SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

10 settembre 2015 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Notai – Requisito di cittadinanza – Articolo 51 TFUE – Partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri»

Nella causa C‑151/14,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 31 marzo 2014,

Commissione europea, rappresentata da I. Rubene e H. Støvlbæk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica di Lettonia, rappresentata da D. Pelše, I. Kalniņš e K. Freimanis, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti,

Ungheria, rappresentata da M. Tátrai e M. Fehér, in qualità di agenti,

intervenienti,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore) e J. L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, prevedendo un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio, la Repubblica di Lettonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 49 TFUE e 51 TFUE.

 Contesto normativo

 L’organizzazione generale della professione di notaio in Lettonia

2        L’organizzazione della professione notarile è disciplinata dalla legge sul notariato (Notariāta likums), del 9 luglio 1993 (Latvijas Vēstnesis, 1993, n. 48; in prosieguo: la «legge sul notariato»).

3        L’articolo 1, paragrafo 2, di tale legge precisa che essa disciplina l’attività professionale e corporativa dei notai, che esercitano, ai sensi dell’articolo 238 di tale legge, una libera professione.

4        Ai sensi dell’articolo 3 di detta legge, i notai sono considerati pubblici ufficiali. In forza dell’articolo 5 della stessa, essi sono assoggettati esclusivamente alla legge ed esercitano le loro funzioni con assoluta indipendenza.

5        Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della legge sul notariato, il notaio è nominato, trasferito e revocato dal Ministro della Giustizia.

6        Per quanto riguarda le condizioni di accesso alle funzioni di notaio, l’articolo 9, paragrafo 1, di detta legge dispone che «possono essere notai i cittadini della Repubblica di Lettonia».

7        In forza dell’articolo 38, paragrafo 1, della legge sul notariato, il notaio esercita le sue funzioni entro i limiti del circondario giudiziario della sua sede. Conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, di tale legge, il notaio può fornire la sua assistenza alle persone che lo richiedono anche qualora il loro luogo di residenza o la proprietà, ai quali si riferisce l’atto notarile, siano situati al di fuori di tale circondario.

8        Ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, della suddetta legge, il notaio non può rifiutare di esercitare le sue attività, fatti salvi i casi previsti dalla legge. Tuttavia egli è tenuto, conformemente all’articolo 40 della medesima legge, a negare i propri servizi qualora la sua collaborazione venga richiesta per partecipare ad attività che hanno manifestamente un oggetto illegittimo e immorale.

 Le attività notarili in Lettonia

9        Per quanto riguarda le diverse attività esercitate dal notaio nell’ordinamento giuridico lettone, la sua funzione principale consiste nella redazione degli atti pubblici.

10      L’articolo 82.1, della legge sul notariato prevede che, «qualora certifichi una manifestazione di volontà, il notaio deve redigere un atto pubblico» e l’articolo 87.1, di tale legge precisa, in particolare, che il notaio è tenuto ad attestare la volontà delle parti nell’atto e nei termini dell’accordo e ad informare queste ultime delle eventuali conseguenze giuridiche di tale accordo.

11      Per quanto riguarda l’esecuzione degli atti notarili, l’articolo 107.4, di detta legge indica che un creditore può presentare al notaio un atto notarile al fine dell’esecuzione forzata di un’obbligazione entro un anno dal giorno in cui l’obbligazione è esigibile. Il debitore, qualora ritenga che la domanda del creditore non sia fondata, può, a norma dell’articolo 107.9, della medesima legge, proporre un ricorso conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 406 del codice di procedura civile (Latvijas Vēstnesis, 1998, n. 326/330).

12      In forza degli articoli da 108 a 139 di detta legge, il notaio autentica, in particolare, firme, copie e traduzioni, e certifica taluni fatti, come la circostanza che una persona sia in vita.

13      Il notaio esercita, conformemente agli articoli da 140 a 145 della legge sul notariato, attività di custodia di capitali, di valori mobiliari e di documenti.

14      In materia di successioni, l’articolo 264 di tale legge dispone che il notaio è tenuto a redigere un atto notarile qualora il coniuge sopravvissuto e gli eredi che hanno accettato la successione siano giunti ad un accordo. L’articolo 315 della suddetta legge precisa che qualsiasi controversia in materia di successione deve essere risolta dal tribunale conformemente alle procedure applicabili.

15      L’articolo 320 della legge sul notariato prescrive che il notaio può eseguire la divisione del patrimonio a condizione che sussista accordo fra gli eredi a tale proposito. Conformemente all’articolo 250.1, paragrafo 1, del codice di procedura civile, qualsiasi controversia deve essere sottoposta al giudice che può, ai sensi dell’articolo 250.2, paragrafo 3, di tale codice, affidare al notaio la supervisione delle operazioni di divisione del patrimonio. In tale ipotesi, l’articolo 250.3, paragrafo 3, di detto codice prevede che il notaio debba, quando redige il progetto di divisione del patrimonio, prendere le misure atte a consentire la conciliazione delle parti interessate e idonee ad agevolare la conclusione di un accordo fra le stesse. L’articolo 250.3, paragrafo 5, del medesimo codice stabilisce che il notaio deve sottoporre al giudice l’inventario, la stima e il progetto di divisione del patrimonio.

16      Per quanto riguarda la competenza del notaio in materia di divorzio, gli articoli 325 e 327 della legge sul notariato prevedono che il notaio può sciogliere un matrimonio in caso di domanda congiunta da parte dei coniugi, se essi non hanno figli in comune e non sono congiuntamente proprietari di un bene. In caso contrario, egli può pronunciare tale scioglimento se gli interessati hanno concluso in precedenza un contratto relativo all’affidamento dei figli, alle modalità del diritto di visita e alle risorse necessarie alla cura dei figli, o ancora alla divisione della proprietà.

17      L’articolo 338 di tale legge precisa che il notaio trasmette le informazioni relative a un divorzio transnazionale al Ministero degli affari esteri.

 Il procedimento precontenzioso

18      Con lettera di diffida del 12 ottobre 2006, la Commissione invitava la Repubblica di Lettonia a presentarle, entro il termine di due mesi, le sue osservazioni relative alla compatibilità con gli articoli 49 TFUE e 51 TFUE del requisito di cittadinanza previsto per l’accesso alla professione di notaio in Lettonia.

19      La Repubblica di Lettonia rispondeva a tale lettera di diffida con una lettera del 21 dicembre 2006, nella quale esponeva le ragioni per le quali, a suo parere, l’articolo 51, primo comma, TFUE è applicabile ai notai.

20      Non essendo stata persuasa dagli argomenti addotti dalla Repubblica di Lettonia, la Commissione, con lettera del 17 ottobre 2007, le inviava un parere motivato al quale la Repubblica di Lettonia ha risposto con lettera del 3 gennaio 2008.

21      Il 24 maggio 2011, nelle sentenze Commissione/Belgio (C‑47/08, EU:C:2011:334); Commissione/Francia (C‑50/08, EU:C:2011:335); Commissione/Lussemburgo (C‑51/08, EU:C:2011:336); Commissione/Austria (C‑53/08, EU:C:2011:338); Commissione/Germania (C‑54/08, EU:C:2011:339), e Commissione/Grecia (C‑61/08, EU:C:2011:340), la Corte ha statuito che il requisito di cittadinanza previsto, rispettivamente, in Belgio, Francia, Lussemburgo, Austria, Germania e Grecia, per l’accesso alla professione di notaio costituiva una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata dall’articolo 43 CE (divenuto articolo 49 TFUE). La Repubblica di Lettonia era intervenuta dinanzi alla Corte a sostegno di tali Stati membri.

22      Con lettera del 9 novembre 2011, la Commissione richiamava l’attenzione della Repubblica di Lettonia sulle sentenze citate al punto precedente della presente sentenza.

23      La Repubblica di Lettonia rispondeva a tale lettera con una lettera del 5 gennaio 2012.

24      Il 22 novembre 2012, la Commissione inviava alla Repubblica di Lettonia un parere motivato complementare, nel quale erano menzionate solo le questioni che la Corte non aveva trattato nell’ambito delle sentenze citate al punto 21 della presente sentenza.

25      Con lettera del 21 gennaio 2013 la Repubblica di Lettonia rispondeva a tale parere esponendo i motivi per i quali essa considerava infondata la tesi sostenuta dalla Commissione.

26      In tali circostanze la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

 Sul ricorso

 Argomenti delle parti

27      La Commissione ritiene che le attività svolte dal notaio nell’ordinamento giuridico lettone non partecipino all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’articolo 51, primo comma, TFUE, come interpretato dalla Corte.

28      Per quanto riguarda, in primo luogo l’attività di autenticazione di atti e convenzioni, la Commissione sostiene, da un lato, che l’intervento del notaio presuppone la previa esistenza di un consenso delle parti, e, dall’altro lato, che il notaio non può modificare unilateralmente un atto senza avere preliminarmente ottenuto il consenso delle parti interessate. Essa si riferisce, a tale proposito, alla giurisprudenza della Corte secondo la quale tale attività di autenticazione non può essere assimilata a una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri.

29      Inoltre, l’autenticazione delle firme dei cittadini nell’ambito della procedura di deposito di iniziative legislative popolari dovrebbe essere oggetto della medesima valutazione.

30      Per quanto riguarda, in secondo luogo, le funzioni del notaio in materia di custodia di capitali, valori mobiliari e documenti, la Commissione ritiene, parimenti, che nemmeno esse partecipino all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’articolo 51, primo comma, TFUE.

31      In terzo luogo, le funzioni del notaio in materia di successioni sarebbero non contenziose, al pari delle questioni che egli tratta in materia di divorzio, in quanto l’articolo 315 della legge sul notariato dispone che qualsiasi controversia in tale campo deve essere decisa nell’ambito di un ricorso giurisdizionale.

32      Secondo la Commissione, tali attività rivestono un carattere preparatorio all’esercizio dei pubblici poteri, in quanto si concludono con la preparazione di un inventario del patrimonio, di una stima dello stesso e di un progetto di divisione della successione che il notaio deve poi trasmettere al giudice. Non può, pertanto, ritenersi che il notaio disponga, a tale proposito, di un potere decisionale vincolante.

33      Per quanto riguarda, in quarto luogo, le attività del notaio in materia di divorzio, la Commissione sottolinea che la legge sul notariato conferisce ai notai solo la pronuncia del divorzio consensuale. In caso di conflitto tra i coniugi è competente unicamente il giudice. Quanto ai divorzi transnazionali il notaio procederebbe solo alla constatazione meramente formale della circostanza che uno dei due coniugi è effettivamente domiciliato nel territorio lettone.

34      Peraltro, il carattere specifico dello status di notaio nell’ordinamento giuridico lettone, il giuramento di fedeltà allo Stato lettone che egli deve prestare, l’accesso alle informazioni poste sotto la responsabilità dello Stato di cui egli dispone, e l’utilizzo di simboli statali non sarebbero direttamente rilevanti ai fini della valutazione della natura delle attività esercitate dai notai.

35      In particolare, la Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, per quanto riguarda lo specifico status dei notai, è alla luce della natura delle attività di cui trattasi, di per sé considerate, e non già alla luce di detto status in quanto tale, che occorre verificare se tali attività rientrino nell’ambito della deroga prevista all’articolo 51, primo comma, TFUE.

36      La Commissione sottolinea altresì che la Corte ha precisato che, pur se è vero che una parte degli onorari dei notai è fissata dalla legge, resta pur sempre il fatto che la qualità dei servizi forniti può variare da un notaio all’altro in funzione delle capacità professionali di questi ultimi. La Corte ha pertanto concluso che nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali, i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza che non caratterizza l’esercizio dei pubblici poteri.

37      La Repubblica di Lettonia, sostenuta dalla Repubblica ceca e dall’Ungheria, sostiene, in primo luogo, che la professione di notaio non può essere considerata un’attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 49 TFUE, come confermerebbe l’articolo 239 della legge sul notariato il quale indica che l’attività professionale dei notai consiste in un lavoro intellettuale che non ha come scopo la realizzazione di profitti.

38      Inoltre, i notai non eserciterebbero la loro professione in una situazione di libera concorrenza, poiché essi non sceglierebbero né i servizi che forniscono, né il luogo della loro prestazione, né la remunerazione in cambio della quale tali servizi sono forniti.

39      In ogni caso, in Lettonia i notai svolgerebbero attività che rientrano nella partecipazione all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’articolo 51, primo comma, TFUE, anche se così non fosse nel caso dei notai che esercitano negli Stati membri che sono stati oggetto di una constatazione d’inadempimento nelle sentenze citate al punto 21 della presente sentenza.

40      Infatti, da un lato il notaio disporrebbe di un potere discrezionale nei limiti in cui può per legge rifiutarsi di redigere atti notarili aventi un legame con attività illegali.

41      Dall’altro lato, gli atti redatti dai notai nello svolgimento delle loro funzioni sarebbero adottati in nome dello Stato.

42      La Repubblica di Lettonia sostiene, in secondo luogo, che la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22), come modificata dalla direttiva 2013/55/UE (GU L 354, pag. 132; in prosieguo: la «direttiva 2005/36»), non si applica ai notai, il che ha l’effetto di escludere i notai dall’ambito di applicazione della libera prestazione di servizi e della libertà di stabilimento.

43      In terzo luogo, per quanto riguarda le attività esercitate dai notai, la Repubblica di Lettonia sottolinea che la redazione di atti pubblici costituisce una manifestazione dell’esercizio di pubblici poteri poiché l’autenticazione di un atto lo rende opponibile ai terzi.

44      Gli atti pubblici redatti dal notaio beneficerebbero pertanto di efficacia probatoria assoluta nonché di efficacia esecutiva, e la circostanza che un atto notarile possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale non implicherebbe che esso costituisca solamente un atto ausiliario o preparatorio.

45      Per quanto riguarda le sue competenze in materia di successioni, il notaio eserciterebbe le sue funzioni in maniera indipendente e sarebbe incaricato di redigere atti relativi alla conferma dei diritti degli eredi.

46      Per quanto riguarda le attività svolte dal notaio in materia di divorzio, la Repubblica di Lettonia sostiene che poco rileva che tali attività siano limitate ai divorzi consensuali, in quanto la decisione che il notaio è chiamato a prendere in materia è una decisione definitiva che si impone tanto alle parti quanto ai terzi. Il notaio non sarebbe assoggettato ad alcun controllo giudiziario nello svolgimento di tali funzioni particolari e ciò anche nel caso in cui i divorzi abbiano natura transnazionale.

47      Inoltre, la circostanza che i divorzi siano registrati nello stato civile confermerebbe che la funzione del notaio in tale materia partecipa all’esercizio dei pubblici poteri (sentenza Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española, C‑405/01, EU:C:2003:515, punto 42).

 Giudizio della Corte

48      Si deve anzitutto rilevare che nelle sentenze citate al punto 21 della presente sentenza, la Corte ha ritenuto che la libertà di stabilimento quale sancita dall’articolo 49 TFUE è applicabile alla professione di notaio.

49      L’argomento della Repubblica di Lettonia, come sintetizzato ai punti 37 e 38 della presente sentenza, secondo il quale la professione di notaio non può essere considerata un’attività imprenditoriale non è idoneo a rimettere in discussione siffatta valutazione.

50      Infatti, da un lato, ai sensi dell’articolo 238 della legge sul notariato, i notai esercitano una libera professione. Dall’altro lato, è pacifico che, tranne i casi in cui il notaio è designato dalla legge, ciascuna parte ha la libera scelta del notaio. Pur se è vero che gli onorari dei notai sono fissati dalla legge, resta pur sempre il fatto che la qualità dei servizi forniti può variare da un notaio all’altro in funzione, in particolare, delle capacità professionali delle persone interessate.

51      Ne consegue che, nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali, i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza.

52      Si deve, poi, ricordare che l’articolo 49 TFUE mira a garantire che qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività non subordinata benefici del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C‑157/09, EU:C:2011:794, punto 53).

53      Orbene, nella fattispecie, la normativa nazionale controversa riserva l’accesso alla professione di notaio ai soli cittadini lettoni, sancendo così una disparità di trattamento fondata sulla cittadinanza, vietata, in linea di principio, dall’articolo 49 TFUE.

54      La Repubblica di Lettonia sostiene tuttavia che le attività notarili esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 49 TFUE in quanto esse partecipano all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’articolo 51, primo comma, TFUE.

55      Si deve rilevare, in proposito, che nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze citate al punto 21 della presente sentenza, è stato ritenuto che le attività affidate ai notai non comportassero, ai sensi della giurisprudenza della Corte, una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri.

56      Occorre pertanto verificare, alla luce di tale giurisprudenza, se le attività affidate ai notai nell’ordinamento giuridico lettone comportino una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri.

57      In primo luogo, per quanto riguarda l’attività di autenticazione, è pacifico che essa si caratterizza per il fatto che il notaio sia tenuto a verificare, in particolare, che ricorrano tutte le condizioni richieste dalla legge per la realizzazione dell’atto.

58      Inoltre, sono oggetto di autenticazione, ai sensi della normativa lettone, gli atti o le convenzioni alle quali le parti hanno liberamente aderito. Le parti stesse possono, infatti, determinare, nei limiti posti dalla legge, la portata dei loro diritti e dei loro obblighi e scegliere liberamente le pattuizioni alle quali vogliono assoggettarsi allorché presentano un atto o una convenzione al notaio per l’autenticazione. L’intervento di quest’ultimo presuppone quindi la previa esistenza di un consenso o di un accordo di volontà delle stesse.

59      A tale proposito, la Corte ha statuito che l’attività di autenticazione affidata ai notai non comporta, in quanto tale, una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’articolo 51, primo comma, TFUE (v., per analogia, in particolare, sentenza Commissione/Belgio, C‑47/08, EU:C:2011:334, punto 92).

60      È ben vero che, come sottolinea la Repubblica di Lettonia, il notaio, quando deve verificare, prima di procedere all’autenticazione di un atto o di una convenzione, che tutte le condizioni richieste dalla legge per realizzare tale atto o tale convenzione siano soddisfatte, persegue un obiettivo di interesse generale, ossia garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti conclusi tra privati. Nondimeno, il mero perseguimento di tale obiettivo non può giustificare che le prerogative necessarie a tal fine siano riservate ai soli notai cittadini dello Stato membro interessato (sentenza Commissione/Belgio, C‑47/08, EU:C:2011:334, punti 94 e 95).

61      È del pari vero che il notaio deve rifiutarsi di autenticare un atto o una convenzione che non soddisfi i requisiti stabiliti dalla legge e ciò indipendentemente dalla volontà delle parti. Tuttavia, successivamente ad un rifiuto del genere, queste ultime restano libere o di rimediare all’illegittimità constatata, oppure di modificare le pattuizioni dell’atto o della convenzione di cui trattasi, o ancora di rinunciare a tale atto o convenzione (v. sentenza Commissione/Belgio, C‑47/08, EU:C:2011:334, punto 98).

62      Pertanto, fatto salvo l’argomento relativo all’opponibilità ai terzi dell’atto, che non può tuttavia avere successo in quanto detta opponibilità si ricollega unicamente all’efficacia probatoria dell’atto, si deve constatare che la Repubblica di Lettonia non fa riferimento ad alcun elemento che consenta di distinguere le attività notarili esercitate in tale Stato membro da quelle esercitate negli Stati membri che sono stati oggetto, con le sentenze citate al punto 21 della presente sentenza, di una constatazione d’inadempimento.

63      Inoltre, neppure l’autenticazione, da parte del notaio, delle firme dei cittadini nell’ambito della procedura di deposito di iniziative legislative popolari può, alla luce delle considerazioni di cui ai punti 60 e 61 della presente sentenza, essere considerata come partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri.

64      Occorre verificare, in secondo luogo, se le altre attività affidate al notaio nell’ordinamento giuridico lettone e alle quali fa riferimento la Repubblica di Lettonia comportino una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri.

65      Per quanto riguarda, in primo luogo, le attività relative alla custodia di capitali, valori mobiliari e documenti, si deve constatare che la Repubblica di Lettonia non ha contestato che tali attività non partecipano all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’articolo 51, primo comma, TFUE.

66      In secondo luogo, relativamente alle funzioni svolte in materia di successioni, occorre sottolineare, da un lato, che il notaio può effettuare la divisione del patrimonio solo se sussiste accordo fra gli eredi e, dall’altro, che, in caso di disaccordo, egli è tenuto, conformemente all’articolo 250.3, paragrafo 5, del codice di procedura civile, a trasmettere al giudice l’inventario, la stima e il progetto di divisione del patrimonio.

67      Pertanto, poiché i compiti affidati al notaio in materia di successioni sono svolti su base consensuale oppure quali atti preparatori sotto la supervisione di un giudice, essi non possono, quindi, essere considerati, in quanto tali, partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri.

68      In terzo luogo, per quanto riguarda le attività svolte in materia di divorzio, occorre rilevare che, conformemente agli articoli 325 e 327 della legge sul notariato, il notaio è competente a sciogliere un matrimonio nella sola ipotesi in cui i due coniugi abbiano espresso il loro accordo di principio sul divorzio e nell’ipotesi in cui, qualora abbiano un figlio in comune, o siano congiuntamente proprietari di un bene, essi abbiano concluso in precedenza un contratto riguardo all’affidamento del figlio, alle modalità del diritto di visita e alle risorse necessarie alla cura del figlio, o ancora alla divisione della proprietà.

69      Inoltre, per quanto riguarda gli altri casi di divorzio, dai termini dell’articolo 233 del codice di procedura civile, che fa parte del capitolo 29, rubricato «Aspetti relativi all’annullamento e allo scioglimento del matrimonio» risulta che il trattamento di questi ultimi rientra nella competenza del potere giudiziario.

70      Si deve pertanto constatare che la competenza del notaio in materia di divorzio, che riposa esclusivamente sulla volontà delle parti e lascia impregiudicate le prerogative del giudice in assenza di accordo tra di esse, non comporta alcuna partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri.

71      Per quanto riguarda l’argomento che la Repubblica di Lettonia ricava dalla sentenza Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española (C‑405/01, EU:C:2003:515), relativamente alla circostanza che in Lettonia il divorzio consensuale pronunciato dal notaio è registrato dai servizi dello Stato civile, risulta dal punto 42 di tale sentenza che, quando ha statuito che le funzioni conferite ai capitani ed ai comandanti in seconda di navi mercantili battenti bandiera spagnola costituiscono una partecipazione all’esercizio dei pubblici poteri, la Corte si riferiva all’insieme delle funzioni da essi esercitate, compresi i poteri legati alla salvaguardia della sicurezza e all’esercizio di funzioni di polizia, assieme, all’occorrenza, a poteri d’indagine, di coercizione o di sanzione, e non alle sole attribuzioni di cui dispongono tali capitani e comandanti in seconda in materia di stato civile.

72      La conclusione enunciata al punto 70 della presente sentenza non è rimessa in discussione neppure dalla competenza conferita ai notai in materia di divorzi transnazionali, in quanto, da un lato, tali divorzi si basano sulla volontà comune dei coniugi di sciogliere il loro matrimonio, e, d’altro lato, la funzione del notaio a tale proposito consiste nel verificare che ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge per la pronuncia di un tale divorzio. Orbene, come risulta dai punti 60 e 61 della presente sentenza, non si può considerare che tale compito partecipi direttamente e specificamente all’esercizio dei pubblici poteri.

73      Per quanto riguarda, in terzo luogo, lo status specifico dei notai nell’ordinamento giuridico lettone, è sufficiente ricordare che è alla luce della natura delle attività di cui trattasi, di per sé considerate, e non già alla luce di detto status in quanto tale, che occorre verificare se dette attività rientrino nell’ambito della deroga prevista all’articolo 51, primo comma, TFUE (v., in particolare, sentenza Commissione/Belgio, C‑47/08, EU:C:2011:334, punto 85).

74      È pacifico, peraltro, come ricordato al punto 51 della presente sentenza, che i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza che non è caratteristica dell’esercizio dei pubblici poteri (v., per analogia, in particolare, sentenza Commissione/Belgio, C‑47/08, EU:C:2011:334, punto 117).

75      Infine, non convince neppure l’argomento che la Repubblica di Lettonia trae dalla circostanza che la direttiva 2005/39 non si applica ai notai. Infatti, la circostanza che il legislatore abbia scelto di escludere le attività notarili dall’ambito di applicazione di un determinato atto, nella specie di tale direttiva, non significa che tali attività rientrino necessariamente nell’ambito della deroga prevista all’articolo 51, primo comma, TFUE (v., in tal senso, in particolare, sentenza Commissione/Belgio, C‑47/08, EU:C:2011:334, punto 119).

76      In tali condizioni, occorre concludere che le attività notarili, come definite allo stato attuale nell’ordinamento giuridico lettone, non partecipano all’esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell’articolo 51, primo comma, TFUE.

77      Si deve, di conseguenza, constatare che il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa lettone per l’accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata dall’articolo 49 TFUE.

78      Alla luce di tutte le considerazioni svolte in precedenza, va constato che il ricorso proposto dalla Commissione è fondato.

 Sulle spese

79      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica di Lettonia, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

80      Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, di tale regolamento, gli Stati membri che sono intervenuti nella causa sopporteranno le proprie spese. La Repubblica ceca e l’Ungheria sopporteranno, di conseguenza, le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Imponendo un requisito di cittadinanza per l’accesso alla professione di notaio la Repubblica di Lettonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 49 TFUE.

2)      La Repubblica di Lettonia è condannata alle spese.

3)      La Repubblica ceca sopporta le proprie spese.

4)      L’Ungheria sopporta le proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: il lettone.