LEGGE 3 febbraio 1997, n. 35

  Ratifica ed esecuzione dell'accordo euromediterraneo che istituisce
un'Associazione  tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri,  da
una   parte,   e   la Repubblica  tunisina,  dall'altra,  con  cinque
protocolli,  sette  allegati  e  atto finale, fatto a Bruxelles il 17
luglio 1995.
 
 Vigente al: 12-1-2015  
 

 La   Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 1. Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'accordo  euromediterraneo  che  istituisce  un'Associazione  tra la
Comunita' europea ed  i  suoi  Stati  membri,  da  una  parte,  e  la
Repubblica   tunisina,   dall'altra,  con  cinque  protocolli,  sette
allegati e atto finale, fatto a Bruxelles il 17 luglio 1995.
                               Art. 2.
 1.   Piena   ed   intera  esecuzione  e'  data  all'accordo  di  cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore  in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 96 dell'accordo stesso.
                               Art. 3.
 1.   All'onere   derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 7 milioni annue a decorrere dal  1996,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856  dello  stato
di  previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento  riguardante  il  Ministero
degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 4.
 1.  La  presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 3 febbraio 1997
                              SCALFARO
                         PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                         DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
                      ACCORDO EUROMEDITERRANEO 
                   CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE 
                      TRA LA COMUNITA' EUROPEA 
                E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, 
                E LA REPUBBLICA TUNISINA, DALL'ALTRA 
IL REGNO DEL BELGIO, 
IL REGNO DI DANIMARCA, 
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, 
LA REPUBBLICA ELLENICA, 
IL REGNO DI SPAGNA, 
LA REPUBBLICA FRANCESE, 
L'IRLANDA, 
LA REPUBBLICA ITALIANA, 
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, 
IL REGNO DEI PAESI BASSI, 
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, 
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, 
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, 
IL REGNO DI SVEZIA, 
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, 
parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita'  europea  e
del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e 
dell'acciaio, in appresso denominati "Stati membri", e 
LA COMUNITA' EUROPEA, 
LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, 
in appresso denominate "Comunita'", da una parte, e 
LA REPUBBLICA TUNISINA, 
in appresso denominata "Tunisia", dall'altra, 
CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali fra la Comunita', i
suoi Stati membri e la Tunisia e dei valori che li accomunano; 
CONSIDERANDO  che  la  Comunita',  gli  Stati  membri  e  la  Tunisia
desiderano rafforzare tali legami  e  instaurare  relazioni  durature
basate sulla reciprocita', sul partenariato  e  sulla  partecipazione
allo sviluppo; 
CONSIDERANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al rispetto  dei
principi della Carta  delle  Nazioni  Unite  e,  in  particolare,  al
rispetto  dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  politiche   ed
economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione; 
CONSIDERANDO  le  evoluzioni  di  carattere  politico  ed   economico
registrate negli ultimi anni sul continente europeo e in Tunisia; 
CONSIDERANDO i notevoli progressi compiuti dalla Tunisia e dal popolo
tunisino nel perseguimento dei loro obiettivi di  piena  integrazione
dell'economia tunisina nell'economia mondiale e della  partecipazione
alla comunita' degli Stati democratici; 
CONSAPEVOLI dell'importanza del presente  accordo,  imperniato  sulla
cooperazione  e  sul  dialogo,  per  garantire  la  stabilita'  e  la
sicurezza nella regione euromediterranea; 
CONSAPEVOLI tanto dell'importanza delle relazioni  instaurate  in  un
quadro     globale     euromediterraneo     quanto     dell'obiettivo
dell'integrazione tra i paesi del Magreb; 
TENENDO CONTO del diverso livello di  sviluppo  economico  e  sociale
della  Comunita'  e  della  Tunisia  e  desiderando  conseguire   gli
obiettivi  dell'associazione  tramite   adeguate   disposizioni   del
presente accordo; 
DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo  politico  continuativo
sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse; 
TENENDO CONTO della volonta' della Comunita' di fornire alla  Tunisia
un  sostegno  significativo  nei  suoi  programmi  di  riforma  e  di
adeguamento dell'economia, nonche' di sviluppo sociale; 
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla  Comunita'  e  dalla  Tunisia  a
favore del libero scambio e del rispetto dei diritti e degli obblighi
derivanti  dall'Accordo  generale  sulle  tariffe  doganali   e   sul
commercio (GATT); 
DESIDERANDO instaurare  una  cooperazione  sostenuta  da  un  dialogo
continuativo in campo economico, sociale e culturale per giungere  ad
una migliore comprensione reciproca; 
CONVINTI che il presente  accordo  creera'  un  clima  propizio  allo
sviluppo delle loro relazioni economiche, in particolare  per  quanto
riguarda gli scambi e gli investimenti, strumenti indispensabili  per
la ristrutturazione economica e l'ammodernamento tecnologico, 
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 
                             ARTICOLO 1 
1. E' istituita un'associazione tra  la  Comunita'  e  i  suoi  Stati
membri, da una parte, e la Tunisia, dall'altra. 
2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi: 
- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le  Parti
  che consenta di consolidare le loro relazioni in tutti i campi  che
  esse riterranno pertinenti a tale dialogo; 
- stabilire le condizioni per la progressiva  liberalizzazione  degli
scambi di beni, di servizi e di capitali; 
- sviluppare  gli  scambi  e  stimolare  l'espansione  di   relazioni
  economiche  e  sociali  equilibrate  tra  le  Parti,   segnatamente
  attraverso il dialogo e la cooperazione, per favorire lo sviluppo e
  la prosperita' della Tunisia e del popolo tunisino; 
- incoraggiare l'integrazione nel Magreb e favorire gli scambi  e  la
cooperazione tra la Tunisia e i paesi della regione; 
- promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e
finanziario. 
                             ARTICOLO 2 
Le relazioni tra le Parti,  cosi'  come  tutte  le  disposizioni  del
presente accordo, si fondano sul rispetto dei principi democratici  e
dei diritti dell'uomo, cui si  ispira  la  loro  politica  interna  e
internazionale   e   che   costituiscono   un   elemento   essenziale
dell'accordo. 

TITOLO I
DIALOGO POLITICO

                             ARTICOLO 3 
1. Si istituisce un dialogo politico continuativo  tra  le  Parti  al
fine   di   instaurare   duraturi   vincoli   di   solidarieta'   che
contribuiranno alla prosperita', alla  stabilita'  e  alla  sicurezza
della regione mediterranea e svilupperanno un clima di comprensione e
tolleranza tra culture. 
2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a: 
a) facilitare il riavvicinamento tra le Parti attraverso lo  sviluppo
   di  una   migliore   comprensione   reciproca   e   una   regolare
   concertazione  sulle   questioni   internazionali   di   reciproco
   interesse; 
b) permettere a ciascuna delle Parti di tenere conto della  posizione
e degli interessi dell'altra; 
c) promuovere il consolidamento della sicurezza  e  della  stabilita'
nella regione mediterranea e in particolare nel Magreb; 
d) consentire la messa a punto di iniziative comuni. 
                             ARTICOLO 4 
Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto  di  comune  interesse
per le Parti e, piu' in particolare, le condizioni atte  a  garantire
la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo  gli  sforzi
finalizzati alla cooperazione, soprattutto nell'ambito del Magreb. 
                             ARTICOLO 5 
Il dialogo politico si svolgera' a scadenze regolari e ogniqualvolta 
sara' necessario, in particolare 
a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del  Consiglio  di
associazione; 
b) a livello di alti funzionari in rappresentanza della  Tunisia,  da
   una parte, e della Presidenza del Consiglio e  della  Commissione,
   dall'altra; 
c) attraverso  la  piena  utilizzazione   dei   canali   diplomatici,
   soprattutto  tramite  incontri  convocati  a  scadenze   regolari,
   consultazioni in occasione di riunioni internazionali  e  contatti
   tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; 
d) se necessario, attraverso  qualsiasi  altra  modalita'  che  possa
contribuire all'intensificazione e all'efficacia di tale dialogo. 

TITOLO II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

                             ARTICOLO 6 
Nel corso di un periodo transitorio della durata  massima  di  dodici
anni a decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  accordo,  la
Comunita' e la Tunisia  istituiscono  progressivamente  una  zona  di
libero scambio, secondo  le  modalita'  indicate  in  appresso  e  in
conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale  sulle  tariffe
doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali
sugli  scambi  di   merci   allegati   all'accordo   che   istituisce
l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominati GATT. 

CAPITOLO I
PRODOTTI INDUSTRIALI

                             ARTICOLO 7 
Le disposizioni  del  presente  capitolo  si  applicano  ai  prodotti
originari  della  Comunita'  e  della  Tunisia  diversi   da   quelli
specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunita'
europea. 
                             ARTICOLO 8 
Negli scambi tra la Comunita' e la Tunisia non sono introdotti  nuovi
dazi doganali all'importazione ne' tasse di effetto equivalente. 
                             ARTICOLO 9 
I prodotti originari  della  Tunisia  sono  ammessi  all'importazione
nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d'effetto
equivalente e  senza  restrizioni  quantitative  o  misure  d'effetto
equivalente. 
                             ARTICOLO 10 
1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al  mantenimento,
da parte della Comunita', di un  elemento  agricolo  all'importazione
delle merci elencate nell'allegato 1 originarie della Tunisia. 
Tale elemento agricolo corrisponde  agli  scarti  tra  i  prezzi  sul
mercato  della  Comunita'  dei  prodotti  agricoli  considerati  come
utilizzati  nella  produzione  di  dette  merci  e  il  prezzo  delle
importazioni provenienti dai paesi terzi, qualora il costo totale  di
tali prodotti di base sia piu' elevato  nella  Comunita'.  L'elemento
agricolo puo'  configurarsi  come  importo  fisso  o  come  dazio  ad
valorem. Tali scarti sono sostituiti, se del caso, da dazi  specifici
derivanti dalla tariffazione dell'elemento  agricolo  o  da  dazi  ad
valorem. 
Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai  prodotti  agricoli  si
applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo. 
2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano alla separazione,
da parte della Tunisia, di un elemento agricolo nei dazi  applicabili
all'importazione dei  prodotti  figuranti  all'allegato  2  originari
della Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi  come  importo
fisso o come dazio ad valorem. 
Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai  prodotti  agricoli  si
applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo. 
3. Per i prodotti di cui all'elenco n. 1 dell'allegato  2,  originari
della  Comunita',  la   Tunisia   applica   all'entrata   in   vigore
dell'accordo  dazi  doganali  all'importazione  e  tasse  di  effetto
equivalente non superiori a quelle in vigore il 1 gennaio  1995,  nei
limiti dei contingenti tariffari indicati in tale elenco. 
Nel corso dell'eliminazione dell'elemento  industriale  dei  dazi,  a
norma delle disposizioni del paragrafo  4,  i  livelli  dei  dazi  da
applicare ai prodotti i cui contingenti tariffari  saranno  soppressi
non potranno essere superiori a quelli in vigore al 1 gennaio 1995. 
4. Per i prodotti di cui all'elenco n. 2 dell'allegato  2,  originari
della Comunita', la Tunisia elimina l'elemento industriale  dei  dazi
secondo  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  11,   paragrafo   3
dell'accordo per i prodotti dell'allegato 4. 
Per i prodotti di cui agli elenchi n. 1 e 3 dell'allegato 2 originari
della Comunita', la Tunisia elimina l'elemento industriale  dei  dazi
secondo  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  11,   paragrafo   3
dell'accordo per i prodotti dell'allegato 5. 
5. Gli elementi agricoli applicati in conformita' dei paragrafi 1 e 2
possono essere ridotti qualora, negli scambi tra la  Comunita'  e  la
Tunisia, l'imposizione applicabile a un prodotto agricolo di base sia
ridotta o qualora tali riduzioni derivino da  reciproche  concessioni
relative ai prodotti agricoli trasformati. 
6. La  riduzione  di  cui  al  paragrafo  5,  l'elenco  dei  prodotti
interessati e, se del caso, i  contingenti  tariffari  entro  il  cui
limite si applica  la  riduzione  sono  stabiliti  dal  Consiglio  di
associazione. 
                             ARTICOLO 11 
1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sono  soppressi  i
dazi  doganali  e  le  tasse  di  effetto   equivalente   applicabili
all'importazione in Tunisia ai  prodotti  originari  della  Comunita'
diversi da quelli elencati negli allegati da 3 a 6. 
2. I dazi doganali e le  tasse  di  effetto  equivalente  applicabili
all'importazione in Tunisia ai  prodotti  originari  della  Comunita'
elencati nell'allegato 3 sono progressivamente eliminati  secondo  il
seguente calendario: 
All'entrata in vigore dell'accordo, tutti i  dazi  e  le  tasse  sono
ridotti all'85 % del dazio di base; 
Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo,  tutti  i  dazi  e  le
tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base; 
Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti  i  dazi  e  le
tasse sono ridotti al 55 % del dazio di base; 
Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti  i  dazi  e  le
tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base; 
Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le
tasse sono ridotti al 25 % del dazio di base; 
Cinque anni dopo l'entrata in vigore  dell'accordo,  i  residui  dazi
sono eliminati. 
3. I dazi doganali e le  tasse  di  effetto  equivalente  applicabili
all'importazione in Tunisia ai  prodotti  originari  della  Comunita'
elencati negli allegati 4 e 5 sono progressivamente eliminati secondo
i seguenti calendari: 
Per i prodotti elencati nell'allegato 4: 
All'entrata in vigore dell'accordo, tutti i  dazi  e  le  tasse  sono
ridotti al 92 % del dazio di base; 
Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo,  tutti  i  dazi  e  le
tasse sono ridotti all'84 % del dazio di base; 
Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti  i  dazi  e  le
tasse sono ridotti al 76 % del dazio di base; 
Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti  i  dazi  e  le
tasse sono ridotti al 68 % del dazio di base; 
Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le
tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base; 
Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e  le
tasse sono ridotti al 52 % del dazio di base; 
Sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti  i  dazi  e  le
tasse sono ridotti al 44 % del dazio di base; 
Sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi  e  le
tasse sono ridotti al 36 % del dazio di base; 
Otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i  dazi  e  le
tasse sono ridotti al 28 % del dazio di base; 
Nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i  dazi  e  le
tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base; 
Dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi  e  le
tasse sono ridotti al 12 % del dazio di base; 
Undici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e  le
tasse sono ridotti al 4 % del dazio di base; 
Dodici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i  dazi  rimanenti
sono eliminati. 
Per i prodotti elencati nell'allegato 5: 
Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le
tasse sono ridotti all'88 % del dazio di base; 
Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e  le
tasse sono ridotti al 77 % del dazio di base; 
Sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti  i  dazi  e  le
tasse sono ridotti al 66 % del dazio di base; 
Sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi  e  le
tasse sono ridotti al 55 % del dazio di base; 
Otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i  dazi  e  le
tasse sono ridotti al 44 % del dazio di base; 
Nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i  dazi  e  le
tasse sono ridotti al 33 % del dazio di base; 
Dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi  e  le
tasse sono ridotti al 22 % del dazio di base; 
Undici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e  le
tasse sono ridotti all'11 % del dazio di base; 
Dodici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i  dazi  rimanenti
sono eliminati. 
4. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, i
calendari applicabili in conformita' del paragrafo 3  possono  essere
sottoposti a revisione di comune accordo tra le  Parti  a  opera  del
Comitato d'associazione, fermo restando  che  il  calendario  per  il
quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere  prolungato,  per
il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione  di
dodici anni. Se il Comitato non ha preso  alcuna  decisione  entro  i
trenta giorni successivi alla notifica della richiesta  di  revisione
del calendario presentata dalla Tunisia, quest'ultima puo' sospendere
il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un
anno. 
5. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono
apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3  consiste
nel dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunita' il 1
gennaio 1995. 
6.  Qualora  successivamente  al  1  gennaio  1995  si  applichi  una
riduzione tariffaria erga omnes,  il  dazio  ridotto  sostituisce  il
dazio di base di cui al paragrafo 5 a decorrere dalla data in cui  si
applica detta riduzione. 
7. La Tunisia comunica alla Comunita' i suoi dazi di base. 
                             ARTICOLO 12 
Le disposizioni degli articoli  10,  11  e  19,  lettera  b)  non  si
applicano ai prodotti elencati nell'allegato 6. Il regime applicabile
a tali prodotti  sara'  riesaminato  dal  Consiglio  di  associazione
quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo. 
                             ARTICOLO 13 
Le disposizioni  relative  all'abolizione  dei  dazi  doganali  sulle
importazioni  si  applicano  anche  ai  dazi  doganali  di  carattere
fiscale. 
                             ARTICOLO 14 
1. La Tunisia puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in
deroga   alle   disposizioni   dell'articolo   11,   maggiorando    o
reintroducendo dazi doganali. 
Tali misure  possono  riguardare  unicamente  le  nuove  industrie  o
determinati  settori  in  corso  di  ristrutturazione  o   in   gravi
difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi
problemi sociali. 
I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Tunisia ai prodotti
originari  della  Comunita'  introdotti  dalle  suddette  misure  non
possono superare il 25 % ad  valorem  e  mantengono  un  elemento  di
preferenza per  i  prodotti  originari  della  Comunita'.  Il  valore
complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti  a  tali  misure
non puo' superare  il  15  %  del  totale  delle  importazioni  dalla
Comunita' di prodotti industriali nel corso dell'ultimo anno  per  il
quale siano disponibili dati statistici. 
Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore ai
cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una
durata superiore. Esse cessano  di  applicarsi  al  piu'  tardi  allo
scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni. 
Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo  tipo
qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'eliminazione di tutti i
dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle  tasse  o  misure
d'effetto equivalente relativi a quel prodotto. 
La Tunisia  informa  il  Comitato  di  associazione  di  ogni  misura
eccezionale che intenda adottare e, su richiesta della Comunita',  si
tengono  consultazioni  sulle  suddette  misure  e  sui  settori   di
applicazione prima di attuarle. In occasione  dell'adozione  di  tali
misure, la Tunisia presenta al Comitato un calendario con le date  di
eliminazione dei dazi  doganali  introdotti  ai  sensi  del  presente
articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione  di  tali
dazi a partire al piu' tardi dal termine del secondo anno dalla  loro
introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Comitato  di  associazione
puo' decidere un calendario diverso. 
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto capoverso,  il
Comitato di associazione puo', a titolo eccezionale, per tener  conto
delle difficolta' attinenti alla creazione di  una  nuova  industria,
autorizzare la Tunisia a mantenere le misure gia' adottate  ai  sensi
del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre  il  periodo
di transizione di dodici anni. 

CAPITOLO II
PRODOTTI AGRICOLI E PRODOTTI DELLA PESCA

                             ARTICOLO 15 
Le disposizioni  del  presente  capitolo  si  applicano  ai  prodotti
originari della Comunita' e della Tunisia elencati  nell'allegato  II
del trattato che istituisce la Comunita' europea. 
                             ARTICOLO 16 
La Comunita' e  la  Tunisia  attuano  progressivamente  una  maggiore
liberalizzazione nei reciproci  scambi  di  prodotti  agricoli  e  di
prodotti della pesca. 
                             ARTICOLO 17 
1. I prodotti agricoli e  i  prodotti  della  pesca  originari  della
Tunisia   beneficiano   all'importazione   nella   Comunita'    delle
disposizioni di cui rispettivamente ai protocolli n. 1 e 2. 
2.  I  prodotti  agricoli  originari  della   Comunita'   beneficiano
all'importazione in Tunisia delle disposizioni di cui  al  protocollo
n. 3. 
                             ARTICOLO 18 
1. A decorrere  dal  1  gennaio  2000,  la  Comunita'  e  la  Tunisia
esaminano  la  situazione  al  fine   di   fissare   le   misure   di
liberalizzazione che la Comunita' e la Tunisia dovranno  applicare  a
decorrere dal 1  gennaio  2001  conformemente  all'obiettivo  di  cui
all'articolo 16. 
2. Fatte salve le disposizioni del  paragrafo  precedente  e  tenendo
conto dei flussi di scambio  dei  prodotti  agricoli  tra  le  Parti,
nonche' della particolare  importanza  di  determinati  prodotti,  la
Comunita' e  la  Tunisia  esaminano,  nell'ambito  del  Consiglio  di
associazione, prodotto per prodotto e su  basi  di  reciprocita',  la
possibilita' di accordarsi adeguate concessioni. 

CAPITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI

                             ARTICOLO 19 
Fatte salve le disposizioni del GATT, 
a) negli scambi tra la Comunita'  e  la  Tunisia  non  e'  introdotta
   alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, ne' alcuna
   misura d'effetto equivalente; 
b) le restrizioni quantitative  e  le  misure  d'effetto  equivalente
   applicabili all'importazione negli scambi  tra  la  Tunisia  e  la
   Comunita'  sono  soppresse  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore
   dell'accordo; 
c) la  Comunita'  e  la  Tunisia  non   applicano   alle   reciproche
   esportazioni ne' dazi doganali e tasse d'effetto equivalente,  ne'
   restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente. 
                             ARTICOLO 20 
1. Qualora sia  emanata  una  normativa  specifica  come  conseguenza
dell'attuazione delle loro politiche agricole o siano  modificate  le
normative esistenti o  in  caso  di  modifica  o  di  sviluppo  delle
disposizioni relative all'attuazione delle loro  politiche  agricole,
la Comunita' e la Tunisia possono modificare, per i prodotti  che  ne
costituiscono oggetto, il regime stabilito dall'accordo. 
La Parte che procede a  tale  modifica  ne  informa  il  Comitato  di
associazione.  Su  richiesta  dell'altra  Parte,   il   Comitato   di
associazione si riunisce per tener conto, nel  modo  piu'  opportuno,
degli interessi di quest'ultima. 
2.  Qualora  la  Comunita'  o  la  Tunisia,  in  applicazione   delle
disposizioni del paragrafo 1,  modifichino  il  regime  previsto  dal
presente accordo per i prodotti  agricoli,  esse  concedono,  per  le
importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a
quello previsto dal presente accordo. 
3. La modifica del regime istituito dall'accordo costituira' oggetto,
su richiesta dell'altra Parte contraente, di consultazioni in seno al
Consiglio di associazione. 
                             ARTICOLO 21 
I prodotti originari della Tunisia non  beneficiano  all'importazione
nella Comunita' di un trattamento piu' favorevole di quello  che  gli
Stati membri si applicano reciprocamente. 
Le disposizioni del presente accordo si applicano  senza  pregiudizio
di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1191/91 del Consiglio del 26
giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto
comunitario alle isole Canarie. 
                             ARTICOLO 22 
1. Le due Parti  si  astengono  dall'introdurre  qualsiasi  misura  o
prassi di natura  fiscale  interna  che  istituisca,  direttamente  o
indirettamente, discriminazioni tra i  prodotti  di  una  Parte  e  i
prodotti analoghi originari dell'altra Parte. 
2. I prodotti esportati verso il territorio di una  delle  due  Parti
non  possono  beneficiare  di  un  rimborso  delle  imposte   interne
indirette superiore all'ammontare delle imposte  indirette  cui  sono
stati direttamente o indirettamente assoggettati. 
                             ARTICOLO 23 
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione  di
unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli  scambi
transfrontalieri  se  non  nella  misura  in  cui  essi  alterano  le
condizioni commerciali previste dal presente accordo. 
2. Nell'ambito del Comitato di associazione si tengono  consultazioni
tra le Parti in merito agli accordi istitutivi di unioni  doganali  o
zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre  importanti
questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali  con  i
paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo  entri  a
far parte della Comunita', si tengono consultazioni  di  questo  tipo
per garantire che  si  tenga  conto  dei  reciproci  interessi  della
Comunita' e della Tunisia sanciti dal presente accordo. 
                             ARTICOLO 24 
Qualora una delle Parti constati che negli scambi con  l'altra  Parte
si  verificano  pratiche  di  dumping,  ai  sensi  dell'articolo   VI
dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e  sul  commercio,  essa
puo' adottare le misure adeguate contro tali pratiche in  conformita'
dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI  dell'Accordo
generale sulle tariffe doganali  e  sul  commercio  e  della  propria
pertinente  legislazione  interna,  alle  condizioni  e  secondo   le
procedure di cui all'articolo 27. 
                             ARTICOLO 25 
Qualora un prodotto  sia  importato  in  quantita'  maggiorate  e  in
condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: 
- pregiudizio grave ai produttori nazionali di  prodotti  analoghi  o
  direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti, o 
- gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che
  potrebbero  causare  un  grave  deterioramento   della   situazione
  economica di una regione, 
la Comunita' o la Tunisia possono adottare le opportune  misure  alle
condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27. 
                             ARTICOLO 26 
Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 19, lettera  c)
comporti: 
i) la riesportazione verso un paese  terzo  di  un  prodotto  oggetto
    nella Parte esportatrice di  restrizioni  quantitative,  di  dazi
    all'esportazione o di misure o tasse d'effetto equivalente, o ii)
    una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto
    essenziale per la Parte esportatrice, 
e qualora le circostanze di cui sopra  diano  luogo,  o  possano  dar
luogo, a gravi difficolta' per la  Parte  esportatrice,  quest'ultima
puo' adottare le opportune  misure,  alle  condizioni  e  secondo  le
procedure specificate nell'articolo 27. Dette misure hanno  carattere
non discriminatorio e sono eliminate  quando  la  situazione  non  ne
giustifica piu' il mantenimento. 
                             ARTICOLO 27 
1. Nel caso  in  cui  la  Comunita'  o  la  Tunisia  assoggettino  le
importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficolta' di cui
all'articolo 25 a una procedura amministrativa finalizzata a  fornire
tempestive informazioni sull'andamento dei flussi  commerciali,  essa
ne informa l'altra parte. 
2. Nei casi specificati agli articoli 24, 25 e 26, prima di  adottare
le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica  il
paragrafo 3, lettera d), il piu' rapidamente possibile la Comunita' o
la Tunisia fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni
utili per ricercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. 
Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che meno  perturbano
il funzionamento del presente accordo. 
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al  Comitato
di associazione dalla Parte interessata e  costituiscono  oggetto  di
consultazioni periodiche, in particolare al  fine  di  giungere  alla
loro abolizione non appena lo consentano le circostanze. 
3. Ai  fini  dell'applicazione  del  paragrafo  2,  si  applicano  le
seguenti disposizioni: 
a) Per  quanto  riguarda  l'articolo  24,   la   Parte   esportatrice
   dev'essere informata del caso di dumping non appena  le  autorita'
   della Parte importatrice aprono l'indagine.  Qualora  non  si  sia
   posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT o non  si
   sia trovata altra soluzione soddisfacente entro  i  trenta  giorni
   successivi alla notifica della questione,  la  Parte  importatrice
   puo' adottare le misure adeguate. 
b) Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficolta'  generate  dalla
   situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini  di  un
   esame  del  Comitato  di  associazione,  che  puo'  prendere  ogni
   decisione utile per porvi fine. 
   Qualora il Comitato di associazione o la Parte esportatrice non 
   abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non 
   sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta 
   giorni successivi alla notifica della questione, la Parte 
   importatrice puo' adottare le misure adeguate per risolvere il 
   problema. La portata di dette misure non deve eccedere  quanto  e'
necessario per porre riparo alle difficolta' insorte. 
c) Per quanto riguarda l'articolo 26, le difficolta'  generate  dalle
   situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame
   del Comitato di associazione. 
   Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione 
   utile per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia 
   preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla 
   notifica della questione, la Parte esportatrice puo' applicare  le
misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato. 
d) Qualora  circostanze  eccezionali  che  richiedono  un  intervento
   immediato rendano impossibile un'informazione  o,  a  seconda  dei
   casi,  un  esame  preventivo,  la  Comunita'  o  la  Tunisia  puo'
   applicare  immediatamente,  nelle  situazioni  specificate   negli
   articoli 24, 25 e  26,  le  misure  di  salvaguardia  strettamente
   necessarie  per  far  fronte  alla  situazione.  Essa  ne  informa
   immediatamente l'altra Parte. 
                             ARTICOLO 28 
Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le  restrizioni
all'importazione, all'esportazione  o  al  transito  giustificati  da
motivi  di  moralita'  pubblica,  di  ordine  pubblico,  di  pubblica
sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e  degli
animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio
artistico,  storico  o  archeologico  nazionale  o  di  tutela  della
proprieta' intellettuale, industriale e  commerciale  o  dalle  norme
relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o  restrizioni
non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una
restrizione dissimulata al commercio tra le Parti. 
                             ARTICOLO 29 
La nozione di "prodotti originari", ai fini  dell'applicazione  delle
disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di  cooperazione
amministrativa, e' definita nel protocollo n. 4. 
                             ARTICOLO 30 
Per classificare le merci negli scambi tra le Parti  si  utilizza  la
nomenclatura combinata delle merci. 

TITOLO VI
COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORATORI

                             ARTICOLO 31 
1.  Le  Parti  convengono  di  estendere  il  campo  di  applicazione
dell'accordo  per  comprendere  il  diritto  di  stabilimento   delle
societa' di una Parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione
della prestazione di servizi ad opera delle societa' di una  Parte  a
favore di destinatari dei servizi situati nell'altra Parte. 
2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie
per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1. 
Nel formulare dette raccomandazioni,  il  Consiglio  di  associazione
tiene  conto  delle  esperienze  maturate  applicando  il   reciproco
riconoscimento del  trattamento  della  nazione  piu'  favorita  e  i
rispettivi obblighi delle Parti  conformemente  all'Accordo  generale
sugli scambi di servizi allegato all'Accordo che istituisce l'OMC, in
appresso denominato GATS, in particolare quelle di cui all'articolo V
di tale accordo. 
3. Il perseguimento di detto  obiettivo  costituira'  oggetto  di  un
primo esame da parte del Consiglio di associazione entro cinque  anni
a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. 
                             ARTICOLO 32 
1. In una prima fase, le Parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi
ai sensi del GATS, in particolare  il  reciproco  riconoscimento  del
trattamento della nazione piu' favorita per  i  settori  dei  servizi
contemplati da tale obbligo. 
2. Conformemente al GATS, detto obbligo non si applica: 
a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra Parte  a  norma  delle
   disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del  GATS
   o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo; 
b) agli  altri  vantaggi  accordati  conformemente  all'elenco  delle
   esenzioni alla  clausola  della  nazione  piu'  favorita  allegata
   dall'una o dall'altra Parte all'accordo GATS. 

TITOLO III
DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI

                             ARTICOLO 33 
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, le Parti  si  impegnano
ad autorizzare, in  una  moneta  liberamente  convertibile,  tutti  i
pagamenti correnti relativi a operazioni correnti. 
                             ARTICOLO 34 
1. Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale,  a  decorrere
dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunita' e la Tunisia
garantiscono  la  libera  circolazione  dei  capitali   relativi   ad
investimenti diretti in Tunisia  effettuati  da  societa'  costituite
secondo  la  normativa  in  vigore,  nonche'  la  liquidazione  e  il
rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di qualsiasi beneficio
che ne derivi. 
2. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare il  movimento
dei capitali tra la Comunita'  e  la  Tunisia  e  per  liberalizzarlo
integralmente quando ricorreranno le necessarie condizioni. 
                             ARTICOLO 35 
Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o la Tunisia abbiano,
o corrano  un  imminente  rischio  di  avere,  gravi  difficolta'  di
bilancia dei pagamenti, la Comunita' o  la  Tunisia,  a  seconda  dei
casi, possono adottare, alle condizioni di cui  all'Accordo  generale
sulle tariffe doganali e sul commercio e agli  articoli  VIII  e  XIV
degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, misure  restrittive
di durata limitata alle operazioni correnti, la cui portata non  deve
eccedere quella strettamente necessaria per ovviare  alla  situazione
della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o la Tunisia,  secondo  il
caso, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta  il  piu'
rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure. 

TITOLO IV
PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

CAPITOLO I
PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALI

                             ARTICOLO 36 
1. Sono incompatibili con  il  corretto  funzionamento  del  presente
accordo, nella misura in cui possono incidere  sugli  scambi  tra  la
Comunita' e la Tunisia: 
a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di  associazioni
   di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che  abbiano
   per oggetto o per effetto di impedire, restringere  o  falsare  il
   gioco della concorrenza; 
b) lo sfruttamento abusivo da parte di una  o  piu'  imprese  di  una
   posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della
   Tunisia, o in una sua parte sostanziale; 
c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune  imprese  o  talune
   produzioni, falsi o  minacci  di  falsare  la  concorrenza,  salvo
   deroga  autorizzata  ai  sensi  del  trattato  che  istituisce  la
   Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. 
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i
criteri  derivanti  dall'applicazione  delle  norme  stabilite  negli
articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' europea
e, per i prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e
dell'acciaio, delle norme di cui  agli  articoli  65  e  66  di  tale
trattato, nonche' delle  norme  relative  agli  aiuti  pubblici,  ivi
compreso il diritto derivato. 
3. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del  presente
accordo, il Consiglio di associazione adotta le normative  necessarie
per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. 
Fino all'adozione delle normative di cui sopra,  si  applicano  quali
norme di attuazione  del  paragrafo  1,  lettera  c)  e  delle  parti
corrispondenti  del  paragrafo   2   le   disposizioni   dell'accordo
sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e  XXIII
dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. 
4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del  paragrafo  1,
lettera c) le Parti  convengono  che  durante  i  primi  cinque  anni
successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto
pubblico concesso dalla Tunisia sia valutato tenendo conto del  fatto
che tale paese e' assimilato alle  regioni  della  Comunita'  di  cui
all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che  istituisce
la Comunita' europea. 
Nel  corso  di  tale  periodo,  la  Tunisia  e'  autorizzata  in  via
eccezionale, per quanto riguarda i prodotti  di  acciaio  contemplati
dal trattato che  istituisce  la  Comunita'  europea  del  carbone  e
dell'acciaio, a concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione,
a condizione che: 
- gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese  beneficiarie,
  nelle normali condizioni di  mercato,  alla  fine  del  periodo  di
  ristrutturazione; 
- l'importo e la consistenza degli aiuti siano  imitati  alla  misura
  strettamente necessaria per ripristinare  tale  vitalita'  e  siano
  progressivamente ridotti; 
- il programma di ristrutturazione sia connesso ad un  piano  globale
di razionalizzazione della capacita' in Tunisia. 
Il  Consiglio  di  associazione,  tenendo  conto   della   situazione
economica  della  Tunisia,  decide  se  detto  periodo  debba  essere
prorogato per ulteriori periodi quinquennali. 
b) Ciascuna delle Parti garantisce la  trasparenza  nel  campo  degli
aiuti pubblici, tra  l'altro  riferendo  ogni  anno  all'altra  Parte
sull'importo totale  e  sulla  distribuzione  dell'aiuto  concesso  e
fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta
di una delle Parti,  l'altra  fornisce  informazioni  su  particolari
singoli casi di aiuto pubblico. 
5. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo 2 del titolo II: 
- il paragrafo 1, lettera c) non si applica; 
- le pratiche contrarie al paragrafo  1,  lettera  a)  devono  essere
  valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' in  base  agli
  articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita'  europea,
  in particolare  quelli  fissati  nel  regolamento  n.  26/1962  del
  Consiglio. 
6. Se la Comunita' o la Tunisia ritengono che una pratica sia 
incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e 
- tale pratica non e' adeguatamente affrontata nel quadro delle norme
di attuazione di cui al paragrafo 3, o 
 
- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca  o  minaccia  di
arrecare grave danno all'altra Parte  o  un  pregiudizio  sostanziale
alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria  dei  servizi,
esse  possono  prendere   misure   opportune   previa   consultazione
nell'ambito  del  Comitato  di  associazione  o  dopo  trenta  giorni
lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione al Comitato di
associazione. 
Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1,  lettera
c) del presente articolo, tali misure opportune possono,  qualora  si
applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali  e  sul
commercio, essere adottate soltanto in conformita' delle procedure  e
alle condizioni  fissate  da  detto  accordo  e  da  qualsiasi  altro
strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile  tra
le Parti. 
7.  Fatte  salve  eventuali  disposizioni   contrarie   adottate   in
conformita' del paragrafo  3,  le  Parti  si  scambiano  informazioni
tenendo conto delle limitazioni  imposte  dal  rispetto  del  segreto
professionale e dal segreto aziendale. 
                             ARTICOLO 37 
Gli Stati  membri  e  la  Tunisia  adeguano  progressivamente,  senza
pregiudizio degli impegni assunti in  sede  di  GATT,  gli  eventuali
monopoli di Stato di  natura  commerciale  per  garantire  che,  alla
scadenza  del  quinto  anno  successivo  all'entrata  in  vigore  del
presente accordo, non esistano  piu'  discriminazioni  tra  cittadini
degli Stati membri  e  della  Tunisia  rispetto  alle  condizioni  di
approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il  Comitato
di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine. 
                             ARTICOLO 38 
Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono  stati
concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio  di  associazione
provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla  data
di entrata in vigore del presente accordo,  non  venga  adottata  ne'
mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi  tra  la
Comunita' e la Tunisia in senso contrario agli interessi delle Parti. 
La presente disposizione non osta all'esecuzione,  di  diritto  o  di
fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese. 
                             ARTICOLO 39 
1. Le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti  di
proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai
massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci  per
far valere tali diritti. 
2.  L'attuazione  del  presente  articolo  e   dell'allegato   7   e'
periodicamente esaminata dalle Parti.  In  caso  di  difficolta'  nel
settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che
si ripercuotano sugli scambi commerciali  si  tengono,  su  richiesta
dell'una o dell'altra Parte, consultazioni  urgenti  per  giungere  a
soluzioni reciprocamente soddisfacenti. 
                             ARTICOLO 40 
1. Le Parti adottano le disposizioni atte a promuovere l'utilizzo, da
parte della Tunisia, delle normative tecniche della Comunita' e delle
norme europee relative  alla  qualita'  dei  prodotti  industriali  e
agroalimentari, nonche' le procedure di certificazione. 
2. Sulla base dei principi di cui al paragrafo 1, le Parti concludono
accordi di  reciproco  riconoscimento  delle  certificazioni,  quando
ricorrono le necessarie condizioni. 
                             ARTICOLO 41 
1. Le Parti si prefiggono l'obiettivo della reciproca  e  progressiva
liberalizzazione degli appalti pubblici. 
2. Il Consiglio di  associazione  adotta  le  misure  necessarie  per
l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1. 

CAPITOLO II
CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

                             ARTICOLO 42 
                              Obiettivi 
1. Le  Parti  si  impegnano  a  intensificare  la  loro  cooperazione
economica, nel reciproco interesse e nello  spirito  di  partenariato
cui si ispira il presente accordo. 
2. Obiettivo della cooperazione economica e' sostenere l'azione della
Tunisia per favorirne un duraturo sviluppo economico e sociale. 
                             ARTICOLO 43 
                       Ambito di applicazione 
1. La cooperazione interessera'  in  via  prioritaria  i  settori  di
attivita' in cui sono presenti condizionamenti o difficolta' interne,
o  che  risentono  negativamente  del  processo  di  liberalizzazione
dell'insieme dell'economia tunisina e specialmente degli  scambi  tra
la Tunisia e la Comunita'. 
2. La cooperazione,  inoltre,  privilegera'  i  settori  che  possono
favorire  il  ravvicinamento  dell'economia  della  Tunisia  e  della
Comunita', in particolare quelli generatori di crescita e di posti di
lavoro. 
3.   La    cooperazione    promuovera'    l'integrazione    economica
intramagrebina attraverso l'attuazione di qualsiasi misura che  possa
concorrere allo sviluppo di tali relazioni intramagrebine. 
4.  Della  cooperazione  costituira'  parte  integrante,  nel  quadro
dell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica,  la
tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici. 
5. Se del caso, le Parti determinano, di comune accordo altri settori
di cooperazione economica. 
                             ARTICOLO 44 
                        Strumenti e modalita' 
La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso: 
a) un dialogo economico a scadenze regolari tra  le  due  Parti,  che
copre tutti i settori della politica macroeconomica; 
b) scambi di informazioni e comunicazioni; 
c) iniziative di consulenza, scambi di esperti e formazione; 
d) l'esecuzione di iniziative congiunte; 
e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare. 
                             ARTICOLO 45 
                       Cooperazione regionale 
Al fine di consentire al presente accordo  di  sviluppare  appieno  i
suoi  effetti,  le  Parti  si  impegnano  a  favorire  ogni  tipo  di
iniziativa a impatto regionale o che associ altri paesi terzi e che 
riguardi in particolare 
a) il commercio intraregionale a livello del Magreb; 
b) il settore dell'ambiente; 
c) lo sviluppo della infrastrutture economiche; 
d) la ricerca scientifica e tecnologica; 
e) il settore della cultura; 
f) le questioni doganali; 
g) le istituzioni regionali e l'attuazione di programmi  e  politiche
comuni o armonizzati. 
                             ARTICOLO 46 
                       Istruzione e formazione 
La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: 
a) definire gli strumenti per giungere a un sostanziale miglioramento
   della situazione nel settore dell'istruzione e  della  formazione,
   fra cui la formazione professionale; 
b) piu'  in  particolare,  promuovere  l'accesso  della   popolazione
   femminile all'istruzione, ivi compreso  l'insegnamento  tecnico  e
   superiore e la formazione professionale; 
c) favorire  l'instaurazione  di  vincoli  duraturi   tra   organismi
   specializzati delle Parti al fine di mettere in comune e scambiare
   esperienze e risorse. 
                             ARTICOLO 47 
           Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica 
La Cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: 
a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti  tra  le  comunita'
scientifiche delle due Parti, in particolare attraverso: 
   - l'accesso della Tunisia ai programmi comunitari di ricerca e 
     sviluppo tecnologico, conformemente alle disposizioni 
     comunitarie relative alla partecipazione di paesi terzi a  detti
programmi; 
   - la partecipazione della Tunisia alle reti di cooperazione 
     decentrata; 
   - la promozione delle sinergie tra la formazione e la ricerca; 
b) consolidare la capacita' di ricerca della Tunisia; 
c) stimolare l'innovazione tecnologica,  il  trasferimento  di  nuove
tecnologie e di Know-how; 
d) promuovere tutte  le  iniziative  finalizzate  a  creare  sinergie
d'impatto regionale. 
                             ARTICOLO 48 
                              Ambiente 
La cooperazione punta  a  prevenire  il  degrado  dell'ambiente  e  a
migliorare la sua qualita', a tutelare la salute umana e  a  favorire
l'impiego  razionale  delle  risorse  naturali  per  consentire   uno
sviluppo duraturo. 
Le Parti convengono di cooperare in particolare nei seguenti settori: 
a) qualita' del suolo e delle acque; 
b) conseguenze  dello  sviluppo,  in   particolare   dello   sviluppo
   industriale (sicurezza degli  impianti,  segnatamente  per  quanto
   riguarda i rifiuti); 
c) controllo e prevenzione dell'inquinamento marino. 
                             ARTICOLO 49 
                      Cooperazione industriale 
La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: 
a) promuovere la  cooperazione  tra  gli  operatori  economici  delle
   Parti, anche nel quadro dell'accesso della Tunisia  a  delle  reti
   comunitarie di ravvicinamento delle imprese  o  a  delle  reti  di
   cooperazione decentrata; 
b) sostenere i programmi  di  ammodernamento  e  di  ristrutturazione
   dell'industria,   ivi   compresa    l'industria    agroalimentare,
   intrapresi dal settore pubblico e privato tunisini; 
c) promuovere lo  sviluppo  di  un  clima  favorevole  all'iniziativa
   privata per stimolare e diversificare le produzioni  destinate  ai
   mercati locali e di esportazione; 
d) valorizzare le risorse umane e  il  potenziale  industriale  della
   Tunisia  attraverso  un  migliore  utilizzo  delle  politiche   di
   innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico; 
e)  facilitare  l'accesso  al  credito  per  il  finanziamento  degli
investimenti. 
                             ARTICOLO 50 
               Promozione e tutela degli investimenti 
La cooperazione punta a creare  un  clima  favorevole  ai  flussi  di
investimenti e si realizza in particolare attraverso: 
a) l'istituzione  di  procedure  armonizzate   e   semplificate,   di
   meccanismi di investimento congiunto (soprattutto  tra  piccole  e
   medie imprese), nonche'  di  dispositivi  atti  a  individuare  le
   opportunita' di investimento e a fornire informazioni al riguardo;
   b) se  del  caso,  la  definizione  di  un  quadro  giuridico  che
   favorisca  gli  investimenti,   in   particolare   attraverso   la
   conclusione, tra la Tunisia e gli  Stati  membri,  di  accordi  di
   tutela  degli  investimenti  e  di  accordi   contro   la   doppia
   imposizione. 
                             ARTICOLO 51 
  Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della 
conformita' 
Le Parti cooperano al fine di sviluppare: 
a) l'utilizzo   delle   norme   comunitarie   nel    settore    della
   normalizzazione, della metrologia, della gestione e della garanzia
   della qualita' e della valutazione della conformita'; 
b) l'adeguamento dei laboratori tunisini che consenta di  concludere,
   in futuro, accordi di reciproco  riconoscimento  nel  campo  della
   valutazione della conformita'; 
 
c) le strutture tunisine responsabili della proprieta' intellettuale,
industriale e commerciale, della normalizzazione e della qualita'. 
                             ARTICOLO 52 
                  Ravvicinamento delle legislazioni 
Obiettivo della cooperazione e' aiutare la Tunisia a  ravvicinare  la
sua legislazione a quella della Comunita' nei settori contemplati dal
presente accordo. 
                             ARTICOLO 53 
                         Servizi finanziari 
Obiettivo della cooperazione e' favorire il ravvicinamento di  regole
e norme comuni, tra l'altro al fine di: 
a) consolidare e ristrutturare i settori finanziari della Tunisia; 
b) migliorare  i  sistemi  contabili,  di  revisione  dei  conti,  di
   vigilanza,  di  regolamentazione  dei  servizi  finanziari  e   di
   controllo finanziario della Tunisia. 
                             ARTICOLO 54 
                         Agricoltura e pesca 
La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: 
a) l'ammodernamento    e    la    ristrutturazione    dei     settori
   dell'agricoltura e della pesca, anche attraverso  l'ammodernamento
   delle infrastrutture e delle attrezzature, lo sviluppo di tecniche
   di confezionamento  e  immagazzinamento  e  il  miglioramento  dei
   circuiti di distribuzione e di commercializzazione privati; 
b) la diversificazione delle produzioni e degli sbocchi all'estero; 
c) la cooperazione in campo sanitario e fitosanitario e  nel  settore
delle tecniche di coltura. 
                             ARTICOLO 55 
                              Trasporti 
La cooperazione si prefigge: 
a) la  ristrutturazione  e  l'ammodernamento   delle   infrastrutture
   stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali di comune interesse
   in  relazione  con   le   grandi   direttrici   di   comunicazione
   transeuropee; 
b) la definizione  e  l'applicazione  di  standard  di  funzionamento
paragonabili a quelli in vigore nella Comunita'; 
c) il rinnovamento delle attrezzature  tecniche  in  linea  con  tali
standard comunitari, piu'  in  particolare  per  quanto  riguarda  il
trasporto multimodale, la containerizzazione e il trasbordo; 
d) il progressivo miglioramento delle condizioni di transito stradale
   e della gestione degli  aeroporti,  del  traffico  aereo  e  delle
   ferrovie. 
                             ARTICOLO 56 
          Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione 
Le iniziative di cooperazione si orientano in particolare verso: 
a) il contesto generale delle telecomunicazioni; 
b) la normalizzazione, i collaudi di conformita' e la  certificazione
   in materia di tecnologia dell'informazione e di telecomunicazioni;
   c) la diffusione  delle  nuove  tecnologie  dell'informazione,  in
   particolare nel campo delle reti  e  delle  loro  interconnessioni
   (Reti digitali di servizi integrati, ISDN,  Interscambio  di  dati
   elettronici, EDI); 
d) lo stimolo della ricerca e della definizione  di  nuovi  mezzi  di
   comunicazione  e  di  tecnologie  dell'informazione  al  fine   di
   sviluppare il mercato delle  attrezzature,  dei  servizi  e  delle
   applicazioni connesse alle  tecnologie  dell'informazione  e  alle
   comunicazioni, ai servizi e alle installazioni. 
                             ARTICOLO 57 
                               Energia 
Le iniziative di cooperazione riguardano in particolare: 
a) le energie rinnovabili; 
b) la promozione del risparmio energetico; 
c) la  ricerca  applicata  relativa  alle  reti  di  banche-dati  tra
operatori economici e sociali delle due Parti; 
d) il sostegno ai programmi di ammodernamento  e  di  sviluppo  delle
   reti energetiche e delle loro interconnessioni con le  reti  della
   Comunita'. 
                             ARTICOLO 58 
                               Turismo 
La  cooperazione  mira  a  sviluppare  il   settore   turistico,   in
particolare per quanto riguarda: 
a) la gestione degli alberghi e la  qualita'  delle  prestazioni  nei
vari mestieri legati al settore alberghiero; 
b) lo sviluppo del marketing; 
c) il potenziamento del turismo giovanile. 
                             ARTICOLO 59 
                  Cooperazione nel settore doganale 
1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza  delle  disposizioni
relative al settore degli scambi e della  correttezza  commerciale  e
riguarda in particolare: 
a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali; 
b) l'introduzione  del  documento  amministrativo  unico  e  di   una
   connessione tra i regimi  di  transito  della  Comunita'  e  della
   Tunisia. 
2. Fatte salve  le  ulteriori  forme  di  cooperazione  previste  nel
presente accordo, in particolare agli articoli 61 e 62, le  autorita'
amministrative  delle  Parti   contraenti   si   prestano   reciproca
assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5. 
                             ARTICOLO 60 
                 Cooperazione nel settore statistico 
La cooperazione e' finalizzata al  ravvicinamento  delle  metodologie
utilizzate dalle Parti e all'impiego dei dati statistici  relativi  a
tutti i settori contemplati dal  presente  accordo  che  si  prestino
all'elaborazione di statistiche. 
                             ARTICOLO 61 
                       Riciclaggio del denaro 
1. Le Parti convengono della necessita' di adoperarsi e di  cooperare
per prevenire l'utilizzazione dei  loro  sistemi  finanziari  per  il
riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e  dal
traffico illecito di stupefacenti in particolare. 
2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa
e tecnica finalizzata all'adozione di norme adeguate  per  combattere
il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate  in  materia
dalla Comunita' e dai consessi internazionali, ivi compresa  la  Task
Force internazionale "Azione finanziaria" (FATF). 
                             ARTICOLO 62 
                    Lotta contro gli stupefacenti 
1. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: 
a) rendere piu'  efficaci  le  politiche  e  le  misure  destinate  a
   contrastare la produzione, l'offerta e  il  traffico  illeciti  di
   sostanze stupefacenti e psicotrope; 
b) eliminare ogni consumo illecito di tali prodotti. 
2. Le Parti definiscono congiuntamente, conformemente alla rispettiva
legislazione, le strategie e i metodi di  cooperazione  adeguati  per
raggiungere  tali  obiettivi.  Le  loro  azioni,  quando   non   sono
congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e  di  uno  stretto
coordinamento. 
Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e  private
competenti, le organizzazioni internazionali in collaborazione con il
governo della Repubblica tunisina  e  le  istanze  interessate  della
Comunita' e dei suoi Stati membri. 
3. La cooperazione riguarda, in particolare, i seguenti settori: 
a) creazione o  rafforzamento  di  istituzioni  sociosanitarie  e  di
   centri  di  informazione  per  la  cura  e  il  reinserimento  dei
   tossicodipendenti; 
b)  attuazione  di  progetti  di  prevenzione,  di  informazione,  di
formazione e di ricerca epidemiologica; 
c) definizione di norme relative alla prevenzione  dell'utilizzazione
   abusiva di precursori e  di  altre  sostanze  chimiche  essenziali
   utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti  e  sostanze
   psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e  dagli
   organismi internazionali competenti, in particolare  la  "Chemical
   Action Task Force" (CATF). 
                             ARTICOLO 63 
Le due Parti determinano congiuntamente le modalita'  necessarie  per
l'attuazione della  cooperazione  nei  settori  di  cui  al  presente
Titolo. 

TITOLO V
COOPERAZIONE ECONOMICA

                             ARTICOLO 64 
1. Ogni Stato membro concede al lavoratori di  cittadinanza  tunisina
occupati nel suo territorio un regime che,  per  quanto  riguarda  le
condizioni  di  lavoro,  di  retribuzione  e  di  licenziamento,   e'
caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla
nazionalita' rispetto ai propri cittadini. 
2. Ogni lavoratore  tunisino,  autorizzato  a  svolgere  un'attivita'
professionale salariata sul territorio di uno Stato membro  a  titolo
temporaneo, beneficia delle disposizioni del paragrafo 1  per  quanto
riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. 
3. La Tunisia concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini  degli
Stati membri occupati nel suo territorio. 
                             ARTICOLO 65 
1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti,  i  lavoratori
di cittadinanza tunisina ed i loro familiari  conviventi  godono,  in
materia  di  previdenza  sociale,   di   un   regime   caratterizzato
dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata  sulla  cittadinanza
rispetto  ai  cittadini  degli  Stati  membri  nei  quali  essi  sono
occupati. 
L'espressione "previdenza sociale" copre gli aspetti della previdenza
sociale  attinenti  alle  prestazioni  in  caso  di  malattia  e   di
maternita', di  invalidita',  di  vecchiaia,  di  reversibilita',  le
prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le
indennita' in caso di decesso,  i  sussidi  di  disoccupazione  e  le
prestazioni familiari. 
La presente disposizione,  tuttavia,  non  puo'  avere  l'effetto  di
rendere applicabili le altre norme sul coordinamento  previste  dalla
normativa comunitaria basata sull'articolo 51 del trattato CE, se non
alle condizioni stabilite nell'articolo 67 del presente accordo. 
2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi  di  assicurazione,
di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri,  per
quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia,  d'invalidita'
e di reversibilita', le prestazioni familiari, le prestazioni in caso
di malattia e di maternita', nonche' delle cure per loro e per i loro
familiari che risiedono nella Comunita'. 
3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni  familiari  per  i
loro familiari residenti all'interno della Comunita'. 
4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in  Tunisia,
ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro e degli
Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite  di  vecchiaia,
di  reversibilita'  e   per   infortuni   sul   lavoro   o   malattia
professionale, nonche' di invalidita',  in  caso  di  infortunio  sul
lavoro  o  di  malattia  professionale,  fatta   eccezione   per   le
prestazioni speciali a carattere non contributivo. 
5. La Tunisia concede ai  lavoratori  cittadini  degli  Stati  membri
occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime  analogo  a
quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4. 
                             ARTICOLO 66 
Le disposizioni del presente capitolo non si applicano  ai  cittadini
di  una  delle  Parti  che  risiedono  o  lavorano  illegalmente  nel
territorio del paese ospite. 
                             ARTICOLO 67 
1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata  in  vigore
del  presente  accordo  il  Consiglio  di  associazione   adotta   le
disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati  nell'articolo
65. 
2.  Il  Consiglio  di  associazione  precisa  le  modalita'  di   una
cooperazione amministrativa che offra le garanzie di  gestione  e  di
controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni  di  cui  al
paragrafo 1. 
                             ARTICOLO 68 
Le  disposizioni  emanate  dal  Consiglio  di  associazione  a  norma
dell'articolo 67 non pregiudicano i diritti e gli obblighi  derivanti
dagli accordi bilaterali che vincolano la Tunisia e gli Stati membri,
qualora essi prevedano un regime  piu'  favorevole  per  i  cittadini
tunisini o per i cittadini degli Stati membri. 

CAPITOLO II
DIALOGO IN CAMPO SOCIALE

                             ARTICOLO 69 
1. Tra le Parti si instaura un dialogo periodico su tutti gli aspetti
del settore sociale cui esse siano interessate. 
2. Tale dialogo serve  a  ricercare  gli  strumenti  e  le  modalita'
attraverso i quali realizzare dei progressi per  quanto  riguarda  la
circolazione  dei   lavoratori,   la   parita'   di   trattamento   e
l'integrazione sociale dei cittadini della Tunisia e della  Comunita'
che risiedono legalmente sul territorio degli Stati ospiti. 
3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi: 
a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' immigrate; 
b) all'emigrazione; 
c) all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio  delle
   persone la cui situazione e' irregolare rispetto alla legislazione
   in materia di soggiorno e  di  stabilimento  di  applicazione  nel
   paese ospite; 
 
d) alle azioni e ai programmi per  la  promozione  della  parita'  di
trattamento tra cittadini della  Tunisia  e  della  Comunita',  della
reciproca conoscenza delle culture e delle civilta',  dello  sviluppo
della tolleranza e dell'abolizione delle discriminazioni. 
                             ARTICOLO 70 
Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e  secondo
le stesse modalita' di quelli  previsti  al  Titolo  I  del  presente
accordo, che puo' anche essere utilizzato come quadro di riferimento. 

CAPITOLO III
AZIONI DI COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE

                             ARTICOLO 71 
1. Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale,  si
istituiscono azioni e programmi relativi  a  qualsiasi  argomento  di
interesse per esse. 
Rivestono  a  questo  proposito  carattere  prioritario  le  seguenti
azioni: 
a) la riduzione della pressione migratoria, in particolare attraverso
   la creazione di posti di lavoro e  lo  sviluppo  della  formazione
   nelle zone di emigrazione; 
b) il reinserimento delle persone rimpatriate a causa  del  carattere
   illegale della loro situazione rispetto  alla  legislazione  dello
   Stato in questione; 
c) la promozione del ruolo  della  donna  nel  processo  di  sviluppo
   economico e sociale, in particolare attraverso  l'istruzione  e  i
   media, nel contesto della relativa politica tunisina; 
d)  lo  sviluppo  e  consolidamento   dei   programmi   tunisini   di
pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; 
e) il miglioramento del sistema di protezione sociale; 
f) il miglioramento del sistema di copertura sanitaria; 
g) il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone  svantaggiate
a forte concentrazione demografica; 
h) l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago
   a favore di gruppi misti di giovani d'origine europea  e  tunisina
   residenti  negli  Stati  membri  per   promuovere   la   reciproca
   conoscenza delle culture e favorire la tolleranza. 
                             ARTICOLO 72 
Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in  coordinamento
con gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti. 
                             ARTICOLO 73 
Entro il termine del primo anno successivo alla data  di  entrata  in
vigore del presente accordo il  Consiglio  di  associazione  crea  un
gruppo di lavoro incaricato  di  valutare  in  modo  permanente  e  a
scadenze regolari l'attuazione delle disposizioni dei capitoli 1-3. 

CAPITOLO IV
COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE

                             ARTICOLO 74 
1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza  e  comprensione,  e
tenendo conto delle azioni gia' svolte, le  Parti  si  impegnano  nel
rispetto reciproco delle culture a definire meglio le  condizioni  di
un  dialogo  culturale  duraturo  e  a  promuovere   tra   loro   una
cooperazione culturale continuativa, dalla quale non  sia  escluso  a
priori alcun settore di attivita'. 
2. Nella definizione delle azioni e dei  programmi  di  cooperazione,
nonche' delle attivita'  congiunte,  le  Parti  dedicano  particolare
attenzione al pubblico giovanile e agli strumenti di espressione e di
comunicazione scritti e audiovisivi, alle  questioni  attinenti  alla
tutela del patrimonio e alla diffusione della produzione culturale. 
3. Le Parti convengono che  i  programmi  di  cooperazione  culturale
esistenti nella Comunita' o in uno o piu' Stati membri possano essere
estesi alla Tunisia. 

TITOLO VII
COOPERAZIONE FINANZIARIA

                             ARTICOLO 75 
Al  fine  di  contribuire  alla  piena  attuazione  degli   obiettivi
dell'accordo, si istituisce una  cooperazione  finanziaria  a  favore
della Tunisia secondo le modalita' e  con  gli  strumenti  finanziari
adeguati. 
Dette modalita' sono stabilite di comune accordo tra le Parti tramite
gli strumenti piu'  opportuni  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore
dell'accordo. 
Gli ambiti di applicazione di tale cooperazione, oltre  agli  aspetti
contemplati ai Titoli V e VI del  presente  accordo,  sono,  piu'  in
particolare, i seguenti: 
-   agevolazione   delle   riforme   finalizzate   all'ammodernamento
dell'economia; 
- adeguamento delle infrastrutture economiche; 
- promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici
di posti di lavoro; 
- adeguamento   alle   conseguenze   sull'economia   tunisina   della
  progressiva  istituzione  di  una  zona  di  libero   scambio,   in
  particolare per quanto riguarda l'adeguamento  e  la  riconversione
  dell'industria; 
- misure di accompagnamento delle  politiche  istituite  nei  settori
sociali. 
                             ARTICOLO 76 
Nel quadro  degli  strumenti  comunitari  destinati  a  sostenere  il
programma di adeguamento strutturale nei  paesi  mediterranei,  e  in
stretto coordinamento con le autorita' tunisine e gli altri donatori,
in  particolare  le  istituzioni   finanziarie   internazionali,   la
Comunita' studiera' gli strumenti  piu'  adeguati  per  sostenere  le
politiche strutturali  della  Tunisia  finalizzate  a  ristabilire  i
grandi equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio
all'accelerazione  della  crescita,  assicurandosi  nel  contempo  di
migliorare il benessere sociale della popolazione. 
                             ARTICOLO 77 
Per garantire un'impostazione coordinata nei confronti  del  problemi
macroeconomici e finanziari a carattere  eccezionale  che  potrebbero
derivare   dalla   progressiva    attuazione    delle    disposizioni
dell'accordo,   le   Parti   seguono   con   particolare   attenzione
l'evoluzione dei  reciproci  scambi  commerciali  e  delle  relazioni
finanziarie tra la Comunita' e la  Tunisia  nel  quadro  del  dialogo
economico continuativo istituito ai sensi del Titolo V. 

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

                             ARTICOLO 78 
E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce  a  livello
ministeriale una volta all'anno e  ogniqualvolta  le  circostanze  lo
richiedono, su  iniziativa  del  suo  presidente  e  alle  condizioni
previste nel suo regolamento interno. 
Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente  accordo  e
qualunque altro problema bilaterale  o  internazionale  di  reciproco
interesse. 
                             ARTICOLO 79 
1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri  del  Consiglio
dell'Unione europea e da membri  della  Commissione  delle  Comunita'
europee, da una parte, e  da  membri  del  governo  della  Repubblica
tunisina, dall'altra. 
2.  I  membri   del   Consiglio   di   associazione   possono   farsi
rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno. 
3.  Il  Consiglio  di  associazione  adotta  il  proprio  regolamento
interno. 
4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno  da  un  membro
del Consiglio dell'Unione europea e da un membro  del  governo  della
Repubblica tunisina, secondo le disposizioni da  stabilirsi  nel  suo
regolamento interno. 
                             ARTICOLO 80 
Ai fini della realizzazione degli obiettivi  stabiliti  del  presente
accordo, il Consiglio  di  associazione  ha  il  potere  di  prendere
decisioni. 
Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che  prendono  le
misure  necessarie  per  la  loro   attuazione.   Il   Consiglio   di
associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. 
Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le
Parti. 
                             ARTICOLO 81 
1.  E'  istituito  un  Comitato  di  associazione,  incaricato  della
gestione  dell'accordo  fatte  salve  le  competenze  attribuite   al
Consiglio. 
2.  Il  Consiglio  di  associazione  puo'  delegare  al  Comitato  la
totalita' o una parte delle proprie competenze. 
                             ARTICOLO 82 
1.  Il  Comitato  di  associazione  che  si  riunisce  a  livello  di
funzionari e' composto da rappresentanti  dei  membri  del  Consiglio
dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita'  europee,  da
una parte, e da rappresentanti del governo della Repubblica tunisina,
dall'altra. 
2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno. 
3.  Il  Comitato  di  associazione  e'  presieduto  a  turno  da   un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione  europea  e
da un rappresentante del governo della Repubblica tunisina. 
In linea di massima, il Comitato di associazione si riunisce a  turni
alterni nella Comunita' e in Tunisia. 
                             ARTICOLO 83 
Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni per la
gestione dell'accordo, nonche' nei settori per i quali  il  Consiglio
gli ha delegato le proprie competenze. 
Le decisioni sono adottate di comune accordo  tra  le  Parti  e  sono
vincolanti per le Parti,  che  sono  tenute  ad  adottare  le  misure
necessarie per la loro esecuzione. 
                             ARTICOLO 84 
Il Consiglio di associazione puo' decidere  di  costituire  qualsiasi
gruppo  di   lavoro   o   organismo   necessario   per   l'attuazione
dell'accordo. 
                             ARTICOLO 85 
Il Consiglio  di  associazione  adotta  tutte  le  misure  utili  per
agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e la
Camera  dei  Deputati  della  Repubblica  tunisina,  nonche'  tra  il
Comitato economico e sociale della Comunita' e il Consiglio economico
e sociale della Repubblica tunisina. 
                             ARTICOLO 86 
1. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre al Consiglio di  associazione
qualsiasi     controversia      relativa      all'applicazione      o
all'interpretazione del presente accordo. 
2. Il  Consiglio  di  associazione  puo'  risolvere  la  controversia
mediante una decisione. 
3. Ciascuna  delle  Parti  e'  tenuta  ad  adottare  i  provvedimenti
necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo
2. 
4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo
il paragrafo 2, ciascuna delle Parti  puo'  designare  un  arbitro  e
darne notifica all'altra; l'altra  Parte  deve  allora  designare  un
secondo arbitro entro  due  mesi.  Ai  fini  dell'applicazione  della
presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono  considerati
una della Parti della controversia. 
Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. 
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. 
Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure  richieste  per
l'applicazione del lodo arbitrale. 
                             ARTICOLO 87 
Nessuna disposizione del  presente  accordo  impedisce  a  una  Parte
contraente di adottare qualsiasi misura: 
a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione  di  informazioni
contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; 
b) inerente alla produzione o  al  commercio  di  armi,  munizioni  o
   materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo,  alla  produzione
   indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali  misure
   non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti  non
   destinati ad uso specificamente militare; 
c) ritenute essenziali per la propria  sicurezza  in  caso  di  gravi
   disordini interni che compromettano  il  mantenimento  dell'ordine
   pubblico, in tempo di guerra o  in  occasione  di  gravi  tensioni
   internazionali che possano sfociare in una guerra o  ai  fini  del
   rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della
   sicurezza internazionale. 
                             ARTICOLO 88 
Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva  qualsiasi
disposizione speciale ivi contenuta: 
- il regime applicato dalla Repubblica tunisina nei  confronti  della
  Comunita' non puo' dar luogo  ad  alcuna  discriminazione  tra  gli
  Stati membri, i loro cittadini e le loro societa'; 
- il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della  Repubblica
  tunisina non  puo'  dar  luogo  ad  alcuna  discriminazione  tra  i
  cittadini tunisini o le loro societa'. 
                             ARTICOLO 89 
Nessuna disposizione dell'accordo avra' come effetto: 
- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti
  in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto  detta
  Parte sia tenuta; 
- di impedire l'adozione o l'applicazione,  ad  opera  di  una  delle
  Parti,  di  qualsiasi  misura  destinata  a  evitare  la  frode   o
  l'evasione fiscale; 
- di ostacolare il diritto di una parte di applicare le  disposizioni
  pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti  che  non
  si trovano in una situazione identica per quanto riguarda  la  loro
  residenza. 
                             ARTICOLO 90 
1.  Le  Parti  adottano  qualsiasi  misura  generale  o   particolare
necessaria per l'adempimento degli obblighi  che  incombono  loro  ai
sensi del presente accordo. Esse si adoperano  per  la  realizzazione
degli obiettivi fissati dal presente accordo. 
2. Qualora una delle  Parti  ritenga  che  l'altra  Parte  non  abbia
adempiuto a un obbligo  previsto  dal  presente  accordo,  essa  puo'
adottare le misure appropriate. Prima di procedere,  fatta  eccezione
per i casi particolarmente urgenti, essa  fornisce  al  Consiglio  di
associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame
approfondito della situazione ai fini della ricerca di una  soluzione
accettabile per le Parti. 
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per  il
funzionamento del presente accordo. Le misure decise sono  comunicate
senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora  l'altra  Parte
ne faccia  richiesta,  sono  oggetto  di  consultazioni  in  seno  al
Consiglio di associazione. 
                             ARTICOLO 91 
I protocolli 1-5  e  gli  allegati  1-7,  nonche'  le  dichiarazioni,
costituiscono parte integrante dell'accordo. 
                             ARTICOLO 92 
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si  intende  la  Comunita',
gli Stati membri, o la Comunita' e i suoi Stati  membri,  secondo  le
loro rispettive competenze, da una parte, e la Tunisia, dall'altra. 
                             ARTICOLO 93 
Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. 
Ciascuna delle Parti puo'  denunciare  il  presente  accordo  dandone
notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo
la data di tale notifica. 
                             ARTICOLO 94 
Il presente accordo si applica ai territori in  cui  si  applicano  i
trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea
del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da  una
parte, al territorio della Repubblica tunisina, dall'altra. 
                             ARTICOLO 95 
Il presente accordo e' redatto in due  esemplari  in  lingua  danese,
finnica, francese, greca, inglese,  italiana,  olandese,  portoghese,
spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente  ugualmente
fede. 
                             ARTICOLO 96 
1. Il presente accordo e' approvato dalle Parti contraenti secondo le
loro rispettive procedure. 
L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo
alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che
le procedure di cui al primo comma sono state espletate. 
2. A decorrere dalla sua  entrata  in  vigore,  il  presente  accordo
sostituisce l'accordo di  cooperazione  tra  la  Comunita'  economica
europea e la Repubblica tunisina, nonche'  l'accordo  tra  gli  Stati
membri della Comunita'  europea  del  carbone  e  dell'acciaio  e  la
Repubblica tunisina, firmati a Tunisi il 25 aprile 1976. 
                           PROTOCOLLO N. 1 
           RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE 
    NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA TUNISIA 
                             ARTICOLO 1 
1. I prodotti figuranti in  allegato  originari  della  Tunisia  sono
   ammessi all'importazione nella Comunita' alle condizioni  indicate
   in appresso e in allegato. 
2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, secondo
   i prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascun prodotto  nella
   colonna a. 
   Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune 
   prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un 
   dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella 
   colonna a e nella colonna c di cui al  paragrafo  3  si  applicano
soltanto al dazio doganale ad valorem. 
3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti  di
   contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella  colonna
   b. 
   Per i quantitativi importato in eccesso ai contingenti, i dazi 
   della tariffa  doganale  comune  sono  ridotti  nelle  proporzioni
indicate nella colonna c. 
4. Per alcuni altri prodotti esenti da dazi doganali, si fissano  dei
quantitativi di riferimento, indicati nella colonna d. 
   Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di 
   riferimento, la Comunita' puo', tenendo conto del bilancio annuale 
   degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in 
   questione a contingente tariffario comunitario per un volume pari 
   al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio 
   della tariffa doganale comune e', secondo i prodotti, applicato 
   nella sua totalita' o  ridotto  nelle  proporzioni  indicate  alla
colonna c per i quantitativi importati eccedenti il contingente. 
5. Per alcuni prodotti di cui  ai  paragrafi  3  e  4  indicati  alla
   colonna e, agli importi dei  contingenti  o  dei  quantitativi  di
   riferimento sono apportati quattro aumenti uguali, pari al  3%  di
   detti importi, ogni anno, dal 1 gennaio 1997 al 1 gennaio 2000. 6.
   Per alcuni prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi  3  e  4
   indicati alla colonna e, la Comunita' puo' fissare un quantitativo
   di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, in  base  al  bilancio
   annuale  degli  scambi  da  essa   stabilito,   constata   che   i
   quantitativi importati rischiano di creare difficolta' sul mercato
   comunitario. Se successivamente il prodotto e' assoggettato  a  un
   contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo  4,
   il dazio della tariffa doganale comune  e',  secondo  i  prodotti,
   applicato nella sua totalita' o ridotto nelle proporzioni indicate
   alla  colonna  c  per  i  quantitativi  importati   eccedenti   il
   contingente. 
                             ARTICOLO 2 
Per i  vini  di  uve  fresche  della  voce  2204  della  nomenclatura
combinata  originari   dalla   Tunisia   che   beneficiano   di   una
denominazione d'origine, le disposizioni dell'articolo 1 si applicano
ai vini presentati in recipienti contenenti non piu' di due  litri  e
hanno un titolo alcolometrico acquisito non superiore a 15% vol. 
Conformemente alla legislazione  tunisina,  questi  vini  portano  le
denominazioni seguenti: Coteaux de Teboura,  Coteaux  d'Utique,  Sidi
Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, Grand cru Mornag. 
                             ARTICOLO 3 
1. Per ogni campagna, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il
   31 dicembre 1999, e  nel  limite  di  un  quantitativo  di  46.000
   tonnellate per campagna, si percepisce un dazio doganale  di  7,81
   Ecu/100 kg all'importazione nella Comunita' di  olio  d'oliva  non
   trattato,  delle  sottovoci  1509  10  10  e  1509  10  90   della
   nomenclatura  combinata,  interamente  ottenuto   in   Tunisia   e
   trasportato direttamente da tale paese nella Comunita'. 
2. Se le importazioni di olio d'oliva effettuate nel quadro di questo
   regime  rischiano  di  arrecare  pregiudizio  all'equilibrio   del
   mercato della Comunita' europea,  in  particolare  a  causa  degli
   obblighi assunti dalla Comunita' in relazione  a  questo  prodotto
   nel quadro della OMC, l'Unione europea  puo'  adottare  le  misure
   opportune per porre rimedio a tale situazione. 
3. Le Parti  riesamineranno  la  situazione  nel  corso  del  secondo
   semestre del 1999 al fine di  fissare  il  regime  da  adottare  a
   decorrere dal 1 gennaio 2000. 
    

                            ALLEGATO

1 Codice Nc
2 Designazione delle merci
3 Tasso di riduzione dei dazi doganali (%) a
4 Contingenti tariffari (tonnellate) b
5 Tasso riduzione dei dazi doganali oltre ai contingenti tariffari
esistenti o eventuali (%) c
6 Quantitativi di riferimento (tonnellate) d
7 Disposizioni specifiche a e

1. 0101 19 10
2. Cavalli destinati alla macellazione (1)
3. 100
4.
5. 80
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 0101 19 90
2. altri
3. 100
4.
5. 80
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0204
2. Carni  di  animali  delle  specie  ovina   o   caprina,   fresche,
    refrigerate o congelate, ad eccezione delle  carni  della  specie
    ovina domestica
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 0208
2. Altre carni e  frattaglie  commestibili,  fresche,  refrigerate  o
    congelate
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 0602 40
2. Rosai, anche innestati, ad eccezione delle talee di rosai
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 0603 10
2. Fiori recisi e boccioli di fiori, freschi
3. 100
4. 750
5. -
6.
7. art. 1 paragrafo 5
1. ex 0701 90 51
2. Patate di primizia, dal 1 gennaio al 31 marzo (2)
3. 100
4. 15.000
5. 40
6.
7. art. 1 paragrafo 5
1. ex 0702 00
2. Pomodori, dal 15 novembre al 30 aprile
3. 100 (*)
4.
5. 60 (*)
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0703 10 11 ex 0703 10 19
2. Cipolle, dal 15 febbraio al 15 maggio
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0703 20 00
2. Agli, dal 1 novembre al 31 marzo
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0706 10 00
2. Carote, dal 1 gennaio al 31 marzo
3. 100
4.
5. 40
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0707 00
2. Cetrioli, dal 10 novembre all'11 febbraio
3. 100 (*)
4.
5. 0
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0708 10 10
2. Piselli (Pisum sativum), dal 1 ottobre al 30 aprile
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0708 20 10
2. Fagioli (Vigna spp. Phaseolus spp.) dal 1 novembre al 30 aprile
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0709 10
2. Carciofi, dal 1 ottobre al 31 dicembre
3. 100 (*)
4.
5. 30 (*)
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0709 20 00
2. Asparagi, dal 1 ottobre al 31 marzo
3. 100
4.
5. 0
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0709 30 00
2. Melanzane, dal 1 dicembre al 30 aprile
3. 60
4.
5. -
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0709 40 00
2. Sedani, esclusi i sedani-rapa, dal 1 novembre al 31 marzo
3. 100
4.
5. 0
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 0709 60 10
2. Peperoni
3. 100
4.
5. 40
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 0709 60 99
2. Altri pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta"
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 0709 90 50
2. Finocchi, dal 1 novembre al 31 marzo
3. 100
4.
5. 0
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0709 90
2. Zucchine, dal 1 dicembre al 15 marzo
3. 60 (*)
4.
5. -
6.
7.
1. ex 0709 90 90
2. Cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, dal  15  febbraio
    al 15 maggio
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0709 90 90
2. Prezzemolo, dal 1 novembre al 31 marzo
3. 100
4.
5. 0
6.
7.
1. 0710 80 59
2. Altri pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta"
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 0711 20 10
2. Olive destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (3)
3. 60
4.
5. -
6.
7.
1. 0711 30 00
2. Capperi
3. 100
4.
5. 90
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 0711 90 10
2. Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", esclusi i
    peperoni
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 0713 10 10
2. Piselli destinati alla semina
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 0713 50 10
2. Fave e favette, destinate alla semina
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0713
2. Legumi da granella, non destinati alla semina
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 0802 11 90 0802 12 90
2. Mandorle con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare
3. 100
4.
5. 0
6. 1.000
7. art. 1 paragrafo 5
1. ex 0804 10 00
2. Datteri, presentati in imballaggi immediati di un contenuto  netto
    pari o inferiore a 35 kg.
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 0805 10
2. Arance fresche
3. 100 (*)
4. 31.360
5. 80 (*)
6.
7. art. 1 paragrafo 5
1. ex 0805 10
2. Arance, diverse dalle arance fresche
3. 100 (*)
4.
5. 0
6. 1.500
7. art. 1 paragrafo 5
1. ex 0805 20
2. Mandarini, (compresi i tangerini e i satsuma) freschi;
    clementine, wilkings e ibridi simili di agrumi, freschi
3. 100 (*)
4.
5. 80 (*)
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0805 30
2. Limoni freschi
3. 100 (*)
4.
5. 80 (*)
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 0805 40
2. Pompelmi e pomeli
3. 80
4.
5. -
6.
7.
1. ex 0806
2. Uve fresche di tavola, dal 15 novembre al 30 aprile
3. 60 (*)
4.
5. -
6.
7.
1. ex 0807 10 10
2. Angurie, dal 1 aprile al 15 giugno
3. 50
4.
5. -
6.
7.
1. ex 0807 10 90
2. Meloni, dal 1 novembre al 31 maggio
3. 100
4.
5. 50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 0809 10
2. Albicocche
3. 100 (*)
4.
5. 0
6. 2.000
7. art. 1 paragrafo 5
1. ex 0809 40
2. Prugne, dal 1 novembre al 15 giugno
3. 60 (*)
4.
5. -
6.
7.
1. ex 0810 10 90
2. Fragole, dal 1 novembre al 31 marzo
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 0810 20 10
2. Lamponi, dal 15 maggio al 15 giugno
3. 50
4.
5. -
6.
7.
1. ex 0812 90 20
2. Arance, finemente tritate, conservate temporaneamente
3. 80
4.
5. -
6.
7.
1. ex 0812 90 95
2. Altri agrumi, finemente tritati, conservati temporaneamente
3. 80
4.
5. -
6.
7.
1. 0904 12 00
2. Pepe tritato o polverizzato
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 0904 20 31 0904 20 35 0904 20 39
2. Pimenti non tritati ne' polverizzati (4)
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 0904 20 90
2. Pimenti tritati o polverizzati
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 0909
2. Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di  cumino
    o di carvi; bacche di ginepro
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 0910
2. Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e
    altre spezie
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 1209 91 90
2. Altri semi di ortaggi (5)
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 1209 99 99
2. Altri semi, frutti da sementa (5)
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 1211
2. Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate
    principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di
    insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche
    tagliati, frantumati o polverizzati
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 1212 10 10
2. Carrube, compresi i semi di carrube
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 1212 20 00
2. Alghe
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 1212 30 00
2. Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 1212 99 90
2. Altri prodotti vegetali
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 1302 20
2. Sostanze pectiche e pectinati
3. 25
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2001 10 00
2. Cetrioli, senza aggiunta di zuccheri
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2001 20 00
2. Cipolle, senza aggiunta di zuccheri
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 2001 90 20
2. Frutta del genere "Capsicum" diverse dai peperoni
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 2001 90 50
2. Funghi, senza aggiunta di zuccheri
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2001 90 65
2. Olive, senza aggiunta di zuccheri
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2001 90 70
2. Peperoni, senza aggiunta di zuccheri
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2001 90 75
2. Barbabietole rosse da insalata, senza aggiunta di zuccheri
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2001 90 85
2. Cavoli rossi, senza aggiunta di zuccheri
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2001 90 96
2. Altri, senza zuccheri
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 2002 10 10
2. Pomodori pelati
3. 100
4.
5. 30
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 2002 90
2. Concentrati di pomodori
3. 100
4. 2.000
5. 0
6.
7. art. 1 paragrafo 5
1. 2003 10 20
2. Funghi del genere Agaricus conservati temporaneamente,
    completamente cotti:
    - della specie Psalliota
    - altri
3. 100 (*)
    100(*)
4.
5. 50 (*)
    60 (*
6.
7. art. 1 paragrafo 6
    art. 1 paragrafo 6
1. 2003 10 30
2. Altri funghi del genere Agaricus
    - della specie Psalliota
    - altri
3. 100 (*)
    100 (*)
4.
5. 50 (*)
    60 (*)
6.
7. art. 1 paragrafo 6
    art. 1 paragrafo 6
1. 2003 10 80
2. Altri funghi
3. 100
4.
5. 60
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2003 20 00
2. Tartufi
3. 70
4.
5. -
6.
7.
1. 2004 10 99
2. Altre patate
3. 100
4.
5. 50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 2004 90 30
2. Capperi e olive
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 2004 90 50
2. Piselli (Pisum sativum) e fagiolini
3. 100
4.
5. 20
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2004 90 95
2. Carciofi
3. 100
4.
5. 50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2004 90 99
2. Altri: -Asparagi, carote e miscugli
    - Altri
3. 100
    100
4.
5. 20
    50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
    art. 1 paragrafo 6
     omogeneizzati: - Asparagi, carote e miscugli - Altri
1. 100
    100
2.
3. 20
    50
4.
5. art. 1 paragrafo 6
    art. 1 paragrafo 6
1. 2005 20 20
2. Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in
    imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello s
    in cui sono presentate
3. 100
4.
5. 50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2005 20 80
2. Altre patate
3. 100
4.
5. 50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2005 40 00
2. Piselli (Pisum sativum)
3. 100
4.
5. 20
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2005 51 00
2. Fagioli in grani
3. 100
4.
5. 50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2005 59 00
2. Altri fagioli
3. 20
4.
5. -
6.
7.
1. 2005 60 00
2. Asparagi
3. 20
4.
5. -
6.
7.
1. 2005 70
2. Olive
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 2005 90 10
2. Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 2005 90 30
2. Capperi
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. 2005 90 50
2. Carciofi
3. 100
4.
5. 50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2005 90 60
2. Carote
3. 100
4.
5. 20
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2005 90 70
2. Miscugli di ortaggi
3. 100
4.
5. 20
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2005 90 80
2. Altri
3. 100
4.
5. 50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. 2007 10 91
2. Preparazioni omogeneizzate di frutta tropicali
3. 50
4.
5. -
6.
7.
1. 2007 10 99
2. Altre
3. 50
4.
5. -
6.
7.
1. 2007 91 90
2. Agrumi, altri
3. 50
4.
5. -
6.
7.
1. 2007 99 91
2. Puree di mele
3. 50
4.
5. -
6.
7.
1. 2007 99 98
2. Altre
3. 50
4.
5. -
6.
7.
1. 2008 30 51 2008 30 71 ex 2008 30 91 ex 2008 30 99
2. Segmenti di Pompelmi e di pomeli
3. 80
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2008 30 55 ex 2008 30 75
2. Mandarini (compresi i tangerini e i  satsuma)  finemente  tritati;
    clementine, wilkngs e altri ibridi simili  di  agrumi,  finemente
    tritati
3. 80
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2008 30 59 ex 2008 30 79
2. Arance e limoni, finemente tritati
3. 80
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2008 30 91 ex 2008 30 99
2. Agrumi finemente tritati
3. 80
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2008 30 91
2. Polpe di agrumi
3. 40
4.
5. -
6.
7.
1. 2008 50 61 2008 50 69
2. Albicocche
3. 100
4.
5. 20
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 2008 50 92 ex 2008 50 94 ex 2008 50 99
2. Meta' di albicocche
3. 100
4.
5. 50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 2008 50 92 ex 2008 50 94
2. Polpe di albicocche
3. 100
4. 5.160
5. 30
6.
7.
1. ex 2008 70 92 ex 2008 70 94
2. Meta' di pesche (comprese le nettarine)
3. 50
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2008 70 99
2. Meta' di pesche (comprese le nettarine)
3. 100
4.
5. 50
6.
7. art. 1 paragrafo 6
1. ex 2008 92 51 ex 2008 92 59
2. Miscugli di frutta
3. 100
4. 1.000 (6)
5. 55
6.
7.
1. ex 2008 92 72 ex 2008 92 74 ex 2008 92 76 ex 2008 92 78
2. Miscugli di frutta
3. 55
4. 1.000 (6)
5.
6.
7.
1. 2009 11 2009 19
2. Succhi di arancia
3. 70
4.
5. -
6.
7.
1. 2009 20
2. Succhi di pompelmo o di pomelo
3. 70 (*)
4.
5. -
6.
7.
1. 2009 30 11 2009 30 19
2. Succhi di altri agrumi
3. 60 (*)
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2009 30 31 2009 30 39
2. Succhi di qualsiasi altro agrume, esclusi i succhi di limone
3. 60 (*)
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2204
2. Vini di uve fresche
3. 100
4. 179.200 hl.
5. 80
6.
7.
1. ex 2204
2. Vini di uve fresche che beneficiano di una denominazione d'origine
3. 100
4. 56.000 hl.
5. 0
6.
7. Condizioni stabilite all'art. 2
1. 2301
2. Farine, polveri e agglomerati in forma di pallets,  di  carni,  di
    frattaglie, di pesci o di crostacei,  di  molluschi  o  di  altri
    invertebrati  acquatici,  non  adatti  all'alimentazione   umana;
    ciccioli
3. 100
4.
5. -
6.
7.
1. ex 2302
2. Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in  forma
    di pallets, della  stacciatura,  della  macinazione  o  di  altri
    trattamenti  dei  cereali  o  delle   leguminose,   diversi   dal
    granoturco e dal riso
3. 60
4.
5. -
6.
7.
             (*) Il tasso di riduzione si applica unicamente al dazio
          doganale ad valorem.
              (1) L'ammissione a questa sottovoce e' subordinata alle
          condizioni che saranno stabilite dalle autorita' competenti
          della Comunita'.
                (2) A partire dall'entrata in vigore di una normativa
                 comunitaria relativa al settore delle patate, questo
              periodo e' esteso al 15 aprile e la riduzione del dazio
                  doganale applicabile alle importazioni eccedenti il
          contingente e' portata al 50%.
              (3) L'ammissione a questa sottovoce e' subordinata alle
          condizioni che saranno stabilite dalle autorita' competenti
          della Comunita'.
              (4) L'ammissione a questa sottovoce e' subordinata alle
          condizioni che saranno stabilite dalle autorita' competenti
          della Comunita'.
              (5) Questa concessione riguarda soltanto le sementi che
                   rispondono alle disposizioni delle direttive sulla
          commercializzazione delle sementi e delle piante.
             (6) Contingente tariffario comune alle sei posizioni che
          riguardano i miscugli di frutta.

    
                           PROTOCOLLO N. 2 
    

        RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE
  NELLA COMUNITA' DEI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELLA TUNISIA
                           ARTICOLO UNICO
I prodotti elencati qui  di  seguito  originari  dalla  Tunisia  sono
ammessi  all'importazione  nella  Comunita'  in  esenzione  da   dazi
doganali.



|        CODICE NC       |         DESIGNAZIONE DELLE MERCI         |
|                        |                                          |
| Capitolo 3             | Pesci e crostacei, molluschi e altri in- |
|                        | vertebrati acquatici.                    |
|       1604 11 00       | Salmoni                                  |
|       1604 12          | Aringhe                                  |
|    ex 1604 13 11       | Sardine, della specie Sardina pilchardus |
|                        | all'olio d'oliva (1)                     |
|    ex 1604 13 19       | Sardine della specie Sardina pilchardus, |
|                        | diverse da quelle all'olio d'oliva (1)   |
|       1604 14          | Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.)    |
|       1604 15          | Sgombri                                  |
|       1604 16 00       | Acciughe                                 |

|       1604 19 10       | Salmonidi, diversi dai salmoni           |
|       1604 19 31       | Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle|
|       1604 19 39       | palamite (Euthynnus (Katsuwonus) pela-   |
|                        | mis):                                    |
|       1604 19 50       | Pesci della specie Orcynopsis unicolor   |
|    da 1604 19 91       | Altri                                    |
|     a 1604 19 98       |                                          |
|       1604 20          | Altre preparazioni e conserve:           |
|       1604 20 05       | Preparazioni di surimi                   |
|       1604 20 10       | di salmoni                               |
|       1604 20 30       | di salmonidi, diversi dai salmoni        |
|       1604 20 40       | di acciughe                              |
|    ex 1604 20 50       | di sardine delle specie Sardina pilchar- |
|                        | dus (1)                                  |
|       1604 20 70       | di tonni, palamite e boniti, del genere  |
|                        | Euthynnus e d'altri pesci                |
|       1604 20 90       | altri pesci                              |
|       1604 30          | Caviale e i suoi succedanei              |
|       1605 10 00       | Granchi                                  |
|       1605 20          | Gamberetti                               |
|       1605 30 00       | Aragoste                                 |
|       1605 40 00       | Altri crostacei                          |
|       1605 90 11       | Mitili (Mytilus spp., Perna spp.), in re-|
|                        | cipienti ermeticamente chiusi            |
|       1605 90 19       | Altri mitili                             |
|       1605 90 30       | Altri molluschi                          |
|       1902 20 10       | Paste alimentari farcite (anche cotte o  |
|                        | altrimenti preparate) contenenti, in pe- |
|                        | so, piu' del 20% di pesce, di crostacei, |
|                        | di molluschi  e di altri invertebrati    |
|                        | acquatici.                               |
|                        |                                          |
          (1)  Nel limite di un contingente tariffario comunitario di
          100 tonnellate comune alle sottovoci ex 1604 13 11, ex 1604
          13 19 e ex 1604 20 50.

    
    
             PROTOCOLLO N. 3
       RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE IN TUNISIA
           DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA'
                           ARTICOLO UNICO
Per i prodotti originari della comunita' elencati in allegato, i dazi
doganali all'importazione in Tunisia  non  sono  superiori  a  quelli
indicati  alla  colonna  a)  nei  limiti  dei  contingenti  tariffari
indicati alla colonna b).



|         |                    |   Dazi    |Contingenti|Disposizioni|
| Codice  |    Designazione    | doganali  | tariffari | specifiche |
|   NC    |       delle        | massimi % | preferen- |            |
|         |       merci        |     a     | ziali  b  |            |
|         |                    |           |           |            |
| 0102 10 | Animali vivi della |    17     |  2000     |            |
|         | specie bovina, ri- |           |           |            |
|         | produttori di raz- |           |           |            |
|         | za pura.           |           |           |            |
| 0102 90 | Diversi dai ripro- |    27     |  35       |    (x)     |
|         | duttori di razza   |           |           |            |
|         | pura               |           |           |            |
|         |                    |           |           |            |
| 0201 20 | Carni di animali   |    27     |  8000 (1) |    (x)     |
|         | della specie bovi- |           |           |            |
|         | na, fresche o re-  |           |           |            |
|         | frigerate, in pez- |           |           |            |
|         | zi, non disossate  |           |           |            |
| 0201 30 | Carni di animali   |    27     |  8000 (1) |    (x)     |
|         | della specie bovi- |           |           |            |
|         | na, fresche o re-  |           |           |            |
|         | frigerate, disos-  |           |           |            |
|         | sate               |           |           |            |
|         | Carni di animali   |           |           |            |
|         | della specie bovi- |           |           |            |
|         | na, congelate, in  |           |           |            |
|         | pezzi non disossa- |           |           |            |
|         | te                 |           |           |            |
| 0202 20 | Carni di animali   |    27     |  8000 (1) |    (x)     |
|         | della specie bovi- |           |           |            |
|         | na, congelate, di- |           |           |            |
|         | sossate            |           |           |            |
| 0202 30 |                    |    27     |  8000 (1) |    (x)     |
|         |                    |           |           |            |
| 0207 21 | Volatili interi,   |    43     |   400     |    (2)     |
|         | congelati (galli e |           |           |            |
|         | galline)           |           |           |            |
|         |                    |           |           |            |
| 0402 10 | Latte e crema di   |    17     |  9700 (3) |    (x)     |
|         | latte, concentrati |           |           |            |
|         | o con aggiunta di  |           |           |            |
|         | zuccheri o di al-  |           |           |            |
|         | tri dolcificanti,  |           |           |            |
|         | in polvere, in     |           |           |            |
|         | granuli o in altre |           |           |            |
|         | forme solide,      |           |           |            |
|         | aventi tenore, in  |           |           |            |
|         | peso, di materie   |           |           |            |
|         | grasse inferiore o |           |           |            |
|         | uguale a 1,5%      |           |           |            |
|         | Latte e crema di   |           |           |            |
|         | latte, senza       |           |           |            |
|         | aggiunta di zuc-   |           |           |            |
|         | cheri o di altri   |           |           |            |
|         | dolcificanti, in   |           |           |            |
| 0402 21 | polvere, in granu- |    17     |  9700 (3) |    (x)     |
|         | li o in altre for- |           |           |            |
|         | me solide, aventi  |           |           |            |
|         | tenore, in peso,   |           |           |            |
|         | di materie grasse  |           |           |            |
|         | superiore a 1,5%   |           |           |            |
| 0402 99 | Latte e crema di   |           |           |            |
|         | latte, concentra-  |           |           |            |
|         | ti, diversi dalla  |           |           |            |
|         | forma in polvere o |           |           |            |
|         | in solido anche    |           |           |            |
|         | con aggiunta di    |           |           |            |
|         | zuccheri o di al-  |           |           |            |
|         | tri dolcificanti.  |           |           |            |
|         |                    |    17     |  9700 (3) |    (x)     |
|         |                    |           |           |            |
| 0405 00 | Burro e altre ma-  |    35     |   250     |    (x)     |
|         | terie grasse del   |           |           |            |
|         | latte              |           |           |            |
|         |                    |           |           |            |
| 0406 30 | Formaggi fusi,     |    27     |     450   |    (x)     |
|         | diversi da quelli  |           |           |            |
|         | grattugiati o in   |           |           |            |
|         | polvere            |           |           |            |
|         |                    |           |           |            |
| 0407 00 | Uova di volatili,  |     -     |    1100   |    (4)     |
|         | in guscio,         |           |           |            |
|         | fresche, conserva- |           |           |            |
|         | te o cotte         |           |           |            |
|         | - Uova da cova     |    20     |           |            |
|         | - Uova di volatili |    43     |           |            |
|         |   diversi da vola- |           |           |            |
|         |   tili da cortile  |           |           |            |
|         | - Altre            |    43     |           |            |
|         |                    |           |           |            |
| 0602 99 | Altre piante vive  |    43     |       200 |            |
|         | (comprese le loro  |           |           |            |
|         | radici), diverse   |           |           |            |
|         | quelle di cui alle |           |           |            |
|         | sottovoci 060210,  |           |           |            |
|         | 060220, 060230,    |           |           |            |
|         | 060240 e 060291    |           |           |            |
|         |                    |           |           |            |
| 0701 10 | Patate, fresche o  |    15     |     16500 |            |
|         | refrigerate, da    |           |           |            |
|         | semina             |           |           |            |
| 0701 90 | Patate, fresche o  |    43     |     16500 |    (5)     |
|         | refrigerate,       |           |           |            |
|         | diverse da quelle  |           |           |            |
|         | da semina          |           |           |            |
|         |                    |           |           |            |
| 0802 22 | Nocciole, sguscia- |    43     |       200 |            |
|         | te                 |           |           |            |
|         |                    |           |           |            |
| 1001 10 | Frumento (grano)   |    17     |     17000 |    (x)     |
|         | duro               |           |           |            |
| 1001 90 | Cereali diversi    |    17     |   230000  |    (x)     |
|         | dal frumento       |           |           |            |
|         | (grano) duro       |           |           |            |
| 1003 00 | Orzo               |    17     |    12000  |    (x)     |
| 1005 90 | Granturco, diverso |    17     |      9000 |            |
|         | da quello desti-   |           |           |            |
|         | nato alla semina   |           |           |            |
|         |                    |           |           |            |
| 1103 11 | Semole e semolini  |    43     |       300 |            |
|         | di frumento        |           |           |            |
|         | (grano)            |           |           |            |
| 1103 13 | Semole e semolini  |           |           |            |
|         | di granturco       |    43     |       800 |            |
| 1107 10 | Malto non torre-   |    43     |      2000 |            |
|         | fatto              |           |           |            |
| 1108 12 | Amido di granturco |    31     |       900 |            |
|         |                    |           |           |            |
| 1214 10 | Farina ed agglo-   |    29     |       700 |            |
|         | merati sotto forma |           |           |            |
|         | di pellets, di     |           |           |            |
|         | erba medica        |           |           |            |
|         |                    |           |           |            |
| 1502 00 | Grassi di animali  |    27     |       600 |            |
|         | delle specie       |           |           |            |
|         | bovina, ovina o    |           |           |            |
|         | caprina, greggi    |           |           |            |
|         | o fusi, anche      |           |           |            |
|         | pressati o estrat- |           |           |            |
|         | ti mediante        |           |           |            |
|         | solventi           |           |           |            |
| 1507 10 | Olio di soia       |    15     |      7500 |            |
|         | grezza, anche      |           |           |            |
|         | depurato delle     |           |           |            |
|         | sue mucillagini    |           |           |            |
| 1511 00 | Olio di palma e    |     -     |       300 |            |
|         | sue frazioni,      |           |           |            |
|         | anche raffinati,   |           |           |            |
|         | ma non modificati  |           |           |            |
|         | chimicamente       |           |           |            |
|         | - Olio greggio     |    20     |           |            |
|         | - Altri            |    43     |           |            |
| 1514 10 | Oli di ravizzone,  |     -     |     30000 |            |
|         | di colza, di       |           |           |            |
|         | senapa, greggi     |           |           |            |
|         | - Di colza         |    15     |           |            |
|         | - Altri            |    43     |           |            |
| 1514 90 | Oli di ravizzone,  |    43     |       900 |            |
|         | di colza, di       |           |           |            |
|         | senapa, diversi    |           |           |            |
|         | da quelli greggi   |           |           |            |
| 1515 11 | Olio di lino,      |    20     |       400 |            |
|         | greggio            |           |           |            |
| 1516 10 | Grassi e oli       |    31     |       300 |            |
|         | animali e loro     |           |           |            |
|         | frazioni           |           |           |            |
|         |                    |           |           |            |
| 1701 99 | Zuccheri di canna  |    15     |     72000 |    (x)     |
|         | o di barbabietola  |           |           |            |
|         | e saccarosio       |           |           |            |
|         | chimicamente puro, |           |           |            |
|         | diversi da quelli  |           |           |            |
|         | greggi senza ag-   |           |           |            |
|         | giunta di aroma-   |           |           |            |
|         | tizzanti o di      |           |           |            |
|         | coloranti          |           |           |            |
| 1702 30 | Glucosio e scirop- |           |       650 |            |
|         | po di glucosio     |           |           |            |
|         | - Glucosio con     |    43     |           |            |
|         |   aggiunta di      |           |           |            |
|         |   aromatizzanti    |           |           |            |
|         |   o di coloranti   |           |           |            |
|         | - Altri            |    20     |           |            |
| 1702 90 | Altri zuccheri,    |           |       200 |            |
|         | compreso lo zuc-   |           |           |            |
|         | chero invertito,   |           |           |            |
|         | diversi dal latto- |           |           |            |
|         | sio, dallo zucche- |           |           |            |
|         | ro d'acero, dal    |           |           |            |
|         | glucosio e dal     |           |           |            |
|         | fruttosio, e loro  |           |           |            |
|         | sciroppi           |           |           |            |
|         | - Altri zuccheri   |    43     |           |            |
|         |   con aggiunta     |           |           |            |
|         |   di aromatizzanti |           |           |            |
|         |   o di coloranti   |           |           |            |
|         | - Altri            |    29     |           |            |
|         |                    |           |           |            |
| 2309 10 | Alimenti per cani  |    43     |        20 |            |
|         | o gatti, condi-    |           |           |            |
|         | zionati per la     |           |           |            |
|         | vendita al minuto  |           |           |            |
| 2309 90 | Altri prodotti per |    43     |      2800 |            |
|         | l'alimentazione    |           |           |            |
|         | degli animali      |           |           |            |
|         |                    |           |           |            |
| 2401 10 | Tabacchi, non      |    25     |      2800 |            |
|         | scostolati         |           |           |            |
|         |                    |           |           |            |
          (x)  I  quantitativi  importati nell'ambito del contingente
          tariffario aperto dalla Tunisia  nel  quadro  della  OMC  a
          titolo  di  accesso  ordinario sono dedotti dal contingente
          tariffario preferenziale.
          (1) L'importo di  8000  tonnellate  copre  l'insieme  delle
          quattro sottovoci.
          (2) Dal 1 luglio a fine febbraio.
          in  10  (3)  L'importo  di  9700 tonnellate copre l'insieme
          delle tre sottovoci.
          (4) Dal 1 luglio a fine febbraio.
          (5) Dal 1 ottobre al 31 maggio.
 
    

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

                           PROTOCOLLO N. 4 
  RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E 
              AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA 
                             ARTICOLO 1 
                             Definizioni 
Ai fini del presente protocollo 
a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi  tipo  di  lavorazione  o
trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche; 
b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente,  materia  prima,
   componente, parte ecc. impiegato nella fabbricazione del prodotto;
   c) per "prodotto" si intende il  prodotto  che  viene  fabbricato,
   anche se esso e' destinato ad essere a sua  volta  successivamente
   impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; 
d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti; 
e) per "valore  in  dogana"  si  intende  il  valore  determinato  in
   conformita' dell'accordo relativo  all'applicazione  dell'articolo
   VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e  sul  commercio
   del 1994 (Accordo sul valore in dogana dell'OMC); 
f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo  pagato  per  il
   prodotto al fabbricante nel cui stabilimento e'  stata  effettuata
   l'ultima lavorazione o trasformazione, ivi compreso il  valore  di
   tutti i  materiali  utilizzati,  previa  detrazione  di  eventuali
   imposte interne che vengano o possano essere rimborsate in caso di
   esportazione del prodotto ottenuto; 
g) per "valore dei materiali" si  intende  il  valore  in  dogana  al
   momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o,
   qualora  non  sia  noto  ne'   verificabile,   il   primo   prezzo
   verificabile  pagato  per  detti  materiali  nel   territorio   in
   questione; 
h) per "valore dei materiali  originari"  si  intende  il  valore  in
   dogana di detti materiali, come definito alla lettera g),  che  si
   applica mutatis mutandis; 
i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci  (codici
   a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce  il
   sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
   (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o "SA"); 
j) con il termine "classificato" si intende la classificazione di  un
prodotto o di un materiale in una determinata voce; 
k) con il  termine  "spedizione"  si  intendono  i  prodotti  spediti
   contemporaneamente da un  esportatore  a  un  destinatario  ovvero
   accompagnati da un titolo di trasporto unico  che  copra  il  loro
   invio dall'esportatore al destinatario  o,  in  mancanza  di  tale
   documento, da un'unica fattura. 

TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

                             ARTICOLO 2 
                          Criteri d'origine 
Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le  disposizioni
degli articoli 3, 4 e 5 del presente protocollo, si considerano: 
1. prodotti originari della Comunita': 
   a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita' ai sensi 
      dell'articolo 6 del presente protocollo; 
   b) i prodotti ottenuti nella Comunita' contenenti materiali non 
      totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti 
      materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o 
      trasformazioni  sufficienti  ai  sensi  dell'articolo   7   del
presente protocollo, 
2. prodotti originari della Tunisia: 
   a) i prodotti totalmente ottenuti in Tunisia ai sensi 
      dell'articolo 6 del presente protocollo; 
   b) i prodotti ottenuti in Tunisia contenenti materiali non 
      totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti 
      materiali siano stati oggetto in Tunisia di lavorazioni o 
      trasformazioni  sufficienti  ai  sensi  dell'articolo   7   del
presente protocollo. 
                             ARTICOLO 3 
                          Cumulo bilaterale 
1. In deroga all'articolo 2, paragrafo  1,  lettera  b),  i  prodotti
originari  della  Tunisia  ai  sensi  del  presente  protocollo  sono
considerati prodotti originari della Comunita' e non si richiede  che
tali prodotti siano stati oggetto, nella Comunita', di lavorazioni  o
trasformazioni  sufficienti,   purche'   siano   stati   oggetto   di
lavorazioni o trasformazioni che vanno  aldila'  di  quelle  previste
dall'articolo 8 del presente protocollo. 
2. In deroga all'articolo 2, paragrafo  2,  lettera  b),  i  prodotti
originari della Comunita'  ai  sensi  del  presente  protocollo  sono
considerati prodotti originari della Tunisia e non  si  richiede  che
tali prodotti siano stati  oggetto,  in  Tunisia,  di  lavorazioni  o
trasformazioni  sufficienti,   purche'   siano   stati   oggetto   di
lavorazioni o trasformazioni che vanno  aldila'  di  quelle  previste
dall'articolo 8 del presente protocollo. 
                             ARTICOLO 4 
      Cumulo con materiali originari dell'Algeria o del Marocco 
1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) fatte  salve  le
disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari  dell'Algeria
o del Marocco ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi  tra
la Comunita' e questi paesi si considerano materiali originari  della
Comunita' e non e' necessario che siano stati oggetto di  lavorazioni
o  trasformazioni  sufficienti,  purche'  siano  stati   oggetto   di
lavorazioni o trasformazioni che  vanno  aldila'  di  quelle  di  cui
all'articolo 8 del presente protocollo. 
2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e fatte salve le
disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari  dell'Algeria
o del Marocco ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi  tra
la Comunita' e questi paesi si considerano materiali originari  della
Tunisia e non e' necessario che siano stati oggetto di lavorazioni  o
trasformazioni  sufficienti,   purche'   siano   stati   oggetto   di
lavorazioni o trasformazioni che  vanno  aldila'  di  quelle  di  cui
all'articolo 8 del presente protocollo. 
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2  relative  ai  materiali
originari dell'Algeria si applicano unicamente a condizione  che  gli
scambi effettuati tra la  Comunita'  e  l'Algeria  e  quelli  tra  la
Tunisia e l'Algeria siano disciplinati da norme d'orgine identiche. 
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2  relative  ai  materiali
originari del Marocco si applicano unicamente a  condizione  che  gli
scambi effettuati tra la Comunita' e  il  Marocco  e  quelli  tra  la
Tunisia e il Marocco siano disciplinati da norme d'origine identiche. 
                             ARTICOLO 5 
           Cumulo della lavorazione o delle trasformazioni 
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2,  paragrafo  1,  lettera
b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate  in  Tunisia,  qualora
siano soddisfatte le condizioni specificate all'articolo 4, paragrafi
3 e 4, in Algeria o  in  Marocco,  si  considerano  effettuate  nella
Comunita'  se  i  prodotti  ottenuti  sono  sottoposti  a   ulteriori
lavorazioni o trasformazioni nella Comunita'. 
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2,  paragrafo  2,  lettera
b),  le  lavorazioni  o  trasformazioni  effettuate  nella  Comunita'
oppure, qualora ricorrano le condizioni specificate  all'articolo  4,
paragrafi 3 e 4, in Algeria o in Marocco, si  considerano  effettuate
in Tunisia  se  i  prodotti  ottenuti  sono  sottoposti  a  ulteriori
lavorazioni o trasformazioni in Tunisia. 
3. Qualora, in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i
prodotti originari siano ottenuti in due o piu' degli  Stati  di  cui
alle presenti  disposizioni  o  nella  Comunita',  tali  prodotti  si
considerano originari dello Stato o della  Comunita'  dove  e'  stata
effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione,  a  condizione  che
detta lavorazione o trasformazione vada  aldila'  di  quelle  di  cui
all'articolo 8. 
                             ARTICOLO 6 
                    Prodotti totalmente ottenuti 
1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e  paragrafo  2,
lettera a), si considerano "totalmente ottenuti" nella Comunita' o in
Tunisia: 
a) i prodotti minerari estratti dal  loro  suolo  o  dal  loro  fondo
marino o oceanico; 
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; 
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; 
d) i prodotti che provengono da animali ivi allevati; 
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; 
f) i prodotti della pesca marittima e  altri  prodotti  estratti  dal
mare con le loro navi; 
g)  i  prodotti  fabbricati  a  bordo  delle  loro   navi   officina,
esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f); 
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e  possano
   servire  soltanto  al  recupero  di  materie  prime,  compresi   i
   pneumatici usati che possono servire solo per la  rigenerazione  o
   essere utilizzati come cascami; 
i) gli scarti e i residui provenienti  da  operazioni  manufatturiere
ivi effettuate; 
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di  fuori
   delle loro acque territoriali purche', abbiano  diritti  esclusivi
   per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; 
k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai  prodotti  indicati
alle lettere da a) a j). 
2. Le espressioni "loro navi"  e  "loro  navi  officina"  di  cui  al
paragrafo 1, lettere f) e g)  si  applicano  soltanto  nei  confronti
delle navi e delle navi officina: 
- che sono immatricolate o  registrate  in  uno  Stato  membro  o  in
Tunisia, 
- che battono bandiera di uno Stato membro o della Tunisia, 
- che appartengono almeno per meta' a cittadini degli Stati membri  o
  della Tunisia o ad una societa' la cui sede principale  e'  situata
  in uno Stato  membro  o  in  Tunisia,  di  cui  il  dirigente  o  i
  dirigenti, il presidente del  consiglio  di  amministrazione  o  di
  vigilanza e  la  maggioranza  dei  membri  di  tali  consigli  sono
  cittadini degli Stati membri o della Tunisia e di cui, inoltre, per
  quanto  riguarda  la  societa'  di  persone   o   le   societa'   a
  responsabilita' limitata, almeno la meta' del capitale appartiene a
  Stati membri, alla Tunisia, a loro enti pubblici o cittadini, 
- il cui comandante ed i cui ufficiali  sono  tutti  cittadini  degli
Stati membri o della Tunisia, 
- e il cui equipaggio e' composto, almeno per il  75%,  di  cittadini
degli Stati membri o della Tunisia. 
3. Nella misura in cui gli scambi tra la Tunisia  o  la  Comunita'  e
l'Algeria o il Marocco sono retti da norme  d'origine  identiche,  le
espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1,
lettere f) e g) si applicano anche alle navi  e  alle  navi  officina
algerine e marocchine ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2. 
4. Le espressioni "la Tunisia" e "la Comunita'" comprendono anche  le
acque  territoriali  della  Tunisia  e  degli  Stati   membri   della
Comunita'. 
Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi  officina"  a  bordo
delle quali viene effettuata la trasformazione o la  lavorazione  dei
prodotti della loro pesca,  sono  considerate  parte  del  territorio
della Comunita' o della Tunisia, purche' ricorrano le  condizioni  di
cui al paragrafo 2. 
                             ARTICOLO 7 
          Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 
1.  Ai  fini  dell'articolo  2,  i  materiali  non   originari   sono
considerati  sufficientemente  lavorati  o  trasformati   quando   il
prodotto ottenuto e' classificato in una  voce  doganale  diversa  da
quella in cui sono  classificati  tutti  i  materiali  non  originari
impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve  le  disposizioni  di
cui al paragrafo 2 e all'articolo 8. 
2. Per i prodotti che figurano nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui
all'allegato II, le condizioni stabilite  per  detti  prodotti  nella
colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1. 
Per i prodotti di cui ai Capitolo 84-91, l'esportatore  puo'  optare,
in alternativa alle condizioni stabilite nella colonna 3, per  quelle
indicate nella colonna 4. 
Quando, nell'elenco dell'allegato  II,  viene  applicata  una  regola
percentuale per determinare il carattere originario  di  un  prodotto
ottenuto nella Comunita' o in Tunisia, il valore aggiunto mediante la
lavorazione o la trasformazione corrisponde alla  differenza  tra  il
prezzo  franco  fabbrica  del  prodotto  ottenuto  e  il  valore  dei
materiali da paesi terzi nella Comunita' o in Tunisia. 
3.  Le  suddette  condizioni  stabiliscono,  per  tutti  i   prodotti
contemplati dall'accordo, la  lavorazione  o  la  trasformazione  cui
devono essere sottoposti i materiali non  originari  impiegati  nella
fabbricazione di  questi  prodotti,  e  si  applicano  solo  a  detti
materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha  acquisito
il carattere originario,  perche'  soddisfa  le  condizioni  indicate
nell'elenco per detto prodotto, e' impiegato nella  fabbricazione  di
un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui  esso
e'  incorporato  non  gli  si  applicano,  e  non  si   prendono   in
considerazione i  materiali  non  originari  eventualmente  impiegati
nella sua fabbricazione. 
                             ARTICOLO 8 
             Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 
Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  7,   le   lavorazioni   o
trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il
carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno  della
voce doganale: 
a) le manipolazioni destinate ad  assicurare  la  conservazione  come
   tali  delle  merci  durante  il  loro  trasporto  e  magazzinaggio
   (ventilazione,    spanditura,    essiccazione,     refrigerazione,
   immersione in acqua  salata,  solforata  o  addizionata  di  altre
   sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); 
b) le  semplici  operazioni  di  spolveratura,  vagliatura,  cernita,
   selezione,   classificazione,   assortimento   (ivi   inclusa   la
   composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione
   in pezzi; 
c) (i) il cambiamento  di  imballaggi,  nonche'  le  divisioni  e  le
riunioni di colli; 
   (ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, 
        sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci e 
        scatole,  o  su  tavolette,  ecc.,  e  ogni  altra   semplice
operazioni di condizionamento; 
d) l'apposizione sui  prodotti  o  sui  loro  imballaggi  di  marchi,
etichette o altri segni distintivi similari; 
e) la semplice miscela di prodotti anche di  specie  diverse,  quando
   uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni
   fissate nel  presente  protocollo  per  poter  essere  considerati
   originari della Comunita' o della Tunisia; 
f) la semplice riunione di parti allo scopo di  formare  un  prodotto
completo; 
g) il cumulo di due o piu' operazioni indicate nelle lettere da a)  a
f); 
h) la macellazione degli animali. 
                             ARTICOLO 9 
                Unita' da prendere in considerazione 
1. L'unita' da prendere in considerazione  per  l'applicazione  delle
disposizioni del presente protocollo e'  il  prodotto  adottato  come
unita'  di  base  per  determinare  la  classificazione  secondo   la
nomenclatura del sistema armonizzato. 
Ne consegue che: 
a) quando un prodotto composto  da  un  gruppo  o  da  una  serie  di
   articoli e'  classificato,  secondo  il  sistema  armonizzato,  in
   un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere
   in considerazione; 
b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici,
   classificati  nella  medesima  voce   del   sistema   armonizzato,
   nell'applicare  le  disposizioni  del  presente  protocollo   ogni
   prodotto va considerato singolarmente. 
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale  5  del  sistema
armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico  con
il prodotto ai fini della classificazione,  detto  imballaggio  viene
preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine. 
                             ARTICOLO 10 
               Accessori, pezzi di ricambio e utensili 
Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili  che  vengono  consegnati
con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno
parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso in
quello di questi ultimi o non e' fatturato a parte  sono  considerati
un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina,  l'apparecchio  o  il
veicolo in questione. 
                             ARTICOLO 11 
                            Assortimenti 
Gli assortimenti, ai  sensi  della  regola  generale  3  del  sistema
armonizzato, sono considerati originari  a  condizione  che  tutti  i
prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento
composto  di  prodotti  originari  e  non  originari  e'  considerato
originario nel suo insieme, a condizione che il valore  dei  prodotti
non  originari  non  superi  il  15%  del  prezzo   franco   fabbrica
dell'assortimento. 
                             ARTICOLO 12 
                           Elementi neutri 
Allo  scopo  di  determinare  se  un  prodotto  e'  originario  della
Comunita' o della Tunisia,  non  e'  necessario  accertare  l'origine
dell'energia  elettrica,  del  combustibile,  degli  impianti,  delle
macchine e degli utensili utilizzati per  la  fabbricazione  di  tale
prodotto, ne' delle merci impiegate nel corso della produzione ma che
non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione  finale
dello stesso. 

TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI

                             ARTICOLO 13 
                   Principio della territorialita' 
Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione  del
carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione
nella Comunita' o in  Tunisia,  fatte  salve  le  disposizioni  degli
articoli 4 e 5. 
                             ARTICOLO 14 
                     Reimportazione delle merci 
I prodotti originari esportati dalla Comunita' o dalla Tunisia verso 
un altro paese e successivamente reimportati sono considerati,  salvo
il disposto degli articoli 4 e  5,  non  originari,  a  meno  che  si
fornisca alle autorita' doganali la prova soddisfacente: 
a) che le merci reimportate sono le stesse che erano state esportate,
e 
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione,  oltre  a
   quelle necessarie per conservarle in buono stato durante  la  loro
   permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. 
                             ARTICOLO 15 
                          Trasporto diretto 
1. Il trattamento  preferenziale  previsto  dall'accordo  si  applica
unicamente ai prodotti e ai materiali  trasportati  tra  i  territori
della Comunita' e della Tunisia oppure, in caso di applicazione delle
disposizioni degli articoli 4 e 5, dell'Algeria o del Marocco,  senza
attraversare altri territori. Tuttavia,  il  trasporto  dei  prodotti
originari della Tunisia o della Comunita' in una sola spedizione  non
frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di territori  diversi
da quelli  della  Comunita'  o  della  Tunisia  oppure,  in  caso  di
applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, dell'Algeria  o  del
Marocco, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo  in  tali
territori,  a  condizione  che  i   prodotti   rimangano   sotto   la
sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di  transito  o  di
deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e  il
ricarico o le operazioni destinate a garantirne la  conservazione  in
buono stato. 
I prodotti originari della Tunisia o della Comunita'  possono  essere
trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli
della Comunita' o della Tunisia. 
2. La prova che le condizioni  di  cui  al  paragrafo  1  sono  state
soddisfatte  viene  fornita  alle  autorita'   doganali   del   paese
importatore presentando: 
a) una  polizza  di  carico  cumulativa  rilasciata  nel   paese   di
   esportazione con il  quale  e'  effettuato  l'attraversamento  del
   paese di transito; oppure 
b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali  del  paese  di
transito contenente: 
   i) una descrizione esatta delle merci; 
   ii) la data di scarico e di ricarico delle merci e, se del caso, 
        il nome delle navi utilizzate, e 
   iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la 
        sosta delle merci nel paese di transito, 
   ovvero, 
c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio. 
                             ARTICOLO 16 
                             Eposizioni 
1.  I  prodotti  spediti  da   una   delle   Parti   contraenti   per
un'esportazione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione,  per
essere  importati   in   un'altra   Parte   contraente   beneficiano,
all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purche' soddisfino
le condizioni stabilite dal presente protocollo per riconoscere  loro
l'origine comunitaria o tunisina e purche' sia fornita alle autorita'
doganali la prova soddisfacente che: 
a) un esportatore ha  spedito  detti  prodotti  da  una  delle  Parti
contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; 
b) l'esportatore ha venduto i prodotti e li ha ceduti a  una  persona
   in un'altra Parte contraente; 
c) i prodotti sono stati spediti  in  quest'ultima  Parte  contraente
   durante l'esposizione o subito dopo,  nello  stato  in  cui  erano
   stati inviati all'esposizione; 
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i  prodotti
non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione 
all'esposizione stessa. 
2. Alle autorita'  doganali  del  paese  d'importazione  deve  essere
presentata normalmente  una  prova  d'origine  rilasciata  o  redatta
conformemente alle disposizioni del titolo IV, con indicazione  della
denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, puo'
essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei 
prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti. 
3. Il paragrafo  1  si  applica  a  tutte  le  esposizioni,  fiere  o
manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale,
agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini  privati
in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti  stranieri,
durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della 
dogana. 

TITOLO IV
PROVA DELL'ORIGINE

                             ARTICOLO 17 
                  Certificato di circolazione EUR.1 
     Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente 
protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di  circolazione
EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente 
protocollo. 
                             ARTICOLO 18 
 Normale procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 
1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del
paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, 
sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato. 
2. A tale scopo, l'esportatore o il  suo  rappresentante  autorizzato
compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il 
formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. 
Detti formulari sono compilati in una delle lingue in  cui  l'accordo
e' redatto conformemente alle disposizioni  di  diritto  interno  del
paese d'esportazione. Se vengono  compilati  a  mano,  devono  essere
scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei  prodotti
deve essere effettuata senza spaziature. Qualora lo  spazio  non  sia
completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale
sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non 
riempita. 
3. L'esportatore che  richiede  il  rilascio  di  un  certificato  di
circolazione EUR.1 deve  essere  pronto  a  presentare  in  qualsiasi
momento,  su  richiesta  delle  autorita'  doganali  del   paese   di
esportazione in cui e'  rilasciato  il  certificato  di  circolazione
EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare  il  carattere  originario
dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui 
al presente protocollo. 
4. Il certificato EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno
Stato membro della Comunita' europea se le merci da esportare possono
essere considerate prodotti originari della Comunita' ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. 
Il certificato EUR.1 e' rilasciato  dalle  autorita'  doganali  della
Tunisia se le merci da esportare possono essere considerate  prodotti
originari della Tunisia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del 
presente protocollo. 
5. Qualora si applichino le disposizioni degli articoli da 2 a 5  sul
cumulo, le autorita' doganali degli Stati membri  della  Comunita'  o
della Tunisia sono inoltre abilitate a rilasciare i certificati EUR.1
secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da
esportare  possono  essere  considerate  prodotti   originari   della
Comunita' o della Tunisia ai sensi del presente protocollo e  purche'
le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella 
Comunita' o in Tunisia. 
In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 e' subordinato alla
presentazione della prova dell'origine precedentemente  rilasciata  o
compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle 
autorita' doganali dello Stato di esportazione. 
6. Le autorita' doganali che rilasciano un certificato EUR.1 prendono
tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei
prodotti e l'adempimento degli altri  obblighi  di  cui  al  presente
protocollo. A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere  qualsiasi
documento giustificativo e di  procedere  a  qualsiasi  verifica  dei
conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. 
Spetta inoltre alle autorita' doganali che rilasciano il  certificato
accertarsi che i formulari di cui al paragrafo  2  siano  debitamente
compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla
descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere 
impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 
7. La data del rilascio del certificato di circolazione  delle  merci
EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle 
autorita' doganali. 
8. Il certificato di circolazione delle  merci  EUR.1  e'  rilasciato
dalle  autorita'  doganali  del  paese  d'esportazione   al   momento
dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. esso e'  tenuto
a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha 
effettivamente luogo o e' assicurata. 
                             ARTICOLO 19 
     Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 
1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 8, il certificato EUR.1  puo'
essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei 
prodotti cui si riferisce se: 
a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione  a  causa  di
   errori, omissioni involontarie o circostanze  particolari;  oppure
   se 
b) viene fornita alle autorita' doganali la prova  soddisfacente  che
   il certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e'
   stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 
2. Ai fini dell'applicazione  del  paragrafo  1,  l'esportatore  deve
indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si
riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonche' i motivi 
della sua richiesta. 
3.  Le  autorita'  doganali  possono  rilasciare  a   posteriori   un
certificato EUR.1  solo  dopo  aver  verificato  che  le  indicazioni
contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della 
pratica corrispondente. 
4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una 
delle seguenti diciture: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella 
"Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1. 
                             Articolo 20 
     Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un  certificato  EUR.1,
l'esportatore puo' richiedere alle  autorita'  doganali  che  l'hanno
rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei documenti 
d'esportazione in loro possesso. 
2. I duplicati cosi', rilasciati devono recare una delle seguenti 
diciture: 
"DUPLIKAT", 
"DUPLICATA", 
"DUPLICATO", 
"DUPLICAAT", 
"DUPLICATE", 
"DUPLICADO", 
"SEGUNDA VIA", 
"KAKSOISKAPPALE", 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero
di serie del certificato originale vengono riportati nella casella 
"Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 
4. Il duplicato, su  cui  deve  figurare  la  data  di  rilascio  del
certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da 
questa data. 
                             Articolo 21 
                    Sostituzione dei certificati 
  1. La sostituzione di uno o piu' certificati EUR.1 con uno o piu' 
certificati  EUR.1  e'  sempre  possibile,  a  condizione  che  venga
effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilita' del 
controllo delle merci. 
2. Il certificato sostitutivo rilasciato in applicazione del presente
articolo e' considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai  fini
dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni 
del presente articolo. 
3. Il certificato sostitutivo e' rilasciato in  base  a  una  domanda
scritta del riesportatore, previa verifica da parte  delle  autorita'
competenti delle informazioni  fornite  nella  domanda.  La  data  di
rilascio e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono 
figurare nella casella n. 7. 
                             ARTICOLO 22 
       Procedura semplificata per il rilascio dei certificati 
1. In deroga agli articoli 18, 19 e 20 del  presente  protocollo,  si
puo' applicare, secondo le disposizioni seguenti, una procedura 
semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1. 
2.  Le  autorita'  doganali  dello   Stato   d'esportazione   possono
autorizzare  qualsiasi  esportatore,  qui   di   seguito   denominato
"esportatore autorizzato", che  affettui  frequenti  esportazioni  di
merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra
alle autorita' doganali tutte le garanzie in merito al controllo  del
carattere originario  dei  prodotti,  a  non  presentare  all'ufficio
doganale dello Stato o del territorio  di  esportazione,  al  momento
dell'esportazione, ne' la merce, ne' la domanda di certificato  EUR.1
relativo alla merce, allo scopo  di  consentire  il  rilascio  di  un
certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 18 del 
presente protocollo. 
3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a  scelta  delle
autorita' competenti, che la casella n. 11 "Visto dalla dogana" del 
certificato EUR.1 deve: 
a) essere   munita   preventivamente   dell'impronta    del    timbro
   dell'ufficio  doganale  competente  dello   Stato   d'esportazione
   nonche' della firma, a mano o meno, di un funzionario del predetto
   ufficio; 
b) oppure  essere  stampigliata  dall'esportatore   autorizzato   con
   l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorita'  doganali
   dello Stato di esportazione  e  conforme  al  modello  che  figura
   nell'allegato V del  presente  protocollo;  questa  impronta  puo'
   essere stampata sui moduli. 
4. Nei casi di cui al paragrafo  3,  lettera  a),  la  casella  n.  7
"Osservazioni" del certificato EUR.1 reca una delle seguenti 
diciture: 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
5. La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 viene 
eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato. 
6. L'esportatore autorizzato, all'occorrenza,  nella  casella  n.  13
"Richiesta di controllo" del certificato EUR.1 il nome e  l'indirizzo
dell'autorita' doganale competente ad effettuare il controllo del 
certificato EUR.1. 
7. Nel caso della procedura semplificata, le autorita' doganali dello
Stato   d'esportazione   possono   prescrivere   l'utilizzazione   di
certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a 
contraddistinguerli. 
8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorita' doganali 
precisano in particolare: 
a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande  di  certificati
   EUR.1; 
b) le condizioni secondo cui  tali  domande  vengono  conservate  per
   almeno tre anni; 
c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera  b),  l'autorita'  che  e'
   competente  ad  effettuare  il  controllo  a  posteriori  di   cui
   all'articolo 33 del presente protocollo. 
9.  Le  autorita'  doganali  dello  Stato  di  esportazione   possono
escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui 
al paragrafo 2. 
10. Le autorita' doganali  rifiutano  le  autorizzazioni  di  cui  al
paragrafo 2 agli esportatori che non offrono  tutte  le  garanzie  da
esse  ritenute  utili.  Le  autorita'  competenti  possono   ritirare
l'autorizzazione in qualsiasi  momento.  Esse  devono  farlo  se  non
ricorrono piu' le condizioni di rilascio dell'autorizzazione o se 
l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie suddette. 
11. L'esportatore autorizzato  puo'  essere  tenuto  a  informare  le
autorita' competenti, secondo modalita' da  esse  determinate,  delle
merci  che  intende  spedire,  per  consentire  all'ufficio  doganale
competente di procedere a un eventuale controllo prima della partenza 
delle merci. 
12.  Le  autorita'  doganali  dello  Stato  di  esportazione  possono
procedere a tutti i controlli che ritengono utili presso gli 
esportatori autorizzati; gli esportatori devono sottostarvi. 
13.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   non   pregiudicano
l'applicazione delle norme della  Comunita',  degli  Stati  membri  e
della Tunisia relative alle formalita' doganali e all'uso dei 
documenti doganali. 
                             ARTICOLO 23 
                 Scheda informativa e dichiarazione 
1. quando ai fini del rilascio  di  un  certificato  di  circolazione
delle merci EUR.1 si applicano gli  articoli  3,  4  e  5,  l'ufficio
doganale competente dello Stato in cui  si  chiede  il  rilascio  del
certificato suddetto per merci per la cui  fabbricazione  sono  stati
utilizzati prodotti provenienti dall'Algeria,  dal  Marocco  o  dalla
Comunita', prende in considerazione la dichiarazione il  cui  modello
figura nell'allegato  VI,  che  dev'essere  fornita  dall'esportatore
dello Stato di provenienza sulla fattura commerciale relativa a detti 
prodotti, o su un allegato della medesima. 
2.   L'ufficio   doganale   competente   puo'    tuttavia    chiedere
all'esportatore di presentare la scheda informativa  rilasciata  alle
condizioni di cui al paragrafo 3, il cui modello figura  all'allegato
VII,  per  controllare  l'autenticita'  e  la  regolarita'  dei  dati
indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, o per ottenere 
informazioni complementari. 
3.  La  scheda  informativa  relativa  ai  prodotti   utilizzati   e'
rilasciata a richiesta dall'esportatore dei medesimi, nei casi di cui
al paragrafo 2 o, su iniziativa di  detto  esportatore,  dall'ufficio
doganale competente dello Stato da  cui  detti  prodotti  sono  stati
esportati. Essa e'  redatta  in  due  esemplari,  uno  dei  quali  e'
rilasciato   al   richiedente,   cui    compete    farlo    pervenire
all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale  al  quale
si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR.1 per tali
prodotti. Il secondo esemplare e' conservato per almeno tre anni 
dall'ufficio che l'ha rilasciato. 
                             ARTICOLO 24 
                   Validita' della prova d'origine 
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una  validita'
di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese  di  esportazione  e
deve essere presentato entro detto termine alle autorita' doganali 
del paese d'importazione. 
2. I certificati di circolazione delle merci  EUR.1  presentati  alle
autorita' doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine
di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere  accettati,  ai
fini  dell'applicazione   del   trattamento   preferenziale,   quando
l'inosservanza del termine e' dovuta a cause di forza maggiore o a 
circostanze eccezionali. 
3. A parte tali casi, le autorita'  doganali  del  paese  importatore
possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 se i prodotti 
sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine. 
                             ARTICOLO 25 
                 Presentazione della prova d'origine 
I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono presentati  alle
autorita'  doganali  del  paese  d'importazione  conformemente   alle
procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono  esigere
la presentazione  di  una  traduzione  del  certificato  EUR.1.  Esse
possono anche richiedere che la  dichiarazione  di  importazione  sia
completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale per
i prodotti ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione 
dell'accordo. 
                             ARTICOLO 26 
               Importazioni con spedizioni scaglionate 
Quando, su richiesta dell'importatore  e  alle  condizioni  stabilite
dalle  autorita'  doganali  del  paese  d'importazione,  i   prodotti
smontati o non assemblati ai sensi della regola generale  2,  lettera
a) del sistema armonizzato, di cui ai capitoli 84 e  85  del  sistema
armonizzato, sono importati  con  spedizioni  scaglionate,  per  tali
prodotti viene presentata  alle  autorita'  doganali  un'unica  prova
d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione 
parziale. 
                             ARTICOLO 27 
                      Dichiarazione su fattura 
1. Fatto salvo l'articolo 17, il carattere originario  dei  prodotti,
ai sensi del presente protocollo, nel caso di  spedizioni  contenenti
unicamente prodotti originari e di valore unitario  non  superiore  a
5.110 ECU puo' essere dimostrato mediante una dichiarazione,  il  cui
testo figura nell'allegato  IV,  riportata  dall'esportatore  su  una
fattura, un certificato  di  consegna  o  qualsiasi  altro  documento
commerciale in cui si descrivano i  prodotti  in  questione  in  modo
abbastanza particolareggiato da poterli identificare (in appresso 
denominato "dichiarazione su fattura"). 
2.   La   dichiarazione   su   fattura   e'   compilata   e   firmata
dall'esportatore o, sotto la sua responsabilita', del suo 
rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo. 
3. Viene compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione. 
4.  L'esportatore  che  ha  redatto  una  dichiarazione  su   fattura
fornisce, su  richiesta,  alle  autorita'  doganali  dello  Stato  di
esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso di 
tale dichiarazione. 
5. Le disposizioni degli articoli 24 e 25 si applicano mutatis 
mutandis alla dichiarazione su fattura. 
                             ARTICOLO 28 
              Esonero della prova formale dell'origine 
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare
una  prova  formale  dell'origine,  i  prodotti  oggetto  di  piccole
spedizioni destinate a privati o contenuti nei bagagli personali  dei
viaggiatori, purche' si tratti di  importazioni  prive  di  qualsiasi
carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti
ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove  non  sussistano
dubbi circa la veridicita' della dichiarazione. Nel caso di  prodotti
spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla 
dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato. 
2. Sono considerate  prive  di  qualsiasi  carattere  commerciale  le
importazioni che presentano un  carattere  occasionale  e  riguardano
esclusivamente   i   prodotti   riservati   all'uso   personale   dei
destinatari, dei viaggiatori e dei loro familiari quando, per loro 
natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale. 
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare  500
ECU se si tratta di piccole spedizioni oppure 1.200 ECU se si tratta 
del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. 
                             ARTICOLO 29 
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
1.  L'esportatore  che  presenta  domanda  per  il  rilascio  di   un
certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno tre 
anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3. 
2. L'esportatore che compila una dichiarazione  su  fattura  conserva
per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione nonche' i 
documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1. 
3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che  rilasciano  un
certificato EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di 
domanda di cui all'articolo 18, paragrafo 2. 
4. Le autorita' doganali del paese importatore conservano per almeno 
tre anni i certificati EUR.1 che sono stati loro presentati. 
                             ARTICOLO 30 
                    Discordanze ed errori formali 
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano
sul certificato EUR.1 o su una  dichiarazione  su  fattura  e  quelle
contenute  nei  documenti   presentati   all'ufficio   doganale   per
l'espletamento  delle  formalita'  d'importazione  dei  prodotti  non
comporta ipso facto  l'invalidita'  del  certificato  EUR.1  o  della
dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che questi 
documenti corrispondono ai prodotti presentati. 
2. in caso di errori formali evidenti, come errori di battitura,  sul
certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione  su  fattura,
il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da 
destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute. 
                             ARTICOLO 31 
                       Importi espressi in ECU 
1.  Gli  importi  nella  moneta  nazionale  del   paese   esportatore
equivalenti  a  quelli  espressi  in  ECU  sono  fissati  dal   paese
esportatore e comunicati alle altre  Parti  contraenti.  Qualora  gli
importi  superino  gli  importi  corrispondenti  fissati  dal   paese
d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono  fatturati
nella moneta del paese d'esportazione o di un altro paese citato 
all'articolo 4 del presente protocollo. 
Quando la merce e' fatturata nella moneta di un  altro  Stato  membro
della Comunita', lo Stato d'importazione riconosce l'importo 
notificato dal paese in questione. 
2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in  una
determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta 
nazionale degli importi espressi in ECU al 1 ottobre 1994. 
Per ciascuno dei quinquenni successivi, gli importi espressi in ECU e
il loro controvalore  nelle  monete  nazionali  degli  Stati  vengono
riveduti dal Consiglio di associazione in base  ai  tassi  di  cambio
dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre 
dell'anno che precede detto quinquennio. 
Nel  procedere  a  detta  revisione,  il  Consiglio  di  associazione
garantisce che  non  si  verifichino  diminuzioni  degli  importi  da
utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene  conto  altresi'
dell'opportunita' di preservare in  termini  reali  gli  effetti  dei
valori limite stabiliti. A tal fine, essa puo' decidere di modificare 
gli importi espressi in ECU. 

TITOLO V
MODALITA' DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

                             ARTICOLO 32 
      Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi 
Le autorita' doganali degli Stati membri della Tunisia si  comunicano
a  vicenda,  tramite  la  Commissione  delle  Comunita'  europee,  il
facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per  il
rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali
competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo 
di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. 
                             ARTICOLO 33 
Controllo dei certificati di circolazione delle  merci  EUR.1,  delle
         dichiarazioni su fattura e delle schede informative 
1.  Il  controllo  a  posteriori  dei  certificati  EUR.1   e   delle
dichiarazioni su fattura e' effettuato per sondaggio o  ogniqualvolta
le autorita' doganali dello Stato  di  importazione  abbiano  fondati
dubbi sull'autenticita' del documento, sul carattere  originario  dei
prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal 
presente protocollo. 
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le  autorita'  doganali
del paese di importazione rispediscono alle  autorita'  doganali  del
paese  di  esportazione  il  certificato  di  circolazione  EUR.1  la
dichiarazione su fattura o una copia di questi documenti,  indicando,
se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano 
un'inchiesta. 
Esse  forniscono,  a  sostegno  della  richiesta   di   controllo   a
posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e
che fa ritenere che  le  indicazioni  riportate  sul  certificato  di
circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura siano 
inesatte. 
3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali  del  paese
di esportazione. A tal fine, esse hanno  la  facolta'  di  richiedere
qualsiasi prova e  di  procedere  a  qualsiasi  controllo  dei  conti
dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengono 
utili. 
4.  Qualora  le  autorita'  doganali  di  importazione  decidano   di
sospendere la concessione del trattamento preferenziale  ai  prodotti
in questione in attesa dei  risultati  del  controllo,  esse  offrono
all'importatore la possibilita' di ritirare i prodotti, riservandosi 
di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al piu' presto,
e comunque entro dieci mesi, alle autorita'  doganali  che  lo  hanno
richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono identici,  se  i
prodotti in questione possono essere considerati originari e se 
rispondono agli altri requisiti del presente protocollo. 
6. Qualora, in caso  di  dubbi  fondati,  non  sia  pervenuta  alcuna
risposta  entro  dieci  mesi  o  qualora  la  risposta  non  contenga
informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento
in  questione  o  l'effettiva  origine  dei  prodotti,  le  autorita'
doganali  che  hanno  richiesto  il  controllo   li   escludono   dal
trattamento preferenziale, a meno che si tratti di casi di forza 
maggiore o di circostanze eccezionali. 
7.  Il  controllo  a  posteriori  delle  schede  informative  di  cui
all'articolo 23 e' effettuato nei casi previsti al paragrafo 1 e con 
modalita' analoghe a quelle stabilite ai paragrafi da 2 a 6. 
                             ARTICOLO 34 
                    Soluzione delle controversie 
Le  controversie  riguardanti  le  procedure  di  controllo  di   cui
all'articolo 33, che non sia possibile  risolvere  tra  le  autorita'
doganali  che  richiedono  il  controllo  e  le  autorita'   doganali
incaricate   di   effettuarlo,   o   che   sollevano   problemi    di
interpretazione del presente protocollo, sono sottoposte al Comitato 
di cooperazione doganale. 
Per la soluzione delle controversie tra l'importatore e le  autorita'
doganali dello Stato di importazione si applica comunque la 
legislazione di tale Stato. 
                             ARTICOLO 35 
                              Sanzioni 
Si applicano sanzioni nei  confronti  di  chiunque  rediga  o  faccia
redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di 
ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti. 
                             ARTICOLO 36 
                            Zone franche 
1. Gli Stati membri e la Tunisia adottano tutte le misure  necessarie
per  evitare  che  i  prodotti  scambiati  sotto  la  scorta  di   un
certificato di circolazione delle merci EUR.1 e che  sostano  durante
il trasporto in una zona franca situata  nel  loro  territorio  siano
oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni 
usuali destinate ad evitarne il deterioramento. 
2. In deroga alle disposizioni  del  paragrafo  1,  qualora  prodotti
originari della Comunita' o  della  Tunisia  importati  in  una  zona
franca sotto la scorta di  un  certificato  EUR.1  siano  oggetto  di
lavorazioni  o  trasformazioni,  le   autorita'   competenti   devono
rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1
se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle 
disposizioni del presente protocollo. 

TITOLO VI
CEUTA E MELILLA

                             ARTICOLO 37 
                     Applicazione del protocollo 
1. Nell'espressione "Comunita'" utilizzata  nel  presente  protocollo
non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione  "prodotti  originari
della Comunita'", non rientrano i prodotti originari di queste zone. 
2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis,  ai  prodotti
originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni 
particolari di cui all'articolo 38. 
                             ARTICOLO 38 
                       Condizioni particolari 
1. Le disposizioni seguenti sono applicabili  in  sostituzione  degli
articoli da 2 a 4, paragrafi 1 e 2 e i riferimenti a detti articoli 
si applicano mutatis mutandis al presente articolo. 
2. Purche' siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 
15, sono considerati: 
1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: 
   a) i prodotti totalmente ottenuti a Centa e Melilla; 
   b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si 
      utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a
      condizione 
      i) che tali prodotti  siano  stati  oggetto  di  lavorazioni  o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente 
protocollo, oppure 
      ii) che tali prodotti siano originari, ai  sensi  del  presente
protocollo, della Tunisia o della  Comunita'  oppure,  qualora  siano
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4,  paragrafi  3  e  4,
dell'Algeria o del Marocco, e che siano stati oggetto di  lavorazioni
o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni 
insufficienti di cui all'articolo 8; 
2) prodotti originari della Tunisia: 
   a) i prodotti totalmente ottenuti in Tunisia; 
   b) i prodotti ottenuti in Tunisia nella cui produzione si 
      utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a
      condizione 
      i) che tali prodotti  siano  stati  oggetto  di  lavorazioni  o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente 
protocollo, oppure 
      ii) che tali prodotti siano originari, ai  sensi  del  presente
protocollo, di Ceuta e Melilla  o  della  Comunita'  oppure,  qualora
siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3  e
4,  dell'Algeria  o  del  Marocco,  e  che  siano  stati  oggetto  di
lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o 
trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 8. 
3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 
4. L'esportatore o il suo rappresentante  autorizzato  e'  tenuto  ad
apporre le diciture "Tunisia" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del
certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari  di
Ceuta e Melilla, il carattere originario deve essere indicato nella 
casella 4 del certificato EUR.1. 
5. Le autorita' doganali spagnole sono incaricate di far applicare il 
presente protocollo a Ceuta e Melilla. 

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

                             ARTICOLO 39 
                      Modifiche del protocollo 
Il Consiglio di associazione puo' decidere di modificare, a richiesta
di una delle due Parti o del Comitato di cooperazione doganale, 
l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo. 
                             ARTICOLO 40 
                  Comitato di cooperazione doganale 
1. E' istituito un Comitato di cooperazione  doganale  incaricato  di
assicurare la cooperazione amministrativa ai  fini  dell'applicazione
corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni 
altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale. 
2. Il Comitato e' composto, da un lato, da esperti degli Stati membri
e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunita' europee
che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti in 
materia doganale della Tunisia. 
                             ARTICOLO 41 
                              Allegati 
Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte 
integrante. 
                             ARTICOLO 42 
                      Esecuzione del protocollo 
La Comunita' e la Tunisia prendono, ciascuna per quanto riguarda, le 
misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo. 
                             ARTICOLO 43 
                  Intese con l'Algeria e il Marocco 
Le Parti contraenti  prendono  tutte  le  misure  necessarie  per  la
conclusione  di  intese  con  l'Algeria  e   il   Marocco   ai   fini
dell'applicazione del presente protocollo. Esse si notificano 
reciprocamente le misure prese a tal fine. 
                             ARTICOLO 44 
                   Merci in transito o in deposito 
Le  disposizioni   dell'accordo   possono   applicarsi   alle   merci
rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla  data
dell'entrata in vigore dell'accordo,  si  trovano  in  transito,  nel
territorio  della  Comunita'  o  della  Tunisia  oppure,  laddove  si
applicano le disposizioni degli articoli 3,  4  e  5,  in  regime  di
deposito provvisorio, di  deposito  doganale  o  di  zona  franca  in
Algeria o in Marocco, a condizione che vengano presentati - entro  un
termine di quattro mesi a decorrere da tale  data  -  alle  autorita'
doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato
a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di  esportazione,
nonche' i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto 
di trasporto diretto. 
                             ALLEGATO I 
                                NOTE 
                              Premessa 
Le seguenti note si applicano, ove necessario, a  tutti  i  manufatti
che contengono materiali non originari, anche se  non  soggetti  alle
condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del 
cambiamento di voce di cui all'articolo 7, paragrafo 1. 
Nota 1 
1.1. Le  prime  due  colonne  dell'elenco  descrivono   il   prodotto
     ottenuto. La prima colonna indica la  voce  o  il  capitolo  del
     sistema armonizzato, mentre  nella  seconda  colonna  figura  la
     designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce  o
     capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle  prime  due  colonne
     corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. Ove tuttavia la voce
     che figura nella  prima  colonna  e'  preceduta  da  "ex",  cio'
     significa che la regola delle colonne 3 o 4 si applica  soltanto
     alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. 1.2.
     Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate  insieme,
     o il codice di un capitolo, e  di  conseguenza  la  designazione
     delle merci nella colonna 2 e' espressa in termini generali,  la
     corrispondente regola delle colonne 3 o 4 si applica a  tutti  i
     prodotti che nel sistema  armonizzato  sono  classificati  nelle
     voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella  colonna
     1. 
Nota 2 
2.1. Quando una voce o parte di voce non e' compresa nell'elenco,  ad
     essa si applica  la  regola  del  cambiamento  di  voce  di  cui
     all'articolo 7, paragrafo 1. Se un prodotto  citato  nell'elenco
     e' soggetto  alla  condizione  del  cambiamento  di  voce,  tale
     condizione e' menzionata nella regola della colonna 3. 
2.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della
     colonna  3  deve  essere  eseguita  soltanto  in  relazione   ai
     materiali non originari impiegati. Analogamente, le  restrizioni
     contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai
     materiali non originari impiegati. 
2.3. Quando  una  regola  prescrive  che  possono  essere  utilizzati
     "materiali di qualsiasi voce", e'  ammesso  l'impiego  anche  di
     materiali  della  stessa  voce  del  prodotto,  fatte  salve  le
     limitazioni  specifiche  eventualmente  indicate  nella   regola
     stessa. Tuttavia,  l'espressione  "fabbricazione  a  partire  da
     materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali  della
     voce ..." significa  che  possono  essere  utilizzati  materiali
     classificati nella stessa voce del prodotto, purche' diversi  da
     quelli indicati nella descrizione del prodotto  riportata  nella
     colonna 2 dell'elenco. 
2.4. Se un prodotto fabbricato con materiali  non  originari  che  ha
     ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola
     del cambiamento di voce, oppure  in  base  alla  propria  regola
     specifica  nell'elenco,  viene  utilizzato   nel   processo   di
     fabbricazione  di  un  altro  prodotto,  la  regola  dell'elenco
     applicabile al prodotto finito in cui esso  e'  incorporato  non
     gli si applica. 
     Ad esempio: 
     Un motore della voce 8407, per  il  quale  la  regola  d'origine
     impone che il valore dei materiali non originari incorporati non
     deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto  da
     "sbozzi di forgia" della voce 7224. 
     Se la forgiatura e' stata effettuata nel paese  in  questione  a
     partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia'
     ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente  alla
     regola per la  voce  ex  7224  nella  lista.  Pertanto  esso  e'
     considerato originario nel calcolo  basato  sul  valore  per  il
     motore, a prescindere dal fatto che  sia  stato  ottenuto  nello
     stesso stabilimento industriale o  no.  Percio'  il  valore  del
     lingotto non originario non viene preso in considerazione quando 
     si somma il valore dei materiali non originari utilizzati. 
2.5. Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che
     figurano nell'elenco  sono  state  osservate,  il  prodotto  non
     acquisisce  il  carattere  originario   se   la   trasformazione
     eseguita, considerata globalmente,  e'  insufficiente  ai  sensi
     dell'articolo 6. 
Nota 3 
3.1. La   regola   dell'elenco   rappresenta   la    lavorazione    o
     trasformazione minima richiesta; l'esecuzione di  lavorazioni  o
     trasformazioni piu' complesse e' anch'essa idonea a conferire il
     carattere di prodotto originario, contrariamente  all'esecuzione
     di lavorazioni o  trasformazioni  inferiori.  Pertanto,  se  una
     regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad  un
     certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale  e'
     autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti  ma  non  in
     quelli successivi. 
3.2. Quando una regola dell'elenco specifica  che  un  prodotto  puo'
     essere fabbricato a  partire  da  piu'  di  un  materiale,  cio'
     significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali, non  che
     tutti i materiali debbano essere utilizzati. 
     Ad esempio: 
     La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed
     anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che
     entrambi debbano essere impiegati, bensi' che si puo'  usare  un
     materiale o l'altro, oppure entrambi. 
     Se, tuttavia, una  restrizione  si  applica  ad  un  determinato
     materiale ed altre restrizioni ad  altri  materiali  nell'ambito
     della medesima regola, in tal caso le restrizioni  si  applicano
     soltanto ai materiali effettivamente impiegati. 
     Ad esempio: 
     Secondo la regola per le macchine da cucire, il  meccanismo  per
     la tensione del filo  e  il  meccanismo  detto  "zigzag"  devono
     essere prodotti originari; queste due restrizioni  si  applicano
     soltanto  se  i  meccanismi  in  questione  sono  effettivamente
     incorporati nella macchina da cucire. 
3.3. Quando una regola  dell'elenco  specifica  che  un  prodotto  va
     fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione
     non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per  loro
     natura, non possono rispettare questa regola. 
     Ad esempio: 
     La regola per la voce 1904, che esclude specificamente l'uso  di
     cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di  sali  minerali,
     sostanze chimiche ed altri additivi  che  non  sono  prodotti  a
     partire da cereali. 
     Ad esempio: 
     Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se
     la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non
     originario autorizzato e' il filato, non e' permesso partire  da
     "tessuti non tessuti", nemmeno  se  questi  ultimi  non  possono
     essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale
     di  partenza  dovrebbe  normalmente  trovarsi  ad   uno   stadio
     precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra. 
     Cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili. 
3.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di  materiali  non
     originari, indicando due o  piu'  percentuali  del  loro  tenore
     massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo
     di tutti i  materiali  non  originari  impiegati  non  puo'  mai
     eccedere  la  percentuale  piu'  elevata  fra  quelle  indicate.
     Inoltre, non devono essere superate le  singole  percentuali  in
     relazione ai materiali cui si riferiscono. 
Nota 4 
4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali"  s'intendono  le
     fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si  trovano
     in uno stadio precedente  alla  filatura,  compresi  i  cascami;
     inoltre, se non  altrimenti  specificato,  l'espressione  "fibre
     naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o
     altrimenti preparate, ma non filate. 
4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della  voce  0503,
     la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i  peli
     fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre
     di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le  altre  fibre  vegetali
     delle voci da 5301 a 5305. 
4.3. Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze  chimiche"
     e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati  i
     materiali che non sono classificati nei capitoli da 50  a  63  e
     che possono essere utilizzati per fabbricare fibre  artificiali,
     sintetiche o di carta oppure filati. 
4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o  artificiali"  si
     intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o  i  cascami
     sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. 
Nota 5 
5.1. Nel caso dei  prodotti  classificati  nelle  voci  che  figurano
     nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente  nota,  le
     condizioni  indicate  nella  colonna  3  non  si  applicano   ai
     materiali tessili di base  utilizzati  nella  fabbricazione  che
     rappresentano globalmente il 10% o meno del peso totale di tutti
     i materiali tessili di base usati (cfr. anche note 5.3 e 5.4). 
5.2. Tuttavia,  questa  tolleranza  si  applica   esclusivamente   ai
     prodotti  misti  nella  cui  composizione  entrano  due  o  piu'
     materiali tessili di base. 
     Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: 
     - seta; 
     - lana; 
     - peli grossolani di animali; 
     - peli fini di animali; 
     - crine di cavallo; 
     - cotone; 
     - materiali per la fabbricazione della carta e carta; 
     - lino; 
     - canapa; 
     - iuta ed altre fibre tessili liberiane; 
     - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; 
     - cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali; 
     - filamenti sintetici; 
     - filamenti artificiali; 
     - fibre sintetiche in fiocco; 
     - fibre artificiali in fiocco. 
     Ad esempio: 
     Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce
     5203 e da fibre sintetiche in  fiocco  della  voce  5506  e'  un
     filato  misto.  Percio',  le  fibre  sintetiche  in  fiocco  non
     originarie  che  non  soddisfano  le  norme  di   origine   (che
     richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da
     pasta tessile) possono essere usati fino a un  massimo  del  10%
     del peso del filato. 
     Ad esempio: 
     Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da  filati  di  lana
     della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco  della
     voce 5509 e' un tessuto misto. Percio', i filati  sintetici  che
     non  soddisfano  le  norme  di  origine  (che   richiedono   una
     fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile)
     o i filati di lana che non soddisfano le norme di  origine  (che
     richiedono una fabbricazione a partire da  fibre  naturali,  non
     cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la  filatura)
     o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino  a
     un massimo del 10% del peso del tessuto. 
     Ad esempio: 
     Una superficie tessile "tufted"  della  voce  5802  ottenuta  da
     filati di cotone della voce 5205 e da tessuti  di  cotone  della
     voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di  cotone  e'
     esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati  in
     due voci separate, oppure se il filato di cotone usato  e'  esso
     stesso misto. 
     Ad esempio: 
     Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata
     ottenuta da filati di  cotone  della  voce  5205  e  da  tessuti
     sintetici  della  voce  5407,  la  superficie  tessile  "tufted"
     sarebbe un prodotto misto  poiche'  si  tratta  di  due  diversi
     materiali tessili di base. 
     Ad esempio: 
     Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi  di  filati
     di cotone ed il dorso di iuta e' un prodotto misto, poiche' sono
     stati utilizzati  tre  materiali  tessili  di  base.  E'  quindi
     ammesso qualsiasi materiale non  originario  utilizzato  ad  uno
     stadio di fabbricazione  superiore  a  quello  consentito  dalla
     regola, a condizione che il suo peso globale non superi  il  10%
     del peso del materiale tessile nel tappeto. Percio', il dorso di
     iuta, i filati  artificiali  e/o  filati  di  cotone  potrebbero
     essere importati in questa fase di  fabbricazione  a  condizione
     che siano rispettati i limiti di peso. 
5.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione  entrano  "filati  di
     poliuretano segmentato con segmenti  flessibili  di  poliestere,
     anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati. 5.4.
     Nel caso di tessuti  nella  cui  composizione  entra  un  nastro
     consistente di  un'anima  di  lamina  di  alluminio,  oppure  di
     un'anima di pellicola di materia plastica,  ricoperta  o  no  di
     polvere di  alluminio,  di  larghezza  non  superiore  a  5  mm,
     inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica,  la
     tolleranza e' del 30% per tale nastro. 
Nota 6 
6.1. Nel caso di prodotti tessili contrassegnati nell'elenco  da  una
     nota a pie' di pagina relativa alla presente nota,  i  materiali
     tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano
     la regola indicata nella colonna 3  per  i  prodotti  finiti  in
     questione possono essere usati, purche'  siano  classificati  in
     una voce diversa da quella del prodotto e  il  loro  valore  non
     superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto. 
6.2. I materiali non classificati nei capitoli da  50  a  63  possono
     essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili. 
     Ad esempio: 
     Se una regola  dell'elenco  richiede  per  un  prodotto  tessile
     specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non
     vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi
     non sono classificati nei capitoli da 50  a  63,  ne'  l'uso  di
     chiusure lampo, anche se normalmente le chisure lampo contengono
     tessili. 
6.3. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore dei
     materiali che non sono stati classificati nei capitoli da  50  a
     63 deve essere preso in considerazione nel  calcolo  del  valore
     dei materiali non originari incorporati. 
Nota 7 
7.1. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, da 2713
     a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex  3403  si  intendono  le  seguenti
     operazioni: 
     a) distillazione sotto vuoto; 
     b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto 
        spinto (1); 
     c) cracking; 
     d) reforming; 
     e) estrazione mediante solventi selettivi; 
f) trattamento  costituito   da   tutte   le   operazioni   seguenti:
   trattamento  all'acido  solforico  concentrato   o   all'oleum   o
   all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini,
   decolorazione e depurazione  mediante  terre  attive  per  natura,
   terre attivate, carbone attivo o bauxite; 
     g) polimerizzazione; 
     h) alchilazione; 
     i) isomerizzazione. 
            (1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 
          27 della nomenclaura combinata. 
7.2 Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712
     si intendono le seguenti operazioni: 
     a) distillazione sotto vuoto; 
     b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto 
        spinto; 
     c) cracking; 
     d) reforming; 
     e) estrazione mediante solventi selettivi; 
     f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: 
        trattamento all'acido solforico  concentrato  o  all'oleum  o
        all'anidride  solforica,  neutralizzazione  mediante   agenti
        alcalini, decolorazione e depurazione mediante  terre  attive
        per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; 
     g) polimerizzazione; 
     h) alchilazione; 
     ij) isomerizzazione; 
     k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione 
        con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il  tenore
        di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); 
     l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione 
        mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; 
     m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento 
        all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno
        partecipa attivamente ad una reazione chimica  realizzata  ad
        una pressione  superiore  a  20  bar  e  ad  una  temperatura
        superiore a 250 gradi C in presenza di un catalizzatore.  Non
        sono invece considerati trattamenti specifici  i  trattamenti
        di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce  ex
        2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il  colore
        o  la  stabilita'  (ad  esempio   l'"hydrofinishing"   o   la
        decolorazione); 
     n) (solo per gli oli combustibili della voce ex 2710) 
        distillazione atmosferica, purche' tali  prodotti  distillino
        in volume, comprese le perdite, meno di 30% a  300  gradi  C,
        secondo il metodo ASTM D 86; 
     o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli 
        combustibili  della  voce  2710)  voltolizzazione   ad   alta
        frequenza. 
7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902  e
     ex  3403,  le  operazioni  semplici  quali   la   pulitura,   la
     decantazione,  la   desalificazione,   la   disidratazione,   il
     filtraggio, la colorazione, la marcatura,  l'ottenimento  di  un
     tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi,
     qualsiasi combinazione di  queste  operazioni  o  di  operazioni
     analoghe non conferiscono l'origine. 
    

Elenco delle  lavorazioni  o  trasformazioni  di  cui  devono  essere
oggetto  i  materiali  non  originari  per  conferire  un   carattere
                    originario al prodotto finito



   Voce        Designazione     Lavorazione o trasformazione
 doganale      delle merci      alla quale devono essere sot-
    SA                          toposti i materiali non origi-
                                nari per ottenere il carattere
                                di prodotti originari
    (1)            (2)                        (3)               (4)

    0201   Carni di animali     Fabbricazione a partire da ma-
           della specie bovina, teriali di qualsiasi voce do-
           fresche o refrigera- ganale, escluse le carni di
           te                   animali della specie bovina,
                                congelate, della voce 0202
    0202   Carni di animali     Fabbricazione a partire da ma-
           della specie bovina, teriali di qualsiasi voce do-
           congelate            ganale, escluse le carni di
                                animali della specie bovina,
                                fresche o refrigerate, della
                                voce 0201
    0206   Frattaglie commesti- Fabbricazione a partire da ma-
           bili di animali      teriali di qualsiasi voce do-
           delle specie bovina, ganale, escluse le carcasse
           suina, ovina, capri- delle voci da 0201 a 0205
           na, equina, asinina
           o mulesca, fresche,
           refrigerate o conge-
           late
    0210   Carni e frattaglie   Fabbricazione a partire da ma-
           commestibili, sala-  teriali di qualsiasi voce do-
           te, in salamoia,     ganale, escluse le carni e
           secche o affumicate; frattaglie commestibili delle
           farine e polveri,    voci da 0201 a 0206 e 0208 o i
           commestibili, di     fegati di volatili della voce
           carni o di fratta-   0207
           glie
  da 0302  Pesci, esclusi i     Fabbricazione in cui tutti i
   a 0305  pesci vivi           materiali del capitolo 3 uti-
                                lizzati devono essere origina-
                                ri
    0402,  Latte e latticini    Fabbricazione a partire da ma-
  da 0404                       teriali di qualsiasi voce do-
   a 0406                       ganale, esclusi il latte o la
                                crema di latte delle voci
                                0401 o 0402
    0403   Latticello, latte e  Fabbricazione in cui:
           crema coagulati,     - tutti i materiali del capi-
           yogurt, kefir e      tolo 4 utilizzati devono esse-
           altri tipi di latte  re originari,
           e creme fermentati o - i succhi di frutta
           acidificati, anche   (eccettuati succhi di ananas-
           concentrati o con    so, di limetta e di pompelmo)
           aggiunta di zuccheri della voce 2009 devono essere
           o di altri dolcifi-  originari, e
           canti o con aggiunta - il valore di tutti i mate-
           di aromatizzanti, di riali del capitolo 17 utiliz-
           frutta o cacao       zati non deve eccedere il 30%
                                del prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
    0408   Uova di volatili     Fabbricazione a partire da ma-
           sgusciate e tuorli   teriali di qualsiasi voce do-
           d'uova, freschi,     ganale escluse le uova di vo-
           essiccati, cotti in  latili della voce 0407
           acqua o al vapore,
           modellati, congelati
           o altrimenti conser-
           vati, anche con ag-
           giunta di zuccheri o
           di altri dolcifican-
           ti
  ex 0502  Setole di maiale o   Pulitura, disinfezione, cerni-
           di cinghiale, prepa- ta e raddrizzamento di setole
           rate
  ex 0506  Ossa (comprese quel- Fabbricazione in cui tutti i
           le interne delle     materiali del capitolo 2 uti-
           corna) grezze        lizzati devono essere origina-
                                ri
  da       Ortaggi o legumi     Fabbricazione in cui tutti gli
  ex 0710  congelati o essicca- ortaggi o legumi utilizzati
  a        ti, temporaneamente  devono essere originari
  ex 0713  conservati, esclusi
           quelli delle voci ex
           0710 e ex 0711 per i
           quali sono applica-
           bili le regole se-
           guenti
  ex 0710  Granturco dolce (non Fabbricazione a partire dal
           cotto o cotto in     granturco dolce, fresco o re-
           acqua o al vapore),  frigerato
           congelato
  ex 0711  Granturco dolce,     Fabbricazione a partire da
           temporaneamente con- granturco dolce, fresco o re-
           servato              frigerato
    0811   Frutta, anche cotte
           in acqua o al vapo-
           re, congelate anche
           con aggiunta di zuc-
           cheri o di altri
           dolcificanti:
           - con aggiunta di    Fabbricazione in cui il valore
           zuccheri             dei materiali del capitolo 17
                                utilizzati non deve eccedere
                                il 30% del prezzo franco fab-
                                brica del prodotto
           - altre              Fabbricazione in cui tutta la
                                frutta utilizzata deve essere
                                originaria
    0812   Frutta temporanea-   Fabbricazione in cui tutta la
           mente conservate     frutta utilizzata deve essere
           (per es., mediante   originaria
           anidride solforosa o
           in acqua salata,
           solforata o addizio-
           nata di altre so-
           stanze atte ad assi-
           curarne temporanea-
           mente la conserva-
           zione) ma non atte
           per l'alimentazione
           nello stato in cui
           sono presentate
    0813   Frutta secche, di-   Fabbricazione in cui tutta la
           verse da quelle del- frutta utilizzata deve essere
           le voci da 0801 a    originaria
           0806, miscugli di
           fruttasecche o di
           frutta a guscio di
           questo capitolo
    0814   Scorze di agrumi o   Fabbricazione in cui tutta la
           di meloni (comprese  frutta utilizzata deve essere
           quelle di cocomeri), originaria
           fresche, congelate,
           presentate in acqua
           salata, solforata o
           addizionata di altre
           sostanze atte ad as-
           sicurarne tempora-
           neamente la conser-
           vazione, oppure sec-
           che
  ex Cap.  Prodotti della maci- Fabbricazione in cui tutti i
  11       nazione; malto, ami- cereali, ortaggi, legumi, ra-
           di e fecole; inuli-  dici e tuberi della voce 0714
           na, glutine di fru-  o la frutta utilizzata devono
           mento, esclusi quel- essere originari
           li della voce ex
           1106 per i quali
           sono applicabili le
           regole seguenti
  ex 1106  Farine e semolini    Essiccazione e macinazione di
           dei legumi da gra-   legumi della voce 0708
           nella, secchi, della
           voce 0713
    1301   Gomma lacca, gomme,  Fabbricazione in cui il valore
           resine, gommoresine  dei materiali della voce 1301
           e balsami, naturali  utilizzati non deve eccedere
                                il 50% del prezzo franco fab-
                                brica del prodotto
    1501   Strutto; altri gras-
           si di maiale e gras-
           si di volatili,
           fusi, anche pressati
           o estratti mediante
           solventi:
           - grassi di ossa o   Fabbricazione a partire da ma-
           grassi di cascami    teriali di qualsiasi voce do-
                                ganale, esclusi quelli delle
                                voci 0203, 0206 o 0207 oppure
                                da ossa della voce 0506
           - altri              Fabbricazione a partire da
                                carni o frattaglie commestibi-
                                li di animali della specie
                                suina della voce 0203 e 0206,
                                oppure da carni e frattaglie
                                commestibili di pollame della
                                voce 0207
    1502   Grassi di animali
           della specie bovina,
           ovina o caprina,
           grezzi o fusi, anche
           pressati o estratti
           mediante solventi:
           - grassi di ossa o   Fabbricazione a partire da ma-
           grassi di cascami    teriali di qualsiasi voce do-
                                ganale esclusi quelli delle
                                voci 0201, 0202, 0204 o 0206
                                oppure da ossa della voce 0506
           - altri              Fabbricazione in cui tutti i
                                materiali del capitolo 2 uti-
                                lizzati devono essere origina-
                                ri
    1504   Grassi ed oli e loro
           frazioni, di pesci o
           di mammiferi marini,
           anche raffinati, ma
           non modificati chi-
           micamente:
           - Frazioni solide di Fabbricazione a partire da ma-
           oli di pesci e di    teriali di qualsiasi voce do-
           grassi e di oli di   ganale comprese le altre mate-
           mammiferi marini     rie della voce 1504
           - altri              Fabbricazione in cui tutti i
                                materiali animali dei capitoli
                                2 e 3 utilizzati devono essere
                                originari
  ex 1505  Lanolina raffinata   Fabbricazione a partire dal
                                grasso di lana greggio (untu-
                                me) della voce 1505
    1506   Altri grassi e oli
           animali e loro fra-
           zioni, anche raffi-
           nati, ma non modifi-
           cati chimicamente:
           - Frazioni solide    Fabbricazione a partire da ma-
                                teriali di qualsiasi voce do-
                                ganale compresi gli altri
                                materiali della voce 1506
           - altri              Fabbricazione in cui tutti i
                                materiali animali del capitolo
                                2 utilizzati devono essere
                                originari
  da       Oli vegetali e loro
  ex 1507  frazioni, fissi,
   a 1515  anche raffinati, ma
           non modificati
           chimicamente:
           - Frazioni solide    Fabbricazione a partire da al-
           escluse quelle       tri materiali delle voci da
           dell'olio di jojoba  1507 a 1515
           - altri, esclusi:    Fabbricazione in cui tutti i
                                materiali vegetali utilizzati
                                devono essere originari
           - olio di tung, cera
           di mirto e cera del
           Giappone
           - oli destinati a
           usi tecnici o indu-
           striali, diversi
           dalla fabbricazione
           di prodotti alimen-
           tari
  ex 1516  Grassi e oli animali Fabbricazione in cui tutti i
           o vegetali e loro    materiali animali e vegetali
           frazioni, riesteri-  utilizzati devono essere ori-
           ficati, anche raffi- ginari
           nati, ma non ulte-
           riormente preparati
  ex 1517  Miscele alimentari   Fabbricazione in cui tutti i
           liquide di oli vege- materiali vegetali utilizzati
           tali delle voci da   devono essere originari
           1507 a 1515
  ex 1519  Alcoli grassi indu-  Fabbricazione a partire da ma-
           striali aventi il    teriali di qualsiasi voce do-
           carattere delle cere ganale compresi gli acidi
           artificiali          grassi della voce 1519
    1601   Salsicce, salami e   Fabbricazione a partire da
           prodotti simili, di  animali del capitolo 1
           frattaglie o di san-
           gue; preparazioni
           alimentari a base di
           tali prodotti
    1602   Altre preparazioni e Fabbricazione a partire da
           conserve di carni,   animali del capitolo 1
           di frattaglie o di
           sangue
    1603   Estratti e sughi di  Fabbricazione a partire da
           carne, di pesci o di animali del capitolo 1. Inol-
           crostacei, di mollu- tre, i pesci, i crostacei, i
           schi o di altri in-  molluschi e gli altri inver-
           vertebrati acquatici tebrati acquatici utilizzati
                                devono essere originari
    1604   Preparazioni e con-  Fabbricazione in cui tutti i
           serve di pesci; ca-  pesci o le uova di pesce uti-
           viale e suoi succe-  lizzati devono essere origina-
           danei preparati con  ri
           uova di pesce
    1605   Crostacei, molluschi Fabbricazione in cui tutti i
           e altri invertebrati crostacei, i molluschi e gli
           acquatici, preparati altri invertebrati acquatici
           o conservati         utilizzati devono essere ori-
                                ginari
    
    

  ex 1701  Zuccheri di canna o  Fabbricazione in cui il valore
           di barbabietola e    dei materiali del capitolo 17
           saccarosio chimica-  utilizzati non deve eccedere
           mente puro, allo     il 30% del prezzo franco fab-
           stato solido, con    brica del prodotto
           aggiunta di aroma-
           tizzanti o di colo-
           ranti
    1702   Altri zuccheri, com-
           presi il lattosio,
           il maltosio, il glu-
           cosio e il fruttosio
           (levulosio) chimica-
           mente puri, allo
           stato solido; sci-
           roppi di zuccheri
           senza aggiunta di
           aromatizzanti o di
           coloranti, succeda-
           nei del miele, anche
           mescolati con miele
           naturale; zuccheri e
           melassi caramellati:
           - maltosio o frutto- Fabbricazione a partire da ma-
           sio chimicamente pu- teriali di qualsiasi voce do-
           ri                   ganale, compresi gli altri ma-
                                teriali della voce 1702
           - altri zuccheri,    Fabbricazione in cui il valore
           allo stato solido,   dei materiali del capitolo 17
           con aggiunta di aro- utilizzati non deve eccedere
           matizzanti o di co-  il 30% del prezzo franco fab-
           loranti              brica del prodotto
           - altri              Fabbricazione in cui tutti i
                                materiali utilizzati devono
                                essere originari
  ex 1703  Melassi ottenuti     Fabbricazione in cui il valore
           dall'estrazione o    dei materiali del capitolo 17
           dalla raffinazione   utilizzati non deve eccedere
           dello zucchero, con  il 30% del prezzo franco fab-
           l'aggiunta di aro-   brica del prodotto
           matizzanti o di co-
           loranti
    1704   Prodotti a base di   Fabbricazione a partire da ma-
           zuccheri non conte-  teriali che classificati in
           nenti cacao (compre- una voce doganale diversa da
           so il cioccolato     quella del prodotto. Inoltre,
           bianco)              fabbricazione in cui il valore
                                dei materiali del capitolo 17
                                utilizzati non deve eccedere
                                il 30% del prezzo franco fab-
                                brica del prodotto
    1806   Cioccolata e altre   Fabbricazione a partire da ma-
           preparazioni alimen- teriali che sono classificati
           tari contenenti ca-  in una voce doganale diversa
           cao                  da quella del prodotto.
                                Inoltre, il valore dei mate-
                                riali del capitolo 17 utiliz-
                                zati non deve eccedere il 30%
                                del prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
    1901   Estratti di malto;
           preparazioni alimen-
           tari a base di fari-
           ne, semolini, amidi,
           fecole o estratti di
           malto, non contenen-
           ti cacao in polvere
           o che ne contengono
           in una proporzione
           inferiore a 50%, in
           peso, non nominate
           ne' comprese altro-
           ve; preparazioni
           alimentari di pro-
           dotti delle voci da
           0401 a 0404, non
           contenenti cacao in
           polvere o che ne
           contengono in una
           proporzione inferiore
           a 10%, in peso, non
           nominate ne' compre-
           se altrove:
           - Estratti di malto  Fabbricazione a partire da ce-
                                reali del capitolo 10
           - Altri              Fabbricazione a partire da ma-
                                teriali che sono classificati
                                in una voce doganale diversa
                                da quella del prodotto e nella
                                quale il valore dei materiali
                                del capitolo 17 utilizzati non
                                deve eccedere il 30% del prez-
                                zo franco fabbrica del prodot-
                                to
    1902   Paste alimentari,    Fabbricazione in cui tutti i
           anche cotte o farci- cereali (escluso il frumento
           te (di carne o di    duro), le carni, le fratta-
           altre sostanze) op-  glie, i pesci, i crostacei e i
           pure altrimenti pre- molluschi utilizzati devono
           parate, quali spa-   essere originari
           ghetti, maccheroni,
           tagliatelle, lasa-
           gne, gnocchi, ravio-
           li, cannelloni;
           cuscus, anche prepa-
           rato
    1903   Tapioca e suoi suc-  Fabbricazione a partire da ma-
           cedanei preparati a  teriali di qualsiasi voce do-
           partire da fecola,   ganale, esclusa la fecola di
           in forma di fiocchi, patate della voce 1108
           grumi, granelli per-
           lacei, scarti di
           setacciature o forme
           simili
    1904   Prodotti a base di
           cereali ottenuti per
           soffiatura o tosta-
           tura (per esempio,
           "corn flakes");
           cereali, diversi dal
           granturco, in grani,
           precotti o altrimen-
           ti preparati:
           - non contenenti     Fabbricazione in cui:
           cacao                - tutti i cereali e le farine
                                (escluso il granturco del tipo
                                "Zea Indurata", il grano duro
                                e i loro derivati) utilizzati
                                devono essere originari
                                e
                                - il valore dei materiali del
                                capitolo 17 utilizzati non de-
                                ve eccedere il 30% del prezzo
                                franco fabbrica del prodotto
           - contenenti cacao   Fabbricazione a partire da ma-
                                teriali di qualsiasi voce do-
                                ganale, eccetto la voce 1806.
                                Inoltre, il valore di tutti i
                                materiali del capitolo 17
                                utilizzati non deve eccedere
                                il 30% del prezzo franco fab-
                                brica del prodotto
    1905   Prodotti della       Fabbricazione a partire da ma-
           panetteria, della    teriali di qualsiasi voce,
           pasticceria o della  esclusi quelli del capitolo 11
           biscotteria, anche
           con aggiunta di ca-
           cao; ostie, capsule
           vuote dei tipi uti-
           lizzati per medica-
           menti, ostie per si-
           gilli, paste in sfo-
           glie essiccate di
           farina, di amido o
           di fecola e prodotti
           simili
    2001   Ortaggi e legumi,    Fabbricazione in cui tutti gli
           frutta ed altre par- ortaggi, i legumi e la frutta
           ti commestibili di   utilizzati devono essere ori-
           piante, preparati o  ginari
           conservati nell'ace-
           to o nell'acido ace-
           tico
    2002   Pomodori preparati o Fabbricazione in cui tutti i
           conservati ma non    pomodori utilizzati devono es-
           nell'aceto o acido   sere originari
           acetico
    2003   Funghi e tartufi,    Fabbricazione in cui tutti i
           preparati o conser-  funghi e tartufi utilizzati
           vati ma non nel-     devono essere originari
           l'aceto o acido ace-
           tico
    2004 e Altri ortaggi e le-  Fabbricazione in cui tutti gli
    2005   gumi, preparati o    ortaggi e i legumi utilizzati
           conservati, ma non   devono essere originari
           nell'aceto o acido
           acetico, anche con-
           gelati
    2006   Frutta, scorze di    Fabbricazione in cui il valore
           frutta ed altre par- dei materiali del capitolo 17
           ti di piante, cotte  utilizzati non deve eccedere
           negli zuccheri o     il 30% del prezzo franco fab-
           candite (sgocciola-  brica del prodotto
           te, diacciate o cri-
           stallizzate)
    2007   Confetture, gelati-  Fabbricazione in cui il valore
           ne, marmellate,      dei materiali del capitolo 17
           puree e paste di     utilizzati non deve eccedere
           frutta, ottenute     il 30% del prezzo franco fab-
           mediante cottura,    brica del prodotto
           anche con l'aggiunta
           di zuccheri o di al-
           tri dolcificanti
    2008   Frutta e altre parti
           commestibili di
           piante, altrimenti
           preparate o conser-
           vate, con o senza
           aggiunta di zuccheri
           o di altri dolcifi-
           canti o di alcole,
           non nominate ne'
           comprese altrove:
           - Frutta cotta, ma   Fabbricazione in cui tutta la
           non al vapore o bol- frutta utilizzata deve essere
           lita, senza aggiunta originaria
           di zuccheri, conge-
           lata
           - Frutta a guscio,   Fabbricazione in cui il valore
           senza aggiunta di    della frutta a guscio e dei
           zuccheri o di alcole semi oleaginosi originari del-
                                le voci 0801, 0802 e da 1202 a
                                1207 utilizzati deve eccedere
                                il 60% del prezzo franco fab-
                                brica del prodotto
           - Altri              Fabbricazione a partire da ma-
                                teriali che sono classificati
                                in una voce doganale diversa
                                da quella del prodotto. Inol-
                                tre il valore dei materiali
                                del capitolo 17 utilizzati non
                                deve eccedere il 30% del prez-
                                zo franco fabbrica del prodot-
                                to
  ex 2009  Succhi di frutta     Fabbricazione a partire da ma-
           (compresi i mosti di teriali che sono classificati
           uva) non fermentati, in una voce doganale diversa
           senza aggiunta di    da quella del prodotto. Inol-
           alcole, anche addi-  tre il valore dei materiali
           zionati di zuccheri  del capitolo 17 utilizzati non
           o di altri dolcifi-  deve eccedere il 30% del prez-
           canti                zo franco fabbrica del prodot-
                                to
  ex 2101  Cicoria torrefatta e Fabbricazione in cui tutta la
           suoi estratti, es-   cicoria utilizzata deve essere
           senze e concentrati  originaria
  ex 2103  Preparazioni per     Fabbricazione a partire da ma-
           salse e salse prepa- teriali che sono classificati
           rate; condimenti     in una voce doganale diversa
           composti             da quella del prodotto. Tutta-
                                via, la farina di senapa o se-
                                napa preparata possono essere
                                utilizzate
           - Senapa preparata   Fabbricazione a partire da fa-
                                rina di senapa
  ex 2104  - Preparazioni per   Fabbricazione a partire da ma-
           zuppe, minestre o    teriali di qualsiasi voce,
           brodi; zuppe, mine-  esclusi gli ortaggi o legumi
           stre o brodi prepa-  preparati o conservati delle
           rati:                voci da 2002 a 2005
  ex 2104  - Preparazioni ali-  Si applica la regola per le
           mentari composte     voci in cui vanno classificati
           omogeneizzate        questi prodotti allorche' sono
                                presentati non confezionati
  ex 2106  Sciroppi di zucche-  Fabbricazione in cui il valore
           ro, aromatizzati o   dei materiali del capitolo 17
           colorati             utilizzati non deve eccedere
                                il 30% del prezzo franco fab-
                                brica del prodotto
    2201   Acque, comprese le   Fabbricazione in cui tutte le
           acque minerali natu- acque devono essere originarie
           rali o artificiali e
           le acque gassate,
           senza aggiunta di
           zuccheri o di altri
           dolcificanti ne' di
           aromatizzanti;
           ghiaccio e neve
    2202   Acque, comprese le   Fabbricazione a partire da ma-
           acque minerali e le  teriali che sono classificati
           acque gassate, con   in una voce doganale diversa
           l'aggiunta di zuc-   da quella del prodotto. Inol-
           cheri o di altri     tre il valore dei materiali
           dolcificanti o aro-  del capitolo 17 utilizzati non
           matizzanti, ed altre deve eccedere il 30% del prez-
           bevande non alcoli-  zo franco fabbrica del prodot-
           che, esclusi i suc-  to e tutti i succhi di frutta
           chi di frutta o di   utilizzati (esclusi i succhi
           ortaggi della voce   di frutta a base di ananasso,
           2009                 di limetta e di pompelmo) de-
                                vono essere originari
  ex 2204  Vini di uve fresche, Fabbricazione a partire da al-
           compresi i vini ar-  tri mosti di uva
           ricchiti d'alcole;
           mosti di uva con ag-
           giunta di alcole
    2205   I prodotti seguenti, Fabbricazione a partire da ma-
 ex 2207   contenenti materiali teriali di qualsiasi voce do-
 ex 2208   ricavati dall'uva:   ganale, eccetto uve e materie
 e                              ricavate dall'uva
 ex 2209   Vermut ed altri vini
           di uve fresche, pre-
           parati con piante o
           con sostanze aroma-
           tiche; alcole etili-
           co ed acquaviti, an-
           che denaturati; li-
           quori ed altre be-
           vande alcoliche;
           preparazioni alco-
           liche composte per
           la fabbricazione di
           bevande; aceti com-
           mestibili
  ex 2208  Whisky con titolo    Fabbricazione in cui il valore
           alcolometrico volu-  delle bevande alcoliche otte-
           metrico inferiore a  nute da cereali utilizzate non
           50% vol              deve eccedere il 15% del prez-
                                zo franco fabbrica del prodot-
                                to
  ex 2303  Residui della fab-   Fabbricazione in cui tutto il
           bricazione degli     granturco utilizzato deve es-
           amidi di granturco   sere originario
           (escluse le acque di
           macerazione concen-
           trate), aventi teno-
           re di proteine, cal-
           colato sulla sostan-
           za secca, superiore
           al 40% in peso
  ex 2306  Panelli e altri re-  Fabbricazione in cui tutte le
           sidui solidi dell'e- olive utilizzate devono essere
           strazione dell'olio  originarie
           d'oliva, con tenore
           di olio d'oliva su-
           periore al 3%
    2309   Preparazioni dei ti- Fabbricazione in cui tutti i
           pi utilizzati per    cereali, gli zuccheri, le me-
           l'alimentazione de-  lasse, le carni e il latte
           gli animali          utilizzati devono essere ori-
                                ginari
    2402   Sigari (compresi i   Fabbricazione in cui almeno il
           sigari spuntati),    70% in peso del tabacco non
           sigaretti e sigaret- lavorato o dei cascami di ta-
           te, di tabacco o di  bacco della voce 2401 utiliz-
           succedanei del ta-   zati devono essere originari
           bacco
  ex 2403  Tabacco da fumo      Fabbricazione in cui almeno il
                                70% in peso del tabacco non
                                lavorato o dei cascami del ta-
                                bacco della voce 2401 utiliz-
                                zati devono essere originari
  ex Cap.  Sale; zolfo; terre e Fabbricazione a partire da ma-
  25       pietre; gessi, cal-  teriali che sono classificati
           ce e sementi, esclu- in una voce diversa da quella
           si i prodotti delle  del prodotto
           voci ex 2504, ex
           2515, ex 2516, ex
           2518, ex 2519, ex
           2520, ex 2524, ex
           2525 e ex 2530 per
           i quali le relative
           regole sono specifi-
           cate in appresso
  ex 2504  Grafite naturale     Arricchimento del contenuto di
           cristallina, arric-  carbonio, purificazione e
           chita di carbonio,   frantumazione della grafite
           purificata e frantu- cristallina greggia
           mata
  ex 2515  Marmi semplicemente  Segamento, o altra operazione
           segati o altrimenti  di taglio, di marmi (anche
           tagliati in blocchi  precedentemente segati) di
           o in lastre di forma spessore superiore a 25 cm
           quadrata o rettango-
           lare, di spessore
           uguale o inferiore a
           25 cm
  ex 2516  Granito, porfido,    Segamento, o altra operazione
           basalto, arenaria ed di taglio, di pietre (anche
           altre pietre da ta-  precedentemente segate) di
           glio o da costruzio- spessore superiore a 25 cm
           ne, semplicemente
           segati o altrimenti
           tagliati, in blocchi
           o in lastre di forma
           quadrata o rettango-
           lare, di spessore
           uguale o inferiore a
           25 cm
  ex 2518  Dolomite calcinata   Calcinazione della dolomite
                                non calcinata
  ex 2519  Carbonato di magne-  Fabbricazione in cui tutti i
           sio naturale (magne- materiali utilizzati sono
           site), macinato, ri- classificati in una voce doga-
           posto in recipienti  nale diversa da quella del
           ermetici e ossido di prodotto. Tuttavia il carbona-
           magnesio, anche pu-  to di magnesio naturale (ma-
           ro, diverso dalla    gnesite) puo' essere utilizza-
           magnesia fusa elet-  to
           tricamente o dalla
           magnesia calcinata e
           morte (sinterizzata)
  ex 2520  Gessi specialmente   Fabbricazione in cui il valore
           preparati per        di tutti i materiali utilizza-
           l'odontoiatria       ti non eccede il 50% del prez-
                                zo franco fabbrica del prodot-
                                to
  ex 2524  Fibre di amianto na- Fabbricazione a partire dal
           turali               minerale di amianto (concen-
                                trato di asbesto)
  ex 2525  Mica in polvere      Triturazione della mica o dei
                                residui di mica
  ex 2530  Terre coloranti,     Calcinazione o triturazione di
           calcinate o          terre coloranti
           polverizzate
  Capitolo Minerali, scorie e   Fabbricazione a partire da ma-
  26       ceneri               teriali che sono classificati
                                in una voce diversa da quella
                                del prodotto


   Voce        Designazione     Lavorazione o trasformazione
 doganale      delle merci      alla quale devono essere sot-
    SA                          toposti i materiali non origi-
                                nari per ottenere il carattere
                                di prodotti originari
    (1)            (2)                        (3)               (4)



  ex Cap.  Combustibili minera- Fabbricazione a partire da
  27       li, oli minerali e   materiali che sono classifica-
           prodotti della loro  ti in una voce diversa da
           distillazione;       quella del prodotto
           sostanze bituminose;
           cere minerali,
           esclusi i prodotti
           delle voci ex 2707 e
           da 2709 a 2715, per
           i quali le relative
           regole sono specifi-
           cate in appresso
  ex 2707  Oli in cui i costi-  Operazioni di raffinazione e/o
           tuenti aromatici su- uno o diversi trattamenti de-
           perano, in peso, i   finiti (1)
           costituenti non aro- Altre operazioni in cui tutti
           matici, trattandosi  i materiali utilizzati devono
           di prodotti analoghi essere classificati in una
           agli oli di minerali voce tariffaria diversa da
           e ad altri prodotti  quella del prodotto. Tuttavia,
           provenienti dalla    materiali della stessa voce
           distillazione dei    tariffaria del prodotto posso-
           catrami di carbon    no essere utilizzati a condi-
           fossile ottenuti ad  zione che il loro valore non
           alta temperatura     ecceda il 50% del prezzo fran-
           distillanti piu' del co fabbrica del prodotto
           65% del loro volume
           fino a 250 gradi C
           (comprese le miscele
           di benzine e di ben-
           zolo), destinati ad
           essere impiegati co-
           me carburanti o come
           combustibili
  ex 2709  Oli greggi di mine-  Distillazione pirogenica dei
           rali bituminosi      minerali bituminosi
  da 2710  Oli di petrolio o di Operazioni di raffinazione e/o
   a 2712  minerali bituminosi, uno o diversi trattamenti de-
           diversi dagli oli    finiti (1)
           greggi; preparazioni Altre operazioni in cui tutti
           non nominate ne'     i materiali utilizzati devono
           comprese altrove,    essere classificati in una vo-
           contenenti, in peso, ce tariffaria diversa da quella
           70% o piu' di oli di del prodotto. Tuttavia, mate-
           petrolio e di mine-  riali della stessa voce tarif-
           rali bituminosi e    faria del prodotto possono
           delle quali tali oli essere utilizzati a condizione
           costituiscono il     che il loro valore non ecceda
           componente di base   il 50% del prezzo franco fab-
           Gas di petrolio ed   brica del prodotto
           altri idrocarburi
           gassosi
           Vaselina; paraffina,
           cera di petrolio
           microcristallina;
           "slack wax", ozoce-
           rite, cera di ligni-
           te, cera di torba,
           altre cere minerali
           e prodotti simili
           ottenuti per sintesi
           o con altri procedi-
           menti, anche colora-
           ti
    
    

  da 2713  Coke di petrolio,    Operazioni di raffinazione e/o
   a 2715  bitume di petrolio   uno o diversi trattamenti de-
           ed altri residui     finiti (1)
           degli oli di petro-
           lio o di minerali
           bituminosi
           Bitumi ed asfalti,   Altre operazioni in cui tutti
           naturali; scisti e   i materiali utilizzati devono
           sabbie bituminosi;   essere classificati in una vo-
           asfaltiti e rocce    ce tariffaria differente da
           asfaltiche           quella del prodotto. Tuttavia,
           Miscele bituminose a materiali della stessa voce
           base di asfalto o di tariffaria del prodotto posso-
           bitume naturali, di  no essere utilizzati a condi-
           bitume di petrolio,  zione che il loro valore non
           di catrame minerale  ecceda il 50% del prezzo fran-
           o di pece di catrame co fabbrica del prodotto
           minerale
  ex       Prodotti chimici     Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo inorganici; composti materiali utilizzati sono
  28       inorganici od orga-  classificati in una voce doga-
           nici di metalli pre- nale diversa da quella del
           ziosi, di metalli    prodotto. Tuttavia, materiali
           delle terre rare, di classificati nella stessa voce
           metalli radioattivi  possono essere utilizzati pur-
           o di isotopi, esclu- che' il loro valore non ecceda
           si i prodotti delle  il 20% del prezzo franco fab-
           voci ex 2805, ex     brica del prodotto
           2811 ed ex 2833 ed
           ex 2840 per i quali
           le regole sono speci-
           ficate in appresso
  ex 2805  "Mischmetall"        Fabbricazione per trattamento
                                termico o elettrolitico in cui
                                il valore di tutti i materiali
                                utilizzati non eccede il 50%
                                del prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
  ex 2811  Triossido di zolfo   Fabbricazione a partire da
                                diossido di zolfo
  ex 2833  Solfato di alluminio Fabbricazione in cui il valore
                                di tutti i materiali utilizza-
                                ti non eccede il 50% del prez-
                                zo franco fabbrica del prodot-
                                to
  ex 2840  Perborato di sodio   Fabbricazione a partire da
                                tetraborato bisodico penta-
                                idrato
  ex       Prodotti chimici or- Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo ganici, esclusi i    materiali utilizzati sono
  29       prodotti delle voci  classificati in una voce doga-
           ex 2901, ex 2902, ex nale diversa da quella del
           2905, 2915, 2932,    prodotto. Tuttavia, materiali
           2933 e 2934, per i   classificati nella stessa voce
           quali le relative    possono essere utilizzati pur-
           regole sono specifi- che' il loro valore non ecceda
           cate in appresso     il 20% del prezzo franco fab-
                                brica del prodotto
  ex 2901  Idrocarburi aciclici Operazioni di raffinazione e/o
           utilizzati come car- uno o diversi trattamenti de-
           burante o combusti-  finiti (1)
           bile                 Altre operazioni in cui tutti
                                i materiali utilizzati devono
                                essere classificati in una vo-
                                ce tariffaria differente da
                                quella del prodotto. Tuttavia,
                                materiali della stessa voce
                                tariffaria del prodotto posso-
                                no essere utilizzati a condi-
                                zione che il loro valore non
                                ecceda il 50% del prezzo fran-
                                co fabbrica del prodotto
  ex 2902  Cicloparaffinici e   Operazioni di raffinazione e/o
           cicloolefinici (di-  uno o diversi trattamenti de-
           versi dall'azulene), finiti (1)
           benzene, toluene,    Altre operazioni in cui tutti
           xileni, destinati ad i materiali utilizzati devono
           essere utilizzati    essere classificati in una vo-
           come carburante o    ce tariffaria differente da
           combustibile         quella del prodotto. Tuttavia,
                                materiali della stessa voce
                                tariffaria del prodotto posso-
                                no essere utilizzati a condi-

                                zione che il loro valore non
                                ecceda il 50% del prezzo fran-
                                co fabbrica del prodotto
  ex 2905  Alcolati metallici   Fabbricazione a partire da ma-
           di questa voce doga- teriali di qualsiasi voce do-
           nale e di etanolo o  ganale, compresi gli altri ma-
           di glicerina         teriali della voce 2905. Tut-
                                tavia, gli alcolati metallici
                                di questa voce possono essere
                                utilizzati purche' il loro va-
                                lore non ecceda il 20% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
    2915   Acidi monocarbossi-  Fabbricazione a partire da ma-
           lici aciclici saturi teriali di qualsiasi voce do-
           e loro anidridi,     ganale. Tuttavia, il valore di
           alogenuri, perossi-  tutti i materiali delle voci
           di e perossiacidi;   2915 e 2916 utilizzati non
           loro derivati aloge- puo' eccedere il 20% del prez-
           nati, solfonati, ni- zo franco fabbrica del prodot-
           trati o nitrosi      to
    2932   Composti eterocicli-
           ci con uno o piu'
           cheroatomi di solo
           ossigeno:
           - eteri interni e    Fabbricazione a partire da ma-
           loro derivati aloge- teriali di qualsiasi voce do-
           nati, solfonati, ni- ganale. Tuttavia, il valore di
           trati o nitrosi      tutti i materiali della voce
                                2909 utilizzati non puo' ecce-
                                dere il 20% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
           - acetali ciclici ed Fabbricazione a partire da ma-
           emiacetali interni;  teriali di qualsiasi voce do-
           loro derivati aloge- ganale
           nati, solfonati, ni-
           trati o nitrosi
           - altri              Fabbricazione in cui tutti i
                                materiali utilizzati sono
                                classificati in una voce di-
                                versa da quella del prodotto.
                                Tuttavia, materiali classifi-
                                cati nella stessa voce possono
                                essere utilizzati, purche' il
                                loro valore non ecceda il 20%
                                del prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
    2933   Composti eterocicli- Fabbricazione a partire da ma-
           ci con uno o piu'    teriali di qualsiasi voce do-
           eteroatomi di solo   ganale. Tuttavia, il valore di
           azoto; acidi nuclei- tutti i materiali delle voci
           ci e loro sali       2932 e 2933 utilizzati non de-
                                ve eccedere il 20% del prezzo
                                franco fabbrica del prodotto
    2934   Altri composti       Fabbricazione a partire da ma-
           eterociclici         teriali di qualsiasi voce.
                                Tuttavia, il valore di tutti i
                                materiali delle voci 2932,
                                2933 e 2934 utilizzati non de-
                                ve eccedere il 20% del prezzo
                                franco fabbrica del prodotto
  ex       Prodotti farmaceuti- Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo ci, esclusi i pro-   materiali utilizzati sono
  30       dotti delle voci     classificati in una voce doga-
           3002, 3003 e 3004,   nale diversa da quella del
           per i quali le rela- prodotto. Tuttavia, materiali
           tive regole sono     classificati nella stessa voce
           specificate in       possono essere utilizzati pur-
           appresso             che' il loro valore non ecceda
                                il 20% del prezzo franco fab-
                                brica del prodotto
    3002   Sangue umano, sangue
           animale preparato
           per usi terapeutici,
           profilattici o dia-
           gnostici; sieri spe-
           cifici di animali o
           di persone immuniz-
           zati ed altri costi-
           tuenti del sangue;
           vaccini, tossine,
           colture di microrga-
           nismi (esclusi i
           lieviti) e prodotti
           simili:
           - prodotti composti  Fabbricazione a partire da ma-
           da due o piu' ele-   teriali di qualsiasi voce do-
           menti mescolati per  ganale, compresi gli altri ma-
           uso terapeutico o    teriali della voce 3002. Tut-
           profilattico oppure  tavia, i materiali corrispon-
           da prodotti non me-  denti alla presente descrizio-
           scolati per la stes- ne possono anche essere
           sa utilizzazione,    utilizzati purche' il loro va-
           condizionati in con- lore non ecceda il 20% del
           fezioni di dosi pre- prezzo franco fabbrica del
           stabilite o in       prodotto
           imballaggi per la
           vendita al minuto
           - altri:
           - sangue umano       Fabbricazione a partire da ma-
                                teriali di qualsiasi voce do-
                                ganale, compresi gli altri ma-
                                teriali della voce 3002. Tut-
                                tavia, i materiali corrispon-
                                denti alla presente descrizio-
                                ne possono anche essere
                                utilizzati purche' il loro va-
                                lore non ecceda il 20% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
           - sangue animale     Fabbricazione a partire da
           preparato per uso    materiali di qualsiasi voce
           terapeutico o pro-   doganale, compresi gli altri
           filattico            materiali della voce 3002.
                                Tuttavia, i materiali corri-
                                spondenti alla presente
                                descrizione possono anche es-
                                sere utilizzati purche' il lo-
                                ro valore non ecceda il 20%
                                del prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
           - frazioni di sangue Fabbricazione a partire da ma-
           diverse da antisie-  teriali di qualsiasi voce do-
           ri, emoglobina e     ganale, compresi gli altri ma-
           globuline del siero  teriali della voce 3002. Tut-
                                tavia, i materiali corrispon-
                                denti alla presente descrizio-
                                ne possono anche essere uti-
                                lizzati purche' il loro valore
                                non ecceda il 20% del prezzo
                                franco fabbrica del prodotto
           - emoglobina, globu- Fabbricazione a partire da ma-
           lina del sangue e    teriali di qualsiasi voce do-
           globulina del siero  ganale, compresi gli altri ma-
                                teriali della voce 3002. Tut-
                                tavia, i materiali corrispon-
                                denti alla presente descrizio-
                                ne possono anche essere
                                utilizzati purche' il loro va-
                                lore non ecceda il 20% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
           - altri              Fabbricazione a partire da ma-
                                teriali di qualsiasi voce do-
                                ganale, compresi gli altri ma-
                                teriali della voce 3002. Tut-
                                tavia, i materiali corrispon-
                                denti alla presente descrizio-
                                ne possono anche essere
                                utilizzati purche' il loro va-
                                lore non ecceda il 20% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
    3003 e Medicamenti (esclusi Fabbricazione in cui:
    3004   i prodotti delle vo- - tutti i materiali utilizzati
           ci 3002, 3005 e      sono classificati in una voce
           3006)                doganale diversa da quella del
                                prodotto. Tuttavia, i materia-
                                li delle voci 3003 o 3004 pos-
                                sono essere utilizzati purche'
                                il loro valore globale non ec-
                                ceda il 20% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto e
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non ecceda il
                                50% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
  ex       Concimi; esclusi     Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo quelli della voce ex materiali utilizzati sono
  31       3105, per i quali le classificati in una voce doga-
           regole sono specifi- nale diversa da quella del
           cate in appresso     prodotto. Tuttavia, materiali
                                classificati nella stessa voce
                                possono essere utilizzati pur-
                                che' il loro valore non ecceda
                                il 20% del prezzo franco fab-
                                brica del prodotto
  ex 3105  Concimi minerali o   Fabbricazione in cui:
           chimici contenenti   - tutti i materiali utilizzati
           due o tre elementi   sono classificati in una voce
           fertilizzanti: azo-  doganale diversa da quella del
           to, fosforo e potas- prodotto. Tuttavia, materiali
           sio; altri concimi,  classificati nella stessa voce
           prodotti di questo   doganale del prodotto possono
           capitolo presentati  essere utilizzati purche' il
           sia in pasticche o   loro valore non ecceda il 20%
           forme simili, sia in del prezzo franco fabbrica del
           imballaggi di un pe- prodotto
           so lordo inferiore o - il valore di tutti i mate-
           uguale a 10 kg,      riali utilizzati non ecceda il
           esclusi i seguenti   50% del prezzo franco fabbrica
           prodotti:            del prodotto
           - nitrato di sodio
           - calciocianammide
           - solfato di potas-
           sio
           - solfato di potas-
           sio e di magnesio
  ex       Estratti per concia  Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo o per tinta; tannini materiali utilizzati sono
  32       e loro derivati;     classificati in una voce doga-
           pigmenti ed altre    nale diversa da quella del
           sostanze coloranti;  prodotto. Tuttavia, materiali
           pitture e vernici;   classificati nella stessa voce
           mastici; inchiostri; possono essere utilizzati pur-
           esclusi i prodotti   che' il loro valore non ecceda
           delle voci 3201 e    il 20% del prezzo franco fab-
           3205, per i quali    brica del prodotto.
           le relative regole
           sono specificate in
           appresso
  ex 3201  Tannini e loro sali, Fabbricazione a partire da
           eteri, esteri ed     estratti per concia di origine
           altri derivati       vegetale

          (1) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato I.

   Voce        Designazione     Lavorazione o trasformazione
 doganale      delle merci      alla quale devono essere sot-
    SA                          toposti i materiali non origi-
                                nari per ottenere il carattere
                                di prodotti originari
    (1)            (2)                         (3)              (4)



    3205   Lacche coloranti;    Fabbricazione a partire da
           preparazioni a base  materiali di qualsiasi voce
           di lacche coloranti, doganale, escluse le voci
           previste nella nota  3203 e 3204 e 3205; tuttavia,
           3 di questo capitolo i materiali della voce 3205
           (1)                  possono essere utilizzati,
                                purche' il loro valore non
                                ecceda il 20% del prezzo
                                franco fabbrica del prodotto
  ex       Oli essenziali e     Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo resinoidi; prodotti  materiali utilizzati sono
  33       per profumeria o per classificati in una voce
           toletta, preparati   doganale diversa da quella
           e preparazioni       del prodotto. Tuttavia,
           cosmetiche, esclusi  materiali classificati nella
           i prodotti della     stessa voce possono essere
           voce 3301, per i     utilizzati purche' il loro
           quali la relativa    valore non ecceda il 20% del
           regola e' specifi-   prezzo franco fabbrica del
           cata in appresso     prodotto
   3301    Oli essenziali       Fabbricazione a partire da
           (deterpenati o non)  materiali di qualsiasi voce
           compresi quelli      doganale, compresi materiali
           detti "concreti" o   di un "gruppo" (2) diverso di
           "assoluti"; resi     questa stessa voce doganale.
           noidi; soluzioni     Tuttavia, materiali dello
           concentrate di oli   stesso "gruppo" possono
           essenziali nei       essere utilizzati purche' il
           grassi, negli oli    loro valore non ecceda il 20%
           fissi, nelle cere o  del prezzo franco fabbrica
           nei prodotti analo-  del prodotto
           ghi, ottenute per
           "enfleurage" o
           macerazione; sotto-
           prodotti terpenici
           residuali della
           deterpenazione degli
           oli essenziali;
           acque distillate
           aromatiche e
           soluzioni acquose
           di oli essenziali
  ex       Saponi, agenti       Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo organici di super-   materiali utilizzati sono
  34       fice, preparazioni   classificati in una voce
           per liscivie,        doganale diversa da quella
           preparazioni lubri-  del prodotto. Tuttavia,
           ficanti, cere arti-  materiali classificati nella
           ficiali, cere        stessa voce possono essere
           preparate, prodotti  utilizzati purche' il loro
           per pulire e luci-   valore non ecceda il 20% del
           dare, candele e      prezzo franco fabbrica del
           prodotti simili,     prodotto
           paste per modelli,
           "cere per l'odonto-
           iatria" e composi-
           zioni per l'odonto-
           iatria a base di
           gesso, esclusi i
           prodotti delle voci
           ex 3403 e 3404, per
           i quali le relative
           regole sono specifi-
           cate in appresso
  ex 3403  Preparazioni         Operazioni di raffinazione e/o
           lubrificanti conte-  uno o diversi trattamenti
           nenti meno del 70%   definiti (3)
           in peso di oli di    Altre operazioni in cui tutti
           petrolio o di        i materiali utilizzati devono
           minerali bituminosi  essere classificati in una
                                voce tariffaria diversa da
                                quella del prodotto. Tuttavia,
                                materiali della stessa voce
                                tariffaria del prodotto
                                possono essere utilizzati
                                a condizione che il loro
                                valore non ecceda il 50% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
  ex 3404  Cere artificiali e
           cere preparate:
           - Cere artificiali   Fabbricazione in cui tutti i
           e cere preparate a   materiali utilizzati devono
           base di paraffine,   essere classificati in una
           di cere di petrolio  voce diversa da quella del
           o di minerali        prodotto. Tuttavia, materiali
           bituminosi di        della stessa voce tariffaria
           residui paraffinici  del prodotto possono essere
                                utilizzati a condizione che
                                il loro valore non ecceda il
                                50% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
           - altri              Fabbricazione a partire da
                                materiali di qualsiasi voce
                                doganale, esclusi:
                                - gli oli idrogenati aventi il
                                carattere delle cere della
                                voce 1516,
                                - gli acidi grassi non
                                definiti chimicamente o gli
                                alcoli grassi industriali
                                della voce 1519,
                                - i materiali della voce 3404
                                Tuttavia, questi materiali
                                possono essere utilizzati
                                purche' il loro valore non
                                ecceda il 20% del prezzo
                                franco fabbrica del prodotto
  ex       Sostanze albumi-     Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo noidi; prodotti a    materiali utilizzati sono
  35       base di amidi o di   classificati in una voce
           fecole modificati;   doganale diversa da quella
           colle; enzimi;       del prodotto. Tuttavia,
           esclusi i prodotti   materiali classificati nella
           delle voci 3505 ed   stessa voce possono essere
           ex 3507, per i quali utilizzati purche' il loro
           le relative regole   valore non ecceda il 20% del
           sono specificate     prezzo franco fabbrica del
           in appresso          prodotto
    3505   Destrina ed altri
           amidi e fecole
           modificati (per
           esempio, amidi e
           fecole, pregelati-
           nizzati od esterifi-
           cati); colle a base
           amidi o di fecole,
           di destrina o di
           altri amidi o fecole
           modificati:
           - eteri ed esteri    Fabbricazione a partire da
           di                   materiali di qualsiasi voce
                                doganale, compresi  gli altri
                                materiali della voce 3505
           - altri              Fabbricazione a partire da
                                materiali di qualsiasi voce
                                doganale, eccetto quelli della
                                voce 1108
  ex 3507  Enzimi preparati     Fabbricazione in cui il valore
           non nominati ne'     di tutti i materiali utilizza-
           compresi altrove     ti non eccede il 50% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
  capitolo Polveri ed esplosi-  Fabbricazione in cui tutti i
  36       vi; articoli piro-   materiali utilizzati sono
           tecnici; fiammiferi; classificati in una voce
           leghe piroforiche;   doganale diversa da quella del
           sostanze             prodotto. Tuttavia, materiali
           infiammabili         classificati nella stessa voce
                                possono essere utilizzati
                                purche' il loro valore non
                                ecceda il 20% del prezzo
                                franco fabbrica del prodotto
  ex       Prodotti per la      Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo fotografia e per la  materiali utilizzati sono
  37       cinematografia,      classificati in una voce
           esclusi i prodotti   diversa da quella del prodot-
           delle voci 3701,     to. Tuttavia, materiali
           3702 e 3704, per i   classificati nella stessa voce
           quali le relative    possono essere utilizzati
           regole sono specifi- purche' il loro valore non
           cate in appresso     ecceda il 20% del prezzo
                                franco fabbrica del prodotto
    3701   Lastre e pellicole
           fotografiche piane,
           sensibilizzate, non
           impressionate, di
           materie diverse dal-
           la carta, dal carto-
           ne o dai tessili,
           pellicole fotografi-
           che piane a sviluppo
           e stampa istantanei,
           sensibilizzate, non
           impressionate, anche
           in caricatori
           - pellicole a colori Fabbricazione in cui tutti i
           per apparecchi foto- materiali utilizzati sono
           grafici a sviluppo   classificati in una voce
           istantaneo, in       diversa dalle voci 3701 e
           caricatori           3202.
                                Tuttavia, i materiali della
                                voce 3702 possono essere
                                utilizzati, purche' il loro
                                valore non ecceda il 30% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
           - altri              Fabbricazione in cui tutti i
                                materiali utilizzati sono
                                classificati in una voce
                                diversa dalle voci 3701 e
                                3702.
                                Tuttavia, i materiali
                                classificati nelle voci 3701
                                e 3702 possono essere
                                utilizzati, purche' il loro
                                valore non ecceda il 20% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
    3702   Pellicole fotografi- Fabbricazione in cui tutti i
           che sensibilizzate,  materiali utilizzati sono
           non impressionate,   classificati in una voce
           in rotoli, di mate-  doganale diversa dalle voci
           rie diverse dalla    3701 o 3702
           carta, dal cartone
           o dai tessili;
           pellicole fotografi-
           che a sviluppo e a
           stampa istantanei,
           in rotoli, sensibi-
           lizzate, non
           impressionate
    
    

    3704   Lastre, pellicole,   Fabbricazione in cui tutti i
           carte, cartoni e     materiali utilizzati sono
           tessili, fotografi-  classificati in una voce
           ci, impressionati    doganale diversa dalle voci da
           ma non sviluppati    3701 a 3704
  ex       Prodotti vari delle  Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo industrie chimiche;  materiali utilizzati sono
  38       esclusi i prodotti   classificati in una voce
           delle voci ex 3801,  doganale diversa da quella
           ex 3803, ex 3805, ex del prodotto. Tuttavia,
           3806, ex 3807, da    materiali classificati nella
           3808 a 3814, da 3818 stessa voce possono essere
           a 3820, 3822, e      utilizzati purche' il loro
           3823, per i quali    valore non ecceda il 20% del
           le relative regole   prezzo franco fabbrica del
           sono specificate     prodotto
           in appresso
  ex 3801  Grafite artificiale;
           grafite colloidale
           o semicolloidale;
           preparazioni a base
           di grafite o di
           altro carbonio, in
           forma di paste,
           blocchi, placchette
           o di altri semipro-
           dotti;
           - grafite colloidale Fabbricazione in cui il valore
           in sospensione in    di tutti i materiali utiliz-
           olio e grafite       zati non eccede il 50% del
           semicolloidale;      prezzo franco fabbrica del
           composizione in      prodotto
           pasta per elettrodi,
           a base di sostanze
           carboniose
           - grafite in forma   Fabbricazione in cui il valore
           di pasta, in una     di tutti i materiali della
           miscela di oltre il  voce 3403 non eccede il 20%
           30%, in peso, di     del prezzo franco fabbrica del
           grafite e di oli     prodotto
           minerali
           - altri              Fabbricazione in cui tutti i
                                materiali utilizzati sono
                                classificati in una voce
                                diversa da quella del
                                prodotto.
                                Tuttavia, materiali classifi-
                                cati nella stessa voce possono
                                essere utilizzati, purche' il
                                loro valore non ecceda il 20%
                                del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
  ex 3803  Tallol raffinato     Raffinazione di tallol greggio
  ex 3805  Essenza di trementi- Depurazione consistente nella
           na al solfato,       distillazione o nella raffina-
           depurata             zione dell'essenza di
                                trementina al solfato, greggia
  ex 3806  Gomme esteri         Fabbricazione a partire da
                                acidi resinici
  ex 3807  Pece nera (pece di   Distillazione del catrame di
           catrame vegetale)    legno
    3808   Insetticidi, roden-  Fabbricazione in cui il valore
           ticidi, fungicidi,   di tutti i materiali utiliz-
           erbicidi, inibitori  zati non eccede il 50% del
           di germinazione e    prezzo franco fabbrica del
           regolatori di cre-   prodotto
           scita per piante,  -
           disinfettanti e
           prodotti simili
           presentati in forme
           o in imballaggi per
           la vendita al minuto
           oppure allo stato di
           preparazioni o in
           forma di oggetti
           quali nastri, stop-
           pini e candele
           solforati e carte
           moschicide
   3809    Agenti d'apprettatu- Fabbricazione in cui il valore
           ra o di finitura,    di tutti i materiali utiliz-
           acceleranti di       zati non eccede il 50% del
           tintura o di fissag- prezzo franco fabbrica del
           gio di materie colo- prodotto
           ranti di altri
           prodotti e prepara-
           zioni (per esempio
           bozzime preparate e
           preparazioni per la
           mordenzatura), dei
           tipi utilizzati
           nelle industrie
           tessili, della
           carta, del cuoio o
           in industrie simili,
           non nominati ne'
           compresi altrove
    3810   Preparazioni per il  Fabbricazione in cui il valore
           decapaggio dei       di tutti i materiali utiliz-
           metalli; preparazio- zati non eccede il 50% del
           ni disossidanti per  prezzo franco fabbrica del
           saldare o brasare ed prodotto
           altre preparazioni
           ausiliarie per la
           saldatura o la
           brasatura dei metal-
           li; paste e polveri
           per saldare o brasa-
           re, composte di
           metallo e di altri
           prodotti; prepara-
           zioni dei tipi
           utilizzati per il
           rivestimento o il
           riempimento di
           elettrodi o di
           bacchette per salda-
           tura
    3811   Preparazioni antide-
           tonanti, inibitori
           di ossidazione,
           additivi peptizzan-
           ti, preparazioni per
           migliorare la
           viscosita', additivi
           contro la corrosione
           ed altri additivi
           preparati, per oli
           minerali (compresa
           la benzina) o per
           altri liquidi
           adoperati per gli
           stessi scopi degli
           oli minerali:
           - additivi preparati Fabbricazione in cui il valore
           per oli lubrifican-  di tutti i materiali del n.
           ti, contenenti oli   3811 utilizzati non eccede il
           di petrolio o di     50% del prezzo franco fabbrica
           minerali bituminosi  del prodotto
           - altri              Fabbricazione in cui il valore
                                di tutti i materiali utiliz-
                                zati non eccede il 50% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
    3812   Preparazioni dette   Fabbricazione in cui il valore
           "acceleranti di      di tutti i materiali utiliz-
           vulcanizzazione";    zati non eccede il 50% del
           plastificanti        prezzo franco fabbrica del
           composti per gomma   prodotto
           o materie plastiche,
           non nominati ne'
           compresi altrove;
           preparazioni
           antiossidanti ed
           altri stabilizzanti
           composti per gomma
           o materie plastiche
    3813   Preparazioni e       Fabbricazione in cui il valore
           cariche per apparec- di tutti i materiali utiliz-
           chi estintori;       zati non eccede il 50% del
           granate e bombe      prezzo franco fabbrica del
           estintrici           prodotto
    3814   Solventi e diluenti  Fabbricazione in cui il valore
           organici composti,   di tutti i materiali utiliz-
           non nominati ne'     zati non eccede il 50% del
           compresi altrove;    prezzo franco fabbrica del
           preparazioni per     prodotto
           togliere pitture o
           vernici
    3818   Elementi chimici     Fabbricazione in cui il valore
           drogati per essere   di tutti i materiali utiliz-
           utilizzati in        zati non eccede il 50% del
           elettronica, in      prezzo franco fabbrica del
           forma di dischi,     prodotto
           piastrine o forme
           analoghe; composti
           chimici drogati per
           essere utilizzati
           in elettronica
    3819   Liquidi per freni    Fabbricazione in cui il valore
           idraulici ed altri   di tutti i materiali utiliz-
           liquidi preparati    zati non eccede il 50% del
           per trasmissioni     prezzo franco fabbrica del
           idrauliche, non      prodotto
           contenenti o
           contenenti meno di
           70%, in peso di oli
           di petrolio o di
           minerali bituminosi
    3820   Preparazioni anti-   Fabbricazione in cui il valore
           gelo e liquidi       di tutti i materiali utiliz-
           preparati per lo     zati non eccede il 50% del
           sbrinamento          prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
    3822   Reattivi composti    Fabbricazione in cui il valore
           per diagnostica o    di tutti i materiali utiliz-
           da laboratorio,      zati non eccede il 50% del
           diversi da quelli    prezzo franco fabbrica del
           delle voci 3002 o    prodotto
           3006
    3823   Leganti preparati
           per forme o per
           anime da fonderia;
           prodotti chimici e
           preparazioni delle
           industrie chimiche
           o delle industrie
           connesse (comprese
           quelle costituite
           da miscele di
           prodotti naturali),
           non nominati ne'
           compresi altrove;
           prodotti residuali
           delle industrie
           chimiche o delle
           industrie connesse,
           non nominati ne'
           compresi altrove
           - i seguenti         Fabbricazione in cui tutti i
           prodotti della voce  materiali utilizzati sono
           3823:                classificati in una voce
                                diversa da quella del prodot-
                                to. Tuttavia, i materiali
                                classificati nella stessa voce
                                possono essere utilizzati,
                                purche' il loro valore non
                                ecceda il 20% del prezzo fran-
                                co fabbrica del prodotto
           -- leganti preparati
           da forme o per anime
           da fonderia, a
           partire da prodotti
           resinosi naturali
           -- acidi naftenici e
           i loro sali insolu-
           bili in acqua e
           loro esteri
           -- sorbitolo diverso
           da quello della voce
           2905
           -- solfati di
           petrolio, esclusi i
           solfonati di
           petrolio di metalli
           alcalini, d'ammonio
           e d'etanolammine;
           acidi solfonici di
           oli minerali
           bituminosi, tiofeni-
           ci, e loro sali
           -- scambiatori di
           ioni
           -- composizioni
           assorbenti per
           completare il vuoto
           nei tubi o nelle
           valvole elettriche
           -- ossidi di ferro
           alcalinizzati per la
           depurazione dei gas
           -- acque ammoniacali
           e masse depuranti
           esaurite provenienti
           dalla depurazione
           del gas illuminante
           -- acidi solfonafte-
           nici e loro sali
           insolubili in acqua
           e loro esteri
           -- oli di flemma e
           di Dippel
           -- miscele di sali
           aventi differenti
           anioni
           -- paste da
           copiatura a base
           gelatinosa, anche su
           supporto di carta o
           di tessuto
           - altri              Fabbricazione in cui il valore
                                di tutti i materiali utiliz-
                                zati non eccede il 50% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto

          (1)  La  nota  3  del  capitolo 32 precisa che si tratta di
          preparazioni del tipo  utilizzato  per  colorare  qualsiasi
          materiale,  o  di preparazioni utilizzate quali ingredienti
          nella  fabbricazione  di  coloranti,  purche'   non   siano
          classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.
          (2)  Per  "gruppo"  si  intende una parte della descrizione
          della voce doganale  separata  dal  resto  da  un  punto  e
          virgola.
          (3) Cfr. nota introduttiva 7 dell'allegato 1.

   Voce        Designazione     Lavorazione o trasformazione
 doganale      delle merci      alla quale devono essere sot-
    SA                          toposti i materiali non origi-
                                nari per ottenere il carattere
                                di prodotti originari
    (1)            (2)                         (3)              (4)



  da       Materie plastiche
  ex 3901  in forme primarie;
   a 3915  cascami, ritagli e
           rottami di plastica
           esclusi i prodotti
           della voce ex 3907
           per i quali la
           relativa regola e'
           specificata in
           appresso:
           - prodotti           Fabbricazione in cui:
           addizionali          - il valore di tutti i mate-
           omopolimerizzati     riali utilizzati non eccede il
                                50% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto, e
                                - il valore di tutti i
                                materiali del capitolo 39
                                utilizzati non eccede il 20%
                                del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto (1)
           - altri              Fabbricazione in cui il valore
                                di tutti i materiali del
                                capitolo 39 utilizzati non
                                eccede il 20% del prezzo
                                franco fabbrica del prodotto
                                (1)
  ex 3907  Copolimeri, ottenuti Fabbricazione in cui tutti i
           da policarbonati e   materiali utilizzati sono
           capolimeri           classificati in una voce
           acrilonitrile-buta-  diversa da quella del
           diene-stirene        prodotto. Tuttavia, i materia-
           (ABS)                li classificati nella stessa
                                voce possono essere utiliz-
                                zati, purche' il loro valore
                                non ecceda il 50% del prezzo
                                franco fabbrica del prodotto
                                (1)
  da       Semilavorati ed
  ex 3916  articoli di
   a 3921  plastica, esclusi
           quelli delle voci ex
           3916, ex 3917 e ex
           3920 e ex 3921, per
           i quali le relative
           regole sono
           specificate in
           appresso:
           - prodotti piatti,   Fabbricazione in cui il valore
           non solamente        di tutti i materiali del
           lavorati in superfi- capitolo 39 utilizzati non
           cie o tagliati in    eccede il 50% del prezzo
           forma diversa da     franco fabbrica del prodotto
           quella quadrata o
           rettangolare; altri
           prodotti, non
           semplicemente
           lavorati in
           superficie
           - altri
           -- prodotti          Fabbricazione in cui:
           addizionali          - il valore di tutti i mate-
           omopolimerizzati     riali utilizzati non eccede il
                                50% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto, e
                                - il valore di tutti i
                                materiali del capitolo 39
                                utilizzati non eccede il 20%
                                del prezzo franco fabbrica del
                                prodotto (1)
           -- altri             Fabbricazione in cui il valore
                                di tutti i materiale del
                                capitolo 39 utilizzati non
                                eccede il 20% del prezzo
                                franco fabbrica del prodotto
                                (1)
  ex 3916  Profilati e tubi     Fabbricazione in cui:
  e                             - il valore di tutti i mate-
  ex 3917                       riali non eccede il 50% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto, e
                                - il valore di tutti i
                                materiali dello stesso
                                capitolo del prodotto non
                                eccede il 20% del prezzo
                                franco fabbrica del prodotto
  ex 3920  Fogli e pellicole    Fabbricazione a partire da un
           di ionomeri          sale parziale di termoplasti-
                                ca, che e' un copolimero
                                d'etilene e dell'acido
                                metacrilico parzialmente
                                neutralizzato con ioni
                                metallici, principalmente di
                                zinco e sodio
  ex 3921  Fogli di plastica,   Fabbricazione a partire da
           metallizzati         fogli di poliestere altamente
                                trasparenti di spessore
                                inferiore a 23 micron (2)
  da 3922  Articoli di plastica Fabbricazione in cui il valore
   a 3926                       di tutti i materiali utiliz-
                                zati non eccede il 50%  del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
  ex       Gomma e lavori in    Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo gomma, esclusi gli   materiali utilizzati sono
  40       articoli delle voci  classificati in una voce
           4001, 4005, 4012 e   diversa da quella del prodotto
           ex 4017, per i quali
           le regole sono
           indicate in appresso
  ex 4001  Lastre "crepe" di    Laminazione di fogli "crepe"
           gomma per suole      di gomma naturale
    4005   Gomma mescolata,     Fabbricazione in cui il valore
           non vulcanizzata,    di tutti i materiali utiliz-
           in forme primarie    zati, esclusa la gomma natura-
           o in lastre, fogli   le, non eccede il 50% del
           o nastri             prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
    4012   Coperture usate o
           rigenerate, di
           gomma; coperture
           piene o semipiene,
           battistrada amovibi-
           li per coperture e
           protettori, in gomma
           - coperture rigene-  Rigenerazione di coperture
           rate, piene o semi-  usate
           piene, in gomma
           - altri              Fabbricazione a partire da
                                materiali di qualsiasi voce
                                doganale, esclusi quelli delle
                                voci 4011 e 4012
  ex 4017  Articoli in gomma    Fabbricazione a partire da
           indurita             gomma indurita
  ex       Pelli (diverse da    Fabbricazione in cui il valore
  capitolo quelle per pellicce- di tutti i materiali utiliz-
  41       ria) e cuoio greggi, zati sono classificati in una
           esclusi i prodotti   voce diversa da quella del
           delle voci ex 4102,  prodotto
           da 4104 a 4107 e
           4109, per i quali le
           regole sono indicate
           in appresso
  ex 4102  Pelli gregge di      Slanatura di pelli di ovini
           ovini, senza vello
  da 4104  Cuoio e pelli        Riconciatura di cuoio e pelli
   a 4107  depilati, preparati, preconciati o
           diversi da quelli
           delle voci 4108 o
           4109
                                Fabbricazione in cui tutti i
                                materiali utilizzati sono
                                classificati in una voce
                                doganale diversa da quella
                                del prodotto
    4109   Cuoio e pelli,       Fabbricazione a partire da
           verniciati o locca-  cuoio e pelle delle
           ti,; cuoio e pelli   voci da 4104 a 4107, purche'
           metalizzati          il loro valore non ecceda il
                                50% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
  capitolo Lavori di cuoio e    Fabbricazione in cui tutti i
  42       di pelli; oggetti di materiali utilizzati sono
           selleria e finimen-  classificati in una voce
           ti; oggetti da       doganale diversa da quella
           viaggio, borse,      del prodotto
           borsette e simili
           contenitori; lavori
           di budella
  ex       Pelli da pellicceria Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo e loro lavori;       materiali utilizzati sono
  43       pellicce artificia-  classificati in una voce
           li, esclusi i        diversa da quella del prodotto
           prodotti delle voci
           ex 4302 e 4303 per
           i quali le regole
           sono indicate in
           appresso
  ex 4302  Pelli da pellicceria
           conciate o
           preparate, cucite:
           - tavole, croci e    Imbianchimento o tintura, oltre
           manufatti simili     al taglio ed alla confezione
                                di pelli da pellicceria
                                conciate o preparate
           - altri              Fabbricazione a partire da
                                pelli da pellicceria conciate
                                o preparate, non cucite
    4303   Indumenti, accessori Fabbricazione a partire da
           di abbigliamento ed  pelli da pellicceria conciate
           altri oggetti di     o preparate, non cucite, della
           pelle da pellicceria voce 4302
  ex       Legno, carbone di    Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo legna e lavori di    materiali utilizzati sono
  44       legno, esclusi i     classificati in una voce
           prodotti delle voci  diversa da quella del prodotto
           ex 4403, ex 4407, ex
           4408, 4409, da ex
           4410 a ex 4413, ex
           4415, ex 4415, 4418
           e ex 4421, per i
           quali le regole sono
           indicate in appresso
  ex 4403  Legno semplicemente  Fabbricazione a partire da
           squadrato            legno grezzo, anche scortec-
                                ciato o semplicemente
                                sgrossato
  ex 4407  Legno segato o       Levigatura, piallatura o
           tagliato per il      incollatura con giunture a
           lungo, tranciato o   spina
           sfogliato, piallato,
           levigato o incollato
           con giunture a
           spina, di spessore
           superiore a 6 mm
  ex 4408  Fogli da impiallac-  Giuntura, piallatura, leviga-
           ciatura e fogli per  tura o incollatura con
           compensati, giuntati giunture a spina
           ed altro legno sega-
           to per il lungo,
           tranciato o sfoglia-
           to, piallato, levi-
           gato o incollato con
           giuntura a spina, di
           spessore inferiore o
           uguale a 6 mm
  ex 4409  Legno (comprese le
           liste e le tavolette
           (parchetti) per
           pavimenti, non
           riunite) profilato
           (con incastri
           semplici, scanalato,
           sagomato a forma di
           battente, con
           limbelli, smussato,
           con incastri a Y,
           con modanature,
           arrotondamenti o
           simili) lungo uno o
           piu' orli o superfi-
           ci, levigato o
           incollato con
           giunture a spina
    
    

         - levigato o incol-  Levigatura o incollatura, con
           lato con giunture a  giunture a spina
           spina
           - liste e modanature Fabbricazione di liste e
                                modanature
           - altro              Fabbricazione in cui tutti i
                                materiali utilizzati sono
                                classificati in una voce
                                diversa da quella del prodotto
  ex 4410  Liste e modanature,  Fabbricazione di liste e
  a        per cornici, per la  modanature
  ex 4413  decorazione interna
           di costruzioni, per
           impianti elettrici,
           e simili
  ex 4415  Casse, cassette,     Fabbricazione a partire da
           gabbie, cilindri ed  tavole non tagliate per un uso
           imballaggi simili,   determinato
           di legno
  ex 4416  Fusti, botti, tini,  Fabbricazione a partire da
           mastelli ed altri    legname da bottaio, segato
           lavori da bottaio,   sulle due facce principali,
           e loro parti, di     ma non altrimenti lavorato
           legno
  ex 4418  Lavori di falegname-
           ria e lavori di car-
           penteria per costru-
           zioni, compresi i
           pannelli cellulari,
           i pannelli per pavi-
           menti e le tavole di
           copertura (shingles
           e shakes), di legno
           - lavori di falegna- Fabbricazione in cui tutti i
           meria e lavori di    materiali utilizzati sono
           carpenteria per      classificati in una voce
           costruzioni          doganale diversa da quella del
                                prodotto. Tuttavia possono
                                essere utilizzati pannelli
                                cellulari o tavole di copertu-
                                ra ("shingles" e "shakes") di
                                legno
           - liste e modanature Fabbricazione di liste e
                                modanature
           - altri              Fabbricazione in cui tutti i
                                materiali utilizzati sono
                                classificati in una voce
                                diversa da quella del prodotto
  ex 4421  Legno preparato per  Fabbricazione a partire da
           fiammiferi; zeppe di legno di qualsiasi voce doga-
           legno per calzature  nale, escluso il legno in
                                fuscelli della voce 4409
  ex       Sughero e lavori di  Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo sughero, esclusi i   materiali utilizzati sono
  45       prodotti della voce  classificati in una voce
           4503 per i quali la  diversa da quella del prodotto
           regola e' indicata
           in appresso
    4503   Articoli in sughero  Fabbricazione a partire da
           naturale             sughero naturale della voce
                                4501
  capitolo Lavori di intreccio, Fabbricazione in cui tutti i
  46       da panieraio o       materiali utilizzati sono
           stuoaio              classificati in una voce
                                diversa da quella del prodotto
  capitolo Paste di legno o di  Fabbricazione in cui tutti i
  47       altre materie fibro- materiali utilizzati sono
           se cellulosiche;     classificati in una voce
           avanzi e rifiuti di  diversa da quella del prodotto
           carta o di cartone
  ex       Carta e cartone;     Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo lavori di pasta di   materiali utilizzati sono
  48       cellulosa, di carta  classificati in una voce
           o di cartone, esclu- diversa da quella del prodotto
           si i prodotti delle
           voci ex 4811, 4816,
           4817, ex 4818, ex
           4819, ex 4820 e ex
           4823, per i quali
           le regole sono
           indicate in appresso
  ex 4811  Carta e cartoni      Fabbricazione a partire da
           semplicemente        materie per la fabbricazione
           rigati, lineati o    della carta del capitolo 47
           quadrettati
    4816   Carta carbone, carta Fabbricazione a partire da
           detta "autocopiante" materiali per la fabbricazione
           e altra carta per    della carta del capitolo 47
           riproduzione di
           copie (diverse da
           quelle della voce
           4809) matrici
           complete per dupli-
           catori e lastre
           offset, di carta,
           anche condizionate
           in scatole
    4817   Buste, biglietti     Fabbricazione in cui:
           postali, cartoline   - tutti i materiali utilizzati
           postali non illu-    sono classificati in una voce
           strate e cartoncini  doganale diversa da quella del
           per corrispondenza,  prodotto, e
           di carta o di        - il valore di tutti i mate-
           cartone; scatole,    riali utilizzati non eccede il
           involucri a busta    50% del prezzo franco fabbrica
           e simili, di carta   del prodotto
           o di cartone,
           contenenti un
           assortimento di pro-
           dotti cartotecnici
           per corrispondenza
  ex 4818  Carta igienica       Fabbricazione a partire da
                                materiali per la fabbricazione
                                della carta del capitolo 47
  ex 4819  Scatole, sacchi,     Fabbricazione in cui:
           sacchetti, cartocci  - tutti i materiali utilizzati
           ed altri imballaggi  sono classificati in una voce
           di carta, di carto-  doganale diversa da quella del
           ne, di ovatta di     prodotto, e
           cellulosa o di       - il valore di tutti i mate-
           strati di fibre di   riali utilizzati non eccede il
           cellulosa            50% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
  ex 4820  Blocchi di carta da  Fabbricazione in cui il valore
           lettere              di tutti i materiali utiliz-
                                zati non eccede il 50% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
  ex 4823  Altra carta, altro   Fabbricazione a partire da
           cartone, altra ovat- materiali per la fabbricazione
           ta di cellulosa ed   della carta del capitolo 47
           altri strati di
           fibre di cellulosa,
           tagliati a misura
  ex       Prodotti dell'edito- Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo ria, della stampa o  materiali utilizzati sono
  49       delle altre indu-    classificati in una voce
           strie grafiche;      diversa da quella del prodotto
           testi manoscritti o
           dattiloscritti e
           piani esclusi i
           prodotti delle voci
           4909 e 4910 per i
           quali le regole sono
           indicate in appresso
    4909   Cartoline postali    Fabbricazione a partire da
           stampate o illustra- materiali non classificati
           te; cartoline stam-  nella voce 4909 o 4911
           pate con auguri o
           comunicazioni perso-
           nali, anche illu-
           strate, con o senza
           busta, guarnizioni
           od applicazioni
    4910   Calendari di ogni
           genere, stampati,
           compresi in blocchi
           di calendari da
           sfogliare:
           - calendari del      Fabbricazione in cui:
           genere "perpetuo",   - tutti i materiali utilizzati
           o muniti di blocchi  sono classificati in una voce
           di fogli sostituibi- doganale diversa da quella del
           li, montati su       prodotto, e
           supporti di materia  - il valore di tutti i mate-
           diversa dalla carta  riali utilizzati non eccede il
           o dal cartone        50% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
           - altri              Fabbricazione a partire da
                                materiali non classificati
                                nella voce 4909 o 4911
  ex       Seta, esclusi i      Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo prodotti delle voci  materiali utilizzati sono
  50       ex 5003, da 5004 a   classificati in una voce
           ex 5006 e 5007, per  diversa da quella del prodotto
           i quali le regole
           sono indicate in
           appresso
  ex 5003  Cascami di seta      Cardatura o pettinatura dei
           (compresi i bozzoli  cascami di seta
           non atti alla trat-
           tura, i cascami di
           filatura e gli
           sfilacciati),
           cardati o pettinati
  da 5004  Filati di seta e     Fabbricazione a partire da (3)
  a        filati di cascami di - seta greggia o cascami di
  ex 5006  seta                 seta cardati, pettinati o
                                altrimenti preparati per la
                                filatura,
                                - altre fibre naturali, non
                                cardate, ne' pettinate, ne'
                                altrimenti preparate per la
                                filatura.
                                - materiali chimici o paste
                                tessili, o
                                - materiali per la fabbrica-
                                zione della carta
    5007   Tessuti di seta o    Fabbricazione a partire da (1)
           di cascami di seta;  filati semplici
           - contenenti fili
           di gomma

          (1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci,
          da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la
          restrizione   riguarda   solo   il   gruppo   di  materiali
          predominante, per peso, nel prodotto.
          (2)  Sono  considerati  altamente  trasparenti  i  seguenti
          fogli:  fogli  aventi  un  fattore  di  disturbo  ottico  -
          misurato  secondo  il  metodo   ASTM-D   1003-16   con   il
          nefelometro di Gardner (fattore di disturbo) - inferiore al
          2%.
          (3)   Per   le  condizioni  speciali  relative  a  prodotti
          costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva
          5.

   Voce        Designazione     Lavorazione o trasformazione
 doganale      delle merci      alla quale devono essere sot-
    SA                          toposti i materiali non origi-
                                nari per ottenere il carattere
                                di prodotti originari
    (1)            (2)                        (3)               (4)



           - altri              Fabbricazione a partire da(1):
                                - filati di cocco,
                                - fibre naturali,
                                - fibre sintetiche o artifi-
                                ciali discontinue, non carda-
                                te, ne' pettinate ne' altri-
                                menti preparate per la filatu-
                                ra
                                - materiali chimici, o paste
                                tessili, o
                                - carta
                                oppure
                                Stampa accompagnata da almeno
                                due delle operazioni prepara-
                                torie o di finissaggio (quali
                                purga, sbianca, mercerizzo,
                                termofissaggio, sollevamento
                                del pelo, calandratura, trat-
                                tamento per impartire stabili-
                                ta' dimensionale, finissaggio
                                antipiega, decatissaggio, im-
                                pregnazione superficiale, ram-
                                mendo e slappolatura), purche'
                                il valore dei tessili non
                                stampati non ecceda il 47,5%
                                del prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
  ex       Lana, peli fini o    Fabbricazione in cui  tutti i
  capitolo grossolani, filati e materiali utilizzati sono
  51       tessuti di crine,    classificati in una voce di-
           esclusi i prodotti   versa da quella del prodotto
           delle voci da 5106 a
           5110 e da 5111 a
           5113 per i quali le
           regole sono indicate
           in appresso
  da 5106  Filati di lana, di   Fabbricazione a partire da (1):
   a 5110  peli fini o grosso-  - seta greggia o cascami di
           lani o di crine      seta cardati, pettinati o al-
                                trimenti preparati per la fi-
                                latura,
                                - fibre naturali, non cardate,
                                ne' pettinate, ne' altrimenti
                                preparate per la filatura,
                                - materiali chimici o paste
                                tessili, o
                                - materiale per la fabbrica-
                                zione della carta
  da 5111  Tessuti di lana, di
   a 5113  peli fini o grosso-
           lani o di crine:
           - contenenti fili di Fabbricazione a partire da (1)
           gomma                filati semplici
           - altri              Fabbricazione a partire da (1):
                                - filati di cocco,
                                - fibre naturali,
                                - fibre sintetiche o artifi-
                                ciali discontinue, non carda-
                                te, ne' pettinate ne' altri-
                                menti preparate per la filatu-
                                ra,
                                - materiali chimici, o paste
                                tessili, o
                                - carta
                                oppure
                                Stampa accompagnata da almeno

                                due delle operazioni prepara-
                                torie o di finissaggio (quali
                                purga, sbianca, mercerizzo,
                                termofissaggio, sollevamento

                                del pelo, calandratura, trat-
                                tamento per impartire stabili-
                                ta' dimensionale, finissaggio
                                antipiega, decatissaggio, im-
                                pregnazione superficiale, ram-
                                mendo e slappolatura), purche'
                                il valore dei tessili non
                                stampati non ecceda il 47,5%
                                del prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
  ex       Cotone, esclusi i    Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo prodotti delle voci  materiali utilizzati sono
  52       da 5204 a 5207 e da  classificati in una voce di-
           5208 a 5212 per i    versa da quella del prodotto
           quali le regole sono
           indicate in appresso
  da 5204  Filati di cotone     Fabbricazione a partire da (1):
   a 5207                       - seta greggia o cascami di
                                seta cardati, pettinati o al-
                                trimenti preparati per la fi-
                                latura,
                                - fibre naturali, non cardate,
                                ne' pettinate, ne' altrimenti
                                preparate per la filatura,
                                - materiali chimici o paste
                                tessili, o
                                - materiali per la fabbrica-
                                zione della carta
  da 5208  tessuti di cotone:
   a 5212  - contenenti fili di Fabbricazione a partire da (1)
           gomma                filati semplici
           - altri              Fabbricazione a partire da (1):
                                - filati di cocco,
                                - fibre naturali,
                                - fibre sintetiche o artifi-
                                ciali discontinue, non carda-
                                te, ne' pettinate ne' altri-
                                menti preparate per la filatu-
                                ra,
                                - materiali chimici, o paste
                                tessili, o
                                - carta
                                oppure
                                Stampa accompagnata da almeno
                                due delle operazioni prepara-
                                torie o di finissaggio (quali
                                purga, sbianca, mercerizzo,
                                termofissaggio, sollevamento
                                del pelo, calandratura, trat-
                                tamento per impartire stabili-
                                ta' dimensionale, finissaggio
                                antipiega, decatissaggio, im-
                                pregnazione superficiale, ram-
                                mendo e slappolatura), purche'
                                il valore dei tessili non
                                stampati non ecceda il 47,5%
                                del prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
  ex       Altre fibre tessili  Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo vegetali: filati di  materiali utilizzati sono
  53       carta e tessuti di   classificati in una voce di-
           filati di carta,     versa da quella del prodotto
           esclusi i prodotti
           delle voci da 5306 a
           5308 e da 5309 a
           5311, per i quali le
           regole sono indicate
           in appresso
  da 5306  Filati di altre fi-  Fabbricazione a partire da (1):
   a 5308  bre tessili vegeta-  - seta greggia o cascami di
           li; filati di carta  seta cardati, pettinati o al-
                                trimenti preparati per la fi-
                                latura,
                                - fibre naturali, non cardate,
                                ne' pettinate, ne' altrimenti
                                preparate per la filatura,
                                - materiali chimici o paste
                                tessili, o
                                - materiali per la fabbrica-
                                zione della carta
  da 5309  Tessuti di altre fi-
   a 5311  bre tessili vegeta-
           li; tessuti di fila-
           ti di carta:
           - contenenti fili di Fabbricazione a partire da (1)
           gomma                filati semplici
           - altri              Fabbricazione a partire da(1):
                                - filati di cocco,
                                - fibre naturali,
                                - fibre sintetiche o artifi-
                                ciali discontinue, non carda-
                                te, ne' pettinate ne' altri-
                                menti preparate per la filatu-
                                ra,
                                - materiali chimici, o paste
                                tessili,
                                - carta
                                oppure
                                Stampa accompagnata da almeno
                                due delle operazioni prepara-
                                torie o di finissaggio (quali
                                purga, sbianca, mercerizzo,
                                termofissaggio, sollevamento
                                del pelo, calandratura, trat-
                                tamento per impartire stabili-
                                ta' dimensionale, finissaggio
                                antipiega, decatissaggio, im-
                                pregnazione superficiale, ram-
                                mendo e slappolatura), purche'
                                il valore dei tessili non
                                stampati non ecceda il 47,5%
                                del prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
  da 5401  Filati, monofilamen- Fabbricazione a partire da (1):
   a 5406  ti e fili  di fila-  - seta greggia o cascami di
           menti o artificiali  seta cardati, pettinati o al-
                                trimenti preparati per la fi-
                                latura,
                                - fibre naturali, non cardate,
                                ne' pettinate, ne' altrimenti
                                preparate per la filatura,
                                - materiali chimici o paste
                                tessili, o
                                - materiali per la fabbrica-
                                zione della carta
    5407   Tessuti di filati di
    e      filamenti sintetici
    5408   o artificiali:
           - contenenti fili di Fabbricazione a partire da (1)
           gomma                filati semplici
           - altri              Fabbricazione a partire da (1):
                                - filati di cocco,
                                - fibre naturali,
                                - fibre sintetiche o artifi-
                                ciali discontinue, non carda-
                                date, ne' pettinate ne' altri-
                                menti preparate per la filatu-
                                ra,
                                - materiali chimici, o paste
                                tessili, o
                                - carta
                                oppure
                                Stampa accompagnata da almeno
                                due delle operazioni prepara-
                                torie o di finissaggio (quali
                                purga, sbianca, mercerizzo,
                                termofissaggio, sollevamento
                                del pelo, calandratura, trat-
                                tamento per impartire stabili-
                                ta' dimensionale, finissaggio
                                antipiega, decatissaggio, im-
                                pregnazione superficiale, ram-
                                mendo e slappolatura), purche'
                                il valore dei tessili non
                                stampati non ecceda il 47,5%
                                del prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
  da 5501  Fibre sintetiche o   Fabbricazione a partire da ma-
   a 5507  artificiali o di-    teriali chimici o paste tessi-
           scontinue            li
  da 5508  Filati e filati per  Fabbricazione a partire da (1):
   a 5511  cucire
                                - seta greggia o cascami di
                                seta cardati, pettinati o al-
                                trimenti preparati per la fi-
                                latura,
                                - fibre naturali, non cardate,
                                ne' pettinate, ne' altrimenti
                                preparate per la filatura,
                                - materiali chimici o paste
                                tessili, o
                                - materiali per la fabbrica-
                                zione della carta
    
    

  da 5512  Tessuti di fibre
   a 5516  sintetiche o artifi-
           ciali discontinue:
           - contenenti fili di Fabbricazione a partire da fi-
           gomma                lati semplici (1)
           - altri              Fabbricazione a partire da (1):
                                - filati di cocco,
                                - fibre naturali,
                                - fibre sintetiche o artifi-
                                ciali discontinue, non carda-
                                te, ne' pettinate ne' altri-
                                menti preparate per la filatu-
                                ra,
                                - materiali chimici, o paste
                                tessili, o
                                - carta
                                oppure
                                Stampa accompagnata da almeno
                                due delle operazioni prepara-
                                torie o di finissaggio (quali
                                purga, sbianca, mercerizzo,
                                termofissaggio, sollevamento
                                del pelo, calandratura, trat-
                                tamento per impartire stabili-
                                ta' dimensionale, finissaggio
                                antipiega, decatissaggio, im-
                                pregnazione superficiale, ram-
                                mendo e slappolatura), purche'
                                il valore dei tessili non
                                stampati non ecceda il 47,5%
                                del prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
  ex       Ovatte, feltri e     Fabbricazione a partire da (1):
 capitolo  stoffe non tessute;
  56       filati speciali;     - fibre naturali,
           spago, corde e funi; - filati di cocco,
           manufatti di corde-  - materiali chimici o paste
           ria, esclusi i pro-  tessili,
           dotti delle voci     - materiali per la fabbrica-
           5602, 5604, 5605 e   zione della carta
           5606, per le quali
           le relative regole
           sono specificate in
           appresso
    5602   Feltri, anche impre-
           gnati, spalmati, ri-
           coperti o stratifi-
           cati:
           - feltri all'ago     Fabbricazione a partire da (1):
                                - fibre naturali, o
                                - materiali chimici o paste
                                tessili
                                Tuttavia:
                                - il filato di polipropilene
                                della voce 5402
                                - le fibre di polipropilene
                                delle voci 5503 o 5506, o
                                - i fasci di fibre di polipro-
                                pilene della voce 5501, nei
                                quali la denominazione di un
                                singolo filamento o di una
                                singola fibra e' comunque in-
                                feriore a 9 decitex, possono
                                essere utilizzati purche' il
                                loro valore non ecceda il 40%
                                del prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
           - altri              Fabbricazione a partire da (1):
                                - fibre naturali,
                                - fiocco artificiale ottenuto
                                a partire dalla caseina, o
                                - materiali chimici o paste
                                tessili
    5604   Fili e corde di gom-
           ma, ricoperti di ma-
           terie tessili; fila-
           ti tessili, lamelle
           o forme simili delle
           voci 5404 o 5405,im-
           pregnati, spalmati,
           ricoperti o rivesti-
           ti di gomma o di ma-
           teria plastica:
           - fili e corde di    Fabbricazione a partire da fi-
           gomma ricoperti di   li o corde di gomma non rico-
           materie tessili      perti di materie tessili
           - altri              Fabbricazione a partire da(1):
                                - fibre naturali, non cardate,
                                ne' pettinate, ne' altrimenti
                                preparate per la filatura,
                                - materiali chimici o paste
                                tessili, o
                                - materiali per la fabbrica-
                                zione della carta
    5605   Filati metallici e   Fabbricazione a partire da (1):
           filati metallizzati,
           anche spiralati      - fibre naturali,
           (vergolinati), co-   - fibre sintetiche, o artifi-
           stituiti da filati   ciali discontinue, non car-
           tessili, lamelle o   date, ne' pettinate, ne' al-
           forme simili delle   trimenti preparate per la fi-
           voci 5404 o 5405,    latura,
           combinati con metal- - materiali chimici o paste
           lo in forma di fili, tessili, o
           di lamelle o di pol- - materiali per la fabbrica-
           veri, oppure rico-   zione della carta
           perti di metallo
    5606   Filati spiralati     Fabbricazione a partire da (1):
           (vergolinati) lamel- - fibre naturali,
           le o forme simili    - fibre sintetiche o artifi-
           delle voci 5404 o    ciali discontinue, non carda-
           5405 rivestite (spi- te, ne' pettinate, ne' altri-
           ralate), diversi da  menti preparate per la filatu-
           quelle della voce    ra,
           5605 e dai filati di - materiali chimici o paste
           crine rivestiti      tessili, o
           (spiralati); filati  - materiali per la fabbrica-
           di ciniglia: filati  zione della carta
           detti "a catenella"
  capitolo Tappeti ed altri ri- Fabbricazione a partire da (1):
  57       vestimenti del suolo - fibre naturali, o
           di materie tessili:  - materiali chimici o paste
                                tessili
           - di feltro ad ago   Tuttavia:
                                - i filati di polipropilene
                                della voce 5402, o
                                - le fibre di polipropilene
                                delle voci 5503 e 5506, o
                                - i fasci di fibre di polipro-
                                pilene della voce 5501, nei
                                quali la denominazione di un
                                singolo filamento o di una
                                singola fibra e' comunque in-
                                feriore a 9 decitex, possono
                                essere utilizzati purche' il
                                loro valore non ecceda il 40%
                                del prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
           - di altri feltri    Fabbricazione a partire da (1):
                                - fibre naturali, non cardate,
                                ne' pettinate, ne' altrimenti
                                preparate per la filatura, o
                                - materiali chimici o paste
                                tessili
           - di altri materiali Fabbricazione a partire da (1):
           tessili              - filati di cocco,
                                - filati di filamenti sinteti-
                                ci o artificiali
                                - fibre naturali, o
                                - fibre sintetiche o artifi-
                                ciali discontinue non cardate,
                                ne' pettinate, ne' altrimenti
                                preparate per la filatura
  ex       Tessuti speciali:
  capitolo superfici tessili
  58       "tufted"; pizzi; a-
           razzi; passamaneria;
           ricami, esclusi i
           prodotti delle voci
           5805 e 5810; per i
           quali le regole sono
           specificate in ap-
           presso:
           - elastici, costi-   Fabbricazione a partire da fi-
           tuiti da fili tessi- lati semplici (1)
           li associati a fili
           di gomma
           - altri              Fabbricazione a partire da (1):
                                - fibre naturali,
                                - fibre sintetiche o artifi-
                                ciali discontinue, non carda-
                                te, ne' pettinate, ne' altri-
                                menti preparate per la filatu-
                                tura, o
                                - materiali chimici o paste
                                tessili
                                oppure
                                Stampa accompagnata da almeno
                                due delle operazioni prepara-
                                torie o di finissaggio (quali
                                purga, sbianca, mercerizzo,
                                termofissaggio, sollevamento
                                del pelo, calandratura, trat-
                                tamento per impartire stabili-
                                ta' dimensionale, finissaggio
                                antipiega, decatissaggio, im-
                                pregnazione superficiale, ram-
                                mendo e slappolatura), purche'
                                il valore dei tessuti non
                                stampati non ecceda il 47,5%
                                del prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
    5805   Arazzi tessuti a ma- Fabbricazione in cui tutti i
           no (tipo Gobelins,   materiali utilizzati sono
           Fiandra, Aubusson,   classificati in una voce di-
           Beauvais e simili)   versa da quella del prodotto
           ed arazzi fatti al-
           l'ago (per esempio a
           piccolo punto, a
           punto a croce), an-
           che confezionati
    5810   Ricami in pezza, in  Fabbricazione in cui:
           strisce o in motivi  - tutti i materiali utilizzati
                                sono classificati in una voce
                                diversa da quella del prodot-
                                to, e
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                50% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
    5901   Tessuti spalmati di  Fabbricazione a partire da fi-
           colla, o di sostanze lati
           amidacee, dei tipi
           utilizzati in lega-
           toria, per cartonag-
           gi, nella fabbrica-
           zione di astucci o
           per usi simili, tele
           per decalco e tra-
           sparenti per il di-
           segno, tele prepara-
           te per la pittura;
           bugrane e tessuti
           simili rigidi per
           cappelleria
    5902   Nappe a trama per
           pneumatici ottenute
           da filati ad alta
           tenacita' di nylon o
           di altre poliammidi,
           di poliesteri o di
           rayon viscosa:
           - contenenti, in pe- Fabbricazione a partire da fi-
           so, non piu' del 90% lati
           di materie tessili
           - altri              Fabbricazione a partire da ma-
                                teriali chimici o paste tessi-
                                li
    5903   Tessuti impregnati,  Fabbricazione a partire da fi-
           spalmati o ricoperti lati
           di materia plastica
           o stratificati con
           materia plastica,
           diversi da quelli
           della voce 5902
    5904   Linoleum, anche ta-  Fabbricazione a partire da fi-
           gliati; rivestimenti lati (1)
           del suolo costituiti
           da una spalmatura o
           da una ricopertura
           applicata su un sup-
           porto di materie
           tessili, anche ta-
           gliati
    5905   Rivestimenti murali
           di materie tessili:
           - impregnati, spal-  Fabbricazione a partire da fi-
           mati, ricoperti o    lati
           stratificati con
           gomma, materie pla-
           stiche o altre mate-
           rie
           - altri              Fabbricazione a partire da (1):
                                - filati di cocco,
                                - fibre naturali,
                                - fibre sintetiche o artifi-
                                ciali discontinue, non carda-
                                te, ne' pettinate, ne' altri-
                                menti preparate per la filatu-
                                ra, o
                                - materiali chimici o paste
                                tessili
                                o
                                Stampa accompagnata da almeno
                                due delle operazioni prepara-
                                torie di finissaggio (quali
                                purga, sbianca, mercerizzo,
                                termofissaggio, sollevamento
                                del pelo, calandratura, trat-
                                tamento per impartire stabili-
                                ta' dimensionale, finissaggio
                                antipiega, decatissaggio, im-
                                pregnazione superficiale, ram-
                                mendo e slappolatura), purche'
                                il valore dei tessuti non
                                stampati non ecceda il 47,5%
                                del prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
    5906   Tessuti gommati, di-
           versi da quelli del-
           la voce 5902:
           - tessuti a maglia   Fabbricazione a partire da (1):
                                - fibre naturali,
                                - fibre sintetiche o artifi-
                                ciali discontinue, non carda-
                                te, ne' pettinate, ne' altri-
                                menti preparate per la filatu-
                                ra, o
                                - materiali chimici o paste
                                tessili
           - altri tessuti di   Fabbricazione a partire da ma-
           filati sintetici     teriali chimici
           contenenti, in peso,
           piu' del 90% di ma-
           terie tessili
           - altri              Fabbricazione a partire da fi-
                                lati
    5907   Altri tessuti impre- Fabbricazione a partire da fi-
           gnati, spalmati o    lati
           ricoperti; tele di-
           pinte per scenari di
           teatri, per sfondi
           di studi o per usi
           simili
    5908   Lucignoli tessuti,
           intrecciati o a ma-
           glia, di materie
           tessili, per lampa-
           de, fornelli, accen-
           dini, candele o si-
           mili; reticelle ad
           incandescenza e
           stoffe tubolari a
           maglia occorrenti
           per la loro fabbri-
           cazione, anche im-
           pregnate:
           - reticelle ad in-   Fabbricazione a partire da
           candescenza, impre-  stoffe tubolari a maglia
           gnate
           - altri              Fabbricazione in cui tutti i
                                materiali utilizzati sono
                                classificati in una voce di-
                                versa da quella del prodotto
  da 5909  Manufatti tessili
   a 5911  per usi industriali:
           - dischi e corone    Fabbricazione a partire da fi-
           per lucidare, diver- lati o da cascami di tessuti o
           si da quelli di fel- da stracci della voce 6310
           tro della voce 5911
           - altri              Fabbricazione a partire da (1):
                                - filati di cocco,
                                - fibre naturali,
                                - fibre sintetiche o artifi-
                                ciali, discontinue, non carda-
                                te, ne' pettinate, ne' altri-
                                menti preparate per la filatu-
                                ra, o
                                - materiali chimici o paste
                                tessili
  capitolo Stoffe a maglia      Fabbricazione a partire da (1):
  60                            - fibre naturali,
                                - fibre sintetiche o artifi-
                                ciali, discontinue, non carda-
                                te, ne' pettinate, ne' altri-
                                menti preparate per la filatu-
                                ra, o
                                - materiali chimici o paste
                                tessili

          (1)   Per   le  condizioni  speciali  relative  a  prodotti
          costituiti da materie tessili miste, cfr. nota introduttiva
          5.

   Voce        Designazione     Lavorazione o trasformazione
 doganale      delle merci      alla quale devono essere sot-
    SA                          toposti i materiali non origi-
                                nari per ottenere il carattere
                                di prodotti originari
    (1)            (2)                        (3)               (4)
capitolo Indumenti ed acces-
  61       sori di abbigliamen-
           to, a maglia:
           - ottenuti riunendo  Fabbricazione a partire da fi-
           mediante cucitura, o lati (1)
           altrimenti confezio-
           nati, due o piu'
           parti di stoffa a
           maglia, tagliate o
           realizzate diretta-
           mente nella forma
           voluta
           - altri              Fabbricazione a partire da (2)
                                - fibre naturali,
                                - fibre sintetiche o artifi-
                                ciali, discontinue, non carda-
                                te, ne' pettinate, ne' altri-
                                menti preparate per la filatu-
                                ra, o
                                - materiali chimici o paste
                                tessili
  ex       Indumenti ed acces-  Fabbricazione a partire da fi-
  capitolo sori di abbigliamen- lati (1) (2)
  62       to, diversi da quel-
           li a maglia, esclusi
           quelli delle voci
           doganali ex 6202, ex
           6204, ex 6206, ex
           6209, ex 6210, ex
           6211, 6213, 6214, ex
           6216 ed 6217, per i
           quali le relative
           regole sono specifi-
           cate in appresso
  ex 6202, Indumenti per donna  Fabbricazione a partire da fi-
  ex 6204, e bambini piccoli    lati (2)
  ex 6206, ("bebes") ed altri   o
     e     accessori per ve-    Fabbricazione a partire da
  ex 6209, stiario, confeziona- tessuti non ricamati, il cui
           ti, ricamati         valore non deve eccedere il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto (2)
  ex 6210, Equipaggiamenti      Fabbricazione a partire da fi-
     e     ignifughi in tessuto lati (2)
  ex 6216  ricoperto di un fo-  o
           glio di poliestere   Fabbricazione a partire da
           alluminizzato        tessuti non spalmati, il cui
                                valore non deve eccedere il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto (2)
    6213   Fazzoletti da naso o
     e     da taschino; scial-
    6214   li, sciarpe, fou-
           lard, fazzoletti da
           collo, sciarpette,
           mantiglie, veli e
           velette e manufatti
           simili:
           - ricamati           Fabbricazione a partire da fi-
                                lati semplici, greggi (1) (2)
                                o
                                Fabbricazione a partire da
                                tessuti non ricamati, il cui
                                valore non ecceda il 40% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto (2)
           - altri              Fabbricazione a partire da fi-
                                lati semplici, greggi (1) (2)
  ex 6217  Altri accessori di
           abbigliamento confe-
           zionati; parti di
           indumenti ed acces-
           sori di abbigliamen-
           to, diversi da quel-
           li della voce 6212
           - ricamati           Fabbricazione a partire da fi-
                                lati (1)
                                oppure
                                Fabbricazione a partire da
                                tessuti non ricamati, il cui
                                valore non eccede il 40% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto (1)
           - equipaggiamenti    Fabbricazione a partire da fi-
           ignifughi in tessuto lati (1)
           ricoperto di un fo-  oppure
           glio di poliestere   Fabbricazione a partire da
           alluminizzato        tessuti spalmati, il cui valo-
                                re non eccede il 40% del prez-
                                zo franco fabbrica del prodot-
                                to (1)
           - tessuti di rinfor- Fabbricazione in cui:
           zo per colletti e    - tutti i materiali utilizzati
           polsini, tagliati    sono classificati in una voce
                                diversa da quella del prodotto
                                e
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
           - altri              Fabbricazione a partire da fi-
                                lati (1)
  ex       Altri manufatti tes- Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo sili confezionati;   materiali utilizzati sono
  63       assortimenti; ogget- classificati in una voce di-
           ti da rigattiere e   versa da quella del prodotto
           stracci, esclusi i
           prodotti delle voci
           da 6301 a 6304,
           6305, 6306, ex 6307
           e 6308, per i quali
           le regole sono indi-
           cate in appresso
  da 6301  Coperte; biancheria
   a 6304  da letto, ecc.; ten-
           de, tendine, ecc.;
           altri manufatti per
           l'arredamento:
           - in feltro, non     Fabbricazione a partire da (2):
           tessuti              - fibre naturali, o
                                - materiali chimici o paste
                                tessili
    
    

         - altri:
           -- ricamati          Fabbricazione da filati sem-
                                plici, grezzi (1) (2)
                                oppure
                                Fabbricazione a partire da
                                tessuti non ricamati (ad
                                esclusione di quelli a maglia
                                e ad uncinetto), a condizione
                                che il valore del tessuto non
                                ricamato utilizzato non ecceda
                                il 40% del prezzo franco fab-
                                brica del prodotto
           - altri              Fabbricazione a partire da fi-
                                lati semplici, grezzi (1) (2)
    6305   Sacchi e sacchetti   Fabbricazione a partire da (1):
           da imballaggio       - fibre naturali,
                                - fibre sintetiche o artifi-
                                ciali, discontinue, non carda-
                                te, ne' pettinate, ne' altri-
                                menti preparate per la filatu-
                                ra, o
                                - materiali chimici o paste
                                tessili
    6306   Copertoni, vele per
           imbarcazioni, per
           tavole a vela o car-
           ri a vela, tende per
           l'esterno, tende ed
           oggetti per campeg-
           gio:
           - non tessuti        Fabbricazione a partire da (1):
                                - fibre naturali, o
                                - materiali chimici o paste
                                tessili
           - altri              Fabbricazione a partire da fi-
                                lati semplici, greggi (1)
  ex 6307  Altri manufatti con- Fabbricazione in cui il valore
           fezionati, compresi  di tutti i materiali utilizza-
           i modelli di vestiti ti non eccede il 40% del prez-
                                zo franco fabbrica del prodot-
                                to
    6308   Assortimenti costi-  Ciascun articolo incorporato
           tuiti da pezzi di    nell'assortimento deve rispet-
           tessuto e di filati, tare le regole applicabili
           anche con accessori, qualora non fosse presentato
           per la confezione di in assortimento.
           tappeti, di arazzi,  Tuttavia, articoli non origi-
           di tovaglie o di to- nari possono essere incorpora-
           vaglioli ricamati, o ti purche' il loro valore to-
           di manufatti tessili tale non ecceda il 15% del
           simili, in imballag- prezzo franco fabbrica del-
           gi per la vendita al l'assortimento
           minuto
  da 6401  Calzature            Fabbricazione a partire da ma-
   a 6405                       teriali di qualsiasi voce do-
                                ganale, escluse le calzature
                                incomplete formate da tomaie
                                fissate alle suole primarie o
                                ad altre parti inferiori della
                                voce 6406
    6406   Parti di calzature;  Fabbricazione in cui tutti i
           suole interne amovi- materiali utilizzati sono
           bili, tallonetti ed  classificati in una voce di-
           oggetti simili amo-  versa da quella del prodotto
           vibili; ghette, gam-
           bali ed oggetti si-
           mili, e loro parti
  ex       Cappelli, copricapo  Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo ed altre acconciatu- materiali utilizzati sono
  65       re; loro parti,      classificati in una voce di-
           esclusi i prodotti   versa da quella del prodotto
           delle voci 6503 e
           6505, per i quali le
           regole sono indicate
           in appresso
    6503   Cappelli, copricapo  Fabbricazione a partire da fi-
           ed altre acconciatu- lati o da fibre tessili (1)
           re, di feltro, fab-
           bricati con le cam-
           pane o con i dischi
           o piatti della voce
           6501, anche guarniti
    6505   Cappelli, copricapo  Fabbricazione a partire da fi-
           ed altre acconciatu- lati o da fibre tessili (1)
           re a maglia, o con-
           fezionati con pizzi,
           feltro o altri pro-
           dotti tessili, in
           pezzi (ma non in
           strisce), anche
           guarniti; retine per
           capelli di qualsiasi
           materia, anche guar-
           nite
  ex       Ombrelli (da pioggia Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo o da sole), ombrel-  materiali utilizzati sono
  66       loni, bastoni, ba-   classificati in una voce di-
           stoni-sedile, fru-   versa da quella del prodotto
           ste, frustini e loro
           parti, esclusi i
           prodotti della voce
           6601 per i quali la
           regola e' indicata
           in appresso
    6601   Ombrelli (da pioggia Fabbricazione in cui il valore
           o da sole), ombrel-  di tutti i materiali utilizza-
           loni (compresi gli   ti non eccede il 50% del prez-
           ombrelli-bastoni,    zo franco fabbrica del prodot-
           gli ombrelloni da    to
           giardino e simili)
  capitolo Piume e calugine     Fabbricazione in cui tutti i
  67       preparate e oggetti  materiali utilizzati sono
           di piume e di calu-  classificati in una voce di-
           gine; fiori artifi-  versa da quella del prodotto
           ciali; lavori di ca-
           pelli
  ex       Lavori di pietre,    Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo gesso, cemento,      materiali utilizzati sono
  68       amianto, mica o      classificati in una voce di-
           materie simili,      versa da quella del prodotto
           esclusi i prodotti
           delle voci ex 6803,
           ex 6812 e 6814, per
           i quali le regole
           sono indicate in
           appresso
  ex 6803  Lavori di ardesia    Fabbricazione a partire dal-
           naturale o agglome-  l'ardesia lavorata
           rata
  ex 6812  Lavori in amianto;   Fabbricazione a partire da ma-
           lavori di miscele a  teriali appartenenti a tutte
           base di amianto o a  le voci
           base di amianto e
           carbonato di magne-
           sio
  ex 6814  Lavori di mica, com- Fabbricazione a partire da mi-
           presa la mica agglo- ca lavorata (compresa la mica
           merata o ricostitui- agglomerata o ricostituita)
           ta, anche su suppor-
           to di carta, di car-
           tone o di altri ma-
           teriali
  capitolo Prodotti ceramici    Fabbricazione in cui tutti i
  69                            materiali utilizzati sono
                                classificati in una voce di-
                                versa da quella del prodotto
  ex       Vetro e lavori di    Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo vetro, esclusi i     materiali utilizzati sono
  70       prodotti delle voci  classificati in una voce di-
           7006, 7007, 7008,    versa da quella del prodotto
           7009, 7010, 7013 ex
           7019, per i quali le
           regole sono indicate
           in appresso
    7006   Vetro delle voci     Fabbricazione a partire da ma-
           7003, 7004 o 7005,   teriali della voce 7001
           curvato, smussato,
           inciso, forato,
           smaltato o altrimen-
           ti lavorato, ma non
           incorniciato ne'
           combinato con altri
           materiali
    7007   Vetro di sicurezza,  Fabbricazione a partire da ma-
           costituito da vetri  teriali della voce 7001
           temperati o formati
           da fogli aderenti
           fra loro
    7008   Vetri isolanti a pa- Fabbricazione a partire da ma-
           reti multiple        teriali della voce 7001
    7009   Specchi di vetro,    Fabbricazione a partire da ma-
           anche incorniciati,  teriali della voce 7001
           compresi gli specchi
           retrovisivi
    7010   Damigiane, botti-    Fabbricazione in cui tutti i
           glie, boccette, ba-  materiali utilizzati sono
           rattoli, vasi, im-   classificati in una voce doga-
           ballaggi tubolari,   nale diversa da quella del
           ampolle ed altri re- prodotto
           cipienti per il tra- o
           sporto o l'imballag- Sfaccettatura di bottiglie e
           gio, di vetro; ba-   boccette il cui valore non ec-
           rattoli per conser-  cede il 50% del prezzo franco
           ve, di vetro; tappi, fabbrica del prodotto finito
           coperchi ed altri
           dispositivi di chiu-
           sura, di vetro
    7013   Oggetti di vetro per Fabbricazione in cui tutti i
           la tavola, la cuci-  materiali utilizzati sono
           na, la toletta,      classificati in una voce doga-
           l'ufficio, la deco-  nale diversa da quella del
           razione degli appar- prodotto
           tamenti o per usi    o
           simili, diversi da-  Sfaccettatura di oggetti di
           gli oggetti delle    vetro, il cui valore non ecce-
           voci 7010 o 7018     de il 50% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto finito
                                o
                                Decorazione a mano (ad esclu-
                                sione della stampa serigrafi-
                                ca) di oggetti di vetro sof-
                                fiato a mano, il cui valore
                                non eccede il 50% del prezzo
                                franco fabbrica del prodotto
                                finito
  ex 7019  Lavori di fibre di   Fabbricazione a partire da:
           vetro, diversi da    - stoppini greggi, filati ac-
           filati               coppiati in parallelo senza
                                torsione (roving), e
                                - lana di vetro
  ex       Perle fini o colti-  Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo vate, pietre prezio- materiali utilizzati sono
  71       se (gemme), pietre   classificati in una voce di-
           semipreziose (fini)  versa da quella del prodotto
           o simili, metalli
           preziosi, metalli
           placcati o ricoperti
           di metalli preziosi
           e lavori di queste
           materie; minuterie
           di fantasia; monete,
           esclusi i prodotti
           delle voci ex 7102,
           ex 7103, ex 7104,
           7106, ex 7107, 7108,
           ex 7109, 7110, ex
           7111, 7116 e 7117,
           per i quali le rego-
           le sono indicate in
           appresso
  ex 7102  Pietre preziose      Fabbricazione a partire da
  ex 7103  (gemme), semiprezio- pietre preziose (gemme), o se-
     e     se (fini), naturali, mipreziose (fini), non lavora-
  ex 7104  sintetiche o rico-   te
           stituite, lavorate
    7106   Metalli preziosi:
    7108 e - greggi             Fabbricazione a partire da ma-
    7110                        teriali non classificati nelle
                                voci doganali 7106, 7108 o
                                7110
                                o
                                Separazione elettrolitica,
                                termica o chimica di metalli
                                preziosi delle voci doganali
                                7106, 7108 o 7110
                                o
                                Fabbricazione di leghe di me-
                                talli preziosi delle voci
                                7106, 7108 o 7110 tra di loro
                                o con metalli comuni
           - semilavorati o in  Fabbricazione a partire da me-
           polvere              talli preziosi, greggi
  ex 7107, Metalli comuni rico- Fabbricazione a partire da me-
  ex 7109  perti di metalli     talli comuni ricoperti di me-
     e     preziosi, semilavo-  talli preziosi, greggi
  ex 7111  rati
    7116   Lavori di perle fini Fabbricazione in cui il valore
           o coltivate, di pie- di tutti i materiali utilizza-
           tre preziose (gem-   ti non eccede il 50% del prez-
           me), di pietre semi- zo franco fabbrica del prodot-
           preziose (fini) o di to
           pietre sintetiche o
           ricostituite
    7117   Minuterie di fanta-  Fabbricazione in cui tutti i
           sia                  materiali utilizzati sono
                                classificati in una voce doga-
                                nale diversa da quella del
                                prodotto
                                o
                                Fabbricazione a partire da
                                parti in metalli comuni, non
                                placcati o ricoperti di metal-
                                li preziosi, purche' il valore
                                di tutti i materiali utilizza-
                                ti non ecceda il 50% del prez-
                                zo franco fabbrica del prodot-
                                to
  ex       Ghisa, ferro e ac-   Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo ciaio, esclusi i     materiali utilizzati sono
  72       prodotti delle voci  classificati in una voce di-
           7207, da 7208 a      versa da quella del prodotto
           7216, 7217, ex 7218,
           da 7219 e 7222,7223,
           ex 7224, da 7225 a
           7227, 7228 e 7229,
           per i quali le rego-
           le sono indicate in
           appresso
    7207   Semiprodotti di fer- Fabbricazione a partire da ma-
           ro o di acciai non   teriali delle voci 7201, 7202,
           legati               7203, 7204 e 7205
  da 7208  Prodotti laminati    Fabbricazione a partire da
   a 7216  piatti, vergella o   lingotti o altre forme prima-
           bordione, barre,     rie della voce 7206
           profilati di ferro o
           di acciai non legati
    7217   Fili di ferro o di   Fabbricazione a partire da se-
           acciai non legati    miprodotti della voce 7207
  ex 7218, Semiprodotti, pro-   Fabbricazione a partire da
  da 7219  dotti laminati piat- lingotti o altre forme prima-
   a 7222  ti, barre, profilati rie della voce 7218
           di acciai inossida-
           bili
    7223   Fili di acciai inos- Fabbricazione a partire da se-
           sidabili             miprodotti della voce 7218
  ex 7224, Semiprodotti, pro-   Fabbricazione a partire da
  da 7225  dotti laminati piat- lingotti o altre forme prima-
   a 7227  ti, barre, profilati rie della voce 7224
           in altri acciai le-
           gati
    7228   Barre e profilati di Fabbricazione a partire da
           altri acciai legati; lingotti o altre forme prima-
           barre forate per la  rie delle voci 7206, 7218 o
           perforazione, di ac- 7224
           ciai legati o non
           legati
    7229   Fili di altri acciai Fabbricazione a partire da se-
           legati               miprodotti della voce 7224
  ex       Lavori di ghisa,     Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo ferro o acciaio,     materiali utilizzati sono
  73       esclusi i prodotti   classificati in una voce di-
           delle voci ex 7301,  versa da quella del prodotto
           7302, 7304, 7305,
           7306, ex 7307, 7308
           e ex 7315, per i
           quali le regole sono
           indicate in appresso
  ex 7301  Palancole            Fabbricazione a partire da ma-
                                teriali della voce 7206
    7302   Elementi per la co-  Fabbricazione a partire da ma-
           struzione di strade  teriali della voce 7206
           ferrate, di ghisa,
           di ferro o di accia-
           io: rotaie, contro-
           rotaie e rotaie a
           cremagliera, aghi,
           cuori, tiranti per
           aghi ed altri ele-
           menti per incroci o
           scambi, traverse,
           stecche (ganasce),
           cuscinetti, cunei,
           piastre di appoggio,
           piastre di fissag-
           gio, piastre e barre
           di scartamento ed
           altri pezzi special-
           mente costruiti per
           la posa, la congiun-
           zione o il fissaggio
           delle rotaie
    7304,  Tubi e profilati ca- Fabbricazione a partire da ma-
    7305 e vi, di ferro (non    teriali delle voci 7206, 7207,
    7306   ghisa) o di acciaio  7218 o 7224
  ex 7307  Accessori per tubi   Tornitura, trapanatura, alesa-
           (ISO n. X5CrNiMo     tura, filettatura, sbavatura e
           1712), composti di   sabbiatura di abbozzi fucina-
           piu' parti           ti, il cui valore non eccede
                                il 35% del prezzo franco fab-
                                brica del prodotto
    7308   Costruzioni e parti  Fabbricazione in cui tutti i
           di costruzioni (per  materiali utilizzati sono
           esempio: ponti ed    classificati in una voce doga-
           elementi di ponti,   nale diversa da quella del
           porte di cariche o   prodotto. Tuttavia i profilati
           chiuse, torri, pilo- ottenuti per saldatura della
           ni, pilastri, colon- voce 7301 non possono essere
           ne, ossature, impal- utilizzati
           cature, tettoie,
           porte e finestre e
           loro intelaiature,
           stipiti e soglie,
           serrande di chiusu-
           ra, balaustrate) di
           ghisa, ferro o ac-
           ciao, escluse le
           costruzioni prefab-
           bricate della voce
           9406; lamiere, bar-
           re, profilati, tubi
           e simili, di ghisa,
           ferro o acciaio,
           predisposti per es-
           sere utilizzati nel-
           le costruzioni
    7315   Catene antisdruccio- Fabbricazione in cui il valore
           levoli               di tutti i materiali della vo-
                                ce 7315 utilizzati non eccede
                                il 50% del prezzo franco fab-
                                brica del prodotto
  ex       Rame e lavori di ra- Fabbricazione in cui:
  capitolo me, esclusi i pro-   - tutti i materiali utilizza-
  74       dotti delle voci da  ti, sono classificati in una
           7401 a 7405; le re-  voce doganale diversa da quel-
           gole applicabili ai  la del prodotto, e
           quali sono specifi-  - il valore di tutti i mate-
           cate in appresso     riali utilizzati non eccede il
                                50% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
    7401   Metalline cuprifere; Fabbricazione in cui tutti i
           rame da cementazione materiali utilizzati sono
           (precipitato di ra-  classificati in una voce di-
           me)                  versa da quella del prodotto
    7402   Rame non raffinato;  Fabbricazione in cui tutti i
           anodi di rame per    materiali utilizzati sono
           affinazione elettro- classificati in una voce di-
           litica               versa da quella del prodotto
    7403   Rame raffinato e le-
           ghe di rame, grezzo:
           - rame raffinato     Fabbricazione in cui tutti i
                                materiali utilizzati sono
                                classificati in una voce di-
                                versa da quella del prodotto
           - leghe di rame      Fabbricazione a partire da ra-
                                me raffinato, grezzo, o da ca-
                                scami e rottami
    7404   Cascami ed avanzi di Fabbricazione in cui tutti i
           rame                 materiali utilizzati sono
                                classificati in una voce di-
                                versa da quella del prodotto
    7405   Leghe madri di rame  Fabbricazione in cui tutti i
                                materiali utilizzati sono
                                classificati in una voce di-

                                versa da quella del prodotto
  ex       Nichel e lavori di   Fabbricazione in cui:
  capitolo nichel, esclusi i    - tutti i materiali utilizzati
  75       prodotti delle voci  sono classificati in una voce
           da 7501 a 7503, per  doganale diversa da quella del
           i quali le regole    prodotto, e
           sono indicate in ap- - il valore di tutti i mate-
           presso               riali utilizzati non eccede il
                                50% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
  da 7501  Metalline di nichel, Fabbricazione in cui tutti i
   a 7503  "sinters" di ossidi  materiali utilizzati sono
           di nichel ed altri   classificati in una voce di-
           prodotti intermedi   versa da quella del prodotto
           della metallurgia
           del nichel; nichel
           greggio, cascami ed
           avanzi di nichel
  ex       Alluminio e lavori   Fabbricazione in cui:
  capitolo di alluminio, esclu- - tutti i materiali utilizzati
  76       si i prodotti delle  sono classificati ad una voce
           voci 7601, 7602 e ex diversa da quella del
           7616; per i quali le prodotto, e
           regole sono indicate - il valore di tutti i mate-
           in appresso          riali utilizzati non eccede il
                                50% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
    7601   Alluminio grezzo     Fabbricazione tramite tratta-
                                mento termico o elettrolitico
                                a partire da alluminio non le-
                                gato o cascami e rottami di
                                alluminio
    7602   Cascami ed avanzi di Fabbricazione in cui tutti i
           alluminio            materiali utilizzati sono
                                classificati in una voce di-
                                versa da quella del prodotto
  ex 7616  Articoli di allumi-  Fabbricazione in cui:
           nio diversi dalle    - tutti i materiali utilizzati
           tele metalliche      sono classificati in una voce
           (comprese le tele    doganale diversa da quella del
           continue o senza fi- prodotto. Tuttavia le tele me-
           ne), reti e griglie, talliche (comprese le tele
           di fili di alluminio continue o senza fine), le re-
           e lamiere o nastri   ti e le griglie, di fili di
           spiegati di allumi-  alluminio e le lamiere o na-
           nio                  stri spiegati di alluminio
                                possono essere utilizzati, e
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                50% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
  ex       Piombo e lavori di   Fabbricazione in cui:
  capitolo piombo, esclusi i    - tutti i materiali utilizzati
  78       prodotti delle voci  sono classificati in una voce
           7801 e 7802, per i   doganale diversa da quella del
           quali le regole sono prodotto, e                  -
           indicate in appresso - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                50% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
    
    

 7801   Piombo greggio:
           - Piombo raffinato   Fabbricazione a partire da
                                piombo d'opera
           - altri              Fabbricazione in cui tutti i
                                materiali utilizzati sono
                                classificati in una voce doga-
                                nale diversa da quella del
                                prodotto. Tuttavia i cascami
                                e i rottami di piombo della
                                voce 7802 non possono essere
                                utilizzati
    7802   Cascami ed avanzi di Fabbricazione in cui tutti i
           piombo               materiali utilizzati sono
                                classificati in una voce di-
                                versa da quella del prodotto
  ex       Zinco e lavori di    Fabbricazione in cui:
  capitolo zinco, esclusi i     - tutti i materiali utilizzati
  79       prodotti delle voci  sono classificati in una voce
           7901 e 7902, per i   doganale diversa da quella del
           quali le regole sono prodotto, e
           indicate in appresso - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                50% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
    7901   Zinco greggio        Fabbricazione in cui tutti i
                                materiali utilizzati sono
                                classificati in una voce doga-
                                nale diversa da quella del
                                prodotto. Tuttavia i cascami e
                                i rottami di zinco della voce
                                7902 non possono essere uti-
                                lizzati
    7902   Cascami ed avanzi di Fabbricazione in cui tutti i
           zinco                materiali utilizzati sono
                                classificati in una voce di-
                                versa da quella del prodotto
  ex       Stagno e lavori di   Fabbricazione in cui:
  capitolo stagno, esclusi i    - tutti i materiali utilizzati
  80       prodotti delle voci  sono classificati in una voce
           8001, 8002 e 8007,   doganale diversa da quella del
           per i quali le rego- prodotto, e
           le sono indicate in  - il valore di tutti i mate-
           appresso             riali utilizzati non eccede il
                                50% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
    8001   Stagno greggio       Fabbricazione in cui tutti i
                                materiali utilizzati sono
                                classificati in una voce doga-
                                nale diversa da quella del
                                prodotto. Tuttavia i materiali
                                della voce 8002 non possono
                                essere utilizzati
    8002   Cascami ed avanzi di Fabbricazione in cui tutti i
     e     stagno; altri lavori materiali utilizzati sono
    8007   di stagno            classificati in una voce di-
                                versa da quella del prodotto



  capitolo Altri metalli comu-
  81       ni; cermet; lavori
           di queste materie
           - altri metalli co-  Fabbricazione in cui il valore
           muni, lavorati; la-  di tutti i materiali classi
           vori di queste mate- ficati nella stessa voce del
           rie                  prodotto utilizzato non eccede
                                il 50% del prezzo franco fab-
                                brica del prodotto
           - altri              Fabbricazione in cui tutti i
                                materiali utilizzati sono
                                classificati in una voce di-
                                versa da quella del prodotto
  ex       Utensili e utensile- Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo ria; oggetti di col- materiali utilizzati sono
  82       telleria e posateria classificati in una voce di-
           da tavola, di metal- versa da quella del prodotto
           li comuni; parti di
           questi oggetti di
           metalli comuni,
           esclusi i prodotti
           delle voci 8206,
           8207, 8208, ex 8211,
           8214 e 8215, per i
           quali le regole sono
           indicate in appresso
    8206   Utensili compresi in Fabbricazione in cui tutti i
           almeno due delle vo- materiali utilizzati sono
           ci da 8202 a 8205,   classificati in una voce doga-
           condizionati in as-  nale diversa dalle voci da
           sortimenti per la    8202 a 8205. Tuttavia, utensi-
           vendita al minuto    li delle voci da 8202 a 8205
                                possono essere inseriti negli
                                assortimenti purche' il loro
                                valore non ecceda il 15% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
    8207   Utensili intercam-   Fabbricazione in cui:
           biabili per utensi-  - tutti i materiali utilizzati
           leria a mano, anche  sono classificati in una voce
           meccanica o per mac- doganale diversa da quella del
           chine utensili (per  prodotto, e
           esempio: per imbuti- - il valore di tutti i mate-
           re, stampare, punzo- riali utilizzati non eccede il
           nare, maschiare, fi- 40% del prezzo franco fabbrica
           lettare, forare,     del prodotto
           alesare, scanalare,
           fresare, tornire,
           avvitare) comprese
           le filiere per tra-
           filare o estrudere i
           metalli, nonche' gli
           utensili di perfora-
           zione o di sondaggio
    8208   Coltelli e lame      Fabbricazione in cui:
           trancianti per mac-  - tutti i materiali utilizzati
           chine o apparecchi   sono classificati in una voce
           meccanici            doganale diversa da quella del
                                prodotto, e
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
  ex 8211  Coltelli (diversi da Fabbricazione in cui tutti i
           quelli della voce    materiali utilizzati sono
           8208), a lama tran-  classificati in una voce doga-
           ciante o dentata,    nale diversa da quella del
           compresi i roncoli   prodotto. Tuttavia, le lame di
           chiudibili           coltello ed i manici di metal-
                                li comuni possono essere uti-
                                lizzati
    8214   Altri oggetti di     Fabbricazione in cui tutti i
           coltelleria (per     materiali utilizzati sono
           esempio: tosatrici,  classificati in una voce doga-
           fenditoi, coltellac- nale diversa da quella del
           ci, scuri da macel-  prodotto. Tuttavia, i manici
           laio o da cucina e   di metalli comuni possono es-
           tagliacarte), uten-  sere utilizzati
           sili ed assortimenti
           di utensili per ma-
           nicure o pedicure
           (comprese le lime da
           unghie)
    8215   Cucchiai, forchette, Fabbricazione in cui tutti i
           mestoli, schiumaro-  materiali utilizzati sono
           le, palette da tor-  classificati in una voce doga-
           ta, coltelli specia- nale diversa da quella del
           li da pesce o da     prodotto. Tuttavia, i manici
           burro, pinze da zuc- di metalli comuni possono es-
           chero e oggetti si-  sere utilizzati
           mili
  ex       Lavori diversi di    Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo metalli comuni       materiali utilizzati sono
  83       esclusi i prodotti   classificati in una voce di-
           delle voci ex 8306   versa da quella del prodotto
           per i quali le rego-
           le sono indicate in
           appresso
  ex 8306  Statuette ed oggetti Fabbricazione in cui tutti i
           di ornamento per in- materiali utilizzati sono
           terni, di metalli    classificati in una voce doga-
           comuni               nale diversa da quella del
                                prodotto. Tuttavia, gli altri
                                materiali della voce 8306 pos-
                                sono essere utilizzati purche'
                                il loro valore non ecceda il
                                30% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto

          (1)   Per   le  condizioni  speciali  relative  a  prodotti
          costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota n. 5.
          (2) Cfr. nota n. 6.

   Voce        Designazione     Lavorazione o trasformazione
 doganale      delle merci      alla quale devono essere sot-
    SA                          toposti i materiali non origi-
                                nari per ottenere il carattere
                                di prodotti originari
    (1)            (2)                         (3)

  ex       Reattori nucleari,   Fabbricazione in cui:
  capitolo caldaie, macchine,   - tutti i materiali utilizzati
  84       apparecchi e conge-  sono classificati in una voce
           gni meccanici; parti doganale diversa da quella del
           di queste macchine   prodotto, e
           o apparecchi esclusi - tutti i materiali utilizzati
           i prodotti delle     sono classificati in una voce
           seguenti voci o par- doganale diversa da quella del
           ti di voci dogana-   prodotto
           li, per i quali le
           relative regole fi-
           gurano in appresso:
           ex 8401, 8402, 8403,
            ex 8404, da 8406 a
           8409, 8411, 8412, ex
           8413, ex 8414, 8415,
           8418, ex 8419, 8420,
           8423, da 8425 a
           8430, ex 8431, 8439,
           8441, da 8444 a
           8447, ex 8448, 8452,
           da 8456 a 8466, da
           8469 a 8472, 8480,
           8482, 8484 e 8485
  ex 8401  Elementi combustibi- Fabbricazione in cui tutti i
           li nucleari          materiali utilizzati sono
                                classificati in una voce di-
                                versa da quella del prodotto
                                (1)
    8402   Caldaie a vapore     Fabbricazione in cui:
           (generatori di vapo- - tutti i materiali utilizzati
           re), diverse dalle   sono classificati in una voce
           caldaie per il ri-   diversa da quella del prodot-
           scaldamento centrale to, e
           costruite per pro-   - il valore di tutti i mate-
           durre contemporanea- riali utilizzati non eccede il
           mente acqua calda e  40% del prezzo franco fabbrica
           vapore a bassa pres- del prodotto
           sione; caldaie dette
           "ad acqua surriscal-
           data"
  8403 e   Caldaie per il ri-   Fabbricazione in cui tutti i
  ex 8404  scaldamento centra-  materiali utilizzati sono
           le, diverse da quel- classificati in una voce di-
           le della voce 8402 e versa da 8403 o 8404.
           apparecchi ausiliari
           per caldaie per il
           riscaldamento
    8406   Turbine a vapore     Fabbricazione in cui il valore
                                di tutti i materiali non ec-
                                cede il 40% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
    8407   Motori a pistone     Fabbricazione in cui il valore
           alternativo o rota-  di tutti i materiali non ec-
           tivo, con accensione cede il 40% del prezzo franco
           a scintilla (motori  fabbrica del prodotto
           a scoppio)
    8408   Motori a pistone,    Fabbricazione in cui il valore
           con accensione per   di tutti i materiali non ec-
           compressione (motori cede il 40% del prezzo franco
           diesel o semi-       fabbrica del prodotto
           diesel)
    8409   Parti riconoscibili  Fabbricazione in cui il valore
           come destinate,      di tutti i materiali non ec-
           esclusivamente o     cede il 40% del prezzo franco
           principalmente, ai   fabbrica del prodotto
           motori delle voci
           8407 o 8408
    8411   Turboreattori,       Fabbricazione in cui:
           turbopropulsori e    - tutti i materiali utilizzati
           altre turbine a gas  sono classificati in una voce
                                diversa da quella del prodot-
                                to, e
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
    8412   Altri motori e mac-  Fabbricazione in cui il valore
           chine motrici        di tutti i materiali non ec-
                                cede il 40% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
  ex 8413  Pompe volumetriche   Fabbricazione in cui:
           rotative             - tutti i materiali utilizzati
                                sono classificati in una voce
                                diversa da quella del prodot-
                                to, e
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
  ex 8414  Ventilatori e simi-  Fabbricazione in cui:
           li, per usi indu-    - tutti i materiali utilizzati
           striali              sono classificati in una voce
                                diversa da quella del prodot-
                                to, e
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
    8415   Macchine ed apparec- Fabbricazione in cui il valore
           chi per il condizio- di tutti i materiali utiliz-
           namento dell'aria,   zati non eccede il 40% del
           comprendenti un      prezzo franco fabbrica del
           ventilatore a moto-  prodotto
           re e dei dispositivi
           atti a modificare la
           temperatura e l'umi-
           dita', compresi
           quelli nei quali il
           grado igrometrico
           non e' regolabile
           separatamente
    8418   Frigoriferi, con-    Fabbricazione in cui:
           gelatori-conservato- - tutti i materiali utilizzati
           ri ed altro materia- sono classificati in una voce
           le, altre macchine   diversa da quella del prodot-
           ed apparecchi per la to,
           produzione del fred- - il valore di tutti i mate-
           do, con attrezzatura riali utilizzati non eccede il
           elettrica o di altre 40% del prezzo franco fabbrica
           specie; pompe di     del prodotto, e
           calore diverse dalle - il valore di tutti i mate-
           macchine ed apparec- riali non originari non eccede
           chi per il condizio- il valore dei materiali ori-
           namento dell'aria    ginari utilizzati
           della voce 8415
  ex 8419  Macchine per l'in-   Fabbricazione in cui:
           dustria del legno,   - il valore di tutti i mate-
           della pasta per car- riali utilizzati non eccede il
           ta e del cartone     40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto, e
                                - entro il predetto limite, i
                                materiali classificati nella
                                stessa voce doganale del pro-
                                dotto sono unicamente utiliz-
                                zati fino ad un valore del 25%
                                del prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
    8420   Calandre e lamina-   Fabbricazione in cui:
           toi, diversi da      - il valore di tutti i mate-
           quelli per i metalli riali utilizzati non eccede
           o per il vetro, e    il 40% del prezzo franco
           cilindri per dette   fabbrica del prodotto, e
           macchine             - entro il predetto limite, i
                                materiali classificati nella
                                stessa voce doganale del
                                prodotto sono unicamente
                                utilizzati fino ad un valore
                                del 25% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
    8423   Apparecchi e stru-   Fabbricazione in cui:
           menti per pesare,    - tutti i materiali utilizzati
           comprese la basculle sono classificati in una voce
           e le bilance per     diversa da quella del prodot-
           verificare ma esclu- to, e
           se le bilance sensi- - il valore di tutti i mate-
           bili ad un peso di 5 riali utilizzati non eccede
           cg o meno; pesi per  il 40% del prezzo franco
           qualsiasi bilancia   fabbrica del prodotto
  da 8425  Macchine ed apparec- Fabbricazione in cui:
   a 8428  chi di sollevamento, - il valore di tutti i mate-
           di movimentazione,   riali utilizzati non eccede
           di carico o di       il 40% del prezzo franco
           scarico              fabbrica del prodotto, e
                                - entro il predetto limite, i
                                materiali classificati della
                                voce 8431 sono unicamente
                                utilizzati fino ad un valore
                                del 10% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
    8429   Apripista (bulldo-
           zers, angledozers),
           livellatrici, ruspe,
           spianatrici, pale
           meccaniche, escava-
           tori, caricatori e
           caricatrici-spala-
           trici, compattatori
           e rulli compressori,
           semoventi:
           - rulli compressori  Fabbricazione in cui
                                il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede
                                il 40% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto e
           - altri              Fabbricazione in cui:
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede
                                il 40% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto, e
                                - entro il predetto limite, i
                                materiali classificati della
                                voce 8431 sono unicamente
                                utilizzati fino ad un valore
                                del 10% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
    8430   Altre macchine ed    Fabbricazione in cui:
           apparecchi per lo    - il valore di tutti i mate-
           sterramento, il li-  riali utilizzati non eccede
           vellamento, lo spia- il 40% del prezzo franco
           namento, la escava-  fabbrica del prodotto, e
           zione, per rendere   - entro il predetto limite, i
           compatto il terreno, materiali classificati della
           l'estrazione o la    voce 8431 sono unicamente
           perforazione della   utilizzati fino ad un valore
           terra, dei minerali  del 10% del prezzo franco
           o dei minerali me-   fabbrica del prodotto
           talliferi, battipali
           a macchine per la
           estrazione dei pali,
           spazzaneve
  ex 8431  Parti di ricambio    Fabbricazione in cui il valore
           per rulli compres-   di tutti i materiali utiliz-
           sori                 zati non eccede il 40% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
    8439   Macchine ed apparec- Fabbricazione in cui:
           chi per la fabbrica- - il valore di tutti i mate-
           zione della pasta di riali utilizzati non eccede
           materie fibrose cel- il 40% del prezzo franco
           lulosiche o per la   fabbrica del prodotto, e
           fabbricazione o la   - entro il predetto limite, i
           finitura della carta materiali classificati nella
           o del cartone        stessa voce doganale del
                                prodotto sono unicamente
                                utilizzati fino ad un valore
                                del 25% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
    8441   Altre macchine ed    Fabbricazione in cui:
           apparecchi per la    - il valore di tutti i mate-
           lavorazione della    riali utilizzati non eccede
           pasta per carta,     il 40% del prezzo franco
           della carta o del    fabbrica del prodotto, e
           cartone, comprese le - entro il predetto limite, i
           tagliatrici di ogni  materiali classificati nella
           tipo                 stessa voce doganale del
                                prodotto sono unicamente
                                utilizzati fino ad un valore
                                del 25% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
  da 8444  Macchine per l'indu- Fabbricazione in cui il valore
   a 8447  stria tessile delle  di tutti i materiali utilizza-
           voci da 8444 a 8447  ti non eccede il 40% del prez-
                                zo franco fabbrica del
                                prodotto
  ex 8448  Macchine e apparec-  Fabbricazione in cui il valore
           chi ausiliari per le di tutti i materiali utilizza-
           macchine delle voci  ti non eccede il 40% del prez-
           8444 e 8445          zo franco fabbrica del
                                prodotto
    8452   Macchine per cucire,
           escluse le macchine
           per cucire i fogli
           della voce 8440; mo-
           bili, supporti e co-
           perchi costruiti ap-
           positamente per mac-
           chine per cucire;
           aghi per macchine
           per cucire:
           - macchine per cu-   Fabbricazione in cui:
           cire unicamente      - il valore di tutti i mate-
           con punto annodato,  riali utilizzati non eccede
           la cui testa pesa al il 40% del prezzo franco
           massimo 16 Kg, senza fabbrica del prodotto,
           motore o 17 Kg con   - il valore di tutti i mate-
           il motore            riali non originari utiliz-
                                zati per il montaggio della
                                testa (senza motore) non
                                eccede il valore dei mate-
                                riali originari utilizzati e,
                                - il meccanismo di tensione
                                del filo, il meccanismo del-
                                l'uncinetto ed il meccanismo
                                zig-zag sono gia' prodotti
                                originari
           - altri              Fabbricazione in cui il valore
                                di tutti i materiali utilizza-
                                ti non eccede il 40% del prez-
                                zo franco fabbrica del prodot-
                                to
  da 8456  Macchine utensili,   Fabbricazione in cui il valore
   a 8466  apparecchi (loro     di tutti i materiali utilizza-
           parti di ricambio ed ti non eccede il 40% del prez-
           accessori) delle vo- zo franco fabbrica del prodot-
           ci da 8456 a 8466    to
  da 8469  Macchine per ufficio Fabbricazione in cui il valore
   a 8472  (ad esempio, macchi- di tutti i materiali utilizza-
           ne da scrivere, mac- ti non eccede il 40% del prez-
           chine calcolatrici,  zo franco fabbrica del prodot-
           macchine automatiche to
           per l'elaborazione
           di dati, duplicato-
           ri, cucitrici mecca-
           niche)
    8480   Staffe per fonderia; Fabbricazione in cui il valore
           piastre di fondo per di tutti i materiali utilizza-
           forme; modelli per   ti non eccede il 50% del prez-
           forme; forme per i   zo franco fabbrica del prodot-
           metalli (diversi     to
           dalle lingotterie),
           i carburi metallici,
           il vetro, le materie
           minerali, la gomma o
           le materie plastiche
    8482   Cuscinetti a rotola- Fabbricazione in cui:
           mento, a sfere, a    - tutti i materiali utilizzati
           cilindri, a rulli o  sono classificati in una vo-
           ad aghi              ce diversa da quella del
                                prodotto, e
                                - il valore di  tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede
                                il 40% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
    8484   Guarnizioni metallo- Fabbricazione in cui il valore
           plastiche; serie o   di tutti i materiali utilizza-
           assortimenti di      ti non eccede il 40% del prez-
           guarnizioni di com-  zo franco fabbrica del prodot-
           posizione diversa,   to
           presentati in invo-
           lucri, buste o im-
           ballaggi simili
    8485   Parti di macchine o  Fabbricazione in cui il valore
           di apparecchi non    di tutti i materiali utilizza-
           nominate ne' compre- ti non eccede il 40% del prez-
           se altrove in questo zo franco fabbrica del prodot-
           capitolo, non aventi to
           congiunzioni elet-
           triche, parti isola-
           te elettricamente,
           avvolgimenti, con-
           tatti o altre carat-
           teristiche elettri-
           che
  ex       Macchine elettriche, Fabbricazione in cui:
  capitolo apparecchi e mate-   - tutti i materiali utilizzati
  85       riale elettrico e    sono classificati in una voce
           loro parti; apparec- diversa da quella del prodot-
           chi per la registra- to, e
           zione o la riprodu-  - il valore di  tutti i mate-
           zione del suono, ap- riali utilizzati non eccede
           parecchi per la re-  il 40% del prezzo franco
           gistrazione o la ri- fabbrica del prodotto
           produzione delle im-
           magini e del suono
           per la televisione,
           e parti ed accessori
           di tali apparecchi,
           esclusi gli articoli
           delle seguenti voci
           o sottovoci, per i
           quali le relative
           regole figurano in
           appresso: 8501,
           8502, ex 8518, da
           8519 a 8529, da 8535
           a 8737, ex 8541,
           8542, da 8544 a 8548
    
    

    8501   Motori e generatori  Fabbricazione in cui:
           elettrici (esclusi i - il valore di  tutti i mate-
           gruppi elettrogeni)  riali utilizzati non eccede
                                il 40% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto, e
                                - entro il predetto limite, i
                                materiali classificati nella
                                voce 8503 sono unicamente
                                utilizzati fino ad un valore
                                del 10% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
    8502   Gruppi elettrogeni e Fabbricazione in cui:
           convertitori rotanti - il valore di tutti i mate-
           elettrici            riali utilizzati non eccede
                                il 40% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto, e
                                - entro il predetto limite, i
                                materiali classificati nella
                                voce 8501 o 8503 sono uni-
                                camente utilizzati fino ad
                                un valore del 10% del prezzo
                                franco fabbrica del prodotto
  ex 8518  Microfoni e loro     Fabbricazione in cui:
           supporti; altopar-   - il valore di tutti i mate-
           lanti anche montati  riali utilizzati non eccede il
           nelle casse acusti-  40% del prezzo franco fabbrica
           che; auricolari,     del prodotto, e
           cuffie e simili, an- - il valore di tutti i mate-
           che combinati con un riali non originari utilizzati
           microfono; amplifi-  non eccede il valore dei mate-
           catori elettrici ad  riali originari utilizzati
           audiofrequenza: ap-
           parecchi elettrici
           di amplificazione
           del suono
    8519   Giradischi, elettro-
           foni, lettori di
           cassette ed altri
           apparecchi per la
           riproduzione del
           suono senza disposi-
           tivo incorporato per
           la registrazione del
           suono
           - fonografi elettri- Fabbricazione in cui:
           ci                   - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto, e
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali non originari utilizzati
                                non eccede il valore dei mate-
                                riali originari utilizzati
           - altri              Fabbricazione in cui:
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto, e
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali non originari utilizzati
                                non eccede il valore dei mate-
                                riali originari utilizzati
    8520   Magnetofoni ed altri Fabbricazione in cui:
           apparecchi per la    - il valore di tutti i mate-
           registrazione del    riali utilizzati non eccede il
           suono, anche con di- 40% del prezzo franco fabbrica
           spositivo incorpora- del prodotto,
           to per la riprodu-   - il valore di tutti i mate-
           zione del suono      riali non originari utilizzati
                                non eccede il valore dei mate-
                                riali originari utilizzati
    8521   Apparecchi per la    Fabbricazione in cui:
           videoregistrazione   - il valore di tutti i mate-
           o la videoriprodu-   riali utilizzati non eccede il
           zione                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto,
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali non originari utilizzati
                                non eccede il valore dei mate-
                                riali originari utilizzati
    8522   Parti ed accessori   Fabbricazione in cui il valore
           di apparecchi delle  di tutti i materiali utiliz-
           voci da 8519 a 8521  zati non eccede il 40% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
    8523   Supporti preparati   Fabbricazione in cui il valore
           per la registrazione di tutti i materiali utiliz-
           del suono o per si-  zati non eccede il 40% del
           mili registrazioni,  prezzo franco fabbrica del
           ma non registrati,   prodotto
           diversi dai prodotti
           del capitolo 37
    8524   Dischi, nastri ed
           altri supporti per
           la registrazione del
           suono o per simili
           registrazioni, regi-
           strati, comprese le
           matrici e le forme
           galvaniche per la
           fabbricazione di
           dischi, esclusi i
           prodotti del capito-
           lo 37:
           - matrici e forme    Fabbricazione in cui il valore
           galvaniche per la    di tutti i materiali utiliz-
           fabbricazione di     zati non eccede il 40% del
           dischi               prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
           - altri              Fabbricazione in cui:
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto, e
                                - il valore dei materiali
                                della voce 8523 utilizzati non
                                eccede il 10% del prezzo fran-
                                co fabbrica del prodotto
    8525   Apparecchi trasmit-  Fabbricazione in cui:
           tenti per la radio-  - il valore di tutti i mate-
           telefonia, la radio- riali utilizzati non eccede il
           telegrafia, la ra-   40% del prezzo franco fabbrica
           diodiffusione o la   del prodotto
           telesivione, anche   - il valore dei materiali non
           muniti di un ap-     originari utilizzati non ec-
           parecchio ricevente  cede il valore dei materiali
           o di un apparecchio  originari utilizzati
           per la registrazione
           o la riproduzione
           del suono, telecame-
           re
    8526   Apparecchi di radio- Fabbricazione in cui:
           rilevamento e di ra- - il valore di tutti i mate-
           dioscandaglio (ra-   riali utilizzati non eccede il
           dar), apparecchi di  40% del prezzo franco fabbrica
           radionavigazione ed  del prodotto,
           apparecchi di radio- - il valore di tutti i mate-
           telecomando          riali non originari utilizzati
                                non eccede il valore dei mate-
                                riali originari utilizzati
    8527   Apparecchi riceventi Fabbricazione in cui:
           per la radiotelefo-  - il valore di tutti i mate-
           nia, la radiotele-   riali utilizzati non eccede il
           grafia o la radio-   40% del prezzo franco fabbrica
           diffusione, anche    del prodotto,
           combinati, in uno    - il valore di tutti i mate-
           stesso involucro,    riali non originari utilizzati
           con un apparecchio   non eccede il valore dei mate-
           per la registrazione riali originari utilizzati
           o la riproduzione
           del suono o con un
           apparecchio di oro-
           logeria
    8528   Apparecchi riceventi
           per la televisione,
           compresi i televiso-
           ri a circuito chiuso
           (videomonitor e i
           videoproiettori),
           anche combinati in
           uno stesso involu-
           cro, con un apparec-
           chio ricevente per
           la radiodiffusione o
           la registrazione o
           la riproduzione del
           suono o di immagini
           - apparecchi per la  Fabbricazione in cui:
           registrazione o la   - il valore di tutti i mate-
           riproduzione di im-  riali utilizzati non eccede il
           magini, con video-   40% del prezzo franco fabbrica
           sintonizzazione in-  del prodotto,
           corporato            - il valore di tutti i mate-
                                riali non originari utilizzati
                                non eccede il valore dei mate-
                                riali originari utilizzati
           - altri              Fabbricazione in cui:
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto,
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali non originari utilizzati
                                non eccede il valore dei mate-
                                riali originari utilizzati
    8529   Parti riconoscibili
           come destinate
           esclusivamente o
           principalmente agli
           apparecchi delle vo-
           ci da 8525 a 8528:
           - adatte per essere  Fabbricazione in cui il valore
           utilizzate unicamen- di tutti i materiali utiliz-
           te o principalmente  zati non eccede il 40% del
           con apparecchi per   prezzo franco fabbrica del
           la registrazione o   prodotto
           la riproduzione di
           immagini
           - altre              Fabbricazione in cui:
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto,
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali non originari utilizzati
                                non eccede il valore dei mate-
                                riali originari utilizzati
   8535 e  Apparecchi per l'    Fabbricazione in cui:
   8536    interruzione, il     - il valore di tutti i mate-
           sezionamento, la     riali utilizzati non eccede il
           protezione, la dira- 40% del prezzo franco fabbrica
           mazione, l'allaccia- del prodotto, e
           mento o il collega-  - entro il predetto limite, il
           mento dei circuiti   valore dei materiali della vo-
           elettrici            ce 8538 utilizzati non eccede
                                il 10% del prezzo franco fab-
                                brica del prodotto
    8537   Quadri, pannelli,    Fabbricazione in cui:
           mensole, banchi, ar- - il valore di tutti i mate-
           madi (compresi gli   riali utilizzati non eccede il
           armadi di comando    40% del prezzo franco fabbrica
           numerico) ed altri   del prodotto, e
           supporti provvisti   - entro il predetto limite, il
           di vari apparecchi   valore dei materiali della vo-
           delle voci 8535 o    ce 8538 utilizzati non eccede
           8536 per il comando  il 10% del prezzo franco fab-
           o la distribuzione   brica del prodotto
           elettrica, compresi
           quelli che incorpo-
           rano gli strumenti o
           apparecchi del capi-
           tolo 90 diversi
           dagli apparecchi di
           commutazione della
           voce 8517
  ex 8541  Diodi, transistor e  Fabbricazione in cui:
           simili dispositivi a - tutti i materiali utilizzati
           semiconduttori,      sono classificati in una voce
           esclusi i dischi     diversa da quella del prodot-
           (wafers) non ancora  to, e
           tagliati in micro-   - il valore di tutti i mate-
           placchette           riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
    8542   Circuiti integrati e Fabbricazione in cui:
           microassiemaggi      - il valore di tutti i mate-
           elettronici          riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto, e
                                - entro il predetto limite, i
                                materiali classificati nella
                                voce 8541 o 8542 sono unica-
                                mente utilizzati fino ad un
                                valore del 10% del prezzo
                                franco fabbrica del prodotto
    8544   Fili, cavi (compresi Fabbricazione in cui il valore
           i cavi coassiali),   di tutti i materiali utiliz-
           ed altri conduttori  zati non eccede il 40% del
           isolati per l'elet-  prezzo franco fabbrica del
           tricita' (anche lac- prodotto
           cati od ossidati
           anodicamente), muni-
           ti o meno di pezzi
           di congiunzione; ca-
           vi di fibre ottiche,
           costituiti di fibre
           rivestite indivi-
           dualmente, anche do-
           tati di conduttori
           elettrici o muniti
           di pezzi di con-
           giunzione
    8545   Elettrodi di carbo-  Fabbricazione in cui il valore
           ne, spazzole di car- di tutti i materiali utiliz-
           bone, carboni per    zati non eccede il 40% del
           lampade o per pile   prezzo franco fabbrica del
           ed altri oggetti di  prodotto
           grafite o di altro
           carbonio, con o sen-
           za metallo, per usi
           elettrici
    8546   Isolatori per        Fabbricazione in cui il valore
           l'elettricita', di   di tutti i materiali utiliz-
           qualsiasi materia    zati non eccede il 40% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
    8547   Pezzi isolanti inte- Fabbricazione in cui il valore
           ramente di materie   di tutti i materiali utiliz-
           isolanti o con sem-  zati non eccede il 40% del
           plici parti metal-   prezzo franco fabbrica del
           liche di congiunzio- prodotto
           ne (per esempio:
           boccole a vite) an-
           negate nella massa,
           per macchine, ap-
           parecchi o impianti
           elettrici, diversi
           dagli isolatori del-
           la voce 8546; tubi
           isolanti e loro rac-
           cordi, di metalli
           comuni, isolati
           internamente
    8548   Parti elettriche di  Fabbricazione in cui il valore
           macchine o di ap-    di tutti i materiali utiliz-
           parecchi, non nomi-  zati non eccede il 40% del
           nate ne' comprese    prezzo franco fabbrica del
           altrove in questo    prodotto
           capitolo
  da 8601  Veicoli e materiale  Fabbricazione in cui il valore
   a 8607  rotante per strade   di tutti i materiali utiliz-
           ferrate o simili e   zati non eccede il 40% del
           loro parti           prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
    8608   Materiale fisso per  Fabbricazione in cui:
           strade ferrate o si- - tutti i materiali utilizzati
           mili; apparecchi     sono classificati in una voce
           meccanici (compresi  diversa da quella del prodot-
           quelli elettromec-   to, e
           canici) di segnala-  - il valore di tutti i mate-
           zione, di sicurezza, riali utilizzati non eccede il
           di controllo o di    40% del prezzo franco fabbrica
           comando per strade   del prodotto, e
           ferrate o simili,
           reti stradali o flu-
           viali, aree di par-
           cheggio, instal-
           lazioni portuali o
           aerodromi; loro par-
           ti
    8609   Casse mobili e con-  Fabbricazione in cui il valore
           tenitori (compresi   di tutti i materiali utiliz-
           quelli uso cisterna  zati non eccede il 40% del
           e quelli uso serba-  prezzo franco fabbrica del
           toio) appositamente  prodotto
           costruiti ed attrez-
           zati per uno o piu'
           mezzi di trasporto
  ex       Vetture automobili,  Fabbricazione in cui il valore
  capitolo trattori, velocipe-  di tutti i materiali utiliz-
  87       di, motocicli ed     zati non eccede il 40% del
           altri veicoli ter-   prezzo franco fabbrica del
           restri, loro parti   prodotto
           ed accessori, esclu-
           si i prodotti delle
           seguenti voci o sot-
           tovoci, per i quali
           le relative regole
           figurano in appres-
           so: da 8709 a 8711,
           ex 8712, 8715 e 8716
    8709   Autocarrelli non mu- Fabbricazione in cui:
           niti di un disposi-  - tutti i materiali utilizzati
           tivo di sollevamen-  sono classificati in una voce
           to, dei tipi utiliz- diversa da quella del prodot-
           zati negli stabili-  to, e
           menti, nei depositi, - il valore di tutti i mate-
           nei porti o negli    riali utilizzati non eccede il
           aeroporti, per il    40% del prezzo franco fabbrica
           trasporto di merci   del prodotto
           su brevi distanze;
           carrelli-trattori
           dei tipi utilizzati
           nelle stazioni; loro
           parti
    8710   Carri da combat-     Fabbricazione in cui:
           timento e autoblin-  - tutti i materiali utilizzati
           de, anche armati;    sono classificati in una voce
           loro parti           diversa da quella del prodot-
                                to, e
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto, e
    8711   Motocicli (compresi
           i ciclomotori) e ve-
           locipedi con motore
           ausiliario, anche
           con carrozzini late-
           rali; carrozzini la-
           terali ("side car")
           - con motore alter-
           nativo a pistoni, a
           combustione interna,
           a cilindrata:
           - non superiore a    Fabbricazione in cui:
           50 cm cubi           - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto, e
                                - il valore dei materiali non
                                originari utilizzati non ec-
                                cede il valore dei materiali
                                originari utilizzati
           - superiore a 50 cm  Fabbricazione in cui:
           cubi                 - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto, e
                                - il valore dei materiali non
                                originari utilizzati non ec-
                                cede il valore dei materiali
                                originari utilizzati
           - altri              Fabbricazione in cui:
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto, e
                                - il valore dei materiali non
                                originari utilizzati non ec-
                                cede il valore dei materiali
                                originari utilizzati
  ex 8712  Biciclette senza     Fabbricazione a partire da
           cuscinetti a sfere   materiali che non sono clas-
                                sificati nella voce 8714
    8715   Carrozzine, passeg-  Fabbricazione in cui:
           gini e veicoli simi- - tutti i materiali utilizzati
           li per il trasporto  sono classificati in una voce
           dei bambini; loro    diversa da quella del prodot-
           parti                to, e
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
    8716   Rimorchi e semiri-   Fabbricazione in cui:
           morchi per qualsiasi - tutti i materiali utilizzati
           veicolo; altri vei-  sono classificati in una voce
           coli non automobi-   diversa da quella del prodot-
           li; loro parti       to, e
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
  ex       Aeroplani, veicoli   Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo spaziali e loro par- materiali utilizzati sono
  88       ti, esclusi i pro-   classificati in una voce di-
           dotti delle voci ex  versa da quella del prodotto
           8804 e 8805 per i
           quali le regole sono
           specificate in ap-
           presso
    
    

  ex 8804  Rotochutes           Fabbricazione a partire da
                                materiali di qualsiasi voce,
                                compresi gli altri materiali
                                della voce 8804
    8805   Apparecchi e dispo-  Fabbricazione in cui tutti i
           sitivi per il lancio materiali utilizzati sono
           di veicoli aerei:    classificati in una voce di-
           apparecchi e dispo-  versa da quella del prodotto
           sitivi per l'appon-
           taggio di veicoli
           aerei e apparecchi e
           dispositivi simili;
           apparecchi al suolo
           di allenamento al
           volo; loro parti
  capitolo Navi, battelli ed    Fabbricazione in cui tutti i
  89       altri natanti        materiali utilizzati sono
                                classificati in una voce di-
                                versa da quella del prodotto.
                                Inoltre, gli scafi della voce
                                8906 non possono essere uti-
                                lizzati
  ex       Strumenti ed ap-     Fabbricazione in cui:
  capitolo parecchi d'ottica,   - tutti i materiali utilizzati
  90       per fotografia e per sono classificati in una voce
           cinematografia, di   diversa da quella del prodot-
           misura, di controllo to, e
           o di precisione,     - il valore di tutti i mate-
           strumenti ed ap-     riali utilizzati non eccede il
           parecchi medico-     40% del prezzo franco fabbrica
           chirurgici; parti ed del prodotto, e
           accessori di questi
           strumenti o apparec-
           chi, esclusi i pro-
           dotti delle seguenti
           voci o sottovoci,
           per i quali le rela-
           tive regole figurano
           in appresso:
           9001, 9002, 9004, ex
           9005, ex 9006, 9007,
           9011, ex 9014, da
           9015 a 9020 e da
           9024 a 9033
    9001   Fibre ottiche e fa-  Fabbricazione in cui il valore
           sci di fibre ot-     di tutti i materiali utiliz-
           tiche; cavi di fibre zati non eccede il 40% del
           ottiche diversi da   prezzo franco fabbrica del
           quelli della voce    prodotto
           8544; materie pola-
           rizzanti in fogli o
           in lastre; lenti
           (comprese le lenti
           oftalmiche a contat-
           to), prismi, specchi
           ed altri elementi di
           ottica, di qualsiasi
           materia, non monta-
           ti, diversi da quel-
           li di vetro non la-
           vorato otticamente
    9002   Lenti, prismi, spec- Fabbricazione in cui il valore
           chi ed altri elemen- di tutti i materiali utiliz-
           ti di ottica di      zati non eccede il 40% del
           qualsiasi materia,   prezzo franco fabbrica del
           montati, per stru-   prodotto
           menti o apparecchi,
           diversi da quelli di
           vetro non lavorato
           otticamente



    9004   Occhiali (corret-    Fabbricazione in cui il valore
           tivi, protettivi o   di tutti i materiali utiliz-
           altri) ed oggetti    zati non eccede il 40% del
           simili               prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
  ex 9005  Binocoli, cannoc-    Fabbricazione in cui:
           chiali, telescopi    - tutti i materiali utilizzati
           ottici e loro soste- sono classificati in una voce
           gni                  diversa da quella del prodot-
                                to,
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto,
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali non originari utilizzati
                                non eccede il valore dei
                                materiali originari utilizzati
  ex 9006  Apparecchi fotogra-  Fabbricazione in cui:
           fici (non cinemato-  - tutti i materiali utilizzati
           grafici): apparecchi sono classificati in una voce
           e dispositivi, com-  diversa da quella del prodot-
           presi lampade e tu-  to,
           bi, per la produzio- - il valore di tutti i mate-
           ne di lampi di luce  riali utilizzati non eccede il
           in fotografia, di-   40% del prezzo franco fabbrica
           versi dalle lampade  del prodotto,
           per lampi di luce,   - il valore di tutti i mate-
           elettriche           riali non originari utilizzati
                                non eccede il valore dei
                                materiali originari utilizzati
    9007   Cineprese e proiet-  Fabbricazione in cui:
           tori cinematografi-  - tutti i materiali utilizzati
           ci, anche muniti di  sono classificati in una voce
           dispositivi per la   diversa da quella del prodot-
           registrazione o la   to,
           riproduzione del     - il valore di tutti i mate-
           suono                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto,
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali non originari utilizzati
                                non eccede il valore dei
                                materiali originari utilizzati
    9011   Microscopi ottici,   Fabbricazione in cui:
           compresi quelli per  - tutti i materiali utilizzati
           la microfotografia,  sono classificati in una voce
           la microcinematogra- diversa da quella del prodot-
           fia o la microproie- to,
           zione                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto,
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali non originari utilizzati
                                non eccede il valore dei
                                materiali originari utilizzati
  ex 9014  Altri strumenti ed   Fabbricazione in cui il valore
           apparecchi di navi-  di tutti i materiali utiliz-
           gazione              zati non eccede il 40% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
    9015   Strumenti ed ap-     Fabbricazione in cui il valore
           parecchi di geode-   di tutti i materiali utiliz-
           sia, topografia,     zati non eccede il 40% del
           agrimensura, livel-  prezzo franco fabbrica del
           lazione, fotogram-   prodotto
           metria, idrografia,
           oceanografia, idro-
           logia, meteorologia
           o geofisica, escluse
           le bussole, teleme-
           tri
    9016   Bilance sensibili ad Fabbricazione in cui il valore
           un peso di 5 cg o    di tutti i materiali utiliz-
           meno, con o senza    zati non eccede il 40% del
           pesi                 prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
    9017   Strumenti da dise-   Fabbricazione in cui il valore
           gno, per tracciare o di tutti i materiali utiliz-
           per calcolo (per     zati non eccede il 40% del
           esempio: macchine    prezzo franco fabbrica del
           per disegnare, pan-  prodotto
           tografi, rapportato-
           ri, scatole di com-
           passi, regoli e cer-
           chi calcolatori),
           strumenti di misura
           di lunghezze, per
           l'impiego manuale
           (per esempio: metri,
           micrometri, noni e
           calibri) non nomina-
           ti ne' compresi al-
           trove in questo ca-
           pitolo
    9018   Strumenti e apparec-
           chi per la medicina,
           la chirurgia,
           l'odontoiatria e la
           veterinaria, compre-
           si gli apparecchi di
           scintigrafia ed
           altri apparecchi
           elettromedicali,
           nonche' gli apparec-
           chi per controlli
           oftalmici:
           - poltrone per ga-   Fabbricazione a partire da ma-
           binetti da dentista, teriali di qualsiasi voce do-
           munite di strumenti  ganale compresi gli "altri
           o di sputacchiera    materiali" della voce doganale
                                9018
           - altri              Fabbricazione in cui:
                                - tutti i materiali utilizzati
                                sono classificati in una voce
                                diversa da quella del prodot-
                                to, e
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
    9019   Apparecchi di mec-   Fabbricazione in cui:
           canoterapia; ap-     - tutti i materiali utilizzati
           parecchi per massag- sono classificati in una voce
           gio; apparecchi di   diversa da quella del prodot-
           psicotecnica; ap-    to, e
           parecchi di ozonote- - il valore di tutti i mate-
           rapia, di ossigeno-  riali utilizzati non eccede il
           terapia, di aerosol- 40% del prezzo franco fabbrica
           terapia, apparecchi  del prodotto
           respiratori di ria-
           nimazione ed altri
           apparecchi di tera-
           pia respiratoria
    9020   Altri apparecchi re- Fabbricazione in cui:
           spiratori e maschere - tutti i materiali utilizzati
           antigas, escluse le  sono classificati in una voce
           maschere di prote-   diversa da quella del prodot-
           zione prive del mec- to, e
           canismo e dell'ele-  - il valore di tutti i mate-
           mento filtrante amo- riali utilizzati non eccede il
           vibile               40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
    9024   Macchine ed apparec- Fabbricazione in cui il valore
           chi per prove di du- di tutti i materiali utiliz-
           rezza, di trazione,  zati non eccede il 40% del
           di compressione, di  prezzo franco fabbrica del
           elasticita' o di     prodotto
           altre proprieta'
           meccaniche dei mate-
           riali (per esempio:
           metalli, legno, tes-
           sili, carta, materie
           plastiche)
    9025   Densimetri, aerome-  Fabbricazione in cui il valore
           tri, pesaliquidi e   di tutti i materiali utiliz-
           strumenti simili a   zati non eccede il 40% del
           galleggiamento, ter- prezzo franco fabbrica del
           mometri, pirometri,  prodotto
           barometri, igrometri
           e psicometri, regi-
           stratori o no, anche
           combinati fra loro
    9026   Strumenti ed ap-     Fabbricazione in cui il valore
           parecchi di misura o di tutti i materiali utiliz-
           di controllo della   zati non eccede il 40% del
           portata, del livel-  prezzo franco fabbrica del
           lo, della pressione  prodotto
           o di altre carat-
           teristiche variabili
           dei liquidi o dei
           gas (per esempio:
           misuratori di porta-
           ta, indicatori di
           livello, manometri,
           contatori di calore)
           esclusi gli strumen-
           ti ed apparecchi
           delle voci 9014,
           9015, 9028 o 9032
    9027   Strumenti ed ap-     Fabbricazione in cui il valore
           parecchi per analisi di tutti i materiali utiliz-
           fisiche o chimiche   zati non eccede il 40% del
           (per esempio: pola-  prezzo franco fabbrica del
           rimetri, rifrattome- prodotto
           tri, spettrometri,
           analizzatori di gas
           o di fumi); strumen-
           ti ed apparecchi per
           prove di viscosita',
           di porosita', di di-
           latazione, di ten-
           sione superficiale o
           simili, o per misure
           calorimetriche, acu-
           stiche o fotometri-
           che (compresi gli
           indicatori dei tempi
           di posa): microtomi
    9028   Contatori di gas, di
           liquidi o di elet-
           tricita', compresi i
           contatori per la
           loro taratura:
           - parti ed accessori Fabbricazione in cui il valore
                                di tutti i materiali utiliz-
                                zati non eccede il 40% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
           - altri              Fabbricazione in cui:
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto, e
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali non originari utilizzati
                                non eccede il valore dei mate-
                                riali originari utilizzati
    9029   Altri contatori (per Fabbricazione in cui il valore
           esempio: contagiri,  di tutti i materiali utiliz-
           contatori di produ-  zati non eccede il 40% del
           zione, tassametri,   prezzo franco fabbrica del
           totalizzatore del    prodotto
           cammino, percorso
           (contachilometri),
           pedometri; indicato-
           ri di velocita' e
           tachimetri, diversi
           da quelli della voce
           9015: stroboscopi
    9030   Oscilloscopi, ana-   Fabbricazione in cui il valore
           lizzatori di spettro di tutti i materiali utiliz-
           ed altri strumenti   zati non eccede il 40% del
           ed apparecchi per la prezzo franco fabbrica del
           misura o il control- prodotto
           lo di grandezze
           elettriche, strumen-
           ti ed apparecchi per
           la misura e la rile-
           vazione delle ra-
           diazioni alfa, beta,
           gamma, x, cosmiche o
           di altre radiazioni
           ionozzanti
    9031   Strumenti, apparec-  Fabbricazione in cui il valore
           chi e macchine di    di tutti i materiali utiliz-
           misura o di control- zati non eccede il 40% del
           lo, non nominati ne' prezzo franco fabbrica del
           compresi altrove in  prodotto
           questo capitolo e
           loro parti; proiet-
           tori di profili
    9032   Strumenti ed ap-     Fabbricazione in cui il valore
           parecchi di regola-  di tutti i materiali utiliz-
           zione o di controllo zati non eccede il 40% del
           automatici           prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
    9033   Parti ed accessori   Fabbricazione in cui il valore
           nominati ne' compre- di tutti i materiali utiliz-
           si altrove in questo zati non eccede il 40% del
           capitolo, di macchi- prezzo franco fabbrica del
           ne, apparecchi,      prodotto
           strumenti od oggetti
           del capitolo 90
  ex       Pendole ed orologi;  Fabbricazione in cui il valore
  capitolo loro parti; esclusi  di tutti i materiali utiliz-
  91       i prodotti delle se- zati non eccede il 40% del
           guenti voci, per i   prezzo franco fabbrica del
           quali le relative    prodotto
           regole figurano in
           appresso: 9105, e da
           9109 a 9113
    9105   Orologi, pendole,    Fabbricazione in cui:
           sveglie e simili ap- - il valore di tutti i mate-
           parecchi di orologe- riali utilizzati non eccede il
           ria, con movimento   40% del prezzo franco fabbrica
           diverso da quello    del prodotto, e
           degli orologi tasca- - il valore di tutti i mate-
           bili                 riali non originari utilizzati
                                non eccede il valore dei mate-
                                riali originari utilizzati
    9109   Movimenti di orolo-  Fabbricazione in cui:
           geria, completi e    - il valore di tutti i mate-
           montati, diversi da  riali utilizzati non eccede il
           quelli degli orologi 40% del prezzo franco fabbrica
           tascabili            del prodotto, e
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali non originari utilizzati
                                non eccede il valore dei mate-
                                riali originari utilizzati
    9110   Movimenti di orolo-  Fabbricazione in cui:
           geria completi, non  - il valore di tutti i mate-
           montati o parzial-   riali utilizzati non eccede il
           mente montati "cha-  40% del prezzo franco fabbrica
           blons", movimenti di del prodotto, e
           orologeria incomple- - il valore di tutti i mate-
           ti, montati; sbozzi  riali della voce 9114 utiliz-
           di movimenti di oro- zati non eccede il 10% del
           logeria              prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
    9111   Casse per orologi e  Fabbricazione in cui:
           loro parti           - tutti i materiali utilizzati
                                sono classificati in una voce
                                diversa da quella del prodot-
                                to, e
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
    9112   Casse, gabbie e si-  Fabbricazione in cui:
           mili, per apparecchi - tutti i materiali utilizzati
           di orologeria e loro sono classificati in una voce
           parti                diversa da quella del prodot-
                                to, e
                                - il valore di tutti i mate-
                                riali utilizzati non eccede il
                                40% del prezzo franco fabbrica
                                del prodotto
    9113   Cinturini e brac-
           cialetti per orologi
           e loro parti:
           - di metallo, anche  Fabbricazione in cui il valore
           placcati, o ricoper- di tutti i materiali utiliz-
           ti di metallo pre-   zati non eccede il 40% del
           zioso                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
           - altri              Fabbricazione in cui il valore
                                di tutti i materiali utiliz-
                                zati non eccede il 50% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
  capitolo Strumenti musicali,  Fabbricazione in cui il valore
  92       parti ed accessori   di tutti i materiali utiliz-
           di questi strumenti  zati non eccede il 40% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
  capitolo Armi, munizioni e    Fabbricazione in cui il valore
  93       loro parti ed acces- di tutti i materiali utiliz-
           sori                 zati non eccede il 50% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
  ex       Mobili; mobili       Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo medico-chirurgici;   materiali utilizzati sono
  94       oggetti letterecci e classificati in una voce di-
           simili; apparecchi   versa da quella del prodotto
           per l'illuminazione
           non nominali ne'
           compresi altrove;
           insegne pubblicita-
           rie, insegne lumi-
           nose, targhette in-
           dicatrici luminose
           ed oggetti simili;
           costruzioni prefab-
           bricate, esclusi i
           prodotti delle voci
           ex 9401, ex 9403,
           9405 e 9606 per i
           quali le regole sono
           specificate in ap-
           presso
  ex 9401  Mobili di metallo,   Lavorazione in cui tutti i ma-
  ed       muniti di tessuto in teriali utilizzati sono clas-
  ex 9403  cotone, non imbot-   sificati in una voce doganale
           tito, di peso non    diversa da quella del prodotto
           superiore ai 300     oppure
           g/m2                 Fabbricazione a partire da
                                tessuto in cotone, confeziona-
                                to e pronto all'uso, della
                                voce 9401 o 9403, purche':
                                - il suo valore non ecceda il
                                25% del prodotto, e
                                - tutti gli altri materiali
                                utilizzati siano gia' origina-
                                ri e classificati in una voce
                                diversa da 9401 o 9403
    9405   Apparecchi per       Fabbricazione in cui il valore
           l'illuminazione      di tutti i materiali utilizza-
           (compresi i proiet-  ti non eccede il 50% del prez-
           tori) e loro parti,  zo franco fabbrica del prodot-
           non nominati ne'     to
           compresi altrove;
           insegne pubblicita-
           rie, insegne lumino-
           se, targhette indi-
           catrici luminose ed
           oggetti simili, mu-
           niti di una fonte di
           illuminazione fissa-
           ta in modo definiti-
           vo
    9406   Costruzioni prefab-  Fabbricazione in cui il valore
           bricate              di tutti i materiali utiliz-
                                zati non eccede il 50% del
                                prezzo franco fabbrica del
                                prodotto
  ex       Giocattoli, giochi,  Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo oggetti per diverti- materiali utilizzati sono
  95       mento o sport; loro  classificati in una voce di-
           parti ed accessori,  versa da quella del prodotto
           esclusi i prodotti
           delle voci 9503 ed
           ex 9506 per i quali
           le regole sono spe-
           cificate in appresso
    9503   Altri giocattoli;    Fabbricazione in cui:
           modelli ridotti e    - tutti i materiali utilizzati
           modelli simili per   sono classificati in una voce
           il divertimento,     doganale diversa da quella del
           anche animati; puz-  prodotto, e
           zle di ogni specie   - purche' il valore di tutti i
                                materiali utilizzati non ec-
                                ceda il 50% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
  ex 9506  Oggetti ed attrezzi  Fabbricazione in cui tutti i
           per la ginnastica,   materiali utilizzati sono
           l'atletica, gli al-  classificati in una voce di-
           tri sport (escluso   versa da quella del prodotto.
           il tennis da tavolo) Tuttavia, possono essere uti-
           o i giochi all'aper- lizzati sbozzi per la fab-
           to, non nominati ne' bricazione di teste di mazze
           compresi altrove in  da golf
           questo capitolo;
           piscine e vasche per
           sguazzare
  ex       Lavori diversi       Fabbricazione in cui tutti i
  capitolo esclusi quelli delle materiali utilizzati sono
  96       voci ex 9601, ex     classificati in una voce di-
           9602, ex 9603, 9605, versa da quella del prodotto.
           9606, 9612, ex 9613
           e ex 9614, per i
           quali le relative
           regole figurano in
           appresso
  ex 9601  Lavori in materie    Fabbricazione a partire da ma-
  ed       animali, vegetali o  terie da intaglio lavorate,
  ex 9602  minerali da intaglio della medesima voce doganale
  ex 9603  Scope e spazzole     Fabbricazione in cui il valore
           (escluse le granate  di tutti i materiali utiliz-
           ed articoli          zati non eccede il 50% del
           analoghi, le         prezzo franco fabbrica del
           spazzole di pelo     prodotto
           di martora o di
           scoiattolo), scope
           meccaniche per l'im-
           piego a mano, diver-
           se da quelle a moto-
           re, tamponi e rulli
           per dipingere, scope
           di stracci, di spu-
           gna
    9605   Assortimenti da      Ogni articolo dell'assortimen-
           viaggio per la to-   to deve soddisfare le condi-
           letta personale, per zioni che gli sarebbero ap-
           il cucito o la puli- plicabili qualora non fosse
           zia delle calzature  incluso nell'assortimento;
           o degli abiti        tuttavia, articoli non origi-
                                nari possono essere incorpora-
                                ti, purche' il loro valore
                                complessivo non ecceda il 15%
                                del prezzo franco fabbrica
                                dell'assortimento
    9606   Bottoni e bottoni a  Fabbricazione in cui:
           pressione; dischetti - tutti i materiali utilizzati
           per bottoni ed altre sono classificati in una voce
           parti di bottoni o   diversa da quella del prodot-
           di bottoni a pres-   to, e
           sione; sbozzi di     - purche' il valore di tutti i
           bottoni              materiali utilizzati non ec-
                                ceda il 50% del prezzo franco
                                del prodotto
    9612   Nastri inchiostrato- Fabbricazione in cui:
           ri per macchine da   - tutti i materiali utilizzati
           scrivere e nastri    sono classificati in una voce
           inchiostratori simi- doganale diversa da quella del
           li, inchiostrati o   prodotto, e
           altrimenti preparati - purche' il valore di tutti i
           per lasciare impron- materiali utilizzati non ec-
           te, anche montati su ceda il 50% del prezzo franco
           bobine o in cartuc-  fabbrica del prodotto
           ce; cuscinetti per
           timbri, anche impre-
           gnati, con o senza
           scatola
    
    

  ex 9613  Accenditori ed ac-   Fabbricazione in cui il valore
           cendini ad accensio- di tutti i materiali della vo-
           ne piezoelettrica    ce 9613 utilizzati non eccede
                                il 30% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
  ex 9614  Pipe, comprese le    Fabbricazione a partire da
           teste di pipe        sbozzi
  capitolo Oggetti d'arte, da   Fabbricazione in cui tutti i
  97       collezione o di an-  materiali utilizzati sono
           tichita'             classificati in una voce di-
                                versa da quella del prodotto.

Segue tabella

   Voce        Designazione     Lavorazione o trasformazione alla
 doganale      delle merci      quale devono essere sottoposti i
    SA                          materiali non originari per ottene-
                                re il carattere di prodotti origina-
                                ri
    (1)            (2)                           (4)



  ex       Reattori nucleari,   Fabbricazione in cui il valore di
  capitolo caldaie, macchine,   tutti i materiali utilizzati non
  84       apparecchi e conge-  eccede il 30% del prezzo franco
           gni meccanici; parti fabbrica del prodotto
           di queste macchine
           o apparecchi esclusi
           i prodotti delle
           seguenti voci o par-
           ti di voci dogana-
           li, per i quali le
           relative regole fi-
           gurano in appresso:
           ex 8401, 8402, 8403,
           ex 8404, da 8406 a
           8409, 8411, 8412, ex
           8413, ex 8414, 8415,
           8418, ex 8419, 8420,
           8423, da 8425 a
           8430, ex 8431, 8439,
           8441, da 8444 a
           8447, ex 8448, 8452,
           da 8456 a 8466, da
           8469 a 8472, 8480,
           8482, 8484 e 8485
  ex 8401  Elementi combustibi- Fabbricazione in cui il valore di
           li nucleari          tutti i materiali utilizzati non
                                eccede il 30% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
    8402   Caldaie a vapore     Fabbricazione in cui il valore di
           (generatori di vapo- tutti i materiali utilizzati non
           re), diverse dalle   eccede il 25% del prezzo franco
           caldaie per il ri-   fabbrica del prodotto
           scaldamento centrale
           costruite per pro-
           durre contemporanea-
           mente acqua calda e
           vapore a bassa pres-
           sione; caldaie dette
           "ad acqua surriscal-
           data"
  8403 e   Caldaie per il ri-   Fabbricazione in cui il valore di
  ex 8404  scaldamento centra-  tutti materiali utilizzati non
           le, diverse da quel- eccede il 40% del prezzo franco
           le della voce 8402 e fabbrica del prodotto
           apparecchi ausiliari
           per caldaie per il
           riscaldamento
    8411   Turboreattori,       Fabbricazione in cui il valore di
           turbopropulsori e    tutti i materiali utilizzati non
           altre turbine a gas  eccede il 25% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
  ex 8413  Pompe volumetriche   Fabbricazione in cui il valore di
           rotative             tutti i materiali utilizzati non
                                eccede il 25% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
  ex 8414  Ventilatori e simi-  Fabbricazione in cui il valore di
           li, per usi indu-    tutti i materiali utilizzati non
           striali              eccede il 25% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
    8418   Frigoriferi, con-    Fabbricazione in cui il valore di
           gelatori-conservato- tutti i materiali utilizzati non
           ri ed altro materia- eccede il 25% del prezzo franco
           le, altre macchine   fabbrica del prodotto
           ed apparecchi per la
           produzione del fred-
           do, con attrezzatura
           elettrica o di altre
           specie; pompe di
           calore diverse dalle
           macchine ed apparec-
           chi per il condizio-
           namento dell'aria
           della voce 8415
  ex 8419  Macchine per l'in-   Fabbricazione in cui il valore di
           dustria del legno,   tutti i materiali utilizzati non
           della pasta per car- eccede il 30% del prezzo franco
           ta e del cartone     fabbrica del prodotto
    8420   Calandre e lamina-   Fabbricazione in cui il valore di
           toi, diversi da      tutti i materiali utilizzati non
           quelli per i metalli eccede il 30% del prezzo franco
           o per il vetro, e    fabbrica del prodotto
           cilindri per dette
           macchine
    8423   Apparecchi e stru-   Fabbricazione in cui il valore di
           menti per pesare,    tutti i materiali utilizzati non
           comprese la basculle eccede il 25% del prezzo franco
           e le bilance per     fabbrica del prodotto
           verificare ma esclu-
           se le bilance sensi-
           bili ad un peso di 5
           cg o meno; pesi per
           qualsiasi bilancia
  da 8425  Macchine ed apparec- Fabbricazione in cui il valore di
   a 8428  chi di sollevamento, tutti i materiali utilizzati non
           di movimentazione,   eccede il 30% del prezzo franco
           di carico o di       fabbrica del prodotto
           scarico
    8429   Apripista (bulldo-
           zers, angledozers),
           livellatrici, ruspe,
           spianatrici, pale
           meccaniche, escava-
           tori, caricatori e
           caricatrici-spala-
           trici, compattatori
           e rulli compressori,
           semoventi:
           - rulli compressori
           - altri              Fabbricazione in cui il valore di
                                tutti i materiali utilizzati non
                                eccede il 30% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
    8430   Altre macchine ed    Fabbricazione in cui il valore di
           apparecchi per lo    tutti i materiali utilizzati non
           sterramento, il li-  eccede il 30% del prezzo franco
           vellamento, lo spia- fabbrica del prodotto
           namento, la escava-
           zione, per rendere
           compatto il terreno,
           l'estrazione o la
           perforazione della
           terra, dei minerali
           o dei minerali me-
           talliferi, battipali
           a macchine per la
           estrazione dei pali,
           spazzaneve
    8439   Macchine ed apparec- Fabbricazione in cui il valore di
           chi per la fabbrica- tutti i materiali utilizzati non
           zione della pasta di eccede il 30% del prezzo franco
           materie fibrose cel- fabbrica del prodotto
           lulosiche o per la
           fabbricazione o la
           finitura della carta
           o del cartone
    8441   Altre macchine ed    Fabbricazione in cui il valore di
           apparecchi per la    tutti i materiali utilizzati non
           lavorazione della    eccede il 30% del prezzo franco
           pasta per carta,     fabbrica del prodotto
           della carta o del
           cartone, comprese le
           tagliatrici di ogni
           tipo
    8482   Cuscinetti a rotola- Fabbricazione in cui il valore di
           mento, a sfere, a    tutti i materiali utilizzati non
           cilindri, a rulli o  eccede il 25% del prezzo franco
           ad aghi              fabbrica del prodotto
  ex       Macchine elettriche, Fabbricazione in cui il valore di
  capitolo apparecchi e mate-   tutti i materiali utilizzati non
  85       riale elettrico e    eccede il 30% del prezzo franco
           loro parti; apparec- fabbrica del prodotto
           chi per la registra-
           zione o la riprodu-
           zione del suono, ap-
           parecchi per la re-
           gistrazione o la ri-
           produzione delle im-
           magini e del suono
           per la televisione,
           e parti ed accessori
           di tali apparecchi,
           esclusi gli articoli
           delle seguenti voci
           o sottovoci, per i
           quali le relative
           regole figurano in
           appresso: 8501,
           8502, ex 8518, da
           8519 a 8529, da 8535
           a 8737, ex 8541,
           8542, da 8544 a 8548
    8501   Motori e generatori  Fabbricazione in cui il valore di
           elettrici (esclusi i tutti i materiali utilizzati non
           gruppi elettrogeni)  eccede il 30% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
    8502   Gruppi elettrogeni e Fabbricazione in cui il valore di
           convertitori rotanti tutti i materiali utilizzati non
           elettrici            eccede il 30% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
  ex 8518  Microfoni e loro     Fabbricazione in cui il valore di
           supporti; altopar-   tutti i materiali utilizzati non
           lanti anche montati  eccede il 30% del prezzo franco
           nelle casse acusti-  fabbrica del prodotto
           che; auricolari,
           cuffie e simili, an-
           che combinati con un
           microfono; amplifi-
           catori elettrici ad
           audiofrequenza: ap-
           parecchi elettrici
           di amplificazione
           del suono
    8519   Giradischi, elettro-
           foni, lettori di
           cassette ed altri
           apparecchi per la
           riproduzione del
           suono senza disposi-
           tivo incorporato per
           la registrazione del
           suono
           - fonografi elettri- Fabbricazione in cui il valore di
           ci                   tutti i materiali utilizzati non
                                eccede il 25% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
           - altri              Fabbricazione in cui il valore di
                                tutti i materiali utilizzati non
                                eccede il 30% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
    8520   Magnetofoni ed altri Fabbricazione in cui il valore di
           apparecchi per la    tutti i materiali utilizzati non
           registrazione del    eccede il 30% del prezzo franco
           suono, anche con di- fabbrica del prodotto
           spositivo incorpora-
           to per la riprodu-
           zione del suono
    8521   Apparecchi per la    Fabbricazione in cui il valore di
           videoregistrazione   tutti i materiali utilizzati non
           o la videoriprodu-   eccede il 30% del prezzo franco
           zione                fabbrica del prodotto
    8524   Dischi, nastri ed
           altri supporti per
           la registrazione del
           suono o per simili
           registrazioni, regi-
           strati, comprese le
           matrici e le forme
           galvaniche per la
           fabbricazione di
           dischi, esclusi i
           prodotti del capito-
           lo 37:
           - matrici e forme
           galvaniche per la
           fabbricazione di
           dischi
           - altri              Fabbricazione in cui il valore di
                                tutti i materiali utilizzati non
                                eccede il 30% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
    8525   Apparecchi trasmit-  Fabbricazione in cui il valore di
           tenti per la radio-  tutti i materiali utilizzati non
           telefonia, la radio- eccede il 25% del prezzo franco
           telegrafia, la ra-   fabbrica del prodotto
           diodiffusione o la
           televisione, anche
           muniti di un ap-
           parecchio ricevente
           o di un apparecchio
           per la registrazione
           o la riproduzione
           del suono, telecame-
           re
    8526   Apparecchi di radio- Fabbricazione in cui il valore di
           rilevamento e di ra- tutti i materiali utilizzati non
           dioscandaglio (ra-   eccede il 25% del prezzo franco
           dar), apparecchi di  fabbrica del prodotto
           radionavigazione ed
           apparecchi di radio-
           telecomando
    8527   Apparecchi riceventi Fabbricazione in cui il valore di
           per la radiotelefo-  tutti i materiali utilizzati non
           nia, la radiotele-   eccede il 25% del prezzo franco
           grafia o la radio-   fabbrica del prodotto
           diffusione, anche
           combinati, in uno
           stesso involucro,
           con un apparecchio
           per la registrazione
           o la riproduzione
           del suono o con un
           apparecchio di oro-
           logeria
    8528   Apparecchi riceventi
           per la televisione,
           compresi i televiso-
           ri a circuito chiuso
           (videomonitor e i
           videoproiettori),
           anche combinati in
           uno stesso involu-
           cro, con un apparec-
           chio ricevente per
           la radiodiffusione o
           la registrazione o
           la riproduzione del
           suono o di immagini
           - apparecchi per la  Fabbricazione in cui il valore di
           registrazione o la   tutti i materiali utilizzati non
           riproduzione di im-  eccede il 30% del prezzo franco
           magini, con video-   fabbrica del prodotto
           sintonizzazione in-
           corporato
           - altri              Fabbricazione in cui il valore di

                                tutti i materiali utilizzati non
                                eccede il 30% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
    8529   Parti riconoscibili
           come destinate

           esclusivamente o
           principalmente agli
           apparecchi delle vo-
           ci da 8525 a 8528:
           - adatte per essere
           utilizzate unicamen-
           te o principalmente
           con apparecchi per
           la registrazione o
           la riproduzione di
           immagini
           - altre              Fabbricazione in cui il valore di
                                tutti i materiali utilizzati non
                                eccede il 25% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
    8535   Apparecchi per       Fabbricazione in cui il valore di
     e     l'interruzione, il   tutti i materiali utilizzati non
    8536   sezionamento, la     eccede il 30% del prezzo franco
           protezione, la dira- fabbrica del prodotto
           mazione, l'allaccia-
           mento o il collega-
           mento dei circuiti
           elettrici
    8537   Quadri, pannelli,    Fabbricazione in cui il valore di
           mensole, banchi, ar- tutti i materiali utilizzati non
           madi (compresi gli   eccede il 30% del prezzo franco
           armadi di comando    fabbrica del prodotto
           numerico) ed altri
           supporti provvisti
           di vari apparecchi
           delle voci 8535 o
           8536 per il comando
           o la distribuzione
           elettrica, compresi
           quelli che incorpo-
           rano gli strumenti o
           apparecchi del capi-
           tolo 90 diversi
           dagli apparecchi di
           commutazione della
           voce 8517
  ex 8541  Diodi, transistor e  Fabbricazione in cui il valore di
           simili dispositivi a tutti i materiali utilizzati non
           semiconduttori,      eccede il 25% del prezzo franco
           esclusi i dischi     fabbrica del prodotto
           (wafers) non ancora
           tagliati in micro-
           placchette
    8542   Circuiti integrati e Fabbricazione in cui il valore di
           microassiemaggi      tutti i materiali utilizzati non
           elettronici          eccede il 25% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
    8608   Materiale fisso per  Fabbricazione in cui il valore di
           strade ferrate o si- tutti i materiali utilizzati non
           mili; apparecchi     eccede il 30% del prezzo franco
           meccanici (compresi  fabbrica del prodotto
           quelli elettromec-
           canici) di segnala-
           zione, di sicurezza,
           di controllo o di
           comando per strade
           ferrate o simili,
           reti stradali o flu-
           viali, aree di par-
           cheggio, instal-
           lazioni portuali o
           aerodromi; loro par-
           ti
    8709   Autocarrelli non mu- Fabbricazione in cui il valore di
           niti di un disposi-  tutti i materiali utilizzati non
           tivo di sollevamen-  eccede il 30% del prezzo franco
           to, dei tipi utiliz- fabbrica del prodotto
           zati negli stabili-
           menti, nei depositi,
           nei porti o negli
           aeroporti, per il
           trasporto di merci
           su brevi distanze;
           carrelli-trattori
           dei tipi utilizzati
           nelle stazioni; loro
           parti
    8710   Carri da combat-     Fabbricazione in cui il valore di
           timento e autoblin-  tutti i materiali utilizzati non
           de, anche armati;    eccede il 30% del prezzo franco
           loro parti           fabbrica del prodotto
    8711   Motocicli (compresi
           i ciclomotori) e ve-
           locipedi con motore
           ausiliario, anche
           con carrozzini late-
           rali; carrozzini la-
           terali ("side car")
           - con motore alter-
           nativo a pistoni, a
           combustione interna,
           a cilindrata:
           - non superiore a    Fabbricazione in cui il valore di
           50 cm cubi           tutti i materiali utilizzati non
                                eccede il 20% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
           - superiore a 50 cm  Fabbricazione in cui il valore di
           cubi                 tutti i materiali utilizzati non
                                eccede il 25% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
           - altri              Fabbricazione in cui il valore di
                                tutti i materiali utilizzati non
                                eccede il 25% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
  ex 8712  Biciclette senza     Fabbricazione in cui il valore di
           cuscinetti a sfere   tutti i materiali utilizzati non
                                eccede il 30% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
    8715   Carrozzine, passeg-  Fabbricazione in cui il valore di
           gini e veicoli simi- tutti i materiali utilizzati non
           li per il trasporto  eccede il 30% del prezzo franco
           dei bambini; loro    fabbrica del prodotto
           parti
    8716   Rimorchi e semiri-   Fabbricazione in cui il valore di
           morchi per qualsiasi tutti i materiali utilizzati non
           veicolo; altri vei-  eccede il 30% del prezzo franco
           coli non automobi-   fabbrica del prodotto
           li; loro parti
  ex       Aeroplani, veicoli   Fabbricazione in cui il valore di
  capitolo spaziali e loro par- tutti i materiali utilizzati non
  88       ti, esclusi i pro-   eccede il 40% del prezzo franco
           dotti delle voci ex  fabbrica del prodotto
           8804 e 8805 per i
           quali le regole sono
           specificate in ap-
           presso
  ex 8804  Rotochutes           Fabbricazione in cui il valore di
                                tutti i materiali utilizzati non
                                eccede il 40% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
    8805   Apparecchi e dispo-  Fabbricazione in cui il valore di
           sitivi per il lancio tutti i materiali utilizzati non
           di veicoli aerei:    eccede il 30% del prezzo franco
           apparecchi e dispo-  fabbrica del prodotto
           sitivi per l'appon-
           taggio di veicoli
           aerei e apparecchi e
           dispositivi simili;
           apparecchi al suolo
           di allenamento al
           volo; loro parti
  capitolo Navi, battelli ed    Fabbricazione in cui il valore di
  89       altri natanti        tutti materiali utilizzati non
                                eccede il 40% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
  ex       Strumenti ed ap-     Fabbricazione in cui il valore di
  capitolo parecchi d'ottica,   tutti i materiali utilizzati non
  90       per fotografia e per eccede il 30% del prezzo franco
           cinematografia, di   fabbrica del prodotto
           misura, di controllo
           o di precisione,
           strumenti ed ap-
           parecchi medico-
           chirurgici; parti ed
           accessori di questi
           strumenti o apparec-
           chi, esclusi i pro-
           dotti delle seguenti
           voci o sottovoci,
           per i quali le rela-
           tive regole figurano
           in appresso:
           9001, 9002, 9004, ex
           9005, ex 9006, 9007,
           9011, ex 9014, da
           9015 a 9020 e da
           9024 a 9033
  ex 9005  Binocoli, cannoc-    Fabbricazione in cui il valore di
           chiali, telescopi    tutti i materiali utilizzati non
           ottici e loro soste- eccede il 30% del prezzo franco
           gni                  fabbrica del prodotto
  ex 9006  Apparecchi fotogra-  Fabbricazione in cui il valore di
           fici (non cinemato-  tutti i materiali utilizzati non
           grafici): apparecchi eccede il 30% del prezzo franco
           e dispositivi, com-  fabbrica del prodotto
           presi lampade e tu-
           bi, per la produzio-
           ne di lampi di luce
           in fotografia, di-
           versi dalle lampade
           per lampi di luce,
           elettriche
    9007   Cineprese e proiet-  Fabbricazione in cui il valore di
           tori cinematografi-  tutti i materiali utilizzati non
           ci, anche muniti di  eccede il 30% del prezzo franco
           dispositivi per la   fabbrica del prodotto
           registrazione o la
           riproduzione del
           suono
    
    

    9011   Microscopi ottici,   Fabbricazione in cui il valore di
           compresi quelli per  tutti i materiali utilizzati non
           la microfotografia,  eccede il 30% del prezzo franco
           la microcinematogra- fabbrica del prodotto
           fia o la microproie-
           zione
    9018   Strumenti e apparec-
           chi per la medicina,
           la chirurgia,
           l'odontoiatria e la
           veterinaria, compre-
           si gli apparecchi di
           scintigrafia ed
           altri apparecchi
           elettromedicali,
           nonche' gli apparec-
           chi per controlli
           oftalmici:
           - poltrone per ga-   Fabbricazione in cui il valore di
           binetti da dentista, tutti i materiali utilizzati non
           munite di strumenti  eccede il 40% del prezzo franco
           o di sputacchiera    fabbrica del prodotto
           - altri              Fabbricazione in cui il valore di
                                tutti i materiali utilizzati non
                                eccede il 25% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
    9019   Apparecchi di mec-   Fabbricazione in cui il valore di
           canoterapia; ap-     tutti i materiali utilizzati non
           parecchi per massag- eccede il 25% del prezzo franco
           gio; apparecchi di   fabbrica del prodotto
           psicotecnica; ap-
           parecchi di ozonote-
           rapia, di ossigeno-
           terapia, di aerosol-
           terapia, apparecchi
           respiratori di ria-
           nimazione ed altri
           apparecchi di tera-
           pia respiratoria
    9020   Altri apparecchi re- Fabbricazione in cui il valore di
           spiratori e maschere tutti i materiali utilizzati non
           antigas, escluse le  eccede il 25% del prezzo franco
           maschere di prote-   fabbrica del prodotto
           zione prive del mec-
           canismo e dell'ele-
           mento filtrante amo-
           vibile
    9028   Contatori di gas, di
           liquidi o di elet-
           tricita', compresi i
           contatori per la
           loro taratura:
           - parti ed accessori
           - altri              Fabbricazione in cui il valore di
                                tutti i materiali utilizzati non
                                eccede il 30% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
    9105   Orologi, pendole,    Fabbricazione in cui il valore di
           sveglie e simili ap- tutti i materiali utilizzati non
           parecchi di orologe- eccede il 30% del prezzo franco
           ria, con movimento   fabbrica del prodotto
           diverso da quello
           degli orologi tasca-
           bili
    9109   Movimenti di orolo-  Fabbricazione in cui il valore di
           geria, completi e    tutti i materiali utilizzati non
           montati, diversi da  eccede il 30% del prezzo franco
           quelli degli orologi fabbrica del prodotto
           tascabili
    9110   Movimenti di orolo-  Fabbricazione in cui il valore di
           geria completi, non  tutti i materiali utilizzati non
           montati o parzial-   eccede il 30% del prezzo franco
           mente montati "cha-  fabbrica del prodotto
           blons", movimenti di
           orologeria incomple-
           ti, montati; sbozzi
           di movimenti di oro-
           logeria
    9111   Casse per orologi e  Fabbricazione in cui il valore di
           loro parti           tutti i materiali utilizzati non
                                eccede il 30% del prezzo franco
                                fabbrica del prodotto
    9112   Casse, gabbie e si-  Fabbricazione in cui il valore di
           mili, per apparecchi tutti i materiali utilizzati non
           di orologeria e loro eccede il 30% del prezzo franco
           parti                fabbrica del prodotto

    

              Parte di provvedimento in formato grafico
    

                           ALLEGATO III
                 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR. 1
1.  Il  certificato  EUR.  1  e'  compilato sul modulo il cui modello
   figura nel presente allegato. Questo modulo e' stampato in  una  o
   piu'  lingue  in  cui  l'accordo e' redatto. Il certificato EUR. 1
   viene compilato in una di  tali  lingue  e  in  conformita'  delle
   disposizioni  di  diritto  interno  dello Stato d'esportazione; se
   viene compilato a mano, deve essere iscritto in  inchiostro  e  in
   carattere stampatello.
2.  Il  certificato EUR. 1 deve avere il formato di 210 x 297 mm, con
   una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' nel senso
   della lunghezza, ed essere stampato su carta  collata  bianca  per
   scritture,  non  contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25
   grammi il metro quadrato.  Il  certificato  deve  avere  un  fondo
   arabescato  di  colore  verde,  in modo da far risaltare qualsiasi
   falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Le autorita' competenti  degli  Stati  membri  della  Comunita'  e
   possono  riservarsi  la  stampa  dei  certificati  EUR.  1  oppure
   affidarne  il  compito  a  tipografie  da  essi  autorizzate.   In
   quest'ultimo  caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata
   tale autorizzazione.  Ogni certificato EUR.1 deve recare  menzione
   del  nome  e  dell'indirizzo  della  tipografia  o un segno che ne
   consenta l'identificazione. Il certificato deve  recare,  inoltre,
   un    numero    di   serie,   stampato   o   meno,   destinato   a
   contraddistinguerlo.
               CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
(1) Per le merci non imballate, indicare il numero  degli  oggetti  o
indicare "alla rinfusa".
(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio
d'esportazione lo richiedono.

(1)| 1. Esportatore (nome, |           EUR.1 N. A 000 000           |
   | indirizzo completo,   |                                        |
   | paese)                |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |Prima di compilare il formulario consul-|
   |                       |tare le note al retro                   |
   |                       |                                        |
   |                       | 2. Certificato utilizzato negli scambi |
   |                       | preferenziali tra                      |
   |                       |                                        |
   | 3. Destinatario (nome,|                                        |
   | indirizzo completo,   |                                        |
   | paese) (indicazione   |                                        |
   | facoltativa)          | (indicare i paesi, gruppi di paesi o   |
   |                       | territori di cui trattasi)             |
   |                       |                                        |
   |                       |4. Paese, gruppo di |5. Paese, gruppo di|
   |                       | paesi o territorio | paesi o territorio|
   |                       | di cui i prodotti  |  di destinazione  |
   |                       | sono considerati   |                   |
   |                       |      originari     |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                                                                |
   |6. Informazioni riguar-| 7. Osservazioni                        |
   |danti il trasporto (in-|                                        |
   |dicazione facoltativa) |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                                                                |
(2)|8. N. d'ordine, marche,|9. Massa lorda (Kg) |10. Fatture (indi- |
   |numeri, numero e natura|o altra misura      |cazione facoltati- |
   |dei colli -1-, designa-|(l, m cubi, ecc.)   |va)                |
   |zione delle merci      |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                                                                |
   |11. VISTO DELLA DOGANA |            |12. DICHIARAZIONE DELL'E-  |
   | Dichiarazione certifi-|            |    DELL'ESPORTATORE       |
   | cata conforme         |            | Io sottoscritto dichiaro  |
   | Documento d'esporta-  |            | che le merci di cui sopra |
   | zione -2-             |            | soddisfano alle condizioni|
   |modello        n.      |            | richieste per ottenere il |
   |del                    |            | presente certificato.     |
   |Ufficio doganale       |            |                           |
   |                       |   Timbro   |Fatto a         addi'      |
   |Paese o territorio in  |            |                           |
   |cui il certificato e'  |            |                           |
   |rilasciato             |            |                           |
   |                       |            |                           |
   |A          addi'       |            |                           |
   |                       |            |          (Firma)          |
   |                       |            |                           |
   |        (Firma)        |            |                           |
   |                       |            |                           |

   |13. DOMANDA DI CONTROL-|14. RISULTATO DEL CONTROLLO             |
   |LO, da inviare a:      |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |Il controllo effettuato ha permesso di  |
   |                       |constatare che il presente certificato  |
   |                       |(1)                                     |
   |                       |    e' stato effettivamente rilasciato  |
   |                       |dall'ufficio doganale indicato e che i  |
   |                       |dati ivi contenuti sono esatti.         |
   |                       |    non risponde alle condizioni di     |
   |                       |autenticita' e di regolarita' richieste |
   |                       |(si vedano le allegate osservazioni)    |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |E' richiesto il con-   |                                        |
   |trollo dell'autentici- |                                        |
   |ta' e della regolarita'|                                        |
   |del presente certifica-|                                        |
   |to                     |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |Fatto a       addi'    | Fatto a               addi'            |
   |                       |                                        |
   |                       |                                 Timbro |
   |                       |                                        |
   |                Timbro |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |      (Firma)          |       (Firma)                          |
   |                       |                                        |
   |                       | (1) Segnare con una X la menzione      |
   |                       |     applicabile                        |
   |                                                                |
                                NOTE
1.  Il certificato non deve presentare ne' raschiature ne' correzioni
   sovrapposte. Le modifiche  apportatevi  devono  essere  effettuate
   cancellando  le  indicazioni  errate  ed aggiungendo, se del caso,
   quelle volute. Ogni modifica cosi' apportata deve  essere  siglata
   da  chi  ha  compilato  il  certificato  e vistata dalle autorita'
   doganali  del  paese  o  territorio  in  cui  il  certificato   e'
   rilasciato.
2.  Fra  gli  articoli  indicati  nel  certificato  non devono essere
   lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da
   un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve
   essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi  non  utilizzati
   devono  essere  sbarrati  in  modo  da  rendere  impossibile  ogni
   ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con
   sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.
   DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
(1) Per le merci non imballate, indicare il numero  degli  oggetti  o
indicare "alla rinfusa".

(1)| 1. Esportatore (nome, |           EUR.1 N. A 000.000           |
   | indirizzo completo,   |                                        |
   | paese)                |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |

   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |Prima di compilare il formulario consul-|
   |                       |tare le note a retro                    |
   |                       |                                        |
   |                       | 2. Domanda per ottenere un certificato |
   |                       | da utilizzare negli scambi preferenzia-|
   |                       | li tra                                 |
   | 3. Destinatario (nome,|                                        |
   | indirizzo completo,   |                                        |
   | paese) (indicazione   |                                        |
   | facoltativa)          | (indicare i paesi, gruppi di paesi o   |
   |                       | territori di cui trattasi)             |
   |                       |                                        |
   |                       |4. Paese, gruppo di |5. Paese, gruppo di|
   |                       | paesi o territorio | paesi o territorio|
   |                       | di cui i prodotti  |  di destinazione  |
   |                       | sono considerati   |                   |
   |                       | originari          |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                                                                |
   |6. Informazioni riguar-| 7. Osservazioni                        |
   |danti il trasporto (in-|                                        |
   |dicazione facoltativa) |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                       |                                        |
   |                                                                |
   |8. N. d'ordine, marche,|9. Massa lorda (Kg) |10. Fatture (indi- |
   |numeri, numero e natura| o altra misura     | cazione facoltati-|
   |dei colli -1-, designa-| (l, m cubi, ecc.)  | va)               |
   |zione delle merci      |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                       |                    |                   |
   |                                                                |
                   DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,
DICHIARO   che queste merci rispondono alle condizioni richieste per
           ottenere il certificato qui allegato;
PRECISO    le circostanze che hanno permesso a queste merci di
           soddisfare a queste condizioni:




PRESENTO   i seguenti documenti giustificativi (1):




MI IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorita' competenti,
           qualsiasi giustificazione supplementare che dette
           autorita' ritenessero indispensabile per il rilascio del
           certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque
           controllo eventualmente richiesto da parte di dette
           autorita', della mia contabilita' e delle circostanze
           relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;
CHIEDO     il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.
                               Fatto a                 addi'

                                                      (Firma)

          (1)  Ad esempio: i documenti d'importazione, certificati di
          circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc.,
          relativi  ai  prodotti  messi  in  opera   o   alle   merci
          riesportate tal quali.
    
    

                            ALLEGATO IV
                Dichiarazione di cui all'articolo 27
Io sottoscritto, esportatore delle merci cui si riferisce il presente
documento,  dichiaro  che,  salvo  diversa indicazione contraria (1),
tali merci rispondono alle condizioni stabilite per il riconoscimento
del carattere originario negli scambi preferenziali con:
     la Comunita' europea/la Tunisia (2)
e sono originari:
     della Tunisia/della Comunita' europea (2) (3)

                                         (localita' e data)

                                                         (firma)
                                (Alla firma deve seguire l'indicazio-
                                   ne, a chiare lettere, del cognome
                            della persona che firma la dichiarazione)
          (1) Se una fattura comprende anche prodotti  non  originari
          della   Comunita',  l'esportatore  e'  tenuto  a  indicarli
          chiaramente.
          (2) Cancellare l'indicazione non pertinente.
          (3) Si puo' fare riferimento a una specifica colonna  della
          fattura  in  cui sia indicato il paese d'origine di ciascun
          prodotto.
   
    
    

                              ALLEGATO V
Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 21, paragrafo 3,
lettera b)
                            - 30 mm -

                |         |                        |
                |   (1)   |         EUR.1          |
                |         |                        |
                |         |                        |
                |         |                        |
                |         |                        |
   - 30 mm -    |         |                        |
                |         |           (2)          |
                |         |                        |
                |         |                        |
                |         |                        |
                |                                  |
          (1) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.
          (2)   Indicazioni   che    permettono    di    identificare
          l'esportatore autorizzato.

    
    

                           ALLEGATO VI
                      MODELLO DI DICHIARAZIONE
Il sottoscritto dichiara che le merci indicate nella presente fattura
sono state ottenute
 .......................................................
e (secondo il caso)
a) (1) soddisfano alle norme relative alla definizione della nozione
       di "prodotti totalmente ottenuti"
       o
b) (1) sono state ottenute dai seguenti prodotti
Descrizione          Paese d'origine (2)        Valore (1)
  . . . . . . . .    . . . . . . . . . .        . . . . . . . . .
  . . . . . . . .    . . . . . . . . . .        . . . . . . . . .
  . . . . . . . .    . . . . . . . . . .        . . . . . . . . .
  . . . . . . . .    . . . . . . . . . .        . . . . . . . . .
e sono state sottoposte alle seguenti lavorazioni:
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (indicare la lavorazione)
in
  . . . . . . . . . . . .
Fatto a . . . . . . . . . . , il . . . . . . . .   . . . . . .  .
                                                   (firma)
          (1) Compilare se necessario.
          (2)  Compilare  se  necessario. In tal caso:  - se le merci
          sono originarie di un  paese  di  cui  all'accordo  o  alla
          convenzione in questione: indicare il paese;
          -  se  le merci sono originarie di un altro paese: indicare
            "paese terzo".

    
    


                            ALLEGATO VII

| 1. Speditore (1)           |         SCHEDA DI INFORMAZIONE       |
|                            |            per ottenere un           |
|                            |      CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE     |
| 2. Destinatario (1)        |   come previsto dalle disposizioni   |
|                            |       relative agli scambi tra       |
|                            |         LA COMUNITA' ECONOMICA       |
|                            |                 EUROPEA              |
|                            |                    E                 |
|                            |                                      |
|                            |            (in stampatello)          |
|                            |                                      |
| 3. Trasformatore (1)       | 4. Stato ove sono state effettuate   |
|                            |    le lavorazioni o trasformazioni   |
|                            |                                      |
| 6. Ufficio di dogana di    | 5. Per uso ufficiale                 |
|    importazione (2)        |                                      |
|                            |                                      |
| 7. Documento d'importazione|                                      |
|              (2)           |                                      |
| modello             n.     |                                      |
| serie                      |                                      |
| del                        |                                      |
|                            |                                      |
|   MERCI AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE VERSO LO STATO DESTINATARIO   |
|                            |                                      |
| 8. Marche, numeri, numero e| 9. Numero posizione |10. Quantita'(3)|
|    natura dei colli        |    NdB e designazio-|                |
|                            |    ne delle merci   | 11. Valore (4) |
|                            |                     |                |
|                     MERCI IMPORTATE UTILIZZATE                    |
|                                                                   |
| 12. Numero posizione NdB e |13. Paese di|14. Quantita' |15. Valore|
|     posizione delle merci  | origine (5)|      (3)     |   (2) (6)|
|                            |            |              |          |
| 16. Natura delle lavorazioni o trasformazioni effettuate          |
|                                                                   |
| 17. Osservazioni                                                  |
|                                                                   |
| 18. VISTO DELLA DOGANA     | 12. DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE    |
|     Dichiarazione certifi- |     Il sottoscritto dichiara che le  |
|     cata conforme          |     informazioni che figurano sulla  |
|     Documento              |     presente scheda sono esatte      |
|     Modello         n.     |                                      |
|     Ufficio doganale       |     Fatto a            addi'         |
|     Addi'                  |                                      |
|                  Timbro    |                                      |
|               dell'ufficio |                                      |
|                            |                                      |
|                            |                                      |
|     (Firma)                |             (Firma)                  |
|                                                                   |

| RICHIESTA DI CONTROLLO     |RISULTATO DEL CONTROLLO               |
| Il funzionario doganale    |                                      |
| sottoscritto chiede il con-| Il controllo effettuato dal funziona-|
| trollo dell'autenticita' e | rio doganale sottoscritto ha permesso|
| della regolarita' della    | di accertare che la presente scheda  |
| presente scheda di informa-| di informazione:                     |
| zione                      |a) e' stata effettivamente rilasciata |
|                            |   dall'ufficio doganale indicato a   |
|                            |   che le menzioni ivi contenute sono |
|                            |   esatte (*)                         |
|                            |b) non risponde ai requisiti di auten-|
|                            |   ticita' e di regolarita' prescritte|
|                            |   (vedi osservazioni allegate) (*)   |
|                            |                                      |
|Fatto a          addi'      |      Fatto a             addi'       |
|                            |                                      |
|     Timbro                 |     Timbro                           |
|dell'ufficio                |dell'ufficio                          |
|                            |                                      |
|                            |                                      |
|                            |                                      |
| (Firma del funzionario     |       (Firma del funzionario)        |
|                            |                                      |
|                            |(*) Cancellare la menzione inutile    |
|                                                                   |
                         NOTE DELLA PAGINA 1
(1) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
(2) Menzione facoltativa.
(3) Kg. hl, m cubi o altra unita' di misura.
(4)  Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con
    i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa  disposizione  non
    si  applica  per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per
    il  prodotto  imballato  e  che  hanno  un  proprio   valore   di
    utilizzazione  a carattere durevole, indipendentemente dalla loro
    funzione d'imballaggio.
(5) Compilare se necessario. In tal caso:
    -  se  le  merci sono originarie di un paese di cui all'accordo o
      alla convenzione in questione: indicare il paese;
    - se le merci sono originarie di un altro paese: indicare  "paese
      terzo"
(*)  Il  valore  deve essere indicato conformemente alle disposizioni
    sulle norme di origine.
    
    


                            ALLEGATO VIII
            Dichiarazione comune relativa all'articolo 1
Le Parti convengono che le disposizioni dell'articolo 1,  lettera  e)
del  protocollo  lasciano  impregiudicato  il diritto della Tunisia a
beneficiare del trattamento speciale e differenziato e  di  tutte  le
altre  deroghe  accordate  ai  paesi  in via di sviluppo dall'accordo
relativo all'applicazione  dell'articolo  VII  dell'Accordo  generale
sulle tariffe doganali e sul commercio.
         Dichiarazione comune relativa agli articoli 19 e 33
Le   Parti  convengono  della  necessita'  di  elaborare  delle  note
esplicative per l'attuazione  delle  disposizioni  dell'articolo  19,
paragrafo  1,  lettera  b)  e  dell'articolo  33, paragrafi 1 e 2 del
protocollo.
            Dichiarazione comune relativa all'articolo 39
Per l'applicazione dell'articolo 39 del protocollo, la  Comunita'  si
dichiara  disposta  a  iniziare  l'esame  delle domande della Tunisia
intesa alla previsione di deroghe alle norme  di  origine  fin  dalla
firma dell'accordo.
    
    

PROTOCOLLO N. 5
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE
                             ARTICOLO 1
                             Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) "legislazione doganale": le disposizioni  giuridiche  o  normative
   applicabili sul territorio delle Parti contraenti che disciplinano
   l'importazione, l'esportazione, il transito delle  merci,  nonche'
   l'assoggettamento delle stesse a  una  qualsiasi  altra  procedura
   doganale, comprese le misure di divieto, restrizione  e  controllo
adottate da dette Parti;
b) "autorita'  richiedente":  l'autorita'  amministrativa  competente
   all'uopo designata da  una  Parte  contraente,  che  presenta  una
domanda di assistenza in materia doganale;
c) "autorita' interpellata":  l'autorita'  amministrativa  competente
   all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda
di assistenza in materia doganale;
d) "dati a carattere personale": qualsiasi  informazione  relativa  a
una persona fisica identificata o identificabile.
    
    

                             ARTICOLO 2
                       Ambito di applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si  prestano
assistenza reciproca nei  modi  e  alle  condizioni  specificati  nel
presente protocollo ai fini della prevenzione, dell'individuazione  e
della constatazione  delle  operazioni  contrarie  alla  legislazione
doganale.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente  protocollo
si applica ad ogni autorita' amministrativa  delle  Parti  contraenti
competente per l'applicazione dello stesso. Essa  non  pregiudica  le
norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia  penale  ne'
copre  le  informazioni  ottenute  grazie  a  poteri  esercitati   su
richiesta  dell'autorita'  giudiziaria   salvo   accordo   di   detta
autorita'.
    
    

                              ARTICOLO 3
                       Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le
fornisce   tutte   le   informazioni   pertinenti   che    consentono
all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della
legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti  le
operazioni registrate o programmate che  violino  o  possano  violare
detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le
comunica se le merci esportate dal  territorio  di  una  delle  Parti
contraenti  sono  state   regolarmente   importate   nel   territorio
dell'altra Parte, precisando, se  del  caso,  la  procedura  doganale
applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorita'  richiedente,  l'autorita'  interpellata
esercita, nel quadro della  propria  legislazione,  una  sorveglianza
particolare su:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito  alle  quali  sussistano
   fondati motivi di ritenere che  effettuino  o  abbiano  effettuato
operazioni contrarie alla legislazione doganale;
b) i luoghi  dove  partite  di  merci  sono  state  immagazzinate  in
   condizioni  tali  da  fare  ragionevolmente  supporre  che   siano
   destinate ad operazioni contrarie alla  legislazione  delle  altre
Parti contraenti;
c) i  movimenti  di  merci  per  i  quali  sia  stata  segnalata   la
   possibilita'  che  diano  luogo  a   operazioni   contrarie   alla
legislazione doganale;

d) i mezzi di trasporto  per  i  quali  vi  sono  fondati  motivi  di
ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati  per
effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.
    
    


ARTICOLO 4
Assistenza spontanea
Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in  conformita'
delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici  e  qualora
lo  considerino  necessario  per  la  corretta   applicazione   della
legislazione doganale, in particolare  quando  ricevono  informazioni
riguardanti:
- operazioni  che  sono  o  che  esse  ritengono  contrarie  a   tale
legislazione e che possono interessare altre Parti contraenti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci  note  per  essere  soggette  a  operazioni  contrarie   alla
legislazione doganale.
- persone  fisiche  o  giuridiche  in  merito  alle  quali  si  possa
  ragionevolmente  ritenere  che  effettuino  o  abbiano   effettuato
operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto che  si  possa  ragionevolmente  ritenere  siano
  stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare  operazioni
contrarie alla legislazione doganale;
    
    

ARTICOLO 5
Comunicazione/Notifica
Su  domanda  dell'autorita'  richiedente,  l'autorita'  interpellata,
conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure
necessarie per
- fornire tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni
che rientrano nell'ambito di applicazione del presente  protocollo  a
un destinatario, residente o stabilito sul  suo  territorio.  In  tal
caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.
    
    

                             ARTICOLO 6
             Forma e contenuto delle domande di assistenza
1.  Le  domande  formulate  a  norma  del  presente  protocollo  sono
presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti  necessari
per  permettere  di  dare  loro  risposta.  Qualora  l'urgenza  della
situazione lo richieda, possono essere  accettate  domande  orali  le
quali,  tuttavia,  devono  essere   immediatamente   confermate   per
iscritto.
2. Le domande presentate  a  norma  del  paragrafo  1  contengono  le
seguenti informazioni:
a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda;
b) la misura richiesta;
c) l'oggetto e il motivo della domanda;
d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
e) ragguagli il piu' possibile esatti  ed  esaurienti  sulle  persone
fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte,  salvo  per  i
casi di cui all'articolo 5.
3.  Le  domande  sono  presentate  in  una  delle  lingue   ufficiali
dell'autorita' interpellata o in  una  lingua  concordata  con  detta
autorita'.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali  stabiliti  se  ne
puo' richiedere la correzione o il  completamento;  tuttavia  possono
essere disposte misure cautelative.
    
    

                             ARTICOLO 7
                     Adempimento delle domande
1. Per soddisfare le domande di assistenza  l'autorita'  interpellata
procede,  nell'ambito  delle   sue   competenze   e   delle   risorse
disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda  di  altre
autorita' della stessa Parte  contraente,  fornendo  le  informazioni
gia' in suo possesso,  svolgendo  adeguate  indagini  o  disponendone
l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche  al  servizio
amministrativo  cui  e'  stata  rivolta  la  domanda   dall'autorita'
interpellata qualora quest'ultima non possa procedere direttamente.
2.  Le  domande  di  assistenza  sono  adempiute  conformemente  alle
disposizioni  legislative,  regolamentari  e  agli  altri   strumenti
giuridici della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari  debitamente  autorizzati  di  una  Parte  contraente
possono, d'intesa con l'altra Parte  contraente  interessata  e  alle
condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici  dell'autorita'
interpellata  o  di  un'altra  autorita',  della  quale   l'autorita'
interpellata  e'  responsabile,  le  informazioni  sulle   operazioni
contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione  doganale  che
occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari di una Parte contraente, d'intesa con  l'altra  Parte
contraente interessata e alle condizioni stabilite  da  quest'ultima,
possono essere presenti alle  indagini  condotte  nel  territorio  di
quest'ultima.
    
    

                            ARTICOLO 8
       Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorita'  interpellata  comunica  i  risultati  delle  indagini
all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate
di documenti, relazioni e simili.
2. La consegna dei documenti  di  cui  al  paragrafo  1  puo'  essere
sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in
qualsiasi forma per gli stessi fini.
    
    

                             ARTICOLO 9
            Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come
disposto nel presente protocollo, qualora cio':
a) possa pregiudicare la sovranita' della  Tunisia  o  di  uno  Stato
   membro della Comunita' richiesto di prestare assistenza  ai  sensi
del presente protocollo; o
b) possa  pregiudicare  l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  o   altri
interessi essenziali; o
c) faccia  intervenire  una  normativa  diversa  dalla   legislazione
doganale; ovvero
d) implichi una violazione di un segreto industriale,  commerciale  o
professionale.
2. Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe
in grado di  fornire  se  le  venisse  richiesto,  fa  presente  tale
circostanza nella sua domanda.  In  tal  caso,  spetta  all'autorita'
interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
3. Se l'assistenza e' rifiutata, la decisione e  le  sue  motivazioni
devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.
    
    

                            ARTICOLO 10
               Obbligo di osservare la riservatezza
1.  Tutte  le  informazioni  comunicate,  in  qualsiasi   forma,   in
applicazione del presente protocollo sono di natura  riservata.  Esse
sono  coperte  dal  segreto  professionale  e  sono  tutelate   dalle
rispettive leggi applicabili in materia nel  territorio  della  Parte
contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui
debbono conformarsi le autorita' comunitarie.
2. La comunicazione di  dati  a  carattere  personale  puo'  avvenire
unicamente se il livello  di  tutela  delle  persone  previsto  dalla
legislazione  delle  Parti  contraenti  e'  equivalente.   Le   Parti
contraenti devono quantomeno garantire un livello di  tutela  che  si
ispiri ai  principi  delle  disposizioni  riportate  in  allegato  al
presente protocollo.
    
    

                              ARTICOLO 11
                        Uso delle informazioni
1.  Le  informazioni  ottenute,  ivi  comprese  quelle  a   carattere
personale, possono  essere  utilizzate  solo  ai  fini  del  presente
protocollo; le Parti contraenti possono utilizzarle  per  altri  fini
solo previo consenso scritto dell'autorita' amministrativa che le  ha
fornite e dette informazioni sono soggette  a  tutte  le  restrizioni
stabilite da detta autorita'. Queste disposizioni  non  si  applicano
quando le informazioni  raccolte  ai  fini  del  presente  protocollo
possono essere usate anche per combattere  il  traffico  illecito  di
stupefacenti e sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere
comunicate ad altre  autorita'  direttamente  coinvolte  nella  lotta
contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo
2.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso di informazioni
in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito  della
mancata   osservanza   della   legislazione   doganale.   L'autorita'
competente che  ha  fornito  tali  informazioni  e'  informata  senza
indugio di detto uso.
3.  Nei  loro   documenti   probatori,   nelle   loro   relazioni   e
testimonianze,  nonche'  nei  procedimenti  e  nelle  azioni   penali
promossi dinanzi agli organi  giurisdizionali,  le  Parti  contraenti
possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i  documenti
consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
    
    

                              ARTICOLO 12
                          Esperti e testimoni
1. Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato
a comparire, nei limiti stabiliti  nell'autorizzazione  concessa,  in
qualita'  di  esperto  o  testimone  in  procedimenti  giudiziari   o
amministrativi riguardanti le materie di cui al  presente  protocollo
nella giurisdizione dell'altra Parte contraente e  produrre  oggetti,
documenti ovvero loro copie autenticate  che  possano  occorrere  nel
procedimento.   Nella   richiesta   di   comparizione   deve   essere
specificamente indicato su  quale  argomento  e  a  quale  titolo  il
funzionario sara' interrogato.
2.   Il   funzionario   autorizzato   beneficia,    sul    territorio
dell'autorita' richiedente, della tutela accordata ai suoi funzionari
dalla legislazione in vigore.
    
    

                             ARTICOLO 13
                        Spese di assistenza
Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di
rimborso  delle  spese  sostenute  in  virtu'  dell'applicazione  del
presente protocollo, escluse, se del  caso,  le  spese  per  esperti,
testimoni, interpreti e traduttori  che  non  dipendono  da  pubblici
servizi.
    
    

                            ARTICOLO 14
                            Esecuzione
1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle  autorita'
doganali nazionali della Tunisia,  da  una  parte,  e  ai  competenti
servizi della Commissione delle Comunita' europee  e,  se  del  caso,
alla autorita' doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono
in merito a tutte le misure pratiche e alle  disposizione  necessarie
per la sua applicazione, tenendo  conto  delle  norme  in  vigore  in
materia di protezione dei dati. Essi possono, attraverso il  Comitato
di cooperazione doganale istituito dall'articolo 40 del protocollo n.
4, proporre al Consiglio di associazione le  modifiche  del  presente
protocollo che ritengono necessarie.
2. Le Parti contraenti si  consultano  e  si  tengono  reciprocamente
informate  in  merito  alle  modalita'   di   applicazione   adottate
conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
    
    

                             ARTICOLO 15
                           Complementarita'
1. Il presente protocollo integra gli accordi di assistenza reciproca
conclusi  o  che  si  concluderanno  tra  uno  o  piu'  Stati  membri
dell'Unione europea e la Tunisia e non ne pregiudica  l'applicazione.
Inoltre esso non osta alla fornitura di un'assistenza reciproca  piu'
vasta ai sensi di detti accordi.
2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi  non  recano  pregiudizio
alle disposizioni della Comunita' che disciplinano la  comunicazione,
tra i competenti servizi della Commissione e  le  autorita'  doganali
degli Stati membri, di tutte  le  informazioni  raccolte  in  materia
doganale che possano interessare la Comunita'.
    
    

                       Allegato al Protocollo
                 PRINCIPI FONDAMENTALI APPLICABILI
                 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
1. I dati a carattere personale oggetto  di  trattamento  informatico
devono:
a) essere ottenuti e trattati in maniera corretta e conforme
alla legge;
b) essere conservati a fini precisi e legittimi e non essere
utilizzati in modi incompatibili con tali fini;
c) essere adeguati, pertinenti e ragionevoli alla luce dei fini
per i quali sono stati conservati;
d) essere precisi e, se del caso, aggiornati;
e) essere conservati in una forma che consenta di individuare la
persona incriminata entro un arco di tempo  non  superiore  a
quello necessario per la procedura ai fini della quale i dati
sono conservati;
2. I dati  a   carattere   personale   che   forniscono   indicazioni
     sull'origine razziale, le opinioni politiche o religiose o altre
     convinzioni, nonche' quelli relativi alla  salute  o  alla  vita
     sessuale  di  chiunque  non  possono   essere   assoggettati   a
     trattamento informatico, a meno che  la  legislazione  nazionale
     non conceda garanzie sufficienti. Le  presenti  disposizioni  si
     applicano anche ai dati  a  carattere  personale  relativi  alle
condanne inflitte in campo penale.
3. Si devono adottare adeguate misure di sicurezza affinche' i dati a
     carattere personale registrati  in  schedari  informatici  siano
     protetti da ogni forma  di  distruzione  non  autorizzata  e  di
accesso, modifica o divulgazione non autorizzata.
4. Ogni persona deve essere abilitata:
a) a sapere se i dati a carattere personale che la riguardano
sono contenuti in uno schedario informatico,  i  fini  per  i
quali essi  sono  principalmente  utilizzati  e  l'identita',
nonche' il luogo di residenza abituale o il luogo  di  lavoro
della persona responsabile di tale schedario;
b) a ricevere a scadenze regolari e senza spese o ritardi
eccessivi  la  conferma  dell'eventuale  esistenza   di   uno
schedario informatico contenente i dati a carattere personale
che la riguardano, nonche' la comunicazione di tali  dati  in
forma comprensibile;
c) a ottenere, a seconda dei casi, la rettifica o la
soppressione di tali dati se essi  sono  stati  sottoposti  a
trattamenti  che  violano  le  disposizioni  previste   dalla
legislazione  nazionale  che  consentono  l'applicazione  dei
principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del  presente
allegato;
d) a disporre di mezzi di ricorso qualora non si dia seguito a
una  domanda  di  comunicazione  o,   se   del   caso,   alla
comunicazione, alla rettifica o alla soppressione di cui alle
lettere b) e c).
5.1. Alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del  presente  allegato
si puo' derogare unicamente nei casi seguenti.
5.2. Si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2  e  4  del
     presente allegato quando cio'  e'  previsto  dalla  legislazione
     della Parte contraente e  quando  tale  deroga  costituisce  una
     misura indispensabile in una societa' democratica e mira  a:  a)
proteggere la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico,
nonche' gli interessi monetari dello Stato,  o  a  combattere
illeciti penali;
b) proteggere le persone cui i dati in questione si riferiscono
o i diritti e le liberta' di altre persone.
5.3. La legge puo'  prevedere  limitazioni  dei  diritti  di  cui  al
     paragrafo 4, lettere b), c)  e  d)  del  presente  allegato  per
     quanto riguarda  gli  schedari  informatici  contenenti  dati  a
     carattere personale  utilizzati  a  fini  statistici  o  per  la
     ricerca scientifica qualora sia chiaro  che  tale  utilizzo  non
     rischia di pregiudicare la vita privata  delle  persone  cui  si
riferiscono i dati in questione.
6. Nessuna disposizione del presente allegato dev'essere interpretata
     come una limitazione o un ostacolo alla  possibilita',  per  una
     Parte contraente, di accordare alle persone cui si riferiscono i
     dati in questione una tutela superiore  a  quella  prevista  dal
presente allegato.
    
    

ALLEGATO 1
Merci di cui all'articolo 10, paragrafo 1



Codice NC                 Designazione delle merci

 0403        Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e
             altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati,
             anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri
             dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta
             o cacao:
 0403 10 51  - Iogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di
             cacao:
             --- inferiore o uguale a 1,5%
 0403 10 53  --- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
 0403 10 59  --- superiore a 27%
             --- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse
                 provenienti dal latte:
 0403 10 91  --- inferiore o uguale a 3%
 0403 10 93  --- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%
 0403 10 99  --- superiore a 6%
 0403 90 71  - Altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
             -- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aven-
                ti tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal
                latte
             --- inferiore o uguale a 1,5%
 0403 90 73  --- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
 0403 90 79  --- superiore a 27%
             -- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse pro-
                venienti dal latte:
 0403 90 91  --- inferiore o uguale a 3%
 0403 90 93  --- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%
 0403 90 99  --- superiore a 6%

 0710 40 00  Granturco dolce, anche cotto, in acqua o al vapore,
             congelato
 0711 90 30  Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio
             mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata
             o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne
             temporaneamente la conservazione), ma non atto per
             l'alimentazione nello stato in cui e' presentato

 1517        Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi
             o  oli animali o vegetali o di frazioni di differenti
             grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e
             dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
 1517 10 10  - Margarina, esclusa la margarina liquida, avente teno-
               re, in peso, di materie grasse provenienti dal latte,
               superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%
 1517 90 10  - Altra, avente tenore, in peso, di materie grasse pro-
               venienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o
               uguale a 15%

 1702 50 00  Fruttosio chimicamente puro

 1704        Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (com-
             preso il cioccolato bianco), fatta eccezione per gli
             estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura
             superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre mate-
             rie di cui al codice NC 1704 90 10
 1704 10 11  - Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di
             zucchero :
             -- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60%
               (compreso lo zucchero invertito calcolato in sacca-
               rosio):
             --- sotto forma di strisce
 1704 10 19  --- altre
             -- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o supe-
                riore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato
                in saccarosio):
 1704 10 91  --- sotto forma di strisce
 1704 10 99  --- altre
 1704 90 30  - Preparazione detta "cioccolato bianco"
             - altri:
 1704 90 51  -- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imbal-
                laggi immediati di contenuto netto uguale o superiore
                ad 1 kg
 1704 90 55  - Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse
 1704 90 61  - Confetti e prodotti simili confettati
             - Altri:
 1704 90 65  -- Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose,
                compresi gli impasti di frutta presentati in forma di
                prodotti a base di zuccheri
 1704 90 71  -- Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene
 1704 90 75  -- Caramelle
             -- altri:
 1704 90 81  --- ottenuti per compressione
 1704 90 99  --- altri

 1806        Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti
             cacao
 1806 10 15  -- non contenente o contenente, in peso, meno di 5% di
                saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato
                in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in
                saccarosio
 1806 10 20  -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo
                zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'iso-
                glucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore
                a 5% e inferiore a 65%
 1806 10 30  -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo
                zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'iso-
                glucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore
                a 65% e inferiore a 80%
 1806 10 90  -- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo
                zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'iso-
                glucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore
                a 80%
 1806 20 10  - altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di
               peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o
               in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in
               imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:
             -- aventi tenore, in peso, di burro di cacao e di mate-
                ria grassa proveniente dal latte uguale o superiore
                a 31%
 1806 20 30  -- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di
                materia grassa proveniente dal latte uguale o supe-
                riore a 25% e inferiore a 31%
             - altre:
 1806 20 50  -- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao
                uguale o superiore a 18%
 1806 20 70  -- Preparazioni dette "Chocolate milk crumb"
 1806 20 80  -- Glassatura al cacao
 1806 20 95  -- altre
             - altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:
 1806 31 00  -- ripiene
 1806 32 10  -- non ripiene:
             --- con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti
 1806 32 90  -- altre
 1806 90 11  - altre:
             -- Cioccolata e prodotti di cioccolata:
             --- cioccolatini (praline), anche ripieni:
             ---- contenenti alcole
 1806 90 19  --- altri
             -- altri:
 1806 90 31  -- ripieni
 1806 90 38  -- non ripieni
 1806 90 50  - Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbri-
               cati con prodotti di sostituzione dello zucchero, con-
               tenenti cacao
 1806 90 60  - Pasta da spalmare contenente cacao
 1806 90 70  - Preparazioni per bevande, contenenti cacao
 1806 90 90  - altre

 1901        Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di fa-
             rine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non
             contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una
             proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate ne'
             comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti
             delle voci NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao in
             polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore
             a 10%, in peso, non nominate ne' comprese altrove
 1901 10     - Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condi-
               zionate per la vendita al minuto
 1901 20     - Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della
               panetteria, della pasticceria o della biscotteria
               della voce 1905
 1901 90 11  - Estratti di malto:
             -- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o
                superiore a 90%
 1901 90 19  -- altri
 1901 90 99  - altri:

 1902        Paste alimentari, fatta eccezione per quelle farcite di
             cui alle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche
             preparato
 1902 11     - Paste alimentari non cotte ne' farcite ne' altrimenti
               preparate:
             - contenenti uova
 1902 19 10  - non contenenti farine ne' semolini di frumento (grano)
               tenero
 1902 20 90  - altre
             - Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti
               preparate):
 1902 20 91  -- cotte
 1902 20 99  -- altre
             - altre paste alimentari:
 1902 30 10  -- secche
 1902 30 90  -- altre
 1902 40 10  - Cuscus:
             -- non preparato
 1902 40 90  - altro

 1903 00 00  Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole,
             in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di
             setacciature o forme simili

 1904        Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o
             tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi
             dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati
 1904 10 10  - Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o
               tostatura:
             -- a base di granturco
 1904 10 30  -- a base di riso
 1904 10 90  -- altri
 1904 90 10  - altri:
             -- Riso
 1904 90 90  -- altri

 1905        Prodotti della panetteria, della pasticceria o della bi-
             scotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule
             vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per si-
             gilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o
             di fecola e prodotti simili
 1905 10 00  - Pane croccante detto Knackebrot
 1905 20 10  - Pane con spezie (panpepato):
             -- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30%
                (compreso lo zucchero invertito calcolato in sacca-
                rosio)
 1905 20 30  -- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o supe-
                riore a 30% e inferiore a 50% (compreso lo zucchero
                invertito calcolato in saccarosio)
 1905 20 90  -- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o supe-
                riore a 50% (compreso lo zucchero invertito calcola-
                to in saccarosio)
 1905 30 11  - Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e     .
               cialdini:
             -- interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di
                cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:
             --- in imballaggi immediati di contenuto netto non su-
                 periore a 85 g
 1905 30 19  --- altri
             -- altri:
             --- Biscotti con aggiunta di dolcificanti:
 1905 30 30  ---- aventi tenore, in peso, di materia grassa prove-
                  niente dal latte uguale o superiore a 8%
             ---- altri
 1905 30 51  ----- doppio biscotto con ripieno
 1905 30 59  ----- altri
             -- Cialde e cialdine
 1905 30 91  --- salate, anche ripiene
 1905 30 99  --- altre
 1905 40 10  - Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili to-
               stati:
             -- Fette biscottate
 1905 40 90  -- altri
 1905 90 10  -- Pane azzimo (mazoth)
 1905 90 20  -- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per
                medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie
                essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti
                simili
             -- altri:
 1905 90 30  --- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o
                 frutta ed avente tenore in zuccheri e materie
                 grasse, ciascuno non superiore al 5%, in peso,
                 sulla materia secca
 1905 90 40  --- Cialde e cialdine aventi tenore di umidita' superio-
                 re a 10%
 1905 90 45  --- Biscotti
 1905 90 55  --- Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati
             -- altri:
 1905 90 60  --- con aggiunta di dolcificanti
 1905 90 90  --- altri:

 2001 90 30  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o
             conservato nell'aceto o nell'acido acetico
 2001 90 40  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di
             piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola
             uguale o superiore a 5%, preparati o conservati
             nell'aceto o nell'acido acetico

 2004 10 91  Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, pre-
             parate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido ace-
             tico, congelate
 2004 90 10  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o
             conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, con-
             gelato

 2005 20 10  Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, pre-
             parate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido ace-
             tico, non congelate
 2005 80 00  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o
             conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non
             congelato

 2008 92 45  Preparazioni del tipo Musli a base di fiocchi di cereali
             non tostati
 2008 99 85  Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays
             var. saccharata) altrimenti preparato o conservato, senz
             aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole
 2008 99 91  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili a
             piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola
             uguale o superiore a 5%, preparati o conservati,
             senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
             o di alcole

 2101 10 98  --- Altri
 2101 20 98  --- Altri
 2101 30 19  Succedanei torrefatti del caffe', esclusa la cicoria
             torrefatta
 2101 30 99  Estratti, essenze o concentrati di succedanei torrefatti
             del caffe', esclusi quelli di cicoria torrefatta

 2102 10 31  - Lieviti di panificazione
 2102 10 39  - altri

 2105        Gelati, anche contenenti cacao
 2105 00 10  - non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di
               materie grasse provenienti dal latte
             - aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti
               dal latte:
 2105 00 91  -- uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%
 2105 00 99  -- uguale o superiore a 7%

 2106        Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese
             altrove
 2106 10 80  - altri
 2106 90 10  - Preparazioni dette "fondute"
             - Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
 2106 90 98  -- altri

 2202 90 91  Bevande non alcooliche, esclusi i succhi di frutta o di
             ortaggi della voce NC 2009, contenenti prodotti delle
             voci NC da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai
             prodotti delle voci NC da 0401 a 0404
 2202 90 95  - altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse pro-
               venienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404
             -- uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%
 2202 90 99  - uguale o superiore a 2%

 2905 43 00  Mannitolo
 2905 44     D-Glucitolo (sorbitolo)
 2905 44 11  - in soluzione acquosa:
             -- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o
                uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glu-
                citolo
 2905 44 19  -- altro
             - altri:
 2905 44 91  -- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o
                uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glu-
                citolo
 2905 44 99  -- altro

 3501        Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine

 3505 10     Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli
             amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati della
             voce NC 3505 10 50
 3505 10     - Destrine ed altri amidi e fecole modificati
 3505 10 10  -- Destrina
             -- altri amidi e fecole modificati:
 3505 10 90  --- altri
 3505 20     Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di al-
             tri amidi o fecole modificati

 3809 10     Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tin-
             tura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodot-
             ti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e pre-
             parazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nel-
             le industrie tessili, della carta, del cuoio o in in-
             dustrie simili, non nominati ne' compresi altrove

 3823 60     Sorbitolo diverso da quello della voce NC 2905 44
 3823 60 11  - in soluzione acquosa:
             -- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o
             uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucito-
             lo
 3823 60 19  -- altro
             - altro:
 3823 60 91  -- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o
                uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glu-
                citolo
 3823 60 99  -- altro
    
    

                             ALLEGATO 2
            Prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2
                            Elenco n. 1*

  CODICE NC          Designazione delle merci          CONTINGENTI
                                                           (t)

 1519          Acidi grassi monocarbossilici indu-         3.480
 1519 11 00    striali; oli acidi di raffinazione;
 1519 12 00    alcoli grassi industriali
 1519 13 00
 1519 19 10
 1519 19 30
 1519 19 90
 1519 20 00

 1520          Glicerina, anche pura; acque e liscivie       154
 1520 10 00    glicerinose
 1520 90 00

 1704          Prodotti a base di zuccheri non conte-        186
 1704 10 11    nenti cacao (compreso il cioccolato
 1704 10 19    bianco)
 1704 10 91
 1704 10 99
 1704 90 10
 1704 90 30
 1704 90 51
 1704 90 55
 1704 90 61
 1704 90 65
 1704 90 71
 1704 90 75
 1704 90 81
 1704 90 99

 1803          Pasta di cacao, anche sgrassata               100
 18 03 10
 18 03 20

 1805          Cacao in polvere, senza aggiunta di           431
               zuccheri o di altri dolcificanti

 1806          Cioccolata e altre preparazioni alimen-       180
 1806 10 15    tari contenenti cacao
 1806 10 20
 1806 10 30
 1806 10 90
 1806 20 10
 1806 20 30
 1806 20 50
 1806 20 70
 1806 20 80
 1806 20 95
 1806 31 00
 1806 32 10
 1806 32 90
 1806 90 11
 1806 90 19
 1806 90 31
 1806 90 39
 1806 90 50
 1806 90 60
 1806 90 70
 1806 90 90

 19 01         Estratti di malto; preparazioni alimen-       762
               tari a base di farine, semolini, amidi,
               fecole o estratti di malto, non conte-
               nenti cacao in polvere o che ne conten-
               gono in una proporzione inferiore a
               50%, in peso, non nominate ne' comprese
               altrove;
               preparazioni alimentari di prodotti
               delle voci NC da 0401 a 0404, non con-
               tenenti cacao in polvere o che ne con-
               tengono in una proporzione inferiore  a
               10%, in peso, non nominate ne' comprese
               altrove:
 19 01 10 00
 19 01 20 00
 19 01 90 11
 19 01 90 19
 19 01 90 91
 19 01 90 99

 21 06         Preparazioni alimentari non nominate          370
 21 06 10 20   ne' comprese altrove
 21 06 10 80
 21 06 90 10
 21 06 90 92
 21 06 90 98

 2203          Birra di malto                                255

 22 08         Alcole etilico non denaturato con tito-       532
 22 08 20      lo alcolo metrico volumico inferiore a 80%
 22 08 30      vol.; acquaviti, liquori ed altre be-
 22 08 40      vande contenenti alcole di distilla-
 22 08 50      zione; preparazioni alcoliche composte
 22 08 90 19   dei tipi utilizzati per la fabbricazio-
 22 08 90 31   ne di bevande
 22 08 90 33
 22 08 90 41
 22 08 90 45
 22 08 90 48
 22 08 90 52
 22 08 90 58
 22 08 90 65
 22 08 90 69
 22 08 90 73
 22 08 90 79

 24 02         Sigari                                        493
 24 02 10 00
 24 02 20 10
 24 02 20 90
 24 02 90 00

 29 15 90      Altri acidi carbossilici                      153

 35 05         Destrina ed altri amidi e fecole modi-       1398
 35 05 10 10   ficati, colle a base di amidi o di fe-
 35 05 10 90   cole, di destrina o di altri amidi o
 35 05 20 10   fecole modificati
 35 05 20 30
 35 05 20 50
 35 05 20 90

 38 09         Agenti d'apprettatura o di finitura,          990
 38 09 10 10   acceleranti di tintura o di fissaggio
 38 09 10 30   di materie coloranti
 38 09 10 50
 38 09 10 90

          (*) Prodotti per i quali la Tunisia accorda il mantenimento
          del  livello  degli  oneri  doganali in vigore al 1 gennaio
          1995 per un periodo di quattro anni  entro  il  limite  dei
          contingenti  tariffari indicati, conformemente all'articolo
          10, paragrafo 3, primo comma.
          Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, secondo  comma,
          nel  corso  dell'eliminazione dell'elemento industriale dei
          dazi, conformemente  alle  disposizioni  dell'articolo  10,
          paragrafo  4, le aliquote dei dazi da applicare ai prodotti
          per  i  quali saranno soppressi i contingenti tariffari non
          potranno essere superiori a quelle in vigore al  1  gennaio
          1995.
    
    

Elenco n. 2

CODICE NC Designazione delle merci

0710 40 00 Granturco dolce, non cotto in acqua o al vapore, conge-
lato
0711 90 30 Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esem-
pio mediante anidride solforosa o in acqua salata, sol-
forata o addizionata di altre sostanze atte ad assicu-
rarne temporaneamente la conservazione), ma non atto
per l'alimentazione nello stato in cui e' presentato

1702 50 00 Fruttosio chimicamente puro

1903 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da feco-
le, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei,
scarti di setacciature o forme simili

2001 90 30 Granturco dolce (Zea mays  var.  saccharata)  preparato  o
conservato nell'aceto o nell'acido acetico
2001 90 40 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di
piante avente tenore, in peso, di amido o di fecola
uguale o superiore a 5% preparati o conservati nell'a-
ceto o nell'acido acetico

2004 10 91 Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, pre-
parate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido ace-
tico, congelate
2004 90 10 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato
o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico,
congelato

2005 20 10 Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, pre-
parate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido
acetico, non congelate
2005 80 00 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o
conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non
congelato

2008 92 45 Preparazioni del tipo Musli a base di fiocchi di cerea-
li non tostati
2008 99 85 Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays
var. saccharata), altrimenti preparato o conservato,
senza aggiunta di zuccheri o di alcole
2008 99 91 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di
piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola
uguale o superiore a 5%, altrimenti preparati o conser-
vati, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

2101 10 98 Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati
di caffe' o a base di caffe', ad esclusione delle pre-
parazioni della voce NC 2101 10 91
2101 20 98 Estratti, essenze e concentrati di te' o di mate e pre-
parazioni a base di questi estratti, essenze o concen-
trati, o a base di te' o di mate, ad esclusione dei
prodotti della voce NC 2101 20 10
2101 30 19 Succedanei torrefatti del caffe', ad esclusione della
cicoria torrefatta
2101 30 99 Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefat-
ti del caffe', ad esclusione di quelli di cicoria tor-
refatta

2905 43 00 Mannitolo
2905 44 D-Glucitolo (sorbitolo)
2905 44 11 - in soluzione acquosa:
-- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o
uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in
D-glucitolo
2905 44 19 -- altri
- altri:
2905 44 91 - contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o
uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glu-
citolo
2905 44 99 - altro

Ex 3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine

3823 60 Sorbitolo diverso da quello della sottovoce NC 2905 44
3823 60 11 - in soluzione acquosa
-- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o
uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glu-
citolo
3823 60 19 -- altro
- altro
3823 60 91 -- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o
uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di
D-glucitolo
3823 60 99 -- altro
 
    
    

 Elenco n. 3
ex 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi
o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti
grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e
dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce
NC 1516:
1517 10 10 - Margarina, esclusa la margarina liquida, avente teno-
re, in peso, di materie grasse provenienti dal latte,
superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%
1517 90 10 - altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse pro-
venienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o
uguale a 15%

1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o
tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, di-
versi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti
preparati
1904 10 10 - Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura
o tostatura:
- a base di granturco
1904 10 30 - a base di riso
1904 10 90 - altri
1904 90 10 - altri
- riso
1904 90 90 - altri

2105 Gelati, anche contenenti cacao:
2105 00 10 - non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di
materie grasse provenienti dal latte
- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenien-
ti dal latte:
2105 00 91 -- uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%
2105 00 99 -- uguale o superiore a 7%

2202 90 91 Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di
ortaggi della voce NC 2009 contenenti prodotti delle
voci NC da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai
prodotti delle voci NC da 0401 a 0404
2202 90 95 - altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse pro-
venienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404
- uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%
2202 90 99 - uguale o superiore a 2%
    
    

                             ALLEGATO 3
       

| Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice|
|   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |  NC   | |   NC  |
|       | |       | |       | |       | |       | |       | |       |
 0505100   2513290   2613100   2714109   2821100   2832100   2841900
 0505900   2514000   2613900   2714909   2821200   2832200   2842100
 1302120   2516110   2614000   2715002   2823000   2832300   2842901
 1302130   2516120   2615100   2715009   2824100   2833110   2842909
 1302140   2516210   2615900   2801100   2824200   2833190   2844400
 1302190   2516220   2616100   2801200   2824900   2833210   2846100
 1302200   2517100   2616900   2801300   2825100   2833220   2846900
 1302310   2517200   2617100   2802000   2825200   2833230   2847000
 1505100   2517300   2617900   2803000   2825300   2833240   2848100
 1505900   2517410   2618000   2804100   2825400   2833250   2848900
 1515601   2517490   2619000   2804210   2825500   2833260   2849100
 1515609   2518100   2620110   2804290   2825600   2833270   2849200
 1516200   2518200   2620190   2804300   2825700   2833290   2849900
 1522000   2518300   2620200   2804400   2825800   2833300   2850000
 1702909   2519100   2620300   2804500   2825909   2833400   2851001
 1804000   2519900   2620400   2804610   2826110   2834220   2851002
 2001909   2520100   2621000   2804690   2826120   2835100   2851009
 2101200   2521000   2701110   2804800   2826190   2835210   2901100
 2101300   2523300   2701120   2804900   2826200   2835220   2901210
 2103301   2524000   2701190   2805110   2826300   2835230   2901220
 2106100   2525100   2701200   2805190   2826900   2835249   2901230
 2106900   2525200   2702100   2805210   2827100   2835260   2901240
 2403100   2525300   2702200   2805220   2827200   2835290   2901290
 2403910   2526100   2703000   2805300   2827310   2835390   2902110
 2403990   2526200   2704001   2809100   2827320   2836100   2902190
 2501001   2527000   2704002   2810000   2827330   2836200   2902200
 2501009   2528100   2705000   2811110   2827340   2836300   2902300
 2502000   2528900   2706000   2811210   2827350   2836409   2902410
 2504100   2529100   2707101   2811220   2827360   2836500   2902420
 2504900   2529210   2707109   2811230   2827370   2836600   2902430
 2505100   2529220   2707201   2812100   2827380   2836700   2902440
 2505900   2529300   2707209   2812900   2827390   2836910   2902500
 2506100   2530100   2707301   2813100   2827410   2836920   2902600
 2506210   2530200   2707309   2813900   2827490   2836930   2902700
 2506290   2530300   2707401   2814100   2827510   2836990   2903110
 2507001   2530900   2707409   2814200   2827590   2839110   2903120
 2507002   2601110   2707501   2815110   2827600   2839190   2903130
 2508100   2601120   2707509   2815120   2828100   2839200   2903140
 2508200   2601200   2707600   2815201   2828901   2839900   2903150
 2508300   2602000   2707910   2815202   2828902   2840110   2903160
 2508401   2603000   2707990   2815300   2828909   2840190   2903190
 2508409   2604000   2708100   2816100   2829110   2840200   2903210
 2508500   2605000   2708200   2816200   2829190   2840300   2903220
 2508600   2606000   2709009   2816300   2829900   2841100   2903230
 2508700   2607000   2712109   2817000   2830100   2841200   2903510
 2509000   2608000   2712209   2818100   2830200   2841300   2903590
 2511200   2609000   2712909   2818200   2830300   2841400   2903610
 2512000   2610000   2713119   2818300   2830901   2841500   2803621
 2513110   2611000   2713129   2819100   2830909   2841600   2903690
 2513190   2612100   2713909   2820100   2831100   2841700   2904200
 2513210   2612200   2714108   2820900   2831900   2841800   2904900

| Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice|
|   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |  NC   | |   NC  |
|       | |       | |       | |       | |       | |       | |       |
 2905110   2909600   2915700   2921300   2933110   3004399   3204170
 2905120   2910100   2915900   2921410   2933190   3004401   3204190
 2905130   2910200   2916110   2921420   2933210   3004409   3204200
 2905140   2910300   2916120   2921430   2933290   3004501   3204900
 2905150   2910900   2916130   2921440   2933310   3004509   3205000
 2905160   2911000   2916140   2921450   2933390   3004901   3206100
 2905170   2912110   2916150   2921490   2933400   3004909   3206200
 2905190   2912120   2916190   2921510   2933510   3006200   3206300
 2905210   2912130   2916200   2921590   2933590   3006300   3206410
 2905220   2912190   2916310   2922110   2933610   3006400   3206420
 2905290   2912210   2916320   2922120   2933690   3006500   3206430
 2905310   2912290   2916330   2922130   2933710   3101000   3206490
 2905320   2912300   2916390   2922190   2933790   3102100   3206500
 2905390   2912410   2917110   2922210   2933900   3102210   3207100
 2905410   2912420   2917120   2922220   2934100   3102290   3207200
 2905420   2912490   2917130   2922290   2934200   3102300   3207300
 2905430   2912500   2917140   2922300   2934300   3102400   3207400
 2905440   2912600   2917190   2922410   2934901   3102500   3212100
 2905490   2913000   2917200   2922420   2934909   3102600   3212901
 2905500   2914110   2917310   2922490   2935000   3102700   3213100
 2906110   2914120   2917320   2922500   2940000   3102800   3213900
 2906120   2914130   2917330   2923100   3001100   3102900   3214900
 2906130   2914190   2917340   2923200   3001200   3103100   3215901
 2906140   2914210   2917350   2923900   3001901   3103200   3215902
 2906190   2914220   2917360   2924100   3001909   3103900   3215909
 2906210   2914230   2917370   2924210   3002100   3104100   3301110
 2906290   2914290   2917390   2924290   3002200   3104200   3301120
 2907110   2914300   2918110   2925110   3002310   3104300   3301130
 2907120   2914410   2918120   2925190   3002390   3104900   3301140
 2907130   2914490   2918130   2925200   3002900   3105100   3301190
 2907140   2914500   2918140   2926100   3003101   3105200   3301210
 2907150   2914610   2918150   2926200   3003109   3105300   3301220
 2907190   2914690   2918160   2926900   3003201   3105400   3301230
 2907210   2914700   2918170   2927000   3003209   3105510   3301240
 2907220   2915110   2918190   2928000   3003311   3105590   3301250
 2907230   2915120   2918210   2929100   3003319   3105600   3301260
 2907290   2915130   2918220   2929900   3003391   3105901   3301291
 2907300   2915210   2918230   2930100   3003399   3105909   3301299
 2908100   2915220   2918290   2930200   3003401   3201100   3301300
 2908200   2915230   2918300   2930300   3003409   3201200   3301901
 2908900   2915240   2918900   2930400   3003901   3201300   3301902
 2909110   2915290   2919000   2930900   3003909   3201900   3301903
 2909190   2915310   2920100   2931002   3004101   3202100   3302900
 2909200   2915320   2920901   2931009   3004109   3202900   3401111
 2909300   2915330   2920909   2932110   3004201   3203000   3402120
 2909410   2915340   2921110   2932130   3004209   3204110   3402130
 2909420   2915350   2921120   2932190   3004311   3204120   3402191
 2909430   2915390   2921190   2932210   3004319   3204130   3403111
 2909440   2915400   2921210   2932290   3004321   3204140   3403119
 2909490   2915500   2921220   2932901   3004329   3204150   3403191
 2909500   2915600   2921290   2932909   3004391   3204160   3403199

| Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice|
|   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |  NC   | |   NC  |
|       | |       | |       | |       | |       | |       | |       |
 3403910   3702950   3821000   3909109   4002800   4103100   4702000
 3403990   3703100   3822000   3909201   4002910   4103200   4703110
 3404100   3703200   3823100   3909209   4002990   4103900   4703190
 3404200   3703900   3823200   3909301   4003000   4104101   4703210
 3404900   3705100   3823300   3909309   4004000   4104102   4703290
 3405200   3705200   3823400   3909401   4005100   4104221   4704110
 3405300   3705900   3823500   3909409   4005200   4104291   4704190
 3405400   3707100   3823600   3909501   4005910   4104311   4704210
 3405901   3707900   3823901   3909509   4005990   4104391   4704290
 3405909   3801100   3823902   3910001   4006100   4105121   4705000
 3407001   3801200   3823903   3910009   4006900   4105201   4706100
 3407002   3801300   3901100   3911100   4007000   4106121   4706910
 3407009   3801900   3901200   3911900   4009201   4106201   4706920
 3501100   3802100   3901300   3912110   4009209   4107210   4706990
 3501900   3802900   3901901   3912120   4009301   4107290   4801000
 3502100   3803000   3901909   3912200   4009309   4107900   4802200
 3502900   3804001   3902200   3912310   4009401   4111000   4802300
 3503001   3804009   3902300   3912390   4009409   4204001   4802400
 3503009   3805100   3902901   3912900   4009501   4204009   4805400
 3504000   3805200   3902909   3913100   4009509   4401100   4811391
 3505100   3805900   3903110   3913900   4010101   4401210   4811902
 3505200   3806100   3903190   3914000   4010102   4401220   4812000
 3506910   3806200   3903200   3918101   4010109   4401300   4813900
 3506991   3806300   3903300   3918102   4010910   4402001   4822100
 3506992   3806901   3903901   3918901   4010991   4402009   4823300
 3506999   3806909   3903909   3918902   4010992   4403100   4823511
 3507100   3807000   3904100   3919900   4010999   4403200   4823901
 3507900   3809100   3904210   3921120   4011300   4403310   4823904
 3701100   3809910   3904300   3921140   4014100   4403320   4904009
 3701200   3809920   3904400   3921190   4014901   4403330   4905100
 3701910   3809990   3904500   3926201   4014909   4403340   4905910
 3701990   3810100   3904610   3926902   4015110   4403350   4905990
 3702100   3810900   3904901   3926903   4015190   4403910   4908101
 3702200   3811110   3904909   3926904   4015900   4403920   4908901
 3702310   3811190   3905190   3926907   4016100   4403990   4911101
 3702320   3811210   3905200   4001100   4016940   4404100   5001000
 3702390   3811290   3905901   4001210   4016951   4404200   5002000
 3702410   3811900   3905909   4001220   4016959   4405000   5003100
 3702420   3812100   3906100   4001290   4016991   4413001   5003900
 3702430   3812200   3906909   4001300   4016999   4413009   5004000
 3702440   3812300   3907100   4002110   4017001   4417001   5005000
 3702510   3814000   3907200   4002190   4017002   4421902   5006001
 3702520   3815110   3907300   4002200   4101100   4421903   5006002
 3702530   3815120   3907400   4002310   4101210   4501100   5007100
 3702540   3815190   3907600   4002390   4101220   4501900   5007201
 3702550   3815900   3907910   4002410   4101290   4601200   5007209
 3702560   3816000   3907991   4002490   4101300   4601910   5007901
 3702910   3817100   3907999   4002510   4101400   4601990   5007909
 3702920   3817200   3908100   4002590   4102100   4602100   5101110
 3702930   3818000   3908900   4002600   4102210   4602900   5101190
 3702940   3820000   3909102   4002700   4102290   4701000   5101210

| Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice|
|   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |  NC   | |   NC  |
|       | |       | |       | |       | |       | |       | |       |
 5101290   5308300   5502002   5801350   6810110   7017100   7209330
 5101300   5308900   5502009   5801360   6810200   7017200   7209410
 5102100   5309110   5503100   5801901   6812101   7017900   7209420
 5102200   5309190   5503200   5801902   6812109   7019100   7209430
 5103100   5309210   5503300   5806311   6812200   7019200   7209900
 5103200   5309290   5503400   5806312   6812300   7019310   7210319
 5103300   5310101   5503900   5806321   6812400   7019320   7210391
 5104000   5310109   5504100   5806322   6812500   7019390   7210399
 5105100   5310901   5504901   5806391   6812600   7019900   7210419
 5105210   5310909   5504909   5806392   6812700   7020002   7210491
 5105290   5311001   5506100   5809000   6812900   7104101   7210499
 5105300   5311002   5506200   5902100   6814100   7104201   7210701
 5105400   5311003   5506300   5902200   6814900   7104901   7210709
 5107100   5311004   5506900   5902900   6815100   7201100   7210901
 5108100   5311009   5507001   5903100   6815200   7201200   7210909
 5108200   5402100   5507002   5903200   6815910   7201300   7211110
 5109100   5402200   5507009   5903900   6815990   7201400   7211120
 5109900   5402310   5509520   5905001   6902100   7202110   7211190
 5110001   5402320   5511100   5905009   6902201   7202190   7211210
 5110002   5402330   5511200   5908000   6902901   7202210   7211220
 5202910   5402390   5511300   5909000   6903100   7202290   7211290
 5203000   5402410   5603001   5910000   6903201   7202300   7211300
 5204110   5402420   5603002   5911100   6903900   7202410   7211410
 5204190   5402430   5603009   5911200   6904101   7202490   7211490
 5204200   5402490   5604100   5911310   6904109   7202500   7211900
 5207100   5402510   5604200   5911320   6904901   7202600   7212219
 5207900   5402520   5604900   5911400   6904909   7202700   7212291
 5301100   5402590   5605000   5911901   6905101   7202800   7212299
 5301210   5402610   5606001   5911902   6906001   7202910   7212309
 5301290   5402620   5606002   5911909   6906009   7202920   7212401
 5301300   5402690   5606003   6115921   6909119   7202930   7212409
 5302100   5403100   5606009   6115931   6909199   7202990   7212501
 5302900   5403200   5607109   6117801   7002100   7203100   7212509
 5303100   5403310   5607309   6217100   7002200   7203900   7212601
 5303900   5403320   5607909   6217900   7002310   7205100   7212609
 5304100   5403330   5608110   6307200   7002320   7205210   7213209
 5304900   5403390   5608190   6502009   7002390   7205290   7213390
 5305110   5403410   5608900   6507000   7003110   7206900   7213490
 5305190   5403420   5609000   6603100   7003190   7208110   7213501
 5305210   5403490   5801101   6603200   7003200   7208120   7213509
 5305290   5404100   5801102   6603900   7003300   7208130   7214100
 5305911   5404900   5801210   6804101   7004100   7208140   7214309
 5305919   5405001   5801220   6804109   7005210   7208210   7214409
 5305991   5405009   5801230   6804211   7005290   7208220   7214509
 5305999   5406100   5801240   6804219   7010901   7208230   7214600
 5306100   5406200   5801250   6804300   7010902   7208240   7215100
 5306200   5501100   5801260   6806100   7011100   7208320   7215200
 5307100   5501200   5801310   6806200   7011200   7208410   7215300
 5307200   5501300   5801320   6806900   7011900   7208420   7215400
 5308100   5501900   5801330   6807100   7014000   7209310   7215900
 5308200   5502001   5801340   6807900   7015100   7209320   7216100

| Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice|
|   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |  NC   | |   NC  |
|       | |       | |       | |       | |       | |       | |       |
 7216220   7319300   7501100   7804200   8112190   8419909   8467920
 7216310   7319900   7501200   7806001   8112200   8420990   8467990
 7216320   7321901   7502100   7806009   8112400   8421120   8469100
 7216330   7326190   7502200   7901110   8112910   8421910   8469210
 7216400   7326901   7504000   7901120   8112990   8422110   8469290
 7216500   7326902   7505110   7901200   8201500   8422190   8469310
 7216609   7326903   7505120   7903100   8201600   8423890   8469390
 7216900   7401100   7505210   7903900   8202400   8425200   8470101
 7217121   7401200   7505220   7904000   8203300   8425310   8470109
 7217129   7402000   7506100   7905000   8203400   8425410   8470210
 7217139   7403110   7506200   7906001   8204200   8428400   8470290
 7217199   7403120   7507110   7906002   8208300   8428600   8470300
 7217219   7403130   7507120   7907100   8208901   8428900   8470400
 7217229   7403190   7507200   7907901   8209000   8430200   8470900
 7217239   7403210   7508001   8001100   8210000   8431100   8472100
 7217299   7403220   7508009   8001200   8211940   8431200   8472200
 7217319   7403230   7601100   8003001   8212109   8431410   8472300
 7217329   7403290   7601200   8003009   8212201   8431420   8473100
 7217339   7405000   7603100   8004000   8212209   8431490   8473210
 7217399   7406100   7603200   8005100   8212909   8432801   8473290
 7218100   7406200   7604101   8005200   8214109   8432901   8473300
 7218900   7407100   7604102   8006001   8301500   8433110   8473400
 7301200   7407220   7604291   8007001   8301701   8433190   8474320
 7302100   7407290   7604292   8007002   8302600   8437100   8475900
 7302200   7408111   7605110   8007009   8305100   8437800   8477900
 7302300   7408119   7605190   8101100   8305900   8437900   8478100
 7302400   7408210   7605210   8101920   8307100   8442400   8478900
 7302900   7408220   7605290   8101930   8311900   8443900   8480300
 7303000   7408290   7606119   8101990   8401200   8448330   8480710
 7304200   7409119   7606121   8102100   8402900   8448410   8481101
 7305110   7409199   7606129   8102910   8403900   8448420   8481109
 7307210   7409219   7606919   8102920   8405900   8450200   8481200
 7307220   7409299   7606921   8102930   8406110   8450909   8481300
 7307230   7409311   7606929   8102990   8406190   8451210   8481400
 7307290   7409319   7607110   8103100   8406900   8452210   8481801
 7307930   7409391   7609000   8103900   8407100   8452290   8482100
 7307990   7409399   7613000   8104110   8407210   8452300   8482200
 7312900   7409401   7614900   8104200   8407290   8453900   8482300
 7315111   7409409   7616902   8104300   8407900   8454900   8482400
 7315119   7409901   7616903   8104901   8409100   8455900   8482500
 7315121   7409909   7616904   8104909   8410900   8462310   8482800
 7315129   7410210   7616905   8105900   8411910   8462490   8482910
 7315190   7410220   7801100   8106000   8411990   8466910   8482990
 7315200   7412100   7801910   8107100   8412100   8466920   8485100
 7315810   7414100   7801990   8107900   8412900   8466930   8485900
 7315890   7414900   7803001   8108100   8414200   8466940   8501100
 7315900   7416000   7803002   8108900   8414900   8467110   8501310
 7317002   7417009   7804111   8110001   8418696   8467190   8501511
 7318161   7419100   7804112   8110009   8419310   8467810   8501512
 7319100   7419910   7804191   8111001   8419901   8467890   8502201
 7319200   7419991   7804192   8111009   8419902   8467910   8502202

| Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice|
|   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |  NC   | |   NC  |
|       | |       | |       | |       | |       | |       | |       |
 8504230   8516720   8535290   8607300   9008300   9027909   9209930
 8504311   8516790   8535400   8607910   9008900   9028100   9209940
 8504312   8516800   8536410   8607990   9009110   9028209   9209990
 8504500   8517200   8539210   8608009   9009120   9028900   9402102
 8504900   8517400   8539229   8701100   9009210   9029201   9402902
 8505110   8518211   8539310   8701300   9009220   9029209   9402909
 8505190   8518300   8539391   8701900   9009300   9029900   9405501
 8505900   8518400   8539400   8703212   9009900   9030900   9502910
 8506901   8519290   8540110   8703222   9010300   9031900   9502991
 8506909   8519310   8540120   8703322   9010900   9032100   9506110
 8507301   8519390   8540200   8801100   9011900   9032900   9506120
 8507309   8519400   8540300   8801900   9013900   9033000   9506190
 8507400   8520100   8540410   8803100   9014100   9107000   9506290
 8507800   8520200   8540420   8803200   9014200   9108110   9506310
 8507901   8521100   8540810   8803300   9014800   9108120   9506320
 8507902   8521900   8540890   8803900   9014900   9108190   9506390
 8507904   8522100   8540910   8904000   9015300   9108200   9506400
 8507909   8523110   8540990   8906009   9015900   9108910   9506510
 8508100   8523120   8541100   9001100   9017109   9108990   9506590
 8508200   8523130   8541210   9001200   9017209   9109110   9506610
 8508800   8523209   8541290   9002110   9017300   9109190   9506690
 8508900   8524100   8541300   9002190   9017809   9109900   9506700
 8509100   8524210   8541400   9002200   9017900   9110110   9506910
 8509200   8524220   8541500   9002900   9018110   9110120   9506990
 8509300   8524230   8541600   9004903   9018190   9110190   9507100
 8509400   8524901   8542110   9005100   9018200   9110900   9507201
 8509800   8526100   8542190   9005801   9018320   9114100   9507202
 8509900   8526910   8542200   9005809   9018390   9114200   9507300
 8510100   8526920   8542800   9005901   9018410   9114300   9507900
 8510200   8527311   8542900   9005909   9018491   9114400   9508000
 8510900   8527312   8543200   9006200   9018499   9114900   9603500
 8511100   8527321   8543800   9006301   9018500   9201100   9603901
 8511200   8527322   8543900   9006309   9018902   9201200   9603909
 8511300   8530100   8545110   9006400   9018903   9201900   9606300
 8511400   8530800   8545190   9006510   9018904   9202100   9607201
 8511500   8530900   8545200   9006520   9018909   9202900   9608103
 8511800   8532100   8545900   9006530   9019100   9203000   9608409
 8511900   8532210   8546200   9006590   9019200   9204100   9608600
 8512100   8532220   8547100   9006610   9020000   9204200   9609200
 8512201   8532230   8603100   9006620   9021211   9205100
 8512300   8532240   8603900   9006690   9021291   9205900
 8512400   8532250   8606100   9006910   9022110   9206000
 8513101   8532290   8606200   9006990   9022210   9207100
 8513900   8532300   8606300   9007110   9022900   9207900
 8515900   8532900   8606910   9007191   9024900   9208100
 8516103   8533100   8606920   9007199   9025190   9208900
 8516310   8533210   8607191   9007210   9025209   9209100
 8516320   8533290   8607192   9007290   9025900   9209200
 8516330   8533310   8607199   9007910   9026900   9209300
 8516400   8533900   8607210   9007920   9027400   9209910
 8516500   8535210   8607290   9008100   9027901   9209920
    
    

                             ALLEGATO 4

| Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice|
|   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |  NC   | |   NC  |
|       | |       | |       | |       | |       | |       | |       |
 1302320   2845100   3208202   3915200   3924900   4302110   4805222
 1506000   2845900   3208203   3915300   3925101   4302120   4805229
 1521100   2902900   3208901   3915900   3925109   4302130   4805230
 1521900   2903290   3208902   3916100   3925200   4302190   4805291
 2008910   2903300   3208903   3916200   3925300   4302200   4805299
 2101100   2903400   3209101   3916900   3925900   4302300   4805300
 2103100   2903622   3209102   3917100   3926100   4303100   4805500
 2205100   2904100   3209901   3917210   3926209   4303900   4806100
 2205900   2931001   3209902   3917220   3926300   4304000   4806200
 2503100   2932120   3210001   3917230   3926400   4409100   4806300
 2503900   2936100   3210002   3917290   3926901   4409200   4806400
 2510100   2936210   3210003   3917310   3926905   4412110   4807100
 2510200   2936220   3211000   3917320   3926906   4412120   4807910
 2511101   2936230   3212902   3917330   3926909   4412190   4807990
 2511109   2936240   3214101   3917390   4011101   4412210   4808200
 2515110   2936250   3214109   3917400   4011202   4412290   4808300
 2515200   2936260   3215190   3919100   4011203   4412910   4808900
 2516901   2936270   3302100   3920200   4011209   4412990   4810110
 2516902   2936280   3401193   3920420   4104109   4414000   4810120
 2520200   2936290   3406000   3920510   4104210   4415100   4810210
 2522100   2936900   3601001   3920590   4104229   4415200   4810290
 2530400   2937100   3601009   3920610   4104299   4416000   4810310
 2710001   2937210   3602001   3920620   4104319   4417002   4810320
 2710003   2937220   3602002   3920630   4104399   4417009   4810390
 2710005   2937290   3602003   3920690   4105110   4418100   4810991
 2710009   2937910   3602004   3920710   4105129   4418200   4810992
 2713209   2937920   3602009   3920720   4105190   4418300   4811100
 2804700   2937990   3603001   3920731   4105209   4418400   4811310
 2805400   2938100   3603002   3920739   4106110   4418500   4811399
 2806200   2938900   3603003   3920790   4106129   4418901   4811400
 2808000   2939100   3603009   3920910   4106190   4418909   4811901
 2811190   2939210   3604100   3920920   4106209   4420100   4813100
 2811290   2939290   3604901   3920930   4107100   4420900   4813200
 2819900   2939300   3604902   3920940   4108000   4421100   4814100
 2822000   2939400   3604909   3920990   4109000   4421901   4814200
 2828903   2939500   3605000   3921110   4110000   4421904   4814300
 2834109   2939600   3606901   3921130   4201000   4421909   4814900
 2834299   2939700   3701300   3921900   4205001   4502000   4815000
 2837110   2939901   3808301   3922100   4205002   4503100   4818500
 2837190   2939909   3808302   3922200   4206101   4503900   4823200
 2837200   2941100   3808309   3922900   4206109   4504100   4823400
 2838000   2941200   3823909   3923100   4206900   4504900   4823902
 2843100   2941300   3902100   3923211   4301100   4601100   4823903
 2843210   2941400   3904220   3923219   4301200   4707100   4823905
 2843290   2941500   3904690   3923291   4301300   4707200   4904001
 2843300   2941900   3905110   3923299   4301400   4707300   4907003
 2843900   2942000   3906901   3923300   4301500   4707900   4907009
 2844100   3208101   3907501   3923400   4301600   4804110   4908102
 2844200   3208102   3907509   3923500   4301700   4804190   4908109
 2844300   3208103   3909101   3923900   4301800   4805100   4908902
 2844500   3208201   3915100   3924100   4301900   4805221   4908909

| Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice|
|   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |  NC   | |   NC  |
|       | |       | |       | |       | |       | |       | |       |
 4909000   5206240   5508101   5514320   5704100   6001291   6601911
 4910001   5206250   5508109   5514330   5704900   6001299   6601919
 4910009   5206310   5508201   5514390   5802110   6001910   6601991
 4911109   5206320   5508209   5514410   5802190   6001920   6601999
 4911910   5206330   5509110   5514420   5802200   6001991   6602000
 4911990   5206340   5509120   5514430   5802300   9001999   6701001
 5106100   5206350   5509210   5514490   5803100   6116100   6701009
 5106200   5206410   5509220   5516110   5803900   6117809   6702100
 5107200   5206420   5509310   5516120   5804100   6117900   6702900
 5111110   5206430   5509320   5516130   5804210   6301100   6703000
 5111190   5206440   5509410   5516140   5804290   6306111   6704110
 5111200   5206450   5509420   5516210   5806100   6306112   6704190
 5111300   5401101   5509510   5516220   5806200   6306121   6704200
 5111900   5401102   5509530   5516230   5806319   6306122   6704900
 5112110   5401201   5509590   5516240   5806329   6306191   6801000
 5112190   5401202   5509610   5516310   5806399   6306192   6802101
 5112200   5407100   5509620   5516320   5806400   6306210   6802102
 5112300   5407200   5509690   5516330   5807101   6306220   6802220
 5112900   5407300   5509910   5516340   5807109   6306290   6802230
 5113001   5407410   5509920   5516410   5807901   6306310   6802290
 5113002   5407420   5509990   5516420   5807909   6306390   6802920
 5202100   5407430   5510110   5516430   5808100   6306410   6802930
 5202990   5407440   5510120   5516440   5808901   6306490   6802990
 5205110   5407510   5510200   5516910   5808902   6306911   6803000
 5205120   5407520   5510300   5516920   5808909   6306919   6804221
 5205130   5407530   5510900   5516930   5810100   6306991   6804222
 5205140   5407540   5513110   5516940   5810910   6306999   6804223
 5205150   5407600   5513120   5601211   5810920   6307900   6804224
 5205210   5407710   5513130   5601212   5810990   6308000   6804225
 5205220   5407720   5513190   5601221   5811001   6402110   6804229
 5205230   5407730   5513210   5601222   5811002   6403110   6804230
 5205240   5407740   5513220   5601229   5811003   6406200   6805100
 5205250   5407810   5513230   5601291   5811009   6406910   6805200
 5205310   5407820   5513290   5601299   5901100   6406991   6805300
 5205320   5407830   5513310   5601300   5901900   6406992   6808000
 5205330   5407840   5513320   5602100   5904100   6406999   6809110
 5205340   5407910   5513330   5602210   5904910   6501101   6809190
 5205350   5407920   5513390   5602290   5904920   6501009   6809900
 5205410   5407930   5513410   5602900   5906100   6502001   6810190
 5205420   5407940   5513420   5607101   5906910   6503000   6810910
 5205430   5408100   5513430   5607210   5906990   6504000   6810990
 5205440   5408210   5513490   5607291   5907001   6505100   6811100
 5205450   5408220   5514110   5607299   5607002   6505901   6811200
 5206110   5408230   5514120   5607301   5907009   6505902   6811300
 5206120   5408240   5514130   5607410   6001101   6505903   6811900
 5206130   5408310   5514190   5607491   6001102   6505909   6813100
 5206140   5408320   5514210   5607499   6001103   6506100   6813900
 5206150   5408330   5514220   5607501   6001104   6506910   6901001
 5206210   5408340   5514230   5607509   6001109   6506920   6901002
 5206220   5505100   5514290   5607901   6001210   6506990   6901003
 5206230   5505200   5514310   5702200   6001220   6601100   6901009

| Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice|
|   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |  NC   | |   NC  |
|       | |       | |       | |       | |       | |       | |       |
 6902209   7204290   7217391   7323941   7805001   8301709   8418290
 6902909   7204300   7217392   7323949   7805002   8302200   8418694
 6903209   7204410   7301100   7323990   7806002   8302300   8418695
 6905109   7204490   7304100   7324100   7902000   8302490   8418699
 6905901   7204500   7304310   7324211   7907909   8304000   8418991
 6905909   7206100   7304391   7324219   8002000   8305200   8418992
 6907100   7208310   7304399   7324291   8006002   8306100   8418993
 6907901   7208330   7305120   7324299   8101910   8606210   8418994
 6908101   7208340   7305310   7324901   8104190   8306290   8418995
 6908102   7208350   7305390   7324902   8105100   8306300   8418999
 6908108   7208430   7305900   7324909   8109100   8307900   8419110
 6908109   7208440   7306100   7326200   8109900   8308100   8419190
 6909900   7208450   7306200   7326904   8112110   8308200   8419819
 6914101   7208900   7306400   7404000   8112300   8308901   8421991
 6914109   7210311   7306500   7407210   8113000   8308902   8421992
 6914901   7210411   7308100   7410110   8201100   8308909   8421999
 6914909   7212211   7309000   7410120   8201200   8309100   8422900
 7001000   7212301   7310100   7411101   8201300   8309901   8423100
 7004900   7213201   7310210   7411210   8201400   8309902   8423900
 7005100   7213310   7310290   7411220   8201900   8309909   8424890
 7005301   7213410   7313000   7411290   8202310   8310000   8424900
 7005309   7214301   7314110   7413000   8202320   8311200   8425490
 7006000   7214401   7314420   7415100   8202990   8311300   8426910
 7007111   7214402   7314490   7415210   8205100   8401100   8427900
 7007119   7214403   7317004   7415290   8205200   8401300   8428320
 7007190   7214501   7317009   7415310   8205300   8401400   8428500
 7007211   7214502   7318110   7415320   8205510   8402190   8431310
 7007219   7214503   7318130   7415390   8205590   8402200   8431390
 7007290   7216601   7318140   7417001   8205600   8404900   8432909
 7008000   7217111   7318151   7418100   8205700   8407310   8433200
 7009100   7217112   7318153   7418200   8205800   8407320   8433300
 7009910   7217119   7318154   7419999   8206000   8407330   8433510
 7009920   7217122   7318169   7503000   8207200   8407340   8436290
 7010909   7217131   7318190   7602000   8207300   8408200   8436800
 7015901   7217132   7318210   7606111   8207400   8408909   8436910
 7015909   7217191   7318220   7606911   8207500   8409910   8436990
 7016100   7217192   7318240   7607191   8207600   8409990   8438100
 7016901   7217211   7318290   7607199   8207700   8413110   8438900
 7016909   7217212   7320209   7607201   8207800   8413200   8439910
 7018100   7217221   7320900   7607209   8207900   8413910   8439990
 7018200   7217222   7321130   7608201   8208200   8413920   8440900
 7018901   7217231   7321821   7608209   8208400   8414510   8441900
 7018909   7217232   7321830   7611000   8208909   8414600   8448200
 7117110   7217291   7321902   7612900   8212901   8415819   8448510
 7117191   7217292   7321903   7614100   8213000   8415831   8448590
 7117192   7217311   7321909   7615200   8214101   8415839   8449000
 7117193   7217312   7322900   7616100   8214102   8415900   8450901
 7117199   7217321   7323100   7616901   8214200   8416100   8450902
 7117900   7217322   7323910   7616909   8214901   8416900   8451900
 7204100   7217331   7323920   7802000   8214909   8417200   8452100
 7204210   7217332   7323939   7803003   8301600   8417900   8452900

| Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice|
|   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |  NC   | |   NC  |
|       | |       | |       | |       | |       | |       | |       |
 8462290   8518100   8535909   8703311   8714199   9101212   9305210
 8462910   8518219   8536100   8703312   8714930   9101291   9305290
 8465990   8518220   8536209   8703319   8714940   9101292   9305901
 8468900   8518291   8536499   8703321   8714960   9101911   9305909
 8474900   8518299   8536502   8703329   8714999   9101912   9306100
 8476110   8518500   8536619   8703331   8715002   9101991   9306210
 8476190   8518900   8536699   8703332   8716900   9101992   9306290
 8476900   8519100   8536903   8703339   8802111   9103101   9306301
 8479820   8519210   8538100   8703901   8802119   9103109   9306309
 8479900   8519910   8538900   8703902   8802121   9103901   9306901
 8480200   8519990   8539100   8703909   8802129   9103909   9306909
 8481901   8520310   8539291   8704101   8802201   9104000   9307000
 8481902   8520390   8539299   8704109   8802209   9105111   9401100
 8481909   8520900   8539399   8704211   8802301   9105119   9401801
 8483100   8522900   8539900   8704221   8802309   9105191   9401901
 8483200   8523902   8540490   8704229   8802401   9105199   9401902
 8483300   8523903   8541900   8704319   8802409   9105211   9401909
 8483400   8523909   8543100   8704321   8802500   9105219   9402109
 8483500   8524905   8544111   8704329   8804000   9105291   9402901
 8483600   8524906   8544119   8704900   8805100   9105299   9403901
 8483900   8524907   8544190   8705100   8805200   9105911   9403902
 8484100   8524909   8544301   8705200   8903100   9105919   9403909
 8484909   8525101   8544309   8705300   8903910   9105991   9405101
 8502301   8525102   8544591   8705400   8903920   9105999   9405102
 8502302   8525300   8544592   8705901   8903990   9106100   9405103
 8503000   8527110   8544601   8705909   8906001   9106200   9405104
 8504402   8527190   8544602   8706001   8907100   9106900   9405109
 8504403   8527210   8544700   8706009   8907900   9111101   9405201
 8504409   8527290   8546100   8707100   9001300   9111102   9405202
 8506200   8527313   8546900   8707900   9001400   9111200   9405203
 8512209   8527314   8547200   8708100   9001500   9111800   9405204
 8512900   8527323   8547900   8708210   9001900   9111901   9405209
 8513109   8527329   8548000   8708290   9004101   9111902   9405300
 8514100   8527391   8605000   8708390   9004901   9111909   9405401
 8514900   8527392   8606990   8708400   9004904   9112100   9405402
 8515310   8527393   8607120   8708500   9017201   9112801   9405403
 8516101   8527394   8702900   8708600   9017801   9112809   9405404
 8516210   8527399   8703100   8708700   9025111   9112901   9405405
 8516602   8527900   8703211   8708930   9025201   9112909   9405409
 8516609   8529109   8703213   8708940   9025801   9113100   9405509
 8516710   8529902   8703219   8708991   9028201   9113200   9405600
 8516901   8529903   8703221   8708999   9028309   9113901   9405911
 8516902   8529905   8703223   8709190   9032891   9113909   9405919
 8516909   8529909   8703224   8709900   9032892   9301000   9405920
 8517101   8531200   8703229   8710000   9101111   9302000   9405991
 8517301   8531800   8703231   8711301   9101112   9303100   9405999
 8517302   8531900   8703232   8711309   9101121   9303200   9406000
 8517309   8534000   8703239   8711401   9101122   9303300   9501000
 8517810   8535100   8703241   8711409   9101191   9303900   9502999
 8517901   8535300   8703242   8711500   9101192   9304000   9503100
 8517909   8535901   8703249   8711900   9101211   9305100   9503200

| Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice|
|   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |  NC   | |   NC  |
|       | |       | |       | |       | |       | |       | |       |
 9503300   9612200
 9504100   9613100
 9504200   9613201
 9504300   9613209
 9504401   9613301
 9504409   9613309
 9504900   9613801
 9505100   9613809
 9505900   9613901
 9506210   9613909
 9601101   9614100
 9601109   9614201
 9601901   9614209
 9601902   9614900
 9601903   9615110
 9601909   9615190
 9602001   9615901
 9602002   9615902
 9602009   9615909
 9603100   9616100
 9603210   9616200
 9603290   9617000
 9603300   9618000
 9603400   9701100
 9604000   9701900
 9605000   9702000
 9606101   9703000
 9606102   9704000
 9606210   9705000
 9606220   9706000
 9606290
 9607110
 9607190
 9607209
 9608101
 9608201
 9608203
 9608206
 9608209
 9608311
 9608319
 9608391
 9608401
 9608501
 9608911
 9608919
 9608999
 9609901
 9609909
 9610000
 9611000
    
    


                             ALLEGATO 5

| Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice|
|   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |  NC   | |   NC  |
|       | |       | |       | |       | |       | |       | |       |
 0509009   3305200   4011991   4407920   4816200   5208320   5211410
 1212200   3305300   4011992   4407990   4816300   5208330   5211420
 1517900   3305901   4011993   4408101   4816900   5208390   5211430
 1518000   3305909   4011994   4408109   4817100   5208410   5211490
 2008110   3306100   4011995   4408201   4817200   5208420   5211510
 2103200   3306900   4011999   4408209   4817300   5208430   5211520
 2103302   3307101   4012101   4408901   4818100   5208490   5211590
 2103900   3307109   4012109   4408909   4818200   5208510   5212110
 2104100   3307200   4012201   4410100   4818300   5208520   5212120
 2104200   3307300   4012209   4410900   4818401   5208530   5212130
 2202100   3307410   4012900   4411110   4818402   5208590   5212140
 2202900   3307490   4013101   4411190   4818409   5209110   5212150
 2207101   3307900   4013109   4411210   4818900   5209120   5212210
 2207109   3401119   4013200   4411290   4819100   5209190   5212220
 2207201   3401191   4013901   4411310   4819201   5209210   5212230
 2207209   3401192   4013909   4411390   4819209   5209220   5212240
 2208100   3401200   4016910   4411910   4819300   5209290   5212250
 2208901   3402110   4016920   4411990   4819400   5209310   5512110
 2208902   3402199   4016930   4419000   4819500   5209320   5512190
 2208909   3402200   4016992   4802100   4819600   5209390   5512210
 2515121   3402900   4016993   4802510   4820100   5209410   5512290
 2515129   3405100   4202110   4802521   4820200   5209420   5512910
 2522200   3506100   4202120   4802529   4820300   5209430   5512990
 2522300   3606100   4202190   4802530   4820400   5209490   5515110
 2523100   3606909   4202210   4802600   4820501   5209510   5515120
 2523210   3808101   4202220   4803001   4820509   5209520   5515130
 2523290   3808109   4202290   4803009   4820900   5209590   5515190
 2523900   3808201   4202310   4804210   4821100   5210110   5515210
 2620500   3808209   4202320   4804290   4821900   5210120   5515220
 2620900   3808401   4202390   4804310   4822901   5210190   5515290
 2710007   3808409   4202911   4804390   4822909   5210210   5515910
 2806100   3808901   4202919   4804410   4823110   5210220   5515920
 2807000   3808909   4202921   4804420   4823190   5210290   5515990
 2809200   3813000   4202929   4804490   4823519   5210310   5601100
 2825901   3819000   4202991   4804510   4823590   5210320   5703100
 2834219   3920100   4202999   4804520   4823600   5210390   5703200
 3005100   3920300   4203101   4804590   4823700   5210410   5703300
 3005900   3920410   4203102   4805210   4823909   5210420   5703900
 3006100   3923212   4203109   4805600   4901911   5210490   6002100
 3006600   3923292   4203210   4805700   4901912   5210510   6002200
 3215110   4008110   4203291   4805800   4901991   5210520   6002300
 3303001   4008190   4203299   4808100   4901992   5210590   6002410
 3303002   4008210   4203301   4809100   5208110   5211110   6002420
 3303003   4008290   4203309   4809200   5208120   5211120   6002430
 3303004   4009101   4203400   4809900   5208130   5211190   6002491
 3304100   4009109   4205009   4810910   5208190   5211210   6002499
 3304200   4011009   4407100   4810999   5208210   5211220   6002910
 3304300   4011201   4407210   4811210   5208220   5211290   6002920
 3304910   4011400   4407220   4811290   5208230   5211310   6002930
 3304990   4011500   4407230   4811909   5208290   5211320   6002991
 3305100   4011910   4407910   4816100   5208310   5211390   6002999

| Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice|
|   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |  NC   | |   NC  |
|       | |       | |       | |       | |       | |       | |       |
 6101100   6104520   6110300   6201120   6204391   6209200   6215200
 6101200   6104530   6110901   6201130   6204399   6209300   6215900
 6101300   6104591   6110909   6201191   6204410   6209901   6216001
 6101901   6104599   6111100   6201199   6204420   6209909   6216009
 6101909   9104610   6111200   6201910   6204430   6210100   6301200
 6202100   6104620   6111300   6201920   6204440   6210200   6301300
 6102200   6104630   6111901   6201930   6204491   6210300   6301400
 6102300   6104691   6111909   6201991   6204499   6210400   6301900
 6102901   6104699   6112110   6201999   6204510   6210500   6302100
 6102909   6105100   6112120   6202110   6204520   6211111   6302210
 6103110   6105200   6112191   6202120   6204530   6211112   6302220
 6103120   6105901   6112199   6202130   6204591   6211119   6302290
 6103191   6105909   6112200   6202191   6204599   6211121   6302310
 6103199   6106100   6112310   6202199   6204610   6211122   6302320
 6103210   6106200   6112391   6202910   6204620   6211129   6302390
 6103220   6106901   6112399   6202920   6204630   6211200   6302400
 6103230   6106909   6112410   6202930   6204691   6211311   6302510
 6103291   6107110   6112491   6202991   6204699   6211319   6302520
 6103299   6107120   6112499   6202999   6205100   6211321   6302530
 6103310   6107191   6113000   6203110   6205200   6211329   6302590
 6103320   6107199   6114100   6203120   6205300   6211331   6302601
 6103330   6107210   6114200   6203191   6205901   6211339   6302602
 6103391   6107220   6114300   6203199   6205909   6211391   6302910
 6103399   6107291   6114901   6203210   6206100   6211392   6302920
 6103410   6107299   6114909   6203220   6206200   6211399   6302930
 6103420   6107910   6115110   6203230   6206300   6211411   6302990
 6103430   6107920   6115120   6203291   6206400   6211419   6303110
 6103491   6107991   6115191   6203299   6206900   6211421   6303120
 6103499   6107992   6115199   6203310   6207110   6211429   6303190
 6104110   6107999   6115201   6203320   6207191   6211431   6303910
 6104120   6108110   6115202   6203330   6207199   6211439   6303920
 6104130   6108191   6115209   6203391   6207210   6211491   6303990
 6104191   6108199   6115910   6203399   6207220   6211492   6304110
 6104199   6108210   6115929   6203410   6207291   6211499   6304190
 6104210   6108220   6115939   6203420   6207299   6212101   6304910
 6104220   6108291   6115991   6203430   6207910   6212109   6304920
 6104230   6108299   6115999   6203491   6207920   6212201   6304930
 6104291   6108310   6116910   6203499   6207991   6212209   6304990
 6104299   6108320   6116920   6204110   6207999   6212301   6305100
 6104310   6108391   6116930   6204120   6208110   6212309   6305200
 6104320   6108399   6116991   6204130   6208191   6212901   6305310
 6104330   6108910   6116999   6204191   6208199   6212909   6305390
 6104391   6108920   6117101   6204199   6208210   6213100   6305900
 6104399   6108991   6117102   6204210   6208220   6213200   6310101
 6104410   6108999   6117103   6204220   6208291   6213900   6310109
 6104420   6109100   6117109   6204230   6208299   6214100   6310901
 6104430   6109901   6117201   6204291   6208910   6214200   6310909
 6104440   6109902   6117202   6204299   6208920   6214300   6401100
 6104491   6109909   6117203   6204310   6208991   6214400   6401910
 6104499   6110100   6117209   6204320   6208999   6214900   6401920
 6104510   6110200   6201110   6204330   6209100   6215100   6401990

| Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice|
|   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |  NC   | |   NC  |
|       | |       | |       | |       | |       | |       | |       |
 6402190   7013310   7110310   7207120   7326909   8403101   8465100
 6402200   7013320   7110391   7207190   7409111   8403109   8465910
 6402300   7013391   7110399   7207200   7409191   8408100   8465920
 6402910   7013399   7110410   7213100   7409211   8408901   8465950
 6402990   7013910   7110491   7214200   7409291   8413301   8474311
 6403190   7013991   7110499   7216211   7411109   8413302   8481102
 6403200   7013992   7111000   7216219   7412200   8413309   8481809
 6403300   7013999   7112100   7306300   7419994   8413702   8484901
 6403400   7020001   7112200   7306600   7604103   8413709   8501201
 6403510   7020009   7112900   7306900   7604210   8413811   8501209
 6403590   7101101   7113111   7307110   7604293   8413812   8501400
 6403910   7101102   7113112   7307190   7608100   8413819   8501519
 6403990   7101210   7113113   7307910   7610100   8415100   8501521
 6404110   7101220   7113114   7307920   7610900   8415811   8501529
 6404191   7102100   7113119   7308200   7612100   8415820   8502110
 6404199   7102210   7113191   7308300   7615100   8418100   8502120
 6404201   7102290   7113192   7308400   7606906   8418210   8502130
 6404209   7102310   7113193   7308901   8202100   8418220   8504100
 6405100   7102390   7113194   7308909   8202200   8418300   8504210
 6405200   7103101   7113195   7311000   8202910   8418400   8504220
 6405900   7103109   7113196   7312100   8203100   8418500   8504319
 6406101   7103911   7113197   7314190   8203200   8418610   8504320
 6406109   7103919   7113198   7314200   8204110   8418691   8504330
 6802210   7103991   7113199   7314300   8204120   8418692   8504340
 6802910   7103999   7113201   7314410   8205400   8418693   8504401
 6907902   7104109   7113202   7314500   8205900   8418910   8506110
 6907909   7104209   7113203   7315820   8208100   8419811   8506120
 6908901   7104909   7113209   7316000   8211100   8421230   8506130
 6908902   7105100   7114111   7317001   8211911   8421310   8506190
 6908908   7105900   7114119   7317003   8211912   8422400   8507100
 6908909   7106100   7114191   7318120   8211919   8423810   8507200
 6910100   7106910   7114192   7318159   8211921   8423820   8507903
 6910900   7106921   7114193   7318231   8211929   8424100   8515390
 6911101   7106922   7114199   7316232   8211931   8424811   8516102
 6911109   7106929   7114201   7318239   8211932   8424819   8516290
 6911901   7107001   7114209   7320101   8211939   8425421   8516601
 6911909   7107002   7115100   7320109   8212101   8425429   8517109
 6912001   7108110   7115901   7320201   8215100   8426110   8528100
 6912002   7108121   7115902   7321111   8515200   8428100   8528200
 6912003   7108129   7115903   7321119   8215910   8432100   8529101
 6912009   7108131   7115909   7321120   8215990   8432210   8529102
 6913100   7108139   7116101   7321810   8301100   8432290   8529901
 6913901   7108200   7116109   7321829   8301200   8432401   8529904
 6913909   7109000   7116201   7322110   8301300   8432409   8531100
 7010100   7110110   7116209   7322190   8301400   8433400   8536201
 7012000   7110191   7118101   7323931   8302100   8436210   8536300
 7013100   7110192   7118109   7325100   8302410   8450110   8536491
 7013210   7110199   7118901   7325910   8302420   8450120   8536501
 7013291   7110210   7118902   7325990   8302500   8450190   8536509
 7013292   7110291   7118909   7326110   8303000   8452400   8536611
 7013299   7110299   7207110   7326905   8311100   8462390   8536691

| Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice|
|   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |  NC   | |   NC  |
|       | |       | |       | |       | |       | |       | |       |
 8536901   8716100   9503490
 8536902   8716200   9503500
 8537100   8716310   9503600
 8537200   8716390   9503700
 8539221   8716400   9503800
 8544112   8716800   9503900
 8544201   9003110   9506620
 8544209   9003191   9608102
 8544410   9003199   9608109
 8544491   9003900   9608202
 8544499   9004109   9608399
 8544511   9004902   9608509
 8544519   9004909   9608991
 8544593   9017101   9609100
 8544599   9018310   9612100
 8544603   9028202
 8544609   9028301
 8607110   9102110
 8609001   9102120
 8609009   9102190
 8701200   9102210
 8702100   9102290
 8704212   9102910
 8704219   9102990
 8704230   9401200
 8704311   9401300
 8708310   9401400
 8708800   9401500
 8708910   9401610
 8708920   9401690
 8708992   9401710
 8708993   9401790
 8711101   9401809
 8711109   9402101
 8711201   9403100
 8711209   9403201
 8712001   9403202
 8712009   9403209
 8714110   9403300
 8714191   9403400
 8714192   9403500
 8714193   9403600
 8714194   9403700
 8714195   9403800
 8714200   9404100
 8714910   9404210
 8714920   9404290
 8714950   9404300
 8714991   9404900
 8714992   9502100
 8715001   9503410
    
    

                             ALLEGATO 6

| Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice| | Codice|
|   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |   NC  | |  NC   | |   NC  |
|       | |       | |       | |       | |       | |       | |       |
  0403900
  0403100
  1902110
  1902190
  1902200
  1902300
  1902400
  1905100
  1905200
  1905300
  1905400
  1905901
  1905902
  1905909
  2102100
  2102200
  2102300
  2201100
  2201900
  5701101
  5701102
  5701103
  5701109
  5701901
  5701902
  5701903
  5701909
  5702100
  5702310
  5702320
  5702390
  5702410
  5702420
  5702490
  5702510
  5702520
  5702590
  5702910
  5702920
  5702990
  5705000
  5804300
  5805000
  6307100
  6309000
    
    

                              ALLEGATO 7
relativo alla proprieta' intellettuale industriale e commerciale
1. Entro il termine del quarto anno successivo all'entrata in  vigore
   dell'accordo,  la  Tunisia  aderira'  alle  seguenti   convenzioni
   multilaterali  sulla  tutela   della   proprieta'   intellettuale,
industriale e commerciale:
- Convenzione internazionale relativa alla protezione  degli  artisti
   interpreti o esecutori,  dei  produttori  di  fonogrammi  e  degli
organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito
   di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale  (1977,
modificato nel 1980);
- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (1970,  emendato
nel 1979 e modificato nel 1984);
- Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali
(atto di Ginevra, 1991);
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale  dei  beni  e
dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977).
2. Il Consiglio di associazione puo' decidere che il paragrafo 1  del
   presente allegato si applichi ad altre  convenzioni  multilaterali
   in questo settore. In questo contesto, la  Tunisia  si  adoperera'
   per aderire, in particolare, alle  convenzioni  delle  quali  sono
parti gli Stati membri della Comunita'.
3. Le Parti contraenti confermano l'importanza da  esse  riconosciuta
   al rispetto degli obblighi derivanti  dalle  seguenti  convenzioni
multilaterali;
- Convenzione  di  Parigi  per   la   protezione   della   proprieta'
industriale (atto di Stoccolma, 1967 - Unione di Parigi);
- Convenzione di Berna per la protezione  delle  opere  letterarie  e
artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971).
    
    

                           ATTO FINALE
I plenipotenziari:
del REGNO DEL BELGIO,
del REGNO DI DANIMARCA,
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
della REPUBBLICA ELLENICA,
del REGNO DI SPAGNA,
della REPUBBLICA FRANCESE,
dell'IRLANDA,
della REPUBBLICA ITALIANA,
del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
del REGNO DEI PAESI BASSI,
della REPUBBLICA D'AUSTRIA,
della REPUBBLICA PORTOGHESE,
della REPUBBLICA DI FINLANDIA,
del REGNO DI SVEZIA,
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita'  europea  e
del trattato che  istituisce  la  Comunita'  europea  del  carbone  e
dell'acciaio,
qui di seguito denominati "Stati membri", e
della COMUNITA' EUROPEA e  della  COMUNITA'  EUROPEA  DEL  CARBONE  E
DELL'ACCIAIO,
qui di seguito denominate "Comunita'",
da una parte, e
il plenipotenziari  della  REPUBBLICA  DI  TUNISIA,  qui  di  seguito
denominata "Tunisia",
dall'altra,
riuniti      a      Bruxelles,      il       diciassette       luglio
millenovecentonovantacinque     per     la     firma     dell'accordo
euromediterraneo che  istituisce  un'associazione  tra  la  Comunita'
europea e i suoi Stati membri,  da  una  parte  e  la  Repubblica  di
Tunisia,  dall'altra,  qui  di  seguito  denominato  "Accordo   euro-
mediterraneo", hanno adottato i testi elencati in appresso:
l'accordo euro-mediterraneo, nonche' i seguenti protocolli:
PROTOCOLLO n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella
Comunita' dei prodotti agricoli originari della
Tunisia,
PROTOCOLLO n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella
Comunita' dei prodotti della pesca originari della
Tunisia,
PROTOCOLLO n. 3 relativo al regime applicabile all'importazione in
Tunisia dei prodotti agricoli originari della
Comunita',
PROTOCOLLO n. 4 sulla definizione della nozione di "prodotti
originari" e sui metodi di cooperazione
amministrativa,
PROTOCOLLO  n.  5  sull'assistenza   reciproca   tra   le   autorita'
amministrative nel settore doganale.
I plenipotenziari degli Stati membri e  della  Comunita',  nonche'  i
plenipotenziari  della  Tunisia  hanno  adottato   il   testo   delle
dichiarazioni comuni elencate in appresso  ed  allegate  al  presente
atto finale:
Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 50 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'accordo.
Dichiarazione  comune   relativa   all'articolo   64,   paragrafo   1
dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35, 76 e 77
dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili.
I plenipotenziari della  Tunisia  hanno  preso  atto  della  seguente
dichiarazione della Comunita'  europea,  allegata  al  presente  atto
finale:
Dichiarazione relativa all'articolo 29 dell'accordo.
I plenipotenziari degli Stati membri e della  Comunita'  hanno  preso
atto delle seguenti dichiarazioni della Tunisia, allegate al presente
atto finale:
Dichiarazione  relativa  alla  salvaguardia  degli  interessi   della
Tunisia.
Dichiarazione relativa all'articolo 69 dell'accordo.
    
    


DICHIARAZIONI COMUNI
Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo
1. Le parti convengono che il dialogo politico a livello ministeriale
dovrebbe avere una cadenza perlomeno annuale.
2. Le parti ritengono che dovrebbe instaurarsi  un  dialogo  politico
tra il Parlamento europeo e la Camera dei deputati tunisina.


Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo
Le parti convengono di stabilire di comune accordo la separazione, da
parte della Tunisia, di un  elemento  agricolo  nei  dazi  in  vigore
applicabili all'importazione  di  merci  originarie  della  Comunita'
prima dell'entrata in vigore dell'accordo per  i  prodotti  figuranti
nell'elenco 2 dell'allegato 2 dell'accordo.
Tale principio si applichera' anche ai prodotti di cui  all'elenco  3
dell'allegato  2  dell'accordo  fino  a  quando  sara'   avviato   lo
smantellamento dell'elemento industriale.
Qualora la Tunisia dovesse aumentare i dazi in vigore  al  1  gennaio
1995 a causa dell'elemento agricolo, per i  prodotti  sopra  indicati
essa accordera' alla Comunita' una riduzione del 25% sull'aumento dei
dazi.


Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo
Nel quadro  dell'accordo,  le  Parti  convengono  che  la  proprieta'
intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i
diritti d'autore, ivi compresi i diritti  d'autore  per  i  programmi
informatici, e i diritti connessi, i marchi di fabbrica  e  i  marchi
commerciali,   le   indicazioni   geografiche,   ivi   comprese    le
denominazioni d'origine, i disegni e modelli industriali, i brevetti,
le topografie di circuiti integrati,  la  tutela  delle  informazioni
riservate  nonche'  la  protezione  contro  la   concorrenza   sleale
conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per  la
tutela della proprieta' industriale -  Atto  di  Stoccolma  del  1967
(Unione di Parigi).


Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo.
Le parti riaffermano  l'importanza  che  annettono  ai  programmi  di
cooperazione decentrati quale strumento complementare per  promuovere
gli  scambi  di  esperienze  e   il   trasferimento   di   conoscenze
specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunita'  europea
e i suoi partner.


Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo.
Le  parti  riconoscono  la  necessita'  di  ammodernare  il   settore
produttivo tunisino per meglio adeguarlo alla  realta'  dell'economia
internazionale ed europea.
La Comunita' si adoperera' per sostenere la  Tunisia  nell'attuazione
di un  programma  a  favore  dei  settori  industriali  che  potranno
beneficiare della loro ristrutturazione e del  loro  adeguamento  per
affrontare le difficolta' che  potranno  insorgere  a  seguito  della
liberalizzazione degli scambi e in particolare  dello  smantellamento
delle tariffe.


Dichiarazione comune relativa all'articolo 50 dell'accordo.
Le parti contraenti ritengono importante l'espansione dei  flussi  di
investimenti diretti in Tunisia.
Esse concordano di sviluppare l'accesso della Tunisia agli  strumenti
comunitari di promozione degli  investimenti,  in  conformita'  delle
relative disposizioni comunitarie.


Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'accordo.
Fatte salve le condizioni e  le  modalita'  applicabili  in  ciascuno
Stato membro, le Parti esaminano la questione dell'accesso al mercato
del lavoro in uno Stato membro del coniuge  e  dei  figli  legalmente
residenti in virtu' della riunificazione familiare di  un  lavoratore
tunisino legalmente occupato sul  territorio  di  uno  Stato  membro,
fatta  eccezione  per   i   lavoratori   stagionali,   distaccati   o
apprendisti, per la durata del soggiorno lavorativo  autorizzato  del
lavoratore.


Dichiarazione comune relativa all'articolo 64, paragrafo 1
dell'accordo.
Non si  potra'  invocare  l'articolo  64,  paragrafo  1,  per  quanto
riguarda l'assenza di discriminazioni in  materia  di  licenziamenti,
per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.  Il  rilascio,  il
rinnovo o il  rifiuto  del  permesso  di  soggiorno  e'  disciplinato
unicamente dalla legislazione di ciascuno Stato membro, nonche' dagli
accordi e dalle convenzioni bilaterali in vigore  tra  la  Tunisia  e
detto Stato membro.


Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo.
Resta inteso che l'espressione "loro familiari" e' definita  in  base
alla legislazione nazionale del paese ospite in questione.


Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35, 76 e 77
dell'accordo
Qualora nel corso della  progressiva  attuazione  delle  disposizioni
dell'accordo la Tunisia dovesse incontrare gravi difficolta' relative
alla bilancia dei pagamenti, si potranno tenere consultazioni tra  la
Tunisia e la Comunita' per definire gli strumenti e le modalita' piu'
adeguate per aiutare la Tunisia e far fronte a tali difficolta'.
Dette consultazioni si svolgeranno in collaborazione con il Fondo
monetario internazionale.


Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili
Resta inteso che il regime da definirsi per i prodotti tessili  sara'
oggetto di un  protocollo  specifico,  da  concludersi  entro  il  31
dicembre 1995, che riprendera' le disposizioni dell'intesa in  vigore
nel 1995.


DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA'
Dichiarazione relativa all'articolo 29 dell'accordo.
Qualora la Tunisia concludesse  accordi  finalizzati  all'istituzione
del libero scambio con altri  paesi  mediterranei,  la  Comunita'  e'
disposta a considerare l'introduzione  del  cumulo  dell'origine  nei
suoi scambi con tali paesi.


DICHIARAZIONE DELLA TUNISIA
Dichiarazione relativa alla salvaguardia degli interessi della
Tunisia
La parte tunisina chiede che si tenga  conto  degli  interessi  della
Tunisia in relazione alle concessioni e  ai  vantaggi  che  dovessero
essere accordati ad altri paesi terzi  mediterranei  nel  quadro  dei
futuri accordi che saranno conclusi tra detti paesi e la Comunita'.
Dichiarazione relativa all'articolo 69 dell'accordo.
- Considerando la riunificazione familiare  un  diritto  fondamentale
dei lavoratori tunisini residenti all'estero,
- tenuto  conto  dell'importanza  di  tale  diritto   quale   fattore
  determinante dell'equilibrio della famiglia  e  garanzia  del  buon
  andamento scolastico e dell'integrazione  sociale  e  professionale
dei figli,
- nonostante gli accordi bilaterali conclusi tra la Tunisia e  alcuni
paesi membri dell'Unione europea,
La Tunisia auspica che la questione  della  riunificazione  familiare
costituisca oggetto di  discussioni  approfondite  con  la  Comunita'
finalizzate  a  migliorare  e  agevolare   le   condizioni   per   la
riunificazione familiare.
Fatto      a      Bruxelles,      addi'      diciassette       luglio
millenovecentonovantacinque.