SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

16 luglio 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 6 – Diritto alla libertà e alla sicurezza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Obbligo di eseguire il mandato d’arresto europeo – Articolo 12 – Mantenimento in custodia della persona ricercata – Articolo 15 – Decisione sulla consegna – Articolo 17 – Termini e modalità della decisione di esecuzione – Conseguenze del superamento dei termini»

Nella causa C‑237/15 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court (Irlanda), con decisione del 19 maggio 2015, pervenuta in cancelleria il 22 maggio 2015, nel procedimento

Minister for Justice and Equality

contro

Francis Lanigan,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, L. Bay Larsen (relatore), A. Ó Caoimh, J.-C. Bonichot, C. Vajda, S. Rodin e K. Jürimäe, presidenti di sezione, J. Malenovský, E. Levits, M. Safjan, A. Prechal e J. L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° luglio 2015,

considerate le osservazioni presentate:

–        per F. Lanigan, da K. Kelly, BL, M. Forde, SC, e P. O’Donovan, solicitor;

–        per l’Irlanda, da E. Creedon, in qualità di agente, assistita da R. Barron, SC, T. McGillicuddy, BL e H. Dockry, solicitor;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da A. Rubio González, in qualità di agente;

–        per il governo francese, da F.-X. Bréchot, in qualità di agente;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da J. Langer, in qualità di agente;

–        per il governo del Regno Unito, da V. Kaye, in qualità di agente, assistita da J. Holmes, barrister;

–        per la Commissione europea, da R. Troosters e W. Bogensberger, in qualità di agenti,

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 15 e 17 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, in Irlanda, di un mandato d’arresto europeo emesso il 17 dicembre 2012 dalla Magistrates’ Courts in Dungannon (Regno Unito) nei confronti del sig. Lanigan.

 Contesto normativo

 La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

3        Sotto la rubrica «Diritto alla libertà e alla sicurezza», l’articolo 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), dispone quanto segue:

«1.      Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

(…)

f)      se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione.

(…)

4.      Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

(…)».

 Il diritto dell’Unione

4        I considerando 5 e 7 della decisione quadro sono così formulati:

«(5)      L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(…)

(7)      Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all’articolo 2 [UE] e all’articolo 5 [CE]. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo».

5        Sotto la rubrica «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», l’articolo 1 della decisione quadro così dispone:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

6        Gli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro espongono i motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa del mandato d’arresto europeo.

7        Sotto la rubrica «Mantenimento in custodia», l’articolo 12 della decisione quadro così recita:

«Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga».

8        L’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro prevede che «[l]’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro».

9        L’articolo 17 della decisione quadro prevede quanto segue:

«1.      Un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.

2.      Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.

3.      Negli altri casi, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall’arresto del ricercato.

4.      In casi particolari, se il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.

5.      Fintanto che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non prende una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.

(…)

7.      Se, in circostanze eccezionali, uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente articolo, esso ne informa l’Eurojust, indicando i motivi del ritardo. Inoltre, uno Stato membro che ha subito ritardi ripetuti nell’esecuzione dei mandati d’arresto da parte di un altro Stato membro ne informa il Consiglio affinché sia valutata l’attuazione della presente decisione quadro a livello degli Stati membri».

10      L’articolo 23 della decisione quadro così prevede:

«1.      Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.

2.      Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo.

3.      Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

4.      La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d’arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

5.      Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata».

11      L’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro stabilisce quanto segue:

«Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà».

 Il diritto irlandese

12      L’articolo 13, comma 5, della legge del 2003 sul mandato d’arresto europeo del 2003 (European Arrest Warrant Act 2003) così dispone:

«La persona arrestata in forza di un mandato d’arresto europeo è condotta, non appena possibile, dinanzi alla High Court e quest’ultima, ove constati che si tratta della persona nei cui confronti è stato emesso il mandato d’arresto europeo:

a)      ordina che la persona sia posta in custodia cautelare o in libertà su cauzione (a tal fine, la High Court dispone, in relazione a tali decisioni, degli stessi poteri di cui disporrebbe se l’arrestato fosse imputato dinanzi ad essa per un delitto);

b)      stabilisce una data ai fini dell’articolo 16 (non oltre 21 giorni successivi all’arresto) (…)».

13      L’articolo 16, commi 9 e 10, della medesima legge così recita:

«9)      Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dall’arresto della persona interessata ai sensi dell’articolo 13 o dell’articolo 14, la High Court non abbia emesso un’ordinanza a norma del precedente comma 1 o 2, ovvero a norma dell’articolo 15, comma 1 o 2, oppure abbia deciso di non emettere un’ordinanza a norma del comma 1 o 2, essa ordina all’autorità centrale dello Stato di informare l’autorità giudiziaria emittente e, se del caso, l’Eurojust, relativamente alla sua decisione e ai motivi specificati nell’ordinanza. L’autorità centrale dello Stato esegue tale ordinanza.

10)      Nel caso in cui, trascorsi 90 giorni dall’arresto della persona interessata ai sensi dell’articolo 13 o dell’articolo 14, la High Court non abbia emesso un’ordinanza a norma del precedente comma 1 o 2, ovvero a norma dell’articolo 15, comma 1 o 2, oppure abbia deciso di non emettere un’ordinanza a norma del comma 1 o 2, essa ordina all’autorità centrale dello Stato di informare l’autorità giudiziaria emittente e, se del caso, l’Eurojust, relativamente alla sua decisione e ai motivi specificati nell’ordinanza. L’autorità centrale dello Stato esegue tale ordinanza».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      Il 17 dicembre 2012 la Magistrates’ Courts in Dungannon ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti del convenuto nel procedimento principale, nell’ambito di un procedimento penale a suo carico per fatti commessi nel Regno Unito il 31 maggio 1998, riconducibili alle fattispecie di omicidio volontario e di detenzione di arma da fuoco finalizzata ad attentare alla vita altrui.

15      La High Court ha controfirmato, il 7 gennaio 2013, tale mandato d’arresto europeo, al fine di consentire l’arresto del sig. Lanigan da parte dell’An Garda Síochána (polizia nazionale).

16      Il 16 gennaio 2013 il sig. Lanigan è stato arrestato, sulla base di detto mandato d’arresto europeo, e condotto dinanzi alla High Court alla quale ha comunicato di non acconsentire alla sua consegna alle autorità giudiziarie del Regno Unito. In attesa di una decisione sulla sua consegna a tali autorità il convenuto è stato posto in custodia.

17      L’esame della situazione del sig. Lanigan da parte della High Court ha avuto inizio il 30 giugno 2014, in seguito a una serie di rinvii dovuti, in particolare, ad incidenti procedurali cui si fa riferimento nella decisione di rinvio. Il convenuto nel procedimento principale ha quindi dedotto nuovi argomenti che, a suo avviso, ostano alla sua consegna alle autorità del Regno Unito. La valutazione della fondatezza di tali argomenti ha in particolare giustificato l’invio di richieste di informazioni supplementari a tali autorità, al fine di valutare la credibilità delle affermazioni del sig. Lanigan secondo le quali la sua consegna alle suddette avrebbe potuto mettere in pericolo la sua vita.

18      Dopo aver ricevuto le informazioni richieste, l’8 dicembre 2014, il sig. Lanigan ha presentato, il 15 dicembre 2014, una domanda di messa in libertà su cauzione. La High Court ha accolto tale domanda e ha dunque autorizzato la sua messa in libertà su cauzione, subordinandola al rispetto di talune condizioni. Il sig. Lanigan non si è tuttavia avvalso della facoltà concessagli.

19      Inoltre, il sig. Lanigan ha anche sostenuto, in occasione dell’udienza del 15 dicembre 2014 dinanzi alla High Court, che la richiesta di consegna doveva essere respinta per lo spirare dei termini stabiliti dalla decisione quadro.

20      Alla luce di quanto precede, la High Court ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Quale sia la conseguenza dell’inosservanza dei termini stabiliti dall’articolo 17 della decisione quadro, letto in combinato disposto con l’articolo 15 della suddetta decisione.

2)      Se l’inosservanza dei termini stabiliti dall’articolo 17 della decisione quadro faccia sorgere diritti in capo a una persona che sia stata tenuta in stato di custodia in attesa di una decisione sulla sua consegna per un periodo eccedente tali termini».

 Sul procedimento d’urgenza

21      La High Court ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale fosse trattato con procedimento d’urgenza previsto dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

22      Il giudice del rinvio ha motivato tale domanda adducendo che il convenuto nel procedimento principale si trova in stato di custodia dal 16 gennaio 2013 ai fini dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei suoi confronti.

23      A tale proposito occorre osservare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro, la quale rientra nel settore disciplinato dalla parte terza del Trattato FUE, precisamente dal titolo V, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso può quindi essere trattato con procedimento pregiudiziale d’urgenza.

24      In secondo luogo, occorre rilevare che il sig. Lanigan è attualmente privato della sua libertà e che il suo mantenimento in custodia dipende dalla soluzione della controversia principale.

25      In tale contesto, la Quarta Sezione della Corte ha deciso, il 28 maggio 2015, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio di trattare il presente rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza e di rinviare la causa dinanzi alla Corte affinché fosse attribuita alla Grande Sezione.

 Sulle questioni pregiudiziali

26      Con le sue questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 12, 15, paragrafo 1, e 17 della decisione quadro debbano essere interpretati nel senso che ostano a che, in seguito alla scadenza dei termini stabiliti dall’articolo 17 suddetto, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, da un lato, adotti la decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo e, dall’altro, mantenga il ricercato in custodia, ancorché la durata totale del periodo di custodia di quest’ultimo ecceda tali termini.

27      In via preliminare occorre ricordare che la decisione quadro, come emerge in particolare dal suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché dai suoi considerando 5 e 7, è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, ai fini dell’esecuzione di sentenze o dell’instaurazione di azioni penali, fondato sul principio del reciproco riconoscimento (sentenze Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 36, e F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 34).

28      La decisione quadro è quindi diretta, mediante l’instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (sentenze Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 37, e F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 35).

29      Detto obiettivo di accelerare la cooperazione giudiziaria è presente in vari aspetti della decisione quadro e, in particolare, nella disciplina dei termini per l’emanazione delle decisioni relative al mandato d’arresto europeo (sentenza F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 58).

30      A tale proposito, occorre osservare che l’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro prevede, in termini generali, che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona ricercata «nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro».

31      Per quanto attiene, in particolare, all’adozione della decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo, l’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro stabilisce che quest’ultimo deve essere «trattato ed eseguito con la massima urgenza». I paragrafi 2 e 3 di tale articolo prevedono termini precisi per l’adozione della decisione definitiva di esecuzione del mandato, mentre il paragrafo 4 del medesimo articolo consente la proroga di detti termini, entro i quali tale decisione dovrebbe essere adottata.

32      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che gli articoli 15 e 17 della decisione quadro devono essere interpretati nel senso che impongono che la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo venga adottata, in linea di principio, entro tali termini, la cui importanza è peraltro espressa in diverse disposizioni della decisione quadro (v., in tal senso, sentenza F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punti 62 e 64).

33      Da quanto precede deriva che lo Stato membro di esecuzione è tenuto a rispettare i termini previsti da detto articolo 17. È pertanto necessario, per rispondere alle questioni sollevate, valutare se l’adozione della decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo, da un lato, e il mantenimento del ricercato in custodia sulla base di tale mandato, dall’altro, siano ancori possibili qualora tale Stato non abbia rispettato l’obbligo di adottare una decisione finale sull’esecuzione di tale mandato d’arresto entro i termini stabiliti.

 Sull’adozione della decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo

34      Se è vero che l’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro prevede espressamente che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini previsti dalla decisione quadro medesima, il testo di tale disposizione non è tuttavia sufficiente per stabilire se si debba procedere all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dopo la scadenza di tali termini e, in particolare, se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia tenuta ad adottare la decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dopo la scadenza dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro.

35      A tale riguardo occorre ricordare che, conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze Maatschap L.A. en D.A.B. Langestraat en P. Langestraat-Troost, C‑11/12, EU:C:2012:808, punto 27, nonché Koushkaki, C‑84/12, EU:C:2013:862, punto 34, e giurisprudenza ivi citata).

36      Per quanto riguarda il contesto in cui si colloca l’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che il principio del riconoscimento reciproco, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria, implica, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro, che gli Stati membri sono tenuti in linea di principio a dar corso a un mandato d’arresto europeo. Infatti, questi ultimi possono rifiutarsi di eseguire tale mandato soltanto nei casi di non esecuzione di cui agli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro e possono subordinare la sua esecuzione alle sole condizioni definite all’articolo 5 della medesima (v., in tal senso, sentenze West, C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404, punto 55; Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 38, e F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 36).

37      Pertanto, stante, da un lato, la centralità dell’obbligo di eseguire il mandato d’arresto europeo nel sistema istituito dalla decisione quadro e, dall’altro, l’assenza in detta decisione di qualsivoglia indicazione esplicita di un limite di validità temporale di tale obbligo, la regola stabilita dall’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro non può essere interpretata nel senso che, dopo la scadenza dei termini di cui all’articolo 17 della decisione quadro, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può più adottare la decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo né nel senso che lo Stato membro di esecuzione non è più tenuto a proseguire il procedimento di esecuzione di detto mandato.

38      Tale interpretazione è avvalorata dalla circostanza che il legislatore dell’Unione ha espressamente previsto, all’articolo 17, paragrafo 7, della decisione quadro, la situazione nella quale uno Stato membro non possa rispettare i termini stabiliti dallo stesso articolo 17, senza prevedere che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non possa quindi più adottare la decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo o che l’obbligo di proseguire il procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, in tal caso, venga meno. L’articolo 17, paragrafo 7, della decisione quadro contempla peraltro l’ipotesi di uno o più «ritardi nell’esecuzione», indicando così che il legislatore dell’Unione ha inteso che, in una situazione in cui tali termini non siano stati rispettati, l’esecuzione del mandato d’arresto europeo sia rinviata e non abbandonata.

39      D’altronde, un’interpretazione diversa dell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro sarebbe incoerente con l’articolo 17, paragrafo 5, della stessa. Invero, a norma di quest’ultima disposizione l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve accertarsi che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per una consegna effettiva della persona ricercata fino all’adozione di una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, senza limitare nel tempo la validità di tale obbligo e, in particolare, senza prevedere che esso cessi dopo la scadenza dei termini stabiliti dall’articolo 17 della decisione quadro. Orbene, la persistenza di un obbligo siffatto in tale ipotesi ha senso solo ove l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia tenuta ad adottare la decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dopo la scadenza di tali termini.

40      Inoltre, un’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro secondo cui l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non debba più adottare la decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dopo la scadenza dei termini suddetti potrebbe pregiudicare l’obiettivo di accelerazione e di semplificazione della cooperazione giudiziaria perseguito dalla decisione quadro, giacché tale interpretazione potrebbe in particolare costringere lo Stato membro emittente a emettere un secondo mandato d’arresto europeo allo scopo di consentire lo svolgimento di una nuova procedura di consegna entro i termini previsti dalla decisione quadro.

41      Evitando così che l’effetto dei mandati di arresto europei sia indebolito e che il ritardo nell’esecuzione di tali mandati comporti l’avvio di procedure più complesse, l’interpretazione degli articoli 15 e 17 della decisione quadro secondo la quale la decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo può essere ancora adottata una volta scaduti i termini stabiliti da quest’ultimo articolo non fa che agevolare la consegna delle persone ricercate, in base al principio del riconoscimento reciproco sancito dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro, il quale costituisce la regola essenziale istituita da quest’ultima (v., per analogia, sentenze Wolzenburg, C‑123/08, EU:C:2009:616, punto 59, e West, C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404, punto 62). Inoltre, una diversa interpretazione degli articoli 15 e 17 della decisione quadro potrebbe favorire pratiche dilatorie volte a ostacolare l’esecuzione dei mandati di arresto europei.

42      Dai rilievi che precedono emerge che la sola scadenza dei termini stabiliti dall’articolo 17 della decisione quadro non può esimere lo Stato membro dell’esecuzione dal suo obbligo di proseguire il procedimento di esecuzione di un mandato d’arresto europeo e di adottare la decisione sull’esecuzione di quest’ultimo.

 Sul mantenimento in custodia del ricercato

43      Ai sensi dell’articolo 12 della decisione quadro, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia sulla base di un mandato d’arresto europeo, conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione. Tale articolo precisa altresì che in qualsiasi momento è possibile la messa in libertà provvisoria di tale persona, conformemente al diritto interno di tale Stato, a condizione che l’autorità competente di detto Stato adotti le misure ritenute necessarie a evitare che il ricercato si dia alla fuga.

44      Va rilevato che tale articolo non prevede, in generale, che il mantenimento in custodia del ricercato sia possibile solo entro limiti temporali precisi né, in particolare, che esso sia escluso dopo la scadenza dei termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro.

45      Parimenti, sebbene l’articolo 12 della decisione quadro ammetta la possibilità, a determinate condizioni, di una messa in libertà provvisoria della persona arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, esso non prevede tuttavia che, a seguito della scadenza dei termini di cui all’articolo 17 della decisione quadro, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione sia tenuta a procedere a siffatta messa in libertà o, a fortiori, a una messa in libertà pura e semplice di tale persona.

46      Occorre, al riguardo, osservare che nessun’altra disposizione della decisione quadro prevede obblighi di tale sorta.

47      In particolare, contrariamente all’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro, il quale prevede che, dopo la scadenza dei termini per la consegna della persona ricercata in seguito all’adozione della decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, tale persona è rilasciata se continua a trovarsi in stato di custodia, l’articolo 17 della decisione quadro non stabilisce alcuna relazione tra la messa in libertà di detta persona e la scadenza dei termini di adozione della decisione.

48      A tale proposito occorre rilevare che l’articolo 17 della decisione quadro prevede, ai paragrafi 2 e 3, che la decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo «dovrebbe essere presa» entro i termini indicati e, al paragrafo 4, che tali termini «possono essere prorogati», mentre l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro dispone, in maniera più assertiva, che la persona ricercata «è rilasciata» se continua a trovarsi in stato di custodia allo scadere dei termini previsti da tale articolo.

49      Per quanto riguarda tale differenza tra le conseguenze che il legislatore dell’Unione fa discendere dalla scadenza dei termini stabiliti rispettivamente dagli articoli 17 e 23 della decisione quadro, può peraltro osservarsi che la proposta della Commissione che ha portato all’adozione della decisione quadro [COM(2001) 522 definitivo] prevedeva, al contrario, che la persona ricercata dovesse essere imperativamente liberata sia in seguito alla scadenza dei termini relativi all’adozione della decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo sia in seguito alla scadenza dei termini di consegna.

50      Inoltre, dal momento che dalle considerazioni di cui ai punti da 34 a 42 della presente sentenza risulta che il procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo dev’essere proseguito anche dopo la scadenza dei termini stabiliti dall’articolo 17 della decisione quadro, un obbligo generale e incondizionato di messa in libertà provvisoria o, a fortiori, di messa in libertà pura e semplice di tale persona allo scadere dei termini o laddove la durata totale del periodo di custodia del ricercato ecceda detti termini potrebbe limitare l’efficacia del sistema di consegna istituito dalla decisione quadro e, pertanto, ostacolare la realizzazione degli obiettivi da essa perseguiti.

51      Infine, occorre rilevare che l’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro prevede che lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello stesso Stato, garantendo, in tal modo, che qualsiasi periodo detentivo, compreso quello risultante da un eventuale mantenimento in custodia dopo la scadenza dei termini di cui all’articolo 17 della decisione quadro, sarà debitamente preso in considerazione nel caso di esecuzione di una pena privativa della libertà nello Stato membro emittente.

52      Ne consegue che l’articolo 12 della decisione quadro, letto in combinato disposto con l’articolo 17 della medesima, dev’essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione mantenga la persona ricercata in custodia, sulla base del diritto dello Stato membro di esecuzione, dopo la scadenza dei termini stabiliti dall’articolo 17 della decisione quadro, ancorché la durata totale del periodo di custodia di tale persona ecceda tali limiti.

53      Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro ricorda espressamente che l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 UE e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») – obbligo che riguarda inoltre tutti gli Stati membri, segnatamente, sia lo Stato membro emittente che quello di esecuzione – non può essere modificato per effetto di detta decisione (v., in tal senso, sentenza F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punti 40 e 41).

54      L’articolo 12 della decisione quadro deve pertanto essere interpretato in conformità con l’articolo 6 della Carta, il quale prevede che ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

55      A tale riguardo occorre ricordare che l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta riconosce che possano essere apportate limitazioni all’esercizio di diritti come quelli sanciti dall’articolo 6 della medesima, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (v., in tal senso, sentenza Volker und Markus Schecke e Eifert, C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 50).

56      Inoltre, dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta emerge che, laddove essa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione. L’articolo 53 della Carta aggiunge a tale proposito che nessuna disposizione di quest’ultima deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti riconosciuti, fra l’altro, dalla CEDU (sentenza Volker und Markus Schecke e Eifert, C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 51).

57      Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della CEDU sui procedimenti di estradizione risulta che solo lo svolgimento di un procedimento di questo tipo giustifica la privazione della libertà basata su tale articolo e che, di conseguenza, se il procedimento non è condotto con la necessaria diligenza, la custodia cessa di essere giustificata (v., in particolare, Corte eur. D.U., Quinn c. Francia 22 marzo 1995, serie A n. 311, § 48, nonché Gallardo Sanchez c. Italia, n. 11620/07, § 40, CEDU-2015).

58      Pertanto, atteso che l’emissione di un mandato d’arresto europeo non può, in quanto tale, giustificare la custodia della persona ricercata per un periodo la cui durata totale superi il tempo necessario all’esecuzione di tale mandato, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione potrà decidere di mantenere tale persona in custodia, in conformità dell’articolo 6 della Carta, soltanto a condizione che il procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo sia stato condotto con sufficiente diligenza e, pertanto, che la durata della custodia non risulti eccessiva.

59      Per sincerarsi che tale ipotesi ricorra nel caso di specie, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrà effettuare un esame concreto della situazione di cui trattasi, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti al fine di valutare la giustificazione della durata del procedimento, segnatamente, l’eventuale inerzia delle autorità degli Stati membri interessati e, se del caso, il contributo del ricercato a tale durata. Parimenti, si dovrà tener conto della pena cui si espone il ricercato o della pena al medesimo inflitta relativamente ai fatti che hanno giustificato l’emissione del mandato d’arresto europeo nei suoi confronti, nonché dell’esistenza di un rischio di fuga.

60      In tale contesto, anche la circostanza che la persona ricercata sia stata posta in custodia per un periodo la cui durata totale eccede ampiamente i termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro è pertinente, posto che tali termini sono in linea di principio sufficienti, alla luce in particolare del ruolo essenziale del principio del riconoscimento reciproco nel sistema istituito dalla decisione quadro, affinché l’autorità giudiziaria dell’esecuzione proceda ai controlli preliminari all’esecuzione del mandato d’arresto europeo e adotti la decisione sull’esecuzione di tale mandato.

61      In ogni caso, laddove l’autorità giudiziaria dell’esecuzione concluda, sulla base del controllo di cui ai punti da 58 a 60 della presente sentenza, di essere tenuta a porre fine alla custodia del ricercato, spetta allora alla medesima, in forza degli articoli 12 e 17, paragrafo 5, della decisione quadro, disporre, unitamente alla messa in libertà provvisoria di tale persona, qualsiasi misura ritenuta necessaria a evitare che quest’ultima si dia alla fuga e assicurarsi che permangano le condizioni materiali necessarie alla sua effettiva consegna fintantoché non venga adottata una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo.

62      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni sollevate, in primo luogo, dichiarando che gli articoli 15, paragrafo 1, e 17 della decisione quadro devono essere interpretati nel senso che in capo all’autorità giudiziaria dell’esecuzione permane l’obbligo di adottare la decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dopo la scadenza dei termini stabiliti dall’articolo 17.

63      In secondo luogo, l’articolo 12 della decisione quadro, letto in combinato disposto con l’articolo 17 della medesima e alla luce dell’articolo 6 della Carta, dev’essere interpretato nel senso che non osta, in tale situazione, al mantenimento della persona ricercata in custodia, conformemente al diritto dello Stato membro di esecuzione, ancorché la durata totale del periodo di custodia di tale persona ecceda tali limiti, purché tale durata non risulti eccessiva alla luce delle caratteristiche della procedura seguita nella controversia oggetto del procedimento principale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide di porre fine alla custodia della persona ricercata, è compito della medesima autorità disporre, unitamente alla messa in libertà provvisoria di tale persona, qualsiasi misura ritenuta necessaria a evitare che quest’ultima si dia alla fuga e assicurarsi che permangano le condizioni materiali necessarie alla sua effettiva consegna fintantoché non venga adottata una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo.

 Sulle spese

64      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Gli articoli 15, paragrafo 1, e 17 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che in capo all’autorità giudiziaria dell’esecuzione permane l’obbligo di adottare la decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dopo la scadenza dei termini stabiliti dall’articolo 17.

L’articolo 12 della richiamata decisione quadro, letto in combinato disposto con l’articolo 17 della medesima e alla luce dell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che non osta, in tale situazione, al mantenimento della persona ricercata in custodia, conformemente al diritto dello Stato membro di esecuzione, ancorché la durata totale del periodo di custodia di tale persona ecceda tali limiti, purché tale durata non risulti eccessiva alla luce delle caratteristiche della procedura seguita nella controversia oggetto del procedimento principale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide di porre fine alla custodia della persona ricercata, è compito della medesima autorità disporre, unitamente alla messa in libertà provvisoria di tale persona, qualsiasi misura ritenuta necessaria a evitare che quest’ultima si dia alla fuga e assicurarsi che permangano le condizioni materiali necessarie alla sua effettiva consegna, fintantoché non venga adottata una decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.