DECRETO 14 aprile 2016, n. 111
Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente le norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali. (16G00119)
Vigente al: 24-7-2016
IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78,
concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di
conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1977, n. 59»;
Visti gli articoli 101, 102, 110, 130, nonche', in particolare,
l'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137»;
Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13
aprile 1993, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97;
Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11
dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai
monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini
monumentali;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli
uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2015, n. 5;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante
«Organizzazione e funzionamento dei musei statali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo 1° giugno 2015 di istituzione della Commissione di
studio per la attivazione del Sistema museale nazionale;
Vista la relazione della Commissione di studio per l'attivazione
del Sistema museale nazionale trasmessa in data 30 dicembre 2015;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 febbraio
2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, effettuata con nota del 10 marzo 2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo unico
1. Al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11
dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo
34 e dall'articolo 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 agosto 2014, n. 171, l'importo dei biglietti di ingresso
e' stabilito dal competente Direttore del Polo museale regionale, o,
con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, dal Direttore
del museo. A tal fine il Direttore del Polo museale regionale, e, con
riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del
museo si adeguano agli indirizzi in materia di bigliettazione e
tariffe per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali del
Direttore generale Musei.
5-ter. L'importo dei biglietti integrati, qualora non definito
nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui
agli articoli 102 e 112 del Codice, e' stabilito con apposito accordo
tra il direttore dei musei dotati di autonomia speciale e il
Direttore del Polo museale regionale, sentito il Direttore generale
Musei, e i rappresentanti della regione e degli enti pubblici
territoriali interessati, nonche' i soggetti privati eventualmente
coinvolti. Eventuali contrasti tra gli uffici del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo sono risolti ai sensi del
regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.
171.
5-quater. Il Direttore generale Musei, sulla base delle
indicazioni fornite dal Ministro, determina l'eventuale percentuale
dei proventi dei biglietti da assegnare ai sensi dell'articolo 103,
comma 3, lettera d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
per l'assistenza e la previdenza di pittori, scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per
cento.»;
b) all'articolo 2, il comma 3 e' soppresso;
c) gli articoli 3, 5 e 6 sono soppressi;
d) all'articolo 4:
1. al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
competente Direttore del Polo museale regionale, e, con riferimento
ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo possono
stabilire, d'intesa con il Direttore generale Musei, che agli
istituti e ai luoghi di cui al comma 1 di rispettiva competenza si
acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti o in
attuazione di specifiche direttive del Ministro.»;
2. al comma 3:
a) alla lettera e), le parole: «cittadini dell'Unione
europea» sono sostituite dalle seguenti: «visitatori»;
b) alla lettera f) le parole: «capo dell'istituto» sono
sostituite dalle seguenti: «direttore dell'istituto o del luogo della
cultura»;
c) dopo la lettera h) e' inserita la seguente: «h-bis) al
personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine,
dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle istituzioni
scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
sul modello predisposto dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;»;
d) alla lettera i), le parole: «cittadini dell'Unione
europea» sono soppresse;
3. al comma 4, le parole: «capi degli istituti» sono sostituite
dalle seguenti: «direttori degli istituti o dei luoghi della
cultura»;
4. al comma 5, le parole: «i direttori generali competenti per
materia possono» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore
generale Musei puo'» e le parole: «- previo parere del comitato
regionale per i servizi di biglietteria -» sono soppresse;
5. dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. In
occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza
internazionale, sulla base degli indirizzi del Ministro, il Direttore
generale Musei, anche su proposta dei direttori degli istituti e
luoghi della cultura, puo' consentire a particolari categorie di
visitatori l'ingresso gratuito, per periodi determinati, comunque
previa esibizione del titolo di accreditamento all'evento o
manifestazione.»;
6. al comma 6, le parole comprese tra «nonche'» e
«indeterminato,» sono soppresse;
7. al comma 7, le parole: «sull'ingresso gratuito di cui al
comma 3, lettera e), e» sono soppresse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 14 aprile 2016
Il Ministro: Franceschini
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2350