LEGGE 11 giugno 1960, n. 885
Vigente al: 4-1-2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni
sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre
1957.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e Protocollo di
cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore
in conformita' dell'art. 43 della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - SEGNI -
ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare
Federale di Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA
animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Paesi nel
campo delle assicurazioni sociali, hanno convenuto di concludere in
proposito una Convenzione ed hanno, quindi nominato come loro
Plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana:
l'Ambasciatore LUCIANO MASCIA, Direttore generale
dell'Emigrazione;
Il Presidente della Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia:
il sig. ZOENKO HAS, Direttore dell'Istituto federale per la
previdenza sociale;
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti
in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:
Art. 1.
Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:
1) il termine "legislazione" designa le leggi, i regolamenti e le
disposizioni statutarie, esistenti e future, di ciascun Paese
contraente, che concernono i regimi ed i rami della sicurezza,
sociale previsti ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 2 della presente
Convenzione;
2) il termine "Autorita' competente" significa, per quanto
riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, per quanto riguarda la Jugoslavia, il Segretariato del
Comitato Federale Esecutivo competente per l'applicazione della
legislazione indicata nell'art. 2 della presente Convenzione;
3) il termine "Organismo di assicurazione sociale" significa, per
quanto riguarda l'Italia, l'Istituto di assicurazione cui e' affidata
la gestione di uno o piu' regimi assicurativi italiani, per quanto
riguarda la Jugoslavia, l'Istituto Federale per l'Assicurazione
Sociale;
4) il termine "lavoratori" designa le persone che prestano opera
retribuita alle dipendenze di altri nonche' tutte le altre persone a
quelle assimilate che sono ammesse ai benefici delle legislazioni
specificate nell'art. 2, applicabili, a seconda dei casi, nell'uno o
nell'altro Paese contraente;
5) il termine "aventi diritto" designa le persone di famiglia i
cui diritti nell'assicurazione sociale derivano dall'assicurato;
6) il termine "periodi di assicurazione" comprende i periodi di
contribuzione o di occupazione cosi' come sono definiti o presi in
considerazione come periodi di assicurazione secondo la legislazione
sotto l'impero della quale essi sono maturati;
7) il termine "periodi equivalenti" designa i periodi equivalenti
ai periodi di assicurazione quali sono definiti dalla legislazione
sotto la quale sono stati compiuti e nella misura in cui sono
riconosciuti equivalenti ai periodi di assicurazione da tale
legislazione.
Art. 2.
(1) La presente Convenzione si applica alle legislazioni
concernenti:
in Italia:
a) l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti;
b) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
c) l'assicurazione malattie ivi comprese le indennita'
funerarie e le prestazioni in natura per i beneficiari di pensioni o
rendite;
d) l'assicurazione per la tubercolosi;
e) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;
f) l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
g) gli assegni familiari;
h) i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in
quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni
indicate alle lettere precedenti;
i) le assicurazioni volontarie previste dalle legislazioni
indicate alle lettere precedenti;
in Jugoslavia:
a) le assicurazioni sociali;
b) gli assegni familiari;
c) le prestazioni agli operai e impiegati rimasti
provvisoriamente disoccupati.
(2) La presente Convenzione si applichera' ugualmente a tutte le
leggi ed altre disposizioni che hanno modificato o completato o che
modificheranno o completeranno le legislazioni indicate al paragrafo
1: tuttavia essa non si applichera' alle leggi ed altre disposizioni
che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o
che coprono un nuovo ramo delle assicurazioni sociali, se a tale
riguardo il Governo di un Paese contraente notifichi la propria
opposizione al Governo dell'altro Paese entro tre mesi dalla data
(della pubblicazione ufficiale di detti provvedimenti se trattasi del
Paese che li ha emanati o dalla data della loro comunicazione
ufficiale se trattasi dell'altro Paese.
(3) La presente Convenzione non si applichera' alle modificazioni
che saranno state apportate alle legislazioni indicate al paragrafo I
da Convenzioni internazionali di sicurezza sociale stipulate da
ciascun Paese contraente con i terzi Stati, a meno che non intervenga
al riguardo un accordo fra i due Paesi contraenti.
Art. 3. I cittadini italiani in Jugoslavia e i cittadini jugoslavi in Italia sono sottoposti alle legislazioni specificate nell'art. 2, applicabili rispettivamente in Jugoslavia ed in Italia, e ne beneficiano alle stesse condizioni dei cittadini di ciascuno dei due Paesi.
Art. 4.
(1) Il principio stabilito nell'articolo precedente subisce le
seguenti eccezioni:
a) i lavoratori dipendenti da una impresa avente la propria sede
in uno dei due Paesi contraenti, che siano inviati nell'altro Paese
per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere sottoposti
alle legislazioni del Paese in cui l'impresa ha la propria sede,
purche' la loro permanenza nell'altro Paese non superi il periodo di
dodici mesi. La stessa norma vale per i lavoratori dipendenti da una
impresa, avente la propria sede in lino dei due Paesi contraenti, che
soggiornano a piu' riprese nell'altro Paese a causa della particolare
natura del lavoro che essi devono compiere e sempreche' ciascun
periodo di soggiorno non superi i dodici mesi.
Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi
imprevedibili al di la' della durata originariamente prevista ed
eccedesse i dodici mesi, l'applicazione delle legislazioni in vigore
nel Paese del luogo di lavoro abituale potra' eccezionalmente essere
mantenuta col consenso dell'Autorita' competente del Paese ove ha
luogo il detto lavoro temporaneo;
b) i lavoratori dipendenti da una impresa che effettua, per conto
proprio o di terzi, trasporti di passeggeri o di merci, ferroviari,
stradali, aerei o di navigazione interna e che abbia la propria sede
nel territorio di uno dei due Paesi contraenti, e occupati nel
territorio dell'altro Paese in qualita' di personale viaggiante, sono
sottoposti alle legislazioni del Paese nel cui territorio l'impresa
ha la propria sede; tuttavia, nel caso in cui l'impresa possieda nel
territorio dell'altro Paese contraente una succursale o una
rappresentanza permanente, i lavoratori occupati da questa sono
sottoposti alle legislazioni del Paese nel cui territorio si trova la
succursale o la rappresentanza permanente; nel caso in cui il
lavoratore sia occupato esclusivamente o prevalentemente nel
territorio di uno dei due Paesi contraenti e ivi risieda, la
legislazione di tale Paese e' applicabile anche se l'impresa che lo
occupa non abbia sede succursale o rappresentanza permanente in tale
territorio;
c) i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno
dei due Paesi contraenti sono sottoposti alle legislazioni in vigore
nel Paese di cui detta nave batte la bandiera; tuttavia, i lavoratori
assunti dalla detta nave per i lavori di carico e scarico, di
riparazioni a bordo o sorveglianza mentre essa si trova in un porto
dell'altro Paese, sono sottoposti alle legislazioni del Paese al
quale appartiene il porto;
d) gli addetti a uffici pubblici (doganali, postali, controllo
passaporti, ecc.) che siano da questi inviati nel territorio
dell'altro Paese, sono assicurati secondo le norme del Paese da cui
sono inviati.
(2) Le persone che esercitano una attivita' autonoma abitualmente
nel territorio di uno dei due Paesi contraenti e che si recano ad
esercitare tale attivita' nel territorio dell'altro Paese per un
limitato periodo di tempo, continuano ad essere assicurati in base
alle legislazioni del primo Paese, purche' la loro permanenza
nell'altro Paese non superi il periodo di dodici mesi.
Nel caso in cui tale attivita' si dovesse prolungare per motivi
imprevedibili al di la' dei dodici mesi, l'applicazione delle
legislazioni in vigore nel Paese di residenza abituale potra' essere
mantenuta col consenso dell'Autorita' competente del Paese ove ha
luogo il temporaneo esercizio di detta attivita'.
Art. 5.
Le disposizioni dell'art. 3 si applicano ai lavoratori di qualunque
nazionalita' occupati nelle Rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane o jugoslave o che sono al servizio personale di capi, membri
o impiegati di tali rappresentanze.
Tuttavia:
1) gli agenti diplomatici e consolari di carriera come pure i
funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie sono eccettuati
dall'applicazione del presente articolo;
2) i lavoratori, cittadini del Paese cui appartiene la
Rappresentanza diplomatica o consolare, sono soggetti alla
legislazione del Paese di origine. Essi possono nondimeno chiedere di
essere sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro.
Art. 6. Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti possono prevedere, di comune accordo, per alcuni lavoratori o gruppi di lavoratori, se cio' e' nell'interesse di questi, delle eccezioni alle disposizioni degli articoli da 4 a 5 della presente Convenzione, riguardo alla legislazione applicabile.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
CAPITOLO I
Assicurazione malattie e maternita'
Art. 7.
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o
viceversa beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle
prestazioni delle assicurazioni malattie in Jugoslavia e delle
assicurazioni malattie e tubercolosi in Italia, qualora:
1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel
Paese in cui si sono da ultimo trasferiti:
2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per
beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i
periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese;
3) la malattia si sia manifestata posteriormente alla loro
entrata nel Paese del nuovo luogo di lavoro, a meno che la
legislazione applicabile non preveda condizioni piu' favorevoli.
Art. 8.
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o
viceversa, beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle
prestazioni di maternita' in Jugoslavia o in Italia, qualora:
1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel
Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;
2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per
beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i
periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese.
Art. 9.
I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia, in Jugoslavia o
viceversa hanno o danno diritto, secondo i casi, alle indennita'
funerarie in Jugoslavia o in Italia, qualora:
1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nei
Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;
2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per
beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i
periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese.
Art. 10 Le prestazioni per i familiari residenti nel Paese di origine del lavoratore che si trasferisce nell'altro Paese sono corrisposte dall'Ente assicuratore competente del primo Paese con le norme, i limiti e le modalita' in vigore per i familiari dei propri assicurati e sono ad esso rimborsate dall'Ente assicuratore dell'altro.
Art. 11 (1) Se il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di entrambi i Paesi contraenti risiede nel territorio del Paese in cui si trova uno degli istituti debitori della pensione o della rendita, le prestazioni in natura sono corrisposte al titolare e ai suoi familiari dall'istituto del luogo di residenza, come se egli fosse titolare di una pensione o di di una rendita dovuta in virtu' della sola legislazione del Paese di residenza. Dette prestazioni sono a carico dell'istituto del Paese di residenza. (2) Se il titolare di una pensione o di una, rendita dovuta in virtu' della legislazione di uno dei due Paesi contraenti risiede nel territorio del Paese in cui non si trova l'istituto debitore della pensione o della rendita, le prestazioni in natura sono corrisposte al titolare e ai suoi familiari dall'istituto del luogo di residenza come se egli fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione del Paese di residenza. Le prestazioni cosi' corrisposte saranno rimborsate dall'Ente assicuratore dell'altro Paese.
Art. 12. (1) L'assicurato o l'avente diritto che, dopo il verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione, si trasferisca nel territorio dell'altro Paese, conserva il diritto alle prestazioni, a condizione che egli, prima del trasferimento abbia, ottenuto dal competente Ente assicuratore il consenso al trasferimento. Tale consenso puo' essere negato solo per ragioni inerenti allo stato di malattia dell'assicurato o dell'avente diritto. L'Ente assicuratore puo' concedere il consenso posticipatamente, qualora esistano le condizioni per la concessione dei consenso stesso e l'assicurato o l'avente diritto non abbia potuto chiederlo, per motivi scusabili, prima del trasferimento. (2) L'assicurato o l'avente diritto conserva il diritto alle prestazioni nei confronti dell'Ente presso il quale e' assicurato anche se l'evento coperto da assicurazione si verifichi nel territorio dell'altro Paese, qualora il rapporto di assicurazione non sia ancora terminato. (3) Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2 l'Ente assicuratore obbligato delega l'Ente assicuratore competente dell'altro Paese a corrispondere le prestazioni. Le prestazioni in natura, saranno corrisposte con gli stessi mezzi e della stessa qualita' di quelle corrisposte agli assicurati dell'Ente delegato.
Art. 13. Per il rimborso delle spese di cui agli articoli 10 a 12 potranno essere stabiliti compensi unitari pro-capite o globali sulla base dei costi medi nazionali risultanti dall'ultimo bilancio degli enti interessati. Le modalita' saranno determinate nell'Accordo amministrativo previsto all'art. 29.
CAPITOLO II
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 14. (1) Le prestazioni per malattie professionali indennizzabili secondo la legislazione di ognuno dei due Paesi contraenti sono dovute dall'Ente assicuratore del Paese nel cui territorio e' stata esercitata da ultimo una, lavorazione che, per la sua natura, comporti il rischio specifico dell'insorgere delle malattie professionali. (2) Qualora un assicurato, al quale e' stato corrisposto in uno dei due Paesi contraenti un indennizzo per una malattia professionale, chieda ulteriori prestazioni per la stessa malattia, nell'altro Paese, l'Ente assicuratore del primo Paese rimane obbligato per la concessione di ulteriori prestazioni. Se pero' detto assicurato e' stato successivamente occupato nell'altro Paese in una lavorazione che comporti lo stesso rischio per il quale ha ottenuto il primo indennizzo le ulteriori prestazioni sono a carico dell'Ente assicuratore di quest'altro Paese.
Art. 15. Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado dell'incapacita' lavorativa per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale per i quali deve essere applicata la, legislazione di uno dei due Paesi contraenti, si tiene conto in base alla stessa legislazione degli infortuni sul lavoro nonche' delle malattie professionali, anteriormente verificatesi nell'altro Paese. Quali precedenti infortuni sul lavoro o malattie professionali sono considerati sia gli infortuni o le malattie professionali per i quali si concede un indennizzo, sia quelli per i quali il grado di incapacita' lavorativa rimane al di sotto del grado minimo richiesto per l'indennizzo. Un indennizzo per il successivo infortunio o per la successiva malattia professionale e' tuttavia corrisposto soltanto se la legislazione da applicarsi per lo infortunio o per la malattia professionale lo prevede.
Art. 16. Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei due Paesi contraenti occupato nel territorio dell'altro Paese e che abbia causato o che potra' causare sia la morte, sia una incapacita' permanente, totale o parziale, deve essere notificato senza indugio da parte dell'Ente assicuratore competente alla rappresentanza diplomatica, o consolare del Paese nella cui giurisdizione rientra il caso e di cui l'infortunato sia cittadino.
Art. 17. L'infortunio subito da un cittadino di una dei due Paesi contraenti, mentre egli si reca, ad assumere lavoro, con regolare contratto, nell'altro Paese, deve essere risarcito dall'Ente assicuratore di quest'ultimo Paese in conformita' delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, qualora il sinistro si verifichi durante il viaggio, ininterrotto e per la via piu' breve, dal luogo di partenza fino al luogo di lavoro. Lo stesso vale per l'infortunio subito dal lavoratore quando questi ritorna nel Paese di origine subito dopo la fine dei contratto di lavoro per effetto del quale si e' trasferito nell'altro Paese.
CAPITOLO III
Assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti
Art. 18. (1) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, quando un assicurato e' stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione di entrambi i Paesi contraenti, i periodici di assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in virtu' della legislazione di ciascuno dei due Paesi contraenti sono totalizzati, in quanto non si sovrappongono. (2) Se la legislazione di uno dei due Paesi contraenti subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale, sono totalizzati, in quanto non si sovrappongono, per l'ammissione al beneficio di tali prestazioni, soltanto i periodi compiuti nella professione corrispondente anche se nell'altro Paese non esiste un regime speciale di assicurazione per detta professione. Se, nonostante la totalizzazione di tali periodi, l'assicurato non soddisfa alle condizioni che gli consentono di beneficiare di dette prestazioni, i periodi in questione sono allora, totalizzati per l'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale dei due Paesi contraenti.
Art. 19.
Le prestazioni che un assicurato previsto all'art. 18 della
presente Convenzione o i suoi superstiti possono ottenere in virtu'
delle legislazioni dei due Paesi contraenti, secondo le quali
l'assicurato ha compiuto periodi di assicurazione o periodi
equivalenti, sono liquidate ne i modo seguente:
a) l'istituto di ciascuno dei due Paesi contraenti determina, in
base alla propria legislazione, se l'assicurato soddisfa alle
condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste da
tale legislazione, tenuto conto della totalizzazione dei periodi
prevista all'articolo precedente;
b) se il diritto e' acquisito in virtu' della precedente lettera
a), detto istituto determina l'ammontare teorico della prestazione
cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione
o periodi equivalenti, totalizzati secondo le modalita' previste
all'articolo precedente, fossero stati compiuti esclusivamente sotto
la propria legislazione; in base a tale ammontare l'istituto
stabilisce l'ammontare dovuto al pro-rata della durata dei periodi
compiuti sotto detta legislazione in rapporto alla durata totale dei
periodi compiuti sotto le legislazioni dei due Paesi contraenti.
Art. 20. Qualora l'interessato, tenuto conto della totalita' dei periodi previsti all'art. 18, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Paesi contraenti, il suo diritto a pensione e' determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli puo' far valere tali condizioni. Se la pensione da concedere in uno solo dei due Paesi non raggiuinge la pensione minima, l'Ente assicuratore che la determina concede in aggiunta alla sua prestazione la parte della differenza tra la sua prestazione e la pensione minima che corrisponde, al momento della determinazione della pensione, al rapporto dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in ciascun Paese con la somma totale dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in entrambi i Paesi.
Art. 21. Se, ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione, l'assicurato matura un diritto a prestazioni a carico degli Enti assicuratori di entrambi i Paesi contraenti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge la pensione minima del Paese in cui il beneficiario risiede, l'Ente assicuratore di questo Paese concede in aggiunta l'importo necessario per raggiungere la pensione minima. Tale importo aggiuntivo sara' corrisposto a carico degli Enti assicuratori di ciascuno dei due Paesi contraenti per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Paesi con la somma totale dei periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in entrambi i Paesi.
Art. 22. (1) Ogni assicurato o avente diritto, nel momento in cui matura, il diritto a pensione, puo' rinunciare al beneficio delle disposizioni dell'art. 18. In tal caso le prestazioni sono determinate separatamente dagli enti assicuratori di ciascun Paese contraente secondo le legislazioni per essi vigenti e indipendentemente dai periodi compiuti nell'altro Paese. (2) L'assicurato o avente diritto ha facolta' di scegliere nuovamente fra l'applicazione dell'art. 18 e quella del paragrafo 1 del presente articolo se vi abbia interesse a causa di una modificazione della legislazione di un Paese contraente o del trasferimento della sua residenza da un Paese all'altro o, nel caso previsto all'articolo 20, se matura un nuovo diritto a pensione in base ad una delle legislazioni a lui applicabili.
CAPITOLO IV
Assegni familiari
Art. 23. I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o viceversa hanno diritto agli assegni familiari per le persone a carico rimaste nel Paese di origine, o in base alla legislazione del luogo di lavoro.
Art. 24. Qualora la legislazione di uno dei due Paesi subordini l'apertura del diritto agli assegni familiari al compimento di periodi di assicurazione ed equivalenti, si tiene conto a tale scopo dei periodi compiuti tanto nell'uno che nell'altro Paese.
Art. 25. Nell'Accordo amministrativo previsto all'art. 29 saranno determinate le modalita' necessarie per assicurare l'immediato pagamento degli assegni familiari.
CAPITOLO V
Assicurazione disoccupazione
Art. 26.
(1) I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Jugoslavia o
viceversa beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in
Jugoslavia o in Italia, qualora:
1) abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel
Paese in cui si sono da ultimo trasferiti;
2) adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per
beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i
periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti nell'altro Paese.
(2) Il disoccupato che, dopo aver acquisito il diritto alle
prestazioni nell'altro Paese, ritorna nel proprio Paese conserva il
diritto alle prestazioni che gli saranno corrisposte a carico
dell'altro Paese per la durata massima di sei mesi ridotta del
periodo in cui ha gia' goduto delle prestazioni stesse nell'altro
Paese.
CAPITOLO VI
Disposizioni comuni
Art. 27. Se, secondo la legislazione di uno dei due Paesi contraenti, le prestazioni sono calcolate in rapporto allo ammontare dei salari percepiti o dei contributi versati, i salari o i contributi relativi ai periodi di assicurazione compiuti in virtu' del regime dell'altro Paese contraente, sono presi in considerazione dall'Ente che determina, le prestazioni sulla base della media dei salari o dei contributi accertati per i periodi di assicurazione compiuti in virtu' del proprio regime.
Art. 28. Se la legislazione di uno dei due Paesi subordina, lo acquisto, il mantenimento o il recupero di un diritto al soggiorno sul suo territorio, questa condizione non sara' richiesta per i cittadini italiani o jugoslavi quando risiedono sul territorio dell'altro Paese, salvo disposizione contraria della presente Convenzione. Se in base alla legislazione di uno dei due Paesi il pagamento all'estero delle prestazioni e' subordinato al consenso dell'Istituto assicuratore di questo Paese il consenso stesso non e' richiesto qualora si tratti di cittadini dell'altro Paese. Le prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali di uno dei due Paesi saranno corrisposte ai cittadini dell'altro Paese, quando risiedono sul territorio di un terzo Stato con le stesse condizioni e la stessa misura applicate dal primo Paese ai propri cittadini che risiedono nel terzo Stato.
TITOLO III
DISPOSIZIONI DIVERSE TRANSITORIE
E FINALI
Art. 29. Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti stabiliranno di comune accordo le disposizioni per l'applicazione della presente Convenzione. Esse potranno, in particolare, stabilire disposizioni per evitare il cumulo delle prestazioni, per regolare la totalizzazione dei periodi e per organizzare il servizio dei pagamenti e dei controlli dall'uno all'altro Paese contraente.
Art. 30. (1) Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Paesi contraenti per 1 della presente Convenzione saranno comunicate in duplice copia alla Autorita' competente dell'altro Paese. (2) Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti si comunicheranno altresi' entro un mese dalla pubblicazione, in duplice copia, tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni indicate all'art. 2.
Art. 31. (1) Le Autorita' e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione della presente Convenzione come se si trattasse dell'applicazione delle rispettive legislazioni; tale reciproca assistenza e' gratuita. Essi possono anche valersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Paese, del tramite delle Autorita' diplomatiche e consolari. (2) Gli accertamenti medici per conto degli organismi di un Paese contraente, che riguardano un interessato che si trovi nell'altro Paese, saranno eseguiti su richiesta dei detti organismi dagli organismi assicuratori competenti dell'altro Paese. Nell'Accordo amministrativo saranno stabilite le disposizioni particolari per il rimborso delle spese.
Art. 32. Le Autorita' diplomatiche e consolari dei due Paesi contraenti sono autorizzate ad intervenire direttamente presso le Autorita' e gli organismi competenti dell'altro Paese, per raccogliere le informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri connazionali, come pure a rappresentarli senza speciale mandato.
Art. 33. (1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalle legislazioni di uno dei due Paesi contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione, indipendentemente dalla nazionalita' e dalla residenza degli interessati. (2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche e consolari.
Art. 34. Le istanze come pure gli altri documenti che gli interessati indirizzano alle autorita' e agli organismi competenti di uno dei due Paesi contraenti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione delle legislazioni indicate all'art. 2, non possono essere respinti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale dell'altro Paese.
Art. 35. Le domande, dichiarazioni, ricorsi e altri documenti in materia di assicurazione sociale che avrebbero dovuto essere presentati entro un termine determinato presso l'organismo competente di uno dei due Paesi contraenti, saranno considerati come ricevibili se sono presentati nello stesso termine presso un organismo di assicurazione sociale dell'altro Paese. In tal caso quest'ultimo organismo trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'organismo di assicurazione sociale competente del primo Paese, dandone notizia all'interessato.
Art. 36. Le Autorita' e gli organismi competenti dei due Paesi contraenti, per l'applicazione della presente Convenzione, corrispondono direttamente tra loro con gli assicurati e con i loro rappresentanti. Essi redigono la corrispondenza nella rispettiva lingua ufficiale.
Art. 37. (1) L'importo delle prestazioni dovute in applicazione della presente Convenzione sara' determinato dall'organismo debitore nella valuta del proprio Paese. (2) Il trasferimento da un Paese all'altro delle somme dovute in applicazione della presente Convenzione avra' luogo conformemente agli Accordi vigenti in materia tra i due Paesi contraenti al momento del trasferimento stesso. (3) Nel caso in cui siano emanate, nell'uno o nell'altro Paese contraente disposizioni intese a sottoporre a restrizione lo scambio delle valute, i due Governi dovranno adottare immediatamente le misure necessarie per assicurare il trasferimento delle somme dovute in applicazione della presente Convenzione.
Art. 38. La riscossione dei contributi dovuti ad un Istituto di uno dei due Paesi contraenti puo' effettuarsi nel territorio dell'altro Paese, conformemente alla procedura e con le garanzie e i privilegi applicabili alla riscossione dei contributi dovuti all'Istituto corrispondente di quest'ultimo Paese. L'applicazione di tale disposizione formera' oggetto di uno speciale accordo.
Art. 39. (1) Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti risolveranno, di comune accordo, tutte le difficolta' che sorgeranno nell'applicazione della presente Convenzione. (2) Nel caso che per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sara' decisa mediante una procedura arbitrale, stabilita di comune accordo tra i Governi dei due Paesi contraenti. L'organo arbitrale dovra' risolvere la controversia secondo lo spirito e i principi fondamentali della presente Convenzione. La sua decisione sara' obbligatoria e definitiva.
Art. 40. (1) Quando in relazione al diritto non contestato di un assicurato, sorga controversia tra le autorita' o gli organismi assicuratori competenti dei due Paesi contraenti circa la legislazione applicabile, si deve concedere all'interessato una assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformita' dell'articolo precedente. (2) La corresponsione dell'assistenza provvisoria spetta all'organismo assicuratore del Paese in cui l'assicurato ha la propria residenza. Tale organismo assicuratore corrispondera' le prestazioni in base alla propria legislazione. (3) L'organismo assicuratore che in definitiva risultera' obbligato deve rimborsare in unica soluzione, all'organi sino assicuratore che ha corrisposto l'assistenza provvisoria, le spese sostenute a tale scopo. (4) Se l'importo che e' stato versato al beneficiario a titolo di assistenza provvisoria e' superiore all'ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'organismo assicuratore che in definitiva risultera' obbligato imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare di ciascuna rata.
Art. 41. (1) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli venti assicurativi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore. Nell'applicazione della presente Convenzione devono essere presi in considerazione anche i periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti prima della sua entrata in vigore. (2) Le prestazioni non ancora richieste alla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono determinate su domanda in conformita' alla presente Convenzione e alle legislazioni interne. Le prestazioni determinate o richieste prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione sono concesse o eventualmente determinate di nuovo in conformita' alla presente Convenzione e alle legislazioni interne; non costituisce ostacolo la efficacia giuridica di precedenti decisioni. (3) Se i diritti anteriormente liquidati sono stati soddisfatti mediante pagamento forfettario a causa di un periodo di assicurazione ed equivalente insufficiente e se, con l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione ed equivalenti l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per l'attribuzione di una pensione, egli puo' domandare la revisione del trattamento gia' fattogli. Detta revisione sara' effettuata da ciascun Paese contraente secondo la propria legislazione. (4) Per i periodi anteriori alla entrata in vigore della presente Convenzione, non sono pagate prestazioni in base alle disposizioni in essa contenute, salve le disposizioni piu' favorevoli delle legislazioni interne. (5) Le disposizioni di cui al paragrafo 1) primo periodo, e ai paragrafi 2) e 3) valgono solo per le prestazioni dell'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti e, limitatamente alle rendite, per l'assicurazioni infortuni,
Art. 42. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione non puo' opporsi la scadenza, dei termini di prescrizione o di decadenza, se le domande necessarie sono presentate entro il termine di 2 anni dopo la entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 43.
(1) La presente Convenzione sara' ratificata e gli stramenti di
ratifica saranno scambiati appena possibile a Belgrado.
(2) La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del
mese successivo a quello in cui avverra' lo scambio degli strumenti
di ratifica.
(3) La presente Convenzione e' conclusa per la durata di un anno a
partire dalla data in cui essa entrera' in vigore. Essa sara'
rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovra'
essere notificata almeno sei mesi prima della scadenza.
(4) In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione
rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le
disposizioni restrittive che le legislazioni dei due Paesi contraenti
potranno prevedere in caso di nazionalita' straniera o di residenza o
soggiorno ai l'estero degli interessati.
(5) I diritti in corso di acquisizione afferenti i periodi di
assicurazione ed equivalenti compiuti anteriormente alla data nella
quale la presente Convenzione cessera' di essere in vigore, saranno
mantenuti in conformita' ad accordi complementari.
In fede di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione
delle loro firme e dei loro sigilli.
Fatto a Roma il 14 novembre 1957 in due originali, in lingua
italiana ed in lingua serbo-croata, i cui testi fanno ugualmente
fede.
Per la Repubblica italiana
LUCIANO MASCIA
Per la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia
Z. HAS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
Protocollo generale
Al momento della firma della Convenzione sulle assicurazioni
sociali, conclusa tra, la Repubblica italiana e la Repubblica
Popolare-Federale di Jugoslavia, i Plenipotenziari dei due Stati
contraenti dichiarano di essere d'accordo su quanto segue:
1) Le disposizioni della Convenzione non si applicano ai diritti
derivanti da periodi di assicurazioni sociali compiuti prima del 5
ottobre 1956 in territori ai quali e' stata estesa l'amministrazione
jugoslava ai sensi del Memorandum d'intesa tra i Governi d'Italia,
del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia, concernente il
Territorio Libero di Trieste, firmato a Londra il 5 ottobre 1954.
Tali diritti formeranno oggetto di apposito regolamento tra i due
Governi.
2) La Convenzione non porta pregiudizio alle disposizioni degli
articoli da 54 a 56 dell'Accordo di Udine del 20 agosto 1955, ne'
alle Convenzioni stipulate o che potrebbero essere stipulate sulla
base dei detti articoli.
3) I periodi di assicurazione compiuti nella assicurazione
italiana fra l'aprile 1941 ed il maggio 1945 in quelle parti del
territorio jugoslavo nelle quali gli istituti italiani assunsero la
gestione delle assicurazioni sociali, sono a carico degli istituti
assicuratori italiani. Le relative obbligazioni, derivanti agli
istituti assicuratori italiani prima dell'entrata in vigore della
Convenzione, saranno regolate con l'accordo ulteriore tra le
Autorita' competenti di cui all'art. 1, n. 2, della Convenzione.
4) A tutti i casi che saranno espressamente contemplati nello
Scambio di Note previsto dal punto 2 dell'art. 8 dell'Accordo
italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954 sul regolamento definitivo di
tutte le obbligazioni reciproche di carattere economico e finanziario
derivanti dal Trattato di Pace e dagli Accordi successivi, le
disposizioni della Convenzione si applicheranno in conformita' al
contenuto delle stesse Note.
Il presente Protocollo forma, parte integrante della Convenzione;
esso sara' ratificato ed entrera', in vigore contemporaneamente alla
Convenzione.
Fatto a Roma il 14 novembre 1957 in due originali, in lingua
italiana ed in lingua serbo-croata, i cui testi fanno ugualmente
fede.
Per la Repubblica italiana
LUCIANO MASCIA
Per la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia
Z. HAS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
Konvencia o Socijaluom osiguranju izmedju Federativne
Narodne Republike Jugoslavije i Republike Italije
Parte di provvedimento in formato grafico