LEGGE 1 marzo 2006, n. 67
Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni.
Vigente al: 12-1-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
P r o m u l g a
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' e ambito di applicazione)
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione,
promuove la piena attuazione del principio di parita' di trattamento
e delle pari opportunita' nei confronti delle persone con disabilita'
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili,
politici, economici e sociali.
2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle
persone con disabilita' relative all'accesso al lavoro e sul lavoro,
le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216,
recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Art. 2.
(Nozione di discriminazione)
1. Il principio di parita' di trattamento comporta che non puo'
essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone
con disabilita'.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla
disabilita', una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto
sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in
situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un
criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri mettono una persona con disabilita' in una
posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresi', considerati come discriminazioni le molestie
ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi
connessi alla disabilita', che violano la dignita' e la liberta' di
una persona con disabilita', ovvero creano un clima di intimidazione,
di umiliazione e di ostilita' nei suoi confronti.
Art. 3.
(Tutela giurisdizionale)
((1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui
all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150.)) ((1))
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((1))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((1))
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in
vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in
vigore dello stesso."
Art. 4.
(Legittimazione ad agire)
1. Sono altresi' legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in
forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata a pena di nullita', in nome e per conto del soggetto
passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati
con decreto del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della
finalita' statutaria e della stabilita' dell'organizzazione.
2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire
nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilita' e
ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento
di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresi'
legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere
collettivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita'
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli