LEGGE 29 settembre 2015, n. 162 

Adesione della Repubblica italiana  alla  Convenzione  delle  Nazioni
Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New  York  il  30
agosto 1961. (15G00176) 
(GU n.237 del 12-10-2015)
 
 Vigente al: 13-10-2015  
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  ad  aderire  alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia,
fatta a New York il 30 agosto 1961. 
                               Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena ed intera esecuzione  e'  data  alla  Convenzione  di  cui
all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo  18
della Convenzione stessa. 
  2. Al momento del deposito dello strumento di adesione, il  Governo
si avvale della facolta' di cui all'articolo 8,  paragrafo  3,  della
Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge. 
                               Art. 3 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge  le
amministrazioni  interessate  provvedono  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del Sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 29 settembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Gentiloni Silveri, Ministro degli  affari
                            esteri     e      della      cooperazione
                            internazionale 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                             Allegato 
 
              Convenzione sulla riduzione dell'apolidia 
 
    Gli Stati Contraenti, 
    Agendo  in  adempimento  alla  risoluzione  896   (IX)   adottata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1954, 
    Considerando  auspicabile  ridurre  l'apolidia  mediante  accordo
internazionale, Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
    1. Ogni Stato Contraente e' tenuto a concedere la cittadinanza  a
una persona  nata  nel  proprio  territorio  che  sarebbe  altrimenti
apolide. La cittadinanza dovra' essere concessa: 
    (a) alla nascita, per effetto di legge, oppure 
    (b)  previa  presentazione  di  un'istanza   presso   l'autorita'
competente, da o per conto  della  persona  interessata,  secondo  le
modalita' prescritte dalla  legge  nazionale.  Salvo  le  circostanze
previste al paragrafo 2 di questo articolo, nessuna di  tali  istanze
potra' essere respinta. 
    Lo Stato contraente che dispone l'attribuzione della cittadinanza
in accordo con le disposizioni di cui  alla  lettera  (b)  di  questo
paragrafo,  puo'   altresi'   disporre   che   l'attribuzione   della
cittadinanza per effetto di legge avvenga al compimento di una  certa
eta' e sia soggetta  alle  condizioni  stabilite  dalla  legislazione
nazionale. 
    2. Uno Stato Contraente puo' disporre che  la  concessione  della
cittadinanza in accordo con le disposizioni di cui alla  lettera  (b)
del paragrafo 1 di questo articolo sia soggetta a una  o  piu'  delle
seguenti condizioni: 
    (a) che l'istanza sia presentata nel corso di un periodo, fissato
dallo Stato Contraente, che abbia inizio non oltre il compimento  del
diciottesimo anno d'eta' e che termini non prima del  compimento  del
venticinquesimo anno d'eta', di modo che alla persona interessata sia
concesso almeno un anno durante il quale possa egli stesso presentare
l'istanza senza dover ottenere autorizzazione legale a tal fine; 
    (b) che la persona interessata abbia regolarmente soggiornato nel
territorio dello Stato Contraente per un periodo di' tempo  che  puo'
essere fissato dallo Stato interessato, che non superi i cinque  anni
immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza ne' i dieci
anni in totale; 
    (c) che la persona interessata non sia stata  condannata  per  un
reato contro la sicurezza nazionale ne'  che  sia  stata  oggetto  di
condanna detentiva per un termine uguale o superiore  a  cinque  anni
per un reato penale; 
    (d) che la persona interessata sia sempre stata apolide. 
    3. Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 1 (b)  e  2
di questo articolo, un figlio  nato  nel  matrimonio  nel  territorio
dello Stato Contraente, la cui madre  ha  la  cittadinanza  di  detto
Stato, dovra' acquisire tale cittadinanza alla nascita  nel  caso  in
cui sia altrimenti apolide. 
    4. Uno Stato Contraente e' tenuto a concedere la  cittadinanza  a
una  persona  che  sarebbe   altrimenti   apolide   e   che   sarebbe
impossibilitata ad acquisire la cittadinanza dello  Stato  Contraente
nel cui territorio la persona stessa  e'  nata  poiche'  ha  superato
l'eta' per la presentazione dell'istanza  o  non  ha  soddisfatto  le
condizioni relative alla residenza, se la  cittadinanza  di  uno  dei
genitori al momento della nascita  della  persona  era  quella  dello
Stato  Contraente  summenzionato.  Se  al  momento  della  nascita  i
genitori non erano in possesso della stessa  cittadinanza,  la  legge
nazionale dello  Stato  Contraente  in  questione  stabilisce  se  la
cittadinanza della persona  interessata  segue  quella  del  padre  o
quella della madre. Se e'  prevista  un'istanza  per  la  concessione
della   cittadinanza,   tale   istanza   dovra'   essere   presentata
all'autorita' competente da o per conto dell'interessato  secondo  le
modalita' previste dalla legislazione nazionale. Salvo le  previsioni
di cui al paragrafo 5 di  quest'articolo,  tale  istanza  non  dovra'
essere rifiutata. 
    5. Lo Stato Contraente  puo'  subordinare  la  concessione  della
cittadinanza in accordo con le disposizioni di cui al paragrafo 4  di
quest'articolo alle seguenti condizioni: 
    (a) che l'istanza sia presentata prima  che  l'istante  raggiunga
una certa eta', non inferiore ai ventitre anni, fissata  dallo  Stato
in questione; 
    (b) che la persona interessata abbia soggiornato abitualmente nel
territorio dello Stato Contraente per un certo periodo immediatamente
precedente alla presentazione  dell'istanza,  non  superiore  ai  tre
anni, stabilito dal detto Stato; 
    (c) che la persona interessata sia sempre stata apolide. 
 
                             Articolo 2 
 
    Il figlio d'ignoti trovato  abbandonato  nel  territorio  di  uno
Stato  Contraente  sara'  da  considerarsi,  in  assenza   di   prova
contraria, come nato in quel territorio  da  genitori  che  hanno  la
cittadinanza di detto Stato. 
 
                             Articolo 3 
 
    Ai  fini  della  determinazione  degli   obblighi   degli   Stati
Contraenti ai sensi della presente Convenzione, i figli nati a  bordo
di una nave  o  di  un  aereo  rispettivamente  battente  bandiera  o
immatricolati in uno Stato Contraente saranno considerati, a  seconda
dei casi, come nati nel territorio di quello Stato. 
 
                             Articolo 4 
 
    1. Uno Stato Contraente concedera' la cittadinanza a una  persona
che non e'  nata  nel  territorio  di  quello  Stato  e  che  sarebbe
altrimenti apolide, se al momento della sua nascita uno dei  genitori
ha la cittadinanza di detto Stato. Se al momento della sua nascita  i
genitori non possedevano la medesima cittadinanza, la questione se la
persona interessata debba  acquisire  la  cittadinanza  del  padre  o
quella della madre sara' determinata dal diritto nazionale  di  detto
Stato Contraente. In conformita' con  le  disposizioni  del  presente
paragrafo la cittadinanza dovra' essere concessa: 
    (a) alla nascita, per effetto di legge, oppure 
    (b) previa presentazione di un'istanza all'autorita'  competente,
da o per  conto  della  persona  interessata,  secondo  le  modalita'
prescritte dalla legge nazionale. Fatte salve le circostanze previste
al paragrafo 2 di questo articolo, nessuna  di  tali  istanze  potra'
essere respinta. 
    2. Uno  Stato  Contraente  puo'  stabilire,  in  accordo  con  le
disposizioni di' cui  alla  lett.  (b)  del  paragrafo  1  di  questo
articolo, che la concessione della cittadinanza sia soggetta a una  o
piu' delle seguenti condizioni: 
    (a)  che  l'istanza  sia  presentata  prima  che  il  richiedente
raggiunga una determinata  eta',  non  inferiore  ai  ventitre  anni,
fissata dallo Stato in questione; 
    (b) che la persona interessata abbia regolarmente soggiornato nel
territorio dello Stato Contraente per un periodo di  tempo  che  puo'
essere fissato dallo Stato interessato, che non  superi  i  tre  anni
immediatamente precedenti alla presentazione dell'istanza; 
    (c) che la persona interessata non sia stata  condannata  per  un
reato contro la sicurezza nazionale; 
    (d) che la persona interessata sia sempre stata apolide. 
 
                             Articolo 5 
 
    1. Se la legge di uno Stato Contraente comporta la perdita  della
cittadinanza a seguito  di  una  qualsiasi  variazione  dello  status
personale  di  un  individuo,  tra  cui  matrimonio,  cessazione  del
matrimonio, legittimazione, riconoscimento o adozione,  tale  perdita
sara'  subordinata  al  possesso  o  all'acquisizione   di   un'altra
cittadinanza. 
    2. Se, in base alla legge di uno Stato Contraente, un figlio nato
al fuori dal matrimonio  perde  la  cittadinanza  di  tale  Stato  in
seguito a un riconoscimento di filiazione, egli avra' la facolta'  di
recuperare tale cittadinanza  su  presentazione  di  istanza  scritta
all'autorita'  competente,  e  le  condizioni  di  tale  istanza  non
dovranno essere  piu'  rigide  di  quelle  previste  al  paragrafo  2
dell'art. 1 della presente Convenzione. 
 
                             Articolo 6 
 
    Se la legge di uno Stato  Contraente  prevede  la  perdita  della
cittadinanza per il coniuge o i figli di una persona come conseguenza
della sua perdita o privazione di quella cittadinanza,  tale  perdita
sara'  subordinata  al  possesso  o  all'acquisizione   di   un'altra
cittadinanza. 
 
                             Articolo 7 
 
    1. (a) Se la legge di uno Stato Contraente permette di rinunciare
alla cittadinanza, tale rinuncia non  comportera'  la  perdita  della
cittadinanza a meno  che  l'interessato  non  possieda  o  acquisisca
un'altra cittadinanza. 
    (b) Le disposizioni di cui alla lett. (a) di questo paragrafo non
si  applicheranno  nel  caso  in  cui   l'istanza   possa   risultare
incompatibile con i  principi  sanciti  agli  artt.  13  e  14  della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata il  10  dicembre
1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 
    2.  Un  cittadino  di  uno  Stato  Contraente   che   chieda   la
naturalizzazione  in  un  paese  straniero  non   perdera'   la   sua
cittadinanza, a meno che non acquisisca o gli sia stata accordata  la
garanzia di acquisire la cittadinanza di quel paese straniero. 
    3. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 4 e 5  del  presente
articolo, un cittadino di uno Stato Contraente non dovra' perdere  la
sua cittadinanza diventando apolide per il fatto di essere partito  o
di avere la residenza all'estero, per una mancata registrazione o per
altre ragioni simili. 
    4. Una persona naturalizzata puo' perdere la propria cittadinanza
in ragione della residenza all'estero per un periodo non inferiore  a
sette anni consecutivi, come  specificato  dalla  legislazione  dello
Stato Contraente interessato, nel caso in cui non riesca a dichiarare
alle autorita' competenti la propria intenzione di mantenere  la  sua
cittadinanza. 
    5. Nel caso di un cittadino di uno Stato Contraente  nato  al  di
fuori  del  territorio  di  detto  Stato,  la  legge  nazionale  puo'
subordinare la conservazione della cittadinanza dopo che e' trascorso
un anno dal raggiungimento della maggiore eta' al fatto che  in  quel
momento la persona in questione sia residente  nel  territorio  dello
Stato o che si sia registrata presso l'autorita' competente. 
    6. Fatte salve le circostanze di cui al presente articolo, se  la
perdita della cittadinanza  di  uno  Stato  Contraente  rendesse  una
persona apolide, egli non perdera' la propria cittadinanza, anche  se
tale  perdita  non  e'  espressamente   vietata   da   alcuna   altra
disposizione della presente Convenzione. 
 
                             Articolo 8 
 
    1. Uno Stato  Contraente  non  privera'  una  persona  della  sua
cittadinanza, qualora tale privazione rendesse tale persona apolide. 
    2. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del  presente
articolo, una persona puo' essere privata della cittadinanza  di  uno
Stato Contraente: 
    (a) nei casi in cui, a norma dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 7,  e'
ammissibile che una persona perda la sua cittadinanza; 
    (b)  se  la  cittadinanza  e'  stata  ottenuta   per   mezzo   di
dichiarazioni false o frodi. 
    3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del  presente
articolo, uno Stato Contraente puo' mantenere il diritto  di  privare
una persona della sua cittadinanza qualora al  momento  della  firma,
della ratifica o dell'adesione specifichi l'intenzione di  conservare
tale diritto su uno o piu' dei seguenti motivi, a condizione  che  in
quella circostanza tali motivi fossero presenti nel  proprio  diritto
nazionale: 
      (a) nel caso in cui, incompatibilmente con  il  suo  dovere  di
lealta' verso lo Stato Contraente, la persona 
        (i)  in  violazione  di  un  divieto  esplicito  dallo  Stato
Contraente, abbia reso o continuato a prestare servizi, oppure  abbia
ricevuto o continuato a ricevere emolumenti da un altro Stato, oppure 
        (ii) si sia comportata in modo da  recare  grave  pregiudizio
agli interessi vitali dello Stato; 
      (b) nel caso in cui la persona abbia prestato un giuramento,  o
reso una dichiarazione formale di fedelta' ad un altro Stato, o  dato
prova definitiva della sua determinazione a ripudiare la sua fedelta'
allo Stato Contraente. 
    4. Uno Stato  Contraente  non  potra'  esercitare  il  potere  di
privazione ammesso dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, se  non
in conformita' con la legge, che dovra' prevedere  per  l'interessato
il diritto ad un equo processo di' fronte a un tribunale o  ad  altro
organo indipendente. 
 
                             Articolo 9 
 
    Uno Stato Contraente non puo' privare alcuna persona o gruppo  di
persone  della  loro  cittadinanza  per  motivi   razziali,   etnici,
religiosi o politici. 
 
                             Articolo 10 
 
    1. Ogni trattato  tra  gli  Stati  Contraenti  a  disciplina  dei
trasferimenti di territorio dovra' contenere  disposizioni  intese  a
garantire che nessuna persona debba diventare apolide a causa di tale
trasferimento. Ogni Stato Contraente si adoperera' per garantire  che
nessun trattato firmato da Stati che non sono  parte  della  presente
Convenzione includa disposizioni di questo genere. 
    2. In mancanza di tali disposizioni, uno Stato Contraente  a  cui
venga trasferito tale  territorio  o  che  per  contro  si  trovi  ad
acquisire un nuovo territorio dovra' concedere la  cittadinanza  alle
persone interessate  laddove  queste  si  troverebbero  altrimenti  a
diventare apolidi a seguito del trasferimento o dell'acquisizione. 
 
                             Articolo 11 
 
    Non appena verra' depositato il sesto strumento di ratifica o  di
adesione, gli Stati Contraenti dovranno promuovere l'istituzione, nel
quadro delle Nazioni Unite, di un organismo a  cui  una  persona  che
intenda  avvalersi  della  presente  Convenzione   possa   rivolgersi
affinche' la sua istanza venga esaminata e dove trovi assistenza  per
la presentazione della stessa istanza alle autorita' competenti. 
 
                             Articolo 12 
 
    1. In relazione a  uno  Stato  Contraente  che  non  conceda,  in
conformita' con le disposizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1
e all'articolo 4 della presente  Convenzione,  la  cittadinanza  alla
nascita per operazione di legge, le disposizioni di cui al  paragrafo
1 dell'articolo 1 e all'articolo 4 si applicheranno,  a  seconda  dei
casi, tanto alle persone nate prima quanto a quelle nate  in  seguito
all'entrata in vigore della presente Convenzione. 
    2. Le disposizioni di cui al paragrafo 4  dell'articolo  1  della
presente Convenzione si applicheranno sia alle persone nate prima che
a quelle nate in seguito alla sua entrata in vigore. 
    3.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2   della   presente
Convenzione si applicheranno solo  ai  figli  di  ignoti  abbandonati
presenti nel territorio di uno Stato  Contraente  dopo  l'entrata  in
vigore della Convenzione in quello Stato. 
 
                             Articolo 13 
 
    La  presente  Convenzione  non  pregiudica  l'applicazione  delle
disposizioni piu' favorevoli in materia  di  riduzione  dell'apolidia
che possono essere contenute nelle leggi, gia' in vigore o di  futura
emanazione, di uno Stato Contraente o che possono essere contenute in
qualsiasi altra convenzione, trattato o accordo, gia' in vigore o  di
futura emanazione, tra due o piu' Stati Contraenti. 
 
                             Articolo 14 
 
    Ogni  controversia   tra   gli   Stati   Contraenti   in   merito
all'interpretazione o all'applicazione  della  presente  Convenzione,
laddove non possa essere risolta in altro modo, sara'  presentata  di
fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, su  richiesta  di  una
delle parti coinvolte nella controversia. 
 
                             Articolo 15 
 
    1. La presente Convenzione si applichera' a tutti i territori non
autonomi,  fiduciari,  coloniali   e   agli   altri   territori   non
metropolitani che abbiano uno  Stato  Contraente  responsabile  delle
loro relazioni internazionali; fatte salve le disposizioni di cui  al
paragrafo 2 del presente articolo, tale Stato Contraente  dovra',  al
momento della firma, della ratifica o  dell'adesione,  dichiarare  il
territorio o i territori non metropolitani ai  quali  si  applichera'
ipso fatto la Convenzione come conseguenza di tale firma, ratifica  o
adesione. 
    2. In tutti i  casi  in  cui,  in  materia  di  cittadinanza,  un
territorio non metropolitano non  abbia  lo  stesso  trattamento  del
territorio metropolitano, o in tutti i casi in  cui  le  leggi  o  le
prassi costituzionali dello Stato Contraente  o  del  territorio  non
metropolitano richiedano il previo  consenso  di  un  territorio  non
metropolitano affinche' tale Convenzione trovi applicazione  in  tale
territorio,  lo  Stato  Contraente  si  adoperera'  per  ottenere  il
consenso necessario da parte del territorio non  metropolitano  entro
il termine di dodici mesi dalla data della firma della Convenzione da
parte dello stesso Stato Contraente, e  quando  tale  consenso  sara'
stato ottenuto lo Stato  Contraente  lo  notifichera'  al  Segretario
Generale delle Nazioni Unite. La presente Convenzione si  applichera'
al territorio o ai territori indicati  in  tale  notifica  a  partire
dalla data di ricevimento da parte del Segretario Generale. 
    3. Dopo la  scadenza  del  periodo  di  dodici  mesi  di  cui  al
paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati  Contraenti  interessati
informeranno il Segretario Generale dei risultati delle consultazioni
con quei territori non metropolitani  di  cui  sono  responsabili  in
materia di relazioni internazionali e  che  possono  aver  negato  il
consenso all'applicazione della presente Convenzione. 
 
                             Articolo 16 
 
    1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma dal 30  agosto
1961 al 31 maggio 1962 presso la sede delle Nazioni Unite. 
    2. La presente Convenzione sara' aperta alla firma da parte di: 
    (a) tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite; 
    (b) ogni altro Stato invitato a partecipare alla Conferenza delle
Nazioni Unite per l'eliminazione o la riduzione  di  futuri  casi  di
apolidia; 
    (c) ogni Stato invitato  dall'Assemblea  Generale  delle  Nazioni
Unite a sottoscrivere o ad aderire alla presente Convenzione. 
    3. La presente Convenzione sara' ratificata e  gli  strumenti  di
ratifica saranno  depositati  presso  il  Segretario  Generale  delle
Nazioni Unite. 
    4. Gli Stati di cui al paragrafo 2 del presente articolo  possono
aderire alla presente Convenzione. L'adesione avviene con il deposito
di uno strumento di adesione  presso  il  Segretario  Generale  delle
Nazioni Unite. 
 
                             Articolo 17 
 
    1. Qualsiasi Stato al momento della firma,  ratifica  o  adesione
puo' fare riserva agli artt. 11, 14 o 15. 
    2. La presente Convenzione non ammette altre riserve. 
 
                             Articolo 18 
 
    1. La presente Convenzione entra in vigore due anni dopo la  data
in cui e' stato depositato  il  sesto  strumento  di  ratifica  o  di
adesione. 
    2.  In  ogni  Stato  che  ratifica  o  aderisce   alla   presente
Convenzione dopo il deposito del sesto strumento  di  ratifica  o  di
adesione, essa entra in vigore il novantesimo  giorno  successivo  al
deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica  o  di
adesione o, se successiva, alla data in cui tale Convenzione entra in
vigore in conformita' con le disposizioni di cui al paragrafo  1  del
presente articolo. 
 
                             Articolo 19 
 
    1. Ogni Stato Contraente puo' denunciare la presente  Convenzione
in  qualsiasi  momento  mediante  notifica  scritta  indirizzata   al
Segretario Generale delle Nazioni Unite. La  denuncia  avra'  effetto
per lo Stato Contraente interessato un anno  dopo  la  data  del  suo
ricevimento da parte del Segretario Generale. 
    2. Nei casi  in  cui,  conformemente  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 15, la presente Convenzione sia diventata applicabile  a  un
territorio non metropolitano di uno  Stato  Contraente,  detto  Stato
puo', in qualsiasi momento successivo, con il consenso del territorio
interessato, darne comunicazione al Segretario Generale delle Nazioni
Unite denunciando la presente Convenzione  separatamente  per  quanto
concerne tale territorio. La denuncia ha effetto un anno dopo la data
di ricevimento della notifica da parte del Segretario  Generale,  che
informera' gli altri Stati Contraenti di tale comunicazione  e  della
data in cui e' stata ricevuta. 
 
                             Articolo 20 
 
    1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
notifichera' a tutti gli Stati Membri delle  Nazioni  Unite  ed  agli
Stati non membri menzionati all'art. 16 quanto segue: 
    (a) Le firme, ratifiche ed adesioni previste all'art. 16; 
    (b) Le riserve di cui all'art. 17; 
    (c) La data alla quale la presente Convenzione entrera' in vigore
secondo quanto stabilito all'art. 18; 
    (d) Le denunce di cui all'art. 19. 
    2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, al piu' tardi dopo
che sara' stato depositato  il  sesto  strumento  di  ratifica  o  di
adesione,  portera'   all'attenzione   dell'Assemblea   Generale   la
questione dell'istituzione, ai sensi dell'art. 11, del  summenzionato
organismo. 
 
                             Articolo 21 
 
    La presente Convenzione sara' registrata dal Segretario  Generale
delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore. 
    In fede di che i sottoscritti plenipotenziari  hanno  firmato  la
presente Convenzione. 
    Fatto a New York, il trenta agosto  millenovecentosessantuno,  in
un unico esemplare, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e
spagnolo fanno ugualmente fede e che sara' depositato  negli  archivi
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  e  di   cui   le   copie
certificate conformi saranno consegnate dal Segretario Generale delle
Nazioni Unite a tutti i Membri delle Nazioni Unite e agli  Stati  non
membri di cui all'articolo 16 della presente Convenzione.