(Sergio Briguglio 8/1/2017)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

(Aggiornamento al 30 Novembre 2016)

 

Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti vigenti alla data del 30/11/2016 in materia di diritto dello straniero sono riportati in sinottico-normativa-53.html.

 

La versione del presente manuale aggiornata alla conclusione della XVI Legislatura e' riportata in manuale-normativa-27.html; la versione del quadro della normativa aggiornata alla stessa data, in sinottico-normativa-34.html.

 

Indice

 

Parte I

 

I. Principi generali

 

1. Condizione giuridica dello straniero, ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica

 

II. Ingresso e soggiorno

 

2. Categorie di ingresso

3. Programmazione dei flussi

4. Ingresso, reingresso e uscita dallÕItalia

5. Permesso di soggiorno

6. Iscrizione anagrafica

7. Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

8. Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato

9. Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

10. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo

11. Formazione di lavoratori all'estero

12. Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con quote specifiche

13. Ingresso e soggiorno per studio, formazione o tirocinio professionale e attivita' scientifica

14. Ingresso e soggiorno per volontariato

15. Professioni

16. Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi familiari

17. Minori stranieri

18. Protezione sociale, sicurezza pubblica, tutela del lavoratore sfruttato, tutela rispetto alla violenza domestica

 

 

Parte II

 

III. Soggiorno illegale, allontanamento, sanzioni e detenuti

 

19. Ingresso e soggiorno illegale

20. Respingimento alla frontiera

21. Espulsione

22. Trattenimento nei CIE

23. Obblighi e sanzioni a carico di terzi

24. Stranieri condannati o detenuti

 

IV. Assistenza, previdenza sociale e integrazione

 

25. Assistenza sanitaria

26. Previdenza sociale

27. Assistenza sociale e misure fiscali

28. Enti di patronato

29. Politiche di accoglienza e accesso all'alloggio

30. Discriminazione

 

V. Asilo

 

31. Qualifica di titolare dello status di protezione internazionale

32. Procedure per riconoscimento e revoca della protezione internazionale

33. Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

34. Contenuto della protezione internazionale

35. Disposizioni particolari per i minori non accompagnati

36. Norme transitorie

37. Protezione temporanea

38. Asilo costituzionale e ulteriori forme di protezione

 

VI. Cittadinanza

 

39. Cittadinanza

 

VII. Apolidia

 

40. Apolidia

 

VIII. Cittadini comunitari

 

41. Norme a regime

42. Neocomunitari

 

 

 

Parte I

 

I. Principi generali (torna all'indice)

 

1. Condizione giuridica dello straniero, ambito di applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (torna all'indice)

 

á      Condizione giuridica dello straniero

á      Ambito di applicazione

á      Carta dei valori; compatibilita' con consuetudini diverse

á      Diritti del cittadino straniero

á      Diritti del lavoratore straniero; attivita' riservate al cittadino italiano

á      Rapporti con la pubblica amministrazione; certificazioni

á      Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi (amministrativi e giurisdizionali)

á      Protezione diplomatica

 

Condizione giuridica dello straniero (torna all'indice del capitolo)

 

á      La condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in conformita' delle norme e dei trattati internazionali (art. 10, co. 2 Cost.)

á      L'applicazione della normativa comunitaria direttamente efficace produce la disapplicazione delle norme e prassi interne in contrasto (Sent. Corte Cost. 170/1984, Sent. Corte Giust. C-158/78, Sent. Corte Giust. C-168/85, Sent. Corte Giust. C-104/86); l'obbligo di disapplicazione incombe anche sull'amministrazione (Sent. Corte Giust. C-103/88); il principio dell'immediata applicabilita' delle disposizioni comunitarie si applica, oltre che ai regolamenti, anche alle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia (Sent. Corte Cost. 113/1985); l'immediata applicabilita' si estende, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche alle norme dei trattati istitutivi (Sent. Corte Cost. 389/1989); le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, possono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualunque disposizione di diritto interno non conforme (Sent. Corte Cost. 64/1990 e Sent. Corte Cost. 168/1991); la mancata attuazione entro i termini di disposizioni di una direttiva che non pongano obblighi diretti in capo allo Stato, ma solo in capo a terzi, non consente ai cittadini che dovrebbero beneficiare di tali disposizioni di farle valere direttamente contro lo Stato, ma pone una reponsabilita' risarcitoria in capo allo Stato stesso (Sent. Corte Giust. C-6/90); quando risulti pendente, davanti alla Corte di Giustizia una questione pregudiziale relativa al possibile contrasto di una norma incriminatrice con il diritto della UE, il giudice, nel valutare l'applicazione di una misura cautelare, deve tenerne conto (sent. Cass. 31869/2011)

á      Sent. Corte Giust. C-244/13: la circostanza che, nell'ambito di un'azione di risarcimento danni per violazione del diritto dell'Unione, un giudice nazionale abbia ritenuto necessario porre una questione pregiudiziale, vertente sul diritto dell'Unione in esame nel procedimento principale, non deve essere considerata un elemento decisivo al fine di determinare se sussista una violazione manifesta di tale diritto da parte dello Stato membro; note:

o   un diritto al risarcimento e' riconosciuto dal diritto dell'Unione qualora siano soddisfatte tre condizioni: che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti alle persone, che si tratti di violazione sufficientemente qualificata e che sussista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi (punto 50)

o   il criterio decisivo per considerare come sufficientemente qualificata una violazione del diritto dell'Unione e' quello della violazione manifesta e grave, da parte di uno Stato membro, dei limiti posti al suo potere discrezionale; i giudici nazionali, unici competenti ad accertare i fatti di cui ai procedimenti principali e a qualificare le violazioni del diritto dell'Unione di cui trattasi, possono tenere conto, a questo fine, di elementi quali il grado di chiarezza e di precisione della norma violata (punti 51)

o   il semplice fatto di presentare una questione pregiudiziale non puo' limitare la liberta' del giudice del merito; la risposta alla questione se una violazione del diritto dell'Unione sia stata sufficientemente qualificata deriva infatti non dall'esercizio stesso della facolta' prevista dall'articolo 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, bensi' dall'interpretazione fornita dalla Corte (punto 53 e Concl. Avv. Gen. C-244/13, nelle quali si osserva come, se cosi' non fosse, il giudice nazionale che intendesse proporre una questione pregiudiziale per essere certo della sua interpretazione del diritto dell'Unione, prima di condannare lo Stato membro al risarcimento dei danni, potrebbe essere spinto ad astenersene, con l'effetto di una chiusura del dialogo tra giudice nazionale e Corte; significa, verosimilmente, che puo' esserci una violazione sufficientemente qualificata anche se il giudice nazionale ha ritenuto necessario adire la Corte di Giustizia per porre una questione pregiudiziale)

á      Il giudice nazionale ha l'obbligo di conformarsi alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretate dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, anche quando esse siano in contrasto con il diritto interno, alla sola condizione che esse non risultino contrarie alla Costituzione (sent. Cass. SS.UU. 28507/2005, sent. Cass. 19985/2011); tale obbligo incombe anche quando la sentenza della Corte sia intervenuta a causa in corso (sent. Cass. 19985/2011); nota: tale obbligo non deriva dal diritto comunitario (Sent Corte Giust. C-571/10: il rinvio operato da art. 6 paragrafo 3 Trattato sull'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa; la sentenza spiega che art. 6 paragrafo 3 Trattato sull'Unione europea non disciplina il rapporto tra la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell'ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale)

á      Sent. Corte Cost. 264/2012:

o   quando si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il giudice nazionale deve verificare la praticabilita' di un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale; se la verifica da' esito negativo il giudice, non potendo disapplicare la norma interna ne' applicarla (avendola ritenuta in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo), deve denunciare la rilevata incompatibilita' proponendo una questione di legittimita' costituzionale in riferimento allÕart. 117 co.1 Cost., ovvero ad art. 10 co. 1 Cost., ove si tratti di una norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta

o   il confronto tra tutela prevista dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato, dalla Corte Costituzionale, mirando alla massima espansione delle garanzie, concetto nel quale deve essere compreso il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioe' con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall'espansione di una singola tutela

o   benche' la Corte Costituzionale non possa sostituire la propria interpretazione di una disposizione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo a quella data in occasione della sua applicazione al caso di specie dalla CEDU, essa e' pero' tenuta a valutare come l'applicazione della Convenzione si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano; la norma della Convenzione, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'art. 117 Cost., come norma interposta, diviene oggetto di bilanciamento, volto non all'affermazione della primazia dell'ordinamento nazionale, ma alla integrazione delle tutele

á      Trib. Milano: art. 10, co. 2 Cost. non assegna alle norme pattizie il rango di norme costituzionali, essendo queste sottoposte al vaglio di costituzionalita'; tuttavia, una volta superato questo vaglio, tali norme costituiscono un parametro in base al quale interpretare le norme sullo straniero (nei fatti, in questo senso Sent. Corte Cost. n. 376/2000)

á      Trib. Genova: benche' il nostro ordinamento si adegui agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri

á      Parere Corte Giust. 2/13: l'accordo sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo non e' compatibile con art. 6, par. 2 Trattato sull'Unione europea, ne' con il Protocollo 8 al Trattato sull'Unione europea, dal momento che

o   non previene il rischio di lesione del principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri nel diritto dell'Unione

o   non esclude la possibilita' che talune controversie tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e l'Unione europea, relative all'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ambito di applicazione sostanziale del diritto dell'Unione, vengano portate dinanzi alla CEDU

o   non prevede modalita' di funzionamento del meccanismo del convenuto aggiunto e della procedura di previo coinvolgimento della CGUE che consentano di preservare le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione

o   lede le caratteristiche specifiche del diritto dell'Unione riguardo al controllo giurisdizionale degli atti, delle azioni o delle omissioni dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune, in quanto affida il controllo giurisdizionale di alcuni di tali atti, azioni od omissioni in via esclusiva ad un organo esterno all'Unione

 

Ambito di applicazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il Testo unico si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi

 

á      Il Testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario (art. 1, co. 2 T.U., modificato da L. 133/2008)

á      Nota:

o   il principio in base al quale le disposizioni del T.U. si applicano, se piu' favorevoli, al cittadino comunitario (formulazione originale di art. 1, co. 2 T.U.) e' stato invocato con riferimento a

¤  iscrizione anagrafica del genitore comunitario di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007)

¤  iscrizione al SSN dei minori rumeni e bulgari (Circ. Regione Friuli Venezia Giulia)

¤  erogazione temporanea delle prestazioni sanitarie per i cittadini neocomunitari a parita' con lo straniero illegalmente presente, a prescindere dal possesso del codice STP anteriore alla data di ingresso del paese nell'UE (Delibera Regione Toscana)

¤  erogazione delle prestazioni sanitarie urgenti o essenziali a cittadini comunitari non iscritti al SSN e privi di assicurazione sanitaria (circ. Regione Marche 4/1/2008, circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008, circ. Regione Puglia 7/5/2008 e circ. Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008)

o   non e' chiaro se tale principio possa legittimamente considerarsi superato o se valga implicitamente in base al diritto comunitario; presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; in proposito

¤  presentata da un parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che vengono concesse ai cittadini di Stati terzi

¤  Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008; nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu' favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela di diritti fondamentali

o   se continua a valere, dovrebbe essere previsto il divieto di allontanamento nei casi in cui e' previsto il divieto di espulsione per lo straniero, e dovrebbe essere rilasciato un titolo di soggiorno in tutti i casi in cui il cittadino comunitario o il suo familiare privi di diritto di soggiorno si trovino nelle condizioni che consentono il rilascio di permesso a cittadino straniero (es.: permesso per minore eta', permesso per motivi umanitari, anche ex art. 18, permesso per assistenza del minore, permesso per motivi di cura per la donna incinta o per la puerpera o per il marito convivente)

 

á      Le disposizioni del Testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra

 

á      Le disposizioni che limitano l'immigrazione e le formalita' di registrazione degli stranieri non si applicano ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea, qualunque sia la loro nazionalita', ne' ai loro coniugi, ne' ai familiari a loro carico (art. 11 Protocollo 7 al Trattato sull'Unione europea)

 

á      Le norme di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunita' europea e dell'Unione europea assicurano la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani (art. 14 bis, co. 1 L. 11/2005); nei confronti dei cittadini italiani non si applicano norme o prassi che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale (art. 14 bis, co. 2 L. 11/2005)

á      Sent. Corte Cost. 249/1995: benche' il diritto dell'Unione europea non si applichi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario; la connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita', per contenuto e funzione, della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea; in presenza di una tale connessione, il diritto dell'Unione europea si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano fruito della libera circolazione; se le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri (ad esempio, la parita' di diritti tra lavoratore nazionale e lavoratore straniero), le disposizioni derivanti dal diritto dell'Unione europea si applicano anche, per il tramite di quelle norme interne, al cittadino straniero

 

 

Carta dei valori; compatibilita' con consuetudini diverse (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il Ministero dell'interno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si ispira alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione e orienta le relazioni con le comunita' degli immigrati e religiose al comune rispetto dei principi sanciti in tale Carta, nella prospettiva dell'integrazione e della coesione sociale (Decr. Mininterno 23/4/2007)

 

á      Le tradizioni etico-sociali di natura essenzialmente consuetudinaria di coloro che sono presenti nel territorio dello Stato, per quanto possano avere valore culturale, sono ammissibili solo entro i limiti posti dalle norme penali (Sent. Cass. 179/2009); Sent. Cass. 12089/2012: non e' giustificata l'ignoranza della legge quando la condotta oggetto di valutazione si caratterizza per la palese violazione di diritti fondamentali della persona affermati dalla Costituzione, dal momento che tali principi costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione nella societa' di consuetudini, prassi e costumi "antistorici" rispetto ai risultati ottenuti nell'ambito dell'affermazione e della tutela dei diritti inviolabili della persona

 

á      Sent. CEDU Eweida c. Regno Unito: il diritto di manifestare il proprio credo religioso puo' essere limitato a tutela di altri diritti fondamentali in conflitto (nei casi in esame, il diritto alla salute o il diritto a non essere discriminati sulla base del proprio orientamento sessuale)

 

á      Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia: ai fini dell'edificazione di luoghi di culto, le confessioni religiose sono tenute a stipulare una convenzione a fini urbanistici con il Comune interessato e a rispettare vincoli relativi a infrastrutture, servizi e distanza tra edifici adibiti a luoghi di culto di diverse confessioni; non e' ammessa l'edificazione di nuovi edifici di culto nei comuni che non abbiano provveduto ad approvare il piano delle attrezzature religiose

á      Impugnata dal Governo la Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia per illegittimita' costituzionale per (comunicato ASGI)

o   violazione degli artt. 3, 8 e 19 Cost., per l'imposizione agli enti rappresentanti di organizzazioni religiose di una serie stringente di obblighi e requisiti che incidono sull'esercizio in concreto del diritto fondamentale e inviolabile della liberta' religiosa

o   violazione di art. 117 lettere a), c) e h) Cost., per aver disciplinato la materia in contrasto con i principi contenuti nei trattati europei e internazionali nonche' per invasione nella competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra Repubblica e le Confessioni religiose

o   violazione di art. 118 co. 3 Cost., per non aver rispettato la competenza esclusiva dello Stato per la disciplina delle forme di coordinamento fra Stato e Regione nella materia della sicurezza pubblica

á      Sent. Corte Cost. 63/2016:

o   illegittimita' costituzionale di art. 70 co. 2-bis, limitatamente alle parole "che presentano i seguenti requisiti:" e alle lettere a) e b), e 2-quater, della legge della Regione Lombardia 12/2005 (Legge per il governo del territorio), introdotti da art. 1 co. 1 lett. b), della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia, recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi"; infatti,

¤  nel capo dedicato alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi (artt. 70-73), vengono distinti tre ordini di destinatari: gli enti della Chiesa cattolica (art. 70 co. 1), gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia gia' approvato con legge un'intesa (art. 70 co. 2), gli enti di tutte le altre confessioni religiose (art. 70 co. 2-bis); a questa terza categoria di enti gli artt. 70-73 sono applicabili solo a condizione che sussistano i seguenti requisiti: "a) presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell'ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo; b) i relativi statuti esprim[a]no il carattere religioso delle loro finalita' istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione"

¤  non e' consentito al legislatore regionale, all'interno di una legge sul governo del territorio, introdurre disposizioni che ostacolino o compromettano la liberta' di religione, ad esempio prevedendo condizioni differenziate per l'accesso al riparto dei luoghi di culto; poiche' la disponibilita' di luoghi dedicati e' condizione essenziale per l'effettivo esercizio della liberta' di culto, un tale tipo di intervento normativo eccederebbe dalle competenze regionali, perche' finirebbe per interferire con l'attuazione della liberta' di religione, garantita da artt. 8 e 19 Cost., condizionandone l'effettivo esercizio

¤  la Regione esorbita quindi dalle sue competenze, entrando in un ambito nel quale sussistono forti e qualificate esigenze di eguaglianza, se, ai fini dell'applicabilita' di tali disposizioni, impone requisiti differenziati, e pi� stringenti, per le sole confessioni per le quali non sia stata stipulata e approvata con legge un'intesa ai sensi di art. 8 Cost.

o   illegittimita' costituzionale di art. 72 co. 4, primo periodo (Ord. Corte Cost. 150/2016), e 7 lett. e), della Legge Regione Lombardia 12/2005, introdotti da art. 1 co. 1 lettera c) della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia; infatti,

¤  si prevede che, nel corso del procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature religiose di cui allo stesso art. 72 (denominato "Piano per le attrezzature religiose" nella rubrica di tale articolo), vengano acquisiti "i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l'autonomia degli organi statali"; si esige inoltre che, nel piano predetto, sia prevista, per ciascun edificio di culto (se non gia' esistente all'entrata in vigore della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia, in virtu' di art. 72 co. 8), "la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell'ordine"

¤  queste disposizioni eccedono dai limiti delle competenze attribuite alla Regione, dal momento che il perseguimento degli interessi relativi alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica convivenza e' affidato da art. 117 Cost. in via esclusiva allo Stato, mentre le Regioni possono cooperare a tal fine solo mediante misure ricomprese nelle proprie attribuzioni

o   inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di art. 70 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater, della Legge Regione Lombardia 12/2005, introdotti da art. 1 co. 1 lett. b), della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia, in riferimento ad art. 117 Cost., in relazione agli artt. 10, 17 e 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli artt. 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ad art. 18 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977); infatti, perche' la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia invocabile in un giudizio di legittimita' costituzionale, occorre che la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione, e non gia' da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto

á      Assegnati, con determinazione dirigenziale del Comune di Milano, immobili comunali per lo svolgimento di attivita' religiose alla chiesa protestante cingalese Shalom Gospel Church, all'Associazione Islamica di Milano, aderente al Caim, e alla Casa della Cultura Musulmana

á      Comunicato Stranieriinitalia: il Coordinamento delle Associazioni Islamiche milanesi (Caim) ha presentato ricorso al Tar contro l'annullamento del bando per la costruzione di nuovi luoghi di culto deciso dal Comune nel giugno 2016 sulla base del fatto che, in base alla legge della Regione Lombardia avrebbe dovuto essere prima approvato un Piano per le attrezzature religiose; l'amministrazione del Comune di Milano ha avviato una nuova consultazione tra le associazioni religiose in vista di un nuovo bando

á      Impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale la Legge Regionale della Regione Veneto n. 12/2016, limitatamente all'articolo 2, per violazione degli articoli 2, 3, 8, 19 e 117 co. 2 lettere c) e h) Cost.; in particolare, il ricorrente considera illegittime le disposizioni regionali:

o   nella parte in cui viene riconosciuta alla Regione e ai comuni la potesta' amministrativa di individuare i criteri e le modalita' per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per i servizi, religiosi, in quanto richiamando con formula generica e ambigua "i criteri e le modalita'" da individuare per la realizzazione delle attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi si presta ad applicazioni ampiamente discrezionali e potenzialmente discriminatorie nei confronti di alcuni enti religiosi

o   nella parte in cui consente di inserire, nel contesto pattizio della convenzione, l'impegno ad utilizzare la lingua italiana

o   nella parte in cui persegue una finalita' di controllo delle modalita' con le quali in concreto e' esercitata l'attivita' sociale e culturale svolta nelle attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico

á      Strutture islamiche censite in Italia: 1.205, di cui 4 moschee, 858 luoghi di culto e 343 associazioni culturali (da Risposta del Ministro dell'interno a un'interrogazione parlamentare)

 

 

Diritti del cittadino straniero (torna all'indice del capitolo)

 

á      Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono garantiti (Sent. Cass. 10504/2009: indipendentemente dalla condizione di reciprocita') i diritti fondamentali della persona previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti

á      Sent. CEDU M. et al. contro Italia e Bulgaria: violazione di art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di trattamenti inumani o degradanti), in relazione al caso di una minorenne, proveniente dalla Bulgaria, sequestrata in Italia e seviziata a lungo dai suoi aguzzini; le autorita' italiane non hanno condotto indagini adeguate sulle sevizie subite, non hanno provveduto ad accertare quanto denunciato, non hanno sottoposto ad accertamenti medici la vittima e hanno invece sottoposto ad indagini la ragazza e i genitori

á      Allo straniero eÕ riconosciuta paritaÕ di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge

á      Corte App. Bari (che riforma Trib. Bari e Trib. Bari):

o   al cittadino straniero che agisce davanti al giudice italiano e' consentito rilasciare la procura nella forma prevista da art. 83 c.p.c., per la cui validita' l'unico presupposto e' la presenza della parte sul territorio nazionale ove e' anche il difensore, unitamente alla relativa prova di tale presupposto che deriva (presuntivamente) della sottoscrizione per autentica da parte del procuratore della firma apposta dal cliente; in mancanza di rigorosa prova contraria si deve ritenere acquisita al giudizio la prova della presenza della parte in Italia e la comprensione del senso dell'atto da lui sottoscritto

o   la necessita' di presenza di testimoni fidefacienti, esclusa per il rilascio di procura dall'assistito di lingua italiana, non puo' essere affermata per il cliente alloglotta, tanto piu' che la previsione di un simile requisito interferirebbe nel rapporto personale dell'avvocato col cliente alloglotta, tutelato da art. 24 Cost., ed avrebbe un oggettivo carattere discriminatorio per ragioni di lingua, in contrasto con art. 3 Cost.

o   in materia vige il ripudio del formalismo

á      Sent. Cons. Stato 1828/2015: inammissibile e non compatibile con i principi di un moderno Stato sociale di diritto e della legislazione in materia di stranieri una visione del diritto amministrativo quale diritto amministrativo "del sospetto", che indizia di falsita' o di frode alla legge atti e comportamenti dello straniero, non adeguatamente vagliati dall'Amministrazione con un'accurata istruttoria, senza che sulla loro reale, effettiva consistenza esistano o siano stati motivatamente addotti elementi gravi, precisi e concordanti, finendo quindi per affermarne pregiudizialmente e apoditticamente la natura dolosa, fittizia e fraudolenta

á      Sent. Cons. Stato 5336/2015: risultando la questura inadempiente in relazione all'onere istruttorio di depositare una determinata documentazione entro 30 gg, il Consiglio di Stato rinnova l'ordine, avvertendo che in caso di persistenza nell'inadempienza alla data di nuova trattazione, tale contegno sara' valutato dal Giudice ai sensi di art. 116 c.p.c. e sara' oggetto di segnalazione all'Autorita' giudiziaria ed al Mininterno per l'accertamento di ogni eventuale responsabilita' penale e disciplinare

á      Il preavviso di rigetto, essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non e' idoneo ad assolvere all'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito da art. 2 L. 241/1990; nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per la declaratoria dell'illegittimita' del silenzio-rifiuto, il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitivita' (Sent. Cons. Stato 3798/2011, Sent. Cons. Stato 5040/2013, Sent. Cons. Stato 59/2015 e TAR Lombardia, che ordina all'amministrazione di provvedere, entro 60 gg dalla comunicazione o notificazione della sentenza, sull'istanza di conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato)

á      Irricevibile, in base ad art. 31 co. 2 c.p.a., il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione in relazione a un procedimento amministrativo, se presentato piu' di un anno oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento; TAR Campania: la produzione di un'istanza di accesso agli atti oltre la data di scadenza del termine annuale non e' idonea a riaprire il termine; TAR Lombardia: il termine di un anno e' soggetto alla regola generale della sospensione feriale (derogata dal legislatore solo in ipotesi specifiche e da ritenere tassative), dal momento che lo spirare di tale termine non comporta il venir meno dell'illegittimita' del ritardo ne' del potere-dovere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza, ma solo della possibilita' per l'interessato di far valere quella illegittimita' attraverso lo specifico rimedio processuale dell'azione avverso il silenzio, a dmostrazione del fatto che il termine ha natura processuale, e non sostanziale (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4838/2013, secondo cui il termine annuale rimane sospeso per complessivi 46 giorni, in base a L. 742/1969); Sent. Cons. Stato 5734/2015: art. 1 co. 1 L. 742/1969 dispone che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dall'1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione

á      Irricevibile l'appello presentato dal Mininterno contro una sentenza del TAR Liguria, se l'appello e' stato proposto oltre la scadenza del "termine breve", di 60 gg dopo la notificazione della sentenza (sent. Cons. Stato 3160/2014); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5142/2014: in caso di notificazione della sentenza, si applica, ai fini della proposizione di appello, il termine breve (di 60 gg dalla notificazione), anziche' quello lungo (di un anno dal deposito della sentenza

á      Irricevibile l'appello contro una sentenza non notificata, qualora sia stato notificato dopo la scadenza del termine semestrale previsto da art. 92 co. 3 c.p.a. (sent. Cons. Stato 5793/2011); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6646/2012, che osserva, pero', come il fatto che l'appello sia dichiarato irricevibile per tardivita' non precluda di per se' allÕamministrazione di procedere ad un riesame discrezionale della pratica, ove ne ravvisi i presupposti

á      Art. 94 c.p.a. dispone che, nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo, il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro 30 gg dall'ultima notificazione ai sensi di art. 45 c.p.a., unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni (Sent. Cons. Stato 5734/2015)

á      TAR Lazio: e' irricevibile il ricorso contro il silenzio-inadempimento in relazione ad un'istanza di naturalizzazione, se il deposito del ricorso e' tardivo rispetto al termine di 15 gg dalla notifica del ricorso stesso, previsto dal combinato disposto di artt. 45 co.1 e 87 co. 3 c.p.a. (per i procedimenti in camera di consiglio, ad esclusione di quelli per l'adozione e l'esecuzione di misure cautelari, i termini, ad eccezione di quello per la notifica, sono dimezzati)

á      Trib. Torino: in caso di silenzio-inadempimento (ossia un silenzio non qualificato, non facendo da esso discendere l'ordinamento alcuna conseguenza giuridica, a differenza dei casi di silenzio-assenso o silenzio-rifiuto), il Tribunale deve ritenersi investito del potere di esaminare nel merito il proposto ricorso, malgrado l'assenza di un provvedimento impugnato, in quanto in caso contrario la parte si vedrebbe nell'oggettiva impossibilita' di vedere tutelare in giudizio le proprie ragioni per un tempo indefinito (ovvero fino all'adozione di un provvedimento formale da parte dell'amministrazione), con conseguente violazione dei principi costituzionali dettati in tema di diritto di difesa

á      Sent. Cons. Stato 1145/2016: il principio generale secondo cui la parte soccombente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa puo' incontrare eccezioni e puo' dunque essere derogato (rectius: disapplicato), purche' la ragione della deroga sia esternata in motivazione in modo che si comprendano l'iter logico-giuridico e/o le valutazioni (di fatto ed eventualmente di sostanziale equita') su cui essa si fonda; nella fattispecie, illegittima la compensazione delle spese, in un caso in cui l'Amministrazione del Mininterno ha adottato il provvedimento di concessione della cittadinanza solo dopo che il processo per il silenzio-inadempimento aveva avuto inizio, motivata, dal giudice di primo grado, sulla base del fatto (peraltro non allegato in funzione scriminante, e neanche esimente, dall'Amministrazione) che presso i competenti uffici amministrativi pendono molte domande di cittadinanza e che, nella fattispecie, l'istruttoria si e' presentata "complessa" (tali circostanze non possono infatti essere fatte gravare sul ricorrente, ne' costituire titolo per pregiudicarlo)

á      TAR Campania: in relazione al silenzio serbato dall'amministrazione, per un tempo nettamente eccedente i 60 gg previsti dalla normativa, sulla richiesta di conversione del permesso di soggiorno di un neo-diciottenne, si ordina alla questura di concludere il procedimento nel termine di 30 gg dalla data di comunicazione in via amministrativa o di previa notifica della presente pronuncia; in caso di inottemperanza alla scadenza del termine predetto si nomina commissario ad acta, con l'incarico di provvedere in via sostitutiva nei successivi 60 gg, il Prefetto, attribuendo al medesimo la potesta' di delegare un funzionario del suo Ufficio; il commissario si attivera' su diretta istanza della parte ricorrente, ove la questura non avra' provveduto nei termini assegnati; si pongono a carico di quest'ultima amministrazione le spese per l'eventuale espletamento della funzione commissariale; si dispone la prosecuzione del procedimento sull'azione di risarcimento del danno con conversione del rito da camerale a rito ordinario con udienza pubblica

á      Sent. Cons. Stato 3904/2014: a norma dell'art. 149 c.p.c., ai fini del perfezionamento della notifica vale, per il notificante, la data di spedizione; per il destinatario, quella di ricevimento

á      TAR Lazio: art. 10-bis L. 241/1990 impone all'amministrazione di tener conto delle osservazioni, eventualmente corredate di documenti, che la parte preavvisata presenta "per iscritto" e non, come nel caso in esame, attraverso la casella di posta elettronica di dipendente del Servizio addetto all'istruttoria della pratica

á      TAR Lazio: a fronte di un'istanza tendente ad ottenere l'esercizio dei poteri di riesame non sorge, in capo all'Amministrazione, l'obbligo giuridico di provvedere, secondo quanto richiesto dall'art. 2 L. 241/1990, essendo l'attivita' connessa all'esercizio dell'autotutela espressione di ampia discrezionalita' e, come tale, incoercibile dall'esterno

á      Sent. Cons. Stato 3682/2014: nel processo amministrativo il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite che non puo' condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio; tuttavia, tale discrezionalita' e' sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o errata, alla stregua dell'eventuale motivazione adottata, ovvero tenendo conto da un lato, in punto di diritto, del principio in base al quale, di regola, le spese seguono la soccombenza e dall'altro, in punto di fatto, della vicenda e delle circostanze emergenti dal giudizio

á      Sent. Cons. Stato 1145/2016: il principio generale secondo cui la parte soccombente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa puo' incontrare eccezioni e puo' dunque essere derogato (rectius: disapplicato), purche' la ragione della deroga sia esternata in motivazione in modo che si comprendano l'iter logico-giuridico e/o le valutazioni (di fatto ed eventualmente di sostanziale equita') su cui essa si fonda; nella fattispecie, illegittima la compensazione delle spese, in un caso in cui l'Amministrazione del Mininterno ha adottato il provvedimento di concessione della cittadinanza solo dopo che il processo per il silenzio-inadempimento aveva avuto inizio, motivata, dal giudice di primo grado, sulla base del fatto (peraltro non allegato in funzione scriminante, e neanche esimente, dall'Amministrazione) che presso i competenti uffici amministrativi pendono molte domande di cittadinanza e che, nella fattispecie, l'istruttoria si e' presentata "complessa" (tali circostanze non possono infatti essere fatte gravare sul ricorrente, ne' costituire titolo per pregiudicarlo)

á      TAR Lazio:

o   una azione collettiva (class action) e' ammissibile, ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 198/2009, anche in caso di violazione di termini procedimentali, non solo dei terrmini di adozione di atti generali di carattere non normativo

o   la class action in caso di silenzio dell'amministrazione consente di riunire azioni concernenti una stessa tipologia di provvedimento, anche se non altrimenti connesse; la sentenza non si spinge, in questi casi, a dichiarare l'obbligo di provvedere sulla singola domanda, ma da' indicazioni di massima perche' l'amministrazione ponga rimedio alla prassi di violazione del termine in modo generale (per esempio, mediante l'adozione di una circolare o con altro strumento che spetterebbe all'ammiistrazione stessa individuare)

o   la violazione dei termini e' sanzionabile, all'esito di una class action, anche quando non riguardi atti generali; se coi' non fosse, art. 1 D. Lgs. 198/2009 renderebbe sanzionabile anche l'atto amministrativo adottato tardivamente (per violazione dei termini, anziche' per mancata adozione), il che e' escluso da art. 3 D. Lgs. 198/2009; l'interpretazione corretta e' quindi la seguente: il ricorso all'azione collettiva e' ammesso sia in caso di violazione generalizzata di termini procedimentali, sia in caso di mancata adozione di atti generali a contenuto non normativo

á      TAR Lazio:

o   azione di classe pubblica (class action) proposta da 46 persone di origine straniera, che avevano in precedenza proposto istanza di naturalizzazione, e da CGIL, Federconsumatori e INCA, contro la costante violazione dei termini di conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione

o   ricorso accolto, limitatamente alla denunciata violazione generalizzata dei termini di conclusione del procedimento sull'istanza di rilascio della concessione della cittadinanza italiana; si condanna il Mininterno a porre rimedio a tale situazione mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti, entro un anno dalla comunicazione della sentenza, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane gia' assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

o   legittimo proporre l'azione collettiva contro la violazione sistematica dei termini per l'adozione di un provvedimento, in base ad art. 1 D. Lgs. 198/2009

o   in caso di azione collettiva, diversamente dal caso di ricorso contro il silenzio-inadempimento, la domanda giudiziale non e' tesa ad ottenere la tempestiva conclusione del procedimento che riguarda il singolo ricorrente, bensi' ad ottenere che d'ora in poi quell'amministrazione ponga fine al comportamento costantemente violativo delle regole imposte dall'ordinamento sul rispetto dei termini procedimentali, pretendendosi dal giudice amministrativo l'emanazione di un provvedimento giudiziale idoneo a rimuovere ogni comportamento patologico; l'interesse ad agire permane anche quando, nelle more della decisione del giudice, il provvedimento di interesse del singolo ricorrente sia stato adottato

o   l'obbligare le amministrazioni competenti ad attenersi scrupolosamente ai parametri normativi fissati per la tempestiva conclusione dei procedimenti volti ad ottenere il rilascio della cittadinanza italiana non configge, per definizione, col rispetto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione, dato che che la predeterminazione del termine si suppone sia stata effettuata, dal legislatore, gia' valutando la sussistenza di tali risorse

á      Sent. Cons. Stato 4887/2015: l'Amministrazione dell'interno e' condannata al pagamento delle spese processuali in relazione a un ricorso contro il silenzio mantenuto riguardo a una richiesta di naturalizzazione (conclusosi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per aver l'Amministrazione provveduto ad adottare il provvedimento di naturalizzazione), non essendo il ritardo giustificabile (come il TAR Lazio sosteneva) con la "grande mole di lavoro gravante sugli uffici a causa del rilevante numero richieste di cittadinanza italiana"; trattandosi di un fenomeno di lungo periodo, e in crescita costante, esso non puo' essere addotto come scusante della sistematica violazione dei termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti; l'Amministrazione sarebbe infatti tenuta ad adottare misure piu' opportune, che potrebbero consistere, ad esempio, nel potenziamento degli uffici addetti, nello snellimento delle procedure o nella previsione di termini piu' realistici di evasione delle pratiche

 

á      Diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato:

o   alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito (art. 90-bis c.p.p., aggiunto da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE)

¤  alle modalita' di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto

¤  alla facolta' di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335 co. 1 e 2 c.p.p.

¤  alla facolta' di essere avvisata della richiesta di archiviazione

¤  alla facolta' di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato

¤  alle modalita' di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento

¤  alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore

¤  ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui e' stato commesso il reato

¤  alle modalita' di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti

¤  alle autorita' cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento

¤  alle modalita' di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale

¤  alla possibilita' di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato

¤  alla possibilita' che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 c.p., ove possibile, o attraverso la mediazione

¤  alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e' applicabile la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto

¤  alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio

o   condizioni di particolare vulnerabilita':

¤  agli effetti delle disposizioni del c.p.p., la condizione di particolare vulnerabilita' della persona offesa e' desunta, oltre che dall'eta' e dallo stato di infermita' o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalita' e circostanze del fatto per cui si procede; per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se e' riconducibile ad ambiti di criminalita' organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalita' di discriminazione, e se la persona offesa e' affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato (art. 90-quater c.p.p., aggiunto da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE)

¤  quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita' o all'acquisizione di informazioni da parte di una tale persona, l'autorita' che procede dispone l'adozione di modalita' opportune per evitare che la persona sia sotoposta a intimidazione (artt. 190-bis, 351, 362, 392, 398, 498 c.p.p., come modificati da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE)

o   nomina dell'interprete (art. 143-bis c.p.p. e art. 107-ter D. Lgs. 271/1989, aggiunti da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE):

¤  l'autorita' procedente nomina un interprete

-       quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana; la dichiarazione puo' anche essere fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete

-       quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonche' nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete

¤  l'assistenza dell'interprete puo' essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreche' la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento

¤  la persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti; la traduzione puo' essere disposta sia in forma orale sia per riassunto se l'autorita' procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa

¤  la persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta; negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela

o   denunce e querele per reati commessi in altro Stato membro dell'Unione europea (art. 108-ter D. Lgs. 271/1989, aggiunto da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE): quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio in Italia, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati membri dell'Unione europea, affinche' ne curi l'invio all'autorita' giudiziaria competente

 

á      Sent. Cons. Stato 2597/2014: se, a seguito di un'ordinanza cautelare del giudice amministrativo, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento, frutto di una nuova valutazione della situazione, il ricorso contro il primo provvedimento diventa improcedibile, e l'interessato, se vuol far valere ulteriormente le proprie ragioni, deve impugnare il nuovo provvedimento; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2248/2014 (che afferma anche come, in un caso del genere, l'appello debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e non per cessata materia del contendere, dal momento che la cessazione della materia del contendere puo' essere dichiarata solo quando l'amministrazione annulli o riformi, in senso conforme all'interesse del ricorrente, il provvedimento da questi impugnato; cosi' anche Sent. Cons. Stato 26/2014 e Sent. Cons. Stato 3188/2015, con riferimento al caso in cui la questura, in pendenza di un ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso, ha deciso di rilasciare un permesso della durata di un anno, a partire dalla data del rilascio, di molto posteriore a quella della scadenza del vecchio permesso), Sent. Cons. Stato 3491/2014 e Sent. Cons. Stato 4637/2014 (che fanno riferimento al caso di un nuovo provvedimento che conferma la sostanza del precedente, ma a seguito di una nuova istruttoria e con diversa e piu' aggiornata motivazione), Sent. Cons. Stato 4637/2014 e Sent. Cons. Stato 4887/2014 (secondo cui si ha improcedibilita' anche quando l'amministrazione non abbia ritirato in autotutela il primo provvedimento)

á      Sent. Cons. Stato 5387/2014: se il diniego di rinnovo e' fondato solo su un provvedimento immediatamente precedente di revoca del permesso, il fatto che lo straniero impugni solo il provvedimento di revoca e non quello di diniego di rinnovo non produce difetto di interesse al ricorso (eventualmente dovuto al fatto che non e' stato impugnato l'atto negativo da ultimo emesso nei suoi effetti impeditivi della presenza in Italia), dato che si e' in presenza di una ipotesi di invalidita' caducante: l'annullamento dell'atto presupposto (revoca del permesso di soggiorno) determinerebbe in via diretta e consequenziale l'illegittimita' dell'atto che da esso trae fondamento ed unica ragione giustificatrice (diniego di rinnovo del permesso di soggiorno)

á      Sent. Cons. Stato 5395/2014: qualora la motivazione dell'atto impugnato sia articolata in diversi punti, ciascuno dei quali di per se' sufficiente a giustificare il provvedimento, il ricorso che investa solo alcuni di quei punti e taccia degli altri e' inammissibile per difetto di interesse, giacche', se pure tutti i motivi di ricorso dedotti fossero pienamente fondati, il provvedimento non potrebbe essere comunque annullato; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5909/2014, Sent. Cons. Stato 5133/2015, Sent. Cons. Stato 1711/2016

á      Art. 11 co. 1 e 2 c.p.a.: il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale competente; quando la giurisdizione e' declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e' riproposto, entro 3 mesi dal suo passaggio in giudicato, innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione

á      Sent. Cons. Stato 5146/2014: in caso di declaratoria d'incostituzionalita' di una norma, questa cessa di avere efficacia e non puo' trovare applicazione per disciplinare i rapporti non ancora esauriti, non coperti da giudicato o da prescrizione (in particolare, il rapporto non e' esaurito se pende un procedimento giurisdizionale), o che non siano stati definiti con provvedimenti amministrativi ormai inoppugnabili; in questi casi, l'illegittimita' della norma implica la caducazione degli atti amministrativi ancora sub judice e che di essa sono la mera e vincolata applicazione; al contrario, dato che i provvedimenti amministrativi, in ragione delle esigenze di certezza dell'ordinamento, sono assistiti da una presunzione di validita', superabile solo ove la contestazione intervenga nei ristretti termini decadenziali previsti dalla legge, qualora tale contestazione non vi sia stata, l'atto non sarebbe piu' controvertibile, finanche in ipotesi di sopravvenuta declaratoria d'illegittimita' costituzionale della legge che ne abbia fondato o disciplinato l'emanazione

á      Sent. Cons. Stato 4397/2016: provvedimenti emanati sulla base di una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima nel corso del giudizio d'impugnazione vanno annullati, pur se conformi alla legge alla data in cui furono emanati, dato che, per l'art. 1 L. 1/1948, la declaratoria di incostituzionalita' rileva per tutte le situazioni situazioni pendenti, tra le quali sono da comprendere i casi in cui gli atti non siano divenuti inoppugnabili

á      Sent. Corte Cost. 230/2012: un orientamento giurisprudenziale, per quanto autorevole, non ha la stessa efficacia della abrogazione o della dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una norma incriminatrice, stante il difetto di vincolativita' della decisione rispetto a quelle dei giudici chiamati ad occuparsi di fattispecie analoghe, cosicche' la nuova decisione delle Sezioni unite puo' essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice, sia pure con l'onere di adeguata motivazione; nello stesso senso, rispetto all'irrilevanza del mutamento giurisprudenziale, in relazione alla determinazione del giudice competente, TAR Piemonte

á      Sent. Cons. Stato 2320/2014: se in primo grado il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso era erroneamente fondato sulla presunta non appartenenza di un certo reato al novero dei reati ostativi al soggiorno, il ricorso in appello non puo' porre la questione di legittimita' costituzionale della disposizione effettivamente vigente, che quel reato nel suddetto novero include, trattandosi in realta' di doglianze nuove e diverse, che incorrono nel divieto di ius novorum di cui all'art. 104 co. 1 c.p.a.

á      Sent. Cons. Stato 4807/2015: il divieto di ius novorum in appello, di cui all'art. 104 co. 1 c.p.a., implica il divieto di ampliare l'oggetto della domanda giudiziale proposta in prima istanza, sia quanto alla causa petendi (mediante la formulazione di censure nuove in appello) che al petitum (mediante la proposizione di richieste ulteriori rispetto a quelle cristallizzate nel gravame originario); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1569/2013: divieto di introdurre nuovi motivi in appello (nella fattispecie, la presenza di familiari, per altro estranei al novero dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, e non conviventi, a fronte di una condanna preclusiva rispetto al soggiorno)

á      Sent. Cons. Stato 5237/2015: inammissibile, in forza del divieto di ius novorum di cui ad art. 345 c.p.c., l'appello fondato su un ampliamento dell'originaria doglianza (nella fattispecie, la prima doglianza era relativa al fatto che l'amministrazione non avesse riconosciuto, ai fini della ricevibilita' di una certificazione quale prova di presenza, come un determinato medico generico fosse dipendente o convenzionato col SSN; nell'appello, si sostiene che la certificazione prodotta da qualunque soggetto che svolga un'attivita' qualificabile come servizio pubblico - inclusi i medici generici - ha valore probatorio)

á      Sent. Cons. Stato 590/2016: per valutare se vi sia stata una violazione del divieto di formulare in appello nuovi motivi d'impugnazione, si deve avere riguardo al contenuto sostanziale del motivo di ricorso, ossia al contenuto del principio giuridico invocato, non risultando ostativa la circostanza che non sia stata indicata, o sia stata indicata in modo inesatto o incompleto, la fonte normativa da cui trae fondamento l'argomentazione esposta

á      Sent. Cons. Stato 4443/2014: il divieto nel giudizio di appello di assumere nuovi mezzi di prova e di produrre nuovi documenti recede ove il Collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa

á      Ord. Cass. 5642/2016: qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, e' onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilita' per novita' della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicita' di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione; onere del ricorrente e' anche l'indicazione specifica dei documenti su cui il ricorso si fonda (art. 366 co. 6 c.p.c.)

á      Sent. Cons. Stato 3818/2015: l'insufficienza dell'istruttoria effettuata dall'amministrazione e della motivazione poste a base del provvedimento impugnato non possono essere sanate da un supplemento di istruttoria in corso di processo; ne' il giudice amministrativo puo' legittimare un provvedimento non sorretto da adeguata istruttoria, sulla base di quella effettuata in corso di processo, per il semplice fatto che questa condurrebbe all'adozione di un provvedimento di contenuto analogo

á      Sent. Cons. Stato 1325/2015: nel giudizio amministrativo di secondo grado costituisce specifico onere dell'appellante formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza impugnata, posto che l'oggetto di tale giudizio e' costituito da quest'ultima e non dal provvedimento gravato in primo grado; il suo assolvimento esige la deduzione di specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo che ha fondato la decisione appellata

á      Sent. Cons. Stato 4081/2012: inammissibile il ricorso avverso un provvedimento negativo in materia di permesso di soggiorno se proposto direttamente al Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale puo' essere ad“to solo come giudice d'appello, e non come giudice di primo grado (salvo che in casi speciali, come per lÕottemperanza al giudicato); quando il ricorrente abbia presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e abbia fatto, nei confronti del Ministero dellÕInterno, l'interpello di cui all'art. 11, DPR 1199/1971, senza esito, il ricorso diretto al Consiglio di Stato potrebbe essere interpretato come l'atto di "presentazione diretta al Consiglio di Stato", di cui allo stesso art. 11 (in tal caso, il ricorso dovrebbe essere inoltrato alla sezione consultiva per il prosieguo di sua competenza)

á      Sent. Cons. Stato 3538/2012: il ricorso contro un'amministrazione dello Stato dev'essere notificato, a pena di nullita', presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria adita (art. 10 L. 103/1979 e art. 11 RD 1611/1933); in particolare, quindi, il ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato deve essere notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3514/2016

á      Sent. Cons. Stato 1710/2016: gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazioneÈ (art. 6 co. 6 c.p.a.)

á      TAR Piemonte: le relazioni illustrative che l'amministrazione resistente predisponga per il giudizio possono essere utilizzate solo per una piu' completa ed autentica ricostruzione dei fatti di causa o per una piu' compiuta disamina di merito in ordine all'interpretazione delle norme che siano rilevanti per il giudizio, ma non per sollevare, in modo autonomo, domande o eccezioni processuali, che rimangono, invece, di esclusiva pertinenza della Avvocatura dello Stato; in mancanza di un apposito richiamo che le faccia proprie negli atti dell'Avvocatura, pertanto, quelle domande od eccezioni non possono ritenersi parte della strategia processuale prescelta dall'amministrazione resistente

á      L'impugnazione di un regolamento governativo, incidente anche in ordine alla competenza territoriale del giudice adito, comporta la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (sent. Cons. Stato 5359/2011); se il regolamento governativo ha efficacia su tutto il territorio nazionale, la competenza e' del TAR Lazio (sent. Cons. Stato 2421/2012)

á      Il ricorso al Capo dello Stato puo' essere proposto solo contro un atto definitivo, non rientrando tra queste le sentenze di primo grado non piu' impugnabili per decorrenza del termine, dal momento che tali sentenze non costituiscono l'espressione ultima, in linea verticale, della volonta' della Pubblica amministrazione (sent. Cons. Stato 2260/2009 e TAR Lazio)

á      La decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato e' impugnabile solo per vizi di forma e del procedimento che si siano verificati in una fase successiva all'intervento del Consiglio di Stato (concernenti quindi eventuali vizi del procedimento di adozione del decreto del Presidente della Repubblica; in questo senso, sent. Cons. Stato 836/1986 e sent. Cons. Stato 999/2007); valgono infatti il principio di alternativita' tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale e la necessita' di evitare che l'impugnativa in sede giurisdizionale si risolva in un riesame del giudizio espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva con conseguente sovrapposizione della decisione giurisdizionale alla decisione del ricorso straordinario (TAR Lazio)

á      Riguardo al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, il principio costituzionale di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero (Sent. Corte Cost. 62/1994)

á      Sent. CEDU Dhahbi c. Italia:

o   i giudici nazionali debbono motivare il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; in caso contrario, si determina una violazione di art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto all'equo processo)

o   l'esclusione dello straniero da misure di sicurezza sociale di carattere non contributivo e' legittima solo se sorretta da una motivazione ragionevole e perseguita in modo proporzionato; pur essendo la motivazione di contenimento della spesa pubblica legittima, non e' proporzionata l'esclusione dello straniero il cui soggiorno sia legale e non di breve durata

á      Lo straniero regolarmente soggiornante gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano (capacita' giuridica, diritto al nome, diritto di proprieta', etc.), salvo che le convenzioni internazionali in vigore o il Testo unico dispongano diversamente; nei casi (attualmente inesistenti) in cui Testo unico o convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocitaÕ, il MAE comunica ai responsabili del procedimento amministrativo e al Collegio notarile i dati relativi al godimento del diritto da parte dei cittadini italiani nel Paese dÕorigine dello straniero, con schede semestralmente aggiornate (disponibili sul sito internet del MAE); accertamento della condizione comunque non richiesto per titolari di permesso UE[1] slp o di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, umanitari o di studio, e per i relativi familiari regolarmente soggiornanti

á      Giurisprudenza in materia di risarcimento del danno (nota: il danno patrimoniale e' risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito; il danno non patrimoniale e' risarcibile solo nei casi previsti dalla legge):

o   Sent. Cass. 450/2011 e Sent. Cass. 1493/2012: poiche' costituiscono diritti inviolabili della persona umana sia il diritto alla salute ed all'integrita' psicofisica sia il diritto ai rapporti parentali-familiari, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo straniero in conseguenza della lesione di tali diritti inviolabili puo' essere fatto valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di reciprocita' di cui all'art. 16 Preleggi (Sent. Cass. 23432/2014: e a prescindere dal requisito di residenza in Italia del soggetto da risarcire; nella fattispecie, i familiari di uno straniero morto in Italia a seguito di incidente stradale), senza alcuna disparita' di trattamento rispetto al cittadino italiano (nello stesso senso, Sent. Cass. 19788/2013), e quindi non solo contro il danneggiante o contro il soggetto tenuto al risarcimento per fatto altrui, ma anche (nello stesso senso, Sent. Cass. 10504/2009, Sent. Cass. 23432/2014) con l'azione diretta nei confronti di soggetti ulteriori quali l'assicuratore o il Fondo di garanzia per le vittime della strada; nello stesso senso, riguardo al diritto al risarcimento delle spese funerarie e a quello spettante per cessato lucro, Sent. Cass. 5471/2009; in senso parzialmente diverso, Trib. Roma e Trib. Milano: applicabilita' della condizione di reciprocita' al risarcimento del danno patrimoniale, non a quello del danno non patrimoniale; in senso drasticamente contrario, Trib. Torino, che ha proceduto d'ufficio alla verifica della condizione di reciprocita' ai fini del godimento del diritto al risarcimento del danno morale per la morte del familiare in un incidente sul lavoro

o   sull'entita' del risarcimento:

¤  Trib. Torino (che cita Sent. Cass. 1637/2000): in caso di risarcimento del danno morale (non patrimoniale) per la morte di un familiare per incidente sul lavoro, il valore monetario espresso a titolo risarcitorio quale compensazione economica idonea a ristorare la sofferenza dei danneggiati in via equitativa deve essere adattato al reale potere di acquisto della moneta nel Paese estero in cui tale somma sara' spesa

¤  Trib. Roma e Trib. Milano: il risarcimento del danno morale per la morte di un familiare non puo' essere commisurato al potere d'acquisto della moneta nel Paese estero, dal momento che

-       non si sa dove l'interessato spendera' il risarcimento

-       il rientro in patria potrebbe essere stato deciso a causa della morte del familiare

-       il creditore potrebbe spostare la propria residenza in luoghi a piu' alto tenore di vita allo scopo di massimizzare il risarcimento

-       sarebbe possibile ridurre o azzerare il risarcimento nei casi in cui si dimostri che il beneficiario poco o nulla spendera' del risarcimento, a causa di caratteristiche psicologiche o fisiche o per la scelta di devolvere tutto in beneficienza

¤  Sent. Cass. 20206/2016: il danno da perdita del congiunto deve essere commisurato al valore che la persona perduta aveva rispetto al danneggiato, e non alle conseguenze economiche del risarcimento che il danneggiato ne trarra' (la determinazione del risarcimento non deve fare quindi riferimento al potere d'acquisto nella zona in cui il danneggiato risiede); si tratta infatti di un danno non patrimoniale, rispetto al quale un risarcimento patrimoniale e' sempre una fictio, non idonea a restituire/compensare, ma solo ad attestare nell'unica modalita' giuridicamente possibile il valore della persona perduta (valore intrinseco all'umanita' della persona, che non puo' quindi subire una diminuzione in base ad elementi che su tale umanita' non incidono)

¤  Sent. Cass. 1637/2000 e Trib. Roma: il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla la morte di un familiare fa riferimento, invece, al contributo economico che la persona defunta avrebbe effettivamente apportato

¤  Sent. Cass. 19788/2013: ancorare la quantificazione del danno da risarcire a considerazioni diverse dalla sofferenza patita dalla persona in quanto tale e collegate a etnia, razza, sesso, nazionalita' o diversita' di costumi e' manifestamente discriminatorio e in antitesi con i principi della Costituzione italiana; non e' ipotizzabile che la diversita' delle realta' socio-economiche possa produrre effetti sull'intensita' delle sofferenze patite dall'essere umano

o   principi di diritto (Sent. Cass. 10813/2011):

¤  nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente precisa, ma non self-executing, l'inadempimento statuale alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo al risarcimento danni a favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che le prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non decorre, perche' la condotta di inadempimento cagiona l'obbligo risarcitorio de die in die

¤  in caso di atto legislativo di adempimento parziale, scatta il decorso della prescrizione decennale dell'azione di risarcimento danni per la parte non adempiuta

¤  il decorso non scatta, se l'adempimento riguarda solo situazioni future o categorie accomunate solo dal dato temporale della verificazione delle situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto, per i soggetti per i quali permane l'inadempimento a causa del dato temporale

á      TAR Lazio: la responsabilita' risarcitoria della Pubblica amministrazione va riconosciuta quando la violazione risulti grave e commessa nell'ambito di circostanze di fatto e di riferimenti normativi e giuridici tali da rivelare negligenza ed imperizia nell'assunzione del provvedimento illegittimo; va esclusa quando ricorrano gli estremi dell'errore scusabile per la presenza di incertezza del dato normativo o di contrasti giurisprudenziali o di complessita' della situazione di fatto (Sent. Cons. Stato 5124/2008); Sent. Cons. Stato 4337/2012 e TAR Liguria: l'onere della prova che si tratta di errore scusabile grava sull'amministrazione; Sent. Cons. Stato 1038/2010 e TAR Liguria: la responsabilita' risarcitoria sussiste anche in caso di colpa di grado lieve

á      TAR Lazio:

o   il risarcimento del danno conseguente a una lesione di interesse legittimo pretensivo e' subordinato (pur in presenza di tutti i requisiti dell'illecito aquiliano-condotta, colpa, nesso di causalita' ed evento dannoso) all'effettiva dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento sia in concreto destinata ad avere esito favorevole (Sent. Cons. Stato 3887/2011; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 390/2015: ai fini del risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, l'annullamento del provvedimento amministrativo per vizi formali non dimostra di per se' la spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento caducato ope iudicis, la proponibilita' della domanda di risarcimento restando subordinata al definitivo accertamento, in sede di procedimento amministrativo o in una eventuale futura sede giurisdizionale una volta che sia stata riedita l'attivita' amministrativa in esecuzione della sentenza, di tale effettiva spettanza)

o   in relazione ai danni da mancato tempestivo esercizio dell'attivita' amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo rigoroso la prova dell'esistenza del pregiudizio, non potendosi invocare il cosiddetto principio acquisitivo; e se anche puo' ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici per fornire la prova dell'esistenza del danno e della sua entita', e' comunque ineludibile l'obbligo di allegare circostanze di fatto precise (Sent. Cons. Stato 3405/2013)

á      Sent. Cons. Stato 390/2015: ai fini del risarcimento del danno da ritardo nell'emanazione del provvedimento, va provato il nesso di causalita' materiale o strutturale tra danno evento e danno conseguenza (ad esempio, la concreta perdita di possibilita' di esercizio di attivita' lavorativa)

á      Trib. Torino: l'atteggiamento dell'amministrazione improntato al mero silenzio, in un caso (il rilascio di un visto per ricongiungimento familiare) in cui l'ordinamento non fa discendere da tale silenzio (silenzio-inadempimento) alcuna conseguenza giuridica (a differenza dei casi di silenzio-assenso o silenzio-rifiuto), non puo' che essere ritenuto colpevole, e come tale meritevole di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente patito dal ricorrente (Cass. SS. UU. civ. 26972/2008: risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale)

á      Trib. Roma: l'interessato puo' avvalersi degli istituti risarcitori nei confronti della pubblica amministrazione solo quando sopravviene un ostacolo insuperabile alla soddisfazione dell'interesse leso mediante la sola tutela demolitoria

á      Sent. Cass. 17967/2013: pienamente valida la querela presentata da cittadino straniero che non conosca la lingua italiana e che, all'uopo, si sia fatto assistere da persona in grado di tradurne le espressioni, non occorrendo che quest'ultima sia iscritta nell'albo degli interpreti; non sussiste, infatti, l'obbligo di nominare un interprete per le persone diverse dall'indagato

á      Sent. Corte Cost. 138/2010 ha implicitamente riconosciuto il carattere di diritto fondamentale dell'identita' sessuale, che comprende anche i suoi diversi orientamenti; la disposizione applicabile al mutamento di sesso del cittadino straniero e' l'art. 24, L. 218/1995, in base al quale esistenza e contenuto dei diritti della personalita' sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; in mancanza di una disciplina nazionale, si applica la L. 164/1982 (Trib. Milano, citato in Trib. Prato); lo straniero stabilmente residente in Italia (il che esclude ogni forma di turismo sanitario o di abuso dello strumento legislativo) ha diritto a godere del beneficio accordato da tale legge (Trib. Prato)

á      Sent. Corte Cost. 221/2015:

o   infondata la questione di legittimita' costituzionale di art. 1 co. 1 L. 164/1982, che prevede che "La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali"

o   secondo il giudice rimettente, la disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima poiche' la previsione della necessita' dell'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti clinici altamente invasivi pregiudicherebbe gravemente l'esercizio del diritto fondamentale alla propria identita' di genere

o   la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, come prospettato dal rimettente, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico

á      Lo straniero (o comunitario) che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio paese, dalla quale risulti che in base alle leggi cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio

á      Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011:

o   al rifugiato si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza riguardo allo status personale (art. 19 co.1 L. 218/1995); se il rifugiato e' domiciliato o residente in Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e l'ufficiale di stato civile si limita a verificare l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio sulla base dei documenti prodotti e delle dichiarazioni rese dagli sposi

o   non possono essere accettati nulla-osta il cui contenuto sia costituito da un'autodichiarazione degli interessati, sottoscritta dagli stessi o attestata davanti a un notaio

o   in mancanza di nulla-osta, l'ufficiale dello stato civile rifiuta le pubblicazioni, rilasciando un certificato con le motivazioni del rifiuto, a meno che la mancata produzione e/o emissione del nulla osta o la sussistenza di motivi ostativi alla celebrazione del matrimonio secondo la legge straniera dipendano esclusivamente da ragioni che contrastano con l'ordine pubblico italiano, quali la mancata adesione di un nubendo alla religione dellÕaltro; nello stesso senso, Trib. Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti la dichiarazione di nulla-osta alle noze di cui all'art. 116 c.c. proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti comunque da altri documenti, come pure nei casi in cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie, costituendo cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre matrimonio; in proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a considerare la disposizione di legge in senso letterale, ma deve far riferimento all'interpretazione costante ed uniforme che ne fa la giurisprudenza) e Trib. Bari (per il titolare di protezione sussidiaria non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai fini della celebrazione del matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale disparita' appare ingiustificata, stante l'assimilabilita' delle due situazioni; negare le pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del nulla-osta sarebbe contrario ai diritti fondamentali delle persone e, quindi. all'ordine pubblico; le pubblicazioni sono quindi autorizzate sulla base della documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)

o   quando il nulla-osta sia assoggettato a condizioni, in esso menzionate, che contrastano con l'ordine pubblico italiano, e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non si tiene conto di tali condizioni

o   i nubendi possono impugnare il rifiuto di effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il tribunale autorizza la pubblicazione anche in assenza del nulla osta, l'ufficiale dello stato civile provvede in conformita'

o   il matrimonio non puo' comunque essere celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per eta' compresa tra 16 e 18 anni, occorre l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni (art. 84 c.c.)

á      Ord. Corte Cost. 14/2003: e' di competenza del giudice ordinario il ricorso dello straniero contro il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni

á      Circ. Mininterno 4/12/2013: secondo l'allegato Parere del Cons. Stato 9/10/2013 sul nulla-osta al matrimonio ex art. 116 c.c.,

o   Ord. Corte Cost. 14/2003, nel dichiarare l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale di art. 116 c.c. nella parte in cui non prevede la possibilita' dello straniero di far valere l'assenza o l'illegittimita' di impedimenti matrimoniali secondo la propria legge nazionale, ha rilevato l'erroneita' del presupposto interpretativo, potendo il tribunale ordinario autorizzare il matrimonio in ipotesi di mancato rilascio del nulla osta o di espresso diniego fondato su norme nazionali contrastanti con la Costituzione e, dunque, con l'ordine pubblico, disapplicando la legge straniera ed applicando quella italiana ex art. 16 L. 218/1995

o   l'atto di "nulla-osta" puo' assumere, nei diversi ordinamenti, un nome ed una forma differenti; quando si fa riferimento ad un istituto giuridico che deve trovare una corrispondenza in un ordinamento straniero, occorre guardare al contenuto effettivo dello stesso; non si puo' quindi subordinare un diritto fondamentale dell'individuo, quale la liberta' matrimoniale, ad elementi puramente formali, senza indagare l'effettiva sussistenza del requisito richiesto ed e' necessario e sufficiente che la dichiarazione rilasciata dall'autorita' estera accerti l'assenza di ostacoli al matrimonio, a prescindere dalle formule testuali impiegate

á      Circ. Mininterno 22/9/2010: a partire dal 10/6/2010, il cittadino moldavo che voglia celebrare matrimonio in Italia deve esibire, al posto del nulla-osta di cui all'art. 116 c.c., il certificato di capacita' matrimoniale (esente da ogni forma di legalizzazione), il cui rilascio e' disciplinato dalla Convenzione di Monaco 5/9/1980; nota: queste disposizioni sostituiscono quelle relative al certificato attestante l'assenza di impedimenti per sposarsi, rilasciato dal Servizio di stato civile presso il Ministero di giustizia della Repubblica Moldova di cui alle Circ. Mininterno 25/2/2010 e Circ. Mininterno 4/5/2010

á      Circ. Mininterno 28/11/2011: le rappresentanze consolari slovacche possono rilasciare una certificazione di nulla-osta al matrimonio per i cittadini di quel paese che intendano contrarre matrimonio in Italia, secondo il modello contenuto nell'allegato alla circolare

á      Circ. Mininterno 17/6/2013: il Regno Unito ha disposto una fase transitoria, fino al 31/8/2013, durante la quale e' consentita, in alternativa alle certificazioni rientranti nella competenza dell'autorita' amministrativa locale, l'emissione del nulla osta al matrimonio anche da parte delle Rappresentanze consolari britanniche in Italia

á      Circ. Mininterno 13/7/2015:

o   i cittadini britannici residenti nel Regno Unito che vogliano sposarsi in Italia possono scegliere se presentare le pubblicazioni nel Regno Unito o presso il consolato, ottenendo il nulla-osta consolare

o   i cittadini britannici che vogliano sposare un cittadino irlandese e i cittadini britannici residenti in un paese terzo possono presentare il nulla-osta consolare o un certificato di "non impedimento" rilasciato dal Registry office britannico e tradotto insieme ad una "Dichiarazione giurata bilingue", resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici (entrambi i documenti apostillati); la documentazione viene presentata direttamente dai nubendi al competente ufficio di Stato civile

o   inalterata la procedura di emissione del nulla-osta consolare per i cittadini britannici residenti a Jersey, Guernsey e Isola di Man

o   il nulla-osta consolare riporta come indirizzo di residenza dei cittadini britannici quello del paese dove questi sono ufficialmente registrati

á      Circ. Mininterno 31/10/2014: il nulla osta al matrimonio per cittadini danesi che vogliano contrarre matrimonio in Italia verra' rilasciato, secondo un apposito modello, dall'anagrafe del comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e tedesco con traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato in Danimarca; su tale documento verra' apposta l'apostille, come previsto dalla convenzione dell'Aja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici

á      Circ. Mininterno 22/9/2015: i certificati rilasciati dai Registri Civili degli Stati Messicani sono gli unici certificati che attestano lo stato civile di una persona; in particolare il nuovo certificato di Constancia de inexistencia de Registro, attesta che non risultano registrazioni a nome dell'interessato; tali certificati possono essere accettati dagli ufficiali dello stato civile, ai fini della celebrazione del matrimonio dei cittadini messicani che intendono sposarsi in Italia

á      Celebrazione del matrimonio davanti all'autorita' consolare italiana (D. Lgs. 71/2011)

o   il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino

o   la celebrazione del matrimonio puo' essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione

o   le pubblicazioni matrimoniali, per il cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo dell'ufficio consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente

o   le pubblicazioni non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle autorita' straniere (Circ. Mininterno 15/1/2013: da questa disposizione e dal fatto che la Convenzione di Monaco 5/9/1980 dispone, a carico di ciascun Stato contraente, che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere alla legge dello Stato che lo emette segue che ai fini del rilascio del certificato di capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla stessa Convenzione non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio)

o   la richiesta della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di residenza degli sposi e' trasmessa direttamente dall'ufficio consolare celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione

o   in caso di nubendo straniero, va presentato il nulla-osta all'autorita' diplomatica o consolare italiana all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati all'autorita' straniera (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

o   il capo dell'ufficio consolare, nei limiti previsti dalla legge, puo' ridurre, per gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia; l'atto di notorieta' di cui all'art. 100 co. 2 c.c. e' effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza degli sposi

o   il capo dell'ufficio consolare puo' ammettere al matrimonio, per gravi motivi, il minorenne di eta' superiore a 16 anni, secondo quanto previsto da art. 84, co.2 c.c.; se ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda di ammissione al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del minore

o   in caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 101 del codice civile

o   il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare; il matrimonio per procura non puo' essere celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia

á      Circ. Mininterno 12/2/2016:

o   abolito, in Ucraina, l'obbligo di presentazione del certificato di stato libero, o di analoga dichiarazione (quale il nulla-osta a contrarre matrimonio) rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare del nubendo straniero ai fini della celebrazione in loco del matrimonio; lo stato libero e' ora oggetto di autocertificazione del cittadino straniero

o   per il nubendo italiano, viene quindi meno la possibilita' di verificare, preventivamente alla celebrazione del matrimonio (nota: da celebrare in Ucraina), l'assenza degli impedimenti previsti dal codice civile, anche in considerazione del fatto che la normativa ucraina non ha mai previsto l'istituto delle pubblicazioni di matrimonio (a cui pertanto non sono tenuti i nubendi italiani che si sposano in Ucraina, in virtu' dell'abrogazione di art. 115 co. 2 c.c.); nota: non e' chiaro se questo comporti anche che non e' piu' possibile ottenere il nulla-osta alla celebrazione del matrimonio in Italia da parte di cittadini ucraini

á      La L. 94/2009 aveva modificato art. 116 c.c. imponendo, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, anche la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano; sono intervenute pero', successivamente a questa modifica, due sentenze

o   Sent. CEDU O'Donoghue c. UK: il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi e fondare una famiglia, previsto dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, puo' essere sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra le quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali limitazioni e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni di soggiorno irregolare)

o   Sent. Corte Cost. 245/2011: illegittimita' costituzionale dell'art. 116 c.c., come modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel territorio italiano, per le seguenti ragioni:

¤  lo straniero viene trattato in modo differenziato rispetto alla tutela di diritti inviolabili, con violazione di artt. 2 e 29 Cost., ben potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i matrimoni di comodo

¤  dalle restrizioni introdotte dalla L. 94/2009 deriva una intollerabile compressione dei dirtti del cittadino italiano che voglia sposare uno straniero illegalmente soggiornante, con violazione di art. 29 Cost.

¤  e' violato l'art. 12 (diritto al matrimonio) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent. CEDU O'Donoghue c. UK; ne deriva la violazione di art. 117 Cost., in base al quale la potesta' legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo interpretata alla luce della giurisprudenza della CEDU, a condizione che tali norme e la loro interpretazione non sia in contrasto con la Costituzione (Sent. Corte Cost. 348/2007 e Sent. Corte Cost. 349/2007)

á      Trib. Brescia: illegittima l'imposizione, con ordinanza sindacale del Sindaco di Chiari, dell'esibizione del permesso di soggiorno ai fini delle pubblicazioni matrimoniali, non implicando tali pubblicazioni alcuna autorizzazione (non puo' quindi applicarsi l'onere di esibizione di cui all'art. 6 co. 2 D. Lgs. 286/1998) ed essendo stata dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 245/2011 l'analoga previsione contenuta nell'art. 116 c.c. (confermata da Corte App. Brescia, che sottolinea come i compiti del Sindaco come ufficiale di Stato civile siano strettamente applicativi delle norme vigenti in tema di stato civile, senza alcun margine di discrezionalita' amministrativa, in quanto il Sindaco agisce come ufficiale di governo ed esecutore di direttive ministeriali); non e' invece discriminatoria la disposizione, contenuta nell'ordinanza sindacale, che impone al funzionario comunale la segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza la presenza di uno straniero illegalmente soggiornante (nota: il funzionario, in realta', non puo' esigere l'esibizione del permesso); Accordo tra ASGI e Fondazione Guido Piccini per i diritti dellÕUomo ONLUS e il Comune di Chiari sulla sanzione per l'ordinanza comunale discriminatoria contro i matrimoni degli stranieri in condizione irregolare: rinuncia del Comune al ricorso in Cassazione e sostituzione della condanna alla pubblicazione su Repubblica con elargizioni a favore di enti e associazioni attive nel campo sociale

á      Il sindaco di Terno d'Isola ha rifiutato di celebrare le nozze di uno straniero irregolare, e ha denunciato lo straniero ai carabinieri; il provvedimento di espulsione e' stato pero' sospeso dal Giudice di pace, e questo ha consentito di celebrare il matrimonio (da articolo Repubblica)

á      Una cittadina straniera che avrebbe dovuto sposarsi al Comune di Milano e' stata denunciata all'autorita' giudiziaria per il fatto che il funzionario del Comune aveva accertato l'assenza di un permesso di soggiorno (comunicato Stranieriinitalia)

á      Lo Stato e' stato condannato a risarcire la coppia per cui il sindaco di Tradate si rifiuto', nel 2008, in assenza di norme che glielo consentissero, di celebrare le nozze per l'irregolarita' del soggiorno del nubendo, con la conseguenza che lo stesso nubendo fu accompagnato dai vigili in questura, dove gli fu notificato un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato (comunicato Stranieriinitalia)

á      Il matrimonio di un cittadino italiano celebrato in Italia presso il consolato di uno Stato estero e' privo di validita' per l'ordinamento italiano, in quanto celebrato in violazione del principio della sovranita' territoriale (art. 6 della Convenzione dell'Aja 12/6/1902, ratificata con L. 523/1905, ancora vigente e pienamente applicabile): non puo' essere trascritto nei registri di stato civile ne' registrato in anagrafe; vanno invece trascritti gli atti dei matrimoni celebrati dinnanzi all'autorita' diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia (art. 63, lettera d, DPR 396/2000), purche' tali matrimoni non contrastino con l'ordine pubblico italiano (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010)

á      Il matrimonio contratto in uno Stato estero dal cittadino italiano e' valido e trascrivibile in Italia se sono state rispettate le forme stabilite dalla legislazione matrimoniale di quello Stato (art. 28 L. 218/1995), non rilevando il fatto che tale legislazione preveda, in astratto, istituti, quali la poligamia o il ripudio, contrari per il nostro paese all'ordine pubblico (Sent. Cass. 1739/1999); non e' invece trascrivibile il matrimonio, contratto all'estero dal cittadino italiano, che sia concretamente in contrasto con l'ordine pubblico, come nel caso di matrimonio poligamico o successivo ad altro matrimonio sciolto per ripudio unilaterale (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

á      Non puo' essere trascritto il matrimonio tra un italiano ed uno straniero celebrato all'estero quando uno od entrambi i nubendi avevano meno di 16 anni al momento della celebrazione (limite di ordine pubblico); se l'eta' di uno o di entrambi gli sposi al momento della celebrazione e' compresa tra 16 e 18 anni, il matrimonio puo' essere trascritto se sono rispettate le condizioni previste dalla legge del paese di appartenenza del minorenne; in tutti i casi, essendo improponibile l'azione di annullamento quando sia decorso un anno dal raggiungimento della maggiore eta' (art. 117 co. 2 c.c.), il matrimonio e' trascrivibile quando la richiesta sia effettuata dopo tale scadenza (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

á      Circ. Mininterno 15/1/2013:

o   ai fini del rilascio del certificato di capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla Convenzione di Monaco 5/9/1980 non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio, dal momento che la stessa Convenzione dispone, a carico di ciascun Stato contraente, che il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere alla legge dello Stato che lo emette e che la legislazione italiana non prevede l'effettuazione delle pubblicazioni nell'ipotesi di matrimonio del cittadino italiano celebrato all'estero

o   l'ufficiale dello stato civile che deve emettere detto certificato ha comunque l'obbligo di verificare previamente l'assenza di impedimenti di legge (artt. 84-89 c.c.), la cui presenza renderebbe invalido in ltalia il matrimonio e ne impedirebbe la trascrizione nei registri dello stato civile

o   l'obbligo di effettuare le pubblicazioni continua invece a persistere nei casi di matrimonio da celebrare all'estero dinnanzi all'autorita' consolare italiana

á      E' possibile trascrivere nei registri relativi agli atti di matrimonio quelli celebrati in Italia presso i consolati stranieri fra cittadini stranieri quando tra l'Italia e lo Stato straniero sia stata stipulata una convenzione consolare che permette al console di celebrare matrimoni nello Stato in cui ha sede il consolato straniero, o lo Stato straniero abbia aderito alla Convenzione dellÕAja del 12 giugno 1902, per regolare i conflitti di legge in materia di matrimonio (art. 63 co. 2 DPR 396/2000; Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011)

á      Circ. Mininterno 14/6/2013: essendo stata disposta nella Repubblica di Slovenia, attraverso l'istituzione di un registro anagrafico unico, l'eliminazione della competenza territoriale al rilascio degli atti di stato civile, e' possibile richiedere l'emissione dei relativi estratti o certificati a qualsiasi unita' amministrativa di detto Stato, a prescindere dal luogo dell'evento o dell'avvenuta registrazione dell'atto stesso; nulla osta quindi all'accettazione, da parte dell'ufficiale dello stato civile italiano, anche ai fini della trascrizione, degli estratti o certificati di stato civile sloveni rilasciati da qualunque comune di detto Stato; la Repubblica di Slovenia e' parte della Convenzione di Vienna del 1976 relativa agli estratti plurilingue, che sono esenti dalla legalizzazione e dalla traduzione

á      Circ. Mininterno 10/11/2015: i certificati di nascita, morte, stato di famiglia e matrimonio (riportati in allegato) possono essere emessi dalle sedi diplomatico-consolari albanesi in Italia, senza che il cittadino albanese debba recarsi in Albania per ottenerli

á      Circ. Mininterno 8/9/2016: l'Ambasciata della Repubblica di Lituania ha comunicato che i funzionari consolari presso le Ambasciate della Repubblica di Lituania sono autorizzati a rilasciare ai cittadini lituani certificati di stato civile giuridamente equivalenti a quelli rilasciati presso gli uffici comunali di stato civile in Lituania

á      Circ. Mininterno 16/11/2015:

o   nella Repubblica Popolare cinese il certificato medico di nascita e' il documento di norma emesso dalle competenti autorita' locali per attestare l'evento nascita e, come tale, idoneo a permettere la registrazione del neonato nell'anagrafe locale

o   per i cittadini cinesi la normativa locale prevede un sistema unico di registrazione all'interno di un libretto denominato hukou, nel quale vengono riportate le registrazioni e le informazioni relative al nucleo familiare, relative a residenza, allo stato civile, appartenenza etnica, appartenenza alla categoria di lavoratori; in particolare, la registrazione della nascita all'interno dell'hukou avviene mediante la presentazione del certificato medico di nascita alla locale autorita' di polizia

o   per i neonati stranieri nati nella Repubblica cinese invece non e' previsto l'hukou e, di conseguenza, l'unico documento attestante la nascita e' il certificato medico di nascita emesso dalle autorita' sanitarie; tale certificato medico di nascita non puo' essere direttamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune, non essendo un atto di stato civile

o   la Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco dovra' procedere, ai sensi di art. 15 DPR 396/2000, alla formazione dell'atto di nascita relativo ai cittadini italiani nati in Cina, sulla base del certificato medico di nascita, da inviare al competente Comune italiano per la trascrizione

o   nelle Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao, invece, nelle quali non vige il sistema della registrazione tramite hukou, gli uffici di stato civile locali (il Birth Registry di Hong Kong e la Conservatoria do Registro civil di Macao) emettono, anche per i neonati stranieri, sulla base dei certificati medici, un vero e proprio atto di nascita, valido ai fini della trascrizione in Italia

á      Circ. Mininterno 11/2/2016: dal momento che in Nigeria la registrazione della nascita e' diventata obbligatoria a partire del 14/12/1992, per i nati prima di quella data, viene rilasciato solo un attestato di nascita, a seguito di dichiarazione giurata, resa dall'interessato o da un suo parente stretto di fronte al Tribunale federale dello Stato nigeriano di residenza, contenente nome e cognome, nomi dei genitori, luogo, provincia e Stato di nascita; tali attestati costituiscono, ai sensi della normativa locale, atti idonei ad attestare la nascita e possono essere trascritti in Italia; Circ. Mininterno 27/7/2016: per i nati prima del dicembre 1992

o   l'Attestato di nascita rilasciato dalla National Population Commission deve sempre essere corredato dalla dichiarazione giurata di eta' (Sworn Declaration of Age o Statutory Declaration of Age); tale dichiarazione deve essere resa, solo da persona legata da stretti vincoli familiari al richiedente l'attestato (nonni, zii, etc.), presso il Tribunale Federale dello Stato di residenza di quest'ultimo

o   gli Uffici della National Population Commission rilasciano il proprio Attestato di nascita sulla base della Dichiarazione giurata, che viene restituita al richiedente, avvalorando la necessita' che entrambi gli atti siano parte integrate l'uno dell'altro (nota: vuol dire che vanno prodotti entrambi, in Italia?)

o   l'atto cosi' formato e' presentato agli Uffici italiani, congiuntamente (nota: si riferisce ad Attestato e Dichiarazione giurata?), previa traduzione asseverata e legalizzazione degli Uffici consolari italiani in Nigeria (Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia ad Abuja o Consolato Generale d'Italia a Lagos)

á      Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale; note:

o   art. 117 Cost. riserva alla legislazione esclusiva dello Stato le materie della "condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea", della "immigrazione" e della "legislazione elettorale" di Comuni, Province e Citta' metropolitane (Parere Cons. Stato 6 Luglio 2005); sulla base di tale parere, annullate disposizioni dello statuto del Comune di Genova (con DPR 17/8/2005) che riconosceva il diritto di elettorato attivo e passivo a livello comunale, e delibere dei Comuni di Perugia, La Spezia e Cesena (con delibera PCM 31/8/2006) che riconoscevano tale diritto a livello circoscrizionale e di quartiere

o   in base ad una modifica apportata allo Statuto del Comune di Milano, in occasione dei referendum comunali possono votare anche gli stranieri maggiorenni residenti nel Comune di Milano alla data di indizione del referendum e titolari di permesso di soggiorno UE slp (com. Stranieriinitalia)

á      Il regolamento dell'ateneo di Padova preclude di fatto la candidatura dei non italiani alle elezioni studentesche, essendoci tra i requisiti per l'elettorato passivo il godimento dei diritti politici; presentata un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'universita' (da un Comunicato di Stranieriinitalia)

á      Le tradizioni etico-sociali di natura essenzialmente consuetudinaria di coloro che sono presenti nel territorio dello Stato, per quanto possano avere valore culturale, sono ammissibili solo entro i limiti posti dalle norme penali (Sent. Cass. 179/2009); Sent. Cass. 12089/2012: non e' giustificata l'ignoranza della legge quando la condotta oggetto di valutazione si caratterizza per la palese violazione di diritti fondamentali della persona affermati dalla Costituzione, dal momento che tali principi costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione nella societa' di consuetudini, prassi e costumi "antistorici" rispetto ai risultati ottenuti nell'ambito dell'affermazione e della tutela dei diritti inviolabili della person

á      Trib. Lecco (citato da Comm. Tributaria Lecco): il diritto all'utilizzazione della proprieta' privata come luogo di culto, a prescindere dalla categoria di accatastamento dell'edificio, e' garantito da art. 19 Cost. e da art. 7 D. Lgs. 504/1992 (a seguito della sentenza, Comm. Tributaria Lecco ha accolto il ricorso presentato da un'associazione proprietaria di un edificio adibito di fatto al culto islamico, ma non accatastato come fabbricato per esercizi di culto, contro l'avviso di accertamento emesso da un Comune della provincia ai fini del pagamento dell'ICI)

á      TAR Lombardia: il Piano di Governo del Territorio dei Comuni (nella fattispecie, quello del Comune di Brescia) deve tenere conto anche delle istanze in termini di servizi religiosi delle comunita' diverse da quella cattolica, tra cui quella islamica, presenti sul territorio; la stipula di una convenzione con gli enti ed associazioni religiose deve ritenersi necessaria solo nei casi in cui si debbano realizzare opere con contributi e provvidenze pubbliche, ma non per la semplice programmazione dei servizi religiosi, dato che, altrimenti, si realizzerebbe una indebita interferenza nel diritto fondamentale alla liberta' religiosa di cui all'art. 19 Cost., all'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto in tal modo il Comune potrebbe scegliere in modo discrezionale di promuovere o altrimenti avversare una qualche confessione religiosa rispetto ad altre; il ricorso e' ammissibile, anche se l'associazione ricorrente non ha il monopolio delle attivita' religiose della comunita' islamica e non la rappresenta per intero

á      Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia: ai fini dell'edificazione di luoghi di culto, le confessioni religiose sono tenute a stipulare una convenzione a fini urbanistici con il Comune interessato e a rispettare vincoli relativi a infrastrutture, servizi e distanza tra edifici adibiti a luoghi di culto di diverse confessioni; non e' ammessa l'edificazione di nuovi edifici di culto nei comuni che non abbiano provveduto ad approvare il piano delle attrezzature religiose

á      Impugnata dal Governo la Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia per illegittimita' costituzionale per (comunicato ASGI)

o   violazione degli artt. 3, 8 e 19 Cost., per l'imposizione agli enti rappresentanti di organizzazioni religiose di una serie stringente di obblighi e requisiti che incidono sull'esercizio in concreto del diritto fondamentale e inviolabile della liberta' religiosa

o   violazione di art. 117 lettere a), c) e h) Cost., per aver disciplinato la materia in contrasto con i principi contenuti nei trattati europei e internazionali nonche' per invasione nella competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra Repubblica e le Confessioni religiose

o   violazione di art. 118 co. 3 Cost., per non aver rispettato la competenza esclusiva dello Stato per la disciplina delle forme di coordinamento fra Stato e Regione nella materia della sicurezza pubblica

á      Sent. Corte Cost. 63/2016:

o   illegittimita' costituzionale di art. 70 co. 2-bis, limitatamente alle parole "che presentano i seguenti requisiti:" e alle lettere a) e b), e 2-quater, della legge della Regione Lombardia 12/2005 (Legge per il governo del territorio), introdotti da art. 1 co. 1 lett. b), della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia, recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi"; infatti,

¤  nel capo dedicato alla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi (artt. 70-73), vengono distinti tre ordini di destinatari: gli enti della Chiesa cattolica (art. 70 co. 1), gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia gia' approvato con legge un'intesa (art. 70 co. 2), gli enti di tutte le altre confessioni religiose (art. 70 co. 2-bis); a questa terza categoria di enti gli artt. 70-73 sono applicabili solo a condizione che sussistano i seguenti requisiti: "a) presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell'ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo; b) i relativi statuti esprim[a]no il carattere religioso delle loro finalita' istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione"

¤  non e' consentito al legislatore regionale, all'interno di una legge sul governo del territorio, introdurre disposizioni che ostacolino o compromettano la liberta' di religione, ad esempio prevedendo condizioni differenziate per l'accesso al riparto dei luoghi di culto; poiche' la disponibilita' di luoghi dedicati e' condizione essenziale per l'effettivo esercizio della liberta' di culto, un tale tipo di intervento normativo eccederebbe dalle competenze regionali, perche' finirebbe per interferire con l'attuazione della liberta' di religione, garantita da artt. 8 e 19 Cost., condizionandone l'effettivo esercizio

¤  la Regione esorbita quindi dalle sue competenze, entrando in un ambito nel quale sussistono forti e qualificate esigenze di eguaglianza, se, ai fini dell'applicabilita' di tali disposizioni, impone requisiti differenziati, e pi� stringenti, per le sole confessioni per le quali non sia stata stipulata e approvata con legge un'intesa ai sensi di art. 8 Cost.

o   illegittimita' costituzionale di art. 72 co. 4, primo periodo (Ord. Corte Cost. 150/2016), e 7 lett. e), della Legge Regione Lombardia 12/2005, introdotti da art. 1 co. 1 lettera c) della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia; infatti,

¤  si prevede che, nel corso del procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature religiose di cui allo stesso art. 72 (denominato "Piano per le attrezzature religiose" nella rubrica di tale articolo), vengano acquisiti "i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l'autonomia degli organi statali"; si esige inoltre che, nel piano predetto, sia prevista, per ciascun edificio di culto (se non gia' esistente all'entrata in vigore della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia, in virtu' di art. 72 co. 8), "la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell'ordine"

¤  queste disposizioni eccedono dai limiti delle competenze attribuite alla Regione, dal momento che il perseguimento degli interessi relativi alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica convivenza e' affidato da art. 117 Cost. in via esclusiva allo Stato, mentre le Regioni possono cooperare a tal fine solo mediante misure ricomprese nelle proprie attribuzioni

o   inammissibile la questione di legittimita' costituzionale di art. 70 co. 2-bis, 2-ter e 2-quater, della Legge Regione Lombardia 12/2005, introdotti da art. 1 co. 1 lett. b), della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia, in riferimento ad art. 117 Cost., in relazione agli artt. 10, 17 e 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli artt. 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ad art. 18 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977); infatti, perche' la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia invocabile in un giudizio di legittimita' costituzionale, occorre che la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione, e non gia' da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto

á      Assegnati, con determinazione dirigenziale del Comune di Milano, immobili comunali per lo svolgimento di attivita' religiose alla chiesa protestante cingalese Shalom Gospel Church, all'Associazione Islamica di Milano, aderente al Caim, e alla Casa della Cultura Musulmana

á      Comunicato Stranieriinitalia: il Coordinamento delle Associazioni Islamiche milanesi (Caim) ha presentato ricorso al Tar contro l'annullamento del bando per la costruzione di nuovi luoghi di culto deciso dal Comune nel giugno 2016 sulla base del fatto che, in base alla legge della Regione Lombardia avrebbe dovuto essere prima approvato un Piano per le attrezzature religiose; l'amministrazione del Comune di Milano ha avviato una nuova consultazione tra le associazioni religiose in vista di un nuovo bando

á      Impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale la Legge Regionale della Regione Veneto n. 12/2016, limitatamente all'articolo 2, per violazione degli articoli 2, 3, 8, 19 e 117 co. 2 lettere c) e h) Cost.; in particolare, il ricorrente considera illegittime le disposizioni regionali:

o   nella parte in cui viene riconosciuta alla Regione e ai comuni la potesta' amministrativa di individuare i criteri e le modalita' per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per i servizi, religiosi, in quanto richiamando con formula generica e ambigua "i criteri e le modalita'" da individuare per la realizzazione delle attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi si presta ad applicazioni ampiamente discrezionali e potenzialmente discriminatorie nei confronti di alcuni enti religiosi

o   nella parte in cui consente di inserire, nel contesto pattizio della convenzione, l'impegno ad utilizzare la lingua italiana

o   nella parte in cui persegue una finalita' di controllo delle modalita' con le quali in concreto e' esercitata l'attivita' sociale e culturale svolta nelle attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico

á      Strutture islamiche censite in Italia: 1.205, di cui 4 moschee, 858 luoghi di culto e 343 associazioni culturali (da Risposta del Ministro dell'interno a un'interrogazione parlamentare)

á      Sent. CEDU Eweida c. Regno Unito: il diritto di manifestare il proprio credo religioso puo' essere limitato a tutela di altri diritti fondamentali in conflitto (nei casi in esame, il diritto alla salute o il diritto a non essere discriminati sulla base del proprio orientamento sessuale)

á      Sent. CEDU Le Pen c. Francia: la liberta' di espressione puo' essere legittimamente ristretta al fine di proteggere i diritti e la reputazione degli appartenenti ad una minoranza religiosa

á      Sent. CEDU Eweida c. Regno Unito: il diritto di manifestare il proprio credo religioso puo' essere limitato a tutela di altri diritti fondamentali in conflitto (nei casi in esame, il diritto alla salute o il diritto a non essere discriminati sulla base del proprio orientamento sessuale)

á      Concl. Avv. Gen. C-157/15:

o   il divieto posto ad una lavoratrice di fede musulmana di indossare un velo islamico sul luogo di lavoro non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione ai sensi di art. 2 par. 2 lettera a Direttiva 2000/78/CE se tale divieto si fonda su una disposizione aziendale generale intesa a vietare sul posto di lavoro segni politici, filosofici e religiosi visibili, e non poggia su stereotipi o pregiudizi nei confronti di una o piu' religioni determinate oppure nei confronti di convinzioni religiose in generale; detto divieto puo' tuttavia costituire una discriminazione indiretta fondata sulla religione ai sensi di art. 2 par. 2 lettera b Direttiva 2000/78/CE

o   una siffatta discriminazione puo' essere giustificata al fine di attuare una politica di neutralita' religiosa ed ideologica perseguita dal datore di lavoro nella rispettiva azienda, sempre che il principio di proporzionalita' venga rispettato; a tal riguardo occorre prendere in considerazione, in particolare,

¤  le dimensioni e la vistosita' del segno religioso

¤  il tipo di attivita' della lavoratrice

¤  il contesto in cui ella e' tenuta a svolgere tale attivita'

¤  l'identita' nazionale dello Stato membro interessato

á      Concl. Avv. Gen. C-188/15:

o   una regola contenuta nel regolamento interno di un'impresa che vieti ai dipendenti di quest'ultima di indossare simboli o indumenti religiosi in occasione dei contatti con i clienti costituisce una discriminazione diretta basata sulla religione o sulle convinzioni personali alla quale non sono applicabili ne' l'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2000/78/CE, ne' alcun altra deroga al divieto di discriminazione diretta basata sulla religione o sulle convinzioni personali prevista dalla suddetta direttiva; cio vale a fortiori se la regola in questione si applica solo all'uso del velo islamico

o   ove ricorra una discriminazione indiretta basata sulla religione o sulle convinzioni personali, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della Direttiva 2000/78/CE deve essere interpretato nel senso che gli interessi commerciali del datore di lavoro costituiscono una finalita' legittima ai sensi di detta disposizione; tuttavia, tale discriminazione e' giustificata solo se proporzionata a detta finalita'

á      Circ. Mininterno 24/7/2000: il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i tratti del viso siano ben visibili; occorre comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno

á      Il Consiglio Speriore della Magistratura, deliberando in risposta a un quesito posto dal Tribunale di Torino, dopo che un giudice di quel tribunale aveva ingiunto a un'interprete di togliersi il velo, sulla base dell'obbligo di legge di assistere all'udienza a capo scoperto, ha affermato che e' legittimo indossare, per ragioni religiose, il velo in udienza, dal momento che la liberta' di professare la propria fede religiosa trova il solo limite nel rispetto del buon costume (da un comunicato di Stranieriinitalia)

á      Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Chivasso ha chiesto l'archiviazione del procedimento contro una donna egiziana accusata di aver indossato il burqa in luogo pubblico; il fatto, secondo il Procuratore della Repubblica, non costituisce reato se il burqa e' indossato per motivi religiosi e chi lo indossa non rifiuta di scoprire il volto in sede di controllo (da articolo de La Stampa, riportato in Rass. stampa Italia Razzismo 12/6/2012)

á      Comunicato Stranieriinitalia: condannata a 4 mesi di reclusione, pena convertita in una multa di 30.000 euro, una donna per aver indossato il niqab in municipio, a San Vito al Tagliamento, rifiutandosi di scoprire il viso davanti a tutti (nota: la donna aveva accettato di scoprire il viso davanti alle vigilesse)

á      Corte App. Milano (dispositivo): si accerta il carattere discriminatorio del comportamento di una societa' che non ha ammesso una cittadina straniera alla selezione per la prestazione di hostess presso una fiera a causa della decisione dell'interessata di non togliersi il velo

á      Dall'1/1/2016 non sara' consentito l'ingresso negli ospedali e nelle altre strutture che dipendono dalla Regione Lombardia alle donne che indossano il burqa o il niqab e per chiunque si copra il volto rendendosi irriconoscibile, in base a una delibera di Giunta della Regione Lombardia (com. Stranieriinitalia)

á      Note:

o   in Francia, Sent. Corte Cass. Francese 536/2013 ha sancito che, nel settore lavorativo privato, non e' legittimo il divieto, per i dipendenti, di indossare simboli e capi d'abbigliamento religiosi, se tale clausola non e' giustificata dal lavoro svolto; allo stesso tempo, Sent. Corte Cass. Francese 537/2013 ha sancito che non e' discriminatorio vietare di indossare simboli che mostrano l'appartenenza religiosa, politica o ideologica in luoghi di lavoro dove si fornisce un servizio pubblico, e, conseguentemente, e' legittimo il licenziamento del dipendente pubblico che rifiuta di adeguarsi al divieto

o   in Gran Bretagna, un giudice ha stabilito che la donna di religione islamica non puo' deporre, come imputata, a viso coperto, perche' questo impedisce alla giuria di valutarne la credibilita' (da un comunicato di Stranieriinitalia)

o   il divieto di indossare nei luoghi pubblici veli integrali sara' inserito nella Costituzione del Canton Ticino, a seguito del risultato di un referendum (da un comunicato di Stranieriinitalia)

o   in Francia, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della Association de dŽfense des droits de l'homme Collectif contre l'islamophobie en France e della Ligue des droits de l'homme contro la decisione del giudice di Nizza del 22/8/2016, che aveva confermato la legittimita' dell'ordinanza del sindaco di Villeneuve-Loubet con cui si vietava di indossare il burkini in spiaggia; il Consiglio di Stato chiarisce che l'autorita' amministrativa puo' adottare misure urgenti di qualunque natura quando sussista un rischio per l'ordine pubblico o per l'esercizio delle liberta' fondamentali e quando la condotta oggetto di censura sia manifestatamente illegale, ma indossare il burkini in spiaggia non integra nessuna di queste ipotesi

á      Sent. CEDU S.A.S. c. Francia:

o   il divieto di indossare il velo integrale non puo' essere motivato sulla base di ragioni di pubblica sicurezza, se il divieto e' generalizzato e non associato alla necessita' di effettuare controlli o all'esistenza di una minaccia generalizzata

o   il divieto non puo' essere motivato sulla base della difesa dei diritti della donna, soprattutto se ad impugnare le norme che impongono tale divieto e' una donna

o   il divieto non puo' essere motivato dalla tutela della liberta' e della dignita' altrui, perche' l'indossare il velo non reca alcuna offesa a tale liberta' o dignita'

o   il divieto puo' essere motivato dall'esigenza di socializzazione, che verrebbe impedita dall'impossibilita' per gli altri individui di vedere l'espressione del viso; rispetto a questo bilanciamento tra liberta' e diritti individuali e liberta' e diritti degli altri, gli Stati hanno ampio margine di discrezionalita'

o   alla Corte europea dei diritti dell'uomo spetta valutare se le misure prese a livello nazionale siano giustificate in principio e proporzionate

o   benche' non vi sia un'unica posizione, in Europa, rispetto al bando del velo integrale, non puo' essere considerata sproporzionata la misura adottata in Francia, considerato il margine di discrezionalita' che va concesso a ciascuno Stato (nota: solo Francia e Belgio adottato una simile misura; quale controllo esercita la Corte, se rimette tutto alla discrezionalita' degli Stati?)

o   pur dando origine a una discriminazione indiretta nei confronti delle donne islamiche, tale discriminazione e' lecita perche' sorretta da una giustificazione obiettiva e ragionevole e perseguita in modo proporzionato (nota: la Corte non affronta in realta' il punto della proporzionalita')

á      Trib. Minorenni Napoli ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza che conferma la misura di custodia a carico di una ragazza Rom condannata per tentato rapimento di minore, sulla base del fatto che l'essere integrata negli schemi di vita di una comunita' Rom impedisce il processo di analisi dei propri vissuti e rende concreto il pericolo di recidiva (nota: motivazione discriminatoria?); Sent. Cass. 17696/2011: annullata, perche' fondata su stereotipi e non sulla valutazione del comportamento personale, l'ordinanza Trib. Minorenni Napoli; rinvio con obbligo di motivare adeguatamente il provvedimento

á      Ord. Sindaco del Comune di Tarantasca: divieto di accampamento nel territorio del Comune di Tarantasca per gruppi e carovane di nomadi, sia su suolo pubblico sia su suolo privato, salva specifica autorizzazione; si considera accampamento la sosta, per piu' di un'ora nel medesimo luogo, di piu' veicoli adibiti ad abitazione; ammenda da 25 a 500 euro e sgombero immediato di persone, veicoli e attrezzature in caso di violazione del divieto

á      Parere Mintrasporti 480/2015: appare illegittima l'ordinanza sindacale del Comune di Aquileia con cui si preclude la sosta agli autocaravan in tutte le vie del Comune, con l'eccezione di una apposita area di parcheggio, se non e' congruamente motivata a seguito di adeguata istruttoria

á      A Castel Mella (Brescia), i non residenti che vogliano utilizzare il Parco del Fontanone devono chiedere un'apposita autorizzazione, con almeno 10 giorni di anticipo, e pagare il canone di occupazione del suolo pubblico (comunicato Stranieriinitalia)

á      Sent. CEDU Todorova c. Bulgaria: condannata la Bulgaria per aver violato il principio del processo giusto (art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), in relazione a quello di non discriminazione (art. 14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), avendo un tribunale bulgaro negato l'applicazione della pena condizionale, raccomandata dal pubblico ministero per un'imputata di origine Rom, sulla base della presunta esistenza di una cultura di impunita' all'interno della comunita' Rom

á      TAR Lazio (la cui efficacia e' sospesa da Ord. Cons. Stato 6400/2009, per la prevalenza in fase cautelare degli interessi delle amministrazioni pubbliche):

o   illegittimita' di art. 1, co. 2, lett. c) delle Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008 perche' impone di procedere all'identificazione attraverso rilievi segnaletici, comunque invasivi della liberta' personale, a prescindere dalla loro necessita' e anche quando gli interessati siano in grado di provare in altro modo la loro identita', anche nei confronti dei minori ed in assenza di una norma di legge che autorizzi il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici ovvero di una specifica autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali; viola cosi' i principi generali in materia di liberta' personale, le norme a tutela dei minori e' art. 20 D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati sensibili (nello stesso senso, TAR Lombardia)

o   illegittimita' del Regolamento per la gestione dei campi attrezzati per le comunita' nomadi nella Regione Lazio, sotto i seguenti profili:

¤  controllo degli accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori e obbligo di sottoscrizione, per chiunque acceda ai campi, di una dichiarazione di impegno al rispetto delle norme interne di disciplina, per violazione del principio di liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.

¤  potere dell'Amministrazione di elaborare proposte di avviamento al lavoro e obbligo degli interessati di accettare dette proposte, per violazione della liberta' di scegliere la propria attivita' lavorativa

o   illegittimita' del Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano, sotto i seguenti profili:

¤  controllo degli accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori, per violazione del principio di liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.

¤  limitazione dell'orario di visite e potere del Comitato di gestione del campo di sospendere lafflusso alle aree di sosta, per violazione della liberta' di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost., e del diritto alla vita di relazione

á      Sent. Cons. Stato 6050/2011:

o   riforma, in parte, TAR Lazio, aggiungendo le seguenti censure:

¤  illegittimo il DPCM 21/5/2008, che dichiara lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata analisi dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza degli insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata l'impossibilita' di affrontare il problema sociale con strumenti ordinari

¤  conseguente illegittimita' di Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali

o   l'illegittimita' non e' sanata dalle Linee guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese, derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata (coerentemente con Sent. Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellÕordinamento interno)

o   osserva come, benche' negli atti preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom, anziche' alla qualita' del nomadismo, l'intera operazione non sembra di carattere discriminatorio, giacche' le misure si applicano a tutti coloro che si trovano nei campi nomadi

á      Sent. Cass. 9687/2013:

o   rigettato il ricorso del Governo Italiano contro Sent. Cons. Stato 6050/2011

o   Sent. Cons. Stato 6050/2011 non e' fondata solo su una valutazione (discutibile), nel merito, dell'effettiva portata della situazione emergenziale, ma anche sul fatto che l'atto del Presidente del Consiglio dei Ministri appariva viziato da un difetto di istruttoria, perche' in nessuna parte di esso era rinvenibile traccia di un pregresso infruttuoso tentativo di impiego degli strumenti ordinari per far fronte alla situazione di emarginazione e disagio sociale collegata agli insediamenti di "comunita' nomadi" nelle regioni interessate; quest'ultima motivazione era, di per se', atta a sostenere la decisione del Consiglio di Stato e, riguardando un vizio di legittimita', e' sottratta alle censure che potrebbero colpire la parte di motivazione fondata su una valutazione del merito

o   il fatto che il Consiglio di Stato possa aver qualificato erroneamente il vizio di legittimita' in termini di illogicita' e contraddittorieta' della motivazione del provvedimento, anziche' in termini di insufficienza della motivazione non e' sindacabile dalla Cassazione

o   non e' neanche sindacabile dalla Cassazione il fatto che il Consiglio di Stato abbia annullato, per invalidita' derivata, anche provvedimenti mai impugnati (in particolare, i decreti con cui lo stato di emergenza era stato esteso a Veneto e Piemonte e prorogato per due anni)

á      Sent. Cass. 13332/2010: enunciazione del principio di diritto secondo il quale "Il decreto di idoneita' all'adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi di art. 30 L. 184/1983 non puo' essere emesso sulla base di riferimenti all'etnia dei minori adottandi, ne' puo' contenere indicazioni relative a tale etnia; ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione dell'idoneita' degli stessi all'adozione internazionale"; i particolari desideri degli adottanti cedono infatti di fronte al superiore interesse del minore; inoltre, un criterio selettivo contrasta con il principio di non discrimnazione; nello stesso senso, sent. Cass. 29424/2011: preclusioni relative all'origine etnica o religiosa o al colore della pelle del minore da adottare sono motivo per negare l'idoneita' di una coppia all'adozione internazionale

á      Sent. CEDU Arlewin c. Svezia: la dichiarazione di incompetenza da parte dei giudici svedesi, a fronte dell'azione per diffamazione avviata da un individuo leso da un programma televisivo trasmesso in diretta in Svezia ma transitato attraverso il satellite in Regno Unito, e' contraria al diritto a un equo processo garantito da art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

 

á      E' consentita la guida in Italia con patente rilasciata da Stato estero, purche' il titolare (cittadino italiano, straniero o apolide) non sia residente in Italia da oltre un anno (art. 135 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992); trascorso un anno, e' richiesta la conversione della patente (se prevista da accordo di reciprocita') o l'acquisizione della patente italiana

á      Conversione della patente di guida consentita (Circ. Mintrasporti 19/10/2011, Circ. Mintrasporti 29/2/2012, All. 1 Circ. Mintrasporti 18/2/2013, Circ. Mintrasporti 18/5/2016)

o   a tutti i cittadini dei seguenti Stati: Albania (fino al 15/8/2014), Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Ecuador (fino al 12/3/2017), El Salvador (fino al 19/9/2014), Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele (fino al 10/11/2018), Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Serbia (fino all'8/4/2018), Slovenia, Spagna, Sri Lanka (fino al 14/11/2016), Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina (fino al 29/5/2021), Ungheria, Uruguay (fino al 17/5/2020)

o   ad alcune categorie di cittadini dei seguenti Stati: Canada (personale diplomatico e consolare), Cile (diplomatici e loro familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e consolare e loro familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

á      La domanda di conversione si presenta presso gli Uffici territoriali del Dipartimento dei trasporti terrestri (gia' uffici della Motorizzazione Civile)

á      Circ. Mintrasporti 19/10/2011 e Circ. Mintrasporti 29/2/2012: la patente estera in originale e' ritirata all'atto della consegna della patente italiana, ottenuto per conversione (non all'atto del deposito dell'istanza, di modo che, nelle more della conversione, il conducente possa guidare in Italia e all'estero); la patente italiana non puo' essere rilasciata se quella estera non viene contestualemente riconsegnata

á      Il cittadino comunitario puo' guidare senza limiti temporali in Italia se titolare di patente nazionale in corso di validita' (Direttiva 91/439/CEE)

á      Nota Mintrasporti 11/5/2011: e' necessaria l'autorizzazione per svolgere un trasporto internazionale di pacchi e di colli con un veicolo leggero, salvo che questa attivita' non sia liberalizzata da un accordo bilaterale (non esiste un accordo del genere con la Moldavia; con l'Ucraina esiste un accordo che liberalizza i trasporti postali svolti nell'ambito di un servizio pubblico o in un regime di servizio pubblico, ma non quelli svolti in regime privatistico)

á      Gdp Udine: le disposizioni che impongono l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori per chi effettui autotrasporto di cose per conto terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio si applicano, quando il tonnellaggio sia inferiore ai 35 quintali, ai soli cittadini italiani, dal momento che il Regolamento UE 1072/2009 esonera dal possesso di qualunque licenza o autorizzazione il trasporto nel territorio dell'Unione europea entro tale limite di peso, lasciando impregiudicata la facolta' di ciascuno Stato membro di imporre ai propri cittadini condizioni per lo svolgimento di tale attivita'; nota: la sentenza omette di considerare che Regolamento UE 1072/2009 dispone che in attesa della conclusione degli accordi previsti dallo stesso regolamento, restano in vigore le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e i paesi terzi interessati (l'accordo tra Italia e Ucraina in materia di autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, ratificato con L. 404/1999, prevede che il vettore con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munito, per i trasporti tra i due paesi, e per quelli in transito, di una autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente del paese nel territorio del quale si effettua il trasporto, salve eccezioni che non includono, pero', il trasporto di tonnellaggio inferiore a 35 quintali)

á      Circ. Mintrasporti 1/9/2011: ai fini della conversione di patenti di guida rilasciate dalla Moldavia, gli uffici della motorizzazione devono chiedere all'interessato di produrre, unitamente alla domanda di conversione e alla documentazione di rito, un'attestazione da cui risulti se la patente moldava da convertire e' stata rilasciata per esami nella Repubblica di Moldova, o se e' stata invece rilasciata per conversione, con l'indicazione dello Stato che ha emesso la patente originaria per esami (per valutare, in questo caso, se la patente sia effettivamente convertibile); circ. Mintrasporti 13/10/2011: tale atetstazione non e' richiesta per le patenti moldave rilasciate dopo il 5/9/2011, dato che queste specificano se si tratti di patente ottenuta per esami o per conversione di patente di altro Stato (in tutti i casi, pero', sussiste la possibilita', in base ad art. 10 dell'Accordo tra Italia e Moldavia, di richiedere un'attestazione per altri motivi qualora sorgano dubbi sulla patente da convertire)

á      Circ. Mintrasporti 18/10/2011: aggiornate, ai fini della conversione delle patenti rilasciate dal Marocco, gli allegati tecnici dell'Accordo tra Italia e Marocco 26/11/1991, relativi a tabelle di equipollenza, modelli di patente (incluso il modello tipo carta di credito), certificato di accertamento medico

á      Circ. Mintrasporti 19/10/2011:

o   in vigore dal 14/11/2011 al 14/11/2016 l'Accordo Italia-Sri Lanka per la conversione di patenti di guida

o   la conversione e' effettuata senza esami solo per i titolari di patente cingalese residenti in Italia da meno di 4 anni, al momento di presentazione dell'istanza

o   in caso di richiedente con residenza superiore a 4 anni, l'Ufficio della motorizzazione informa il richiedente che il rilascio della patente italiana per conversione puo' essere effettuato solo dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami di revisione; quindi, contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione), viene disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione; il richiedente e' informato del fatto che, in caso di mancato superamento degli esami di revisione, egli sara' privato dell'abilitazione alla guida, dal momento che la patente cingalese e' ritirata e restituita all'autorita' di rilascio a seguito della conversione (art. 7 Accordo Italia-Sri Lanka) e quella italiana e' revocata ex art. 130 co. 1 lett. b) del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992; nota: il rilascio della patente italiana dovrebbe seguire il superamento dell'esame di revisione, non precederlo!

o   in allegato all'istanza di conversione, deve essere prodotto il certificato di autenticita' e validita' (che puo' essere illimitata) della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari cingalesi; Circ. Mintrasporti 2/10/2015:

¤  il titolare della patente di guida cingalese, prima di presentare la domanda di conversione, dovra' chiedere, presso l'Ambasciata di Sri Lanka e previa esibizione della patente di guida originale, il Certificato di validita' e autenticita', che, pero', non e' pi� rilasciato direttamente al richiedente, ma e' predisposto per l'inoltro all'Ufficio della Motorizzazione che ne fara' richiesta, a seguito della domanda di conversione che presentata dall'interessato o da suo delegato

¤  il richiedente riceve dall'Ambasciata solo una specifica "ricevuta"

¤  il titolare della patente, all'atto della richiesta del Certificato in questione, deve rendere noto, alla Rappresentanza diplomatica cingalese, presso quale Ufficio della Motorizzazione intenda inoltrare la domanda di conversione

¤  gli Uffici della Motorizzazione prima di procedere alla conversione chiedono alla Rappresentanza diplomatica il Certificato di validita' e autenticita'; in assenza di risposta dell'Ambasciata non si procede alla conversione della patente

¤  la procedura e' applicata alle domande di conversione di patenti di guida presentate dall'1/12/2015; i Certificati di validita' e autenticita' rilasciati direttamente agli interessati in formato cartaceo possono essere utilizzati fino al 30/11/2015

¤  l'Ambasciata di Sri Lanka dall'1/11/2015 al 30/11/2015 rilascia il Certificato di validita' e autenticita' (e la relativa ricevuta) all'interessato e contemporaneamente predispone lo stesso per l'inoltro all'Ufficio della Motorizzazione, che ne potrebbe far richiesta qualora la domanda di conversione fosse presentata dopo il 30/11/2015

o   sono irricevibili le richieste di conversione di patenti cingalesi conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia

o   non possono essere convertite patenti cingalesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia

á      Circ. Mintrasporti 29/2/2012:

o   in vigore dal 12/3/2012 al 12/3/2017 l'Accordo Italia-Ecuador per la conversione di patenti di guida

o   a seguito dell'istanza di conversione, l'Ufficio della Motorizzazione Civile invia all'Autorita' centrale dell'Ecuador una richiesta di attestazione della patente di guida ecuadoriana, con la quale l'Autorita' ecuadoriana comunica i dati richiesti; ulteriori dati possono essere richiesti in casi di dubbi persistenti, tramite le rappresentanze consolari

o   disposizioni analoghe, mutatis mutandis, a quelle riportate in Circ. Mintrasporti 19/10/2011 in relazione all'irricevibilita' di domande di conversione di patenti conseguite dopo l'acquisizione della residenza o ottenute in sostituzione di patenti di altri paesi non convertibili in Italia in Italia, e in relazione della conversione con esami di revisione

á      Circ. Mintrasporti 26/9/2012:

o   dal 28/9/2012, gli allegati tecnici all'Accordo Italia-Macedonia sono sostituiti dai nuovi, contenenti quattro tabelle di equipollenza e un elenco di modelli di patenti di guida (macedoni e italiani) validi ai fini della conversione

o   dal 19/1/2013 entrera' in vigore Direttiva 2006/126/CE, che obbliga gli Stati membri al rilascio delle patenti delle nuove categorie C1, C1E, D1 e D1E; i conducenti macedoni che abbiano ottenuto, prima del 19/1/2013, la conversione della patente macedone di tali categorie in una patente italiana di categoria diversa (le nuove categorie non erano previste dalle tabelle di equipollenza vigenti in precedenza) possono ottenere, su richiesta da presentare entro tre anni dalla prima conversione, una patente di guida italiana della categoria corrispondente; a tal fine dovra' essere prodotta unÕattestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica macedone, da cui risulti la categori di appartenenza all'atto della prima conversione

o   in presenza di una patente macedone riportante il codice "70" (patente rilasciata per conversione di altra patente estera, senza indicazione, pero', dello Stato che ha rilasciato la patente originaria), l'Ufficio della Motorizzazione Civile, al fine di stabilire se la conversione possa essere effettuata, richiede alla Rappresentanza diplomatica macedone un'attestazione dalla quale sia rilevabile quello Stato

á      Circ. Mintrasporti 18/2/2013:

o   in vigore dall'8/4/2013 all'8/4/2018 Accordo Italia-Serbia per la conversione delle patenti di guida

o   conversione effettuata, senza esami, in conformita' alla III Tabella di equipollenza

o   le patenti serbe redatte sul modello cartaceo non saranno piu' valide dal 10/6/2014

o   all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, dovra' sempre essere prodotto il Certificato di validita' e autenticita' della patente di guida, rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari serbe presenti sul territorio italiano e redatto sul modello concordato di comune accordo con la parte serba e allegato all'Accordo Italia-Serbia

o   le patenti serbe convertite in Italia sono restituite all'Ambasciata della Repubblica di Serbia in Italia

o   le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza (dato che, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente puo' condurre veicoli in Italia, nel rispetto dell'art. 135 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992, o all'estero con la propria patente), ma solo all'atto della consegna della patente italiana

o   per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 4 Accordo Italia-Serbia)

o   non e' possibile accettare richieste di conversione di patenti serbe conseguite dopo lÕacquisizione della residenza in Italia, ne' patenti serbe ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia

o   la conversione senza esami e' consentita solo per i titolari di patente serba residenti in Italia da meno di 4 anni, al momento di presentazione dell'istanza

o   ai richiedenti con residenza superiore a quattro anni, viene data informazione scritta (da far sottoscrivere all'interessato) che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) sara' disposto e notificato allÕinteressato un provvedimento di revisione (art. 128 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992) perche' possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici

o   in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato dell'abilitazione alla guida, poiche' la patente serba, dopo la conversione, e' ritirata e restituita all'Autoritˆ di rilascio (art. 7 Accordo Italia-Serbia) e la patente italiana viene revocata ai sensi dellÕart. 130 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992

á      Circ. Mintrasporti 18/7/2013:

o   con l'entrata nell'Unione Europea della Croazia e' possibile convertire le patenti di guida croate redatte anche sui due nuovi modelli che, prima dell'1/7/2013 non potevano ancora essere accettati

o   le patenti rilasciate in Croazia potevano gia' essere convertite anteriormente all'1/7/2013, tranne nel caso di quelle redatte sui modelli piu' recenti per le quali si era in attesa della definizione di una procedura d'aggiornamento da concordarsi con le autorita' croate

o   dovendosi applicare la normativa comunitaria, per le patenti croate, oltre alla "conversione", potra' essere effettuata la procedura per il "riconoscimento", che, con il rilascio del previsto tagliando, permette la gestione del documento senza convertirlo e quella per il "rilascio del duplicato", in caso di smarrimento o furto (art. 136-bis del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992)

o   per le patenti di guida croate redatte sul vecchio modello (simbolo HR - categorie indicate A, B, C, D, E, F, G, H) potra' continuare ad essere applicata la tabella di equipollenza gia' in uso

o   successivamente a tale modello in Croazia ne sono stati emessi altri due e introdotte altre categorie; pertanto per le patenti di guida redatte sui modelli piu' recenti si fara' riferimento alla tabella allegata alla circolare

á      Circ. Mintrasporti 18/5/2016:

o   in vigore dal 29/5/2016 al 29/5/2021 Accordo Italia-Ucraina per la conversione delle patenti di guida

o   conversione effettuata, senza esami, in conformita' alla I Tabella di corrispondenza

o   valide, ai fini della conversione, solo le patenti ucraine redatte su modelli descritti nell'Allegato III all'Accordo

o   all'istanza di conversione, oltre alla documentazione di rito, deve essere prodotta la patente in originale, la fotocopia e la traduzione ufficiale della patente

o   le patenti ucraine convertite in Italia sono restituite agli uffici consolari ucraini in Italia

o   le patenti estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito dell'istanza (dato che, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, il conducente puo' condurre veicoli in Italia, nel rispetto dell'art. 135 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992, o all'estero con la propria patente), ma solo all'atto della consegna della patente italiana

o   per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione (art. 3 Accordo Italia-Ucraina)

o   non possono essere accettate richieste di conversione di patenti ucraine conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia ne' patenti ucraine ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia

o   la conversione senza esami e' consentita solo per i titolari di patente ucraina residenti in Italia da meno di 4 anni, al momento di presentazione dell'istanza

o   i richiedenti con residenza superiore a 4 anni sono informati, preferibilmente per iscritto con sottoscrizione dell'interessato, che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per conversione) sara' disposto e notificato all'interessato un provvedimento di revisione (art. 128 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992) perche' possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici, e che in caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente verra' privato dell'abilitazione alla guida, poiche' la patente ucraina, dopo la conversione, e' ritirata e restituita all'Autoritˆ di rilascio (art. 6 Accordo Italia-Ucraina) e la patente italiana viene revocata ai sensi di art. 130 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992

á      Firmato un accordo tra Italia e Brasile sul riconoscimento reciproco delle patenti di guida (comunicato Stranieriinitalia)

 

á      Sent. Corte Giust. C-260/13:

o   gli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della Direttiva 2006/126/CE non ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro temporaneamente soggiorna, rifiuti di riconoscere la validita' di tale patente a motivo di un'infrazione che il titolare di quest'ultima ha commesso in detto territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che, conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, e' di natura tale da determinare l'inidoneita' alla guida di veicoli a motore

o   lo Stato membro che rifiuti di riconoscere la validita' di una patente di guida, in una situazione come quella sopra descritta, e' competente a stabilire i requisiti che il titolare di una patente di guida deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio; spetta al giudice del rinvio esaminare se, applicando le proprie norme, lo Stato membro in questione in realta' non si opponga indefinitamente al riconoscimento della patente di guida rilasciata da un altro Stato membro; in tale prospettiva, spetta al giudice verificare se i requisiti previsti dalla normativa del primo Stato membro, conformemente al principio di proporzionalita', non superino i limiti di cio' che e' appropriato e necessario per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva 2006/126/CE, consistente nel migliorare la sicurezza della circolazione stradale

 

á      Circ. Mintrasporti 19/2/2014:

o   nel caso in cui uno straniero richieda il rilascio (inclusi conversione e duplicato) di un titolo abilitativo alla guida esibisca passaporto o altro documento equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identita', gli uffici della motorizzazione procedono come segue:

¤  nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno di tali documenti, esso e' riportato cosi' come e' scritto sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso

¤  in caso contrario, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, e' iscritto lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti

o   nei casi di discordanza sostanziale tra i dati anagrafici riportati nei suddetti documenti, gli Uffici Motorizzazione civile, al fine di garantire l'uniformita' dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida richiesto con quelli contenuti nei documenti esibiti dallo straniero, gli segnalano la necessita' di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della questura, che hanno rilasciato i documanti, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalita' contenute nel permesso di soggiorno

o   nei casi di indicazione di dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul permesso di soggiorno, sulla documentazione utile al procedimento sono riportati quelli iscritti sul permesso di soggiorno

 

á      Cifre:

o   veicoli intestati a soggetti nati all'estero (da dati Mintrasporti sui veicoli): 2.987.434 (di cui, 2.397.856 auto, 128 autobus, 9.208 autocaravan, 190.637 autocarri, 105.829 altri autoveicoli, 253.102 motocicli, 6.113 altri motoveicoli, 24.561 altri mezzi non classificati); prime nazionalita' degli intestatari: Romania (421.780), Marocco (365.050), Albania (261.472)

o   patenti attive per non italiani (da dati Mintrasporti sulle patenti): 2.607.336; prime tre nazionalita': Romania (378.068), Marocco (229.193), Albania (225.126)

o   coinvolgimento in incidenti in un anno (dati ACI riportati da com. Stranieriinitalia): 6,4% degli italiani, 13,5% degli stranieri; prime 10 nazionalita', per incidenti (dati ACI riportati in comunicato Stranieriinitalia): rumeni (4.753 sinistri), albanesi (3.504), marocchini (3.142), cinesi (1.215), moldavi (735), tunisini (700), peruviani (678), egiziani (675), serbi (607), ecuadoregni (586)

 

á      Presentato ricorso perche' sia dichiarata non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale di art. 3 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana al fine di accedere al servizio civile volontario; nello stesso senso, Parere UNAR auspica che la questione venga rimessa alla Corte Costituzionale;

á      Trib. Milano ha ritenuto invece di dover censurare immediatamente come discriminatoria la previsione del Bando 2011 per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti di servizio civile in Italia e all'estero; secondo il tribunale, il servizio civile afferisce a un'idea di difesa della patria piu' ampia (solidarieta' politica, economica, sociale) di quella di tipo meramente militare; anche il non cittadino e' chiamato a concorrere a questo tipo di difesa; il servizio civile comporta comunque lo svolgimento di un'attivita' lavorativa remunerata, dalla quale non puo' essere escluso il non cittadino stabilmente residente (nota: dovrebbe essere ammesso solo quello legittimato a svolgere attivita' lavorativa!); per di piu', chi presta servizio civile potrebbe essere coordinato da un responsabile di progetto dell'ente privo di citttadinanza italiana; sarebbe quindi irragionevole precludere al non cittadino il godimento dei benefici (inclusi crediti formativi e vantaggi nel collocamento) riservati a chi abbia svolto il servizio civile; l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 3 D. Lgs. 77/2002 richiede che il termine cittadino non sia inteso nel senso di titolare della cittadinanza italiana

á      Corte App. Milano, con il consenso delle associazioni ricorrenti ASGI e Avvocati Per Niente ONLUS, allo scopo di non ostacolare il regolare avviamento in servizio dei volontari gia' selezionati nellÕambito del Bando 2011 censurato, ha sospeso gli effetti della sentenza del Trib. Milano, limitatamente alla parte riguardante il Bando 2011 per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e allÕestero

á      Risposta del Ministro per l'integrazione ad interrogazione parlamentare: secondo l'Avvocatura dello Stato (parere 24/7/2012), la clausola del bando che ammette i soli cittadini italiani alla selezione per il servizio civile e' stata considerata legittima e non discriminatoria da altri giudici di merito (Trib. Brescia) e la norma primaria di cui all'art. 3 D. Lgs. 77/2002, non essendo stato aperto incidente di incostituzionalita', e' tuttora vigente ed efficace e crea per l'amministrazione un diretto vincolo non suscettibile di applicazione discrezionale; alla luce di tale parere, il requisito sara' mantenuto nei bandi di prossima adozione

á      Corte App. Milano: conferma Trib. Milano, osservando, in particolare, come il servizio civile sia caratterizzato primariamente da finalita' solidaristiche, anche a carattere internazionale, e non vi sia rischio di conflitto tra opposte lealta' (quella nei confronti dello Stato e quella nei confronti del paese d'appartenenza), non essendo quindi giustificata l'esclusione degli stranieri residenti; nota: la sentenza fa riferimento, per analogia, anche al carattere non preclusivo di art. 51 Cost. in materia di accesso al pubblico impiego

á      In senso contrario, Corte App. Brescia: la limitazione dell'accesso al servizio ai cittadini deve ritenersi ragionevole proprio per la suddetta analogia con il servizio militare volontario, ed in relazione al principio costituzionale del dovere di difesa della Patria, riferito da art. 52 Cost. al cittadino; il requisito della cittadinanza e' previsto o presupposto da altre disposizioni della stessa legge delega (L. 64/2001), e non e' stato introdotto arbitrariamente dal legislatore delegato (con art. 3 D. Lgs. 77/2002): si veda il richiamo alla L. 424/1999 in tema di servizio civile, di cui alla lettera g dellÕart. 1 L. 64/2001, e l'esplicito riferimento ai "cittadini" di cui all'art. 5 co. 1 e co. 4, e all'art. 10 L. 64/2001; e' inoltre insito nel parallelismo fra servizio civile e servizio militare sul quale insiste il legislatore delegante (non solo nelle norme transitorie)

á      Nel bando per la selezione di 457 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e nel bando per la selezione di 350 volontari da impiegare nelle zone dellÕEmilia colpite dal terremoto del maggio 2012, tuttavia, si richiede ancora la cittadinanza italiana; nota: esclusione criticata in una nota del Difensore civico della Regione Emilia Romagna

á      Il bando 4/10/2013 del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri conferma, per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile, il requisito di cittadinanza italiana, sulla base dei pareri dell' Avvocatura Generale dello Stato 24/7/2012 e 26/9/2013, favorevoli al mantenimento di tale riserva, essendo art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002 in vigore e non in contrasto con i principi comunitari e con quelli affermati da Sent. Corte Cost. 228/2004 e Sent. Corte Cost. 431/2005

á      Trib. Milano: allineandosi a Trib. Milano e Corte App. Milano, dichiara il carattere discriminatorio di art. 3 del bando 4/10/2013 del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri nella parte in cui richiede il requisito della cittadinanza italiana; ordina all'Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cessare il comportamento discriminatorio, di modificare il bando nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza consentendo l'accesso anche agli stranieri soggiornanti regolarmente in Italia e di fissare un termine non inferiore a 10 gg dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione delle ulteriori domande di ammissione; condanna l'Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alle spese legali; note: l'ordinanza afferma, in particolare, che

o   gli apolidi, residenti in Italia in base ad una scelta ad essi non imposta, godono di un'ampia tutela, in tutti i campi diversi da quello della partecipazione politica, come prescritto dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e dalla legislazione italiana, prescindendo dal legame stretto di cittadinanza; devono quindi ritenersi accolti in una comunita' che unisce tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri, la partecipazione alla quale ben puo' giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla sua difesa

o   risulta conforme a quanto previsto da art. 2 Cost. permettere allo straniero residente in Italia di concorrere al progresso materiale e spirituale della societa' e all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale attraverso la sua partecipazione al servizio civile nazionale tenuto oltretutto conto che gli enti promotori perseguono finalita' del tutto estranee al concetto di difesa della patria

á      Decreto 4/12/2013 del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri: in esecuzione dellÕordinanza Trib. Milano sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di cui ai bandi richiamati in premessa per giovani non aventi la cittadinanza italiana riconducibili alle seguenti categorie: comunitari, familiari stranieri di cittadino comunitario titolari di diritto di soggiorno, titolari del permesso di soggiorno UE slp, titolari di permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria; nota: il decreto non da' affatto esecuzione all'ordinanza Trib. Milano, che fa riferimento a tutti gli stranieri legalmente soggiornanti

á      Parere Cons. Stato 1091/2014:

o   l'evoluzione del servizio civile ha modificato un istituto originariamente sostitutivo del servizio militare di leva, con fondamento costituzionale da cercare certamente nell'art. 52 Cost., in un istituto a carattere volontario a cui si accede per pubblico concorso e avente finalita' piu' ampie, che includono i doveri inderogabili di solidarieta' sociale e i doveri di concorrere al progresso materiale e spirituale della societa' previsti dagli articoli 2 e 4 Cost., che gravano non solo sui cittadini italiani, ma anche sui cittadini stranieri che risiedono in Italia

o   il servizio civile, pur non costituendo un rapporto di lavoro, va considerato quale esperienza formativa volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, in modo analogo al tirocinio, dovendosi, quindi, ritenere riconducibile alla categoria della formazione professionale

o   la disposizione di cui all'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, il cui tenore letterale appare inequivocabile, dato l'espresso richiamo ai "cittadini italiani", e non suscettibile di un'interpretazione costituzionalmente orientata nel senso del riferimento del termine "cittadini" anche ai soggetti stranieri, va disapplicata, perche' incompatibile con il divieto, sancito dalla normativa dell'Unione europea, per gli Stati membri, di prevedere per i cittadini comunitari (nota: e per i loro familiari) o stranieri lungosoggiornanti o beneficiari di protezione internazionale, anche in ordine alla formazione professionale, un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i cittadini nazionali

o   il Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'emanare i bandi per l'ammissione al servizio civile, disapplicando art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, deve consentire anche ai cittadini stranieri (nota: coerentemente con quanto detto in relazione alla normativa dell'Unione europea, il riferimento e' qui verosimilmente limitato a comunitari e loro familiari e stranieri lungosoggiornanti o beneficiari di protezione internazionale) di accedere al servizio civile, non tralasciando, a fronte della sopprimenda differenziazione basata sulla titolarita' o meno della cittadinanza italiana, di salvaguardare il principio di parita' di trattamento anche rispetto al possesso degli altri requisiti per l'accesso al servizio civile

á      Ord. Cass. SS. UU. Civili 20661/2014 (sul ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la sentenza Corte App. Milano):

o   dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti enllo Stato italiano dalla possibilita' di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale

o   benche' sia cessata la materia del contendere (essendo diventato italiano, nel frattempo, il cittadino straniero che aveva presentato ricorso contro il bando che escludeva gli stranieri dal concorso per il servizio civile), la Corte di Cassazione intende comunque pronunciare un principio di diritto, in base ad art. 363 co. 3 c.p.c. (il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa sia di particolare importanza); nota: in proposito, Sent. Corte Cost. 119/2015 afferma che "l'accesso al sindacato di costituzionalita' attraverso il giudizio di cui all'art. 363, terzo comma, c.p.c., se non determina alcun superamento del carattere pregiudiziale della questione, neppure modifica il modello incidentale del controllo di legittimita'; l'incidentalita', infatti, discende dal compito della Corte di cassazione di enunciare il principio di diritto sulla base della norma che potra' risultare dalla pronuncia di illegittimita' costituzionale e che sara', in ogni caso, "altro" rispetto ad essa; e' in tal modo che si realizza l'interesse generale dell'ordinamento alla legalita' costituzionale attraverso l'incontro ed il dialogo di due giurisdizioni che concorrono sempre, e ancor piu' in questo caso, alla definizione del diritto oggettivo; ed e' un dialogo che si rivela particolarmente proficuo, specie laddove sia in gioco l'estensione della tutela di un diritto fondamentale"

o   impossibile dare una interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione "cittadini italiani" contenuta nell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, dato che l'interpretazione adeguatrice non puo' essere condotta oltre i limiti estremi segnati dall'univoco tenore della norma interpretata

o   il servizio civile si colloca all'interno di art. 52 Cost., ma, avendo assunto nuovi significati il dovere di difesa della patria letto in connessione con art. 2 Cost., permette di partecipare in modo attivo alla costruzione di una democrazia sana e di nuove forme di cittadinanza, consente di colmare il divario creatosi tra bisogni collettivi e risorse pubbliche, costituisce istituto di integrazione, inclusione e coesione sociale

o   l'esclusione dal servizio civile preclude quindi allo straniero il pieno sviluppo della sua persona e l'integrazione nella comunita' di accoglienza; la distinzione tra cittadino italiano e straniero non e' quindi, in questo caso, proporzionata ne' ragionevole

o   il valore dello "stare insieme" in modo solidale e' il senso profondo di art. 2 Cost.: impedire a taluno, solo in ragione della mancanza di cittadinanza italiana, di cooperare a questo stare insieme e' irragionevole e viola il principio di uguaglianza

o   l'esclusione e' discriminatoria perche' preclude al non cittadino regolarmente soggiornante in Italia la possibilita' di un pieno dispiegamento della liberta' e dell'uguaglianza, da intendersi anche quale possibilita' di costruzione dei rapporti sociali e dei legami tra le persone in una prospettiva di solidarieta' e di pace

o   il significato di art. 52 Cost. e' quello di stabilire in positivo, non di circoscrivere in negativo, i limiti soggettivi del dovere costituzionale di difesa della patria (in altri termini: nessun cittadino puo' essere esentato dal dovere di difesa, ma questo non implica che lo straniero ne sia escluso)

o   ulteriore profilo di incostituzionalita' rilevato: eccesso di delega (con conseguente violazione di art. 76 Cost.), basato sul rilievo che la legge delega faceva riferimento ai "cittadini" solo nella parte in cui si riferiva al periodo transitorio e residuo di leva obbligatoria, il che fa presumere, a contrario, che, cessato il periodo transitorio, la stessa legge delega, pur demandando al legislatore delegato il compito di individuare i requisiti di ammissione, non intendesse affatto consentirle anche l'esclusione degli stranieri

á      Com. PCM 14/11/2014: alla selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nelle Regioni possono partecipare anche i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, compilando l'apposito modulo per la domanda e allegando una dichiarazione sostitutiva

á      Pubblicati un bando nazionale e 21 bandi regionali (comunicato Integra) per la selezione, rispetivamente, di 18.793 (cifra aumentata di 1.046 unita' da un successivo bando) e 11.183 volontari da avviare al servizio civile per il 2015; ammessi al concorso anche i cittadini comunitari, i loro familiari titolari del diritto di soggiorno, gli stranieri titolari di permesso UE slp o di permesso per asilo o per protezione sussidiaria

á      Sent. Corte Cost. 119/2015: illegittimita' costituzionale di art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile; note:

o   la questione, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., e' fondata, dal momento che il dovere di difesa della Patria puo' ben tradursi, oltre che in attivita' finalizzate a contrastare o prevenire un'aggressione esterna, nella prestazione di servizi rientranti nella solidarieta' e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale (Sent. Corte Cost. 228/2004); art. 52 Cost. va dunque letto alla luce dei doveri inderogabili di solidarieta' sociale di cui all'art. 2 Cost. (Sent. Corte Cost. 309/2013); l'esclusione dei cittadini stranieri, che risiedono regolarmente in Italia, dalle attivita' alle quali tali doveri si riconnettono appare di per se' irragionevole; inoltre, l'estensione del servizio civile a finalita' di solidarietˆ sociale e l'inserimento in attivita' di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, concorrono a qualificarlo anche come un'opportunita' di integrazione e di formazione alla cittadinanza; l'esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilita' di prestare il servizio civile nazionale, comporta dunque un'ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all'integrazione nella comunita' di accoglienza

o   la questione, in riferimento ad art. 76 Cost., e' invece infondata; il criterio direttivo contenuto nella delega di cui alla L. 64/2001, che prevede l'ammissione al "servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori", risulta infattiespressamente volto ad escludere quei criteri selettivi per l'ammissione al servizio civile che possano introdurre una discriminazione sulla base dell'identita' di genere dell'aspirante

á      Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di ulteriori 985 volontari da avviare al servizio nell'anno 2015, che si limita ad ammettere al concorso, oltre che i citatdini italiani, i cittadini comunitari, i loro familiari titolari del diritto di soggiorno, gli stranieri titolari di permesso UE slp o di permesso per asilo o per protezione sussidiaria; a seguito di lettera dell'ASGI, che richiama i contenuti della Sent. Corte Cost. 119/2015, con Decreto del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale 23/7/2015, viene allargata la partecipazione a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e vengono prorogati i termini per la presentazione della domanda

á      Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione per complessivi 644 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per il Giubileo straordinario della Misericordia 2015/2016, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti

á      Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 114 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per il Giubileo straordinario della Misericordia 2015/2016, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti

á      Pubblicati i bandi per la selezione di 2.938 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nelle Regioni che hanno inserito la misura Servizio civile nazionale nel loro Piano di attuazione di Garanzia Giovani (comunicato Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale); richiesto il requisito di residenza legale in Italia (si veda, per esempio, il bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 449 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 nella Regione Calabria)

á      Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 68 volontari da impiegare nell'accompagnamento di grandi invalidi e ciechi civili, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti

á      Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 21.359 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia e all'estero, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti

á      Art. 8 L. 106/2016 delega il Governo ad adottare, con decreto legislativo, una revisione della disciplina del servizio civile che preveda, in particolare, l'ammissione dei giovani tra i 18 e i 28 anni che siano cittadini italiani o stranieri (ossia, non italiani) regolarmente soggiornanti

á      Comunicato Consiglio dei Ministri 9/11/2016: approvato lo schema di decreto legislativo di revisione della disciplina del servizio civile; dispone che

o   sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di eta'

o   l'ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno

 

 

Diritti del lavoratore straniero; attivita' riservate al cittadino italiano (torna all'indice del capitolo)

 

á      Garantiti a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e alle loro famiglie paritaÕ di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani (art. 2, co. 3 T.U.; Convenzione OIL n. 143/1975, ratificata con L. 158/81); la paritaÕ si estende a tutte le attivita' non riservate all'italiano

á      Note:

o   benche' il nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib. Genova); le disposizioni contenute in tali accordi costituiscono comunque un parametro in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib. Milano, che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)

o   Sent. Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28 co. 3 DPR 382/1980 (che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita' di assunzione di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:

¤  Sent. Corte Giust. 269/92 (nota: poi rimossa dal registro) ha stabilito che il diritto comunitario impone che le normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro con i lettori universitari quando siano destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste

¤  benche' il diritto comunitario non si applichi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, tale condizione richiede la mancanza di qualsiasi fattore di collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario

¤  la connessione della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita', come nel caso in specie, per contenuto e funzione, della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea

¤  in presenza di una tale connessione, il diritto comunitario si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano fruito della libera circolazione

¤  art. 1 L. 943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998) prevede la parificazione del lavoratore straniero al lavoratore italiano

¤  quando le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri, le disposizioni derivanti dal diritto comunitario si applicano anche, per il tramite di quelle norme interne, al cittadino straniero

á      Sono certamente riservate ai cittadini italiani le attivitaÕ nell'ambito della pubblica amministrazione che comportino lÕesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellÕinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); tali attivita' corrispondono

o   ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)

¤  dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallÕart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

¤  con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dÕItalia

¤  dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

¤  dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellÕinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in base allÕart. 16 L. 56/1987

o   alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lÕelaborazione, la decisione e lÕesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di controllo di legittimitaÕ e di merito

á      Note:

o   Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali

o   Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale, non comportino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita' amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)

o   Sent. Corte Giust. C-151/14: il requisito di cittadinanza previsto dalla normativa della Lettonia per l'accesso alla professione di notaio costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata da art. 49 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; in Lettonia, infatti, l'attivita' del notaio (autenticazione di atti o di firme; custodia di capitali, valori mobiliari e documenti; funzioni in materia di successioni, con possibilita' di effettuare la divisione del patrimonio solo se sussiste accordo fra gli eredi e, in mancanza di accordo, obbligo di trasmissione dei dati al giudice; attivita' in materia di divorzio, con possibilita' di scioglimento del matrimonio solo in presenza di accordo tra i coniugi) non comporta l'esercizio di pubblici poteri (il che e' confermato anche dal fatto che i notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza che non e' caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri)

o   Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'), dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con art. 11 Cost., nel senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla base del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze poste in rilievo in Sent. Corte Giust. C-270/13; nota: coerente con Sent. Corte Giust. C-270/13 la scelta del Ministero dei Beni culturali, che ha aperto il concorso per direttori di musei ai non italiani, dato che l'esercizio di pubblici poteri da parte del direttore di un museo non ha carattere ne' continuativo ne' prevalente (da articolo di A. Guariso)

o   Trib. Udine: ha carattere discriminatorio l'esclusione di una cittadina croata (cittadina dell'Unione europea) dalla procedura di selezione per due posizioni di operatore doganale presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; il fatto che una funzione comporti l'esercizio dei pubblici poteri in modo occasionale o in circostanze occasionali costituisce argomento valido per escludere il ricorso alla public service exception e ci˜ sostanzialmente in base al principio di proporzionalit' (Sent. Corte Giust. C-270/13); il legislatore italiano, nel disciplinare l'accesso alla pubblica amministrazione, ha tralasciato di far riferimento alla non marginalita' dell'esercizio dei pubblici poteri (l'elencazione tassativa delineata dal DPCM 174/1994, richiamato dall'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e' rigida e poco conforme all'approccio casistico seguito dalla giurisprudenza comunitaria); il giudice nazionale deve interpretare le norme interne conformemente al diritto europeo, e, ove cio' non sia possibile, deve disapplicare le disposizioni controverse; se anche e' possibile che l'operatore doganale si occupi dell'elaborazione di atti aventi valore giuridicamente vincolante, comunque tale figura rimane esclusa dal processo decisionale che precede l'emanazione dell'atto autorizzativo ed � priva di qualsiasi potere di natura discrezionale (diversa sarebbe la conclusione se si trattasse di funzionario doganale); quanto allo svolgimento di funzioni di polizia tributaria e giudiziaria ex art. 52 D. Lgs. 165/2001, e' previsto che questo avvenga a rotazione, il che esclude il carattere abituale dell'esercizio delle suddette funzioni

o   Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi di posti cui si accede senza concorso, in base allÕart. 16 L. 56/1987, non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola

á      Orientamenti contrastanti sull'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, per le attivita' diverse da quelle esplicitamente riservate ai cittadini italiani; in particolare,

o   contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato 18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana, Sent. Cass. 24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:

¤  il lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che nei casi esplicitamente previsti:

-       l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del familiare di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione sussidiaria e del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana

-       l'art. 27, co. 1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali

¤  prevalgono infatti

-       la disposizione di cui all'art. 2, DPR 487/1994 ("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede il requisito della cittadinanza italiana

-       il fatto che l'art. 2 DPR 3/1957 non e' stato abrogato da art. 2 T.U.

-       il fatto che art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'

¤  il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati

¤  gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo

¤  la parita' garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito

¤  Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata

¤  dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni

o   a favore: TAR Liguria, Sent. Corte dÕAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04, Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib. Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006, Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini, Trib. Biella, Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Parere UNAR, Trib. Milano, Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena, Trib. Milano, Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma, Trib. Como, Trib. Trieste:

¤  l'art. 2 DPR 3/1957 va considerato abrogato da art. 2 T.U.

¤  l'art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001 riproduce l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano, Trib. Genova, Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione costituzionalmente orientata)

¤  l'art. 51 Cost. non puo' essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993, poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)

¤  il principio dellÕaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.) appare maggiormente rispettato dallÕampliamento della base selettiva delle persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere preferito allo straniero piu' competente e titolato)

¤  in assenza di specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)

¤  si registra un progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino italiano:

-       art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)

-       art. 40, co. 21 DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)

-       artt. 27 e 27 ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)

-       art. 25 D. Lgs. 251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)

-       DPR 220/2001 (assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2, co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"

-       D. Lgs. 215/2003 (pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)

-       Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)

-       D. Lgs. 3/2007 (accesso ad ogni attivita' lavorativa, per il titolare di permesso UE slp, salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art. 11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)

-       sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente irrazionale o arbitraria)

-       sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a questa sentenza Trib. Firenze)

-       art. 19 D. Lgs. 30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari

-       art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario

-       L. 97/2013: esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario di protezione sussidiaria, il titolare di permesso UE slp

¤  in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici (Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario

¤  la parita' di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione

¤  la parita' di condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e' sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea

¤  dall'esclusione sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro liberamente scelto ed accettato

¤  per le attivita' non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere frutto di una compressione impropria dei diritti)

¤  certamente non possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e' consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione

¤  non e' rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE

 

á      Gli infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) possono essere assunti, anche a tempo indeterminato (circ. Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; Nota Mininterno: consentita una sola proroga), anche presso strutture sanitarie pubbliche:

o   lÕassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);

o   il nulla-osta puoÕ essere chiesto anche da societaÕ di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lÕintera struttura o un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)

o   non e' consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)

o   il riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo' essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

o   nota: prima che venisse introdotta la laurea in scienze infermieristiche, lÕassunzione nella struttura pubblica era effettuata senza concorso, ai sensi dellÕart. 16 L. 56/1987; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass. 24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure, considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini: illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006 e L. 244/2007, dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso senso, Trib. Biella: il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano, Ord. Trib. Milano, Parere UNAR); Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova, Trib. Genova, Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano, Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso UE slp); Trib. Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai concorsi pubblici (nello stesso senso, Trib. Oristano, che, pur dichiarando cessata la materia del contendere, essendo stato ammesso l'interessato "con riserva" al concorso, risultando non idoneo, applica il principio della soccombenza virtuale ai fini della condanna delle amministrazioni al pagamento delle spese processuali); Trib. Milano censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge" (nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero; in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando; analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellÕASL di Olbia in relazione ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri; nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)

 

á      Accesso all'impiego alle dipendenze delle imprese di trasporto pubblico locale: abrogato, da art. 2 D. Lgs. 40/2014, art. 10, n. 1, all. A RD 148/1931 (Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione ), che prescriveva il requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L. 628/1952); in precedenza, si erano registrate le seguenti prese di posizione o sentenze:

o   tali imprese si configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla loro organizzazione e al loro funzionamento, compreso il reclutamento del personale (Par. UNAR 26/10/2007)

o   le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931 sono derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988), ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di cittadinanza

o   secondo Par. UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti), le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931

¤  sono state implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.

¤  violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla pubblica amministrazione

¤  violano la normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro

o   sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD 148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U., che la disposizione sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non ravvisandosi l'interesse dello Stato a limitare nel settore del trasporto pubblico l'accesso al lavoro al solo cittadino (Ord. Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte inammissibile perche' non rilevante nel giudizio principale (Ord. Corte Cost. 71/2009)

o   Trib. Milano (richiamato anche da lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla possibilita' di concorrere alla posizione di autisti; nello stesso senso, Trib. Torino):

¤  l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori" (coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)

¤  la previsione del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta

¤  attivita' che non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello stesso senso, Trib. Milano: in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli tecnici; Trib. Milano: affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma: art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne' ad individuare gli ambiti esclusi)

o   Trib. Torino: e' contraddittoria l'esclusione dello straniero e la contemporanea ammissione del cittadino comunitario da parte dell'azienda di trasporti pubblici urbani GTT s.p.a. di Torino

o   Esposto dell'ASGI alla Commissione dell'Unione europea: la clausola di cittadinanza di cui all'all. A RD 148/1931 per le assunzioni da parte delle imprese del trasporto pubblico locale viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione sancito dal diritto dell'Unione europea con riferimento a familiari di cittadini comunitari, titolari di permesso UE slp e destinatari di protezione internazionale; si osserva come non si tratti neanche di pubblico impiego, al quale pure queste categorie sono state esplicitamente ammesse da L. 97/2013

á      Adottato un bando, da parte dell'Azienda Mobilita' e Trasporti di Genova, per l'assunzione di autisti, che non prevede piu' il requisito di citatdinanza italiana; nello stesso senso, un bando dell'Azienda Trasporti Provinciale di Genova

 

á      Parere UNAR (emesso a seguito di lettera dell'Associazione Nazionale Stampa Interculturale): la norma di L. 47/1948 che prevede il requisito della cittadinanza italiana per ricoprire il ruolo di direttore responsabile di un giornale o periodico (facolta' successivamente estesa ai cittadini comunitari per effetto di art. 9 L. 52/1996) potrebbe ritenersi implicitamente abrogata per effetto di art. 2, co. 2 e di art. 43, co. 1 e 2 D. Lgs. 286/1998; in questo senso, alcune pronunce di Trib. Milano e Trib. Brescia

á      Parere Mingiustizia 3/3/2014: il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia ed iscritto all'albo dei giornalisti, ha diritto a diventare direttore responsabile di un giornale o periodico di stampa, dal momento che la clausola di cittadinanza italiana contenuta nell'art. 3 L. 47/1948 deve ritenersi abrogata per incompatibilita' con il principio di parita' di diritti in materia civile tra straniero legalmente soggiornante e cittadino italiano di cui all'art. 2 co. 2 D. Lgs. 286/1998; una Nota della Direzione Generale della Giustizia civile (allegata al Parere), relativa alle modalita' di registrazione del direttore responsabile propone di diramare una nota agli uffici giudiziari contenente l'interpretazione contenuta nel Parere, specificando che

o   qualora i Tribunali (competenti per la registrazione, nell'ambito di un procedimento puramente amministrativo, privo di natura giurisdizionale) non dovessero adeguarsi, gli interessati potranno ottenere tutela giurisdizionale sulla base di Ord. Corte Cost. 170/2005 e Sent. Corte Cost. 212/1997

o   nel corso di tale procedimento giurisdizionale potra' sempre essere proposto incidente di costituzionalita' (Sent. Corte Cost. 26/1999) in relazione ad art. 3 L. 47/1948 (nota: Ord. Corte Cost. 170/2005 aveva dichiarato inammissibile tale questione non essendo stata sollevata nell'ambito di un giudizio)

á      Trib. Torino:

o   art. 3 L. 47/1948, che impone che il direttore responsabile di un giornale sia cittadino italiano, non puo' considerarsi implicitamente abrogato da art. 2 D. Lgs. 286/1998 (parita' di diritti in materia civile tra italiano e straniero e parita' di diritti tra lavoratore italiano e lavoratore straniero), dato che art. 9 co. 12 lettera b D. Lgs. 286/1998 comunque esclude perfino il titolare di permesso UE slp dallo svolgimento di attivita' riservate all'italiano

o   pur essendovi un possibile contrasto con art. 21 Cost., che sancisce la liberta' di stampa e il divieto di sottoporre la stessa ad autorizzazioni o censure, non puo' essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale, dal momento che si tratta di un procedimento amministrativo e non giurisdizionale; ne', per lo stesso motivo, si puo' procedere ad adottare una interpretazione costituzionalmente orientata

á      Depositato il ricorso di ANSI (Associazione nazionale Stampa interculturale) e ASGI contro il Mingiustizia e il presidente del Tribunale di Torino per la discriminazione esercitata nei confronti di una cittadina peruviana rigettando (Trib. Torino) l'iscrizione della testata giornalistica che l'aveva indicata come direttore responsabile in assenza del requisito di cittadinanza italiana (comunicato ASGI)

á      L'Associazione Carta di Roma ha depositato alla cancelleria del Tribunale di Roma la domanda di iscrizione della testata online omonima, indicando come direttore responsabile una giornalista di nazionalita' peruviana allo scopo di chiedere l'applicazione del Parere Mingiustizia 3/3/2014, che considera abrogato il requisito della cittadinanza italiana per diventare direttori responsabili di una testata (comunicato ASGI); Nota Minlavoro: il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda di registrazione come periodico on line del sito Carta di Roma, ha accettato la nomina quale direttore responsabile della giornalista di origine peruviana Domenica Canchano

á      Trib. Milano: illegittima l'esclusione del titolare di permesso UE slp dallo svolgimento dell'attivita' di consulente del lavoro, dato che l'esclusione e' possibile solo per attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri; la possiblita', prevista dalla Direttiva 2003/109/CE, di derogare per quelle attivita' riservate a cittadini UE o SEE deve essere interpretata in modo restrittivo, dovendo essere espressa al momento del recepimento della direttiva e non in contrasto con lo spirito della direttiva stessa (l'integrazione dei lungo-soggiornanti); la formulazione riportata da art. 9 co. 12 D. Lgs. 286/1998, che esclude l'accesso ad attivita' che la legge espressamente riserva al cittadino e vieta allo straniero, e' generica, e non legittima l'esclusione di ogni attivita' precedentemente riservata all'italiano o vietata allo straniero (nota: art. 3 co. 2 lett. a L. 12/1979 non riserva l'attivita' di consulente del lavoro all'italiano, ma ne consente lo svolgimento ai cittadini UE e agli stranieri a condizione di reciprocita'); nota: Decr. Minlavoro 8/1/2014 indice la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, e per la prima volta il bando e' aperto anche a stranieri titolari di permesso UE slp o familiari di cittadino italiano o comunitario titolari di diritto di soggiorno

á      Trib. Milano: i lavoratori stranieri possono accedere agli impieghi nelle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) in quanto queste sono enti pubblici economici ove i rapporti di impiego sono privatizzati, e non si applica l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001

á      Trib. Milano (su ricorso presentato dall'ASGI): illegittima l'esclusione degli stranieri dal bando del Comune di Milano per rilevatori del censimento generale della popolazione e delle abitazione; si tratta infatti di contratti di prestazione occasionali, per i quali si deve applicare il principio di parita' tra cittadini e stranieri di cui all'art. 2, co. 2 D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso, Trib. Genova e Trib. Brescia; nota: a seguito di queste pronunce, diversi Comuni italiani, tra cui Roma, Firenze, Faenza, Palermo, Perugia e Pordenone hanno riaperto le selezioni, consentendo anche ai cittadini stranieri di parteciparvi

á      Nota: Trib. Firenze, pur riconoscendo come discriminatorio l'Avviso di selezione indetto dal Ministero per i Beni Culturali per lÕassunzione di personale appartenente alle "categorie protette" (soggetti disabili), per aver previsto tra i requisiti di partecipazione quello della cittadinanza italiana o comunitaria, escludendo cosi i candidati stranieri, ha negato la riapertura del bando, sulla base del fatto che il ricorso e' stato presentato tardivamente e che, comunque, il bando prevedeva la possibilita' di ammissione con riserva di candidati privi dei requisiti indicati (orientamento in possibile contrasto con Sent. Corte Giust. C-54/07)

á      Trib. Firenze: provvedimento cautelare con cui si ordina al Comune di Firenze di sospendere la procedura concorsuale avviata con un bando per all'assunzione di operatori ambientali riservata ai soli cittadini italiani e comunitari; il Comune di Firenze ha riaperto i termini del concorso, con un nuovo bando, consentendo la partecipazione anche dei cittadini

á      Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari di Carta Blu UE ha natura discriminatoria; nota: la sentenza cita pure art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, che costituisce attuazione della Convenzione OIL n. 143/1975 e che da' sostegno alla tesi secondo cui gli obblighi internazionali vincolanti per l'Italia consentirebbero l'accesso alla funzione pubblica a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con qualunque permesso di soggiorno valido per l'esercizio di attivita' lavorativa

á      Trib. Verona: discriminatorio il comportamento dell'Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale (AMIA) di Verona, che, nell'avviso di selezione pubblica per netturbini ha previsto che i candidati fossero in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; contrariamente a quanto affermato da Sent. Cass. 24170/2006, si deve ritenere che l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 43 co. 2 lett. e D. Lgs. 286/1998 riguardi anche il caso della fase di costituzione del rapporto e non soltanto della fase funzionale, tant'e' che l'art. 3 co. 1 lett. a D. Lgs. 215/2003 estende il principio di parita' di trattamento all'accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, senza distinzione di razza ed origine etnica (nota: il tribunale ritiene che nelle discriminazioni fondate sulla nazionalita' rientrino quelle fondate sulla cittadinanza); l'AMIA non e' pubblica amministrazione, ma, se anche lo fosse, risulterebbero legititme le sole differenziazioni che trovino la loro ragion d'essere in norme espressamente derogatorie, e le sole norme di questo tipo sono quelle che riservano ai cittadini italiani il diritto di ricoprire posti implicanti l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero attinenti alla tutela dell'interesse nazionale; non possono tuttavia essere rimossi gli effetti eventualmente lesivi di bandi che non siano stati impugnati tempestivamente (sussiste infatti l'onere di immediata impugnazione del bando di un concorso pubblico quando si lamenti un diretto effetto preclusivo della partecipazione)

á      Trib. Trieste: in relazione al ricorso presentato da un cittadino straniero escluso, in base al requisito di cittadinanza, da un concorso per infermiere professionale pediatrico, adottato un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., inaudita altera parte, alla luce della evidente fondatezza del ricorso e del periculum in mora, in quanto i tempi necessari per l'instaurazione del giudizio previsto dall'art. 44 D. Lgs. 286/1998, anche nelle forme del rito sommario di cognizione, successivamente ad una formale comunicazione delle date e sedi delle prove concorsuali, avrebbero potuto pregiudicare l'affermato diritto della ricorrente alla partecipazione

á      TAR Lazio: rigettato, perche' irricevibile, il ricorso contro la sopravvenuta esclusione di due concorrenti comunitarie da un concorso per 650 coadiutori contabili degli Sportelli Unici sulla base di una clausola del bando che richiedeva (nota: in modo illegittimo) la cittadinanza italiana, per il fatto che il ricorso e' stato presentato quando erano gia' scaduti i termini per la presentazione delle domande; rigettata anche, perche' inammissibile, l'impugnazione dell'atto endoprocedimentale consistente nella nota con cui l'Amministrazione si era limitata a segnalare alle interessate che il bando di concorso prevedeva tra i requisiti di partecipazione il possesso della cittadinanza italiana; sussiste, infatti, un onere di immediata impugnazione del bando in relazione alle clausole che impediscono la partecipazione alla procedura di determinati soggetti

á      Il Difensore civico della Regione Emilia Romagna si e' attivato perche' le amministrazioni comunali della regione non includano il requisito della cittadinanza italiana tra quelli richiesti per la stipula di contratti di lavoro con l'Amministrazione comunale, inclusi quelli a tempo indeterminato, coerentemente con l'orientamento della regione stessa (da un comunicato dell'Assemblea legislativa della Regione); in questo senso: sollecitazione del Dif. Civ. Emilia-Romagna all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Poveri Vergognosi" di Bologna perche' siano riaperti i termini di alcuni avvisi di selezione per il conferimento di incarichi professionali per diversi profili di psicologo, inizialmente riservati a cittadini italiani o comunitari (sollecitazione accolta dall'Azienda "Poveri vergognosi"), e sollecitazione del Dif. Civ. Emilia-Romagna al Comune di Bologna perche' siano riaperti i termini di un bando per assistente alle attivita' necessarie per il censimento originariamente riservato a cittadini italiani o comunitari (nello stesso senso, con riferimento ai bandi pubblicati dalla maggior parte dei comuni italiani, Parere UNAR e lett. ASGI ad ANCI, UNAR e Commissione UE)

á      L'Universita' di Firenze, a seguito di lettera dell'ASGI, ha corretto un bando per una collaborazione autonoma, estendendolo ai cittadini stranieri

á      Riaperti, a seguito di segnalazione di ASGI e Avvocati Per Niente, i termini di un bando per la partecipazione a tirocini formativi presso la Giunta regionale della Lombardia, per consentire la partecipazione di stranieri legalmente soggiornanti, in un primo tempo esclusi

á      Lettera dell'ASGI con cui si segnala il carattere discriminatorio di un bando, nell'ambito del programma comunitario "Lifelong Learning", per l'assegnazione di borse di mobilita' finalizzate allo svolgimento di tirocini formativi di soli cittadini italiani in alcuni Stati membri dell'Unione europea; a seguito della segnalazione dell'ASGI il bando e' stato modificato, con la rimozione del requisito di cittadinanza italiana e il procrastinamento del termine per la presentazione delle candidature (comunicato ASGI)

á      Decr. MIUR 14/5/2012: riapertura, in autotutela, dei termini di un bando di ricerca, per consentire la partecipazione dei cittadini stranieri, inizialmente esclusi

á      A seguito dell'azione civile contro la discriminazione intrapresa dall'ASGI nei confronti del Comune di Scandicci per aver indetto un concorso per l'assunzione di personale disabile escludendo i cittadini stranieri dalla possibilita' di parteciparvi, l'amministrazione comunale ha revocato il bando in autotutela, riservandosi di approfondire ulteriormente la questione; Trib. Firenze aveva provveduto, inaudita altera parte, a sospendere la redazione della graduatoria, e alla successiva udienza l'amministrazione si e' impegnata a comunicare le decisioni che assumera' a seguito di tale revoca

á      Lettera del Comune di Montespertoli all'ASGI, con cui si assicura, che quanto prima verra' presentata una proposta di modifica del Regolamento della Giunta Comunale per estendere l'accesso alle procedure concorsuali indette dal Comune anche ai cittadini stranieri, tranne nei casi di esclusione gia' previsti dalla legge per i cittadini UE; modifica successivamente apportata con deliberazione della Giunta

á      Delibera della Giunta del Comune di Vaglia: si modifica il regolamento sulla disciplina dei concorsi, consentendo la partecipazione anche dei cittadini stranieri

á      Presentato ricorso dall'ASGI contro un bando della Regione Toscana per l'ammissione a un corso triennale di formazione specifica di medicina generale finalizzato all'inserimento dei partecipanti nelle graduatorie regionali per la medicina generale e, quindi, allo svolgimento di attivita' lavorativa convenzionata con il SSN, che esclude i cittadini stranieri (da un comunicato ASGI); il carattere discriminatorio del bando era stato segnalato dall'ASGI con lettera alla Regione Toscana, cui pero' la Regione Toscana aveva replicato sostenendo come i cittadini stranieri non siano ammessi ai concorsi pubblici, potendo solo svolgere l'attivita' professionale per enti privati

á      Parere UNAR: si rileva il contrasto dell'esclusione degli stranieri dalla specializzazione in medicina generale con le disposizioni del D. Lgs. 286/1998 in materia di accesso agli studi universitari, che sanciscono il principio di parita' di trattamento; l'UNAR, in contrasto con la prassi del Minsalute e delle regioni, osserva come non necessariamente il medico ammesso al corso triennale di specializzazione sia tenuto a svolgere l'attivita' lavorativa in regime di convenzione con il SSN, e come, d'altra parte, si deve ritenere che lo straniero possa svolgere attivita' lavorativa alle dipendenze della Pubblica amministrazione, salve le preclusioni che operano per i comunitari

á      La Regione Valle d'Aosta, a seguito dell'adozione del Parere UNAR, ha chiesto, con una lettera al Coordinamento tecnico Commissione Salute la convocazione di una riunione interregionale con il Ministero della Salute per esaminare congiuntamente il punto sollevato dall'UNAR; nel frattempo, il bando rimane inalterato

á      Trib. Udine: il medico straniero accede ai corsi di specializzazione in medicina generale, trattandosi di accesso a un corso di studio che non necessariamente comportera' svolgimento di attivita' lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione (nella fattispecie, un corso indetto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, che aveva precluso l'accesso ai medici stranieri sulla base di una presunta riserva di cittadinanza per l'accesso al pubblico impiego; in questo caso, il medico era comunque titolare di permesso UE slp); a seguito della decisione del tribunale, la ASL n. 2 "Isontina" ha revocato, con delibera, la precedente delibera di esclusione della candidata

á      Lettera dell'ASGI al Ministro dellÕIstruzione e, per conoscenza al Ministro per la Cooperazione internazionale e lÕIntegrazione e allÕUNAR per segnalare come illegittima l'esclusione dei cittadini stranieri dal concorso pubblico indetto dal MIUR con Decreto MIUR 24/9/2012 per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado e del personale di sostegno; tale esclusione appare particolarmente irragionevole in considerazione del fatto che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia viene riconosciuta la possibilita' di conseguire il titolo di abilitazione allÕinsegnamento attraverso lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, che dovrebbe permettere ai vincitori di svolgere lÕattivita' lavorativa per la quale sono abilitati; Trib. Roma: le mansioni del docente della scuola non rientrano nelle attivita' escluse, dato che non comportano esercizio di pubblici poteri o a tutela di interessi generali dello Stato (ammessa al concorso di cui al Decreto MIUR 24/9/2012 una cittadina straniera titolare di permesso UE slp e familiare di comunitario); Risoluzione Parlamento europeo 14/3/2013 sull'integrazione dei migranti: necessario formare il personale scolastico sulla gestione della diversita' e valutare la possibilita' di assumere migranti per alcuni posti pubblici, in particolare come insegnanti; i bandi MIUR per il Concorso 2016, per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale docente per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado sono aperti ai cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai beneficiari di protezione internazionale e familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno

á      Lettera dell'ASGI al direttore generale dell'ASL di Olbia con cui si chiede di chiarire esplicitamente che gli infermieri stranieri possono partecipare ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri, dal momento che la formula utilizzata nel bando appare ambigua; nello stesso senso, Parere UNAR, che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975

á      Lettera del garante regionale del Friuli Venezia-Giulia per i diritti della persona, con la quale si invita l'Assessore regionale alla salute ad estendere un bando per l'assunzione di 173 infermieri professionali a tutti gli infermieri stranieri in possesso di permesso che consenta lo svolgimento di attivita' lavorativa, non limitandolo alle categorie dei familiari stranieri di cittadini UE, titolari del permesso di soggiorno UE slp e beneficiari di protezione internazionale; a seguito della lettera, il bando e' stato esteso a tutti gli infermieri professionali in possesso di permesso che consenta lo svolgimento dell'attivita' lavorativa

á      Lettera dell'ASGI al Comune di Jesolo, perche' venga corretto il bando di selezione per un posto alle dipendenze da una municipalizzata, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o UE: trattandosi di municipalizzata, che svolge servizi strumentali al Comune di Jesolo, non si tratta neanche di pubblica amministrazione (benche' sia a societa' a totale partecipazione pubblica); non e in discusisone quindi neanche il diritto di accedere al lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione

á      Lettera dell'UNAR al Comune di Jesolo: si segnala il carattere discriminatorio del requisito della cittadinanza italiana presente all'interno di un bando di pubblico concorso per la fornitura di protesi dentarie mobile e fisse; il Comune di Jesolo ha accolto la segnalazione e ha adottato una determinazione con cui ha modificato il bando

á      Lettera dell'ASGI all'Ordine degli avvocati di Verona: si segnala il carattere discriminatorio di un bando di concorso per operatore amministrativo al Consiglio dellÕOrdine che impone il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria

á      A seguito delle azioni promosse dall'antenna territoriale antidiscriminazioni ASGI di Roma, il Distretto socio sanitario Rm G 6 ha provveduto a rettificare cinque bandi di concorso indetti per il reclutamento di mediatori culturali, sociologi, assistenti sociali, referente del segretariato sociale - Pua, statistico (comunicato ASGI)

á      A seguito di lettera inviata dalle Antenne antidiscriminazione ASGI di Firenze e Roma, che aveva segnalato il carattere discriminatorio di un bando di concorso pubblico per la selezione di esperti disciplinari in lingua francese e spagnola, che escludeva i cittadini stranieri, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), ha modificato il bando con decreto, prorogando il termine per la presentazione delle candidature di ulteriori 20 giorni

á      Lettera dell'ASGI alla Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, con cui si segnala l'illegittimita' del bando indetto dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per la copertura di posti vacanti nellÕOrchestra del Maggio Musicale Fiorentino, in quanto riservava la partecipazione ai soli cittadini italiani e comunitari con esclusione, quindi, dei lavoratori stranieri; la Fondazione ha accolto la segnalazione e si e' impegnata a sottoporre al competente organo un provvedimento che disponga la modifica dei requisiti di ammissione

á      Lettera della Regione Toscana all'ASGI e all'UNAR: a seguito della notifica del ricorso depositato dall'ASGI contro la Regione Toscana, per aver indetto un bando di concorso pubblico per l'ammissione di 10 partecipanti al corso di formazione superiore in "Programmazione e valutazione" limitato a cittadini comunitari, la Regione si impegna, con riferimento alle future selezioni pubbliche per borse di studio e tirocini formativi bandite, a non prevedere il requisito della cittadinanza comunitaria ai fini dellÕammissione ai predetti bandi, consentendo agli stranieri di partecipare a queste selezioni

á      Lettera dell'ASGI all'Azienda ospedaliero-universitaria Citta' della Salute e della Scienza di Torino relativa all'avviso di ricerca per praticante avvocato, emanato in conformita' alla deliberazione del direttore generale dell'Azienda, che prevede, tra i requisiti di ammissione, la cittadinanza italiana o comunitaria, con l'equiparazione prevista per gli italiani non appartenenti alla Repubblica; nella lettera si sottolinea come la parita' di accesso alle attivita' di lavoro autonomo, di cui godono sicuramente titolari di permesso UE slp, familiari di cittadini comunitari e destinatari di protezione internazionale, deve necessariamente estendersi anche alle attivita' formative che, pur non costituendo in se' attivita' di lavoro, sono propedeutiche ed obbligatorie all'esercizio delle libere professioni, quali la pratica forense, dato che, altrimenti, il principio di parita' di trattamento verrebbe a perdere la sua funzione pratica; nota: la parita' di accesso allo svolgimento di attivita' autonoma si estende certamente agli stranieri abilitati allo svolgimento di attivita' lavorativa (verosimilmente, senza applicazione del requisito delle quote ai fini dell'iscrizione all'albo)

á      Lettera dell'ASGI Azienda ospedaliera Ospedale di circolo di Melegnano, con cui si segnala l'illegittimita' di un bando per un posto di specialista in cardiologia, che prevede il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria; nella replica dell'Azienda ospedaliera si sostiene che l'attivita' in questione comporti l'esercizio di pubblici poteri (nota: questo impedirebbe l'apertura ai comunitari)

á      Inviata, dall'ASGI, una lettera al sindaco di Milano, con cui si denuncia l'illegittima esclusione degli stranieri dalla possibilita' di condurre taxi, in base ad art. 9 del Regolamento per il servizio pubblico delle autovettura da Piazza, approvato dal Consiglio comunale nel 2000 (comunicato ASGI)

á      Un bando dell'Azienda regionale lombarda di emergenza e urgenza, per il reperimento di operatori telefonici, prevede tra i requisiti la cittadinanza italiana (comunicato Stranieriinitalia)

á      Una Nota ASGI segnala l'illegittimita' di molti bandi di concorso per l'assunzione di personale da parte di pubbliche amministrazioni o di societa' a partecipazione pubblica:

o   le violazioni riscontrate risultano di tre tipi:

¤  alla voce "requisiti" viene indicato "cittadinanza italiana o comunitaria o equiparata", con una dizione in contrasto con gli obblighi di trasparenza della Pubblica amministrazione (essendo impossibile evincere da una tale dizione quali siano i soggetti effettivamente ammessi) e con il dettato legislativo, che non prevede un'equiparazione dello straniero appartenente a determinate categorie al cittadino italiano o comunitario, ma un suo diritto originario di accesso

¤  e' indicato espressamente, come requisito, quello della cittadinanza italiana o comunitaria

¤  l'inclusione di un requisito di cittadinanza tra i requisiti, in caso di societa' a partecipazione pubblica, che, non rientrando nella nozione di Pubblica amministrazione, non sono soggette ai limiti di cui all'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e che, pertanto, non dovrebbero porre nei bandi alcuna limitazione

o   enti che hanno emesso bandi illegittimi:

¤  Ferrovie Circumetnea

¤  Banca d'Italia (60 coadiutori)

¤  Ospedale Maggiore di Crema (collaboratore sanitario e educatori); bando poi modificato

¤  Ordine degli avvocati di Milano (operatori amministrativi); bando poi modificato

¤  Comune di Orgosolo (istruttore direttivo tecnico); bando poi modificato

¤  Casa di riposo Cassinelli (cuoco); bando sospeso

¤  ANAS (spalatori neve): ammessi solo cittadini italiani

¤  MIUR (graduatorie per le supplenze di personale amministrativo); azione pendente ad Ascoli Piceno

¤  Unione di Comuni Reno Galliera (funzionario tecnico)

¤  Azienda regionale emergenza urgenza Regione Lombardia

¤  Azienda ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate (medico con rapporto a tempo determinato)

¤  Comune di Sant'Antonio Abate (profilo professionale di istruttore tecnico a tempo indeterminato e a tempo pieno): ammessi solo cittadini italiani e comunitari; bando poi revocato e sostituito da un nuovo bando, senza limitazioni

¤  A.Di.S.U. "L'Orientale" Azienda pubblica della Regione Campania per il diritto allo studio universitario (profilo professionale di avvocato area affari legale); bando poi modificato

¤  Munianum SPA, societa' partecipata del Comune di Mugnano di Napoli: ammessi solo cittadini italiani

¤  Azienda sanitaria locale Caserta (dirigenti medici di igiene e sanita' pubblica e un dirigente veterinario): non si specifica in maniera chiara che il concorso e' aperto anche ai cittadini comunitari e non comunitari

¤  Comune di Acerra (elenco/short list di esperti per l'affidamento di incarichi in affiancamento all'ufficio Piu' Europa "Citta' di Acerra - PO Fesr Campania 2007-2013): ammessi solo cittadini italiani o comunitari

á      Il Comune di Campli ha rettificato i bandi di selezione pubblica per istruttore amministrativo e istruttore tecnico-geometra, che prevedevano l'ammissione dei soli cittadini italiani o comunitari, ammettendo anche stranieri titolari di permesso di lungo periodo, familiari di cittadini comunitari e destinatari di protezione internazionale (com. ASGI)

á      A seguito di lettera dell'ASGI in relazione all'illegittimita' di un bando di concorso della Banca d'Italia per coadiutori, che prevedeva il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria, la stessa Banca d'Italia si e' limitata alla pubblicazione di un avviso, lasciando pero' fermi i termini di scadenza e, pertanto, il pregiudizio per gli stranieri che hanno goduto di un periodo di tempo per presentare domanda inferiore rispetto a quello degli italiani (com. ASGI)

á      A seguito di lettera dell'ASGI in relazione all'illegittimita' di bandi di concorso per operatore qualificato, operatore amministrativo contabile e operatore amministrativo specializzato, che limitavano la partecipazione ai soli cittadini italiani o comunitari, l'Ordine degli avvocati di Milano ha provveduto alla rettifica dei bandi, riaprendone i termini per la presentazione delle domande per i soli cittadini stranieri illegittimamente esclusi

á      Comunicato ASGI: a seguito di una causa intentata da ASGI e CGIL Bergamo, l'ANAS ha formalizzato davanti al Tribunale di Bergamo l'impegno a non introdurre mai piu' in alcun bando (sia esso per spalatori o per qualsiasi altra funzione) clausole di limitazione collegate alla cittadinanza o al titolo di soggiorno (nel caso in esame, era stata inserita la clausola ci cittadinanza italiana per il ruolo di spalatori; nota: non solo non vi e' esercizio di pubblici poteri, ma ANAS non e' neanche pubblica amministrazione)

 

á      Il titolare dello status di rifugiato e il destinatario di protezione sussidiaria sono equiparati (D. Lgs. 251/2007, come modificato da L. 97/2013)[2] al cittadino comunitario riguardo all'accesso al pubblico impiego (rectius, riguardo all'accesso all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione)

á      Il familiare straniero di cittadino comunitario, se titolare di diritto di soggiorno (temporaneo o permanente) accede all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con il cittadino comunitario stesso (art. 19 co. 1 D. Lgs. 30/2007 e art. 38 co. 1 D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013); nel senso dell'ammissione dei familiari stranieri di cittadini comunitari, anche prima dell'esplicitazione introdotta da L. 97/2013, Trib. Venezia (con applicazione al familiare straniero di cittadino italiano) e Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea

á      Il titolare di permesso UE slp accede all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con il cittadino comunitario (art. 9 co. 12 D. Lgs. 286/1998 e art. 38 co. 3-bis D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013); nota: la Direttiva 2003/109/CE consente solo l'esclusione delle attivita' che comportino l'esercizio, anche occasionale, di pubblici poteri

á      Il titolare di Carta Blu UE accede all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, con l'esclusione delle attivita' che comportino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengono alla tutela dell'interesse nazionale e delle attivita' risevate a cittadini italiani o comunitari o di paesi SEE (art. 27-quater co. 14 D. Lgs. 286/1998); nota: la restrizione relativa alle attivita' riservate a cittadini italiani o comunitari o di paesi SEE coincide, di fatto, con la precedente, lasciando cosi' la piena equiparazione, riguardo all'accesso all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, tra titolare di Carta Blu UE e cittadino comunitario

á      Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari di Carta Blu UE ha natura discriminatoria; nota: la sentenza cita pure art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, che costituisce attuazione della Convenzione OIL n. 143/1975 e che da' sostegno alla tesi secondo cui gli obblighi internazionali vincolanti per l'Italia consentirebbero l'accesso alla funzione pubblica a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con qualunque permesso di soggiorno valido per l'esercizio di attivita' lavorativa

á      Lettera dell'ASGI alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Conferenza delle Regioni, all'Unione delle Province italiane e all'ANCI: si chiede l'esplicita menzione, nei bandi di concorso pubblico, di tutte le categorie di stranieri ammesse al concorso in base alle modifiche introdotte dalla L. 97/2013

á      Il Decr. MIUR 5/9/2014 ammette alla formazione delle graduatorie per il personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) della scuola solo italiani e comunitari (Allegato D1, Allegato D2 e Allegato H); l'ASGI ha segnalato con lettera al MIUR l'illegittimita' del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie ATA; il MIUR ha emanato un avviso che corregge, interpretandolo, il bando, includendo tra le categorie ammesse i familiari di comunitari, i titolari di pemresso UE slp e i destinatari di protezione internazionale, ma senza riaprire i termini per la presentazione delle domande; comunicato ASGI: si censura la mancata riedizione del bando ATA

á      I bandi MIUR per il Concorso 2016, per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale docente per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado sono aperti ai cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai beneficiari di protezione internazionale e familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno

á      Note:

o   in tutti i casi di stranieri esplicitamente ammessi al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione puo' trattarsi di stranieri entrati in Italia da pochissimo tempo e, nel caso di familiari stranieri di cittadino comunitario e beneficiari di protezione internazionale, di stranieri entrati in elusione dei controlli di frontiera; se per tali stranieri non sussistono motivi di interesse nazionale atti a giustificare la loro esclusione da tale tipo di lavoro, non sembra possano sussisterne per il generico straniero titolare di un permesso che lo abiliti allo svolgimento di attivita' lavorativa

o   il Ministro per gli affari europei ha dichiarato che gli ordini del giorno accolti dal governo in sede di approvazione della L. 97/2013 verranno tenuti in considerazione al momento della stesura della prossima legge europea in Consiglio dei Ministri (com. Dip. Politiche comunitarie 1/8/2013); tra questi, l'ordine del giorno Uras et al., presentato al Senato, impegna il Governo a chiarire con un'interpretazione autentica che l'accesso al pubblico impiego e' consentito, a parita' con il cittadino comunitario, per ogni lavoratore straniero titolare di permesso di soggiorno, mentre gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., presentati alla Camera, impegnano il Governo a valutare la possibilita' di fornire, in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella L. 97/2013, un'interpretazione costituzionalmente orientata che espliciti definitivamente la parificazione, ai fini dell'accesso al pubblico impiego, tra lo straniero legalmente soggiornante per motivi che consentono lo svolgimento di attivita' lavorativa e il cittadino comunitario

á      Sent. Cass. 18523/2014:

o   il riferimento delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino dell'Unione Europea, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati

o   gli intenti espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita' lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente modificativo di carattere normativo

o   l'uguaglianza tra lavoratori non riguarda l'accesso al lavoro

o   art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita' (nota: tutto cio' che non e' precluso ad alcune categorie di non italiani non puo' essere considerato "riservato all'italiano")

o   se il comportamento di una amministrazione e' tenuto in esecuzione di disposizioni normative, non puo' configurarsi discriminazione, che, per definizione, e' comportamento illecito

o   Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e costituzionalmente adeguata

o   dalla possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni

á      Trib. Milano: accerta e dichiara la natura discriminatoria di art. 3 co. 1 lett. a) Decr. MIUR 22/5/2014 nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno) nonche' i titolari di Carta Blu UE e familiari stranieri di cittadini italiani, e di art. 2 co. 1 lett. c, par. 1-VII, terzo paragrafo, ove e' previsto che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, siano collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani (disposizione del tutto priva di alcun criterio logico e razionale che giustifichi la scelta del legislatore); si ordina di modificare conseguentemente il Decr. MIUR 22/5/2014, provvedendo a riaprire i termini per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria e ad ammettere, in autotutela, le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, e a non collocare in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera, e di dare adeguata pubblicita' al provvedimento sulla home page del sito istituzionale del MIUR; Decr. MIUR 16/4/2015 e circ. MIUR 16/4/2015: in conseguenza della sentenza Trib. Milano, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno), dei titolari di Carta Blu UE e dei familiari stranieri di cittadini italiani (le domande eventualmente gia' presentate da tali soggetti e respinte sulla base della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria devono essere accolte e valutate), e si stabilisce che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera siano collocati sulla base del punteggio spettante e non in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani

á      Trib: Ascoli: nonostante l'intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito della modifica normativa e alla conseguente ammissione della ricorrente ucraina al concorso bandito dal MIUR per le supplenze nella scuola (che aveva limitato l'accesso ai soli cittadini italiani comunitari, ammettendo gli stranieri solo per gli insegnamenti di lingua straniera, ma in posizione subordinata rispetto agli italiani), si riconosce il risarcimento del danno patrimoniale (5.000 euro, prendendo in cosiderazione le retribuzioni che la ricorrente avrebbe ottenuto se non fosse stata esclusa dalla graduatoria cui aveva diritto di accedere) e del danno non patrimoniale (2.000 euro) per essere stata, la ricorrente, esclusa da una funzione di prestigio e socialmente riconosciuta proprio a causa della nazionalita', con cio' implicitamente affermando che detta nazionalita' impedirebbe di perseguire i fini pubblici attribuiti al pubblico dipendente da art. 98 Cost.; in questo caso, la colpa dell'amministrazione e ancora piu' grave perche' la norma che ha rimosso la clausola discriminatoria e' stata introdotta solo a seguito di procedura di infrazione della Commissione UE; ne consegue la cosiddetta colpa d'apparato, cioe' la responsabilita' dell'amministrazione nel comportamento negligente, posto in essere in violazione dei doveri di imparzialita', correttezza e buona amministrazione, che certamente richiede un adeguato ristoro; tale ristoro deve avere anche una natura dissuasiva, dato che una sanzione meramente simbolica non puo' essere compatibile con una attuazione corretta ed efficace delle direttive antidiscriminatorie; le spese seguono la soccombenza, anche virtuale, per le parti in relazione alle quali e' cessata la materia del contendere

 

á      Trib. Bologna: risarcito ai lavoratori stranieri ingiustamente esclusi da un concorso per couadiutore amministrativo contabile da assegnare allo Sportello Unico il danno patrimoniale, nella misura delle retribuzioni perdute (si trattava di posti a tempo determinato)

 

 

Rapporti con la pubblica amministrazione; certificazioni (torna all'indice del capitolo)

 

á      L'esibizione del permesso di soggiorno o del permesso UE slp (o, verosimilmente, di altro titolo di soggiorno valido) agli uffici della pubblica amministrazione per il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti in favore dello straniero, fatta eccezione per quelli attinenti allo svolgimento di attivitaÕ sportive e ricreative a carattere temporaneo, alle prestazioni sanitarie per stranieri non iscritti al SSN e alle prestazioni scolastiche obbligatorie (art. 6, co. 2 T.U., come modificato da L. 94/2009)

á      Note:

o   per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento (iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e dunque pregiudizievole nei confronti del privato

o   non e' chiaro se l'onere in capo allo straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi privilegiare un'interpretazione restrittiva)

o   l'esibizione del titolo di soggiorno costituisce un onere, non un obbligo: la mancata esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero (che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p.)

o   l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso, parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa, e circ. Comune di Milano) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)

o   l'onere di esibizione dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse del solo straniero che li richiede (non, quindi, quando sia rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per l'Italia); in questo senso sembra orientata circ. Mininterno 7/8/2009

o   l'esibizione del titolo di soggiorno e' verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua); tuttavia

¤  per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e, verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria l'esibizione del titolo di soggiorno); note:

-       nello stesso senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come

¬     la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata

¬     lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[3] presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura

¬     l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano

-       secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)

¤  riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo di soggiorno (consentita, a Milano, da circ. Comune di Milano), possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido

-       l'iscrizione del minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003: gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)

-       Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art. 28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze, segnalata da articolo di stampa

¤  il Ministro dell'interno ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s“ che la norma che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado

¤  riguardo al diritto alla prosecuzione degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 34 Cost.: "La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti divenuti maggiorenni

-       art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua"

-       art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:

¬     tale diritto fa parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea

¬     Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallÕistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti

-       art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali

-       Sent. Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost. e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione

-       TAR Sicilia: il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto

-       art. 14, co. 1 Legge Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige: "E' in ogni caso garantito alle alunne e agli alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o formativo"

-       in relazione al caso di un neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di maturita', il MIUR riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per risolvere la questione e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del permesso di soggiorno, il ragazzo vada ammesso allÕesame di maturita' (da comunicato Stranieriinitalia)

o   l'onere di esibizione del permesso non sussiste per lo straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)

o   benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa

o   lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006)

 

á      I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualita' personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata; le restanti certificazioni hanno validita' di 6 mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validita' superiore (art. 41 L DPR 445/2000)

á      Circ. Mininterno 4/5/2015 (basato su Parere Cons. Stato 1275/2015): la certificazione rilasciata da un medico preposto a un servizio di medicina generale della ASL o convenzionato con il SSN a uno straniero, non iscritto al SSN, ha valore probatorio in relazione alla presenza, dal momento che il medico, in caso di falsa attestazione potrebbe essere imputato per il reato di falso ideologico, in quanto esercente un servizio di pubblica utilita' (nello stesso senso, Decr. Prefetto di Brescia); in senso contrario,

o   Sent. Cons. Stato 62/2015: la prescrizione di un farmaco rilasciata da un medico libero professionista non ha carattere di "documentazione proveniente da organismi pubblici" (nel caso, utilizzata ai fini della regolarizzazione)

o   Sent. Cons. Stato 2408-2015: il medico di medicina generale non e' un pubblico dipendente, ma un libero professionista che svolge l'attivita' per conto del SSN in regime di convenzione, e i suoi atti hanno rilevanza pubblicistica solo in quanto compiuti alle condizioni e nei modi previsti dalla convenzione (in particolare, solo nei confronti degli assistiti iscritti nell'apposito elenco); diverso e' il caso delle prestazioni sanitarie rese direttamente dalle strutture delle ASL e dalle aziende ospedaliere (quali servizi di pronto soccorso e ricoveri), che non possono discriminare fra gli utenti in ragione del loro status e del possesso di un regolare titolo di soggiorno

á      Lo straniero regolarmente soggiornante puoÕ utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero (art. 3, co. 2 DPR 445/2000; il Regolamento specifica, con disposizione successiva nel tempo, che deve trattarsi di disposizione contenuta nel Testo Unico o nello stesso Regolamento); lo straniero autorizzato a soggiornare in Italia puo' utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 anche nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante (art. 3, co. 2 DPR 445/2000)

á      Circ. Mininterno 24/1/2012:

o   benche' art. 40 DPR 445/2000 (come modificato da art. 15 L. 183/2011) consenta l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione solo nei rapporti tra privati, vietandolo nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi (circ. MIUR 19/1/2012: la violazione del divieto costituisce violazione dei doveri d'ufficio), resta invariata la disciplina speciale, di cui all'art. 3 DPR 445/2000, relativa allo straniero

o   nei procedimenti amministrativi relativi agli stranieri, debbono quindi essere acquisite le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione quando tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel D. Lgs. 286/1998 o nel DPR 394/1999; ad esempio: certificato del casellario giudiziale ed certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (art. 16 DPR 349/1999), certificazione attestante la conformita' ai requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa dell'alloggio (art. 29 co. 3 e art. 30 D. Lgs. 286/1998), certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 e art. 37 co. 5 DPR 394/1999), certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (art. 39 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e art. 46 DPR 394/1999); Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica Amministrazione 17/4/2012: in questi casi, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere apposta la dicitura: "il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi", ma la dicitura "certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione"

á      Al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano, da subito, le diposizioni in tema di acquisizione d'ufficio della documentazione, dal momento che l'allegazione dei certificati in materia di cittadinanza e' prevista non solo per gli stranieri, ma anche per i cittadini o ex-cittadini italiani che intendono rinunciare alla cittadinanza italiana o che la vogliano riacquistare dopo averla perduta, e che la L. 94/2009 non ha dettato una disciplina specifica per l'acquisizione della documentazione in caso di riconoscimento della cittadinanza allo straniero; sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta quindi, a pena di nullita', la dicitura "il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"; se pero' il dato richiesto attiene ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un consolato italiano si procede all'acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta all'estero nei termini di legge (Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica Amministrazione 17/4/2012)

á      Art. 17, co. 4-bis e segg. L. 35/2012 sopprimono la disciplina speciale di cui all'art. 3 DPR 445/2000 e all'art. 2 co. 1 DPR 394/1999 con decorrenza dal 31/12/2016 (art. 17 co. 4-quater L. 35/2012 come modificato da L. 21/2016)[4] e stabiliscono che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalita' per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonche' le misure idonee a garantire la celerita' nell'acquisizione della documentazione; note:

o   il Dossier Mininterno sul decreto-legge 192/2014 "milleproroghe" motiva il ritardo con la ritardata attuazione dei collegamenti telematici tra i ministeri coinvolti

o   la relazione tecnica del decreto-legge 210/2015 "milleproroghe" afferma che l'elaborazione del decreto ministeriale previsto da art. 17 co. 4-quinquies L. 35/2012, necessario per l'acquisizione d'ufficio dei dati interessati dalla norma in esame, e' stata avviata con una serie di propedeutici incontri tecnici finalizzati ad individuare (con il coinvolgimento dei dicasteri che detengono le banche dati cui la norma si riferisce) le modalita' di colloquio telematico tra le banche dati stesse: soltanto tale colloquio diretto costituisce infatti strumento idoneo a garantire la celerita' del flusso informativo tra gli uffici coinvolti; le carenze e le problematiche evidenziate in questa fase, di complessa risoluzione, non hanno consentito la realizzazione degli obiettivi fissati dalla norma e l'emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti; nelle more della messa a punto delle modalita' di collegamento tra uffici e banche dati e dell'emanazione del decreto, l'entrata in vigore a far data dall'1/1/2016 delle disposizioni di cui al'art. 17 co. 4-bis e 4-ter L. 35/2012 comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti un quadro di incertezza normativa e la necessita' di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all'acquisizione di documentazione per via postale, fax, etc., con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti sia di spese connesse (Dossier Camera decreto milleproroghe)

á      Al di la' del nome utilizzato (si parla, infatti, promiscuamente di certificato o di attestato di idoneita' abitativa), l'idoneita' abitativa finalizzata al ricongiungimento rappresenta un'attestazione di conformita' tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico; non ha quindi natura di certificato e non puo' pertanto (ne' potra' dal 1/1/2013) essere sostituita da un'autocertificazione; non deve quindi essere apposta la dicitura "il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica Amministrazione 17/4/2012 e circ. Mininterno 21/5/2012)

á      Circ. Mininterno 2/3/2012:

o   le norme introdotte da art. 15 L. 183/2011 sulle dichiarazioni sostitutive e sulla acquisizione d'ufficio dei certificati rilasciati dalla pubbliche amministrazioni si applicano anche in materia di stato civile

o   quando si tratti di dati che rientrano nella procedura relativa ad un cambiamento di status (ad esempio, cambiamento di cognome e/o di nome), l'estratto degli atti di stato civile, tenuti nei registri depositati in Italia o presso i Consolati italiani, deve sempre essere acquisito d'ufficio da parte dell'ufficiale dello stato civile procedente (e non mediante dichiarazione sostitutiva), anche ai fini della successiva archiviazione, tenuto conto della natura pubblicistica dell'atto da produrre, per il quale non e' sufficiente che l'accertamento del dato possa essere effettuato solo nei casi dubbi o a campione

o   quando invece il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano, si procede all'acquisizione della certificazione prodotta dal paese straniero, legalizzata e tradotta nei termini di legge (ad esempio, il nulla-osta al matrimonio, di cui all'art. 116 c.c., o gli atti equipollenti previsti da specifici accordi internazionali)

á      Trib. Brescia: in base ad art. 2 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che stabilisce la parita' tra cittadino straniero legalmente soggiornante e cittadino italiano nei rapporti con la pubblica amministrazione, lo straniero puo' effettuare dichiarazione sostitutiva in relazione ai redditi percepiti all'estero, nelle situazioni in cui questo e' consentito al cittadino italiano; in particolare, ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale

á      Non e' consentito il ricorso alla segnalazione di inizio attivita' corredata da dichiarazioni sostitutive ai fini del rilascio di atti autorizzativi da parte di alcune amministrazioni; in particolare, da quelle preposte alla pubblica sicurezza e all'immigrazione (art. 19 L. 241/1990)

á      Stati, fatti e qualitaÕ che non possano essere oggetto di dichiarazioni sostitutive sono documentati da certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autoritaÕ dello Stato estero, legalizzati dalle autoritaÕconsolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui lÕautoritaÕ consolare italiana attesta la conformitaÕ all'originale, salvo esonero, nei casi in cui cosiÕ dispongano convenzioni internazionali in vigore per lÕItalia; es.: la Convenzione dellÕAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia (in questo senso Circ. Mininterno 4/5/2010), Albania (da Nota dell'Ambasciata italiana in Albania e circ. Mininterno 15/7/2011), Uruguay (da circ. Mininterno 15/11/2012; circ. Mininterno 12/12/2012: l'autorita' uruguayana competente ad apporre l'apostille e' il Ministero degli Affari Esteri), nonche' (Nota Minlavoro) Marocco (dal 14/8/2016), Kossovo (dal 14/7/2016), Cile (dal 30/8/2016) e Brasile (dal 14/8/2016), ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dellÕ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali, o la Convenzione di Londra del 7/6/1968 per la soppressione della legalizzazione degli atti compilati da agenti diplomatici o consolari (cui hanno aderito, finora, Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia); lo straniero eÕ informato che la produzione di atti o documenti non veritieri costituisce reato e, in caso di richiesta di visto, ne comporta lÕinammissibilitaÕ (art. 4, co. 2 T.U.); Circ. Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti interessati all'atto; Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010: in caso di documenti eventualmente rilasciati in Italia dall'autorita' consolare dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici e' necessario procedere alla legalizzazione presso la prefettura; in caso di documenti prodotti all'estero da un paese aderente alla Convenzione dell'Aja, per i quali non e' richiesta la legalizzazione da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, occorre comunque, oltre all'apposizione dell'Apostille da parte dell'autorita' del paese straniero, la traduzione in italiano, effettuata dalla Cancelleria consolare italiana o dall'Istituto italiano di cultura o da un traduttore giurato inserito nella lista depositata presso l'amministrazione del paese straniero (da Nota dell'Ambasciata italiana in Albania)

á      Traduzioni o certificazioni di conformita' al testo straniero possono essere effettuate dall'autorita' consolare o diplomatica italiana nel paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o diplomatica straniera in Italia, con legalizzazione della prefettura, o da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2010, che smentisce una Risposta del Governo ad un'interrogazione parlamentare, secondo la quale la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe stata piu' ritenuta valida); il giuramento da parte del traduttore o dell'interprete puo' essere effettuato anche dinanzi a un cancelliere o a un notaio, nei termini di legge di cui al R.D. 1366/1922 e al DPR 445/2000 (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011); Ordine di servizio Trib. Como: allo scopo di evitare l'asseverazione di traduzioni effettuate dagli stessi interessati, il giuramento di traduzioni o perizie davanti al funzionario preposto del Tribunale di Como e' consentito solo agli iscritti all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale di Como o al ruolo dei periti ed esperti della Camera di commercio, categoria traduttori/interpreti, o iscritti ad associazioni professionali aventi rilevanza in base a L. 4/2013 nonche' (nota: significa "e" od "o") iscritti a elenchi ufficiali aventi rilevanza pubblica

á      Parere Cons. Stato 1732/2011 e circ. Mininterno 3/8/2011:

o   le trascrizioni di atti formati all'estero da stranieri residenti in Italia ai sensi di art. 19 DPR 396/2000 hanno carattere meramente riproduttivo al fine di agevolare tali cittadini nell'ottenimento delle copie integrali degli stessi

o   possono pero' essere effettuate, su richiesta (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2012: anche del notaio), annotazioni, sugli atti matrimoniali registrati ex art. 19 DPR 396/2000, degli atti inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi; copie integrali dell'atto di matrimonio riportante detta annotazione possono essere rilasciate anche a soggetti terzi interessati che non siano menzionati nell'atto

á      Il matrimonio celebrato davanti all'autorita' diplomatica o consolare straniera in Italia (nei casi in cui la cosa e' consentita dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese straniero) puo' essere registrato ai sensi di art. 63 DPR 396/2000 in regime di registrazione ordinaria, che comporta la validita' di quel matrimonio e le successive integrazioni e i futuri aggiornamenti in Italia, diversamente dalle registrazioni di cui all'art. 19 DPR 396/2000, finalizzato alla sola riproduzione dell'atto straniero, con l'eccezione relativa alle annotazioni degli atti inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi, di cui alla circ. Mininterno 3/8/2011 (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2012)

á      Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011: per atti trascritti ai sensi di art. 19 DPR 396/2000 diversi da quelli di matrimonio non si puo' effettuare annotazione; l'ufficiale di stato civile puo', se richiesto dall'interessato, procedere ad annotazione ex art. 19 DPR 396/2000 solo dopo aver verificato che il suo contenuto sia gia' stato riportato sull'atto trascritto, nel paese estero di provenienza, secondo le norme li' vigenti

á      Nota: in caso di trascrizione per riassunto di atti formati all'estero, il riassunto deve essere effettuato dall'ufficiale di stato civile, non da chi effettua la traduzione (circ. Mininterno 7/6/2007 e circ. MAE 24/5/2007)

á      In mancanza di autoritaÕ straniera riconosciuta o in caso di presunta inaffidabilitaÕ dei documenti attestanti qualitaÕ che non possono essere oggetto di autocertificazione, la documentazione prodotta in loco eÕ rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/1967 (ora, art. 52 D. Lgs. 71/2011) effettuata dallÕautoritaÕ diplomatica o consolare italiana, a spese degli interessati, sulla base delle verifiche ritenute necessarie (art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999); in particolare,

o   in relazione ai rapporti di parentela ai fini del ricongiungimento familiare, la dichiarazione sostitutiva si basa sul test del DNA (art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004); Corte App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di parentela non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi in ogni caso prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L. 218/1995, lo stato di figlio nato nel matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[5], acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)

o   in relazione alle condizioni di eta', la dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati, su test quali quello della densimetria ossea (dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)

á      Nota: in quali casi e' ammesso lÕuso (di cui allÕart. 33, co. 4, DPR 445/2000) di documenti emessi dallÕautoritaÕ consolare o diplomatica del Paese dello straniero, legalizzati dalla prefettura?

á      Circ. Mininterno 14/6/2013: essendo stata disposta nella Repubblica di Slovenia, attraverso l'istituzione di un registro anagrafico unico, l'eliminazione della competenza territoriale al rilascio degli atti di stato civile, e' possibile richiedere l'emissione dei relativi estratti o certificati a qualsiasi unita' amministrativa di detto Stato, a prescindere dal luogo dell'evento o dell'avvenuta registrazione dell'atto stesso; nulla osta quindi all'accettazione, da parte dell'ufficiale dello stato civile italiano, anche ai fini della trascrizione, degli estratti o certificati di stato civile sloveni rilasciati da qualunque comune di detto Stato; la Repubblica di Slovenia e' parte della Convenzione di Vienna del 1976 relativa agli estratti plurilingue, che sono esenti dalla legalizzazione e dalla traduzione

á      Circ. Mininterno 10/11/2015: i certificati di nascita, morte, stato di famiglia e matrimonio (riportati in allegato) possono essere emessi dalle sedi diplomatico-consolari albanesi in Italia, senza che il cittadino albanese debba recarsi in Albania per ottenerli

á      Circ. Mininterno 8/9/2016: l'Ambasciata della Repubblica di Lituania ha comunicato che i funzionari consolari presso le Ambasciate della Repubblica di Lituania sono autorizzati a rilasciare ai cittadini lituani certificati di stato civile giuridamente equivalenti a quelli rilasciati presso gli uffici comunali di stato civile in Lituania

á      Circ. Mininterno 16/11/2015:

o   nella Repubblica Popolare cinese il certificato medico di nascita e' il documento di norma emesso dalle competenti autorita' locali per attestare l'evento nascita e, come tale, idoneo a permettere la registrazione del neonato nell'anagrafe locale

o   per i cittadini cinesi la normativa locale prevede un sistema unico di registrazione all'interno di un libretto denominato hukou, nel quale vengono riportate le registrazioni e le informazioni relative al nucleo familiare, relative a residenza, allo stato civile, appartenenza etnica, appartenenza alla categoria di lavoratori; in particolare, la registrazione della nascita all'interno dell'hukou avviene mediante la presentazione del certificato medico di nascita alla locale autorita' di polizia

o   per i neonati stranieri nati nella Repubblica cinese invece non e' previsto l'hukou e, di conseguenza, l'unico documento attestante la nascita e' il certificato medico di nascita emesso dalle autorita' sanitarie; tale certificato medico di nascita non puo' essere direttamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune, non essendo un atto di stato civile

o   la Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco dovra' procedere, ai sensi di art. 15 DPR 396/2000, alla formazione dell'atto di nascita relativo ai cittadini italiani nati in Cina, sulla base del certificato medico di nascita, da inviare al competente Comune italiano per la trascrizione

o   nelle Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao, invece, nelle quali non vige il sistema della registrazione tramite hukou, gli uffici di stato civile locali (il Birth Registry di Hong Kong e la Conservatoria do Registro civil di Macao) emettono, anche per i neonati stranieri, sulla base dei certificati medici, un vero e proprio atto di nascita, valido ai fini della trascrizione in Italia

á      Circ. Mininterno 11/2/2016: dal momento che in Nigeria la registrazione della nascita e' diventata obbligatoria a partire del 14/12/1992, per i nati prima di quella data, viene rilasciato solo un attestato di nascita, a seguito di dichiarazione giurata, resa dall'interessato o da un suo parente stretto di fronte al Tribunale federale dello Stato nigeriano di residenza, contenente nome e cognome, nomi dei genitori, luogo, provincia e Stato di nascita; tali attestati costituiscono, ai sensi della normativa locale, atti idonei ad attestare la nascita e possono essere trascritti in Italia; Circ. Mininterno 27/7/2016: per i nati prima del dicembre 1992

o   l'Attestato di nascita rilasciato dalla National Population Commission deve sempre essere corredato dalla dichiarazione giurata di eta' (Sworn Declaration of Age o Statutory Declaration of Age); tale dichiarazione deve essere resa, solo da persona legata da stretti vincoli familiari al richiedente l'attestato (nonni, zii, etc.), presso il Tribunale Federale dello Stato di residenza di quest'ultimo

o   gli Uffici della National Population Commission rilasciano il proprio Attestato di nascita sulla base della Dichiarazione giurata, che viene restituita al richiedente, avvalorando la necessita' che entrambi gli atti siano parte integrate l'uno dell'altro (nota: vuol dire che vanno prodotti entrambi, in Italia?)

o   l'atto cosi' formato e' presentato agli Uffici italiani, congiuntamente (nota: si riferisce ad Attestato e Dichiarazione giurata?), previa traduzione asseverata e legalizzazione degli Uffici consolari italiani in Nigeria (Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia ad Abuja o Consolato Generale d'Italia a Lagos)

 

á      Il sistema INA (Indice Nazionale delle Anagrafi ) - SAIA (Sistema di Accesso e di Interscambio Anagrafico) e' predisposto a recepire i caratteri diacritici contenuti in alfabeti con caratteri latini, per la corretta registrazione dei nomi dei cittadini che comprendano tali caratteri (circ. Mininterno 22/1/2008, citata da circ. Agenzia delle entrate 20/7/2011; le regole di traslitterazione, per i casi in cui non tecnicamente possibile conservare i segni diacritici, sono precisate nella tabella allegata alla circolare)

á      Circ. Agenzia delle entrate 20/7/2011: quando il nome dello straniero contenga segni diacritici, esso e' riportato, con l'inclusione di tali segni, sul fronte della Tessera Sanitaria e sul tesserino di codice fiscale insieme alla sua forma traslitterata; l'esposizione di questa forma mette in evidenza il collegamento tra la forma originale dei dati anagrafici e il codice fiscale del cittadino, non contenente segni diacritici

á      TAR Lombardia: la richiesta dello straniero che abbia conseguito la cittadinanza italiana di modificare il proprio nome (assumendo il nome italiano con cui viene gia' di fatto chiamato nella vita quotidiana) merita di essere accolta, essendo espressione della volonta' di una ancora maggiore integrazione non soltanto nell'ambiente di lavoro o nei rapporti interpersonali, ma nella stessa collettivita' nazionale

 

á      Gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza sono esclusi dall'applicazione della disposizione che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato con una segnalazione di inizio attivita' (L. 122/2010)

 

á      DPCM 10/10/2012:

o   definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del ministero dell'Interno, di durata non superiore a 90 gg (anziche', come per i procedimenti ordinari, 30 gg); in particolare (Allegato DPCM 10/10/2012),

¤  nulla-osta all'ingresso per volontariato (art. 27-bis D. Lgs. 286/1998): 40 gg.

¤  nulla-osta per ricerca scientifica (Art. 27-ter D. Lgs. 286/1998): 40 gg.

¤  pagamento di sussidi per cittadini europei indigenti alle stesse condizioni previste per lÕassistenza dei cittadini italiani Convenzione europea di assistenza sociale dell'11 febbraio 1953, ratificata con L. 385/1958 (Carta Sociale Europea ratificata con L. 929/1965; DPR 9/1972): 90 gg.

¤  pagamento dei contributi destinati allÕaccoglienza degli stranieri richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza e per i quali non sono disponibili posti nel sistema SPRAR e pagamento dei mezzi di trasporto (D. Lgs. 140/2005; nota: ora, verosimilmente, D. Lgs. 142/2015): 30 gg.

¤  nulla-osta per l'assistenza religiosa ai detenuti da parte dei ministri di culto diversi dal cattolico (L. 354/1975; DPR 230/2000): 60 gg.

o   abrogate le tabelle allegate al Decreto Mininterno 2/2/1993

o   in fase di adozione anche un DPCM che considera i procedimenti i cui termini di conclusione siano superiori a 90 e non superiori a 180 gg

o   non sono invece sottoposti alla disciplina del termine massimo di 180 gg i procedimenti relativi alle materie dellÕimmigrazione e dell'acquisto della cittadinanza italiana, in quanto la legge li esclude espressamente (nel senso della impossibilita' di applicare il limite dei 180 gg a procedimenti in materia di immigrazione - nel caso in specie, un procedimento di regolarizzazione - nei casi in cui il termine non sia fissato esplicitamente dalla legge, Sent. Cons. Stato 891/2014)

á      DPCM 21/3/2013:

o   definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del ministero dell'Interno, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, di durata superiore a 90 giorni; in particolare (Allegato 1 DPCM 21/3/2013),

¤  rimborso delle spese di patrocinio legale (art. 18 L. 135/1997): 180 gg.

¤  accordo preventivo per il porto d'arma comune in territorio italiano rilasciato a cittadino comunitario (art. 5 D. Lgs. 527/1992): 120 gg

¤  autorizzazione al rientro dello straniero espulso (art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998): 180 gg (al fine di adempiere alle attivita' inerenti alla fase istruttoria devono essere interessate tutte le questure e le prefetture dei luoghi dove lo straniero espulso e' transitato durante la sua permanenza in Italia, prima dell'esecuzione del provvedimento espulsivo a suo carico; se l'istante chiede di rientrare in Italia adducendo una motivazione lavorativa, deve essere verificata l'esistenza e l'accoglibilita' dell'istanza di nulla-osta al lavoro presentata dal |datore di lavoro nei suoi confronti; nota: assurdo che le informazioni su un dato straniero non siano ottenibili dalla consultazione di un unico archivio)

¤  pagamento di spedalita' per cittadini stranieri indigenti e privi di iscrizione al servizio sanitario nazionale (art. 35 D. Lgs. 286/1998; Convenzione europea di assistenza sociale 11/2/1953, ratificata con L. 385/1958; Carta Sociale Europea ratificata con L. 929/1965; DPR 9/1972): 180 gg (le strutture sanitarie che hanno erogato prestazioni urgenti o essenziali a favore di stranieri indigenti e non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno presentano alla prefettura competente le istanze di rimborso; la prefettura vaglia la documentazione prodotta da ciascuna struttura sanitaria per ognuno degli stranieri assistiti, escludendo le spese per le quali non puo' essere concesso il rimborso e chiedendo le eventuali integrazioni; successivamente, la direzione centrale provvede, nei limiti della disponibilita' finanziaria, ad emettere l'ordine di accreditamento a favore della prefettura; soprattutto con riferimento alla situazione delle province piu' vaste ed a quelle ove si registra un'alta presenza di stranieri irregolari, con conseguente elevato numero di interessati e di prestazioni erogate, il procedimento richiede la necessita' di disporre del termine massimo consentito; nota: non dovrebbe rilevare il numero di prestazioni erogate, ma l'eventuale concentrazione temporale di tali prestazioni)

¤  acquisto e concessione della cittadinanza italiana (L. 91/1992; DPR 362/1994; Direttiva Mininterno 7/3/2012): 730 gg (necessario confermare il termine attualmente vigente, considerata la complessita' del procedimento, che richiede accertamenti sia con autorita' straniere che nazionali; nota: dal momento che il termine viene computato dal momento in cui la domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, e' presentata, non si capisce dove risieda la complessita' del procedimento)

¤  riconoscimento dello status di apolide (art. 17 DPR 572/1993): 180 gg (il riconoscimento dello status di apolide segue le stesse procedure richieste per la concessione della cittadinanza, ma il procedimento risulta aggravato da una serie di circostanze di fatto discendenti dalla difficolta' di accertare in via costitutiva lo status di apolide; occorre infatti verificare tutti i singoli passaggi in base ai quali l'interessato ha perso la cittadinanza e non ne ha acquistata un'altra; nota: dal momento che l'onere della prova spetta al richiedente, non si comprende in cosa consista l'aggravamento del procedimento)

¤  riconoscimento giuridico degli enti del culto cattolico e diverso dal cattolico e relative modifiche (L. 449/1984; L. 222/1985; L. 516/1988; L. 517/1988; L. 101/1989; L. 116/1995; L. 520/1995; L. 1159/1929; RD 289/1930; Accordo Commissione Paritetica 24/2/1997 Italia-Santa Sede; nota: verosimilmente anche L. 126/2012, L. 127/2012, L. 128/2012, L. 245/2012, L. 246/2012): 180 gg (la prefettura che riceve l'istanza procede all'istruttoria, che comporta, oltre la verifica dei documenti prodotti, l'acquisizione delle informazioni necessarie anche da parte degli organi di polizia; l'istanza, con il parere del prefetto, viene trasmessa alla direzione centrale, che puo' a sua volta chiedere l'acquisizione di nuovi elementi; spesso possono essere coinvolte piu' prefetture ed essere altresi' attivate, per il tramite del Ministero degli esteri, le rappresentanze diplomatiche all'estero; per gli enti di culto diverso dal cattolico l'istruttoria puo' comportare un'ulteriore indagine volta ad accertare anche che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale per l'ente)

á      DPCM 17/1/2014: individuazione dei termini superiori ai 90 gg per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri, a norma di art. 2 co. 4 L. 241/1990; all'allegato al DPCM 3/3/2011, alla fine della tabella, e' inserito il seguente procedimento: "Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa: 730 gg (procedimento conseguente a istanze richiedenti complesse istruttorie legate alla verifica della documentazione prodotta sia da Autorita' amministrative italiane sia da analoghe istituzioni di Stati esteri, la cui completezza e' alla base del prosieguo del procedimento amministrativo; Unita' organizzativa responsabile: Uffici consolari)"

 

á      Quando sia trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento (inclusa l'eventuale sospensione motivata dalla necessita' di acquisire informazioni o documentazione non gia' in possesso dell'amministrazione ne' acquisibili da altre amministrazioni), il privato puo' chiedere l'intervento sostitutivo del soggetto individuato dalla stessa amministrazione (o, in mancanza di tale individuazione, il dirigente generale o, in mancanza, il dirigente preposto all'ufficio o in mancanza il funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione); tale soggetto conclude, entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario (art. 2 co. 9-bis, 9-ter e 9-quater L. 241/1990, introdotti da art. 1, co. 1 L. 35/2012)

á      Decr. Mininterno 31/7/2012:

o   i poteri sostitutivi da esercitare in caso di inerzia dell'amministrazione del Ministero dell'interno sono attribuiti, ai sensi di art. 2 co. 9-bis L. 241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L. 35/2012, al Capo dell'Ispettorato Generale di Amministrazione (IGA); sul sito del Mininterno e' pubblicato il nome del responsabile pro-tempore e l'indirizzo di e-mail utilizzabile per chiederne l'intervento sostitutivo (com. Mininterno 23/8/2012: il responsabile pro-tempore e' il prefetto Francescopaolo Di Menna; indirizzo di e-mail utilizzabile per chiederne l'intervento sostitutivo: ispettorato.generale@interno.it)

o   l'Ispettorato Generale dell'Amministrazione da' comunicazione al Ministro dell'interno, entro il 30 gennaio di ogni anno, dei procedimenti, suddivisi per tipologia e struttura amministrativa, per i quali non � stato rispettato il termine di conclusione (art. 2 co. 9-quater L. 241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L. 35/2012)

o   nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato (art. 2 co. 9-quinquies L. 241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L. 35/2012)

 

á      Le comunicazioni tra comuni e questure previste dal R.D. 635/1940 (nota: il R.D. 635/1940 e' il regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.; non e' chiaro se vi siano ancora disposizioni in vigore in materia di stranieri) e dal DPR 394/1999 sono effettuate esclusivamente per via telematica, in conformita' alle disposizioni del codice di cui al D. Lgs. 82/2005, con le modalita' definite con Decreto del Ministro dell'interno (art. 6 L. 35/2012)

 

á      Un atto amministrativo del sindaco in materia di immigrazione e' illegittimo, in quanto la materia e' di competenza di organi statali (Trib. Brescia)

 

á      Sent. Cass. 8611/2014: in deroga alla regola generale, prevista da art. 54 co. 1 della legge notarile (L. 89/1913), secondo cui gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana, un atto notarile puo' essere redatto in lingua straniera solo se la parte interessata ha espressamente dichiarato la non conoscenza della lingua italiana; il fatto che l'atto sia stato redatto in altra lingua non consente di desumere implicitamente la non conoscenza della lingua italiana

 

á      TAR Puglia: in adempimento del dovere generale di agire con correttezza e buona fede nella azione amministrativa, l'amministrazione non deve tenere comportamenti che possano ostacolare i diritti che la legge attribuisce agli stranieri

 

á      TAR Sicilia: illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione a una richiesta di accesso agli atti relativa a una cancellazione anagrafica presentata da un cittadino straniero che aspiri alla naturalizzazione, e, in quanto tale, titolare di un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante

á      TAR Lazio: legittimo opporre un diniego alla richiesta di accesso agli atti, quando questi consistano solo in una denuncia-querela a carico del richiedente; si tratta infatti di atto personalissimo di natura penale proveniente da un soggetto che puo' avere interesse a che esso non venga mostrato senza il suo consenso

á      TAR Lazio: l'accesso ai documenti della pubblica amministrazione non puo' ritenersi consentito quando l'attivita' amministrativa non sia ancora confluita in atti e la richiesta si manifesti come tentativo di ottenere dall'amministrazione informazioni circa la sua attivita' materiale o elaborazioni di dati in suo possesso

á      Sent. Corte Giust. C-141/12 e C-372/12:

o   i dati relativi al richiedente un titolo di soggiorno che compaiono in un documento amministrativo, in cui viene esposta la motivazione addotta dal funzionario a sostegno della bozza di decisione che egli e' incaricato di redigere nell'ambito del procedimento precedente all'adozione di una decisione relativa alla domanda di un simile titolo, ed, eventualmente, i dati che figurano nell'analisi giuridica contenuta nel documento medesimo costituiscono "dati personali" ai sensi di tale disposizione, mentre detta analisi non puo' invece ricevere, di per se', la stessa qualificazione

o   il richiedente un titolo di soggiorno dispone di un diritto di accesso a tutti i dati personali che lo riguardano che siano oggetto di trattamento da parte delle autorita' amministrative nazionali; perche' questo diritto sia soddisfatto, e' sufficiente che al richiedente sia consegnata un'esposizione completa di tali dati in forma intelligibile, ossia in una forma che gli permetta di prendere conoscenza dei dati medesimi e di verificare che siano esatti e trattati in modo conforme alla suddetta direttiva, cosi' da consentirgli di esercitare, se del caso, i diritti conferitigli dalla Direttiva 95/46/CE

o   il richiedente un titolo di soggiorno non puo' invocare la disposizione di cui all'art. 41 par. 2 lettera b della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che sancisce, in particolare, il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale) nei confronti delle autorita' nazionali (la disposizione puo' essere invocata solo nei confronti di istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea)

á      TAR Campania:

o   il diritto di accesso agli atti puo' essere esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti gia' posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli successivi

o   le modalita' di notifica del diniego di rinnovo (art. 3 co. 3 DPR 394/1999: consegna a mani proprie dello straniero o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalita' di impugnazione, effettuata con modalita' tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto), dettate a tutela della riservatezza dell'interessato, non possono impedire il libero esercizio del diritto di accedere agli atti che interferiscono con sua sfera giuridica, i cui presupposti sono definiti dalla disciplina di settore, che espressamente contempla la facolta' dell'interessato di avvalersi di poteri rappresentativi (art. 5 co. 2, art. 6 co. 1 e 3, art. 7 co. 5 DPR 184/2006)

o   l'amministrazione deve quindi consentire al ricorrente, anche attraverso soggetti a tal fine delegati, di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta

á      TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allÕistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013

á      Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa persona fisica

 

 

Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi (amministrativi e giurisdizionali) (torna all'indice del capitolo)

 

á      I provvedimenti di respingimento, di espulsione, di revoca o rifiuto del permesso di soggiorno, di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno, di revoca o di rifiuto del permesso UE slp sono adottati con atto scritto e motivato contenente lÕindicazione delle modalitaÕ di impugnazione, consegnato a mano o notificato allo straniero, con modalitaÕ tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto

á      Sent. Cons. Stato 1027/2015: non costituisce vizio di legittimita' di un provvedimento di competenza del questore il fatto che l'atto rechi la sottoscrizione del suo vicario, non rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del questore, potendo questi essere di diritto sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessita' di espressa delega per il procedimento e il provvedimento, della quale deve presumersi l'esistenza, salvo prova contraria dell'opponente

á      Sent. Cons. Stato 2730/2011 e TAR Lazio: la mancata indicazione del termine e dell'autorita' a cui ricorrere non influisce sulla legittimita' dellÕatto impugnato ma, al piu', puo' comportare la rimessione in termini in presenza di circostanze particolari

á      TAR Lombardia: se il sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento e' un giorno non lavorativo, in base al combinato disposto art. 52 commi 3 e 5 c.p.a., il termine per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo e' prorogabile fino al primo giorno non festivo

á      La motivazione del provvedimento non puo' essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo essa precedere e non seguire il provvedimento stesso, a tutela del buon andamento amministrativo e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (sent. Cons. Stato 2555/2008); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 3377/2010: la fattispecie sanante di creazione giurisprudenziale codificata da art. 21-octies L. 241/1990 non puo' consentire l'integrazione ex post di una motivazione carente, salvo che si tratti di mera esplicitazione di una motivazione immanente gia' in nuce nel provvedimento impugnato e non preceduta da nuova attivita' istruttoria, in quanto il vizio di omessa istruttoria ha natura sostanziale e non meramente formale o procedurale

á      Sent. Cons. Stato 4021/2014: e' illegittimo fondare il provvedimento conclusivo (nella fattispecie, di diniego del rinnovo del permesso) su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990; e, se il provvedimento non risulta a contenuto vincolato (come nel caso in cui sia fondato su una valutazione discrezionale di sussistenza di pericolosita' sociale dello straniero), esso e' nullo

á      Sent. Cons. Stato 4021/2014: sebbene l'obbligo dell'amministrazione inerente al contraddittorio partecipativo non implica la confutazione puntuale di tutte le osservazioni svolte dall'interessato, e' pero' necessario che il provvedimento amministrativo sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione dell'amministrazione alle deduzioni difensive del privato

á      TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza; nota: i magistrati giudicanti non sono inclusi, per l'Italia, tra le autorita' nazionali autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa

á      Sent. Cons. Stato 4007/2013: la semplice illegittimita' dell'atto dell'amministrazione (nel caso, diniego di rinnovo per pericolosita', non sufficientemente motivato) non integra il presupposto di un'illecito dell'amministrazione suscettibile di ingenerare una sua responsabilita' e non giustifica la pretesa risarcitoria, se non si e' manifestato l'esercizio anomalo, deviato o persecutorio del potere amministrativo

á      TAR Lazio: illegittimo il provvedimento di revoca del titolo di viaggio per stranieri, motivato con riferimento alla difficolta' di identificazione dellÕinteressato determinata dai diversi alias dallo stesso utilizzati, in caso di omessa comunicazione di avvio del procedimento; indispensabile, infatti, per un provvedimento di revoca, il contraddittorio, attraverso il quale l'interessato puo' far valere le proprie ragioni e collaborare con l'amministrazione alla corretta identificazione

á      L'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto, di cui all'art. 10 bis L. 241/1990, si applica a tutti i procedimenti ad istanza di parte, eccetto quelli individuati dal Legislatore (Sent. Cons. Stato 552/2009)

á      Sent. Cons. Stato 2775/2015: il termine assegnato al ricorrente, col preavviso di rigetto, per esporre le sue ragioni (e per fornire il suo apporto partecipativo al procedimento) non puo' essere considerato perentorio, posto che nessuna norma lo definisce tale

á      Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento eÕ accompagnato da sintesi del suo contenuto in lingua comprensibile allÕinteressato o, se non eÕ possibile per indisponibilitaÕ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o spagnolo, a scelta dello straniero; giurisprudenza:

o   Sent. Cass. citata da Trib. Ancona: il ricorso a lingua diversa da quella pienamente comprensibile allo straniero e' legittimo ove non sia possibile identificare tale lingua o si tratti di lingua rarissima

o   Sent. Cass. 5732/2002, 5465/2002, 879/2002, 13817/2001, 12851/2001, 9264/2001, 6978/2007: il ricorso a lingua diversa va motivato; altrimenti, la nullita' non e' sanata dalla presentazione del ricorso da parte dell'interessato (nello stesso senso, Ord. Cass. 16962/2011, che fa riferimento a un provvedimento di espulsione tradotto in arabo per straniero di lingua spagnola, privo di attestazione di irreperibilita' di traduttore in spagnolo e addirittura di traduzione spagnola prevista dalla legge quale lingua veicolare)

o   Trib. Lecce e, nello stesso senso, Ord. GDP Avellino: obbligo di motivazione eluso non solo in caso di assenza assoluta di motivazione, ma anche quando la motivazione sia meramente basata su formule di stile, quali ad esempio l'impossibilita' di reperire un interprete

o   Sent. Cass. 7564/2008: traduzione non necessaria se lo straniero conosce l'italiano, ma tale conoscenza deve essere accertata dal giudice di pace

o   Sent. Cass. 3678/2012: non e' sufficiente a integrare la condizione di "impossibilita'" di traduzione del decreto di espulsione nella lingua dello straniero, con conseguente legittimita' dell'uso della lingua "veicolare", che sia attestata l'irreperibilita' nell'immediato di un traduttore, ma occorre che, allo stesso tempo, risulti plausibile l'impossibilita' di disporre di un testo predisposto nella lingua dello straniero o l'inidoneita' di un tale testo a comunicare la decisione assunta nel caso specifico (nello stesso senso, Ord. Cass. 15129/2012, Trib. Pisa, Gdp Bologna, secondo cui occorre anche provare che lo straniero abbia scelto la lingua veicolare usata, e sent. Cass. 12065/2012, secondo cui la dichiarazione, resa verbalmente dall'interessato nel ricevere la notifica dell'espulsione, di essere a conoscenza del contenuto del provvedimento non equivale ad ammissione della conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari in cui il provvedimento sia stato tradotto e non puo' dunque valere a surrogare la traduzione mancante)

o   Ord. Cass. 18268/2016: la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la nullita' non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell'attestazione di indisponibilita' del traduttore, qualora tale attestazione non sia sufficientemente motivata (come nel caso in esame, trattandosi di traduzione da effettuare nella lingua parlata da un numero consistente di cittadini del Bangladesh immigrati e residenti in Italia)

o   l'omessa traduzione del provvedimento di diniego, riguardando la sua comunicazione, non costituisce vizio di legittimita' (sent. Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004 citate in Sent. Tar Toscana, TAR Veneto, sent. Cass. 41404/2011), soprattutto se lo straniero mostra di aver compreso il contenuto del provvedimento presentando ricorso nei tempi prescritti (TAR Abruzzo, Sent. Cons. Stato 906/2015) o con motivazioni non limitate da scarsa comprensione o se lo straniero soggiorna da molto tempo in Italia (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008), o se lo straniero soggiorna in Italia per studio universitario (Sent. Cons. Stato 3536/2011), ma puo' incidere sulla decorrenza del termine per lÕimpugnazione (TAR Toscana, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, sent. Cons. Stato 5131/2011; nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011)

o   Sent. Cass. 6623/2016: l'omessa o non tempestiva traduzione dell'atto non ne determina la nullita', ma puo' solo incidere, eventualmente, sulla validita' degli atti successivi e conseguenti all'atto non tradotto; la traduzione puo' essere successivamente disposta, determinandosi una sorta di restituzione nel termine, con riferimento al momento produttivo degli effetti, per consentirne l'eventuale impugnazione da parte dell'indagato/imputato alloglotta; la proposizione della richiesta di riesame, pur se ad opera del difensore, ha effetti sananti della nullita' conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare

o   Ord. Cass. 5642/2016: in tema di opposizione a decreto di espulsione, l'obbligo dell'autorita' procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua a lui nota puo' essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorita' attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue cosiddette veicolari (inglese, francese e spagnolo); tale obbligo viene meno quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato

o   Gdp Palermo: illegittimo il provvedimento di espulsione comunicato allo straniero con una traduzione carente e imprecisa, dal momento che risulta violato art. 6 co. 3 lett. a Convenzione europea dei diritti dell'uomo

o   Sent. Cons. Stato 5715/2015: la mancata allegazione al provvedimento impugnato della sua traduzione in lingua comprensibile all'interessato giustifica la concessione del beneficio dell'errore scusabile ai fini della remissione in termini; un tale vizio della comunicazione lascia presumere ragionevolmente la mancata piena conoscenza concreta ed effettiva del provvedimento stesso, tenuto conto del modesto grado di istruzione dello straniero, apparendo evidente che non puo' riconoscersi alcuna efficacia probatoria al contenuto della relazione di notificazione, in cui, con modello prestampato, si afferma che lo straniero ha compreso il contenuto dell'atto in corso di notifica; in base ad art. 2700 c.c., il processo verbale fa piena prova (smentibile solo con la proposizione della querela di falso) unicamente della sua provenienza da pubblico ufficiale, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (nella specie, della avvenuta consegna in quella data dell'atto al destinatario), laddove, considerato che ai giudizi valutativi ed all'indicazione di circostanze, che si risolvono in apprezzamenti personali del pubblico ufficiale, non puo' essere attribuita analoga fede privilegiata, i medesimi restano liberamente apprezzabili dal giudice

á      La consegna allo straniero espellendo di copia del decreto espulsivo priva di attestazione di conformita' all'originale dell'atto, di cui all'art. 18 co. 2 DPR 445/2000, determina la nullita' dell'atto espulsivo, trattandosi di carenza di un requisito di esternazione essenziale ai fini della validita' del procedimento comunicatorio (Ord. Cass. 17572/2010; nello stesso senso, Ord. Cass. 3489/2012, Gdp Bari, Gdp Ragusa, Gdp Matera, Gdp Pisa, Gdp L'Aquila, Gdp Nuoro, Gdp Matera, Ord. Cass. 18268/2016); se si fosse in presenza di una redazione dell'atto in piu' copie originali, senza bisogno quindi di autentica, l'autorita' amministrativa deve dare atto di tale redazione in piu' originali (uno dei quali deve essere consegnato all'espellendo) nel corpus stesso del decreto di espulsione (Gdp Pisa, Gdp Matera); se l'amministrazione sanasse la nullita' reiterando l'atto con corretta formula di conformita', i termini per l'impugnazione decorrerebbero dalla nuova comunicazione (Sent. Cass. 1796/2004, Sent. Cass. 17857/2002, Sent. Cass. 13781/2001, Gdp L'Aquila)

á      La procedura di notifica per le persone irreperibili ha carattere eccezionale, e puo' essere adottata solo quando risulti impossibile far eseguire la notifica nelle forme ordinarie, per essere rimasti ignoti, nonostante l'esperimento di ogni utile indagine (eventualmente delegata alla polizia giudiziaria) i luoghi di abitazione (Sent. Cass. 25598/2009)

á      Sent. Cons. Stato 4080/2016: la notifica costituisce un atto pubblico; le attestazioni in essa contenute, inerenti sia alle attivita' che l'ufficiale notificante certifica di avere eseguito sia alle dichiarazioni da lui ricevute, sono quindi assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.; a fronte di tale valore probatorio puo' sempre essere contestata la veridicita' del contenuto sostanziale delle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale notificante, fermo restando che la verita' intrinseca di tali dichiarazioni comunque si presume e che, quindi, grava su chi le contesta (nel caso, lo straniero contesta di aver effettivamente ricevuto la notifica del diniego del permesso UE slp, a dispetto del fatto che il verbale di notifica appare sottoscritto col suo nome) l'onere della prova circa la loro intrinseca inesattezza, sebbene con tutti i mezzi consentiti e senza ricorso alla querela di falso

á      TAR Lazio: trascorso il termine di 30 giorni previsto per la giacenza delle raccomandate (a mezzo del rilascio del relativo avviso), l'atto puo' essere ritenuto regolarmente comunicato, in applicazione dell'art. 1335 c.c. in combinato disposto con art. 40 co. 3, DPR 655/1982; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5571/2014

á      Sent. Cons. Stato 5395/2014: il preavviso di rigetto recapitato con raccomandata accettata da persona convivente con l'interessato deve considerarsi regolarmente effettuato, anche se l'interessato non viene informato da chi ha accettato la raccomandata

á      Trib. Foggia: il termine previsto dall'art. 10-bis L. 241/1990 per l'invio di documentazione a sostegno dell'istanza che l'amministrazione minaccia di rigettare ha carattere ordinatorio: un documento pervenuto prima che il provvedimento sia adottato deve essere preso in considerazione

á      TAR Lazio: quando l'interessato non impugni per tempo l'atto dell'amministrazione adottato a seguito del riesame del provvedimento originale, sospeso dal TAR ai fini di tale riesame, tale atto si consolida, rendendo improcedibile il ricorso avverso il provvedimento originale

á      Vietata l'espulsione collettiva (art. 4, Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo); Sent. Cass. 16571/2005: l'espulsione plurima non si configura come espulsione collettiva, e percio' illegittima, quando consegue al vaglio individuale delle posizioni di ciascun destinatario; Sent. Cass. 5714/2008: legittimo il ricorso collettivo di piu' stranieri contro un provvedimento di espulsione quando si ritenga che questo si configuri quale espulsione collettiva, in violazione di art. 4, Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; Sent. CEDU Sharifi c. Italia e Grecia: Italia condannata per violazione del divieto di espulsione collettiva di cui all'art. 4 Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver allontanato verso la Grecia trentadue afghani, due sudanesi e un eritreo, da porti sull'Adriatico

á      In caso di espulsione, lo straniero e' informato del diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, dal difensore d'ufficio (tra quelli iscritti nella tabella di cui all'art. 29, D. Lgs. 271/89) e di essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato (art. 13 co. 5-bis e 8 D. Lgs. 286/1998, art. 18 co. 4 D. Lgs. 150/2011), e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lÕavviso di cancelleria al difensore di fiducia o a quello dÕufficio

á      Il provvedimento di trattenimento in CIE e' comunicato allo straniero, con sintesi in lingua a lui comprensibile o, se non eÕ possibile, in inglese, francese o spagnolo, e con informazione sul diritto di essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e allÕassistenza del difensore di fiducia (o, in mancanza, del difensore dÕufficio) in sede di convalida, come pure nell'ambito del procedimento di convalida del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera; nota: art. 20 co. 2 DPR 394/1999 riporta, in relazione all'ammissione al gratuito patrocinio, l'inciso "se ne ricorrono le condizioni", che deve considerarsi soppresso a seguito delle modifiche introdotte successivamente e, in particolare, dell'attuale formulazione di art. 14 co. 4 D. Lgs. 286/1998)

á      Gratuito patrocinio (Nota Mingiustizia sul gratuito patrocinio nel processo civile e Nota Mingiustizia sul gratuito patrocinio nel processo penale):

o   per essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente puo' chiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purche' le sue pretese non risultino manifestamente infondate

o   l'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito del processo civile (art. 9 L. 122/2016: in particolare, nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori), incluse le procedure di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo, contabile e tributario e nel processo penale

o   l'ammissione dello straniero al gratuito patrocinio nell'ambito del processo civile, amministrativo, contabile e tributario e' condizionata alla regolarita' del soggiorno al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; note:

¤  Trib. Minorenni Roma: in caso di ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, non e' legittimo richiedere, per l'ammissione al gratuito patrocinio, la titolarita' di un permesso di soggiorno in base ad art. 190 D. Lgs. 115/2002, dal momento che il requisito richiesto in via generale per l'accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello stato in questo caso si identifica proprio con il bene tutelato della disposizione che viene azionata in giudizio

¤  Sent. Cons. Stato 3523/2013: la disposizione che limita l'ammissione dello straniero al patrocinio a spese dello Stato al solo caso di straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo solleva dubbi di costituzionalita'

¤  Sent. Cons. Stato 59/2015: art. 119 DPR 115/2002, nella parte in cui limita il beneficio allo straniero "regolarmente soggiornante" si presta a serie censure sotto il profilo della costituzionalita' (art. 24 Cost. garantisce la difesa in giudizio a "tutti", e non solo ai cittadini; pertanto, se l'ordinamento ritiene che il patrocinio a spese dello Stato sia una implicazione necessaria del diritto alla difesa costituzionalmente garantito, tale diritto non puo' essere negato allo straniero che non sia "regolarmente soggiornante"); la giurisprudenza e' consolidata nel senso che, per evitare censure di costituzionalita', quanto meno, il concetto di straniero "regolarmente soggiornante" debba essere interpretato in senso estensivo comprendendovi anche lo straniero che abbia in corso un procedimento amministrativo e/o giurisdizionale al cui esito possa sortire il rilascio del permesso di soggiorno

o   l'ammissione al gratuito patrocinio e' valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse; l'ammissione puo' essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed e' valida per tutti i successivi gradi del giudizio; salvo che in ambito penale, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non puo' utilizzare il beneficio per proporre impugnazione; in ambito penale, nella fase dellÕesecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi allÕapplicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un difensore) va presentata autonoma richiesta di ammissione al beneficio; Sent. Cass. 1009/2014: in mancanza di una esplicita dichiarazione relativa al fatto di non volersi avvalere del patrocinio a spese dello Stato nella fase di regolamento di giurisdizione, in una causa introdotta, per la fase di merito, in tale regime, e' legittimo ritenere che il patrocinio a spese dello Stato sia chiesto, dall'interessato, anche per la fase di regolamento di giurisdizione, quando (come nel caso in esame) in tale fase la difesa sia assicurata da un avvocato appartenente allo stesso studio legale (o quantomeno a studio a questo collegato) dell'avvocato che ha curato la difesa nella prima fase e presso il quale il ricorrente eleggeva domicilio, ma anche iscritto, nel foro di appartenenza, nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (nota: mia interpretazione)

o   in ambito penale il patrocinio a spese dello Stato e' escluso

¤  nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte

¤  se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore (salvo che nei procedimenti relativi a contravvenzioni)

¤  per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti

o   per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e' necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.766,33 euro (Decr. Mingiustizia 2/7/2012); se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, rileva la somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia (con limite di reddito elevato, in ambito penale, di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi; Sent. Corte Cost. 237/2015: differenziazione legittima, dal momento che l'imputato di un processo penale vede chiamato in causa il bene della liberta' personale, laddove la controversia in sede civile coinvolge beni o interessi di non equiparabile valore), salvo che siano oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi; Ord. Corte Cost. 153/2016: le variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione possono essere prese in esame ai fini dell'ammissione o della non ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, ancorche' tale ipotesi non sia espressamente disciplinata

o   domanda di ammissione in ambito civile

¤  si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale e' in corso il processo, ovvero rispetto al luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito (se il processo non e' ancora in corso), ovvero rispetto al luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti)

¤  la domanda contiene l'autocertificazione dei redditi percepiti l'anno precedente la domanda

¤  il Consiglio dell'Ordine valuta la fondatezza delle pretese da far valere ed emette entro 10 gg un provvedimento di accoglimento o di non ammissibilita' o di rigetto della domanda e ne trasmette copia all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati; Sent. Cons. Stato 2600/2015: illegittima la reiezione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, motivata in base alla manifesta infondatezza del ricorso, se lo straniero ha ottenuto un decreto cautelare presidenziale ed un'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato

¤  se la domanda e' accolta, l'interessato puo' nominare un difensore, scegliendo il nominativo dagli elenchi degli avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato, approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di appello; Trib. Roma: in base ad art. 80 co. 3 DPR 115/2002, come modificato da L. 25/2005, il patrocinio a spese dello Stato puo' essere chiesto anche se il difensore nominato e' iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in un diverso distretto; Sent. Cass. 1009/2014: del fatto che il difensore prescelto sia iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato non occorre che vi sia specifica rappresentazione negli atti del giudizio, dato che il giudice, ricevuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la comunicazione dell'ammissione della parte in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, puo' verificare direttamente che la scelta sia caduta su un avvocato iscritto nel relativo elenco, che, in base ad art. 81 co. 4 DPR 115/2002, e' pubblico

¤  se la domanda non e' accolta, l'interessato puo' proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto

o   domanda di ammissione in ambito penale

¤  si presenta alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari (se il procedimento e' nella fase delle indagini preliminari) ovvero del giudice che procede (se il procedimento e' nella fase successiva) ovvero del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (se il procedimento e' davanti alla Corte di Cassazione)

¤  se il richiedente e' detenuto la domanda puo' essere presentata al direttore dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede

¤  se il richiedente e' straniero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorita' consolare competente che attesti la verita' di quanto dichiarato nella domanda; in caso di impossibilita', la certificazione puo' essere sostituita da autocertificazione (in questo senso, Sent. Cass. 21999/2009: in caso di impossibilita' di ottenimento della certificazione dell'autorita' consolare, che si intende dimostrata quando l'interessato si sia adoperato per ottenere la certificazione, il mancato rilascio essendo indipendente dalla sua volonta', e' sufficiente una dichiarazione sostitutiva dello straniero; nello stesso senso anche Trib. Roma: per una persona cui sia stata riconosciuta la protezione internazionale, l'incertezza in relazione alle possibili ricadute derivanti dal contatto con l'autorita' consolare del paese di origine e' atta a motivare l'impossibilita' di rivolgersi a tale autorita' per ottenere la certificazione della mancanza di redditi e di proprieta'); nota: l'autocertificazione e' consentita solo se lo straniero e' regolarmente soggiornante?

¤  se il richiedente e' straniero ed e' detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare puo' essere prodotta, entro 20 gg dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure puo' essere sostituita da autocertificazione); nota: in base ad art. 94, co. 2 DPR 115/2002, trascorsi inutilmente 20 gg, il giudice revoca il decreto di ammissione al gratuito patrocinio (Sent. Corte Cost. 101/2012 ha respinto come manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni che fanno scattare tale revoca, per lo straniero sottoposto a limitazioni della liberta' personale, solo dopo il superamento del termine, ed escludono invece fin dal momento della presentazione dell'istanza lo straniero libero)

¤  entro 10 gg dalla presentazione della domanda o da quando e' pervenuta, il giudice competente ne verifica l'ammissibilita' e, con decreto motivato depositato in cancelleria, la accoglie o la rigetta o la dichiara inammissibile

¤  del deposito del decreto viene dato avviso all'interessato; se si tratta di detenuto, il decreto gli viene notificato; in ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati

¤  in caso di accoglimento della domanda, l'interessato puo' scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente Corte di appello (Trib. Roma: in base ad art. 80 co. 3 DPR 115/2002, come modificato da L. 25/2005, il patrocinio a spese dello Stato puo' essere chiesto anche se il difensore nominato e' iscritto agli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in un diverso distretto) e, nei casi previsti dalle legge, puo' nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato; Sent. Cass. 1009/2014: del fatto che il difensore prescelto sia iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato non occorre che vi sia specifica rappresentazione negli atti del giudizio, dato che il giudice, ricevuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la comunicazione dell'ammissione della parte in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, puo' verificare direttamente che la scelta sia caduta su un avvocato iscritto nel relativo elenco, che, in base ad art. 81 co. 4 DPR 115/2002, e' pubblico

¤  in caso di decisione negativa, l'interessato puo' presentare ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte di appello entro 20 gg dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza; il ricorso e' notificato all'Ufficio delle entrate; l'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro 10 gg all'interessato e all'Ufficio delle entrate che, nei 20 gg successivi, possono proporre ricorso in Cassazione; il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato

o   ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, in mancanza di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)

o   Circ. Mingiustizia 27/5/2011: il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ha effetto dal momento dell'ammissione, non da quello della presentazione dell'istanza, come nel processo penale

o   in caso di procedimento relativo ad espulsione o a trattenimento in CIE l'accesso al gratuito patrocinio prescinde dal requisito di regolarita' del soggiorno e dal requisito di reddito (art. 13 co. 5-bis e 8 D. Lgs. 286/1998, art. 18 co. 4 D. Lgs. 150/2011, art. 14 co. 4 D. Lgs. 286/1998)

á      Circ. Mingiustizia 22/10/2015: l'Ambasciata della Colombia comunica, con una nota, che e' impossibile, per la stessa Ambasciata rilasciare la "certificazione dell'autorita' consolare competente che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato" da allegare alla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al gratuito patrocinio; competente per il rilascio di una simile certificazione e' infatti la Direzione delle imposte, che pero' e' esonerata in caso di persone non abbienti o che percepiscano un reddito mensile inferiore all'equivalente di 938,07 euro

á      Diritto all'interprete e alla traduzione in sede penale:

o   l'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore (art. 104 co. 4-bis c.p.p., inserito da D. Lgs. 32/2014)

o   diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali (art. 143 c.p.p., come modificato da D. Lgs. 32/2014):

¤  l'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento (D. Lgs. 32/2014), da un interprete (D. Lgs. 32/2014) al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e (D. Lgs. 32/2014) lo svolgimento delle udienze cui partecipa

¤  l'imputato ha anche diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento (D. Lgs. 32/2014)[6]; in questi casi, l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete anche per i necessari colloqui con il difensore (D. Lgs. 129/2016)

¤  l'autorita' procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facolta' della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna (D. Lgs. 32/2014); quando, per particolari ragioni di urgenza, non e' possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti, l'autorita' giudiziaria dispone, con decreto motivato e se cio' non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale (D. Lgs. 129/2016)

¤  l'imputato puo' rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti; la rinuncia produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore; in tal caso il contenuto degli atti e' tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva (D. Lgs. 129/2016)

¤  nei casi in cui si proceda a semplice traduzione orale, e' effettuata anche la riproduzione fonografica (D. Lgs. 129/2016)

¤  in presenza di strumenti tecnici idonei, l'autorita' procedente puo' disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che cio' possa causare concreto pregiudizio al diritto di difesa (D. Lgs. 129/2016)

¤  la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, puo' essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza (D. Lgs. 32/2014)

¤  l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana e' compiuto dall'autorita' giudiziaria (D. Lgs. 32/2014); la conoscenza della lingua italiana e' presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano

¤  l'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare

¤  la prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore (D. Lgs. 32/2014) e' obbligatoria

¤  ogni tribunale trasmette per via telematica al Mingiustizia l'elenco aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti e dei traduttori iscritti nell'albo dei periti; l'autorita' giudiziaria si avvale di tale elenco nazionale e nomina interpreti e traduttori diversi da quelli ivi inseriti solo in presenza di specifiche e particolari esigenze; l'elenco nazionale e' consultabile dall'autorita' giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria sul sito istituzionale del Mingiustizia; le modalita' di consultazione dell'elenco nazionale sono definite con decreto del Mingiustizia (D. Lgs. 129/2016)

¤  le spese per interpreti e traduttori nominati in base ad art. 143 c.p.p. non rientrano tra le spese ripetibili (art. 5 DPR 115/2002, come modificato da D. Lgs. 32/2014)

á      Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita' costituzionale di art. 102 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, la possibilita' di nominare un proprio interprete; il legislatore dovra' disciplinare la materia

á      Il principio di traduzione dei provvedimenti giurisdizionali si estende agli atti di indagine preliminare, inclusi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sent. Cass. 7664/2006) e l'ordinanza di custodia cautelare (Trib. Bologna, Trib. Palermo), e alla motivazione delle sentenze di primo e secondo grado (Sent. Cass. 4929/2007)

á      L'omessa traduzione della sentenza emessa nei confronti dell'imputato alloglotta non e' causa di nullita' della stessa e determina soltanto il differimento del decorso dei termini per l'impugnazione al momento in cui l'imputato abbia cognizione del contenuto della sentenza stessa (sent. Cass. 41404/2011)

á      Sent. Corte Giust. C-322/13: e' illegittima una norma che riconosca il diritto di utilizzare, nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici di uno Stato membro che abbiano sede in un determinato ente locale di tale Stato, una lingua diversa dalla lingua ufficiale di detto Stato solo ai cittadini di quest'ultimo che siano residenti in questo stesso ente locale

á      Sent. Cass. 7115/2012: ha diritto alla remissione in termini, ai fini dell'impugnazione, lo straniero cui la sentenza contumaciale non sia stata notificata a causa dello sgombero del campo nomadi in cui egli aveva domicilio

á      Sent. Cons. Stato 1300/2014: irrilevante ai fini della validita' della sentenza di primo grado, il fatto che il difensore dello straniero fosse assente, non avendo ricevuto alcuna comunicazione di tale seduta collegiale, alla camera di consiglio cautelare nella quale il ricorso e' stato deciso con "sentenza breve", dato che e' onere delle parti procurarsi le informazioni sul calendario delle udienze con l'ordinaria diligenza (ad esempio consultando l'apposito sito Internet)

á      Sent. Cons. Stato 4844/2014: l'interessato con la sottoscrizione della procura ad litem, rilasciata con apposito atto in forma scritta, fa proprie le dichiarazioni di natura negoziale (ossia, l'attivita' extragiudiziale) del procuratore, escludendo che, a detto fine, occorra l'espresso conferimento nella procura del potere di ratifica della dichiarazione negoziale (nel caso in esame, la sottoscrizione della procura, rilasciata con facolta' di rappresentare e difendere "in ogni stato e grado del procedimento", anche di mediazione, implica la ratifica della diffida ad adempiere e dell'istanza di accesso, atti negoziali propedeutici alla difesa, compiuti in nome e per conto della parte dal difensore, a nulla rilevando che il procedimento di mediazione non sia attivabile o attivato, ma essendo quell'attivita' extragiudiziale compiuta nel chiaro intento di tutelare gli interessi dell'assistito)

á      Il provvedimento di allontanamento del familiare straniero di cittadino italiano o comunitario dal territorio dello Stato

o   e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), in modo (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa

o   e' tradotto, se il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione, in francese, inglese, spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)

o   e' notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, dei termini per lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza) e della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale

 

 

Protezione diplomatica (torna all'indice del capitolo)

 

á      Salvo gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o relativi allÕamministrazione della giustizia, lo straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autoritaÕ del Paese di cui e' cittadino e di essere agevolato, in questo, da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento

á      L'autoritaÕ giudiziaria e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o consolare piuÕ vicina del Paese cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui abbiano adottato provvedimenti in materia di libertaÕ personale, allontanamento dal territorio dello Stato, tutela dei minori, status personale, o in caso di decesso (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato civile 2011: in deroga ad art. 83 DPR 396/2000, la comunicazione e' effettuata direttamente all'autorita' consolare, invece che al Ministero degli affari esteri) o di ricovero ospedaliero urgente; hanno anche l'obbligo di far pervenire alla rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per legge; nota (da circ. Mingiustizia 22/3/2010): nel caso di straniero arrestato, le disposizioni relative alla comunicazione all'autorita' consolare rafforzano quanto gia' previsto, in relazione alla comunicazione senza indugio, su richiesta dell'interessato, da art. 36, co. 1, lettera b della Convenzione di Vienna 24/4/1963 sulle relazioni consolari)

á      La comunicazione non e' effettuata quando (art. 2, co. 7 D. Lgs. 286/1998 e art. 4 DPR 394/1999; disposizioni ribadite da circ. Mingiustizia 22/3/2010)

o   lo straniero, esplicitamente interrogato (se possibile) dallÕautoritaÕ che deve procedere, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi dellÕautoritaÕ diplomatica o consolare del Paese di cui eÕ cittadino; la rinuncia alla protezione consolare per minori di eta' inferiore a quattordici anni e' effettuata da chi esercita la potesta' sul minore

o   lo straniero abbia presentato domanda di asilo

o   allo straniero sia stato riconosciuto lo status di rifugiato (o, verosimilmente, la protezione sussidiaria)

o   nei confronti dello straniero siano state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari

o   allo straniero o ai suoi familiari possa derivare il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali

 

á      Circ. Mininterno 24/1/2014: il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che la tutela consolare dei cittadini siriani residenti in Italia e' affidata all'Ambasciata della Repubblica Araba di Siria a Vienna

á      Nota: secondo quanto riportato da comunicato INCA,

o   il rilascio ed il rinnovo dei passaporti siriani a cittadini siriani puo' essere richiesto per posta, senza che il richiedente debba recarsi in Austria, allegando la fotocopia del vecchio passaporto

o   riguardo alla legalizzazione e alla traduzione dei certificati rilasciati dalle competenti autorita' siriane per richiedere la cittadinanza italiana, il Ministero degli Esteri ed il Ministero della Giustizia siriani continuano ad emettere i certificati di stato civile o penali, anche se con notevoli difficolta' e lunghi tempi d'attesa

o   riguardo alle traduzioni, in attesa della nomina da parte delle competenti Autorita' siriane di un nuovo traduttore giurato autorizzato, si suggerisce per il momento di far effettuare la traduzione presso i traduttori giurati indicati dall'Ambasciata italiana a Beirut

á      Circ. Mininterno 10/3/2015: l'Ambasciata Polacca in Italia ha segnalato l'esistenza di problemi riguardo alla mancata trasmissione, da parte delle autorita' italiane, dell'atto di morte di cittadini polacchi, all'effettuazione della sepoltura senza previa informazione delle sedi diplomatico-consolari competenti, e alla trasmissione di copia dell'atto di morte in luogo dell'originale

á      Circ. Prefettura Avellino 26/1/2016: il Ministero per gli Affari Esteri ha trasmesso al Mininterno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici (Ufficio II - Stato Civile) la nota n. 117 del 10/9/2015, con la quale l'Ambasciata del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord comunica che la normativa britannica, relativa alla cremazione delle salme di cittadini britannici in Italia, non prevede alcun nulla osta consolare; la cremazione in Italia di cittadini britannici e' pertanto regolata, come per i cittadini italiani, dalla L. 130/2001 e da art. 79 co. 2 DPR 285/1990

 

 

 

II. Ingresso e soggiorno (torna all'indice)

 

2. Categorie di ingresso (torna all'indice)

 

á      Categorie di ingresso; ordine di grandezza dei flussi; presenze

 

Categorie di ingresso; ordine di grandezza dei flussi; presenze (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ingresso per ÒdirittoÓ e per Òinteresse legittimoÓ allÕinserimento (concorrenziale o non concorrenziale); nota: classificazione mia

á      Ingresso per interesse allÕinserimento concorrenziale: lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, formazione professionale

o   quote ammesse all'inserimento programmate con DPCM (lavoro), decreto ministeriale (formazione) o sullla base della disponibilitaÕ degli atenei (studio universitario, in base a L. 9/2014[7])

o   domande di ammissione accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti

o   ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR

o   numeri recenti:

¤  lavoro non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000 nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010

¤  lavoro stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2010, 60.000 nel 2011, 35.000 nel 2012, 30.000 nel 2013

¤  lavoro autonomo: circa 4.000 ingressi effettivi nel 2010 (Annuario MAE 2011-2012), circa 3.000 ingressi effettivi nel 2011, circa 2.500 ingressi effettivi nel 2012 (Annuario MAE 2013), circa 2.000 ingressi effettivi nel 2013 (Annuario MAE 2014), circa 2.000 ingressi effettivi nel 2014 (Annuario MAE 2015),  circa 1.500 ingressi effettivi nel 2014 (Annuario MAE 2016)

¤  studio: circa 54.000 nel 2010 (Annuario MAE 2011-2012), circa 50.000 nel 2011 e nel 2012 (Annuario MAE 2013), circa 52.500 nel 2013 (Annuario MAE 2014); circa 52.000 nel 2014 (Annuario MAE 2015), circa 52.000 nel 2015 (Annuario MAE 2016)

á      Ingresso per interesse allÕinserimento non concorrenziale: turismo, affari, motivi religiosi, etc.

o   ingressi non limitati numericamente

o   ingressi per soggiorni di breve o lunga durata

o   requisiti: non gravare sullÕassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di ritorno)

o   ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR

o   numeri (Annuario MAE 2013, Annuario MAE 2014, Annuario MAE 2015, Annuario MAE 2016):

¤  motivi religiosi: circa 9.000 nel 2012, circa 8.000 nel 2013, circa 9.000 nel 2014, circa 9.000 nel 2015

¤  turismo: circa 1.400.000 nel 2012, circa 1.600.000 nel 2013, circa 1.800.000 nel 2014, , circa 1.600.000 nel 2015

¤  affari: circa 200.000 nel 2012, circa 200.000 nel 2013, circa 190.000 nel 2014, circa 180.000 nel 205

¤  invito: circa 22.000 nel 2012, circa 19.000 nel 2013, circa 17.000 nel 2014, circa 19.000 nel 2015

¤  missione: circa 21.000 nel 2012, circa 20.000 nel 2013, circa 19.000 nel 2014, circa 26.000 nel 2015

¤  cure mediche: circa 3.000 nel 2012, circa 2.000 nel 2013, circa 2.000 nel 2014, circa 2.000 nel 2015

¤  residenza elettiva: circa 1.000 nel 2012, circa 1.000 nel 2013, circa 1.000 nel 2014, circa 1.000 nel 2015

¤  gara sportiva: circa 6.000 nel 2012, circa 5.000 nel 2013, circa 5.000 nel 2014, circa 4.000 nel 2015

¤  ricerca: circa 400 nel 2012, circa 400 nel 2013, circa 500 nel 2014, circa 500 nel 2015

¤  volontariato: circa 250 nel 2012, circa 300 nel 2013, circa 200 nel 2014, circa 200 nel 2015

o   nota: requisiti meno stringenti => numeri alti => possibile interferenza con controllo immigrazione (overstayers)

á      Ingresso per diritto: asilo e protezione sussidiaria, unitaÕ familiare (ricongiungimento)

o   ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, peroÕ, degli ingressi per protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)

o   requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non da un progetto dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela

o   requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del familiare (ricongiungimento), etc.

o   ricorso avverso i provvedimenti negativi: al Tribunale ordinario

o   numeri:

¤  ricongiungimento: circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007, circa 125.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009 (da Rapp. Sopemi 2010), circa 91.000 nel 2010, circa 84.000 nel 2011, circa 81.000 nel 2012 (Annuario MAE 2013), circa 76.000 nel 2013 (Annuario MAE 2014), circa 58.000 nel 2014 (Annuario MAE 2015), circa 47.000 nel 2015 (Annuario MAE 2016)

¤  richiesta asilo (da Statistiche Mininterno sull'asilo 1990-2015; nota: ciascuna domanda d'asilo puo' corrispondere a piu' richiedenti, in caso di nucleo familiare):

-       1990: 4573 richiedenti (3.617 domande); 1727 domande esaminate; 992 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 712 dinieghi; 0 irreperibili; 22 esiti diversi

-       1991: 28400 richiedenti (24.437 domande); 23464 domande esaminate; 1527 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4 casi di protezione umanitaria; 21877 dinieghi; 0 irreperibili; 56 esiti diversi

-       1992: 2970 richiedenti (2.586 domande); 8397 domande esaminate; 483 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 7909 dinieghi; 1 irreperibile; 3 esiti diversi

-       1993: 1736 richiedenti (1.564 domande); 2178 domande esaminate; 189 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1977 dinieghi; 0 irreperibili; 11 esiti diversi

-       1994: 2259 richiedenti (1.841 domande); 2103 domande esaminate; 399 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1703 dinieghi; 0 irreperibili; 0 esiti diversi

-       1995: 2039 richiedenti (1.744 domande); 2051 domande esaminate; 376 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2 casi di protezione umanitaria; 1653 dinieghi; 0 irreperibili; 20 esiti diversi

-       1996: 844 richiedenti (680 domande); 811 domande esaminate; 223 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 0 casi di protezione umanitaria; 574 dinieghi; 0 irreperibili; 14 esiti diversi

-       1997: 2595 richiedenti (1.875 domande); 2209 domande esaminate; 463 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5 casi di protezione umanitaria; 1707 dinieghi; 0 irreperibili; 34 esiti diversi

-       1998: 18496 richiedenti (13.193 domande); 5066 domande esaminate; 1438 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 26 casi di protezione umanitaria; 3523 dinieghi; 0 irreperibili; 79 esiti diversi

-       1999: 37318 richiedenti (24.810 domande); 11838 domande esaminate; 1118 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1192 casi di protezione umanitaria; 9489 dinieghi; 0 irreperibili; 39 esiti diversi

-       2000: 24296 richiedenti (18.363 domande); 36776 domande esaminate; 2356 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1407 casi di protezione umanitaria; 32785 dinieghi; 14 irreperibili; 214 esiti diversi

-       2001: 21575 richiedenti (17.406 domande); 17610 domande esaminate; 2988 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1653 casi di protezione umanitaria; 9258 dinieghi; 3622 irreperibili; 89 esiti diversi

-       2002: 18754 richiedenti (16.102 domande); 21552 domande esaminate; 1619 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1191 casi di protezione umanitaria; 5515 dinieghi; 13090 irreperibili; 137 esiti diversi

-       2003: 15274 richiedenti (13.931 domande); 13441 domande esaminate; 954 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2262 casi di protezione umanitaria; 2943 dinieghi; 7187 irreperibili; 95 esiti diversi

-       2004: 10869 richiedenti (9.817 domande); 9446 domande esaminate; 1011 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 3075 casi di protezione umanitaria; 2958 dinieghi; 2310 irreperibili; 92 esiti diversi

-       2005: 10704 richiedenti (9.583 domande); 14052 domande esaminate; 1072 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4281 casi di protezione umanitaria; 5378 dinieghi; 3142 irreperibili; 179 esiti diversi

-       2006: 10026 richiedenti (9.234 domande); 14254 domande esaminate; 1145 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5140 casi di protezione umanitaria; 4419 dinieghi; 3282 irreperibili; 268 esiti diversi

-       2007: 13310 richiedenti (12.451 domande); 21198 domande esaminate; 1627 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 10103 casi di protezione umanitaria; 5056 dinieghi; 4038 irreperibili; 374 esiti diversi

-       2008: 31723 richiedenti (31.100 domande); 23175 domande esaminate; 2009 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 6946 casi di protezione sussidiaria; 3621 casi di protezione umanitaria; 9219 dinieghi; 917 irreperibili; 463 esiti diversi

-       2009: 19090 richiedenti (15.918 domande); 25113 domande esaminate; 2328 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5331 casi di protezione sussidiaria; 2411 casi di protezione umanitaria; 11193 dinieghi; 1667 irreperibili; 2183 esiti diversi

-       2010: 12121 richiedenti (8.897 domande); 14042 domande esaminate; 2094 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 1789 casi di protezione sussidiaria; 3675 casi di protezione umanitaria; 4698 dinieghi; 520 irreperibili; 1266 esiti diversi

-       2011: 37350 richiedenti (32.645 domande); 25626 domande esaminate; 2057 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 2569 casi di protezione sussidiaria; 5662 casi di protezione umanitaria; 11131 dinieghi; 2339 irreperibili; 1868 esiti diversi

-       2012: 17.352 richiedenti (15.886 domande); 29.969 domande esaminate; 2.048 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 4.497 casi di protezione sussidiaria; 15.486 casi di protezione umanitaria; 5.259 dinieghi; 1.196 irreperibili; 1.483 esiti diversi

-       2013: 26.620 richiedenti (25.207 domande); 23.634 domande esaminate; 3.078 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 5.564 casi di protezione sussidiaria; 5.750 casi di protezione umanitaria; 6.765 dinieghi; 2.410 irreperibili; 67 esiti diversi

-       2014: 63.456 richiedenti (61.711 domande); 36.270 domande esaminate; 3.641 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 8.338 casi di protezione sussidiaria; 10.034 casi di protezione umanitaria; 13.122 dinieghi; 1.095 irreperibili; 40 esiti diversi

-       2015: 83.970 richiedenti; 71.117 domande esaminate; 3.555 casi di riconoscimento di status di rifugiato; 10.225 casi di protezione sussidiaria; 15.768 casi di protezione umanitaria; 37.400 dinieghi; 4.103 irreperibili; 66 esiti diversi

o   Nota: lÕammissione al riconoscimento del diritto dÕasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione

o   Note:

¤  al 31/12/2010, soggiornavano in Italia 56.397 rifugiati (contro 594.269 in Germania, 238.150 in Gran Bretagna, 200.687 in Francia, 74.961 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2010)

¤  al 31/12/2012, soggiornavano in Italia 64.779 rifugiati (contro 589.737 in Germania, 149.765 in Gran Bretagna, 217.865 in Francia, 74.598 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2012)

¤  al 31/12/2013, 78.061 (contro 187.567 in Germania, a seguito di un allineamento delle definizioni usate nel conteggio, 126.055 in Gran Bretagna, 232.487 in Francia, 74.707 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2013)

¤  al 31/12/2014, soggiornavano in Italia 93.715 rifugiati (contro 216.973 in Germania, 117.161 in Gran Bretagna, 252.264 in Francia, 82.494 in Olanda, 142.207 in Svezia; da Rapp. ACNUR Global Trends 2014)

¤  al 31/12/2015, soggiornavano in Italia 118.047 rifugiati (contro 316.115 in Germania, 123.067 in Gran Bretagna, 273.126 in Francia, 88.536 in Olanda, 169.520 in Svezia; da Rapp. ACNUR Global Trends 2015)

 

á      Controesempio: ingresso per volontariato, sottoposto a quote fissate con decreto del Ministro della solidarieta' sociale (D. Lgs. 154/2007), benche' si tratti di ingresso finalizzato alla tutela di un interesse legittimo allÕinserimento non concorrenziale

 

á      Visti rilasciati (da Quarto rapporto EMN per l'Italia):

o   2001: 947.085, di cui 186.167 nazionali

o   2002: 852.347, di cui 153.830 nazionali

o   2003: 874.863, di cui 178.532 nazionali

o   2004: 1.154.558, di cui 196.825 nazionali

o   2005: 1.076.680, di cui 224.080 nazionali

o   2006: 1.198.167, di cui 217.875 nazionali

o   2007: 1.519.816, di cui 363.277 nazionali

o   2008: 1.563.567, di cui 318.872 nazionali

o   2009: 1.401.706, di cui 301.561 nazionali

o   2010: 1.543.408, di cui 218.318 nazionali

á      Visti rilasciati per motivo (da Rapp. Sopemi 2012-2013, Annuario MAE 2015, Annuario MAE 2016):

o   2006:

¤  ricongiungimento familiare: 78.914

¤  lavoro subordinato: 89.308

¤  motivi religiosi: 7.655

¤  studio: 46.860

¤  lavoro autonomo: 4.706

¤  residenza elettiva: 928

¤  vacanze lavoro: 362

¤  altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 969.434

¤  totale: 1.198.167

o   2007:

¤  ricongiungimento familiare: 88.649

¤  lavoro subordinato: 219.317

¤  motivi religiosi: 8.365

¤  studio: 49.775

¤  lavoro autonomo: 5.012

¤  residenza elettiva: 952

¤  vacanze lavoro: 390

¤  altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.147.356

¤  totale: 1.519.816

o   2008:

¤  ricongiungimento familiare: 123.482

¤  lavoro subordinato: 135.234

¤  motivi religiosi: 7.942

¤  studio: 53.523

¤  lavoro autonomo: 4.967

¤  residenza elettiva: 896

¤  vacanze lavoro: 417

¤  altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.236.671

¤  totale: 1.563.132

o   2009:

¤  ricongiungimento familiare: 107.410

¤  lavoro subordinato: 136.332

¤  motivi religiosi: 8.433

¤  studio: 52.359

¤  lavoro autonomo: 4.570

¤  residenza elettiva: 888

¤  vacanze lavoro: 442

¤  altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.091.373

¤  totale: 1.401.807

o   2010:

¤  ricongiungimento familiare: 87.184

¤  lavoro subordinato: 72.360

¤  motivi religiosi: 9.762

¤  studio: 54.246

¤  lavoro autonomo: 4.163

¤  residenza elettiva: 1.073

¤  vacanze lavoro: 393

¤  altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.314.227

¤  totale: 1.543.408

o   2011:

¤  ricongiungimento familiare: 79.923

¤  lavoro subordinato: 90.483

¤  motivi religiosi: 8.685

¤  studio: 49.942

¤  lavoro autonomo: 3.364

¤  residenza elettiva: 1.083

¤  vacanze lavoro: 434

¤  altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.480.747

¤  totale: 1.714.661

o   2012:

¤  ricongiungimento familiare: 81.436

¤  lavoro subordinato: 59.923

¤  motivi religiosi: 8.819

¤  studio: 49.800

¤  lavoro autonomo: 2.669

¤  residenza elettiva: 984

¤  vacanze lavoro: 432

¤  turismo:1.364.147

¤  altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto): 304.184

¤  totale: 1.872.394

o   2013:

¤  ricongiungimento familiare: 76.164

¤  lavoro subordinato: 33.236

¤  motivi religiosi: 8.449

¤  studio: 52.498

¤  lavoro autonomo: 1.853

¤  residenza elettiva: 1.005

¤  vacanze lavoro: 505

¤  turismo: 1.657.075

¤  altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto): 294.680

¤  totale: 2.125.465

o   2014:

¤  ricongiungimento familiare: 57.899

¤  lavoro subordinato: 23.588

¤  motivi religiosi: 8.965

¤  studio: 51.878

¤  lavoro autonomo: 1.915

¤  residenza elettiva: 1.257

¤  vacanze lavoro: 481

¤  turismo: 1.802.256

¤  altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto): 268.091

¤  totale: 2.216.330

o   2015:

¤  ricongiungimento familiare: 46.559

¤  lavoro subordinato: 18.470

¤  motivi religiosi: 9.171

¤  studio: 52.199

¤  lavoro autonomo: 1.571

¤  residenza elettiva: 1.306

¤  vacanze lavoro: 654

¤  turismo: 1.642.129

¤  altro (adozione, affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso, transito, transito aereoportuale, trasporto): 353.406

¤  totale: 2.125.465

 

á      Nunero di non italiani che hanno fatto ingresso in Italia nel 2009 (Rapp. EMN sull'immigrazione illegale): circa 72.540.000, di cui circa 21.717.000 da Paesi non appartenenti all'Unione europea (circa 4.500.000 da Paesi a forte pressione migratoria), circa 14.293.000 per motivi legati a lavoro o affari

 

á      Dati sulle presenze (da Rapp. Eurostat 2011 su popolazione e condizioni sociali):

o   popolazione totale in Italia: 60.340.300

o   cittadini non italiani: 4.235.100 (7.0%); cittadini comunitari: 1.241.300 (2.1%); cittadini stranieri: 2.993.700 (5.0%); prime 5 nazionalita': Romania (887.800, 21.0%), Albania (466.700, 11.0%), Marocco (431.500, 10.2%), Cina (188.400, 4.4%), Ucraina (174.100, 4.1%)

o   nati all'estero: 4.798.700 (8.0%); nati in uno Stato membro UE: 1.592.800 (2.6%); nati in uno Stato non UE: 3.205.900 (5.3%); prime 5 nazionalita': Romania (847.500, 17.7%), Albania (482.400, 10.1%), Marocco (355.900, 7.4%), Germania (209.200, 4.4%), Ucraina (149.900, 3.1%)

o   eta' mediana: 44.3 (cittadini italiani); 32.5 (cittadini non italiani); 44.2 (nati in Italia); 36.4 (nati all'estero)

o   eta' media (da Rapp. Eurostat 2010 su popolazione e condizioni sociali): 42.8 anni (popolazione complessiva); 43.9 (cittadini italiani); 32.3 (cittadini non italiani); 32.9 (cittadini comunitari); 32.0 (cittadini stranieri)

o   provenienza, rispetto all'Indice di Sviluppo Umano: circa il 62% da paesi ad alto indice; circa il 36% da paesi a medio indice; circa il 2% da paesi a basso indice

 

á      Ulteriori dati all'1/1/2011 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 27/3/2012):

o   cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.536.062 (di cui, 48,4% donne, 21,5% minori, 4,4% anziani di eta' > 60 anni, 44,0% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (501.610), Albania (483.219), Cina (274.417), Ucraina (218.099), Moldavia (142.583)

o   soggiornanti di lungo periodo: 1.638.734 (di cui, 49,0% donne, 26,9% minori, 4,6% anziani di eta' > 60 anni, 48,7% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (279.904), Albania (274.688), Cina (85.445), Ucraina (81.816), Tunisia (65.833)

o   permessi di soggiorno ordinari: 1.897.328; prime 5 nazionalita': Marocco (221.706, di cui 119.504 per lavoro, 98.862 per motivi familiari), Albania (208.531, di cui 90.190 per lavoro, 109.598 per motivi familiari), Cina (188.972, di cui 125.982 per lavoro, 56.679 per motivi familiari), Ucraina (136.283, di cui 106.954 per lavoro, 27.272 per motivi familiari), Moldavia (103.633, di cui 69.670 per lavoro, 32.702 per motivi familiari)

o   eta' media: 31,7 anni

á      Ulteriori dati all'1/1/2012 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 25/7/2012)

o   cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.637.724 (di cui, 49,54% donne, 23,9% minori); prime 5 nazionalita': Marocco (506.369), Albania (491.495), Cina (277.570), Ucraina (223.782) e Filippine (152.382)

o   permessi di soggiorno UE slp: 1.896.223 (pari al 52,1% del totale)

o   permessi ancora validi per stranieri entrati in Italia nel 2007: 66,7% (con il 19,8% rinnovati in una provincia diversa da quella di primo rilascio)

á      Ulteriori dati all'1/1/2013 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 30/7/2013)

o   cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.764.236 (di cui, 49,3% donne, 24,1% minori); prime 10 nazionalita': Marocco (513.374), Albania (497.761), Cina (304.768), Ucraina (224.588), Filippine (158.308), India (150.462), Moldova (149.231), Egitto (123.529), Tunisia (121.483), Bangladesh (113.811)

o   permessi di soggiorno UE slp: 2.045.662 (pari al 54,3% del totale)

o   permessi ancora validi per stranieri entrati in Italia nel 2007: 68,2% (nota: dato incoerente con quello riportato per i presenti all'1/1/2012), dei quali, il 22,4% in possesso di permesso di soggiorno UE slp

á      Ulteriori dati all'1/1/2014 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 5/8/2014)

o   cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.874.726 (di cui, 49,2% donne, 23,9% minori); prime 10 nazionalita': Marocco (524.775), Albania (502.546), Cina (320.794), Ucraina (233.726), Filippine (165.783), India (160.296), Moldova (150.021), Egitto (135.284), Bangladesh (127.861), Tunisia (122.354)

o   permessi di soggiorno UE slp: 2.179.607 (pari al 56,3% del totale)

o   stranieri regolarizzati nel 2002, ancora legalmente soggiornanti: 82% (l'analisi riguarda i 438.620 stranieri di paesi non diventati, nel frattempo, Stati membri, e dei quali si conosce il codice fiscale)

á      Ulteriori dati all'1/1/2015 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 22/10/2015)

o   cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.929.916 (di cui, 48,9% donne, 24,0% minori); prime 10 nazionalita': Marocco (518.357), Albania (498.419), Cina (332.189), Ucraina (236.682), Filippine (169.046), India (166.514), Moldova (146.654), Egitto (141.243), Bangladesh (138.837), Tunisia (119.844)

o   permessi di soggiorno UE slp: 2.248.787 (pari al 57,2% del totale)

á      Ulteriori dati all'1/1/2016 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti 29/9/2016)

o   cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 3.931.133 (di cui, 48,7% donne, 24,2% minori); prime 10 nazionalita': Marocco (510.450), Albania (482.959), Cina (333.986), Ucraina (240.141), India (169.394), Filippine (167.176), Egitto (143.232), Bangladesh (142.403), Moldova (141.305), Pakistan (122.884)

o   permessi di soggiorno UE slp: 2.338.435 (pari al 59,5% del totale)

á      Dati al 31/12/2015 (Rapp. Mininterno 15/8/2015): cittadini stranieri regolarmente soggiornanti: 4.010.992, di cui 851.082 minori; permessi di soggiorno

o   lavoro autonomo: 241.620

o   lavoro subordinato: 1.410.178

o   motivi familiari: 1.205.412

o   altro: 302.700

á      Permessi di soggiorno al 31/12/2014 (Annuario Mininterno su immigrazione e asilo 2015):

o   lavoro subordinato: 1.422.032

o   motivi familiari: 1.169.860

o   lavoro autonomo: 233.849

o   studio: 53.133

o   attesa occupazione: 47.243

o   protezione sussidiaria (art. 17 D. Lgs. 251/2007): 32.718

o   motivi religiosi: 28.399

o   richiesta asilo: 24.352

o   asilo: 19.972

o   motivi umanitari (art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008): 10.215

o   motivi umanitari (art. 11 lett. c/ter DPR 394/1999): 10.014

o   residenza elettiva: 9.382

o   richiesta asilo politico - attivita' lavorativa (art. 11 D.L. 140/05): 8.905

o   missione: 8.731

o   attesa occupazione (circolari Dipartimento Liberta' Civili): 8.630

o   assistenza minori: 5.165

o   lavoro casi particolari art. 27 D. Lgs. 286/1998: 4.750

o   affidamento: 3.252

o   cure mediche: 3.078

o   motivi umanitari (C3 emergenza Nord Africa): 2.986

o   minore eta': 2.974

o   lavoro stagionale: 2.350

o   motivi umanitari art. 18 D. Lgs. 286/1998: 668

o   Convenzione Dublino L. 523/1992: 619

o   protezione sussidiaria (art. 9 co. 1-bis; nota: del DPR 394/1999?): 475

o   adozione: 428

o   attesa cittadinanza: 372

o   ricerca scientifica - studio (art. 27-ter D. Lgs. 286/1998): 325

o   ricerca scientifica: 288

o   ricerca scientifica - lavoro autonomo (art. 27-ter D. Lgs. 286/1998): 277

o   tirocinio: 227

o   apolidia: 224

o   attivita' sportiva: 223

o   asilo (art. 9 co. 1-bis; nota: del DPR 394/1999?): 193

o   vacanze lavoro: 190

o   motivi di giustizia: 181

o   lavoro casi particolari art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: 148

o   integrazione minore: 113

o   motivi umanitari L. 155/2005: 84

o   attesa status apolidia: 78

o   ricerca scientifica - lavoro subordinato (art. 27-ter D. Lgs. 286/1998): 72

o   sfruttamento lavorativo (art. 18 D. Lgs. 286/1998): 64

o   lavoro subordinato di tipo artistico: 46

o   motivi umanitari art. 18-bis co. 1 D. Lgs. 286/1998: 40

o   missione volontariato D. Lgs. 154/2007: 33

o   motivi familiari art. 9-ter co. 5 D. Lgs. 286/1998: 26

o   turismo: 18

o   lavoro autonomo - flusso 2006: 18

o   motivi umanitari art. 18-bis co. 3 D. Lgs. 286/1998: 15

o   dichiarazione di presenza L. 68/2007: 14

o   motivi familiari Carta Blu art. 27-quater co. 16 D. Lgs. 286/1998: 6

o   motivi familiari art. 9-ter co. 6 D. Lgs. 286/1998: 6

o   attesa occupazione ex Carta Blu art. 27-quater co. 17 D. Lgs. 286/1998: 6

o   protezione temporanea art. 20 D. Lgs. 286/1998: 4

o   motivi umanitari art. 22 D. Lgs. 286/1998: 3

o   lavoro subordinato - flusso 2006: 3

o   lavoro stagionale pluriennale: 3

o   rinnovo - motivi umanitari - DPCM 6/10/2011: 1

o   affari: 1

o   minori iscritti nel permesso del genitore: 861.726 (di cui 754.393 di eta' inferiore a 14 anni)

 

á      Nuovi permessi rilasciati nel 2014 (Rapp. Eurostat 20/10/2015): 204.335 (In particolare: Marocco, 19.759; Cina, 16.971; Albania, 14.591), di cui

o   motivi familiari: 99.051

o   studio: 24.373

o   lavoro: 53.327

o   altro: 27.584

 

á      Italiani nel mondo al 31/12/2011 (da comunicato Migrantes Rapp. Italiani nel mondo e Unsolomondo 1/7/2012):

o   4.208.977 cittadini italiani iscritti all'AIRE (6,9% della popolazione italiana), di cui 2.017.163 donne, 664.666 minori, 798.619 ultra-65-enni

o   per continente: Europa 2.306.769, America 1.672.414, Oceania 134.008, Africa 54.533, Asia 41.253

o   primi 5 Paesi di residenza all'estero: Argentina (664.387), Germania (639.283), Svizzera (546.614), Francia (366.170), Brasile (298.370)

o   prime 5 Regioni di partenza: Sicilia (674.572), Campania (431.830), Lazio (375.310), Calabria (360.312), Lombardia (332.403)

o   iscrizioni dall'estero 2000-2010: 404.952

o   cancellazioni per l'estero 2000-2010: 450.161

o   flussi dal Meridione (2009): 109.000 verso il Centro-Nord (principalmente, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio); 12.000 verso l'estero (principalmente, Germania, Svizzera, Regno Unito)

 

á      Rimesse:

o   flussi (da Rapp. Eurostat sulle rimesse, Rapp. Eurostat rimesse 2010, Rapp. Eurostat rimesse 2011, Rapp. Eurostat rimesse 2012, Rapp. Fond. Moressa sulle rimesse, Rapp. ISMU sulle rimesse):

¤  2007: 6.047 milioni di euro (1.166 verso Stati membri UE; 4.881 verso Stati non UE)

¤  2008: 6.382 milioni di euro (1.216 verso Stati membri UE; 5.166 verso Stati non UE)

¤  2009: 6.753 milioni di euro (1.191 verso Stati membri UE; 5.563 verso Stati non UE)

¤  2010: 6.572 milioni di euro (1.225 verso Stati membri UE; 5.347 verso Stati non UE)

¤  2011: 7.394 milioni di euro (1.230 verso Stati membri UE; 6.165 verso Stati non UE)

¤  2012: 6.833 milioni di euro (1.102 verso Stati membri UE; 5.731 verso Stati non UE)

¤  2013: 5.502 milioni di euro

¤  2014: 5.334 milioni di euro

o   flussi netti in uscita dall'Italia (da Rapp. Eurostat sulle rimesse): 2.476 milioni di euro (2004), 3.666 (2005), 4.279 (2006), 5.793 (2007), 6.191 (2008), 6.748 (2009; da Rapp. Fond. Moressa), 6.386 (2010, da Rapp. Fond. Moressa)

o   Rapp. Eurostat sulle rimesse: il flusso da Italia a Cina (1.688 miliono di euro nel 2007, 2.202 nel 2008) e', nel biennio 2007-2008, il principale flusso da uno Stato membro UE verso uno Stato non UE; il flusso da Italia a Romania (2.013 miliono di euro nel 2007, 1.540 nel 2008) e' il principale flusso tra Stati membri UE

o   nel 2011, rimesse dall'Italia verso i principali paesi di destinazione (in milioni di euro); rimesse pro-capite (in euro); connazionali mantenuti in patria pro-capite (Rapp. Fond. Moressa rimesse 2012):

¤  Cina 2.537; 12.085; 3,9

¤  Romania 894; 924; 0,2

¤  Filippine 601; 4.484; 2,9

¤  Marocco 299; 663; 0,3

¤  Bangladesh 290; 3.523; 7,6

¤  Senegal 245; 3.030; 4,3

¤  India 205; 1.699; 1,7

¤  Peru' 194; 1.968; 0,5

¤  Brasile 182; 3.916; 0,5

¤  Ucraina 166; 829; 0,4

o   nel 2012, rimesse dall'Italia verso i principali paesi di destinazione, in milioni di euro (Rapp. Fondazione Moressa 2013 sull'apporto economico degli immigrati):

¤  Cina: 2.674

¤  Romania: 811

¤  Filippine: 367

¤  Marocco: 243

¤  Bangladesh: 228

¤  Senegal: 216

¤  India: 198

¤  Peru': 188

¤  Ucraina: 153

¤  Ecuador: 137

o   nel 2013, rimesse dall'Italia verso i principali paesi di destinazione, in milioni di euro (Rapp. Fond. Moressa sulle rimesse):

¤  Cina: 1.098

¤  Romania: 861

¤  Bangladesh: 346

¤  Filippine: 340

¤  India: 243

¤  Marocco: 241

¤  Senegal: 232

¤  Peru': 186

¤  Sri Lanka: 156

¤  Ucraina: 156

o   nel 2014, rimesse dall'Italia verso i principali paesi di destinazione, in milioni di euro (Rapp. ISMU sulle rimesse):

¤  Romania: 876

¤  Cina: 819

¤  Bangladesh: 361

¤  Filippine: 324

¤  Marocco: 250

¤  Senegal: 245

¤  India: 226

¤  Peru': 193

¤  Sri Lanka: 173

¤  Ucraina: 144

¤  Ecuador: 127

¤  Albania: 127

¤  Pakistan: 125

¤  Brasile: 107

¤  Repubblica Dominicana: 106

¤  Moldavia: 86

¤  Georgia: 76

¤  Colombia: 76

¤  Tunisia: 52

¤  Nigeria: 52

o   flussi pro capite in euro, dall'Italia (da Rapp. Fond. Moressa, Rapp. Fond. Moressa rimesse 2012, Rapp. Fondazione Moressa 2013 sull'apporto economico degli immigrati, Rapp. Fond. Moressa sulle rimesse, Rapp. ISMU sulle rimesse):

¤  2000: 463

¤  2001: 512

¤  2002: 593

¤  2003: 753

¤  2004: 1.360

¤  2005: 1.624

¤  2006: 1.695

¤  2007: 2.055

¤  2008: 1.858

¤  2009: 1.734

¤  2010: 1.552

¤  2011: 1.618

¤  2012: 1.673

¤  2013: 1.254

¤  2014: 1084

 

 

3. Programmazione dei flussi (torna all'indice)

 

á      Documento programmatico; decreti di programmazione dei flussi

á      Prassi e decisioni particolari

á      Contenuto dei decreti dal 1998

á      Osservazioni generali

 

Documento programmatico; decreti di programmazione dei flussi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Documento programmatico triennale (DPR; sentiti CNEL, associazioni, Conferenza unificata, parere Commissioni parlamentari): linee di politica dellÕimmigrazione; criteri per i flussi

á      PossibilitaÕ di emanazione del documento programmatico con cadenza piuÕ breve dei tre anni, se necessario

á      Uno o piuÕ decreti annuali flussi (DPCM; sentite Commissioni parlamentari, la Conferenza unificata Stato-Regioni-CittaÕ e il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del Testo unico) sulla base dei criteri definiti dal documento programmatico; emanazione entro il 30 novembre dellÕanno precedente; nota: l'8/6/2011, il Governo, dando parere sfavorevole su una mozione parlamentare relativa alla mancata adozione del documento programmatico triennale, ha affermato, che la contingente instabilita' macroeconomica rende impossibile la programmazione triennale, e che conviene procedere con programmazione transitoria (Resoconto Comm. Affari Cost. Camera 8/6/2011)

á      In mancanza di decreto, possibile emanazione di un DPCM, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento (L. 25/2010), entro quote fissate con l'ultimo decreto emanato (L. 25/2010; utilizzato frequentemente); possibile lo sforamento delle quote dell'anno precedente per gli ingressi per lavoro stagionale in agricoltura e turismo (L. 80/2005)

á      Quote per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, lavoro stagionale, lavoro autonomo

á      Decreto predisposto sulla base dei dati sulla effettiva domanda di lavoro, suddivisa per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dallÕanagrafe informatizzata; nota: il Rapporto Minlavoro 2011 sull'immigrazione per lavoro stima un fabbisogno di circa 100.000 ingressi per anno per il periodo 2011-2015, di 260.000 ingressi per anno per il periodo 2016-2020

á      Le quote per le professioni sanitarie (nota: non per gli infermieri professionali, che sono sottratti alle quote) sono stabilite, sentite le Regioni, sulla base delle valutazioni, effettuate dal Minsalute, in sede di rilevazione del fabbisogno di personale sanitario, ai sensi dellÕart. 6 ter, D. Lgs. 502/1992

á      Le Regioni possono trasmettere un rapporto annuale sulle condizioni dei lavoratori stranieri nel territorio e sui flussi sostenibili per i tre anni successivi (art. 21, co. 4 ter T.U.)

á      Possibili quote privilegiate per paesi con accordi di riammissione; le domande per lavoratori provenienti da paesi con quote privilegiate possono concorrere solo all'interno della relativa quota (F.A.Q. sul sito del Mininterno)

á      Possibili quote privilegiate per cittadini di origine italiana entro il terzo grado in linea ascendente per parte di almeno un genitore iscritti in apposite liste tenute presso tutte le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e trasmesse al Minlavoro (facoltaÕ, per gli iscritti, di chiedere al Minlavoro la propria posizione in graduatoria)

á      Quote per lavoro subordinato non stagionale, definite anche in base ai rapporti sui flussi sostenibili eventualmente presentati dalle Regioni, e assegnate a livello regionale tenendo conto dei programmi di formazione approvati, sono riservate agli iscritti nelle liste di stranieri con titoli di prelazione; i residui non utilizzati entro 9 mesi dallÕentrata in vigore del decreto confluiscono nella quota generale; il decreto-flussi puoÕ prevedere lÕestensione automatica della quota riservata in caso di ulteriori richieste

á      Quota per lavoro autonomo, assegnata a livello nazionale, riservata ai partecipanti ai corsi di formazione inseriti in appositi elenchi

á      Possibili le restrizioni sugli ingressi da paesi che non collaborano al contrasto dellÕimmigrazione clandestina e alla riammissione degli espulsi

á      Nota: un Accordo Minlavoro-Mininterno promuove la sperimentazione di liste nei paesi d'origine ai fini della programmazione dei flussi

á      Paesi con cui sono stati stipulati accordi di riammissione (da Secondo Rapporto EMN):

o   Albania, firmato nel 1997, in vigore dal 1998

o   Algeria, firmato nel 2000, in vigore dal 2006

o   Bosnia Erzegovina, firmato nel 2004, in vigore dal 2007

o   Croazia, firmato nel 1997, in vigore dal 1998

o   Egitto, firmato nel 2007

o   Filippine, firmato nel 2004, in vigore dal 2005

o   Georgia, firmato nel 1997

o   Fyrom (Macedonia), firmato nel 1997, in vigore dal 1997

o   Marocco, firmato nel 1998

o   Serbia, firmato nel 2003, in vigore dal 2005

o   Moldavia, firmato nel 2002, in vigore dal 2004

o   Nigeria, firmato nel 2000

o   Sri Lanka, firmato nel 2001, in vigore dal 2001

o   Svizzera, firmato nel 1998, in vigore dal 2000

o   Tunisia, firmato nel 1998, in vigore dal 1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore dal 2011 (comunicato Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo)

o   Ghana, Niger, Senegal, Gambia (secondo quanto affermato dal Sottosegretario all'interno in un'informativa fornita il 29/9/2011 al Senato)

o   Federazione Russa, Accordo con la Comunita' europea firmato nel 2006, in vigore dal 2012; protocollo d'attuazione dell'Accordo sottoscritto da Governo italiano e Governo della Federazione Russa nel 2010 (circ. Mininterno 30/7/2012)

á      Firmato il 5/4/2011 un nuovo accordo Italia-Tunisia: prevede che tutti i cittadini tunisini che arriveranno illegalmente in Italia saranno rimpatriati, senza limitazione numerica quotidiana (da Informativa del Ministro dell'interno alla Camera 7/4/2011); l'Italia mette a disposizione mezzi (da un comunicato Mininterno: motovedette, personal computer, scanner, stampanti, metal-detector portatili, fuoristrada tropicalizzati, motori fuoribordo e quadricicli), formazione e informazioni (da Audizione del Ministro dell'interno alla Camera 12/4/2011); l'accordo non prevede la presenza a bordo delle motovedette di membri dell'equipaggio italiani (da un comunicato Mininterno); stanziati, per l'attuazione dell'accordo, 40 milioni di euro (Ord. PCM 12/7/2011); l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo (da comunicato Stranieriinitalia)

á      Una delegazione italiana, composta da rappresentanti della Polizia scientifica e della cooperazione, si e' recata il 10/5/2016 in Gambia, con l'obiettivo di trattare con il governo locale per facilitare la riammissione degli immigrati gambiani in posizione irregolare e per frenare ulteriori flussi (comunicato Stranieriinitalia)

á      Firmato un Memorandum di intesa tra Italia e Sudan per la collaborazione tra i due paesi in diverse materie, tra le quali

o   prevenzione e contrasto di immigrazione irregolare, tratta di persone e traffico di migranti

o   gestione delle frontiere e dei flussi migratori

o   rimpatrio; a tal fine, le autorita' sudanesi collaborano alle procedure per stabilire l'identita' delle persone da rimpatriare; in caso di necessita' e urgenza, le procedure possono aver luogo in territorio sudanese (Nota Asgi: una procedura del genere contrasta con le disposizioni che impongono, in Italia, la convalida dell'accompagnamento coattivo; non si comprende, infatti, come possa un giudice convalidare un accompagnamento in Sudan di una persona al solo fine di essere identificata!); Comunicato Stranieriinitalia: allontanati, con un volo per Karthoum effettuato in base al Memorandum di intesa tra Italia e Sudan, 48 sudanesi che si trovavano a Ventimiglia (la sezione italiana di Amnesty international ha manifestato preoccupazione per il rischio che gli interessati vadano incontro a gravi violazioni dei loro diritti)

o   prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale

á      Avviati negoziati tra Commissione UE e Tunisia finalizzati alla stipulazione di due accordi per la facilitazione degli ingressi e la collaborazione dei rimpatri degli immigrati irregolari (comunicato Stranieriinitalia)

á      Il Parlamento UE ha approvato la conclusione di un accordo di riammissione tra l'Unione europea e la Turchia

á      Newsletter Minlavoro 5/2012: firmato un protocollo d'intesa tra il MAE e il Minlavoro per l'istituzione presso alcune ambasciate di uffici distaccati del Minlavoro (UCL: uffici di coordinamento locali) per facilitare il funzionamento di accordi bilaterali "di nuova generazione" sottoscritti dall'Italia in materia di migrazioni per motivi di lavoro con Egitto, Albania, Moldavia e Sri Lanka (imminente, al momento della firma del protocollo, la sottoscrizione degli accordi con Bangladesh, Ghana, Marocco, Tunisia e Peru'; in programma accordi con India, Cina, Equador, Filippine ed Ucraina); gli UCL sono tenuti a

o   interagire con le autorita' competenti ed i servizi per l'impiego locali per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia

o   facilitare la realizzazione di programmi di formazione pre-partenza in accordo con le autorita' e le strutture formative locali

o   fornire assistenza tecnica alle controparti finalizzata alla creazione di liste di candidati a lavorare in Italia sulla base dei fabbisogni del mercato italiano e dei criteri indicati dal Minlavoro

á      Dichiarazione congiunta UE-Marocco: impegno a cooperare in materia di migrazione legale, lotta contro l'immigrazione illegale, protezione internazionale

á      Circ. Mininterno 24/12/2015: sottoscritto da Governo italiano e Governo moldavo il Protocollo di attuazione dell'Accordo tra Comunita' europea e Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in posizione irregolare, firmato a Bruxelles il 10/10/2007 ed entrato in vigore l'1/1/2008

 

 

Prassi e decisioni particolari (torna all'indice del capitolo)

 

á      Adottate quote specifiche per situazioni particolari (2001: somali) e quote complessive per stagionali per paesi candidati per lÕingresso nella UE e per altri paesi con i quali gli accordi erano imminenti

á      Adottate (contra legem) anticipazioni con decreto del Ministro del lavoro (2000-2002: lavoro stagionale, a scapito degli ingressi per soggiorno lungo; 2002: lavoro autonomo)

á      Adottate ripartizioni delle quote per Regioni (poi suddivise tra le province dalle Direzioni regionali del lavoro), con accantonamento di quote di riserva (ad esempio, nel 2000, Circolare Ministero del lavoro 20/3/2000, Circolare Ministero del lavoro 39/2000); quote di riserva utilizzate per ulteriori assegnazioni a regioni con richiesta pressante (ad esempio, Circolare Ministero del lavoro 69/2000, Lettere circolari del Ministero del lavoro 6/11/2000 e 8/11/2000); coerente con lo spirito delle disposizioni che prevedono un possibile rapporto annuale delle Regioni sui flussi sostenibili; l'assegnazione di quote residue effettuata con circ. Minlavoro 21/2/2011 non ha assegnato ulteriori quote alle province di Trento e Bolzano, al Veneto e al Friuli Venezia Giulia a seguito di indicazione contraria delle istituzioni locali competenti, benche' il numero di domande presentate eccedesse la quota gia' assegnata; circ. Minlavoro 21/2/2011: non e' possibile, all'interno delle specifiche quote, privilegiare le domande per certi settori o per certe mansioni

á      La Regione Friuli, con successive delibere 28/1/2005, 3/8/2005 e 2006, ha riservato una parte della quota assegnata, in applicazione del decreto-flussi, alla Regione stessa a minori stranieri non accompagnati che compiano i 18 anni nell'anno di riferimento e che abbiano concluso o concludano un corso di formazione erogato da enti accreditati dalla Regione o un contratto di apprendistato (verosimilmente si trattava di quote riservate a ingressi dall'estero di minori privi, al tempo, dei requisiti per la conversione ai 18 anni; altrimenti, provvedimento inutile); ha riservato anche, per l'anno 2005, una parte della quota a badanti richieste per l'assistenza di persone totalmente invalide

á      Stabilito (a partire dal DPCM 8/2/2000) il possibile aggiustamento (trascorso un certo numero di giorni dallÕentrata in vigore) della suddivisione per motivi di ingresso; adottato (contra legem) un aggiustamento giaÕ con Lettera circolare del Ministero del lavoro 11/4/2000 (quota di 6.000 ingressi destinata a paesi che stipulino accordi, per metaÕ destinata a ingressi stagionali da ogni paese); possibilita' di aggiustamento stabilita anche in seguito

á      Adottate (contra legem) limitazioni sulla convertibilitaÕ ex art. 39, co. 7 Regolamento (poi soppressa) di altro permesso in permesso per lavoro autonomo (Circolare Minlavoro 23/2002, annullata da TAR Veneto, e DPCM 6/6/2003), e, su quella ex art. 6 T.U. di permesso per studio in permesso per lavoro autonomo (DPCM 15/10/2002 e DPCM 19/12/2003); nota: la conversione studio-lavoro entro quote non puo' essere preclusa allo studente straniero solo perche' il decreto flussi di riferimento la prevede esplicitamente solo per stranieri provenienti da paesi diversi da quelli cui sono assegnate quote privilegiate (TAR Veneto)

á      Limitata (in modo evidentemente illegittimo) dal DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria per il 2008) l'ammissibilita' delle richieste presentate da datori di lavoro stranieri a quelle avanzate da persone che, alla data di pubblicazione del decreto, avessero gia' chiesto o ottenuto un permesso UE slp o (Circ. Mininterno 5/12/2008) una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea; TAR Lazio: sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione (confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009)

 

 

Contenuto dei decreti dal 1998 (torna all'indice del capitolo)

 

á      Decreti di programmazione dei flussi:

o   1998:

¤  anticipazione (20.000 stagionali);

¤  DPCM: albanesi (3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)

o   1999:

¤  direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999: lavoro subordinato anche stagionale (54.500), lavoro autonomo (3.500)

o   2000:

¤  anticipazione: Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);

¤  DPCM 8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati), lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000: 2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalitaÕ, 500 a lavoro autonomo);

¤  ulteriore anticipazione stagionali (20.000)

o   2001:

¤  DPCM: stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000), infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o subordinato, 3.000), sponsorizzazione (15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500), altri paesi con accordi di riammissione (4.000)

o   2002:

¤  Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con accordi (Tunisia e Albania) o candidati allÕingresso nellÕUE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria);

¤  Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare Minlavoro 23/2002, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilitaÕ di conversione ex art. 39, co. 7 Regolamento – ora soppressa – ai soli stranieri che avessero fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);

¤  Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (6.600);

¤  Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con diritto di precedenza (10.000);

¤  DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (4.000); subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini (2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000); autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)

o   2003:

¤  DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al 31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);

¤  DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto; da circ. Minlavoro 3/2003)

¤  DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali (8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o dai paesi di cui al DPCM 20/12/2002; autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200 nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)

¤  Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1850 sportivi professionisti

o   2004:

¤  DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi accettati nella UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, o da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il 30/6/2004, per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM ÒstandardÓ, percheÕ la programmazione transitoria non puoÕ eccedere la quota complessiva di ingressi nellÕanno solare precedente)

¤  DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): 17500 lavoratori subordinati da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia: 3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria: 2.000 - 1.400 di questi riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500, Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare accordi - riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori subordinati (da qualunque paese; Òaltro paeseÓ, da Circ. Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati, con contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva, nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ÒGrandi opereÓ (in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ. Minlavoro 37/2004)

¤  DPCM 20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

¤  DPCM 8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro agricolo)

¤  Decreto Ministro Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1691 sportivi professionisti

o   2005:

¤  DPCM 17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o badanti da qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000 dirigenti, 20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini, 2.000 egiziani, 2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500 bengalesi, 1.500 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi accordi -, 25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003 o 2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 120 gg.

¤  DPCM 17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

¤  Ordinanza PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno precedente, contra legem; sanata dalla L. 80/2005): 20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004

¤  Circ. Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani, 700 cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati a Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350 albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270 srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e badanti, 400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di autorizzazione al lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata sottoscrizione del contratto da parte del lavoratore straniero

¤  Circ. Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati alle "nazionalita' privilegiate" (prioritˆ per domande inevase di lavoro domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100 marocchini, 209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268 ingressi per le "altre nazionalitˆ" (50 per lavoro domestico e assistenza alla persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi per lavoratori stagionali

o   2006:

¤  DPCM 15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini, 4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000 cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000 ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

¤  DPCM 14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

¤  DPCM 14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005

¤  DPCM 25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al presentate dai datori di lavoro entro il 21/7/2006

¤  Circ. Minsolidarieta' 29/12/2006: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 15/2/2006 (3.500 per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione all'estero; 1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova attribuzione: 1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre nazionalita' (4.000 lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia; 2.650 altri settori produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate da rumeni e bulgari utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006 (nota: incomprensibile, alla luce di DPCM 25/10/2006)

o   2007:

¤  DPCM 9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o 2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero

¤  DPCM 30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato, 500 conducenti con patente europea per autotrasporto o movimentazione merci, 200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per altri settori; 3.000 per la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la conversione tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione stagionale-lavoro suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ. Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla pubblicazione, a partire da date distinte per categoria; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

¤  Circ. Minlavoro 18/2008: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 30/10/2007 (2.500 per futuri accordi; 1.300 per formazione all'estero; 450 per lavoratori di origine italiana); nuova attribuzione: 2.500 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 400 bengalesi, 700 filippini, 1.000 moldavi, 400 cingalesi -, 1.750 lavoratori da qualunque paese per lavoro domestico o di assistenza alla persona

¤  Circ. Minsolidarieta' 24/2008: quote del DPCM 30/10/2007 non utilizzate per la conversione tirocinio-lavoro utilizzabili per richieste di conversione studio-lavoro presentate entro il 31/5/2008

o   2008:

¤  DPCM 8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 91.314 domande presentate

¤  DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria): 150.000 lavoratori subordinati, di cui 44.600 per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 100 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini) e 105.400 per lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi; domande attinte, in ordine cronologico, da quelle presentate da cittadini italiani o comunitari o da stranieri che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano gia' chiesto o ottenuto un permesso UE slp (o - da Circ. Mininterno 5/12/2008 - una carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea), nell'ambito del DPCM 30/10/2007 (TAR Lazio: sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione; confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009); i datori di lavoro stranieri, se persone fisiche, devono confermare (Circ. Mininterno 5/12/2008: per via telematica, anche con l'assistenza di associazioni ed enti firmatari di protocolli d'intesa) la richiesta e dimostrare il requisito relativo al titolo di soggiorno entro 20 gg a partire dal 15/12/2008; per le domande presentate da persone giuridiche con sede in Italia e legale rappresentante straniero non e' richiesta conferma (Com. Mininterno 11/12/2008) ne' si applica limitazione relativa al tipo di permesso di soggiorno (Circ. Mininterno 5/12/2008); Circ. Minlavoro 6/2009: 25.627 posti per lavoro domestico o di assistenza alla persona per lavoratori di qualunque provenienza, sicuramente in eccesso rispetto alle domande, destinati a futura ridistribuzione; Circ. Mininterno 25/5/2010: riassegnazione delle 25.627 quote del DPCM 3/12/2008, trattenute come riserva nazionale, e di 3.892 quote non utilizzate e restituite da alcune DPL, per complessive 29.519 quote, ora destinate a lavoro domestico e di cura alla persona, e cosi' suddivise: 9109 Bangladesh; 6530 Filippine; 1870 Ghana; 6310 Moldavia; 1000 Pakistan; 1000 Senegal; 3700 Sri Lanka

o   2009:

¤  DPCM 20/3/2009 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 99.418 domande presentate

o   2010:

¤  DPCM 1/4/2010 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009; 4.000 lavoratori autonomi - imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale (Circ. MAE 27/4/2010: valutazione di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare; nello stesso senso, TAR Lazio, che dichiara anche legittima la restrizione operata in sede di programmazione; nota: discutibile pero' che, in presenza di una tale valutazione discrezionale, l'ammnistrazione abbia dimostrato, come affermato da TAR Lazio, il carattere vincolato del provvedimento di diniego del visto di ingresso; TAR Lazio: il requisito di interesse per leconomia nazionale riguarda solo gli ingressi di imprenditori), liberi professionisti (Sent. Cons. Stato 476/2013: l'attivita' di "supporto alle rappresentazioni artistiche - consulente" e' esclusa, mancando il requisito di alta qualificazione - nota: l'alta qualificazione non e' prevista per i liberi professionisti), soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, artigiani da paesi stranieri che contribuiscano finanziariamente agli investimenti fatti dai propri cittadini sul territorio nazionale -; nell'ambito della quota per lavoro autonomo, consentite 1.500 conversioni studio o formazione in lavoro autonomo (Circ. Mininterno 19/4/2010 include anche il rilascio di permessi per lavoro autonomo a titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro; nota: da Circ. MAE 27/4/2010 si evince che la quota di 1.500 posti e' riservata alle conversioni; Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare la natura di rapporto di lavoro autonomo) e l'ammissione di 1.000 lavoratori autonomi dalla Libia; 2.000 lavoratori subordinati formati all'estero (Circ. Minlavoro 14/2010: solo per per lavoro subordinato non stagionale); Circ. Mininterno 19/4/2010: domande per stagionali, conversioni da permesso per studio o formazione a permesso per lavoro autonomo e rilascio di permesso per lavoro autonomo a titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro presentabili solo per via telematica; Circ. MAE 27/4/2010: e' escluso il rilascio di visto di ingresso per lavoro autonomo a titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto; Circ. Minlavoro 14/2010: una parte (4.000 su 80.000) degli ingressi per stagionali e' destinata, senza ripartizione tra regioni, a ingressi richiesti nell'ambito di progetti speciali da avviare a sostegno di programmi di migrazione circolare

¤  DPCM 30/11/2010: 98.000 lavoratori subordinati, di cui 52.080 lavoratori subordinati per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi, 1.000 algerini, 2.400 bengalesi, 8.000 egiziani, 4.000 filippini, 2.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 5.200 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 2.000 senegalesi, 80 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 1.800 indiani, 1.800 peruviani, 1.800 ucraini, 1.000 nigerini, 1.000 gambiani, 1.000 cittadini di paesi che concludano accordi), 30.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona da altri paesi, 3.000 conversioni da studio a lavoro subordinato, 3.000 conversioni da tirocinio e/o formaziona a lavoro subordinato, 4.000 conversioni da lavoro stagionale a lavoro subordinato, 1.000 conversioni da permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro subordinato, 500 conversioni da permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro autonomo, 4.000 formati all'estero (quota incrementabile in caso di esaurimento), 500 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile; possibile diversa ripartizione dopo 120 gg dalla pubblicazione del decreto; Circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011: le richieste per conversioni studio/formazione in lavoro e per ingressi di formati all'estero nell'ambito del DPCM 1/4/2010 possono essere presentate, come quelle relative al DPCM 30/11/2010, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del secondo; nota: le domande presentate sono (dai dati forniti dal Mininterno il 3/2/2011) 324.851 (430.258, secondo Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati, di cui 195.631 da parte di datori di lavoro stranieri; tra queste, 160.534 per lavoro domestico; le domande relative a nazionalita' privilegiate sono 348.549) per nazionalita' privilegiate (contro 52.080), 61.008 per colf o badanti di altra nazionalita' (contro 30.000), 3.215 per conversione da lavoro stagionale (contro 3.000 disponibili), 2.401 per conversione da studio o tirocinio/formazione (contro 6.000), 904 da parte di formati all'estero (contro 4.000), 135 per conversione da permesso UE slp in lavoro subordinato (contro 1.000), 16 per conversione da permesso UE slp in lavoro autonomo (contro 500), 72 da parte di lavoratori di origine italiana (contro 500); circ. Minlavoro 7/4/2011: attribuzione di quote non ancora assegnate (466 per conversioni da permessi per studio e tirocinio in permessi per lavoro subordinato; 806 per conversioni da permessi stagionali in permessi per lavoro subordinato; 44 per conversioni di permessi CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro subordinato; 5 per conversioni da permessi CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi per lavoro autonomo); dati aggiornati sulle istanze di conversione presentate (all. 1 circ. Minlavoro 8/2/2011, all. 2 circ. Minlavoro 8/2/2011 e circ. Minlavoro 7/4/2011): 180 da permesso UE slp rilasciato altro Stato membro in lavoro subordinato, 21 da permesso UE slp rilasciato altro Stato membro in lavoro autonomo, 4096 da stagionale in lavoro subordinato, 2874 da studio o tirocinio/formazione in lavoro subordinato; circ. Minlavoro 7/4/2011 e circ. Minlavoro 25/7/2011 sollecitano la definizione delle istanze di conversione, per evitare che i vecchi permessi vadano a scadenza generando situazioni di irregolarita' di soggiorno e lavoro; circ. Minlavoro 25/7/2011: attribuzione, regione per regione, di ulteriori quote per conversione in lavoro subordinato da studio, tirocinio, formazione, permesso UE slp, lavoro stagionale (di norma, ma non in tutti i casi, in modo da recepire tutte le domande presentate); Rapp. Fond. Moressa: al Nord assegnato 15.8% dei lavoratori richiesti (al Veneto, il 7.5%), al Centro il 32.8%, al Sud il 31.4%

o   2011:

¤  DPCM 17/2/2011 (programmazione transitoria): 60.000 lavoratori stagionali - da Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Filippine, Kossovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger, Nigeria, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, inclusi coloro che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; circ. Minlavoro 21/3/2011: quote gia' impegnate, ma non utilizzate (per esempio, per rinuncia del datore o rigettto dell'istanza), nell'ambito dei decreti scorsi possono essere riutilizzate dal Minlavoro; quelle non ancora impegnate al 25/3/2011 sono invece azzerate; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 77.957 domande presentate (7.248 domande di nulla-osta pluriennale)

o   2012:

¤  DPCM 13/3/2012 (programmazione transitoria): 35.000 ammessi per lavoro stagionale da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia (inclusi i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla-osta pluriennale per lavoro stagionale); 4.000 stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione istituiti nel paese d'origine in base ad art. 23 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 5/4/2012: ripartita per regione la quota di 31.000 stagionali, mentre quella di 4.000 formati all'estero resta non suddivisa per regioni; azzeramento delle quote relative al DPCM 1/4/2010 non impegnate al 30/4/2012 (quelle impegnate, ma non utilizzate - ad esempio, per rigetto -, vengono restituite alla Direzione generale Minlavoro, dagli uffici periferici, per il loro recupero); Dati Mininterno stagionali 2012: le disposizioni sul silenzio-assenso di cui all'art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, sono state utilizzate specialmente a Bolzano, Latina, Trento, Cuneo, Ravenna, Forli', Rimini, Verona; Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM 13/3/2012: 77.775 domande presentate su una quota di 35.000 (24.657 hanno ottenuto parere positivo, 21.328 hanno ottenuto il nulla-osta, di cui 2.610 con silenzio-assenso; 7.998 hanno chiesto il permesso di soggiorno), di cui 7.629 richieste di nulla-osta pluriennale (1.751 hanno ottenuto parere positivo; 1.522 hanno chiesto il permesso di soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 26/11/2012: le richieste relative ai 4.000 ingressi per formati all'estero previsti dal DPCM 13/3/2012 possono essere presentate fino al 30/6/2013

¤  DPCM 16/10/2012 (programmazione transitoria): 13.850 ammessi a svolgere attivita' di lavoro non stagionale, di cui 2.000 ingressi per lavoro autonomo (imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate o comprese negli elenchi curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti, di societa' non cooperative; artisti, di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati), 100 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 10.500 conversioni in permesso per lavoro subordinato (4.000 da permesso per lavoro stagionale; 6.000 da permesso per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 500 da permessi di soggiorno UE slp rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea), 1.250 conversioni in permesso per lavoro autonomo (1.000 da permesso per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 250 da permessi di soggiorno UE slp rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea); possibile diversa ripartizione da parte del Minlavoro, in base alle esigenze riscontrate, una volta trascorsi 90 gg dalla pubblicazione del decreto; Dati Mininterno 13/12/2012: presentate, fino al 13/12/2012, 61 richieste per lavoro domestico, 18 per lavoro subordinato, 201 per lavoro autonomo, 175 per lavoro subordinato per formati all'estero, 56 per lavoro subordinato per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 63 per lavoro domestico per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 7 per lavoro autonomo per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 939 per conversione da studio o tirocinio a lavoro subordinato, 1412 per conversione da stagionale a lavoro subordinato; circ. Mininterno-Minlavoro 28/6/2013: quota di 4.000 ingressi per lavoratori formati all'estero utilizzata circa al 7%, quella di 500 conversioni da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato al 50%, quella di 250 conversioni da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro atonomo al 5% (prorogati fino al 31/12/2013 i termini per la presentazione delle domande); Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM 16/10/2012: alla data del 15/10/2013 presentate 3.552 domande di conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato su una quota di 4.000 (3.100 hanno ottenuto parere positivo, 2.643 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 2.945 domande di conversione da studio o tirocinio a lavoro subordinato su una quota di 6.000 (2.402 hanno ottenuto parere positivo, 1.674 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 529 domande di conversione da studio o tirocinio a lavoro autonomo su una quota di 1.000 (400 hanno ottenuto parere positivo, 198 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 510 domande di conversione da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro a lavoro subordinato su una quota di 500 (281 hanno ottenuto parere positivo, 90 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 39 domande di conversione da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro a lavoro autonomo su una quota di 250 (19 hanno ottenuto parere positivo, 6 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 187 domande da parte di cittadini di origine italiana su una quota di 100 (5 hanno ottenuto parere positivo, 1 ha chiesto il permesso di soggiorno), 1.494 domande da parte di formati all'estero su una quota di 4.000 (438 hanno ottenuto parere positivo, 17 hanno chiesto il permesso di soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 26/11/2012:

-       la spedizione di piu' domande con un unico invio sara' gestita come serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione

-       confermate le intese raggiunte in occasione della sottoscrizione dei protocolli di intesa con le associazioni e gli enti di categoria

-       per le domande di conversione, il lavoratore, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, dovra' presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro, valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore, utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione; successivamente, il datore sara' tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione

o   2013:

¤  DPCM 15/2/2013 (programmazione transitoria): 30.000 lavoratori stagionali - da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia; riservata, nell'ambito della quoa complessiva, una quota di 5.000 unita' per coloro che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM 15/2/2013: 37.175 domande presentate su una quota di 30.000 (11.146 hanno ottenuto parere positivo, 8.544 hanno ottenuto il nulla-osta, di cui 1.937 con silenzio-assenso; 4.692 hanno chiesto il permesso di soggiorno; peggiori rapporti tra permessi richiesti e nulla-osta rilasciati: Campania 9%, Molise 9%, Calabria 14%, Puglia 24%, Basilicata 26%, Liguria 26%, Sicilia 26%), di cui 383 richieste di nulla-osta pluriennale (333 hanno ottenuto parere positivo; 211 hanno chiesto il permesso di soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013: possibile presentare la domanda anche per lavoratori di diversa nazionalita' che siano entrati per lavoro stagionale nell'anno precedente (diritto di precedenza); circ. Minlavoro 26/3/2013:

-       la riduzione della quota, rispetto agli anni precedenti, e' mirata ad incentivare l'utilizzo del meccanismo del silenzio-assenso, con reimpiego di lavoratori gia' presenti sul territorio nazionale, nell'ambito dei nove mesi di validita' del permesso di soggiorno stagionale, e fidelizzazione di lavoratori stagionali con esperienze pluriennali di lavoro in Italia

-       ripartizione territoriale predisposta sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale non comunitaria segnalato (allegato circ. Minlavoro 26/3/2013); si e' operata una media tra il numero dei nulla osta rilasciati e il numero dei contratti di soggiorno effettivamente sottoscritti (o dei permessi di soggiorno effettivamente richiesti), con ulteriori riduzioni nei casi in cui sono emersi forti scostamenti tra i due dati, segno di elusione della normativa; ripartite 15.000 unita', con costituzione di una riserva nazionale di 10.000 unita'; distribuzione integrale della quota per lavoro stagionale pluriennale (5.000 unita'), al fine di potenziare l'utilizzo di questa procedura

-       chiusura delle pratiche relative ai flussi stagionali 2011: le quote assegnate e non impegnate entro il 30/4/2013 saranno azzerate; quelle gia' impegnate o che al termine dei procedimenti presso gli Sportelli unici per l'immigrazione risultino non utilizzate a livello provinciale (per esempio, per effetto di istanze chiuse con provvedimento di rigetto o per rinuncia del datore di lavoro) sono restituite alla Direzione generale del Minlavoro, che provvede al loro recupero tramite il SILEN

¤  DPCM 25/11/2013 (programmazione transitoria): 17.850 stranieri ammessi complessivamente per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo, di cui 3.000 stranieri residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi di art. 23 D. Lgs. 286/1998, 200 lavoratori subordinati di Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015 (modalita' di ingresso da definire con circolare congiunta Mininterno-Minlavoro, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, dell'Accordo di Sede 11/7/2012 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions, ratificato con L. 3/2013), 2.300 lavoratori autonomi stranieri residenti all'estero appartenenti a determinate categorie (imprenditori di societa' che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; figure societarie, di societa' non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi di L. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa), 100 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 11.000 conversioni da altri permessi (4.000 permessi per lavoro stagionale; 6.000 permessi per studio, tirocinio o formazione; 1.000 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro subordinato, 1.250 conversioni da altro permesso (1.000 permessi per studio, tirocinio o formazione; 250 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro autonomo; le domande possono essere presentate fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (19/12/2013; circ. Mininterno-Minlavoro 10/7/2014: termini per la presentazione delle domande di conversione di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato o lavoro autonomo prorogati al 31/12/2014, essendo state utilizzate le relative quote, alla data di emanazione della circolare, rispettivamente, al 37,6% e al 20,4%); quote per lavoro subordinato ripartite dal Minlavoro tra le diverse Province (circ. Minlavoro 19/12/2013); trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (19/12/2013), quote significative non utilizzate possono essere diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate; trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (20/12/2013), un eventuale residuo della quota per lavoratori formati all'estero rientra nella disponibilita' della quota per lavoro subordinato (come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999; in contrasto con tale disposizione e con quanto previsto dal DPCM 25/11/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 10/7/2014 stabilisce che il termine per la presentazione delle domande relative a lavoratori formati all'estero sia prorogato al 31/12/2014, essendo stata utilizzata la relativa quota, alla data di emanazione della circolare, al 5,6%); circ. Mininterno-Minlavoro 16/12/2013:

-       i modelli relativi alla richiesta di nulla-osta all'ingresso di lavoratori dei paesi non comunitari partecipanti all'Esposizone Universale di Milano del 2015 saranno disponibili all'inizio di marzo 2014; le procedura operative saranno diramate con apposita circolare

-       gestione delle domande in ordine cronologico

-       gestione su base individuale (non "a pacchetto"), in base all'ordine di complazione, delle domande spedite con unico invio da associazioni o patronati (nota: come al solito)

-       per le conversioni in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento della convocazioen presso lo Sportello Unico, deve presentare il modello Q sottoscritto dal datore di lavoro, quale impegno all'assunzione; successivamente, il datoe di lavoro dovra' effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione e darne copia al lavoratore; il lavoratore dovra' inserire la copia della comunicazione nel plico da inviare per la richiesta della conversioen del permesso

-       intese con associazioni ed enti firmatari di protocolli di intesa, confermate

o   2014:

¤  DPCM 12/3/2014 (programmazione transitoria): 15.000 lavoratori stagionali - da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, da ripartire, tra le regioni e le province autonome a cura del Minlavoro; riservata, nell'ambito della quoa complessiva, una quota di 3.000 unita' per i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale - 9/4/2014 -, possibile una diversa ripartizione delle quote da parte del Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate); 2.000 lavoratori subordinati di Paesi non appartenenti all'Unione europea partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015, come definiti nell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions; circolari applicative:

-       circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014:

¬     confermate le procedure per l'invio delle domande di nulla-osta per l'ingresso di lavoratori stagionali e la verifica dello stato di avanzamento della pratica in vigore negli anni precedenti

¬     confermata la possibilita' di presentare domanda per lavorati stagionali di nazionalita' diverse da quelle elencate nel decreto che abbiano gia' fatto ingresso per lavoro stagionale negli anni precedenti, sulla base del diritto di precedenza maturato

¬     invio delle domande consentito fino al 31/12/2014

¬     confermate le istruzioni relative all'istruttoria di cui alle circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013 (in particolare, silenzio-assenso per lavoratori gia' entrati nell'anno precedente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e obbligo di comunicazione di assunzione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno)

¬     confermate le istruzioni sulla stipula dei Protocolli di intesa

¬     accreditamenti gia' rilasciati agli operatori, confermati

¬     per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni, sia di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione deve presentare, in formato elettronico, alle Prefetture-UTG il modello excel (all. 3 alla circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014), compilato in tutte le sue parti (con indicazione del codice fiscale degli operatori)

-       circ. Minlavoro 9/4/2014:

¬     ripartizione di 10.650 quote per lavoro stagionale e di 800 quote per richieste di nulla-osta pluriennale

¬     alla quota dedicata per nulla-osta pluriennale si attinge anche in caso di procedura di silenzio-assenso per le richieste di pluriennale (si deve intendere: di nulla-osta pluriennale) avanzate da stessi datori di lavoro a favore degli stranieri gia' autorizzati a entrare l'anno precedente a prestare lavoro stagionale

¬     in tutti i casi di richiesta pluriennale si procede alla verifica dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nei due anni precedenti (nota: non necessariamente con lo stesso datore di lavoro), ai fini del parere di competenza da trasmettere allo Sportello Unico

¬     tenute per riserva 1.350 quote per lavoro stagionale e 2.200 quote per lavoro stagionale pluriennale

-       circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014 (sugli ingressi di lavoratori per EXPO 2015):

¬     l'accesso al sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un "cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.; le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e societa' EXPO S.p.A.)

¬     per l'assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-A (allegato)

¬     si procede al controllo di sicurezza da parte della questura e all'impegno, da parte della Direzione territoriale del lavoro, del posto nell'ambito della quota programmata (che avviene automaticamente)

¬     successivamente, la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione

¬     dopo l'ingresso, il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico

¬     si procede alla firma da parte del lavoratore del contratto di soggiorno, con cui si assolve anche all'obbligo di invio della comunicazione di assunzione

¬     e' rilasciato al lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio postale

¤  DPCM 11/12/2014 (programmazione transitoria): oltre ai 2.000 lavoratori subordinati di Paesi non appartenenti all'Unione europea partecipanti all'Esposizione Universale di Milano 2015, previsti da DPCM 12/3/2014, sono ammessi 1.000 lavoratori formati all'estero, 2.400 lavoratori autonomi (imprenditori di societa' che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di societa', di societa' non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi di L. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa), 100 lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 11.050 conversioni da altri permessi (4.050 permessi per lavoro stagionale; 6.000 permessi per studio, tirocinio o formazione; 1.000 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro subordinato, 1.300 conversioni da altro permesso (1.050 permessi per studio, tirocinio o formazione; 250 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro autonomo; le domande possono essere presentate fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (29/12/2014); quote per lavoro subordinato ripartite dal Minlavoro tra le diverse Province; trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (29/12/2014), quote significative non utilizzate possono essere diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate; trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (30/12/2014), un eventuale residuo della quota per lavoratori formati all'estero rientra nella disponibilita' della quota per lavoro subordinato (come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999); circolari applicative:

-       circ. Mininterno-Minlavoro 22/12/2014:

¬     le quote saranno ripartite per province in base alle domande pervenute agli Sportelli unici

¬     gestione delle domande in ordine cronologico

¬     gestione su base individuale (non "a pacchetto"), in base all'ordine di compilazione, delle domande spedite con unico invio da associazioni o patronati (nota: come al solito)

¬     per i formati all'estero, la quota e' attribuita previa verifica da parte della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Minlavoro del fatto che il nominativo dello straniero sia presente nelle liste appositamente formate a seguito dei programmi di formazione e istruzione; vengono trattate prioritariamente le domande degli enti che effettuino assunzioni sulla base di percorsi di formazione all'estero finanziati dal Minlavoro, ai finid ella migliore funzionalita' del sistema (nota: dubbia legittimita'; conseguenze probabilmente trascurabili, dato il rapporto, prevedibilmente bassissimo, tra richieste di assunzione presentate e quota appositamente autorizzata)

¬     per le conversioni in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, deve presentare il modello Q sottoscritto dal datore di lavoro, quale impegno all'assunzione; successivamente, il datore di lavoro dovra' effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione e darne copia al lavoratore; il lavoratore dovra' inserire la copia della comunicazione nel plico da inviare per la richiesta della conversione del permesso

¬     conversioni da lavoro stagionale consentite fin dalla prima stagione, purche' richieste prima della scadenza del permesso, ma solo a condizione che l'assunzione per lavoro stagionale abbia avuto regolarmente luogo; il nuovo rapporto si potra' instaurare solo dopo che sia concluso il primo periodo autorizzato di lavoro stagionale, di durata non inferiore a 3 mesi (si e' rilevato infatti che in molti casi la conversione viene chiesta per lavoratori che hanno effettuato un esiguo numero di giornate rispetto al periodo autorizzato; nota: non e' chiaro se il primo periodo di lavoro stagionale autorizzato debba essere stato coperto integralmente da rapporti di lavoro o se sia sufficiente il decorso del tempo)

¬     per gli ingressi relativi a strat-up innovative si seguono le Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa

¬     lo straniero che intenda chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una start-up innovativa deve chiedere al Comitato tecnico Italia startup visa il nulla-osta secondo le modalita' indicate nelle Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa ed esibire allo Sportello unico la certificazione di nulla-osta rilasciata dal Comitato (questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui all'art. 39 co. 3 D. Lgs. 286/1998); in questo caso, il Comitato non deve chiedere alla questura il nulla-osta provvisorio, dato che gli accertamenti verranno effettuati dall'Ufficio immigrazione della stessa questura nel corso dell'istruttoria preliminare all'emissione del permesso di soggiorno richiesto

¬     intese con associazioni ed enti firmatari di protocolli di intesa, confermate

¬     per quanto attiene ai flussi per lavoro non stagionale per il 2010 (DPCM 30/11/2010), si procede alla chiusura delle pratiche e le quote non utilizzate entro il 31/12/2014 vengono azzerate

-       circ. Minlavoro 24/3/2015:

¬     sono distribuite per regione 7.458 quote delle 12.350 previste dal decreto-flussi per le conversioni di altro permesso in permesso per lavoro subordinato; l'assegnazione delle quote residue avra' luogo con successiva circolare, in base alle richieste che perverranno agli sportelli unici

¬     condizioni per la conversione da stagionale a lavoro subordinato:

Æ      avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale (esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione) per un periodo non inferiore a 3 mesi

Æ      presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del permesso per lavoro stagionale (nota: evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una promessa di assunzione)

¬     le quote per oriundi non vengono ripartite: sono assegnate in base alle richieste trasmesse dalle direzioni territoriali competenti

¬     a fronte di fabbisogni locali, per qualunque categoria, eccedenti le quote assegnate, le direzioni territoriali chiederanno alla Direzione nazionale una redistribuzione di quote rimaste non utilizzate

¬     le quote previste dal DPCM 16/10/2012 non utilizzate entro il 31/3/2015 saranno azzerate nel sistema informatizzato SILEN

-       circ. Mininterno-Minlavoro 7/8/2015: il termine per la presentazione delle istanze e' prorogato allle ore 24 del 31/12/2015, dato che la quota di 17.850 ingressi e' stata utilizzata solo nella misura del 21.8%

o   2015:

¤  DPCM 2/4/2015 (programmazione transitoria): 13.000 lavoratori stagionali - da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, da ripartire, tra le regioni e le province autonome a cura del Minlavoro; riservata, nell'ambito della quoa complessiva, una quota di 1.500 unita' per i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale - 7/5/2015 -, possibile una diversa ripartizione delle quote da parte del Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate); note:

-       circ. Mininterno-Minlavoro 29/4/2015:

¬     confermate le procedure per l'invio delle domande di nulla-osta per l'ingresso di lavoratori stagionali e la verifica dello stato di avanzamento della pratica in vigore negli anni precedenti

¬     confermata la possibilita' di presentare domanda per lavorati stagionali di nazionalita' diverse da quelle elencate nel decreto che abbiano gia' fatto ingresso per lavoro stagionale negli anni precedenti, sulla base del diritto di precedenza maturato

¬     invio delle domande consentito fino al 31/12/2015

¬     confermate le istruzioni relative all'istruttoria di cui alle circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014 (in particolare, silenzio-assenso per lavoratori gia' entrati nell'anno precedente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e obbligo di comunicazione di assunzione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno)

¬     confermate le istruzioni sulla stipula dei Protocolli di intesa

¬     accreditamenti gia' rilasciati agli operatori, confermati

¬     per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni, sia di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione deve presentare, in formato elettronico, alle Prefetture-UTG il modello excel (all. 3 alla circ. Mininterno-Minlavoro 29/4/2015), compilato in tutte le sue parti (con indicazione del codice fiscale degli operatori)

-       circ. Minlavoro 14/5/2015:

¬     ripartizione delle quote per lavoratori stagionali tra province

¬     2.900 quote stagionali e 315 pluriennali tenute come riserva

¬     azzeramento delle quote non utilizzate per i flussi 2012 e 2013 entro il 31/7/2015

-       alla data del 6/11/2015, risultano presentate 29.642 domande, sono stati emessi 5.661 pareri positivi dalle Direzioni territoriali del lavoro, sono stati rilasciati circa 4.300 nulla-osta dagli Sportelli unici e sono stati firmati 2.050 contratti di soggiorno (da articolo di G. Casucci)

o   2016:

¤  DPCM 14/12/2015 (programmazione transitoria): 17.850 unita' per lavoro non stagionale, di cui 1.000 che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei paesi d'origine, 2.400 lavoratori autonomi (imprenditori con un piano di investimento che preveda l'impiego di risorse proprie e provenienti da fonti lecite per un importo non inferiore a 500.000 euro, nonche' la creazioen di almeno 3 nuovi posti di lavoro; liberi profesisonisti che intendano esercitare professioni regolamentate o vigilate o rappresentate a livello nazionale da associazioni inscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo previste da Decreto MAE 11/5/2011; artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici o privati in possesso dei requisiti previsti da Decreto MAE 11/5/2011; stranieri che intendono costituire imprese start-up innovative in presenza dei requisiti previsti da L. 221/2012 e di un rapporto di lavoro autonomo con l'impresa), 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 100 lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari che hanno partecipato all'Esposizione Universale di Milano 2015, 13.000 conversioni di altro permesso (4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 1.300 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea) in permesso per lavoro subordinato, 1.850 conversioni di altro permesso (1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 350 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea) in permesso per lavoro autonomo; 13.000 stagionali da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia (nell'ambito di questa quota, 1.500 unita' riservate ai lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale); quote ripartite dal Minlavoro alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle Province autonome; trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione (2/2/2016) del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra quelle comprese nelle quote complessive per lavoro stagionale e non stagionale, esse, ferma restando ciascuna quota complessiva massima prevista, possono essere diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro; trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (3/2/2016), un eventuale residuo della quota per lavoratori formati all'estero rientra nella disponibilita' della quota per lavoro subordinato (come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999); note:

-       circ. Mininterno-Minlavoro 29/1/2016:

¬     le quote destinate alle conversioni (14.250 unita') in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo saranno ripartite sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici

¬     per i lavoratori formati all'estero, le Direzioni Territoriali del Lavoro provvedono a segnalare al Minlavoro l'esigenza di quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti; il Minlavoro, dopo aver riscontrato la presenza del nominativo dei lavoratori stranieri all'interno delle liste realizzate sulla base delle comunicazioni pervenute dagli Enti a conclusione dei programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine, provvede all'attribuzione delle quote

¬     nel caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore deve presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro, valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro, utilizzando il modello Q, ricevuto insieme alla lettera di convocazione; successivamente, il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNI-Lav) secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che deve inserirla nel plico postale per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla questura competente

¬     ai fini della conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato (possibile fin dalla prima stagione), le Direzioni Territoriali del Lavoro verificheranno la presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e l'avvenuta assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, nonche' la durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale che, per il settore turistico-alberghiero, non potra' essere stato inferiore ai 3 mesi; per il settore agricolo, invece, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate a giornate e non a mesi, ai fini della conversione dovra' risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 gg mensili, nei 3 mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale

¬     ai fini della conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato UE a lavoro autonomo, si dovra' tener conto delle modifiche apportate dal D. Lgs. 81/2015 alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo ai rapporti di collaborazione (art. 2) e ai contratti a progetto (art. 52); in questi casi, lo Sportello Unico acquisira' il parere della competente Direzione Territoriale del Lavoro

¬     per l'ingresso per le startup innovative si fa riferimento alle Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa (si allegano il fac simile per la certificazione di nulla osta per la costituzione di una startup innovativa e il fac simile per la certificazione di nulla osta per la costituzione di una startup innovativa ospitata da un incubatore certificato

¬     lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una startup innovativa dovra' richiedere al Comitato tecnico Italia startup visa il nulla osta secondo le modalita' indicate nelle Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa ed esibire allo Sportello Unico la certificazione di nulla osta rilasciata dal Comitato; il Comitato, nel caso di conversione, non dovra' richiedere alla questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno; la citata certificazione sostituisce la certificazione della Camera di commercio di cui ad art. 39 co. 3, D. Lgs. 286/1998; resta invariata l'esibizione dell'ulteriore documentazione prevista

¬     nell'ambito delle quote per lavoro stagionale (complessiva o riservata alle richieste di nulla osta stagionale pluriennale), e' confermata la possibilita' di presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalita' per le quali non siano previste quote riservate che siano gia' entrati in Italia per lavoro stagionale negli anni precedenti; tali cittadini, infatti, maturano un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale

¬     procedure concernenti le modalita' di registrazione degli utenti, di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso

¬     domande trasmesse con le consuete modalita' telematiche

¬     le domande potranno essere presentate fino al 31/12/2016

¬     modelli da utilizzare:

Æ      A e B per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile

Æ      VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato

Æ      VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato

Æ      Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo

Æ      LS conversioni dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato

Æ      LS2 conversioni dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in lavoro autonomo

Æ      LS1 richiesta di nulla Osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Æ      BPS richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali

Æ      C-stag richiesta di nulla-osta per lavoro stagionale

¬     tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda

¬     le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione

¬     riguardo all'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale e alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni di cui alle circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013 (in particolare, silenzio-assenso per lavoratori gia' entrati nell'anno precedente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro e obbligo di comunicazione di assunzione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno)

¬     confermate le istruzioni sulla stipula dei Protocolli di intesa

¬     accreditamenti gia' rilasciati agli operatori, confermati

¬     per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni, sia di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione deve presentare, in formato elettronico, alle Prefetture-UTG il modello excel (all. 3 alla circ. Mininterno-Minlavoro 29/4/2015), compilato in tutte le sue parti (con indicazione del codice fiscale degli operatori)

-       circ. Minlavoro 22/2/2016:

¬     suddivisione delle quote per province (distribuite intanto 5.727 quote per conversioni su 14.250 previste; la quota di 100 lavoratori per EXPO 2015 e' riservata alla Direzione territoriale del lavoro di Milano; 1.897 quote per stagionali, di cui 37 per nulla-osta pluriennali, non distribuite)

¬     le quote non impegnate entro il 31/3/2016 previste dal DPCM 25/11/2013 saranno azzerate

-       Mess. INPS 1149/2016: la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico assolve anche agli obblighi, da parte del datore di lavoro, della comunicazione obbligatoria, di cui alla L. 608/1996

 

 

Osservazioni generali (torna all'indice del capitolo)

 

á      Osservazioni:

o   programmazione dei flussi = definizione di tetti massimi

o   limitazione attiva solo se piuÕ restrittiva dei criteri

o   restrittivitaÕ dei criteri allentata dallÕaggiramento (rapporti nati illegalmente)

o   programmazione giaÕ prevista dalla legge Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non sempre)

o   casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)

o   programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per lÕanno precedente

 

á      L'Assemblea della Camera, nella seduta del 9/12/2013, ha approvato, con parere favorevole del Governo, due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose,

o   ad assumere iniziative per riformare l'intera disciplina dell'ingresso, del soggiorno e dell'allontanamento dei cittadini stranieri, riducendo a misura eccezionale, o comunque del tutto residuale, il trattenimento dello straniero ai fini del suo rimpatrio, a favorire l'opzione del rimpatrio volontario assistito prima di procedere a qualunque forma di allontanamento coatto e a mettere in atto programmi di assistenza al rimpatrio volontario e di reintegrazione nei Paesi di origine, assicurando una capillare informazione su questi programmi

o   ad assumere iniziative per rivisitare le norme che sanzionano l'ingresso e il soggiorno irregolare, fermo restando il diritto del Paese, secondo le norme internazionali vigenti, all'espulsione come sanzione amministrativa quando non esistano i requisiti per il soggiorno regolare o per l'accoglimento dell'istanza di protezione umanitaria

o   ad introdurre politiche migratorie atte a garantire effettive possibilita' di ingresso regolare e di inserimento sociale, nonche' a introdurre meccanismi di regolarizzazione ordinaria

o   ad incentivare le politiche di integrazione dei migranti, legando il conferimento di permessi di soggiorno a rapporti di lavoro gia' esistenti, con la possibilita' di prorogarne gli effetti di pari passo con la durata del rapporto di lavoro medesimo

 

 

 

4. Ingresso, reingresso e uscita dallÕItalia (torna all'indice)

 

á      Visto di ingresso: obbligo ed esonero

á      Tipi di visto

á      Regolamento CE n. 810/2009 (codice dei visti)

á      Documentazione richiesta per il visto, in generale

á      Requisiti e condizioni per ciascun tipo di visto (Decreto MAE)

á      Disposizioni particolari in relazione agli ingressi per l'evento Expo 2015

á      Motivi di diniego

á      Modalita' di adozione del provvedimento; impugnazione

á      Ingresso nel territorio dello Stato

á      Uscita e reingresso; limite alla durata delle assenze

á      Contraffazione

á      Cifre

 

Visto di ingresso: obbligo ed esonero (torna all'indice del capitolo)

 

á      Visto di ingresso rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana; domanda presentata su apposito modulo

á      In generale, il visto di ingresso e' richiesto in caso di

o   ingresso (da qualunque paese) per soggiorni di durata superiore a 90 gg.

o   ingresso (per soggiorni di qualunque durata) da determinati paesi (elenco definito e aggiornato con decreto del Ministro degli affari esteri); nota: il visto e' richiesto anche a rifugiati, apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalita' di alcun paese residenti in uno di questi paesi e titolari di un documento di viaggio rilasciato dal paese di residenza (Regolamento (CE) 539/2001; sono fatti comunque salvi gli obblighi che discendono dall'Accordo europeo di Strasburgo 20/4/1959, relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati, che prevede esonero dal visto per soggiorni di durata non superiore a tre mesi per il rifugiato che risieda legalmente in uno degli Stati-parte - al 10/6/2008, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Azzorre e Madera, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera - e sia titolare di documento di viaggio rilasciato da tale Stato)

á      Per soggiorni di durata inferiore a 90 gg. e per transito verso altro Stato Schengen validi anche visti (Reg. UE 265/2010: anche di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente al Regolamento stesso) o titoli di soggiorno (indicati da ciascuno Stato membro in un elenco periodicamente aggiornato in base ad art. 2, co. 15 Reg. CE/562/2006) rilasciati da Paesi Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia e Svizzera; era previsto l'ingresso di Romania e Bulgaria nell'Area Schengen nel 2011, ma e' stato rinviato, su decisione del Consiglio dei ministri dell'interno dell'Unione europea, per la contrarieta' di Olanda e Finlandia e, successivamente, anche di Germania e Belgio; restano fuori dall'Area Schengen la Gran Bretagna - per scelta -, l'Irlanda - perche' ha un accordo di libera circolazione con la Gran Bretagna - e Cipro - perche' non ha ancora raggiunto gli standard di sicurezza richiesti); i titoli di soggiorno rilasciati da Stati non Schengen non sono validi ai fini dell'attraversamento della frontiera (disposizione ribadita da Circ. Mininterno 16/7/2008); la liberta' di circolazione e' comunque condizionata (art. 21 co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen) al soddisfacimento delle condizioni di ingresso di cui all'art. 5 co. 1, lettere a), c) ed e), del Reg. CE/562/2006 (titolarita' di un documento di viaggio valido; disponibilita' di risorse adeguate per il soggiorno e per viaggio di ritorno o di transito, nella misura indicata da ciascuno Stato membro, o capacita' di ottenerle in modo lecito; assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area Schengen); del diritto alla libera circolazione godono anche gli stranieri titolari di un'autorizzazione provvisoria di soggiorno, rilasciata da uno Stato Schengen, e di un documento di viaggio rilasciato da quello Stato (art. 21 co. 2 Conv. Appl. Accordo Schengen); allo straniero che non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni di soggiorno di breve durata si applicano le disposizioni della Direttiva 2008/115/CE (art. 21 Direttiva 2008/115/CE, che ha sostituito le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 Conv. Appl. Accordo Schengen); in particolare (art. 6, co. 2 Direttiva 2008/115/CE):

o   lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno rilasciati da altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di tale Stato

o   lo straniero che non ottemperi all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di rimpatrio (verso il paese di appartenenza)

á      I titoli di soggiorno indicati dall'Italia nell'elenco periodicamente aggiornato in base ad art. 2, co. 15 Reg. CE/562/2006 sono (GUCE 27/5/2011):

o   permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi a norma del regolamento (CE) n. 1030/2002:

¤  permessi di soggiorno con validita' temporanea, da 3 mesi a un massimo di 3 anni, rilasciati per

-       affidamento (rilasciato al minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo)

-       motivi umanitari (della durata superiore ai 3 mesi)

-       motivi religiosi

-       studio

-       missione (rilasciato allo straniero entrato in Italia con un visto recante la menzione ÇMissioneÈ ai fini di un soggiorno temporaneo)

-       asilo politico (nota: in realta', il permesso per asilo politico e' rilasciato con durata di 5 anni)

-       apolidia

-       tirocinio formazione professionale

-       riacquisto cittadinanza italiana (rilasciato allo straniero in attesa di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana)

-       ricerca scientifica

-       attesa occupazione

-       lavoro autonomo

-       lavoro subordinato

-       lavoro subordinato stagionale

-       famiglia

-       famiglia minore 14-18 (permesso di soggiorno per motivi di famiglia del figlio minore di eta' compresa fra 14 e 18 anni)

-       volontariato

-       protezione sussidiaria (permesso di soggiorno rilasciato ai sensi di D. Lgs. 251/2007)

¤  permesso di soggiorno UE slp con una validita' permanente

o   permessi di soggiorno cartacei, rilasciati conformemente alla legislazione nazionale:

¤  permesso di soggiorno per motivi specifici, ad es. motivi sanitari, giuridici, umanitari (valido fino a 3 mesi)

¤  carta di soggiorno con validita' permanente, rilasciata prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 3/2007, ed equiparata al permesso di soggiorno UE slp

o   carta di soggiorno per familiari stranieri di cittadini comunitari, con validita' fino a 5 anni

o   carta d'identita' MAE, rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri (nota: i modelli 6 e 9 previsti rispettivamente per il personale delle organizzazioni internazionali che non gode di alcuna immunita' e per i consoli onorari stranieri non vengono piu' rilasciati e sono sostituiti dal modello 11; tali documenti sono comunque validi fino alla data di scadenza riportata sugli stessi; sul retro delle carte d'identita' e' indicato che la carta di identita' esonera il titolare dall'obbligo di detenere un permesso di soggiorno e, insieme a un documento di viaggio valido, autorizza il titolare a entrare nel territorio di qualsiasi Stato Schengen):

¤  modello 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

¤  modello 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

¤  modello 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

¤  modello 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

¤  modello 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

¤  modello 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

¤  modello 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze consolari titolare di passaporto di servizio

¤  modello 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo diplomatico e Organizzazioni internazionali titolari di passaporto ordinario

o   elenco dei partecipanti a un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea

o   transitoriamente, dall'1/8/2007 al 30/10/2007, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto (GUCE 18/8/2007)

á      Nota: nell'elenco e' omesso il permesso per residenza elettiva; non figurano neanche, in modo esplicito, i permessi per assistenza minore, integrazione del minore, minore eta' (salvo che rientrino nella categoria dei permessi di soggiorno cartacei, rilasciati per motivi specifici)

á      Nota: il termine massimo di 90 gg si riferisce alla durata complessiva della libera circolazione in tutta l'Area Schengen

á      Sent. Corte Giust. C-606/10:

o   le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno o sulla sua domanda di asilo, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale

o   uno Stato membro che rilascia allo straniero un visto di ritorno ai sensi di art. 5 par. 4 lettera a) Reg. CE/562/2006, non puo' limitare lÕingresso nello spazio Schengen ai soli punti del suo territorio nazionale; nota: significa che il visto di ritorno deve autorizzare lo straniero ad entrare a fini di transito nel territorio degli altri Stati membri, affinche' possa raggiungere lo Stato membro che ha rilasciato detto visto di ritorno

á      Esonero dall'obbligo di visto, per soggiorni di durata < 90 gg. (Circ. Mininterno 23/8/2010: incluso il soggiorno per motivi di studio), per cittadini dei Paesi elencati nell'Allegato II del Regolamento (CE) 539/2001 (nota: Circ. Mininterno 23/8/2010 riporta erroneamente l'anno 2000): Andorra, Argentina, Antigua e Barbuda (dalla data di entrata in vigore di un accordo che deve essere concluso con la Comunita' europea), Australia, Bahamas (dalla data di entrata in vigore di un accordo che deve essere concluso con la Comunita' europea), Barbados (dalla data di entrata in vigore di un accordo che deve essere concluso con la Comunita' europea), Brasile, Brunei Darussalam, Canada, Cile, Corea del sud, Costa Rica, Croazia (nota: Stato membro dell'Unione europea dall'1/7/2013), El Salvador, Ex repubblica jugoslava di Macedonia (solo per titolari di passaporti biometrici), Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia (dalla data di entrata in vigore di un accordo che deve essere concluso con la Comunita' europea), Mauritius (dalla data di entrata in vigore di un accordo che deve essere concluso con la Comunita' europea), Messico, Monaco, Montenegro (solo per titolari di passaporti biometrici), Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis (dalla data di entrata in vigore di un accordo che deve essere concluso con la Comunita' europea), San Marino, Santa sede (Stato della Citta' del Vaticano), Seychelles (dalla data di entrata in vigore di un accordo che deve essere concluso con la Comunita' europea), Serbia (solo per titolari di passaporti biometrici; esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba "Koordinaciona uprava"; Circ. Mininterno 10/1/2012: il vecchio modello di passaporto non biometrico, di colore blu, recante la dicitura "Repubblica Federale di Jugoslavia", non e' piu' considerato valido documento di viaggio), Singapore, Stati Uniti d'America, Uruguay, Venezuela, Hong Kong (solo per i titolari del passaporto "Hong Kong Special Administrative Region"), Macao (solo per i titolari del passaporto "Regiao Administrativa Especial de Macau") e British Overseas; in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento che modifica l'Allegato II del Regolamento (CE) 539/2001, disponendo l'esonero dall'obbligo di visto per i cittadini di Albania e Bosnia ed Erzegovina in possesso di passaporto biometrico (nota: il Commissario UE ha prospettato la possibilita' di ripristinare, ricorrendo a una clausola di salvaguardia prevista dai rispettivi accordi, l'obbligo di visto per Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro e Macedonia in caso di arrivi e domande di asilo ingiustificate troppo numerosi); esonero, dal 28/4/2014, anche per i cittadini della Moldavia titolari di passaporto biometrico (nota Ambasciata italiana in Moldavia)

á      Il Commissario UE ha firmato con i rappresentanti del governo turco un accordo di riammissione e avviato un negoziato per la liberalizzazione dei visti (da comunicato Stranieriinitalia)

á      Circ. Mininterno 27/5/2015:

o   firmato l'Accordo tra Unione europea e Repubblica democratica di Timor Est in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata; per il 28/5/2015 e' prevista la firma di analoghi Accordi con lo Stato di Samoa e con la Repubblica di Vanatau

o   in ragione di tali Accordi, che nelle more del processo in ratifica da parte del Parlamento Europeo hanno un'immediata applicazione provvisoria, i cittadini di tali Paesi sono esentati dalliobbligo di visto per soggiorni di breve durata (periodo massimo di 90 giorni su 180), cosi come previsto dalla modifica del Regolamento (CE) 539/2001, adottata il 9/6/2014 col Regolamento (UE) 509/2014

o   gli Accordi hanno valore di reciprocita' a favore dei cittadini dell'Unione europea che si recano nella Repubblica Democratica di Timor Est, nello stato di Samoa e nella Repubblica di Vanatau

á      Circ. Mininterno 5/6/2015:

o   firmato il 28/5/2015 l'Accordo tra l'Unione europea e i cinque Stati insulari caraibici di Santa Lucia, Dominica, Grenada, St. Vincent, Grenadine e Trinidad e Tobago, in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

o   gli Accordi, nelle more del processo di ratifica da parte del Parlamento Europeo, hanno un'immediata applicazione provvisoria e consentono ai cittadini di tali Paesi di essere esentati dall'obbligo di visto per soggiorni di breve durata (periodo massimo di 90 giorni su 180), cosi come previsto dalla modifica del Regolamento (CE) 539/2001, adottata il 9/6/2014 col Regolamento (UE) 509/2014

o   gli Accordi hanno valore di reciprocita' a favore dei cittadini dell'Unione europea che si recano negli stessi Stati insulari caraibici

á      Raggiunto un accordo tra Unione europea e la Comunita' degli stati latino americani e caraibici (CELAC), che include Peru' e Colombia, per l'esenzione dall'obbligo di visto per soggiorni di breve durata (periodo massimo di 90 giorni su 180); l'accordo, firmato a Bruxelles, sara' operativo da Gennaio 2016; i passaporti biometrici saranno emessi a partire dal mese di Novembre 2015 (Nota Minlavoro)

á      Firmato il 2/12/2015 l'Accordo UE-Colombia per l'esenzione dall'obbligo di visto:

o   l'esenzione si appplica ai cittadini UE che si recano nel territorio della Colombia e a quelli della Colombia che si recano nel territorio della UE per un soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni; e' escluso il caso di soggiorni per lo svolgimento di attivita' retribuite

o   e' richiesto il possesso di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio/ufficiale o speciale in corso di validita'

o   il testo della decisione relativa alla conclusione dell'accordo e quello dell'accordo stesso devono essere approvati dal Parlamento europeo, ma le nuove regole sono applicate in via provvisoria a partire dal 3/12/2015

o   Irlanda e Regno Unito non saranno soggetti all'applicazione dell'accordo; il regime dei visti per questi Stati continua a essere regolamentato dalle rispettive legislazioni nazionali

á      Accordo UE-Peru' per l'esenzione dall'obbligo di visto (Circ. Mininterno 12/7/2016: firma dell'Accordo autorizzata con Decisione del Consiglio UE 2016/437; comunicato Stranieriinitalia: l'Accordo, che non si applica a Regno Unito e Irlanda ne' ai territori d'oltremare di Francia e Olanda, e' entrato definitivamente in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento UE):

o   esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini del Peru' che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 gg su un periodo di 180 gg

o   non si applica alle persone il cui viaggio e' finalizzato allo svolgimento di un'attivita' retribuita

o   i cittadini del Peru' possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 gg su un periodo di 180 gg; tale periodo e' calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen

o   i cittadini del Peru' possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 gg su un periodo di 180 gg, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen

o   le parti contraenti convengono che per "periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni" si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni; questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento "mobile" di 180 gg: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 gg per verificare se il requisito dei 90/180 gg continua ad essere rispettato; un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 gg consente quindi un nuovo soggiorno fino a 90 gg

o   la Repubblica del Peru', in qualita' di parte contraente, dichiara di avere aggiudicato un contratto relativo alla produzione di passaporti biometrici e s'impegna a rilasciare solo passaporti biometrici ai suoi cittadini al pi� tardi entro il 31/7/2016

á      La Commissione UE ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una Proposta di Regolamento che modifica il Regolamento (CE) 539/2001 includendo l'Ucraina nell'elenco dei Paesi i cui cittadini in possesso di passaporto biometrico (rilasciato conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile) sono esonerati dall'obbligo del visto per soggiorni brevi; comunicato Stranieriinitalia: il Consiglio UE ha disposto che la liberalizzazione entrera' in vigore contemporaneamente al nuovo meccanismo che consentira' di reintrodurre l'obbligo del visto nei casi di emergenza (quali l'aumento dell'immigrazione irregolare o del numero di domande d'asilo o la mancata collaborazione, da parte del paese terzo alle riammissione degli suoi cittadini espulsi dal territorio della UE

á      La Commissione UE ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una Proposta di Regolamento che modifica il Regolamento (CE) 539/2001 includendo il Kossovo nell'elenco dei Paesi i cui cittadini in possesso di passaporto biometrico (rilasciato conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile) sono esonerati dall'obbligo del visto per soggiorni brevi

á      Esonero dall'obbligo di visto per (Regolamento (CE) 539/2001)

o   rifugiati, apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalita' di alcun paese residenti in uno Stato membro UE e titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro

o   cittadini titolari di lasciapassare per il traffico frontaliero locale rilasciati in applicazione del Reg. CE 1931/2006 se tali titolari esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale; principali disposizioni:

¤  ai fini dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, gli Stati membri sono autorizzati a concludere o a mantenere accordi bilaterali con paesi terzi limitrofi, purche' compatibili con le disposizioni del Reg. CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi accordi di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono misure per agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso

¤  gli accordi possono prevedere l'utilizzo, da parte dei frontalieri, di specifici valichi di frontiera; in questo caso, i frontalieri sono sottoposti a controlli a campione

¤  per l'attraversamento della frontiera e' richiesto il possesso di un lasciapassare; gli accordi possono richiedere uno o piu' documenti di viaggio validi

¤  l'ingresso dei frontalieri e' consentito, comunque, a condizione che non risultino pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri

¤  la durata massima di ciascun soggiorno ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il limite piu' breve eventualmente previsto dagli accordi

¤  non e' apposto alcun timbro di ingresso e di uscita sul lasciapassare

¤  la validita' territoriale del lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato membro di rilascio

¤  il rilascio del lasciapassare richiede che l'interessato sia in possesso del documento di viaggio richiesto per l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia segnalato al SIS per la non ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, ed esibisca documenti atti a provare lo status di residente frontaliero e l'esistenza di motivazioni legittime per l'attraversamento della frontiera in regime di traffico frontaliero locale

¤  il lasciapassare per traffico frontaliero locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni

¤  il lasciapassare per traffico frontaliero locale e' rilasciato dal consolato o da altra autorita' amministrativa dello Stato membro prevista dall'eventuale accordo bilaterale

o   allievi di istituti scolastici residenti in uno Stato membro UE che applica la Dec. Cons. 94/795/GAI, quando partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto; principali disposizioni:

¤  l'insegnante presenta un elenco, su apposito modulo, che identifichi gli scolari accompagnati e documenti scopo e circostanze del soggiorno o transito

¤  lo scolaro presenta un documento di viaggio valido per attraversare la frontiera; in alternativa, e' funge da documento di viaggio l'elenco degli scolari, a condizione che

-       sia corredato da una foto recente di ogni scolaro privo di carta di identita' con foto

-       l'autorita' competente dello Stato membro di provenienza confermi lo status di residenza degli scolari e il loro diritto di rientrare, autentichi l'elenco stesso, e abbia preventivamente notificato agli altri Stati membri che desidera che i propri elenchi siano considerati documenti di viaggio validi

á      Visto non richiesto per le categorie di persone indicate, paese per paese, nell'Informativa della Commissione C 311/06 (es.: titolari di passaporti diplomatici, passaporti ufficiali, passaporti speciali, etc.)

á      Decisione del Consiglio UE 2016/431: autorizzata la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici

á      Visto non richiesto in caso di titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp (da D. Lgs. 3/2007); circ. Mininterno 21/5/2012: l'esonero non si applica a favore dei titolari di permessi di lunga durata o a tempo indeterminato rilasciati da Regno Unito, Irlanda e Danimarca (che non sono vincolati dalla Direttiva 2003/109/CE)

á      Visto non richiesto in caso di straniero titolare di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da altro Stato membro (esclusi, verosimilmente, Regno Unito, Irlanda e Danimarca, che non partecipano all'adozione della Direttiva 2004/114/CE) in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore che, a certe condizioni, si trasferisca in Italia per proseguire gli studi iniziati nell'altro Stato membro o per integrarli con un programma di studio ad essi connesso (D. Lgs. 154/207)

á      Visto non richiesto in caso di presentazione di domanda di protezione internazionale o di applicazione del regime di protezione temporanea

á      Lo straniero privo di visto richiesto (salvo il caso di domanda di protezione internazionale o di regime di protezione temporanea) eÕ respinto; di norma non eÕ neanche ammesso a bordo del vettore (tenuto a controllare); nota: benche', ove si debbano applicare le norme su asilo, rifugiati e protezione temporanea, si deroghi al respingimento, e benche' la posizione dello straniero che chieda protezione privo degli usuali requisiti non sia da considerare irregolare, il vettore non ha certezza, al momento dell'imbarco, del fatto che verra' presentata una domanda di asilo; nel dubbio, piuttosto che correre il rischio di andare incontro a sanzioni e oneri, il vettore impedisce l'imbarco (patologia segnalata da un comunicato del Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg)

 

á      Libera circolazione in Area Schengen per soggiorni di durata complessiva non superiore a tre mesi in un periodo di sei mesi a partire dal primo ingresso in tale Area per gli stranieri non soggetti all'obbligo di visto che soddisfino i requisiti per l'ingresso (art. 20, Conv. Appl. Accordo Schengen); per "primo ingresso" si intende (Sent. Corte Giust. C-241-05), oltre al primissimo, ogni primo ingresso successivo alla conclusione di un periodo di sei mesi calcolato a decorrere dalla data del precedente "primo ingresso" (possibile, nei fatti, un soggiorno quasi ininterrotto di sei mesi)

á      Sent. Corte Giust. C-278/12: gli artt. 20 e 21 Reg. CE/562/2006 non ostano a che funzionari incaricati della sorveglianza delle frontiere e del controllo degli stranieri effettuino controlli, in una zona di 20 km dalla frontiera terrestre tra uno Stato membro e gli Stati aderenti alla Conv. Appl. Accordo Schengen, diretti a verificare se le persone fermate per identificazione soddisfino i requisiti di soggiorno regolare applicabili nello Stato membro interessato, anche quando tali controlli si basino su informazioni generali e dati dell'esperienza in materia di soggiorno irregolare di persone nei luoghi dei controlli (non, quindi, su una presunzione ragionevole di soggiorno irregolare) o possano essere effettuati (in misura limitata) per ottenere informazioni generali di questo genere e dati dell'esperienza in tale materia, purche' il loro esercizio sia sottoposto a limitazioni relative, in particolare, alla loro intensita' ed alla loro frequenza; tali limitazioni devono essere tanto piu' rigide e rigidamente rispettate quanto piu' numerosi sono gli indizi del fatto che l'effetto di tali controlli possa essere equivalente a quello di controlli di frontiera (punto 75); l'effettuazione dei controlli a campione o sulla base di criteri selettivi li sottrae alla censura che spetterebbe a controlli sistematici (punto 86)

 

á      Una revisione della normativa europea nell'ambito della quale si esamini la possibilita' di ristabilire temporaneamente controlli alle frontiere interne in caso di difficolta' eccezionali nella gestione delle frontiere esterne comuni, sulla base di condizioni che dovranno essere in futuro definite, e' stata richiesta da una lettera del Presidente della Repubblica francese e del Presidente del Consiglio italiano al Presidente del Consiglio Europeo

á      A seguito degli imponenti movimenti secondari di profughi, sono stati ripristinati dalla Svezia i controlli alla frontiera interna con la Danimarca, e dalla Danimarca alla frontiera interna con la Germania (com. Stranieriinitalia)

á      Ripristinati dall'Austria i controlli alla frontiera interna con l'Italia (com. Stranieriinitalia); in un incontro, i ministri dell'inetrno di Italia e Austria hanno convenuto di intensificare la collaborazione bilaterale nel monitoraggio e controllo della comune frontiera con l'obiettivo di salvaguardare la libera circolazione prevista da Schengen (Comunicato congiunto 8/4/2016 dei Ministri dell'interno di Italia e Austria)

á      Proposta di Decisione del Consiglio avanzata dalla Commissione UE: proroga, per un ulteriore periodo di 3 mesi, dei controlli alle frontiere interne per

o   Austria, alla frontiera terrestre tra Austria e Ungheria e alla frontiera terrestre tra Austria e Slovenia

o   Germania, alla frontiera terrestre tra Germania e Austria

o   Danimarca, nei porti danesi da cui partono i collegamenti via traghetto con la Germania e alla frontiera terrestre tra Danimarca e Germania

o   Svezia, nei porti svedesi nella regione meridionale e occidentale di polizia e al ponte di …resund

o   Norvegia, nei porti norvegesi da cui partono i collegamenti via traghetto con la Danimarca, la Germania e la Svezia

 

 

Tipi di visto (torna all'indice del capitolo)

 

á      Tipi di visto, corrispondenti ai diversi motivi (Decreto MAE 11/5/2011): adozione, affari, cure mediche, diplomatico, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi familiari, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro, volontariato

á      Visti Schengen Uniformi (VSU): tipo A, B, C

o   tipo A: transito aeroportuale; valido solo nelle zone internazionali di transito degli aeroporti (validitaÕ territoriale limitata)

o   tipo B: transito, validitaÕ massima 5 gg.

o   tipo C: per affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al massimo 90 gg.)

á      Visti Nazionali (VN): tipo D

o   tipo D: per adozione, cure mediche, diplomatico, per familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, volontariato (in base a D. Lgs. 154/2007; circ. Mininterno 21/2/2008: transitoriamente, rilasciato per "missione/V"), motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, vacanze-lavoro (visti di lunga durata); Reg. UE 265/2010: tali visti sono emessi in base al modello uniforme per i visti di cui al Reg. CE 1683/95, sono contrassegnati dalla lettera ÒDÓ nella dicitura indicante il tipo di visto e hano validita' non superiore a un anno (se il periodo di soggiorno autorizzato e' superiore a un anno, il visto e' sostituito prima della scadenza da un titolo di soggiorno)

 

á      Firmata da Comunita' di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e Tavola Valdese un'intesa con MAE e Mininterno per la definizione di liste, in Marocco, Libano ed Etiopia, di profughi provenienti da Siria, Etiopia e altri Paesi dell'Africa Subsahariana che si trovino in condizioni di vulnerabilita' (donne sole con bambini, vittime potenziali della tratta di essere umani, anziani, persone affette da disabilita' o serie patologie, e soggetti riconosciuti dall'ACNUR come rifugiati); a queste persone saranno rilasciati visti d'ingresso per motivi umanitari per arrivare in Italia in aereo o in nave (comunicato Stranieriinitalia); arrivata la prima famiglia siriana in base all'intesa sul rilascio di visti per motivi umanitari (comunicato Stranieriinitalia); arrivate in Italia 93 persone dalla Siria, attraverso il corridoio umanitario costituito in base all'intesa tra Comunita' di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Tavola Valdese, MAE e Mininterno (comunicato Stranieriinitalia)

 

 

Regolamento CE n. 810/2009 (codice dei visti) (torna all'indice del capitolo)

 

á      Disposizioni comuni per il rilascio da parte degli Stati membri di visti per soggiorni nel territorio degli Stati membri di durata non superiore a 3 mesi nell'arco di 6 mesi (Regolamento CE n. 810/2009):

o   lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di visto uniforme e per la decisione sul merito e' quello il cui territorio costituisce la destinazione principale del viaggio in termini di durata o di finalita' del soggiorno, o, se tale destinazione non puo' essere individuata, lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri (art. 5); analoga disposizione si applica quando un cittadino di un paese terzo legalmente presente nel territorio di uno Stato membro debba chiedere il visto per entrare in altri Stati membri (art. 7)

o   un consolato dello Stato membro competente esamina e decide in merito alla domanda presentata da un cittadino di un paese terzo legalmente residente nella giurisdizione del consolato, o anche da un cittadino presente legalmente ma non residente nella sua giurisdizione a condizione che il richiedente abbia giustificato la presentazione della domanda presso tale consolato (art. 6)

o   uno Stato membro puo' accettare di rappresentarne un altro ai fini dell'esame delle richieste di visto (art. 8)

o   la domanda di visto va presentata non prima di tre mesi dall'inizio del viaggio; se e' necessario fissare un appuntamento per la presentazione della domanda, tale appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla relativa richiesta (art. 9)

o   il documento di viaggio deve essere stato rilasciato nel corso degli ultimi dieci anni e deve avere validita' estesa ad almeno tre mesi dopo la artenza dal territorio degli Stati membri, salva deroga in caso di emergenza (art. 12)

o   vengono rilevate le impronte digitali del richiedente, salvo che si tratti di minore di eta' inferiore a 12 anni, ovvero di capo di Stato o di governo o ministro o consorte di questi o membro della loro delegazione o sovrano o importante membro di una famiglia reale, nell'ambito di missione ufficiale su invito del governo di uno Stato membro o di un'organizzazione internazionale (art. 13)

o   il richiedente deve presentare documentazione relativa a finalita' del viaggio, disponibilita' di alloggio o dei mezzi necessari a procurarselo, disponibilita' di mezzi per il soggiorno e per il viaggio di ritorno, ovvero capacita' di ottenerli legalmente, informazioni che consentano di valutare l'intenzione del richiedente di rispettare la scadenza del visto; e' possibile derogare a questa disposizione quando il richiedente abbia dato prova di affidabilita'; gli Stati membri possono chiedere, in luogo della prova di disponibilita' diretta di mezzi e alloggio, la dimostrazione di prestazione di garanzia da parte di terzi (art. 14; in relazione a questa disposizione, Decreto MAE 11/5/2011: la rappresentanza diplomatico-consolare deve valutare, ai fini del rilascio dei visti di breve durata e di quelli di lunga durata per studio, il rischio di immigrazione illegale e la presenza di adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto; per tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza, puo' essere richiesta l'esibizione di documentazione relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente, e puo' essere effettuato un colloquio con questo; in caso di riscontri negativi sull'autenticita' o sull'attendibilita' degli elementi acquisiti, la rappresentanza si astiene dal rilascio; nota: verosimilmente, significa: "la rappresentanza rifiuta il visto")

o   il richiedente deve essere titolare di un'assicurazione che copra le eventuali spese per rimpatrio per motivi di salute, cure urgenti, ricoveri d'urgenza o morte durante il soggiorno nel territorio degli Stati membri (massimale non inferiore a 30.000 euro); di norma l'assicurazione e' stipulata nel paese di residenza; il consolato accerta che le richieste di indennizzo nei confronti della compagnia assicuratrice siano riscuotibili negli Stati membri; deroga per i titolari di passaporto diplomatico (art. 15)

o   il richiedente paga per il visto diritti pari a 60 euro (35 euro se minore tra 6 e 12 anni); l'ammontare e' rivisto periodicamente; non si riscuotono diritti per minori di eta' inferiore a 6 anni, studenti e insegnanti in viaggio di studio o di formazione pedagogica, ricercatori, rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di eta' non superiore a 25 anni che partecipino a iniziative organizzate da analoghe organizzazioni; possibile esentare dal pagamento dei diritti anche i minori tra i 6 e i 12 anni, i titolari di passaporti diplomatici e i partecipanti alle suddette iniziative; possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti in singoli casi, a scopo promozionale; i diritti non sono rimborsabili, salvo che in caso di irricevibilita' della domanda per incompetenza del consolato o per mancato rispetto delle disposizioni sulla presentazione (art. 16)

o   diritti ulteriori non superiori al 50% dell'importo ordinario possono essere riscossi dal fornitore esterno di servizi; e' comunque consentita la presentazione della richiesta di visto direttamente al consolato, senza fruizione dei servizi prestati dal fornitore esterno (art. 17)

o   si puo' derogare per motivi umanitari o di interesse nazionale alla dichiarazione di irricevibilita' della domanda motivata da mancato rispetto delle disposizioni sulla presentazione (art. 19)

o   se la domanda e' ricevibile, nelle more della piena entrata in vigore del Sistema Informativo Visti (VIS, le cui operazioni sono state avviate l'11/10/2011 nei consolati dei paesi Schengen in Nord-Africa - da Risposte alle F.A.Q. sul VIS), viene apposto un timbro sul passaporto del richiedente, salvo che si tratti di passaporto diplomatico o di servizio o ufficiale o speciale (art. 20)

o   nell'esaminare la domanda, il consolato controlla se vi siano state precedenti violazioni dei limiti di durata del soggiorno nel territorio degli Stati membri, senza rilievo pero' (e' vero?) dei soggiorni autorizzati sulla base di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciati da altro Stato membro (art. 21)

o   la valutazione dei mezzi di sostentamento si effettua tenendo conto della durata delsoggiorno prevista in ciascuno Stato membro e degli importi di riferimento fissati da ciascuno Stato membro (art. 21)

o   il richiedente puo' essere convocato dal consolato per un colloquio e per la richiesta di documenti ulteriori (art. 21)

o   un precedente rifiuto del visto non comporta automaticamente il rigetto di una successiva domanda (art. 21)

o   uno Stato membro puo' chiedere di essere sistematicamente consultato ai fini del rilascio di visti a cittadini di determinati paesi o da specifiche categorie di tali cittadini; eventuali obiezioni al rilascio devono essere presentate dallo Stato membro consultato entro 7 gg di calendario (art. 22)

o   la decisione deve essere presa entro 15 gg di calendario dalla presentazione della domanda; il termine puo' essere portato a 30 gg in caso di necessita' di riesame o consultazione di altro Stato membro, a 60 gg in caso di necessita' di ulteriore documentazione (art. 23)

o   la decisione puo' consistere nel rilascio del visto uniforme, nel rilascio di un visto a validita' territoriale limitata, nel rifiuto del visto, nella trasmissione della domanda allo Stato membro rappresentato ai fini del rifiuto formale del visto (art. 23)

o   il visto puo' essere rilasciato anche per ingressi multipli, con validita' compresa tra 6 mesi e 5 anni, a condizione che il richiedente dimostri di averne bisogno per viaggi frequenti e risulti affidabile sulla base della sua situazione economica e dei precedenti comportamenti in relazione a visti uniformi o a validita' territoriale limitata (art. 24)

o   un visto con validita' territoriale limitata puo' essere rilasciato quando (art. 25)

¤  motivi umanitari inducano lo Stato membro a derogare dal rispetto delle condizioni di ingresso previste dal Reg. CE/562/2006, o a rilasciare un visto nonostante l'opposizione di altro Stato membro consultato o senza aver effettuato la consultazione prevista; note:

-       Firmata da Comunita' di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e Tavola Valdese un'intesa con MAE e Mininterno per la definizione di liste, in Marocco, Libano ed Etiopia, di profughi provenienti da Siria, Etiopia e altri Paesi dell'Africa Subsahariana che si trovino in condizioni di vulnerabilita' (donne sole con bambini, vittime potenziali della tratta di essere umani, anziani, persone affette da disabilita' o serie patologie, e soggetti riconosciuti dall'ACNUR come rifugiati); a queste persone saranno rilasciati visti d'ingresso per motivi umanitari per arrivare in Italia in aereo o in nave (comunicato Stranieriinitalia)

-       arrivata la prima famiglia siriana in base all'intesa sul rilascio di visti per motivi umanitari (comunicato Stranieriinitalia)

-       arrivate in Italia 93 persone dalla Siria, attraverso il corridoio umanitario costituito in base all'intesa tra Comunita' di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Tavola Valdese, MAE e Mininterno (comunicato Stranieriinitalia)

¤  il consolato intenda rilasciare allo straniero un nuovo visto nel corso del semestre gia' contenente un soggiorno di 3 mesi nel territorio degli Stati membri

¤  il documento di viaggio di cui il richiedente e' titolare non sia riconosciuto da tutti gli Stati membri (validita' territoriale limitata ai soli Stati memebri che riconoscono il documento di viaggio, o al solo Stato membro che rilascia il visto qualora esso stesso non riconosca il documento di viaggio)

o   il possesso del visto non conferisce automaticamente il diritto all'ingresso (art. 30); al titolare puo' essere di dimostrare il possesso dei requisiti anche all'atto dell'attraversamento della frontiera (art. 47)

o   ragionevoli dubbi sull'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto sono atti a motivare il rifiuto del visto (art. 32)

o   decisione e motivi del rifiuto sono notificati al richiedente sul modulo uniforme di cui all'Allegato VI al Regolamento CE n. 810/2009 (art. 32); nota: le motivazioni relative alla sicurezza degli Stati Schengen sono espresse in modo sintetico e privo di riferimenti alla situazione specifica

o   il richiedente cui sia stato negato il visto ha diritto a ricorrere contro la decisione, con le modalita' indicate dallo Stato membro che adotta la decisione (art. 32)

o   le informazioni sui visti rifiutati sono inserite nel VIS (art. 32)

o   la validita' di un visto puo' essere prorogata dallo Stato membro sul cui teerritorio si trova il titolare per motivi di forza maggiore o ragioni umanitarie che impediscano di lasciare il territorio per tempo, ovvero per serie ragioni personali che richiedano la proroga (in questo caso, la proroga da' luogo a riscossione di diritti per un importo pari a 30 euro); la proroga assume la forma di un visto adesivo (art. 33)

o   un visto puo' essere annullato quando risulti che le condizioni per il rilascio non erano soddisfatte al momento del rilascio stesso; puo' essere revocato quando vengano meno le condizioni per il rilascio o su richiesta del titolare (art. 34)

o   la mancata presentazione alla frontiera della documentazione richiesta per il rilascio non costituisce automatico motivo di annullamento o revoca del visto (art. 34)

o   la decisione di annullamento o revoca e i motivi su cui si basa sono notificati al titolare del visto su modulo uniforme (art. 34)

o   il richiedente ha diritto a ricorrere contro la decisione con le modalita' indicate dallo Stato membro che l'ha adottata (art. 34)

o   le informazioni sui visti annullati o revocati sono inserite nel VIS (art. 34)

o   in casi eccezionali, puo' essere rilasciato un visto, di validita' massima di 15 gg, al valico di frontiera quando il richiedente non ha avuto tempo di chiederlo nei modi ordinari e presenta documenti atti a dimostrare l'esistenza di motivi imprevedibili e imperativi di ingresso; si puo' derogare, ai fini del rilascio, dal possesso di un'assicurazione sanitaria; si applicano le disposizioni sul rifiuto, sulla notifica e sul ricorso (art. 35)

o   i consolati degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente; il personale dei consolati rispetta pienamente la dignita' umana e non applica discriminazioni; tutti i provvedimenti devono essere proporzionati agli obiettivi (art. 39)

o   in particolari circostanze uno Sttao membro puo' avvalersi della cooperazione di un fornitore esterno di servizi (abilitato solo a fornire informazioni, raccogliere dati, impronte e domande, riscuotere diritti, trasmettere la domanda al consolato, gestire gli appuntamenti, ritirare i documenti di viaggio e le eventuali notifiche di rifiuto e restituirli al richiedente); salvo che in caso di convocazione per colloquio, il richiedente non puo' essere costretto a presentarsi di persona in piu' di una sede per la presentazione della domanda (artt. 40 e 43)

o   gli Stati membri possono cooperare con intermediari commerciali (es.: agenzie turistiche) per la presentazione delle domande, ma non per la raccolta delle impronte (art. 45)

o   i consolati forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti (art. 47)

o   la cooperazione tra Stati membri include l'eventuale definizione di un elenco armonizzato di documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti e lo scambio di informazioni sui rischi migratori o sulla sicurezza, incluse le informazioni sui dinieghi di visto (art. 48)

 

á      Sent. Corte Giust. C-84/12:

o   le autorita' competenti di uno Stato membro, in esito all'esame di una domanda di visto uniforme, possono rifiutare il rilascio di un simile visto a un richiedente soltanto nel caso in cui possa essergli opposto uno dei motivi di rifiuto di visto elencati in tali disposizioni; tali autorita', quando esaminano tale domanda, dispongono di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda le condizioni di applicazione di tali disposizioni e la valutazione dei fatti rilevanti, al fine di stabilire se al richiedente possa essere opposto uno di tali motivi di rifiuto

o   l'obbligo delle autorita' competenti di uno Stato membro di rilasciare un visto uniforme presuppone che non vi siano ragionevoli dubbi circa l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, considerata la situazione generale del paese di residenza del richiedente e le sue caratteristiche proprie, accertate alla luce delle informazioni da lui fornite

o   e' legittimo che, quando ricorrono le condizioni di rilascio previste da Regolamento CE n. 810/2009, le autorita' competenti rilascino un visto uniforme al richiedente, senza precisare che vi sono obbligate, purche' la disposizione che lo consente possa essere interpretata in modo conforme ad art. 23 par. 4, art. 32 par. 1 e art. 35 par. 6 Regolamento CE n. 810/2009

 

á      Sent. Corte Giust. C-575/12:

o   art. 24 par. 1 e art. 34 Regolamento CE n. 810/2009 devono essere interpretati nel senso che l'annullamento, da parte di un'autorita' di un paese terzo, di un documento di viaggio non comporta, automaticamente, l'invalidita' di un visto uniforme apposto su tale documento

o   il combinato disposto di art. 5 par. 1 e art. 13 par. 1 Reg. CE/562/2006 deve essere interpretato nel senso che l'ingresso di cittadini stranieri nel territorio degli Stati membri non e' subordinato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido (nota: significa che il visto valido puo' essere apposto su un documento di viaggio diverso da quello valido, comunque esibito dallo straniero)

o   il combinato disposto di art. 5 par. 1 e art. 13 par. 1 Reg. CE/562/2006 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che subordina l'ingresso di cittadini stranieri nel territorio dello Stato membro interessato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido (nota: significa che il visto valido puo' essere apposto su un documento di viaggio diverso da quello valido, comunque esibito dallo straniero)

 

 

Documentazione richiesta per il visto, in generale (torna all'indice del capitolo)

 

á      Documenti richiesti:

o   passaporto valido (o documento equivalente); note:

¤  i modelli A e B per le richieste di nulla-osta ll'ingresso per lavoro riportano la seguente lista dei documenti equivalenti:

-       documento di viaggio per apolidi

-       documento di viaggio per rifugiati (e, verosimilmente, per titolare di protezione sussidiaria)

-       titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorita' del paese di cui sono cittadini)

-       lasciapassare delle Nazioni Unite

-       documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO

-       libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attivita' professionale

-       documento di navigazione aerea

-       carta d'identita' valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea

-       carta d'identita' ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto (Parigi 13/12/1957)

¤  una lista dei documenti di viaggio idonei per l'ingresso, Stato per Stato, con le relative restrizioni e' riportata in una Nota MAE

o   documentazione su

¤  finalitaÕ del viaggio

¤  mezzi di trasporto utilizzati

¤  disponibilitaÕ mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000; nota: non definiti per lavoro subordinato) per viaggio (anche di ritorno, salvo che per ingressi per lavoro e, verosimilmente, sulla base di quanto stabilito dal DPR 334/2004, per motivi familiari) e soggiorno

¤  condizioni di alloggio

¤  assicurazione sanitaria (con copertura fino a 30.000 euro), per soggiorni di breve durata (Decisione del Consiglio europeo 9/1/2004, Telex MAE 28/5/2004, Telegramma Mininterno 1/6/2004)

o   documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto, secondo quanto indicato dal Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con altri ministri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto MAE 11/5/2011

o   atto di assenso all'espatrio dei minori stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna tipologia di visto, sottoscritto da ciascuno degli esercenti la responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[8] che non accompagnino il minore nel viaggio o, in loro assenza, dal tutore legale, e fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore (Decreto MAE 11/5/2011); TAR Lazio: in caso di richiesta di visto di ingresso di un minore, e' necessario, ai fini dell'ammissibilita' dellÕistanza, che venga comprovata, nei modi consentiti dallÕordinamento del paese di appartenenza, anche diversi da quelli previsti nel nostro ordinamento, la provenienza della domanda dal soggetto che allo stato esercita la tutela nei confronti del minore, e che, come tale, e' l'unico legittimato in tal senso

o   esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, ai fini dell'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea (Decreto MAE 11/5/2011)

á      Nota: stranieri provenienti dal Kossovo possono essere considerati in possesso della cittadinanza serbo-montenegrina, a prescindere dal possesso o meno del relativo passaporto (circ. Mininterno 11/1/2005)

á      Concl. Avv. Gen. C-101/13:

o   la pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina dei passaporti rilasciati dagli Stati membri deve essere conforme alle specifiche applicabili in base al documento n. 9303 dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO), prima parte (passaporti leggibili a macchina)

o   qualora il diritto di uno Stato membro preveda che il nome di una persona e' composto dai suoi nomi propri e dal suo cognome, detto Stato membro non e' autorizzato a prevedere inoltre l'iscrizione del cognome alla nascita, ne' a titolo di identificatore primario nella casella 06, ne' a titolo di identificatore secondario nella casella 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto

o   qualora il cognome alla nascita non debba essere riportato nelle caselle 06 o 07 del passaporto, lo Stato membro ha tuttavia la facolta' di prevedere l'iscrizione del cognome alla nascita, quale dato anagrafico facoltativo, nella casella 13 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto, a condizione che sussista un interesse generale imperativo e che la menzione di tale iscrizione sia esplicitata mediante una designazione in francese, in inglese o in spagnolo nel titolo della casella 13

á      La disponibilitaÕ di mezzi di sostentamento eÕ dimostrabile (Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000) con esibizione di valuta, fideiussione, polizza fideiussoria, titoli di credito o titoli di servizio prepagati, altri mezzi comprovanti la disponibilitaÕ in Italia di fonti di reddito; TAR Lazio: all'amministrazione non spetta sindacare i modi ed i tempi con cui i mezzi di sostentamento necessari per l'ingresso sono stati formati, ma la sola adeguatezza di essi, sulla base dei parametri normativi

 

 

Requisiti e condizioni per ciascun tipo di visto (Decreto MAE) (torna all'indice del capitolo)

 

á      Requisiti e condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto (Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011):

o   Visto per adozione (VN):

¤  consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione, emesso dalla competente autorita' straniera in conformita' alla legislazione locale

¤  e' rilasciato in presenza di specifica autorizzazione nominativa all'ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata dalla Commissione per le Adozioni internazionali, secondo quanto stabilito da art. 32 e 39, lettera h L. 184/1983; al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio del visto e' subordinato al rilascio del nulla-osta da parte della Commissione per le Adozioni internazionali.

o   Visto per affari (VSU):

¤  consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalita' economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale

¤  il cittadino straniero deve esibire sufficiente documentazione atta a comprovare:

-       la propria condizione di operatore economico-commerciale

-       la finalita' del viaggio per il quale � richiesto il visto

-       il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000

-       la disponibilita' di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero regolarmente residente in Italia

-       assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee-guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art. 15 Regolamento CE n. 810/2009)

¤  se il cittadino straniero viaggia per affari invitato in Italia da Ente o impresa operante in territorio nazionale, l'istanza di rilascio del visto d'ingresso deve essere accompagnata da una dichiarazione d'invito sottoscritta dall'Ente o dalla stessa impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto, e l'attivita' che sara' svolta dallo straniero invitato

¤  il visto, in presenza di analoghi requisiti, puo' essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente

o   Visto per cure mediche (VSU o VN):

¤  consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessita' di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate

¤  requisiti e condizioni stabiliti da art. 36 D. Lgs. 286/1998 e art. 44 DPR 394/1999; in ogni caso, il cittadino straniero che richieda il visto per cure mediche deve essere in possesso di certificazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria italiana pubblica o privata accreditata, ovvero da struttura sanitaria straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia sofferta

¤  rilasciato anche nell'ambito dei programmi umanitari di cui all'art. 36, comma 2 D. Lgs. 286/1998

¤  per le cure mediche da prestarsi nell'ambito dei programmi d'intervento umanitario delle Regioni previsti da art. 32, co. 15 L. 449/1997 il visto e' rilasciato in presenza di specifica e nominativa attestazione rilasciata dalla competente Autorita' regionale, che certifichi l'esistenza di apposita delibera per la copertura del singolo intervento sanitario

¤  il visto puo' essere rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000; TAR Lazio: nel caso in cui le cure riguardino un minore, non ha rilievo, ai fini del rilascio del visto per motivi di cure, il rapporto di parentela tra il minore e l'accompagnatore ne' lÕautorizzazione all'espatrio (verosimilmente, si deve intendere: da parte del paese di appartenenza) a favore dellÕaccompagnatore

o   Visto diplomatico per accreditamento o notifica (VN):

¤  consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato, allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede

¤  rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare

¤  le richieste di visto devono essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto e' sempre subordinata al preventivo nulla-osta rilasciato dal Cerimoniale Diplomatico del MAE, il quale rilascia al titolare ed al suo stretto nucleo familiare una carta d'identita', che esime dalla richiesta di permesso di soggiorno, ai sensi di quanto disposto dalle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e sulle Relazioni Consolari del 1963 (ratificate con L. 804/1967)

¤  il visto puo' essere concesso, in casi particolari, anche allo straniero titolare di passaporto ordinario, previa specifica autorizzazione del Cerimoniale Diplomatico del MAE

o   Visto per gara sportiva (VSU):

¤  consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero, agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che intendano partecipare o siano invitati a partecipare, a carattere professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale

¤  necessaria comunicazione del CONI che attesti la notorieta' della competizione, confermi l'invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e richieda il rilascio del relativo visto d'ingresso

¤  la rappresentanza diplomatico-consolare fa riferimento alle liste ufficiali di nominativi dei singoli componenti la squadra o il gruppo presentate da Federazioni sportive straniere o da enti sportivi stranieri riconosciuti, che devono riportare l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi

¤  per il rilascio del visto e' in ogni caso richiesto il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000, la disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero regolarmente residente in Italia), ed il possesso di un'assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art. 15 Regolamento CE n. 810/2009)

¤  Circ. CONI 27/7/2011:

-       il visto per gara sportiva puo' essere richiesto per una durata pari allÕeffettivo periodo di svolgimento della manifestazione o fino ad un massimo di 90 giorni in caso di partecipazione ad una serie di manifestazioni

-       la richiesta di visto per gara sportiva e' presentata dalle federazione sportiva nazionale e deve contenere

¬     la lista dei nominativi di atleti, tecnici, medici e dirigenti (sono esclusi familiari, giornalisti, video operatori, fotografi, supporter, sponsor e chiunque non faccia espressamente parte della delegazione sportiva), con le rispettive date di nascita, i numeri dei passaporti e la loro validita', e il ruolo di ciascun componente la delegazione

¬     la sistemazione alloggiativa

¬     l'indicazione del soggetto responsabile delle spese di viaggio, soggiorno e assistenza sanitaria

-       le eventuali rettifiche relative ai nominativi vanno presentate tempestivamente dalla federazione sportiva nazionale al CONI (Circ. CONI 16/4/2014: al fine di evitare il ritiro del visto da parte di coloro che non sono piu' autorizzati)

-       la richiesta non puo' essere avanzata per eventi dedicati a categorie master

-       le federazioni sportive nazionali informano il CONI nel caso in cui vengano a conoscenza di

¬     mancato arrivo in Italia di tutte le persone per le quali e' stato richiesto il visto

¬     mancato rientro nel Paese di provenienza al termine della manifestazione (Circ. CONI 16/4/2014)

-       il ritiro del visto sportivo e', senza possibilita' di eccezioni, personale e diretto, previa presentazione della documentazione non scaduta e completa richiesta dalla Rappresentanza diplomatica

-       non e' consentito svolgere attivita' sportiva a titolo continuativo a favore di una societa' sportiva italiana per quanti siano entrati in Italia con visto turistico o con visto per gara sportiva

-       in caso di prolungamento del soggiorno in Italia rispetto alla durata del visto di ingresso, e' necessario darne comunicazione alla questura territorialmente competente (nota: non si capisce su quale base possa essere consentito un tale prolungamento, se non per motivi di salute)

¤  Circ. CONI 16/4/2014: le richieste di visto devono essere trasmesse al CONI - Area Sport e Preparazione Olimpica, per posta elettronica (visti@coni.it) o per fax (06/32723738)

o   Visto per invito (VSU):

¤  consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico, scientifico o culturale

¤  se le spese di soggiorno non risultano essere a carico dell'ente invitante, lo straniero deve dimostrare il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000, e la disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero regolarmente residente in Italia)

¤  il visto e' rilasciato, ai sensi di art. 17 D. Lgs. 286/1998, per l'esercizio del diritto di difesa, allo straniero destinatario di esplicita autorizzazione all'ingresso (nota: per motivi di giustizia) rilasciata dal Questore competente

o   Visto per lavoro autonomo (VSU o VN):

¤  consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita' professionale o lavorativa a carattere non subordinato

¤  per le attivita' di cui all'art. 26 D. Lgs. 286/1998, requisiti e condizioni stabiliti da quell'articolo e da art. 39 DPR 394/1999; in particolare

-       per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste da art. 39, co. 1 DPR 394/1999 la dichiarazione richiesta e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali

-       per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'individuazione delle risorse necessarie, riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per territorio; per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini stessi; l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale (nota: non e' chiaro se questa soglia si applichi)

-       il visto puo essere richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche a stranieri che rivestano, in societa' per azioni, a responsabilita' limitata o in accomandita per azioni, gia' in attivita' da almeno tre anni, la carica di presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei conti; in tali casi non e' richiesta l'attestazione circa i parametri finanziari (TAR Lazio: l'elencazione dei casi e' finalizzata solo all'esenzione dalla presentazione dell'attestazione relativa ai parametri finanziari, ma non esclude che si possa operare in Italia anche tramite societa' di persone costituite da meno di tre anni, dal momento che questo e' previsto da art. 26 D. Lgs. 286/1998), ma il possesso di

¬     certificato di iscrizione della societˆ nel registro delle imprese

¬     copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato

¬     dichiarazione del rappresentante legale della societa' che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

-       in tutti i casi precedenti, il lavoratore deve dimostrare il possesso di

¬     alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero stesso, ovvero mediante dichiarazione sostituitiva resa da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo

¬     reddito, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; tale requisito si considera soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il conseguimento, nel proprio Paese di residenza (TAR Lazio: non necessariamente nel Paese di provenienza), di un reddito analogo per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della dichiarazione del rappresentante legale della societa' relativa al compenso che sara' corrisposto

¬     nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente competente, alla quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate

-       dichiarazioni, attestazioni e documentazione sopra indicate, unitamente al nulla-osta della Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, che provvede al rilascio del visto

¤  per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR 394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta della Questura

¤  per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981 (nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che, corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente, deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il recapito della societˆ di destinazione; tali ingressi sono consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis D. Lgs. 286/1998

¤  per il settore dello spettacolo, il visto per lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara fama, o di alta e nota qualificazione professionale, o di artisti o complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla RAI, da note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza (TAR Lazio: legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria valutazione circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i seguenti:

-       copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore (verosimilmente: "non inferiore") a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili

-       copia di una formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo

-       nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro

-       disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero, o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo

¤  per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente contraddizione con la precedente!)

¤  per i visti di ingresso per lavoro autonomo startup, che possono essere rilasciati (verosimilmente, nell'ambito della quota fissata dal decreto-flussi) agli stranieri che intendono costituire ed avviare sul territorio italiano un'impresa startup innovativa ai sensi di L. 221/2012 (societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi di art. 73 DPR 917/1986, avente come business esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica), anche avvalendosi dei servizi di accoglienza offerti dagli incubatori certificati di cui all'art. 25 co. 5 L. 221/2012 (societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che offrono servizi di incubazione e accelerazione miranti a sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative), la documentazione da esibire alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente e' la seguente (Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa):

-       nulla-osta concesso dal Comitato tecnico Italia Startup Visa, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico; a questo fine l'interessato compila un apposito modulo; in alternativa, il nulla-osta puo' essere concesso in presenza di una dichiarazione di un incubatore certificato, firmata dal legale rappresentante, di disponibilita' ad accogliere l'interessato presso le proprie strutture per la costituzione di una startup innovativa; il rilascio del nulla-osta del Comitato (che deve essere concesso o negato entro 30 gg dalla data di presentazione della documentazione completa) attesta l'avvenuto rilascio da parte della questura competente del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso; per una singola startup innovativa possono beneficiare del nulla-osta del Comitato fino a un massimo di 5 individui salvo che, per circostanze eccezionali legate alla natura del progetto imprenditoriale, il Comitato tecnico acconsenta a concedere un numero maggiore di nulla-osta (comunque non superiore a 10)

-       documentazione attestante la disponibilita' di risorse finanziarie, dedicate alla startup innovativa, accertate o certificate, non inferiori a 50.000 euro (da allegare anche alla richiesta inoltrata al Comitato); la documentazione deve consistere in lettere di attestazione rilasciate dalle banche presso cui i fondi sono depositati o lettere degli investitori; in caso di investimento da parte di un incubatore, rilevano anche i beni in natura messi a disposizione dall'incubatore

-       documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di idonea sistemazione alloggiativa

-       documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

¤  in tutti i casi considerati, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica del rapporto di lavoro

o   Visto per lavoro subordinato (VSU o VN)

¤  consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attivita' lavorativa a carattere subordinato

¤  requisiti e condizioni sono stabiliti da art. 22, 24, 27 e 27-bis D. Lgs. 286/1998 e da art. 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40 DPR 394/1999, fermi restando gli adempimenti richiesti da art. 49 e 50 DPR 394/1999 per l'esercizio di attivita' professionali

¤  lo Sportello Unico per l'Immigrazione provvede a comunicare alla competente rappresentanza diplomatico-consolare, con modalita' telematiche, il nulla-osta; per il settore dello spettacolo il nulla-osta, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale Mercato del Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea; per gli sportivi, la dichiarazione nominativa d'assenso e' rilasciata, fino all'attivazione dei collegamenti telematici, dal CONI, Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea

¤  il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione; nei casi di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998, il termine e' di quattro mesi

¤  il visto per lo svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari

¤  per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in materia di visti di transito, e gli stranieri dipendenti da societa' estere, destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 L. 856/1986, il visto e' rilasciato dietro formale richiesta delle societa' armatrice, documentata con contratto di lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto, e certificato d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale

¤  i requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti dall'art. 27, co. 1, lettera p) D. Lgs. 286/1998, e dall'art. 40, co. 16, 17 e 18 DPR 394/1999, debbono intendersi applicabili agli stranieri destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non professionistiche, diverse da quelle previste da L. 91/1981; ai fini del rilascio del visto d'ingresso, il CONI provvede a trasmettere alla competente rappresentanza diplomatico-consolare la propria dichiarazione nominativa d'assenso

¤  agli stranieri di cui all'art. 27, co. 1, lettera r-bis) D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40, co. 21 DPR 394/1999 e' rilasciato un visto per lavoro subordinato della durata minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro, consenta la proroga o il rinnovo dello stesso

¤  per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, ovvero di funzionari diplomatici o impiegati amministrativi e tecnici in servizio presso le rappresentane o gli Enti stessi, di cui all'articolo 40, co. 19 DPR 394/1999, le richieste di visto devono essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la concessione del visto e' subordinata all'acquisizione del preventivo nulla-osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale Diplomatico della Repubblica

¤  ai fini del rilascio del visto d'ingresso in favore dei docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia e di cui alla L. 103/2002, lo Sportello Unico provvede a comunicare, con modalita' telematiche, alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il nulla-osta

o   Visto per missione (VSU o VN)

¤  consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilita' debba recarsi in territorio italiano

¤  accedono a tale categoria di visto gli stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro attivita' e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilita' per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia

¤  il visto puo' essere rilasciato anche in favore di giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia; in tal caso, le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, e la concessione del visto e' subordinata all'acquisizione del preventivo nulla-osta del Ministero degli affari esteri, Servizio Stampa

¤  analogo visto puo' essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche quando quest'ultimo sia esente dal visto

o   Visto per motivi familiari (VN)

¤  consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare

¤  per familiare straniero di cittadino comunitario o di un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto e' rilasciato alle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007; il visto per motivi familiari sara' anche rilasciato, in presenza di un provvedimento definitivo adottato dall'Autorita' giudiziaria italiana competente, nel caso di adozione da parte di cittadini italiani di un cittadino straniero maggiorenne; in senso contrario, Circ. MAE 6/8/2013 (segnalata da circ. Mininterno 8/8/2013) stabilisce quanto segue, in linea con le censure mosse da Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, in relazione ai familiari di cittadini comunitari:

-       dato che, a seguito delle modifiche apportate da L. 129/2011, il visto di ingresso non e' condizione perche' valga il diritto di soggiorno (e di ingresso, secondo la circolare) del familiare straniero di cittadino comunitario, ne' per la sua iscrizione anagrafica, non si procede piu' al rilascio di visti nazionali di tipo D, ai fini di soggiorni di durata superiore a 90 gg, ai familiari (nel senso del D. Lgs. 30/2007) stranieri di cittadini comunitari o di cittadini italiani

-       verificato il vincolo di parentela o coniugio, puo' essere rilasciato, gratuitamente, un visto Schengen di breve durata (fino a 90 gg, tipo C) per turismo con ingressi multipli

-       analogo visto sara' rilasciato, come in precedenza, a seguito di un approfondito esame della situazione personale, ai familiari per i quali ingresso e soggiorno sono "agevolati" dallo Stato

-       ai fini del rilascio non vanno verificate le condizioni di vivenza a carico ne' la sussistenza di unione registrata in altro Stato (i controlli verranno effettuati nel territorio nazionale ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno; in questo senso, Trib. Torino); andra' pero' documentata l'appartenenza al novero di familiare con diritto o familiare agevolato (nota: senza che tale documentazione venga verificata?)

-       anche in assenza degli elementi che attestino l'appartenenza a tale novero, le richieste di visto turistico potranno essere accolte se sono soddisfatti gli ordinari requisiti per tale visto

¤  ai fini dell'ingresso al seguito, il visto del familiare al seguito del quale si vuole effettuare l'ingresso deve essere di durata non inferiore a un anno

¤  requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti da art. 29, co. 3, 5, 6, 7 e 8 e 29-bis D. Lgs. 286/1998 e da art. 6 DPR 394/1999

¤  il cittadino straniero deve risultare in possesso di nulla-osta per familiare al seguito o ricongiungimento familiare, rilasciato dallo Sportello Unico e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici consolari; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro 6 mesi dalla data di emissione

¤  nel caso in cui il possesso dei requisiti e il soddisfacimento delle condizioni previste non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di un'autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di art. 49 DPR 200/1967 (ora, art. 52 D. Lgs. 71/2011), sulla base dell'esame del DNA e delle verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti in base ad art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999; Corte App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di parentela non possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi in ogni caso prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L. 218/1995, lo stato di figlio nato nel matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[9], acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)

¤  e' onere del richiedente comprovare l'eventuale assenza di altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a carico di cui all'art. 29, co. 1, lettera c) D. Lgs. 286/1998

o   Visto per motivi religiosi (VSU o VN)

¤  consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attivita' ecclesiastica, religiosa o pastorale

¤  requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

-       l'effettiva condizione di religioso, o di ministro di culto nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza

-       documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attivita' addotte a motivo del soggiorno in Italia

-       nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di Enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000

-       assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art. 15 Regolamento CE n. 810/2009)

¤  in caso di invito da parte di una associazione di culto, operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto riconosciuti giuridicamente, il visto e' rilasciato solo previa verifica da parte del Ministero dell'Interno della natura di culto dell'ente e della conformita' del suo statuto ai principi dell'ordinamento italiano; note:

-       riconosciuta la personalita' giuridica all'associazione "Chiesa d'Inghilterra", con sede a Roma (DPR 17 luglio 2014; comunicato Mininterno 13/10/2014)

-       con Decreto del Presidente della Repubblica 17/12/2015 viene riconosciuta la personalita' giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione religiosa "Chiesa Unita Pentecostale Internazionale d'Italia", con sede in Catania, ai sensi di art. 2 L. 1159/1929 e art. 10 RD 289/1930 (Com. Mininterno 11/4/2016)

-       stipulate intese con

¬     Tavola Valdese (L. 449/1984 e L. 409/1993)

¬     Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo giorno (L. 516/1988 e L. 637/1996)

¬     Assemblee di Dio in Italia (L. 517/1988)

¬     Unione delle Comunita' Ebraiche italiane (L. 101/1989 e L. 638/1996)

¬     Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (L. 116/1995)

¬     Chiesa Evangelica Luterana in Italia (L. 520/1995)

¬     Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (L. 126/2012)

¬     Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni (L. 127/2012)

¬     Chiesa apostolica in Italia (L. 128/2012)

¬     Unione Buddhista Italiana (L. 245/2012)

¬     Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (L. 246/2012)

o   Visto di reingresso (VN)

¤  consente l'ingresso in territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta (nota: deve intendersi "permesso UE slp", ma il riferimento al documento scaduto e' privo di senso) o permesso di soggiorno la cui validita' risulti scaduta, ovvero titolari di permesso di soggiorno in corso di validita' ma che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano

¤  requisiti e condizioni sono stabiliti da art. 8 DPR 394/1999; in particolare:

-       il visto e' concesso allo straniero il cui documento di soggiorno risulti:

¬     scaduto da non oltre 60 giorni (da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge) e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini; in tali casi non e' richiesto il nulla-osta della questura

¬     scaduto da oltre 60 giorni (senza limiti di tempo) e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi militari (nota: discutibile che si imponga la condizione di avvenuta richiesta del rinnovo); solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d'ingresso e' rilasciato previo nulla-osta della questura

-       il visto e' concesso, previo nulla-osta della questura, anche allo straniero privo di documento di soggiorno, perche' smarrito o sottratto

-       il visto e' rilasciato anche allo straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60 giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini, previo nulla osta della questura competente

o   Visto per residenza elettiva (VN)

¤  consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attivita' lavorativa

¤  richieste adeguate e documentate garanzie circa la disponibilita' di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuita' nel futuro; tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000, dovranno provenire dalla titolarita' di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprieta' immobiliari, dalla titolarita' di stabili attivita' economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato; TAR Lazio: illegittimo il diniego di visto per resistenza elettiva motivato dalla presunta assenza di prove del possesso dei requisiti relativi al possesso di risorse, se il provvedimento non e' stato preceduto da preavviso di rigetto e l'istruttoria palesa vizi e carenze

¤  il visto puo' essere rilasciato anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, a condizione che le capacita' finanziarie siano giudicate adeguate anche per tali familiari (verosimilmente, non autorizzati a svolgere in Italia alcuna attivita' lavorativa)

o   Visto per ricerca (VSU o VN)

¤  consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o di lunga durata, allo straniero, in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese in cui e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato in Italia per lo svolgimento di un'attivita' di ricerca da parte di un'universita' o di un istituto di ricerca aventi i requisiti previsti dall'art. 27-ter , co. 1 e 2 D. Lgs. 286/1998

¤  requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998

¤  lo Sportello Unico comunica per via telematica alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il nulla osta per ricerca; il nulla-osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di emissione

¤  il visto e' rilasciato con priorita' rispetto agli altri visti

¤  il rilascio del visto per lo svolgimento in Italia di un'attivita' di ricerca nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di ricerca dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari

o   Visto per studio (VSU o VN)

¤  consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che (L. 9/2014)[10], alle condizioni stabilite dal provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, intenda seguire corsi universitari

¤  e' concesso anche, alle medesime condizioni ed in presenza di analoghi requisiti, in favore degli studenti stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso universita' vaticane, universita' straniere presenti in territorio nazionale, o universita' private comunque diverse da quelle indicate dal provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, in favore dei quali sia stato espresso esplicito nulla-osta da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

¤  il visto, di breve o lunga durata, e' concesso anche agli studenti stranieri:

-       maggiorenni ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore

-       minorenni, di eta' superiore a 14 anni, che partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali), nonche' nelle ipotesi ed alle condizioni previste dall'articolo 39-bis lettera c) D. Lgs. 286/1998 e dall'art. 44-bis, co. 2 lettera b) DPR 394/1999

-       stranieri chiamati a partecipare ad attivita' previste nel quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo italiano, nell'ambito di quanto previsto da L. 49/1987, L. 180/1992, L. 212/1992 e L. 84/2001

-       stranieri che intendano fare ingresso in Italia per attivita' di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra le categorie di cui all'art. 27-ter D. Lgs. 286/1998

-       maggiorenni che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare tirocini formativi di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 ed all'art. 40, co. 9 lettera a) e co. 10 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale stabilito dal decreto di cui all'art. 44-bis, co. 6 DPR 394/1999; in tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni rilasciano al cittadino straniero una specifica autorizzazione

-       maggiorenni che intendano seguire corsi superiori di studio diversi da quelli di cui ai punti precedenti, ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza

-       maggiorenni che, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio, intendano frequentare corsi di formazione professionale di cui all'art. 39-bis D. Lgs. 286/1998 e all'art. 44-bis, co. 5 DPR 394/1999, nell'ambito del contingente annuale stabilito dallo stesso articolo

¤  nei casi di studio non universitario, requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto sono

-       documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero l'attivita' di ricerca da svolgere

-       adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entita' non inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore

-       polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese

-       disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia

¤  il visto per la partecipazione ad attivita' di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di attivita' sanitaria, e' subordinato anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di studio rilascia una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari

¤  il visto e' rilasciato, per il periodo necessario, anche allo straniero che ha conseguito la laurea in Italia e intenda sostenervi gli esami di abilitazione

o   Visto per transito aeroportuale (VTL)

¤  consente allo straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato IV Regolamento CE n. 810/2009: cittadini di Afghanistan, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka; art. 3 par. 2 Regolamento CE n. 810/2009: l'obbligo di visto aeroportuale puo' essere imposto anche a cittadini di altri paesi terzi, su decisione dello Stato membro interessato, in casi urgenti di afflusso massiccio di immigrati illegali; art. 3 par. 5 Regolamento CE n. 810/2009: sono in ogni caso esentati dall'obbligo di visto di transito aeroportuale a) i titolari di un visto uniforme valido, di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato membro, b) i cittadini di paesi terzi in possesso dei titoli di soggiorno validi, menzionati nellÕallegato V Regolamento CE n. 810/2009, rilasciati da Andorra, Canada, Giappone, San Marino o Stati Uniti d'America, che garantiscono il ritorno incondizionato del titolare, c) i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno Stato membro o per uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America o che ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto, d) i familiari di cittadino dell'Unione titolari di diritto di libera circolazione, f) i membri dell'equipaggio di aerei che sono cittadini di una parte contraente della Convenzione di Chicago 7/12/1944) di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio italiano; l'obbligo del visto costituisce un'eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la zona internazionale di transito degli aeroporti

¤  rilasciato a condizione di possesso di

-       passaporto valido (o documento di viaggio equivalente) munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale

-       biglietto aereo o prenotazione

o   Visto per transito (VSU)

¤  consente allo straniero di attraversare il territorio nazionale nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo

¤  concesso a condizione che

-       allo straniero sia garantito l'ingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio nazionale

-       sussistano i requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per turismo

-       lo straniero possegga il visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale, se richiesto

¤  rilasciato anche ai lavoratori marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi, battenti bandiera italiana o straniera, presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen, a fronte di conferma della presenza della nave rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto italiana

o   Visto per trasporto (VSU)

¤  consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia per brevi periodi per lo svolgimento di un'attivita' professionale connessa con il trasporto di merci o di persone, per via terrestre (autotrasportatori), o per via aerea (equipaggi di voli civili, charter o privati, diversi da quelli di linea il cui status e' regolato dalla Convenzione di Chicago 7/12/1944)

¤  requisiti e condizioni:

-       documentazione attestante la condizione professionale del richiedente

-       documentazione inerente la dettagliata attivita' da svolgere in occasione del soggiorno richiesto

-       possesso di adeguati mezzi di sostentamento, in ogni caso non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000

-       disponibilita' di un alloggio, dimostrabile mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero regolarmente residente in Italia

-       assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art. 15 Regolamento CE n. 810/2009)

¤  lo straniero autotrasportatore titolare del visto per trasporto non e' autorizzato a condurre veicoli immatricolati in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea

o   Visto per turismo (VSU)

¤  consente l'ingresso, per un soggiorno di breve durata in Italia e negli altri Paesi Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici; il visto puo' essere concesso a sportivi anche per brevi periodi di allenamento, in presenza di esplicito invito di societa' sportive italiane, nonche' per la partecipazione a manifestazioni sportive diverse da quelle di cui al visto per gara sportiva, in presenza di un esplicito invito in tal senso

¤  requisiti e condizioni:

-       mezzi di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000

-       il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero disponibilita' di autonomi mezzi di viaggio

-       disponibilita' di un alloggio, dimostrabile mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia (verosimilmente, anche da cittadino comunitario), attestante la disponibilita' del dichiarante ad offrire un alloggio in territorio nazionale al richiedente il visto (la dichiarazione ha valore solo ai fini della dimostrazione della disponibilita' di alloggio, e non ai fini della dimostrazione della disponibilita' di mezzi di sostentamento)

-       assicurazione sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003

¤  se il visto e' richiesto da un cittadino italiano o da un cittadino comunitario residente in Italia in favore di parenti entro il II grado, in possesso dei requisiti previsti, il visto per turismo e' rilasciato prescindendo dalla valutazione sul rischio che l'ingresso sia finalizzato al prolungamento illegale del soggiorno (nota: non e' chiaro in che modo il visto possa essere richiesto dal cittadino italiano o comunitario)

¤  per minori che partecipino a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario approvati dal Comitato per i minori stranieri sono richiesti anche

-       l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[11] o del tutore

-       l'autorizzazione scritta del Comitato per i minori stranieri

o   Visto per vacanze-lavoro (V.N.)

¤  consente l'ingresso, per un soggiorno di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi di art. 27 co. 1, lettera r) D. Lgs. 286/1998 e di art. 40 co. 20 DPR 394/1999

¤  durata massima: un anno, ferme restando le limitazioni dell'attivita' lavorativa di cui all'art. 40 co. 20 DPR 394/1999

¤  requisiti e condizioni previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto dei parametri stabiliti da art. 2 (esistenza di alloggio idoneo e disponibilita' di mezzi per il rimpatrio) e art. 4 (disponibilita' di una somma non inferiore alla meta' dellÕimporto annuo dell'assegno sociale e delle somme necessarie per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno) della Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000

o   Visto per volontariato (VSU o VN)

¤  consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo non superiore ad un anno, allo straniero, di eta' compresa tra i 20 ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di volontariato, ai sensi di art. 27-bis D. Lgs. 286/1998, sulla base di una apposita convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione promotrice ricompresa tra quelle indicate da art. 27-bis co. 2 lettera a) D. Lgs. 286/1998

¤  concesso allo straniero titolare di nulla osta rilasciato e trasmesso telematicamente agli Uffici Consolari dallo Sportello unico per l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti, secondo quanto previsto a art.. 27-bis D. Lgs. 286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale emanato dal Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri; il nulla-osta deve essere utilizzato entro 6 mesi

¤  concesso anche, in presenza di una specifica segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attivita' in Italia nell'ambito del Servizio Volontario Europeo

 

 

Disposizioni particolari in relazione agli ingressi per l'evento Expo 2015 (torna all'indice del capitolo)

 

á      Possibili tre modalita' di ingresso (Linee-guida Mininterno Expo-2015):

o   ingresso per missione

¤  per le seguenti categorie:

-       Commissari Generali di Sezione e dei loro vice, coniugi e figli di eta' inferiore a 21 anni degli stessi, e diretti dipendenti del Commissariato Generale di Sezione (per un massimo di 10 unita' per Sezione, salva deroga per comprovate esigenze), che facciano ingresso per un periodo non inferiore ai 6 mesi e non superiore alla scadenza dell'Accordo di sede (30/6/2016); sono rilasciati gratuitamente il visto per missione e la carta MAE (che attesta la qualifica del titolare e che lo esime dal rilascio del permesso di soggiorno e, per i cittadini comunitari, dagli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007)

-       personale delle Sezioni direttamente dipendente dal Commissario Generale di Sezione che non abbia diritto alla carta MAE; e' rilasciato il visto per missione (gratuitamente) e, successivamente il permesso di soggiorno (se il soggiorno e' di durata superiore a 3 mesi)

-       personale di organizzazioni senza fini di lucro o di Partecipanti non ufficiali con i quali l'Organizzatore (la societa' Expo 2015) abbia stipulato un contratto di partecipazione, fornitori di servizi dei Partecipanti ufficiali e dei Partecipanti non ufficiali, espositori dei Partecipanti ufficiali e dei Partecipanti non ufficiali, persone coinvolte negli eventi artistici e culturali organizzati, all'interno del Sito espositivo, dai Partecipanti ufficiali o non ufficiali o dall'Organizzatore, giornalisti al seguito di delegazioni straniere incaricati di seguire gli eventi organizzati dai Partecipanti all'Expo 2015 e personale coinvolto in attivita' commerciali nell'ambito dell'Esposizione, autorizzato dall'Organizzatore; sono rilasciati visto (e, sucessivamente, in caso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi, permesso di soggiorno) per missione per soggiorni compresi tra 1/4/2015 e 30/11/2015 o, comunque, strettamente legati al periodo espositivo

¤  i Commissari Generali di Sezione e i Direttori dei Partecipanti non ufficiali di ciascuno Stato comunicano ufficialmente all'Organizzatore dell'evento le richieste inclusive dei nominativi delle persone rientranti tra le categorie che possono fare richiesta del visto

¤  le liste sono trasmesse dall'Organizzatore alle competenti Direzioni del Ministero degli Affari Esteri, per gli adempimenti relativi al rilascio dei visti di ingresso

¤  gli stranieri interessati all'ingresso richiedono il visto di ingresso con congruo anticipo rispetto alla data di partenza prevista, presentando

-       copia del passaporto con validita che superi di almeno 3 mesi la data di scadenza del visto

-       foto in formato tessera

-       assicurazione sanitaria di viaggio con garanzia di copertura minima pari a 30.000 euro (solo in caso di visti Schengen con durata fino a 90 giorni)

-       biglietto o prenotazione aerea (il possesso di tale requisito puo' essere attestato nella richiesta ufficiale del Commissario generale di Sezione e dei Direttori dei Partecipanti non ufficiali)

-       dimostrazione di disponibilita' alloggio (il possesso di tale requisito puo' essere attestato nella richiesta ufficiale del Commissario generale di Sezione e dei Direttori dei Partecipanti non ufficiali)

¤  il visto per missione e' rilasciato con l'annotazione "EXPO 2015"

¤  rilascio della carta MAE (nei casi previsti):

-       i Commissari generali di Sezione comunicano all'Organizzatore le liste di coloro per i quali la carta MAE e' richiesta

-       le liste sono trasmesse dall'Organizzatore al Cerimoniale diplomatico e la richiesta di carta MAE e' effettuata, dallo stesso Organizzatore, mediante la piattaforma telematica Cerionline, con indicazione dei dati anagrafici e dell'incarico ricoperto, e allegazione di copia del passaporto, copia del visto per missione e foto in formato tessera

-       il MAE trasmette le carte MAE all'Organizzatore

¤  rilascio del permesso di soggiorno per missione (nei casi previsti):

-       il kit EXPO 2015, per la richiesta di permesso, e' disponibile presso lo Sportello Immigrazione Expo della questura di Milano, appositamente istituito presso le strutture dell'Expo, e presso il Commissario Generale Expo 2015

-       contestualmente alla spedizione della richiesta dall'Ufficio postale, e' fissata la convocazione per la presentazione dello straniero presso lo Sportello Immigrazione Expo della questura di Milano, per i rilievi foto-segnaletici

o   ingresso per lavoro

¤  lavoratori stranieri impegnati nella costruzione e nell'allestimento dei padiglioni Expo, che prestino la loro attivita' dall'1/1/2014 fino al 31/3/2015, e dall'1/12/2015 fino al completo smantellamento dei padiglioni e, comunque, non oltre il 30/6/2016; previste due possibilita':

-       distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere

-       assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia

¤  predisposta una procedura semplificata; si applica anche nel caso di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro di stranieri legalmente soggiornati in uno Stato membro dell'Unione europea

¤  inoltro, da parte delle aziende di una comunicazione telematica allo Sportello Unico per l'immigrazione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)

¤  il Commissario generale dell'Expo, il Commissario di Sezione dei Partecipanti ufficiali o il Direttore dei Partecipanti non ufficiali si fanno garanti del rispetto, da parte delle aziende, della normativa italiana in materia di condizioni di lavoro, sicurezza sul lavoro e tutela assicurativa e previdenziale, sottoscrivendo la specifica clausola di adesione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)

¤  la comunicazione va inviata dal legale rappresentante dell'azienda distaccante o dell'azienda distaccataria, se questa e una succursale in Italia dell'azienda straniera, o dell'azienda che procede all'assunzione; a tal fine, il legale rappresentante richiede le credenziali di accesso al Commissario generale di Sezione, o al Direttore dei Partecipanti non ufficiali del padiglione del Paese presso il quale si svolgera' la prestazione lavorativa; nel caso in cui l'assunzione o il distacco venga richiesto direttamente dall'Organizzatore, la procedura di accreditamento e la successiva comunicazione e' gestita direttamente dal Commissario generale

¤  il visto di ingresso e' rilasciato a seguito delle verifiche effettuate dalla questura e, in relazione al rispetto della quota di ingresso, per i soli casi di assunzione da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, dalla Direzione territoriale del lavoro di Milano

¤  la sottoscrizione del contratto di soggiorno e' effettuata presso l'apposita sezione dello Sportello Unico, collocato nelle strutture Expo; allo straniero e' rilasciato, all'atto della sottoscrizione, il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro (Modello 209 Expo 2015), spedire tramite l'ufficio postale

¤  contestualmente alla spedizione della richiesta dall'Ufficio postale, e' fissata la convocazione per la presentazione dello straniero presso lo Sportello Immigrazione Expo della questura di Milano, per i rilievi foto-segnaletici

o   ingresso per turismo; per stranieri che intendano visitare Expo 2015; e' rilasciato un visto per turismo; l'eventuale dichiarazione di presenza puo' essere presentata presso una apposita sezione distaccata dell'Ufficio immigrazione della questura di Milano

á      In tutti i casi in cui sia previsto il rilascio di un permesso di soggiorno, questo e' strettamente correlato alla partecipazione all'evento Expo 2015 e non puo' essere rinnovato ne' convertito

á      Circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014 (sugli ingressi per lavoro, tramite assunzione o distacco, per EXPO 2015):

o   l'accesso al sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un "cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.; le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e societa' EXPO S.p.A.)

o   per l'assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-A (allegato)

o   per il distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere, si compila, per la comunicazione, il modello EXPO-D (allegato); possibile il distacco da parte di azienda straniera presso la sede dell'azienda stabilita in Italia o il distacco da azienda straniera che non ha filiali in Italia

o   si procede al controllo di sicurezza da parte della questura e, nel solo caso di assunzione, all'impegno, da parte della Direzione territoriale del lavoro, del posto nell'ambito della quota programmata (che avviene automaticamente)

o   successivamente, la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione

o   dopo l'ingresso, il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico

o   nel solo caso di assunzione, si procede alla firma da parte del lavoratore del contratto di soggiorno, con cui si assolve anche all'obbligo di invio della comunicazione di assunzione

o   in entrambi i casi viene rilasciato al lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio postale

á      Integrazione Linee-guida Expo 2015:

o   per il personale per il quale e' previsto il rilascio del visto e del permesso di soggiorno "per missione Expo" e' esteso il periodo entro cui i consolati potranno concedere il visto: dall'1/2/2015 al 31/12/2015

o   ampliate le categorie di soggetti cui tali visti potranno essere concessi, con l'aggiunta di staff dei partecipanti non ufficiali, sponsor e supervisor dei partecipanti ufficiali

o   per i lavoratori stranieri per lo svolgimento di prestazioni lavorative correlate all'Expo gli ingressi potranno avvenire non solo per la costruzione e l'allestimento dei padiglioni Expo, ma anche per lo svolgimento di attivita' correlate

o   per ingressi per motivi di lavoro che avverranno dall'1/4/2015 al 30/11/2015 e' possibile richiedere un visto per missione anziche' per lavoro

á      La Convenzione INPS-Expo 2015 prevede l'attivazione di canali di comunicazione riservati fra INPS e societa' Expo 2015, attraverso i quali quest'ultima puo' esporre quesiti relativi all'applicazione delle Linee-guida Mininterno Expo-2015 in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri

 

 

Motivi di diniego (torna all'indice del capitolo)

 

á      Diniego del visto in caso di

o   mancanza dei requisiti previsti (Decreto MAE 11/5/2011: in base a Regolamento CE n. 810/2009, la rappresentanza diplomatico-consolare deve valutare, ai fini del rilascio dei visti di breve durata e di quelli di lunga durata per studio, il rischio di immigrazione illegale e la presenza di adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto; per tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza, puo' essere richiesta l'esibizione di documentazione relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente, e puo' essere effettuato un colloquio con questo; in caso di riscontri negativi sull'autenticita' o sull'attendibilita' degli elementi acquisiti, la rappresentanza si astiene dal rilascio; nota: verosimilmente, significa: "la rappresentanza rifiuta il visto"); note:

¤  TAR Lazio: il diniego e' atto a contenuto vincolato quando manchino i requisiti previsti dalla normativa (verosimilmente, quando l'assenza dei requisiti e' incontestabile; tant'e' che, secondo TAR Lazio, il diniego di visto deve essere preceduto da preavviso di rigetto, a pena di nullita' in tutti i casi in cui non ha carattere vincolato; secondo TAR Lazio, e' illegittimo il diniego di visto per resistenza elettiva motivato dalla presunta assenza di prove del possesso dei requisiti relativi al possesso di risorse, se il provvedimento non e' stato preceduto da preavviso di rigetto e l'istruttoria palesa vizi e carenze)

¤  TAR Lazio: legittimo il diniego quando esistano fondati dubbi sulla reale identita' del richiedente, e l'amministrazione ne dia conto nella motivazione (nello stesso senso, TAR Lazio in un caso di dato anagrafico alterato e sostituzione della foto sul passaporto)

¤  TAR Lazio: illegittimo il diniego fondato sul fatto che lo straniero abbia presentato un passaporto diverso da quello prodotto in copia all'atto della richiesta di nulla-osta all'assunzione, se lo straniero stesso ha subito e denunciato il furto del vecchio passaporto

¤  TAR Lazio: ai fini del rilascio di visto di ingresso, l'interessato deve fornire all'amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalita' del soggiorno; in particolare, per il visto d'ingresso per turismo, deve fornire gli elementi dai quali si possa ragionevolmente ritenere il proprio interesse a fare rientro nel Paese d'origine e la conseguente assenza di "rischio migratorio" (es.: esistenza di significativi legami familiari, esercizio di attivita' economiche, possesso di fonti di reddito, titolarita' di beni immobili, etc.); in questo senso, TAR Lazio, TAR Lazio (che pero' si riferisce discutibilmente al diniego di visto al genitore invitato dal figlio soggiornante per lavoro in Italia!) e TAR Lazio (secondo cui non sono sufficienti mere affermazioni prive di documentazione; nota: nel caso in specie, viene negato il visto ad una neo-laureata ucraina benestante invitata in Italia dal cognato per il battesimo della nipotina!)

¤  TAR Lazio: legittimo il diniego di visto per turismo quando l'amministrazione ravvisi un serio rischio migratorio, non essendo stato dimostrato un effettivo interesse del richiedente a fare rientro nel suo paese al termine del periodo di validita' del visto, e ne dia conto nella motivazione del diniego (nello stesso senso, TAR Lazio); per contro, in negativo, TAR Lazio: il diniego di visto non puo' essere motivato da un riferimento generico all'esistenza di un rischio migratorio senza alcuna indicazione relativa agli elementi specifici da cui l'esistenza dello stesso e' stata desunta dall'amministrazione

¤  TAR Lazio: illegittimo il diniego del visto per turismo in nome del semplice sospetto di un rischio migratorio quando il richiedente abbia fornito elementi atti a provare ragionevolmente la volonta' di far ritorno nel paese d'origine, senza che la validita' di tali elementi sia contestata dall'amministrazione

¤  TAR Lazio: la mancanza di un reddito proprio in patria per una minore ancora impegnato negli studi che chieda il visto di ingresso per turismo per andare a trovare la madre nelle vacanze di Natale non e' motivo adeguato per sospettare il rischio migratorio, a fronte della verosimiglianza della motivazione alla base del viaggio, quando non sia provata l'assoluta incapacita' di mantenimento da parte dei familiari cui la minore stessa e' affidata in patri

¤  TAR Lazio: illegittimo negare un visto sulla base del presunto richio migratorio, se l'amministrazione ha desunto tale rischio dal fatto che lo straniero, dipendente a tempo indeterminato di un istituto di credito in Marocco, ha un reddito inferiore alla media dei dipendenti di tali istituti e dal fatto che non e' proprietario di immobili, trascurando invece di valutare la titolarita' di risparmi di ammontare non trascurabile, e convocando l'interessato per un'intervista solo dopo che il periodo per il quale si chiedeva l'ingresso era scaduto; amministrazione condannata al risarcimento dei danni, dal momento che ha adottato un atto illegittimo, senza che siano stati indicati elementi idonei a comprovare il difetto di dolo o colpa (non ricorrono pero' gli estremi per risarcire il danno in via equitativa, dato che il diniego di visto turistico lede un interesse legittimo del richiedente, e non un diritto costituzionalmente garantito)

¤  TAR Lazio: legittimo il diniego di visto per turismo se la richiedente e', in patria, casalinga ed ha il marito in Italia titolare di permesso per lavoro, essendovi un forte rischio di elusione della normativa sul ricongiungimento familiare (nota: nella sentenza si afferma che l'amministrazione ha chiarito in giudizio come si trattasse di atto con contenuto vincolato; e' pero' discutibile che una valutazione discrezionale possa essere considerata a contenuto vincolato!)

¤  TAR Lazio: legittimo il diniego di visto per turismo, per sussistenza di un rischio migratorio, quando le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non appaiano attendibili

¤  TAR Lazio: legittimo il diniego di visto di ingresso per turismo in caso di mancanza di redditi rilevanti in patria e di certificazione sanitaria attestante le asserite gravi condizioni della figlia del richiedente, soggiornante in Italia per residenza elettiva

¤  TAR Lazio: in mancanza di ampie, ed autonome, risorse economiche di cui si possa ragionevolmente supporre la continuita' nel futuro e' legittimo il diniego di visto prer residenza elettiva; in particolare, il semplice possesso di risparmi, anche in misura ragguardevole, ma non tale da creare una rendita sufficiente al sostentamento, non integra il requisito relativo alla disponibilita' di risorse

¤  TAR Lazio: il diniego del visto di ingresso per turismo ha carattere vincolato se il richiedente, non disponendo di redditi propri ne' di un lavoro ne' di beni immobili, non ha dimostrato alcuna delle condizioni atte a comprovare che nel Paese di provenienza abbia il centro dei suoi interessi e che, per questo, vi fara' ritorno al termine del soggiorno in Italia

¤  Sent. Cons. Stato 1027/2013: legittimo il diniego di visto turistico nei confronti dei genitori di straniero regolarmente soggiornante in Italia se le fonti di reddito degli stessi genitori in patria si fondano essenzialmente sulle rimesse effettuate dal figlio e l'effettuazione ha avuto luogo solo nel trimestre precedente la richiesta di visto

¤  TAR Lazio: legittimo il diniego di visto di ingresso per turismo, fondato sull'esistenza di un rischio migratorio, se il richiedente mostra di non conoscere la localita' di residenza della persona che intenderebbe visitare e di ignorare le generalita' di chi ha stipulato a suo favore la fideiussione bancaria

¤  TAR Lazio: legittimo il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato motivato dalla mancata conoscenza, da parte del lavoratore, di circostanze fondamentali del futuro rapporto d'impiego, quali tipo e luogo della prestazione lavorativa, dal momento che tale ignoranza e' indicativa della non veridicita' del rapporto e non puo' ritenersi sanata dalle risultanze documentali del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico

¤  TAR Lazio: illegittimo il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, basato sul sospetto che il nulla osta sia stato richiesto in modo strumentale per favorire il solo ingresso in Italia e non al fine di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, se l'amministrazione non espone gli elementi che sostanziano questo sospetto

¤  TAR Lazio: legittimo il diniego di visto turistico nei confronti di una ragazzina che avrebbe dovuto visitare in Italia la madre, se dalla situazione economica e familiare in patria risulta probabile che l'ingresso sia finalizzato ad eludere le norme sul ricongiungimento (la madre e' priva dei requisiti necessari per ottenerlo), il radicamento scolastico in patria non e' adeguatamente dimostrato e non e' stato dimostrato il possesso dei biglietti di viaggio di ritorno (o delle relative prenotazioni) e di adeguati mezzi di sostentamento

¤  Concl. Avv. Gen. C-84/12: in base ad art. 21 co. 1 e art. 32 co. 1 lettera b) Regolamento CE n. 810/2009, le autorita', per poter negare il visto perche' manca l'intenzione dello straniero di rientrare in patria, devono prendere in considerazione tutti gli elementi necessari per garantire una valutazione oggettiva, tra i quali rientrano sia gli elementi legati alla situazione specifica del paese d'origine, sia gli elementi relativi alla situazione individuale del richiedente e ai documenti giustificativi da lui prodotti; benche' il Regolamento CE n. 810/2009 non fondi, in capo ai richiedenti, un diritto soggettivo al rilascio di un visto Schengen, gli Stati membri devono decidere delle domande di visto Schengen al termine di una valutazione complessiva della situazione, tenendo debitamente conto, oltre che delle condizioni necessarie affinche' il visto spieghi i suoi effetti nei confronti di tutti gli Stati membri dell'area Schengen, del contesto personale e umano della situazione individuale alla base di ciascuna domanda, e al termine di una procedura pienamente rispettosa dei diritti fondamentali, primo fra tutti la dignita' umana, condotta in conformita' dei principi di proporzionalita' e di non discriminazione

¤  Sent. Corte Giust. C-491/13: art. 12 Direttiva 2004/114/CE deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro e' tenuto ad ammettere nel suo territorio uno straniero che intenda soggiornare per piu' di tre mesi in tale territorio per motivi di studio, laddove tale cittadino soddisfi i requisiti di ammissione previsti in modo esaustivo dagli articoli 6 e 7 della stessa Direttiva e tale Stato membro non faccia valere nei suoi confronti uno dei motivi espressamente indicati dalla suddetta direttiva idonei a giustificare il diniego di un permesso di soggiorno (in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-491/13: diniego legittimo solo nel caso in cui lo straniero non soddisfi i requisiti previsti dalla direttiva o esistano elementi precisi e concreti dai quali emerga un impiego abusivo o improprio della procedura stabilita dalla direttiva stessa)

o   pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali); Reg. UE 265/2010: ai fini del rilascio di un visto di lunga durata, si procede alla verifica dell'esistenza di segnalazione per la non ammissione e alla conseguente consultazione dello Stato Schengen che ha effettuato la segnalazione si applica; in caso di rilascio, sulla base di seri motivi, del visto, lo Stato che ha effettuato la segnalazione la ritira, iscrivendo eventualmente lo straniero nella lista dei propri segnalati; note:

¤  TAR Lazio: la segnalazione per la non ammissione comporta un effetto preclusivo automatico in relazione al rilascio del visto d'ingresso (TAR Lazio: anche in caso di visto di reingresso richiesto da titolare di permesso di soggiorno), in base ad art. 5 Reg. CE/562/2006, con esclusione, pertanto, di ogni discrezionalita' in capo all'amministrazione (nello stesso senso, TAR Lazio; nota: in realta' art. 5, co. 4 Reg. CE/562/2006 prevede che l'ingresso di persona segnalata per la non ammissione possa essere autorizzato per motivi umanitari o di interesse nazionale, o in virtu' di obblighi comunitari; in senso piu' debole, TAR Lazio: il diniego, in questi casi, e' da considerarsi atto vincolato, non annullabile per il mancato preavviso di rigetto, se l'interessato ha omesso di fornire in corso di causa gli ipotetici elementi che, se considerati e ponderati da parte dell'Organo diplomatico, avrebbero potuto condurre ad un diverso esito procedimentale); eventuali diritti dell'interessato all'accertamento della correttezza dell'inserimento del suo nominativo nel SIS possono essere fatti valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione prevista dall'art. 111 della Conv. Appl. Accordo Schengen

¤  TAR Lazio: il diniego del visto quando uno o piu' Stati Schengen abbiano dato parere negativo all'ingresso per motivi di sicurezza, ancorche' tali comunicazioni siano coperte da riservatezza e il diniego manchi, in base ad art. 4, co. 2 D. Lgs. 286/1998, di motivazione, e' legittimo; e' anche atto a contenuto vincolato; nello stesso senso, TAR Lazio: il diniego e' in questo caso provvedimento vincolato, a meno che sussistano motivi umanitari, interesse nazionale o obblighi nazionali atti a giustificare il rilascio; in senso contrario, sent. Cons. Stato 2/2012: l'indicazione di una segnalazione da parte di Stato Schengen per la non ammissione, priva dell'individuazione di tale Stato Schengen, non costituisce, per la sua genericita', una motivazione sufficiente del provvedimento di rigetto del visto, ne' puo' considerarsi sufficiente la mera indicazione della procedura per ottenere le relative informazioni, dal momento che fa ritenere che le stesse informazioni non siano in possesso dell'autorita' che emette l'atto, con la conseguente impossibilita', per tale autorita', di assicurare il dovuto grado di trasparenza dell'attivita' amministrativa (nel caso in esame, si trattava di uno scambio di persona)

¤  TAR Lazio: legittimo, perche' adeguatamente motivato, il diniego di visto di ingresso fondato sul fatto che lo straniero e' stato ritenuto "una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o per le relazioni internazionali di uno degli Stati membri"; nota: una motivazione che riporti un motivo "o" un altro sembra assolutamente imprecisa

¤  Ord. Cons. Stato 1232/2012: legittimo il diniego del visto fondato sul fatto che il richiedente costituisce una minaccia per uno degli Stati Schengen (art. 5, co. 1 lettera e, Reg. CE/562/2006), anche in mancanza di una segnalazione al SIS (art. 5, co. 1 lettera d, Reg. CE/562/2006)

¤  TAR Lazio: legittimo il diniego di visto per lavoro subordinato in presenza di una segnalazione al SIS, dato che il rilascio del nulla-osta all'ingresso prescinde dall'esistenza di una tale segnalazione (nota: e' una sciocchezza, dato che la questura e' tenuta ad accertarsi dell'esistenza di motivi ostativi all'ingresso del lavoratore)

¤  TAR Lazio: la correttezza della segnalazione al SIS e dei suoi effetti deve essere fatta valere contro l'autorita' che ha proceduto a tale segnalazione; entuali diritti dell'interessato all'accertamento di tale correttezza possono essere fatti valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione prevista dall'art. 111 Conv. Appl. Accordo Schengen

¤  TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza; nota: i magistrati giudicanti non sono inclusi, per l'Italia, tra le autorita' nazionali autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa

o   per ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007), esistenza di condanne, anche con sentenza non definitiva (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaÕ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione, ovvero di condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. in materia di vendita di marchi contraffatti (art. 4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009); note:

¤  irrilevante, ai fini del diniego, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio, Sent. Cons Stato 3453/2014, Sent. Cons. Stato 1289/2015, con riferimento a un caso di reiterazione di condotte criminose unificate dalla continuazione, Sent. Cons. Stato 5241/2015, Sent. Cons. Stato 5352/2015), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio) o che la pena si sia estinta a seguito di indulto (TAR Lazio; sent. Cons. Stato 5863/2011: il condono di una pena per indulto non elimna il carattere ostativo della condanna ai fini del soggiorno); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di mende nel quinquennio successivo alla condanna) purche' si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione (TAR Lazio), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 5148/2010, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008 e TAR Lombardia, nonche' TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 3209/2015, che citano Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2253/2015 e Sent. Cons. Stato 1423/2016) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano

¤  legittimo il diniego in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3071/2015: legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo risalente nel tempo, se la risalenza della condanna risulta bilanciata dalla sottoposizione dello straniero a un nuovo procedimento penale, ancora per reato ostativo)

¤  irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)

¤  irrilevante, in presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)

¤  irrilevanti, in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta

¤  irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)

¤  e' irrilevante, ai fini del diniego di rinnovo, il fatto che la condanna per un reato preclusivo del soggiorno sia stata irrogata con decreto penale anziche' con sentenza, se tale decreto e' divenuto irrevocabile (Sent. Cons. Stato 911/2015)

¤  per condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve comunque tenere conto della effettiva pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3756/2011 e, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011); in senso opposto, Sent. Cons. Stato 2225/2013: una condanna patteggiata per reati connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al soggiorno anche se il patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009

¤  Sent. Cons. Stato 4848/2014: ai fini dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate a quelle pronunciate a seguito di dibattimento, dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p. sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4196/2015)

¤  TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 206/2013)

¤  essendo la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato, e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co. 6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermata una giurisprudenza che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia, sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana); in quest'ultimo senso, TAR Lazio: l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento lavorativo dell'interessato

¤  Sent. Cass. 10880/2010: l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (nota: interpretazione assurda, e in assoluto contrasto con Sent. Cons. Stato 2580/2014, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale); in senso opposto, Corte App. Bari e Trib. Nola: non puo' essere negato il nulla-osta al ricongiungimento sulla sola base dell'esistenza di condanne per reati ordinariamente preclusivi se non e' stata operato un accertamento della effettiva pericolosita' dello straniero (cosi' anche Sent. Cass. 20522/2012, che ritiene insufficiente anche una segnalazione al SIS; nello stesso senso, Corte App. Venezia: la semplice esistenza di una condanna per furto aggravato, con pena interamente scontata e risalente, senza che siano emersi altri elementi indicativi di pericolosita', non e' sufficiente a motivare la valutazione di pericolosita' per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen, che sola puo' giusitificare, in presenza degli altri requisiti, il diniego del nulla-osta al ricongiungimento)

o   pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione; nota: il divieto non si applica allo straniero espulso per ingresso o soggiorno illegali per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007); Sent. Cons. Stato 2013/2013: legittimo il diniego di nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato per uno straniero sul quale gravi, a seguito di una espulsione risalente nel tempo, un divieto di reingresso di 10 anni (incompatibile con la normativa vigente), se non e' stata chiesta l'autorizzazione al reingresso e non e' dimostrato che siano trascorsi almeno 5 anni (si applica il limite massimo previsto dalla normativa vigente) dall'effettiva uscita dall'Italia; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4023/2014 e Sent. Cons. Stato 604/2013 (che sottolinea anche come la speciale autorizzazione al reingresso, in pendenza di un divieto, si configura come atto ampiamente discrezionale); Sent. Cons. Stato 4613/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero e' rientrato in Italia prima che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente provvedimento di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la sopravvenuta modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni dall'allontanamento (durata minima del divieto di reingresso); il provevdimento di diniego ha in questo caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il provvedimento di diniego sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che non e' atto a fondare un qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve considerarsi volutamente diretto a eludere e violare la normativa; Sent. Cons. Stato 4856/2014: legittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in Italia, in presenza di un divieto di reingresso non revocato per una precedente espulsione, dopo aver cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il nulla-osta all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento l'autorita' italiana (Sent. Cons. Stato 1312/2016, a proposito dello stesso caso: legittimo il dinego se lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di divieto di reingresso, ben sapendo che era stata rigettata la sua richiesta di autorizzazione all'ingresso anticipato, non rilevando il fatto che lo straniero, in realta', non aveva nascosto all'amministrazione l'avvenuto cambiamento del nome); Sent. Cons. Stato 4072/2014: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa in precedenza, ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente all'intimazione di allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (nota: in realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza dell'interessato)

o   esistenza di motivi che richiederebbero lÕespulsione

o   esistenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; DPR 394/1999: qualunque motivo – incluso, quindi, allontanamento con divieto di reingresso; motivi diversi da pericolo per ordine pubblico e sicurezza degli Stati esclusi certamente per lo straniero che chieda il visto per ricongiungimento); nota: si tratta, piu' propriamente, di un motivi di divieto di ingresso, cui consegue il respingimento, ma, verosimilmente, e' anche motivo di diniego del visto (in questo senso, TAR Lazio)

á      La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilita' penali, l'inammissibilita' della domanda di visto di ingresso (TAR Lazio, che fa riferimento a sent. Cons. Stato 3515/2010); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5210/2012 e Sent. Cons. Stato 1203/2013, secondo cui il diniego di visto per contraffazione del documento di viaggio, se l'autorita' consolare ha effettuato un controllo mediante strumenti elettronici adeguati, e' atto a contenuto vincolato, ed e' legittimo, anzi obbligatorio, per l'autorita' diplomatico consolare trattenere il passaporto risultato contraffatto al fine del conseguente suo inoltro in Italia alle autorita' competenti per l'ulteriore seguito; TAR Toscana: qualora emerga dopo che visto e permesso sono stati concessi, e' legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche quando siano sopravvenuti elementi favorevoli allo straniero, se essi sono stati maturati grazie a un soggiorno illegittimo dall'origine

á      Circ. Mininterno 4/4/2008: in caso di richiesta di ingresso per ricongiungimento di familiare segnalato al SIS, per il quale pero' non sussistano motivi ostativi all'ingresso (pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato; nota: dovrebbe essere contemplato anche il pericolo per la sicurezza di altro Stato Schengen), la questura provvede alla richiesta di cancellazione dal SIS dopo aver avuto conferma che il familiare si e' recato al consolato per la legalizzazione dei documenti relativi alla sussistenza dei vincoli familiari

á      Corte d'appello di Venezia: un'espulsione per soggiorno illegale pregressa e una condanna per detenzione di stupefacenti non sono segno di significativa pericolosita' per la sicurezza pubblica e non rappresentano motivo valido per negare l'ingresso dello straniero che sia diventato, nel frattempo, coniuge di cittadino italiano (nota: l'argomento fa riferimento al D. Lgs. 30/2007 e si applica in generale al familiare di cittadino comunitario)

á      Corte App. Firenze: il diritto di soggiorno del coniuge di cittadino italiano, sancito da D. Lgs. 30/2007, non puo' essere limitato sulla base della semplice esistenza di condanne, se non viene effettuato un bilanciamento tra il diritto all'unita' familiare della persona e la sua effettiva pericolosita'; a questo fine, si deve tener conto della risalenza dei reati commessi e del loro grado di pericolosita' sociale, come pure della durata del soggiorno in Italia e del legame familiare e delle condizioni di inserimento lavorativo

á      Sent. Corte Giust. C-33/07: un precedente provvedimento di allontanamento da parte di uno Stato membro non e' sufficiente a giustificare la limitazione del diritto di ingresso e di soggiorno di un cittadino comunitario (ne', verosimilmente, del suo familiare straniero; si dovrebbe quindi applicare anche al caso di familiare straniero di cittadino italiano) in altro Stato membro, a meno che tale cittadino non rappresenti una minaccia per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sicurezza pubblica (a maggior ragione non e' sufficiente quando il provvedimento di allontanamento sa stato adottato per semplice soggiorno illegale)

á      Nota: il D. Lgs. 30/2007 dispone che e' possibile limitare (in presenza degli altri requisiti) il diritto di ingresso e/o di soggiorno del familiare straniero di cittadino comunitario o italiano per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, non esigendo che siano tali da mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato (tale condizione e' invece richiesta esplicitamente in altri casi); in base ad art. 28, co. 2 T.U., dovrebbe valere la limitazione dei motivi ostativi al solo caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen

á      TAR Lazio: illegittimo il diniego di visto se dalla motivazione non si puo' evincere a quali delle ragioni stabilite dall'art. 4 co. 2 D. Lgs. 286/1998 essa faccia riferimento

 

 

Modalita' di adozione del provvedimento; impugnazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Rilascio o diniego del visto entro 90 gg., salvo diversa previsione del T.U. o del Regolamento:

o   lavoro subordinato: 30 gg; TAR Lazio: illegittimo il silenzio-rifiuto della rappresentanza diplomatica italiana in relazione alla richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato quando sia stato rilasciato e non revocato il nulla-osta all'ingresso

o   lavoro autonomo: 30 gg (art. 39, co. 7 Regolamento; in contrasto, art. 26, co. 7, T.U. prevede 120 gg)

o   ricongiungimento familiare: 30 gg

o   visto uniforme Schengen per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi: 15 gg di calendario; 30 gg in caso di necessita' di riesame o consultazione di altro Stato membro 60 gg in caso di necessita' di ulteriore documentazione (art. 23 Regolamento CE n. 810/2009)

á      Nota: art. 5 co. 7 L. 9/2014 dispone che il MAE, il Mininterno e il Minlavoro individuino forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, universita', enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani

á      TAR Lazio: illegittimo il silenzio serbato dal Consolato in ordine alla domanda di visto per cure mediche per un tempo superiore ai 90 gg concessi; si ordina all'amministrazione di emettere un provvedimento espresso sull'istanza nel termine di 30 gg dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, del provvedimento del TAR; si nomina, quale commissario ad acta, il console, che, nel caso di perdurante inottemperanza dell'amministrazione intimata, dovra' provvedere, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, all'esecuzione della sentenza nel successivo termine di 30 gg; a carico del MAE, in quanto soccombente, le spese del giudizio

á      Provvedimento di diniego del visto: comunicato, in lingua comprensibile o in inglese, francese, spagnolo o arabo (verosimilmente, in forma scritta, da art. 2, co. 6, T.U.: ai fini della comunicazione del provvedimento l'atto deve essere tradotto in lingua comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o spagnolo); per visto uniforme Schengen per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi, il diniego e' notificato su modulo uniforme (art. 32 Regolamento CE n. 810/2009); TAR Lazio: legittimo, ai fini motivazionali, l'uso di un modulo prestampato, sia perche' il provvedimento indica con chiarezza le ragioni a base del diniego di visto, sia in quanto legittimamente le rappresentanze diplomatiche utilizzano motivazioni standard di diniego, mediante l'apposizione di un segno su una o piu' caselle che indicano ognuna le diverse ragioni che escludono la ricorrenza delle condizioni necessarie per il rilascio di un visto d'ingresso, dovendosi avvalere del modello contemplato da Regolamento CE n. 810/2009 (nota: quest'ultima affermazione sembra priva di contenuto, limitandosi a descrivere il comportamento dell'amministrazione, senza verificare che esso sia conforme all'obbligo di motivazione); Sent. Cons. Stato 1027/2013: la standardizzazione della motivazione del diniego di visto e' legittima, ma non implica il venir meno del generale obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo imposto da art. 3 L. 241/1990, ne' preclude al giudice amministrativo l'esercizio del proprio sindacato di legittimita' della motivazione medesima

á      Sent. Cons. Stato 2730/2011 e TAR Lazio: la mancata indicazione del termine e dell'autorita' a cui ricorrere non influisce sulla legittimita' dellÕatto impugnato ma, al piu', puo' comportare la rimessione in termini in presenza di circostanze particolari

á      TAR Lazio: il diniego di visto deve essere preceduto da preavviso di rigetto, a pena di nullita' in tutti i casi in cui non ha carattere vincolato

á      TAR Lazio: illegittimo il diniego di visto per resistenza elettiva motivato dalla presunta assenza di prove del possesso dei requisiti relativi al possesso di risorse, se il provvedimento non e' stato preceduto da preavviso di rigetto e l'istruttoria palesa vizi e carenze

á      Salvo il caso di visti per motivi familiari (ricongiungimento e ingresso al seguito), di lavoro, di cura e di studio, deroga allÕobbligo di motivare il diniego del visto, quando questo sia motivato da esigenze di sicurezza o di ordine pubblico; note:

o   per visti uniformi Schengen per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi, non e' ammessa la deroga (art. 32 Regolamento CE n. 810/2009); tuttavia, la motivazione e' fornita in modo sintetico, secondo il modello di cui all'Allegato VI al Regolamento CE n. 810/2009

o   il MAE interpreta la disposizione relativa all'omessa motivazione nel senso di considerare la deroga come motivata da ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ed estesa a tutti i casi di diniego, a prescindere dal motivo di diniego (risposta del 12/7/2004 ad un quesito posto da un avvocato); l'interpretazione e' illogica:

¤  se i motivi sussistessero permanentemente, dovrebbero essere certi, e dovrebbe essere usata diversa congiunzione: "sicurezza e ordine pubblico"

¤  se non si tratta dei motivi di diniego, ma di motivi per la deroga, si dovrebbe prevedere solo la possibilita' di questa: "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego puo' non essere motivato" (anziche' "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato ")

o   TAR Lazio: condizione necessaria per la legittimita' del diniego del visto e' che la motivazione consenta all'interessato di conoscere esattamente il procedimento logico seguito e di rimediare eventualmente a mancanze o lacune, anche ai fini dell'eventuale rinnovamento del procedimento; nello stesso senso, TAR Lazio: illegittimo il diniego di visto se dalla motivazione non si puo' evincere a quali delle ragioni stabilite dall'art. 4 co. 2 D. Lgs. 286/1998 essa faccia riferimento

o   TAR Lazio: legittimo il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato motivato dalla mancata conoscenza, da parte del lavoratore, di circostanze fondamentali del futuro rapporto d'impiego, quali tipo e luogo della prestazione lavorativa, dal momento che tale ignoranza e' indicativa della non veridicita' del rapporto e non puo' ritenersi sanata dalle risultanze documentali del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico

o   TAR Lazio: illegittimo il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, basato sul sospetto che il nulla osta sia stato richiesto in modo strumentale per favorire il solo ingresso in Italia e non al fine di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, se l'amministrazione non espone gli elementi che sostanziano questo sospetto

o   TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio: resta impregiudicato il potere del giudice di verificare la legittimita' del diniego, formulando, ove necessario, apposite richieste istruttorie; l'Amministrazione e' tenuta ad ottemperare alle ordinanze istruttorie fornendo spiegazioni in merito alla motivazione del diniego

o   TAR Lazio: legittimo il diniego quando esistano fondati dubbi sulla reale identita' del richiedente, e l'amministrazione ne dia conto nella motivazione (nello stesso senso, TAR Lazio in un caso di dato anagrafico alterato e sostituzione della foto sul passaporto)

o   TAR Lazio: la correttezza della segnalazione al SIS e dei suoi effetti deve essere fatta valere contro l'autorita' che ha proceduto a tale segnalazione; entuali diritti dell'interessato all'accertamento di tale correttezza possono essere fatti valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione prevista dall'art. 111 Conv. Appl. Accordo Schengen

o   TAR Lazio: in caso di diniego del visto basato sul parere negativo di uno Stato Schengen motivato dal pericolo per la propria sicurezza, l'accesso agli atti e' precluso quando sia in gioco la sicurezza nazionale o la correttezza delle relazioni internazionali (nota: in questo modo, si preclude all'interessato la possibilita' di far valere ragioni relative, per esempio, a uno scambio di persona!); in senso contrario, sent. Cons. Stato 2/2012: l'indicazione di una segnalazione da parte di Stato Schengen per la non ammissione, priva dell'individuazione di tale Stato Schengen, non costituisce, per la sua genericita', una motivazione sufficiente del provvedimento di rigetto del visto, ne' puo' considerarsi sufficiente la mera indicazione della procedura per ottenere le relative informazioni (nel caso in esame, si trattava di uno scambio di persona)

o   TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza; nota: i magistrati giudicanti non sono inclusi, per l'Italia, tra le autorita' nazionali autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa

á      Ricorso contro il diniego di visto (e' ancora vero, a dispetto della formale soppressione dell'obbligo di forma scritta): al TAR del Lazio (salvo che sia azionabile il ricorso davanti al giudice ordinario; ad esempio, per motivi familiari; nel senso della competenza esclusiva del giudice ordinario in caso di diniego del visto per ricongiungimento, TAR Lazio e TAR Lazio) entro 60 gg. (art. 36 R.D. 642/1907; art. 29 c.p.a.); TAR Lombardia: se il sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento e' un giorno non lavorativo, in base al combinato disposto art. 52 commi 3 e 5 c.p.a., il termine per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo e' prorogabile fino al primo giorno non festivo

á      TAR Lazio: lo straniero che ricorra contro il diniego di visto di ingresso, non essendo regolarmente soggiornante in Italia al momento del sorgere del fatto oggetto del processo da instaurare (art. 119 DPR 115/2002), non e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato

 

á      Comunicazione scritta allo straniero cui eÕ rilasciato il visto, in lingua comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, su principali diritti e doveri relativi a ingresso e soggiorno in Italia

 

 

Ingresso nel territorio dello Stato (torna all'indice del capitolo)

 

á      Ingresso consentito solo dai valichi autorizzati, salvo casi di forza maggiore (sbarco autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dellÕaeroporto, previa comunicazione al questore; controlli di frontiera eseguiti dallÕufficio di polizia del posto)

 

á      Le frontiere interne all'Area Schengen possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone (art. 2, co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen)

á      Per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, uno Stato Schengen puo', previa consultazione degli altri Stati, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione; se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione immediata, lo Stato intreressato adotta le misure necessarie e ne informa il piu' rapidamente possibile gli altri Stati (art. 2, co. 2 Conv. Appl. Accordo Schengen); nota: ripristino dei controlli alle frontiere dal 28/6/2009 al 15/7/2009 in vista del G8 dell'Aquila (Com. Mininterno 10/6/2009)

 

á      Ammissione dello straniero (possibilmente) condizionata a ulteriori controlli in frontiera:

o   possesso del passaporto valido (o documento equivalente) e del visto, se richiesto

o   possesso dei requisiti generalmente previsti per il rilascio del visto (finalitaÕ del viaggio, mezzi per viaggio e soggiorno, condizioni di alloggio; eventuali altri requisiti per lo specifico visto, ove richiesto)

o   assenza di motivi ostativi allÕingresso (pericolo per la sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen, segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen e, in caso di ingresso per motivi diversi dal ricongiungimento familiare - da D. Lgs. 5/2007 -, condanne ostative e divieti di reingresso pendenti)

o   rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

á      Nota: la possibilita' di respingimento a seguito di controlli sanitari comporta, sotto il profilo logico, la possibilita' di diniego di rilascio o rinnovo del permesso e di revoca dello stesso (e, indirettamente, la possibilita' di espulsione); su queste disposizioni prevale pero' l'obbligo di prestare le cure mediche (sia in caso di straniero presente sul territorio sia in caso di straniero che si presenti alla frontiera)

á      Sent. Corte Giust. C-575/12:

o   art. 24 par. 1 e art. 34 Regolamento CE n. 810/2009 devono essere interpretati nel senso che l'annullamento, da parte di un'autorita' di un paese terzo, di un documento di viaggio non comporta, automaticamente, l'invalidita' di un visto uniforme apposto su tale documento

o   il combinato disposto di art. 5 par. 1 e art. 13 par. 1 Reg. CE/562/2006 deve essere interpretato nel senso che l'ingresso di cittadini stranieri nel territorio degli Stati membri non e' subordinato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido (nota: significa che il visto valido puo' essere apposto su un documento di viaggio diverso da quello valido, comunque esibito dallo straniero)

o   il combinato disposto di art. 5 par. 1 e art. 13 par. 1 Reg. CE/562/2006 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che subordina l'ingresso di cittadini stranieri nel territorio dello Stato membro interessato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido (nota: significa che il visto valido puo' essere apposto su un documento di viaggio diverso da quello valido, comunque esibito dallo straniero)

á      Sent. Corte Giust. C-23/12: art. 13 co. 3 Reg. CE/562/2006 obbliga gli Stati membri a predisporre un mezzo di ricorso soltanto contro le decisioni di diniego d'ingresso nel loro territorio (nel caso in esame, l'interessato aveva chiesto un risarcimento per il modo irriguardoso, provocatorio e offensivo per la dignita' umana con cui i controlli erano stati effettuati; la domanda di risarcimento era stata considerata irricevibile, perche' scissa da un ricorso contro il diniego di ingresso)

á      Il datore di lavoro non e' legittimato ad agire a tutela del proprio interesse in caso di respingimento del lavoratore alla frontiera, dato che non e' parte del procedimento amministrativo in questione (Sent. Cons. Stato 4543/2013)

á      TAR Puglia: illegittimo il provvedimento di respingimento alla frontiera sulla base di una espulsione remota, cui lo straniero avrebbe ottemperato solo recentemente, se risulta che lo straniero e' gia' uscito e rientrato legalmente diverse volte tra il vecchio provvedimento di espulsione e quello di respingimento impugnato

 

á      Obbligo, per la polizia di frontiera, di apposizione del timbro a data in ingresso sul passaporto

á      Controlli di frontiera (con apposizione del timbro a data sul passaporto) anche per lo straniero in uscita dallÕItalia verso Paese non Schengen

á      Note:

o   spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004 e Sent. Cass. 21185/2009) l'onere della prova della data di ingresso ai fini della dimostrazione del rispetto dei termini per la richiesta del permesso; tale data e' certificabile mediante il timbro a data sul passaporto (di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)

o   l'esibizione del passaporto con il timbro a data apposto dalla polizia di frontiera italiana in caso di ingresso da paese non appartenente all'Area Schengen, ovvero dalla polizia del paese Schengen (unitamente a copia della dichiarazione di presenza) in caso di ingresso da tale paese puo' essere richiesta da ufficiali ed agenti della P.S. per verificare la regolarita' del soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visite o studio (L. 68/2007, decr. Mininterno 26/7/2007, circ. Mininterno 7/8/2007, interpretata alla luce di art. 11 Reg. CE/562/2006)

o   art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni)

o   la mancanza di timbro a data sul passaporto non prova che l'ingresso sia avvenuto con elusione dei controlli di frontiera ove lo straniero sia in possesso di regolare documentazione per l'ingresso (Sent. Cass. 6590/2007)

o   il possesso di visto uniforme Schengen esclude che possa essere adottato un provvedimento di espulsione per elusione dei controlli di frontiera (Sent. Cass. 21060/2010)

á      Il termine di 8 gg. per la richiesta del permesso di soggiorno per lo straniero che, entrato in Italia, ne esca e vi rientri fruendo del diritto alla libera circolazione decorre dalla data di ciascun successivo ingresso, non da quella del primo ingresso (Sent. Cass. 11323/2005)

 

 

Uscita e reingresso; limite alla durata delle assenze (torna all'indice del capitolo)

 

á      Reingresso in esenzione dallÕobbligo di visto (sufficiente comunicazione preventiva alla polizia di frontiera) per stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso valido (salvo che per richiesta asilo, cure mediche o motivi di giustizia; da Istruzione consolare C2005/326/01)

á      Sent. Cons. Stato 1327/2016: illegittimo il provvedimento di respingimento alla frontiera di uno straniero cui sia stata revocato il permesso UE slp (considerato percio' privo di titolo di soggiorno), se l'amministrazione, nell'adottare la revoca, non ha verificato se sussistessero i requisiti per il rilascio di un permesso ordinario

á      Obbligo di munirsi di visto di reingresso in caso di smarrimento o sottrazione del titolo di soggiorno, o di possesso di permesso scaduto da meno di 60 gg. a condizione che sia stato chiesto il rinnovo del permesso nei termini di legge (nota: in base alla Direttiva Mininterno 5/8/2006, equivale a dire "a condizione che sia stato gia' chiesto il rinnovo"; in senso piu' restrittivo, pero', TAR Lazio), o di possesso di permesso scaduto da meno di 6 mesi in presenza di gravi e comprovati motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge, a condizione di sussistenza dei requisiti previsti per il rinnovo (nota: chi la verifica?), o di permesso di soggiorno scaduto (senza limiti di tempo; Allegato A al Decreto MAE 11/5/2011: solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d'ingresso e' rilasciato previo nulla-osta della questura) in seguito ad assenze dovute a obblighi militari; TAR Lazio: l'assenza prolungata dal territorio dello Stato non puo' essere considerata automatico motivo di diniego del visto di reingresso, ma deve essere valutata l'eventuale sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 13, co. 4 DPR 394/1999 (nota: di per se', atti a giustificare il rinnovo del permesso dopo prolungata assenza); TAR Lazio: legittimo il diniego di visto di reingresso se lo straniero non ha chiesto nei termini di legge (60 gg prima della scadenza) il rinnovo; TAR Lazio: legittimo il diniego del visto di reingresso allo straniero che abbia trascorso piu' di un anno continuativo fuori dall'Italia, dato che non ha piu' i requisiti per ottenere il rinnovo del permesso (nello stesso senso, TAR Lazio); TAR Lazio: in presenza di segnalazione al SIS, il dinego di visto di reingresso e' atto di natura vincolata, anche quando lo straniero sia titolare di permesso di soggiorno; TAR Lazio: legittimo il diniego del visto di reingresso in caso di straniero che sia rimasto assente dall'Italia, a causa di incidente stradale, per quattro anni, senza per altro aver chiesto a suo tempo il rinnovo del permesso (il diniego e', in questo caso, atto a contenuto vincolato, e il mancato preavviso di rigetto non lo rende annullabile)

á      TAR Lazio: in base ad art. 4 co. 2 D. Lgs. 286/1998, non occorre che il diniego di visto di reingresso contenga motivazione (nota: interpretazione discutibilissima)

á      Sent. Cons. Stato 3268/2013: il ricorso contro il diniego di visto di reingresso e' di competenza del giudice amministrativo

á      TAR Liguria: accolta la richiesta di risarcimento di una straniera cui il visto di reingresso in Italia, a seguito di un viaggio di lavoro, era stato negato sulla base della valutazione negativa del Mininterno (che riteneva, in modo infondato, falso il rapporto di lavoro); la straniera non aveva potuto rientrare in Italia, in conseguenza di questo rifiuto, per quasi quattro anni; il Mininterno condannato a rifondere il danno patrimoniale (per la parte provata) nella misura di 19.500 euro, e quello non patrimoniale (in relazione al quale l'onere di prova e' meno rigoroso) nella misura di 15.000 euro; nota: sentenza annullata in secondo grado da Sent. Cons. Stato 2593/2014, secondo cui e' scusabile l'errore dell'amministrazione dell'interno, dal momento che l'istruttoria effettuata per verificare che il rapporto lavoro sussistesse effettivamente, con sole verifiche presso la sede di lavoro, era idonea in relazione a un impiego, quale quello attestato dal contratto di lavoro, di segretaria, che non sembra richiedere, di per se', frequenti viaggi all'estero

á      Se uscita e reingresso avvengono con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), e' consentito il reingresso in esonero dallÕobbligo di visto (sufficiente comunicazione preventiva alla polizia di frontiera) per lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza o del permesso UE slp (circ. Mininterno 16/6/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008), e che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta (Direttiva Mininterno 5/8/2006); la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, della durata necessaria, sul quale viene iscritto il minore, in modo da consentire (transitoriamente o a regime?) uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)

á      Consentito (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallÕobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), anche per lo straniero che abbia chiesto il rilascio del primo permesso per lavoro subordinato o autonomo o per ricongiungimento familiare (verosimilmente, anche per ingresso al seguito), e che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); nota: il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi (in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)

á      Ai fini dell'attraversamento delle frontiere di paesi Schengen in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); attraversamento consentito solo per valichi aeroportuali e, limitatamente a Francia, Spagna e Malta, per quelli marittimi (circ. Mininterno 7/8/2007); disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo

á      Possibile il rientro dello straniero parte offesa o sottoposto a procedimento penale, per il tempo strettamente necessario allÕesercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali eÕ necessaria la sua presenza; autorizzazione rilasciata, su richiesta dellÕinteressato o del difensore, dal questore, anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana

á      Nota Questura di Milano Dicembre 2009: ai fini di uscita e reingresso, e' consentito il rilascio un permesso di soggiorno cartaceo provvisorio allo straniero, nonche' l'inserimento provvisorio del figlio sul vecchio permesso cartaceo o il rilascio al minore di un permesso provvisorio cartaceo se il genitore e' in possesso di un permesso di soggiorno elettronico

á      Circ. Mininterno 2/3/2009: agli studenti stranieri che hanno lasciato il territorio nazionale nelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio senza aver richiesto, preliminarmente, una autorizzazione al soggiorno provvisoria su modello cartaceo, di cui alla circ. Mininterno 7/12/2006, puo' essere concesso, eccezionalmente, un visto di reingresso previo rilascio del relativo nulla osta, da parte della Questura competente

 

á      Rinnovo del permesso non consentito allo straniero che si assenti per piuÕ di sei mesi continuativi (se il permesso eÕ di durata < 2 anni) o per piuÕ di metaÕ della durata (se il permesso eÕ di durata > 2 anni), salvo gravi motivi o adempimento obblighi militari; TAR Lazio: legittimo il diniego del visto di reingresso allo straniero che abbia trascorso piu' di un anno continuativo fuori dall'Italia, dato che non ha piu' i requisiti per ottenere il rinnovo del permesso; Sent. Cons. Stato 5072/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso se l'interessato ha lasciato il territorio nazionale due mesi dopo aver richiesto il rilascio del primo permesso di soggiorno, senza dimostrare che l'assenza, protrattasi per 19 mesi, sia dipesa da gravi e comprovati motivi

á      Circ. Mininterno 15/9/2010: lo studente straniero che abbia intrapreso un corso universitario in Italia e che si rechi in altro Stato membro per svolgervi una parte degli studi, puo' rientrare in Italia senza chiedere un nuovo visto e ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, a dispetto dell'eventuale protrarsi dell'assenza per oltre sei mesi, producendo

o   certificazione rilasciata dalle autorita' accademiche italiane attestante che la frequenza all'estero di particolari corsi rientra nel piano di studi approvato o e' complementare ad esso

o   idonea certificazione comprovante la regolare permanenza nell'altro Stato membro (es.: copia del permesso di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro; nota: se il soggiorno e' stato breve, non ci sara' alcun permesso di soggiorno)

o   certificazione rilasciata dalle autorita' accademiche dell'altro Stato membro che attesti il regolare svolgimento di parte del programma di studi in quello Stato

á      Revoca del permesso UE slp (da D. Lgs. 3/2007) in caso di assenza continuativa di durata > 12 mesi dal territorio dell'Unione europea; rilascio di altro permesso; possibile il riacquisto del permesso UE slp (dopo 3 anni di soggiorno)

 

 

Contraffazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Reclusione da uno a 6 anni per la contraffazione di un visto di ingresso o reingresso o di documenti necessari per ottenerlo o (L. 94/2009) per l'uso di un tale visto o documento (verosimilmente, al fine di determinare il rilascio del visto) contraffatti; reclusione da 3 a 10 anni se la contraffazione concerne atti che facciano fede fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto eÕ commesso da pubblico ufficiale

 

 

Cifre (torna all'indice del capitolo)

 

á      Visti di ingresso rilasciati (Annuario MAE 2013, Annuario MAE 2014, Annuario MAE 2015, Annuario MAE 2016):

o   adozione:

¤  2010: 3.612

¤  2011: 3.464

¤  2012: 4.670

¤  2013: 2.386

¤  2014: 1.842

¤  2015: 1.610

o   affari:

¤  2010: 191.612

¤  2011: 192.391

¤  2012: 202.779

¤  2013: 200.937

¤  2014: 186.452

¤  2015: 185.413

o   cure mediche:

¤  2010: 3.103

¤  2011: 2.299

¤  2012: 2.831

¤  2013: 2.380

¤  2014: 2.169

¤  2015: 1.808

o   diplomatico:

¤  2010: 1.065

¤  2011: 1.179

¤  2012: 1.292

¤  2013: 1.499

¤  2014: 1.248

¤  2015: 1.212

o   gara sportiva:

¤  2010: 6.437

¤  2011: 7.054

¤  2012: 5.774

¤  2013: 5.030

¤  2014: 5.317

¤  2015: 4.467

o   invito:

¤  2010: 22.181

¤  2011: 19.964

¤  2012: 22.085

¤  2013: 19.428

¤  2014: 17.273

¤  2015: 18.855

o   lavoro autonomo:

¤  2010: 4.163

¤  2011: 3.364

¤  2012: 2.669

¤  2013: 1.853

¤  2014: 1.915

¤  2015: 1.571

o   lavoro subordinato:

¤  2010: 72.360

¤  2011: 90.483

¤  2012: 59.923

¤  2013: 33.236

¤  2014: 23.588

¤  2015: 18.470

o   missione:

¤  2010: 19.587

¤  2011: 21.115

¤  2012: 20.826

¤  2013: 20.227

¤  2014: 18.591

¤  2015: 26.741

o   motivi familiari:

¤  2010: 91.224

¤  2011: 83.942

¤  2012: 81.436

¤  2013: 76.164

¤  2014: 57.899

¤  2015: 46.559

o   motivi religiosi:

¤  2010: 9.762

¤  2011: 8.685

¤  2012: 8.819

¤  2013: 8.449

¤  2014: 8.965

¤  2015: 9.171

o   reingresso:

¤  2010: 4.825

¤  2011: 3.441

¤  2012: 3.518

¤  2013: 3.469

¤  2014: 3.129

¤  2015: 2.778

o   residenza elettiva:

¤  2010: 1.073

¤  2011: 1.083

¤  2012: 984

¤  2013: 1.005

¤  2014: 1.257

¤  2015: 1.306

o   ricerca:

¤  2011: 275

¤  2012: 419

¤  2013: 448

¤  2014: 455

¤  2015: 489

o   studio:

¤  2010: 54.246

¤  2011: 49.942

¤  2012: 49.800

¤  2013: 52.498

¤  2014: 51.878

¤  2015: 52.199

o   transito:

¤  2010: 19.081

¤  2011: 19.800

¤  2012: 19.858

¤  2013: 20.789

¤  2014: 17.605

¤  2015: 16.333

o   transito aeroportuale:

¤  2010: 933

¤  2011: 1.104

¤  2012: 859

¤  2013: 1.635

¤  2014: 1.142

¤  2015: 146

o   trasporto:

¤  2010: 22.338

¤  2011: 21.693

¤  2012: 19.012

¤  2013: 16.152

¤  2014: 12.670

¤  2015: 11.358

o   turismo:

¤  2010: 1.015.304

¤  2011: 1.183.271

¤  2012: 1.364.147

¤  2013: 1.657.075

¤  2014: 1.802.256

¤  2015: 1.642.129

o   vacanze lavoro:

¤  2010: 393

¤  2011: 434

¤  2012: 432

¤  2013: 505

¤  2014: 481

¤  2015: 654

o   volontariato:

¤  2011: 128

¤  2012: 261

¤  2013: 300

¤  2014: 198

¤  2015: 163

o   totale:

¤  2010: 1.543.408

¤  2011: 1.714.661

¤  2012: 1.872.394

¤  2013: 2.125.465

¤  2014: 2.216.330

¤  2015: 2.043.162

 

 

 

5. Permesso di soggiorno (torna all'indice)

 

á      Richiesta del permesso

á      Esonero dall'obbligo di richiesta del permesso

á      Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rilascio

á      Accesso agli atti

á      Formato del permesso

á      Requisiti e documentazione necessaria per il rilascio del permesso

á      Accordo di integrazione

á      Modalita' di presentazione della richiesta di rilascio

á      Durata del permesso rilasciato in corrispondenza a un visto di ingresso

á      Permessi rilasciati senza corrispondenza a un visto di ingresso

á      Facolta' nelle more del rilascio di alcuni permessi

á      Richiesta di rinnovo del permesso

á      Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rinnovo

á      Requisiti per il rinnovo del permesso

á      Limiti al rinnovo del permesso

á      Modalita' di presentazione della richiesta di rinnovo

á      Diritti e facolta' nelle more del rinnovo

á      Durata del permesso rinnovato

á      Provvedimenti negativi; impugnazione; conseguenze

á      Contraffazione

á      Ulteriori adempimenti amministrativi

á      Controlli

á      Limitazioni della liberta' di soggiorno

á      Utilizzabilita' dei permessi di soggiorno

á      Conversione del permesso di soggiorno

á      Termini per l'esito delle richieste di rilascio, rinnovo e conversione

á      Cifre

 

Richiesta del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Richiesta del permesso, al questore, entro 8 gg. lavorativi dallÕingresso; note:

o   l'onere della prova della data di ingresso (certificabile mediante il timbro a data sul passaporto) spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004 e Sent. Cass. 21185/2009; di fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)

o   art. 11, co. 2 Reg. CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni)

á      Obbligo di richiesta anche per il lavoratore transfrontaliero, anche quando non trascorra mai piu' di 8 gg. continuativi in Italia (Sent. Cass. 14098/2004)

á      La richiesta di permesso per motivi umanitari, in caso di protezione sociale, puoÕ essere presentata dallÕente convenzionato che assiste lo straniero

á      ModalitaÕ di richiesta particolari (con scadenza diversa dagli 8 gg. dallÕingresso) sono disciplinate con decreto interministeriale di attuazione del Regolamento (CE) n. 1030/02 (art. 1-bis DPR 394/1999: e' stato adottato il decreto interministeriale?)

á      Per soggiorni di durata < 90 giorni di minori accolti nellÕambito di progetti approvati dal Comitato per i minori stranieri, la richiesta del permesso puoÕ essere presentata anche dal legale rappresentante dellÕente proponente il progetto, con esibizione dei passaporti dei minori; nota: non e' chiaro se in questo caso permane l'obbligo di richiesta di permesso o solo quello di dichiarazione di presenza

 

 

Esonero dall'obbligo di richiesta del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Per soggiorni di durata < 3 mesi, per turismo, visite, affari o studio, non e' richiesto il permesso di soggiorno (L. 68/2007); il soggiorno e' consentito per il periodo indicato dal visto di ingresso o, se questo non e' richiesto, per 3 mesi (nota: da art. 11 Reg. CE/562/2006 si ricava che il termine, di 90 gg, decorre dal giorno di ingresso in Area Schengen)

á      Lo straniero e' tenuto, in questi casi, a dichiarare la propria presenza

o   all'autorita' di frontiera, al momento dell'ingresso, se questo e' effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen; l'adempimento e' attestato dal timbro a data posto sul passaporto (decr. Mininterno 26/7/2007)

o   al questore della provincia in cui si trova, entro 8 gg. dall'ingresso, se questo e' effettuato da un paese appartenente all'Area Schengen; la dichiarazione e' effettuata su apposito modulo (sottoscritto, per i minori, da chi esercita la responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[12] o tutoria o dall'affidatario; da allegato decr. Mininterno 26/7/2007) o, se lo straniero e' alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui e' tenuta la struttura (decr. Mininterno 26/7/2007); l'adempimento e' attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (decr. Mininterno 26/7/2007) unitamente al passaporto con il timbro a data apposto dall'autorita' del paese Schengen (nota: interpretazione, alla luce di art. 11 Reg. CE/562/2006, di una formulazione ambigua adottata in circ. Mininterno 7/8/2007, in base alla quale non e' chiaro se l'esibizione del timbro a data sul passaporto sia richiesta solo in caso di ingresso da frontiera esterna)

á      Il termine di 8 gg. per la richiesta del permesso di soggiorno (nota: ora, per la dichiarazione di presenza) per il turista che, entrato in Italia, ne esca e vi rientri fruendo del diritto alla libera circolazione decorre dalla data di ciascun successivo ingresso, non da quella del primo ingresso (da Sent. Cass. 11323/2005)

 

á      Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro 8 gg. lavorativi, ottenendo ricevuta della dichiarazione di soggiorno; ammenda da 103 a 309 euro in caso di trasgressione (L. 161/2014)[13]

á      Il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp) sono tenuti a chiedere il permesso di soggiorno solo per soggiorni di durata > 3 mesi (da D. Lgs. 3/2007; verosimilmente non oltre 8 gg. lavorativi dopo la scadenza dei 3 mesi); TAR Liguria: nel rifiutare la conversione del permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato, a fronte di una proposta di lavoro da parte di datore di lavoro legalmente soggiornante in Italia, per uno straniero (che abbia, per di piu', i figli iscritti a scuola in Italia), l'amministrazione deve, si', tener conto dei limiti imposti dalla disciplina dei flussi per lavoro, ma e' tenuta a dar conto, nella giustificazione del provvedimento, degli ostacoli che, in concreto, si frappongono alla permanenza nel nostro Paese del richiedente (nota: in presenza di quote apposite esaurite, questa prescrizione potrebbe non essere puramente formale, atteso che si potrebbe procedere a una ridistribuzione delle diverse sotto-quote)

 

á      Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato da cittadino italiano o in affidamento pre-adottivo a tale cittadino non e' richiesto il permesso di soggiorno (Direttiva Min. Interno e Famiglia 21/2/2007; nota: la limitazione al caso di adottante italiano si ricava dalle premesse della Direttiva e da com. Mininterno 28/2/2007); nota: in caso di minore straniero figlio di cittadino italiano dovrebbe essere rilasciata carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE, in base a D. Lgs. 30/2007 (il caso di minore straniero convivente con genitore italiano si puo' avere, ad esempio, in caso di mancata convivenza stabile ed effettiva del minore col genitore al momento dellÕacquisto o del riacquisto da parte di questi della cittadinanza italiana; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento L. 91/1992)

 

 

Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rilascio (torna all'indice del capitolo)

 

á      Rilevamento delle impronte digitali per lo straniero che chieda il rilascio del permesso di soggiorno (esclusi i casi di soggiorno di durata < 3 mesi per motivi diversi da lavoro, studio e familiari, i casi di soggiorno per motivi di cura di qualsiasi durata e i casi di soggiorno per lavoro stagionale di durata < 30 gg.)

á      TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allÕistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013

á      Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa persona fisica

 

 

Accesso agli atti (torna all'indice del capitolo)

 

á      Sent. Corte Giust. C-141/12 e C-372/12:

o   i dati relativi al richiedente un titolo di soggiorno che compaiono in un documento amministrativo, in cui viene esposta la motivazione addotta dal funzionario a sostegno della bozza di decisione che egli e' incaricato di redigere nell'ambito del procedimento precedente all'adozione di una decisione relativa alla domanda di un simile titolo, ed, eventualmente, i dati che figurano nell'analisi giuridica contenuta nel documento medesimo costituiscono "dati personali" ai sensi di tale disposizione, mentre detta analisi non puo' invece ricevere, di per se', la stessa qualificazione (nello stesso senso, TAR Lazio: l'accesso ai documenti della pubblica amministrazione non puo' ritenersi consentito quando l'attivita' amministrativa non sia ancora confluita in atti e la richiesta si manifesti come tentativo di ottenere dall'amministrazione informazioni circa la sua attivita' materiale o elaborazioni di dati in suo possesso)

o   il richiedente un titolo di soggiorno dispone di un diritto di accesso a tutti i dati personali che lo riguardano che siano oggetto di trattamento da parte delle autorita' amministrative nazionali; perche' questo diritto sia soddisfatto, e' sufficiente che al richiedente sia consegnata un'esposizione completa di tali dati in forma intelligibile, ossia in una forma che gli permetta di prendere conoscenza dei dati medesimi e di verificare che siano esatti e trattati in modo conforme alla suddetta direttiva, cosi' da consentirgli di esercitare, se del caso, i diritti conferitigli dalla Direttiva 95/46/CE

o   il richiedente un titolo di soggiorno non puo' invocare la disposizione di cui all'art. 41 par. 2 lettera b della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che sancisce, in particolare, il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale) nei confronti delle autorita' nazionali (la disposizione puo' essere invocata solo nei confronti di istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea)

á      TAR Campania:

o   il diritto di accesso agli atti puo' essere esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti gia' posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli successivi

o   le modalita' di notifica del diniego di rinnovo (art. 3 co. 3 DPR 394/1999: consegna a mani proprie dello straniero o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalita' di impugnazione, effettuata con modalita' tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto), dettate a tutela della riservatezza dell'interessato, non possono impedire il libero esercizio del diritto di accedere agli atti che interferiscono con sua sfera giuridica, i cui presupposti sono definiti dalla disciplina di settore, che espressamente contempla la facolta' dell'interessato di avvalersi di poteri rappresentativi (art. 5 co. 2, art. 6 co. 1 e 3, art. 7 co. 5 DPR 184/2006)

o   l'amministrazione deve quindi consentire al ricorrente, anche attraverso soggetti a tal fine delegati, di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta

á      TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allÕistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013

 

 

Formato del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il permesso di soggiorno per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi, ovvero rilasciato per motivi di[14] giustizia, richiesta riconoscimento status di apolidia, cure mediche, minore eta', attesa adozione (di minore con eta' inferiore a 14 anni), nonche' nei casi in cui non e' consentito rilevare le impronte, e' in formato cartaceo; negli altri casi, e' in formato elettronico (tessera magnetica, con microchip e banda a memoria ottica che contengono i dati anagrafici, la fotografia e le impronte del titolare in formato digitale; il permesso puo' contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa)

á      Dal 15/10/2013 e' in vigore il nuovo modello per il permesso di soggiorno in formato cartaceo (circ. Mininterno 11/10/2013)

á      Nota: attualmente il permesso in formato elettronico non riporta i motivi del permesso; nelle more della correzione del problema, e' rilasciato, su espressa richiesta, un certificato che li attesta (circ. Mininterno 13/12/2007)

á      In casi di urgenza provata dagli interessati, nelle more della produzione del permesso in formato elettronico da parte dell'Istituto poligrafico, puo' essere rilasciato un permesso di validita' temporanea in formato cartaceo

á      Decr. Mininterno 23/7/2013[15]:

o   caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno, rilasciato conformemente ad art. 2 Regolamento (CE) n. 1030/02, e contenente gli elementi biometrici di cui all'Allegato A: elementi primari (immagine del volto) e secondari (impronte digitali di indice destro e sinistro; in caso di qualita' insoddisfacente di tali impronte o di lesioni, subentrano quelle di medio, anulare, pollice)

o   si seguono, per l'acquisizione degli elementi biometrici, le istruzioni di cui all'Allegato B

o   il permesso e' rilasciato su supporto di materiale plastico con microprocessore

o   i dati personali ed identificativi del permesso e gli elementi biometrici primari sono conservati nell'Archivio informatizzato di cui all'art. 2 co. 1 lett. g) DPR 242/2004, per un periodo non superiore a 10 anni

o   non e' consentito l'utilizzo degli elementi biometrici primari per confronti di tipo "uno a molti"

o   gli elementi biometrici secondari sono conservati per il tempo strettamente necessario al completamento dei procedimenti amministrativi di rilascio o rinnovo del permesso

o   abrogato il Decr. Mininterno 28/9/2009 a partire dalla completa entrata in vigore delle nuove disposizioni (non oltre il 6/11/2014); nota: disposizione transitoria conforme al parere del Garante per la protezione dei dati personali

á      Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto direttoriale in materia di procedure e processi di produzione e di servizio per il procedimento di emissione e controllo del permesso di soggiorno

á      Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto direttoriale recante prescrizioni tecniche concernenti la "infrastruttura di sicurezza PSE" relativa al permesso di soggiorno

á      Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto direttoriale del Ministero dell'Interno sulle prescrizioni tecniche in materia di "modalitˆ di acquisizione e di verifica degli elementi biometrici primari e secondari" del permesso di soggiorno

á      Circ. Mininterno 13/12/2013:

o   il nuovo modello di permesso di soggiorno in formato elettronico, conforme al Regolamento (CE) n. 1030/02, utilizzato per tutti i permessi di durata superiore a 90 gg (incluso il permesso UE slp), prevede

¤  l'inclusione di un microprocessore a radiofrequenza, contenente i dati anagrafici e biometrici del titolare, l'immagine del volto e due impronte digitali, accessibile alle autorita' di controllo in tutto il territorio della UE

¤  l'acquisizione delle impronte dall'eta' di 6 anni; nota: diventa quindi obbligatoria la presenza dei figli minori di eta' superiore a 6 anni all'atto dell'acquisizione della pratica allo sportello ed anche al momento del ritiro del permesso di soggiorno (comunicato Stranieriinitalia)

¤  la stampa dell'immagine del volto del titolare in bianco e nero, con impiego della tecnologia "laser engraving", che assicura elevati livelli di sicurezza anti-contraffazione

o   i permessi rilasciati nel vecchio formato mantengono la loro validita' fino a scadenza

á      Circ. Mininterno 22/10/2015: dal 10/11/2015 si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni relative al nuovo modello di permesso di soggiorno in formato elettronico, conforme al Regolamento (CE) n. 1030/02

á      Circ. Mininterno 16/11/2015:

o   nella Repubblica Popolare cinese il certificato medico di nascita e' il documento di norma emesso dalle competenti autorita' locali per attestare l'evento nascita e, come tale, idoneo a permettere la registrazione del neonato nell'anagrafe locale

o   per i cittadini cinesi la normativa locale prevede un sistema unico di registrazione all'interno di un libretto denominato hukou, nel quale vengono riportate le registrazioni e le informazioni relative al nucleo familiare, relative a residenza, allo stato civile, appartenenza etnica, appartenenza alla categoria di lavoratori; in particolare, la registrazione della nascita all'interno dell'hukou avviene mediante la presentazione del certificato medico di nascita alla locale autorita' di polizia

o   per i neonati stranieri nati nella Repubblica cinese invece non e' previsto l'hukou e, di conseguenza, l'unico documento attestante la nascita e' il certificato medico di nascita emesso dalle autorita' sanitarie; tale certificato medico di nascita non puo' essere direttamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune, non essendo un atto di stato civile

o   la Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco dovra' procedere, ai sensi di art. 15 DPR 396/2000, alla formazione dell'atto di nascita relativo ai cittadini italiani nati in Cina, sulla base del certificato medico di nascita, da inviare al competente Comune italiano per la trascrizione

o   nelle Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao, invece, nelle quali non vige il sistema della registrazione tramite hukou, gli uffici di stato civile locali (il Birth Registry di Hong Kong e la Conservatoria do Registro civil di Macao) emettono, anche per i neonati stranieri, sulla base dei certificati medici, un vero e proprio atto di nascita, valido ai fini della trascrizione in Italia

á      Circ. Mininterno 11/2/2016: dal momento che in Nigeria la registrazione della nascita e' diventata obbligatoria a partire del 14/12/1992, per i nati prima di quella data, viene rilasciato solo un attestato di nascita, a seguito di dichiarazione giurata, resa dall'interessato o da un suo parente stretto di fronte al Tribunale federale dello Stato nigeriano di residenza, contenente nome e cognome, nomi dei genitori, luogo, provincia e Stato di nascita; tali attestati costituiscono, ai sensi della normativa locale, atti idonei ad attestare la nascita e possono essere trascritti in Italia; Circ. Mininterno 27/7/2016: per i nati prima del dicembre 1992

o   l'Attestato di nascita rilasciato dalla National Population Commission deve sempre essere corredato dalla dichiarazione giurata di eta' (Sworn Declaration of Age o Statutory Declaration of Age); tale dichiarazione deve essere resa, solo da persona legata da stretti vincoli familiari al richiedente l'attestato (nonni, zii, etc.), presso il Tribunale Federale dello Stato di residenza di quest'ultimo

o   gli Uffici della National Population Commission rilasciano il proprio Attestato di nascita sulla base della Dichiarazione giurata, che viene restituita al richiedente, avvalorando la necessita' che entrambi gli atti siano parte integrate l'uno dell'altro (nota: vuol dire che vanno prodotti entrambi, in Italia?)

o   l'atto cosi' formato e' presentato agli Uffici italiani, congiuntamente (nota: si riferisce ad Attestato e Dichiarazione giurata?), previa traduzione asseverata e legalizzazione degli Uffici consolari italiani in Nigeria (Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia ad Abuja o Consolato Generale d'Italia a Lagos)

 

á      Circ. Mininterno 24/7/2000: il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i tratti del viso siano ben visibili; occorre comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno

 

á      Nel permesso di soggiorno che autorizzi l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e' inserita la dicitura "perm. unico lavoro", salvo che si tratti di stranieri (D. Lgs. 40/2014)

o   titolari di permesso UE slp, rilasciato dall'Italia o da altro Stato membro

o   che soggiornino per lavoro stagionale

o   che soggiornino per lavoro autonomo (nota: l'esclusione e' compatibile con la Direttiva 2011/98/UE, solo se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro autonomo)

o   ammessi al di fuori delle quote in qualita' di dirigenti o lavoratori altamente specializzati, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, lavoratori marittimi, lavoratori alle dipendenze di appaltatore, persone che svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o collocate alla pari

o   che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, o hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta

o   che soggiornano per protezione internazionale o hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta

o   che soggiornano per motivi di studio o formazione

á      Note:

o   la Direttiva 2011/98/UE prevede (salva la possibilita' per gli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni piu' favorevoli) che le disposizioni in essa contenute non si applichino agli stranieri

¤  che sono familiari di comunitari che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione

¤  che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei comunitari in base ad accordi tra l'Unione europea e gli Stati membri o tra l'Unione europea e paesi terzi

¤  che sono distaccati, per la durata del distacco

¤  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualitˆ di lavoratori trasferiti all'interno di societa'

¤  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali o alla pari

¤  che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status

¤  che sono beneficiari di protezione internazionale o hanno chiesto la protezione internazionale e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda

¤  che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda per avere tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda

¤  che sono titolari di permesso UE slp

¤  il cui allontanamento e' stato sospeso per motivi di fatto o di diritto

¤  che hanno presentato domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi

¤  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per svolgere qualunque altra attivita' lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro

¤  che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di studio (previa esclusione esplicita in sede di recepimento della Direttiva)

o   il comune di Bergamo, con una nota, informa i titolari di permesso unico per lavoro del loro diritto all'assegno per famiglie con almeno tre figli, elencando, quali interessati, i titolari dei seguenti permessi:

¤  lavoro subordinato

¤  permesso UE slp

¤  motivi familiari

¤  attesa occupazione

¤  motivi umanitari, status di rifugiato e di protezione sussidiaria (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

¤  studio (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

¤  lavoro stagionale (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

¤  lavoro autonomo (in contrasto con D. Lgs. 40/2014 e, se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro autonomo, con Direttiva 2011/98/UE)

¤  Carta blu UE

¤  permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a, g, h, i, r (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

o   il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellÕUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia

o   Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

¤  nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

¤  in senso contrario, Trib. Milano:

-       il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

-       anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

-       inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

 

 

Requisiti e documentazione necessaria per il rilascio del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Requisito per il rilascio (di norma): possesso dei requisiti per l'ingresso

á      Ai fini del rilascio di un permesso, si procede alla verifica dell'esistenza di segnalazione per la non ammissione e alla conseguente consultazione dello Stato Schengen che ha effettuato la segnalazione; in caso di rilascio, sulla base di seri motivi, del visto, lo Stato che ha effettuato la segnalazione la ritira, iscrivendo eventualmente lo straniero nella lista dei propri segnalati (Conv. Appl. Accordo Schengen); TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza; nota: i magistrati giudicanti non sono inclusi, per l'Italia, tra le autorita' nazionali autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa; Sent. Cons. Stato 3985/2013: legittimo il diniego di permesso per lavoro stagionale se e' motivato dal fatto che sullo straniero grava un divieto di reingresso dovuto a precedente espulsione adottata a suo carico in corrispondenza a nome diverso (nota: la sentenza non risponde alla contestazione del ricorrente relativa al fatto che non e' stata dimostrata, con allegazione delle impronte, la coincidenza delle persone); Sent. Cons. Stato 3910/2014: legittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto da persona espulsa dall'Italia tre anni prima e mai allontanatasi; Sent. Cons. Stato 4023/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa con altre generalita' in precedenza, non ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni (come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE) e non ha ottenuto autorizzazione al reingresso; Sent. Cons. Stato 4613/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero e' rientrato in Italia prima che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente provvedimento di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la sopravvenuta modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni dall'allontanamento (durata minima del divieto di reingresso); il provevdimento di diniego ha in questo caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il provvedimento di diniego sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che non e' atto a fondare un qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve considerarsi volutamente diretto a eludere e violare la normativa; Sent. Cons. Stato 4856/2014: legittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in Italia, in presenza di un divieto di reingresso non revocato per una precedente espulsione, dopo aver cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il nulla-osta all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento l'autorita' italiana (Sent. Cons. Stato 1312/2016, a proposito dello stesso caso: legittimo il dinego se lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di divieto di reingresso, ben sapendo che era stata rigettata la sua richiesta di autorizzazione all'ingresso anticipato, non rilevando il fatto che lo straniero, in realta', non aveva nascosto all'amministrazione l'avvenuto cambiamento del nome); Sent. Cons. Stato 4072/2014: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa in precedenza, ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente all'intimazione di allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (nota: in realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza dell'interessato); TAR Toscana: il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione dovuta ad una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego ex L. 241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato; in senso opposto, TAR Emilia, TAR Lazio e TAR Emilia, secondo il quale in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, il diniego di rilascio del permesso di soggiorno ha carattere vincolato, non rilevando il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi dettate (nello stesso senso, TAR Lazio e TAR Lazio, secondo cui la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e' provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva); nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in cui il divieto e' stato adottato (ma, in quel caso, piu' favorevoli allo straniero rispetto alle modifiche successive), TAR Lazio; nel senso della rilevanza delle disposizioni piu' favorevoli sopravvenute, Sent. Cons. Stato 1611/2013 (illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, adottato a seguito di revoca del nulla-osta all'ingresso, basata su una pregressa espulsione di cui lo straniero era stato destinatario con diverso nominativo, se il reingresso e' avvenuto dopo che fossero trascorsi 5 anni dall'allontanamento, non potendo sussistere piu' un divieto di durata superiore in assenza di pericolosita'), TAR Lazio (illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato motivato dall'esistenza di una pregressa espulsione se il reingresso in Italia e' avvenuto, sulla base del rilascio del visto da parte della rappresentanza consolare italiana, successivamente allo spirare del termine di cinque anni e l'amministrazione non ha addotto a giustificazione del diniego motivi relativi alla pericolosita' sociale dello straniero) e Sent. Cons. Stato 3988/2013 (illegittima la revoca del nulla-osta all'assunzione di un lavoratore straniero precedentemente espulso, se l'amministrazione non ha effettuato un esame del caso specifico, dato che l'amministrazione stessa avrebbe dovuto interpretare le disposizioni sulla durata del divieto di reingresso in modo conforme alla Direttiva 2008/115/CE, anche se questa non era stata ancora recepita nell'ordinamento italiano; nota: si tratta di un provvedimento adottato prima che scadessero i termini per il recepimento della Direttiva)

á      La condanna per un reato di cui all'art. 380 o 381 c.p.p., per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p. nel momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR Lombardia)

á      Sent. Cons. Stato 1031/2014: illegittimo il diniego del rilascio di permesso per lavoro subordinato, motivato da una condanna preclusiva, se l'amministrazione non ottempera all'ordinanza cautelare che impone alla stessa amministrazione di procedere, con altro motivato provvedimento, al riesame della situazione dello straniero alla luce dell'intervenuta riabilitazione (nel caso, si trattava di rilascio di permesso in base alla regolarizzazione)

á      Documentazione necessaria in generale:

o   passaporto valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti nazionalitaÕ, anno e luogo di nascita del richiedente

o   disponibilitaÕ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)

á      Documentazione eventualmente richiesta per lo specifico permesso:

o   esigenza di soggiorno per il tempo richiesto

o   disponibilitaÕ di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di persone a carico

o   disponibilitaÕ di ulteriori risorse

o   disponibilitaÕ di alloggio

á      Il documento di viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di sostentamento e alloggio non sono richiesti per permessi ex artt. 18 e 20, T.U., ne' per i permessi per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U. (circ. Mininterno 24/2/2003: il permesso puoÕ essere rilasciato e rinnovato anche in assenza di documento di viaggio; in questo caso eÕ rilasciato titolo di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. MAE 48/1961; note:

o   TAR Lazio: illegittimo il diniego del titolo di viaggio per mancanza di certificazione consolare, dato che lo straniero e' stato identificato dal permesso di soggiorno e dai rilievi dattiloscopici effettuati in sede di rilascio di tale permesso), neÕ per richiedenti protezione internazionale o per stranieri (giaÕ regolarmente soggiornanti) che chiedono il permesso per acquisto cittadinanza o per riconoscimento dello status di apolide

o   TAR Lazio: illegittimo il diniego del titolo di viaggio per stranieri di cui alla circ. MAE 48/1961 al titolare di permesso per motivi umanitari, adottato per mancanza di certificazione consolare, dato che lo straniero e' stato identificato dal permesso di soggiorno e dai rilievi dattiloscopici effettuati in sede di rilascio di tale permesso (le "fondate ragioni" per non richiedere il passaporto alle autorita' diplomatiche del Paese di appartenenza devono essere valutate in modo ampio, includendovi l'attestazione di non voler contatti con tali autorita', tenendo conto della specifica posizione di beneficiario di un permesso per motivi umanitari, pena l'inutilita' dell'estensione della tutela relativa al rilascio del titolo di viaggio a chi non abbia ottenuto il riconoscimento del diritto d'asilo, adottata per via amministrativa con circ. Mininterno 24/2/2003)

o   Sent. Cons. Stato 451/2016: ai fini dell'ottenimento di un titolo di viaggio per stranieri, il beneficiario di protezione umanitaria deve indicare le fondate ragioni che non gli consentono di chiedere il passaporto alle autorita' diplomatiche del suo Paese, non potendosi ritenere tali ragioni implicitamente contenute nelle motivazioni del rilascio della protezione umanitaria se quest'ultime, come nel caso in specie, non fanno riferimento in modo specifico e particolare a comportamenti ostili delle autorita' di governo

á      Il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo non e' subordinato alla sussistenza di requisiti ulteriori (art. 4 D. Lgs. 142/2015)[16]

á      Com. Mininterno 24/9/2015:

o   adottato un nuovo documento di viaggio per stranieri, apolidi e rifugiati politici, in formato elettronico, imposto dai regolamenti del Consiglio Europeo

o   all'atto di presentazione dell'istanza deve essere consegnata la ricevuta di versamento di Û 42,22 su bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato al ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro

á      Decr. Mineconomia 14/9/2015:

o   l'importo da porre a carico dei soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri e' determinato in euro 34,20 (trentaquattro/20), al netto dell'IVA; a questo importo, maggiorato dell'IVA nella misura tempo per tempo vigente, va aggiunta la commissione di euro 0,50, esente dall'IVA, prevista dalla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste italiane; Circ. Mininterno 23/9/2015: l'importo complessivo e' 42,22 euro

o   l'importo e' riscosso all'atto della presentazione della richiesta del documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri, mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422808 intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro

á      Circ. Mininterno 23/9/2015:

o   dal 24/9/2015 non potranno piu' essere rilasciati documenti di viaggio per apolidi, rifugiati e stranieri in formato cartaceo

o   il costo attuale e' 42,22 euro

o   l'acquisizione dell'istanza, l'istruttoria ed ogni aspetto della procedura di rilascio e' curata dall'Ufficio immigrazione; l'Ufficio passaporto procede alla gestione (ritiro, contabilita' e distruzione) dei nuovi libretti in bianco elettronici ed alla stampa del documento per il successivo noltro all'ufficio immigrazione per la firma

o   per l'eventuale ritiro e/o distruzione dei libretti cartacei in bianco saranno fornite specifiche istruzioni in una fase successiva

o   i documenti di viaggio per apolidi sono stati consegnati solo alle seguenti questure: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia

á      Com. Pubblica Sicurezza 23/9/2015: i documenti di viaggio per apolidi, rifugiati e stranierisono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, hanno 32 pagine, la copertina e blu e verde e sono dotati di microchip con memorizzate le immagini del volto e due impronte digitali del titolare; i dati anagrafici invece sono inseriti nelle pagine del documento

á      Decr. MAE 6/8/2015: trattamento dei dati relativi ai documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri memorizzati nella banca dati passaporti elettronici:

o   nella banca dati passaporti elettronici (BDPE), istituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Mininterno, vengono memorizzati anche i dati dei documenti di viaggio elettronici

o   al trattamento dei dati, inclusi quelli biometrici, correlati all'emissione dei documenti di viaggio elettronici sono applicabili le finalita', le modalita' e le misure di sicurezza previste per il rilascio dei passaporti ordinari elettronici

o   le impronte digitali utilizzate per la personalizzazione del documento di viaggio e i dati da esse derivati non sono registrati nella BDPE, nella quale vengono conservati unicamente i dati relativi al libretto, l'anagrafica e la fotografia del titolare

á      Decr. MAE 6/8/2015: particolari specifiche tecniche e di sicurezza relative al processo di emissione dei documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri:

o   "Uffici emittenti" sono esclusivamente le Questure

o    le tipologie di documenti sono le seguenti:

¤   documenti per rifugiati ("PR")

¤   documenti per apolidi ("PA")

¤   documenti per stranieri ("PS")

o   cittadinanza:

¤  nei documenti per rifugiati: dovra' essere indicato: "Titolare di status di rifugiato"

¤  nei documenti per apolidi: dovra' essere indicato: "Apolide"

¤  nei documenti per stranieri: si dovranno prevedere due ipotesi:

-       per i titolari di protezione sussidiaria bisognera' indicare "Titolare di protezione sussidiaria"

-       per tutti gli altri casi, compresi i titolari di protezione umanitaria, bisognera' inserire il nome dello Stato in italiano

o   autorita' rilasciante: in pagina 2 si dovra' indicare: "Il Questore"

o   data di scadenza: l'indicazione normale della data di scadenza dei documenti dovra' essere di 5 anni a partire dalla data di rilascio, con possibilita' di intervenire liberamente sul campo

á      TAR Lazio: in circostanze eccezionali, nelle quali sussista l'impossibilita' obiettiva di procurarsi un visto per cure mediche (nel caso in esame, per la situazione di belligeranza in corso nel Paese dÕorigine), non si puo' negare, per la semplice mancanza di tale visto, il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche qualora il richiedente, gia' in Italia per esservi entrato con un visto turistico poi scaduto, disponga di tutti gli altri requisititi previsti per detto permesso

á      Sent. Cons. Stato 4397/2016: legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche se lo straniero non e' entrato con apposito visto (nota: forse la sentenza, poco chiara, pone piu' semplicemente, come condizione per il rilascio, che lo straniero abbia prodotto documentazione analoga a quella richiesta per il rilascio del visto per cure mediche); spetta in ogni caso allo straniero l'onere di dimostrare che in patria non potrebbe ricevere cure idonee (nota: la sentenza non chiarisce se, in caso di effettiva dimostrazione, lo straniero avrebbe diritto al rilascio del permesso)

á      Nota: l'Attestato consolare di identita' rilasciato dall'ambasciata dell'Honduras in Italia puo' essere usato come documento equipollente al passaporto per il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno ai cittadini di quel paese, dal momento che per via della situazione politica del paese, le rappresentanze diplomatiche honduregne hanno avuto disposizioni di non procedere al rilascio dei passaporti ai propri cittadini residenti all'estero (Circ. Mininterno 17/2/2010)

á      Richieste foto tessera in 4 copie e indicazione di generalitaÕ complete, anche per eventuali figli minori da iscrivere nel permesso, e di motivi e luogo del soggiorno; in caso di figli minori nati nelle more del rilascio del permesso, lo straniero puo', ai fini dell'inserimento dei neonati nel permesso, integrare l'istanza pendente (circ. Mininterno 3/7/2008)

á      Circ. Mininterno 24/7/2000: il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i tratti del viso siano ben visibili; occorre comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno

á      Condizione per rilascio permesso: assolvimento obblighi in materia sanitaria (nota: non e' chiaro in che modo questa disposizione sia applicata in caso di presentazione della richiesta tramite uffici postali autorizzati):

o   iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi

o   iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi

o   assicurazione privata per soggiorni di durata < 3 mesi

á      Il rilascio del permesso di soggiorno al titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro per motivi diversi da lavoro subordinato o autonomo o studio e formazione e' condizionato anche alla dimostrazione di disponibilita' di un'assicurazione sanitaria per il periodo di soggiorno (nota: anche tramite iscrizione al SSN?) e di mezzi di sostentamento non occasionali (nota: significa "commisurati alla durata del soggiorno"?) di importo non inferiore al doppio della soglia per l'esenzione dal ticket (da D. Lgs. 3/2007)

á      La richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo di importo fissato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra un minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009 e Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni disapplicate o annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)

á      La misura del contributo (che si aggiunge agli oneri previsti per il costo del permesso in formato elettronico, per la gestione della presentazione delle istanze tramite Poste italiane e all'imposta di bollo) varia con il tipo e/o la durata del permesso (Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016):

o   80 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e non superiore a un anno

o   100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e non superiore a 2 anni

o   200 euro per il rilascio del permesso di soggiorno nei casi di cui all'art. 27 co. 1 lettera a) D. Lgs. 286/1998 (dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro dellÕOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea)

á      Il contributo e' dovuto anche in caso di richiesta di duplicato, trattandosi di emissione di un nuovo permesso; l'importo e' pero' commisurato alla durata residua (circ. Mininterno 2/4/2012)

á      Sono esonerati dal versamento del contributo (disposizioni annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)

o   minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)

o   stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della maggiore eta')

o   stranieri che entrano in Italia per ricevere cure mediche in base ad art. 36 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e loro accompagnatori

o   stranieri richiedenti rilascio o rinnovo di permessi per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (L. 94/2009); circ. Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero il familiare maggiorenne di destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione previsti dal Decr. Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo (nota: non si tiene conto di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del destinatario di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale destinatario)

o   stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validita'

á      Nota: non previsto esplicitamente l'esonero per i familiari di italiani che richiedono un permesso di soggiorno ai sensi di art. 19 D. Lgs. 286/1998

á      Il contributo e la somma di euro 30,46[17] eventualmente dovuta per il permesso in formato elettronico vengono versati, in unica soluzione, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale "importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico" (Decr. Mineconomia 10/3/2016)

á      Circ. Mininterno 27/1/2012: il versamento del contributo per il permesso di soggiorno costituisce requisito da verificare nell'ambito dell'attivita' istruttoria dell'ufficio immigrazione della questura; se l'importo versato e' inferiore al dovuto, la trattazione dell'istanza e' sospesa e l'interessato e' invitato a integrare l'importo mancante, con pagamento presso un ufficio postale "Sportello Amico"; a integrazione effettuata, l'esame dell'istanza prosegue; in caso di versamento eccedente quanto dovuto, lo straniero verra' messo in condizione di chiedere il rimborso (nota: non sarebbe legittimo l'eventuale rifiuto di Poste italiane di inoltrare l'istanza motivato dall'insufficienza del versamento)

á      Il contributo non e' rimborsabile in caso di diniego, essendo sottoposta al contributo la "richiesta", non il "rilascio"; rimborsabile invece l'importo di 30,46 (Decr. Mineconomia 10/3/2016)[18] euro previsto per la produzione del permesso elettronico (circ. Mininterno 2/4/2012); Circ. Mininterno 5/7/2012 (allegata a Circ. Mininterno 27/1/2015): l'istanza di rimborso va presentata direttamente al Mineconomia, che e' l'amministrazione competente in materia

á      Il gettito e' destinato (Decr. Mineconomia 6/10/2011)

o   per il 50%, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza

o   per il 50%, al finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:

¤  20% alla missione "Ordine pubblico e Sicurezza", di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza

¤  15% alla missione "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio", di competenza del Dipartimento per le politiche del personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici

¤  15% alla missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", di competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per l'attuazione del DPR 179/2011 sull'Accordo di integrazione

á      Sent. Corte Giust. C-242/06 e Sent. Corte Giust. C-92/07: illegittima, a partire dall'entrata in vigore della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia, l'introduzione di una normativa interna che condiziona rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno al pagamento di diritti, qualora l'importo dei diritti a carico dei cittadini turchi sia sproporzionato rispetto a quello richiesto ai cittadini comunitari

á      Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima l'imposizione ai cittadini stranieri che, avendo acquisito status di soggiornante di lungo periodo in altro Stato membro, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno, nonche' ai familiari di titolare di status di soggiornante di lungo periodo che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva 2003/109/CE; nota: nella sentenza si afferma che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)

á      TAR Lazio rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se i principi fissati dalla Direttiva 2003/109/CE ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dall'art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui prescrive che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro, pari, nel minimo, a circa otto volte il costo per il rilascio di una carta d'identita' nazionale

á      Sent. Corte Giust. C-309/14: la Direttiva 2003/109/CE osta ad una normativa nazionale (come quella italiana) che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro, in quanto siffatto contributo e' sproporzionato rispetto alla finalita' perseguita dalla direttiva ed e' atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima; note:

o   si afferma (punto 27) che l'incidenza economica del contributo richiesto per rilascio e rinnovo dei permessi (inclusi quelli ordinari) puo' essere considerevole, anche per il fatto che, in considerazione della durata di tali permessi (evidentemente, quelli ordinari), il rinnovo va chiesto piu' volte e che all'importo del contributo puo' aggiungersi quello di altri tributi previsti dalla normativa nazionale (punto 28: indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno in questione, deve essere versato un ulteriore importo, che ammonta a 73,50 euro); l'obbligo di versare il contributo puo' rappresentare un ostacolo alla possibilita' per gli stranieri di far valere i diritti conferiti loro dalla Direttiva 2003/109/CE; inoltre, la meta' del gettito prodotto dal contributo e' destinata a finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri illegalmente soggiornanti (punto 29); il contributo non e' quindi motivato dall'attivita' istruttoria necessaria alla verifica del possesso dei requisiti previsti per il rilascio del titolo di soggiorno in base a Direttiva 2003/109/CE (punto 30)

o   se si tratta di persone che soddisfano le condizioni poste dalla direttiva, solo il contributo per il rilascio del permesso UE slp e' rilevante; il contributo previsto per gli altri permessi puo' al piu' ostacolare il soddisfacimento delle condizioni previste dalla Direttiva; in questo senso, potrebbe leggersi l'affermazione secondo cui (punto 25) il livello cui sono fissati i contributi esigibili per i titoli di soggiorno non deve avere ne' per scopo ne' per effetto il creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo

o   secondo ASGI, lo straniero che ha pagato l'importo "sproporzionato" puo' convenire in giudizio lo Stato italiano (con azione ordinaria o con azione antidiscriminatoria) per ottenere il risarcimento del danno per mancato adeguamento al diritto comunitario; il giudice dovra' stabilire, sulla base dei principi fissati da Sent. Corte Giust. C-309/14, quale fosse l'importo "proporzionato", con conseguente riconoscimento allo straniero, a titolo di risarcimento del danno per violazione delle norme comunitarie, dell'importo eccedente pagato (comunicato ASGI)

á      Interrogazioni parlamentari presentate da On. Fabbri et al. e da On. Maestri et al. chiedono al Governo quali misure intenda adottare per ottemperare a quanto stabilito da Sent. Corte Giust. C-309/14

á      TAR Lazio:

o   disapplicazione della normativa nazionale che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro, e quindi, in particolare, di art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, nonche' del successivo art. 14-bis co. 2, nelle sole parti in cui esso richiama tale ultima disposizione, per contrasto con la normativa di fonte comunitaria; nota: occorre procedere alla disapplicazione anche nel caso, come quello in esame, in cui la questione della compatibilita' del diritto interno con quello comunitario sia stata sollevata d'ufficio

o   annullato il Decr. Mineconomia 6/10/2011 limitatamente ai seguenti articoli (in quanto esplicitano e/o presuppongono direttamente la rilevata radicale illegittimita' dell'istituzione del contributo):

¤  art. 1 co. 1 (determinazione degli importi)

¤  art. 2 co.1 e 2, nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art.1

¤  art. 3 (casi di esonero dal contributo)

á      Con una lettera al Mininterno, l'ANCI ha invitato il Mininterno a dare indicazioni sulla applicabilita' della sentenza del TAR Lazio che sancisce l'illegittimitˆ del contributo variabile da 80 a 200 euro richiesto agli stranieri per il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno; con lettera all'ANCI, il Mininterno segnala di aver dato disposizioni perche' le richieste di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno siano considerate valide anche in assenza del pagamento del contributo

á      Trib. Milano:

o   accertata la discriminazione posta in essere dall'Amministrazione nell'aver determinato, con il Decr. Mineconomia 6/10/2011, l'importo a carico degli stranieri per la richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno UE slp in misura sproporzionata rispetto all'importo che e' tenuto a pagare il cittadino italiano per documenti di analoga natura (circa otto volte piu' elevato del costo per il rilascio di una carta d'identita' nazionale)

o   Mininterno, Mineconomia e Presidenza del Consiglio dei Ministri condannati alla restituzione parziale di quanto versato

o   in merito al fatto che l'onere di pagamento costituisce una situazione giuridica che puo' riguardare solo lo straniero e non anche il cittadino) si osserva che si ha comunque discriminazione diretta ogni qualvolta un soggetto sia svantaggiato a causa di una caratteristica che, pur non essendo espressamente indicata quale fattore vietato, sia intimamente e inscindibilmente connessa con il fattore vietato stesso

o   la domanda di restituzione puo' essere accolta con riferimento alla differenza tra l'importo previsto per il permesso di soggiorno elettronico e quello versato dagli odierni ricorrenti

á      Circ. Mininterno 16/9/2016 (emanata a seguito dell'ordinanza con cui il Consiglio di Stato sospende cautelarmente la sentenza del TAR Lazio): ripristinato l'onere del pagamento del contributo, ai fini di rilascio e rinnovo del permesso

á      Sent. Cons. Stato 4487/2016:

o   sebbene la Direttiva 2003/109/CE regoli esclusivamente i permessi UE slp, non e' corretto dedurne che il diritto eurounitario sia estraneo, ed indifferente, al percorso normativo che nel suo complesso ogni singolo Stato delinea per il conseguimento di tali permessi

o   se fosse vero che solo il segmento finale di tale percorso, ossia quello concernente la procedura e il contributo per l'ottenimento del permesso UE slp, debba essere oggetto di normazione eurounitaria e di interpretazione da parte della Corte di Giustizia, ogni singolo Stato potrebbe introdurre una normativa sui permessi di pi� breve soggiorno tanto restrittiva da rendere sostanzialmente impossibile o eccessivamente oneroso per gli stranieri la legale permanenza nel loro territorio per i 5 anni necessari a stabilizzare la loro posizione all'interno dell'Unione europea e a consentirne l'inserimento nel tessuto socio-economico

o   l'importo piu' basso tra tutti quelli previsti (80 euro) supera ben oltre le sette volte il costo richiesto in Italia per il rilascio della carta di identita' ad un cittadino italiano

o   il diritto eurounitario, anche nella forma del diritto vivente scolpita dall'attivita' ermeneutica della Corte di Giustizia, ben puo' intersecare settori della legislazione nazionale non strettamente rientranti nelle propria sfera di competenze, e condizionarne l'applicazione, laddove le regole poste anche in questi settori, come nel caso di specie quelle concernenti i contributi per i permessi di breve soggiorno, lo privino di effetto utile, facendo si' che i suoi principi e le sue regole divengano difficilmente applicabili o sostanzialmente inapplicabili nei singoli Stati

o   confermata la disapplicazione delle norme nazionali e il conseguente annullamento di alcune disposizioni del Decr. Mineconomia 6/10/2011 effettuati da TAR Lazio

o   le Amministrazioni competenti ridetermineranno l'importo dei contributi in modo tale che la loro equilibrata e proporzionale riparametrazione non costituisca un ostacolo all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Direttiva 2003/109/CE

o   la rideterinazione sara' effettuata, con apposito decreto, ora per allora, alla stregua del consolidato principio secondo il quale, quando vi e' un giudicato amministrativo di annullamento di atti generali in tema di tariffe, di prezzi o di aliquote, l'Amministrazione ben puo' determinare ovvero applicare ora per allora il sopravvenuto provvedimento, che mira a colmare il vuoto conseguente alla sentenza amministrativa che abbia annullato con effetti ex tunc un atto generale

o   le Amministrazioni competenti stabiliranno, secondo i principi dettati dal diritto nazionale ed eurounitario e in sintonia con le competenti istituzioni europee (anche al fine di scongiurare ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione UE), an, quando e quomodo degli eventuali rimborsi agli interessati per le somme versate in eccedenza rispetto al dovuto

á      Circ. Mininterno 26/10/2016: a seguito di Sent. Cons. Stato 4487/2016, gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno non dovranno assoIvere al pagamento degli importi previsti da art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, fermo restando l'obbligo del versamento relativo al costo del permesso, cosi' che tutte le istanze, comprese quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo, dovranno essere portate a compimento prive del contributo

á      Circ. Mininterno 28/10/2016: successivamente all'adozione del decreto ministeriale che definira' l'entita' dei nuovi importi dei contributi, verra' messo a disposizione sul portale Stranieri Web del Mininterno un modulo per la richiesta di rimborso dei contributi di importo eccessivo versati in passato

á      Nota: i contributi finora versati, ai sensi di Decr. Mineconomia 6/10/2011, ammontano complessivamente a circa 487.700.000 euro (comunicato Stranieriinitalia)

 

 

Accordo di integrazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Rilascio del permesso di soggiorno condizionato alla sottoscrizione da parte dello straniero di un accordo di integrazione articolato per crediti (obiettivi di integrazione da raggiungere, nel periodo di validita' del permesso; contenuti determinati con regolamento, adottato con DPR 179/2011; da L. 94/2009)

 

á      Si applica allo straniero di eta' superiore a 16 anni che fa ingresso in Italia per la prima volta successivamente all'entrata in vigore del Regolamento in esame (10/3/2012: 120 gg dopo la pubblicazione in G.U.) e chiede il rilascio del permesso di durata non inferiore a un anno

á      Stipula contestuale alla richiesta del permesso

á      Sottoscrizione presso lo Sportello Unico, ovvero, nei casi in cui la normativa prevede che la richiesta di permesso di soggiorno venga effettuata presso le questure, in questura (circ. Mininterno 5/3/2012); nota: secondo circ. Mininterno 7/3/2012 e la Brochure Mininterno sull'Accordo di integrazione, la sottoscrizione e' effettuata presso lo Sportello Unico solo nei casi di permesso per lavoro subordinato o per motivi familiari

á      Accordo tradotto nella lingua indicata dallo straniero o, se questo non e' possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a scelta dell'interessato

á      Parti: lo straniero e lo Stato (per lo Stato l'accordo e' firmato dal prefetto o da un suo delegato)

á      Per il minore, l'accordo e' firmato anche dai genitori o da chi esercita la responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[19], regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato

 

á      Impegno dello straniero:

o   acquisire conoscenza della lingua (livello A2)

o   acquisire una sufficiente conoscenza dei principi della Costituzione e dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche

o   acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile italiana (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)

o   garantire adempimento obbligo di istruzione dei figli minori

o   assolvere agli obblighi fiscali e contributivi

o   aderire alla Carta dei valori (Decr. Mininterno 23/4/2007) e rispettarne i principi.

á      Nota: il livello A2 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):

o   comprensione:

¤  ascolto:

-       riuscire a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)

-       riuscire ad afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari

¤  lettura:

-       riuscire a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu' e orari

-       riuscire a capire lettere personali semplici e brevi.

o   parlato:

¤  interazione orale:

-       riuscire a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attivita' consuete

-       riuscire a partecipare a brevi conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione

¤  produzione orale:

-       riuscire ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la propria famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera scolastica e il proprio lavoro attuale o il piu' recente

o   scritto:

¤  produzione scritta:

-       riuscire a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati

-       riuscire a scrivere una lettera personale molto semplice; per esempio, per ringraziare qualcuno

 

á      Impegno dello Stato:

o   favorire l'integrazione dello straniero con ogni idonea iniziativa in collegamento con regioni e enti locali (che possono, anche in collaborazione con i centri di istruzione per adulti, avvalersi delle organizzazioni del terzo settore) e con organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente; in particolare (dal modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011):

¤  assicurare il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignita' delle persone senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, e con prevenzione di ogni forma di razzismo e di discriminazione

¤  agevolare l'accesso alle informazioni che aiutano gli stranieri a comprendere i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato

¤  garantire, con regioni ed enti locali, le norme a tutela del lavoro dipendente

¤  garantire il pieno accesso ai servizi sanitari e a quelli relativi alla scuola dell'obbligo

o   assicurare la partecipazione gratuita dello straniero, entro un mese (dal modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011; nel testo del DPR e' scritto: entro tre mesi) dalla stipula dell'accordo, ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno

á      Al titolare di permesso di soggiorno che autorizzi l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e riporti la dicitura "perm. unico lavoro" sono fornite le informazioni sui diritti connessi alla titolarita' di tale permesso (D. Lgs. 40/2014); circ. Mininterno 4/4/2014: l'informazione relativa ai diritti connessi alla titolarita' del permesso unico e' fornita nell'ambito della "Sessione di formazione civica e di informazione"

á      L'accordo e' gestito dallo Sportello unico, salvo il potere decisionale del prefetto al verificarsi dell'estinzione dell'accordo stesso; gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi allo Sportello unico per via informatica

á      Circ. MIUR 10/1/2014:

o   i percorsi di istruzione per adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono riorganizzati nei percorsi di cui al DPR 263/2012: percorsi di istruzione di primo livello, percorsi di istruzione di secondo livello, percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana

o   ai percorsi di istruzione di primo livello, destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (Decr. MIUR 139/2007); nota (da Nota ASGI "Minori stranieri e diritto allÕistruzione alla formazione professionale"): in base ad art. 3 co. 2 e 3 Decr. MIUR 139/2007, i minori possono frequentare i Centri territoriali permanenti solo dopo il compimento dei 16 anni; alcuni protocolli e accordi a livello locale, tuttavia, consentono l'iscrizione a tali Centri di studenti 15-enni, in particolari casi e ad alcune condizioni - ad esempio, compimento dei 16 anni in corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale presso il CTP, o iscrizione nella terza classe dell'Istituto scolastico di provenienza, o in caso di allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti e, quindi, a rischio di dispersione scolastica, o in caso di progetto didattico individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e Centro territoriale permanente, ed eventualmente anche Enti di formazione professionale

o   ai percorsi di istruzione di secondo livello (gia' "corsi serali"), destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare il corso diurno

o   ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana possono iscriversi gli stranieri anche in riferimento a quanto previsto in attuazione delle disposizioni in materia di Accordo di integrazione e test di consocenza della lingua italiana

á      Circ. MIUR 27/2/2015:

o   dall'1/9/2015 i Centri territoriali permanenti (CTP) cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA); Nota Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA sui 120 previsti (10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in Puglia)

o   i percorsi di primo livello (primo ciclo di studi, obbligo di istruzione) e i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (livello A1/A2) sono realizzati dai CPIA

o   i percorsi di secondo livello (secondo ciclo di studi, diploma) sono realizzati dalle scuole di secondo grado che offrono percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica

o   ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi

¤  gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, sprovvisti delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del prima ciclo di istruzione (i percorsi di istruzione di primo livello sono articolati in due periodi didattici; all'atto dell'iscrizione al percorso di primo livello, l'adulto indica il periodo didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato nel patto formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti)

¤  coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione

¤  coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta', in presenza di particolari e motivate esigenze (che vanno individuate nel rispetto delle norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione e sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, evitando l'individuazione di preclusive tipologie precostituite, quali "alunni che manifestano difficolta' comportamentali e/o si trovano in condizioni di disagio sociale o di ritardo scolastico") e a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali; nel caso di soggetti che hanno compiuto (verosimilmente, "che non hanno compiuto"; altrimenti l'indicazione sarebbe pleonastica) il quindicesimo anno di eta', sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorita' Giudiziaria minorile la possibilitˆ di essere iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello � assicurata indipendentemente dalla stipula dei suddetti accordi

o   ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi

¤  gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (i percorsi di secondo livello - istruzione tecnica, professionale e artistica - sono articolati in tre periodi didattici; all'atto dell'iscrizione al percorso di secondo livello, l'adulto indica il periodo didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato nel patto formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti)

¤  coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno

o   ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana possono iscriversi gli adulti con cittadinanza non italiana in eta' lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine; i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, articolati in due livelli (Al e A2), sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue; l'adulto con cittadinanza non italiana privo delle competenze necessarie per una fruizione efficace del percorso di alfabetizzazione puo' fruire di tale percorso in due anni scolastici e partecipare ad attivita' finalizzate al rinforzo e/o al raggiungimento del livello di competenze necessario

o   le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo di posti disponibili, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici predisposti dagli Enti locali competenti; l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello e' garantita prioritariamente a coloro che intendono conseguire un titolo di studio di livello superiore a quello gia' posseduto, ferma restando la possibilita' a fronte di motivate necessita' di consentire, nei limiti dei posti disponibili, l'iscrizione anche agli adulti gia' in possesso di un titolo di studio conclusivo dei percorsi del secondo ciclo

á      Nota MIUR 23/3/2016:

o   definite le Linee guida per lo progettazione dei Piani regionali per lo formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi

o   il profilo di utenza dei percorsi sperimentali di alfabetizzazione della lingua italiana a livello pre-A1 e' unicamente quello dei migranti adulti scarsamente scolarizzati, semianalfabeti o analfabeti funzionali, cosi' come definiti nel Sillabo di riferimento

o   tenuto conto delle finalita' e del carattere sperimentale dei percorsi di alfabetizzazione a livello pre-A1, essi sono realizzati esclusivamente dai punti di erogazione di primo livello (CPIA unita' amministrativa) e dai punti di erogazione di secondo livello (CPIA unita' didattica)

á      Durata dell'accordo: due anni, piu' un eventuale anno di proroga

á      L'accordo decade in caso di provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno

 

á      Non si stipula accordo quando lo straniero e' affetto da patologie o disabilita' che ne limitano l'autosufficienza o la capacita' di apprendimento, attestate da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato col SSN

á      Per i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di integrazione di cui all'art. 32, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998

á      Per le vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza o integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998

á      Note:

o   a seguito delle modifiche apportate dalla L. 129/2011 all'art. 32 D. Lgs. 286/1998, per i minori non accompagnati che siano stati affidati o sottoposti a tutela il completamento del progetto di integrazione non e' piu' richiesto ai fini della conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta'.

o   non e' previsto l'esonero per lo straniero analfabeta

o   non e' prevista la sostituzione dell'accordo con il completamento del programma integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998 per lo straniero che abbia ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18, co. 6 D. Lgs. 286/1998 essendo stato condannato a pena detentiva per un reato commesso nella minore eta'

 

á      Lo straniero partecipa a un corso di educazione civica entro i tre mesi successivi alla stipula dell'accordo (nota: secondo il modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011, entro un mese), di 5-10 ore (in un unico giorno); nel corso gli vengono forniti, anche con materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dall'interessato (o, se questo non e' possibile, inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a scelta dell'interessato; circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: il materiale didattico sia stato preparato in diciannove lingue diverse, incluse ovviamente quelle prescritte dal DPR 179/2011) gli elementi essenziali su

o   principi della Costituzione

o   organizzazione delle istituzioni pubbliche

o   vita civile in Italia (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)

o   diritti e doveri degli stranieri in Italia

o   facolta' e obblighi relativi al soggiorno

o   diritti e doveri reciproci dei coniugi

o   doveri dei genitori rispetto ai figli (incluso l'obbligo di istruzione)

o   iniziative a sostegno dell'integrazione a lui accessibili nella provincia di residenza

o   normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

á      Le sessioni di formazione civica e di informazione hanno luogo esclusivamente presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (art. 1, co. 632 L. 296/2006); in attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui all'articolo 64, comma 4, lettera f) L. 133/2008, la sessione di formazione civica e di informazione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti; oltre al materiale didattico predisposto dal Mininterno, tali Centri potranno avvalersi di ulteriori strumenti formativi predisposti dal MIUR (circ. Mininterno 6/11/2012)

á      Nota: scarsa efficacia didattica di un corso di 5-10 ore concentrato in un'unica giornata e svolto entro tre mesi dalla stipula dell'accordo - quando ancora, cioe', lo straniero ha una conoscenza molto rudimentale della societa' italiana

 

á      All'atto della sottoscrizione dell'accordo, allo straniero e' assegnata una dotazione iniziale di 16 crediti (corrispondenti al raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana e ad una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia: vedi sotto)

á      Nota: il livello A1 di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue):

o   comprensione:

¤  ascolto:

-       riuscire a riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riferite all'interessato, alla sua famiglia e al suo ambiente, purche' le persone parlino lentamente e chiaramente

¤  lettura:

-       riuscire a capire i nomi e le parole familiari e frasi molto semplici; per esempio, quelle di annunci, cartelloni, cataloghi

o   parlato:

¤  interazione orale:

-       riuscire a interagire in modo semplice se l'interlocutoree e' disposto a ripetere o a riformulare piu' lentamente certe cose ed aiuta l'interessato a formulare cio' che cerca di dire

-       riuscire a porre e a rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati

¤  produzione orale:

-       riuscire a usare espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo dove si abita e la gente che si conosce

o   scritto:

¤  produzione scritta:

-       riuscire a scrivere una breve e semplice cartolina; per esempio, per mandare i saluti dalle vacanze

-       riuscire a compilare moduli con dati personali scrivendo, per esempio, il proprio nome, la nazionalita' e l'indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo

á      La mancata partecipazione al corso di educazione civica comporta la perdita di 15 punti

á      Se al momento della verifica dell'accordo non e' stato raggiunto il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e/o non e' stata raggiunta una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia, i punti corrispondenti vengono decurtati; se invece, in una delle due discipline, si raggiunge un livello superiore al minimo, i punti corrispondenti a tale livello dovrebbero essere sommati al bonus iniziale (nota: se cosi' non fosse, la dotazione iniziale sarebbe del tutto priva di rilevanza; la formulazione di art. 4, co. 3 DPR 179/2011 e' pero', riguardo al caso di raggiungimento di un livello superiore al minimo, oscura)

 

á      Lo straniero acquista crediti, oltre a quelli ottenuti con la dotazione iniziale, in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato B al DPR 179/2011):

o   conoscenza della lingua italiana (crediti non cumulabili)

¤  livello A1 (solo lingua parlata): 10 punti

¤  livello A1: 14 punti

¤  livello A2 (solo lingua parlata): 20 punti

¤  livello A2: 24 punti

¤  livello B1 (solo lingua parlata): 26 punti

¤  livello B1: 28 punti

¤  livello superiore a B1: 30 punti

o   conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia (crediti non cumulabili)

¤  livello sufficiente: 6 punti

¤  livello buono: 9 punti

¤  livello elevato: 12 punti

o   percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale (crediti non cumulabili; dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o di qualifica professionale)

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti

¤  frequenza con profitto di anno scolastico: 30 punti

o   percorsi degli istituti tecnici superiori o di istruzione e formazione tecnica superiore (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di tecnico superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore)

¤  frequenza con profitto di ciascun semestre: 15 punti

o   corsi di studi universitari o di alta formazione in Italia (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento di laurea, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di ricerca o titoli equiparati):

¤  frequenza di un anno con superamento di 2 esami: 30 punti

¤  frequenza di un anno con superamento di 3 esami: 32 punti

¤  frequenza di un anno con superamento di 4 esami: 34 punti

¤  frequenza di un anno con superamento di 5 esami o piu': 36 punti

¤  frequenza di un anno di dottorato o corso equiparato, con valutazione positiva dell'attivita' di ricerca: 50 punti

o   conseguimento di titoli di studio con valore legale in Italia, al termine di uno dei corsi o dei percorsi di istruzione o formazione precedenti:

¤  diploma di qualifica professionale: 35 punti

¤  diploma di istruzione secondaria superiore: 36 punti

¤  diploma di tecnico superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore: 37 punti

¤  diploma di laurea o titolo equiparato: 46 punti

¤  diploma di laurea magistrale o titolo equiparato: 48 punti

¤  diploma di specializzazione o titolo equiparato: 50 punti

¤  dottorato di ricerca o titolo equiparato: 64 punti

o   attivita' di docenza:

¤  abilitazione all'insegnamento: 50 punti

¤  svolgimento di attivita' di docenza in universita' o istituti di alta formazione (nota: per anno?): 54 punti

o   corsi di integrazione linguistica e sociale (crediti non cumulabili tra loro ne' con quelli di alcune voci precedenti: quelle relative a istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale, istruzione tecnica superiore, studi universitari, titoli di studio con valore legale, attivita' di docenza; concorre, in misura non precisata, all'acquisto di crediti, per gli stranieri residenti nella Provincia di Bolzano, lo svolgimento del test di conoscenza della lingua anche in lingua tedesca):

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 80 ore: 4 punti

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 120 ore: 5 punti

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 250 ore: 10 punti

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 500 ore: 20 punti

¤  frequenza con profitto di un corso di almeno 800 ore: 30 punti

o   onorificenze e benemerenze pubbliche:

¤  conferimento di onorificenze della Repubblica: 6 punti

¤  conferimento di altre benemerenze pubbliche: 2 punti

o   attivita' economico-imprenditoriali:

¤  svolgimento di attivita' economico-imprenditoriali: 4 punti

o   scelta di un medico di base:

¤  scelta del medico di base: 4 punti

o   partecipazione alla vita sociale:

¤  svolgimento di attivita' di volontariato presso associazione iscritta nei pubblici registri: 4 punti

o   abitazione:

¤  contratto pluriennale d'affitto o d'acquisto di abitazione o accensione di un mutuo per l'acquisto di abitazione: 6 punti

o   corsi di formazione anche nel paese d'origine:

¤  partecipazione con profitto a tirocini formativi o di orientamento o corsi di formazione professionale diversi da quelli per cui e' stato autorizzato l'ingresso: 2 punti

¤  partecipazione con profitto a programma di formazione all'estero di cui all'art. 23 T.U.: 4 punti

á      Note:

o   la conoscenza della lingua secondo i livelli previsti dal Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue emanato dal Consiglio d'Europa e' comprovata dalla certificazione rilasciata dagli enti accreditati dal MIUR o dal MAE (dovrebbe trattarsi, allo stato attuale, di Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri) o, a conclusione di un corso, dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

o   per corsi di integrazione linguistica e sociale si intendono i corsi tenuti in Italia o all'estero da amministrazioni pubbliche o da istituzioni private accreditate o autorizzate dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, che si concludono con certificazione non avente valore legale in Italia

 

á      Circ. Mininterno 6/11/2012:

o   l'iscrizione e la frequenza ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri territoriali permanenti, costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione; a tal fine, i corsi devono prevedere specifiche unita' di apprendimento della durata complessiva di 10 ore con l'utilizzo dei sussidi utilizzati nel caso ordinario, programmate in modo da consentire allo straniero di frequentarle entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo di integrazione; l'avvenuta partecipazione a queste unita' di apprendimento deve essere comunicata alla Prefettura competente secondo le modalita' previste dal protocollo allegato alla circ. Mininterno 6/11/2012

o   il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato ad esito dei corsi di integrazione linguistica e sociale, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica e consente, altresi', allo straniero il "raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota: si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio; non si capisce perche' una buona conoscenza della lingua italiana debba corrispondere a una buona conoscenza della cultura civica)

o   il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi appositi costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all'art. 6 DPR 179/2011, e, consente, altreasi', allo straniero il "pieno raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota: si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio; non si capisce se l'uso dell'espressione "pieno raggiungimento" in luogo di "raggiungimento" intenda sminuire quest'ultima, utilizzata per il caso dei corsi di integrazione linguistica e sociale)

o   le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti promuovono progetti pilota per la realizzazione di corsi di integrazione linguistica e sociale, organizzati secondo le Linee guida MIUR per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana; la frequenza ai corsi costituisce partecipazione alla sessione di formazione; il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua non inferiore al livello A2, rilasciato ad esito dei corsi, costituisce documentazione idonea ad attestare anche il raggiungimento di un livello elevato di conoscenza della cultura civica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 7 DPR 179/2011 (che spettano in caso di raggiungimento di un numero di crediti non inferiore a 40; nota: non si capisce perche' una buona conoscenza della lingua italiana debba corrispondere a una buona conoscenza della cultura civica); gli Sportelli unici, all'atto della sottoscrizione dell'Accordo di integrazione, prospettano agli stranieri la possibilita' di optare per la partecipazione a tali corsi ove siano organizzati

á      Completati i piani regionali per la formazione civico-linguistica dei migranti; includono i corsi di integrazione liguistica e sociale (com. Mininterno 10/12/2013)

 

á      Lo straniero perde crediti in corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato C al DPR 179/2011):

o   condanne (anche non definitive, anche patteggiate) per reati:

¤  ammenda non inferiore a 10.000 euro: 2 punti

¤  arresto inferiore a 3 mesi anche congiunto con ammenda: 3 punti

¤  arresto superiore a 3 mesi (nota: non inferiore?): 5 punti

¤  multa non inferiore a 10.000 euro: 6 punti

¤  reclusione inferiore a 3 mesi anche congiunta con ammenda: 8 punti

¤  reclusione non inferiore a 3 mesi: 10 punti

¤  reclusione non inferiore a 1 anno: 15 punti

¤  reclusione non inferiore a 2 anni: 20 punti

¤  reclusione non inferiore a 3 anni: 25 punti

o   misure di sicurezza personali:

¤  applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 206 c.p. (ricovero in un riformatorio, per il minore, o in un manicomio giudiziario, per l'infermo di mente, o in una casa di cura e custodia, per l'alcolizzato cronico o per il tossicodipendente): 6 punti

¤  applicazione (anche non definitiva) di una misura di sicurezza personale: 10 punti

o   sanzioni (definitive) per illeciti amministrativi o tributari:

¤  sanzione non inferiore a 10.000 euro: 2 punti

¤  sanzione non inferiore a 30.000 euro: 4 punti

¤  sanzione non inferiore a 60.000 euro: 6 punti

¤  sanzione non inferiore a 100.000 euro: 8 punti

 

á      Ai fini dell'acquisto dei crediti lo straniero deve presentare documentazione idonea; in mancanza di documentazione attestante la conoscenza della lingua e della cultura civica, e' possibile sostenere un test effettuato a cura dello Sportello Unico (gratuito, da circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012), anche presso i centri per l'istruzione degli adulti (nota: Circ. Mininterno 10/2/2014 indica solo i CTP quali sedi delle sessioni di test; Circ. MIUR 27/2/2015: dall'1/9/2015 i Centri territoriali permanenti - CTP - cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti - CPIA); circ. Mininterno 6/11/2012: lo Sportello unico informa lo straniero della facolta' di ricorrere al test

á      Il test per la conoscenza della lingua si svolge secondo le modalita' previste, per il test finalizzato al rilascio del permesso UE slp, da art. 5 dell'Accordo quadro Mininterno-MIUR 11/11/2010 allegato a circ. Mininterno 16/11/2010 e le indicazioni operative del Vademecum MIUR (circ. Mininterno 6/11/2012)

á      Circ. Mininterno 31/7/2014:

o   dall'1/7/2014 il costo delle sessioni di formazione civica e di informazione di cui all'art. 3 del DPR 179/2011 sono a carico del MIUR

o   le sessioni possono essere svolte anche presso altri enti (ad esempio, aziende o Universita'; in particolare, per gli studenti universitari, la sessione potrebbe essere organizzata gratuitamente dall'ateneo di iscrizione, con successiva comunicazione dei dati relativi allo Sportello Unico) attraverso accordi sottoscritti a livello locale tra Prefetture ed ente o, eccezionalmente, in caso di esiguo numero di partecipanti, direttamente presso le prefetture

o   il procedimento di verifica e' avviato dallo Sportello Unico della Prefettura presso il cui territorio lo straniero e' residente; in caso di trasferimento di residenza da una provincia ad altra, e' richiesto lo spostamento della pratica allo Sportello Unico di nuova residenza, attraverso l'applicativo informatico

o   una nuova funzione consente di modificare automaticamente l'indirizzo di residenza dello straniero, nel caso in cui venga indicato alla questura competente un nuovo indirizzo in fase di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; in caso di irreperibilita' dello straniero si puo' procedere alla proroga d'ufficio dell'accordo per un anno, secondo quanto previsto da art. 6 co. 5 lett. b DPR 179/2011

o   e' comunque possibile per lo straniero modificare la propria residenza accedendo, con le credenziali consegnate in fase di sottoscrizione dell'accordo, alla sezione "Accordo" al link apposito

o   lo straniero puo' chiedere la prenotazione al test, accedendo al link apposito e scegliendo l'ultima voce del menu "Prenotazione Test"; la prenotazione sara' inserita nella prima sessione utile non appena lo Sportello Unico avra' caricato, nell'applicativo informatico, le sedi di svolgimento dei test; attraverso le stesse modalita' di accesso, l'interessato potra' verificare nei giorni seguenti la data e la sede di convocazione

á      Circ. Mininterno 10/10/2014:

o   il test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita civile si tiene nei Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA) o nei Centri territoriali permanenti (CTP), laddove i CPIA non siano ancora attivi (Circ. MIUR 27/2/2015: dall'1/9/2015 i Centri territoriali permanenti - CTP - cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti - CPIA; Nota Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA sui 120 previsti, di cui 10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in Puglia)

o   il test e' unico, articolato in due sezioni, con svolgimento in un'unica giornata

o   il raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile comporta l'attribuzione del livello A2 ("solo lingua parlata") di conoscenza della lingua italiana, qualora tale livello non sia stato raggiunto nella sezione relativa alla conoscenza della lingua e lo straniero non sia gia' in possesso di un livello superiore

o   ai fini della verifica del livello B1, il test si svolge in non piu' di due sessioni annuali e in un'unica sede per regione, secondo il calendario fissato dai protocolli di intesa di cui all'art. 4 comma 2 dell'Accordo quadro 7/8/2012 (nota: non ancora formalizzato, alla data di emanazione della circolare); al test accedono solo coloro che siano in possesso di un titolo attestante il raggiungimento del livello A2, rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 12 co. 1 DPR 179/2011 o dai CPIA o dai CTP, o che abbiano superato il test di conoscenza di livello A2

o   dato l'esiguo numero di richieste di prenotazione, si prevede di programmare una sola sessione prima della fine dell'anno 2014; la sessione potra' essere organizzata anche quando non sia raggiunto il numero minimo ordinario di 30 stranieri

o   lo straniero puo' comunque richiedere la prenotazione del test, dalla propria area riservata di Accordo (Circ. Mininterno 10/2/2014: lo straniero puo' richiedere di sostenere il test, tramite il portale http://accordointegrazione.dlci.interno.it e con le credenziali fornitegli all'atto della sottoscrizione dell'Accordo, nella sezione "Prenotazione Test", selezionando il tasto funzionale "Richiesta Prenotazione"; le credenziali sono recuperabili tramite lo Sportello Unico; al primo accesso, e' chiesto allo straniero di confermare le credenziali variando l'utenza in un indirizzo di e-mail valido); la richiesta puo' essere effettuata, in casi particolari, anche tramite gli operatori dello Sportello Unico

o   dovranno essere previste sessioni per entrambe le tipologie di test ("italiano/cultura civica", o solo "cultura civica"), al fine di consentire allo straniero che sia gia' in possesso di attestato di conoscenza della lingua di prenotare solo il test di cultura civica

o   l'eventuale superamento del test di lingua italiana da parte del richiedente il permesso di soggiorno UE slp non vale a dimostrare la conoscenza della lingua italiana ai fini dell'adempimento dell'accordo di integrazione, trattandosi di test con finalita' e contenuti diversi (nota: rilevante solo per persone che comunque non abbiano poi ottenuto il permesso UE slp; altrimenti, non si capisce che interesse abbiano ad adempiere all'Accordo di integrazione)

 

á      Circ. Mininterno 17/3/2015 (come interpretata da Nota Minlavoro 23/3/2015):

o   esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua e della cultura civica (senza decurtazione di punti, di cui all'art. 6 co. 3 DPR 179/2011, in caso di mancata frequenza alle sessioni di formazione civica) per i possessori di

¤  diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione

¤  certificato delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione

¤  attestato di qualifica di operatore professionale (percorso triennale di formazione professionale o di apprendistato qualifica per giovani di eta' superiore ai 15 anni)

¤  diploma professionale tecnico (percorso quadriennale di formazione professionale o di apprendistato per giovani di eta' superiore ai 15 anni)

¤  diploma liceale (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

¤  diploma di istruzione tecnica (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

¤  diploma di istruzione professionale (percorso quinquennale di istituto professionale o percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

¤  diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)

¤  certificazione delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)

¤  titolo attestante il raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua italiana (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)

¤  diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato prima dell'anno scolastico 2014/2015 dai Centri territoriali permanenti)

¤  titolo attestante il raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua italiana (rilasciato prima dell'anno scolastico 2014/2015 dai Centri territoriali permanenti, e recante in calce la dicitura "Il corso di integrazione linguistica e sociale si e' svolto secondo le indicazioni contenute nella nota MIUR n. 2645 del 31.10.2012")

¤  documentazione attestante la regolare frequenza ad un corso universitario al quale lo straniero sia iscritto

o   esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua e della cultura civica per i possessori di

¤  certificato di conoscenza linguistica CELI1 rilasciato dall'Universita' per stranieri di Perugia

¤  certificato di conoscenza linguistica CILS A2 rilasciato dall'Universita' per stranieri di Siena

o   esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua (Circ. Mininterno 23/4/2015: e della cultura civica, sulla base dell'avvenuto accertamento delle competenze in materia) per i possessori di

¤  certificazione PLIDA rilasciata dalla Societa' Dante Alighieri

¤  certificazione italiano L2 rilasciata dall'Universita' degli studi di Roma 3

 

á      Un mese prima che siano trascorsi due anni, lo Sportello Unico sollecita lo straniero a presentare entro 15 gg, qualora non abbia gia' provveduto, la documentazione relativa ai motivi di acquisto dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per evitare l'inadempimento, e procede all'acquisizione d'ufficio della documentazione relativa ai motivi di decurtazione (Circ. Mininterno 10/2/2014: in sede di acquisizione d'ufficio della documentazione relativa a condanne e illeciti amministrativi ai fini della decurtazione dei crediti, l'amministrazione tiene conto dell'eventuale sopravvenienza di esiti favorevoli all'interessato in sede di ricorso)

á      In caso di permesso di durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione dello straniero alla sessione di educazione civica; in caso di mancata partecipazione, si procede alla decurtazione dei 15 punti, rinviando le altre determinazioni alla fase di verifica dell'accordo

á      Circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: dal momento che art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009, salva dalla revoca del permesso per inadempimento dell'accordo, e dal conseguente allontanamento, gli stranieri che rientrino nelle categorie "protette" dal diritto dell'Unione europea (in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare"), va omessa del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso); nota: verosimilmente, non si procede alla verifica neanche nei casi, esonerati dalla possibile revoca del permesso dal DPR 179/2011, in cui valga un esplicito divieto di espulsione; Circ. Mininterno 10/2/2014: gli accordi esenti da verifica sono chiusi con la causale "Chiuso per esenzione"

á      Note:

o   l'accertamento dei risultati conseguiti dallo straniero comportera' un aggravio notevole del lavoro dell'amministrazione (aumento della documentazione da esaminare; possibilita' che il test di conoscenza della lingua e della cultura civica sia effettuato dallo Sportello unico)

o   rischia di risultare preclusa la possibilita' di ricondurre il procedimento amministrativo di rinnovo del permesso entro i 60 giorni (D. Lgs. 40/2014)[20] previsti dalla legge

 

á      L'accordo e' risolto per inadempimento quando si verifichi una di queste condizioni:

o   inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo

o   conseguimento di un numero di crediti < 0

á      L'accordo e' prorogato per un anno, e la verifica rinviata, quando si verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:

o   conseguimento di un numero di crediti > 0 e < 30

o   mancato raggiungimento del livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata

o   mancato raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia

á      L'accordo e' estinto per adempimento negli altri casi

á      Le decisioni di risoluzione o di estinzione dell'accordo sono adottate dal prefetto o da un suo delegato

 

á      La risoluzione dell'accordo per inadempimento determina la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero, salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione

á      Nei casi in cui sia vietata l'espulsione, della risoluzione dell'accordo per inadempimento l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al Testo unico sull'immigrazione

á      Nota: nel testo del DPR 179/2011 non e' disciplinato correttamente il caso di esaurimento completo dei crediti: la legge prevede (art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" (nota: si tratta di tutti i casi in cui la posizione dello straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive europee); tuttavia, circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012 fa riferimento corretto a tutte le categorie previste da art. 4-bis D. Lgs. 286/1998 e invita le prefetture ad omettere del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione dell'accordo ai fini del rilascio del permesso)

 

á      Allo straniero che raggiunga o superi i 40 crediti sono concesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per la partecipazione ad attivita' culturali o formative, erogate da soggetti appositamente individuati dal Ministro del lavoro

á      Nota: allo straniero che raggiunga risultati molto buoni si riservano vantaggi insignificanti piuttosto che facilitaziomi - per esempio - rispetto all'ottenimento di un permesso di lunga durata o alla naturalizzazione

 

á      In caso di proroga di un anno

o   la decisione relativa alla proroga e' comunicata allo straniero

o   un mese prima della scadenza dell'anno di proroga, viene data comunicazione allo straniero dell'avvio della verifica finale

o   la valutazione e' effettuata con riferimento all'intero triennio (non e' chiaro, pero', se si proceda ancora alla verifica del rispetto dell'obbligo scolastico)

o   si applicano le disposizioni relative all'estinzione per adempimento e alla risoluzione per inadempimento

o   se si verifica ancora una delle condizioni che in sede di prima valutazione determinerebbero la proroga, il prefetto risolve l'accordo decretandone l'inadempimento parziale; di tale inadempimento parziale l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al D. Lgs. 286/1998

á      Nota: se il livello A2 (20 crediti) e il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civica (6 crediti) sono alla portata dello straniero, questi ottiene, con la semplice scelta del medico di base (4 crediti), 30 crediti (ne ottiene addirittura 40 se e' corretta l'interpretazione data sopra di art. 4, co. 3); in condizioni normali (assenza di sanzioni rilevanti), quindi, il discrimine tra adempimento e inadempimento parziale e' rappresentato solo dal raggiungimento dei livelli richiesti di conoscenza della lingua e di educazione civica

á      Note: ai fini delle norme sull'immigrazione

o   la discrezionalita' rileva solo ai fini dell'applicazione dell'art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), co. 4, 10 e 11 D. Lgs. 286/1998 o, piu' raramente, dell'applicazione di art. 9-bis (stranieri in possesso di un permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro), co. 6 D. Lgs. 286/1998

o   se lo straniero non e' pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, il livello di inserimento e' irrilevante, e il rilascio del permesso UE slp e' automatico, in presenza dei requisiti

o   la valutazione discrezionale dell'inserimento puo' giocare solo quando vi sia una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o la sicurezza pubblica; in quel caso, l'inadempimento parziale potrebbe favorire l'adozione del provvedimento negativo

á      Circ. Mininterno 17/3/2015: ai fini della verifica degli accordi prorogati di un anno (Nota Minlavoro 23/3/2015 interpreta le disposizioni relative agli esoneri come applicabili alla verifica dell'accordo in tutti i casi),

o   per ovviare ai casi di irreperibilita' dello straniero, e' stata implementata nell'applicativo informatico una funzione che modifica automaticamente l'indirizzo di residenza nel caso in cui lo straniero abbia comunicato alla questura un nuovo indirizzo in sede di richiesta di rinnovo del permesso

o   esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua e della cultura civica (senza decurtazione di punti, di cui all'art. 6 co. 3 DPR 179/2011, in caso di mancata frequenza alle sessioni di formazione civica) per i possessori di

¤  diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione

¤  certificato delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione

¤  attestato di qualifica di operatore professionale (percorso triennale di formazione professionale o di apprendistato qualifica per giovani di eta' superiore ai 15 anni)

¤  diploma professionale tecnico (percorso quadriennale di formazione professionale o di apprendistato per giovani di eta' superiore ai 15 anni)

¤  diploma liceale (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

¤  diploma di istruzione tecnica (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

¤  diploma di istruzione professionale (percorso quinquennale di istituto professionale o percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

¤  diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)

¤  certificazione delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)

¤  titolo attestante il raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua italiana (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)

¤  diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato prima dell'anno scolastico 2014/2015 dai Centri territoriali permanenti)

¤  titolo attestante il raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua italiana (rilasciato prima dell'anno scolastico 2014/2015 dai Centri territoriali permanenti, e recante in calce la dicitura "Il corso di integrazione linguistica e sociale si e' svolto secondo le indicazioni contenute nella nota MIUR n. 2645 del 31.10.2012")

¤  documentazione attestante la regolare frequenza ad un corso universitario al quale lo straniero sia iscritto

o   esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua e della cultura civica per i possessori di

¤  certificato di conoscenza linguistica CELI1 rilasciato dall'Universita' per stranieri di Perugia

¤  certificato di conoscenza linguistica CILS A2 rilasciato dall'Universita' per stranieri di Siena

o   esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua per i possessori di

¤  certificazione PLIDA rilasciata dalla Societa' Dante Alighieri

¤  certificazione italiano L2 rilasciata dall'Universita' degli studi di Roma 3

á      Circ. Mininterno 30/9/2015:

o   l'accordo di integrazione viene prorogato di un anno anche nei casi in cui non si sia potuto procedere a verificare i requisiti necessari (conoscenza dell'italiano, cultura civica, frequenza scolastica di figli minori)

o   chiusura per inadempimento parziale se al termine dell'anno ulteriore permangono le condizioni constatate alla fine del biennio; l'inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori non comporta la chiusura dell'accordo per inadempimento se (nota: e solo se) lo straniero prova di essersi comunque adoperato per garantire l'adempimento dell'obbligo

o   si raccomanda di correggere, se e' il caso, gli eventuali provvedimenti di chiusura per inadempimento erroneamente adottati e alle questure di riesaminare i conseguenti provvedimenti di rigetto del rinnovo di permesso

o   in caso di nuovo ingresso dello straniero non si procede alla sottoscrizione di un nuovo accordo; se il precedente accordo non e' stato chiuso, si procede alla sua archiviazione

o   le questure sono abilitate a consultare e ristampare i decreti di adempimento, inadempimento e inadempimento parziale

 

á      L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, su richiesta, quando sussista un legittimo impedimento, opportunamente documentato, derivante da

o   gravi motivi di salute (certificati dalla struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN)

o   gravi motivi di famiglia

o   motivi di lavoro

o   frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento o orientamento professionale

o   motivi di studio all'estero

 

á      I dati relativi all'accordo sono inseriti in una anagrafe apposita presso il Ministero dell'interno, cui possono accedere gli sportelli unici e le questure, gli uffici competenti per le regioni a statuto speciale e per le province di Trento e Bolzano, i Ministeri competenti e altri soggetti eventualmente indicati con decreto del Ministro dell'interno; si applicano le misure a tutela della privacy

á      Lo straniero ha la possibilita' di verificare lo stato dei crediti e aggiornare i dati relativi ai recapiti per le comunicazioni (circ. Mininterno 5/3/2012) attenendosi alle Istruzioni Mininterno per la visualizzazione dello stato dell'accordo

á      Circ. Mininterno 10/2/2014: se l'indirizzo di e-mail dello straniero non e' di tipo PEC, la notifica dei provvedimenti e' effettuate con raccomandata con ricevuta di ritorno

á      Il prefetto puo' stipulare accordi con istituzioni scolastiche e universitarie, con le Regioni e con gli enti locali (anche con riferimento al riconoscimento delle attivita' di formazione linguistica e di orienamento civico) per la realizzazione delle sessioni di educazione civica e per l'effettuazione dei test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita sociale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente

á      Il Consiglio territoriale e la Consulta per gli stranieri analizzano il fabbisogno formativo degli stranieri, allo scopo di promuovere iniziative a sostegno dell'integrazione

á      Circ. Mininterno 6/11/2012: il Consiglio territoriale promuove progetti pilota di informazione per illustrare le modalita' di adempimento di quanto previsto dal DPR 179/2011 anche in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

 

á      Numero di accordi di integrazione sottoscritti all'8/6/2015 (dall'Allegato a un bando del Mininterno per il servizio civile): 200.531

á      Numero di accordi di integrazione sottoscritti al 9/11/2015 (Dati Mininterno sull'accordo di integrazione): 227.414

á      Numero di accordi di integrazione sottoscritti al 28/12/2015 (Dati Mininterno sull'accordo di integrazione): 233.017

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di rilascio (torna all'indice del capitolo)

 

á      Modalita' di presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (circ. Mininterno 7/12/2006):

o   richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi familiari (salvo che in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio/formazione professionale, turismo

o   richiesta presentata in questura nei casi di permesso per affari, asilo politico, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore etaÕ, motivi familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi umanitari, status apolidia, vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato

o   assistenza gratuita da parte di Comuni e patronati per la predisposizione delle istanze

o   in caso di ingresso per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare, l'istanza di rilascio del primo permesso e' predisposa dallo Sportello Unico

o   si utilizza un apposito kit giallo-verde reperibile, gratuitamente, presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio nazionale, contenente il Modello 209, modulo 1 (per la richiesta) e modulo 2 (per l'attestazione del reddito)

o   la richiesta va spedita dall'interessato in busta (presentata aperta; da com. Mininterno 11/12/2006) contenente tutta la documentazione necessaria e, in caso di richiesta relativa al permesso in formato elettronico, la ricevuta di un versamento di euro 27.50 (Decr. Ministero dell'economia e delle finanze 4/4/2006; bollettino in distribuzione presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle domande); ulteriori costi: marca da bollo da euro 16,00 (art. 7-bis co. 3 L. 71/2013 e circ. Mininterno 27/6/2013)[21], euro 30 alle Poste (da Decr. Mininterno 12/10/2005)

o   l'impiegato postale verifica che nella busta sia presente tutta la documentazione specificamente richiesta (da com. Mininterno 11/12/2006; circ. Poste 9/2/2011: a seguito di indicazioni del Mininterno, sufficiente inserire nel kit la fotocopia delle sole pagine del passaporto riportanti i dati anagrafici dello straniero; richiesto comunque il controllo preliminare della presenza del visto sul passaporto) e, identificato lo straniero, gli rilascia ricevuta che, esibita con il passaporto o documento equipollente, dimostra la legittimita' del soggiorno

o   moduli analizzati dal Centro Servizi amministrativi delle Poste e spediti alle questure competenti; dati elettronici inviati al centro informativo del Mininterno, che controlla i precedenti penali del richiedente (da com. Mininterno 11/12/2006)

o   la questura controlla l'adeguatezza della documentazione; in caso di carenze, puo' chiedere all'interessato un'integrazione della documentazione (da com. Mininterno 11/12/2006); TAR Lazio: il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione non e' motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando essa sia da imputare ad un disguido nel deposito della documentazione presso l'ufficio competente

o   lo straniero e' convocato in questura, mediante raccomandata, per la rilevazione delle impronte digitali (da com. Mininterno 11/12/2006; TAR Sicilia: legittima l'archiviazione della richiesta di permesso in caso di mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di ripetuta convocazione; TAR Campania: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per mancato ottemperamento all'invito a presentarsi per il fotosegnalamento, se l'amministrazione non prova di aver consegnato l'invito ne' espone i motivi che hanno reso impossibile la consegna, e se ha omesso di provvedere alla notifica della comunicazione di avvio del procedimento in ragione di una presunta irreperibilita' dell'interessato, non sostenuta da alcuna prova); nota: verosimilmente, solo per i soggiorni per cui e' prevista tale rilevazione

o   in questura, lo straniero consegna 4 foto tessera su sfondo bianco, e gli viene notificata la data di una seconda convocazione per la consegna del permesso o la notificazione del diniego (da com. Mininterno 11/12/2006); Circ. Mininterno 24/7/2000: sono ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di religione, le fotografie da inserire nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i tratti del viso siano ben visibili (il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono infatti parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; occorre comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno)

o   ai figli minori di 14 anni, iscritti o da iscrivere sul permesso di soggiorno elettronico di uno dei genitori e' rilasciata una tessera complementare ("carta minore"), che costituisce un allegato del titolo del familiare (non e' assimilabile a documento di viaggio o di riconoscimento, e non costituisce, singolarmente, un titolo valido per il soggiorno in Italia, ne' per l'attraversamento delle frontiere; la mancata esibizione all'atto del reingresso in Italia non e' motivo di respingimento)

o   lo straniero puo' controllare per via telematica lo stato di avanzamento della pratica

á      La richiesta di rilascio del permesso per motivi umanitari, in caso di protezione sociale, puoÕ essere presentata dallÕente convenzionato che assiste lo straniero

á      Le richieste di rilascio di permesso per stranieri ospitati presso istituti religiosi, ovvero detenuti in istituti penitenziari, devono essere (circ. Mininterno 17/7/2007)

o   corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione

o   depositate esclusivamente presso lÕufficio postale ubicato in prossimitaÕ della struttura stessa

o   presentate da personale appositamente individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

á      Le richieste di rilascio di permesso per stranieri ricoverati in ospedale possono essere presentate, in questura (circ. Mininterno 17/7/2007), da chi presiede l'ospedale, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

á      Sperimentazione in alcuni comuni nell'ambito di un accordo tra Mininterno, ANCI e Poste: possibile richiedere presso i Comuni che partecipano alla sperimentazione la compilazione elettronica della domanda di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno; il Comune compila online il modulo per la richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno, lo spedisce per via telematica alle poste e ne rilascia copia cartacea allo straniero, che provvede comunque a spedirla da un ufficio postale abilitato

á      Presentazione delle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento delle impronte per studenti e docenti stranieri della Sapienza presso il Commissariato di PS interno all'Universita' anziche' presso la questura (com. Mininterno 7/11/2006); nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore della procedura per l'inoltro delle istanze per via postale?

á      Possibile consultare on line sul sito della Polizia di Stato la situazione delle domande di rilascio del permesso accedendo ad una banca dati dedicata (Com. Mininterno 30/4/2009)

 

 

Durata del permesso rilasciato in corrispondenza a un visto di ingresso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Durata del permesso (al rilascio): pari a quella del visto, se previsto, ma comunque

o   lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: < 2 anni

o   lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno

o   lavoro autonomo: < 2 anni

o   studio e formazione: > durata del corso di studi presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o del corso di formazione debitamente certificata, salva la verifica annuale di profitto definita dal regolamento di attuazione (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013; in base ad art. 9 co. 2 L. 128/2013, la disposizione entrera' in vigore solo a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge; fino ad allora, il permesso sara' rilasciato con durata < 1 anno)

o   familiari: come per il familiare (o affidatario) titolare del diritto al ricongiungimento, ma comunque < 2 anni (il limite di 2 anni non si applica nel caso di familiari del titolare di permesso per ricerca scientifica - da D. Lgs. 17/2008 - o di Carta Blu UE - D. Lgs. 108/2012 -; il limite si applica, pero', ai familiari del titolare di permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu UE", coerentemente col fatto che tale permesso UE slp e' di durata illimitata); al figlio minore ultra-14-enne e al titolare di permesso per affidamento (minore affidato a comunitaÕ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/1983): fino al compimento dei 18 anni (?)

o   lavoro stagionale: < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo); dopo due anni di lavoro stagionale, possibilitaÕ di permesso per 3 annualitaÕ per lavoro stagionale (visto rilasciato ogni anno; durata per ciascun anno pari a quella dellÕultimo dei due anni precedenti), revocato in caso di abuso da parte dello straniero, ovvero in caso di mancata presentazione del titolare, al posto di frontiera esterna al termine della validitaÕ annuale e alla data di reingresso prevista dal visto (nota: disposizione troppo rigida)

o   volontariato: di norma < 1 anno (al piu', comunque, 18 mesi; D. Lgs. 154/2007)

o   ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008)

o   altri motivi (es.: cura): < documentate esigenze

 

á      Sent. Cass. 20143/2011: il decorso della validita' del permesso non puo' iniziare se non successivamente alla consegna del provvedimento

 

 

Permessi rilasciati senza corrispondenza a un visto di ingresso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Previsto anche il rilascio di permesso di soggiorno, senza corrispondenza a un visto di ingresso

o   richiesta asilo: rilasciato al richiedente asilo che non debba essere trattenuto in CIE, valido nel territorio nazionale per 6 mesi, rinnovabile fino alla decisione sulla domanda o comunque per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in relazione all'impugnazione della decisione sulla domanda (art. 4 D. Lgs. 142/2015)[22]; la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di asilo, rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda, costituisce permesso di soggiorno provvisorio (art. 4 D. Lgs. 142/2015)

o   asilo: 5 anni

o   protezione sussidiaria: 5 anni (D. Lgs. 18/2014)[23]

o   acquisto cittadinanza o dello status di apolide (per lo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata procedimento concessione o riconoscimento

o   emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti

o   motivi di giustizia (su richiesta dellÕautoritaÕ giudiziaria, nel caso in cui la presenza dello straniero sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allÕart. 380 c.p.p. o allÕart. 3 L. 75/1958): 3 mesi, prorogabili (TAR Lombardia: la valutazione circa l'indispensabilita' della permanenza dello straniero per motivi connessi con il procedimento spetta all'autorita' giudiziaria, a quella amministrativa spettando solo il compito di prendere atto della circostanza e non rinnovare il permesso in caso di valutazione negativa; il permesso per motivi di giustizia non e' convertibile)

o   per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6 (anche per vittime di violenza domestica, in base ad art. 18-bis, e per vittime di grave sfruttamento lavorativo, in base ad art. 22 co. 12-quater), art. 18 (per protezione sociale), art. 19, co. 1, T.U. o L. 155/05 (per sicurezza pubblica); il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal questore secondo le modalita' previste nel regolamento (L. 129/2011): previo parere della Commissione territoriale o acquisizione dallÕinteressato di documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono lÕallontanamento; note:

¤  Relazione illustrativa del DPR 334/2004 e circ. Mininterno 4/3/2005 interpretano, illogicamente, che per il rilascio di permesso ex art. 5, co. 6 eÕ necessario il parere della Commissione territoriale, la certificazione prodotta dallÕinteressato al di fuori della procedura di asilo essendo rilevante solo se relativa a persecuzione, non se relativa a motivi diversi, quali disastri naturali)

¤  Trib. Torino: dato che art. 5 co. 6 d.lgs. 1998/286 fa riferimento a seri motivi, in particolare di carattere umanitario "o" risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela del diritti umani imposta in via generale da art. 2 Cost.; l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessita' di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo (nel caso in esame, si trattava di un cittadino del Mali emigrato in Libia per ragioni economiche gravi, il quale, scoppiata la guerra in Libia, ha perso il lavoro ed e' venuto in Italia a cercarne: il suo rimpatrio lo metterebbe nell'impossibilita' di risolvere la sua gravissima situazione economica)

¤  Trib. Prato: la ratio della protezione umanitaria va rintracciata, al di la' delle singole ipotesi contemplate, da considerarsi meramente esemplificative, in una condizione di particolare vulnerabilita' del richiedente che trovano nell'art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 una di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, ma nei quali ricorrono situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie, protette, in via generale, da art. 2 Cost.; la fattispecie di cui all'art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 e' assolutamente generica e si riempie di contenuti solo mediante rinvio a norme di diritto internazionale, costituzionali ed interne, che rappresentano il sistema di riferimento per i diritti umani fondamentali; non e' necessario, ai fini del rilascio di un permesso per motivi umanitari, adire la Commissione territoriale; in ordine all'onere della prova, si applica il regime probatorio attenuato, nell'ambito del quale particolarmente pregnante e' il potere officioso riconosciuto al giudice chiamato a cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione invocata; la condizione giuridica del richiedente un permesso per motivi umanitari e' parificabile a quella dello straniero regolarmente soggiornante;

¤  Sent. Cass. S.U. 19393/2009: il rilascio del permesso per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6 (tra i quali rientrano quelli contemplati da artt. 18 e 19 D. Lgs. 286/1998) corrisponde alla tutela di un diritto fondamentale della persona e ha natura dichiarativa, non costitutiva (competenza del giudice ordinario; nello stesso senso, TAR Sicilia)

¤  TAR Piemonte: un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998 puo' essere rilasciato a una cittadina di etnia Rom soggiornante da lunghissimo periodo in Italia e priva di legami col paese d'origine, alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali derivanti dalla tutela del diritto all'unita' familiare sancito da art. 29 Cost. e art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

¤  un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 (previa domanda di asilo, per consentire una pronuncia della Commissione territoriale, da Com. Prefettura Roma; nota: a prescindere dai motivi umanitari in gioco) potrebbe essere rilasciato ai Rom irregolarmente soggiornanti a Roma in base a un accordo raggiunto col Prefetto di Roma nell'ambito del Piano Nomadi del Comune di Roma (da un comunicato Integra)

¤  un permesso per motivi umanitari e' stato rilasciato anche a stranieri che si erano resi benemeriti per atti di eroismo (comunicato Stranieriinitalia e comunicato Stranieriinitalia) o per aver sventato una rapina (comunicato Stranieriinitalia, comunicato Stranieriinitalia); rilasciati permessi di soggiorno per motivi umanitari a stranieri che hanno salvato persone dall'annegamento (comunicato Stranieriinitalia, comunicato Stranieriinitalia); rinnovato il permesso, a dispetto di un precedente rigetto per mancanza di reddito, a uno straniero che ha sventato il tentativo di suicidio di una donna a Sesto S. Giovanni, avendogli una ditta offerto un lavoro (comunicato Stranieriinitalia)

o   per residenza elettiva, in presenza di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: e' possibile, ovviamente, anche il rilascio di permesso per residenza elettiva in seguito a ingresso per questo motivo (che richiede la dimostrazione di disponibilita' di risorse cospicue, con previsione di diverse fonti possibili); TAR Emilia Romagna: lo straniero che percepisca una pensione (inclusa una rendita INAIL per infortunio sul lavoro) in Italia ha diritto ad ottenere un permesso per residenza elettiva, se non ricorrono motivi ostativi e sempre che si trovi in Italia in condizioni di soggiorno legale

o   per assistenza minore, al familiare del minore soggiornante in Italia nei casi in cui il Tribunale per i minorenni ne autorizzi lÕingresso e/o il soggiorno per un periodo di durata determinata per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo unico (art. 31, co. 3, T.U. e D. Lgs. 5/2007)

o   per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri, ai minori che si trovino nelle condizioni di cui allÕart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U.:

¤  essere stati identificati inizialmente come minori non accompagnati

¤  essere stati affidati ai sensi della L. 184/1983 o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) soddisfare le condizioni di integrazione (verosimilmente, arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio; rilevante lÕinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)

o   per minore eta', al minore cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000)

o   per motivi familiari, al coniuge o parente entro il secondo (L. 94/2009) grado conviventi di cittadino italiano (art. 28, co. 1, lettera b, Regolamento); circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (in senso opposto, Sent. Cass. 4752/2012: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di italiano di grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo, quand'anche sopravvenuta, e non gia', salvo che espresse norme statuiscano diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento)

o   per cure mediche alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi il bambino cui provvede (art. 28, co. 1, lettera c, Regolamento) e al marito convivente della donna (Sent. Corte Cost. n. 376/2000); lo straniero inespellibile per la necessita' di ricevere cure ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno idoneo a regolarizzare la propria situazione (TAR Veneto, con riferimento a persona necessitante di trattamento emodialitico; nello stesso senso, TAR Veneto, TAR Lazio, TAR Liguria, TAR Lombardia, TAR Sicilia); in senso parzialmente diverso, Sent. Cons. Stato 5286/2011, TAR Veneto e TAR Lazio, secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo durante il quale necessita di cure (TAR Lazio fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma ha rilasciato un permesso per motivi umanitari; Trib. Trieste riconosce il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo, ritenuto non credibile, ma necessitante cure mediche; Trib. Milano: riconosciuta la protezione umanitaria a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto alla revoca della protezione sussidiaria); in senso ancora piu' forte, Trib. Prato: ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria; in senso meno preciso, Sent. Cons. Stato 5328/2014: benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano casi cosi' complessi (nel caso in specie, uno straniero entrato in Italia illegalmente e necessitante un trapianto di rene) e comportarsi di conseguenza nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo, come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del rilascio di un permesso per motivi familiari); in senso piu' debole, TAR Umbria: il rilascio del permesso non deve considerarsi automaticamente precluso per il fatto che lo straniero si trovi gia' sul territorio dello Stato, benche' possa esserlo per l'esistenza di un motivo ostativo; in senso molto piu' debole, Sent. Cons. Stato 3488/2014: allo straniero che non possa essere allontanato per la necessita' di ricevere cure mediche il permesso va rilasciato solo in circostanze eccezionali e gravissime connesse allo stato di salute dell'interessato, al tipo di intervento e ai tempi che esso richiede

o   per affidamento, al minore straniero affidato a comunitaÕ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983

o   per ricerca scientifica, allo straniero soggiornante regolarmente ad altro titolo (diverso da richiesta asilo o protezione temporanea) che abbia ottenuto il nulla-osta per ricerca scientifica ovvero allo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro dell'UE che intenda proseguire la ricerca iniziata in quello Stato (D. Lgs. 17/2008)

o   Carta Blu UE, allo straniero legalmente soggiornante ad altro titolo (diverso da protezione temporanea o internazionale, richiesta di protezione temporanea o internazionale, ricerca scientifica, lavoro stagionale) che siano assunti come lavoratori altamente qualificati

o   per qualunque motivo, allo straniero titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro che sia in possesso dei requisiti corrispondenti e, in caso di soggiorno per motivi diversi da lavoro, formazione o studio, di risorse non inferiori al doppio della soglia prevista per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

 

 

Facolta' nelle more del rilascio di alcuni permessi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro subordinato, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno,

o   puo' esercitare l'attivita' lavorativa per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti previdenziali (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a condizione che (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)

¤  abbia richiesto il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve intendere, pero', sottinteso)

¤  sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio

o   puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)

¤  il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico

¤  ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato

¤  domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)

o   puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)

o   puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione, a condizione di esibizione della ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o   puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallÕobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)

 

á      Lo straniero che ha fatto ingresso per lavoro autonomo, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno, puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallÕobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)

á      Nota: secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, l'applicabilita' della Direttiva Mininterno 20/2/2007 (esercizio dell'attivita' lavorativa autorizzata) si estende al caso di lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro autonomo; tuttavia, circ. Mininterno 2/4/2007 (iscrizione anagrafica), circ. Minsalute 17/4/2007 (iscrizione al SSN) e circ. Mintrasporti 14/9/2007 (esami di guida e rilascio documenti correlati) menzionano solo il caso di ingresso per lavoro subordinato

 

á      Lo straniero che ha fatto ingresso per ricongiungimento familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito), nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno,

o   puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che esibisca (circ. Mininterno 2/8/2007)

¤  visto d'ingresso

¤  ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato; circ. Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare valida, ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle more del rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta di permesso di soggiorno

¤  fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico

o   puo' effettuare (a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso in esonero dallÕobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)

á      Nota: circ. Provincia Roma 22/12/2009 prevede la possibilita' di rendere la dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e conseguente iscrizione nelle liste di mobilita' (verosimilmente, si deve intendere: nelle liste dei lavoratori in cerca di occupazione) per lo straniero in attesa di rilascio di permesso per motivi familiari, di cui alla circ. Mininterno 2/8/2007 (nota: solo quello entrato per ricongiungimento?)

 

á      Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome 20/12/2012: in tutti i casi in cui il cittadino straniero sia in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN (incluso il caso di domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero), si procede all'iscrizione temporanea sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno

 

á      Circ. Mininterno 2/3/2009: agli studenti stranieri che hanno lasciato il territorio nazionale nelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio senza aver richiesto, preliminarmente, una autorizzazione al soggiorno provvisoria su modello cartaceo, di cui alla circ. Mininterno 7/12/2006, puo' essere concesso, eccezionalmente, un visto di reingresso previo rilascio del relativo nulla osta da parte della Questura competente

 

á      Note:

o   il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle disposizioni del Regolamento stesso; questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto ingresso con un tale visto, siano in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi

o   in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno o sulla sua domanda di asilo, e che lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo' rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale

 

 

Richiesta di rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Richiesta di rinnovo del permesso: almeno 60 gg. prima della scadenza (art. 5, co. 4 T.U., come modificato da L. 94/2009); Cons. Giust. Ammin. Sicilia, Sent. Cons. Stato 326/2013: termine non perentorio, ma solo indicativo

á      Giurisprudenza:

o   mancata richiesta di rinnovo insanabile (presupposto per l'espulsione, salvo cause di forza maggiore; Gdp Napoli: tra queste, la necessita' di ricevere cure per se' o per i propri familiari soggiornanti in Italia) oltre 60 gg. dopo la scadenza

o   Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003: in presenza di richiesta tardiva vanno comunque valutati i requisiti prima di rigettarla; la richiesta va pero' respinta se il ritardo e' stato indispensabile per rientrare in possesso di requisiti altrimenti mancanti; in questo stesso senso, Sent. Cons. Stato 2594/2007, Gdp Terni, Ord. Cass. 15129/2012; in senso piu' aperto, TAR Lazio e TAR Lombardia, che sembrano prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati maturati

o   TAR Toscana: dal momento che il termine previsto dalla legge ha carattere acceleratorio e non ordinatorio, il diniego del rinnovo e' illegittimo se non e' preceduto dalla comunicazione di preavviso di rigetto, che consentirebbe all'interessato di esporre le eventuali valide giustificazioni del ritardo, quale, nel caso in specie, lo stato di detenzione (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3525/2013)

o   Sent. Cons. Stato 3552/2013: il diniego di rinnovo fondato solo sul ritardo nella presentazione dell'istanza, senza valutazione del possesso effettivo dei requisiti e' illegittimo anche quando il ritardo sia abnorme (due anni e mezzo)

o   il fatto che lo straniero non sia stato informato del fatto che il permesso richiesto sia giacente in questura puo' integrare la causa di forza maggiore per la mancata richiesta di rinnovo nei termini (Trib. Udine; nello stesso senso, TAR Campania)

o   Ord. Cass. 18480/2011: anche quando lo straniero sia in possesso di un permesso di per se' non rinnovabile, ma per il quale possa essere chiesta, in linea di principio, la conversione (nella fattispecie, in permesso per motivi familiari, essendo stato maturato un anno di soggiorno in Italia anche come risultante dalla successione di diversi periodi), il provvedimento di espulsione per soggiorno illegale non e' adottabile prima che siano trascorsi 60 gg dalla scadenza senza che sia stata presentata istanza di conversione

o   Sent. Cons. Stato 5434/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, fondato sul fatto che la richiesta era stata presentata con enorme ritardo (18 mesi) rispetto alla scadenza del permesso per attesa occupazione, se l'amministrazione non aveva adottato provvedimenti durante il periodo in cui lo straniero era titolare di permesso scaduto e se lo straniero ha comunicato, prima che venisse adottato il provvedimento di diniego, di aver intrapreso un nuovo rapporto di lavoro (si tratta di fatto sopravvenuto che va preso in considerazione anche ai fini di rilascio di nuovo permesso, quando lo straniero sia privo di permesso)

o   Sent. Cons. Stato 372/2016: il termine di presentazione della domanda di rinnovo o di conversione non e' perentorio, e anche una presentazione tardiva, ma comunque avvenuta prima dell'adozione, da parte dell'Amministrazione, di provvedimenti sanzionatori della permanenza in Italia divenuta ormai priva di titolo, comporta l'obbligo di esaminare la domanda; illegittimo quindi il diniego di conversione di un permesso per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul ritardo nella presentazione della richiesta, tanto piu' se, come nel caso in esame, il mancato rispetto del termine venga ricondotto ad una causa di forza maggiore, quale uno stato di salute patologico astrattamente idoneo ad impedire al soggetto di determinarsi razionalmente nel porre in essere gli adempimenti finalizzati alla conversione del permesso

o   Sent. Cons. Stato 2230/2016: la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo; sono circostanze favorevolmente apprezzabili circa il ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso sia l'illegibilita' della data di scadenza apposta sul documento sia lo smarrimento dello stesso (denunciato alla questura)

á      Sent. Cass. 20143/2011: il decorso della validita' del permesso non puo' iniziare se non successivamente alla consegna del provvedimento ed il termine del rinnovo non puo' decorrere se il provvedimento non stato mai consegnato

á      Ammesso il reingresso (con visto apposito) nei 6 mesi successivi alla scadenza, in caso gravi motivi di salute dello straniero o di familiari di I grado o del coniuge, a condizione di possesso di requisiti per il rinnovo (chi li verifica?)

 

 

Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rinnovo (torna all'indice del capitolo)

 

á      Rilevamento delle impronte digitali per lo straniero che chieda il rinnovo del permesso di soggiorno (esclusi i casi di soggiorno di durata < 3 mesi per motivi diversi da lavoro, studio e familiari, e i casi di soggiorno per motivi di cura di qualsiasi durata)

á      TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allÕistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013

á      Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa persona fisica

á      Sent. Cons. Stato 4083/2016: illegittimo il provvedimento di archiviazione della richiesta di rinnovo del permesso per attesa occupazione, basato sulla presunta assenza di attivazione da parte dello straniero ai fini del ritiro del permesso, se l'amministrazione non ha provveduto ne' a comunicare il rinnovo del permesso ne' a comunicare il preavviso di archiviazione; irrilevante il fatto che risulta formalmente spirata, al momento dell'archiviazione, la validita' del permesso rinnovato

á      TAR Sicilia: legittima l'archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso in caso di mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di ripetuta convocazione

á      Sent. Cons. Stato 4529/2016: legittima l'archiviazione della richiesta di rinnovo del permesso se lo straniero non si e' presentato all'appuntamento per i rilievi fotodattiloscopici ed e' risultato irreperibile, non potendosi addossare all'Amministrazione l'onere di svolgere particolari ricerche sui motivi della riscontrata irreperibilita', ovvero di attendere che trascorra un maggior lasso di tempo prima di concludere il procedimento, potendo invece (anche attraverso internet) lo straniero conoscere lo stato del procedimento e chiedere un nuovo appuntamento

á      Sent. Cons. Stato 3549/2013: legittimo il dinego di rinnovo per mancata presentazione dello straniero alle convocazioni per l'effettuazione dei rilievi fotodattiloscopici, se tali assenze non sono sorrette da motivi validi

á      Sent. Cons. Stato 4256/2013: se lo straniero non si presenta alla convocazione in questura per la rilevazione delle impronte, in sede di rinnovo del permesso, e non si attiva per ottenere un nuovo appuntamento, e' legittima l'archiviazione della richiesta di rinnovo; tuttavia, se l'interessato fa richiesta di riapertura della pratica, giustificando ragionevolmente la mancata presentazione ai precedenti appuntamenti, e' illegittimo il rifiuto dell'amministrazione, quando sussistano i presupposti per il rinnovo

á      TAR Liguria: legittimo il diniego di rinnovo del permesso se lo straniero non si e' presentato per il rilevamento delle impronte digitali, ma non se la convocazione non e' stata accompagnata da traduzione nella lingua dell'interessato o, almeno, in una delle lingue piu' diffuse, e l'interessato non comprende adeguatamente la lingua italiana

á      Sent. Cons. Stato 946/2012: la mancata rilevazione delle impronte dattiloscopiche, in presenza di giustificazioni e di una piena disponibilita' a sottoporvisi, costituisce una forma sanabile di irregolarita' amministrativa e non e', quindi, sufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso

 

 

Requisiti per il rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Requisiti per il rinnovo:

o   permanenza dei requisiti previsti per il rilascio; di norma:

¤  possesso di passaporto valido o documento equivalente (salvo permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.; circ. Mininterno 24/2/2003); nota: secondo TAR Emilia Romagna, in base ad art. 13 DPR 394/1999, che prevede solo l'accertamento dell'identita' del richiedente, il possesso del pasaporto in corso di validita' non e' richiesto ai fini del rinnovo del permesso; TAR Toscana: la mancata presentazione dello straniero in questura per l'esibizione del passaporto non e' motivazione sufficiente per il diniego del rinnovo del permesso, dovendo l'amministrazione considerare le ragioni dell'interessato che incontri oggettive difficolta' nel rinnovo del passaporto dipendenti solo dal consolato del paese di appartenenza

¤  mezzi di sostentamento (da lavoro o altra fonte lecita) per titolare e familiari conviventi a carico, quantificati come per ricongiungimento (circ. Mininterno 19/5/2001, che interpreta lÕart. 13, co. 2 Regolamento, in contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26, co. 3 T.U) e accertabili dÕufficio a seguito di dichiarazione temporaneamente sostitutiva; note:

-       in caso di straniero senza familiari a carico, il reddito minimo dovrebbe corrispondere all'importo dellÕassegno sociale (per il 2016, 5.824,91 euro, da All. 4 circ. INPS 210/2015), in base ad art. 29, co. 3, lettera b T.U. modificata da D. Lgs. 160/2008 (analoga determinazione si otteneva, estrapolando allÕindietro circ. Mininterno 19/5/2001);

-       giurisprudenza:

¬     la quantificazione riferita alle soglie di reddito previste per il ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non tassativa (TAR Emilia Romagna); la normativa non individua, quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR Piemonte)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo per mancanza di reddito sufficiente se l'amministrazione non ha tenuto conto del fatto che lo stesso reddito, benche' insufficiente, risultasse in crescita nell'ultimo anno, tanto che il nucleo familiare aveva potuto prendere in affitto un appartamento (Sent. Cons. Stato 3724/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2699/2015 e Sent. Cons. Stato 2266/2016: in caso di rinnovo il raggiungimento della soglia reddituale deve essere valutato in chiave prospettica e con elasticita', anche alla luce delle possibilita' di incremento del reddito; nello stesso senso, ma in negativo, Sent. Cons. Stato 2735/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per insufficienza di reddito, anche in presenza di familiari, se l'interessato non ha prospettato alcun elemento che faccia prevedere una evoluzione positiva di tale situazione reddituale)

¬     in presenza di un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi la questura non puo' limitarsi a valutare il reddito storico, che e' sicuramente insufficiente, ma deve compiere una prognosi sul reddito che ne derivera' che tenga conto della natura del contratto di lavoro; in questo modo si evita di pregiudicare gli stranieri che hanno stipulato il contratto di lavoro a ridosso del momento in cui la loro domanda di rinnovo del permesso di soggiorno viene esaminata dalla questura, specie in un periodo storico caratterizzato dalla difficolta' a reperire un lavoro in modo stabile (Sent. Cons. Stato 2730/2016); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3880/2016 (con riferimento a un caso in cui l'interessato aveva stipulato, prima che la questura adottasse il provvedimento di rinnovo, un contratto di lavoro intermittente, poi effettivamente trasformatosi in un contratto di lavoro a tempo determinato e, successivamente, in un contratto a tempo indeterminato) e Sent. Cons. Stato 4082/2016 (secondo cui non possono essere ravvisate finalita' elusive delle disposizioni in materia, in difetto di concreti elementi che lascino ritenere fittizi i rapporti lavorativi, per il solo fatto che questi siano iniziati poco prima della domanda o anche sopravvenuti nel periodo tra la presentazione di questa e l?emissione del provvedimento)

¬     l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione, dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna, TAR Emilia); con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo; nota: in base ad art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, vanno comunque valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari, che possono prevalere perfino sull'ostativita' di condanne penali (in questo senso, Sent. Cons. Stato 5915/2013, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014 - secondo cui e' illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione adottato in relazione a uno straniero che abbia familiari in Italia senza tener conto della natura dei suoi legami socio-familiari della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale -, Sent. Cons Stato 2164/2015 - per un caso in cui la questura ha proceduto al riesame del provvedimento, decidendo di rinnovare il permesso -, Sent. Cons. Stato 2699/2015; Sent. Cons. Stato 1223/2015: le disposizioni a tutela del'unita' familiare, applicabili in caso di condanne ostative, devono a maggior ragione essere applicate in caso di insufficienza di reddito individuale - nota: la sentenza si limita pero' a dare rilievo ai redditi complessivamente maturati nell'ambito del nucleo familiare! (nello stesso senso, e con gli stessi limiti, Sent. Cons. Stato 3879/2015, in relazione al rinnovo di un permesso per attesa occupazione: le disposizioni di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 possono essere applicate con ampi margini di flessibilita' in una situazione nella quale sono certe le fonti di sostentamento, di alloggio e di reddito che dalla situazione familiare automaticamente deriva all'interessato) -; TAR Puglia: la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero precedentemente ricongiuntosi al nucleo familiare di origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad effettuare una ponderazione complessiva degli interessi del richiedente al di la' della mera sussistenza di condizioni per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza in Italia, incluso il caso in cui la richiesta di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso - nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto, dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa piuttosto che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare - e, laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, l'interesse dello straniero, gia' soggiornante nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo familiare di origine deve ritenersi preponderante; Sent. Cons. Stato 5775/2015: illegittimi i dinieghi relativi al rinnovo del permesso per lavoro subordinato di uno straniero e del permesso per motivi familiari della moglie, adottati facendo una rigorosa applicazione delle disposizioni che prevedono il possesso di determinati limiti minimi di reddito per il rinnovo del permesso di soggiorno, senza una valutazione adeguata della natura e della effettivita' dei vincoli familiari, dei legami sociali, della durata del soggiorno e, soprattutto, del sopravvenuto nuovo rapporto di lavoro della moglie, la cui esistenza, a prescindere dalla data di sottoscrizione del contratto, era stata comunque portata a conoscenza dell'Amministrazione prima dell'adozione dei provvedimenti; Sent. Cons. Stato 2165/2015: nel caso di stranieri soggiornanti regolarmente da lungo tempo in Italia la mera insufficienza del reddito quale risulta dalla banca dati dell'INPS non puo' essere considerata di per se' un elemento sufficiente per il diniego di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno quando sussistono significativi legami familiari o anche soltanto i requisiti materiali per richiedere la carta di soggiorno di lungo periodo, potendo la rilevanza di tali fattori bilanciare effetti negativi di temporanee carenze di reddito dovute a periodi disoccupazione o di lavoro nero); concettualmente nello stesso senso, ma in chiave negativa, Sent. Cons. Stato 1521/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lo straniero e per i suoi familiari se il reddito maturato e' largamente insufficiente e se si e' tenuto conto dell'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di appartenenza (legittimo, a maggior ragione il diniego di permesso UE slp)

¬     in presenza di legami familiari stabili dello straniero in Italia, la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 4386/2016)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per mancanza di reddito, se lo straniero ha figli minori residenti in Italia, anche se questa circostanza non e' stata fatta presente dallo straniero all'amministrazione, trattandosi comunque di difetto di istruttoria (TAR Liguria)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza del reddito se l'amministrazione non ha effettuato una valutazione della situazione personale dello straniero alla luce dell'esistenza dei legami familiari di cui all'art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998, nonche' del positivo esercizio del diritto al ricongiungimento al nucleo familiare, e non ha tenuto conto del fatto che l'interessato dispone di alloggio a titolo gratuito (Sent. Cons. Stato 2229/2016)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione, se lo straniero non dimostra di aver lavorato e prodotto reddito in misura significativa e l'iscrizione al collocamento si e' protratta per 17 mesi; in casi del genere spetta all'autorita' amministrativa una valutazione ampia, che include la valutazione della potenziale capacita' di lavoro e produzione di reddito da parte dello straniero; la normativa non prevede alcun automatismo a favore della permanenza nel territorio nazionale dello straniero conseguente alla sola regolare presenza in Italia di uno stretto congiunto, ma solo la tutela di effettivi e significativi legami familiari, con riflessi anche sulla capacita' di sostentamento e di reddito in rapporto alla solidarieta' economica all'interno del nucleo familiare; la dimostrazione della sussistenza di rapporti di questa natura spetta all'interessato (Sent. Cons. Stato 4205/2015)

¬     ai fini del rinnovo del permesso, la lunga durata del soggiorno e di lavoro regolare in Italia non e' un dato di per se' rilevante ne' sufficiente a compensare il venire meno del requisito di reddito per un periodo prolungato (Sent. Cons. Stato 1424/2016)

¬     illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di legami familiari in Italia (Sent. Cons. Stato 6161/2014)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia (Sent. Cons. Stato 4805/2015)

¬     il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su una prolungata mancanza di reddito, il mancato avviso di avvio del procedimento non inficiandone la legittimita', dato che non sono emersi neanche in fase giurisdizionale elementi che avrebbero potuto portare a un diverso provvedimento (Sent. Cons. Stato 5273/2015)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato da mancanza di reddito sufficiente e di alloggio idoneo, se lo straniero non ha fornito, neanche in giudizio, elementi che avrebbero potuto condurre ad un provvedimento favorevole (Sent. Cons. Stato 2335/2015)

¬     la disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno (Trib. Bologna)

¬     lo stato di disoccupazione non esclude di per se' che il requisito relativo al possesso di mezzi di sostentamento sufficienti possa essere soddisfatto, rilevando, a tal fine, per esempio, anche i risparmi accumulati ed eventuali promesse di assunzione (Sent. Cons. Stato 1755/2006, TAR Lazio, TAR Lombardia)

¬     rileva la disponibilita' di mezzi per il periodo successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 256/2011, TAR Lombardia, TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito che non tenga conto di un nuovo contratto di lavoro; TAR Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale sull'elemento negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR Lazio: l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche quando vi siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione all'INPS; Sent. Cons. Stato 6190/2014: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro subordinato, il reddito derivante da un rapporto stipulato poco tempo prima della presentazione dell'istanza di rinnovo e' da prendere in considerazione, soprattutto se l'insufficienza del reddito maturato per il periodo di validita' del permesso in scadenza e' motivata dall'assenza dello straniero dal territorio nazionale per motivi familiari; nello stesso senso con riferimento al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, Sent. Cons. Stato 6070/2014 (le disposizioni di cui all'art. 5 co. 5 e all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, benche' riferite al solo lavoro subordinato, devono essere sistematicamente interpretate nel senso di una ragionevole applicazione del necessario requisito di reddito durante il periodo di validita' dei permessi di soggiorno, anche per lavoro autonomo, senza che ci si spinga a prescrivere una regola di necessaria, assoluta e ininterrotta continuita' di quel livello di reddito; rilevano anche redditi ottenuti da forme di lavoro, subordinato o autonomo, non corrispondenti al titolo del permesso; purche' non si tratti di situazioni precarie o fittizie strumentalmente predisposte al solo fine del rinnovo del permesso, occorre attribuire maggiore rilevanza al sopravvenire di una situazione di lavoro e di reddito che faccia presumere una prospettiva di continuita' per il futuro rispetto a temporanee carenze di reddito verificatesi in passato, soprattutto se queste ultime appaiono motivate dal contesto di prolungata crisi economico-finanziaria); in senso contrario, TAR Marche (ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale si chiede il rinnovo) e Sent. Cons. Stato 4611/2014 (legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo, se lo straniero non dimostra di aver maturato, nel periodo di validita' del permesso in scadenza, un reddito pari almeno a quello previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; ai fini della valutazione delle risorse disponibili, il criterio prognostico legato a fatti sopravvenuti puo' assumere carattere integrativo solo nell'ipotesi in cui nel periodo di validita' del permesso scaduto emergano significative attivita' lavorative; resta ferma la possibilita' per l'appellante di presentare all'amministrazione una nuova istanza in base ad elementi sopravvenuti idonei a dimostrare la percezione di redditi sufficienti o di richiedere comunque il permesso di soggiorno per altri comprovati motivi); nel senso, pero', della rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei redditi, anche in mancanza di quelle relative agli anni di validita' del permesso precedenti, TAR Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte)

¬     illegittimo il diniego del rinnovo permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza di reddito, se il reddito maturato nell'anno precedente era effettivamente superiore al minimo richiesto e l'adozione del provvedimento e' dovuta solo al fatto che il dato corrispondente (comunicato dall'interessato con la dichiarazione dei redditi) non era ancora rilevabile sulle banche dati dall'amministrazione (Sent. Cons. Stato 4530/2016)

¬     insufficiente a provare la disponibilita' di reddito l'esibizione del solo contratto di soggiorno stipulato per il periodo trascorso, non corredato da buste paga, cedolini INPS o altre prove dell'effettiva instaurazione del rapporto e del suo proseguimento (TAR Lazio e TAR Lazio; nota: l'esistenza del contratto di soggiorno dovrebbe essere considerata, per il passato, prova del credito vantato dal lavoratore e dallo Stato, mentre, per il futuro, non ha valore minore della sopravvenuta stipula di un nuovo contratto di soggiorno)

¬     la mancanza di documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di reddito sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo (sent. Cons. Stato 5814/2011); in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: l'impossibilita' di produrre dichiarazioni dei redditi per gli anni passati, dovuta a negligenza del commercialista, non e' motivo sufficiente per negare il rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la dichiarazione dei redditi sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e' integrato; nel senso della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo se lo straniero non ha prodotto alcun elemento a dimostrazione dell'esistenza di un reddito sufficiente (Sent. Cons. Stato 1338/2015)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato da reddito insufficiente, se lo straniero non ha pagato le imposte per molti anni e non e' stato in grado di dimostrare credibilmente l'esistenza di un reddito sufficiente da fonti lecite (TAR Friuli)

¬     insufficiente a provare lo svolgimento effettivo di attivita' lavorative lecite, ai fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la documentazione dell'avvenuto rilascio di una autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non suffragata da un certificato di iscrizione alla camera di commercio ne' da fatture o documentazione fiscale (Sent. Cons. Stato 3070/2015)

¬     legittima la revoca del permesso per lavoro autonomo in caso di cancellazione della ditta aperta dallo straniero, se l'interessato non fornisce elementi atti a dimostrare l'esistenza di altra attivita' e, quindi, una rinnovata capacita' reddituale e a motivare la prosecuzione del suo soggiorno (Sent. Cons. Stato 347/2014)

¬     la mancata segnalazione del trasferimento di un'impresa individuale da una provincia ad un'altra e' da considerare irregolarita' amministrativa sanabile, non sufficiente a motivare, in assenza di un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6333/2014)

¬     la sussistenza di reddito in misura almeno pari allÕassegno sociale, ai fini del rinnovo del permesso, puo' trovare conferma nell'estratto conto previdenziale (Sent. Cons. Stato 2813/2013)

¬     la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il provvedimento (TAR Toscana)

¬     ai fini del rinnovo del permesso, il requisito reddituale deve sussistere ed essere rappresentato all'amministrazione, in base al principio tempus regit actum, alla data di adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 4003/2016)

¬     accolto, a tutela di esigenze di complessiva economia procedimentale e giurisdizionale, l'appello dello straniero, in un caso di rigetto di rinnovo del permesso per attesa occupazione, al solo scopo di consentire all'amministrazione il riesame della situazione, essendo sopravvenuta l'assunzione dell'interessato (successiva, comunque, all'adozione del provvedimento e alla sentenza di primo grado) da parte di un nuovo datore di lavoro (Sent. Cons. Stato 1576/2016)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se i redditi da lavoro maturati, al momento della decisione dell'amministrazione, risultano largamente inferiori al minimo; il fatto che nelle more della decisione sul ricorso l'interessato maturi redditi ulteriori e sufficienti non inficia la legittimita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 5321/2013)

¬     legittimo il diniego di rinnovo in assenza di reddito e in presenza di condanne, anche lievi, per reati ostativi (TAR Lombardia)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se negli anni di validita' del permesso in scadenza l'attivita' di lavoro e' stata di trascurabile entita', non rilevando i redditi da lavoro nero al fine di integrare il requisito di mezzi sufficienti (sent. Cons. Stato 5094/2012)

¬     inammissibile il ricorso che contesti la valutazione dell'insufficienza reddituale in relazione ad uno solo degli anni considerati dall'amministrazione, nulla obiettando all'analoga valutazione per gli altri anni (Sent. Cons. Stato 5133/2015)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero non ha presentato documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un reddito sufficiente da fonti lecite e l'assenza del requisito reddituale e' stata confermata dagli accertamenti effettuati dall'amministrazione (TAR Lombardia)

¬     la soglia di reddito non e' commisurabile al periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)

¬     ai fini del rinnovo del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia imposizione, scontano gli oneri fiscali in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)

¬     una temporanea mancanza di reddito dovuta a infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita' lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per mancanza di reddito pregresso e di contratto di lavoro se la richiedente e' stata soggetta a cure mediche certificate, che potevano giustificare la carenza di reddito (TAR Toscana); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo

¬     la norma sui requisiti relativi alle risorse economiche ha una valenza sostanziale e formale tale da non escludere affatto periodi nei quali tali requisiti possano mancare, purche' tali periodi siano limitati nel tempo e non determinino una definitiva perdita della capacita' di produrre reddito; queste situazioni devono essere considerate, anche se non sono segnalate ed emergono solo in occasione dei rinnovi, come irregolarita' amministrative sanabili, che possono essere regolate e sanate in base ai diversi strumenti che la normativa sulla immigrazione contempla, tra i quali deve assumere maggior rilievo la possibilita' di considerare elementi sopraggiunti e quella di ricorrere al permesso per attesa occupazione, di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, o ad altri tipi di permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3674/2014); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato da reddito insufficiente, se lo straniero, affetto da tubercolosi, ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di cui all'art. 1 L. 1088/1970 per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale di cui all'art.5 L. 419/1975 (TAR Veneto)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato fondato sull'insufficienza di reddito se l'amministrazione non ha tenuto conto delle condizioni di salute dello straniero, operato per l'asportazione di una neoformazione cerebellare e ancora afflitto da cefalea e instabilita' posturale (Sent. Cons. Stato 4472/2015)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto) o sussidi del Comune (TAR Piemonte); nello stesso senso, Trib. Ravenna

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base di insufficienza di reddito, se lo straniero non ha avuto il tempo di completare un anno di iscrizione al collocamento (TAR Liguria); nello stesso senso, TAR Liguria, che fa correttamente riferimento all'eventuale maggior durata, rispetto all'anno di iscrizione, delle eventuali misure a sostegno del reddito

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'assenza di un rapporto di lavoro e, quindi, di un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha rilasciato il permesso per attesa occupazione (alla scadenza del quale soltanto puo' applicare il criterio relativo alla sussistenza di un reddito sufficiente; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5715/2015 e TAR Lombardia) e ha ritenuto, senza addurre alcun elemento probatorio, fittizio il rapporto di lavoro domestico recentemente avviato dall'interessato (Sent. Cons. Stato 3028/2014)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa e sulla breve durata del periodo per cui il rinnovo e' richiesto, se l'amministrazione non tiene conto del fatto che il coniuge del richiedente e' in attesa di esito dell'istanza di regolarizzazione, dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi familiari (TAR Lazio)

¬     molteplici denunce e due condanne per reati contro il patrimonio e contro il diritto di autore sono elementi atti a giustificare la conclusione che lo straniero trae almeno parte del proprio sostentamento da traffici delittuosi e a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 1848/2015)

¬     legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia), e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; specularmente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se il rapporto di lavoro dichiarato e' fittizio; in questo caso, lo straniero non puo' far valere un diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione (Sent. Cons. Stato 2203/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3563/2015: la presentazione di documenti non veritieri in relazione a un rapporto di lavoro risultato fittizio, costituendo motivo ostativo al rilascio di visto di ingresso e, conseguentemente, di permesso di soggiorno, preclude il rinnovo del permesso per attesa di occupazione)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sul carattere fittizio del rapporto di lavoro a suo tempo dichiarato, anche se in Italia sono presenti madre e sorella, non conviventi con lo straniero (Sent. Cons. Stato 24/2016)

¬     legittimo il diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato motivato dalla falsita' della documentazione prodotta a dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro, anche se non preceduto dal preavviso di rigetto, dato che in questo caso il provvedimento e' a contenuto vincolato; il requisito sopravvenuto al provvedimento (in questo caso, un rapporto di lavoro effettivo documentato dall'interessato dopo l'adozione del provvedimento, ma prima della notifica dello stesso), valido e perfetto dalla data della sua adozione (la successiva fase di notifica valendo solo ad integrarne l'efficacia), puo' essere preso in considerazione dall'Amministrazione solo ai fini di un eventuale riesame e dunque di una riedizione dell'attivita' amministrativa, ma non costituisce certo parametro retroattivo di illegittimita' del provvedimento stesso (Sent. Cons. Stato 1113/2016)

¬     illegittimo il rifiuto del permesso per lavoro subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico all'indirizzo indicato nell'istanza, senza pero' che siano riportati riferimenti alle concrete attivita' di verifica condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza ed esaustivita' delle verifiche (TAR Piemonte)

¬     illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse pertinenze abitative, non costituendo tali elementi prova idonea a dimostrare la falsita' del contratto di lavoro depositato in atti, soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in questione, ritualmente comunicata all'amministrazione competente (TAR Campania)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione rilasciata dal Centro per l'impiego, dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero; va tenuta infatti in debito conto la difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e, dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso elementi di natura indiziaria (Sent. Cons. Stato 309/2015)

¬      l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro puo' ritenersi comprovata anche da elementi di natura indiziaria diversi dal pagamento dei contributi previdenziali, quale risulta nel caso di specie il sopravvenuto verbale di conciliazione in sede sindacale (Ord. Cons. Stato 1134/2015); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4082/2016 (in un caso in cui erano provati versamenti sul conto corrente del lavoratore)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato basato sul fatto che il rapporto di lavoro sarebbe fittizio (determinandosi cosi' insufficienza di reddito), se l'amministrazione non ha provato tale fittizieta'; l'onere di tale prova, quando non siano stati effettuati i versamenti contributivi ma siano state emesse le buste-paga, spetta infatti all'amministrazione, dal momento che le inadempienze contributive del datore non valgono a qualificare come illecito il reddito percepito dall'immigrato (Sent. Cons. Stato 4113/2016)

¬     in presenza di un contratto di soggiorno per lavoro regolarmente stipulato e di CUD e busta paga rilasciati dal datore di lavoro, la mancata produzione dei bollettini relativi ai versamenti dei contributi non e' elemento sufficiente, di per se' solo, a giustificare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, dovendo semmai la questura valutare l'entita' del reddito asserito sulla scorta della documentazione prodotta o richiedere altro documento utile allo scopo (Sent. Cons. Stato 1847/2015)

¬     l'irregolarita' della posizione contributiva, in presenza di un contratto di lavoro subordinato, non e' di per se' indice della mancanza di reddito sufficiente, e non giustifica di per se' il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Ord. Cons. Stato 905/2014, TAR Emilia)

¬     anche il reddito percepito in nero e' reddito lecito, in quanto la causa del contratto di lavoro e la prestazione restano lecite anche se il datore di lavoro evade l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali in favore del lavoratore; in caso di evasione contributiva, il requisito di reddito sufficiente puo' comunque essere dimostrato con vari strumenti probatori (Ord. Cons. Stato 3833/2015)

¬     l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro dichiarato, per di piu' suscettibile di regolarizzazione e comunque imputabile al datore di lavoro, non vale di per se' a denotare l'assenza di una situazione di impiego regolare e connotata da un minimo di stabilita' (Sent. Cons. Stato 3818/2015)

¬     non si puo' riconnettere, in modo certo e automatico, all'eventuale omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro l'inesistenza o la fittizieta' del rapporto di lavoro e, quindi, l'indisponibilita' di un reddito adeguato da fonti lecite, dovendo invece l'Amministrazione valutare gli elementi sopravvenuti prima dell'adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 1275/2013)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato sulla fittizieta' del rapporto di lavoro se, oltre a non risultare versati i contributi previdenziali (elemento di per se' non sufficiente a dedurre l'assenza di attivita' lavorativa, ma utilizzabile come indizio dall'amministrazione), lo straniero non ha prodotto alcun elemento in relazione all'attivita' esercitata dalle ditte per le quali avrebbe lavorato, alle mansioni da lui svolte, al luogo dove egli avrebbe reso le sue prestazioni, alle retribuzioni percepite (Sent. Cons. Stato 4618/2015)

¬     insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto che sia in corso un'indagine a carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)

¬     insufficiente, di per se', a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il sospetto che l'impresa da cui lo straniero dipende sia fittizia, se non suffragata da elementi informativi specifici ed aggiornati (Sent. Cons. Stato 2735/2015)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore di lavoro per presunta falsita' del rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero, dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)

¬     benche' sia giustificato il rigetto della domanda di permesso di soggiorno qualora lo straniero denunci un rapporto di lavoro la cui esistenza non trovi conferma a seguito dei riscontri effettuati dall'Amministrazione, l'accertata falsita' di tale rapporto non determina una preclusione tassativa al rilascio del permesso, dovendosi tener conto degli elementi sopravvenuti quali la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; illegittimo quindi il provvedimento di diniego di rinnovo e di revoca del permesso per lavoro subordinato se non e' stato emesso il preventivo avviso di rigetto (Sent. Cons. Stato 1431/2016)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato adottato solo sulla base del fatto che lo straniero e il suo datore di lavoro risultano indagati per evasione fiscale; in mancanza di accertamento giudiziale della falsita' delle buste paga prodotte dal primo, non e' dato considerare esclusa la sussistenza di reddito, restando nella responsabilita' del datore di lavoro l'eventuale mancato versamento dei contributi INPS (Sent. Cons. Stato 946/2014); nello stesso senso, TAR Campania, in relazione a un provvedimento di revoca del permesso; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro

¬     illegittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base dell'inesistenza della ditta con cui il primo rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato stipulato, quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare che la condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto dell'esistenza documentata di un nuovo rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale comportamento illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 2793/2013; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di un sopravvenuto rapporto di lavoro ne' dell'esistenza di legami familiari in Italia; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia)

¬     nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro (TAR Friuli Venezia Giulia)

¬     il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo (TAR Lombardia e TAR Veneto; nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione di attivita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima)

¬     si tiene conto anche di elementi sopravvenuti, soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio); rilevano anche le sopravvenienze negative (TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento; nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2254/2014)

¬     e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 4657/2016); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4659/2016 (secondo cui, pero', l'Amministrazione e' comunque obbligata a riesaminare le circostanze, ove e se sollecitata dall'interessato con una nuova richiesta, corredata dalla indicazione e dalla documentazione degli elementi sopravvenuti)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, adottato sulla base dell'insufficienza di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si e' limitata ad esaminare fatti pregressi che non assumono alcuna incidenza di tipo prognostico; nel caso in esame, addirittura, la previsione negativa effettuata dal giudice di primo grado e' stata smentita dal fatto stesso che l'appellante ha conseguito per l'anno in cui il provvedimento e' stato adottato un reddito complessivo superiore all'importo indicato dalla legge (Sent. Cons. Stato 1256/2016)

¬     legittimo il diniego di rinnovo per mancanza di un rapporto di lavoro in corso se lo straniero si e' limitato, a fronte del preavviso di rigetto, a comunicare alla questura di aver trovato una nuova occupazione, senza fornire ulteriori indicazioni, avendo segnalato i dati relativi al nuovo rapporto solo molto tempo dopo, quando il termine assegnato col preavviso di rigetto era ormai ampiamente superato, ferma restando la possibilita' di sottoporre all'Amministrazione una nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno, evidenziando in una prospettiva aggiornata i sopraggiunti nuovi elementi (Sent. Cons. Stato 5673/2015)

¬     ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un rapporto di lavoro, TAR Campania)

¬     la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana); sopravvenienze successive a tale data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base di insufficienza di reddito per il fatto che la dichiarazione dei redditi e' stata presentata tardivamente (e considerata percio' inesistente dalla questura), dato che la tardivita' della dichiarazione tributaria non costituisce di per se' un elemento cui riconnettere automaticamente il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, essendo tenuta l'Amministrazione a valutarla comunque, al fine di accertare il possesso dei necessari requisiti reddituali (Sent. Cons. Stato 1257/2016)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo, adottato in base all'insufficienza di reddito, non rilevando l'invio di una copia della dichiarazione integrativa al modello Unico, attestante il possesso di un reddito superiore al minimo previsto dalla legge, se la comunicazione di tale integrazione e' stata effettuata in data successiva all'adozione del provvedimento di diniego (Sent. Cons. Stato 3091/2015)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su mancanza del requisito di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto in alcun modo in considerazione l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro domestico pochi giorni prima che il permesso scadesse (Sent. Cons. Stato 2254/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3596/2014, Sent. Cons. Stato 4116/2014); irrilevante il fatto che in sede di giudizio l'amministrazione abbia fatto riferimento a tale rapporto sostenendo che si trattava di un rapporto fittizio (cosa per altro confutata dal ricorrente con la dimostrazione del regolare versamento dei contributi), dal momento che la motivazione postuma e' inammissibile (Sent. Cons. Stato 2254/2014); l'eventuale pretestuosita' e strumentalita' del nuovo rapporto di lavoro dovrebbe essere argomentata sulla base di elementi, anche presuntivi, ma concreti e specifici, e non meramente postulata sulla base di un pregiudizio (Sent. Cons. Stato 4116/2014)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, adottato sulla base dell'insufficienza di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si e' limitata ad esaminare fatti pregressi che non assumono alcuna incidenza di tipo prognostico; nel caso in esame, addirittura, la previsione negativa effettuata dal giudice di primo grado e' stata smentita dal fatto stesso che l'appellante ha conseguito per l'anno in cui il provvedimento e' stato adottato un reddito complessivo superiore all'importo indicato dalla legge (Sent. Cons. Stato 1256/2016)

¬     se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo puo' essere negato ovvero concesso per un periodo limitato, salva verifica dei successivi sviluppi (TAR Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso in scadenza, assumendo valore di indizio della mancanza di risorse il fatto che l'interessato abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio

¬     anche un impegno all'assunzione condizionato al rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009 e Sent. Cons. Stato 4652/2014: insufficiente la mera proposta di contratto di lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore

¬     dimostrazione di mezzi non richiesta in caso di rinnovo del permesso per motivi umanitari (TAR Liguria)

¬     per uno straniero che abbia soggiornato a lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere concesso un permesso per attesa occupazione allo scopo di verificare se l'interessato sia in grado di trovare una nuova occupazione (TAR Lombardia)

¬     per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto, TAR Lombardia); tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione (TAR Veneto; nello stesso senso, ma con carattere piu' generale, TAR Liguria: ai fini del rinnovo del permesso per attesa occupazione deve essere presa in considerazione anche la possibilita' che al sostentamento dell'interessato provveda il nucleo familiare, sia pure tenendo conto, in negativo, di una durata assai prolungata del periodo di disoccupazione); la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente (TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana); la presenza di figli minori va tenuta in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare (TAR Toscana); per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in caso di prolungate assenze dal territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)

¬     il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012, TAR Liguria, Sent. Cons. Stato 3342/2014, Sent. Cons. Stato 906/2015); in senso opposto, TAR Friuli Venezia Giulia (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato della straniera che non sia in grado di dimostrare individualmente un reddito sufficiente, se l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito della sorella convivente - le due sorelle costituiscono da sole famiglia anagrafica-, che si dichiara disponibile a sostenere l'interessata, dal momento che la norma derivante dal combinato disposto di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 non delimita la tipologia della fonte dei mezzi di sostentamento dello straniero, limitandosi a imporre che sia una fonte lecita), TAR Liguria (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato in base alla mancanza di reddito, se lo straniero e' parte di un rapporto di convivenza stabile e la convivente gli assicura, col proprio reddito, il sostentamento)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se non e' stata fornita alcuna prova documentale riguardo al rapporto di lavoro ed alla sua remunerazione e non sono state dimostrate ne' la volonta' ne' la capacita' dei conviventi con l'appellante di contribuire al suo mantenimento in Italia (Sent. Cons. Stato 4549/2016)

¬     legittimo il diniego di rinnovo per mancanza di reddito di un permesso rilasciato con durata di 5 anni ma senza l'indicazione della natura di permesso UE slp, se l'interessato non ha mai chiesto la rettifica dell'indicazione della scadenza ne' alcuna certificazione con funzione chiarificatrice di tale natura (Sent. Cons. Stato 400/2016)

¤  assolvimento obblighi in materia sanitaria; note:

-       disposizioni contraddittorie:

¬     art. 13, co. 3 DPR 394/1999: per il mantenimento dellÕiscrizione al SSN e' richiesta lÕesibizione di copia della richiesta di rinnovo, con timbro datario e firma dellÕaddetto che la riceve (secondo circ. Minsalute 17/4/2007, e' richiesta solo l'esibizione della ricevuta di richiesta di rinnovo rilasciata dall'ufficio postale)

¬     art. 42, co. 4 DPR 394/1999: lÕiscrizione al SSN permane in fase di rinnovo; lÕiscrizione cessa in caso di diniego di rinnovo (comunicati alla ASL dalla questura), salvo esibizione da parte dello straniero di documentazione attestante la pendenza di ricorso

¬     possibile interpretazione: la conferma e' richiesta solo nei casi in cui l'iscrizione non e' obbligatoria e, come tale, potrebbe essere sostituita da assicurazione privata

-       non e' chiaro come si proceda, per i permessi che comportano al piu' iscrizione facoltativa al SSN, in caso di presentazione della richiesta tramite uffici postali autorizzati

-       lo straniero che abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per motivi familiari del genitore ultra-65-enne

¤  disponibilitaÕ di alloggio (in alcuni casi); giurisprudenza:

-       Sent. Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova ed effettiva residenza

-       Sent. Cons. Stato 1313/2016: legittimo il diniego di rinnovo adottato sulla base della presentazione, da parte dello straniero, di una falsa dichiarazione di ospitalita', a prescindere dal fatto che tale falsita' sia stata accertata in sede penale

-       TAR Toscana: se la dimostrazione di disponibilita' di alloggio, ai fini della richiesta di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, e' stata documentata con un contratto di affitto non riportante la data di scadenza, e' legittima la richiesta da parte dell'amministrazione di una dichiarazione da parte del proprietario di casa a conferma della perdurante sussistenza del contratto, l'indicazione di residenza sul documento di identita' non rilevando ai fini di prova dell'effettiva disponibilita' di un alloggio idoneo

-       Sent. Cons. Stato 533/2014: non e' previsto dalla norma, ne', nel caso in esame, puo' evincersi dai moduli predisposti per le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno, che sia lo straniero a dover produrre una certificazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa accertati dai competenti uffici comunali, e sembra invece ragionevole ritenere che, fermo restando l'onere dello straniero di indicare la disponibilita' di un alloggio ed i dati identificativi, la sussistenza dei requisiti debba essere accertata dall'Amministrazione

-       Trib. Roma: l'obbligo di dimostrazione dell'alloggio e dell'iscrizione anagrafica non sussiste, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, ne' per i titolari di protezione internazionale (Circ. Mininterno 18/5/2015) ne' per i titolari di protezione umanitaria; nello stesso senso, Trib. Roma

¤  assenza di motivi ostativi; la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare il diniego per minaccia all'ordine pubblico (Sent. Cons. Stato 410/2007); la condanna per uno dei reati ostativi allÕingresso non eÕ peroÕ motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc. (Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 8637/2010 e Sent. Cons. Stato 980/2011, che ritengono il contenuto di tale Messaggio illegittimo); in caso di permesso per motivi familiari, i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen, da valutarsi tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 380 c.p.p. (L. 94/2009) o all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale (da D. Lgs. 5/2007); la condanna per un reato di cui all'art. 380 o 381 c.p.p., per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p. nel momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR Lombardia); TRGA Trento: sollevata la questione di legittimita' costituzionale di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui fanno derivare automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dalla pronuncia, nei confronti dello straniero, di una sentenza di condanna per reati per i quali l'art. 381 c.p.p. prevede l'arresto facoltativo in flagranza (in particolare, reati in materia di stupefacenti, di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990; nota: della modifica apportata da L. 49/2006, che aveva portato anche questi reati nel novero di quelli per cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale da Sent. Corte Cost. 32/2014, di questo fatto dovendosi tener conto, secondo Sent. Cons. Stato 809/2015, in sede di valutazione sulla effettiva ed attuale pericolosita' dello straniero che sia stato condannato per reati in materia di stupefacenti), senza consentire che la Pubblica Aministrazione provveda ad accertare che l'interessato rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (non paiono diverse, infatti, le condizioni di chi si sia trovato in Italia come lavoratore irregolare e di chi vi si trovi sulla base di precedenti atti autorizzatori regolarmente rilasciati; quest'ultimo meriterebbe semmai maggior tutela rispetto al primo; dovrebbero quindi potersi applicare gli stessi principi applicati in Sent. Corte Cost. 172/2012; in caso contrario, lo straniero, subito dopo aver beneficiato della procedura di regolarizzazione in virtu' della non autosufficienza della sentenza penale di condanna, si troverebbe poi ad essere allontanato dal territorio nazionale, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, in forza dell'autosufficienza della medesima condanna); Sent. Corte Cost. 277/2014: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale solelvata da TRGA Trento, dal momento che il Legislatore ha fatto uso della discrezionalita' che deve essergli riconosciuta attribuendo carattere ostativo sia alle condanne per reati gravi (art. 380 c.p.p.), sia a quelle per reati di un certo tipo (in materia di stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione illegale e dell'emigrazione illegale verso altri Stati, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite), a prescindere dalla gravita'; Sent. Cons. Stato 5352/2015: art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998 non incorre nel profilo di incostituzionalita' per interna irragionevolezza e trattamento discriminatorio nell'assoggettare, per certi reati, alla medesima sanzione espulsiva lo straniero che per fa ingresso per la prima volta in Italia e chi gia' beneficia da tempo del titolo di soggiorno, dal momento che, a maggior ragione, nella seconda ipotesi si impongono puntuali doveri di osservanza delle regole dell'ordinamento dello Stato ospitante, che ha assicurato le condizioni di permanenza e di inserimento nella comunita' nazionale; giurisprudenza:

-       in senso contrario all'adozione del provvedimento negativo:

¬     diniego di rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent. Cons. Stato 2683/2009; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006); Sent. Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita' sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent. Cons. Stato 1791/2009, Sent. Cons. Stato 859/2010, Sent. Cons. Stato 1894/2010 e TAR Lazio, perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia carattere automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e' necessario che il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 189/2002, non bastando che sia successiva a quella data la condanna); nello stesso senso, con affermazione riferita a tutti i reati ostativi, TAR Campania (secondo cui, pero', non e' chiaro se rilevi la data della sentenza o della commissione del reato), TAR Liguria, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4444/2010

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di una condanna per reato che all'epoca dell'adozione del provvedimento e, a maggior ragione, della condanna stessa, non era incluso tra quelli automaticamente ostativi (TAR Campania; nota: non e' chiaro se per il TAR rilevi il fatto che non fosse incluso al tempo del provvedimento o anche solo al tempo della condanna)

¬     il carattere automaticamente preclusivo di determinate condanne vale solo rispetto all'ingresso, non rispetto al rinnovo del permesso di soggiorno; ai fini del rinnovo, il questore ha il potere-dovere di esaminare la situazione complessiva del richiedente, tenendo conto, in una prospettiva di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del livello del suo inserimento sociale e delle sue particolari condizioni familiari (TAR Lazio, TAR Lazio)

¬     un precedente giudiziario non e', di per se', sufficiente a fondare un giudizio di concreta ed attuale pericolosita' sociale, che deve consistere in una prudente prognosi da svolgersi sulla base di elementi oggettivi, adeguatamente ponderati e di cui occorre dare puntualmente atto nella motivazione (TAR Campania; nota: non e' chiaro se il TAR faccia questa affermazione anche in relazione alle condanne per reati automaticamente ostativi)

¬     in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec. Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano

¬     TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al rinnovo; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 206/2013)

¬     rilevanti, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di mende nel quinquennio successivo alla condanna), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum, e TAR Lombardia -; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; Sent. Cons. Stato 2525/2014, in relazione al rilascio di un permesso nell'ambito di una regolarizzazione: ove la riabilitazione sia un elemento in grado di far superare l'ostativa' di una condanna rispetto all'autorizzazione al soggiorno, e sia pendente la richiesta di riabilitazione, e' illegittimo il diniego adottato senza attendere l'esito della richiesta; in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 23/2016, secondo cui il diniego di rinnovo e' legittimo se la riabilitazione e' intervenuta solo dopo l'adozione del provvedimento, ma il ricorso puo' essere accolto ai soli fini del riesame del provvedimento, essendo maturate nuove circostanze rilevanti; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 7572/2009 Sent. Cons. Stato 2053/2015, Sent. Cons. Stato 5117/2015, oltre che al principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008 e TAR Lombardia, nonche' TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 3209/2015, che citano Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2253/2015 e Sent. Cons. Stato 1423/2016) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)

¬     la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)

¬     rilevante, ai fini della valutazioni di effettiva pericolosita', l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ordinario (Sent. Cons. Stato 2694/2014)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna ostativa, se lo straniero ha ottenuto, dal giudice dell'esecuzione, l'affidamento in prova al servizio sociale sulla base di una valutazione di assenza di pericolosita' (TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 2208/2014); il fatto che l'affidamento in prova fino a una certa data assuma la caratteristica di autorizzazione del soggiorno non esonera l'amministrazione dal valutare la richiesta di rinnovo del permesso per un periodo che superi quella data (TAR Lombardia)

¬     le successive vicende giuridicamente rilevanti delle condanne considerate ostative sono rilevanti, dato che, per la stessa logica comunicante tra decisioni prese in ordini diversi, per la quale in sede di valutazione della pericolosita' sociale ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno il legislatore ha attribuito un valore determinante e immediato alla condanna ostativa, deve ritenersi che lo stesso legislatore non abbia inteso statuire l'indifferenza per le vicende successive alla stessa condanna (in particolare, l'intervento del giudice dell'esecuzione che intervenga nel campo della rilegittimazione sociale dell'interessato); se si ragionasse diversamente, attribuendo alla volonta' del legislatore un'assoluta predeterminazione di effetti, si determinerebbe un effetto illimitato nel tempo ed incondizionabile da qualsiasi circostanza, quale sia il tempo trascorso, la natura e la entita' del reato, in modo estraneo al metodo giuridico moderno, basato sul continuo bilanciamento degli interessi e dei valori e sulla proporzionalita' degli effetti giuridici in rapporto alle cause (TAR Lombardia)

¬     la riabilitazione per una condanna precedentemente considerata ostativa al rinnovo del permesso, pur non operando automaticamente in senso opposto, supera la presunzione di pericolosita' sociale che, con meccanismo semplificatore, la legge attribuisce a tali condanne; l'intervento del giudice della riabilitazione, che e' un giudice specializzato in materia di recupero sociale come finalita' costituzionale, attenua infatti il peso della condanna nella valutazione di pericolosita', e tale mutamento non puo' lasciare integro l'effetto ostativo (Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4635/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016)

¬     benche' l'estinzione della pena non comporti gli stessi effetti della riabilitazione e della dichiarazione di estinzione del reato, il decorso del periodo di cinque anni per il beneficio dell'estinzione del reato dalla sentenza di condanna definitiva rende equiparabile la situazione dell'interessato a quella di chi si e' attivato per ottenere la riabilitazione e, alla luce del principio che fa salva la sopravvenienza di nuovi elementi che consentano il rilascio del permesso, fonda l'interesse del ricorrente alla nuova valutazione da parte dell'Amministrazione (Sent. Cons. Stato 3209/2015)

¬     accolta l'istanza di sospensione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, adottato sulla base di esistenza di condanne automaticamente ostative, dal momento che gli episodi delittuosi si collocano in un arco temporale risalente nel tempo e rispetto al quale il ricorrente sembra mostrare un sostanziale cambiamento, come reso evidente dal comportamento tenuto durante la detenzione in carcere e il successivo periodo in misura alternativa alla detenzione (TAR Lombardia; nota: orientamento conforme a Sent. Cons. Stato 633/2014 e all'indirizzo di massima emerso da Sent. Corte Cost. 172/2012, benche' quest'ultimo sia riferito ad individuate figure di reato); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1423/2016

¬     nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente preclusive, ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari (TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova, Corte App. Catania, Trib. Genova, Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3579/2014, Sent. Cons. Stato 3875/2014, Sent. Cons. Stato 4851/2014, Sent. Cons. Stato 5570/2014, Sent. Cons. Stato 4401/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014), nonche' la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero (TAR Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Toscana) o il rinnovo sia stato chiesto per motivi diversi dai motivi familiari (Sent. Cons. Stato 4086/2014) o si tratti di conversione da permesso ad altro titolo (inclusi i motivi di giustizia) in permesso per motivi familiari o, in generale, di coesione familiare (Ord. Cass. 8795/2011, Sent. Cass. 19957/2011, Ord. Cass. 4638/2015); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di stranieri che abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent. Cons. Stato 4759/2011); Sent. Cons. Stato 3760/2010 (gia' prima di Sent. Corte Cost. 202/2013): il bilanciamento va operato anche nel caso in cui lo straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso illegale) o abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5727/2011 e sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, con riferimento a requisiti di reddito, TAR Lazio -, Sent. Cons. Stato 457/2014, Trib. Forli', e TAR Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; in senso contrario, TAR Campania); nel senso di dare rilievo anche alla presenza di familiari non conviventi, Sent. Cons. Stato 3661/2014; illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non e' provvedimento vincolato (TAR Lazio; in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 4127/2014: il provvedimento motivato dall'esistenza di condanne normalmente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, e' nullo, dato che lo straniero avrebbe potuto produrre elementi, in relazione alla presenza di familiari in Italia e alla condizione di inserimento sociale, atti a condurre a una diversa determinazione); nota: secondo Sent. Cons. Stato 5742/2013, la Sent. Corte Cost. 202/2013 va interpretata nel senso che il beneficio dell'attenuazione dei motivi ostativi al soggiorno, di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, si estende anche al caso di legami familiari in Italia non dovuti a ricongiungimento, senza pero' che il novero dei legami sia piu' ampio di quello contemplato ai fini del ricongiungimento (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, Sent. Cons. Stato 1027/2015; in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare); Sent. Cons. Stato 1/2014, Sent. Cons. Stato 2694/2014, Sent. Cons. Stato 3680/2014: non e' necessaria la convivenza, dato che Sent. Corte Cost. 202/2013 parla di "legami familiari nel territorio dello Stato", e non di familiari conviventi, ne', riguardo ai figli, e' richiesto che siano attualmente minorenni, dato che la sentenza non fa riferimento alle sole persone che presentino attualmente i requisiti del ricongiungimento, ma anche a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto titolo al ricongiungimento, pur non avendo avuto necessita' di avvalersene (in senso sostanzialmente contrario, TRGA Trento: anche a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, la tutela dei rapporti familiari e' riservata all'esistenza e alla cura di un effettivo nucleo familiare, e non appare estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti, per di piu' non conviventi con l'interessato); Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs. 286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 5351/2015: l'eventuale prevalenza dell'elemento di pericolosita' sulla tutela del diritto all'unita' familiare deve essere motivata dall'amministrazione, non essendo sufficiente la semplice affermazione della sola pericolosita' dello straniero

¬     illegittimo il diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna per violenza sessuale se l'amministrazione non ha tenuto conto che, al momento in cui il provvedimento e' stato adottato, lo straniero aveva gia' chiesto il ricongiungimento familiare, pur non essendo stato ancora concesso il relativo nulla-osta (Sent. Cons. Stato 5350/2015)

¬     se, in presenza di familiari legalmente soggiornanti, una condanna per reati normalmente ostativi non ha carattere automaticamente preclusivo del soggiorno, meno che mai puo' averlo il fatto che sia pendente un giudizio per un tale reato (Sent. Cons. Stato 2538/2015)

¬     illegittimi, in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative, se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 (Sent. Cons. Stato 6064/2014)

¬     finche' il giudizio sul ricorso contro il rifiuto del permesso non e' definito, l'amministrazione e' chiamata a prendere in considerazione il percorso di inserimento sociale di uno straniero che abbia subito una condanna normalmente ostativa, quando siano presenti in Italia familiari (TAR Lazio)

¬     semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano (Ord. Cass. 20719/2011)

¬     anche in presenza di condanne automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti che facciano venir meno le ragioni ostative (sent. Cons. Stato 4758/2011 e sent. Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011 e sent. Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i termini per la decisione

¬     il diniego di rinnovo motivato dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che all'epoca della condanna non erano automaticamente preclusivi del soggiorno richiede, per essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita' dello straniero (Sent. Cons. Stato 1250/2012, Sent. Cons. Stato 4685/2013), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata una situazione di ragionevole affidamento (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4421/2012, TAR Lazio)

¬     precedenti e carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente ostative, TAR Toscana, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4522/2013 e Sent. Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e' formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno

¬     condanne per reati in materia di diritto d'autore risalenti nel tempo non consentono automaticamente di concludere per la sussistenza di pericolosita' sociale dell'interessato, ne' risultano automaticamente preclusive se il rinnovo e' richiesto per motivi diversi dal lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 4021/2014); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (anche per lavoro sutonomo), adottato in applicazione di un rigoroso automatismo degli effetti ostativi di una condanna in materia di reati contro il diritto d'autore, specie nel caso di condanne per reati di scarso allarme sociale ed assai risalenti nel tempo, occorrendo invece effettuare una valutazione della durata del soggiorno in Italia, dei legami familiari in Italia, della situazione lavorativa e della concreta ed effettiva pericolosita' per la collettivita' (Sent. Cons. Stato 4469/2015)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base dell'esistenza di condanne non definitive per reati in materia di diritto d'autore, senza che l'amministrazione motivasse in merito all'effettiva pericolosita' dello straniero e tenesse conto della presenza di familiari e delle condizioni di inserimento socio-lavorativo dello straniero (Sent. Cons. Stato 5349/2015)

¬     in caso di condanna non automaticamente ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent. Cons. Stato 5053/2008, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4421/2012)

¬     ove l'amministrazione effettui una valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a disposizione, dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per l'adozione del provvedimento (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3722/2013)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico elemento negativo relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'

¬     ai fini del diniego di rinnovo non assumono alcun rilievo gli "ulteriori precedenti penali e di polizia", genericamente indicati nel provvedimento, se gli stessi non risultano altrimenti documentati o specificamente dettagliati (TAR Lombardia)

¬     insufficienti a motivare il diniego di rinnovo condanne menzionate solo nel corso del giudizio, ma non nella motivazione del provvedimento, come pure procedimenti penali non conclusi al momento dell'adozione del provvedimento (TAR Lombardia; nota: nella sentenza si fa riferimento al fatto che il procedimento non si sia concluso neanche durante il corso del giudizio, lasciando intendere che, se si fosse concluso con esito sfavorevole allo straniero, avrebbe potuto avere rilievo; analoga ambiguita', in relazione alla possibile rilevanza di una sentenza di condanna passata in giudicato nelle more della decisione sul ricorso contro il provvedimento di diniego, TAR Campania)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di un arresto subito dallo straniero per reati in materia di stupefacenti, se prima dell'adozione del provvedimento e' intervenuta l'assoluzione (Sent. Cons. Stato 895/2015)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento alla mera denuncia per un reato ostativo, anche se seguita da misura cautelare restrittiva della liberta' personale, senza alcuna altra motivazione circa la pericolosita' sociale del richiedente; a maggior ragione va rivisto il provvedimento se successivamente alla sua emanazione lo straniero e' stato assolto in relazione al reato per cui era stato denunciato (Sent. Cons. Stato 1728/2015)

¬     una condanna per un reato non automaticamente ostativo non basta a motivare il diniego di rinnovo o di conversione del permesso, in mancanza di una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero (TAR Campania)

¬     se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo (TAR Sardegna, che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 3722/2013, TAR Campania); nello stesso senso, anche TAR Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione di quel rinnovo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 1495/2014, con riferimento al caso di presunte illegittimita' di un precedente atto di regolarizzazione (la questura deve comunque attribuire rilevanza alle circostanze attuali, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro e di un reddito sufficiente), e TAR Lombardia, che da' rilievo a una situazione consolidata rispetto alla quale e' maturato un certo affidamento dell'interessato, tale da indurlo a non utilizzare provvedimenti di regolarizzazione che gli avrebbero consentito di ottenere altro permesso valido, senza che sia stato adombrato che il permesso di soggiorno a suo tempo concesso in favore dello straniero sia stato ottenuto con dolo o comunque inducendo in errore l'amministrazione, cosa che avrebbe effettivamente escluso la necessita di tutelare il suo affidamento (Sent. Corte Giust. C-337/07)

¬     illegittimo il diniego di rinnovo di un permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione quando tale diniego sia fondato sull'esistenza di condanne ostative maturate prima del rilascio del permesso, dal momento che, se la legge che rendeva possibile la regolarizzazione ha escluso che l'esistenza di quelle condanne avesse carattere ostativo, e' come se si fosse annullata la valenza di esse per le successive valutazioni che l'amministrazione sara' chiamata ad effettuare in occasione dei rinnovi del permesso (TAR Bologna)

¬     per uno straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010 e TAR Lazio; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4822/2011 e sent. Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo richiesto per ottenere il permesso UE slp, e TAR Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR Lazio (con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e ormai privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent. Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista ai fini del rilascio del permesso UE slp, appare in qualche misura estesa anche ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i "nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non siano conseguenti a ricongiungimento; TAR Lazio e sent. Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di familiari; Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto d'autore e dei marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137 carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalita', convalida questo orientamento giurisprudenziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014, TAR Emilia, TAR Puglia, Sent. Cons. Stato 2165/2015)

¬     Sent. Cons. Stato 4385/2016: la detenzione di 3 paia di jeans con marchio contraffatto e di due borse con marchio sconosciuto (peraltro rinvenute in un luogo diverso da quello di residenza), per quanto integrante la fattispecie delittuosa degli art. 474 e 648 c.p., non basta a connotare, per la tenuita' del fatto, la presenza dello straniero in Italia di una pericolosita' sociale in concreto tale da giustificare la preclusioen del suo soggiorno nel territorio nazionale

¬     TAR Lazio: l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento lavorativo dell'interessato (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato)

¬     legittimo il provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent. Cons. Stato 2244/2013)

¬     ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso, la segnalazione da parte di altro Stato Schengen non e' motivo ostativo automatico, dovendosi dar luogo ad una valutazione accurata della situazione dello straniero ed eventualmente alla procedura di consultazione ex art. 25 Conv. Appl. Accordo Schengen (TAR Campania); TAR Toscana: il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione dovuta ad una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego ex L. 241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato; TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza; nota: i magistrati giudicanti non sono inclusi, per l'Italia, tra le autorita' nazionali autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa

¬     TAR Lombardia: l'autorita' competente ha l'obbligo di verificare, in presenza di una segnalazione al SIS, l'origine e la natura dell'evento che ne costituisce il presupposto di fatto e di esplicitare tali elementi nel provvedimento finale, dal momento che nessuna segnalazione puo' ritenersi sufficiente e quindi opponibile agli Stati Schengen, e comunque non in sede di controllo di legittimita' dell'azione dell'amministrazione, se tale segnalazione non e' completa di tutti gli elementi utili per individuare il provvedimento sottostante, tra cui il tempo, il luogo, l'autorita' che lo ha adottato ed i motivi della dichiarazione di inammissibilita' (cosi' anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2542/2015, che tiene conto delle conseguenze che il diniego di rinnovo puo' avere sulla situazione personale e familiare dell'interessato)

¬     Sent. Cons. Stato 1837/2016: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di uno straniero a lungo soggiornante in Italia con moglie e de figli minori, motivato dalla sola esistenza di una segnalazione al SIS per la non ammissione (conseguente all'adozione di un provvedimento di espulsione dalla Grecia per ingresso e soggiorno illegale), se l'amministrazione italiana non ha consultato quella greca per ottenere informazioni sull'eventuale pericolosita' della persona, ne', tanto meno, ha operato un bilanciamento degli elementi relativi alla pericolosita' con le esigenze di tutela dell'unita' familiare

-       in senso favorevole all'adozione del provvedimento negativo:

¬     la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2544/2009 e TAR Lazio) o lavorativo (TAR Lombardia); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del permesso, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 5131/2011, sent. Cons. Stato 6083/2011, sent. Cons. Stato 5245/2012, Sent. Cons. Stato 6140/2012 e TAR Umbria (se non vi sono familiari in Italia), TAR Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita' familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la prova della presenza di familiari in Italia, e Sent. Cons. Stato 3071/2015, secondo cui il diniego di rinnovo del permesso, in precedenza rinnovato per la presenza della moglie, puo' essere adottato, per l'esistenza di condanna per reato ostativo, se e' venuta meno la convivenza; in senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare), Sent. Cons. Stato 3144/2012 (il lungo soggiorno in Italia e' irrilevante, se non e' stato rilasciato il permesso UE slp, dal momento che tale rilascio ha carattere costitutivo e non dichiarativo; nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5954/2012, Sent. Cons. Stato 6352/2012, Sent. Cons. Stato 3328/2015, Sent. Cons. Stato 4196/2015, Sent. Cons. Stato 4470/2015, Sent. Cons. Stato 4197/2015; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4659/2014: l'amministrazione, ai fini dell'adozione di provvedimenti negativi in merito al soggiorno, non e' obbligata, in assenza di familiari, a tener conto della durata del soggiorno pregresso), TRGA Trento

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato senza tener conto della presenza di familiari in Italia, se solo dopo la notifica del provvedimento, e segnatamente in sede di richiesta di riesame, l'appellante ha informato l'amministrazione in relazione al proprio nucleo familiare; e' in relazione a questa nuova richiesta ed ai nuovi presupposti fattuali che l'amministrazione dovra' nuovamente pronunciarsi, valutando compiutamente la situazione e tenendo presente le esigenze di tutela rafforzata (Sent. Cons. Stato 4078/2016)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso, motivato da numerosi precedenti penali gravi, anche se lo straniero e' sposato con cittadina italiana da cui ha avuto un figlio, tenuto anche conto del procedimento per maltrattamenti, in connessione alla separazione seguita al matrimonio (Sent. Cons. Stato 1570/2016)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato dall'esistenza di una condanna per reati contro il diritto d'autore, anche se il provvedimento indica in modo impreciso la data della sentenza di condanna, non al punto, pero, da rendere incomprensibile sotto il profilo sostanziale la motivazione (Sent. Cons. Stato 4846/2014)

¬     benche' reati contro il diritto d'autore commessi e puniti prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002 non abbiano effetti automaticamente ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e una condanna non definitiva per reato di ricettazione non rientri tra i motivi automaticamente ostativi al rinnovo del permesso, e' legittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione ha desunto, dalle vicende giudiziarie dell'interessato, l'alta probabilita' di reiterazione del reato e lo scarso inserimento nel tessuto sociale (Sent. Cons. Stato 5147/2014)

¬     e' irrilevante, ai fini del diniego di rinnovo, il fatto che la condanna per un reato preclusivo del soggiorno sia stata irrogata con decreto penale anziche' con sentenza, se tale decreto e' divenuto irrevocabile (Sent. Cons. Stato 911/2015)

¬     legittimo il diniego di rinnovo per uno straniero, privo di legami familiari in Italia, condannato a seguito di patteggiamento per un reato in matria di stupefacenti (Sent. Cons. Stato 797/2016)

¬     una condanna patteggiata per reati connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo anche se il patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (Sent. Cons. Stato 2225/2013)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore, se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4848/2014)

¬     la reiterazione di reati contro il diritto d'autore legittima l'amministrazione a ritenere lo straniero socialmente pericoloso e a rifiutargli il rinnovo del permesso, anche se questo e' per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 4273/2015)

¬     ai fini dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate a quelle pronunciate a seguito di dibattimento, dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p. sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge (Sent. Cons. Stato 4848/2014, Sent. Cons. Stato 4196/2015)

¬     irrilevante, in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, la presenza in Italia dei genitori, se l'interessato non e' straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o familiare ricongiunto (Sent. Cons. Stato 1545/2013; nota: in contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)

¬     condanne per reati in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative al rinnovo del permesso, se i soli familiari presenti in Italia sono genitori e sorelle, dal momento che nessuno di questi familiari rientra tra i soggetti che compongono il nucleo familiare rilevante ex art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998 (Sent. Cons. Stato 4395/2016; nota: questa affermazione e' corretta solo se i genitori non sono a carico e se lo straniero non ha soggiornato in Italia in quanto figlio minore di tali genitori)

¬     in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso, l'esistenza di una relazione affettiva con convivenza (Sent. Cons. Stato 1336/2013)

¬     una condana per reati in materia di stupefacenti e' automaticamente ostativa al rinnovo, in assenza di familiari in Italia (sent. Cons. Stato 5073/2013, Sent. Cons. Stato 4087/2014, Sent. Cons. Stato 1349/2015, Sent. Cons. Stato 1841/2015, Sent. Cons. Stato 2251/2016); nello stesso senso, Sent. Cons Stato 3453/2014, che considera irrilevante il fatto che lo straniero abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena

¬     condanne per reati inerenti gli stupefacenti sono automaticamente preclusive rispetto al soggiorno e, quindi, al rinnovo del permesso, a meno che non siano sopravvenuti fatti rilevanti, quali il ricongiungimento familiare o la riabilitazione (Sent. Cons. Stato 4702/2014)

¬     se il diniego del permesso e' stato adottato sulla base dell'esistenza di una condanna per furto aggravato, con l'affermazione secondo la quale tale reato rientra nella fattispecie di cui all'art. 380 co. 2 lett. e c.p.p., si deve considerare implicitamente affermato dal provvedimento che il diniego va riferito alla prima ipotesi tra le due previste dall'art. 625 n. 2 c.p.; spetta allo straniero dimostrare che si tratta invece nel suo caso di condanna rientrante nella seconda ipotesi, non potendo avere alcuna rilevanza ai fini della legittimita' del provvedimento la mancata esplicita precisazione del riferimento normativo al citato art. 625 c.p. (Sent. Cons. Stato 4196/2015)

¬     una condanna per reati in materia di liberta' sessuale e' automaticamente ostativa al soggiorno (Sent. Cons. Stato 4041/2013)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso, motivato sulla base della condanna subita dallo straniero per aver avuto reiterati rapporti sessuali completi con una ragazzina di soli 12 anni, prevalendo l'allarme sociale per la gravita' del reato sull'interesse al soggiorno in Italia del richiedente, nonostante il fatto che soggiornino in Italia anche la moglie e i figli (Sent. Cons. Stato 1716/2015)

¬     una pluralita' di precedenti penali gravi e' idonea a giustificare il provvedimento di diniego di rinnovo anche nei casi in cui siano presenti familiari in Italia (Sent. Cons. Stato 6163/2012)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso se l'amministrazione lo ha motivato sulla base della pericolosita' sociale dello straniero, desunta da diverse condanne, sia pure non automaticamente ostative (Sent. Cons. Stato 3683/2015)

¬     il diniego di rinnovo si applica anche in caso di condanna per reati commessi prima che la corrispondente condanna fosse indicata dalla legge come preclusiva del soggiorno (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio)

¬     quando si tratti di condanna per un reato particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a tale condanna nel provvedimento negativo, non essendo necessario tenere espressamente conto delle condizioni di inserimento (sent. Cons. Stato n. 3478/2009, TAR Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata preventivamente dal Legislatore (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3996/2011, Sent. Cons. Stato 2930/2012); una condanna in primo grado per aver introdotto in Italia in un'unica soluzione un carico ingente di stupefacenti legittima il diniego di rinnovo anche in presenza di familiari in Italia, a nulla rilevando il fatto che nel corso del procedimento il magistrato di sorveglianza abbia sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari (Sent. Cons. Stato 5089/2012)

¬     il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo e' un atto strettamente vincolato; irrilevante, quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere disapplicate qualora siano contra legem (Sent. Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 980/2011, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 125/2013 e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR Lazio, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 1784/2012, Sent. Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia); in senso lievemente piu' debole, TAR Lazio, secondo cui il mancato preavviso di rigetto non rende il provvedimento annullabile se il ricorrente non ha prospettato in sede di giudizio alcun elemento sopravvenuto che avrebbe potuto compensare la valutazione di effettiva pericolosita'

¬     il fatto di essere genitore di un minore per il quale si provvede al mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere un permesso di soggiorno per assistenza del minore, ma non rende illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso basato sull'esisteza di condanne ostative al soggiorno, in presenza delle quali il diniego e' provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR Lombardia; nota: in contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)

¬     una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando il fatto che lo straniero abbia fatto ingresso in Italia da minorenne, se non e' specificato che si sia trattato di ricongiungimento (Sent. Cons. Stato 3546/2014)

¬     il carattere preclusivo rispetto al rinnovo del permesso di una condanna per reati in materia di stupefacenti non viene meno per il fatto che lo straniero, nella minore eta', e' stato sottoposto a tutela, con nomina del sindaco quale tutore e affidamento ai servizi sociali del Comune (Sent. Cons. Stato 1024/2015)

¬     in presenza di condanna per reati in materia di stupefacenti, il lungo soggiorno pregresso non e' rilevante se in discussione non e' la richiesta di permesso UE slp (Sent. Cons. Stato 1868/2013; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, secondo cui il rilascio del permesso UE slp ha carattere costitutivo e non solo ricognitivo dei diritti)

¬     la revoca del permesso e' atto dovuto in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se pende una richiesta di permesso UE slp, il diniego del permesso UE slp essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario (TAR Emilia Romagna)

¬     la condanna per un reato preclusivo del soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale del richiedente, il diniego di rilascio del permesso UE slp (Sent. Cons. Stato 3720/2011)

¬     il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede alcun atto monitorio intermedio (TAR Veneto)

¬     in presenza dei presupposti di cui all'art. 1 L. 1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6002/2010; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento)

¬     in sede di rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del processo (Tar Umbria)

¬     irrilevante, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio, Sent. Cons Stato 3453/2014, Sent. Cons. Stato 1289/2015, con riferimento a un caso di reiterazione di condotte criminose unificate dalla continuazione, Sent. Cons. Stato 5241/2015, Sent. Cons. Stato 5352/2015), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero' che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per l'estinzione (TAR Lazio), che sia stata avviata (Sent. Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione, senza pero' che questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento o quando tale procedura sia stata completata successivamente all'adozione dello stesso provvedimento (Sent. Cons. Stato 7572/2009, Sent. Cons. Stato 2053/2015, Sent. Cons. Stato 5117/2015; nota: queste sentenze si pongono in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato), o che la pena si sia estinta a seguito di indulto (TAR Lazio; sent. Cons. Stato 5863/2011: il condono di una pena per indulto non elimina il carattere ostativo della condanna ai fini del soggiorno); il completamento della procedura di riabilitazione deve essere comunque valutato a seguito di eventuale istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4758/2011, Sent. Cons. Stato 2053/2015)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso adottato sulla base di una condanna per reato ostativo (favoreggiamento dell'immigrazione illegale), in assenza di familiari in Italia, anche se la sentenza di condanna e' stata annullata per incompetenza territoriale dalla Cassazione, dal momento che tali vicende processuali (che comportano non il rinvio ad un giudice di appello, ma il semplice invio degli atti alla Procura competente, affinche' valuti se riprendere e come riprendere l'azione penale) non incidono sulla situazione soggettiva dello straniero, ma si riferiscono ad aspetti procedurali non suscettibili di modificare la sua situazione soggettiva (come potrebbe avvenire per una assoluzione o un provvedimento di riabilitazione); l'annullamento della sentenza per le ragioni e con i seguiti sopraindicati non determina una riqualificazione della condotta dell'appellante, tale che il giudice possa rivalutarla nel presente giudizio (nota: in assenza di valutazioen esplicita della pericolosita' dello straniero, non si vede come una sentenza di condanna annullata, sia pure per incompetenza territoriale, possa costituire motivo automaticamente ostativo al rinnovo del permesso); non e' escluso che possa essere sottoposta all'autorita' competente una motivata istanza di riesame alla luce dei seguiti del procedimento penale e di altre circostanze sopravvenute (Sent. Cons. Stato 4633/2014)

¬     legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3071/2015: legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo risalente nel tempo, se la risalenza della condanna risulta bilanciata dalla sottoposizione dello straniero a un nuovo procedimento penale, ancora per reato ostativo)

¬     se a seguito di condanne per motivi ostativi il permesso e' stato rinnovato, un successivo diniego di rinnovo (in luogo della revoca) e' comunque legittimo se non vengono prospettate dall'interessato circostanze che potrebbero condurre ad autorizzare ancora il soggiorno (Sent. Cons. Stato 5395/2014)

¬     irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)

¬     irrilevante, in presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)

¬     legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne, anche lievi, per reati ostativi e in assenza di reddito (TAR Lombardia)

¬     irrilevanti, in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta

¬     irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)

¬     la commissione di reati da parte di persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico (Sent. Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010)

¬     il fatto che lo straniero corra rischi di persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)

¬     l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (Sent. Cass. 10880/2010; nota: interpretazione assurda, e in assoluto contrasto con Sent. Cons. Stato 2580/2014, dato che equivale a ritenere che per gli altri stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale)

¬     la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare (TAR Toscana); nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato sulla base dell'esistenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti, se l'amministrazione ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico a negare l'autorizzazione del soggiorno su quello dell'interessato a restare in Italia con la moglie e i due figli, in considerazione della gravita' del reato commesso e del fatto che ne' il possesso di un permesso di soggiorno ne' l'unita' familiare hanno agito da deterrente per impedirne la commissione, come e dimostrato dal fatto che la droga era stata nascosta dallo straniero, quando era titolare di un permesso valido, presso la propria abitazione (Sent. Cons. Stato 3841/2016)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo fondato su una condanna per reato ostativo, se l'amministrazione ha operato il bilanciamento tra pericolosita' sociale e legami familiari in Italia (TAR Lombardia; nota: in realta', l'amministrazione ha considerato la presenza di legami familiari un elemento a sostegno della tesi della grave pericolosita' dello straniero, dal momento che tale presenza non avrebbe dissuaso lo straniero stesso dal commettere il reato)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso se l'amministrazione ha ritenuto prevalente, motivando il provvedimento, la minaccia all'ordine pubblico derivante dal comportamento dello straniero (spaccio di cocaina, articolato in diversi episodi) sulla tutela dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 1289/2015); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4414/2014

¬     in sede di conversione di permesso per lavoro subordinato in permesso per motivi familiari non si applica l'attenuazione relativa alla rilevanza delle condanne ostative prevista da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che tali attenuazioni sono riservate all'ingresso per ricongiungimento e/o ai permessi ottenuti a seguito di ricongiungimento (sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013; nota: interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013! nel senso del superamento di queste pronunce a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, Ord. Cass. 4638/2015)

¬     legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (TAR Piemonte; nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante l'inserimento familiare)

¬      legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche in presenza di familiari, se l'amministrazione ha espressamente motivato in ordine alla pericolosita' sociale dello straniero e alla prevalenza delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico su quelle familiari (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 57/2014, Sent. Cons. Stato 2600/2015)

¬     improcedibile il ricorso contro il diniego di rinnovo (ricorso fondato sulla mancata valutazione della presenza di familiari in Italia e sulla conseguente identificazione di una condanna per reati in materia di stupefacenti quale motivo automaticamente preclusivo del rinnovo) se, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, la questura ha adottato un nuovo provvedimento di diniego motivato con la prevalenza della effettiva pericolosita' sociale sulle ragioni dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 4637/2014)

¬     la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare (Sent. Cons. Stato 57/2014)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti, se il legame familiare in Italia si e' costituito successivamente all'adozione del provvedimento, il fatto sopravvento potendo essere considerato dall'Amministrazione a seguito di una eventuale istanza di riesame (Sent. Cons. Stato 1709/2016)

¬     gli episodi di esibizionismo offendono e mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sicurezza e la tranquillita' pubblica, provocano profondissimo turbamento nell'opinione pubblica, e possono, in caso di gravita' e reiterazione, far considerare il responsabile alla stregua di una minaccia per l'ordine pubblico, costituendo cosi' elemento preclusivo del rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 4652/2014)

¬     una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero fondata su fatti precisi (benche' non su condanne) e in base a parametri preordinati e oggettivi legittima il diniego di rinnovo; quando sia passato molto tempo dai fatti e dal diniego, circostanze ulteriori e successive capaci di determinare valutazioni diverse in ordine alla condotta dello straniero dovranno essere prese in considerazione dall'amministrazione qualora l'interessato presenti istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4337/2011)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per una persona che si trovi in custodia cautelare in carcere per diversi reati legati al favoreggiamento e sfruttamento del soggiorno illegale di stranieri, in relazione al quale non sia stato comunicato il preavviso di rigetto, se la persona interessata non ha prodotto in giudizio alcun elemento idoneo a far ritenere che il provvedimento avrebbe potuto avere un diverso contenuto (Sent. Cons. Stato 3586/2014)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una segnalazione al SIS, non spettando all'amministrazione acquisire informazioni sui motivi di tale segnalazione, ed essendo invece onere dell'interessato addurre elementi che ne provino l'infondatezza (TAR Sicilia, Sent. Cons. Stato 3573/2013)

¬     legittimo il diniego di rinnovo in presenza di segnalazione di altro Stato membro al SIS, anche se nel frattempo tale Stato ha avviato la procedura di consultazione con l'Italia per valutare se ritirare la segnalazione e iscrivere la persona nel proprio elenco nazionale di persone segnalate (Sent. Cons. Stato 422/2013)

¬     in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, il diniego del permesso di soggiorno ha carattere vincolato, non rilevando il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi dettate (TAR Emilia e TAR Emilia; nello stesso senso, TAR Lazio e TAR Lazio, secondo cui la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e' provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva); nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in cui il divieto e' stato adottato (ma, in quel caso, piu' favorevoli allo straniero rispetto alle modifiche successive), TAR Lazio

¬     legittimo l'annullamento del permesso di soggiorno e il conseguente diniego di rinnovo adottati sulla base della vigenza di un divieto di reingresso non rispettato (Sent. Cons. Stato 18/2014)

¬     quando sia stato adottato legittimamente un provvedimento di diniego di rinnovo in base alla pendenza di un'espulsione da altro Stato Schengen, la revoca di tale espulsione obbliga l'amministrazione a compiere una nuova valutazione della situazione in caso di richiesta di nuovo ingresso, non a riesaminare il precedente provvedimento di diniego del rinnovo, dal momento che l'amministrazione non ha l'obbligo di adottare un provvedimento in autotutela su istanza dell'interessato (TAR Piemonte)

¬     un'espulsione pregressa subita sotto false generalita' e' motivo di legittimo diniego di rilascio di un permesso per attesa occupazione (sent. Cons. Stato 2199/2006); legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro stagionale se emerge che lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di un divieto di reingresso per una espulsione subita in passato con l'indicazione di un nominativo lievemente diverso e, quindi, non rilevata in sede di autorizzazione all'ingresso (sent. Cons. Stato 5099/2012)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato dall'esistenza di una serie di precedenti espulsioni relative a diversi alias, non revocate nonostante specifica istanza presentata in tempi recenti dalla ricorrente e confermate, con l'indicazione corretta dell'identita' con decreti non impugnati (Sent. Cons. Stato 1221/2015)

¬     legittimo il diniego di rinnovo di un permesso ottenuto illegittimamente, essendo lo straniero rientrato in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso conseguente ad espulsione adottata a carico della stessa persona, con altre generalita' (Sent. Cons. Stato 4443/2014, Sent. Cons. Stato 4615/2014)

¬     legittimo il diniego di rinnovo di un permesso se, dopo il rilascio del permesso in scadenza, e' emersa l'esistenza di un divieto di reingresso a seguito di precedente espulsione (non rilevata inizialmente, a causa di una diversa trascrizione del cognome), ancora vigente e per il quale non sia stata chiesta autorizzazione al reingresso in deroga; salvo il caso di sopraggiunta presenza di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi" che consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata alla realizzazione dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo, prima dell'adozione del provvedimento; non puo' invece comportare la disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la condanna); l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno anche dopo l'espulsione non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la Questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneitˆ quale presupposto del rinnovo (Sent. Cons. Stato 6059/2014)

¬     legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa (Sent. Cons. Stato 5899/2013)

o   eventuali requisiti specifici (es.: per studio universitario, esami superati)

á      Sent. Cons. Stato 1480/2010: legittimo il diniego di rinnovo anche in presenza di semplice denuncia per uno dei reati ostativi; in tal caso, pero', l'amministrazione deve tener conto dell'inserimento sociale e motivare adeguatamente il giudizio di pericolosita' sociale (nello stesso senso, TAR Lazio, con riferimento all'insufficienza di un'isolata denuncia per maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza scaturita in un contesto di liti coniugali)

á      TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso ed il conseguente invito a lasciare il territorio dello stato entro 15 gg. quando lo straniero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia; lo straniero ha diritto ad ottenere, su richiesta, un permesso di soggiorno idoneo a sancire la sua condizione di inespellibilita' (nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo cui quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso, dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche trattamenti di mantenimento e controllo, sent. Cons. Stato 4863/2010 e TAR Liguria); nello stesso senso, anche TAR Emilia Romagna: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per motivi di cure a uno straniero in cura psichiatrica in Italia, sulla base del fatto che, benche' in linea di principio cure adeguate possano essere erogate anche nel suo paese (il Marocco), occorre tener conto della situazione complessiva dell'interessato, che nel caso in esame suggerisce che non lo si sposti da un contesto in cui e' adeguatamente curato e accudito (rileva anche il fatto che il rimpatrio costringerebbe anche il resto della famiglia a trasferirsi, interrompendo il percorso di studio dei figli piu' grandi, vicini a conseguire attestati utili per trovare lavoro con cui mantenere il nucleo familiare); in senso parzialmente diverso, TAR Veneto e TAR Lazio, secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo durante il quale necessita di cure (TAR Lazio fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma ha rilasciato un permesso per motivi umanitari; Trib. Trieste riconosce il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo, ritenuto non credibile, ma necessitante cure mediche; Trib. Milano: riconosciuta la protezione umanitaria a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto alla revoca della protezione sussidiaria); in senso ancora piu' forte, Trib. Prato: ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria; in senso diverso, TAR Sicilia (se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure) e TAR Lazio (l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma deambulazione); in senso meno preciso, Sent. Cons. Stato 5328/2014: benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano casi cosi' complessi (nel caso in specie, uno straniero entrato in Italia illegalmente e necessitante un trapianto di rene) e comportarsi di conseguenza nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo, come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del rilascio di un permesso per motivi familiari; in ogni caso, in mancanza di adeguata motivazione, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno gia' rilasciato, che ha consentito lo svolgimento delle terapie necessarie in attesa del trapianto, con la interruzione o la significativa limitazione del trattamento sanitario, e' manifestamente irragionevole, contrasta con la ratio e la finalita' primaria di art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e determina nei fatti conseguenze che possono essere irreparabili ai fini dei valori fondamentali che quella norma tutela)

á      Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da parte dello straniero, la domanda di rinnovo del permesso e' inammissibile, e il suo rigetto e' provvedimento vincolato; sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati in Italia, non sono sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa

á      Sent. Cons. Stato 3390/2014: illegittimo il diniego di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro subordinato adottato sulla base della presunta falsificazione del passaporto, se non preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre un documento idoneo; la semplice segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in base ad art. 489 c.p.) non basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal momento che non risulta provata la colpevolezza

á      TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato (come nel caso in esame)

á      TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per studio per uno straniero iscritto all'Istituto Europeo di Design, sulla base del mancato riconoscimento da parte di istituzioni pubbliche italiane degli attestati e/o diplomi rilasciati dallo stesso istituto, da cui deriverebbe l'impossibilita' di riconoscere la natura pluriennale dei corsi; le disposizioni restrittive di natura regolamentare o contenute in semplici circolari, in base alle quali condizione per il rinnovo del permesso e' che i corsi siano erogati da istituti "legalmente riconosciuti" non trovano fondamento nelle disposizioni di legge; e' invece nell'interesse pubblico che sia consentito lo svolgimento di corsi, in campo artistico o in quello delle arti applicate, anche al di fuori delle tradizionali sedi di formazione (presso "maestri" o "scuole" in senso lato)

á      Sent. Cons. Stato 3307/2012: la decisione di rigetto di un ricorso avverso il diniego di rinnovo non preclude, di per se', all'amministrazione di riesaminare il caso, tenendo conto, ove li ritenga rilevanti, degli elementi sopravvenuti

 

á      Circ. Mininterno 31/10/2013: ai fini del rinnovo dei permessi per motivi umanitari (verosimilmente, quelli rilasciati su indicazione della Commissione territoriale), la Questura invia la richiesta di parere alla Commissione territoriale competente, allegando eventuali note relative alla posizione dello straniero (in particolare, in materia di sicurezza) ulteriori rispetto a quelle precedentemente fornite; in assenza di segnalazioni ulteriori, la Commissione ha 15 gg di tempo per trasmettere il parere, trascorsi inutilmente i quali la Questura procede al rinnovo interpretando il silenzio della Commissione quale silenzio-assenso; in presenza di segnalazioni ulteriori, la Commissione trasmette il parere entro 30 gg, ma la Questura e' tenuta in ogni caso, ai fini dell'adozione del provvedimento, ad attendere il parere, anche in caso di ritardo

á      Corte App. Torino: benche' una condanna per reati ostativi al soggiorno non abbia carattere preclusivo automatico rispetto al soggiorno per motivi umanitari, e' legittimo il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso per motivi umanitari, se lo straniero, condannato per reati in materia di stupefacenti, risulta inserito stabilmente nell'attivita' criminale dello spaccio di droga e non ha alcun inserimento lavorativo ne' legami familiari in Italia, e la situazione nel paese d'origine e' migliorata, tanto da non rendere rischioso il suo rimpatrio

á      Dimostrazione di disponibilita' di mezzi di sotentamento non richiesta ai fini del rinnovo del permesso per motivi umanitari (TAR Liguria)

á      Trib. Roma: l'obbligo di dimostrazione dell'alloggio e dell'iscrizione anagrafica non sussiste, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, ne' per i titolari di protezione internazionale (Circ. Mininterno 18/5/2015) ne' per i titolari di protezione umanitaria; nello stesso senso, Trib. Roma

á      Trib. Roma: se lo straniero presenta ricorso contro il provvedimento della Commissione territoriale che gli riconosce solo il diritto alla protezione umanitaria, e non quello alla protezione internazionale, la questura non puo', nelle more del procedimento, rifiutare il rinnovo del permesso per motivi umanitari nel frattempo rilasciato

 

á      Art. 8 co. 15-bis L. 122/2012: prorogati, per ulteriori 12 mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31/12/2012 a favore di immigrati che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di residenza (verosimilmente, deve intendersi "di alloggio") per effetto degli eventi sismici del 20 e 29/5/2012, nei seguenti comuni (Decr. Mineconomia 1/6/2012; circ. Mininterno 21/8/2012: il riferimento e' agli stranieri che vi risiedessero o vi abbiano esercitato un'attivita' lavorativa):

o   Argelato, Baricella, Bentivoglio, Castello dÕArgile, Castelmaggiore, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, SantÕAgata Bolognese (Provincia di Bologna)

o   Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, SantÕAgostino, Vigarano Mainarda (Provincia di Ferrara)

o   Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera (Provincia di Modena)

o   Boretto, Brescello, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Campagnola Emilia (Provincia di Reggio Emilia)

o   Bagnolo San Vito, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Castelbelforte, Castellucchio, Curtatone, Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Marcaria, Moglia, Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Porto Mantovano, Quingentole, Quistello, Revere, Rodigo, Roncoferraro, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio (Provincia di Mantova)

o   Bagnolo di Po, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta, Trecenta (Provincia di Rovigo)

 

á      La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo di importo fissato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra un minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009 e Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni disapplicate o annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)

á      La misura del contributo (che si aggiunge agli oneri previsti per il costo del permesso in formato elettronico, per la gestione della presentazione delle istanze tramite Poste italiane e all'imposta di bollo) varia con il tipo e/o la durata del permesso (Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016):

o   80 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e non superiore a un anno

o   100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e non superiore a 2 anni

o   200 euro per il permesso di soggiorno nei casi di cui all'art. 27 co.1 lettera a) D. Lgs. 286/1998 (dirigenti o personale altamente specializzato di societa' aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro dellÕOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea)

á      Il contributo e' dovuto anche in caso di richiesta di duplicato, trattandosi di emissione di un nuovo permesso; l'importo e' pero' commisurato alla durata residua (circ. Mininterno 2/4/2012)

á      Sono esonerati dal versamento del contributo (disposizioni annullate da TAR Lazio e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)

o   minori regolarmente presenti (nota: non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un precedente soggiorno legale)

o   stranieri entrati in base all'art. 29 co. 1 lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; nota: l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il compimento della maggiore eta')

o   stranieri che entrano in Italia per ricevere cure mediche in base ad art. 36 co. 1 D. Lgs. 286/1998, e loro accompagnatori

o   stranieri richiedenti rinnovo di permessi per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (L. 94/2009); circ. Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero il familiare maggiorenne di destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione previsti dal Decr. Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo (nota: non si tiene conto di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del destinatario di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale destinatario)

o   stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validita'

á      Il contributo non e' rimborsabile in caso di diniego, essendo sottoposta al contributo la "richiesta", non il "rilascio"; rimborsabile invece l'importo di 30,46 (Decr. Mineconomia 10/3/2016)[24] euro previsto per la produzione del permesso elettronico (circ. Mininterno 2/4/2012)

á      Il gettito e' destinato (Decr. Mineconomia 6/10/2011)

o   per il 50%, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza

o   per il 50%, al finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:

o   20% alla missione "Ordine pubblico e Sicurezza", di competenza del Dipartimento della Pubblica sicurezza

¤  15% alla missione "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio", di competenza del Dipartimento per le politiche del personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli Sportelli unici

¤  15% alla missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", di competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per l'attuazione del DPR 179/2011 sull'Accordo di integrazione

á      Sent. Corte Giust. C-242/06 e Sent. Corte Giust. C-92/07: illegittima, a partire dall'entrata in vigore della decisione 1/80 sull'associazione CEE-Turchia, l'introduzione di una normativa interna che condiziona rilascio o rinnovo di un permesso di soggiorno al pagamento di diritti, qualora l'importo dei diritti a carico dei cittadini turchi sia sproporzionato rispetto a quello richiesto ai cittadini comunitari

á      Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima l'imposizione ai cittadini stranieri che, avendo acquisito status di soggiornante di lungo periodo in altro Stato membro, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno, nonche' ai familiari di titolare di status di soggiornante di lungo periodo che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a raggiungerlo, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla Direttiva 2003/109/CE; nota: nella sentenza si afferma che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)

á      TAR Lazio rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se i principi fissati dalla Direttiva 2003/109/CE ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dall'art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui prescrive che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 euro e un massimo di 200 euro, pari, nel minimo, a circa otto volte il costo per il rilascio di una carta d'identita' nazionale

á      Sent. Corte Giust. C-309/14: la Direttiva 2003/109/CE osta ad una normativa nazionale (come quella italiana) che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro, in quanto siffatto contributo e' sproporzionato rispetto alla finalita' perseguita dalla direttiva ed e' atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima; note:

o   si afferma (punto 27) che l'incidenza economica del contributo richiesto per rilascio e rinnovo dei permessi (inclusi quelli ordinari) puo' essere considerevole, anche per il fatto che, in considerazione della durata di tali permessi (evidentemente, quelli ordinari), il rinnovo va chiesto piu' volte e che all'importo del contributo puo' aggiungersi quello di altri tributi previsti dalla normativa nazionale (punto 28: indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno in questione, deve essere versato un ulteriore importo, che ammonta a 73,50 euro); l'obbligo di versare il contributo puo' rappresentare un ostacolo alla possibilita' per gli stranieri di far valere i diritti conferiti loro dalla Direttiva 2003/109/CE; inoltre, la meta' del gettito prodotto dal contributo e' destinata a finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri illegalmente soggiornanti (punto 29); il contributo non e' quindi motivato dall'attivita' istruttoria necessaria alla verifica del possesso dei requisiti previsti per il rilascio del titolo di soggiorno in base a Direttiva 2003/109/CE (punto 30)

o   se si tratta di persone che soddisfano le condizioni poste dalla direttiva, solo il contributo per il rilascio del permesso UE slp e' rilevante; il contributo previsto per gli altri permessi puo' al piu' ostacolare il soddisfacimento delle condizioni previste dalla Direttiva; in questo senso, potrebbe leggersi l'affermazione secondo cui (punto 25) il livello cui sono fissati i contributi esigibili per i titoli di soggiorno non deve avere ne' per scopo ne' per effetto il creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo

o   secondo ASGI, lo straniero che ha pagato l'importo "sproporzionato" puo' convenire in giudizio lo Stato italiano (con azione ordinaria o con azione antidiscriminatoria) per ottenere il risarcimento del danno per mancato adeguamento al diritto comunitario; il giudice dovra' stabilire, sulla base dei principi fissati da Sent. Corte Giust. C-309/14, quale fosse l'importo "proporzionato", con conseguente riconoscimento allo straniero, a titolo di risarcimento del danno per violazione delle norme comunitarie, dell'importo eccedente pagato (comunicato ASGI)

á      Interrogazioni parlamentari presentate da On. Fabbri et al. e da On. Maestri et al. chiedono al Governo quali misure intenda adottare per ottemperare a quanto stabilito da Sent. Corte Giust. C-309/14

á      TAR Lazio:

o   disapplicazione della normativa nazionale che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro, e quindi, in particolare, di art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, nonche' del successivo art. 14-bis co. 2, nelle sole parti in cui esso richiama tale ultima disposizione, per contrasto con la normativa di fonte comunitaria; nota: occorre procedere alla disapplicazione anche nel caso, come quello in esame, in cui la questione della compatibilita' del diritto interno con quello comunitario sia stata sollevata d'ufficio

o   annullato il Decr. Mineconomia 6/10/2011 limitatamente ai seguenti articoli (in quanto esplicitano e/o presuppongono direttamente la rilevata radicale illegittimita' dell'istituzione del contributo):

¤  art. 1 co. 1 (determinazione degli importi)

¤  art. 2 co.1 e 2, nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art.1

¤  art. 3 (casi di esonero dal contributo)

á      Con una lettera al Mininterno, l'ANCI ha invitato il Mininterno a dare indicazioni sulla applicabilita' della sentenza del TAR Lazio che sancisce l'illegittimitˆ del contributo variabile da 80 a 200 euro richiesto agli stranieri per il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno; con lettera all'ANCI, il Mininterno segnala di aver dato disposizioni perche' le richieste di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno siano considerate valide anche in assenza del pagamento del contributo

á      Trib. Milano:

o   accertata la discriminazione posta in essere dall'Amministrazione nell'aver determinato, con il Decr. Mineconomia 6/10/2011, l'importo a carico degli stranieri per la richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno UE slp in misura sproporzionata rispetto all'importo che e' tenuto a pagare il cittadino italiano per documenti di analoga natura (circa otto volte piu' elevato del costo per il rilascio di una carta d'identita' nazionale)

o   Mininterno, Mineconomia e Presidenza del Consiglio dei Ministri condannati alla restituzione parziale di quanto versato

o   in merito al fatto che l'onere di pagamento costituisce una situazione giuridica che puo' riguardare solo lo straniero e non anche il cittadino) si osserva che si ha comunque discriminazione diretta ogni qualvolta un soggetto sia svantaggiato a causa di una caratteristica che, pur non essendo espressamente indicata quale fattore vietato, sia intimamente e inscindibilmente connessa con il fattore vietato stesso

o   la domanda di restituzione puo' essere accolta con riferimento alla differenza tra l'importo previsto per il permesso di soggiorno elettronico e quello versato dagli odierni ricorrenti

á      Circ. Mininterno 16/9/2016 (emanata a seguito dell'ordinanza con cui il Consiglio di Stato sospende cautelarmente la sentenza del TAR Lazio): ripristinato l'onere del pagamento del contributo, ai fini di rilascio e rinnovo del permesso

á      Sent. Cons. Stato 4487/2016:

o   sebbene la Direttiva 2003/109/CE regoli esclusivamente i permessi UE slp, non e' corretto dedurne che il diritto eurounitario sia estraneo, ed indifferente, al percorso normativo che nel suo complesso ogni singolo Stato delinea per il conseguimento di tali permessi

o   se fosse vero che solo il segmento finale di tale percorso, ossia quello concernente la procedura e il contributo per l'ottenimento del permesso UE slp, debba essere oggetto di normazione eurounitaria e di interpretazione da parte della Corte di Giustizia, ogni singolo Stato potrebbe introdurre una normativa sui permessi di pi� breve soggiorno tanto restrittiva da rendere sostanzialmente impossibile o eccessivamente oneroso per gli stranieri la legale permanenza nel loro territorio per i 5 anni necessari a stabilizzare la loro posizione all'interno dell'Unione europea e a consentirne l'inserimento nel tessuto socio-economico

o   l'importo piu' basso tra tutti quelli previsti (80 euro) supera ben oltre le sette volte il costo richiesto in Italia per il rilascio della carta di identita' ad un cittadino italiano

o   il diritto eurounitario, anche nella forma del diritto vivente scolpita dall'attivita' ermeneutica della Corte di Giustizia, ben puo' intersecare settori della legislazione nazionale non strettamente rientranti nelle propria sfera di competenze, e condizionarne l'applicazione, laddove le regole poste anche in questi settori, come nel caso di specie quelle concernenti i contributi per i permessi di breve soggiorno, lo privino di effetto utile, facendo si' che i suoi principi e le sue regole divengano difficilmente applicabili o sostanzialmente inapplicabili nei singoli Stati

o   confermata la disapplicazione delle norme nazionali e il conseguente annullamento di alcune disposizioni del Decr. Mineconomia 6/10/2011 effettuati da TAR Lazio

o   le Amministrazioni competenti ridetermineranno l'importo dei contributi in modo tale che la loro equilibrata e proporzionale riparametrazione non costituisca un ostacolo all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Direttiva 2003/109/CE

o   la rideterinazione sara' effettuata, con apposito decreto, ora per allora, alla stregua del consolidato principio secondo il quale, quando vi e' un giudicato amministrativo di annullamento di atti generali in tema di tariffe, di prezzi o di aliquote, l'Amministrazione ben puo' determinare ovvero applicare ora per allora il sopravvenuto provvedimento, che mira a colmare il vuoto conseguente alla sentenza amministrativa che abbia annullato con effetti ex tunc un atto generale

o   le Amministrazioni competenti stabiliranno, secondo i principi dettati dal diritto nazionale ed eurounitario e in sintonia con le competenti istituzioni europee (anche al fine di scongiurare ulteriori procedure di infrazione da parte della Commissione UE), an, quando e quomodo degli eventuali rimborsi agli interessati per le somme versate in eccedenza rispetto al dovuto

á      Circ. Mininterno 26/10/2016: a seguito di Sent. Cons. Stato 4487/2016, gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno non dovranno assoIvere al pagamento degli importi previsti da art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, fermo restando l'obbligo del versamento relativo al costo del permesso, cosi' che tutte le istanze, comprese quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo, dovranno essere portate a compimento prive del contributo

á      Circ. Mininterno 28/10/2016: successivamente all'adozione del decreto ministeriale che definira' l'entita' dei nuovi importi dei contributi, verra' messo a disposizione sul portale Stranieri Web del Mininterno un modulo per la richiesta di rimborso dei contributi di importo eccessivo versati in passato

á      Nota: i contributi finora versati, ai sensi di Decr. Mineconomia 6/10/2011, ammontano complessivamente a circa 487.700.000 euro (comunicato Stranieriinitalia)

 

 

Limiti al rinnovo del permesso (torna all'indice del capitolo)

 

á      Non rinnovabile neÕ prorogabile oltre i 90 gg. (salvo che per gravi motivi umanitari o per obblighi costituzionali o internazionali) il permesso rilasciato da Paese Schengen sulla base di visto uniforme

á      Non rinnovabile il permesso per volontariato (D. Lgs. 154/2007)

á      Non rinnovabili oltre il terzo anno fuori corso i permessi per studio universitario

á      Non rinnovabile il permesso per lavoro stagionale; possibile tuttavia la conversione in permesso per lavoro subordinato fin dalla prima stagione (circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, che, a seguito di parere dell'Avvocatura dello Stato, aderisce alla giurisprudenza che ritiene convertibile fin dalla prima stagione il permesso per lavoro stagionale, senza bisogno di un ritorno in patria; conversione condizionata al rispetto delle quote - cosi' anche Sent. Cons. Stato 2898/2014 - e all'effettiva assunzione per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro; circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale - ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del permesso per lavoro stagionale - nota: evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una promessa di assunzione); in senso opposto, Sent. Cons. Stato 4532/2015 (sentenza farneticante, in linea con Sent. Cons. Stato 2292/2013, secondo la quale per la conversione da stagionale a lavoro subordinato e' necessario il preventivo rientro in patria; ci si troverebbe altrimenti di fronte a un ingiusto privilegio, che permetterebbe allo stagionale di eludere il meccanismo delle quote; non si tiene conto del fatto che in questione qui non c'e' il rispetto delle quote, per altro appositamente fissate, ma la necessita' del rimpatrio); in precedenza, giurisprudenza contrastante:

o   dalla seconda stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana, TAR Lombardia, TAR Sicilia, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione lavorativa in Italia)

o   fin dalla prima stagione, TAR Lazio, TAR Marche, TAR Umbria, TAR Piemonte, che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte (che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio (art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art. 24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione; illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora verificato; nello stesso senso, TAR Lazio, TAR Lazio), Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella normativa), Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014

á      Rinnovo del permesso non consentito allo straniero che si assenti per piuÕ di sei mesi continuativi (se il permesso eÕ di durata < 2 anni) o per piuÕ di metaÕ della durata (se il permesso eÕ di durata > 2 anni), salvo gravi motivi o adempimento obblighi militari; TAR Lazio: legittimo il diniego del visto di reingresso allo straniero che abbia trascorso piu' di un anno continuativo fuori dall'Italia, dato che non ha piu' i requisiti per ottenere il rinnovo del permesso; Sent. Cons. Stato 5072/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso se l'interessato ha lasciato il territorio nazionale due mesi dopo aver richiesto il rilascio del primo permesso di soggiorno, senza dimostrare che l'assenza, protrattasi per 19 mesi, sia dipesa da gravi e comprovati motivi

 

 

Modalita' di presentazione della richiesta di rinnovo (torna all'indice del capitolo)

 

á      Modalita' di presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (circ. Mininterno 7/12/2006):

o   richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi di permesso per adozione, affidamento, asilo politico, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza, motivi familiari (incluso il caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca scientifica, status apolidia, studio, tirocinio/formazione professionale

o   richiesta presentata in questura in tutti i casi non esplicitamente menzionati (nota: tra questi, dovrebbero esservi i casi di permesso per cure mediche e per motivi umanitari)

o   per il resto, come per la richiesta di rilascio del permesso, con le seguenti particolarita':

¤  nella busta va inserita copia del permesso in scadenza

¤  la legittimita' del soggiorno e' dimostrata con l'esibizione della ricevuta e dell'originale del permesso in scadenza

á      In caso di figli minori nati nelle more del rinnovo del permesso, lo straniero puo', ai fini dell'inserimento dei neonati nel permesso, integrare l'istanza pendente (circ. Mininterno 3/7/2008)

á      La richiesta di rinnovo del permesso per motivi umanitari, in caso di protezione sociale, puoÕ essere presentata dallÕente convenzionato che assiste lo straniero

á      Le richieste di rinnovo di permesso per stranieri ospitati presso istituti religiosi, ovvero detenuti in istituti penitenziari, devono essere (circ. Mininterno 17/7/2007)

o   corredate, nel caso di stranieri detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione

o   depositate esclusivamente presso lÕufficio postale ubicato in prossimitaÕ della struttura stessa

o   presentate da personale appositamente individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da chi presiede gli istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

á      Le richieste di rinnovo di permesso per stranieri ricoverati in ospedale possono essere presentate, in questura (circ. Mininterno 17/7/2007), da chi presiede l'ospedale, che provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)

á      Avviata una sperimentazione in 223 comuni (Ravenna, Ancona, Lecce, Brescia, Padova, Firenze, Prato, il consorzio di Portogruaro e i comuni della provincia di Trento) per trasferire le procedure di rinnovo del permesso dalle Poste ai Comuni (com. Mininterno 14/2/2008 e Direttiva Mininterno 5/2/2008)

á      Possibile consultare on line sul sito della Polizia di Stato la situazione delle domande rinnovo o duplicato del permesso accedendo ad una banca dati dedicata (Com. Mininterno 30/4/2009)

á      Sent. Cons. Stato 1716/2015: per le procedure amministrative relative al rinnovo del permesso di soggiorno non e' previsto, ne' tanto meno obbligatorio, il trasferimento degli atti da una questura all'altra a motivo del mutamento di residenza dello straniero, a maggior ragione se non viene presentata un'apposita istanza in tal senso

 

 

Diritti e facolta' nelle more del rinnovo (torna all'indice del capitolo)

 

á      Lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta e dell'originale del permesso in scadenza mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno (TAR Puglia: per i motivi corrispondenti al permesso richiesto), che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006); in particolare,

o   puo' ottenere il nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: dovrebbe essere possibile anche richiedere il nulla-osta, alla luce del fatto che, secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, lo straniero puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero)

o   gli e' consentito il reingresso in Italia in esenzione da visto di reingresso, da soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto il minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008; verosimilmente, nel caso viaggino senza il genitore); ai fini dell'attraversamento delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen (limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo 14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo

o   puo' sostenere gli esami di guida e ottenere rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti 14/9/2007)

o   puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio e rinnovo della carta di identita', con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)

o   puo' ottenere il rilascio dell'attestato di conducente da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007; circ. Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL piu' vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale dell'impresa)

o   puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno; nota: a maggior ragione dovrebbe valere la possibilita' di presentare richiesta di nulla-osta al ricongiungimento)

o   puo' immatricolarsi all'universita', se questo rientra tra le facolta' associate al permesso (circ. MIUR 16/7/2009)

á      La prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione di un nuovo rapporto nelle more dellÕaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011; in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)

o   la richiesta di rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza[25]

o   sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo

á      Nelle more del rinnovo del permesso, il lavoratore conserva pienezza di diritti in ambito previdenziale (Mess. INPS 2226/2008), incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione (Mess. INPS 6449/2008; Mess. INPS 11292/2008: richiesta la presentazione del cedolino - verosimilmente, della ricevuta - attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza, non di copia della domanda di rinnovo, ai fini della erogazione dell'indennita')

á      Nota: le disposizioni relative alla conservazione dei diritti nelle more del rinnovo del permesso dovrebbero applicarsi anche in caso di richiesta di conversione del permesso (quanto meno per quei diritti che spettano sia in corrispondenza al permesso in scadenza sia in corrispondenza al nuovo permesso richiesto); la modifica dei motivi del soggiorno non conferisce infatti alla conversione del permesso una natura giuridica diversa da quella del rinnovo: se cosi' fosse, non si giustificherebbe la formulazione della disposizione di cui all'art. 14, co. 3 DPR 394/1999 relativa alla conversione da permesso per lavoro subordinato a permesso per lavoro autonomo, e viceversa: "Con il rinnovo, e' rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attivita' effettivamente svolta" (vedi, in questo senso, Nota dell'ASGI Sezione Piemonte); in questo senso, TAR Puglia: lo straniero che abbia chiesto nei termini, al compimento della maggiore eta', il rilascio del permesso per lavoro autonomo gode, nelle more della decisione dell'amministrazione, dei diritti connessi alla titolarita' del permesso richiesto (in particolare, il rilascio di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche), salva la possibilita', per l'amministrazione, di revocare i benefici ottenuti, in caso di diniego del permesso

 

 

Durata del permesso rinnovato (torna all'indice del capitolo)

 

á      Durata del permesso rinnovato < durata stabilita col rilascio iniziale, salvi i diversi limiti previsti da Testo Unico o Regolamento (es.: durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dipendente dalla durata del contratto)

 

á      Sent. Cass. 20143/2011: il decorso della validita' del permesso non puo' iniziare se non successivamente alla consegna del provvedimento

 

 

Provvedimenti negativi; impugnazione; conseguenze (torna all'indice del capitolo)

 

á      Diniego di rilascio o di rinnovo del permesso quando mancano i requisiti richiesti per lÕingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato

á      Diniego di rilascio o di rinnovo del permesso per motivi familiari in caso di accertamento del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia (da D. Lgs. 5/2007)

 

á      Giurisprudenza:

o   lo straniero che abbia ottenuto la sospensione ex art. 700 c.p.c. del provvedimento di espulsione e' da considerarsi regolarmente soggiornante; la richiesta di rilascio del permesso non puo' essere respinta per il semplice fatto che, nelle more dell'esame di tale richiesta, sia venuto meno l'effetto sospensivo del provvedimento cautelare, rilevando, a questo fine, la regolarita' del soggiorno al momento della richiesta (Corte App. Catania)

o   illegittima l'omessa valutazione (nota: per irricevibilita'?) dell'istanza di rinnovo del permesso motivato dal fatto che nel frattempo l'interessato e' stato espulso per soggiorno illegale, se tale condizione di soggiorno illegale e' stata determinata, a sua volta, da un precedente diniego di rinnovo dichiarato illegittimo da una sentenza del TAR passata in giudicato (Sent. Cons. Stato 3222/2014)

o   legittimo il provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso se lo straniero ha in precedenza ottenuto un diniego di rinnovo da parte di altra questura e non l'ha impugnato nei termini, neanche con istanza di riesame, dal momento che il secondo provvedimento rifiuta il rinnovo di un permesso che non esiste piu' (Sent. Cons. Stato 5282/2015)

o   illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato fondato sul fatto che la richiesta originaria era stata di rinnovo per motivi familiari e che tale richiesta era stata respinta con provvedimento non impugnato, dal momento che e' da considerarsi irregolarita' amministrativa sanabile il fatto che la prima richiesta non sia stata avanzata con l'indicazione, per il permesso voluto, dei motivi di lavoro, cosa che avrebbe portato ad esito positivo (Sent. Cons. Stato 5393/2015)

o   illegittimo il diniego di rilascio del permesso, fondato su argomentazioni generiche e non circostanziate oltre che prive di qualsivoglia elemento probatorio di riscontro (nel caso in specie, relative alla fittizieta' del rapporto di lavoro e della residenza, e sull'esistenza di motivi ostativi legati alla pericolosita' sociale), dato che cosi' risulta impedita ogni forma di controllo sulla veridicita' e corretta valutazione dei presupposti del provvedimento (TAR Campania)

o   ai fini del diniego o della revoca del titolo di soggiorno per contraffazione della documentazione prodotta per ottenerlo, non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, ma l'Autorita' amministrativa deve procedere ad una autonoma valutazione secondo il criterio di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro (Sent. Cons. Stato 309/2015)

o   legittimo il diniego di rinnovo adottato sulla base della presentazione, da parte dello straniero, di una falsa dichiarazione di ospitalita', a prescindere dal fatto che tale falsita' sia stata accertata in sede penale (Sent. Cons. Stato 1313/2016)

o   ai fini del diniego del rilascio del permesso, nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro (TAR Friuli Venezia Giulia; nota: si assume evidentemente che il lavoratore possa avviare anche un rapporto diverso da quello originariamente autorizzato, nelle more del rilascio); in senso solo apparentemente piu' restrittivo, sent. Cons. Stato 4151/2011: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se non vi e' prova della effettiva instaurazione del rapporto di lavoro originariamente autorizzato e se un nuovo rapporto di lavoro e' stato instaurato solo dopo l'adozione del provvedimento di diniego, nulla tuttavia impedendo all'interessato di presentare una nuova richiesta di permesso, che dovra' essere valutata alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti

o   la cessazione del rapporto di lavoro per il quale e' stato rilasciato il nulla-osta all'ingresso prima del rilascio del permesso priva lo straniero del necessario requisito per il rilascio; a maggior ragione, se lo straniero non e' insorto per lamentarne il mancato, tempestivo rilascio, e se non si e' iscritto nelle liste di collocamento (sent. Cons. Stato n. 4064/2009)

o   Sent. Cass. 8598/2012: ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto a seguito del ricongiungimento, non deve essere effettuato il controllo relativo alla convivenza, posto che si tratta di un coniugio preesistente tra stranieri in ordine al controllo della cui effettivita' non si pone alcuna esigenza statuale di verifica; anche quando, al momento dell'ingresso del coniuge ricongiunto, sia gia' manifestata la volonta' di procedere alla separazione, il permesso va rilasciato, con possibilita' di successiva applicazione di art. 30 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che consente al ricongiunto di chiedere un permesso ad altro titolo in conversione; la revoca per mancata convivenza di cui all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998 si applica solo al caso di coesione familiare successiva a matrimonio celebrato in Italia, di cui all'art. 30 co. 1 lettera b D. Lgs. 286/1998

o   Sent. Cons. Stato 1656/2016: illegittimo il provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno per motivi familiari motivato da presunta falsita' del certificato di stato di famiglia, in cui si attestava la convivenza della straniera col marito, se i fatti a sostegno della motivazione (esistenza di una denuncia penale per contraffazione del certificato) non sono stati esplicitati in sede di adozione del provvedimento; la specificazione di ulteriori elementi di fatto che giustificherebbero il provvedimento impugnato non puo' intervenire nel corso del giudizio, atteso che la motivazione deve precedere e non giˆ seguire l'atto della Pubblica amministrazione, soprattutto laddove i fatti evidenziati in giudizio dalla difesa dell'Amministrazione, malgrado preesistessero all'adozione dell'atto impugnato, non sono stati posti a base di esso e non siano stati resi conoscibili all'interessato; in un caso del genere, la mancanza di preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990 determina l'annullamento del provvedimento, dato che tale mancanza ha determinato un deficit istruttorio

o   l'annullamento del provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno del familiare in possesso dei requisiti per richiedere il ricongiungimento puo' essere invocato dagli altri familiari (nel caso, la moglie) per ottenere il riesame del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, adottato sulla base del primo provvedimento (Sent. Cons. Stato 4851/2014)

o   diniego di rinnovo e revoca del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondati sul fatto che il rapporto di lavoro originariamente autorizzato non sia mai stato instaurato sono illegittimi se la mancata instaurazione dipende, come nel caso di morte della persona destinataria dei servizi, da motivi non imputabili alla volonta' del lavoratore (TAR Veneto, che tiene conto di circ. Mininterno 20/8/2007)

o   il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso o per irreperibilita' dello straniero all'indirizzo di residenza non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su una prolungata mancanza di reddito, il mancato avviso di avvio del procedimento non inficiandone la legittimita', dato che non sono emersi neanche in fase giurisdizionale elementi che avrebbero potuto portare a un diverso provvedimento (Sent. Cons. Stato 5273/2015)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato da mancanza di reddito sufficiente e di alloggio idoneo, se lo straniero non ha fornito, neanche in giudizio, elementi che avrebbero potuto condurre ad un provvedimento favorevole (Sent. Cons. Stato 2335/2015)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso dello straniero, motivato sulla base del fatto che l'interessato non ha mai ritirato il permesso frutto del precedente rinnovo, lasciando anche trascorrere i termini per la sua scadenza, quando l'amministrazione non sia in grado di provare come falsa l'affermazione dello straniero secondo la quale egli piu' volte si e' recato in questura per ottenere informazioni in relazione alla precedente richiesta di rinnovo, senza ottenerne (irrilevante l'affermazione dell'amministrazione secondo la quale l'interessato avrebbe dovuto accertarsi dello stato della pratica dal portale immigrazione.it), a maggior ragione per aver l'amministrazione violato l'obbligo di comunicazione di preavviso di rigetto (TAR Campania)

o   la condanna per un reato di cui all'art. 380 o 381 c.p.p., per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p. nel momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR Lombardia)

o   sollevata la questione di legittimita' costituzionale di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui fanno derivare automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dalla pronuncia, nei confronti dello straniero, di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 c.p.p. prevede l'arresto facoltativo in flagranza (in particolare, reati in materia di stupefacenti, di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990; nota: della modifica apportata da L. 49/2006, che aveva portato anche questi reati nel novero di quelli per cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale da Sent. Corte Cost. 32/2014, di questo fatto dovendosi tener conto, secondo Sent. Cons. Stato 809/2015, in sede di valutazione sulla effettiva ed attuale pericolosita' dello straniero che sia stato condannato per reati in materia di stupefacenti), senza consentire che la Pubblica Aministrazione provveda ad accertare che l'interessato rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; non paiono diverse, infatti, le condizioni di chi si sia trovato in Italia come lavoratore irregolare e di chi vi si trovi sulla base di precedenti atti autorizzatori regolarmente rilasciati (quest'ultimo meriterebbe semmai maggior tutela rispetto al primo); dovrebbero quindi potersi applicare gli stessi principi applicati in Sent. Corte Cost. 172/2012; in caso contrario, lo straniero, subito dopo aver beneficiato della procedura di regolarizzazione in virtu' della non autosufficienza della sentenza penale di condanna, si troverebbe poi ad essere allontanato dal territorio nazionale, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, in forza dell'autosufficienza della medesima condanna (TRGA Trento); Sent. Corte Cost. 277/2014: inammissibile la questione di legittimita' costituzionale solelvata da TRGA Trento, dal momento che il Legislatore ha fatto uso della discrezionalita' che deve essergli riconosciuta attribuendo carattere ostativo sia alle condanne per reati gravi (art. 380 c.p.p.), sia a quelle per reati di un certo tipo (in materia di stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione illegale e dell'emigrazione illegale verso altri Stati, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite), a prescindere dalla gravita'; Sent. Cons. Stato 5352/2015: art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998 non incorre nel profilo di incostituzionalita' per interna irragionevolezza e trattamento discriminatorio nell'assoggettare, per certi reati, alla medesima sanzione espulsiva lo straniero che per fa ingresso per la prima volta in Italia e chi gia' beneficia da tempo del titolo di soggiorno, dal momento che, a maggior ragione, nella seconda ipotesi si impongono puntuali doveri di osservanza delle regole dell'ordinamento dello Stato ospitante, che ha assicurato le condizioni di permanenza e di inserimento nella comunita' nazionale

o   molteplici denunce e due condanne per reati contro il patrimonio e contro il diritto di autore sono elementi atti a giustificare la conclusione che lo straniero trae almeno parte del proprio sostentamento da traffici delittuosi e a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 1848/2015)

o   diniego di rinnovo illegittimo per il solo fatto che lo straniero eserciti attivita' di meretricio; legittimo pero' se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita', pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare attivita' di prostituzione; specularmente, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo sulla base del semplice sospetto che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se il rapporto di lavoro dichiarato e' fittizio; in questo caso, lo straniero non puo' far valere un diritto ad ottenere un permesso per attesa occupazione (Sent. Cons. Stato 2203/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3563/2015: la presentazione di documenti non veritieri in relazione a un rapporto di lavoro risultato fittizio, costituendo motivo ostativo al rilascio di visto di ingresso e, conseguentemente, di permesso di soggiorno, preclude il rinnovo del permesso per attesa di occupazione)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sul carattere fittizio del rapporto di lavoro a suo tempo dichiarato, anche se in Italia sono presenti madre e sorella, non conviventi con lo straniero (Sent. Cons. Stato 24/2016)

o   legittimo il diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato motivato dalla falsita' della documentazione prodotta a dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro, anche se non preceduto dal preavviso di rigetto, dato che in questo caso il provvedimento e' a contenuto vincolato; il requisito sopravvenuto al provvedimento (in questo caso, un rapporto di lavoro effettivo documentato dall'interessato dopo l'adozione del provvedimento, ma prima della notifica dello stesso), valido e perfetto dalla data della sua adozione (la successiva fase di notifica valendo solo ad integrarne l'efficacia), puo' essere preso in considerazione dall'Amministrazione solo ai fini di un eventuale riesame e dunque di una riedizione dell'attivita' amministrativa, ma non costituisce certo parametro retroattivo di illegittimita' del provvedimento stesso (Sent. Cons. Stato 1113/2016)

o   illegittimo il rifiuto del permesso per lavoro subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico all'indirizzo indicato nell'istanza, senza pero' che siano riportati riferimenti alle concrete attivita' di verifica condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza ed esaustivita' delle verifiche (TAR Piemonte)

o   illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse pertinenze abitative, non costituendo tali elementi prova idonea a dimostrare la falsita' del contratto di lavoro depositato in atti, soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in questione, ritualmente comunicata all'amministrazione competente (TAR Campania)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione rilasciata dal Centro per l'impiego, dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero; va tenuta infatti in debito conto la difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e, dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso elementi di natura indiziaria (Sent. Cons. Stato 309/2015)

o   l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro puo' ritenersi comprovata anche da elementi di natura indiziaria diversi dal pagamento dei contributi previdenziali, quale risulta nel caso di specie il sopravvenuto verbale di conciliazione in sede sindacale (Ord. Cons. Stato 1134/2015); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4082/2016 (in un caso in cui erano provati versamenti sul conto corrente del lavoratore)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato basato sul fatto che il rapporto di lavoro sarebbe fittizio (determinandosi cosi' insufficienza di reddito), se l'amministrazione non ha provato tale fittizieta'; l'onere di tale prova, quando non siano stati effettuati i versamenti contributivi ma siano state emesse le buste-paga, spetta infatti all'amministrazione, dal momento che le inadempienze contributive del datore non valgono a qualificare come illecito il reddito percepito dall'immigrato (Sent. Cons. Stato 4113/2016)

o   in presenza di un contratto di soggiorno per lavoro regolarmente stipulato e di CUD e busta paga rilasciati dal datore di lavoro, la mancata produzione dei bollettini relativi ai versamenti dei contributi non e' elemento sufficiente, di per se' solo, a giustificare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, dovendo semmai la questura valutare l'entita' del reddito asserito sulla scorta della documentazione prodotta o richiedere altro documento utile allo scopo (Sent. Cons. Stato 1847/2015)

o   l'irregolarita' della posizione contributiva, in presenza di un contratto di lavoro subordinato, non e' di per se' indice della mancanza di reddito sufficiente, e non giustifica di per se' il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Ord. Cons. Stato 905/2014, TAR Emilia)

o   anche il reddito percepito in nero e' reddito lecito, in quanto la causa del contratto di lavoro e la prestazione restano lecite anche se il datore di lavoro evade l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali in favore del lavoratore; in caso di evasione contributiva, il requisito di reddito sufficiente puo' comunque essere dimostrato con vari strumenti probatori (Ord. Cons. Stato 3833/2015)

o   l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro dichiarato, per di piu' suscettibile di regolarizzazione e comunque imputabile al datore di lavoro, non vale di per se' a denotare l'assenza di una situazione di impiego regolare e connotata da un minimo di stabilita' (Sent. Cons. Stato 3818/2015)

o   non si puo' riconnettere, in modo certo e automatico, all'eventuale omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro l'inesistenza o la fittizieta' del rapporto di lavoro e, quindi, l'indisponibilita' di un reddito adeguato da fonti lecite, dovendo invece l'Amministrazione valutare gli elementi sopravvenuti prima dell'adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 1275/2013)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato sulla fittizieta' del rapporto di lavoro se, oltre a non risultare versati i contributi previdenziali (elemento di per se' non sufficiente a dedurre l'assenza di attivita' lavorativa, ma utilizzabile come indizio dall'amministrazione), lo straniero non ha prodotto alcun elemento in relazione all'attivita' esercitata dalle ditte per le quali avrebbe lavorato, alle mansioni da lui svolte, al luogo dove egli avrebbe reso le sue prestazioni, alle retribuzioni percepite (Sent. Cons. Stato 4618/2015)

o   insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il fatto che sia in corso un'indagine a carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)

o   insufficiente, di per se', a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il sospetto che l'impresa da cui lo straniero dipende sia fittizia, se non suffragata da elementi informativi specifici ed aggiornati (Sent. Cons. Stato 2735/2015)

o   al fine di accertare se lo straniero possa essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza, l'amministrazione puo' fondare la propria valutazione anche su elementi di carattere puramente indiziario, a condizione che si tratti di indizi gravi, precisi e concordanti, incluse semplici denunce, purche' ripetute e circostanziate (Sent. Cons. Stato 4007/2013)

o   la valutazione di pericolosita' non puo' fondarsi solo sull'aggressivita' dimostrata dallo straniero nei confronti delle forze dell'ordine (presunto tentativo di investire gli agenti con l'auto), se da tale episodio non e' disceso un procedimento penale atto a configurare e a qualificare con certezza il comportamento dello straniero (Sent. Cons. Stato 2206/2014)

o   illegittimo il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore di lavoro per presunta falsita' del rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero, dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)

o   benche' sia giustificato il rigetto della domanda di permesso di soggiorno qualora lo straniero denunci un rapporto di lavoro la cui esistenza non trovi conferma a seguito dei riscontri effettuati dall'Amministrazione, l'accertata falsita' di tale rapporto non determina una preclusione tassativa al rilascio del permesso, dovendosi tener conto degli elementi sopravvenuti quali la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; illegittimo quindi il provvedimento di diniego di rinnovo e di revoca del permesso per lavoro subordinato se non e' stato emesso il preventivo avviso di rigetto (Sent. Cons. Stato 1431/2016)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato adottato solo sulla base del fatto che lo straniero e il suo datore di lavoro risultano indagati per evasione fiscale; in mancanza di accertamento giudiziale della falsita' delle buste paga prodotte dal primo, non e' dato considerare esclusa la sussistenza di reddito, restando nella responsabilita' del datore di lavoro l'eventuale mancato versamento dei contributi INPS (Sent. Cons. Stato 946/2014); nello stesso senso, TAR Campania, in relazione a un provvedimento di revoca del permesso; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro

o   illegittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base dell'inesistenza della ditta con cui il primo rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato stipulato, quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare che la condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto dell'esistenza documentata di un nuovo rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale comportamento illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 2793/2013; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di un sopravvenuto rapporto di lavoro ne' dell'esistenza di legami familiari in Italia; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia)

o   l'irreperibilita' dello straniero al domicilio indicato sul permesso di soggiorno non legittima l'amministrazione a negare il rinnovo motivandolo con il venir meno dell'interesse al rilascio del titolo di soggiorno e della presunta assenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo (TAR Lazio); nello stesso senso, TAR Lombardia

o   illegittima l'archiviazione della richiesta di rinnovo del permesso, adottata sulla base dell'irreperibilita' dello straniero, se tale irreperibilita' e' stata causata da un evidente e comprensibile errore di indicazione del domicilio da parte dell'interessato; nella fattispecie, indicazione del comune di Verona anziche' di Buttapietra, riconducibile al fatto che quest'ultimo e' interno alla cinta urbana di Verona (Sent. Cons. Stato 4079/2016)

o   illegittimo il provvedimento di archiviazione della richiesta di rinnovo del permesso per attesa occupazione, basato sulla presunta assenza di attivazione da parte dello straniero ai fini del ritiro del permesso, se l'amministrazione non ha provveduto ne' a comunicare il rinnovo del permesso ne' a comunicare il preavviso di archiviazione; irrilevante il fatto che risulta formalmente spirata, al momento dell'archiviazione, la validita' del permesso rinnovato (Sent. Cons. Stato 4083/2016)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, se il preavviso di rigetto e' stato comunicato al domicilio indicato dallo straniero nell'istanza di rinnovo nonostante che lo straniero, a seguito di variazione di residenza, l'abbia tempestivamente comunicata all'Ufficio anagrafe, che avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione alla questura, trattandosi di straniero regolarmente soggiornante; a maggior ragione se lo straniero, una volta venuto a conoscenza della inutile convocazione in questura, si e' attivato, senza esito, per richiedere una nuova convocazione (Sent. Cons. Stato 533/2014)

o   se anche lo straniero non ha comunicato nei termini previsti dalla legge la variazione di domicilio, ove sia stato comunicato all'amministrazione, nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo, un indirizzo utile (nel caso, quello del luogo di lavoro), e' onere della questura utilizzare questa informazione per effettuare una efficace comunicazione di preavviso di rigetto (Sent. Cons. Stato 2382/2015)

o   la mancata comunicazione del preavviso di rigetto per irreperibilita' all'indirizzo indicato sul permesso di soggiorno non inficia la legittimita' del diniego di rinnovo del permesso se lo straniero si e' limitato a mettere a disposizione della questura un numero telefonico, senza pero' adempiere all'onere di comunicazione del cambio di domicilio (Sent. Cons. Stato 2645/2015)

o   dal mancato recapito del preavviso di diniego, in presenza dell'indicazione del numero di telefono cellulare nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo del predisposto kit postale, non puo' ragionevolmente dedursi che lo straniero si sia reso irreperibile pur nell'eventuale inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni non anagrafiche di domicilio, peraltro non costituente casa di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3030/2014)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa dichiarazione rispetto al luogo di residenza, se lo straniero risulta iscritto all'anagrafe in qualita' di residente in quello stesso luogo, e il diniego e' stato assunto sulla base dell'esito negativo di un unico controllo (TAR Campania)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sulla presunta fittizieta' della residenza dichiarata, se dallo stesso contratto di soggiorno allegato dalla persona straniera alla richiesta di rinnovo e dalla corrispondente comunicazione di ospitalita' effettuata dal titolare dell'alloggio si evince come la persona viva e lavori in altro comune (TAR Campania)

o   illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo indicato (a maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi personalmente in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte, essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile (TAR Puglia); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014

o   illegittimo il diniego di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro subordinato adottato sulla base della presunta falsificazione del passaporto, se non preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre un documento idoneo; la semplice segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in base ad art. 489 c.p.) non basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal momento che non risulta provata la colpevolezza (Sent. Cons. Stato 3390/2014)

o   la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato, come nel caso in esame (TAR Emilia Romagna)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una segnalazione al SIS, non spettando all'amministrazione acquisire informazioni sui motivi di tale segnalazione, ed essendo invece onere dell'interessato addurre elementi che ne provino l'infondatezza (TAR Sicilia, Sent. Cons. Stato 3573/2013); in senso opposto, TAR Lazio: e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS, individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita' procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di scadenza; nota: i magistrati giudicanti non sono inclusi, per l'Italia, tra le autorita' nazionali autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS), dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione e di trasparenza dell'azione amministrativa; in senso favorevole allo straniero, anche TAR Lombardia: l'autorita' competente ha l'obbligo di verificare, in presenza di una segnalazione al SIS, l'origine e la natura dell'evento che ne costituisce il presupposto di fatto e di esplicitare tali elementi nel provvedimento finale, dal momento che nessuna segnalazione puo' ritenersi sufficiente e quindi opponibile agli Stati Schengen, e comunque non in sede di controllo di legittimita' dell'azione dell'amministrazione, se tale segnalazione non e' completa di tutti gli elementi utili per individuare il provvedimento sottostante, tra cui il tempo, il luogo, l'autorita' che lo ha adottato ed i motivi della dichiarazione di inammissibilita' (cosi' anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2542/2015, che tiene conto delle conseguenze che il diniego di rinnovo puo' avere sulla situazione personale e familiare dell'interessato)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di uno straniero a lungo soggiornante in Italia con moglie e de figli minori, motivato dalla sola esistenza di una segnalazione al SIS per la non ammissione (conseguente all'adozione di un provvedimento di espulsione dalla Grecia per ingresso e soggiorno illegale), se l'amministrazione italiana non ha consultato quella greca per ottenere informazioni sull'eventuale pericolosita' della persona, ne', tanto meno, ha operato un bilanciamento degli elementi relativi alla pericolosita' con le esigenze di tutela dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 1837/2016)

o   legittimo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto da persona espulsa dall'Italia tre anni prima e mai allontanatasi (Sent. Cons. Stato 3910/2014)

o   legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa con altre generalita' in precedenza, non ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni (come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE) e non ha ottenuto autorizzazione al reingresso (Sent. Cons. Stato 4023/2014)

o   legittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero e' rientrato in Italia prima che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente provvedimento di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la sopravvenuta modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni dall'allontanamento (durata minima del divieto di reingresso); il provevdimento di diniego ha in questo caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il provvedimento di diniego sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che non e' atto a fondare un qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve considerarsi volutamente diretto a eludere e violare la normativa (Sent. Cons. Stato 4613/2014)

o   legittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in Italia, in presenza di un divieto di reingresso non revocato per una precedente espulsione, dopo aver cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il nulla-osta all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento l'autorita' italiana (Sent. Cons. Stato 4856/2014; Sent. Cons. Stato 1312/2016, a proposito dello stesso caso: legittimo il dinego se lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di divieto di reingresso, ben sapendo che era stata rigettata la sua richiesta di autorizzazione all'ingresso anticipato, non rilevando il fatto che lo straniero, in realta', non aveva nascosto all'amministrazione l'avvenuto cambiamento del nome)

o   legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato dall'esistenza di una serie di precedenti espulsioni relative a diversi alias, non revocate nonostante specifica istanza presentata in tempi recenti dalla ricorrente e confermate, con l'indicazione corretta dell'identita' con decreti non impugnati (Sent. Cons. Stato 1221/2015)

o   legittimo il diniego di rinnovo di un permesso per lavoro subordinato ottenuto illegittimamente, essendo lo straniero rientrato in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso conseguente ad espulsione adottata a carico della stessa persona, con altre generalita' (Sent. Cons. Stato 4443/2014, Sent. Cons. Stato 4615/2014)

o   legittimo il diniego di rinnovo di un permesso per lavoro subordinato se, dopo il rilascio del permesso in scadenza, e' emersa l'esistenza di un divieto di reingresso a seguito di precedente espulsione (non rilevata inizialmente, a causa di una diversa trascrizione del cognome), ancora vigente e per il quale non sia stata chiesta autorizzazione al reingresso in deroga; salvo il caso di sopraggiunta presenza di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi" che consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata alla realizzazione dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo, prima dell'adozione del provvedimento; non puo' invece comportare la disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la condanna); l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno anche dopo l'espulsione non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la Questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneita' quale presupposto del rinnovo (Sent. Cons. Stato 6059/2014)

o   illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa in precedenza, ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente all'intimazione di allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (Sent. Cons. Stato 4072/2014; nota: in realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza dell'interessato)

o   legittimo il comportamento dell'amministrazione che, nel negare il permesso UE slp, esamini anche la possibilita' di rilasciare un permesso ordinario, pur pervenendo a conclusioni negative (TAR Lombardia; in senso diverso, Sent. Cass. n. 1690/2005 e Sent. Cons. Stato 3280/2012, secondo cui la richiesta di permesso UE slp non contiene in se' implicitamente la richiesta in subordine di rinnovo del permesso); l'amministrazione non puo', tuttavia, con lo stesso provvedimento con cui nega il permesso UE slp, negare anche il rinnovo del permesso di cui lo straniero e' in possesso senza una specifica e autonoma valutazione dei presupposti (TAR Liguria)

 

á      Annullamento del permesso nei casi in cui sia stato rilasciato in assenza dei presupposti

á      Sent. Cons. Stato 214/2016: legittimo l'annullamento del permesso di soggiorno di uno straniero rientrato in Italia, in pendenza di un divieto di reingresso conseguente a espulsione, con un visto di ingresso per lavoro ottenuto grazie all'alterazione di una lettera del nome; non rileva il fatto che tale alterazione sia frutto di un errore involontario o di una volonta' fraudolenta; all'amministrazione non e' lasciato alcun potere discrezionale di valutare la concreta situazione dello straniero, quale si e' determinata durante gli anni di successiva permanenza in Italia

á      Sent. Cons. Stato 5882/2015: legittimo il provvedimento di annullamento del permesso rilasciato a uno straniero, in quanto minore non accompagnato, se nel corso di indagini preliminari per il reato di falsificazione del passaporto un esame auxologico disposto dalla Procura della Repubblica e' arrivato alla conclusione che lo straniero era, al momento del rilascio del permesso, maggiorenne (nota: il Consiglio di Stato da' per contato che questa conclusione tenga conto dell'incertezza insita negli esami auxologici),; l'amministrazione della pubblica sicurezza dovra' comunque riesaminare il caso, con le dovute conseguenze, qualora il prosieguo delle indagini penali faccia emergere evidenze di fatto favorevoli all'interessato

á      Sent. Cons. Stato 1382/2016: l'esito inequivocabile di accertamenti radiografici compatibili con una eta' di almeno 18 anni (nella fattispecie addirittura 19 anni) vale ad escludere la necessita' di una ulteriore "valutazione integrata e multidimensionale" e ad impedire che esso possa essere posto in dubbio dalla documentazione di identita' prodotta dall'interessato in primo grado (passaporto e certificato di nascita), che deve essere ritenuta quantomeno di dubbia efficacia identificativa e fidefaciente; nota: il referto si limita a concludere che il quadro di maturazione scheletrica e' compatibile con l'eta' di 19 anni, senza indicare nulla riguardo al margine di errore

 

á      Revoca del permesso in caso di

o   perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata), inclusa l'assenza di pericolosita', o mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali; in questo caso, il permesso di soggiorno dovrebbe verosimilmente essere convertito dal questore in un permesso per motivi umanitari, in base alla modifica di art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 129/2011)

o   condanna definitiva (successiva allÕentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; TAR Abruzzo e Sent. Cons. Stato 7302/2010: per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p., rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lÕentrata in vigore della L. 189/02); note:

¤  per il TAR Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo (nello stesso senso, TAR Toscana e apparentemente, sent. Cons. Stato 11/5/2007); nota: questo orientamento potrebbe venir meno a causa della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 94/2009 (carattere preclusivo della condanna in questione rispetto a ingresso e soggiorno; la revoca potrebbe allora essere adottata, qualunque sia il tipo di permesso, in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998); tuttavia, secondo TAR Campania, per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, ai fini del provvedimento negativo occorrerebbe valutare l'effettiva pericolosita' della persona

¤  Sent. Cons. Stato 934/2016: l'effetto dell'automatica preclusione del soggiorno di una condanna per reati in materia di diritto d'autore riguarda esclusivamente la fattispecie di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo e non anche i titolari di permesso di soggiorno ad altro titolo; per altro, il permesso di soggiorno non viene meno automaticamente con l'intervenuta irrevocabilita' della sentenza di condanna, essendo quest'ultima solo presupposto per la sua revoca, atto di autotutela sanzionatoria che richiede espressa determinazione in proposito da parte dell'autorita' amministrativa (se, infatti, il legislatore avesse voluto accedere ad un effetto diretto ed automatico, avrebbe fatto ricorso a una diversa formulazione della norma, utilizzando l'istituto della decadenza e prevedendo espressamente un effetto caducante automatico)

¤  TAR Toscana, TAR Lazio: in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene conto, ai fini della revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e della durata del soggiorno in Italia

¤  sollevata, dal TAR Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co. 7-bis T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano

¤  la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria successivamente al 31/3/1983, non costituisce reato, per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM 23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha adottato la "regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della normativa italiana con le Direttiva 83/189/CEE, come interpretata da Sent. Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR Lazio; nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della "regola tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib. Roma)

o   adozione di un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione del divieto di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di carta di soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE); escluso anche il caso di titolare di permesso UE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato membro che non costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)

o   risoluzione dell'accordo di integrazione per inadempimento (a causa di inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero provi di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo o di conseguimento di un numero di crediti < 0), salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione (DPR 179/2011) o che si tratti di straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, ovvero di straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009; Circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: nei casi previsti da art. 4-bis D. Lgs. 286/1998 va omessa del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo; verosimilmente, non si procede alla verifica neanche nei casi, esonerati dalla possibile revoca del permesso dal DPR 179/2011, in cui valga un esplicito divieto di espulsione)

á      Revoca del permesso per motivi umanitari rilasciato per ragioni di protezione sociale ex art. 18 D. Lgs. 286/1998 o quando vi sia particolare sfruttamento lavorativo ex art. 22 co. 12-quater D. Lgs. 286/1998, in caso di interruzione della partecipazione del titolare al programma di inserimento, condotta incompatibile con il programma di inserimento o cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione dell'interessato)

á      Revoca del permesso per motivi umanitari rilasciato alla vittima di violenza domestica ex art. 18-bis D. Lgs. 286/1998, in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio (art. 18-bis co. 4 D. Lgs. 286/1998; nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione, successiva alla revoca del permesso, dell'interessato)

á      Revoca del permesso per assistenza minore (da D. Lgs. 5/2007) rilasciato ex art. 31, co. 3, T.U. al familiare del minore soggiornante in Italia, in caso di cessazione dei motivi che ne hanno determinato il rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione dell'interessato) o per comportamento del familiare incompatibile con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia

á      Revoca del permesso per motivi familiari in caso di accertamento del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia (da D. Lgs. 5/2007); note:

o   Sent. Cass. 8598/2012: il venir meno o la mancata realizzazione della convivenza non e' motivo sufficiente per il diniego del permesso al coniuge che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, non applicandosi al caso in specie la previsione di cui all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998

o   Sent. Cons. Stato 3868/2015: legittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno ai danni di una straniera, motivato dal fatto che la stessa e' stata sorpresa nell'esercizio di attivita' di meretricio, a breve distanza di tempo dal matrimonio per il quale aveva ottenuto il permesso di soggiorno, dato che il brevissimo lasso di tempo intercorso dimostra che il matrimonio era solamente diretto a far soggiornare la straniera in Italia

o   Sent. Cons. Stato 1656/2016: illegittimo il provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno per motivi familiari motivato da presunta falsita' del certificato di stato di famiglia, in cui si attestava la convivenza della straniera col marito, se i fatti a sostegno della motivazione (esistenza di una denuncia penale per contraffazione del certificato) non sono stati esplicitati in sede di adozione del provvedimento; la specificazione di ulteriori elementi di fatto che giustificherebbero il provvedimento impugnato non puo' intervenire nel corso del giudizio, atteso che la motivazione deve precedere e non giˆ seguire l'atto della Pubblica amministrazione, soprattutto laddove i fatti evidenziati in giudizio dalla difesa dell'Amministrazione, malgrado preesistessero all'adozione dell'atto impugnato, non sono stati posti a base di esso e non siano stati resi conoscibili all'interessato; in un caso del genere, la mancanza di preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990 determina l'annullamento del provvedimento, dato che tale mancanza ha determinato un deficit istruttorio

á      Revoca del permesso per motivi familiari rilasciato allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno (Sent. Cass. 8598/2012: non del permesso rilasciato a seguito di ricongiungimento) che abbia sposato in Italia un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante nel caso in cui al matrimonio non eÕ seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole; Trib. Roma: convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Trib. Genova: non e' sufficiente l'assenza in occasione dei controlli effettuati dall'amministrazione a provare la mancanza del requisito di convivenza col familiare italiano, se le testimonianze sono concordi nell'affermare che il requisito sussiste

á      Revoca del permesso di soggiorno ed espulsione adottabili nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per uno dei delitti previsti dagli artt. 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis c.p. o da art. 380 c.p.p., commessi in ambito di violenza domestica (art. 18-bis co. 4-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da L. 119/2013); nota: non e' chiaro se questa disposizione si applichi solo in caso di condanna per delitti commessi nel territorio nazionale (una volta data attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, uno straniero potrebbe essere condannato anche per delitti commessi all'estero, ai sensi di art. 44 della Convenzione e di art. 7 c.p.)

á      Giurisprudenza:

o   Sent. Cons. Stato 9417/2010: la revoca del permesso e' legittima se adottata a seguito dell'adozione di un provvedimento di espulsione motivato da pericolosita' sociale finche' tale provvedimento non e' ritirato, anche se il Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego del ritiro

o   TAR Lazio: legittima la revoca del permesso e la conseguente espulsione, adottati sulla base della pericolosita' per la sicurezza dello Stato dello straniero, se l'Amministrazione l'ha motivata per relationem, facendo riferimento agli atti in suo possesso e concernenti indagini effettuate sul ricorrente ed, in particolare, sulla vita e l'attivita' dal medesimo svolte in Italia; non e' rilevante il fatto che le singole contestazioni siano ciascuna sostenute da dati inoppugnabili, se esse concorrono a fornire un quadro complessivo tale da far ritenere pericolosa la presenza dello straniero in Italia

o   Sent. Cons. Stato 410/2007: la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare la revoca per minaccia all'ordine pubblico

o   Sent. Cons. Stato 4108/2006: la revoca del permesso motivata da comportamenti violenti dello straniero e' legittima, anche quando tali comportamenti non siano sfociati in procedimenti penali

o   Sent. Cons. Stato 3982/2013: una continuita' della propensione dello straniero a condotte antisociali e' idoneo al suo inquadramento in una o piu' delle categorie previste da art. 1 L. 1423/1956 (persona abitualmente dedita a traffici delittuosi e che viva con i relativi proventi, mantenendo una condotta contraria alla legge e mettendo in pericolo la sicurezza e la tranquillita' pubblica), anche quando i comportamenti illeciti non arrivino al livello della commissione di reati, e legittima la revoca del permesso di soggiorno (nota: non e' chiaro cosa si intenda per illecito che non corrisponda alla commissione di un reato; si riferisce a semplici illeciti amministrativi?)

o   Sent. Cons. Stato 6460/2011: legittimo il provvedimento di revoca del permesso a suo tempo rilasciato sulla base di false dichiarazioni dello straniero; nello stesso senso, TAR Toscana (legittima la revoca del permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, se emerge che il rapporto di lavoro dichiarato era inesistente, dal momento che una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo' essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile), Sent. Cons. Stato 5014/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione, se questa era stata ottenuta grazie a documenti falsi presentati dal datore di lavoro, a prescindere dal grado di partecipazione o di consapevolezza dello straniero in relazione al falso), Sent. Cons. Stato 5387/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro subordinato se l'amministrazione la motiva con le risultanze di un'indagine in sede penale che hanno rivelato la fittizieta' del rapporto di lavoro e se l'interessato non ha prodotto alcun elemento contrario alla tesi della fittizieta', a prescindere dal fatto che risulti provata la responsabilita' penale dello straniero), Sent. Cons. Stato 4619/2015 (il fatto che il permesso di soggiorno in scadenza sia stato rinnovato, a suo tempo, a seguito della presentazione di un documento falso relativo a un rapporto di lavoro domestico inesistente e' atto a legittimare la revoca del permesso, a prescindere dal fatto che lo straniero condivida le responsabilita' penali per la presentazione di quel documento o sia solo parte lesa - il documento e' stato prodotto da un'agenzia -; i fatti sopravvenuti - nuovo rapporto di lavoro - devono essere sottoposti all'autorita' amministrativa con separata istanza, alla quale l'autorita' stessa e' tenuta a rispondere, non sussistendo nella vicenda in esame fatti ostativi all'esame di altra istanza su nuovi e diversi presupposti, salvo che siano accertate per essa responsabilita' penali dello stesso straniero interessato)

o   Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia

o   TAR Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso); nota: in ogni caso, se l'attivita' e' lecita, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito

o   Sent. Cons. Stato 5918/2013: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo motivato solo con l'esistenza di una indagine penale volta ad accertare la natura fittizia dell'attivita' per la quale lo stesso permesso e' stato rilasciato, se il procedimento penale si conclude con l'assoluzione dell'interessato

o   Sent. Cons. Stato 1828/2015: illegittimo il provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato sulla base di un'indagine penale a carico di uno studio legale sospettato di favorire l'elusione delle norme su ingresso e soggiorno per lavoro autonomo mediante la creazione di societa' unipersonali fittizie, se l'amministrazione non ha prodotto elementi atti a dimostrare che anche nel caso dello straniero in questione l'ingresso sia stato determinato da attivita' illecite e/o il soggiorno non abbia dato luogo all'effettivo svolgimento dell'attivita' autonoma autorizzata

o   Sent. Cons. Stato 6333/2014: la mancata segnalazione del trasferimento di un'impresa individuale da una provincia ad un'altra e' da considerare irregolarita' amministrativa sanabile, non sufficiente a motivare, in assenza di un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

o   TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato (come nel caso in esame)

o   TAR Campania: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato fondata su un procedimento penale avviato per presunta falsificazione delle buste-paga se tale falsificazione non e' stata accertata definitivamente in sede penale; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro

o   Sent. Cons. Stato 5435/2015: illegittima la revoca del permesso motivata sulla base della falsita' della documentazione prodotta ai fini del rilascio, nonche' della personalita' dell'interessato proclive alla commissione di reati, se l'amministrazione non ha fornito, neanche a seguito delle sollecitazioni del TAR, elementi meno generici a sostegno del provvedimento

o   Sent. Cons. Stato 61/2015: legittimo il provvedimento di revoca del permesso (fondata sul carattere non veritiero della documentazione attestante la disponibilita' di reddito) adottato senza comunicazione del preavviso di rigetto, se tale mancata comunicazione e' dovuta all'irreperibilita' dello straniero, non contestata dall'interessato

o   Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di conversione di un permesso per lavoro stagionale gia' alla prima stagione; tale conversione e' infatti autorizzabile fin dalla prima stagione

o   Sent. Cons. Stato 347/2014: legittima la revoca del permesso per lavoro autonomo in caso di cancellazione della ditta aperta dallo straniero, se l'interessato non fornisce elementi atti a dimostrare l'esistenza di altra attivita' e, quindi, una rinnovata capacita' reddituale e a motivare la prosecuzione del suo soggiorno

o   Sent. Cons. Stato 6333/2014: la mancata segnalazione del trasferimento di un'impresa individuale da una provincia ad un'altra e' da considerare irregolarita' amministrativa sanabile, non sufficiente a motivare, in assenza di un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

o   Sent. Cons. Stato 5914/2013: l'abbandono del programma di protezione e' automaticamente ostativo alla conservazione del permesso rilasciato ex art. 18 D. Lgs. 286/1998, ed e' sufficiente quindi a motivarne la revoca, senza che necessiti alcuna altra attivita' istruttoria da parte dellÕAmministrazione ne' alcuna valutazione discrezionale

 

á      In caso di accertamento di violazione del divieto di ricongiungimento con coniuge o genitore a carico nei casi in cui tale familiare sia coniugato con straniero regolarmente soggiornante in Italia con altro coniuge, il permesso di soggiorno di detto coniuge o genitore a carico e' rifiutato o revocato (L. 94/2009)

 

á      L'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto, di cui all'art. 10 bis L. 241/1990, si applica a tutti i procedimenti ad istanza di parte (eccetto quelli individuati dal Legislatore) e, quindi, anche al procedimento di rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 552/2009)

á      TAR Campania: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso dello straniero, motivato sulla base del fatto che l'interessato non ha mai ritirato il permesso frutto del precedente rinnovo, lasciando anche trascorrere i termini per la sua scadenza, quando l'amministrazione non sia in grado di provare come falsa l'affermazione dello straniero secondo la quale egli piu' volte si e' recato in questura per ottenere informazioni in relazione alla precedente richiesta di rinnovo, senza ottenerne (irrilevante l'affermazione dell'amministrazione secondo la quale l'interessato avrebbe dovuto accertarsi dello stato della pratica dal portale immigrazione.it), a maggior ragione per aver l'amministrazione violato l'obbligo di comunicazione di preavviso di rigetto

 

á      Sent. Cons. Stato 4007/2013: la semplice illegittimita' dell'atto dell'amministrazione (nel caso, diniego di rinnovo per pericolosita', non sufficientemente motivato) non integra il presupposto di un'illecito dell'amministrazione suscettibile di ingenerare una sua responsabilita' e non giustifica la pretesa risarcitoria, se non si e' manifestato l'esercizio anomalo, deviato o persecutorio del potere amministrativo

 

á      In sede di diniego di rilascio o di rinnovo o revoca del permesso devono essere presi in considerazione

o   nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.); giurisprudenza:

¤  TAR Lazio: in assenza di esplicite preclusioni, il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio di un permesso e' un nuovo elemento da tenere in considerazione ai fini della conversione del permesso rilasciato ad altro titolo

¤  TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato adottato sulla base dell'esistenza di due provvedimenti di espulsione, se lo straniero nel frattempo ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e non ha in alcun modo manifestato sintomi di pericolositˆ sociale, ha svolto attivita' lavorativa, ha formato un nucleo familiare e si relaziona con un contesto parentale allargato, ossia con la famiglia del fratello (cosi' anche sent. Cons. Stato 808/2012)

¤  Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: la valutazione del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo; tuttavia, se i redditi da lavoro maturati, al momento della decisione dell'amministrazione, risultano largamente inferiori al minimo, il fatto che nelle more della decisione sul ricorso l'interessato maturi redditi ulteriori e sufficienti non inficia la legittimita' del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 5321/2013)

¤  Sent. Cons. Stato 4003/2016: ai fini del rinnovo del permesso, il requisito reddituale deve sussistere ed essere rappresentato all'amministrazione, in base al principio tempus regit actum, alla data di adozione del provvedimento

¤  Sent. Cons. Stato 1576/2016: accolto, a tutela di esigenze di complessiva economia procedimentale e giurisdizionale, l'appello dello straniero, in un caso di rigetto di rinnovo del permesso per attesa occupazione, al solo scopo di consentire all'amministrazione il riesame della situazione, essendo sopravvenuta l'assunzione dell'interessato (successiva, comunque, all'adozione del provvedimento e alla sentenza di primo grado) da parte di un nuovo datore di lavoro

¤  TAR Veneto, TAR Lombardia, TAR Toscana: la possibilita' di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si pronuncia (attenuato, per il lavoratore subordinato che abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine, lontano dalla scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo)

¤  Sent. Cons. Stato 1257/2016: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base di insufficienza di reddito per il fatto che la dichiarazione dei redditi e' stata presentata tardivamente (e considerata percio' inesistente dalla questura), dato che la tardivita' della dichiarazione tributaria non costituisce di per se' un elemento cui riconnettere automaticamente il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, essendo tenuta l'Amministrazione a valutarla comunque, al fine di accertare il possesso dei necessari requisiti reddituali

¤  Sent. Cons. Stato 3091/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo, adottato in base all'insufficienza di reddito, non rilevando l'invio di una copia della dichiarazione integrativa al modello Unico, attestante il possesso di un reddito superiore al minimo previsto dalla legge, se la comunicazione di tale integrazione e' stata effettuata in data successiva all'adozione del provvedimento di diniego

¤  TAR Toscana: e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia' nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede giudiziale, le sopravvenienze positive; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 4657/2016; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4659/2016 (secondo cui, pero', l'Amministrazione e' comunque obbligata a riesaminare le circostanze, ove e se sollecitata dall'interessato con una nuova richiesta, corredata dalla indicazione e dalla documentazione degli elementi sopravvenuti); tuttavia, sent. Cons. Stato 256/2011: il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 rende illegittimo il diniego, dal momento che priva l'interessato della possibilita' di segnalare le sopravvenienze positive

¤  Sent. Cons. Stato 5673/2015: legittimo il diniego di rinnovo per mancanza di un rapporto di lavoro in corso se lo straniero si e' limitato, a fronte del preavviso di rigetto, a comunicare alla questura di aver trovato una nuova occupazione, senza fornire ulteriori indicazioni, avendo segnalato i dati relativi al nuovo rapporto solo molto tempo dopo, quando il termine assegnato col preavviso di rigetto era ormai ampiamente superato, ferma restando la possibilita' di sottoporre all'Amministrazione una nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno, evidenziando in una prospettiva aggiornata i sopraggiunti nuovi elementi

¤  TAR Lazio: illegittimo e annullabile il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato non preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 quando l'Amministrazione non ha fornito elementi idonei a dimostrare che il provvedimento adottato non avrebbe potuto avere un diverso contenuto (in particolare il rilascio di permesso ad altro titolo)

¤  TAR Lazio e TAR Lombardia: la stipula di un contratto di lavoro nelle more dell'esame della richiesta di rinnovo costituisce un fatto nuovo; nello stesso senso, TAR Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia' rinnovato per attesa occupazione

¤  TAR Friuli Venezia Giulia: nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro

¤  TAR Lombardia e TAR Veneto: il cambiamento di datore di lavoro nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo, atto a precludere il provvedimento negativo; nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione di attivita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima

¤  TAR Lombardia: rilevano anche le sopravvenienze negative; tuttavia, TAR Toscana: e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento; nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte e Sent. Cons. Stato 2254/2014

¤  Sent. Cons. Stato 1256/2016: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, adottato sulla base dell'insufficienza di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e si e' limitata ad esaminare fatti pregressi che non assumono alcuna incidenza di tipo prognostico; nel caso in esame, addirittura, la previsione negativa effettuata dal giudice di primo grado e' stata smentita dal fatto stesso che l'appellante ha conseguito per l'anno in cui il provvedimento e' stato adottato un reddito complessivo superiore all'importo indicato dalla legge

¤  Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: sopravvenienze successive alla data in cui l'Amministrazione si pronuncia possono tutt'al piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di art. 5, co. 5 T.U.; nello stesso senso, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011; piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro reddituale

¤  TAR Veneto: in mancanza di reddito per il rilascio di permesso UE slp, vanno considerate comunque le condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del vecchio permesso

¤  Sent. Cons. Stato 7188/2010 e Sent. Cons. Stato 7202/2010: illegittimo il provvedimento di revoca in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio del permesso, adottato senza una previa valutazione circa l'effettivo interesse alla rimozione del permesso, le ragioni che avevano indotto, a suo tempo, al rilascio del permesso stesso e la sopravvenienza di nuovi elementi atti a giustificare la permanenza del permesso; nello stesso senso, il relazione al diniego del rinnovo, Sent. Cons. Stato 3760/2010 e Sent. Cons. Stato 7302/2010 (che fa riferimento anche alla sussistenza di condanne ostative)

¤  Sent. Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova ed effettiva residenza

¤  TAR Lazio: tra i nuovi elementi che l'amministrazione e' chiamata a prendere in considerazione, finche' il giudizio non e' definito, vi e' il percorso di inserimento sociale di uno straniero che abbia subito una condanna normalmente ostativa, quando siano presenti in Italia familiari

¤  Sent. Cons. Stato 6059/2014: salvo il caso di sopraggiunta presenza di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi" che consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata alla realizzazione dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo, prima dell'adozione del provvedimento, non potendo invece comportare la disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la condanna

o   la sanabilitaÕ di eventuali irregolaritaÕ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.); giurisprudenza:

¤  TAR Lazio: tra le iregolarita' sanabili e' inclusa quella relativa alla presentazione tardiva della richiesta di rinnovo del permesso, dovendo quindi l'amministrazione accertare se sussistano i presupposti per tale rinnovo o se il ritardo sia indice rivelatore della loro mancanza (nota: diversamente da Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, sembra prescindere dall'eventuale strumentalita' del ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi sono stati maturati; nello stesso senso, TAR Lombardia)

¤  Sent. Cons. Stato 2594/2007: considera alla stregua di irregolarita' amministrativa sanabile la mancata stipulazione del contratto di lavoro corrispondente a una documentata dichiarazione di disponibilita' all'assunzione del lavoratore

¤  TAR Lazio: il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione della documentazione non e' motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando essa sia da imputare ad un disguido nel deposito della documentazione presso l'ufficio competente

¤  Sent. Cons. Stato 4083/2016: illegittimo il provvedimento di archiviazione della richiesta di rinnovo del permesso per attesa occupazione, basato sulla presunta assenza di attivazione da parte dello straniero ai fini del ritiro del permesso, se l'amministrazione non ha provveduto ne' a comunicare il rinnovo del permesso ne' a comunicare il preavviso di archiviazione; irrilevante il fatto che risulta formalmente spirata, al momento dell'archiviazione, la validita' del permesso rinnovato

¤  TAR Sicilia: e' legittima l'archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso in caso di mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di convocazione, ripetuta, finalizzata alla procedura di identificazione

¤  Sent. Cons. Stato 4529/2016: legittima l'archiviazione della richiesta di rinnovo del permesso se lo straniero non si e' presentato all'appuntamento per i rilievi fotodattiloscopici ed e' risultato irreperibile, non potendosi addossare all'Amministrazione l'onere di svolgere particolari ricerche sui motivi della riscontrata irreperibilita', ovvero di attendere che trascorra un maggior lasso di tempo prima di concludere il procedimento, potendo invece (anche attraverso internet) lo straniero conoscere lo stato del procedimento e chiedere un nuovo appuntamento

¤  Sent. Cons. Stato 946/2012: la mancata rilevazione delle impronte dattiloscopiche, in presenza di giustificazioni e di una piena disponibilita' a sottoporvisi, costituisce una forma sanabile di irregolarita' amministrativa e non e', quindi, sufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso

¤  TAR Liguria, TAR Lazio, TAR Lazio: e' irregolarita' sanabile la mancata segnalazione alla questura della variazione di domicilio

¤  TAR Campania: la mancata comunicazione del mutamento del luogo di svolgimento dell'attivita' lavorativa integra una mera irregolarita' amministrativa, in parte almeno imputabile al datore di lavoro, e non e' sufficiente a motivare il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

¤  Sent. Cons. Stato 6333/2014: la mancata segnalazione del trasferimento di un'impresa individuale da una provincia ad un'altra e' da considerare irregolarita' amministrativa sanabile, non sufficiente a motivare, in assenza di un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

¤  Sent. Cons. Stato 5393/2015: illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato fondato sul fatto che la richiesta originaria era stata di rinnovo per motivi familiari e che tale richiesta era stata respinta con provvedimento non impugnato, dal momento che e' da considerarsi irregolarita' amministrativa sanabile il fatto che la prima richiesta non sia stata avanzata con l'indicazione, per il permesso voluto, dei motivi di lavoro, cosa che avrebbe portato ad esito positivo

¤  TAR Toscana: una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo' essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile

o   lÕesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.; in questo caso, il titolo del permesso dovrebbe comunque essere quello di permesso per motivi umanitari, in base alla modifica apportata da L. 129/2011); giurisprudenza:

¤  TAR Puglia: il diniego di rinnovo del permesso per richiesta asilo basato sul diniego di riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur viola art. 5, co. 6 T.U.

¤  TAR Lombardia: quando lo straniero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia, ha diritto ad ottenere, su richiesta, un permesso di soggiorno idoneo a sancire la sua condizione di inespellibilita' (nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo cui quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso, dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche trattamenti di mantenimento e controllo, sent. Cons. Stato 4863/2010 e TAR Liguria); nello stesso senso, anche TAR Emilia Romagna: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per motivi di cure a uno straniero in cura psichiatrica in Italia, sulla base del fatto che, benche' in linea di principio cure adeguate possano essere erogate anche nel suo paese (il Marocco), occorre tener conto della situazione complessiva dell'interessato, che nel caso in esame suggerisce che non lo si sposti da un contesto in cui e' adeguatamente curato e accudito (rileva anche il fatto che il rimpatrio costringerebbe anche il resto della famiglia a trasferirsi, interrompendo il percorso di studio dei figli piu' grandi, vicini a conseguire attestati utili per trovare lavoro con cui mantenere il nucleo familiare); in senso parzialmente diverso, TAR Veneto e TAR Lazio, secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo durante il quale necessita di cure (TAR Lazio fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma ha rilasciato un permesso per motivi umanitari; Trib. Trieste riconosce il diritto alla protezione umanitaria a un richiedente asilo, ritenuto non credibile, ma necessitante cure mediche; Trib. Milano: riconosciuta la protezione umanitaria a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto alla revoca della protezione sussidiaria); in senso ancora piu' forte, Trib. Prato: ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria; in senso meno preciso, Sent. Cons. Stato 5328/2014: benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano casi cosi' complessi (nel caso in specie, uno straniero entrato in Italia illegalmente e necessitante un trapianto di rene) e comportarsi di conseguenza nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo, come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del rilascio di un permesso per motivi familiari; in ogni caso, in mancanza di adeguata motivazione, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno gia' rilasciato, che ha consentito lo svolgimento delle terapie necessarie in attesa del trapianto, con la interruzione o la significativa limitazione del trattamento sanitario, e' manifestamente irragionevole, contrasta con la ratio e la finalita' primaria di art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e determina nei fatti conseguenze che possono essere irreparabili ai fini dei valori fondamentali che quella norma tutela); in senso diverso, TAR Sicilia (se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia per motivi di cure) e TAR Lazio (l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma deambulazione)

o   lÕesistenza di requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di fatto disatteso, salvo, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, TAR Liguria e, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro entro quote, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio); nel senso del carattere vincolante di questa disposizione, pero', Sent. Cons. Stato 1223/2015: in base ad art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, in mancanza dei requisiti per un tipo di permesso di soggiorno richiesto, e' la stessa autorita' amministrativa che deve verificare se sussistano i requisiti per altro tipo di permesso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 390/2015: prescindendo dal fatto che la richiesta di conversione sia stata presentata in modo rituale o meno)

o   ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o della revoca del permesso per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia si tiene conto dei vincoli familiari e dell'esistenza di legami familiari e sociali col paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno in Italia (art.. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come modificato da D. Lgs. 5/2007); giurisprudenza:

¤  Sent. Corte Cost. 202/2013: illegittimita' costituzionale di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato"; nella sentenza, la Corte Costituzionale

-       censura la irragionevole disparita' di trattamento rispetto a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento, non abbia formulato istanza in tal senso (nota: se ne puo' ricavare, con riferimento alle richieste di rilascio di permesso, una possibilita' di regolarizzazione sul posto del ricongiungimento familiare di fatto)

-       afferma che la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosita' concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della condanna subita per determinati reati, dal momento che ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, e' decisione troppo grave perche' sia rimessa a presunzioni di pericolosita' assolute; nota: a maggior ragione non sembrano tollerabili automatismi legati a requisiti diversi per l'autorizzazione del soggiorno, quali quelli di natura economica o di possesso di determinati documenti

-       richiama la giurisprudenza della CEDU (Sent. CEDU Cherif c. Italia), secondo la quale, pur non essendo garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti (art. 8 par. 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce allÕordine pubblico; e' opportuno quindi valutare, in casi del genere, una serie di elementi, quali, ad esempio, la natura e la gravita' del reato commesso dal ricorrente, la durata del soggiorno dell'interessato, il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo, la nazionalita' delle diverse persone interessate, la situazione familiare del ricorrente (e in particolare, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino l'effettivita' di una vita familiare in seno alla coppia), la circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della creazione della relazione familiare, il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro eta', le difficolta' che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione, l'interesse e il benessere dei figli, la solidita' dei legami sociali, culturali e familiari con il paese

-       ricorda come la discrezionalita' legislativa, benche' legittima, non e' assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione possa incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (Sent. Corte Cost. 172/2012, Sent. Corte Cost. 245/2011, Sent. Corte Cost. 299/2010, Sent. Corte Cost. 249/2010, Sent. Corte Cost. 148/2008, Ord. Corte Cost. 206/2006, Sent. Corte Cost. 78/2005)

¤  Sent. Cons. Stato 5742/2013: Sent. Corte Cost. 202/2013 va interpretata nel senso che il beneficio dell'attenuazione dei motivi ostativi al soggiorno, di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, si estende anche al caso di legami familiari in Italia non dovuti a ricongiungimento, senza pero' che il novero dei legami sia piu' ampio di quello contemplato ai fini del ricongiungimento (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, Sent. Cons. Stato 1027/2015; in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare); Sent. Cons. Stato 1/2014, Sent. Cons. Stato 2694/2014, Sent. Cons. Stato 3680/2014: non e' necessaria la convivenza, dato che Sent. Corte Cost. 202/2013 parla di "legami familiari nel territorio dello Stato", e non di familiari conviventi, ne', riguardo ai figli, e' richiesto che siano attualmente minorenni, dato che la sentenza non fa riferimento alle sole persone che presentino attualmente i requisiti del ricongiungimento, ma anche a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto titolo al ricongiungimento, pur non avendo avuto necessita' di avvalersene (in senso sostanzialmente contrario, TRGA Trento: anche a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, la tutela dei rapporti familiari e' riservata all'esistenza e alla cura di un effettivo nucleo familiare, e non appare estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti, per di piu' non conviventi con l'interessato)

¤  Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs. 286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 5351/2015: l'eventuale prevalenza dell'elemento di pericolosita' sulla tutela del diritto all'unita' familiare deve essere motivata dall'amministrazione, non essendo sufficiente la semplice affermazione della sola pericolosita' dello straniero

¤  Sent. Cons. Stato 5350/2015: illegittimo il diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna per violenza sessuale se l'amministrazione non ha tenuto conto che, al momento in cui il provvedimento e' stato adottato, lo straniero aveva gia' chiesto il ricongiungimento familiare, pur non essendo stato ancora concesso il relativo nulla-osta

¤  Sent. Cons. Stato 2538/2015: se, in presenza di familiari legalmente soggiornanti, una condanna per reati normalmente ostativi non ha carattere automaticamente preclusivo del soggiorno, meno che mai puo' averlo il fatto che sia pendente un giudizio per un tale reato

¤  Sent. Cons. Stato 6064/2014: illegittimi, in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative, se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998

¤  prima di Sent. Corte Cost. 202/2013, Sent. Cons. Stato 3760/2010: questo tipo di tutela si applica anche allo straniero che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso illegale) o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.; in questo senso, sent. Cons. Stato 4759/2011 (con riferimento a straniero che abbia fatto ingresso al seguito del familiare), Sent. Giudice di pace Treviso (che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al ricongiungimento), sent. Cons. Stato 5727/2011 e sent. Cons. Stato 6241/2011 (secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte), Sent. Cons. Stato 1834/2012 e TAR Lazio (che estendono la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione), Sent. Cons. Stato 457/2014, TAR Toscana (secondo cui la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa), Sent. Cons. Stato 3661/2014 (che da' rilievo anche alla presenza di familiari non conviventi) e Trib. Forli'; in senso contrario, TAR Campania

¤  TAR Lombardia: illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento negativo adottato dall'Amministrazione senza una previa valutazione degli elementi relativi all'inserimento socio-familiare

¤  Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari in Italia non e' sufficiente, ai fini della revoca del permesso, la rilevazione di un precedente provvedimento di espulsione che avrebbe dovuto impedirne il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento socio-familiare dello straniero in Italia

¤  Sent. Cons. Stato 995/2011: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare vanno tenuti in considerazione anche quando il provvedimento negativo sia fondato sull'esistenza di una pregressa espulsione; nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato adottato sulla base dell'esistenza di due provvedimenti di espulsione, se lo straniero nel frattempo ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e non ha in alcun modo manifestato sintomi di pericolositˆ sociale, ha svolto attivita' lavorativa, ha formato un nucleo familiare e si relaziona con un contesto parentale allargato, ossia con la famiglia del fratello (cosi' anche sent. Cons. Stato 808/2012); nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari in Italia non e' sufficiente, ai fini della revoca del permesso, la rilevazione di un precedente provvedimento di espulsione che avrebbe dovuto impedirne il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento socio-familiare dello straniero in Italia

¤  TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova, Corte App. Catania, Trib. Genova, Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3579/2014, Sent. Cons. Stato 3875/2014, Sent. Cons. Stato 4851/2014, Sent. Cons. Stato 5570/2014, Sent. Cons. Stato 4401/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014: il bilanciamento va effettuato anche in presenza di condanne generalmente preclusive; nello stesso senso, TAR Lombardia (vanno considerate anche la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero) e TAR Lazio (illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non e' provvedimento vincolato; in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 4127/2014: il provvedimento motivato dall'esistenza di condanne normalmente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, e' nullo, dato che lo straniero avrebbe potuto produrre elementi, in relazione alla presenza di familiari in Italia e alla condizione di inserimento sociale, atti a condurre a una diversa determinazione); in senso contrario, TAR Lombardia (il diniego e' provvedimento vincolato, potendosi al piu' far valere la condizione di genitore di minore cui si provvede ai fini del rilascio di un permesso per assistenza del minore) e TAR Toscana (la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare; nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato); in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: in presenza di condanne preclusive, la situazione familiare non assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita' familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la prova della presenza di familiari in Italia, e Sent. Cons. Stato 3071/2015, secondo cui il diniego di rinnovo del permesso, in precedenza rinnovato per la presenza della moglie, puo' essere adottato, per l'esistenza di condanna per reato ostativo, se e' venuta meno la convivenza; in senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); in senso contrario, anche sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013: in sede di conversione di permesso per lavoro subordinato in permesso per motivi familiari non si applica l'attenuazione relativa alla rilevanza delle condanne ostative prevista da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che tali attenuazioni sono riservate all'ingresso per ricongiungimento e/o ai permessi ottenuti a seguito di ricongiungimento (nota: interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013! nel senso del superamento di queste pronunce a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, Ord. Cass. 4638/2015)

¤  Sent. Cons. Stato 4078/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato senza tener conto della presenza di familiari in Italia, se solo dopo la notifica del provvedimento, e segnatamente in sede di richiesta di riesame, l'appellante ha informato l'amministrazione in relazione al proprio nucleo familiare; e' in relazione a questa nuova richiesta ed ai nuovi presupposti fattuali che l'amministrazione dovra' nuovamente pronunciarsi, valutando compiutamente la situazione e tenendo presente le esigenze di tutela rafforzata

¤  Sent. Cons. Stato 1570/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, motivato da numerosi precedenti penali gravi, anche se lo straniero e' sposato con cittadina italiana da cui ha avuto un figlio, tenuto anche conto del procedimento per maltrattamenti, in connessione alla separazione seguita al matrimonio

¤  TAR Piemonte: legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante l'inserimento familiare)

¤  TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 57/2014, Sent. Cons. Stato 2600/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche in presenza di familiari, se l'amministrazione ha espressamente motivato in ordine alla pericolosita' sociale dello straniero e alla prevalenza delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico su quelle familiari

¤  Sent. Cons. Stato 4637/2014: improcedibile il ricorso contro il diniego di rinnovo (ricorso fondato sulla mancata valutazione della presenza di familiari in Italia e sulla conseguente identificazione di una condanna per reati in materia di stupefacenti quale motivo automaticamente preclusivo del rinnovo) se, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, la questura ha adottato un nuovo provvedimento di diniego motivato con la prevalenza della effettiva pericolosita' sociale sulle ragioni dell'unita' familiare

¤  Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare

¤  Sent. Cons. Stato 1709/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti, se il legame familiare in Italia si e' costituito successivamente all'adozione del provvedimento, il fatto sopravvento potendo essere considerato dall'Amministrazione a seguito di una eventuale istanza di riesame

¤  TAR Emilia Romagna: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare possono controbilanciare l'eventuale insufficienza di mezzi di sostentamento; nello stesso senso, TAR Lazio, secondo il quale possono controbilanciare anche prolungate assenze dal territorio nazionale; con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo; nota: in base ad art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, vanno comunque valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari, che possono prevalere perfino sull'ostativita' di condanne penali; nello stesso senso,

-       Sent. Cons. Stato 5915/2013, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione adottato in relazione a uno straniero che abbia familiari in Italia senza tener conto della natura dei suoi legami socio-familiari della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale

-       Sent. Cons Stato 2164/2015: in presenza di familiari legalmente soggiornanti in Italia, l'amministrazione e' tenuta a valutare se i corrispondenti legami atti, a maggior ragione, a bilanciare effetti negativi della carenza del requisito di reddito almeno quanto avviene per gli effetti di condanne ostative; nel caso in esame, la questura ha proceduto al riesame del provvedimento, decidendo di rinnovare il permesso

-       Sent. Cons. Stato 2699/2015: in presenza di legami familiari in Italia, la considerazione negativa dell'elemento reddituale non e' sufficiente a determinare il diniego di rinnovo

-       Sent. Cons. Stato 4386/2016: in presenza di legami familiari stabili dello straniero in Italia, la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente ostativa alla permanenza in Italia

-       TAR Liguria: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per mancanza di reddito, se lo straniero ha figli minori residenti in Italia, anche se questa circostanza non e' stata fatta presente dallo straniero all'amministrazione, trattandosi comunque di difetto di istruttoria

-       Sent. Cons. Stato 2229/2016: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza del reddito se l'amministrazione non ha effettuato una valutazione della situazione personale dello straniero alla luce dell'esistenza dei legami familiari di cui all'art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998, nonche' del positivo esercizio del diritto al ricongiungimento al nucleo familiare, e non ha tenuto conto del fatto che l'interessato dispone di alloggio a titolo gratuito

-       Sent. Cons. Stato 1223/2015: le disposizioni a tutela del'unita' familiare, applicabili in caso di condanne ostative, devono a maggior ragione essere applicate in caso di insufficienza di reddito individuale (nota: la sentenza si limita pero' a dare rilievo ai redditi complessivamente maturati nell'ambito del nucleo familiare!); nello stesso senso (e con gli stessi limiti), Sent. Cons. Stato 3879/2015, in relazione al rinnovo di un permesso per attesa occupazione: le disposizioni di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 possono essere applicate con ampi margini di flessibilita' in una situazione nella quale sono certe le fonti di sostentamento, di alloggio e di reddito che dalla situazione familiare automaticamente deriva all'interessato

-       TAR Puglia: la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero precedentemente ricongiuntosi al nucleo familiare di origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad effettuare una ponderazione complessiva degli interessi del richiedente al di la' della mera sussistenza di condizioni per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza in Italia (incluso il caso in cui la richiesta di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso; nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto, dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa piuttosto che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare); laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, l'interesse dello straniero, gia' soggiornante nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo familiare di origine deve ritenersi preponderante

-       Sent. Cons. Stato 2165/2015: nel caso di stranieri soggiornanti regolarmente da lungo tempo in Italia la mera insufficienza del reddito quale risulta dalla banca dati dell'INPS non puo' essere considerata di per se' un elemento sufficiente per il diniego di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno quando sussistono significativi legami familiari o anche soltanto i requisiti materiali per richiedere la carta di soggiorno di lungo periodo, potendo la rilevanza di tali fattori bilanciare effetti negativi di temporanee carenze di reddito dovute a periodi disoccupazione o di lavoro nero

-       Sent. Cons. Stato 1521/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lo straniero e per i suoi familiari se il reddito maturato e' largamente insufficiente e se si e' tenuto conto dell'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di appartenenza (legittimo, a maggior ragione il diniego di permesso UE slp)

-       Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di legami familiari in Italia

-       Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia

¤  TAR Veneto: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro di uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale sia ancora, di fatto, inserito (nello stesso senso, TAR Lombardia); TAR Veneto: tale reddito e l'esistenza di vincoli familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di rinnovo del permesso per attesa occupazione

¤  TAR Friuli, TAR Piemonte, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio: la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo del permesso per motivi diversi da quelli familiari ottenuto successivamente; in senso contrario, TAR Toscana

¤  Sent. Cons. Stato 4205/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione, se lo straniero non dimostra di aver lavorato e prodotto reddito in misura significativa e l'iscrizione al collocamento si e' protratta per 17 mesi; in casi del genere spetta all'autorita' amministrativa una valutazione ampia, che include la valutazione della potenziale capacita' di lavoro e produzione di reddito da parte dello straniero; la normativa non prevede alcun automatismo a favore della permanenza nel territorio nazionale dello straniero conseguente alla sola regolare presenza in Italia di uno stretto congiunto, ma solo la tutela di effettivi e significativi legami familiari, con riflessi anche sulla capacita' di sostentamento e di reddito in rapporto alla solidarieta' economica all'interno del nucleo familiare; la dimostrazione della sussistenza di rapporti di questa natura spetta all'interessato

¤  Sent. Cons. Stato 1424/2016: ai fini del rinnovo del permesso, la lunga durata del soggiorno e di lavoro regolare in Italia non e' un dato di per se' rilevante ne' sufficiente a compensare il venire meno del requisito di reddito per un periodo prolungato

¤  Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da parte dello straniero, la domanda di rinnovo del permesso e' inammissibile, e il suo rigetto e' provvedimento vincolato, sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati in Italia, non essendo sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa

¤  Sent. Cons. Stato 3390/2014: illegittimo il diniego di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro subordinato adottato sulla base della presunta falsificazione del passaporto, se non preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre un documento idoneo; la semplice segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in base ad art. 489 c.p.) non basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal momento che non risulta provata la colpevolezza

¤  TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato (come nel caso in esame)

¤  Ord. Cass. 20719/2011: semplici motivi di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione in virtu' della convivenza col familiare italiano

¤  Sent. Cons. Stato 347/2014: l'amministrazione che abbia adottato un provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno, legittimamente motivato dalla mancanza dei requisiti, e' comunque tenuta, in presenza di nuova istanza di rilascio del permesso di soggiorno fondata su una valida e credibile documentazione, ad esaminarla, senza respingerla pregiudizialmente, se lo straniero ha familiari soggiornanti in Italia e ha omesso di rappresentare tale situazione prima dell'adozione del provvedimento negativo

¤  Trib. Genova: illegittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro in permesso per motivi familiari, se l'amministrazione si e' limitata a motivarlo sulla base dell'inesistenza di un rapporto di coniugio con la convivente dello straniero, senza tener conto dei figli della coppia nati in Italia; l'amministrazione e' tenuta a riesaminare la situazione, valutando anche, ove non risulti possibile la conversione in permesso per motivi familiari, il rilascio di un permesso ad altro titolo per il quale sussistano i requisiti, allo scopo di tutelare il diritto all'unita' familiare; nota: ne' l'Amministrazione ne' il Tribunale sembrano tener conto del fatto che un permesso per coesione familiare potrebbe essere rilasciato anche al genitore naturale di minore straniero regolarmente soggiornante con l'altro genitore

o   per il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro e per i suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp), la durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nei casi in cui il diniego o la revoca del permesso siano motivati dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)

á      La condanna per uno dei reati ostativi allÕingresso non eÕ motivo di automatico diniego del rinnovo (ne', verosimilmente, di automatica revoca, data la maggior gravita' di questo provvedimento), ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc. (Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003); giurisprudenza:

o   in senso contrario all'adozione del provvedimento negativo:

¤  TAR Abruzzo e Sent. Cons. Stato 7302/2010: per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/1941, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti), rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lÕentrata in vigore della L. 189/02

¤  diniego di rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent. Cons. Stato 2683/2009; nello stesso senso, in relazione a condanne in seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006); Sent. Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita' sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent. Cons. Stato 1791/2009, Sent. Cons. Stato 859/2010, Sent. Cons. Stato 1894/2010, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e TAR Lazio, perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia carattere automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e' necessario che il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 189/2002, non bastando che sia successiva a quella data la condanna); nello stesso senso, con affermazione riferita a tutti i reati ostativi, TAR Campania (secondo cui, pero', non e' chiaro se rilevi la data della sentenza o della commissione del reato), TAR Liguria, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4444/2010

¤  condanne per reati in materia di diritto d'autore risalenti nel tempo non consentono automaticamente di concludere per la sussistenza di pericolosita' sociale dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4021/2014)

¤  illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (anche per lavoro sutonomo), adottato in applicazione di un rigoroso automatismo degli effetti ostativi di una condanna in materia di reati contro il diritto d'autore, specie nel caso di condanne per reati di scarso allarme sociale ed assai risalenti nel tempo, occorrendo invece effettuare una valutazione della durata del soggiorno in Italia, dei legami familiari in Italia, della situazione lavorativa e della concreta ed effettiva pericolosita' per la collettivita' (Sent. Cons. Stato 4469/2015)

¤  illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base dell'esistenza di condanne non definitive per reati in materia di diritto d'autore, senza che l'amministrazione motivasse in merito all'effettiva pericolosita' dello straniero e tenesse conto della presenza di familiari e delle condizioni di inserimento socio-lavorativo dello straniero (Sent. Cons. Stato 5349/2015)

¤  illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di una condanna per reato che all'epoca dell'adozione del provvedimento e, a maggior ragione, della condanna stessa, non era incluso tra quelli automaticamente ostativi (TAR Campania; nota: non e' chiaro se per il TAR rilevi il fatto che non fosse incluso al tempo del provvedimento o anche solo al tempo della condanna)

¤  il carattere automaticamente preclusivo di determinate condanne vale solo rispetto all'ingresso, non rispetto al rinnovo del permesso di soggiorno; ai fini del rinnovo, il questore ha il potere-dovere di esaminare la situazione complessiva del richiedente, tenendo conto, in una prospettiva di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del livello del suo inserimento sociale e delle sue particolari condizioni familiari (TAR Lazio, TAR Lazio)

¤  un precedente giudiziario non e', di per se', sufficiente a fondare un giudizio di concreta ed attuale pericolosita' sociale, che deve consistere in una prudente prognosi da svolgersi sulla base di elementi oggettivi, adeguatamente ponderati e di cui occorre dare puntualmente atto nella motivazione (TAR Campania; nota: non e' chiaro se il TAR faccia questa affermazione anche in relazione alle condanne per reati automaticamente ostativi)

¤  in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (Dec. Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano

¤  TAR Campania: il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p. (delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p. motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al soggiorno; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p. (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti, benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 206/2013)

¤  rilevanti, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul provvedimento di diniego sia ancora sub judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di mende nel quinquennio successivo alla condanna), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio, secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga, sotto questo profilo, al principio del tempus regit actum, e TAR Lombardia -; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione; Sent. Cons. Stato 2525/2014, in relazione al rilascio di un permesso nell'ambito di una regolarizzazione: ove la riabilitazione sia un elemento in grado di far superare l'ostativa' di una condanna rispetto all'autorizzazione al soggiorno, e sia pendente la richiesta di riabilitazione, e' illegittimo il diniego adottato senza attendere l'esito della richiesta; in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 23/2016, secondo cui il diniego di rinnovo e' legittimo se la riabilitazione e' intervenuta solo dopo l'adozione del provvedimento, ma il ricorso puo' essere accolto ai soli fini del riesame del provvedimento, essendo maturate nuove circostanze rilevanti; nota: orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 7572/2009, Sent. Cons. Stato 2053/2015, Sent. Cons. Stato 5117/2015, oltre che al principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica estinzione ex art. art. 445 c.p.p. della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008 e TAR Lombardia, nonche' TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 3209/2015, che citano Sent. Cass. 534/1999, osservando come le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2253/2015 e Sent. Cons. Stato 1423/2016) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana; in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il riesame della decisione negativa in relazione al permesso)

¤  la valutazione del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)

¤  rilevante, ai fini della valutazioni di effettiva pericolosita', l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ordinario (Sent. Cons. Stato 2694/2014)

¤  illegittimo il diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna ostativa, se lo straniero ha ottenuto, dal giudice dell'esecuzione, l'affidamento in prova al servizio sociale sulla base di una valutazione di assenza di pericolosita' (TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 2208/2014); il fatto che l'affidamento in prova fino a una certa data assuma la caratteristica di autorizzazione del soggiorno non esonera l'amministrazione dal valutare la richiesta di rinnovo del permesso per un periodo che superi quella data (TAR Lombardia)

¤  le successive vicende giuridicamente rilevanti delle condanne considerate ostative sono rilevanti, dato che, per la stessa logica comunicante tra decisioni prese in ordini diversi, per la quale in sede di valutazione della pericolosita' sociale ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno il legislatore ha attribuito un valore determinante e immediato alla condanna ostativa, deve ritenersi che lo stesso legislatore non abbia inteso statuire l'indifferenza per le vicende successive alla stessa condanna (in particolare, l'intervento del giudice dell'esecuzione che intervenga nel campo della rilegittimazione sociale dell'interessato); se si ragionasse diversamente, attribuendo alla volonta' del legislatore un'assoluta predeterminazione di effetti, si determinerebbe un effetto illimitato nel tempo ed incondizionabile da qualsiasi circostanza, quale sia il tempo trascorso, la natura e la entita' del reato, in modo estraneo al metodo giuridico moderno, basato sul continuo bilanciamento degli interessi e dei valori e sulla proporzionalita' degli effetti giuridici in rapporto alle cause (TAR Lombardia)

¤  la riabilitazione per una condanna precedentemente considerata ostativa al rinnovo del permesso, pur non operando automaticamente in senso opposto, supera la presunzione di pericolosita' sociale che, con meccanismo semplificatore, la legge attribuisce a tali condanne; l'intervento del giudice della riabilitazione, che e' un giudice specializzato in materia di recupero sociale come finalita' costituzionale, attenua infatti il peso della condanna nella valutazione di pericolosita', e tale mutamento non puo' lasciare integro l'effetto ostativo (Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4635/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016)

¤  benche' l'estinzione della pena non comporti gli stessi effetti della riabilitazione e della dichiarazione di estinzione del reato, il decorso del periodo di cinque anni per il beneficio dell'estinzione del reato dalla sentenza di condanna definitiva rende equiparabile la situazione dell'interessato a quella di chi si e' attivato per ottenere la riabilitazione e, alla luce del principio che fa salva la sopravvenienza di nuovi elementi che consentano il rilascio del permesso, fonda l'interesse del ricorrente alla nuova valutazione da parte dell'Amministrazione (Sent. Cons. Stato 3209/2015)

¤  accolta l'istanza di sospensione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, adottato sulla base di esistenza di condanne automaticamente ostative, dal momento che gli episodi delittuosi si collocano in un arco temporale risalente nel tempo e rispetto al quale il ricorrente sembra mostrare un sostanziale cambiamento, come reso evidente dal comportamento tenuto durante la detenzione in carcere e il successivo periodo in misura alternativa alla detenzione (TAR Lombardia; nota: orientamento conforme a Sent. Cons. Stato 633/2014 e all'indirizzo di massima emerso da Sent. Corte Cost. 172/2012, benche' quest'ultimo sia riferito ad individuate figure di reato); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1423/2016

¤  anche in presenza di condanne automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali fatti sopravvenuti che facciano venir meno le ragioni ostative (sent. Cons. Stato 4758/2011 e sent. Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011 e sent. Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i termini per la decisione

¤  il diniego di rinnovo motivato dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che all'epoca della condanna non erano automaticamente preclusivi del soggionro richiede, per essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita' dello straniero (Sent. Cons. Stato 1250/2012, Sent. Cons. Stato 4685/2013), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata una situazione di ragionevole affidamento (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 4421/2012, TAR Lazio)

¤  precedenti e carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente ostative, TAR Toscana, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4522/2013 e Sent. Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e' formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno

¤  in caso di condanna non automaticamente ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione non fornisce una adeguata motivazione in relazione alla pericolosita' del soggetto (sent. Cons. Stato 5053/2008, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4421/2012)

¤  ove l'amministrazione effettui una valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a disposizione, dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per l'adozione del provvedimento (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3722/2013)

¤  illegittimo il diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico elemento negativo relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'

¤  ai fini del diniego di rinnovo non assumono alcun rilievo gli "ulteriori precedenti penali e di polizia", genericamente indicati nel provvedimento, se gli stessi non risultano altrimenti documentati o specificamente dettagliati (TAR Lombardia)

¤  insufficienti a motivare il diniego di rinnovo condanne menzionate solo nel corso del giudizio, ma non nella motivazione del provvedimento, come pure procedimenti penali non conclusi al momento dell'adozione del provvedimento (TAR Lombardia; nota: nella sentenza si fa riferimento al fatto che il procedimento non si sia concluso neanche durante il corso del giudizio, lasciando intendere che, se si fosse concluso con esito sfavorevole allo straniero, avrebbe potuto avere rilievo; analoga ambiguita', in relazione alla possibile rilevanza di una sentenza di condanna passata in giudicato nelle more della decisione sul ricorso contro il provvedimento di diniego, TAR Campania)

¤  illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di un arresto subito dallo straniero per reati in materia di stupefacenti, se prima dell'adozione del provvedimento e' intervenuta l'assoluzione (Sent. Cons. Stato 895/2015)

¤  illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento alla mera denuncia per un reato ostativo, anche se seguita da misura cautelare restrittiva della liberta' personale, senza alcuna altra motivazione circa la pericolosita' sociale del richiedente; a maggior ragione va rivisto il provvedimento se successivamente alla sua emanazione lo straniero e' stato assolto in relazione al reato per cui era stato denunciato (Sent. Cons. Stato 1728/2015)

¤  una condanna per un reato non automaticamente ostativo non basta a motivare il diniego di rinnovo o di conversione del permesso, in mancanza di una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero (TAR Campania)

¤  nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio dello Stato, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente preclusive, ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari (TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova, Corte App. Catania, Trib. Genova, Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3579/2014, Sent. Cons. Stato 3875/2014, Sent. Cons. Stato 4851/2014, Sent. Cons. Stato 5570/2014, Sent. Cons. Stato 4401/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014), nonche' la gravita' del reato e la condotta processuale dello straniero (TAR Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da quelli familiari (TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Toscana) o il rinnovo sia stato chiesto per motivi diversi dai motivi familiari (Sent. Cons. Stato 4086/2014) o si tratti di conversione da permesso ad altro titolo (inclusi i motivi di giustizia) in permesso per motivi familiari o, in generale, di coesione familiare (Ord. Cass. 8795/2011, Sent. Cass. 19957/2011, Ord. Cass. 4638/2015); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di stranieri che abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent. Cons. Stato 4759/2011); Sent. Cons. Stato 3760/2010 (gia' prima di Sent. Corte Cost. 202/2013): il bilanciamento va operato anche nel caso in cui lo straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso illegale) o abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost. (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011 e sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a seguito di nascite in Italia deve essere caso mai piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, TAR Lazio, con riferimento a requisiti di reddito -, Sent. Cons. Stato 457/2014, Trib. Forli', e TAR Toscana, secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa; in senso contrario, TAR Campania; nel senso di dare rilievo anche alla presenza di familiari non conviventi, Sent. Cons. Stato 3661/2014); illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non e' provvedimento vincolato (TAR Lazio; in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 4127/2014: il provvedimento motivato dall'esistenza di condanne normalmente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, e' nullo, dato che lo straniero avrebbe potuto produrre elementi, in relazione alla presenza di familiari in Italia e alla condizione di inserimento sociale, atti a condurre a una diversa determinazione); nota: secondo Sent. Cons. Stato 5742/2013, la Sent. Corte Cost. 202/2013 va interpretata nel senso che il beneficio dell'attenuazione dei motivi ostativi al soggiorno, di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, si estende anche al caso di legami familiari in Italia non dovuti a ricongiungimento, senza pero' che il novero dei legami sia piu' ampio di quello contemplato ai fini del ricongiungimento (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, Sent. Cons. Stato 1027/2015; in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare); Sent. Cons. Stato 1/2014, Sent. Cons. Stato 2694/2014, Sent. Cons. Stato 3680/2014: non e' necessaria la convivenza, dato che Sent. Corte Cost. 202/2013 parla di "legami familiari nel territorio dello Stato", e non di familiari conviventi, ne', riguardo ai figli, e' richiesto che siano attualmente minorenni, dato che la sentenza non fa riferimento alle sole persone che presentino attualmente i requisiti del ricongiungimento, ma anche a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto titolo al ricongiungimento, pur non avendo avuto necessita' di avvalersene (in senso sostanzialmente contrario, TRGA Trento: anche a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, la tutela dei rapporti familiari e' riservata all'esistenza e alla cura di un effettivo nucleo familiare, e non appare estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti, per di piu' non conviventi con l'interessato); Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs. 286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania, Sent. Cons. Stato 5351/2015: l'eventuale prevalenza dell'elemento di pericolosita' sulla tutela del diritto all'unita' familiare deve essere motivata dall'amministrazione, non essendo sufficiente la semplice affermazione della sola pericolosita' dello straniero

¤  illegittimo il diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna per violenza sessuale se l'amministrazione non ha tenuto conto che, al momento in cui il provvedimento e' stato adottato, lo straniero aveva gia' chiesto il ricongiungimento familiare, pur non essendo stato ancora concesso il relativo nulla-osta (Sent. Cons. Stato 5350/2015)

¤  se, in presenza di familiari legalmente soggiornanti, una condanna per reati normalmente ostativi non ha carattere automaticamente preclusivo del soggiorno, meno che mai puo' averlo il fatto che sia pendente un giudizio per un tale reato (Sent. Cons. Stato 2538/2015)

¤  illegittimi, in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative, se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 (Sent. Cons. Stato 6064/2014)

¤  per uno straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010 e TAR Lazio; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4822/2011 e sent. Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo richiesto per ottenere il permesso UE slp, e TAR Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR Lazio (con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e ormai privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent. Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista ai fini del rilascio del permesso UE slp, appare in qualche misura estesa anche ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i "nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non siano conseguenti a ricongiungimento; TAR Lazio e sent. Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di familiari; Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto d'autore e dei marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137 carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una questione di costituzionalita', convalida questo orientamento giurisprudenziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014, TAR Emilia, TAR Puglia, Sent. Cons. Stato 2165/2015)

¤  Sent. Cons. Stato 4385/2016: la detenzione di 3 paia di jeans con marchio contraffatto e di due borse con marchio sconosciuto (peraltro rinvenute in un luogo diverso da quello di residenza), per quanto integrante la fattispecie delittuosa degli art. 474 e 648 c.p., non basta a connotare, per la tenuita' del fatto, la presenza dello straniero in Italia di una pericolosita' sociale in concreto tale da giustificare la preclusioen del suo soggiorno nel territorio nazionale

¤  TAR Lazio: l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento lavorativo dell'interessato (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti

¤  condanne per reati contro il diritto d'autore motivano automaticamente la revoca del permesso per lavoro autonomo e, a maggior ragione, precludono la conversione da lavoro subordinato a lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 4659/2014)

¤  legittimo il provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent. Cons. Stato 2244/2013)

o   in senso favorevole all'adozione del provvedimento negativo:

¤  la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (TAR Veneto, Sent. Cons. Stato 2544/2009 e TAR Lazio) o lavorativo (TAR Lombardia); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del permesso, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 5131/2011, sent. Cons. Stato 6083/2011, sent. Cons. Stato 5245/2012, Sent. Cons. Stato 6140/2012 e TAR Umbria (se non vi sono familiari in Italia), TAR Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita' familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la prova della presenza di familiari in Italia, e Sent. Cons. Stato 3071/2015, secondo cui il diniego di rinnovo del permesso, in precedenza rinnovato per la presenza della moglie, puo' essere adottato, per l'esistenza di condanna per reato ostativo, se e' venuta meno la convivenza; in senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare, tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo familiare), Sent. Cons. Stato 3144/2012 (il lungo soggiorno in Italia e' irrilevante, se non e' stato rilasciato il permesso UE slp, dal momento che tale rilascio ha carattere costitutivo e non dichiarativo; nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5954/2012, Sent. Cons. Stato 6352/2012, Sent. Cons. Stato 3328/2015, Sent. Cons. Stato 4196/2015, Sent. Cons. Stato 4470/2015, Sent. Cons. Stato 4197/2015; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4659/2014: l'amministrazione, ai fini dell'adozione di provvedimenti negativi in merito al soggiorno, non e' obbligata, in assenza di familiari, a tener conto della durata del soggiorno pregresso), TRGA Trento

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato senza tener conto della presenza di familiari in Italia, se solo dopo la notifica del provvedimento, e segnatamente in sede di richiesta di riesame, l'appellante ha informato l'amministrazione in relazione al proprio nucleo familiare; e' in relazione a questa nuova richiesta ed ai nuovi presupposti fattuali che l'amministrazione dovra' nuovamente pronunciarsi, valutando compiutamente la situazione e tenendo presente le esigenze di tutela rafforzata (Sent. Cons. Stato 4078/2016)

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso, motivato da numerosi precedenti penali gravi, anche se lo straniero e' sposato con cittadina italiana da cui ha avuto un figlio, tenuto anche conto del procedimento per maltrattamenti, in connessione alla separazione seguita al matrimonio (Sent. Cons. Stato 1570/2016)

¤  e' irrilevante, ai fini del diniego di rinnovo, il fatto che la condanna per un reato preclusivo del soggiorno sia stata irrogata con decreto penale anziche' con sentenza, se tale decreto e' divenuto irrevocabile (Sent. Cons. Stato 911/2015)

¤  legittimo il diniego di rinnovo per uno straniero, privo di legami familiari in Italia, condannato a seguito di patteggiamento per un reato in matria di stupefacenti (Sent. Cons. Stato 797/2016)

¤  una condanna patteggiata per reati connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo anche se il patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (Sent. Cons. Stato 2225/2013)

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore, se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4848/2014)

¤  la reiterazione di reati contro il diritto d'autore legittima l'amministrazione a ritenere lo straniero socialmente pericoloso e a rifiutargli il rinnovo del permesso, anche se questo e' per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 4273/2015)

¤  ai fini dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate a quelle pronunciate a seguito di dibattimento, dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p. sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge (Sent. Cons. Stato 4848/2014, Sent. Cons. Stato 4196/2015)

¤  irrilevante, in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, la presenza in Italia dei genitori, se l'interessato non e' straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o familiare ricongiunto (Sent. Cons. Stato 1545/2013; nota: in contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)

¤  condanne per reati in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative al rinnovo del permesso, se i soli familiari presenti in Italia sono genitori e sorelle, dal momento che nessuno di questi familiari rientra tra i soggetti che compongono il nucleo familiare rilevante ex art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998 (Sent. Cons. Stato 4395/2016; nota: questa affermazione e' corretta solo se i genitori non sono a carico e se lo straniero non ha soggiornato in Italia in quanto figlio minore di tali genitori)

¤  in presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, irrilevante, ai fini del rinnovo del permesso, l'esistenza di una relazione affettiva con convivenza (Sent. Cons. Stato 1336/2013)

¤  una condana per reati in materia di stupefacenti e' automaticamente ostativa al rinnovo, in assenza di familiari in Italia (sent. Cons. Stato 5073/2013, Sent. Cons. Stato 4087/2014, Sent. Cons. Stato 1349/2015, Sent. Cons. Stato 1841/2015, Sent. Cons. Stato 2251/2016); nello stesso senso, Sent. Cons Stato 3453/2014, che considera irrilevante il fatto che lo straniero abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena

¤  condanne per reati inerenti gli stupefacenti sono automaticamente preclusive rispetto al soggiorno e, quindi, al rinnovo del permesso, a meno che non siano sopravvenuti fatti rilevanti, quali il ricongiungimento familiare o la riabilitazione (Sent. Cons. Stato 4702/2014)

¤  se il diniego del permesso e' stato adottato sulla base dell'esistenza di una condanna per furto aggravato, con l'affermazione secondo la quale tale reato rientra nella fattispecie di cui all'art. 380 co. 2 lett. e c.p.p., si deve considerare implicitamente affermato dal provvedimento che il diniego va riferito alla prima ipotesi tra le due previste dall'art. 625 n. 2 c.p.; spetta allo straniero dimostrare che si tratta invece nel suo caso di condanna rientrante nella seconda ipotesi, non potendo avere alcuna rilevanza ai fini della legittimita' del provvedimento la mancata esplicita precisazione del riferimento normativo al citato art. 625 c.p. (Sent. Cons. Stato 4196/2015)

¤  una condanna per reati in materia di liberta' sessuale e' automaticamente ostativa al soggiorno (Sent. Cons. Stato 4041/2013)

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso, motivato sulla base della condanna subita dallo straniero per aver avuto reiterati rapporti sessuali completi con una ragazzina di soli 12 anni, prevalendo l'allarme sociale per la gravita' del reato sull'interesse al soggiorno in Italia del richiedente, nonostante il fatto che soggiornino in Italia anche la moglie e i figli (Sent. Cons. Stato 1716/2015)

¤  una pluralita' di precedenti penali gravi e' idonea a giustificare il provvedimento di diniego di rinnovo anche nei casi in cui siano presenti familiari in Italia (Sent. Cons. Stato 6163/2012)

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso se l'amministrazione lo ha motivato sulla base della pericolosita' sociale dello straniero, desunta da diverse condanne, sia pure non automaticamente ostative (Sent. Cons. Stato 3683/2015)

¤  il diniego di rinnovo si applica anche in caso di condanna per reati commessi prima che la corrispondente condanna fosse indicata dalla legge come preclusiva del soggiorno (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio)

¤  quando si tratti di condanna per un reato particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a tale condanna nel provvedimento negativo, non essendo necessario tenere espressamente conto delle condizioni di inserimento (sent. Cons. Stato n. 3478/2009, TAR Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata preventivamente dal Legislatore (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3996/2011, Sent. Cons. Stato 2930/2012); una condanna in primo grado per aver introdotto in Italia in un'unica soluzione un carico ingente di stupefacenti legittima il diniego di rinnovo anche in presenza di familiari in Italia, a nulla rilevando il fatto che nel corso del procedimento il magistrato di sorveglianza abbia sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari (Sent. Cons. Stato 5089/2012)

¤  il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo e' un atto strettamente vincolato; irrilevante, quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere disapplicate qualora siano contra legem (Sent. Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 980/2011, Sent. Cons. Stato 125/2013, TAR Piemonte e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR Lazio, TAR Piemonte, Sent. Cons. Stato 1784/2012, Sent. Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia); in senso lievemente piu' debole, TAR Lazio, secondo cui il mancato preavviso di rigetto non rende il provvedimento annullabile se il ricorrente non ha prospettato in sede di giudizio alcun elemento sopravvenuto che avrebbe potuto compensare la valutazione di effettiva pericolosita'

¤  il fatto di essere genitore di un minore per il quale si provvede al mantenimento puo' essere fatto valere per ottenere un permesso di soggiorno per assistenza del minore, ma non rende illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso basato sull'esisteza di condanne ostative al soggiorno, in presenza delle quali il diniego e' provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR Lombardia; nota: in contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)

¤  una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando il fatto che lo straniero abbia fatto ingresso in Italia da minorenne, se non e' specificato che si sia trattato di ricongiungimento (Sent. Cons. Stato 3546/2014)

¤  il carattere preclusivo rispetto al rinnovo del permesso di una condanna per reati in materia di stupefacenti non viene meno per il fatto che lo straniero, nella minore eta', e' stato sottoposto a tutela, con nomina del sindaco quale tutore e affidamento ai servizi sociali del Comune (Sent. Cons. Stato 1024/2015)

¤  in presenza di condanna per reati in materia di stupefacenti, il lungo soggiorno pregresso non e' rilevante se in discussione non e' la richiesta di permesso UE slp (Sent. Cons. Stato 1868/2013; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, secondo cui il rilascio del permesso UE slp ha carattere costitutivo e non solo ricognitivo dei diritti)

¤  la revoca del permesso e' atto dovuto in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti gli stupefacenti, anche se pende una richiesta di permesso UE slp, il diniego del permesso UE slp essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario (TAR Emilia Romagna)

¤  la condanna per un reato preclusivo del soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso e, se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl richiedente, il diniego di rilascio del permesso UE slp (Sent. Cons. Stato 3720/2011)

¤  in sede di rinnovo non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi non conosciuti al momento del processo (Tar Umbria)

¤  irrilevante, ai fini dell'adozione del provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (TAR Abruzzo, TAR Emilia Romagna, TAR Trentino, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio, Sent. Cons Stato 3453/2014, Sent. Cons. Stato 1289/2015, con riferimento a un caso di reiterazione di condotte criminose unificate dalla continuazione, Sent. Cons. Stato 5241/2015, Sent. Cons. Stato 5352/2015), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio), che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero' che il giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei presupposti per l'estinzione (TAR Lazio), che sia stata avviata (Sent. Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione senza pero' che questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento o che tale procedura sia stata completata successivamente all'adozione dello stesso provvedimento (Sent. Cons. Stato 7572/2009, Sent. Cons. Stato 2053/2015, Sent. Cons. Stato 5117/2015; nota: queste sentenze si pongono in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato); il completamento della procedura di riabilitazione deve essere valutato a seguito di eventuale istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4758/2011, Sent. Cons. Stato 2053/2015)

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso adottato sulla base di una condanna per reato ostativo (favoreggiamento dell'immigrazione illegale), in assenza di familiari in Italia, anche se la sentenza di condanna e' stata annullata per incompetenza territoriale dalla Cassazione, dal momento che tali vicende processuali (che comportano non il rinvio ad un giudice di appello, ma il semplice invio degli atti alla Procura competente, affinche' valuti se riprendere e come riprendere l'azione penale) non incidono sulla situazione soggettiva dello straniero, ma si riferiscono ad aspetti procedurali non suscettibili di modificare la sua situazione soggettiva (come potrebbe avvenire per una assoluzione o un provvedimento di riabilitazione); l'annullamento della sentenza per le ragioni e con i seguiti sopraindicati non determina una riqualificazione della condotta dell'appellante, tale che il giudice possa rivalutarla nel presente giudizio (nota: in assenza di valutazioen esplicita della pericolosita' dello straniero, non si vede come una sentenza di condanna annullata, sia pure per incompetenza territoriale, possa costituire motivo automaticamente ostativo al rinnovo del permesso); non e' escluso che possa essere sottoposta all'autorita' competente una motivata istanza di riesame alla luce dei seguiti del procedimento penale e di altre circostanze sopravvenute (Sent. Cons. Stato 4633/2014)

¤  legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3071/2015: legittimo il diniego di rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo risalente nel tempo, se la risalenza della condanna risulta bilanciata dalla sottoposizione dello straniero a un nuovo procedimento penale, ancora per reato ostativo)

¤  se a seguito di condanne per motivi ostativi il permesso e' stato rinnovato, un successivo diniego di rinnovo (in luogo della revoca) e' comunque legittimo se non vengono prospettate dall'interessato circostanze che potrebbero condurre ad autorizzare ancora il soggiorno (Sent. Cons. Stato 5395/2014)

¤  irrilevante l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)

¤  irrilevante, in presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)

¤  irrilevanti, in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali, l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta

¤  irrilevante, in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)

¤  la commissione di reati da parte di persona da molto tempo inserita in Italia non trova giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per lordine pubblico (Sent. Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010)

¤  il fatto che lo straniero corra rischi di persecuzione non rende illegittima la revoca del permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu', il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)

¤  la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare (TAR Toscana); nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso, adottato sulla base dell'esistenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti, se l'amministrazione ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico a negare l'autorizzazione del soggiorno su quello dell'interessato a restare in Italia con la moglie e i due figli, in considerazione della gravita' del reato commesso e del fatto che ne' il possesso di un permesso di soggiorno ne' l'unita' familiare hanno agito da deterrente per impedirne la commissione, come e dimostrato dal fatto che la droga era stata nascosta dallo straniero, quando era titolare di un permesso valido, presso la propria abitazione (Sent. Cons. Stato 3841/2016)

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo fondato su una condanna per reato ostativo, se l'amministrazione ha operato il bilanciamento tra pericolosita' sociale e legami familiari in Italia (TAR Lombardia; nota: in realta', l'amministrazione ha considerato la presenza di legami familiari un elemento a sostegno della tesi della grave pericolosita' dello straniero, dal momento che tale presenza non avrebbe dissuaso lo straniero stesso dal commettere il reato)

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso se l'amministrazione ha ritenuto prevalente, motivando il provevdimento, la minaccia all'ordine pubblico derivante dal comportamento dello straniero (spaccio di cocaina, articolato in diversi episodi) sulla tutela dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 1289/2015); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4414/2014

¤  in sede di conversione di permesso per lavoro subordinato in permesso per motivi familiari non si applica l'attenuazione relativa alla rilevanza delle condanne ostative prevista da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che tali attenuazioni sono riservate all'ingresso per ricongiungimento e/o ai permessi ottenuti a seguito di ricongiungimento (sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013; nota: interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013! nel senso del superamento di queste pronunce a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, Ord. Cass. 4638/2015)

¤  legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia, se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (TAR Piemonte; nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante l'inserimento familiare)

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche in presenza di familiari, se l'amministrazione ha espressamente motivato in ordine alla pericolosita' sociale dello straniero e alla prevalenza delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico su quelle familiari (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 57/2014, Sent. Cons. Stato 2600/2015)

¤  improcedibile il ricorso contro il diniego di rinnovo (ricorso fondato sulla mancata valutazione della presenza di familiari in Italia e sulla conseguente identificazione di una condanna per reati in materia di stupefacenti quale motivo automaticamente preclusivo del rinnovo) se, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato, la questura ha adottato un nuovo provvedimento di diniego motivato con la prevalenza della effettiva pericolosita' sociale sulle ragioni dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 4637/2014)

¤  la presenza dei genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono tutelare (Sent. Cons. Stato 57/2014)

¤  legittimo il diniego di rinnovo del permesso in presenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti, se il legame familiare in Italia si e' costituito successivamente all'adozione del provvedimento, il fatto sopravvento potendo essere considerato dall'Amministrazione a seguito di una eventuale istanza di riesame (Sent. Cons. Stato 1709/2016)

á      Se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo (TAR Sardegna, che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 3760/2010, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Toscana, Sent. Cons. Stato 3722/2013, TAR Campania e, in relazione alla revoca del permesso in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio, Sent. Cons. Stato 7188/2010 e Sent. Cons. Stato 7202/2010; nello stesso senso, anche TAR Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione di quel rinnovo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 1495/2014, con riferimento al caso di presunte illegittimita' di un precedente atto di regolarizzazione (la questura deve comunque attribuire rilevanza alle circostanze attuali, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro e di un reddito sufficiente), e TAR Lombardia, che da' rilievo a una situazione consolidata rispetto alla quale e' maturato un certo affidamento dell'interessato, tale da indurlo a non utilizzare provvedimenti di regolarizzazione che gli avrebbero consentito di ottenere altro permesso valido, senza che sia stato adombrato che il permesso di soggiorno a suo tempo concesso in favore dello straniero sia stato ottenuto con dolo o comunque inducendo in errore l'amministrazione, cosa che avrebbe effettivamente escluso la necessita di tutelare il suo affidamento (Sent. Corte Giust. C-337/07); in senso parzialmente diverso, sent. Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito mancante), se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che disciplinano l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della legalita' venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare dello straniero); in senso ancora piu' negativo, Sent. Cons. Stato 6122/2012 (di fatti nuovi sopravvenuti si dovrebbe tener conto se questi sono capaci di sanare l'originaria carenza di requisito; se pero' la revoca ha agito, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, su un permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, l'esistenza di un contratto di lavoro sopravvenuto non e' idonea a sanare quella carenza) e Sent. Cons. Stato 6059/2014 (l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno a dispetto dell'ancora vigente divieto di reingresso per una precedente espulsione adottata con diversa trascrizione del cognome non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneita' quale presupposto del rinnovo)

á      TAR Bologna: illegittimo il diniego di rinnovo di un permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione quando tale diniego sia fondato sull'esistenza di condanne ostative maturate prima del rilascio del permesso, dal momento che, se la legge che rendeva possibile la regolarizzazione ha escluso che l'esistenza di quelle condanne avesse carattere ostativo, e' come se si fosse annullata la valenza di esse per le successive valutazioni che l'amministrazione sara' chiamata ad effettuare in occasione dei rinnovi del permesso

á      La denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare il provvedimento negativo per minaccia all'ordine pubblico (da Sent. Cons. Stato 410/2007)

á      Gli episodi di esibizionismo offendono e mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la sicurezza e la tranquillita' pubblica, provocano profondissimo turbamento nell'opinione pubblica, e possono, in caso di gravita' e reiterazione, far considerare il responsabile alla stregua di una minaccia per l'ordine pubblico, costituendo cosi' elemento preclusivo del rinnovo del permesso (Sent. Cons. Stato 4652/2014)

á      Una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero fondata su fatti precisi (benche' non su condanne) e in base a parametri preordinati e oggettivi legittima il diniego di rinnovo; quando sia passato molto tempo dai fatti e dal diniego, circostanze ulteriori e successive capaci di determinare valutazioni diverse in ordine alla condotta dello straniero dovranno essere prese in considerazione dall'amministrazione qualora l'interessato presenti istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4337/2011)

á      Legittimo il diniego di rinnovo del permesso per una persona che si trovi in custodia cautelare in carcere per diversi reati legati al favoreggiamento e sfruttamento del soggiorno illegale di stranieri, in relazione al quale non sia stato comunicato il preavviso di rigetto, se la persona interessata non ha prodotto in giudizio alcun elemento idoneo a far ritenere che il provvedimento avrebbe potuto avere un diverso contenuto (Sent. Cons. Stato 3586/2014)

á      Al fine di accertare se lo straniero possa essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza, l'amministrazione puo' fondare la propria valutazione anche su elementi di carattere puramente indiziario, a condizione che si tratti di indizi gravi, precisi e concordanti, incluse semplici denunce, purche' ripetute e circostanziate (Sent. Cons. Stato 4007/2013)

á      La valutazione di pericolosita' non puo' fondarsi solo sull'aggressivita' dimostrata dallo straniero nei confronti delle forze dell'ordine (presunto tentativo di investire gli agenti con l'auto), se da tale episodio non e' disceso un procedimento penale atto a configurare e a qualificare con certezza il comportamento dello straniero (Sent. Cons. Stato 2206/2014)

á      Ove l'amministrazione effettui una valutazione della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a disposizione, dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per l'adozione del provvedimento (TAR Toscana; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3722/2013)

á      Illegittimo il diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita' sociale sulla base di un unico elemento negativo relativo a reati non ostativi al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della persistenza del pericolo (TAR Emilia); in senso ancora piu' forte, TAR Lazio: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo, ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'

á      Ai fini del diniego di rinnovo non assumono alcun rilievo gli "ulteriori precedenti penali e di polizia", genericamente indicati nel provvedimento, se gli stessi non risultano altrimenti documentati o specificamente dettagliati (TAR Lombardia)

á      Insufficienti a motivare il diniego di rinnovo condanne menzionate solo nel corso del giudizio, ma non nella motivazione del provvedimento, come pure procedimenti penali non conclusi al momento dell'adozione del provvedimento (TAR Lombardia; nota: nella sentenza si fa riferimento al fatto che il procedimento non si sia concluso neanche durante il corso del giudizio, lasciando intendere che, se si fosse concluso con esito sfavorevole allo straniero, avrebbe potuto avere rilievo; analoga ambiguita', in relazione alla possibile rilevanza di una sentenza di condanna passata in giudicato nelle more della decisione sul ricorso contro il provvedimento di diniego, TAR Campania)

á      Illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di un arresto subito dallo straniero per reati in materia di stupefacenti, se prima dell'adozione del provvedimento e' intervenuta l'assoluzione (Sent. Cons. Stato 895/2015)

á      Illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento alla mera denuncia per un reato ostativo, anche se seguita da misura cautelare restrittiva della liberta' personale, senza alcuna altra motivazione circa la pericolosita' sociale del richiedente; a maggior ragione va rivisto il provvedimento se successivamente alla sua emanazione lo straniero e' stato assolto in relazione al reato per cui era stato denunciato (Sent. Cons. Stato 1728/2015)

á      Una condanna per un reato non automaticamente ostativo non basta a motivare il diniego di rinnovo o di conversione del permesso, in mancanza di una valutazione della pericolosita' sociale dello straniero (TAR Campania)

á      TAR Veneto: il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede alcun atto monitorio intermedio

á      Ai fini del rifiuto di rinnovo o della revoca del permesso per motivi familiari, la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi dell'Area Schengen e' valutata tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 380 c.p.p. (L. 94/2009) o all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione illegale

á      TAR Veneto: l'apprezzamento della pericolosita' sociale costituisce giudizio caratterizzato da ampia discrezionalita', puo' prescindere da accertamenti intervenuti in sede penale, potendo fondarsi su elementi di fatto sintomatici di una situazione di pericolosita' per la sicurezza pubblica, ed e' sindacabile davanti al giudice amministrativo solo per illogicita' e per carenza dei presupposti

á      TAR Lombardia: un'espulsione pregressa con divieto di reingresso ancora operante e' motivo ostativo all'ingresso e, quindi, al rilascio del permesso; il diniego del permesso ha natura di provvedimento vincolato e conserva i suoi effetti anche in caso di omessa comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso di diniego in base ad art. 21-octies L. 241/1990; il diniego del permesso successivo al rilascio del visto di ingresso non tradisce la buona fede del'interessato quando questi abbia taciuto un elemento ostativo di cui l'amministrazione sia venuta a conoscenza solo successivamente al rilascio del visto; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5899/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa

á      TAR Emilia: una pregressa espulsione, con successiva violazione del divieto di reingresso, non e' motivo sufficiente per il rifiuto di rilascio del permesso per lavoro subordinato se l'espulsione risale nel tempo al punto tale che sia scaduto l'originario periodo di divieto di reingresso e lo straniero, nel periodo trascorso illegittimamente in Italia, ha dimostrato comunque di essersi integrato socialmente e lavorativamente

á      Sent. Cons. Stato 3985/2013: legittimo il diniego di permesso per lavoro stagionale se e' motivato dal fatto che sullo straniero grava un divieto di reingresso dovuto a precedente espulsione adottata a suo carico in corrispondenza a nome diverso (nota: la sentenza non risponde alla contestazione del ricorrente relativa al fatto che non e' stata dimostrata, con allegazione delle impronte, la coincidenza delle persone)

á      Sent. Cons. Stato 9417/2010: la revoca del permesso e' legittima se adottata a seguito dell'adozione di un provvedimento di espulsione motivato da pericolosita' sociale finche' tale provvedimento non e' ritirato, anche se il Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego del ritiro

á      TAR Lazio: legittima la revoca del permesso e la conseguente espulsione, adottati sulla base della pericolosita' per la sicurezza dello Stato dello straniero, se l'Amministrazione l'ha motivata per relationem, facendo riferimento agli atti in suo possesso e concernenti indagini effettuate sul ricorrente ed, in particolare, sulla vita e l'attivita' dal medesimo svolte in Italia; non e' rilevante il fatto che le singole contestazioni siano ciascuna sostenute da dati inoppugnabili, se esse concorrono a fornire un quadro complessivo tale da far ritenere pericolosa la presenza dello straniero in Italia

á      Sent. Cons. Stato 410/2007: la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare la revoca per minaccia all'ordine pubblico

á      Sent. Cons. Stato 4108/2006: la revoca del permesso motivata da comportamenti violenti dello straniero e' legittima, anche quando tali comportamenti non siano sfociati in procedimenti penali

á      Sent. Cons. Stato 3982/2013: una continuita' della propensione dello straniero a condotte antisociali e' idoneo al suo inquadramento in una o piu' delle categorie previste da art. 1 L. 1423/1956 (persona abitualmente dedita a traffici delittuosi e che viva con i relativi proventi, mantenendo una condotta contraria alla legge e mettendo in pericolo la sicurezza e la tranquillita' pubblica), anche quando i comportamenti illeciti non arrivino al livello della commissione di reati, e legittima la revoca del permesso di soggiorno (nota: non e' chiaro cosa si intenda per illecito che non corrisponda alla commissione di un reato; si riferisce a semplici illeciti amministrativi?)

á      Sent. Cons. Stato 6460/2011: legittimo il provvedimento di revoca del permesso a suo tempo rilasciato sulla base di false dichiarazioni dello straniero; nello stesso senso, TAR Toscana (legittima la revoca del permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, se emerge che il rapporto di lavoro dichiarato era inesistente, dal momento che una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo' essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile), Sent. Cons. Stato 5014/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione, se questa era stata ottenuta grazie a documenti falsi presentati dal datore di lavoro, a prescindere dal grado di partecipazione o di consapevolezza dello straniero in relazione al falso), Sent. Cons. Stato 5387/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro subordinato se l'amministrazione la motiva con le risultanze di un'indagine in sede penale che hanno rivelato la fittizieta' del rapporto di lavoro e se l'interessato non ha prodotto alcun elemento contrario alla tesi della fittizieta', a prescindere dal fatto che risulti provata la responsabilita' penale dello straniero), Sent. Cons. Stato 4619/2015 (il fatto che il permesso di soggiorno in scadenza sia stato rinnovato, a suo tempo, a seguito della presentazione di un documento falso relativo a un rapporto di lavoro domestico inesistente e' atto a legittimare la revoca del permesso, a prescindere dal fatto che lo straniero condivida le responsabilita' penali per la presentazione di quel documento o sia solo parte lesa - il documento e' stato prodotto da un'agenzia -; i fatti sopravvenuti - nuovo rapporto di lavoro - devono essere sottoposti all'autorita' amministrativa con separata istanza, alla quale l'autorita' stessa e' tenuta a rispondere, non sussistendo nella vicenda in esame fatti ostativi all'esame di altra istanza su nuovi e diversi presupposti, salvo che siano accertate per essa responsabilita' penali dello stesso straniero interessato); Sent. Cons. Stato 61/2015 (legittimo il provvedimento di revoca del permesso fondato sul carattere non veritiero della documentazione attestante la disponibilita' di reddito e adottato senza comunicazione del preavviso di rigetto, se tale mancata comunicazione e' dovuta all'irreperibilita' dello straniero, non contestata dall'interessato

á      Sent. Cons. Stato 214/2016: legittimo l'annullamento del permesso di soggiorno di uno straniero rientrato in Italia, in pendenza di un divieto di reingresso conseguente a espulsione, con un visto di ingresso per lavoro ottenuto grazie all'alterazione di una lettera del nome; non rileva il fatto che tale alterazione sia frutto di un errore involontario o di una volonta' fraudolenta; all'amministrazione non e' lasciato alcun potere discrezionale di valutare la concreta situazione dello straniero, quale si e' determinata durante gli anni di successiva permanenza in Italia

á      Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia

á      TAR Sicilia: illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso); nota: in ogni caso, se l'attivita' e' legittima, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione del requisito di reddito

á      Sent. Cons. Stato 5918/2013: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo motivato solo con l'esistenza di una indagine penale volta ad accertare la natura fittizia dell'attivita' per la quale lo stesso permesso e' stato rilasciato, se il procedimento penale si conclude con l'assoluzione dell'interessato

á      Sent. Cons. Stato 1828/2015: illegittimo il provvedimento di annullamento del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato sulla base di un'indagine penale a carico di uno studio legale sospettato di favorire l'elusione delle norme su ingresso e soggiorno per lavoro autonomo mediante la creazione di societa' unipersonali fittizie, se l'amministrazione non ha prodotto elementi atti a dimostrare che anche nel caso dello straniero in questione l'ingresso sia stato determinato da attivita' illecite e/o il soggiorno non abbia dato luogo all'effettivo svolgimento dell'attivita' autonoma autorizzata

á      Sent. Cons. Stato 3873/2015: legittimo il diniego di rinnovo se la procedura di emersione che ha consentito il rilascio del primo permesso di soggiorno si e' svolta in base a documentazione di cui successive indagini di polizia hanno dimostrato la falsita'

á      Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da parte dello straniero, la domanda di rinnovo del permesso e' inammissibile, e il suo rigetto e' provvedimento vincolato; sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati in Italia, non sono sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa

á      Sent. Cons. Stato 3390/2014: illegittimo il diniego di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro subordinato adottato sulla base della presunta falsificazione del passaporto, se non preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre un documento idoneo; la semplice segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in base ad art. 489 c.p.) non basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal momento che non risulta provata la colpevolezza

á      TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato (come nel caso in esame)

á      TAR Campania: ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso, la segnalazione da parte di altro Stato Schengen non e' motivo ostativo automatico, dovendosi dar luogo ad una valutazione accurata della situazione dello straniero ed eventualmente alla procedura di consultazione ex art. 25 Conv. Appl. Accordo Schengen; TAR Toscana: il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione dovuta ad una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego ex L. 241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato; in senso opposto, TAR Emilia e TAR Emilia: in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, il diniego del permesso di soggiorno ha carattere vincolato (nello stesso senso, TAR Lazio e TAR Lazio, secondo cui la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e' provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva), non rilevando il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi dettate (nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in cui il divieto e' stato adottato, ma, in quel caso, piu' favorevoli allo straniero rispetto alle modifiche successive, TAR Lazio); Sent. Cons. Stato 18/2014: legittimo l'annullamento del permesso di soggiorno e il conseguente diniego di rinnovo adottati sulla base della vigenza di un divieto di reingresso non rispettato; TAR Piemonte: quando sia stato adottato legittimamente un provvedimento di diniego di rinnovo in base alla pendenza di un'espulsione da altro Stato Schengen, la revoca di tale espulsione obbliga l'amministrazione a compiere una nuova valutazione della situazione in caso di richiesta di nuovo ingresso, non a riesaminare il precedente provvedimento di diniego del rinnovo, dal momento che l'amministrazione non ha l'obbligo di adottare un provvedimento in autotutela su istanza dell'interessato; Sent. Cons. Stato 2199/2006: un'espulsione pregressa subita sotto false generalita' e' motivo di legittimo diniego di rilascio di un permesso per attesa occupazione; sent. Cons. Stato 5099/2012: legittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro stagionale se emerge che lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di un divieto di reingresso per una espulsione subita in passato con l'indicazione di un nominativo lievemente diverso e, quindi, non rilevata in sede di autorizzazione all'ingresso; Sent. Cons. Stato 1221/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato dall'esistenza di una serie di precedenti espulsioni relative a diversi alias, non revocate nonostante specifica istanza presentata in tempi recenti dalla ricorrente e confermate, con l'indicazione corretta dell'identita' con decreti non impugnati; Sent. Cons. Stato 4443/2014 e Sent. Cons. Stato 4615/2014: legittimo il diniego di rinnovo di un permesso ottenuto illegittimamente, essendo lo straniero rientrato in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso conseguente ad espulsione adottata a carico della stessa persona, con altre generalita'; Sent. Cons. Stato 5899/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa

á      Sent. Cons. Stato 6059/2014: legittimo il diniego di rinnovo di un permesso se, dopo il rilascio del permesso in scadenza, e' emersa l'esistenza di un divieto di reingresso a seguito di precedente espulsione (non rilevata inizialmente, a causa di una diversa trascrizione del cognome), ancora vigente e per il quale non sia stata chiesta autorizzazione al reingresso in deroga; salvo il caso di sopraggiunta presenza di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi" che consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata alla realizzazione dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo, prima dell'adozione del provvedimento; non puo' invece comportare la disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la condanna); l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno anche dopo l'espulsione non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la Questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneitˆ quale presupposto del rinnovo

á      Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari in Italia non e' sufficiente, ai fini della revoca del permesso, la rilevazione di un precedente provvedimento di espulsione che avrebbe dovuto impedirne il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento socio-familiare dello straniero in Italia

á      TAR Liguria e TAR Lazio: la violazione dell'obbligo di comunicare alla Questura le eventuali variazioni del domicilio abituale non puo' essere considerata ostativa alla permanenza dello straniero nel territorio dello Stato ne', quindi, al rinnovo del permesso; piu' debolmente, Sent. Cons. Stato 6141/2011: il diniego di rinnovo per irreperibilita' dello straniero all'indirizzo di residenza non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto; TAR Lombardia: illegittima la revoca del permesso per motivi familiari per il fatto che lo straniero non risiede piu', come affermato, presso l'abitazione del fratello, se lo stesso risiede invece con moglie e figlia, e l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di tali legami familiari

á      Sent. Cons. Stato 533/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, se il preavviso di rigetto e' stato comunicato al domicilio indicato dallo straniero nell'istanza di rinnovo nonostante che lo straniero, a seguito di variazione di residenza, l'abbia tempestivamente comunicata all'Ufficio anagrafe, che avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione alla questura, trattandosi di straniero regolarmente soggiornante; a maggior ragione se lo straniero, una volta venuto a conoscenza della inutile convocazione in questura, si e' attivato, senza esito, per richiedere una nuova convocazione

á      Sent. Cons. Stato 2382/2015: se anche lo straniero non ha comunicato nei termini previsti dalla legge la variazione di domicilio, ove sia stato comunicato all'amministrazione, nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo, un indirizzo utile (nel caso, quello del luogo di lavoro), e' onere della questura utilizzare questa informazione per effettuare una efficace comunicazione di preavviso di rigetto

á      Sent. Cons. Stato 2645/2015: la mancata comunicazione del preavviso di rigetto per irreperibilita' all'indirizzo indicato sul permesso di soggiorno non inficia la legittimita' del diniego di rinnovo del permesso se lo straniero si e' limitato a mettere a disposizione della questura un numero telefonico, senza pero' adempiere all'onere di comunicazione del cambio di domicilio

á      Sent. Cons. Stato 3030/2014: dal mancato recapito del preavviso di diniego, in presenza dell'indicazione del numero di telefono cellulare nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo del predisposto kit postale, non puo' ragionevolmente dedursi che lo straniero si sia reso irreperibile pur nell'eventuale inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni non anagrafiche di domicilio, peraltro non costituente casa di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno

á      Sent. Cons. Stato 6141/2011: il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita' lavorativa in corso o per irreperibilita' dello straniero all'indirizzo di residenza non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto

á      Sent. Cons. Stato 5273/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato fondato su una prolungata mancanza di reddito, il mancato avviso di avvio del procedimento non inficiandone la legittimita', dato che non sono emersi neanche in fase giurisdizionale elementi che avrebbero potuto portare a un diverso provvedimento

á      TAR Campania: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa dichiarazione rispetto al luogo di residenza, se lo straniero risulta iscritto all'anagrafe in qualita' di residente in quello stesso luogo, e il diniego e' stato assunto sulla base dell'esito negativo di un unico controllo

á      Sent. Cons. Stato 1313/2016: legittimo il diniego di rinnovo adottato sulla base della presentazione, da parte dello straniero, di una falsa dichiarazione di ospitalita', a prescindere dal fatto che tale falsita' sia stata accertata in sede penale

á      TAR Campania: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sulla presunta fittizieta' della residenza dichiarata, se dallo stesso contratto di soggiorno allegato dalla persona straniera alla richiesta di rinnovo e dalla corrispondente comunicazione di ospitalita' effettuata dal titolare dell'alloggio si evince come la persona viva e lavori in altro comune

á      TAR Puglia: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, motivato sula base della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo indicato (a maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi personalmente in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte, essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile; nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014

á      Sent. Cons. Stato 61/2015: legittimo il provvedimento di revoca del permesso (fondata sul carattere non veritiero della documentazione attestante la disponibilita' di reddito) adottato senza comunicazione del preavviso di rigetto, se tale mancata comunicazione e' dovuta all'irreperibilita' dello straniero, non contestata dall'interessato

á      TAR Toscana: cessata la materia del contendere in relazione al ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, a seguito della revoca per autotutela del provvedimento impugnato; amministrazione condannata alle spese in base al principio della soccombenza virtuale, essendo manifesta l'ingiustizia del provvedimento impugnato (nello stesso senso, TAR Toscana, con riferimento alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto in assenza di motivi tali da rendere il rifiuto del permesso un provvedimento a contenuto vincolato)

á      Sent. Cons. Stato 5914/2013: l'abbandono del programma di protezione e' automaticamente ostativo alla conservazione del permesso rilasciato ex art. 18 D. Lgs. 286/1998, ed e' sufficiente quindi a motivarne la revoca, senza che necessiti alcuna altra attivita' istruttoria da parte dellÕAmministrazione ne' alcuna valutazione discrezionale

á      TAR Toscana: il diniego di rinnovo del permesso ex art. 18 D. Lgs. 286/1998 fondato sulla relazione negativa dell'ente presso il quale si svolge il programma di integrazione non e' provvedimento a contenuto vicolato e richiede la partecipazione dell'interessato al procedimento e, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990

 

á      I provvedimenti di revoca o rifiuto del permesso di soggiorno, di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno sono adottati con atto scritto e motivato contenente lÕindicazione delle modalitaÕ di impugnazione, consegnato a mano o notificato allo straniero, con modalitaÕ tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto

á      I provvedimenti sono accompagnati da sintesi in lingua comprensibile o, se non eÕ possibile per indisponibilitaÕ di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o spagnolo, a scelta dellÕinteressato

á      Note:

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, se il preavviso di rigetto e' stato comunicato al domicilio indicato dallo straniero nell'istanza di rinnovo nonostante che lo straniero, a seguito di variazione di residenza, l'abbia tempestivamente comunicata all'Ufficio anagrafe, che avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione alla questura, trattandosi di straniero regolarmente soggiornante; a maggior ragione se lo straniero, una volta venuto a conoscenza della inutile convocazione in questura, si e' attivato, senza esito, per richiedere una nuova convocazione (Sent. Cons. Stato 533/2014)

o   se anche lo straniero non ha comunicato nei termini previsti dalla legge la variazione di domicilio, ove sia stato comunicato all'amministrazione, nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo, un indirizzo utile (nel caso, quello del luogo di lavoro), e' onere della questura utilizzare questa informazione per effettuare una efficace comunicazione di preavviso di rigetto (Sent. Cons. Stato 2382/2015)

o   la mancata comunicazione del preavviso di rigetto per irreperibilita' all'indirizzo indicato sul permesso di soggiorno non inficia la legittimita' del diniego di rinnovo del permesso se lo straniero si e' limitato a mettere a disposizione della questura un numero telefonico, senza pero' adempiere all'onere di comunicazione del cambio di domicilio (Sent. Cons. Stato 2645/2015)

o   dal mancato recapito del preavviso di diniego, in presenza dell'indicazione del numero di telefono cellulare nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo del predisposto kit postale, non puo' ragionevolmente dedursi che lo straniero si sia reso irreperibile pur nell'eventuale inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni non anagrafiche di domicilio, peraltro non costituente casa di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3030/2014)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa dichiarazione rispetto al luogo di residenza, se lo straniero risulta iscritto all'anagrafe in qualita' di residente in quello stesso luogo, e il diniego e' stato assunto sulla base dell'esito negativo di un unico controllo (TAR Campania)

o   legittimo il diniego di rinnovo adottato sulla base della presentazione, da parte dello straniero, di una falsa dichiarazione di ospitalita', a prescindere dal fatto che tale falsita' sia stata accertata in sede penale (Sent. Cons. Stato 1313/2016)

o   illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sulla presunta fittizieta' della residenza dichiarata, se dallo stesso contratto di soggiorno allegato dalla persona straniera alla richiesta di rinnovo e dalla corrispondente comunicazione di ospitalita' effettuata dal titolare dell'alloggio si evince come la persona viva e lavori in altro comune (TAR Campania)

o   illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, motivato sula base della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo indicato (a maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi personalmente in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte, essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile (TAR Puglia); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014

o   illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR Lazio), non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che preannuncia gli eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il TAR non puo' decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a dispetto di art. 2, co. 5 L. 241/1990, che stabilisce, tra lÕaltro, che nei ricorsi avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dellÕistanza: tale accertamento non e' consentito, infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere discrezionale rispetto al provvedimento richiesto (TAR Sicilia), ma solo quando si tratti di provvedimento vincolato o non residuino piu' margini per l'esercizio della discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.); l'azione contro il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione rispetto a una richiesta di rilascio del permesso non richiede la previa diffida a provvedere (TAR Puglia); tuttavia, e' irricevibile, ai sensi di art. 31 co. 2 c.p.a., il ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di rinnovo del permesso, presentato piu' di un anno oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento (TAR Sicilia, TAR Lombardia; in senso evidentemente contrario, TAR Lazio, che accoglie un ricorso depositato oltre due anni dopo il termine per il procedimento di rinnovo del permesso; in senso attenuato, TAR Lombardia: il termine di un anno e' soggetto alla regola generale della sospensione feriale, derogata dal legislatore solo in ipotesi specifiche e da ritenere tassative, dal momento che lo spirare di tale termine non comporta il venir meno dell'illegittimita' del ritardo ne' del potere-dovere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza, ma solo della possibilita' per l'interessato di far valere quella illegittimita' attraverso lo specifico rimedio processuale dell'azione avverso il silenzio, a dmostrazione del fatto che il termine ha natura processuale, e non sostanziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4838/2013, secondo cui il termine annuale rimane sospeso per complessivi 46 giorni, in base a L. 742/1969); Sent. Cons. Stato 5734/2015: art. 1 co. 1 L. 742/1969 dispone che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dall'1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione

o   il preavviso di rigetto, essendo atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non e' idoneo ad assolvere all'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come sancito da art. 2 L. 241/1990; nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per la declaratoria dell'illegittimita' del silenzio-rifiuto, il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitivita' (Sent. Cons. Stato 3798/2011, Sent. Cons. Stato 5040/2013, Sent. Cons. Stato 59/2015 e TAR Lombardia, che ordina all'amministrazione di provvedere, entro 60 gg dalla comunicazione o notificazione della sentenza, sull'istanza di conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato)

o   l'omessa traduzione del provvedimento di diniego, riguardando la sua comunicazione, non costituisce vizio di legittimita' (sent. Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004 citate in Sent. Tar Toscana, TAR Veneto; nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011), soprattutto se lo straniero mostra di aver compreso il contenuto del provvedimento presentando ricorso nei tempi prescritti (TAR Abruzzo, Sent. Cons. Stato 906/2015) o con motivazioni non limitate da scarsa comprensione o se lo straniero soggiorna da molto tempo in Italia (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008) o se lo straniero soggiorna in Italia per studio universitario (Sent. Cons. Stato 3536/2011), ma puo' incidere sulla decorrenza del termine per lÕimpugnazione (TAR Toscana, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, sent. Cons. Stato 5131/2011, TAR Lazio; nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011); nello stesso senso, in relazione all'omessa indicazione delle modalita' e del termine per l'impugazione, TAR Lazio

o   Sent. Cons. Stato 5715/2015: la mancata allegazione al provvedimento impugnato della sua traduzione in lingua comprensibile all'interessato giustifica la concessione del beneficio dell'errore scusabile ai fini della remissione in termini; un tale vizio della comunicazione lascia presumere ragionevolmente la mancata piena conoscenza concreta ed effettiva del provvedimento stesso, tenuto conto del modesto grado di istruzione dello straniero, apparendo evidente che non puo' riconoscersi alcuna efficacia probatoria al contenuto della relazione di notificazione, in cui, con modello prestampato, si afferma che lo straniero ha compreso il contenuto dell'atto in corso di notifica; in base ad art. 2700 c.c., il processo verbale fa piena prova (smentibile solo con la proposizione della querela di falso) unicamente della sua provenienza da pubblico ufficiale, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (nella specie, della avvenuta consegna in quella data dell'atto al destinatario), laddove, considerato che ai giudizi valutativi ed all'indicazione di circostanze, che si risolvono in apprezzamenti personali del pubblico ufficiale, non puo' essere attribuita analoga fede privilegiata, i medesimi restano liberamente apprezzabili dal giudice

o   secondo sent. Cons. Stato 94/2008 e TAR Lazio, il diniego di rinnovo di un permesso che e' stato rilasciato illegittimamente ha natura vincolata; non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato (art. 21-octies L. 241/1990; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento; nello stesso senso, TAR Toscana: amministrazione condannata alle spese di giudizio, in base al principio della soccombenza virtuale, a causa della mancata comunicazione del preavviso di rigetto in assenza di motivi tali da rendere il rifiuto del permesso un provvedimento a contenuto vincolato); nello stesso senso, TAR Lombardia e TAR Lazio; in senso contrario, TAR Sardegna (che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005), Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 3722/2013, TAR Campania e, in relazione alla revoca del permesso in sede di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il rilascio, Sent. Cons. Stato 7188/2010, Sent. Cons. Stato 7202/2010, TAR Toscana: se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo; nello stesso senso, anche TAR Toscana, che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione di quel rinnovo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 1495/2014, con riferimento al caso di presunte illegittimita' di un precedente atto di regolarizzazione (la questura deve comunque attribuire rilevanza alle circostanze attuali, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro e di un reddito sufficiente), e TAR Lombardia, che da' rilievo a una situazione consolidata rispetto alla quale e' maturato un certo affidamento dell'interessato, tale da indurlo a non utilizzare provvedimenti di regolarizzazione che gli avrebbero consentito di ottenere altro permesso valido, senza che sia stato adombrato che il permesso di soggiorno a suo tempo concesso in favore dello straniero sia stato ottenuto con dolo o comunque inducendo in errore l'amministrazione, cosa che avrebbe effettivamente escluso la necessita di tutelare il suo affidamento (Sent. Corte Giust. C-337/07); in senso parzialmente diverso, sent. Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito mancante), se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che disciplinano l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della legalita' venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare dello straniero); in senso ancora piu' negativo, Sent. Cons. Stato 6122/2012 (di fatti nuovi sopravvenuti si dovrebbe tener conto se questi sono capaci di sanare l'originaria carenza di requisito; se pero' la revoca ha agito, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, su un permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, l'esistenza di un contratto di lavoro sopravvenuto non e' idonea a sanare quella carenza) e Sent. Cons. Stato 6059/2014 (l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno a dispetto dell'ancora vigente divieto di reingresso per una precedente espulsione adottata con diversa trascrizione del cognome non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la questura motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneita' quale presupposto del rinnovo)

o   in presenza dei presupposti di cui all'art. 1 L. 1423/1956 per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui possono applicarsi misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un provvedimento vincolato; la mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6002/2010; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e' riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre, secondo TAR Lazio, e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita' della partecipazione dell'interessato al procedimento)

o   ai fini di un diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U., le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana)

á      In caso di revoca per autotutela, l'Amministrazione e' tenuta a dare previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento, onde consentirgli di parteciparvi, e ad individuare (dandone conto nel provvedimento di autotutela) l'interesse pubblico, ulteriore rispetto a quello al ripristino della legalita', che sostiene la decisione caducatoria (TAR Umbria; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4382/2009 e TAR Lazio, che fanno riferimento ai provvedimenti di annullamento, e TAR Lombardia, che impone di tener conto dell'affidamento che il provvedimento da annullare ha generato nel privato, anche in considerazione del tempo trascorso dall'emanazione di quel provvedimento); Sent. Cons. Stato 4382/2009 e TAR Lazio: la comunicazione dell'avvio del procedimento consente all'interessato di far presente all'Amministrazione l'esistenza di nuovi elementi atti a consentire il mantenimento del permesso di soggiorno

 

á      Ricorso, in caso di revoca o diniego di rilascio o rinnovo, al TAR (entro 60 gg.: art. 36 R.D. 642/1907; art. 29 c.p.a.) ovvero, per motivi familiari (TAR Lombardia: incluso il diniego di rinnovo del permesso per assenza di convivenza; TAR Lombardia: incluso il ricorso contro il provvedimento di revoca di un permesso UE slp rilasciato al familiare; TAR Lazio e TAR Toscana: inclusa la conversione di altro permesso in permesso per motivi familiari; TAR Trentino: la giurisdizione in materia di permesso per motivi familiari e' del giudice ordinario qualunque sia il motivo del provvedimento negativo; TAR Lombardia: mentre il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso per motivi familiari e' di competenza del giudice ordinario, quello contro il diniego di conversione da motivi familiari a motivi di lavoro e' di competenza del TAR) o per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6, inclusi quelli contemplati da artt. 18 e 19 D. Lgs. 286/1998 (Sent. Cass. S.U. 19393/2009; nello stesso senso, TAR Sicilia, TAR Lazio, TAR Piemonte, TAR Lazio), al giudice ordinario (non soggetto a termine; esenzione da ogni imposta)

á      Ord. Cass. 8398/2014: il provvedimento di iscrizione del minore nel permesso di soggiorno dei genitori rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (e non in quella del Tribunale dei minorenni), sulla base di art. 38 delle Disposizioni di attuazione del c.c. (come modificato da L. 219/2012), secondo cui sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non sia stabilita espressamente una diversa autorita' giudiziaria (nota: Ord. Corte Cost. 140/2001 ha riconosciuto legittima la disposizione che affida al giudice ordinario la tutela del diritto all'unita' familiare, comprensiva della protezione dei minori)

á      TAR Lombardia: se il sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento e' un giorno non lavorativo, in base al combinato disposto art. 52 commi 3 e 5 c.p.a., il termine per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo e' prorogabile fino al primo giorno non festivo

á      E' ammesso il ricorso tardivo oltre i termini di scadenza, per motivi di errore scusabile, quando nel provvedimento negativo non venga indicato con precisione il termine per la proposizione del ricorso (sent. Cons. Stato n. 4075/2009)

á      Il deposito del ricorso presso la segreteria del giudice deve avvenire entro 30 gg dall'ultima notificazione (art. 45 c.p.a.; TAR Lombardia: irricevibile il ricorso depositato tardivamente); tempi dimezzati in caso di procedimenti da trattarsi in camera di consiglio (in particolare, quelli relativi al silenzio dell'amministrazione; art. 87 c.p.a.)

á      Il rilascio di un permesso per motivi diversi (nella fattispecie, attesa occupazione) da quelli corretti (nella fattispecie, lavoro subordinato) deve esssere impugnato per tempo, non potendo, in mancanza di impugnazione, esser fatto valere tale vizio contro il diniego di rinnovo del permesso stesso (Sent. Cons. Stato 2640/2012)

á      Obbligo di legge per l'amministrazione di eseguire il giudicato del TAR e di provvedere all'adozione delle determinazioni conseguenti al disposto del giudicato (TAR Lazio)

á      Sent. Cons. Stato 2320/2014: se in primo grado il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso era erroneamente fondato sulla presunta non appartenenza di un certo reato al novero dei reati ostativi al soggiorno, il ricorso in appello non puo' porre la questione di legittimita' costituzionale della disposizione effettivamente vigente, che quel reato nel suddetto novero include, trattandosi in realta' di doglianze nuove e diverse, che incorrono nel divieto di ius novorum di cui all'art. 104 co. 1 c.p.a.

á      Sent. Cons. Stato 4081/2012: inammissibile il ricorso avverso un provvedimento negativo in materia di permesso di soggiorno se proposto direttamente al Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale puo' essere ad“to solo come giudice d'appello, e non come giudice di primo grado (salvo che in casi speciali, come per lÕottemperanza al giudicato); quando il ricorrente abbia presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e abbia fatto, nei confronti del Ministero dellÕInterno, l'interpello di cui all'art. 11, DPR 1199/1971, senza esito, il ricorso diretto al Consiglio di Stato potrebbe essere interpretato come l'atto di "presentazione diretta al Consiglio di Stato", di cui allo stesso art. 11 (in tal caso, il ricorso dovrebbe essere inoltrato alla sezione consultiva per il prosieguo di sua competenza)

á      Illegittimo il provvedimento negativo adottato nei confronti dello straniero se l'amministrazione non procede al suo riesame, alla luce della documentazione presentata dall'interessato, come ordinato dal TAR col provvedimento cautelare (TAR Lombardia)

á      L'annullamento del provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno del familiare in possesso dei requisiti per richiedere il ricongiungimento puo' essere invocato dagli altri familiari (nel caso, la moglie) per ottenere il riesame del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, adottato sulla base del primo provvedimento (Sent. Cons. Stato 4851/2014)

á      Sent. Cons. Stato 5282/2015: legittimo il provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso se lo straniero ha in precedenza ottenuto un diniego di rinnovo da parte di altra questura e non l'ha impugnato nei termini, neanche con istanza di riesame, dal momento che il secondo provvedimento rifiuta il rinnovo di un permesso che non esiste piu'

á      Sent. Cons. Stato 5393/2015: illegittimo il diniego di conversione del permesso per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato fondato sul fatto che la richiesta originaria era stata di rinnovo per motivi familiari e che tale richiesta era stata respinta con provvedimento non impugnato, dal momento che e' da considerarsi irregolarita' amministrativa sanabile il fatto che la prima richiesta non sia stata avanzata con l'indicazione, per il permesso voluto, dei motivi di lavoro, cosa che avrebbe portato ad esito positivo

á      Sent. Cons. Stato 5387/2014: se il diniego di rinnovo e' fondato solo su un provvedimento immediatamente precedente di revoca del permesso, il fatto che lo straniero impugni solo il provvedimento di revoca e non quello di diniego di rinnovo non produce difetto di interesse al ricorso (eventualmente dovuto al fatto che non e' stato impugnato l'atto negativo da ultimo emesso nei suoi effetti impeditivi della presenza in Italia), dato che si e' in presenza di una ipotesi di invalidita' caducante: l'annullamento dell'atto presupposto (revoca del permesso di soggiorno) determinerebbe in via diretta e consequenziale l'illegittimita' dell'atto che da esso trae fondamento ed unica ragione giustificatrice (diniego di rinnovo del permesso di soggiorno)

á      Nota: Sent. Cass. 8381/2000 (citata in Guida MD-ASGI), Sent. Cass. 8512/2002, Sent. Cass. 22217/2006 e Sent. Cass. 20331/2013 stabiliscono che in sede di ricorso contro lÕespulsione non eÕ invocabile lÕillegittimitaÕ dellÕatto amministrativo (rifiuto, revoca, etc.) che ha dato origine al provvedimento; Sent. Cass. 6370/2004 stabilisce che il giudice ordinario puo' decidere sul ricorso contro l'espulsione anche se e' pendente il ricorso davanti al TAR contro il provvedimento negativo sul permesso

á      Sent. Cons. Stato 3412/2006: nell'esaminare il ricorso avverso il provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno il TAR deve prendere in esame anche elementi sopravvenuti nel corso del processo (es.: abrogazione di una disposizione che poneva una condizione ostativa al rinnovo); pur non essendo da misconoscere il modello impugnatorio dei giudizi concernenti l'asserita illegittimita' dei provvedimenti di diniego del permesso di soggiorno, si deve ritenere che il loro oggetto non sia solo l'atto impugnato, ma si estenda alla pretesa sostanziale posta a base della impugnazione (orientamento richiamato da Ord. Corte Cost. 143/2007)

á      Sent. Cons. Stato 3307/2012: la decisione di rigetto di un ricorso avverso il diniego di rinnovo non preclude, di per se', all'amministrazione di riesaminare il caso, tenendo conto, ove li ritenga rilevanti, degli elementi sopravvenuti

 

á      In caso di revoca, annullamento o (L. 129/2011) rifiuto: espulsione

á      Nota: non e' chiaro se in caso di rifiuto (diniego di rilascio o rinnovo) del permesso il provvedimento di espulsione sia adottato immediatamente o se continui ad applicarsi art. 12, co. 2 DPR 394/1999, in base al quale lo straniero riceve dal questore, contestualmente al rifiuto, l'invito a lasciare il territorio dello Stato entro un termine non superiore a 15 gg (questa seconda soluzione appare preferibile, salvo che in caso di richiesta del permesso manifestamente infondata o fraudolenta, dal momento che nella prima ipotesi, se anche venisse concesso dal prefetto un termine per il rimpatrio volontario, sostanzialmente equivalente all'invito del questore, lo straniero sarebbe gravato di un divieto di reingresso non inferiore a 3 anni; questo fatto renderebbe la sua posizione ingiustamente equivalente a quella dello straniero che abbia completamente omesso di chiedere il rilascio o il rinnovo del permesso); giurisprudenza precedente la modifica apportata da L. 129/2011: per il Giudice di pace di Bologna: legittima l'espulsione con intimazione gia' al momento del diniego (orientamento minoritario, pero': vedi altro Giudice di pace di Bologna e Giudice di pace di Roma)

á      TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso ed il conseguente invito a lasciare il territorio dello stato entro 15 gg. quando lo straniero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia

á      Se occorre, anche in assenza di provvedimento di espulsione, rimpatriare lo straniero, il prefetto avverte il console del paese di appartenenza e daÕ allo straniero un termine < 10 gg. per presentarsi al posto di frontiera indicato o ne dispone il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, anche in collaborazione con organismi di assistenza o con organismi internazionali specializzati (art. 12, co. 3 Regolamento)

 

 

Contraffazione (torna all'indice del capitolo)

 

á      Reclusione da uno a 6 anni per la contraffazione di un permesso di soggiorno o di documenti necessari per ottenerlo o (L. 94/2009) per l'uso di un tale permesso o documento (verosimilmente, al fine di determinare il rilascio del permesso) contraffatti; reclusione da 3 a 10 anni se la contraffazione concerne atti che facciano fede fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto eÕ commesso da pubblico ufficiale

á      TAR Lombardia: il medico di medicina generale e' legato all'Azienda sanitaria e rappresenta, dunque, il SSN, se ed in quanto agisca nei limiti del regime di convenzione che ad esso lo lega; il certificato medico rilasciato dal medico di famiglia puo' dunque ritenersi documento proveniente da una struttura pubblica se il richiedente abbia provveduto alla propria iscrizione al SSN e, dunque, il certificato sia stato rilasciato secondo le specifiche modalita' previste dalla normativa che disciplina l'assistenza medica di base, le quali sono idonee ad attribuire data certa al documento; al contrario, la prescrizione medica con diagnosi rilasciata da un medico, seppur convenzionato, ma a favore di un soggetto non iscritto al SSN, redatto su carta bianca, deve ritenersi equiparabile ad un certificato rilasciato in regime di attivita' libero-professionale e, dunque, inidoneo ad attribuire certezza alla data del suo rilascio oltre che all'identita' del soggetto cui e' stato rilasciato

á      Nota: ai fini del rinnovo, la documentazione falsa e' inutilizzabile, ma il fatto di averla presentata non preclude di per se' il rinnovo (TAR Veneto TAR Veneto e TAR Veneto)

á      Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da parte dello straniero, la domanda di rinnovo del permesso e' inammissibile, e il suo rigetto e' provvedimento vincolato; sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati in Italia, non sono sufficienti a far rimuovere la valutazione negativa

á      Sent. Cons. Stato 3390/2014: illegittimo il diniego di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro subordinato adottato sulla base della presunta falsificazione del passaporto, se non preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre un documento idoneo; la semplice segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in base ad art. 489 c.p.) non basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal momento che non risulta provata la colpevolezza

á      TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato (come nel caso in esame)

 

 

Ulteriori adempimenti amministrativi (torna all'indice del capitolo)

 

á      Il permesso riporta il domicilio eletto dallo straniero; le variazioni di domicilio devono essere comunicate alla questura entro 15 gg. (salvo il caso di straniero iscritto allÕanagrafe, per il quale provvede l'ufficio anagrafe); TAR Liguria e TAR Lazio: la violazione dell'obbligo non costituisce motivo ostativo alla permanenza dello straniero nel territorio dello Stato ne', quindi, al rinnovo del permesso; piu' debolmente, Sent. Cons. Stato 6141/2011: il diniego di rinnovo per irreperibilita' dello straniero all'indirizzo di residenza non ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto; TAR Lombardia: illegittima la revoca del permesso per motivi familiari per il fatto che lo straniero non risiede piu', come affermato, presso l'abitazione del fratello, se lo stesso risiede invece con moglie e figlia, e l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di tali legami familiari; Sent. Cons. Stato 533/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, se il preavviso di rigetto e' stato comunicato al domicilio indicato dallo straniero nell'istanza di rinnovo nonostante che lo straniero, a seguito di variazione di residenza, l'abbia tempestivamente comunicata all'Ufficio anagrafe, che avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione alla questura, trattandosi di straniero regolarmente soggiornante (a maggior ragione se lo straniero, una volta venuto a conoscenza della inutile convocazione in questura, si e' attivato, senza esito, per richiedere una nuova convocazione); Sent. Cons. Stato 2382/2015: se anche lo straniero non ha comunicato nei termini previsti dalla legge la variazione di domicilio, ove sia stato comunicato all'amministrazione, nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo, un indirizzo utile (nel caso, quello del luogo di lavoro), e' onere della questura utilizzare questa informazione per effettuare una efficace comunicazione di preavviso di rigetto; Sent. Cons. Stato 2645/2015: la mancata comunicazione del preavviso di rigetto per irreperibilita' all'indirizzo indicato sul permesso di soggiorno non inficia la legittimita' del diniego di rinnovo del permesso se lo straniero si e' limitato a mettere a disposizione della questura un numero telefonico, senza pero' adempiere all'onere di comunicazione del cambio di domicilio; Sent. Cons. Stato 3030/2014: dal mancato recapito del preavviso di diniego, in presenza dell'indicazione del numero di telefono cellulare nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo del predisposto kit postale, non puo' ragionevolmente dedursi che lo straniero si sia reso irreperibile pur nell'eventuale inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni non anagrafiche di domicilio, peraltro non costituente casa di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno; TAR Campania: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa dichiarazione rispetto al luogo di residenza, se lo straniero risulta iscritto all'anagrafe in qualita' di residente in quello stesso luogo, e il diniego e' stato assunto sulla base dell'esito negativo di un unico controllo; TAR Campania: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sulla presunta fittizieta' della residenza dichiarata, se dallo stesso contratto di soggiorno allegato dalla persona straniera alla richiesta di rinnovo e dalla corrispondente comunicazione di ospitalita' effettuata dal titolare dell'alloggio si evince come la persona viva e lavori in altro comune; TAR Puglia: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, motivato sula base della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo indicato (a maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi personalmente in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte, essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile (nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014)

 

á      Ammenda da 160 a 1100 Euro per mancata comunicazione entro 48 ore allÕautoritaÕ di pubblica sicurezza da parte di chi daÕ alloggio o ospitalitaÕ a stranieri o cede loro beni immobili posti nel territorio dello Stato; nota: aperta nei confronti dell'Italia, per mancanza di conformita' di questa disposizione col diritto comunitario, la Procedura di infrazione n. 2006/2126 (da Dossier Camera A.C. 2180)

á      Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilita' il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti da art. 7 D. Lgs. 286/1998 attraverso la comunicazione di assunzione di cui al Decreto Minlavoro 30/10/2007, che dovra' essere modificato opportunamente con decreto del Ministro del lavoro entro 90 gg dall'entrata in vigore di L. 99/2013 (art. 9 co. 10-bis e 10-ter L. 99/2013)

á      L. 131/2012 e circ. Mininterno 20/7/2012: la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del DPR 131/1986, assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza previsto da art. 12 L. 191/1978 (circ. Mininterno 31/5/2011: analogo assorbimento e' previsto, in caso di vendita di immobile registrato, da art. 5, co. 1 lettera d, e co. 4 L. 106/2011); questa disposizione, tuttavia, non si applica all'obbligo di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, relativo all'ospitalita' di stranieri, previsto da art. 7 D. Lgs. 286/1998; con Decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalita' di trasmissione della comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico

 

á      Modalita' di presentazione della richiesta di duplicato, in caso di smarrimento, e aggiornamento del permesso di soggiorno, per modifiche relative a domicilio, stato civile, figli da inserire, passaporto (circ. Mininterno 7/12/2006):

o   richiesta presentata in questura nei casi di duplicato o aggiornamento del permesso per affari, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito, minore etaÕ, motivi umanitari, e vacanze lavoro

o   richiesta presentata tramite gli uffici postali abilitati in tutti gli altri casi

o   per il resto, come per la richiesta di rinnovo del permesso, mutatis mutandis (nota: sufficiente la ricevuta, in caso di smarrimento, per dimostrare la regolarita' del soggiorno?)

á      La questura comunica all'archivio anagrafico dei lavoratori stranieri le informazioni relative a rilascio e rinnovo del permesso dello straniero, ad iscrizione e variazioni anagrafiche e a variazioni del rapporto di lavoro

 

 

Controlli (torna all'indice del capitolo)

 

á      L'esibizione del permesso di soggiorno o del permesso UE slp (o, verosimilmente, di altro titolo di soggiorno valido) agli uffici della pubblica amministrazione e' necessaria per il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti in favore dello straniero, fatta eccezione per quelli attinenti allo svolgimento di attivitaÕ sportive e ricreative a carattere temporaneo, alle prestazioni sanitarie per stranieri non iscritti al SSN e alle prestazioni scolastiche obbligatorie (art. 6, co. 2 T.U., come modificato da L. 94/2009)

á      Note:

o   per provvedimento si intende, di regola, l'atto che chiude il procedimento (iter che l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per arrivare ad una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e dunque pregiudizievole nei confronti del privato

o   non e' chiaro se l'onere in capo allo straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica delegati a privati, ad esempio tramite concessione (dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega di poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi privilegiare un'interpretazione restrittiva)

o   l'esibizione del titolo di soggiorno costituisce un onere, non un obbligo: la mancata esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento, e non giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello straniero (che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p.)

o   l'esonero dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle "prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le quali viga un obbligo di erogazione da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso, parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa, e circ. Comune di Milano) e i servizi e le provvidenze finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)

o   l'onere di esibizione dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della disposizione, unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse del solo straniero che li richiede (non, quindi, quando sia rilevante l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore - o della collettivita'; soprattutto quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per l'Italia); in questo senso sembra orientata circ. Mininterno 7/8/2009

o   l'esibizione del titolo di soggiorno e' verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio e gli atti di morte), e per i provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i servizi pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua); tuttavia

¤  dovrebbero appare discutibile che possano essere inclusi i provvedimenti e gli atti adottati a tutela di un diritto, non trattandosi di adozione meramente "in favore dello straniero"; in questo senso, Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato

¤  per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e, verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli atti di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria l'esibizione del titolo di soggiorno); note:

-       nello stesso senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come

¬     la dichiarazione di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000, possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia espresso la volonta' di non essere nominata

¬     lo straniero che effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[26] presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura

¬     l'eventuale segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di condizioni col cittadino italiano

-       secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere anche il riconoscimento del figlio, e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di inespellibilita' in quanto puerpera)

¤  riguardo al diritto di accesso del minore straniero all'asilo nido, in esonero dall'esibizione, da parte del genitore, del titolo di soggiorno (consentita, a Milano, da circ. Comune di Milano), possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 38 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano "tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido

-       l'iscrizione del minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente (il genitore), ma anche di interesse del minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003: gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)

-       Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il diritto all'educazione (art. 28); in questo senso, prassi del Comune di Firenze, segnalata da articolo di stampa

¤  il Ministro dell'interno pro tempore ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far si' che la norma che esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado

¤  riguardo al diritto alla prosecuzione degli studi dopo i 18 anni, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (e a prescindere dall'applicazione delle sanzioni in relazione all'eventuale posizione irregolare), possono valere i seguenti argomenti:

-       art. 34 Cost.: "La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione della normativa che porti a precludere l'accesso all'esame di maturita' per gli studenti divenuti maggiorenni

-       art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua"

-       art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:

¬     tale diritto fa parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea

¬     Sent. CEDU (Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di trarre vantaggio dallÕistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi compiuti

-       art. 2, co. 1 D. Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) "i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali

-       Sent. Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost. e' diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di istruzione

-       TAR Sicilia: il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto

-       art. 14, co. 1 Legge Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige: "E' in ogni caso garantito alle alunne e agli alunni stranieri maggiorenni, presenti sul territorio provinciale, il diritto a completare il proprio percorso scolastico o formativo"

-       in relazione al caso di un neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di maturita', il MIUR riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per risolvere la questione e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del permesso di soggiorno, il ragazzo vada ammesso allÕesame di maturita' (da comunicato Stranieriinitalia)

o   l'onere di esibizione del permesso non sussiste per lo straniero che acceda alla struttura carceraria per visita al familiare detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ. DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)

o   benche' la mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento della tariffa

o   lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e dell'originale del permesso in scadenza) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006)

á      La mancata esibizione allÕautoritaÕ di pubblica sicurezza, senza giustificato motivo, del passaporto o altro documento identificativo e (L. 94/2009) del permesso di soggiorno o (L. 94/2009) altro documento attestante la regolarita' del soggiorno in Italia (nota: ad esempio, l'attestato di adempimento di dichiarazione di presenza per soggiorno breve per turismo, affari, visite o studio) eÕ punita con (L. 94/2009) ammenda fino a 2.000 euro e arresto fino a un anno; giurisprudenza:

o   Sent. Cass. SS. UU. Pen. 45801/2003 e Sent. Cass. 34068/2009: lo stato di clandestinitaÕ non costituisce giustificato motivo per la mancata presentazione del documento di identita'; lo e' invece per la mancata esibizione del titolo di soggiorno

o   sent. Cass. SS. UU. 16453/2011: dal momento che la disposizione, come modificata da L. 94/2009, punisce chi non esibisce l'intero insieme di documenti costituito da un documento di identificazione (passaporto o altro) e da un documento attestante la condizione di regolare soggiorno (permesso di soggiorno o altro), lo straniero illegalmene soggiornante, essendo per definizione privo del secondo tipo di documento, non puo' essere incriminato per il reato di mancata esibizione dell'insieme dei documenti: si ha, cosi', una parziale abolitio criminis; nello stesso senso, in precedenza, Trib. Rovereto assolve uno straniero illegalmente soggiornante dal reato, e Trib. Bologna e Trib. Modena, secondo cui l'abolitio criminis si applica retroattivamente; nel senso dell'applicazione retroattiva del mutamento giurisprudenziale intervenuto con sent. Cass. SS. UU. 16453/2011, Trib. Alessandria e Trib. Torino, che revocano una condanna per lo stesso reato; in senso contrario a tale applicazione Sent. Corte Cost. 230/2012, che dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale di art. 673 c.p.p., nella parte in cui non include, tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna, del decreto penale e della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche il mutamento giurisprudenziale determinato da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale il fatto giudicato (nel caso si tratta dell'omessa esibizione di documenti, di cui all'art. 6 co. 3 D. Lgs. 286/1998) non e' previsto dalla legge come reato: un orientamento giurisprudenziale, per quanto autorevole, non ha la stessa efficacia della abrogazione o della dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una norma incriminatrice, stante il difetto di vincolativita' della decisione rispetto a quelle dei giudici chiamati ad occuparsi di fattispecie analoghe, cosicche' la nuova decisione delle Sezioni unite puo' essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice, sia pure con l'onere di adeguata motivazione

á      Proposta l'abrogazione dell'art. 6 co. 3 D. Lgs. 286/1998 dal Disegno di legge approntato dalla Commissione Fiorella (Gruppo di studio istituito da Decr. Mingiustizia 14/12/2012) per la revisione del sistema penale: l'abrogazione di questa norma comporterebbe la riconduzione del fatto all'art. 651 c.p., (rifiuto di indicazioni sulla propria identita' personale) con l'equiparazione tra stranieri e cittadini

á      In caso di dubbi sullÕidentitaÕ dello straniero, obbligatori il rilevamento segnaletico e il rilevamento delle impronte digitali; TAR Lazio: la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare, per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero, che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei redditi allegata allÕistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013

á      Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa persona fisica

á      Sent. Cass. 26810/2016: il delitto di cui all'art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri), risulta integrato anche nel caso di molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, rese da un soggetto in merito alle proprie generalita', non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalita' del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero

á      Possibile la richiesta di prove di disponibilitaÕ di reddito, per i controlli previsti dalla normativa

á      L'agente che presta servizi di trasferimento di danaro deve acquisire e conservare per 10 anni copia del titolo di soggiorno dell'utente straniero; in mancanza del titolo di soggiorno, il gestore deve effettuare segnalazione, entro 12 ore, all'autorita' locale di P.S. (nota: non e' chiaro se solo in caso di avvenuta erogazione del servizio), trasmettendo i dati identificativi del richiedente; le copie di documenti identificativi e titoli di soggiorno devono essere rese disponibili a ogni richiesta dell'autorita' di P.S.; l'inosservanza di tali disposizioni e' sanzionata con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attivita' finanziaria (L. 94/2009)

á      Art. 3, co. 15 L. 44/2012 ha soppresso art. 2, co. 35-octies L. 148/2011, che aveva introdotto un'imposta di bollo del 2 per cento dell'importo trasferito, con un prelievo minimo di 3 euro, sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di money transfer e altri agenti in attivita' finanziaria; erano esentati dall'imposta i trasferimenti verso Stati membri dell'Unione europea e quelli effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e di codice fiscale

 

 

Limitazioni della liberta' di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

á      Limiti alla libertaÕ di soggiorno degli stranieri in certe localitaÕ possono essere stabilite dal Prefetto, per ragioni attinenti alla sicurezza militare

á      Per il richiedente asilo, il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda o alla sede della struttura di accoglienza puo' stabilire[27], con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o, se cio' non e' possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra inglese, francese, spagnolo o arabo, un luogo di residenza o un'area geografica ove il richiedente puo' circolare (art. 5 D. Lgs. 142/2015)[28]

á      Nota: art. 7, co. 4 Direttiva 2013/33/UE prevede la possibilita' per i richiedenti asilo soggetti a restrizioni alla propria liberta' di movimento di muoversi temporaneamente fuori dall'area loro designata, previa apposita autorizzazione; l'eventuale diniego deve essere motivato; stabilisce anche che non il richiedente asilo non necessita di autorizzazione per presentarsi di fronte alle autorita' e ai giudici quando e' richiesta la sua comparizione; nessuno di questi due aspetti e' stato recepito da D. Lgs. 142/2015

á      Ord. Sindaco del Comune di Tarantasca: divieto di accampamento nel territorio del Comune di Tarantasca per gruppi e carovane di nomadi, sia su suolo pubblico sia su suolo privato, salva specifica autorizzazione; si considera accampamento la sosta, per piu' di un'ora nel medesimo luogo, di piu' veicoli adibiti ad abitazione; ammenda da 25 a 500 euro e sgombero immediato di persone, veicoli e attrezzature in caso di violazione del divieto

á      Parere Mintrasporti 480/2015: appare illegittima l'ordinanza sindacale del Comune di Aquileia con cui si preclude la sosta agli autocaravan in tutte le vie del Comune, con l'eccezione di una apposita area di parcheggio, se non e' congruamente motivata a seguito di adeguata istruttoria

á      A Castel Mella (Brescia), i non residenti che vogliano utilizzare il Parco del Fontanone devono chiedere un'apposita autorizzazione, con almeno 10 giorni di anticipo, e pagare il canone di occupazione del suolo pubblico (comunicato Stranieriinitalia)

á      TAR Veneto: accolta l'istanza cautelare contro l'Ordinanza del sindaco di Padova 16/10/2014, con cui si prescrive il divieto di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identita' e di regolare certificato medico, nonche' l'obbligo, da parte dei soggetti privi di regolare permesso di soggiorno ovvero di tessera sanitaria ed individuati nel corso di accertamenti da parte della Polizia locale, di sottoporsi entro tre giorni a visite mediche presso le compententi ULSS; il TAR basa la decisione sui seguenti motivi:

o   i presupposti di contingibilita' ed urgenza o la sussistenza di un'emergenza sanitaria costituiscono l'imprescindibile fondamento dell'esercizio del potere di ordinanza da parte dei sindaci; il provvedimento impugnato non evidenzia la sussistenza di alcuno di questi elementi (in particolare, dalla documentazione della ULSS n. 16 di Padova risulta da escludere la sussistenza di un'emergenza sanitaria)

o   le argomentazioni contenute nella memoria del Comune circa l'esistenza di accurati ed efficaci controlli sanitari nei confronti dei profughi che sbarcano in Italia sembrano contraddire i presupposti fattuali sui quali si fonda l'ordinanza, mentre per quanto riguarda gli stranieri privi di titolo di soggiorno gia' presenti in Italia non sembra allo stato esservi un tasso di rischio diverso da quello riscontrabile per la generalita' della popolazione residente

o   sussiste il requisito del periculum in mora perche' l'ordinanza e' rivolta anche nei confronti di categorie di soggetti che, non essendo nelle condizioni di poter adempiere tempestivamente agli obblighi imposti, soggiacciono al divieto di dimora anche occasionale nel territorio del Comune di Padova, e cio', oltre a costituire una limitazione all'esercizio delle misure di competenza del Prefetto, in mancanza di un'emergenza sanitaria e dei presupposti di contingibilita' ed urgenza, produce effetti lesivi privi di giustificazione

á      Comunicato ASGI: l'amministrazione comunale di Telgate, chiamata in giudizio in relazione alla delibera di giunta 50/2014, con la quale di disponeva il divieto di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di regolare documento di identita' e di tessera sanitaria o di regolare certificato medico rilasciato dalla competente USL attestante le condizioni sanitarie e l'idoneita' a soggiornare, ha revocato la delibera contestata e ne ha emesso altra di contenuto diverso; il Comune ha dichiarato che provvedera' al pagamento delle spese di causa

á      Il Sindaco di Alassio ha emesso un'ordinanza che sancisce il divieto di insediarsi anche occasionalmente nel territorio comunale a persone prive di fissa dimora provenienti da Paesi dell'area africana, asiatica e sud americana, se non in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negativita' da malattie infettive e trasmissibili (comunicato Stranieriinitalia); presentata, in relazione al comportamento del Sindaco, una denuncia alla Procura di Savona dal "Comitato per gli immigrati e contro ogni forma di discriminazione" e un esposto all'UNAR da diverse associazioni (comunicato Stranieriinitalia); TAR Liguria: dal momento che la legittimazione attiva di associazioni in materia di discriminazione sussiste solo quando ad essere violato e' il diritto a non essere discriminati, e non quando la censura di un atto amministrativo riguarda altri profili, nelle situazioni in cui le associazioni sono legittimate ad agire, la competenza non puo' che essere del giudice ordinario (il ricorso riguardava l'ordinanza del Sindaco di Alassio relativa a persone straniere senza fissa dimora prive di certificato sanitario)

 

 

Utilizzabilita' dei permessi di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

á      UtilizzabilitaÕ dei permessi per motivi diversi da quello del rilascio:

o   motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative), studio

o   lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio

o   lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o studio

o   motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e studio? certamente si' in caso di permesso rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007; verosimilmente anche negli altri casi: se cosi' non fosse, sarebbe individuabile il permesso per motivi umanitari rilasciato per protezione sociale)

o   integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o   affidamento: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o   minore eta': per studio (circ. Mininterno 13/11/2000; non per lavoro, da circ. Mininterno 13/11/2000; nota: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione dovrebbe pero' rientrare nel diritto all'istruzione e formazione; nel senso della possibilita' di accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati)

o   motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione; art. 39, co. 3, lettera b T.U. prevede che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma da parte degli studenti universitari: disciplina mai definita, nei fatti; Circ. Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito di quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore, consentito lo svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)

o   motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio

o   asilo: per lavoro subordinato o autonomo o studio

o   protezione sussidiaria: per lavoro subordinato o autonomo o studio

o   richiesta di asilo: per lavoro subordinato o autonomo, se, trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non e' concluso ed il ritardo non puo' essere attribuito al richiedente (art. 22 D. Lgs. 142/2015)[29]; note:

¤  il D. Lgs. 142/2015 non chiarisce quando il ritardo sia da addebitarsi al richiedente asilo; in precedenza il D. Lgs. 140/2005 elencava i seguenti motivi: presentazione di documenti e certificazioni false, rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita', mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)

¤  non e' chiaro se l'accesso all'attivita' lavorativa valga nei casi in cui l'esame della domanda da parte della Commissione territoriale si sia concluso entro 60 gg e il richiedente sia in attesa di una decisione definitiva sul ricorso presentato contro questa decisione; in precedenza, era stabilito (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che rinviava ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; articoli entrambi abrogati da D. Lgs. 142/2015) che il richiedente asilo che avesse proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale (verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del tribunale, la corte d'appello avesse ordinato la sospensione dell'esecuzione della sentenza stessa, e che il comportamento del richiedente non avesse causato ritardi nell'esame della domanda) accedesse al lavoro qualora fossero trascorsi piu' di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza possibilita' di conseguente conversione del titolo del permesso di soggiorno (disposizioni ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010)

¤  Circ. Minlavoro 26/7/2016: i 60 gg richiesti per l'accesso all'attivita' lavorativa da parte dei richiedenti asilo sono calcolati dalla data di rilascio della ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale

o   attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi, secondo nota della DPL Modena; nello stesso senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso che abiliti al lavoro; in senso contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)

o   adozione: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa adozione", salvi i limiti di eta')

o   assistenza minore, per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007)

o   ricerca scientifica, per attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto ospitante (D. Lgs. 17/2008)

o   motivi religiosi, per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (Nota Minlavoro 16/4/2009)

á      Obbligo, per l'autorita' preposta al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attivita' autonoma e per i Centri per l'impiego che ricevono dichiarazione di diponibilita' alla ricerca di un'attivita' lavorativa, di comunicare a questura e archivio anagrafico dei lavoratori stranieri i casi in cui il permesso eÕ stato utilizzato per motivi diversi da quelli del rilascio (nota: non sembra incluso il caso di straniero che abbia stipulato un contratto di lavoro subordinato, comunicato solo successivamente dal datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro)

 

á      Nel permesso di soggiorno che autorizzi l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e' inserita la dicitura "perm. unico lavoro", salvo che si tratti di stranieri (D. Lgs. 40/2014)

o   titolari di permesso UE slp, rilasciato dall'Italia o da altro Stato membro

o   che soggiornino per lavoro stagionale

o   che soggiornino per lavoro autonomo (nota: l'esclusione e' compatibile con la Direttiva 2011/98/UE, solo se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro autonomo)

o   ammessi al di fuori delle quote in qualita' di dirigenti o lavoratori altamente specializzati, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, lavoratori marittimi, lavoratori alle dipendenze di appaltatore, persone che svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o collocate alla pari

o   che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, o hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta

o   che soggiornano per protezione internazionale o hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta

o   che soggiornano per motivi di studio o formazione

á      Note:

o   la Direttiva 2011/98/UE prevede (salva la possibilita' per gli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni piu' favorevoli) che le disposizioni in essa contenute non si applichino agli stranieri

¤  che sono familiari di comunitari che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione

¤  che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei comunitari in base ad accordi tra l'Unione europea e gli Stati membri o tra l'Unione europea e paesi terzi

¤  che sono distaccati, per la durata del distacco

¤  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualitˆ di lavoratori trasferiti all'interno di societa'

¤  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori stagionali o alla pari

¤  che sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro status

¤  che sono beneficiari di protezione internazionale o hanno chiesto la protezione internazionale e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda

¤  che sono beneficiari di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda per avere tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda

¤  che sono titolari di permesso UE slp

¤  il cui allontanamento e' stato sospeso per motivi di fatto o di diritto

¤  che hanno presentato domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro come lavoratori autonomi

¤  che hanno presentato domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per svolgere qualunque altra attivita' lavorativa a bordo di una nave registrata in uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro

¤  che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a 6 mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di studio (previa esclusione esplicita in sede di recepimento della Direttiva)

o   il comune di Bergamo, con una nota, informa i titolari di permesso unico per lavoro del loro diritto all'assegno per famiglie con almeno tre figli, elencando, quali interessati, i titolari dei seguenti permessi:

¤  lavoro subordinato

¤  permesso UE slp

¤  motivi familiari

¤  attesa occupazione

¤  motivi umanitari, status di rifugiato e di protezione sussidiaria (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

¤  studio (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

¤  lavoro stagionale (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

¤  lavoro autonomo (in contrasto con D. Lgs. 40/2014 e, se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro autonomo, con Direttiva 2011/98/UE)

¤  Carta blu UE

¤  permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a, g, h, i, r (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)

o   il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm. unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non specifica di quali diritti o facolta' godano i titolari di tali permessi; la Commissione Politiche dellÕUnione europea della Camera aveva espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere sono state ignorate; e' facilmente prevedibile che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia

o   Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3 co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe' rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita del bambino); giurisprudenza ulteriore:

¤  nello stesso senso, Trib. Como, Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia (non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3 co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena e Trib. Pavia (secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)

¤  in senso contrario, Trib. Milano:

-       il bonus bebe' rientra tra i benefici di assistenza sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE

-       anche se si considerasse questa prestazione come una prestazione di sicurezza sociale, l'Italia non ha recepito esplicitamente la norma sulla parita' di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing

-       inoltre, i considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei relativi permessi di soggiorno, ma non certamente alcuna disposizione cogente (nota: e' una sciocchezza; i considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)

 

 

Conversione del permesso di soggiorno (torna all'indice del capitolo)

 

á      ConvertibilitaÕ del permesso (sotto opportune condizioni; vedi in seguito):

o   senza vincolo di quote:

¤  lavoro subordinato, in lavoro autonomo o residenza elettiva

¤  lavoro autonomo, in lavoro subordinato o residenza elettiva

¤  ogni permesso (incluso il permesso per cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi o, verosimilmente, al marito convivente di questa - da circ. Mininterno 9/2/2009 - e il caso di permesso per assistenza minore - da circ. Mininterno 24/9/2009): in permesso per motivi familiari

¤  motivi familiari, in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), esigenze sanitarie (?) o di cura, o residenza elettiva; Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione in lavoro subordinato o autonomo, attesa occupazione, residenza elettiva o, verosimilmente, studio o cura, possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani, che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata convivenza, TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 390/2015; nel senso, pero', della legittimita' della revoca del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)

¤  affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela), in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura

¤  integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato a minori identificati come non accompagnati), in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro

¤  motivi umanitari, in permesso per lavoro subordinato o autonomo (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1, sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi rilasciati a vittime di violenza domestica)

¤  motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o studio, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lÕanno successivo

¤  studio, in lavoro subordinato o autonomo, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lÕanno successivo, per soggetti che al compimento della maggiore etaÕ hanno preferito la conversione da motivi familiari a studio (circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5 DPR 394/1999)

¤  studio, in lavoro subordinato o autonomo, per chi abbia conseguito in Italia il dottorato di ricerca o il master di I (L. 9/2014 e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009) ovvero la laurea specialistica o la laurea triennale (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[30], anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:

-       verosimilmente nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di laurea di cui alla L. 341/1990 o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)

-       verosimilmente, la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato in Italia

-       le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)

¤  studio, in lavoro, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR Lazio, che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello spettacolo)

¤  studio, in motivi religiosi (TAR Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ. Mininterno 24/5/2005 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)

¤  motivi religiosi, in residenza elettiva (in luogo permesso UE slp, per persone che dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni del Vaticano; da circ. Mininterno 24/5/2005)

¤  motivi religiosi, in lavoro, per le attivita' lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio; in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita', TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lombardia); in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio

¤  protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in lavoro subordinato o autonomo (D. Lgs. 251/2007)

o   entro quote (conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; da Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto):

¤  motivi di studio o formazione (anche per lo svolgimento di tirocinio formativo), in lavoro subordinato o autonomo (circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e' condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; note:

-       negli ultimi decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali conversioni); la richiesta deve essere presentata prima della scadenza del permesso (Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del permesso solo in caso di conseguimento della laurea; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 372/2016: illegittimo il diniego di conversione di un permesso per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul ritardo nella presentazione della richiesta)

-       le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L. 99/2013) dovrebbero applicarsi, a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della L. 128/2013, al titolare di un permesso per studio o formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L. 128/2013; nota: la formulazione e' pero', in proposito, ambigua)

¤  lavoro stagionale, in lavoro subordinato, fin dalla prima stagione, purche' il lavoratore stagionale abbia svolto regolare attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno 3 mesi (art. 24 co. 10 D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 203/2016)[31]; note:

-       Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto: conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato e dal paese di provenienza dello straniero

-       Circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998

-       Circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013: conversione condizionata all'effettiva assunzione per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro

-       Circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale - ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del permesso per lavoro stagionale

-       Circ. Minlavoro 20/4/2015: ai fini della conversione del permesso, la Direzione territoriale del lavoro verifica anche i pagamenti dei contributi effettuati in favore del lavoratore nel periodo di lavoro stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, senza che assuma rilievo la scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla-osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico, e la congruita' delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per il rapporto a tempo determinato o indeterminato in relazione alla sua capacita' economica, quale si rileva dalle informazioni contenute nel modello Q)

-       Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro subordinato, anche stagionale"

-       TAR Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL certificazione del rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto)

-       Sent. Cons. Stato 5878/2016: illegittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, motivato solo dal fatto che la richiesta e' stata presentata in ritardo rispetto alla scadenza, dal momento che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che impone di tenere in considerazione gli elementi sopravvenuti e vieta di considerare preclusive le irregolarita' amministrative sanabili, implica che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico

-       Sent. Cons Stato 1615/2016: legittimo il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato se lo straniero non ha mai ottenuto il rilascio del permesso per lavoro stagionale (si tratta di provvedimento a carattere vincolato)

-       Sent. Cons. Stato 3884/2016: il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e' convertibile in permesso per lavoro subordinato anche se la richiesta di conversione e' presentata dopo la scadenza del permesso; il carattere decadenziale del termine in questione non e' affermato, infatti, esplicitamente dalla legge, ne' appare coerente con il sistema, dato che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 impone di tenere in considerazione, in favore del rilascio del permesso di soggiorno, gli elementi sopravvenuti e insieme vieta di considerare preclusive le irregolarita' amministrative sanabili; queste disposizioni implicano che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico

-       si usa, per la richiesta di conversione del permesso, il modulo vb, che richiede l'indicazione del CCNL applicato

¤  motivi religiosi, in lavoro, per le attivita' lavorative diverse da quelle di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, TAR Lazio, Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana, TAR Lazio, secondo cui, in mancanza di una esplicita previsione sull'onere di acquisire l'attestazione della disponibilita' di un posto nell'ambito delle quote programmate con il decreto-flussi, si deve ritenere che tale adempimento deve essere assicurato d'ufficio dall'amministrazione procedente; nello stesso senso, TAR Lazio); nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il rispetto del limite delle quote; in senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto da uno Sportello comunale: a seguito di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei confronti delle parti attrici del giudizio; in senso opposto,

-       Sent. Cons. Stato 2292/2013: le richieste di conversione rappresenterebbero un'ingiusta concorrenza nei confronti delle richieste di ingresso entro quote degli altri stranieri (nota: sentenza farneticante, in linea con Sent. Cons. Stato 4532/2015; si ritiene erroneamente che la conversione del permesso consista nel rilascio del permesso per lavoro subordinato "in deroga alle regole ordinarie e generali stabilite per quest'ultimo e senza sottostare alle inerenti restrizioni quantitative"; non si tiene conto quindi del fatto che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote, a parita' con i nuovi ingressi, o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo quote apposite, nei fatti mai esaurite, limitando la deroga al solo requisito dell'ingresso con visto per lavoro subordinato)

-       circ. Mininterno 27/8/2015: a seguito dell'Atto Camera n. 9/02977-A/008 del 10/06/2015, con il quale la Camera dei Deputati ha presentato all'ordine del giorno l'impegno del Governo a dipanare i dubbi interpretativi in merito alla normativa in oggetto, il Mininterno ha chiesto l'avviso del Consiglio di Stato; il Consi