LEGGE 7 dicembre 2015, n. 214

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo  della  Repubblica
italiana e il Governo  della  Federazione  russa  sul  riconoscimento
reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e
nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. (15G00227) 
 
 Vigente al: 16-7-2016  
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli  di  studio
rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto
a Roma il 3 dicembre 2009. 
                               Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo   di   cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso. 
                               Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutato in euro 1.580 annui ad anni alterni  a  decorrere  dall'anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni
per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196,  per  le  spese  di  missione  di  cui  all'articolo  5
dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   provvede   al
monitoraggio dei relativi oneri e riferisce  in  merito  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui
al comma 1, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il
Ministro  competente,  provvede  mediante  riduzione,  nella   misura
necessaria alla copertura finanziaria del  maggior  onere  risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di  parte
corrente  aventi  la  natura   di   spese   rimodulabili   ai   sensi
dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196  del
2009, destinate alle spese  di  missione  nell'ambito  del  programma
«Sistema  universitario  e   formazione   post-universitaria»   della
missione «Istruzione universitaria e  formazione  post-universitaria»
dello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca.  Si  intende  corrispondentemente
ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello
scostamento,  il  limite  di  cui  all'articolo  6,  comma  12,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 dicembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Gentiloni Silveri, Ministro degli  affari
                            esteri     e      della      cooperazione
                            internazionale 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                                             Allegato 
 
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il  Governo  della
  Federazione Russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio
  rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione Russa 
 
  Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione
Russa, di seguito denominati «Parti», 
  Riconoscendo l'importanza dell'istruzione  per  lo  sviluppo  della
societa', 
  Mossi dal desiderio  di  ampliare  la  mobilita'  accademica  e  di
sviluppare contatti diretti tra istituzioni formative dei due Paesi, 
  Desiderando contribuire all'ulteriore consolidamento di uno  spazio
formativo europeo comune, 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Il presente  Accordo  regola  il  riconoscimento  reciproco  dei
titoli   di   studio,   rilasciati   dalle   Universita',    Istituti
universitari, Politecnici e Scuole Artistiche  e  Musicali  Superiori
legalmente  riconosciuti  della  Repubblica  italiana   (di   seguito
denominati «Universita' ed Istituti di livello universitario»), e dei
titoli di studio redatti in conformita' al modello statale rilasciati
dalle Istituzioni di formazione superiore della Federazione Russa (di
seguito denominate «Istituzioni di formazione superiore») di cui agli
articoli 2 e 3 del presente Accordo, ai fini del proseguimento  degli
studi nelle Universita' ed Istituti di livello universitario e  nelle
Istituzioni di formazione superiore dei due Paesi, nonche' l'uso  dei
suddetti titoli nel territorio degli Stati delle Parti. 
  2. Ai fini  dell'attuazione  del  presente  Accordo,  le  Parti  si
scambieranno, entro un mese dalla firma dell'Accordo, per il  tramite
delle Autorita' competenti, l'elenco delle Universita' e Istituti  di
livello universitario della  Repubblica  italiana  ed  i  modelli  di
titoli di studio redatti in base al modello statale della Federazione
Russa. 
  3. Le Parti si informeranno reciprocamente per le vie  diplomatiche
sulle modifiche all'elenco delle Universita' e  Istituti  di  livello
universitario della Repubblica italiana ed ai modelli  di  titoli  di
studio redatti in base al modello statale della Federazione Russa. 
 
                               Art. 2. 
 
  1. I titoli italiani di «Laurea» e  di  «Diploma  accademico  di  I
livello» consentono al titolare: 
    l'accesso ai corsi  formativi  delle  Istituzioni  di  formazione
superiore per il conseguimento del «Diplom magistra»; 
    di proseguire gli studi nelle Istituzioni di formazione superiore
ai fini del conseguimento del «Diplom spetsialista». 
  Il diploma russo di «Baccalaureato» consente al titolare: 
    l'accesso ad Universita' ed Istituti di livello universitario per
il conseguimento del titolo di  «Laurea  specialistica/magistrale»  e
del «Diploma accademico di II livello» della  durata  legale  di  due
anni; 
    di  proseguire  lo  studio  in  base  a  programmi  abbreviati  o
accelerati nelle Universita' ed Istituti di livello universitario per
conseguire  la  «Laurea  specialistica/magistrale»  per  un   periodo
formativo non inferiore a 5 anni. 
  2.  I  titoli  italiani  di  «Diploma  di  Laurea»  e  di   «Laurea
specialistica/magistrale» e il «Diplom spetsialista»  ed  il  «Diplom
magistra» russi, danno diritto ai  loro  titolari  ad  accedere  agli
studi  per  la  preparazione  della  tesi  per  conseguire  il  grado
accademico di «Kandidat nauk» nella Federazione Russa e il «Dottorato
di ricerca» nella Repubblica italiana. 
  3.  La  definizione  della  corrispondenza  tra  i  crediti  ed  il
contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio  di
una delle Parti ed i crediti ed il contenuto dei corsi di  formazione
risultanti dai titoli  di  studio  dell'altra  Parte,  necessari  per
accedere ad un corso di studi di livello superiore  dell'altra  Parte
e'  di  competenza  delle   Universita'   e   Istituti   di   livello
universitario,  ovvero  dell'Istituzione  di   formazione   superiore
ricevente, che  puo',  se  necessario,  richiedere  allo  studente  o
all'aspirante  di  svolgere  corsi  di   formazione   integrativi   o
utilizzare i crediti ottenuti in modo da  abbreviare  il  periodo  di
formazione. 
 
                               Art. 3. 
 
  Il certificato sul periodo di studio, rilasciato dalle  Universita'
ed  Istituti  di  livello  universitario  in   conformita'   con   la
legislazione della Repubblica italiana, e il  diploma  di  formazione
superiore incompiuta nonche' il  certificato  accademico,  rilasciati
dalle Istituzioni di  formazione  superiore  in  conformita'  con  la
legislazione  della  Federazione  Russa,  sono   riconosciuti   quali
documenti di studio che consentono ai loro possessori rispettivamente
il  proseguimento  degli  studi  nelle  Istituzioni   di   formazione
superiore e nelle Universita' e Istituti  di  livello  universitario,
previa  valutazione  della  formazione  risultante   dai   suindicati
documenti. 
  La decisione sul riconoscimento della corrispondenza tra i crediti,
il contenuto dei corsi di formazione  ed  il  periodo  di  formazione
risultanti dai titoli di studio  di  una  Parte,  ed  i  crediti,  le
valutazioni positive ed il contenuto  dei  corsi  ed  il  periodo  di
formazione risultanti dai titoli di studio  dell'altra  Parte  e'  di
competenza dell'Universita' o dell'Istituto di livello  universitario
e dell'Istituzione di formazione superiore riceventi. 
 
                               Art. 4. 
 
  1. I possessori dei titoli di studio di cui agli articoli 2 e 3 del
presente Accordo non sono esentati dall'osservanza dei  requisiti  di
accesso alle Universita' ed Istituti di livello universitario ed alle
Istituzioni di  formazione  superiore,  tra  cui  la  verifica  della
conoscenza della lingua  ufficiale  della  Parte  ricevente.  A  tale
riguardo, i possessori di un titolo conseguito al termine di un corso
di studi medi superiori, nel cui programma risultino non meno di  tre
anni di apprendimento della lingua del Paese ricevente,  sono  esenti
dagli esami di verifica della conoscenza di questa stessa lingua. 
  2. Il possessore di un titolo di studio superiore rilasciato da una
Universita' o Istituto di livello universitario o da una  Istituzione
di formazione superiore ha il diritto di usare nel  territorio  dello
Stato dell'altra Parte il nome autentico del titolo in forma piena  o
abbreviata, stabilita nel Paese di rilascio del documento. 
 
                               Art. 5. 
 
  1.  Ai  fini  dell'attuazione  del  presente   Accordo   le   Parti
costituiscono una Commissione  Mista  di  esperti,  con  le  seguenti
competenze: 
    esaminare e chiarire argomenti connessi con  l'interpretazione  e
con l'applicazione del presente Accordo; 
    proporre modifiche da apportare al testo dell'Accordo  dovute  al
cambiamento della legislazione di ciascuno degli  Stati  delle  Parti
nel campo dell'istruzione. 
  2. Della Commissione Mista  fanno  parte  fino  a  sei  esperti  di
ciascuna  delle  parti.  Le  informazioni  sulla  composizione  della
Commissione saranno scambiate attraverso i canali diplomatici. 
  La Commissione Mista si riunisce su richiesta di una  delle  parti.
Il luogo della riunione sara' concordato per le vie diplomatiche. 
 
                               Art. 6. 
 
  1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla  data  di  ricezione
della seconda delle  due  notifiche  con  cui  le  Parti  si  saranno
comunicate ufficialmente  l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive
procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore. 
  2. Il presente Accordo e' concluso per un periodo di cinque anni  e
la sua validita' si rinnova automaticamente per successivi termini di
cinque anni. 
  3. Ciascuna delle Parti ha il diritto  di  denunciare  il  presente
Accordo. La validita' dell'Accordo cessa alla scadenza  di  sei  mesi
dalla data di ricezione della relativa  notifica  scritta  dell'altra
Parte. 
  4. In caso di termine dell'Accordo,  le  sue  disposizioni  saranno
applicabili per i titoli di studio rilasciati prima della  cessazione
della validita', nonche' per i titolari e gli aspiranti a tali titoli
di studio, giunti nella Repubblica italiana o nella Federazione Russa
prima della cessazione della validita' del presente Accordo. I titoli
di studio da loro conseguiti saranno riconosciuti in conformita'  con
le disposizioni del presente Accordo. 
  Fatto a Roma il 3 dicembre 2009,  in  due  esemplari,  ciascuno  in
lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico