LEGGE 15 luglio 1966, n. 604

Norme sui licenziamenti individuali.
 
 Vigente al: 5-11-2015  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nel  rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato, intercedente con
datori  di  lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilita' non
sia  assicurata  da  norme  di  legge,  di regolamento e di contratto
collettivo  o  individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro
non  puo'  avvenire  che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119
del Codice civile o per giustificato motivo.
                               Art. 2. 
 
  1. Il datore di  lavoro,  imprenditore  o  non  imprenditore,  deve
comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. 
  ((2.  La  comunicazione  del  licenziamento   deve   contenere   la
specificazione dei motivi che lo hanno determinato)). 
  3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle  disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 e' inefficace. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di  cui  all'articolo  9  si
applicano anche ai dirigenti. 
                               Art. 3.

  Il   licenziamento   per   giustificato  motivo  con  preavviso  e'
determinato  da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali
del  prestatore  di  lavoro  ovvero da ragioni inerenti all'attivita'
produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento
di essa.
                               Art. 4.

  Il  licenziamento  determinato  da ragioni di credo politico o fede
religiosa,  dall'appartenenza  ad un sindacato e dalla partecipazione
ad  attivita'  sindacali e nullo, indipendentemente dalla motivazione
adottata.
                               Art. 5.

  L'onere  della  prova  della  sussistenza  della giusta causa o del
giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.
                               Art. 6. 
 
  Il licenziamento deve essere impugnato a pena  di  decadenza  entro
sessanta giorni dalla ricezione  della  sua  comunicazione  in  forma
scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei
motivi, ove  non  contestuale,  con  qualsiasi  atto  scritto,  anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota  la  volonta'  del  lavoratore
anche attraverso l'intervento dell'organizzazione  sindacale  diretto
ad impugnare il licenziamento stesso. 
  L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo
termine di ((centottanta)) giorni, dal  deposito  del  ricorso  nella
cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro  o  dalla
comunicazione  alla  controparte  della  richiesta  di  tentativo  di
conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre
nuovi documenti formatisi dopo il deposito del  ricorso.  Qualora  la
conciliazione o l'arbitrato  richiesti  siano  rifiutati  o  non  sia
raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento,  il  ricorso
al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro  sessanta
giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. (10) ((12)) 
  A conoscere delle controversie  derivanti  dall'applicazione  della
presente legge e' competente il pretore. 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 4 novembre 2010, n. 183, come modificata dal D.L. 29 dicembre
2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011,
n. 10, ha disposto (con l'art. 32, comma 1-bis) che "In sede di prima
applicazione, le disposizioni di cui  all'articolo  6,  primo  comma,
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma  1  del
presente  articolo,  relative  al  termine  di  sessanta  giorni  per
l'impugnazione del licenziamento, acquistano  efficacia  a  decorrere
dal 31 dicembre 2011". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto (con l'art. 1,  comma  39)
che "Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo  periodo,
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38  del
presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti  intimati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge". 
                               Art. 7. 
 
  1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per giusta causa  e
per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7  della  legge  20
maggio  1970,  n.  300,  il  licenziamento  per  giustificato  motivo
oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge,
qualora  disposto  da  un  datore  di  lavoro  avente   i   requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo  comma,  della  legge  20
maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  deve   essere
preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di  lavoro  alla
Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta
la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. 
  2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro  deve
dichiarare l'intenzione di  procedere  al  licenziamento  per  motivo
oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo  nonche'  le
eventuali misure di assistenza  alla  ricollocazione  del  lavoratore
interessato. 
  3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette  la  convocazione
al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio  di  sette
giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi
alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410
del codice di procedura civile. 
  4. La comunicazione contenente l'invito  si  considera  validamente
effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore  indicato
nel contratto di lavoro o ad altro domicilio  formalmente  comunicato
dal  lavoratore  al  datore  di  lavoro,  ovvero  e'  consegnata   al
lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 
  5. Le  parti  possono  essere  assistite  dalle  organizzazioni  di
rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da  un
componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori,  ovvero  da
un avvocato o un consulente del lavoro. 
  ((6.  La  procedura  di  cui  al  presente   articolo   non   trova
applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo  di
comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile,  nonche'  per  i
licenziamenti e le  interruzioni  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28  giugno
2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti,  con  la
partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3,  procedono
ad esaminare anche soluzioni  alternative  al  recesso,  si  conclude
entro venti giorni dal momento in cui la Direzione  territoriale  del
lavoro ha trasmesso  la  convocazione  per  l'incontro,  fatta  salva
l'ipotesi in cui  le  parti,  di  comune  avviso,  non  ritengano  di
proseguire  la  discussione  finalizzata  al  raggiungimento  di   un
accordo. Se fallisce  il  tentativo  di  conciliazione  e,  comunque,
decorso il termine di cui al  comma  3,  il  datore  di  lavoro  puo'
comunicare il licenziamento al lavoratore. La  mancata  presentazione
di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e'  valutata
dal giudice ai  sensi  dell'articolo  116  del  codice  di  procedura
civile.)) 
  7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede  la  risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le  disposizioni  in
materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere
previsto, al  fine  di  favorirne  la  ricollocazione  professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276. 
  8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile  anche  dal
verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e
dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal
giudice per la determinazione  dell'indennita'  risarcitoria  di  cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92
del codice di procedura civile. 9. In caso di legittimo e documentato
impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma
3, la procedura puo'  essere  sospesa  per  un  massimo  di  quindici
giorni. 
                                                                 (12) 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art.  1,  comma  41)
che   "Il   licenziamento   intimato   all'esito   del   procedimento
disciplinare di cui all'articolo 7 della legge  20  maggio  1970,  n.
300, oppure all'esito del procedimento di cui  all'articolo  7  della
legge 15 luglio 1966, n.  604,  come  sostituito  dal  comma  40  del
presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con
cui il procedimento medesimo  e'  stato  avviato,  salvo  l'eventuale
diritto del  lavoratore  al  preavviso  o  alla  relativa  indennita'
sostitutiva; e' fatto  salvo,  in  ogni  caso,  l'effetto  sospensivo
disposto dalle norme del testo unico delle  disposizioni  legislative
in materia di tutela della maternita' e della paternita', di  cui  al
decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151.  Gli  effetti  rimangono
altresi' sospesi in  caso  di  impedimento  derivante  da  infortunio
occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza
della procedura si considera come preavviso lavorato". 
                               Art. 8.

  ((1.  Quando  risulti  accertato  che non ricorrono gli estremi del
licenziamento  per  giusta  causa o giustificato motivo, il datore di
lavoro  e'  tenuto  a  riassumere  il  prestatore  di lavoro entro il
termine   di  tre  giorni  o,  in  mancanza,  a  risarcire  il  danno
versandogli un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed
un massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto,
avuto  riguardo  al  numero  dei dipendenti occupati, alle dimensioni
dell'impresa, all'anzianita' di servizio del prestatore di lavoro, al
comportamento  e alle condizioni delle parti. La misura massima della
predetta  indennita'  puo' essere maggiorata fino a 10 mensilita' per
il prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai dieci anni e fino
a  14 mensilita' per il prestatore di lavoro con anzianita' superiore
ai  venti  anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa piu' di
quindici prestatori di lavoro)).
                               Art. 9.

  L'indennita'  di  anzianita'  e'  dovuta al prestatore di lavoro in
ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
                              Art. 10.

  Le  norme  della  presente  legge  si  applicano  nei confronti dei
prestatori  di  lavoro  che  rivestano la qualifica di impiegato e di
operaio,  ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile e, per quelli
assunti  in  prova,  si  applicano  dal  momento  in cui l'assunzione
diviene  definitiva  e,  in  ogni  caso, quando sono decorsi sei mesi
dall'inizio del rapporto di lavoro.(1)(3)(5)(7)((9))
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AGGIORNAMENTO(1)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-4 febbraio 1970 n.
14 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1970 n. 37) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  10  della  legge  15  luglio  1966, n. 604
(contenente  norme  sui licenziamenti individuali) nella parte in cui
non  comprende  gli  apprendisti  tra  i beneficiari della indennita'
dovuta ai sensi dell'art. 9 della stessa legge".
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AGGIORNAMENTO(3)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 28 novembre 1973 n. 169
(in  G.U.  1a s.s. 05/12/1973 n. 314) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme
sui  licenziamenti  individuali),  nella  parte  in  cui  esclude gli
apprendisti  dall'applicabilita' nei loro confronti degli artt. l, 2,
3,  4,  5,  6,  7, 8 e 11, 12, 13 della medesima legge, nel corso del
rapporto di apprendistato".
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AGGIORNAMENTO(5)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980 n. 189
(in  G.U.  1a s.s. 31/12/1980 n. 357) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 nella
parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro, che riveste
la  qualifica  di  impiegato o di operaio a sensi dell'art. 2095 cod.
civ.,  a percepire l'indennita' di anzianita' di cui all'art. 9 della
medesima  legge  604  del 1966, quando assunto in prova e' licenziato
durante il periodo di prova medesimo".
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AGGIORNAMENTO(7)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo-3 aprile 1987 n. 96
(in  G.U.  1a s.s. 08/04/1987 n. 15) ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale  dell'art.  10  della l. 15 luglio 1966, n. 604 (Norme
sui  licenziamenti  individuali),  nella  parte  in  cui  non prevede
l'applicabilita'  della legge stessa al personale marittimo navigante
delle imprese di navigazione".
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AGGIORNAMENTO(9)
  La  Corte  Costituzionale,  con sentenza 17 - 31 gennaio 1991 n. 41
(in  G.U.  1a  s.s.  06/02/1991 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme
sui  licenziamenti  individuali),  nella  parte  in  cui  non prevede
l'applicabilita'  della  legge  stessa  al  personale navigante delle
imprese di navigazione (aerea)".
                              Art. 11.

  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 MAGGIO 1990, N. 108))
  La  materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale
  e' esclusa dalle disposizioni della presente legge.(5)
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  AGGIORNAMENTO(5)
La Corte  Costituzionale, con sentenza 11 - 18 giugno 1986 n. 137 (in
  G.U.  1a  s.s.  25/06/1986  n. 30) ha dichiarato "la illegittimita'
  costituzionale  dell'art.  11  della  legge  15 luglio 1966 n. 604,
  (...)  nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione
  di  vecchiaia  e,  quindi, il licenziamento della donna lavoratrice
  per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno d'eta'
  anziche' al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo".
                              Art. 12.

  Sono  fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi
sindacali  che contengano, per la materia disciplinata dalla presente
legge, condizioni piu' favorevoli ai prestatori di lavoro.
                              Art. 13.

  Tutti  gli  atti e i documenti relativi ai giudizi o alle procedure
di  conciliazione previsti dalla presente legge sono esenti da bollo,
imposta di registro e da ogni altra tassa o spesa.
                              Art. 14.

  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 luglio 1966

                               SARAGAT

                                               MORO - BOSCO - REALE -
                                                  RESTIVO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: - REALE