DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1995, n. 581

  Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese  di  cui
all'art. 2188 del codice civile.
 
 Vigente al: 6-11-2015  
 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regio decreto 30 settembre 1934, n. 2011; 
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in  particolare  l'art.
8; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale dell'8 giugno 1995; 
  Ritenuto di recepire le relative  osservazioni,  salvo  per  quanto
concerne la denominazione del giudice  delegato  alla  vigilanza  del
registro, atteso  che  la  denominazione  di  giudice  del  registro,
utilizzata nel testo del regolamento, e' la medesima  utilizzata  dal
codice civile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 1995; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato e del commercio con l'estero,  di  concerto  con  il
Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente regolamento l'espressione: 
    a)   "Ministro"    e    "Ministero    dell'industria"    indicano
rispettivamente  il  Ministro  e  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
    b)  "camera  di  commercio"  indica  la  camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura; 
    c) "legge n. 580" indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580; 
    d) "ufficio" indica l'ufficio del registro delle imprese; 
    e) "modello" indica il modello obbligatorio anche informatico; 
    f)  ((IL  D.P.R.  14  DICEMBRE  1999,  N.   588   HA   CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA)). 
    g)  ((IL  D.P.R.  14  DICEMBRE  1999,  N.   588   HA   CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA)). 
    h) "REA" indica il repertorio delle notizie economiche e 
    amministrative. 
                               Art. 2.
                        Compiti dell'ufficio
  1. L'ufficio esercita i compiti ad esso demandati dalla legge ed in
particolare:
    a)  provvede,  secondo  tecniche  informatiche nel rispetto delle
norme vigenti, alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione
del  registro delle imprese, nonche' alla conservazione ed esibizione
dei  documenti  e atti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione
nel registro delle imprese;
    b)   ((IL   D.P.R.   14  DICEMBRE  1999,  N.  588  HA  CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA.))
    c)   ((IL   D.P.R.   14  DICEMBRE  1999,  N.  588  HA  CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA.))
    d)  provvede  al  rilascio,  anche  per  corrispondenza e per via
telematica,  a  chiunque  ne  faccia  richiesta,  di  certificati  di
iscrizione  o annotazione nel registro delle imprese o di certificati
attestanti  il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di
iscrizione;  provvede  inoltre  al  rilascio  di  copia  integrale  o
parziale  di  ogni  atto  per  il  quale  sono previsti il deposito o
l'iscrizione  nel  registro  delle imprese, in conformita' alle norme
vigenti.   Il   costo   delle   copie  non  puo'  eccedere  il  costo
amministrativo;
    e)  provvede  alla bollatura e alla numerazione dei libri e delle
scritture contabili a norma degli articoli 2215 e seguenti del codice
civile e di altre leggi.
  2.  L'ufficio  provvede, altresi', sotto la vigilanza del Ministero
dell'industria,  alla tenuta del REA, nonche' al rilascio di visure e
certificati  inerenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro
delle ditte.
                               Art. 3.
                    Responsabili dei procedimenti
  1.  Il  conservatore provvede alla nomina dei responsabili previsti
dalla  legge  7  agosto  1990,  n.  241, e dal decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39.
                               Art. 4.
                        Giudice del registro
  1.   Il  provvedimento  di  nomina  del  giudice  del  registro  e'
comunicato tempestivamente al conservatore dell'ufficio.
  2.  Qualora il capoluogo di provincia non sia sede di tribunale, la
vigilanza  di  cui  all'art.  8,  comma  2,  della  legge  n. 580, e'
esercitata  da  un  giudice delegato dal presidente del tribunale nel
cui  circondario  si  trova  il comune nel quale ha sede la camera di
commercio.
  3.  In  caso  di  accorpamento delle circoscrizioni territoriali di
piu'  camere  di  commercio,  la  vigilanza e' esercitata dal giudice
delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il
comune   nel   quale   ha  sede  la  camera  di  commercio  derivante
dall'accorpamento.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

                               Art. 5.
                              Strumenti
  1. L'ufficio tiene:
    a) il protocollo;
    b) il registro delle imprese;
    c) l'archivio degli atti e dei documenti.
  2. ((IL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)).
                               Art. 6.
                             Protocollo
  1.  Il  protocollo  ha una numerazione progressiva secondo l'ordine
cronologico di presentazione o di arrivo di ciascuna domanda che deve
essere   protocollata   nello   stesso   giorno  di  ricevimento  con
indicazione   della  sua  data,  degli  elementi  di  identificazione
dell'imprenditore  compreso  il codice fiscale, nonche' dell'oggetto.
Numero  progressivo e data di protocollazione devono essere riportati
sulla domanda protocollata. La numerazione del protocollo e' annuale.
                               Art. 7.
                       Registro delle imprese
  1.  Il  registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato
con  decreto  del  Ministero  dell'industria, e' unico e comprende le
sezioni speciali.
  2. Nel registro delle imprese sono iscritti:
    a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:
    1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;
    2) le societa' di cui all'art. 2200 del codice civile;
    3)  i  consorzi  di  cui  all'art.  2612  del  codice civile e le
societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile;
    4)  i  gruppi  europei  di  interesse economico di cui al decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
    5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale
un'attivita' commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile;
    6)  le  societa'  che  sono soggette alla legge italiana ai sensi
dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;
    7)  gli  imprenditori  agricoli  di  cui all'art. 2135 del codice
civile;
    8) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;
    9) le societa' semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;
    b) gli atti previsti dalla legge.
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 )).
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 )).
  5. La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture
contabili  obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile sono
memorizzate  nel  registro  delle imprese a fini di mera ricognizione
dell'avvenuta  formalita'. La bollatura e la numerazione eseguite dal
notaio  sono  comunicate  all'ufficio  entro  il  mese successivo. La
numerazione  di  ogni  libro o scrittura contabile e' progressiva per
ciascun  imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i
quali ogni libro ha numerazione separata e progressiva.
  6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 )).
                               Art. 8.
                 Archivio degli atti e dei documenti
  1.  Gli  atti  e  i  documenti  soggetti  a deposito o iscrizione o
annotazione  nel  registro  delle  imprese  sono  archiviati  secondo
tecniche informatiche e possono essere distrutti dopo l'archiviazione
dell'immagine, secondo le norme vigenti.
  2.   La   conformita'  all'originale  dell'immagine  archiviata  e'
attestata  dal  responsabile  del  procedimento  su ogni immagine del
documento   archiviato.   L'immagine   archiviata   secondo  tecniche
informatiche  sostituisce  a  tutti gli effetti di legge il documento
archiviato.
                               Art. 9.
        Repertorio delle notizie economiche e amministrative
 1.  In  attuazione  dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge n.
580,  presso  l'ufficio  e'  istituito  il  repertorio  delle notizie
economiche ed amministrative (REA).
  2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
    a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e professionali la
cui  denuncia  alla  camera  di  commercio  sia  prevista dalle norme
vigenti,  purche'  non  obbligati  all'iscrizione  in  albi tenuti da
ordini o collegi professionali;
    b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel
territorio nazionale unita' locali.
  3.  Il  REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le
quali  e' prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa
utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio
decreto  4  gennaio  1925,  n.  29, dall'art. 29 del decreto-legge 28
febbraio  1983,  n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile  1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle gia'
iscritte  o  annotate  nel registro delle imprese e nelle sue sezioni
speciali.  Con  decreto  del Ministro, d'intesa con il Ministro delle
risorse  agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le
imprese  agricole,  sono  indicate le notizie di carattere economico,
statistico,  amministrativo  che l'ufficio puo' acquisire, invece che
dai  privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni
e  dei  concessionari  di  pubblici servizi secondo le norme vigenti,
nonche'  dall'archivio  statistico  delle imprese attive costituito a
norma  del  regolamento  CEE  n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non
coperte  dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite
modalita'  semplificate  per  la  denuncia delle notizie di carattere
economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati
nelle sezioni speciali.
  4.  L'esercente  attivita' agricole deve altresi' indicare, qualora
non  compresi  negli  archivi  di  cui  al comma 3, i dati colturali,
l'estensione   e  la  tipologia  dei  terreni  con  i  relativi  dati
catastali,  la  tipologia  degli allevamenti del bestiame, secondo il
modello  approvato  con  decreto  del  Ministro,  di  concerto con il
Ministro  delle  risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
  5.  Il  REA  e'  gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto
delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria
elettronica  del  REA  dei  dati  contenuti  nella  denuncia, redatta
secondo il modello approvato dal Ministro.
                              Art. 10.
       Procedimento di acquisizione di dati e notizie nel REA
  1.  Il  richiedente  deve  presentare  la denunzia con la data e la
sottoscrizione  e indicare i dati previsti dalla legge nei modelli di
cui all'art. 9, commi 4 e 5, del presente regolamento.
  2.  Le  unita'  locali  di  cui  all'art.  29  del decreto-legge 28
febbraio  1983,  n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 1983, n. 131, sono denunciate dall'imprenditore alla camera di
commercio  nella cui circoscrizione esse operano. L'ufficio deve dare
immediata  comunicazione  della  denuncia  delle  unita'  locali alla
camera  di  commercio  nella cui circoscrizione e' la sede principale
dell'impresa.
  3.  L'unita'  locale  operante  all'estero  deve  essere denunciata
dall'imprenditore  all'ufficio  della  camera  di commercio nella cui
circoscrizione e' la sede principale dell'impresa.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO
Capo I
PROCEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'
NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

                              Art. 11.
                Procedimento di iscrizione su domanda
  1.  Per  l'attuazione della pubblicita' nel registro delle imprese,
il  richiedente  presenta all'ufficio della camera di commercio della
provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la
data  e  la  sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con
decreto del Ministro.
  2.  La  domanda di iscrizione di sede secondaria con rappresentanza
stabile e delle relative modifiche e' unica ed e' rivolta agli uffici
previsti  dall'art.  2197,  commi 1 e 2, del codice civile. Essa puo'
essere  presentata  all'ufficio  del  luogo ove e' la sede principale
dell'impresa  o  del  luogo  ove  e' la sede secondaria dell'impresa;
l'ufficio   ricevente   da'  immediata  comunicazione  della  domanda
all'altro ufficio.
  3.  La  domanda  di  iscrizione  e'  accompagnata  dagli atti e dai
documenti indicati nel modello previsto dal comma 1.
  4.   L'atto   da   iscrivere   e'   depositato  in  originale,  con
sottoscrizione  autenticata,  se  trattasi  di  scrittura privata non
depositata  presso un notaio. Negli altri casi e' depositato in copia
autentica.  L'estratto  e'  depositato  in  forma  autentica ai sensi
dell'art. 2718 del codice civile.
  5.  Il  numero  di  protocollo  e i dati previsti dall'art. 8 della
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  sono  comunicati, per iscritto, al
richiedente al momento della presentazione della domanda.
  6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:
    a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda;
    b) la regolarita' della compilazione del modello di domanda;
    c)  la  corrispondenza  dell'atto o del fatto del quale si chiede
l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
    d)  l'allegazione  dei  documenti dei quali la legge prescrive la
presentazione;
    e)  il  concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per
l'iscrizione.
  7.  Per  il  controllo  delle  condizioni richieste dalla legge, si
applicano  le  disposizioni  dell'art.  6, comma 1, lettera b), della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
  8.  L'iscrizione  e'  eseguita  senza  indugio  e comunque entro il
termine  di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda.
Il  termine  e'  ridotto  alla  meta'  se la domanda e' presentata su
supporti  informatici.  L'iscrizione  consiste nell'inserimento nella
memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del
pubblico   sui   terminali   per   la   visura   diretta  del  numero
dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda.
  9.  Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel registro devono
altresi'   indicare   il  nome  del  responsabile  dell'immissione  e
l'annotazione del giorno e dell'ora dell'operazione. Vengono comunque
richiamati,  ove  esistenti,  il  numero  e la data di iscrizione nel
registro  delle  societa' e nel registro delle ditte. Oltre il numero
di  iscrizione  va  indicato nel registro delle imprese, agli effetti
della   legge   17   marzo   1993,   n.  63,  il  codice  fiscale  di
identificazione   dell'imprenditore.   L'ufficio,  al  momento  della
presentazione  della  domanda  di  iscrizione,  ove  riscontri  nella
domanda  la  mancanza  del  numero di codice fiscale previsto a norma
dell'art.  6,  comma  1, lettera f), del decreto del Presidente della
Repubblica  2  novembre  1976,  n. 784, attribuisce il codice fiscale
collegandosi,  in  via telematica, con il Ministero delle finanze che
lo genera.
  10.  In  caso  di  trasferimento  della  proprieta' o del godimento
dell'azienda,  la  relativa  domanda  di iscrizione e' presentata dal
notaio al registro delle imprese nel quale e' iscritto l'imprenditore
alienante  o,  nel  caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore
soggetto  a  registrazione,  al  registro  delle imprese nel quale e'
iscritto  l'imprenditore  acquirente.  Il  richiedente  deve indicare
nella  domanda  anche  i dati di identificazione dell'altra parte, in
modo  che  quest'ultima,  anche  se  non  imprenditore,  possa essere
individuata attraverso la consultazione del registro.
  11.  L'ufficio, prima dell'iscrizione, puo' invitare il richiedente
a  completare  o  rettificare  la  domanda  ovvero  ad  integrare  la
documentazione  assegnando un congruo termine, trascorso il quale con
provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione.
  12.  Il  provvedimento  di rifiuto dell'iscrizione e' comunicato al
richiedente  entro  otto  giorni  dalla  sua  adozione,  con  lettera
raccomandata.
  13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso o il decreto
del  giudice  del  registro  non  gravato  di  ricorso nel termine e'
comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito
ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso ed e' iscritto entro
due giorni dalla comunicazione.
  14.  Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art. 24, comma 5,
del  presente  regolamento, l'ufficio, con modalita' da stabilire, di
concerto  tra  il  Ministero  di  grazia  e  giustizia e il Ministero
dell'industria,      acquisisce      dal      sistema     informativo
dell'Amministrazione  della  giustizia le informazioni sull'esistenza
di  eventuali  impedimenti  alle  iscrizioni  e  alle annotazioni nel
registro delle imprese.
                              Art. 12.
           Procedimento di iscrizione degli enti pubblici
  1.  Per  gli  enti  pubblici  la  domanda di iscrizione deve essere
presentata  dal rappresentante legale entro trenta giorni dall'inizio
dell'attivita' di impresa e deve indicare:
    a) la denominazione dell'ente;
    b) la sede legale dell'ente;
    c) la data di costituzione dell'ente e dell'inizio dell'attivita'
di impresa;
    d)  l'oggetto  dell'attivita'  commerciale, con la specificazione
che   l'attivita'   commerciale   dell'ente  ha  natura  esclusiva  o
principale;
    e)  il  nome  dei  soggetti titolari del potere di rappresentanza
dell'ente;
    f) il nome dei componenti degli organi amministrativi deliberanti
e di quello di controllo.
  2. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 )).
  3. Se l'ente pubblico non e' costituito con atto avente forza di
legge  o  con  altro  atto  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica della quale la domanda deve indicare serie, numero e data,
l'atto da iscrivere e' depositato in copia autentica.
  4. L'ente pubblico deve richiedere l'iscrizione delle modificazioni
relative  agli  elementi  di  cui  al  comma  1  e  della  cessazione
dell'attivita'  d'impresa  entro  trenta  giorni  da quello in cui le
modificazioni o la cessazione dell'impresa si verificano.
  5.  Si  applicano  i commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 dell'art. 11 del
presente regolamento.
  6. L'ente pubblico che assume la forma di societa' e' soggetto alle
norme  relative all'iscrizione e al deposito presso il registro delle
imprese del tipo di societa' prescelto.
                              Art. 13.
                     Procedimento di iscrizione
                 degli atti omologati dal tribunale
  1.   La  domanda  di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  e'
presentata  all'ufficio  dopo che e' diventato efficace il decreto di
omologazione del tribunale competente.
  2.  L'omologazione  e'  richiesta  con  ricorso presentato, a norma
degli  articoli  737  e  seguenti del codice di procedura civile, nel
termine previsto dal codice per il deposito dell'atto.
  3.  La domanda di iscrizione e' accompagnata da una copia autentica
del  decreto  con  il  quale  e'  ordinata l'iscrizione e dagli altri
documenti richiesti dalla legge.
  4. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta:
    a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda;
    b) la regolarita' della compilazione del modello di domanda;
    c)  la  regolarita'  formale  di  tutti  i documenti dei quali e'
prescritta la presentazione.
  5.  Per  quanto non previsto si applicano le disposizioni dei commi
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 dell'art. 11 del presente regolamento.
                              Art. 14.
                      Procedimento di deposito
  1.  Per  il  deposito  degli  atti presso l'ufficio, il richiedente
presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella
quale  l'imprenditore ha sede, una domanda redatta secondo il modello
approvato   con   decreto   del  Ministro  dell'industria,  datata  e
sottoscritta.
  2.  Il  numero  e  la  data del protocollo, nonche' i dati previsti
dall'art.  8  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati per
iscritto al richiedente al momento della presentazione della domanda.
  3. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 )).
  4. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 )).
  5.  Nell'ipotesi  di  cui  all'art.  2436  del  codice  civile,  il
richiedente  presenta  all'ufficio  una  domanda  unica di iscrizione
della  delibera  di  modifica dell'atto costitutivo e di deposito del
testo   dell'atto   modificato   nella   sua   redazione  aggiornata.
L'iscrizione  e  il  deposito  sono eseguiti secondo le norme dettate
rispettivamente per il procedimento di iscrizione e di deposito.
  6. L'ufficio accerta:
    a)  l'autenticita'  della  sottoscrizione  della  domanda,  se la
stessa non e' gia' autenticata nei modi di legge;
    b) la regolarita' della compilazione del modello di domanda;
    c)  la  corrispondenza  dell'atto  di  cui si chiede il deposito,
all'atto per il quale il deposito e' prescritto dalla legge;
    d) la presentazione degli altri documenti richiesti dalla legge.
  7.  L'ufficio,  verificato l'adempimento delle condizioni di cui al
comma  6,  accetta  l'atto  soggetto  a  deposito  e  procede secondo
tecniche  informatiche  all'archiviazione  dello  stesso e di tutti i
documenti   allegati,   nonche'  alla  memorizzazione  degli  estremi
dell'atto  nel  registro  delle  imprese, a fini di mera ricognizione
dell'avvenuto deposito.
  8.  Nell'ipotesi  di  cui  all'art.  2435  del  codice civile se il
bilancio   e'  spedito  per  posta,  l'avviso  di  ricevimento  della
raccomandata costituisce prova dell'avvenuta presentazione.
  9.  Per quanto non previsto si applica l'art. 11, commi 3 e 11, del
presente regolamento.
  10. In caso di rifiuto del deposito si applicano gli articoli 2189,
terzo comma, e 2192 del codice civile.
                              Art. 15.
                   Domanda inoltrata a mezzo posta
  1. Le domande possono essere inviate a mezzo di plico raccomandato.
Entro  dieci giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio comunica
all'interessato  il  numero di protocollo e i dati di cui all'art. 8,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale termine e' elevato a
trenta  giorni  nel  caso  di deposito di bilanci di societa' a norma
dell'art. 2435 del codice civile.
                              Art. 16.
                Procedimento di iscrizione d'ufficio
  1. Se un'iscrizione obbligatoria non e' stata richiesta nei termini
di  legge, l'ufficio invita, mediante lettera raccomandata con avviso
di  ricevimento, l'imprenditore a richiederla, assegnando allo stesso
un congruo termine che decorre dalla data di ricezione.
  2.  Se l'imprenditore, nel termine indicato, richiede l'iscrizione,
questa  ha luogo, secondo il procedimento previsto per l'iscrizione a
domanda di parte. Altrimenti il giudice del registro, se ricorrono le
condizioni di legge, ordina, con decreto motivato, l'iscrizione.
  3.  Contro  il  decreto, l'imprenditore puo', entro quindici giorni
dalla  comunicazione  effettuata dal cancelliere, proporre ricorso al
tribunale   del  capoluogo  della  provincia  alla  quale  appartiene
l'ufficio, a norma dell'art. 2192 del codice civile.
  4.  Il  decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel
termine,  e' comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni
dal deposito, ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso, ed e'
iscritto entro due giorni dalla comunicazione.
                              Art. 17.
               Procedimento di cancellazione d'ufficio
  1.  Il  ricorso  avverso  il  decreto  del giudice, emesso ai sensi
dell'art.  2191 del codice civile, e' proposto, entro quindici giorni
dalla  comunicazione  effettuata  dal  cancelliere,  al tribunale del
capoluogo  della  provincia  alla quale appartiene l'ufficio, a norma
dell'art. 2192 del codice civile.
  2.  Il  decreto  del  tribunale  che  ordina  la cancellazione o il
decreto   del   giudice  del  registro  non  gravato  da  ricorso  e'
comunicato,  senza indugio, a cura del cancelliere, all'interessato e
all'ufficio, ed e' iscritto entro due giorni dalla comunicazione.

Capo II
PROCEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'
NELLE SEZIONI SPECIALI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

                              Art. 18.
          Procedimento di iscrizione nelle sezioni speciali
  1.  Per  la  iscrizione  nelle  sezioni speciali del registro delle
imprese,   il   richiedente  deve  presentare,  entro  trenta  giorni
dall'inizio   dell'attivita'  di  impresa  o  dalla  conclusione  del
contratto  sociale,  all'ufficio  della  camera  di  commercio  della
provincia nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda, recante la
data  e  la  sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con
decreto  del  Ministro  e  accompagnata dai documenti richiesti dallo
stesso.
  2.  La  domanda  di  iscrizione  dell'imprenditore individuale deve
comprendere le seguenti indicazioni:
    a)  il  cognome  e  il  nome,  il  luogo e la data di nascita, la
cittadinanza, la residenza anagrafica, il codice fiscale e la partita
I.V.A. dell'imprenditore;
    b) la ditta;
    c) l'attivita' dell'impresa, specificando, se trattasi di impresa
commerciale,  il  capitale investito e il numero dei dipendenti e dei
componenti  la  famiglia  e,  se  trattasi  di  impresa  agricola,  i
principali allevamenti e coltivazioni;
    d) la sede dell'impresa.
  3.  L'imprenditore  individuale  deve richiedere l'iscrizione delle
modificazioni   relative   agli   elementi  sopra  indicati  e  della
cessazione dell'attivita' della impresa entro trenta giorni da quello
in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
  4.  La  domanda di iscrizione delle societa' semplici e' presentata
dagli   amministratori,  corredata  del  contratto  sociale,  e  deve
comprendere le seguenti indicazioni:
    a)  il  cognome  e  il  nome,  il  luogo e la data di nascita, la
cittadinanza,  la  residenza anagrafica e il numero di codice fiscale
dei soci;
    b) la ragione sociale e il codice fiscale della societa';
    c)  i  soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della
societa';
    d) la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
    e) l'oggetto sociale;
    f) i conferimenti di ciascun socio ed il relativo valore;
    g) le prestazioni alle quali sono obbligati i soci d'opera;
    h)  le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e
la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
    i) la durata della societa'.
  5.  Gli  amministratori  della  societa' semplice devono richiedere
l'iscrizione  delle  modificazioni  del  contratto  sociale  e  dello
scioglimento della societa' con l'indicazione delle generalita' degli
eventuali  liquidatori,  entro  trenta  giorni  dalle modificazioni e
dallo scioglimento.
  6.  In  caso  di  contratto  verbale, la domanda di iscrizione o di
modificazione  o di cancellazione della societa' semplice deve essere
sottoscritta da tutti i soci.
  7.  Si  applica  l'art.  11  del presente regolamento in quanto non
derogato dalle disposizioni precedenti.
                              Art. 19. 
                  Annotazione di impresa artigiana 
 1. La domanda di iscrizione delle imprese artigiane, l'iscrizione, 
  e le successive denunce di modifica e di cessazione nell'albo delle
imprese  artigiane  sono  comunicate   ((   entro   quindici   giorni
all'ufficio  dalla  commissione  provinciale   per   l'artigianato.))
L'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 8, comma  4,  della  legge  n.
580, ad eseguire le relative annotazioni nella sezione  speciale  del
registro. 

TITOLO IV
COORDINAMENTO DEL REGISTRO DELLE
IMPRESE CON ((...)) IL REA

                              Art. 20.
                     Presentazione delle domande
  1.  La  domanda  di  iscrizione  o  di  deposito nel registro delle
imprese  e  nel REA e' unica, secondo i modelli approvati con decreto
del Ministro.
  2. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 )).
  3. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 )).
                              Art. 21.
    (( ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 ))
                              Art. 22.
    (( ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 ))

TITOLO V
SERVIZI ALL'UTENZA

                              Art. 23.
           Visure del registro, degli atti e dei documenti
  1. Il protocollo, il registro delle imprese e l'archivio degli atti
e dei documenti sono pubblici.
  2.  La  consultazione e' effettuata sui terminali degli elaboratori
elettronici  installati  presso  l'ufficio oppure su terminali remoti
degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di
commercio,  anche  mediante  la  stampa  recante la dicitura: "visura
senza valore di certificazione".
                              Art. 24.
                       Certificazioni e copie
  1.  I  certificati previsti dall'art. 8, comma 8, lettera b), della
legge  n.  580  sono  rilasciati  sulla base di modelli approvati con
decreto del Ministro.
  2.  Dall'archivio  degli  atti  e  dei  documenti sono estratte con
modalita'  informatiche  copie  integrali  o  parziali degli atti. Il
costo di tali copie non puo' eccedere il costo amministrativo.
  3.  Ciascun  ufficio  rilascia,  anche  per  corrispondenza  o  con
tecniche  telematiche,  certificati e copie tratti dai propri archivi
informatici.  Per  garantire  la tempestivita' della trasmissione dei
certificati  e  delle copie su tutto il territorio nazionale, ciascun
ufficio  puo'  avvalersi  del  sistema  informatico  delle  camere di
commercio, secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro.
  4.  L'ufficio,  durante il tempo necessario per l'archiviazione dei
bilanci depositati, rilascia le copie, a richiesta, mediante tecniche
non informatiche.
  5.  Gli  uffici  giudiziari  hanno  accesso  diretto  e gratuito al
registro   delle  imprese  attraverso  l'interconnessione  telematica
attivata  tra  il  sistema informatico delle camere di commercio e il
sistema informatico dell'Amministrazione della giustizia.
  6.  La  certificazione  anagrafica  dell'iscrizione  nelle  sezioni
speciali  attesta  la  denominazione,  la  ditta, l'oggetto e la sede
dell'impresa.
  (( 7. La certificazione delle societa' semplici esercenti attivita'
agricole, costituite da soci con la qualifica di coltivatore diretto,
attesta, per ciascun socio, anche la predetta qualifica. ))

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 25.
    Inizio dell'attivita' dell'ufficio del registro delle imprese
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, inizia
a  funzionare  l'ufficio  del  registro  delle  imprese  e cessano le
funzioni della cancelleria del tribunale previste dall'art. 101 delle
disposizioni   per  l'attuazione  del  codice  civile,  salvo  quanto
previsto nell'art. 26 del presente regolamento.
  2.  Se  alla data di entrata in vigore del presente regolamento non
e'   intervenuta   la  nomina  del  conservatore,  tale  funzione  e'
esercitata, sino alla nomina, dal segretario generale della camera di
commercio.
                              Art. 26.
                   Trasmissione di atti e registri
  1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento, i
registri  della  cancelleria  del  tribunale  e gli atti depositati o
iscritti a norma degli articoli 100 e seguenti delle disposizioni per
l'attuazione  del  codice  civile  sono  attribuiti  agli  uffici del
registro delle imprese competenti per territorio.
  2.  La  consegna  materiale  dei  registri e degli atti deve essere
completata  entro  il 26 gennaio 1997 sulla base di direttive emanate
dal  Ministro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, che
possono  prevedere  modalita' differenziate in relazione a specifiche
situazioni  locali.  In  tale  periodo  il  personale  del  tribunale
provvede  alla custodia dei registri e degli atti, e collabora con il
personale dell'ufficio secondo le predette direttive.
  3.  Il  trasferimento  dei  fascicoli,  accompagnato  dal  relativo
elenco,  deve  avvenire secondo le modalita' indicate dalle direttive
di cui al comma 2.
  4.   L'ufficio   procede   gradualmente   alla  eliminazione  delle
duplicazioni  degli  atti conservati nei fascicoli del registro delle
societa' e del registro delle ditte.
  5. In sede di prima attuazione del registro delle imprese l'ufficio
puo' richiedere, per il completamento dei fascicoli dei soggetti gia'
iscritti  nei  registri  della cancelleria del tribunale, copia degli
atti depositati presso i notai ed i pubblici uffici.
                              Art. 27.
          Norme transitorie per l'iscrizione delle societa'
      dei consorzi e dei gruppi europei di interesse economico
  1.  Tutti  i  soggetti e i relativi atti gia' iscritti nel registro
delle  societa',  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento  sono  iscritti  di  diritto  nel registro delle imprese,
conservando  il numero di iscrizione del registro delle societa', con
l'indicazione  del  relativo tribunale di origine. A tal fine possono
essere utilizzati i dati del registro delle ditte, qualora i relativi
atti   riportino  gli  estremi  dell'iscrizione  nel  registro  delle
societa'.
  2.  Ai  soggetti,  iscritti  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  regolamento,  sia  nel  registro  delle  societa'  che  nel
registro  delle  ditte,  in occasione della presentazione della prima
domanda  di  iscrizione  di  un  atto  nel  registro  delle  imprese,
l'ufficio rilascia gratuitamente una certificazione contenente i dati
memorizzati  nel  registro  delle  imprese. Il soggetto che riscontri
delle  inesattezze  deve  comunicare  entro  sessanta  giorni  i dati
aggiornati, allegando fotocopia degli atti relativi.
  3.  Per  le  certificazioni  inerenti  agli  atti gia' depositati o
iscritti  nel  registro delle societa', l'ufficio puo' utilizzare gli
atti  depositati  presso  il  registro  delle ditte che riportino gli
estremi  del deposito e l'iscrizione nel registro delle societa'. Ove
il  soggetto  o  l'atto  non  sia  iscritto  nel registro delle ditte
l'ufficio  rilascia il certificato nel termine di trenta giorni dalla
richiesta.
                              Art. 28.
((   (Norme   transitorie   per   l'iscrizione   degli   imprenditori
                          individuali) )).
  ((  1.  Gli  imprenditori  individuali  iscritti nel registro delle
ditte  sono  iscritti  d'ufficio,  a  decorrere dal 1 settembre 1996,
nella sezione speciale dei piccoli imprenditori. Entro il 15 novembre
1996 gli imprenditori privi dei requisiti previsti dall'art. 2083 del
codice   civile   richiedono   l'iscrizione  a  norma  dell'art.  11,
utilizzando l'apposito modello semplificato approvato con decreto del
Ministro.  L'ufficio  provvede  all'iscrizione  entro sessanta giorni
dalla  data  di  ricevimento  della  domanda.  In  caso  di accertata
omissione,  l'ufficio  procede  all'iscrizione  a norma dell'art. 16,
applicando le sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione.
  2. Gli imprenditori individuali annotati nel registro delle ditte a
norma  dell'art.  12, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
richiedono   l'iscrizione   nella   sezione   speciale   dei  piccoli
imprenditori  o  in  quella  degli  imprenditori agricoli entro il 30
ottobre  1996. Per agevolare tale adempimento, la camera di commercio
invia  loro,  entro  il 30 settembre 1996, una apposita comunicazione
recante  i  dati risultanti dall'annotazione nel registro delle ditte
nonche'  le  istruzioni  necessarie  per procedere correttamente alla
presentazione  della  domanda.  La  firma  in  calce  alla domanda di
iscrizione  deve  essere  autenticata nei modi previsti dalla legge 4
gennaio  1968,  n.  15.  La mancata ricezione della comunicazione non
esime l'imprenditore dall'obbligo di richiedere l'iscrizione.
  3.  L'ufficio  provvede all'iscrizione degli imprenditori di cui al
comma  2  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento della
domanda.  Qualora  la  domanda  non sia pervenuta entro il 30 ottobre
1996  l'ufficio  provvede all'iscrizione sulla base degli elementi in
suo  possesso,  acquisendo,  ove  necessario,  informazioni  da altre
pubbliche   amministrazioni,   salva  l'applicazione  delle  sanzioni
previste per la omessa domanda di iscrizione.
   4. Fino alla data di iscrizione nel registro delle imprese e nelle
sezioni  speciali,  e  comunque non oltre il 26 gennaio 1997, permane
l'obbligo della denuncia delle variazioni al registro delle ditte.
   5.  L'ufficio  del registro delle imprese provvede all'annotazione
d'ufficio,  nell'apposita  sezione speciale, delle imprese artigiane,
ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 580 del 1993.
   6.  Ai  fini  dell'art.  2564, comma 2, del codice civile, per gli
imprenditori  che si iscrivono nel registro delle imprese nel termine
previsto  dal  comma  1,  rileva il numero di iscrizione nel registro
delle ditte. ))
                              Art. 29.
           Norme transitorie per le societa' non iscritte
                     nel registro delle societa'
  1.  Le societa' costituite con atto registrato, iscritte o annotate
nel  registro  delle ditte e non iscritte nel registro delle societa'
alla  data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento, restano
iscritte  nel  registro delle ditte fino alla loro regolarizzazione e
comunque non oltre il 26 gennaio 1997.
                              Art. 30.
 (( (Norme transitorie per l'iscrizione delle societa' semplici) )).
  ((1.  Le societa' semplici esistenti alla data di entrata in vigore
del   presente  regolamento  richiedono  l'iscrizione  nella  sezione
speciale entro il 30 ottobre 1996. ))
                              Art. 30-bis
   (( (Norme transitorie per l'iscrizione degli enti pubblici) )).
  ((1.  Gli  enti  pubblici  di  cui  all'art. 2201 del codice civile
esistenti  alla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento
richiedono  l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  entro  il 30
ottobre 1996. ))
                              Art. 31.
            Norme transitorie per l'archivio informatico
  1.  Le  camere  di  commercio provvedono, entro il 26 gennaio 1997,
all'archiviazione  secondo  tecniche informatiche degli atti ricevuti
dal  26  gennaio  1994  a norma dell'art. 8, comma 11, della legge n.
580, in conformita' dell'art. 8 del presente regolamento. E' facolta'
delle   camere  di  commercio  provvedere  all'archiviazione  secondo
tecniche informatiche di atti depositati prima di tale data.
  2.   Fino   alla  attuazione  dell'archivio  informatico,  funziona
l'archivio  cartaceo  con  la  conservazione  di  tutti  i  documenti
presentati per il deposito o per l'iscrizione o per l'annotazione nel
registro  delle  imprese  e  non  si  applicano le norme del presente
regolamento  relative  all'archivio  informatico.  In  tale  periodo,
chiunque voglia esaminare i fascicoli e i documenti, nonche' gli atti
inseriti  nei  fascicoli  deve  farne  richiesta  al conservatore del
registro  delle  imprese. La consultazione ha luogo alla presenza del
personale addetto al servizio.
  3.  Fino all'attuazione dell'archivio informatico, l'ufficio estrae
dall'archivio  cartaceo e rilascia copie integrali o parziali di ogni
atto  per  il  quale  e'  prescritta  l'iscrizione  o il deposito nel
registro  delle imprese. Il relativo costo non puo' eccedere il costo
amministrativo.
                              Art. 32.
 Interconnessione del sistema informativo dell'ufficio con i sistemi
  informativi del Ministero delle finanze, dell'INPS e dell'INAIL.
  1.  Al fine di agevolare i rispettivi adempimenti istituzionali, e'
attivata  l'interconnessione  telematica  tra  il sistema informativo
dell'ufficio  e  quelli  del  Ministero  delle  finanze,  dell'INPS e
dell'INAIL.
  2.   Con   apposita   convenzione   vengono  determinati  l'oggetto
dell'interconnessione,  le  relative  modalita' e gli eventuali costi
che non devono eccedere quelli diretti.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 7 dicembre 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri e, ad interim, Ministro di
                                  grazia e giustizia
                                  CLO',  Ministro dell'industria, del
                                  commercio  e dell'artigianato e del
                                  commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: DINI
  Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1996
   Atti di Governo, registro n. 98, foglio n. 6