DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42
Vigente al: 6-9-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, recante misure
urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio
scolastico;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire il
mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili sede di
istituti scolastici, nonche' per assicurare la prosecuzione degli
interventi di ripristino degli edifici scolastici che si trovano in
condizioni non decorose migliorandone la vivibilita' e la
gradevolezza degli ambienti come previsto dal programma «Scuole
belle»;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per rendere stabile la Scuola sperimentale di dottorato
internazionale «Gran Sasso Science Institute» (GSSI), istituita
dall'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
garantire la prosecuzione delle attivita' di alto contenuto
scientifico e tecnologico in considerazione degli importanti
risultati ottenuti per il rilancio dello sviluppo del sistema
didattico e produttivo dei territori terremotati dell'Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 25 marzo 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo
svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole
1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1° aprile 2016 al 30
novembre 2016 degli interventi di mantenimento del decoro e della
funzionalita' degli immobili adibiti a sede di istituzioni
scolastiche ed educative statali di cui all'articolo 2, commi 2-bis e
2-bis.1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, e' autorizzata la
spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016.
2. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nell'anno scolastico 2015/2016» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2016/2017»; dopo le
parole: «ovvero sia stata sospesa» sono inserite le seguenti: «o sia
scaduta» e le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non oltre il 31
dicembre 2016»;
((a-bis) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano
applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche
gia' previste nella medesima convenzione scaduta")).
b) al comma 2-bis.1 dopo le parole: «la convenzione-quadro
Consip» sono inserite le seguenti: «ovvero la stessa sia scaduta».
Art. 1-bis
(( (Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria). ))
((1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole: "Limitatamente all'anno
scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente
agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017" e le parole: "2014/2015"
sono sostituite dalle seguenti: "2015/2016";
b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: "Per l'anno
scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi
precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico
dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui al comma 69
del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa
complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si
applicano i commi 206 e 207 del presente articolo")).
Art. 1-ter
(( (Misure urgenti in materia di assunzioni del personale docente per
l'anno scolastico 2016/2017). ))
((1. Per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente della scuola statale sono
effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza economica del
contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Le funzioni
connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale
docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono
conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016.
2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13
luglio 2015, n. 107, il triennio di validita' delle graduatorie, se
approvate entro il 15 settembre 2016, decorre dall'anno scolastico
2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma
01, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni)).
Art. 1-quater
(( (Disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia).
))
(( 1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola
dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo
nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso
bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25
settembre 2012, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per
incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399,
comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni
diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui
all'articolo 1, comma 66, della citata legge n. 107 del 2015, con le
seguenti condizioni e modalita':
a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti
ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai
sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per
ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo
scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e
comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per
cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione,
individuata con il decreto di cui al comma 2;
b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le
modalita' stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono
presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di
preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
definiti i termini e le modalita' attuative del comma 1.
3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al
comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di
merito e ad esaurimento.
4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in
caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le
graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82
del 24 settembre 2012, sono soppresse.
5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso
di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga
all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono
valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in
luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime
graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria)).
Art. 1-quinquies
(( (Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con
disabilita'). ))
((1. A decorrere dall'anno 2017, e' corrisposto un contributo alle
scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in
proporzione agli alunni con disabilita' frequentanti, nel limite di
spesa di 12,2 milioni di euro annui.
2. Ai fini della verifica del mantenimento della parita', il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca accerta
annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui
all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n.
62.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro
annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107)).
Art. 1-sexies
(( (Incarichi di supplenza breve e saltuaria). ))
((1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 129,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi 79 e
85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche e
le competenti articolazioni del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e
delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione
al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la
tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed
il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo
determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare
riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, nel
rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il
pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno
successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando
la disponibilita' delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento
delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria.
Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla
valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle
amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilita'
dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a
cause imputabili al loro operato.
2. Al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del
personale supplente, e' assegnato un codice identificativo univoco al
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA),
individuato quale destinatario di incarichi di supplenza breve e
saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del contratto ed
accompagna la vita lavorativa del supplente breve e saltuario fino
all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola e
conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. E' garantita la
corrispondenza tra i codici univoci e le partite stipendiali del
supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le
procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico)).
Art. 1-septies
(( (Disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti
industriali). ))
((1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "ai licenziati degli
istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo
gli ordinamenti scolastici" sono sostituite dalle seguenti: "a coloro
che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 328";
b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: "del diploma
di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: "della laurea
di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";
c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati;
d) all'articolo 3, il comma 3 e' abrogato.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2
febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i
periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini
dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli
organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali
laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un
periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo,
conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i
soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai
sensi della normativa previgente)).
Art. 2 Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute 1. Per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), di cui all'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e per il riconoscimento delle sue attivita', e' assegnato un contributo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015. 2. La Scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi del comma 6, dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a seguito del quale e' reso disponibile il finanziamento di cui al comma 1, assume carattere di stabilita' come istituto universitario a ordinamento speciale. 3. Fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari all'80 per cento dei contributi ordinari statali ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la Scuola puo' procedere al reclutamento di personale anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2015, n. 66. 4. All'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 5-bis sono abrogati e al comma 6 le parole: «di cui al comma 2-bis» sono soppresse.
Art. 2-bis
(( (Scuole di specializzazione non mediche). ))
((1. Nelle more di una definizione organica della materia, le
scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei
veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e
psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica)).
Art. 2-ter
(( (Riconoscimento di crediti formativi universitari negli istituti
tecnici superiori). ))
((1. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
all'ultimo periodo, la parola: "cento" e' sostituita dalla seguente:
"quaranta" e la parola: "centocinquanta" e' sostituita dalla
seguente: "sessantadue")).
Art. 2-quater
(( (Incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti).
))
((1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi per
i componenti delle commissioni di esame del concorso di cui
all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, entro
il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, incluse le risorse di cui
all'articolo 1, comma 112, della medesima legge n. 107 del 2015,
incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 8 milioni
di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione, per l'anno 2016, del fondo per il
funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2 e' incrementato
di 8 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107)).
Art. 2-quinquies
(( (Modifica all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208). ))
((1. All'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, al primo periodo, le parole: "cittadini italiani o di altri
Paesi membri dell'Unione europea" sono soppresse e dopo le parole:
"territorio nazionale," sono inserite le seguenti: "in possesso, ove
previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita'")).
Art. 2-sexies
(( (ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilita'). ))
((1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione
IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare
che ha tra i suoi componenti persone con disabilita' o non
autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini
del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali,
previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque
titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della
condizione di disabilita', laddove non rientranti nel reddito
complessivo ai fini dell'IRPEF;
b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere
b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013, e' applicata la maggiorazione dello 0,5 al
parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del
predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilita'
media, grave o non autosufficiente.
2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per
ragioni diverse dalla condizione di disabilita', restano inclusi nel
reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201
del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con
riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario,
ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del
trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del
trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato
nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della
scala di equivalenza.
3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali
agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche
normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in
conformita' con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto
degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale
data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla
base delle disposizioni previgenti.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far
data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione
delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione
sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1.
5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle
prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro
annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre
figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di
maternita' di base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1 milione
di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica)).
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 64 milioni
di euro per l'anno 2016, si provvede:
a) per 15 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle
economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98;
b) per 49 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa, per il funzionamento, di cui all'articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2016.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, si provvede, a
decorrere dal 2016, quanto a 2 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e quanto a 1
milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Giannini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando