MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 marzo 2016 

Determinazione del prezzo del nuovo permesso di soggiorno elettronico
«PSE 380». (16A03203) 
(GU n.97 del 27-4-2016)
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'Istituto Poligrafico dello Stato» e successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto», e in particolare l'art. 10; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione giuridica  dello  straniero  in  Italia»,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visti gli articoli  11  e  16  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  recante  il  regolamento  di
attuazione del predetto testo unico; 
  Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in materia  di
riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini  della
sua trasformazione in societa' per azioni a norma degli articoli 11 e
14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista  la  delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) 2  agosto  2002,  n.  59,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244,  del  17  ottobre
2002, con la quale l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  a
decorrere dalla data del 17 ottobre  2002  e'  stato  trasformato  in
S.p.A.; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
4 agosto 2003, recante «Istruzioni per la disciplina dei  servizi  di
vigilanza e di controllo  sulla  produzione  delle  carte  valori»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'innovazione e delle  tecnologie,  del  3  agosto  2004,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  235  del  6  ottobre  2004,
concernente le regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed
alle carte di soggiorno; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, del 23 luglio 2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2013,  concernente  le
regole tecniche e di sicurezza relative al permesso di soggiorno; 
  Visto l'art. 7-vicies ter, lettera b), del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio  del
permesso di soggiorno elettronico  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002; 
  Visto l'art. 7-vicies quater del medesimo decreto-legge  n.  7/2005
che, tra l'altro: 
    pone a carico dei soggetti richiedenti la  corresponsione  di  un
importo pari  almeno  alle  spese  necessarie  per  la  produzione  e
spedizione del documento,  nonche'  per  la  manutenzione  necessaria
all'espletamento dei servizi connessi; 
    prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei documenti
elettronici sono determinati annualmente  con  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno e con il Ministro per le riforme e le innovazioni  della
pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  del  12  ottobre  2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006, con il
quale   e'   stato   stabilito   l'importo   dell'onere   a    carico
dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta
di  soggiorno  nell'ambito  della  convenzione,  stipulata  ai  sensi
dell'art. 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, tra  il
Ministero dell'interno e Poste italiane S.p.A.; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'interno, del 4 aprile 2006,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  103  del  5  maggio   2006,   recante
«Determinazione dell'importo  delle  spese  da  porre  a  carico  dei
soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico»; 
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.  3,  di  attuazione
della direttiva 2003/109/CE relativa  allo  status  di  cittadini  di
paesi terzi soggiornanti di lungo periodo; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  in
data 29 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163. S.O.
del 16 luglio 2007, con il quale sono state approvate le  «Istruzioni
sul Servizio di Tesoreria dello Stato»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio del  18  aprile
2008,  recante  «Modello  uniforme  per  i  permessi   di   soggiorno
nell'Unione europea» (di seguito: «PSE 380»); 
  Vista la convenzione stipulata  in  data  17  luglio  2015  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane  S.p.A.  per
gli incassi dei corrispettivi dovuti per il rilascio dei permessi  di
soggiorno elettronici, la  quale  riconosce,  tra  l'altro,  a  Poste
Italiane S.p.A., per la prestazione del  servizio,  un  corrispettivo
pari a euro 0,50, esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 1 del
D.P.R. n. 633/1972, per ciascun richiedente il permesso di  soggiorno
elettronico.  Il  pagamento  della  citata  somma  di  euro  0,50  e'
ricompreso  nell'importo  versato  dal  richiedente  al  netto  della
commissione ordinaria per il pagamento dei bollettini postali; 
  Vista la legge 15 luglio 2009,  n.  94,  recante  «Disposizioni  in
materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, l'art. 1, comma 22,
lettere b) e n), con cui e' stata prevista, in aggiunta al costo  del
documento elettronico, la  fissazione  di  un  contributo  da  porre,
anch'esso, a carico dei cittadini extracomunitari che  richiedono  il
documento; 
  Visto il decreto interministeriale 6 ottobre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011,  recante  «Contributo
per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno»; 
  Visto l'art. 17-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  che
ha inserito il comma 10-bis all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n.
559, stabilendo che:  «sono  considerati  carte  valori  i  prodotti,
individuati con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  aventi  almeno  uno  dei  seguenti
requisiti: 
    a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello  Stato
o   di   altre   pubbliche   amministrazioni,   di    autorizzazioni,
certificazioni,    abilitazioni,    documenti    di    identita'    e
riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad  assumere  un  valore
fiduciario e di tutela della  fede  pubblica  in  seguito  alla  loro
emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate; 
    b) sono realizzati con tecniche di sicurezza  o  con  impiego  di
carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero
con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado,  unitamente
alle relative  infrastrutture,  di  assicurare  un'idonea  protezione
dalle contraffazioni e dalle falsificazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  23
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  31  dicembre
2013, n. 305 recante «Individuazione  delle  carte  valori  ai  sensi
dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e  b)  della  legge  13  luglio
1966, n.  559  e  successive  modificazioni  e  integrazioni»  ed  in
particolare l'allegato al decreto che indica al  n.  60  quali  carte
valori  «i  permessi  di  Soggiorno  per  stranieri   comunitari   ed
extracomunitari (elettronici)»; 
  Visto il verbale n. 11 del 24 giugno 2014 della Commissione per  la
determinazione dei  prezzi  delle  forniture  eseguite  dall'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.A.,  istituita,  presso   il
Ministero dell'economia e delle finanze, in  attuazione  del  decreto
del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della   programmazione
economica del 5 febbraio 2001, con il quale la  predetta  Commissione
ha approvato il prezzo del nuovo permesso  di  soggiorno  elettronico
«PSE 380» nella misura  unitaria  di  euro  24,56  (iva  esclusa),  a
copertura dei costi per la loro produzione e per la  fornitura  delle
infrastrutture  e  dei  servizi  per  la  loro  personalizzazione   e
diffusione  sull'intero  territorio  nazionale   e   delle   relative
attrezzature hardware e software  necessarie  per  le  postazioni  di
rilascio  e  controllo,  per  i  Sistemi   Centrali   della   Polizia
Scientifica (AFIS) e per il CEN di Napoli; 
  Considerato che, in attuazione dell'art. 7-vicies quater, comma  6,
del decreto-legge n. 7/2005, e'  escluso  qualsiasi  onere  a  carico
della finanza pubblica e quindi anche il costo dei servizi che  Poste
italiane S.p.A. dovra' fornire in base  alla  menzionata  convenzione
non dovra' gravare sull'erario; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'importo delle spese per la  produzione  e  la  spedizione  del
nuovo permesso di soggiorno elettronico «PSE  380»,  nonche'  per  la
manutenzione necessaria all'espletamento  dei  servizi  connessi,  da
porre a carico dei soggetti richiedenti il documento, e'  determinato
in euro 24,56, al netto dell'IVA. 
  2. All'importo complessivo di cui al comma 1,  maggiorato  dell'IVA
nella misura tempo per tempo vigente, va aggiunta la  commissione  di
euro 0,50, esente dall'I.V.A., prevista  dalla  Convenzione,  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze e le Poste  italiane  S.p.A.,
del 17 luglio 2015, citata in premessa. 
                               Art. 2 
 
  1. Gli importi di cui  all'art.  1  sono  riscossi  all'atto  della
presentazione della richiesta del permesso di soggiorno  elettronico,
mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422402  intestato
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro,
con causale «importo  per  il  rilascio  del  permesso  di  soggiorno
elettronico». 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  Organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 10 marzo 2016 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Alfano 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia 
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2016 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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