LEGGE 30 novembre 1989, n. 398

  Norme in materia di borse di studio universitarie.
 
 Vigente al: 12-1-2015  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                    Borse di studio universitarie 
  1. Le  universita'  e  gli  istituti  di  istruzione  universitaria
conferiscono  borse  di  studio  per  la  frequenza  dei   corsi   di
perfezionamento e delle scuole  di  specializzazione  previsti  dallo
statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo  svolgimento  di
attivita'  di  ricerca  dopo  il  dottorato  e   per   i   corsi   di
perfezionamento all'estero. 
                               Art. 2. 
              Borse di studio per la frequenza dei corsi 
        di perfezionamento e delle scuole di specializzazione 
  1. Le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento
e delle scuole di specializzazione, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sono  assegnate  con  decreto
del rettore  sulla  base  delle  graduatorie  di  merito  formate  in
occasione degli esami di ammissione. 
                               Art. 3. 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224 )) 
                               Art. 4 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240)) 
                               Art. 5. 
          Borse di studio per il perfezionamento all'estero 
  1. Il concorso per l'attribuzione delle  borse  di  studio  per  la
frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si  svolge  ((presso
le universita' separatamente  per  ciascuna  delle  quattordici  aree
disciplinari)) del Consiglio universitario nazionale ((. . .)). 
  2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati ((.  .
.)) di eta' non superiore  ai  ventinove  anni,  che  documentino  un
impegno formale di attivita' di  perfezionamento  presso  istituzioni
estere ed internazionali di livello universitario,  con  la  relativa
indicazione dei corsi e della durata. 
  3. Le modalita' per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione
e la conferma delle borse  ed  i  criteri  per  l'accertamento  della
qualificazione delle istituzioni di cui al comma 2  ((sono  stabilite
con apposito regolamento da ciascuna universita',  nel  rispetto  del
diritto dell'Unione europea e tenuto conto  di  quanto  previsto  dal
comma 1, e sono emanate con apposito decreto del rettore)). 
  4.  Le  commissioni  giudicatrici   devono   essere   composte   da
((professori e  ricercatori  di  ruolo,  dei  quali  almeno  uno  con
qualifica di  professore  ordinario,  che  le  presiede)).  ((PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161)). 
                               Art. 6. 
                             Norme comuni 
  1. Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere
cumulate con altre borse di  studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali  o  straniere
utili  ad  integrare,  con  soggiorni  all'estero,   l'attivita'   di
formazione o di ricerca dei borsisti. 
  2. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo. 
  3. Alle borse di studio di  cui  alla  presente  legge  si  applica
l'articolo  79,  quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
  4. Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
sentito il Consiglio universitario  nazionale,  sono  determinati  la
misura minima delle borse nonche' i limiti e la  natura  del  reddito
personale complessivo per poterne usufruire. 
  5. I borsisti non possono essere impegnati in attivita'  didattiche
e sono tenuti ad assolvere  gli  impegni  stabiliti  nel  decreto  di
concessione della borsa, pena la decadenza della stessa. 
  6. Per  le  borse  di  studio  previste  dalla  presente  legge  si
applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali  di  cui
all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476. 
  7. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse  di  studio  di
cui alla presente legge e' estesa  la  possibilita'  di  chiedere  il
collocamento in congedo straordinario  per  motivi  di  studio  senza
assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di  dottorato  di  ricerca
dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n.  476.  Il  periodo  di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera
e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 
                               Art. 7. 
                      Finanziamento delle borse 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)). 
  2. Le universita' possono integrare il fondo destinato alle borse 
di studio con finanziamenti  sufficienti  alla  corresponsione  delle
borse per l'intera  durata  del  corso,  da  iscrivere  in  bilancio,
provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)). 
                               Art. 8. 
                      Norme finali e abrogativa 
 1. Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a
frequentare  un  corso  di  dottorato  di  ricerca  si   applica   la
sospensione  del  corso  degli  studi  sino  alla  cessazione   della
frequenza del corso di  dottorato.  L'iscrizione  all'anno  di  corso
spettante in base al precedente curriculum  puo'  avvenire  anche  in
soprannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola. 
  2. Le disposizioni della presente legge  si  applicano  anche  agli
iscritti delle scuole di specializzazione delle facolta' di  medicina
e chirurgia fino alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
attuazione delle direttive comunitarie in  materia  di  formazione  a
tempo pieno dei medici specialisti. 
  3. Sono abrogati gli articoli 75, ((...)); 76; 77;  78;  79,  commi
primo,  secondo  e  terzo;  80  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonche' l'articolo 20 del  decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed ogni  altra
norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. (1) 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 30 novembre 1989 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                   RUBERTI, Ministro dell'universita' 
                                        e della ricerca scientifica e 
                                  tecnologica 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 3 luglio 1998, n. 210 ha disposto (con  l'art.  6,  comma  1,
lettera b)) che al comma 3 del presente articolo  le  parole:  "salvo
quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge"  sono  abrogate
"a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto di cui all'articolo 4, comma 2."