(Sergio Briguglio 5/3/2016)

 

 

NORME SU IMMIGRAZIONE, ASILO, CITTADINANZA E TRATTA

 

Nota: in grassetto le modifiche apportate durante la XVII Legislatura. Per un'analoga evidenziazione delle modifiche apportate durante la XVI Legislatura si veda http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2013/gennaio/sinottico-normativa-34.html

 

 

Immigrazione

 

-        D. LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni introdotte da

o   Decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40;

o   Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40;

o   Legge 7 Giugno 2002, n. 106, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera;

o   Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

o   Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115;

o   Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

o   Legge 14 Febbraio 2003, n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

o   Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985;

o   Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione;

o   Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

o   Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007);

o   Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;

o   Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;

o   Legge 26 Febbraio 2007, n. 17, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 Dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa;

o   Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

o   Legge 6 Aprile 2007, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 Febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;

o   Decreto legislativo 10 Agosto 2007, n. 154, Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato;

o   Decreto legislativo 9 Gennaio 2008, n. 17, Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;

o   Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

o   Legge 6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

o   Decreto legislativo 3 Ottobre 2008, n. 160, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;

o   Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

o   Legge 26 Febbraio 2010, n. 25, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

o   Legge 29 Giugno 2010, n. 100, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali;

o   Decreto legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo;

o   Legge 4 Novembre 2010, n. 183, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per limpiego, di incentivi alloccupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

o   Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dellattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

o   Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69;

o   Legge 22 dicembre 2011, n. 214, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici;

o   Legge 4 Aprile 2012, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

o   Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;

o   Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati;

o   Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare;

o   Legge 7 agosto 2012, n. 131, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa;

o   Legge 9 agosto 2013, n. 99, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

o   Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;

o   Legge 8 novembre 2013, n. 128, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca;

o   Legge 21 febbraio 2014, n. 9 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per linternazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;

o   Legge 21 febbraio 2014, n. 10, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria;

o   Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale;

o   Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta;

o   Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;

o   Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 40 Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

o   Legge 30 ottobre 2014, n. 161, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis;

o   Legge 17 aprile 2015, n. 43, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

o   Legge 29 luglio 2015, n. 115, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014

 

-        C. C. (disposizioni rilevanti): Codice civile, come modificato da

o   Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

 

-        C. P. (disposizioni rilevanti in materia di immigrazione): Codice penale, come modificato da

o   Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

o   Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

o   Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;

o   Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

 

-        C. P. P. (disposizioni rilevanti in materia di immigrazione): Codice di procedura penale, come modificato da

o   Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

o   Legge 9 agosto 2013, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2013, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena;

o   Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32, Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;

o   Legge 17 aprile 2015, n. 43, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

 

-        D. LGS. 271/1989 (disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 28 Luglio 1989, n. 271, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale, come modificato da

o   Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

o   Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

o   Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dellattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

o   Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013;

o   Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;

o   Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32, Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

 

-        L. 68/1993 (disposizioni rilevanti): Legge 19 Marzo 1993, n. 68, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

 

-        L. 448/1998 (disposizioni rilevanti): Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.

 

-        L. 488/1999 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)

 

-        D. LGS. 267/2000 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

o   Legge 17 Dicembre 2010, n. 217, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010 , n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.

 

-        D. LGS. 274/2000 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della Legge 24 Novembre 1999, n. 468, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

o   Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dellattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

 

-        L. 328/2000 (disposizioni rilevanti): Legge 8 Novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

 

-        L. 388/2000 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)

 

-        D. LGS. 165/2001 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come modificato da

o   Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.

 

-        D. LGS. 231/2001 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

 

-        L. 103/2002 (disposizioni rilevanti): Legge 24 maggio 2002, n. 103, Norme in materia di docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia

 

-        L. 189/2002 (ulteriori disposizioni): Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari;

o   Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

o   Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

 

-        L. 222/2002 (ulteriori disposizioni): Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

 

-        D. LGS. 215/2003: Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e successive modificazioni introdotte da

o   Decreto legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parita di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonche' in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

o   Legge 6 Giugno 2008, n. 101, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 Aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee;

o   Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69.

 

-        D. LGS. 276/2003 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, e successive modificazioni introdotte da

o   Decreto legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro;

o   Legge 14 Maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali;

o   Legge 2 Dicembre 2005, n. 248, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

o   Legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

o   Legge 4 Agosto 2006, n. 248, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 Luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

o   Legge 6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

o   Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;

o   Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

 

-        L. 271/2004 (ulteriori disposizioni): Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

 

-        D. LGS. 12/2005: Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n.12, Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi

 

-        L. 69/2005: Legge 22 aprile 2005, n. 69, Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

 

-        L. 80/2005 (disposizioni rilevanti): Legge 14 maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali

 

-        D. LGS. 76/2005 (disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53

 

-        L. 155/2005 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 17 aprile 2015, n. 43, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

 

-        L. 296/2006 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007)

 

-        D. LGS. 3/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo

 

-        D. LGS. 5/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare

 

-        D. LGS. 24/2007: Decreto Legislativo 25 Gennaio 2007, n.24, Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea

 

-        D. LGS. 30/2007: Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n.30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e successive modificazioni introdotte da

o   Decreto legislativo 28 Febbraio 2008, n. 32, Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

o   Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dellattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;

o   Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69;

o   Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.

 

-        L. 68/2007: Legge 28 Maggio 2007, n. 68, Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

 

-        D. LGS. 206/2007: Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito delladesione di Bulgaria e Romania, e successive modificazioni introdotte da

o   Decreto legislativo 26 Marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

 

-        L. 125/2008 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

 

-        L. 133/2008 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)

 

-        L. 88/2009 (disposizioni rilevanti): Legge 7 Luglio 2009, n. 88, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008

 

-        L. 94/2009 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

 

-        L. 102/2009 (disposizioni rilevanti): Legge 3 Agosto 2009, n. 102, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 Luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

 

-        D. LGS. 59/2010: Decreto legislativo 26 Marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

 

-        L. 148/2011 (disposizioni rilevanti): Legge 14 Settembre 2011, n. 148, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 26 aprile 2012, n. 44, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

 

-        D. LGS. 150/2011 (disposizioni rilevanti in materia di immigrazione): Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69

 

-        L. 35/2012 (disposizioni rilevanti in materia di immigrazione): Legge 4 Aprile 2012, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013);

o   Legge 27 febbraio 2014, n. 15 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

o   Legge 17 ottobre 2014, n. 146, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 Agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno;

o   Legge 27 febbraio 2015, n. 11, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

o   Legge 25 febbraio 2016, n. 21,  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

 

-        D. LGS. 109/2012 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 16 Luglio 2012, n. 109, Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 9 agosto 2013, n. 99, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

 

-        L. 131/2012 (disposizioni rilevanti): Legge 7 agosto 2012, n. 131, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa

 

-        L. 97/2013 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.

 

-        L. 99/2013 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 9 agosto 2013, n. 99, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

 

-        L. 128/2013 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 8 novembre 2013, n. 128, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca.

 

-        L. 9/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 21 febbraio 2014, n. 9, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per linternazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)

 

-        L. 10/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 21 febbraio 2014, n. 10, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

 

-        D. LGS. 12/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale

 

-        D. LGS. 32/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32, Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

 

-        D. LGS. 38/2014: Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38, Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro

 

-        D. LGS. 40/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 40 Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

 

-        L. 161/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 30 ottobre 2014, n. 161, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis.

 

-        L. 190/2014 (disposizioni rilevanti): Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015).

 

-        L. 43/2015 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 17 aprile 2015, n. 43, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

 

-        D. LGS. 81/2015 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

 

-        L. 107/2015 (disposizioni rilevanti): Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

 

-        D. LGS. 151/2015 (disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli  adempimenti  a  carico  di  cittadini  e   imprese   e   altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

 

-        L. 208/2015 (disposizioni rilevanti): Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016).

 

-        L. 12/2016: Legge 20 gennaio 2016, n. 12, Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle societa' sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva.

 

-        DPR 394/1999: Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 11 Agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone;

o   Decreto del Presidente della Repubblica 18 Ottobre 2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione

o   Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

o   Legge 4 Aprile 2012, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

o   Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 40 Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

 

-        DPR 179/2011: Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

-        DPCM 535/1999: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni introdotte da

o   Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Settembre 2011, n. 191, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

 

Asilo

 

-        L. 39/1990 (artt. 1 - 1 septies) Legge 28 Febbraio 1990, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia presenti nel territorio dello Stato, e sucessive modificazioni inrtrodotte da

o   Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

o   Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;

o   Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

o   Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

 

-        L. 563/1995 (disposizioni rilevanti): Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

 

-        D. LGS. 85/2003: Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario

 

-        D. LGS. 140/2005: Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

o   Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

 

-        D. LGS. 251/2007: Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013;

o   Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta.

 

-        D. LGS. 25/2008: Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

o   Decreto legislativo 3 Ottobre 2008, n. 159, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

o   Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

o   Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69;

o   Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013;

o   Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;

o   Legge 17 ottobre 2014, n. 146, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 Agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno;

o   Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

 

-        D. LGS. 150/2011 (disposizioni rilevanti in materia di asilo): Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni introdotte da

o   Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

 

-        D. LGS. 18/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta

 

-        L. 146/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 17 ottobre 2014, n. 146, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno

 

-        D. LGS. 142/2015 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

 

-        DM 233/1996 (disposizioni rilevanti): Decreto del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233, Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

 

-        DPR 303/2004: Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, e successive modificazioni introdotte da

o   Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

o   Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

 

-        DPR 21/2015: Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

 

 

Cittadinanza

 

-        L. 91/1992: Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, e successive modificazioni introdotte da

o   Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana

o   Decreto del Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.

o   Legge 14 dicembre 2000, n. 379, Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti

o   Legge 8 marzo 2006, n.124, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti

o   Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

 

-        L. 379/2000: Legge 14 dicembre 2000, n. 379, Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti

 

-        L. 51/2006 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Febbraio 2006, n. 51, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative

 

-        L. 98/2013 (disposizioni rilevanti): Legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

 

-        DPR 572/1993: Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza

 

-        DPR 362/1994: Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana

 

 

Tratta

 

-        C. P. (disposizioni rilevanti in materia di tratta): Codice penale, come modificato da

o   Legge 11 Agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone;

o   Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

o   Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;

o   Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

 

-        C. P. P. (disposizioni rilevanti in materia di tratta): Codice di procedura penale, come modificato da

o   Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;

o   Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

 

-        L. 228/2003 (ulteriori disposizioni): Legge 11 Agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone, come modificata da:

o   Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

 

-        D. LGS. 24/2014 (ulteriori disposizioni): Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

 

 


 

D. LGS. 286/1998 *

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVII LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII LEGISLATURA

 

L. 99/2013

L. 119/2013

L. 128/2013

L. 9/2014

L. 10/2014

D. Lgs. 12/2014

D. LGS. 18/2014

D. LGS. 24/2014

D. LGS. 40/2014

L. 161/2014

L. 43/2015

L. 115/2015

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLIMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I

 

 

 

PRINCIPI GENERALI

 

 

 

 

 

Art. 1

 

(Ambito di applicazione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)

 

  

 

1. Il presente testo unico, in attuazione dellarticolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

 

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario.

 

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali piu favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

 

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 

5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

 

6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, e emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.

 

7. Prima dellemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 e trasmesso al Parlamento per lacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento e emanato anche in mancanza del parere.

 

 

 

 

 

Art.2

 

(Diritti e doveri dello straniero)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2;

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)

 

 

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

 

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocita, essa e accertata secondo i criteri e le modalita previste dal regolamento di attuazione.

 

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parita di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

 

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

 

5. Allo straniero e riconosciuta parita di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

 

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando cio non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

 

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorita del Paese di cui e cittadino e di essere in cio agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorita giudiziaria, l'autorita di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare piu vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di liberta personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresi l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

 

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalita di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche piu favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

 

9. Lo straniero presente nel territorio italiano e comunque tenuto allosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

 

 

 

 

 

Articolo 2-bis

 

 (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)

 

 

 

 

 

1. E istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato Comitato

 

2. Il Comitato e presieduto dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed e composto dai ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

 

3. Per listruttoria delle questioni di competenza del Comitato, e istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellinterno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari opportunita e delle politiche comunitarie, dellinnovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, delle attivita produttive, dellistruzione, delluniversita e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, delleconomia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle attivita culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata allattuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonche degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allarticolo 3, comma 1.

 

4. Con regolamento, da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dellinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalita di coordinamento delle attivita del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

 

(Politiche migratorie)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

 

 

 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nellassistenza e nellintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni, salva la necessita di un termine piu breve, il documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che e approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico e emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellInterno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

 

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresi le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

 

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversita e delle identita culturali delle persone, purche non confliggenti con lordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui allarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dellanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la opportunita, ulteriori decreti possono essere emanati durante lanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato.[1]

 

5. Nellambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dellobbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti allalloggio, alla lingua, allintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

 

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dellinterno, si provvede allistituzione di Consigli territoriali per limmigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nellassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

 

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.

 

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 e predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

 

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 e trasmesso al Parlamento per lacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto e emanato anche in mancanza del parere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

 

 

 

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

 

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI SULLINGRESSO E IL SOGGIORNO

 

 

 

Art. 4

(Ingresso nel territorio dello Stato)

 

 

 

 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)

 

 

 

1. L'ingresso nel territorio dello Stato e consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puo avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

 

2. Il visto di ingresso e rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorita diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso lautorita diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi allingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, lautorita diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilita penali, linammissibilita della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno e sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allautorita di frontiera.

 

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con ladesione a specifici accordi internazionali, consentira lingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonche la disponibilita di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui allarticolo 3, comma 1. Non e ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dallarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta sessuale, il favoreggiamento dellimmigrazione clandestina verso lItalia e dellemigrazione clandestina dallItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

 

4. Lingresso in Italia puo essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto[2]. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorita diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dallItalia ovvero a norme comunitarie.

 

5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dellelenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

 

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

 

7. L'ingresso e comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalita prescritti con il regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

Art. 4-bis

 

(Accordo di integrazione)

 

 

 

1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa'.

 

 

1-bis. Nell'ambito delle attivita' preordinate alla realizzazione del processo di integrazione di cui al comma 1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8.1.[3]

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonche' dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

 

 3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 

 

 

Art. 5

 

(Permesso di soggiorno)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

 

 

 

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso di validita a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorita di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

 

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalita previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e rilasciato per le attivita previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione puo prevedere speciali modalita di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lesercizio delle funzioni di ministro di culto nonche ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.[4]

 

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[5]

 

2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del versamento nonche' le modalita' di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.

 

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro e quella prevista dal visto dingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non puo comunque essere:

 

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;[6]

 

b) ();

 

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso e tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;[7]

c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso puo' essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis;[8][9]

d) ();

 

e) superiore alle necessita specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

 

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui allarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro e quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo superare:

 

a) in relazione ad uno o piu contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

 

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno.

 

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

 

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puo essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualita, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nellultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso e rilasciato ogni anno. Il permesso e revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

 

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallarticolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non puo avere validita superiore ad un periodo di due anni.

 

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dellarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dellarticolo 26, ne da comunicazione anche in via telematica al Ministero dellinterno e allINPS nonche' all'INAIL per linserimento nellarchivio previsto dal comma 9 dellarticolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione e data al Ministero dellinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

 

3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dellarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non puo essere superiore a due anni

 

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza ed e sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

 

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [10]

 

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno e stato rilasciato, esso e revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarita amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno e stato rilasciato, esso e revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarita amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.[11]

5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.

 

5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter.

 

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario[12] o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione.

 

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorita di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalita e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi e rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato puo essere disposta l'espulsione amministrativa.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi e' rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.[13]

 

7-bis[14]. Allo straniero di cui al comma 7, che si e' trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validita'.

 

7-ter[15]. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis e' adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento e' eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno[16]. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione e' adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento e' eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea.

 

7-quater[17]. E' autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validita', a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro per linnovazione e le tecnologie in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, riguardante ladozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformita ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identita e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

 

8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione e' inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".[18]

 

8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:

 

a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;

 

b) agli stranieri di cui all'articolo 24;

 

c) agli stranieri di cui all'articolo 26;

 

d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);

 

e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

 

f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

 

g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione.[19]

8-bis. Chiunque contraffa o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffa o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, e punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsita concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione e da tre a dieci anni. La pena e aumentata se il fatto e commesso da un pubblico ufficiale.

 

9. Il permesso di soggiorno e rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui e stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

9. Il permesso di soggiorno e rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta[20] giorni dalla data in cui e stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

9-bis.[21] In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni:

9-bis.[22] In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta[23] giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni:

a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

 

b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

 

 

 

 

 

Articolo 5 bis

 

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

 

 

1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente allUnione europea o apolide, contiene ():

 

a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

 

 b) limpegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

 

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 1.

 

3. Il contratto di soggiorno per lavoro e sottoscritto in base a quanto previsto dallarticolo 22 presso lo sportello unico per limmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avra luogo la prestazione lavorativa secondo le modalita previste nel regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

Art. 6

 

(Facolta ed obblighi inerenti al soggiorno)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6;

 

 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144, comma 2, e 148)

 

 

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari puo essere utilizzato anche per le altre attivita consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione puo essere convertito, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalita previste dal regolamento di attuazione.

 

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

 

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato e punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000.

 

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identita personale dello straniero, questi e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.

 

5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorita di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

 

6. Salvo quanto e stabilito nelle leggi militari, il Prefetto puo vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localita che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto e comunicato agli stranieri per mezzo della autorita locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

 

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalita da piu di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio da comunicazione alla questura territorialmente competente.

 

8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

 

9. Il documento di identificazione per stranieri e rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non e valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

 

10. Contro i provvedimenti di cui allarticolo 5 e al presente articolo e ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

 

 

 

 

 

Art. 7

 

(Obblighi dellospitante e del datore di lavoro)

 

 

 

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

 

 

 

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprieta o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita locale di pubblica sicurezza.[24]

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprieta o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita locale di pubblica sicurezza.[25][26]

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e dovuta .

 

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.

 

 

 

 

 

Art. 8

 

(Disposizioni particolari)

 

 

 

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)

 

 

 

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

 

 

 

 

 

Art. 9

 

(Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)

 

 

 

1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validita, che dimostra la disponibilita di un reddito non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita igienico-sanitaria accertati dallAzienda unita sanitaria locale competente per territorio, puo chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per se e per i familiari di cui allarticolo 29, comma 1.[27]

 

 

1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta dall'Italia il" e riporta, di seguito, la data in cui la protezione e' stata riconosciuta.[28]

 

1-ter. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non e' richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneita' dell'alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessita' di indicare un luogo di residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilita' di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici per cento del relativo importo.[29]

2 Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e a tempo indeterminato ed e rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

 

2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalita di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita e della ricerca.

2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalita di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita e della ricerca. Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita di ricerca presso le universita e gli enti vigilati dal Ministero dellistruzione, delluniversita e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non e richiesto il superamento del test di cui al primo periodo.[30]

 

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo straniero titolare di protezione internazionale.[31]

3.La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:

 

a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;

 

b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

 

c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;

c) hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251[32] e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;

d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;

 

e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

 

4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non puo essere rilasciato agli stranieri pericolosi per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dallarticolo 380 del codice di procedura penale, nonche, limitatamente ai delitti non colposi, dallarticolo 381 del medesimo codice. Ai fini delladozione di un provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dellinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

 

 

4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto legislativo, allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico.[33]

5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e).

 

 

5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e' effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale e' stata riconosciuta.[34]

6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

 

7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e revocato:

 

a) se e stato acquisito fraudolentemente;

 

b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;

 

c) quando mancano o vengano a mancare i requisiti per il rilascio, di cui al comma 4;

 

d) in caso di assenza continuativa dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;

 

e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dellUnione europea, previa comunicazione da parte di questultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

 

8. Lo straniero al quale e stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puo riacquistarlo, con le stesse modalita di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, e ridotto a tre anni.

 

9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta lespulsione e rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.

 

10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lespulsione puo essere disposta:

 

a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;

 

b) nei casi di cui allarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

 

c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate allarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero allarticolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui allarticolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

 

 

10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.[35]

11. Ai fini delladozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche delleta dellinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dellespulsione per linteressato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

 

12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo puo:

 

a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;

 

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivita lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attivita di lavoro subordinato non e richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui allarticolo 5-bis.;

 

c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative allaccesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso laccesso alla procedura per lottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica,salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata leffettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;

 

d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

 

13. E autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dellUnione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per lordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

 

 

13-bis. E' autorizzata, altresi', la riammissione sul territorio nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare di protezione internazionale allontanato da altro Stato membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando nella rubrica "annotazioni" del medesimo permesso e' riportato che la protezione internazionale e' stata riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta dall'Italia.[36]

 

 

 

 

Art. 9-bis

 

(Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro)

 

 

 

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dellUnione europea e in corso di validita, puo chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:

 

a) esercitare unattivita economica in qualita di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui allarticolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per limmigrazione;

 

b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;

 

c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dellimporto minimo previsto dalla legge per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

 

2. Allo straniero di cui al comma 1 e rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalita previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.

 

3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, e rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dellarticolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui allarticolo 29, comma 3.

 

4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica larticolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.

 

5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 e consentito lingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito delleffettiva residenza allestero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui allarticolo 22.

 

6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 e rifiutato e, se rilasciato, e revocato, agli stranieri pericolosi per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dallarticolo 380 del codice di procedura penale, nonche, limitatamente ai delitti non colposi, dallarticolo 381 del medesimo codice. Nelladottare il provvedimento si tiene conto delleta dellinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dellespulsione per linteressato e i suoi familiari, dellesistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

 

7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 e adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dellarticolo 13, comma 2, lettera b) e lallontanamento e effettuato verso lo Stato membro dellUnione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per ladozione del provvedimento di espulsione ai sensi dellarticolo 13, comma 1, e dellarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, lespulsione e adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e lallontanamento e effettuato fuori dal territorio dellUnione europea.

7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 e adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dellarticolo 13, comma 2, lettera b) e lallontanamento e effettuato verso lo Stato membro dellUnione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per ladozione del provvedimento di espulsione ai sensi dellarticolo 13, comma 1, e dellarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, lespulsione e adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e lallontanamento e effettuato fuori dal territorio dellUnione europea. Nei confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea riporta l'annotazione relativa alla titolarita' di protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e dei suoi familiari l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualita' della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo' essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.[37]

8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui allarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. Dellavvenuto rilascio e informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo.

8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui allarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. Dellavvenuto rilascio e informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. Se il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro riporta, nella rubrica "annotazioni", la titolarita' di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente comma riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A tal fine, si richiede allo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di confermare se lo straniero benefici ancora della protezione internazionale ovvero se tale protezione sia stata revocata con decisione definitiva. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, e' trasferita all'Italia la responsabilita' della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, la rubrica "annotazioni" del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e' aggiornata entro tre mesi in conformita' a tale trasferimento.[38]

 

8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite agli altri Stati membri dell'Unione europea le informazioni in merito allo status di protezione internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in tali Stati membri.[39]

 

8-ter. Entro trenta giorni dal riconoscimento della protezione internazionale ovvero dal trasferimento all'Italia della responsabilita' della protezione internazionale di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, si provvede a richiedere a tale Stato membro l'inserimento ovvero la modifica della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.[40]

 

 

 

 

Art. 9-ter

 

(Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE)

 

 

 

1. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall'articolo 27-quater, puo' chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri che dimostrino:

 

a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE;

 

b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell'articolo 27-quater. Le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui al presente comma e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla lettera a).

 

3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, e' rilasciato dal questore un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica 'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'.

 

4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato nelle ipotesi previste all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c) ed e), nonche' nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi consecutivi.

 

5. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi del presente articolo, in possesso di un valido documento, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli articoli 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

 

6. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, e' rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qualora abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

 

 

 

CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO

 

ED ESPULSIONE

 

 

 

Art. 10

 

(Respingimento)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)

 

 

 

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

 

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera e altresi disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

 

a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati allingresso o subito dopo;

 

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessita di pubblico soccorso.

 

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo e tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.

 

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lasilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero ladozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

 

5. Per lo straniero respinto e prevista lassistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

 

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallautorita di pubblica sicurezza.

 

 

 

 

 

Art. 10-bis

 

(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)

 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonche' di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e' punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.

 

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

 

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorita giudiziaria competente all'accertamento del reato.

 

 5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

 

 6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento e' sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

 

 

 

 

 

Art. 11

 

(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)

 

 

 

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilita con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali .

 

1.-bis Il Ministro dellinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per lordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dellinterno promuove altresi apposite misure di coordinamento tra le autorita italiane competenti in materia di controlli sullimmigrazione e le autorita europee competenti in materia di controlli sullimmigrazione ai sensi dellAccordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.

 

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti e data comunicazione all'Autorita per l'informatica nella pubblica amministrazione.

 

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonche le autorita marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

 

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorita dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilita funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.

 

5. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.

 

5-bis. Il Ministero dellinterno, nellambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto allimmigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.

 

6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, allinterno della zona di transito.

 

 

 

 

 

Art. 12

 

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

 

2. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivita di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

 

3. Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

 

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu persone;

 

b) la persona trasportata e stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

 

c) la persona trasportata e stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

 

d) il fatto e commesso da tre o piu persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

 

e) gli autori del fatto hanno la disponibilita di armi o materie esplodenti.

 

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e aumentata.

 

3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

 

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

 

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

 

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita di pena risultante dallaumento conseguente alle predette aggravanti.

 

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla meta nei confronti dellimputato che si adopera per evitare che lattivita delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente lautorita di polizia o lautorita giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lindividuazione o la cattura di uno o piu autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

 

3-sexies. Allarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: 609-octies del codice penale sono inserite le seguenti: nonche dallarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,.

 

3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dellarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Lesecuzione delle operazioni e disposta dintesa con la Direzione centrale dellimmigrazione e della polizia delle frontiere.

 

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e obbligatorio l'arresto in flagranza.

 

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, e applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.[41]

 

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

 

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita dello straniero o nellambito delle attivita punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e commesso in concorso da due o piu persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu persone, la pena e aumentata da un terzo alla meta.

 

5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

 

  6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu gravi e disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dallautorita amministrativa italiana inerenti allattivita professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

 

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nellambito delle direttive di cui allarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorche soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dellesito dei controlli e delle ispezioni e redatto processo verbale in appositi moduli, che e trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi procedere a perquisizioni, con losservanza delle disposizioni di cui allarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

 

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

 

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

 

8-ter. La distruzione puo essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita giudiziaria procedente.

 

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi fissate le modalita di esecuzione.

 

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalita di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

 

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivita di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dellentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dellinterno, rubrica Sicurezza pubblica.

 

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, puo fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

 

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivita di cui al comma 9-bis.

 

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

 

9-quinquies. Le modalita di intervento delle navi della Marina militare nonche quelle di raccordo con le attivita svolte dalle altre unita navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dellinterno, della difesa, delleconomia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

 

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

 

 

 

 

 

Art. 13

 

(Espulsione amministrativa)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

 

 

 

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dellinterno puo disporre lespulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

 

2. Lespulsione e' disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:

 

a) e entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non e stato respinto ai sensi dellarticolo 10;

 

b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da piu di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;

 

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nellarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159[42].

2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

 

2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.

 

3. Lespulsione e disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dellinteressato. Quando lo straniero e sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lespulsione, richiede il nulla osta allautorita giudiziaria, che puo negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione allaccertamento della responsabilita di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allinteresse della persona offesa. In tal caso lesecuzione del provvedimento e sospesa fino a quando lautorita giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allespulsione con le modalita di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lautorita giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dellarticolo 14.

 

3 bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta allatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dellarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta puo essere negato ai sensi del comma 3.

 

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara lestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta allesecuzione dellespulsione. Il provvedimento e immediatamente comunicato al questore.

 

3 quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dellavvenuta espulsione, se non e ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellarticolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.

 

3 quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato piu grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica larticolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, questultima e ripristinata a norma dellarticolo 307 del codice di procedura penale.

 

3 sexies. (...)

 

 

3-septies.[43] Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista dal presente articolo e' eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

 

a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

 

b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;

 

c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

 

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;

 

e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;

 

f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

 

g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.

 

4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

 

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validita;

 

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;

 

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita';

 

d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonche dell'articolo 14;

 

e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.

 

5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.

 

5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facolta' di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4.

 

5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi', una o piu delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalita' previste all'articolo 14.

 

5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e disposto l'accompagnamento alla frontiera. Lesecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e sospesa fino alla decisione sulla convalida. Ludienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. Linteressato e anchesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene ludienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata losservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito linteressato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui allarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida e concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e concessa ovvero non e osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lesecuzione dellallontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

 

5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed allarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita di un locale idoneo.

 

6. ().

 

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellarticolo 14, nonche ogni altro atto concernente lingresso, il soggiorno e lespulsione, sono comunicati allinteressato unitamente allindicazione delle modalita di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

 

8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.

 

9. ().

 

10 ().

 

11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.

 

12. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 19, lo straniero espulso e rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio non sia possibile, allo Stato di provenienza.

 

13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non puo rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellinterno. In caso di trasgressione lo straniero e punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed e nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e' stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.

 

13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso e punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

 

13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis e obbligatorio larresto dellautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

 

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, puo essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata e determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e puo essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.

 

 

14-bis.[44] Il divieto di cui al comma 13 e' registrato dall'autorita' di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.

 

14-ter.[45] In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 puo' essere rinviato verso tali Stati.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo adottare la misura di cui allarticolo 14, comma 1.

 

16. Lonere derivante dal comma 10 del presente articolo e valutato in lire 4 miliardi per lanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallanno 1998.

 

 

 

 

 

Art. l3-bis

 

(...)

 

 

 

 

 

Art. 14

 

(Esecuzione dellespulsione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

 

 

 

1. Quando non e possibile eseguire con immediatezza lespulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.

 

1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo.

 

2. Lo straniero e trattenuto nel centro con modalita tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignita. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e assicurata in ogni caso la liberta di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

 

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, , senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dalladozione del provvedimento.

 

4. Ludienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. Linteressato e anchesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene ludienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata losservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione ed espulsione di cui al comma 1, e sentito linteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

 

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora laccertamento dellidentita e della nazionalita, ovvero lacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta, il giudice, su richiesta del questore, puo prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore puo chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore puo chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, puo eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, (...) il questore puo' chiedere al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di identificazione e di espulsione non puo' essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, puo' essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.[46]

5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando cio non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.

5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga pi alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza[47]. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando cio non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.

5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.[48]

 

5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.[49]

 

5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.

 

5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui ai commi 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

 

5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorita giudiziaria competente all'accertamento del reato.

 

5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

 

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 e proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lesecuzione della misura.

 

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinche lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5.

 

8. Ai fini dellaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivita di assistenza per stranieri.

 

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonche per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilita sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dellinterno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

 

 

 

 

 

Art. 14-bis

 

(Fondo rimpatri)

 

 

 

1. E' istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

 

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta' del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, e' assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

 

 

 

 

 

Art. 14-ter

 

(Programmi di rimpatrio assistito)

 

 

 

1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.

 

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonche' i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

 

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

 

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalita' previste dall'articolo 14.

 

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

 

a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1;

 

b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);

 

c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale.

 

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.

 

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

 

a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;

 

b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di gestione.

 

 

 

 

 

 

Art. 15

 

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per lesecuzione dellespulsione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)

 

 

 

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice puo ordinare lespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

 

1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorita consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, lesecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.

 

 

 

 

 

Art. 16

 

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)

 

 

 

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellapplicare la pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellarticolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nellarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, puo' sostituire la medesima pena con la misura dellespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellapplicare la pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellarticolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nellarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, puo' sostituire la medesima pena con la misura dellespulsione (...)[50]. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.

 

1-bis.[51] In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 puo' essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione puo' essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. Lespulsione di cui al comma 1 e eseguita dal questore anche se la sentenza non e irrevocabile, secondo le modalita di cui allarticolo 13, comma 4.

 

3. Lespulsione di cui al comma 1 non puo essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o piu delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

 

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dallarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva e revocata dal giudice competente.

 

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, e disposta lespulsione. Essa non puo essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o piu delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, e disposta lespulsione. Essa non puo essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dallarticolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero per uno o piu delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice. In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, lespulsione e disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.[52]

 

5-bis. Nei casi di cui al comma 5, allatto dellingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dellistituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identita e nazionalita dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita diplomatiche e procede alleventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dellinterno adottano i necessari strumenti di coordinamento.[53]

 

5-ter. Le informazioni sulla identita e nazionalita del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dallarticolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.[54]

6. Competente a disporre lespulsione di cui al comma 5 e il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalita, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullidentita e sulla nazionalita dello straniero. Il decreto di espulsione e comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, puo proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

6. Salvo che il questore comunichi che non e stato possibile procedere allidentificazione dello straniero, la direzione dellistituto penitenziario trasmette gli atti utili per ladozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalita. Il decreto (...) e comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non e assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore dufficio. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.[55]

7. Lesecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 e sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. Lespulsione e eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalita dellaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

 

8. La pena e estinta alla scadenza del termine di dieci anni dallesecuzione dellespulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione e ripristinato e riprende lesecuzione della pena.

 

9. Lespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui allarticolo 19.

 

 

 

 

 

Art.17

 

 (Diritto di difesa)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

 

 

 

1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale e autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lesercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali e necessaria la sua presenza. Lautorizzazione e rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dellimputato o del difensore.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO III

 

 

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 

 

 

Art. 18

 

(Soggiorno per motivi di protezione sociale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

 

 

 

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui allarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dallarticolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumita, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dellorganizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui allarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dallarticolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumita, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dellorganizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.[56]

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita ed attualita del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per lefficace contrasto dellorganizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalita di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

 

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per laffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellente locale, e per lespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacita di favorire lassistenza e lintegrazione sociale, nonche la disponibilita di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

 

 

3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, e' definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative modalita' di attuazione e finanziamento.[57]

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e puo essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso e revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalita dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dellente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

 

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente laccesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche liscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di eta. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, linteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso puo essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo e a tempo indeterminato, con le modalita stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo essere altresi convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

 

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo essere altresi rilasciato, allatto delle dimissioni dallistituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato lespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore eta, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

 

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravita ed attualita di pericolo.

 

7. Lonere derivante dal presente articolo e valutato in lire 5 miliardi per lanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallanno 1998.

 

 

 

 

 

 

Art. 18-bis[58]

 

(Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica)

 

 

 

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumita', come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole dell'autorita' giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

 

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo per l'incolumita' personale.

 

3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e' valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma 1.

 

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al coma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

 

4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.

 

 

 

 

Art.19

 

(Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

 

 

 

1. In nessun caso puo disporsi lespulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

 

2. Non e consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dallarticolo 13, comma 1, nei confronti:

 

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

 

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dellarticolo 9;

 

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalita italiana;

 

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

 

2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalita' compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

 

 

 

 

 

Art. 20

 

(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)

 

 

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dintesa con i Ministri degli affari esteri, dellinterno, per la solidarieta sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nellambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravita in Paesi non appartenenti allUnione Europea.

 

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

 

 

 

DISCIPLINA DEL LAVORO

 

 

 

Art. 21

 

(Determinazione dei flussi di ingresso)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

 

 

 

1. Lingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nellambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche allingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allimmigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altresi assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonche agli Stati non appartenenti allUnione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dingresso e delle procedure di riammissione. Nellambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorita nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.

 

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per lesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

 

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalita per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

 

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sullandamento delloccupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonche sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti allUnione europea iscritti nelle liste di collocamento.

 

4 bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresi essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali dutenza, elaborati dallanagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacita di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

 

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonche gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalita di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

6. Nellambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, dintesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero lapprovazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

 

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unanagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalita di collegamento con larchivio organizzato dallIstituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

 

8. Lonere derivante dal presente articolo e valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dallanno 1998.

 

 

 

 

 

Art. 22

 

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20;

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11

 

legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

 

 

 

1. In ogni provincia e istituito presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per limmigrazione, responsabile dellintero procedimento relativo allassunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

 

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allestero deve presentare allo sportello unico per limmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale limpresa, ovvero di quella ove avra luogo la prestazione lavorativa:

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allestero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata,[59] allo sportello unico per limmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale limpresa, ovvero di quella ove avra luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

 

b) idonea documentazione relativa alle modalita di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

 

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellimpegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

 

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

 

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia puo richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu persone iscritte nelle liste di cui allarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

 

4. Lo sportello unico per limmigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per limpiego di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per limpiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dallarticolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresi al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per limpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

4. (...)[60]

5. Lo sportello unico per limmigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validita per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5. Lo sportello unico per limmigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta[61] giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validita per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

 

5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.[62]

5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

 

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;

 

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

 

c) reato previsto dal comma 12.

 

5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi', rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta e' comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

 

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per limmigrazione. Entro otto giorni dallingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per limmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questultima, trasmesso in copia allautorita consolare competente ed al centro per limpiego competente.

 

7. (...)

 

8. Salvo quanto previsto dallarticolo 23, ai fini dellingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

 

9. Le questure forniscono all'INPS e allINAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro e comunicano altresi il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allufficio finanziario competente che provvede allattribuzione del codice fiscale.

 

10. Lo sportello unico per limmigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4.

 

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, puo essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validita del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita di comunicazione ai centri per limpiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

 

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo' chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario (...)[63] ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica[64], alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, puo' chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

 

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':

 

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

 

b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;

 

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

 

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

 

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

 

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

 

13. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dallarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita di lavoro in Italia.

 

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalita di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario puo inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

 

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

 

 

 

 

 

Art. 23

 

(Titoli di prelazione)

 

 

 

1. Nellambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dellistruzione, delluniversita e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonche organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellimmigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivita di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

 

2. Lattivita di cui al comma 1 e finalizzata:

a) allinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allinterno dello Stato;

b) allinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allinterno dei Paesi di origine;

c) allo sviluppo delle attivita produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

 

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui allarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalita previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.

 

4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

Art. 24

 

(Lavoro stagionale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)

 

 

 

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per limmigrazione della provincia di residenza ai sensi dellarticolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalita previste dallarticolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per limpiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni leventuale disponibilita di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire limpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter.

 

2. Lo sportello unico per limmigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro.

 

2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

 

a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

 

b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.

 

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validita da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento allaccorpamento di gruppi di lavori di piu breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

 

3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogata e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.

 

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Puo inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni.

 

5. Le Commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire laccesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonche eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire lattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative allaccoglienza..

 

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o piu stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, e punito ai sensi dellarticolo 22, comma 12.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 25

 

( Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)

 

 

 

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonche della loro specificita, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivita :

 

a) assicurazione per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti;

 

b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

 

c) assicurazione contro le malattie;

 

d) assicurazione di maternita.

 

2. In sostituzione dei contributi per lassegno per il nucleo familiare e per lassicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro e tenuto a versare allIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari allimporto dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalita stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui allarticolo 45.

 

3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalita degli interventi di cui al comma 2.

 

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dellattivita lavorativa.

 

5. Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dellarticolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi allistituito o ente assicuratore dello Stato di provenienza. E fatta salva la possibilita di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 26

 

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)

 

 

 

1. Lingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti allUnione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato unattivita non occasionale di lavoro autonomo puo essere consentito a condizione che lesercizio di tali attivita non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dellUnione Europea.

 

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivita industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire societa di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresi dimostrare di disporre di risorse adeguate per lesercizio dellattivita che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per lesercizio della singola attivita, compresi, ove richiesti, i requisiti per liscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dellautorita competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dellautorizzazione o della licenza prevista per lesercizio dellattivita che lo straniero intende svolgere.

 

3. Il lavoratore non appartenente allUnione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ().

 

4. Sono fatte salve le norme piu favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per lItalia.

 

5.La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dellinterno e del Ministero eventualmente competente in relazione allattivita che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lespressa indicazione dellattivita cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresi, allo straniero la certificazione dellesistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dallarticolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalita previste dal regolamento di attuazione.

 

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

 

7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e lespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

 

 

 

 

 

Art. 27

 

(Ingresso per lavoro in casi particolari)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4)

 

 

 

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalita e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

 

a) dirigenti o personale altamente specializzato di societa aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societa estere che abbiano la sede principale di attivita nel territorio di uno Stato membro dellOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa italiane o di societa di altro Stato membro dellUnione europea;

 

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

 

c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;

 

d) traduttori e interpreti;

 

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso allestero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dellUnione europea residenti allestero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

 

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nellambito del lavoro subordinato;

 

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare lItalia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

 

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalita stabilite nel regolamento di attuazione;

 

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede allestero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dallestero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede allestero, nel rispetto delle disposizioni dellart.1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

 

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti allestero;

 

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

 

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

 

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nellambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

 

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivita sportiva professionistica presso societa sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

 

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

 

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lItalia, svolgono in Italia attivita di ricerca o un lavoro occasionale nellambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita di giovani o sono persone collocate alla pari;

 

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

 

1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

 

1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), e' sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione e' presentata con modalita' informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalita' informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

 

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacita' economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.

 

1-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, societa' ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attivita', in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove piu' favorevole.

 

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autorita provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione e rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attivita lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attivita ne la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina le procedure e le modalita per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

 

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita.

 

4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresi norme per lattuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente allingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

 

5. Lingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti allUnione europea e disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

 

5 bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dellinterno e del lavoro e delle politiche sociali, e determinato il limite massimo annuale dingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivita sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione e effettuata dal CONI con delibera da sottoporre allapprovazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

 

 

 

 

 

Art. 27-bis

 

(Ingresso e soggiorno per volontariato)

 

 

 

1. Con decreto del Ministero della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico.

 

2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e' consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:

 

a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:

 

1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;

 

2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

 

3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

 

b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficera' per espletare tali funzioni, l'orario cui sara' tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonche', ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;

 

c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso terzi e assunzione della piena responsabilita' per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza e' obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

 

3. La domanda di nulla osta e' presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla osta.

 

4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali e' richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.

 

5. Il permesso di soggiorno e' richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso puo' avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non e' rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, puo' avere durata superiore a diciotto mesi.

 

6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non e' computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis.

 

 

 

 

 

Art. 27-ter

 

(Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica)

 

1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e' consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, e' selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca.

 

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, e' disciplinata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca e, fra l'altro, prevede:

 

a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attivita' di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa', e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

 

b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;

 

c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarita' del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;

 

d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.

 

3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilita' delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

 

 

3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 e accertata e dichiarata da parte dellistituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario dellUnione Europea, di unorganizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.[65]

4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, e' presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta.

 

5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.

 

6. Il visto di ingresso puo' essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione, ed e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.

 

7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e' richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attivita' indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno e' rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca. Per le finalita' di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.

 

8. Il ricongiungimento familiare e' consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.

8. Il ricongiungimento familiare e' consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo[66]. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.

9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.

 

10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parita' di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attivita' di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.

 

11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea puo' fare ingresso in Italia senza necessita' del visto per proseguire la ricerca gia' iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non e' richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 e' sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui e' svolta l'attivita' di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione e' corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse, nonche' una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attivita'. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno e' subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca.

 

 

 

 

 

Art. 27-quater

 

(Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE)

 

 

 

1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi e' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso:

 

a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorita' competente nel Paese dove e' stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;

a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorita' competente nel Paese dove e' stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e di una[67] qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;

b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:

 

a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;

 

b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;

 

c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

 

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:

 

a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

 

b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, cosi' come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1 dicembre 2005, cosi' come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;

 

c) che chiedono di soggiornare in qualita' di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;

 

d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformita' alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, cosi' come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;

 

e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

 

f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;

 

g) che soggiornano in qualita' di lavoratori stagionali;

 

h) che soggiornano in Italia, in qualita' di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i), in conformita' alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;

 

i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;

 

l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

 

4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati e' presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.

 

5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto della domanda:

 

a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a);

 

b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero;

b) il titolo di istruzione e la (...)[68] qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero;

c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

 

6. Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero.

 

7. Il rilascio del nulla osta al lavoro e' subordinato al preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4.

 

8. Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10.

 

9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

 

10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

 

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;

 

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;

 

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.

 

11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attivita' lavorative e' rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura 'Carta blu UE', nella rubrica 'tipo di permesso'. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro piu' tre mesi, negli altri casi.

 

12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, e' revocato nei seguenti casi:

 

a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto;

 

b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;

 

c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13;

 

d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.

 

13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente attivita' lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali e' stata rilasciata la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.

 

14. E' escluso l'accesso al lavoro se le attivita' dello stesso comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresi' escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attivita' dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.

 

15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come previsto al comma 13.

 

16. Il ricongiungimento familiare e' consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE.

 

17. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, puo' fare ingresso in Italia senza necessita' del visto, al fine di esercitare un'attivita' lavorativa, alle condizioni previste dal presente articolo. Entro un mese dall'ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il nulla osta e' rilasciato entro il termine di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro puo' essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico e' rilasciato dal Questore il permesso secondo le modalita' ed alle condizioni previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio e' informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non e' stato rinnovato, e' disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11. Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

 

18. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, in quanto compatibili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV

 

 

 

DIRITTO ALLUNITA FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

 

 

 

Art. 28

 

(Diritto all'unita familiare)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)

 

 

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare lunita familiare nei confronti dei familiari stranieri e riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.

 

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dellUnione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656[69], fatte salve quelle piu favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.

 

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unita familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorita il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

 

 

 

 

Art.29

 

 (Ricongiungimento familiare)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)

 

 

1. Lo straniero puo chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

 

a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore a diciotto anni;

 

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

 

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale ;

 

d) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

 

1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta, o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.

 

1-ter. Non e' consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento e' coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.

 

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dellistanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

 

3. Salvo quanto previsto dallarticolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita:

 

a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera';

 

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale aumentato della meta' dellimporto dellassegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dellimporto annuo dellassegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale aumentato della meta' dellimporto dellassegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici (...)[70] e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dellimporto annuo dellassegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;

b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dellascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali e possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

 

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e' consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, gia' regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.

 

6. Al familiare autorizzato allingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dellarticolo 31, comma 3, e rilasciato, in deroga a quanto previsto dallarticolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per il minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attivita lavorativa ma non puo essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

 

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, e presentata allo sportello unico per limmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Lufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi allingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui allarticolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata lesistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta e subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della documantazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore eta o lo stato di salute.

 

8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e' rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta.

 

9. La richiesta di ricongiungimento familiare e respinta se e accertato che il matrimonio o ladozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire allinteressato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

 

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

 

a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non e ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

 

b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprie 2003, n.85 ovvero delle misure di cui allarticolo 20;

 

c) nelle ipotesi di cui allarticolo 5, comma 6.

 

 

 

 

 

Art. 29-bis

Art. 29-bis[71]

Ricongiungimento familiare dei rifugiati

 

 

 

1. Lo straniero al quale e stato riconosciuto lo status di rifugiato puo richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui allarticolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui allarticolo 29, comma 3.

 

2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di unautorita riconosciuta o della presunta inaffidabilita dei documenti rilasciati dallautorita locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dellarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Puo essere fatto ricorso, altresi ad altri mezzi atti a provare lesistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non puo essere motivato unicamente dallassenza di documenti probatori

 

3. Se il rifugiato e un minore non accompagnato, e consentito lingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.

 

 

 

 

 

Art.30

 

(Permesso di soggiorno per motivi familiari)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)

 

  

 

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari e rilasciato:

 

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dallarticolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;

 

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dellUnione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

 

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dellUnione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare e convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione puo essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

 

d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari e rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potesta genitoriale secondo la legge italiana.

 

1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), e immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non e seguita leffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e' rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.

 

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di eta per lo svolgimento di attivita di lavoro.

 

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dellarticolo 29 ed e rinnovabile insieme con questultimo.

 

4. (...)

 

5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di eta, il permesso di soggiorno puo essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di eta per lo svolgimento di attivita di lavoro.

 

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' proporre opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.

 

 

 

 

 

Art. 31

 

(Disposizioni a favore dei minori)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)

 

 

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante e iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di eta e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la piu favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di eta il minore che risulta affidato ai sensi dellarticolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale e affidato e segue la condizione giuridica di questultimo, se piu favorevole. Lassenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo delliscrizione.

 

2. Al compimento del quattordicesimo anno di eta al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario e rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta, ovvero una carta di soggiorno.

 

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, puo autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. Lautorizzazione e revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivita del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

 

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento e adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.

 

 

 

 

 

Art. 32

 

(Disposizioni concernenti minori affidati

 

al compimento della maggiore eta)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)

 

 

 

1. Al compimento della maggiore eta, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allarticolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui allarticolo 23.

 

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore eta, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

 

1-ter. Lente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore eta del minore straniero di cui al comma 1-bis, che linteressato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivita lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita previste dalla legge italiana, ovvero e in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

 

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo e portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 33

 

(Comitato per i minori stranieri )

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

 

 

 

1. Al fine di vigilare sulle modalita di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivita delle amministrazioni interessate e istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche da due rappresentanti dellAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dellUnione province dItalia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri ()in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

 

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.[72]

 

3. Il Comitato si avvale, per lespletamento delle attivita di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

 

 

 

 

 

TITOLO V

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.

 

 

 

 

 

CAPO I

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

 

 

 

 

Art. 34

 

(Assistenza per gli stranieri

 

iscritti al Servizio sanitario nazionale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)

 

 

 

1. Hanno lobbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parita di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene allobbligo contributivo, allassistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validita temporale :

 

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivita di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

 

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

 

2. Lassistenza sanitaria spetta altresi ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more delliscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale e assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

 

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 e tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternita mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per liscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nellanno precedente in Italia e allestero. L'ammontare del contributo e determinato con decreto del Ministro della sanita di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non puo essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

 

4. Liscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale puo essere altresi richiesta:

 

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio ;

 

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dellaccordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.

 

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per liscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalita previsti dal decreto di cui al comma 3.

 

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non e valido per i familiari a carico.

 

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale e iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalita previste dal regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

Art. 35

 

(Assistenza sanitaria per gli stranieri

 

non iscritti al Servizio sanitario nazionale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

 

 

 

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dellarticolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

 

2. Restano salve le norme che disciplinano lassistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita sottoscritti dallItalia.

 

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative allingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

 

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternita, a parita di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanita 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita di trattamento con i cittadini italiani ;

 

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

 

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nellambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

 

d) gli interventi di profilassi internazionale;

 

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

 

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parita con i cittadini italiani.

 

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non puo comportare alcun tipo di segnalazione all'autorita, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita di condizioni con il cittadino italiano.

 

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dellinterno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilita del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36

 

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)

 

 

 

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e leventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare lavvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalita stabilite dal regolamento di attuazione, nonche documentare la disponibilita in Italia di vitto e alloggio per laccompagnatore e per il periodo di convalescenza dellinteressato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso puo anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

 

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche e altresi consentito nellambito di programmi umanitari definiti ai sensi dellarticolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanita dintesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

 

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed e rinnovabile finche durano le necessita terapeutiche documentate.

 

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

 

E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE

 

 

 

Art. 37

 

(Attivita professionali)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)

 

 

 

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, e consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi e condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

 

2. Le modalita, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro delluniversita e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

 

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformita ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

 

4. In caso di lavoro subordinato, e garantita la parita di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

 

 

 

 

 

Art. 38

 

(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36)

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5)

 

 

 

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti allobbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto allistruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunita scolastica.

 

2. Leffettivita del diritto allo studio e garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante lattivazione di appositi corsi ed iniziative per lapprendimento della lingua italiana.

 

3. La comunita scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua dorigine e alla realizzazione di attivita interculturali comuni.

 

4. Le iniziative e le attivita di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

 

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

 

a) laccoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante lattivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie ;

 

b) la realizzazione di unofferta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dellobbligo ;

 

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dellobbligo o del diploma di scuola secondaria superiore ;

 

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana ;

 

e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per lItalia.

 

 6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

 

7. Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

 

a) delle modalita di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento allattivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonche dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per ladattamento dei programmi di insegnamento;

 

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dellinserimento scolastico , nonche dei criteri e delle modalita di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con lausilio di mediatori culturali qualificati;

 

c) dei criteri per liscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attivita di sostegno linguistico;

 

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

 

 

 

 

 

Art. 39

 

(Accesso ai corsi delle universita)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)

 

 

 

1. In materia di accesso allistruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio e assicurata la parita di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalita di cui al presente articolo.

 

2. Le universita, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilita finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui allarticolo 3, promuovendo laccesso degli stranieri ai corsi universitari di cui allarticolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo allinserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilita studentesca, nonche organizzando attivita di orientamento e di accoglienza.

 

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati :

 

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalita di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilita di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;

 

b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'universita', e l'esercizio di attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso;

 

c) lerogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocita;

 

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini delluniformita di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

 

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere allistruzione universitaria in Italia;

 

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allestero.

 

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilita comunicate dalle universita, e disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delluniversita e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dellinterno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per laccesso allistruzione universitaria degli studenti stranieri residenti allestero. Lo schema di decreto e trasmesso al Parlamento per lacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

4. (...)[73]

4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, puo' fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessita' del visto per proseguire gli studi gia' iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purche' abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:

 

a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni;

 

b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorita' accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia e' effettivamente complementare al programma di studi gia' svolto.

 

4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia.

 

5. E comunque consentito laccesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle universita, a parita di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonche agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane allestero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allestero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per lingresso per studio.

 

 

 

 

 

Art. 39-bis

 

(Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale)

 

 

 

1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:

 

a) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

 

b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;

 

c) minori di eta' non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;

 

d) minori di eta' non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell'universita' e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.

 

 

 

 

 

CAPO III

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E

 

ASSISTENZA SOCIALE

 

 

 

 

 

Art. 40

 

(Centri di accoglienza. Accesso allabitazione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

 

 

 

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dellUnione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. ()

 

1-bis. Laccesso alle misure di integrazione sociale e riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dellUnione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

 

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel piu breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire lautonomia e linserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

 

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonche, ove possibile, allofferta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e allassistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dellautonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

 

4. Lo straniero regolarmente soggiornante puo accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nellambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nellattesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

 

5. (...)

 

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivita di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parita con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare laccesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

 

 

 

 

 

 

Art. 41

 

(Assistenza sociale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)

 

 

 

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.[74]

 

 

 

 

 

CAPO IV

 

 

 

DIPOSIZIONI SULLINTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE

 

POLITICHE MIGRATORIE

 

 

 

Art. 42

 

(Misure di integrazione sociale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40;

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.2)

 

 

 

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nellambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonche in collaborazione con le autorita o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

 

a) le attivita intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella societa italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunita di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dallassociazionismo, nonche alle possibilita di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

 

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dellimmigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

 

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per limpiego allinterno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualita di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguisitici e religiosi;

 

e) lorganizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una societa multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

 

2. Per i fini indicati nel comma 1 e istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

 

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono leffettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, e istituito presso il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, nellambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attivita volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione della presente legge.

 

4. Ai fini dellacquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nellassistenza e nellintegrazione degli immigrati di cui allarticolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui allart. 3, comma 6, nonche dellesame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, e istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

 

a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;

 

b)                                             rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni piu rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;

 

c)                                             rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali degli stranieri, in numero non inferiore a quattro;

 

d)                                             rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;

 

e)                                             otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarieta sociale e delle pari opportunita;

 

f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

g) due rappresentanti del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL);

 

g bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.

 

5. Per ogni membro effettivo della Consulta e nominato un supplente.

 

6. Resta ferma la facolta delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

 

7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.

 

8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti e gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 43

 

(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)

 

 

 

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, lascendenza o lorigine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o leffetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o lesercizio, in condizioni di parita, dei diritti umani e delle liberta fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

 

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

 

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessita che nellesercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita, lo discriminino ingiustamente;

 

b) chiunque imponga condizioni piu svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita;

 

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piu svantaggiose o si rifiuti di fornire laccesso alloccupazione, allalloggio, allistruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita;

 

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, lesercizio di unattivita economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalita;

 

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dellarticolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente alladozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dellattivita lavorativa.

 

3. Il presente articolo e larticolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dellUnione europea presenti in Italia.

 

 

 

 

 

Art. 44

 

(Azione civile contro la discriminazione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42)

 

 

 

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.

 

2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.

 

3. (...)

 

4. (...)

 

5. (...)

 

6. (...)

 

7. (...)

 

8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

 

9. (...)

 

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso puo essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dellarticolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti allesecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, e immediatamente comunicato dal tribunale in composizione monocratica, secondo le modalita previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dellappalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi piu gravi, dispongono lesclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

 

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dellapplicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 45

 

(Fondo nazionale per le politiche migratorie)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)

 

 

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, e stabilito in lire 12.500 milioni per lanno 1997, in lire 58.000 milioni per lanno 1998 e in lire 68.000 milioni per lanno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresi le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dellUnione europea, che sono versati allentrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo e annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalita per la presentazione, lesame, lerogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

 

2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attivita concernenti limmigrazione, con particolare riguardo alleffettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attivita culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunita. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalita indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

 

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1 gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione e disposta per lintero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000.

 

 

 

 

 

Art. 46

 

(Commissione per le politiche di integrazione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)

 

 

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali e istituita la commissione per le politiche di integrazione.

 

2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dellobbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per lintegrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonche di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per limmigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.

 

            3. La commissione e composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita, della pubblica istruzione, nonche da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dellanalisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dellimmigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarieta sociale. Il presidente della commissione e scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed e collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-citta ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.

 

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati lorganizzazione della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.

 

5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui allarticolo 45, comma 1, la commissione puo affidare leffettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere allacquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

 

6. Per ladempimento dei propri compiti la commissione puo avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VI

 

 

 

NORME FINALI

 

 

 

Art. 47

 

( Abrogazioni)

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)

 

 

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:

 

a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

 

b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dellart. 3;

 

c) il comma 13 dellarticolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

 

a) larticolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

 

b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ;

 

c) larticolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

 

d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ;

 

e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

 

f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

 

g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

3. Allart. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole:

 

, sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nellambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo.

 

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 48

 

(Copertura finanziaria)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)

 

 

 

1. Allonere derivante dallattuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:

 

a) quanto a lire 22.500 milioni per lanno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per lanno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 laccantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

 

b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellinterno.

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 49

 

(Disposizioni finali e transitorie)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)

 

 

 

1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonche delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.

 

1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.

 

2. Allonere conseguente allapplicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per lanno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui allarticolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.

 

2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

 


 

C. C. *

Codice civile

(Disposizioni rilevanti)

 

Art. 116

Matrimonio dello straniero nello Stato

 

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio nonche' un documento attestante la regolarita del soggiorno nel territorio italiano.[75]

Anche lo straniero e' tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

 


 

C. P. *

Codice penale

(Disposizioni rilevanti in materia di immigrazione)

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVII LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII LEGISLATURA

 

L. 119/2013

D. LGS. 154/2013

 

 

Art. 61

 

Circostanze aggravanti comuni

 

 

 

Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti:

 

1) l'avere agito per motivi abietti o futili;

 

2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a se o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunita di un altro reato;

 

3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

 

4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudelta verso le persone;

 

5) lavere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento alleta, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

 

6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si e sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

 

7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravita;

 

8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

 

9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita di ministro di un culto;

 

10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualita di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

 

11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorita o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalita;

 

11-bis) L'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.[76]

 

11-ter) laver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore allinterno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione;

 

11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.

11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere;

 

11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumita individuale, contro la liberta personale nonche nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.[77]

...

 

 

 

Art. 235

 

Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato

 

 

 

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dellUnione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

 

(...)[78]

 

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso e obbligatorio larresto dellautore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

 

 

 

...

 

 

 

Art. 312

 

Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato

 

 

 

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.

 

(...)[79]

 

Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso e obbligatorio larresto dellautore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

 

 

 

...

 

 

 

Art. 416

 

Associazione per delinquere

 

 

 

Quando tre o piu persone si associano allo scopo di commettere piu delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per cio solo, con la reclusione da tre a sette anni.

 

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.

 

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

 

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

 

La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'.

 

Se l'associazione e diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonche allarticolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

 

Se l'associazione e diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

 

 

 

...

 

 

 

Art. 495

 

Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita o su qualita personali proprie o di altri

 

 

 

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale lidentita', lo stato o altre qualita della propria o dellaltrui persona e punito con la reclusione da uno a sei anni.

 

La reclusione non e inferiore a due anni:

 

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

 

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita, sul proprio stato o sulle proprie qualita personali e resa allautorita giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

 

(...)[80]

 

 

 

...

 

 

 

Art. 495-ter

 

Fraudolente alterazioni per impedire lidentificazione o laccertamento di qualita personali

 

 

 

Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione altera parti del proprio o dellaltrui corpo utili per consentire laccertamento di identita o di altre qualita personali, e punito con la reclusione da uno a sei anni.

 

Il fatto e aggravato se commesso nellesercizio di una professione sanitaria.

 

 

 

 

 

Art. 496

 

False dichiarazioni sulla identita o su qualita personali proprie o di altri

 

 

 

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identita, sullo stato o su altre qualita della propria o dellaltrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nellesercizio delle funzioni o del servizio, e punito con la reclusione da uno a cinque anni.

 

 

 

...

 

 

 

Art. 574-bis

 

Sottrazione e trattenimento di minore all'estero

 

 

 

Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potesta dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volonta del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potesta genitoriale, e punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilita' genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volonta del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilita' genitoriale, e punito con la reclusione da uno a quattro anni.[81]

Se il fatto di cui al primo comma e commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

 

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potesta dei genitori.

 

 

 


 

C. P. P. *

Codice di procedura penale

(Disposizioni rilevanti)

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVII LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII LEGISLATURA

 

L. 94/2013

D. LGS. 32/2014

L. 43/2015

 

 

Art. 51

 

Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

 

 

 

...

 

3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 416-bis, 600, 601, 602 e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

 

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

 

 

 

...

 

 

 

Art. 104.

 

Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare

 

 

 

...

 

 

4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.[82]

 

 

...

 

 

 

Art. 143.

 

Nomina dell'interprete

Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali[83]

 

 

1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana e' presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.

1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresi' diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.[84]

2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 119, l'autorita' procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione puo' anche essere fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.

2. Negli stessi casi l'autorita' procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facolta' della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.[85]

 

3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, puo' essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.[86]

 

4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana e' compiuto dall'autorita' giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana e' presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.[87]

3. L'interprete e' nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.[88]

4. La prestazione dell'ufficio di interprete e' obbligatoria.

6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 e' regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore e' obbligatoria.[89]

 

 

...

 

 

 

Art. 380

 

Arresto obbligatorio in flagranza

 

 

 

...

 

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

 

a) delitti contro la personalita dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

 

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

 

c) delitti contro l'incolumita pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

 

d) delitto di riduzione in schiavitu previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;

 

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;

 

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dallarticolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dallarticolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonche 7-bis) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui allarticolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

 

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

 

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

 

f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;

 

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche di piu armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

 

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;

 

i) delitti commessi per finalita di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

 

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

 

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;

 

l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;

 

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione e diretta alla commissione di piu delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione e diretta alla commissione di piu delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;[90]

 

m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale;[91]

 

m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.[92]

...

 

 

 

Art.381

 

Arresto facoltativo in flagranza

 

...

 

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

 

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;

 

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;

 

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;

 

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

 

e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;

 

f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;

 

f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale;

 

g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;

 

h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;

 

i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;

 

l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;

 

l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater. l del medesimo codice;

 

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110.

 

m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.

(...)[93]

m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;

 

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale.

 

...

 

 

 

...

 

 

 

Art.407

 

Termini di durata massima delle indagini preliminari

 

 

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi.

 

2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

 

a) i delitti appresso indicati:

 

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

 

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

 

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo;

 

4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale;

 

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

 

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Rupubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

 

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza.

 

7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche' dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

 

b) notizie di reato cherendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

 

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

 

d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

 

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato lazione penale o richiesto larchiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

 

 

 

...

 

 

 

Art.656

 

Esecuzione delle pene detentive

 

 

 

...

 

9. La sospensione dellesecuzione di cui al comma 5 non puo essere disposta:

 

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;[94]

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonche' di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, (...) fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;[95][96]

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

 

...

 

 

 

 

 

 

 


 

D. LGS. 271/1989 *

Decreto Legislativo 28 Luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura penale

(Disposizioni rilevanti)

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVII LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII LEGISLATURA

 

L. 97/2013

L. 119/2013

D. LGS. 32/2014

 

 

Art. 67

 

Albo dei periti presso il tribunale

 

 

 

1. Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei periti, diviso in categorie.

 

2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilita', ingegneria e relative specialita', infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia.

2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilita', ingegneria e relative specialita', infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia, interpretariato e traduzione[97].

3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attivita' professionale presso un ente pubblico.

 

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.

 

5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attivita' di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice.

 

 

 

...

 

 

 

Art.132-bis

 

Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

 

 

 

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e assicurata la priorita assoluta:

 

a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e ai delitti di criminalita organizzata, anche terroristica;

 

 

a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;[98]

b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

 

c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

 

d) ai processi nei quali l'imputato e stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

 

e) ai processi nei quali e contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

 

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

 

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali e prevista la trattazione prioritaria.

 

 

 

...

 

 

 

Art. 183-bis.

 

Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide

 

 

 

1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato e eseguita dal questore secondo le modalita di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

 

 

 

 

Art. 183-ter

 

Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare

 

 

 

1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' disposto in conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.

1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, (...)[99] del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' disposto in conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.

 

 


 

L. 68/1993 *

Legge 19 Marzo 1993, n. 68, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica

(Disposizioni rilevanti)

 

 

Art. 16-quater

Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale

 

1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile e puo accedere, in deroga all'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identita rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza puo altresi accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

...

 

 


 

L. 448/1998 *

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, e successive modificazioni

(Disposizioni rilevanti)

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVII LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII LEGISLATURA

 

L. 97/2013

 

 

Art. 65.

 

(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori)

 

 

 

1. Con effetto dal 1o gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o piu figli tutti con eta inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, e concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

1. Con effetto dal 1o gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente[100], con tre o piu figli tutti con eta inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, e concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

...

 

 

 


 

L. 488/1999 *

Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)

(Disposizioni rilevanti)

 

 

Art. 49

Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternita

 

...

8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello Stato, e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

...

 

 


 

D. LGS. 267/2000 *

Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

(Disposizioni rilevanti)

 

 

Art. 54

Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

 

...

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.[101]

...

5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorita, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

...

9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' altresi' disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

...

 


 

D. LGS. 274/2000 *

Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della Legge 24 Novembre 1999, n. 468

(Disposizioni rilevanti)

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVII LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII LEGISLATURA

 

 

Art. 4

 

Competenza per materia

 

 

 

1. Il giudice di pace e competente:

 

a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 594, 595 commi 1 e 2, 612 comma 1, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633 comma 1, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 635 comma 1, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis 637, 638 comma 1, 639 e 647 del codice penale;

 

b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, comma 1, e 731 del codice penale.

 

2. Il giudice di pace e altresi competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:

 

a) articoli 25 e 62 comma 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante "Testo unico in materia di sicurezza";

 

b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione";

 

c) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini";

 

d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati";

 

e) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali";

 

f. articolo 15 comma 2 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili";

 

g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";

 

h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";

 

i) articoli 3, commi 3 e 4, 46 comma 4 e 65 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto ";

 

l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto";

 

m) articolo 17 comma 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attivita trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati";

 

n) articolo 15 comma 3 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

 

o) articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

 

p) articolo 7 comma 9 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante "Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicita ingannevole";

 

q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada";

 

r) articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi";

 

s) articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente i dispositivi medici";

 

s-bis) articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

 

s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e tuttavia del tribunale se ricorre una o piu delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 e 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993, n. 205.

 

4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.

 

 

 

...

 

 

 

Art. 54.

 

Lavoro di pubblica utilita'

 

 

 

1. Il giudice di pace puo' applicare la pena del lavoro di pubblica utilita' solo su richiesta dell'imputato.

 

2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a dieci giorni ne' superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

 

3. L'attivita' viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

3. L'attivita' viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore alle sei ore settimanali.[102]

4. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le otto ore.

 

5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilita' consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.

 

6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

 

 

...

 

 

 

Art. 62-bis

 

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva

 

 

 

1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

 

 


 

L. 328/2000 *

Legge 8 Novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

(Disposizioni rilevanti)

 

Art. 2

Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalita e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti allUnione europea ed i loro familiari, nonche gli stranieri, individuati ai sensi dellarticolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui allarticolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

...

 


 

L. 388/2000 *

Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)

(Disposizioni rilevanti)

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVII LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII LEGISLATURA

 

 

Art. 80

 

Disposizioni in materia di politiche sociali

 

...

 

4. Il comma 3 dellarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e sostituito dal seguente:

 

 3. Lassegno di cui al comma 1 e corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilita, per i valori dellISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dellISE di cui al comma 1 e il predetto importo dellassegno su base annua. Per valori dellISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dellISE di cui al comma 1 lassegno e corrisposto in misura pari alla differenza tra lISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire.

 

5. Lassegno di cui allarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, e concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

 

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per lanno 2001 e successivi.

 

...

 

9. Le disposizioni dellarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire lassegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.

 

...

 

19. Ai sensi dellarticolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lassegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali lequiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.[103]

19. Ai sensi dellarticolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lassegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali lequiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.[104][105][106][107]

...

 

 

 


 

D. LGS.165/2001 *

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

(Disposizioni rilevanti)

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVII LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII LEGISLATURA

 

L. 97/2013

 

 

Art. 38

 

Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea (Art.37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.24 del d.lgs n.80 del 1998)

 

 

 

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente[108] possono accedere ai posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

 

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

 

 

3-bis[109]. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

 

3-ter[110]. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.

 

 


 

D. LGS. 231/2001 *

Decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

(Disposizioni rilevanti)

 

Art. 25-duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare

 

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

 

 


 

L. 103/2002 *

Legge 24 maggio 2002, n. 103, Norme in materia di docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia

(Disposizioni rilevanti)

 

 

Articolo 1

 

1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualita dei rispettivi curricoli, nonche i docenti con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.

 

 


 

L. 189/2002 *

Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(Ulteriori disposizioni)

 

 

Articolo 1

(Cooperazione con stati stranieri)

 

1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allarticolo 13-bis, comma 1, alla lettera i-bis), dopo le parole organizzazioni non lucrative di utilita sociale (ONLUS) sono aggiunte le seguenti: delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti allOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

b) allarticolo 65, comma 2, alla lettera c-sexies), dopo le parole a favore delle ONLUS sono aggiunte le seguenti: , nonche le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dellarticolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti allOCSE;.

2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti allUnione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nellimmigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonche in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.

3. Si puo procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.

 

 

Articolo 6

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

2. Con il regolamento di cui allarticolo 34, comma 1, si procede allattuazione e allintegrazione delle disposizioni recate dallarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento allassunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.

 

 

Articolo 13

(Esecuzione dellespulsione)

 

2.              Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza e autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per lanno 2002, 24,79 milioni di euro per lanno 2003 e 24,79 milioni di euro per lanno 2004.

 

 

Articolo 30

(Misure di potenziamento delle rappresentanze e degli uffici consolari)

 

1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con lattuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dellAmministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unita, anche in deroga ai limiti del contingente di cui allarticolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto puo essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui allarticolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unita di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi allestero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unita di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali e conseguentemente adibito allespletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonche di rilascio dei visti di ingresso.

2. Per lassunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui allarticolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

 

 

Articolo 32

(Procedura semplificata)

 

...

2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione e autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per lanno 2003.

 

 

Articolo 33

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

 

1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attivita di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano lautosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, puo denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma e limitata ad una unita per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. La dichiarazione di emersione e presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilita:

a) le generalita del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarita della sua presenza in Italia;

b) lindicazione delle generalita e della nazionalita dei lavoratori occupati;

c) lindicazione della tipologia e delle modalita di impiego;

d) lindicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilita, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari allimporto trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore dopera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno dallarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dallarticolo 6 della presente -legge;

c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza e destinato il lavoratore. Tale certificazione non e richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilita e la ricevibilita della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui e riferita la denuncia. E' data facolta' all'INAIL di accedere al registro informatizzato.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno e rinnovabile previo accertamento da parte dellorgano competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarita della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato, salvo quanto previsto dallarticolo 5, commi 5 e 9, e dallarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La mancata presentazione delle parti comporta larchiviazione del relativo procedimento.

6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonche per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti alloccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica larticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalita di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonche le modalita per la successiva imputazione delle stesse sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva, previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato in modo da garantire lequilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresi le modalita di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori dopera extracomunitari

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti linserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non puo essere in ogni caso disposta nellipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allarticolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui allarticolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dallarticolo 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallarticolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dellapplicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.[111]

Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, e punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu grave reato.

 

 

Articolo 34

(Norme transitorie e finali)

 

1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, allemanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonche alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalita di funzionamento dello sportello unico per limmigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni gia esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime.

2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sullimmigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalita:

a) razionalizzare limpiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;

b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi gia realizzati a riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;

c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.

3. Il regolamento previsto dallarticolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1999, n. 39, introdotto dallarticolo 32, e emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.

4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dellinterno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dellarticolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dallarticolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, puo disporre lalloggiamento, nei centri di accoglienza di cui allarticolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sullingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.

 

 

Articolo 35

(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere).

 

1. E istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dellinterno, la Direzione centrale dellimmigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attivita di polizia di frontiera e di contrasto dellimmigrazione clandestina, nonche delle attivita demandate alle autorita di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale e preposto un prefetto, nellambito della dotazione organica esistente.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dellimmigrazione e della polizia delle frontiere, nonche la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, ai sensi dellarticolo 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Dallistituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. La denominazione della Direzione centrale di cui allarticolo 4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e conseguentemente modificata in Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato.

4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui allarticolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

 

Articolo 36

(Esperti della Polizia di Stato)

 

1. Nellambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dellimmigrazione clandestina, il Ministero dellinterno, dintesa con il Ministero degli affari esteri, puo inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualita di esperti nominati secondo le procedure e le modalita previste dallarticolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168 e aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unita, riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.

2. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, determinato nella misura di 778.817 euro per lanno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dallanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunita previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

Art.37

(Disposizione relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)

 

1. Al Comitato parlamentare istituito dallarticolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di Comitato parlamentare di controllo sullattuazione dellaccordo di Schengen, di vigilanza sullattivita di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione sono altresi attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonche degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivita.

 

 

Articolo 38

(Norma finanziaria)

 

1. Dallapplicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per lanno 2002, e in euro 3.031.517 per lanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunita previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Allonere derivante dallattuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per lanno 2002, 130,65 milioni di euro per lanno 2003, 125,62 milioni di euro per lanno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunita previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro delleconomia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


 

L. 222/2002 *

Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

(Ulteriori disposizioni)

 

 

Articolo 1.

(Legalizzazione di lavoro irregolare)

 

1. Chiunque, nellesercizio di unattivita di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, puo denunciare, entro la data dell11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di societa operanti in Italia, la denuncia e sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione e quella recata dal timbro dellufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione e presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.

2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilita:

a) i dati identificativi dellimprenditore o della societa e del suo legale rappresentante;

b) lindicazione delle generalita e della nazionalita del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;

c) lindicazione della tipologia e delle modalita di impiego;

d) lindicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilita, alla dichiarazione sono allegati:

a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui allarticolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dallarticolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali e riferita la medesima dichiarazione, verifica lammissibilita e la ricevibilita della dichiarazione e la comunica al centro per limpiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi alleventuale rilascio del permesso di soggiorno di validita pari ad un anno.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta limprocedibilita e larchiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno puo essere rinnovato previo accertamento dellesistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonche della regolarita della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato, salvo quanto previsto dallarticolo 5, commi 5 e 9, e dallarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonche per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti alloccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica larticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le predette cause di non punibilita non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalita per limputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte allorganizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato, al fine di garantire lequilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresi le modalita di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti linserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non puo essere in ogni caso disposta nellipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allarticolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui allarticolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera.

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallarticolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dellapplicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.[112]

9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, e punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piu grave reato.

9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, lobbligo relativo alla comunicazione dellalloggio di cui allarticolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, puo essere adempiuto fino alla data dell11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui allarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189

 

 

Articolo 2.

(Disposizioni transitorie e finali)

 

1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui allarticolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellarticolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione gia adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.

3. In deroga a quanto previsto dallarticolo 5, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dallarticolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dellarticolo 1, comma 5, del presente decreto ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonche le modalita di presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui allarticolo 1, comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dallarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dellarticolo 5 del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dallarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.

6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista allarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

7. Allatto della consegna della carta didentita elettronica, di cui allarticolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dellarticolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dallarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo modalita stabilite, anche per quanto riguarda lutilizzazione e la conservazione dei dati e laccesso alle informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

8. Al comma 4, primo periodo, dellarticolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dallarticolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui allarticolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui allarticolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dellimporto complessivo mensile.

...

 

 

Articolo 3.

(Copertura finanziaria)

 

1. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 2, comma 3, valutato in euro 1.420.160 per lanno 2002 ed in euro 5.955.640 per lanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunita previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 1, commi 4 e 5, valutato in euro 1.267.443 per lanno 2002 ed in euro 1.861.548 per lanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunita previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-bis. Per lerogazione del compenso per lavoro straordinario a favore del personale dellAmministrazione civile dellinterno impiegato per fronteggiare lulteriore attivita richiesta per la definizione delle procedure di regolarizzazione di cui allarticolo 1, e autorizzata la spesa nella misura massima di 459.658,20 euro per lanno 2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere dallanno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunita previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero

3. Il Ministro delleconomia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


 

D. LGS. 215/2003 *

Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

 

 

Art. 1

Oggetto

 

1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le misure necessarie affinche' le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

 

 

Art. 2

Nozione di discriminazione

 

1. Ai fini del presente decreto, per principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cosi' come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: testo unico.

3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica e' considerato una discriminazione ai sensi del comma 1.

 

 

Art. 3.

Ambito di applicazione

 

1. Il principio di parita' di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale, secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:

a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;

b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

d) affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni;

e) protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale;

f) assistenza sanitaria;

g) prestazioni sociali;

h) istruzione;

i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.

2. Il presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalita' e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, ne' qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti.

3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una persona, qualora, per la natura di un'attivita' lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' medesima.

4. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.

 

 

Art. 4

Tutela giurisdizionale dei diritti

 

1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.

3. (...)

4. (...)

5. (...)

6. (...)

7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

 

Art. 4-bis

Protezione delle vittime

 

1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresi' nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la parita' di trattamento.

 

 

Art. 5

Legittimazione ad agire

 

1. Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullita', per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita' ed individuati sulla base delle finalita' programmatiche e della continuita' dell'azione.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonche' le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6.

3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresi', legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

 

 

Art. 6

Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e' istituito il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parita' di trattamento.

2. L'iscrizione nel registro e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione della parita' di trattamento, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute;

d) svolgimento di un'attivita' continuativa nell'anno precedente;

e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' provvede annualmente all'aggiornamento del registro.

 

 

Art. 7

Ufficio per il contrasto delle discriminazioni

 

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' un ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parita' di trattamento e dell'operativita' degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attivita' di promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

2. In particolare, i compiti dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile;

b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorita' giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;

c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica;

d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parita' di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonche' proposte di modifica della normativa vigente;

f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parita' di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonche' una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta;

g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

3. L'ufficio ha facolta' di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

4. L'ufficio, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalita' organizzative fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.

5. L'ufficio puo' avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, nonche' di esperti e consulenti esterni. Si applica l'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Il numero dei soggetti di cui al comma 5 e' determinato con il decreto di cui al comma 4, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 303.

7. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalita' nelle materie giuridiche, nonche' nei settori della lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica utilita', della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.

8. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

Art. 8

Copertura finanziaria

 

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'istituzione e funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 7, nel limite massimo di spesa di 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 1 marzo 2002, n. 39.

2. Fatto salvo quanto previo dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 

 


 

D. LGS. 276/2003 *

Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

(Disposizioni rilevanti)

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVII LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII LEGISLATURA

 

D. LGS. 81/2015

 

 

Capo II

 

Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti

 

 

 

Art. 70.

Art. 70.[113]

Definizione e campo di applicazione

(...)

 

 

...

(...)

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

(...)

...

(...)

 

 

 


 

L. 271/2004 *

Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

(Ulteriori disposizioni)

 

 

Art. 1

 

...

2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dellarticolo 30 e del comma 3 dellarticolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e lesame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica

 

 

Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno)

 

1. Allarticolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

 "4-bis. Nellambito delle direttive impartite dal Ministro dellinterno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dellinterno puo altresi stipulare, senza oneri aggiuntivi perla finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e linoltro agli uffici dellAmministrazione dellinterno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonche per lo svolgimento di altre operazioni preliminari alladozione dei provvedimenti richiesti e per leventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dellinterno, si determina limporto dellonere a carico dellinteressato al rilascio dei provvedimenti richiesti.

 4-ter. Per le finalita di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere allidentificazione degli interessati, con losservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni".

 

 


 

D. LGS. 12/2005 *

Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n.12, Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi

 

 

Art. 1.

Finalita'

 

1. Il presente decreto non si applica ai familiari dei cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.

2. Per familiari di cittadini dell'Unione europea si intendono il coniuge, i discendenti diretti o quelli del coniuge di eta' inferiore ai 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge.

 

 

Art. 2.

Decisioni di allontanamento e misure di esecuzione

 

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 96 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388, ai fini del presente decreto, le decisioni di allontanamento, adottate dalle competenti autorita' nazionali, sono i provvedimenti di respingimento e di espulsione disposti, rispettivamente, dal Questore, dal Ministro dell'interno e dal Prefetto, ai sensi degli articoli 10 e 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: testo unico, nonche' i corrispondenti provvedimenti di allontanamento adottati dalle competenti autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. L'autorita' nazionale competente ad adottare una misura di esecuzione per l'attuazione di una decisione di allontanamento adottata da un altro Stato membro dell'Unione europea e' il Prefetto che provvede, secondo la procedura di cui all'articolo 13, comma 3, del testo unico, previa eventuale acquisizione, dallo Stato membro autore della decisione di allontanamento, dei documenti necessari per comprovare l'attualita' della medesima decisione, anche attraverso i canali di consultazione di cui all'articolo 3 del presente decreto.

3. All'esecuzione dell'espulsione provvede il Questore, secondo le modalita' di cui all'articolo 13 e all'articolo 14 del testo unico.

4. L'esecuzione dell'espulsione, nei confronti di uno straniero in possesso di un titolo di soggiorno, puo' essere disposta, previa revoca del provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, del testo unico, da parte dell'autorita' che lo ha rilasciato.

 

 

Art. 3.

Procedura di consultazione fra gli Stati membri

 

1. L'accertamento della situazione concernente gli stranieri destinatari della decisione di allontanamento viene effettuata dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, avvalendosi del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia che utilizzera' i canali di consultazione utili ai fini dell'accertamento richiesto.

2. Il Ministero dell'interno provvedera' a comunicare allo Stato membro autore della decisione di allontanamento l'avvenuta esecuzione della medesima.

 

 

Art. 4.

Trattamento di dati personali

 

1. Per il trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

 

Art. 5.

Ricorsi

 

1. Avverso il provvedimento di esecuzione delle decisioni di allontanamento di cui all'articolo 2, comma 2, l'interessato puo' proporre ricorso all'autorita' giudiziaria prevista dall'articolo 13, comma 8, del testo unico, del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato.

 

 

Art. 6.

Casi di esclusione

 

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni internazionali e comunitarie sulla individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea e gli accordi di riammissione vigenti tra l'Italia e gli Stati membri.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le decisioni di allontanamento adottate in contrasto con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' in contrasto con l'articolo 19 del testo unico.

 

 

Art. 7.

Costi

 

1. Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese dello straniero interessato lo Stato autore e lo Stato esecutore compensano tra loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le modalita' previste dalla decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004.

 

 


 

L. 69/2005 *

Legge 22 aprile 2005, n. 69, Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

 

 

TITOLO I


DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

 

Art. 1.


(Disposizioni di principio e definizioni).

 

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princpi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche in tema di diritti di liberta e del giusto processo.

2. Il mandato d'arresto europeo e una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato "Stato membro di emissione", in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato "Stato membro di esecuzione", di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta personale.

3. L'Italia dara esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalita stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato e stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.

 

 

Art. 2.


(Garanzie costituzionali).

 

1. In conformita a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro, l'Italia dara esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e princpi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione:

a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla liberta e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonche dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;


b) i princpi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della liberta personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonche quelli relativi alla responsabilita penale e alla qualita delle sanzioni penali.

2. Per le finalita di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.

3. L'Italia rifiutera la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei princpi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.

 

 

Art. 3.


(Applicazione della riserva parlamentare).

 

1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.

3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e vincolante e non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.

 

 

Art. 4.


(Autorita centrale).

 

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia designa come autorita centrale per assistere le autorita giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorita giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorita giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.

4. Nei limiti e con le modalita previsti da accordi internazionali puo essere consentita in condizioni di reciprocita la corrispondenza diretta tra autorita giudiziarie. In tal caso l'autorita giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 23.

 

 

TITOLO II


NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

 

CAPO I


PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA

 

Art. 5.


(Garanzia giurisdizionale).

 

1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non puo essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento e ricevuto dall'autorita giudiziaria.

3. Se la competenza non puo essere determinata ai sensi del comma 2, e competente la corte di appello di Roma.

4. Quando uno stesso fatto e oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorita giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di piu persone e non e possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, e competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non e possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.

5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui e avvenuto l'arresto.

 

 

Art. 6.


(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna).

 

1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

a) identita e cittadinanza del ricercato;


b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorita giudiziaria emittente;


c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge;


d) natura e qualificazione giuridica del reato;


e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;


f) pena inflitta, se vi e una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;


g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l'autorita giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18 e 19.

3. La consegna e consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della liberta personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

4. Al mandato d'arresto devono essere allegati:

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale e domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;


b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;


c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identita e la nazionalita della persona della quale e domandata la consegna.

5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorita giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo e stato emesso, nonche la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autorita giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.

6. Se l'autorita giudiziaria dello Stato membro di emissione non da corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.

7. Il mandato d'arresto europeo dovra pervenire tradotto in lingua italiana.

 

 

Art. 7.


(Casi di doppia punibilita).

 

1. L'Italia dara esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.

2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.

3. Il fatto dovra essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della liberta personale della durata massima non inferiore a dodici mesi.

Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.
4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi.

 

 

Art. 8.


(Consegna obbligatoria).

 

1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della liberta personale sia pari o superiore a tre anni:

a) partecipare ad una associazione di tre o piu persone finalizzata alla commissione di piu delitti;


b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumita ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;


c) costringere o indurre una o piu persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorita, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitu o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;


d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di eta infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire,
divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui e riprodotto un minore;


e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;


f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;


g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilita in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;


h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunita europee o nei bilanci gestiti dalle Comunita europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;


i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilita provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;


l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;


m) commettere, al fine di procurare a se o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto
da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;


n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;


o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non e cittadina o non ha titolo di residenza permanente;


p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravita di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;


q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;


r) privare una persona della liberta personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piu governi, una persona fisica o giuridica o una collettivita di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;


s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanita;


t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attivita di un gruppo organizzato;


u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;


v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;


z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;


aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;


bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;


cc) falsificare mezzi di pagamento;


dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;


ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;


ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a se o ad altri un profitto;


gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita;


hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumita pubblica;


ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;


ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;


mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

2. L'autorita giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali e richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.

3. Se il fatto non e previsto come reato dalla legge italiana, non si da luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale e stato emesso il mandato d'arresto europeo.

 

 

Art. 9.

(Ricezione del mandato d'arresto. 
Misure cautelari).

 

1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorita competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello da immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalita nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall'autorita giudiziaria dello Stato membro di emissione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficolta relative alla ricezione o alla autenticita dei documenti trasmessi dall'autorita giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.

4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullita, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale e richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1, lettere a) e c), e 280.

6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

 

 

Art. 10.


(Inizio del procedimento).

 

1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo 9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97 del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonche della facolta di acconsentire alla propria consegna all'autorita giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della liberta personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa e stata disposta.

2. Della data fissata per il compimento delle attivita di cui al comma 1 e dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.

