LEGGE 21 marzo 2016, n. 45
Vigente al: 3-9-2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre quale Giornata
nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, di seguito
denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di rinnovare
la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare
verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e
alla miseria.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2 1. In occasione della Giornata nazionale sono organizzati in tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative e incontri al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarieta' civile nei confronti dei migranti, al rispetto della dignita' umana e del valore della vita di ciascun individuo, all'integrazione e all'accoglienza. 2. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni della Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono apposite iniziative, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, al fine di sensibilizzare e di formare i giovani sui temi dell'immigrazione e dell'accoglienza.
Art. 3
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando