DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 32
Vigente al: 6-9-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e
alla traduzione nei procedimenti penali;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea, ed in
particolare, l'allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 febbraio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e degli affari esteri;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 104, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e
il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto
all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il
difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete
si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.»;
b) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 143
(Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali)
1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di
farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del
procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa
contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo
svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresi' diritto
all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il
difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di
presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
2. Negli stessi casi l'autorita' procedente dispone la traduzione
scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei
diritti e della facolta' della difesa, dell'informazione di garanzia,
dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che
dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione
delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza
preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti
penali di condanna.
3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di
essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le
accuse a suo carico, puo' essere disposta dal giudice, anche su
richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla
sentenza.
4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana e'
compiuto dall'autorita' giudiziaria. La conoscenza della lingua
italiana e' presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino
italiano.
5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il
giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria
ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e
3 e' regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La
prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore e'
obbligatoria.»;
((b-bis) all'articolo 146, dopo il comma 2, e' aggiunto il
seguente:
"2-bis. Quando l'interprete o il traduttore risiede nella
circoscrizione di altro tribunale, l'autorita' procedente, ove non
ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le
indagini preliminari del luogo il compimento delle attivita' di cui
ai commi precedenti.")).
Art. 2
Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale
1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportare le
seguenti modificazioni:
((0a) dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente:
"Art. 51-bis (Assistenza dell'interprete e traduzione degli
atti).
- 1. Per ciascuno dei casi previsti dall'articolo 143, comma 1,
secondo periodo, del codice, l'imputato ha diritto all'assistenza
gratuita dell'interprete per un colloquio con il difensore. Se per
fatti o circostanze particolari l'esercizio del diritto di difesa
richiede lo svolgimento di piu' colloqui in riferimento al compimento
di un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuita
dell'interprete puo' essere assicurata per piu' di un colloquio.
2. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non e'
possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui
all'articolo 143, comma 2, del codice l'autorita' giudiziaria
dispone, con decreto motivato, se cio' non pregiudica il diritto di
difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma
riassuntiva, redigendo contestualmente verbale.
3. L'imputato puo' rinunciare espressamente, anche a mezzo di
procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia
produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delle
conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine
consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti e'
tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 della traduzione orale e'
effettuata anche la riproduzione fonografica.
5. Ove vi siano strumenti tecnici idonei, l'autorita' procedente
puo' disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo delle
tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che cio' possa causare
concreto pregiudizio al diritto di difesa."));
a) all'articolo 67, comma 2, dopo le parole: «comparazione della
grafia», sono aggiunte le seguenti: «interpretariato e traduzione.»;
((a-bis) dopo l'articolo 67 e' inserito il seguente:
"67-bis (Elenco nazionale degli interpreti e traduttori). - 1.
Ogni tribunale trasmette per via telematica al Ministero della
giustizia l'elenco aggiornato, in formato elettronico, degli
interpreti e dei traduttori iscritti nell'albo dei periti di cui
all'articolo 67. L'autorita' giudiziaria si avvale di tale elenco
nazionale e nomina interpreti e traduttori diversi da quelli ivi
inseriti solo in presenza di specifiche e particolari esigenze.
2. L'elenco nazionale di cui al comma 1 e' consultabile
dall'autorita' giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia
giudiziaria sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, nel
rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.
Le modalita' di consultazione dell'elenco nazionale sono definite con
decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il termine
di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione."));
b) all'articolo 68, comma 1, le parole: «dell'ordine o del
collegio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordine, del collegio
ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle
professioni non regolamentate».
Art. 3
Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, lettera d), dopo le parole: «ausiliari del
magistrato,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli
interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo
143 codice di procedura penale;».
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto,
valutati in euro 6.084.833,36 annui, si provvede per il triennio
2014-2016 a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato.
2. A decorrere dal 2017, alla copertura degli oneri di cui al comma
1 si provvede mediante riduzione delle spese rimodulabili di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione
«Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli
oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto. Nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al comma 1, il Ministero della giustizia ne
da' tempestiva comunicazione al Ministero dell'economia e delle
finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle
spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Mogherini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Orlando