LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale.
 
 Vigente al: 24-8-2016  
 

CAPO I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                      (Principio di legalita') 
 
  Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative  se  non
in forza  di  una  legge  che  sia  entrata  in  vigore  prima  della
commissione della violazione. 
  Le  leggi  che  prevedono  sanzioni  amministrative  si   applicano
soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati. 
                               Art. 2.
                (Capacita' di intendere e di volere)

  Non  puo'  essere  assoggettato  a  sanzione amministrativa chi, al
momento  in  cui  ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto
anni  o  non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la
capacita' di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacita'
non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
  Fuori  dei  casi  previsti  dall'ultima parte del precedente comma,
della   violazione   risponde   chi   era  tenuto  alla  sorveglianza
dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
                               Art. 3.
                        (Elemento soggettivo)

  Nelle  violazioni  cui  e'  applicabile una sanzione amministrativa
ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente
e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
  Nel  caso  in  cui  la violazione e' commessa per errore sul fatto,
l'agente  non  e'  responsabile quando l'errore non e' determinato da
sua colpa.
                               Art. 4. 
             (Cause di esclusione della responsabilita') 
 
  Non risponde delle violazioni amministrative  chi  ha  commesso  il
fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una  facolta'
legittima ovvero in stato di necessita' o di legittima difesa. 
  Se la violazione  e'  commessa  per  ordine  dell'autorita',  della
stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. 
  ((I comuni, le province, le comunita' montane e i loro consorzi, le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza  (IPAB),  gli  enti
non commerciali senza scopo di lucro che  svolgono  attivita'  socio-
assistenziale  e  le  istituzioni  sanitarie  operanti  nel  Servizio
sanitario nazionale ed i loro  amministratori  non  rispondono  delle
sanzioni amministrative  e  civili  che  riguardano  l'assunzione  di
lavoratori,   le   assicurazioni   obbligatorie   e   gli   ulteriori
adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella  forma
del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di
lavoro subordinato,  purche'  esaurite  alla  data  del  31  dicembre
1997)). 
                               Art. 5.
                        (Concorso di persone)

  Quando  piu'  persone  concorrono in una violazione amministrativa,
ciascuna  di  esse  soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo
che sia diversamente stabilito dalla legge.
                               Art. 6. 
                           (Solidarieta') 
 
  Il proprietario della cosa che servi' o fu destinata  a  commettere
la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di  bene
immobile, il titolare  di  un  diritto  personale  di  godimento,  e'
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento  della
somma da questo dovuta se non prova che la cosa e'  stata  utilizzata
contro la sua volonta'. 
  Se la violazione e' commessa da persona capace di  intendere  e  di
volere ma soggetta all'altrui autorita', direzione  o  vigilanza,  la
persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o della
vigilanza e' obbligata in solido con  l'autore  della  violazione  al
pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di  non  aver
potuto impedire il fatto. 
  Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di
una persona giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica o,
comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o
incombenze,  la  persona  giuridica  o  l'ente  o  l'imprenditore  e'
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento  della
somma da questo dovuta. 
  Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto  di
regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione. 
                               Art. 7.
              (Non trasmissibilita' dell'obbligazione)

  L'obbligazione  di  pagare la somma dovuta per la violazione non si
trasmette agli eredi.
                               Art. 8. 
(Piu'   violazioni   di   disposizioni   che    prevedono    sanzioni
                           amministrative) 
 
  Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione
od  omissione  viola  diverse  disposizioni  che  prevedono  sanzioni
amministrative o commette piu' violazioni della stessa  disposizione,
soggiace  alla  sanzione  prevista  per  la  violazione  piu'  grave,
aumentata sino al triplo. 
  ((Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche
chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di  un  medesimo  disegno
posto in essere in violazione  di  norme  che  stabiliscono  sanzioni
amministrative, commette, anche in  tempi  diversi,  piu'  violazioni
della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza  ed
assistenza obbligatorie. 
  La disposizione di cui al precedente comma si  applica  anche  alle
violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore  della  legge
di conversione del decreto-legge 2 dicembre  1985,  n.  688,  per  le
quali non sia gia' intervenuta sentenza passata in giudicato)). 
                             Art. 8-bis
                 (((Reiterazione delle violazioni).

  Salvo  quanto  previsto  da  speciali  disposizioni di legge, si ha
reiterazione  quando,  nei cinque anni successivi alla commissione di
una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo,
lo  stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.
Si  ha  reiterazione anche quando piu' violazioni della stessa indole
commesse  nel  quinquennio  sono  accertate  con  unico provvedimento
esecutivo.
  Si  considerano  della  stessa  indole le violazioni della medesima
disposizione  e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei
fatti  che  le  costituiscono  o  per  le  modalita'  della condotta,
presentano  una  sostanziale  omogeneita'  o  caratteri  fondamentali
comuni.
  La   reiterazione   e'   specifica   se   e'  violata  la  medesima
disposizione.
  Le   violazioni  amministrative  successive  alla  prima  non  sono
valutate,  ai  fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi
ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
  La  reiterazione  determina  gli effetti che la legge espressamente
stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
  Gli  effetti  conseguenti  alla reiterazione possono essere sospesi
fino   a   quando   il   provvedimento   che  accerta  la  violazione
precedentemente  commessa  sia divenuto definitivo. La sospensione e'
disposta  dall'autorita'  amministrativa  competente,  o  in  caso di
opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
  Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se
il provvedimento che accerta la precedente violazione e' annullato.))
                               Art. 9. 
                     (Principio di specialita') 
 
  Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale  e  da
una disposizione che prevede una sanzione amministrativa,  ovvero  da
una pluralita' di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative,
si applica la disposizione speciale. 
  Tuttavia quando uno stesso fatto  e'  punito  da  una  disposizione
penale e da una disposizione regionale o delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano  che  preveda  una  sanzione  amministrativa,  si
applica in ogni caso la disposizione penale, salvo  che  quest'ultima
sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. 
  ((Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della  legge  30  aprile
1962,  n.  283,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   si
applicano soltanto le  disposizioni  penali,  anche  quando  i  fatti
stessi  sono  puniti  con   sanzioni   amministrative   previste   da
disposizioni speciali in materia di produzione,  commercio  e  igiene
degli alimenti e delle bevande.)) 
                              Art. 10. 
(Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra  limite  minimo  e
                           limite massimo) 
 
  La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma ((non inferiore a euro 10)) e ((non superiore a euro  15.000)).
Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. 
  Fuori dei casi  espressamente  stabiliti  dalla  legge,  il  limite
massimo  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  non  puo',  per
ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo. 
                              Art. 11. 
 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni ammistrative pecuniarie) 
 
  Nella  determinazione  della  sanzione  amministrativa   pecuniaria
fissata dalla legge tra un limite  minimo  ed  un  limite  massimo  e
nell'applicazione  delle  sanzioni  accessorie  facoltative,  si   ha
riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente
per  la  eliminazione  o   attenuazione   delle   conseguenze   della
violazione,  nonche'  alla  personalita'  dello  stesso  e  alle  sue
condizioni economiche. 
                              Art. 12.
                      (Ambito di applicazione)

  Le  disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili
e  salvo  che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni
per  le quali e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma di denaro, anche quando questa sanzione non e' prevista in
sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni
disciplinari.

SEZIONE II
APPLICAZIONE

                              Art. 13.
                       (Atti di accertamento)

  Gli  organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni
per  la  cui  violazione  e'  prevista la sanzione amministrativa del
pagamento  di  una  somma di denaro possono, per l'accertamento delle
violazioni   di   rispettiva   competenza,  assumere  informazioni  e
procedere  a  ispezioni  di  cose  e  di luoghi diversi dalla privata
dimora,  a  rilievi  segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni
altra operazione tecnica.
  Possono  altresi'  procedere  al sequestro cautelare delle cose che
possono  formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i
limiti  con  cui  il codice di procedura penale consente il sequestro
alla polizia giudiziaria.
  E'  sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante
posto  in  circolazione  senza  essere  coperto  dalla  assicurazione
obbligatoria  e  del  veicolo  posto in circolazione senza che per lo
stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
  All'accertamento   delle   violazioni   punite   con   la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere
anche  gli  ufficiali  e  gli agenti di polizia giudiziaria, i quali,
oltre  che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono
procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di  prova,  a  perquisizioni  in luoghi diversi dalla privata dimora,
previa   autorizzazione   motivata  del  pretore  del  luogo  ove  le
perquisizioni  stesse  dovranno  essere  effettuate.  Si applicano le
disposizioni  del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo
comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale.
  E'  fatto  salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento
previsti dalle leggi vigenti.
                              Art. 14. 
                   (Contestazione e notificazione) 
 
  La  violazione,  quando  e  possibile,   deve   essere   contestata
immediatamente tanto al trasgressore  quanto  alla  persona  che  sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa. 
  Se non e' avvenuta la  contestazione  immediata  per  tutte  o  per
alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della
violazione debbono essere notificati agli interessati  residenti  nel
territorio della Repubblica entro il termine di novanta  giorni  e  a
quelli residenti all'estero  entro  il  termine  di  trecentosessanta
giorni dall'accertamento. 
  Quando  gli  atti   relativi   alla   violazione   sono   trasmessi
all'autorita'    competente    con    provvedimento    dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al  comma  precedente  decorrono  dalla
data della ricezione. 
  Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si
applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni  caso
la notificazione puo' esse effettuata, con le modalita' previste  dal
codice   di   procedura   civile,    anche    da    un    funzionario
dell'amministrazione  che  ha  accertato  la  violazione.((Quando  la
notificazione  non  puo'  essere  eseguita  in   mani   proprie   del
destinatario, si osservano le modalita' previste  dall'articolo  137,
terzo comma, del medesimo codice.)) 
  Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la  dimora  o  il
domicilio non siano noti, la notifica non  e'  obbligatoria  e  resta
salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla  scadenza
del termine previsto  nel  secondo  comma  dell'articolo  22  per  il
giudizio di opposizione. 
  L'obbligazione di pagare la  somma  dovuta  per  la  violazione  si
estingue per  la  persona  nei  cui  confronti  e'  stata  omessa  la
notificazione nel termine prescritto. 
                              Art. 15.
             (Accertamenti mediante analisi di campioni)

  Se  per  l'accertamento  della  violazione sono compiute analisi di
campioni,    il    dirigente    del   laboratorio   deve   comunicare
all'interessato,  a  mezzo  di  lettera  raccomandata  con  avviso di
ricevimento, l'esito dell'analisi.
  L'interessato  puo'  chiedere  la  revisione  dell'analisi  con  la
partecipazione  di  un  proprio  consulente  tecnico. La richiesta e'
presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni
da  analizzare,  nel  termine  di quindici giorni dalla comunicazione
dell'esito  della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza
medesima.
  Delle  operazioni  di  revisione dell'analisi e' data comunicazione
all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
  I   risultati   della   revisione   dell'analisi   sono  comunicati
all'interessato  a  mezzo  di  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la
revisione dell'analisi.
  Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla
contestazione  di  cui  al primo comma dell'articolo 14 ed il termine
per  il  pagamento  in  misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre
dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando e' stata
chiesta  la  revisione  dell'analisi,  dalla comunicazione dell'esito
della stessa.
  Ove  non  sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato
nelle  forme  di  cui  al  primo  e  al quarto comma, si applicano le
disposizioni dell'articolo 14.
  Con  il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma
dell'articolo  17  sara'  altresi'  fissata la somma di denaro che il
richiedente  la revisione dell'analisi e' tenuto a versare e potranno
essere  indicati,  anche  a  modifica  delle  vigenti disposizioni di
legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.
                              Art. 16. 
                    (Pagamento in misura ridotta) 
 
  E' ammesso il pagamento di una somma in misura  ridotta  pari  alla
terza parte del massimo della sanzione  prevista  per  la  violazione
commessa o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della
sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo ,  oltre  alle
spese del procedimento, entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla
contestazione  immediata  o,  se  questa  non  vi  e'  stata,   dalla
notificazione degli estremi della violazione. 
  ((Per le violazioni ai regolamenti ed  alle  ordinanze  comunali  e
provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite
edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire  un
diverso importo del pagamento  in  misura  ridotta,  in  deroga  alle
disposizioni del primo comma. )) 
  Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui  le
norme antecedenti all'entrata in  vigore  della  presente  legge  non
consentivano l'oblazione.(8) 
----------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (in S.O. n. 74,  relativo  alla  G.U.
18/5/1992, n.114) ha disposto (con l'art.231) l'abrogazione legge  24
novembre 1981 n. 689 art. 16 secondo comma, per la parte relativa  al
testo unico delle norme sulla circolazione  stradale,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. 
                              Art. 17.
                       (Obbligo del rapporto)

  Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario  o  l'agente  che  ha  accertato la violazione, salvo che
ricorra   l'ipotesi   prevista   nell'articolo  24,  deve  presentare
rapporto,  con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'ufficio  periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del
Ministero  nella  cui  competenza  rientra  la  materia alla quale si
riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
  Deve  essere  presentato  al  prefetto  il  rapporto  relativo alle
violazioni  previste  dal  testo unico delle norme sulla circolazione
stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno  1959,  n.  393,  dal  testo unico per la tutela delle strade,
approvato  con  regio  decreto  8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla
legge 20 giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci.
  Nelle  materie  di competenza delle regioni e negli altri casi, per
le   funzioni   amministrative  ad  esse  delegate,  il  rapporto  e'
presentato all'ufficio regionale competente.
  Per  le  violazioni  dei  regolamenti  provinciali  e  comunali  il
rapporto  e'  presentato, rispettivamente, al presidente della giunta
provinciale o al sindaco.
  L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e'
stata commessa la violazione. ((40))
  Il  funzionario  o  l'agente che ha proceduto al sequestro previsto
dall'articolo    13   deve   immediatamente   informare   l'autorita'
amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il
processo verbale di sequestro.
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Presidente  del  Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta
giorni  dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13  maggio 1976, n. 407,
saranno   indicati  gli  uffici  periferici  dei  singoli  Ministeri,
previsti  nel  primo  comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
  Con  il  decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le
modalita'   relative   alla   esecuzione   del   sequestro   previsto
dall'articolo   13,   al   trasporto  ed  alla  consegna  delle  cose
sequestrate,   alla   custodia   ed   alla  eventuale  alienazione  o
distruzione  delle  stesse;  sara' altresi' stabilita la destinazione
delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.
--------------
AGGIORNAMENTO (40)
  La  L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre
2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010,
n.  217,  ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "In deroga a quanto
previsto  dall'articolo  17,  quinto  comma,  della legge 24 novembre
1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni
di  cui  ai  precedenti  commi  sono  applicate  dal  prefetto  della
provincia  ove  ha  sede  la  stazione appaltante o l'amministrazione
concedente".
                              Art. 18.
                       (Ordinanza-ingiunzione)

  Entro  il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire
all'autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo
17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti
dalla medesima autorita'.
  L'autorita'  competente,  sentiti  gli  interessati,  ove questi ne
abbiano  fatto  richiesta,  ed  esaminati  i  documenti inviati e gli
argomenti   esposti  negli  scritti  difensivi,  se  ritiene  fondato
l'accertamento,  determina,  con  ordinanza motivata, la somma dovuta
per  la  violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese,
all'autore  della  violazione  ed  alle persone che vi sono obbligate
solidalmente;  altrimenti  emette ordinanza motivata di archiviazione
degli  atti  comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il
rapporto.
  Con  l'ordinanza-ingiunzione  deve essere disposta la restituzione,
previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che
non  siano  confiscate  con  lo stesso provvedimento. La restituzione
delle  cose  sequestrate  e'  altresi'  disposta  con  l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
  Il  pagamento  e'  effettuato all'ufficio del registro o al diverso
ufficio  indicato  nella  ordinanza-ingiunzione,  entro il termine di
trenta  giorni  dalla  notificazione di detto provvedimento, eseguita
nelle   forme  previste  dall'articolo  14;  del  pagamento  e'  data
comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo
ha ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
  Il  termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato
risiede all'estero.
  ((La  notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere eseguita
dall'ufficio  che  adotta  l'atto,  secondo  le modalita' di cui alla
legge 20 novembre 1982, n.890)).
  L'ordinanza-ingiunzione   costituisce  titolo  esecutivo.  Tuttavia
l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso
del   termine   per   proporre   opposizione,  o,  nel  caso  in  cui
l'opposizione  e'  proposta,  con  il  passaggio  in  giudicato della
sentenza  con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza
con   la   quale   viene  dichiarata  inammissibile  l'opposizione  o
convalidato  il  provvedimento  opposto  diviene  inoppugnabile  o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
                              Art. 19. 
                             (Sequestro) 
 
  Quando si e' proceduto a sequestro, gli interessati possono,  anche
immediatamente, proporre opposizione all'autorita' indicata nel primo
comma dell'artico 18, con atto esente da  bollo.  Sull'opposizione  a
decisione e' adottata con ordinanza motivata emessa entro  il  decimo
giorno successivo alla sua proposizione. Se non  e'  rigettata  entro
questo termine, l'opposizione si intende accolta. 
  Anche  prima  che  sia  concluso  il  procedimento   amministrativo
l'autorita' competentente puo' disporre la  restituzione  della  cosa
sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di
averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose  soggette
a confisca obbligatoria. 
  Quando l'opposizione al sequestro e' stata rigettata, il  sequestro
cessa di avere efficacia se non e'  emessa  ordinanza-ingiunzione  di
pagamento o se non e' disposta la confisca entro due mesi dal  giorno
in cui e' pervenuto il rapporto  e,  comunque,  entro  sei  mesi  dal
giorno in cui e' avvenuto il sequestro. 
                                                               ((44)) 
 
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AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 4, comma  4)  che  "La
procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981,  n.
689, si applica anche all'opposizione  all'inibizione  all'uso  della
denominazione protetta". 
                              Art. 20. 
                (Sanzioni amministrative accessorie) 
 
  L'autorita' amministrativa  con  l'ordinanza  -  ingiunzione  o  il
giudice  penale  con  la  sentenza  di  condanna  nel  caso  previsto
dall'articolo  24,  puo'  applicare,  come  sanzioni  amministrative,
quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni,  come
sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o
sospensione  di  facolta'  e  diritti  derivanti   da   provvedimenti
dell'amministrazione. 
  Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili  fino  a
che e' pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di
condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo  24,  fino  a
che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. 
  Le autorita' stesse possono  disporre  la  confisca  amministrativa
delle  cose  che  servirono  o  furono  destinate  a  commettere   la
violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne  sono  il
prodotto, sempre che  le  cose  suddette  appartengano  a  una  delle
persone cui e' ingiunto il pagamento. 
  ((In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela
del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro  e  di  prevenzione  degli
infortuni sul lavoro, e' sempre disposta la  confisca  amministrativa
delle  cose  che  servirono  o  furono  destinate  a  commettere   la
violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se  non  venga
emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si
applica se la cosa appartiene  a  persona  estranea  alla  violazione
amministrativa ovvero quando in relazione ad essa  e'  consentita  la
messa  a  norma  e  quest'ultima  risulta   effettuata   secondo   le
disposizioni vigenti.)) 
  E' sempre  disposta  la  confisca  amministrativa  delle  cose,  la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o  l'alienazione  delle
quali costituisce  violazione  amministrativa,  anche  se  non  venga
emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. 
  La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se  la
cosa appartiene a persone estranea alla violazione  amministrativa  o
la fabbricazione, l'uso, il  porto,  la  detenzione  o  l'alienazione
possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. 
                              Art. 21.
        (Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie)

  Quando  e' accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32
della  legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' sempre disposta la confisca
del  veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui
e'   ingiunto   il   pagamento,  se  entro  il  termine  fissato  con
l'ordinanza-ingiunzione   non   viene  pagato,  oltre  alla  sanzione
pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei
mesi.
  Nel    caso    in    cui    sia    proposta   opposizione   avverso
l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal
passaggio  in  giudicato  della  sentenza  con  la  quale  si rigetta
l'opposizione   ovvero  dal  momento  in  cui  diventa  inoppugnabile
l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione
o  convalidato  il  provvedimento  opposto  ovvero  viene  dichiarato
inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
  Quando  e'  accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo
58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
e' sempre disposta la confisca del veicolo.((14))
  Quando  e'  accertata la violazione del secondo comma dell'articolo
14  della  legge  30  aprile  1962,  n.  283,  e'  sempre disposta la
sospensione  della  licenza  per  un  periodo  non  superiore a dieci
giorni.
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AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale con sentenza 24-27 ottobre, n.371 (in G.U. 1a
s.s.  2/1/1994,  n.45) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale
dell'art.  21,  terzo  comma,  della  legge  24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede la confisca
del  veicolo  privo  della  carta  di  circolazione,  anche  se  gia'
immatricolato."
                              Art. 22. 
               (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione) 
 
  ((Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n.  104,  e  da  altre  disposizioni  di  legge,  contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone
la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi
all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  L'opposizione   e'   regolata
dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.  150.))
((42)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((42)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 5-24 febbraio 1992,  n.62  (in
G.U.  1a  s.s.  4/3/1992,  n.10)  ha  dichiarato  "  l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre  1981,  n.
689 (Modifiche al sistema penale), in combinato disposto  con  l'art.
122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai  cittadini  italiani
appartenenti alla  minoranza  linguistica  slovena  nel  processo  di
opposizione  ad   ordinanze-ingiunzioni   applicative   di   sanzioni
amministrative davanti al pretore avente competenza su un  territorio
dove  sia  insediata  la  predetta  minoranza,  di  usare,  su   loro
richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo  per  questi
della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere  tradotti
nella  propria  lingua  gli  atti  dell'autorita'  giudiziaria  e  le
risposte della controparte." 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.507 (in S.O. n.233 relativo alla G.U.
31/12/1999,  n.306)  ha  disposto  8con  l'art.97  comma   1)   che:"
L'articolo  22  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689  e'  cosi'
modificato: a) nel primo comma le  parole  "davanti  al  giudice  del
luogo in cui e' stata commessa la violazione" sono  sostituite  dalle
seguenti: "davanti al giudice del luogo in cui e' stata  commessa  la
violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis"." 
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AGGIORNAMENTO (32a) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 marzo 2004,  n.98  (in
G.U.  1a  s.s.  24/3/2004,  n.12)  ha  dichiarato   "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 22 della legge  24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al sistema  penale),  nella  parte  in  cui  non  consente
l'utilizzo    del    servizio    postale    per    la    proposizione
dell'opposizione". 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  La L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12  novembre
2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010,
n. 217, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "in deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del
1981, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo  ove  ha
sede l'autorita' che ha applicato la sanzione". 
    
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
                             Art. 22-bis 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((42)) 
    

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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
                               Art. 23 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((42)) 
    

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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
                              Art. 24. 
                (Connessione obiettiva con un reato) 
 
  Qualora l'esistenza di un reato dipenda  dall'accertamento  di  una
violazione  non  costituente  reato,  e  per  questa  non  sia  stato
effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,  il  giudice   penale
competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere  sulla
predetta violazione e ad applicare con la  sentenza  di  condanna  la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. 
  Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto  di
cui all'articolo 17 e' trasmesso, anche senza che  si  sia  proceduto
alla notificazione prevista dal secondo comma dell'articolo 14,  alla
autorita' giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia
la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della
violazione amministrativa agli obbligati per  i  quali  essa  non  e'
avvenuta. Dalla notifica decorre  il  termine  per  il  pagamento  in
misura ridotta. 
  Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione, il  pagamento
in misura ridotta puo'  essere  effettuato  prima  dell'apertura  del
dibattimento. 
  La persona obbligata in solido con l'autore della  violazione  deve
essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del
pubblico ministero. Il pretore ne dispone di  ufficio  la  citazione.
Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i
diritti e le garanzie rconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del
difensore d'ufficio. 
  Il pretore, quando provvede  con  decreto  penale,  con  lo  stesso
decreto  applica,  nei  confronti  dei  responsabili,   la   sanzione
stabilita dalla legge per la violazione. 
  La competenza del giudice penale  in  ordine  alla  violazione  non
costituente reato cessa se  il  procedimento  penale  si  chiude  per
estinzione  del  reato  o  per   difetto   di   una   condizione   di
procedibilita'. 
                              Art. 25.
        (Impugnabilita' del provvedimento del giudice penale)

  La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi
dell'articolo  precedente,  decide  sulla  violazione non costituente
reato,  e'  impugnabile,  oltre  che  dall'imputato  e  dal  pubblico
ministero,  anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata
al pagamento della somma dovuta per la violazione.
  Avverso  il  decreto  penale, relativamente al capo che dichiara la
responsabilita' per la predetta violazione, puo' proporre opposizione
anche la persona indicata nel comma precedente.
  Si  osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di
procedura  penale  concernenti  l'impugnazione  per  i soli interessi
civili.
                              Art. 26. 
            (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria) 
 
  L'autorita'  giudiziaria  o  amministrativa  che  ha  applicato  la
sanzione pecuniaria puo' disporre, su richiesta dell'interessato  che
si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima
venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non  puo'
essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento  il  debito  puo'
essere estinto mediante un unico pagamento. 
  Decorso inutilmente, anche per una sola rata,  il  termine  fissato
dall'autorita' giudiziaria o amministrativa, l'obbligato e' tenuto al
pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. 
                              Art. 27.
                        (Esecuzione forzata)

  Salvo  quanto  disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso
inutilmente  il  termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha
emesso  l'ordinanza-ingiunzione  procede alla riscossione delle somme
dovute  in  base  alle  norme  previste per la esazione delle imposte
dirette,  trasmettendo  il ruolo all'intendenza di finanza che lo da'
in  carico  all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza
l'obbligo del non riscosso come riscosso.
  E'  competente  l'intendenza  di  finanza  del  luogo  ove  ha sede
l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
  Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del
50  per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al
2  per  cento  delle  somme  riscosse, effettuano il versamento delle
somme medesime ai destinatari dei proventi.
  Le  regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la
riscossione delle proprie entrate.
  Se  la  somma  e'  dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto
penale  di  condanna  ai  sensi  dell'articolo  24,  si  procede alla
riscossione  con  l'osservanza  delle  norme sul recupero delle spese
processuali.
  Salvo  quanto  previsto  nell'articolo  26,  in caso di ritardo nel
pagamento  la  somma  dovuta  e'  maggiorata  di  un  decimo per ogni
semestre  a  decorrere  da  quello  in  cui  la  sanzione e' divenuta
esigibile  e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore.
La  maggiorazione  assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle
disposizioni vigenti.
  Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano
fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.
                              Art. 28.
                           (Prescrizione)

  Il  diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate
dalla  presente  legge  si  prescrive  nel termine di cinque anni dal
giorno in cui e' stata commessa la violazione.
  L'interruzione  della  prescrizione  e'  regolata  dalle  norme del
codice civile.
                              Art. 29. 
                     (Devoluzione dei proventi) 
 
  I proventi delle  sanzioni  sono  devoluti  agli  enti  a  cui  era
attribuito, secondo le leggi anteriori,  l'ammontare  della  multa  o
dell'ammenda. 
  Il provento delle sanzioni per le violazioni previste  dalla  legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, e'  devoluto
allo Stato. 
  Nei casi previsti dal  terzo  comma  dell'articolo  17  i  proventi
spettano alle regioni. 
  Continuano ad applicarsi, se previsti, i  criteri  di  ripartizione
attualmente vigenti. Sono  tuttavia  escluse  dalla  ripartizione  le
autorita' competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di  pagamento
e la quota loro spettante e' ripartita tra gli altri aventi  diritto,
nella proporzione attribuita a ciascuno di essi. 
                              Art. 30. 
 (Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale) 
 
  Agli effetti della sospensione e  della  revoca  della  patente  di
guida e del documento di circolazione, si  tiene  conto  anche  delle
violazioni non costituenti  reato  previste,  rispettivamente,  dalle
norme del testo unico  sulla  circolazione  stradale,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno  1959,  n.  393,  e
dalle norme della legge 20 giugno  1935,  n.  1349,  sui  servizi  di
trasporto merci. 
  Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione  della
patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono
le condizioni, anche se e' avvenuto il pagamento in  misura  ridotta.
Il provvedimento di  sospensione  e'  revocato,  qualora  l'autorita'
giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 23, 24 e 25,  abbia
escluso la responsabilita' per la violazione. 
  Nei  casi  sopra  previsti  e  in  ogni  altro  caso  di  revoca  o
sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o  di
altra autorita', il provvedimento  e'  immediatamente  comunicato  al
competente ufficio provinciale della motorizzazione civile. 
                              Art. 31.
              (Provvedimenti dell'autorita' regionale)

  I  provvedimenti emessi dall'autorita' regionale per l'applicazione
della  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma di danaro
non   sono   soggetti   al   controllo   della  Commissione  prevista
dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
  L'opposizione  contro  l'ordinanza-ingiunzione  e'  regolata  dagli
articoli 22 e 23.

SEZIONE III
DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI

                              Art. 32.
(Sostituzione della sanzione amministrativa  pecuniaria  alla multa o
                            alla ammenda)

  Non   costituiscono   reato   e   sono   soggette   alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  tutte  le
violazioni  per  le  quali  e'  prevista  la  sola pena della multa o
dell'ammenda,  salvo  quanto disposto, per le violazioni finanziarie,
dall'articolo 39.
  La  disposizione  del  precedente  comma non si applica ai reati in
esso  previsti  che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena
detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.
  La  disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti
in esso previsti che siano punibili a querela.
                              Art. 33.
                  (Altri casi di depenalizzazione)

  Non   costituiscono   reato   e   sono   soggette   alla   sanzione
amministrativa   del   pagamento   di   una   somma   di   denaro  le
contravvenzioni previste:
    a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;
    b)  dagli  articoli  121  e  124  del  testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  18 giugno 1931,
numero  773, nella parte non abrogata dall'articolo 14 della legge 19
maggio 1976, n. 398;
    c) dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
    d)  dagli  articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88,
comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n.  393,  come  modificati  dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14
agosto  1974,  n.  394,  nonche' dal decreto-legge 11 agosto 1975, n.
367,  convertito,  con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n.
486;
    e) dal primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969,
n.  990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
                              Art. 34.
                 (Esclusione della depenalizzazione)

  La  disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai
reati previsti:
    a)  dal  codice  penale,  salvo quanto disposto dall'articolo 33,
lettera a);
    b)  dall'articolo  19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978,
n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;
    c)  da  disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e
gli esplosivi;
    d)  dall'articolo  221  del  testo  unico  delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
    e)  dalla  legge  30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26
febbraio  1963,  n.  441,  sulla  disciplina igienica degli alimenti,
salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della
stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;
    f)  dalla  legge  29  marzo  1951, n. 327, sulla disciplina degli
alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
    g)  dalla  legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque
dall'inquinamento;
    h)  dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti
contro l'inquinamento atmosferico;
    i)  dalla  legge  31  dicembre  1962,  n. 1860, e dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  13  febbraio  1964,  n.  185, relativi
all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
    l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
    m)  dalle  leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto
riguarda  l'assunzione  dei  lavoratori  e  le assicurazioni sociali,
salvo quanto previsto dal successivo articolo 35;
    n)  dalle  leggi  relative  alla  prevenzione degli infortuni sul
lavoro ed all'igiene del lavoro;
    o)  dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica
30  marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, in materia elettorale.
                              Art. 35.
  (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie)

  Non   costituiscono   reato   e   sono   soggette   alla   sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  tutte  le
violazioni   previste   dalle  leggi  in  materia  di  previdenza  ed
assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
  Per  le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del
versamento  di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione e' emessa,
ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme
di   previdenza   ed  assistenza  obbligatorie,  che  con  lo  stesso
provvedimento   ingiungono   ai   debitori  anche  il  pagamento  dei
contributi  e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste
dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
  Per  le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva
l'omesso  o  parziale  versamento  di contributi e premi, la relativa
sanzione  amministrativa  e'  applicata  con  la medesima ordinanza e
dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
  Avverso  l'ordinanza-ingiunzione  puo' essere proposta, nel termine
previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione
di  giudice  del  lavoro.  Si  applicano  i  commi  terzo  e  settimo
dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di
opposizione  e'  regolato  ai sensi degli articoli 442 e seguenti del
codice di procedura civile.
  Si  osservano,  in  ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26,
((27,))  28,  29  e  38 in quanto applicabili. ((PERIODO ABROGATO DAL
D.LGS. 26 FERBBRAIO 1999,N.46))
  L'ordinanza-ingiunzione   emanata   ai   sensi  del  secondo  comma
costituisce   titolo  per  iscrivere  ipoteca  legale  sui  beni  del
debitore,  nei  casi in cui essa e' consentita, quando la opposizione
non  e'  stata  proposta  ovvero  e' stata dichiarata inammissibile o
rigettata.  In  pendenza  del  giudizio  di opposizione la iscrizione
dell'ipoteca  e'  autorizzata  dal  pretore  se  vi  e'  pericolo nel
ritardo.
  Per  le  violazioni  previste  dal  primo  comma che non consistono
nell'omesso  o  parziale  versamento  di contributi e premi e che non
sono  allo  stesso  connesse  a norma del terzo comma si osservano le
disposizioni  delle  sezioni  I  e  II  di  questo  Capo,  in  quanto
applicabili.
  La  disposizione  del  primo  comma  non si applica alle violazioni
previste  dagli  articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico
delle   disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N.46))
                              Art. 36.
      (Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi
        in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie)

  La  sanzione  amministrativa  per l'omissione totale o parziale del
versamento   di   contributi  e  premi  in  materia  assistenziale  e
previdenziale  non  si  applica  se  il  pagamento delle somme dovute
avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso
termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o
istituto  di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia,
quando   e'  stata  presentata  domanda  di  dilazione,  la  sanzione
amministrativa si applica se il datore di lavoro:
    a)   omette  anche  un  solo  versamento  alla  scadenza  fissata
dall'ente o istituto;
    b)  non  provvede  al  pagamento  delle  somme dovute entro venti
giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.
  Per  gli  effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la
mancata  comunicazione  dell'accoglimento  della domanda di dilazione
entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della
medesima.
                              Art. 37.
  (((Omissione o falsita' di registrazione o denuncia obbligatorie)

  1.  Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato, il datore di
lavoro  che,  al fine di non versare in tutto o in parte contributi e
premi   previsti   dalle   leggi   sulla   previdenza   e  assistenza
obbligatorie, omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie,
ovvero  esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o, in, parte,
non  conformi  al  vero,  e' punito con la reclusione fino a due anni
quando  dal  fatto  deriva  l'omesso versamento di contributi e premi
previsti  dalle  leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per
un  importo  mensile  non  inferiore  al  maggiore importo fra cinque
milioni   mensili   e   il   cinquanta   per   cento  dei  contributi
complessivamente dovuti.
  2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al
pubblico  ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata
formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento
penale  e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato
nel  registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale,
fino   al   momento  della  decisione  dell'organo  amministrativo  o
giudiziario di primo grado.
  3.   La   regolarizzazione   dell'inadempienza   accertata,   anche
attraverso dilazione, estingue il reato.
  4.  Entro  novanta  giorni  l'ente  impositore  e'  tenuto  a  dare
comunicazione       all'autorita'      giudiziaria      dell'avvenuta
regolarizzazione   o   dell'esito   del   ricorso   amministrativo  o
giudiziario)).
                              Art. 38. 
                    (Entita' della somma dovuta) 
 
  La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 32  e'  pari
all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni
che prevedono le singole violazioni. 
  La somma dovuta come sanzione amministrativa e' da lire ventimila a
lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 669  del  codice
penale  e  da  lire  cinquantamila  a  lire  cinquecentomila  per  la
violazione dell'articolo 672 del codice penale. 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 LUGLIO 1994, N.480)). ((13)) 
  La somma dovuta e' da lire duecentomila a lire due milioni  per  la
violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma  sesto,
da  lire  centomila  a  lire  cinquecentomila   per   la   violazione
dell'articolo 88, comma sesto, del  testo  unico  delle  norme  sulla
circolazione stradale. 
  La somma dovuta e' da lire centomila  a  lire  un  milione  per  la
violazione dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283,  e  da
lire cinquantamila a lire duecentomila per la violazione  dell'ultimo
comma dell'articolo 14 della stessa legge. 
  La somma dovuta e' da lire cinquecentomila a lire tre  milioni  per
la violazione  del  primo  comma  dell'articolo  32  della  legge  24
dicembre 1969, n. 990. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata  in
vigore determinata dall'art. 15, salvo che il  relativo  procedimento
penale sia stato definito". 
                              Art. 39. 
                      (Violazioni finanziarie) 
 
  Non   costituiscono   reato   e   sono   soggette   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  di  denaro  le  violazioni
previste da leggi in materia finanziaria punite solo con la  multa  o
con l'ammenda. 
  Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre  all'ammenda  o
alla multa, una  pena  pecuniaria,  l'ammontare  di  quest'ultima  si
aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene
unificata a tutti gli effetti. 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472)) 
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.472)) 
  Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite
con la pena pecuniaria, si applicano, altresi', gli articoli ((. .  .
)), 29 e 38, primo comma. 

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 40.
 (Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione)

  Le  disposizioni  di questo Capo si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che
le  ha  depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia
stato definito.
                              Art. 41.
                   (Norme processuali transitorie)

  L'autorita' giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le
violazioni  non costituenti piu' reato, pendenti alla data di entrata
in  vigore  della  presente legge, se non deve pronunciare decreto di
archiviazione  o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione
degli  atti  all'autorita'  competente.  Da  tale  momento decorre il
termine  di  cui  al  secondo  comma dell'articolo 14 per la notifica
delle violazioni, quando essa non e' prevista dalle leggi vigenti.
  Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o
con  decreti  divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della
presente  legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento,
con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.
  Restano  salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le
stesse  sono  applicabili  a  norma  dell'articolo 20. Restano salvi,
altresi', i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed
al  documento  di  circolazione, ai sensi del testo unico delle norme
sulla  circolazione  stradale,  approvato  con decreto del Presidente
della  Repubblica  15  giugno  1959,  n. 393, e della legge 20 giugno
1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto
si applica il secondo comma dell'articolo 2 del codice penale.
                              Art. 42.
                       (Disposizioni abrogate)

  Sono  abrogati  la  legge 3 maggio 1967, n. 317, gli articoli 4 e 5
della  legge 9 ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, l'articolo
13 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, la legge 24 dicembre 1975, n.
706,  nonche'  ogni  altra disposizione incompatibile con la presente
legge.
                              Art. 43.
                         (Entrata in vigore)

  Le norme di questo Capo entrano in vigore il centottantesimo giorno
dalla  data  della  pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

CAPO II
AGGRAVAMENTO DI PENE E NUOVE DISPOSIZIONI PENALI

                              Art. 44.
 (Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere)

  L'articolo 683 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art. 683. - (Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni
segrete  di  una  delle  Camere).  -  Chiunque, senza autorizzazione,
pubblica  col  mezzo  della stampa, o con un altro dei mezzi indicati
nell'articolo   662,   anche   per   riassunto,  il  contenuto  delle
discussioni  o  delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera
dei  deputati  e'  punito,  qualora  il fatto non costituisca un piu'
grave  reato,  con  l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da
lire centomila a cinquecentomila".
                              Art. 45.
    (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)

  L'articolo 684 del codice penale e sostituito dal seguente:
  "Art.  684.  - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento
penale).  -  Chiunque  pubblica,  in  tutto  o  in  parte,  anche per
riassunto   o   a  guisa  d'informazione,  atti  o  documenti  di  un
procedimento  penale,  di cui sia vietata per legge la pubblicazione,
e'  punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire
centomila a cinquecentomila".
                              Art. 46.
(Indebita pubblicazione di notizie    concernenti   un   procedimento
                               penale)

  L'articolo 685 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  685.  -  (Indebita  pubblicazione  di notizie concernenti un
procedimento  penale).  -  Chiunque  pubblica i nomi dei giudici, con
l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle
deliberazioni   prese  in  un  procedimento  penale,  e'  punito  con
l'arresto   fino   a   quindici   giorni  o  con  l'ammenda  da  lire
cinquantamila a duecentomila".
                              Art. 47.
(Modifica all'articolo 697  del  codice penale in materia di denuncia
                        di armi all'autorita)

  Il  secondo comma dell'articolo 697 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
  "Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano
armi  o  munizioni, omette di farne denuncia all'autorita', e' punito
con   l'arresto  fino  a  due  mesi  o  con  l'ammenda  fino  a  lire
cinquecentomila".
                              Art. 48.
       (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari)

  L'articolo  235 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, modificato
per  effetto  della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.   235.   -  (Omessa  trasmissione  dell'elenco  dei  protesti
cambiari).  -  Il  pubblico  ufficiale  abilitato  a  levare protesti
cambiari  che,  senza  giustificato  motivo,  omette  di  inviare nel
termine  prescritto  al  presidente  del  tribunale  gli  elenchi dei
protesti  cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti,
e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.
  La  stessa  pena  si  applica  al  procuratore del registro che nel
termine  prescritto  non  trasmette  l'elenco  delle dichiarazioni di
rifiuto  di  pagamento  a  norma  dell'articolo  13, secondo comma, o
trasmette un elenco incompleto".
                              Art. 49.
(Modifica  dell'articolo  3  delle  disposizioni  relative al mercato
      mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)

  L'ultimo  comma dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95,  convertito  con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216,
modificato  per  effetto  della  legge  24  dicembre 1975, n. 706, e'
sostituito dal seguente:
  "Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di
societa' o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano
alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio
delle  sue  funzioni  sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni".
                              Art. 50.
(Modifica  dell'articolo  5  delle  disposizioni  relative al mercato
      mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)

  Il  sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95,  convertito  con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216,
modificato  per  effetto  della  legge  24  dicembre 1975, n. 706, e'
sostituito dal seguente:
  "Gli amministratori delle societa' sono puniti con l'arresto fino a
tre  mesi  o  con  l'ammenda  da lire 2 milioni a lire 20 milioni ove
omettano  le  comunicazioni  previste  dal  presente articolo; ove le
eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con
l'ammenda  da  lire  1  milione  a  lire  20  milioni;  ove  eseguano
comunicazioni  false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo
che  il  fatto  non  costituisca  reato piu' grave. Per la violazione
dell'obbligo  di  alienazione  delle  azioni  o  quote  eccedenti  si
applicano  le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del
codice civile".
                              Art. 51.
(Modifica  dell'articolo  17  delle  disposizioni relative al mercato
      mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)

  L'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95,  convertito  con  modificazioni nella legge 7 giugno 1974 n. 216,
modificato  per  effetto  della  legge  24  dicembre 1975, n. 706, e'
sostituito dal seguente:
  "I   soggetti   indicati  nel  primo  comma  che  non  eseguano  le
dichiarazioni  e  comunicazioni  prescritte dal presente articolo nei
termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un
ritardo  non  superiore  a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da
lire  1  milione  a  lire  20  milioni;  ove eseguano dichiarazioni e
comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni".
                              Art. 52.
(Modifica  dell'articolo  18  delle  disposizioni relative al mercato
      mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)

  L'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95,  convertito  con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216,
modificato  per  effetto  della  legge  24  dicembre 1975, n. 706, e'
sostituito dal seguente:
  "L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza
delle  prescrizioni  da  essa  stabilite sono punite con l'ammenda da
lire 4 milioni a lire 40 milioni".

CAPO III
SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

SEZIONE I
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE

                              Art. 53.
               (Sostituzione di pene detentive brevi)

  ((Il  giudice,  nel  pronunciare  la  sentenza  di condanna, quando
ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il
limite  di  due  anni,  puo'  sostituire  tale  pena con quella della
semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite
di  un  anno,  puo'  sostituirla  anche  con la liberta' controllata;
quando  ritiene  di  doverla determinare entro il limite di sei mesi,
puo'  sostituirla  altresi'  con  la  pena  pecuniaria  della  specie
corrispondente.
  La  sostituzione  della  pena  detentiva ha luogo secondo i criteri
indicati  dall'articolo  57.  Per  determinare l'ammontare della pena
pecuniaria  il  giudice individua il valore giornaliero al quale puo'
essere  assoggettato  l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena
detentiva.  Nella  determinazione dell'ammontare di cui al precedente
periodo   il   giudice   tiene   conto  della  condi-zione  economica
complessiva  dell'imputato  e  del  suo  nucleo  familiare. Il valore
giornaliero   non   puo'   essere   inferiore   alla  somma  indicata
dall'articolo  135  del  codice  penale  e non puo' superare di dieci
volte  tale  ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la
pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.))
  Le  norme  del  codice di procedura penale relative al giudizio per
decreto  si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i
reati  perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o
l'ammenda  in  sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono
essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.
  Nei  casi  previsti  dall'articolo 81 del codice penale, quando per
ciascun  reato e' consentita la sostituzione della pena detentiva, si
tiene  conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena
che   dovrebbe  infliggersi  per  il  reato  piu'  grave.  Quando  la
sostituzione  della pena detentiva e' ammissibile soltanto per alcuni
reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo
fine  della  sostituzione,  la  parte di pena per i reati per i quali
opera la sostituzione.(16)
-----------
AGGIORNAMENTO (16)
La  Corte  Costituzionale  con  sentenza 15-29 giugno 1995, n.284 (in
G.U.   1a   s.s.  5/7/1995,  n.28)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  53  della  legge  24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche  al  sistema  penale),  nella  parte  in  cui  non prevede
l'applicabilita'  delle  sanzioni  sostitutive  delle  pene detentive
brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione."
                              Art. 54.
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 14 GIUGNO 1993, N.187))
                              Art. 55.
                          (Semidetenzione)

  La  semidetenzione  comporta  in ogni caso l'obbligo di trascorrere
almeno  dieci  ore  al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati
nel  secondo  comma  dell'articolo  48 della legge 26 luglio 1975, n.
354,  e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune
vicino.  La  determinazione  delle  ore e l'indicazione dell'istituto
sono  effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di
studio del condannato.
  La semidetenzione comporta altresi':
    1)  il  divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed
esplosivi,  anche  se e' stata concessa la relativa autorizzazione di
polizia;
    2) la sospensione della patente di guida;
    3)  il  ritiro  del  passaporto,  nonche'  la  sospensione  della
validita',   ai   fini   dell'espatrio,   di   ogni  altro  documento
equipollente;
    4)  l'obbligo  di  conservare  e  di presentare ad ogni richiesta
degli  organi  di  polizia  e nel termine da essi fissato l'ordinanza
emessa  a  norma  dell'articolo  62  e  l'eventuale  provvedimento di
modifica  delle  modalita' di esecuzione della pena, adottato a norma
dell'articolo 64.
  Durante  il  periodo  di  permanenza negli istituti o nelle sezioni
indicate  nel  primo  comma,  il  condannato e' sottoposto alle norme
della  legge  26  luglio  1975,  n. 354, e del decreto del Presidente
della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, in quanto applicabili.
                               Art. 56
                       (Liberta' controllata)

  La liberta' controllata comporta in ogni caso:
    1)  il  divieto  di  allontanarsi  dal comune di residenza, salvo
autorizzazione  concessa  di  volta  in  volta  ed esclusivamente per
motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;
    2) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore
fissate  compatibilmente  con  gli  impegni di lavoro o di studio del
condannato,  presso  il  locale  ufficio  di pubblica sicurezza o, in
mancanza  di  questo,  presso  il  comando  dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente;
    3)  il  divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed
esplosivi,  anche  se e' stata concessa la relativa autorizzazione di
polizia;
    4) la sospensione della patente di guida;
    5)  il  ritiro  del  passaporto,  nonche'  la  sospensione  della
validita',   ai   fini   dell'espatrio,   di   ogni  altro  documento
equipollente;
    6)  l'obbligo  di  conservare  e  di presentare ad ogni richiesta
degli  organi  di  polizia  e nel termine da essi fissato l'ordinanza
emessa  a  norma  dell'articolo  62  e  l'eventuale  provvedimento di
modifica  delle  modalita' di esecuzione della pena, adottato a norma
dell'articolo 64.
  Nei  confronti  del  condannato  il magistrato di sorveglianza puo'
disporre  che  i  centri  di servizio sociale previsti dalla legge 26
luglio   1975,   n.  354,  svolgano  gli  interventi  idonei  al  suo
reinserimento sociale.
  ((  Nei  confronti  del  condannato  tossicodipendente che abbia in
corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso
una  delle strutture di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l'obbligo di cui
al   numero   2)   del  primo  comma  puo'  essere  sostituito  dalla
attestazione  di  presenza da parte del responsabile della struttura.
))
                              Art. 57.
      (Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio)

  Per   ogni  effetto  giuridico  la  semidetenzione  e  la  liberta'
controllata   si   considerano   come  pena  detentiva  della  specie
corrispondente a quella della pena sostituita.
  La  pena  pecuniaria  si  considera  sempre  come  tale,  anche  se
sostitutiva della pena detentiva.
  Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei
casi in cui e' concessa la sospensione condizionale della pena, e per
qualsiasi  altro  effetto  giuridico,  un  giorno  di  pena detentiva
equivale  a  un  giorno  di semidetenzione o a due giorni di liberta'
controllata.
                              Art. 58.
(Potere discrezionale del giudice   nella   sostituzione  della  pena
                             detentiva)

  Il  giudice,  nei  limiti  fissati  dalla  legge e tenuto conto dei
criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, puo' sostituire
la  pena  detentiva  e  tra  le  pene sostitutive sceglie quella piu'
idonea al reinserimento sociale del condannato.
  Non  puo'  tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che
le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
  Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano
la scelta del tipo di pena erogata.
                              Art. 59.
  (Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva)

  La  pena  detentiva  non  puo'  essere  sostituita nei confronti di
coloro che, essendo stati condannati, con una o piu' sentenze, a pena
detentiva  complessivamente  superiore  a ((tre anni)) di reclusione,
hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.
  La  pena  detentiva,  se  e'  stata comminata per un fatto commesso
nell'ultimo decennio, non puo' essere sostituita:
    a)  nei confronti di coloro che sono stati condannati piu' di due
volte per reati della stessa indole;
    b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta
con precedente condanna, e' stata convertita, a norma del primo comma
dell'articolo  66,  ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata
revocata la concessione del regime di semiliberta';
    c)  nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si
trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della liberta' vigilata
o  alla  misura  di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta
con  provvedimento  definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956,
n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.(22)
----------
AGGIORNAMENTO (22)
La  Corte  Costituzionale  con sentenza 12-18 febbraio 1998, n.16 (in
G.U.   1a   s.s.  25/2/1998,  n.8)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  59  della  legge  24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche  al sistema penale), nella parte in cui non esclude che le
condizioni  soggettive  in  esso  prevedute  per l'applicazione delle
sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni."
                              Art. 60.
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 2003, N.134))
                              Art. 61.
                  (Condanna alla pena sostitutiva)

  Il  giudice,  nel  dispositivo  della  sentenza  di  condanna o del
decreto  penale,  deve  indicare  la  specie  e  la durata della pena
detentiva sostituita con la semidetenzione, la liberta' controllata o
la pena pecuniaria.
                              Art. 62.
(Determinazione delle modalita'  di esecuzione della semidetenzione e
                     della liberta' controllata)

  Il  pubblico  ministero  o  il  pretore competente per l'esecuzione
trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o
alla  liberta' controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di
residenza  del  condannato,  che determina le modalita' di esecuzione
della  pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e
osservando  le  norme  del  capo  II-bis del titolo II della legge 26
luglio 1975, n. 354.
  Quando  il  condannato  svolge un lavoro per il quale la patente di
guida   costituisce   indispensabile   requisito,  il  magistrato  di
sorveglianza   puo'  disciplinare  la  sospensione  in  modo  da  non
ostacolare il lavoro del condannato.
  L'ordinanza con cui sono stabilite le modalita' di esecuzione della
pena  e'  immediatamente  trasmessa  per  l'esecuzione all'ufficio di
pubblica  sicurezza  del  comune  in  cui il condannato risiede o, in
mancanza   di   questo,   al   comando   dell'Arma   dei  carabinieri
territorialmente competente, che procede a norma dell'articolo 63.
  Nel  caso  di  semidetenzione, l'ordinanza e' trasmessa altresi' al
direttore  dell'istituto  penitenziario  cui  il  condannato e' stato
assegnato.
                              Art. 63.
   (Esecuzione della semidetenzione e della liberta' controllata)

  Appena   ricevuta   l'ordinanza   prevista   nel   penultimo  comma
dell'articolo  precedente,  l'organo  di polizia ne consegna copia al
condannato  ingiungendogli  di  attenersi,  a  decorrere  dal  giorno
successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresi' al
ritiro  e  alla  custodia  delle  armi, munizioni ed esplosivi, della
patente  di  guida e del passaporto ed alla apposizione sui documenti
equipollenti  dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio",
limitatamente alla durata della pena.
  Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla
patente  di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte
integrante, sono annotate le modalita' di utilizzazione stabilite dal
magistrato di sorveglianza.
  Cessata  l'esecuzione  della  pena, le cose ritirate e custodite ai
sensi  del  primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di
polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi
dei commi precedenti.
  Di  tutti  gli adempimenti espletati e' redatto processo verbale ed
e'  data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonche'
al  direttore  dell'istituto  o  della sezione presso cui si trova il
condannato alla semidetenzione.
  Se   il   condannato  e'  detenuto  o  internato,  l'ordinanza  del
magistrato   di   sorveglianza   e'   trasmessa  anche  al  direttore
dell'istituto  penitenziario, il quale deve informare anticipatamente
l'organo di polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a
decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.
  Quando  la  localita'  designata  per  l'esecuzione  della  pena e'
diversa  da  quella  in  cui  il  condannato si trova, il termine per
l'inizio  dell'esecuzione  e'  prolungato dei giorni necessari per il
viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 183
del codice di procedura penale.
                              Art. 64.
(Modifica delle modalita'  di esecuzione della semidetenzione e della
                        liberta' controllata)

  Le  prescrizioni  imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62
possono   essere   modificate  dal  magistrato  di  sorveglianza  per
sopravvenuti  motivi  di assoluta necessita', osservando le norme del
capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  La   richiesta   di   modifica   delle  prescrizioni  non  sospende
l'esecuzione  della  pena;  tuttavia  le  prescrizioni,  in  caso  di
assoluta   urgenza,   possono  essere  modificate  con  provvedimento
provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.
  L'ordinanza   che   conclude   il  procedimento  e'  immediatamente
trasmessa  all'organo di polizia o al direttore dell'istituto o della
sezione   competenti   per   il   controllo   sull'adempimento  delle
prescrizioni.  Agli  stessi  organi  sono  trasmessi immediatamente i
provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.
  Non possono essere modificate le prescrizioni di cui ai numeri 1, 3
e 4 dell'articolo 55 e 3, 5 e 6 dell'articolo 56.
                              Art. 65.
(Controllo sull'adempimento   delle   prescrizioni   imposte  con  la
                        sentenza di condanna)

  L'ufficio  di  pubblica  sicurezza  del  luogo in cui il condannato
sconta  la semidetenzione o la liberta' controllata o, in mancanza di
questo,   il   comando  dell'Arma  dei  carabinieri  territorialmente
competente  verifica  periodicamente  che  il condannato adempia alle
prescrizioni   impostegli  e  tiene  un  registro  nominativo  ed  un
fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.
  Nel  fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza
di  condanna,  l'ordinanza  del  magistrato  di  sorveglianza  con le
eventuali  successive  modifiche delle modalita' di esecuzione, copia
della  corrispondenza  con  l'autorita'  giudiziaria  e  con le altre
autorita',  una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne
riportate  e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena.
Si  applicano  al  condannato  alla  semidetenzione  le  norme di cui
all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile
1976, n. 431.
  Il  controllo  sull'osservanza  dell'obbligo  prescritto  dal primo
comma dell'articolo 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto o
della sezione ivi indicata.
                              Art. 66.
(Inosservanza delle prescrizioni  inerenti alla semidetenzione e alla
                        liberta' controllata)

  Quando  e'  violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla
semidetenzione  o  alla liberta' controllata, la restante parte della
pena si converte nella pena detentiva sostituita.
  Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore
dell'istituto o della sezione a cui il condannato e' assegnato devono
informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso
l'ordinanza  prevista  dall'articolo  62,  di  ogni  violazione degli
adempimenti  sui  quali  gli  organi medesimi esercitano i rispettivi
controlli.
  Il  magistrato  di  sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di
sorveglianza,  la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti,
qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo
comma,  provvede con ordinanza, osservate le norme contenute nel capo
II-bis  del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza
e'  trasmessa  al  pubblico  ministero  competente, il quale provvede
mediante ordine di carcerazione.
                              Art. 67.
     (Inapplicabilita' delle misure alternative alla detenzione)

  L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime
di  semiliberta' sono esclusi per il condannato in espiazione di pena
detentiva  per  conversione  effettuata  ai  sensi  del  primo  comma
dell'articolo precedente.((20))
---------
AGGIORNAMENTO (20)
La Corte Costituzionale con sentenza 9-22 aprile 1997, n.109 (in G.U.
1a    s.s.   30/4/1997,   n.18)   ha   dichiarato   "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  67  della  legge  24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche  al  sistema  penale),  nella  parte  in cui si applica ai
condannati minori di eta' al momento della condanna."
                              Art. 68.
(Sospensione dell'esecuzione della  semidetenzione  e  della liberta'
                            controllata)

  L'esecuzione  della  semidetenzione o della liberta' controllata e'
sospesa  in  caso  di  notifica  di  un  ordine  di carcerazione o di
consegna; essa e' altresi' sospesa in caso di arresto in flagranza ai
sensi  degli  articoli  235  e 236 del codice di procedura penale, di
fermo  o  di  cattura del condannato o di applicazione provvisoria di
una misura di sicurezza.
  L'ingiunzione  effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo
comma   dell'articolo  63  nei  confronti  dell'imputato  detenuto  o
internato  non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di
sicurezza  detentive  ne'  il corso della carcerazione preventiva ne'
l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
  Nei  casi  previsti  dal  primo comma il magistrato di sorveglianza
determina  la  durata  residua  della pena sostitutiva e trasmette il
provvedimento   al   direttore  dell'istituto  penitenziario;  questi
informa  anticipatamente  l'organo  di  polizia  della  data  in  cui
riprendera' l'esecuzione della pena sostitutiva.
  La  semidetenzione o la liberta' controllata riprendono a decorrere
dal  giorno  successivo  a  quello  della cessazione della esecuzione
della  pena  detentiva;  si applica la disposizione dell'ultimo comma
dell'articolo 63.
                              Art. 69.
           (Sospensione disposta a favore del condannato)

  Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio
o  alla famiglia, possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti
di   cui  all'articolo  52  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,
sospensioni  della semidetenzione e della liberta' controllata per la
durata  strettamente  necessaria  e  comunque  per  non piu' di sette
giorni per ciascun mese di pena.
  Nel   periodo  della  sospensione  puo'  essere  imposto  l'obbligo
previsto  dal secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura
penale.  Se  il  condannato  viola  le prescrizioni o non si presenta
all'ufficio  di  polizia  indicato  nell'articolo 65 nelle dodici ore
successive   alla  scadenza  del  periodo  di  sospensione,  la  pena
sostitutiva  si  converte in quella sostituita, a norma dell'articolo
66.
  Nei  casi  previsti  dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo
147  del  codice  penale,  quando l'esecuzione della semidetenzione o
della  liberta'  controllata  e'  gia'  iniziata, la sospensione puo'
essere  ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le
modalita' di esecuzione della pena.
  Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 589 del
codice di procedura penale.
                              Art. 70.
                  (Esecuzione di pene concorrenti)

  Quando  contro  la  stessa persona sono state pronunziate, per piu'
reati, una o piu' sentenze di condanna alla pena della semidetenzione
o della liberta' controllata, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni   degli  articoli  da  71  a  80  del  codice  penale  e
dell'articolo 582 del codice di procedura penale.
  Tuttavia,   se   la  pena  detentiva  sostituita  con  la  liberta'
controllata eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica
la  semidetenzione  per  la  parte che eccede tale limite e fino a un
anno.  Oltre  questo  limite  si applica per intero la pena detentiva
sostituita.
  Le  pene  della  semidetenzione  e  della liberta' controllata sono
sempre  eseguite,  nell'ordine,  dopo  le pene detentive; la liberta'
controllata e' eseguita dopo la semidetenzione.
                              Art. 71.
                 (Esecuzione delle pene pecuniarie)

  Alle  pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano
le disposizioni dell'articolo 586 del codice di procedura penale.
                              Art. 72.
                   (Revoca della pena sostitutiva)

  Se  sopravviene una delle condanne previste nell'articolo 59, commi
primo  e secondo, lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva per
un  fatto  commesso  successivamente  alla  sostituzione  della pena,
questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a
norma dell'articolo 66.
  A  tali  fini,  il  cancelliere del giudice dell'esecuzione informa
senza indugio il giudice di sorveglianza competente.
                              Art. 73. 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N.313)) 
                              Art. 74.
               (Iscrizione nel casellario giudiziale)

  Dopo  l'articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito
il seguente:
  "Art.  58-bis.  -  (Iscrizione  nel  casellario  giudiziale). - Nel
casellario  giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di
sorveglianza  relativi  alla  irrogazione  e alla revoca delle misure
alternative alla pena detentiva".
                              Art. 75.
                (Disposizioni relative ai minorenni)

  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  56  non si applicano al
condannato  il  quale,  al  momento  della trasmissione dell'estratto
della  sentenza  di  condanna  prevista  nell'articolo  62, non abbia
compiuto gli anni diciotto.
  In  tal  caso  la liberta' controllata e' eseguita con le modalita'
stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'articolo 47 della legge
26  luglio  1975,  n.  354,  e  le funzioni attribuite agli organi di
polizia dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 68, e 69 sono svolte dallo
ufficio di servizio sociale per minorenni.
                              Art. 76.
                         (Norma transitoria)

  Le norme previste da questo Capo si applicano anche ai procedimenti
penali  pendenti  al  momento  dell'entrata  in vigore della presente
legge.
  La   Corte   di   cassazione  decide  ai  sensi  dell'ultimo  comma
dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

SEZIONE II
APPLICAZIONE DI SANZIONI SOSTITUTIVE SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO

                              Art. 77. 
                 (Ambito e modalita' d'applicazione) 
 
  Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per  la
prima volta le formalita' di apertura del dibattimento,  il  giudice,
quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e  agli  accertamenti
eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per  il
reato  per  cui  procede  la  sanzione  sostitutiva  della   liberta'
controllata o della pena pecuniaria puo' disporre  con  sentenza,  su
richiesta dell'imputato e  con  il  parere  favorevole  del  pubblico
ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con  esclusione
di ogni pena accessoria e misura di  sicurezza,  ad  eccezione  della
confisca nei casi previsti dal secondo comma  dell'articolo  240  del
codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara  estinto
il reato per intervenuta applicazione della sanzione  sostitutiva  su
richiesta dell'imputato. 
  Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva
si osservano le disposizioni della Sezione I di questo Capo. 
  La sentenza produce i soli  effetti  espressamente  previsti  nella
presente Sezione. Contro la sentenza e' ammesso soltanto ricorso  per
cassazione.((5)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1) 
che:" 
Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono  abrogati  gli
articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre  1981  n.  689."  Ha
inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi
le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su
richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689,
se la richiesta medesima e' stata formulata anteriormente all'entrata
in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle 
facolta' previste dall'articolo 247 e dal presente articolo." 
                              Art. 78.
                            (Competenza)

  Sulla  richiesta  formulata  dall'imputato prima dell'emissione del
decreto  di  citazione  a  giudizio,  della  richiesta di citazione a
giudizio  o  dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore
per  i  procedimenti  dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore
negli  altri  casi;  il parere del pubblico ministero e' espresso dal
procuratore della Repubblica.
  Se  la richiesta e' formulata in un momento successivo, provvede il
giudice  del  dibattimento  ed  il  parere  e'  espresso dal pubblico
ministero di udienza.((5))
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1)
che:"
Salvo  quanto  stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli
articoli  77,  78,  79  e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689." Ha
inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi
le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su
richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689,
se la richiesta medesima e' stata formulata anteriormente all'entrata
in  vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle
facolta' previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."
                              Art. 79. 
        (Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento) 
 
  Il giudice puo' procedere ai sensi dell'articolo 77 in ogni stato e
grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato  la  richiesta
di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto.((5)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1) 
che:" 
Salvo quanto stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono  abrogati  gli
articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre  1981  n.  689."  Ha
inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi
le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su
richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689,
se la richiesta medesima e' stata formulata anteriormente all'entrata
in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle 
facolta' previste dall'articolo 247 e dal presente articolo." 
                              Art. 80.
                       (Esclusioni soggettive)

  Il  provvedimento di cui all'articolo 77 non puo' essere emesso nei
confronti di chi in precedenza ne ha gia' beneficiato o nei confronti
di chi ha riportato condanna a pena detentiva.(2)((5))
-----------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale (in G.U. 1a s.s. 22/7/1987, n.30)con sentenza
3-6 luglio 1987, n.267 ha dichirato:"
l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 80 della legge 24 novembre
1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema  penale),  nella parte in cui
esclude  la  reiterabilita'  del  provvedimento previsto dall'art. 77
della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si
legano  con  il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli
gia' ha beneficiato del provvedimento."
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 ha disposto (con l'art. 234 comma 1)
che:"
Salvo  quanto  stabilito dall'articolo 248 comma 4, sono abrogati gli
articoli  77,  78,  79  e 80 della legge 24 novembre 1981 n. 689." Ha
inoltre disposto con l'art.248 comma 4 che:" Continuano ad osservarsi
le disposizioni relative alla applicazione di sanzioni sostitutive su
richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981 n. 689,
se la richiesta medesima e' stata formulata anteriormente all'entrata
in  vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle
facolta' previste dall'articolo 247 e dal presente articolo."
                              Art. 81. 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N.313)) 
                              Art. 82.
               (Esecuzione delle sanzioni sostitutive)

  Per   l'esecuzione  delle  sanzioni  sostitutive  si  applicano  le
disposizioni della Sezione I di questo Capo.
                              Art. 83.
                     (Violazione degli obblighi)

  Colui  il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli
con la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 77 e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
  In  caso  di condanna la pena non puo' essere sostituita a norma di
questo Capo.
                              Art. 84.
                    (Comunicazione all'imputato)

  Quando  per il reato per il quale si procede e' ammessa l'oblazione
o  puo'  trovare applicazione la disposizione prevista dallo articolo
77 ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.
                              Art. 85.
                         (Entrata in vigore)

  Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano anche
ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV
ESTENSIONE DELLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA

                              Art. 86. 
      (Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale) 
 
  Gli articoli 334 e  335  del  codice  penale  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  "Art. 334. - (Sottrazione o danneggiamento  di  cose  sottoposte  a
sequestro disposto nel  corso  di  un  procedimento  penale  o  dalla
autorita' amministrativa). - Chiunque sottrae,  sopprime,  distrugge,
disperde o deteriora una cosa sottoposta  a  sequestro  disposto  nel
corso di un procedimento penale  o  dall'autorita'  amministrativa  e
affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario
di essa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con  la
multa da lire centomila a un milione. 
  Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni  e  la  multa  da
lire  sessantamila  a  lire  seicentomila  se  la   sottrazione,   la
soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono
commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. 
  La pena e' della reclusione da un mese ad un  anno  e  della  multa
fino a lire seicentomila, se il fatto e'  commesso  dal  proprietario
della cosa medesima non affidata alla sua custodia". 
  "Art. 335. - (Violazione colposa di doveri inerenti  alla  custodia
di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un  procedimento
penale  o  dall'autorita'  amministrativa).  -  Chiunque,  avendo  in
custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto  nel  corso  di  un
procedimento penale o dall'autorita'  amministrativa,  per  colpa  ne
cagiona la  distruzione  o  la  dispersione,  ovvero  ne  agevola  la
sottrazione o la soppressione, e' punito con la reclusione fino a sei
mesi o con la multa fino a lire seicentomila". 
                              Art. 87.
(Sottrazione,  distruzione  o  danneggiamento  di  cose  sottoposte a
         pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo)

  Il  terzo  comma  dell'articolo 388 del codice penale e' sostituito
dai seguenti commi:
  "Chiunque  sottrae,  sopprime,  distrugge, disperde o deteriora una
cosa  di  sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno
e con la multa fino a lire seicentomila.
  Si  applicano  la  reclusione  da due mesi a due anni e la multa da
lire  sessantamila  a  lire  seicentomila se il fatto e' commesso dal
proprietario  su  una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione
da  quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione
se  il  fatto  e'  commesso  dal custode al solo scopo di favorire il
proprietario della cosa.
  Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario  o  conservativo  che  indebitamente  rifiuta,  omette  o
ritarda  un  atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a un milione.
  Il colpevole e' punito a querela della persona offesa".
                              Art. 88. 
(Violazione  colposa  dei  doveri  inerenti  alla  custodia  di  cose
  sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo) 
 
  Dopo l'articolo 388 del codice penale e' inserito il seguente: 
  "Art. 388-bis. -  (Violazione  colposa  dei  doveri  inerenti  alla
custodia  di  cose  sottoposte  a  pignoramento  ovvero  a  sequestro
giudiziario o conservativo). - Chiunque, avendo in custodia una  cosa
sottoposta  a  pignoramento  ovvero   a   sequestro   giudiziario   o
conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o  la  dispersione,
ovvero ne agevola la soppressione o  la  sottrazione,  e'  punito,  a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa fino a lire seicentomila". 
                              Art. 89.
                 (Casi di perseguibilita' a querela)

  Dopo l'articolo 493 del codice penale e' inserito il seguente:
  "Art.  493-bis.  - (Casi di perseguibilita' a querela). - I delitti
previsti  dagli  articoli  485 e 486 e quelli previsti dagli articoli
488,  489  e  490,  quando  concernono  una  scrittura  privata, sono
punibili a querela della persona offesa.
  Si  procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al
precedente comma riguardano un testamento olografo".
                              Art. 90.
(Modifica dell'articolo   570   del   codice  penale  in  materia  di
         violazione degli obblighi di assistenza familiare)

  Nell'articolo  570  del  codice  penale  dopo  il  secondo comma e'
inserito il seguente:
  "Il  delitto  e'  punibile a querela della persona offesa salvo nei
casi  previsti  dal  numero  1  e,  quando  il  reato e' commesso nei
confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma".
                              Art. 91.
(Modifica dell'articolo 582 del  codice  penale in materia di lesione
                             personale)

  Il  secondo comma dell'articolo 582 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
  "Se  la  malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non
concorre  alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli
583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima
parte  dell'articolo  577,  il  delitto  e'  punibile a querela della
persona offesa".
                              Art. 92.
(Modifica dell'articolo 590  del  codice penale in materia di lesioni
                         personali colpose)

  L'ultimo  comma  dell'articolo  590 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
  "Il  delitto  e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei
casi  previsti  nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti
commessi   con  violazione  delle  norme  per  la  prevenzione  degli
infortuni  sul  lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale".
                              Art. 93.
(Modifica dell'articolo   627   del   codice  penale  in  materia  di
                     sottrazione di cose comuni)

  Il  primo  comma  dell'articolo 627 del codice penale e' sostituito
dal seguente:
  "Il  comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad
altri  un  profitto,  si impossessa della cosa comune, sottraendola a
chi  la  detiene,  e'  punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione  fino  a  due  anni  o con la multa da lire quarantamila a
quattrocentomila".
                              Art. 94.
                            (Usurpazione)

  L'articolo 631 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  631. - (Usurpazione). - Chiunque, per appropriarsi, in tutto
o  in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini
e'  punito,  a querela della persona offesa, con la reclusione fino a
tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".
                              Art. 95.
    (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi)

  L'articolo 632 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  632.  - (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei
luoghi).  -  Chiunque,  per  procurare  a  se' o ad altri un ingiusto
profitto,  devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprieta' lo stato
dei  luoghi,  e'  punito,  a  querela  della  persona  offesa, con la
reclusione   fino   a   tre   anni   e  con  la  multa  fino  a  lire
quattrocentomila".
                              Art. 96.
(Modifica dell'articolo 636 del codice penale in materia di
introduzione o abbandono di animali   nel   fondo  altrui  e  pascolo
                              abusivo)

  Nell'articolo 636 del codice penale e' aggiunto in fine il seguente
comma:
  "Il delitto e' punibile a querela della persona offesa".
                              Art. 97.
        (Casi di esclusione della perseguibilita' a querela)

  Dopo l'articolo 639 del codice penale e' inserito il seguente:
  "Art.  639-bis.  -  (Casi  di  esclusione  della  perseguibilita' a
querela).  -  Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si
procede  d'ufficio  se  si  tratta di acque, terreni, fondi o edifici
pubblici o destinati ad uso pubblico".
                              Art. 98.
 (Modifica dell'articolo 640 del codice penale in materia di truffa)

  Nell'articolo 640 del codice penale e' aggiunto in fine il seguente
comma:
  "Il  delitto  e' punibile a querela della persona offesa, salvo che
ricorra  taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o
un'altra circostanza aggravante".
                              Art. 99.
                         (Norma transitoria)

  Per  i  reati  perseguibili  a  querela ai sensi delle disposizioni
precedenti,  connessi  prima  del giorno dell'entrata in vigore della
presente  legge,  il  termine  per  presentare la querela decorre dal
giorno  suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie
del fatto costituente reato.
  Se  e'  pendente  il  procedimento,  il  giudice informa la persona
offesa dal reato della facolta' di esercitare il diritto di querela e
il  termine  decorre  dal  giorno  in  cui la persona offesa e' stata
informata.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE PECUNIARIE

                              Art. 100.
(Condizioni  economiche  del reo; valutazione agli effetti della pena
     pecuniaria - Pagamento rateale della multa o della ammenda)

  Dopo l'articolo 133 del codice penale sono inseriti i seguenti:
  "Art.  133-bis.  - (Condizioni economiche del reo; valutazione agli
effetti della pena pecuniaria). - Nella determinazione dell'ammontare
della  multa  o  dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che
dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni
economiche del reo.
  Il  giudice  puo'  aumentare  la  multa o l'ammenda stabilite dalla
legge  sino  al  triplo  o diminuirle sino ad un terzo quando, per le
condizioni  economiche  del  reo,  ritenga  che la misura massima sia
inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa".
  "Art.  133-ter. - (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda). -
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo'
disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che
la  multa  o  l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta.
Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila".
  In  ogni  momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un
unico pagamento".
                              Art. 101.
(Nuovo testo degli articoli 24, 26,  66,  78,  135  e  136 del codice
                               penale)

  Gli  articoli  24,  26,  66,  78,  135,  136 del codice penale sono
sostituiti dai seguenti:
  "Art.  24.  - (Multa). - La pena della multa consiste nel pagamento
allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, ne' superiore
a dieci milioni.
  Per  i  delitti  determinati  da  motivi  di  lucro,  se  la  legge
stabilisce  soltanto  la  pena  della  reclusione,  il  giudice  puo'
aggiungere la multa da lire diecimila a lire quattro milioni".
  "Art.  26.  -  (Ammenda).  -  La  pena  dell'ammenda  consiste  nel
pagamento  allo  Stato  di una somma non inferiore a lire quattromila
ne' superiore a lire due milioni".
  "Art.  66.  - (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di
piu'  circostanze  aggravanti).  -  Se  concorrono  piu'  circostanze
aggravanti,  la  pena da applicare per effetto degli aumenti non puo'
superare  il  triplo  del massimo stabilito dalla legge per il reato,
salvo  che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso
dell'articolo 63, ne' comunque eccedere:
    1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
    2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
    3)  e,  rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se
si  tratta  della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire
sessanta  milioni  o  dodici  milioni  se  il giudice si avvale della
facolta' di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis".
  "Art.  78.  -  (Limiti  degli aumenti delle pene principali). - Nel
caso  di  concorso  di  reati  preveduto dall'articolo 73, la pena da
applicare  a norma dello stesso articolo non puo' essere superiore al
quintuplo  della  piu'  grave  fra  le pene concorrenti, ne' comunque
eccedere:
    1) trenta anni per la reclusione;
    2) sei anni per l'arresto;
    3)  lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda;
ovvero  lire  centoventicinque  milioni  per  la  multa e venticinque
milioni  per  l'ammenda,  se  il  giudice  si  vale della facolta' di
aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis.
    Nel  caso  di  concorso  di  reati preveduto dall'articolo 74, la
durata  delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non puo'
superare  gli  anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite
e' detratta in ogni caso dall'arresto".
  "Art.  135.  - (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). -
Quando,   per  qualsiasi  effetto  giuridico,  si  deve  eseguire  un
ragguaglio  fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo
calcolando  venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire,
di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".
  "Art.  136.  -  (Modalita' di conversione di pene pecuniarie). - Le
pene  della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilita' del
condannato, si convertono a norma di legge".
                              Art. 102. 
                  (Conversione di pene pecuniarie) 
 
  Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per  insolvibilita'
del condannato  si  convertono  nella  liberta'  controllata  per  un
periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. 
  Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia  superiore
ad un milione, la stessa puo'  essere  convertita,  a  richiesta  del
condannato, in lavoro sostitutivo. (18) 
  Il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o  frazione
di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta'
controllata e cinquantamila lire, o frazione di  cinquantamila  lire,
per un giorno di lavoro sostitutivo. (15) ((43)) 
  Il condannato puo' sempre far cessare la pena  sostitutiva  pagando
la multa o l'ammenda, dedotta la  somma  corrispondente  alla  durata
della  liberta'  controllata  scontata  o  del   lavoro   sostitutivo
prestato. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 12-23 dicembre 1994, n.440 (in
G.U.  1a  s.s.  28/12/1994,  n.53)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della  legge  24  novembre
1981, n. 689 (Modifiche  al  sistema  penale),  nella  parte  in  cui
stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene  pecuniarie
non eseguite per insolvibilita'  del  condannato,  il  ragguaglio  ha
luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di  venticinquemila
lire,   anziche'   settantacinquemila    lire,    o    frazione    di
settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta'
controllata". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (18) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 14-21 giugno 1996,  n.206  (in
G.U.  1a  s.s.  26/6/1996,  n.26)  ha  dichiarato   "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 102, secondo comma, della legge 24  novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella  parte  in  cui  non
consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del  condannato,  sia
concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da  convertire  sia
superiore ad un milione". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (43) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 12 gennaio 2012, n. 1 (in
G.U.  1a  s.s.  18/1/2012,  n.  3)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale, sopravvenuta dall'8 agosto 2009, dell'art. 102, terzo
comma, della legge 24 novembre 1981, n.  689  (Modifiche  al  sistema
penale), nella parte  in  cui  stabilisce  che,  agli  effetti  della
conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del
condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione  di
euro 38,  anziche'  euro  250,  o  frazione  di  euro  250,  di  pena
pecuniaria per un giorno di liberta' controllata". 
                              Art. 103.
 (Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie)

  Quando   le   pene   pecuniarie   debbono   essere  convertite  per
insolvibilita'  del  condannato  la durata complessiva della liberta'
controllata  non  puo'  superare  un  anno  e  sei  mesi,  se la pena
convertita  e' quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita
e' quella dell'ammenda.
  La  durata  complessiva del lavoro sostitutivo non puo' superare in
ogni caso i sessanta giorni.
                              Art. 104.
    (Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale)

  Gli  articoli  163, 175 e 237 del codice penale sono sostituiti dai
seguenti:
  "Art.   163.   -  (Sospensione  condizionale  della  pena).  -  Nel
pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un
tempo  non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o
congiunta  alla  pena  detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo
135,  sia  equivalente ad una pena privativa della liberta' personale
per  un  tempo  non  superiore, nel complesso, a due anni, il giudice
puo'  ordinare  che  l'esecuzione  della  pena rimanga sospesa per il
termine di cinque anni se la condanna e' per delitto e di due anni se
la condanna e' per contravvenzione.
  Se  il reato e' stato commesso da un minore degli anni diciotto, la
sospensione   puo'  essere  ordinata  quando  si  infligga  una  pena
restrittiva della liberta' personale non superiore a tre anni, ovvero
una  pena  pecuniaria  che,  sola  o  congiunta alla pena detentiva e
ragguagliata  a  norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena
privativa  della  liberta'  personale per un tempo non superiore, nel
complesso, a tre anni.
  Se  il  reato  e'  stato commesso da persona di eta' superiore agli
anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli
anni settanta, la sospensione puo' essere ordinata quando si infligga
una  pena  restrittiva  della  liberta' personale non superiore a due
anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
pena   detentiva  e  ragguagliata  a  norma  dell'articolo  135,  sia
equivalente  ad  una  pena  privativa della liberta' personale per un
tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi".
  "Art.  175.  -  (Non  menzione  della  condanna nel certificato del
casellario giudiziale). - Se, con una prima condanna, e' inflitta una
pena  detentiva  non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria
non   superiore  a  un  milione,  il  giudice,  avuto  riguardo  alle
circostanze indicate nell'articolo 133, puo' ordinare in sentenza che
non  sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale,  spedito  a  richiesta  di  privati,  non  per ragione di
diritto elettorale.
  La non menzione della condanna puo' essere altresi' concessa quando
e'  inflitta  congiuntamente  una  pena detentiva non superiore a due
anni  ed  una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo
135  e  cumulata  alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il
condannato  della  liberta'  personale  per  un tempo non superiore a
trenta mesi.
  Se  il  condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di
non fare menzione della condanna precedente e' revocato.
  Le  disposizioni  di  questo  articolo non si applicano quando alla
condanna conseguono pene accessorie".
  "Art.  237.  - (Cauzione di buona condotta). - La cauzione di buona
condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende,
di  una somma non inferiore a lire duecentomila, ne' superiore a lire
quattro milioni.
  In  luogo  del  deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia
mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
  La  durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a un
anno, ne' superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione
fu prestata".
                              Art. 105.
                        (Lavoro sostitutivo)

  Il  lavoro  sostitutivo  consiste nella prestazione di un'attivita'
non  retribuita,  a favore della collettivita', da svolgere presso lo
Stato,   le   regioni,   le   province,  i  comuni,  o  presso  enti,
organizzazioni  o  corpi  di assistenza, di istruzione, di protezione
civile  e  di  tutela  dell'ambiente  naturale  o  di  incremento del
patrimonio  forestale,  previa stipulazione, ove occorra, di speciali
convenzioni  da  parte  del Ministero di grazia e giustizia, che puo'
delegare il magistrato di sorveglianza.
  Tale  attivita'  si  svolge  nell'ambito  della provincia in cui il
condannato   ha   la  residenza,  per  una  giornata  lavorativa  per
settimana,  salvo  che  il condannato chieda di essere ammesso ad una
maggiore frequenza settimanale.
                              Art. 106.
                   (Esecuzione di pene pecuniarie)

  L'articolo  586  del  codice  di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  586. - (Esecuzione di pene pecuniarie). - Le condanne a pene
pecuniarie  sono  eseguite  nei  modi  stabiliti  dalle  leggi  e dai
regolamenti.
  Per  l'esecuzione  delle  pene  pecuniarie  pagabili ratealmente si
osservano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ma l'avviso
di  pagamento  e il precetto debbono indicare l'importo e la scadenza
delle singole rate.
  Per  le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617 e
618.
  Se  si  tratta di pena pecuniaria applicata con decreto di condanna
emesso  dal pretore, assieme al decreto e' notificato il precetto con
cui  si  ingiunge  di pagare la multa o l'ammenda inflitta e le spese
del  procedimento  entro i cinque giorni successivi alla scadenza del
termine  per  proporre  opposizione;  ovvero, limitatamente alle pene
pecuniarie  per  le  quali  sia  stato disposto il pagamento rateale,
entro  i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata,
sempre che l'opposizione stessa non sia stata proposta.
  Quando sia decorso inutilmente il tempo fissato nel precetto per il
pagamento  della  pena  rateale,  il  pubblico ministero o il pretore
ordina   la   conversione   della   pena   pecuniaria  per  la  parte
corrispondente.
  Quando   sono   accertate  la  mancanza  di  pagamento  della  pena
pecuniaria  e  l'insolvibilita'  del  condannato e, se ne e' il caso,
della   persona  civilmente  obbligata  per  l'ammenda,  il  pubblico
ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria.
  Se  l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento del pubblico
ministero   o   del   pretore,   si   applica  il  secondo  capoverso
dell'articolo 582 senza effetto sospensivo".
                              Art. 107.
(Determinazione  delle modalita' di esecuzione delle pene conseguenti
            alla conversione della multa o dell'ammenda)

  Il  pubblico  ministero  o  il  pretore competente per l'esecuzione
trasmette   copia   del   provvedimento  di  conversione  della  pena
pecuniaria  al  magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del
condannato.
  Il  magistrato  di  sorveglianza,  sentito  il  condannato  stesso,
dispone  l'applicazione  della  liberta'  controllata o lo ammette al
lavoro  sostitutivo;  determina  altresi'  le modalita' di esecuzione
della liberta' controllata a norma dell'articolo 62.
  Il  magistrato di sorveglianza determina le modalita' di esecuzione
del  lavoro  sostitutivo  e ne fissa il termine iniziale, sentito ove
occorra  il  servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro,
di  studio,  di  famiglia e di salute del condannato ed osservando le
disposizioni  del  capo  II-bis  del  titolo II della legge 26 luglio
1975, n. 354.
  L'ordinanza  con  cui sono stabilite le modalita' di esecuzione del
lavoro   sostitutivo   e'  immediatamente  trasmessa  all'ufficio  di
pubblica  sicurezza  del  comune  in  cui il condannato risiede o, in
mancanza   di   questo,   al   comando   dell'Arma   dei  carabinieri
territorialmente competente.
  Si  applicano  al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli
64, 65, 68 e 69.
                              Art. 108.
(Inosservanza delle  prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla
              conversione della multa o della ammenda)

  Quando  e'  violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla
liberta'   controllata,   ivi  comprese  quelle  inerenti  al  lavoro
sostitutivo,  conseguenti  alla  conversione  di  pene pecuniarie, la
parte  di  liberta'  controllata  o  di lavoro sostitutivo non ancora
eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto,
a   seconda   della  specie  della  pena  pecuniaria  originariamente
inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 67.
  Gli  ufficiali  e  gli  agenti  della  polizia  giudiziaria  devono
informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso
la  ordinanza  prevista dall'articolo 107 di ogni violazione da parte
del condannato delle prescrizioni impostegli.
  Il  magistrato  di  sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di
sorveglianza,  la  quale,  compiuti ove occorra sommari accertamenti,
provvede  con  ordinanza  alla  conversione prevista dal primo comma,
osservate  le  disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge
26  luglio  1975,  n. 354. L'ordinanza di conversione e' trasmessa al
pubblico  ministero  competente, il quale provvede mediante ordine di
carcerazione.
                              Art. 109.
         (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie)

 Dopo l'articolo 388-bis del codice penale e' inserito il seguente:
  "Art.   388-ter.   -   (Mancata   esecuzione   dolosa  di  sanzioni
pecuniarie).  - Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o
di  una  ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie,
sui  propri  o  sugli  altrui  beni,  atti  simulati o fraudolenti, o
commette  allo  stesso  scopo  altri  fatti  fraudolenti,  e' punito,
qualora  non  ottemperi  nei  termini  all'ingiunzione  di  pagamento
contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni".
                              Art. 110.
                       (Abrogazione di norma)

  E' abrogato l'articolo 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
                              Art. 111.
                     (Disposizioni transitorie)

  Le  norme  sulla  conversione delle pene pecuniarie si applicano ai
reati  commessi  successivamente all'entrata in vigore della presente
legge.
  In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, la
pena  della  multa  inflitta,  anche  congiuntamente  a  quella della
reclusione,  per  reati  commessi prima della entrata in vigore della
presente  legge,  si  estingue  col decorso del termine di dieci anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la
sentenza  di  condanna  e  divenuta irrevocabile successivamente alla
data  di  entrata in vigore della presente legge, la pena della multa
si  estingue  col  decorso  di  dieci anni dal passaggio in giudicato
della sentenza.
                              Art. 112.
                        (Perdono giudiziale)

  L'articolo  19  del  regio  decreto-legge  20 luglio 1934, n. 1404,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  19.  -  (Perdono  giudiziale). - Se per il reato commesso da
minore  degli  anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che
si  possa applicare una pena restrittiva della liberta' personale non
superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire
tre  milioni,  anche  se  congiunta  a  detta pena, puo' applicare il
perdono  giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia
nel giudizio".
                              Art. 113.
                   (Aumento delle pene pecuniarie)

  Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale
o  dalle leggi speciali, nonche' le sanzioni pecuniarie comminate per
le  infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per
effetto  della  legge  12  luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per
cinque.
  Sono  altresi' moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate
per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947
e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.
  Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in
vigore  dopo  la  legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre
1970 sono moltiplicate per tre.
  Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo
il  31  dicembre  1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle
leggi  in  materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette
sugli affari, sono moltiplicate per due.
  Quando,  tenuto  conto degli aumenti previsti nei commi precedenti,
la  legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire
quattromila  o  nel  massimo a lire diecimila, i limiti edittali sono
elevati    rispettivamente    a    lire    diecimila    e    a   lire
venticinquemila.((4))
------------
AGGIORNAMENTO (4)
La  L. 24 marzo 1989, n.122 (in G.U. 6/4/1989, n.80) ha disposto (con
l'art.20 comma 3) che:"
La  disposizione  risultante  dal combinato disposto dell'articolo 11
della  legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli articoli 113 e 114 della
legge  24  novembre  1981, n. 689, in relazione alla disposizione del
quarto  comma  del  citato  articolo 11, deve essere interpretata nel
senso  che  la  somma  di  lire  5.000  era dovuta soltanto fino alla
vigenza  delle sanzioni edittali previste prima degli aumenti operati
dagli stessi articolo 113 e 114."
                              Art. 114.
         (Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie)

  Le  disposizioni  dell'articolo  precedente si applicano a tutte le
sanzioni  amministrative  pecuniarie  originariamente  previste  come
sanzioni penali.
  Le  altre  sanzioni  amministrative pecuniarie inferiori nel minimo
((a   euro   20))   o   nel  massimo  ((a  euro  50))  sono  elevate,
rispettivamente, ((a euro 20)) e ((a euro 50)).
  Le  disposizioni  dei  precedenti  commi  si  applicano  anche alle
violazioni finanziarie.(4)
-----------
AGGIORNAMENTO (4)
La  L. 24 marzo 1989, n.122 (in G.U. 6/4/1989, n.80) ha disposto (con
l'art.22  comma  3)  che:"La  disposizione  risultante  dal combinato
disposto dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli
articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione
alla  disposizione  del  quarto  comma  del  citato articolo 11, deve
essere  interpretata  nel senso che la somma di lire 5.000 era dovuta
soltanto  fino  alla  vigenza  delle sanzioni edittali previste prima
degli aumenti operati dagli stessi articolo 113 e 114."
                              Art. 115.
                        (Pene proporzionali)

  Le disposizioni degli articoli 113 e 114 non si applicano alle pene
e  sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse
o della pena base che viene assunta per la loro determinazione non e'
fissato direttamente dalla legge ma e' diversamente stabilito.
                              Art. 116. 
      (Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale) 
 
  Gli articoli 196 e  197  del  codice  penale  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  "Art. 196. -  (Obbligazione  civile  per  le  multe  e  le  ammende
inflitte a persona dipendente).  -  Nei  reati  commessi  da  chi  e'
soggetto all'altrui autorita',  direzione  o  vigilanza,  la  persona
rivestita dell'autorita', o incaricata della direzione  o  vigilanza,
e' obbligata, in caso di insolvibilita' del condannato, al  pagamento
di una somma pari all'ammontare della multa o  dell'ammenda  inflitta
al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era
tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente. 
  Qualora la persona preposta risulti insolvibile,  si  applicano  al
condannato le disposizioni dell'articolo 136". 
  "Art. 197. - (Obbligazione civile delle persone giuridiche  per  il
pagamento delle multe  e  delle  ammende).  -  Gli  enti  forniti  di
personalita' giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le  province
ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne
abbia la rappresentanza, o  l'amministrazione,  o  sia  con  essi  in
rapporto  di  dipendenza,  e  si  tratti  di  reato  che  costituisca
violazione  degli  obblighi  inerenti  alla  qualita'  rivestita  dal
colpevole,  ovvero  sia   commesso   nell'interesse   della   persona
giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilita' del
condannato,  di  una  somma  pari   all'ammontare   della   multa   o
dell'ammenda inflitta. 
  Se tale obbligazione non puo' essere  adempiuta,  si  applicano  al
condannato le disposizioni dell'articolo 136". 
                              Art. 117.
     (Persona civilmente obbligata per l'ammenda e per la multa)

  Tutte  le disposizioni processuali relative alla persona civilmente
obbligata  per  l'ammenda  si  intendono  riferite anche alla persona
civilmente obbligata per la multa.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, OBLAZIONE,
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E CONFISCA

                              Art. 118.
(Modifiche dell'articolo 19  del  codice  penale,  in materia di pene
                        accessorie - Specie)

  I   primi  due  commi  dell'articolo  19  del  codice  penale  sono
sostituiti dai seguenti:
  "Le pene accessorie per i delitti sono:
    1) l'interdizione dai pubblici uffici;
    2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
    3) l'interdizione legale;
    4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese;
    5) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;
    6)  la  decadenza  o la sospensione dall'esercizio della potesta'
dei genitori.
  Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
    1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
    2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese".
                              Art. 119.
(Modifiche dell'articolo 32   del   codice   penale   in  materia  di
                        interdizione legale)

  Il  secondo  ed  il  terzo comma dell'articolo 32 del codice penale
sono sostituiti dai seguenti:
  "La   condanna  all'ergastolo  importa  anche  la  decadenza  dalla
potesta' dei genitori.
  Il  condannato  alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque
anni e', durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna
produce  altresi',  durante  la  pena,  la sospensione dall'esercizio
della   potesta'   dei   genitori,  salvo  che  il  giudice  disponga
altrimenti".
                              Art. 120.
(Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle  persone  giuridiche e delle imprese e di incapacita'
           di contrattare con la pubblica amministrazione)

  Dopo  l'articolo  32  del  codice  penale  sono inseriti i seguenti
articoli:
  "Art.  32-bis.  -  (Interdizione  temporanea dagli uffici direttivi
delle  persone  giuridiche  e  delle imprese). - L'interdizione dagli
uffici  direttivi  delle  persone giuridiche e delle imprese priva il
condannato  della  capacita'  di  esercitare, durante l'interdizione,
l'ufficio   di   amministratore,  sindaco,  liquidatore  e  direttore
generale,  nonche'  ogni  altro  ufficio con potere di rappresentanza
della persona giuridica o dell'imprenditore.
  Essa  consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei
mesi  per  delitti  commessi  con  abuso  dei poteri o violazione dei
doveri inerenti all'ufficio".
  "Art.  32-ter.  -  (Incapacita'  di  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione).  -  L'incapacita'  di  contrattare  con la pubblica
amministrazione  importa  il  divieto  di concludere contratti con la
pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un
pubblico servizio.
  Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a tre
anni".
  "Art.  32-quater.  -  (Casi  nei  quali  alla  condanna consegue la
incapacita'  di  contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni
condanna  per  i  delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320,
321,  353, 355, 356, 416, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del capoverso,
commessi  a  causa  o  in  occasione  dell'esercizio  di un'attivita'
imprenditoriale, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione".
                              Art. 121.
(Modifica dell'articolo 33  del  codice penale in materia di condanna
                        per delitto colposo)

  Il primo comma dell'articolo 33 del codice penale e' sostituito dal
seguente:
  "Le   disposizioni   dell'articolo   29  e  del  secondo  capoverso
dell'articolo  32  non  si applicano nel caso di condanna per delitto
colposo".
                              Art. 122.
(Decadenza dalla potesta' dei genitori    e   sospensione   dal   suo
                             esercizio)

  L'articolo 34 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  34.  -  (Decadenza dalla potesta' dei genitori e sospensione
dall'esercizio  di  essa).  -  La legge determina i casi nei quali la
condanna importa la decadenza dalla potesta' dei genitori.
  La  condanna  per  delitti  commessi  con  abuso della potesta' dei
genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo
di tempo pari al doppio della pena inflitta.
  La   decadenza   dalla  potesta'  dei  genitori  importa  anche  la
privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio
in  forza  della  potesta' di cui al titolo IX del libro I del codice
civile.
  La  sospensione  dall'esercizio della potesta' dei genitori importa
anche  l'incapacita' di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi
diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme
del titolo IX del libro I del codice civile".
                              Art. 123. 
(Sospensione dall'esercizio  degli  uffici  direttivi  delle  persone
                     giuridiche e delle imprese) 
 
  Dopo l'articolo 35 del codice penale e' inserito il seguente: 
  "Art. 35-bis. - (Sospensione dall'esercizio degli uffici  direttivi
delle  persone  giuridiche  e  delle  imprese).  -   La   sospensione
dall'esercizio degli uffici  direttivi  delle  persone  giuridiche  e
delle imprese priva il  condannato  della  capacita'  di  esercitare,
durante  la  sospensione,  l'ufficio  di   amministratore,   sindaco,
liquidatore e direttore generale,  nonche'  ogni  altro  ufficio  con
potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. 
  Essa non puo' avere una durata  inferiore  a  quindici  giorni  ne'
superiore a due anni e consegue  ad  ogni  condanna  all'arresto  per
contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri
inerenti all'ufficio". 
                              Art. 124.
            (Applicazione provvisoria di pene accessorie)

  L'articolo 140 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  140.  -  (Applicazione provvisoria di pene accessorie). - Il
giudice,  durante  la  istruzione,  nei  procedimenti per reati per i
quali,   in   caso  di  condanna,  puo'  essere  applicata  una  pena
accessoria,  puo'  disporne  in via provvisoria l'applicazione quando
sussistano  specificate,  inderogabili  esigenze  istruttorie  o  sia
necessario   impedire  che  il  reato  venga  portato  a  conseguenze
ulteriori.
  L'interdizione   dai   pubblici   uffici   puo'   essere  applicata
provvisoriamente  solo  nei procedimenti per reati commessi con abuso
dei  poteri  o  con  violazione  dei  doveri  inerenti a una pubblica
funzione  o  ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati
nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.
  La  sospensione  provvisoria  non  si  applica agli uffici elettivi
ricoperti per diretta investitura popolare.
  La pena accessoria provvisoriamente applicata non puo' avere durata
superiore  alla meta' della durata massima prevista dalla legge ed e'
computata   nella  durata  della  pena  accessoria  conseguente  alla
condanna".
                              Art. 125.
(Modifica dell'articolo   157   del   codice  penale  in  materia  di
           prescrizione e tempo necessario a prescrivere)

  Il  numero 6 del primo comma dell'articolo 157 del codice penale e'
sostituito dal seguente:
  "6)  in  due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge
stabilisce la pena dell'ammenda".
                              Art. 126.
    (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative)

  Dopo l'articolo 162 del codice penale e' inserito il seguente:
  "Art.  162-bis.  - (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene
alternative).   -   Nelle  contravvenzioni  per  le  quali  la  legge
stabilisce  la  pena  alternativa  dell'arresto  o  dell'ammenda,  il
contravventore  puo' essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del
dibattimento,  ovvero  prima  del  decreto  di  condanna,  una  somma
corrispondente  alla  meta'  del massimo dell'ammenda stabilita dalla
legge   per   la   contravvenzione   commessa   oltre  le  spese  del
procedimento.
  Con  la  domanda  di oblazione il contravventore deve depositare la
somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda.
  L'oblazione  non  e'  ammessa  quando ricorrono i casi previsti dal
terzo  capoverso  dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo
105, ne' quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato
eliminabili da parte del contravventore.
  In  ogni  altro  caso  il  giudice puo' respingere con ordinanza la
domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravita' del fatto.
  La domanda puo' essere riproposta sino all'inizio della discussione
finale del dibattimento di primo grado.
  Il  pagamento  delle  somme indicate nella prima parte del presente
articolo estingue il reato".
                              Art. 127.
                       (Applicazione di norme)

  Le   disposizioni   dell'articolo  162-bis  del  codice  penale  si
applicano  anche  ai  reati indicati nelle lettere f), h), i), n) del
primo comma dell'articolo 34.
                              Art. 128.
                      (Obblighi del condannato)

  L'articolo 165 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.   165.   -   (Obblighi  del  condannato).  -  La  sospensione
condizionale  della  pena  puo'  essere  subordinata  all'adempimento
dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a
titolo   di  risarcimento  del  danno  o  provvisoriamente  assegnata
sull'ammontare  di  esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo
di riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata, salvo che
la  legge  disponga  altrimenti,  all'eliminazione  delle conseguenze
dannose  o  pericolose  del  reato, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.
  La  sospensione  condizionale  della  pena,  quando  e'  concessa a
persona   che   ne   ha   gia'  usufruito,  deve  essere  subordinata
all'adempimento  di uno degli obblighi previsti nel comma precedente,
salvo che cio' sia impossibile.
  Il  giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli
obblighi devono essere adempiuti".
                              Art. 129.
                  (Inosservanza di pene accessorie)

  L'articolo 389 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.  389. - (Inosservanza di pene accessorie). - Chiunque, avendo
riportato   una   condanna  da  cui  consegue  una  pena  accessoria,
trasgredisce  agli  obblighi  o  ai  divieti inerenti a tale pena, e'
punito con la reclusione da due a sei mesi.
  La  stessa  pena  si  applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai
divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata".
                              Art. 130.
(Modifiche  dell'articolo  200  del  codice  di  procedura  penale in
      materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio)

  Dopo  il  primo  comma  dell'articolo  200  del codice di procedura
penale e' inserito il seguente:
  "L'impugnazione   dell'ordinanza   che   decide  sulla  domanda  di
oblazione  puo' essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la
sentenza".
                              Art. 131.
(Applicazione provvisoria di pene   accessorie   o   di   misure   di
                             sicurezza)

  L'articolo  301  del  codice  di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  301.  -  (Applicazione  provvisoria  di pene accessorie o di
misure   di  sicurezza).  -  L'applicazione  provvisoria  delle  pene
accessorie, nei casi consentiti dalla legge, e' disposta dal giudice,
anche   d'ufficio,   con   decreto   motivato,   in  qualunque  stato
dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non
e'  possibile,  dopo  la  emissione  di  un  mandato.  Il  decreto e'
immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione.
  Le  stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria
delle misure di sicurezza.
  Contro   il   provvedimento  del  giudice  istruttore  che  dispone
l'applicazione  provvisoria  della  pena accessoria o della misura di
sicurezza  o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il
procuratore  della  Repubblica,  il procuratore generale e l'imputato
possono proporre appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte
di appello.
  Contro  il  provvedimento  emesso  dalla  sezione  istruttoria puo'
essere proposto ricorsa per cassazione.
  L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".
                              Art. 132.
(Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in
materia di provvedimenti   per  l'applicazione  provvisoria  di  pene
                accessorie o di misure di sicurezza)

  Dopo  l'ultimo  comma  dell'articolo  400  del  codice di procedura
penale sono aggiunti i seguenti commi:
  "Si  applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo
comma  dell'articolo  301; contro il provvedimento emesso dal pretore
l'appello  e'  proposto  dinanzi  al  giudice  istruttore;  contro la
decisione  emessa  dal  giudice  istruttore  in grado di appello puo'
essere proposto ricorso per cassazione.
  L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".
                              Art. 133.
           (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza)

  L'articolo  485  del  codice  di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  485. - (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). - Il
giudice,  quando  abbia  disposto  una misura di sicurezza, puo', nei
casi consentiti dall'articolo 206 del codice penale, ordinarne con la
sentenza la provvisoria esecuzione.
  La   sentenza   e'  impugnabile  anche  per  il  capo  che  dispone
l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione
non ne sospende l'esecuzione".
                              Art. 134. 
                (Appello contro sentenze del pretore) 
 
  L'articolo 512 del codice di procedura  penale  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Art. 512. (Appello contro  sentenze  del  pretore).  -  Contro  le
sentenze del pretore possono appellare al tribunale: 
    1)  l'imputato  nel  caso  di  condanna   per   delitto   o   per
contravvenzione punita con pena alternativa o per  la  quale  non  e'
ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore
abituale o professionale; 
    2) l'imputato  nel  caso  di  proscioglimento  da  delitto  o  da
contravvenzione  per  la  quale   la   legge   stabilisce   la   pena
dell'arresto,  qualora  il  proscioglimento   sia   pronunciato   per
estinzione del reato  a  seguito  di  giudizio  di  comparazione  tra
circostanze o per  insufficienza  di  prove  o  per  concessione  del
perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile
o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato,  se
e' stata applicata  o  puo',  con  provvedimento  successivo,  essere
applicata una misura di sicurezza; 
    3) il rappresentante  del  pubblico  ministero  nel  dibattimento
davanti al pretore e il procuratore  della  Repubblica  nel  caso  di
proscioglimento,  se  l'imputazione  riguardava  un  delitto  o   una
contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso  di  condanna  per
delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o  per
la quale non e' ammessa l'oblazione". 
                              Art. 135.
   (Appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise)

  L'articolo  513  del  codice  di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  513.  - (Appello contro sentenze del tribunale e della corte
di  assise).  -  Contro  le  sentenze  del tribunale e della corte di
assise  possono  appellare,  rispettivamente, alla corte di appello e
alla  corte  di  assise  di  appello,  salvo  che  la  legge disponga
altrimenti:
    1)   l'imputato   nel   caso   di  condanna  per  delitto  o  per
contravvenzione  punita  con  pena  alternativa o per la quale non e'
ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore
abituale o professionale;
    2)  l'imputato  nel  caso  di  proscioglimento  da  delitto  o da
contravvenzione   per   la   quale   la   legge  stabilisce  la  pena
dell'arresto,   qualora   il   proscioglimento  sia  pronunziato  per
estinzione  del  reato  a  seguito  di  giudizio  di comparazione tra
circostanze  o  per  insufficienza  di prove o per perdono giudiziale
ovvero  perche'  si tratta di persona non imputabile o di persona non
punibile  perche'  il  fatto  non  costituisce  reato,  se  e'  stata
applicata  o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una
misura di sicurezza;
    3)  il  procuratore  della  Repubblica  e il procuratore generale
presso  la  corte  di  appello  nel  caso  di  proscioglimento, se la
imputazione  riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con
l'arresto,   e   nel   caso   di  condanna  per  delitto  ovvero  per
contravvenzione  punita  con  pena  alternativa o per la quale non e'
ammessa la oblazione".
                              Art. 136. 
(Modifiche dell'articolo  522  del  codice  di  procedura  penale  in
                  materia di questioni di nullita') 
 
  All'articolo 522 del codice di procedura penale e' aggiunto in fine
il seguente comma: 
  "Quando il giudice  di  primo  grado  ha  respinto  la  domanda  di
oblazione,  il  giudice  di  appello,  se  riconosce   erronea   tale
decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un
termine massimo non superiore a dieci giorni per il  pagamento  delle
somme dovute. Se il pagamento avviene  nel  termine,  il  giudice  di
appello pronuncia sentenza di proscioglimento". 
                              Art. 137.
(Modifiche  dell'articolo  604  del  codice  di  procedura  penale in
        materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario)

  Nell'articolo  604 del codice di procedura penale, al capoverso del
numero   1,  dopo  le  parole:  "Non  sono  iscritti  nel  casellario
giudiziale:   le   sentenze  e  i  decreti  di  condanna  concernenti
contravvenzioni  per  le  quali  e'  ammessa  la  definizione  in via
amministrativa  o l'oblazione, salvo che", sono inserite le seguenti:
"si   tratti  di  contravvenzioni  punite  con  la  pena  alternativa
dell'arresto o dell'ammenda o che".
                              Art. 138.
(Modifiche alle   disposizioni  di  attuazione,  di  coordinamento  e
             transitorie del codice di procedura penale)

  Dopo  l'articolo  48 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602,
sono inseriti i seguenti articoli:
  "Art.  48-bis.  -  Quando  sono  state sequestrate cose che possono
essere  restituite  previa  esecuzione di specifiche prescrizioni, il
giudice,   se  l'interessato  consente,  ne  ordina  la  restituzione
impartendo  le prescrizioni del caso ed imponendo una idonea cauzione
o  malleveria  a  garanzia  della  esecuzione  delle prescrizioni nel
termine stabilito.
  Scaduto  il  termine,  se  le  prescrizioni  non sono adempiute, il
giudice provvede ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 345 del
codice di procedura penale".
  "Art.   48-ter.   -   Nei   casi   previsti  dall'ultimo  capoverso
dell'articolo  345 e dal primo capoverso dell'articolo 625 del codice
di  procedura  penale,  il giudice, prima di ordinare la vendita o la
distruzione  delle cose sequestrate, dispone, osservate le formalita'
di  cui  agli  articoli  304-bis  e  304-ter  del codice di prosedura
penale,  il  prelievo  di campioni, quando cio' e' possibile ed utile
per l'ulteriore corso del procedimento".
                              Art. 139.
(Modifica dell'articolo 116 delle norme sugli assegni bancari,
circolari e su titoli  speciali  dell'istituto  di  emissione,  e dei
                   Banchi di Napoli e di Sicilia)

  Nell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dopo
il primo comma e' inserito il seguente:
  "Nei  casi  piu' gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei
numeri   1  e  2  del  comma  precedente  importa,  indipendentemente
dall'applicazione    dell'articolo   69   del   codice   penale,   la
pubblicazione  della  sentenza  di  condanna e il divieto di emettere
assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni".
                              Art. 140.
(Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari,
circolari e su titoli  speciali  dell'istituto  di  emissione,  e dei
                   Banchi di Napoli e di Sicilia)

  Dopo l'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e'
inserito il seguente:
  "Art.  116-bis  -  Chiunque,  avendo  riportato  la pena accessoria
prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa
inerenti e' punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai
sensi dell'articolo 389 del codice penale.
  Si  applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire
centomila  a lire due milioni, a chi, violando il divieto di emettere
assegni  bancari  e  postali,  commette  uno dei delitti previsti dai
numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente.
  La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di
emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni".
                              Art. 141.
(Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni
bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e
                 dei Banchi di Napoli e di Sicilia)

  Dopo  l'articolo  123  del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736,
sono inseriti i seguenti articoli:
  "Art.  124. - All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o
postale  il  dipendente  responsabile fa sottoscrivere al richiedente
una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non e' interdetto
dall'emissione di assegni bancari o postali.
  Il richiedente che dichiara il falso e' punito con la reclusione da
sei mesi a due anni".
  "Art.  125. - Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario
o   postale   senza   farsi   rilasciare  la  dichiarazione  prevista
nell'articolo precedente e' punito, salvo che il fatto costituisca un
piu'  grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da
lire duecentomila a lire cinquecentomila.
  Il  dipendente  che consegna moduli di assegno bancario o postale a
chi  abbia  dichiarato  di essere stato interdetto dalla emissione di
assegni  bancari o postali, e' punito, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni".
                              Art. 142. 
 (Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale) 
 
  Dopo l'articolo 80 del testo unico delle norme  sulla  circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15
giugno 1959, n.  393,  modificato  dall'articolo  2  della  legge  14
febbraio 1974, n. 62, sono inseriti i seguenti articoli: 
  "Art. 80-bis. - (Confisca  e  sequestro  del  veicolo).  -  Con  la
sentenza  di  condanna  per  i  reati  previsti  dal  dodicesimo   al
quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice  ordina  la
confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al
reato. 
  L'autorita' giudiziaria competente e, in caso di  flagranza,  anche
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al
sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale". 
  "Art. 80-ter. - (Pena accessoria). - Con la  sentenza  di  condanna
per il reato  previsto  dal  dodicesimo  comma  dell'articolo  80  il
giudice, quando non sia possibile ordinare la confisca  del  veicolo,
dispone la sospensione della patente di guida del condannato  per  la
stessa durata della pena principale". 
                              Art. 143. 
(Disposizioni  aggiuntive   alla   legge   sulla   disciplina   degli
                 stupefacenti e sostanze psicotrope) 
 
  Dopo l'articolo 80  della  legge  22  dicembre  1975,  n.  685,  e'
inserito il seguente: 
  "Art. 80-bis. - (Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice
e confiscabili dal Ministro della sanita'). - Le sostanze  confiscate
e  quelle  da  confiscare  in  base  all'articolo   precedente   sono
immediatamente versate al Ministero della sanita'". 
                              Art. 144.
(Modifica alla legge recante   norme   per   la  tutela  delle  acque
                         dall'inquinamento)

  Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319,
e'  aggiunto  in  fine  il  seguente periodo: "La condanna importa la
incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione".
                              Art. 145.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N.148))
                              Art. 146. 
                      (Norma di coordinamento) 
 
  Ogniqualvolta  nel  codice  penale  o  in   altre   leggi   ricorre
l'espressione "patria potesta'",  la  medesima  e'  sostituita  dalla
espressione "potesta' dei genitori". 
                              Art. 147.
(Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di
accettazione di retribuzione  non  dovuta  da parte di amministratore
               giudiziario o commissario governativo)

  Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
  "Nei  casi  piu'  gravi puo' inoltre essere disposta l'interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".
                              Art. 148. 
            (Disposizioni abrogative e di coordinamento) 
 
  L'articolo 2641 del codice civile e' abrogato. 
  Quando nelle leggi  speciali  e'  richiamato  l'articolo  2641  del
codice civile tale richiamo si intende  operato  all'articolo  32-bis
del codice penale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 24 novembre 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                                   SPADOLINI - DARIDA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA