IL DIRETTORE GENERALE
per gli italiani all'estero e le politiche migratorie
Vista la Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra
il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 24 luglio
1954, n. 722;
Vista la Convenzione sullo status degli apolidi firmata a New York
il 28 settembre 1954, ratificata e resa esecutiva con legge 1
febbraio 1962, n. 306;
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e
integrazioni recante "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico
dello Stato" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185 recante "Norme sui
passaporti";
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali
approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4
agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
"Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle
carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati
comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni, consegne,
distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A.";
Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004
relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli
elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio
rilasciati dagli Stati membri;
Vista la Decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28
febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle
norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici
dei passaporti e dei documenti di viaggio;
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2006) 2909 del 28
giugno 2006 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle
norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici
secondari nei passaporti e nei documenti di viaggio e le sue
successive modificazioni apportate con la Decisione della Commissione
europea C(2011) n. 5499 del 4 agosto 2011;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di attuazione
della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004;
Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 444/2009
del 28 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del
Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e
sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio
rilasciati dagli Stati membri;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del 23 giugno
2009, n. 303/014 recante "Disposizioni relative al modello e alle
caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico",
pubblicato nella G.U., Serie Generale, n. 147 del 27 giugno 2009;
Visto il decreto del Direttore Generale per gli Italiani all'Estero
e per le Politiche Migratorie del 24 dicembre 2012, pubblicato nella
G.U., Serie Generale, n. 3 del 4 gennaio 2013;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23
dicembre 2013, recante individuazione delle carte valori ai sensi
dell'articolo 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio
1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale del 7 maggio 2015, pubblicato nella G.U.,
Serie Generale, n. 111 del 15 maggio 2015;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale in data odierna, pubblicato nella G.U.,
Serie Generale, contestualmente al presente decreto;
Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero della Giustizia e
il Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso in data 30 luglio 2015;
Decreta:
Art. 1
1. Al processo di emissione dei documenti e titoli di viaggio
elettronici di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 7 maggio
2015 si applicano le specifiche tecniche e di sicurezza di cui al
decreto del Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e per le
Politiche Migratorie del 24 dicembre 2012, pubblicato nella G.U.,
Serie Generale, n. 3 del 4 gennaio 2013, fatto salvo quanto in
appresso:
a) "Uffici emittenti" sono esclusivamente le Questure;
b) Le tipologie di documenti sono le seguenti:
(a) documenti per rifugiati ("PR");
(b) documenti per apolidi ("PA");
(c) documenti per stranieri ("PS");
c) Cittadinanza:
(a) documenti per rifugiati: dovra' essere indicato: "Titolare
di status di rifugiato";
(b) documenti per apolidi: dovra' essere indicato: "Apolide";
(c) documenti per stranieri: si dovranno prevedere due ipotesi:
(i) per i titolari di protezione sussidiaria bisognera'
indicare "Titolare di protezione sussidiaria";
(ii) per tutti gli altri casi, compresi i titolari di
protezione umanitaria, bisognera' inserire il nome dello Stato in
italiano;
d) Autorita' rilasciante: in pagina 2 si dovra' indicare, "Il
Questore";
e) Data di scadenza: l'indicazione di default della data di
scadenza dei documenti dovra' essere di cinque anni a partire dalla
data di rilascio, con possibilita' di intervenire liberamente sul
campo.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2015
Il direttore generale: Ravaglia