3. Della ordinanza di cui all'articolo 9 e data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorita consolare.

4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 6. Il decreto e comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.

 

 

Art. 11.


(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

 

1. Nel caso in cui l'autorita competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento e stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6.

 

 

Art. 12.


(Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).

 

1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilita di acconsentire alla propria consegna all'autorita giudiziaria emittente e la avverte della facolta di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.

3. Il verbale di arresto da atto, a pena di nullita, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonche degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

 

 

Art. 13.


(Convalida).

 

1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in localita diversa da quella in cui l'arresto e stato eseguito, il presidente della corte di appello puo delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.

2. Se risulta evidente che l'arresto e stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in liberta. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 9 e 10.

3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorita competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purche contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.

 

 

Art. 14.


(Consenso alla consegna).

 

1. Quando procede a sentire la persona della quale e stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalita con cui e stato prestato si da atto in apposito verbale.

2. Il consenso puo essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.

3. Il consenso e irrevocabile. La persona arrestata e preventivamente informata della irrevocabilita del consenso e della rinuncia.

4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.

5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 e depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito e dato avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna nonche al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

 

 

Art. 15.

(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione).

 

1. Se il mandato d'arresto europeo e stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorita giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.

2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorita giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio e effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorita richiedente in conformita alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale. Dell'interrogatorio e redatto verbale.

3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorita giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessita che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.

 

 

Art. 16.


(Informazioni e accertamenti integrativi).

 

1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, puo richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l'autorita giudiziaria dello Stato membro di emissione non da corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6.

2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, puo disporre altres ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

 

 

Art. 17.


(Decisione sulla richiesta di esecuzione).

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonche, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.

2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilita di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne da comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunita riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello e stata informata del fatto che l'immunita non opera piu. Se la decisione sulla esclusione dell'immunita compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.

4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

5. Quando la decisione e contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.

6. Della sentenza e data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.

7. La sentenza e immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorita dello Stato membro di emissione ed altres, quando la decisione e di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

 

 

Art. 18.


(Rifiuto della consegna).

 

1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo e stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua
nazionalita, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;


b) se il diritto e stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, puo validamente disporne;


c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero e stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;


d) se il fatto e manifestazione della liberta di associazione, della liberta di stampa o di altri mezzi di comunicazione;


e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;


f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;


g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;


h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;


i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per cui si procede e punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della liberta personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non e previsto l'accertamento della effettiva capacita di intendere e di volere;


l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo e estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;


m) se risulta che la persona ricercata e stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purche, in caso di condanna, la pena sia stata gia eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;


n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo e stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia gia verificata la prescrizione del reato o della pena;


o) se, per lo stesso fatto che e alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, e in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;


p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;


q) se e stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale per la revoca della sentenza;


r) se il mandato d'arresto europeo e stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;[114]


s) se la persona richiesta in consegna e una donna incinta o madre di prole di eta inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorita giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravita;


t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo e stato emesso risulta mancante di motivazione;


u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunita che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;


v) se la sentenza per la cui esecuzione e stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai princpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

 

 

Art. 19.


(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione).

 

1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorita giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, e subordinata alle seguenti condizioni:

a) se il mandato d'arresto europeo e stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non e stato citato personalmente ne altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna e subordinata alla condizione che l'autorita giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilita di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;


b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e stato emesso e punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta personale a vita, l'esecuzione di tale mandato e subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtu della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinche la pena o la misura in questione non siano eseguite;


c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale e cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna e subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

 

 

Art. 20.


(Concorso di richieste di consegna).

 

1. Quando due o piu Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravita dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della liberta personale.

2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello puo disporre ogni necessario accertamento nonche richiedere una consulenza all'Eurojust.

3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravita dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.

 

 

Art. 21.


(Termini per la decisione).

 

1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e 17 la persona ricercata e posta immediatamente in liberta.

 

 

Art. 22.


(Ricorso per cassazione).

 

1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.

4. La decisione e depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.

5. Copia del provvedimento e immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.

6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

 

 

Art. 23.


(Consegna della persona. 
Sospensione della consegna).

 

1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui e data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.

2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne da immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorita dello Stato membro di emissione.

3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, puo con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, da tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l'autorita dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.

5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che l'ineseguibilita della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.

6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorita giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.

 

 

Art. 24.


(Rinvio della consegna o consegna temporanea).

 

1. Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello puo disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.

2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorita giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorita giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, puo disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.

 

 

Art. 25.


(Divieto di consegna o di estradizione successiva).

 

1. La consegna della persona e subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto ne estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale.

2. Ove richiesta dall'autorita giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso e richiesto da luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non e applicabile:

a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilita di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale e stata consegnata entro quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;


b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorita giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;


c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialita ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

 

 

Art. 26.


(Principio di specialita).

 

1. La consegna e sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale e stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, ne privata della liberta personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della liberta personale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilita, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale e stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;


b) il reato non e punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della liberta personale;


c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della liberta personale;


d) la persona e soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della liberta, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se puo limitare la sua liberta personale;


e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialita con le forme di cui all'articolo 14;


f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialita rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia e raccolta a verbale dall'autorita giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della liberta, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso e rilasciato quando il reato per il quale e richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 18.

 

 

Art. 27.


(Transito).

 

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia puo rifiutare la richiesta quando:

a) non ha ricevuto informazioni circa l'identita e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;


b) il ricercato e cittadino italiano o residente in Italia e il transito e richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta personale.

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia puo subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

 

 

CAPO II


PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA

 

Art. 28.


(Competenza).

 

1. Il mandato d'arresto europeo e emesso:

a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;


b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;


c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

2. Il mandato d'arresto europeo e trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorita competente. Della emissione del mandato e data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

 

 

Art. 29.


(Emissione del mandato d'arresto europeo).

 

1. L'autorita giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato e residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non e conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorita giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefci di una immunita o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorita giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunita.

 

 

Art. 30.


(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).

 

1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:

a) identita e cittadinanza del ricercato;


b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorita giudiziaria emittente;


c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28;


d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;


e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonche, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;


f) pena inflitta, se vi e sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;


g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

 

 

Art. 31.


(Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo).

 

1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale e stato emesso e stato revocato o annullato ovvero e divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne da immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

 

 

Art. 32.


(Principio di specialita).

 

1. La consegna della persona ricercata e soggetta ai limiti del principio di specialita, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26.

 

 

Art. 33.


(Computabilita della custodia cautelare all'estero).

 

1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo e computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale.[115]

 

 

CAPO III


MISURE REALI

 

Art. 34.


(Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni).

 

1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 28 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorita giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

 

 

Art. 35.


(Sequestro e consegna di beni).

 

1. Su richiesta dell'autorita giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello puo disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilita del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.

2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorita giudiziaria richiedente a trasmetterla.

3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

4. La consegna delle cose sequestrate all'autorita giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalita e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.

5. Quando la consegna e richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.

6. Quando la consegna e richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorita giudiziaria italiana di cui all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.

7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non puo essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di procedura penale.

9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

 

 

Art. 36.


(Concorso di sequestri).

 

1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorita giudiziaria dello Stato membro costituiscano gia oggetto di sequestro disposto dall'autorita giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna puo essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorita giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 35, comma 9.

2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 e subordinata la consegna quando si tratta di beni gia oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.

 

 

CAPO IV


SPESE

 

Art. 37.


(Spese).

 

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorita giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

TITOLO III


DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 38.


(Obblighi internazionali).

 

1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialita contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata e stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.

2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialita cessa di operare.

 

 

Art. 39.


(Norme applicabili).

 

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

 

 

Art. 40.


(Disposizioni transitorie).

 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

 

 


 

L. 80/2005 *

Legge 14 maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali

(Disposizioni rilevanti)

 

...

 

Art. 1-ter.

(Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale)

 

 

1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti gia' adottati.

...

 

 


 

D. LGS. 76/2005 *

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53

(Disposizioni rilevanti)

 

 

Art. 1.

Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

 

...

 

6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.

 

...

 

Art. 5.

Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

 

1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, cosi' come previsto dal presente decreto, provvedono:

a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;

b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;

c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;

d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonche' il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

...

 

 


 

L. 155/2005 *

Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVII LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII LEGISLATURA

 

L. 43/2015

 

 

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Art. 2.

 

Permessi di soggiorno a fini investigativi

 

 

 

1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: decreto legislativo n. 286 del 1998, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalita di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, vi e' l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorita giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne e' richiesto dal procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.

1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: decreto legislativo n. 286 del 1998, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalita di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico ovvero di criminalita' transnazionale[116], vi e' l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorita giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne e' richiesto dal procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.

2. Con la segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero.

 

3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo puo essere rinnovato, per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

 

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all'incolumita delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo, allo straniero puo essere concessa, con le stesse modalita di cui al comma 1 la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

 

 

 

 

 

Art. 3.

 

Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo

 

 

 

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto puo disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita terroristiche, anche internazionali.

 

2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

3. Il prefetto puo altresi omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2 del presente decreto, ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attivita terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivita informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalita di terrorismo.

 

4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso puo sospendere l'esecuzione del provvedimento.

 

4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

 

5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 del presente articolo e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al Tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il Tribunale amministrativo puo fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il Tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.

 

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.

 

 

 

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L. 296/2006 *

Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007)

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

 

Art. 1

 

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1184. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:

"6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.

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6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e' ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma".

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1315. A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della tabella dei diritti consolari, di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, e' determinato nell'importo di 75 euro .

1316. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 1315, e' conseguentemente aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per l'area Schengen.

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1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

1325. Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione puo' essere formata da:

a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'apostille per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

1327. Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' abrogato.

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D. LGS. 3/2007 *

Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

 

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Art. 2.

Disposizioni transitorie

 

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2. Agli stranieri gia' titolari di carta di soggiorno si applicano le norme del presente decreto.

3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento alla carta di soggiorno, il riferimento si intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1.

4. Il Ministero dell'interno provvede all'individuazione del punto di contatto e allo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri dell'Unione europea in applicazione del presente decreto.

 

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Art. 4.

Norma finale

 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

 

 


 

D. LGS. 5/2007 *

Decreto legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

 

Art. 1.
Fi n a l i t a'
 
1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003.

 

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Art. 4.
Disposizione finale
 
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

 

 


 

D. LGS. 24/2007 *

Decreto Legislativo 25 gennaio 2007, n. 24, Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea

 

 
Art. 1. 
Finalita' 
 
1. Il presente decreto definisce le misure di assistenza tra autorita' competenti nell'ambito dell'espulsione per via aerea, con o senza scorta, negli aeroporti di transito degli Stati membri, secondo le disposizioni contenute nella direttiva 2003/110/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003. 
2. Il presente decreto lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e di liberta' fondamentali, nonche' dalle Convenzioni internazionali in materia di estradizione. 
 
 
Art. 2. 
Definizioni 
 
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: 
a) "cittadino di un Paese terzo": ogni persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica di Islanda o del Regno di Norvegia; 
b) "Stato membro richiedente": lo Stato membro che esegue una decisione di espulsione di un cittadino di un Paese terzo e che richiede il transito nell'aeroporto di un'altro Stato membro; 
c) "Stato membro richiesto": lo Stato membro nel cui aeroporto deve aver luogo il transito; 
d) "componenti della scorta": ogni persona dello Stato membro richiedente che e' incaricata di accompagnare il cittadino di un Paese terzo, incluse le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti; 
e) "transito per via aerea": il passaggio, attraverso la zona di un aeroporto dello Stato membro richiesto, del cittadino di un Paese terzo ed eventualmente dei componenti della scorta ai fini dell'espulsione per via aerea. 
 
 
Art. 3. 
Autorita' centrale 
 
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere, di seguito denominata: "Direzione centrale", e' competente a ricevere ed inoltrare le richieste di transito per via aerea. 
 
 
Art. 4. 
Richiesta di transito per via aerea 
 
1. Al fine dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione di un cittadino di un Paese terzo, qualora non sia ragionevolmente possibile fare ricorso ad un volo diretto verso il Paese di destinazione, la direzione centrale presenta all'Autorita' centrale individuata dallo Stato membro richiesto la richiesta di transito per via aerea, contenente i dati indicati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, previo accertamento della mancanza di impedimenti all'eventuale transito attraverso altri Stati ovvero alla riammissione da parte dello Stato di destinazione. La richiesta di transito per via aerea non e', in linea di massima, presentata se l'attuazione della misura di espulsione rende necessario un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro richiesto. 
2. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, la richiesta di transito per via aerea presentata dall'Autorita' centrale individuata dallo Stato membro richiedente alla Direzione centrale puo' essere rifiutata se: 
a) il cittadino di un Paese terzo risulti in Italia imputato ovvero condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, nonche' destinatario di provvedimenti restrittivi della liberta' personale, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, e fatti salvi gli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di estradizione; 
b) sussistono impedimenti al transito attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello Stato richiedente; 
c) il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel territorio nazionale; 
d) l'assistenza non puo' essere fornita al momento della richiesta; 
e) il cittadino di un Paese terzo e' considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), la Direzione centrale comunica, quanto prima, allo Stato membro richiedente una diversa data, quanto piu' vicina possibile a quella richiesta, per l'effettuazione del transito, sempreche' siano soddisfatte le altre condizioni per l'autorizzazione al transito. 
4. L'autorizzazione al transito per via aerea gia' rilasciata puo' essere ritirata se, successivamente al rilascio, diventano noti ovvero si verificano fatti che, ai sensi del comma 2, ne avrebbero giustificato il rifiuto. 
5. La Direzione centrale comunica per iscritto, immediatamente, alla competente autorita' dello Stato richiedente l'eventuale rifiuto o ritiro dell'autorizzazione al transito, ovvero l'impossibilita' per qualsiasi altro motivo di procedere al transito, motivando la propria decisione. 
6. Il transito per via aerea non e' richiesto ne' e' autorizzato se il cittadino di un Paese terzo corre il rischio di subire, nel Paese di destinazione o di transito, trattamenti inumani umilianti, torture o la pena di morte ovvero rischia la vita o la liberta' a causa della sua razza, religione, nazionalita', del suo orientamento sessuale, delle sue convinzioni politiche o della sua appartenenza ad un genere o ad un determinato gruppo sociale. 
 
 
Art. 5. 
Modalita' di presentazione della richiesta di transito per via aerea 
 
1. La richiesta di transito per via aerea e' presentata per iscritto alla Direzione centrale, non oltre due giorni prima del transito e contiene i dati indicati nell'allegato A. In casi di particolare urgenza, debitamente motivati, tale termine puo' essere piu' breve. 
2. La Direzione centrale comunica per iscritto allo Stato richiedente l'accoglimento o il rifiuto dell'istanza entro due giorni dalla ricezione della richiesta ovvero nel termine piu' breve di cui al comma 1. Il termine per la comunicazione della decisione puo' essere motivatamente prorogato fino ad un massimo di quarantotto ore. 
3. In mancanza di comunicazione della decisione ovvero della proroga entro la data richiesta, le operazioni di transito sono avviate, trascorso il termine di cui al comma 2, previa comunicazione da parte dello Stato richiedente. Le disposizioni del presente comma sono derogabili sulla base di accordi o intese bilaterali o multilaterali. 
4. La richiesta di transito per via aerea deve prevedere, in linea di massima, la dotazione della scorta, salvo comprovati motivi segnalati dallo Stato richiedente. 
 
 
Art. 6. 
Misure di assistenza 
 
1. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, adotta ogni disposizione idonea ad assicurare che le operazioni di transito si svolgano nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro ventiquattro ore, avvalendosi di appositi punti di contatto presso gli aeroporti. 
2. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, previe consultazioni reciproche con l'Autorita' centrale richiedente, stabilisce e fornisce tutte le misure di sostegno necessarie dall'atterraggio fino alla partenza del cittadino di un Paese terzo e in particolare: 
a) l'attesa del cittadino di un Paese terzo all'aeromobile e l'accompagnamento nella zona aeroportuale di transito, fino al volo di connessione; 
b) il vitto per il cittadino di un Paese terzo e, eventualmente, per i componenti della scorta; 
c) la presa in consegna, la conservazione e l'inoltro dei documenti di viaggio, specie in caso di espulsione senza scorta; 
d) nei casi di transito senza scorta, la comunicazione all'Autorita' richiedente del luogo e dell'ora di partenza del cittadino di un Paese terzo dal territorio dello Stato; 
e) la comunicazione all'Autorita' richiedente di eventuali incidenti gravi verificatisi durante il transito. 
3. In ogni caso, sono garantite al cittadino di un Paese terzo ed ai componenti della scorta le cure urgenti o, comunque, essenziali. 
4. Qualora le modalita' del transito lo richiedano, e per il tempo strettamente necessario, il cittadino di un Paese terzo e' collocato, in attesa della partenza, nei locali adibiti ad ufficio di pubblica sicurezza o, ove consentito, negli appositi spazi della zona sterile aeroportuale. 
5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, qualora non sia possibile portare a termine le operazioni di transito nel termine di cui al comma 1, la Direzione centrale, previe richiesta e consultazione con l'autorita' richiedente, assume tutte le misure necessarie alla prosecuzione delle operazioni di transito che devono, in ogni caso, concludersi entro le successive quarantotto ore. 
6. Le spese per le prestazioni di cui ai commi 2, lettera b), e 3, nonche' ogni altra spesa eventualmente conseguente alle misure di sostegno fornite e adeguatamente documentate, sono a carico dello Stato richiedente. 
 
 
Art. 7. 
Obbligo di riammissione 
 
1. Il cittadino di un Paese terzo, per il quale la Direzione centrale ha presentato richiesta di transito per via aerea, e' riammesso sul territorio nazionale qualora: 
a) l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata rifiutata o ritirata; 
b) il cittadino di un Paese terzo sia uscito, senza autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito; 
c) l'espulsione del cittadino di un Paese terzo in un altro Paese di transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano falliti; 
d) non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre a termine le operazioni di transito con la partenza del cittadino di un Paese terzo per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione. 
2. Qualora non sia stato possibile effettuare il transito di un cittadino di un Paese terzo nel territorio nazionale, la Direzione centrale presta l'assistenza necessaria per la riammissione dello stesso nel territorio dello Stato richiedente. Le spese del viaggio di ritorno sono a carico dello Stato richiedente. 
 
 
Art. 8. 
Obblighi e poteri della scorta 
 
1. Durante le operazioni di transito per via aerea, i componenti della scorta che accompagna il cittadino di un Paese terzo non portano armi e indossano abiti civili. Essi sono tenuti ad esibire l'autorizzazione al transito rilasciata dalla Direzione centrale ovvero, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, la comunicazione del transito. 
2. Nell'esecuzione delle operazioni di transito i poteri dei componenti della scorta sono limitati all'autodifesa, salva la necessita' di adottare misure ragionevoli e proporzionate per impedire che il cittadino di un Paese terzo fugga, provochi lesioni a se stesso o a terzi ovvero arrechi danni a beni, nel rispetto della legislazione dello Stato membro richiesto, e sempre che a tale necessita' non possano provvedere i competenti funzionari nazionali o che prestano le misure di assistenza. 
 
 
Art. 9. 
Norma finanziaria
 
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

 


 

D. LGS. 30/2007 *

Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n.30, e successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVII LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII LEGISLATURA

 

L. 97/2013

 

 

Art. 1.

 

Finalita'

 

 

 

1. Il presente decreto legislativo disciplina:

 

a) le modalita' d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

 

b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

 

c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

 

 

 

 

 

Art. 2.

 

Definizioni

 

 

 

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

 

a) cittadino dell'Unione: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

 

b) familiare:

 

1) il coniuge;

 

2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

 

3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

 

4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

 

c) Stato membro ospitante: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

 

 

 

 

 

Art. 3.

 

Aventi diritto

 

 

 

1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

 

2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

 

a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

 

b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale[117].

3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

 

 

 

 

 

Art. 4.

 

Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea

 

 

 

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione.

 

2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione e' esercitato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

 

 

 

 

 

Art. 5.

 

Diritto di ingresso

 

 

 

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.

 

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto.

 

3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorita' rispetto alle altre richieste.

 

4. Nei casi in cui e' esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

 

5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e' disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e' disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione (...)[118] la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

5 bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare puo' presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.

 

 

 

 

 

Art. 6.

 

Diritto di soggiorno fino a tre mesi

 

 

 

1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalita', salvo il possesso di un documento d'identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

 

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validita'.

 

3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attivita' consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.

 

 

 

 

 

Art. 7.

 

Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi

 

 

 

1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

 

a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

 

b) dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

 

c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attivita' principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

 

d) e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

 

2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purche' questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).

 

3. Il cittadino dell'Unione, gia' lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:

 

a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

 

b) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attivita' lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa;

 

c) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualita' di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

 

d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attivita' professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

 

 

 

 

 

Art. 8.

 

Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno

 

 

 

1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.150.

 

 

 

 

 

Art. 9.

 

Formalita' amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari

 

 

 

1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

 

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.

 

3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:

 

a) l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);

 

b) la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);

 

c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita' di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

 

3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilita delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato, con particolare riguardo alle spese afferenti l'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprieta o detenuto in base a un altro diritto soggettivo.

3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilita delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato (...)[119].

4. Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

 

a) un documento di identita' o il passaporto in corso di validita';

 

b) un documento rilasciato dall'autorita' competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;

 

c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;[120]

 

c-bis)[121] nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione.

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identita' si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.

 

7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio.

 

 

 

 

 

Art. 10.

 

Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea

 

 

 

1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.

 

3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione:

 

a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validita';

 

b) di un documento rilasciato dall'autorita' competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;

 

c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;

 

d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.

d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari;[122]

 

d-bis)[123] nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione.

4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del rilascio.

 

5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita' anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validita'.

 

6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.

 

 

 

 

 

Art. 11.

 

Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea

 

 

 

1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1.

 

2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia' costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

 

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

 

4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.

 

 

 

 

 

Art. 12.

 

Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio

 

 

 

1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste all'articolo 7, comma 1.

 

2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:

 

a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;

 

b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;

 

c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;

 

d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

 

3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo 30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.

 

4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno e' comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un'attivita' lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia' costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

 

 

 

Art. 13.

 

Mantenimento del diritto di soggiorno

 

 

 

1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

 

2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finche' soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli. La verifica della sussistenza di tali condizioni non puo' essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime.

 

3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non puo' essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora;

 

a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi;

 

b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non piu' di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002[124].

 

 

 

 

 

Art. 14.

 

Diritto di soggiorno permanente

 

 

 

1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.

 

2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.

 

3. La continuita' del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonche' da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

 

4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

 

 

 

 

 

Art. 15.

 

Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attivita' nello Stato membro ospitante e dei loro familiari

 

 

 

1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:

 

a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attivita', ha raggiunto l'eta' prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attivita' subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attivita' almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'eta' e' considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'eta' di 60 anni;

 

b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attivita' professionale a causa di una sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente. Ove tale incapacita' sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che da' all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;

 

c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attivita' e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attivita' subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.

 

2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attivita' sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.

 

3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilita' o di disoccupazione involontaria, cosi' come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta' dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attivita' per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

 

4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attivita' di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge e' cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

 

5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.

 

6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attivita' senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:

 

a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;

 

b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;

 

c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

 

7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.

 

 

 

 

 

Art. 16.

 

Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea

 

 

 

1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato e' rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 15.

 

2. L'attestato di cui al comma 1 puo' essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identita' elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.

 

 

 

 

 

Art. 17.

 

Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

 

 

 

1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.

 

2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e' presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validita' della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ed e' rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

 

3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.

 

4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validita' della carta di soggiorno permanente.

 

 

 

 

 

Art. 18.

 

Continuita' del soggiorno

 

 

 

1. La continuita' del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonche' i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalita' previste dalla legislazione vigente.

 

2. La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata, che costituisce causa di cancellazione anagrafica.

 

 

 

 

 

Art. 19.

 

Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente

 

 

 

1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attivita' economica autonoma o subordinata, escluse le attivita' che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.

 

2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

 

3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu' dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge.

 

4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto.

 

 

 

 

 

Art. 20.

 

Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno

 

 

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, puo' essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

 

2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o piu delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.

 

3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita straniere.

 

4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalita' e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, ne' da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti.

 

5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua eta', della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

 

6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

 

7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

 

8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni alla liberta' di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.

 

9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.

 

10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo' essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non puo' essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.

 

11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 e' immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perche l'ulteriore permanenza sul territorio e incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.

 

13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento puo' presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la meta' della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorita' che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

 

14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, e' punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice puo' sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non e' definitiva.

 

15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.

 

16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e' sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11.

 

17. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.

 

 

 

 

 

Art.20-bis.

 

Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento

 

 

 

1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 20, commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

2. Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta.

 

3. Non si da' luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

 

4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si puo' procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.

 

5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, puo' essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali e' necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.

 

 

 

 

 

Art.20-ter.

 

Autorita' giudiziaria competente per la convalida dei provvedimenti del questore

 

 

 

1. Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, e' competente il tribunale ordinario in composizione monocratica.

 

 

 

 

 

Art. 21.

 

Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno

 

 

 

1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, puo' altresi' essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12. L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.

 

2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10.

 

3. Unitamente al provvedimento di allontanamento e' consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.

 

4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto puo adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.

 

 

 

 

 

Art. 22.

 

Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento

 

 

 

1. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, e per motivi di ordine pubblico puo' essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

 

2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.

 

3. I ricorsi di cui al comma 1, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorita' consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

 

4. I ricorsi di cui al comma 1 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato.

 

5. (...)

 

6. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.

 

7. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.

 

 

 

 

 

Art. 23.

 

Applicabilita' ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani

 

 

 

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu' favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.

 

 

 

 

 

Art. 23-bis.

 

Consultazione tra gli Stati membri

 

 

 

1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.

 

 

 

 

 

Art. 24.

 

Norma finanziaria

 

 

 

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15, valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'I.N.P.S. e al Fondo sanitario nazionale.

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 

Art. 25.

 

Norme finali e abrogazioni

 

 

 

1. Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i contenuti del presente decreto.

 

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54[125].

 

3. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' abrogato.

 

 

 


 

L. 68/2007 *

Legge 28 Maggio 2007, n. 68, Disciplina dei soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio

 

 

Art. 1.

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto.

2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.

 

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

D. LGS. 206/2007 *

Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito delladesione di Bulgaria e Romania

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVII LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII LEGISLATURA

 

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

 

Capo I

 

Ambito di applicazione e definizioni

 

 

 

Art. 1.

 

Oggetto

 

 

 

1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per laccesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dellesercizio di pubblici poteri ed in particolare le attivita' riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali gia' acquisite in uno o piu' Stati membri dellUnione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

 

2. Restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il profilo dellaccesso al pubblico impiego.

 

 

 

Art. 2.

 

Ambito di applicazione

 

 

 

1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dellUnione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dellUnione europea e che, nello Stato dorigine, li abilita allesercizio di detta professione.

 

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai cittadini degli Stati membri dellUnione europea titolari di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo.

 

3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con lUnione europea.

 

 

 

Art. 3.

 

Effetti del riconoscimento

 

 

 

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, sono qualificati nello Stato membro dorigine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dallordinamento italiano.

 

2. Ai fini dellarticolo 1, comma 1, la professione che linteressato esercitera' sul territorio italiano sara' quella per la quale e' qualificato nel proprio Stato membro dorigine, se le attivita' sono comparabili.

 

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con riguardo alluso del titolo professionale, il prestatore puo' usare nella professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente la relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il titolo di studio e' stato conseguito. Luso di detta denominazione o dellabbreviazione non e' tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare confusione con una professione regolamentata nel territorio nazionale, per la quale linteressato non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale; in tal caso la denominazione potra' essere utilizzata a condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla differenziazione, stabilite dallautorita' competente di cui allarticolo 5.

 

 

 

Art. 4.

 

Definizioni

 

 

 

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

 

a) professione regolamentata:

 

1) lattivita', o linsieme delle attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche professionali o allaccertamento delle specifiche professionalita';

 

2) i rapporti di lavoro subordinato, se laccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;

 

3) lattivita' esercitata con limpiego di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica professionale;

 

4) le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso;

 

5) le professioni esercitate dai membri di unassociazione o di un organismo di cui allAllegato I.

 

b) qualifiche professionali: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui allarticolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o unesperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro;

 

c) titolo di formazione: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da ununiversita' o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunita'. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nelleffettivo svolgimento dellattivita' professionale, unesperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo;

 

d) autorita' competente: qualsiasi autorita' o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonche' a ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto;

 

e) formazione regolamentata: la formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, e' specificamente orientata allesercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalita' stabilite dalla legge;

 

f) esperienza professionale: lesercizio effettivo e legittimo della professione;

 

g) tirocinio di adattamento: lesercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilita' di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalita' stabilite dalla legge. Il tirocinio e' oggetto di una valutazione da parte dellautorita' competente;

 

h) prova attitudinale: un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorita' competenti allo scopo di valutare lidoneita' del richiedente ad esercitare una professione regolamentata;

 

i) dirigente dazienda: qualsiasi persona che abbia svolto in unimpresa del settore professionale corrispondente:

 

1) la funzione di direttore dazienda o di filiale;

 

2) la funzione di institore o vice direttore dazienda, se tale funzione implica una responsabilita' corrispondente a quella dellimprenditore o del direttore dazienda rappresentato;

 

3) la funzione di dirigente responsabile di uno o piu' reparti dellazienda, con mansioni commerciali o tecniche;

 

l) Stato membro di stabilimento: lo stato membro dellUnione europea nel quale il prestatore e' legalmente stabilito per esercitarvi una professione;

 

m) Stato membro dorigine: lo Stato membro in cui il cittadino dellUnione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali;

 

n) piattaforma comune: linsieme dei criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di applicazione delle attivita' professionali.

 

 

 

Art. 5.

 

Autorita' competente

 

 

 

1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

 

a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;

 

b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano il settore turistico;

 

c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, delliscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g);

 

d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f) e g);

 

e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;

 

f) il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dellinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

 

g) il Ministero delluniversita' e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

 

h) il Ministero delluniversita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui allarticolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);

 

i) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dellarticolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

 

l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui allarticolo 19, comma 1, lettere a), b) e c);

 

m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.

 

2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano lautorita' competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

 

3. Fino allindividuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:

 

a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' di cui allallegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti al settore sportivo;

 

b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, per le attivita' di cui allallegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle lettere c), d) e) ed f);

 

c) il Ministero dello sviluppo economico per le attivita' di cui allallegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);

 

d) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le attivita' di cui allallegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' riguardanti biblioteche e musei;

 

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attivita' di cui allallegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;

 

f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui allallegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attivita' di trasporto.

 

 

 

Art. 6.

 

Punto di contatto

 

 

 

1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve i compiti di:

 

a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;

 

b) Punto nazionale di contatto per le informazioni e lassistenza sui riconoscimenti di cui al presente decreto legislativo.

 

2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a) promuove:

 

a) una applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorita' di cui allarticolo 5;

 

b) la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare lapplicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni daccesso alle professioni regolamentate.

 

3. Le autorita' di cui allarticolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a) le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sullapplicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.

 

4. Il punto di contatto di cui al comma 1, lettera b):

 

a) assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri le informazioni utili ai fini dellapplicazione del presente decreto e in particolare informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche;

 

b) assiste, se del caso, i cittadini per lottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto cooperando con le autorita' competenti. Su richiesta della Commissione europea, entro due mesi a partire dalla data di ricevimento di tale richiesta, il punto di contatto assicura le informazioni sui risultati dellassistenza prestata;

 

c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessita', congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nellambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

5. LAutorita' competente di cui allarticolo 5 puo' istituire un proprio punto di contatto che, in relazione ai riconoscimenti di propria competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b) sono comunicati al punto di contatto di cui al comma 1, lettera b).

 

6. Della attivazione del punto di contatto lamministrazione competente ai sensi dellarticolo 5 informa il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini dellesercizio delle competenze a questo attribuite quale coordinatore nazionale.

 

 

 

Art. 7.

 

Conoscenze linguistiche

 

 

 

1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per lesercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.

 

 

 

Capo II

 

Rapporti con autorita' non nazionali

 

 

 

Art. 8.

 

Cooperazione amministrativa

 

 

 

1. Ogni autorita' di cui allarticolo 5 assicura che le informazioni richieste dallautorita' dello Stato membro dorigine nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio di informazioni puo' avvenire anche per via telematica secondo modalita' definite con lUnione europea.

 

2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 puo' riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di riconoscimento professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attivita' professionale.

 

3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione allautorita' di cui allarticolo 5 di tutte le sanzioni che incidono sullesercizio della professione.

 

4. Nellambito della procedura di riconoscimento a norma del titolo III lautorita' di cui allarticolo 5, in caso di fondato dubbio, puo' chiedere allautorita' competente dello Stato membro dorigine conferma sullautenticita' degli attestati o dei titoli di formazione da esso rilasciati e, per le attivita' previste dal titolo III, capo IV, conferma che siano soddisfatte le condizioni minime di formazione previste dalla legge.

 

5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un titolo di formazione rilasciato da una autorita' competente dello Stato membro di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro Stato membro dellUnione europea, lautorita' competente di cui allarticolo 5 assicura lammissione alla procedura di riconoscimento previa verifica, presso la competente autorita' dello stato membro dorigine, che:

 

a) il programma di formazione del centro che ha impartito la formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dallautorita' competente che ha rilasciato il titolo di formazione;

 

b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo rilasciato dallautorita' competente dello stato membro dorigine a seguito del percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura dorigine;

 

c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli stessi diritti daccesso e di esercizio della relativa professione.

 

 

 

TITOLO II

 

LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

 

 

 

Capo I

 

Principi generali

 

 

 

Art. 9.

 

Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea

 

 

 

1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non puo' essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:

 

a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;

 

b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.

 

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.

 

3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e' valutato, dallautorita' di cui allart. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicita' e della sua continuita'.

 

4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto alle norme che disciplinano lesercizio della professione che e' ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, luso dei titoli e la responsabilita' professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonche' alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.

 

 

 

Capo II

 

Adempimenti per lesercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale.

 

 

 

Art. 10.

 

Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore

 

 

 

1. Il prestatore che ai sensi dellarticolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi e' tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, lautorita' di cui allarticolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonche' sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilita' professionale. Tale dichiarazione ha validita' per lanno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore puo' fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

 

2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di:

 

a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalita' del prestatore;

 

b) una certificazione dellautorita' competente che attesti che il titolare e' legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attivita' in questione e che non gli e' vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dellattestato;

 

c) un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali;

 

d) nei casi di cui allarticolo 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato lattivita' in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni;

 

e) per le professioni nel settore della sicurezza la prova di assenza di condanne penali.

 

3. Per i cittadini dellUnione europea stabiliti legalmente in Italia lattestato di cui al comma 2, lettera b) e' rilasciato, a richiesta dellinteressato e dopo gli opportuni accertamenti, dallautorita' competente di cui allarticolo 5.

 

4. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dellesecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, lente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.

 

 

 

Art. 11.

 

Verifica preliminare

 

 

 

1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo IV, allatto della prima prestazione di servizi le Autorita' di cui allarticolo 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi.

 

2. La verifica preliminare e' esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.

 

3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, lautorita' di cui allarticolo 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica lesito del controllo ovvero, in caso di difficolta' che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sara' adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovra' essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

 

4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, il prestatore puo' colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dellinteressato secondo quanto previsto dallarticolo 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.

 

5. In mancanza di determinazioni da parte dellautorita' competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi puo' essere effettuata.

 

 

 

Art. 12.

 

Titolo professionale

 

 

 

1. Per le professioni di cui al titolo III, capo IV e nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi dellarticolo 11, la prestazione di servizi e' effettuata con il titolo professionale previsto dalla normativa italiana.

 

2. In tutti gli altri casi la prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorche' un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per lattivita' professionale di cui trattasi.

 

3. Il titolo di cui al comma 2 e' indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento.

 

4. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.

 

 

 

Art. 13.

 

Iscrizione automatica

 

 

 

1. Copia delle dichiarazioni di cui allarticolo 10, comma 1, e' trasmessa dallautorita' competente di cui allarticolo 5 al competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dellOrdine o Collegio stessi.

 

2. Nel caso di professioni di cui allarticolo 11, comma 1, e di cui al titolo III, capo IV, contestualmente alla dichiarazione e' trasmessa copia della documentazione di cui allarticolo 10, comma 2.

 

3. Liscrizione di cui al comma 1 e' assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui allarticolo 10, comma 1.

 

4. Liscrizione allordine non comporta liscrizione ad enti di previdenza obbligatoria.

 

 

 

Art. 14.

 

Cooperazione tra autorita' competenti

 

 

 

1. Le informazioni pertinenti circa la legalita' dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonche' lassenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e assicurate dalle autorita' di cui allarticolo 5.

 

2. Le autorita' di cui allarticolo 5 provvedono affinche' lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dellesito del reclamo.

 

 

 

Art. 15.

 

Informazioni al destinatario della prestazione

 

 

 

1. Nei casi in cui la prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di formazione del prestatore, il prestatore e' tenuto a fornire al destinatario del servizio, in lingua italiana o in altra lingua comprensibile dal destinatario del servizio, le seguenti informazioni:

 

a) se il prestatore e' iscritto in un registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui e' iscritto, il suo numero discrizione o un mezzo didentificazione equivalente, che appaia in tale registro;

 

b) se lattivita' e' sottoposta a un regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorita' di vigilanza;

 

c) lordine professionale, o analogo organismo, presso cui il prestatore e' iscritto;

 

d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore e lo Stato membro in cui e' stato conseguito;

 

e) se il prestatore esercita unattivita' soggetta allIVA, il numero didentificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dimposta sul valore aggiunto;

 

f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilita' professionale.

 

 

 

TITOLO III

 

LIBERTA DI STABILIMENTO

 

   

 

Capo I

 

Norme procedurali

 

 

 

Art. 16.

 

Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento

 

 

 

1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui allarticolo 2 presenta apposita domanda allautorita' competente di cui allarticolo 5.

 

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 lautorita' accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da' notizia allinteressato. Ove necessario, lAutorita' competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

 

3. Fuori dai casi previsti dallarticolo 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, lautorita' indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attivita' di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti:

 

a) delle amministrazioni di cui allarticolo 5;

 

b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

 

c) del Ministero degli affari esteri.

 

4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante dellOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata.

 

5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII.

 

6. Sul riconoscimento provvede lautorita' competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dellinteressato. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine e' di quattro mesi.

 

7. Nei casi di cui allarticolo 22, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, individuando lente o organo competente a norma dellarticolo 24.

 

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi di cui allarticolo 5, comma 2, individuano le modalita' procedimentali di valutazione dei titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorita' interessate. Le autorita' di cui allarticolo 5, comma 2, si pronunciano con proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le eventuali condizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

 

9. Se lesercizio della professione in questione e' condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne, al cittadino interessato e' proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino.

 

10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.

 

 

 

Art. 17.

 

Domanda per il riconoscimento

 

 

 

1. La domanda di cui allarticolo 16 e' corredata dei seguenti documenti:

 

a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalita' del prestatore;

 

b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che da' accesso alla professione ed eventualmente un attestato dellesperienza professionale dellinteressato;

 

c) nei casi di cui allarticolo 27, un attestato relativo alla natura ed alla durata dellattivita', rilasciato dallautorita' o dallorganismo competente dello Stato membro dorigine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui allarticolo 2, comma 1.

 

2. Le autorita' competenti di cui allarticolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare leventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorita' competenti di cui allarticolo 5 si rivolgono al punto di contatto, allautorita' competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine.

 

3. Qualora laccesso a una professione regolamentata sia subordinato ai requisiti dellonorabilita' e della moralita' o allassenza di dichiarazione di fallimento, o lesercizio di tale professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o di condanne per reati penali, la sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti rilasciati da competenti autorita' dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui allarticolo 2, comma 1.

 

4. Nei casi in cui lordinamento dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene linteressato non preveda il rilascio dei documenti di cui al comma 3, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non e' contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dallinteressato dinanzi ad unautorita' giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene linteressato.

 

5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri Stati membri, devono essere fatte pervenire alle autorita' degli Stati membri richiedenti entro due mesi.

 

6. Qualora laccesso ad una professione regolamentata sia subordinato al possesso di sana costituzione fisica o psichica, tale requisito si considera dimostrato dal documento prescritto nello Stato membro di origine o nello Stato membro da cui proviene linteressato. Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non prescriva documenti del genere, le autorita' competenti di cui allarticolo 5 accettano un attestato rilasciato da unautorita' competente di detti Stati.

 

7. Qualora lesercizio di una professione regolamentata sia subordinato al possesso di capacita' finanziaria del richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti da responsabilita' professionale, tali requisiti si considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una banca o societa' di assicurazione con sede in uno Stato membro.

 

8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento della loro presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi.

 

9. Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la domanda e' corredata da un certificato dellautorita' competente dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione.

 

 

 

Capo II

 

Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione

 

 

 

Art. 18.

 

Ambito di applicazione

 

 

 

1. Il presente capo si applica a tutte le professioni non coperte dai capi III e IV del presente titolo e nei seguenti casi:

 

a) alle attivita' elencate allallegato IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 28 a 30;

 

b) ai medici chirurghi con formazione di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dellassistenza generale, gli odontoiatri, odontoiatri specialisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55.

 

c) agli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un titolo di formazione non elencato allallegato V, punto 5.7;

 

d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32 e 35, ai medici, agli infermieri, agli odontoiatri, ai veterinari, alle ostetriche, ai farmacisti e agli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli elencati allallegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente specializzazione;

 

e) agli infermieri responsabili dellassistenza generale e agli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati allallegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attivita' professionali sono esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dellassistenza generale;

 

f) agli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dellassistenza generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attivita' professionali sono esercitate da infermieri responsabili dellassistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dellassistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati allallegato V, punto 5.2.2;

 

g) ai migranti in possesso dei requisiti previsti allarticolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo.

 

 

 

Art. 19.

 

Livelli di qualifica

 

 

 

1. Ai soli fini dellapplicazione delle condizioni di riconoscimento professionale di cui allarticolo 21, le qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli:

 

a) attestato di competenza: attestato rilasciato da unautorita' competente dello Stato membro dorigine designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla base:

 

1) o di una formazione non facente parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione o dellesercizio a tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,

 

2) o di una formazione generale a livello dinsegnamento elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze generali;

 

b) certificato: certificato che attesta il compimento di un ciclo di studi secondari,

 

1) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,

 

2) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto 1, o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;

 

c) diploma: diploma che attesta il compimento:

 

1) o di una formazione a livello di insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle condizioni di accesso e', di norma, il completamento del ciclo di studi secondari richiesto per accedere allinsegnamento universitario o superiore ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari, nonche' la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

 

2) o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare inclusa nellallegato II equivalente al livello di formazione indicato al punto 1 che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilita' e funzioni;

 

d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso ununiversita' o un istituto dinsegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonche' la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

 

e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso ununiversita' o un istituto dinsegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

 

 

 

Art. 20.

 

Titoli di formazione assimilati

 

 

 

1. E assimilato a un titolo di formazione che sancisce una formazione di cui allarticolo 19, anche per quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da unautorita' competente di un altro Stato membro, se sancisce una formazione acquisita nella Comunita', riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli stessi diritti daccesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio.

 

2. E altresi' assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro dorigine per laccesso a una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtu' di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro dorigine eleva il livello di formazione richiesto per lammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tale caso, detta formazione precedente e' considerata, ai fini dellapplicazione dellarticolo 21, corrispondente al livello della nuova formazione.

 

 

 

Art. 21.

 

Condizioni per il riconoscimento

 

 

 

1. Al fine dellapplicazione dellarticolo 18, comma 1, per laccesso o lesercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al riconoscimento soddisfano le seguenti condizioni:

 

a) essere stati rilasciati da unautorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato;

 

b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quella prevista dalle normative nazionali.

 

2. Laccesso e lesercizio della professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per due anni, nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o piu' attestati di competenza o uno o piu' titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni:

 

a) essere stati rilasciati da unautorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato membro;

 

b) attestare un livello di qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle normative nazionali;

 

c) attestare la preparazione del titolare allesercizio della professione interessata.

 

3. Non sono necessari i due anni di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente attestano una formazione regolamentata ai sensi dellarticolo 4, comma 1, lettera e), dei livelli di cui allarticolo 19, comma 1, lettere b), c), d) ed e). Sono considerate formazioni regolamentate del livello di cui allarticolo 19, comma 1, lettera c), quelle di cui allallegato III.

 

4. In deroga al comma 2, lettera b), e al comma 3, il riconoscimento di cui al comma 1 e' assicurato nel caso in cui laccesso a detta professione e' subordinato al possesso di un titolo di formazione che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore o universitario di una durata pari a quattro anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione di cui allarticolo 19, comma 1, lettera c).

 

 

 

Art. 22.

 

Misure compensative

 

 

 

1. Il riconoscimento di cui al presente capo puo' essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

 

a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dellarticolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;

 

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

 

c) se la professione regolamentata include una o piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro dorigine del richiedente, e se la differenza e' caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dellattestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

 

2. Nei casi di cui al comma 1 per laccesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprieta' industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonche' per laccesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale.

 

3. Con decreto dellautorita' competente di cui allarticolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dellattivita'.

 

4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale se:

 

a) riguarda casi nei quali si applica larticolo 18, lettere b) e c), larticolo 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, larticolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attivita' professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati allallegato V, punto 5.2.2 e larticolo 18, comma 1, lettera g);

 

b) riguarda casi di cui allarticolo 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attivita' esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa' per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e lapplicazione di specifiche disposizioni nazionali.

 

5. Ai fini dellapplicazione del comma 1, lettere b) e c), per materie sostanzialmente diverse si intendono materie la cui conoscenza e' essenziale allesercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

 

6. Lapplicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sulleventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.

 

7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e' richiesta la prova attitudinale.

 

8. Il decreto di cui al comma 7 e' efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dalladottare la deroga.

 

 

 

Art. 23.

 

Tirocinio di adattamento e prova attitudinale

 

 

 

1. Nei casi di cui allarticolo 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dallAutorita' competente a seguito della Conferenza di servizi di cui allarticolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

 

2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dellinteressato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.

 

3. Ai fini della prova attitudinale le autorita' competenti di cui allarticolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nellelenco e la cui conoscenza e' una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale e' stabilito dalla normativa vigente.

 

 

 

Art. 24.

 

Esecuzione delle misure compensative

 

 

 

1. Con riferimento allarticolo 5, comma 1, con decreto del Ministro competente ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, lesecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.

 

 

 

Art. 25.

 

Disposizioni finanziarie

 

 

 

1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dallattuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 sono a carico dellinteressato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

 

Art. 26.

 

Piattaforma comune

 

 

 

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni di cui allarticolo 4, comma 1, lettera n), da sottoporre alla Commissione europea, convoca apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorita' competenti di cui allarticolo 5. Sulla ipotesi di piattaforma elaborata dallautorita' competente di cui allarticolo 5 o, in mancanza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attivita' nellarea dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale.

 

2. Allelaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri Stati membri, partecipano le autorita' competenti di cui allarticolo 5, sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attivita' nellarea dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. Analogamente si procede in ogni altro caso in cui a livello europeo deve essere espressa la posizione italiana in materia di piattaforma comune.

 

3. Al fine della valutazione in ordine alla rappresentativita' a livello nazionale delle professioni non regolamentate si tiene conto:

 

a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso lufficio del registro, da almeno quattro anni;

 

b) della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attivita' professionali cui lassociazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentativita' elettiva delle cariche interne e lassenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilita', la trasparenza degli assetti organizzativi e lattivita' dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata alleffettivo raggiungimento delle finalita' dellassociazione;

 

c) della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con lindicazione delle quote versate direttamente allassociazione per gli scopi statutari;

 

d) di un sistema di deontologia professionale con possibilita' di sanzioni;

 

e) della previsione dellobbligo della formazione permanente;

 

f) della diffusione su tutto il territorio nazionale;

 

g) della mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione allattivita' dellassociazione medesima.

 

4. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune, il riconoscimento professionale non puo' prevedere lapplicazione dei provvedimenti di compensazione di cui allarticolo 22. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente sono individuate, previo parere del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e del Ministro competente per materia.

 

5. Se successivamente alladozione da parte dellUnione europea le autorita' competenti di cui allarticolo 5 ritengono che i criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune non offrano piu' garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa il coordinatore di cui allarticolo 6 che cura la trasmissione dellinformazione alla Commissione europea per le iniziative del caso.

 

 

 

Capo III

 

Riconoscimento sulla base dellesperienza professionale

 

 

 

Art. 27.

 

Requisiti in materia di esperienza professionale

 

 

 

1. Per le attivita' elencate nellallegato IV il cui accesso o esercizio e' subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il riconoscimento professionale e' subordinato alla dimostrazione dellesercizio effettivo dellattivita' in questione in un altro Stato membro ai sensi degli articoli 28, 29 e 30.

 

 

 

Art. 28.

 

Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla Lista I dellallegato IV

 

 

 

1. In caso di attivita' di cui alla Lista I dellallegato IV, lattivita' deve essere stata precedentemente esercitata:

 

a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente dazienda; oppure

 

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente dazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lattivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

 

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente dazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lattivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

 

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato lattivita' in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

 

e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilita' di almeno uno dei reparti dellazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lattivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

 

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 lattivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dellinteressato alle autorita' competenti di cui allarticolo 5.

 

3. Il comma 1, lettera e), non si applica alle attivita' del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.

 

 

 

Art. 29.

 

Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla Lista II dellAllegato IV

 

 

 

1. In caso di attivita' di cui alla Lista II dellallegato IV, lattivita' in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

 

a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente dazienda; oppure

 

b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente dazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lattivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

 

c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente dazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lattivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

 

d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente dazienda, se il beneficiario prova di aver esercitato lattivita' in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure

 

e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lattivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

 

f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lattivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

 

2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, lattivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dellinteressato alle autorita' competenti di cui allarticolo 5.

 

 

 

Art. 30.

 

Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla Lista III dellallegato IV

 

 

 

1. In caso di attivita' di cui alla Lista III dellallegato IV, lattivita' in questione deve essere stata precedentemente esercitata:

 

a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente dazienda; oppure

 

b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente dazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lattivita' in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure

 

c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente dazienda se il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato lattivita' in questione come lavoratore subordinato per almeno tre anni; oppure

 

d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lattivita' in questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.

 

2. Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, lattivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dellinteressato alle autorita' competenti di cui allarticolo 5.

 

 

 

Capo IV

 

Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione

 

 

 

SEZIONE I

 

Disposizioni comuni

 

 

 

Art. 31.

 

Principio di riconoscimento automatico

 

 

 

1. I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dellassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui allallegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50, rilasciati a cittadini di cui allarticolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorita' di cui allarticolo 5 con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per laccesso, rispettivamente, allattivita' di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dellassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto.

 

2. I titoli di formazione di cui al comma 1 devono essere rilasciati dalle autorita' competenti degli altri Stati membri e essere accompagnati dai certificati di cui allallegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.

 

3. Le disposizioni del primo e secondo comma, non pregiudicano, rispettivamente, i diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45, 49 e 55.

 

4. I diplomi e i certificati rilasciati da altri Stati membri conformemente allarticolo 36 ed elencati nellallegato V punto 5.1.4, sono riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per laccesso allattivita' di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui allarticolo 37.

 

5. I titoli di formazione di ostetrica rilasciati ai cittadini di cui allarticolo 2, comma 1, da altri Stati membri elencati nellallegato V punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui allarticolo 46 e rispondenti alle modalita' di cui allarticolo 47, sono riconosciuti dallAutorita' di cui allarticolo 5, con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per laccesso allattivita' di ostetrica; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui allarticolo 49.

 

6. I titoli di formazione di architetto oggetto di riconoscimento automatico di cui al comma 1, attestano una formazione iniziata al piu' presto nel corso dellanno accademico indicato nellallegato V, punto 5.7.1.

 

7. Laccesso e lesercizio delle attivita' professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile dellassistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista sono subordinati al possesso di un titolo di formazione di cui allallegato V, e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

 

8. Il Ministero della salute e il Ministero delluniversita' e della ricerca, rispettivamente per le professioni sanitarie e per le professioni nel campo dellarchitettura di cui al presente Capo, notificano alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore dellarchitettura, questa notifica e' inviata anche agli altri Stati membri.

 

9. Le informazioni notificate di cui al comma 8 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dellUnione europea attraverso una comunicazione della Commissione europea nella quale sono indicate le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione e, eventualmente, lorganismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nellallegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.

 

10. Gli elenchi di cui allallegato V sono aggiornati e modificati, in conformita' alle relative modifiche definite in sede comunitaria, relativamente alle professioni sanitarie, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delluniversita' e della ricerca, e, relativamente alla professione di architetto, con decreto del Ministero delluniversita' e della ricerca.

 

11. I beneficiari del riconoscimento sono tenuti ad assolvere gli obblighi di formazione continua previsti dalla legislazione vigente.

 

12. Non hanno diritto al riconoscimento professionale ai sensi del presente decreto come medico chirurgo e infermiere responsabile dellassistenza generale le persone in possesso del titolo bulgaro di feldsher rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che esercitavano questa professione nellambito del regime nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1 gennaio 2000.

 

 

 

Art. 32.

 

Diritti acquisiti

 

 

 

1. Fatti salvi i diritti acquisiti relativi alle professioni di cui al presente capo i titoli di formazione che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di medico di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dellassistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di farmacista in possesso dei cittadini di cui allarticolo 2, comma 1 e che non soddisfano linsieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 sono riconosciuti se sanciscono il compimento di una formazione iniziata prima delle date indicate nellallegato V, punti 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati da un attestato che certifica lesercizio effettivo e lecito dellattivita' in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il rilascio dellattestato stesso.

 

2. Il riconoscimento e' altresi' assicurato ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dellassistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 se tali titoli sanciscono il completamento di una formazione iniziata:

 

a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base, infermieri responsabile dellassistenza generale, odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, ostetriche e farmacisti;

 

b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.

 

3. I titoli di formazione di cui al comma 2 consentono lesercizio delle attivita' professionali su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle competenti autorita' tedesche di cui allallegato V, 5.1.1., 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2.

 

4. Sono altresi' riconosciuti i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dellassistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui allarticolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nellex Cecoslovacchia, o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata, per la Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1 gennaio 1993, qualora le autorita' delluno o dellaltro Stato membro sopra indicato attestino che detti titoli di formazione hanno sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, allallegato VI, punto 6), per quanto riguarda laccesso e lesercizio delle attivita' professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dellassistenza generale, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui allarticolo 51, e di architetto, relativamente alle attivita' di cui allarticolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri leffettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attivita' in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

 

5. Sono altresi' riconosciuti ai sensi dellarticolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dellassistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui allarticolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nellex Unione Sovietica, o per cui la corrispondente formazione e' iniziata: a) per lEstonia, anteriormente al 20 agosto 1991; b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991; c) per la Lituania, anteriormente all11 marzo 1990, qualora le autorita' di uno dei tre Stati membri sopra citati attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, allallegato VI, punto 6, per quanto riguarda laccesso alle, e lesercizio delle, attivita' professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dellassistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui allarticolo 46, e di architetto, relativamente alle attivita' di cui allarticolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri leffettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attivita' in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

 

6. Sono altresi' ammessi al riconoscimento di cui allarticolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dellassistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui allarticolo 1 e che sono stati rilasciati nellex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991, qualora le autorita' dello Stato membro sopra citato attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detto Stato membro, allallegato VI, punto 6, per quanto riguarda laccesso alle, e lesercizio delle, attivita' professionali di medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile dellassistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui allarticolo 51, e di architetto, relativamente alle attivita' di cui allarticolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri leffettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio di questo, delle attivita' in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.

 

7. I titoli di formazione di medico, di infermiere responsabile dellassistenza generale, di odontoiatra, di veterinario, di ostetrica e di farmacista rilasciati ai cittadini di cui allarticolo 2, comma 1, da un altro Stato membro e che non corrispondono alle denominazioni che compaiono per tale Stato allallegato V, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, e 5.6.2 sono riconosciuti se accompagnati da un certificato rilasciato da autorita' od organi competenti di detto Stato membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono il compimento di una formazione ai sensi degli articoli 33, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono nellallegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.

 

 

 

SEZIONE II

 

Medico chirurgo

 

   

 

Art. 33.

 

Formazione dei medici chirurghi

 

 

 

1. Lammissione alla formazione di medico chirurgo e' subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria superiore, che dia accesso, per tali studi, alle universita'.

 

2. La formazione di medico chirurgo garantisce lacquisizione da parte dellinteressato delle seguenti conoscenze e competenze:

 

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda larte medica, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e allanalisi dei dati;

 

b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonche' dei rapporti tra lambiente fisico e sociale delluomo ed il suo stato di salute;

 

c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonche' della riproduzione umana;

 

d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.

 

3. La formazione di cui al comma l comprende un percorso formativo di durata minima di sei anni o un minimo di 5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una universita' o sotto il controllo di una universita'.

 

4. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1 gennaio 1972, la formazione di cui al comma 2 puo' comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorita' competenti.

 

5. Fermo restando il principio dellinvarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura la formazione professionale e laggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per tutto larco della vita professionale.

 

 

 

Art. 34.

 

Formazione medica specialistica e denominazione medica specialistica

 

 

 

1. Lammissione alla formazione medica specializzata e' subordinata al compimento e alla convalida di sei anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui allarticolo 33 durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo.

 

2. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nellallegato V, punti 5.1.2, 5.1.3 risponde ai seguenti requisiti:

 

a) presupporre il conferimento e validita' del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui allarticolo 33 nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della medicina di base;

 

b) insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o anche un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorita' od organi competenti;

 

c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorita' o enti competenti.

 

3. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista e' subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo di cui allallegato V, punto 5.1.1.

 

4. Le durate minime della formazione specialistica non possono essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione, nellallegato V, punto 5.1.3.

 

5. I titoli di formazione di medico specialista di cui allarticolo 31 sono quelli rilasciati dalle autorita' od organi competenti di cui allallegato V, punto 5.1.2 che corrispondono per la formazione specialistica in questione alle denominazioni vigenti negli Stati membri cosi' come riportato allallegato V, 5.1.3.

 

 

 

Art. 35.

 

Diritti acquisiti specifici dei medici specialisti

 

 

 

1. I cittadini di cui allarticolo 2, comma 1, in possesso di un diploma di medico specialista di cui allallegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 conseguito in un altro Stato membro, la cui formazione medico specialistica, svolta secondo le modalita' del tempo parziale, era disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data del 20 giugno 1975, che hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983, possono ottenere il riconoscimento del loro titolo di medico specialista, purche' detto titolo di specializzazione sia accompagnato da un attestato rilasciato dallautorita' competente dello Stato membro presso cui e' stato conseguito il titolo che certifichi leffettivo e lecito esercizio da parte degli interessati dellattivita' specialistica in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dellattestato.

 

2. E riconosciuto il titolo di medico specialista rilasciato in Spagna ai medici, cittadini di cui allarticolo 2, comma 1, che hanno completato una formazione specialistica prima del 1 gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui allarticolo 34, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle competenti autorita' spagnole attestante che gli interessati hanno superato la prova di competenza professionale specifica organizzata nel contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99, al fine di verificare se detti interessati possiedono un livello di conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono titoli di medico specialista menzionati per la Spagna, allallegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3.

 

3. Laddove siano state abrogate le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di medico specialista di cui allallegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e siano stati adottati a favore dei cittadini italiani provvedimenti sui diritti acquisiti, e' riconosciuto ai cittadini degli altri Stati membri in possesso di un titolo di medico specialista conseguito in un Paese dellUnione il diritto di beneficiare delle stesse misure, purche' i titoli di formazione specialistica in loro possesso siano stati rilasciati dallo Stato di provenienza prima della data a partire dalla quale lItalia ha cessato di rilasciare i titoli di formazione per la specializzazione interessata. Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano allallegato V. 5.1.3.

 

 

 

Art. 36.

 

Formazione specifica in medicina generale

 

 

 

1. Lammissione alla formazione specifica in medicina generale presuppone il compimento del ciclo di studi di cui allarticolo 33.

 

2. Il corso di formazione specifica in medicina generale della durata di almeno tre anni e' riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati allesercizio professionale.

 

3. Al termine del suddetto corso e' rilasciato il diploma di formazione specifica in medicina generale.

 

4. Fatto salvo quanto indicato dallarticolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il corso di formazione specifica in medicina generale comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute.

 

5. La durata del corso di cui al comma 2, puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica impartita durante il corso di laurea in medicina e chirurgia di cui allarticolo 33, se detta formazione e' stata dispensata in un centro ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nellambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. Allinizio di ogni anno accademico, le universita' notificano lattivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e al Ministero delluniversita' e della ricerca.

 

6. Il corso di formazione specifica in medicina generale, che si svolge a tempo pieno sotto il controllo delle regioni e province autonome, e' di natura piu' pratica che teorica.

 

 

 

Art. 37.

 

Diritti acquisiti specifici dei medici di medicina generale

 

 

 

1. Hanno altresi' diritto ad esercitare lattivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati allesercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.

 

2. Detto diritto e' esteso ai medici, cittadini di un altro Stato membro gia' iscritti allalbo dei medici chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per lattivita' di medico in medicina generale.

 

3. Ai cittadini di cui allarticolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico conseguito in uno Stato membro a seguito di un ciclo di formazione di cui allarticolo 33, titolari di diritti acquisiti nello Stato di origine o di provenienza secondo quanto stabilito da ciascuno Stato membro ed indicato nellallegato V, punto 5.1.4, e' riconosciuto il diritto di esercitare in Italia lattivita' di medico di medicina generale senza il titolo di formazione di cui allallegato V, punto 5.1.4.

 

4. I cittadini comunitari di cui al comma 3, titolari di diritti acquisiti, ai fini del suddetto riconoscimento devono produrre una certificazione rilasciata dallautorita' competente dello Stato membro di provenienza attestante il diritto di esercitare in detto Stato lattivita' di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale senza il titolo di formazione di cui allallegato V, punto 5.1.4.

 

5. I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare lattivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno degli altri Stati membri anche se non sono in possesso di una formazione specifica in medicina generale devono chiedere il rilascio del relativo certificato al competente ordine provinciale dei medici chirurghi previa presentazione della documentazione comprovante i diritti acquisiti.

 

6. Il Ministero della salute fornisce a richiesta delle competenti autorita' dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere lammissione allesercizio dellattivita' specifica in medicina generale nei Paesi dellUnione europea e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.

 

 

 

SEZIONE III

 

Infermiere responsabile dellassistenza generale

 

 

 

Art. 38.

 

Formazione dinfermiere responsabile dellassistenza generale

 

 

 

1. Lammissione alla formazione dinfermiere responsabile dellassistenza generale e' subordinata al compimento di una formazione scolastica generale di 10 anni sancita da un diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorita' od organi competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento di un esame dammissione, di livello equivalente, alle scuole per infermieri.

 

2. La formazione dinfermiere responsabile dellassistenza generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a quello di cui allallegato V, punto 5.2.1.

 

3. La formazione dinfermiere responsabile dellassistenza generale comprende almeno tre anni di studi o 4.600 ore dinsegnamento teorico e clinico. Linsegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la meta' della durata minima della formazione. Possono essere accordate esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.

 

4. Linsegnamento teorico e' la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere acquisisce le conoscenze, la comprensione, le competenze e gli atteggiamenti professionali necessari a pianificare, dispensare e valutare cure sanitarie globali. La formazione e' impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi dinsegnamento scelti dallente di formazione.

 

5. Linsegnamento clinico e' la parte di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere apprende, nellambito di un gruppo e a diretto contatto con individui o collettivita' sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze e competenze acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e anche leducazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno allistituzione sanitaria o alla collettivita'. Listituzione incaricata della formazione dinfermiere e' responsabile del coordinamento tra linsegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi. Lattivita' dinsegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettivita', sotto la responsabilita' di infermieri insegnanti e con la cooperazione e lassistenza di altri infermieri qualificati. Allattivita' dellinsegnamento potra' partecipare anche altro personale qualificato. I candidati infermieri partecipano alle attivita' dei servizi in questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilita' che le cure infermieristiche implicano.

 

6. La formazione di infermiere responsabile dellassistenza generale garantisce lacquisizione da parte dellinteressato delle conoscenze e competenze seguenti:

 

a) unadeguata conoscenza delle scienze che sono alla base dellassistenza infermieristica di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dellorganismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate, nonche' delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e lambiente fisico e sociale dellessere umano;

 

b) una sufficiente conoscenza della natura e delletica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e lassistenza infermieristica;

 

c) unadeguata esperienza clinica; tale esperienza, che dovrebbe essere scelta per il suo valore formativo, dovrebbe essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e lattrezzatura siano adeguati allassistenza infermieristica dei pazienti;

 

d) la capacita' di partecipare alla formazione del personale sanitario e unesperienza di collaborazione con tale personale;

 

e) unesperienza di collaborazione con altre persone che svolgono unattivita' nel settore sanitario.

 

 

 

Art. 39.

 

Esercizio delle attivita' professionali dinfermiere responsabile dellassistenza generale

 

 

 

1. Le attivita' professionali dinfermiere responsabile dellassistenza generale sono le attivita' esercitate a titolo professionale e indicate nellallegato V, punto 5.2.2.

 

 

 

Art. 40.

 

Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili dellassistenza generale

 

 

 

1. Se agli infermieri responsabili dellassistenza generale si applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attivita' da essi svolte devono comprendere la piena responsabilita' della programmazione, organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.

 

2. Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione di infermiere responsabile dellassistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di infermiere responsabile dellassistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione e' iniziata in Polonia anteriormente al 1 maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui allarticolo 38 vengono riconosciuti come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dellassistenza generale se corredati di un certificato il quale dimostri leffettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Polonia, delle attivita' di infermiere responsabile dellassistenza generale per il periodo di seguito specificato: a) titolo di formazione di grado licenza di infermiere (dyplom licencjata pielgniarstwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato; b) titolo di formazione di grado diploma di infermiere (dyplom pielgniarki albo pielgniarki dyplomowanej) che attesta il completamento dellistruzione post-secondaria ottenuto da una scuola professionale medica: almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato. Le suddette attivita' devono aver incluso lassunzione della piena responsabilita' per la pianificazione, lorganizzazione e la prestazione delle attivita' infermieristiche nei confronti del paziente.

 

3. Vengono riconosciuti, inoltre, i titoli di infermiere rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato anteriormente al 1 maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui allarticolo 32, sancita dal titolo di licenza di infermiere ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui allarticolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004, n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanita' dell11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturita') e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004, n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nellallegato V, 5.2.2.

 

4. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di infermiere responsabile dellassistenza generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione e' iniziata in Romania anteriormente alla data di adesione e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui allarticolo 38, e' riconosciuto il titolo di formazione di infermiere responsabile dellassistenza generale (certificat de competente professionale de asistent medical generalist) con istruzione post-secondaria ottenuta da una scoala postliceala come prova sufficiente se corredato di un attestato il quale dimostri leffettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Romania, delle attivita' di infermiere responsabile dellassistenza generale per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti la data di rilascio dellattestato. Le suddette attivita' devono aver incluso lassunzione della piena responsabilita' per la pianificazione, lorganizzazione e lo svolgimento delle attivita' infermieristiche nei confronti del paziente.

 

 

 

SEZIONE IV

 

Odontoiatra

 

 

 

Art. 41.

 

Formazione dellodontoiatra

 

 

 

1. Lammissione alla formazione di odontoiatra e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle universita'.

 

2. La formazione dellodontoiatra comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo pieno. Il programma di studi, che permette il conseguimento del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde almeno a quello di cui allallegato V, punto 5.3.1. Detti studi sono effettuati presso ununiversita' o sotto il controllo di ununiversita'.

 

3. La formazione dellodontoiatra garantisce lacquisizione da parte dellinteressato delle sottoelencate conoscenze e competenze:

 

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda lodontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici e, in particolare, dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e allanalisi dei dati;

 

b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonche' del modo in cui lambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute delluomo, nella misura in cui cio' sia correlato allodontoiatria;

 

c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonche' dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

 

d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche' dellodontoiatria sotto laspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

 

e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

 

4. La formazione di odontoiatra conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attivita' inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.

 

5. Le attivita' professionali dellodontoiatra sono stabilite dallarticolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

 

 

 

Art. 42.

 

Formazione di odontoiatra specialista

 

 

 

1. Lammissione alle scuole di specializzazione in odontoiatria presuppone il possesso di un diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corredato della relativa abilitazione allesercizio professionale. Tale diploma attesta il compimento con successo di cinque anni di studi teorici e pratici nellambito del ciclo di formazione di cui allarticolo 41.

 

2. Accedono alle scuole di specializzazione in odontoiatria di cui al comma 1 anche coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti agli articoli 32 e 43.

 

3. La formazione dellodontoiatra specialista comprende un insegnamento teorico e pratico che si svolge presso una universita', una azienda ospedaliera o un istituto accreditato a tale fine dalle universita'.

 

4. La formazione di odontoiatra specialista si svolge a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni, sotto il controllo delle autorita' od organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale dello specializzando alle attivita' e responsabilita' proprie della disciplina.

 

 

 

Art. 43.

 

Diritti acquisiti specifici degli odontoiatri

 

 

 

1. Ai fini dellesercizio dellattivita' professionale di odontoiatra di cui allallegato V, punto 5.3.2, ai cittadini di cui allarticolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico rilasciato in Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, che hanno iniziato la formazione in medicina entro la data indicata per ciascuno dei suddetti Stati nellallegato V, punto 5.3.2, e' riconosciuto il titolo di formazione di medico purche' accompagnato da un attestato rilasciato dalla autorita' competente dello Stato di provenienza.

 

2. Detto attestato deve certificare il contestuale rispetto delle sottoelencate condizioni:

 

a) che tali cittadini hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale nello Stato di provenienza lattivita' professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dellattestato;

 

b) che tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta attivita' alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per lo Stato di provenienza nellallegato V, punto 5.3.2.

 

3. E dispensato dal requisito della pratica professionale di tre anni, di cui al comma 2, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorita' competenti dello Stato di provenienza dellinteressato certificano equivalenti alla formazione di cui allarticolo 41.

 

4. Per quanto riguarda la Repubblica Ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nellex Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti.

 

5. Il Ministero della salute, previi opportuni accertamenti ed in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, attesta il possesso dei titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984. Lattestato deve certificare il rispetto delle tre seguenti condizioni:

 

a) che tali persone hanno superato la specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorita' italiane per verificare il possesso delle conoscenze e competenze di livello paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato per lItalia allallegato V, punto 5.3.2;

 

b) che tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia lattivita' professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dellattestato;

 

c) che tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo principale lattivita' professionale di odontoiatra alle stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione indicato per lItalia allallegato V, punto 5.3.2.

 

6. E dispensato dalla prova attitudinale, di cui al quinto comma, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che il Ministero della salute, previi gli opportuni accertamenti presso il Ministero delluniversita' e della ricerca ed in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri certificano equivalenti alla formazione di cui allarticolo 41. Sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione universitaria in Italia di medico dopo il 31 dicembre 1984, purche' i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.

 

 

 

SEZIONE V

 

Veterinario

 

 

 

Art. 44.

 

Formazione del medico veterinario

 

 

 

1. Lammissione alla formazione del medico veterinario e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle Universita'.

 

2. Il diploma di laurea in medicina veterinaria si consegue a seguito di un corso di studi universitari teorici e pratici, della durata minima di cinque anni, svolti a tempo pieno, effettuati presso ununiversita' o sotto il controllo di ununiversita'.

 

3. Il ciclo di formazione per il conseguimento del titolo di medico veterinario verte almeno sul programma indicato nellallegato V, punto 5.4.1.

 

4. La formazione di medico veterinario garantisce lacquisizione da parte dellinteressato delle sottoelencate conoscenze e competenze:

 

a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le attivita' di medico veterinario;

 

b) adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze;

 

c) adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della protezione degli animali;

 

d) adeguate conoscenze delle cause, della natura, dellevoluzione, degli effetti, della diagnosi e della terapia delle malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente; fra queste, una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili alluomo;

 

e) adeguate conoscenze della medicina preventiva;

 

f) adeguate conoscenze delligiene e della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti alimentari animali o di origine animale destinati al consumo umano;

 

g) adeguate conoscenze per quanto riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie summenzionate;

 

h) unadeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuno controllo.

 

 

 

Art. 45.

 

Diritti acquisiti specifici dei medici veterinari

 

 

 

1. Fatto salvo larticolo 32, ai cittadini di cui allarticolo 2, comma 1, i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata in tale Stato anteriormente al 1 maggio 2004 e' riconosciuto il titolo di medico veterinario se corredato di un certificato rilasciato dallautorita' competente dellEstonia attestante che detti cittadini hanno effettivamente e lecitamente svolto lattivita' professionale di medico veterinario in tale territorio per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio di detto certificato.

 

 

 

SEZIONE VI

 

Ostetrica

 

 

 

Art. 46.

 

Formazione di ostetrica

 

 

 

1. La formazione di ostetrica comprende almeno una delle formazioni che seguono: a) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilita' I) vertente almeno sul programma di cui allallegato V, punto 5.5.1; b) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilita' II), vertente almeno sul programma di cui allallegato V, punto 5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione di infermiere responsabile dellassistenza generale. Lente incaricato della formazione delle ostetriche e' responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma di studi.

 

2. Laccesso alla formazione di ostetrica e' subordinato a una delle condizioni che seguono:

 

a) compimento almeno dei primi dieci anni di formazione scolastica generale, per la possibilita' I, o

 

b) possesso di un titolo di formazione dinfermiere responsabile dellassistenza generale di cui allallegato V, 5.5.1, per la possibilita' II.

 

3. La formazione di ostetrica garantisce lacquisizione da parte dellinteressato delle conoscenze e competenze seguenti:

 

a) unadeguata conoscenza delle scienze che sono alla base delle attivita' di ostetrica, ed in special modo dellostetricia e della ginecologia;

 

b) unadeguata conoscenza della deontologia e della legislazione professionale;

 

c) unapprofondita conoscenza delle funzioni biologiche, dellanatomia e della fisiologia nei settori dellostetricia e del neonato, nonche' una conoscenza dei rapporti tra lo stato di salute e lambiente fisico e sociale dellessere umano e del suo comportamento;

 

d) unadeguata esperienza clinica acquisita sotto il controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati;

 

e) la necessaria comprensione della formazione del personale sanitario e unesperienza di collaborazione con tale personale.

 

 

 

Art. 47.

 

Condizioni per il riconoscimento del titolo di formazione di ostetrica

 

 

 

1. I titoli di formazione di ostetrica di cui allallegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi dellarticolo 31 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:

 

a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni:

 

1) subordinata al possesso di un diploma, certificato o altro titolo che dia accesso agli istituti universitari o di insegnamento superiore o, in mancanza di esso, che garantisca un livello equivalente di conoscenze, oppure

 

2) seguita da una pratica professionale di due anni al termine della quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2;

 

b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni o 3.600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione dinfermiere responsabile dellassistenza generale di cui allallegato V, punto 5.2.2;

 

c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi o 3.000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione dinfermiere responsabile dellassistenza generale di cui allallegato V, 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2.

 

2. Lattestato di cui al comma 1 e' rilasciato dalle autorita' competenti dello Stato membro dorigine e certifica che il titolare, dopo lacquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attivita' di ostetrica per il periodo corrispondente.

 

 

 

Art. 48.

 

Esercizio delle attivita' professionali di ostetrica

 

 

 

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attivita' di ostetrica come definite dalla legislazione vigente, fatto salvo il comma 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui allallegato V, punto 5.5.2.

 

2. Le ostetriche sono autorizzate allesercizio delle seguenti attivita':

 

a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;

 

b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato alla professione medica, effettuare gli esami necessari al controllo dellevoluzione della gravidanza normale;

 

c) prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto piu' precoce di gravidanze a rischio;

 

d) predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;

 

e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nellutero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;

 

f) praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, lepisiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;

 

g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono lintervento di un medico e assistere questultimo in caso dintervento; prendere i provvedimenti durgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, lestrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;

 

h) esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che simponga in caso di necessita' e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;

 

i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinche' possa allevare il neonato nel modo migliore;

 

l) praticare le cure prescritte da un medico;

 

m) redigere i necessari rapporti scritti.

 

 

 

Art. 49.

 

Diritti acquisiti specifici alle ostetriche

 

 

 

1. Viene riconosciuta come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri dellUnione europea, i cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui allarticolo 46 ma, ai sensi dellarticolo 47, sono riconoscibili solo se accompagnati dallattestato di pratica professionale di cui al suddetto articolo 47, comma 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri prima della data di riferimento di cui allallegato V, punto 5.5.2, accompagnati da un attestato che certifichi leffettivo e lecito esercizio da parte di questi cittadini delle attivita' in questione per almeno due anni consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dellattestato.

 

2. Le condizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui allarticolo 46, ma, ai sensi dellarticolo 47, sono riconoscibili solo se accompagnati dallattestato di pratica professionale di cui allarticolo 47, comma 2, se sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990.

 

3. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione e' iniziata in Polonia anteriormente al 1 maggio 2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui allarticolo 41, i seguenti titoli di formazione in ostetricia sono riconosciuti come prova sufficiente se corredati da un certificato il quale dimostri leffettivo e lecito esercizio da parte degli interessati delle attivita' di ostetrica per il periodo di seguito specificato:

 

a) titolo di formazione di grado licenza in ostetricia (dyplom licencjata poloznictwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato;

 

b) titolo di formazione di grado diploma in ostetricia che certifichi il compimento di un ciclo di istruzione post-secondaria, ottenuto da una scuola professionale medica (dyplom polonej): almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

 

4. Vengono riconosciuti i titoli di ostetrica rilasciati in Polonia ad ostetriche che hanno completato la corrispondente formazione anteriormente al 1 maggio 2004, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui allarticolo 41, sancita dal titolo di licenza di ostetrica ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui allarticolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004, n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanita' dell11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturita') e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004, n. 110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello delle ostetriche in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono definite nellallegato V, 5.5.2.

 

5. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia (asistent medical obstetric-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione allUnione europea e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui allarticolo 46, detti titoli sono riconosciuti come prova sufficiente ai fini dellesercizio delle attivita' di ostetrica, se corredati da un attestato il quale dimostri leffettivo e lecito esercizio da parte degli interessati, nel territorio della Romania, delle attivita' di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.

 

 

 

SEZIONE VII

 

Farmacista

 

 

 

Art. 50.

 

Formazione di farmacista

 

 

 

1. Lammissione alla formazione di farmacista e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per tali studi, alle universita'.

 

2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, di cui almeno: a) quattro anni dinsegnamento teorico e pratico a tempo pieno in una universita', un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di una universita'; b) sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di questultimo. Tale ciclo di formazione verte almeno sul programma di cui allallegato V, punto 5.6.1.

 

3. La formazione di farmacista garantisce lacquisizione da parte dellinteressato delle sottoelencate conoscenze e competenze:

 

a) unadeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;

 

b) unadeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;

 

c) unadeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonche' dellazione delle sostanze tossiche e dellutilizzazione dei medicinali stessi;

 

d) unadeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;

 

e) unadeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano lesercizio delle attivita' farmaceutiche.

 

 

 

Art. 51.

 

Esercizio delle attivita' professionali di farmacista

 

 

 

1. I titolari del titolo di formazione universitaria di farmacista, corredato del diploma di abilitazione allesercizio della professione di cui allegato V, punto 5.6.2, che soddisfi le condizioni di formazione di cui allarticolo 50, sono autorizzati ad accedere e ad esercitare almeno le sottoelencate attivita', fermo restando le disposizioni che prevedono, nellordinamento nazionale, ulteriori requisiti per lesercizio delle stesse:

 

a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;

 

b) fabbricazione e controllo dei medicinali;

 

c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;

 

d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio allingrosso;

 

e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;

 

f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali;

 

g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.

 

 

 

SEZIONE VIII

 

Architetto

 

 

 

Art. 52.

 

Formazione di architetto

 

 

 

1. La formazione di architetto comprende almeno quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo pieno, in ununiversita' o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di livello universitario. Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale e' larchitettura, deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantire lacquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:

 

a) capacita' di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;

 

b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dellarchitettura nonche' delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti;

 

c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualita' della concezione architettonica;

 

d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;

 

e) capacita' di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonche' la capacita' di cogliere la necessita' di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura delluomo;

 

f) capacita' di capire limportanza della professione e delle funzioni dellarchitetto nella societa', in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;

 

g) conoscenza dei metodi dindagine e di preparazione del progetto di costruzione;

 

h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;

 

i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie, nonche' della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;

 

l) capacita' tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;

 

m) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per lintegrazione dei piani nella pianificazione generale.

 

 

 

Art. 53.

 

Deroghe alle condizioni della formazione di architetto

 

 

 

1. In deroga allarticolo 52, e' riconosciuta soddisfare larticolo 31 anche la formazione impartita in tre anni dalle Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto 1985, che da' accesso alle attivita' di cui allarticolo 54 in tale Stato membro con il titolo professionale di architetto, purche' la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di quattro anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dallordine professionale cui e' iscritto larchitetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente sezione.

 

2. Lordine professionale deve preventivamente stabilire che i lavori compiuti dallarchitetto interessato in campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di cui allarticolo 52, comma 1. Il certificato e' rilasciato con la stessa procedura che si applica alliscrizione allordine professionale.

 

3. In deroga allarticolo 52, e' riconosciuta soddisfare larticolo 31 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonche' la formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori da sette anni o piu' nel settore dellarchitettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. Lesame deve essere di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui allarticolo 52, comma 1.

 

 

 

Art. 54.

 

Esercizio dellattivita'

 

 

 

1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato italiano per laccesso allattivita' nel settore dellarchitettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto.

 

2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo di architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.

 

 

 

Art. 55.

 

Diritti acquisiti specifici degli architetti

 

 

 

1. I titoli di formazione di architetto, di cui allallegato VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata entro lanno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui allarticolo 47, attribuendo loro ai fini dellaccesso e dellesercizio delle attivita' professionali di architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia.

 

2. Sono riconosciuti gli attestati delle autorita' competenti della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dell8 maggio 1945 dalle autorita' competenti della Repubblica democratica tedesca e quelli al suddetto allegato.

 

 

 

Art. 56.

 

Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri

 

 

 

1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dellUnione europea o negli altri Stati aderenti allAccordo sullo spazio economico europeo, il Ministero delluniversita' e della ricerca certifica il valore abilitante allesercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.

 

 

 

Art. 57.

 

Servizi di informazione

 

 

 

1. I Consigli dellordine degli architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dellordine degli architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia professionale.

 

2. Gli ordini possono attivare corsi, con oneri a carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie allesercizio dellattivita' professionale.

 

 

 

Art. 58.

 

Regolamento

 

 

 

1. Con decreto del Ministro delluniversita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dellarticolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno emanate ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione allalbo od al registro e sulla tenuta di questo.

 

 

 

TITOLO IV

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

 

Art. 59.

 

Libera prestazione di servizi per lattivita' di guida turistica e di accompagnatore turistico

 

 

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e secondo le modalita' di cui allarticolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135, possono essere adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dellarticolo 9, comma 3, criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della occasionalita' e della temporaneita' delle prestazioni professionali per lattivita' di guida turistica e di accompagnatore turistico.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e secondo le modalita' di cui allarticolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135, possono essere adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dellarticolo 9, comma 3, criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della occasionalita' e della temporaneita' delle prestazioni professionali per lattivita' di guida turistica e di accompagnatore turistico.[126]

 

 

Art. 60.

 

Abrogazioni

 

 

 

1. A fare data dallentrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il comma 5 dellarticolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale.

 

2. A fare data dallentrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ed il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229.

 

3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nellarticolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito allautorita' competente di cui allarticolo 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente.

 

4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, 2 maggio 1994, n. 319, e 20 settembre 2002, n. 229, si intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

 

 

 

Art. 61.

 

Clausola di invarianza finanziaria

 

 

 

1. Dallattuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

2. Alle attivita' previste dal presente decreto i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 


 

L. 125/2008 *

Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

 

Art. 8

Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno

 

...

1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso allo schedario dei documenti d'identita rubati o smarriti, nonche' alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalita stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI.

 

 

 

Art. 9

 Centri di identificazione ed espulsione

 

 1. Le parole: centro di permanenza temporanea ovvero: centro di permanenza temporanea ed assistenza sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: centro di identificazione ed espulsione quale nuova denominazione delle medesime strutture.

 

 


 

L. 133/2008 *

Legge 6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVII LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII LEGISLATURA

 

L. 147/2013

 

 

Articolo 11.

 

(Piano Casa).

 

 

 

...

 

2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:

 

a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;

 

b) giovani coppie a basso reddito;

 

c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;

 

d) studenti fuori sede;

 

e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;

 

f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;

 

g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

 

...

 

13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

 

 

 

 

 

Articolo 20.

 

(Disposizioni in materia contributiva).

 

 

 

...

 

10. A decorrere dal 1o gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

 

...

 

 

 

 

 

Articolo 81.

 

(Settori petrolifero e del gas).

 

 

 

...

 

32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonche' il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.

32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonche' il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai residenti cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,[127] che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.

...

 

 

 

 

 

Articolo 83

 

(Efficienza dell'Amministrazione finanziaria)

 

 

 

1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano altresi' uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

 

2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.

 

...

 

 

 


 

L. 88/2009 *

Legge 7 Luglio 2009, n. 88, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008

(Disposizioni rilevanti)

 

 

Art. 6.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

 

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

...

d) dopo larticolo 14 e' inserito il seguente:

Art. 14-bis. - (Parita' di trattamento)

1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunita' europea

e dell'Unione europea assicurano la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale.

...

 

 


 

L. 94/2009 *

Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

 

Art. 1.

 

1. La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis), del codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.[128]

...

17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

...

b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

Art. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari). - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova e evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.

2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:

a) le generalita dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;

b) l'indicazione delle persone offese dal reato;

c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;

d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonche le generalita dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;

e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.

3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne e privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente:

a) l'avviso all'imputato che se non compare sara giudicato in contumacia;

b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sara assistito da difensore di ufficio;

c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini e depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facolta di prenderne visione e di estrarne copia.

5. Si applica l'articolo 20, comma 5.

Art. 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della liberta personale, la polizia giudiziaria formula altresi richiesta di citazione contestuale per l'udienza.

2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo.

3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della liberta personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della liberta personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresi comunicati immediatamente al difensore;

c) dopo l'articolo 32 e inserito il seguente:

Art. 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.

2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.

3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.

4. Il pubblico ministero da lettura dell'imputazione.

5. L'imputato e avvisato della facolta di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facolta, il dibattimento e sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non puo essere superiore a quarantotto ore;

...

18. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma e inserito il seguente:

L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

...

20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivita finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione e un cittadino extracomunitario. Il documento e conservato con le modalita previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorita locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione e sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attivita finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

21. Le disposizioni di cui al comma 20 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

...

23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del comma 22[129] si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se gia trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.

...

28. All'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole: trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno sono sostituite dalle seguenti: trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno.

29. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalita di cui all'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

...

 

 

Art. 2

 

...

4. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

5. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, e sostituito dal seguente: Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere.

...

 

 

Art. 3

...

19. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

...

c) all'articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: 600-quinquies, e inserita la seguente: 600-octies,;

...

25. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, la lettera e) e sostituita dalla seguente:

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) e inserita la seguente:

f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale.

...

38. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e sostituito dal seguente:

Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, e tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.

39. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e inserito il seguente:

E comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA.

40. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.[130]

41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 43. Il prefetto provvede, altresi, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato.

42. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 41 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.

43. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalita di tenuta dei relativi elenchi.

44. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al comma 41 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

...

 

 

 


 

L. 102/2009 *

Legge 3 Agosto 2009, n. 102, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 Luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali

(Disposizioni rilevanti)

 

Art. 1-ter

Dichiarazione di attivita' di assistenza e di sostegno alle famiglie

 

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:

a) ad attivita' di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1 al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito modulo;

b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.

3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 e' presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' presentata, con modalita' informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilita':

a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;

b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;

d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da piu' soggetti conviventi percettori di reddito;

e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;

f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non e' inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.

5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attivita' di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.

6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unita' per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unita' per le attivita' di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma e' quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.

7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unita' per l'attivita' di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilita' della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui e' sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unita' per l'attivita' di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresi' attestare la necessita' di avvalersi di due unita'. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per se' causa di inammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attivita' di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:

a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.

10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.

11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.

12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresi', le modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

15. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.

16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.

17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.

 

 


 

D. LGS 59/2010 *

Decreto legislativo 26 Marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

 

 

PARTE PRIMA

 

Titolo I - Disposizioni generali

 

Capo I

(Ambito di applicazione)

 

Art. 1

(Oggetto e finalita')

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attivita' economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.

2. Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche' per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilita' ai servizi sul territorio nazionale.

3. Relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i principi desumibili dalle disposizioni di cui alla Parte prima del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

4. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta' normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente decreto.

 

Art. 2

(Esclusioni)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle attivita' connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettivita' pubbliche;

b) alla disciplina fiscale delle attivita' di servizi;

c) ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettivita' in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorche' scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti negli articoli da 3 a 7 del presente capo.

3. Il Ministro per le politiche europee ed i Ministri interessati dalle disposizioni del presente decreto possono adottare uno o piu' decreti interministeriali ricognitivi delle attivita' di servizi che, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione dello stesso.

 

Art. 3

(Servizi sociali)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni che perseguono scopi caritatevoli.

 

Art. 4

(Servizi finanziari)

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il sevizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, in particolare:

a) alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

b) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla sezione C dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle attivita', ai servizi di investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione A ed alla sezione B del medesimo Allegato.

 

Art. 5

(Servizi di comunicazione)

1. Ai servizi ed alle reti di comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai titoli IV e V della parte prima del presente decreto.

 

Art. 6

(Servizi di trasporto)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonche' i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente.

2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di:

a) scuola guida;

b) trasloco;

c) noleggio di veicoli e unita' da diporto;

d) pompe funebri;

e) fotografia aerea.

 

Art. 7

(Altri servizi esclusi)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalita' di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;

c) ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;

d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attivita' delle case da gioco, nonche' alle reti di acquisizione del gettito;

e) ai servizi privati di sicurezza;

f) ai servizi forniti da notai.

 

Capo II

(Definizioni e principi generali)

 

Art. 8

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto;

b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio;

c) destinatario: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti ad essa conferiti dall'ordinamento comunitario, o qualsiasi altro soggetto indicato alla lettera b), stabilito in uno Stato membro, che a scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio;

d) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro nel cui territorio e' stabilito il prestatore del servizio considerato;

e) stabilimento: l'esercizio effettivo a tempo indeterminato di un'attivita' economica non salariata da parte del prestatore, svolta con un'infrastruttura stabile;

f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non inerente alle misure applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorita' competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attivita' di servizio o al suo esercizio; ai fini del presente decreto, non costituisce regime autorizzatorio la dichiarazione di inizio attivita' (d.i.a). di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

g) requisito: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della specifica attivita' esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi e albi professionali; non costituiscono requisiti le disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonche' quelle a tutela della sanita' pubblica, della pubblica sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumita' delle persone e che si applicano indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro attivita' economica e ai singoli che agiscono a titolo privato;

h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumita' pubblica, la sanita' pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equita' delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprieta' intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

i) autorita' competente: le amministrazioni statali, regionali o locali e gli altri soggetti responsabili del controllo o della disciplina delle attivita' di servizi, ivi inclusi gli ordini professionali, i collegi nazionali professionali e gli albi professionali;

l) Stato membro nel quale e' prestato il servizio: lo Stato membro in cui il servizio e' fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro;

m) professione regolamentata: un'attivita' professionale o un insieme di attivita' professionali, riservate o non riservate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

n) comunicazione commerciale: qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che svolge un'attivita' commerciale, industriale o artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non costituiscono, di per se', comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:

1) le informazioni che permettono l'accesso diretto all'attivita' dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica;

2) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo economico.

 

Art. 9

(Clausola di specialita')

1. In caso di contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni di attuazione di altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attivita' di servizi o del suo esercizio per professioni o in settori specifici, ivi incluse le disposizioni previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, di attuazione della direttiva 77/249/CEE, dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di attuazione della direttiva 96/71/CE, dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE, dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di attuazione della direttiva 89/552/CEE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE.

 

Titolo II - Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di servizi

 

Capo I

(Disposizioni generali sull'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi)

 

Art. 10

(Liberta' di accesso ed esercizio delle attivita' di servizi)

1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi costituiscono espressione della liberta' di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie.

2. Nei casi in cui l'accesso o l'esercizio di un'attivita' di servizi sono subordinati alla presentazione all'amministrazione competente di una dichiarazione di inizio attivita', ove non diversamente previsto, si applica l'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Art. 11

(Requisiti vietati)

1. L'accesso ad un'attivita' di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:

a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le societa', sull'ubicazione della sede legale, in particolare:

1) il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di' capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

b) il divieto di avere stabilimenti in piu' di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri;

c) restrizioni della liberta', per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla liberta' di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;

d) condizioni di reciprocita' con lo Stato membro nel quale il prestatore ha gia' uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;

e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attivita' o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attivita' rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;

f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;

g) l'obbligo di essere gia' stato iscritto per un determinato periodo nei registri italiani o di avere in precedenza esercitato l'attivita' in Italia per un determinato periodo.

 

Art. 12

(Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale)

1. Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e l'esercizio di una attivita' di servizio possono, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:

a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;

b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;

c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una societa';

d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o da quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata;

e) il divieto di disporre di piu' stabilimenti sul territorio nazionale;

f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;

g) tariffe obbligatorie minime o massime che il prestatore deve rispettare;

h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla legislazione riguardante i servizi di interesse economico generale per i quali non sono previsti regimi di esclusiva, nella misura in cui cio' non sia di ostacolo alla specifica missione di interesse pubblico.

3. Sono fatti salvi i requisiti relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e quelli previsti in altre nonne attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata.

 

Art. 13

(Notifiche)

1. L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, e' subordinata alla previa notifica alla Commissione europea.

2. Le autorita' competenti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - notifica alla Commissione europea detti requisiti e ne da' contestuale comunicazione all'autorita' competente.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - trasmette, altresi', alle autorita' competenti i requisiti elencati all'articolo 12 notificati alla Commissione dagli altri Stati membri e le eventuali decisioni assunte dalla Commissione nei confronti dell'Italia e degli Stati membri.

4. La notifica di un progetto di disposizione ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva 98/34/CE, soddisfa l'obbligo di cui al comma 1.

 

Capo II

Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori

 

Art. 14

(Regimi autorizzatori)

1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalita', nonche' delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni possono istituire o mantenere albi, elenchi, sistemi di accreditamento e ruoli, solo nel caso in cui siano previsti tra i principi generali determinati dalla legislazione dello Stato.

3. Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di un'attivita' di servizi puo' essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche disponibili.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari.

 

Art. 15

(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali e' subordinato l'accesso e l'esercizio alle attivita' di servizi sono:

a) non discriminatorie;

b) giustificate da un motivo imperativo di interesse generale;

c) commisurate all'obiettivo di interesse generale;

d) chiare ed inequivocabili;

e) oggettive;

f) rese pubbliche preventivamente;

g) trasparenti e accessibili.

2. I requisiti e i controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili quanto a finalita', ai quali il prestatore sia gia' assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il prestatore o le autorita' competenti dell'altro Stato membro forniscano al riguardo le informazioni necessarie.

 

Art. 16

(Selezione tra diversi candidati)

1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attivita' di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche disponibili, le autorita' competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalita' atti ad assicurarne l'imparzialita', cui le stesse devono attenersi.

2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorita' competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.

4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo e' rilasciato per una durata limitata e non puo' essere rinnovato automaticamente, ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorche' giustificati da particolari legami con il primo.

 

Art. 17

(Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni)

1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi di cui al presente decreto si segue il procedimento di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, se cosi' previsto, di cui all'articolo 20 della medesima legge n. 241 del 1990.

2. Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, puo' essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento espresso.

3. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accesso all'attivita' e al suo esercizio.

4. Le autorita' competenti assicurano che per ogni domanda di autorizzazione sia rilasciata una ricevuta. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:

a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;

b) i mezzi di ricorso previsti;

c) fatti salvi i casi in cui il procedimento si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione e' considerata come rilasciata.

5. Quando la domanda e' presentata per via telematica la ricevuta e' inviata tramite posta elettronica.

 

Art. 18

(Autorita' preposte al rilascio delle autorizzazioni)

1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali e di organi collegiali che agiscono in qualita' di autorita' competente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attivita' di servizi e' vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti. Tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le Camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione ne' la consultazione del grande pubblico.

 

Art. 19

(Efficacia delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attivita' di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici; sono fatte salve le ipotesi in cui la necessita' di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

2. L'autorizzazione ha durata illimitata, salvo che non ricorra uno dei seguenti casi:

a) previsione di un rinnovo automatico, purche' compatibile con le disposizioni del presente decreto;

b) previsione di una limitazione numerica dei titoli che possono essere rilasciati;

c) limitazione della durata giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

3. Restano salvi i casi in cui la decadenza dall'autorizzazione, la sospensione o la revoca conseguono al venir meno delle condizioni cui e' subordinato il suo ottenimento. Le autorita' competenti possono periodicamente verificare la persistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie.

4. E' consentita la previsione di un termine, anche a pena di decadenza, entro il quale il prestatore deve iniziare l'attivita' per la quale ha conseguito il titolo, salvo che non vi siano giustificati motivi per il mancato avvio.

 

Titolo III

Libera prestazione dei servizi

 

Art. 20

(Esercizio di attivita' di servizi in regime di libera prestazione)

1. La prestazione temporanea e occasionale di servizi e' consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro.

2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita'.

3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

 

Art. 21

(Requisiti da giustificare)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, commi 2 e 3, il diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere in particolare subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia;

b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale nazionale, salvo i casi previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;

c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi in Italia di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;

d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identita' specifico per l'esercizio di un'attivita' di servizi rilasciato in Italia;

f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;

g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i destinatari ai sensi dell'articolo 28 del presente decreto.

2. Disposizioni in deroga a quanto previsto dal comma 1 possono essere previste solo se giustificate da motivi imperativi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente, in conformita' con i principi di non discriminazione e proporzionalita'.

 

Art. 22

(Deroghe al regime della libera prestazione)

1. Gli articoli 20 e 21 del presente decreto non si applicano:

a) ai servizi di interesse economico generale ivi inclusi i seguenti:

1) nel settore postale, i servizi contemplati dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

2) servizi di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura dell'energia elettrica;

3) servizi di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale;

4) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi di gestione delle acque reflue;

5) il trattamento dei rifiuti;

b) alle materie disciplinate dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;

c) alle materie disciplinate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

d) alle materie disciplinate dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31;

e) alle attivita' di recupero giudiziario dei crediti;

f) alle materie disciplinate dal titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE;

g) alle materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71;

h) per quanto riguarda le formalita' amministrative relative alla libera circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle questioni disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;

i) per quanto riguarda i cittadini di Paesi terzi che si spostano in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi riguardanti il visto di ingresso e il permesso di soggiorno di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

l) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le materie disciplinate dal regolamento (CEE) n. 259/93, del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio;

m) ai diritti d'autore e diritti connessi, di cui alla sezione VI del Capo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169;

n) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio;

o) alle materie disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

p) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;

q) alle disposizioni riguardanti obblighi contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtu' delle norme di diritto internazionale privato.

 

Art. 23

(Condizioni di lavoro)

1. Ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonche' dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori svolgono la propria attivita' in posizione di distacco, in conformita' al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di recepimento della direttiva 96/71/CE.

 

Art. 24

(Parita' di trattamento)

1. I cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti conformemente alla legislazione nazionale che sono stabiliti in Italia possono invocare l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, nonche' di quelle richiamate all'articolo 20, comma 3.

 

Titolo IV - Semplificazione amministrativa

 

Art. 25

(Sportello unico)

1. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicura l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attivita' di servizi attraverso lo sportello unico per le attivita' produttive.

2. I prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle attivita' di servizi e per il loro esercizio presso lo sportello unico di cui al comma 1. Per le medesime finalita', i prestatori possono rivolgersi a soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Le domande, se contestuali alla comunicazione unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che le trasmette immediatamente allo sportello unico.

4. Per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero nei casi in cui esso non risponde ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esercizio delle relative funzioni e' delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Per le attivita' che non richiedono iscrizione al registro delle imprese, il portale 'impresainungiomo', di cui all'articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce punto di contatto nazionale in materia, assicura il collegamento con le autorita' competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto.

6. Le Autorita' competenti sono tenute a garantire che presso lo sportello unico il prestatore possa espletare tutte le ulteriori formalita' richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle autorita' competenti, nonche' le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a altri organismi.

7. Il prestatore informa lo sportello unico dei seguenti cambiamenti:

a) l'apertura di filiali le cui attivita' rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;

b) i cambiamenti della sua situazione che comportino la modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

8. Nei casi in cui il titolo autorizzatorio e' rilasciato in forma espressa, ferma restando la presentazione telematica dell'istanza e dei relativi documenti, l'Amministrazione puo', per motivi imperativi di interesse generale, effettuare nel corso dell'istruttoria di sua competenza un colloquio con il richiedente, al fine di valutarne l'integrita' personale e l'idoneita' a svolgere la richiesta attivita' di servizi, ovvero verifiche ispettive o sopralluoghi. In tali casi, il procedimento puo' essere espletato in modalita' non interamente telematica.

 

Art. 26

(Diritto all'informazione)

1. Attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto, i prestatori e i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni:

a) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalita' da espletare per accedere alle attivita' di servizi ed esercitarle;

b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorita' competenti, comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attivita' di servizi;

e) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;

d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorita' competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;

e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorita' competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede misure idonee per assicurare che lo sportello unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i requisiti di cui al comma 1, lettera a), vengono interpretati ed applicati. L'informazione e' fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.

3. Lo sportello unico risponde con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai commi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informa senza indugio il richiedente.

 

Art. 27

(Certificazioni)

1. Nei casi in cui e' prescritto a un prestatore o a un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un requisito, costituisce documentazione idonea quella rilasciata da un altro Stato membro che abbia finalita' equivalenti o dalla quale risulti che il requisito in questione e' rispettato. Documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata possono essere richiesti solo nei casi previsti da altre disposizioni di attuazione di norme comunitarie o per motivi imperativi d'interesse generale, tra i quali l'ordine pubblico e la sicurezza. Ove necessario, le autorita' competenti possono richiedere traduzioni in italiano non autenticate.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai documenti di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonche' agli atti relativi a societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata per i quali sia prescritta o consentita la pubblicita' nel registro delle imprese.

 

Titolo V - Disposizioni a tutela dei destinatari

 

Art. 28

(Restrizioni vietate)

1. La fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere subordinata ai seguenti requisiti:

a) l'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle autorita' competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse;

b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore e' stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato.

 

Art. 29

(Divieto di discriminazioni)

1. Al destinatario non possono essere imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalita' o sul suo luogo di residenza.

2. E' fatto divieto ai prestatori di prevedere condizioni generali di accesso al servizio offerto che contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalita' o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilita' di prevedere condizioni d'accesso differenti allorche' queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

 

Art. 30

(Assistenza ai destinatari)

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede affinche' siano fornite le seguenti informazioni ai destinatari di attivita' di servizi che ne facciano richiesta:

a) informazioni generali sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attivita' di servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori;

b) informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;

c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli della rete dei centri europei dei consumatori, presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Per le imprese destinatarie di attivita' di servizi, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal sistema delle Camere di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura.

 

Titolo VI - Qualita' dei servizi

 

Art. 31

(Informazioni sui prestatori e sui loro servizi)

1. I prestatori forniscono al destinatario in modo chiaro e senza ambiguita', in tempo utile prima della stipula del contratto o in ogni caso prima della prestazione del servizio, le informazioni seguenti:

a) nome, status e forma giuridica, indirizzo postale al quale sono stabiliti e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con i prestatori direttamente e, se del caso, per via elettronica;

b) ove siano iscritti in un registro commerciale o altro registro pubblico analogo, la denominazione di tale registro e il numero di immatricolazione o mezzi equivalenti atti ad identificarli in tale registro;

c) ove l'attivita' sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i dati dell'autorita' competente o dello sportello unico; d) ove esercitino un'attivita' soggetta all'IVA, il numero di partita IVA;

e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali, albi o collegi presso i quali sono iscritti, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale e' stata acquisita;

f) eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore; g) esistenza di eventuali clausole contrattuali utilizzate dal prestatore relative alla legge applicabile al contratto o alla giurisdizione competente;

h) esistenza di un'eventuale garanzia post vendita, non imposta dalla legge;

i) prezzo del servizio, laddove esso e' predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio;

l) principali caratteristiche del servizio, se non gia' apparenti dal contesto;

m) eventuale assicurazione o le garanzie per responsabilita' professionale, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.

2. I prestatori scelgono le modalita', attraverso le quali fornire al destinatario prima della stipula del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima che il servizio sia prestato, le informazioni di cui al comma 1, tra le seguenti:

a) comunicandole di propria iniziativa;

b) rendendole facilmente accessibili sul luogo della prestazione del servizio o di stipula del contratto;

c) rendendole facilmente accessibili per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;

d) indicandole in tutti i documenti informativi che fornisce al destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto.

3. I prestatori, su richiesta del destinatario, comunicano le seguenti informazioni supplementari:

a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non e' possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;

b) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle regole professionali in vigore nello Stato membro di stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;

c) informazioni sulle loro attivita' multidisciplinari e sulle associazioni che sono direttamente collegate al servizio in questione, nonche' sulle misure assunte per evitare conflitti di interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento informativo nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi;

d) gli eventuali codici di condotta ai quali il prestatore e' assoggettato, nonche' l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con un'indicazione delle versioni linguistiche disponibili;

e) se un prestatore e' assoggettato a un codice di condotta o e' membro di un'associazione commerciale o di un ordine, collegio o albo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo. Il prestatore specifica in che modo e' possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.

 

Art. 32

(Risoluzione delle controversie)

1. I prestatori devono fornire i propri dati, in particolare un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza.

2. I prestatori rispondono ai reclami di cui al comma 1 con la massima sollecitudine al fine di trovare soluzioni adeguate.

3. I prestatori sono tenuti a provare il rispetto degli obblighi di informazione e l'esattezza delle informazioni fornite.

4. Qualora per ottemperare a una decisione giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, sono riconosciute le garanzie equivalenti costituite presso un istituto di credito o un assicuratore stabilito in un altro Stato membro e autorizzato ai sensi della normativa comunitaria in vigore. L'istituto di credito e l'assicuratore stabiliti sul territorio nazionale devono essere autorizzati ai sensi, rispettivamente, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, di attuazione della direttiva 2006/48/CE e del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di attuazione delle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE.

5. I prestatori, soggetti ad un codice di condotta o membri di un'associazione o di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, ne informano il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indicano in che modo e' possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.

 

Art. 33

(Assicurazioni)

1. Ove previsto, l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilita' professionale o altra garanzia non puo' essere imposto al prestatore che si stabilisce sul territorio se gia' coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalita' e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonche' eventuali esclusioni dalla copertura, nello Stato membro in cui e' gia' stabilito. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, puo' essere richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi.

2. Costituisce prova sufficiente dell'esistenza di tale assicurazione o garanzia un attestato rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.

 

Art. 34

(Comunicazioni commerciali)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, limitazioni al libero impiego delle comunicazioni commerciali da parte dei prestatori di servizi che esercitano una professione regolamentata devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalita'.

2. Alle comunicazioni di cui al comma 1 si applicano i principi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. I codici deontologici assicurano che le comunicazioni commerciali relative ai servizi forniti dai prestatori che esercitano una professione regolamentata sono emanate nel rispetto delle regole professionali, in conformita' del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignita' e l'integrita' della professione, nonche' il segreto professionale, nel rispetto della specificita' di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.

 

Art. 35

(Attivita' multidisciplinari)

1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attivita' specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attivita' diverse solo nei casi seguenti:

a) professioni regolamentate, nella misura in cui cio' sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita';

b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui cio' sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialita'.

2. Nei casi in cui e' consentito lo svolgimento delle attivita' multidisciplinari di cui al comma 1:

a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra determinate attivita';

b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialita' che talune attivita' richiedono;

c) e' assicurata la compatibilita' delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attivita', soprattutto in materia di segreto professionale.

 

Titolo VII - Collaborazione amministrativa

 

Art. 36

(Cooperazione tra autorita' nazionali competenti)

1. Al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa tra le autorita' competenti degli Stati membri, le autorita' competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto utilizzano il sistema telematico di assistenza reciproca con le autorita' competenti degli Stati dell'Unione europea istituito dalla Commissione europea denominato IMI-Internal Market Information.

2. Le richieste di informazioni, le richieste di verifiche, ispezioni e indagini di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40, nonche' il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41 e lo scambio di informazioni su misure eccezionali relative alla sicurezza dei servizi di cui all'articolo 42 sono effettuate tramite il sistema IMI di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorita' competenti nazionali e comunitarie.

3. Ferme restando le competenze delle autorita' di cui all'articolo 8, lettera i), il punto di contatto nazionale cura la gestione nazionale delle attivita' del sistema IMI, in particolare:

a) convalida la registrazione delle autorita' competenti nazionali nel sistema;

b) supporta lo scambio di informazioni tra autorita' competenti;

c) coordina le richieste informative fatte da altri Stati membri;

d) assiste le autorita' competenti nell'individuazione delle amministrazioni competenti alle quali rivolgersi;

e) assiste le autorita' competenti per garantire la mutua assistenza;

f) notifica alla Commissione le richieste connesse con il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41;

4. Le modalita' procedurali per l'utilizzo della rete IMI sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati.

5. Le informazioni di cui al comma 2 possono riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse, le sanzioni penali irrogate, le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dall'autorita' competente nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilita' professionale.

6. Le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), responsabili del controllo e della disciplina delle attivita' dei servizi, si registrano nel sistema di cui al comma 1.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie convalida la registrazione delle autorita' competenti nel sistema, accreditando presso la Commissione europea i soggetti abilitati ad operare.

8. Restano ferme le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in materia di scambio di informazioni tra autorita' degli Stati membri preposte all'applicazione della legge e di casellari giudiziari.

 

Art. 37

(Mutua assistenza)

1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), forniscono al piu' presto e per via elettronica, tramite il sistema IMI di cui all'articolo 36, comma 1, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.

2. Qualora ricevano una richiesta di assistenza dalle autorita' competenti di un altro Stato membro, le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), provvedono affinche' i prestatori stabiliti sul territorio nazionale comunichino loro tutte le informazioni necessarie al controllo delle attivita' di servizi.

3. Qualora insorgano difficolta' nel soddisfare una richiesta di informazioni o nell'effettuare verifiche, ispezioni o indagini, le autorita' competenti in causa avvertono sollecitamente lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione.

4. Le autorita' competenti provvedono affinche' i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorita' competenti sul territorio nazionale siano altresi' consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorita' omologhe degli altri Stati membri.

5. Le autorita' competenti, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, comunicano alla Commissione informazioni su casi in cui altri Stati membri non assolvono ai loro obblighi di mutua assistenza.

 

Art. 38

(Obblighi generali per le autorita' competenti)

1. Per quanto riguarda i prestatori stabiliti sul territorio nazionale che forniscono servizi in un altro Stato membro, le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), forniscono le informazioni richieste da tale Stato, in particolare la conferma del loro stabilimento sul territorio nazionale e del fatto che, a quanto loro risulta, essi non vi esercitano attivita' in modo illegale.

2. Le autorita' competenti di cui al comma 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informano quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi. Le autorita' competenti possono decidere le misure piu' appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta di un altro Stato membro.

3. Qualora vengano a conoscenza di comportamenti o atti precisi di un prestatore stabilito sul territorio che presta servizi in altri Stati membri che, a loro conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente, le autorita' competenti di cui al comma 1, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ne informano al piu' presto gli altri Stati membri e la Commissione.

 

Art. 39

(Controllo da parte delle autorita' competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro)

1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore stabilito sul territorio nazionale in un altro Stato membro, le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), controllano il rispetto dei requisiti nazionali in conformita' dei poteri di sorveglianza previsti dall'ordinamento nazionale, in particolare mediante misure di controllo sul luogo di stabilimento del prestatore.

2. Le autorita' competenti di cui al comma 1 non possono omettere di adottare misure di controllo o di esecuzione sul territorio nazionale per il motivo che il servizio e' stato prestato o ha causato danni in un altro Stato membro.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non comporta il dovere per le autorita' competenti di effettuare verifiche e controlli fattuali nel territorio dello Stato membro in cui e' prestato il servizio. Tali verifiche e controlli sono effettuati dalle autorita' dello Stato membro in cui il prestatore svolge temporaneamente la sua attivita', su richiesta delle autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i).

 

Art. 40

(Controllo da parte delle autorita' competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore sul territorio)

1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore comunitario sul territorio nazionale, in relazione ai requisiti nazionali che possono essere imposti in base agli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 22, le autorita' competenti sono responsabili del controllo sull'attivita' del prestatore sul territorio. In conformita' al diritto comunitario, le autorita' competenti:

a) adottano tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi a tali requisiti per quanto riguarda l'accesso a un'attivita' di servizi sul territorio e il suo esercizio;

b) procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato.

2. Nel caso in cui un prestatore di un altro Stato membro si sposti temporaneamente sul territorio nazionale in cui non e' stabilito per prestarvi un servizio, le autorita' competenti partecipano al controllo del prestatore conformemente ai commi 3 e 4.

3. Su richiesta dello Stato membro di stabilimento, le autorita' competenti procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per assicurare un efficace controllo da parte dello Stato membro di stabilimento, intervenendo nei limiti delle competenze loro attribuite. Le autorita' competenti possono decidere le misure piu' appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta dello Stato membro di stabilimento.

4. Di loro iniziativa, le autorita' competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purche' queste non siano discriminatorie, non siano motivate dal fatto che il prestatore e' stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate.

 

Art. 41

(Meccanismo d'allerta)

1. Qualora un'autorita' competente di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), venga a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi riguardanti un'attivita' di servizi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente sul territorio nazionale o sul territorio di altri Stati membri, ne informa al piu' presto, tramite la rete IMI, il punto nazionale di contatto di cui all'articolo 36, comma 2. Il punto nazionale di contatto informa lo Stato membro di stabilimento del prestatore, gli altri Stati membri interessati e la Commissione.

2. Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 4, sono disciplinate le modalita' operative e procedurali per l'inoltro dell'allerta agli altri Stati membri, per il ricevimento dell'allerta dagli altri Stati membri, nonche' per la chiusura, la revoca e la correzione dell'allerta stessa.

 

Art. 42

(Deroghe per casi individuali)

1. In deroga agli articoli 21 e 22 e a titolo eccezionale, le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), possono prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza di cui all'articolo 43 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria riguardante il settore della sicurezza dei servizi;

b) le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento del prestatore in conformita' delle sue disposizioni nazionali;

c) lo Stato membro di stabilimento del prestatore non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 43, comma 2;

d) le misure sono proporzionate.

3. I commi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che garantiscono la liberta' di prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta liberta', previste in provvedimenti di recepimento di atti comunitari.

 

Art. 43

(Mutua assistenza in caso di deroghe individuali)

1. Qualora un'autorita' competente di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), intenda assumere le misure previste dall'articolo 42, si applica la procedura di cui ai commi da 2 a 6 del presente articolo, senza pregiudizio delle procedure giudiziarie, compresi i procedimenti e gli atti preliminari compiuti nel quadro di un'indagine penale.

2. L'autorita' competente di cui al comma 1 chiede allo Stato membro di stabilimento di assumere misure nei confronti del prestatore la cui attivita' configura un pericolo per la sicurezza dei servizi, informando il punto nazionale di contatto di cui all'articolo 36, comma 2, e fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e sulle circostanze della fattispecie.

3. Qualora l'autorita' che ha presentato la richiesta non ritiene soddisfacente la risposta dello Stato membro interessato, l'autorita' ne informa il punto nazionale di contatto, precisando le ragioni per le quali ritiene che:

a) le misure assunte o previste dallo Stato membro di stabilimento siano insufficienti;

b) le misure che prevede di assumere rispettino le condizioni di cui all'articolo 42.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie provvede a notificare alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore l'intenzione di prendere misure ai sensi del presente articolo.

5. Le misure possono essere assunte solo allo scadere dei quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al comma 4.

6. In caso di urgenza, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 5 e le misure sono notificate con la massima sollecitudine, tramite la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.

 

PARTE SECONDA

 

Titolo I - Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia

 

Art. 44

(Esercizio di attivita' professionale regolamentata in regime di libera prestazione)

1. Fermo quanto previsto dal Titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni, e dalle disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni, alla prestazione temporanea e occasionale di attivita' professionale regolamentata si applica l'articolo 20 del presente decreto.

 

Art. 45

(Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)

1. La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate e' presentata al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.

2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.

3. Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che il richiedente e' stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente.

4. Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.

6. Dallo stesso momento decorre il termine, ove previsto, per la notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi diritto.

7. I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni.

 

Art. 46

(Requisiti per l'iscrizione negli albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)

1. Fermi i requisiti abilitativi stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento, costituisce titolo di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate, il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate. Il domicilio professionale e' equiparato alla residenza.

 

Art. 47

(Esercizio di attivita' professionale regolamentata in regime di stabilimento)

1. L'iscrizione in albi, elenchi o registri, per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate, e' consentita ad associazioni o societa' di uno Stato, membro dell'Unione europea nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente.

2. Si applica l'articolo 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

 

Art. 48

(Regolamenti)

1. Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia, sono adottati regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto n. 400, e successive modificazioni, per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate, in particolare con riferimento all'ordinamento professionale degli assistenti sociali, dei chimici, degli ingegneri e degli architetti, ai principi contenuti nel presente decreto legislativo, in particolare agli articoli 45 e 46.

 

Art. 49

(Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di avvocato e procuratore)

1. All'articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, numero 1, dopo la parola: "Italia" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea";

b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".

2. All'articolo 24 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quinto comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due";

b) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE";

3. All'articolo 31 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il suo domicilio professionale";

b) al quarto comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due";

c) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE".

4. All'articolo 37 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, numero 3, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o del domicilio professionale";

b) al primo comma, numero 4), dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il suo domicilio professionale".

5. Le espressioni: "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per la grazia e giustizia", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".

 

Art. 50

(Modifiche alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale)

1. All'articolo 30, primo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, e' apportata la seguente modifica, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,";

2. All'articolo 31, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, lettera a), le parole: "o cittadino" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o";

b) al primo comma, lettera e), dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,";

c) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";

3. All'articolo 32 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due";

b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".

4. All'articolo 33, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, dopo le parole: "di residenza" sono inserite le seguenti: "o di domicilio professionale,".

5. L'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".

 

Art. 51

(Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, recante istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici)

1. All'articolo 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, lettera a), le parole: "della Comunita' europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";

b) al primo comma, lettera d), dopo le parole: "essere residente" sono inserite le seguenti: "o avere il domicilio professionale";

c) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".

2. All'articolo 6, della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "l'aspirante risiede" sono inserite le seguenti: "o ha il domicilio professionale";

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.";

c) al comma 2, dopo le parole: "indirizzo di residenza" sono inserite le seguenti: "o di domicilio professionale".

3. All'articolo 10-bis, comma 3, della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, le parole: "cittadini italiani," sono soppresse;

4. L'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".

 

Art. 52

(Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive modificazioni, recante disciplina giuridica della professione di attuario)

1. All'articolo 4, della legge 9 febbraio 1942, n.194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o";

b) al primo comma la lettera f), e' sostituita dalla seguente: "f) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia.";

c) dopo il primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";

2. All'articolo 8, della legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, numero 2, dopo la parola: "residenza" sono aggiunte le seguenti: "o di domicilio professionale";

b) al primo comma, numero 4), dopo le parole: "di Stato" sono inserite le seguenti: "membro dell'Unione europea o di Stato";

c) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE";

3. L'articolo 20 della legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive modificazioni, e' abrogato.

4. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".

 

Art. 53

(Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di perito agrario)

1. All'articolo 30, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,".

2. All'articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "delle Comunita' europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";

b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "la residenza anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,";

c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".

2. All'articolo 32 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due";

b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.";

3. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".

 

Art. 54

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di giornalista)

1. All'articolo 26, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: " la loro residenza" sono inserite le seguenti: "o il loro domicilio professionale,".

2. All'articolo 27, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale".

3. All'articolo 29, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";

b) al secondo comma, le parole da: "entro" a: "iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.";

4. Dopo l'articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:

"Art. 31-bis

(Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti)

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35.".

5. All'articolo 37 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo la parola: "residenza", ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: "o domicilio professionale".

6. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".".

 

Art. 55

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente:

"4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".

2. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".

 

Art. 56

(Modifiche alla legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di biologo)

1. All'articolo 5 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o";

b) alla lettera e), dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";

c) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:

"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".

2. All'articolo 8, comma quinto, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, la parola: "stranieri" e' sostituita dalle seguenti: "di Stati non membri dell'Unione europea".

3. All'articolo 10 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".

4. All'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o domicilio professionale".

5. L'espressione: "Ministro per la grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".

 

Art. 57

(Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro)

1. All'articolo 3, secondo comma, lettera a), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, le parole: "della Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";

2. All'articolo 8, terzo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, dopo la parola: "domicilio" e' inserita la seguente: "professionale";

3. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, lettera a), le parole: "della Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";

b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:

"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";

c) al quarto comma la parola: "tre" e' sostituita dalla parola: "due";

d) il settimo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".

4. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".

 

Art. 58

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive modificazioni, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo)

1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o" ;

b) alla lettera e), dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";

c) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.

L'espressione: "Ministro per la grazia e la giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".

 

Art. 59

(Modifiche alla legge 12 novembre 1990, n. 339, recante decentramento dell'ordine nazionale dei geologi)

1. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 1990, n. 339, le parole: "cittadini italiani" sono soppresse.

 

Art. 60

(Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di tecnologo alimentare)

1. All'articolo 26, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";

2. All'articolo 27 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "della Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";

b) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";

c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";

d) al comma 3, la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due";

e) il comma 4, e' sostituito dal seguente "4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".

3. Al comma 4, dell'articolo 49, le parole: "cittadini italiani," sono soppresse.

4. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".

 

Art. 61

(Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche all'ordinamento professionale dei geometri)

1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, numero 1), le parole: "della Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";

b) al comma 1, numero 3), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";

c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";

d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del presente decreto legislativo.".

 

Art. 62

(Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali)

1. All'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n.17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "delle Comunita' europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea" ;

b) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";

c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";

d) dopo il comma 5 e' inserito, in fine, il seguente:

"5-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".

 

Art. 63

(Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, recante ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale)

1. All'articolo 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".

 

Titolo II -Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico

 

Art. 64

(Somministrazione di alimenti e bevande)

1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarita' degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. E' subordinata alla dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), e), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettivita' inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attivita'. Tale programmazione puo' prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualita' del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilita' ambientale, sociale e di viabilita' rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di' controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio e alla normale mobilita'. In ogni caso, resta ferma la finalita' di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entita' delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

4. Il trasferimento della gestione o della titolarita' di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte e' subordinato all'effettivo trasferimento dell'attivita' e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.

5. L'esercizio dell'attivita' e' subordinato alla conformita' del locale ai criteri sulla sorvegli abilita' stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

6. L'avvio e l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e' sostituito dal seguente:

"6. Sono escluse dalla programmazione le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi,limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi posti nelle aree di' servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e svago;

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita' religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) nei mezzi di trasporto pubblico. ".

8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:

a) qualora il titolare dell'attivita' non risulti piu' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;

b) qualora il titolare sospenda l'attivita' per un periodo superiore a dodici mesi;

c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare puo' essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;

d) nel caso di attivita' soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non attivi l'esercizio entro centottantagiorni.

9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e' sostituito dal seguente: "l. A chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attivita', ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attivita' ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.".

10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.

 

Art. 65

(Esercizi di vicinato)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggetti a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. All'articolo 7, comma 2, alinea, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e' sostituita dalla seguente: "dichiarazione di inizio di attivita' ".

3. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 114, e' abrogato.

 

Art. 66

(Spacci interni)

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

2. Al comma 3, dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e' sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di' attivita' ".

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.

 

Art. 67

(Apparecchi automatici)

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Al comma 3, dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e' sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di' attivita' ".

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 114, sono abrogati.

 

Art. 68

(Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita', ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Al comma 3, dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione" e' sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di attivita' ".

3. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' abrogato.

 

Art. 69

(Vendite presso il domicilio dei consumatori)

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica,intende avviare l'attivita',ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Al comma 3, dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e' sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di attivita' ".

3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di' incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti per l'esercizio dell'attivita' di vendita.".

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.

5. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173, per conto di imprese esercenti tale attivita' non e' soggetta alla dichiarazione di cui al comma 1, ma esclusivamente all'espletamento degli adempimenti previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

 

Art. 70

(Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a societa' di' persone, a societa' di capitali regolarmente costituite o cooperative.".

2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione,dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita'. L'autorizzazione di' cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.".

3. Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole: ''della densita' della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante " sono inserite le seguenti: "limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilita' ambientale e sociale, di viabilita' rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di' controllo, in particolare, per il consumo di' alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio e alla normale mobilita'. In ogni caso resta ferma la finalita' di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di' mercato, quali entita' delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche " .

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

 

Art. 71

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali)

1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di' esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

 

Art. 72

(Attivita' di facchinaggio)

1. I soggetti che presentano la dichiarazione di inizio di attivita' per l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e i relativi addetti non sono tenuti agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342.

 

Art. 73

(Attivita' di intermediazione commerciale e di affari)

1. E' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.

2. Le attivita' disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a dichiarazione di inizio di attivita', da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attivita', distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attivita' di agente d'affari non rietranti tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. E' fatta salva per le attivita' relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita' professionale.

6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio.

 

Art. 74

(Attivita' di agente e rappresentante di' commercio)

1. Per l'attivita' di agente o rappresentante di commercio e' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.

2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l'attivita' di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando la relativa qualifica.

4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attivita', all'articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, le lettere a), b) e d) sono soppresse e alla lettera c) la parola: "fallito" e' soppressa.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita' professionale.

6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

 

Art. 75

(Attivita' di mediatore marittimo)

1. Per l'attivita' di mediatore marittimo e' soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.

2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica.

4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attivita', all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 478, le lettere a), b) e c) sono soppresse e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, le lettere a), c) e d) sono soppresse.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita' professionale.

6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 12 marzo 1968, n. 478, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio.

 

Art. 76

(Attivita' di spedizioniere)

1. Per l'attivita' di' spedizioniere e' soppresso l'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.

2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti le attivita' di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica.

3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attivita', l'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e' sostituito dal seguente:

"ART. 6

1. Non possono esercitare l'attivita' di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonche' condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i' requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

3. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacita' finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Societa' per azioni, nel caso di Societa' a responsabilita' limitata, Societa' in accomandita semplice, Societa' in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le ditte individuali l'adeguata capacita' finanziaria e' comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonche' mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra piu' volte richiamata.

4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;

b) aver conseguito un diploma universitario o di' laurea in materie giuridico-economiche;

c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attivita' di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di' imprese del settore, comprovato da idonea documentazione. ".

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita' professionale.

6. Ad ogni effetto di legge, i richiami all'elenco contenuti nella legge 14 novembre 1941, n. 1442, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per la tenuta dell'elenco soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio.

 

Art. 77

(Attivita' di acconciatore)

1. L'articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 2005, n. 174, e' sostituito dal seguente:

"2. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e' soggetto a dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, e' inserito il seguente: "5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore.".

 

Art. 78

(Attivita' di estetista)

1. L'articolo 2 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2

1. L'attivita' professionale di cui all'articolo 1 e' esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non e' consentito l'esercizio dell'attivita' ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'esercizio dell'attivita' di estetista e' soggetto a dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .".

2. All'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, prima del comma 1 e' inserito il seguente: "01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita' di estetica.".

3. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e' abrogato.

 

Art. 79

(Attivita' di tintolavanderia)

1. L'esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' sostituita dalla seguente: "a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno; ";

3. All'articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, le parole: "previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano " sono soppresse.

4. L'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' sostituito dal seguente:

"Art. 6

1. Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge che prevedono termini e modalita' per la designazione del responsabile tecnico di cui all'articolo 2, comma 2.".

5. L'articolo 3, comma 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' abrogato.

 

Art. 80

(Disposizioni transitorie)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76, nonche' le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.

 

Art. 81

(Marchi ed attestati di qualita' dei servizi)

1. I soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri attestati di qualita' relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualita', dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico ed evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

 

Titolo III - Disposizioni relative ai procedimenti di competenza di altre Amministrazioni

 

Art. 82

(Attivita' di spedizioniere doganale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 46, primo capoverso e' sostituito dal seguente: "Presso ciascun Ufficio delle dogane e' formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane, che svolgono la loro attivita' alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.";

b) l'articolo 47 e' sostituito dal seguente:

"Art. 47 ( Conferimento della nomina a spedizioniere doganale)

1. La nomina a spedizioniere doganale e' conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validita' illimitata.

2. La patente e' rilasciata dall' Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull 'intero territorio nazionale.";

c) l'articolo 51 e' sostituito dal seguente:

"Art. 51 (Ammissione agli esami)

1. Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nella determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel registro del personale ausiliario, ai sensi dell'articolo 46. Possono, inoltre, essere ammessi agli esami, coloro che, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario e che risultino iscritti, alla data di cui al primo capoverso, da almeno un anno nel registro del personale ausiliario. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non e' richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualita' di ufficiale o sottufficiale.

2. L'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti e' disposta con determinazione del Direttore dell 'Agenzia delle dogane.".

 

Art. 83

(Strutture turistico - ricettive)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operativita' delle strutture turistico - ricettive sono soggetti a dichiarazione di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'avvio e l'esercizio delle attivita' in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

PARTE TERZA

 

Titolo I - Disposizioni relative ai procedimenti di competenza regionale)

 

Art. 84

(Clausola di cedevolezza)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

 

Titolo II - Disposizioni finali

 

Capo I

 

Art. 85

(Modifiche e abrogazioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: "2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente; contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attivita' abbia ad oggetto l'esercizio di attivita' di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l'attivita', ove non diversamente previsto, puo' essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.".

2. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dopo le parole: "2 maggio 1994, n. 319," sono aggiunte le seguenti: "e 20 settembre 2002, n. 229,"; al medesimo comma dopo le parole: "decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115," la parola: "e" e' soppressa.

3. L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' abrogato.

4. Ferme restando le abrogazioni contenute nel comma 5, sono o restano abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

b) l'articolo 5, commi 2, 4 e 5, l'articolo 7, comma 1, l'articolo 16, commi 1 e 2, l'articolo 17, commi 1 e 2, l'articolo 18, comma 1, l'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

c) l'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 3 maggio 1985, n. 204;

d) l'articolo 7, lettere a), b) e c), della legge 12 marzo 1968, n. 478, e l'articolo 6, lettere a), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66;

e) l'articolo 9, lettere a) c) ed e), della legge 4 aprile 1977, n. 135;

f) il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1;

g) l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84.

 

Art. 86

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 


 

D. LGS. 150/2011 *

Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69

(Disposizioni rilevanti in materia di immigrazione)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

...

 

Art. 5

Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato

 

1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.

 

...

 

 

Capo III

Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione

 

...

 

Art. 16

Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari

 

1. Le controversie previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. E' competente il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente.

 

 

Art. 17

Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari

 

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonche' per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente il tribunale, in composizione monocratica, del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato.

3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.

4. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente.

5. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'allontanamento dal territorio italiano non puo' avere luogo fino alla pronuncia sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.

6. Quando il ricorso e' rigettato, il ricorrente deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.

 

 

Art. 18

Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea

 

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione.

3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.

4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.

5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorita' che ha emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza.

6. L'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato puo' costituirsi fino alla prima udienza e puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.

7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.

8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

9. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.

 

...

 

Art. 20

Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare

 

1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza.

3. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.

4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.

 

...

 

Art. 28

Delle controversie in materia di discriminazione

 

1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1 marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si puo' presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.

5. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice puo' condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice puo' ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano e' adottato sentito l'ente collettivo ricorrente.

6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.

7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza e' data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall'articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

 

...

 

Art. 30

Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento

 

1. Le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. E' competente la corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento.

 

...

 

 

Capo V

Disposizioni finali e abrogazioni

 

Art. 34

Modificazioni e abrogazioni

 

...

38. All'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: alla corte di appello del luogo di attuazione sono sostituite dalle seguenti: all'autorita' giudiziaria ordinaria;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150..

...

 

...

 

Art. 36

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

 


 

L. 35/2012 *

Legge 4 Aprile 2012, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e successive modificazioni introdotte da Legge 24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)

(Disposizioni rilevanti in materia di immigrazione)

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVII LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII LEGISLATURA

 

L. 15/2014

L. 146/2014

L. 11/2015

L. 21/2016

 

 

...

 

 

 

Capo II

 

Semplificazioni per i cittadini

 

 

 

Art. 6

 

Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni

 

 

 

1. Sono effettuate esclusivamente in modalita' telematica in conformita' alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni:

 

...

 

b) le comunicazioni tra comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

 

...

 

2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c).

 

...

 

 

 

Capo III

 

Semplificazioni per le imprese

 

 

 

Sezione II

 

Semplificazioni in materia di lavoro

 

 

 

...

 

 

 

Articolo 17.

 

Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati

 

 

 

1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validita, che abiliti allo svolgimento di attivita di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

 

 

...

 

 

 

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puo essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a piu datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed e rilasciata a ciascuno di essi, ancorche il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.

 

 

 

...

 

 

 

4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: , fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero sono soppresse.

 

 

 

4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: , fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti sono soppresse.

 

 

 

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1 gennaio 2013[131].

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2016[132][133].

 

 

4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalita per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonche le misure idonee a garantire la celerita nell'acquisizione della documentazione.

 

 

 

...

 

 

 

TITOLO II

 

Disposizioni in materia di sviluppo

 

 

 

...

 

 

 

Capo II

 

Disposizioni per le imprese e i cittadini meno abbienti

 

 

 

...

 

 

 

Articolo 60.

 

Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma carta acquisti

 

 

 

1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla poverta assoluta, e avviata una sperimentazione nei comuni con piu di 250.000 abitanti.

 

 

 

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

 

a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

 

b) l'ammontare della disponibilita sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;

 

c) le modalita con cui i comuni adottano la carta acquisti, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

 

d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;

 

e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non puo superare i dodici mesi;

 

f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio e attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.

 

2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti gia beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.

 

3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene corrispondentemente ridotto.

 

4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.

 

 

 

....

 

 

 


 

D. LGS. 109/2012 *

Decreto legislativo 16 Luglio 2012, n. 109, e successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVII LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII LEGISLATURA

 

L. 99/2013

 

 

Art. 1

 

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

 

 

(...)

 

2. I criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 12-ter dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente decreto, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. I proventi derivanti dall'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura del sessanta per cento al fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del citato decreto n. 286 del 1998 e per il residuo quaranta per cento al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la realizzazione di interventi di integrazione sociale di immigrati e minori stranieri non accompagnati.

 

3. Con decreto di natura non regolamentare dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati le modalita' e i termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Art. 3

 

Presunzione di durata del rapporto di lavoro

 

 

 

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ai fini della determinazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, nonche' per i relativi accessori si presume che il rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno abbia avuto una durata di almeno tre mesi, salvo prova contraria fornita dal datore di lavoro o dal lavoratore.

 

 

 

 

 

Art. 4

 

Attivita' di controllo

 

 

 

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, nell'ambito della programmazione annuale dell'attivita' di vigilanza sui luoghi di lavoro e sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i settori di attivita' in cui maggiormente si concentra il fenomeno.

 

2. Entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunica alla Commissione europea il numero totale di ispezioni effettuate l'anno precedente per ciascun settore di attivita' a rischio, specificandone oltre al numero assoluto anche il rapporto percentuale rispetto al numero totale dei datori di lavoro del medesimo settore, e riferisce sui risultati.

 

 

 

 

 

Art. 5

 

Disposizione transitoria

 

 

 

1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione e' presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.

 

2. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.

 

3. Non sono ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

 

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;

 

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

 

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

4. Non e' ammesso, altresi', alla procedura di cui al presente articolo il datore di lavoro che, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.

 

5. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 e' presentata previo pagamento, con le modalita' previste dal decreto interministeriale di cui al comma 1 del presente articolo, di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito. La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi e' documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalita' stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. E' fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi.

 

6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative:

 

a) all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

b) al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

 

7. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro.

 

8. Nella dichiarazione di emersione cui al comma 1 e' indicata la retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in caso di lavoro domestico, l'orario lavorativo non inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

 

9. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro e alla congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione di cui al comma 5. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per se' causa di inammissibilita' della dichiarazione di emersione. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

 

10. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di emersione di cui al presente articolo ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 6 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla volonta' o dal comportamento del datore di lavoro.

 

11. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al successivo comma 13. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.

 

 

11-bis[134]. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo.

 

11-ter[135]. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale e' rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6.

 

11-quater[136]. Nell'ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10 del presente articolo.

12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

13. Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente articolo i lavoratori stranieri:

 

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

 

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice;

 

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice.

 

14. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 5 del presente articolo, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del comma 17.

 

15. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.

 

16. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 43 milioni di euro per l'anno 2012 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

 

17. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 43,55 milioni di euro per l'anno 2012, a 169 milioni di euro per l'anno 2013, a 270 milioni di euro per l'anno 2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 43,55 milioni di euro per l'anno 2012 a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169 milioni di euro per l'anno 2013, a 270 milioni per l'anno 2014 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'Ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.

 

 

 


 

L. 131/2012 *

Legge 7 agosto 2012, n. 131, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa

 

...

 

Art. 2

Comunicazione della cessione di fabbricati

 

1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.

3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo' essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita' di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.

5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: ai commi da 1 a 5 sono sostituite dalle seguenti: ai commi 1, 2, 4 e 5.

...

 


 

L. 97/2013 *

Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

Art. 3

Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attivita' di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK.

 

1. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attivita' di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.

 

 


 

L. 99/2013 *

Legge 9 agosto 2013, n. 99, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

(Disposizioni rilevanti)

 

Art. 9

 

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8. Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale, rilasciano i visti di cui all'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente adottato. Qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 puo' essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente triennale determinato con il decreto di cui alla presente disposizione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

...

 

9. Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011, all'esito delle attivita' solutorie di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

...

 

10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilita' il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

 

10-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007.

 


 

L. 128/2013 *

Legge 8 novembre 2013, n. 128, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

Art. 9

 

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2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1[137] si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento.

3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


 

L. 9/2014 *

Legge 21 febbraio 2014, n. 9, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per linternazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

Art. 3[138]

Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo

 

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125. Al fine di incentivare la natalita' e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e' riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma e' corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attivita', nonche' a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma e' raddoppiato.

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Art. 5

Misure per favorire linternazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dellingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio

 

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7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dellinterno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative dinvestimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, universita, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

...

 

 


 

L. 10/2014 *

Legge 21 febbraio 2014, n. 10, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

Art. 7

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta personale

 

1. E istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta personale, di seguito denominato Garante nazionale.

2. Il Garante nazionale e costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

3. I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilita sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti allufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennita od emolumenti per lattivita prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.

4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, e istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dellufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:

a) vigila, affinche lesecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della liberta personale sia attuata in conformita alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dallItalia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) visita, senza necessita di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunita terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dellautorita giudiziaria, nonche, previo avviso e senza che da cio possa derivare danno per le attivita investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

c) prende visione, previo consenso anche verbale dellinteressato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della liberta personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della liberta;

d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui lamministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e puo richiedere lemissione di un ordine di esibizione;

e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dallarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;

f) formula specifiche raccomandazioni allamministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dellordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dellarticolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Lamministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;

g) trasmette annualmente una relazione sullattivita svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonche al Ministro dellinterno e al Ministro della giustizia.

 


 

D. LGS. 12/2014 *

Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

Art. 2

Punto di contatto

 

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in qualita' di punto di contatto, adotta, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta per lo scambio di informazioni e di documentazione con i competenti uffici degli altri Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'applicazione degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

 

Art. 3

Disposizione finale

 

1. La dizione "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" presente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' in qualsiasi altra disposizione normativa, si intende sostituita dalla dizione "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo".

 


 

D. LGS. 32/2014 *

Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32, Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

Art. 3

Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia

 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, lettera d), dopo le parole: ausiliari del magistrato, sono aggiunte le seguenti: ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143 codice di procedura penale;.

 


 

D. LGS. 38/2014 *

Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38, Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto disciplina l'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualita' e promuove la cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea in materia di assistenza sanitaria.

2. Il presente decreto legislativo si applica alle prestazioni di assistenza sanitaria transfrontaliera di cui intendono fruire i pazienti di uno Stato membro dell'Unione europea.

3. Il presente decreto non si applica:

a) ai servizi assistenziali di lunga durata il cui scopo e' sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine;

b) all'assegnazione e all'accesso agli organi ai fini dei trapianti d'organo;

c) ad eccezione del capo IV del presente decreto, ai programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose, volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale, e subordinati ad una pianificazione e a misure di attuazione specifiche.

4. Il presente decreto legislativo si applica senza pregiudizio all'applicazione delle disposizioni nazionali legislative e regolamentari in materia di organizzazione e finanziamento dell'assistenza sanitaria in situazioni non connesse all'assistenza sanitaria transfrontaliera e non obbliga in alcun modo lo Stato a rimborsare i costi dell'assistenza sanitaria prestata da prestatori di assistenza sanitaria stabiliti sul territorio nazionale se detti prestatori non fanno parte del sistema di sicurezza sociale o del Sistema Sanitario Nazionale.

 

 

Art. 2

Rapporto con altre disposizioni nazionali e dell'Unione europea

 

1. Il presente decreto si applica senza recare pregiudizio all'applicazione delle seguenti disposizioni normative:

a) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 89/105/CEE riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialita' medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia;

b) il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;

c) il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;

d) il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;

e) il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

f) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi;

g) il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

h) il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

i) il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico;

l) il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;

m) il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e successive modificazioni, recante revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualita' e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti;

n) il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano gia' applicabili unicamente a causa della nazionalita';

o) il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

p) il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali;

q) regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

r) il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

s) il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

t) il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT);

u) il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanita' pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

v) il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) e altre norme dell'Unione europea sul diritto privato internazionale, in particolare le norme relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e alla legge applicabile;

z) l' articolo 1, comma 340, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013), e la direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti;

aa) il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di Paesi terzi cui tali regolamenti non siano gia' applicabili unicamente a causa della nazionalita'.

 

 

Art. 3

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) assistenza sanitaria: i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici;

b) persona assicurata:

1) le persone, ivi compresi i loro familiari e i loro superstiti, individuate dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e che sono definite persone assicurate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento;

2) i cittadini di Paesi terzi, cui si applica il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, o il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, o che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione per quanto concerne il diritto alle prestazioni;

c) Stato membro di affiliazione:

1) per le persone di cui alla lettera b), numero 1), lo Stato membro dell'Unione europea competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009;

2) per le persone di cui alla lettera b), numero 2), lo Stato membro competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate in un altro Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, o del regolamento (UE) n. 1231/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010. Se nessuno Stato membro e' competente ai sensi di tali regolamenti, lo Stato membro di affiliazione e' lo Stato membro dell'Unione europea in cui la persona e' assicurata o ha diritto alle prestazioni di malattia conformemente alla legislazione di tale Stato membro;

d) Stato membro di cura: lo Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio viene effettivamente prestata al paziente l'assistenza sanitaria. Nel caso della telemedicina, l'assistenza sanitaria si considera prestata nello Stato membro in cui e' stabilito il prestatore di assistenza sanitaria;

e) assistenza sanitaria transfrontaliera: l'assistenza sanitaria prestata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione;

f) ASL: Azienda Sanitaria Locale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

g) professionista sanitario: il medico, l'infermiere responsabile dell'assistenza generale, l'odontoiatra, l'ostetrica o il farmacista ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, o altro professionista che eserciti delle attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria, l'accesso alle quali sia riservato a una professione regolamentata secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE o una persona considerata professionista sanitario conformemente alla legislazione dello Stato membro di cura;

h) prestatore di assistenza sanitaria: una qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi altra entita' che presti legalmente assistenza sanitaria nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea;

i) paziente: una qualsiasi persona fisica la quale chieda di fruire o fruisca di assistenza sanitaria in uno Stato membro;

l) medicinale: un medicinale ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, e del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

m) dispositivo medico: un dispositivo medico ai sensi della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, o della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998;

n) prescrizione: la prescrizione di un medicinale o di un dispositivo medico rilasciata da un membro di una professione del settore sanitario regolamentata ai sensi all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che e' legalmente abilitato in tal senso nello Stato membro dell'Unione europea in cui e' rilasciata la prescrizione;

o) tecnologia sanitaria: un medicinale, un dispositivo medico o delle procedure mediche o chirurgiche come pure delle misure per la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie utilizzate nel settore dell'assistenza sanitaria;

p) cartella clinica: l'insieme dei documenti in formato cartaceo e/o elettronico contenenti i dati, le valutazioni e le informazioni di qualsiasi tipo sullo stato e sull'evoluzione clinica di un paziente nell'intero processo di cura sanitaria;

q) NSIS: Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della salute;

r) Portale del Ministero della salute: il principale strumento attraverso il quale il Ministero pubblicizza la disciplina d'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera e promuove la cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea in materia di assistenza sanitaria. Attraverso il proprio Portale il Ministero valorizza i principi comuni condivisi dai sistemi sanitari di tutti i Paesi dell'Unione europea, nonche' le attivita' svolte dai Servizi Sanitari Regionali.

 

 

Art. 4

Principi generali dell'assistenza sanitaria transfrontaliera

 

1. L'assistenza sanitaria transfrontaliera e' prestata, nel territorio nazionale, nel rispetto delle scelte etiche fondamentali dello Stato italiano ed in conformita' ai principi di universalita', di accesso alle cure di elevata qualita', di equita' e di solidarieta', nonche' ai sensi:

a) della legislazione nazionale in vigore;

b) degli standard e degli orientamenti di qualita' e sicurezza definiti dalla normativa vigente nel territorio nazionale;

c) della normativa dell'Unione europea in materia di standard di sicurezza.

 

 

Capo II

Garanzie e mezzi di tutela dei pazienti

 

Art. 5

Garanzie e mezzi di tutela dei pazienti di un altro Stato membro dell'Unione europea

 

1. I pazienti di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno diritto di ricevere dal Punto di Contatto Nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto, le informazioni riguardanti gli standard e gli orientamenti di cui all'articolo 4, lettera b), del presente decreto, ivi comprese le disposizioni sulla vigilanza e sulla valutazione dei prestatori di assistenza sanitaria, le informazioni su quali prestatori di assistenza sanitaria sono soggetti a tali standard e orientamenti, nonche' le informazioni sull'accessibilita' agli ospedali per le persone con disabilita'.

2. I prestatori di assistenza sanitaria operanti sul territorio nazionale garantiscono ai pazienti di un altro Stato membro dell'Unione europea tutte le informazioni atte a consentire agli stessi di compiere una scelta informata e consapevole sulle opzioni terapeutiche e sulla disponibilita', qualita' e sicurezza dell'assistenza sanitaria da essi prestata nel territorio nazionale; forniscono fatture trasparenti e informazioni trasparenti su prezzi e onorari, sullo status di autorizzazione o di iscrizione dei prestatori di assistenza sanitaria medesimi, sulla loro copertura assicurativa o su altri mezzi di tutela personale o collettiva per la loro responsabilita' professionale.

3. Il paziente che subisca un danno a causa dell'assistenza sanitaria ricevuta in Italia presso prestatori di assistenza sanitaria operanti nel territorio italiano ha diritto ad esperire gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento nazionale.

4. I dati personali dei pazienti di un altro Stato membro dell'Unione europea che intendono curarsi e/o che sono stati sottoposti a cure nel territorio italiano sono trattati nel pieno rispetto delle vigenti normative nazionali in materia.

5. Al fine di garantire la continuita' della cura, i pazienti di un altro Stato membro dell'Unione europea che hanno ricevuto assistenza sanitaria nel territorio italiano presso prestatori di assistenza sanitaria operanti nel territorio italiano hanno diritto alla cartella clinica, in formato cartaceo o elettronico, in cui si e' registrato il trattamento in questione, nonche' all'accesso ad almeno una copia di tale cartella clinica in conformita' alla vigente normativa nazionale.

6. I pazienti di un altro Stato membro dell'Unione europea non sono discriminati in ragione della loro nazionalita'.

7. I prestatori di assistenza sanitaria applicano ai pazienti di un altro Stato membro dell'Unione europea le stesse tariffe o gli stessi onorari applicati ai pazienti nazionali in una situazione clinica comparabile, ovvero fissano un prezzo calcolato in base a criteri oggettivi e non discriminatori qualora non esista un prezzo comparabile con quello previsto per i pazienti nazionali.

8. Qualora sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale, quali le esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale, la possibilita' di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualita' o la volonta' di garantire un controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere adottate misure sull'accesso alle cure. Tali misure possono essere limitate al territorio di una o piu' regioni, o a singole aziende o enti del servizio sanitario nazionale, e possono essere adottate anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le predette misure sono limitate a quanto e' necessario e proporzionato e non possono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria. Esse sono tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province autonome interessate e sono oggetto delle informazioni rese dal Punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 7.

 

 

Art. 6

Garanzie e mezzi di tutela delle persone assicurate in Italia

 

1. Le persone assicurate in Italia hanno diritto al rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera conformemente al capo III del presente decreto.

2. Le persone assicurate in Italia hanno diritto a ricevere dal Punto di Contatto Nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto, le informazioni sui loro diritti riguardo la possibilita' di ricevere un'assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda i termini e le condizioni di rimborso dei costi ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, le procedure di accesso e definizione di tali diritti e sui mezzi di ricorso e tutela nel caso in cui i pazienti ritengano che i loro diritti derivanti dal presente decreto siano stati lesi. Il Punto di Contatto fornisce, altresi', informazioni sulla distinzione tra i diritti che i pazienti hanno in virtu' del presente decreto legislativo e i diritti risultanti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

3. In virtu' del principio della continuita' delle cure, qualora un paziente abbia ricevuto assistenza sanitaria transfrontaliera e risulti necessario un controllo medico nel territorio dello Stato, detto controllo medico e' disponibile allo stesso modo in cui lo sarebbe stato se l'assistenza sanitaria fosse stata prestata sul territorio nazionale.

4. Le persone assicurate in Italia che richiedono di fruire o fruiscono dell'assistenza sanitaria transfrontaliera hanno diritto all'accesso remoto o ad ottenere almeno una copia della cartella clinica, in conformita' alla vigente normativa nazionale.

 

 

Art. 7

Punto di contatto nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera

 

1. E' istituito presso il Ministero della salute il Punto di Contatto Nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera. E' fatta salva la facolta' delle regioni e delle province autonome di istituire propri punti di contatto regionali, al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni previste dal presente decreto al Punto di contatto nazionale.

2. Il Ministero della salute mette a disposizione del pubblico, tramite il proprio portale, le necessarie informazioni sul Punto di Contatto Nazionale, comprensive dei relativi contatti. Il Punto di Contatto Nazionale consulta le organizzazioni dei pazienti, i prestatori di assistenza sanitaria e le assicurazioni sanitarie operanti sul territorio nazionale.

3. Il Punto di Contatto Nazionale facilita lo scambio di informazioni di cui al comma 5 e coopera strettamente con i Punti di Contatto Nazionale degli altri Stati Membri dell'Unione europea e con la Commissione europea.

4. Il Punto di Contatto Nazionale fornisce, su richiesta, le coordinate dei Punti di Contatto Nazionali degli altri Stati membri dell'Unione europea.

5. Al fine di consentire ai pazienti di esercitare i loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, il Punto di Contatto Nazionale fornisce loro le informazioni di cui all' articolo 5, comma 1, all' articolo 6, comma 2, e all'articolo 9, comma 8, del presente decreto, nonche' le informazioni relative ai prestatori di assistenza sanitaria, ivi comprese, su richiesta del paziente medesimo, le informazioni sul diritto di un prestatore specifico di prestare servizi o su ogni restrizione al suo esercizio. Esso fornisce, altresi', le informazioni sui diritti dei pazienti, sulle procedure di denuncia e sui meccanismi di tutela, conformemente alla legislazione nazionale, come pure sulle possibilita' giuridiche ed amministrative disponibili per risolvere le controversie, anche in caso di danni derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera. Il Punto di Contatto Nazionale fornisce, inoltre, informazioni relative ai dati da includere, ai sensi dell'articolo 12, nelle ricette mediche rilasciate in uno Stato membro dell'Unione europea e destinate ad essere spedite nello Stato italiano, ovvero rilasciate nello Stato italiano e destinate ad essere spedite in un altro Stato membro dell'Unione europea.

6. Per le informazioni relative ai prestatori di assistenza sanitaria, il Punto di Contatto Nazionale fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute. Le regioni e le province autonome assicurano la tempestiva trasmissione per via telematica al NSIS delle ulteriori informazioni di organizzazione dei servizi erogati dai prestatori di assistenza sanitaria, necessarie per lo svolgimento delle funzioni da parte del Punto di Contatto Nazionale.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Punto di Contatto Nazionale, su richiesta, le informazioni di cui al presente articolo e all'articolo 6, comma 2, nonche' tutte le altre informazioni e i dati necessari per le finalita' ivi previste, anche per via telematica.

8. Il Ministero della salute attiva le necessarie procedure volte ad assicurare che le informazioni di cui al presente articolo siano facilmente accessibili e siano rese disponibili per via elettronica sul portale del Ministero della salute e in formati accessibili alle persone con disabilita'.

 

 

Capo III

Rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera

 

Art. 8

Principi generali per il rimborso dei costi

 

1. Fatta salva l'applicabilita' del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e conformemente a quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del presente decreto, i costi sostenuti da una persona assicurata in Italia che si e' avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, nel rispetto del presente decreto, sono rimborsati se e nella misura in cui la prestazione erogata sia compresa nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. E' fatta salva la possibilita' per le regioni di rimborsare, con proprie risorse, gli eventuali livelli di assistenza regionali ulteriori.

2. In deroga al comma 1:

a) se ai pensionati e ai loro familiari residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea e' riconosciuto in conformita' al regolamento (CE) n. 883/2004 il diritto alle prestazioni di malattia, l'assistenza sanitaria prevista dal presente decreto e' prestata senza anticipazione di costi, durante il soggiorno sul territorio nazionale conformemente alla legislazione in vigore, come se gli interessati fossero residenti nel territorio nazionale;

b) se l'assistenza sanitaria prestata a norma del presente decreto non e' soggetta ad autorizzazione preventiva, non e' prestata a norma del capitolo 1 del titolo III del regolamento (CE) n. 883/2004 ed e' prestata nel territorio dello Stato membro che a norma di tale regolamento e del regolamento (CE) n. 987/2009 e', in ultima analisi, responsabile del rimborso dei costi, i costi sono a carico di detto Stato membro. Detto Stato membro puo' prendersi carico dei costi relativi all'assistenza sanitaria applicando i termini, le condizioni, i criteri di ammissibilita' e le formalita' di natura normativa ed amministrativa da esso stabiliti, purche' questi siano compatibili con il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

3. I costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati in misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti, al netto della compartecipazione alla spesa secondo la normativa vigente. In ogni caso, tale copertura non puo' superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta. Le regioni comunicano le tariffe regionali al Punto di contatto nazionale.

4. E' fatta salva la facolta' per le regioni e le province autonome di rimborsare eventuali altri costi afferenti all'assistenza sanitaria transfrontaliera usufruita da una persona assicurata in Italia, quali le spese di viaggio, alloggio e i costi supplementari eventualmente sostenuti a causa di una o piu' disabilita' da una persona disabile che riceve assistenza sanitaria in un altro Stato dell'Unione europea conformemente al presente decreto e a condizione che detti costi siano adeguatamente documentati.

5. I pazienti che si avvalgono dell'assistenza sanitaria transfrontaliera godono degli stessi diritti di cui avrebbero beneficiato se avessero ricevuto tale assistenza in una situazione analoga nel territorio nazionale.

6. In attuazione del comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano meccanismi trasparenti per verificare i costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera da rimborsare alla persona assicurata in Italia. Tali meccanismi sono fondati su criteri obiettivi, non discriminatori e preventivamente conosciuti e sono applicati al pertinente livello amministrativo.

7. Le ASL applicano alla persona assicurata in Italia che chiede il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, compresa quella ottenuta grazie alla telemedicina, le condizioni relative alla prescrizione della prestazione, i criteri di ammissibilita' e le formalita' di natura normativa ed amministrativa stabilite dalla legislazione in vigore.

8. Per motivi imperativi di interesse generale, quali quelli riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel proprio territorio, la possibilita' di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualita' o la volonta' di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere adottate misure volte a limitare l'applicazione delle norme di cui al comma 3. Tali misure possono essere limitate al territorio di una o piu' regioni, o a singole aziende o enti del servizio sanitario nazionale, e possono essere adottate anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le predette misure sono tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e sui siti web delle regioni e delle province autonome interessate e sono oggetto delle informazioni rese dal Punto di contatto nazionale, ai sensi dell' articolo 7.

9. Fatte salve le disposizioni previste dal comma 8, le regioni e le province autonome provvedono affinche' l'assistenza sanitaria transfrontaliera per la quale e' stata concessa un'autorizzazione preventiva sia rimborsata conformemente all'autorizzazione.

10. La decisione di limitare l'applicazione del presente articolo a norma del comma 8 e' ridotta a quanto necessario e proporzionato e non puo' costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione di merci, persone o servizi.

 

 

Art. 9

Assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva

 

1. Il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera e' sottoposto ad autorizzazione preventiva esclusivamente per i casi previsti dal presente articolo e conformemente a quanto previsto dall'articolo 10.

2. L'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva e' limitata all'assistenza sanitaria che:

a) e' soggetta ad esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale, la possibilita' di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualita' o la volonta' di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e:

1) comporta il ricovero del paziente in questione per almeno una notte, o

2) richiede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale; o

b) richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione; o

c) e' prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualita' o alla sicurezza dell'assistenza.

3. Se la richiesta di autorizzazione preventiva presentata da una persona assicurata in Italia al fine di ricevere assistenza sanitaria transfrontaliera soddisfa le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'autorizzazione preventiva e' concessa conformemente al medesimo regolamento, a meno che la persona assicurata non chieda diversamente.

4. Quando un paziente colpito da una malattia rara, o per il quale un medico specialista abbia formulato un sospetto diagnostico di malattia rara, chiede l'autorizzazione preventiva, puo' essere sottoposto ad una valutazione clinica da esperti del settore operanti presso un Presidio della rete nazionale per le malattie rare individuato ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001, n. 279. Se non possono essere reperiti esperti all'interno del territorio nazionale o se il parere dell'esperto non e' conclusivo, puo' essere richiesto un parere scientifico alla struttura estera presso cui il paziente intende recarsi per usufruire della prestazione.

5. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c), l'autorizzazione preventiva non puo' essere rifiutata quando l'assistenza sanitaria in questione non puo' essere prestata sul territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, sulla base di una valutazione medica oggettiva dello stato di salute del paziente, dell'anamnesi e del probabile decorso della sua malattia, dell'intensita' del dolore e della natura della sua disabilita' al momento in cui la richiesta di autorizzazione e' stata fatta o rinnovata.

6. L'autorizzazione preventiva e' negata nei seguenti casi:

a) in base ad una valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza a un rischio per la sua sicurezza che non puo' essere considerato accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio per il paziente stesso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta;

b) a causa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza;

c) l'assistenza sanitaria in questione e' prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualita' dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura;

d) l'assistenza sanitaria in questione puo' essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia.

7. Il Punto di Contatto Nazionale mette a disposizione del pubblico le informazioni sull'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva ai fini del presente decreto, nonche' tutte le informazioni relative al sistema di autorizzazione preventiva.

8. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva, ai sensi del comma 2, lettera a), e le modalita' per l'aggiornamento delle stesse. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, sono soggette ad autorizzazione preventiva le prestazioni che comportano il ricovero del paziente per almeno una notte e quelle che richiedono l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale, con particolare riferimento alle prestazioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, ed ai successivi decreti ministeriali attuativi. Resta salva la possibilita', per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettera a). Le determinazioni relative a tali ulteriori prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva sono tempestivamente pubblicate sui siti web delle regioni medesime e comunicate al Punto di Contatto Nazionale.

9. Eventuali danni alla salute, derivanti da prestazioni sanitarie transfrontaliere di cui si siano avvalse persone assicurate in Italia, non sono in alcun modo imputabili al Servizio sanitario nazionale, ancorche' le prestazioni stesse siano state preventivamente autorizzate dalle ASL ai sensi del presente articolo e dell'articolo 10.

 

 

Art. 10

Procedure amministrative relative alla richiesta di autorizzazione preventiva e alla richiesta di rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera.

 

1. Le procedure amministrative relative alla richiesta di autorizzazione preventiva e alla richiesta di rimborso dei costi legati all' assistenza sanitaria transfrontaliera devono fondarsi su criteri obiettivi, non discriminatori, nonche' necessari e proporzionati all'obiettivo da conseguire.

2. Ogni procedura amministrativa deve essere facilmente accessibile e deve garantire la trattazione obiettiva e imparziale delle domande relative all'autorizzazione preventiva e al rimborso dei costi. Le informazioni relative a tali procedure devono essere rese pubbliche.

3. La domanda per la richiesta di autorizzazione preventiva e' presentata, con le modalita' disciplinate dal presente articolo, per le prestazioni di cui all' articolo 9, comma 8. In ogni caso, la persona assicurata che intende beneficiare dell'assistenza transfrontaliera e del conseguente rimborso ai sensi del presente decreto, presenta apposita domanda alla ASL territorialmente competente, affinche' sia verificato se la medesima prestazione debba essere sottoposta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell' articolo 9, comma 2, lettere b) e c), ove ricorrano le condizioni ivi previste. L'esito di tale verifica e' comunicato al soggetto interessato entro 10 giorni e, ove sia positivo, la domanda di cui al secondo periodo si intende quale richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi del comma 4, e i termini di cui al comma 7 decorrono dalla sua ricezione.

4. La domanda per la richiesta di autorizzazione preventiva deve essere presentata dalla persona assicurata alla ASL di residenza su apposito modulo fornito dalla ASL medesima e deve essere corredata da certificazione medica. Nella domanda devono essere indicati almeno:

a) l'indicazione diagnostica o terapeutica e la prestazione sanitaria di cui si intende usufruire;

b) il luogo prescelto per la prestazione e il prestatore di assistenza sanitaria presso cui la persona assicurata intende recarsi.

5. La domanda puo' contenere eventuali altre ulteriori specifiche necessarie ai fini dell'esame della richiesta dell'autorizzazione preventiva.

6. Nei casi di cui alle lettere a), b) e d) di cui al comma 6 dell'articolo 9 del presente decreto, la domanda deve essere assoggettata ad una valutazione clinica effettuata da unita' operative specialistiche individuate dalle ASL.

7. Ricevuta la domanda, la ASL, nel termine di 30 giorni, deve comunicare alla persona assicurata il provvedimento di concessione o il diniego all'autorizzazione preventiva. Il termine di 30 giorni viene ridotto della meta' nei casi di particolare urgenza, che devono essere adeguatamente motivati nella domanda di autorizzazione di cui al comma 4.

8. Nel provvedimento di autorizzazione la ASL specifica il costo della prestazione dell'assistenza sanitaria ammesso al rimborso. Il diniego dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato indicando uno o piu' casi di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al comma 6 dell'articolo 9 del presente decreto. Se il diniego e' fondato sulla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d), l'ASL individua e comunica alla persona che ha presentato la domanda di autorizzazione il prestatore di assistenza sanitaria in grado di erogare sul territorio nazionale la prestazione richiesta.

9. Oltre agli ordinari strumenti di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale, avverso il provvedimento di diniego e' sempre possibile proporre istanza al direttore generale della ASL entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso. Il direttore generale della ASL si esprime nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'istanza.

10. Al fine di ottenere il rimborso dei costi sostenuti per l'assistenza sanitaria transfrontaliera, la persona assicurata, entro 60 giorni dall'erogazione della prestazione, salvo comprovati casi eccezionali, presenta apposita domanda di rimborso alla ASL di appartenenza, allegando originale della certificazione medica e la fattura in originale emessa dal prestatore di assistenza sanitaria.

11. La ASL dovra' corrispondere il rimborso nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

 

 

Capo IV

Cooperazione in materia di assistenza sanitaria

 

Art. 11

Mutua assistenza e cooperazione

 

1. L'Italia si impegna a prestare mutua assistenza agli Stati membri dell'Unione europea compresa la cooperazione in merito agli standard e agli orientamenti di qualita' e sicurezza e lo scambio di informazioni, soprattutto attraverso il Punto di Contatto Nazionale ai sensi dell' articolo 7 del presente decreto, nonche' in merito alle disposizioni sulla vigilanza e la mutua assistenza per chiarire il contenuto delle fatture.

2. L'Italia si impegna a facilitare la cooperazione nella erogazione di assistenza sanitaria transfrontaliera a livello regionale e locale nonche' mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e di altre forme di cooperazione transfrontaliera.

3. L'Italia si impegna affinche' le informazioni sul diritto di esercizio della professione da parte dei prestatori sanitari iscritti nei registri nazionali o locali stabiliti nel territorio nazionale siano, su richiesta, messe a disposizione delle autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, a fini dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, in conformita' ai capi II e III e alle misure nazionali che attuano le disposizioni dell'Unione europea sulla protezione dei dati personali, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, e il principio di presunzione di innocenza. Lo scambio di informazioni avviene attraverso il sistema di informazione del mercato interno, istituito ai sensi della decisione della Commissione europea 2008/49/CE, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI).

4. Al fine di dare piena attuazione al principio di mutua assistenza e cooperazione tra Stati in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera e alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 9, comma 6, lettera c), del presente decreto, il Ministero della salute, in osservanza dell'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e attraverso la revisione del flusso informativo relativo alle schede di dimissione ospedaliera (SDO), promuove un sistema di monitoraggio delle attivita' e delle reti assistenziali che permetta la rilevazione degli standard di qualita' e di sicurezza della rete ospedaliera e dei volumi e degli esiti delle cure erogate dai prestatori di assistenza sanitaria, persone giuridiche e/o persone fisiche, affinche' questi siano conformi agli standard e agli orientamenti di qualita' e di sicurezza definiti dalla legislazione vigente e dalla normativa dell'Unione europea.

 

 

Art. 12

Riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro

 

1. I medicinali, di cui e' autorizzato il commercio in Italia, prescritti in un altro Stato membro dell'Unione europea, sono dispensati sul territorio italiano conformemente alle norme vigenti, salvo che non sussistano fondate esigenze di tutela della salute umana o dubbi legittimi e giustificati circa l'autenticita', il contenuto o la comprensibilita' di una singola prescrizione.

2. Il riconoscimento delle prescrizioni non pregiudica le norme nazionali che regolano la prescrizione e la fornitura di medicinali, compresa la normativa in materia di sostituzione del medicinale prescritto con medicinali generici o di altro tipo.

3. Il riconoscimento di una prescrizione non pregiudica il diritto del farmacista, ove previsto dalla normativa vigente, di rifiutarsi, per ragioni etiche, di dispensare il medicinale prescritto in un altro Stato membro, dove il farmacista godrebbe dello stesso diritto, qualora la prescrizione sia stata rilasciata nello Stato membro di affiliazione.

4. Il rimborso delle spese per i medicinali dispensati in un altro Stato membro dell'Unione europea e' disciplinato dal capo III del presente decreto.

5. Nel rispetto della normativa nazionale in materia di dispensazione dei farmaci, con decreto del Ministero della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere adottate ulteriori misure necessarie a garantire la continuita' della cura, qualora una prescrizione sia rilasciata nello Stato membro di cura per medicinali o dispositivi medici disponibili in Italia e l'erogazione sia richiesta nel territorio nazionale.

6. Il presente articolo si applica inoltre ai dispositivi medici legalmente immessi sul mercato nazionale.

7. Il presente articolo non si applica ai medicinali soggetti a prescrizione medica speciale di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219.

8. Le prescrizioni mediche rilasciate nel territorio nazionale per essere utilizzate in un altro Stato membro devono contenere almeno i dati stabiliti nell'allegato di cui al presente decreto legislativo.

9. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 8, le caratteristiche ed i contenuti delle prescrizioni che verranno rilasciate nel territorio italiano su richiesta di un paziente che intenda utilizzarle in un altro Stato membro.

 

 

Art. 13

Partecipazione dell'Italia allo sviluppo delle reti di riferimento europee ERN

 

1. L'Italia concorre allo sviluppo delle reti di riferimento europee ERN tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza situati negli Stati membri dell'Unione europea e si impegna a tal fine a promuovere ed agevolare il coordinamento dei centri d'eccellenza situati sul proprio territorio nazionale in vista della partecipazione a tali reti.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della salute, di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce un organismo di coordinamento e monitoraggio, in armonia con quelli gia' esistenti in ambito comunitario per rendere pienamente confrontabili i risultati raggiunti, trasparente e che stabilisce le regole e suggerisce modelli orientati alla valorizzazione delle eccellenze nelle strutture sanitarie italiane, anche in vista della loro partecipazione alle ERN, con il compito di:

a) individuare regole, modelli e indicatori di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze presenti nelle strutture ospedaliere nazionali, per il monitoraggio degli standard di eccellenza delle performance ospedaliere, sulla base di quanto gia' in uso per la valutazione delle migliori pratiche, per il raggiungimento di elevati standard di qualita' nell'assistenza;

b) elaborare il percorso orientato alla valorizzazione delle eccellenze nel rispetto della legislazione nazionale in vigore ed in aderenza ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/24/UE, tramite un sistema di identificazione e monitoraggio dei prestatori di assistenza sanitaria, per il riconoscimento dei livelli di qualita' e sicurezza, nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale;

c) supportare la Commissione europea nella procedura di valutazione e selezione dei centri di riferimento e delle reti;

d) proporre modelli per il collegamento tra prestatori di assistenza sanitaria e le reti;

e) coordinare la complessiva cooperazione in materia anche promuovendo lo sviluppo di reti nazionali e regionali;

f) diffondere le informazioni relative alle opportunita' derivanti dalle ERN ai prestatori di assistenza sanitaria ed ai centri di eccellenza in tutto il territorio nazionale.

3. La partecipazione all'organismo di cui al comma 2 e' a titolo gratuito e non comporta compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.

 

 

Art. 14

Malattie rare

 

1. L'Italia coopera con gli altri Stati membri e con la Commissione europea allo sviluppo di capacita' di diagnosi e di cura, in particolare al fine di:

a) rendere i professionisti sanitari consapevoli degli strumenti a loro disposizione a livello di Unione europea per aiutarli a compiere una corretta diagnosi delle malattie rare, in particolare la base dati Orphanet, e le reti di riferimento europee;

b) rendere i pazienti, i professionisti sanitari e gli organismi responsabili del finanziamento dell'assistenza sanitaria consapevoli delle possibilita' offerte dal regolamento (CE) n. 883/2004 per il trasferimento di pazienti con malattie rare in altri Stati membri dell'Unione europea, anche per diagnosi e cure, incluse nei livelli essenziali di assistenza, che non sono disponibili in Italia.

 

 

Art. 15

Assistenza sanitaria online

 

1. L'Italia si impegna nella cooperazione e nello scambio di informazioni con gli altri Stati membri operanti nell'ambito di una rete volontaria che collega le autorita' nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria online.

 

 

Art. 16

Cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie

 

1. L'Italia si impegna nella cooperazione e nello scambio di informazioni scientifiche con gli altri Stati membri nell'ambito di una rete volontaria che collega fra loro le autorita' o gli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie.

 

 

Capo V

Disposizioni finali

 

Art. 17

Relazioni e comunicazioni

 

1. Il Ministero della salute fornisce alla Commissione europea l'assistenza e tutte le informazioni disponibili per svolgere la valutazione e preparare le relazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2011/24/UE.

2. Il Ministero della salute, ai sensi del presente decreto, comunica alla Commissione europea:

a) il nome e le coordinate del Punto di Contatto Nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 7;

b) le decisioni di limitare i rimborsi per i motivi indicati all'articolo 8, comma 8;

c) le categorie di assistenza sanitaria di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a);

d) i nominativi e le coordinate delle autorita' o degli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie di cui all'articolo 16.

3. Per la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al presente articolo si osservano, ove gia' definite, le modalita' stabilite dalla Commissione europea.

 

 

Art. 18

Clausola di cedevolezza

 

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In ogni caso, i termini procedimentali di cui all'articolo 10 non possono essere elevati da disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

Art. 19

Disposizioni finali

 

1. Le regioni garantiscono un adeguato e costante monitoraggio degli effetti connessi alle disposizioni di cui al presente decreto, al fine di comunicare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e le finanze, con la massima tempestivita', eventuali criticita' idonee a pregiudicare la possibilita' di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualita', ovvero a pregiudicare la possibilita' di un controllo dei costi, ovvero idonee a comportare sprechi di risorse finanziarie, tecniche e umane, al fine dell'adozione tempestiva delle misure di cui agli articoli 5, comma 8, e 8, comma 8. L'attivita' di monitoraggio in ordine all'applicazione del presente decreto legislativo e agli effetti da esso derivanti e' altresi' svolta mediante audizioni o consultazioni periodiche, da parte del Ministero della salute, di associazioni di cittadini e di pazienti, anche al fine dell'adozione di eventuali interventi correttivi o migliorativi.

2. Il Ministero della salute trasmette ogni due anni una relazione al Parlamento, concernente lo stato di attuazione del presente decreto legislativo.

3. Al fine di assicurare la piu' ampia omogeneita' delle garanzie e dei mezzi di tutela del paziente sul territorio nazionale, il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta apposite linee guida volte ad implementare in particolare quanto previsto dagli articoli 4 e 5, dall'articolo 7, commi 6 e 7; dall'articolo 8, commi 6 e 7; dall'articolo 9 commi 2, 5 e 6, dall'articolo 10, dall'articolo 11, comma 3 e dall'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 4. Le predette linee guida esplicitano altresi' in quali casi si applica il presente decreto, attuativo della direttiva 2011/24/UE, e in quali il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009, chiarendo la differenza tra i rispettivi regimi, con particolare riferimento alla situazione degli italiani all'estero.

4. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 


 

D. LGS. 40/2014 *

Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 40 Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

Art. 2

Abrogazioni

 

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

...

b) articolo 10, n. 1, dell'Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

 


 

L. 161/2014 *

Legge 30 ottobre 2014, n. 161, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

Capo I

Disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi

 

Articolo 1

Modifiche alla legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero. Caso EU Pilot 5015/13/EACU

 

1. All'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

...

b) al comma 2, le parole: di cittadinanza italiana sono soppresse;

...

 


L. 190/2014 *

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)

(Disposizioni rilevanti)

 

 

Art. 1.

 

...

181. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono trasferite, per le medesime finalita', in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del presente comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

182. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalita' di erogazione delle somme residue rimaste da pagare del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

183. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

184. Per l'esercizio finanziario 2015, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio e nel limite di 8.000.000 di euro, al finanziamento delle spese relative alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonche' alla realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema. Fino all'adozione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di protezione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento, restano validi, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, il programma di assistenza, adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 228, e

dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed i conseguenti progetti in essere al 31 dicembre 2014.


L. 43/2015 *

Legge 17 aprile 2015, n. 43, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

 

Art. 3-bis.

Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale

 

1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "630 del codice penale," sono inserite le seguenti: "all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,".

 


D. LGS. 81/2015 *

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

Capo VI

Lavoro accessorio

 

Art. 48

Definizione e campo di applicazione

 

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attivita' lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';

b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno.

5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

6. E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 


L. 107/2015 *

Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

(Disposizioni rilevanti)

 

Art. 1.

 

...

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilita', nonche' in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

...

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche' della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialita';

...

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il 18 dicembre 2014;

...

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

...

23. Per sostenere e favorire, nel piu' ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilita' e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attivita' di ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per gli adulti e piu' in generale sull'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Decorso un triennio dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche al predetto regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

...

32. Le attivita' e i progetti di orientamento scolastico nonche' di accesso al lavoro sono sviluppati con modalita' idonee a sostenere anche le eventuali difficolta' e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

...

65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni e' effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno e' effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densita' demografica o a forte processo immigratorio, nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresi' il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia e' tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

...

95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' altresi' autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonche' tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresi' conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densita' demografica o a forte processo immigratorio, nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalita' di cui ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilita', utilizzazione o assegnazione provvisoria.

 


 

D. LGS. 151/2015 *

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli  adempimenti  a  carico  di  cittadini  e   imprese   e   altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183

(Disposizioni rilevanti)

 

Art. 16

Comunicazioni telematiche

 

1. Tutte  le  comunicazioni  in  materia  di  rapporti  di  lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni  di  lavoro,  incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi  compreso  il  nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel  settore dello spettacolo, si  effettuano  esclusivamente  in  via  telematica secondo i modelli di comunicazione, i dizionari terminologici  e  gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del  lavoro  e  della previdenza  sociale  30  ottobre  2007,  pubblicato  nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto con il Ministro per  la  semplificazione  e  la  pubblica amministrazione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata  in vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono   individuate   le comunicazioni di cui al comma 1 e si  procede  all'aggiornamento  dei modelli  esistenti,  al  fine  di  armonizzare  e   semplificare   le informazioni richieste.

...

 

 

Art. 17

Banche dati in materia di politiche del lavoro

 

1.  All'articolo  8  del  decreto-legge  28  giugno  2013  n.   76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99  sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2,  dopo  le  parole  opportunita'  di  impiego  sono aggiunte  le  seguenti:  nonche'  le  informazioni   relative   agli incentivi, ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e ai lavoratori  autonomi,  agli  studenti  e  ai  cittadini  stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro. Nell'ambito della Banca dati di cui al comma 1 e' costituita un'apposita  sezione denominata "Fascicolo dell'azienda" che contiene le  informazioni  di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1  ottobre  1996,  n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

b) al comma 3, dopo le parole l'Istituto nazionale  di  previdenza sociale,  sono  inserite  le  seguenti:  l'Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro..

2. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  per  la  semplificazione  e  la pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno, sono individuate le informazioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge  28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9 agosto 2013, n. 99, i soggetti che  possono  inserire,  aggiornare  e consultare le informazioni,  nonche'  le  modalita'  di  inserimento, aggiornamento e consultazione, nel rispetto  delle  disposizioni  del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e fermo restando che  la  relativa trasmissione avviene nel rispetto dei principi e  secondo  le  regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  sostituiscono  la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali di  cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

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Art. 22

Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale

 

1. All'articolo 3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.  12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.  73,  e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

3. Ferma restando  l'applicazione  delle  sanzioni  gia'  previste dalla  normativa  in  vigore,  in  caso  di  impiego  di   lavoratori subordinati  senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico,  si  applica  altresi'  la sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino  a  trenta  giorni  di  effettivo lavoro;

b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun  lavoratore  irregolare, in caso di impiego del lavoratore  da  trentuno  e  sino  a  sessanta giorni di effettivo lavoro;

c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun  lavoratore  irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di  effettivo lavoro.

3-bis. In relazione alla  violazione  di  cui  al  comma  3,  fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione la  procedura  di  diffida  di  cui  all'articolo  13   del   decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.

3-ter. Nel caso di cui al  comma  3-bis,  la  diffida  prevede,  in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso  il  datore di lavoro e fatta  salva  l'ipotesi  in  cui  risultino  regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di  un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a  tempo parziale  con  riduzione  dell'orario  di  lavoro  non  superiore  al cinquanta per cento dell'orario a tempo  pieno,  o  con  contratto  a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonche' il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta  regolarizzazione  e  del  pagamento delle  sanzioni  e  dei  contributi  e  premi  previsti,   ai   sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' fornita entro il termine di centoventi giorni dalla  notifica del relativo verbale.

3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma  12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori  in  eta' non lavorativa.

3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al  comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche'  le sanzioni di cui all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2008, n. 133..

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L. 208/2015 *

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)

(Disposizioni rilevanti)

 

Art. 1

 

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312. In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attivita' di volontariato a fini di utilita' sociale in favore di comuni o enti locali, nonche' in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attivita' volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

313. Una quota del Fondo di cui al comma 312 non superiore a 100.000 euro annui e' destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, gia' costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attivita' di utilita' sociale nei territori montani.

314. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 312, cui e' assegnato l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.

315. Al fine di promuovere la prestazione di attivita' di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 312, i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilita' sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore. La condizione di soggetto beneficiario di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, di cui al comma 312, e' verificata dall'INPS, su richiesta dei comuni o degli altri enti locali, ovvero direttamente dagli enti locali erogatori.

316. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti modalita' e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attivita' prestata ai sensi del comma 312. Agli oneri derivanti dalla certificazione delle competenze si provvede mediante le risorse del Fondo di cui al comma 312, secondo limiti e modalita' stabilite con il decreto di cui al presente comma.

 

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385. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

 

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g) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per promuovere l'attrattivita' delle universita' attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana online e avviare campagne informative di carattere didattico, amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia;

 

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391. A decorrere dall'anno 2016 e' istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. La carta e' rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri e le modalita' stabiliti, sulla base dell'ISEE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. La Carta famiglia nazionale e' emessa dai singoli comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio, e ha una durata biennale dalla data di emissione. La Carta famiglia nazionale e' funzionale anche alla creazione di uno o piu' gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonche' alla fruizione dei biglietti famiglia e abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e di altro tipo.

 

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545. Il comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si applica anche all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta', che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ed e' assoggettato alla disciplina per questo prevista. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' ridotto di 780.983 euro a decorrere dall'anno 2016.

 

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600. Al fine di assicurare la razionalizzazione delle risorse finanziarie disponibili e l'ottimizzazione dell'impiego del personale nei procedimenti in materia di cittadinanza, immigrazione e asilo, quota parte delle risorse di cui all'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, connesse alle attivita' istruttorie di competenza del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell'anno, individuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere destinata alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche in deroga alla normativa vigente. Con il medesimo decreto si provvede all'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale interessato.

 

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L. 12/2016 *

Legge 20 gennaio 2016, n. 12, Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle societa' sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva

 

Art. 1

 

1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di eta' possono essere tesserati presso societa' sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di eta', fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei

soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

 


 

DPR 394/1999 *

Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVII LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII LEGISLATURA

 

D. LGS. 40/2014

 

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

 

 

Art. 1

 

(Accertamento della condizione di reciprocita)

 

1. Ai fini dellaccertamento della condizione di reciprocita, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: testo unico, il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi dorigine dei suddetti stranieri.

 

2. L'accertamento di cui al comma 1, non e richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonche per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno

 

 

 

Art. 2

 

(Rapporti con la pubblica amministrazione)

 

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui allarticolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualita personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono lesibizione o la produzione di specifici documenti.

 

2. Gli stati, fatti, e qualita personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita dello Stato estero, legalizzati ai sensi dellarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorita consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui lautorita consolare italiana attesta la conformita all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri e prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui allarticolo 4, comma 2, del testo unico.

 

2-bis. Ove gli stati, fatti e qualita personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita straniere, in ragione della mancanza di una autorita riconosciuta o della presunta inaffidabilita dei documenti rilasciati dallautorita locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dellarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.

 

 

 

Art. 3

 

(Comunicazioni allo straniero)

 

1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorita giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

 

2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalita di cui al comma 3, o, quando la persona e irreperibile, mediante notificazione effettuata nellultimo domicilio conosciuto.

 

3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalita di impugnazione, effettuata con modalita tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se cio non e possibile per indisponibilita di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

 

4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero e altresi informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, ed e avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sara assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lavviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

 

 

 

Art. 4

 

(Comunicazioni allautorita consolare)

 

1. Linformazione prevista dal comma 7 dellarticolo 2 del testo unico contiene:

 

a) lindicazione dellautorita giudiziaria o amministrativa che effettua linformazione;

 

b) le generalita dello straniero e la sua nazionalita, nonche, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;

 

c) lindicazione delle situazioni che comportano lobbligo dellinformazione, con specificazione della data di accertamento della stessa, nonche, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;

 

d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della liberta personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.

 

2. La comunicazione e effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare piu vicina dello Stato di cui lo straniero e cittadino si trovi allestero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvedera ad interessare la rappresentanza competente.

 

3. Lobbligo di informazione allautorita diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui allarticolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorita. Per lo straniero di eta inferiore ai quattordici anni, la rinuncia e manifestata da chi esercita la potesta sul minore.

 

4. Oltre a quanto previsto dallarticolo 2, comma 7, del testo unico, linformazione allautorita consolare non e comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.

 

 

 

 

 

CAPO II

 

INGRESSO E SOGGIORNO

 

 

 

Art. 5

 

(Rilascio dei visti di ingresso)

 

1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato e di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a cio abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessita.

 

2. Il visto puo essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.

 

3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonche i requisiti e le condizioni per lottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dellinterno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dellistruzione, dell universita e della ricerca, delle attivita produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dallItalia.

 

4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicita di detti requisiti e condizioni, nonche degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nellambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dellAc-cordo di Schengen.

 

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalita complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove e diretto, il motivo e la durata del soggiorno.

 

6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonche la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:

 

a) la finalita del viaggio;

 

b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;

 

c) la disponibilita dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui allarticolo 4, comma 3, del testo unico;

 

c-bis) il nulla osta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui allarticolo 10, comma 3-bis;

 

d) le condizioni di alloggio.

 

7. (...)

 

8. Valutata la ricevibilita della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto e rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento.

 

8-bis. Contestualmente al rilascio del visto dingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dallinteressato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi allingresso ed al soggiorno in Italia, di cui allarticolo 2 del testo unico, nonche lobbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorita dopo il suo ingresso in Italia.

 

 

 

Art. 6

 

(Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito)

 

1. La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui allarticolo 29, comma 1, del testo unico va presentata allo Sportello unico per limmigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dellinteressato deve essere corredata dalla:

 

a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui allarticolo 28, comma 1, del testo unico;

 

b) la documentazione attestante la disponibilita del reddito di cui allarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;

 

c) la documentazione attestante la disponibilita di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre lattestazione dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneita igienico-sanitaria rilasciato dallAzienda unita sanitaria locale competente per territorio.

 

d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore eta e lo stato di famiglia;

 

e) documentazione attestante linvalidita totale o i gravi motivi di salute previsti dallarticolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis), del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;

 

f) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui allarticolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle locali autorita o da soggetti privati, valutata dallautorita consolare alla luce dei parametri locali.

 

2. Lautorita consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per lItalia prevedano diversamente, nonche alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.

 

3. Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b) , c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nulla osta lo straniero puo avvalersi di un procuratore speciale.

 

4. Lo Sportello unico per limmigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dallarticolo 29 del testo unico, nonche i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per limmigrazione verifica lesistenza del codice fiscale o ne richiede lattribuzione, secondo le modalita determinate con il decreto del Ministro dellinterno, di cui allarticolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per limmigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione allautorita consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con larchivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

 

5. Le autorita consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 4, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico

 

 

 

Art. 6-bis

 

(Diniego del visto dingresso)

 

1. Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, lautorita diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente lindicazione delle modalita di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso e negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui allarticolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dallinteressato. Il provvedimento di diniego e motivato, salvo quanto previsto dallarticolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento e consegnato a mani proprie dellinteressato.

 

 

 

Art. 7

 

(Ingresso nel territorio dello Stato)

 

1. Lingresso nel territorio dello Stato e comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dellAccordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.

 

2. E fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con lindicazione della data.

 

3. Nei casi di forza maggiore che impediscono lattracco o latterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi puo essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dellaeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e allufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanita marittima o aerea.

 

4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera e effettuato dallufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalita stabilite dal questore.

 

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in localita sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dellAccordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388.

 

 

 

Art. 8

 

(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso)

 

1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione e tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. E fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dellindicazione del valico di frontiera e della data.

 

2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso e consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validita.

 

3. Lo straniero il cui documento di soggiorno e scaduto da non piu di 60 giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato e tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di 60 giorni non si applica nei confronti dello straniero che si e allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

 

4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perche smarrito o sottratto, e tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso e rilasciato previa verifica dellesistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.

 

5. (...)

 

 

 

Art. 8-bis

 

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con unapposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonche nella proposta di contratto di soggiorno di cui allarticolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilita e idoneita igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

 

2. La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui allarticolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b) del testo unico, e esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalita previste dallarticolo 35, comma 1.

 

 

 

Art. 9

 

(Richiesta del permesso di soggiorno)

 

1. La richiesta del permesso di soggiorno e presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero, allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui allarticolo 6, comma 1 ed in caso dingresso per lavoro subordinato, ai sensi dellarticolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in piu esemplari, allo straniero puo essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.

 

1-bis. Le modalita di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dellinterno di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui allarticolo 5, comma 8, del testo unico.

 

1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro 8 giorni dallingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dallautorita consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2.

 

1-quater. Lo sportello unico competente richiede lannullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di 18 mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma lavvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalita determinate con il decreto del Ministro dellinterno di cui allarticolo 11, comma 2.

 

2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:

 

a) le proprie generalita complete, nonche quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista liscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;

 

b) il luogo dove linteressato dichiara di voler soggiornare;

 

c) il motivo del soggiorno.

 

3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:

 

a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalita, la data, anche solo con lindicazione dellanno, e il luogo di nascita degli interessati, nonche il visto di ingresso, quando prescritto;

 

b) la documentazione, attestante la disponibilita dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro.

 

4. Lufficio trattiene copia della documentazione esibita e puo richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, lesibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:

 

a) lesigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;

 

b) la disponibilita dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui allarticolo 4, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;

 

c) la disponibilita di altre risorse o dellalloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.

 

5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dellarticolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dallobbligo di cui allarticolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico.

 

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non e necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e allarticolo 11, comma 1, lettera c).

 

7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identita dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dellinteressato e del timbro datario dellufficio e della sigla delladdetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potra essere ritirato il permesso di soggiorno, con lavvertenza che allatto del ritiro dovra essere esibita la documentazione attestante lassolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui allarticolo 34, comma 3, del testo unico.

 

 

 

Art. 10

 

(Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari)

 

1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, lesemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dellarticolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui allarticolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.

 

1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dellingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dallufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalita e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

 

2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno puo essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonche del programma del viaggio. La disponibilita dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese dorigine puo essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.

 

3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dellufficio con data e sigla delloperatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dallapposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente allatto del controllo di frontiera.

 

3bis. Per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalle regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori puo essere presentata dal legale rappresentante dellente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati

 

4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno puo essere presentata in questura dallesercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunita in cui lo straniero e ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna allinteressato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.

 

5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dallobbligo di cui al comma 8 dellarticolo 6 del testo unico.

 

6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti lingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

 

 

 

Art. 11

 

(Rilascio del permesso di soggiorno)

 

1. Il permesso di soggiorno e rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto dingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

 

a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;

 

b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;

 

c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero gia in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.

 

c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dellAutorita giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui allarticolo 380 del codice di procedura penale, nonche per taluno dei delitti di cui allarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

 

c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato[139] ovvero acquisizione dallinteressato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono lallontanamento dello straniero dal territorio nazionale;

 

c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;

 

c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui allarticolo 31, comma 3, del testo unico;

 

c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui allarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui allarticolo 33 del testo unico.

 

1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui allarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico, e rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con lindicazione del periodo di validita per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno e immediatamente revocato se lo straniero non si presenta allufficio di frontiera esterna al termine della validita annuale e alla data prevista dal visto dingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto dingresso e concesso sulla base del nulla-osta, rilasciato ai sensi dellarticolo 38-bis.

 

2. Il permesso di soggiorno e rilasciato in conformita del Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allarticolo 17, rilasciati in formato elettronico, possono altresi contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono determinate le modalita di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dellinterno sono stabilite le modalita di consegna del permesso di soggiorno.

 

2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dellinteressato per la successiva consegna del permesso o delleventuale diniego, di cui allarticolo 12, comma 1.

 

3. La documentazione attestante lassolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui allarticolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.

 

 

 

Art. 12

 

(Rifiuto del permesso di soggiorno)

 

1. Salvo che debba disporsi il respingimento o lespulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno e rifiutato il questore avvisa linteressato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si procedera nei suoi confronti per lapplicazione dellespulsione di cui allarticolo 13 del testo unico.

 

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con lavvertenza che, in mancanza, si procedera a norma dellarticolo 13 del testo unico.

 

3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e puo disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attivita di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.

 

 

 

Art. 13

 

(Rinnovo del permesso di soggiorno)

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti allAccordo di Schengen, in conformita di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non puo essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.

 

2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dallarticolo 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilita di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico puo essere accertata dufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dallinteressato con la richiesta di rinnovo.

 

2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro nonche alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dallarticolo 5-bis, comma 1, lettera a) del testo unico.

2-bis. (...)[140]

3. La richiesta di rinnovo e presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identita del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dellufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalita di cui allarticolo 2, comma 6, del testo unico, lavvertenza che lesibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale e condizione per la continuita delliscrizione al Servizio sanitario nazionale.

 

4. Il permesso di soggiorno non puo essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla meta del periodo di validita del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessita di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

 

 

 

Art. 14

 

(Conversione del permesso di soggiorno)

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari puo essere utilizzato anche per le altre attivita consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validita dello stesso. In particolare:

 

a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente lesercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per lesercizio dellattivita lavorativa in forma autonoma, nonche lesercizio di attivita lavorativa in qualita di socio lavoratore di cooperative;

 

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lesercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validita dello stesso, previo inserimento nellelenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro e in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

 

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui allarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

 

d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia puo essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui allarticolo 11, comma 1, lettera c-quater).

 

2. Lufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno e utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.

 

3. Con il rinnovo, e rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per lattivita effettivamente svolta.

 

4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validita dello stesso, lesercizio di attivita lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

 

5. Fermi restando i requisiti previsti dallarticolo 6, comma 1, del testo unico, le quote dingresso definite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, per lanno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore eta. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

 

6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero e ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio puo essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dellarticolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico ai sensi dellarticolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui allarticolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dallarticolo 39, comma 7. La disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tale caso, la conversione e possibile, soltanto, dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

 

 

 

Art. 15

 

(Iscrizioni anagrafiche)

 

1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento.

 

2. Il comma 3 dellarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e sostituito dal seguente:

 

"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale e effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornera la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore."[141]

 

3. La lettera c) del comma 1 dellarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e sostituita dalla seguente:

 

"c) per irreperibilita accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonche, per i cittadini stranieri, per irreperibilita accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui allarticolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi[142] dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dellufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.".

 

4. Al comma 2 dellarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e aggiunto il seguente periodo:

 

" Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione e effettuata al questore.".

 

5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate dufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.

 

6. Al comma 2 dellarticolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e aggiunto il seguente periodo:

 

"Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.".

 

7. Con decreto del Ministro dellinterno, sentita lAssociazione nazionale dei comuni dItalia, lIstituto nazionale di statistica e lIstituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalita di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dellinterno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalita tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere allaggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri gia iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

 

Art. 16

 

(Richiesta della carta di soggiorno)

 

1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui allarticolo 9 del testo unico, linteressato e tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dellinterno.

 

2. Allatto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:

 

a) le proprie generalita complete;

 

b) il luogo o i luoghi in cui linteressato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;

 

c) il luogo di residenza;

 

d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidita, specificandone lammontare.

 

3. La domanda deve essere corredata da:

 

a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorita italiana da cui risultino la nazionalita, la data, anche solo con lindicazione dellanno, e il luogo di nascita, del richiedente;

 

b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;

 

c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;

 

d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto dallarticolo 9, comma 1;

 

4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e allarticolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

 

a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autorita dello Stato estero sono legalizzati dallautorita consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti e conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti per lItalia prevedano diversamente. Tale documentazione non e richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;

 

b) la disponibilita di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre lattestazione dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneita igienico-sanitaria rilasciato dallAzienda unita sanitaria locale competente per territorio;

 

c) il reddito richiesto per le finalita di cui allarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a carico.

 

5. Se la carta di soggiorno e richiesta nelle qualita di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dellUnione europea residente in Italia, di cui allarticolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalita, deve indicare quelle dellaltro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui allarticolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno e richiesta da chi esercita la potesta sul minore.

 

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dellUnione europea residente in Italia.

 

7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identita dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potra essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.

 

 

 

Art. 17

 

(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno)

 

1. La carta di soggiorno e rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.

 

2. La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e effettuato a richiesta dellinteressato, corredata di nuove fotografie.

 

 

 

 

 

CAPO III

 

ESPULSIONE E TRATTENIMENTO

 

 

 

Art. 18

 

(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)

 

1. La sottoscrizione del ricorso di cui allarticolo 13, comma 8, del testo unico, presentato dallo straniero ad una autorita diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono allinoltro allufficio del giudice di pace del luogo in cui siede lautorita che ha disposto lespulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.

 

2. Lautorita che ha adottato il provvedimento impugnato puo far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.

 

 

 

Art. 19

 

(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)

 

1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dellespulsione, attestata dal timbro duscita di cui allarticolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante lassenza dello straniero dal territorio dello Stato.

 

1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante lassenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata lidentita del richiedente, allinoltro al Ministero dellinterno.

 

 

 

Art. 19-bis

 

(Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi)

 

1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui allarticolo 13, comma 13, del testo unico, e presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede allinoltro della stessa al Ministero dellinterno, previa verifica dellidentita e autentica della firma del richiedente nonche acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.

 

2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare allinteressato il provvedimento del Ministero dellinterno.

 

 

 

Art. 20

 

(Trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione)

 

1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di identificazione ed espulsione piu vicino, in relazione alla disponibilita dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, e comunicato all'interessato con le modalita di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.

 

2. Con la medesima comunicazione lo straniero e informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero e dato altresi avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sara assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

 

3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sara ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.

 

4. Il trattenimento non puo essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per lesecuzione del respingimento o dellespulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non e convalidato.

 

5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non puo essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.

 

5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altresi dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione alludienza di convalida prevista dallarticolo 13, comma 5-bis del testo unico.

 

 

 

Art. 21

 

(Modalita del trattenimento)

 

1. Le modalita del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la liberta di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la liberta di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.

 

2. Nellambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e lassistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la liberta del culto, nei limiti previsti dalla Costituzione.

 

3. Allo scopo di assicurare la liberta di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalita per lutilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonche i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.

 

4. Il trattenimento dello straniero puo avvenire unicamente presso i centri di identificazione ed espulsione individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso e ricoverato per urgenti necessita di soccorso sanitario.

 

5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nellufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede allaccompagnamento a mezzo della forza pubblica.

 

6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, puo autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone laccompagnamento.

 

7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e allautorita di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarieta sociale, ammessi a svolgervi attivita di assistenza a norma dellarticolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui e istituito il centro.

 

8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza allinterno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire lincolumita delle persone, nonche quelle occorrenti per disciplinare le modalita di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalita di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dellinterno per assicurare la rispondenza delle modalita di trattenimento alle finalita di cui allarticolo 14, comma 2, del testo unico.

 

9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e lordine pubblico nel centro, comprese quelle per lidentificazione delle persone e di sicurezza allingresso del centro, nonche quelle per impedire lindebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.

 

 

 

Art. 22

 

(Funzionamento dei centri di identificazione ed espulsione)

 

1. Il prefetto della provincia in cui e istituito il centro di identificazione ed espulsione provvede allattivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attivita, a norma dellarticolo 21, comma 8, in conformita alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero dellinterno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con lente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dellattivita di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarieta sociale.

 

2. Per le finalita di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, lallestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione e la gestione di attivita per la assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quantaltro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno.

 

3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sullamministrazione e gestione del centro.

 

4. Nellambito del centro sono resi disponibili uno o piu locali idonei per lespletamento delle attivita delle autorita consolari. Le autorita di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione allautorita consolare al fine di accelerare lespletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dellinterno.

 

Art. 23

 

(Attivita di prima assistenza e soccorso)

 

1. Le attivita di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui allarticolo 22, per il tempo strettamente necessario allavvio dello stesso ai predetti centri o alladozione dei provvedimenti occorrenti per lerogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.

 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalita e con limputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.

 

 

 

 

 

CAPO IV

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 

 

 

Art. 24

 

(Servizi di accoglienza alla frontiera)

 

1. I servizi di accoglienza previsti dallarticolo 11, comma 6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quale e stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nellambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui allarticolo 3 del testo unico e dalla legge di bilancio.

 

2. Le modalita per lespletamento dei servizi di assistenza, anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarieta sociale, e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dellinterno, dintesa con il Ministro per la solidarieta sociale.

 

3. Nei casi di urgente necessita, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, e immediatamente interessato lente locale per leventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dellarticolo 40 del testo unico.

 

 

 

Art. 25

 

(Programmi di assistenza ed integrazione sociale)

 

1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui allarticolo 18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunita, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dallente locale, nella misura del trenta per cento, a valere sulle risorse relative allassistenza. Il contributo dello Stato e disposto dal Ministro per le pari opportunita previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilita indicanti i tempi, le modalita e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonche le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.

 

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunita, e istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunita, per la solidarieta sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione puo avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunita, dintesa con gli altri Ministri interessati.

 

3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:

 

a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nellapposita sezione del registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera c);

 

b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui allarticolo 26;

 

c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalita stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunita, di concerto con i Ministri per la solidarieta sociale, dellinterno e di grazia e giustizia;

 

d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera c).

 

 

 

Art. 26

 

(Convenzioni con soggetti privati)

 

1. I soggetti privati che intendono svolgere attivita di assistenza ed integrazione sociale per le finalita di cui allarticolo 18 del testo unico debbono essere iscritti nellapposita sezione del registro di cui allarticolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.

 

2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o piu soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:

 

a) liscrizione nella apposita sezione del registro di cui allarticolo 42, comma 2, del testo unico;

 

b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalita stabiliti con il decreto di cui allarticolo 25, comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dallente locale;

 

c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.

 

3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano piu adeguato agli obiettivi fissati.

 

4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:

 

a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;

 

b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dellarticolo 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettivita dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;

 

c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;

 

d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonche di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;

 

e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma.

 

 

 

Art. 27

 

(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)

 

1. Quando ricorrono le circostanze di cui allarticolo 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e effettuata:

 

a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati con lente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;

 

b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.

 

2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attivita di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti:

 

a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravita ed attualita del pericolo;

 

b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui allarticolo 25;

 

c) ladesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalita dello stesso;

 

d) laccettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.

 

3. Quando la proposta e effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravita ed attualita del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.

 

3-bis. Il permesso di soggiorno di cui allarticolo 18, comma 5, del testo unico, puo essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalita stabilite per tale tipo di permesso. Le quote dingresso definite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, per lanno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.

 

3-ter. Il permesso di soggiorno di cui allarticolo 18 del testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura per motivi umanitari ed e rilasciato con modalita che assicurano leventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e lagevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici.

 

 

 

Art. 28

 

(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati lespulsione o il respingimento)

 

1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

 

a) per minore eta, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore eta e rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed e valido per tutto il periodo necessario per lespletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, e immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;

 

a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui allarticolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;

 

b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui allarticolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico;

 

c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui allarticolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico;

 

d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi lallontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui allarticolo 19, comma 1, del testo unico.

 



 

CAPO V

 

DISCIPLINA DEL LAVORO

 

 

 

Art. 29

 

(Definizione delle quote dingresso per motivi di lavoro)

 

1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alla indicazioni delle regioni ai sensi dellarticolo 21, comma 4ter del testo unico, indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui allarticolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

 

2. Per le finalita di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.

 

3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti).

 

 

 

Art.30

 

(Sportello unico per limmigrazione)

 

1. Lo Sportello unico per limmigrazione, di cui allarticolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, e composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che puo individuare anche piu unita operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dellinterno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dellarticolo 22, comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per lorganizzazione e lesercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dallarticolo 40 del presente regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta.

 

2. Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui allarticolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonche di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.

 

 

 

Art. 30-bis

 

(Richiesta assunzione lavoratori stranieri)

 

1. Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale limpresa o quello della provincia ove avra luogo la prestazione lavorativa, con losservanza delle modalita previste dallarticolo 22, comma 2, del testo unico.

 

2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano lacquisizione dei dati su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:

 

a) complete generalita del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellimpresa, la ragione sociale, la sede e lindicazione del luogo di lavoro;

 

b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalita del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza allestero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;

 

c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;

 

d) limpegno di cui allarticolo 8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;

 

e) limpegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

 

3. Alla domanda devono essere allegati:

 

a) autocertificazione delliscrizione dellimpresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attivita per le quali tale iscrizione e richiesta;

 

b) autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacita occupazionale e reddituale del datore di lavoro;

 

c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per lassegno sociale, ai sensi dellarticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dellalloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo gia conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.

 

5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se e interessato alla trasmissione del nulla osta, di cui allarticolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.

 

6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 e presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui allarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

 

7. Lo Sportello unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro e quello del luogo in cui verra svolta lattivita lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nulla-osta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dellimpresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.

 

8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dallarticolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarita, della completezza e dellidoneita della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonche acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dellosservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruita del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacita economica e alle esigenze dellimpresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruita in rapporto alla capacita economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano lautosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

 

9. Nei casi di irregolarita sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed allintegrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nulla-osta al lavoro subordinato e per il rilascio dellautorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dellavvenuta regolarizzazione della documentazione.

 

 

 

Art. 30-ter

 

(Modulistica)

 

1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

 

 

Art.30-quater

 

(Archivio informatizzato dello sportello unico)

 

1. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in materia di immigrazione, di cui allarticolo 30, comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per limpiego, i Centri per limpiego, lautorita consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio dellAmministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

2. Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.

 

3. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nellarchivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero dellinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.

 

4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti allarchivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dellarchivio rispetto a quelle contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nei relativi regolamenti dattuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero dellinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.

 

5. Lindividuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalita tecniche e procedurali per la consultazione dellarchivio di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica dei dati e dei documenti allarchivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro dellinterno di cui allarticolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in modo che, secondo le concrete possibilita tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali.

 

6. La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli organi emittenti.

 

 

 

Art. 30-quinquies

Art. 30-quinquies

(Verifica delle disponibilita di offerta di lavoro presso i centri per limpiego)

(Verifica delle disponibilita di offerta di lavoro presso i centri per limpiego)[143]

1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico per limmigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per limpiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui allarticolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico.

 

2. Il Centro per limpiego, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilita pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.

 

3. Qualora il centro per limpiego, entro il termine di cui al comma 2, comunichi allo sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilita di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle predette offerte, allo sportello unico e, per conoscenza, al centro per limpiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.

 

 

 

Art.30-sexies

 

(Rinuncia allassunzione)

 

1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui allarticolo 30-quinquies, comma 2, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilita allimpiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per limpiego se intende revocare la richiesta di nulla-osta relativa al lavoratore straniero.

 

 

 

Art. 31

 

(Nulla-osta dello Sportello unico e visto dingresso)

 

1. In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per limpiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nulla-osta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per limpiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi allingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.

 

2. Il questore esprime parere contrario al rilascio del nulla-osta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della societa, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

 

3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico.

 

4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nellipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta, la cui validita e di sei mesi dalla data del rilascio stesso.

 

5. Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore, verifica lesistenza del codice fiscale o ne richiede lattribuzione, secondo le modalita determinate con il decreto del Ministro dellinterno di cui allarticolo 11, comma 2.

 

6. Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dellarticolo 30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui allarticolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi compreso il codice fiscale, nonche il relativo nulla-osta agli uffici consolari. Nellipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con larchivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

 

7. Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dellavvenuto rilascio del nulla-osta, al fine di consentirgli di richiedere il visto dingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validita del nulla-osta.

 

8. La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei presupposti di cui allarticolo 5, il visto dingresso, comprensivo del codice fiscale, entro trenta giorni dalla data di richiesta del visto da parte dellinteressato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dellinterno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allINPS ed allINAIL. Lo straniero viene informato dellobbligo di presentazione allo Sportello unico, entro otto giorni dallingresso in Italia, ai sensi dellarticolo 35 .

 

 

 

Art. 32

 

(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia)

 

1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui allarticolo 21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nellordine di presentazione delle domande di iscrizione.

 

2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui allarticolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:

 

a) Paese dorigine;

 

b) numero progressivo di presentazione della domanda;

 

c) complete generalita;

 

d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;

 

e) capacita professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;

 

f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;

 

g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese dorigine o in altri Paesi;

 

h) leventuale diritto di priorita per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dallarticolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dallItalia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.

 

3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusione mediante linserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza.

 

4. Linteressato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facolta di chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.

 

Art.32-bis

 

(Liste dei lavoratori di origine italiana)

 

1. Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare e istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui allarticolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato secondo le modalita previste dallarticolo 32, commi 1 e 2. La scheda, di cui allarticolo 32, comma 2, contiene, per tali lavoratori, lindicazione del grado di ascendenza.

 

2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto previsto dallarticolo 32, comma 4.

 

3. Ai fini dellinserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui allarticolo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi.

 

 

 

Art. 33

 

(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste)

 

1. I dati di cui allarticolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalita previste dallarticolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

2. Le richieste di nulla-osta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalita di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31.

 

2-bis. Nellipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nellarticolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui allarticolo 21, comma 5, del testo unico.

 

3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nellordine di priorita di iscrizione nella lista, a parita di requisiti professionali.

 

 

 

Art. 34

 

(Titoli di prelazione)

 

1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellistruzione, delluniversita e della ricerca, dintesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalita di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dellarticolo 23, comma 1, del testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede allistruttoria e, congiuntamente con il Ministero dellistruzione, delluniversita e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e alleventuale approvazione, dando precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dellarticolo 21, comma 4 ter, del testo unico.

 

2. I lavoratori in possesso dellattestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nellambito dei predetti programmi sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

3. Le liste di cui al comma 2, distinte per paesi di origine, constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalita, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonche lindicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.

 

4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nulla-osta al lavoro ai sensi dellarticolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di nulla-osta di cui all articolo 22, comma 2, del testo unico. Il nulla-osta al lavoro per tali lavoratori e rilasciato senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dallarticolo 22, comma 4, del testo unico.

 

5. I lavoratori inseriti nellelenco hanno un diritto di priorita, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo lordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui all articolo 22, comma 3, del testo unico.

 

6. Nel caso di richieste numeriche di nulla-osta per lavoro stagionale, tale diritto di priorita opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dallarticolo 24, comma 4, del testo unico.

 

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, e riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nellelenco che abbiano partecipato allattivita formativa nei paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi dellarticolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino residui nellutilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilita della quota di lavoro subordinato.

 

7-bis. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedera alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma 1.

 

8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri puo prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dellarticolo 23 del testo unico.

 

9. Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, e riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, una quota stabilita a livello nazionale.

 

 

 

Art. 35

 

(Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

1. Entro 8 giorni dallingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dallautorita consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare leffettiva disponibilita dellalloggio, della richiesta di certificazione didoneita alloggiativa nonche della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui allarticolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.

 

2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto e trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per limpiego, allautorita consolare competente, nonche al datore di lavoro.

 

3. Lo Sportello unico competente richiede lannullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma lavvenuta consegna, secondo le modalita determinate con il decreto del Ministro dellinterno di cui allarticolo 11, comma 2, con la contestuale indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero.

 

4. (...)

 

5. (...)

 

6. (...)

 

 

 

Art. 36

 

(Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro)

 

1. Allatto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dellarticolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 11, comma 2-bis..

 

2. Lo Sportello provvede, altresi, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dallarticolo 5, comma 2-bis, del testo unico.

 

3. (...)

 

4. (...)

 

 

 

Art. 36-bis

Art. 36-bis[144]

(Variazioni del rapporto di lavoro)

(...)

1. Per linstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dallarticolo 37, deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui allarticolo 13.

(...)

2. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro cinque giorni dallevento, la data dinizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dellarticolo 37, nonche il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.

(...)

 

 

Art. 37

 

(Iscrizione nelle liste o nellelenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido)

 

1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per limpiego competenti entro cinque giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per limpiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale, alliscrizione dello straniero nelle liste di mobilita, anche ai fini della corresponsione della indennita di mobilita ove spettante, nei limiti del periodo di residua validita del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo alliscrizione nelle liste di mobilita si applica la disposizione del comma 2.

 

2. Quando il licenziamento e disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne da comunicazione entro cinque giorni allo Sportello unico e al Centro per limpiego competenti . Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui allarticolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per limpiego e rendere la dichiarazione, di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti lattivita lavorativa precedentemente svolta, nonche limmediata disponibilita allo svolgimento di attivita lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.

 

3. Il Centro per limpiego provvede allinserimento del lavoratore nellelenco anagrafico, di cui allarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede allaggiornamento della posizione del lavoratore qualora gia inserito. Il lavoratore mantiene linserimento in tale elenco per il periodo di residua validita del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.

 

4.  Il Centro per limpiego notifica, anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dellinserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dellimmediata disponibilita del lavoratore nellelenco anagrafico di cui al comma 2, specificando, altresi, le generalita del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.

 

5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dellinteressato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nellelenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso e subordinato allaccertamento, anche per via telematica, dellinserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nellelenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dellarticolo 36-bis.

 

6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.

 

7. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, liscrizione nelle liste di cui allarticolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, equivale alliscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2.

 

 

 

Art. 38

 

(Accesso al lavoro stagionale)

 

1. Il nulla-osta al lavoro stagionale, anche con riferimento allaccorpamento di gruppi di lavori di piu breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validita da venti giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nullaosta e rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalita definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al questore, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico.

 

1-bis. In caso di richiesta numerica, redatta secondo le modalita di cui allarticolo 30-bis, lo Sportello unico procede allimmediata comunicazione della stessa, anche per via telematica, al Centro per limpiego competente che, nel termine di cinque giorni, verifica leventuale disponibilita di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire limpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti della meta.

 

1-ter. In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per limpiego o di espressa conferma della richiesta di nulla-osta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per limpiego, lo Sportello unico da ulteriore corso alla procedura.

 

2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato lanno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nellambito delle medesime richieste cumulative, nonche nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.

 

3. Per le attivita stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.

 

4. La autorizzazione al lavoro stagionale a piu datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui allarticolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed e rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purche nellambito del periodo massimo previsto.

 

5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate.

 

6. (...)

 

7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato lanno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dellarticolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno e rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo.

 

 

 

Art. 38- bis

 

(Permesso pluriennale per lavoro stagionale)

 

1. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui allarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico, puo richiedere il rilascio del nulla-osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nulla-osta secondo le modalita di cui allarticolo 38.

 

2. Il nulla-osta triennale e rilasciato con lindicazione del periodo di validita, secondo quanto previsto dallarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico.

 

3. Sulla base del nulla-osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualita successive alla prima sono concessi dallautorita consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresi, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dellarticolo 35. La richiesta di assunzione, per le annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

 

4. Il rilascio dei nulla-osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I nulla-osta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di rilascio.

 

 

 

Art. 39

 

(Disposizioni relative al lavoro autonomo)

 

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attivita per le quali e richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo e tenuto a richiedere alla competente autorita amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivita che richiedono l'accertamento di specifiche idoneita professionali o tecniche, il Ministero delle attivita produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacita professionali rilasciati da Stati esteri.

 

2. La dichiarazione e rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, leffettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.

 

3. Anche per le attivita che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero e tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attivita lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilita delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attivita'. Tali parametri si fondano sulla disponibilita in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari allassegno sociale.

 

4. La dichiarazione di cui al comma 2 e lattestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori dopera presso societa, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

 

5. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonche l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso.

 

6. Il nulla-osta provvisorio e posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla-osta e rilasciata all'interessato o al suo procuratore.

 

7. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla-osta di cui ai commi 2, 3 e 5 di data non anteriore a tre mesi sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro trenta giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne da comunicazione al Ministero dell interno, allINPS e allINAIL e consegna allo straniero la certificazione dellesistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

8. La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno.

 

9. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero gia presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, puo richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dellinteressato, previa verifica della disponibilita delle quote dingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dellarticolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui allarticolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere allinteressato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all articolo 11, comma 2-bis.

 

 

 

Art. 40

 

(Casi particolari di ingresso per lavoro)

 

1. Il nulla-osta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, e rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dallarticolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalita previste dallarticolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nulla-osta al lavoro e rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.

 

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nulla-osta al lavoro non puo essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non puo superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21, il nulla-osta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validita del nulla osta deve essere espressamente indicata nel provvedimento.

 

3. Salvo quanto previsto dai commi 9 lettera a), 12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il nulla osta al lavoro e rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nulla-osta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni dellarticolo 31, commi 1 limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.

 

4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i piu elevati limiti temporali previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nulla-osta al lavoro o, se questo non e richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessita.

 

5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico, il nulla-osta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato allazienda distaccataria, qualificano lattivita come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nellambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di durata legata alleffettiva esigenza dellazienda, definita e predeterminata nel tempo, non puo superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo e possibile lassunzione a tempo determinato o indeterminato presso lazienda distaccataria.

 

6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, il nulla-osta al lavoro e subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell'Universita o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attivita.

 

7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualita di lavoratore subordinato, nonche del titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dellorgano straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.

 

8. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nulla-osta non puo essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.

 

9. La lettera f) del comma 1 dellarticolo 27 del testo unico si riferisce agli stranieri che, per finalita formativa, debbono svolgere, in unita produttive del nostro Paese:

 

a) attivita nellambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale, ovvero

 

b) attivita di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dallorganizzazione dalla quale dipendono.

 

10. Per le attivita di cui alla lettera a) del comma 9 non e richiesto il nulla osta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma 6 dellarticolo 44-bis. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme attuative dellarticolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione.

 

 
Per le attivita di cui al comma 9, lettera b), il nulla osta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello Unico, su richiesta dellorganizzazione presso la quale si svolgera lattivita lavorativa a finalita formativa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto formativo, contenente anche indicazione della durata delladdestramento, approvato dalla regione.

 

11. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, il nulla osta al lavoro puo essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e puo riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite allesecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dellopera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. Limpresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonche il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dallordinamento italiano.

 

12. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, dipendenti da societa straniere appaltatrici dellarmatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non e necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.

 

13. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico, e previsto l'impiego in Italia di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede allestero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nulla-osta al lavoro da richiedersi a cura dellappaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu rappresentative nel settore interessato. Limpresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonche il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

 

14. Per i lavoratori dello spettacolo di cui allarticolo 27, comma 1, lettere l), m), n), e o), del testo unico, il nulla-osta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, e rilasciato dalla Direzione generale per limpiego – Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma e dallUfficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), puo essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nulla-osta e comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale limpresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

 

15. I visti dingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a novanta giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attivita per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto e stato rilasciato

 

16. Per gli sportivi stranieri di cui allart. 27, comma 1, lettera p), e comma 5 bis, del testo unico, il nulla osta al lavoro e sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della societa destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91. La dichiarazione nominativa di assenso e richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa dassenso e comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la societa destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra societa sportive nellambito della medesima Federazione.

 

17. Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine dellapplicazione dellarticolo 27, comma 5-bis, del testo unico, le aliquote dingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari puo essere tesserato dal CONI, nellambito delle quote fissate dallarticolo 27, comma 5-bis, del testo unico.

 

18 Nellipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dallautorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dellarticolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dellistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva nazionale di appartenenza della societa destinataria della prestazione sportiva.

 

19. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q), del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il nulla-osta al lavoro non e richiesto.

 

20. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, il nulla-osta al lavoro e rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilita di giovani, il nulla-osta al lavoro non puo avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nulla-osta al lavoro puo essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non piu di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

 

21. Le disposizioni di cui allarticolo 27, comma 1, lettera r-bis), del testo unico riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate allassunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura Le societa di lavoro interinale possono richiedere il nulla-osta per lassunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nulla osta, qualora gestiscano direttamente lintera struttura sanitaria, o un reparto o un servizio della medesima.

 

22. Gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettere a), b), c), e d), del testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di contratto dopera professionale e, preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, e necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.

 

23. Il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui allarticolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellobbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nulla-osta non puo essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui e stato rilasciato loriginario nulla-osta. Si applicano nei loro confronti larticolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.

 

 

 

Art. 41

 

(Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari)

 

1. Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un attivita di lavoro autonomo, e i Centri per limpiego che ricevono dallo straniero la dichiarazione di disponibilita alla ricerca di unattivita lavorativa, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno e utilizzato, a norma dell'articolo 14, per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio e effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico, e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico.

 

 

 

 

 

CAPO VI

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

 

 

Art. 42

 

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

 

1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui allarticolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le condizioni ivi previste e tenuto a richiedere liscrizione al Servizio sanitario nazionale ed e iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unita sanitaria locale, dora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parita di condizioni con il cittadino italiano. Liscrizione e altresi dovuta, a parita di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parita sono assicurate anche lassistenza riabilitativa e protesica.

 

2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. Liscrizione alla U.S.L. e valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.

 

3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione e effettuata, per tutta la durata dell'attivita lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

 

4. L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Liscrizione cessa altresi per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che linteressato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. Liscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.

 

5. Liscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui allarticolo 34, comma 1, del testo unico, non e dovuta per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per lattivita ivi svolta, limposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando lobbligo, per se e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui allarticolo 34, comma 3, del testo unico. Liscrizione non e dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

 

6. Fuori dai casi di cui allarticolo 34, comma 1, del testo unico, in alternativa allassicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternita prevista dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, puo chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.

 

 

 

Art. 43

 

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

 

1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dallarticolo 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unita sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.

 

2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative allingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dallarticolo 35, comma 3, del testo unico.

 

3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dallarticolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo e composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parita di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.

 

4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui allarticolo 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza puo essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.

 

5. La comunicazione al Ministero dellinterno per le finalita di cui al comma 4, e effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con lindicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.

 

6. Salvo quanto previsto in attuazione dellarticolo 20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.

 

7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano lassistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocita, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, lU.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanita in attuazione dei predetti accordi.

 

8. Le regioni individuano le modalita piu opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dallarticolo 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nellambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

 

 

 

Art. 44

 

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

 

1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui allarticolo 5, comma 3, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:

 

a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata delleventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;

 

b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovra corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovra essere versato alla struttura prescelta;

 

c) documentazione comprovante la disponibilita in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;

 

d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata allestero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

 

2. Con lautorizzazione di cui allarticolo 36, comma 2, del testo unico sono stabilite le modalita per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nellambito dei programmi di cui allarticolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.


 

CAPO VII

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

 

DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI

 

 

 

Art.44-bis

 

(Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca)

 

1. E consentito lingresso nel territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari, con le modalita definite dallarticolo 39 del testo unico e dallarticolo 46.

 

2. E ugualmente consentito lingresso in territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui allarticolo 5, comma 3, in favore dei cittadini stranieri:

 

a) maggiori di eta, che intendano seguire corsi superiori di studio o distruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilita economiche di cui allarticolo 5, comma 6, nonche la validita delliscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;

 

b) minori di eta, comunque maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti allestero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nellambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, delluniversita e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attivita culturali. Al di fuori di tali fattispecie, lingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici, e consentito in presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonche accertata lesistenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.

 

3. E consentito lingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le modalita stabilite dal decreto di cui allarticolo 5, comma 3.

 

4. E consentito lingresso in Italia per attivita scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al comma 3 e per motivi di preminente interesse della Repubblica italiana, intendano svolgere in territorio nazionale attivita di alta cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previste dallarticolo 27, comma 1, lettera c), del testo unico. Analogo visto e accordato al coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalita stabilite dal decreto di cui allarticolo 5, comma 3.

 

5. Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dellarticolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, puo essere autorizzato allingresso nel territorio nazionale, nellambito del contingente annuale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 6. La presente disposizione si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi di cui allarticolo 40, comma 9, lettera a).

 

 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellinterno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dellemanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualita successive, si applicano le stesse modalita ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non puo eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dellanno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, puo provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellinterno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dellemanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualita successive, si applicano le stesse modalita ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non puo eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dellanno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, puo provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.[145]

 

 

Art. 45

 

(Iscrizione scolastica)

 

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarita della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa puo essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

 

2. Liscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identita dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'eta anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi liscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

 

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che puo determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'eta anagrafica;

 

b) dell'accertamento di competenze, abilita e livelli di preparazione dellalunno;

 

c) del corso di studi eventualmente seguito dallalunno nel Paese di provenienza;

 

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dallalunno.

 

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione e effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

 

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana puo essere realizzata altresi mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attivita aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

 

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalita per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

 

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere piu diffuse a livello internazionale.

 

7. Per le finalita di cui allarticolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono allistituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in eta adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dallordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalita previste dalle disposizioni in vigore.

 

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realta nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunita degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunita locale.

 

 

 

Art. 46

 

(Accesso degli stranieri alle universita)

 

1. In armonia con gli orientamenti comunitari sullaccesso di studenti stranieri allistruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonche di accordi fra universita italiane e universita dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per lintera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato lammissione e, comunque, subordinata alla verifica delle capacita ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.

 

2. Sulla base dei dati forniti dalle universita al Ministero dell'universita e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, e emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza e valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalita di cui allarticolo 34[146], le borse di studio, i prestiti donore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.

 

3. Le universita italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonche gli stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi e rilasciato un attestato di frequenza.

 

4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno puo essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per piu di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno puo essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

 

5. Gli studenti stranieri accedono, a parita di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalita degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformita alle disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altresi, conto del rispetto dei tempi previsti dallordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri e valutata secondo le modalita e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorita del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorita diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione e resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficolta a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.

 

6. Per le finalita di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validita locale, ai fini dellaccesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro delluniversita e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nellordinamento scolastico italiano.

 

 

 

Art. 47

 

(Abilitazione allesercizio della professione)

 

1. Specifici visti dingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessita, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una universita italiana, per lespletamento degli esami di abilitazione allesercizio professionale.

 

2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente alladempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente liscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dellarticolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Laver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni e titolo di priorita rispetto ad altri cittadini stranieri.

 

 

 

Art. 48

 

(Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allestero)

 

1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso allistruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, e attribuita alle universita e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformita ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

 

2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorita accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine e sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.

 

3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se e decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente puo presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per questultimo, puo presentare istanza al Ministero delluniversita e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, puo invitare luniversita a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione allinteressato. Luniversita si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dellinvito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia delluniversita, e ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

 

4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalita diverse da quelle previste al comma 1, e operato in attuazione dellarticolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

 

 

 

Art. 49

 

(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni)

 

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

 

1-bis. Il riconoscimento del titolo puo essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le Amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. Lingresso in Italia per lavoro sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie e, comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.

 

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.[147]

 

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui e presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e allarticolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, puo stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalita di svolgimento della predetta misura compensativa, nonche i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si puo avvalere delle regioni e delle province autonome.

 

3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova allestero, viene rilasciato un visto dingresso per studio, per il periodo necessario allespletamento della suddetta misura compensativa.

 

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.

 

 

 

Art. 50

 

(Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie)

 

1. Presso il Ministero della sanita sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

 

2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

3. Il Ministro della sanita pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonche gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

 

4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalita stabilite dal Ministero della sanita. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanita, con oneri a carico degli interessati.

 

5. (...)

 

6. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti)

 

7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dellarticolo 49, il Ministero della sanita provvede altresi, ai fini dellammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita sanitarie nellambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti allesercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente allUnione europea.

 

8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonche l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo allesercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.

 

8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia qualora linteressato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.

 

 

 

Art. 51

 

(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti)

 

 

 

 

 

CAPO VIII

 

DISPOSIZIONI SULLINTEGRAZIONE SOCIALE

 

 

 

Art. 52

 

(Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita a favore degli immigrati)

 

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attivita a favore degli stranieri immigrati previste dal testo unico. Il registro e diviso in due sezioni:

 

a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attivita per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico;

 

b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.

 

()

 

3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o piu componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per lapplicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita dellinteressato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

 

 

 

Art. 53

 

(Condizioni per liscrizione nel Registro)

 

1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attivita per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:

 

a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarieta desumibili dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dellordinamento interno, l'elettivita delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilita sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

 

b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonche le modalita di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;

 

c) sede legale in Italia e possibilita di operativita in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;

 

d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche; della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.

 

2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del rappresentante legale, con una domanda corredata da:

 

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;

 

b) dettagliata relazione sull'attivita svolta negli ultimi due anni;

 

c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attivita;

 

d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;

 

e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attivita nel settore dell'integrazione degli stranieri;

 

f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente lassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dellente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dellarticolo 52.

 

3. ()

 

4. ()

 

5. Nell'ambito del registro di cui all'articolo. 52, comma 1, lettera b), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano gia svolto attivita di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.

 

6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:

 

a) la disponibilita, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuita, ancorche volontarie;

 

b) la disponibilita, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettivita;

 

c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;

 

d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalita, metodologia di intervento, misure specifica di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede le modalita di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attivita di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;

 

e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;

 

f) lassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dellente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dellarticolo 52.

 

7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attivita di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purche stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti gia iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.

 

 

 

Art. 54

 

(Iscrizione nel Registro)

 

1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all'articolo 52, e disposta dal Ministro per la solidarieta sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui allarticolo 25, comma 2, limitatamente alliscrizione alla sezione di cui allarticolo 52, comma 1, lettera b).

 

2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione e comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione e da ritenersi avvenuta.

 

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attivita svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovra essere invece comunicato tempestivamente.

 

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, puo effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalita dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.

 

5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro e comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.

 

 

 

Art. 55

 

(Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie)

 

1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico.

 

2. Il Presidente della Consulta puo invitare a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico.

 

3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.

 

4. La Consulta e convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo.

 

5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico; in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello, economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone difficolta e disomogeneita a livello territoriale; elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali.

 

6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, puo essere nominato il Vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalita di raccordo e di collaborazione con l'attivita dell'organismo di cui all'articolo 56.

 

 

 

Art. 56

 

(Organismo nazionale di coordinamento)

 

1. LOrganismo nazionale di coordinamento di cui allarticolo 42, comma 3, del testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per limmigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per limmigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica,

 

2. La composizione dellOrganismo nazionale di cui al comma 1 e stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (C.N.E.L.), dintesa con il Ministro per la solidarieta sociale.

 

3. LOrganismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.

 

 

 

Art. 57

 

(Istituzione dei Consigli territoriali per limmigrazione)

 

1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. E' responsabilita del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono cosi composti:

 

a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;

 

b) dal Presidente della provincia;

 

c) da un rappresentante della regione;

 

d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonche dal sindaco, o da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;

 

e) dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;

 

f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

 

g) da almeno due rappresentanti delle associazioni piu rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio;

 

h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati.

 

2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonche degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.

 

3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione delle rispettive attivita, in collegamento con le Consulte regionali di cui allarticolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonche di promozione dei relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico.

 

4. Nelladozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalita, presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

 

 

 

Art. 58

 

(Fondo nazionale per le politiche migratorie)

 

1. Il Ministro per la solidarieta sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dallarticolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dallarticolo 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:

 

a) una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo e destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonche dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dallafflusso di immigrati;

 

b) una quota pari al 20% dei finanziamenti e destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico.

 

2. (...)

 

3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati.

 

4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altresi essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.

 

5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:

 

a) della presenza degli immigrati sul territorio;

 

b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra immigrati e popolazione locale;

 

c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socio-economica delle aree di riferimento.

 

6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dellinterno trasmette allISTAT, secondo modalita concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.

 

7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altresi conto delle priorita di intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico.

 

8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati allo svolgimento di attivita volte a:

 

a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parita con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;

 

b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, allabitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;

 

c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;

 

d) tutelare l'identita culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;

 

e) consentire un positivo reinserimento nel Paese dorigine.

 

9. Il Ministro per la solidarieta sociale predispone, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche socialiai sensi dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5, e dell'articolo 60, comma 4.

 

 

 

Art. 59

 

(Attivita delle regioni e delle province autonome)

 

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidarieta sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi e condizione essenziale per la erogazione del finanziamento annuale.

 

2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidarieta sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.

 

3. I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalita e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.

 

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera a).

 

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarieta sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.

 

6. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidarieta sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.

 

7. Lobbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello delliscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico delle regioni dallarticolo 58, comma 4, operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

 

Art. 60

 

(Attivita delle Amministrazioni statali)

 

1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo le priorita indicate dal documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico.

 

2. Il Ministro per la solidarieta sociale promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo.

 

3. Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).

 

4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarieta sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.

 

 

 

Art. 61

 

(Disposizione transitoria)

 

1. La condizione delliscrizione al registro di cui allarticolo 52, comma 1, e richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

 

Art. 61-bis

 

(Sistemi informativi)

 

1. Per lattuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, per la razionalizzazione e linterconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonche dei sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente regolamento. Le modalita tecniche e procedurali per laccesso e la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel regolamento di attuazione, di cui allarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

 

2. Per le procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i collegamenti informativi con le altre amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono anche dellarchivio informatizzato dei permessi di soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui allarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

 

3. I criteri e le modalita di funzionamento dellarchivio di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dellinterno.

 

 

 


 

DPR 179/2011 *

Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

 

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

 

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita' per la sottoscrizione da parte dello straniero dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato testo unico, nonche' i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione; disciplina, altresi', i contenuti, l'articolazione per crediti e i casi di sospensione dell'accordo, le modalita' e gli esiti delle verifiche a cui esso e' soggetto e l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.

2. Il regolamento si applica allo straniero di eta' superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale dopo la sua entrata in vigore e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico, di durata non inferiore a un anno.

 

 

Art. 2

Sottoscrizione, contenuto e durata dell'accordo di integrazione

 

1. Lo straniero di cui all'articolo 1, comma 2, che presenta istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, di seguito denominato: sportello unico, o alla questura competente, contestualmente alla presentazione della medesima istanza, stipula con lo Stato un accordo di integrazione, di seguito denominato accordo, articolato per crediti. L'accordo e' redatto, secondo il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in duplice originale, di cui uno e' consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o se cio' non e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Per lo Stato, l'accordo e' stipulato dal prefetto o da un suo delegato.

2. L'accordo, qualora abbia come parte un minore di eta' compresa tra i sedici e i diciotto anni, e' sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potesta' genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.

3. All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, secondo quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'allegato B.

4. Con l'accordo, lo straniero si impegna a:

a) acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa;

b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;

c) acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanita', della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;

d) garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

5. Lo straniero dichiara, altresi', di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2007, e si impegna a rispettarne i principi.

6. Con l'accordo, lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali, che anche in collaborazione con i centri per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2001, e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nell'immediato, lo Stato assicura allo straniero la partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia secondo le modalita' di cui all'articolo 3.

7. L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.

8. Non si fa luogo alla stipula dell'accordo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e, se stipulato, questo si intende adempiuto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilita' tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficolta' di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

9. Non si procede alla sottoscrizione dell'accordo per:

a) i minori non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero sottoposti a tutela, per i quali l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico;

b) le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico.

10. L'accordo decade di diritto qualora il questore disponga il rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di legge. Gli estremi del provvedimento di reiezione o revoca sono inseriti, a cura della questura, nell'anagrafe nazionale di cui all'articolo 9.

11. Fatti salvi i poteri del prefetto e del questore al verificarsi di vicende estintive dell'accordo, la gestione di quest'ultimo nelle fasi successive alla stipula e' affidata allo sportello unico. A tale fine, gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi con modalita' informatiche allo sportello medesimo.

 

 

Art. 3

Sessione di formazione civica e di informazione

 

1. Lo straniero partecipa gratuitamente alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia di cui all'articolo 2, comma 6, entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo. La sessione ha una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore e prevede l'utilizzo di materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero o se cio' non e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

2. Con la sessione, lo straniero acquisisce in forma sintetica, a cura dello sportello unico, le conoscenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c), definite d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' informato dei diritti e dei doveri degli stranieri in Italia, delle facolta' e degli obblighi inerenti al soggiorno, dei diritti e doveri reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli secondo l'ordinamento giuridico italiano, anche con riferimento all'obbligo di istruzione. Lo straniero e' informato, altresi', delle principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a cui egli puo' accedere nel territorio della provincia di residenza e sulla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3. La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui al comma 1 da luogo alla perdita di quindici dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

 

 

Art. 4

Articolazione dell'accordo per crediti

 

1. L'accordo e' articolato per crediti di ammontare proporzionale ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia certificati anche a seguito della frequenza con profitto di corsi o percorsi di istruzione, di formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale. I crediti riconoscibili, oltre a quelli assegnati all'atto della sottoscrizione, sono indicati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. I crediti di cui al comma 1 subiscono decurtazioni nella misura indicata nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in connessione con:

a) la pronuncia di provvedimenti giudiziari penali di condanna anche non definitivi, compresi quelli adottati a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

b) l'applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali previste dal codice penale o da altre disposizioni di legge;

c) l'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e tributari.

3. I crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo vengono confermati, all'atto della verifica dell'accordo di cui all'articolo 6, nel caso in cui sia accertato rispettivamente il livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia; in caso contrario si provvede alle corrispondenti decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'allegato B, si provvede al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al livello di conoscenza effettivamente accertato.

 

 

Art. 5

Modalita' di assegnazione e decurtazione dei crediti

 

1. I crediti di cui all'allegato B sono assegnati sulla base della documentazione prodotta dallo straniero nel periodo di durata dell'accordo. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello sportello unico anche presso i centri per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. La decurtazione dei crediti nei casi previsti dall'allegato C avviene:

a) quanto ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza personali, sulla base degli accertamenti di ufficio attivati presso il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai sensi degli articoli 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 39 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dai relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

b) quanto alle sanzioni pecuniarie connesse a illeciti amministrativi e tributari, sulla base della documentazione acquisita con le modalita' previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

 

Art. 6

Verifica dell'accordo

 

1. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo sportello unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora non vi abbia gia' provveduto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento. Lo sportello unico informa, altresi', lo straniero della facolta', in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test svolto gratuitamente a cura dello sportello medesimo e attiva, contestualmente, gli accertamenti di ufficio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).

2. Lo svolgimento del test anche in lingua tedesca oltre che in lingua italiana, per gli stranieri residenti nella provincia di Bolzano, e' valutabile ai fini del riconoscimento di crediti ulteriori ai sensi del punto 8 dell'allegato B.

3. In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui all'articolo 3. Qualora lo sportello unico accerti la mancata partecipazione alla sessione, procede alla decurtazione di quindici crediti, con rinvio di ogni ulteriore determinazione all'esito della verifica di cui al comma 1.

4. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d), salva la prova di essersi, comunque, adoperato per garantirne l'adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale dei crediti assegnati all'atto della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con produzione degli effetti di cui ai commi 7 e 8.

5. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, lo sportello unico procede all'assegnazione e decurtazione dei crediti secondo i criteri indicati negli allegati B e C e con le modalita' di cui all'articolo 5. La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e l'assunzione di una delle seguenti determinazioni:

a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, purche' siano stati conseguiti il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, e' decretata l'estinzione dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato;

b) qualora il numero dei crediti finali sia superiore a zero e inferiore alla soglia di adempimento ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a), e' dichiarata la proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni. Della proroga e' data comunicazione allo straniero;

c) qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero, e' decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con gli effetti di cui ai commi 7 e 8.

6. Le decisioni di cui alle lettere a) e c) del comma 5 sono assunte dal prefetto o da un suo delegato.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, la risoluzione dell'accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale, previa comunicazione, con modalita' informatiche, dello sportello unico alla questura.

8. Qualora ricorra uno dei casi di divieto di espulsione dello straniero previsti dal testo unico, della risoluzione dell'accordo per inadempimento ai sensi del comma 5, lettera c), tiene conto l'autorita' competente per l'adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.

9. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, un mese prima della scadenza dell'anno di proroga, lo sportello unico, previa comunicazione allo straniero, attiva la verifica finale, riferita all'intero triennio, che potra' dare luogo alle determinazioni di cui alla lettera a) ovvero alla lettera c) del comma 5. Qualora persistano le condizioni di cui alla lettera b) del comma 5, il prefetto, nel risolvere l'accordo, ne decreta l'inadempimento parziale, di cui l'autorita' competente tiene conto per l'adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico.

 

 

Art. 7

Agevolazioni connesse alla fruizione di attivita' culturali e formative

 

1. Allo straniero che alla scadenza dell'accordo risulti aver raggiunto un numero di crediti finali pari o superiore a quaranta sono riconosciute agevolazioni per la fruizione di specifiche attivita' culturali e formative. A tale scopo il Ministero dell'interno trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati relativi agli accordi di integrazione.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'individuazione dei soggetti erogatori delle attivita' culturali e formative di cui al comma 1.

3. All'erogazione delle agevolazioni di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Art. 8

Sospensione dell'accordo

 

1. L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, a domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza maggiore o un legittimo impedimento al rispetto dell'accordo, attestato attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale ovvero da motivi di studio all'estero. I gravi motivi di salute sono attestati attraverso la presentazione di una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

 

 

Art. 9

Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione

 

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e' istituita e gestita l'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.

2. Nell'anagrafe sono indicati, per ciascuno straniero, i dati anagrafici del medesimo e dei componenti del nucleo familiare, gli estremi dell'accordo, i crediti di volta in volta assegnati o decurtati, il dato dei crediti finali riconosciuti al termine di ciascuna verifica, gli estremi delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative ed estintive dell'accordo.

3. Gli estremi dell'accordo e delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, nonche' le vicende modificative ed estintive dell'accordo medesimo sono comunicati tempestivamente, con modalita' informatiche, alla questura, ai fini degli adempimenti connessi con il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Analoga comunicazione e' data allo straniero, relativamente ai dati inseriti nell'anagrafe destinati a dar luogo all'assegnazione o alla decurtazione di crediti o comunque a modificare lo stato di attuazione dell'accordo. Attraverso l'accesso diretto all'anagrafe, lo straniero, puo' controllare in ogni momento l'iter dell'accordo da lui stipulato.

4. L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata ed e' interconnessa con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai fini degli accertamenti di ufficio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), nonche' con gli altri sistemi informativi automatizzati operanti presso le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004. L'anagrafe e' formata ed aggiornata con i dati immessi dagli sportelli unici e dalle questure, dai competenti uffici delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza; ed e' consultabile dai predetti uffici, nei limiti di quanto necessario all'assolvimento dei rispettivi adempimenti.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004, sono individuati eventuali soggetti, aggiuntivi a quelli di cui al comma 4, autorizzati ad accedere all'anagrafe ai fini dell'immissione o della consultazione dei dati.

6. Si applicano le disposizioni normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004 e dell'articolo 30-quater, commi da 4 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

 

 

Art. 10

Collaborazione interistituzionale

 

1. Ai fini dell'efficacia, dell'economicita' e della sostenibilita' organizzativa dei procedimenti inerenti agli accordi di integrazione, il prefetto, anche in sede di conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, conclude o promuove la conclusione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione tra lo sportello unico e la struttura territorialmente competente dell'ufficio scolastico regionale, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese le universita', relativamente all'organizzazione e allo svolgimento degli adempimenti di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle sessioni di formazione civica e informazione di cui all'articolo 3 e ai test linguistici e culturali di cui all'articolo 5, comma 1. Accordi analoghi possono essere conclusi o promossi con la regione e gli enti locali anche con specifico riferimento al riconoscimento delle attivita' di formazione linguistica e orientamento civico.

 

 

Art. 11

Ruolo dei consigli territoriali per l'immigrazione e della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

 

1. I consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico, in raccordo con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie di cui all'articolo 42, comma 4, del medesimo testo unico, individuano e monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e culturale degli stranieri scaturente dall'attuazione del presente regolamento e lo analizzano nell'ambito del piu' generale fabbisogno formativo degli stranieri presenti nel territorio provinciale al fine di promuovere le iniziative a sostegno del processo di integrazione dello straniero, attivabili sul territorio.

 

 

Art. 12

Disposizioni finali

 

1. La conoscenza della lingua italiana secondo i livelli di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa, laddove il presente regolamento ne richieda la prova documentale, e' comprovata attraverso le certificazioni di competenza linguistica rilasciate dalle istituzioni convenzionate con il Ministero degli affari esteri, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e conseguite presso le sedi presenti nel territorio italiano e all'estero, nonche' attraverso le certificazioni rilasciate al termine di un corso di lingua italiana frequentato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Laddove il presente regolamento preveda la frequenza di corsi di integrazione linguistica e sociale ai fini del riconoscimento di crediti, il riferimento si intende effettuato alla frequenza con profitto di corsi finalizzati all'apprendimento della lingua e cultura italiana, che si concludono con il rilascio di una certificazione comunque denominata non avente valore legale di titolo di studio in Italia, tenuti anche all'estero da amministrazioni pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche, formative o culturali private a cio' accreditate o autorizzate, ai sensi della normativa vigente, dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

Art. 13

Disposizione finanziaria

 

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Alle risorse destinate all'istituzione dell'Anagrafe di cui all'articolo 9 e' data specifica evidenza contabile nello stato di previsione del Ministero dell'interno mediante l'istituzione di due appositi capitoli di spesa, rispettivamente per le spese di parte capitale e per le spese di parte corrente.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 14

Entrata in vigore

 

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


 

DPCM 535/1999 *

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

Oggetto e definizioni

 

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, disciplina i compiti del Comitato per i minori stranieri e le materie indicate al predetto articolo 33, comma 2, lettere a) e b).

2. Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore presente non accompagnato", s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

3. Per "minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore accolto", s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di eta superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorche il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o piu adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.

4. Per "rimpatrio assistito" si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorita responsabili del Paese d'origine, in conformita alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorita giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unita familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione.

5. Per "testo unico" si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dal decreto legislativo n. 380 del 1998 e dal decreto legislativo n. 113 del 1999. 6. Per "Comitato" si intende il Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico.

 

 

CAPO II

Comitato per i minori stranieri

 

Art. 2.

Compiti del Comitato

 

1. Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformita alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Ai fini del comma 1, il Comitato:

a. vigila sulle modalita di soggiorno dei minori;

b. coopera e si raccorda con le amministrazioni interessate;

c. delibera, ai sensi dell'articolo 8, previa adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonche per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

d. provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera c);

e. accerta lo status del minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 5;

f. svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e puo proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni con gli organismi predetti;

g. in base alle informazioni ottenute, puo adottare, ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unita familiare di cui all'articolo 1, comma 4, il provvedimento di cui all'articolo 7, di rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati;

h. definisce criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l'ingresso di minori accolti di cui al comma 2, lettera c);

i. provvede al censimento dei minori presenti non accompagnati, secondo le modalita previste dall'articolo 5.

3. Il Comitato puo effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ad esso pervengono o che sono acquisiti ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e degli adulti legalmente responsabili o con funzioni di sostegno, di guida e di accompagnamento, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali del Comitato, di cui all'articolo 33 del testo unico e al presente regolamento, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione puo essere effettuata in forma anonima e per finalita statistiche, di studio, di informazione e ricerca.

 

 

Art. 3.

Costituzione ed organizzazione del Comitato

 

1. Il Comitato e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e composto da nove rappresentanti:

- uno del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- uno del Ministero degli affari esteri;

- uno del Ministero dell'interno;

- uno del Ministero della giustizia;

- due dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

- uno dell'Unione province italiane (UPI);

- due delle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia e dei minori non accompagnati.

2. Per ogni membro effettivo e nominato un supplente. I membri rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 devono rivestire una qualifica dirigenziale o equiparata, ove prescelti tra i dipendenti delle medesime amministrazioni.

3. Il Comitato e presieduto dal rappresentante designato dal Dipartimento per gli affari sociali e si riunisce, su convocazione del presidente, che redige l'ordine del giorno della riunione, in relazione a singole necessita e almeno una volta ogni trimestre.

4. I compiti di segreteria e di supporto al Comitato sono svolti da personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.

5. In caso di urgenza, per situazioni in relazione alle quali sia improcrastinabile l'intervento a tutela della salute psicofisica del minore, i poteri del Comitato sono esercitabili dal presidente o da un componente da lui delegato, salva la ratifica da parte del Comitato nella prima riunione successiva all'esercizio dei poteri medesimi. I provvedimenti non ratificati perdono efficacia dal momento in cui sono stati adottati.

6. In caso di necessita, il Comitato comunica la situazione del minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale nomina di un tutore provvisorio.

 

 

Art. 4.

Strumenti operativi

 

1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri puo finanziare programmi finalizzati all'accoglienza ed al rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati, proposti dal Comitato, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45 del testo unico e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

2. E' autorizzata, nel rispetto delle leggi sulla tutela della riservatezza, e nei limiti delle risorse di cui al comma 1, l'istituzione e la gestione di una banca dati, contenente gli elementi necessari per l'attuazione e la garanzia dei diritti inerenti alla popolazione di minori stranieri ed ogni altra notizia o informazione utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Comitato.

3. Nella banca dati possono essere contenuti dati comuni e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, dati sensibili. L'accesso ai dati e consentito, per l'esercizio delle competenze istituzionali del Comitato, a ciascuno dei suoi componenti e, su autorizzazione del presidente, al personale di segreteria e di supporto di cui all'articolo 3, comma 4. Il Capo del Dipartimento per gli affari sociali, sentito il presidente del Comitato, puo autorizzare l'accesso ai dati agli organismi e agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad altri enti ed organismi pubblici, per finalita statistiche, di studio, di informazione e di ricerca, nonche ad organismi pubblici o privati operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori immigrati, quando cio si renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore per il quale sono in corso, da parte dei medesimi enti ed organismi, iniziative di protezione, di assistenza o di rimpatrio assistito. L'accesso ai dati e altresi consentito all'autorita giudiziaria e agli organi di polizia.

4. I soggetti esterni che, ai sensi del comma 3, acquisiscono i dati sono tenuti a conservarli in strutture di sicurezza; quando sono acquisiti in formato elettronico, il trasferimento e l'accesso devono essere adeguatamente protetti.

 

 

CAPO III

Censimento e accoglienza dei minori presenti non accompagnati

 

Art. 5.

Censimento

 

1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attivita sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalita, alla nazionalita, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze.

2. La segnalazione di cui al comma 1 non esime dall'analogo obbligo nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente disposto dalla legge ad altri fini. Il Comitato e tuttavia tenuto ad effettuare la segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo certo che essa sia stata gia effettuata.

3. L'identita del minore e accertata dalle autorita di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore.

 

 

Art. 6.

Accoglienza

 

1. Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente.

2. Al fine di garantire l'adeguata accoglienza del minore il Comitato puo proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e internazionali che svolgono attivita inerenti i minori non accompagnati in conformita ai principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore interesse del minore, la protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del minore di essere ascoltato.

 

 

Art. 7.

Rimpatrio assistito

 

1. Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorita giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrita delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorita responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento e rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato.

2. Salva l'applicazione delle misure previste dall'articolo 6, il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura.

3. Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni statali cui e affidato il rimpatrio assistito.

 

 

CAPO IV

Ingresso e soggiorno dei minori accolti

 

Art. 8.

Ingresso

 

1. I proponenti pubblici e privati, che intendono ottenere il nulla-osta del Comitato per la realizzazione di iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), presentano domanda al Comitato medesimo. La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Comitato, corredata dei dati relativi all'attivita gia svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti ed i documenti richiesti.

2. Il Comitato valuta la domanda al fine di stabilire la validita e l'opportunita dell'iniziativa nell'interesse dei minori. Della deliberazione e data tempestiva comunicazione al proponente e alle autorita competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno.

3. La valutazione favorevole dell'iniziativa e subordinata alle informazioni sulla affidabilita del proponente. Il Comitato puo richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), localmente gia realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatico-consolare competente.

4. Il Comitato puo considerare come valide le informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso puo confermare la valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilita.

5. Il Comitato delibera entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine e di quindici giorni per le provenienze da Paesi non soggetti a visto.

6. I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato, specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione dovra essere effettuata successivamente all'uscita dei minori e degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.

 

 

Art. 9.

Soggiorno

 

1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non puo' superare i centoventi giorni, frutto della somma di piu' periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso. Il Comitato puo' proporre alle autorita' competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza e' comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori.

 

 


 

L. 39/1990 *

Legge 29 Febbraio 1990, e successive modificazioni, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia presenti nel territorio dello Stato

(Artt. 1 – 1 septies)

 

 

Art. 1

(Rifugiati)

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.

2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.

3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 e riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.

4. (...)

5. (...)

6. (...)

7. (...)

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalita di erogazione del contributo di cui al comma 7.

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.

10. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza".

 

 

Articolo 1 bis

(...)

 

 

Articolo 1 ter

(...)

 

 

Articolo 1-quater

(...)

 

 

Articolo 1-quinquies

(...)

 

 

Articolo 1-sexies

(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)

 

1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati allaccoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nellambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.

2. Il Ministro dellinterno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui allarticolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:

a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalita per la sua eventuale revoca;

b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui allarticolo 1-septies, la continuita degli interventi e dei servizi gia in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui allarticolo 1-septies, le modalita e la misura dellerogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e accolto nellambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui allarticolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286[148], e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dellinterno attiva, sentiti lAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e lACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e affidato, con apposita convenzione, allANCI.

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;

b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;

e) promuovere e attuare, dintesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso lOrganizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui allarticolo 1-septies.

 

 

Art. 1-septies

(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

 

1. Ai fini del finanziamento delle attivita e degli interventi di cui allarticolo 1-sexies, presso il Ministero dellinterno, e istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellasilo, la cui dotazione e costituita da:

a) le risorse iscritte nellunita previsionale di base 4.1.2.5 Immigrati, profughi e rifugiati – capitolo 2359 – dello stato di previsione del Ministero dellinterno per lanno 2002, gia destinate agli interventi di cui allarticolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle gia attribuite allItalia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero delleconomia e delle finanze;

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dellUnione europea.

2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministro delleconomia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


 

L. 563/1995 *

Legge 29 dicembre 1995, n. 563, Conversione del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

(Disposizioni rilevanti)

 

 

Art. 1

 

1. A decorrere dal 1 luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attivita di controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato nelle predette attivita sono attribuite le funzioni e le indennita rispettivamente previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, con l'osservanza delle modalita indicate dai medesimi articoli e dall'articolo 2 dello stesso decreto.

 

 

Art. 2

 

1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le attivita di controllo indicate all'articolo 1 e che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione e autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le stesse modalita e con le risorse ivi indicate per fronteggiare situazioni di emergenza che si verificano in altre aree del territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalita di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non e richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

 

...

 

 


 

D. LGS. 85/2003 *

Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario

 

 

Art. 1.

Finalita'

 

1. Il presente decreto disciplina la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi di origine secondo le indicazioni della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 del Consiglio dell'Unione europea, di seguito denominato Consiglio.

 

 

Art. 2.

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) "protezione temporanea": la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso;

b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

c) "sfollati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi che hanno forzatamente abbandonato il loro Paese o regione d'origine o che sono stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta momentaneamente impossibile in dipendenza della situazione nel Paese stesso, anche nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra, ed in particolare le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica ovvero le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni;

d) "afflusso massiccio": l'arrivo nel territorio dell'Unione europea di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un Paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio, mediante un programma di evacuazione;

e) "rifugiati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra;

f) "minori non accompagnati": i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di eta' inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, finche' non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono stati abbandonati, una volta entrati nel territorio nazionale;

g) "richiedente il ricongiungimento": un cittadino di un Paese estraneo all'Unione europea che gode della protezione temporanea e che intende ricongiungersi ai suoi familiari;

h) "decisione del Consiglio europeo": la decisione del Consiglio presa ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati ovvero dichiara la sopravvenuta possibilita' di rimpatrio.

 

 

Art. 3.

Misure di protezione temporanea

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: "testo unico", sono stabilite, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 12, le misure di protezione temporanea per fronteggiare l'afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE per la durata massima di un anno, prorogabile, con decisione del Consiglio, una sola volta per un pari periodo e nei limiti previsti dalla dichiarazione di disponibilita' a ricevere sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano.

2. La protezione temporanea cessa alla scadenza del termine deliberato dal Consiglio ovvero in qualsiasi momento per effetto di decisione del medesimo Consiglio.

 

 

Art. 4.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

 

1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce:

a) la data di decorrenza della protezione temporanea;

b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea;

c) la disponibilita' ricettiva per l'accoglienza degli sfollati;

d) le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), degli eventuali visti per l'ingresso nel territorio nazionale;

e) le procedure per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro, quelle relative alla disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e alla registrazione dei dati personali degli sfollati. Del numero dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene conto nell'adozione del decreto di programmazione annuale ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo unico;

f) il punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini dell'attuazione della protezione temporanea e dell'interscambio di dati di cui al presente decreto;

g) le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato, comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, nonche' per l'accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali sono stabilite per le categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale;

h) gli interventi, anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni internazionali o intergovernative, per consentire il rimpatrio volontario;

i) gli altri interventi necessari per l'attuazione della decisione del Consiglio, compresi quelli relativi al trasferimento della persona protetta temporaneamente fra Stati membri e quelli inerenti la cooperazione amministrativa di cui alla lettera f);

l) le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente protetta.

2. Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le norme di cui all'articolo 33 del testo unico.

 

 

Art. 5.

Casi di esclusione

 

1. Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di protezione temporanea quando sussistano gravi motivi per ritenere che abbiano commesso:

a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita' cosi' come definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, cosi' come recepiti dall'ordinamento interno;

b) un reato grave, di natura non politica, al di fuori del territorio nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di protezione temporanea. La valutazione della gravita' del reato deve tenere conto della gravita' del pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in caso di rimpatrio. Le condotte connotate di particolare crudelta', anche se attuate con finalita' politica, sono considerate di natura non politica;

c) atti contrari ai principi e alle finalita' delle Nazioni Unite.

2. Sono esclusi dalle misure di protezione temporanea gli sfollati che abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, anche nei casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite ovvero per motivi di ordine o sicurezza pubblica.

3. Le decisioni di esclusione dalla protezione temporanea sono adottate esclusivamente in base al comportamento personale dell'interessato e sul principio di proporzionalita'.

4. Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea sono allontanati dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13 del testo unico.

 

 

Art. 6.

Ricongiungimento familiare

 

1. Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona ammessa alla protezione temporanea ai sensi del presente decreto puo' essere richiesto per:

a) il coniuge non legalmente separato;

b) i figli minori a carico anche adottivi, ed anche del solo coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati. I minori in affidamento o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni;

c) i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non abbiano altri figli nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni conviventi nel medesimo periodo e a carico, anche parzialmente, degli stessi richiedenti, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;

d) i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale.

2. I ricongiungimenti nei confronti delle persone indicate alla lettera c) del comma 1 possono essere disposti solo nei confronti di coloro che risultino soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

3. Ai familiari ricongiunti e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata pari a quella del familiare che ha chiesto il ricongiungimento.

4. I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione europea non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.

 

 

Art. 7.

Istanze di asilo

 

1. L'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce i tempi dell'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato presentate da persone che beneficiano della protezione temporanea, con riferimento all'eventuale rinvio dell'esame e della decisione sull'istanza al termine della protezione temporanea.

2. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato non sia stato differito ai sensi del comma 1, il richiedente lo status di rifugiato potra' beneficiare del regime di protezione temporanea solo se presenti rinuncia alla istanza di riconoscimento dello status di rifugiato e o se la medesima istanza ha avuto un esito finale negativo.

3. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato sia stato differito ai sensi del comma 1, il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce le modalita' del soggiorno in attesa della decisione per le persone che hanno goduto della protezione temporanea e che hanno presentato una domanda di asilo.

 

 

Art. 8.

Informazioni

 

1. Alla persona che gode della protezione temporanea viene consegnato un documento redatto in una lingua che e' presumibile che essa conosca o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo che illustra i suoi diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla protezione temporanea.

2. Le persone che godono della protezione temporanea e che, nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri, vengono trasferite da uno Stato membro all'altro o chiedono ed ottengano il trasferimento vengono fornite di un lasciapassare conforme al modello di cui all'allegato I.

 

 

Art. 9.

Ricorsi

 

1. Avverso i provvedimenti di diniego della protezione temporanea e gli altri provvedimenti connessi al presente decreto si osservano le norme dell'articolo 6, comma 10, del testo unico , ad eccezione dei ricorsi fondati su norme contenute nell'articolo 6 del presente decreto per i quali si osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del testo unico.

2. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e tutti gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autorita' presso la quale e' possibile ricorrere e dei relativi termini di presentazione del ricorso.

 

 

Art. 10.

Divieto di allontanamento

 

1. Le persone che godono della protezione temporanea, salvo accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di trasferimento volontario tra Stati membri, ovvero previa autorizzazione dell'Autorita' che ha rilasciato il permesso di soggiorno, non possono allontanarsi dal territorio nazionale. La persona che gode della protezione temporanea accordata da un altro Stato membro che entri illegalmente nel territorio nazionale e' allontanata verso quest'ultimo.

 

 

Art. 11.

Rimpatri

 

1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono stabilite:

a) le modalita' per il rimpatrio volontario o assistito da attuare anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni nazionali, internazionali od intergovernative;

b) le modalita' per attuare il rimpatrio forzoso, da attuarsi in modo rispettoso della dignita' umana;

c) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio nazionale delle persone che per gravi motivi di salute o per impellenti ragioni umanitarie non sono in grado di rientrare nel Paese di provenienza alla scadenza del regime di protezione temporanea;

d) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio nazionale per coloro nella cui famiglia vi siano minori che frequentino corsi scolastici fino al termine dell'anno scolastico in corso.

 

 

Art. 12.

Copertura finanziaria

 

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2004 vengono riversate dal Ministero dell'interno al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del presente articolo.

 

 

Art. 13.

Norme finali

 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del testo unico, e successive modificazioni.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 


 

D. LGS. 140/2005 *

Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140, e successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

 

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA XVII LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII LEGISLATURA

 

D. LGS. 142/2015

 

 

Art. 1.

Art. 1.[149]

Finalita'

Finalita'

 

 

1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale.

(...)

2. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE, relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.

(...)

 

 

 

 

Art. 2.

Art. 2.[150]

Definizioni

Definizioni

 

 

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

(...)

a) richiedente asilo: lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;

(...)

b) straniero: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide;

(...)

c) domanda di asilo: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;

(...)

d) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;

(...)

e) minore non accompagnato: lo straniero di eta' inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;

(...)

f) familiare: i soggetti per i quali e' previsto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: testo unico, che si trovano nel territorio nazionale al momento della presentazione della domanda di asilo.

(...)

 

 

 

 

Art. 3.

Art. 3.[151]

Informazione

Informazione

 

 

1. La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, di seguito denominato: regolamento provvede, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione, all'informazione sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento.

(...)

 

 

 

 

Art. 4.

Art. 4.[152]

Documentazione

Documentazione

 

 

1. Quando non e' disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, di seguito denominato: decreto-legge, la questura rilascia, entro tre giorni dalla presentazione della domanda, al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente asilo, nonche', entro venti giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento di attuazione del testo unico.

(...)

2. Quando e' disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente asilo presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento.

(...)

3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano l'identita' del richiedente asilo.

(...)

 

 

 

 

Art. 5.

Art. 5.[153]

Misure di accoglienza

Misure di accoglienza

 

 

1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione ovvero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui e' ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento.

(...)

2. Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita' di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto.

(...)

3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, e' effettuata dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico.

(...)

4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 e' garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del testo unico, decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda.

(...)

5. L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal momento della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi assistenziali e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n. 233.

(...)

6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento.

(...)

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli e' consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro.

(...)

 

 

 

 

Art. 6.

Art. 6.[154]

Accesso all'accoglienza

Accesso all'accoglienza

 

 

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente asilo, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per se' e per i propri familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.

(...)

2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata, l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, accerta, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilita' di posti all'interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge.

(...)

3. In caso d'indisponibilita' nelle strutture di cui al comma 2, l'accoglienza e' disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del centro di cui al citato comma. In tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento.

(...)

4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura.

(...)

5. L'accoglienza e' disposta nella struttura individuata ed e' subordinata all'effettiva residenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che puo' essere disposto, per motivate ragioni, dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente.

(...)

6. L'indirizzo della struttura di accoglienza, e' comunicato, a cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonche' alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza del richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato, nonche' alle procedure relative all'accoglienza, disciplinate dal presente decreto. E' nella facolta' del richiedente asilo comunicare tale luogo di residenza al proprio difensore o consulente legale.

(...)

7. Nei casi d'indisponibilita' di posti nelle strutture di cui ai commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga il contributo di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c), del decreto-legge. L'erogazione del contributo e' limitata al tempo strettamente necessario ad acquisire la disponibilita' presso un centro di accoglienza e subordinata alla comunicazione del domicilio eletto alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo che lo eroga.

(...)

8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

(...)

 

 

 

 

Art. 7.

Art. 7.[155]

Competenza delle Commissioni territoriali

Competenza delle Commissioni territoriali

 

 

1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate dai richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e' la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro individuato per l'accoglienza.

(...)

2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo e' trasmessa alla Commissione territoriale competente ai sensi del comma 1, nei casi in cui quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo l'articolo 12, comma 2, del regolamento.

(...)