LEGGE 5 aprile 2016, n. 53 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana  e  la
Repubblica  orientale  dell'Uruguay  riguardante  lo  svolgimento  di
attivita' lavorativa da parte dei familiari conviventi del  personale
diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma  il  26
agosto 2014. (16G00064) 
(GU n.96 del 26-4-2016)
 
 Vigente al: 27-4-2016  
 
 
  La Camera dei  deputatati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo fra  la  Repubblica  italiana  e  la  Repubblica  orientale
dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di  attivita'  lavorativa  da
parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e
tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014. 
                               Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo   di   cui
all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto  dall'articolo  8
dell'Accordo stesso. 
                               Art. 3 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 5 aprile 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Gentiloni Silveri, Ministro degli  affari
                            esteri     e      della      cooperazione
                            internazionale 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
Accordo  fra  la  Repubblica  italiana  e  la  Repubblica   Orientale
  dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attivita' lavorativa  da
  parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare
  e tecnico amministrativo 
 
    La Repubblica Italiana e la  Repubblica  Orientale  dell'Uruguay,
qui di seguito  denominate  le  «Parti»,  desiderando  concludere  un
Accordo al fine di facilitare lo svolgimento di attivita'  lavorativa
da parte dei familiari che convivono con  il  personale  diplomatico,
consolare e  tecnico-amministrativo  delle  missioni  diplomatiche  e
consolari dello Stato Inviante sul territorio dello Stato  ricevente,
hanno convenuto quanto segue. 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto dell'Accordo 
 
    1. I familiari facenti parte del nucleo familiare e che convivono
con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di  carriera  o
membro   del   personale   tecnico-amministrativo   delle    missioni
diplomatiche e  consolari  della  Repubblica  Orientale  dell'Uruguay
nella  Repubblica  Italiana  e  della   Repubblica   Italiana   nella
Repubblica Orientale dell'Uruguay potranno essere  autorizzati  dallo
Stato ricevente a svolgere un'attivita' lavorativa di tipo autonomo o
subordinato nel territorio di quest'ultimo,  in  conformita'  con  le
disposizioni del presente Accordo  e  sulla  base  del  principio  di
reciprocita'. 
    2. L'espressione «familiari» del capoverso precedente designa: 
    I) i coniugi non separati; 
    II) i figli di eta' compresa tra i 18 e i 26 anni a carico o  non
in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento; 
    III) i figli diversamente abili a prescindere dalla loro eta'; 
facenti parte del nucleo familiare che convivono con  un  funzionario
diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale
tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari. 
    3. Questo beneficio non si applica  ai  familiari  del  personale
assunto localmente dalle Missioni diplomatiche e consolari. 
    4. Il suddetto beneficio si estendera'  ugualmente  ai  familiari
del predetto personale delle  Rappresentanze  accreditate  presso  la
Santa Sede. 
 
                               Art. 2 
 
                Procedura di autorizzazione in Italia 
 
    1. L'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay  inviera'
una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana
informandolo del  nome  del  familiare  presente  in  Italia  che  ha
ricevuto un'offerta  di  lavoro  alla  quale  intende  corrispondere,
includendo una breve descrizione della natura di tale attivita'. 
    2. Nel caso si tratti di  attivita'  lavorativa  subordinata,  il
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana dara' comunicazione
alla predetta Rappresentanza  del  proprio  assenso  all'avvio  della
procedura   per   l'instaurazione    del    rapporto    di    lavoro.
Successivamente, il  datore  di  lavoro,  richiamandosi  all'Accordo,
potra' assumere direttamente il lavoratore  in  base  alla  normativa
vigente in Italia. 
    3.   L'Ambasciata   della   Repubblica   Orientale   dell'Uruguay
informera' prontamente il Cerimoniale  Diplomatico  della  Repubblica
Italiana della conclusione, da parte  del  familiare,  dell'attivita'
lavorativa subordinata autorizzata. Nel  caso  in  cui  il  familiare
desideri intraprendere una nuova attivita'  lavorativa  o  riprendere
un'attivita' lavorativa gia' conclusa, l'Ambasciata della  Repubblica
Orientale  dell'Uruguay  dovra'  formulare  una  nuova  richiesta  di
autorizzazione ai sensi del presente accordo. 
    4.  Nel  caso  in  cui  l'attivita'  lavorativa   sia   autonoma,
l'Ambasciata della Repubblica  Orientale  dell'Uruguay  inviera'  una
Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico  della  Repubblica  Italiana,
informandolo del nome del familiare presente in  Italia  che  intende
intraprendere un'attivita' lavorativa autonoma, includendo una  breve
descrizione  della  natura  di   tale   attivita'.   Il   Cerimoniale
Diplomatico della Repubblica Italiana, verificato che la  persona  in
questione rientri nelle  categorie  definite  dal  presente  accordo,
sentiti i Dicasteri competenti,  dara'  comunicazione  alla  predetta
Rappresentanza del proprio assenso. 
    5.   L'Ambasciata   della   Repubblica   Orientale   dell'Uruguay
informera' prontamente il Cerimoniale  Diplomatico  della  Repubblica
Italiana della conclusione, da parte  del  familiare,  dell'attivita'
lavorativa autonoma autorizzata. 
 
                               Art. 3 
 
                     Procedura di autorizzazione 
               nella Repubblica Orientale dell'Uruguay 
 
    1. L'Ambasciata  della  Repubblica  Italiana  inviera'  una  Nota
Verbale alla Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico  della
Repubblica  Orientale  dell'Uruguay,  informandolo   del   nome   del
familiare presente in Uruguay che ha ricevuto un'offerta di lavoro di
suo interesse, includendo una breve descrizione della natura di  tale
attivita'. 
    2. Nel caso si tratti di  attivita'  lavorativa  subordinata,  la
Direzione di Protocollo e Cerimoniale  Diplomatico  della  Repubblica
Orientale   dell'Uruguay   dara'    comunicazione    alla    predetta
Rappresentanza del proprio  assenso  all'avvio  della  procedura  per
l'instaurazione del rapporto di lavoro. Successivamente, il datore di
lavoro, richiamandosi all'Accordo, potra'  assumere  direttamente  il
lavoratore in base alla normativa vigente in Uruguay. 
    3. L'Ambasciata della Repubblica Italiana informera'  prontamente
la Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica
Orientale dell'Uruguay la conclusione,  da  parte  di  un  familiare,
dell'attivita' lavorativa subordinata autorizzata. Nel caso in cui un
familiare desideri intraprendere una  nuova  attivita'  lavorativa  o
riprendere un'attivita' lavorativa gia' conclusa, l'Ambasciata  della
Repubblica  Italiana  dovra'  formulare  una   nuova   richiesta   di
autorizzazione ai sensi del presente accordo. 
    4.  Nel  caso  in  cui  l'attivita'  lavorativa   sia   autonoma,
l'Ambasciata della Repubblica Italiana inviera' una Nota Verbale alla
Direzione di Protocollo e Cerimoniale  Diplomatico  della  Repubblica
Orientale dell'Uruguay, informandolo del nome del familiare  presente
in  Uruguay  che  intende   intraprendere   un'attivita'   lavorativa
autonoma, includendo una  breve  descrizione  della  natura  di  tale
attivita'. La Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della
Repubblica  Orientale  dell'Uruguay,  dopo  aver  verificato  che  la
persona in questione rientri nelle categorie  definite  dal  presente
accordo, sentiti i Ministeri  competenti,  dara'  comunicazione  alla
predetta Rappresentanza del proprio assenso. 
    5.   L'Ambasciata   della    Repubblica    Italiana    informera'
immediatamente la Direzione di Protocollo e  Cerimoniale  Diplomatico
della Repubblica Orientale dell'Uruguay della conclusione,  da  parte
di un familiare, dell'attivita' lavorativa autonoma autorizzata. 
 
                               Art. 4 
 
                 Applicazione della normativa locale 
 
    1. Le  Parti  convengono  che  i  familiari  che  hanno  ottenuto
l'autorizzazione  ad  intraprendere  l'attivita'  lavorativa  saranno
assoggettati  alla  normativa  vigente  nello  Stato   ricevente   in
relazione  a  questioni  derivanti  da  tale  attivita'  in   materia
tributaria, di  sicurezza  sociale  e  del  lavoro.  Non  vi  saranno
restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attivita'  che  verra'
svolta,  salvo  i  limiti   costituzionali   e   legali   contemplati
nell'ordinamento giuridico dello Stato ricevente. 
    2. Le  Parti  convengono  che,  per  le  attivita'  lavorative  o
professionali per le  quali  si  richiedano  qualifiche  particolari,
sara' necessario che il familiare convivente adempia alle  norme  che
regolano l'esercizio di tali attivita' nello Stato ricevente. 
    3. Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi
di studio tra i due Stati. 
    4. Per quanto attiene alle materie trattate nel presente articolo
si fa riferimento  a  quanto  disposto  nella  normativa  interna  di
ciascuno Stato e agli Accordi bilaterali o multilaterali vigenti  fra
i due Stati. 
 
                               Art. 5 
 
                              Immunita' 
 
    1. Qualora i familiari che svolgono  un'attivita'  lavorativa  in
conformita'  del  presente  Accordo   godano   di   immunita'   dalla
giurisdizione dello Stato ricevente ai  sensi  della  Convenzione  di
Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, o  in  virtu'
di altro accordo  internazionale  applicabile,  si  conviene  che  le
immunita'   dalla   giurisdizione   civile   ed   amministrativa    e
dall'esecuzione  di  sentenze  o  provvedimenti  in  campo  civile  e
amministrativo  siano  sospese  limitatamente  agli   atti   compiuti
nell'esercizio dell'attivita' lavorativa suddetta. 
    2. Qualora i familiari che svolgono  un'attivita'  lavorativa  in
base al presente Accordo  godano  di  immunita'  dalla  giurisdizione
penale in conformita' ai  suddetti  accordi  internazionali  e  siano
accusati di un reato commesso durante l'esercizio di  tale  attivita'
lavorativa, dara' priorita' lo Stato  inviante,  alla  considerazione
della richiesta di rinuncia presentatagli dallo  Stato  ricevente  al
fine del perfezionamento di tale rinuncia. 
    3. Le Parti concordano  che  tale  rinuncia  all'immunita'  dalla
giurisdizione penale non  puo'  essere  intesa  come  riferita  anche
all'immunita' dall'esecuzione della sentenza,  per  la  quale  dovra'
essere richiesta una  rinuncia  espressa.  In  tale  caso,  la  Parte
ricevente dara' seria considerazione ad  una  richiesta  di  rinuncia
all'immunita' dall'esecuzione della sentenza riguardante un familiare
autorizzato allo svolgimento di un'attivita' lavorativa. 
    4. In tutti i casi previsti dal presente articolo, l'esame  della
richiesta e il responso dello Stato inviante  dovranno  avvenire  nel
piu' breve termine possibile. Qualora non si verificasse la rinuncia,
potranno   essere   considerati   il    richiamo    e    la    revoca
dell'autorizzazione. 
 
                               Art. 6 
 
                      Limiti all'autorizzazione 
 
    1.  Le  Parti  convengono   che   l'autorizzazione   a   svolgere
un'attivita'  nello  Stato  ricevente  terminera'   non   appena   il
beneficiario cessera' di avere lo status di  familiare  convivente  e
sara' concessa  per  un  periodo  non  superiore  alla  durata  della
missione  del  funzionario  diplomatico,  funzionario  consolare   di
carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle missioni
diplomatiche e consolari. 
    2. L'autorizzazione sara'  subordinata  alla  condizione  che  il
lavoro non sia riservato per legge  solo  ai  cittadini  dello  Stato
ricevente. Essa non potra' essere concessa alle persone  che  abbiano
lavorato illegalmente nello Stato ricevente  o  vi  abbiano  commesso
violazioni alle leggi o  ai  regolamenti  in  materia  fiscale  e  di
sicurezza sociale. L'autorizzazione potra' essere altresi' negata per
motivi attinenti alla sicurezza nazionale. 
 
                               Art. 7 
 
                    Soluzione delle controversie 
 
    Le controversie fra le Parti  risultanti  dall'interpretazione  o
dall'applicazione  del  presente  Accordo  saranno  risolte  per  via
diplomatica. 
 
                               Art. 8 
 
                Entrata in vigore, durata e denuncia 
 
    1. Il presente Accordo entrera' in vigore  60  (sessanta)  giorni
successivamente  alla  data  dell'ultima  Nota  con  cui   le   Parti
contraenti   si   saranno   reciprocamente   comunicate    l'avvenuto
espletamento delle procedure  a  tal  fine  previste  dai  rispettivi
ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad adottare prontamente le
misure che si rendessero necessarie per l'applicazione  del  presente
Accordo. 
    2. Il presente Accordo avra' durata  illimitata;  ciascuna  delle
Parti potra' notificare in qualsiasi momento per iscritto e  per  via
diplomatica la  sua  decisione  di  denunciarlo.  La  denuncia  avra'
effetto dopo tre mesi a partire dalla data della suddetta notifica. 
    In  fede  di  che  i  sottoscritti  Rappresentanti,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  governi,  hanno  firmato  il   presente
Accordo. 
    Fatto a Roma il 26 agosto 2014 in due originali in italiano e  in
spagnolo, tutti i testi facenti egualmente fede. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico