LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266

Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2006).
 
 Vigente al: 5-11-2015  
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Per  l'anno  2006,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare resta determinato  in  termini  di  competenza  in  41.000
milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di  euro  per  regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti,  il
livello  massimo  del  ricorso  al   mercato   finanziario   di   cui
all'articolo 11 della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non  superiore  a  2.000  milioni  di  euro  relativo  ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione  per  il  2006,
resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni  di  euro
per l'anno finanziario 2006. 
  2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo  netto  da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in  20.800  milioni  di
euro, al netto di 3.176 milioni di  euro  per  l'anno  2007  e  3.150
milioni di euro per l'anno 2008, per  le  regolazioni  debitorie;  il
livello   massimo   del   ricorso   al   mercato   e'    determinato,
rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni  di
euro. Per il bilancio  programmatico  degli  anni  2007  e  2008,  il
livello  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'  determinato,
rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in  39.700  milioni  di
euro ed il livello massimo del ricorso  al  mercato  e'  determinato,
rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni  di
euro. 
  3. I livelli del ricorso al mercato di  cui  ai  commi  1  e  2  si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di  rimborsare
prima della scadenza  o  ristrutturare  passivita'  preesistenti  con
ammortamento a carico dello Stato. 
  4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le  maggiori  entrate
rispetto alle  previsioni  derivanti  dalla  normativa  vigente  sono
interamente  utilizzate  per  la  riduzione  del   saldo   netto   da
finanziare,  salvo  che  si  tratti  di   assicurare   la   copertura
finanziaria  di  interventi  urgenti  ed  imprevisti  necessari   per
fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse  con
la  tutela  della  sicurezza  del  Paese,  situazioni  di   emergenza
economico-finanziaria  ovvero  riduzioni  della   pressione   fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati  nel  Documento
di programmazione economico-finanziaria. 
  5. A decorrere dall'anno  finanziario  2006,  i  maggiori  proventi
derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio  immobiliare
dello Stato sono destinati alla riduzione del debito. A questo fine i
relativi proventi sono conferiti al Fondo di ammortamento del  debito
pubblico di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993,  n.  432.
L'eventuale diversa destinazione di  quota  parte  di  tali  proventi
resta subordinata alla previa verifica  con  la  Commissione  europea
della compatibilita' con gli  obiettivi  indicati  nell'aggiornamento
del programma di stabilita' e crescita presentato all'Unione europea. 
  6.  A  decorrere  dall'anno  2006   le   dotazioni   delle   unita'
previsionali  di  base  degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri,
concernenti spese per consumi intermedi, escluso  il  comparto  della
sicurezza pubblica e del soccorso,  sono  rideterminate  secondo  gli
importi indicati  nell'elenco  1  allegato  alla  presente  legge.  I
conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati,  in  maniera
lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria. 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  8. Per assicurare la necessaria flessibilita' del  bilancio,  resta
comunque ferma la possibilita' di disporre variazioni compensative ai
sensi della vigente normativa, e, in  particolare,  dell'articolo  2,
comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo  7
agosto 1997, n. 279. 
  9. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, la spesa  annua  per  studi  ed  incarichi  di
consulenza  conferiti  a   soggetti   estranei   all'amministrazione,
sostenuta dalle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, esclusi le universita', gli  enti  di  ricerca  e  gli
organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non  potra'  essere
superiore al 30 per cento di quella  sostenuta  nell'anno  2004.  Nel
limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo  deve  rientrare
anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a
pubblici dipendenti. (33) 
  10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, non  possono  effettuare  spese  per
relazioni   pubbliche,   convegni,   mostre,   pubblicita'    e    di
rappresentanza, per un ammontare superiore  al  40  per  cento  della
spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalita'. 
  11. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e  l'esercizio  di
autovetture, le pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, con esclusione di quelle operanti per  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare
spese di ammontare superiore al 50 per cento  della  spesa  sostenuta
nell'anno 2004. 
  12. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e  11  non  si  applicano
alle regioni, alle province autonome, agli enti locali  e  agli  enti
del Servizio sanitario nazionale. 
  13.  A  decorrere  dall'anno  2006  le   dotazioni   delle   unita'
previsionali  di  base  degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri,
concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso  il  comparto
della sicurezza pubblica e del soccorso, sono  rideterminate  secondo
gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla  presente  legge.  I
conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati,  in  maniera
lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria. 
  14. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa  per
i centri di accoglienza e per i centri  di  permanenza  temporanea  e
assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce
annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara
d'appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di
cui al presente comma, con lo scopo  di  armonizzare  sul  territorio
nazionale il prezzo base delle relative gare d'appalto. 
  15. A decorrere dall'anno 2006, nello  stato  di  previsione  della
spesa di ciascun Ministero e' istituito un fondo  da  ripartire,  nel
quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3  allegato  alla
presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai  trasferimenti
correnti  alle   imprese,   con   esclusione   del   comparto   della
radiodiffusione  televisiva  locale  e  dei   contributi   in   conto
interessi, delle spese determinate con la Tabella  C  della  presente
legge e di quelle classificate spese obbligatorie. (28) 
  16. I Ministri interessati presentano  annualmente  al  Parlamento,
per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni  competenti,
una relazione nella quale viene  individuata  la  destinazione  delle
disponibilita' di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni  di
spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare  con
appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra  le  unita'
previsionali  di  base  interessate,   su   proposta   del   Ministro
competente. (28) 
  17. Nello stato di  previsione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali  e'  istituito  un  fondo  da  ripartire  per  le
esigenze correnti connesse con la salvaguardia  e  la  valorizzazione
dei beni culturali, con una dotazione, per l'anno 2006, di 10 milioni
di euro.  Con  decreti  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,  da  comunicare,  anche  con  evidenze  informatiche,   al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite  l'Ufficio  centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede  alla  ripartizione  del  fondo  tra  le
unita'  previsionali  di  base  interessate  del  medesimo  stato  di
previsione. 
  18. Il fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei  conti
e' incrementato, a decorrere dall'anno 2006, di 10 milioni di euro. 
  19. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52,  comma  18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla  legge
27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  e
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000
euro, a decorrere dall'anno 2006. 
  20. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed  al
fine di assicurare  la  necessaria  flessibilita'  del  bilancio,  le
autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono  ridotte
del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali
delle unita' previsionali di  base  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica
alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria,  alle  spese
in annualita' ed a pagamento differito,  agli  stanziamenti  indicati
nelle  Tabelle  C  ed  F  della  presente  legge,  nonche'  a  quelli
concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle  imprese  ed  i
fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, ai commi 15, 16 e
608. In ciascuno stato di previsione della spesa  sono  istituiti  un
fondo di parte corrente e uno di  conto  capitale  da  ripartire  nel
corso  della  gestione  per  provvedere  ad  eventuali   sopravvenute
maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui  dotazione
iniziale e' costituita dal 10 per cento dei  rispettivi  stanziamenti
come risultanti dall'applicazione  del  primo  periodo  del  presente
comma. La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro
competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  tramite  gli  Uffici  centrali  del
bilancio, nonche' alle competenti  Commissioni  parlamentari  e  alla
Corte dei conti per la registrazione. 
  21.  Qualora  nel  corso  dell'esercizio  l'Ufficio  centrale   del
bilancio segnali che l'andamento della spesa, riferita  al  complesso
dello stato di previsione del Ministero ovvero ai  singoli  programmi
sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di
spesa,  il  Ministro  dispone  con  proprio  decreto,  anche  in  via
temporanea, la sospensione dell'assunzione  di  impegni  di  spesa  o
dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o piu' capitoli
di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti  spese  relative
agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura
obbligatoria, nonche'  spese  relative  agli  interessi,  alle  poste
correttive e compensative  delle  entrate,  comprese  le  regolazioni
contabili, ad accordi internazionali,  ad  obblighi  derivanti  dalla
normativa comunitaria, alle annualita' relative ai limiti di  impegno
e alle rate di ammortamento mutui. Analoga sospensione e' disposta su
segnalazione  del  servizio  di   controllo   interno   quando,   con
riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi  assegnati  ed
al grado di realizzazione dei programmi da attuare,  la  prosecuzione
dell'attivita' non risponda a criteri di efficienza e  di  efficacia.
Il  decreto  del  Ministro  e'   comunicato,   anche   con   evidenze
informatiche, al Presidente del Consiglio dei  ministri  che  ne  da'
comunicazione al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  per  il
tramite del rispettivo Ufficio centrale del  bilancio,  nonche'  alle
Commissioni parlamentari competenti  ed  alla  Corte  dei  conti.  Le
disponibilita' dei capitoli interessati dal  decreto  di  sospensione
possono essere oggetto di variazioni compensative a favore  di  altri
capitoli del medesimo stato di previsione della spesa. 
  22. A decorrere dal secondo bimestre dell'anno  2006,  qualora  dal
monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento  tale
da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel
patto di stabilita' e crescita  presentato  agli  organi  dell'Unione
europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle  province  autonome,
degli enti locali e degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
hanno l'obbligo  di  aderire  alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  ovvero  di
utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualita' ridotti del 20 per
cento,  come  limiti  massimi,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi
comparabili. In caso di adesione alle convenzioni stipulate ai  sensi
dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999,  le  quantita'  fisiche
dei beni acquistati e il volume dei servizi non puo' eccedere  quelli
risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti stipulati
in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli;  il
dipendente  che  ha  sottoscritto  il  contratto  risponde  a  titolo
personale delle obbligazioni  eventualmente  derivanti  dai  predetti
contratti. L'accertamento dei presupposti di cui al presente comma e'
effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  23. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. (14) 
  24. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  25. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  26. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  27.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito un Fondo da ripartire per  le  esigenze  correnti  connesse
all'acquisizione di beni  e  servizi  dell'amministrazione,  con  una
dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro, di 30 milioni  di
euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2008 e 2009. Con decreti del Ministro  dell'interno,  da  comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle
finanze,  tramite  l'Ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle
competenti Commissioni  parlamentari  e  alla  Corte  dei  conti,  si
provvede alla ripartizione del Fondo tra le  unita'  previsionali  di
base interessate del medesimo stato di previsione. 
  28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle  Forze
dell'ordine, e' autorizzata la spesa  di  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2006, iscritta in un  Fondo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra  le
unita' previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno, da
comunicare,   anche   con   evidenze   informatiche,   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  tramite  l'Ufficio  centrale   del
bilancio, nonche' alle competenti  Commissioni  parlamentari  e  alla
Corte dei conti. 
  29. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  30. Al fine di assicurare la prosecuzione  degli  interventi  volti
alla soluzione delle  crisi  industriali,  consentiti  ai  sensi  del
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' autorizzata  la  spesa  di  20
milioni di euro per l'anno  2006.  Con  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri del lavoro  e  delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sono  definite  le
modalita' di prosecuzione dei predetti interventi. 
  31. Il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane Spa
determinano con apposita convenzione i  parametri  di  mercato  e  le
modalita' di calcolo del tasso da corrispondere a  decorrere  dal  1°
gennaio 2005 sulle giacenze dei conti correnti in  essere  presso  la
tesoreria dello Stato sui  quali  affluisce  la  raccolta  effettuata
tramite conto corrente postale, in modo da consentire  una  riduzione
di almeno 150 milioni di euro rispetto agli interessi a  tale  titolo
dovuti a Poste italiane Spa dall'anno 2005. 
  32. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento  di  ANAS
Spa,  ivi  compresi  quelli  a   valere   sulle   risorse   derivanti
dall'accensione dei  mutui,  non  possono  superare  complessivamente
l'ammontare di 2.913 milioni di euro. 
  33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale  rotativo  per
l'innovazione tecnologica, di cui  all'articolo  14  della  legge  17
febbraio  1982,  n.  46,  e  successive  modificazioni,  non  possono
superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini  del
relativo  monitoraggio,  il  Ministero  delle  attivita'   produttive
comunica mensilmente al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  i
pagamenti effettuati. 
  34. Per  l'anno  2006,  con  riferimento  a  ciascun  Ministero,  i
pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi  non  possono
superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato  nell'anno
2004. 
  35. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento  degli
obiettivi di finanza pubblica, i soggetti  titolari  di  contabilita'
speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli
articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, non possono disporre pagamenti  per  un  importo
complessivo  superiore  all'80   per   cento   di   quello   rilevato
nell'esercizio 2005. 
  36. La disposizione  di  cui  al  comma  35  non  si  applica  alle
contabilita'  speciali  intestate  agli   organi   periferici   delle
amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilita'  speciali  di
servizio istituite per operare girofondi di  entrate  contributive  e
fiscali,  alle  contabilita'  speciali  aperte  per   interventi   di
emergenza e alle contabilita' speciali per  interventi  per  le  aree
depresse e per l'innovazione tecnologica. 
  37.  I  soggetti  interessati  possono  richiedere   al   Ministero
dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al  comma  35
per effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento  della
richiesta, ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, e'  disposto
con decreto dirigenziale. 
  38. Fermo restando il disposto del comma  5  dell'articolo  10  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
aprile 1994, n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60  per  cento
delle somme giacenti sulle contabilita' speciali, di cui all'articolo
585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,
comunque costituite presso le  sezioni  di  tesoreria,  e  sui  conti
correnti  aperti  presso  la  Tesoreria  centrale,  alimentati  anche
parzialmente con fondi del bilancio dello Stato,  con  esclusione  di
quelli accesi ai sensi degli articoli 576  e  seguenti  del  predetto
regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non  movimentati
da oltre un anno, e' versata ad apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato entro  il  mese  di  gennaio  2006,  assicurando
maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al  netto  dell'importo
di cui al comma 40, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di
euro per l'anno 2006. A tal fine la  quota  del  60  per  cento  puo'
essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. 
  39. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine  di
cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su
disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  40. Un importo pari ad un sesto delle somme versate  ai  sensi  del
comma 38 e' contestualmente iscritto in un apposito  Fondo  istituito
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  per   la   restituzione   parziale   alle   amministrazioni
interessate su loro  motivata  richiesta  per  la  riassegnazione  ai
pertinenti conti di tesoreria. Una quota del predetto importo, pari a
250 milioni di euro,  e'  destinata,  per  50  milioni  di  euro,  al
rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  2
della legge 19 maggio 1975, n. 169. 
  41. La quota del fondo patrimoniale dell'Istituto  per  il  credito
sportivo costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 18  febbraio
1983, n. 50, da restituire allo Stato, gia' stabilita con il  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del  22  luglio  2005,  e'
rideterminata nella misura di 450 milioni di  euro.  La  restituzione
avviene con le modalita' e nel termine del 29 dicembre 2005  previsti
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre
2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il  giorno
stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  42. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
al numero 103), dopo le parole: "editoriali e simili;" sono  inserite
le seguenti: "energia elettrica per il funzionamento  degli  impianti
irrigui, di sollevamento e  di  scolo  delle  acque,  utilizzati  dai
consorzi  di  bonifica  e   di   irrigazione;".   L'efficacia   delle
disposizioni  del  presente  comma  e'  subordinata  alla  preventiva
approvazione  da   parte   della   Commissione   europea   ai   sensi
dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del  Trattato   istitutivo   della
Comunita' europea. 
  43. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello  Stato
per l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dagli  uffici  metrici
provinciali  e  trasferite  alle  Camere  di  commercio,   industria,
artigianato e agricoltura  ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresi' soppresse le tariffe
relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base
all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836. 
  44. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si  provvede
ai sensi dell'articolo 18,  comma  1,  lettera  c),  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri  stabiliti  con  decreto
del Ministro delle attivita' produttive di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  45. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 
  46. A  decorrere  dall'anno  2006,  l'ammontare  complessivo  delle
riassegnazioni  di  entrate  non  potra'   superare,   per   ciascuna
amministrazione,   l'importo   complessivo    delle    riassegnazioni
effettuate nell'anno 2005 al netto di quelle  di  cui  al  successivo
periodo. La limitazione non si applica  alle  riassegnazioni  per  le
quali l'iscrizione della spesa non ha  impatto  sul  conto  economico
consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'   a   quelle
riguardanti  l'attuazione  di  interventi  cofinanziati   dall'Unione
europea. 
  47. All'articolo 1, comma 309, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311, dopo le parole: "degli  uffici  giudiziari",  sono  aggiunte  le
seguenti: ", e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  per  le  spese  riguardanti  il  funzionamento   del
Consiglio di Stato e dei  tribunali  amministrativi  regionali".  Per
esigenze di funzionamento del Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali
amministrativi regionali e' autorizzata la spesa  di  17  milioni  di
euro per l'anno 2006. 
  48. Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre  2002,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre  2002,  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002,  n.  246,
nonche' le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno
2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione  al  capo
X, capitolo 2961. 
  49. E' fatto  divieto  alle  Autorita'  vigilanti  di  approvare  i
bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli  amministratori  non
abbiano espressamente dichiarato nella relazione  sulla  gestione  di
aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 48. 
  50. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5,
della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  al  fine  di  provvedere
all'estinzione dei debiti pregressi contratti  dalle  amministrazioni
centrali  dello  Stato  nei  confronti  di  enti,  societa',  persone
fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una
dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e  a
200 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2007  e  2008.  Alla
ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. 
  51. Al fine  di  semplificare  le  procedure  amministrative  delle
pubbliche  amministrazioni,  le  stesse  possono,  nell'ambito  delle
risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con soggetti  pubblici  e
privati per il trasferimento su supporto informatico degli  invii  di
corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale fine  le
pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi  informatici
e telematici che assicurino l'integrita' del messaggio nella fase  di
trasmissione informatica attraverso la certificazione  tramite  firma
digitale o altri strumenti tecnologici che garantiscano  l'integrita'
legale del contenuto, la  marca  temporale  e  l'identita'  dell'ente
certificatore  che  presidia  il  processo.  Il  concessionario   del
servizio postale universale  ha  facolta'  di  dematerializzare,  nel
rispetto  delle  vigenti  regole  tecniche,  i   documenti   cartacei
attestanti i pagamenti in conto corrente; a  tale  fine  individua  i
dirigenti preposti alla certificazione di conformita'  del  documento
informatico riproduttivo del documento originale cartaceo.  Le  copie
su supporto cartaceo  dei  documenti  di  cui  al  presente  comma  ,
generate mediante l'impiego di mezzi  informatici,  sostituiscono  ad
ogni  effetto  di  legge  l'originale  da  cui  sono  tratte  se   la
conformita' all'originale  e'  assicurata  da  pubblico  ufficiale  o
incaricato di pubblico servizio. 
  52. Le  indennita'  mensili  spettanti  ai  membri  del  Parlamento
nazionale sono rideterminate in  riduzione  nel  senso  che  il  loro
ammontare massimo, ai sensi dell'articolo  1,  secondo  comma,  della
legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e' diminuito del 10 per  cento.  Tale
rideterminazione si applica anche alle indennita'  mensili  spettanti
ai  membri  del  Parlamento  europeo  eletti  in  Italia   ai   sensi
dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384. 
  53. E' altresi' ridotto del 10 per cento il  trattamento  economico
spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo  2  della
legge 8 aprile 1952, n. 212. 
  54. Per esigenze di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  sono
rideterminati in riduzione nella misura del  10  per  cento  rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005  i  seguenti
emolumenti: 
    a) le indennita' di funzione spettanti ai sindaci, ai  presidenti
delle  province  e  delle  regioni,  ai  presidenti  delle  comunita'
montane,  ai  presidenti  dei  consigli  circoscrizionali,  comunali,
provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli
uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; 
    b) le indennita' e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri
circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle  comunita'
montane; 
    c)   le   utilita'   comunque   denominate   spettanti   per   la
partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle  lettere
a) e b) in ragione della carica rivestita. (19) 
  55. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 53
non  possono  superare  gli  importi  risultanti  alla  data  del  30
settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53. 
  56. Le somme riguardanti indennita', compensi, retribuzioni o altre
utilita' comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza
da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto
agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. 
  57. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione
di cui al comma 56 non puo' stipulare contratti di consulenza che nel
loro complesso siano  di  importo  superiore  rispetto  all'ammontare
totale  dei  contratti  in  essere  al  30   settembre   2005,   come
automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 56. 
  58.   Le   somme   riguardanti   indennita',   compensi,   gettoni,
retribuzioni o altre utilita'  comunque  denominate,  corrisposti  ai
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi  collegiali  comunque  denominati,  presenti
nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, e  negli  enti  da  queste  ultime  controllati,  sono
automaticamente ridotte  del  10  per  cento  rispetto  agli  importi
risultanti alla data del 30 settembre 2005. 
  59. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58
non  possono  superare  gli  importi  risultanti  alla  data  del  30
settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58. 
  60. Le disposizioni di riduzione della spesa di cui ai commi  58  e
59 si applicano anche al Servizio consultivo ed ispettivo tributario,
nonche' agli altri organismi,  servizi,  organi  e  nuclei,  comunque
denominati, il cui trattamento  economico  sia  rapportato  a  quello
previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal  1°
gennaio 2006 l'indennita'  di  carica  spettante  alla  data  del  30
settembre 2005 al rettore ed al  prorettore  della  Scuola  superiore
dell'economia e delle finanze e' ridotta del 10 per cento e non  puo'
essere modificata sino al 31 dicembre 2008. I risparmi derivanti  dal
presente comma sono destinati al miglioramento dei saldi  di  finanza
pubblica. 
  61. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il  30  novembre  2006,  una  relazione  sull'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi da 52 a 60  e  sui  conseguenti  effetti
finanziari. 
  62. I compensi dei  componenti  gli  organi  di  autogoverno  della
magistratura  ordinaria,   amministrativa,   contabile,   tributaria,
militare, dei componenti del Consiglio  di  giustizia  amministrativa
della Regione siciliana e  dei  componenti  del  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL)  sono  ridotti  del  10  per  cento
rispetto all'importo complessivo  erogato  nel  corso  del  2005.  La
riduzione non si applica  al  trattamento  retributivo  di  servizio.
Conseguentemente, lo stanziamento a favore  del  Consiglio  superiore
della  magistratura,  del  Consiglio  di  Stato   e   dei   tribunali
amministrativi regionali, del Consiglio di  giustizia  amministrativa
della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato,  del  CNEL  e  del
Consiglio   di   presidenza    della    giustizia    tributaria    e'
proporzionalmente ridotto nel limite del 10  per  cento  dell'importo
complessivamente assegnato nell'esercizio 2005. 
  63. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di  tre  anni,
le somme derivanti dall'applicazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi da 52 a 60, nonche' le  eventuali  economie  di  spesa  che  il
Senato della Repubblica  e  la  Camera  dei  deputati  nella  propria
autonomia avranno  provveduto  a  comunicare,  affluiscono  al  Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma  44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  64. Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non  si
applicano alle regioni, alle province autonome, agli  enti  locali  e
agli enti del Servizio sanitario nazionale. 
  65. A decorrere dall'anno 2007  le  spese  di  funzionamento  della
Commissione  nazionale  per  le  societa'  e   la   borsa   (CONSOB),
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori  pubblici,  dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di  vigilanza
sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per  la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato,
secondo modalita' previste dalla  normativa  vigente  ed  entita'  di
contribuzione  determinate  con  propria  deliberazione  da  ciascuna
Autorita', nel  rispetto  dei  limiti  massimi  previsti  per  legge,
versate direttamente alle medesime Autorita'. Le  deliberazioni,  con
le quali sono fissati anche i termini e le modalita'  di  versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per  l'approvazione  con
proprio decreto  entro  venti  giorni  dal  ricevimento.  Decorso  il
termine di  venti  giorni  dal  ricevimento  senza  che  siano  state
formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi  ai
sensi del presente comma divengono esecutive. 
  66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entita' della
contribuzione a  carico  dei  soggetti  operanti  nel  settore  delle
comunicazioni di cui all'articolo 2,  comma  38,  lettera  b),  della
legge 14 novembre 1995, n. 481, e' fissata in misura pari all'1,5 per
mille dei ricavi  risultanti  dall'ultimo  bilancio  approvato  prima
della data di entrata in vigore della presente legge.  Per  gli  anni
successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo  del  2
per   mille   dei   ricavi   risultanti   dal   bilancio    approvato
precedentemente alla adozione della delibera. 
  67. L'Autorita' per  la  vigilanza  sui  lavori  pubblici,  cui  e'
riconosciuta autonomia organizzativa e  finanziaria,  ai  fini  della
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma
65 determina annualmente  l'ammontare  delle  contribuzioni  ad  essa
dovute  dai  soggetti,  pubblici  e  privati,  sottoposti  alla   sua
vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione, ivi compreso
l'obbligo di versamento  del  contributo  da  parte  degli  operatori
economici quale condizione di ammissibilita' dell'offerta nell'ambito
delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In
sede di prima applicazione, il  totale  dei  contributi  versati  non
deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del valore complessivo del
mercato di  competenza.  L'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori
pubblici puo', altresi', individuare quali servizi siano erogabili  a
titolo oneroso, secondo tariffe  determinate  sulla  base  del  costo
effettivo dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste  dal
presente comma sono predeterminati e pubblici.  Eventuali  variazioni
delle modalita' e della misura della contribuzione e  delle  tariffe,
comunque  nel  limite  massimo  dello  0,4  per  cento   del   valore
complessivo  del  mercato  di  competenza,  possono  essere  adottate
dall'Autorita' ai sensi del comma 65. In via transitoria, per  l'anno
2006, nelle more dell'attivazione delle  modalita'  di  finanziamento
previste  dal  presente  comma,  le  risorse  per  il   funzionamento
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a
titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5  milioni  di  euro,
che il predetto  organismo  provvedera'  a  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006. PERIODO ABROGATO  DAL
D.LGS. 10 AGOSTO 2007, N. 162. 
  68. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,
nel primo periodo, le parole: "nella misura massima del 50 per  cento
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2" ed il secondo periodo
sono soppressi. L'articolo 40, comma 2, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e' abrogato. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005,  N.
273, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 FEBBRAIO 2006, N. 51. 
  68-bis. Fermo restando il comma 66 del presente articolo, l'entita'
della contribuzione  a  carico  dei  soggetti  operanti  nei  settori
dell'energia  elettrica  e  del  gas,  gia'  determinata   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre  1995,
n. 481, resta fissata in una misura non superiore all'uno  per  mille
dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data
di entrata in vigore  della  presente  legge.  Successive  variazioni
della misura, necessarie ai fini della copertura dei  costi  relativi
al proprio  funzionamento,  e  delle  modalita'  della  contribuzione
possono essere adottate dalla Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas entro il predetto limite massimo dell'uno per  mille  dei  ricavi
risultanti   dal   bilancio    approvato    relativo    all'esercizio
immediatamente precedente  la  variazione  stessa,  con  la  medesima
procedura disciplinata dal comma 65. L'articolo 2,  comma  39,  della
legge 14 novembre 1995, n. 481, e' abrogato. 
  69. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10  ottobre  1990,
n. 287, e' inserito il seguente: 
"7-bis. L'Autorita', ai fini della copertura dei  costi  relativi  al
controllo delle operazioni di concentrazione,  determina  annualmente
le  contribuzioni  dovute  dalle  imprese   tenute   all'obbligo   di
comunicazione ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  1.  A  tal  fine,
l'Autorita'  adotta  criteri   di   parametrazione   dei   contributi
commisurati ai costi complessivi relativi all'attivita' di  controllo
delle  concentrazioni,  tenuto  conto   della   rilevanza   economica
dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e
comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso,
stabilendo soglie minime e massime della contribuzione". 
  70. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163. 
  71. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163. 
  72. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e' sostituito dal seguente: 
"2.  I  finanziamenti  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),   vengono
determinati in modo da tenere conto dell'incremento  dei  livelli  di
adempimento  fiscale  e  del  recupero   di   gettito   nella   lotta
all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna  Agenzia
su apposita contabilita' speciale soggetta ai vincoli del sistema  di
tesoreria unica". 
  73. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali,
escluso  l'ente  pubblico  economico  "Agenzia  del  demanio",   sono
determinate con la legge di bilancio negli importi  risultanti  dalla
legislazione vigente. 
  74. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni di cui al comma 73
sono  rideterminate  applicando  alla  media  delle  somme  incassate
nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal  rendiconto  generale
delle  amministrazioni  dello  Stato,   relativamente   alle   unita'
previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate
nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e
comunque  con  una  dotazione  non  superiore  a   quella   dell'anno
precedente incrementata del 5 per cento: 
    a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento; 
    b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento; 
    c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento. 
  75.  Le  dotazioni  determinate  ai  sensi  dei  commi  73  e   74,
considerato l'andamento dei fattori  della  gestione  delle  Agenzie,
possono essere integrate, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  di  un  importo  calcolato  in  base  all'incremento
percentuale dei versamenti relativi alle unita' previsionali di  base
dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato  alla
presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti  dal
rendiconto  generale  delle  amministrazioni  dello  Stato  dei   tre
esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli
effetti prodotti da fattori normativi ed al  netto  della  variazione
proporzionale del prodotto  interno  lordo  in  termini  nominali,  e
comunque entro il limite previsto dal comma 74. 
  76. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 12, commi
1 e 2, del decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28  maggio  1997,  n.  140,  e  successive
modificazioni. 
  77. Annualmente il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in
relazione al livello degli incassi risultanti  dall'ultimo  esercizio
consuntivato sulle unita' previsionali di base di  cui  all'elenco  4
allegato  alla  presente  legge  e  alla   verifica   dei   risultati
dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle  convenzioni
di cui all'articolo 59 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
300, e successive modificazioni, puo' con proprio decreto, da emanare
entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno
determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui  ai
commi da 72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4. 
  78. E' autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per
quindici   anni   a   decorrere   dall'anno   2007   per   interventi
infrastrutturali. All'interno di tale stanziamento, sono  autorizzati
i seguenti finanziamenti: 
    a)  interventi  di  realizzazione  delle  opere  strategiche   di
preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443; 
    b) interventi di  realizzazione  del  programma  nazionale  degli
interventi nel settore idrico relativamente alla  prosecuzione  degli
interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141,  commi  1  e  3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25  per  cento
delle risorse disponibili; 
    c) potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti  dello
stesso con i capoluoghi di provincia interessati in  una  misura  non
inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili; 
    d) circonvallazione orbitale (GRAP) prevista nell'intesa generale
quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e
correlata alle opere del passante autostradale di Mestre di cui  alla
tabella 1 del Programma di  infrastrutture  strategiche  allegato  al
Documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009,  in  una
misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse disponibili; 
    e) realizzazione delle  opere  di  cui  al  "sistema  pedemontano
lombardo, tangenziali di  Como  e  di  Varese",  in  una  misura  non
inferiore al 2 per cento delle risorse disponibili; 
    f) completamento del "sistema accessibilita' Valcamonica,  strada
statale 42 - del Tonale e della Mendola", in una misura non inferiore
allo 0,5 per cento delle risorse disponibili; 
    g) realizzazione delle opere di cui  al  "sistema  accessibilita'
della Valtellina", per un importo pari a 13 milioni di euro annui per
quindici anni; 
    h) consolidamento,  manutenzione  straordinaria  e  potenziamento
delle  opere  e  delle  infrastrutture  portuali  di  competenza   di
Autorita' portuali di recente istituzione e comunque successiva al 30
giugno 2003, per un importo pari a  10  milioni  di  euro  annui  per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008; 
    i) interazione del passante di Mestre, variante di  Martellago  e
Mirano, di  cui  alla  tabella  1  del  Programma  di  infrastrutture
strategiche    allegato    al     Documento     di     programmazione
economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore al 2 per
cento delle risorse disponibili; 
    l)  realizzazione  del  tratto   Lazio-Campania   del   corridoio
tirrenico, viabilita' accessoria della pedemontana di Formia, in  una
misura non inferiore all'1 per cento delle risorse disponibili; 
    m) realizzazione  delle  opere  di  ammodernamento  della  strada
statale 12, con collegamento alla  strada  provinciale  450,  per  un
importo di 1 milione di  euro  annui  per  quindici  anni,  a  favore
dell'ANAS; 
    n)   opere   complementari   all'autostrada   Asti-Cuneo   e   al
miglioramento della viabilita' di  adduzione  e  circonvallazione  di
Alba, in una misura pari all'1,5 per cento delle risorse  disponibili
a favore delle province di Asti  e  di  Cuneo  rispettivamente  nella
misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo; 
    o) interventi per il restauro e la sicurezza di musei, archivi  e
biblioteche di  interesse  storico,  artistico  e  culturale  per  un
importo  di  4  milioni  di  euro  per  quindici  anni,  nonche'  gli
interventi di restauro della Domus Aurea. 
  79. Infrastrutture Spa e' fusa per incorporazione con  effetto  dal
1° gennaio 2006 nella Cassa depositi e prestiti Spa, la quale  assume
tutti i beni, diritti  e  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  di
Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio  separato,  proseguendo  in
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali. 
  80. L'atto costitutivo della Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  non
subisce modificazioni. 
  81.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  continua  a   svolgere,
attraverso  il  patrimonio  separato,  le  attivita'  connesse   agli
interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino alla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo  75
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal
citato articolo 75, le obbligazioni emesse ed i  mutui  contratti  da
Infrastrutture Spa fino alla data di entrata in vigore della presente
legge sono integralmente garantiti dallo Stato. 
  82. Nell'esercizio delle attivita' di cui al comma  81,  continuano
ad applicarsi le disposizioni  concernenti  Infrastrutture  Spa,  ivi
comprese quelle relative al regime fiscale e al patrimonio separato. 
  83. La pubblicazione della presente legge nella Gazzetta  Ufficiale
tiene  luogo  degli  atti  e  delle  relative   iscrizioni   previste
dall'articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra formalita'. 
  84. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge
24 dicembre 2003, n. 350,  e  successive  modificazioni,  a  Ferrovie
dello Stato Spa o a societa' del gruppo contributi  quindicennali  di
100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006  per  la  prosecuzione
degli interventi relativi al  sistema  alta  velocita/alta  capacita'
Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a  decorrere  dal
2007 a copertura degli investimenti relativi alla  rete  tradizionale
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. 
  85. All'articolo 4, comma 177, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350, dopo le  parole:  "di  procedure"  sono  inserite  le  seguenti:
"cautelari, di esecuzione forzata e". 
  86.  Il  finanziamento  concesso  al  Gestore   dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale a copertura degli  investimenti  relativi  alla
rete tradizionale, compresi quelli  per  manutenzione  straordinaria,
avviene, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a  titolo
di contributo  in  conto  impianti.  Il  Gestore  dell'infrastruttura
ferroviaria  nazionale,  all'interno  del  sistema  di   contabilita'
regolatoria, tiene in evidenza  la  quota  figurativa  relativa  agli
ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con  detta  modalita'.
La modifica del sistema di finanziamento di  cui  al  presente  comma
avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti  di  cui  al
comma 84, effettuati a titolo di contributo  in  conto  impianti,  si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore
fiscale del bene. 
  87.  Il  costo  complessivo  degli  investimenti  finalizzati  alla
realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi
accessori e degli altri oneri e spese  direttamente  riferibili  alla
stessa nonche', per il periodo di durata dell'investimento e  secondo
il medesimo profilo di ammortamento dei costi  diretti,  degli  oneri
connessi   al   finanziamento   dell'infrastruttura   medesima,    e'
ammortizzato con il metodo "a quote variabili in base  ai  volumi  di
produzione", sulla  base  del  rapporto  tra  le  quantita'  prodotte
nell'esercizio e le quantita' di produzione totale  prevista  durante
il   periodo   di   concessione.   Nell'ipotesi   di    preesercizio,
l'ammortamento inizia dall'esercizio successivo a quello  di  termine
del preesercizio. Ai fini fiscali,  le  quote  di  ammortamento  sono
determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in
coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86. 
  88. All'articolo 1 del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
e' aggiunto il seguente comma: 
"6-ter. I beni immobili appartenenti a Ferrovie dello  Stato  Spa  ed
alle   societa'   dalla   stessa   direttamente   o    indirettamente
integralmente controllate si presumono costruiti in conformita'  alla
legge vigente al momento della loro  edificazione.  Indipendentemente
dalle alienazioni di  tali  beni,  Ferrovie  dello  Stato  Spa  e  le
societa' dalla stessa  direttamente  o  indirettamente  integralmente
controllate, entro tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente   disposizione,   possono   procedere   all'ottenimento   di
documentazione che tenga luogo di quella  attestante  la  regolarita'
urbanistica ed edilizia mancante,  in  continuita'  d'uso,  anche  in
deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Allo scopo, dette societa'
possono proporre al comune nel cui territorio si trova l'immobile una
dichiarazione   sostitutiva   della   concessione    allegando:    a)
dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,
corredata dalla documentazione fotografica, nella  quale  risulti  la
descrizione delle opere per le quali si rende  la  dichiarazione;  b)
quando l'opera supera i 450 metri  cubi  una  perizia  giurata  sulle
dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta  da
un  tecnico  abilitato  all'esercizio  della  professione  attestante
l'idoneita' statica delle opere eseguite. Qualora l'opera  sia  stata
in precedenza collaudata, tale certificazione non  e'  necessaria  se
non e' oggetto  di  richiesta  motivata  da  parte  del  sindaco;  c)
denuncia  in  catasto   dell'immobile   e   documentazione   relativa
all'attribuzione   della   rendita   catastale   e    del    relativo
frazionamento; d) attestazione del versamento di una somma pari al 10
per cento di quella che sarebbe stata dovuta in base  all'Allegato  1
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le opere  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380.  La
dichiarazione  sostitutiva  produce  i  medesimi   effetti   di   una
concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta  giorni  dal  suo
deposito il comune non riscontri l'esistenza di un abuso non sanabile
ai  sensi  delle  norme  in  materia  di   controllo   dell'attivita'
urbanistico-edilizia e lo notifichi all'interessato. In  nessun  caso
la dichiarazione sostitutiva potra' valere come una  regolarizzazione
degli abusi non sanabili ai sensi delle norme in materia di controllo
dell'attivita' urbanistico-edilizia. Ai soggetti che acquistino detti
immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle  societa'  dalla  stessa
direttamente o indirettamente integralmente controllate e' attribuita
la stessa facolta', ma la somma da corrispondere e' pari al triplo di
quella sopra indicata". (30) 
  89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del  Ministero
dell'economia e delle finanze e' soppresso. Con decreto  del  inistro
dell'economia e delle finanze  le  competenze  dell'Ispettorato  sono
attribuite ad uno o piu' Ispettorati generali del Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato. 
  90. Il personale adibito, alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, alle procedure di liquidazione previste  dalla
legge 4 dicembre  1956,  n.  1404,  e  successive  modificazioni,  e'
destinato alle altre attivita' istituzionali del citato  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato. 
  91. Alla definizione delle pregresse  posizioni  previdenziali  del
personale degli enti soppressi, per il quale  non  sia  stata  ancora
effettuata, ai sensi degli articoli 74,  75  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e  della  legge
27 ottobre 1988, n.  482,  la  ricongiunzione  dei  servizi  ai  fini
dell'indennita'  di  anzianita'  e  del  trattamento  integrativo  di
previdenza, provvede la gestione  previdenziale  di  destinazione  di
detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL,  limitatamente  ai
trattamenti  pensionistici  integrativi   relativi   alla   soppressa
gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
anche in via presuntiva  e  a  completa  definizione  delle  predette
posizioni  previdenziali,  l'ammontare  dei  capitali  di   copertura
necessari. L'INPS e l'INPDAP subentrano, a decorrere  dalla  data  di
perfezionamento dell'accordo con  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
nelle  vertenze   innanzi   al   giudice   ordinario   e   a   quello
amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali  del
personale degli enti soppressi. 
  92. Per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo  1,
comma 459, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e'  autorizzato  un
contributo quindicennale di 3 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma 78. (58) 
  93. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia
sommersa,  delle  frodi  fiscali  e  dell'immigrazione   clandestina,
rafforzando  il  controllo  economico  del  territorio,  al  fine  di
conseguire l'ammodernamento e la razionalizzazione della  flotta  del
Corpo della guardia di finanza, nonche' per  il  miglioramento  e  la
sicurezza  delle  comunicazioni,  a  decorrere  dall'anno  2006,   e'
autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per  quindici
anni, nonche' un  contributo  annuale  di  10  milioni  di  euro  per
quindici  anni  per  il  completamento  del  programma  di  dotazione
infrastrutturale del Corpo, e la spesa  di  1,5  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche. 
  94. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999,  n.  144,
dopo le parole: "residenti da  almeno  cinque  anni  in  tali  centri
abitati," sono inserite  le  seguenti:  "ovvero  di  acquisizione  di
immobili ad uso  residenziale  purche'  con  titolo  di  edificazione
anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A  delle  curve
isofoniche, di cui alla legge regionale della  regione  Lombardia  12
aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del  sedime
aeroportuale". 
  95.   Sono   autorizzati   contributi   quindicennali,   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  e
successive modificazioni, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006,
di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75  milioni
di euro a decorrere dal  2008  per  consentire  la  prosecuzione  del
programma di sviluppo e di acquisizione  delle  unita'  navali  della
classe  FREMM  (fregata  europea  multimissione)  e  delle   relative
dotazioni operative, nonche' per l'avvio di programmi  dichiarati  di
massima urgenza. I predetti stanziamenti  sono  iscritti  nell'ambito
delle unita' previsionali di  base  dello  stato  di  previsione  del
Ministero delle attivita' produttive. 
  96. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma  2003-2005
tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  quanto  attiene  gli   aspetti
finanziari, e Poste italiane Spa,  in  relazione  agli  obblighi  del
servizio pubblico universale per i  recapiti  postali,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere a  Poste
italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008. 
  97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali
esigenze connesse con la proroga  delle  missioni  internazionali  di
pace e' stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia
e delle  finanze  provvede  ad  inviare  al  Parlamento  copia  delle
deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data
formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. 
  98. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'iniziativa  G8
per  la  cancellazione  del  debito  dei   Paesi   poveri   altamente
indebitati, con un contributo di euro  63  milioni,  per  il  periodo
2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per l'anno 2006, in  euro  29
milioni per l'anno 2007 e in euro 4 milioni per l'anno 2008. 
  99. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia  all'International
Finance Facility for Immunization (IFFIm), con un contributo  globale
di euro 504 milioni, da erogare con versamenti annuali, fino al 2025,
con un onere pari ad euro 3  milioni  per  l'anno  2006,  ad  euro  6
milioni per l'anno 2007 e valutato in euro 27,5 milioni  a  decorrere
dall'anno 2008. 
  100. Il Dipartimento della  protezione  civile  e'  autorizzato  ad
erogare ai  soggetti  competenti  contributi  quindicennali  per  gli
interventi e le opere  di  ricostruzione  nei  territori  colpiti  da
calamita' naturali per i quali sia  intervenuta  negli  ultimi  dieci
anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di  emergenza  ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24  febbraio  1992,  n.  225.  Alla
ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del  Presidente
del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5,  comma
2, della citata legge n. 225 del 1992. A tal  fine,  a  valere  sulle
medesime risorse,  per  il  completamento  degli  interventi  di  cui
all'articolo 3,  comma  2,  della  legge  23  gennaio  1992,  n.  32,
concernente la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi  sismici
del 1980-81, e' autorizzato un  contributo  quindicennale  in  favore
della regione Puglia per l'importo di 2 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno  2006,  da  destinare  al  completamento  delle  opere   di
ricostruzione dei comuni  del  subappennino  Dauno  in  provincia  di
Foggia colpiti dagli eventi sismici. Alla ripartizione dei contributi
si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei  ministri,
adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225
del 1992. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa annua di 26 milioni di euro per  quindici  anni  dei  quali  10
milioni di euro annui sono destinati alla  ricostruzione  delle  zone
colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, 4 milioni  di
euro annui sono  destinati  alla  prosecuzione  degli  interventi  di
ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di cui all'
articolo 15, comma 1,  del  decreto-legge  30  gennaio  1998,  n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e  2
milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della
provincia di Brescia colpite dal  terremoto  del  2004,  a  decorrere
dall'anno 2006. A valere sulle risorse di cui al presente  comma,  e'
concesso all'Agenzia interregionale per il fiume Po un contributo  di
1 milione di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno  2006
per la realizzazione di opere a completamento  del  sistema  arginale
maestro e dei sistemi difensivi dei  nodi  idraulici  del  fiume  Po,
sentita l'Autorita' di bacino competente. Per l'anno 2006 e' altresi'
autorizzata  la  spesa  di  ulteriori  15  milioni  di  euro  per  la
ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel  territorio
del Molise. 
  101. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti
e  delle  attrezzature  necessari  allo  svolgimento  dei  campionati
mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 e' autorizzata la spesa
annua di 2 milioni di euro per quindici anni  a  decorrere  dall'anno
2006 a favore degli enti locali organizzatori. 
  102. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n.  102,
e' sostituito dal seguente: 
"3. Gli stralci dello schema  previsionale  e  programmatico  di  cui
all'articolo 3  e  il  piano  di  ricostruzione  e  sviluppo  di  cui
all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale  secondo
le procedure disciplinate dalla normativa  della  regione  Lombardia,
nel quadro delle  medesime  disponibilita'  finanziarie.  La  regione
Lombardia e' tenuta a comunicare alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri l'assetto del piano aggiornato". 
  103. Le somme versate  nel  periodo  d'imposta  2005  a  titolo  di
contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione
per  la  responsabilita'  civile  per   i   danni   derivanti   dalla
circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di  massa
complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati
ai sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del
Ministro dell'ambiente 23  marzo  1992,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla
concorrenza  di  300  euro  per  ciascun  veicolo,   possono   essere
utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1°  gennaio
al  31  dicembre  2006,  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75  milioni
di euro; in tal  caso,  la  quota  utilizzata  in  compensazione  non
concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle  imposte
sui redditi e del valore della produzione netta ai fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sulla base  delle  indicazioni  fornite  a  consuntivo
dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare  sulla  contabilita'
speciale 1778 "Fondi di bilancio" le somme necessarie a ripianare  le
anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni  effettuate  ai
sensi del presente comma e dei commi da 104 a 111. 
  104. Per gli interventi previsti  dall'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.  40,  come  prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre  1999,
n. 488, relativi  all'anno  2005,  e'  autorizzato  il  rimborso  per
ulteriori 30 milioni di euro. 
  105. Per gli interventi previsti  dall'articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.  40,  come  prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre  1999,
n. 488, relativi all'anno 2005, e' autorizzata una ulteriore spesa di
170 milioni di euro. 
  106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data  del  31
dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese  non  documentate  di
cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta  anche  per  i  trasporti
personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune  in
cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di  quello
spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o  delle
regioni confinanti. Ai fini di  quanto  previsto  dal  primo  periodo
nonche', relativamente all'anno 2005, dall'articolo 2,  comma  1-bis,
del  decreto-legge  28  dicembre  1998,  n.  451,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  26  febbraio  1999,  n.  40,  introdotto
dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n.  342,  e'
autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno  2006.
(12) (28) (38) 
  107. Relativamente all'anno 2005, alle  imprese  di  autotrasporto,
per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3°  e
3° super, e' riconosciuto l'esonero  dal  versamento  dei  contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS, per la quota a carico
dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario
ordinario, comunque non  superiori  a  20,  determinato  con  decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  di
concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito
l'INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro. 
  108. Al fine di  agevolare  il  processo  di  riforma  del  settore
dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1° marzo  2005,  n.
32, favorendo la riqualificazione del sistema  imprenditoriale  anche
mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da  renderle
piu' competitive sul mercato interno ed internazionale, e'  istituito
nello  stato  di  previsione  della   spesa   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per  misure
di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo
sviluppo della logistica", con una dotazione iniziale di  80  milioni
di  euro  per  l'anno  2006.  Con  regolamento   emanato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
disciplinate le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al  primo
periodo. 
  109.  All'articolo  6  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "nonche' degli autotrasportatori di cose
per conto terzi". 
  110. All'articolo 3, comma 2-ter, primo periodo, del  decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 novembre 2002, n. 265, le parole:  "a  decorrere  dall'anno  2003"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2006". 
  111. All'articolo 22,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  22
dicembre 2000, n. 395, come da ultimo modificato dall'articolo 3  del
decreto-legge   30   dicembre   2004,   n.   314,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° marzo  2005,  n.  26,  le  parole:  "30
giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". 
  112. La lettera e) del comma 10  dell'articolo  8  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, e' abrogata. 
  113. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 103 a 111  si
provvede: 
    a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi
disponibili    per    pagamenti    non    piu'    dovuti,    relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, che  sono
mantenute nel conto  residui  per  essere  versate,  nell'anno  2006,
all'entrata del bilancio dello Stato; 
    b) nel limite di 335 milioni di  euro  con  le  maggiori  entrate
derivanti dalla presente legge. 
  114. In attuazione dell'articolo 38  dello  statuto  della  Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo  15  maggio  1946,  n.
455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il
contributo di solidarieta' nazionale per l'anno 2006  e'  corrisposto
alla Regione siciliana  nella  misura  di  94  milioni  di  euro.  Al
relativo onere si provvede mediante riduzione per  l'importo  di  282
milioni di euro per l'anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.  Per  le
stesse finalita' e' corrisposto alla Regione  siciliana,  per  l'anno
2007, un contributo quindicennale di  10  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dallo  stesso  anno  2007.   L'erogazione   dei   predetti
contributi e' subordinata alla redazione di un piano economico  degli
investimenti, che  la  Regione  siciliana  e'  tenuta  a  realizzare,
finalizzato  all'aumento  del  rapporto  tra  PIL  regionale  e   PIL
nazionale. 
  115. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano: 
    a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di  accisa
sulle emulsioni  stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma  1,
lettera d),  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  nonche'  la
disposizione   contenuta   nell'articolo   1,   comma   1-bis,    del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2002,  n.  16,  e,  per  il
medesimo periodo, l'aliquota di  cui  al  numero  1)  della  predetta
lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri; 
    b) le disposizioni in materia  di  aliquota  di  accisa  sul  gas
metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4  del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; 
    c)  le  disposizioni  in  materia  di   accisa   concernenti   le
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e  in
altri specifici  territori  nazionali,  di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; 
    d) le disposizioni in materia di  agevolazione  per  le  reti  di
teleriscaldamento  alimentate  con  biomassa   ovvero   con   energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre  2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre  2001,
n. 418; 
    e) le disposizioni in materia  di  aliquote  di  accisa  sul  gas
metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27,  comma
4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
    f)  le  disposizioni  in  materia  di   accisa   concernenti   le
agevolazioni  sul  gasolio  e  sul  GPL  impiegati   nelle   frazioni
parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica
E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28  dicembre  2001,
n. 448; 
    g) le disposizioni in materia di  accisa  concernenti  il  regime
agevolato per il gasolio per  autotrazione  destinato  al  fabbisogno
della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine,  di
cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni; 
    h)  le  disposizioni  in  materia  di   accisa   concernenti   le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni  sotto  serra,
di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  116. L'articolo 62 del testo unico delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n.  504,  continua  ad  esplicare  i  suoi  effetti.  A
decorrere dal 1° gennaio  2006  l'aliquota  dell'imposta  di  consumo
sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al medesimo testo  unico
e' fissata in euro 842 per mille chilogrammi. 
  117. All'articolo 19, comma 3, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre  2005"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". 
  118. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da:  "per  i  sei
periodi  d'imposta  successivi"  fino  alla  fine  del   comma   sono
sostituite dalle seguenti: "per i sette periodi d'imposta  successivi
l'aliquota e' stabilita nella  misura  dell'1,9  per  cento;  per  il
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota e' stabilita
nella misura del 3,75 per cento". 
  119.  Per  l'anno  2006  sono  prorogate  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  120. Il  termine  del  31  dicembre  2005,  di  cui  al  comma  571
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente  le
agevolazioni tributarie per la formazione  e  l'arrotondamento  della
proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2006. (12) 
  121. Sono prorogate per l'anno 2006, per una quota pari al  41  per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando
gli ammontari complessivi e le  altre  condizioni  ivi  previste,  le
agevolazioni  tributarie  in  materia  di  recupero  del   patrimonio
edilizio relative: 
    a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289,  e  successive  modificazioni,  per  le  spese
sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006; 
    b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n.  448,  nel  testo  vigente  al  31  dicembre  2003,
eseguiti entro il 31 dicembre 2006  dai  soggetti  ivi  indicati  che
provvedano alla successiva alienazione o  assegnazione  dell'immobile
entro il 30 giugno 2007. 
  121-bis. Le agevolazioni di cui al comma 121 spettano a  condizione
che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. 
  121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006  la
quota di cui al comma 121 e' pari al  36  per  cento  nei  limiti  di
48.000 euro per abitazione. 
  122. All'articolo 2, comma 11, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003,  2004
e 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per  gli  anni  2003,  2004,
2005 e 2006". 
  123. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza  alla  formazione
del reddito di lavoro  dipendente,  relativamente  ai  contributi  di
assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma  2,  lettera  a),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20. 
  124. I contribuenti, in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  per
l'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico  delle
imposte sui redditi di cui al citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917 del 1986, in vigore  al  31  dicembre  2002  ovvero
quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se piu' favorevoli. 
  125. All'articolo 30 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4: 
     1) le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2006"; 
     2) le parole: "al 90 per cento" sono sostituite dalle  seguenti:
"all'85 per cento"; 
    b) al comma 5, le parole: "10 per cento"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "15 per cento". 
  126. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge  1°
agosto 2002, n. 166,  prorogato,  da  ultimo,  al  31  dicembre  2005
dall'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006. 
  127. All'articolo 4, comma 4,  del  decreto  legislativo  4  maggio
2001, n. 207, e successive modificazioni,  le  parole:  "31  dicembre
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". 
  128. La disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90  della
legge 27 dicembre 2002, n.  289,  si  interpreta  nel  senso  che  la
pubblicita', in qualunque modo realizzata  dai  soggetti  di  cui  al
comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli  impianti
dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive  dilettantistiche
con capienza inferiore ai tremila posti, e' esente dall'imposta sulla
pubblicita' di cui al capo I  del  decreto  legislativo  15  novembre
1993, n. 507. 
  129. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge
23 dicembre 1998, n. 448,  in  materia  di  deduzione  forfetaria  in
favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si
applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006. 
  130. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo  il
comma 430, e' inserito il seguente: 
"430-bis. La disposizione di cui al comma  429  si  applica,  con  le
modalita' di cui al comma 431, anche  alle  imprese  individuate  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate,  aventi  le
caratteristiche dimensionali previste nel comma 430  ed  assoggettate
agli oneri di collegamento telematico ivi indicati". 
  131.  Ai  fini  della  determinazione  delle  plusvalenze  e  delle
minusvalenze realizzate in seguito alla  cessione  di  partecipazioni
effettuate anche  successivamente  al  periodo  di  imposta  indicato
all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo  12
dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle  relative
partecipazioni e' assunto al netto  delle  svalutazioni  dedotte  nei
precedenti periodi d'imposta. 
  132. All'articolo 27 della  legge  18  aprile  2005,  n.  62,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "degli importi delle"  sono  sostituite
dalle seguenti: "degli aiuti equivalenti alle"; 
    b) al comma 2, primo periodo, le parole:  "delle  minori  imposte
corrisposte" sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti di  cui  al
comma 1" e le parole: "dei tributi" sono sostituite  dalle  seguenti:
"delle entrate dello Stato; alla  riscossione  coattiva  provvede  il
Ministero  dell'interno";  al  secondo  periodo,  le  parole:  "della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto  di  cui
al comma 6" e dopo le parole: "comunicano gli estremi" sono  inserite
le seguenti: "al Ministero dell'interno nonche'"; 
    c) al comma 4, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ",
come individuate in applicazione del decreto di cui al comma 6"; 
    d) al comma 5, primo periodo,  le  parole  da:  "L'Agenzia  delle
entrate" fino a: "degli accertamenti" sono sostituite dalle seguenti:
"Il  Ministero  dell'interno,   tenuto   conto   dei   dati   forniti
dall'Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di  cui  al
comma 3,  provvede,  ove  risulti  l'obbligo  di  restituzione,",  le
parole: "comma 2" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "comma  6",  le
parole: "di accertamento" sono soppresse e le parole: "delle imposte"
sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti"; al terzo periodo, dopo
le parole: "natura tributaria" sono inserite le seguenti: "e di  ogni
altra specie"; al quarto periodo, le parole: "Le imposte dovute" sono
sostituite dalle seguenti: "Gli aiuti dovuti"; al quinto periodo,  le
parole: "delle imposte corrisposte" sono sostituite  dalle  seguenti:
"degli aiuti corrisposti"; 
    e)  al  comma  6,  primo  periodo,  le  parole:  "del   direttore
dell'Agenzia  delle  entrate"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"dirigenziale  del  Ministero  dell'interno,  adottato  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al  secondo
periodo,"; 
    f) al comma 6, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  dell'interno,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro  per
le politiche comunitarie,  relativamente  alle  parti  di  rispettiva
competenza,  sono  stabilite  le  linee  guida   per   una   corretta
valutazione dei casi di non applicazione delle norme  di  recupero  e
per  la  quantificazione  dell'aiuto  indebito,  tenendo  conto   dei
seguenti criteri: osservanza dei  criteri  di  applicazione  al  caso
concreto desumibili in base ai principi del  diritto  comunitario  ed
alla  decisione  di  cui  al  comma  1;   osservanza   dei   principi
costituzionali, dello statuto dei diritti del  contribuente  e  delle
regole fiscali applicabili nei periodi di competenza;  riconoscimento
della parita' di accesso ai regimi  fiscali  alternativi  di  cui  il
contribuente avrebbe potuto fruire in assenza  del  regime  di  aiuti
fiscali di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione
degli aiuti gia' attuate mediante reimmissione nel circuito  pubblico
delle minori imposte versate;  riconoscimento  della  estraneita'  al
recupero  delle  agevolazioni  fiscali  relative  ad  attivita'   non
concorrenziali; riconoscimento della parita' di accesso agli istituti
fiscali ordinariamente applicabili alla generalita' dei  contribuenti
nei periodi d'imposta di  fruizione  delle  agevolazioni,  anche  per
effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere". 
  133. All'articolo 7, comma 2-bis, del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Con
riferimento ad eventuali pagamenti effettuati  prima  della  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non
si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d'imposta". 
  134. All'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  27  aprile  1999,  n.
158,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "sei   anni"   sono
sostituite dalle seguenti: "sette anni". 
  135. Per la valorizzazione delle  attivita'  di  ricerca  avanzata,
alta formazione, interscambio culturale e scientifico tra istituzioni
universitarie  di  alta  formazione  europea  ed   internazionale   e
applicazione dei risultati acquisiti dai  consorzi  interuniversitari
di cui al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
200 del 29 agosto 2003, e al decreto del  medesimo  Ministro  del  30
gennaio 2003, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  36  del  13
febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate  e'
autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto  negli
accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004  con  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  136. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di
accessibilita' al Polo esterno  della  fiera  di  Milano,  ricomprese
nell'ambito "Accessibilita' Fiera di Milano" previsto dalla  delibera
del CIPE n. 121 del 21  dicembre  2001,  pubblicata  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  68  del  21  marzo  2002,  sono
autorizzate le seguenti spese: a favore dell'ANAS, per  le  opere  di
viabilita' per l'importo di 1,25 milioni di euro per l'anno 2006,  di
5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro  per  l'anno
2008; a favore  del  comune  di  Milano,  per  la  realizzazione  dei
collegamenti pubblici e delle opere di interscambio  a  servizio  del
Polo esterno per l'importo di 1,25 milioni di euro per  l'anno  2006,
di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e  di  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2008. 
  137. A decorrere dal 1° gennaio  2006,  le  imposte  o  addizionali
risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o,  se  il
saldo e' negativo,  non  sono  rimborsabili  ,  ne'  utilizzabili  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n.  241,  e  successive  modificazioni,  se  i  relativi
importi, con riferimento alla  singola  imposta  o  addizionale,  non
superano il limite di dodici euro. La disposizione si  applica  anche
alle dichiarazioni presentate con il modello '730'. PERIODO SOPPRESSO
DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. L'articolo 2 della legge 18 aprile
1986, n. 121, e' abrogato. 
  138. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica  e
a modifica di quanto stabilito per il  patto  di  stabilita'  interno
dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre  2004,  n.
311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome  di
Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione  superiore
a 3.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione  superiore  a
50.000 abitanti concorrono  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di
finanza pubblica per il triennio  2006-2008  con  il  rispetto  delle
disposizioni di cui ai commi da 139 a 150, che costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi  degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della  Costituzione.
Limitatamente all'anno 2006, le disposizioni di cui ai  commi  140  e
141 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
  139. Il complesso delle spese  correnti,  per  ciascuna  regione  a
statuto ordinario, determinato ai  sensi  del  comma  142,  non  puo'
essere superiore, per l'anno 2006,  al  corrispondente  ammontare  di
spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per  gli
anni 2007 e 2008,  non  puo'  essere  superiore  al  complesso  delle
corrispondenti  spese  correnti   dell'anno   precedente   aumentato,
rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5  per  cento.  Per  gli
stessi anni il complesso delle spese in conto  capitale,  determinato
ai sensi del comma 143, non puo' essere superiore, per  l'anno  2006,
al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004
aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007  e  2008,
al complesso delle corrispondenti spese in conto  capitale  dell'anno
precedente aumentato del 4 per cento. 
  140. Per gli stessi fini di cui al comma 138: 
    a) per l'anno  2006,  il  complesso  delle  spese  correnti,  con
esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai  sensi  del
comma  142,  per  ciascuna  provincia  e  per  ciascun   comune   con
popolazione superiore a 5.000 abitanti non puo' essere  superiore  al
corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno  2004  diminuito
del 6,5 per cento limitatamente agli enti  locali  che  nel  triennio
2002-2004 hanno  registrato  una  spesa  corrente  media  pro  capite
inferiore a quella media  pro  capite  della  classe  demografica  di
appartenenza e diminuito dell'8 per cento per i restanti enti locali.
Per le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000  abitanti
la riduzione e' del 6,5 per cento. Per l'individuazione  della  spesa
media del triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto
competenza  e  in  conto  residui,  delle  spese  correnti,   e   per
l'individuazione della popolazione, ai  fini  dell'appartenenza  alla
classe demografica, si tiene conto  della  popolazione  residente  in
ciascun anno calcolata secondo i criteri previsti  dall'articolo  156
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Per tali fini, le classi demografiche e la  spesa  media  pro  capite
sono cosi' individuate: 
   1) per le province con  popolazione  fino  a  400.000  abitanti  e
superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media  pro  capite
pari a 153,87 euro; 
   2) per le province con  popolazione  fino  a  400.000  abitanti  e
superficie superiore a 3.000 chilometri  quadrati,  spesa  media  pro
capite pari a 176,47 euro; 
   3) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti  e
superficie fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media  pro  capite
pari a 102,03 euro; 
   4) per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti  e
superficie superiore a 3.000 chilometri  quadrati,  spesa  media  pro
capite pari a 113,24 euro; 
   5) per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999  abitanti,  spesa
media pro capite pari a 589,89 euro; 
   6) per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa
media pro capite pari a 617,49 euro; 
   7) per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa
media pro capite pari a 662,74 euro; 
   8) per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa
media pro capite pari a 768,37 euro; 
   9) per i comuni con popolazione da  100.000  a  249.999  abitanti,
spesa media pro capite pari a 854,59 euro; 
   10) per i comuni con popolazione da 250.000  a  499.999  abitanti,
spesa media pro capite pari a 1.194,38 euro; 
   11) per i comuni con popolazione da  500.000  abitanti  ed  oltre,
spesa media pro capite pari a 1.167,47 euro; 
    b) per l'anno 2007, per gli enti locali di cui al comma  138,  si
applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle
corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 e, per l'anno  2008,  si
applica  un  aumento  dell'1,9   per   cento   al   complesso   delle
corrispondenti spese correnti dell'anno 2007. 
  141. Per gli stessi enti locali di cui al comma 138,  il  complesso
delle spese in conto capitale, determinato ai sensi  del  comma  143,
non  puo'  essere  superiore,  per  l'anno  2006,  al  corrispondente
ammontare  di  spese  in  conto  capitale  dell'anno  2004  aumentato
dell'8,1 per cento e,  per  ciascuno  degli  anni  2007  e  2008,  al
complesso delle corrispondenti  spese  in  conto  capitale  dell'anno
precedente aumentato del 4 per cento. 
  142. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi  139  e  140
deve essere calcolato, sia per la  gestione  di  competenza  sia  per
quella di cassa, al netto delle: 
    a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina  di
settore; 
    b) spese per la sanita' per le sole regioni, cui  si  applica  la
specifica disciplina di settore; 
    c)   spese   per   trasferimenti    correnti    destinati    alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato  e
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco
annualmente  pubblicato   in   applicazione   di   quanto   stabilito
dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
    d)   spese   di   carattere   sociale   quali   risultano   dalla
classificazione per funzioni  previste  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194; 
    e) spese per interessi passivi; 
    f) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato
lo stato di emergenza nonche' quelle  sostenute  dai  comuni  per  il
completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal  Presidente
del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato  di
emergenza; 
    g) spese per oneri derivanti da  sentenze  che  originino  debiti
fuori bilancio; 
    h)  spese  derivanti  dall'esercizio  di  funzioni  trasferite  o
delegate da parte delle regioni ed esercitate  dagli  enti  locali  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2005,  nei  limiti  dei   corrispondenti
trasferimenti finanziari attribuiti  dall'amministrazione  regionale.
Conseguentemente, il livello di spesa  per  il  2004  delle  regioni,
assunto a base di calcolo per la riduzione  del  3,8  per  cento,  ai
sensi  del  comma  139,  e'  ridotto  in  misura  pari  ai   predetti
trasferimenti correnti. 
  143. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139
e 141 deve essere calcolato, sia per la gestione  di  competenza  che
per quella di cassa, al netto delle: 
    a) spese per  trasferimenti  in  conto  capitale  destinati  alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato  e
individuate  dall'ISTAT   nell'elenco   annualmente   pubblicato   in
applicazione di quanto stabilito  dall'articolo  1,  comma  5,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
    b) spese derivanti da concessioni di crediti; 
    c) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato
lo stato di emergenza nonche' quelle  sostenute  dai  comuni  per  il
completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal  Presidente
del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato  di
emergenza; 
    d)  spese  derivanti  dall'esercizio  di  funzioni  trasferite  o
delegate da parte delle regioni ed esercitate  dagli  enti  locali  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2005,  nei  limiti  dei   corrispondenti
trasferimenti finanziari attribuiti  dall'amministrazione  regionale.
Conseguentemente, il livello di spesa  per  il  2004  delle  regioni,
assunto a base di calcolo per l'aumento del 4,8 per cento,  ai  sensi
del comma 139, e' ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in
conto capitale. 
  144. Gli enti di cui al comma 138  possono  eccedere  i  limiti  di
spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese  in  conto  capitale
nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni  di  spesa  corrente
aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140. 
  145. Gli enti possono eccedere i  limiti  di  spesa  stabiliti  dai
commi 139 e 141 per spese in conto capitale nei limiti  dei  proventi
derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche per  le
erogazioni a titolo gratuito e liberalita'. 
  146. I comuni possono eccedere i  limiti  di  spesa  stabiliti  dal
comma 141 per  spese  in  conto  capitale  nei  limiti  dei  proventi
derivanti dalla  quota  di  partecipazione  all'azione  di  contrasto
all'evasione fiscale di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248. 
  147. Limitatamente all'anno 2006 il complesso delle spese in  conto
capitale di cui ai commi 139 e 141 e' calcolato anche al netto  delle
spese  in  conto  capitale  derivanti  da   interventi   cofinanziati
dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti  quote  di  parte
nazionale. Le spese in conto capitale relative agli interventi per il
trasporto su ferro ricadenti  nel  territorio  della  Capitale  della
Repubblica sono escluse dal patto di stabilita' interno. 
  148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto  speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31
marzo di  ciascun  anno,  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonche'
dei relativi pagamenti, in coerenza  con  gli  obiettivi  di  finanza
pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per  quanto
riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai  punti  7  e  12
dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali  in
sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in  caso  di  mancato
accordo si applicano le  disposizioni  stabilite  per  le  regioni  a
statuto ordinario. Per  gli  enti  locali  dei  rispettivi  territori
provvedono, alle finalita' di cui ai commi da 138 a 150, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  ai
sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi  statuti
di autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Qualora  le
predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo
di ciascun anno, si applicano, per gli  enti  locali  dei  rispettivi
territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali.  Resta
ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei
confronti degli enti ed organismi strumentali. 
  149. Gli enti di nuova istituzione nell'anno  2006,  o  negli  anni
successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilita' interno
dall'anno in cui e' disponibile la  base  annua  di  calcolo  su  cui
applicare dette regole. 
  150. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate  dall'articolo
1, commi 30,  32  e  37,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311.
All'articolo 1, commi 30 e 31, della citata legge n. 311 del 2004, le
parole: "i comuni con popolazione superiore a 30.000  abitanti"  sono
sostituite dalle seguenti: "i  comuni  con  popolazione  superiore  a
20.000 abitanti". 
  151. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre  1999,  n.
488, le parole: "1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "15
gennaio 2006". Il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo  39
e' adottato entro il 15 gennaio 2006. 
  152. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale  e
comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di
cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,
gia' confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2,  comma  18,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo  1,
comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  sono  prorogate  per
l'anno 2006. 
  153. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo  ente
locale  sono   determinati   in   base   alle   disposizioni   recate
dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  154. I contributi e le  altre  provvidenze  in  favore  degli  enti
locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006. 
  155. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 2006 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2006. 
  156. Ai fini dell'approvazione del  bilancio  di  previsione  degli
enti locali e della verifica della salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio sono confermate, per l'anno 2006,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre  2004,  n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 
  157. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto  degli
obblighi comunitari  della  Repubblica,  al  rispetto  del  patto  di
stabilita'   interno,   alla   realizzazione   degli   obiettivi   di
contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'  al
fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di  beni
e servizi nel rispetto dei principi di tutela  della  concorrenza,  i
commi 158, 159 e 160 stabiliscono le disposizioni per  assicurare  il
coordinamento della finanza pubblica. 
  158. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di  spesa,
promosse anche ai sensi dell'articolo  59  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, espletano le funzioni di  centrali  di  committenza  in
favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali  aventi  sede
nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano  valutazioni
in ordine alla utilizzabilita' delle suddette convenzioni stipulate o
degli acquisti effettuati ai  fini  del  rispetto  dei  parametri  di
qualita-prezzo di cui  all'articolo  26,  comma  3,  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488. 
  159.  Resta  salva  la  facolta'  delle  amministrazioni  ed   enti
regionali o locali di aderire alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  ovvero  di
procedere ad acquisti in via  autonoma  nel  rispetto  dei  parametri
stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26. 
  160. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi,  gli
enti locali e gli enti decentrati di spesa  possono  avvalersi  della
consulenza  e  del  supporto  della  CONSIP  Spa,  anche  nelle   sue
articolazioni territoriali, ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  172,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  161. Sono tenute alla codificazione uniforme  di  cui  all'articolo
28, commi 3, 4 e  5,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  le
amministrazioni  inserite   nel   conto   economico   consolidato   e
individuate  nell'elenco   annualmente   pubblicato   dall'ISTAT   in
applicazione di quanto stabilito  dall'articolo  1,  comma  5,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. La disposizione  di  cui  al  periodo
precedente non si applica agli organi costituzionali. 
  162. Per il finanziamento del Fondo nazionale per  la  montagna  di
cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' autorizzata
la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. 
  163. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
"2. Per i  proventi  dei  titoli  obbligazionari  emessi  dagli  enti
territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23  dicembre
1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo  2.
Tale imposta spetta agli  enti  territoriali  emittenti  ed  e'  agli
stessi versata con le modalita'  di  cui  al  capo  III  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241". 
  164. La disciplina del conto economico prevista  dall'articolo  229
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. 
  165. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.
311, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite con  le  seguenti:
"31 dicembre 2006". 
  166. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica  e
del coordinamento della  finanza  pubblica,  gli  organi  degli  enti
locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti
sezioni regionali di controllo della Corte dei  conti  una  relazione
sul  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  di  competenza  e  sul
rendiconto dell'esercizio medesimo. 
  167. La Corte dei conti definisce  unitariamente  criteri  e  linee
guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione
economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al
comma 166, che, in ogni caso, deve  dare  conto  del  rispetto  degli
obiettivi  annuali   posti   dal   patto   di   stabilita'   interno,
dell'osservanza del vincolo  previsto  in  materia  di  indebitamento
dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni  grave
irregolarita'  contabile  e  finanziaria   in   ordine   alle   quali
l'amministrazione non abbia adottato le misure  correttive  segnalate
dall'organo di revisione. 
  168. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 OTTOBRE 2012,  N.  174,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213. 
  169. Per l'esercizio dei compiti di cui ai commi 166, 167 e 168, la
Corte dei conti puo' avvalersi della collaborazione di esperti  anche
estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo  di  dieci
unita',  particolarmente  qualificati   nelle   materie   economiche,
finanziarie e statistiche, nonche', per  le  esigenze  delle  sezioni
regionali di  controllo  e  sino  al  completamento  delle  procedure
concorsuali di cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino
ad un massimo di cinquanta unita', in possesso di laurea  in  scienze
economiche ovvero di diploma  di  ragioniere  e  perito  commerciale,
collocato in posizione di fuori ruolo o di comando. 
  170. Le disposizioni dei commi 166 e 167 si  applicano  anche  agli
enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di  enti  di  cui  al
presente comma che non abbiano rispettato gli  obblighi  previsti  ai
sensi del comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione  alla
regione interessata per i conseguenti provvedimenti. 
  171. All'articolo 2 della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  dopo  il
comma 3 e' inserito il seguente: 
"3-bis. Nella formulazione delle previsioni di spesa si  tiene  conto
degli esiti del controllo eseguito dalla Corte  dei  conti  ai  sensi
dell'articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994,  n.
20. Nelle note  preliminari  della  spesa  sono  indicate  le  misure
adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti". 
  172. All'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994,  n.  20,
dopo le parole: "agli organi elettivi" sono inserite le seguenti:  ",
entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione,". 
  173. Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di  importo
superiore a  5.000  euro  devono  essere  trasmessi  alla  competente
sezione  della  Corte  dei  conti  per  l'esercizio   del   controllo
successivo sulla gestione. 
  174. Al fine di realizzare una piu'  efficace  tutela  dei  crediti
erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al  regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038,  si  interpreta  nel  senso  che  il
procuratore regionale della Corte  dei  conti  dispone  di  tutte  le
azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla  procedura
civile,  ivi  compresi  i  mezzi  di  conservazione  della   garanzia
patrimoniale di cui al libro VI,  titolo  III,  capo  V,  del  codice
civile. 
  175. Al fine di assicurare il corretto svolgimento  delle  funzioni
di cui ai commi da 166  a  174,  la  Corte  dei  conti  puo'  avviare
apposito concorso pubblico su base regionale per il  reclutamento  di
un contingente  complessivo  non  superiore  a  cinquanta  unita'  di
personale  amministrativo  a  tempo  indeterminato  dell'area  C   in
possesso di laurea in scienze economiche o statistiche e  attuariali,
da destinare alle sezioni  regionali  di  controllo.  Le  conseguenti
assunzioni sono disposte in deroga a quanto  stabilito  dall'articolo
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  176. Ai fini di quanto disposto  dall'articolo  48,  comma  1,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le  risorse  per  la
contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005
dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  e
dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  a
carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
2006, di 390 milioni di euro da  destinare  anche  all'incentivazione
della produttivita'. 
  177. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge  24
dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89,  della  legge  30
dicembre  2004,  n.  311,  per  i  miglioramenti  economici   e   per
l'incentivazione della produttivita' al rimanente  personale  statale
in regime di diritto pubblico  riferite  al  biennio  2004-2005  sono
incrementate di 155 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2006  con
specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale  delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo  12
maggio 1995, n. 195. 
  178. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  i  maggiori  oneri  di
personale    del    biennio    contrattuale    2004-2005    derivanti
dall'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal  Governo  e
dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005,  per  il  personale
dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti  pubblici  diversi
dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio  dello
Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2006. La presente disposizione non si applica alle  regioni
a statuto speciale, alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
nonche' agli enti  locali  ricadenti  nel  territorio  delle  regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si
applica il comma 182. 
  179. Al  riparto  delle  risorse  indicate  al  comma  178  tra  le
amministrazioni  dei  comparti  interessati  si  provvede,  dopo   la
sottoscrizione  dei  rispettivi  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro,  sulla  base  delle  modalita'  e  dei  criteri  che  saranno
definiti, entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 
  180. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. 
  181. Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178,  comprensive  degli
oneri contributivi e dell'IRAP  di  cui  al  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo  complessivo
massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h),  della  legge  5
agosto 1978, n. 468. 
  182. Per le finalita' indicate al comma 178,  in  deroga  a  quanto
stabilito dall'intesa Stato-regioni  del  23  marzo  2005,  attuativa
dell'articolo 1, comma 173, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  105
del 7 maggio 2005, il concorso dello  Stato  al  finanziamento  della
spesa sanitaria e' incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di
euro a decorrere dal 2006. 
  183. Per il biennio 2006-2007, in  applicazione  dell'articolo  48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  gli  oneri
posti a carico del bilancio statale per la contrattazione  collettiva
nazionale sono quantificati complessivamente in 222 milioni  di  euro
per l'anno 2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
  184. Per il biennio  2006-2007,  le  risorse  per  i  miglioramenti
economici del  rimanente  personale  statale  in  regime  di  diritto
pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per
l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno  2007  con
specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di  euro
per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui  al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. (12) 
  185. Le somme di cui ai commi 183 e 184,  comprensive  degli  oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo  complessivo  massimo
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h),  della  legge  5  agosto
1978, n. 468. 
  186. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti  pubblici  diversi  dall'amministrazione  statale,   gli   oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007,  nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici  al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico  dei  rispettivi  bilanci  ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In
sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti  dall'articolo
47, comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  i
comitati di settore provvedono alla  quantificazione  delle  relative
risorse, attenendosi ai  criteri  previsti  per  il  personale  delle
amministrazioni dello Stato di cui  al  comma  183.  A  tale  fine  i
comitati di settore si  avvalgono  dei  dati  disponibili  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze comunicati  dalle  rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei  dati  concernenti
il personale dipendente. 
  187. A decorrere dall'anno 2006  le  amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali
di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, e  successive  modificazioni,  gli  enti  pubblici  non
economici, gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di
cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale  a
tempo  determinato  o  con  convenzioni  ovvero  con   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 40 per cento
della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2003. Per  il
comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta  formazione  e
specializzazione  artistica  e  musicale  trovano   applicazione   le
specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di
cui al presente comma costituisce illecito disciplinare  e  determina
responsabilita' erariale. (12) (28) 
  188. Per gli enti  di  ricerca,  l'Istituto  superiore  di  sanita'
(ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni
sul lavoro  (INAIL),  l'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari
regionali  (AGE.NA.S),  l'Agenzia  italiana   del   farmaco   (AIFA),
l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per  le  nuove
tecnologie, l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA),
l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonche' per le universita'  e
le scuole superiori  ad  ordinamento  speciale  e  per  gli  istituti
zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni
a tempo determinato e  la  stipula  di  contratti  di  collaborazione
coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di  ricerca  e
di  innovazione  tecnologica  ovvero  di  progetti   finalizzati   al
miglioramento di servizi anche didattici  per  gli  studenti,  i  cui
oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli  enti
o del Fondo ordinario per gli enti di ricerca  o  del  Fondo  per  il
finanziamento ordinario delle universita', fatta eccezione per quelli
finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo  4,  comma  2,
del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. 
  189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei  fondi
per  il  finanziamento   della   contrattazione   integrativa   delle
amministrazioni  dello  Stato,  delle  agenzie,  incluse  le  Agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti  pubblici
non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e delle  universita',  determinato  ai  sensi  delle  rispettive
normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto per  l'anno
2004 come certificato dagli organi di controllo di  cui  all'articolo
48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e,  ove
previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento. 
  190.  E'  fatto  divieto  di  costituire  i  fondi  in  assenza  di
certificazione, da parte degli organi di controllo di  cui  al  comma
189, della compatibilita' economico-finanziaria dei fondi relativi al
biennio precedente. 
  191. L'ammontare complessivo dei  fondi  puo'  essere  incrementato
degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali,  che
non risultino gia' confluiti nei fondi dell'anno 2004. 
  192. A decorrere dal 1° gennaio  2006,  al  fine  di  uniformare  i
criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad
essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi
quelli a carico delle amministrazioni,  anche  se  di  pertinenza  di
altri capitoli di spesa. 
  193.  Gli  importi  relativi  alle  spese   per   le   progressioni
all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano  ad
essere a carico dei pertinenti  fondi  e  sono  portati,  in  ragione
d'anno, in detrazione  dai  fondi  stessi  per  essere  assegnati  ai
capitoli stipendiali fino alla  data  del  passaggio  di  area  o  di
categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione  dal
servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A  decorrere  da  tale  data  i
predetti importi sono riassegnati, in  base  alla  vigente  normativa
contrattuale, ai fondi medesimi. 
  194. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche,
ai fini del finanziamento della contrattazione  integrativa,  tengono
conto dei processi di rideterminazione delle  dotazioni  organiche  e
degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale
a tempo indeterminato. 
  195. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi da 189 a  197
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato
e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali,  al
miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme  non  possono  essere
utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi. 
  196. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua
assenza l'organo  di  controllo  interno  equivalente,  vigila  sulla
corretta applicazione della normativa di cui ai commi da  189  a  197
anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40,  comma  3,  ultimo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  in  ordine
alla  nullita'  ed  inapplicabilita'  delle   clausole   contrattuali
difformi. 
  197. Per il triennio  2006-2008,  gli  stanziamenti  relativi  alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo,  e
delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e  64  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,  sono
ridotti del 10 per cento rispetto alle somme  assegnate  allo  stesso
titolo nell'anno 2004 alle  singole  amministrazioni  con  esclusione
degli  stanziamenti  relativi  all'amministrazione   della   pubblica
sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica, al Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  al
personale del Dipartimento  della  protezione  civile,  al  personale
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per il
personale impegnato  nei  settori  operativi  ed  all'amministrazione
della giustizia per i servizi istituzionali a  turno  di  custodia  e
sorveglianza dei detenuti e  degli  internati  e  per  i  servizi  di
traduzione dei medesimi nonche' per la trattazione  dei  procedimenti
penali relativi a fatti di criminalita' organizzata. 
  198.  Le  amministrazioni  regionali  e  gli  enti  locali  di  cui
all'articolo 2, commi 1 e 2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche'  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento  delle  economie
di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre  2004,
n. 311, concorrono alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica adottando misure necessarie a  garantire  che  le  spese  di
personale,  al  lordo   degli   oneri   riflessi   a   carico   delle
amministrazioni e dell'IRAP, non superino  per  ciascuno  degli  anni
2006,  2007  e  2008  il  corrispondente  ammontare  dell'anno   2004
diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le  spese
per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre  forme  di
rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. 
  199. Ai fini dell'applicazione del comma 198, le spese di personale
sono considerate al netto: 
    a) per l'anno 2004 delle spese per  arretrati  relativi  ad  anni
precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 
    b) per  ciascuno  degli  anni  2006,  2007  e  2008  delle  spese
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi  nazionali  di  lavoro
intervenuti successivamente all'anno 2004. 
  200. Gli enti destinatari del  comma  198,  nella  loro  autonomia,
possono fare riferimento,  quali  indicazioni  di  principio  per  il
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di  cui  al
comma  198,  alle  misure  della  presente   legge   riguardanti   il
contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti
all'utilizzo di personale a tempo  determinato,  nonche'  alle  altre
specifiche misure in materia di personale. 
  201. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  possono
altresi' concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al  comma
198  attraverso  interventi  diretti  alla  riduzione  dei  costi  di
funzionamento  degli  organi  istituzionali,  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 82, comma 11,  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267  del  2000,  e  delle  altre  disposizioni
normative vigenti. 
  202.  Al  finanziamento  degli  oneri  contrattuali   del   biennio
2004-2005 concorrono le economie di  spesa  di  personale  riferibili
all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. (22) 
  203. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni
del comma 198 costituiscono strumento  di  rafforzamento  dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005,  attuativa  dell'articolo  1,  comma
173, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311.  Gli  effetti  di  tali
disposizioni nonche' di quelle  previste  per  i  medesimi  enti  del
Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e  107,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nell'ambito del  tavolo
tecnico per la verifica degli  adempimenti  di  cui  all'articolo  12
della medesima intesa, ai fini del concorso  da  parte  dei  predetti
enti al rispetto degli  obblighi  comunitari  ed  alla  realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di  cui  al
comma 198, in  caso  di  mancato  conseguimento  degli  obiettivi  di
risparmio di spesa ivi previsti, e' fatto  divieto  di  procedere  ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del  monitoraggio
e della verifica degli adempimenti di cui al citato  comma  198,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da  emanare  previo
accordo tra Governo, regioni ed autonomie  locali  da  concludere  in
sede di Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene
costituito un tavolo tecnico con  rappresentanti  del  sistema  delle
autonomie designati dai relativi  enti  esponenziali,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del  Consiglio
dei Ministri - Dipartimento degli affari regionali  e  del  Ministero
dell'interno, con l'obiettivo di: 
    a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e  delle
finanze, la documentazione da  parte  degli  enti  destinatari  della
norma, certificata dall'organo di revisione contabile,  delle  misure
adottate e dei risultati conseguiti; 
    b)  fissare  specifici  criteri  e  modalita'  operative,   anche
campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000  abitanti
e per  le  comunita'  montane  con  popolazione  inferiore  a  50.000
abitanti,  per  il  monitoraggio   e   la   verifica   dell'effettivo
conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa; 
    c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalita' operative
di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta,  la  puntuale
applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento; 
    d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento
strutturale della spesa di personale per  gli  enti  destinatari  del
comma 198. 
  204-bis. Le risultanze delle  operazioni  di  verifica  del  tavolo
tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale,  alla
Corte dei conti, anche ai fini  del  referto  sul  costo  del  lavoro
pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del
comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il  divieto  di
assunzione a qualsiasi titolo. 
  204-ter. Ai fini dell'attuazione dei  commi  198,  204  e  204-bis,
limitatamente agli enti locali in condizione di  avanzo  di  bilancio
negli ultimi tre esercizi, sono  escluse  dal  computo  le  spese  di
personale riferite a contratti di lavoro a tempo  determinato,  anche
in forma di collaborazione coordinata e continuativa,  stipulati  nel
corso dell'anno 2005. 
  205. Per le regioni e le autonomie locali,  le  economie  derivanti
dall'attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti
ai fini del miglioramento dei relativi saldi. 
  206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono  principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi  degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
  207. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163. 
  208.  Le  somme  finalizzate  alla   corresponsione   di   compensi
professionali comunque dovuti al  personale  dell'avvocatura  interna
delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni
contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri  riflessi  a
carico del datore di lavoro. 
  209. L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97,  e  successive
modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del  mutamento  di
sede  la  domanda  o  la  disponibilita'  o  il   consenso   comunque
manifestato dai magistrati per il cambiamento della localita' sede di
servizio e' da considerare, ai fini del riconoscimento del  beneficio
economico  previsto  dalla  citata  disposizione,  come  domanda   di
trasferimento di sede. 
  210. Nei confronti dei dipendenti delle  amministrazioni  pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  per  la  determinazione
dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrita'  fisica
riconosciuta dipendente da causa di servizio si  considera  l'importo
dello stipendio tabellare in godimento  alla  data  di  presentazione
della domanda, con esclusione di  tutte  le  altre  voci  retributive
anche aventi carattere fisso e continuativo. 
  211. La disposizione  di  cui  al  comma  210  non  si  applica  ai
dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla  data
del 1° gennaio 2006. 
  212. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosi' come
interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008. 
  213. L'indennita' di trasferta di cui all'articolo 1, primo  comma,
della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo  1,  primo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n.  513,
l'indennita'  supplementare  prevista  dal  primo  e  secondo   comma
dell'articolo 14 della  legge  18  dicembre  1973,  n.  836,  nonche'
l'indennita'  di  cui  all'articolo   8   del   decreto   legislativo
luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse
le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali
e nei provvedimenti  di  recepimento  degli  accordi  sindacali,  ivi
compresi quelli relativi alle  carriere  prefettizia  e  diplomatica.
213-bis. Le disposizioni di cui al comma  213  non  si  applicano  al
personale delle Forze amate di polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei
vigili  del  fuoco,  fermi  restando  gli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio. Le predette disposizioni  non  si  applicano,  inoltre,  al
personale ispettivo del lavoro  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale
(INPS),  dell'Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  per   i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di previdenza per
il  settore  marittimo  (IPSEMA)  e   dell'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),  nonche'  al
personale delle agenzie fiscali e al  personale  ispettivo  dell'Ente
nazionale dell'aviazione civile. (40) 
  213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non  si  applicano  al
personale delle  Forze  armate  e  di  polizia,  fermi  restando  gli
ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette  disposizioni  non  si
applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro  del  Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale  della
previdenza  sociale  (INPS),  dell'Ente  nazionale  di  previdenza  e
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS),  dell'Istituto
di previdenza per  il  settore  marittimo  (IPSEMA)  e  dell'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
(INAIL), nonche' al personale delle agenzie fiscali  e  al  personale
ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile. 
  214. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, e gli enti  di  cui  all'articolo  70,  comma  4,  del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali  non  trova
diretta applicazione il comma 213, adottano,  anche  in  deroga  alle
specifiche disposizioni  di  legge  e  contrattuali,  le  conseguenti
determinazioni sulla base dei  rispettivi  ordinamenti  nel  rispetto
della propria autonomia organizzativa. 
  215. Tutte le indennita' collegate a specifiche posizioni d'impiego
o  servizio  o  comunque  rapportate  all'indennita'  di   trasferta,
comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86,  all'articolo
13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e  successive  modificazioni,  e
all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133,  restano  stabilite
nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata  in  vigore
della presente legge. 
  216. Ai fini del contenimento della spesa  pubblica,  al  personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni,  che  si  reca  in  missione  o  viaggio  di  servizio
all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in  aereo  spetta  nel
limite delle spese per la classe economica.  E'  abrogato  il  quinto
comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836. (16) 
  217. L'articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno  1926,
n. 941, e successive modificazioni, e' abrogato. 
  218. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.  124,
si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito
nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed  ausiliario  (ATA)
statale e' inquadrato, nelle  qualifiche  funzionali  e  nei  profili
professionali  dei  corrispondenti  ruoli  statali,  sulla  base  del
trattamento  economico  complessivo   in   godimento   all'atto   del
trasferimento, con  l'attribuzione  della  posizione  stipendiale  di
importo pari o  immediatamente  inferiore  al  trattamento  annuo  in
godimento al 31  dicembre  1999  costituito  dallo  stipendio,  dalla
retribuzione  individuale  di   anzianita'   nonche'   da   eventuali
indennita',  ove  spettanti,  previste   dai   contratti   collettivi
nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data
dell'inquadramento.  L'eventuale  differenza  tra   l'importo   della
posizione stipendiale di inquadramento  e  il  trattamento  annuo  in
godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta
ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini  del
conseguimento della successiva posizione stipendiale. E' fatta  salva
l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata  in  vigore
della presente legge. 
  219. All'articolo  68  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma  e'
sostituito dal seguente: 
"Per le infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio, e' a
carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo
indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica eventualmente subita
dall'impiegato".(12) 
  220. Sono abrogati  gli  articoli  da  42  a  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonche'  la  legge
1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962,  n.  1116,  ed  i
decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse. (12) 
  221. Sono  contestualmente  abrogate  tutte  le  disposizioni  che,
comunque, pongono le spese di  cura  a  carico  dell'amministrazione,
contenute nei contratti collettivi nazionali e nei  provvedimenti  di
recepimento degli accordi sindacali,  ivi  comprese  quelle  relative
alle carriere prefettizie e diplomatica nonche' alle Forze di polizia
ad ordinamento  civile  e  militare,  ed  in  particolare  quelle  di
recepimento dello schema di  concertazione  per  il  personale  delle
Forze  armate.  Rimangono  impregiudicate   le   prestazioni   dovute
dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze  armate  o
appartenente ai Corpi di  polizia  che  abbia  contratto  malattia  o
infermita' nel corso di missioni compiute al di fuori del  territorio
nazionale. (12) 
  222. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, primo comma, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: 
   "a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o
in comune sede di corte di appello"; 
    b) all'articolo 11, primo comma, il numero 1) e'  sostituito  dal
seguente: 
   "1) uffici regionali del lavoro e della massima  occupazione,  con
sede in ogni capoluogo di regione  o  in  comune  sede  di  corte  di
appello". 
  223. Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215,  219  e  220
costituiscono  norme  non  derogabili   dai   contratti   o   accordi
collettivi. 
  224. Tra le disposizioni riconosciute  inapplicabili  dall'articolo
69, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, a seguito della stipulazione  dei  contratti  collettivi  del
quadriennio 1994/1997 e' ricompreso l'articolo 5, terzo comma,  della
legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito dall'articolo  1  della
legge 31  marzo  1954,  n.  90,  in  materia  di  retribuzione  nelle
festivita' civili nazionali ricadenti di  domenica.  E'  fatta  salva
l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata  in  vigore
della presente legge. 
  225.  Ai  fini  della  definizione   delle   situazioni   pendenti,
l'articolo 42, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per  il
periodo della sua vigenza si interpreta nel senso che  l'applicazione
del trattamento economico previsto dal terzo periodo  e'  subordinata
alla previa definizione del  trattamento  giuridico  ed  economico  e
dell'ordinamento delle  carriere  del  personale  dell'Autorita'  per
l'informatica nella pubblica amministrazione mediante il  regolamento
previsto dal primo periodo. Dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge e fino alla definizione  del  regolamento  di  cui  al
precedente periodo e' sospesa qualsiasi procedura esecutiva  relativa
a pronunce  giurisdizionali  non  passate  in  giudicato  concernenti
l'applicazione del suddetto trattamento economico. 
  226. L'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,
nei confronti del personale dipendente si interpreta  nel  senso  che
alla determinazione dell'assegno personale non  riassorbibile  e  non
rivalutabile concorre  il  trattamento,  fisso  e  continuativo,  con
esclusione  della  retribuzione  di  risultato  e   di   altre   voci
retributive  comunque  collegate  al  raggiungimento   di   specifici
risultati o obiettivi. 
  227. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, per il personale del comparto Ministeri  e'  stanziata
la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e  di  20  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2007. 
  228. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  229. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  230. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
"5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La  presente
disposizione  costituisce  norma   non   derogabile   dai   contratti
collettivi". 
  231. Con riferimento alle sentenze di primo grado  pronunciate  nei
giudizi di responsabilita' dinanzi alla Corte  dei  conti  per  fatti
commessi antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, i soggetti nei cui confronti  sia  stata  pronunciata
sentenza di condanna possono  chiedere  alla  competente  sezione  di
appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga  definito
mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10  per  cento  e
non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella  sentenza.
(56) 
  232. La sezione di appello, con decreto  in  camera  di  consiglio,
sentito il procuratore competente, delibera in merito alla  richiesta
e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in  misura  non
superiore al 30 per cento del danno quantificato  nella  sentenza  di
primo grado, stabilendo il termine per il versamento. (56) 
  233. Il giudizio di appello si intende definito a  decorrere  dalla
data di deposito della ricevuta di versamento  presso  la  segreteria
della sezione di appello. (56) 
  234. Per le esigenze del Ministero degli affari esteri connesse  al
rinnovo dei seggi non permanenti del  Consiglio  di  sicurezza  delle
Nazioni Unite, e' autorizzata la spesa di euro 3 milioni per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008. 
  235. PERIODO SOPPRESSO DAL  D.P.R.  14  MAGGIO  2007,  N.  78.  Per
ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative attribuzioni
e potenziare le strutture di supporto e' autorizzata la  spesa  di  1
milione di euro dall'anno 2006. 
  236. All'articolo 4-bis, comma  2,  del  decreto-legge  19  gennaio
2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005,
n. 37,  le  parole:  ",  per  l'anno  2005,"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "a decorrere dal 2005". 
  237. I Ministeri  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  della
giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio  sono  autorizzati
ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con
contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  prorogati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' continuare ad  avvalersi
fino  al  31  dicembre  2006  del  personale  utilizzato   ai   sensi
dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e
successive modificazioni. 
  238. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria,  puo'  continuare  ad  avvalersi,
fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi  dell'articolo  3,  comma  66,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro. 
  239. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i  contratti
di  lavoro  a  tempo  determinato  stipulati   dagli   organi   della
magistratura amministrativa nonche' i contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato  stipulati  dall'Istituto  nazionale   della   previdenza
sociale  (INPS),  dall'Istituto  nazionale  di   previdenza   per   i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e  dall'INAIL  gia'
prorogati ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  118,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, i cui  oneri  continuano  ad  essere  posti  a
carico dei bilanci degli enti predetti. 
  240. L'Agenzia per la protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi
tecnici (APAT) puo' continuare ad  avvalersi,  fino  al  31  dicembre
2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a  tempo
determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilita' e di
collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata
per lo stesso personale nell'anno  2005  dalla  predetta  Agenzia.  I
relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il
CNIPA e' autorizzato  a  prorogare,  fino  al  31  dicembre  2006,  i
rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in
servizio nell'anno 2005. I relativi oneri continuano  a  fare  carico
sul bilancio del CNIPA. 
  241. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per  i  lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) puo' continuare ad avvalersi,  fino  al  31
dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto
di  lavoro  a  tempo  determinato,  nel  limite  massimo   di   spesa
complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005.  I
relativi oneri continuano ad  essere  posti  a  carico  del  bilancio
dell'ENPALS. 
  242. Il Corpo forestale dello Stato e'  autorizzato  ad  avvalersi,
fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo  determinato  assunto
ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei  limiti  della  spesa
sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005. 
  243. Le procedure di conversione in  rapporti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  dei  contratti  di  formazione  e   lavoro,   di   cui
all'articolo 1, comma 121, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e
delle modalita' previste dalla normativa vigente per l'assunzione  di
personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati  con
il personale interessato  alla  predetta  conversione  sono  comunque
prorogati al 31 dicembre 2006. 
  244. I comandi del personale delle societa' Poste  italiane  Spa  e
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo  1,
comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31
dicembre 2006. 
  245. Per la proroga delle attivita' di cui all'articolo  78,  comma
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro. 
  246. Per l'anno 2006, a valere sul fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 96, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e'  assicurata
l'assunzione di 2.500 unita' di personale da  impiegare  direttamente
in compiti di ordine e  sicurezza  pubblica,  di  cui  1.500  per  la
Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unita' si provvede con le
procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo  periodo,  su  proposta
del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica e dell'economia e delle finanze. 
  247.  Al  fine  di  assicurare  con  carattere  di  continuita'  la
prosecuzione delle attivita' svolte dal personale di cui ai commi  da
237 a 242, le amministrazioni  ivi  richiamate  possono  avviare,  in
deroga all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di
un contingente complessivo non superiore a 7.000 unita' di  personale
a  tempo  indeterminato.  Nella  valutazione   dei   titoli   vengono
considerati prioritariamente i servizi effettivamente  svolti  presso
pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati
presso le amministrazioni  che  bandiscono  i  concorsi  nei  profili
professionali  richiesti  dalle  citate  procedure  di  reclutamento,
inclusi quelli per i quali  e'  richiesto  il  solo  requisito  della
scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto  contingente  fra
le varie amministrazioni si provvede con le modalita' di cui al comma
4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata  dall'atto  di  programmazione  triennale  del
fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio  2006  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  248.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  247  sono  tenute  a
trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e  al
Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei  concorsi
autorizzati. 
  249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono  disposte
per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo  1,
comma 95, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  secondo  le
modalita' previste dal comma 250. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le
amministrazioni di cui al comma 247 possono continuare  ad  avvalersi
del personale ivi indicato, fino al completamento  della  progressiva
sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali
di cui ai commi da 246 a 253. 
  250. Ai fini di quanto previsto dal comma 247,  le  amministrazioni
predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato
con i vincitori dei concorsi a  tempo  indeterminato  indicando,  per
ciascuna qualifica, il numero e  la  decorrenza  delle  assunzioni  a
tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui  al
comma 247. I predetti  piani,  corredati  da  una  relazione  tecnica
dimostrativa  delle  implicazioni  finanziarie,  sono  approvati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
funzione pubblica. 
  251. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di  cui  al
comma 249, nonche' la temporanea prosecuzione dei rapporti di  lavoro
diretti ad assicurare lo svolgimento  delle  attivita'  istituzionali
nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento previste
dai commi da 247 a 250,  a  decorrere  dall'anno  2007  e'  istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze  un  fondo  per  un
importo pari  a  180  milioni  di  euro.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base  dei  piani  di
cui al comma 250, al trasferimento alle  amministrazioni  interessate
alle procedure di reclutamento previste dai commi da 247 a 253  delle
occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con  autonomia  di  bilancio
provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 247 a
253 nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci. 
  252. A decorrere  dall'avvio  delle  procedure  di  assunzione  dei
vincitori  dei  concorsi  di  cui   al   comma   247,   le   relative
amministrazioni  non  possono  avvalersi   di   personale   a   tempo
determinato per le funzioni di cui al comma 247. 
  253. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
funzione pubblica ed  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
ai commi da 247 a 252. 
  254. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio  2003,  n.  3,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, dopo le parole: "L'Alto Commissario" sono inserite
le seguenti: ", che si avvale di un vice Commissario  vicario  scelto
dal Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta,  tra  gli
appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali  e'
scelto il Commissario,"; 
    b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
   "e)  supporto  di  un  vice  Commissario  aggiunto,  nominato  dal
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario,  e
cinque   esperti,   tutti   scelti   tra   i   magistrati   ordinari,
amministrativi e contabili e  gli  avvocati  dello  Stato,  collocati
obbligatoriamente fuori  ruolo  o  in  aspettativa  retribuita  dalle
rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme
ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi  inclusi
quelli del personale di cui all'articolo  2,  comma  4,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti  ai  ruoli  degli
organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di  cinque  anni
di servizio effettivo nell'amministrazione di  appartenenza,  nonche'
altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo
1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni,  in  posizione  di   comando   secondo   i
rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato  all'ufficio
del Commissario il servizio e' equiparato ad ogni  effetto  a  quello
prestato presso le amministrazioni di appartenenza". 
  255. Per le finalita' di cui al comma 254 e' autorizzata  la  spesa
di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2006. 
  256. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti: 
   "c-bis) il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  -
Direzione  generale  della  tutela  delle   condizioni   di   lavoro,
esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia  le  proprie
sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero
per quei datori di lavoro con  unica  sede  di  lavoro  associati  ad
organizzazioni imprenditoriali  che  abbiano  predisposto  a  livello
nazionale schemi di  convenzioni  certificati  dalla  commissione  di
certificazione istituita presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali gia'
operanti presso la Direzione generale della tutela  delle  condizioni
di lavoro; 
   c-ter) i consigli provinciali dei consulenti  del  lavoro  di  cui
alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti  di
lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica"; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis. Nel solo caso di  cui  al  comma  1,  lettera  c-bis),  le
commissioni  di  certificazione   istituite   presso   le   direzioni
provinciali del lavoro e le province limitano la loro  funzione  alla
ratifica di quanto certificato dalla  commissione  di  certificazione
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali". 
  257. A valere sul fondo di cui  all'articolo  1,  comma  96,  della
legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  sono  considerate  prioritarie  le
assunzioni  del  personale  della  Polizia  penitenziaria,   con   le
modalita' previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della  citata
legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. 
  258. All'articolo 8-bis, comma 1, del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, le parole: "300.000  abitanti"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "230.000  abitanti",  dopo  le  parole:   "un   contributo
complessivo" sono inserite le seguenti: "una tantum", e le parole: "a
tempo determinato" sono soppresse. 
  259.    Allo    scopo    di    incrementare    la     funzionalita'
all'Amministrazione della pubblica  sicurezza  anche  attraverso  una
piu'  razionale  valorizzazione  delle  risorse  dirigenziali   della
Polizia di Stato, all'articolo 42 della  legge  1°  aprile  1981,  n.
121,e  successive   modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: "nel termine massimo di  tre  anni  dal
conseguimento della qualifica" sono sostituite dalle  seguenti:  "nel
termine non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica"; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Ai dirigenti generali  di  livello  B  collocati  a  riposo
d'ufficio  per  il  raggiungimento   del   limite   di   eta'   prima
dell'inquadramento di cui al  comma  3,  sono  corrisposti,  se  piu'
favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e  privilegiato,  e
l'indennita'  di  buonuscita  spettanti  ai  prefetti   con   analoga
anzianita' di servizio e destinatari delle indennita' di posizione di
base di direttore centrale o equiparato". 
  260. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. 
  261.  Fino  a  quando  non  saranno  approvate  le  norme  per   il
riordinamento dei ruoli del  personale  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile e degli ufficiali di  grado  corrispondente  delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e  delle  Forze  armate,  e'
sospesa l'applicazione dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  5
ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni;  alle  esigenze  di
carattere funzionale si provvede: 
    a) mediante  l'affidamento,  agli  ispettori  superiori-sostituti
ufficiali  di  pubblica  sicurezza  "sostituti   commissari",   delle
funzioni di cui all'articolo 31-quater,  comma  6,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  335,  e  successive
modificazioni; 
    b) mediante l'espletamento di concorsi per l'accesso al ruolo dei
commissari,  per  aliquote  annuali  compatibili  con  la  disciplina
autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e  successive  modificazioni,
nell'ambito della dotazione organica del ruolo dei commissari vigente
anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  predetto  decreto
legislativo n. 334 del 2000. 
  262. All'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione dei commi 259 e
260, pari a 918.000 euro per l'anno 2006, 1.063.000 euro  per  l'anno
2007 e  2.221.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2008,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze  correnti
di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24  dicembre  2003,  n.
350. 
  263. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato,  ai  sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge  9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,  e  dell'articolo  59,
comma 34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2006: 
    a) in 440,84  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi,  della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'ENPALS; 
    b) in 108,93  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui  alla
lettera a), della gestione esercenti attivita'  commerciali  e  della
gestione artigiani. 
  264. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 263, gli  importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno  2006
in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di  cui  al  comma  263,
lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di  cui  al
comma 263, lettera b). 
  265. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 263 e 264  sono
ripartiti tra le gestioni interessate  con  il  procedimento  di  cui
all'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento  di  cui
al comma 263, lettera a), della somma di  1.006,21  milioni  di  euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al  netto  delle  somme  di
2,43 milioni di euro e  di  56,31  milioni  di  euro  di  pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 
  266. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri  a  carico  della
Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e  indennita'  agli
invalidi civili, ciechi e  sordomuti  di  cui  all'articolo  130  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di
euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l'anno 2005: 
    a) per l'anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse: 
     1) le somme che risultano, sulla base  del  bilancio  consuntivo
dell'INPS  per  l'anno  2004,  trasferite  alla   gestione   di   cui
all'articolo 37 della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  e  successive
modificazioni, in eccedenza rispetto agli  oneri  per  prestazioni  e
provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni
di euro; 
     2) le risorse  trasferite  all'INPS  ed  accantonate  presso  la
medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo  dell'anno
2004 del predetto Istituto, per un ammontare  complessivo  di  140,31
milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi; 
    b) per l'anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse: 
     1) le risorse  trasferite  all'INPS  ed  accantonate  presso  la
gestione di cui al numero 1) della lettera a),  come  risultanti  dal
bilancio consuntivo dell'anno 2004  del  predetto  Istituto,  per  un
ammontare complessivo di  117,95  milioni  di  euro,  in  quanto  non
utilizzate per i rispettivi scopi; 
     2) le somme trasferite dal  bilancio  dello  Stato  all'INPS  ai
sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge  23  dicembre  1998,  n.
448, a titolo  di  anticipazione  sul  fabbisogno  finanziario  delle
gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla
base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette  gestioni,
evidenziate  nella  contabilita'  del  predetto  Istituto  ai   sensi
dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998,  per
un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro. 
  267. Il contributo  a  carico  dello  Stato  a  favore  dell'ENPALS
previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n. 608, e' soppresso. 
  268. Per i lavoratori dell'industria mineraria  siciliana  e  degli
annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di  cui  alla  legge  della
Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e  successive  modificazioni,
la base di calcolo per la prosecuzione volontaria  dell'assicurazione
obbligatoria per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  e'
determinata  dall'importo  dell'indennita'   mensile   effettivamente
liquidata all'interessato, ai sensi della citata legge della  Regione
siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26  aprile  1982,
n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del  presente  comma
ha valore di interpretazione  autentica  quanto  ai  destinatari  del
primo comma dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del
comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105. 
  269. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai  seguenti:
"Dal 1° gennaio 2008 e' istituito un Fondo di garanzia per  agevolare
l'accesso al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di
fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto
Fondo e' alimentato da un contributo dello Stato,  per  il  quale  e'
autorizzata la spesa di 424 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro per il 2013,  comprensivi
dei costi di gestione. La garanzia del Fondo  copre  fino  all'intero
ammontare  dei  finanziamenti  concessi  a  fronte  dei  conferimenti
effettuati  dalle  imprese  nel  periodo  2008-2012  e  dei  relativi
interessi"; 
    b) al comma 2, al primo periodo, la parola: "2006" e'  sostituita
dalla seguente: "2008" e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'onere derivante dal presente comma e' valutato in 176  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2008"; 
    c) la Tabella A e' sostituita dalla seguente: 
                                                           "TABELLA A 
                                  (prevista dall'articolo 8, comma 2) 
   2008 0,19 punti percentuali; 
   2009 0,21 punti percentuali; 
   2010 0,23 punti percentuali; 
   2011 0,25 punti percentuali; 
   2012 0,26 punti percentuali; 
   2013 0,27 punti percentuali; 
   dal 2014 0,28 punti percentuali". 
  270. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  13,  comma  1,
primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  maggio   2005,   n.   80,   e'
rideterminata per l'anno 2006 in 3 milioni di euro, per  l'anno  2007
in 3 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, in 530 milioni di
euro. 
  271. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 269 e 270,  per
gli anni 2006 e  2007,  concorrono  al  miglioramento  dei  saldi  di
finanza pubblica. 
  272. A favore degli eredi  delle  vittime  dell'evento  occorso  ad
Ustica il 27 giugno 1980 e' riconosciuta una indennita' nel limite di
spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con  decreto  del
Ministro dell'interno sono stabilite le  modalita'  per  l'attuazione
del presente comma. 
  273. Le somme eventualmente residuate dagli importi di cui al comma
3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre  2003,  n.  355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e
al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  aprile  2005,  n.  58,
sono destinate,  fino  a  concorrenza,  alla  copertura  degli  oneri
derivanti  dagli  accordi  nazionali  stipulati  dalle   associazioni
datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione
dell'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono quantificati i  predetti  oneri  contrattuali  e
stabiliti i criteri e le modalita' di riparto delle somme. 
  274. Nell'ambito del settore sanitario, al  fine  di  garantire  il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica, restano fermi: 
    a) gli  obblighi  posti  a  carico  delle  regioni,  nel  settore
sanitario, con la citata intesa  Stato-regioni  del  23  marzo  2005,
finalizzati  a  garantire   l'equilibrio   economico-finanziario,   a
mantenere i  livelli  essenziali  di  assistenza,  a  rispettare  gli
ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla  medesima
intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di  squilibrio
nelle singole aziende  sanitarie,  la  contestuale  presentazione  di
piani di rientro pena la dichiarazione di  decadenza  dei  rispettivi
direttori generali; 
    b)  l'obbligo  di  adottare  i  provvedimenti  necessari  di  cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  275. Fra gli adempimenti regionali indicati all'articolo  1,  comma
173, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  sono  ricompresi  i
seguenti: 
    a) stipulare, entro il termine  perentorio  del  31  marzo  2006,
anche a  stralcio  degli  accordi  regionali  attuativi  dell'accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i  medici  di
medicina generale  entrato  in  vigore  il  23  marzo  2005,  accordi
attuativi dell'articolo 59, lettera B - Quota  variabile  finalizzata
al  raggiungimento  di  obiettivi  e   di   standard   erogativi   ed
organizzativi - comma 11, del medesimo accordo nazionale,  prevedendo
di subordinare l'accesso all'indennita' di collaborazione informatica
al riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della  stampa
informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste  di
prestazioni specialistiche effettuate da parte di  ciascun  medico  e
provvedendo al medesimo riscontro mediante il  supporto  del  sistema
della tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Ferma restando la disposizione  contenuta  nel
citato articolo 59,  lettera  B,  comma  11,  per  la  corresponsione
dell'indennita' forfettaria mensile,  la  sua  erogazione,  oltre  il
termine del 31 marzo 2006, in  assenza  della  stipula  dei  previsti
accordi regionali, non  e'  imputabile  sulle  risorse  del  Servizio
sanitario  nazionale.  La  mancata  stipula  dei   medesimi   accordi
regionali costituisce per le regioni inadempimento.  Le  disposizioni
di cui alla presente lettera si applicano anche per l'attuazione  del
corrispondente accordo collettivo nazionale  per  la  disciplina  dei
rapporti  con  i  medici  pediatri  di  libera  scelta;  b)  adottare
provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime  regioni  deliberino
l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato
in  funzione  della  condizione  economica  dell'assistito,  a   fare
riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale  del  nucleo
familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato  con
il decreto del Ministro della sanita'  22  gennaio  1993,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. 
  276. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis, le parole: "30 giugno  2006"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2006"; 
    b) al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti  i  seguenti:
"Per la  rilevazione  dalla  ricetta  dei  dati  di  cui  al  decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo, e' riconosciuto per  gli
anni 2006 e 2007 un contributo, nei limiti di 10 milioni di euro,  da
definire con apposita convenzione tra il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze,  il  Ministero  della  salute  e  le  associazioni  di
categoria interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita'
erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando  le  risorse  di
cui al comma 12"; 
    c) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
     "8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati  nel  termine
di cui al comma 8 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
di 2 euro  per  ogni  ricetta  per  la  quale  la  violazione  si  e'
verificata. 
     8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al  comma  8,
la mancanza di uno o piu' elementi della ricetta di  cui  al  decreto
attuativo del comma 5 del presente articolo e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale  la
violazione si e' verificata; 
     8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi  8-bis
e 8-ter e'  effettuato  dal  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  che
trasmette il relativo rapporto,  ai  sensi  dell'articolo  17,  primo
comma,  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  alla   direzione
provinciale  dei  servizi  vari  competente  per  territorio,  per  i
conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura  del  procedimento  e
della sua conclusione viene data  notizia,  a  cura  della  direzione
provinciale dei servizi vari, alla competente ragioneria  provinciale
dello Stato. 
     8-quinquies. Con riferimento  alle  ricette  per  le  quali  non
risulta associato il codice fiscale dell'assistito, rilevato  secondo
quanto previsto dal presente  articolo,  l'azienda  sanitaria  locale
competente non procede alla  relativa  liquidazione,  fermo  restando
che, in caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista
non e' responsabile della  mancata  rispondenza  del  codice  fiscale
rilevato rispetto a quello indicato sulla ricetta che fara'  comunque
fede a tutti gli effetti"; 
    d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
     "10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo,  i  dati
delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10 rilevano a  fini
di  responsabilita',  anche  amministrativa  o  penale,  solo  previo
riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti". 
  277. All'articolo 1, comma 174, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   "Qualora   i
provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione
non vengano adottati dal commissario ad  acta  entro  il  31  maggio,
nella regione interessata, con riferimento all'anno di imposta  2006,
si applicano comunque nella misura  massima  prevista  dalla  vigente
normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e  le  maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle
attivita'  produttive;  scaduto  il  termine   del   31   maggio,   i
provvedimenti del commissario ad acta non possono  avere  ad  oggetto
l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed
i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta  dovuti  nel
medesimo anno sulla base  della  misura  massima  dell'addizionale  e
delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte". 
  278. Al fine di  agevolare  la  realizzazione  degli  obiettivi  di
finanza pubblica di cui al comma 274, il  livello  complessivo  della
spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre
lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge  30  dicembre
2004, n.  311,  e'  incrementato  di  1.000  milioni  di  euro  annui
limitatamente all'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo  e'
da ripartire tra le regioni, secondo criteri e  modalita'  concessive
definiti con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  che  prevedano  comunque,  per  le
regioni  interessate,  la  stipula  di  specifici   accordi   diretti
all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica  della
spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo. 
  279. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4,  comma
3, del decreto-legge 18  settembre  2001,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 novembre  2001,  n.  405,  concorre  al
ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per  gli  anni
2002, 2003 e 2004. A tal fine e' autorizzata, a titolo di regolazione
debitoria, la spesa  di  2.000  milioni  di  euro  per  l'anno  2006.
L'erogazione del suddetto importo da parte dello Stato e' subordinata
all'adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di  copertura
del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni. 
  280. L'accesso al concorso di cui al comma 279,  da  ripartire  tra
tutte le regioni sulla base del numero dei residenti, con decreto del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, e' subordinato all'espressione,  entro  il  termine  del  31
marzo 2006, da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  dell'intesa  sullo
schema di Piano sanitario  nazionale  2006-2008,  nonche',  entro  il
medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni,  ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,
che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli  interventi
previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa,  da
allegare alla medesima intesa e che contempli: 
    a)  l'elenco  di   prestazioni   diagnostiche,   terapeutiche   e
riabilitative  di  assistenza  specialistica   ambulatoriale   e   di
assistenza  ospedaliera,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   del
Consiglio  dei  ministri  del  29  novembre  2001,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33  dell'8  febbraio
2002, e successive modificazioni,  per  le  quali  sono  fissati  nel
termine di novanta giorni dalla  stipula  dell'intesa,  nel  rispetto
della normativa regionale in materia, i tempi massimi  di  attesa  da
parte delle singole regioni; 
    b) la previsione che, in caso  di  mancata  fissazione  da  parte
delle regioni dei tempi di attesa  di  cui  alla  lettera  a),  nelle
regioni interessate si applicano direttamente i  parametri  temporali
determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'intesa, in  sede
di fissazione degli standard di cui all'articolo 1, comma 169,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
    c) fermo restando il principio di  libera  scelta  da  parte  del
cittadino, il recepimento, da parte delle  unita'  sanitarie  locali,
dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa  regionale
in materia, nonche' in coerenza con i parametri temporali determinati
in sede di fissazione degli standard di  cui  all'articolo  1,  comma
169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di  cui
all'elenco  previsto  dalla  lettera  a),  con  l'indicazione   delle
strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali  tempi
sono assicurati nonche' delle misure previste in caso di  superamento
dei tempi stabiliti, senza oneri a carico  degli  assistiti,  se  non
quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base  alla  normativa
vigente; 
    d) la determinazione della quota  minima  delle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  da
vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi
dell'articolo  1,  comma  34-bis,  della  medesima  legge,   per   il
perseguimento dell'obiettivo del Piano nazionale di contenimento  dei
tempi di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni
del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con
gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di  libera
scelta e le  altre  strutture  del  territorio,  utilizzando  in  via
prioritaria i medici di medicina generale ed  i  pediatri  di  libera
scelta; 
    e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo  sanitario  (NSIS)
di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio  delle  liste
di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo
3, comma 6, della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005; 
    f) la  previsione  che,  a  certificare  la  realizzazione  degli
interventi in attuazione del  Piano  nazionale  di  contenimento  dei
tempi di attesa, provveda il  Comitato  permanente  per  la  verifica
dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza  (LEA),  di  cui
all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. 
  281. L'accesso  al  concorso  di  cui  al  comma  279  e'  altresi'
subordinato, per le regioni che nel periodo 2001-2005  abbiano  fatto
registrare, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di verifica
degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al 5
per cento, ovvero che abbiano  fatto  registrare  nell'anno  2005  un
incremento del disavanzo rispetto all'anno 2001 pari o  superiore  al
200 per cento, alla stipula di un apposito  accordo  tra  la  regione
interessata e  i  Ministri  della  salute  e  dell'economia  e  delle
finanze, ovvero all'integrazione  di  accordi  gia'  sottoscritti  ai
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, per l'adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale
2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico  nel  rispetto
dei livelli essenziali di assistenza. 
  282. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere e' vietato sospendere le
attivita' di prenotazione delle prestazioni di cui al citato  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 29  novembre  2001.  Le
regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adottano,
sentite le associazioni a difesa  dei  consumatori  e  degli  utenti,
operanti sul  proprio  territorio  e  presenti  nell'elenco  previsto
dall'articolo  137  del  codice  del  consumo,  di  cui  al   decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  disposizioni  per  regolare  i
casi in cui  la  sospensione  dell'erogazione  delle  prestazioni  e'
legata a motivi  tecnici,  informando  successivamente,  con  cadenza
semestrale, il Ministero della salute  secondo  quanto  disposto  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2002. (20) 
  283. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita la
Commissione nazionale  sull'appropriatezza  delle  prescrizioni,  cui
sono affidati compiti di promozione  di  iniziative  formative  e  di
informazione per il personale medico e  per  i  soggetti  utenti  del
Servizio sanitario, di  monitoraggio,  studio  e  predisposizione  di
linee-guida  per  la  fissazione   di   criteri   di   priorita'   di
appropriatezza  delle  prestazioni,  di  forme  idonee  di  controllo
dell'appropriatezza delle prescrizioni  delle  medesime  prestazioni,
nonche' di promozione di analoghi organismi  a  livello  regionale  e
aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute e' fissata  la
composizione della Commissione, che comprende  la  partecipazione  di
esperti in medicina generale, assistenza specialistica  ambulatoriale
e ospedaliera, di  rappresentanti  del  Ministero  della  salute,  di
rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  e  di  un  rappresentante  del   Consiglio   nazionale   dei
consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con  decreto
del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di  Bolzano,  entro  centoventi  giorni  dalla  costituzione  della
Commissione. Alla Commissione e'  altresi'  affidato  il  compito  di
fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative
previste dal comma 284. Ai componenti  della  Commissione  spetta  il
solo trattamento di missione. A tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa
annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006. 
  284. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al
comma 282 e' applicata la sanzione amministrativa  da  un  minimo  di
1.000 euro ad un massimo di  6.000  euro.  Ai  soggetti  responsabili
delle violazioni all'obbligo di cui all'articolo 3,  comma  8,  della
legge  23  dicembre  1994,  n.  724,   e'   applicata   la   sanzione
amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad  un  massimo  di  20.000
euro. Spetta alle regioni e alle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano l'applicazione delle  sanzioni  di  cui  al  presente  comma,
secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 283. 
  285. Nel completamento del proprio  programma  di  investimenti  in
attuazione dell'articolo 20 della legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e
successive modificazioni, le regioni  destinano  le  risorse  residue
finalizzate  alla  costruzione,  ristrutturazione  e  adeguamento  di
presidi ospedalieri ad interventi relativi a presidi  comprensivi  di
degenze per acuti con un numero di posti letto non  inferiore  a  250
ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione con un  numero  di
posti letto non inferiore a 120, nonche' agli interventi necessari al
rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici  dei  presidi
attivi avviati alla data del 31 dicembre 2005 stabiliti dall'atto  di
indirizzo e coordinamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997. (17) 
  286. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature  e  altri
materiali dismessi da aziende sanitarie locali, aziende  ospedaliere,
Istituti di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  di  diritto
pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio  delle
strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione  e'
promossa e  coordinata  dall'Alleanza  degli  ospedali  italiani  nel
mondo, di  seguito  denominata  "Alleanza".  Gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale comunicano all'Alleanza,  secondo  modalita'  con
essa  preventivamente  definite,  le   informazioni   relative   alla
disponibilita' delle attrezzature sanitarie in questione allegando il
parere favorevole della regione interessata. 
  287. L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni  acquisite,
a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonche'
a tenere un inventario  aggiornato  delle  attrezzature  disponibili.
L'Alleanza  provvede,  altresi',  alla  produzione  di  un   rapporto
biennale sulle attivita' svolte indirizzato al Ministero della salute
e alla Conferenza dei  Presidenti  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  288. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che  i
finanziamenti  siano  effettivamente  tradotti  in  servizi   per   i
cittadini,  secondo  criteri  di  efficienza  ed  appropriatezza,  e'
realizzato   un   Sistema   nazionale   di   verifica   e   controllo
sull'assistenza sanitaria (SiVeAS),  che  si  avvale  delle  funzioni
svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle  disfunzioni  e  la
revisione  organizzativa   (SAR),   di   cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4 della legge  1°
febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le  attivita'  di  cui
all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  del
sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo  18
febbraio  2000,  n.  56,  del  sistema  di  monitoraggio  configurato
dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e  successive
modificazioni, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonche'
del Comitato di cui all'articolo 9 della citata intesa  Stato-regioni
del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  da  emanare  entro  il  31
marzo 2006, sono definite le modalita' di attuazione del SiVeAS. 
  289. Per le finalita' di cui  al  comma  288,  il  Ministero  della
salute puo' avvalersi, anche tramite  specifiche  convenzioni,  della
collaborazione  di  istituti  di  ricerca,  societa'  scientifiche  e
strutture pubbliche o private,  anche  non  nazionali,  operanti  nel
campo della valutazione degli interventi sanitari, nonche' di esperti
nel numero massimo di 20 unita'. Per la copertura dei relativi  oneri
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006 e di  8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui  al
presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute
dal Ministero della salute e  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'attivita' di affiancamento alle regioni  impegnate  nei
Piani di rientro dai disavanzi di  cui  all'articolo  1,  comma  180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese  di  missione
del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attivita'. 
  290.  La  Commissione  unica  sui  dispositivi  medici,   istituita
dall'articolo 57 della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  oltre  a
svolgere i compiti  previsti  dal  predetto  articolo,  esercita,  su
richiesta del Ministro della salute o della  Direzione  generale  dei
farmaci e dei dispositivi medici, funzioni  consultive  su  qualsiasi
questione concernente i dispositivi medici. 
  291. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31  marzo  2006,
sono definiti i criteri e le modalita' di certificazione dei  bilanci
delle aziende sanitarie  locali,  delle  aziende  ospedaliere,  degli
Istituti di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  di  diritto
pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende
ospedaliere universitarie. 
  292. In  coerenza  con  le  risorse  programmate  per  il  Servizio
sanitario nazionale: 
    a) con le  procedure  di  cui  all'articolo  54  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio  2007,  alla
modificazione degli allegati al citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive  modificazioni,
di definizione dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  finalizzata
all'inserimento,  nell'elenco  delle  prestazioni  di   specialistica
ambulatoriale, di prestazioni gia'  erogate  in  regime  di  ricovero
ospedaliero, nonche' alla integrazione e modificazione  delle  soglie
di appropriatezza per  le  prestazioni  di  ricovero  ospedaliero  in
regime di ricovero ordinario diurno; 
    b) in materia di assistenza protesica, su proposta  del  Ministro
della salute, si provvede alla modifica di quanto gia'  previsto  dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della  sanita'  27  agosto
1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la  fornitura
di  prodotti  monouso  per  stomizzati  e  incontinenti  e   per   la
prevenzione e cura delle  lesioni  da  decubito  venga  inserita  nel
livello essenziale di assistenza integrativa e che sia  istituito  il
repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a  carico  del
Servizio sanitario nazionale. 
  293. Per le finalita' di cui al comma 292, lettera a), con  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  intesa  con   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  individuati  le
tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle  aree  di  offerta
del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo  1,  comma  6,  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni. 
  294. I fondi destinati, mediante aperture di credito a  favore  dei
funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del  Ministero
della salute, a servizi e finalita' di sanita'  pubblica  nonche'  al
pagamento  di  emolumenti  di  qualsiasi  tipo  comunque  dovuti   al
personale amministrato o di spese per servizi  e  forniture  prestati
agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata. 
  294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi  destinati
al pagamento di  spese  per  servizi  e  forniture  aventi  finalita'
giudiziaria o penitenziaria, nonche' le aperture di credito a  favore
dei funzionari  delegati  degli  uffici  centrali  e  periferici  del
Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della  Direzione
nazionale antimafia e della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
destinati al pagamento di somme liquidate  a  norma  della  legge  24
marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo
dovuti al personale amministrato  dal  Ministero  della  giustizia  e
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  294-ter. Il  comma  294-bis  si  applica  anche  ai  fondi  e  alle
contabilita' speciali del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
destinati al pagamento di somme liquidate  a  norma  della  legge  24
marzo 2001, n. 89. 
  295. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
   "10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b)  e  c),  affluiscono
direttamente al bilancio dell'Agenzia"; 
    b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: 
   "10-bis. Le entrate di cui all'articolo  12,  commi  7  e  8,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60  per
cento all'Agenzia  ed  affluiscono  direttamente  al  bilancio  della
stessa. 
   10-ter. Le somme a carico  delle  officine  farmaceutiche  di  cui
all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio  1991,
n.  178,  e  successive  modificazioni,   spettano   all'Agenzia   ed
affluiscono direttamente al bilancio della stessa"; 
    c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
   "11-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro
della salute sono trasferiti in proprieta' all'Agenzia i beni  mobili
del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla  data  31
dicembre 2004". 
  296. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   disciplinate   le
modalita' di versamento riferite all'attuazione di quanto previsto al
comma 295. 
  297. Al fine di  potenziare  le  funzioni  istituzionali  dell'AIFA
finalizzate a garantire il monitoraggio in tutte  le  sue  componenti
dell'andamento della spesa  farmaceutica  e  il  rispetto  dei  tetti
stabiliti  dalla  vigente   legislazione,   la   dotazione   organica
complessiva della medesima Agenzia e' determinata dal 1° gennaio 2008
nel numero di 250 unita', con oneri finanziari a carico del  bilancio
della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica  sara'
determinata con successivo provvedimento ai sensi degli  articoli  6,
comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), capoverso  iii),  del
regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20  settembre
2004,  n.  245.  Ai   fini   del   coordinamento   del   monitoraggio
sull'andamento della spesa farmaceutica, l'AIFA trasmette al Ministro
della  salute  e  al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  una
relazione mensile. 
  298. Al comma 18 dell'articolo 48 del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, le parole: "al netto" sono sostituite  dalla  seguente:
"decurtate". 
  299.  Le  regioni  che  si  sono  avvalse  della  facolta'  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,
possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle
organizzazioni non lucrative  di  utilita'  sociale,  in  materia  di
riduzione o esenzione dell'imposta di cui al decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, anche alle Aziende pubbliche di  servizi  alla
persona (ASP). 
  300. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 37, al comma 1, primo  periodo,  le  parole:  "di
formazione-lavoro" sono sostituite  dalle  seguenti:  "di  formazione
specialistica"; 
    b) all'articolo 39: 
     1) il comma 2 e' abrogato; 
     2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Il trattamento economico e' costituito da  una  parte  fissa,
uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso,
e da una parte variabile, ed e' determinato annualmente  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della  salute  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso  formativo  degli
ultimi tre  anni.  In  fase  di  prima  applicazione,  per  gli  anni
accademici 2006-2007 e  2007-2008,  la  parte  variabile  non  potra'
eccedere il 15 per cento di quella fissa"; 
     3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    "4-bis.  Alla  ripartizione  ed  assegnazione  a   favore   delle
universita'  delle  risorse  previste  per  il  finanziamento   della
formazione  dei  medici  specialisti   per   l'anno   accademico   di
riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze"; 
    c) all'articolo 41, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
     "2. A decorrere dall'anno accademico 2006-2007, ai contratti  di
formazione  specialistica  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8  agosto  1995,
n.  335,  nonche'  le  disposizioni  di  cui  all'articolo   45   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"; 
    d) all'articolo 46, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
     "1. Agli  oneri  recati  dal  titolo  VI  del  presente  decreto
legislativo  si  provvede   nei   limiti   delle   risorse   previste
dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre  1990,  n.  428,  e
dall'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001,  n.  90,  convertito
dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al  finanziamento  della
formazione dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro
per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2007"; 
    e) all'articolo 46, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
     "2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applicano
a  decorrere  dall'anno  accademico  2006-2007.  I  decreti  di   cui
all'articolo 39, commi 3 e 4-bis,  sono  adottati  nel  rispetto  del
limite di spesa di cui al comma 1.  Fino  all'anno  accademico  2005-
2006 si applicano le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  8
agosto 1991, n. 257". 
  301. I piani di investimento immobiliare sono deliberati dall'INAIL
sulla base delle finalita' annualmente individuate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il  Ministro  della
salute  e  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. Il Ministro della salute, con proprio decreto,  individua  i
singoli interventi di edilizia sanitaria  da  realizzare  in  ciascun
anno,  in  relazione  alla  programmazione  sanitaria   nazionale   e
regionale. La realizzazione degli interventi deliberati dall'INAIL e'
approvata dal Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel  rispetto
delle compatibilita' degli obiettivi di finanza pubblica assunti  con
il patto di stabilita' e crescita. 
  302.  Per  favorire  la   ricerca   oncologica   finalizzata   alla
prevenzione,  diagnosi,  cura  e  riabilitazione,  lo  Stato  destina
risorse aggiuntive e promuove un programma straordinario a  carattere
nazionale  per  l'anno  2006,  comprensivo  anche  di   progetti   di
innovazione   tecnologica   e   di   progetti    di    collaborazione
internazionale. 
  303. Le linee generali del  programma  di  cui  al  comma  302,  le
modalita' di attuazione e di raccordo con  il  programma  di  ricerca
sanitaria di cui  all'articolo  12-bis  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502,   e   successive   modificazioni,   nonche'
l'individuazione dei soggetti pubblici e privati  attraverso  cui  il
programma straordinario e' realizzato, sono adottate con decreto  del
Ministro della salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006. 
  304. Per la realizzazione del programma straordinario  a  carattere
nazionale di cui al comma 302 e' autorizzata la spesa di 100  milioni
di euro per l'anno 2006, da  assegnare  ai  soggetti  individuati  ai
sensi del decreto del Ministro della salute  di  cui  al  comma  303,
previa stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute. 
  305. Per favorire  la  ricerca  finalizzata  alla  sicurezza  degli
alimenti destinati all'uomo e agli animali, nonche' sulla salute e il
benessere degli  animali,  da  realizzare  da  parte  degli  Istituti
zooprofilattici sperimentali, nell'ambito del  programma  di  ricerca
sanitaria di cui  all'articolo  12-bis  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  e  dei  relativi
finanziamenti, e' riservata, per l'anno 2006, una quota di 10 milioni
di euro. 
  306. Il comma 467 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.
311, e' abrogato. 
  307. Considerato che i farmaci di automedicazione  gia'  dispongono
di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma
1 dell'articolo 1-ter  del  decreto-legge  27  maggio  2005,  n.  87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  2005,  n.  149,
sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",  ad  esclusione  dei
farmaci di automedicazione". 
  308. Per consentire  all'ASSR  di  far  fronte,  tempestivamente  e
compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in materia  di
liste di attesa, e in particolare  per  l'attivita'  di  supporto  al
Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa,  nonche'
ai compiti  fissati  dall'articolo  1,  comma  180,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, e dalla citata  intesa  Stato-regioni  del  23
marzo 2005, il Ministro della salute puo' disporre  presso  l'Agenzia
medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a 10 unita'  di
personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori  oneri
a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di  attivita'
dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007  e  2008,  uno  specifico
piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui  al  presente
comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  309. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE 2006,  N.  262,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286. 
  310. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione  delle  risorse  per
l'attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui  all'articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,  gli
accordi di programma sottoscritti  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  5-bis  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni, e dell'articolo 2 della legge  23  dicembre  1996,  n.
662,  decorsi  diciotto  mesi  dalla  sottoscrizione,  si   intendono
risolti, limitatamente alla parte  relativa  agli  interventi  per  i
quali la  relativa  richiesta  di  ammissione  al  finanziamento  non
risulti presentata al  Ministero  della  salute  entro  tale  periodo
temporale, con la conseguente revoca dei  corrispondenti  impegni  di
spesa. La presente disposizione si applica  anche  alla  parte  degli
accordi di programma relativa agli interventi per i quali la  domanda
di ammissione al finanziamento risulti presentata,  ma  valutata  non
ammissibile  al   finanziamento   entro   ventiquattro   mesi   dalla
sottoscrizione degli  accordi  medesimi,  nonche'  alla  parte  degli
accordi relativa agli  interventi  ammessi  al  finanziamento  per  i
quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione  alla  regione  o
provincia  autonoma,  gli  enti  attuatori  non   abbiano   proceduto
all'aggiudicazione  dei  lavori,  salvo   proroga   autorizzata   dal
Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo  pluriennale,
i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data
di inizio  dell'annualita'  di  riferimento  prevista  dagli  accordi
medesimi per i singoli interventi. 
  311. Le risorse resesi disponibili a seguito  dell'applicazione  di
quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche  ricognizioni
effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  utilizzate  per  la
sottoscrizione  di  nuovi  accordi  di  programma,  nonche'  per  gli
interventi relativi alle linee  di  finanziamento  per  le  strutture
necessarie all'attivita'  liberoprofessionale  intramuraria,  per  le
strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti
di  ricovero  e  cura  a  carattere   scientifico,   ai   policlinici
universitari,   agli    ospedali    classificati,    agli    Istituti
zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote gia'
assegnate alle singole regioni o province  autonome  sul  complessivo
programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,  e
successive modificazioni. (17) 
  312. In fase di prima attuazione,  su  richiesta  della  regione  o
della provincia autonoma interessata, da presentare entro il  termine
perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'
essere disposto che la risoluzione degli accordi  gia'  sottoscritti,
di cui al comma 310, con la  revoca  dei  corrispondenti  impegni  di
spesa,  sia  limitata  ad  una  parte  degli   interventi   previsti,
corrispondente al 65 per cento delle  risorse  revocabili.  Entro  il
termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
decreto di cui  al  presente  comma,  per  l'utilizzo  degli  importi
corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la  regione  o  la
provincia autonoma trasmette al Ministero della salute  la  richiesta
di ammissione al finanziamento dei relativi interventi. 
  313. Per l'attuazione di quanto  previsto  dall'articolo  58  della
legge 27 dicembre 2002, n.  289,  in  materia  di  incentivi  per  la
ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell'importo finanziario fissato
dal comma 2, lettera f), del medesimo articolo,  con  l'obiettivo  di
favorire sul territorio nazionale investimenti in produzione, ricerca
e sviluppo nel settore farmaceutico, per il  triennio  2006-2008,  il
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, su proposta dell'AIFA, entro dieci mesi dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto  provvede
ad individuare i criteri generali per la successiva  stipulazione  da
parte dell'Agenzia medesima con le singole aziende  farmaceutiche  di
appositi  accordi  di  programma   che   prevedono   in   particolare
l'attribuzione temporanea del "premio di prezzo" (premium price). 
  314. Gli accordi di programma di cui al comma  313  determinano  le
attivita' e il piano di interventi da realizzare da parte di ciascuna
azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:  apertura
o potenziamento di siti di produzione sul territorio  nazionale,  con
il dettaglio di tutti  i  parametri  e  degli  specifici  indicatori;
valore ed incremento del numero di personale addetto alla ricerca  in
rapporto   al   personale   addetto   al   marketing;   sviluppo   di
sperimentazioni cliniche di fase I-II aventi in  Italia  il  comitato
coordinatore; numero ed incremento delle procedure  in  cui  l'Italia
viene scelta dalle aziende farmaceutiche  come  Paese  guida  per  la
registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi  dell'Unione  europea;
valore ed incremento dell'export e dei relativi certificati di libera
vendita nel settore  farmaceutico  per  le  materie  prime  e  per  i
prodotti finiti. 
  315. Sulla base degli impegni definiti e  verificabili  di  cui  al
comma 314, viene attribuito il premio di prezzo, la cui  entita'  non
puo' superare il 10 per cento dell'impegno economico derivante  dagli
investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie  dell'accordo,
nell'ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli
accordi  individuano,  altresi',   le   procedure   ed   i   soggetti
responsabili  per  il  monitoraggio  e  la  verifica  dei   risultati
derivanti dall'attuazione degli interventi programmati. 
  316. Per le medesime finalita', l'intesa resa ai sensi delle  norme
vigenti da parte della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  per
la determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per  i
rispettivi anni per le singole  regioni,  nel  rispetto  del  livello
complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale  di  cui  al
comma 278, puo' fissare un importo finanziario  aggiuntivo  a  quello
fissato dal comma 2, lettera f),  dell'articolo  58  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, fino ad un ammontare  complessivo  per  l'anno
2006 di 100 milioni di euro. A tal fine l'autorizzazione di spesa  di
cui all'articolo 50, comma 1, lettera c),  della  legge  23  dicembre
1998, n. 448, e' corrispondentemente ridotta. 
  317. All'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo  periodo,  della
legge 27 dicembre 2002, n.  289,  le  parole  da:  "con  decreto  del
Ministro della salute" fino a:  "Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE)," sono soppresse. 
  318. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  319. Per gli anni dal 2002 fino all'adozione dei  provvedimenti  di
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il  decreto  di  cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56, puo' apportare le  modifiche  alle  specifiche  tecniche  di  cui
all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le  quote
annuali come determinate ai sensi del comma 320. 
  320. Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma  3,  del
citato decreto legislativo n. 56 del 2000 e' ridotta del 5 per  cento
e, a decorrere dall'anno 2003, e' ridotta di  un  ulteriore  1,5  per
cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle  predette  riduzioni
annuali sono ripartite in base ai parametri di cui  all'allegato  A),
le cui specifiche tecniche  possono  essere  modificate  al  fine  di
rispettare le quote annuali determinate ai sensi del presente  comma.
A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli
importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del  decreto  legislativo
n. 56 del 2000 e l'ammontare dei  trasferimenti  soppressi  ai  sensi
dell'articolo  1  del  medesimo  decreto   al   netto   del   gettito
dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle  benzine  di
cui agli articoli 3 e  4  del  richiamato  decreto  non  puo'  essere
superiore a quella riscontrata nel  2002,  incrementata  per  ciascun
anno di un importo pari alla suddetta somma. 
  321.  Alla  definitiva  determinazione  delle  aliquote   e   delle
compartecipazioni  di  cui  agli  articoli  2,  3  e  4  del  decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, si  provvede  nel  quadro  delle
misure   adottate   per   l'attuazione   dell'articolo   119    della
Costituzione;  conseguentemente,  il  fondo  di   garanzia   di   cui
all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 56  del  2000  e'
attribuito fino al predetto  termine  tenendo  conto  che  l'aliquota
dell'addizionale regionale all'IRPEF  e'  commisurata  allo  0,9  per
cento dall'anno 2004. 
  322. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario
in applicazione delle disposizioni recate dai commi 319  e  320  sono
corrisposte secondo  un  piano  graduale  definito  con  decreto  del
Ministro dell'economia  e  delle  finanze  da  adottare,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006. 
  323. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. Il  comma
2 del citato articolo 6 e' abrogato. 
  324. All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, le parole: "dell'aliquota definitiva" sono  sostituite  dalle
seguenti: "dell'aliquota provvisoria". 
  325. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  dopo
l'articolo 102, e' inserito il seguente: 
  "Art. 102-bis. - (Ammortamento dei beni materiali  strumentali  per
l'esercizio  di  alcune  attivita'  regolate).  -  1.  Le  quote   di
ammortamento dei beni materiali  strumentali  per  l'esercizio  delle
seguenti attivita' regolate sono deducibili nella misura  determinata
dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per  quanto
non diversamente stabilito, la disciplina dell'articolo 102: 
    a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui  all'articolo
2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, di attuazione  della  direttiva  98/30/CE  relativa  a  norme
comuni per il mercato interno del gas; 
    b) distribuzione di energia elettrica e gestione  della  rete  di
trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo  2,
commi 14 e 20, del decreto legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  di
attuazione della direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica. 
  2.  Le  quote  di  ammortamento  del  costo  dei   beni   materiali
strumentali per l'esercizio delle attivita' regolate di cui al  comma
1 sono deducibili in misura non superiore a  quella  che  si  ottiene
dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili
cosi' come determinate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento: 
    a)  nelle  tabelle  1  e  2,  rubricate   "durata   convenzionale
tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29  luglio
2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera  30
settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attivita' di  trasporto
e distribuzione  di  gas  naturale.  Per  i  fabbricati  iscritti  in
bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una
vita utile pari a 50 anni; 
    b) nell'appendice 1 della  relazione  tecnica  alla  delibera  30
gennaio 2004, n. 5, per l'attivita' di trasmissione  e  distribuzione
di energia elettrica, rubricata "capitale  investito  riconosciuto  e
vita utile dei cespiti". 
  3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento
ai fini di cui al  comma  2  decorre  dall'esercizio  di  entrata  in
funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti  utilizzatori,
e non si modifica per effetto di eventuali successivi  trasferimenti.
Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al  comma  1  sono
deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione  del  bene
e, per i beni ceduti o  devoluti  all'ente  concessionario,  fino  al
periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento  e  in  proporzione
alla durata del possesso. 
  4. Non e'  ammessa  alcuna  ulteriore  deduzione  per  ammortamento
anticipato o per una piu' intensa utilizzazione dei beni  rispetto  a
quella normale del settore. 
  5. Le eventuali modifiche delle vite  utili  di  cui  al  comma  2,
deliberate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas  successivamente  all'entrata  in   vigore   della   presente
disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote
di ammortamento deducibili. 
  6.  In  caso  di  beni   utilizzati   in   locazione   finanziaria,
indipendentemente dai  criteri  di  contabilizzazione,  la  deduzione
delle quote di ammortamento compete all'impresa  utilizzatrice;  alla
formazione del reddito imponibile  di  quella  concedente  concorrono
esclusivamente  i  proventi  finanziari  impliciti  nei   canoni   di
locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio  nella  misura
risultante dal piano di ammortamento finanziario. 
  7.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   si   applicano
esclusivamente  ai  beni  classificabili  nelle  categorie   omogenee
individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas.  Per  i
beni non classificabili in  tali  categorie  continua  ad  applicarsi
l'articolo 102. 
  8.  Per  i  costi  incrementativi   capitalizzati   successivamente
all'entrata in funzione dei beni di  cui  al  comma  1  le  quote  di
ammortamento sono determinate in base alla  vita  utile  residua  dei
beni". 
  326. Nell'articolo 16, terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, e'
inserito il seguente: "Per i beni di  cui  all'articolo  102-bis  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le  indicazioni
ivi richieste possono essere effettuate con riferimento  a  categorie
di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile". 
  327. Le disposizioni dell'articolo 102-bis del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto  dal  comma  325,  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma  6  dello
stesso articolo 102-bis che si applicano ai  contratti  di  locazione
finanziaria la cui esecuzione inizia  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  328. E' soppresso il secondo periodo  del  comma  10  dell'articolo
11-quater del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
  329. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da
adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi  fissi
delle sanzioni pecuniarie, anche penali.  L'attuazione  del  presente
comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno
2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
  330. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti  al
sostegno  delle  famiglie  e  della  solidarieta'  per  lo   sviluppo
socio-economico, e' istituito  presso  lo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con  una  dotazione
finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006, destinata  alle
finalita' previste ai sensi della presente legge. 
  331. Per  ogni  figlio  nato  ovvero  adottato  nell'anno  2005  e'
concesso un assegno pari ad euro 1.000. 
  332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 e' concesso  per  ogni
figlio nato  nell'anno  2006,  secondo  o  ulteriore  per  ordine  di
nascita, ovvero adottato. 
  333. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  comunica  per
iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell'ufficio  postale  di
zona  presso  il  quale  gli  assegni  possono  essere  riscossi  con
riferimento all'assegno di  cui  al  comma  331  e,  previa  verifica
dell'ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di
nascita o di adozione con riferimento all'assegno  di  cui  al  comma
332.  Gli  assegni  possono  essere  riscossi,  in  deroga  ad   ogni
disposizione vigente in materia di minori, dall'esercente la potesta'
sui figli di cui ai commi 331 e 332, sempreche' residente,  cittadino
italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con
un reddito complessivo, riferito all'anno 2004 ai  fini  dell'assegno
di cui al comma 331 e all'anno 2005 ai fini dell'assegno  di  cui  al
comma 332,  non  superiore  ad  euro  50.000.  Per  nucleo  familiare
s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della
sanita' 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  21
del 27 gennaio 1993. La condizione  reddituale  di  cui  al  presente
comma e' autocertificata dall'esercente la potesta',  all'atto  della
riscossione dell'assegno, mediante riempimento  e  sottoscrizione  di
apposita  formula  prestampata  in  calce  alla   comunicazione   del
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  da  verificare  da  parte
dell'Agenzia    delle    entrate    secondo    procedure     definite
convenzionalmente. Per l'attuazione del presente comma  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale  di  SOGEI
Spa. 
  334. Per le finalita' di cui ai commi da 331 a 333  e'  autorizzata
la spesa di 696 milioni di euro per l'anno 2006. 
  335.  Limitatamente  al  periodo  d'imposta  2005,  per  le   spese
documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative
alla frequenza di asili nido  per  un  importo  complessivamente  non
superiore a 632 euro annui per ogni  figlio  ospitato  negli  stessi,
spetta una detrazione dall'imposta lorda  nella  misura  del  19  per
cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
  336.  Per  l'anno  2006   e'   istituito,   presso   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione  di  10  milioni  di
euro, un fondo per la concessione di garanzia di ultima  istanza,  in
aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli  immobili,  agli  intermediari
finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui, diretti
all'acquisto o alla costruzione della prima casa  di  abitazione,  da
parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni: 
    a) siano di eta' non superiore a 35 anni; 
    b) dispongano di un reddito complessivo  annuo,  ai  fini  IRPEF,
inferiore a 40.000 euro; 
    c) possano dimostrare di essere in possesso di  un  contratto  di
lavoro a tempo determinato o di prestare lavoro subordinato in base a
una delle forme contrattuali  previste  dal  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276. (18) 
  337.  Per  l'anno  finanziario  2006,  ed  a  titolo   iniziale   e
sperimentale, fermo quanto gia' dovuto dai contribuenti a  titolo  di
imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari  al  5  per
mille dell'imposta stessa  e'  destinata  in  base  alla  scelta  del
contribuente alle seguenti finalita': 
    a) sostegno del volontariato e  delle  altre  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  e  successive  modificazioni,
nonche'  delle  associazioni  di  promozione  sociale  iscritte   nei
registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7,
commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7  dicembre  2000,  n.  383,  e  delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all'articolo 10, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  4
dicembre 1997, n. 460; 
    b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita'; 
    c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
    d)  attivita'  sociali  svolte  dal  comune  di   residenza   del
contribuente.(2) (26) 
  338. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui  alla  legge
20 maggio 1985, n. 222. 
  339. Le somme corrispondenti alla quota di cui al  comma  337  sono
determinate sulla base degli incassi  in  conto  competenza  relativi
all'IRPEF,  sulla  base  delle  scelte  espresse  dai   contribuenti,
risultanti dal rendiconto generale dello Stato. 
  340. Con decreto di natura non  regolamentare  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e  del  Ministro  della  salute,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al
riparto e le modalita' del riparto delle  somme  stesse,  sentite  le
Commissioni parlamentari competenti relativamente alle  finalita'  di
cui al comma 337, lettera  a).  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione ad apposite unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  delle  somme
affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare  un  apposito
fondo. 
  341. Allo scopo di promuovere lo sviluppo  della  ricerca  avanzata
nel  campo  delle  biotecnologie,  nell'ambito   degli   accordi   di
cooperazione scientifica e tecnologica stipulati con gli Stati  Uniti
d'America, il Presidente del Consiglio dei ministri e' autorizzato  a
costituire una fondazione secondo le modalita' da esso stabilite  con
proprio decreto. Al relativo onere  si  provvede  mediante  riduzione
della dotazione  del  Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  di  cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi
di 30 milioni di euro per l'anno 2006, 60 milioni  di  euro  per  gli
anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l'anno 2009, in  coerenza
con il punto 5.3.6 della delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005. 
  342. Allo scopo di  rafforzare  la  caratteristica  del  territorio
rivolto alla riduzione dei danni per l'uomo  e  le  cose  da  rischio
sismico,    idrogeologico-ambientale    e     vulcanico,     mediante
l'individuazione  di  nuove  tecnologie   e   metodologie   avanzate,
l'Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV) insieme  al  Centro  di
geomorfologia  integrata  per   l'area   del   Mediterraneo   (CGIAM)
provvedono   alla   predisposizione   di   metodologie   scientifiche
innovative per la mitigazione  dei  rischi  delle  diverse  aree  del
territorio. A tale fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di  euro
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. 
  343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo  sul  mercato
finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie  e  che  hanno
sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, e' costituito, a
decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo  e'  alimentato
con le risorse di  cui  al  comma  345,  previo  loro  versamento  al
bilancio dello Stato. (47) 
  344. Ai  benefici  di  cui  al  comma  343  sono  ammessi  anche  i
risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del
default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina. 
  345. Il fondo e' alimentato dall'importo dei conti correnti  e  dei
rapporti bancari definiti  come  dormienti  all'interno  del  sistema
bancario nonche' del comparto assicurativo  e  finanziario,  definiti
con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze;  con  lo  stesso  regolamento
sono altresi' definite le modalita' di rilevazione dei predetti conti
e rapporti. 
  345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345,  stabilita  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'  destinata  al
finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di
beni e servizi a  favore  dei  cittadini  residenti  che  versano  in
condizione di maggior disagio economico. 
  345-ter. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro  il
termine di prescrizione del relativo diritto ,  di  cui  all'articolo
84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro
il 31 marzo di ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti  al
Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui  al
comma 343, entro il 31 maggio dell'anno successivo a  quello  in  cui
scade il termine di prescrizione. Resta impregiudicato nei  confronti
del  fondo  il  diritto  del  richiedente  l'emissione   dell'assegno
circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo. 
  345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di  cui
all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni  private,  di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  che  non  sono
reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono
devoluti al fondo di cui al comma 343 entro il  31  maggio  dell'anno
successivo a quello in cui scade il termine  di  prescrizione.  Resta
fermo  quanto  disposto  dall'articolo  14,  comma  3,  del   decreto
legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,   in   materia   di   forme
pensionistiche complementari. 
  345-quinquies.  Gli  importi  dovuti  ai  beneficiari   dei   buoni
fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14  aprile
2001 che non sono reclamati entro  il  termine  di  prescrizione  del
relativo diritto sono comunicati al Ministero dell'economia  e  delle
finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di  cui  al
comma 343 entro il 31 maggio dell'anno successivo  a  quello  in  cui
scade il termine di prescrizione. 
  345-sexies.  In  caso  di   omessa   comunicazione   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli  importi
di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si  applica
la sanzione amministrativa nella  misura  prevista  dall'articolo  1,
comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
471, con riferimento agli importi da versare al fondo. La sanzione e'
ridotta della meta' se gli importi sono comunicati entro venti giorni
dalla scadenza del termine. In  caso  di  falsa  comunicazione  degli
importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies,  si
applica   la   sanzione   amministrativa   nella   misura    prevista
dall'articolo  1,  comma  2,  primo  periodo,  del   citato   decreto
legislativo n. 471 del 1997, con riferimento agli importi da  versare
al fondo. In caso di omesso versamento dei citati importi, si applica
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del citato  decreto
legislativo n. 471 del 1997, con  riferimento  ad  ogni  importo  non
versato. 
  345-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il
corretto  adempimento  degli  obblighi  legislativi  e  regolamentari
previsti per le comunicazioni e i versamenti di  cui  ai  commi  345,
345-ter, 345-quater e 345-quinquies, anche avvalendosi della  Guardia
di finanza, che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di
imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. 
  345-octies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in  cui
sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di  cui  al
primo periodo del  comma  345-quater,  le  imprese  di  assicurazione
comunicano al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  secondo  le
modalita' stabilite con il regolamento  di  cui  al  comma  345,  gli
importi destinati al fondo di  cui  al  comma  343  e  provvedono  al
relativo  versamento  ,  entro  il  termine  di   cui   al   medesimo
regolamento, anche con riferimento  agli  importi  per  i  quali  gli
eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si
siano verificati dopo il 1° gennaio 2006 e  di  cui  siano  venute  a
conoscenza successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione.  In  sede   di   prima   applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater,  nonche'  del
relativo regolamento di attuazione, gli  importi  ivi  indicati  sono
comunicati al Ministero dell'economia e delle  finanze  entro  il  15
novembre 2008 e per le eventuali violazioni si applicano le  sanzioni
previste ai sensi del comma 345-sexies. 
  345-novies. Con decreto di natura non regolamentare del  Presidente
del Consiglio dei Ministri,  da  emanare  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono  stabiliti  i
presupposti e le procedure per ottenere  gli  indennizzi  di  cui  ai
commi  343  e  344,  i  limiti  dell'indennizzo,  le  priorita'   per
l'attribuzione degli indennizzi e le eventuali ulteriori modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 343 a 345-octies. La
gestione del fondo di cui al  comma  343  e'  affidata  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. 
  345-decies. Con decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze e' stabilita la quota del fondo di  cui
al comma 343, destinata alla tutela dei soggetti di cui  al  medesimo
comma 343 nonche' al comma 344, e sono altresi'  stabilite  la  quota
del  predetto  fondo  destinata  al   finanziamento   della   ricerca
scientifica,  nonche'  quella  destinata  in  favore   dei   soggetti
beneficiari degli interventi di cui all'articolo 81,  comma  32,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalita' stabilite con
il medesimo decreto. 
  345-undecies. Le somme derivanti dal recupero degli aiuti di  Stato
di  cui  alla  decisione  C(2008)3492  definitivo  della  Commissione
europea, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato n. C42/2006,
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate al Fondo speciale di cui all'articolo 81, comma  29,  del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008. 
  345-duodecies.  Con  decreto  di  natura  non   regolamentare   del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero
dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas,  sono  disciplinate  le  modalita'  di  richiesta  e   di
attivazione delle agevolazioni per i beneficiari della carta acquisti
di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  133  del  2008,
provvedendo, ove occorra, ai sensi dell'articolo 81,  comma  38,  del
medesimo decreto-legge n. 112 del 2008. Ai fini  dell'attuazione  del
presente comma, le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 36, del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  n.  133  del  2008,   si   applicano   alle   pubbliche
amministrazioni, agli enti pubblici e  alle  societa'  concessionarie
della distribuzione dell'energia elettrica e del gas. Le agevolazioni
di  cui  al  comma  375  del  presente  articolo  e  quelle  di   cui
all'articolo 8, comma 1-bis, della legge  12  giugno  1984,  n.  222,
introdotto dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge  31  dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31, si applicano anche ai beneficiari della  carta  acquisti
di cui all'articolo 81, comma 32, del citato decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. 
  345-terdecies. Il trasferimento degli strumenti finanziari al fondo
di cui al comma 343 e' effettuato previa liquidazione degli stessi  e
al  netto  dei  costi  sostenuti  per  la  negoziazione,  secondo  le
condizioni contrattuali in vigore tra le parti, in base  ai  seguenti
criteri: 
    a) per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione  in  un
mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di  negoziazione,
al prezzo di liquidazione sul mercato, da eseguire in uno  dei  dieci
giorni di mercato aperto antecedenti la scadenza del termine  per  il
versamento al fondo; 
    b) per gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione  in
un  mercato  regolamentato  o  in   un   sistema   multilaterale   di
negoziazione, secondo le  condizioni  contrattualmente  stabilite  in
sede  di  sottoscrizione,  ivi   compresa   l'ipotesi   di   rimborso
anticipato. La liquidazione avviene nei dieci giorni  antecedenti  la
scadenza del termine per il versamento al fondo. Nei casi in cui, per
le caratteristiche degli strumenti finanziari o  per  le  particolari
condizioni di mercato, si  verifichino  difficolta'  oggettive  nella
liquidazione, ne viene data comunicazione, almeno un mese prima della
scadenza del  termine  per  il  versamento  al  fondo,  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  del  tesoro,   che
definisce le modalita' specifiche di devoluzione al fondo; 
    c) in sede di prima applicazione del comma 345, il termine per il
versamento al fondo del controvalore degli  strumenti  finanziari  e'
fissato al 31 maggio 2009. 
  345-quaterdecies. La disciplina tecnica per l'effettiva attivazione
del fondo di cui al comma 343 e' stabilita con decreto di natura  non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  345-quinquiesdecies. All'articolo 4, comma 3,  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  giugno  2007,  n.
116, le parole: ", che vengono liquidati dal fondo mediante procedure
ad evidenza pubblica"  sono  soppresse.  L'articolo  5  del  medesimo
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  116
del 2007 e' abrogato. 
  346. Al  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5  gennaio  1950,  n.  180,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri  emolumenti
di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento  della  loro
notifica nei confronti  dei  debitori  ceduti,  ad  esclusione  delle
pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni. Tale comunicazione puo' essere  effettuata  attraverso
qualsiasi forma, purche' recante data certa. Nel caso delle  pensioni
e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma  e'  fatto  salvo
l'importo corrispondente al trattamento minimo"; 
    b) all'articolo 5, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le operazioni di prestito concesse ai  sensi  del  presente
testo unico devono essere conformi a quanto previsto  dalla  delibera
del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio  del  4
marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72  del  27  marzo
2003, e dalla vigente disciplina  in  materia  di  trasparenza  delle
condizioni  contrattuali  per  i  servizi  bancari,   finanziari   ed
assicurativi"; 
    c) all'articolo 5, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
   "Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  e  successive  modificazioni,  trova  applicazione  il  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti  e
alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e  altri
emolumenti, secondo le modalita' individuate dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo  13-bis,  comma  2,
del  decreto-legge  14   marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,  da  emanare  entro
dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge  n.  80
del 2005"; 
    d) all'articolo 28, secondo comma, le parole:  "a  decorrere  dal
primo del  mese  successivo  a  quello  in  cui  ha  avuto  luogo  la
comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "nei  termini  di  cui
all'articolo 1, sesto comma"; 
    e) all'articolo 52, secondo comma, le parole: "di cui al presente
comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui  al  precedente  e  al
presente comma"; 
    f) all'articolo 55, primo comma, sono soppresse le  parole:  "38,
primo e secondo comma,". 
  347. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 13-bis,  comma  2,
del  decreto-legge  14   marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,  sono  altresi'
stabilite  le  modalita'  di  accesso  alle  prestazioni   creditizie
agevolate erogate dall'INPDAP, senza  oneri  a  carico  del  bilancio
dello Stato, anche per i  pensionati  gia'  dipendenti  pubblici  che
fruiscono di trattamento a carico delle gestioni  pensionistiche  del
citato Istituto, ivi compresa  l'iscrizione  alla  gestione  unitaria
autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, nonche'  per  i  dipendenti  o  pensionati  di  enti  e
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
iscritti ai fini pensionistici presso enti o  gestioni  previdenziali
diverse dall'INPDAP. 
  348.  A  favore  del  Fondo  per   il   sostegno   delle   adozioni
internazionali, istituito presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  152,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura  non
regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente  legge  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono determinati l'entita' e  i  criteri  del  rimborso,  nonche'  le
modalita' di presentazione delle istanze. In ogni  caso,  i  rimborsi
non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. 
  349.  Per  il  finanziamento  annuale  delle  spese   relative   al
coordinamento  delle  attivita'  di  contrasto   dello   sfruttamento
sessuale e dell'abuso sessuale dei  minori  di  cui  all'articolo  17
della legge 3 agosto 1998, n. 269, come  rideterminato  dall'articolo
80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. 
  350. E' istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti
regionali per l'innovazione tecnologica nel settore della  sicurezza,
con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2006.  Il  Fondo  di
cui al periodo precedente  e'  ripartito  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno, sulla base dei progetti presentati dalle regioni  entro
il termine perentorio del 31 gennaio 2006. 
  351.  Gli  articoli  9  e  10  della  tariffa  delle  tasse   sulle
concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze
28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303  del  30
dicembre 1995, sono abrogati. 
  352. Nella tabella di cui all'allegato B  annessa  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  e  successive
modificazioni,  relativa  agli  atti,  documenti  e  registri  esenti
dall'imposta di bollo in modo assoluto,  dopo  il  numero  27-ter  e'
aggiunto il seguente: 
"27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al  riconoscimento
in Italia di brevetti per invenzioni  industriali,  di  brevetti  per
modelli di utilita' e di brevetti per modelli e disegni ornamentali". 
  353.  Sono  integralmente  deducibili  dal  reddito  del   soggetto
erogante i fondi trasferiti per il  finanziamento  della  ricerca,  a
titolo di contributo o liberalita',  dalle  societa'  e  dagli  altri
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle  societa'  (IRES)  in
favore di universita', fondazioni universitarie di  cui  all'articolo
59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  di  istituzioni
universitarie  pubbliche,  degli  enti  di  ricerca  pubblici,  delle
fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o
la promozione di attivita' di ricerca  scientifica,  individuate  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su
proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  del  Ministro
della salute, ovvero degli enti di  ricerca  vigilati  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'ISS
e l'ISPESL, nonche' degli enti parco regionali e nazionali. 
  354. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al
comma 353 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da  quella
sul valore aggiunto e da diritti dovuti  a  qualunque  titolo  e  gli
onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai  sensi
del comma 353 sono ridotti del 90 per cento. 
  355. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.  917,  la  lettera  c)  e'  abrogata.  All'articolo  14  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 e' abrogato. 
  356. All'articolo 38-quater, comma 1, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel secondo periodo, sono soppresse le parole: "recante  anche
l'indicazione degli estremi  del  passaporto  o  di  altro  documento
equipollente"; 
    b) nel terzo periodo, dopo le  parole:  "restituito  al  cedente"
sono inserite le  seguenti:  ",  recante  anche  l'indicazione  degli
estremi del passaporto o di altro documento equipollente  da  apporre
prima di ottenere il visto doganale". 
  357. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione,  di  seguito
denominato "fondo", destinato a finanziare i progetti individuati dal
Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione,  elaborato  nel
quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso  dal  Consiglio
europeo dei Capi di Stato e di Governo  del  16  e  17  giugno  2005,
nonche' interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario. 
  358. Fermo quanto stabilito ai sensi del comma 5, gli interventi  e
i progetti previsti ai sensi del comma 357 possono essere  realizzati
sui presupposti del reperimento delle necessarie risorse  finanziarie
con successivi provvedimenti legislativi, e della identificazione  di
ulteriori  coperture  finanziarie  concordate  e  verificate  con  la
Commissione europea in termini  di  compatibilita'  con  gli  impegni
comunitari  in  sede  di  valutazione  del  programma   italiano   di
stabilita' e crescita. 
  359. Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli  interventi
individuati dal Piano di cui al comma 357, nonche' tra gli interventi
di  adeguamento  tecnologico  nel  settore  sanitario,  proposti  dal
Ministro della salute, con  apposite  delibere  del  CIPE,  il  quale
stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi in
base alle risorse affluite al  fondo,  riservando  il  15  per  cento
dell'importo da ripartire agli interventi di adeguamento  tecnologico
nel settore sanitario. (23) 
  360. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti
massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter  della
legge 5 agosto 1978, n. 468. 
  361. Nell'ambito del processo  di  armonizzazione  delle  forme  di
contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee
a carico della gestione di cui all'articolo 24 della  legge  9  marzo
1989, n. 88, nonche' di riduzione del costo del lavoro,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2006 e' riconosciuto ai datori di  lavoro  un  esonero
dal versamento dei contributi  sociali  alla  predetta  gestione  nel
limite massimo complessivo di un punto percentuale. 
  362. L'esonero di cui al comma 361 opera prioritariamente a  valere
sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei
confronti dei datori di lavoro  operanti  nei  settori  per  i  quali
l'aliquota contributiva  per  assegni  per  il  nucleo  familiare  e'
dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo  120  della
legge 23 dicembre 2000, n.  388,  in  misura  inferiore  a  un  punto
percentuale, a  valere  anche  sui  versamenti  di  altri  contributi
sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui  al
comma 361, prioritariamente considerando i contributi per  maternita'
e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo
di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2
della legge 29 maggio  1982,  n.  297,  e  successive  modificazioni,
nonche' il contributo di cui all'articolo  25,  quarto  comma,  della
legge 21 dicembre 1978, n. 845. 
  363. Per i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi
al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province  di  Catania,
Siracusa e Ragusa il cui termine e' stato prorogato al 30 giugno 2006
dall'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  il
termine di  versamento  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  17
dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'  fissato  al
30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui  al  terzo
periodo del medesimo comma 17 e' fissato al 1° ottobre 2006. 
  364.  La  misura  dei  premi  assicurativi  dovuti   all'INAIL   e'
rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  23
febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente  al  relativo  rischio
medio nazionale  tenuto  conto  dell'andamento  infortunistico  delle
singole  gestioni  e  dell'attuazione  della  normativa  in  tema  di
prevenzione degli infortuni  sul  lavoro,  nonche'  degli  oneri  che
concorrono alla determinazione dei tassi di premi, in maniera tale da
garantire  comunque  l'equilibrio   finanziario   complessivo   delle
gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica. 
  365. La rideterminazione  di  cui  al  comma  364  e'  disposta  in
presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il
30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede
ai sensi del comma 364  con  delibera  dell'istituto,  approvata  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  il  28
febbraio 2006. 
  366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 371, con  Decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro delle  politiche
agricole   e   forestali,   con    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per  l'innovazione
e le tecnologie, previa intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, e  sentite  le  regioni  interessate,  sono  definite  le
caratteristiche  e  le  modalita'  di  individuazione  dei  distretti
produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano
territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo
sviluppo delle aree e  dei  settori  di  riferimento,  di  migliorare
l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi
di  sussidiarieta'  verticale  ed  orizzontale,  anche   individuando
modalita' di collaborazione con le associazioni imprenditoriali. (21) 
  367. L'adesione da  parte  di  imprese  industriali,  dei  servizi,
turistiche ed agricole e della pesca e' libera. 
  368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) fiscali: 
     1) le imprese appartenenti a  distretti  di  cui  al  comma  366
possono congiuntamente esercitare  l'opzione  per  la  tassazione  di
distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES; 
     2)  si  osservano,  in  quanto  applicabili,   le   disposizioni
contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  relative  alla  tassazione  di  gruppo  delle
imprese residenti; 
     3) tra i soggetti passivi  dell'IRES  di  cui  all'articolo  73,
comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono  compresi  i  distretti  di  cui  al  comma  366,  ove  sia
esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui  ai  commi  da
366 a 372; 
     4) il reddito imponibile del distretto  comprende  quello  delle
imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per  la
tassazione unitaria; 
     5) la determinazione del reddito  unitario  imponibile,  nonche'
dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene
operata su base concordataria per  almeno  un  triennio,  secondo  le
disposizioni che seguono; 
     6)  fermo  il  disposto  dei  numeri  da  1  a   5,   ed   anche
indipendentemente  dall'esercizio  dell'opzione  per  la   tassazione
distrettuale o unitaria, i distretti di  cui  al  comma  366  possono
concordare  in  via  preventiva  e  vincolante  con  l'Agenzia  delle
entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte
dirette di  competenza  delle  imprese  appartenenti  da  versare  in
ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia  ed  entita'
delle imprese stesse, alla loro attitudine alla  contribuzione  e  ad
altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva; 
     7)  la  ripartizione  del  carico  tributario  tra  le   imprese
interessate e' rimessa al  distretto,  che  vi  provvede  in  base  a
criteri di trasparenza  e  parita'  di  trattamento,  sulla  base  di
principi di mutualita'; 
     8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse
le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto
in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti; 
     9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte  di
cui al numero 6) vengono determinati  dalla  Agenzia  delle  entrate,
previa consultazione delle categorie interessate  e  degli  organismi
rappresentativi dei distretti; 
     10)  resta  fermo  l'assolvimento  degli  ordinari  obblighi   e
adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al  distretto
e l'applicazione delle disposizioni penali  tributarie;  in  caso  di
osservanza del concordato, i controlli  sono  eseguiti  unicamente  a
scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari
per la determinazione e l'aggiornamento  degli  elementi  di  cui  al
numero 6); 
     11) i distretti di cui al comma 366 possono  concordare  in  via
preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata
di almeno un triennio, il volume dei  tributi,  contributi  ed  altre
somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno; 
     12) la determinazione di quanto dovuto e' operata tenendo  conto
della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di
stimolare la crescita economica e sociale dei territori  interessati;
in  caso  di  opzione  per  la  tassazione   distrettuale   unitaria,
l'ammontare dovuto e' determinato  in  cifra  unica  annuale  per  il
distretto nel suo complesso; 
     13) criteri generali per la determinazione di quanto  dovuto  in
base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati,
previa consultazione delle categorie interessate  e  degli  organismi
rappresentativi dei distretti; 
     14)   la   ripartizione   del   carico   tributario    derivante
dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate  e'  rimessa
al distretto, che vi provvede in base  a  criteri  di  trasparenza  e
parita' di trattamento, sulla base di principi di mutualita'; 
     15) in caso di  osservanza  del  concordato,  i  controlli  sono
eseguiti  unicamente  a  scopo  di   monitoraggio,   prevenzione   ed
elaborazione dei dati  necessari  per  la  determinazione  di  quanto
dovuto in base al concordato; (58) 
    b) amministrative: 
     1)  al  fine  di  favorire   la   massima   semplificazione   ed
economicita' per le imprese che aderiscono ai distretti,  le  imprese
aderenti   possono   intrattenere   rapporti   con    le    pubbliche
amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare
avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il  tramite
del distretto di cui esse fanno  parte.  In  tal  caso,  le  domande,
richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad  avviare  ed
eseguire il  rapporto  ovvero  il  procedimento  amministrativo,  ivi
incluse, relativamente a  quest'ultimo,  le  fasi  partecipative  del
procedimento,   qualora   espressamente   formati    dai    distretti
nell'interesse  delle  imprese  aderenti  si   intendono   senz'altro
riferiti, quanto agli effetti,  alle  medesime  imprese;  qualora  il
distretto dichiari altresi' di avere verificato, nei  riguardi  delle
imprese  aderenti,  la  sussistenza  dei   presupposti   ovvero   dei
requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi
vigenti,  per  l'avvio  del  procedimento  amministrativo  e  per  la
partecipazione allo stesso, nonche' per la sua conclusione  con  atto
formale ovvero con effetto finale favorevole alle  imprese  aderenti,
le pubbliche amministrazioni e gli  enti  pubblici  provvedono  senza
altro   accertamento   nei   riguardi   delle    imprese    aderenti.
Nell'esercizio  delle  attivita'  previste  dal  presente  numero,  i
distretti comunicano anche in modalita' telematica con  le  pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici che accettano  di  comunicare,  a
tutti gli effetti, con tale modalita'. I distretti possono  accedere,
sulla base di  apposita  convenzione,  alle  banche  dati  formate  e
detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti  pubblici.  Con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione  pubblica,
previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  e
sentite  le  regioni  interessate,  sono   stabilite   le   modalita'
applicative delle disposizioni del presente numero; (21) 
     2) al fine di  facilitare  l'accesso  ai  contributi  erogati  a
qualunque titolo sulla  base  di  leggi  regionali,  nazionali  o  di
disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai  distretti  di
cui al comma 366 possono presentare le relative istanze ed avviare  i
relativi  procedimenti  amministrativi,  anche  mediante   un   unico
procedimento collettivo, per il tramite dei  distretti  medesimi  che
forniscono  consulenza  ed  assistenza  alle  imprese  stesse  e  che
possono, qualora le imprese  siano  in  possesso  dei  requisiti  per
l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I  distretti
possono altresi' provvedere, ove  necessario,  a  stipulare  apposite
convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito  ed
intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo  106
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385,  e  successive  modificazioni,  volte  alla  prestazione   della
garanzia per  l'ammontare  della  quota  dei  contributi  soggetti  a
rimborso. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,  sono
stabilite le modalita' applicative della presente disposizione; (21) 
     3) i distretti hanno la facolta' di stipulare, per  conto  delle
imprese, negozi di diritto privato secondo le  norme  in  materia  di
mandato di cui agli articoli 1703 e seguenti del codice civile; 
    c) finanziarie: 
     1) al fine di favorire il finanziamento dei  distretti  e  delle
relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentiti il Ministro delle attivita' produttive e la  CONSOB,
sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle
disposizioni della legge 30 aprile 1999,  n.  130,  applicabili  alle
operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da
una pluralita' di  banche  o  intermediari  finanziari  alle  imprese
facenti  parte  del  distretto  e   ceduti   ad   un'unica   societa'
cessionaria; 
     2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le
condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i  crediti  di
cui al numero 1) in presenza delle quali tutto o parte  del  ricavato
dell'emissione dei titoli possa  essere  destinato  al  finanziamento
delle  iniziative  dei  distretti  e  delle  imprese  dei   distretti
beneficiarie dei crediti oggetto di cessione; 
     3) le disposizioni di cui  all'articolo  7-bis  della  legge  30
aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle  banche  nei
confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle  condizioni
stabilite con il regolamento di cui al numero 1); 
     4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti
ai distretti o alle imprese facenti parte dei  distretti  e  che  non
procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni  di
cui alla legge 30 aprile 1999, n.  130,  possono,  in  aggiunta  agli
accantonamenti   previsti    dalle    norme    vigenti,    effettuare
accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento di cui al
numero 1); 
     5) al fine di favorire l'accesso al credito e  il  finanziamento
dei distretti e delle imprese che ne  fanno  parte,  con  particolare
riferimento ai  progetti  di  sviluppo  e  innovazione,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze adotta o propone le  misure  occorrenti
per: 
      5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia  prestata  dai
confidi quale strumento di attenuazione del  rischio  di  credito  ai
fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi,  in
vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea; 
      5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei  confidi  e  la
loro  operativita';  anche  a  tal   fine   i   fondi   di   garanzia
interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre  2003,  n.  326,  possono  essere  destinati  anche  alla
prestazione di  servizi  ai  confidi  soci  ai  fini  dell'iscrizione
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico  di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
      5.3) agevolare la costituzione di  idonee  agenzie  esterne  di
valutazione del merito di credito dei distretti e delle  imprese  che
ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali  delle
banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti
patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo
accordo di Basilea; 
      5.4) favorire la costituzione,  da  parte  dei  distretti,  con
apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di  investimento  in
capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto; 
    d) per la ricerca e lo sviluppo: 
     1) al fine di accrescere la capacita' competitiva delle  piccole
e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione
di nuove tecnologie e delle  relative  applicazioni  industriali,  e'
costituita  l'Agenzia  per  la  diffusione   delle   tecnologie   per
l'innovazione, di seguito denominata "Agenzia"; 
     2)  l'Agenzia  promuove  l'integrazione  fra  il  sistema  della
ricerca  ed  il  sistema  produttivo   attraverso   l'individuazione,
valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze, tecnologie, brevetti
ed  applicazioni  industriali  prodotti   su   scala   nazionale   ed
internazionale; 
     3)  l'Agenzia  stipula  convenzioni  e  contratti  con  soggetti
pubblici e privati che ne condividono le finalita'; 
     4) l'Agenzia e' soggetta alla  vigilanza  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  che,  con  propri  decreti  di  natura  non
regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  il
Ministero delle attivita' produttive,  nonche'  il  Ministro  per  lo
sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per  l'innovazione
e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e  modalita'  per  lo
svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia e'
soggetto  all'approvazione  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
ministri. (21) 
  369. Le norme in favore dei distretti produttivi di  cui  al  comma
366 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  228,  ai
sistemi  produttivi,  ai   sistemi   produttivi   locali,   distretti
industriali e della pesca e consorzi di sviluppo industriale definiti
ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche'
ai consorzi per il commercio estero di cui  alla  legge  21  febbraio
1989, n. 83. 
  370. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  371. Fatta salva la compatibilita' con la normativa comunitaria, le
disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano applicazione in via
sperimentale nei riguardi di uno o piu' distretti individuati con  il
decreto  di  cui  al  comma  366.  Ultimata  la  fase   sperimentale,
l'applicazione delle predette disposizioni e' in ogni caso realizzata
progressivamente. 
  371-bis.  In  attesa  dell'adozione  del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze  di  cui  al  comma  366,  puo'  essere
riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti
produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare  massimo  del  50
per cento  delle  risorse  pubbliche  complessivamente  impiegate  in
ciascun progetto. 
  371-ter.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo   economico,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma
371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed  eventuali
ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando  il  limite
massimo di cui al comma 372. 
  372. Dall'attuazione dei commi da 366 a 371-ter non devono Derivare
oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. 
  372. Dall'attuazione dei commi da 366 a  371  non  devono  derivare
oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. 
  373. In considerazione del  contenzioso  in  essere,  relativamente
alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza di cui
al comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto  2003,  n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre  2003,  n.
290, e' prorogata al 31 dicembre 2008. 
  374. Il comma 8 dell'articolo 44  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, e' sostituito dai seguenti: 
"8. A decorrere dal 1°  gennaio  2006  le  domande  di  iscrizione  e
annotazione nel registro delle imprese  e  nel  REA  presentate  alle
Camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  dalle
imprese artigiane, nonche' da quelle esercenti attivita'  commerciali
di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23  dicembre
1996, n. 662, hanno effetto,  sussistendo  i  presupposti  di  legge,
anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento
dei contributi agli stessi dovuti. 
8-bis. Per le finalita'  di  cui  al  comma  8,  il  Ministero  delle
attivita' produttive integra la modulistica in uso con  gli  elementi
indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti
previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le  Camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso  il  loro
sistema  informatico,  trasmettono   agli   enti   previdenziali   le
risultanze delle nuove iscrizioni,  nonche'  le  cancellazioni  e  le
variazioni relative  ai  soggetti  tenuti  all'obbligo  contributivo,
secondo modalita' di trasmissione dei dati  concordate  dalle  parti.
Entro  trenta  giorni  dalla  data  della  trasmissione,   gli   enti
previdenziali notificano agli  interessati  l'avvenuta  iscrizione  e
richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano  agli
interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30
giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese
disponibili per  il  tramite  della  infrastruttura  tecnologica  del
portale www.impresa.gov.it. 
8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i soggetti  interessati  dalle
disposizioni del presente articolo, comunque obbligati  al  pagamento
dei contributi, sono esonerati dall'obbligo  di  presentare  apposita
richiesta di iscrizione agli enti previdenziali.  Entro  l'anno  2007
gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del
registro  delle  imprese  anche  in  riferimento  alle   domande   di
iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente  al  1°
gennaio 2006. 
8-quater. Le disposizioni di cui  ai  commi  8,  8-bis  e  8-ter  non
comportano oneri a carico del bilancio dello Stato". 
  375. Al fine di completare il processo di revisione  delle  tariffe
elettriche, entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente  legge,  con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'
produttive, adottato d'intesa con i Ministri  dell'economia  e  delle
finanze e del lavoro e  delle  politiche  sociali,  sono  definiti  i
criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate  ai  soli  clienti
economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una  revisione
della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le  famiglie
economicamente disagiate.(31) 
  376.  Con  l'obiettivo  di  sostenere  lo  sviluppo  economico  del
Mezzogiorno e' costituita, in forma di societa' per azioni, la  Banca
del Mezzogiorno, di seguito denominata "Banca". Entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il  decreto
di cui al comma 377,  e'  istituito  il  comitato  promotore  con  il
compito di dare attuazione a quanto previsto dal presente comma. 
  377. In armonia con la normativa comunitaria e con il  testo  unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati: 
    a) lo statuto della Banca, ispirato ai  principi  gia'  contenuti
negli statuti dei banchi meridionali e insulari; 
    b) il capitale della Banca,  in  maggioranza  privato  e  aperto,
secondo  le  ordinarie  procedure  e  con  criteri  di   trasparenza,
all'azionariato popolare diffuso, con  previsione  di  un  privilegio
patrimoniale  per  i  vecchi  soci  dei  banchi  meridionali.  Stato,
regioni,  province,   comuni,   Camere   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno  la  funzione
di soci fondatori; 
    c) le modalita' per provvedere,  attraverso  trasparenti  offerte
pubbliche, all'acquisizione di marchi e  di  denominazioni,  entro  i
limiti delle necessita' operative della  stessa  Banca,  di  rami  di
azienda gia' appartenuti ai banchi meridionali e insulari; 
    d)  le  modalita'  di  accesso  della  Banca  ai   fondi   e   ai
finanziamenti internazionali, in  particolare  con  riferimento  alle
risorse prestate da organismi sopranazionali per  lo  sviluppo  delle
aree geografiche sottoutilizzate. 
  378. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto  al
capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. 
  379. All'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera g), prima della parola: "strumenti" sono inserite
le seguenti: "prodotti e"; 
    b) alla lettera h), dopo la parola:  "titoli"  sono  inserite  le
seguenti: "e prodotti finanziari". 
  380. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,
prima della parola: "strumenti" sono inserite le seguenti:  "prodotti
e". 
  381. Al fine  di  favorire  i  processi  di  privatizzazione  e  la
diffusione dell'investimento azionario, gli  statuti  delle  societa'
nelle quali lo Stato detenga  una  partecipazione  rilevante  possono
prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi
dell'articolo 2346, sesto comma, del  codice  civile,  ovvero  creare
categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del  codice  civile,
anche a seguito di conversione di parte delle azioni  esistenti,  che
attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto
di richiedere l'emissione, a favore dei medesimi,  di  nuove  azioni,
anche  al  valore  nominale,  o   di   nuovi   strumenti   finanziari
partecipativi muniti di diritti di voto  nell'assemblea  ordinaria  e
straordinaria, nella  misura  determinata  dallo  statuto,  anche  in
relazione alla quota di capitale detenuta all'atto  dell'attribuzione
del diritto. Gli strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i
diritti previsti dal presente comma possono essere  emessi  a  titolo
gratuito a favore di tutti  gli  azionisti  ovvero,  a  pagamento,  a
favore  di  uno  o  piu'  azionisti,  individuati   anche   in   base
all'ammontare  della  partecipazione  detenuta;  i  criteri  per   la
determinazione del  prezzo  di  emissione  sono  determinati  in  via
generale con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti  gli
strumenti finanziari e le azioni di cui al presente comma  godono  di
un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla  suddivisione
dell'attivo residuo in sede di liquidazione e la  relativa  emissione
puo' essere fatta in deroga all'articolo 2441 del codice civile. 
  382. Le deliberazioni dell'assemblea che  creano  le  categorie  di
azioni o di strumenti finanziari di cui al comma 381, nonche'  quelle
di cui al comma 384, non danno diritto al recesso. 
  383. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei commi 381 e 384
sono modificabili con  le  maggioranze  previste  per  l'approvazione
delle modificazioni statutarie, e  sono  inefficaci  in  mancanza  di
approvazione da parte  dell'assemblea  speciale  dei  titolari  delle
azioni o degli strumenti finanziari di cui ai commi da 381 a 384. 
  384. Lo statuto delle societa' che fanno  ricorso  al  mercato  del
capitale di rischio puo' prevedere, con le maggioranze  previste  per
l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia  delle
deliberazioni  di  modifica  delle  clausole  introdotte   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge  30  luglio  1994,  n.  474,  dopo  il
triennio previsto dal comma 3 del citato  articolo,  sia  subordinata
all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari  delle
azioni o degli strumenti finanziari di cui al comma 381. In tal  caso
non si applica il secondo periodo del citato comma 3. A seguito delle
modifiche statutarie apportate in esecuzione di  quanto  disposto  ai
sensi dei commi da 381 a 383 cessa di avere effetto l'articolo 3  del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. 
  385. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie  irrogate
ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5  luglio  1991,  n.  197,
dell'articolo 7 del decreto legislativo  20  febbraio  2004,  n.  56,
nonche' relative a violazioni valutarie previste dal testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148,
e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche  e  agli
intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo  1996,  n.  108,
eccedenti rispetto alla  media  dei  medesimi  importi  riscossi  nel
biennio 2002-2003, attestati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sono destinati al Fondo  per  la  prevenzione  del  fenomeno
dell'usura di cui all'articolo 15 della citata legge n. 108 del 1996. 
  386. Gli organismi assegnatari  dei  contributi  erogati  a  valere
sulle risorse del Fondo di cui al comma 385,  entro  sei  mesi  dalla
cessazione dell'attivita', scioglimento, liquidazione o cancellazione
dagli elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo  per  le  finalita'
previste dei contributi assegnati  per  due  esercizi  consecutivi  e
senza  giustificato  motivo,  devono  restituire  il  contributo  non
impegnato mediante versamento del relativo importo al bilancio  dello
Stato per essere successivamente riassegnato al capitolo di  gestione
del  Fondo  per  la  prevenzione  del  fenomeno  dell'usura  per  una
successiva  assegnazione  in  favore   degli   aventi   diritto,   in
conformita' alla  disciplina  vigente.  Per  le  somme  impegnate  la
restituzione dovra' avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti
garantiti, al netto delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di  tale
termine, devono essere restituite le somme eventualmente  recuperate,
dopo l'escussione delle garanzie. 
  387.   L'esercizio   delle   funzioni   attribuite   al   Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro in materia di
sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle  medesime  e  contenzioso
puo' essere delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari. 
  388. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  dopo  il
comma 71, e' inserito il seguente: 
"71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare  che
l'incremento del valore nominale delle nuove passivita' non superi di
5 punti percentuali il valore nominale  di  quella  preesistente.  In
carenza di tale ulteriore condizione,  il  rifinanziamento  non  deve
essere effettuato, fermo restando che all'atto  della  rinegoziazione
dei mutui deve essere applicata la  commissione  onnicomprensiva  sul
debito  residuo,  in  termini  percentuali,  secondo  le   condizioni
previste dal sistema bancario". 
  389. All'articolo 7-bis, comma 4, della legge 30  aprile  1999,  n.
130, e successive modificazioni, le parole: "67,  terzo  comma"  sono
sostituite dalle seguenti: "67, quarto comma". 
  COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO  2006,  N.  223,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  391. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  392. All'articolo  3  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.  80,  i
commi 4, 5 e 6 sono abrogati. 
  393. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del  decreto  legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono aggiunti i
seguenti: 
"3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica gia'
avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga
dell'affidamento, fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti
che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma  3-bis,
soddisfino una delle seguenti condizioni: 
    a) per le aziende partecipate  da  regioni  o  enti  locali,  sia
avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una
quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale  ovvero  di  una
quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti  a  societa'  di
capitali, anche consortili, nonche' a cooperative e consorti, purche'
non partecipate da regioni o da enti locali; 
    b) si sia dato luogo ad un  nuovo  soggetto  societario  mediante
fusione di almeno due societa' affidatarie di servizio  di  trasporto
pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione  di
una societa' consortile, con predisposizione di un piano  industriale
unitario, di cui  siano  soci  almeno  due  societa'  affidatarie  di
servizio di trasporto pubblico locale nel  territorio  nazionale.  Le
societa' interessate dalle operazioni di fusione  o  costituzione  di
societa' consortile devono operare all'interno della medesima regione
ovvero in bacini di traffico uniti  da  contiguita'  territoriale  in
modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di  un
maggiore livello di servizi di  trasporto  pubblico  locale,  secondo
parametri di congruita' definiti dalle regioni. 
3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i  servizi
di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere
prestati  dagli  attuali  esercenti,  comunque  denominati.  A   tali
soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto  di
servizio pubblico gia' in essere ai sensi dell'articolo 19 in modo da
assicurare l'equilibrio  economico  e  attraverso  il  sistema  delle
compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n.  1191/69  del
Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e
per gli effetti di quanto stabilito  all'articolo  17.  Nei  medesimi
periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli
enti affidanti, provvedono, in particolare: 
    a) al miglioramento delle condizioni di  sicurezza,  economicita'
ed   efficacia   dei   servizi   offerti   nonche'   della   qualita'
dell'informazione resa all'utenza e dell'accessibilita' ai servizi in
termini  di  frequenza,   velocita'   commerciale,   puntualita'   ed
affidabilita'; 
    b) al miglioramento del servizio sul piano  della  sostenibilita'
ambientale; 
    c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di  trasporto,
attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto  previsto  al
comma 3-quinquies. 
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai  commi  3-bis  e  3-quater  si
applicano anche ai servizi automobilistici di  competenza  regionale.
Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni  e  gli  enti
locali promuovono la razionalizzazione delle  reti  anche  attraverso
l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro  individuando  sistemi
di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalita'  di
trasporto. 
3-sexies. I soggetti titolari dell'affidamento dei servizi  ai  sensi
dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   come   modificato
dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, provvedono  ad  affidare,  con  procedure  ad  evidenza
pubblica, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, una quota  di  almeno  il  20  per  cento  dei
servizi eserciti  a  soggetti  privati  o  a  societa',  purche'  non
partecipate  dalle  medesime  regioni  o  dagli  stessi  enti  locali
affidatari dei servizi. 
3-septies. Le societa' che fruiscono della ulteriore proroga  di  cui
ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga  stessa  non
possono partecipare a procedure ad  evidenza  pubblica  attivate  sul
resto del territorio nazionale per l'affidamento di servizi". 
  394. Al comma 3-bis dell'articolo 18  del  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422, le parole: "31 dicembre 2003" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2006". 
  395. Al comma 55 dell'articolo 13 del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, le parole: "fino a non  oltre  tre  anni  dalla  stessa
data" sono sostituite dalle seguenti: "fino a non oltre  cinque  anni
dalla stessa data". 
  396.  All'articolo  22,  comma  1,  primo  periodo,   del   decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "delle  piccole  e
medie imprese", sono aggiunte  le  seguenti:  "nonche'  le  attivita'
relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico
al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia". 
  397. All'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.
394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' a fronte di
attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore
turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia". 
  398. Per il sostegno del settore turistico, e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per l'anno  2006.  Con  decreto  del  Ministero
delle attivita' produttive si provvede  all'attuazione  del  presente
comma. 
  399. Al testo unico di cui al regio  decreto  28  aprile  1938,  n.
1165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 95, primo comma,  alinea,  dopo  le  parole:  "da
cooperative" sono inserite le seguenti: ",  oltre  quelli  prescritti
dall'articolo 31"; 
    b) all'articolo 95, primo comma,  la  lettera  b)  e'  sostituita
dalla seguente: 
   "b) la residenza anagrafica o  attivita'  lavorativa  esclusiva  o
principale nel comune o in uno dei  comuni  nell'ambito  territoriale
ove e' localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si  prende
a  riferimento  quello  individuato  dalle  delibere   regionali   di
programmazione". 
  400. Ai fini del  concorso  al  perseguimento  degli  obiettivi  di
finanza  pubblica  previsti  nel  patto  di  stabilita'  e  crescita,
favorendo la dismissione di immobili non  adibiti  ad  uso  abitativo
attribuiti in forza di legge ad enti privati e  fondazioni,  compresi
gli enti morali, e non piu' utili  al  perseguimento  delle  esigenze
istituzionali,  la  cessione  degli  stessi  comporta  l'applicazione
dell'articolo 29,  comma  1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326,  e  fa  venire  meno  l'eventuale  vincolo  di
destinazione precedentemente previsto. Restano  fermi  in  ogni  caso
l'osservanza delle prescrizioni  urbanistiche  vigenti,  nonche'  gli
eventuali vincoli storici,  artistici,  culturali,  architettonici  e
paesaggistici sui predetti beni. A tal fine, all'atto della cessione,
il cedente provvede all'istanza di cui all'articolo 12, comma 2,  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  401. La limitazione di cui al comma 187 non si applica al personale
impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie e, in  particolare,
a quello previsto dall'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge  8
agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
ottobre 1996, n. 532, e dall'articolo 1, comma 4,  del  decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
30 novembre 2005, n. 244. 
  402.  Per  garantire  lo  svolgimento  dei  compiti  connessi  alla
prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria  e  le  emergenze
connesse alle malattie degli animali, il Ministero  della  salute  e'
autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di
durata  triennale  gli  incarichi  di  collaborazione  coordinata   e
continuativa conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996,  n.
429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  ottobre  1996,  n.
532, ai veterinari, chimici e farmacisti  attualmente  impegnati  nei
posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli
adempimenti degli obblighi comunitari  (UVAC)  e  presso  gli  uffici
centrali  del  Ministero  della   salute,   previo   superamento   di
un'apposita prova per l'accertamento di idoneita'. 
  403. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al  controllo
dell'influenza aviaria e' consentita, per l'anno 2006, la deroga alle
limitazioni  di  cui  al  comma  198  per  l'assunzione  nei  servizi
veterinari degli enti del Servizio sanitario nazionale di  un  numero
complessivo massimo a livello nazionale di 300  unita'  di  personale
veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga e' subordinata
alla  preventiva  definizione  di  apposito  accordo  sancito   dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per  il  riparto  tra  le
regioni delle predette unita' di personale e per la definizione delle
misure compensative aggiuntive rispetto a quelle previste  dai  commi
da 198 a 206 da adottare ai fini del rispetto del livello complessivo
di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278. 
  404. I progetti dell'Istituto nazionale  per  la  fauna  selvatica,
finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato,  sono
esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica. 
  405. Il  Fondo  bieticolo  nazionale  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge   21   dicembre   1990,   n.   391,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48,  e'  incrementato
della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006. 
  406. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni
e del maggior numero di  compiti  di  coordinamento  delle  attivita'
regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in  attuazione
dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38,  recante  delega  al
Governo per la modernizzazione dei  settori  dell'agricoltura,  della
pesca, dell'acquacoltura,  dell'alimentazione  e  delle  foreste,  le
risorse destinate al miglioramento dell'efficacia  e  dell'efficienza
dei servizi istituzionali del Ministero delle  politiche  agricole  e
forestali, ivi compresi quelli inerenti l'attivita'  dell'Ispettorato
centrale repressione frodi, sono incrementate  di  euro  1.550.000  a
partire dall'anno 2006. 
  407. All'onere derivante dall'attuazione del comma 406 si provvede,
a  decorrere  dall'anno  2006,  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  36  del  decreto
legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo  1,  comma  2,  del  medesimo  decreto  legislativo.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  408. Al comma 5 dell'articolo 48  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
"f-bis) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa  di  cui
al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui  alla
lettera f), ad  una  temporanea  riduzione  del  prezzo  dei  farmaci
comunque dispensati o impiegati  dal  Servizio  sanitario  nazionale,
nella misura del 60 per cento del superamento". 
  409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti  da  parte  del
Servizio sanitario nazionale: 
    a) la  classificazione  dei  dispositivi  prevista  dal  comma  1
dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  e'  approvata
con decreto del Ministro della salute, previo accordo con le  regioni
e le province autonome, sancito dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Con la medesima procedurasono stabilite: 
      1) le modalita' di alimentazione e  aggiornamento  della  banca
dati del Ministero della salute necessarie alla  istituzione  e  alla
gestione del  repertorio  generale  dei  dispositivi  medici  e  alla
individuazione dei  dispositivi  nei  confronti  dei  quali  adottare
misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; 
      2) le modalita'  con  le  quali  le  aziende  sanitarie  devono
inviare al Ministero della salute, per il monitoraggio nazionale  dei
consumi dei dispositivi medici, le informazioni previste dal comma  5
dell'articolo 57 della citata legge n. 289 del 2002. Le  regioni,  in
caso di omesso inoltro al Ministero della salute  delle  informazioni
di cui al  periodo  precedente,  adottano  i  medesimi  provvedimenti
previsti per i direttori generali  in  caso  di  inadempimento  degli
obblighi informativi sul monitoraggio della spesa sanitaria; 
    b) fermo restando quanto previsto dal comma 292, lettera b),  del
presente  articolo  per  lo  specifico  repertorio  dei   dispositivi
protesici erogabili, con la procedura di cui alla  lettera  a)  viene
stabilita, con l'istituzione del repertorio generale dei  dispositivi
medici, la data a decorrere  dalla  quale  nell'ambito  del  Servizio
sanitario  nazionale  possono   essere   acquistati,   utilizzati   o
dispensati unicamente i dispositivi iscritti nel repertorio medesimo; 
    c)  le  aziende  che  producono  o  commercializzano  in   Italia
dispositivi medici,  compresi  i  dispositivi  medico-diagnostici  in
vitro e i dispositivi su misura sono  tenute  a  dichiarare  mediante
autocertificazione diretta al  Ministero  della  salute  -  Direzione
generale dei farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni
anno,  l'ammontare  complessivo  della  spesa   sostenuta   nell'anno
precedente per le attivita' di promozione  rivolte  ai  medici,  agli
operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti delle aziende sanitarie,
e ai farmacisti, nonche' la ripartizione della stessa  nella  singole
voci di costo, a tal fine attenendosi alle  indicazioni,  per  quanto
applicabili, contenute nell'allegato al decreto  del  Ministro  della
salute 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99  del
28 aprile 2004, concernente le attivita' promozionali poste in essere
dalle aziende farmaceutiche; 
    d) entro il 30 aprile di  ogni  anno,  le  aziende  di  cui  alla
lettera c) versano,  in  conto  entrate  del  bilancio  dello  Stato,
contributo  pari  al  5,5  per  cento  delle  spese  autocertificate,
calcolate al netto delle spese per il  personale  addetto.  L'importo
dovuto e' maggiorato del 5 per cento  per  ciascun  mese  di  ritardo
rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno di
riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000  euro,  oltre  al
versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono
riassegnati, con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sulle corrispondenti imita previsionali di base  dello
stato di previsione del Ministero della  salute  e  utilizzati  dalla
Direzione  generale  dei  farmaci  e  dispositivi   medici   per   il
miglioramento e il potenziamento  della  attivita'  del  settore  dei
dispositivi  medici,  con  particolare  riguardo  alle  attivita'  di
sorveglianza del  mercato,  anche  attraverso  l'aggiornamento  e  la
manutenzione della classificazione nazionale  dei  dispositivi  e  la
manutenzione del repertorio generale di cui  alla  lettera  a),  alla
attivita' di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale
ispettivo, all'attivita' di informazione nei riguardi degli operatori
professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in  materia
di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie
che implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonche' per  la
stipula di convenzioni con universita' e istituti di  ricerca  o  con
esperti del settore e per iniziative che favoriscano il completamento
e il miglioramento della rete di assistenza e di  vendita  costituita
dalle farmacie territoriali; 
    e) i produttori  e  i  commercianti  di  dispositivi  medici  che
omettono di  comunicare  al  Ministero  della  salute  i  dati  e  le
documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del  decreto
legislativo 24 febbraio 1997,  n.  46,  e  successive  modificazioni,
applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo
10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332,  sono  soggetti,
quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni,
alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  di   cui   al   comma   4
dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma  3
dell'articolo 19 del decreto legislativo n.  332  del  2000.  PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N.1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24  GENNAIO
2012, N.1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24  MARZO  2012,  N.
27. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N.1,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.  PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.L. 24 GENNAIO 2012, N.1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA  L.  24
MARZO 2012, N. 27. 
  410. In attesa della riforma degli  ammortizzatori  sociali  e  nel
limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e  successive  modificazioni,  il  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' disporre  entro  il  31  dicembre
2006, e, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31
dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa,  concessioni,  anche
senza soluzione di continuita', dei trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilita' e  di  disoccupazione  speciale,
nel  caso  di  programmi   finalizzati   alla   gestione   di   crisi
occupazionali, anche con riferimento a  settori  produttivi  ed  aree
territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti  in
detti programmi definiti in specifici  accordi  in  sede  governativa
intervenuti entro il 30 giugno 2006 che recepiscono  le  intese  gia'
stipulate in sede istituzionale territoriale,  ovvero  nei  confronti
delle imprese agricole e agro-alimentari  interessate  dall'influenza
aviaria. Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  di  cui  al  primo
periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma  155,
della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e  successive  modificazioni,
possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in
specifici  accordi  in  sede  governativa  abbiano   comportato   una
riduzione nella misura  almeno  del  10  per  cento  del  numero  dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre  2005.  La  misura
dei trattamenti di cui al secondo periodo e' ridotta del 10 per cento
nel caso di prima proroga, del 30  per  cento  nel  caso  di  seconda
proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All'articolo 3,
comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come
da  ultimo  modificato  dall'articolo  7-duodecies,  comma   1,   del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "31 dicembre 2005"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". 
  411. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo  nei
casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali  ai  sensi
del presente comma ed ai sensi  dell'articolo  1,  comma  155,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e  successive  modificazioni,  e  non
completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di
cassa  integrazione  guadagni  straordinaria,  di  mobilita'   e   di
disoccupazione speciale  in  deroga  alla  vigente  normativa  ovvero
possono essere  destinate  ad  azioni  di  reimpiego  dei  lavoratori
coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di  programmi  predisposti
dalle regioni interessate d'intesa con le province e con il  supporto
tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali. Nell'ambito delle risorse finanziarie  di  cui  al
primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma
155,  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,   e   successive
modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, qualora  i  piani  di  gestione  delle
eccedenze gia' definiti in  specifici  accordi  in  sede  governativa
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento
del numero dei destinatari dei trattamenti  scaduti  il  31  dicembre
2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e'  ridotta
del 10 per cento nel caso di prima proroga  in  deroga,  del  30  per
cento nel caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per  le
successive proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite  con
accordo governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree
territoriali possono  essere  utilizzate  per  trattamenti  di  cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione
speciale in deroga  alla  vigente  normativa  ovvero  possono  essere
destinate a programmi di reimpiego  dei  lavoratori  coinvolti  nelle
suddette crisi, sulla base di  programmi  predisposti  dalle  regioni
d'intesa con le province e con  il  supporto  tecnico  delle  agenzie
strumentali del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali.  La
disposizione non comporta oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio
dello Stato. 
  412. Al fine di rendere piu' efficiente l'utilizzo degli  strumenti
di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27
dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 62, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
   "1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi
di cui al comma 1, lettera c),  sono  utilizzate  dall'Agenzia  delle
entrate per accogliere le richieste di  ammissione  all'agevolazione,
secondo  l'ordine  cronologico  di  presentazione,  non  accolte  per
insufficienza di disponibilita'"; 
    b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti
i seguenti: "Ove il datore di lavoro presenti  l'istanza  di  accesso
alle agevolazioni prima di aver disposto le relative  assunzioni,  le
stesse  sono  effettuate  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione
dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia  delle  entrate.
In tal caso l'istanza e' completata, a  pena  di  decadenza,  con  la
comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i  successivi
trenta giorni". 
  413. Al comma 8 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, dopo le parole: "legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  e
successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "in  attuazione
delle disposizioni dettate dall'articolo 66, comma  1,  della  citata
legge n. 289 del 2002 e". 
  414. Al comma 132-ter dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, introdotto dall'articolo 10-ter, comma 11, del  decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "eventualmente integrati" fino
alla fine del comma sono soppresse. 
  415. Al fine  di  promuovere  l'attuazione  di  investimenti  e  la
gestione unitaria del servizio idrico  integrato  sul  complesso  del
territorio  di  ciascun  ambito  territoriale  ottimale  nelle   aree
sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), in sede di riparto  della  dotazione
aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui  all'articolo
61 della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  accantona  un'apposita
riserva premiale, pari a 300 milioni  di  euro,  da  riconoscere  per
spese in  conto  capitale,  proporzionalmente  alla  popolazione,  ai
comuni e alle province che, consorziati o associati per  la  gestione
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della  legge
5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso  operativo  il
servizio idrico  integrato  a  un  soggetto  gestore  individuato  in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 113 del  testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni. 
  416. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente  legge,  con  successiva  delibera,  su  proposta  dei
Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela
del territorio, determina i criteri  di  riparto  e  di  assegnazione
della riserva premiale ai comuni e  alle  province  le  cui  gestioni
risultino affidate entro nove mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge secondo le disposizioni di  cui  al  comma  415,
favorendo criteri di mercato e tempestivita'. 
  417. All'articolo 1, comma 3-ter,  del  decreto-legge  28  febbraio
2005, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  aprile
2005, n. 71, e successive modificazioni, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "A valere sulle  risorse  del  fondo  di  cui  agli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  e  successive
modificazioni,  sono  individuati  dal   CIPE   interventi   per   la
ristrutturazione  di  imprese  della  filiera  agro-alimentare,   con
particolare riguardo a  quelle  gestite  o  direttamente  controllate
dagli imprenditori agricoli". 
  418. All'articolo 9, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  14
marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "La
concentrazione si considera realizzata anche attraverso il  controllo
di  societa'  di  cui  all'articolo  2359  del  codice   civile,   la
partecipazione finanziaria  al  fine  di  esercitare  l'attivita'  di
direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del
codice civile e  la  costituzione  del  gruppo  cooperativo  previsto
dall'articolo 2545-septies del codice civile". 
  419. All'articolo  9  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
"6-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' esteso  agli  imprenditori
agricoli". 
  420. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "giovani  imprenditori  agricoli,"
sono inserite le seguenti: "anche organizzati in forma societaria,"; 
    b) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Le
societa' subentranti,  alla  data  di  presentazione  della  domanda,
devono  avere  la  sede  legale,  amministrativa  ed  operativa   nei
territori di cui all'articolo 2". 
  421. All'articolo 21, comma 6, del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al terzo periodo, le parole: "un contingente annuo di  200.000
tonnellate"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "un  contingente  di
200.000  tonnellate  di  cui  20.000  tonnellate  da  utilizzare   su
autorizzazioni  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   di
concerto con il Ministero delle politiche  agricole  e  forestali,  a
seguito della sottoscrizione di appositi contratti  di  coltivazione,
realizzati nell'ambito di contratti quadro, o intese di filiera"; 
    b) dopo il quarto periodo,  e'  inserito  il  seguente:  "Con  il
medesimo  decreto  e'  altresi'  determinata  la   quota   annua   di
biocarburanti di origine agricola da immettere al consumo sul mercato
nazionale". 
  422. L'importo previsto dall'articolo 21, comma  6-ter,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  come
modificato dal comma 520 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, non utilizzato nell'anno 2005 e' destinato  per  l'anno
2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per l'aumento fino  a
20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da  utilizzare
con le modalita' previste dal decreto di cui al medesimo  comma  421,
nonche' fino  a  5  milioni  di  euro  per  programmi  di  ricerca  e
sperimentazione del Ministero delle politiche  agricole  e  forestali
nel campo  bioenergetico.  Il  restante  importo  e'  destinato  alla
costituzione di un apposito fondo per la  promozione  e  lo  sviluppo
delle filiere  agroenergetiche,  anche  attraverso  l'istituzione  di
certificati per  l'incentivazione,  la  produzione  e  l'utilizzo  di
biocombustibili da trazione, da utilizzare tenuto conto  delle  linee
di indirizzo  definite  dalla  Commissione  biocombustibili,  di  cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
  423. Ferme  restando  le  disposizioni  tributarie  in  materia  di
accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica  e  calorica
da  fonti  rinnovabili  agroforestali  e  fotovoltaiche  nonche'   di
carburanti    ottenuti    da    produzioni    vegetali    provenienti
prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti
agricoli  provenienti  prevalentemente  dal  fondo  effettuate  dagli
imprenditori agricoli,  costituiscono  attivita'  connesse  ai  sensi
dell'articolo 2135, terzo comma, del codice  civile.  Il  reddito  e'
determinato  applicando   all'ammontare   dei   corrispettivi   delle
operazioni soggette a registrazione  agli  effetti  dell'imposta  sul
valore aggiunto il coefficiente di redditivita'  del  25  per  cento,
fatta salva l'opzione per la  determinazione  del  reddito  nei  modi
ordinari,  previa  comunicazione  all'ufficio  secondo  le  modalita'
previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. (63) ((65)) 
  424. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  all'articolo
11-quinquiesdecies sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  dopo  le  parole:  "sentite  le  associazioni  di
categoria maggiormente rappresentative sul territorio  nazionale  dei
soggetti operanti la raccolta dei giochi" sono inserite le  seguenti:
" nonche' l'UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli"; 
    b) al comma 9, dopo le parole: "Ministero dell'economia  e  delle
finanze -  Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato"  sono
aggiunte le seguenti: ", sentita l'UNIRE per le scommesse sulle corse
dei cavalli"; 
    c) il comma 5 e' abrogato. 
  425. L'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile  1998,  n.  169,  si
interpreta nel  senso  che  la  remunerazione  per  l'utilizzo  delle
immagini delle corse ai fini della raccolta  delle  scommesse  ha  ad
oggetto i servizi di  ripresa  televisiva,  con  esclusione  di  ogni
diritto  relativo  all'utilizzo  delle   immagini,   che   resta   di
titolarita'  dell'UNIRE.  Ciascun   affidatario   delle   concessioni
previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, non puo' esercitare
la propria attivita'  mediante  l'apertura  di  sportelli  distaccati
presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua gia' la raccolta
delle scommesse. 
  426. Al fine di razionalizzare  gli  interventi  a  sostegno  della
promozione,  dello  sviluppo  e  della   diffusione   della   cultura
gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche e della  ricerca
nel campo agroalimentare, il Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali e' autorizzato a partecipare, anche  attraverso  l'acquisto
di quote azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali  finalita'.
A tale fine e' autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro  per
l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre  2001,
n. 448. 
  427. E' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno  2006
per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi
dell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005,  n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71. 
  428.  All'articolo  1-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge   9
settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2005, n. 231, le parole: "anche per gli  interventi  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102"  sono
sostituite dalle seguenti: "per le finalita' di cui al comma 2". 
  429.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali   della
Fondazione di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30  dicembre
2004, n. 311, e' assegnato un contributo di 3  milioni  di  euro  per
l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.  A
tal fine e' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa  di
cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Le
risorse pari a 2,25  milioni  di  euro  per  gli  anni  2007  e  2008
confluiscono nel Fondo nazionale per  le  politiche  sociali  di  cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. 
  430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato  a  prorogare  previa
intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio  2006,
le convenzioni stipulate, anche  in  deroga  alla  normativa  vigente
relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni,  per
lo  svolgimento  di  attivita'  socialmente   utili   (ASU)   e   per
l'attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure
di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU
nella disponibilita' degli  stessi  comuni  da  almeno  un  triennio,
nonche' ai soggetti,  provenienti  dal  medesimo  bacino,  utilizzati
attraverso convenzioni gia' stipulate in  vigenza  dell'articolo  10,
comma 3,  del  decreto  legislativo  1°  dicembre  1997,  n.  468,  e
successive modificazioni, e prorogate nelle more  di  una  definitiva
stabilizzazione occupazionale di tali  soggetti.  In  presenza  delle
suddette convenzioni il termine di  cui  all'articolo  78,  comma  2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'  prorogato  al  31  dicembre
2006.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   e'
autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione  di  euro
per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  con  i  comuni,  nuove  convenzioni  per  lo
svolgimento di attivita' socialmente  utili  e  per  l'attuazione  di
misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori  impegnati
in ASU, nella disponibilita' da  almeno  sette  anni  di  comuni  con
popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  adotta  altresi'  analoga  procedura   per
l'erogazione del contributo previsto all'articolo 3, comma 82,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1,  comma  263,  della
legge 30 dicembre 2004 n. 311. Ai fini di cui al  presente  comma  il
Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato  per  un  importo
pari a 49 milioni di euro per  l'anno  2006.  Al  relativo  onere  si
provvede mediante riduzione per l'importo di 150 milioni di euro, per
l'anno  2006,  del  fondo  per  le  aree   sottoutilizzate   di   cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  431. Per assicurare la prosecuzione delle  attivita'  di  rilevante
valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del  Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e'
concesso un contributo di 2 milioni di euro  annui  a  decorrere  dal
2006   in   favore   della   Fondazione   Centro   sperimentale    di
cinematografia. 
  432. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58,  e'
iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con riserva del
50 per cento da destinare per le finalita' di cui al decreto-legge 11
giugno 1998, n. 180, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio, d'intesa con le  regioni  o  gli  enti  locali
interessati, definisce ed attiva programmi di interventi  urgenti  di
difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico. 
  433. Per l'attuazione  delle  misure  previste  dal  Protocollo  di
Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1°  giugno  2002,  n.  120,  e
ricomprese  nella  delibera  CIPE  n.  123  del  19  dicembre   2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  68  del  22  marzo  2003,  e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006. 
  434. Al fine di  consentire  nei  siti  di  bonifica  di  interesse
nazionale la realizzazione degli interventi  di  messa  in  sicurezza
d'emergenza,  caratterizzazione,  bonifica  e  ripristino  ambientale
delle  aree  inquinate  per  le  quali   sono   in   atto   procedure
fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province,
i comuni interessati con i quali  sono  individuati  la  destinazione
d'uso  delle  suddette  aree,  anche  in  variante   allo   strumento
urbanistico,  gli  interventi   da   effettuare,   il   progetto   di
valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di  sviluppo
e di riconversione delle aree, e il  piano  economico  e  finanziario
degli interventi, nonche' le risorse finanziarie necessarie per  ogni
area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e  le  modalita'
per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa. 
  435. Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 434
concorre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei
limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi  comprese
quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all'articolo  1
della legge 9 dicembre 1998,  n.  426,  e  successive  modificazioni,
nonche' con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  14  ottobre  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2004. 
  436. L'accordo di programma  di  cui  al  comma  434  individua  il
soggetto pubblico al  quale  deve  essere  trasferita  la  proprieta'
dell'area.  Il  trasferimento  della  proprieta'  avviene   trascorsi
centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non  sia
stato  avviato  l'intervento  di  messa  in  sicurezza   d'emergenza,
caratterizzazione e bonifica. 
  437. Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, e' in  ogni  caso  fatta
salva la vigente disciplina normativa in materia  di  responsabilita'
del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei  siti  di
cui al comma 434. 
  438. Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le somme  versate  in
favore dello Stato a titolo di risarcimento del  danno  ambientale  a
seguito  della  sottoscrizione  di  accordi  transattivi,  contenenti
condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio. 
  439. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152. 
  440. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152. 
  441. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152. 
  442. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152. 
  443. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152. 
  444. L'articolo 35, comma 6, del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno
2001, n.  327,  deve  intendersi  nel  senso  che  le  indennita'  di
occupazione  costituiscono  reddito  imponibile  e  concorrono   alla
formazione dei redditi diversi se riferite a terreni ricadenti  nelle
zone omogenee di tipo A, B, C e  D,  come  definite  dagli  strumenti
urbanistici. 
  445. All'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto  2004,
n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  ottobre  2004,
n.  257,  la  parola:  "quindici"  e'  sostituita   dalla   seguente:
"venticinque". 
  446.  Restano  fermi  i  criteri  e  le  modalita'  applicati   per
l'articolo 1-bis, comma, 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n.  220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257. 
  447. All'attuazione degli interventi  previsti  dal  comma  445  si
provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli  2
e 3 del decreto-legge 19  dicembre  1994,  n.  691,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio  1995,  n.  35,  e  successive
modificazioni. 
  448. Ai fini dell'attuazione del comma 445  eventuali  esigenze  di
trasferimento delle risorse disponibili di  cui  al  comma  447,  tra
Mediocredito   centrale   Spa   e    Artigiancassa    Spa,    saranno
preventivamente  autorizzate  dal  Dipartimento  del  tesoro,  previa
adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito  e
verificata dallo stesso Dipartimento. 
  449. Le somme derivanti dalla riscossione dei  crediti  di  cui  ai
commi da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione  di
fideiussioni  a  favore  dello  Stato,   assunte   a   garanzia   del
risarcimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato,  per
essere riassegnate, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  ad  un  fondo  istituito  nell'ambito  di  apposita  unita'
previsionale  di  base  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine  di  finanziare,
anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento,
bonifica e ripristino ambientale, con  particolare  riferimento  alle
aree per le  quali  abbia  avuto  luogo  il  risarcimento  del  danno
ambientale, nonche' altri interventi per la protezione  dell'ambiente
e la tutela del territorio. 
  450. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, adottato di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono disciplinate le modalita' di funzionamento  e  di
accesso al fondo di cui al comma 449, ivi comprese le  procedure  per
il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione. 
  451. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma  3-ter,
del  decreto-legge  24  settembre  2002,  n.  209,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, come  rimodulate
dall'articolo 1, comma 200, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,
originariamente    destinate    alla    dotazione    infrastrutturale
diportistica nelle aree ivi indicate, e per le  quali  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge non e'  stato  adottato  alcun
provvedimento di attuazione, sono destinate  al  finanziamento  delle
iniziative  infrastrutturali  occorrenti   per   l'attuazione   della
disposizione di cui all'articolo 4, comma 65, della legge 24 dicembre
2003, n. 350. 
  452. Al comma 5-bis dell'articolo  7  del  decreto-legge  8  luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
2002, n. 178, introdotto dall'articolo  6-ter  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, dopo le parole:  "reale  o  figurativo",  sono
inserite le seguenti: "o corrispettivi di servizi". 
  453. Allo scopo di facilitare  la  realizzazione  degli  interventi
abitativi di cui all'articolo 1, comma 110, della legge  30  dicembre
2004, n. 311, e all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.
203, e' abolito  l'obbligo  della  contiguita'  delle  aree  e  detti
interventi possono essere  localizzati  in  piu'  ambiti  all'interno
della stessa regione. 
  454. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, non e' piu'
corrisposta l'anticipazione di  cui  all'articolo  3,  comma  15-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati
in  un'unica  soluzione  entro  l'anno   successivo   a   quello   di
riferimento. 
  455. A decorrere dal 1° gennaio  2005,  ai  fini  del  calcolo  dei
contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e  11  dell'articolo  3  della
legge 7 agosto 1990, n. 250,  e  successive  modificazioni,  i  costi
sostenuti per collaborazioni,  ivi  comprese  quelle  giornalistiche,
sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per  cento  degli  altri
costi in base ai quali e' calcolato il contributo. 
  456. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3 della legge  7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate; 
    b) al comma 2-ter, dopo le parole: "I contributi  previsti  dalla
presente legge" sono inserite  le  seguenti:  ",  con  esclusione  di
quelli previsti dal comma 11,"; 
    c) al comma 2-quater, dopo le parole: "della legge 5 agosto 1981,
n. 416" sono aggiunte le seguenti: ", con il limite di 310.000 euro e
di 207.000 euro rispettivamente per il  contributo  fisso  e  per  il
contributo variabile di cui al comma 10;  a  tali  periodici  non  si
applica l'aumento previsto dal comma 11". 
  457.  A  decorrere  dai  contributi  relativi  all'anno  2005,   il
requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere  a)  e
b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' elevato a cinque  anni  per
le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In  caso  di
cambiamento  della  periodicita'  della  testata  successivo  al   31
dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla
nuova periodicita'. 
  458. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2012, N. 63, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 16 LUGLIO 2012, N. 103. 
  459. Le disposizioni di cui al comma 2-bis  dell'articolo  3  della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano
soltanto alle imprese editrici che abbiano gia' maturato, entro il 31
dicembre 2005, il diritto ai contributi  di  cui  al  medesimo  comma
2-bis. 
  460. A decorrere dal 1° gennaio 2006,  i  contributi  previsti  dai
commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge  7  agosto  1990,  n.
250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che: 
    a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale
richiede i contributi; 
    b) l'impresa editrice sia una societa' cooperativa i cui soci non
partecipino ad altre cooperative  editrici  che  abbiano  chiesto  di
ottenere i medesimi contributi. In caso contrario  tutte  le  imprese
editrici interessate  decadono  dalla  possibilita'  di  accedere  ai
contributi; 
    c) i requisiti di cui alle lettere a) e b) non si applicano  alle
imprese editrici che, alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, abbiano gia' maturato il diritto ai contributi.  In  tal  caso
nel calcolo del contributo non e' ammesso  l'affitto  della  testata.
(42) (43) 
  461. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4,
7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive  modificazioni,
nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n.  223,
e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3
maggio 2004, n. 112,  decadono  dal  diritto  alla  percezione  delle
provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro  un
anno dalla richiesta. (11) 
  462.  L'entita'  del  contributo  riservato  all'editoria  speciale
periodica per non vedenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
23 dicembre 1996, n. 649, e' fissata in 1.000.000 di euro annui. 
  463. Per le finalita' di cui all'articolo 5  della  legge  7  marzo
2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per  l'anno  2006,  10
milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008. 
  464. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli  anni  2003,
2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di  cui
all'articolo 8 della citata legge n. 62 del  2001,  per  investimenti
effettuati entro il 31 dicembre 2004, e' aumentato di 20  milioni  di
euro. 
  465. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.  250,
e successive modificazioni, le parole: "L. 200" sono sostituite dalle
seguenti: "0,2 euro". 
  466. E' istituita una addizionale alle imposte sul  reddito  dovuta
dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti arti  e
professioni, nonche' dai soggetti di cui  all'articolo  5  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura  del  25  per
cento. L'addizionale  e'  indeducibile  ai  fini  delle  imposte  sul
reddito,  si  applica  alla  quota  del  reddito  complessivo   netto
proporzionalmente  corrispondente  all'ammontare  dei  ricavi  o  dei
compensi  derivanti  dalla  produzione,  distribuzione,   vendita   e
rappresentazione di materiale  pornografico  e  di  incitamento  alla
violenza, rispetto all'ammontare totale dei  ricavi  o  compensi;  al
fine della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e
gli altri componenti negativi  relativi  a  beni  e  servizi  adibiti
promiscuamente alle predette attivita' e  ad  altre  attivita',  sono
deducibili in base al rapporto  tra  l'ammontare  dei  ricavi,  degli
altri  proventi,  o  dei  compensi  derivanti  da  tali  attivita'  e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o  compensi.  Ai
fini del presente comma, per materiale pornografico  si  intendono  i
giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi,
e ogni opera teatrale,  letteraria,  cinematografica,  audiovisiva  o
multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o
telematico, in cui siano presenti immagini o  scene  contenenti  atti
sessuali espliciti e  non  simulati  tra  adulti  consenzienti,  come
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare
entro 60 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. Con lo stesso decreto sono definite  le  modalita'  per
l'attuazione del presente comma anche quanto alle trasmissioni  volte
a sollecitare la  credulita'  popolare.  Per  la  dichiarazione,  gli
acconti,  la  liquidazione,  l'accertamento,   la   riscossione,   il
contenzioso,  le  sanzioni  e  tutti  gli  aspetti  non  disciplinati
espressamente, si applicano le disposizioni previste per  le  imposte
sul reddito. Per il periodo d'imposta in corso alla data  di  entrata
in vigore della presente legge, e' dovuto un acconto pari al 120  per
cento dell'addizionale  che  si  sarebbe  determinata  applicando  le
disposizioni del presente comma nel periodo d'imposta precedente. 
  467. Nella parte III  della  tabella  A  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  al  numero
123-ter,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",   con
esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi  di
contenuto pornografico". 
  468. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
dopo il comma 25-bis, e' inserito il seguente: 
"25-ter. Se la titolarita' delle attivita' di cui al comma 24 non  e'
trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il  personale
delle societa' concessionarie addetto a tali attivita' e' trasferito,
con le stesse garanzie  previste  dai  commi  16,  17  e  19-bis,  ai
soggetti che esercitano le medesime attivita'.". 
  469. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di
cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n.  342,
e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili  di
cui al comma  473,  puo'  essere  eseguita  con  riferimento  a  beni
risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del
31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo
per il quale il termine di approvazione  scade  successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  470. Il maggiore valore attribuito  in  sede  di  rivalutazione  si
considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui  redditi
e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a  quello  con
riferimento al quale e' stata eseguita. 
  471. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del  12  per  cento
per i  beni  ammortizzabili  e  del  6  per  cento  per  i  beni  non
ammortizzabili, e' versata entro il termine di versamento  del  saldo
delle  imposte  sui  redditi  relative  al  periodo   d'imposta   con
riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita. 
  472. Il saldo di rivalutazione  derivante  dall'applicazione  della
disposizione di cui al comma 469 puo' essere assoggettato, in tutto o
in  parte,  ad  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'IRAP, nella misura del 7 per cento. L'imposta  sostitutiva  deve
essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento
di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle  imposte
sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento
nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo  1,  commi
475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  473. Le disposizioni degli articoli da  10  a  15  della  legge  21
novembre  2000,  n.  342,  si  applicano,  in   quanto   compatibili,
limitatamente  alle  aree  fabbricabili  non  ancora   edificate,   o
risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici  esistenti,
incluse quelle alla cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' d'impresa. I predetti beni devono risultare dal  bilancio
relativo all'esercizio in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2004
ovvero, per i  soggetti  che  fruiscono  di  regimi  semplificati  di
contabilita', essere annotati alla medesima data nei registri di  cui
agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La  rivalutazione
deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti  alla  stessa
categoria omogenea; a tal fine si considerano  comprese  in  distinte
categorie   le   aree   edificabili   aventi   diversa   destinazione
urbanistica. 
  474. La disposizione di cui al comma 473 si  applica  a  condizione
che  l'utilizzazione   edificatoria   dell'area,   ancorche'   previa
demolizione del fabbricato esistente, avvenga  entro  i  cinque  anni
successivi    all'effettuazione    della    rivalutazione;    trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  I
termini di accertamento  di  cui  all'articolo  43  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni, decorrono dalla  data  di  utilizzazione  edificatoria
dell'area. 
  475. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19  per  cento,
deve essere obbligatoriamente versata  in  tre  rate  annuali,  senza
pagamento di interessi, entro il  termine  di  versamento  del  saldo
delle  imposte  sui  redditi,  rispettivamente  secondo  i   seguenti
importi: 
    a) 40 per cento nel 2006; 
    b) 35 per cento nel 2007; 
    c) 25 per cento nel 2008. 
  476. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 469
e 473 si fa  riferimento,  per  quanto  compatibili,  alle  modalita'
stabilite dai regolamenti  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
finanze  13  aprile  2001,  n.  162,  e  al  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86. 
  477. Per  il  potenziamento  dell'attivita'  di  riscossione  delle
entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo
degli obiettivi inclusi nel patto di stabilita'  interno,  garantendo
effettivita' e continuita' alle forme di autofinanziamento degli enti
soggetti  allo  stesso,  le  disposizioni  dell'articolo   4,   comma
2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002,  n.  209,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  22  novembre  2002,  n.  265,   si
interpretano nel senso che fino all'adozione del regolamento  emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, previsto  dal  medesimo  comma  non  possono  essere  esercitate
esclusivamente le attivita' disciplinate ai sensi dei commi  2-octies
e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma  restando  la  possibilita'
esclusivamente  per  i  concessionari  iscritti   all'albo   di   cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  di
continuare ad  avvalersi  delle  facolta'  previste  dalla  normativa
vigente, compreso quanto previsto  ai  sensi  dei  commi  2-sexies  e
2-septies del citato  articolo  4,  nonche'  di  procedere  anche  ad
accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o  coattiva,  di
tutte  le  entrate  degli  enti  pubblici,   comprese   le   sanzioni
amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le
modalita' ordinariamente previste per la gestione  e  riscossione  di
entrate tributarie e patrimoniali dell'ente. 
  478. A fini di contenimento della spesa pubblica,  i  contratti  di
locazione stipulati dalle amministrazioni  dello  Stato  per  proprie
esigenze allocative con proprietari  privati  sono  rinnovabili  alla
scadenza contrattuale, per la durata di sei  anni  a  fronte  di  una
riduzione, a far data dal 1° gennaio  2006,  del  10  per  cento  del
canone   annuo   corrisposto.   In   caso   contrario   le   medesime
amministrazioni  procederanno,  alla  scadenza   contrattuale,   alla
valutazione di ipotesi allocative meno onerose. 
  479. Al fine di ottimizzare le attivita' istituzionali dell'Agenzia
del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni,  e'  operante,  nell'ambito
dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica  di  congruita'
delle  valutazioni  tecnico-economico-estimativa  con  riferimento  a
vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili  di  proprieta'
dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le  esigenze  di
amministrazioni dello Stato nonche' ai fini del  rilascio  del  nulla
osta per locazioni  passive  riguardanti  le  stesse  amministrazioni
dello Stato nel rispetto della normativa vigente. 
  480. Per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione  di
investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali,
le regioni, le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  gli  enti
locali, nonche' gli enti inseriti  nel  conto  economico  consolidato
della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in
attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,
n. 311, possono  presentare,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  specifici  progetti  da
finanziare  anche  a  valere  sulle  risorse  iscritte  nel  bilancio
dell'INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi
sessanta giorni, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sono approvati i progetti  ammissibili  nel  rispetto  degli
obiettivi  stabiliti  con  riferimento  al  patto  di  stabilita'   e
crescita. 
  481. All'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
"2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare
di cui all'articolo 6, comma  1,  siano  immesse  in  un  sistema  di
deposito accentrato gestito da  una  societa'  autorizzata  ai  sensi
dell'articolo 80 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al  comma  1  e'  applicata,
alle medesime condizioni di cui ai  commi  precedenti,  dai  soggetti
residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente
o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito  accentrato
nonche' dai soggetti  non  residenti  aderenti  a  detto  sistema  di
deposito accentrato ovvero a sistemi esteri  di  deposito  accentrato
aderenti al medesimo sistema. 
2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano  quale
loro rappresentante fiscale in Italia una banca  o  una  societa'  di
intermediazione mobiliare residente nel territorio dello  Stato,  una
stabile  organizzazione  in  Italia  di  banche  o  di   imprese   di
investimento  non  residenti,  ovvero  una   societa'   di   gestione
accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo
80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
  58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei  propri
compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste
per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e  provvede
a: 
    a) versare la ritenuta di cui al comma 1; 
    b)   fornire,   entro    quindici    giorni    dalla    richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile  per
comprovare il corretto assolvimento  degli  obblighi  riguardanti  la
suddetta ritenuta". 
  482. IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA. 
  483. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
   "1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello  scadere
di  una  concessione  di   grande   derivazione   d'acqua   per   uso
idroelettrico e nei casi  di  decadenza,  rinuncia  e  revoca,  fermo
restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga  sussistere  un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto
o  in  parte  incompatibile  con  il  mantenimento  dell'uso  a  fine
idroelettrico, indice una gara ad  evidenza  pubblica,  nel  rispetto
della normativa vigente e dei principi fondamentali di  tutela  della
concorrenza,   liberta'   di   stabilimento,   trasparenza   e    non
discriminazione,  per   l'attribuzione   a   titolo   oneroso   della
concessione per un periodo di durata trentennale, avendo  particolare
riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale  del
bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o
della potenza installata. 
  2. Il Ministero delle attivita'  produttive,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  sentito  il
gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con  proprio
provvedimento, i  requisiti  organizzativi  e  finanziari  minimi,  i
parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata
concernenti la procedura di gara"; 
  b) i commi 3 e 5 sono abrogati. (29) 
  484. E' abrogato l'articolo 16 del  decreto  legislativo  16  marzo
1999, n. 79. 
  485. In  relazione  ai  tempi  di  completamento  del  processo  di
liberalizzazione  e  integrazione   europea   del   mercato   interno
dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la  definizione  di
principi comuni in materia di concorrenza e  parita'  di  trattamento
nella  produzione  idroelettrica,  tutte  le  grandi  concessioni  di
derivazione idroelettrica, in corso alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date
di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 12 del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, purche'  siano  effettuati  congrui
interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti  al  comma
487. (29) 
  486. Il soggetto titolare  della  concessione  versa  entro  il  28
febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo
unico, riferito all'intera durata della  concessione,  pari  a  3.600
euro per MW di potenza nominale installata e le somme  derivanti  dal
canone affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo
di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella
misura di 10 milioni di euro per ciascun anno. (29) 
  487. Ai fini di quanto  previsto  dal  comma  485,  si  considerano
congrui interventi di ammodernamento tutti  gli  interventi,  non  di
manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di  parti  di  impianto
non attive, effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 1°
gennaio 1990 e le scadenze previste dalle norme vigenti  prima  della
data di entrata in vigore della presente legge, i quali comportino un
miglioramento   delle   prestazioni   energetiche    ed    ambientali
dell'impianto per una spesa complessiva che, attualizzata  alla  data
di entrata in vigore della  presente  legge  sulla  base  dell'indice
Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a 1
euro per ogni MWh di produzione  netta  media  annua  degli  impianti
medesimi. Per le concessioni che comprendano impianti  di  pompaggio,
la produzione media netta annua di questi ultimi  va  ridotta  ad  un
terzo ai fini del calcolo dell'importo degli interventi da effettuare
nell'ambito della derivazione. (29) 
  488. I  titolari  delle  concessioni,  a  pena  di  nullita'  della
proroga, autocertificano entro sei mesi  dalle  scadenze  di  cui  ai
commi precedenti l'entita' degli investimenti effettuati o in corso o
deliberati e forniscono la relativa documentazione. Entro i sei  mesi
successivi  le  amministrazioni  competenti  possono  verificare   la
congruita'   degli   investimenti   autocertificati.    Il    mancato
completamento nei termini prestabiliti degli investimenti  deliberati
o in corso e' causa di decadenza della concessione. (29) 
  489. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 
  490. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 
  491. Le disposizioni del presente articolo costituiscono  norme  di
competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo  117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione e  attuano  i  principi
comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data
4 gennaio 2004. 
  492. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i propri
ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491. (29) 
  493. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 298,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311,  a  decorrere  dall'anno  2006,  sono
assicurate maggiori  entrate,  pari  a  35  milioni  di  euro  annui,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota
degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia
elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. 
  494. A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono sospesi  i  trasferimenti
erariali per le  funzioni  amministrative  trasferite  in  attuazione
della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento a quegli  enti  che
gia' fruiscono dell'integrale finanziamento  a  carico  del  bilancio
dello  Stato  per  le  medesime  funzioni.  A  valere  sulle  risorse
derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma,   i   trasferimenti
erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di
Trento e di Bolzano sono incrementati  di  10  milioni  di  euro.  La
ripartizione  e'  effettuata  per  il  90  per  cento  in  base  alla
popolazione e per il 10 per cento in base al territorio,  assicurando
il 40 per cento del fondo complessivo ai soli comuni  confinanti  con
il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  495. Nel quadro delle attivita' di contrasto all'evasione  fiscale,
l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza destinano
quote significative delle  loro  risorse  al  settore  delle  vendite
immobiliari, avvalendosi delle facolta' rispettivamente previste  dal
titolo IV del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, e dagli articoli 51 e 52 del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
  496. In  caso  di  cessioni  a  titolo  oneroso  di  beni  immobili
acquistati o costruiti da non piu' di  cinque  anni,  all'atto  della
cessione e su richiesta della parte venditrice  resa  al  notaio,  in
deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1,  lettera  b),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, sulle plusvalenze realizzate  si  applica  un'imposta,
sostituiva dell'imposta sul reddito, del  20  per  cento.  A  seguito
della richiesta, il  notaio  provvede  anche  all'applicazione  e  al
versamento dell'imposta  sostitutiva  della  plusvalenza  di  cui  al
precedente periodo, ricevendo la provvista  dal  cedente.  Il  notaio
comunica altresi' all'Agenzia delle  entrate  i  dati  relativi  alle
cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalita' stabilite  con
provvedimento del direttore della predetta Agenzia. 
  497. In deroga alla disciplina di cui  all'articolo  43  del  testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile  1986,  n.  131,  e
fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d),
ultimo periodo,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone
fisiche che non agiscano  nell'esercizio  di  attivita'  commerciali,
artistiche  o  professionali,  aventi  ad  oggetto  immobili  ad  uso
abitativo  e  relative  pertinenze,  all'atto  della  cessione  e  su
richiesta della parte acquirente resa al notaio, la  base  imponibile
ai  fini  delle  imposte  di  registro,  ipotecarie  e  catastali  e'
costituita   dal   valore   dell'immobile   determinato   ai    sensi
dell'articolo 52, commi 4 e 5, del  citato  testo  unico  di  cui  al
decreto  del  Presidente  della   Repubblica   n.   131   del   1986,
indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato  nell'atto.  Le
parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo
pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento. (59) 
  498. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di  cui  ai
commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e  nei
loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di  cui  agli
articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131  del  1986.  Se
viene occultato,  anche  in  parte,  il  corrispettivo  pattuito,  le
imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si  applica
la sanzione amministrativa dal cinquanta al  cento  per  cento  della
differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata  in  base  al
corrispettivo   dichiarato,   detratto   l'importo   della   sanzione
eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. 
  499. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  500. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  501. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  502. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  503. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  504. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  505. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  506. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  507. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  508. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  509. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  510. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  511. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  512. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  513. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  514. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  515. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  516. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  517. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  518. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. 
  519. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi  da
387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. PERIODO ABROGATO DAL
D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4
AGOSTO 2006, N. 248. 
  520. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della  Guardia  di  finanza
programmano l'impiego di maggiore capacita' operativa per l'attivita'
di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali  non
trova applicazione la programmazione fiscale. 
  521. All'articolo 103, comma 3, del testo unico di cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  come
modificato  dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del  decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, le  parole:  "un  ventesimo"  sono  sostituite
dalle seguenti: "un diciottesimo". 
  522. Nell'articolo 11-quater, comma 2, alinea, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
e riducendo il risultato del 20 per cento". 
  523. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  fermo
restando l'espletamento delle ordinarie attivita' ispettive e secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004,  n.  124,  in
materia di  coordinamento  dell'attivita'  di  vigilanza,  conseguono
maggiori  diritti  accertati  per  contributi  obbligatori  e   premi
assicurativi evasi nonche' per sanzioni amministrative  e  civili.  A
tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e
l'INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza  in
materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione
di appositi piani di intervento, anche mediante attivita'  congiunta,
finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori
a maggiore rischio  di  evasione  ed  elusione  contributiva  nonche'
attraverso un incremento dell'impiego  delle  risorse  del  personale
ispettivo nell'attivita' di contrasto al lavoro sommerso e irregolare
in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto
pianificato per l'anno 2005. 
  524. Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, e' altresi' autorizzato, in deroga al  divieto  di
procedere a nuove assunzioni  disposto  dall'articolo  1,  comma  95,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad  assumere  i  vincitori  dei
concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi
rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004  e  del
16 novembre 2004,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª  serie
speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20
milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a  decorrere
dall'anno  2007,  si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma  1,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di  cui  all'articolo
9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' ridotta a  5  milioni
di  euro  a  decorrere  dall'anno  2005.  La  finalizzazione  di  cui
all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre  1998,  n.  448,  e'
ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. (62) 
  525. Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
   "6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: 
    a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla  rete  telematica
di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e  successive  modificazioni,  si
attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero  con  appositi
strumenti di pagamento elettronico  definiti  con  provvedimenti  del
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
dei  monopoli  di  Stato,  nei  quali  gli  elementi  di  abilita'  o
intrattenimento sono  presenti  insieme  all'elemento  aleatorio,  il
costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di  quattro  secondi  e  che  distribuiscono  vincite  in  denaro,
ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro,  erogate  dalla
macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio
in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non  piu'  di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle
somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il
gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; 
    b)  quelli,  facenti  parte  della   rete   telematica   di   cui
all'articolo 14-bis,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive  modificazioni,  che
si attivano esclusivamente in  presenza  di  un  collegamento  ad  un
sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali  apparecchi,  con
regolamento del Ministro dell'economia e delle  finanze  di  concerto
con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  definiti,  tenendo
conto delle specifiche condizioni di mercato: 
     1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna partita; 
     2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 
     3)  l'importo  massimo  e  le  modalita'  di  riscossione  delle
vincite; 
     4) le specifiche di immodificabilita' e di  sicurezza,  riferite
anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 
     5)  le  soluzioni  di  responsabilizzazione  del  giocatore   da
adottare sugli apparecchi; 
     6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi  pubblici  e
degli altri punti autorizzati  alla  raccolta  di  giochi  nei  quali
possono  essere  installati  gli  apparecchi  di  cui  alla  presente
lettera". 
  526. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  b),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni, si  applica  un  prelievo  erariale  unico,
fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non puo' essere inferiore all'8
per cento ne' superiore al 12 per cento delle somme giocate. 
  527. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: 
"13-bis.  Con  provvedimenti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  sono
definiti i termini  e  le  modalita'  di  assolvimento  del  prelievo
erariale unico relativo agli apparecchi da  intrattenimento  previsti
dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al  regio  decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni". 
  528. All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni,  le  parole:  "commi  6  e  7"  sono
sostituite dalle seguenti: "commi 6, lettera a), e 7". 
  529. All'articolo 38 della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
successive modificazioni, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
"6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai  precedenti  commi,
e' necessario il possesso delle licenze  previste  dall'articolo  86,
terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni". 
  530. Entro il 1° luglio  2006  e  secondo  modalita'  definite  con
provvedimenti  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: 
    a) gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,  lettera  a),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni, sono installati esclusivamente in  esercizi
pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati
dotati di apparati per la connessione alla  rete  telematica  di  cui
all'articolo 14-bis,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive  modificazioni,  che
garantiscano la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e
della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I  requisiti
dei suddetti apparati sono definiti  entro  un  mese  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge; 
    b)  il  canone  di  concessione  previsto  dalla  convenzione  di
concessione per la conduzione operativa della rete telematica di  cui
all'articolo  14-bis  del  citato  decreto   del   Presidente   della
Repubblica n. 640 del 1972, e' fissato nella  misura  dello  0,8  per
cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007; 
    c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a  decorrere
dal 1° gennaio 2007, riconosce ai concessionari della rete telematica
un compenso, fino ad un importo massimo dello  0,5  per  cento  delle
somme giocate, definito in relazione: 
     1) agli investimenti effettuati in ragione  di  quanto  previsto
dalla lettera a); 
     2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati  di
funzionamento degli apparecchi di gioco. (35) 
  531. A partire dal 1° gennaio  2007,  il  prelievo  erariale  unico
sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma  6,
lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18  giugno  1931,
n. 773, e successive modificazioni, e' fissato nella  misura  del  12
per cento delle somme giocate. (35) (38) 
  532. In relazione agli interventi previsti dal comma 530, necessari
ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-bis,  comma  4,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e
successive  modificazioni,  il  termine  della  concessione  per   la
conduzione operativa della rete telematica e' prorogato al 31 ottobre
2010. 
  533.    Presso    il    Ministero     dell'economia     e     delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'  istituito,
a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'elenco: 
    a)  dei  soggetti  proprietari,  possessori  ovvero  detentori  a
qualsiasi titolo degli apparecchi e  terminali  di  cui  all'articolo
110, comma 6, lettere a) e b),  del  testo  unico  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  successive  modificazioni,  per  i
quali la predetta Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla
osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23  dicembre  2000,
n. 388, e il codice identificativo univoco  di  cui  al  decreto  del
Direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato 22 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32  del
9 febbraio 2010; 
    b) dei concessionari per la gestione della rete telematica  degli
apparecchi  e  terminali  da  intrattenimento  che   siano   altresi'
proprietari degli apparecchi e terminali  di  cui  all'articolo  110,
comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto  18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; 
    c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra  quelli
di cui  alle  lettere  a)  e  b),  svolge,  sulla  base  di  rapporti
contrattuali  continuativi  con  i  soggetti  di  cui  alle  medesime
lettere, attivita' relative al funzionamento  e  al  mantenimento  in
efficienza degli apparecchi, alla raccolta e messa a disposizione del
concessionario  delle  somme  residue  e  comunque  qualsiasi   altra
attivita' funzionale alla raccolta del gioco. 
  533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria
anche per i soggetti gia' titolari, alla data di  entrata  in  vigore
del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso  previsti,  e'
disposta dal Ministero dell'economia e delle  finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte
dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 o 88 del  testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e  successive
modificazioni,  e  della  certificazione  antimafia  prevista   dalla
disciplina vigente, nonche' dell'avvenuto versamento,  da  parte  dei
medesimi, della somma di euro 150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano
annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma  dei  monopoli
di Stato sono stabiliti gli ulteriori  requisiti,  nonche'  tutte  le
ulteriori disposizioni applicative,  eventualmente  anche  di  natura
transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione  ovvero
alla cancellazione dallo stesso, nonche' ai tempi e alle modalita' di
effettuazione del predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima
applicazione, entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme  le
domande ed i versamenti gia' eseguiti alla data del 30 giugno 2011. 
  533-ter. I concessionari per la gestione della rete telematica  non
possono intrattenere rapporti contrattuali  funzionali  all'esercizio
delle attivita' di gioco con  soggetti  diversi  da  quelli  iscritti
nell'elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto e'
dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da  parte
di ciascun contraente  e  il  rapporto  contrattuale  e'  risolto  di
diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima
violazione  nell'arco  di  un  biennio  determina  la  revoca   della
concessione per la gestione della rete telematica. 
  534. Il terzo comma dell'articolo 86 del  testo  unico  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
"Relativamente agli apparecchi e congegni automatici,  semiautomatici
ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7,  la  licenza  e'
altresi' necessaria: 
    a) per l'attivita' di produzione o di importazione; 
    b)  per  l'attivita'  di  distribuzione  e  di  gestione,   anche
indiretta; 
    c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi
da quelli gia' in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo
comma o di cui all'articolo 88 ovvero per  l'installazione  in  altre
aree aperte al pubblico od in circoli privati". 
  535. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  536. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  537. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  538. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  539. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989,  n.
401, dopo le parole:  "apposita  autorizzazione",  sono  inserite  le
seguenti:  "del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato". 
  540. Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui  al  regio
decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
"1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli  altri  esercizi,
compresi i circoli privati, autorizzati  alla  pratica  del  gioco  o
all'installazione  di  apparecchi  da  gioco,  e'  esposta  in  luogo
visibile  una  tabella,  predisposta  ed  approvata  dal  questore  e
vidimata dalle autorita' competenti al rilascio della licenza,  nella
quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli  che  lo
stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonche' le
prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga  di  disporre.  Nelle
sale da biliardo deve essere, altresi', esposto in modo  visibile  il
costo della singola partita ovvero quello orario". 
  541. Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui  al  regio
decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
"3. L'installazione degli apparecchi  di  cui  ai  commi  6  e  7  e'
consentita esclusivamente negli esercizi  commerciali  o  pubblici  o
nelle  aree  aperte  al  pubblico  ovvero  nei  circoli  privati   ed
associazioni autorizzati ai sensi degli  articoli  86  o  88  ovvero,
limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7,  alle  attivita'  di
spettacolo viaggiante autorizzate  ai  sensi  dell'articolo  69,  nel
rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti". 
  542. All'articolo 110 del testo unico di cui al  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma  8  e'
inserito il seguente: 
"8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro
e con la chiusura dell'esercizio  per  un  periodo  non  superiore  a
quindici giorni e' punito chiunque, gestendo  apparecchi  di  cui  al
comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal  comma
8". 
  543. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui  al  regio
decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
"9. Ferme restando le sanzioni previste per il  gioco  d'azzardo  dal
codice penale: 
    a) chiunque  produce  od  importa,  per  destinarli  all'uso  sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non
rispondenti alle caratteristiche ed alle  prescrizioni  indicate  nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detti commi, e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; 
    b) chiunque  produce  od  importa,  per  destinarli  all'uso  sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai  commi  6  e  7
sprovvisti  dei  titoli  autorizzatori  previsti  dalle  disposizioni
vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio; 
    c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o
comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al  pubblico  od
in circoli ed  associazioni  di  qualunque  specie  di  apparecchi  o
congegni non rispondenti alle caratteristiche  ed  alle  prescrizioni
indicate  nei  commi  6  o  7  e  nelle  disposizioni  di  legge   ed
amministrative attuative di detti commi, e' punito  con  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  1.000  a  6.000  euro   per   ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque,
consentendo l'uso in luoghi pubblici  od  aperti  al  pubblico  o  in
circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e  congegni
conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7
e nelle disposizioni di legge ed amministrative  attuative  di  detti
commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra
specie, diversi da quelli ammessi; 
    d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o
comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o  in
circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e  congegni
per i  quali  non  siano  stati  rilasciati  i  titoli  autorizzatori
previsti dalle  disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  500  a   3.000   euro   per   ciascun
apparecchio; 
    e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di  cui  alle
lettere a), b), c) e d) e' preclusa all'Amministrazione autonoma  dei
monopoli di Stato la  possibilita'  di  rilasciare  all'autore  della
violazione  titoli  autorizzatori  concernenti  la  distribuzione   o
l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un  periodo  di
cinque anni; 
    f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o  i
congegni non  siano  apposti  su  ogni  apparecchio,  si  applica  la
sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio". 
  544. All'articolo 110 del testo unico di cui al  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono
inseriti i seguenti: 
"9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati  rilasciati  i
titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti  ovvero  che
non siano  rispondenti  alle  caratteristiche  ed  alle  prescrizioni
indicate  nei  commi  6  o  7  e  nelle  disposizioni  di  legge   ed
amministrative attuative di detti commi, e' disposta la  confisca  ai
sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24  novembre  1981,
n. 689. Nel provvedimento di  confisca  e'  disposta  la  distruzione
degli apparecchi e dei  congegni,  con  le  modalita'  stabilite  dal
provvedimento stesso. 
9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto e'
presentato al prefetto territorialmente competente  in  relazione  al
luogo in cui e' stata  commessa  la  violazione.  Per  le  violazioni
previste  dal  comma  9  il  rapporto  e'  presentato  al   direttore
dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato competente per territorio. 
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene
pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri  stabiliti  dalla
legge 7 febbraio 1951, n. 168". 
  545. Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al  regio
decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
"10. Se l'autore degli illeciti di cui al  comma  9  e'  titolare  di
licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991,  n.  287,  le  licenze  o
autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni  e,
in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis
della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  sono  revocate  dal  sindaco
competente, con  ordinanza  motivata  e  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  e  successive  modificazioni.   I   medesimi
provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti  dei  titolari
della licenza di cui all'articolo 88". 
  546. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al  regio
decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
"11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il  questore,  quando
sono riscontrate violazioni di rilevante  gravita'  in  relazione  al
numero  degli  apparecchi  installati  ed  alla  reiterazione   delle
violazioni, sospende la licenza dell'autore  degli  illeciti  per  un
periodo non superiore a  quindici  giorni,  informandone  l'autorita'
competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto  a  norma
del presente  comma,  e'  computato  nell'esecuzione  della  sanzione
accessoria". 
  547. Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del  testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e  successive
modificazioni, commesse in data antecedente alla data di  entrata  in
vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti  al
tempo delle violazioni stesse. (32) 
  548. Dopo  l'articolo  14-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 14-ter. - (Controllo dei versamenti di  imposte  relative  ad
apparecchi e congegni per il  gioco  lecito).  -  1.  Avvalendosi  di
procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di
Stato esegue, entro il 31 dicembre  del  secondo  anno  successivo  a
quello di scadenza del termine  per  il  pagamento  dell'imposta,  il
controllo  dei  versamenti  effettuati  dai  contribuenti   per   gli
apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7,  del  testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  e  successive
modificazioni,   nonche'   per   gli    apparecchi    meccanici    od
elettromeccanici. 
  2. Nel caso in cui  risultino  omessi,  carenti  o  intempestivi  i
versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e'  comunicato
al  contribuente  per  evitare  la   reiterazione   di   errori.   Il
contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta  giorni  successivi  al
ricevimento della comunicazione. 
  3. Con decreti  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  sono  definite  le
modalita' di effettuazione dei controlli automatici di cui  al  comma
1. 
  Art. 14-quater. - (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a  seguito
dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli
automatici  effettuati  ai  sensi  dell'articolo  14-ter,  comma   1,
risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonche' di
interessi e di sanzioni per  ritardato  od  omesso  versamento,  sono
iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a  titolo  definitivo
nel termine di decadenza  fissato  al  31  dicembre  del  terzo  anno
successivo a quello di scadenza del termine per  il  pagamento  delle
imposte.  Per  la  determinazione  del  contenuto  del  ruolo,  delle
procedure, delle modalita'  della  sua  formazione  e  dei  tempi  di
consegna, si applica il regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
delle finanze 3 settembre 1999, n. 321. 
  2. Le cartelle di pagamento recanti i  ruoli  di  cui  al  comma  1
devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il  31  dicembre
del quarto anno successivo a quello di scadenza del  termine  per  il
pagamento dell'imposta. 
  3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il
contribuente  provvede  a   pagare,   con   le   modalita'   indicate
nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, le somme dovute, entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter,  comma
2,   ovvero   della   comunicazione    definitiva    contenente    la
rideterminazione, in  sede  di  autotutela,  delle  somme  dovute,  a
seguito dei chiarimenti forniti dal  contribuente.  In  questi  casi,
l'ammontare delle sanzioni amministrative previste e' ridotto  ad  un
terzo e gli interessi sono dovuti fino  all'ultimo  giorno  del  mese
antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. 
  Art. 14-quinquies. - (Disposizioni in materia di recupero  dell'IVA
sugli intrattenimenti). - 1. Le disposizioni  di  cui  agli  articoli
14-ter e  14-quater  possono  essere  applicate  anche  dagli  uffici
dell'Agenzia delle entrate per  il  recupero  dell'IVA  connessa  con
l'imposta  sugli  intrattenimenti.  A  tal  fine,   l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate  le
violazioni  constatate  in  sede  di  controllo  dell'imposta   sugli
intrattenimenti. Per quanto non  previsto  dagli  articoli  14-ter  e
14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA". 
  549. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  agosto  2003,  n.
200, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  "31  dicembre  2005"   sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007"; 
    b)  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il   seguente:   "La
disposizione  di  cui  al  primo   periodo   non   si   applica   nei
trecentosessantacinque   giorni   antecedenti   la   scadenza   della
convenzione di concessione"; 
    c) al quarto periodo, le parole:  "di  cui  al  secondo  e  terzo
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al  terzo  e  quarto
periodo". 
  550. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985,  n.
76, e successive modificazioni, in materia di imposizione fiscale sui
tabacchi lavorati, e' sostituito dal seguente: 
"Per le sigarette, le tabelle di cui al primo  comma  sono  stabilite
con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta,
determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di
ciascun trimestre solare". 
  551. Con provvedimento direttoriale del Ministero  dell'economia  e
delle finanze -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,
tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe  dei
prezzi di vendita al pubblico dei  tabacchi  lavorati,  eventualmente
intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio  1965,  n.
825, e successive modificazioni, puo' essere aumentata l'aliquota  di
base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo  28,
comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  al  fine  di
assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni
successivi. 
  552. Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e
forestali,   l'autorizzazione   alla   stipula   di   contratti    di
collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  al  comma  188  e'
estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo,  nel
limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni  e
nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 188. 
  553. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni  comunitarie  per
la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori  sono
tenute a presentare il documento unico di regolarita' contributiva di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002,  n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,  n.
266. (4) 
  554. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito, in via sperimentale,  un  Fondo  per  le  spese
sostenute dalle famiglie per le  esigenze  abitative  degli  studenti
universitari la cui dotazione, per l'anno 2006, e' fissata nel limite
di 25 milioni di euro. 
  555. Le risorse assegnate  al  Fondo  di  cui  al  comma  554  sono
successivamente ripartite tra le regioni e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
che ne fissa i criteri e le modalita'. 
  556. Al fine di promuovere e valorizzare il  ruolo  di  sviluppo  e
integrazione sociali svolto dalle comunita' giovanili, e'  istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
gioventu', l'Osservatorio nazionale sulle comunita' giovanili. Presso
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
gioventu' e' altresi' istituito il Fondo nazionale per  le  comunita'
giovanili,  per  la  realizzazione  di   azioni   di   promozione   e
valorizzazione  delle  attivita'  delle   comunita'   giovanili.   La
dotazione finanziaria del Fondo e' fissata in 5 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in  3  milioni  di  euro  per
l'anno 2010. 
  557. Per  la  raccolta  ed  elaborazione  dei  dati  occorrenti  al
monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili
anche  per  mantenere  aggiornata  e   confrontabile   l'informazione
ambientale di cui agli articoli 8 e  9  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 195, di recepimento  della  direttiva  2003/4/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  28  gennaio  2003,   in
conformita' ai principi e criteri di cui  all'articolo  1,  comma  8,
della legge 15 dicembre 2004, n. 308,  e'  disposta  la  prosecuzione
delle attivita' gia' convenzionalmente  assicurate  dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani a favore del Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio per le proprie  finalita'  istituzionali.
Con  regolamento  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, da emanare ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  definiti,  in  conformita'  alla
convenzione in essere,  criteri  e  modalita'  di  funzionamento  per
regolamentare  la  prosecuzione   delle   suddette   attivita'.   Per
l'attuazione delle suddette finalita' viene annualmente destinata,  a
valere sul capitolo 7090 "Fondo da ripartire per la difesa del  suolo
e tutela ambientale", una somma non inferiore all'1 per cento  e  non
superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi del  predetto  capitolo
di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalita' ed  i
criteri definiti con il predetto regolamento. 
  558. All'articolo 2 del decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.
368, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  anche  quando
l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi  nei
settori delle poste per un periodo massimo complessivo di  sei  mesi,
compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di  quattro  mesi  per
periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al
15  per  cento  dell'organico  aziendale,  riferito  al  1°   gennaio
dell'anno  cui  le  assunzioni  si  riferiscono.  Le   organizzazioni
sindacali  provinciali  di  categoria  ricevono  comunicazione  delle
richieste di assunzione da parte delle aziende  di  cui  al  presente
comma". 
  559. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre  2000,  n.
388, dopo le  parole:  "servizi  radiotelevisivi"  sono  inserite  le
seguenti:  "nonche'  alle  singole  emittenti   radiofoniche   locali
risultanti   dalla   graduatoria   formata   dal   Ministero    delle
comunicazioni". 
  560. Il comma 3-bis dell'articolo 87  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: 
"3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per
il completamento  della  rete  di  telecomunicazione  GSM-R  dedicata
esclusivamente  alla  sicurezza  ed   al   controllo   del   traffico
ferroviario, nonche' al fine di contenere i  costi  di  realizzazione
della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in
area immediatamente limitrofa dei relativi impianti  ed  apparati  si
procede con le  modalita'  proprie  degli  impianti  di  sicurezza  e
segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori  di  attenzione  e  degli  obiettivi  di  qualita',  stabiliti
uniformemente a livello nazionale  in  relazione  al  disposto  della
legge  22  febbraio  2001,  n.  36,  e  relativi   provvedimenti   di
attuazione". Le disposizioni del comma  3-bis  dell'articolo  87  del
decreto legislativo n. 259 del 2003,  come  sostituito  dal  presente
comma, si applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,   riguardanti   sia   le
installazioni gia' realizzate, sia quelle in corso  di  realizzazione
ovvero  non  ancora  attivate,  comunque  avviati  ai   sensi   della
previgente normativa. 
  561. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.  426,
e successive modificazioni, dopo  la  lettera  p-quaterdecies),  sono
aggiunte le seguenti: 
"p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui all'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  5
ottobre 1994, n. 679; 
p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
95 del 24 aprile 1995". 
  562.  Al  fine  della  progressiva  estensione  dei  benefici  gia'
previsti in favore delle vittime della criminalita' e del  terrorismo
a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei  commi  563  e
564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di  10  milioni
di euro a decorrere dal 2006. (45) 
  563. Per vittime del dovere devono intendersi  i  soggetti  di  cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere,  gli
altri   dipendenti   pubblici   deceduti   o   che   abbiano   subito
un'invalidita'   permanente    in    attivita'    di    servizio    o
nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto  diretto  di
lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: 
    a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; 
    b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; 
    c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; 
    d) in operazioni di soccorso; 
    e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; 
    f) a causa di azioni recate nei loro  confronti  in  contesti  di
impiego internazionale non aventi,  necessariamente,  caratteristiche
di ostilita'. 
  564. Sono equiparati ai soggetti di cui al  comma  563  coloro  che
abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali
consegua il  decesso,  in  occasione  o  a  seguito  di  missioni  di
qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini  nazionali  e
che siano  riconosciute  dipendenti  da  causa  di  servizio  per  le
particolari condizioni ambientali od operative. 
  565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il  Ministro  della  difesa  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e
le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite
massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai  commi
563 e 564 ovvero ai familiari superstiti. 
  566.  Per  assicurare  la  partecipazione  alle  reti  globali   di
monitoraggio  climatico  e  ambientale  nell'ambito   del   programma
promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite  "Atmospheric  Brown
Cloud" e "SHARE-Asia", anche  ai  fini  delle  ricadute  sul  sistema
produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per
lo  sviluppo  sostenibile  nelle  regioni  montane  nel  quadro   del
Partenariato internazionale delle  Nazioni  Unite,  e'  assegnato  al
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo annuo  di  1,8
milioni di euro per l'anno  2006.  Il  Comitato  di  cui  al  decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura  il  collegamento  e  lo
scambio di informazioni tra il CNR e  il  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali per quanto riguarda l'attuazione  del  programma
SHARE-Asia. 
  567. Per i lavoratori marittimi  assicurati  presso  l'Istituto  di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA),  la  sussistenza  e  la
durata dell'esposizione  all'amianto  sono  accertate  e  certificate
dall'IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande  di
certificazione gia' presentate all'INAIL, in ottemperanza al  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  27  ottobre  2004,
emanato in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  295  del  17
dicembre 2004. 
  568. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  569. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  570. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  571. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  572. Per l'anno 2006 nei confronti degli abbonati  al  servizio  di
radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle d'Aosta e  di
quattro ulteriori aree all digital da  individuare  con  decreto  del
Ministro delle comunicazioni nonche' degli abbonati che dimostrino di
essere titolari di  abitazione  nelle  medesime  aree  attraverso  il
pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in regola per  l'anno
in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non
abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 4, comma 1,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1,  comma  211,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino o  noleggino  un
apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro  e  senza  alcun
costo per l'utente e  per  il  fornitore  di  contenuti,  di  segnali
televisivi in tecnica digitale, e' riconosciuto un contributo pari  a
90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati  dal  1°  al  31
dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1° gennaio 2006.
Il contributo e' riconosciuto  a  condizione  che  sia  garantita  la
fruizione diretta e senza restrizione  dei  contenuti  e  servizi  in
chiaro e che siano fornite prestazioni di  interattivita',  anche  da
remoto,  attraverso  interfacce   di   programmi   (API)   aperte   e
riconosciute tali, conformi  alle  norme  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee ai  sensi  dell'articolo  18  della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  7
marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti  ed
i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonche'  a
condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica
analogica  commutata,  sia  supportato  da  un  modem   abilitato   a
sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocita'  V90/V92,
fino a 56 Kbits ovvero una velocita' almeno equivalente per le  altre
tecnologie  trasmissive  di  collegamento  alle  reti  pubbliche   di
telecomunicazioni. Ai  titolari  di  alberghi,  strutture  ricettive,
campeggi ed esercizi pubblici situati  nelle  aree  all  digital,  il
contributo e' riconosciuto per ogni apparecchio  televisivo  messo  a
disposizione del pubblico. La concessione del contributo e'  disposta
entro il limite di 10 milioni di euro. 
  573. La concreta applicazione delle misure disposte  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica  30  marzo  1998,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio  1998,  avviene  previa
intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella  quale  si  determina
anche la  ripartizione,  tra  i  comuni  interessati,  delle  risorse
finanziarie gia' stanziate  sulla  base  dell'estensione  delle  aree
soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno
aderire all'intesa e far parte dell'area  parco  attraverso  apposita
deliberazione dei propri consigli. 
  574. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 11-ter,  della  legge  7
agosto 1990, n. 250, qualora siano presentate piu' domande, tutte  le
imprese editrici interessate decadono  dal  diritto  di  accedere  ai
contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei contributi di  cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo  23,  comma  3,  della
legge  6  agosto  1990,  n.  223,  e  successive   modificazioni,   e
all'articolo 7, comma 13, della legge 3  maggio  2004,  n.  112,  non
possono essere superiori a quelli ammessi al calcolo  dei  contributi
per l'anno 2008. 
  575. Il comma 2 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248, e'  abrogato.  Conseguentemente,  all'articolo
11-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge  30  settembre  2005,  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, dopo le parole: "222 milioni per l'anno 2005" sono  inserite  le
seguenti: "e di euro 5 milioni per l'anno 2006". 
  576. All'articolo 1, comma 275, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, dopo le  parole:  "societa'"  sono  inserite  le  seguenti:  "di
cartolarizzazione, associazioni riconosciute". 
  577. I dipendenti dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo  30,
comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge   24   novembre   2003,   n.   326,
relativamente ai quali non sono esaurite, alla data del  31  dicembre
2005, le procedure di  trasferimento  conseguenti  all'esercizio  del
diritto di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei  ruoli
delle amministrazioni dello Stato  per  le  quali  gli  stessi  hanno
esercitato l'opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della
funzione pubblica, su proposta dell'Agenzia del demanio,  sentite  le
amministrazioni interessate, sono individuate le unita' di  personale
destinate a ciascuna di  tali  amministrazioni  nonche'  la  data  di
decorrenza  degli  effetti  giuridici  ed  economici   del   relativo
transito. 
  578. Al fine di assicurare l'attuazione del piano programmatico  di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28  marzo  2003,  n.  53,  e
garantire continuita' alle iniziative  di  sviluppo  tecnologico  del
Paese  e  per  l'alta  formazione  tecnologica,  favorendo  cosi'  lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale, e' autorizzata la spesa di
44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008  e
l'autorizzazione di spesa di cui al  comma  10  dell'articolo  4  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' rideterminata
in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in
100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.  L'articolo  4,
comma 10, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e' soppresso. 
  579. Per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e  medie  imprese,
anche  attraverso  l'incentivazione  delle  forme  di   raccolta   di
finanziamenti  per   le   stesse   necessarie   al   rilancio   degli
investimenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.
400, sono disciplinate le caratterisitiche dei titoli di  debito  che
possono essere emessi dalle societa'  per  azioni  a  ristretta  base
azionaria, rappresentati da titoli a medio e  lungo  termine  con  un
tasso di interesse prefissato  secondo  le  ordinarie  condizioni  di
mercato e non rimborsabili anticipatamente per tutta  la  durata  del
prestito. Con lo  stesso  decreto,  nel  rispetto  del  principio  di
invarianza  del   gettito   fiscale   complessivo,   possono   essere
disciplinate  anche  particolari  forme  di  incentivi  fiscali   per
certificati di deposito emessi dagli  istituti  di  credito  a  medio
termine per il finanziamento di piccole e medie imprese. 
  580. Al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), cui la legge 15 luglio
2003,  n.  189,  ha  attribuito  compiti  relativi  alla   promozione
dell'attivita' sportiva tra le persone disabili e di riconoscimento e
coordinamento di tutte le organizzazioni sportive  per  disabili,  e'
concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni  2006,
2007 e 2008, per la promozione  della  pratica  sportiva  di  base  e
agonistica. (33) 
  581. Al fine di garantire un  adeguato  sostegno  al  potenziamento
delle  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  industriali  nel  settore
oncologico  svolte  da  strutture  di  eccellenza  specializzate  nel
settore, e' destinato un importo pari a 50 milioni di euro  a  valere
sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli
investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. 
  582. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e'  autorizzato
ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti
statali relativi agli anni  2004  e  2005,  disponibili  nel  proprio
bilancio alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  ad
esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare
fronte a spese di investimento per  le  infrastrutture  aeroportuali.
Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, l'ENAC comunica l'ammontare delle  disponibilita'  di  cui  al
presente comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  che
individua, con proprio decreto,  gli  investimenti  da  finanziare  a
valere sulle medesime risorse. 
  583. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di  qualita',  i
soggetti di cui al comma  586,  di  seguito  denominati  "promotori",
possono presentare alla regione interessata  proposte  relative  alla
realizzazione di insediamenti  turistici  di  qualita'  di  interesse
nazionale, anche tramite concessione  di  beni  demaniali  marittimi,
esclusi  quelli  sui  quali  sussistono  concessioni  con   finalita'
turistico-ricreative gia' operanti ai sensi dell'articolo  03,  comma
1,  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  400,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e anche  mediante
la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti. 
  584. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al  comma
583 non si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto-legge  5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 494. La misura del canone e' determinata  dall'atto
di concessione. Una quota degli introiti  dei  canoni  e'  attribuita
nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura
del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente
al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non  determinato
dai commi da 583 a 593, si applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli da 36 a 49 del codice della navigazione. 
  585. Gli insediamenti turistici di qualita' di cui ai commi da  583
a 593 sono  caratterizzati  dalla  compatibilita'  ambientale,  dalla
capacita'  di  tutela  e  di  valorizzazione  culturale  del  tessuto
circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato  livello
dei servizi erogati e dalla idoneita' ad  attrarre  flussi  turistici
anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di  cui
ai commi da 583 a 593 devono assicurare  un  ampliamento  della  base
occupazionale mediante l'assunzione  di  un  numero  di  addetti  non
inferiore  a  250  unita'.  La  realizzazione  e  la  gestione  degli
insediamenti per il turismo di qualita' sono  effettuate  secondo  le
procedure di  cui  ai  commi  da  586  a  593  e  ferme  restando  le
disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  586. Possono presentare le proposte di cui al comma  583  gli  enti
locali territorialmente competenti, anche associati,  i  soggetti  di
cui  all'articolo  10  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e
successive  modificazioni,  associati  con  gestori  di  servizi   ed
eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori,  nonche'
i soggetti  dotati  di  idonei  requisiti  tecnici,  organizzativi  e
finanziari,  definiti  da  apposito  regolamento  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge
con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto  con
il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio.(13) 
  587. Le proposte  devono  comprendere  lo  studio  di  fattibilita'
ambientale, il piano finanziario  degli  investimenti,  l'adeguamento
del sistema  complessivo  dei  servizi  che  interessano  l'area,  in
particolare nel settore della mobilita',  nonche'  la  previsione  di
eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e  sono  redatte
secondo modelli definiti dal regolamento di  cui  al  comma  586.  La
realizzazione di infrastrutture e di  servizi  connessi  puo'  essere
affidata  allo   stesso   soggetto   realizzatore   dell'insediamento
turistico. In  tale  caso  si  applicano  le  disposizioni  stabilite
dall'articolo 104,  comma  4,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
  588. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della
fattibilita' e della qualita' costruttiva, urbanistica e  ambientale,
nonche' della qualita' progettuale, della funzionalita', del costo di
gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei  lavori  per
la realizzazione  degli  impianti  e  delle  infrastrutture  e  opere
pubbliche connesse. Sono comunque  valutate  in  via  prioritaria  le
proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree  compromesse
sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi. 
  589. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione,  verifica
l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche
comparativamente, e sentiti i promotori che  ne  facciano  richiesta,
provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad  individuare  quelle
che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere  documentazione  ai
comuni e  alle  province  competenti  per  territorio,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, al Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, al Ministero delle attivita' produttive, al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i  beni
e  le  attivita'  culturali  e  a  tutte  le  altre   amministrazioni
competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di  ogni  genere  e
tipo. (13) 
  590.  Le   amministrazioni   interessate   rimettono   le   proprie
valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta,  ovvero,
in caso di procedura ad evidenza pubblica ai  sensi  del  comma  592,
entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine  le
amministrazioni interessate possono presentare motivate  proposte  di
adeguamento o richieste di prescrizioni.  La  mancata  presentazione,
entro  il  termine  previsto,  di   osservazioni   o   richieste   di
prescrizioni ha  l'effetto  di  assenso  alla  proposta.  La  regione
promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le
amministrazioni interessate di un  accordo  di  programma,  ai  sensi
dell'articolo 34 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. (13) 
  591. La stipula dell'accordo di programma  sostituisce  ogni  altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque  denominato,  consente
la realizzazione e l'esercizio  di  tutte  le  opere,  prestazioni  e
attivita' previste  nella  proposta  approvata,  e  ha  l'effetto  di
determinare le eventuali e  conseguenti  variazioni  degli  strumenti
urbanistici e di sostituire le  concessioni  edilizie,  nel  rispetto
delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di  cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000.  Restano  comunque  ferme  le
disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (13) 
  592. Nel caso di piu' proposte relative alla stessa concessione  di
beni demaniali  la  regione,  prima  della  stipula  dell'accordo  di
programma, indice una gara da svolgere con il  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, ponendo a base di gara  la  proposta
presentata dal promotore, secondo le procedure  di  cui  all'articolo
37-quater  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive
modificazioni. 
  593. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di  cui  ai
commi  da  583  a  592,  i  comuni  interessati   possono   prevedere
l'applicazione di regimi agevolati ai  fini  del  contributo  di  cui
all'articolo 16 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche'  l'esenzione,  ovvero
l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli
immobili di cui all'articolo 1 del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504. 
  594. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
tesoro e' autorizzato a rinnovare per l'anno 2006 gli accordi di  cui
all'articolo 3, comma 22, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,
finalizzati  ad  accelerare  le  procedure  di   liquidazione   degli
indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137. 
  595. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche  e'
fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato.  Fino
al medesimo  termine  il  personale  a  tempo  determinato  non  puo'
superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato. 
  596. Per l'anno 2006 i contratti  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa stipulati nell'anno 2005 dal Ministero per i beni  e  le
attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2,  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto  di
lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unita'. (12) 
  597. Ai fini della valorizzazione  degli  immobili  costituenti  il
patrimonio degli Istituti autonomi per  le  case  popolari,  comunque
denominati, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono semplificate le norme in materia di  alienazione  degli
immobili di  proprieta'  degli  Istituti  medesimi.  Il  decreto,  da
emanare previo accordo tra Governo e regioni,  e'  predisposto  sulla
base della  proposta  dei  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, dell'economia e delle finanze, delle  infrastrutture  e  dei
trasporti da presentare  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano.(15) 
  598. I principi  fissati  dall'accordo  tra  Governo  e  regioni  e
regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che: 
    a) il prezzo di vendita delle unita' immobiliari sia  determinato
in proporzione al canone dovuto e computato ai  sensi  delle  vigenti
leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della
legge 8 agosto 1977, n. 513; 
    b) per le unita' ad uso residenziale sia riconosciuto il  diritto
all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per  l'assegnatario
unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione
dei beni; che,  in  caso  di  rinunzia  da  parte  dell'assegnatario,
subentrino, con  facolta'  di  rinunzia,  nel  diritto  all'acquisto,
nell'ordine: il  coniuge  in  regime  di  separazione  dei  beni,  il
convivente more uxorio purche' la convivenza duri  da  almeno  cinque
anni, i figli conviventi, i figli non conviventi; 
    c)  i   proventi   delle   alienazioni   siano   destinati   alla
realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui
sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto  della  prima  casa,  a
promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e  per  azioni
in favore di famiglie in particolare stato di bisogno. (15) 
  599. Agli immobili degli  Istituti  proprietari,  che  ne  facciano
richiesta  attraverso  le  regioni,  si  applicano  le   disposizioni
previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,  e  successive
modificazioni. (15) 
  600. Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei
programmi  di  dismissione  immobiliare,  gli  enti  e  gli  Istituti
proprietari   possono   affidare    a    societa'    di    comprovata
professionalita'  ed  esperienza  in  materia   immobiliare   e   con
specifiche  competenze  nell'edilizia   residenziale   pubblica,   la
gestione   delle   attivita'   necessarie   al    censimento,    alla
regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili. (15) 
  601.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  introdotto
dall'articolo  6  della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per   il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che  si  prevede  possano
essere approvati nel triennio  2006-2008,  restano  determinati,  per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle  misure  indicate  nelle
Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente  per  il
Fondo speciale destinato alle spese correnti e per il Fondo  speciale
destinato alle spese in conto capitale. 
  602. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione  del
bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione  a  leggi  di  spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 
  603. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge  5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti  di
spesa per il rifinanziamento di norme  che  prevedono  interventi  di
sostegno dell'economia classificati fra le spese  di  conto  capitale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle
misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 
  604. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della  legge
5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle  leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente  legge  sono  ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella. 
  605. Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni di spesa  recate  da  leggi  a  carattere  pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 
  606. A valere sulle  autorizzazioni  di  spesa  in  conto  capitale
recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella  Tabella  F,
le amministrazioni e  gli  enti  pubblici  possono  assumere  impegni
nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri  nei  limiti  massimi  di
impegnabilita' indicati  per  ciascuna  disposizione  legislativa  in
apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni  gia'
assunti  nei  precedenti  esercizi  a  valere  sulle   autorizzazioni
medesime. 
  607. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera  i-quater),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti
finanziari di leggi di  spesa  sono  indicate  nell'allegato  1  alla
presente legge. 
  608. In applicazione dell'articolo 46,  comma  4,  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448,  le  autorizzazioni  di  spesa  e  i  relativi
stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato  di
previsione   di   ciascun   Ministero   interessato   sono   indicati
nell'allegato 2 alla presente legge. 
  609. La copertura della presente legge  per  le  nuove  o  maggiori
spese  correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le   nuove
finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte
corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5,  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,  secondo  il
prospetto allegato. 
  610. Le disposizioni della presente legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 
  611. Le disposizioni della presente legge  costituiscono  norme  di
coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali. 
  612. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006. 
 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 23 dicembre 2005 
 
                               CIAMPI 
    

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                              dei Ministri
                                   Tremonti, Ministro dell'economia e
                              delle finanze

    
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art.  31,  comma
2) che "La disposizione di cui al comma  337  dell'articolo  1  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, riferita all'anno  finanziario  2006,
e' specificata nel senso che la  stessa  si  applica  al  periodo  di
imposta 2005; conseguentemente il decreto di  cui  al  comma  340  e'
adottato senza l'acquisizione dell'avviso di cui al primo periodo del
medesimo comma". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
L. 11 marzo 2006, n. 81, ha disposto (con l'art. 01,  comma  16)  che
"Ai fini della regolarita'  contributiva  le  disposizioni  contenute
[...] all'articolo 1, comma 553, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266, sono sospese fino al 31 luglio 2006". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art.  2,  comma
128) che "Il termine di decadenza  previsto  dall'articolo  1,  comma
461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito  anche
ai contributi relativi agli anni precedenti". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 130)  che  "Il  comma  458
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  si  interpreta
nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione  per
l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater,
della legge 7  agosto  1990,  n.  250,  e  successive  modificazioni,
consente l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2006,  qualora
realizzata nel corso del medesimo anno". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
392) che "il termine del 31  dicembre  2006,  di  cui  al  comma  120
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente  le
agevolazioni tributarie per la formazione  e  l'arrotondamento  della
proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2007". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 397) che "Le  disposizioni
dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei
limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta  in
corso alla data del 31 dicembre 2006". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  1,  comma  538)  che  la  modifica
dell'art. 1, comma 187 ha effetto dall'anno 2007. 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  1,  comma  549)  che  "Le  risorse
previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per  corrispondere  i  miglioramenti  retributivi  al  personale
statale in regime di diritto pubblico per il biennio  2006-2007  sono
incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di  euro  e  a  decorrere
dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica  destinazione,
rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro  per
il personale delle Forze armate e dei Corpi  di  polizia  di  cui  al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195.  In  aggiunta  a  quanto
previsto dal primo periodo e' stanziata, per l'anno 2007, la somma di
40 milioni di euro e a  decorrere  dall'anno  2008  la  somma  di  80
milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del  personale
delle Forze  armate  e  dei  Corpi  di  polizia  di  cui  al  decreto
legislativo 12 maggio  1995,  n.  195,  in  relazione  alle  speciali
esigenze  connesse  con  la  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonche' alle
speciali esigenze della difesa nazionale,  anche  in  relazione  agli
accresciuti impegni in campo internazionale". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1133) che "I  rapporti  di
lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 596, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino  al  31  dicembre
2007". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  La Corte costituzionale con sentenza 5 - 16 marzo 2007, n.  88  (in
G.U  1a  s.s.  21/3/2007,  n.  12)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 586, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui
non  prevede  che  il  regolamento  interministeriale  sia  preceduto
dall'intesa Stato-Regioni". 
  Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
commi 589, 590 e 591, della stessa legge n. 266 del 2005". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  La Corte costituzionale con sentenza 5 - 16 marzo 2007, n.  89  (in
G.U  1a  s.s.  21/3/2007,  n.  12)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 23, della legge 23  dicembre  2005,
n. 266, contenente  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge  finanziaria  2006)",  nella
parte in cui non esclude  le  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici
strumentali degli enti territoriali". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La Corte costituzionale con sentenza 7 - 21 marzo 2007, n.  94  (in
G.U. 1a  s.s.  28/3/2007,  n.  13)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dei commi 597, 598, 599 e 600 dell'art. 1 della stessa
legge n. 266 del 2005". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  La Corte costituzionale con sentenza 7 - 21 marzo 2007, n.  95  (in
G.U. 1a  s.s.  28/3/2007,  n.  13)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale del comma 216 dell'art.  1  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui
si applica al personale delle Regioni e degli enti locali". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 23 marzo  2007,  n.  105
(in G.U. 1a s.s. 28/3/2007, n.  13)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dei commi 285 dell'art. 1 e del comma 311 dell'art. 1,
"limitatamente alle parole "nonche' per gli interventi relativi  alle
linee di finanziamento  per  le  strutture  necessarie  all'attivita'
liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia  e
per gli interventi relativi  agli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico, ai  policlinici  universitari,  agli  ospedali
classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali  e  all'ISS,
nel rispetto delle  quote  gia'  assegnate  alle  singole  regioni  o
province autonome sul complessivo programma di  cui  all'articolo  20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni"". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (18) 
  La Corte costituzionale con sentenza 18 - 27 aprile  2007,  n.  137
(in G.U. 1a s.s. 2/5/2007, n.  17)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale del comma 336 dell'art.  1  della  legge  n.  266  del
2005". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  La Corte costituzionale con sentenza 18 aprile - 8 maggio 2007,  n.
157  (in   G.U.   1a   s.s.   16/5/2007,   n.   19)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 54,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge  finanziaria  2006)",  nella
parte  in  cui  si  riferisce  ai  titolari  degli  organi   politici
regionali". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  La Corte costituzionale con sentenza 18 aprile - 8 maggio 2007,  n.
162  (in   G.U.   1a   s.s.   16/5/2007,   n.   19)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 282, della  legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  finanziaria   2006),
limitatamente alle parole  "sentite  le  associazioni  a  difesa  dei
consumatori  e  degli  utenti,  operanti  sul  proprio  territorio  e
presenti  nell'elenco  previsto  dall'articolo  137  del  codice  del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206"". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (21) 
  La Corte costituzionale con sentenza 18 aprile - 8 maggio 2007,  n.
165  (in   G.U.   1a   s.s.   16/5/2007,   n.   19)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 366, della  legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello  Stato  legge  finanziaria  2006),  nella
parte in cui non prevede che le caratteristiche  e  le  modalita'  di
individuazione dei distretti produttivi siano  definite  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro delle  politiche
agricole   e   forestali,   con    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per  l'innovazione
e le tecnologie, previa intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, e sentite le Regioni interessate". 
  Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 368, lettera b), numero 1, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266, nella parte in cui non  prevede  che  le  modalita'  applicative
della norma siano stabilite con decreto di natura  non  regolamentare
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per la funzione pubblica, previa intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano". 
  Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 368, lettera b), numero 2, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266, nella parte in cui non  prevede  che  le  modalita'  applicative
della norma siano stabilite con decreto di natura  non  regolamentare
del Ministro dell'economia e delle  finanze,  previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano". 
  Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 368, lettera d), numero 4, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266, nella parte in cui non prevede che criteri e  modalita'  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  istituzionali  della  Agenzia  per  la
diffusione delle tecnologie  per  l'innovazione  siano  definiti  con
decreti di natura non regolamentare della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  il
Ministero delle attivita' produttive,  nonche'  il  Ministro  per  lo
sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per  l'innovazione
e le tecnologie, previa intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  La Corte costituzionale con sentenza 18 aprile - 17 maggio 2007, n.
169  (in   G.U.   1a   s.s.   23/5/2007,   n.   20)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale del  comma  202  dell'art.  1  della
legge n. 266 del 2005". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (23) 
  La Corte costituzionale con sentenza 6 - 18 giugno 2007, n. 201 (in
G.U. 1a  s.s.  27/6/2007,  n.  25)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 359, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui
non prevede uno strumento idoneo a garantire la leale  collaborazione
tra Stato e Regioni". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla
L. 29 novembre 2007, n. 222 ha disposto (con l'art. 20, comma 2)  che
"A modifica dell'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e dell'articolo 1, commi 1234  e  seguenti,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5  per
mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del
riconoscimento ai fini  sportivi  rilasciato  dal  CONI  a  norma  di
legge". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
170) che "Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo  1  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti  di  spesa  ivi  indicati,
sono prorogate al  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  del  31
dicembre 2007". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  3,  comma  34)  che  "A  decorrere
dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  3,  comma  80)  che  "Con  effetto
dall'anno 2008 il limite di cui  all'articolo  1,  comma  187,  della
legge 23 dicembre 2005, n.  266,  come  modificato  dall'articolo  1,
comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotto al 35 per
cento". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  La Corte costituzionale con sentenza 14 - 18 gennaio 2008, n. 1 (in
G.U. 1a  s.s.  23/01/2008,  n.  4)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 483, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui
non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento
finalizzato  all'adozione  del  provvedimento  del  Ministero   delle
attivita' produttive, di concerto con il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela  del  territorio,  sentito  il  gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale, che determina  i  requisiti  organizzativi  e
finanziari minimi, i parametri di  aumento  dell'energia  prodotta  e
della potenza installata concernenti la procedura di gara". 
  Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
commi 485, 486, 487 e 488 della legge n. 266 del 2005". 
  Ha   inoltre   dichiarato    "l'illegittimita'    "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 492, della legge n. 266  del  2005,
nella parte in cui esso si riferisce ai precedenti  commi  485,  486,
487 e 488 del medesimo articolo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 25 gennaio  2008,  n.  9
(in G.U. 1a s.s. 30/1/2008, n.  5)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 88, della legge 23  dicembre  2005,
n. 266". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art.  46,  comma
1-bis) che "Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale
di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, e' differito al 30 giugno 2008". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (32) 
  La Corte costituzionale con sentenza 9 - 18 giugno gennaio 2008, n.
215  (in   G.U.   1a   s.s.   25/6/2008,   n.   27)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, della  legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge  finanziaria  2006),  nella
parte in cui stabilisce che, per le violazioni di cui  all'art.  110,
comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza),  e   successive
modificazioni, commesse in data  antecedente  all'entrata  in  vigore
della citata legge, si applicano le sanzioni penali previste al tempo
delle violazioni stesse". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  IL D.L. 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 61,  comma  3)
che le modifiche apportate al comma 9 si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2009. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 63, comma 9-bis) che "Il contributo
al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1,  comma  580,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (35) 
  Il D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 19 novembre 2008, n. 184, ha  disposto  (con  l'art.  1-bis,
comam 7) che "A decorrere dal 1 gennaio 2009, la misura del  prelievo
erariale unico [...] di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e  successive  modificazioni,  e'  elevata  al
12,70 per cento delle somme giocate". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1-ter, comma 2) che "L'articolo  1,
comma 530, della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e  successive
modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo  dello  0,5  per
cento di cui alla lettera c) del predetto comma  costituisce  importo
aggiuntivo   e   distinto   dal   canone   di   concessione   fissato
contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale e' dato dallo 0,8
per cento di cui alla lettera b) del medesimo comma". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  La L. 22 dicembre 2008, n. 203 ha disposto (con l'art. 2, comma  4)
che "Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della  legge
23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti  di  spesa  ivi  indicati,  sono
prorogate al periodo d'imposta in corso alla  data  del  31  dicembre
2008". 
  Il D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 19 novembre 2008,  n.  184,  come  modificato  dalla  L.  22
dicembre 2008, n. 203, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 7) che "A
decorrere dal 1 gennaio 2009, la misura del prelievo  erariale  unico
[...] di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, e' elevata  al  13,40  per  cento
delle somme giocate". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
L. 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che  la
modifica al comma 213-bis dell'art. 1 ha effetto dal 1° gennaio 2009. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  La L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 61)
che "[...] il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate  in
possesso dei  requisiti  richiesti  anche  se  abbiano  mutato  forma
giuridica". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 23 dicembre  2009,  n.  191,  come  modificata  dal  D.L.  30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con  modificazioni,  dalla  L.  26
febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 2, comma 61) che "[...]
il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si
intendono riferiti alle imprese e testate ivi  indicate  in  possesso
dei requisiti richiesti anche se abbiano  mutato  forma  giuridica  o
vengano editate da altre societa' comunque costituite". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (45) 
  La L. 4 novembre 2010, n. 183 ha disposto (con l'art. 20, comma  1)
che "A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e'
incrementata di 5 milioni di euro". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con  l'art.  13,  comma  1)  che
"Tenuto conto delle effettive esigenze di  cassa,  la  dotazione  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' rimodulata come segue. La dotazione del predetto fondo  e'
ridotta dell'importo di 100 milioni  per  l'anno  2011;  la  medesima
dotazione e' incrementata di 100 milioni di euro nell'anno 2015". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni  dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 14, comma 1)  che
"In considerazione della particolare opportunita'  di  addivenire  in
tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni  erariali  accertati
con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui  all'articolo  1,
commi da 231  a  233,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e
successive modificazioni, si applicano anche  nei  giudizi  su  fatti
avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data  di  entrata  in
vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento
dannoso nonche' a quelli inerenti danni erariali  verificatisi  entro
la data di entrata in vigore del presente decreto, a  condizione  che
la richiesta di definizione sia  presentata  conformemente  a  quanto
disposto nel comma 2". 
------------- 
AGGIORNEMENTO (58) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
110) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  92,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 5 milioni di
euro per l'anno  2014  al  fine  di  finanziare  gli  interventi  per
potenziare la rete infrastrutturale  per  la  mobilita'  al  servizio
della Fiera di Verona". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 583,  lettera  b))  che  a
partire  dall'anno  d'imposta  2014  sono  abrogati  le  agevolazioni
fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione  dei
relativi stanziamenti iscritti in bilancio,  di  cui  al  comma  368,
lettera a) del presente articolo. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (59) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 6 (in
G.U  1a  s.s.  29/1/2014,  n.  5)  ha  dichiarato   "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 497, della  legge  23  dicembre
2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui
non prevede la facolta',  per  gli  acquirenti  di  immobili  ad  uso
abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede  di  espropriazione
forzata o a  seguito  di  pubblico  incanto,  i  quali  non  agiscono
nell'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o  professionali,
di chiedere che, in deroga all'art. 44, comma 1, del d.P.R. 26 aprile
1986,  n.  131  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta di registro), la base imponibile ai fini  delle
imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi  4  e  5,  del
d.P.R. n. 131 del 1986,  fatta  salva  l'applicazione  dell'art.  39,
primo comma, lettera d), ultimo  periodo,  del  d.P.R.  29  settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia  di  accertamento  delle
imposte sui redditi)". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (62) 
  Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni  dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dal D.L. 20 marzo  2014,
n. 34, ha disposto (con l'art. 6, comma  4-bis)  che  "Il  limite  di
spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23  dicembre  1998,
n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, a decorrere dall'anno 2014, e' pari ad euro 15 milioni annui". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (63) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le
modifiche apportate al comma 423 del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31
dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini  della  determinazione
dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo
d'imposta. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.L. 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, nel modificare l'art. 22,  comma  1
del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L.
23 giugno 2014, n. 89, ha conseguentemente disposto (con  l'art.  12,
comma 1, lettera a)) che la modifica  disposta  dal  D.L.  24  aprile
2014, n. 66 al comma 423 del presente articolo si applica a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31  dicembre
2015. 
                                                             Elenco 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                                             Elenco 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                                             Elenco 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                                             Elenco 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                       Prospetto di copertura 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                            Tabella A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                                            Tabella B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                                            Tabella C 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                                            Tabella D 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                                            Tabella E 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                                ((1)) 
 
 
                                                            Tabella F 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 5 dicembre 2005, n.  250,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27, ha disposto  (con  l'art.  5-quater,
comma 1) che "Alla rubrica "Ministero dell'economia e delle  finanze"
della Tabella E della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le voci: "Legge
n. 311 del 2004, articolo 1, comma 28"  e  "Decreto-legge  n.  7  del
2005, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  43  del  2005,
articolo 2-bis, comma 1" sono soppresse".