LEGGE 4 aprile 2016, n. 54 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento  dei
titoli attestanti  studi  universitari  o  di  livello  universitario
rilasciati nella Repubblica  italiana  e  nella  Repubblica  popolare
cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. (16G00061) 
(GU n.97 del 27-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 13)
 
 Vigente al: 28-4-2016  
 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo sul reciproco riconoscimento dei  titoli  attestanti  studi
universitari o di livello universitario rilasciati  nella  Repubblica
italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato  a
Pechino il 4 luglio 2005. 
                               Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo   di   cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso. 
                               Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalla  presente  legge,  valutati  in  euro
2.180 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca provvede al monitoraggio degli oneri di  cui  al  comma  1  e
riferisce in merito al Ministro dell'economia e  delle  finanze.  Nel
caso si verifichino o siano in procinto  di  verificarsi  scostamenti
rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia
e   delle   finanze,    sentito    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, provvede mediante riduzione,  nella
misura  necessaria  alla  copertura  finanziaria  del  maggior  onere
risultante   dall'attivita'   di   monitoraggio,   delle    dotazioni
finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese  rimodulabili
ai sensi dell'articolo 21,  comma  5,  lettera  b),  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di  missione  nell'ambito
del  programma  di  spesa   «Sistema   universitario   e   formazione
post-universitaria»  della  missione  «Istruzione   universitaria   e
formazione  post-universitaria».  Si  intendono   corrispondentemente
ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello
scostamento, i limiti di cui all'articolo  6,  commi  12  e  13,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 4 aprile 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Ministro   degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale 
 
                                Giannini,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                               ACCORDO 
 
sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari
                     o di livello universitario 
rilasciati nella Repubblica  italiana  e  nella  Repubblica  popolare
                               cinese 
 
    Il  Governo  della  Repubblica  italiana  e  il   Governo   della
Repubblica  popolare  cinese  (d'ora  in  avanti   denominati   Parti
Contraenti) convengono quanto segue circa il riconoscimento reciproco
dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni universitarie della
Repubblica italiana e della Repubblica popolare cinese 
 
                               Art. 1. 
 
                         Ambito di validita' 
 
    a) il presente Accordo regola  il  reciproco  riconoscimento  dei
periodi e dei titoli di studio ai  soli  fini  dell'accesso  e  della
prosecuzione degli studi  nelle  Istituzioni  universitarie  dei  due
Paesi e le modalita' di uso sociale in uno dei due Paesi  dei  titoli
conseguiti nell'altro Paese; 
    b)  in  ottemperanza  delle  normative  vigenti  nei  due  Paesi,
l'Accordo si applica ai titoli di studio conseguiti nelle Istituzioni
universitarie della Repubblica italiana e della  Repubblica  popolare
cinese; 
    c)  in  base  al  presente  Accordo  l'espressione   "Istituzione
Universitaria" include: 
      -  per  la  parte  italiana:  le  Universita',   gli   Istituti
Universitari,  i  Politecnici,  le  Istituzioni  di  Alta  Formazione
Artistica e Musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti,
abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale secondo  le  leggi
della Repubblica Italiana; 
      - per la parte cinese: le Istituzioni di Istruzione Superiore e
gli Istituti di  Ricerca  abilitati  da  istituzioni  Statali  cinesi
preposte all'istruzione ad emettere titoli accademici  e  certificati
(Zhuanke); 
    d) le Istituzioni universitarie italiane e cinesi cui si  applica
il seguente Accordo sono elencate rispettivamente negli Allegati A  e
B, costituenti parte integrante dell'Accordo stesso; 
    e) Ogni Parte contraente si impegna a notificare all'altra  Parte
per  le  vie  diplomatiche  eventuali  aggiornamenti   da   apportare
all'elenco delle proprie  istituzioni  universitarie,  a  seguito  di
intervenute soppressioni o nuove istituzioni. 
 
                               Art. 2. 
 
         Individuazione di titoli di livello corrispondente 
 
    Per l'accesso ai corsi di livello successivo, e' riconosciuta  la
corrispondenza di livello dei titoli accademici dei due  Paesi  quale
indicata nella seguente  tabella,  a  condizione  che  non  vi  siano
rilevanti differenze nei percorsi formativi. 
      
 
           ===============================================
           |                       | Repubblica popolare |
           |  Repubblica italiana  |       cinese        |
           +=======================+=====================+
           |Livelli                |Livelli              |
           +-----------------------+---------------------+
           |1° LIVELLO             |                     |
           +-----------------------+---------------------+
           |Laurea (D.M. 270/04,   |                     |
           |durata minima 3 anni o |Xueshi Durata 4/5    |
           |180 crediti ECTS)      |anni                 |
           +-----------------------+---------------------+
           |Diploma Accademico di I|                     |
           |livello (durata minima |                     |
           |3 anni, 180 crediti)   |                     |
           +-----------------------+---------------------+
           |2° LIVELLO             |                     |
           +-----------------------+---------------------+
           |Laurea Magistrale (D.M.|                     |
           |270/04, durata 2 anni  |                     |
           |dopo la laurea         |Shuoshi durata 2/3   |
           |triennale)             |anni                 |
           +-----------------------+---------------------+
           |Diploma di laurea ex   |                     |
           |lege 341/90 (durata del|                     |
           |corso da 4 a 6 anni    |                     |
           |secondo le discipline) |                     |
           +-----------------------+---------------------+
           |Diploma Accademico di  |                     |
           |II livello (durata     |                     |
           |minima 2 anni, 120     |                     |
           |crediti)               |                     |
           +-----------------------+---------------------+
           |3° LIVELLO             |                     |
           +-----------------------+---------------------+
           |Dottorato di Ricerca   |                     |
           |(durata minima 3 anni) |Boshi durata 3 anni  |
           +-----------------------+---------------------+
 
 
                               Art. 3. 
 
Riconoscimento  dei  titoli  finali  di  scuola  secondaria  ai  fini
             dell'accesso alle istituzioni universitarie 
 
    Ai fini dell'ammissione alle  Istituzioni  universitarie  di  una
delle due Parti e' obbligatorio il possesso del titolo  finale  degli
studi secondari superiori dell'altra Parte completato dal superamento
dell'eventuale esame di idoneita' al corso  universitario  che  fosse
previsto nell'ordinamento del Paese di origine. 
    Sono  fatte  salve  le  disposizioni  del  Paese  di  accoglienza
relative alle verifiche della conoscenza  della  lingua  nazionale  e
alla disponibilita' di'  posti  riservati  agli  studenti  stranieri,
nonche' le procedure di selezione previste per l'accesso ai corsi  di
laurea magistrale a numero chiuso. 
    Sono esonerati dalla prova di competenza linguistica e dal limite
numerico di' posti riservati  agli  studenti  stranieri,  coloro  che
attestino di aver frequentato una scuola secondaria nel cui programma
sia stato inserito per almeno un triennio l'insegnamento della lingua
del Paese ospite. 
 
                               Art. 4. 
 
Riconoscimento di  certificati  (Zhuanke  Zhengshu),  di  periodi  di
                          studio e di esami 
 
    I certificati (Zhuanke Zhengshu) rilasciati dalle istituzioni  di
cui all'allegato B, consentono l'iscrizione ai corsi universitari  di
studio di primo livello delle universita'  italiane.  La  valutazione
dei  crediti  ottenuti  e  dei  corsi   frequentati   e'   effettuata
dall'Universita' di accoglienza sulla base del certificato di studi e
dell'attestazione degli esami sostenuti  al  fine  di  convertili  in
crediti utili per la continuazione degli studi. 
    Su richiesta degli studenti che intendono proseguire il corso  di
studi  avviato  in  un  Paese  presso  un'istituzione   universitaria
dell'altro  Paese,  possono  essere  riconosciuti  reciprocamente   i
certificati  rilasciati  dall'istituzione  di   origine,   attestanti
periodi di studio svolti con  profitto  e  il  superamento  di  esami
relativi a insegnamenti di contenuto corrispondente. 
    Al fine di facilitarne la valutazione e l'equo riconoscimento, le
Istituzioni   Universitarie    rilasciano    idonea    ed    adeguata
certificazione. 
    La competenza ad esprimere  un  giudizio  sull'equivalenza  degli
esami  e  dei  periodi  di  studio   svolti   con   profitto   spetta
all'istituzione universitaria di accoglienza. 
    Devono essere recuperati gli esami obbligatori negli  ordinamenti
didattici dell'Istruzione universitaria di accoglienza, ove non siano
gia' stati superati nell'istituzione universitaria di origine. 
 
                               Art. 5. 
 
Riconoscimento di titoli finali di studio per l'accesso  a  corsi  di
                         livello successivo 
 
    Le Parti convengono che lo  studente  di  un  Paese  che  sia  in
possesso di un titolo di  istruzione  universitaria  valido  in  tale
Paese per l'accesso ad un corso  universitario  di  secondo  o  terzo
livello, ha diritto di candidarsi presso le istituzioni universitarie
dell'altro Paese all'iscrizione ad un  analogo  corso  universitario,
rispettivamente di secondo o di terzo livello. 
    La valutazione della corrispondenza sostanziale,  in  termini  di
crediti e di contenuti formativi, dei suindicati titoli accademici di
uno dei due Paesi ai titoli  nazionali  richiesti  per  l'accesso  ai
corsi universitari di  livello  superiore  nell'altro  Paese,  e'  di
competenza dell'Istituzione universitaria di  accoglienza  che  puo',
eventualmente, richiedere un'integrazione del  percorso  formativo  o
accordare crediti utili ad abbreviare il corso di studi prescelto. 
    L'iscrizione effettiva sara' concessa nel rispetto  di  eventuali
ulteriori condizioni e requisiti previsti dalla legislazione e  dagli
ordinamenti didattici dell'istituzione universitaria  di  accoglienza
per l'accesso ai singoli corsi. 
    Ai fini della valutazione e del riconoscimento dei titoli  validi
per l'accesso potra' anche essere tenuto conto di attestati  relativi
a corsi di perfezionamento universitario  svolti  dal  candidato  con
esito positivo nella istituzione di origine. 
 
                               Art. 6. 
 
                   Accesso al Dottorato di Ricerca 
 
    I titoli accademici italiani di "Diploma di  Laurea  in  ..."  ex
lege 341/90 e di "Laurea magistrale ex DM 270/04 che danno accesso in
Italia agli studi di Dottorato di  Ricerca  sono  riconosciuti  nella
Repubblica popolare cinese ai fini dell'ammissione ai corsi di  Boshi
(PHD), nel rispetto delle condizioni  di  ammissione  previste  dalla
legislazione cinese per i candidati in  possesso  dei  corrispondenti
titoli accademici nazionali. 
    I titoli accademici cinesi Suoshi che danno accesso  in  Cina  ai
corsi di Boshi (PHD) sono riconosciuti nella Repubblica italiana  per
l'accesso agli studi di Dottorato  di  Ricerca,  nel  rispetto  delle
condizioni di ammissione previste dalla legislazione italiana  per  i
candidati in possesso dei corrispondenti titoli accademici nazionali. 
 
                               Art. 7. 
 
                      Uso del titolo accademico 
 
    I  possessori  di  un   titolo   accademico   conseguito   presso
un'istituzione universitaria di uno dei due Paesi  hanno  diritto  di
fregiarsi di questo titolo nell'altro Paese nella forma  linguistica,
intera ed  abbreviata,  prevista  dalle  disposizioni  del  Paese  di
origine. 
 
                               Art. 8. 
 
               Commissione mista permanente di esperti 
 
    Le Parti contraenti  concordano  di  costituire  una  Commissione
mista permanente di esperti con i seguenti compiti: 
      -  discutere  e  chiarire   eventuali   questioni   applicative
dell'Accordo; 
      - procedere agli aggiornamenti periodici  dell'Accordo  che  si
rendessero necessari in funzione di eventuali  sostanziali  modifiche
di uno o entrambi i  sistemi  universitari  derivanti  sia  da  norme
nazionali che da impegni contratti in sede internazionale. 
    Per la costituzione della Commissione mista di esperti ogni Parte
contraente nomina un massimo di sei membri,  i  cui  nominativi  sono
comunicati all'altra Parte per le vie diplomatiche. 
    La Commissione mista di esperti si riunisce su richiesta  di  una
delle Parti  e  la  sede  dell'incontro  e'  concordata  per  le  vie
diplomatiche. 
    I chiarimenti interpretativi  dell'Accordo  e  gli  aggiornamenti
periodici del medesimo forniti dalla Commissione mista permanente  di
esperti avranno efficacia attraverso uno Scambio di Note per  le  vie
diplomatiche. 
 
                               Art. 9. 
 
              Periodo di validita' ed entrata in vigore 
 
    Il presente Accordo entra in vigore il  primo  giorno  del  terzo
mese successivo alla  data  di  ricezione  della  seconda  delle  due
notifiche  con  cui  le  parti  contraenti  si  sono   reciprocamente
comunicate l'avvenuto espletamento degli adempimenti interni previsti
a tal fine. 
    Il presente Accordo resta in  vigore  per  un  periodo  di  tempo
illimitato. 
    Ciascuna Parte contraente puo' denunciarlo in qualsiasi  momento.
La denuncia avra' effetto dopo sei mesi dalla data della sua notifica
all'altra Parte. 
    Sono fatti salvi i diritti acquisiti per i titolari di diplomi  e
certificati  di  studio  che  abbiano  presentato   le   istanze   di
riconoscimento prima della denuncia dell'Accordo. 
      Firmato a Pechino, il 4 luglio 2005 in due versioni  originali,
italiana e cinese, ambedue i testi facenti ugualmente fede. 
 
              Per il Governo della Repubblica italiana 
            Il Ministro dell'istruzione dell'universita' 
                           e della ricerca 
                               Moratti 
 
           Per il Governo della Repubblica popolare cinese 
                     Il Ministro dell'istruzione 
                               Zhou Ji 
 
                                                           Allegato A 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato B 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                  TRADUZIONE NON UFFUCIALE - ALL. B 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico