, possono essere uti-
o i giochi all'aper- lizzati sbozzi per la fab-
to, non nominati ne' bricazione di teste di mazze
compresi altrove in da golf
questo capitolo;
piscine e vasche per
sguazzare
ex Lavori diversi Fabbricazione in cui tutti i
capitolo esclusi quelli delle materiali utilizzati sono
96 voci ex 9601, ex classificati in una voce di-
9602, ex 9603, 9605, versa da quella del prodotto.
9606, 9612, ex 9613
e ex 9614, per i
quali le relative
regole figurano in
appresso
ex 9601 Lavori in materie Fabbricazione a partire da ma-
ed animali, vegetali o terie da intaglio lavorate,
ex 9602 minerali da intaglio della medesima voce doganale
ex 9603 Scope e spazzole Fabbricazione in cui il valore
(escluse le granate di tutti i materiali utiliz-
ed articoli zati non eccede il 50% del
analoghi, le prezzo franco fabbrica del
spazzole di pelo prodotto
di martora o di
scoiattolo), scope
meccaniche per l'im-
piego a mano, diver-
se da quelle a moto-
re, tamponi e rulli
per dipingere, scope
di stracci, di spu-
gna
9605 Assortimenti da Ogni articolo dell'assortimen-
viaggio per la to- to deve soddisfare le condi-
letta personale, per zioni che gli sarebbero ap-
il cucito o la puli- plicabili qualora non fosse
zia delle calzature incluso nell'assortimento;
o degli abiti tuttavia, articoli non origi-
nari possono essere incorpora-
ti, purche' il loro valore
complessivo non ecceda il 15%
del prezzo franco fabbrica
dell'assortimento
9606 Bottoni e bottoni a Fabbricazione in cui:
pressione; dischetti - tutti i materiali utilizzati
per bottoni ed altre sono classificati in una voce
parti di bottoni o diversa da quella del prodot-
di bottoni a pres- to, e
sione; sbozzi di - purche' il valore di tutti i
bottoni materiali utilizzati non ec-
ceda il 50% del prezzo franco
del prodotto
9612 Nastri inchiostrato- Fabbricazione in cui:
ri per macchine da - tutti i materiali utilizzati
scrivere e nastri sono classificati in una voce
inchiostratori simi- doganale diversa da quella del
li, inchiostrati o prodotto, e
altrimenti preparati - purche' il valore di tutti i
per lasciare impron- materiali utilizzati non ec-
te, anche montati su ceda il 50% del prezzo franco
bobine o in cartuc- fabbrica del prodotto
ce; cuscinetti per
timbri, anche impre-
gnati, con o senza
scatola
ex 9613 Accenditori ed ac- Fabbricazione in cui il valore
cendini ad accensio- di tutti i materiali della vo-
ne piezoelettrica ce 9613 utilizzati non eccede
il 30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
ex 9614 Pipe, comprese le Fabbricazione a partire da
teste di pipe sbozzi
capitolo Oggetti d'arte, da Fabbricazione in cui tutti i
97 collezione o di an- materiali utilizzati sono
tichita' classificati in una voce di-
versa da quella del prodotto.
Segue tabella
Voce Designazione Lavorazione o trasformazione alla
doganale delle merci quale devono essere sottoposti i
SA materiali non originari per ottene-
re il carattere di prodotti origina-
ri
(1) (2) (4)
ex Reattori nucleari, Fabbricazione in cui il valore di
capitolo caldaie, macchine, tutti i materiali utilizzati non
84 apparecchi e conge- eccede il 30% del prezzo franco
gni meccanici; parti fabbrica del prodotto
di queste macchine
o apparecchi esclusi
i prodotti delle
seguenti voci o par-
ti di voci dogana-
li, per i quali le
relative regole fi-
gurano in appresso:
ex 8401, 8402, 8403,
ex 8404, da 8406 a
8409, 8411, 8412, ex
8413, ex 8414, 8415,
8418, ex 8419, 8420,
8423, da 8425 a
8430, ex 8431, 8439,
8441, da 8444 a
8447, ex 8448, 8452,
da 8456 a 8466, da
8469 a 8472, 8480,
8482, 8484 e 8485
ex 8401 Elementi combustibi- Fabbricazione in cui il valore di
li nucleari tutti i materiali utilizzati non
eccede il 30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8402 Caldaie a vapore Fabbricazione in cui il valore di
(generatori di vapo- tutti i materiali utilizzati non
re), diverse dalle eccede il 25% del prezzo franco
caldaie per il ri- fabbrica del prodotto
scaldamento centrale
costruite per pro-
durre contemporanea-
mente acqua calda e
vapore a bassa pres-
sione; caldaie dette
"ad acqua surriscal-
data"
8403 e Caldaie per il ri- Fabbricazione in cui il valore di
ex 8404 scaldamento centra- tutti materiali utilizzati non
le, diverse da quel- eccede il 40% del prezzo franco
le della voce 8402 e fabbrica del prodotto
apparecchi ausiliari
per caldaie per il
riscaldamento
8411 Turboreattori, Fabbricazione in cui il valore di
turbopropulsori e tutti i materiali utilizzati non
altre turbine a gas eccede il 25% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
ex 8413 Pompe volumetriche Fabbricazione in cui il valore di
rotative tutti i materiali utilizzati non
eccede il 25% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
ex 8414 Ventilatori e simi- Fabbricazione in cui il valore di
li, per usi indu- tutti i materiali utilizzati non
striali eccede il 25% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8418 Frigoriferi, con- Fabbricazione in cui il valore di
gelatori-conservato- tutti i materiali utilizzati non
ri ed altro materia- eccede il 25% del prezzo franco
le, altre macchine fabbrica del prodotto
ed apparecchi per la
produzione del fred-
do, con attrezzatura
elettrica o di altre
specie; pompe di
calore diverse dalle
macchine ed apparec-
chi per il condizio-
namento dell'aria
della voce 8415
ex 8419 Macchine per l'in- Fabbricazione in cui il valore di
dustria del legno, tutti i materiali utilizzati non
della pasta per car- eccede il 30% del prezzo franco
ta e del cartone fabbrica del prodotto
8420 Calandre e lamina- Fabbricazione in cui il valore di
toi, diversi da tutti i materiali utilizzati non
quelli per i metalli eccede il 30% del prezzo franco
o per il vetro, e fabbrica del prodotto
cilindri per dette
macchine
8423 Apparecchi e stru- Fabbricazione in cui il valore di
menti per pesare, tutti i materiali utilizzati non
comprese la basculle eccede il 25% del prezzo franco
e le bilance per fabbrica del prodotto
verificare ma esclu-
se le bilance sensi-
bili ad un peso di 5
cg o meno; pesi per
qualsiasi bilancia
da 8425 Macchine ed apparec- Fabbricazione in cui il valore di
a 8428 chi di sollevamento, tutti i materiali utilizzati non
di movimentazione, eccede il 30% del prezzo franco
di carico o di fabbrica del prodotto
scarico
8429 Apripista (bulldo-
zers, angledozers),
livellatrici, ruspe,
spianatrici, pale
meccaniche, escava-
tori, caricatori e
caricatrici-spala-
trici, compattatori
e rulli compressori,
semoventi:
- rulli compressori
- altri Fabbricazione in cui il valore di
tutti i materiali utilizzati non
eccede il 30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8430 Altre macchine ed Fabbricazione in cui il valore di
apparecchi per lo tutti i materiali utilizzati non
sterramento, il li- eccede il 30% del prezzo franco
vellamento, lo spia- fabbrica del prodotto
namento, la escava-
zione, per rendere
compatto il terreno,
l'estrazione o la
perforazione della
terra, dei minerali
o dei minerali me-
talliferi, battipali
a macchine per la
estrazione dei pali,
spazzaneve
8439 Macchine ed apparec- Fabbricazione in cui il valore di
chi per la fabbrica- tutti i materiali utilizzati non
zione della pasta di eccede il 30% del prezzo franco
materie fibrose cel- fabbrica del prodotto
lulosiche o per la
fabbricazione o la
finitura della carta
o del cartone
8441 Altre macchine ed Fabbricazione in cui il valore di
apparecchi per la tutti i materiali utilizzati non
lavorazione della eccede il 30% del prezzo franco
pasta per carta, fabbrica del prodotto
della carta o del
cartone, comprese le
tagliatrici di ogni
tipo
8482 Cuscinetti a rotola- Fabbricazione in cui il valore di
mento, a sfere, a tutti i materiali utilizzati non
cilindri, a rulli o eccede il 25% del prezzo franco
ad aghi fabbrica del prodotto
ex Macchine elettriche, Fabbricazione in cui il valore di
capitolo apparecchi e mate- tutti i materiali utilizzati non
85 riale elettrico e eccede il 30% del prezzo franco
loro parti; apparec- fabbrica del prodotto
chi per la registra-
zione o la riprodu-
zione del suono, ap-
parecchi per la re-
gistrazione o la ri-
produzione delle im-
magini e del suono
per la televisione,
e parti ed accessori
di tali apparecchi,
esclusi gli articoli
delle seguenti voci
o sottovoci, per i
quali le relative
regole figurano in
appresso: 8501,
8502, ex 8518, da
8519 a 8529, da 8535
a 8737, ex 8541,
8542, da 8544 a 8548
8501 Motori e generatori Fabbricazione in cui il valore di
elettrici (esclusi i tutti i materiali utilizzati non
gruppi elettrogeni) eccede il 30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8502 Gruppi elettrogeni e Fabbricazione in cui il valore di
convertitori rotanti tutti i materiali utilizzati non
elettrici eccede il 30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
ex 8518 Microfoni e loro Fabbricazione in cui il valore di
supporti; altopar- tutti i materiali utilizzati non
lanti anche montati eccede il 30% del prezzo franco
nelle casse acusti- fabbrica del prodotto
che; auricolari,
cuffie e simili, an-
che combinati con un
microfono; amplifi-
catori elettrici ad
audiofrequenza: ap-
parecchi elettrici
di amplificazione
del suono
8519 Giradischi, elettro-
foni, lettori di
cassette ed altri
apparecchi per la
riproduzione del
suono senza disposi-
tivo incorporato per
la registrazione del
suono
- fonografi elettri- Fabbricazione in cui il valore di
ci tutti i materiali utilizzati non
eccede il 25% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in cui il valore di
tutti i materiali utilizzati non
eccede il 30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8520 Magnetofoni ed altri Fabbricazione in cui il valore di
apparecchi per la tutti i materiali utilizzati non
registrazione del eccede il 30% del prezzo franco
suono, anche con di- fabbrica del prodotto
spositivo incorpora-
to per la riprodu-
zione del suono
8521 Apparecchi per la Fabbricazione in cui il valore di
videoregistrazione tutti i materiali utilizzati non
o la videoriprodu- eccede il 30% del prezzo franco
zione fabbrica del prodotto
8524 Dischi, nastri ed
altri supporti per
la registrazione del
suono o per simili
registrazioni, regi-
strati, comprese le
matrici e le forme
galvaniche per la
fabbricazione di
dischi, esclusi i
prodotti del capito-
lo 37:
- matrici e forme
galvaniche per la
fabbricazione di
dischi
- altri Fabbricazione in cui il valore di
tutti i materiali utilizzati non
eccede il 30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8525 Apparecchi trasmit- Fabbricazione in cui il valore di
tenti per la radio- tutti i materiali utilizzati non
telefonia, la radio- eccede il 25% del prezzo franco
telegrafia, la ra- fabbrica del prodotto
diodiffusione o la
televisione, anche
muniti di un ap-
parecchio ricevente
o di un apparecchio
per la registrazione
o la riproduzione
del suono, telecame-
re
8526 Apparecchi di radio- Fabbricazione in cui il valore di
rilevamento e di ra- tutti i materiali utilizzati non
dioscandaglio (ra- eccede il 25% del prezzo franco
dar), apparecchi di fabbrica del prodotto
radionavigazione ed
apparecchi di radio-
telecomando
8527 Apparecchi riceventi Fabbricazione in cui il valore di
per la radiotelefo- tutti i materiali utilizzati non
nia, la radiotele- eccede il 25% del prezzo franco
grafia o la radio- fabbrica del prodotto
diffusione, anche
combinati, in uno
stesso involucro,
con un apparecchio
per la registrazione
o la riproduzione
del suono o con un
apparecchio di oro-
logeria
8528 Apparecchi riceventi
per la televisione,
compresi i televiso-
ri a circuito chiuso
(videomonitor e i
videoproiettori),
anche combinati in
uno stesso involu-
cro, con un apparec-
chio ricevente per
la radiodiffusione o
la registrazione o
la riproduzione del
suono o di immagini
- apparecchi per la Fabbricazione in cui il valore di
registrazione o la tutti i materiali utilizzati non
riproduzione di im- eccede il 30% del prezzo franco
magini, con video- fabbrica del prodotto
sintonizzazione in-
corporato
- altri Fabbricazione in cui il valore di
tutti i materiali utilizzati non
eccede il 30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8529 Parti riconoscibili
come destinate
esclusivamente o
principalmente agli
apparecchi delle vo-
ci da 8525 a 8528:
- adatte per essere
utilizzate unicamen-
te o principalmente
con apparecchi per
la registrazione o
la riproduzione di
immagini
- altre Fabbricazione in cui il valore di
tutti i materiali utilizzati non
eccede il 25% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8535 Apparecchi per Fabbricazione in cui il valore di
e l'interruzione, il tutti i materiali utilizzati non
8536 sezionamento, la eccede il 30% del prezzo franco
protezione, la dira- fabbrica del prodotto
mazione, l'allaccia-
mento o il collega-
mento dei circuiti
elettrici
8537 Quadri, pannelli, Fabbricazione in cui il valore di
mensole, banchi, ar- tutti i materiali utilizzati non
madi (compresi gli eccede il 30% del prezzo franco
armadi di comando fabbrica del prodotto
numerico) ed altri
supporti provvisti
di vari apparecchi
delle voci 8535 o
8536 per il comando
o la distribuzione
elettrica, compresi
quelli che incorpo-
rano gli strumenti o
apparecchi del capi-
tolo 90 diversi
dagli apparecchi di
commutazione della
voce 8517
ex 8541 Diodi, transistor e Fabbricazione in cui il valore di
simili dispositivi a tutti i materiali utilizzati non
semiconduttori, eccede il 25% del prezzo franco
esclusi i dischi fabbrica del prodotto
(wafers) non ancora
tagliati in micro-
placchette
8542 Circuiti integrati e Fabbricazione in cui il valore di
microassiemaggi tutti i materiali utilizzati non
elettronici eccede il 25% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8608 Materiale fisso per Fabbricazione in cui il valore di
strade ferrate o si- tutti i materiali utilizzati non
mili; apparecchi eccede il 30% del prezzo franco
meccanici (compresi fabbrica del prodotto
quelli elettromec-
canici) di segnala-
zione, di sicurezza,
di controllo o di
comando per strade
ferrate o simili,
reti stradali o flu-
viali, aree di par-
cheggio, instal-
lazioni portuali o
aerodromi; loro par-
ti
8709 Autocarrelli non mu- Fabbricazione in cui il valore di
niti di un disposi- tutti i materiali utilizzati non
tivo di sollevamen- eccede il 30% del prezzo franco
to, dei tipi utiliz- fabbrica del prodotto
zati negli stabili-
menti, nei depositi,
nei porti o negli
aeroporti, per il
trasporto di merci
su brevi distanze;
carrelli-trattori
dei tipi utilizzati
nelle stazioni; loro
parti
8710 Carri da combat- Fabbricazione in cui il valore di
timento e autoblin- tutti i materiali utilizzati non
de, anche armati; eccede il 30% del prezzo franco
loro parti fabbrica del prodotto
8711 Motocicli (compresi
i ciclomotori) e ve-
locipedi con motore
ausiliario, anche
con carrozzini late-
rali; carrozzini la-
terali ("side car")
- con motore alter-
nativo a pistoni, a
combustione interna,
a cilindrata:
- non superiore a Fabbricazione in cui il valore di
50 cm cubi tutti i materiali utilizzati non
eccede il 20% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
- superiore a 50 cm Fabbricazione in cui il valore di
cubi tutti i materiali utilizzati non
eccede il 25% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in cui il valore di
tutti i materiali utilizzati non
eccede il 25% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
ex 8712 Biciclette senza Fabbricazione in cui il valore di
cuscinetti a sfere tutti i materiali utilizzati non
eccede il 30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8715 Carrozzine, passeg- Fabbricazione in cui il valore di
gini e veicoli simi- tutti i materiali utilizzati non
li per il trasporto eccede il 30% del prezzo franco
dei bambini; loro fabbrica del prodotto
parti
8716 Rimorchi e semiri- Fabbricazione in cui il valore di
morchi per qualsiasi tutti i materiali utilizzati non
veicolo; altri vei- eccede il 30% del prezzo franco
coli non automobi- fabbrica del prodotto
li; loro parti
ex Aeroplani, veicoli Fabbricazione in cui il valore di
capitolo spaziali e loro par- tutti i materiali utilizzati non
88 ti, esclusi i pro- eccede il 40% del prezzo franco
dotti delle voci ex fabbrica del prodotto
8804 e 8805 per i
quali le regole sono
specificate in ap-
presso
ex 8804 Rotochutes Fabbricazione in cui il valore di
tutti i materiali utilizzati non
eccede il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8805 Apparecchi e dispo- Fabbricazione in cui il valore di
sitivi per il lancio tutti i materiali utilizzati non
di veicoli aerei: eccede il 30% del prezzo franco
apparecchi e dispo- fabbrica del prodotto
sitivi per l'appon-
taggio di veicoli
aerei e apparecchi e
dispositivi simili;
apparecchi al suolo
di allenamento al
volo; loro parti
capitolo Navi, battelli ed Fabbricazione in cui il valore di
89 altri natanti tutti materiali utilizzati non
eccede il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
ex Strumenti ed ap- Fabbricazione in cui il valore di
capitolo parecchi d'ottica, tutti i materiali utilizzati non
90 per fotografia e per eccede il 30% del prezzo franco
cinematografia, di fabbrica del prodotto
misura, di controllo
o di precisione,
strumenti ed ap-
parecchi medico-
chirurgici; parti ed
accessori di questi
strumenti o apparec-
chi, esclusi i pro-
dotti delle seguenti
voci o sottovoci,
per i quali le rela-
tive regole figurano
in appresso:
9001, 9002, 9004, ex
9005, ex 9006, 9007,
9011, ex 9014, da
9015 a 9020 e da
9024 a 9033
ex 9005 Binocoli, cannoc- Fabbricazione in cui il valore di
chiali, telescopi tutti i materiali utilizzati non
ottici e loro soste- eccede il 30% del prezzo franco
gni fabbrica del prodotto
ex 9006 Apparecchi fotogra- Fabbricazione in cui il valore di
fici (non cinemato- tutti i materiali utilizzati non
grafici): apparecchi eccede il 30% del prezzo franco
e dispositivi, com- fabbrica del prodotto
presi lampade e tu-
bi, per la produzio-
ne di lampi di luce
in fotografia, di-
versi dalle lampade
per lampi di luce,
elettriche
9007 Cineprese e proiet- Fabbricazione in cui il valore di
tori cinematografi- tutti i materiali utilizzati non
ci, anche muniti di eccede il 30% del prezzo franco
dispositivi per la fabbrica del prodotto
registrazione o la
riproduzione del
suono
9011 Microscopi ottici, Fabbricazione in cui il valore di
compresi quelli per tutti i materiali utilizzati non
la microfotografia, eccede il 30% del prezzo franco
la microcinematogra- fabbrica del prodotto
fia o la microproie-
zione
9018 Strumenti e apparec-
chi per la medicina,
la chirurgia,
l'odontoiatria e la
veterinaria, compre-
si gli apparecchi di
scintigrafia ed
altri apparecchi
elettromedicali,
nonche' gli apparec-
chi per controlli
oftalmici:
- poltrone per ga- Fabbricazione in cui il valore di
binetti da dentista, tutti i materiali utilizzati non
munite di strumenti eccede il 40% del prezzo franco
o di sputacchiera fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in cui il valore di
tutti i materiali utilizzati non
eccede il 25% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
9019 Apparecchi di mec- Fabbricazione in cui il valore di
canoterapia; ap- tutti i materiali utilizzati non
parecchi per massag- eccede il 25% del prezzo franco
gio; apparecchi di fabbrica del prodotto
psicotecnica; ap-
parecchi di ozonote-
rapia, di ossigeno-
terapia, di aerosol-
terapia, apparecchi
respiratori di ria-
nimazione ed altri
apparecchi di tera-
pia respiratoria
9020 Altri apparecchi re- Fabbricazione in cui il valore di
spiratori e maschere tutti i materiali utilizzati non
antigas, escluse le eccede il 25% del prezzo franco
maschere di prote- fabbrica del prodotto
zione prive del mec-
canismo e dell'ele-
mento filtrante amo-
vibile
9028 Contatori di gas, di
liquidi o di elet-
tricita', compresi i
contatori per la
loro taratura:
- parti ed accessori
- altri Fabbricazione in cui il valore di
tutti i materiali utilizzati non
eccede il 30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
9105 Orologi, pendole, Fabbricazione in cui il valore di
sveglie e simili ap- tutti i materiali utilizzati non
parecchi di orologe- eccede il 30% del prezzo franco
ria, con movimento fabbrica del prodotto
diverso da quello
degli orologi tasca-
bili
9109 Movimenti di orolo- Fabbricazione in cui il valore di
geria, completi e tutti i materiali utilizzati non
montati, diversi da eccede il 30% del prezzo franco
quelli degli orologi fabbrica del prodotto
tascabili
9110 Movimenti di orolo- Fabbricazione in cui il valore di
geria completi, non tutti i materiali utilizzati non
montati o parzial- eccede il 30% del prezzo franco
mente montati "cha- fabbrica del prodotto
blons", movimenti di
orologeria incomple-
ti, montati; sbozzi
di movimenti di oro-
logeria
9111 Casse per orologi e Fabbricazione in cui il valore di
loro parti tutti i materiali utilizzati non
eccede il 30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
9112 Casse, gabbie e si- Fabbricazione in cui il valore di
mili, per apparecchi tutti i materiali utilizzati non
di orologeria e loro eccede il 30% del prezzo franco
parti fabbrica del prodotto
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO III
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR. 1
1. Il certificato EUR. 1 e' compilato sul modulo il cui modello
figura nel presente allegato. Questo modulo e' stampato in una o
piu' lingue in cui l'accordo e' redatto. Il certificato EUR. 1
viene compilato in una di tali lingue e in conformita' delle
disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se
viene compilato a mano, deve essere iscritto in inchiostro e in
carattere stampatello.
2. Il certificato EUR. 1 deve avere il formato di 210 x 297 mm, con
una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' nel senso
della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per
scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25
grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo
arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi
falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Le autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' e
possono riservarsi la stampa dei certificati EUR. 1 oppure
affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In
quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata
tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione
del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne
consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre,
un numero di serie, stampato o meno, destinato a
contraddistinguerlo.
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o
indicare "alla rinfusa".
(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio
d'esportazione lo richiedono.
(1)| 1. Esportatore (nome, | EUR.1 N. A 000 000 |
| indirizzo completo, | |
| paese) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |Prima di compilare il formulario consul-|
| |tare le note al retro |
| | |
| | 2. Certificato utilizzato negli scambi |
| | preferenziali tra |
| | |
| 3. Destinatario (nome,| |
| indirizzo completo, | |
| paese) (indicazione | |
| facoltativa) | (indicare i paesi, gruppi di paesi o |
| | territori di cui trattasi) |
| | |
| |4. Paese, gruppo di |5. Paese, gruppo di|
| | paesi o territorio | paesi o territorio|
| | di cui i prodotti | di destinazione |
| | sono considerati | |
| | originari | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
|6. Informazioni riguar-| 7. Osservazioni |
|danti il trasporto (in-| |
|dicazione facoltativa) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
(2)|8. N. d'ordine, marche,|9. Massa lorda (Kg) |10. Fatture (indi- |
|numeri, numero e natura|o altra misura |cazione facoltati- |
|dei colli -1-, designa-|(l, m cubi, ecc.) |va) |
|zione delle merci | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
|11. VISTO DELLA DOGANA | |12. DICHIARAZIONE DELL'E- |
| Dichiarazione certifi-| | DELL'ESPORTATORE |
| cata conforme | | Io sottoscritto dichiaro |
| Documento d'esporta- | | che le merci di cui sopra |
| zione -2- | | soddisfano alle condizioni|
|modello n. | | richieste per ottenere il |
|del | | presente certificato. |
|Ufficio doganale | | |
| | Timbro |Fatto a addi' |
|Paese o territorio in | | |
|cui il certificato e' | | |
|rilasciato | | |
| | | |
|A addi' | | |
| | | (Firma) |
| | | |
| (Firma) | | |
| | | |
|13. DOMANDA DI CONTROL-|14. RISULTATO DEL CONTROLLO |
|LO, da inviare a: | |
| | |
| |Il controllo effettuato ha permesso di |
| |constatare che il presente certificato |
| |(1) |
| | e' stato effettivamente rilasciato |
| |dall'ufficio doganale indicato e che i |
| |dati ivi contenuti sono esatti. |
| | non risponde alle condizioni di |
| |autenticita' e di regolarita' richieste |
| |(si vedano le allegate osservazioni) |
| | |
| | |
|E' richiesto il con- | |
|trollo dell'autentici- | |
|ta' e della regolarita'| |
|del presente certifica-| |
|to | |
| | |
| | |
|Fatto a addi' | Fatto a addi' |
| | |
| | Timbro |
| | |
| Timbro | |
| | |
| | |
| | |
| (Firma) | (Firma) |
| | |
| | (1) Segnare con una X la menzione |
| | applicabile |
| |
NOTE
1. Il certificato non deve presentare ne' raschiature ne' correzioni
sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate
cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso,
quelle volute. Ogni modifica cosi' apportata deve essere siglata
da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorita'
doganali del paese o territorio in cui il certificato e'
rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere
lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da
un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve
essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati
devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni
ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con
sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.
DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o
indicare "alla rinfusa".
(1)| 1. Esportatore (nome, | EUR.1 N. A 000.000 |
| indirizzo completo, | |
| paese) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |Prima di compilare il formulario consul-|
| |tare le note a retro |
| | |
| | 2. Domanda per ottenere un certificato |
| | da utilizzare negli scambi preferenzia-|
| | li tra |
| 3. Destinatario (nome,| |
| indirizzo completo, | |
| paese) (indicazione | |
| facoltativa) | (indicare i paesi, gruppi di paesi o |
| | territori di cui trattasi) |
| | |
| |4. Paese, gruppo di |5. Paese, gruppo di|
| | paesi o territorio | paesi o territorio|
| | di cui i prodotti | di destinazione |
| | sono considerati | |
| | originari | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
|6. Informazioni riguar-| 7. Osservazioni |
|danti il trasporto (in-| |
|dicazione facoltativa) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
|8. N. d'ordine, marche,|9. Massa lorda (Kg) |10. Fatture (indi- |
|numeri, numero e natura| o altra misura | cazione facoltati-|
|dei colli -1-, designa-| (l, m cubi, ecc.) | va) |
|zione delle merci | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,
DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per
ottenere il certificato qui allegato;
PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di
soddisfare a queste condizioni:
PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (1):
MI IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorita' competenti,
qualsiasi giustificazione supplementare che dette
autorita' ritenessero indispensabile per il rilascio del
certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque
controllo eventualmente richiesto da parte di dette
autorita', della mia contabilita' e delle circostanze
relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;
CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.
Fatto a addi'
(Firma)
(1) Ad esempio: i documenti d'importazione, certificati di
circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc.,
relativi ai prodotti messi in opera o alle merci
riesportate tal quali.
ALLEGATO IV
Dichiarazione di cui all'articolo 27
Io sottoscritto, esportatore delle merci cui si riferisce il presente
documento, dichiaro che, salvo diversa indicazione contraria (1),
tali merci rispondono alle condizioni stabilite per il riconoscimento
del carattere originario negli scambi preferenziali con:
la Comunita' europea/la Tunisia (2)
e sono originari:
della Tunisia/della Comunita' europea (2) (3)
(localita' e data)
(firma)
(Alla firma deve seguire l'indicazio-
ne, a chiare lettere, del cognome
della persona che firma la dichiarazione)
(1) Se una fattura comprende anche prodotti non originari
della Comunita', l'esportatore e' tenuto a indicarli
chiaramente.
(2) Cancellare l'indicazione non pertinente.
(3) Si puo' fare riferimento a una specifica colonna della
fattura in cui sia indicato il paese d'origine di ciascun
prodotto.
ALLEGATO V
Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 21, paragrafo 3,
lettera b)
- 30 mm -
| | |
| (1) | EUR.1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
- 30 mm - | | |
| | (2) |
| | |
| | |
| | |
| |
(1) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.
(2) Indicazioni che permettono di identificare
l'esportatore autorizzato.
ALLEGATO VI
MODELLO DI DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dichiara che le merci indicate nella presente fattura
sono state ottenute
.......................................................
e (secondo il caso)
a) (1) soddisfano alle norme relative alla definizione della nozione
di "prodotti totalmente ottenuti"
o
b) (1) sono state ottenute dai seguenti prodotti
Descrizione Paese d'origine (2) Valore (1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e sono state sottoposte alle seguenti lavorazioni:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indicare la lavorazione)
in
. . . . . . . . . . . .
Fatto a . . . . . . . . . . , il . . . . . . . . . . . . . . .
(firma)
(1) Compilare se necessario.
(2) Compilare se necessario. In tal caso: - se le merci
sono originarie di un paese di cui all'accordo o alla
convenzione in questione: indicare il paese;
- se le merci sono originarie di un altro paese: indicare
"paese terzo".
ALLEGATO VII
| 1. Speditore (1) | SCHEDA DI INFORMAZIONE |
| | per ottenere un |
| | CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE |
| 2. Destinatario (1) | come previsto dalle disposizioni |
| | relative agli scambi tra |
| | LA COMUNITA' ECONOMICA |
| | EUROPEA |
| | E |
| | |
| | (in stampatello) |
| | |
| 3. Trasformatore (1) | 4. Stato ove sono state effettuate |
| | le lavorazioni o trasformazioni |
| | |
| 6. Ufficio di dogana di | 5. Per uso ufficiale |
| importazione (2) | |
| | |
| 7. Documento d'importazione| |
| (2) | |
| modello n. | |
| serie | |
| del | |
| | |
| MERCI AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE VERSO LO STATO DESTINATARIO |
| | |
| 8. Marche, numeri, numero e| 9. Numero posizione |10. Quantita'(3)|
| natura dei colli | NdB e designazio-| |
| | ne delle merci | 11. Valore (4) |
| | | |
| MERCI IMPORTATE UTILIZZATE |
| |
| 12. Numero posizione NdB e |13. Paese di|14. Quantita' |15. Valore|
| posizione delle merci | origine (5)| (3) | (2) (6)|
| | | | |
| 16. Natura delle lavorazioni o trasformazioni effettuate |
| |
| 17. Osservazioni |
| |
| 18. VISTO DELLA DOGANA | 12. DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE |
| Dichiarazione certifi- | Il sottoscritto dichiara che le |
| cata conforme | informazioni che figurano sulla |
| Documento | presente scheda sono esatte |
| Modello n. | |
| Ufficio doganale | Fatto a addi' |
| Addi' | |
| Timbro | |
| dell'ufficio | |
| | |
| | |
| (Firma) | (Firma) |
| |
| RICHIESTA DI CONTROLLO |RISULTATO DEL CONTROLLO |
| Il funzionario doganale | |
| sottoscritto chiede il con-| Il controllo effettuato dal funziona-|
| trollo dell'autenticita' e | rio doganale sottoscritto ha permesso|
| della regolarita' della | di accertare che la presente scheda |
| presente scheda di informa-| di informazione: |
| zione |a) e' stata effettivamente rilasciata |
| | dall'ufficio doganale indicato a |
| | che le menzioni ivi contenute sono |
| | esatte (*) |
| |b) non risponde ai requisiti di auten-|
| | ticita' e di regolarita' prescritte|
| | (vedi osservazioni allegate) (*) |
| | |
|Fatto a addi' | Fatto a addi' |
| | |
| Timbro | Timbro |
|dell'ufficio |dell'ufficio |
| | |
| | |
| | |
| (Firma del funzionario | (Firma del funzionario) |
| | |
| |(*) Cancellare la menzione inutile |
| |
NOTE DELLA PAGINA 1
(1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
(2) Menzione facoltativa.
(3) Kg. hl, m cubi o altra unita' di misura.
(4) Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con
i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non
si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per
il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di
utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro
funzione d'imballaggio.
(5) Compilare se necessario. In tal caso:
- se le merci sono originarie di un paese di cui all'accordo o
alla convenzione in questione: indicare il paese;
- se le merci sono originarie di un altro paese: indicare "paese
terzo"
(*) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni
sulle norme di origine.
ALLEGATO VIII
Dichiarazione comune relativa all'articolo 1
Le Parti convengono che le disposizioni dell'articolo 1, lettera e)
del protocollo lasciano impregiudicato il diritto della Tunisia a
beneficiare del trattamento speciale e differenziato e di tutte le
altre deroghe accordate ai paesi in via di sviluppo dall'accordo
relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale
sulle tariffe doganali e sul commercio.
Dichiarazione comune relativa agli articoli 19 e 33
Le Parti convengono della necessita' di elaborare delle note
esplicative per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 19,
paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2 del
protocollo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 39
Per l'applicazione dell'articolo 39 del protocollo, la Comunita' si
dichiara disposta a iniziare l'esame delle domande della Tunisia
intesa alla previsione di deroghe alle norme di origine fin dalla
firma dell'accordo.
PROTOCOLLO N. 5
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative
applicabili sul territorio delle Parti contraenti che disciplinano
l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche'
l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura
doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo
adottate da dette Parti;
b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una
domanda di assistenza in materia doganale;
c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda
di assistenza in materia doganale;
d) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a
una persona fisica identificata o identificabile.
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano
assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel
presente protocollo ai fini della prevenzione, dell'individuazione e
della constatazione delle operazioni contrarie alla legislazione
doganale.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo
si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti contraenti
competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le
norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale ne'
copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su
richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta
autorita'.
ARTICOLO 3
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le
fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono
all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della
legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le
operazioni registrate o programmate che violino o possano violare
detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le
comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti
contraenti sono state regolarmente importate nel territorio
dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale
applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata
esercita, nel quadro della propria legislazione, una sorveglianza
particolare su:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano
fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato
operazioni contrarie alla legislazione doganale;
b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in
condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano
destinate ad operazioni contrarie alla legislazione delle altre
Parti contraenti;
c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la
possibilita' che diano luogo a operazioni contrarie alla
legislazione doganale;
d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di
ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per
effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.
ARTICOLO 4
Assistenza spontanea
Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformita'
delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora
lo considerino necessario per la corretta applicazione della
legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni
riguardanti:
- operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale
legislazione e che possono interessare altre Parti contraenti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla
legislazione doganale.
- persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa
ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato
operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano
stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni
contrarie alla legislazione doganale;
ARTICOLO 5
Comunicazione/Notifica
Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata,
conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure
necessarie per
- fornire tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni
che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a
un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal
caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.
ARTICOLO 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono
presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari
per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della
situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le
quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per
iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le
seguenti informazioni:
a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda;
b) la misura richiesta;
c) l'oggetto e il motivo della domanda;
d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone
fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo per i
casi di cui all'articolo 5.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali
dell'autorita' interpellata o in una lingua concordata con detta
autorita'.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne
puo' richiedere la correzione o il completamento; tuttavia possono
essere disposte misure cautelative.
ARTICOLO 7
Adempimento delle domande
1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata
procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse
disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre
autorita' della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni
gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone
l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche al servizio
amministrativo cui e' stata rivolta la domanda dall'autorita'
interpellata qualora quest'ultima non possa procedere direttamente.
2. Le domande di assistenza sono adempiute conformemente alle
disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti
giuridici della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente
possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle
condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita'
interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita'
interpellata e' responsabile, le informazioni sulle operazioni
contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che
occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari di una Parte contraente, d'intesa con l'altra Parte
contraente interessata e alle condizioni stabilite da quest'ultima,
possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di
quest'ultima.
ARTICOLO 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini
all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate
di documenti, relazioni e simili.
2. La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 puo' essere
sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in
qualsiasi forma per gli stessi fini.
ARTICOLO 9
Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come
disposto nel presente protocollo, qualora cio':
a) possa pregiudicare la sovranita' della Tunisia o di uno Stato
membro della Comunita' richiesto di prestare assistenza ai sensi
del presente protocollo; o
b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri
interessi essenziali; o
c) faccia intervenire una normativa diversa dalla legislazione
doganale; ovvero
d) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o
professionale.
2. Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe
in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale
circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorita'
interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
3. Se l'assistenza e' rifiutata, la decisione e le sue motivazioni
devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.
ARTICOLO 10
Obbligo di osservare la riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, in
applicazione del presente protocollo sono di natura riservata. Esse
sono coperte dal segreto professionale e sono tutelate dalle
rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della Parte
contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui
debbono conformarsi le autorita' comunitarie.
2. La comunicazione di dati a carattere personale puo' avvenire
unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla
legislazione delle Parti contraenti e' equivalente. Le Parti
contraenti devono quantomeno garantire un livello di tutela che si
ispiri ai principi delle disposizioni riportate in allegato al
presente protocollo.
ARTICOLO 11
Uso delle informazioni
1. Le informazioni ottenute, ivi comprese quelle a carattere
personale, possono essere utilizzate solo ai fini del presente
protocollo; le Parti contraenti possono utilizzarle per altri fini
solo previo consenso scritto dell'autorita' amministrativa che le ha
fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni
stabilite da detta autorita'. Queste disposizioni non si applicano
quando le informazioni raccolte ai fini del presente protocollo
possono essere usate anche per combattere il traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere
comunicate ad altre autorita' direttamente coinvolte nella lotta
contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo
2.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso di informazioni
in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della
mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorita'
competente che ha fornito tali informazioni e' informata senza
indugio di detto uso.
3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e
testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali
promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le Parti contraenti
possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti
consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
ARTICOLO 12
Esperti e testimoni
1. Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato
a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in
qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o
amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo
nella giurisdizione dell'altra Parte contraente e produrre oggetti,
documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel
procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere
specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il
funzionario sara' interrogato.
2. Il funzionario autorizzato beneficia, sul territorio
dell'autorita' richiedente, della tutela accordata ai suoi funzionari
dalla legislazione in vigore.
ARTICOLO 13
Spese di assistenza
Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di
rimborso delle spese sostenute in virtu' dell'applicazione del
presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti,
testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici
servizi.
ARTICOLO 14
Esecuzione
1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle autorita'
doganali nazionali della Tunisia, da una parte, e ai competenti
servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso,
alla autorita' doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono
in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizione necessarie
per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in
materia di protezione dei dati. Essi possono, attraverso il Comitato
di cooperazione doganale istituito dall'articolo 40 del protocollo n.
4, proporre al Consiglio di associazione le modifiche del presente
protocollo che ritengono necessarie.
2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente
informate in merito alle modalita' di applicazione adottate
conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
ARTICOLO 15
Complementarita'
1. Il presente protocollo integra gli accordi di assistenza reciproca
conclusi o che si concluderanno tra uno o piu' Stati membri
dell'Unione europea e la Tunisia e non ne pregiudica l'applicazione.
Inoltre esso non osta alla fornitura di un'assistenza reciproca piu'
vasta ai sensi di detti accordi.
2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio
alle disposizioni della Comunita' che disciplinano la comunicazione,
tra i competenti servizi della Commissione e le autorita' doganali
degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia
doganale che possano interessare la Comunita'.
Allegato al Protocollo
PRINCIPI FONDAMENTALI APPLICABILI
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
1. I dati a carattere personale oggetto di trattamento informatico
devono:
a) essere ottenuti e trattati in maniera corretta e conforme
alla legge;
b) essere conservati a fini precisi e legittimi e non essere
utilizzati in modi incompatibili con tali fini;
c) essere adeguati, pertinenti e ragionevoli alla luce dei fini
per i quali sono stati conservati;
d) essere precisi e, se del caso, aggiornati;
e) essere conservati in una forma che consenta di individuare la
persona incriminata entro un arco di tempo non superiore a
quello necessario per la procedura ai fini della quale i dati
sono conservati;
2. I dati a carattere personale che forniscono indicazioni
sull'origine razziale, le opinioni politiche o religiose o altre
convinzioni, nonche' quelli relativi alla salute o alla vita
sessuale di chiunque non possono essere assoggettati a
trattamento informatico, a meno che la legislazione nazionale
non conceda garanzie sufficienti. Le presenti disposizioni si
applicano anche ai dati a carattere personale relativi alle
condanne inflitte in campo penale.
3. Si devono adottare adeguate misure di sicurezza affinche' i dati a
carattere personale registrati in schedari informatici siano
protetti da ogni forma di distruzione non autorizzata e di
accesso, modifica o divulgazione non autorizzata.
4. Ogni persona deve essere abilitata:
a) a sapere se i dati a carattere personale che la riguardano
sono contenuti in uno schedario informatico, i fini per i
quali essi sono principalmente utilizzati e l'identita',
nonche' il luogo di residenza abituale o il luogo di lavoro
della persona responsabile di tale schedario;
b) a ricevere a scadenze regolari e senza spese o ritardi
eccessivi la conferma dell'eventuale esistenza di uno
schedario informatico contenente i dati a carattere personale
che la riguardano, nonche' la comunicazione di tali dati in
forma comprensibile;
c) a ottenere, a seconda dei casi, la rettifica o la
soppressione di tali dati se essi sono stati sottoposti a
trattamenti che violano le disposizioni previste dalla
legislazione nazionale che consentono l'applicazione dei
principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente
allegato;
d) a disporre di mezzi di ricorso qualora non si dia seguito a
una domanda di comunicazione o, se del caso, alla
comunicazione, alla rettifica o alla soppressione di cui alle
lettere b) e c).
5.1. Alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato
si puo' derogare unicamente nei casi seguenti.
5.2. Si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del
presente allegato quando cio' e' previsto dalla legislazione
della Parte contraente e quando tale deroga costituisce una
misura indispensabile in una societa' democratica e mira a: a)
proteggere la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico,
nonche' gli interessi monetari dello Stato, o a combattere
illeciti penali;
b) proteggere le persone cui i dati in questione si riferiscono
o i diritti e le liberta' di altre persone.
5.3. La legge puo' prevedere limitazioni dei diritti di cui al
paragrafo 4, lettere b), c) e d) del presente allegato per
quanto riguarda gli schedari informatici contenenti dati a
carattere personale utilizzati a fini statistici o per la
ricerca scientifica qualora sia chiaro che tale utilizzo non
rischia di pregiudicare la vita privata delle persone cui si
riferiscono i dati in questione.
6. Nessuna disposizione del presente allegato dev'essere interpretata
come una limitazione o un ostacolo alla possibilita', per una
Parte contraente, di accordare alle persone cui si riferiscono i
dati in questione una tutela superiore a quella prevista dal
presente allegato.
ALLEGATO 1
Merci di cui all'articolo 10, paragrafo 1
Codice NC Designazione delle merci
0403 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e
altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati,
anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta
o cacao:
0403 10 51 - Iogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di
cacao:
--- inferiore o uguale a 1,5%
0403 10 53 --- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
0403 10 59 --- superiore a 27%
--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse
provenienti dal latte:
0403 10 91 --- inferiore o uguale a 3%
0403 10 93 --- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%
0403 10 99 --- superiore a 6%
0403 90 71 - Altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
-- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aven-
ti tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal
latte
--- inferiore o uguale a 1,5%
0403 90 73 --- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
0403 90 79 --- superiore a 27%
-- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse pro-
venienti dal latte:
0403 90 91 --- inferiore o uguale a 3%
0403 90 93 --- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%
0403 90 99 --- superiore a 6%
0710 40 00 Granturco dolce, anche cotto, in acqua o al vapore,
congelato
0711 90 30 Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio
mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata
o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione), ma non atto per
l'alimentazione nello stato in cui e' presentato
1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi
o oli animali o vegetali o di frazioni di differenti
grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e
dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10 10 - Margarina, esclusa la margarina liquida, avente teno-
re, in peso, di materie grasse provenienti dal latte,
superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%
1517 90 10 - Altra, avente tenore, in peso, di materie grasse pro-
venienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o
uguale a 15%
1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro
1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (com-
preso il cioccolato bianco), fatta eccezione per gli
estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura
superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre mate-
rie di cui al codice NC 1704 90 10
1704 10 11 - Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di
zucchero :
-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60%
(compreso lo zucchero invertito calcolato in sacca-
rosio):
--- sotto forma di strisce
1704 10 19 --- altre
-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o supe-
riore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio):
1704 10 91 --- sotto forma di strisce
1704 10 99 --- altre
1704 90 30 - Preparazione detta "cioccolato bianco"
- altri:
1704 90 51 -- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imbal-
laggi immediati di contenuto netto uguale o superiore
ad 1 kg
1704 90 55 - Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse
1704 90 61 - Confetti e prodotti simili confettati
- Altri:
1704 90 65 -- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose,
compresi gli impasti di frutta presentati in forma di
prodotti a base di zuccheri
1704 90 71 -- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene
1704 90 75 -- Caramelle
-- altri:
1704 90 81 --- ottenuti per compressione
1704 90 99 --- altri
1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti
cacao
1806 10 15 -- non contenente o contenente, in peso, meno di 5% di
saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato
in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in
saccarosio
1806 10 20 -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'iso-
glucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore
a 5% e inferiore a 65%
1806 10 30 -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'iso-
glucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore
a 65% e inferiore a 80%
1806 10 90 -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo
zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'iso-
glucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore
a 80%
1806 20 10 - altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di
peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o
in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in
imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:
-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao e di mate-
ria grassa proveniente dal latte uguale o superiore
a 31%
1806 20 30 -- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di
materia grassa proveniente dal latte uguale o supe-
riore a 25% e inferiore a 31%
- altre:
1806 20 50 -- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao
uguale o superiore a 18%
1806 20 70 -- Preparazioni dette "Chocolate milk crumb"
1806 20 80 -- Glassatura al cacao
1806 20 95 -- altre
- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:
1806 31 00 -- ripiene
1806 32 10 -- non ripiene:
--- con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti
1806 32 90 -- altre
1806 90 11 - altre:
-- Cioccolata e prodotti di cioccolata:
--- cioccolatini (praline), anche ripieni:
---- contenenti alcole
1806 90 19 --- altri
-- altri:
1806 90 31 -- ripieni
1806 90 38 -- non ripieni
1806 90 50 - Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbri-
cati con prodotti di sostituzione dello zucchero, con-
tenenti cacao
1806 90 60 - Pasta da spalmare contenente cacao
1806 90 70 - Preparazioni per bevande, contenenti cacao
1806 90 90 - altre
1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di fa-
rine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non
contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una
proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate ne'
comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti
delle voci NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao in
polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore
a 10%, in peso, non nominate ne' comprese altrove
1901 10 - Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condi-
zionate per la vendita al minuto
1901 20 - Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della
panetteria, della pasticceria o della biscotteria
della voce 1905
1901 90 11 - Estratti di malto:
-- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o
superiore a 90%
1901 90 19 -- altri
1901 90 99 - altri:
1902 Paste alimentari, fatta eccezione per quelle farcite di
cui alle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche
preparato
1902 11 - Paste alimentari non cotte ne' farcite ne' altrimenti
preparate:
- contenenti uova
1902 19 10 - non contenenti farine ne' semolini di frumento (grano)
tenero
1902 20 90 - altre
- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti
preparate):
1902 20 91 -- cotte
1902 20 99 -- altre
- altre paste alimentari:
1902 30 10 -- secche
1902 30 90 -- altre
1902 40 10 - Cuscus:
-- non preparato
1902 40 90 - altro
1903 00 00 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole,
in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di
setacciature o forme simili
1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o
tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi
dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati
1904 10 10 - Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o
tostatura:
-- a base di granturco
1904 10 30 -- a base di riso
1904 10 90 -- altri
1904 90 10 - altri:
-- Riso
1904 90 90 -- altri
1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della bi-
scotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule
vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per si-
gilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o
di fecola e prodotti simili
1905 10 00 - Pane croccante detto Knackebrot
1905 20 10 - Pane con spezie (panpepato):
-- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30%
(compreso lo zucchero invertito calcolato in sacca-
rosio)
1905 20 30 -- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o supe-
riore a 30% e inferiore a 50% (compreso lo zucchero
invertito calcolato in saccarosio)
1905 20 90 -- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o supe-
riore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcola-
to in saccarosio)
1905 30 11 - Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e .
cialdini:
-- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di
cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:
--- in imballaggi immediati di contenuto netto non su-
periore a 85 g
1905 30 19 --- altri
-- altri:
--- Biscotti con aggiunta di dolcificanti:
1905 30 30 ---- aventi tenore, in peso, di materia grassa prove-
niente dal latte uguale o superiore a 8%
---- altri
1905 30 51 ----- doppio biscotto con ripieno
1905 30 59 ----- altri
-- Cialde e cialdine
1905 30 91 --- salate, anche ripiene
1905 30 99 --- altre
1905 40 10 - Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili to-
stati:
-- Fette biscottate
1905 40 90 -- altri
1905 90 10 -- Pane azzimo (mazoth)
1905 90 20 -- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per
medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie
essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti
simili
-- altri:
1905 90 30 --- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o
frutta ed avente tenore in zuccheri e materie
grasse, ciascuno non superiore al 5%, in peso,
sulla materia secca
1905 90 40 --- Cialde e cialdine aventi tenore di umidita' superio-
re a 10%
1905 90 45 --- Biscotti
1905 90 55 --- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati
-- altri:
1905 90 60 --- con aggiunta di dolcificanti
1905 90 90 --- altri:
2001 90 30 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o
conservato nell'aceto o nell'acido acetico
2001 90 40 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di
piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola
uguale o superiore a 5%, preparati o conservati
nell'aceto o nell'acido acetico
2004 10 91 Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, pre-
parate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido ace-
tico, congelate
2004 90 10 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o
conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, con-
gelato
2005 20 10 Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, pre-
parate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido ace-
tico, non congelate
2005 80 00 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o
conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non
congelato
2008 92 45 Preparazioni del tipo Musli a base di fiocchi di cereali
non tostati
2008 99 85 Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays
var. saccharata) altrimenti preparato o conservato, senz
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole
2008 99 91 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili a
piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola
uguale o superiore a 5%, preparati o conservati,
senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
o di alcole
2101 10 98 --- Altri
2101 20 98 --- Altri
2101 30 19 Succedanei torrefatti del caffe', esclusa la cicoria
torrefatta
2101 30 99 Estratti, essenze o concentrati di succedanei torrefatti
del caffe', esclusi quelli di cicoria torrefatta
2102 10 31 - Lieviti di panificazione
2102 10 39 - altri
2105 Gelati, anche contenenti cacao
2105 00 10 - non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di
materie grasse provenienti dal latte
- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
dal latte:
2105 00 91 -- uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%
2105 00 99 -- uguale o superiore a 7%
2106 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese
altrove
2106 10 80 - altri
2106 90 10 - Preparazioni dette "fondute"
- Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
2106 90 98 -- altri
2202 90 91 Bevande non alcooliche, esclusi i succhi di frutta o di
ortaggi della voce NC 2009, contenenti prodotti delle
voci NC da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai
prodotti delle voci NC da 0401 a 0404
2202 90 95 - altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse pro-
venienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404
-- uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%
2202 90 99 - uguale o superiore a 2%
2905 43 00 Mannitolo
2905 44 D-Glucitolo (sorbitolo)
2905 44 11 - in soluzione acquosa:
-- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o
uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glu-
citolo
2905 44 19 -- altro
- altri:
2905 44 91 -- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o
uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glu-
citolo
2905 44 99 -- altro
3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine
3505 10 Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli
amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati della
voce NC 3505 10 50
3505 10 - Destrine ed altri amidi e fecole modificati
3505 10 10 -- Destrina
-- altri amidi e fecole modificati:
3505 10 90 --- altri
3505 20 Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di al-
tri amidi o fecole modificati
3809 10 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tin-
tura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodot-
ti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e pre-
parazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nel-
le industrie tessili, della carta, del cuoio o in in-
dustrie simili, non nominati ne' compresi altrove
3823 60 Sorbitolo diverso da quello della voce NC 2905 44
3823 60 11 - in soluzione acquosa:
-- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o
uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucito-
lo
3823 60 19 -- altro
- altro:
3823 60 91 -- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o
uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glu-
citolo
3823 60 99 -- altro
ALLEGATO 2
Prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2
Elenco n. 1*
CODICE NC Designazione delle merci CONTINGENTI
(t)
1519 Acidi grassi monocarbossilici indu- 3.480
1519 11 00 striali; oli acidi di raffinazione;
1519 12 00 alcoli grassi industriali
1519 13 00
1519 19 10
1519 19 30
1519 19 90
1519 20 00
1520 Glicerina, anche pura; acque e liscivie 154
1520 10 00 glicerinose
1520 90 00
1704 Prodotti a base di zuccheri non conte- 186
1704 10 11 nenti cacao (compreso il cioccolato
1704 10 19 bianco)
1704 10 91
1704 10 99
1704 90 10
1704 90 30
1704 90 51
1704 90 55
1704 90 61
1704 90 65
1704 90 71
1704 90 75
1704 90 81
1704 90 99
1803 Pasta di cacao, anche sgrassata 100
18 03 10
18 03 20
1805 Cacao in polvere, senza aggiunta di 431
zuccheri o di altri dolcificanti
1806 Cioccolata e altre preparazioni alimen- 180
1806 10 15 tari contenenti cacao
1806 10 20
1806 10 30
1806 10 90
1806 20 10
1806 20 30
1806 20 50
1806 20 70
1806 20 80
1806 20 95
1806 31 00
1806 32 10
1806 32 90
1806 90 11
1806 90 19
1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50
1806 90 60
1806 90 70
1806 90 90
19 01 Estratti di malto; preparazioni alimen- 762
tari a base di farine, semolini, amidi,
fecole o estratti di malto, non conte-
nenti cacao in polvere o che ne conten-
gono in una proporzione inferiore a
50%, in peso, non nominate ne' comprese
altrove;
preparazioni alimentari di prodotti
delle voci NC da 0401 a 0404, non con-
tenenti cacao in polvere o che ne con-
tengono in una proporzione inferiore a
10%, in peso, non nominate ne' comprese
altrove:
19 01 10 00
19 01 20 00
19 01 90 11
19 01 90 19
19 01 90 91
19 01 90 99
21 06 Preparazioni alimentari non nominate 370
21 06 10 20 ne' comprese altrove
21 06 10 80
21 06 90 10
21 06 90 92
21 06 90 98
2203 Birra di malto 255
22 08 Alcole etilico non denaturato con tito- 532
22 08 20 lo alcolo metrico volumico inferiore a 80%
22 08 30 vol.; acquaviti, liquori ed altre be-
22 08 40 vande contenenti alcole di distilla-
22 08 50 zione; preparazioni alcoliche composte
22 08 90 19 dei tipi utilizzati per la fabbricazio-
22 08 90 31 ne di bevande
22 08 90 33
22 08 90 41
22 08 90 45
22 08 90 48
22 08 90 52
22 08 90 58
22 08 90 65
22 08 90 69
22 08 90 73
22 08 90 79
24 02 Sigari 493
24 02 10 00
24 02 20 10
24 02 20 90
24 02 90 00
29 15 90 Altri acidi carbossilici 153
35 05 Destrina ed altri amidi e fecole modi- 1398
35 05 10 10 ficati, colle a base di amidi o di fe-
35 05 10 90 cole, di destrina o di altri amidi o
35 05 20 10 fecole modificati
35 05 20 30
35 05 20 50
35 05 20 90
38 09 Agenti d'apprettatura o di finitura, 990
38 09 10 10 acceleranti di tintura o di fissaggio
38 09 10 30 di materie coloranti
38 09 10 50
38 09 10 90
(*) Prodotti per i quali la Tunisia accorda il mantenimento
del livello degli oneri doganali in vigore al 1 gennaio
1995 per un periodo di quattro anni entro il limite dei
contingenti tariffari indicati, conformemente all'articolo
10, paragrafo 3, primo comma.
Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma,
nel corso dell'eliminazione dell'elemento industriale dei
dazi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10,
paragrafo 4, le aliquote dei dazi da applicare ai prodotti
per i quali saranno soppressi i contingenti tariffari non
potranno essere superiori a quelle in vigore al 1 gennaio
1995.
Elenco n. 2
CODICE NC Designazione delle merci
0710 40 00 Granturco dolce, non cotto in acqua o al vapore, conge-
lato
0711 90 30 Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esem-
pio mediante anidride solforosa o in acqua salata, sol-
forata o addizionata di altre sostanze atte ad assicu-
rarne temporaneamente la conservazione), ma non atto
per l'alimentazione nello stato in cui e' presentato
1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro
1903 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da feco-
le, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei,
scarti di setacciature o forme simili
2001 90 30 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o
conservato nell'aceto o nell'acido acetico
2001 90 40 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di
piante avente tenore, in peso, di amido o di fecola
uguale o superiore a 5% preparati o conservati nell'a-
ceto o nell'acido acetico
2004 10 91 Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, pre-
parate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido ace-
tico, congelate
2004 90 10 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato
o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico,
congelato
2005 20 10 Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, pre-
parate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido
acetico, non congelate
2005 80 00 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o
conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non
congelato
2008 92 45 Preparazioni del tipo Musli a base di fiocchi di cerea-
li non tostati
2008 99 85 Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays
var. saccharata), altrimenti preparato o conservato,
senza aggiunta di zuccheri o di alcole
2008 99 91 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di
piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola
uguale o superiore a 5%, altrimenti preparati o conser-
vati, senza aggiunta di zuccheri o di alcole
2101 10 98 Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati
di caffe' o a base di caffe', ad esclusione delle pre-
parazioni della voce NC 2101 10 91
2101 20 98 Estratti, essenze e concentrati di te' o di mate e pre-
parazioni a base di questi estratti, essenze o concen-
trati, o a base di te' o di mate, ad esclusione dei
prodotti della voce NC 2101 20 10
2101 30 19 Succedanei torrefatti del caffe', ad esclusione della
cicoria torrefatta
2101 30 99 Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefat-
ti del caffe', ad esclusione di quelli di cicoria tor-
refatta
2905 43 00 Mannitolo
2905 44 D-Glucitolo (sorbitolo)
2905 44 11 - in soluzione acquosa:
-- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o
uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in
D-glucitolo
2905 44 19 -- altri
- altri:
2905 44 91 - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o
uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glu-
citolo
2905 44 99 - altro
Ex 3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine
3823 60 Sorbitolo diverso da quello della sottovoce NC 2905 44
3823 60 11 - in soluzione acquosa
-- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o
uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glu-
citolo
3823 60 19 -- altro
- altro
3823 60 91 -- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o
uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di
D-glucitolo
3823 60 99 -- altro
Elenco n. 3
ex 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi
o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti
grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e
dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce
NC 1516:
1517 10 10 - Margarina, esclusa la margarina liquida, avente teno-
re, in peso, di materie grasse provenienti dal latte,
superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%
1517 90 10 - altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse pro-
venienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o
uguale a 15%
1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o
tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, di-
versi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti
preparati
1904 10 10 - Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura
o tostatura:
- a base di granturco
1904 10 30 - a base di riso
1904 10 90 - altri
1904 90 10 - altri
- riso
1904 90 90 - altri
2105 Gelati, anche contenenti cacao:
2105 00 10 - non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di
materie grasse provenienti dal latte
- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenien-
ti dal latte:
2105 00 91 -- uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%
2105 00 99 -- uguale o superiore a 7%
2202 90 91 Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di
ortaggi della voce NC 2009 contenenti prodotti delle
voci NC da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai
prodotti delle voci NC da 0401 a 0404
2202 90 95 - altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse pro-
venienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404
- uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%
2202 90 99 - uguale o superiore a 2%
ALLEGATO 3
| Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice|
| NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC |
| | | | | | | | | | | | | |
0505100 2513290 2613100 2714109 2821100 2832100 2841900
0505900 2514000 2613900 2714909 2821200 2832200 2842100
1302120 2516110 2614000 2715002 2823000 2832300 2842901
1302130 2516120 2615100 2715009 2824100 2833110 2842909
1302140 2516210 2615900 2801100 2824200 2833190 2844400
1302190 2516220 2616100 2801200 2824900 2833210 2846100
1302200 2517100 2616900 2801300 2825100 2833220 2846900
1302310 2517200 2617100 2802000 2825200 2833230 2847000
1505100 2517300 2617900 2803000 2825300 2833240 2848100
1505900 2517410 2618000 2804100 2825400 2833250 2848900
1515601 2517490 2619000 2804210 2825500 2833260 2849100
1515609 2518100 2620110 2804290 2825600 2833270 2849200
1516200 2518200 2620190 2804300 2825700 2833290 2849900
1522000 2518300 2620200 2804400 2825800 2833300 2850000
1702909 2519100 2620300 2804500 2825909 2833400 2851001
1804000 2519900 2620400 2804610 2826110 2834220 2851002
2001909 2520100 2621000 2804690 2826120 2835100 2851009
2101200 2521000 2701110 2804800 2826190 2835210 2901100
2101300 2523300 2701120 2804900 2826200 2835220 2901210
2103301 2524000 2701190 2805110 2826300 2835230 2901220
2106100 2525100 2701200 2805190 2826900 2835249 2901230
2106900 2525200 2702100 2805210 2827100 2835260 2901240
2403100 2525300 2702200 2805220 2827200 2835290 2901290
2403910 2526100 2703000 2805300 2827310 2835390 2902110
2403990 2526200 2704001 2809100 2827320 2836100 2902190
2501001 2527000 2704002 2810000 2827330 2836200 2902200
2501009 2528100 2705000 2811110 2827340 2836300 2902300
2502000 2528900 2706000 2811210 2827350 2836409 2902410
2504100 2529100 2707101 2811220 2827360 2836500 2902420
2504900 2529210 2707109 2811230 2827370 2836600 2902430
2505100 2529220 2707201 2812100 2827380 2836700 2902440
2505900 2529300 2707209 2812900 2827390 2836910 2902500
2506100 2530100 2707301 2813100 2827410 2836920 2902600
2506210 2530200 2707309 2813900 2827490 2836930 2902700
2506290 2530300 2707401 2814100 2827510 2836990 2903110
2507001 2530900 2707409 2814200 2827590 2839110 2903120
2507002 2601110 2707501 2815110 2827600 2839190 2903130
2508100 2601120 2707509 2815120 2828100 2839200 2903140
2508200 2601200 2707600 2815201 2828901 2839900 2903150
2508300 2602000 2707910 2815202 2828902 2840110 2903160
2508401 2603000 2707990 2815300 2828909 2840190 2903190
2508409 2604000 2708100 2816100 2829110 2840200 2903210
2508500 2605000 2708200 2816200 2829190 2840300 2903220
2508600 2606000 2709009 2816300 2829900 2841100 2903230
2508700 2607000 2712109 2817000 2830100 2841200 2903510
2509000 2608000 2712209 2818100 2830200 2841300 2903590
2511200 2609000 2712909 2818200 2830300 2841400 2903610
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ALLEGATO 4
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9611000
ALLEGATO 5
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6103210 6106200 6112391 6202910 6204620 6211129 6302390
6103220 6106901 6112399 6202920 6204630 6211200 6302400
6103230 6106909 6112410 6202930 6204691 6211311 6302510
6103291 6107110 6112491 6202991 6204699 6211319 6302520
6103299 6107120 6112499 6202999 6205100 6211321 6302530
6103310 6107191 6113000 6203110 6205200 6211329 6302590
6103320 6107199 6114100 6203120 6205300 6211331 6302601
6103330 6107210 6114200 6203191 6205901 6211339 6302602
6103391 6107220 6114300 6203199 6205909 6211391 6302910
6103399 6107291 6114901 6203210 6206100 6211392 6302920
6103410 6107299 6114909 6203220 6206200 6211399 6302930
6103420 6107910 6115110 6203230 6206300 6211411 6302990
6103430 6107920 6115120 6203291 6206400 6211419 6303110
6103491 6107991 6115191 6203299 6206900 6211421 6303120
6103499 6107992 6115199 6203310 6207110 6211429 6303190
6104110 6107999 6115201 6203320 6207191 6211431 6303910
6104120 6108110 6115202 6203330 6207199 6211439 6303920
6104130 6108191 6115209 6203391 6207210 6211491 6303990
6104191 6108199 6115910 6203399 6207220 6211492 6304110
6104199 6108210 6115929 6203410 6207291 6211499 6304190
6104210 6108220 6115939 6203420 6207299 6212101 6304910
6104220 6108291 6115991 6203430 6207910 6212109 6304920
6104230 6108299 6115999 6203491 6207920 6212201 6304930
6104291 6108310 6116910 6203499 6207991 6212209 6304990
6104299 6108320 6116920 6204110 6207999 6212301 6305100
6104310 6108391 6116930 6204120 6208110 6212309 6305200
6104320 6108399 6116991 6204130 6208191 6212901 6305310
6104330 6108910 6116999 6204191 6208199 6212909 6305390
6104391 6108920 6117101 6204199 6208210 6213100 6305900
6104399 6108991 6117102 6204210 6208220 6213200 6310101
6104410 6108999 6117103 6204220 6208291 6213900 6310109
6104420 6109100 6117109 6204230 6208299 6214100 6310901
6104430 6109901 6117201 6204291 6208910 6214200 6310909
6104440 6109902 6117202 6204299 6208920 6214300 6401100
6104491 6109909 6117203 6204310 6208991 6214400 6401910
6104499 6110100 6117209 6204320 6208999 6214900 6401920
6104510 6110200 6201110 6204330 6209100 6215100 6401990
| Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice|
| NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC |
| | | | | | | | | | | | | |
6402190 7013310 7110310 7207120 7326909 8403101 8465100
6402200 7013320 7110391 7207190 7409111 8403109 8465910
6402300 7013391 7110399 7207200 7409191 8408100 8465920
6402910 7013399 7110410 7213100 7409211 8408901 8465950
6402990 7013910 7110491 7214200 7409291 8413301 8474311
6403190 7013991 7110499 7216211 7411109 8413302 8481102
6403200 7013992 7111000 7216219 7412200 8413309 8481809
6403300 7013999 7112100 7306300 7419994 8413702 8484901
6403400 7020001 7112200 7306600 7604103 8413709 8501201
6403510 7020009 7112900 7306900 7604210 8413811 8501209
6403590 7101101 7113111 7307110 7604293 8413812 8501400
6403910 7101102 7113112 7307190 7608100 8413819 8501519
6403990 7101210 7113113 7307910 7610100 8415100 8501521
6404110 7101220 7113114 7307920 7610900 8415811 8501529
6404191 7102100 7113119 7308200 7612100 8415820 8502110
6404199 7102210 7113191 7308300 7615100 8418100 8502120
6404201 7102290 7113192 7308400 7606906 8418210 8502130
6404209 7102310 7113193 7308901 8202100 8418220 8504100
6405100 7102390 7113194 7308909 8202200 8418300 8504210
6405200 7103101 7113195 7311000 8202910 8418400 8504220
6405900 7103109 7113196 7312100 8203100 8418500 8504319
6406101 7103911 7113197 7314190 8203200 8418610 8504320
6406109 7103919 7113198 7314200 8204110 8418691 8504330
6802210 7103991 7113199 7314300 8204120 8418692 8504340
6802910 7103999 7113201 7314410 8205400 8418693 8504401
6907902 7104109 7113202 7314500 8205900 8418910 8506110
6907909 7104209 7113203 7315820 8208100 8419811 8506120
6908901 7104909 7113209 7316000 8211100 8421230 8506130
6908902 7105100 7114111 7317001 8211911 8421310 8506190
6908908 7105900 7114119 7317003 8211912 8422400 8507100
6908909 7106100 7114191 7318120 8211919 8423810 8507200
6910100 7106910 7114192 7318159 8211921 8423820 8507903
6910900 7106921 7114193 7318231 8211929 8424100 8515390
6911101 7106922 7114199 7316232 8211931 8424811 8516102
6911109 7106929 7114201 7318239 8211932 8424819 8516290
6911901 7107001 7114209 7320101 8211939 8425421 8516601
6911909 7107002 7115100 7320109 8212101 8425429 8517109
6912001 7108110 7115901 7320201 8215100 8426110 8528100
6912002 7108121 7115902 7321111 8515200 8428100 8528200
6912003 7108129 7115903 7321119 8215910 8432100 8529101
6912009 7108131 7115909 7321120 8215990 8432210 8529102
6913100 7108139 7116101 7321810 8301100 8432290 8529901
6913901 7108200 7116109 7321829 8301200 8432401 8529904
6913909 7109000 7116201 7322110 8301300 8432409 8531100
7010100 7110110 7116209 7322190 8301400 8433400 8536201
7012000 7110191 7118101 7323931 8302100 8436210 8536300
7013100 7110192 7118109 7325100 8302410 8450110 8536491
7013210 7110199 7118901 7325910 8302420 8450120 8536501
7013291 7110210 7118902 7325990 8302500 8450190 8536509
7013292 7110291 7118909 7326110 8303000 8452400 8536611
7013299 7110299 7207110 7326905 8311100 8462390 8536691
| Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice|
| NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC |
| | | | | | | | | | | | | |
8536901 8716100 9503490
8536902 8716200 9503500
8537100 8716310 9503600
8537200 8716390 9503700
8539221 8716400 9503800
8544112 8716800 9503900
8544201 9003110 9506620
8544209 9003191 9608102
8544410 9003199 9608109
8544491 9003900 9608202
8544499 9004109 9608399
8544511 9004902 9608509
8544519 9004909 9608991
8544593 9017101 9609100
8544599 9018310 9612100
8544603 9028202
8544609 9028301
8607110 9102110
8609001 9102120
8609009 9102190
8701200 9102210
8702100 9102290
8704212 9102910
8704219 9102990
8704230 9401200
8704311 9401300
8708310 9401400
8708800 9401500
8708910 9401610
8708920 9401690
8708992 9401710
8708993 9401790
8711101 9401809
8711109 9402101
8711201 9403100
8711209 9403201
8712001 9403202
8712009 9403209
8714110 9403300
8714191 9403400
8714192 9403500
8714193 9403600
8714194 9403700
8714195 9403800
8714200 9404100
8714910 9404210
8714920 9404290
8714950 9404300
8714991 9404900
8714992 9502100
8715001 9503410
ALLEGATO 6
| Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice|
| NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC | | NC |
| | | | | | | | | | | | | |
0403900
0403100
1902110
1902190
1902200
1902300
1902400
1905100
1905200
1905300
1905400
1905901
1905902
1905909
2102100
2102200
2102300
2201100
2201900
5701101
5701102
5701103
5701109
5701901
5701902
5701903
5701909
5702100
5702310
5702320
5702390
5702410
5702420
5702490
5702510
5702520
5702590
5702910
5702920
5702990
5705000
5804300
5805000
6307100
6309000
ALLEGATO 7
relativo alla proprieta' intellettuale industriale e commerciale
1. Entro il termine del quarto anno successivo all'entrata in vigore
dell'accordo, la Tunisia aderira' alle seguenti convenzioni
multilaterali sulla tutela della proprieta' intellettuale,
industriale e commerciale:
- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti
interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli
organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito
di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977,
modificato nel 1980);
- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (1970, emendato
nel 1979 e modificato nel 1984);
- Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali
(atto di Ginevra, 1991);
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e
dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977).
2. Il Consiglio di associazione puo' decidere che il paragrafo 1 del
presente allegato si applichi ad altre convenzioni multilaterali
in questo settore. In questo contesto, la Tunisia si adoperera'
per aderire, in particolare, alle convenzioni delle quali sono
parti gli Stati membri della Comunita'.
3. Le Parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta
al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni
multilaterali;
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta'
industriale (atto di Stoccolma, 1967 - Unione di Parigi);
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971).
ATTO FINALE
I plenipotenziari:
del REGNO DEL BELGIO,
del REGNO DI DANIMARCA,
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
della REPUBBLICA ELLENICA,
del REGNO DI SPAGNA,
della REPUBBLICA FRANCESE,
dell'IRLANDA,
della REPUBBLICA ITALIANA,
del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
del REGNO DEI PAESI BASSI,
della REPUBBLICA D'AUSTRIA,
della REPUBBLICA PORTOGHESE,
della REPUBBLICA DI FINLANDIA,
del REGNO DI SVEZIA,
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e
del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e
dell'acciaio,
qui di seguito denominati "Stati membri", e
della COMUNITA' EUROPEA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E
DELL'ACCIAIO,
qui di seguito denominate "Comunita'",
da una parte, e
il plenipotenziari della REPUBBLICA DI TUNISIA, qui di seguito
denominata "Tunisia",
dall'altra,
riuniti a Bruxelles, il diciassette luglio
millenovecentonovantacinque per la firma dell'accordo
euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunita'
europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Repubblica di
Tunisia, dall'altra, qui di seguito denominato "Accordo euro-
mediterraneo", hanno adottato i testi elencati in appresso:
l'accordo euro-mediterraneo, nonche' i seguenti protocolli:
PROTOCOLLO n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella
Comunita' dei prodotti agricoli originari della
Tunisia,
PROTOCOLLO n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella
Comunita' dei prodotti della pesca originari della
Tunisia,
PROTOCOLLO n. 3 relativo al regime applicabile all'importazione in
Tunisia dei prodotti agricoli originari della
Comunita',
PROTOCOLLO n. 4 sulla definizione della nozione di "prodotti
originari" e sui metodi di cooperazione
amministrativa,
PROTOCOLLO n. 5 sull'assistenza reciproca tra le autorita'
amministrative nel settore doganale.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita', nonche' i
plenipotenziari della Tunisia hanno adottato il testo delle
dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente
atto finale:
Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 50 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 64, paragrafo 1
dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35, 76 e 77
dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili.
I plenipotenziari della Tunisia hanno preso atto della seguente
dichiarazione della Comunita' europea, allegata al presente atto
finale:
Dichiarazione relativa all'articolo 29 dell'accordo.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' hanno preso
atto delle seguenti dichiarazioni della Tunisia, allegate al presente
atto finale:
Dichiarazione relativa alla salvaguardia degli interessi della
Tunisia.
Dichiarazione relativa all'articolo 69 dell'accordo.
DICHIARAZIONI COMUNI
Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo
1. Le parti convengono che il dialogo politico a livello ministeriale
dovrebbe avere una cadenza perlomeno annuale.
2. Le parti ritengono che dovrebbe instaurarsi un dialogo politico
tra il Parlamento europeo e la Camera dei deputati tunisina.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo
Le parti convengono di stabilire di comune accordo la separazione, da
parte della Tunisia, di un elemento agricolo nei dazi in vigore
applicabili all'importazione di merci originarie della Comunita'
prima dell'entrata in vigore dell'accordo per i prodotti figuranti
nell'elenco 2 dell'allegato 2 dell'accordo.
Tale principio si applichera' anche ai prodotti di cui all'elenco 3
dell'allegato 2 dell'accordo fino a quando sara' avviato lo
smantellamento dell'elemento industriale.
Qualora la Tunisia dovesse aumentare i dazi in vigore al 1 gennaio
1995 a causa dell'elemento agricolo, per i prodotti sopra indicati
essa accordera' alla Comunita' una riduzione del 25% sull'aumento dei
dazi.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo
Nel quadro dell'accordo, le Parti convengono che la proprieta'
intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i
diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi
informatici, e i diritti connessi, i marchi di fabbrica e i marchi
commerciali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le
denominazioni d'origine, i disegni e modelli industriali, i brevetti,
le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni
riservate nonche' la protezione contro la concorrenza sleale
conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la
tutela della proprieta' industriale - Atto di Stoccolma del 1967
(Unione di Parigi).
Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo.
Le parti riaffermano l'importanza che annettono ai programmi di
cooperazione decentrati quale strumento complementare per promuovere
gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenze
specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunita' europea
e i suoi partner.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo.
Le parti riconoscono la necessita' di ammodernare il settore
produttivo tunisino per meglio adeguarlo alla realta' dell'economia
internazionale ed europea.
La Comunita' si adoperera' per sostenere la Tunisia nell'attuazione
di un programma a favore dei settori industriali che potranno
beneficiare della loro ristrutturazione e del loro adeguamento per
affrontare le difficolta' che potranno insorgere a seguito della
liberalizzazione degli scambi e in particolare dello smantellamento
delle tariffe.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 50 dell'accordo.
Le parti contraenti ritengono importante l'espansione dei flussi di
investimenti diretti in Tunisia.
Esse concordano di sviluppare l'accesso della Tunisia agli strumenti
comunitari di promozione degli investimenti, in conformita' delle
relative disposizioni comunitarie.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'accordo.
Fatte salve le condizioni e le modalita' applicabili in ciascuno
Stato membro, le Parti esaminano la questione dell'accesso al mercato
del lavoro in uno Stato membro del coniuge e dei figli legalmente
residenti in virtu' della riunificazione familiare di un lavoratore
tunisino legalmente occupato sul territorio di uno Stato membro,
fatta eccezione per i lavoratori stagionali, distaccati o
apprendisti, per la durata del soggiorno lavorativo autorizzato del
lavoratore.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 64, paragrafo 1
dell'accordo.
Non si potra' invocare l'articolo 64, paragrafo 1, per quanto
riguarda l'assenza di discriminazioni in materia di licenziamenti,
per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Il rilascio, il
rinnovo o il rifiuto del permesso di soggiorno e' disciplinato
unicamente dalla legislazione di ciascuno Stato membro, nonche' dagli
accordi e dalle convenzioni bilaterali in vigore tra la Tunisia e
detto Stato membro.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo.
Resta inteso che l'espressione "loro familiari" e' definita in base
alla legislazione nazionale del paese ospite in questione.
Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35, 76 e 77
dell'accordo
Qualora nel corso della progressiva attuazione delle disposizioni
dell'accordo la Tunisia dovesse incontrare gravi difficolta' relative
alla bilancia dei pagamenti, si potranno tenere consultazioni tra la
Tunisia e la Comunita' per definire gli strumenti e le modalita' piu'
adeguate per aiutare la Tunisia e far fronte a tali difficolta'.
Dette consultazioni si svolgeranno in collaborazione con il Fondo
monetario internazionale.
Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili
Resta inteso che il regime da definirsi per i prodotti tessili sara'
oggetto di un protocollo specifico, da concludersi entro il 31
dicembre 1995, che riprendera' le disposizioni dell'intesa in vigore
nel 1995.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA'
Dichiarazione relativa all'articolo 29 dell'accordo.
Qualora la Tunisia concludesse accordi finalizzati all'istituzione
del libero scambio con altri paesi mediterranei, la Comunita' e'
disposta a considerare l'introduzione del cumulo dell'origine nei
suoi scambi con tali paesi.
DICHIARAZIONE DELLA TUNISIA
Dichiarazione relativa alla salvaguardia degli interessi della
Tunisia
La parte tunisina chiede che si tenga conto degli interessi della
Tunisia in relazione alle concessioni e ai vantaggi che dovessero
essere accordati ad altri paesi terzi mediterranei nel quadro dei
futuri accordi che saranno conclusi tra detti paesi e la Comunita'.
Dichiarazione relativa all'articolo 69 dell'accordo.
- Considerando la riunificazione familiare un diritto fondamentale
dei lavoratori tunisini residenti all'estero,
- tenuto conto dell'importanza di tale diritto quale fattore
determinante dell'equilibrio della famiglia e garanzia del buon
andamento scolastico e dell'integrazione sociale e professionale
dei figli,
- nonostante gli accordi bilaterali conclusi tra la Tunisia e alcuni
paesi membri dell'Unione europea,
La Tunisia auspica che la questione della riunificazione familiare
costituisca oggetto di discussioni approfondite con la Comunita'
finalizzate a migliorare e agevolare le condizioni per la
riunificazione familiare.
Fatto a Bruxelles, addi' diciassette luglio
millenovecentonovantacinque.