LEGGE 30 novembre 1989, n. 398
Norme in materia di borse di studio universitarie.
Vigente al: 12-1-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Borse di studio universitarie
1. Le universita' e gli istituti di istruzione universitaria
conferiscono borse di studio per la frequenza dei corsi di
perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo
statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di
attivita' di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di
perfezionamento all'estero.
Art. 2.
Borse di studio per la frequenza dei corsi
di perfezionamento e delle scuole di specializzazione
1. Le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento
e delle scuole di specializzazione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sono assegnate con decreto
del rettore sulla base delle graduatorie di merito formate in
occasione degli esami di ammissione.
Art. 3.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224 ))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240))
Art. 5.
Borse di studio per il perfezionamento all'estero
1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio per la
frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si svolge ((presso
le universita' separatamente per ciascuna delle quattordici aree
disciplinari)) del Consiglio universitario nazionale ((. . .)).
2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati ((. .
.)) di eta' non superiore ai ventinove anni, che documentino un
impegno formale di attivita' di perfezionamento presso istituzioni
estere ed internazionali di livello universitario, con la relativa
indicazione dei corsi e della durata.
3. Le modalita' per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione
e la conferma delle borse ed i criteri per l'accertamento della
qualificazione delle istituzioni di cui al comma 2 ((sono stabilite
con apposito regolamento da ciascuna universita', nel rispetto del
diritto dell'Unione europea e tenuto conto di quanto previsto dal
comma 1, e sono emanate con apposito decreto del rettore)).
4. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da
((professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con
qualifica di professore ordinario, che le presiede)). ((PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161)).
Art. 6.
Norme comuni
1. Le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere
cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione o di ricerca dei borsisti.
2. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
3. Alle borse di studio di cui alla presente legge si applica
l'articolo 79, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il Consiglio universitario nazionale, sono determinati la
misura minima delle borse nonche' i limiti e la natura del reddito
personale complessivo per poterne usufruire.
5. I borsisti non possono essere impegnati in attivita' didattiche
e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di
concessione della borsa, pena la decadenza della stessa.
6. Per le borse di studio previste dalla presente legge si
applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui
all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
7. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di
cui alla presente legge e' estesa la possibilita' di chiedere il
collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza
assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca
dall'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera
e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Art. 7.
Finanziamento delle borse
1. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)).
2. Le universita' possono integrare il fondo destinato alle borse
di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle
borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio,
provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati.
3. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)).
4. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)).
5. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)).
6. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)).
Art. 8.
Norme finali e abrogativa
1. Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a
frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la
sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della
frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione all'anno di corso
spettante in base al precedente curriculum puo' avvenire anche in
soprannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli
iscritti delle scuole di specializzazione delle facolta' di medicina
e chirurgia fino alla data di entrata in vigore della legge di
attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione a
tempo pieno dei medici specialisti.
3. Sono abrogati gli articoli 75, ((...)); 76; 77; 78; 79, commi
primo, secondo e terzo; 80 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonche' l'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed ogni altra
norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. (1)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
RUBERTI, Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 luglio 1998, n. 210 ha disposto (con l'art. 6, comma 1,
lettera b)) che al comma 3 del presente articolo le parole: "salvo
quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge" sono abrogate
"a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 4, comma 2."