(Sergio Briguglio 30/9/2015)

 

 

NORME SU IMMIGRAZIONE, ASILO, CITTADINANZA E TRATTA

 

Nota: in grassetto le modifiche apportate durante la XVII Legislatura. Per un'analoga evidenziazione delle modifiche apportate durante la XVI Legislatura si veda http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2013/gennaio/sinottico-normativa-34.html

 

 

Immigrazione

 

-        D. LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni introdotte da

o   Decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40;

o   Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40;

o   Legge 7 Giugno 2002, n. 106, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera;

o   Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

o   Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115;

o   Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

o   Legge 14 Febbraio 2003, n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

o   Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985;

o   Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione;

o   Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

o   Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007);

o   Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;

o   Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;

o   Legge 26 Febbraio 2007, n. 17, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 Dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa;

o   Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

o   Legge 6 Aprile 2007, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 Febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;

o   Decreto legislativo 10 Agosto 2007, n. 154, Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato;

o   Decreto legislativo 9 Gennaio 2008, n. 17, Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;

o   Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

o   Legge 6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

o   Decreto legislativo 3 Ottobre 2008, n. 160, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;

o   Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

o   Legge 26 Febbraio 2010, n. 25, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

o   Legge 29 Giugno 2010, n. 100, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali;

o   Decreto legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo;

o   Legge 4 Novembre 2010, n. 183, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per lĠimpiego, di incentivi allĠoccupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

o   Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dellĠattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

o   Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69;

o   Legge 22 dicembre 2011, n. 214, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici;

o   Legge 4 Aprile 2012, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

o   Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;

o   Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati;

o   Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare;

o   Legge 7 agosto 2012, n. 131, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa;

o   Legge 9 agosto 2013, n. 99, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

o   Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;

o   Legge 8 novembre 2013, n. 128, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca;

o   Legge 21 febbraio 2014, n. 9 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per lĠinternazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, noncheĠ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;

o   Legge 21 febbraio 2014, n. 10, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria;

o   Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale;

o   Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta;

o   Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;

o   Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 40 Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

o   Legge 30 ottobre 2014, n. 161, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis;

o   Legge 17 aprile 2015, n. 43, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

o   Legge 29 luglio 2015, n. 115, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014

 

-        C. C. (disposizioni rilevanti): Codice civile, come modificato da

o   Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

 

-        C. P. (disposizioni rilevanti in materia di immigrazione): Codice penale, come modificato da

o   Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

o   Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

o   Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;

o   Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

 

-        C. P. P. (disposizioni rilevanti in materia di immigrazione): Codice di procedura penale, come modificato da

o   Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

o   Legge 9 agosto 2013, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2013, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena;

o   Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32, Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;

o   Legge 17 aprile 2015, n. 43, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

 

-        D. LGS. 271/1989 (disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 28 Luglio 1989, n. 271, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale, come modificato da

o   Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

o   Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

o   Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dellĠattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

o   Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013;

o   Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;

o   Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32, Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

 

-        L. 68/1993 (disposizioni rilevanti): Legge 19 Marzo 1993, n. 68, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

 

-        L. 448/1998 (disposizioni rilevanti): Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.

 

-        L. 488/1999 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)

 

-        D. LGS. 267/2000 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

o   Legge 17 Dicembre 2010, n. 217, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010 , n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.

 

-        D. LGS. 274/2000 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della Legge 24 Novembre 1999, n. 468, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

o   Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dellĠattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

 

-        L. 328/2000 (disposizioni rilevanti): Legge 8 Novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

 

-        L. 388/2000 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)

 

-        D. LGS. 165/2001 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come modificato da

o   Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.

 

-        D. LGS. 231/2001 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

 

-        L. 103/2002 (disposizioni rilevanti): Legge 24 maggio 2002, n. 103, Norme in materia di docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia

 

-        L. 189/2002 (ulteriori disposizioni): Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari;

o   Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

o   Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

 

-        L. 222/2002 (ulteriori disposizioni): Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

 

-        D. LGS. 215/2003: Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la paritaĠ di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e successive modificazioni introdotte da

o   Decreto legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la paritaĠ di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonche' in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

o   Legge 6 Giugno 2008, n. 101, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 Aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee;

o   Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69.

 

-        D. LGS. 276/2003 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, e successive modificazioni introdotte da

o   Decreto legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro;

o   Legge 14 Maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellĠambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali;

o   Legge 2 Dicembre 2005, n. 248, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

o   Legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

o   Legge 4 Agosto 2006, n. 248, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 Luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

o   Legge 6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

o   Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;

o   Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

 

-        L. 271/2004 (ulteriori disposizioni): Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

 

-        D. LGS. 12/2005: Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n.12, Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi

 

-        L. 69/2005: Legge 22 aprile 2005, n. 69, Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

 

-        L. 80/2005 (disposizioni rilevanti): Legge 14 maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellĠambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali

 

-        D. LGS. 76/2005 (disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53

 

-        L. 155/2005 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 17 aprile 2015, n. 43, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

 

-        L. 296/2006 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007)

 

-        D. LGS. 3/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo

 

-        D. LGS. 5/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare

 

-        D. LGS. 24/2007: Decreto Legislativo 25 Gennaio 2007, n.24, Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea

 

-        D. LGS. 30/2007: Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n.30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e successive modificazioni introdotte da

o   Decreto legislativo 28 Febbraio 2008, n. 32, Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

o   Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dellĠattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

o   Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69;

o   Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.

 

-        L. 68/2007: Legge 28 Maggio 2007, n. 68, Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

 

-        D. LGS. 206/2007: Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dellĠadesione di Bulgaria e Romania, e successive modificazioni introdotte da

o   Decreto legislativo 26 Marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

 

-        L. 125/2008 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

 

-        L. 133/2008 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)

 

-        L. 88/2009 (disposizioni rilevanti): Legge 7 Luglio 2009, n. 88, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008

 

-        L. 94/2009 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

 

-        L. 102/2009 (disposizioni rilevanti): Legge 3 Agosto 2009, n. 102, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 Luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

 

-        D. LGS. 59/2010: Decreto legislativo 26 Marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

 

-        L. 148/2011 (disposizioni rilevanti): Legge 14 Settembre 2011, n. 148, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 26 aprile 2012, n. 44, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

 

-        D. LGS. 150/2011 (disposizioni rilevanti in materia di immigrazione): Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69

 

-        L. 35/2012 (disposizioni rilevanti in materia di immigrazione): Legge 4 Aprile 2012, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013);

o   Legge 27 febbraio 2014, n. 15 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

o   Legge 17 ottobre 2014, n. 146, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 Agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno;

o   Legge 27 febbraio 2015, n. 11, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

 

-        D. LGS. 109/2012 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 16 Luglio 2012, n. 109, Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 9 agosto 2013, n. 99, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

 

-        L. 131/2012 (disposizioni rilevanti): Legge 7 agosto 2012, n. 131, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa

 

-        L. 97/2013 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.

 

-        L. 99/2013 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 9 agosto 2013, n. 99, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

 

-        L. 128/2013 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 8 novembre 2013, n. 128, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca.

 

-        L. 9/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 21 febbraio 2014, n. 9, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano ÇDestinazione ItaliaÈ, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per lĠinternazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, noncheĠ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)

 

-        L. 10/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 21 febbraio 2014, n. 10, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

 

-        D. LGS. 12/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale

 

-        D. LGS. 32/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32, Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

 

-        D. LGS. 38/2014: Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38, Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro

 

-        D. LGS. 40/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 40 Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

 

-        L. 161/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 30 ottobre 2014, n. 161, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.

 

-        L. 190/2014 (disposizioni rilevanti): Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015).

 

-        L. 43/2015 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 17 aprile 2015, n. 43, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

 

-        D. LGS. 81/2015 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

 

-        L. 107/2015 (disposizioni rilevanti): Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

 

-        D. LGS. 151/2015 (disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli  adempimenti  a  carico  di  cittadini  e   imprese   e   altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

 

-        DPR 394/1999: Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 11 Agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone;

o   Decreto del Presidente della Repubblica 18 Ottobre 2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione

o   Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

o   Legge 4 Aprile 2012, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

o   Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 40 Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

 

-        DPR 179/2011: Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

-        DPCM 535/1999: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni introdotte da

o   Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Settembre 2011, n. 191, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

 

Asilo

 

-        L. 39/1990 (artt. 1 - 1 septies) Legge 28 Febbraio 1990, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi giaĠ presenti nel territorio dello Stato, e sucessive modificazioni inrtrodotte da

o   Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

o   Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

o   Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

o   Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

 

-        L. 563/1995 (disposizioni rilevanti): Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

 

-        D. LGS. 85/2003: Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario

 

-        D. LGS. 140/2005: Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

o   Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

 

-        D. LGS. 251/2007: Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013;

o   Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta.

 

-        D. LGS. 25/2008: Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

o   Decreto legislativo 3 Ottobre 2008, n. 159, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

o   Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

o   Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69;

o   Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013;

o   Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;

o   Legge 17 ottobre 2014, n. 146, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 Agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno;

o   Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

 

-        D. LGS. 150/2011 (disposizioni rilevanti in materia di asilo): Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni introdotte da

o   Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

 

-        D. LGS. 18/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta

 

-        L. 146/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 17 ottobre 2014, n. 146, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno

 

-        D. LGS. 142/2015 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

 

-        DM 233/1996 (disposizioni rilevanti): Decreto del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233, Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

 

-        DPR 303/2004: Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

o   Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

 

-        DPR 21/2015: Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

 

 

Cittadinanza

 

-        L. 91/1992: Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, e successive modificazioni introdotte da

o   Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana

o   Decreto del Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.

o   Legge 14 dicembre 2000, n. 379, Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti

o   Legge 8 marzo 2006, n.124, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti

o   Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

 

-        L. 379/2000: Legge 14 dicembre 2000, n. 379, Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti

 

-        L. 51/2006 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Febbraio 2006, n. 51, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative

 

-        L. 98/2013 (disposizioni rilevanti): Legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

 

-        DPR 572/1993: Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza

 

-        DPR 362/1994: Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana

 

 

Tratta

 

-        C. P. (disposizioni rilevanti in materia di tratta): Codice penale, come modificato da

o   Legge 11 Agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone;

o   Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

o   Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;

o   Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

 

-        C. P. P. (disposizioni rilevanti in materia di tratta): Codice di procedura penale, come modificato da

o   Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;

o   Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

 

-        L. 228/2003 (ulteriori disposizioni): Legge 11 Agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone, come modificata da:

o   Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

 

-        D. LGS. 24/2014 (ulteriori disposizioni): Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

 

 


 

D. LGS. 286/1998 *

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni

 

 

TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII LEGISLATURA

 

L. 99/2013

L. 119/2013

L. 128/2013

L. 9/2014

L. 10/2014

D. Lgs. 12/2014

D. LGS. 18/2014

D. LGS. 24/2014

D. LGS. 40/2014

L. 161/2014

L. 43/2015

L. 115/2015

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLĠIMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I

 

 

 

PRINCIPI GENERALI

 

 

 

 

 

Art. 1

 

(Ambito di applicazione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)

 

  

 

1. Il presente testo unico, in attuazione dellĠarticolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

 

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario.

 

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali piuĠ favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

 

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 

5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

 

6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, eĠ emanato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.

 

7. Prima dellĠemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 eĠ trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento eĠ emanato anche in mancanza del parere.

 

 

 

 

 

Art.2

 

(Diritti e doveri dello straniero)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2;

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)

 

 

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

 

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocitaĠ, essa eĠ accertata secondo i criteri e le modalitaĠ previste dal regolamento di attuazione.

 

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie paritaĠ di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

 

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

 

5. Allo straniero eĠ riconosciuta paritaĠ di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

 

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando cioĠ non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

 

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autoritaĠ del Paese di cui eĠ cittadino e di essere in cioĠ agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autoritaĠ giudiziaria, l'autoritaĠ di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare piuĠ vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertaĠ personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresiĠ l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

 

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalitaĠ di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche piuĠ favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

 

9. Lo straniero presente nel territorio italiano eĠ comunque tenuto allĠosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

 

 

 

 

 

ÒArticolo 2-bis

 

 (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)

 

 

 

 

 

1. EĠ istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato ÇComitatoÈ

 

2. Il Comitato eĠ presieduto dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed eĠ composto dai ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

 

3. Per lĠistruttoria delle questioni di competenza del Comitato, eĠ istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellĠinterno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari opportunitaĠ e delle politiche comunitarie, dellĠinnovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, delle attivitaĠ produttive, dellĠistruzione, dellĠuniversitaĠ e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle attivitaĠ culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata allĠattuazione delle disposizioni del presente testo unico, noncheĠ degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allĠarticolo 3, comma 1.

 

4. Con regolamento, da emanare ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dellĠinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalitaĠ di coordinamento delle attivitaĠ del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

 

(Politiche migratorie)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

 

 

 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-cittaĠ e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni, salva la necessitaĠ di un termine piuĠ breve, il documento programmatico relativo alla politica dellĠimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che eĠ approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico eĠ emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed eĠ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellĠInterno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

 

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresiĠ le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

 

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversitaĠ e delle identitaĠ culturali delle persone, purcheĠ non confliggenti con lĠordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui allĠarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dellĠanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellĠarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la opportunitaĠ, ulteriori decreti possono essere emanati durante lĠanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puoĠ provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato.[1]

 

5. NellĠambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dellĠobbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti allĠalloggio, alla lingua, allĠintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

 

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dellĠinterno, si provvede allĠistituzione di Consigli territoriali per lĠimmigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nellĠassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

 

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.

 

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 eĠ predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

 

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 eĠ trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto eĠ emanato anche in mancanza del parere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

 

 

 

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

 

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI SULLĠINGRESSO E IL SOGGIORNO

 

 

 

Art. 4

(Ingresso nel territorio dello Stato)

 

 

 

 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)

 

 

 

1. L'ingresso nel territorio dello Stato eĠ consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puoĠ avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

 

2. Il visto di ingresso eĠ rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autoritaĠ diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso lĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, lĠautoritaĠ diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilitaĠ penali, lĠinammissibilitaĠ della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno eĠ sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allĠautoritaĠ di frontiera.

 

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi internazionali, consentiraĠ lĠingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, noncheĠ la disponibilitaĠ di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non eĠ ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il favoreggiamento dellĠimmigrazione clandestina verso lĠItalia e dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivitaĠ illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

 

4. LĠingresso in Italia puoĠ essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto[2]. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autoritaĠ diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dallĠItalia ovvero a norme comunitarie.

 

5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dellĠelenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

 

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

 

7. L'ingresso eĠ comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalitaĠ prescritti con il regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

Art. 4-bis

 

(Accordo di integrazione)

 

 

 

1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa'.

 

 

1-bis. Nell'ambito delle attivita' preordinate alla realizzazione del processo di integrazione di cui al comma 1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8.1.[3]

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonche' dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

 

 3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 

 

 

Art. 5

 

(Permesso di soggiorno)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

 

 

 

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso di validitaĠ a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autoritaĠ di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

 

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalitaĠ previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed eĠ rilasciato per le attivitaĠ previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puoĠ prevedere speciali modalitaĠ di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lĠesercizio delle funzioni di ministro di culto noncheĠ ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.[4]

 

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno eĠ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[5]

 

2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del versamento nonche' le modalita' di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.

 

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro eĠ quella prevista dal visto dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non puoĠ comunque essere:

 

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;[6]

 

b) (É);

 

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso eĠ tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;[7]

c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso puo' essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis;[8][9]

d) (É);

 

e) superiore alle necessitaĠ specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

 

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro eĠ rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui allĠarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro eĠ quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puoĠ superare:

 

a) in relazione ad uno o piuĠ contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

 

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno.

 

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

 

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puoĠ essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualitaĠ, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nellĠultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso eĠ rilasciato ogni anno. Il permesso eĠ revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

 

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non puoĠ avere validitaĠ superiore ad un periodo di due anni.

 

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dellĠarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dellĠarticolo 26, ne daĠ comunicazione anche in via telematica al Ministero dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAIL per lĠinserimento nellĠarchivio previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione eĠ data al Ministero dellĠinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allĠarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

 

3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dellĠarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non puoĠ essere superiore a due anni

 

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno eĠ richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza ed eĠ sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno eĠ rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

 

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno eĠ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [10]

 

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno eĠ stato rilasciato, esso eĠ revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolaritaĠ amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno eĠ stato rilasciato, esso eĠ revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolaritaĠ amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.[11]

5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.

 

5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter.

 

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresiĠ adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario[12] o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione.

 

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autoritaĠ di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalitaĠ e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi eĠ rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puoĠ essere disposta l'espulsione amministrativa.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.[13]

 

7-bis[14]. Allo straniero di cui al comma 7, che si e' trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validita'.

 

7-ter[15]. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis e' adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento e' eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno[16]. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione e' adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento e' eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea.

 

7-quater[17]. E' autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validita', a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro per lĠinnovazione e le tecnologie in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, riguardante lĠadozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformitaĠ ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identitaĠ e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

 

8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione e' inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".[18]

 

8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:

 

a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;

 

b) agli stranieri di cui all'articolo 24;

 

c) agli stranieri di cui all'articolo 26;

 

d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);

 

e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

 

f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

 

g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione.[19]

8-bis. Chiunque contraffaĠ o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffaĠ o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, eĠ punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsitaĠ concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione eĠ da tre a dieci anni. La pena eĠ aumentata se il fatto eĠ commesso da un pubblico ufficiale.

 

9. Il permesso di soggiorno eĠ rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui eĠ stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

9. Il permesso di soggiorno eĠ rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta[20] giorni dalla data in cui eĠ stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

9-bis.[21] In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni:

9-bis.[22] In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta[23] giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

 

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

 

 

 

 

 

Articolo 5 bis

 

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

 

 

1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente allĠUnione europea o apolide, contiene (É):

 

a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilitaĠ di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

 

 b) lĠimpegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

 

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 1.

 

3. Il contratto di soggiorno per lavoro eĠ sottoscritto in base a quanto previsto dallĠarticolo 22 presso lo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avraĠ luogo la prestazione lavorativa secondo le modalitaĠ previste nel regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

Art. 6

 

(FacoltaĠ ed obblighi inerenti al soggiorno)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6;

 

 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144, comma 2Ħ, e 148)

 

 

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari puoĠ essere utilizzato anche per le altre attivitaĠ consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione puoĠ essere convertito, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalitaĠ previste dal regolamento di attuazione.

 

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivitaĠ sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

 

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato eĠ punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000.

 

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identitaĠ personale dello straniero, questi eĠ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.

 

5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autoritaĠ di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilitaĠ di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

 

6. Salvo quanto eĠ stabilito nelle leggi militari, il Prefetto puoĠ vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localitaĠ che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto eĠ comunicato agli stranieri per mezzo della autoritaĠ locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

 

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalitaĠ previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalitaĠ da piuĠ di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio daĠ comunicazione alla questura territorialmente competente.

 

8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

 

9. Il documento di identificazione per stranieri eĠ rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non eĠ valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

 

10. Contro i provvedimenti di cui allĠarticolo 5 e al presente articolo eĠ ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

 

 

 

 

 

Art. 7

 

(Obblighi dellĠospitante e del datore di lavoro)

 

 

 

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

 

 

 

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietaĠ o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autoritaĠ locale di pubblica sicurezza.[24]

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietaĠ o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autoritaĠ locale di pubblica sicurezza.[25][26]

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalitaĠ del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona eĠ alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione eĠ dovuta .

 

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.

 

 

 

 

 

Art. 8

 

(Disposizioni particolari)

 

 

 

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)

 

 

 

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

 

 

 

 

 

Art. 9

 

(Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)

 

 

 

1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validitaĠ, che dimostra la disponibilitaĠ di un reddito non inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneitaĠ igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda unitaĠ sanitaria locale competente per territorio, puoĠ chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per seĠ e per i familiari di cui allĠarticolo 29, comma 1.[27]

 

 

1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta dall'Italia il" e riporta, di seguito, la data in cui la protezione e' stata riconosciuta.[28]

 

1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non e' richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneita' dell'alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessita' di indicare un luogo di residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilita' di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici per cento del relativo importo.[29]

2 Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo eĠ a tempo indeterminato ed eĠ rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

 

2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo eĠ subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalitaĠ di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universitaĠ e della ricerca.

2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo eĠ subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalitaĠ di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universitaĠ e della ricerca. Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivitaĠ di ricerca presso le universitaĠ e gli enti vigilati dal Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversitaĠ e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non eĠ richiesto il superamento del test di cui al primo periodo.[30]

 

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo straniero titolare di protezione internazionale.[31]

3.La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:

 

a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;

 

b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

 

c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;

c) hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251[32] e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;

d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;

 

e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

 

4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non puoĠ essere rilasciato agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura penale, noncheĠ, limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo 381 del medesimo codice. Ai fini dellĠadozione di un provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dellĠinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

 

 

4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto legislativo, allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico.[33]

5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e).

 

 

5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e' effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale e' stata riconosciuta.[34]

6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessitaĠ di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

 

7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 eĠ revocato:

 

a) se eĠ stato acquisito fraudolentemente;

 

b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;

 

c) quando mancano o vengano a mancare i requisiti per il rilascio, di cui al comma 4;

 

d) in caso di assenza continuativa dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;

 

e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dellĠUnione europea, previa comunicazione da parte di questĠultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

 

8. Lo straniero al quale eĠ stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puoĠ riacquistarlo, con le stesse modalitaĠ di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, eĠ ridotto a tre anni.

 

9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta lĠespulsione eĠ rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.

 

10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lĠespulsione puoĠ essere disposta:

 

a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;

 

b) nei casi di cui allĠarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

 

c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate allĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero allĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui allĠarticolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

 

 

10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.[35]

11. Ai fini dellĠadozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dellĠetaĠ dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

 

12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo puoĠ:

 

a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;

 

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attivitaĠ di lavoro subordinato non eĠ richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui allĠarticolo 5-bis.;

 

c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative allĠaccesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso lĠaccesso alla procedura per lĠottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica,salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata lĠeffettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;

 

d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

 

13. EĠ autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dellĠUnione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per lĠordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

 

 

13-bis. E' autorizzata, altresi', la riammissione sul territorio nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare di protezione internazionale allontanato da altro Stato membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando nella rubrica "annotazioni" del medesimo permesso e' riportato che la protezione internazionale e' stata riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta dall'Italia.[36]

 

 

 

 

Art. 9-bis

 

(Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro)

 

 

 

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dellĠUnione europea e in corso di validitaĠ, puoĠ chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:

 

a) esercitare unĠattivitaĠ economica in qualitaĠ di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui allĠarticolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per lĠimmigrazione;

 

b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;

 

c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dellĠimporto minimo previsto dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

 

2. Allo straniero di cui al comma 1 eĠ rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalitaĠ previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.

 

3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, eĠ rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dellĠarticolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualitaĠ di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 29, comma 3.

 

4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica lĠarticolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.

 

5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 eĠ consentito lĠingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dellĠeffettiva residenza allĠestero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui allĠarticolo 22.

 

6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 eĠ rifiutato e, se rilasciato, eĠ revocato, agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura penale, noncheĠ, limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo 381 del medesimo codice. NellĠadottare il provvedimento si tiene conto dellĠetaĠ dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari, dellĠesistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

 

7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 eĠ adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettera b) e lĠallontanamento eĠ effettuato verso lo Stato membro dellĠUnione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per lĠadozione del provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 1, e dellĠarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, lĠespulsione eĠ adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e lĠallontanamento eĠ effettuato fuori dal territorio dellĠUnione europea.

7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 eĠ adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettera b) e lĠallontanamento eĠ effettuato verso lo Stato membro dellĠUnione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per lĠadozione del provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 1, e dellĠarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, lĠespulsione eĠ adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e lĠallontanamento eĠ effettuato fuori dal territorio dellĠUnione europea. Nei confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea riporta l'annotazione relativa alla titolarita' di protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e dei suoi familiari l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo' essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.[37]

8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. DellĠavvenuto rilascio eĠ informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo.

8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. DellĠavvenuto rilascio eĠ informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. Se il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro riporta, nella rubrica "annotazioni", la titolarita' di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente comma riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A tal fine, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di confermare se lo straniero benefici ancora della protezione internazionale ovvero se tale protezione sia stata revocata con decisione definitiva. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, e' trasferita all'Italia la responsabilita' della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, la rubrica "annotazioni" del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e' aggiornata entro tre mesi in conformita' a tale trasferimento.[38]

 

8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite agli altri Stati membri dell'Unione europea le informazioni in merito allo status di protezione internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in tali Stati membri.[39]

 

8-ter. Entro trenta giorni dal riconoscimento della protezione internazionale ovvero dal trasferimento all'Italia della responsabilita' della protezione internazionale di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, si provvede a richiedere a tale Stato membro l'inserimento ovvero la modifica della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.[40]

 

 

 

 

Art. 9-ter

 

(Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE)

 

 

 

1. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall'articolo 27-quater, puo' chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri che dimostrino:

 

a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE;

 

b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell'articolo 27-quater. Le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui al presente comma e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla lettera a).

 

3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, e' rilasciato dal questore un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica 'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'.

 

4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato nelle ipotesi previste all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c) ed e), nonche' nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi consecutivi.

 

5. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi del presente articolo, in possesso di un valido documento, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli articoli 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

 

6. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, e' rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qualora abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

 

 

 

CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO

 

ED ESPULSIONE

 

 

 

Art. 10

 

(Respingimento)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)

 

 

 

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

 

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera eĠ altresiĠ disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

 

a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati allĠingresso o subito dopo;

 

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessitaĠ di pubblico soccorso.

 

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo eĠ tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.

 

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lĠasilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero lĠadozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

 

5. Per lo straniero respinto eĠ prevista lĠassistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

 

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallĠautoritaĠ di pubblica sicurezza.

 

 

 

 

 

Art. 10-bis

 

(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)

 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e' punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.

 

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

 

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autoritaĠ giudiziaria competente all'accertamento del reato.

 

 5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

 

 6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento e' sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

 

 

 

 

 

Art. 11

 

(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)

 

 

 

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilitaĠ con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali .

 

1.-bis Il Ministro dellĠinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per lĠordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dellĠinterno promuove altresiĠ apposite misure di coordinamento tra le autoritaĠ italiane competenti in materia di controlli sullĠimmigrazione e le autoritaĠ europee competenti in materia di controlli sullĠimmigrazione ai sensi dellĠAccordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.

 

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti eĠ data comunicazione all'AutoritaĠ per l'informatica nella pubblica amministrazione.

 

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, noncheĠ le autoritaĠ marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

 

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autoritaĠ dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilitaĠ funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.

 

5. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.

 

5-bis. Il Ministero dellĠinterno, nellĠambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto allĠimmigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.

 

6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, allĠinterno della zona di transito.

 

 

 

 

 

Art. 12

 

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca piuĠ grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non eĠ cittadina o non ha titolo di residenza permanente, eĠ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

 

2. Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivitaĠ di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

 

3. Salvo che il fatto costituisca piuĠ grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non eĠ cittadina o non ha titolo di residenza permanente, eĠ punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

 

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piuĠ persone;

 

b) la persona trasportata eĠ stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumitaĠ per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

 

c) la persona trasportata eĠ stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

 

d) il fatto eĠ commesso da tre o piuĠ persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

 

e) gli autori del fatto hanno la disponibilitaĠ di armi o materie esplodenti.

 

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piuĠ delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista eĠ aumentata.

 

3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

 

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivitaĠ illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

 

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

 

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantitaĠ di pena risultante dallĠaumento conseguente alle predette aggravanti.

 

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metaĠ nei confronti dellĠimputato che si adopera per evitare che lĠattivitaĠ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente lĠautoritaĠ di polizia o lĠautoritaĠ giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione o la cattura di uno o piuĠ autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

 

3-sexies. AllĠarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite le seguenti: ÒnoncheĠ dallĠarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Ò.

 

3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dellĠarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228. LĠesecuzione delle operazioni eĠ disposta dĠintesa con la Direzione centrale dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere.

 

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 eĠ obbligatorio l'arresto in flagranza.

 

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, eĠ applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.[41]

 

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 eĠ sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

 

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piuĠ grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalitaĠ dello straniero o nellĠambito delle attivitaĠ punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, eĠ punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto eĠ commesso in concorso da due o piuĠ persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piuĠ persone, la pena eĠ aumentata da un terzo alla metaĠ.

 

5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

 

  6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, eĠ tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, noncheĠ a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piuĠ gravi eĠ disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dallĠautoritaĠ amministrativa italiana inerenti allĠattivitaĠ professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

 

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nellĠambito delle direttive di cui allĠarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorcheĠ soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. DellĠesito dei controlli e delle ispezioni eĠ redatto processo verbale in appositi moduli, che eĠ trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresiĠ procedere a perquisizioni, con lĠosservanza delle disposizioni di cui allĠarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

 

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

 

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

 

8-ter. La distruzione puoĠ essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autoritaĠ da lui delegata, previo nullaosta dell'autoritaĠ giudiziaria procedente.

 

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresiĠ fissate le modalitaĠ di esecuzione.

 

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalitaĠ di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennitaĠ, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

 

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, noncheĠ le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivitaĠ di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dellĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dellĠinterno, rubrica ÒSicurezza pubblicaÓ.

 

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, puoĠ fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

 

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivitaĠ di cui al comma 9-bis.

 

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

 

9-quinquies. Le modalitaĠ di intervento delle navi della Marina militare noncheĠ quelle di raccordo con le attivitaĠ svolte dalle altre unitaĠ navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dellĠinterno, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

 

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

 

 

 

 

 

Art. 13

 

(Espulsione amministrativa)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

 

 

 

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dellĠinterno puoĠ disporre lĠespulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

 

2. LĠespulsione e' disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:

 

a) eĠ entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non eĠ stato respinto ai sensi dellĠarticolo 10;

 

b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da piuĠ di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;

 

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nellĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159[42].

2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

 

2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.

 

3. LĠespulsione eĠ disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dellĠinteressato. Quando lo straniero eĠ sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta allĠautoritaĠ giudiziaria, che puoĠ negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione allĠaccertamento della responsabilitaĠ di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa. In tal caso lĠesecuzione del provvedimento eĠ sospesa fino a quando lĠautoritaĠ giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con le modalitaĠ di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lĠautoritaĠ giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puoĠ adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dellĠarticolo 14.

 

3 bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta allĠatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dellĠarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta puoĠ essere negato ai sensi del comma 3.

 

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara lĠestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta allĠesecuzione dellĠespulsione. Il provvedimento eĠ immediatamente comunicato al questore.

 

3 quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dellĠavvenuta espulsione, se non eĠ ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. EĠ sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellĠarticolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.

 

3 quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato piuĠ grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica lĠarticolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, questĠultima eĠ ripristinata a norma dellĠarticolo 307 del codice di procedura penale.

 

3 sexies. (...)

 

 

3-septies.[43] Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

 

a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

 

b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;

 

c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

 

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;

 

e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;

 

f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

 

g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.

 

4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

 

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validitaĠ;

 

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;

 

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita';

 

d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, noncheĠ dell'articolo 14;

 

e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.

 

5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.

 

5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facolta' di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4.

 

5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi', una o piuĠ delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalita' previste all'articolo 14.

 

5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale eĠ disposto l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale eĠ sospesa fino alla decisione sulla convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato eĠ anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso eĠ trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui allĠarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui eĠ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida eĠ concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non eĠ concessa ovvero non eĠ osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida eĠ proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

 

5-ter. Al fine di assicurare la tempestivitaĠ del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed allĠarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilitaĠ di un locale idoneo.

 

6. (É).

 

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellĠarticolo 14, noncheĠ ogni altro atto concernente lĠingresso, il soggiorno e lĠespulsione, sono comunicati allĠinteressato unitamente allĠindicazione delle modalitaĠ di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

 

8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150.

 

9. (É).

 

10 (É).

 

11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.

 

12. Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19, lo straniero espulso eĠ rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cioĠ non sia possibile, allo Stato di provenienza.

 

13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non puoĠ rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione lo straniero eĠ punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed eĠ nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e' stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.

 

13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso eĠ punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, giaĠ denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

 

13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis eĠ obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

 

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata eĠ determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, puoĠ essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata eĠ determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e puoĠ essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.

 

 

14-bis.[44] Il divieto di cui al comma 13 e' registrato dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.

 

14-ter.[45] In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 puo' essere rinviato verso tali Stati.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puoĠ adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1.

 

16. LĠonere derivante dal comma 10 del presente articolo eĠ valutato in lire 4 miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallĠanno 1998.

 

 

 

 

 

Art. l3-bis

 

(...)

 

 

 

 

 

Art. 14

 

(Esecuzione dellĠespulsione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

 

 

 

1. Quando non eĠ possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessitaĠ di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.

 

1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo.

 

2. Lo straniero eĠ trattenuto nel centro con modalitaĠ tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignitaĠ. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, eĠ assicurata in ogni caso la libertaĠ di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

 

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, , senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del provvedimento.

 

4. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato eĠ anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione ed espulsione di cui al comma 1, e sentito lĠinteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

 

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentitaĠ e della nazionalitaĠ, ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltaĠ, il giudice, su richiesta del questore, puoĠ prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore puoĠ chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore puoĠ chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puoĠ essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puoĠ chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, puoĠ eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, (...) il questore puo' chiedere al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di identificazione e di espulsione non puo' essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, puo' essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.[46]

5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando cioĠ non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.

5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga pi alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza[47]. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando cioĠ non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.

5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.[48]

 

5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.[49]

 

5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.

 

5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui ai commi 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

 

5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non eĠ richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autoritaĠ giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autoritaĠ giudiziaria competente all'accertamento del reato.

 

5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

 

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 eĠ proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione della misura.

 

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affincheĠ lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5.

 

8. Ai fini dellĠaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivitaĠ di assistenza per stranieri.

 

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, noncheĠ per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilitaĠ sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dellĠinterno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

 

 

 

 

 

Art. 14-bis

 

(Fondo rimpatri)

 

 

 

1. EĠ' istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

 

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, e' assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

 

 

 

 

 

Art. 14-ter

 

(Programmi di rimpatrio assistito)

 

 

 

1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.

 

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonche' i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

 

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. EĠ' sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

 

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalita' previste dall'articolo 14.

 

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

 

a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1;

 

b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);

 

c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale.

 

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.

 

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

 

a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;

 

b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di gestione.

 

 

 

 

 

 

Art. 15

 

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per lĠesecuzione dellĠespulsione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)

 

 

 

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice puoĠ ordinare lĠespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

 

1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autoritaĠ consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, lĠesecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.

 

 

 

 

 

Art. 16

 

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)

 

 

 

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellĠarticolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, puo' sostituire la medesima pena con la misura dellĠespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellĠarticolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, puo' sostituire la medesima pena con la misura dellĠespulsione (...)[50]. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.

 

1-bis.[51] In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 puo' essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione puo' essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. LĠespulsione di cui al comma 1 eĠ eseguita dal questore anche se la sentenza non eĠ irrevocabile, secondo le modalitaĠ di cui allĠarticolo 13, comma 4.

 

3. LĠespulsione di cui al comma 1 non puoĠ essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o piuĠ delitti previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

 

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dallĠarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva eĠ revocata dal giudice competente.

 

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, eĠ disposta lĠespulsione. Essa non puoĠ essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o piuĠ delitti previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, eĠ disposta lĠespulsione. Essa non puoĠ essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dallĠarticolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero per uno o piuĠ delitti previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice. In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, lĠespulsione eĠ disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.[52]

 

5-bis. Nei casi di cui al comma 5, allĠatto dellĠingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dellĠistituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identitaĠ e nazionalitaĠ dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autoritaĠ diplomatiche e procede allĠeventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dellĠinterno adottano i necessari strumenti di coordinamento.[53]

 

5-ter. Le informazioni sulla identitaĠ e nazionalitaĠ del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dallĠarticolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.[54]

6. Competente a disporre lĠespulsione di cui al comma 5 eĠ il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalitaĠ, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullĠidentitaĠ e sulla nazionalitaĠ dello straniero. Il decreto di espulsione eĠ comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, puoĠ proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

6. Salvo che il questore comunichi che non eĠ stato possibile procedere allĠidentificazione dello straniero, la direzione dellĠistituto penitenziario trasmette gli atti utili per lĠadozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalitaĠ. Il decreto (...) eĠ comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non eĠ assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore dĠufficio. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.[55]

7. LĠesecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 eĠ sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. LĠespulsione eĠ eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalitaĠ dellĠaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

 

8. La pena eĠ estinta alla scadenza del termine di dieci anni dallĠesecuzione dellĠespulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione eĠ ripristinato e riprende lĠesecuzione della pena.

 

9. LĠespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui allĠarticolo 19.

 

 

 

 

 

Art.17

 

 (Diritto di difesa)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

 

 

 

1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale eĠ autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lĠesercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali eĠ necessaria la sua presenza. LĠautorizzazione eĠ rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dellĠimputato o del difensore.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III

 

 

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 

 

 

Art. 18

 

(Soggiorno per motivi di protezione sociale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

 

 

 

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumitaĠ, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unĠassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autoritaĠ, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dellĠorganizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumitaĠ, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unĠassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autoritaĠ, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dellĠorganizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.[56]

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravitaĠ ed attualitaĠ del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per lĠefficace contrasto dellĠorganizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalitaĠ di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

 

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per lĠaffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellĠente locale, e per lĠespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacitaĠ di favorire lĠassistenza e lĠintegrazione sociale, noncheĠ la disponibilitaĠ di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

 

 

3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, e' definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative modalita' di attuazione e finanziamento.[57]

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e puoĠ essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso eĠ revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalitaĠ dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dellĠente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

 

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente lĠaccesso ai servizi assistenziali e allo studio, noncheĠ lĠiscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di etaĠ. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, lĠinteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso puoĠ essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo eĠ a tempo indeterminato, con le modalitaĠ stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puoĠ essere altresiĠ convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

 

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puoĠ essere altresiĠ rilasciato, allĠatto delle dimissioni dallĠistituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato lĠespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore etaĠ, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

 

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravitaĠ ed attualitaĠ di pericolo.

 

7. LĠonere derivante dal presente articolo eĠ valutato in lire 5 miliardi per lĠanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallĠanno 1998.

 

 

 

 

 

 

Art. 18-bis[58]

 

(Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica)

 

 

 

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumita', come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorita' giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

 

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo per l'incolumita' personale.

 

3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e' valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma 1.

 

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al coma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

 

4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.

 

 

 

 

Art.19

 

(Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

 

 

 

1. In nessun caso puoĠ disporsi lĠespulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

 

2. Non eĠ consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dallĠarticolo 13, comma 1, nei confronti:

 

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

 

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dellĠarticolo 9;

 

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalitaĠ italiana;

 

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

 

2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalita' compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

 

 

 

 

 

Art. 20

 

(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)

 

 

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dĠintesa con i Ministri degli affari esteri, dellĠinterno, per la solidarietaĠ sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nellĠambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravitaĠ in Paesi non appartenenti allĠUnione Europea.

 

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

 

 

 

DISCIPLINA DEL LAVORO

 

 

 

Art. 21

 

(Determinazione dei flussi di ingresso)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

 

 

 

1. LĠingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nellĠambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche allĠingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allĠimmigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altresiĠ assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, noncheĠ agli Stati non appartenenti allĠUnione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellĠinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dĠingresso e delle procedure di riammissione. NellĠambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autoritaĠ nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.

 

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per lĠesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

 

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalitaĠ per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

 

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sullĠandamento dellĠoccupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, noncheĠ sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti allĠUnione europea iscritti nelle liste di collocamento.

 

4 bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresiĠ essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali dĠutenza, elaborati dallĠanagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacitaĠ di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

 

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, noncheĠ gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalitaĠ di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

6. NellĠambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, dĠintesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puoĠ predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero lĠapprovazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

 

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unĠanagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalitaĠ di collegamento con lĠarchivio organizzato dallĠIstituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

 

8. LĠonere derivante dal presente articolo eĠ valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dallĠanno 1998.

 

 

 

 

 

Art. 22

 

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20;

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11

 

legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

 

 

 

1. In ogni provincia eĠ istituito presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per lĠimmigrazione, responsabile dellĠintero procedimento relativo allĠassunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

 

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allĠestero deve presentare allo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale lĠimpresa, ovvero di quella ove avraĠ luogo la prestazione lavorativa:

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allĠestero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata,[59] allo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale lĠimpresa, ovvero di quella ove avraĠ luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

 

b) idonea documentazione relativa alle modalitaĠ di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

 

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellĠimpegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

 

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

 

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia puoĠ richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piuĠ persone iscritte nelle liste di cui allĠarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

 

4. Lo sportello unico per lĠimmigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per lĠimpiego di cui allĠarticolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per lĠimpiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dallĠarticolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allĠufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresiĠ al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per lĠimpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

4. (...)[60]

5. Lo sportello unico per lĠimmigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validitaĠ per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5. Lo sportello unico per lĠimmigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta[61] giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validitaĠ per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

 

5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.[62]

5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

 

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;

 

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

 

c) reato previsto dal comma 12.

 

5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

 

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per lĠimmigrazione. Entro otto giorni dallĠingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per lĠimmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questĠultima, trasmesso in copia allĠautoritaĠ consolare competente ed al centro per lĠimpiego competente.

 

7. (...)

 

8. Salvo quanto previsto dallĠarticolo 23, ai fini dellĠingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

 

9. Le questure forniscono all'INPS e allĠINAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali eĠ concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro e comunicano altresiĠ il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un ÇArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÈ, da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allĠufficio finanziario competente che provvede allĠattribuzione del codice fiscale.

 

10. Lo sportello unico per lĠimmigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4.

 

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, puoĠ essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validitaĠ del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalitaĠ di comunicazione ai centri per lĠimpiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con prioritaĠ rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

 

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo' chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario (...)[63] ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica[64], alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo' chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, eĠ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

 

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':

 

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

 

b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;

 

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

 

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

 

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

 

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

 

13. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puoĠ goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocitaĠ al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di etaĠ, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dallĠarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivitaĠ di lavoro in Italia.

 

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalitaĠ di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario puoĠ inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

 

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

 

 

 

 

 

Art. 23

 

(Titoli di prelazione)

 

 

 

1. NellĠambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversitaĠ e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, noncheĠ organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellĠimmigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivitaĠ di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

 

2. LĠattivitaĠ di cui al comma 1 eĠ finalizzata:

a) allĠinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allĠinterno dello Stato;

b) allĠinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allĠinterno dei Paesi di origine;

c) allo sviluppo delle attivitaĠ produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

 

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivitaĠ di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivitaĠ si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui allĠarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalitaĠ previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.

 

4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

Art. 24

 

(Lavoro stagionale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)

 

 

 

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia di residenza ai sensi dellĠarticolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalitaĠ previste dallĠarticolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per lĠimpiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni lĠeventuale disponibilitaĠ di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire lĠimpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter.

 

2. Lo sportello unico per lĠimmigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro.

 

2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

 

a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

 

b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.

 

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validitaĠ da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento allĠaccorpamento di gruppi di lavori di piuĠ breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

 

3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogata e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.

 

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellĠanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. PuoĠ inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni.

 

5. Le Commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire lĠaccesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, noncheĠ eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire lĠattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative allĠaccoglienza..

 

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o piuĠ stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, eĠ punito ai sensi dellĠarticolo 22, comma 12.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 25

 

( Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)

 

 

 

1. In considerazione della durata limitata dei contratti noncheĠ della loro specificitaĠ, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivitaĠ :

 

a) assicurazione per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti;

 

b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

 

c) assicurazione contro le malattie;

 

d) assicurazione di maternitaĠ.

 

2. In sostituzione dei contributi per lĠassegno per il nucleo familiare e per lĠassicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro eĠ tenuto a versare allĠIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari allĠimporto dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalitaĠ stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui allĠarticolo 45.

 

3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalitaĠ degli interventi di cui al comma 2.

 

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa.

 

5. Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dellĠarticolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi allĠistituito o ente assicuratore dello Stato di provenienza. EĠ fatta salva la possibilitaĠ di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26

 

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)