La variazione nella media 2015 dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le
esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi
per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
(assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternita') e'
pari a - 0,1 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 15
gennaio 2016).
L'articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
stabilisce che «con riferimento alle prestazioni previdenziali e
assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di
adeguamento corrispondente alla variazione che si determina
rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il
mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio
relativo all'anno precedente non puo' essere inferiore a zero».
Pertanto, restano fermi per l'anno 2016 la misura e i requisiti
economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di
maternita' di cui al Comunicato del Dipartimento per le politiche
della Famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo
2015.