LEGGE 1 marzo 2006, n. 67

Misure  per  la  tutela  giudiziaria  delle  persone  con disabilita'
vittime di discriminazioni.
 
 Vigente al: 12-1-2015  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                           P r o m u l g a

                         la seguente legge:

                               Art. 1.
                (Finalita' e ambito di applicazione)


1.  La  presente  legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione,
promuove  la piena attuazione del principio di parita' di trattamento
e delle pari opportunita' nei confronti delle persone con disabilita'
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
garantire  alle  stesse  il  pieno godimento dei loro diritti civili,
politici, economici e sociali.
2.  Restano  salve,  nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle
persone  con disabilita' relative all'accesso al lavoro e sul lavoro,
le  disposizioni  del  decreto  legislativo  9  luglio  2003, n. 216,
recante  attuazione  della  direttiva  2000/78/CE  per  la parita' di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
                               Art. 2.
                    (Nozione di discriminazione)


1.  Il  principio  di  parita'  di  trattamento comporta che non puo'
essere  praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone
con disabilita'.
2.  Si  ha  discriminazione  diretta quando, per motivi connessi alla
disabilita',  una  persona  e' trattata meno favorevolmente di quanto
sia,  sia  stata  o  sarebbe  trattata  una  persona  non disabile in
situazione analoga.
3.  Si  ha  discriminazione  indiretta  quando  una  disposizione, un
criterio,   una   prassi,  un  atto,  un  patto  o  un  comportamento
apparentemente  neutri  mettono  una  persona  con disabilita' in una
posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4.  Sono,  altresi',  considerati  come  discriminazioni  le molestie
ovvero  quei  comportamenti  indesiderati, posti in essere per motivi
connessi  alla  disabilita', che violano la dignita' e la liberta' di
una persona con disabilita', ovvero creano un clima di intimidazione,
di umiliazione e di ostilita' nei suoi confronti.
                               Art. 3. 
                      (Tutela giurisdizionale) 
 
((1. I giudizi civili avverso gli  atti  e  i  comportamenti  di  cui
all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150.)) ((1)) 
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((1)) 
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((1)) 
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((1)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
                               Art. 4.
                      (Legittimazione ad agire)


1.  Sono  altresi'  legittimati  ad agire ai sensi dell'articolo 3 in
forza  di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata  a  pena  di  nullita',  in nome e per conto del soggetto
passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati
con decreto del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, sulla base della
finalita' statutaria e della stabilita' dell'organizzazione.
2.  Le  associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire
nei  giudizi  per  danno  subito  dalle  persone  con  disabilita'  e
ricorrere  in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento
di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
3.  Le  associazioni  e  gli  enti  di  cui  al comma 1 sono altresi'
legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di
cui  ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere
collettivo.



    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 1° marzo 2006

                               CIAMPI


                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Prestigiacomo,  Ministro  per  le  pari
                              opportunita'
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli