LEGGE 6 marzo 2001, n. 64

Istituzione del servizio civile nazionale.
 
 Vigente al: 7-11-2015  
 

CAPO I
DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE

       La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                       (Principi e finalita'). 
 
   1. E' Istituito il servizio civile nazionale finalizzato a: 
 
a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla
   difesa della Patria con mezzi ed attivita' non militari; 
b) favorire  la  realizzazione   dei   principi   costituzionali   di
   solidarieta' sociale; 
c) promuovere la solidarieta' e la cooperazione, a livello  nazionale
   ed  internazionale,  con  particolare  riguardo  alla  tutela  dei
   diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla  educazione  alla
   pace fra i popoli; 
d) partecipare  alla  salvaguardia  e  tutela  del  patrimonio  della
   Nazione, con particolare riguardo  ai  settori  ambientale,  anche
   sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di  montagna,  forestale,
   storico-artistico, culturale e della protezione civile; 
e) contribuire  alla  formazione   civica,   sociale,   culturale   e
   professionale dei giovani mediante attivita' svolte anche in  enti
   ed amministrazioni operanti all'estero. 
                               Art. 2. 
                        (Delega al Governo). 
 
   1.  A  decorrere  dalla  data  della  sospensione   del   servizio
obbligatorio militare di leva, il servizio civile e' prestato su base
esclusivamente volontaria. 
   2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi
a prestare volontariamente  servizio  civile;  la  definizione  delle
modalita' di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso,
in relazione alle differenti tipologie  di  progetti  di  impiego;  i
correlati trattamenti giuridici ed economici. 
   3. I decreti legislativi di  cui  al  comma  2  sono  emanati  nel
rispetto dei principi di cui all'articolo  1  e  secondo  i  seguenti
criteri: 
 
a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e  donne  sulla
   base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle
   disponibilita' finanziarie previste annualmente; 
b) determinazione  del  trattamento  giuridico   ed   economico   dei
   volontari  in  servizio  civile,  tenendo  conto  del  trattamento
   riservato al personale militare volontario in ferma annuale e  nei
   limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al Fondo  nazionale
   per il servizio civile; 
c) funzionalita' dei benefici riconosciuti ai volontari nel  favorire
   lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel  mondo  del
   lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in  ferma
   delle Forze armate; 
d) utilita' sociale  del  servizio  civile  nei  diversi  settori  di
   impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero; 
e) funzionalita' e adeguatezza della durata del servizio civile,  nei
   diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di  cui  alle
   lettere c) e d); 
f) previsione che i decreti legislativi di cui al  presente  articolo
   acquistino efficacia da data utile a consentirne il  raccordo  con
   la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva; 
g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n.  230,  e
   del decreto-legge 16  settembre  1999,  n.  324,  convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999,  n.  424,  in  quanto
   compatibili con la presente legge; 
h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione
   del servizio militare obbligatorio,  con  particolare  riferimento
   agli obiettori di coscienza; 
i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio  civile  e  quello
   militare in  riferimento  alla  scelta  vocazionale,  alla  scelta
   dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio  e
   per il tempo libero; 
l) previsione  del  diritto  per  gli  appartenenti  alle   minoranze
   linguistiche  di  svolgere   il   servizio   nel   territorio   di
   insediamento della rispettiva minoranza. 
 
   4. Gli schemi dei decreti legislativi  di  cui  al  comma  2  sono
trasmessi al Senato della  Repubblica  e  alla  Camera  dei  deputati
perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione,
il parere delle Commissioni parlamentari competenti. 
   5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  emanato
con le modalita' di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di
ammissione al servizio civile in relazione alle differenti  tipologie
di impiego. 
                               Art. 3.
                  (Enti e organizzazioni privati).

   1.Gli  enti  e  le organizzazioni privati che intendono presentare
progetti  per  il  servizio  civile  volontario  devono  possedere  i
seguenti requisiti:


a) assenza di scopo di lucro;
b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al
   servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di
   cui all'articolo 1;
d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.
                             Art. 3-bis.
                   (((Sanzioni amministrative).))

   ((1.  Gli  enti  di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per
l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione
dei progetti.
  2.  Agli  enti  che  violino  il  dovere  di  cui  al  comma  1, in
particolare  non  osservando  le procedure e le norme previste per la
selezione  dei  volontari, ovvero violando quelle per le modalita' di
impiego  dei  volontari,  o  non  realizzando  in  tutto o in parte i
progetti ovvero ledendo la dignita' del volontario si applicano una o
piu' delle seguenti sanzioni amministrative:
    a)  diffida  per  iscritto,  consistente  in  un formale invito a
uniformarsi;
    b)  revoca  del  provvedimento  di approvazione del progetto, con
diffida a proseguirne le attivita';
    c)   interdizione  temporanea  a  presentare  altri  progetti  di
servizio civile della durata di un anno;
    d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.
  3.   Le   sanzioni  di  cui  al  comma  2  sono  applicate,  previa
contestazione   degli   addebiti  e  fissazione  di  un  termine  per
controdedurre  non  inferiore  a  trenta  giorni  e  non  superiore a
quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito
delle  rispettive  competenze,  in  ordine proporzionale e crescente,
secondo  la  gravita'  del  fatto,  la  sua reiterazione, il grado di
volontarieta'  o  di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della
cancellazione  dall'albo  degli  enti  di servizio civile e' disposta
solo  in  caso  di  particolare gravita' delle condotte contestate ed
impedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni)).

CAPO II
DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO

                               Art. 4.
                      (Ambito di applicazione).
   1.  Le  disposizioni  del  presente  Capo disciplinano il servizio
civile  nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi
di cui all'articolo 2.
                               Art. 5. 
                   (Ammissione al servizio civile) 
 
   1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di
prestare servizio civile, oltre ai cittadini  di  cui  alla  legge  8
luglio 1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva,
che dichiarino la loro  preferenza  a  prestare  il  servizio  civile
piuttosto che il servizio militare, purche' non  risultino  necessari
al soddisfacimento delle esigenze qualitative  e  quantitative  delle
Forze armate, ivi comprese quelle del  servizio  ausiliario  di  leva
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e
comunque nei limiti del contingente definito ai  sensi  dell'articolo
6. 
   2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il  Governo  potra'
incrementare il numero degli  obiettori  di  coscienza  destinati  ai
comuni, a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto  a
quanto stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro
che abbiano espletato il previsto periodo di  formazione  nei  comuni
stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse  del  proprio
bilancio, ai relativi oneri finanziari. 
   3. Nel bando di chiamata  alla  leva,  predisposto  dal  Ministero
della difesa, e'  fatta  esplicita  menzione  della  possibilita'  di
esprimere la preferenza per il servizio militare o  per  il  servizio
civile nazionale, nonche' di optare, nell'ambito di quest'ultimo, per
l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate  in  modo
chiaro le condizioni  di  ammissione  al  servizio  civile  nazionale
previste dalla presente legge. 
   4. Sono ammessi a prestare servizio  civile  su  base  volontaria,
della durata di dodici mesi, se giudicati  idonei  dagli  organi  del
Servizio sanitario nazionale con riferimento allo  specifico  settore
di impiego e comunque nei limiti del contingente  definito  ai  sensi
dell'articolo 6: 
a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al  momento  di
   presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di  eta'
   e non superato il ventiseiesimo; 
b) i cittadini riformati per inabilita' al servizio  militare,  anche
   successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di  congedo
   illimitato provvisorio, se non  hanno  superato  il  ventiseiesimo
   anno d'eta'. 
                               Art. 6. 
                  (Determinazione del contingente). 
 
   1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare ai sensi dell'articolo 9,  comma  2-quater,  della  legge  8
luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni,  e'  stabilita,  nei
limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo  nazionale  per  il
servizio civile, la consistenza del contingente dei  giovani  ammessi
al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 4, includendovi
prioritariamente i  giovani  che  hanno  optato  per  l'obiezione  di
coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998. 
   2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese  con  l'Ufficio
nazionale  per  il  servizio  civile,  trasmette  a  quest'ultimo   i
nominativi dei giovani di cui all'articolo 5, comma 1. 
                               Art. 7. 
             (Ufficio nazionale per il servizio civile). 
 
   1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo
8  della  legge  8  luglio  1998,  n.  230,  cura   l'organizzazione,
l'attuazione e lo svolgimento del  servizio  civile  nazionale,  fino
alla  costituzione  dell'Agenzia  per  il  servizio  civile  di   cui
all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
303. 
   2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per  il
servizio civile approva  i  progetti  di  impiego  predisposti  dalle
amministrazioni statali e regionali  e  dalle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, nonche' dagli enti locali e dagli altri enti  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n. 230  del
1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni
con le finalita' della presente legge e la programmazione nazionale. 
   3.  Le  spese  di  funzionamento  dell'Ufficio  nazionale  per  il
servizio  civile  sono  definite  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri nel limite  massimo  del  5  per  cento  delle
risorse finanziarie del Fondo nazionale per il  servizio  civile,  di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). 
   4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10,  comma  7,  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede  la  costituzione
di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province  autonome
di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale  e  operativa,
prevedendo anche forme di consultazione con le regioni,  le  province
autonome e gli enti locali. 
                               Art. 8. 
              (Disposizioni integrative ed attuative). 
 
   1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive  modificazioni,
sono determinati: le  caratteristiche  e  gli  standard  di  utilita'
sociale dei progetti di impiego; i criteri per  la  ripartizione  dei
finanziamenti necessari all'attuazione degli  stessi,  tenendo  conto
delle capacita' finanziarie  dell'ente  proponente,  del  numero  dei
giovani in servizio civile impegnati nei progetti  e  dell'estensione
dell'area geografica interessata al progetto, nonche' della  garanzia
di accesso ai finanziamenti da parte  di  ogni  regione  e  provincia
autonoma, al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti
sia effettuata in funzione delle esigenze oggettivamente  prioritarie
e non soltanto della presentazione dei progetti; le  procedure  e  le
modalita' per le attivita'  di  monitoraggio,  controllo  e  verifica
della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base  ai
quali  il  Servizio  sanitario  nazionale  valuta  l'idoneita'   alla
prestazione del servizio civile dei giovani di  cui  all'articolo  5,
comma 4. 
   2.Con il regolamento di  cui  al  comma  1  sono  individuati  gli
organismi   istituzionali   che,   su   richiesta,   coadiuvano    le
amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di
impiego. 
   3.Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione
delle   disposizioni   incompatibili   dei    regolamenti    previsti
dall'articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998. 
                               Art. 9. 
                    (Servizio civile all'estero). 
 
   1. Il servizio civile puo' essere svolto  all'estero  presso  sedi
ove  sono  realizzati  progetti  di  servizio  civile  da  parte   di
amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2,  nell'ambito
di iniziative assunte dall'Unione  europea  in  materia  di  servizio
civile, nonche'  in  strutture  per  interventi  di  pacificazione  e
cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da
organismi internazionali operanti con le medesime finalita' ai  quali
l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8  luglio
1998, n. 230. 
   2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalita'
di svolgimento del servizio civile all'estero. 
                              Art. 10. 
                (Benefici culturali e professionali). 
 
   1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano
il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230. 
   2. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i
crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile  o
il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito  dell'istruzione
o della formazione professionale, ai fini del compimento  di  periodi
obbligatori di pratica professionale o di specializzazione,  previsti
per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio  di  specifiche
professioni o mestieri. 
   3.Le  Universita'  degli   studi   possono   riconoscere   crediti
formativi, ai fini del conseguimento di  titoli  di  studio  da  esse
rilasciati, per attivita' formative prestate nel corso  del  servizio
civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi. 

CAPO III
NORME FINANZIARIE E FINALI

                              Art. 11. 
              (Fondo nazionale per il servizio civile). 
 
  1. Il Fondo nazionale per il servizio civile e' costituito: 
   a) dalla specifica  assegnazione  annuale  iscritta  nel  bilancio
dello Stato; 
   b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni,
province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie; 
   c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati. 
  2. Le risorse acquisite  al  Fondo  di  cui  al  comma  1,  con  le
modalita' di cui alle lettere b) e  c)  del  medesimo  comma  possono
essere vincolate, a richiesta del conferente,  per  lo  sviluppo  del
servizio civile in aree e settori di impiego specifici. 
  3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)). 
  4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire
235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi  per  l'anno  2002  e
lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003,  si  provvede  mediante
utilizzo  delle  disponibilita'  iscritte  per  gli   anni   medesimi
nell'unita' previsionale di base 16.1.2.1 " Obiezione di coscienza  "
del centro di  responsabilita'  16  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per   l'anno   2001,   intendendosi    corrispondentemente    ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230. 
  5. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
                              Art. 12. 
                          (Norme abrogate). 
 
  1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono
abrogate le parole: "Fino al 31 dicembre 1999". 
  2. E' abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999,
n. 265. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
Data a Roma, addi' 6 marzo 2001 
                               CIAMPI 
                         Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Fassino