DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2016, n. 129
Vigente al: 6-9-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea, ed, in
particolare, l'allegato B;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed, in
particolare, l'articolo 31, comma 5;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, recante
disposizioni per l'attuazione della direttiva 2010/64/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto
alla interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 25 marzo 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 32, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) all'articolo 146, dopo il comma 2, e' aggiunto il
seguente:
"2-bis. Quando l'interprete o il traduttore risiede nella
circoscrizione di altro tribunale, l'autorita' procedente, ove non
ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le
indagini preliminari del luogo il compimento delle attivita' di cui
ai commi precedenti."».
Art. 2
Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 32, prima della lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente:
"Art. 51-bis (Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti).
- 1. Per ciascuno dei casi previsti dall'articolo 143, comma 1,
secondo periodo, del codice, l'imputato ha diritto all'assistenza
gratuita dell'interprete per un colloquio con il difensore. Se per
fatti o circostanze particolari l'esercizio del diritto di difesa
richiede lo svolgimento di piu' colloqui in riferimento al compimento
di un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuita
dell'interprete puo' essere assicurata per piu' di un colloquio.
2. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non e'
possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui
all'articolo 143, comma 2, del codice l'autorita' giudiziaria
dispone, con decreto motivato, se cio' non pregiudica il diritto di
difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma
riassuntiva, redigendo contestualmente verbale.
3. L'imputato puo' rinunciare espressamente, anche a mezzo di
procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia
produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delle
conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine
consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti e'
tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 della traduzione orale e'
effettuata anche la riproduzione fonografica.
5. Ove vi siano strumenti tecnici idonei, l'autorita' procedente
puo' disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo delle
tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che cio' possa causare
concreto pregiudizio al diritto di difesa."».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 32, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente:
"67-bis (Elenco nazionale degli interpreti e traduttori). - 1. Ogni
tribunale trasmette per via telematica al Ministero della giustizia
l'elenco aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti e dei
traduttori iscritti nell'albo dei periti di cui all'articolo 67.
L'autorita' giudiziaria si avvale di tale elenco nazionale e nomina
interpreti e traduttori diversi da quelli ivi inseriti solo in
presenza di specifiche e particolari esigenze.
2. L'elenco nazionale di cui al comma 1 e' consultabile
dall'autorita' giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia
giudiziaria sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, nel
rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.
Le modalita' di consultazione dell'elenco nazionale sono definite con
decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il termine
di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione."».
Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 giugno 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando