DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 68

Revisione della normativa di principio in  materia  di  diritto  allo
studio  e  valorizzazione   dei   collegi   universitari   legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega  prevista  dall'articolo  5,
comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge  30  dicembre
2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088) 
 
 Vigente al: 6-11-2015  
 

Capo I

PRINCIPI GENERALI

 

 

				 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 3, secondo comma, 33, quinto  comma,  34,  terzo
comma, 117, 118 e 119 della Costituzione; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "Norme in materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario", e in particolare  l'articolo
5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), e l'articolo 5,  comma
3, lettera f) e comma 6; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n.  168,  recante:  "Istituzione  del
Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica    e
tecnologica", e in particolare l'articolo 6; 
  Visto l'articolo 191 del testo unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, recante: "Istituzione di  una
universita' statale in Calabria"; 
  Vista la legge 11 ottobre 1986,  n.  697,  recante:"Disciplina  del
riconoscimento dei diplomi  rilasciati  dalle  scuole  superiori  per
interpreti  e  traduttori",   nonche'   il   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2002, n.
38, recante: "Regolamento recante  riordino  della  disciplina  delle
scuole di cui alla  legge  11  ottobre  1986,  n.  697,  adottato  in
attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera  a),  della  legge  15
maggio 1997, n. 127"; 
  Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente  le  universita'
non statali legalmente riconosciute, ed in particolare l'articolo  3,
comma 3; 
  Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: "Norme sul diritto
agli studi universitari"; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  e  i
diritti delle persone handicappate"; 
  Vista  la  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  e  in  particolare
l'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, con cui e'  stata  istituita  la
tassa regionale per il diritto allo studio; 
  Visto l'articolo 4 della legge 3  luglio  1998,  n.  210,  recante:
"Norme  per  il  reclutamento  dei  ricercatori  e   dei   professori
universitari di ruolo", e successive modificazioni, e il decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica
30 aprile 1999,  n.  224,  recante:  "Regolamento  recante  norme  in
materia di dottorato di ricerca"; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508,  recante:  "Riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati"; 
  Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, concernente  "Disposizioni
in materia di alloggi e residenze per studenti universitari"; 
  Visto l'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24  dicembre  2003,
n. 350, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"; 
  Visto l'articolo 1, comma 603, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"; 
  Vista la legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante:  "Legge  di
contabilita' e finanza pubblica", e  in  particolare  l'articolo  17,
comma 2; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: "Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione"; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  109,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, "Definizione di criteri  unificati  di
valutazione della situazione economica dei  soggetti  che  richiedono
prestazioni sociali agevolate" e le relative disposizioni attuative; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto il decreto legislativo  18  luglio  2011,  n.  142,  recante:
"Norme di attuazione dello statuto speciale per la  regione  Trentino
Alto-Adige recanti delega di funzioni legislative  ed  amministrative
statali alla Provincia di Trento  in  materia  di  Universita'  degli
studi"; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante: "Misure
urgenti per  la  scuola,  l'universita',  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica  e  l'alta  formazione  artistica  e  musicale",  ed   in
particolare l'articolo 4, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 9  maggio  2003,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  luglio  2003,  n.   170,   recante:
"Disposizioni urgenti per le  universita'  e  gli  enti  di  ricerca,
nonche'  in  materia  di  abilitazione  all'esercizio  di   attivita'
professionali"; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,  n.   121,   recante:
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l'articolo 1, comma 5; 
  Visto l'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122,  recante:  "Misure  urgenti  in   materia   di   stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il  Trentino  Alto-Adige,  ed  in
particolare l'articolo 79, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.
306,  recante:  "Regolamento  recante  disciplina   in   materia   di
contributi universitari", e, in particolare, l'articolo 3, commi 3  e
4, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,
previsto della legge 2 dicembre 1991, n.  390,  l'individuazione  dei
criteri per la graduazione dell'importo dei contributi universitari e
della relativa valutazione della  condizione  economica,  nonche'  la
disciplina degli esoneri totali e parziali dalla tassa di  iscrizione
e dai contributi universitari; 
  Visto l'articolo 6, comma 2 del  predetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica  25  luglio  1997,  n.  306,  recante:  "Regolamento
recante  disciplina  in  materia  di  contributi  universitari"   che
stabilisce che gli esoneri totali  e  parziali  dal  pagamento  della
tassa di iscrizione e dei contributi universitari  per  gli  studenti
delle universita' e degli istituti non statali beneficiari  di  borse
di studio e di prestiti d'onore,  sono  determinati  ai  sensi  della
normativa vigente in materia di diritto allo studio; 
  Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464; 
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  2004,
n. 334, recante: "Regolamento recante  modifica  ed  integrazioni  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  in
materia di immigrazione", ed in particolare l'articolo 42 concernente
l'accesso ai servizi e agli interventi per  il  diritto  allo  studio
degli studenti stranieri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n.
212,  recante:  "Disciplina  per  la  definizione  degli  ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e
coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre  1999,  n.
508"; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  universita'  e   della   ricerca
scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.   509,   recante:
"Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei" e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  9  maggio  2001,  n.  118  recante:  "Standard  minimi
dimensionali e  qualitativi  e  linee  guida  relative  ai  parametri
tecnici ed  economici  concernenti  la  realizzazione  di  alloggi  e
residenze per studenti universitari di cui  alla  legge  14  novembre
2000, n. 338 e legge 23 dicembre 2000, n. 388"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante:  "Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2011; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 15 marzo 2102; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 marzo 2012; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la
cooperazione  internazionale  e  l'integrazione  e  per  gli   affari
regionali, il turismo e lo sport; 


				 
                              E m a n a 

 

				 
                  il seguente decreto legislativo: 

 
                               Art. 1 

 

				 
                             Definizioni 

 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende: 
    a)  per  Ministro  o  Ministero,  il  Ministro  o  il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    b) per universita', le universita' e  gli  istituti  universitari
statali e le universita' non statali legalmente riconosciute; 
    c) per istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
    d)  per  corsi,  i  corsi  di  istruzione  superiore  e  di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica previsti, rispettivamente,
dall'articolo   3   del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,   e
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8  luglio
2005, n. 212, attivati dalle universita' e dalle istituzioni di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' i corsi  attivati
dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2, del regolamento adottato  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio
2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti  ai
diplomi di laurea conseguiti presso le universita'; 
    e) per LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. 
                               Art. 2 

 

				 
                        Finalita' e principi 

 
  1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 3 e  34  della
Costituzione, detta norme finalizzate a  rimuovere  gli  ostacoli  di
ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza  dei  cittadini
nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire
ai capaci e meritevoli, anche se privi di  mezzi,  di  raggiungere  i
gradi piu' alti degli studi. A tale fine, la Repubblica  promuove  un
sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la  piu'  ampia
partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale. 
  2. Le disposizioni contenute  nel  presente  decreto  costituiscono
attuazione  del  titolo  V  della  parte   II   della   Costituzione,
individuando gli strumenti e i servizi per il  diritto  allo  studio,
nonche' i relativi livelli essenziali  delle  prestazioni  (LEP),  da
garantire  uniformemente  su  tutto  il  territorio  nazionale,  e  i
requisiti di eleggibilita' per l'accesso a tali prestazioni. 
  3. Il presente decreto definisce inoltre le tipologie di  strutture
residenziali destinate agli  studenti  universitari  e,  al  fine  di
valorizzare  i  collegi  universitari  legalmente  riconosciuti  e  i
collegi storici, definisce  i  requisiti  e  gli  standard  minimi  a
carattere istituzionale, logistico e  funzionale,  necessari  per  il
riconoscimento    da    parte    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il successivo accreditamento degli
stessi. 
  4. Lo Stato, le regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  le  universita'  e  le  istituzioni  di   alta   formazione
artistica,  musicale  e  coreutica   perseguono   lo   sviluppo,   la
diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei  propri
strumenti ed  istituti,  in  armonia  con  le  strategie  dell'Unione
europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti
in materia di diritto allo studio. 
  5. Le finalita' di cui al comma 1 si perseguono attraverso: 
    a) la promozione e la valorizzazione del merito degli studenti; 
    b) il potenziamento dei servizi volti a facilitare l'accesso e la
frequenza del sistema universitario anche da parte  di  studenti  con
disabilita'; 
    c)  l'individuazione  degli  strumenti  e  dei  servizi  volti  a
facilitare la condizione di studente  non  impegnato  a  tempo  pieno
negli studi; 
    d) la realizzazione di interventi per la  mobilita'  territoriale
degli studenti verso le sedi universitarie piu' idonee a  soddisfarne
aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e culturale; 
    e) la promozione e la creazione  di  interventi  e  strumenti  di
valorizzazione  e  informazione  delle   opportunita'   offerte,   in
particolare       dall'Unione       europea,       per       favorire
l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e  di  ricerca  e
ogni altra forma di scambio culturale e scientifico  da  e  verso  le
istituzioni universitarie europee e di altri Paesi. 

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

                               Art. 3 

 
Attribuzioni e compiti dello Stato, delle regioni  e  delle  province
  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  delle  universita'  e  delle
  istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica 

 
  1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente  decreto
si provvede attraverso un sistema integrato di strumenti e servizi al
quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  gli  enti
locali, le universita', le istituzioni di alta formazione  artistica,
musicale e coreutica e altre istituzioni, pubbliche  o  private,  che
offrono servizi di diritto allo studio. 
  2. Ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di
determinazione  dei  LEP,  al  fine  di  garantirne  l'uniformita'  e
l'esigibilita'  su  tutto  il  territorio   nazionale,   le   regioni
esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio,
disciplinando e  attivando  gli  interventi  volti  a  rimuovere  gli
ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto  esercizio  di
tale diritto. Le regioni, nei limiti delle proprie disponibilita'  di
bilancio, possono integrare la gamma degli strumenti e dei servizi di
cui all'articolo 6. 
  3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano esercitano, nelle materie di cui al presente  decreto,  le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e  delle
norme di attuazione, tenendo conto dei LEP. 
  4. Le universita' e le istituzioni di  alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, nei limiti delle risorse disponibili nei propri
bilanci: 
    a) organizzano i propri servizi, compresi quelli di  orientamento
e di tutorato, al fine di  realizzare  il  successo  formativo  degli
studi; 
    b) promuovono le attivita' di servizio di orientamento e tutorato
delle  associazioni  e  cooperative  studentesche   e   dei   collegi
universitari legalmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 7, comma
1, del decreto-legge 25  settembre  2002,  n.  212,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268; 
    c)  agevolano  la  frequenza  ai   corsi,   nonche'   lo   studio
individuale, anche mediante l'apertura in ore  serali  e  nei  giorni
festivi di biblioteche, laboratori e sale studio; 
    d) promuovono, sostengono e  pubblicizzano  attivita'  culturali,
sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e  strutture
collettive, anche in  collaborazione  con  le  regioni,  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,  avvalendosi  delle  associazioni  e
cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente,  le  attivita'
di servizio svolte da quest'ultime; 
    e) curano l'informazione circa le  possibilita'  offerte  per  lo
studio e la  formazione,  con  particolare  attenzione  ai  programmi
dell'Unione europea e internazionali al fine di favorire la mobilita'
degli studenti, e pubblicizzano gli interventi in materia di  diritto
allo studio; 
    f) promuovono interscambi di studenti con universita' italiane  e
straniere, anche nell'ambito di programmi europei  e  internazionali,
in conformita' alle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento
di corsi e titoli; 
    g) sostengono le attivita' formative autogestite  dagli  studenti
nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport,  del
tempo  libero,  fatte   salve   quelle   disciplinate   da   apposite
disposizioni legislative. 
  5. Le regioni, le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  le
universita' e gli istituti di alta formazione artistica,  musicale  e
coreutica, nei  limiti  delle  proprie  disponibilita'  di  bilancio,
disciplinano le modalita' per la concessione di prestiti d'onore agli
studenti in possesso  dei  requisiti  di  merito  e  provvedono  alla
concessione   di   garanzie   sussidiarie   sugli   stessi   e   alla
corresponsione delle quote degli interessi,  sulla  base  di  criteri
definiti con decreto  del  Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
  6. Le regioni, le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  le
universita' e gli istituti di alta formazione artistica,  musicale  e
coreutica possono concedere agli studenti che presentino i  requisiti
di eleggibilita' per il conseguimento della borsa di  studio  di  cui
all'articolo 8 iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato,
nonche' agli iscritti dal quarto anno dei corsi di laurea  magistrale
a ciclo unico, un prestito d'onore aggiuntivo alla borsa di studio  a
condizioni agevolate in misura massima pari all'importo della  borsa,
disciplinandone le modalita' agevolate di restituzione. 
  7. Gli studenti iscritti  ai  corsi  di  master  universitario,  di
perfezionamento ed alle scuole di specializzazione  possono  accedere
al prestito d'onore, con le modalita' di cui  alle  disposizioni  del
presente articolo. 
                               Art. 4 

 

				 
                             Destinatari 

 
  1. I destinatari degli strumenti e dei  servizi  del  diritto  allo
studio sono gli studenti iscritti ai corsi  di  istruzione  superiore
nella  regione  o  provincia  autonoma  in   cui   ha   sede   legale
l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica,  musicale
e coreutica. 
  2. I destinatari dei LEP sono gli studenti iscritti ai corsi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), che rispondono ai  requisiti  di
eleggibilita' di cui all'articolo 8. 
  3. Nell'erogazione  dei  LEP  previsti  dal  presente  decreto,  ai
destinatari di cui al comma 2 e' garantita la parita' di trattamento,
indipendentemente dalla regione o provincia autonoma di provenienza. 
  4. Gli studenti stranieri,  gli  apolidi  e  i  rifugiati  politici
usufruiscono degli  strumenti  e  dei  servizi  di  cui  al  presente
decreto, secondo le vigenti disposizioni di legge. 
                               Art. 5 

 

				 
                         Liberta' di scelta 

 
  1. In attuazione del principio di sussidiarieta', e'  garantita  ai
destinatari di cui all'articolo 4 la piu' ampia  liberta'  di  scelta
nella fruizione degli strumenti e dei servizi  per  il  diritto  allo
studio, secondo modalita' organizzative definite dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita'  e  dalle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e  coreutica  per
gli interventi di rispettiva competenza. 
  2. Per il raggiungimento dell'obiettivo  di  cui  al  comma  1  gli
strumenti e i servizi  possono  essere  erogati  anche  in  forma  di
voucher. 
                               Art. 6 

 

				 
              Strumenti e servizi per il conseguimento 
                       del successo formativo 

 
  1. Gli strumenti  e  i  servizi  per  il  conseguimento  del  pieno
successo formativo degli studenti nei corsi di  istruzione  superiore
sono: 
    a) servizi abitativi; 
    b) servizi di ristorazione; 
    c) servizi di orientamento e tutorato; 
    d) attivita' a tempo parziale; 
    e) trasporti; 
    f) assistenza sanitaria; 
    g) accesso alla cultura; 
    h) servizi per la mobilita' internazionale; 
    i) materiale didattico; 
    l) altri servizi, definiti dalle regioni, dalle province autonome
di Trento e di Bolzano, dalle universita', dalle istituzioni di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica. 
  2. Per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi  di  mezzi,
in possesso dei requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8,  il
conseguimento del pieno successo formativo  di  cui  al  comma  1  e'
garantito attraverso l'erogazione della borsa  di  studio,  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 2. 
                               Art. 7 

 

				 
     Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) 

 
  1. Al fine di garantire l'erogazione dei LEP in  modo  uniforme  su
tutto  il  territorio  nazionale,  la   determinazione   dell'importo
standard  della  borsa  di  studio   tiene   in   considerazione   le
differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli
studi  universitari.  La  concessione  delle  borse  di   studio   e'
assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti  di  eleggibilita'
di cui all'articolo 8, nei limiti  delle  risorse  disponibili  nello
stato di previsione del Ministero a legislazione vigente. 
  2. L'importo standard della borsa di studio e' determinato, in modo
distinto per  condizione  abitativa  dello  studente,  in  base  alla
rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi
delle prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni delle
voci di costo: 
    a) la voce materiale didattico comprende la spesa  per  libri  di
testo e strumenti didattici indispensabili  per  lo  studio.  Non  e'
compresa la spesa  per  l'acquisto  di  personal  computer  ed  altri
strumenti od attrezzature tecniche o informatiche; 
    b)  la  voce  trasporto  comprende  la   spesa   effettuata   per
spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla
sede di studio, con riferimento alle tariffe  piu'  economiche  degli
abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti  fuori  sede  e'
computato anche il costo per il raggiungimento della sede di  origine
due volte l'anno con riferimento alle  tariffe  piu'  economiche  del
trasporto pubblico; 
    c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti  fuori  sede,
la spesa relativa al servizio  offerto  per  due  pasti  giornalieri,
dalle mense universitarie o da  strutture  convenzionate,  ovvero  la
spesa per mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari,  la
spesa per un pasto giornaliero; 
    d) la voce alloggio  e'  riferita  allo  studente  fuori  sede  e
comprende la  spesa  per  l'affitto  in  stanza  doppia  o  residenza
universitaria  e  per  le  relative  spese  accessorie   (condominio,
riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei
canoni di locazione mediamente  praticati  sul  mercato  nei  diversi
comuni sede dei corsi; 
    e) la voce accesso  alla  cultura  include  la  spesa  essenziale
effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso  la
citta' sede dell'ateneo per il completamento del percorso formativo. 
  3. La spesa verra' stimata in valore standard,  con  riferimento  a
studenti il cui nucleo  familiare  abbia  un  valore  dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEEU) fino al 20  per  cento
superiore al limite massimo previsto dai requisiti  di  eleggibilita'
di cui all'articolo 8, computata su undici mesi. 
  4. La borsa di studio e' attribuita per concorso agli studenti  che
si iscrivono, entro il termine previsto dai bandi,  ai  corsi  e  che
risultino idonei al loro conseguimento in relazione al  possesso  dei
requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo  8,  indipendentemente
dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente. 
  5. La borsa di studio e' destinata anche agli iscritti ai corsi  di
istruzione superiore nelle scienze della difesa  e  della  sicurezza,
attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del  decreto  legislativo
28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle  Accademie
militari per gli ufficiali delle Forze  armate  e  della  Guardia  di
finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore. 
  6. I livelli essenziali delle prestazioni di  assistenza  sanitaria
sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi,  uniformemente
sul territorio  nazionale.  Gli  studenti  fruiscono  dell'assistenza
sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui  ha  sede
l'universita' o istituzione di alta formazione artistica, musicale  e
coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza.
I relativi costi  sono  compensati  tra  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle vigenti  procedure
che disciplinano la mobilita' sanitaria. 
  7. L'importo della borsa di studio e' determinato con  decreto  del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  sentito  il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base
di quanto previsto ai commi 2 e  3.  Con  il  medesimo  decreto  sono
definiti i criteri e le modalita' di riparto  del  fondo  integrativo
statale per la concessione delle  borse  di  studio.  Il  decreto  e'
aggiornato con  cadenza  triennale.  Con  il  medesimo  decreto  sono
altresi' definiti i requisiti di  eleggibilita'  per  l'accesso  alle
borse di studio di cui all'articolo 8. 
  8. In attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 7  e  per  i
primi tre anni  accademici  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto l'importo della borsa di studio  e'  determinato  in
misura  diversificata  in  relazione  alla  condizione  economica   e
abitativa dello studente con decreto adottato  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e  secondo
le modalita' di cui al comma 7. 
                               Art. 8 

 

				 
           Requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP 

 
  1. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono  definiti  i
requisiti di eleggibilita' per l'accesso alle  borse  di  studio  con
riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione  economica
degli studenti. 
  2. I requisiti di merito per l'accesso ai LEP sono  definiti  anche
tenendo conto della durata normale del corso di studi  prevista,  per
gli  studenti  universitari,  ai  sensi  del  decreto  del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, anche con riferimento ai valori mediani della  relativa  classe.
Per  le  istituzioni  di  alta  formazione  artistica,   musicale   e
coreutica, di cui all'articolo 2 della legge  21  dicembre  1999,  n.
508, i requisiti di  merito  vanno  accertati  con  riferimento  alla
durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento  ai  valori
mediani dei corsi afferenti alle scuole di cui al decreto  Presidente
della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. 
  3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o  che  intende
iscriversi a corsi di istruzione superiore  su  tutto  il  territorio
nazionale  sono  individuate   sulla   base   dell'Indicatore   della
situazione economica equivalente, di cui al  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni,  anche  tenuto  conto
della  situazione  economica  del   territorio   in   cui   ha   sede
l'universita' o l'istituzione di alta formazione artistica,  musicale
e coreutica. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto,
sono previste modalita' integrative di selezione  quali  l'Indicatore
della situazione economica all'estero e l'Indicatore della situazione
patrimoniale equivalente. 
  4. Per gli altri  servizi  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  ed
eventuali altri  strumenti  previsti  dalla  legislazione  regionale,
l'entita' e le modalita' delle erogazioni,  nonche'  i  requisiti  di
eleggibilita' sono definiti dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, dalle  universita'  e  dagli  istituti  di  alta
formazione artistica, musicale e  coreutica  per  gli  interventi  di
rispettiva competenza,  coerentemente  con  quanto  previsto  per  le
condizioni economiche dal comma 3. 
  5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo  7,  comma  7,
restano in vigore le disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l'uniformita'  di
trattamento sul diritto allo studio universitario in  data  9  aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio  2001,
relative ai requisiti di merito e di condizione economica. 
  6. Gli interventi delle regioni, delle province  autonome  e  delle
universita' sono realizzati in modo da garantire che lo studente  con
disabilita' possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto  della
propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli
assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato  possono
anche essere affidati ai "consiglieri alla pari", ossia  persone  con
disabilita' che hanno gia' affrontato e  risolto  problemi  simili  a
quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto. 
                               Art. 9 

 
Graduazione dei contributi per  la  frequenza  ai  corsi  di  livello
  universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi 

 
  1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per
la frequenza  ai  corsi  di  livello  universitario,  le  universita'
statali e le istituzioni di alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica,  di  seguito  denominate:   "Istituzioni",   valutano   la
condizione economica degli iscritti  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di
costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari. 
  2. Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente dalla tassa
di  iscrizione  e  dai  contributi  universitari  gli  studenti   che
presentino i requisiti di eleggibilita' per  il  conseguimento  della
borsa di studio e gli studenti con disabilita', con riconoscimento di
handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, o con un'invalidita' pari o  superiore  al  sessantasei
per cento. 
  3. Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente dalla tassa
di iscrizione e dai contributi universitari  gli  studenti  stranieri
beneficiari  di  borsa  di  studio  annuale  del   Governo   italiano
nell'ambito dei programmi  di  cooperazione  allo  sviluppo  e  degli
accordi intergovernativi  culturali  e  scientifici  e  dei  relativi
programmi esecutivi.  Negli  anni  accademici  successivi  al  primo,
l'esonero e' condizionato al rinnovo della borsa di studio dal  parte
del Ministero degli affari esteri, nonche' al rispetto dei  requisiti
di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente  comunicati
dall'universita' o dall'istituzione  di  alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri. 
  4. Gli studenti costretti ad interrompere  gli  studi  a  causa  di
infermita' gravi e prolungate debitamente certificate sono  esonerati
totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari  in  tale
periodo. 
  5. Le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione  e
dai contributi gli  studenti  che  intendano  ricongiungere  la  loro
carriera dopo un periodo di interruzione degli studi  di  almeno  due
anni accademici, per gli anni accademici in cui non  siano  risultati
iscritti. Per tale periodo  essi  sono  tenuti  al  pagamento  di  un
diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle universita'. 
  6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai  commi
4 e 5 non possono effettuare negli anni  accademici  di  interruzione
degli studi alcun atto di carriera. La richiesta  di  tale  beneficio
non e' revocabile nel corso dell'anno  accademico  e  il  periodo  di
interruzione non e' preso in considerazione ai fini della valutazione
del merito di cui al presente decreto. 
  7. Le  Istituzioni  e  le  universita'  statali  possono  prevedere
autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio  e
tenuto  conto  della  condizione   economica   dello   studente,   la
concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione  e
dai contributi universitari, con riferimento a: 
    a)  studenti  con  disabilita'  con  invalidita'   inferiore   al
sessantasei per cento; 
    b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai
rispettivi ordinamenti con regolarita' nella acquisizione dei crediti
previsti nel piano di studi; 
    c) studenti che svolgano una documentata attivita' lavorativa. 
  8. Per  gli  studenti  iscritti  ai  corsi  di  laurea,  di  laurea
magistrale a ciclo unico,  di  laurea  magistrale,  di  dottorato  di
ricerca, nonche' ai corsi accademici di primo e di secondo livello le
universita' e le istituzioni rimborsano agli studenti  esonerati,  ai
sensi del comma 2, la prima rata della  tassa  di  iscrizione  e  dei
contributi  versata;  nel  caso  in  cui  le   graduatorie   per   il
conseguimento della borsa di studio non  siano  state  pubblicate  al
momento della scadenza delle iscrizioni  ai  corsi,  il  rimborso  e'
effettuato  entro  un  mese  dalla  data  di  pubblicazione  di  tali
graduatorie. 
  9. Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per  il
conseguimento della borsa di  studio  che  si  iscrivono  a  un  anno
successivo di corso, non sono tenuti  al  pagamento  della  tassa  di
iscrizione  e  dei  contributi,   sino   alla   pubblicazione   delle
graduatorie per il conseguimento della borsa di studio. 
  10. Le universita' non statali  legalmente  riconosciute  riservano
agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota
del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio  1991,
n. 243, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di
tasse e contributi universitari di cui al comma  2,  e  di  ulteriori
esoneri, stabiliti autonomamente  dalle  stesse  universita'  tenendo
conto dei criteri di cui al comma 7. 
  11. Le Istituzioni e le universita' comunicano  annualmente,  entro
il 30 aprile, al Ministero e al Consiglio  nazionale  degli  studenti
universitari,  il  numero  di   studenti   esonerati   totalmente   o
parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari,
secondo le diverse tipologie di  esonero,  nonche'  la  distribuzione
degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi. 
  12. Al fine di garantire alle universita'  non  statali  legalmente
riconosciute una adeguata copertura degli  oneri  finanziari  che  ad
esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto dei
contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243,  il  Ministro
definisce specifici incentivi che tengano  conto  dell'impegno  degli
atenei nelle politiche per il diritto allo  studio,  con  particolare
riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali,  rispetto
all'anno accademico 2000 - 2001, dalla  tassa  di  iscrizione  e  dai
contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti  di
eleggibilita' per il conseguimento  della  borsa  di  studio  di  cui
all'articolo 8. 
                               Art. 10 

 

				 
           Controllo della veridicita' delle dichiarazioni 

 
  1.  Nelle  more   dell'attuazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, procedono al controllo della
veridicita' della situazione  familiare  dichiarata  dallo  studente,
confrontando  i  dati  reddituali  e  patrimoniali   dichiarati   dai
beneficiari degli interventi con  i  dati  in  possesso  del  sistema
informativo  dell'Agenzia  delle   entrate.   A   tale   fine,   alle
universita', alle istituzioni di alta formazione artistica,  musicale
e coreutica, agli enti erogatori dei servizi,  e'  data  facolta'  di
accesso diretto, previa stipula di apposita convenzione,  al  Sistema
di  interscambio  anagrafe  tributaria  degli  Enti  locali  (SIATEL)
dell'Agenzia delle entrate. 
  2. Gli enti erogatori dei  servizi  di  cui  al  presente  decreto,
inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse  all'Amministrazione
finanziaria e  possono  richiedere  alla  stessa  l'effettuazione  di
controlli e verifiche fiscali. I componenti del nucleo  familiare  di
appartenenza degli studenti che beneficiano dei servizi sono inseriti
nelle categorie che vengono  assoggettate,  ai  sensi  della  vigente
normativa, ai massimi controlli. 
  3.  Chiunque,  senza  trovarsi  nelle  condizioni  stabilite  dalle
disposizioni  statali  e  regionali,   presenti   dichiarazioni   non
veritiere, proprie o dei membri del  nucleo  familiare,  al  fine  di
fruire  dei  relativi  interventi,  e'  soggetto  ad   una   sanzione
amministrativa consistente nel pagamento  di  una  somma  di  importo
triplo  rispetto  a  quella  percepita,  o  al  valore  dei   servizi
indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni
per la durata del  corso  degli  studi,  fatta  salva  in  ogni  caso
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38,  comma  3,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' delle norme penali per  i
fatti costituenti reato. 
                               Art. 11 

 

				 
              Attivita' a tempo parziale degli studenti 

 
  1. Le universita', le istituzioni per l'alta formazione  artistica,
musicale e  coreutica,  gli  enti  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il  diritto
allo studio, sentiti gli  organi  di  rappresentanza  degli  studenti
previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le  forme
di collaborazione degli studenti ad attivita'  connesse  ai  servizi,
resi anche dai  collegi  non  statali  legalmente  riconosciuti,  con
esclusione  di  quelle  inerenti  alle  attivita'  di  docenza,  allo
svolgimento degli esami, nonche'  all'assunzione  di  responsabilita'
amministrative. 
  2. L'assegnazione delle collaborazioni di cui al  comma  1  avviene
nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle universita' e
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla
base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e  condizione
economica. 
  3. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni  di
cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il
limite di 3.500 euro annui. La collaborazione non configura in  alcun
modo un rapporto di lavoro subordinato e  non  da'  luogo  ad  alcuna
valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il  corrispettivo  orario,
che puo' variare  in  relazione  al  tipo  di  attivita'  svolta,  e'
determinato  dalle  universita'  e  dalle  istituzioni   per   l'alta
formazione artistica,  musicale  e  coreutica,  che  provvedono  alla
copertura assicurativa contro gli infortuni. 
  4. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati  nel  rispetto  dei
seguenti criteri: 
    a) selezione degli studenti valorizzando il merito negli studi; 
    b) prestazioni lavorative dello studente in numero massimo di 200
ore per ciascun anno accademico; 
    c) precedenza, a parita' di curriculum formativo, accordata  agli
studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate. 
                               Art. 12 

 

				 
Raccordo tra le istituzioni  e  accordi  per  la  sperimentazione  di
                         modelli innovativi 

 
  1.  Il  Ministero,  sentito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, promuove accordi di programma e protocolli di intesa,  anche
con l'attribuzione di specifiche risorse  nei  limiti  delle  proprie
disponibilita' di bilancio, al fine di favorire il  raccordo  tra  le
regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   le
universita', le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale
e coreutica e le  diverse  istituzioni  che  concorrono  al  successo
formativo degli studenti e  di  potenziare  la  gamma  di  servizi  e
interventi posti in essere  dalle  predette  istituzioni  nell'ambito
della propria autonomia statutaria. 
  2. Al fine di avviare la sperimentazione  di  nuovi  modelli  nella
gestione degli interventi per la qualita' e l'efficienza del  sistema
universitario,  il  Ministro  puo'  stipulare  protocolli  ed  intese
sperimentali con le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti  universitari,
il Consiglio nazionale di alta formazione artistica e musicale  e  la
Conferenza  dei  rettori  delle  universita'  italiane,   anche   con
l'attribuzione  di  specifiche  risorse  nei  limiti  delle   proprie
disponibilita' di bilancio. Nell'ambito di  tali  sperimentazioni  e'
comunque  garantita  la  erogazione  dei  livelli  essenziali   delle
prestazioni di cui all'articolo 7. 
  3. I risultati dei protocolli e degli  accordi  sono  sottoposti  a
verifica e valutazione  da  parte  del  Ministero.  A  tale  fine,  i
soggetti  gestori  predispongono  annualmente   una   relazione   sui
risultati della sperimentazione, sui benefici concretamente apportati
dalle strategie integrative adottate  rispetto  al  regime  ordinario
delle prestazioni di cui al presente decreto e sulle eventuali  linee
correttive da attivare. 
  4. I risultati delle sperimentazioni attivate sono  pubblicate  sul
sito istituzionale del Ministero e consultabili da tutti  i  soggetti
attuatori del diritto allo studio. 

Capo III

STRUTTURE RESIDENZIALI E COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI

                               Art. 13 

 

				 
            Tipologie di strutture residenziali destinate 
                     agli studenti universitari 

 
  1. I soggetti indicati all'articolo 3 collaborano al  potenziamento
dell'offerta abitativa nazionale,  anche  al  fine  di  garantire  il
soddisfacimento della domanda  degli  studenti  capaci  e  meritevoli
anche se privi di mezzi, nonche' di  promuovere  l'attrattivita'  del
sistema  universitario,  e  favoriscono  altresi'  la  programmazione
integrata della disponibilita' di alloggi pubblici e  privati,  anche
mediante  specifici  accordi  con  le  parti   sociali,   i   collegi
universitari legalmente riconosciuti e i collegi di cui  all'articolo
1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2.  Una  struttura  ricettiva  e'   qualificata   come   "struttura
residenziale universitaria" se dispone di adeguate dotazioni di spazi
e servizi ed e' in grado di garantire agli studenti le condizioni  di
permanenza nella sede universitaria per consentire loro la  frequenza
dei corsi,  favorendone  l'integrazione  sociale  e  culturale  nello
specifico contesto. 
  3. Le strutture di cui al comma 2 si differenziano tra loro in base
alle  funzioni  ospitate,  ai  servizi  erogati  ed  alle   modalita'
organizzative e gestionali adottate. Rientrano in tale  tipologia  le
strutture ricettive  che  prevedono  la  presenza  di  spazi  per  lo
svolgimento di funzioni residenziali, culturali e di socializzazione,
stabiliti con il decreto di cui al comma 7. 
  4. Le strutture residenziali universitarie, le cui  caratteristiche
tecniche peculiari sono stabilite con il decreto di cui al  comma  7,
si differenziano in: 
    a) collegi universitari: strutture  ricettive,  dotate  di  spazi
polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con
servizi  alberghieri  connessi,  funzioni  formative,   culturali   e
ricreative; 
    b) residenze universitarie: strutture ricettive, dotate di  spazi
polifunzionali, idonee allo  svolgimento  di  funzioni  residenziali,
anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che  siano
ottemperate entrambe le esigenze di individualita' e di socialita'. A
tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo
e ricreativo, ritenute piu' idonee per la  specificita'  di  ciascuna
struttura. 
  5. Nel caso di strutture  residenziali  universitarie  private,  il
rapporto  che  intercorre  tra  il  gestore   e   l'utilizzatore   e'
disciplinato da un contratto di ospitalita' di carattere  alberghiero
redatto in forma scritta e secondo le modalita' definite dal  decreto
di cui al comma 7. La disposizione  non  si  applica  alle  strutture
afferenti a universita' non statali legalmente riconosciute. 
  6.  Le  strutture  residenziali  universitarie  realizzate  con   i
contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere
trasferite  ai  fondi  immobiliari  istituiti  anche  con  il   piano
nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri in data 16  luglio  2009,  fermo  restando  il
finanziamento ministeriale e gli obblighi ad esso connessi. 
  7. Con decreto adottato dal Ministro, entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con  la
Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sentito  il  Consiglio
nazionale degli studenti  universitari  sono  definiti  gli  elementi
richiamati dai commi 3, 4 e 5. 
                               Art. 14 

 

				 
                               Utenti 

 
  1. Sono  utenti  delle  strutture  residenziali  universitarie  gli
studenti universitari cui sono destinate la prevalenza delle giornate
di  presenza  su  base  annua.  E'  facolta'  del  gestore  destinare
eventualmente gli spazi  realizzati  per  servizi  di  supporto  alla
didattica e alla ricerca e attivita'  culturali  e  ricreative  delle
medesime strutture anche a studenti  non  residenti  nella  struttura
stessa. 
  2. Al fine di favorire  l'integrazione  delle  diverse  figure  del
mondo universitario e lo  scambio  di  esperienze  e  conoscenze,  e'
consentito l'utilizzo dei posti alloggio  per  dottorandi,  borsisti,
assegnisti,  docenti  e  altri   esperti   coinvolti   nell'attivita'
didattica e di ricerca,  anche  prevedendo  la  possibilita'  di  una
contribuzione alle spese differenziata. 
  3. Per un utilizzo piu'  efficiente  delle  strutture  residenziali
universitarie e' data facolta'  al  gestore  di  destinare  posti  in
alloggi anche a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2,  in
particolare  nei  periodi  di  chiusura  estiva,  ferma  restando  la
prevalenza di cui al comma 1. 
                               Art. 15 

 

				 
     Definizione di collegi universitari legalmente riconosciuti 

 
  1. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture  a
carattere residenziale,  aperte  a  studenti  di  atenei  italiani  o
stranieri, di  elevata  qualificazione  formativa  e  culturale,  che
perseguono la valorizzazione del merito e  l'interculturalita'  della
preparazione, assicurando a  ciascuno  studente,  sulla  base  di  un
progetto personalizzato, servizi  educativi,  di  orientamento  e  di
integrazione dei servizi formativi. I collegi universitari legalmente
riconosciuti sono gestiti da soggetti  che  non  perseguono  fini  di
lucro. 
  2. I  collegi  universitari  legalmente  riconosciuti,  nell'ambito
delle  proprie  finalita'  istituzionali,  sostengono  gli   studenti
meritevoli, anche se  privi  di  mezzi,  e,  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  l'ammissione
presso  gli  stessi,  a  seguito  del  relativo  bando  di  concorso,
costituisce  titolo  valutabile  per  i  candidati,  ai  fini   della
predisposizione delle graduatorie, per la concessione dei  contributi
a carico del Fondo per il merito. 
  3. Gli ospiti dei collegi universitari legalmente riconosciuti sono
di norma studenti universitari,  dotati  di  comprovate  capacita'  e
meriti curriculari, che si trovano in una delle seguenti condizioni: 
    a) iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo livello; 
    b) iscritti a corsi promossi dalle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica; 
    c) iscritti a corsi di specializzazione di livello universitario; 
    d) iscritti a corsi di dottorato e master universitari; 
    e) partecipanti a programmi di mobilita' e  scambio  di  studenti
universitari, in ambito nazionale e internazionale. 
                               Art. 16 
       Disciplina del riconoscimento dei collegi universitari 
 
  1. Con proprio decreto, il Ministero concede il  riconoscimento  ai
collegi  universitari  che  ne  avanzano  richiesta  nel  termine  di
centoventi giorni dal ricevimento della domanda. 
  2. Ai fini  del  riconoscimento,  il  collegio  universitario  deve
dimostrare di possedere  requisiti  e  standard  minimi  a  carattere
istituzionale,  logistico  e  funzionale,  non  inferiori  a   quelli
previsti per l'accesso ai finanziamenti di  cui  alla  legge  del  14
novembre 2000, n. 338, ed in particolare: 
    a) prevedere nel proprio statuto uno scopo formativo,  svolto  in
maniera sistematica e continuativa,  ed  adeguata  dimostrazione  del
possesso delle conseguenti qualificazioni e  strutture  organizzative
necessarie per la sua realizzazione; 
    b) disporre di strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali
ed infrastrutture idonee allo svolgimento di  funzioni  residenziali,
con connessi servizi alberghieri, di attivita' formative, culturali e
ricreative, concepite con alti standard qualitativi; 
    c) disporre di strutture ricettive in grado  di  ospitare  utenti
italiani, provenienti da piu' regioni  sul  territorio  nazionale,  e
stranieri, con particolare riguardo a  quelli  provenienti  da  paesi
dell'Unione  europea,  anche   in   una   prospettiva   di   sviluppo
interculturale. 
    ((c-bis) per i collegi universitari gia' legalmente  riconosciuti
dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge  14  novembre
2000, n. 338)). 
  3. Con decreto del Ministro, da adottare  entro  centoventi  giorni
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale, sono indicate le modalita' di dimostrazione dei  requisiti
di cui al comma 2, lettere a), b), c), e  le  modalita'  di  verifica
della  permanenza  dei  requisiti  medesimi  nonche'  di  revoca  del
riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica. 
  4.  Con  il  riconoscimento  di  cui  al  comma   1   il   collegio
universitario acquisisce la qualifica di "collegio  universitario  di
merito". 
  5. Restano ferme le vigenti disposizioni sui  collegi  universitari
legalmente riconosciuti. 
                               Art. 17 

 

				 
                   Disciplina dell'accreditamento 
                 dei collegi universitari di merito 

 
  1. Con decreto del Ministro sono individuati  i  parametri  per  la
dimostrazione  dei  requisiti  per   l'accreditamento   dei   collegi
universitari di merito, di cui al comma 3, e le modalita' di verifica
della  permanenza  dei   requisiti   medesimi   nonche'   di   revoca
dell'accreditamento all'esito negativo della predetta verifica. 
  2. L'accreditamento  e'  concesso  con  decreto  del  Ministro,  su
domanda avanzata dagli interessati. La presentazione della domanda e'
consentita ai collegi universitari di merito che abbiano ottenuto  il
riconoscimento da almeno cinque anni. 
  3. Per la concessione dell'accreditamento di cui  al  comma  2,  il
collegio  universitario  di  merito  deve  dimostrare  di   possedere
requisiti e standard minimi a carattere  istituzionale,  logistico  e
funzionale. A tale fine, la domanda di cui al  comma  1  deve  essere
corredata della documentazione che attesti e dimostri: 
    a) l'esclusiva finalita' di gestione di collegi universitari; 
    b) il prestigio acquisito dal collegio in ambito culturale; 
    c) la qualificazione posseduta dal collegio in ambito formativo; 
    d) la rilevanza  internazionale  dell'istituzione,  non  solo  in
termini di ospitalita' ma anche nelle attivita'  che  favoriscono  la
mobilita' internazionale degli studenti iscritti. 
  4. Il Ministero entro novanta giorni dal ricevimento della  domanda
di cui al comma 2, esaminata la documentazione di cui al comma 3 e in
presenza dei requisiti richiesti, emana  il  decreto  di  concessione
dell'accreditamento. 
  5.  L'accreditamento  del  collegio  universitario  di  merito   e'
condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale. 
  6. Con il decreto  di  cui  al  comma  1,  sono  altresi'  definite
modalita' e condizioni di accesso  ai  finanziamenti  statali  per  i
collegi universitari di merito accreditati,  compatibilmente  con  le
risorse finanziarie disponibili. 
  7.  Le  scuole  universitarie  di  alta  formazione   a   carattere
residenziale, attivate presso le universita' allo  scopo  di  offrire
servizi formativi  aggiuntivi  rispetto  ai  corsi  di  studio,  sono
riconosciute e accreditate con  decreto  del  Ministro,  su  proposta
dell'ANVUR. 

Capo IV

SISTEMA DI FINANZIAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA

                               Art. 18 
 
                      Sistema di finanziamento 
 
  1. Nelle more della  completa  definizione  dei  LEP  e  di  quanto
previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il  fabbisogno
finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i  servizi  per
il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2,  a  tutti
gli studenti capaci e  meritevoli,  anche  se  privi  di  mezzi,  che
presentino i requisiti di eleggibilita'  di  cui  all'articolo  8  e'
coperto con le seguenti modalita': 
    a) dal fondo integrativo statale per la concessione di  borse  di
studio, appositamente istituito  a  decorrere  dall'anno  finanziario
2012 nello stato di previsione del Ministero, sul quale  confluiscono
le risorse previste a  legislazione  vigente  dall'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n.  147,  e
di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12  novembre  2011,  n.
183, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario
delle regioni; (1) (2) ((3)) 
    b) dal gettito derivante dall'importo della tassa  regionale  per
il diritto allo studio istituita, ai sensi dell'articolo 3, commi 20,
21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  come  modificato
dal comma 8; 
    c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al gettito  di  cui
alla  lettera  b),  in  misura  pari  ad  almeno  il  40  per   cento
dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. L'impegno delle regioni in termini maggiori  rispetto  a  quanto
previsto  al  comma   1,   lettera   c),   e'   valutato   attraverso
l'assegnazione  di  specifici  incentivi  nel   riparto   del   fondo
integrativo statale di cui al comma 1, lettera a), e del fondo per il
finanziamento ordinario alle universita' statali che hanno  sede  nel
rispettivo contesto territoriale. 
  4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono  definiti  i
criteri e le modalita' di riparto del fondo integrativo statale. 
  5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui al  comma  1,
lettera  a),  e'  incrementata   della   somma   di   500.000   euro,
conseguentemente e' ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n.  370,
e successive modificazioni. 
  6.  Al  fine  della  razionalizzazione   dell'uso   delle   risorse
disponibili, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sono autorizzate a destinare alle borse di studio le residue  risorse
di cui all'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre  2003,
n. 350. 
  7. Le risorse di cui al Fondo integrativo  statale,  finalizzato  a
rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e  personale  che
limitano  l'accesso  e  il  conseguimento  dei  piu'  alti  gradi  di
istruzione superiore agli studenti  capaci  e  meritevoli,  anche  se
privi di mezzi, confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo  le
proprie finalizzazioni, in appositi fondi  a  destinazione  vincolata
attribuiti alle regioni, in attuazione dell'articolo 16 della legge 5
maggio 2009, n. 42. Tali risorse  sono  escluse  dalle  riduzioni  di
risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a  statuto
ordinario di cui all'articolo  14,  comma  2,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni gia' concordate in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in
vigore del presente decreto. 
  8. L'importo della tassa per il diritto allo studio e' disciplinato
dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante  misure
di razionalizzazione della finanza  pubblica,  il  cui  comma  21  e'
sostituito dal seguente: 
  "21. Le regioni e  le  province  autonome  rideterminano  l'importo
della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3  fasce.  La
misura minima della fascia piu' bassa della tassa e' fissata  in  120
euro e si applica a coloro che presentano  una  condizione  economica
non  superiore  al  livello  minimo  dell'indicatore  di   situazione
economica equivalente corrispondente ai  requisiti  di  eleggibilita'
per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della
tassa minima sono fissati in 140 euro  e  160  euro  per  coloro  che
presentano  un  indicatore  di   situazione   economica   equivalente
rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio  del  livello
minimo previsto dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso  ai  LEP
del diritto allo studio.  Il  livello  massimo  della  tassa  per  il
diritto allo studio e' fissato in 200 euro. Qualora le Regioni  e  le
province autonome non stabiliscano, entro il  30  giugno  di  ciascun
anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa  e'  dovuta
nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il  limite  massimo  della
tassa e' aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.". 
  9. L'erogazione  degli  altri  strumenti  e  servizi  previsti  dal
presente decreto, in aggiunta a quelli  relativi  alla  garanzia  dei
livelli essenziali delle prestazioni,  e'  finanziata  dalle  risorse
proprie delle  regioni,  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, delle universita' e delle  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica disponibili a  legislazione  vigente,
senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  10. Nell'ambito  della  propria  autonomia,  le  universita'  e  le
istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
possono destinare una quota del gettito dei  contributi  universitari
all'erogazione degli interventi di cui al presente decreto. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
273) che "Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di
studio di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di  50
milioni di euro per l'anno 2013". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Al fine di garantire una programmazione degli interventi per  il
diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo  integrativo
statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e'
incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
259) che "Al  fine  di  garantire  il  mantenimento  dei  livelli  di
intervento per il diritto allo studio universitario  a  favore  degli
studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a  decorrere  dall'anno
2014 il Fondo integrativo statale per  la  concessione  di  borse  di
studio di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di  50
milioni di euro". 
                               Art. 19 

 

				 
                     Disponibilita' finanziaria 

 
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto  si
provvede  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione  vigente,  negli  appositi  programmi  dello  stato   di
previsione  del  Ministero  per  l'anno  2012  e  per  gli   esercizi
successivi. 

Capo V

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE
DEL DIRITTO ALLO STUDIO

                               Art. 20 

 

				 
   Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario 

 
  1. Con decreto  del  Ministro  e'  istituito  presso  la  Direzione
generale per l'universita', lo studente  e  il  diritto  allo  studio
universitario, l'Osservatorio nazionale per il  diritto  allo  studio
universitario con il compito di: 
    a) creare  un  sistema  informativo,  correlato  a  quelli  delle
regioni e delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  per
l'attuazione del diritto allo studio,  nonche'  per  il  monitoraggio
dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso una banca dati
dei beneficiari delle borse di studio,  aggiornata  periodicamente  a
cura dei soggetti erogatori; 
    b) procedere ad analisi, confronti e ricerche,  anche  attraverso
incontri con gli enti delle regioni  e  delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano  erogatori  dei  servizi,  le  universita'  e  le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica,  sui
criteri e le metodologie adottate, con particolare  riferimento  alla
valutazione  dei  costi  di  mantenimento  agli  studi,  nonche'  sui
risultati ottenuti; 
    c) presentare al Ministro proposte  per  migliorare  l'attuazione
del principio di  garanzia  su  tutto  il  territorio  nazionale  dei
livelli essenziali delle prestazioni. 
  2. L'Osservatorio e' un organismo coordinato, nelle sue  attivita',
dalla direzione generale per l'universita', lo studente e il  diritto
allo studio universitario e composto da rappresentanti del Ministero,
del Ministero dell'economia e delle  finanze,  del  Ministro  per  la
cooperazione internazionale e l'integrazione, delle regioni  e  delle
province autonome di Trento e di  Bolzano,  del  Consiglio  nazionale
degli studenti  universitari,  della  Conferenza  dei  rettori  delle
universita' italiane, del Convegno permanente  dei  direttori  e  dei
dirigenti dell'universita', dei collegi di cui all'articolo 4,  comma
4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e da esperti del settore. 
  3.  I  membri  dell'Osservatorio  sono  nominati  con  decreto  del
Ministro e restano in carica tre anni. 
  4. Entro il mese di marzo di ogni anno l'Osservatorio  presenta  al
Ministro una  relazione  annuale  sull'attuazione  del  diritto  allo
studio a livello nazionale. 
  5. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano  compensi,  gettoni
di presenza e rimborsi spese. 
  6. Alle attivita' dell'Osservatorio di cui al presente articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
                               Art. 21 

 

				 
                       Rapporto al Parlamento 

 
  1. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni,  un  rapporto
sull'attuazione del diritto allo studio, tenendo conto anche dei dati
trasmessi all'Osservatorio dalle regioni, dalle province Autonome  di
Trento e di Bolzano, dalle universita' e dalle  istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica per quanto  di  rispettiva
competenza. 
                               Art. 22 

 

				 
             Banca dati delle amministrazioni pubbliche 

 
  1. I dati raccolti ed elaborati in attuazione del presente  decreto
sono   acquisiti   alla   banca   dati   unitaria   delle   pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, e successive modificazioni. 

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 23 

 

				 
                            Norme finali 

 
  1. Per l'Universita' della Calabria sono fatte salve le  specifiche
disposizioni in materia di diritto allo studio, di cui alla legge  12
marzo 1968, n. 442. 
  2. Restano ferme le disposizioni vigenti per i collegi universitari
legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto posti sotto la vigilanza del Ministero. Tali collegi sono  da
considerarsi riconosciuti ed accreditati ai sensi degli articoli 16 e
17 e grava, in ogni caso, sugli stessi l'obbligo  di  adeguarsi  agli
standard e requisiti ivi  previsti  entro  due  anni  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 3. 
  3. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  hanno  effetto  a
decorrere dall'anno accademico 2012/2013. 
  4. Per le province autonome di Trento e  di  Bolzano  rimane  fermo
quanto disposto dall'articolo 2, comma 109, della legge  23  dicembre
2009, n. 191, che, nell'abrogare l'articolo 5 della legge 30 novembre
1989, n. 386, ha sancito il venir meno di ogni  erogazione  a  carico
del bilancio dello Stato in favore delle province  autonome  medesime
prevista  da  leggi  di  settore.  Sono  fatte  salve  le  specifiche
disposizioni in materia di diritto allo studio contenute nel  decreto
legislativo 18 luglio 2011, n. 142, e nella legge 14 agosto 1982,  n.
590, nonche' nelle  leggi  provinciali  delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
                               Art. 24 

 

				 
                             Abrogazioni 

 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogati, in particolare: 
    a) la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ad  eccezione  dell'articolo
21; 
    b) l'articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n.
350. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 29 marzo 2012 


				 
                             NAPOLITANO 

 

				 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 

				 
                                Profumo,  Ministro   dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 

				 
                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione 

				 
                                Riccardi,     Ministro     per     la
                                cooperazione     internazionale     e
                                l'integrazione 

				 
                                Gnudi,  Ministro   per   gli   affari
                                regionali, il turismo e lo sport 

				 
Visto, il Guardasigilli: Severino