(Sergio Briguglio 8/1/2017)
PRINCIPALI
ELEMENTI DELLA NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA
(Aggiornamento
al 30 Novembre 2016)
Nota: i testi delle leggi, dei decreti legislativi e dei
regolamenti vigenti alla data del 30/11/2016 in materia di diritto dello
straniero sono riportati in sinottico-normativa-53.html.
La versione del presente manuale aggiornata alla
conclusione della XVI Legislatura e' riportata in manuale-normativa-27.html; la versione del quadro della normativa aggiornata
alla stessa data, in sinottico-normativa-34.html.
1. Condizione giuridica dello straniero, ambito di
applicazione, diritti fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la
pubblica amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica
4. Ingresso, reingresso e uscita dallÕItalia
7. Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo
8. Ingresso e soggiorno per lavoro subordinato
9. Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale
10. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
11. Formazione di lavoratori all'estero
12. Ingresso e soggiorno per lavoro extra-quote o con
quote specifiche
13. Ingresso e soggiorno per studio, formazione o
tirocinio professionale e attivita' scientifica
14. Ingresso e soggiorno per volontariato
15. Professioni
16. Ricongiungimento familiare e soggiorno per motivi
familiari
17. Minori stranieri
18. Protezione sociale, sicurezza pubblica, tutela del
lavoratore sfruttato, tutela rispetto alla violenza domestica
19. Ingresso e
soggiorno illegale
20. Respingimento
alla frontiera
21. Espulsione
23. Obblighi e
sanzioni a carico di terzi
24. Stranieri
condannati o detenuti
27. Assistenza sociale e misure fiscali
29. Politiche
di accoglienza e accesso all'alloggio
30. Discriminazione
31. Qualifica
di titolare dello status di protezione internazionale
32. Procedure
per riconoscimento e revoca della protezione internazionale
33. Accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale
34. Contenuto
della protezione internazionale
35. Disposizioni
particolari per i minori non accompagnati
38. Asilo
costituzionale e ulteriori forme di protezione
39. Cittadinanza
40. Apolidia
41. Norme a
regime
42. Neocomunitari
Parte I
1. Condizione giuridica dello straniero, ambito di applicazione, diritti
fondamentali, diritti in materia civile, rapporti con la pubblica
amministrazione, tutela giurisdizionale, protezione diplomatica (torna all'indice)
á
Condizione giuridica dello straniero
á
Carta dei valori; compatibilita' con
consuetudini diverse
á
Diritti del cittadino straniero
á
Diritti del lavoratore straniero;
attivita' riservate al cittadino italiano
á
Rapporti con la pubblica
amministrazione; certificazioni
á
Modalita' di adozione dei provvedimenti
negativi (amministrativi e giurisdizionali)
Condizione giuridica dello straniero (torna
all'indice del capitolo)
á
La condizione
giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in conformita' delle norme e
dei trattati internazionali (art. 10, co. 2 Cost.)
á
L'applicazione
della normativa comunitaria direttamente efficace produce la disapplicazione delle norme e prassi interne in contrasto (Sent. Corte Cost. 170/1984, Sent. Corte Giust. C-158/78, Sent. Corte Giust. C-168/85, Sent. Corte Giust. C-104/86); l'obbligo di disapplicazione incombe anche
sull'amministrazione (Sent. Corte Giust. C-103/88); il principio dell'immediata applicabilita' delle
disposizioni comunitarie si applica, oltre che ai regolamenti, anche alle
statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia (Sent. Corte Cost. 113/1985); l'immediata applicabilita' si estende, sulla base
della giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche alle norme dei trattati
istitutivi (Sent. Corte Cost. 389/1989); le disposizioni incondizionate e sufficientemente
precise, possono essere richiamate, in mancanza di provvedimenti di attuazione
adottati entro i termini, per opporsi a qualunque disposizione di diritto
interno non conforme (Sent. Corte Cost. 64/1990 e Sent. Corte Cost. 168/1991); la mancata attuazione entro i termini di
disposizioni di una direttiva che non pongano obblighi diretti in capo allo
Stato, ma solo in capo a terzi, non consente ai cittadini che dovrebbero
beneficiare di tali disposizioni di farle valere direttamente contro lo Stato,
ma pone una reponsabilita' risarcitoria in capo allo Stato stesso (Sent. Corte Giust. C-6/90); quando risulti pendente, davanti alla Corte di Giustizia
una questione pregudiziale relativa al possibile contrasto di una norma
incriminatrice con il diritto della UE, il giudice, nel valutare l'applicazione
di una misura cautelare, deve tenerne conto (sent. Cass. 31869/2011)
á
Sent. Corte Giust. C-244/13: la circostanza che, nell'ambito di un'azione di
risarcimento danni per violazione del diritto dell'Unione, un giudice nazionale
abbia ritenuto necessario porre una questione pregiudiziale, vertente sul
diritto dell'Unione in esame nel procedimento principale, non deve essere
considerata un elemento decisivo al fine di determinare se sussista una
violazione manifesta di tale diritto da parte dello Stato membro; note:
o
un diritto al
risarcimento e' riconosciuto dal diritto dell'Unione qualora siano soddisfatte
tre condizioni: che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire
diritti alle persone, che si tratti di violazione sufficientemente qualificata
e che sussista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo
incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi (punto 50)
o
il criterio
decisivo per considerare come sufficientemente qualificata una violazione del
diritto dell'Unione e' quello della violazione manifesta e grave, da parte di
uno Stato membro, dei limiti posti al suo potere discrezionale; i giudici
nazionali, unici competenti ad accertare i fatti di cui ai procedimenti
principali e a qualificare le violazioni del diritto dell'Unione di cui
trattasi, possono tenere conto, a questo fine, di elementi quali il grado di
chiarezza e di precisione della norma violata (punti 51)
o
il semplice
fatto di presentare una questione pregiudiziale non puo' limitare la liberta'
del giudice del merito; la risposta alla questione se una violazione del
diritto dell'Unione sia stata sufficientemente qualificata deriva infatti non
dall'esercizio stesso della facolta' prevista dall'articolo 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, bensi' dall'interpretazione fornita dalla Corte
(punto 53 e Concl. Avv. Gen. C-244/13, nelle quali si osserva come, se cosi' non fosse, il
giudice nazionale che intendesse proporre una questione pregiudiziale per
essere certo della sua interpretazione del diritto dell'Unione, prima di
condannare lo Stato membro al risarcimento dei danni, potrebbe essere spinto ad
astenersene, con l'effetto di una chiusura del dialogo tra giudice nazionale e
Corte; significa, verosimilmente, che puo' esserci una violazione
sufficientemente qualificata anche se il giudice nazionale ha ritenuto
necessario adire la Corte di Giustizia per porre una questione pregiudiziale)
á
Il giudice nazionale ha l'obbligo di conformarsi alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretate dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo,
anche quando esse siano in contrasto con il diritto interno, alla sola
condizione che esse non risultino contrarie alla Costituzione (sent. Cass. SS.UU. 28507/2005, sent. Cass. 19985/2011); tale obbligo incombe anche quando la sentenza
della Corte sia intervenuta a causa in corso (sent. Cass. 19985/2011); nota:
tale obbligo non deriva dal diritto comunitario (Sent Corte Giust. C-571/10: il rinvio operato da art. 6 paragrafo 3 Trattato sull'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo non impone al giudice nazionale, in caso di
conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare
direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto
nazionale in contrasto con essa; la sentenza spiega che art. 6 paragrafo 3 Trattato sull'Unione europea non disciplina il rapporto tra la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e
nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre
nell'ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una
norma di diritto nazionale)
o
quando si
profili un contrasto tra una norma interna e una norma della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il giudice nazionale deve verificare la
praticabilita' di un'interpretazione della prima conforme alla norma
convenzionale; se la verifica da' esito negativo il giudice, non potendo
disapplicare la norma interna ne' applicarla (avendola ritenuta in contrasto
con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo), deve denunciare la rilevata incompatibilita'
proponendo una questione di legittimita' costituzionale in riferimento allÕart.
117 co.1 Cost.,
ovvero ad art. 10 co. 1 Cost., ove
si tratti di una norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto
internazionale generalmente riconosciuta
o
il confronto tra
tutela prevista dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e tutela costituzionale dei diritti fondamentali
deve essere effettuato, dalla Corte Costituzionale, mirando alla massima
espansione delle garanzie, concetto nel quale deve essere compreso il necessario
bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioe' con altre
norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che
potrebbero essere incisi dall'espansione di una singola tutela
o
benche' la Corte
Costituzionale non possa sostituire la propria interpretazione di una
disposizione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo a quella data in occasione della sua applicazione al
caso di specie dalla CEDU, essa e' pero' tenuta a valutare come l'applicazione
della Convenzione si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano; la
norma della Convenzione, nel momento in cui va ad integrare il primo comma
dell'art. 117 Cost.,
come norma interposta, diviene oggetto di bilanciamento, volto non
all'affermazione della primazia dell'ordinamento nazionale, ma alla
integrazione delle tutele
á
Trib. Milano:
art. 10, co. 2 Cost. non
assegna alle norme pattizie il rango di norme costituzionali, essendo queste
sottoposte al vaglio di costituzionalita'; tuttavia, una volta superato questo
vaglio, tali norme costituiscono un parametro in base al quale interpretare le
norme sullo straniero (nei fatti, in questo senso Sent. Corte Cost. n. 376/2000)
á
Trib. Genova:
benche' il nostro ordinamento si adegui agli accordi internazionali, incluse le
convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive
direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse
stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non
diritti soggettivi in capo agli stranieri
á
Parere Corte Giust. 2/13: l'accordo sull'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo non e' compatibile con art. 6, par. 2 Trattato sull'Unione europea, ne' con il Protocollo 8 al Trattato sull'Unione europea, dal momento che
o
non previene il
rischio di lesione del principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri
nel diritto dell'Unione
o
non esclude la
possibilita' che talune controversie tra gli Stati membri o tra gli Stati
membri e l'Unione europea, relative all'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ambito di applicazione sostanziale del diritto
dell'Unione, vengano portate dinanzi alla CEDU
o
non prevede
modalita' di funzionamento del meccanismo del convenuto aggiunto e della procedura
di previo coinvolgimento della CGUE che consentano di preservare le caratteristiche
specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione
o
lede le
caratteristiche specifiche del diritto dell'Unione riguardo al controllo
giurisdizionale degli atti, delle azioni o delle omissioni dell'Unione in
materia di politica estera e di sicurezza comune, in quanto affida il controllo
giurisdizionale di alcuni di tali atti, azioni od omissioni in via esclusiva ad
un organo esterno all'Unione
Ambito di applicazione (torna all'indice del capitolo)
á
Il Testo unico si applica, salvo che sia diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli
apolidi
á
Il Testo unico non si applica ai cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario (art. 1, co. 2 T.U., modificato da L. 133/2008)
á
Nota:
o
il principio in
base al quale le disposizioni del T.U. si applicano, se piu' favorevoli, al
cittadino comunitario (formulazione originale di art. 1, co. 2 T.U.) e' stato
invocato con riferimento a
¤
iscrizione
anagrafica del genitore comunitario di minore italiano (Risposta Mininterno a quesito 16/11/2007)
¤
iscrizione al
SSN dei minori rumeni e bulgari (Circ. Regione Friuli Venezia Giulia)
¤
erogazione
temporanea delle prestazioni sanitarie per i cittadini neocomunitari a parita'
con lo straniero illegalmente presente, a prescindere dal possesso del codice
STP anteriore alla data di ingresso del paese nell'UE (Delibera Regione Toscana)
¤
erogazione delle
prestazioni sanitarie urgenti o essenziali a cittadini comunitari non iscritti
al SSN e privi di assicurazione sanitaria (circ. Regione Marche 4/1/2008, circ. Regione Piemonte 9/1/2008, citata in circ. Minsalute 19/2/2008,
circ. Regione Puglia 7/5/2008 e circ. Regione Friuli Venezia Giulia 13/3/2008)
o
non e' chiaro se
tale principio possa legittimamente considerarsi superato o se valga
implicitamente in base al diritto comunitario; presentata da un parlamentare
europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; in
proposito
¤
presentata da un
parlamentare europeo un'interrogazione alla Commissione riguardo alla legittimita' della modifica; nel senso
della legittimita', per questione analoga, Sent. Corte Giust. C-22-08: art. 12 Trattato CE
non osta ad una normativa nazionale che escluda i cittadini degli Stati membri
dalla possibilita' di beneficiare delle prestazioni di assistenza sociale che
vengono concesse ai cittadini di Stati terzi
¤
Sent. Corte Cost. 299/2010 ha dichiarato inammissibile, per difetto di
rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, prospettata dalla
Regione Puglia, della modifica di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 133/2008;
nella stessa Sentenza, infatti, la Corte aveva appena dichiarato infondato il
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, fondato proprio su tale
modifica, contro la disposizione contenuta nella Legge Regione Puglia che sancisce il principio di applicabilita' ai
cittadini neocomunitari (per i primi 5 anni di appartenenza all'UE) delle
disposizioni della stessa legge in materia di stranieri che risultino piu'
favorevoli; la Corte ha ribadito il principio gia' affermato nella Sent. Corte Cost. 269/2010: le norme sul soggiorno dei cittadini comunitari
devono essere armonizzate con quelle costituzionali che garantiscono la tutela
di diritti fondamentali
o
se continua a
valere, dovrebbe essere previsto il divieto di allontanamento nei casi in cui
e' previsto il divieto di espulsione per lo straniero, e dovrebbe essere
rilasciato un titolo di soggiorno in tutti i casi in cui il cittadino
comunitario o il suo familiare privi di diritto di soggiorno si trovino nelle
condizioni che consentono il rilascio di permesso a cittadino straniero (es.:
permesso per minore eta', permesso per motivi umanitari, anche ex art. 18,
permesso per assistenza del minore, permesso per motivi di cura per la donna
incinta o per la puerpera o per il marito convivente)
á
Le disposizioni
del Testo unico non si applicano
qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra
á
Le disposizioni
che limitano l'immigrazione e le formalita' di registrazione degli stranieri non si applicano ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione europea, qualunque sia la loro
nazionalita', ne' ai loro coniugi,
ne' ai familiari a loro carico (art.
11 Protocollo 7 al Trattato sull'Unione europea)
á
Le norme di
recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunita' europea e
dell'Unione europea assicurano la parita'
di trattamento dei cittadini italiani
rispetto ai cittadini comunitari
residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani (art. 14 bis, co. 1 L.
11/2005); nei confronti dei cittadini italiani non si applicano norme o
prassi che producano effetti discriminatori
rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o
stabiliti nel territorio nazionale (art. 14 bis, co. 2 L. 11/2005)
á
Sent. Corte Cost. 249/1995: benche' il diritto dell'Unione europea non si applichi a situazioni puramente interne di uno Stato membro, tale condizione
richiede la mancanza di qualsiasi
fattore di collegamento a una
qualunque delle situazioni contemplate dal diritto
comunitario; la connessione
della situazione interna con una situazione contemplata dal diritto comunitario
sussiste anche in caso di identita', per contenuto e funzione,
della situazione interna a una situazione rilevante per il diritto comunitario
in quanto determinata, nel territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del
diritto di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea;
in presenza di una tale connessione, il diritto dell'Unione europea si applica
anche ai cittadini italiani, che non
abbiano fruito della libera circolazione; se le norme interne prevedono la parificazione tra cittadini italiani e cittadini stranieri (ad esempio, la parita' di
diritti tra lavoratore nazionale e lavoratore straniero), le disposizioni
derivanti dal diritto dell'Unione europea si applicano anche, per
il tramite di quelle norme interne,
al cittadino straniero
Carta dei valori; compatibilita' con consuetudini diverse (torna all'indice del capitolo)
á
Il Ministero
dell'interno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si ispira alla Carta dei valori della cittadinanza e
dell'integrazione e orienta le relazioni con le comunita' degli immigrati e
religiose al comune rispetto dei principi sanciti in tale Carta, nella
prospettiva dell'integrazione e della coesione sociale (Decr. Mininterno 23/4/2007)
á
Le tradizioni etico-sociali di natura
essenzialmente consuetudinaria di coloro che sono presenti nel territorio dello
Stato, per quanto possano avere valore culturale, sono ammissibili solo entro i limiti posti dalle norme penali (Sent. Cass. 179/2009); Sent. Cass. 12089/2012: non e' giustificata l'ignoranza della legge quando
la condotta oggetto di valutazione si caratterizza per la palese violazione di
diritti fondamentali della persona affermati dalla Costituzione, dal momento
che tali principi costituiscono uno sbarramento invalicabile contro
l'introduzione nella societa' di consuetudini, prassi e costumi
"antistorici" rispetto ai risultati ottenuti nell'ambito
dell'affermazione e della tutela dei diritti inviolabili della persona
á
Sent. CEDU Eweida c. Regno Unito: il diritto di manifestare il proprio credo religioso puo' essere limitato a tutela di altri diritti fondamentali in conflitto
(nei casi in esame, il diritto alla salute o il diritto a non essere
discriminati sulla base del proprio orientamento sessuale)
á
Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia: ai fini dell'edificazione di luoghi di culto, le
confessioni religiose sono tenute a stipulare una convenzione a fini
urbanistici con il Comune interessato e a rispettare vincoli relativi a infrastrutture,
servizi e distanza tra edifici adibiti a luoghi di culto di diverse
confessioni; non e' ammessa l'edificazione di nuovi edifici di culto nei comuni
che non abbiano provveduto ad approvare il piano
delle attrezzature religiose
á
Impugnata
dal Governo la Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia per illegittimita' costituzionale per (comunicato ASGI)
o
violazione degli
artt. 3, 8 e 19 Cost., per
l'imposizione agli enti rappresentanti di organizzazioni religiose di una serie
stringente di obblighi e requisiti che incidono sull'esercizio in concreto del
diritto fondamentale e inviolabile della liberta' religiosa
o
violazione di
art. 117 lettere a), c) e h) Cost., per
aver disciplinato la materia in contrasto con i principi contenuti nei trattati
europei e internazionali nonche' per invasione nella competenza esclusiva dello
Stato in materia di rapporti tra Repubblica e le Confessioni religiose
o
violazione di
art. 118 co. 3 Cost., per
non aver rispettato la competenza esclusiva dello Stato per la disciplina delle
forme di coordinamento fra Stato e Regione nella materia della sicurezza
pubblica
o
illegittimita' costituzionale di art. 70 co. 2-bis, limitatamente alle parole
"che presentano i seguenti requisiti:"
e alle lettere a) e b), e 2-quater, della legge della Regione Lombardia 12/2005
(Legge per il governo del territorio), introdotti da art. 1 co. 1 lett. b),
della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia, recante "Modifiche alla legge regionale 11
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la
pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi"; infatti,
¤ nel capo dedicato alla realizzazione di edifici di
culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi (artt. 70-73), vengono
distinti tre ordini di destinatari: gli enti della Chiesa cattolica (art. 70
co. 1), gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia
gia' approvato con legge un'intesa (art. 70 co. 2), gli enti di tutte le altre confessioni
religiose (art. 70 co. 2-bis); a questa terza categoria di enti gli artt. 70-73
sono applicabili solo a condizione che sussistano i seguenti requisiti: "a)
presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo
insediamento nell'ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi
disciplinati dal presente capo; b) i relativi statuti esprim[a]no il carattere
religioso delle loro finalita' istituzionali e il rispetto dei principi e dei
valori della Costituzione"
¤ non e' consentito al legislatore regionale, all'interno
di una legge sul governo del territorio, introdurre disposizioni che ostacolino
o compromettano la liberta' di religione, ad esempio prevedendo condizioni
differenziate per l'accesso al riparto dei luoghi di culto; poiche' la
disponibilita' di luoghi dedicati e' condizione essenziale per l'effettivo
esercizio della liberta' di culto, un tale tipo di intervento normativo
eccederebbe dalle competenze regionali, perche' finirebbe per interferire con
l'attuazione della liberta' di religione, garantita da artt. 8 e 19 Cost.,
condizionandone l'effettivo esercizio
¤ la Regione esorbita quindi dalle sue competenze,
entrando in un ambito nel quale sussistono forti e qualificate esigenze di
eguaglianza, se, ai fini dell'applicabilita' di tali disposizioni, impone
requisiti differenziati, e pi� stringenti, per le sole confessioni per le quali
non sia stata stipulata e approvata con legge un'intesa ai sensi di art. 8 Cost.
o
illegittimita' costituzionale di art. 72 co. 4, primo periodo (Ord. Corte Cost. 150/2016), e 7 lett. e), della Legge Regione Lombardia
12/2005, introdotti da art. 1 co. 1 lettera c) della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia; infatti,
¤ si prevede che, nel corso del procedimento per la
predisposizione del piano delle attrezzature religiose di cui allo stesso art.
72 (denominato "Piano per le attrezzature religiose" nella rubrica di
tale articolo), vengano acquisiti "i pareri di organizzazioni, comitati di
cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine oltre agli uffici
provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l'autonomia
degli organi statali"; si esige inoltre che, nel piano predetto, sia
prevista, per ciascun edificio di culto (se non gia' esistente all'entrata in
vigore della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia, in virtu' di art. 72 co. 8), "la realizzazione
di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico
dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli
uffici della polizia locale o forze dell'ordine"
¤ queste disposizioni eccedono dai limiti delle
competenze attribuite alla Regione, dal momento che il perseguimento degli
interessi relativi alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica
convivenza e' affidato da art. 117 Cost. in
via esclusiva allo Stato, mentre le Regioni possono cooperare a tal fine solo
mediante misure ricomprese nelle proprie attribuzioni
o
inammissibile la
questione di legittimita' costituzionale di art. 70 co. 2-bis, 2-ter e
2-quater, della Legge Regione Lombardia 12/2005, introdotti da art. 1 co. 1
lett. b), della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia, in riferimento ad art. 117 Cost., in
relazione agli artt. 10, 17 e 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli artt. 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ad art. 18 del Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977); infatti, perche' la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia invocabile in un giudizio di legittimita'
costituzionale, occorre che la fattispecie oggetto di legislazione interna sia
disciplinata dal diritto europeo in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad
atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione,
ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura
nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione, e non gia' da
sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto
á
Assegnati, con determinazione dirigenziale del Comune di Milano, immobili comunali per lo svolgimento di attivita'
religiose alla chiesa protestante cingalese Shalom Gospel Church,
all'Associazione Islamica di Milano, aderente al Caim, e alla Casa della
Cultura Musulmana
á
Comunicato Stranieriinitalia: il Coordinamento delle Associazioni Islamiche
milanesi (Caim) ha presentato ricorso al Tar contro l'annullamento del bando
per la costruzione di nuovi luoghi di culto deciso dal Comune nel giugno 2016
sulla base del fatto che, in base alla legge della Regione Lombardia avrebbe
dovuto essere prima approvato un Piano per le attrezzature religiose; l'amministrazione
del Comune di Milano ha avviato una nuova consultazione tra le associazioni
religiose in vista di un nuovo bando
á
Impugnata
dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale la Legge Regionale della Regione Veneto n. 12/2016, limitatamente all'articolo
2, per violazione degli articoli 2, 3, 8, 19 e 117 co. 2 lettere c) e h) Cost.; in
particolare, il ricorrente considera illegittime le disposizioni regionali:
o
nella parte in
cui viene riconosciuta alla Regione e ai comuni la potesta' amministrativa di
individuare i criteri e le modalita' per la realizzazione di attrezzature di
interesse comune per i servizi, religiosi, in quanto richiamando con formula
generica e ambigua "i criteri e le modalita'" da individuare per la
realizzazione delle attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi si
presta ad applicazioni ampiamente discrezionali e potenzialmente
discriminatorie nei confronti di alcuni enti religiosi
o
nella parte in
cui consente di inserire, nel contesto pattizio della convenzione, l'impegno ad
utilizzare la lingua italiana
o
nella parte in
cui persegue una finalita' di controllo delle modalita' con le quali in
concreto e' esercitata l'attivita' sociale e culturale svolta nelle
attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi, per ragioni di
sicurezza e ordine pubblico
á
Strutture
islamiche censite in Italia: 1.205, di cui 4 moschee, 858 luoghi di culto e 343
associazioni culturali (da Risposta del Ministro dell'interno a
un'interrogazione parlamentare)
Diritti del cittadino straniero (torna
all'indice del capitolo)
á
Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel
territorio dello Stato sono garantiti (Sent. Cass. 10504/2009: indipendentemente dalla condizione di reciprocita')
i diritti fondamentali della persona
previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in
vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti
á
Sent. CEDU M. et al. contro Italia e Bulgaria: violazione di art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di trattamenti inumani o degradanti), in
relazione al caso di una minorenne, proveniente dalla Bulgaria, sequestrata in
Italia e seviziata a lungo dai suoi aguzzini; le autorita' italiane non hanno
condotto indagini adeguate sulle sevizie subite, non hanno provveduto ad
accertare quanto denunciato, non hanno sottoposto ad accertamenti medici la
vittima e hanno invece sottoposto ad indagini la ragazza e i genitori
á
Allo straniero
eÕ riconosciuta paritaÕ di trattamento
con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con
la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e
nei modi previsti dalla legge
á
Corte App. Bari (che riforma Trib. Bari
e Trib. Bari):
o
al cittadino straniero che agisce davanti al giudice
italiano e' consentito rilasciare la
procura nella forma prevista da art. 83 c.p.c., per
la cui validita' l'unico presupposto e' la presenza della parte sul territorio
nazionale ove e' anche il difensore, unitamente alla relativa prova di tale
presupposto che deriva (presuntivamente) della sottoscrizione per autentica da
parte del procuratore della firma apposta dal cliente; in mancanza di rigorosa
prova contraria si deve ritenere acquisita al giudizio la prova della presenza
della parte in Italia e la comprensione del senso dell'atto da lui sottoscritto
o
la necessita' di
presenza di testimoni fidefacienti,
esclusa per il rilascio di procura dall'assistito di lingua italiana, non puo'
essere affermata per il cliente alloglotta, tanto piu' che la previsione di un
simile requisito interferirebbe nel rapporto personale dell'avvocato col cliente
alloglotta, tutelato da art. 24 Cost., ed
avrebbe un oggettivo carattere discriminatorio per ragioni di lingua, in
contrasto con art. 3 Cost.
o
in materia vige
il ripudio del formalismo
á
Sent. Cons. Stato 1828/2015: inammissibile
e non compatibile con i principi di un moderno Stato sociale di diritto e della
legislazione in materia di stranieri una visione
del diritto amministrativo quale diritto
amministrativo "del sospetto", che indizia di falsita' o di frode
alla legge atti e comportamenti dello straniero, non adeguatamente vagliati
dall'Amministrazione con un'accurata istruttoria, senza che sulla loro reale,
effettiva consistenza esistano o siano stati motivatamente addotti elementi
gravi, precisi e concordanti, finendo quindi per affermarne pregiudizialmente e
apoditticamente la natura dolosa, fittizia e fraudolenta
á
Sent. Cons. Stato 5336/2015: risultando la questura
inadempiente in relazione all'onere istruttorio di depositare una
determinata documentazione entro 30 gg, il Consiglio di Stato rinnova l'ordine,
avvertendo che in caso di persistenza nell'inadempienza alla data di nuova
trattazione, tale contegno sara' valutato dal Giudice ai sensi di art. 116 c.p.c. e
sara' oggetto di segnalazione all'Autorita' giudiziaria ed al Mininterno per
l'accertamento di ogni eventuale responsabilita' penale e disciplinare
á
Il preavviso di rigetto, essendo atto
meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio
infraprocedimentale, non e' idoneo
ad assolvere all'obbligo
dell'amministrazione di concludere il
procedimento con una determinazione espressa, come sancito da art. 2 L. 241/1990;
nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per
la declaratoria dell'illegittimita' del silenzio-rifiuto,
il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi con
un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitivita' (Sent. Cons. Stato 3798/2011, Sent. Cons. Stato 5040/2013, Sent. Cons. Stato 59/2015 e TAR Lombardia, che ordina all'amministrazione di provvedere, entro 60 gg dalla
comunicazione o notificazione della sentenza, sull'istanza di conversione del
permesso per studio in permesso per lavoro subordinato)
á
Irricevibile,
in base ad art. 31 co. 2 c.p.a., il
ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione
in relazione a un procedimento amministrativo, se presentato piu' di un anno oltre la scadenza del
termine di conclusione del procedimento; TAR Campania:
la produzione di un'istanza di accesso agli atti oltre la data di scadenza del
termine annuale non e' idonea a riaprire il termine; TAR Lombardia: il termine di un anno e' soggetto alla regola generale della sospensione feriale (derogata dal
legislatore solo in ipotesi specifiche e da ritenere tassative), dal momento
che lo spirare di tale termine non comporta il venir meno dell'illegittimita'
del ritardo ne' del potere-dovere dell'amministrazione di provvedere
sull'istanza, ma solo della possibilita' per l'interessato di far valere quella
illegittimita' attraverso lo specifico rimedio processuale dell'azione avverso
il silenzio, a dmostrazione del fatto che il termine ha natura processuale, e
non sostanziale (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4838/2013, secondo cui il termine annuale rimane sospeso per
complessivi 46 giorni, in base a L. 742/1969);
Sent. Cons. Stato 5734/2015: art. 1 co. 1 L. 742/1969 dispone
che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed
a quelle amministrative e' sospeso di diritto dall'1 al 31 agosto di ciascun
anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione
á
Irricevibile
l'appello presentato dal Mininterno
contro una sentenza del TAR Liguria,
se l'appello e' stato proposto oltre la scadenza del "termine
breve", di 60 gg dopo la
notificazione della sentenza (sent. Cons. Stato 3160/2014); nello
stesso senso, sent. Cons. Stato 5142/2014: in caso di notificazione della sentenza, si
applica, ai fini della proposizione di appello, il termine breve (di 60 gg
dalla notificazione), anziche' quello lungo (di un anno dal deposito della
sentenza
á
Irricevibile
l'appello contro una sentenza non
notificata, qualora sia stato notificato
dopo la scadenza del termine semestrale previsto da art. 92
co. 3 c.p.a. (sent. Cons. Stato 5793/2011); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6646/2012, che osserva, pero', come il fatto che l'appello sia
dichiarato irricevibile per tardivita' non precluda di per se'
allÕamministrazione di procedere ad un riesame discrezionale della pratica, ove
ne ravvisi i presupposti
á
Art. 94 c.p.a. dispone
che, nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo, il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice
adito, a pena di decadenza, entro 30 gg
dall'ultima notificazione ai sensi di
art. 45 c.p.a.,
unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite
notificazioni (Sent. Cons. Stato 5734/2015)
á
TAR Lazio:
e' irricevibile il ricorso contro il
silenzio-inadempimento in relazione ad un'istanza di naturalizzazione, se il deposito del ricorso e' tardivo rispetto al termine di 15 gg dalla notifica del ricorso stesso, previsto dal combinato disposto di
artt. 45 co.1 e 87 co. 3 c.p.a.
(per i procedimenti in camera di consiglio, ad esclusione di quelli per
l'adozione e l'esecuzione di misure cautelari, i termini, ad eccezione di
quello per la notifica, sono dimezzati)
á
Trib. Torino:
in caso di silenzio-inadempimento
(ossia un silenzio non qualificato, non facendo da esso discendere
l'ordinamento alcuna conseguenza giuridica, a differenza dei casi di
silenzio-assenso o silenzio-rifiuto), il Tribunale deve ritenersi investito del
potere di esaminare nel merito il proposto ricorso, malgrado l'assenza di un provvedimento
impugnato, in quanto in caso contrario la parte si vedrebbe nell'oggettiva
impossibilita' di vedere tutelare in giudizio le proprie ragioni per un tempo
indefinito (ovvero fino all'adozione di un provvedimento formale da parte
dell'amministrazione), con conseguente violazione dei principi costituzionali
dettati in tema di diritto di difesa
á
Sent. Cons. Stato 1145/2016: il principio
generale secondo cui la parte soccombente
va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa puo' incontrare
eccezioni e puo' dunque essere derogato (rectius: disapplicato), purche'
la ragione della deroga sia esternata in motivazione in modo che si
comprendano l'iter logico-giuridico e/o le valutazioni (di fatto ed eventualmente
di sostanziale equita') su cui essa si fonda; nella fattispecie, illegittima la compensazione delle spese, in un caso in cui l'Amministrazione del Mininterno ha adottato il provvedimento di concessione della cittadinanza solo dopo che il processo
per il silenzio-inadempimento aveva
avuto inizio, motivata, dal giudice di primo grado, sulla base del fatto
(peraltro non allegato in funzione scriminante, e neanche esimente, dall'Amministrazione)
che presso i competenti uffici amministrativi pendono molte domande di cittadinanza e che, nella fattispecie,
l'istruttoria si e' presentata "complessa"
(tali circostanze non possono infatti essere fatte gravare sul ricorrente, ne'
costituire titolo per pregiudicarlo)
á
TAR Campania:
in relazione al silenzio serbato
dall'amministrazione, per un tempo nettamente eccedente i 60 gg previsti dalla
normativa, sulla richiesta di conversione del permesso di soggiorno di un neo-diciottenne,
si ordina alla questura di concludere il procedimento nel termine di 30 gg dalla
data di comunicazione in via amministrativa o di previa notifica della presente
pronuncia; in caso di inottemperanza alla scadenza del termine predetto si
nomina commissario ad acta, con l'incarico di provvedere in via sostitutiva nei
successivi 60 gg, il Prefetto, attribuendo al medesimo la potesta' di delegare
un funzionario del suo Ufficio; il commissario si attivera' su diretta istanza
della parte ricorrente, ove la questura non avra' provveduto nei termini
assegnati; si pongono a carico di quest'ultima amministrazione le spese per l'eventuale
espletamento della funzione commissariale; si dispone la prosecuzione del
procedimento sull'azione di risarcimento del danno con conversione del rito da
camerale a rito ordinario con udienza pubblica
á
Sent. Cons. Stato 3904/2014: a norma dell'art. 149 c.p.c., ai
fini del perfezionamento della notifica vale, per il notificante, la data di spedizione; per il destinatario, quella di ricevimento
á
TAR Lazio: art. 10-bis L. 241/1990 impone
all'amministrazione di tener conto delle osservazioni,
eventualmente corredate di documenti, che la parte preavvisata presenta "per iscritto" e non, come nel caso
in esame, attraverso la casella di posta elettronica di dipendente del Servizio
addetto all'istruttoria della pratica
á
TAR Lazio: a fronte di un'istanza tendente ad ottenere
l'esercizio dei poteri di riesame non sorge, in capo all'Amministrazione,
l'obbligo giuridico di provvedere,
secondo quanto richiesto dall'art. 2 L. 241/1990, essendo
l'attivita' connessa all'esercizio dell'autotutela espressione di ampia
discrezionalita' e, come tale, incoercibile dall'esterno
á
Sent. Cons. Stato 3682/2014: nel processo amministrativo il giudice ha ampi
poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei
giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite che non
puo' condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio; tuttavia,
tale discrezionalita' e' sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la
statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o errata, alla stregua
dell'eventuale motivazione adottata, ovvero tenendo conto da un lato, in punto
di diritto, del principio in base al quale, di regola, le spese seguono la
soccombenza e dall'altro, in punto di fatto, della vicenda e delle circostanze
emergenti dal giudizio
á
Sent. Cons. Stato 1145/2016: il principio
generale secondo cui la parte soccombente
va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa puo' incontrare
eccezioni e puo' dunque essere derogato (rectius: disapplicato), purche'
la ragione della deroga sia esternata in motivazione in modo che si
comprendano l'iter logico-giuridico e/o le valutazioni (di fatto ed eventualmente
di sostanziale equita') su cui essa si fonda; nella fattispecie, illegittima la compensazione delle spese, in un caso in cui l'Amministrazione del Mininterno ha adottato il provvedimento di concessione della cittadinanza solo dopo che il processo
per il silenzio-inadempimento aveva
avuto inizio, motivata, dal giudice di primo grado, sulla base del fatto
(peraltro non allegato in funzione scriminante, e neanche esimente, dall'Amministrazione)
che presso i competenti uffici amministrativi pendono molte domande di cittadinanza e che, nella fattispecie,
l'istruttoria si e' presentata "complessa"
(tali circostanze non possono infatti essere fatte gravare sul ricorrente, ne'
costituire titolo per pregiudicarlo)
á
TAR Lazio:
o
una azione
collettiva (class action) e' ammissibile, ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 198/2009, anche in caso di violazione di termini procedimentali, non solo dei
terrmini di adozione di atti generali di carattere non normativo
o
la class action in caso di silenzio
dell'amministrazione consente di riunire azioni concernenti una stessa
tipologia di provvedimento, anche se non altrimenti connesse; la sentenza non
si spinge, in questi casi, a dichiarare l'obbligo di provvedere sulla singola
domanda, ma da' indicazioni di massima perche' l'amministrazione ponga rimedio
alla prassi di violazione del termine in modo generale (per esempio, mediante
l'adozione di una circolare o con altro strumento che spetterebbe
all'ammiistrazione stessa individuare)
o
la violazione
dei termini e' sanzionabile, all'esito di una class action, anche quando non riguardi atti generali; se coi' non
fosse, art. 1 D. Lgs. 198/2009 renderebbe sanzionabile anche l'atto amministrativo adottato
tardivamente (per violazione dei termini, anziche' per mancata adozione), il
che e' escluso da art. 3 D. Lgs. 198/2009; l'interpretazione corretta e' quindi la seguente: il ricorso
all'azione collettiva e' ammesso sia in caso di violazione generalizzata di
termini procedimentali, sia in caso di mancata adozione di atti generali a
contenuto non normativo
á
TAR Lazio:
o
azione di classe
pubblica (class action) proposta da 46 persone di origine straniera, che
avevano in precedenza proposto istanza di naturalizzazione,
e da CGIL, Federconsumatori e INCA, contro la costante violazione dei termini di conclusione del procedimento di
concessione della cittadinanza per naturalizzazione
o
ricorso accolto,
limitatamente alla denunciata violazione generalizzata dei termini di
conclusione del procedimento sull'istanza di rilascio della concessione della
cittadinanza italiana; si condanna il Mininterno a porre rimedio a tale situazione
mediante l'adozione degli opportuni provvedimenti, entro un anno dalla
comunicazione della sentenza, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie
ed umane gia' assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica
o
legittimo
proporre l'azione collettiva contro la violazione sistematica dei termini per
l'adozione di un provvedimento, in base ad art. 1 D. Lgs. 198/2009
o
in caso di
azione collettiva, diversamente dal caso di ricorso contro il
silenzio-inadempimento, la domanda giudiziale non e' tesa ad ottenere la
tempestiva conclusione del procedimento che riguarda il singolo ricorrente,
bensi' ad ottenere che d'ora in poi quell'amministrazione ponga fine al
comportamento costantemente violativo delle regole imposte dall'ordinamento sul
rispetto dei termini procedimentali, pretendendosi dal giudice amministrativo
l'emanazione di un provvedimento giudiziale idoneo a rimuovere ogni
comportamento patologico; l'interesse ad agire permane anche quando, nelle more
della decisione del giudice, il provvedimento di interesse del singolo
ricorrente sia stato adottato
o
l'obbligare le
amministrazioni competenti ad attenersi scrupolosamente ai parametri normativi
fissati per la tempestiva conclusione dei procedimenti volti ad ottenere il
rilascio della cittadinanza italiana non configge, per definizione, col
rispetto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a
disposizione, dato che che la predeterminazione del termine si suppone sia
stata effettuata, dal legislatore, gia' valutando la sussistenza di tali
risorse
á
Sent. Cons. Stato 4887/2015: l'Amministrazione dell'interno e' condannata al
pagamento delle spese processuali in
relazione a un ricorso contro il silenzio
mantenuto riguardo a una richiesta di naturalizzazione (conclusosi con la
dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per aver
l'Amministrazione provveduto ad adottare il provvedimento di naturalizzazione),
non essendo il ritardo giustificabile (come il TAR Lazio
sosteneva) con la "grande mole di
lavoro gravante sugli uffici a causa del rilevante numero richieste di
cittadinanza italiana"; trattandosi di un fenomeno di lungo periodo, e in
crescita costante, esso non puo' essere addotto come scusante della sistematica
violazione dei termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti;
l'Amministrazione sarebbe infatti tenuta ad adottare misure piu' opportune, che
potrebbero consistere, ad esempio, nel potenziamento
degli uffici addetti, nello snellimento delle procedure o nella previsione
di termini piu' realistici di evasione delle pratiche
á
Diritti,
assistenza e protezione delle vittime di
reato:
o
alla persona offesa, sin dal primo contatto
con l'autorita' procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile,
informazioni in merito (art. 90-bis c.p.p.,
aggiunto da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE)
¤
alle modalita'
di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel
corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data,
del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al
diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto
¤
alla facolta' di
ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui
all'articolo 335 co. 1 e 2 c.p.p.
¤
alla facolta' di
essere avvisata della richiesta di archiviazione
¤
alla facolta' di
avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato
¤
alle modalita'
di esercizio del diritto all'interpretazione
e alla traduzione di atti del procedimento
¤
alle eventuali misure di protezione che possono essere
disposte in suo favore
¤
ai diritti
riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro
dell'Unione europea diverso da quello in cui e' stato commesso il reato
¤
alle modalita'
di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti
¤
alle autorita'
cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento
¤
alle modalita'
di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al
procedimento penale
¤
alla
possibilita' di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato
¤
alla possibilita'
che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo
152 c.p., ove
possibile, o attraverso la mediazione
¤
alle facolta' ad
essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di
sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui e'
applicabile la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita'
del fatto
¤
alle strutture
sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case
rifugio
o
condizioni di particolare vulnerabilita':
¤
agli effetti
delle disposizioni del c.p.p., la
condizione di particolare vulnerabilita'
della persona offesa e' desunta, oltre che dall'eta' e dallo stato di infermita'
o di deficienza psichica, dal tipo di
reato, dalle modalita' e circostanze del fatto per cui si procede; per la
valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se e' riconducibile ad
ambiti di criminalita' organizzata o di terrorismo,
anche internazionale, o di tratta degli
esseri umani, se si caratterizza per finalita' di discriminazione, e se la persona offesa e' affettivamente,
psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato (art.
90-quater c.p.p.,
aggiunto da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE)
¤
quando occorre
procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilita'
o all'acquisizione di informazioni da parte di una tale persona, l'autorita'
che procede dispone l'adozione di modalita'
opportune per evitare che la persona sia sotoposta a intimidazione (artt.
190-bis, 351, 362, 392, 398, 498 c.p.p., come
modificati da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE)
o
nomina dell'interprete (art. 143-bis c.p.p. e
art. 107-ter D. Lgs. 271/1989, aggiunti da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE):
¤
l'autorita'
procedente nomina un interprete
-
quando occorre
tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente
intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione
non conosce la lingua italiana; la dichiarazione puo' anche essere fatta per
iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale con la traduzione eseguita
dall'interprete
-
quando occorre
procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana
nonche' nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto
richiesta di essere assistita dall'interprete
¤
l'assistenza
dell'interprete puo' essere assicurata, ove possibile, anche mediante
l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreche' la presenza
fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di
esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo
svolgimento del procedimento
¤
la persona
offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita
di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio
dei suoi diritti; la traduzione puo' essere disposta sia in forma orale sia per
riassunto se l'autorita' procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai
diritti della persona offesa
¤
la persona
offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone
querela dinnanzi alla procura della Repubblica ha diritto di utilizzare una
lingua a lei conosciuta; negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa
richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di
ricezione della denuncia o della querela
o
denunce e querele per reati commessi in altro
Stato membro dell'Unione europea (art. 108-ter D. Lgs. 271/1989, aggiunto da D. Lgs. 212/2015, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE): quando la persona offesa denunciante o querelante
sia residente o abbia il domicilio in Italia, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore
generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati membri
dell'Unione europea, affinche' ne curi l'invio
all'autorita' giudiziaria competente
á
Sent. Cons. Stato 2597/2014: se, a
seguito di un'ordinanza cautelare del giudice amministrativo,
l'amministrazione adotta un nuovo
provvedimento, frutto di una nuova
valutazione della situazione, il ricorso
contro il primo provvedimento diventa improcedibile,
e l'interessato, se vuol far valere ulteriormente le proprie ragioni, deve impugnare il nuovo provvedimento; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2248/2014 (che afferma anche come, in un caso del genere,
l'appello debba essere dichiarato improcedibile
per sopravvenuta carenza di interesse e non per cessata materia del
contendere, dal momento che la cessazione della materia del contendere puo'
essere dichiarata solo quando l'amministrazione annulli o riformi, in senso
conforme all'interesse del ricorrente, il provvedimento da questi impugnato;
cosi' anche Sent. Cons. Stato 26/2014 e Sent. Cons. Stato 3188/2015, con riferimento al caso in cui la questura, in
pendenza di un ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso, ha deciso di
rilasciare un permesso della durata di un anno, a partire dalla data del
rilascio, di molto posteriore a quella della scadenza del vecchio permesso), Sent. Cons. Stato 3491/2014 e Sent. Cons. Stato 4637/2014 (che fanno riferimento al caso di un nuovo
provvedimento che conferma la sostanza del precedente, ma a seguito di una
nuova istruttoria e con diversa e piu' aggiornata motivazione), Sent. Cons. Stato 4637/2014 e Sent. Cons. Stato 4887/2014 (secondo cui si ha improcedibilita' anche quando
l'amministrazione non abbia ritirato in autotutela il primo provvedimento)
á
Sent. Cons. Stato 5387/2014: se il diniego
di rinnovo e' fondato solo su un provvedimento immediatamente precedente di revoca
del permesso, il fatto che lo straniero impugni
solo il provvedimento di revoca
e non quello di diniego di rinnovo non
produce difetto di interesse al
ricorso (eventualmente dovuto al fatto che non e' stato impugnato l'atto
negativo da ultimo emesso nei suoi effetti impeditivi della presenza in
Italia), dato che si e' in presenza di una ipotesi di invalidita' caducante:
l'annullamento dell'atto presupposto (revoca del permesso di soggiorno)
determinerebbe in via diretta e consequenziale l'illegittimita' dell'atto che
da esso trae fondamento ed unica ragione giustificatrice (diniego di rinnovo
del permesso di soggiorno)
á
Sent. Cons. Stato 5395/2014: qualora la motivazione
dell'atto impugnato sia articolata in diversi
punti, ciascuno dei quali di per se' sufficiente a giustificare
il provvedimento, il ricorso che
investa solo alcuni di quei punti e
taccia degli altri e' inammissibile
per difetto di interesse, giacche', se pure tutti i motivi di ricorso dedotti
fossero pienamente fondati, il provvedimento non potrebbe essere comunque
annullato; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5909/2014, Sent. Cons. Stato 5133/2015, Sent. Cons. Stato 1711/2016
á
Art. 11 co. 1 e 2 c.p.a.: il
giudice amministrativo, quando declina
la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale
competente; quando la giurisdizione e' declinata dal giudice amministrativo in
favore di altro giudice nazionale o viceversa sono fatti salvi gli effetti
processuali e sostanziali della domanda se il processo e' riproposto, entro 3 mesi
dal suo passaggio in giudicato, innanzi al giudice indicato nella pronuncia che
declina la giurisdizione
á
Sent. Cons. Stato 5146/2014: in caso di declaratoria d'incostituzionalita' di una norma, questa cessa di avere efficacia e
non puo' trovare applicazione per disciplinare i rapporti non ancora esauriti, non coperti da giudicato o da
prescrizione (in particolare, il rapporto non e' esaurito se pende un
procedimento giurisdizionale), o che non siano stati definiti con provvedimenti
amministrativi ormai inoppugnabili; in questi casi, l'illegittimita' della
norma implica la caducazione degli atti amministrativi ancora sub judice e che di essa sono la mera e
vincolata applicazione; al contrario,
dato che i provvedimenti amministrativi, in ragione delle esigenze di certezza
dell'ordinamento, sono assistiti da una presunzione di validita', superabile
solo ove la contestazione intervenga
nei ristretti termini decadenziali
previsti dalla legge, qualora tale contestazione non vi sia stata, l'atto non
sarebbe piu' controvertibile,
finanche in ipotesi di sopravvenuta declaratoria d'illegittimita'
costituzionale della legge che ne abbia fondato o disciplinato l'emanazione
á
Sent. Cons. Stato 4397/2016: provvedimenti
emanati sulla base di una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima nel corso del giudizio d'impugnazione vanno annullati,
pur se conformi alla legge alla data in cui furono emanati, dato che, per
l'art. 1 L. 1/1948,
la declaratoria di incostituzionalita' rileva per tutte le situazioni
situazioni pendenti, tra le quali sono da comprendere i casi in cui gli atti
non siano divenuti inoppugnabili
á
Sent. Corte Cost. 230/2012: un orientamento
giurisprudenziale, per quanto autorevole, non ha la stessa efficacia della
abrogazione o della dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una norma
incriminatrice, stante il difetto di vincolativita' della decisione rispetto a
quelle dei giudici chiamati ad occuparsi di fattispecie analoghe, cosicche' la
nuova decisione delle Sezioni unite puo' essere disattesa in qualunque tempo e
da qualunque giudice, sia pure con l'onere di adeguata motivazione; nello
stesso senso, rispetto all'irrilevanza del mutamento giurisprudenziale, in
relazione alla determinazione del
giudice competente, TAR Piemonte
á
Sent. Cons. Stato 2320/2014: se in primo grado il ricorso contro il diniego di
rinnovo del permesso era erroneamente fondato sulla presunta non appartenenza
di un certo reato al novero dei reati ostativi al soggiorno, il ricorso in appello non puo' porre la questione di legittimita' costituzionale della
disposizione effettivamente vigente, che quel reato nel suddetto novero
include, trattandosi in realta' di doglianze
nuove e diverse, che incorrono nel divieto di ius novorum di cui all'art. 104 co. 1 c.p.a.
á
Sent. Cons. Stato 4807/2015: il divieto di ius novorum in
appello, di cui all'art. 104 co. 1
c.p.a., implica il divieto
di ampliare l'oggetto della domanda giudiziale proposta in prima istanza, sia
quanto alla causa petendi (mediante
la formulazione di censure nuove in appello) che al petitum (mediante la proposizione di richieste ulteriori rispetto a
quelle cristallizzate nel gravame originario); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1569/2013: divieto di introdurre nuovi motivi in appello (nella fattispecie, la
presenza di familiari, per altro estranei al novero dei familiari con i quali
e' possibile attuare il ricongiungimento, e non conviventi, a fronte di una
condanna preclusiva rispetto al soggiorno)
á
Sent. Cons. Stato 5237/2015: inammissibile, in forza del divieto di ius novorum di cui ad art. 345 c.p.c.,
l'appello fondato su un ampliamento dell'originaria doglianza (nella
fattispecie, la prima doglianza era relativa al fatto che l'amministrazione non
avesse riconosciuto, ai fini della ricevibilita' di una certificazione quale
prova di presenza, come un determinato medico generico fosse dipendente o
convenzionato col SSN; nell'appello, si sostiene che la certificazione prodotta
da qualunque soggetto che svolga un'attivita' qualificabile come servizio
pubblico - inclusi i medici generici - ha valore probatorio)
á
Sent. Cons. Stato 590/2016: per valutare se vi sia stata una violazione del
divieto di formulare in appello nuovi motivi d'impugnazione, si deve avere
riguardo al contenuto sostanziale del motivo di ricorso, ossia al contenuto del
principio giuridico invocato, non risultando ostativa la circostanza che non
sia stata indicata, o sia stata indicata in modo inesatto o incompleto, la
fonte normativa da cui trae fondamento l'argomentazione esposta
á
Sent. Cons. Stato 4443/2014: il divieto
nel giudizio di appello di assumere nuovi
mezzi di prova e di produrre nuovi
documenti recede ove il Collegio
li ritenga indispensabili ai fini
della decisione della causa
á
Ord. Cass. 5642/2016: qualora con il ricorso
per cassazione siano prospettate
questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, e' onere della parte ricorrente, al fine di evitarne
una statuizione di inammissibilita'
per novita' della censura, non solo
di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in
ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio
precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di
controllare ex actis la veridicita'
di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione; onere
del ricorrente e' anche l'indicazione specifica dei documenti su cui il ricorso
si fonda (art. 366 co. 6 c.p.c.)
á
Sent. Cons. Stato 3818/2015: l'insufficienza dell'istruttoria effettuata dall'amministrazione e della motivazione poste a base del
provvedimento impugnato non possono
essere sanate da un supplemento di istruttoria in corso di processo; ne' il giudice amministrativo
puo' legittimare un provvedimento non sorretto da adeguata istruttoria, sulla
base di quella effettuata in corso di processo, per il semplice fatto che
questa condurrebbe all'adozione di un provvedimento di contenuto analogo
á
Sent. Cons. Stato 1325/2015: nel giudizio
amministrativo di secondo grado
costituisce specifico onere
dell'appellante formulare una critica
puntuale della motivazione della sentenza
impugnata, posto che l'oggetto di tale giudizio e' costituito da
quest'ultima e non dal provvedimento gravato in primo grado; il suo
assolvimento esige la deduzione di specifici motivi di contestazione della
correttezza del percorso argomentativo che ha fondato la decisione appellata
á
Sent. Cons. Stato 4081/2012: inammissibile
il ricorso avverso un provvedimento
negativo in materia di permesso di soggiorno se proposto direttamente al
Consiglio di Stato; il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale puo' essere ad“to solo come giudice d'appello, e
non come giudice di primo grado (salvo che in casi speciali, come per
lÕottemperanza al giudicato); quando il ricorrente abbia presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e abbia
fatto, nei confronti del Ministero dellÕInterno, l'interpello di cui all'art. 11, DPR 1199/1971, senza esito, il ricorso diretto
al Consiglio di Stato potrebbe essere interpretato come l'atto di "presentazione diretta al Consiglio di Stato",
di cui allo stesso art. 11 (in tal caso, il ricorso dovrebbe essere inoltrato
alla sezione consultiva per il
prosieguo di sua competenza)
á
Sent. Cons. Stato 3538/2012: il ricorso
contro un'amministrazione dello Stato
dev'essere notificato, a pena di
nullita', presso l'ufficio dell'Avvocatura
dello Stato nel cui distretto ha
sede l'autorita' giudiziaria adita (art. 10 L. 103/1979
e art. 11 RD 1611/1933);
in particolare, quindi, il ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato
deve essere notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato con sede in
Roma, via dei Portoghesi n. 12; nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 3514/2016
á
Sent. Cons. Stato 1710/2016: gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia sono proposti al Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle
disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazioneÈ (art.
6 co. 6 c.p.a.)
á
TAR Piemonte:
le relazioni illustrative che l'amministrazione resistente predisponga per il
giudizio possono essere utilizzate solo per una piu' completa ed autentica
ricostruzione dei fatti di causa o per una piu' compiuta disamina di merito in
ordine all'interpretazione delle norme che siano rilevanti per il giudizio, ma
non per sollevare, in modo autonomo, domande
o eccezioni processuali, che
rimangono, invece, di esclusiva
pertinenza della Avvocatura dello Stato; in mancanza di un apposito
richiamo che le faccia proprie negli atti dell'Avvocatura, pertanto, quelle
domande od eccezioni non possono ritenersi parte della strategia processuale
prescelta dall'amministrazione resistente
á
L'impugnazione di un regolamento governativo, incidente anche in ordine alla competenza
territoriale del giudice adito, comporta la notifica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri (sent. Cons. Stato 5359/2011); se il regolamento governativo ha efficacia su
tutto il territorio nazionale, la competenza e' del TAR Lazio (sent. Cons. Stato 2421/2012)
á
Il ricorso al Capo dello Stato puo' essere
proposto solo contro un atto definitivo, non rientrando tra
queste le sentenze di primo grado non piu' impugnabili per decorrenza del
termine, dal momento che tali sentenze non costituiscono l'espressione ultima,
in linea verticale, della volonta' della Pubblica amministrazione (sent. Cons. Stato 2260/2009 e TAR Lazio)
á
La decisione del
ricorso straordinario al Capo dello
Stato e' impugnabile solo per vizi di forma e del procedimento che si siano verificati
in una fase successiva all'intervento del Consiglio di Stato (concernenti
quindi eventuali vizi del procedimento di adozione del decreto del Presidente della
Repubblica; in questo senso, sent. Cons. Stato 836/1986 e sent. Cons. Stato 999/2007); valgono infatti il principio di alternativita' tra
ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale e la necessita' di evitare che
l'impugnativa in sede giurisdizionale si risolva in un riesame del giudizio
espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva con conseguente
sovrapposizione della decisione giurisdizionale alla decisione del ricorso
straordinario (TAR Lazio)
á
Riguardo al
godimento dei diritti inviolabili
dell'uomo, il principio costituzionale di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la
posizione del cittadino e quella
dello straniero (Sent. Corte Cost. 62/1994)
á
Sent. CEDU Dhahbi c. Italia:
o
i giudici
nazionali debbono motivare il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; in caso contrario, si
determina una violazione di art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (diritto all'equo processo)
o
l'esclusione
dello straniero da misure di sicurezza
sociale di carattere non
contributivo e' legittima solo se sorretta da una motivazione ragionevole e perseguita in modo proporzionato; pur essendo la
motivazione di contenimento della spesa pubblica legittima, non e' proporzionata l'esclusione
dello straniero il cui soggiorno sia legale
e non di breve durata
á
Lo straniero regolarmente soggiornante gode dei diritti in materia civile attribuiti al
cittadino italiano (capacita' giuridica, diritto al nome, diritto di
proprieta', etc.), salvo che le convenzioni internazionali in vigore o il Testo
unico dispongano diversamente; nei casi (attualmente inesistenti) in cui Testo
unico o convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocitaÕ, il MAE comunica ai responsabili del
procedimento amministrativo e al Collegio notarile i dati relativi al godimento
del diritto da parte dei cittadini italiani nel Paese dÕorigine dello
straniero, con schede semestralmente aggiornate (disponibili sul sito internet
del MAE); accertamento della condizione comunque non richiesto per titolari di
permesso UE[1]
slp o di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, per
motivi familiari, umanitari o di studio, e per i relativi familiari
regolarmente soggiornanti
á
Giurisprudenza
in materia di risarcimento del danno (nota: il danno patrimoniale e' risarcibile in tutti i
casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito; il danno non patrimoniale e' risarcibile solo
nei casi previsti dalla legge):
o
Sent. Cass. 450/2011 e Sent. Cass. 1493/2012: poiche' costituiscono diritti inviolabili della
persona umana sia il diritto alla salute ed all'integrita' psicofisica sia il
diritto ai rapporti parentali-familiari, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
subiti dallo straniero in conseguenza
della lesione di tali diritti
inviolabili puo' essere fatto valere con l'azione risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di
reciprocita' di cui all'art. 16 Preleggi (Sent. Cass. 23432/2014: e a prescindere dal requisito di residenza in
Italia del soggetto da risarcire; nella fattispecie, i familiari di uno
straniero morto in Italia a seguito di incidente stradale), senza alcuna
disparita' di trattamento rispetto al cittadino italiano (nello stesso senso, Sent. Cass. 19788/2013), e quindi non solo contro il danneggiante o contro
il soggetto tenuto al risarcimento per fatto altrui, ma anche (nello stesso
senso, Sent. Cass. 10504/2009, Sent. Cass. 23432/2014) con l'azione diretta nei confronti di soggetti
ulteriori quali l'assicuratore o il Fondo di garanzia per le vittime della
strada; nello stesso senso, riguardo
al diritto al risarcimento delle spese funerarie e a quello spettante per
cessato lucro, Sent. Cass. 5471/2009; in senso
parzialmente diverso, Trib. Roma
e Trib. Milano:
applicabilita' della condizione di reciprocita' al risarcimento del danno
patrimoniale, non a quello del danno non patrimoniale; in senso drasticamente contrario,
Trib. Torino,
che ha proceduto d'ufficio alla verifica della condizione di reciprocita' ai
fini del godimento del diritto al risarcimento del danno morale per la morte
del familiare in un incidente sul lavoro
o
sull'entita' del risarcimento:
¤
Trib. Torino
(che cita Sent. Cass. 1637/2000): in caso di risarcimento del danno morale (non
patrimoniale) per la morte di un familiare per incidente sul lavoro, il valore
monetario espresso a titolo risarcitorio quale compensazione economica idonea a
ristorare la sofferenza dei danneggiati in via equitativa deve essere adattato
al reale potere di acquisto della moneta nel Paese estero in cui tale somma
sara' spesa
¤
Trib. Roma
e Trib. Milano:
il risarcimento del danno morale per la morte di un familiare non puo' essere
commisurato al potere d'acquisto della moneta nel Paese estero, dal momento che
-
non si sa dove
l'interessato spendera' il risarcimento
-
il rientro in
patria potrebbe essere stato deciso a causa della morte del familiare
-
il creditore
potrebbe spostare la propria residenza in luoghi a piu' alto tenore di vita
allo scopo di massimizzare il risarcimento
-
sarebbe
possibile ridurre o azzerare il risarcimento nei casi in cui si dimostri che il
beneficiario poco o nulla spendera' del risarcimento, a causa di
caratteristiche psicologiche o fisiche o per la scelta di devolvere tutto in
beneficienza
¤
Sent. Cass. 20206/2016: il danno da perdita del congiunto deve essere
commisurato al valore che la persona perduta aveva rispetto al danneggiato, e
non alle conseguenze economiche del risarcimento che il danneggiato ne trarra'
(la determinazione del risarcimento non deve fare quindi riferimento al potere
d'acquisto nella zona in cui il danneggiato risiede); si tratta infatti di un
danno non patrimoniale, rispetto al quale un risarcimento patrimoniale e'
sempre una fictio, non idonea a
restituire/compensare, ma solo ad attestare nell'unica modalita' giuridicamente
possibile il valore della persona perduta (valore intrinseco all'umanita' della
persona, che non puo' quindi subire una diminuzione in base ad elementi che su
tale umanita' non incidono)
¤
Sent. Cass. 1637/2000 e Trib. Roma:
il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla la morte di un
familiare fa riferimento, invece, al contributo economico che la persona defunta
avrebbe effettivamente apportato
¤
Sent. Cass. 19788/2013: ancorare la quantificazione del danno da risarcire
a considerazioni diverse dalla sofferenza patita dalla persona in quanto tale e
collegate a etnia, razza, sesso, nazionalita' o diversita' di costumi e'
manifestamente discriminatorio e in antitesi con i principi della Costituzione
italiana; non e' ipotizzabile che la diversita' delle realta' socio-economiche
possa produrre effetti sull'intensita' delle sofferenze patite dall'essere
umano
o
principi di diritto (Sent. Cass. 10813/2011):
¤
nel caso di
direttiva comunitaria sufficientemente precisa, ma non self-executing, l'inadempimento statuale alla direttiva determina
una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo al risarcimento
danni a favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in
condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero
acquisito i diritti da essa riconosciuti, con la conseguenza che le
prescrizione decennale del relativo diritto risarcitorio non decorre, perche'
la condotta di inadempimento cagiona l'obbligo risarcitorio de die in die
¤
in caso di atto
legislativo di adempimento parziale, scatta il decorso della prescrizione
decennale dell'azione di risarcimento danni per la parte non adempiuta
¤
il decorso non
scatta, se l'adempimento riguarda solo situazioni future o categorie accomunate
solo dal dato temporale della verificazione delle situazioni di fatto
giustificative dell'acquisto del diritto, per i soggetti per i quali permane
l'inadempimento a causa del dato temporale
á
TAR Lazio:
la responsabilita' risarcitoria
della Pubblica amministrazione va
riconosciuta quando la violazione risulti grave
e commessa nell'ambito di circostanze di fatto e di riferimenti normativi e
giuridici tali da rivelare negligenza
ed imperizia nell'assunzione del
provvedimento illegittimo; va esclusa
quando ricorrano gli estremi dell'errore
scusabile per la presenza di incertezza del dato normativo o di contrasti
giurisprudenziali o di complessita' della situazione di fatto (Sent. Cons. Stato 5124/2008); Sent. Cons. Stato 4337/2012 e TAR Liguria:
l'onere della prova che si tratta di
errore scusabile grava sull'amministrazione; Sent. Cons. Stato 1038/2010 e TAR Liguria:
la responsabilita' risarcitoria sussiste anche
in caso di colpa di grado lieve
á
TAR Lazio:
o
il risarcimento
del danno conseguente a una lesione di interesse legittimo pretensivo e' subordinato (pur in
presenza di tutti i requisiti dell'illecito aquiliano-condotta, colpa, nesso di
causalita' ed evento dannoso) all'effettiva dimostrazione che l'aspirazione al provvedimento sia in concreto destinata ad avere esito favorevole (Sent. Cons. Stato 3887/2011; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 390/2015: ai fini del risarcimento
del danno da provvedimento illegittimo,
l'annullamento del provvedimento amministrativo per vizi formali non dimostra
di per se' la spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento
caducato ope iudicis, la
proponibilita' della domanda di risarcimento restando subordinata al definitivo
accertamento, in sede di procedimento amministrativo o in una eventuale futura
sede giurisdizionale una volta che sia stata riedita l'attivita' amministrativa
in esecuzione della sentenza, di tale effettiva spettanza)
o
in relazione ai
danni da mancato tempestivo esercizio dell'attivita' amministrativa, spetta al ricorrente fornire in modo
rigoroso la prova dell'esistenza del pregiudizio, non potendosi invocare il
cosiddetto principio acquisitivo; e se anche puo' ammettersi il ricorso alle
presunzioni semplici per fornire la prova dell'esistenza del danno e della sua
entita', e' comunque ineludibile l'obbligo di allegare circostanze di fatto
precise (Sent. Cons. Stato 3405/2013)
á
Sent. Cons. Stato 390/2015: ai fini del
risarcimento del danno da ritardo
nell'emanazione del provvedimento,
va provato il nesso di causalita' materiale o strutturale tra danno evento e
danno conseguenza (ad esempio, la concreta perdita di possibilita' di esercizio
di attivita' lavorativa)
á
Trib. Torino:
l'atteggiamento dell'amministrazione improntato al mero silenzio, in un caso
(il rilascio di un visto per ricongiungimento familiare) in cui l'ordinamento
non fa discendere da tale silenzio (silenzio-inadempimento) alcuna conseguenza
giuridica (a differenza dei casi di silenzio-assenso o silenzio-rifiuto), non
puo' che essere ritenuto colpevole, e come tale meritevole di risarcimento del
danno non patrimoniale conseguente patito dal ricorrente (Cass. SS. UU. civ.
26972/2008: risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando
scaturisca da un inadempimento contrattuale)
á
Trib. Roma:
l'interessato puo' avvalersi degli istituti risarcitori nei confronti della
pubblica amministrazione solo quando sopravviene un ostacolo insuperabile alla
soddisfazione dell'interesse leso mediante la sola tutela demolitoria
á
Sent. Cass. 17967/2013: pienamente valida la querela presentata da
cittadino straniero che non conosca la lingua italiana e che, all'uopo, si sia
fatto assistere da persona in grado di tradurne le espressioni, non occorrendo
che quest'ultima sia iscritta nell'albo degli interpreti; non sussiste,
infatti, l'obbligo di nominare un interprete per le persone diverse dall'indagato
á
Sent. Corte Cost. 138/2010 ha implicitamente riconosciuto il carattere di diritto fondamentale dell'identita' sessuale, che comprende anche
i suoi diversi orientamenti; la disposizione applicabile al mutamento di sesso del cittadino
straniero e' l'art. 24, L. 218/1995,
in base al quale esistenza e contenuto dei diritti della personalita' sono
regolati dalla legge nazionale del soggetto; in mancanza di una disciplina
nazionale, si applica la L. 164/1982
(Trib. Milano, citato in Trib. Prato);
lo straniero stabilmente residente
in Italia (il che esclude ogni forma di turismo sanitario o di abuso dello
strumento legislativo) ha diritto a godere del beneficio accordato da tale
legge (Trib. Prato)
o
infondata la
questione di legittimita' costituzionale di art. 1 co. 1 L. 164/1982,
che prevede che "La rettificazione si fa in forza di sentenza del
tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da
quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni
dei suoi caratteri sessuali"
o
secondo il
giudice rimettente, la disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima
poiche' la previsione della necessita' dell'intervenuta modificazione dei
caratteri sessuali primari attraverso trattamenti clinici altamente invasivi
pregiudicherebbe gravemente l'esercizio del diritto fondamentale alla propria
identita' di genere
o
la prevalenza
della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico
e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale
prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, come prospettato
dal rimettente, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un
pieno benessere psicofisico
á
Lo straniero (o comunitario) che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato
civile una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio paese, dalla
quale risulti che in base alle leggi cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio
á
Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011:
o
al rifugiato si applica la legge dello Stato di domicilio o di residenza
riguardo allo status personale (art. 19 co.1 L. 218/1995);
se il rifugiato e' domiciliato o residente in
Italia, non sussiste l'onere di presentazione del nulla-osta, e l'ufficiale di stato
civile si limita a verificare l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione
del matrimonio sulla base dei documenti prodotti e delle dichiarazioni rese
dagli sposi
o
non possono
essere accettati nulla-osta il cui contenuto sia costituito da
un'autodichiarazione degli interessati, sottoscritta dagli stessi o attestata
davanti a un notaio
o
in mancanza di
nulla-osta, l'ufficiale dello stato civile rifiuta le pubblicazioni,
rilasciando un certificato con le motivazioni del rifiuto, a meno che la
mancata produzione e/o emissione del nulla osta o la sussistenza di motivi
ostativi alla celebrazione del matrimonio secondo la legge straniera dipendano
esclusivamente da ragioni che contrastano con l'ordine pubblico italiano, quali
la mancata adesione di un nubendo alla religione dellÕaltro; nello stesso
senso, Trib. Piacenza (l'ufficiale di stato civile deve procedere alla pubblicazione di
matrimonio tra un cittadino ed uno straniero anche se quest'ultimo non presenti
la dichiarazione di nulla-osta alle
noze di cui all'art. 116 c.c.
proveniente dall'autorita' straniera, quando la mancanza di impedimenti risulti
comunque da altri documenti, come
pure nei casi in cui il mancato rilascio del nulla osta risulti ingiustificato o fondato su ragioni discriminatorie, costituendo
cosi' un'illegittima preclusione del diritto di contrarre matrimonio; in
proposito, l'ufficiale di stato civile non puo' limitarsi a considerare la
disposizione di legge in senso letterale, ma deve far riferimento all'interpretazione
costante ed uniforme che ne fa la giurisprudenza) e Trib. Bari
(per il titolare di protezione
sussidiaria non e' previsto l'esonero dalla presentazione del nulla-osta ai
fini della celebrazione del matrimonio, previsto invece per il rifugiato; tale
disparita' appare ingiustificata, stante l'assimilabilita' delle due
situazioni; negare le pubblicazioni di matrimonio per la mancanza del
nulla-osta sarebbe contrario ai diritti fondamentali delle persone e, quindi.
all'ordine pubblico; le pubblicazioni
sono quindi autorizzate sulla base
della documentazione presentata, attestante eta' e stato libero dei nubendi)
o
quando il
nulla-osta sia assoggettato a condizioni, in esso menzionate, che contrastano
con l'ordine pubblico italiano, e' possibile effettuare le pubblicazioni ma non
si tiene conto di tali condizioni
o
i nubendi
possono impugnare il rifiuto di effettuare le pubblicazioni in tribunale; se il
tribunale autorizza la pubblicazione anche in assenza del nulla osta,
l'ufficiale dello stato civile provvede in conformita'
o
il matrimonio
non puo' comunque essere celebrato se uno dei nubendi ha meno di 16 anni; per
eta' compresa tra 16 e 18 anni, occorre l'autorizzazione del competente
tribunale per i minorenni (art. 84 c.c.)
á
Ord. Corte Cost. 14/2003: e' di competenza del giudice ordinario il ricorso
dello straniero contro il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di procedere
alle pubblicazioni
á
Circ. Mininterno 4/12/2013: secondo l'allegato Parere del Cons. Stato 9/10/2013
sul nulla-osta al matrimonio ex art. 116 c.c.,
o
Ord. Corte Cost. 14/2003, nel dichiarare l'inammissibilita' della questione
di legittimita' costituzionale di art. 116 c.c. nella
parte in cui non prevede la possibilita' dello straniero di far valere l'assenza
o l'illegittimita' di impedimenti matrimoniali secondo la propria legge
nazionale, ha rilevato l'erroneita' del presupposto interpretativo, potendo il
tribunale ordinario autorizzare il matrimonio in ipotesi di mancato rilascio
del nulla osta o di espresso diniego fondato su norme nazionali contrastanti
con la Costituzione e, dunque, con l'ordine pubblico, disapplicando la legge
straniera ed applicando quella italiana ex art. 16 L. 218/1995
o
l'atto di
"nulla-osta" puo' assumere, nei diversi ordinamenti, un nome ed una
forma differenti; quando si fa riferimento ad un istituto giuridico che deve
trovare una corrispondenza in un ordinamento straniero, occorre guardare al
contenuto effettivo dello stesso; non si puo' quindi subordinare un diritto
fondamentale dell'individuo, quale la liberta' matrimoniale, ad elementi
puramente formali, senza indagare l'effettiva sussistenza del requisito
richiesto ed e' necessario e sufficiente
che la dichiarazione rilasciata dall'autorita' estera accerti l'assenza di
ostacoli al matrimonio, a prescindere dalle formule testuali impiegate
á
Circ. Mininterno 22/9/2010: a partire dal 10/6/2010, il cittadino moldavo che voglia celebrare matrimonio
in Italia deve esibire, al posto del nulla-osta di cui all'art. 116 c.c., il certificato di capacita' matrimoniale
(esente da ogni forma di legalizzazione), il cui rilascio e' disciplinato dalla
Convenzione di Monaco 5/9/1980; nota:
queste disposizioni sostituiscono quelle relative al certificato attestante
l'assenza di impedimenti per sposarsi, rilasciato dal Servizio di stato civile
presso il Ministero di giustizia della Repubblica Moldova di cui alle Circ. Mininterno 25/2/2010 e Circ. Mininterno 4/5/2010
á
Circ. Mininterno 28/11/2011: le rappresentanze consolari slovacche possono
rilasciare una certificazione di nulla-osta al matrimonio per i cittadini di
quel paese che intendano contrarre matrimonio in Italia, secondo il modello
contenuto nell'allegato
alla circolare
á
Circ. Mininterno 17/6/2013: il Regno Unito ha disposto una fase transitoria,
fino al 31/8/2013, durante la quale e' consentita, in alternativa alle
certificazioni rientranti nella competenza dell'autorita' amministrativa
locale, l'emissione del nulla osta al matrimonio anche da parte delle Rappresentanze
consolari britanniche in Italia
o
i cittadini
britannici residenti nel Regno Unito che vogliano sposarsi in Italia possono
scegliere se presentare le pubblicazioni nel Regno Unito o presso il consolato,
ottenendo il nulla-osta consolare
o
i cittadini
britannici che vogliano sposare un cittadino irlandese e i cittadini britannici
residenti in un paese terzo possono presentare il nulla-osta consolare o un
certificato di "non impedimento" rilasciato dal Registry office britannico e tradotto insieme ad una
"Dichiarazione giurata bilingue", resa dagli interessati presso un
avvocato o un notaio britannici (entrambi i documenti apostillati); la
documentazione viene presentata direttamente dai nubendi al competente ufficio
di Stato civile
o
inalterata la
procedura di emissione del nulla-osta consolare per i cittadini britannici
residenti a Jersey, Guernsey e Isola di Man
o
il nulla-osta
consolare riporta come indirizzo di residenza dei cittadini britannici quello
del paese dove questi sono ufficialmente registrati
á
Circ. Mininterno 31/10/2014: il nulla osta al matrimonio per cittadini danesi
che vogliano contrarre matrimonio in Italia verra' rilasciato, secondo un apposito modello, dall'anagrafe del comune di residenza in Danimarca in lingua danese,
inglese e tedesco con traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato
in Danimarca; su tale documento verra' apposta l'apostille, come previsto dalla
convenzione dell'Aja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione
degli atti pubblici
á
Circ. Mininterno 22/9/2015: i certificati rilasciati dai Registri Civili degli
Stati Messicani sono gli unici certificati che attestano lo stato civile di una
persona; in particolare il nuovo certificato di Constancia de inexistencia de Registro, attesta che non risultano
registrazioni a nome dell'interessato; tali certificati possono essere
accettati dagli ufficiali dello stato civile, ai fini della celebrazione del
matrimonio dei cittadini messicani che intendono sposarsi in Italia
á
Celebrazione del
matrimonio davanti all'autorita' consolare italiana (D. Lgs. 71/2011)
o
il capo
dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e
un non cittadino
o
la celebrazione
del matrimonio puo' essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o
quando le parti non risiedono nella circoscrizione
o
le pubblicazioni
matrimoniali, per il cittadino che intende contrarre matrimonio dinanzi al capo
dell'ufficio consolare, sono effettuate presso l'ufficio consolare nella cui
circoscrizione egli e' residente o in Italia, qualora ivi residente
o
le pubblicazioni
non sono dovute in caso di matrimonio contratto all'estero dinanzi alle
autorita' straniere (Circ. Mininterno 15/1/2013: da questa disposizione e dal fatto che la Convenzione di Monaco 5/9/1980 dispone, a carico di ciascun Stato contraente, che
il certificato di capacita' matrimoniale debba rispondere alla legge dello
Stato che lo emette segue che ai fini del rilascio del certificato di capacita'
matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio
all'estero presso le autorita' locali dei paesi aderenti alla stessa
Convenzione non sussiste l'obbligo di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio)
o
la richiesta
della pubblicazione di matrimonio in Italia o presso l'ufficio consolare di
residenza degli sposi e' trasmessa direttamente dall'ufficio consolare
celebrante a quello competente ad effettuare la pubblicazione
o
in caso di
nubendo straniero, va presentato il nulla-osta all'autorita' diplomatica o
consolare italiana all'estero; il nulla-osta va richiesto dagli interessati
all'autorita' straniera (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
o
il capo
dell'ufficio consolare, nei limiti previsti dalla legge, puo' ridurre, per
gravi motivi, il termine delle pubblicazioni o dispensare dalle stesse, per
cause gravissime, presso gli uffici consolari ed in Italia; l'atto di
notorieta' di cui all'art. 100 co. 2 c.c. e'
effettuato presso lo stesso o altro ufficio consolare; se ritiene mancanti i
presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la domanda per la
riduzione del termine e per la dispensa dalle pubblicazioni al tribunale nel
cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza
degli sposi
o
il capo
dell'ufficio consolare puo' ammettere al matrimonio, per gravi motivi, il
minorenne di eta' superiore a 16 anni, secondo quanto previsto da art. 84, co.2
c.c.; se
ritiene mancanti i presupposti, il capo dell'ufficio consolare trasmette la
domanda di ammissione al matrimonio al tribunale per i minorenni nel cui
circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE o di ultima residenza del
minore
o
in caso di
matrimonio in imminente pericolo di vita, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 101 del codice civile
o
il capo
dell'ufficio consolare celebra il matrimonio per procura quando uno degli sposi
risiede fuori dello Stato in cui ha sede l'ufficio consolare; il matrimonio per
procura non puo' essere celebrato quando lo sposo assente risiede in Italia
o
abolito, in
Ucraina, l'obbligo di presentazione del certificato di stato libero, o di
analoga dichiarazione (quale il nulla-osta a contrarre matrimonio) rilasciata
dalla Rappresentanza diplomatico-consolare del nubendo straniero ai fini della
celebrazione in loco del matrimonio; lo stato libero e' ora oggetto di
autocertificazione del cittadino straniero
o
per il nubendo
italiano, viene quindi meno la possibilita' di verificare, preventivamente alla
celebrazione del matrimonio (nota: da celebrare in Ucraina), l'assenza degli
impedimenti previsti dal codice civile, anche in considerazione del fatto che
la normativa ucraina non ha mai previsto l'istituto delle pubblicazioni di
matrimonio (a cui pertanto non sono tenuti i nubendi italiani che si sposano in
Ucraina, in virtu' dell'abrogazione di art. 115 co. 2 c.c.); nota: non e' chiaro se questo comporti
anche che non e' piu' possibile ottenere il nulla-osta alla celebrazione del
matrimonio in Italia da parte di cittadini ucraini
á
La L. 94/2009
aveva modificato art. 116 c.c. imponendo,
ai fini della celebrazione del matrimonio
dello straniero in Italia, anche la
presentazione di un documento
attestante la regolarita' del soggiorno
nel territorio italiano; sono intervenute pero', successivamente a questa
modifica, due sentenze
o
Sent. CEDU O'Donoghue c. UK:
il diritto fondamentale di ogni individuo a sposarsi e fondare una famiglia,
previsto dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
puo' essere sottoposto da parte degli Stati a limitazioni e restrizioni che rispondano a finalita' legittime, tra
le quali il contrasto dei matrimoni di comodo degli stranieri, ma tali
limitazioni e restrizioni debbono rispondere a criteri di proporzionalita' e non possono privare una persona o un'intera categoria della piena capacita' di contrarre matrimonio (in particolare, gli stranieri in condizioni
di soggiorno irregolare)
o
Sent. Corte
Cost. 245/2011: illegittimita'
costituzionale dell'art. 116 c.c., come
modificato da L. 94/2009, nella parte in cui impone, ai fini della celebrazione
del matrimonio dello straniero in Italia, la presentazione di un documento attestante la regolarita' del soggiorno nel
territorio italiano, per le seguenti ragioni:
¤
lo straniero
viene trattato in modo differenziato rispetto alla tutela di diritti
inviolabili, con violazione di artt. 2 e 29 Cost., ben
potendosi adottare altre disposizioni meno drastiche per contrastare i
matrimoni di comodo
¤
dalle
restrizioni introdotte dalla L. 94/2009 deriva una intollerabile compressione
dei dirtti del cittadino italiano che voglia sposare uno straniero illegalmente
soggiornante, con violazione di art. 29 Cost.
¤
e' violato
l'art. 12 (diritto al matrimonio) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato da Sent. CEDU O'Donoghue c. UK;
ne deriva la violazione di art. 117 Cost.,
in base al quale la potesta' legislativa deve essere esercitata nel rispetto
dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, tra cui quelli derivanti
dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo interpretata alla luce della giurisprudenza
della CEDU, a condizione che tali norme e la loro interpretazione non sia in
contrasto con la Costituzione (Sent. Corte Cost. 348/2007
e Sent. Corte Cost. 349/2007)
á
Trib. Brescia: illegittima l'imposizione, con ordinanza sindacale del Sindaco di
Chiari, dell'esibizione del permesso di soggiorno ai fini delle pubblicazioni
matrimoniali, non implicando tali pubblicazioni alcuna autorizzazione (non puo'
quindi applicarsi l'onere di esibizione di cui all'art. 6 co. 2 D. Lgs.
286/1998) ed essendo stata dichiarata illegittima da Sent. Corte Cost. 245/2011 l'analoga previsione contenuta nell'art. 116 c.c.
(confermata da Corte App. Brescia, che sottolinea come i compiti del Sindaco come ufficiale di Stato
civile siano strettamente applicativi delle norme vigenti in tema di stato
civile, senza alcun margine di discrezionalita' amministrativa, in quanto il
Sindaco agisce come ufficiale di governo ed esecutore di direttive
ministeriali); non e' invece discriminatoria la disposizione, contenuta
nell'ordinanza sindacale, che impone al funzionario comunale la segnalazione
all'autorita' di pubblica sicurezza la presenza di uno straniero illegalmente
soggiornante (nota: il funzionario, in realta', non puo' esigere l'esibizione
del permesso); Accordo tra ASGI e Fondazione Guido Piccini per i
diritti dellÕUomo ONLUS e il Comune di Chiari sulla sanzione per l'ordinanza comunale discriminatoria contro i
matrimoni degli stranieri in condizione irregolare: rinuncia del Comune al
ricorso in Cassazione e sostituzione della condanna alla pubblicazione su
Repubblica con elargizioni a favore di enti e associazioni attive nel campo
sociale
á
Il sindaco di
Terno d'Isola ha rifiutato di celebrare le nozze di uno straniero irregolare, e
ha denunciato lo straniero ai carabinieri; il provvedimento di espulsione e'
stato pero' sospeso dal Giudice di pace, e questo ha consentito di celebrare il
matrimonio (da articolo Repubblica)
á
Una cittadina
straniera che avrebbe dovuto sposarsi al Comune di Milano e' stata denunciata
all'autorita' giudiziaria per il fatto che il funzionario del Comune aveva
accertato l'assenza di un permesso di soggiorno (comunicato Stranieriinitalia)
á
Lo Stato e'
stato condannato a risarcire la coppia per cui il sindaco di Tradate si
rifiuto', nel 2008, in assenza di norme che glielo consentissero, di celebrare
le nozze per l'irregolarita' del soggiorno del nubendo, con la conseguenza che
lo stesso nubendo fu accompagnato dai vigili in questura, dove gli fu
notificato un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato (comunicato Stranieriinitalia)
á
Il matrimonio di
un cittadino italiano celebrato in Italia presso il consolato di uno Stato
estero e' privo di validita' per l'ordinamento italiano, in quanto celebrato in
violazione del principio della sovranita' territoriale (art. 6 della
Convenzione dell'Aja 12/6/1902, ratificata con L. 523/1905, ancora vigente e
pienamente applicabile): non puo' essere trascritto nei registri di stato
civile ne' registrato in anagrafe; vanno invece trascritti gli atti dei
matrimoni celebrati dinnanzi all'autorita' diplomatica o consolare straniera in
Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia (art. 63,
lettera d, DPR 396/2000),
purche' tali matrimoni non contrastino con l'ordine pubblico italiano (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2010)
á
Il matrimonio contratto in uno Stato estero dal cittadino italiano e' valido e trascrivibile in Italia se sono
state rispettate le forme stabilite dalla legislazione matrimoniale di quello
Stato (art. 28 L. 218/1995),
non rilevando il fatto che tale legislazione preveda, in astratto, istituti,
quali la poligamia o il ripudio, contrari per il nostro paese all'ordine
pubblico (Sent. Cass. 1739/1999); non e' invece trascrivibile il matrimonio,
contratto all'estero dal cittadino italiano, che sia concretamente in contrasto con l'ordine pubblico,
come nel caso di matrimonio poligamico o successivo ad altro matrimonio sciolto
per ripudio unilaterale (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
á
Non puo' essere
trascritto il matrimonio tra un
italiano ed uno straniero celebrato
all'estero quando uno od entrambi i nubendi avevano meno di 16 anni al momento della celebrazione (limite di ordine
pubblico); se l'eta' di uno o di entrambi gli sposi al momento della
celebrazione e' compresa tra 16 e 18 anni, il matrimonio puo' essere trascritto
se sono rispettate le condizioni previste dalla legge del paese di appartenenza
del minorenne; in tutti i casi, essendo improponibile l'azione di annullamento
quando sia decorso un anno dal raggiungimento della maggiore eta' (art. 117 co.
2 c.c.), il
matrimonio e' trascrivibile quando la richiesta sia effettuata dopo tale
scadenza (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
o
ai fini del
rilascio del certificato di capacita' matrimoniale ai cittadini italiani che
intendono contrarre matrimonio all'estero presso le autorita' locali dei paesi
aderenti alla Convenzione di Monaco 5/9/1980 non sussiste l'obbligo di effettuazione delle
pubblicazioni di matrimonio, dal momento che la stessa Convenzione dispone, a
carico di ciascun Stato contraente, che il certificato di capacita'
matrimoniale debba rispondere alla legge dello Stato che lo emette e che la
legislazione italiana non prevede l'effettuazione delle pubblicazioni nell'ipotesi
di matrimonio del cittadino italiano celebrato all'estero
o
l'ufficiale
dello stato civile che deve emettere detto certificato ha comunque l'obbligo di
verificare previamente l'assenza di impedimenti di legge (artt. 84-89 c.c.), la
cui presenza renderebbe invalido in ltalia il matrimonio e ne impedirebbe la
trascrizione nei registri dello stato civile
o
l'obbligo di
effettuare le pubblicazioni continua invece a persistere nei casi di matrimonio
da celebrare all'estero dinnanzi all'autorita' consolare italiana
á
E' possibile
trascrivere nei registri relativi agli atti di matrimonio quelli celebrati in Italia presso i consolati stranieri fra cittadini stranieri quando tra l'Italia e lo Stato straniero sia
stata stipulata una convenzione consolare che permette al console di celebrare
matrimoni nello Stato in cui ha sede il consolato straniero, o lo Stato
straniero abbia aderito alla Convenzione dellÕAja del 12 giugno 1902, per
regolare i conflitti di legge in materia di matrimonio (art. 63 co. 2 DPR 396/2000;
Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011)
á
Circ. Mininterno 14/6/2013: essendo stata disposta nella Repubblica di
Slovenia, attraverso l'istituzione di un registro anagrafico unico,
l'eliminazione della competenza territoriale al rilascio degli atti di stato
civile, e' possibile richiedere l'emissione dei relativi estratti o certificati
a qualsiasi unita' amministrativa di detto Stato, a prescindere dal luogo
dell'evento o dell'avvenuta registrazione dell'atto stesso; nulla osta quindi
all'accettazione, da parte dell'ufficiale dello stato civile italiano, anche ai
fini della trascrizione, degli estratti o certificati di stato civile sloveni
rilasciati da qualunque comune di detto Stato; la Repubblica di Slovenia e'
parte della Convenzione di Vienna del 1976 relativa agli estratti plurilingue, che
sono esenti dalla legalizzazione e dalla traduzione
á
Circ. Mininterno 10/11/2015: i certificati di nascita, morte, stato di famiglia
e matrimonio (riportati in allegato) possono essere emessi dalle sedi
diplomatico-consolari albanesi in Italia, senza che il cittadino albanese debba
recarsi in Albania per ottenerli
á
Circ. Mininterno 8/9/2016: l'Ambasciata della Repubblica di Lituania ha
comunicato che i funzionari consolari presso le Ambasciate della Repubblica di
Lituania sono autorizzati a rilasciare ai cittadini lituani certificati di
stato civile giuridamente equivalenti a quelli rilasciati presso gli uffici
comunali di stato civile in Lituania
á
Circ. Mininterno 16/11/2015:
o
nella Repubblica
Popolare cinese il certificato medico di nascita e' il documento di norma emesso
dalle competenti autorita' locali per attestare l'evento nascita e, come tale,
idoneo a permettere la registrazione del neonato nell'anagrafe locale
o
per i cittadini
cinesi la normativa locale prevede un sistema unico di registrazione all'interno
di un libretto denominato hukou, nel
quale vengono riportate le registrazioni e le informazioni relative al nucleo
familiare, relative a residenza, allo stato civile, appartenenza etnica, appartenenza
alla categoria di lavoratori; in particolare, la registrazione della nascita
all'interno dell'hukou avviene
mediante la presentazione del certificato medico di nascita alla locale
autorita' di polizia
o
per i neonati stranieri
nati nella Repubblica cinese invece non e' previsto l'hukou e, di conseguenza, l'unico documento attestante la nascita e'
il certificato medico di nascita emesso dalle autorita' sanitarie; tale
certificato medico di nascita non puo' essere direttamente trascritto nei registri
dello stato civile del Comune, non essendo un atto di stato civile
o
la
Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco dovra' procedere, ai
sensi di art. 15 DPR 396/2000,
alla formazione dell'atto di nascita relativo ai cittadini italiani nati in
Cina, sulla base del certificato medico di nascita, da inviare al competente Comune
italiano per la trascrizione
o
nelle Regioni
amministrative speciali di Hong Kong e di Macao, invece, nelle quali non vige
il sistema della registrazione tramite hukou,
gli uffici di stato civile locali (il Birth
Registry di Hong Kong e la Conservatoria
do Registro civil di Macao) emettono, anche per i neonati stranieri, sulla
base dei certificati medici, un vero e proprio atto di nascita, valido ai fini
della trascrizione in Italia
á
Circ. Mininterno 11/2/2016: dal momento che in Nigeria la registrazione
della nascita e' diventata obbligatoria a partire del 14/12/1992, per i
nati prima di quella data, viene rilasciato solo un attestato di nascita, a
seguito di dichiarazione giurata, resa dall'interessato o da un suo parente stretto
di fronte al Tribunale federale dello Stato nigeriano di residenza, contenente
nome e cognome, nomi dei genitori, luogo, provincia e Stato di nascita; tali
attestati costituiscono, ai sensi della normativa locale, atti idonei ad
attestare la nascita e possono essere trascritti
in Italia; Circ. Mininterno 27/7/2016: per i nati prima del dicembre 1992
o
l'Attestato di
nascita rilasciato dalla National
Population Commission deve sempre essere corredato dalla dichiarazione
giurata di eta' (Sworn Declaration of Age
o Statutory Declaration of Age); tale
dichiarazione deve essere resa, solo da persona legata da stretti vincoli
familiari al richiedente l'attestato (nonni, zii, etc.), presso il Tribunale
Federale dello Stato di residenza di quest'ultimo
o
gli Uffici della
National Population Commission
rilasciano il proprio Attestato di nascita sulla base della Dichiarazione
giurata, che viene restituita al richiedente, avvalorando la necessita' che
entrambi gli atti siano parte integrate l'uno dell'altro (nota: vuol dire che vanno prodotti entrambi, in Italia?)
o
l'atto cosi'
formato e' presentato agli Uffici italiani, congiuntamente (nota: si riferisce ad Attestato e
Dichiarazione giurata?), previa traduzione asseverata e legalizzazione degli
Uffici consolari italiani in Nigeria (Cancelleria Consolare dell'Ambasciata
d'Italia ad Abuja o Consolato Generale d'Italia a Lagos)
á
Lo straniero
regolarmente soggiornante partecipa alla vita
pubblica locale; note:
o
art. 117 Cost.
riserva alla legislazione esclusiva
dello Stato le materie della "condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione Europea", della "immigrazione"
e della "legislazione elettorale"
di Comuni, Province e Citta' metropolitane (Parere Cons. Stato 6 Luglio 2005); sulla base di tale parere, annullate disposizioni dello statuto del Comune di Genova (con DPR 17/8/2005) che riconosceva il diritto di elettorato attivo e passivo a livello
comunale, e delibere dei Comuni di Perugia, La Spezia e Cesena (con delibera PCM 31/8/2006) che riconoscevano tale diritto a livello
circoscrizionale e di quartiere
o
in base ad una
modifica apportata allo Statuto del Comune
di Milano, in occasione dei referendum
comunali possono votare anche gli stranieri maggiorenni residenti nel
Comune di Milano alla data di indizione del referendum e titolari di permesso
di soggiorno UE slp (com. Stranieriinitalia)
á
Il regolamento
dell'ateneo di Padova preclude di fatto la candidatura dei non italiani alle
elezioni studentesche, essendoci tra i requisiti per l'elettorato passivo il
godimento dei diritti politici; presentata un'interrogazione parlamentare al
Ministro dell'universita' (da un Comunicato di Stranieriinitalia)
á
Le tradizioni etico-sociali di natura
essenzialmente consuetudinaria di coloro che sono presenti nel territorio dello
Stato, per quanto possano avere valore culturale, sono ammissibili solo entro i limiti posti dalle norme penali (Sent. Cass. 179/2009); Sent. Cass. 12089/2012: non e' giustificata l'ignoranza della legge quando
la condotta oggetto di valutazione si caratterizza per la palese violazione di
diritti fondamentali della persona affermati dalla Costituzione, dal momento
che tali principi costituiscono uno sbarramento invalicabile contro
l'introduzione nella societa' di consuetudini, prassi e costumi
"antistorici" rispetto ai risultati ottenuti nell'ambito
dell'affermazione e della tutela dei diritti inviolabili della person
á
Trib. Lecco
(citato da Comm. Tributaria Lecco): il diritto
all'utilizzazione della proprieta' privata come luogo di culto, a prescindere dalla categoria di accatastamento dell'edificio, e'
garantito da art. 19 Cost. e da
art. 7 D. Lgs. 504/1992 (a seguito della sentenza, Comm. Tributaria Lecco ha accolto il ricorso presentato da un'associazione
proprietaria di un edificio adibito di fatto al culto islamico, ma non
accatastato come fabbricato per esercizi di culto, contro l'avviso di
accertamento emesso da un Comune della provincia ai fini del pagamento
dell'ICI)
á
TAR Lombardia: il Piano di Governo del Territorio dei Comuni (nella fattispecie,
quello del Comune di Brescia) deve tenere conto anche delle istanze in termini
di servizi religiosi delle comunita' diverse da quella cattolica, tra cui
quella islamica, presenti sul territorio; la stipula di una convenzione con gli
enti ed associazioni religiose deve ritenersi necessaria solo nei casi in cui
si debbano realizzare opere con contributi e provvidenze pubbliche, ma non per
la semplice programmazione dei servizi religiosi, dato che, altrimenti, si
realizzerebbe una indebita interferenza nel diritto fondamentale alla liberta'
religiosa di cui all'art. 19 Cost.,
all'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto in tal modo il Comune potrebbe scegliere
in modo discrezionale di promuovere o altrimenti avversare una qualche
confessione religiosa rispetto ad altre; il ricorso e' ammissibile, anche se
l'associazione ricorrente non ha il monopolio delle attivita' religiose della
comunita' islamica e non la rappresenta per intero
á
Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia: ai fini dell'edificazione di luoghi di culto, le
confessioni religiose sono tenute a stipulare una convenzione a fini
urbanistici con il Comune interessato e a rispettare vincoli relativi a
infrastrutture, servizi e distanza tra edifici adibiti a luoghi di culto di
diverse confessioni; non e' ammessa l'edificazione di nuovi edifici di culto
nei comuni che non abbiano provveduto ad approvare il piano delle attrezzature religiose
á
Impugnata
dal Governo la Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia per illegittimita' costituzionale per (comunicato ASGI)
o
violazione degli
artt. 3, 8 e 19 Cost., per
l'imposizione agli enti rappresentanti di organizzazioni religiose di una serie
stringente di obblighi e requisiti che incidono sull'esercizio in concreto del
diritto fondamentale e inviolabile della liberta' religiosa
o
violazione di
art. 117 lettere a), c) e h) Cost., per
aver disciplinato la materia in contrasto con i principi contenuti nei trattati
europei e internazionali nonche' per invasione nella competenza esclusiva dello
Stato in materia di rapporti tra Repubblica e le Confessioni religiose
o
violazione di
art. 118 co. 3 Cost., per
non aver rispettato la competenza esclusiva dello Stato per la disciplina delle
forme di coordinamento fra Stato e Regione nella materia della sicurezza pubblica
o
illegittimita' costituzionale di art. 70 co. 2-bis, limitatamente alle parole
"che presentano i seguenti requisiti:"
e alle lettere a) e b), e 2-quater, della legge della Regione Lombardia 12/2005
(Legge per il governo del territorio), introdotti da art. 1 co. 1 lett. b),
della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia, recante "Modifiche alla legge regionale 11
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la
pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi"; infatti,
¤ nel capo dedicato alla realizzazione di edifici di
culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi (artt. 70-73), vengono
distinti tre ordini di destinatari: gli enti della Chiesa cattolica (art. 70
co. 1), gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia
gia' approvato con legge un'intesa (art. 70 co. 2), gli enti di tutte le altre confessioni
religiose (art. 70 co. 2-bis); a questa terza categoria di enti gli artt. 70-73
sono applicabili solo a condizione che sussistano i seguenti requisiti: "a)
presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo
insediamento nell'ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi
disciplinati dal presente capo; b) i relativi statuti esprim[a]no il carattere
religioso delle loro finalita' istituzionali e il rispetto dei principi e dei
valori della Costituzione"
¤ non e' consentito al legislatore regionale, all'interno
di una legge sul governo del territorio, introdurre disposizioni che ostacolino
o compromettano la liberta' di religione, ad esempio prevedendo condizioni
differenziate per l'accesso al riparto dei luoghi di culto; poiche' la
disponibilita' di luoghi dedicati e' condizione essenziale per l'effettivo
esercizio della liberta' di culto, un tale tipo di intervento normativo
eccederebbe dalle competenze regionali, perche' finirebbe per interferire con
l'attuazione della liberta' di religione, garantita da artt. 8 e 19 Cost.,
condizionandone l'effettivo esercizio
¤ la Regione esorbita quindi dalle sue competenze,
entrando in un ambito nel quale sussistono forti e qualificate esigenze di
eguaglianza, se, ai fini dell'applicabilita' di tali disposizioni, impone
requisiti differenziati, e pi� stringenti, per le sole confessioni per le quali
non sia stata stipulata e approvata con legge un'intesa ai sensi di art. 8 Cost.
o
illegittimita' costituzionale di art. 72 co. 4, primo periodo (Ord. Corte Cost. 150/2016), e 7 lett. e), della Legge Regione Lombardia
12/2005, introdotti da art. 1 co. 1 lettera c) della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia; infatti,
¤ si prevede che, nel corso del procedimento per la
predisposizione del piano delle attrezzature religiose di cui allo stesso art.
72 (denominato "Piano per le attrezzature religiose" nella rubrica di
tale articolo), vengano acquisiti "i pareri di organizzazioni, comitati di
cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine oltre agli uffici
provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l'autonomia
degli organi statali"; si esige inoltre che, nel piano predetto, sia
prevista, per ciascun edificio di culto (se non gia' esistente all'entrata in
vigore della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia, in virtu' di art. 72 co. 8), "la realizzazione
di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico
dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici
della polizia locale o forze dell'ordine"
¤ queste disposizioni eccedono dai limiti delle
competenze attribuite alla Regione, dal momento che il perseguimento degli
interessi relativi alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica
convivenza e' affidato da art. 117 Cost. in
via esclusiva allo Stato, mentre le Regioni possono cooperare a tal fine solo
mediante misure ricomprese nelle proprie attribuzioni
o
inammissibile la
questione di legittimita' costituzionale di art. 70 co. 2-bis, 2-ter e
2-quater, della Legge Regione Lombardia 12/2005, introdotti da art. 1 co. 1
lett. b), della Legge Regionale 2/2015 della Regione Lombardia, in riferimento ad art. 117 Cost., in
relazione agli artt. 10, 17 e 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli artt. 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ad art. 18 del Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977); infatti, perche' la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia invocabile in un giudizio di legittimita'
costituzionale, occorre che la fattispecie oggetto di legislazione interna sia
disciplinata dal diritto europeo in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti
e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero
alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale
altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione, e non gia' da sole norme
nazionali prive di ogni legame con tale diritto
á
Assegnati, con determinazione dirigenziale del Comune di Milano, immobili comunali per lo svolgimento di attivita'
religiose alla chiesa protestante cingalese Shalom Gospel Church,
all'Associazione Islamica di Milano, aderente al Caim, e alla Casa della
Cultura Musulmana
á
Comunicato Stranieriinitalia: il Coordinamento delle Associazioni Islamiche
milanesi (Caim) ha presentato ricorso al Tar contro l'annullamento del bando
per la costruzione di nuovi luoghi di culto deciso dal Comune nel giugno 2016
sulla base del fatto che, in base alla legge della Regione Lombardia avrebbe
dovuto essere prima approvato un Piano per le attrezzature religiose; l'amministrazione
del Comune di Milano ha avviato una nuova consultazione tra le associazioni
religiose in vista di un nuovo bando
á
Impugnata
dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale la Legge Regionale della Regione Veneto n. 12/2016, limitatamente all'articolo
2, per violazione degli articoli 2, 3, 8, 19 e 117 co. 2 lettere c) e h) Cost.; in
particolare, il ricorrente considera illegittime le disposizioni regionali:
o
nella parte in
cui viene riconosciuta alla Regione e ai comuni la potesta' amministrativa di
individuare i criteri e le modalita' per la realizzazione di attrezzature di
interesse comune per i servizi, religiosi, in quanto richiamando con formula
generica e ambigua "i criteri e le modalita'" da individuare per la
realizzazione delle attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi si
presta ad applicazioni ampiamente discrezionali e potenzialmente
discriminatorie nei confronti di alcuni enti religiosi
o
nella parte in
cui consente di inserire, nel contesto pattizio della convenzione, l'impegno ad
utilizzare la lingua italiana
o
nella parte in
cui persegue una finalita' di controllo delle modalita' con le quali in
concreto e' esercitata l'attivita' sociale e culturale svolta nelle
attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi, per ragioni di
sicurezza e ordine pubblico
á
Strutture
islamiche censite in Italia: 1.205, di cui 4 moschee, 858 luoghi di culto e 343
associazioni culturali (da Risposta del Ministro dell'interno a
un'interrogazione parlamentare)
á
Sent. CEDU Eweida c. Regno Unito: il diritto di manifestare il proprio credo religioso puo' essere limitato a tutela di altri diritti fondamentali in conflitto
(nei casi in esame, il diritto alla salute o il diritto a non essere
discriminati sulla base del proprio orientamento sessuale)
á
Sent. CEDU Le Pen c. Francia: la liberta' di espressione puo' essere
legittimamente ristretta al fine di proteggere i diritti e la reputazione degli
appartenenti ad una minoranza religiosa
á
Sent. CEDU Eweida c. Regno Unito: il diritto di manifestare il proprio credo religioso puo' essere limitato a tutela di altri diritti fondamentali in conflitto
(nei casi in esame, il diritto alla salute o il diritto a non essere
discriminati sulla base del proprio orientamento sessuale)
o
il divieto posto
ad una lavoratrice di fede musulmana di indossare un velo islamico sul luogo
di lavoro non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla
religione ai sensi di art. 2 par. 2 lettera a Direttiva 2000/78/CE se tale
divieto si fonda su una disposizione aziendale generale intesa a vietare sul posto di lavoro segni politici,
filosofici e religiosi visibili, e non poggia su stereotipi o pregiudizi nei
confronti di una o piu' religioni determinate oppure nei confronti di convinzioni
religiose in generale; detto divieto puo'
tuttavia costituire una discriminazione
indiretta fondata sulla religione ai sensi di art. 2 par. 2 lettera b Direttiva 2000/78/CE
o
una siffatta
discriminazione puo' essere giustificata
al fine di attuare una politica di neutralita'
religiosa ed ideologica perseguita dal datore di lavoro nella rispettiva
azienda, sempre che il principio di proporzionalita'
venga rispettato; a tal riguardo occorre prendere in considerazione, in
particolare,
¤
le dimensioni e
la vistosita' del segno religioso
¤
il tipo di
attivita' della lavoratrice
¤
il contesto in
cui ella e' tenuta a svolgere tale attivita'
¤
l'identita'
nazionale dello Stato membro interessato
o
una regola
contenuta nel regolamento interno di un'impresa che vieti ai dipendenti di
quest'ultima di indossare simboli o indumenti religiosi in occasione dei
contatti con i clienti costituisce una discriminazione diretta basata sulla
religione o sulle convinzioni personali alla quale non sono applicabili ne'
l'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2000/78/CE, ne' alcun altra deroga al divieto di
discriminazione diretta basata sulla religione o sulle convinzioni personali prevista
dalla suddetta direttiva; cio vale a
fortiori se la regola in questione si applica solo all'uso del velo
islamico
o
ove ricorra una
discriminazione indiretta basata sulla religione o sulle convinzioni personali,
l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della Direttiva 2000/78/CE deve essere interpretato nel senso che gli interessi
commerciali del datore di lavoro costituiscono una finalita' legittima ai sensi
di detta disposizione; tuttavia, tale discriminazione e' giustificata solo se
proporzionata a detta finalita'
á
Circ. Mininterno 24/7/2000: il turbante, il chador
o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli
indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li
indossa, purche' mantenga il volto scoperto; sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la
liberta' di culto e di religione, le fotografie
da inserire nei documenti di identita'
o nei permessi di soggiorno in cui
la persona e' ritratta con il capo
coperto da indumenti indossati,
purche' i tratti del viso siano ben visibili; occorre comunque verificare in
maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui
permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro
titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei
permessi di soggiorno
á
Il Consiglio Speriore della Magistratura,
deliberando in risposta a un quesito posto dal Tribunale di Torino, dopo che un
giudice di quel tribunale aveva ingiunto a un'interprete di togliersi il velo,
sulla base dell'obbligo di legge di assistere all'udienza a capo scoperto, ha
affermato che e' legittimo indossare,
per ragioni religiose, il velo in udienza, dal momento che la liberta' di professare la propria fede
religiosa trova il solo limite nel rispetto del buon costume (da un comunicato di Stranieriinitalia)
á
Il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Chivasso ha chiesto l'archiviazione del
procedimento contro una donna egiziana accusata di aver indossato il burqa in luogo pubblico; il fatto,
secondo il Procuratore della Repubblica, non
costituisce reato se il burqa e' indossato per motivi religiosi e chi lo indossa non rifiuta di scoprire il volto in sede di controllo (da articolo de La Stampa, riportato in Rass. stampa Italia Razzismo 12/6/2012)
á
Comunicato Stranieriinitalia: condannata a 4 mesi di reclusione, pena convertita
in una multa di 30.000 euro, una donna per aver indossato il niqab in municipio, a San Vito al
Tagliamento, rifiutandosi di scoprire il viso davanti a tutti (nota: la donna aveva accettato di
scoprire il viso davanti alle vigilesse)
á
Corte App.
Milano (dispositivo):
si accerta il carattere discriminatorio del comportamento di una societa' che
non ha ammesso una cittadina straniera alla selezione per la prestazione di
hostess presso una fiera a causa della decisione dell'interessata di non
togliersi il velo
á
Dall'1/1/2016
non sara' consentito l'ingresso negli ospedali e nelle altre strutture che
dipendono dalla Regione Lombardia alle
donne che indossano il burqa o il niqab e per chiunque si copra il volto rendendosi irriconoscibile, in base a una delibera di Giunta
della Regione Lombardia (com. Stranieriinitalia)
á
Note:
o
in Francia, Sent. Corte Cass. Francese 536/2013 ha sancito che, nel settore lavorativo privato, non
e' legittimo il divieto, per i dipendenti, di indossare simboli e capi
d'abbigliamento religiosi, se tale clausola non e' giustificata dal lavoro
svolto; allo stesso tempo, Sent. Corte Cass. Francese 537/2013 ha sancito che non e' discriminatorio vietare di
indossare simboli che mostrano l'appartenenza religiosa, politica o ideologica
in luoghi di lavoro dove si fornisce un servizio pubblico, e, conseguentemente,
e' legittimo il licenziamento del dipendente pubblico che rifiuta di adeguarsi
al divieto
o
in Gran
Bretagna, un giudice ha stabilito che la donna di religione islamica non puo'
deporre, come imputata, a viso coperto, perche' questo impedisce alla giuria di
valutarne la credibilita' (da un comunicato di Stranieriinitalia)
o
il divieto di
indossare nei luoghi pubblici veli integrali sara' inserito nella Costituzione
del Canton Ticino, a seguito del risultato di un referendum (da un comunicato di Stranieriinitalia)
o
in Francia, il
Consiglio di Stato ha accolto l'appello della Association de dŽfense des
droits de l'homme Collectif contre l'islamophobie en France e della Ligue des
droits de l'homme contro la decisione del giudice di Nizza del 22/8/2016, che
aveva confermato la legittimita' dell'ordinanza del sindaco di
Villeneuve-Loubet con cui si vietava di indossare il burkini in spiaggia; il
Consiglio di Stato chiarisce che l'autorita' amministrativa puo' adottare
misure urgenti di qualunque natura quando sussista un rischio per l'ordine
pubblico o per l'esercizio delle liberta' fondamentali e quando la condotta
oggetto di censura sia manifestatamente illegale, ma indossare il burkini in
spiaggia non integra nessuna di queste ipotesi
á
Sent. CEDU S.A.S. c. Francia:
o
il divieto di indossare il velo integrale non puo' essere motivato
sulla base di ragioni di pubblica
sicurezza, se il divieto e' generalizzato e non associato alla
necessita' di effettuare controlli o all'esistenza di una minaccia
generalizzata
o
il divieto non puo' essere motivato sulla base della difesa
dei diritti della donna, soprattutto
se ad impugnare le norme che impongono tale divieto e' una donna
o
il divieto non puo' essere motivato dalla tutela
della liberta' e della dignita' altrui, perche' l'indossare il
velo non reca alcuna offesa a tale liberta' o dignita'
o
il divieto puo' essere motivato dall'esigenza di socializzazione, che verrebbe impedita
dall'impossibilita' per gli altri individui di vedere l'espressione del viso;
rispetto a questo bilanciamento tra
liberta' e diritti individuali e liberta' e diritti degli altri, gli Stati
hanno ampio margine di discrezionalita'
o
alla Corte europea dei diritti dell'uomo
spetta valutare se le misure prese a
livello nazionale siano giustificate
in principio e proporzionate
o
benche' non vi
sia un'unica posizione, in Europa, rispetto al bando del velo integrale, non puo' essere considerata sproporzionata la misura adottata in
Francia, considerato il margine di discrezionalita'
che va concesso a ciascuno Stato (nota:
solo Francia e Belgio adottato una simile misura; quale controllo esercita la
Corte, se rimette tutto alla discrezionalita' degli Stati?)
o
pur dando
origine a una discriminazione indiretta
nei confronti delle donne islamiche, tale discriminazione e' lecita perche' sorretta da una giustificazione obiettiva e ragionevole
e perseguita in modo proporzionato (nota: la Corte non affronta in realta'
il punto della proporzionalita')
á
Trib. Minorenni Napoli ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza che
conferma la misura di custodia a carico di una ragazza Rom condannata per tentato rapimento di minore, sulla base
del fatto che l'essere integrata
negli schemi di vita di una comunita'
Rom impedisce il processo di analisi dei propri vissuti e rende
concreto il pericolo di recidiva (nota:
motivazione discriminatoria?); Sent. Cass. 17696/2011: annullata,
perche' fondata su stereotipi e non sulla valutazione del comportamento
personale, l'ordinanza Trib. Minorenni Napoli; rinvio con obbligo di motivare adeguatamente il
provvedimento
á
Ord. Sindaco del Comune di Tarantasca: divieto di
accampamento nel territorio del Comune di Tarantasca per gruppi e carovane
di nomadi, sia su suolo pubblico sia
su suolo privato, salva specifica autorizzazione; si considera accampamento la sosta, per piu' di un'ora nel medesimo luogo, di piu' veicoli adibiti ad abitazione;
ammenda da 25 a 500 euro e sgombero immediato di persone, veicoli e
attrezzature in caso di violazione del divieto
á
Parere Mintrasporti 480/2015: appare illegittima l'ordinanza sindacale del Comune
di Aquileia con cui si preclude la sosta agli autocaravan in tutte le vie del Comune, con l'eccezione di una
apposita area di parcheggio, se non e' congruamente motivata a seguito di
adeguata istruttoria
á
A Castel Mella
(Brescia), i non residenti che vogliano utilizzare il Parco del Fontanone
devono chiedere un'apposita autorizzazione, con almeno 10 giorni di anticipo, e
pagare il canone di occupazione del suolo pubblico (comunicato Stranieriinitalia)
á
Sent. CEDU Todorova c. Bulgaria: condannata la Bulgaria per aver violato il
principio del processo giusto (art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), in relazione a quello di non discriminazione (art.
14 Convenzione europea dei diritti dell'uomo), avendo un tribunale bulgaro negato l'applicazione
della pena condizionale, raccomandata dal pubblico ministero per un'imputata di
origine Rom, sulla base della presunta esistenza di una cultura di impunita'
all'interno della comunita' Rom
á
TAR Lazio
(la cui efficacia e' sospesa da Ord. Cons. Stato 6400/2009, per la prevalenza in fase cautelare degli interessi
delle amministrazioni pubbliche):
o
illegittimita' di art. 1, co. 2, lett. c) delle Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008 perche' impone di procedere all'identificazione attraverso rilievi segnaletici, comunque invasivi
della liberta' personale, a prescindere
dalla loro necessita' e anche quando
gli interessati siano in grado di provare in altro modo la loro identita',
anche nei confronti dei minori ed in
assenza di una norma di legge che autorizzi il trattamento dei dati sensibili
da parte di soggetti pubblici ovvero di una specifica autorizzazione del
Garante per la Protezione dei dati personali; viola cosi' i principi generali
in materia di liberta' personale, le
norme a tutela dei minori e' art. 20 D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati sensibili (nello stesso senso, TAR Lombardia)
o
illegittimita' del Regolamento per la gestione dei campi attrezzati per
le comunita' nomadi nella Regione Lazio, sotto i seguenti profili:
¤
controllo degli
accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di
una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori e obbligo di sottoscrizione,
per chiunque acceda ai campi, di una dichiarazione di impegno al rispetto delle
norme interne di disciplina, per violazione del principio di liberta' di circolazione e di soggiorno
sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.
¤
potere
dell'Amministrazione di elaborare proposte di avviamento al lavoro e obbligo
degli interessati di accettare dette proposte, per violazione della liberta' di scegliere la propria attivita'
lavorativa
o
illegittimita' del Regolamento delle aree destinate ai nomadi nel
territorio del Comune di Milano,
sotto i seguenti profili:
¤
controllo degli
accessi ai campi, identificazione all'ingresso di abitanti (con imposizione di
una tessera con foto e dati anagrafici) e visitatori, per violazione del
principio di liberta' di circolazione
e di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost.
¤
limitazione
dell'orario di visite e potere del Comitato di gestione del campo di sospendere
lafflusso alle aree di sosta, per violazione della liberta' di circolazione e
di soggiorno sul territorio nazionale, garantito da art. 16 Cost., e
del diritto alla vita di relazione
á
Sent. Cons. Stato 6050/2011:
o
riforma, in
parte, TAR Lazio,
aggiungendo le seguenti censure:
¤
illegittimo
il DPCM 21/5/2008, che dichiara lo stato di
emergenza in relazione agli insediamenti "nomadi" nel territorio
delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, perche' non sorretto da adeguata
analisi dell'incidenza sui territori considerati del fenomeno della presenza
degli insediamenti, ma solo dal richiamo ad isolati episodi di criminalita', e per l'aver dato per scontata
l'impossibilita' di affrontare il problema sociale con strumenti ordinari
¤
conseguente illegittimita' di Ord. PCM 30/5/2008, Ord. PCM 30/5/2008 e Ord. PCM 30/5/2008, e di tutti i successivi atti commissariali
o
l'illegittimita'
non e' sanata dalle Linee guida Mininterno per l'attuazione delle ordinanze: non essendo queste
vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che
le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese,
derogate o modificate, risultano inidonee a precludere possibili
interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata
(coerentemente con Sent. Corte Giust. C-257/86, secondo cui una circolare e' atto inidoneo ad
assicurare una valida trasposizione di direttive comunitarie nellÕordinamento
interno)
o
osserva come,
benche' negli atti preparatori vi sia spesso il riferimento all'etnia Rom,
anziche' alla qualita' del nomadismo, l'intera operazione non sembra di carattere discriminatorio,
giacche' le misure si applicano a tutti
coloro che si trovano nei campi nomadi
o
rigettato il
ricorso del Governo Italiano contro Sent. Cons. Stato 6050/2011
o
Sent. Cons. Stato 6050/2011 non e' fondata solo su una valutazione
(discutibile), nel merito, dell'effettiva portata della situazione
emergenziale, ma anche sul fatto che l'atto del Presidente del Consiglio dei
Ministri appariva viziato da un difetto di istruttoria, perche' in nessuna
parte di esso era rinvenibile traccia di un pregresso infruttuoso tentativo di
impiego degli strumenti ordinari per far fronte alla situazione di
emarginazione e disagio sociale collegata agli insediamenti di "comunita'
nomadi" nelle regioni interessate; quest'ultima motivazione era, di per
se', atta a sostenere la decisione del Consiglio di Stato e, riguardando un
vizio di legittimita', e' sottratta alle censure che potrebbero colpire la
parte di motivazione fondata su una valutazione del merito
o
il fatto che il
Consiglio di Stato possa aver qualificato erroneamente il vizio di legittimita'
in termini di illogicita' e contraddittorieta' della motivazione del
provvedimento, anziche' in termini di insufficienza della motivazione non e'
sindacabile dalla Cassazione
o
non e' neanche
sindacabile dalla Cassazione il fatto che il Consiglio di Stato abbia annullato,
per invalidita' derivata, anche provvedimenti mai impugnati (in particolare, i
decreti con cui lo stato di emergenza era stato esteso a Veneto e Piemonte e
prorogato per due anni)
á
Sent. Cass. 13332/2010: enunciazione del principio di diritto secondo il
quale "Il decreto di idoneita'
all'adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi di art. 30 L. 184/1983
non puo' essere emesso sulla base di
riferimenti all'etnia dei minori adottandi, ne' puo' contenere
indicazioni relative a tale etnia; ove tali discriminazioni siano espresse
dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel
quadro della valutazione dell'idoneita' degli stessi all'adozione
internazionale"; i particolari desideri degli adottanti cedono infatti di
fronte al superiore interesse del minore; inoltre, un criterio selettivo
contrasta con il principio di non discrimnazione; nello stesso senso, sent. Cass. 29424/2011: preclusioni relative all'origine etnica o religiosa
o al colore della pelle del minore da adottare sono motivo per negare
l'idoneita' di una coppia all'adozione internazionale
á
Sent. CEDU Arlewin c. Svezia: la dichiarazione di incompetenza da parte dei
giudici svedesi, a fronte dell'azione per diffamazione avviata da un individuo
leso da un programma televisivo trasmesso in diretta in Svezia ma transitato
attraverso il satellite in Regno Unito, e' contraria al diritto a un equo
processo garantito da art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
á
E' consentita la
guida in Italia con patente rilasciata da Stato estero, purche' il titolare
(cittadino italiano, straniero o apolide) non sia residente in Italia da oltre un anno (art. 135 del Codice della
strada, approvato con D. Lgs. 285/1992); trascorso un anno, e' richiesta la conversione della patente
(se prevista da accordo di reciprocita') o
l'acquisizione della patente italiana
á
Conversione
della patente di guida consentita (Circ. Mintrasporti 19/10/2011, Circ. Mintrasporti 29/2/2012, All. 1 Circ. Mintrasporti 18/2/2013, Circ. Mintrasporti 18/5/2016)
o
a tutti i cittadini dei seguenti Stati: Albania
(fino al 15/8/2014), Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,
Croazia, Danimarca, Ecuador (fino al 12/3/2017), El Salvador (fino al
19/9/2014), Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran
Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele (fino al 10/11/2018), Lettonia, Libano,
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia,
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica
Ceca, Repubblica di Corea (Corea del Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San
Marino, Serbia (fino all'8/4/2018), Slovenia, Spagna, Sri Lanka (fino al
14/11/2016), Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina (fino al
29/5/2021), Ungheria, Uruguay (fino al 17/5/2020)
o
ad alcune categorie di cittadini dei
seguenti Stati: Canada (personale diplomatico e consolare), Cile (diplomatici e
loro familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e consolare e loro
familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
á
La domanda di
conversione si presenta presso gli Uffici territoriali del Dipartimento dei
trasporti terrestri (gia' uffici della Motorizzazione Civile)
á
Circ. Mintrasporti 19/10/2011 e Circ. Mintrasporti 29/2/2012: la patente estera in originale e' ritirata all'atto
della consegna della patente italiana, ottenuto per conversione (non all'atto del
deposito dell'istanza, di modo che, nelle more della conversione, il conducente
possa guidare in Italia e all'estero); la patente italiana non puo' essere
rilasciata se quella estera non viene contestualemente riconsegnata
á
Il cittadino comunitario puo' guidare senza limiti temporali in Italia se
titolare di patente nazionale in
corso di validita' (Direttiva 91/439/CEE)
á
Nota Mintrasporti 11/5/2011: e' necessaria l'autorizzazione per svolgere un trasporto
internazionale di pacchi e di colli
con un veicolo leggero, salvo che
questa attivita' non sia liberalizzata da un accordo bilaterale (non esiste un accordo del genere con la
Moldavia; con l'Ucraina esiste un accordo che liberalizza i trasporti postali
svolti nell'ambito di un servizio pubblico o in un regime di servizio pubblico,
ma non quelli svolti in regime privatistico)
á
Gdp Udine:
le disposizioni che impongono l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori per
chi effettui autotrasporto di cose per conto terzi con qualsiasi mezzo e
tonnellaggio si applicano, quando il tonnellaggio sia inferiore ai 35 quintali, ai soli cittadini italiani, dal momento
che il Regolamento UE 1072/2009 esonera
dal possesso di qualunque licenza o autorizzazione il trasporto nel territorio dell'Unione europea entro tale limite di
peso, lasciando impregiudicata la facolta' di ciascuno Stato membro di imporre
ai propri cittadini condizioni per lo svolgimento di tale attivita'; nota: la sentenza omette di considerare
che Regolamento UE 1072/2009 dispone che in attesa della conclusione degli
accordi previsti dallo stesso regolamento, restano in vigore le disposizioni
relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che
figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e i paesi terzi
interessati (l'accordo tra Italia e Ucraina
in materia di autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, ratificato
con L. 404/1999, prevede che il vettore con sede sociale nel territorio di una
delle Parti contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munito, per i trasporti tra i due paesi, e per quelli
in transito, di una autorizzazione
rilasciata dall'Autorita' competente del paese nel territorio del quale si
effettua il trasporto, salve eccezioni che non includono, pero', il trasporto
di tonnellaggio inferiore a 35 quintali)
á
Circ. Mintrasporti 1/9/2011: ai fini della conversione di patenti di guida
rilasciate dalla Moldavia, gli uffici della motorizzazione devono chiedere
all'interessato di produrre, unitamente alla domanda di conversione e alla
documentazione di rito, un'attestazione da cui risulti se la patente moldava da
convertire e' stata rilasciata per esami nella Repubblica di Moldova, o se e' stata
invece rilasciata per conversione, con l'indicazione dello Stato che ha emesso
la patente originaria per esami (per valutare, in questo caso, se la patente
sia effettivamente convertibile); circ. Mintrasporti 13/10/2011: tale atetstazione non e' richiesta per le patenti
moldave rilasciate dopo il 5/9/2011, dato che queste specificano se si tratti
di patente ottenuta per esami o per conversione di patente di altro Stato (in
tutti i casi, pero', sussiste la possibilita', in base ad art. 10 dell'Accordo
tra Italia e Moldavia, di richiedere un'attestazione per altri motivi qualora
sorgano dubbi sulla patente da convertire)
á
Circ. Mintrasporti 18/10/2011: aggiornate, ai fini della conversione delle patenti
rilasciate dal Marocco, gli allegati tecnici dell'Accordo tra Italia e Marocco
26/11/1991, relativi a tabelle di equipollenza, modelli di patente (incluso il modello tipo carta di credito), certificato di accertamento medico
á
Circ. Mintrasporti 19/10/2011:
o
in vigore dal
14/11/2011 al 14/11/2016 l'Accordo Italia-Sri Lanka per la conversione di patenti di guida
o
la conversione
e' effettuata senza esami solo per i titolari di patente cingalese residenti in
Italia da meno di 4 anni, al momento di presentazione dell'istanza
o
in caso di
richiedente con residenza superiore a 4 anni, l'Ufficio della motorizzazione
informa il richiedente che il rilascio della patente italiana per conversione
puo' essere effettuato solo dopo aver sostenuto, con esito positivo, gli esami
di revisione; quindi, contestualmente alla consegna della patente italiana
(emessa per conversione), viene disposto e notificato all'interessato un
provvedimento di revisione; il richiedente e' informato del fatto che, in caso
di mancato superamento degli esami di revisione, egli sara' privato
dell'abilitazione alla guida, dal momento che la patente cingalese e' ritirata
e restituita all'autorita' di rilascio a seguito della conversione (art. 7 Accordo Italia-Sri Lanka) e quella italiana e' revocata ex art. 130 co. 1
lett. b) del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992; nota: il rilascio della
patente italiana dovrebbe seguire il superamento dell'esame di revisione, non
precederlo!
o
in allegato
all'istanza di conversione, deve essere prodotto il certificato di autenticita'
e validita' (che puo' essere illimitata) della patente di guida, rilasciato
dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari cingalesi; Circ. Mintrasporti 2/10/2015:
¤
il titolare
della patente di guida cingalese, prima di presentare la domanda di
conversione, dovra' chiedere, presso l'Ambasciata di Sri Lanka e previa
esibizione della patente di guida originale, il Certificato di validita' e
autenticita', che, pero', non e' pi� rilasciato direttamente al richiedente, ma
e' predisposto per l'inoltro all'Ufficio della Motorizzazione che ne fara'
richiesta, a seguito della domanda di conversione che presentata
dall'interessato o da suo delegato
¤
il richiedente
riceve dall'Ambasciata solo una specifica "ricevuta"
¤
il titolare
della patente, all'atto della richiesta del Certificato in questione, deve
rendere noto, alla Rappresentanza diplomatica cingalese, presso quale Ufficio
della Motorizzazione intenda inoltrare la domanda di conversione
¤
gli Uffici della
Motorizzazione prima di procedere alla conversione chiedono alla Rappresentanza
diplomatica il Certificato di validita' e autenticita'; in assenza di risposta
dell'Ambasciata non si procede alla conversione della patente
¤
la procedura e'
applicata alle domande di conversione di patenti di guida presentate
dall'1/12/2015; i Certificati di validita' e autenticita' rilasciati
direttamente agli interessati in formato cartaceo possono essere utilizzati
fino al 30/11/2015
¤
l'Ambasciata di
Sri Lanka dall'1/11/2015 al 30/11/2015 rilascia il Certificato di validita' e
autenticita' (e la relativa ricevuta) all'interessato e contemporaneamente
predispone lo stesso per l'inoltro all'Ufficio della Motorizzazione, che ne
potrebbe far richiesta qualora la domanda di conversione fosse presentata dopo
il 30/11/2015
o
sono
irricevibili le richieste di conversione di patenti cingalesi conseguite dopo
l'acquisizione della residenza in Italia
o
non possono
essere convertite patenti cingalesi ottenute in sostituzione di un documento
estero non convertibile in Italia
á
Circ. Mintrasporti 29/2/2012:
o
in vigore dal
12/3/2012 al 12/3/2017 l'Accordo Italia-Ecuador per la conversione di patenti di guida
o
a seguito
dell'istanza di conversione, l'Ufficio della Motorizzazione Civile invia
all'Autorita' centrale dell'Ecuador una richiesta di attestazione della patente
di guida ecuadoriana, con la quale l'Autorita' ecuadoriana comunica i dati
richiesti; ulteriori dati possono essere richiesti in casi di dubbi
persistenti, tramite le rappresentanze consolari
o
disposizioni
analoghe, mutatis mutandis, a quelle
riportate in Circ. Mintrasporti 19/10/2011 in relazione all'irricevibilita' di domande di
conversione di patenti conseguite dopo l'acquisizione della residenza o
ottenute in sostituzione di patenti di altri paesi non convertibili in Italia
in Italia, e in relazione della conversione con esami di revisione
á
Circ. Mintrasporti 26/9/2012:
o
dal 28/9/2012,
gli allegati tecnici all'Accordo Italia-Macedonia sono sostituiti dai nuovi,
contenenti quattro tabelle di equipollenza e un elenco di modelli di patenti di
guida (macedoni e italiani) validi ai fini della conversione
o
dal 19/1/2013
entrera' in vigore Direttiva 2006/126/CE, che obbliga gli Stati membri al rilascio delle
patenti delle nuove categorie C1, C1E, D1 e D1E; i conducenti macedoni che
abbiano ottenuto, prima del 19/1/2013, la conversione della patente macedone di
tali categorie in una patente italiana di categoria diversa (le nuove categorie
non erano previste dalle tabelle di equipollenza vigenti in precedenza) possono
ottenere, su richiesta da presentare entro tre anni dalla prima conversione,
una patente di guida italiana della categoria corrispondente; a tal fine dovra'
essere prodotta unÕattestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica
macedone, da cui risulti la categori di appartenenza all'atto della prima
conversione
o
in presenza di
una patente macedone riportante il codice "70" (patente rilasciata
per conversione di altra patente estera, senza indicazione, pero', dello Stato
che ha rilasciato la patente originaria), l'Ufficio della Motorizzazione
Civile, al fine di stabilire se la conversione possa essere effettuata,
richiede alla Rappresentanza diplomatica macedone un'attestazione dalla quale
sia rilevabile quello Stato
á
Circ. Mintrasporti 18/2/2013:
o
in vigore
dall'8/4/2013 all'8/4/2018 Accordo Italia-Serbia per la conversione delle patenti di guida
o
conversione
effettuata, senza esami, in conformita' alla III Tabella di equipollenza
o
le patenti serbe
redatte sul modello cartaceo non saranno piu' valide dal 10/6/2014
o
all'istanza di
conversione, oltre alla documentazione di rito, dovra' sempre essere prodotto
il Certificato di validita' e autenticita' della patente di guida, rilasciato
dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari serbe presenti sul territorio
italiano e redatto sul modello concordato di comune accordo con la parte serba
e allegato all'Accordo Italia-Serbia
o
le patenti serbe
convertite in Italia sono restituite all'Ambasciata della Repubblica di Serbia
in Italia
o
le patenti
estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito
dell'istanza (dato che, nelle more del rilascio del documento di guida
italiano, il conducente puo' condurre veicoli in Italia, nel rispetto dell'art.
135 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992, o all'estero con la propria patente), ma solo all'atto della consegna
della patente italiana
o
per i neopatentati
restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con
riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione
(art. 4 Accordo Italia-Serbia)
o
non e' possibile
accettare richieste di conversione di patenti serbe conseguite dopo
lÕacquisizione della residenza in Italia, ne' patenti serbe ottenute in
sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia
o
la conversione
senza esami e' consentita solo per i titolari di patente serba residenti in
Italia da meno di 4 anni, al momento di presentazione dell'istanza
o
ai richiedenti
con residenza superiore a quattro anni, viene data informazione scritta (da far
sottoscrivere all'interessato) che contestualmente alla consegna della patente
italiana (emessa per conversione) sara' disposto e notificato allÕinteressato
un provvedimento di revisione (art. 128 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992) perche' possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici
o
in caso di
mancato superamento degli esami di revisione, il conducente viene privato
dell'abilitazione alla guida, poiche' la patente serba, dopo la conversione, e'
ritirata e restituita all'Autoritˆ di rilascio (art. 7 Accordo Italia-Serbia) e la patente italiana viene revocata ai sensi
dellÕart. 130 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992
á
Circ. Mintrasporti 18/7/2013:
o
con l'entrata
nell'Unione Europea della Croazia e'
possibile convertire le patenti di guida croate redatte anche sui due nuovi
modelli che, prima dell'1/7/2013 non potevano ancora essere accettati
o
le patenti
rilasciate in Croazia potevano gia' essere convertite anteriormente
all'1/7/2013, tranne nel caso di quelle redatte sui modelli piu' recenti per le
quali si era in attesa della definizione di una procedura d'aggiornamento da
concordarsi con le autorita' croate
o
dovendosi
applicare la normativa comunitaria, per le patenti croate, oltre alla
"conversione", potra' essere effettuata la procedura per il "riconoscimento",
che, con il rilascio del previsto tagliando, permette la gestione del documento
senza convertirlo e quella per il "rilascio del duplicato", in caso
di smarrimento o furto (art. 136-bis del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992)
o
per le patenti
di guida croate redatte sul vecchio modello (simbolo HR - categorie indicate A,
B, C, D, E, F, G, H) potra' continuare ad essere applicata la tabella di
equipollenza gia' in uso
o
successivamente
a tale modello in Croazia ne sono stati emessi altri due e introdotte altre
categorie; pertanto per le patenti di guida redatte sui modelli piu' recenti si
fara' riferimento alla tabella allegata alla circolare
á
Circ. Mintrasporti 18/5/2016:
o
in vigore dal
29/5/2016 al 29/5/2021 Accordo Italia-Ucraina per la conversione delle patenti di guida
o
conversione
effettuata, senza esami, in conformita' alla I Tabella di corrispondenza
o
valide, ai fini
della conversione, solo le patenti ucraine redatte su modelli descritti
nell'Allegato III all'Accordo
o
all'istanza di
conversione, oltre alla documentazione di rito, deve essere prodotta la patente
in originale, la fotocopia e la traduzione ufficiale della patente
o
le patenti
ucraine convertite in Italia sono restituite agli uffici consolari ucraini in
Italia
o
le patenti
estere presentate per la conversione non vanno ritirate all'atto del deposito
dell'istanza (dato che, nelle more del rilascio del documento di guida
italiano, il conducente puo' condurre veicoli in Italia, nel rispetto dell'art.
135 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992, o all'estero con la propria patente), ma solo all'atto della consegna
della patente italiana
o
per i
neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in
Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la
conversione (art. 3 Accordo Italia-Ucraina)
o
non possono
essere accettate richieste di conversione di patenti ucraine conseguite dopo l'acquisizione
della residenza in Italia ne' patenti ucraine ottenute in sostituzione di un
documento estero non convertibile in Italia
o
la conversione senza
esami e' consentita solo per i titolari di patente ucraina residenti in Italia
da meno di 4 anni, al momento di presentazione dell'istanza
o i richiedenti con residenza superiore a 4 anni sono
informati, preferibilmente per iscritto con sottoscrizione dell'interessato,
che contestualmente alla consegna della patente italiana (emessa per
conversione) sara' disposto e notificato all'interessato un provvedimento di
revisione (art. 128 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992) perche' possa sostenere i prescritti esami teorici e pratici, e che in
caso di mancato superamento degli esami di revisione, il conducente verra'
privato dell'abilitazione alla guida, poiche' la patente ucraina, dopo la
conversione, e' ritirata e restituita all'Autoritˆ di rilascio (art. 6 Accordo Italia-Ucraina) e la patente italiana viene revocata ai sensi di art.
130 del Codice della strada, approvato con D. Lgs. 285/1992
á
Firmato un accordo tra Italia e Brasile sul
riconoscimento reciproco delle patenti di guida (comunicato Stranieriinitalia)
á
Sent. Corte Giust. C-260/13:
o
gli articoli 2,
paragrafo 1, e 11, paragrafo 4, secondo comma, della Direttiva 2006/126/CE non ostano a che uno Stato membro, nel cui
territorio il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato
membro temporaneamente soggiorna, rifiuti di riconoscere la validita' di tale
patente a motivo di un'infrazione che il titolare di quest'ultima ha commesso
in detto territorio successivamente al rilascio della patente stessa e che,
conformemente alla legge nazionale del primo Stato membro, e' di natura tale da
determinare l'inidoneita' alla guida di veicoli a motore
o
lo Stato membro
che rifiuti di riconoscere la validita' di una patente di guida, in una
situazione come quella sopra descritta, e' competente a stabilire i requisiti
che il titolare di una patente di guida deve soddisfare per riacquistare il
diritto di guidare nel suo territorio; spetta al giudice del rinvio esaminare
se, applicando le proprie norme, lo Stato membro in questione in realta' non si
opponga indefinitamente al riconoscimento della patente di guida rilasciata da
un altro Stato membro; in tale prospettiva, spetta al giudice verificare se i
requisiti previsti dalla normativa del primo Stato membro, conformemente al
principio di proporzionalita', non superino i limiti di cio' che e' appropriato
e necessario per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva 2006/126/CE, consistente nel migliorare la sicurezza della
circolazione stradale
á
Circ. Mintrasporti 19/2/2014:
o
nel caso in cui
uno straniero richieda il rilascio (inclusi conversione e duplicato) di un
titolo abilitativo alla guida esibisca passaporto o altro documento
equipollente e permesso di soggiorno, oppure carta di identita', gli uffici
della motorizzazione procedono come segue:
¤
nel caso in cui
il luogo di nascita risulti da uno di tali documenti, esso e' riportato cosi'
come e' scritto sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso
¤
in caso
contrario, nell'apposito campo dedicato al luogo di nascita, e' iscritto lo
Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti
o
nei casi di
discordanza sostanziale tra i dati anagrafici riportati nei suddetti documenti,
gli Uffici Motorizzazione civile, al fine di garantire l'uniformita' dei dati
da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida richiesto con quelli contenuti
nei documenti esibiti dallo straniero, gli segnalano la necessita' di
interpellare i competenti uffici dell'anagrafe e/o della questura, che hanno
rilasciato i documanti, per acquisire i necessari chiarimenti ed,
eventualmente, far rettificare le generalita' contenute nel permesso di
soggiorno
o
nei casi di
indicazione di dati in lingua estera, sul passaporto, ed in lingua italiana sul
permesso di soggiorno, sulla documentazione utile al procedimento sono
riportati quelli iscritti sul permesso di soggiorno
á
Cifre:
o
veicoli
intestati a soggetti nati all'estero (da dati Mintrasporti sui veicoli): 2.987.434 (di cui, 2.397.856 auto, 128 autobus,
9.208 autocaravan, 190.637 autocarri, 105.829 altri autoveicoli, 253.102
motocicli, 6.113 altri motoveicoli, 24.561 altri mezzi non classificati); prime
nazionalita' degli intestatari: Romania (421.780), Marocco (365.050), Albania
(261.472)
o
patenti
attive per non italiani (da dati Mintrasporti sulle patenti): 2.607.336; prime tre nazionalita': Romania
(378.068), Marocco (229.193), Albania (225.126)
o
coinvolgimento
in incidenti in un anno (dati ACI
riportati da com. Stranieriinitalia): 6,4% degli italiani, 13,5% degli stranieri; prime 10
nazionalita', per incidenti (dati ACI riportati in comunicato Stranieriinitalia): rumeni (4.753 sinistri), albanesi (3.504),
marocchini (3.142), cinesi (1.215), moldavi (735), tunisini (700), peruviani
(678), egiziani (675), serbi (607), ecuadoregni (586)
á
Presentato ricorso
perche' sia dichiarata non manifestamente infondata l'eccezione di
illegittimita' costituzionale di art. 3 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana al fine di accedere al servizio civile volontario; nello stesso senso, Parere UNAR
auspica che la questione venga rimessa alla Corte Costituzionale;
á
Trib. Milano
ha ritenuto invece di dover censurare
immediatamente come discriminatoria
la previsione del Bando 2011
per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti di servizio civile in
Italia e all'estero; secondo il tribunale, il servizio civile afferisce a
un'idea di difesa della patria piu' ampia (solidarieta' politica, economica,
sociale) di quella di tipo meramente militare; anche il non cittadino
e' chiamato a concorrere a questo tipo di difesa; il servizio civile comporta
comunque lo svolgimento di un'attivita' lavorativa remunerata, dalla quale non
puo' essere escluso il non cittadino stabilmente residente (nota: dovrebbe essere ammesso solo
quello legittimato a svolgere attivita' lavorativa!); per di piu', chi presta
servizio civile potrebbe essere coordinato da un responsabile di progetto
dell'ente privo di citttadinanza italiana; sarebbe quindi irragionevole
precludere al non cittadino il godimento dei benefici (inclusi crediti
formativi e vantaggi nel collocamento) riservati a chi abbia svolto il servizio
civile; l'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 3 D. Lgs. 77/2002 richiede che il termine
cittadino non sia inteso nel senso di titolare della cittadinanza italiana
á
Corte App. Milano, con il consenso delle associazioni ricorrenti ASGI e Avvocati Per
Niente ONLUS, allo scopo di non ostacolare il regolare avviamento in servizio
dei volontari gia' selezionati nellÕambito del Bando 2011
censurato, ha sospeso gli effetti della sentenza del Trib. Milano,
limitatamente alla parte riguardante il Bando 2011
per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile in
Italia e allÕestero
á
Risposta del Ministro per l'integrazione ad interrogazione parlamentare: secondo l'Avvocatura
dello Stato (parere 24/7/2012), la clausola del bando che ammette i soli
cittadini italiani alla selezione per il servizio civile e' stata considerata
legittima e non discriminatoria da altri giudici di merito (Trib. Brescia) e la
norma primaria di cui all'art. 3 D. Lgs. 77/2002, non essendo stato aperto incidente di incostituzionalita', e' tuttora
vigente ed efficace e crea per l'amministrazione un diretto vincolo non
suscettibile di applicazione discrezionale; alla luce di tale parere, il requisito sara' mantenuto nei bandi di prossima adozione
á
Corte App. Milano: conferma Trib. Milano,
osservando, in particolare, come il servizio civile sia caratterizzato
primariamente da finalita' solidaristiche, anche a carattere internazionale, e
non vi sia rischio di conflitto tra opposte lealta' (quella nei confronti dello
Stato e quella nei confronti del paese d'appartenenza), non essendo quindi
giustificata l'esclusione degli stranieri residenti; nota: la sentenza fa riferimento, per analogia, anche al carattere
non preclusivo di art. 51 Cost. in
materia di accesso al pubblico impiego
á
In senso contrario, Corte App. Brescia: la limitazione dell'accesso al servizio ai cittadini deve ritenersi
ragionevole proprio per la suddetta analogia con il servizio militare
volontario, ed in relazione al principio costituzionale del dovere di difesa
della Patria, riferito da art. 52 Cost. al
cittadino; il requisito della cittadinanza e' previsto o presupposto da altre
disposizioni della stessa legge delega (L. 64/2001),
e non e' stato introdotto arbitrariamente dal legislatore delegato (con art. 3 D. Lgs. 77/2002): si veda il richiamo alla L. 424/1999 in tema di servizio civile, di
cui alla lettera g dellÕart. 1 L. 64/2001,
e l'esplicito riferimento ai "cittadini" di cui all'art. 5 co. 1 e
co. 4, e all'art. 10 L. 64/2001;
e' inoltre insito nel parallelismo fra servizio civile e servizio militare sul
quale insiste il legislatore delegante (non solo nelle norme transitorie)
á
Nel bando per la selezione di 457 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in
Italia e nel bando per la selezione di 350 volontari da impiegare nelle zone dellÕEmilia colpite dal
terremoto del maggio 2012, tuttavia, si richiede ancora la cittadinanza
italiana; nota: esclusione criticata
in una nota del Difensore civico della Regione Emilia
Romagna
á
Il bando 4/10/2013 del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri conferma, per la selezione dei volontari
da impiegare in progetti di servizio civile, il requisito di cittadinanza
italiana, sulla base dei pareri dell' Avvocatura Generale dello Stato 24/7/2012
e 26/9/2013, favorevoli al mantenimento di tale riserva, essendo art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002 in vigore e non in contrasto con i principi comunitari e con quelli
affermati da Sent. Corte Cost. 228/2004 e Sent. Corte Cost. 431/2005
á
Trib. Milano:
allineandosi a Trib. Milano
e Corte App. Milano, dichiara il carattere discriminatorio di art. 3 del bando 4/10/2013 del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri nella parte in cui richiede il requisito
della cittadinanza italiana; ordina all'Ufficio nazionale per il servizio
civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cessare il
comportamento discriminatorio, di modificare il bando nella parte in cui
prevede il requisito della cittadinanza consentendo l'accesso anche agli
stranieri soggiornanti regolarmente in Italia e di fissare un termine non
inferiore a 10 gg dalla comunicazione della presente ordinanza per la
presentazione delle ulteriori domande di ammissione; condanna l'Ufficio
nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri alle spese legali; note: l'ordinanza afferma, in particolare, che
o
gli apolidi,
residenti in Italia in base ad una scelta ad essi non imposta, godono di
un'ampia tutela, in tutti i campi diversi da quello della partecipazione
politica, come prescritto dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e
dalla legislazione italiana, prescindendo dal legame stretto di cittadinanza;
devono quindi ritenersi accolti in una comunita' che unisce tutti coloro che,
quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono
doveri, la partecipazione alla quale ben puo' giustificare la sottoposizione a
doveri funzionali alla sua difesa
o
risulta conforme
a quanto previsto da art. 2 Cost.
permettere allo straniero residente in Italia di concorrere al progresso
materiale e spirituale della societa' e all'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarieta' politica, economica e sociale attraverso la sua partecipazione
al servizio civile nazionale tenuto oltretutto conto che gli enti promotori
perseguono finalita' del tutto estranee al concetto di difesa della patria
á
Decreto 4/12/2013 del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri: in esecuzione dellÕordinanza Trib. Milano
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di cui ai bandi
richiamati in premessa per giovani non aventi la cittadinanza italiana
riconducibili alle seguenti categorie: comunitari, familiari stranieri di
cittadino comunitario titolari di diritto di soggiorno, titolari del permesso
di soggiorno UE slp, titolari di permesso di soggiorno per asilo o per
protezione sussidiaria; nota: il
decreto non da' affatto esecuzione all'ordinanza Trib. Milano,
che fa riferimento a tutti gli stranieri legalmente soggiornanti
á
Parere Cons. Stato 1091/2014:
o
l'evoluzione del
servizio civile ha modificato un istituto originariamente sostitutivo del
servizio militare di leva, con fondamento costituzionale da cercare certamente
nell'art. 52 Cost., in
un istituto a carattere volontario a cui si accede per pubblico concorso e
avente finalita' piu' ampie, che includono i doveri inderogabili di
solidarieta' sociale e i doveri di concorrere al progresso materiale e
spirituale della societa' previsti dagli articoli 2 e 4 Cost., che
gravano non solo sui cittadini italiani, ma anche sui cittadini stranieri che
risiedono in Italia
o
il servizio
civile, pur non costituendo un rapporto di lavoro, va considerato quale
esperienza formativa volta a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, in modo
analogo al tirocinio, dovendosi, quindi, ritenere riconducibile alla categoria
della formazione professionale
o
la disposizione
di cui all'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, il cui tenore letterale appare inequivocabile, dato l'espresso
richiamo ai "cittadini italiani", e non suscettibile di un'interpretazione costituzionalmente orientata
nel senso del riferimento del termine "cittadini" anche ai soggetti
stranieri, va disapplicata, perche'
incompatibile con il divieto, sancito dalla normativa dell'Unione europea, per
gli Stati membri, di prevedere per i cittadini comunitari (nota: e per i loro
familiari) o stranieri lungosoggiornanti o beneficiari di protezione
internazionale, anche in ordine alla formazione professionale, un trattamento
diverso rispetto a quello stabilito per i cittadini nazionali
o
il Dipartimento
della gioventu' e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nell'emanare i bandi per l'ammissione al servizio civile,
disapplicando art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, deve consentire anche ai cittadini stranieri (nota: coerentemente con
quanto detto in relazione alla normativa dell'Unione europea, il riferimento e'
qui verosimilmente limitato a comunitari e loro familiari e stranieri
lungosoggiornanti o beneficiari di protezione internazionale) di accedere al
servizio civile, non tralasciando, a fronte della sopprimenda differenziazione
basata sulla titolarita' o meno della cittadinanza italiana, di salvaguardare
il principio di parita' di trattamento anche rispetto al possesso degli altri
requisiti per l'accesso al servizio civile
á
Ord. Cass. SS. UU. Civili 20661/2014 (sul ricorso presentato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri contro la sentenza Corte App. Milano):
o
dichiara
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza
italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
enllo Stato italiano dalla possibilita' di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale
o
benche' sia
cessata la materia del contendere (essendo diventato italiano, nel frattempo,
il cittadino straniero che aveva presentato ricorso contro il bando che
escludeva gli stranieri dal concorso per il servizio civile), la Corte di
Cassazione intende comunque pronunciare un principio di diritto, in base ad
art. 363 co. 3 c.p.c. (il
principio di diritto puo' essere pronunciato dalla Corte anche d'ufficio,
quando il ricorso proposto dalle parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte
ritiene che la questione decisa sia di particolare importanza); nota: in proposito, Sent. Corte Cost. 119/2015 afferma che "l'accesso al sindacato di
costituzionalita' attraverso il giudizio di cui all'art. 363, terzo comma, c.p.c., se
non determina alcun superamento del carattere pregiudiziale della questione,
neppure modifica il modello incidentale del controllo di legittimita';
l'incidentalita', infatti, discende dal compito della Corte di cassazione di
enunciare il principio di diritto sulla base della norma che potra' risultare
dalla pronuncia di illegittimita' costituzionale e che sara', in ogni caso,
"altro" rispetto ad essa; e' in tal modo che si realizza l'interesse
generale dell'ordinamento alla legalita' costituzionale attraverso l'incontro
ed il dialogo di due giurisdizioni che concorrono sempre, e ancor piu' in
questo caso, alla definizione del diritto oggettivo; ed e' un dialogo che si
rivela particolarmente proficuo, specie laddove sia in gioco l'estensione della
tutela di un diritto fondamentale"
o
impossibile dare
una interpretazione costituzionalmente orientata dell'espressione
"cittadini italiani" contenuta nell'art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, dato che l'interpretazione adeguatrice non puo' essere condotta oltre
i limiti estremi segnati dall'univoco tenore della norma interpretata
o
il servizio
civile si colloca all'interno di art. 52 Cost., ma,
avendo assunto nuovi significati il dovere di difesa della patria letto in
connessione con art. 2 Cost.,
permette di partecipare in modo attivo alla costruzione di una democrazia sana
e di nuove forme di cittadinanza, consente di colmare il divario creatosi tra
bisogni collettivi e risorse pubbliche, costituisce istituto di integrazione,
inclusione e coesione sociale
o
l'esclusione dal
servizio civile preclude quindi allo straniero il pieno sviluppo della sua
persona e l'integrazione nella comunita' di accoglienza; la distinzione tra
cittadino italiano e straniero non e' quindi, in questo caso, proporzionata ne'
ragionevole
o
il valore dello
"stare insieme" in modo solidale e' il senso profondo di art. 2 Cost.:
impedire a taluno, solo in ragione della mancanza di cittadinanza italiana, di
cooperare a questo stare insieme e' irragionevole e viola il principio di
uguaglianza
o
l'esclusione e'
discriminatoria perche' preclude al non cittadino regolarmente soggiornante in
Italia la possibilita' di un pieno dispiegamento della liberta' e
dell'uguaglianza, da intendersi anche quale possibilita' di costruzione dei
rapporti sociali e dei legami tra le persone in una prospettiva di solidarieta'
e di pace
o
il significato
di art. 52 Cost. e'
quello di stabilire in positivo, non di circoscrivere in negativo, i limiti soggettivi del dovere costituzionale di difesa della patria (in altri termini:
nessun cittadino puo' essere esentato dal dovere di difesa, ma questo non
implica che lo straniero ne sia escluso)
o
ulteriore
profilo di incostituzionalita' rilevato: eccesso di delega (con conseguente
violazione di art. 76 Cost.),
basato sul rilievo che la legge delega faceva riferimento ai
"cittadini" solo nella parte in cui si riferiva al periodo
transitorio e residuo di leva obbligatoria, il che fa presumere, a contrario, che, cessato il periodo
transitorio, la stessa legge delega, pur demandando al legislatore delegato il
compito di individuare i requisiti di ammissione, non intendesse affatto
consentirle anche l'esclusione degli stranieri
á
Com. PCM 14/11/2014: alla selezione dei volontari da impiegare in progetti di Servizio
Civile Nazionale nelle Regioni possono partecipare anche i cittadini stranieri regolarmente residenti in
Italia, compilando l'apposito modulo per
la domanda e allegando una dichiarazione sostitutiva
á
Pubblicati un bando nazionale e 21 bandi regionali (comunicato Integra) per la selezione, rispetivamente, di 18.793 (cifra aumentata di 1.046
unita' da un successivo bando) e
11.183 volontari da avviare al servizio civile per il 2015; ammessi al concorso
anche i cittadini comunitari, i loro familiari titolari del
diritto di soggiorno, gli stranieri titolari
di permesso UE slp o di permesso per asilo o per protezione sussidiaria
á
Sent. Corte Cost. 119/2015: illegittimita'
costituzionale di art. 3 co. 1 D. Lgs. 77/2002, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione allo svolgimento del servizio civile; note:
o
la questione, in
riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., e'
fondata, dal momento che il dovere di difesa della Patria puo' ben tradursi,
oltre che in attivita' finalizzate a contrastare o prevenire un'aggressione
esterna, nella prestazione di servizi rientranti nella solidarieta' e nella
cooperazione a livello nazionale ed internazionale (Sent. Corte Cost. 228/2004); art. 52 Cost. va
dunque letto alla luce dei doveri inderogabili di solidarieta' sociale di cui
all'art. 2 Cost. (Sent. Corte Cost. 309/2013); l'esclusione dei cittadini stranieri, che
risiedono regolarmente in Italia, dalle attivita' alle quali tali doveri si
riconnettono appare di per se' irragionevole; inoltre, l'estensione del
servizio civile a finalita' di solidarietˆ sociale e l'inserimento in attivita'
di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del
patrimonio nazionale, concorrono a qualificarlo anche come un'opportunita' di
integrazione e di formazione alla cittadinanza; l'esclusione dei cittadini
stranieri dalla possibilita' di prestare il servizio civile nazionale, comporta
dunque un'ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e
all'integrazione nella comunita' di accoglienza
o
la questione, in
riferimento ad art. 76 Cost., e'
invece infondata; il criterio direttivo contenuto nella delega di cui alla L. 64/2001,
che prevede l'ammissione al "servizio civile volontario di uomini e donne
sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori", risulta infattiespressamente
volto ad escludere quei criteri selettivi per l'ammissione al servizio civile che
possano introdurre una discriminazione sulla base dell'identita' di genere
dell'aspirante
á
Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio
civile nazionale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per la selezione di ulteriori 985 volontari da
avviare al servizio nell'anno 2015, che si limita ad ammettere al concorso,
oltre che i citatdini italiani, i cittadini
comunitari, i loro familiari titolari
del diritto di soggiorno, gli
stranieri titolari di permesso UE slp o di permesso per asilo o per protezione sussidiaria; a seguito di lettera dell'ASGI, che richiama i contenuti della Sent. Corte Cost. 119/2015, con Decreto del Dipartimento della gioventu' e del
servizio civile nazionale 23/7/2015,
viene allargata la partecipazione a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e vengono prorogati i termini
per la presentazione della domanda
á
Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio
civile nazionale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per la selezione per complessivi 644 volontari da
impiegare in progetti di servizio civile nazionale per il Giubileo
straordinario della Misericordia 2015/2016, aperto a cittadini dell'Unione
europea e a stranieri legalmente
soggiornanti
á
Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio
civile nazionale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per la selezione di 114 volontari da impiegare in
progetti di servizio civile nazionale per il Giubileo straordinario della
Misericordia 2015/2016, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti
á
Pubblicati i
bandi per la selezione di 2.938 volontari da impiegare in progetti di servizio
civile nazionale nelle Regioni che hanno inserito la misura Servizio civile
nazionale nel loro Piano di attuazione di Garanzia Giovani (comunicato Dipartimento della gioventu' e del
servizio civile nazionale);
richiesto il requisito di residenza legale
in Italia (si veda, per esempio, il bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio
civile nazionale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per la selezione di 449 volontari da impiegare in
progetti di servizio civile nazionale per l'attuazione del Programma Operativo
Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014/2015 nella Regione Calabria)
á
Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio
civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 68 volontari da impiegare nell'accompagnamento
di grandi invalidi e ciechi civili, aperto a cittadini dell'Unione europea e a stranieri legalmente soggiornanti
á
Pubblicato un bando del Dipartimento della gioventu' e del servizio
civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di 21.359 volontari da impiegare in
progetti di servizio civile nazionale in Italia e all'estero, aperto a
cittadini dell'Unione europea e a stranieri
legalmente soggiornanti
á
Art. 8 L. 106/2016
delega il Governo ad adottare, con decreto legislativo, una revisione della disciplina del servizio civile che preveda, in
particolare, l'ammissione dei giovani tra i 18 e i 28 anni che siano cittadini
italiani o stranieri (ossia, non italiani) regolarmente
soggiornanti
á
Comunicato Consiglio dei Ministri 9/11/2016: approvato lo schema di decreto legislativo di revisione
della disciplina del servizio civile;
dispone che
o
sono ammessi a
svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni
di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione
europea e gli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda,
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di eta'
o
l'ammissione
al servizio civile universale non
costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto
per il prolungamento della durata
del permesso di soggiorno
Diritti del lavoratore straniero; attivita' riservate al cittadino
italiano (torna all'indice del capitolo)
á
Garantiti a
tutti i lavoratori stranieri
regolarmente soggiornanti e alle loro famiglie paritaÕ di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai
lavoratori italiani (art. 2, co. 3 T.U.; Convenzione OIL n. 143/1975, ratificata con L. 158/81); la paritaÕ si estende a
tutte le attivita' non riservate all'italiano
á
Note:
o
benche' il
nostro ordinamento debba adeguarsi agli accordi internazionali, incluse le
convenzioni OIL, da tali convenzioni non nascono posizioni soggettive
direttamente tutelabili dinanzi al giudice nazionale, dato che esse
stabiliscono solo obblighi cui il legislatore nazionale deve attenersi e non
diritti soggettivi in capo agli stranieri (Trib. Genova);
le disposizioni contenute in tali accordi costituiscono comunque un parametro
in base al quale interpretare le norme sullo straniero (Trib. Milano,
che fa riferimento a Sent. Corte Cost. n. 376/2000)
o
Sent. Corte Cost. 249/1995 riconosce il diritto dei lettori universitari
stranieri all'assunzione a tempo indeterminato, con disapplicazione di art. 28
co. 3 DPR 382/1980
(che limitava al solo caso di contratto a termine la possibilita' di assunzione
di lettori stranieri) sulla base del seguente argomento:
¤
Sent. Corte
Giust. 269/92 (nota: poi rimossa dal registro) ha stabilito che il diritto
comunitario impone che le normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato dei contratti di
lavoro con i lettori universitari
quando siano destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti
all'insegnamento, quali si presentano nei casi delle lingue il cui studio sia
obbligatorio o delle lingue notoriamente piu' richieste
¤
benche' il diritto
comunitario non si applichi a situazioni puramente interne di uno
Stato membro, tale condizione richiede la mancanza
di qualsiasi fattore di collegamento
a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario
¤
la connessione della situazione interna
con una situazione contemplata dal diritto comunitario sussiste anche in caso di identita',
come nel caso in specie, per contenuto e funzione, della situazione interna a
una situazione rilevante per il diritto comunitario in quanto determinata, nel
territorio dello Stato italiano, dall'esercizio del diritto di libera
circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea
¤
in presenza di
una tale connessione, il diritto comunitario si applica anche ai cittadini italiani, che non abbiano
fruito della libera circolazione
¤
art. 1 L.
943/1986 (ora, art. 2 co. 3 D. Lgs.
286/1998) prevede la parificazione
del lavoratore straniero al lavoratore italiano
¤
quando le norme
interne prevedono la parificazione
tra cittadini italiani e cittadini stranieri, le disposizioni derivanti
dal diritto comunitario si applicano
anche, per il tramite di quelle
norme interne, al cittadino straniero
á
Sono certamente riservate ai cittadini italiani le
attivitaÕ nell'ambito della pubblica
amministrazione che comportino lÕesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellÕinteresse nazionale (art. 37, co. 1 D. Lgs. 29/1993, ora art. 38 D. Lgs. 165/2001); tali attivita' corrispondono
o
ai posti (art. 1, DPCM 174/1994)
¤
dei livelli
dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallÕart. 6 D. Lgs. 29/1993 e di
quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche
¤
con funzioni di
vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni
pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei
comuni, delle Regioni e della Banca dÕItalia
¤
dei magistrati e
degli avvocati o procuratori dello Stato
¤
dei ruoli civili
e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri,
dellÕinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo
forestale dello Stato, salvo quelli che non richiedono titolo di studio
superiore a quello della scuola dell'obbligo, cui si accede senza concorso in
base allÕart. 16 L. 56/1987
o
alle funzioni (art. 2, DPCM 174/1994) che comportino lÕelaborazione, la decisione e
lÕesecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, e le funzioni di
controllo di legittimitaÕ e di merito
á
Note:
o
Sent. Corte Giust. C-225/85: riguardo ai posti di ricercatore CNR, soltanto i
posti comportanti funzioni direttive o di consulenza dello Stato su questioni
scientifiche e tecniche potrebbero essere riservati ai cittadini nazionali
o
Sent. Corte Giust. C-47/08: illegittima l'imposizione di un requisito di
cittadinanza per l'accesso alla professione di notaio negli Stati membri in cui
le attivita' notarili, benche' finalizzate ad obiettivi di interesse generale,
non comportino una partecipazione
diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri (in generale, tale
partecipazione non puo' considerarsi verificata per attivita' ausiliarie o
preparatorie rispetto all'esercizio dei pubblici poteri; attivita' il cui
esercizio, pur comportando contatti, anche regolari e organici, con autorita'
amministrative o giudiziarie, o addirittura una partecipazione, anche
obbligatoria, al loro funzionamento, lasci inalterati i poteri di valutazione e
di decisione di tali autorita'; attivita' che non comportano l'esercizio di
poteri decisionali, di poteri di coercizione o di potesta' coercitiva)
o
Sent. Corte Giust. C-151/14: il requisito di cittadinanza previsto dalla
normativa della Lettonia per l'accesso
alla professione di notaio
costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata da art. 49 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; in Lettonia, infatti, l'attivita' del notaio (autenticazione
di atti o di firme; custodia di capitali, valori mobiliari e documenti;
funzioni in materia di successioni, con possibilita' di effettuare la divisione
del patrimonio solo se sussiste accordo fra gli eredi e, in mancanza di
accordo, obbligo di trasmissione dei dati al giudice; attivita' in materia di
divorzio, con possibilita' di scioglimento del matrimonio solo in presenza di
accordo tra i coniugi) non comporta
l'esercizio di pubblici poteri (il che e' confermato anche dal fatto che i
notai esercitano la loro professione in condizioni di concorrenza, circostanza
che non e' caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri)
o Sent. Corte Giust. C-270/13 (su una questione pregiudiziale sollevata dal
Consiglio di Stato): l'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea vieta a uno Stato membro di riservare ai propri
cittadini l'attribuzione delle funzioni di presidente
di un'autorita' portuale, se tali funzioni comportano un esercizio solo sporadico o addirittura eccezionale di poteri di imperio (costituendo una parte marginale dell'attivita'),
dato che un tale esercizio non puo' mettere in pericolo gli interessi generali
dello Stato membro; Sent. Cons. Stato 1210/2015 (preso atto di Sent. Corte Giust. C-270/13): art. 51 Cost. non
richiede alcuna disapplicazione, poiche' va piuttosto letto in conformita' con
art. 11 Cost., nel
senso di consentire l'accesso dei cittadini degli Stati dell'Unione europea
agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche nazionali in via generale, sulla
base del principio della libera circolazione delle persone di cui all'art. 45 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo gli eventuali limiti espressi o
legittimamente ricavabili dal sistema, con riguardo alla concreta
partecipazione all'esercizio di pubblici poteri o comunque alle circostanze
poste in rilievo in Sent. Corte Giust. C-270/13; nota: coerente con Sent. Corte Giust. C-270/13 la scelta del Ministero dei Beni culturali, che ha aperto il concorso
per direttori di musei ai non italiani, dato che l'esercizio di pubblici poteri
da parte del direttore di un museo non ha carattere ne' continuativo ne'
prevalente (da articolo di A. Guariso)
o
Trib. Udine: ha carattere discriminatorio l'esclusione di una
cittadina croata (cittadina dell'Unione europea) dalla procedura di selezione
per due posizioni di operatore doganale presso l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli; il fatto che una funzione comporti l'esercizio dei pubblici poteri in modo occasionale o in circostanze occasionali costituisce argomento
valido per escludere il ricorso alla public service exception e ci˜
sostanzialmente in base al principio di proporzionalit' (Sent. Corte Giust. C-270/13); il legislatore italiano, nel disciplinare
l'accesso alla pubblica amministrazione, ha tralasciato di far riferimento alla
non marginalita' dell'esercizio dei pubblici poteri (l'elencazione tassativa
delineata dal DPCM 174/1994, richiamato dall'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e' rigida e poco conforme all'approccio casistico
seguito dalla giurisprudenza comunitaria); il giudice nazionale deve
interpretare le norme interne conformemente al diritto europeo, e, ove cio' non
sia possibile, deve disapplicare le disposizioni controverse; se anche e'
possibile che l'operatore doganale si occupi dell'elaborazione di atti aventi
valore giuridicamente vincolante, comunque tale figura rimane esclusa dal
processo decisionale che precede l'emanazione dell'atto autorizzativo ed �
priva di qualsiasi potere di natura discrezionale (diversa sarebbe la
conclusione se si trattasse di funzionario doganale); quanto allo svolgimento
di funzioni di polizia tributaria e giudiziaria ex art. 52 D. Lgs. 165/2001, e' previsto che questo avvenga a rotazione, il che esclude
il carattere abituale dell'esercizio delle suddette funzioni
o
Ord. Corte App. Firenze riguarda un caso in cui il giudice di primo grado
aveva respinto il ricorso dello straniero non ammesso a concorso per un posto
presso gli uffici regionali di monopoli di Stato, dal momento che tale
posizione comporterebbe a livello locale anche attivita' ispettive e di
vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse
e concorsi prognostici che si collocano nell'ambito dei poteri di controllo e
verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono
assumere qualita' di agenti di polizia tributaria; l'ordinanza della Corte
d'Appello ordina, in via cautelare, l'ammissione dello straniero, trattandosi
di posti cui si accede senza concorso, in base allÕart. 16 L. 56/1987,
non richiedendo un titolo di studio superiore a quello della scuola
á
Orientamenti contrastanti sull'accesso al lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione, per le
attivita' diverse da quelle esplicitamente riservate ai cittadini italiani; in
particolare,
o
contro: Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, parere dell'Avvocatura generale dello Stato
18/2/2004, parere Consiglio di Stato 2592/2003, Sent. TAR Veneto e TAR Toscana,
Sent. Cass.
24170/2006, Sent. Cass. 18523/2014:
¤
il lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione e' precluso allo straniero, salvo che
nei casi esplicitamente previsti:
-
l'art. 38 D. Lgs. 165/2001, che menziona esplicitamente l'accesso del cittadino
comunitario e (L. 97/2013), a parita' con il cittadino comunitario, del familiare
di tale cittadino, del rifugiato, del beneficiario di protezione sussidiaria e
del titolare di permesso UE slp, al lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione, rinviando a un DPCM (DPCM 174/1994) la determinazione dei posti e delle funzioni per
cui non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana
-
l'art. 27, co.
1, lettera r-bis T.U., relativo agli infermieri professionali
¤
prevalgono
infatti
-
la disposizione
di cui all'art. 2, DPR 487/1994
("legificato" dal richiamo di cui all'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che impone l'aplicazione del DPR 487/1994 in
materia di reclutamento da parte della Pubblica amministrazione), che prevede
il requisito della cittadinanza italiana
-
il fatto che
l'art. 2 DPR 3/1957
non e' stato abrogato da art. 2 T.U.
-
il fatto che
art. 27 D. Lgs. 286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso
della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'
¤
il riferimento
delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie
di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
comunitario, manifesta la persistente volonta' del legislatore di escludere le
ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente contemplati
¤
gli intenti
espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata
previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri
regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita'
lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente
modificativo di carattere normativo
¤
la parita'
garantita al lavoratore straniero da art. 2, co. 3 D. Lgs. 286/1998 opera solo
in una fase successiva all'instaurazione di un rapporto di lavoro consentito
¤
Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole
all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in
quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo
dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e
costituzionalmente adeguata
¤
dalla
possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di collocamento
per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende automaticamente
il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e quindi anche a
quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
o
a favore:
TAR Liguria, Sent. Corte dÕAppello Firenze 2/7/02, Ord. Trib. Genova 21/4/2004 e 26/6/04,
Corte d'Appello Firenze 2005, Ord. Trib. Pistoia 7/5/2005, Ord. Trib.
Firenze 14/1/2006, Trib. Imperia 12/9/06, Ord. Trib. Perugia 29/9/2006 e 6/12/2006,
Trib. Bologna 7/9/07, Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini,
Trib. Biella,
Trib. Firenze, Ord. Trib. Lodi, Trib. Bologna, Trib. Milano,
Ord. Trib. Milano, Parere UNAR,
Dif. Civ. Emilia-Romagna, Dif. Civ. Emilia-Romagna, Parere UNAR,
Parere UNAR,
Trib. Milano,
Trib. Genova,
Trib. Genova,
Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano,
Parere UNAR,
Trib. Milano,
Trib. Firenze, Trib. Trieste, Trib. Siena,
Trib. Milano,
Trib. Reggio Emilia, Trib. Roma,
Trib. Como,
Trib. Trieste:
¤
l'art. 2 DPR 3/1957 va
considerato abrogato da art. 2 T.U.
¤
l'art. 38, co. 1
D. Lgs. 165/2001 riproduce
l'art. 2 DPR 487/1994, preesistente al T.U., ed e' quindi frutto di
mancato coordinamento con questo (nota: il riferimento sembra errato; il
problema lo pone piuttosto l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001, che "legifica" l'art. 2 DPR 487/1994); in ogni caso, tale disposizione non puo' prevalere
sul principio di parita' di trattamento, in ragione della necessita' di
garantire l'obbligo di fedelta' alla Nazione (che non potrebbe essere
assicurata da cittadini stranieri), quando si tratti di mansioni
prevalentemente tecniche, ne' quando per le stesse mansioni sia consentita
esplicitamente dalla legge l'assunzione di stranieri a termine; nota: Ord. Corte Cost. 139/2011 ha respinto per manifesta inammissibilita' la
questione di legittimita' costituzionale di art. 38, co. 1 D. Lgs. 165/2001, nella parte in cui non consente di estendere
l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai
cittadini stranieri, sulla base del fatto che il giudice rimettente non ha
tentato una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata (che la
Corte sembra cosi' sposare; in questo senso, Trib. Milano,
Trib. Genova,
Trib. Firenze), dando peso eccessivo all'orientamento restrittivo dell'isolata Sent. Cass. 24170/2006 (salvo poi disattendere quell'orientamento con
l'ammissione provvisoria dello straniero ricorrente al concorso, dimostrando
cosi' di aver nei fatti individuato e scelto un'interpretazione
costituzionalmente orientata)
¤
l'art. 51 Cost. non puo'
essere interpretato come limitante l'accesso agli uffici pubblici ai soli
cittadini, dato che e' stato ritenuto compatibile (TAR Veneto e Corte App. Milano) con l'accesso a quegli uffici dei comunitari (art. 37 D. Lgs. 29/1993,
poi trasportato in art. 38 D. Lgs. 165/2001); inoltre, sembra legittima un'interpretazione
restrittiva del riferimento agli "uffici pubblici" che lo limiti al
solo esercizio di attivita' autoritative (cosi', la stessa Sent. Cass. 24170/2006)
¤
il principio
dellÕaccesso al lavoro pubblico mediante concorso (art. 97 Cost.)
appare maggiormente rispettato dallÕampliamento della base selettiva delle
persone concorrenti (un cittadino italiano meno competente e titolato, per
semplificare, non puo' nella logica concorsuale e di buon andamento essere
preferito allo straniero piu' competente e titolato)
¤
in assenza di
specifico DPCM emanato ai sensi di art. 38, co. 2 D. Lgs. 165/2001, le sole preclusioni vengono da DPCM 174/1994; l'art. 27, co. 3 T.U. preclude infatti l'accesso
alle sole attivita' per le quali e' indispensabile il possesso della
cittadinanza italiana (in questo senso, Trib. Milano)
¤
si registra un
progressivo afflievolimento della connessione dipendente pubblico - cittadino
italiano:
-
art. 38 D. Lgs. 165/2001 (accesso dei comunitari al pubblico impiego)
-
art. 40, co. 21
DPR 394/1999 (assunzione infermieri anche a tempo indeterminato)
-
artt. 27 e 27
ter T.U. (assunzione di infermieri professionali, lettori, professori
universitari, ricercatori, anche in struttura pubblica)
-
art. 25 D. Lgs.
251/2007 (accesso dei rifugiati al pubblico impiego)
-
DPR 220/2001
(assunzioni di personale non dirigente SSN riservate a italiani, salve le
equiparazioni stabilite dalle leggi; inclusa quindi quella di cui all'art. 2,
co. 3 T.U.); nota: Trib. Milano
censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della
Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel
bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza
italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
-
D. Lgs. 215/2003
(pari trattamento, incluso accesso, per settore pubblico e privato)
-
Direttiva 2003/109/CE (accesso al pubblico impiego per i titolari di
permesso UE slp, salvo esercizio di pubblici poteri)
-
D. Lgs. 3/2007
(accesso ad ogni attivita' lavorativa, per il titolare di permesso UE slp,
salvo quelle riservate al cittadino o vietate allo straniero; in base ad art.
11, co. 3 Direttiva 2003/109/CE: attivita' riservate ai cittadini o ai comunitari)
-
sent. Corte Cost. 432/2005 (la discriminazione e' accettabile, ove non investa
diritti fondamentali, a condizione che la causa normativa non sia palesemente
irrazionale o arbitraria)
-
sent. Corte Cost. 454/1998 (possibilita' per il disoccupato straniero di
iscriversi nelle liste di collocamento per invalidi, da cui anche la Pubblica
Amministrazione attinge con chiamata numerica, previa verifica della sola
compatibilita' dell'invalidita' con la mansione da svolgere; si richiama a
questa sentenza Trib. Firenze)
-
art. 19 D. Lgs.
30/2007: accesso dei familiari stranieri di cittadini comunitari al lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione a parita' con i comunitari
-
art. 27-quater
D. Lgs. 286/1998: ammissione implicita del titolare di Carta Blu UE al pubblico
impiego, con le eccezioni gia' previste per il cittadino comunitario
-
L. 97/2013:
esplicita ammissione al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
comunitario, per il familiare di tale cittadino, il rifugiato, il beneficiario
di protezione sussidiaria, il titolare di permesso UE slp
¤
in base agli
artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: quando esse
siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale situazione puo' sussistere
qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo occasionalmente,
l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti esclusivamente di ruoli
tecnici (Trib. Milano:
affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma:
art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare
l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne'
ad individuare gli ambiti esclusi); sono applicabili, cioe', solo le
restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario
¤
la parita' di
trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani,
sancite da Convenzione OIL n. 143/1975, riguardano anche il diritto di aspettativa di occupazione
¤
la parita' di
condizioni tra lavoratori nazionali e stranieri autorizzati a lavorare e'
sancita anche da art. 15 co. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Trib. Trieste), che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione europea, in base ad
art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea
¤
dall'esclusione
sistematica dello straniero dai concorsi pubblici risulterebbe una violazione
di art. 6 Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali del 1966
(ratificato con L. 881/1977), che riconosce il diritto al lavoro di ogni
individuo, implicante la possibilita' di guadagnarsi da vivere con il lavoro
liberamente scelto ed accettato
¤
per le attivita'
non precluse, lo straniero deve soddisfare le sole condizioni applicabili al
cittadino italiano (con eccezione del possesso della cittadinanza italiana, ma
con la sottolineatura di una adeguata conoscenza della lingua italiana) con
l'aggiunta del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (nota: il mancato godimento potrebbe essere
frutto di una compressione impropria dei diritti)
¤
certamente non
possono rientrare nelle attivita' precluse le attivita' per le quali e'
consentito allo straniero lo svolgimento alle dipendenze di privato o, con
contratto a tempo determinato, della pubblica amministrazione
¤
non e'
rinvenibile in alcun dato normativo il fondamento per discriminare, all'interno
della categoria costituzionale di "straniero", coloro che provengono
da paesi non appartenenti alla UE rispetto ai cittadini UE
á
Gli infermieri professionali (con titolo
riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente, extra quote; in questo senso, F.A.Q. sul sito del Mininterno) possono essere assunti, anche a tempo indeterminato
(circ. Mininterno 1/6/2004: se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile;
Nota Mininterno: consentita una sola proroga), anche presso strutture sanitarie
pubbliche:
o
lÕassunzione da
parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (si tratta
di concorso riservato a lavoratori stranieri, come quello bandito dalla ASL 4 di Torino? nota: e' legittimo un concorso riservato allo straniero?);
o
il nulla-osta
puoÕ essere chiesto anche da societaÕ di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di
lavoro), previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura
sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lÕintera struttura o
un suo reparto o un suo servizio; Lettera ASGI al Ministero dell'interno, confermata da successiva lettera: nella prassi, in provincia di Trieste, a differenza che in altre
province, non consentita l'assunzione a tempo indeterminato se si tratta di
agenzia di somministrazione o di cooperativa sociale operante in regime di
appalto (nota: potrebbe trattarsi di appalto di servizi a tempo indeterminato)
o
non e'
consentita la stipula di un contratto di apprendistato o di inserimento (da modulo "o" distribuito dai ministeri; quale riferimento normativo?)
o
il
riconoscimento del titolo e' richiesto dall'estero; a seguito della richiesta
da parte di una struttura sanitaria, lo straniero e' ammesso temporaneamente
per sostenere prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e
delle norme deontologiche; superato l'esame, lo straniero si iscrive all'ordine
professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e puo'
essere assunto (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
o
nota: prima che
venisse introdotta la laurea in scienze infermieristiche, lÕassunzione nella
struttura pubblica era effettuata senza concorso, ai sensi dellÕart. 16 L. 56/1987;
in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, Sent. Cass.
24170/2006 e Nota Minlavoro 7/9/2006, che considerano possibile solo l'assunzione a tempo
determinato, che non incide sull'organico: l'accordo Amministrazione/OO.SS. dell'Ospedale Galliera di Genova prevede la possibilita' di assunzione a
tempo indeterminato di infermieri stranieri, con specifiche procedure,
considerando il Parere Ministero funzione pubblica 196/2004 superato dall'entrata in vigore del DPR 334/2004; Ord. Trib. Milano 27/5/2008, Ord. Trib. Milano 31/7/2008, Trib. Rimini:
illegittima, in base ad art. 43 co. 2, lettera e T.U., l'esclusione, da parte
di una Azienda Ospedaliera, di infermieri stranieri assunti a termine o con
contratto di co.co.co. dalle procedure di stabilizzazione previste da L. 296/2006
e L. 244/2007,
dal momento che il problema della "fedelta'" allo Stato e' superato
dal fatto che e' consentita l'assunzione a tempo determinato (nello stesso
senso, Trib. Biella:
il lavoro di infermiere svolto presso la struttura pubblica non differisce da
quello svolto presso la struttura privata, ne' quello svolto a tempo
indeterminato differisce da quello svolto a tempo determinato; Trib. Milano,
Ord. Trib. Milano, Parere UNAR);
Trib. Firenze (in relazione a un concorso per ostetrica): in base a Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo nei limiti indicati dalle fonti soprannazionali: sono
applicabili, cioe', solo le restrizioni previste da art. 38 D. Lgs. 165/2001, per il cittadino comunitario; nello stesso senso, Trib. Genova,
Trib. Genova,
Trib. Trieste, Trib. Trieste, Trib. Milano,
Trib. Trieste (secondo cui non e' sufficiente l'ammissione dei titolari di permesso
UE slp); Trib. Perugia: gli infermieri stranieri possono essere assunti anche a tempo
indeterminato da strutture pubbliche in base ad art. 40 co. 21 DPR 394/1999, a
prescindere dalla questione piu' generale dell'accesso degli stranieri ai
concorsi pubblici (nello stesso senso, Trib. Oristano, che, pur dichiarando cessata la materia del contendere, essendo stato
ammesso l'interessato "con riserva" al concorso, risultando non
idoneo, applica il principio della soccombenza virtuale ai fini della condanna
delle amministrazioni al pagamento delle spese processuali); Trib. Milano
censura come discriminatorio il comportamento della Azienda ospedaliera della
Provincia di Lecco e dell'Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche, che nel
bando di concorso per infermieri richiedevano il requisito della cittadinanza
italiana o comunitaria "salve le equiparazioni previste dalla legge"
(nota: tra le equiparazioni previste dalla legge dovrebbe rientrare per
definizione, in base a quanto affermato dalla sentenza, quella dello straniero;
in precedenza, l'ASGI, con una lettera all'Azienda Sanitaria delle Marche aveva chiesto la riapertura dei termini del bando;
analoga Lettera dell'ASGI e' stata inviata al direttore generale dellÕASL di Olbia in relazione
ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri;
nello stesso senso, Parere UNAR,
che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs.
286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui
all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975)
á
Accesso
all'impiego alle dipendenze delle imprese di trasporto pubblico locale: abrogato, da art. 2 D. Lgs. 40/2014,
art. 10, n. 1, all. A RD 148/1931
(Regolamento sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e
linee di navigazione interna in regime di concessione ), che prescriveva il
requisito della cittadinanza italiana (disposizione applicabile anche ai
lavoratori dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ex L.
628/1952); in precedenza, si erano
registrate le seguenti prese di posizione o sentenze:
o
tali imprese si
configurano come soggetti di diritto privato per tutto cio' che attiene alla
loro organizzazione e al loro funzionamento, compreso il reclutamento del
personale (Par. UNAR 26/10/2007)
o
le disposizioni
di cui all'all. A RD 148/1931 sono
derogabili da parte della contrattazione collettiva nazionale (art. 1, co. 2, L. 270/1988),
ma fino ad oggi la contrattazione collettiva non ha intaccato il requisito di
cittadinanza
o
secondo Par. UNAR 26/10/2007 (nello stesso senso, lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla
possibilita' di concorrere alla posizione di autisti), le disposizioni di cui all'all. A RD 148/1931
¤
sono state
implicitamente abrogate da art. 2, co. 3 T.U.
¤
violano il
principio di uguaglianza e ragionevolezza secondo i criteri stabiliti da sent. Corte Cost. 432/2005, non essendovi motivazione logica, ragionevole e
proporzionata, nel consentire l'accesso ai soli cittadini italiani alle
opportunita' di impiego nelle imprese del settore del trasporto pubblico, ormai
privatizzato per effetto della normativa comunitaria sulla concorrenza e dunque
non piu' riservato alle imprese pubbliche o a concessionari incaricati dalla
pubblica amministrazione
¤
violano la
normativa nazionale antidiscriminazione nella parte in cui annovera fra gli
ambiti di applicazione anche il settore dell'accesso al lavoro
o
sollevata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, co. 1, n. 1, all. A RD 148/1931, dovendosi escludere, sulla base di art. 27, co. 1 T.U., che la disposizione
sia stata abrogata da art. 2, co. 3 T.U., ma non ravvisandosi l'interesse dello
Stato a limitare nel settore del trasporto pubblico l'accesso al lavoro al solo
cittadino (Ord. Trib. La Spezia); nota: la questione e' stata dichiarata dalla Corte
inammissibile perche' non rilevante nel giudizio principale (Ord. Corte Cost. 71/2009)
o
Trib. Milano
(richiamato anche da lettera dell'ASGI che censura un bando della Azienda mobilita' e trasporti di Genova con il quale si escludono gli stranieri dalla
possibilita' di concorrere alla posizione di autisti; nello stesso senso, Trib. Torino):
¤
l'all. A RD 148/1931 e' da considerarsi implicitamente abrogato nella parte in cui prevede
il requisito della cittadinanza; art. 2, co. 3 T.U. si applica infatti anche
alla fase di accesso al lavoro, non solo ai "gia' lavoratori"
(coerentemente con sent. Corte Cost. 454/1998)
¤
la previsione
del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria nel bando per l'assunzione
di dipendenti ATM di Milano costituisce comportamento discriminatorio, dato che
preclude la partecipazione degli stranieri; e' irrilevante che la domanda di
partecipazione non sia stata inviata ne', quindi, respinta
¤
attivita' che
non comportino l'esercizio di pubblici poteri o interessi dello Stato non sono
piu' precluse, secondo la giurisprudenza di merito, allo straniero (nello
stesso senso, Trib. Milano:
in base agli artt. 10, 12, 14 della Convenzione OIL n. 143/1975, il principio di parita' di trattamento nell'accesso
all'impiego tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali puo' trovare
restrizioni solo quando esse siano necessarie nell'interesse dello Stato; tale
situazione puo' sussistere qualora i rapporti di impiego implichino, anche solo
occasionalmente, l'esercizio di pubblici poteri, ma non quando si tratti
esclusivamente di ruoli tecnici; Trib. Milano:
affermazione coerente con Direttiva 2003/109/CE; in senso molto piu' debole, Trib. Roma:
art. 14 Convenzione OIL n. 143/1975 non vincola il legislatore a predeterminare
l'interesse dello Stato che consente di escludere certi ambiti lavorativi, ne'
ad individuare gli ambiti esclusi)
o
Trib. Torino:
e' contraddittoria l'esclusione dello straniero e la contemporanea ammissione
del cittadino comunitario da parte dell'azienda di trasporti pubblici urbani
GTT s.p.a. di Torino
o
Esposto dell'ASGI alla Commissione dell'Unione
europea: la clausola di cittadinanza
di cui all'all. A RD 148/1931 per le assunzioni da parte delle imprese del trasporto pubblico locale
viola il principio di parita' di trattamento e di non discriminazione sancito
dal diritto dell'Unione europea con riferimento a familiari di cittadini
comunitari, titolari di permesso UE slp e destinatari di protezione
internazionale; si osserva come non si tratti neanche di pubblico impiego, al
quale pure queste categorie sono state esplicitamente ammesse da L. 97/2013
á
Adottato un bando, da
parte dell'Azienda Mobilita' e Trasporti di Genova, per l'assunzione di
autisti, che non prevede piu' il requisito di citatdinanza italiana; nello
stesso senso, un bando
dell'Azienda Trasporti Provinciale di Genova
á
Parere UNAR
(emesso a seguito di lettera dell'Associazione Nazionale Stampa
Interculturale): la norma di L. 47/1948
che prevede il requisito della cittadinanza italiana per ricoprire il ruolo di direttore responsabile di un giornale o
periodico (facolta' successivamente estesa ai cittadini comunitari per effetto
di art. 9 L. 52/1996)
potrebbe ritenersi implicitamente abrogata per effetto di art. 2, co. 2 e di
art. 43, co. 1 e 2 D. Lgs. 286/1998; in questo senso, alcune pronunce di Trib.
Milano e Trib. Brescia
á
Parere Mingiustizia 3/3/2014: il cittadino straniero regolarmente soggiornante in
Italia ed iscritto all'albo dei
giornalisti, ha diritto a diventare direttore
responsabile di un giornale o periodico di stampa, dal momento che la clausola di cittadinanza italiana contenuta nell'art. 3 L. 47/1948
deve ritenersi abrogata per
incompatibilita' con il principio di parita' di diritti in materia civile tra
straniero legalmente soggiornante e cittadino italiano di cui all'art. 2 co. 2
D. Lgs. 286/1998; una Nota della Direzione Generale della Giustizia civile (allegata al Parere), relativa alle modalita' di
registrazione del direttore responsabile propone di diramare una nota agli
uffici giudiziari contenente l'interpretazione contenuta nel Parere,
specificando che
o
qualora i
Tribunali (competenti per la registrazione, nell'ambito di un procedimento
puramente amministrativo, privo di natura giurisdizionale) non dovessero
adeguarsi, gli interessati potranno ottenere tutela giurisdizionale sulla base
di Ord. Corte Cost. 170/2005 e Sent. Corte Cost. 212/1997
o
nel corso di
tale procedimento giurisdizionale potra' sempre essere proposto incidente di
costituzionalita' (Sent. Corte Cost. 26/1999) in relazione ad art. 3 L. 47/1948
(nota: Ord. Corte Cost. 170/2005 aveva dichiarato inammissibile tale questione non
essendo stata sollevata nell'ambito di un giudizio)
á
Trib. Torino:
o
art. 3 L. 47/1948,
che impone che il direttore responsabile
di un giornale sia cittadino italiano, non puo' considerarsi implicitamente abrogato da art. 2 D. Lgs. 286/1998
(parita' di diritti in materia civile tra italiano e straniero e parita' di
diritti tra lavoratore italiano e lavoratore straniero), dato che art. 9 co. 12
lettera b D. Lgs. 286/1998 comunque esclude perfino il titolare di permesso UE
slp dallo svolgimento di attivita' riservate all'italiano
o
pur essendovi un
possibile contrasto con art. 21 Cost., che
sancisce la liberta' di stampa e il divieto di sottoporre la stessa ad
autorizzazioni o censure, non puo'
essere sollevata la questione di legittimita'
costituzionale, dal momento che si tratta di un procedimento amministrativo
e non giurisdizionale; ne', per lo stesso motivo, si puo' procedere
ad adottare una interpretazione
costituzionalmente orientata
á
Depositato il ricorso di ANSI (Associazione nazionale
Stampa interculturale) e ASGI contro il Mingiustizia e il presidente del
Tribunale di Torino per la discriminazione esercitata nei confronti di una
cittadina peruviana rigettando (Trib. Torino)
l'iscrizione della testata giornalistica
che l'aveva indicata come direttore responsabile in assenza del requisito di
cittadinanza italiana (comunicato ASGI)
á
L'Associazione
Carta di Roma ha depositato alla cancelleria del Tribunale di Roma la domanda
di iscrizione della testata online omonima, indicando come direttore
responsabile una giornalista di nazionalita' peruviana allo scopo di chiedere
l'applicazione del Parere Mingiustizia 3/3/2014, che considera abrogato il requisito della
cittadinanza italiana per diventare direttori responsabili di una testata (comunicato ASGI); Nota Minlavoro: il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda di registrazione come
periodico on line del sito Carta di Roma, ha accettato la nomina quale
direttore responsabile della giornalista di origine peruviana Domenica Canchano
á
Trib. Milano:
illegittima l'esclusione del titolare di
permesso UE slp dallo svolgimento dell'attivita' di consulente del lavoro, dato che l'esclusione e' possibile solo per
attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri; la possiblita',
prevista dalla Direttiva 2003/109/CE, di derogare per quelle attivita' riservate a
cittadini UE o SEE deve essere interpretata in modo restrittivo, dovendo essere
espressa al momento del recepimento della direttiva e non in contrasto con lo
spirito della direttiva stessa (l'integrazione dei lungo-soggiornanti); la
formulazione riportata da art. 9 co. 12 D. Lgs. 286/1998, che esclude l'accesso
ad attivita' che la legge espressamente riserva al cittadino e vieta allo
straniero, e' generica, e non legittima l'esclusione di ogni attivita'
precedentemente riservata all'italiano o vietata allo straniero (nota: art. 3
co. 2 lett. a L. 12/1979
non riserva l'attivita' di consulente del lavoro all'italiano, ma ne consente
lo svolgimento ai cittadini UE e agli stranieri a condizione di reciprocita'); nota: Decr. Minlavoro 8/1/2014 indice la sessione degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, e per
la prima volta il bando e' aperto anche a stranieri titolari di permesso UE slp
o familiari di cittadino italiano o comunitario titolari di diritto di
soggiorno
á
Trib. Milano:
i lavoratori stranieri possono accedere agli impieghi nelle Aziende
territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) in quanto queste sono enti
pubblici economici ove i rapporti di impiego sono privatizzati, e non si
applica l'art. 70, co. 13 D. Lgs. 165/2001
á
Trib. Milano
(su ricorso
presentato dall'ASGI): illegittima l'esclusione degli stranieri dal bando del
Comune di Milano per rilevatori del censimento generale della popolazione e
delle abitazione; si tratta infatti di contratti di prestazione occasionali,
per i quali si deve applicare il principio di parita' tra cittadini e stranieri
di cui all'art. 2, co. 2 D. Lgs. 286/1998; nello stesso senso, Trib. Genova
e Trib. Brescia; nota: a seguito di queste pronunce, diversi Comuni italiani, tra cui
Roma, Firenze, Faenza, Palermo, Perugia e Pordenone hanno riaperto le
selezioni, consentendo anche ai cittadini stranieri di parteciparvi
á
Nota: Trib. Firenze, pur riconoscendo come discriminatorio l'Avviso di selezione indetto
dal Ministero per i Beni Culturali per lÕassunzione di personale appartenente
alle "categorie protette" (soggetti disabili), per aver previsto tra
i requisiti di partecipazione quello della cittadinanza italiana o comunitaria,
escludendo cosi i candidati stranieri, ha negato la riapertura del bando, sulla
base del fatto che il ricorso e' stato presentato tardivamente e che, comunque,
il bando prevedeva la possibilita' di ammissione con riserva di candidati privi
dei requisiti indicati (orientamento in possibile contrasto con Sent. Corte Giust. C-54/07)
á
Trib. Firenze: provvedimento cautelare con cui si ordina al Comune di Firenze di
sospendere la procedura concorsuale avviata con un bando per
all'assunzione di operatori ambientali riservata ai soli cittadini italiani e
comunitari; il Comune di Firenze ha riaperto i termini del concorso, con un nuovo bando,
consentendo la partecipazione anche dei cittadini
á
Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per
attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela
dell'interesse nazionale, dei familiari stranieri del rifugiato o dei titolari
di Carta Blu UE ha natura discriminatoria; nota: la sentenza cita pure art. 2
co. 3 D. Lgs. 286/1998, che costituisce attuazione della Convenzione OIL n. 143/1975 e che da' sostegno alla tesi secondo cui gli
obblighi internazionali vincolanti per l'Italia consentirebbero l'accesso alla
funzione pubblica a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia con qualunque permesso di soggiorno valido per l'esercizio di attivita'
lavorativa
á
Trib. Verona:
discriminatorio il comportamento dell'Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale
(AMIA) di Verona, che, nell'avviso di selezione pubblica per netturbini ha
previsto che i candidati fossero in possesso della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea; contrariamente a quanto affermato da Sent. Cass. 24170/2006, si deve ritenere che l'ambito di applicazione della
disposizione di cui all'art. 43 co. 2 lett. e D. Lgs. 286/1998 riguardi anche
il caso della fase di costituzione del rapporto e non soltanto della fase
funzionale, tant'e' che l'art. 3 co. 1 lett. a D. Lgs. 215/2003 estende il
principio di parita' di trattamento all'accesso all'occupazione e al lavoro,
sia autonomo sia dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di
assunzione, senza distinzione di razza ed origine etnica (nota: il tribunale
ritiene che nelle discriminazioni fondate sulla nazionalita' rientrino quelle
fondate sulla cittadinanza); l'AMIA non e' pubblica amministrazione, ma, se
anche lo fosse, risulterebbero legititme le sole differenziazioni che trovino
la loro ragion d'essere in norme espressamente derogatorie, e le sole norme di
questo tipo sono quelle che riservano ai cittadini italiani il diritto di
ricoprire posti implicanti l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri
ovvero attinenti alla tutela dell'interesse nazionale; non possono tuttavia
essere rimossi gli effetti eventualmente lesivi di bandi che non siano stati
impugnati tempestivamente (sussiste infatti l'onere di immediata impugnazione
del bando di un concorso pubblico quando si lamenti un diretto effetto
preclusivo della partecipazione)
á
Trib. Trieste: in relazione al ricorso presentato da un cittadino straniero escluso,
in base al requisito di cittadinanza, da un concorso per infermiere
professionale pediatrico, adottato un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., inaudita altera parte, alla luce della
evidente fondatezza del ricorso e del periculum
in mora, in quanto i tempi necessari per l'instaurazione del giudizio
previsto dall'art. 44 D. Lgs. 286/1998, anche nelle forme del rito sommario di
cognizione, successivamente ad una formale comunicazione delle date e sedi
delle prove concorsuali, avrebbero potuto pregiudicare l'affermato diritto
della ricorrente alla partecipazione
á
TAR Lazio:
rigettato, perche' irricevibile, il ricorso contro la sopravvenuta esclusione
di due concorrenti comunitarie da un concorso per 650 coadiutori contabili
degli Sportelli Unici sulla base di
una clausola del bando che richiedeva (nota: in modo illegittimo) la
cittadinanza italiana, per il fatto che il ricorso e' stato presentato quando
erano gia' scaduti i termini per la presentazione delle domande; rigettata
anche, perche' inammissibile, l'impugnazione dell'atto endoprocedimentale
consistente nella nota con cui l'Amministrazione si era limitata a segnalare
alle interessate che il bando di concorso prevedeva tra i requisiti di
partecipazione il possesso della cittadinanza italiana; sussiste, infatti, un onere di immediata impugnazione del
bando in relazione alle clausole che impediscono la partecipazione alla
procedura di determinati soggetti
á
Il Difensore civico della Regione Emilia Romagna si e' attivato perche'
le amministrazioni comunali della regione non includano il requisito della
cittadinanza italiana tra quelli richiesti per la stipula di contratti di
lavoro con l'Amministrazione comunale, inclusi quelli a tempo indeterminato,
coerentemente con l'orientamento della regione stessa (da un comunicato dell'Assemblea legislativa della Regione); in questo senso: sollecitazione del Dif. Civ. Emilia-Romagna all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"Poveri Vergognosi" di Bologna perche' siano riaperti i termini di
alcuni avvisi di selezione per il conferimento di incarichi professionali per
diversi profili di psicologo, inizialmente riservati a cittadini italiani o
comunitari (sollecitazione accolta dall'Azienda "Poveri vergognosi"), e sollecitazione del Dif. Civ. Emilia-Romagna al Comune di Bologna perche' siano riaperti i
termini di un bando per assistente alle attivita' necessarie per il censimento
originariamente riservato a cittadini italiani o comunitari (nello stesso
senso, con riferimento ai bandi pubblicati dalla maggior parte dei comuni
italiani, Parere UNAR
e lett. ASGI ad ANCI, UNAR e Commissione UE)
á
L'Universita' di Firenze, a seguito di lettera dell'ASGI, ha corretto un bando per una collaborazione autonoma, estendendolo ai cittadini stranieri
á
Riaperti, a
seguito di segnalazione di ASGI e Avvocati Per Niente, i termini di un bando per
la partecipazione a tirocini formativi presso la Giunta regionale della
Lombardia, per consentire la partecipazione di stranieri legalmente
soggiornanti, in un primo tempo esclusi
á
Lettera dell'ASGI con cui si segnala il carattere discriminatorio di un bando,
nell'ambito del programma comunitario "Lifelong Learning", per
l'assegnazione di borse di mobilita' finalizzate allo svolgimento di tirocini
formativi di soli cittadini italiani in alcuni Stati membri dell'Unione
europea; a seguito della segnalazione dell'ASGI il bando e' stato modificato,
con la rimozione del requisito di cittadinanza italiana e il procrastinamento
del termine per la presentazione delle candidature (comunicato ASGI)
á
Decr. MIUR 14/5/2012: riapertura, in autotutela, dei termini di un bando
di ricerca, per consentire la partecipazione dei cittadini stranieri,
inizialmente esclusi
á
A seguito
dell'azione civile contro la discriminazione intrapresa dall'ASGI nei confronti
del Comune di Scandicci per aver indetto un concorso per l'assunzione di
personale disabile escludendo i cittadini stranieri dalla possibilita' di
parteciparvi, l'amministrazione comunale ha revocato
il bando in autotutela, riservandosi di approfondire ulteriormente la
questione; Trib. Firenze aveva provveduto, inaudita
altera parte, a sospendere la redazione della graduatoria, e alla
successiva udienza l'amministrazione si e' impegnata a comunicare le decisioni
che assumera' a seguito di tale revoca
á
Lettera del Comune di Montespertoli all'ASGI, con cui si assicura, che quanto prima
verra' presentata una proposta di modifica del Regolamento della Giunta
Comunale per estendere l'accesso alle procedure concorsuali indette dal Comune
anche ai cittadini stranieri, tranne nei casi di esclusione gia' previsti dalla
legge per i cittadini UE; modifica successivamente apportata con deliberazione della Giunta
á
Delibera della Giunta del Comune di Vaglia: si modifica il regolamento sulla disciplina dei
concorsi, consentendo la partecipazione anche dei cittadini stranieri
á
Presentato
ricorso dall'ASGI contro un bando della Regione Toscana per l'ammissione a un corso triennale di formazione
specifica di medicina generale finalizzato all'inserimento dei partecipanti
nelle graduatorie regionali per la medicina generale e, quindi, allo
svolgimento di attivita' lavorativa convenzionata con il SSN, che esclude i
cittadini stranieri (da un comunicato ASGI); il carattere discriminatorio del bando era stato segnalato dall'ASGI
con lettera alla Regione Toscana, cui pero' la Regione Toscana aveva replicato
sostenendo come i cittadini stranieri non siano ammessi ai concorsi pubblici,
potendo solo svolgere l'attivita' professionale per enti privati
á
Parere UNAR:
si rileva il contrasto dell'esclusione degli stranieri dalla specializzazione
in medicina generale con le disposizioni del D. Lgs. 286/1998 in materia di
accesso agli studi universitari, che sanciscono il principio di parita' di
trattamento; l'UNAR, in contrasto con la prassi del Minsalute e delle regioni,
osserva come non necessariamente il medico ammesso al corso triennale di
specializzazione sia tenuto a svolgere l'attivita' lavorativa in regime di
convenzione con il SSN, e come, d'altra parte, si deve ritenere che lo
straniero possa svolgere attivita' lavorativa alle dipendenze della Pubblica
amministrazione, salve le preclusioni che operano per i comunitari
á
La Regione Valle
d'Aosta, a seguito dell'adozione del Parere UNAR,
ha chiesto, con una lettera al Coordinamento tecnico Commissione Salute la convocazione di una riunione interregionale con
il Ministero della Salute per esaminare congiuntamente il punto sollevato
dall'UNAR; nel frattempo, il bando rimane inalterato
á
Trib. Udine:
il medico straniero accede ai corsi di specializzazione in medicina generale,
trattandosi di accesso a un corso di studio che non necessariamente comportera'
svolgimento di attivita' lavorativa alle dipendenze della pubblica
amministrazione (nella fattispecie, un corso indetto dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia, che aveva precluso l'accesso ai medici stranieri sulla
base di una presunta riserva di cittadinanza per l'accesso al pubblico impiego;
in questo caso, il medico era comunque titolare di permesso UE slp); a seguito
della decisione del tribunale, la ASL n. 2 "Isontina" ha revocato,
con delibera,
la precedente delibera di esclusione della candidata
á
Lettera dell'ASGI al Ministro dellÕIstruzione e, per conoscenza al Ministro per la
Cooperazione internazionale e lÕIntegrazione e allÕUNAR per segnalare come
illegittima l'esclusione dei cittadini stranieri dal concorso pubblico indetto
dal MIUR con Decreto MIUR 24/9/2012 per il reclutamento del personale docente nelle
scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado e del personale di
sostegno; tale esclusione appare particolarmente irragionevole in
considerazione del fatto che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
viene riconosciuta la possibilita' di conseguire il titolo di abilitazione
allÕinsegnamento attraverso lo svolgimento del tirocinio formativo attivo, che
dovrebbe permettere ai vincitori di svolgere lÕattivita' lavorativa per la
quale sono abilitati; Trib. Roma:
le mansioni del docente della scuola non rientrano nelle attivita' escluse,
dato che non comportano esercizio di pubblici poteri o a tutela di interessi
generali dello Stato (ammessa al concorso di cui al Decreto MIUR 24/9/2012 una cittadina straniera titolare di permesso UE slp
e familiare di comunitario); Risoluzione Parlamento europeo 14/3/2013 sull'integrazione dei migranti: necessario formare
il personale scolastico sulla gestione della diversita' e valutare la
possibilita' di assumere migranti per alcuni posti pubblici, in particolare
come insegnanti; i bandi MIUR per il Concorso 2016, per il personale docente della scuola secondaria di primo e
secondo grado, per il personale docente della scuola dell'infanzia e
primaria e per il personale docente per i posti di sostegno della
scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado sono aperti ai cittadini italiani o di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea, ai titolari di un permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo, ai beneficiari di protezione internazionale
e familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno
á
Lettera dell'ASGI al direttore generale dell'ASL di Olbia con cui si chiede di chiarire
esplicitamente che gli infermieri stranieri possono partecipare ad un bando di concorso per l'assunzione di collaboratori professionali sanitari - infermieri,
dal momento che la formula utilizzata nel bando appare ambigua; nello stesso
senso, Parere UNAR,
che fa riferimento sia alle norme specifiche di cui all'art. 27 D. Lgs.
286/1998 e all'art. 40 co. 21 DPR 394/1999 sia a quella generale di cui
all'art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e, quindi, alla Convenzione OIL n. 143/1975
á Lettera del garante regionale del Friuli
Venezia-Giulia per i diritti della persona, con la quale si invita l'Assessore
regionale alla salute ad estendere un bando per l'assunzione di 173 infermieri
professionali a tutti gli infermieri stranieri in possesso di permesso che
consenta lo svolgimento di attivita' lavorativa, non limitandolo alle categorie
dei familiari stranieri di cittadini UE, titolari del permesso di soggiorno UE
slp e beneficiari di protezione internazionale; a seguito della lettera, il bando e' stato esteso a tutti gli infermieri
professionali in possesso di permesso che consenta lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa
á
Lettera dell'ASGI al Comune di Jesolo, perche' venga corretto il bando di selezione per un posto alle dipendenze da una municipalizzata, nella parte in cui
prevede il requisito della cittadinanza italiana o UE: trattandosi di municipalizzata, che svolge servizi
strumentali al Comune di Jesolo, non si tratta neanche di pubblica
amministrazione (benche' sia a societa' a totale partecipazione pubblica); non
e in discusisone quindi neanche il diritto di accedere al lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione
á
Lettera dell'UNAR al Comune di Jesolo: si segnala il carattere discriminatorio del
requisito della cittadinanza italiana presente all'interno di un bando di
pubblico concorso per la fornitura di protesi dentarie mobile e fisse; il
Comune di Jesolo ha accolto la segnalazione e ha adottato una determinazione con cui ha modificato il bando
á
Lettera dell'ASGI all'Ordine degli avvocati di Verona: si segnala il carattere
discriminatorio di un bando di concorso per operatore amministrativo al Consiglio dellÕOrdine che impone il
requisito di cittadinanza italiana o comunitaria
á
A seguito delle
azioni promosse dall'antenna territoriale antidiscriminazioni ASGI di Roma, il
Distretto socio sanitario Rm G 6 ha provveduto a rettificare cinque bandi di
concorso indetti per il reclutamento di mediatori culturali, sociologi,
assistenti sociali, referente del segretariato sociale - Pua, statistico (comunicato ASGI)
á
A seguito di
lettera inviata dalle Antenne antidiscriminazione ASGI di Firenze e Roma, che
aveva segnalato il carattere discriminatorio di un bando di concorso pubblico
per la selezione di esperti disciplinari in lingua francese e spagnola, che
escludeva i cittadini stranieri, l'Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), ha modificato il bando con decreto,
prorogando il termine per la presentazione delle candidature di ulteriori 20
giorni
á
Lettera dell'ASGI alla Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, con cui si segnala
l'illegittimita' del bando indetto dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
per la copertura di posti vacanti nellÕOrchestra del Maggio Musicale
Fiorentino, in quanto riservava la partecipazione ai soli cittadini italiani e
comunitari con esclusione, quindi, dei lavoratori stranieri; la Fondazione ha
accolto la segnalazione e si e' impegnata a sottoporre al competente organo un
provvedimento che disponga la modifica dei requisiti di ammissione
á
Lettera della Regione Toscana all'ASGI e all'UNAR: a seguito della notifica del ricorso depositato
dall'ASGI contro la Regione Toscana, per aver indetto un bando di concorso
pubblico per l'ammissione di 10 partecipanti al corso di formazione superiore
in "Programmazione e valutazione" limitato a cittadini comunitari, la
Regione si impegna, con riferimento alle future selezioni pubbliche per borse
di studio e tirocini formativi bandite, a non prevedere il requisito della
cittadinanza comunitaria ai fini dellÕammissione ai predetti bandi, consentendo
agli stranieri di partecipare a queste selezioni
á
Lettera dell'ASGI all'Azienda ospedaliero-universitaria Citta' della Salute e della
Scienza di Torino relativa all'avviso di ricerca per praticante avvocato, emanato in conformita' alla deliberazione del direttore generale dell'Azienda, che prevede, tra i requisiti di
ammissione, la cittadinanza italiana o comunitaria, con l'equiparazione
prevista per gli italiani non appartenenti alla Repubblica; nella lettera si
sottolinea come la parita' di accesso alle attivita' di lavoro autonomo, di cui
godono sicuramente titolari di permesso UE slp, familiari di cittadini
comunitari e destinatari di protezione internazionale, deve necessariamente
estendersi anche alle attivita' formative che, pur non costituendo in se'
attivita' di lavoro, sono propedeutiche ed obbligatorie all'esercizio delle
libere professioni, quali la pratica forense, dato che, altrimenti, il
principio di parita' di trattamento verrebbe a perdere la sua funzione pratica;
nota: la parita' di accesso allo
svolgimento di attivita' autonoma si estende certamente agli stranieri
abilitati allo svolgimento di attivita' lavorativa (verosimilmente, senza
applicazione del requisito delle quote ai fini dell'iscrizione all'albo)
á
Lettera dell'ASGI Azienda ospedaliera Ospedale di circolo di Melegnano, con cui si
segnala l'illegittimita' di un bando per
un posto di specialista in cardiologia, che prevede il requisito di
cittadinanza italiana o comunitaria; nella replica dell'Azienda ospedaliera si sostiene che l'attivita' in questione comporti
l'esercizio di pubblici poteri (nota: questo impedirebbe l'apertura ai
comunitari)
á
Inviata,
dall'ASGI, una lettera al sindaco di Milano, con cui si denuncia l'illegittima esclusione degli stranieri
dalla possibilita' di condurre taxi,
in base ad art. 9 del Regolamento per il servizio pubblico delle autovettura da
Piazza, approvato dal Consiglio comunale nel 2000 (comunicato ASGI)
á
Un bando
dell'Azienda regionale lombarda di emergenza e urgenza, per il reperimento di operatori telefonici, prevede tra i
requisiti la cittadinanza italiana (comunicato Stranieriinitalia)
á
Una Nota ASGI
segnala l'illegittimita' di molti bandi di concorso per l'assunzione di
personale da parte di pubbliche amministrazioni o di societa' a partecipazione
pubblica:
o
le violazioni
riscontrate risultano di tre tipi:
¤
alla voce
"requisiti" viene indicato "cittadinanza italiana o comunitaria
o equiparata", con una dizione in contrasto con gli obblighi di
trasparenza della Pubblica amministrazione (essendo impossibile evincere da una
tale dizione quali siano i soggetti effettivamente ammessi) e con il dettato
legislativo, che non prevede un'equiparazione dello straniero appartenente a
determinate categorie al cittadino italiano o comunitario, ma un suo diritto
originario di accesso
¤
e' indicato
espressamente, come requisito, quello della cittadinanza italiana o comunitaria
¤
l'inclusione di
un requisito di cittadinanza tra i requisiti, in caso di societa' a
partecipazione pubblica, che, non rientrando nella nozione di Pubblica
amministrazione, non sono soggette ai limiti di cui all'art. 38 D. Lgs. 165/2001 e che, pertanto, non dovrebbero porre nei bandi
alcuna limitazione
o
enti che hanno
emesso bandi illegittimi:
¤
Ferrovie
Circumetnea
¤
Banca d'Italia
(60 coadiutori)
¤
Ospedale
Maggiore di Crema (collaboratore sanitario e educatori); bando poi modificato
¤
Ordine degli
avvocati di Milano (operatori amministrativi); bando poi modificato
¤
Comune di
Orgosolo (istruttore direttivo tecnico); bando poi modificato
¤
Casa di riposo
Cassinelli (cuoco); bando sospeso
¤
ANAS (spalatori
neve): ammessi solo cittadini italiani
¤
MIUR
(graduatorie per le supplenze di personale amministrativo); azione pendente ad
Ascoli Piceno
¤
Unione di Comuni
Reno Galliera (funzionario tecnico)
¤
Azienda
regionale emergenza urgenza Regione Lombardia
¤
Azienda
ospedaliera Guido Salvini di Garbagnate (medico con rapporto a tempo
determinato)
¤
Comune di
Sant'Antonio Abate (profilo professionale di istruttore tecnico a tempo
indeterminato e a tempo pieno): ammessi solo cittadini italiani e comunitari;
bando poi revocato e sostituito da un nuovo bando, senza limitazioni
¤
A.Di.S.U.
"L'Orientale" Azienda pubblica della Regione Campania per il diritto
allo studio universitario (profilo professionale di avvocato area affari
legale); bando poi modificato
¤
Munianum SPA,
societa' partecipata del Comune di Mugnano di Napoli: ammessi solo cittadini
italiani
¤
Azienda
sanitaria locale Caserta (dirigenti medici di igiene e sanita' pubblica e un
dirigente veterinario): non si specifica in maniera chiara che il concorso e'
aperto anche ai cittadini comunitari e non comunitari
¤
Comune di Acerra
(elenco/short list di esperti per
l'affidamento di incarichi in affiancamento all'ufficio Piu' Europa
"Citta' di Acerra - PO Fesr Campania 2007-2013): ammessi solo cittadini
italiani o comunitari
á
Il Comune di
Campli ha rettificato i bandi di selezione pubblica per istruttore
amministrativo e istruttore tecnico-geometra, che prevedevano l'ammissione dei
soli cittadini italiani o comunitari, ammettendo anche stranieri titolari di
permesso di lungo periodo, familiari di cittadini comunitari e destinatari di
protezione internazionale (com. ASGI)
á
A seguito di
lettera dell'ASGI in relazione all'illegittimita' di un bando di concorso della
Banca d'Italia per coadiutori, che prevedeva il requisito di cittadinanza
italiana o comunitaria, la stessa Banca d'Italia si e' limitata alla
pubblicazione di un avviso,
lasciando pero' fermi i termini di scadenza e, pertanto, il pregiudizio per gli
stranieri che hanno goduto di un periodo di tempo per presentare domanda
inferiore rispetto a quello degli italiani (com. ASGI)
á
A seguito di lettera dell'ASGI in relazione all'illegittimita' di bandi di concorso per operatore qualificato, operatore amministrativo contabile e operatore amministrativo specializzato, che limitavano la partecipazione ai soli cittadini
italiani o comunitari, l'Ordine degli avvocati di Milano ha provveduto alla rettifica dei
bandi, riaprendone i termini per la presentazione delle domande per i soli
cittadini stranieri illegittimamente esclusi
á
Comunicato ASGI: a seguito di una causa intentata da ASGI e CGIL Bergamo, l'ANAS ha formalizzato davanti al
Tribunale di Bergamo l'impegno a non introdurre mai piu' in alcun bando (sia
esso per spalatori o per qualsiasi altra funzione) clausole di
limitazione collegate alla cittadinanza o al titolo di soggiorno (nel caso in
esame, era stata inserita la clausola ci cittadinanza italiana per il ruolo di
spalatori; nota: non solo non vi e' esercizio di pubblici poteri, ma ANAS non
e' neanche pubblica amministrazione)
á
Il titolare
dello status di rifugiato e il
destinatario di protezione sussidiaria sono
equiparati (D. Lgs. 251/2007, come
modificato da L. 97/2013)[2]
al cittadino comunitario riguardo
all'accesso al pubblico impiego (rectius, riguardo all'accesso
all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione)
á
Il familiare straniero di cittadino
comunitario, se titolare di diritto di soggiorno (temporaneo o permanente)
accede all'impiego alle dipendenze
della pubblica amministrazione a
parita' con il cittadino comunitario stesso (art. 19 co. 1 D. Lgs. 30/2007 e
art. 38 co. 1 D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013); nel senso
dell'ammissione dei familiari stranieri di cittadini comunitari, anche prima
dell'esplicitazione introdotta da L. 97/2013, Trib. Venezia (con applicazione al familiare
straniero di cittadino italiano) e Risp. Commissione UE all'interrogazione di una parlamentare europea
á
Il titolare di
permesso UE slp accede all'impiego
alle dipendenze della pubblica
amministrazione a parita' con il cittadino comunitario (art. 9 co. 12 D.
Lgs. 286/1998 e art. 38 co. 3-bis D. Lgs. 165/2001, come modificato da L. 97/2013); nota: la Direttiva 2003/109/CE consente solo
l'esclusione delle attivita' che
comportino l'esercizio, anche occasionale, di pubblici poteri
á
Il titolare di Carta Blu UE accede all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, con l'esclusione delle attivita' che
comportino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o che attengono alla tutela dell'interesse nazionale e delle attivita'
risevate a cittadini italiani o comunitari o di paesi SEE (art. 27-quater co.
14 D. Lgs. 286/1998); nota: la restrizione relativa alle attivita' riservate a
cittadini italiani o comunitari o di paesi SEE coincide, di fatto, con la
precedente, lasciando cosi' la piena equiparazione,
riguardo all'accesso all'impiego alle dipendenze della pubblica
amministrazione, tra titolare di Carta Blu UE e cittadino comunitario
á
Trib. Firenze: l'esclusione dai bandi per la selezione di dipendenti pubblici, per
attivita' che non implichino l'esercizio di pubblici poteri o la tutela
dell'interesse nazionale, dei familiari
stranieri del rifugiato o dei titolari di Carta Blu UE ha natura discriminatoria; nota: la sentenza cita pure
art. 2 co. 3 D. Lgs. 286/1998, che costituisce attuazione della Convenzione OIL n. 143/1975 e che da' sostegno alla tesi secondo cui gli
obblighi internazionali vincolanti per l'Italia consentirebbero l'accesso alla
funzione pubblica a tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia con qualunque permesso di soggiorno valido per l'esercizio di attivita'
lavorativa
á
Lettera dell'ASGI alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica, alla Conferenza delle Regioni, all'Unione delle Province
italiane e all'ANCI: si chiede l'esplicita menzione, nei bandi di concorso
pubblico, di tutte le categorie di stranieri ammesse al concorso in base alle
modifiche introdotte dalla L. 97/2013
á
Il Decr. MIUR 5/9/2014 ammette alla formazione delle graduatorie per il personale
amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) della scuola solo italiani e
comunitari (Allegato D1,
Allegato D2
e Allegato H);
l'ASGI ha segnalato con lettera al MIUR l'illegittimita' del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria
per l'accesso alle graduatorie ATA; il MIUR ha emanato un avviso che
corregge, interpretandolo, il bando, includendo tra le categorie ammesse i
familiari di comunitari, i titolari di pemresso UE slp e i destinatari di
protezione internazionale, ma senza riaprire i termini per la presentazione
delle domande; comunicato ASGI: si censura la mancata riedizione del bando ATA
á
I bandi MIUR per
il Concorso 2016, per il personale docente della scuola secondaria di primo e
secondo grado, per il personale docente della scuola dell'infanzia e
primaria e per il personale docente per i posti di sostegno della
scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado sono aperti ai cittadini italiani o di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea, ai titolari di un permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo, ai beneficiari di protezione internazionale
e familiari stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno
á
Note:
o
in tutti i casi
di stranieri esplicitamente ammessi al lavoro alle dipendenze della Pubblica
amministrazione puo' trattarsi di stranieri entrati in Italia da pochissimo
tempo e, nel caso di familiari stranieri di cittadino comunitario e beneficiari
di protezione internazionale, di stranieri entrati in elusione dei controlli di
frontiera; se per tali stranieri non sussistono motivi di interesse nazionale
atti a giustificare la loro esclusione da tale tipo di lavoro, non sembra
possano sussisterne per il generico straniero titolare di un permesso che lo
abiliti allo svolgimento di attivita' lavorativa
o
il Ministro per
gli affari europei ha dichiarato che gli ordini del giorno accolti dal governo
in sede di approvazione della L. 97/2013 verranno tenuti in considerazione al
momento della stesura della prossima legge europea in Consiglio dei Ministri (com. Dip. Politiche comunitarie 1/8/2013); tra questi, l'ordine del giorno Uras et al., presentato al Senato, impegna il Governo a chiarire
con un'interpretazione autentica che l'accesso al pubblico impiego e'
consentito, a parita' con il cittadino comunitario, per ogni lavoratore
straniero titolare di permesso di soggiorno, mentre gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., presentati alla Camera, impegnano il Governo a
valutare la possibilita' di fornire, in sede di applicazione delle disposizioni
contenute nella L. 97/2013, un'interpretazione costituzionalmente orientata che
espliciti definitivamente la parificazione,
ai fini dell'accesso al pubblico impiego, tra lo straniero legalmente soggiornante per motivi che consentono lo
svolgimento di attivita' lavorativa
e il cittadino comunitario
o
il riferimento
delle disposizioni varate con la L. 97/2013 ad un elenco limitato di categorie
di stranieri ammessi al pubblico impiego, a parita' con il cittadino
dell'Unione Europea, manifesta la persistente volonta' del legislatore di
escludere le ulteriori categorie di cittadini stranieri non espressamente
contemplati
o
gli intenti
espressi dal Governo nell'accogliere l'ordine del giorno Uras et al., al Senato, e gli ordini del giorno Gozi et al. e Guerini et al., alla Camera, che stigmatizzavano la mancata
previsione della possibilita' di accesso ai concorsi pubblici degli stranieri
regolarmente soggiornanti o, almeno, di quelli abilitati a svolgere attivita'
lavorativa, non si sono tradotti ancora in un intervento sostanzialmente
modificativo di carattere normativo
o
l'uguaglianza
tra lavoratori non riguarda l'accesso al lavoro
o
art. 27 D. Lgs.
286/1998 lascia ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana per lo svolgimento di determinate attivita' (nota: tutto cio' che non
e' precluso ad alcune categorie di non italiani non puo' essere considerato
"riservato all'italiano")
o
se il
comportamento di una amministrazione e' tenuto in esecuzione di disposizioni
normative, non puo' configurarsi discriminazione, che, per definizione, e'
comportamento illecito
o
Ord. Corte Cost. 139/2011 non ha imposto l'interpretazione favorevole
all'accesso al pubblico impiego dei lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti, ma ha dichiarato la questione prospettata dal giudice a quo manifestamente inammissibile in
quanto diretta impropriamente ad ottenere dalla Corte un avallo
dell'interpretazione gia' ritenuta dal rimettente come preferibile e
costituzionalmente adeguata
o
dalla
possibilita' per il disoccupato straniero di iscriversi nelle liste di
collocamento per invalidi ai fini dell'assunzione obbligatoria non discende
automaticamente il possesso dei requisiti per l'accesso a qualunque impiego, e
quindi anche a quello offerto dalle pubbliche amministrazioni
á
Trib. Milano:
accerta e dichiara la natura discriminatoria di art. 3 co. 1 lett. a) Decr. MIUR 22/5/2014 nella parte in cui prevede il requisito della
cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle graduatorie di circolo o
di istituto per le supplenze di insegnamento, senza includere le ulteriori categorie di cui all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari stranieri di
cittadini UE titolari di diritto di soggiorno) nonche' i titolari di Carta Blu UE e familiari
stranieri di cittadini italiani, e di art. 2 co. 1 lett. c, par. 1-VII,
terzo paragrafo, ove e' previsto che i cittadini stranieri ammessi alle
graduatorie di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua
straniera, siano collocati in posizione subordinata rispetto ai cittadini
italiani (disposizione del tutto priva di alcun criterio logico e razionale che
giustifichi la scelta del legislatore); si ordina di modificare
conseguentemente il Decr. MIUR 22/5/2014, provvedendo a riaprire i termini per la
presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria e ad ammettere, in
autotutela, le domande presentate da cittadini stranieri e respinte sulla base
della mancanza del requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, e a non
collocare in posizione subordinata rispetto ai cittadini italiani i cittadini
stranieri ammessi alle graduatorie di III fascia per l'insegnamento di
conversazione in lingua straniera, e di dare adeguata pubblicita' al provvedimento
sulla home page del sito
istituzionale del MIUR; Decr. MIUR 16/4/2015 e circ. MIUR 16/4/2015: in conseguenza della sentenza Trib. Milano,
sono riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli
appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 38 D. Lgs. 165/2001 (titolari di un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, titolari di protezione internazionale, familiari
stranieri di cittadini UE titolari di diritto di soggiorno), dei titolari di Carta Blu UE e dei familiari stranieri di cittadini italiani (le domande eventualmente
gia' presentate da tali soggetti e respinte sulla base della mancanza del
requisito della cittadinanza italiana o comunitaria devono essere accolte e
valutate), e si stabilisce che i cittadini stranieri ammessi alle graduatorie
di III fascia per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera siano
collocati sulla base del punteggio spettante e non in posizione subordinata
rispetto ai cittadini italiani
á
Trib: Ascoli:
nonostante l'intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito
della modifica normativa e alla conseguente ammissione della ricorrente ucraina
al concorso bandito dal MIUR per le supplenze nella scuola (che aveva limitato
l'accesso ai soli cittadini italiani comunitari, ammettendo gli stranieri solo
per gli insegnamenti di lingua straniera, ma in posizione subordinata rispetto
agli italiani), si riconosce il risarcimento del danno patrimoniale (5.000
euro, prendendo in cosiderazione le retribuzioni che la ricorrente avrebbe
ottenuto se non fosse stata esclusa dalla graduatoria cui aveva diritto di
accedere) e del danno non patrimoniale (2.000 euro) per essere stata, la
ricorrente, esclusa da una funzione di prestigio e socialmente riconosciuta proprio
a causa della nazionalita', con cio' implicitamente affermando che detta
nazionalita' impedirebbe di perseguire i fini pubblici attribuiti al pubblico
dipendente da art. 98 Cost.; in
questo caso, la colpa dell'amministrazione e ancora piu' grave perche' la norma
che ha rimosso la clausola discriminatoria e' stata introdotta solo a seguito
di procedura di infrazione della Commissione UE; ne consegue la cosiddetta colpa d'apparato, cioe' la
responsabilita' dell'amministrazione nel comportamento negligente, posto in
essere in violazione dei doveri di imparzialita', correttezza e buona
amministrazione, che certamente richiede un adeguato ristoro; tale ristoro deve
avere anche una natura dissuasiva,
dato che una sanzione meramente simbolica non puo' essere compatibile con una
attuazione corretta ed efficace delle direttive antidiscriminatorie; le spese
seguono la soccombenza, anche virtuale, per le parti in relazione alle quali e'
cessata la materia del contendere
á
Trib. Bologna: risarcito ai lavoratori
stranieri ingiustamente esclusi da un concorso per couadiutore amministrativo
contabile da assegnare allo Sportello Unico il danno patrimoniale, nella misura delle retribuzioni perdute (si
trattava di posti a tempo determinato)
Rapporti con la pubblica amministrazione; certificazioni (torna all'indice del capitolo)
á
L'esibizione del permesso di soggiorno o
del permesso UE slp (o, verosimilmente, di altro titolo di soggiorno valido)
agli uffici della pubblica
amministrazione per il rilascio di licenze,
autorizzazioni, iscrizioni e altri
provvedimenti in favore dello straniero, fatta eccezione per quelli attinenti allo
svolgimento di attivitaÕ sportive e
ricreative a carattere temporaneo, alle prestazioni
sanitarie per stranieri non iscritti al SSN e
alle prestazioni scolastiche
obbligatorie (art. 6, co. 2 T.U., come modificato da L. 94/2009)
á
Note:
o
per provvedimento si intende, di
regola, l'atto che chiude il procedimento (iter che
l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per arrivare ad
una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e dunque
pregiudizievole nei confronti del privato
o
non e' chiaro se
l'onere in capo allo straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza
pubblica delegati a privati, ad
esempio tramite concessione
(dovendosi ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega di
poteri, "amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi
privilegiare un'interpretazione restrittiva)
o
l'esibizione del
titolo di soggiorno costituisce un onere,
non un obbligo: la mancata esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento,
e non giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello
straniero (che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui
all'art. 323 c.p.)
o
l'esonero
dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle
"prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale
della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative
all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le
quali viga un obbligo di erogazione
da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante
da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la
possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso,
parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa, e circ. Comune di Milano) e i servizi
e le provvidenze finalizzati a
rendere effettivo il diritto
all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei
libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)
o
l'onere di
esibizione dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della
disposizione, unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse del solo straniero che li richiede (non, quindi, quando sia rilevante
l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore
- o della collettivita'; soprattutto
quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali
quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per
l'Italia); in questo senso sembra orientata circ. Mininterno 7/8/2009
o
l'esibizione del
titolo di soggiorno e' verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della
cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di
matrimonio e gli atti di morte), e per i provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi
svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni
fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i servizi
pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di energia
elettrica, gas, acqua); tuttavia
¤
per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e,
verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di
dichiarazioni rese, anche a tutela del
minore, nell'interesse pubblico
della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli
atti di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria
l'esibizione del titolo di soggiorno); note:
-
nello stesso
senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come
¬
la dichiarazione
di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia
assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000,
possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia
espresso la volonta' di non essere nominata
¬
lo straniero che
effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio nato fuori
dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[3]
presso la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di
art. 35, co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie
include anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla
struttura
¬
l'eventuale
segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di
condizioni col cittadino italiano
-
secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere
anche il riconoscimento del figlio,
e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base
di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due
testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla
polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di
inespellibilita' in quanto puerpera)
¤
riguardo al
diritto di accesso del minore
straniero all'asilo nido, in esonero dall'esibizione, da parte del
genitore, del titolo di soggiorno (consentita,
a Milano, da circ. Comune di Milano), possono valere i seguenti argomenti:
-
art. 38 D. Lgs.
286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio,
indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano
"tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune
di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che
definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero
dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido
-
l'iscrizione del
minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente
(il genitore), ma anche di interesse del
minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003:
gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)
-
Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere
discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei
genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il
diritto all'educazione (art. 28); in
questo senso, prassi del Comune di
Firenze, segnalata da articolo di stampa
¤
il Ministro
dell'interno ha affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede
di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime
iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far s“ che la norma che
esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle
prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e
grado
¤
riguardo al
diritto alla prosecuzione degli studi
dopo i 18 anni, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (e
a prescindere dall'applicazione delle sanzioni in relazione all'eventuale
posizione irregolare), possono valere i seguenti argomenti:
-
art. 34 Cost.:
"La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai
minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole
e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione
della normativa che porti a precludere
l'accesso all'esame di maturita' per
gli studenti divenuti maggiorenni
-
art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione
europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni
persona ha diritto all'istruzione
e all'accesso alla formazione professionale e continua"
-
art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto
all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:
¬
tale diritto fa
parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in
base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea
¬
Sent. CEDU
(Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che
spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti
scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di
trarre vantaggio dallÕistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi
compiuti
-
art. 2, co. 1 D.
Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche
maggiorenne) "i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno,
dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente
il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni
internazionali
-
Sent. Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost. e'
diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di
istruzione
-
TAR Sicilia:
il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere
necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono
esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto
-
art. 14, co. 1 Legge Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige:
"E' in ogni caso garantito alle
alunne e agli alunni stranieri maggiorenni,
presenti sul territorio provinciale,
il diritto a completare il proprio percorso
scolastico o formativo"
-
in relazione al
caso di un neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di
maturita', il MIUR riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per
risolvere la questione e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla
mancanza del permesso di soggiorno, il ragazzo vada ammesso allÕesame di
maturita' (da comunicato Stranieriinitalia)
o
l'onere di esibizione del permesso non sussiste per lo straniero che
acceda alla struttura carceraria per visita
al familiare detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma
dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ.
DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)
o
benche' la mancanza
di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni sanitarie,
questo non significa che lo straniero non sia identificabile come privo di
titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento
essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento
della tariffa
o
lo straniero che
abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e
dell'originale del permesso in scadenza) attestante l'avvenuta presentazione
dell'istanza completa della documentazione prescritta mantiene tutti i diritti
connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o
annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006)
á
I certificati
rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualita' personali
e fatti non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata; le restanti
certificazioni hanno validita' di 6 mesi dalla data di rilascio se disposizioni
di legge o regolamentari non prevedono una validita' superiore (art. 41 L DPR 445/2000)
á
Circ. Mininterno 4/5/2015 (basato su Parere Cons. Stato 1275/2015): la certificazione rilasciata da un medico preposto
a un servizio di medicina generale della ASL o convenzionato con il SSN a uno
straniero, non iscritto al SSN, ha valore probatorio in relazione alla
presenza, dal momento che il medico, in caso di falsa attestazione potrebbe
essere imputato per il reato di falso ideologico, in quanto esercente un
servizio di pubblica utilita' (nello stesso senso, Decr. Prefetto di Brescia); in senso
contrario,
o
Sent. Cons. Stato 62/2015: la prescrizione di un farmaco rilasciata da un
medico libero professionista non ha carattere di "documentazione
proveniente da organismi pubblici" (nel caso, utilizzata ai fini della
regolarizzazione)
o
Sent. Cons. Stato 2408-2015: il medico di medicina generale non e' un pubblico
dipendente, ma un libero professionista che svolge l'attivita' per conto del
SSN in regime di convenzione, e i suoi atti hanno rilevanza pubblicistica solo
in quanto compiuti alle condizioni e nei modi previsti dalla convenzione (in
particolare, solo nei confronti degli assistiti iscritti nell'apposito elenco);
diverso e' il caso delle prestazioni sanitarie rese direttamente dalle
strutture delle ASL e dalle aziende ospedaliere (quali servizi di pronto
soccorso e ricoveri), che non possono discriminare fra gli utenti in ragione
del loro status e del possesso di un regolare titolo di soggiorno
á
Lo straniero regolarmente
soggiornante puoÕ utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 DPR 445/2000,
limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero (art. 3, co. 2 DPR 445/2000;
il Regolamento specifica, con disposizione successiva nel tempo, che deve
trattarsi di disposizione contenuta nel Testo Unico o nello stesso
Regolamento); lo straniero autorizzato a soggiornare in Italia puo' utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 DPR 445/2000
anche nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del
dichiarante (art. 3, co. 2 DPR 445/2000)
o
benche' art. 40 DPR 445/2000
(come modificato da art. 15 L. 183/2011)
consenta l'uso di certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione solo
nei rapporti tra privati, vietandolo nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e con i gestori di pubblici servizi (circ. MIUR 19/1/2012: la violazione del divieto costituisce violazione
dei doveri d'ufficio), resta invariata la disciplina
speciale, di cui all'art. 3 DPR 445/2000,
relativa allo straniero
o
nei procedimenti
amministrativi relativi agli stranieri, debbono
quindi essere acquisite le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione quando tale
acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel D. Lgs. 286/1998 o
nel DPR 394/1999; ad esempio: certificato del casellario giudiziale ed
certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (art. 16
DPR 349/1999), certificazione attestante la conformita' ai requisiti
igienico-sanitari e di idoneita' abitativa dell'alloggio (art. 29 co. 3 e art.
30 D. Lgs. 286/1998), certificazione attestante l'iscrizione nelle liste o
nell'elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato,
dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa
occupazione (art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 e art. 37 co. 5 DPR 394/1999),
certificazione attestante l'iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di
studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (art. 39 co. 3 D.
Lgs. 286/1998 e art. 46 DPR 394/1999); Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica Amministrazione
17/4/2012: in questi casi, sulle
certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere apposta la
dicitura: "il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi
della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi",
ma la dicitura "certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati
dalle norme sull'immigrazione"
á
Al procedimento
relativo alla cittadinanza si
applicano, da subito, le diposizioni in tema di acquisizione d'ufficio della documentazione, dal momento che
l'allegazione dei certificati in materia di cittadinanza e' prevista non solo
per gli stranieri, ma anche per i cittadini o ex-cittadini italiani che
intendono rinunciare alla cittadinanza italiana o che la vogliano riacquistare
dopo averla perduta, e che la L. 94/2009 non ha dettato una disciplina
specifica per l'acquisizione della documentazione in caso di riconoscimento
della cittadinanza allo straniero; sulle certificazioni da produrre ai soggetti
privati deve essere apposta quindi, a pena di nullita', la dicitura "il
presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"; se pero' il
dato richiesto attiene ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o
presso un consolato italiano si procede all'acquisizione della certificazione
prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta all'estero nei termini di
legge (Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica
Amministrazione 17/4/2012)
á
Art. 17, co.
4-bis e segg. L. 35/2012 sopprimono la disciplina speciale di cui all'art. 3 DPR 445/2000
e all'art. 2 co. 1 DPR 394/1999 con decorrenza dal 31/12/2016 (art. 17 co. 4-quater L. 35/2012 come modificato da
L. 21/2016)[4]
e stabiliscono che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sono individuate le modalita' per l'acquisizione
d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle
iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale,
dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti
l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o
invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi di studio nonche' le misure idonee a garantire la celerita'
nell'acquisizione della documentazione; note:
o
il Dossier
Mininterno sul decreto-legge 192/2014 "milleproroghe" motiva il ritardo con la ritardata attuazione dei
collegamenti telematici tra i ministeri coinvolti
o
la relazione tecnica del decreto-legge
210/2015 "milleproroghe" afferma che l'elaborazione del decreto
ministeriale previsto da art. 17 co. 4-quinquies L. 35/2012, necessario per
l'acquisizione d'ufficio dei dati interessati dalla norma in esame, e' stata
avviata con una serie di propedeutici incontri tecnici finalizzati ad
individuare (con il coinvolgimento dei dicasteri che detengono le banche dati
cui la norma si riferisce) le modalita' di colloquio telematico tra le banche
dati stesse: soltanto tale colloquio diretto costituisce infatti strumento
idoneo a garantire la celerita' del flusso informativo tra gli uffici
coinvolti; le carenze e le problematiche evidenziate in questa fase, di
complessa risoluzione, non hanno consentito la realizzazione degli obiettivi
fissati dalla norma e l'emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti;
nelle more della messa a punto delle modalita' di collegamento tra uffici e
banche dati e dell'emanazione del decreto, l'entrata in vigore a far data
dall'1/1/2016 delle disposizioni di cui al'art. 17 co. 4-bis e 4-ter L. 35/2012
comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti un quadro di incertezza
normativa e la necessita' di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni
sostitutive presentate, all'acquisizione di documentazione per via postale,
fax, etc., con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di
adempimenti richiesti sia di spese connesse (Dossier Camera decreto milleproroghe)
á
Al di la' del
nome utilizzato (si parla, infatti, promiscuamente di certificato o di
attestato di idoneita' abitativa), l'idoneita'
abitativa finalizzata al ricongiungimento
rappresenta un'attestazione di conformita'
tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali a seguito di accertamenti di
carattere prettamente tecnico; non ha
quindi natura di certificato e non puo' pertanto (ne' potra' dal 1/1/2013) essere sostituita da un'autocertificazione; non deve quindi essere
apposta la dicitura "il presente certificato non puo' essere prodotto agli
organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi" (Circ. Mininterno Dipartimento Pubblica
Amministrazione 17/4/2012 e circ. Mininterno 21/5/2012)
o
le norme
introdotte da art. 15 L. 183/2011
sulle dichiarazioni sostitutive e sulla acquisizione d'ufficio dei certificati
rilasciati dalla pubbliche amministrazioni si applicano anche in materia di
stato civile
o
quando si tratti
di dati che rientrano nella procedura relativa ad un cambiamento di status (ad
esempio, cambiamento di cognome e/o di nome), l'estratto degli atti di stato
civile, tenuti nei registri depositati in Italia o presso i Consolati italiani,
deve sempre essere acquisito d'ufficio da parte dell'ufficiale dello stato
civile procedente (e non mediante dichiarazione sostitutiva), anche ai fini
della successiva archiviazione, tenuto conto della natura pubblicistica
dell'atto da produrre, per il quale non e' sufficiente che l'accertamento del
dato possa essere effettuato solo nei casi dubbi o a campione
o
quando invece il
dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o
presso un Consolato italiano, si procede all'acquisizione della certificazione
prodotta dal paese straniero, legalizzata e tradotta nei termini di legge (ad
esempio, il nulla-osta al matrimonio, di cui all'art. 116 c.c., o
gli atti equipollenti previsti da specifici accordi internazionali)
á
Trib. Brescia: in base ad art. 2 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che stabilisce la parita' tra cittadino straniero
legalmente soggiornante e cittadino italiano nei rapporti con la pubblica
amministrazione, lo straniero puo' effettuare dichiarazione sostitutiva in relazione ai redditi percepiti all'estero, nelle situazioni in cui questo e'
consentito al cittadino italiano; in particolare, ai fini dell'ottenimento
dell'assegno sociale
á
Non e' consentito il ricorso alla segnalazione di
inizio attivita' corredata da dichiarazioni
sostitutive ai fini del rilascio di atti autorizzativi da parte di alcune
amministrazioni; in particolare, da quelle preposte alla pubblica sicurezza e all'immigrazione
(art. 19 L. 241/1990)
á
Stati, fatti e
qualitaÕ che non possano essere oggetto di dichiarazioni sostitutive sono
documentati da certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente
autoritaÕ dello Stato estero, legalizzati
dalle autoritaÕconsolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana,
di cui lÕautoritaÕ consolare italiana attesta la conformitaÕ all'originale,
salvo esonero, nei casi in cui cosiÕ
dispongano convenzioni internazionali in vigore per lÕItalia; es.: la
Convenzione dellÕAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione
degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia (in
questo senso Circ. Mininterno 4/5/2010), Albania (da Nota dell'Ambasciata italiana in Albania e circ. Mininterno 15/7/2011), Uruguay (da circ. Mininterno 15/11/2012; circ. Mininterno 12/12/2012: l'autorita' uruguayana competente ad apporre
l'apostille e' il Ministero degli Affari Esteri), nonche' (Nota Minlavoro) Marocco (dal 14/8/2016), Kossovo (dal 14/7/2016), Cile (dal 30/8/2016)
e Brasile (dal 14/8/2016), ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella
di Vienna dellÕ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando
estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali, o la Convenzione di Londra
del 7/6/1968 per la soppressione della legalizzazione degli atti compilati da
agenti diplomatici o consolari (cui hanno aderito, finora, Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldavia, Norvegia, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera,
Turchia); lo straniero eÕ informato che la produzione di atti o documenti non
veritieri costituisce reato e, in caso di richiesta di visto, ne comporta
lÕinammissibilitaÕ (art. 4, co. 2 T.U.); Circ. Mininterno 6/4/2010: in presenza della legalizzazione da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, non deve essere
richiesta alcuna ulteriore legalizzazione da parte dell'autorita' diplomatica
straniera in Italia, indipendentemente dalla nazionalita' dei soggetti
interessati all'atto; Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2010: in caso di documenti
eventualmente rilasciati in Italia dall'autorita'
consolare dei Paesi aderenti alla Convenzione
dell'Aja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli
atti pubblici e' necessario procedere alla legalizzazione
presso la prefettura; in caso di
documenti prodotti all'estero da un paese aderente alla Convenzione dell'Aja, per i quali non e' richiesta la legalizzazione
da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, occorre comunque,
oltre all'apposizione dell'Apostille da parte dell'autorita' del paese
straniero, la traduzione in italiano,
effettuata dalla Cancelleria consolare italiana o dall'Istituto italiano di
cultura o da un traduttore giurato inserito nella lista depositata presso
l'amministrazione del paese straniero (da Nota dell'Ambasciata italiana in Albania)
á
Traduzioni
o certificazioni di conformita' al testo straniero possono
essere effettuate dall'autorita'
consolare o diplomatica italiana
nel paese in cui e' formato il documento o dall'autorita' consolare o
diplomatica straniera in Italia, con
legalizzazione della prefettura, o
da un traduttore ufficiale o da un interprete giurato in Italia (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2010, che smentisce
una Risposta del Governo ad un'interrogazione
parlamentare, secondo la quale la
traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia non sarebbe
stata piu' ritenuta valida); il giuramento da parte del traduttore o
dell'interprete puo' essere effettuato anche dinanzi a un cancelliere o a un
notaio, nei termini di legge di cui al R.D. 1366/1922 e al DPR 445/2000
(Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011); Ordine di servizio Trib. Como: allo scopo di evitare l'asseverazione di traduzioni
effettuate dagli stessi interessati, il giuramento di traduzioni o perizie davanti
al funzionario preposto del Tribunale di Como e' consentito solo agli iscritti
all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale di Como o al ruolo dei
periti ed esperti della Camera di commercio, categoria traduttori/interpreti, o
iscritti ad associazioni professionali aventi rilevanza in base a L. 4/2013
nonche' (nota: significa "e" od "o") iscritti a elenchi
ufficiali aventi rilevanza pubblica
á
Parere Cons. Stato 1732/2011 e circ. Mininterno 3/8/2011:
o
le trascrizioni di atti formati all'estero
da stranieri residenti in Italia ai sensi di art. 19 DPR 396/2000
hanno carattere meramente riproduttivo al fine di agevolare tali cittadini
nell'ottenimento delle copie integrali degli stessi
o
possono pero'
essere effettuate, su richiesta (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2012: anche del notaio), annotazioni, sugli atti matrimoniali
registrati ex art. 19 DPR 396/2000,
degli atti inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi; copie integrali dell'atto di matrimonio riportante detta
annotazione possono essere rilasciate
anche a soggetti terzi interessati
che non siano menzionati nell'atto
á
Il matrimonio
celebrato davanti all'autorita'
diplomatica o consolare straniera in Italia (nei casi in cui la cosa e' consentita dalle convenzioni
vigenti in materia con il Paese straniero) puo'
essere registrato ai sensi di art. 63 DPR 396/2000
in regime di registrazione ordinaria,
che comporta la validita' di quel matrimonio e le successive integrazioni e i
futuri aggiornamenti in Italia, diversamente dalle registrazioni di cui
all'art. 19 DPR 396/2000,
finalizzato alla sola riproduzione dell'atto straniero, con l'eccezione
relativa alle annotazioni degli atti inerenti i rapporti patrimoniali tra
coniugi, di cui alla circ. Mininterno 3/8/2011 (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2012)
á
Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011: per atti trascritti ai
sensi di art. 19 DPR 396/2000
diversi da quelli di matrimonio non si puo' effettuare annotazione;
l'ufficiale di stato civile puo', se richiesto dall'interessato, procedere ad
annotazione ex art. 19 DPR 396/2000
solo dopo aver verificato che il suo contenuto sia gia' stato riportato
sull'atto trascritto, nel paese estero di provenienza, secondo le norme li'
vigenti
á
Nota: in caso di
trascrizione per riassunto di atti formati all'estero, il riassunto deve essere
effettuato dall'ufficiale di stato civile, non da chi effettua la traduzione (circ. Mininterno 7/6/2007 e circ. MAE 24/5/2007)
á
In mancanza di autoritaÕ straniera
riconosciuta o in caso di presunta
inaffidabilitaÕ dei documenti attestanti qualitaÕ che non possono essere
oggetto di autocertificazione, la documentazione prodotta in loco eÕ
rimpiazzata da dichiarazione sostitutiva ex art. 49, DPR 200/1967
(ora, art. 52 D. Lgs. 71/2011) effettuata dallÕautoritaÕ diplomatica o consolare italiana, a spese degli interessati, sulla base
delle verifiche ritenute necessarie
(art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999); in particolare,
o
in relazione ai
rapporti di parentela ai fini del ricongiungimento familiare, la dichiarazione
sostitutiva si basa sul test del DNA
(art. 29, co. 1 bis T.U., introdotto da D. Lgs. 160/2008; gia' citato, come esempio, dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004); Corte App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di parentela non
possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati
dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi in ogni caso
prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L. 218/1995,
lo stato di figlio nato nel matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[5],
acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere
contestato che alla stregua di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)
o
in relazione
alle condizioni di eta', la
dichiarazione sostitutiva si basa, a condizione di consenso degli interessati,
su test quali quello della densimetria
ossea (dalla Relazione illustrativa del DPR 334/2004; nello stesso senso, sent. Cass. n. 1656/2007: esame densitometrico incluso tra quelli cui la
rappresentanza puo' procedere; esiti contestabili in giudizio)
á
Nota: in quali
casi e' ammesso lÕuso (di cui allÕart. 33, co. 4, DPR 445/2000) di documenti emessi dallÕautoritaÕ consolare o
diplomatica del Paese dello straniero, legalizzati dalla prefettura?
á
Circ. Mininterno 14/6/2013: essendo stata disposta nella Repubblica di
Slovenia, attraverso l'istituzione di un registro anagrafico unico,
l'eliminazione della competenza territoriale al rilascio degli atti di stato
civile, e' possibile richiedere l'emissione dei relativi estratti o certificati
a qualsiasi unita' amministrativa di detto Stato, a prescindere dal luogo
dell'evento o dell'avvenuta registrazione dell'atto stesso; nulla osta quindi
all'accettazione, da parte dell'ufficiale dello stato civile italiano, anche ai
fini della trascrizione, degli estratti o certificati di stato civile sloveni
rilasciati da qualunque comune di detto Stato; la Repubblica di Slovenia e'
parte della Convenzione di Vienna del 1976 relativa agli estratti plurilingue,
che sono esenti dalla legalizzazione e dalla traduzione
á
Circ. Mininterno 10/11/2015: i certificati di nascita, morte, stato di famiglia
e matrimonio (riportati in allegato) possono essere emessi dalle sedi
diplomatico-consolari albanesi in Italia, senza che il cittadino albanese debba
recarsi in Albania per ottenerli
á
Circ. Mininterno 8/9/2016: l'Ambasciata della Repubblica di Lituania ha
comunicato che i funzionari consolari presso le Ambasciate della Repubblica di
Lituania sono autorizzati a rilasciare ai cittadini lituani certificati di
stato civile giuridamente equivalenti a quelli rilasciati presso gli uffici
comunali di stato civile in Lituania
á
Circ. Mininterno 16/11/2015:
o
nella Repubblica
Popolare cinese il certificato medico di nascita e' il documento di norma emesso
dalle competenti autorita' locali per attestare l'evento nascita e, come tale,
idoneo a permettere la registrazione del neonato nell'anagrafe locale
o
per i cittadini
cinesi la normativa locale prevede un sistema unico di registrazione all'interno
di un libretto denominato hukou, nel
quale vengono riportate le registrazioni e le informazioni relative al nucleo
familiare, relative a residenza, allo stato civile, appartenenza etnica, appartenenza
alla categoria di lavoratori; in particolare, la registrazione della nascita all'interno
dell'hukou avviene mediante la
presentazione del certificato medico di nascita alla locale autorita' di
polizia
o
per i neonati stranieri
nati nella Repubblica cinese invece non e' previsto l'hukou e, di conseguenza, l'unico documento attestante la nascita e'
il certificato medico di nascita emesso dalle autorita' sanitarie; tale
certificato medico di nascita non puo' essere direttamente trascritto nei registri
dello stato civile del Comune, non essendo un atto di stato civile
o
la
Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco dovra' procedere, ai
sensi di art. 15 DPR 396/2000,
alla formazione dell'atto di nascita relativo ai cittadini italiani nati in
Cina, sulla base del certificato medico di nascita, da inviare al competente Comune
italiano per la trascrizione
o
nelle Regioni
amministrative speciali di Hong Kong e di Macao, invece, nelle quali non vige
il sistema della registrazione tramite hukou,
gli uffici di stato civile locali (il Birth
Registry di Hong Kong e la Conservatoria
do Registro civil di Macao) emettono, anche per i neonati stranieri, sulla
base dei certificati medici, un vero e proprio atto di nascita, valido ai fini
della trascrizione in Italia
á
Circ. Mininterno 11/2/2016: dal momento che in Nigeria la registrazione
della nascita e' diventata obbligatoria a partire del 14/12/1992, per i
nati prima di quella data, viene rilasciato solo un attestato di nascita, a
seguito di dichiarazione giurata, resa dall'interessato o da un suo parente stretto
di fronte al Tribunale federale dello Stato nigeriano di residenza, contenente
nome e cognome, nomi dei genitori, luogo, provincia e Stato di nascita; tali
attestati costituiscono, ai sensi della normativa locale, atti idonei ad
attestare la nascita e possono essere trascritti
in Italia; Circ. Mininterno 27/7/2016: per i nati prima del dicembre 1992
o
l'Attestato di
nascita rilasciato dalla National
Population Commission deve sempre essere corredato dalla dichiarazione
giurata di eta' (Sworn Declaration of Age
o Statutory Declaration of Age); tale
dichiarazione deve essere resa, solo da persona legata da stretti vincoli
familiari al richiedente l'attestato (nonni, zii, etc.), presso il Tribunale
Federale dello Stato di residenza di quest'ultimo
o
gli Uffici della
National Population Commission
rilasciano il proprio Attestato di nascita sulla base della Dichiarazione
giurata, che viene restituita al richiedente, avvalorando la necessita' che
entrambi gli atti siano parte integrate l'uno dell'altro (nota: vuol dire che vanno prodotti entrambi, in Italia?)
o
l'atto cosi'
formato e' presentato agli Uffici italiani, congiuntamente (nota: si riferisce ad Attestato e
Dichiarazione giurata?), previa traduzione asseverata e legalizzazione degli
Uffici consolari italiani in Nigeria (Cancelleria Consolare dell'Ambasciata
d'Italia ad Abuja o Consolato Generale d'Italia a Lagos)
á
Il sistema INA (Indice Nazionale delle Anagrafi )
- SAIA (Sistema di Accesso e di
Interscambio Anagrafico) e' predisposto a recepire i caratteri diacritici contenuti in alfabeti con caratteri latini,
per la corretta registrazione dei nomi
dei cittadini che comprendano tali caratteri (circ. Mininterno 22/1/2008,
citata da circ. Agenzia delle entrate 20/7/2011; le regole di
traslitterazione, per i casi in cui non tecnicamente possibile conservare i
segni diacritici, sono precisate nella tabella allegata alla circolare)
á
Circ. Agenzia delle entrate 20/7/2011: quando il nome dello straniero contenga segni diacritici, esso e' riportato,
con l'inclusione di tali segni, sul fronte della Tessera Sanitaria e sul
tesserino di codice fiscale insieme alla sua forma traslitterata; l'esposizione
di questa forma mette in evidenza il collegamento tra la forma originale dei
dati anagrafici e il codice fiscale del cittadino, non contenente segni
diacritici
á
TAR Lombardia: la richiesta dello straniero che abbia conseguito la cittadinanza
italiana di modificare il proprio nome
(assumendo il nome italiano con cui viene gia' di fatto chiamato nella vita
quotidiana) merita di essere accolta, essendo espressione della volonta' di una
ancora maggiore integrazione non soltanto nell'ambiente di lavoro o nei
rapporti interpersonali, ma nella stessa collettivita' nazionale
á
Gli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza sono esclusi
dall'applicazione della disposizione che sostituisce ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato con una segnalazione
di inizio attivita' (L. 122/2010)
o
definiti i
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del
ministero dell'Interno, di durata non superiore a 90 gg (anziche', come per i
procedimenti ordinari, 30 gg); in particolare (Allegato DPCM 10/10/2012),
¤
nulla-osta
all'ingresso per volontariato (art. 27-bis D. Lgs. 286/1998): 40 gg.
¤
nulla-osta per
ricerca scientifica (Art. 27-ter D. Lgs. 286/1998): 40 gg.
¤
pagamento di
sussidi per cittadini europei indigenti alle stesse condizioni previste per
lÕassistenza dei cittadini italiani Convenzione europea di assistenza sociale
dell'11 febbraio 1953, ratificata con L. 385/1958
(Carta Sociale Europea ratificata con L. 929/1965;
DPR 9/1972):
90 gg.
¤
pagamento dei
contributi destinati allÕaccoglienza degli stranieri richiedenti asilo privi di
mezzi di sussistenza e per i quali non sono disponibili posti nel sistema SPRAR
e pagamento dei mezzi di trasporto (D. Lgs. 140/2005; nota: ora, verosimilmente, D. Lgs. 142/2015): 30 gg.
¤
nulla-osta per
l'assistenza religiosa ai detenuti da parte dei ministri di culto diversi dal
cattolico (L. 354/1975;
DPR 230/2000):
60 gg.
o
abrogate le tabelle
allegate al Decreto Mininterno 2/2/1993
o
in fase di
adozione anche un DPCM che considera i procedimenti i cui termini di
conclusione siano superiori a 90 e non superiori a 180 gg
o
non sono invece
sottoposti alla disciplina del termine massimo di 180 gg i procedimenti
relativi alle materie dellÕimmigrazione
e dell'acquisto della cittadinanza
italiana, in quanto la legge li esclude espressamente (nel senso della
impossibilita' di applicare il limite dei 180 gg a procedimenti in materia di
immigrazione - nel caso in specie, un procedimento di regolarizzazione - nei
casi in cui il termine non sia fissato esplicitamente dalla legge, Sent. Cons. Stato 891/2014)
o
definiti i
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del
ministero dell'Interno, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte
ovvero debbano essere promossi d'ufficio, di durata superiore a 90 giorni; in
particolare (Allegato 1 DPCM 21/3/2013),
¤
rimborso delle
spese di patrocinio legale (art. 18 L. 135/1997):
180 gg.
¤
accordo
preventivo per il porto d'arma comune in territorio italiano rilasciato a
cittadino comunitario (art. 5 D. Lgs. 527/1992): 120 gg
¤
autorizzazione
al rientro dello straniero espulso (art. 13 co. 13 D. Lgs. 286/1998): 180 gg
(al fine di adempiere alle attivita' inerenti alla fase istruttoria devono
essere interessate tutte le questure e le prefetture dei luoghi dove lo
straniero espulso e' transitato durante la sua permanenza in Italia, prima
dell'esecuzione del provvedimento espulsivo a suo carico; se l'istante chiede
di rientrare in Italia adducendo una motivazione lavorativa, deve essere
verificata l'esistenza e l'accoglibilita' dell'istanza di nulla-osta al lavoro
presentata dal |datore di lavoro nei suoi confronti; nota: assurdo che le informazioni su un dato straniero non siano
ottenibili dalla consultazione di un unico archivio)
¤
pagamento di
spedalita' per cittadini stranieri indigenti e privi di iscrizione al servizio
sanitario nazionale (art. 35 D. Lgs. 286/1998; Convenzione europea di
assistenza sociale 11/2/1953, ratificata con L. 385/1958;
Carta Sociale Europea ratificata con L. 929/1965;
DPR 9/1972):
180 gg (le strutture sanitarie che hanno erogato prestazioni urgenti o
essenziali a favore di stranieri indigenti e non in regola con le norme
relative all'ingresso ed al soggiorno presentano alla prefettura competente le
istanze di rimborso; la prefettura vaglia la documentazione prodotta da
ciascuna struttura sanitaria per ognuno degli stranieri assistiti, escludendo
le spese per le quali non puo' essere concesso il rimborso e chiedendo le
eventuali integrazioni; successivamente, la direzione centrale provvede, nei
limiti della disponibilita' finanziaria, ad emettere l'ordine di accreditamento
a favore della prefettura; soprattutto con riferimento alla situazione delle
province piu' vaste ed a quelle ove si registra un'alta presenza di stranieri
irregolari, con conseguente elevato numero di interessati e di prestazioni
erogate, il procedimento richiede la necessita' di disporre del termine massimo
consentito; nota: non dovrebbe
rilevare il numero di prestazioni erogate, ma l'eventuale concentrazione
temporale di tali prestazioni)
¤
acquisto e
concessione della cittadinanza italiana (L. 91/1992; DPR 362/1994; Direttiva Mininterno 7/3/2012): 730 gg (necessario confermare il termine
attualmente vigente, considerata la complessita' del procedimento, che richiede
accertamenti sia con autorita' straniere che nazionali; nota: dal momento che il termine viene computato dal momento in cui
la domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, e' presentata, non
si capisce dove risieda la complessita' del procedimento)
¤
riconoscimento
dello status di apolide (art. 17 DPR 572/1993): 180 gg (il riconoscimento dello
status di apolide segue le stesse procedure richieste per la concessione della
cittadinanza, ma il procedimento risulta aggravato da una serie di circostanze
di fatto discendenti dalla difficolta' di accertare in via costitutiva lo
status di apolide; occorre infatti verificare tutti i singoli passaggi in base
ai quali l'interessato ha perso la cittadinanza e non ne ha acquistata un'altra;
nota: dal momento che l'onere della
prova spetta al richiedente, non si comprende in cosa consista l'aggravamento
del procedimento)
¤
riconoscimento
giuridico degli enti del culto cattolico e diverso dal cattolico e relative
modifiche (L. 449/1984;
L. 222/1985;
L. 516/1988;
L. 517/1988;
L. 101/1989;
L. 116/1995;
L. 520/1995;
L. 1159/1929;
RD 289/1930;
Accordo Commissione Paritetica 24/2/1997 Italia-Santa
Sede; nota: verosimilmente anche L. 126/2012,
L. 127/2012,
L. 128/2012,
L. 245/2012,
L. 246/2012):
180 gg (la prefettura che riceve l'istanza procede all'istruttoria, che
comporta, oltre la verifica dei documenti prodotti, l'acquisizione delle
informazioni necessarie anche da parte degli organi di polizia; l'istanza, con
il parere del prefetto, viene trasmessa alla direzione centrale, che puo' a sua
volta chiedere l'acquisizione di nuovi elementi; spesso possono essere
coinvolte piu' prefetture ed essere altresi' attivate, per il tramite del
Ministero degli esteri, le rappresentanze diplomatiche all'estero; per gli enti
di culto diverso dal cattolico l'istruttoria puo' comportare un'ulteriore
indagine volta ad accertare anche che il fine di religione o di culto sia
costitutivo ed essenziale per l'ente)
á
DPCM 17/1/2014: individuazione dei termini superiori ai 90 gg per la conclusione dei
procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri, a
norma di art. 2 co. 4 L. 241/1990;
all'allegato al DPCM 3/3/2011, alla fine della tabella, e' inserito il seguente
procedimento: "Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e
rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della
trasmissione iure sanguinis della
stessa: 730 gg (procedimento
conseguente a istanze richiedenti complesse istruttorie legate alla verifica
della documentazione prodotta sia da Autorita' amministrative italiane sia da
analoghe istituzioni di Stati esteri, la cui completezza e' alla base del
prosieguo del procedimento amministrativo; Unita' organizzativa responsabile:
Uffici consolari)"
á
Quando sia trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento (inclusa l'eventuale
sospensione motivata dalla necessita' di acquisire informazioni o
documentazione non gia' in possesso dell'amministrazione ne' acquisibili da
altre amministrazioni), il privato puo' chiedere l'intervento sostitutivo del soggetto individuato dalla stessa
amministrazione (o, in mancanza di tale individuazione, il dirigente generale
o, in mancanza, il dirigente preposto all'ufficio o in mancanza il funzionario
di piu' elevato livello presente nell'amministrazione); tale soggetto conclude,
entro un termine pari alla meta' di quello originariamente
previsto, il procedimento attraverso le strutture
competenti o con la nomina di un commissario
(art. 2 co. 9-bis, 9-ter e 9-quater L. 241/1990,
introdotti da art. 1, co. 1 L. 35/2012)
o
i poteri
sostitutivi da esercitare in caso di inerzia dell'amministrazione del Ministero dell'interno sono attribuiti,
ai sensi di art. 2 co. 9-bis L. 241/1990,
introdotto da art. 1, co. 1 L. 35/2012,
al Capo dell'Ispettorato Generale di Amministrazione (IGA); sul sito del
Mininterno e' pubblicato il nome del responsabile pro-tempore e l'indirizzo di
e-mail utilizzabile per chiederne l'intervento sostitutivo (com. Mininterno 23/8/2012: il responsabile pro-tempore e' il prefetto
Francescopaolo Di Menna; indirizzo di e-mail utilizzabile per chiederne
l'intervento sostitutivo: ispettorato.generale@interno.it)
o
l'Ispettorato
Generale dell'Amministrazione da' comunicazione al Ministro dell'interno, entro
il 30 gennaio di ogni anno, dei procedimenti, suddivisi per tipologia e
struttura amministrativa, per i quali non � stato rispettato il termine di
conclusione (art. 2 co. 9-quater L. 241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L. 35/2012)
o
nei
provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati
il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente
impiegato (art. 2 co. 9-quinquies L. 241/1990, introdotto da art. 1, co. 1 L. 35/2012)
á
Le comunicazioni tra comuni e questure
previste dal R.D. 635/1940 (nota: il R.D. 635/1940 e' il regolamento di
attuazione del T.U.L.P.S.; non e' chiaro se vi siano ancora disposizioni in
vigore in materia di stranieri) e dal DPR 394/1999 sono effettuate
esclusivamente per via telematica,
in conformita' alle disposizioni del codice di cui al D. Lgs. 82/2005, con le
modalita' definite con Decreto del Ministro dell'interno (art. 6 L. 35/2012)
á
Un atto amministrativo del sindaco in materia di immigrazione e' illegittimo, in quanto la materia e' di competenza di organi
statali (Trib. Brescia)
á
Sent. Cass. 8611/2014: in deroga alla regola generale, prevista da art. 54
co. 1 della legge notarile (L. 89/1913),
secondo cui gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana, un atto
notarile puo' essere redatto in lingua straniera solo se la parte interessata
ha espressamente dichiarato la non conoscenza della lingua italiana; il fatto
che l'atto sia stato redatto in altra lingua non consente di desumere
implicitamente la non conoscenza della lingua italiana
á
TAR Puglia:
in adempimento del dovere generale di agire con correttezza e buona fede
nella azione amministrativa, l'amministrazione non deve tenere comportamenti
che possano ostacolare i diritti che
la legge attribuisce agli stranieri
á
TAR Sicilia:
illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione a una richiesta di accesso agli atti relativa a una
cancellazione anagrafica presentata da un cittadino straniero che aspiri alla
naturalizzazione, e, in quanto tale, titolare di un interesse diretto, concreto
e attuale per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante
á
TAR Lazio:
legittimo opporre un diniego alla
richiesta di accesso agli atti,
quando questi consistano solo in una denuncia-querela
a carico del richiedente; si tratta infatti di atto personalissimo di natura penale proveniente da un soggetto che
puo' avere interesse a che esso non venga mostrato senza il suo consenso
á
TAR Lazio:
l'accesso ai documenti della pubblica amministrazione non puo' ritenersi
consentito quando l'attivita' amministrativa non sia ancora confluita in atti e
la richiesta si manifesti come tentativo di ottenere dall'amministrazione
informazioni circa la sua attivita' materiale o elaborazioni di dati in suo
possesso
á
Sent. Corte Giust. C-141/12 e C-372/12:
o
i dati relativi
al richiedente un titolo di soggiorno che compaiono in un documento
amministrativo, in cui viene esposta la motivazione addotta dal funzionario a
sostegno della bozza di decisione che egli e' incaricato di redigere
nell'ambito del procedimento precedente all'adozione di una decisione relativa
alla domanda di un simile titolo, ed, eventualmente, i dati che figurano
nell'analisi giuridica contenuta nel documento medesimo costituiscono "dati personali" ai sensi di tale
disposizione, mentre detta analisi non puo' invece ricevere, di per se', la
stessa qualificazione
o
il richiedente
un titolo di soggiorno dispone di un diritto
di accesso a tutti i dati personali
che lo riguardano che siano oggetto di trattamento da parte delle autorita'
amministrative nazionali; perche' questo diritto sia soddisfatto, e'
sufficiente che al richiedente sia consegnata un'esposizione completa di tali
dati in forma intelligibile, ossia in una forma che gli permetta di prendere
conoscenza dei dati medesimi e di verificare che siano esatti e trattati in
modo conforme alla suddetta direttiva, cosi' da consentirgli di esercitare, se
del caso, i diritti conferitigli dalla Direttiva 95/46/CE
o
il richiedente
un titolo di soggiorno non puo' invocare la disposizione di cui all'art. 41
par. 2 lettera b della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che sancisce, in particolare, il diritto di ogni
persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi
interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale) nei
confronti delle autorita' nazionali (la disposizione puo' essere invocata solo
nei confronti di istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea)
á
TAR Campania:
o
il diritto di accesso agli atti puo' essere
esercitato anche indipendentemente
dall'esistenza di una lesione della
posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse
personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti gia' posti in essere e a partecipare alla formazione
di quelli successivi
o
le modalita' di
notifica del diniego di rinnovo (art. 3 co. 3 DPR 394/1999: consegna a mani
proprie dello straniero o notificazione del provvedimento scritto e motivato,
contenente l'indicazione delle eventuali modalita' di impugnazione, effettuata
con modalita' tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto),
dettate a tutela della riservatezza
dell'interessato, non possono impedire
il libero esercizio del diritto di
accedere agli atti che interferiscono con sua sfera giuridica, i cui
presupposti sono definiti dalla disciplina di settore, che espressamente
contempla la facolta' dell'interessato di avvalersi di poteri rappresentativi (art.
5 co. 2, art. 6 co. 1 e 3, art. 7 co. 5 DPR 184/2006)
o
l'amministrazione
deve quindi consentire al ricorrente, anche attraverso soggetti a tal fine
delegati, di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di
riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta
á
TAR Lazio:
la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai
dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare,
per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi
non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa
essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di
rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero,
che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei
redditi allegata allÕistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la
proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013
á
Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che
determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con
determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non
di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono
analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa
persona fisica
Modalita' di adozione dei provvedimenti negativi (amministrativi e
giurisdizionali) (torna all'indice del capitolo)
á
I provvedimenti di respingimento, di
espulsione, di revoca o rifiuto del permesso di soggiorno, di rifiuto della
conversione del permesso di soggiorno, di revoca o di rifiuto del permesso UE
slp sono adottati con atto scritto e motivato contenente lÕindicazione delle modalitaÕ di impugnazione, consegnato a
mano o notificato allo straniero, con modalitaÕ tali da assicurare la
riservatezza del contenuto dell'atto
á
Sent. Cons. Stato 1027/2015: non costituisce vizio di legittimita' di un
provvedimento di competenza del questore il fatto che l'atto rechi la
sottoscrizione del suo vicario, non
rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di
impedimento del questore, potendo questi essere di diritto sostituito dal
vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessita' di espressa
delega per il procedimento e il provvedimento, della quale deve presumersi
l'esistenza, salvo prova contraria dell'opponente
á
Sent. Cons. Stato 2730/2011 e TAR Lazio:
la mancata indicazione del termine e
dell'autorita' a cui ricorrere non
influisce sulla legittimita' dellÕatto impugnato ma, al piu', puo' comportare
la rimessione in termini in presenza
di circostanze particolari
á
TAR Lombardia: se il sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento e'
un giorno non lavorativo, in base al combinato disposto art. 52 commi 3 e 5 c.p.a., il
termine per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo e' prorogabile
fino al primo giorno non festivo
á
La motivazione
del provvedimento non puo' essere integrata nel corso del giudizio con la
specificazione di elementi di fatto, dovendo essa precedere e non seguire il provvedimento
stesso, a tutela del buon andamento amministrativo e dell'esigenza di
delimitazione del controllo giudiziario (sent. Cons. Stato 2555/2008); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 3377/2010: la fattispecie sanante di creazione
giurisprudenziale codificata da art. 21-octies L. 241/1990
non puo' consentire l'integrazione ex
post di una motivazione carente, salvo che si tratti di mera esplicitazione
di una motivazione immanente gia' in nuce
nel provvedimento impugnato e non preceduta da nuova attivita' istruttoria, in
quanto il vizio di omessa istruttoria ha natura sostanziale e non meramente
formale o procedurale
á
Sent. Cons. Stato 4021/2014: e' illegittimo fondare il provvedimento conclusivo
(nella fattispecie, di diniego del rinnovo del permesso) su ragioni del tutto
nuove rispetto a quelle rappresentate nella comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990;
e, se il provvedimento non risulta a contenuto vincolato (come nel caso in cui
sia fondato su una valutazione discrezionale di sussistenza di pericolosita'
sociale dello straniero), esso e' nullo
á
Sent. Cons. Stato 4021/2014: sebbene l'obbligo dell'amministrazione inerente al
contraddittorio partecipativo non implica la confutazione puntuale di tutte le
osservazioni svolte dall'interessato, e' pero' necessario che il provvedimento
amministrativo sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza
percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione dell'amministrazione
alle deduzioni difensive del privato
á
TAR Lazio:
e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto
inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS,
individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita'
procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di
scadenza; nota: i magistrati
giudicanti non sono inclusi, per l'Italia, tra le autorita' nazionali autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS),
dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione
e di trasparenza dell'azione amministrativa
á
Sent. Cons. Stato 4007/2013: la semplice
illegittimita' dell'atto dell'amministrazione (nel caso, diniego di rinnovo
per pericolosita', non sufficientemente motivato) non integra il presupposto di
un'illecito dell'amministrazione suscettibile di ingenerare una sua
responsabilita' e non giustifica la pretesa risarcitoria, se non si e'
manifestato l'esercizio anomalo, deviato o persecutorio del potere
amministrativo
á
TAR Lazio:
illegittimo il provvedimento di revoca del titolo di viaggio per stranieri, motivato con riferimento alla
difficolta' di identificazione dellÕinteressato determinata dai diversi alias
dallo stesso utilizzati, in caso di omessa
comunicazione di avvio del procedimento; indispensabile, infatti, per un provvedimento di revoca, il contraddittorio, attraverso il quale
l'interessato puo' far valere le proprie ragioni e collaborare con
l'amministrazione alla corretta identificazione
á
L'obbligo di
comunicazione del preavviso di rigetto,
di cui all'art. 10 bis L. 241/1990,
si applica a tutti i procedimenti ad istanza
di parte, eccetto quelli individuati dal Legislatore (Sent. Cons. Stato 552/2009)
á
Sent. Cons. Stato 2775/2015: il termine
assegnato al ricorrente, col preavviso
di rigetto, per esporre le sue ragioni (e per fornire il suo apporto
partecipativo al procedimento) non
puo' essere considerato perentorio,
posto che nessuna norma lo definisce tale
á
Se lo straniero
non comprende la lingua italiana, il provvedimento eÕ accompagnato da sintesi
del suo contenuto in lingua comprensibile
allÕinteressato o, se non eÕ possibile per indisponibilitaÕ di personale idoneo
alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o
spagnolo, a scelta dello straniero; giurisprudenza:
o
Sent. Cass.
citata da Trib. Ancona:
il ricorso a lingua diversa da quella pienamente comprensibile allo straniero
e' legittimo ove non sia possibile identificare tale lingua o si tratti di
lingua rarissima
o
Sent. Cass.
5732/2002, 5465/2002, 879/2002, 13817/2001, 12851/2001, 9264/2001, 6978/2007:
il ricorso a lingua diversa va motivato; altrimenti, la nullita' non e' sanata
dalla presentazione del ricorso da parte dell'interessato (nello stesso senso, Ord. Cass. 16962/2011, che fa riferimento a un provvedimento di espulsione
tradotto in arabo per straniero di lingua spagnola, privo di attestazione di
irreperibilita' di traduttore in spagnolo e addirittura di traduzione spagnola
prevista dalla legge quale lingua veicolare)
o
Trib. Lecce
e, nello stesso senso, Ord. GDP Avellino: obbligo di motivazione eluso non solo in caso di assenza assoluta di
motivazione, ma anche quando la motivazione sia meramente basata su formule di
stile, quali ad esempio l'impossibilita' di reperire un interprete
o
Sent. Cass. 7564/2008: traduzione non necessaria se lo straniero conosce
l'italiano, ma tale conoscenza deve essere accertata dal giudice di pace
o
Sent. Cass. 3678/2012: non e' sufficiente a integrare la condizione di
"impossibilita'" di traduzione del decreto di espulsione nella lingua
dello straniero, con conseguente legittimita' dell'uso della lingua
"veicolare", che sia attestata l'irreperibilita' nell'immediato di un
traduttore, ma occorre che, allo stesso tempo, risulti plausibile
l'impossibilita' di disporre di un testo predisposto nella lingua dello
straniero o l'inidoneita' di un tale testo a comunicare la decisione assunta
nel caso specifico (nello stesso senso, Ord. Cass. 15129/2012, Trib. Pisa,
Gdp Bologna,
secondo cui occorre anche provare che lo straniero abbia scelto la lingua
veicolare usata, e sent. Cass. 12065/2012, secondo cui la dichiarazione, resa verbalmente
dall'interessato nel ricevere la notifica dell'espulsione, di essere a
conoscenza del contenuto del provvedimento non equivale ad ammissione della
conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari in cui il
provvedimento sia stato tradotto e non puo' dunque valere a surrogare la
traduzione mancante)
o
Ord. Cass. 18268/2016: la mancata traduzione del decreto di espulsione
nella lingua propria del destinatario determina la nullita' non sanabile del
provvedimento, anche in presenza dell'attestazione di indisponibilita' del
traduttore, qualora tale attestazione non sia sufficientemente motivata (come
nel caso in esame, trattandosi di traduzione da effettuare nella lingua parlata
da un numero consistente di cittadini del Bangladesh immigrati e residenti in
Italia)
o
l'omessa
traduzione del provvedimento di diniego, riguardando la sua comunicazione, non
costituisce vizio di legittimita' (sent. Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004
citate in Sent. Tar Toscana, TAR Veneto,
sent. Cass. 41404/2011), soprattutto se lo straniero mostra di aver
compreso il contenuto del provvedimento presentando ricorso nei tempi
prescritti (TAR Abruzzo,
Sent. Cons. Stato 906/2015) o con motivazioni non limitate da scarsa
comprensione o se lo straniero soggiorna da molto tempo in Italia (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008), o se lo straniero soggiorna in Italia per studio
universitario (Sent. Cons. Stato 3536/2011), ma puo' incidere sulla decorrenza del termine per
lÕimpugnazione (TAR Toscana,
Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, sent. Cons. Stato 5131/2011; nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011)
o
Sent. Cass. 6623/2016: l'omessa
o non tempestiva traduzione dell'atto
non ne determina la nullita', ma puo' solo incidere,
eventualmente, sulla validita' degli atti successivi e conseguenti all'atto non
tradotto; la traduzione puo' essere successivamente disposta, determinandosi
una sorta di restituzione nel termine,
con riferimento al momento produttivo degli effetti, per consentirne
l'eventuale impugnazione da parte dell'indagato/imputato alloglotta; la proposizione della richiesta di riesame, pur se ad opera del difensore, ha effetti sananti della nullita'
conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare
o
Ord. Cass. 5642/2016: in tema di opposizione a decreto di espulsione, l'obbligo dell'autorita' procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale
dello straniero o in altra lingua a
lui nota puo' essere derogato
nella sola ipotesi in cui detta
autorita' attesti e specifichi le ragioni
tecnico-organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano
imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue
cosiddette veicolari (inglese,
francese e spagnolo); tale obbligo viene meno quando il giudice di merito abbia accertato,
con motivazione immune da vizi logici e giuridici, la comprovata conoscenza della lingua
italiana da parte dell'interessato
o
Gdp Palermo:
illegittimo il provvedimento di
espulsione comunicato allo straniero con una traduzione carente e imprecisa, dal momento che risulta violato
art. 6 co. 3 lett. a Convenzione europea dei diritti dell'uomo
o
Sent. Cons. Stato 5715/2015: la mancata
allegazione al provvedimento impugnato della sua traduzione in lingua comprensibile all'interessato giustifica la
concessione del beneficio dell'errore
scusabile ai fini della remissione
in termini; un tale vizio della comunicazione lascia presumere ragionevolmente la mancata
piena conoscenza concreta ed
effettiva del provvedimento stesso, tenuto conto del modesto grado di
istruzione dello straniero, apparendo evidente che non puo' riconoscersi alcuna
efficacia probatoria al contenuto della relazione di notificazione, in cui, con
modello prestampato, si afferma che lo straniero ha compreso il contenuto
dell'atto in corso di notifica; in base ad art. 2700 c.c., il
processo verbale fa piena prova (smentibile solo con la proposizione della querela
di falso) unicamente della sua provenienza da pubblico ufficiale, delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta
essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (nella specie, della avvenuta
consegna in quella data dell'atto al destinatario), laddove, considerato che ai
giudizi valutativi ed all'indicazione di circostanze, che si risolvono in apprezzamenti personali del pubblico ufficiale, non puo' essere attribuita analoga fede privilegiata, i medesimi restano
liberamente apprezzabili dal giudice
á
La consegna allo
straniero espellendo di copia del decreto espulsivo priva di attestazione di
conformita' all'originale dell'atto, di cui all'art. 18 co. 2 DPR 445/2000,
determina la nullita' dell'atto
espulsivo, trattandosi di carenza di un requisito di esternazione essenziale ai
fini della validita' del procedimento comunicatorio (Ord. Cass. 17572/2010; nello stesso senso, Ord. Cass. 3489/2012, Gdp Bari, Gdp Ragusa,
Gdp Matera,
Gdp Pisa, Gdp L'Aquila,
Gdp Nuoro,
Gdp Matera,
Ord. Cass. 18268/2016); se si fosse in presenza di una redazione dell'atto
in piu' copie originali, senza bisogno quindi di autentica, l'autorita'
amministrativa deve dare atto di tale redazione in piu' originali (uno dei
quali deve essere consegnato all'espellendo) nel corpus stesso del decreto di
espulsione (Gdp Pisa, Gdp Matera);
se l'amministrazione sanasse la nullita' reiterando l'atto con corretta formula
di conformita', i termini per l'impugnazione decorrerebbero dalla nuova
comunicazione (Sent. Cass. 1796/2004, Sent. Cass. 17857/2002, Sent. Cass.
13781/2001, Gdp L'Aquila)
á
La procedura di notifica per le persone irreperibili ha
carattere eccezionale, e puo' essere adottata solo quando risulti impossibile
far eseguire la notifica nelle forme ordinarie, per essere rimasti ignoti,
nonostante l'esperimento di ogni utile indagine (eventualmente delegata alla
polizia giudiziaria) i luoghi di abitazione (Sent. Cass. 25598/2009)
á
Sent. Cons. Stato 4080/2016: la notifica
costituisce un atto pubblico; le
attestazioni in essa contenute, inerenti sia alle attivita' che l'ufficiale
notificante certifica di avere eseguito sia alle dichiarazioni da lui ricevute,
sono quindi assistite da fede pubblica
privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.; a fronte
di tale valore probatorio puo' sempre essere contestata la veridicita' del
contenuto sostanziale delle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale
notificante, fermo restando che la verita' intrinseca di tali dichiarazioni
comunque si presume e che, quindi, grava
su chi le contesta (nel caso, lo straniero contesta di aver effettivamente
ricevuto la notifica del diniego del permesso UE slp, a dispetto del fatto che
il verbale di notifica appare sottoscritto col suo nome) l'onere della prova circa la loro intrinseca inesattezza, sebbene con
tutti i mezzi consentiti e senza ricorso alla querela di falso
á
TAR Lazio:
trascorso il termine di 30 giorni
previsto per la giacenza delle raccomandate (a mezzo del rilascio del
relativo avviso), l'atto puo' essere ritenuto regolarmente comunicato, in applicazione dell'art. 1335 c.c. in
combinato disposto con art. 40 co. 3, DPR 655/1982;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5571/2014
á
Sent. Cons. Stato 5395/2014: il preavviso
di rigetto recapitato con raccomandata
accettata da persona convivente con l'interessato deve considerarsi regolarmente effettuato, anche se
l'interessato non viene informato da chi ha accettato la raccomandata
á
Trib. Foggia:
il termine previsto dall'art. 10-bis L. 241/1990 per l'invio di documentazione a sostegno
dell'istanza che l'amministrazione minaccia di rigettare ha carattere
ordinatorio: un documento pervenuto prima che il provvedimento sia adottato
deve essere preso in considerazione
á
TAR Lazio:
quando l'interessato non impugni per tempo l'atto dell'amministrazione adottato
a seguito del riesame del provvedimento originale, sospeso dal TAR ai fini di
tale riesame, tale atto si consolida, rendendo improcedibile il ricorso avverso
il provvedimento originale
á
Vietata l'espulsione collettiva (art. 4, Protocollo 4,
allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo); Sent. Cass. 16571/2005: l'espulsione plurima non si configura come espulsione collettiva, e percio' illegittima,
quando consegue al vaglio individuale
delle posizioni di ciascun destinatario; Sent. Cass. 5714/2008: legittimo il ricorso collettivo di piu' stranieri
contro un provvedimento di espulsione quando si ritenga che questo si configuri
quale espulsione collettiva, in violazione di art. 4, Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; Sent. CEDU Sharifi c. Italia e Grecia: Italia condannata per violazione del divieto di
espulsione collettiva di cui all'art. 4 Protocollo 4, allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per aver allontanato verso la Grecia trentadue
afghani, due sudanesi e un eritreo, da porti sull'Adriatico
á
In caso di espulsione, lo straniero e' informato
del diritto di essere assistito dal difensore
di fiducia o, in mancanza, dal difensore
d'ufficio (tra quelli iscritti nella tabella di cui all'art. 29, D. Lgs.
271/89) e di essere ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato (art. 13 co. 5-bis e 8 D. Lgs. 286/1998,
art. 18 co. 4 D. Lgs. 150/2011), e che le comunicazioni dei successivi
provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lÕavviso di cancelleria al
difensore di fiducia o a quello dÕufficio
á
Il provvedimento
di trattenimento in CIE e'
comunicato allo straniero, con sintesi in lingua a lui comprensibile o, se non
eÕ possibile, in inglese, francese o spagnolo, e con informazione sul diritto di essere ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e allÕassistenza del difensore di fiducia (o, in mancanza,
del difensore dÕufficio) in sede di convalida,
come pure nell'ambito del procedimento di convalida
del provvedimento di accompagnamento
immediato alla frontiera; nota: art.
20 co. 2 DPR 394/1999 riporta, in relazione all'ammissione al gratuito
patrocinio, l'inciso "se ne ricorrono le condizioni", che deve
considerarsi soppresso a seguito delle modifiche introdotte successivamente e,
in particolare, dell'attuale formulazione di art. 14 co. 4 D. Lgs. 286/1998)
á
Gratuito patrocinio (Nota Mingiustizia sul gratuito patrocinio nel
processo civile e Nota Mingiustizia sul gratuito patrocinio nel
processo penale):
o
per essere
rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non
abbiente puo' chiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese
dello Stato, purche' le sue pretese non risultino manifestamente infondate
o
l'istituto del
patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito del processo civile (art. 9 L.
122/2016: in particolare, nelle cause transfrontaliere in materia di
obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori), incluse le
procedure di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo, contabile e
tributario e nel processo penale
o
l'ammissione
dello straniero al gratuito patrocinio nell'ambito del processo civile,
amministrativo, contabile e tributario e' condizionata alla regolarita' del
soggiorno al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo
da instaurare; note:
¤
Trib. Minorenni Roma: in caso di ricorso ex art. 31 co. 3 D. Lgs. 286/1998, non e' legittimo richiedere, per
l'ammissione al gratuito patrocinio, la titolarita' di un permesso di soggiorno
in base ad art. 190 D. Lgs. 115/2002, dal momento che il requisito richiesto in
via generale per l'accesso degli stranieri al patrocinio a spese dello
stato in questo caso si identifica proprio con il bene tutelato della
disposizione che viene azionata in giudizio
¤
Sent. Cons. Stato 3523/2013: la disposizione che limita l'ammissione dello
straniero al patrocinio a spese dello Stato al solo caso di straniero
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del
rapporto o del fatto oggetto del processo solleva dubbi di costituzionalita'
¤
Sent. Cons. Stato 59/2015: art. 119 DPR 115/2002,
nella parte in cui limita il
beneficio allo straniero "regolarmente
soggiornante" si presta a serie censure
sotto il profilo della costituzionalita'
(art. 24 Cost.
garantisce la difesa in giudizio a "tutti", e non solo ai cittadini;
pertanto, se l'ordinamento ritiene che il patrocinio a spese dello Stato sia
una implicazione necessaria del diritto alla difesa costituzionalmente
garantito, tale diritto non puo' essere negato allo straniero che non sia
"regolarmente soggiornante"); la giurisprudenza e' consolidata nel
senso che, per evitare censure di costituzionalita', quanto meno, il concetto di straniero "regolarmente
soggiornante" debba essere interpretato in senso estensivo comprendendovi anche lo straniero che abbia in
corso un procedimento amministrativo e/o giurisdizionale al cui esito possa
sortire il rilascio del permesso di
soggiorno
o
l'ammissione al
gratuito patrocinio e' valida per ogni grado del processo e per le procedure
connesse; l'ammissione puo' essere richiesta in ogni stato e grado del processo
ed e' valida per tutti i successivi gradi del giudizio; salvo che in ambito
penale, se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non puo'
utilizzare il beneficio per proporre impugnazione; in ambito penale, nella fase
dellÕesecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e
opposizione di terzo, nei processi relativi allÕapplicazione di misure di
sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di
sorveglianza (sempre che l'interessato possa o debba essere assistito da un
difensore) va presentata autonoma richiesta di ammissione al beneficio; Sent. Cass. 1009/2014: in mancanza di una esplicita dichiarazione relativa
al fatto di non volersi avvalere del patrocinio a spese dello Stato nella fase
di regolamento di giurisdizione, in una causa introdotta, per la fase di
merito, in tale regime, e' legittimo ritenere che il patrocinio a spese dello
Stato sia chiesto, dall'interessato, anche per la fase di regolamento di
giurisdizione, quando (come nel caso in esame) in tale fase la difesa sia
assicurata da un avvocato appartenente allo stesso studio legale (o quantomeno
a studio a questo collegato) dell'avvocato che ha curato la difesa nella prima
fase e presso il quale il ricorrente eleggeva domicilio, ma anche iscritto, nel
foro di appartenenza, nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese
dello Stato (nota: mia interpretazione)
o
in ambito penale
il patrocinio a spese dello Stato e' escluso
¤
nei procedimenti
penali per reati di evasione in materia di imposte
¤
se il
richiedente e' assistito da piu' di un difensore (salvo che nei procedimenti
relativi a contravvenzioni)
¤
per i condannati
con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al
traffico di tabacchi e agli stupefacenti
o
per essere
ammessi al patrocinio a spese dello Stato e' necessario che il richiedente sia
titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione,
non superiore a 10.766,33 euro (Decr. Mingiustizia 2/7/2012); se l'interessato convive con il coniuge o con
altri familiari, rileva la somma dei redditi conseguiti da ogni componente
della famiglia (con limite di reddito elevato, in ambito penale, di 1.032,91
euro per ognuno dei familiari
conviventi; Sent. Corte Cost. 237/2015: differenziazione legittima, dal momento che
l'imputato di un processo penale vede chiamato in causa il bene della liberta'
personale, laddove la controversia in sede civile coinvolge beni o interessi di
non equiparabile valore), salvo che siano oggetto della causa diritti della
personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui
conviventi; Ord. Corte Cost. 153/2016: le variazioni di reddito avvenute dopo la
presentazione della dichiarazione possono essere prese in esame ai fini dell'ammissione
o della non ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, ancorche' tale
ipotesi non sia espressamente disciplinata
o
domanda di
ammissione in ambito civile
¤
si presenta
presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente
rispetto al luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale e' in corso il
processo, ovvero rispetto al luogo dove ha sede il magistrato competente a
conoscere del merito (se il processo non e' ancora in corso), ovvero rispetto
al luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (per
i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti)
¤
la domanda
contiene l'autocertificazione dei redditi percepiti l'anno precedente la
domanda
¤
il Consiglio
dell'Ordine valuta la fondatezza delle pretese da far valere ed emette entro 10
gg un provvedimento di accoglimento o di non ammissibilita' o di rigetto della
domanda e ne trasmette copia all'interessato, al giudice competente e
all'Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati; Sent. Cons. Stato 2600/2015: illegittima la reiezione della richiesta di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, motivata in base alla manifesta
infondatezza del ricorso, se lo straniero ha ottenuto un decreto cautelare
presidenziale ed un'ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato
¤
se la domanda e'
accolta, l'interessato puo' nominare un difensore, scegliendo il nominativo
dagli elenchi degli avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese
dello Stato, approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto
della competente Corte di appello; Trib. Roma:
in base ad art. 80 co. 3 DPR 115/2002,
come modificato da L. 25/2005,
il patrocinio a spese dello Stato puo' essere chiesto anche se il difensore nominato
e' iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in
un diverso distretto; Sent. Cass. 1009/2014: del fatto che il difensore prescelto sia iscritto
nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato non occorre
che vi sia specifica rappresentazione negli atti del giudizio, dato che il
giudice, ricevuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la comunicazione
dell'ammissione della parte in via anticipata e provvisoria al patrocinio a
spese dello Stato, puo' verificare direttamente che la scelta sia caduta su un
avvocato iscritto nel relativo elenco, che, in base ad art. 81 co. 4 DPR 115/2002,
e' pubblico
¤
se la domanda
non e' accolta, l'interessato puo' proporre la richiesta di ammissione al
giudice competente per il giudizio, che decide con decreto
o
domanda di
ammissione in ambito penale
¤
si presenta alla
cancelleria del giudice per le indagini preliminari (se il procedimento e'
nella fase delle indagini preliminari) ovvero del giudice che procede (se il
procedimento e' nella fase successiva) ovvero del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato (se il procedimento e' davanti alla Corte di
Cassazione)
¤
se il
richiedente e' detenuto la domanda puo' essere presentata al direttore
dell'istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede
¤
se il
richiedente e' straniero la domanda deve essere accompagnata da una
certificazione (per i redditi prodotti all'estero) dell'autorita' consolare
competente che attesti la verita' di quanto dichiarato nella domanda; in caso
di impossibilita', la certificazione puo' essere sostituita da
autocertificazione (in questo senso, Sent. Cass. 21999/2009: in caso di impossibilita' di ottenimento della
certificazione dell'autorita' consolare, che si intende dimostrata quando
l'interessato si sia adoperato per ottenere la certificazione, il mancato
rilascio essendo indipendente dalla sua volonta', e' sufficiente una
dichiarazione sostitutiva dello straniero; nello stesso senso anche Trib. Roma:
per una persona cui sia stata riconosciuta la protezione internazionale,
l'incertezza in relazione alle possibili ricadute derivanti dal contatto con
l'autorita' consolare del paese di origine e' atta a motivare l'impossibilita'
di rivolgersi a tale autorita' per ottenere la certificazione della mancanza di
redditi e di proprieta'); nota: l'autocertificazione e' consentita solo se lo
straniero e' regolarmente soggiornante?
¤
se il
richiedente e' straniero ed e' detenuto, internato per esecuzione di misura di
sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione
consolare puo' essere prodotta, entro 20 gg dalla data di presentazione
dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato
(oppure puo' essere sostituita da autocertificazione); nota: in base ad art.
94, co. 2 DPR 115/2002,
trascorsi inutilmente 20 gg, il giudice revoca il decreto di ammissione al
gratuito patrocinio (Sent. Corte Cost. 101/2012 ha respinto come manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni che fanno scattare
tale revoca, per lo straniero sottoposto a limitazioni della liberta'
personale, solo dopo il superamento del termine, ed escludono invece fin dal
momento della presentazione dell'istanza lo straniero libero)
¤
entro 10 gg
dalla presentazione della domanda o da quando e' pervenuta, il giudice competente
ne verifica l'ammissibilita' e, con decreto motivato depositato in cancelleria,
la accoglie o la rigetta o la dichiara inammissibile
¤
del deposito del
decreto viene dato avviso all'interessato; se si tratta di detenuto, il decreto
gli viene notificato; in ogni caso, copia della domanda e del decreto che
decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle entrate
territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati
¤
in caso di
accoglimento della domanda, l'interessato puo' scegliere un difensore di
fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese
dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della
competente Corte di appello (Trib. Roma:
in base ad art. 80 co. 3 DPR 115/2002,
come modificato da L. 25/2005,
il patrocinio a spese dello Stato puo' essere chiesto anche se il difensore
nominato e' iscritto agli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese
dello Stato in un diverso distretto)
e, nei casi previsti dalle legge, puo' nominare un consulente tecnico e un
investigatore privato autorizzato; Sent. Cass. 1009/2014: del fatto che il difensore prescelto sia iscritto
nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato non occorre
che vi sia specifica rappresentazione negli atti del giudizio, dato che il
giudice, ricevuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati la comunicazione
dell'ammissione della parte in via anticipata e provvisoria al patrocinio a
spese dello Stato, puo' verificare direttamente che la scelta sia caduta su un
avvocato iscritto nel relativo elenco, che, in base ad art. 81 co. 4 DPR 115/2002,
e' pubblico
¤
in caso di
decisione negativa, l'interessato puo' presentare ricorso al Presidente del
Tribunale o della Corte di appello entro 20 gg dal momento in cui ne e' venuto
a conoscenza; il ricorso e' notificato all'Ufficio delle entrate; l'ordinanza
che decide sul ricorso e' notificata entro 10 gg all'interessato e all'Ufficio
delle entrate che, nei 20 gg successivi, possono proporre ricorso in
Cassazione; il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato
o
ai fini
dell'ammissione al gratuito patrocinio,
in mancanza di codice fiscale, lo
straniero puo' limitarsi a fornire generalita'
e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)
o
Circ. Mingiustizia 27/5/2011: il patrocinio a spese dello Stato nel processo
civile ha effetto dal momento dell'ammissione, non da quello della
presentazione dell'istanza, come nel processo penale
o
in caso di
procedimento relativo ad espulsione
o a trattenimento in CIE l'accesso
al gratuito patrocinio prescinde dal
requisito di regolarita' del soggiorno
e dal requisito di reddito (art. 13
co. 5-bis e 8 D. Lgs. 286/1998, art. 18 co. 4 D. Lgs. 150/2011, art. 14 co. 4
D. Lgs. 286/1998)
á
Circ. Mingiustizia 22/10/2015: l'Ambasciata della Colombia comunica, con una nota, che e' impossibile, per la stessa Ambasciata rilasciare la "certificazione
dell'autorita' consolare competente che attesta la veridicita' di quanto in
essa indicato" da allegare alla dichiarazione sostitutiva di
certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste
per l'ammissione al gratuito patrocinio; competente per il rilascio di una
simile certificazione e' infatti la Direzione delle imposte, che pero' e'
esonerata in caso di persone non abbienti o che percepiscano un reddito mensile
inferiore all'equivalente di 938,07 euro
á
Diritto all'interprete e alla
traduzione in sede penale:
o
l'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore (art. 104 co. 4-bis c.p.p.,
inserito da D. Lgs. 32/2014)
o
diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali (art. 143 c.p.p.,
come modificato da D. Lgs. 32/2014):
¤
l'imputato che non conosce la lingua
italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del
procedimento (D. Lgs. 32/2014), da un interprete
(D. Lgs. 32/2014) al fine di poter comprendere
l'accusa contro di lui formulata e di seguire
il compimento degli atti e (D. Lgs. 32/2014) lo svolgimento delle udienze cui
partecipa
¤
l'imputato ha
anche diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di
rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento
(D. Lgs. 32/2014)[6];
in questi casi, l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete anche
per i necessari colloqui con il difensore (D. Lgs. 129/2016)
¤
l'autorita'
procedente dispone la traduzione scritta,
entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della
facolta' della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul
diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali,
dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che
dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e
dei decreti penali di condanna (D. Lgs. 32/2014); quando, per particolari
ragioni di urgenza, non e' possibile avere prontamente una traduzione scritta
degli atti, l'autorita' giudiziaria dispone, con decreto motivato e se cio' non
pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in
forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale (D. Lgs. 129/2016)
¤
l'imputato puo' rinunciare espressamente, anche a
mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti; la rinuncia
produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza
delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato
il difensore; in tal caso il contenuto degli atti e' tradotto oralmente, anche
in forma riassuntiva (D. Lgs. 129/2016)
¤
nei casi in cui
si proceda a semplice traduzione orale,
e' effettuata anche la riproduzione
fonografica (D. Lgs. 129/2016)
¤
in presenza di strumenti tecnici idonei, l'autorita'
procedente puo' disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che cio' possa
causare concreto pregiudizio al diritto di difesa (D. Lgs. 129/2016)
¤
la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di
essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a
suo carico, puo' essere disposta dal
giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile
unitamente alla sentenza (D. Lgs. 32/2014)
¤
l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana
e' compiuto dall'autorita' giudiziaria (D. Lgs. 32/2014); la conoscenza della
lingua italiana e' presunta fino a
prova contraria per chi sia cittadino
italiano
¤
l'interprete e il traduttore sono nominati
anche quando il giudice, il
pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua
o del dialetto da interpretare
¤
la prestazione dell'ufficio di interprete
e di traduttore (D. Lgs. 32/2014) e' obbligatoria
¤
ogni tribunale
trasmette per via telematica al Mingiustizia l'elenco aggiornato, in formato
elettronico, degli interpreti e dei traduttori iscritti nell'albo dei periti; l'autorita'
giudiziaria si avvale di tale elenco nazionale e nomina interpreti e traduttori
diversi da quelli ivi inseriti solo in presenza di specifiche e particolari
esigenze; l'elenco nazionale e' consultabile dall'autorita' giudiziaria, dagli
avvocati e dalla polizia giudiziaria sul sito istituzionale del Mingiustizia; le
modalita' di consultazione dell'elenco nazionale sono definite con decreto del Mingiustizia
(D. Lgs. 129/2016)
¤
le spese per
interpreti e traduttori nominati in base ad art. 143 c.p.p. non
rientrano tra le spese ripetibili (art. 5 DPR 115/2002,
come modificato da D. Lgs. 32/2014)
á
Sent. Corte Cost. 254/2007: illegittimita'
costituzionale di art. 102 DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede, per lo straniero
ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana,
la possibilita' di nominare un proprio
interprete; il legislatore dovra'
disciplinare la materia
á
Il principio di traduzione dei provvedimenti
giurisdizionali si estende agli atti di indagine preliminare, inclusi
l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sent. Cass. 7664/2006) e l'ordinanza di custodia cautelare (Trib. Bologna, Trib. Palermo), e
alla motivazione delle sentenze di primo e secondo grado (Sent. Cass. 4929/2007)
á
L'omessa traduzione della sentenza emessa nei confronti
dell'imputato alloglotta non e' causa di nullita' della stessa e determina
soltanto il differimento del decorso dei termini per l'impugnazione al momento
in cui l'imputato abbia cognizione del contenuto della sentenza stessa (sent. Cass. 41404/2011)
á
Sent. Corte Giust. C-322/13: e'
illegittima una norma che riconosca il diritto di utilizzare, nei processi
civili pendenti dinanzi ai giudici di uno Stato membro che abbiano sede in un
determinato ente locale di tale Stato, una lingua diversa dalla lingua
ufficiale di detto Stato solo ai cittadini di quest'ultimo che siano residenti
in questo stesso ente locale
á
Sent. Cass. 7115/2012: ha diritto alla remissione in termini, ai fini dell'impugnazione, lo straniero cui
la sentenza contumaciale non sia
stata notificata a causa dello sgombero
del campo nomadi in cui egli aveva domicilio
á
Sent. Cons. Stato 1300/2014: irrilevante
ai fini della validita' della sentenza di primo grado, il fatto che il difensore dello straniero fosse assente, non avendo ricevuto alcuna
comunicazione di tale seduta collegiale, alla camera di consiglio cautelare
nella quale il ricorso e' stato deciso con "sentenza breve", dato che
e' onere delle parti procurarsi le informazioni sul calendario delle udienze
con l'ordinaria diligenza (ad esempio consultando l'apposito sito Internet)
á
Sent. Cons. Stato 4844/2014: l'interessato con la sottoscrizione della procura ad
litem, rilasciata con apposito atto in forma scritta, fa proprie le
dichiarazioni di natura negoziale (ossia, l'attivita' extragiudiziale) del procuratore, escludendo che, a detto
fine, occorra l'espresso conferimento nella procura del potere di ratifica
della dichiarazione negoziale (nel caso in esame, la sottoscrizione della
procura, rilasciata con facolta' di rappresentare e difendere "in ogni
stato e grado del procedimento", anche di mediazione, implica la ratifica
della diffida ad adempiere e dell'istanza di accesso, atti negoziali
propedeutici alla difesa, compiuti in nome e per conto della parte dal
difensore, a nulla rilevando che il procedimento di mediazione non sia
attivabile o attivato, ma essendo quell'attivita' extragiudiziale compiuta nel
chiaro intento di tutelare gli interessi dell'assistito)
á
Il provvedimento di allontanamento del
familiare straniero di cittadino italiano o comunitario dal territorio dello
Stato
o
e' adottato con atto motivato (salvo che vi si oppongano
ragioni di sicurezza dello Stato), in modo (Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4 e circ. Mininterno 28/8/2009) da permettere l'esercizio del diritto di difesa
o
e' tradotto, se
il destinatario non comprende la lingua italiana (D. Lgs. 32/2008), in lingua a lui comprensibile ovvero, in caso di indisponibilita' di personale idoneo
alla traduzione, in francese, inglese,
spagnolo o tedesco, a scelta dell'interessato (nota: l'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la
possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento)
o
e' notificato all'interessato con
l'indicazione delle modalita' di
impugnazione, dei termini per
lasciare l'Italia (in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine
pubblico o pubblica sicurezza) e della durata
del divieto di reingresso sul territorio nazionale
Protezione diplomatica (torna all'indice del capitolo)
á
Salvo gravi
motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o relativi
allÕamministrazione della giustizia, lo straniero presente in Italia ha diritto
di prendere contatto con le autoritaÕ
del Paese di cui e' cittadino e di essere agevolato, in questo, da ogni
pubblico ufficiale interessato al procedimento
á
L'autoritaÕ
giudiziaria e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o
consolare piuÕ vicina del Paese cui appartiene lo straniero in ogni caso in
cui abbiano adottato provvedimenti in materia di libertaÕ personale,
allontanamento dal territorio dello Stato, tutela dei minori, status personale,
o in caso di decesso (Massimario Mininterno per gli Ufficiali di stato
civile 2011: in deroga ad art. 83 DPR 396/2000,
la comunicazione e' effettuata direttamente all'autorita' consolare, invece che
al Ministero degli affari esteri) o di ricovero ospedaliero urgente; hanno
anche l'obbligo di far pervenire alla rappresentanza documenti e oggetti
appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per legge; nota (da circ. Mingiustizia 22/3/2010): nel caso di straniero arrestato, le disposizioni
relative alla comunicazione all'autorita' consolare rafforzano quanto gia'
previsto, in relazione alla comunicazione senza indugio, su richiesta
dell'interessato, da art. 36, co. 1, lettera b della Convenzione di Vienna 24/4/1963 sulle relazioni
consolari)
á
La comunicazione non e' effettuata quando
(art. 2, co. 7 D. Lgs. 286/1998 e art. 4 DPR 394/1999; disposizioni ribadite da
circ. Mingiustizia 22/3/2010)
o
lo straniero,
esplicitamente interrogato (se possibile) dallÕautoritaÕ che deve procedere,
dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi dellÕautoritaÕ
diplomatica o consolare del Paese di cui eÕ cittadino; la rinuncia alla
protezione consolare per minori di eta' inferiore a quattordici anni e'
effettuata da chi esercita la potesta' sul minore
o
lo straniero
abbia presentato domanda di asilo
o
allo straniero
sia stato riconosciuto lo status di rifugiato (o, verosimilmente, la protezione
sussidiaria)
o
nei confronti
dello straniero siano state adottate misure di protezione temporanea per motivi
umanitari
o
allo straniero o
ai suoi familiari possa derivare il pericolo di persecuzione per motivi di
razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine
nazionale, di condizioni personali o sociali
á
Circ. Mininterno 24/1/2014: il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che
la tutela consolare dei cittadini
siriani residenti in Italia e' affidata all'Ambasciata della Repubblica
Araba di Siria a Vienna
á
Nota:
secondo quanto riportato da comunicato INCA,
o
il rilascio ed
il rinnovo dei passaporti siriani a cittadini siriani puo' essere richiesto per
posta, senza che il richiedente debba recarsi in Austria, allegando la
fotocopia del vecchio passaporto
o
riguardo alla
legalizzazione e alla traduzione dei certificati rilasciati dalle competenti
autorita' siriane per richiedere la cittadinanza italiana, il Ministero degli
Esteri ed il Ministero della Giustizia siriani continuano ad emettere i
certificati di stato civile o penali, anche se con notevoli difficolta' e
lunghi tempi d'attesa
o
riguardo alle
traduzioni, in attesa della nomina da parte delle competenti Autorita' siriane
di un nuovo traduttore giurato autorizzato, si suggerisce per il momento di far
effettuare la traduzione presso i traduttori giurati indicati dall'Ambasciata
italiana a Beirut
á
Circ. Mininterno 10/3/2015: l'Ambasciata Polacca in Italia ha segnalato
l'esistenza di problemi riguardo alla mancata trasmissione, da parte delle
autorita' italiane, dell'atto di morte di cittadini polacchi, all'effettuazione
della sepoltura senza previa informazione delle sedi diplomatico-consolari
competenti, e alla trasmissione di copia dell'atto di morte in luogo
dell'originale
á
Circ. Prefettura Avellino 26/1/2016: il Ministero per gli Affari Esteri ha trasmesso al Mininterno
- Direzione Centrale per i Servizi Demografici (Ufficio II - Stato Civile) la
nota n. 117 del 10/9/2015, con la quale l'Ambasciata del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord comunica che la normativa britannica, relativa alla
cremazione delle salme di cittadini britannici in Italia, non prevede alcun nulla osta
consolare; la cremazione in Italia di cittadini britannici e' pertanto
regolata, come per i cittadini italiani, dalla L. 130/2001
e da art. 79 co. 2 DPR 285/1990
2. Categorie di ingresso (torna all'indice)
á
Categorie di ingresso; ordine di
grandezza dei flussi; presenze
Categorie di ingresso; ordine di grandezza dei flussi; presenze (torna all'indice del capitolo)
á
Ingresso per
ÒdirittoÓ e per Òinteresse legittimoÓ allÕinserimento (concorrenziale o non
concorrenziale); nota: classificazione mia
á
Ingresso per interesse allÕinserimento concorrenziale:
lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, formazione professionale
o
quote ammesse all'inserimento programmate con DPCM (lavoro), decreto ministeriale (formazione)
o sullla base della disponibilitaÕ degli atenei (studio universitario, in base
a L. 9/2014[7])
o
domande di
ammissione accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti
sono soddisfatti
o
ricorso avverso
i provvedimenti negativi: al TAR
o
numeri recenti:
¤
lavoro non
stagionale: circa 25.000 per anno
fino al 2005, circa 470.000 nel
2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010
¤
lavoro
stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2010,
60.000 nel 2011, 35.000 nel 2012, 30.000
nel 2013
¤
lavoro autonomo:
circa 4.000 ingressi effettivi nel 2010 (Annuario MAE 2011-2012), circa 3.000 ingressi effettivi nel 2011, circa
2.500 ingressi effettivi nel 2012 (Annuario MAE 2013), circa 2.000 ingressi effettivi nel 2013 (Annuario MAE 2014), circa 2.000 ingressi effettivi nel 2014 (Annuario MAE 2015), circa 1.500 ingressi effettivi nel 2014 (Annuario MAE 2016)
¤
studio: circa
54.000 nel 2010 (Annuario MAE 2011-2012), circa 50.000 nel 2011 e nel 2012 (Annuario MAE 2013), circa 52.500 nel 2013 (Annuario MAE 2014); circa 52.000 nel 2014 (Annuario MAE 2015), circa 52.000 nel 2015 (Annuario MAE 2016)
á
Ingresso per interesse allÕinserimento non concorrenziale:
turismo, affari, motivi religiosi, etc.
o
ingressi non limitati numericamente
o
ingressi per
soggiorni di breve o lunga durata
o
requisiti:
non gravare sullÕassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio
di ritorno)
o
ricorso avverso i
provvedimenti negativi: al TAR
o
numeri (Annuario MAE 2013, Annuario MAE 2014, Annuario MAE 2015, Annuario MAE 2016):
¤
motivi
religiosi: circa 9.000 nel 2012, circa 8.000 nel 2013, circa 9.000 nel 2014,
circa 9.000 nel 2015
¤
turismo: circa
1.400.000 nel 2012, circa 1.600.000
nel 2013, circa 1.800.000 nel 2014, , circa 1.600.000 nel 2015
¤
affari: circa
200.000 nel 2012, circa 200.000 nel 2013, circa 190.000 nel 2014, circa 180.000 nel 205
¤
invito: circa
22.000 nel 2012, circa 19.000 nel 2013, circa 17.000 nel 2014, circa 19.000 nel
2015
¤
missione: circa
21.000 nel 2012, circa 20.000 nel 2013, circa 19.000 nel 2014, circa 26.000 nel
2015
¤
cure mediche:
circa 3.000 nel 2012, circa 2.000 nel 2013, circa 2.000 nel 2014, circa 2.000
nel 2015
¤
residenza
elettiva: circa 1.000 nel 2012, circa 1.000 nel 2013, circa 1.000 nel 2014, circa
1.000 nel 2015
¤
gara sportiva:
circa 6.000 nel 2012, circa 5.000 nel 2013, circa 5.000 nel 2014, circa 4.000
nel 2015
¤
ricerca: circa
400 nel 2012, circa 400 nel 2013, circa 500 nel 2014, circa 500 nel 2015
¤
volontariato:
circa 250 nel 2012, circa 300 nel 2013, circa 200 nel 2014, circa 200 nel 2015
o
nota: requisiti
meno stringenti => numeri alti => possibile interferenza con controllo
immigrazione (overstayers)
á
Ingresso per diritto: asilo e protezione
sussidiaria, unitaÕ familiare (ricongiungimento)
o
ingressi non limitati numericamente (possibile
riflesso, peroÕ, degli ingressi per protezione temporanea e ricongiungimento su
quote per lavoro)
o
requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non da un
progetto dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela
o
requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo),
reddito e alloggio del familiare (ricongiungimento), etc.
o
ricorso avverso
i provvedimenti negativi: al Tribunale
ordinario
o
numeri:
¤
ricongiungimento:
circa 50.000 per anno fino al 2005,
circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel 2007, circa 125.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009 (da Rapp. Sopemi 2010), circa 91.000 nel 2010, circa 84.000 nel 2011, circa 81.000 nel 2012 (Annuario MAE 2013), circa 76.000 nel 2013 (Annuario MAE 2014), circa 58.000 nel 2014 (Annuario MAE 2015), circa 47.000 nel 2015 (Annuario MAE 2016)
¤
richiesta asilo
(da Statistiche Mininterno sull'asilo 1990-2015; nota: ciascuna domanda d'asilo puo' corrispondere a
piu' richiedenti, in caso di nucleo familiare):
-
1990: 4573
richiedenti (3.617 domande); 1727 domande esaminate; 992 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 712 dinieghi; 0
irreperibili; 22 esiti diversi
-
1991: 28400
richiedenti (24.437 domande); 23464 domande esaminate; 1527 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 4 casi di protezione umanitaria; 21877
dinieghi; 0 irreperibili; 56 esiti diversi
-
1992: 2970
richiedenti (2.586 domande); 8397 domande esaminate; 483 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 7909 dinieghi; 1
irreperibile; 3 esiti diversi
-
1993: 1736
richiedenti (1.564 domande); 2178 domande esaminate; 189 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1977 dinieghi; 0
irreperibili; 11 esiti diversi
-
1994: 2259
richiedenti (1.841 domande); 2103 domande esaminate; 399 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 1 caso di protezione umanitaria; 1703 dinieghi; 0
irreperibili; 0 esiti diversi
-
1995: 2039
richiedenti (1.744 domande); 2051 domande esaminate; 376 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 2 casi di protezione umanitaria; 1653 dinieghi; 0
irreperibili; 20 esiti diversi
-
1996: 844
richiedenti (680 domande); 811 domande esaminate; 223 casi di riconoscimento di
status di rifugiato; 0 casi di protezione umanitaria; 574 dinieghi; 0 irreperibili;
14 esiti diversi
-
1997: 2595
richiedenti (1.875 domande); 2209 domande esaminate; 463 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 5 casi di protezione umanitaria; 1707 dinieghi; 0
irreperibili; 34 esiti diversi
-
1998: 18496
richiedenti (13.193 domande); 5066 domande esaminate; 1438 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 26 casi di protezione umanitaria; 3523
dinieghi; 0 irreperibili; 79 esiti diversi
-
1999: 37318
richiedenti (24.810 domande); 11838 domande esaminate; 1118 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 1192 casi di protezione umanitaria; 9489 dinieghi; 0
irreperibili; 39 esiti diversi
-
2000: 24296
richiedenti (18.363 domande); 36776 domande esaminate; 2356 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 1407 casi di protezione umanitaria;
32785 dinieghi; 14 irreperibili; 214 esiti diversi
-
2001: 21575
richiedenti (17.406 domande); 17610 domande esaminate; 2988 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 1653 casi di protezione umanitaria; 9258
dinieghi; 3622 irreperibili; 89 esiti diversi
-
2002: 18754
richiedenti (16.102 domande); 21552 domande esaminate; 1619 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 1191 casi di protezione umanitaria; 5515
dinieghi; 13090 irreperibili; 137 esiti diversi
-
2003: 15274
richiedenti (13.931 domande); 13441 domande esaminate; 954 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 2262 casi di protezione umanitaria; 2943
dinieghi; 7187 irreperibili; 95 esiti diversi
-
2004: 10869
richiedenti (9.817 domande); 9446 domande esaminate; 1011 casi di riconoscimento
di status di rifugiato; 3075 casi di protezione umanitaria; 2958 dinieghi; 2310
irreperibili; 92 esiti diversi
-
2005: 10704
richiedenti (9.583 domande); 14052 domande esaminate; 1072 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 4281 casi di protezione umanitaria; 5378
dinieghi; 3142 irreperibili; 179 esiti diversi
-
2006: 10026
richiedenti (9.234 domande); 14254 domande esaminate; 1145 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 5140 casi di protezione umanitaria; 4419
dinieghi; 3282 irreperibili; 268 esiti diversi
-
2007: 13310
richiedenti (12.451 domande); 21198 domande esaminate; 1627 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 10103 casi di protezione umanitaria;
5056 dinieghi; 4038 irreperibili; 374 esiti diversi
-
2008: 31723
richiedenti (31.100 domande); 23175 domande esaminate; 2009 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 6946 casi di protezione sussidiaria;
3621 casi di protezione umanitaria; 9219 dinieghi; 917 irreperibili; 463 esiti
diversi
-
2009: 19090
richiedenti (15.918 domande); 25113 domande esaminate; 2328 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 5331 casi di protezione sussidiaria;
2411 casi di protezione umanitaria; 11193 dinieghi; 1667 irreperibili; 2183
esiti diversi
-
2010: 12121
richiedenti (8.897 domande); 14042 domande esaminate; 2094 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 1789 casi di protezione sussidiaria;
3675 casi di protezione umanitaria; 4698 dinieghi; 520 irreperibili; 1266 esiti
diversi
-
2011: 37350
richiedenti (32.645 domande); 25626 domande esaminate; 2057 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 2569 casi di protezione sussidiaria;
5662 casi di protezione umanitaria; 11131 dinieghi; 2339 irreperibili; 1868
esiti diversi
-
2012: 17.352
richiedenti (15.886 domande); 29.969 domande esaminate; 2.048 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 4.497 casi di protezione sussidiaria;
15.486 casi di protezione umanitaria; 5.259 dinieghi; 1.196 irreperibili; 1.483
esiti diversi
-
2013: 26.620
richiedenti (25.207 domande); 23.634 domande esaminate; 3.078 casi di
riconoscimento di status di rifugiato; 5.564 casi di protezione sussidiaria;
5.750 casi di protezione umanitaria; 6.765 dinieghi; 2.410 irreperibili; 67
esiti diversi
-
2014: 63.456 richiedenti
(61.711 domande); 36.270 domande esaminate; 3.641 casi di riconoscimento di
status di rifugiato; 8.338 casi di protezione sussidiaria; 10.034 casi di
protezione umanitaria; 13.122 dinieghi; 1.095 irreperibili; 40 esiti diversi
-
2015: 83.970
richiedenti; 71.117 domande esaminate; 3.555 casi di riconoscimento di status
di rifugiato; 10.225 casi di protezione sussidiaria; 15.768 casi di protezione
umanitaria; 37.400 dinieghi; 4.103 irreperibili; 66 esiti diversi
o
Nota:
lÕammissione al riconoscimento del diritto dÕasilo prescinde da un ingresso
formalmente legale; possibile abuso;
interferenza con controllo immigrazione
o
Note:
¤
al 31/12/2010,
soggiornavano in Italia 56.397 rifugiati (contro 594.269 in Germania, 238.150
in Gran Bretagna, 200.687 in Francia, 74.961 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2010)
¤
al 31/12/2012,
soggiornavano in Italia 64.779 rifugiati (contro 589.737 in Germania, 149.765
in Gran Bretagna, 217.865 in Francia, 74.598 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2012)
¤
al 31/12/2013,
78.061 (contro 187.567 in Germania, a seguito di un allineamento delle
definizioni usate nel conteggio, 126.055 in Gran Bretagna, 232.487 in Francia,
74.707 in Olanda; da Rapp. ACNUR Global Trends 2013)
¤
al 31/12/2014,
soggiornavano in Italia 93.715 rifugiati (contro 216.973 in Germania, 117.161
in Gran Bretagna, 252.264 in Francia, 82.494 in Olanda, 142.207 in Svezia; da Rapp. ACNUR Global Trends 2014)
¤
al 31/12/2015,
soggiornavano in Italia 118.047 rifugiati (contro 316.115 in Germania, 123.067
in Gran Bretagna, 273.126 in Francia, 88.536 in Olanda, 169.520 in Svezia; da Rapp. ACNUR Global Trends 2015)
á
Controesempio: ingresso per volontariato,
sottoposto a quote fissate con
decreto del Ministro della solidarieta' sociale (D. Lgs. 154/2007), benche' si
tratti di ingresso finalizzato alla tutela di un interesse legittimo
allÕinserimento non concorrenziale
á
Visti rilasciati (da Quarto rapporto EMN per l'Italia):
o
2001: 947.085,
di cui 186.167 nazionali
o
2002: 852.347,
di cui 153.830 nazionali
o
2003: 874.863,
di cui 178.532 nazionali
o
2004: 1.154.558,
di cui 196.825 nazionali
o
2005: 1.076.680,
di cui 224.080 nazionali
o
2006: 1.198.167,
di cui 217.875 nazionali
o
2007: 1.519.816,
di cui 363.277 nazionali
o
2008: 1.563.567,
di cui 318.872 nazionali
o
2009: 1.401.706,
di cui 301.561 nazionali
o
2010: 1.543.408,
di cui 218.318 nazionali
á
Visti rilasciati per motivo (da Rapp. Sopemi 2012-2013, Annuario MAE 2015, Annuario MAE 2016):
o
2006:
¤
ricongiungimento
familiare: 78.914
¤
lavoro
subordinato: 89.308
¤
motivi
religiosi: 7.655
¤
studio: 46.860
¤
lavoro autonomo:
4.706
¤
residenza
elettiva: 928
¤
vacanze lavoro:
362
¤
altro (adozione,
affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al
seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso,
transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 969.434
¤
totale:
1.198.167
o
2007:
¤
ricongiungimento
familiare: 88.649
¤
lavoro
subordinato: 219.317
¤
motivi
religiosi: 8.365
¤
studio: 49.775
¤
lavoro autonomo:
5.012
¤
residenza
elettiva: 952
¤
vacanze lavoro:
390
¤
altro (adozione,
affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al
seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso,
transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.147.356
¤
totale:
1.519.816
o
2008:
¤
ricongiungimento
familiare: 123.482
¤
lavoro
subordinato: 135.234
¤
motivi
religiosi: 7.942
¤
studio: 53.523
¤
lavoro autonomo:
4.967
¤
residenza
elettiva: 896
¤
vacanze lavoro:
417
¤
altro (adozione,
affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al
seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso,
transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.236.671
¤
totale:
1.563.132
o
2009:
¤
ricongiungimento
familiare: 107.410
¤
lavoro
subordinato: 136.332
¤
motivi
religiosi: 8.433
¤
studio: 52.359
¤
lavoro autonomo:
4.570
¤
residenza
elettiva: 888
¤
vacanze lavoro:
442
¤
altro (adozione,
affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al
seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso,
transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.091.373
¤
totale:
1.401.807
o
2010:
¤
ricongiungimento
familiare: 87.184
¤
lavoro
subordinato: 72.360
¤
motivi
religiosi: 9.762
¤
studio: 54.246
¤
lavoro autonomo:
4.163
¤
residenza
elettiva: 1.073
¤
vacanze lavoro:
393
¤
altro (adozione,
affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al
seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso,
transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.314.227
¤
totale:
1.543.408
o
2011:
¤
ricongiungimento
familiare: 79.923
¤
lavoro
subordinato: 90.483
¤
motivi
religiosi: 8.685
¤
studio: 49.942
¤
lavoro autonomo:
3.364
¤
residenza
elettiva: 1.083
¤
vacanze lavoro:
434
¤
altro (adozione,
affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al
seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso,
transito, transito aereoportuale, trasporto, turismo): 1.480.747
¤
totale:
1.714.661
o
2012:
¤
ricongiungimento
familiare: 81.436
¤
lavoro
subordinato: 59.923
¤
motivi
religiosi: 8.819
¤
studio: 49.800
¤
lavoro autonomo:
2.669
¤
residenza
elettiva: 984
¤
vacanze lavoro:
432
¤
turismo:1.364.147
¤
altro (adozione,
affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al
seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso,
transito, transito aereoportuale, trasporto): 304.184
¤
totale:
1.872.394
o
2013:
¤
ricongiungimento
familiare: 76.164
¤
lavoro
subordinato: 33.236
¤
motivi
religiosi: 8.449
¤
studio: 52.498
¤
lavoro autonomo:
1.853
¤
residenza
elettiva: 1.005
¤
vacanze lavoro:
505
¤
turismo:
1.657.075
¤
altro (adozione,
affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al
seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso,
transito, transito aereoportuale, trasporto): 294.680
¤
totale:
2.125.465
o
2014:
¤
ricongiungimento
familiare: 57.899
¤
lavoro
subordinato: 23.588
¤
motivi
religiosi: 8.965
¤
studio: 51.878
¤
lavoro autonomo:
1.915
¤
residenza
elettiva: 1.257
¤
vacanze lavoro:
481
¤
turismo:
1.802.256
¤
altro (adozione,
affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al
seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso,
transito, transito aereoportuale, trasporto): 268.091
¤
totale:
2.216.330
o
2015:
¤
ricongiungimento
familiare: 46.559
¤
lavoro
subordinato: 18.470
¤
motivi religiosi:
9.171
¤
studio: 52.199
¤
lavoro autonomo:
1.571
¤
residenza
elettiva: 1.306
¤
vacanze lavoro: 654
¤
turismo: 1.642.129
¤
altro (adozione,
affari, cure mediche, diplomatico (accreditamento o notifica), familiare al
seguito, gara sportiva, invito, missione, missione volontari, reingresso,
transito, transito aereoportuale, trasporto): 353.406
¤
totale: 2.125.465
á
Nunero di non italiani che hanno fatto ingresso
in Italia nel 2009 (Rapp. EMN sull'immigrazione illegale): circa 72.540.000, di cui circa 21.717.000 da Paesi
non appartenenti all'Unione europea (circa 4.500.000 da Paesi a forte pressione
migratoria), circa 14.293.000 per motivi legati a lavoro o affari
á
Dati sulle presenze (da Rapp. Eurostat 2011 su popolazione e condizioni
sociali):
o
popolazione
totale in Italia: 60.340.300
o
cittadini non
italiani: 4.235.100 (7.0%); cittadini comunitari: 1.241.300 (2.1%); cittadini
stranieri: 2.993.700 (5.0%); prime 5 nazionalita': Romania (887.800, 21.0%),
Albania (466.700, 11.0%), Marocco (431.500, 10.2%), Cina (188.400, 4.4%),
Ucraina (174.100, 4.1%)
o
nati all'estero:
4.798.700 (8.0%); nati in uno Stato membro UE: 1.592.800 (2.6%); nati in uno
Stato non UE: 3.205.900 (5.3%); prime 5 nazionalita': Romania (847.500, 17.7%),
Albania (482.400, 10.1%), Marocco (355.900, 7.4%), Germania (209.200, 4.4%),
Ucraina (149.900, 3.1%)
o
eta' mediana:
44.3 (cittadini italiani); 32.5 (cittadini non italiani); 44.2 (nati in
Italia); 36.4 (nati all'estero)
o
eta' media (da Rapp. Eurostat 2010 su popolazione e condizioni
sociali): 42.8 anni (popolazione
complessiva); 43.9 (cittadini italiani); 32.3 (cittadini non italiani); 32.9
(cittadini comunitari); 32.0 (cittadini stranieri)
o
provenienza,
rispetto all'Indice di Sviluppo Umano: circa il 62% da paesi ad alto indice;
circa il 36% da paesi a medio indice; circa il 2% da paesi a basso indice
á
Ulteriori dati all'1/1/2011 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti
27/3/2012):
o
cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti: 3.536.062 (di cui, 48,4% donne, 21,5%
minori, 4,4% anziani di eta' > 60 anni, 44,0% coniugati); prime 5 nazionalita':
Marocco (501.610), Albania (483.219), Cina (274.417), Ucraina (218.099),
Moldavia (142.583)
o
soggiornanti di
lungo periodo: 1.638.734 (di cui, 49,0% donne, 26,9% minori, 4,6% anziani di
eta' > 60 anni, 48,7% coniugati); prime 5 nazionalita': Marocco (279.904),
Albania (274.688), Cina (85.445), Ucraina (81.816), Tunisia (65.833)
o
permessi di
soggiorno ordinari: 1.897.328; prime 5 nazionalita': Marocco (221.706, di cui
119.504 per lavoro, 98.862 per motivi familiari), Albania (208.531, di cui
90.190 per lavoro, 109.598 per motivi familiari), Cina (188.972, di cui 125.982
per lavoro, 56.679 per motivi familiari), Ucraina (136.283, di cui 106.954 per
lavoro, 27.272 per motivi familiari), Moldavia (103.633, di cui 69.670 per
lavoro, 32.702 per motivi familiari)
o
eta' media: 31,7
anni
á
Ulteriori dati all'1/1/2012 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti
25/7/2012)
o
cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti: 3.637.724 (di cui, 49,54% donne, 23,9%
minori); prime 5 nazionalita': Marocco (506.369), Albania (491.495), Cina
(277.570), Ucraina (223.782) e Filippine (152.382)
o
permessi di
soggiorno UE slp: 1.896.223 (pari al 52,1% del totale)
o
permessi ancora
validi per stranieri entrati in Italia nel 2007: 66,7% (con il 19,8% rinnovati
in una provincia diversa da quella di primo rilascio)
á
Ulteriori dati all'1/1/2013 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti
30/7/2013)
o
cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti: 3.764.236 (di cui, 49,3% donne, 24,1%
minori); prime 10 nazionalita': Marocco (513.374), Albania (497.761), Cina
(304.768), Ucraina (224.588), Filippine (158.308), India (150.462), Moldova
(149.231), Egitto (123.529), Tunisia (121.483), Bangladesh (113.811)
o
permessi di
soggiorno UE slp: 2.045.662 (pari al 54,3% del totale)
o
permessi ancora
validi per stranieri entrati in Italia nel 2007: 68,2% (nota: dato incoerente
con quello riportato per i presenti all'1/1/2012), dei quali, il 22,4% in
possesso di permesso di soggiorno UE slp
á
Ulteriori dati all'1/1/2014 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti
5/8/2014)
o
cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti: 3.874.726 (di cui, 49,2% donne, 23,9%
minori); prime 10 nazionalita': Marocco (524.775), Albania (502.546), Cina
(320.794), Ucraina (233.726), Filippine (165.783), India (160.296), Moldova
(150.021), Egitto (135.284), Bangladesh (127.861), Tunisia (122.354)
o
permessi di
soggiorno UE slp: 2.179.607 (pari al 56,3% del totale)
o
stranieri
regolarizzati nel 2002, ancora legalmente soggiornanti: 82% (l'analisi riguarda
i 438.620 stranieri di paesi non diventati, nel frattempo, Stati membri, e dei
quali si conosce il codice fiscale)
á
Ulteriori dati all'1/1/2015 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti
22/10/2015)
o
cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti: 3.929.916 (di cui, 48,9% donne, 24,0%
minori); prime 10 nazionalita': Marocco (518.357), Albania (498.419), Cina (332.189),
Ucraina (236.682), Filippine (169.046), India (166.514), Moldova (146.654),
Egitto (141.243), Bangladesh (138.837), Tunisia (119.844)
o
permessi di
soggiorno UE slp: 2.248.787 (pari al 57,2% del totale)
á
Ulteriori dati all'1/1/2016 (da Rapp. ISTAT stranieri regolarmente soggiornanti
29/9/2016)
o
cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti: 3.931.133 (di cui, 48,7% donne, 24,2%
minori); prime 10 nazionalita': Marocco (510.450), Albania (482.959), Cina (333.986),
Ucraina (240.141), India (169.394), Filippine (167.176), Egitto (143.232),
Bangladesh (142.403), Moldova (141.305), Pakistan (122.884)
o
permessi di
soggiorno UE slp: 2.338.435 (pari al 59,5% del totale)
á
Dati al 31/12/2015
(Rapp. Mininterno 15/8/2015): cittadini stranieri regolarmente soggiornanti:
4.010.992, di cui 851.082 minori; permessi
di soggiorno
o
lavoro autonomo:
241.620
o
lavoro
subordinato: 1.410.178
o
motivi
familiari: 1.205.412
o
altro: 302.700
á
Permessi di soggiorno al 31/12/2014 (Annuario Mininterno su immigrazione e asilo 2015):
o
lavoro
subordinato: 1.422.032
o
motivi
familiari: 1.169.860
o
lavoro autonomo:
233.849
o
studio: 53.133
o
attesa
occupazione: 47.243
o
protezione
sussidiaria (art. 17 D. Lgs. 251/2007): 32.718
o
motivi
religiosi: 28.399
o
richiesta asilo:
24.352
o
asilo: 19.972
o
motivi umanitari
(art. 32 co. 3 D. Lgs. 25/2008): 10.215
o
motivi umanitari
(art. 11 lett. c/ter DPR 394/1999): 10.014
o
residenza
elettiva: 9.382
o
richiesta asilo
politico - attivita' lavorativa (art. 11 D.L. 140/05): 8.905
o
missione: 8.731
o
attesa occupazione
(circolari Dipartimento Liberta' Civili): 8.630
o
assistenza
minori: 5.165
o
lavoro casi
particolari art. 27 D. Lgs. 286/1998: 4.750
o
affidamento:
3.252
o
cure mediche:
3.078
o
motivi umanitari
(C3 emergenza Nord Africa): 2.986
o
minore eta':
2.974
o
lavoro
stagionale: 2.350
o
motivi umanitari
art. 18 D. Lgs. 286/1998: 668
o
Convenzione
Dublino L. 523/1992: 619
o
protezione
sussidiaria (art. 9 co. 1-bis; nota:
del DPR 394/1999?): 475
o
adozione: 428
o
attesa
cittadinanza: 372
o
ricerca
scientifica - studio (art. 27-ter D. Lgs. 286/1998): 325
o
ricerca scientifica:
288
o
ricerca
scientifica - lavoro autonomo (art. 27-ter D. Lgs. 286/1998): 277
o
tirocinio: 227
o
apolidia: 224
o
attivita'
sportiva: 223
o
asilo (art. 9
co. 1-bis; nota: del DPR 394/1999?):
193
o
vacanze lavoro:
190
o
motivi di
giustizia: 181
o
lavoro casi
particolari art. 27-quater D. Lgs. 286/1998: 148
o
integrazione
minore: 113
o
motivi umanitari
L. 155/2005: 84
o
attesa status
apolidia: 78
o
ricerca
scientifica - lavoro subordinato (art. 27-ter D. Lgs. 286/1998): 72
o
sfruttamento lavorativo
(art. 18 D. Lgs. 286/1998): 64
o
lavoro
subordinato di tipo artistico: 46
o
motivi umanitari
art. 18-bis co. 1 D. Lgs. 286/1998: 40
o
missione
volontariato D. Lgs. 154/2007: 33
o
motivi familiari
art. 9-ter co. 5 D. Lgs. 286/1998: 26
o
turismo: 18
o
lavoro autonomo
- flusso 2006: 18
o
motivi umanitari
art. 18-bis co. 3 D. Lgs. 286/1998: 15
o
dichiarazione di
presenza L. 68/2007: 14
o
motivi familiari
Carta Blu art. 27-quater co. 16 D. Lgs. 286/1998: 6
o
motivi familiari
art. 9-ter co. 6 D. Lgs. 286/1998: 6
o
attesa
occupazione ex Carta Blu art. 27-quater co. 17 D. Lgs. 286/1998: 6
o
protezione
temporanea art. 20 D. Lgs. 286/1998: 4
o
motivi umanitari
art. 22 D. Lgs. 286/1998: 3
o
lavoro
subordinato - flusso 2006: 3
o
lavoro
stagionale pluriennale: 3
o
rinnovo - motivi
umanitari - DPCM 6/10/2011: 1
o
affari: 1
o
minori iscritti nel permesso del genitore: 861.726 (di cui 754.393 di eta' inferiore a 14
anni)
á
Nuovi permessi rilasciati nel 2014
(Rapp. Eurostat 20/10/2015): 204.335 (In particolare: Marocco, 19.759; Cina,
16.971; Albania, 14.591), di cui
o
motivi
familiari: 99.051
o
studio: 24.373
o
lavoro: 53.327
o
altro: 27.584
á
Italiani nel mondo al 31/12/2011 (da comunicato Migrantes Rapp. Italiani nel mondo e Unsolomondo 1/7/2012):
o
4.208.977
cittadini italiani iscritti all'AIRE (6,9% della popolazione italiana), di cui
2.017.163 donne, 664.666 minori, 798.619 ultra-65-enni
o
per continente:
Europa 2.306.769, America 1.672.414, Oceania 134.008, Africa 54.533, Asia
41.253
o
primi 5 Paesi di
residenza all'estero: Argentina (664.387), Germania (639.283), Svizzera
(546.614), Francia (366.170), Brasile (298.370)
o
prime 5 Regioni
di partenza: Sicilia (674.572), Campania (431.830), Lazio (375.310), Calabria
(360.312), Lombardia (332.403)
o
iscrizioni
dall'estero 2000-2010: 404.952
o
cancellazioni
per l'estero 2000-2010: 450.161
o
flussi dal
Meridione (2009): 109.000 verso il Centro-Nord (principalmente, Lombardia,
Emilia Romagna, Lazio); 12.000 verso l'estero (principalmente, Germania,
Svizzera, Regno Unito)
á
Rimesse:
o
flussi (da Rapp. Eurostat sulle rimesse, Rapp. Eurostat rimesse 2010, Rapp. Eurostat rimesse 2011, Rapp. Eurostat rimesse 2012, Rapp. Fond. Moressa sulle rimesse, Rapp. ISMU sulle rimesse):
¤
2007:
6.047 milioni di euro (1.166 verso Stati membri UE; 4.881 verso Stati non UE)
¤
2008:
6.382 milioni di euro (1.216 verso Stati membri UE; 5.166 verso Stati non UE)
¤
2009:
6.753 milioni di euro (1.191 verso Stati membri UE; 5.563 verso Stati non UE)
¤
2010:
6.572 milioni di euro (1.225 verso Stati membri UE; 5.347 verso Stati non UE)
¤
2011:
7.394 milioni di euro (1.230 verso Stati membri UE; 6.165 verso Stati non UE)
¤
2012:
6.833 milioni di euro (1.102 verso Stati membri UE; 5.731 verso Stati non UE)
¤
2013:
5.502 milioni di euro
¤
2014:
5.334 milioni di euro
o
flussi netti in
uscita dall'Italia (da Rapp. Eurostat sulle rimesse): 2.476 milioni di euro (2004), 3.666 (2005), 4.279
(2006), 5.793 (2007), 6.191 (2008), 6.748 (2009; da Rapp. Fond. Moressa), 6.386 (2010, da Rapp. Fond. Moressa)
o
Rapp. Eurostat sulle rimesse: il flusso da Italia a Cina (1.688 miliono di euro
nel 2007, 2.202 nel 2008) e', nel biennio 2007-2008, il principale flusso da
uno Stato membro UE verso uno Stato non UE; il flusso da Italia a Romania
(2.013 miliono di euro nel 2007, 1.540 nel 2008) e' il principale flusso tra
Stati membri UE
o
nel 2011,
rimesse dall'Italia verso i principali paesi di destinazione (in milioni di
euro); rimesse pro-capite (in euro); connazionali mantenuti in patria
pro-capite (Rapp. Fond. Moressa rimesse 2012):
¤
Cina 2.537;
12.085; 3,9
¤
Romania 894;
924; 0,2
¤
Filippine 601;
4.484; 2,9
¤
Marocco 299;
663; 0,3
¤
Bangladesh 290;
3.523; 7,6
¤
Senegal 245; 3.030;
4,3
¤
India 205;
1.699; 1,7
¤
Peru' 194;
1.968; 0,5
¤
Brasile 182;
3.916; 0,5
¤
Ucraina 166;
829; 0,4
o
nel 2012,
rimesse dall'Italia verso i principali paesi di destinazione, in milioni di
euro (Rapp. Fondazione Moressa 2013 sull'apporto economico
degli immigrati):
¤
Cina: 2.674
¤
Romania: 811
¤
Filippine: 367
¤
Marocco: 243
¤
Bangladesh: 228
¤
Senegal: 216
¤
India: 198
¤
Peru': 188
¤
Ucraina: 153
¤
Ecuador: 137
o
nel 2013,
rimesse dall'Italia verso i principali paesi di destinazione, in milioni di
euro (Rapp. Fond. Moressa sulle rimesse):
¤
Cina: 1.098
¤
Romania: 861
¤
Bangladesh: 346
¤
Filippine: 340
¤
India: 243
¤
Marocco: 241
¤
Senegal: 232
¤
Peru': 186
¤
Sri Lanka: 156
¤
Ucraina: 156
o
nel 2014,
rimesse dall'Italia verso i principali paesi di destinazione, in milioni di
euro (Rapp. ISMU sulle rimesse):
¤
Romania: 876
¤
Cina: 819
¤
Bangladesh: 361
¤
Filippine: 324
¤
Marocco: 250
¤
Senegal: 245
¤
India: 226
¤
Peru': 193
¤
Sri Lanka: 173
¤
Ucraina: 144
¤
Ecuador: 127
¤
Albania: 127
¤
Pakistan: 125
¤
Brasile: 107
¤
Repubblica
Dominicana: 106
¤
Moldavia: 86
¤
Georgia: 76
¤
Colombia: 76
¤
Tunisia: 52
¤
Nigeria: 52
o
flussi pro
capite in euro, dall'Italia (da Rapp. Fond. Moressa, Rapp. Fond. Moressa rimesse 2012, Rapp. Fondazione Moressa 2013 sull'apporto economico
degli immigrati, Rapp. Fond. Moressa sulle rimesse, Rapp. ISMU sulle rimesse):
¤
2000: 463
¤
2001: 512
¤
2002: 593
¤
2003: 753
¤
2004: 1.360
¤
2005: 1.624
¤
2006: 1.695
¤
2007: 2.055
¤
2008: 1.858
¤
2009: 1.734
¤
2010: 1.552
¤
2011: 1.618
¤
2012: 1.673
¤
2013: 1.254
¤
2014: 1084
3. Programmazione dei flussi (torna all'indice)
á
Documento programmatico; decreti di
programmazione dei flussi
á
Prassi e decisioni particolari
á
Contenuto dei decreti dal 1998
Documento programmatico; decreti di programmazione dei flussi (torna all'indice del capitolo)
á
Documento programmatico triennale (DPR; sentiti CNEL, associazioni,
Conferenza unificata, parere Commissioni parlamentari): linee di politica
dellÕimmigrazione; criteri per i flussi
á
PossibilitaÕ di
emanazione del documento programmatico con cadenza
piuÕ breve dei tre anni, se necessario
á
Uno o piuÕ decreti annuali flussi (DPCM; sentite
Commissioni parlamentari, la Conferenza unificata Stato-Regioni-CittaÕ e il
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del Testo
unico) sulla base dei criteri
definiti dal documento programmatico;
emanazione entro il 30 novembre dellÕanno precedente; nota:
l'8/6/2011, il Governo, dando parere sfavorevole su una mozione parlamentare
relativa alla mancata adozione del documento programmatico triennale, ha
affermato, che la contingente instabilita' macroeconomica rende impossibile la
programmazione triennale, e che conviene procedere con programmazione
transitoria (Resoconto Comm. Affari Cost. Camera 8/6/2011)
á
In mancanza di
decreto, possibile emanazione di un
DPCM, entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento (L. 25/2010), entro quote fissate con l'ultimo
decreto emanato (L. 25/2010; utilizzato frequentemente); possibile lo sforamento delle quote dell'anno
precedente per gli ingressi per lavoro stagionale in agricoltura e turismo (L. 80/2005)
á
Quote per
lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, lavoro stagionale,
lavoro autonomo
á
Decreto
predisposto sulla base dei dati sulla effettiva
domanda di lavoro, suddivisa per regioni e per bacini provinciali di
utenza, elaborati dallÕanagrafe
informatizzata; nota: il Rapporto Minlavoro 2011 sull'immigrazione per lavoro stima un fabbisogno di circa 100.000 ingressi per
anno per il periodo 2011-2015, di 260.000 ingressi per anno per il periodo
2016-2020
á
Le quote per le
professioni sanitarie (nota: non per gli infermieri professionali, che sono
sottratti alle quote) sono stabilite, sentite le Regioni, sulla base delle
valutazioni, effettuate dal Minsalute, in sede di rilevazione del fabbisogno di
personale sanitario, ai sensi dellÕart. 6 ter, D. Lgs. 502/1992
á
Le Regioni possono trasmettere un rapporto annuale sulle condizioni dei
lavoratori stranieri nel territorio e sui flussi
sostenibili per i tre anni successivi (art. 21, co. 4 ter T.U.)
á
Possibili quote privilegiate per paesi con accordi di riammissione; le domande per lavoratori provenienti da paesi con
quote privilegiate possono concorrere solo
all'interno della relativa quota (F.A.Q. sul sito del Mininterno)
á
Possibili quote privilegiate per cittadini di origine italiana entro il terzo grado
in linea ascendente per parte di almeno un genitore iscritti in apposite liste tenute presso tutte le
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e trasmesse al Minlavoro
(facoltaÕ, per gli iscritti, di chiedere al Minlavoro la propria posizione in
graduatoria)
á
Quote per lavoro subordinato non stagionale, definite anche in base ai rapporti
sui flussi sostenibili eventualmente presentati dalle Regioni, e assegnate a
livello regionale tenendo conto dei programmi di formazione approvati, sono
riservate agli iscritti nelle liste di stranieri con titoli di prelazione; i residui non utilizzati entro 9 mesi
dallÕentrata in vigore del decreto confluiscono nella quota generale; il
decreto-flussi puoÕ prevedere lÕestensione
automatica della quota riservata in caso di ulteriori richieste
á
Quota per lavoro autonomo, assegnata a livello nazionale, riservata ai
partecipanti ai corsi di formazione
inseriti in appositi elenchi
á
Possibili le restrizioni sugli ingressi da paesi che non collaborano al contrasto dellÕimmigrazione clandestina e alla
riammissione degli espulsi
á
Nota: un Accordo Minlavoro-Mininterno promuove la sperimentazione
di liste nei paesi d'origine ai fini della programmazione dei flussi
á
Paesi con cui
sono stati stipulati accordi di
riammissione (da Secondo Rapporto EMN):
o
Albania, firmato
nel 1997, in vigore dal 1998
o
Algeria, firmato
nel 2000, in vigore dal 2006
o
Bosnia
Erzegovina, firmato nel 2004, in vigore dal 2007
o
Croazia, firmato
nel 1997, in vigore dal 1998
o
Egitto, firmato
nel 2007
o
Filippine,
firmato nel 2004, in vigore dal 2005
o
Georgia, firmato
nel 1997
o
Fyrom
(Macedonia), firmato nel 1997, in vigore dal 1997
o
Marocco, firmato
nel 1998
o
Serbia, firmato
nel 2003, in vigore dal 2005
o
Moldavia,
firmato nel 2002, in vigore dal 2004
o
Nigeria, firmato
nel 2000
o
Sri Lanka,
firmato nel 2001, in vigore dal 2001
o
Svizzera,
firmato nel 1998, in vigore dal 2000
o
Tunisia, firmato
nel 1998, in vigore dal 1998; nuovo accordo firmato nel 2011, in vigore dal
2011 (comunicato Stranieriinitalia: l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato
richiesto dal gruppo della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del
Parlamento europeo)
o
Ghana, Niger,
Senegal, Gambia (secondo quanto affermato dal Sottosegretario all'interno in un'informativa
fornita il 29/9/2011 al Senato)
o
Federazione
Russa, Accordo con la Comunita' europea firmato nel 2006, in vigore dal 2012; protocollo d'attuazione dell'Accordo sottoscritto da Governo italiano e
Governo della Federazione Russa nel 2010 (circ. Mininterno 30/7/2012)
á
Firmato il
5/4/2011 un nuovo accordo Italia-Tunisia:
prevede che tutti i cittadini tunisini che arriveranno illegalmente in Italia
saranno rimpatriati, senza limitazione numerica quotidiana (da Informativa del Ministro dell'interno alla Camera
7/4/2011); l'Italia mette a
disposizione mezzi (da un comunicato Mininterno: motovedette, personal computer, scanner, stampanti,
metal-detector portatili, fuoristrada tropicalizzati, motori fuoribordo e
quadricicli), formazione e informazioni (da Audizione del Ministro dell'interno alla Camera
12/4/2011); l'accordo non prevede la
presenza a bordo delle motovedette di membri dell'equipaggio italiani (da un comunicato Mininterno); stanziati, per l'attuazione dell'accordo, 40
milioni di euro (Ord. PCM 12/7/2011); l'accesso ai contenuti dell'accordo e' stato richiesto dal gruppo
della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica del Parlamento europeo
(da comunicato Stranieriinitalia)
á
Una delegazione
italiana, composta da rappresentanti della Polizia scientifica e della
cooperazione, si e' recata il 10/5/2016 in Gambia,
con l'obiettivo di trattare con il governo locale per facilitare la
riammissione degli immigrati gambiani in posizione irregolare e per frenare
ulteriori flussi (comunicato Stranieriinitalia)
á
Firmato un Memorandum di intesa tra Italia e Sudan per la collaborazione tra i due paesi in diverse
materie, tra le quali
o
prevenzione e contrasto
di immigrazione irregolare, tratta di persone e traffico di migranti
o
gestione delle frontiere
e dei flussi migratori
o
rimpatrio; a tal
fine, le autorita' sudanesi collaborano alle procedure per stabilire
l'identita' delle persone da rimpatriare; in caso di necessita' e urgenza, le
procedure possono aver luogo in territorio sudanese (Nota Asgi:
una procedura del genere contrasta
con le disposizioni che impongono, in Italia, la convalida dell'accompagnamento
coattivo; non si comprende, infatti, come possa un giudice convalidare un
accompagnamento in Sudan di una persona al solo fine di essere identificata!); Comunicato Stranieriinitalia: allontanati, con un volo per Karthoum effettuato in
base al Memorandum di intesa tra Italia e Sudan, 48 sudanesi che si trovavano a Ventimiglia (la
sezione italiana di Amnesty international ha manifestato preoccupazione per il
rischio che gli interessati vadano incontro a gravi violazioni dei loro
diritti)
o
prevenzione e
contrasto del terrorismo internazionale
á
Avviati
negoziati tra Commissione UE e Tunisia finalizzati alla stipulazione di due
accordi per la facilitazione degli ingressi e la collaborazione dei rimpatri
degli immigrati irregolari (comunicato Stranieriinitalia)
á
Il Parlamento UE
ha approvato
la conclusione di un accordo di riammissione tra l'Unione europea e la Turchia
á
Newsletter Minlavoro 5/2012: firmato un protocollo d'intesa tra il MAE e il Minlavoro per l'istituzione presso alcune ambasciate di uffici
distaccati del Minlavoro (UCL: uffici di coordinamento locali) per facilitare
il funzionamento di accordi bilaterali "di nuova generazione" sottoscritti
dall'Italia in materia di migrazioni per motivi di lavoro con Egitto, Albania,
Moldavia e Sri Lanka (imminente, al momento della firma del protocollo, la
sottoscrizione degli accordi con Bangladesh, Ghana, Marocco, Tunisia e Peru';
in programma accordi con India, Cina, Equador, Filippine ed Ucraina); gli UCL
sono tenuti a
o
interagire con
le autorita' competenti ed i servizi per l'impiego locali per favorire
l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia
o
facilitare la
realizzazione di programmi di formazione pre-partenza in accordo con le
autorita' e le strutture formative locali
o
fornire
assistenza tecnica alle controparti finalizzata alla creazione di liste di
candidati a lavorare in Italia sulla base dei fabbisogni del mercato italiano e
dei criteri indicati dal Minlavoro
á
Dichiarazione congiunta UE-Marocco: impegno a cooperare in materia di migrazione
legale, lotta contro l'immigrazione illegale, protezione internazionale
á
Circ. Mininterno 24/12/2015: sottoscritto da Governo italiano e Governo moldavo
il Protocollo di attuazione dell'Accordo
tra Comunita' europea e Repubblica
di Moldova sulla riammissione delle persone in posizione
irregolare, firmato a Bruxelles il 10/10/2007 ed entrato in vigore l'1/1/2008
Prassi e decisioni particolari (torna
all'indice del capitolo)
á
Adottate quote
specifiche per situazioni particolari
(2001: somali) e quote complessive per stagionali per paesi candidati per lÕingresso nella UE e per
altri paesi con i quali gli accordi
erano imminenti
á
Adottate (contra legem) anticipazioni con decreto del Ministro del lavoro (2000-2002:
lavoro stagionale, a scapito degli ingressi per soggiorno lungo; 2002: lavoro
autonomo)
á
Adottate ripartizioni delle quote per Regioni (poi suddivise tra le province
dalle Direzioni regionali del lavoro), con accantonamento di quote di riserva
(ad esempio, nel 2000, Circolare Ministero del lavoro 20/3/2000, Circolare Ministero del lavoro 39/2000); quote di riserva utilizzate per ulteriori
assegnazioni a regioni con richiesta pressante (ad esempio, Circolare Ministero del lavoro 69/2000, Lettere circolari del Ministero del lavoro 6/11/2000
e 8/11/2000);
coerente con lo spirito delle disposizioni che prevedono un possibile rapporto annuale delle Regioni sui
flussi sostenibili; l'assegnazione di quote residue effettuata con circ. Minlavoro 21/2/2011 non ha
assegnato ulteriori quote alle province di Trento e Bolzano, al Veneto e al
Friuli Venezia Giulia a seguito di indicazione contraria delle istituzioni
locali competenti, benche' il numero di domande presentate eccedesse la quota
gia' assegnata; circ. Minlavoro 21/2/2011: non e' possibile, all'interno delle specifiche
quote, privilegiare le domande per certi settori o per certe mansioni
á
La Regione Friuli, con successive delibere
28/1/2005,
3/8/2005 e
2006, ha
riservato una parte della quota assegnata, in applicazione del decreto-flussi,
alla Regione stessa a minori stranieri
non accompagnati che compiano i 18 anni nell'anno di riferimento e che abbiano
concluso o concludano un corso di formazione erogato da enti accreditati dalla
Regione o un contratto di apprendistato (verosimilmente si trattava di quote
riservate a ingressi dall'estero di minori privi, al tempo, dei requisiti per
la conversione ai 18 anni; altrimenti, provvedimento inutile); ha riservato
anche, per l'anno 2005, una parte della quota a badanti richieste per l'assistenza di persone totalmente invalide
á
Stabilito (a
partire dal DPCM 8/2/2000) il possibile aggiustamento
(trascorso un certo numero di giorni dallÕentrata in vigore) della suddivisione
per motivi di ingresso; adottato (contra
legem) un aggiustamento giaÕ con Lettera circolare del Ministero del lavoro
11/4/2000 (quota di 6.000 ingressi destinata a paesi che stipulino accordi, per
metaÕ destinata a ingressi stagionali da ogni paese); possibilita' di
aggiustamento stabilita anche in seguito
á
Adottate (contra legem) limitazioni sulla convertibilitaÕ ex art. 39, co. 7 Regolamento
(poi soppressa) di altro permesso in permesso per lavoro autonomo (Circolare Minlavoro 23/2002, annullata da TAR Veneto,
e DPCM 6/6/2003), e, su quella ex art. 6 T.U. di permesso per studio in permesso per
lavoro autonomo (DPCM 15/10/2002 e DPCM 19/12/2003); nota: la conversione
studio-lavoro entro quote non puo' essere preclusa allo studente straniero
solo perche' il decreto flussi di riferimento la prevede esplicitamente solo
per stranieri provenienti da paesi diversi da quelli cui sono assegnate quote
privilegiate (TAR Veneto)
á
Limitata
(in modo evidentemente illegittimo) dal DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria per il 2008) l'ammissibilita' delle
richieste presentate da datori di lavoro
stranieri a quelle avanzate da persone che, alla data di pubblicazione del
decreto, avessero gia' chiesto o ottenuto un permesso UE slp o (Circ. Mininterno 5/12/2008) una carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea; TAR Lazio:
sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione
(confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009)
Contenuto dei decreti dal 1998 (torna
all'indice del capitolo)
á
Decreti di programmazione dei flussi:
o
1998:
¤
anticipazione (20.000 stagionali);
¤
DPCM: albanesi
(3.000), tunisini (1.500), marocchini (1.500) o regolarizzazione (totale 38.000)
o
1999:
¤
direttiva
Presidente del Consiglio dei Ministri 4/8/1999: lavoro subordinato anche stagionale (54.500),
lavoro autonomo (3.500)
o
2000:
¤
anticipazione:
Circ. Ministero del lavoro 11/00: stagionali (10.000);
¤
DPCM 8/2/2000: lavoro subordinato, anche stagionale (28.000, meno 10.000 anticipati),
lavoro autonomo (2.000), sponsorizzazione (15.000), Albania
(6.000), Marocco (3.000), Tunisia (3.000), altri paesi con accordi (6.000:
2.500 poi destinati a Romania, 3.000 a stagionali di ogni nazionalitaÕ, 500 a
lavoro autonomo);
¤
ulteriore anticipazione stagionali (20.000)
o
2001:
¤
DPCM:
stagionali (33.000), lavoro subordinato (12.000), lavoro autonomo (3.000),
infermieri (autonomo o subordinato, 2.000), informatici (autonomo o
subordinato, 3.000), sponsorizzazione
(15.000), Albania (6.000), Marocco (3.000), Tunisia (1.500), Somalia (500),
altri paesi con accordi di riammissione (4.000)
o
2002:
¤
Decreto Ministro del lavoro 4/2/02 (antipazioni): stagionali (33.000) da paesi con
accordi (Tunisia e Albania) o candidati allÕingresso nellÕUE (Slovenia,
Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Romania e Bulgaria);
¤
Decreto Ministro del lavoro 12/3/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.400), autonomi (3.000; la Circolare Minlavoro 23/2002, poi annullata dal TAR Veneto, limitava la possibilitaÕ di conversione ex art. 39,
co. 7 Regolamento – ora soppressa – ai soli stranieri che avessero
fatto ingresso prima della data di pubblicazione del decreto);
¤
Decreto Ministro del lavoro 22/5/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (6.600);
¤
Decreto Ministro del lavoro 16/7/02 (antipazioni): stagionali da stessi paesi o con
diritto di precedenza (10.000);
¤
DPCM 15/10/2002 (programmazione transitoria): subordinati,
stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in Argentina (4.000);
subordinati o stagionali albanesi (3.000), tunisini (2.000), marocchini
(2.000), egiziani (1.000), nigeriani (500), moldavi (500) cingalesi (1.000);
autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per
l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e
continuativi; soci e amministratori di societa' non cooperative; artisti di
chiara fama) da altri paesi (2000; non utilizzabili per conversioni
studio-lavoro autonomo); dirigenti da altri paesi (500); stagionali (4.000)
o
2003:
¤
DPCM 20/12/2002: proroga DPCM 15/10/2002 fino al
31/3/2003 (esclusi i 4.000 stagionali);
¤
DPCM 20/12/2002 (programmazione transitoria): stagionali (60.000) che hanno avuto un
permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002, o da paesi accettati nella
UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca,
Slovacchia) ovvero da Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, o da
paesi con accordi (Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed
Egitto; da circ. Minlavoro 3/2003)
¤
DPCM 6/6/2003 (programmazione transitoria): stagionali
(8.500) che hanno avuto un permesso per lavoro stagionale nel 2001 o nel 2002,
o dai paesi di cui al DPCM 20/12/2002; autonomi (800): ricercatori, imprenditori, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale (ammesse le conversioni da studio a lavoro
autonomo); subordinati, stagionali o autonomi oriundi italiani residenti in
Argentina (200); subordinati (10.000, di cui 500 dirigenti o altamente
qualificati, 1.000 albanesi, 600 tunisini, 500 marocchini, 300 egiziani, 200
nigeriani, 200 moldavi, 500 cingalesi, 300 del Bangladesh)
¤
Decreto Ministro
Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1850 sportivi professionisti
o
2004:
¤
DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): stagionali (50.000) che hanno avuto un
permesso per lavoro stagionale nel 2002 o nel 2003, o da paesi accettati nella
UE (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca,
Slovacchia) ovvero da Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e Romania, o da
paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed
Egitto); rinvio a un possibile nuovo decreto, da adottarsi dopo il 30/6/2004,
per ulteriore fabbisogno (nota: necessario un DPCM ÒstandardÓ, percheÕ la
programmazione transitoria non puoÕ eccedere la quota complessiva di ingressi
nellÕanno solare precedente)
¤
DPCM 19/12/2003 (programmazione transitoria): 17500
lavoratori subordinati da paesi con accordi stipulati o imminenti (Tunisia:
3.000, Albania: 3.000, Marocco: 2.500, Moldavia: 1.500, Egitto: 1.500, Nigeria:
2.000 - 1.400 di questi riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004
ad Albania, Marocco e Moldavia -, Sri Lanka: 1.500, Bangladesh: 1.500,
Pakistan: 1.000) e 2500 da altri paesi con cui l'Italia dovesse stipulare
accordi - riassegnati con circ. Minlavoro 44/2004 ad
ingressi di lavoratori agricoli, con preferenza per Romania e Bulgaria, e di
badanti, con preferenza per Filippine, Ucraina e Romania -; 6100 lavoratori
subordinati (da qualunque paese; Òaltro paeseÓ, da Circ. Minlavoro 5/2004); 500 dirigenti o lavoratori altamente qualificati,
con contratto di lavoro subordinato (da qualunque paese); 2500 lavoratori
autonomi (ricercatori; imprenditori che svolgono attivita' di interesse per
l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di societa'
non cooperative; artisti di chiara fama; conversioni da studio o formazione in
lavoro autonomo entro il limite di 1250); 400 lavoratori (subordinati o
autonomi) Argentini, Uruguayani o Venezuelani, di origine italiana; riserva,
nella ripartizione per regioni, destinata alle assunzioni per le ÒGrandi opereÓ
(in parte rimessa a disposizione per le assunzioni ordinarie, con parziale
riserva per tunisini, marocchini, egiziani, moldavi; da circ. Minlavoro 37/2004)
¤
DPCM 20/4/2004 (per neocomunitari): 20.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
¤
DPCM 8/10/2004 (per neocomunitari): 16.000 lavoratori stagionali dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (con precedenza per il lavoro
agricolo)
¤
Decreto Ministro
Beni culturali (citato in Redattore sociale): 1691 sportivi professionisti
o
2005:
¤
DPCM 17/12/2004 (programmazione transitoria): 79.500, di cui 15.000 colf o badanti da
qualunque paese, 15.000 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque
paese, 2.500 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono
attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e
amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti
pubblici e privati -, 200 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di
origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 1.000 dirigenti,
20.800 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti
o imminenti - 3.000 albanesi, 3.000 tunisini, 2.500 marocchini, 2.000 egiziani,
2.000 nigeriani, 2.000 moldavi, 1.500 cingalesi, 1.500 bengalesi, 1.500
filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 700 da paesi con nuovi accordi -,
25.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed
Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia
ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003 o
2004 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le
categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 120
gg.
¤
DPCM 17/12/2004 (per neocomunitari): 79.500 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
¤
Ordinanza PCM 22/04/2005, n. 3426 (in eccesso rispetto alle quote dell'anno
precedente, contra legem; sanata
dalla L. 80/2005):
20.000 stagionali da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Erzegovina,
Macedonia, Bulgaria, Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e
da Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria,
ovvero titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno
2003 o 2004
¤
Circ. Minlavoro 31/2005: Ridistribuzione di quote: invece che 500 nigeriani,
700 cittadini provenienti da paesi che stipulino nuovi accordi, 3050 riservati
a Grandi opere, Torino 2006 e formazione e selezione all'estero, si hanno 350
albanesi, 250 tunisini, 300 marocchini, 80 egiziani, 800 moldavi, 270
srilankesi, 200 bengalesi, 300 filippini e 1300 da altri paesei per colf e badanti,
400 da altri paesi per edilizia; riesame delle richieste di autorizzazione al
lavoro considerate non ammissibili a causa della mancata sottoscrizione del
contratto da parte del lavoratore straniero
¤
Circ. Minlavoro 39/2005: Ridistribuzione di quote: 972 ingressi riservati
alle "nazionalita' privilegiate" (prioritˆ per domande inevase di
lavoro domestico e assistenza alla persona): 50 albanesi, 72 tunisini, 100
marocchini, 209 egiziani 230 filippini, 281 moldavi, 30 srilankesi; 268
ingressi per le "altre nazionalitˆ" (50 per lavoro domestico e
assistenza alla persona, 149 per edilizia e 69 per altri settori); 200 ingressi
per lavoratori stagionali
o
2006:
¤
DPCM 15/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da paesi
con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini, 4.000
marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000 cingalesi,
3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000 ghanesi,
1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il
settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione
tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di
esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti,
soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama
internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti
pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione -
lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati non
stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o
Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro
autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate
dopo 60 gg.
¤
DPCM 14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi
neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)
¤
DPCM 14/7/2006: 30.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia
ed Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto o titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
nel 2003, 2004 o 2005
¤
DPCM 25/10/2006: 350.000 ingressi, sulla base di domande di nulla-osta al presentate
dai datori di lavoro entro il 21/7/2006
¤
Circ. Minsolidarieta' 29/12/2006: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 15/2/2006 (3.500
per grandi opere; 2.300 per pesca marittima; 1.500 per formazione all'estero;
1.400 per futuri accordi; 100 per nazionalita' privilegiate); nuova attribuzione:
1600 tra le nazionalita' privilegiate; 7.200 per altre nazionalita' (4.000
lavoro domestico e assistenza alla persona; 500 edilizia; 2.650 altri settori
produttivi; 50 conversioni studio-lavoro); quote liberate da rumeni e bulgari
utilizzabili per domande presentate entro il 21/7/2006 (nota: incomprensibile,
alla luce di DPCM 25/10/2006)
o
2007:
¤
DPCM 9/1/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia,
Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2004, 2005 o
2006; 2.000 lavoratori subordinati non stagionali formati all'estero
¤
DPCM 30/10/2007 (programmazione transitoria): 170.000, di cui 47.100 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti -
4.500 albanesi, 1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000
filippini, 1.000 ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani,
1.000 pakistani, 1.000 senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini,
2.500 da paesi con nuovi accordi -; 110.900 lavoratori subordinati non
stagionali da qualunque paese, di cui 65.000 per lavoro domestico o di
assistenza alla persona, 14.200 edili, 1.000 dirigenti o personale altamente
qualificato, 500 conducenti con patente europea per autotrasporto o
movimentazione merci, 200 per il settore della pesca marittima, 30.000 per
altri settori; 3.000 per la conversione studio-lavoro subordinato, 2.500 per la
conversione tirocinio-lavoro subordinato, 1.500 per la conversione stagionale-lavoro
suordinato (a tempo determinato o indeterminato, da circ. Minsolidarieta' 18/1/2008); 1.500 formati all'estero (incrementabile in caso
di esaurimento); 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che
svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi
professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o
formazione - lavoro- autonomo) -; 500 lavoratori subordinati non stagionali o
autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela;
consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie
indicate; domande presentabili, entro 6 mesi dalla pubblicazione, a partire da
date distinte per categoria; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate
dopo 60 gg.
¤
Circ. Minlavoro 18/2008: ridistribuzione di quote non utilizzate del DPCM 30/10/2007 (2.500 per futuri accordi; 1.300 per formazione all'estero; 450 per
lavoratori di origine italiana); nuova attribuzione: 2.500 lavoratori
subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 400
bengalesi, 700 filippini, 1.000 moldavi, 400 cingalesi -, 1.750 lavoratori da
qualunque paese per lavoro domestico o di assistenza alla persona
¤
Circ. Minsolidarieta' 24/2008: quote del DPCM 30/10/2007 non utilizzate per la conversione tirocinio-lavoro utilizzabili per
richieste di conversione studio-lavoro presentate entro il 31/5/2008
o
2008:
¤
DPCM 8/11/2007 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia,
Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2005, 2006 o
2007; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati: 91.314 domande presentate
¤
DPCM 3/12/2008 (programmazione transitoria): 150.000 lavoratori subordinati, di cui
44.600 per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi,
1.000 algerini, 3.000 bengalesi, 8.000 egiziani, 5.000 filippini, 1.000
ghanesi, 4.500 marocchini, 6.500 moldavi, 1.500 nigeriani, 100 pakistani, 1.000
senegalesi, 100 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini) e 105.400 per lavoro
domestico o di assistenza alla persona da altri paesi; domande attinte, in
ordine cronologico, da quelle presentate da cittadini italiani o comunitari o
da stranieri che, alla data di pubblicazione del decreto, abbiano gia' chiesto
o ottenuto un permesso UE slp (o - da Circ. Mininterno 5/12/2008 - una carta di soggiorno per familiare straniero di
cittadino dell'Unione europea), nell'ambito del DPCM 30/10/2007 (TAR Lazio:
sospensione cautelare del DPCM 3/12/2008 e della Circ. Mininterno 5/12/2008 nella parte in cui prevedono questa limitazione;
confermata da Ord. Cons. Stato 3765/2009); i datori di lavoro stranieri, se persone fisiche,
devono confermare (Circ. Mininterno 5/12/2008: per via telematica, anche con l'assistenza di
associazioni ed enti firmatari di protocolli d'intesa) la richiesta e
dimostrare il requisito relativo al titolo di soggiorno entro 20 gg a partire
dal 15/12/2008; per le domande presentate da persone giuridiche con sede in
Italia e legale rappresentante straniero non e' richiesta conferma (Com. Mininterno 11/12/2008) ne' si applica limitazione relativa al tipo di
permesso di soggiorno (Circ. Mininterno 5/12/2008); Circ. Minlavoro 6/2009: 25.627 posti per lavoro domestico o di assistenza
alla persona per lavoratori di qualunque provenienza, sicuramente in eccesso
rispetto alle domande, destinati a futura ridistribuzione; Circ. Mininterno 25/5/2010: riassegnazione delle 25.627 quote del DPCM
3/12/2008, trattenute come riserva nazionale, e di 3.892 quote non utilizzate e
restituite da alcune DPL, per complessive 29.519 quote, ora destinate a lavoro
domestico e di cura alla persona, e cosi' suddivise: 9109 Bangladesh; 6530
Filippine; 1870 Ghana; 6310 Moldavia; 1000 Pakistan; 1000 Senegal; 3700 Sri
Lanka
o
2009:
¤
DPCM 20/3/2009 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia,
Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007 o
2008; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati: 99.418 domande presentate
o
2010:
¤
DPCM 1/4/2010 (programmazione transitoria): 80.000 lavoratori stagionali - da Serbia,
Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Croazia, India, Ghana, Pakistan,
Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto o
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2007, 2008 o
2009; 4.000 lavoratori autonomi - imprenditori che svolgono attivita' di
interesse per l'economia nazionale (Circ. MAE 27/4/2010: valutazione di competenza della Rappresentanza diplomatico-consolare;
nello stesso senso, TAR Lazio,
che dichiara anche legittima la restrizione operata in sede di programmazione;
nota: discutibile pero' che, in presenza di una tale valutazione discrezionale,
l'ammnistrazione abbia dimostrato, come affermato da TAR Lazio,
il carattere vincolato del provvedimento di diniego del visto di ingresso; TAR Lazio:
il requisito di interesse per leconomia nazionale riguarda solo gli ingressi di
imprenditori), liberi professionisti (Sent. Cons. Stato 476/2013: l'attivita' di "supporto alle rappresentazioni
artistiche - consulente" e' esclusa, mancando il requisito di alta
qualificazione - nota: l'alta qualificazione non e' prevista per i liberi
professionisti), soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di
chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da
enti pubblici e privati, artigiani da paesi stranieri che contribuiscano
finanziariamente agli investimenti fatti dai propri cittadini sul territorio
nazionale -; nell'ambito della quota per lavoro autonomo, consentite 1.500
conversioni studio o formazione in lavoro autonomo (Circ. Mininterno 19/4/2010 include anche il rilascio di permessi per lavoro
autonomo a titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro; nota:
da Circ. MAE 27/4/2010 si evince che la quota di 1.500 posti e' riservata alle conversioni; Circ. Minlavoro 22/7/2010: ammessa la conversione anche in presenza di
contratto a progetto, di cui le Direzioni provinciali sono tenute a verificare
la natura di rapporto di lavoro autonomo) e l'ammissione di 1.000 lavoratori
autonomi dalla Libia; 2.000 lavoratori subordinati formati all'estero (Circ. Minlavoro 14/2010: solo per per lavoro subordinato non stagionale); Circ. Mininterno 19/4/2010: domande per stagionali, conversioni da permesso per
studio o formazione a permesso per lavoro autonomo e rilascio di permesso per
lavoro autonomo a titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro
presentabili solo per via telematica; Circ. MAE 27/4/2010: e' escluso il rilascio di visto di ingresso per lavoro autonomo a
titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;
Circ. Minlavoro 14/2010: una parte (4.000 su 80.000) degli ingressi per
stagionali e' destinata, senza ripartizione tra regioni, a ingressi richiesti
nell'ambito di progetti speciali da avviare a sostegno di programmi di
migrazione circolare
¤
DPCM 30/11/2010: 98.000 lavoratori subordinati, di cui 52.080 lavoratori subordinati
per qualunque settore lavorativo da paesi con accordi (4.500 albanesi, 1.000
algerini, 2.400 bengalesi, 8.000 egiziani, 4.000 filippini, 2.000 ghanesi,
4.500 marocchini, 5.200 moldavi, 1.500 nigeriani, 1.000 pakistani, 2.000
senegalesi, 80 somali, 3.500 cingalesi, 4.000 tunisini, 1.800 indiani, 1.800
peruviani, 1.800 ucraini, 1.000 nigerini, 1.000 gambiani, 1.000 cittadini di
paesi che concludano accordi), 30.000 per lavoro domestico o di assistenza alla
persona da altri paesi, 3.000 conversioni da studio a lavoro subordinato, 3.000
conversioni da tirocinio e/o formaziona a lavoro subordinato, 4.000 conversioni
da lavoro stagionale a lavoro subordinato, 1.000 conversioni da permesso UE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati membri a lavoro
subordinato, 500 conversioni da permesso UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da altri Stati membri a lavoro autonomo, 4.000 formati all'estero
(quota incrementabile in caso di esaurimento), 500 lavoratori subordinati o
autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile;
possibile diversa ripartizione dopo 120 gg dalla pubblicazione del decreto; Circ. Mininterno e Minlavoro 3/1/2011: le richieste per conversioni studio/formazione in
lavoro e per ingressi di formati all'estero nell'ambito del DPCM 1/4/2010 possono essere presentate, come quelle relative al DPCM 30/11/2010, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del secondo; nota: le domande presentate sono (dai dati forniti dal Mininterno il 3/2/2011) 324.851 (430.258, secondo Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli
immigrati, di cui 195.631 da parte
di datori di lavoro stranieri; tra queste, 160.534 per lavoro domestico; le
domande relative a nazionalita' privilegiate sono 348.549) per nazionalita'
privilegiate (contro 52.080), 61.008 per colf o badanti di altra nazionalita'
(contro 30.000), 3.215 per conversione da lavoro stagionale (contro 3.000
disponibili), 2.401 per conversione da studio o tirocinio/formazione (contro
6.000), 904 da parte di formati all'estero (contro 4.000), 135 per conversione
da permesso UE slp in lavoro subordinato (contro 1.000), 16 per conversione da
permesso UE slp in lavoro autonomo (contro 500), 72 da parte di lavoratori di
origine italiana (contro 500); circ. Minlavoro 7/4/2011: attribuzione di quote non ancora assegnate (466 per
conversioni da permessi per studio e tirocinio in permessi per lavoro subordinato; 806
per conversioni da permessi stagionali in permessi per lavoro subordinato; 44
per conversioni di permessi CE slp rilasciati da altri Stati membri in permessi
per lavoro subordinato; 5 per conversioni da permessi CE slp rilasciati da altri
Stati membri in permessi per lavoro autonomo); dati aggiornati sulle istanze di
conversione presentate (all. 1 circ. Minlavoro 8/2/2011, all. 2 circ. Minlavoro 8/2/2011 e circ. Minlavoro 7/4/2011): 180 da permesso UE slp rilasciato altro Stato
membro in lavoro subordinato, 21 da permesso UE slp rilasciato altro Stato
membro in lavoro autonomo, 4096 da stagionale in lavoro subordinato, 2874 da
studio o tirocinio/formazione in lavoro subordinato; circ. Minlavoro 7/4/2011 e circ. Minlavoro 25/7/2011 sollecitano la definizione delle istanze di
conversione, per evitare che i vecchi permessi vadano a scadenza generando
situazioni di irregolarita' di soggiorno e lavoro; circ. Minlavoro 25/7/2011: attribuzione, regione per regione, di ulteriori
quote per conversione in lavoro subordinato da studio, tirocinio, formazione, permesso
UE slp, lavoro stagionale (di norma, ma non in tutti i casi, in modo da
recepire tutte le domande presentate); Rapp. Fond. Moressa: al Nord assegnato 15.8% dei lavoratori richiesti (al Veneto, il 7.5%),
al Centro il 32.8%, al Sud il 31.4%
o
2011:
¤
DPCM 17/2/2011 (programmazione transitoria): 60.000 lavoratori stagionali - da Serbia,
Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Filippine, Kossovo, Croazia,
India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger, Nigeria,
Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, inclusi coloro che abbiano fatto
ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per
i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; circ. Minlavoro 21/3/2011: quote gia' impegnate, ma non utilizzate (per
esempio, per rinuncia del datore o rigettto dell'istanza), nell'ambito dei
decreti scorsi possono essere riutilizzate dal Minlavoro; quelle non ancora
impegnate al 25/3/2011 sono invece azzerate; Rapp. Minlavoro 2012 sul mercato del lavoro degli immigrati: 77.957 domande presentate (7.248 domande di
nulla-osta pluriennale)
o
2012:
¤
DPCM 13/3/2012 (programmazione transitoria): 35.000 ammessi per lavoro stagionale da
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Filippine,
Gambia, Ghana, India, Kosovo, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger,
Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia (inclusi i lavoratori
degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso per almeno due anni consecutivi e
per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla-osta pluriennale per lavoro stagionale); 4.000 stranieri che
abbiano completato programmi di formazione e istruzione istituiti nel paese
d'origine in base ad art. 23 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 5/4/2012: ripartita per regione la quota di 31.000
stagionali, mentre quella di 4.000 formati all'estero resta non suddivisa per
regioni; azzeramento delle quote relative al DPCM 1/4/2010 non impegnate al 30/4/2012 (quelle impegnate, ma non utilizzate - ad
esempio, per rigetto -, vengono restituite alla Direzione generale Minlavoro,
dagli uffici periferici, per il loro recupero); Dati Mininterno stagionali 2012: le disposizioni sul silenzio-assenso di cui
all'art. 24, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 35/2012, sono
state utilizzate specialmente a Bolzano, Latina, Trento, Cuneo, Ravenna,
Forli', Rimini, Verona; Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM
13/3/2012: 77.775 domande presentate
su una quota di 35.000 (24.657 hanno ottenuto parere positivo, 21.328 hanno
ottenuto il nulla-osta, di cui 2.610 con silenzio-assenso; 7.998 hanno chiesto
il permesso di soggiorno), di cui 7.629 richieste di nulla-osta pluriennale
(1.751 hanno ottenuto parere positivo; 1.522 hanno chiesto il permesso di
soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 26/11/2012: le richieste relative ai 4.000 ingressi per formati
all'estero previsti dal DPCM 13/3/2012 possono essere presentate fino al 30/6/2013
¤
DPCM 16/10/2012 (programmazione transitoria): 13.850 ammessi a svolgere attivita' di
lavoro non stagionale, di cui 2.000 ingressi per lavoro autonomo (imprenditori
che svolgono attivita' di interesse per l'economia italiana; liberi
professionisti riconducibili a professioni vigilate o comprese negli elenchi
curati dalla pubblica amministrazione; figure societarie, espressamente
previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti, di societa' non
cooperative; artisti, di chiara fama internazionale o di alta qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati), 100
lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno
dei genitori fino al terzo grado in linea retta residenti in Argentina,
Uruguay, Venezuela o Brasile, 10.500 conversioni in permesso per lavoro
subordinato (4.000 da permesso per lavoro stagionale; 6.000 da permesso per
studio, tirocinio e/o formazione professionale; 500 da permessi di soggiorno UE
slp rilasciati da altro Stato membro dell'Unione europea), 1.250 conversioni in
permesso per lavoro autonomo (1.000 da permesso per studio, tirocinio e/o
formazione professionale; 250 da permessi di soggiorno UE slp rilasciati da
altro Stato membro dell'Unione europea); possibile diversa ripartizione da
parte del Minlavoro, in base alle esigenze riscontrate, una volta trascorsi 90
gg dalla pubblicazione del decreto; Dati Mininterno 13/12/2012: presentate, fino al 13/12/2012, 61 richieste per
lavoro domestico, 18 per lavoro subordinato, 201 per lavoro autonomo, 175 per
lavoro subordinato per formati all'estero, 56 per lavoro subordinato per
titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 63 per lavoro
domestico per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro, 7
per lavoro autonomo per titolari di permesso UE slp rilasciato da altro Stato
membro, 939 per conversione da studio o tirocinio a lavoro subordinato, 1412
per conversione da stagionale a lavoro subordinato; circ. Mininterno-Minlavoro 28/6/2013: quota di 4.000 ingressi per lavoratori formati
all'estero utilizzata circa al 7%, quella di 500 conversioni da permesso UE slp
rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato al 50%,
quella di 250 conversioni da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro
in permesso per lavoro atonomo al 5% (prorogati fino al 31/12/2013 i termini
per la presentazione delle domande); Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM
16/10/2012: alla data del 15/10/2013
presentate 3.552 domande di conversione da lavoro stagionale a lavoro
subordinato su una quota di 4.000 (3.100 hanno ottenuto parere positivo, 2.643
hanno chiesto il permesso di soggiorno), 2.945 domande di conversione da studio
o tirocinio a lavoro subordinato su una quota di 6.000 (2.402 hanno ottenuto
parere positivo, 1.674 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 529 domande di
conversione da studio o tirocinio a lavoro autonomo su una quota di 1.000 (400
hanno ottenuto parere positivo, 198 hanno chiesto il permesso di soggiorno),
510 domande di conversione da permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro
a lavoro subordinato su una quota di 500 (281 hanno ottenuto parere positivo,
90 hanno chiesto il permesso di soggiorno), 39 domande di conversione da
permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro a lavoro autonomo su una quota
di 250 (19 hanno ottenuto parere positivo, 6 hanno chiesto il permesso di
soggiorno), 187 domande da parte di cittadini di origine italiana su una quota
di 100 (5 hanno ottenuto parere positivo, 1 ha chiesto il permesso di
soggiorno), 1.494 domande da parte di formati all'estero su una quota di 4.000
(438 hanno ottenuto parere positivo, 17 hanno chiesto il permesso di
soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 26/11/2012:
-
la spedizione di
piu' domande con un unico invio sara' gestita come serie di singole spedizioni,
in base all'ordine di compilazione
-
confermate le
intese raggiunte in occasione della sottoscrizione dei protocolli di intesa con
le associazioni e gli enti di categoria
-
per le domande
di conversione, il lavoratore, al momento della convocazione presso lo
Sportello Unico, dovra' presentare la proposta di contratto di soggiorno
sottoscritta dal datore di lavoro, valida come impegno all'assunzione da parte
dello stesso datore, utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di
convocazione; successivamente, il datore sara' tenuto ad effettuare la
comunicazione obbligatoria di assunzione
o
2013:
¤
DPCM 15/2/2013 (programmazione transitoria): 30.000 lavoratori stagionali - da
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle
Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia; riservata, nell'ambito della quoa
complessiva, una quota di 5.000 unita' per coloro che abbiano fatto ingresso in
Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il
datore di lavoro presenti richiesta di nulla
osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale; Nota Minlavoro di analisi dell'applicazione del DPCM
15/2/2013: 37.175 domande presentate
su una quota di 30.000 (11.146 hanno ottenuto parere positivo, 8.544 hanno
ottenuto il nulla-osta, di cui 1.937 con silenzio-assenso; 4.692 hanno chiesto
il permesso di soggiorno; peggiori rapporti tra permessi richiesti e nulla-osta
rilasciati: Campania 9%, Molise 9%, Calabria 14%, Puglia 24%, Basilicata 26%,
Liguria 26%, Sicilia 26%), di cui 383 richieste di nulla-osta pluriennale (333
hanno ottenuto parere positivo; 211 hanno chiesto il permesso di soggiorno); circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013: possibile presentare la domanda anche per
lavoratori di diversa nazionalita' che siano entrati per lavoro stagionale
nell'anno precedente (diritto di precedenza); circ. Minlavoro 26/3/2013:
-
la riduzione
della quota, rispetto agli anni precedenti, e' mirata ad incentivare l'utilizzo
del meccanismo del silenzio-assenso, con reimpiego di lavoratori gia' presenti
sul territorio nazionale, nell'ambito dei nove mesi di validita' del permesso
di soggiorno stagionale, e fidelizzazione di lavoratori stagionali con
esperienze pluriennali di lavoro in Italia
-
ripartizione
territoriale predisposta sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale non
comunitaria segnalato (allegato circ. Minlavoro 26/3/2013); si e' operata una media tra il numero dei nulla
osta rilasciati e il numero dei contratti di soggiorno effettivamente
sottoscritti (o dei permessi di soggiorno effettivamente richiesti), con
ulteriori riduzioni nei casi in cui sono emersi forti scostamenti tra i due
dati, segno di elusione della normativa; ripartite 15.000 unita', con
costituzione di una riserva nazionale di 10.000 unita'; distribuzione integrale
della quota per lavoro stagionale pluriennale (5.000 unita'), al fine di
potenziare l'utilizzo di questa procedura
-
chiusura delle
pratiche relative ai flussi stagionali 2011: le quote assegnate e non impegnate
entro il 30/4/2013 saranno azzerate; quelle gia' impegnate o che al termine dei
procedimenti presso gli Sportelli unici per l'immigrazione risultino non
utilizzate a livello provinciale (per esempio, per effetto di istanze chiuse
con provvedimento di rigetto o per rinuncia del datore di lavoro) sono
restituite alla Direzione generale del Minlavoro, che provvede al loro recupero
tramite il SILEN
¤
DPCM 25/11/2013 (programmazione transitoria): 17.850 stranieri ammessi complessivamente
per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo, di cui 3.000 stranieri
residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed
istruzione nei Paesi d'origine ai sensi di art. 23 D. Lgs. 286/1998, 200
lavoratori subordinati di Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione
Universale di Milano del 2015 (modalita' di ingresso da definire con circolare
congiunta Mininterno-Minlavoro, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6,
comma 3, dell'Accordo di Sede 11/7/2012 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau
International des Expositions, ratificato con L. 3/2013),
2.300 lavoratori autonomi stranieri residenti all'estero appartenenti a
determinate categorie (imprenditori di societa' che svolgono attivita' di
interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a
professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello
nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
figure societarie, di societa' non cooperative, espressamente previste dalla
normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama
internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici
oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese
"start-up innovative" ai sensi di L. 221/2012,
in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia
riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa), 100
lavoratori subordinati o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno
dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in
Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 11.000 conversioni da altri permessi
(4.000 permessi per lavoro stagionale; 6.000 permessi per studio, tirocinio o
formazione; 1.000 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso
per lavoro subordinato, 1.250 conversioni da altro permesso (1.000 permessi per
studio, tirocinio o formazione; 250 permessi CE slp rilasciati da altro Stato
membro) in permesso per lavoro autonomo; le domande possono essere presentate fino
al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
(19/12/2013; circ. Mininterno-Minlavoro 10/7/2014: termini per la presentazione delle domande di
conversione di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro in permesso per
lavoro subordinato o lavoro autonomo prorogati al 31/12/2014, essendo state
utilizzate le relative quote, alla data di emanazione della circolare,
rispettivamente, al 37,6% e al 20,4%); quote per lavoro subordinato ripartite
dal Minlavoro tra le diverse Province (circ. Minlavoro 19/12/2013); trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale (19/12/2013), quote significative non utilizzate possono
essere diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle effettive
necessita' riscontrate; trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto (20/12/2013), un eventuale residuo della quota per lavoratori formati
all'estero rientra nella disponibilita' della quota per lavoro subordinato
(come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999; in contrasto con tale
disposizione e con quanto previsto dal DPCM 25/11/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 10/7/2014 stabilisce che il termine per la presentazione delle
domande relative a lavoratori formati all'estero sia prorogato al 31/12/2014,
essendo stata utilizzata la relativa quota, alla data di emanazione della
circolare, al 5,6%); circ. Mininterno-Minlavoro 16/12/2013:
-
i modelli
relativi alla richiesta di nulla-osta all'ingresso di lavoratori dei paesi non
comunitari partecipanti all'Esposizone Universale di Milano del 2015 saranno
disponibili all'inizio di marzo 2014; le procedura operative saranno diramate
con apposita circolare
-
gestione delle
domande in ordine cronologico
-
gestione su base
individuale (non "a pacchetto"), in base all'ordine di complazione,
delle domande spedite con unico invio da associazioni o patronati (nota: come
al solito)
-
per le
conversioni in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento della convocazioen
presso lo Sportello Unico, deve presentare il modello Q sottoscritto dal datore
di lavoro, quale impegno all'assunzione; successivamente, il datoe di lavoro
dovra' effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione e darne copia al
lavoratore; il lavoratore dovra' inserire la copia della comunicazione nel
plico da inviare per la richiesta della conversioen del permesso
-
intese con
associazioni ed enti firmatari di protocolli di intesa, confermate
o
2014:
¤
DPCM 12/3/2014 (programmazione transitoria): 15.000 lavoratori stagionali - da
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Egitto, Repubblica delle Filippine,
Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, da ripartire, tra le regioni e le province
autonome a cura del Minlavoro; riservata, nell'ambito della quoa complessiva,
una quota di 3.000 unita' per i lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto
ingresso in Italia per lavoro stagionale per almeno due anni consecutivi e per
i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (trascorsi
90 gg dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale -
9/4/2014 -, possibile una diversa ripartizione delle quote da parte del
Minlavoro sulla base delle effettive necessita' riscontrate); 2.000 lavoratori
subordinati di Paesi non appartenenti all'Unione europea partecipanti
all'Esposizione Universale di Milano 2015, come definiti nell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica
Italiana e il Bureau International des
Expositions; circolari applicative:
-
circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014:
¬
confermate le
procedure per l'invio delle domande di nulla-osta per l'ingresso di lavoratori
stagionali e la verifica dello stato di avanzamento della pratica in vigore
negli anni precedenti
¬
confermata la
possibilita' di presentare domanda per lavorati stagionali di nazionalita'
diverse da quelle elencate nel decreto che abbiano gia' fatto ingresso per
lavoro stagionale negli anni precedenti, sulla base del diritto di precedenza
maturato
¬
invio delle
domande consentito fino al 31/12/2014
¬
confermate le
istruzioni relative all'istruttoria di cui alle circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013 (in particolare, silenzio-assenso per lavoratori
gia' entrati nell'anno precedente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro
e obbligo di comunicazione di assunzione all'atto della sottoscrizione del
contratto di soggiorno)
¬
confermate le
istruzioni sulla stipula dei Protocolli di intesa
¬
accreditamenti
gia' rilasciati agli operatori, confermati
¬
per
l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni, sia di
quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione deve presentare, in
formato elettronico, alle Prefetture-UTG il modello excel (all. 3 alla circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014), compilato in tutte le sue parti (con indicazione
del codice fiscale degli operatori)
¬
ripartizione di
10.650 quote per lavoro stagionale e di 800 quote per richieste di nulla-osta
pluriennale
¬
alla quota
dedicata per nulla-osta pluriennale si attinge anche in caso di procedura di
silenzio-assenso per le richieste di pluriennale (si deve intendere: di nulla-osta
pluriennale) avanzate da stessi datori di lavoro a favore degli stranieri gia'
autorizzati a entrare l'anno precedente a prestare lavoro stagionale
¬
in tutti i casi
di richiesta pluriennale si procede alla verifica dell'effettiva sussistenza
del rapporto di lavoro nei due anni precedenti (nota: non necessariamente con
lo stesso datore di lavoro), ai fini del parere di competenza da trasmettere
allo Sportello Unico
¬
tenute per
riserva 1.350 quote per lavoro stagionale e 2.200 quote per lavoro stagionale pluriennale
-
circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014 (sugli ingressi di lavoratori per EXPO 2015):
¬
l'accesso al
sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede
il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un
"cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione
e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.;
le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della
Prefettura di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo
del cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di
richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e
societa' EXPO S.p.A.)
¬
per l'assunzione
di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, si
compila, per la comunicazione, il modello EXPO-A (allegato)
¬
si procede al controllo
di sicurezza da parte della questura e all'impegno, da parte della Direzione
territoriale del lavoro, del posto nell'ambito della quota programmata (che
avviene automaticamente)
¬
successivamente,
la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese
di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro
subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere
parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione
¬
dopo l'ingresso,
il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico
¬
si procede alla
firma da parte del lavoratore del contratto di soggiorno, con cui si assolve
anche all'obbligo di invio della comunicazione di assunzione
¬
e' rilasciato al
lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere spedito dall'Ufficio
postale
¤
DPCM 11/12/2014 (programmazione transitoria): oltre ai 2.000 lavoratori subordinati di
Paesi non appartenenti all'Unione europea partecipanti all'Esposizione
Universale di Milano 2015, previsti da DPCM 12/3/2014, sono ammessi 1.000 lavoratori formati all'estero, 2.400 lavoratori
autonomi (imprenditori di societa' che svolgono attivita' di interesse per
l'economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che
sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti
professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello
nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
titolari di cariche di amministrazione o di controllo di societa', di societa'
non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di
visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta
qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti
privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up
innovative" ai sensi di L. 221/2012,
in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto
di lavoro di natura autonoma con l'impresa), 100 lavoratori subordinati o
autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay,
Venezuela o Brasile, 11.050 conversioni da altri permessi (4.050 permessi per
lavoro stagionale; 6.000 permessi per studio, tirocinio o formazione; 1.000
permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro) in permesso per lavoro
subordinato, 1.300 conversioni da altro permesso (1.050 permessi per studio,
tirocinio o formazione; 250 permessi CE slp rilasciati da altro Stato membro)
in permesso per lavoro autonomo; le domande possono essere presentate fino al
termine di otto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
(29/12/2014); quote per lavoro subordinato ripartite dal Minlavoro tra le
diverse Province; trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale (29/12/2014), quote significative non utilizzate possono essere
diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle effettive necessita'
riscontrate; trascorsi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
(30/12/2014), un eventuale residuo della quota per lavoratori formati
all'estero rientra nella disponibilita' della quota per lavoro subordinato
(come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999); circolari applicative:
- circ. Mininterno-Minlavoro 22/12/2014:
¬
le quote saranno
ripartite per province in base alle domande pervenute agli Sportelli unici
¬
gestione delle
domande in ordine cronologico
¬
gestione su base
individuale (non "a pacchetto"), in base all'ordine di compilazione,
delle domande spedite con unico invio da associazioni o patronati (nota: come
al solito)
¬
per i formati
all'estero, la quota e' attribuita previa verifica da parte della Direzione
Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Minlavoro del
fatto che il nominativo dello straniero sia presente nelle liste appositamente
formate a seguito dei programmi di formazione e istruzione; vengono trattate
prioritariamente le domande degli enti che effettuino assunzioni sulla base di
percorsi di formazione all'estero finanziati dal Minlavoro, ai finid ella
migliore funzionalita' del sistema (nota: dubbia legittimita'; conseguenze
probabilmente trascurabili, dato il rapporto, prevedibilmente bassissimo, tra
richieste di assunzione presentate e quota appositamente autorizzata)
¬
per le
conversioni in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento della convocazione
presso lo Sportello Unico, deve presentare il modello Q sottoscritto dal datore
di lavoro, quale impegno all'assunzione; successivamente, il datore di lavoro
dovra' effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione e darne copia al
lavoratore; il lavoratore dovra' inserire la copia della comunicazione nel
plico da inviare per la richiesta della conversione del permesso
¬
conversioni da
lavoro stagionale consentite fin dalla prima stagione, purche' richieste prima
della scadenza del permesso, ma solo a condizione che l'assunzione per lavoro
stagionale abbia avuto regolarmente luogo; il nuovo rapporto si potra'
instaurare solo dopo che sia concluso il primo periodo autorizzato di lavoro
stagionale, di durata non inferiore a 3 mesi (si e' rilevato infatti che in
molti casi la conversione viene chiesta per lavoratori che hanno effettuato un
esiguo numero di giornate rispetto al periodo autorizzato; nota: non e' chiaro se il primo periodo di lavoro stagionale
autorizzato debba essere stato coperto integralmente da rapporti di lavoro o se
sia sufficiente il decorso del tempo)
¬
per gli ingressi
relativi a strat-up innovative si seguono le Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa
¬
lo straniero che
intenda chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della
costituzione di una start-up innovativa deve chiedere al Comitato tecnico
Italia startup visa il nulla-osta secondo le modalita' indicate nelle Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa ed esibire allo Sportello unico la certificazione di
nulla-osta rilasciata dal Comitato (questa certificazione sostituisce la
certificazione della Camera di commercio di cui all'art. 39 co. 3 D. Lgs.
286/1998); in questo caso, il Comitato non deve chiedere alla questura il
nulla-osta provvisorio, dato che gli accertamenti verranno effettuati
dall'Ufficio immigrazione della stessa questura nel corso dell'istruttoria
preliminare all'emissione del permesso di soggiorno richiesto
¬
intese con
associazioni ed enti firmatari di protocolli di intesa, confermate
¬
per quanto
attiene ai flussi per lavoro non stagionale per il 2010 (DPCM 30/11/2010), si procede alla chiusura delle pratiche e le quote non utilizzate
entro il 31/12/2014 vengono azzerate
¬
sono distribuite
per regione 7.458 quote delle 12.350 previste dal decreto-flussi per le
conversioni di altro permesso in permesso per lavoro subordinato;
l'assegnazione delle quote residue avra' luogo con successiva circolare, in
base alle richieste che perverranno agli sportelli unici
¬
condizioni per
la conversione da stagionale a lavoro subordinato:
Æ
avvenuta
assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale
(esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione) per un periodo non
inferiore a 3 mesi
Æ
presenza dei
requisiti per l'assunzione con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o
indeterminato, che si potra' instaurare solo alla scadenza del primo periodo di
lavoro stagionale autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la
scadenza del permesso per lavoro stagionale (nota: evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una
promessa di assunzione)
¬
le quote per
oriundi non vengono ripartite: sono assegnate in base alle richieste trasmesse
dalle direzioni territoriali competenti
¬
a fronte di
fabbisogni locali, per qualunque categoria, eccedenti le quote assegnate, le
direzioni territoriali chiederanno alla Direzione nazionale una redistribuzione
di quote rimaste non utilizzate
¬
le quote
previste dal DPCM 16/10/2012 non utilizzate entro il 31/3/2015 saranno azzerate nel sistema
informatizzato SILEN
- circ. Mininterno-Minlavoro 7/8/2015: il termine per la presentazione delle istanze e'
prorogato allle ore 24 del 31/12/2015, dato che la quota di 17.850 ingressi e'
stata utilizzata solo nella misura del 21.8%
o
2015:
¤
DPCM 2/4/2015 (programmazione transitoria): 13.000 lavoratori stagionali - da
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Egitto, Repubblica
delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Repubblica ex
Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger,
Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, da ripartire,
tra le regioni e le province autonome a cura del Minlavoro; riservata,
nell'ambito della quoa complessiva, una quota di 1.500 unita' per i lavoratori
degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso in Italia per lavoro stagionale
per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti
richiesta di nulla osta pluriennale
per lavoro subordinato stagionale (trascorsi 90 gg dalla data di pubblicazione
del decreto sulla Gazzetta Ufficiale - 7/5/2015 -, possibile una diversa
ripartizione delle quote da parte del Minlavoro sulla base delle effettive
necessita' riscontrate); note:
- circ. Mininterno-Minlavoro 29/4/2015:
¬
confermate le
procedure per l'invio delle domande di nulla-osta per l'ingresso di lavoratori
stagionali e la verifica dello stato di avanzamento della pratica in vigore
negli anni precedenti
¬
confermata la possibilita'
di presentare domanda per lavorati stagionali di nazionalita' diverse da quelle
elencate nel decreto che abbiano gia' fatto ingresso per lavoro stagionale
negli anni precedenti, sulla base del diritto di precedenza maturato
¬
invio delle
domande consentito fino al 31/12/2015
¬
confermate le
istruzioni relative all'istruttoria di cui alle circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013, circ. Mininterno-Minlavoro 3/4/2014 (in particolare, silenzio-assenso per lavoratori
gia' entrati nell'anno precedente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro
e obbligo di comunicazione di assunzione all'atto della sottoscrizione del
contratto di soggiorno)
¬
confermate le
istruzioni sulla stipula dei Protocolli di intesa
¬
accreditamenti
gia' rilasciati agli operatori, confermati
¬
per
l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni, sia di
quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione deve presentare, in
formato elettronico, alle Prefetture-UTG il modello excel (all. 3
alla circ. Mininterno-Minlavoro 29/4/2015), compilato in tutte le sue parti (con indicazione
del codice fiscale degli operatori)
¬
ripartizione
delle quote per lavoratori stagionali tra province
¬
2.900 quote
stagionali e 315 pluriennali tenute come riserva
¬
azzeramento
delle quote non utilizzate per i flussi 2012 e 2013 entro il 31/7/2015
- alla data del 6/11/2015, risultano presentate 29.642
domande, sono stati emessi 5.661 pareri positivi dalle Direzioni territoriali
del lavoro, sono stati rilasciati circa 4.300 nulla-osta dagli Sportelli unici
e sono stati firmati 2.050 contratti di soggiorno (da articolo di G. Casucci)
o
2016:
¤ DPCM 14/12/2015 (programmazione transitoria): 17.850 unita' per lavoro non stagionale,
di cui 1.000 che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei
paesi d'origine, 2.400 lavoratori autonomi (imprenditori con un piano di
investimento che preveda l'impiego di risorse proprie e provenienti da fonti
lecite per un importo non inferiore a 500.000 euro, nonche' la creazioen di
almeno 3 nuovi posti di lavoro; liberi profesisonisti che intendano esercitare
professioni regolamentate o vigilate o rappresentate a livello nazionale da
associazioni inscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; titolari
di cariche societarie di amministrazione e di controllo previste da Decreto MAE 11/5/2011; artisti di chiara fama o di alta e nota
qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici o privati in possesso
dei requisiti previsti da Decreto MAE 11/5/2011; stranieri che intendono costituire imprese start-up
innovative in presenza dei requisiti previsti da L. 221/2012 e di
un rapporto di lavoro autonomo con l'impresa), 100 lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea
diretta di ascendenza residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela o Brasile, 100
lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari che hanno partecipato all'Esposizione
Universale di Milano 2015, 13.000 conversioni di altro permesso (4.600 permessi
di soggiorno per lavoro stagionale; 6.500 permessi di soggiorno per studio,
tirocinio e/o formazione professionale; 1.300 permessi di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro
Stato membro dell'Unione europea) in permesso per lavoro subordinato, 1.850
conversioni di altro permesso (1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio
e/o formazione professionale; 350 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo. rilasciati a cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea) in permesso per lavoro autonomo; 13.000 stagionali da
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Costa d'Avorio,
Egitto, Etiopia, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India,
Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia,
Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan,
Ucraina, Tunisia (nell'ambito di questa quota, 1.500 unita' riservate ai
lavoratori degli stessi paesi che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare
lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il
datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro
subordinato stagionale); quote ripartite dal Minlavoro alle Direzioni
territoriali del lavoro, alle Regioni e alle Province autonome; trascorsi 90 gg
dalla data di pubblicazione (2/2/2016) del decreto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non
utilizzate tra quelle comprese nelle quote complessive per lavoro stagionale e
non stagionale, esse, ferma restando ciascuna quota complessiva massima
prevista, possono essere diversamente ripartite dal Minlavoro sulla base delle
effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro; trascorsi 9 mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto (3/2/2016), un eventuale residuo della
quota per lavoratori formati all'estero rientra nella disponibilita' della
quota per lavoro subordinato (come previsto da art. 34 co. 7 DPR 394/1999); note:
- circ. Mininterno-Minlavoro 29/1/2016:
¬
le quote
destinate alle conversioni (14.250 unita') in permessi di soggiorno per lavoro
subordinato e autonomo saranno ripartite sulla base delle effettive domande che
perverranno agli Sportelli Unici
¬
per i lavoratori
formati all'estero, le Direzioni Territoriali del Lavoro provvedono a segnalare
al Minlavoro l'esigenza di quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi
dei lavoratori richiesti; il Minlavoro, dopo aver riscontrato la presenza del
nominativo dei lavoratori stranieri all'interno delle liste realizzate sulla
base delle comunicazioni pervenute dagli Enti a conclusione dei programmi di
formazione e di istruzione nei Paesi di origine, provvede all'attribuzione
delle quote
¬
nel caso di
conversione in lavoro subordinato, il lavoratore deve presentare, al momento
della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di
soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro, valida come impegno all'assunzione
da parte dello stesso datore di lavoro, utilizzando il modello Q, ricevuto
insieme alla lettera di convocazione; successivamente, il datore di lavoro e'
tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (Mod. UNI-Lav)
secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che deve inserirla nel
plico postale per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in
lavoro subordinato da inoltrare alla questura competente
¬
ai fini della
conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato (possibile fin dalla
prima stagione), le Direzioni Territoriali del Lavoro verificheranno la
presenza dei requisiti per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e l'avvenuta
assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale, nonche' la
durata dello stesso rapporto di lavoro stagionale che, per il settore turistico-alberghiero,
non potra' essere stato inferiore ai 3 mesi; per il settore agricolo, invece,
le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate a
giornate e non a mesi, ai fini della conversione dovra' risultare una
prestazione lavorativa media di almeno 13 gg mensili, nei 3 mesi lavorativi
(per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale
¬
ai fini della
conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione
professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da altro Stato UE a lavoro autonomo, si dovra' tener conto delle
modifiche apportate dal D. Lgs. 81/2015 alla disciplina dei contratti di lavoro, con particolare riguardo ai
rapporti di collaborazione (art. 2) e ai contratti a progetto (art. 52); in questi
casi, lo Sportello Unico acquisira' il parere della competente Direzione
Territoriale del Lavoro
¬
per l'ingresso
per le startup innovative si fa riferimento alle Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa (si allegano il fac simile per la certificazione di nulla osta per la costituzione di una startup
innovativa e il fac simile per la
certificazione di nulla osta per la costituzione di una startup
innovativa ospitata da un incubatore certificato
¬
lo straniero che
intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della
costituzione di una startup innovativa dovra' richiedere al Comitato tecnico
Italia startup visa il nulla osta secondo le modalita' indicate nelle Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa ed esibire allo Sportello Unico la certificazione di
nulla osta rilasciata dal Comitato; il Comitato, nel caso di conversione, non
dovra' richiedere alla questura il nulla osta provvisorio in quanto gli
accertamenti di competenza verranno effettuati all'atto del rinnovo del
permesso di soggiorno; la citata certificazione sostituisce la certificazione
della Camera di commercio di cui ad art. 39 co. 3, D. Lgs. 286/1998; resta
invariata l'esibizione dell'ulteriore documentazione prevista
¬
nell'ambito
delle quote per lavoro stagionale (complessiva o riservata alle richieste di
nulla osta stagionale pluriennale), e' confermata la possibilita' di
presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalita' per
le quali non siano previste quote riservate che siano gia' entrati in Italia per
lavoro stagionale negli anni precedenti; tali cittadini, infatti, maturano un
diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni
di lavoro stagionale
¬
procedure
concernenti le modalita' di registrazione degli utenti, di compilazione dei
moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso
¬
domande trasmesse
con le consuete modalita' telematiche
¬
le domande
potranno essere presentate fino al 31/12/2016
¬
modelli da
utilizzare:
Æ
A e B per i
lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e
Brasile
Æ
VA conversioni
dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in
permesso di lavoro subordinato
Æ
VB conversioni
dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato
Æ
Z conversione
dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in
lavoro autonomo
Æ
LS conversioni
dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da
altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato
Æ
LS2 conversioni
dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da
altro Stato membro dell'UE in lavoro autonomo
Æ
LS1 richiesta di
nulla Osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo
Æ
BPS richiesta
nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei
progetti speciali
Æ
C-stag richiesta
di nulla-osta per lavoro stagionale
¬
tutti gli invii,
compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati,
verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda
¬
le domande
saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione
¬
riguardo all'istruttoria
relativa alle domande di lavoro stagionale e alle richieste di lavoro
stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni di cui alle circ. Mininterno-Minlavoro 25/2/2011, circ. Minlavoro 20/3/2012, circ. Mininterno-Minlavoro 19/3/2013 (in particolare, silenzio-assenso per lavoratori
gia' entrati nell'anno precedente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro
e obbligo di comunicazione di assunzione all'atto della sottoscrizione del
contratto di soggiorno)
¬
confermate le
istruzioni sulla stipula dei Protocolli di intesa
¬
accreditamenti
gia' rilasciati agli operatori, confermati
¬
per
l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni, sia di
quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione deve presentare, in
formato elettronico, alle Prefetture-UTG il modello excel (all. 3 alla
circ. Mininterno-Minlavoro 29/4/2015), compilato in tutte le sue parti (con indicazione
del codice fiscale degli operatori)
¬
suddivisione
delle quote per province (distribuite intanto 5.727 quote per conversioni su
14.250 previste; la quota di 100 lavoratori per EXPO 2015 e' riservata alla
Direzione territoriale del lavoro di Milano; 1.897 quote per stagionali, di cui
37 per nulla-osta pluriennali, non distribuite)
¬
le quote non
impegnate entro il 31/3/2016 previste dal DPCM 25/11/2013 saranno azzerate
- Mess. INPS 1149/2016: la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso
lo Sportello Unico assolve anche agli obblighi, da parte del datore di lavoro,
della comunicazione obbligatoria, di cui alla L. 608/1996
Osservazioni generali (torna all'indice del capitolo)
á
Osservazioni:
o
programmazione
dei flussi = definizione di tetti
massimi
o
limitazione
attiva solo se piuÕ restrittiva dei
criteri
o
restrittivitaÕ
dei criteri allentata dallÕaggiramento
(rapporti nati illegalmente)
o
programmazione
giaÕ prevista dalla legge Martelli
(criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non sempre)
o
casi
interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate);
Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)
o
programmazione transitoria: meno burocratica, ma con
quote limitate superiormente da quelle stabilite per lÕanno precedente
á
L'Assemblea
della Camera, nella seduta del 9/12/2013, ha approvato, con parere favorevole del Governo, due mozioni e una risoluzione (primi firmatari, rispettivamente, gli Onorevoli
Zampa, Costa, Di Lello), che impegnano lo stesso Governo, tra le altre cose,
o
ad assumere
iniziative per riformare l'intera disciplina dell'ingresso, del soggiorno e
dell'allontanamento dei cittadini stranieri, riducendo a misura eccezionale, o
comunque del tutto residuale, il trattenimento dello straniero ai fini del suo
rimpatrio, a favorire l'opzione del rimpatrio volontario assistito prima di
procedere a qualunque forma di allontanamento coatto e a mettere in atto
programmi di assistenza al rimpatrio volontario e di reintegrazione nei Paesi
di origine, assicurando una capillare informazione su questi programmi
o
ad assumere
iniziative per rivisitare le norme che sanzionano l'ingresso e il soggiorno
irregolare, fermo restando il diritto del Paese, secondo le norme
internazionali vigenti, all'espulsione come sanzione amministrativa quando non
esistano i requisiti per il soggiorno regolare o per l'accoglimento
dell'istanza di protezione umanitaria
o
ad introdurre
politiche migratorie atte a garantire effettive possibilita' di ingresso
regolare e di inserimento sociale, nonche' a introdurre meccanismi di
regolarizzazione ordinaria
o
ad incentivare
le politiche di integrazione dei migranti, legando il conferimento di permessi
di soggiorno a rapporti di lavoro gia' esistenti, con la possibilita' di prorogarne
gli effetti di pari passo con la durata del rapporto di lavoro medesimo
4.
Ingresso, reingresso e uscita dallÕItalia (torna all'indice)
á
Visto di ingresso: obbligo ed esonero
á
Regolamento CE n. 810/2009 (codice dei
visti)
á
Documentazione richiesta per il visto,
in generale
á
Requisiti e condizioni per ciascun tipo
di visto (Decreto MAE)
á
Disposizioni particolari in relazione
agli ingressi per l'evento Expo 2015
á
Modalita' di adozione del
provvedimento; impugnazione
á
Ingresso nel territorio dello Stato
á
Uscita e reingresso; limite alla durata
delle assenze
á
Cifre
Visto di ingresso: obbligo ed esonero (torna
all'indice del capitolo)
á
Visto di ingresso rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana;
domanda presentata su apposito modulo
á
In generale, il visto di ingresso e' richiesto in caso di
o
ingresso (da
qualunque paese) per soggiorni di durata superiore
a 90 gg.
o
ingresso (per
soggiorni di qualunque durata) da determinati
paesi (elenco definito e aggiornato
con decreto del Ministro degli affari esteri); nota: il visto e' richiesto
anche a rifugiati, apolidi e altre persone che non
possiedono la nazionalita' di alcun paese residenti in uno di questi paesi e
titolari di un documento di viaggio rilasciato dal paese di residenza (Regolamento (CE) 539/2001; sono fatti comunque salvi gli obblighi che
discendono dall'Accordo europeo di Strasburgo 20/4/1959, relativo alla soppressione dei visti per i
rifugiati, che prevede esonero dal visto per soggiorni di durata non superiore
a tre mesi per il rifugiato che risieda legalmente in uno degli Stati-parte -
al 10/6/2008, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda,
Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Azzorre e Madera, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia,
Svizzera - e sia titolare di documento di viaggio rilasciato da tale Stato)
á
Per soggiorni di
durata inferiore a 90 gg. e per
transito verso altro Stato Schengen validi anche visti (Reg. UE 265/2010: anche di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato
conformemente al Regolamento stesso) o titoli
di soggiorno (indicati da ciascuno Stato membro in un elenco
periodicamente aggiornato in base ad art. 2, co. 15 Reg. CE/562/2006) rilasciati da Paesi Schengen (Austria,
Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica
Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia e
Svizzera; era previsto l'ingresso di Romania e Bulgaria nell'Area Schengen nel
2011, ma e' stato rinviato, su decisione del Consiglio dei ministri
dell'interno dell'Unione europea, per la contrarieta' di Olanda e Finlandia e,
successivamente, anche di Germania e Belgio; restano fuori dall'Area Schengen
la Gran Bretagna - per scelta -, l'Irlanda - perche' ha un accordo di libera
circolazione con la Gran Bretagna - e Cipro - perche' non ha ancora raggiunto
gli standard di sicurezza richiesti); i titoli di soggiorno rilasciati da Stati
non Schengen non sono validi ai fini dell'attraversamento della frontiera
(disposizione ribadita da Circ. Mininterno 16/7/2008); la liberta' di circolazione e' comunque
condizionata (art. 21 co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen) al soddisfacimento delle condizioni di ingresso di
cui all'art. 5 co. 1, lettere a), c) ed e), del Reg. CE/562/2006 (titolarita' di un documento di
viaggio valido; disponibilita' di risorse
adeguate per il soggiorno e per viaggio di ritorno o di transito, nella misura indicata da ciascuno Stato membro, o capacita' di ottenerle in modo lecito;
assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non ammissione nell'Area
Schengen); del diritto alla libera circolazione godono anche gli stranieri
titolari di un'autorizzazione
provvisoria di soggiorno, rilasciata da uno Stato Schengen, e di un documento di viaggio rilasciato da
quello Stato (art. 21 co. 2 Conv. Appl. Accordo Schengen); allo straniero che non soddisfi o non soddisfi
piu' le condizioni di soggiorno di breve durata si applicano le disposizioni
della Direttiva 2008/115/CE (art. 21 Direttiva 2008/115/CE, che ha sostituito le disposizioni di cui agli artt.
23 e 24 Conv. Appl. Accordo Schengen); in particolare (art. 6, co. 2 Direttiva 2008/115/CE):
o
lo straniero in
possesso di un titolo di soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno
rilasciati da altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di
tale Stato
o
lo straniero che
non ottemperi all'obbligo o la cui partenza immediata sia richiesta da motivi
di ordine pubblico o di sicurezza nazionale si adotta una decisione di
rimpatrio (verso il paese di appartenenza)
á
I titoli di soggiorno indicati
dall'Italia nell'elenco periodicamente aggiornato in base ad art. 2, co. 15 Reg. CE/562/2006 sono (GUCE 27/5/2011):
o
permessi di
soggiorno rilasciati ai cittadini di paesi terzi a norma del regolamento (CE)
n. 1030/2002:
¤
permessi di
soggiorno con validita' temporanea, da 3 mesi a un massimo di 3 anni, rilasciati
per
-
affidamento
(rilasciato al minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo)
-
motivi umanitari
(della durata superiore ai 3 mesi)
-
motivi religiosi
-
studio
-
missione
(rilasciato allo straniero entrato in Italia con un visto recante la menzione
ÇMissioneÈ ai fini di un soggiorno temporaneo)
-
asilo politico
(nota: in realta', il permesso per asilo politico e' rilasciato con durata di 5
anni)
-
apolidia
-
tirocinio
formazione professionale
-
riacquisto
cittadinanza italiana (rilasciato allo straniero in attesa di concessione o
riconoscimento della cittadinanza italiana)
-
ricerca
scientifica
-
attesa
occupazione
-
lavoro autonomo
-
lavoro
subordinato
-
lavoro
subordinato stagionale
-
famiglia
-
famiglia minore
14-18 (permesso di soggiorno per motivi di famiglia del figlio minore di eta'
compresa fra 14 e 18 anni)
-
volontariato
-
protezione
sussidiaria (permesso di soggiorno rilasciato ai sensi di D. Lgs. 251/2007)
¤
permesso di
soggiorno UE slp con una validita' permanente
o
permessi di
soggiorno cartacei, rilasciati conformemente alla legislazione nazionale:
¤
permesso di
soggiorno per motivi specifici, ad es. motivi sanitari, giuridici, umanitari
(valido fino a 3 mesi)
¤
carta di
soggiorno con validita' permanente, rilasciata prima dell'entrata in vigore del
D. Lgs. 3/2007, ed equiparata al permesso di soggiorno UE slp
o
carta di
soggiorno per familiari stranieri di cittadini comunitari, con validita' fino a
5 anni
o
carta
d'identita' MAE, rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri (nota: i modelli
6 e 9 previsti rispettivamente per il personale delle organizzazioni
internazionali che non gode di alcuna immunita' e per i consoli onorari
stranieri non vengono piu' rilasciati e sono sostituiti dal modello 11; tali
documenti sono comunque validi fino alla data di scadenza riportata sugli
stessi; sul retro delle carte d'identita' e' indicato che la carta di identita'
esonera il titolare dall'obbligo di detenere un permesso di soggiorno e,
insieme a un documento di viaggio valido, autorizza il titolare a entrare nel territorio
di qualsiasi Stato Schengen):
¤
modello 1 (blu)
Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico
¤
modello 2
(verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico
¤
modello 3
(arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o
ordinario
¤
modello 4
(arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche
titolari di passaporto di servizio
¤
modello 5
(arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio
¤
modello 7 (grigio)
Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto
di servizio
¤
modello 8
(grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze consolari titolare di
passaporto di servizio
¤
modello 11
(beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli onorari,
impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito,
familiari Corpo diplomatico e Organizzazioni internazionali titolari di
passaporto ordinario
o
elenco dei
partecipanti a un viaggio scolastico all'interno dell'Unione europea
o
transitoriamente, dall'1/8/2007 al 30/10/2007, la ricevuta di Poste italiane della
richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto valido e permesso scaduto (GUCE 18/8/2007)
á
Nota:
nell'elenco e' omesso il permesso per residenza elettiva; non figurano neanche,
in modo esplicito, i permessi per assistenza minore, integrazione del minore,
minore eta' (salvo che rientrino nella categoria dei permessi di soggiorno
cartacei, rilasciati per motivi specifici)
á
Nota: il termine
massimo di 90 gg si riferisce alla durata complessiva della libera
circolazione in tutta l'Area Schengen
á
Sent. Corte Giust. C-606/10:
o
le norme sul
respingimento degli stranieri di cui al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del
visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio
Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno
temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro;
nota: significa che lo straniero che sia in possesso di un permesso di
soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in attesa di una decisione
sulla sua domanda di soggiorno o
sulla sua domanda di asilo, e che
lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo'
rientrarvi con la sola copertura del suo documento
di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato
membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di
interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei
diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale
o
uno Stato membro
che rilascia allo straniero un visto di ritorno ai sensi di art. 5 par. 4
lettera a) Reg. CE/562/2006, non puo' limitare lÕingresso nello spazio Schengen ai soli punti del
suo territorio nazionale; nota: significa che il visto di ritorno deve
autorizzare lo straniero ad entrare a fini di transito nel territorio degli
altri Stati membri, affinche' possa raggiungere lo Stato membro che ha rilasciato
detto visto di ritorno
á
Esonero dall'obbligo
di visto, per soggiorni di durata <
90 gg. (Circ. Mininterno 23/8/2010: incluso
il soggiorno per motivi di studio),
per cittadini dei Paesi elencati nell'Allegato
II del Regolamento (CE) 539/2001 (nota: Circ. Mininterno 23/8/2010 riporta erroneamente l'anno 2000): Andorra,
Argentina, Antigua e Barbuda (dalla data di entrata in vigore di un accordo che
deve essere concluso con la Comunita' europea), Australia, Bahamas (dalla data
di entrata in vigore di un accordo che deve essere concluso con la Comunita'
europea), Barbados (dalla data di entrata in vigore di un accordo che deve
essere concluso con la Comunita' europea), Brasile, Brunei Darussalam, Canada,
Cile, Corea del sud, Costa Rica, Croazia (nota:
Stato membro dell'Unione europea dall'1/7/2013), El Salvador, Ex repubblica
jugoslava di Macedonia (solo per titolari di passaporti biometrici), Giappone,
Guatemala, Honduras, Israele, Malesia (dalla data di entrata in vigore di un
accordo che deve essere concluso con la Comunita' europea), Mauritius (dalla
data di entrata in vigore di un accordo che deve essere concluso con la
Comunita' europea), Messico, Monaco, Montenegro (solo per titolari di
passaporti biometrici), Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Kitts
e Nevis (dalla data di entrata in vigore di un accordo che deve essere concluso
con la Comunita' europea), San Marino, Santa sede (Stato della Citta' del
Vaticano), Seychelles (dalla data di entrata in vigore di un accordo che deve
essere concluso con la Comunita' europea), Serbia (solo per titolari di
passaporti biometrici; esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla
direzione di coordinamento serba "Koordinaciona uprava"; Circ. Mininterno 10/1/2012: il vecchio modello di passaporto non biometrico, di
colore blu, recante la dicitura "Repubblica Federale di Jugoslavia",
non e' piu' considerato valido documento di viaggio), Singapore, Stati Uniti
d'America, Uruguay, Venezuela, Hong Kong (solo per i titolari del passaporto
"Hong Kong Special Administrative Region"), Macao (solo per i
titolari del passaporto "Regiao Administrativa Especial de Macau") e
British Overseas; in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento
che modifica l'Allegato II del Regolamento (CE) 539/2001, disponendo l'esonero dall'obbligo di visto per i
cittadini di Albania e Bosnia ed Erzegovina in possesso di passaporto
biometrico (nota: il Commissario UE ha prospettato la possibilita' di
ripristinare, ricorrendo a una clausola di salvaguardia prevista dai rispettivi
accordi, l'obbligo di visto per Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro
e Macedonia in caso di arrivi e domande di asilo ingiustificate troppo
numerosi); esonero, dal 28/4/2014, anche per i cittadini della Moldavia
titolari di passaporto biometrico (nota Ambasciata italiana in Moldavia)
á
Il Commissario
UE ha firmato con i rappresentanti del governo turco un accordo di riammissione e avviato un negoziato per la
liberalizzazione dei visti (da comunicato Stranieriinitalia)
o
firmato
l'Accordo tra Unione europea e Repubblica democratica di Timor Est in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve
durata; per il 28/5/2015 e' prevista la firma di analoghi Accordi con lo Stato di Samoa e con la Repubblica di Vanatau
o
in ragione di
tali Accordi, che nelle more del processo in ratifica da parte del Parlamento
Europeo hanno un'immediata applicazione provvisoria, i cittadini di tali Paesi
sono esentati dalliobbligo di visto per soggiorni di breve durata (periodo
massimo di 90 giorni su 180), cosi come previsto dalla modifica del Regolamento (CE) 539/2001, adottata il 9/6/2014 col Regolamento (UE) 509/2014
o
gli Accordi
hanno valore di reciprocita' a favore dei cittadini dell'Unione europea che si
recano nella Repubblica Democratica di Timor Est, nello stato di Samoa e nella
Repubblica di Vanatau
o
firmato il
28/5/2015 l'Accordo tra l'Unione europea e i cinque Stati insulari caraibici di
Santa Lucia, Dominica, Grenada, St. Vincent, Grenadine e Trinidad e
Tobago, in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata
o
gli Accordi,
nelle more del processo di ratifica da parte del Parlamento Europeo, hanno
un'immediata applicazione provvisoria e consentono ai cittadini di tali Paesi
di essere esentati dall'obbligo di visto per soggiorni di breve durata (periodo
massimo di 90 giorni su 180), cosi come previsto dalla modifica del Regolamento (CE) 539/2001, adottata il 9/6/2014 col Regolamento (UE) 509/2014
o
gli Accordi
hanno valore di reciprocita' a favore dei cittadini dell'Unione europea che si
recano negli stessi Stati insulari caraibici
á
Raggiunto un accordo
tra Unione europea e la Comunita' degli stati latino americani e caraibici
(CELAC), che include Peru' e Colombia, per l'esenzione dall'obbligo
di visto per soggiorni di breve durata (periodo massimo di 90 giorni su 180);
l'accordo, firmato a Bruxelles, sara' operativo da Gennaio 2016; i passaporti
biometrici saranno emessi a partire dal mese di Novembre 2015 (Nota Minlavoro)
á
Firmato il 2/12/2015
l'Accordo UE-Colombia per l'esenzione dall'obbligo di
visto:
o
l'esenzione si
appplica ai cittadini UE che si recano nel territorio della Colombia e a quelli della Colombia che
si recano nel territorio della UE per un soggiorno di 90 giorni su un periodo
di 180 giorni; e' escluso il caso di soggiorni per lo svolgimento di attivita'
retribuite
o
e' richiesto il
possesso di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio/ufficiale o
speciale in corso di validita'
o
il testo della
decisione relativa alla conclusione dell'accordo e quello dell'accordo stesso devono
essere approvati dal Parlamento europeo, ma le nuove regole sono applicate in via
provvisoria a partire dal 3/12/2015
o
Irlanda e Regno
Unito non saranno soggetti all'applicazione dell'accordo; il regime dei visti
per questi Stati continua a essere regolamentato dalle rispettive legislazioni
nazionali
á
Accordo UE-Peru' per l'esenzione dall'obbligo di
visto (Circ. Mininterno 12/7/2016: firma dell'Accordo autorizzata con Decisione del Consiglio UE 2016/437; comunicato Stranieriinitalia: l'Accordo, che non si applica a Regno Unito e
Irlanda ne' ai territori d'oltremare di Francia e Olanda, e' entrato
definitivamente in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento
UE):
o
esenzione dal
visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini del Peru' che si recano nel
territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 gg su un
periodo di 180 gg
o
non si applica
alle persone il cui viaggio e' finalizzato allo svolgimento di un'attivita'
retribuita
o
i cittadini del
Peru' possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano
integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 gg su un
periodo di 180 gg; tale periodo e' calcolato indipendentemente dalla durata del
soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente
l'acquis di Schengen
o
i cittadini del
Peru' possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non
applica ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 gg
su un periodo di 180 gg, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata
per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di
Schengen
o
le parti
contraenti convengono che per "periodo massimo di 90 giorni su un periodo
di 180 giorni" si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi
soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un
periodo di 180 giorni; questo concetto implica l'applicazione di un periodo di
riferimento "mobile" di 180 gg: per ogni giorno del soggiorno si
guarda indietro all'ultimo periodo di 180 gg per verificare se il requisito dei
90/180 gg continua ad essere rispettato; un'assenza per un periodo ininterrotto
di 90 gg consente quindi un nuovo soggiorno fino a 90 gg
o
la Repubblica
del Peru', in qualita' di parte contraente, dichiara di avere aggiudicato un
contratto relativo alla produzione di passaporti biometrici e s'impegna a
rilasciare solo passaporti biometrici ai suoi cittadini al pi� tardi entro il
31/7/2016
á
La Commissione UE
ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una Proposta di Regolamento che modifica il Regolamento (CE) 539/2001 includendo l'Ucraina
nell'elenco dei Paesi i cui cittadini in possesso di passaporto biometrico
(rilasciato conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale
dell'aviazione civile) sono esonerati dall'obbligo del visto per soggiorni
brevi; comunicato Stranieriinitalia: il Consiglio UE ha disposto che la liberalizzazione
entrera' in vigore contemporaneamente al nuovo meccanismo che consentira' di
reintrodurre l'obbligo del visto nei casi di emergenza (quali l'aumento dell'immigrazione
irregolare o del numero di domande d'asilo o la mancata collaborazione, da
parte del paese terzo alle riammissione degli suoi cittadini espulsi dal
territorio della UE
á
La Commissione UE
ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una Proposta di Regolamento che modifica il Regolamento (CE) 539/2001 includendo il Kossovo
nell'elenco dei Paesi i cui cittadini in possesso di passaporto biometrico
(rilasciato conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale
dell'aviazione civile) sono esonerati dall'obbligo del visto per soggiorni
brevi
á
Esonero
dall'obbligo di visto per (Regolamento (CE) 539/2001)
o
rifugiati,
apolidi e altre persone che non
possiedono la nazionalita' di alcun paese residenti in uno Stato membro UE e
titolari di un documento di viaggio
rilasciato da tale Stato membro
o
cittadini
titolari di lasciapassare per il traffico
frontaliero locale rilasciati in
applicazione del Reg. CE 1931/2006 se tali titolari esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di
traffico frontaliero locale; principali disposizioni:
¤
ai fini
dell'applicazione del regime di traffico frontaliero locale, gli Stati membri
sono autorizzati a concludere o a mantenere accordi bilaterali con paesi terzi
limitrofi, purche' compatibili con le disposizioni del Reg. CE 1931/2006; salvo che con il paese in questione siano stati gia' conclusi accordi
di riammissione, gli accordi per il traffico frontaliero prevedono misure per
agevolare la riammissione degli stranieri in caso di abuso
¤
gli accordi
possono prevedere l'utilizzo, da parte dei frontalieri, di specifici valichi di
frontiera; in questo caso, i frontalieri sono sottoposti a controlli a campione
¤
per l'attraversamento
della frontiera e' richiesto il possesso di un lasciapassare; gli accordi
possono richiedere uno o piu' documenti di viaggio validi
¤
l'ingresso dei
frontalieri e' consentito, comunque, a condizione che non risultino pericolosi
per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri
¤
la durata
massima di ciascun soggiorno ininterrotto non deve superare i 3 mesi, o il
limite piu' breve eventualmente previsto dagli accordi
¤
non e' apposto
alcun timbro di ingresso e di uscita sul lasciapassare
¤
la validita'
territoriale del lasciapassare e' limitata alla zona di frontiera dello Stato
membro di rilascio
¤
il rilascio del
lasciapassare richiede che l'interessato sia in possesso del documento di
viaggio richiesto per l'attraversamento delle frontiere esterne, non sia
segnalato al SIS per la non ammissione, non risulti pericoloso per l'ordine
pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri, ed esibisca documenti atti a provare
lo status di residente frontaliero e l'esistenza di motivazioni legittime per
l'attraversamento della frontiera in regime di traffico frontaliero locale
¤
il lasciapassare
per traffico frontaliero locale ha una validita' compresa tra uno e 5 anni
¤
il lasciapassare
per traffico frontaliero locale e' rilasciato dal consolato o da altra
autorita' amministrativa dello Stato membro prevista dall'eventuale accordo
bilaterale
o
allievi di
istituti scolastici residenti in uno Stato membro UE che applica la Dec. Cons. 94/795/GAI, quando partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto;
principali disposizioni:
¤
l'insegnante
presenta un elenco, su apposito modulo, che identifichi gli scolari
accompagnati e documenti scopo e circostanze del soggiorno o transito
¤
lo scolaro
presenta un documento di viaggio valido per attraversare la frontiera; in
alternativa, e' funge da documento di viaggio l'elenco degli scolari, a
condizione che
-
sia corredato da
una foto recente di ogni scolaro privo di carta di identita' con foto
-
l'autorita'
competente dello Stato membro di provenienza confermi lo status di residenza
degli scolari e il loro diritto di rientrare, autentichi l'elenco stesso, e
abbia preventivamente notificato agli altri Stati membri che desidera che i
propri elenchi siano considerati documenti di viaggio validi
á
Visto non
richiesto per le categorie di persone indicate, paese per paese, nell'Informativa della Commissione C 311/06 (es.: titolari di passaporti diplomatici, passaporti
ufficiali, passaporti speciali, etc.)
á
Decisione del Consiglio UE 2016/431: autorizzata la firma dell'accordo tra l'Unione
europea e la Repubblica popolare cinese
in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari
di passaporti diplomatici
á
Visto non
richiesto in caso di titolare di permesso
UE slp rilasciato da altro Stato membro o di suoi familiari in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato
membro di provenienza e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in
quello Stato membro in qualita' di familiari dello straniero titolare del
permesso UE slp (da D. Lgs. 3/2007); circ. Mininterno 21/5/2012: l'esonero non
si applica a favore dei titolari di permessi di lunga durata o a tempo
indeterminato rilasciati da Regno Unito,
Irlanda e Danimarca (che non sono vincolati dalla Direttiva 2003/109/CE)
á
Visto non
richiesto in caso di straniero titolare di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da altro Stato membro (esclusi, verosimilmente, Regno Unito,
Irlanda e Danimarca, che non partecipano all'adozione della Direttiva 2004/114/CE) in quanto iscritto ad un corso universitario o ad
un istituto di insegnamento superiore che, a certe condizioni, si trasferisca
in Italia per proseguire gli studi iniziati nell'altro Stato membro o per
integrarli con un programma di studio ad essi connesso (D. Lgs. 154/207)
á
Visto non
richiesto in caso di presentazione di domanda
di protezione internazionale o di applicazione del regime di protezione temporanea
á
Lo straniero
privo di visto richiesto (salvo il caso di domanda di protezione internazionale
o di regime di protezione temporanea) eÕ respinto;
di norma non eÕ neanche ammesso a bordo del vettore (tenuto a controllare); nota: benche', ove si debbano applicare le norme su asilo,
rifugiati e protezione temporanea, si deroghi al respingimento, e benche' la
posizione dello straniero che chieda protezione privo degli usuali requisiti
non sia da considerare irregolare, il vettore non ha certezza, al momento
dell'imbarco, del fatto che verra' presentata una domanda di asilo; nel dubbio,
piuttosto che correre il rischio di andare incontro a sanzioni e oneri, il
vettore impedisce l'imbarco (patologia segnalata da un comunicato
del Commissario per i diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, Thomas
Hammarberg)
á
Libera circolazione in Area Schengen per soggiorni di durata complessiva non superiore a tre mesi in un periodo di sei mesi a partire dal primo ingresso in tale Area per gli
stranieri non soggetti all'obbligo di visto che soddisfino i requisiti per
l'ingresso (art. 20, Conv. Appl. Accordo Schengen); per "primo ingresso" si intende (Sent. Corte Giust. C-241-05), oltre al primissimo, ogni primo ingresso
successivo alla conclusione di un periodo di sei mesi calcolato a decorrere
dalla data del precedente "primo ingresso" (possibile, nei fatti, un
soggiorno quasi ininterrotto di sei mesi)
á
Sent. Corte Giust. C-278/12: gli artt. 20 e 21 Reg. CE/562/2006 non ostano a che funzionari incaricati della sorveglianza delle frontiere
e del controllo degli stranieri effettuino controlli,
in una zona di 20 km dalla frontiera terrestre tra uno Stato membro e gli Stati
aderenti alla Conv. Appl. Accordo Schengen, diretti a verificare se le persone fermate per
identificazione soddisfino i requisiti di soggiorno
regolare applicabili nello Stato membro interessato, anche quando tali
controlli si basino su informazioni generali e dati dell'esperienza in materia
di soggiorno irregolare di persone nei luoghi dei controlli (non, quindi, su una presunzione
ragionevole di soggiorno irregolare)
o possano essere effettuati (in misura limitata) per ottenere informazioni
generali di questo genere e dati dell'esperienza in tale materia, purche' il
loro esercizio sia sottoposto a limitazioni
relative, in particolare, alla loro intensita'
ed alla loro frequenza; tali
limitazioni devono essere tanto piu' rigide e rigidamente rispettate quanto
piu' numerosi sono gli indizi del fatto che l'effetto di tali controlli possa
essere equivalente a quello di controlli di frontiera (punto 75);
l'effettuazione dei controlli a campione o sulla base di criteri selettivi li
sottrae alla censura che spetterebbe a controlli sistematici (punto 86)
á
Una
revisione della normativa europea nell'ambito della quale si esamini la
possibilita' di ristabilire temporaneamente controlli alle frontiere interne in
caso di difficolta' eccezionali nella gestione delle frontiere esterne comuni,
sulla base di condizioni che dovranno essere in futuro definite, e' stata
richiesta da una lettera del Presidente della Repubblica francese e
del Presidente del Consiglio italiano al Presidente del Consiglio Europeo
á
A seguito degli
imponenti movimenti secondari di profughi, sono stati ripristinati dalla Svezia i controlli alla frontiera
interna con la Danimarca, e dalla Danimarca
alla frontiera interna con la Germania (com. Stranieriinitalia)
á
Ripristinati dall'Austria i controlli alla frontiera
interna con l'Italia (com. Stranieriinitalia); in un incontro, i ministri dell'inetrno di Italia e Austria hanno
convenuto di intensificare la collaborazione bilaterale nel monitoraggio e
controllo della comune frontiera con l'obiettivo di salvaguardare la libera
circolazione prevista da Schengen (Comunicato congiunto 8/4/2016 dei Ministri
dell'interno di Italia e Austria)
á
Proposta di Decisione del Consiglio avanzata dalla Commissione UE: proroga, per un ulteriore periodo di 3
mesi, dei controlli alle frontiere interne per
o Austria, alla
frontiera terrestre tra Austria e Ungheria e alla frontiera terrestre tra
Austria e Slovenia
o Germania, alla
frontiera terrestre tra Germania e Austria
o Danimarca, nei porti
danesi da cui partono i collegamenti via traghetto con la Germania e alla
frontiera terrestre tra Danimarca e Germania
o Svezia, nei porti
svedesi nella regione meridionale e occidentale di polizia e al ponte di …resund
o Norvegia, nei porti
norvegesi da cui partono i collegamenti via traghetto con la Danimarca, la
Germania e la Svezia
Tipi di visto (torna all'indice del capitolo)
á
Tipi di visto, corrispondenti ai diversi motivi
(Decreto MAE 11/5/2011): adozione, affari, cure mediche, diplomatico, gara
sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi familiari,
motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito
aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro, volontariato
á
Visti Schengen Uniformi (VSU): tipo A, B, C
o
tipo A: transito
aeroportuale; valido solo nelle zone internazionali di transito degli aeroporti
(validitaÕ territoriale limitata)
o
tipo B:
transito, validitaÕ massima 5 gg.
o
tipo C:
per affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro
subordinato, missione, motivi religiosi, studio, trasporto, turismo (validi al
massimo 90 gg.)
á
Visti Nazionali (VN): tipo D
o
tipo D: per
adozione, cure mediche, diplomatico, per familiare al seguito, lavoro autonomo,
lavoro subordinato, missione, volontariato (in base a D. Lgs. 154/2007; circ. Mininterno 21/2/2008: transitoriamente, rilasciato per
"missione/V"), motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva,
ricongiungimento familiare, studio, vacanze-lavoro (visti di lunga durata); Reg. UE 265/2010: tali visti sono emessi in base al modello uniforme per i visti di cui
al Reg. CE 1683/95, sono contrassegnati dalla lettera ÒDÓ nella dicitura indicante il tipo
di visto e hano validita' non superiore a un anno (se il periodo di soggiorno
autorizzato e' superiore a un anno, il visto e' sostituito prima della scadenza
da un titolo di soggiorno)
á
Firmata da
Comunita' di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e
Tavola Valdese un'intesa con MAE e
Mininterno per la definizione di liste, in Marocco, Libano ed Etiopia, di
profughi provenienti da Siria, Etiopia e altri Paesi dell'Africa Subsahariana che
si trovino in condizioni di vulnerabilita' (donne sole con bambini, vittime
potenziali della tratta di essere umani, anziani, persone affette da
disabilita' o serie patologie, e soggetti riconosciuti dall'ACNUR come
rifugiati); a queste persone saranno rilasciati visti d'ingresso per motivi umanitari per arrivare in Italia in
aereo o in nave (comunicato Stranieriinitalia); arrivata la prima famiglia siriana in base
all'intesa sul rilascio di visti per motivi umanitari (comunicato Stranieriinitalia); arrivate in Italia 93 persone dalla Siria,
attraverso il corridoio umanitario costituito in base all'intesa tra Comunita'
di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Tavola Valdese,
MAE e Mininterno (comunicato Stranieriinitalia)
Regolamento CE n. 810/2009 (codice dei visti) (torna all'indice del capitolo)
á
Disposizioni
comuni per il rilascio da parte degli Stati membri di visti per soggiorni nel territorio degli Stati membri di durata non superiore a 3 mesi nell'arco
di 6 mesi (Regolamento CE n. 810/2009):
o
lo Stato membro
competente per l'esame di una domanda di visto uniforme e per la decisione sul
merito e' quello il cui territorio costituisce la destinazione principale del
viaggio in termini di durata o di finalita' del soggiorno, o, se tale
destinazione non puo' essere individuata, lo Stato membro attraverso le cui
frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati
membri (art. 5); analoga disposizione si applica quando un cittadino di un
paese terzo legalmente presente nel territorio di uno Stato membro debba
chiedere il visto per entrare in altri Stati membri (art. 7)
o
un consolato
dello Stato membro competente esamina e decide in merito alla domanda
presentata da un cittadino di un paese terzo legalmente residente nella
giurisdizione del consolato, o anche da un cittadino presente legalmente ma non
residente nella sua giurisdizione a condizione che il richiedente abbia
giustificato la presentazione della domanda presso tale consolato (art. 6)
o
uno Stato membro
puo' accettare di rappresentarne un altro ai fini dell'esame delle richieste di
visto (art. 8)
o
la domanda di
visto va presentata non prima di tre mesi dall'inizio del viaggio; se e'
necessario fissare un appuntamento per la presentazione della domanda, tale
appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla relativa richiesta
(art. 9)
o
il documento di
viaggio deve essere stato rilasciato nel corso degli ultimi dieci anni e deve
avere validita' estesa ad almeno tre mesi dopo la artenza dal territorio degli
Stati membri, salva deroga in caso di emergenza (art. 12)
o
vengono rilevate
le impronte digitali del richiedente, salvo che si tratti di minore di eta'
inferiore a 12 anni, ovvero di capo di Stato o di governo o ministro o consorte
di questi o membro della loro delegazione o sovrano o importante membro di una
famiglia reale, nell'ambito di missione ufficiale su invito del governo di uno
Stato membro o di un'organizzazione internazionale (art. 13)
o
il richiedente
deve presentare documentazione relativa a finalita' del viaggio, disponibilita'
di alloggio o dei mezzi necessari a procurarselo, disponibilita' di mezzi per
il soggiorno e per il viaggio di ritorno, ovvero capacita' di ottenerli
legalmente, informazioni che consentano di valutare l'intenzione del richiedente
di rispettare la scadenza del visto; e' possibile derogare a questa
disposizione quando il richiedente abbia dato prova di affidabilita'; gli Stati
membri possono chiedere, in luogo della prova di disponibilita' diretta di
mezzi e alloggio, la dimostrazione di prestazione di garanzia da parte di terzi
(art. 14; in relazione a questa disposizione, Decreto MAE 11/5/2011: la rappresentanza diplomatico-consolare deve
valutare, ai fini del rilascio dei visti di breve durata e di quelli di lunga
durata per studio, il rischio di
immigrazione illegale e la presenza di adeguate garanzie sull'uscita dal
territorio degli Stati membri alla scadenza del visto; per tale valutazione, di
esclusiva competenza della rappresentanza, puo' essere richiesta
l'esibizione di documentazione
relativa anche allo scopo del
viaggio ed alla condizione
socio-economica del richiedente, e puo' essere effettuato un colloquio con questo; in caso di riscontri negativi sull'autenticita' o
sull'attendibilita' degli elementi acquisiti, la rappresentanza si astiene dal rilascio; nota:
verosimilmente, significa: "la rappresentanza rifiuta il visto")
o
il richiedente
deve essere titolare di un'assicurazione che copra le eventuali spese per
rimpatrio per motivi di salute, cure urgenti, ricoveri d'urgenza o morte
durante il soggiorno nel territorio degli Stati membri (massimale non inferiore
a 30.000 euro); di norma l'assicurazione e' stipulata nel paese di residenza;
il consolato accerta che le richieste di indennizzo nei confronti della
compagnia assicuratrice siano riscuotibili negli Stati membri; deroga per i
titolari di passaporto diplomatico (art. 15)
o
il richiedente
paga per il visto diritti pari a 60 euro (35 euro se minore tra 6 e 12 anni);
l'ammontare e' rivisto periodicamente; non si riscuotono diritti per minori di
eta' inferiore a 6 anni, studenti e insegnanti in viaggio di studio o di
formazione pedagogica, ricercatori, rappresentanti di organizzazioni senza fini
di lucro di eta' non superiore a 25 anni che partecipino a iniziative
organizzate da analoghe organizzazioni; possibile esentare dal pagamento dei
diritti anche i minori tra i 6 e i 12 anni, i titolari di passaporti
diplomatici e i partecipanti alle suddette iniziative; possibile derogare alla
riscossione o ridurre l'importo dei diritti in singoli casi, a scopo
promozionale; i diritti non sono rimborsabili, salvo che in caso di
irricevibilita' della domanda per incompetenza del consolato o per mancato
rispetto delle disposizioni sulla presentazione (art. 16)
o
diritti
ulteriori non superiori al 50% dell'importo ordinario possono essere riscossi
dal fornitore esterno di servizi; e' comunque consentita la presentazione della
richiesta di visto direttamente al consolato, senza fruizione dei servizi
prestati dal fornitore esterno (art. 17)
o
si puo' derogare
per motivi umanitari o di interesse nazionale alla dichiarazione di
irricevibilita' della domanda motivata da mancato rispetto delle disposizioni
sulla presentazione (art. 19)
o
se la domanda e'
ricevibile, nelle more della piena entrata in vigore del Sistema Informativo
Visti (VIS, le cui operazioni sono state avviate l'11/10/2011 nei consolati dei
paesi Schengen in Nord-Africa - da Risposte alle F.A.Q. sul VIS), viene apposto un timbro sul passaporto del
richiedente, salvo che si tratti di passaporto diplomatico o di servizio o
ufficiale o speciale (art. 20)
o
nell'esaminare
la domanda, il consolato controlla se vi siano state precedenti violazioni dei
limiti di durata del soggiorno nel territorio degli Stati membri, senza rilievo
pero' (e' vero?) dei soggiorni autorizzati sulla base di un visto nazionale per
soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciati da altro Stato
membro (art. 21)
o
la valutazione
dei mezzi di sostentamento si effettua tenendo conto della durata delsoggiorno
prevista in ciascuno Stato membro e degli importi di riferimento fissati da
ciascuno Stato membro (art. 21)
o
il richiedente
puo' essere convocato dal consolato per un colloquio e per la richiesta di
documenti ulteriori (art. 21)
o
un precedente
rifiuto del visto non comporta automaticamente il rigetto di una successiva
domanda (art. 21)
o
uno Stato membro
puo' chiedere di essere sistematicamente consultato ai fini del rilascio di
visti a cittadini di determinati paesi o da specifiche categorie di tali
cittadini; eventuali obiezioni al rilascio devono essere presentate dallo Stato
membro consultato entro 7 gg di calendario (art. 22)
o
la decisione
deve essere presa entro 15 gg di calendario dalla presentazione della domanda;
il termine puo' essere portato a 30 gg in caso di necessita' di riesame o
consultazione di altro Stato membro, a 60 gg in caso di necessita' di ulteriore
documentazione (art. 23)
o
la decisione
puo' consistere nel rilascio del visto uniforme, nel rilascio di un visto a
validita' territoriale limitata, nel rifiuto del visto, nella trasmissione
della domanda allo Stato membro rappresentato ai fini del rifiuto formale del
visto (art. 23)
o
il visto puo'
essere rilasciato anche per ingressi multipli, con validita' compresa tra 6
mesi e 5 anni, a condizione che il richiedente dimostri di averne bisogno per
viaggi frequenti e risulti affidabile sulla base della sua situazione economica
e dei precedenti comportamenti in relazione a visti uniformi o a validita'
territoriale limitata (art. 24)
o
un visto con
validita' territoriale limitata puo' essere rilasciato quando (art. 25)
¤
motivi umanitari
inducano lo Stato membro a derogare dal rispetto delle condizioni di ingresso
previste dal Reg. CE/562/2006, o a rilasciare un visto nonostante l'opposizione di altro Stato membro
consultato o senza aver effettuato la consultazione prevista; note:
- Firmata da Comunita' di Sant'Egidio, Federazione
delle Chiese evangeliche in Italia e Tavola Valdese un'intesa con MAE e Mininterno per la definizione di liste, in
Marocco, Libano ed Etiopia, di profughi provenienti da Siria, Etiopia e altri
Paesi dell'Africa Subsahariana che si trovino in condizioni di vulnerabilita'
(donne sole con bambini, vittime potenziali della tratta di essere umani,
anziani, persone affette da disabilita' o serie patologie, e soggetti
riconosciuti dall'ACNUR come rifugiati); a queste persone saranno rilasciati visti d'ingresso per motivi umanitari
per arrivare in Italia in aereo o in nave (comunicato Stranieriinitalia)
- arrivata la prima famiglia siriana in base all'intesa
sul rilascio di visti per motivi umanitari (comunicato Stranieriinitalia)
- arrivate in Italia 93 persone dalla Siria, attraverso
il corridoio umanitario costituito in base all'intesa tra Comunita' di
Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, Tavola Valdese,
MAE e Mininterno (comunicato Stranieriinitalia)
¤
il consolato
intenda rilasciare allo straniero un nuovo visto nel corso del semestre gia'
contenente un soggiorno di 3 mesi nel territorio degli Stati membri
¤
il documento di
viaggio di cui il richiedente e' titolare non sia riconosciuto da tutti gli
Stati membri (validita' territoriale limitata ai soli Stati memebri che
riconoscono il documento di viaggio, o al solo Stato membro che rilascia il
visto qualora esso stesso non riconosca il documento di viaggio)
o
il possesso del
visto non conferisce automaticamente il diritto all'ingresso (art. 30); al
titolare puo' essere di dimostrare il possesso dei requisiti anche all'atto
dell'attraversamento della frontiera (art. 47)
o
ragionevoli
dubbi sull'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati
membri prima della scadenza del visto sono atti a motivare il rifiuto del visto
(art. 32)
o
decisione e
motivi del rifiuto sono notificati al richiedente sul modulo uniforme di cui
all'Allegato VI al Regolamento CE n. 810/2009 (art. 32); nota: le motivazioni relative alla
sicurezza degli Stati Schengen sono espresse in modo sintetico e privo di
riferimenti alla situazione specifica
o
il richiedente
cui sia stato negato il visto ha diritto a ricorrere contro la decisione, con
le modalita' indicate dallo Stato membro che adotta la decisione (art. 32)
o
le informazioni
sui visti rifiutati sono inserite nel VIS (art. 32)
o
la validita' di
un visto puo' essere prorogata dallo Stato membro sul cui teerritorio si trova
il titolare per motivi di forza maggiore o ragioni umanitarie che impediscano
di lasciare il territorio per tempo, ovvero per serie ragioni personali che
richiedano la proroga (in questo caso, la proroga da' luogo a riscossione di
diritti per un importo pari a 30 euro); la proroga assume la forma di un visto
adesivo (art. 33)
o
un visto puo'
essere annullato quando risulti che le condizioni per il rilascio non erano
soddisfatte al momento del rilascio stesso; puo' essere revocato quando vengano
meno le condizioni per il rilascio o su richiesta del titolare (art. 34)
o
la mancata
presentazione alla frontiera della documentazione richiesta per il rilascio non
costituisce automatico motivo di annullamento o revoca del visto (art. 34)
o
la decisione di
annullamento o revoca e i motivi su cui si basa sono notificati al titolare del
visto su modulo uniforme (art. 34)
o
il richiedente
ha diritto a ricorrere contro la decisione con le modalita' indicate dallo
Stato membro che l'ha adottata (art. 34)
o
le informazioni
sui visti annullati o revocati sono inserite nel VIS (art. 34)
o
in casi
eccezionali, puo' essere rilasciato un visto, di validita' massima di 15 gg, al
valico di frontiera quando il richiedente non ha avuto tempo di chiederlo nei
modi ordinari e presenta documenti atti a dimostrare l'esistenza di motivi
imprevedibili e imperativi di ingresso; si puo' derogare, ai fini del rilascio,
dal possesso di un'assicurazione sanitaria; si applicano le disposizioni sul
rifiuto, sulla notifica e sul ricorso (art. 35)
o
i consolati
degli Stati membri garantiscono che i richiedenti vengano accolti cortesemente;
il personale dei consolati rispetta pienamente la dignita' umana e non applica
discriminazioni; tutti i provvedimenti devono essere proporzionati agli
obiettivi (art. 39)
o
in particolari
circostanze uno Sttao membro puo' avvalersi della cooperazione di un fornitore
esterno di servizi (abilitato solo a fornire informazioni, raccogliere dati,
impronte e domande, riscuotere diritti, trasmettere la domanda al consolato,
gestire gli appuntamenti, ritirare i documenti di viaggio e le eventuali
notifiche di rifiuto e restituirli al richiedente); salvo che in caso di
convocazione per colloquio, il richiedente non puo' essere costretto a
presentarsi di persona in piu' di una sede per la presentazione della domanda
(artt. 40 e 43)
o
gli Stati membri
possono cooperare con intermediari commerciali (es.: agenzie turistiche) per la
presentazione delle domande, ma non per la raccolta delle impronte (art. 45)
o
i consolati
forniscono al pubblico tutte le informazioni rilevanti (art. 47)
o
la cooperazione
tra Stati membri include l'eventuale definizione di un elenco armonizzato di
documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti e lo scambio di
informazioni sui rischi migratori o sulla sicurezza, incluse le informazioni
sui dinieghi di visto (art. 48)
o
le autorita'
competenti di uno Stato membro, in esito all'esame di una domanda di visto
uniforme, possono rifiutare il rilascio di un simile visto a un richiedente
soltanto nel caso in cui possa essergli opposto uno dei motivi di rifiuto di
visto elencati in tali disposizioni; tali autorita', quando esaminano tale
domanda, dispongono di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda le
condizioni di applicazione di tali disposizioni e la valutazione dei fatti
rilevanti, al fine di stabilire se al richiedente possa essere opposto uno di
tali motivi di rifiuto
o
l'obbligo delle
autorita' competenti di uno Stato membro di rilasciare un visto uniforme
presuppone che non vi siano ragionevoli dubbi circa l'intenzione del
richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza
del visto richiesto, considerata la situazione generale del paese di residenza
del richiedente e le sue caratteristiche proprie, accertate alla luce delle
informazioni da lui fornite
o
e' legittimo che,
quando ricorrono le condizioni di rilascio previste da Regolamento CE n. 810/2009, le autorita' competenti rilascino un visto uniforme
al richiedente, senza precisare che vi sono obbligate, purche' la disposizione
che lo consente possa essere interpretata in modo conforme ad art. 23 par. 4,
art. 32 par. 1 e art. 35 par. 6 Regolamento CE n. 810/2009
á
Sent. Corte Giust. C-575/12:
o
art. 24 par. 1 e
art. 34 Regolamento CE n. 810/2009 devono essere interpretati nel senso che
l'annullamento, da parte di un'autorita' di un paese terzo, di un documento di
viaggio non comporta, automaticamente, l'invalidita' di un visto uniforme
apposto su tale documento
o
il combinato
disposto di art. 5 par. 1 e art. 13 par. 1 Reg. CE/562/2006 deve essere interpretato nel senso che l'ingresso di cittadini
stranieri nel territorio degli Stati membri non e' subordinato alla condizione
che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia
necessariamente apposto su un documento di viaggio valido (nota: significa che
il visto valido puo' essere apposto su un documento di viaggio diverso da
quello valido, comunque esibito dallo straniero)
o
il combinato
disposto di art. 5 par. 1 e art. 13 par. 1 Reg. CE/562/2006 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa
nazionale che subordina l'ingresso di cittadini stranieri nel territorio dello
Stato membro interessato alla condizione che, al momento della verifica di
frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un
documento di viaggio valido (nota: significa che il visto valido puo' essere
apposto su un documento di viaggio diverso da quello valido, comunque esibito
dallo straniero)
Documentazione richiesta per il visto, in generale (torna all'indice del capitolo)
á
Documenti richiesti:
o
passaporto
valido (o documento equivalente); note:
¤
i modelli A e B per le richieste di nulla-osta ll'ingresso per lavoro riportano la
seguente lista dei documenti equivalenti:
-
documento di
viaggio per apolidi
-
documento di
viaggio per rifugiati (e, verosimilmente, per titolare di protezione
sussidiaria)
-
titolo di
viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di
viaggio dall'Autorita' del paese di cui sono cittadini)
-
lasciapassare
delle Nazioni Unite
-
documento
individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare
di una forza della NATO
-
libretto di
navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attivita'
professionale
-
documento di
navigazione aerea
-
carta
d'identita' valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione
Europea
-
carta
d'identita' ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all'Accordo
Europeo sull'abolizione del passaporto (Parigi 13/12/1957)
¤
una lista dei
documenti di viaggio idonei per l'ingresso, Stato per Stato, con le relative
restrizioni e' riportata in una Nota MAE
o
documentazione
su
¤
finalitaÕ del
viaggio
¤
mezzi di
trasporto utilizzati
¤
disponibilitaÕ mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000; nota: non definiti per lavoro subordinato) per
viaggio (anche di ritorno, salvo che per ingressi per lavoro e, verosimilmente,
sulla base di quanto stabilito dal DPR 334/2004, per motivi familiari) e
soggiorno
¤
condizioni di alloggio
¤
assicurazione sanitaria (con copertura fino a 30.000 euro), per soggiorni di
breve durata (Decisione del Consiglio europeo 9/1/2004, Telex MAE 28/5/2004, Telegramma Mininterno 1/6/2004)
o
documentazione
relativa ai requisiti specifici per
il tipo di visto richiesto, secondo quanto indicato dal Decreto del Ministro degli
affari esteri, di concerto con altri ministri competenti, periodicamente
aggiornato; in vigore: Decreto MAE 11/5/2011
o
atto di assenso all'espatrio dei minori
stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna tipologia di visto, sottoscritto
da ciascuno degli esercenti la responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[8]
che non accompagnino il minore nel
viaggio o, in loro assenza, dal tutore legale, e fornito secondo le
norme vigenti nel paese di residenza del minore (Decreto MAE 11/5/2011); TAR Lazio:
in caso di richiesta di visto di
ingresso di un minore, e'
necessario, ai fini dell'ammissibilita' dellÕistanza, che venga comprovata, nei modi consentiti
dallÕordinamento del paese di appartenenza, anche diversi da quelli previsti
nel nostro ordinamento, la provenienza
della domanda dal soggetto che allo
stato esercita la tutela nei
confronti del minore, e che, come tale, e' l'unico legittimato in tal senso
o
esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, ai
fini dell'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea (Decreto MAE 11/5/2011)
á
Nota: stranieri
provenienti dal Kossovo possono
essere considerati in possesso della cittadinanza serbo-montenegrina, a
prescindere dal possesso o meno del relativo passaporto (circ. Mininterno 11/1/2005)
o
la pagina dei
dati anagrafici leggibile a macchina dei passaporti rilasciati dagli Stati
membri deve essere conforme alle specifiche applicabili in base al documento n.
9303 dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO), prima parte
(passaporti leggibili a macchina)
o
qualora il
diritto di uno Stato membro preveda che il nome di una persona e' composto dai
suoi nomi propri e dal suo cognome, detto Stato membro non e' autorizzato a
prevedere inoltre l'iscrizione del cognome alla nascita, ne' a titolo di
identificatore primario nella casella 06, ne' a titolo di identificatore
secondario nella casella 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a
macchina del passaporto
o
qualora il
cognome alla nascita non debba essere riportato nelle caselle 06 o 07 del
passaporto, lo Stato membro ha tuttavia la facolta' di prevedere l'iscrizione
del cognome alla nascita, quale dato anagrafico facoltativo, nella casella 13
della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del passaporto, a
condizione che sussista un interesse generale imperativo e che la menzione di
tale iscrizione sia esplicitata mediante una designazione in francese, in
inglese o in spagnolo nel titolo della casella 13
á
La disponibilitaÕ di mezzi di
sostentamento eÕ dimostrabile (Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000) con esibizione di valuta, fideiussione,
polizza fideiussoria, titoli di credito o titoli di servizio prepagati, altri
mezzi comprovanti la disponibilitaÕ in Italia di fonti di reddito; TAR Lazio:
all'amministrazione non spetta sindacare i modi ed i tempi con cui i
mezzi di sostentamento necessari per l'ingresso sono stati formati, ma la sola
adeguatezza di essi, sulla base dei parametri normativi
Requisiti e condizioni per ciascun tipo di visto (Decreto MAE) (torna all'indice del capitolo)
á
Requisiti
e condizioni per l'ottenimento di
ciascun tipo di visto (Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011):
o
Visto per adozione (VN):
¤
consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo
determinato o indeterminato,
presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario del
provvedimento di adozione o di affidamento a scopo di adozione, emesso dalla
competente autorita' straniera in conformita' alla legislazione locale
¤
e' rilasciato in
presenza di specifica autorizzazione nominativa all'ingresso ed al soggiorno
permanente in Italia del minore straniero, adottato o affidato a scopo di
adozione, rilasciata dalla Commissione per le Adozioni internazionali, secondo
quanto stabilito da art. 32 e 39, lettera h L. 184/1983;
al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di adozione di un
Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio del visto e' subordinato al
rilascio del nulla-osta da parte della Commissione per le Adozioni
internazionali.
o
Visto per affari (VSU):
¤
consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalita'
economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la
verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti
nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale
¤
il cittadino
straniero deve esibire sufficiente documentazione atta a comprovare:
-
la propria
condizione di operatore economico-commerciale
-
la finalita' del
viaggio per il quale � richiesto il visto
-
il possesso di
adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito
da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000
-
la
disponibilita' di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o
dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero
regolarmente residente in Italia
-
assicurazione
sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
relative Linee-guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art.
15 Regolamento CE n. 810/2009)
¤
se il cittadino
straniero viaggia per affari invitato in Italia da Ente o impresa operante in
territorio nazionale, l'istanza di rilascio del visto d'ingresso deve essere
accompagnata da una dichiarazione
d'invito sottoscritta dall'Ente o dalla stessa impresa italiana, con la
quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto, e l'attivita'
che sara' svolta dallo straniero invitato
¤
il visto, in
presenza di analoghi requisiti, puo' essere rilasciato anche alle persone che
accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente
o
Visto per cure mediche (VSU o VN):
¤
consente
l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve
o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che
abbia necessita' di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni
sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate
¤
requisiti e
condizioni stabiliti da art. 36 D. Lgs. 286/1998 e art. 44 DPR 394/1999; in
ogni caso, il cittadino straniero che richieda il visto per cure mediche deve
essere in possesso di certificazione sanitaria, rilasciata da struttura
sanitaria italiana pubblica o privata accreditata, ovvero da struttura
sanitaria straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare,
corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia sofferta
¤
rilasciato anche
nell'ambito dei programmi umanitari di cui all'art. 36, comma 2 D. Lgs.
286/1998
¤
per le cure
mediche da prestarsi nell'ambito dei programmi d'intervento umanitario delle
Regioni previsti da art. 32, co. 15 L. 449/1997 il visto e' rilasciato in
presenza di specifica e nominativa attestazione rilasciata dalla competente
Autorita' regionale, che certifichi l'esistenza di apposita delibera per la
copertura del singolo intervento sanitario
¤
il visto puo'
essere rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero
infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento non inferiori
all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000; TAR Lazio:
nel caso in cui le cure riguardino un minore,
non ha rilievo, ai fini del rilascio del visto per motivi di cure, il rapporto
di parentela tra il minore e l'accompagnatore ne' lÕautorizzazione all'espatrio
(verosimilmente, si deve intendere: da parte del paese di appartenenza) a
favore dellÕaccompagnatore
o
Visto diplomatico per accreditamento o
notifica (VN):
¤
consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo
indeterminato, allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di
servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari
del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede
¤
rilasciato anche
agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare
¤
le richieste di
visto devono essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la concessione
del visto e' sempre subordinata al preventivo nulla-osta rilasciato dal
Cerimoniale Diplomatico del MAE, il quale rilascia al titolare ed al suo
stretto nucleo familiare una carta d'identita', che esime dalla richiesta di
permesso di soggiorno, ai sensi di quanto disposto dalle Convenzioni di Vienna
sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e sulle Relazioni Consolari del 1963
(ratificate con L. 804/1967)
¤
il visto puo'
essere concesso, in casi particolari, anche allo straniero titolare di
passaporto ordinario, previa specifica autorizzazione del Cerimoniale
Diplomatico del MAE
o
Visto per gara sportiva (VSU):
¤
consente
l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve
durata, allo sportivo straniero, agli allenatori, ai direttori
tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che intendano partecipare o siano
invitati a partecipare, a carattere professionistico o dilettantistico, a
singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive organizzate
dalle Federazioni sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate
riconosciute dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale
¤
necessaria
comunicazione del CONI che attesti la notorieta' della competizione, confermi
l'invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e richieda il
rilascio del relativo visto d'ingresso
¤
la
rappresentanza diplomatico-consolare fa riferimento alle liste ufficiali di
nominativi dei singoli componenti la squadra o il gruppo presentate da
Federazioni sportive straniere o da enti sportivi stranieri riconosciuti, che
devono riportare l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti
stessi
¤
per il rilascio
del visto e' in ogni caso richiesto il possesso di adeguati mezzi economici di
sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000, la disponibilita' di un alloggio (prenotazione
alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o
straniero regolarmente residente in Italia), ed il possesso di un'assicurazione
sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art.
15 Regolamento CE n. 810/2009)
-
il visto per
gara sportiva puo' essere richiesto per una durata pari allÕeffettivo periodo
di svolgimento della manifestazione o fino ad un massimo di 90 giorni in caso
di partecipazione ad una serie di manifestazioni
-
la richiesta di
visto per gara sportiva e' presentata dalle federazione sportiva nazionale e
deve contenere
¬
la lista dei
nominativi di atleti, tecnici, medici e dirigenti (sono esclusi familiari,
giornalisti, video operatori, fotografi, supporter, sponsor e chiunque non
faccia espressamente parte della delegazione sportiva), con le rispettive date
di nascita, i numeri dei passaporti e la loro validita', e il ruolo di ciascun
componente la delegazione
¬
la sistemazione
alloggiativa
¬
l'indicazione
del soggetto responsabile delle spese di viaggio, soggiorno e assistenza
sanitaria
-
le eventuali
rettifiche relative ai nominativi vanno presentate tempestivamente dalla
federazione sportiva nazionale al CONI (Circ. CONI 16/4/2014: al fine di evitare il ritiro del visto da parte di coloro
che non sono piu' autorizzati)
-
la richiesta non
puo' essere avanzata per eventi dedicati a categorie master
-
le federazioni
sportive nazionali informano il CONI nel caso in cui vengano a conoscenza di
¬
mancato arrivo
in Italia di tutte le persone per le quali e' stato richiesto il visto
¬
mancato rientro
nel Paese di provenienza al termine della manifestazione (Circ. CONI 16/4/2014)
-
il ritiro del
visto sportivo e', senza possibilita' di eccezioni, personale e diretto, previa
presentazione della documentazione non scaduta e completa richiesta dalla
Rappresentanza diplomatica
-
non e'
consentito svolgere attivita' sportiva a titolo continuativo a favore di una
societa' sportiva italiana per quanti siano entrati in Italia con visto
turistico o con visto per gara sportiva
-
in caso di
prolungamento del soggiorno in Italia rispetto alla durata del visto di
ingresso, e' necessario darne comunicazione alla questura territorialmente
competente (nota: non si capisce su quale base possa essere consentito un tale
prolungamento, se non per motivi di salute)
¤
Circ. CONI 16/4/2014: le richieste di visto devono essere trasmesse al
CONI - Area Sport e Preparazione Olimpica, per posta elettronica
(visti@coni.it) o per fax (06/32723738)
o
Visto per invito (VSU):
¤
consente
l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve
durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni
pubbliche o private ma notorie, quale ospite di particolari eventi e
manifestazioni di carattere politico, scientifico o culturale
¤
se le spese di
soggiorno non risultano essere a carico dell'ente invitante, lo straniero deve
dimostrare il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non
inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000, e la disponibilita' di un alloggio (prenotazione
alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o
straniero regolarmente residente in Italia)
¤
il visto e'
rilasciato, ai sensi di art. 17 D. Lgs. 286/1998, per l'esercizio del diritto
di difesa, allo straniero destinatario di esplicita autorizzazione all'ingresso
(nota: per motivi di giustizia)
rilasciata dal Questore competente
o
Visto per lavoro autonomo (VSU o VN):
¤
consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che
intenda esercitare un'attivita' professionale o lavorativa a carattere non
subordinato
¤
per le attivita'
di cui all'art. 26 D. Lgs. 286/1998, requisiti e condizioni stabiliti da
quell'articolo e da art. 39 DPR 394/1999; in particolare
-
per le attivita'
in cui ricorrano le condizioni previste da art. 39, co. 1 DPR 394/1999 la
dichiarazione richiesta e' resa dall'amministrazione preposta alla concessione
delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della
denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli
ordini professionali
-
per le attivita'
iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio,
l'attestazione relativa all'individuazione delle risorse necessarie,
riguardante le attivita' ancora da intraprendere, e' resa dalle Camere di
commercio competenti per territorio; per le attivita' soggette ad iscrizione negli
ordini professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini stessi;
l'attestazione e' d'importo comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione,
su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale (nota: non e' chiaro se questa soglia si applichi)
-
il visto puo
essere richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche a stranieri
che rivestano, in societa' per azioni, a responsabilita' limitata o in
accomandita per azioni, gia' in attivita' da almeno tre anni, la carica di
presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato,
revisore dei conti; in tali casi non e' richiesta l'attestazione circa i
parametri finanziari (TAR Lazio:
l'elencazione dei casi e' finalizzata solo all'esenzione dalla presentazione
dell'attestazione relativa ai parametri finanziari, ma non esclude che si possa
operare in Italia anche tramite societa' di persone costituite da meno di tre
anni, dal momento che questo e' previsto da art. 26 D. Lgs. 286/1998), ma il
possesso di
¬
certificato di
iscrizione della societˆ nel registro delle imprese
¬
copia di una
formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata
dal legale rappresentante della societa' alla competente Direzione provinciale
del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il
cittadino straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato
¬
dichiarazione
del rappresentante legale della societa' che assicuri, in favore del
richiedente, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla
legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
-
in tutti i casi
precedenti, il lavoratore deve dimostrare il possesso di
¬
alloggio idoneo,
mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o di locazione di un
immobile, o mediante una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero stesso,
ovvero mediante dichiarazione sostituitiva resa da un cittadino italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a
disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo
¬
reddito,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; tale
requisito si considera soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il
conseguimento, nel proprio Paese di residenza (TAR Lazio:
non necessariamente nel Paese di provenienza), di un reddito analogo per l'anno
precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in presenza della
dichiarazione del rappresentante legale della societa' relativa al compenso che
sara' corrisposto
¬
nulla-osta
provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato dalla Questura territorialmente
competente, alla quale dovra' anche essere consegnata copia delle dichiarazioni
e delle attestazioni, o della documentazione sostitutiva sopra indicate
-
dichiarazioni,
attestazioni e documentazione sopra indicate, unitamente al nulla-osta della
Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere presentate, per
la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza diplomatico-consolare
italiana competente, che provvede al rilascio del visto
¤
per lo
svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e
d) D. Lgs. 286/1998, si applicano le condizioni di cui all'art. 40, co. 22 DPR
394/1999 e i requisiti relativi ad alloggio, reddito e possesso di nulla-osta
della Questura
¤
per gli sportivi stranieri che, ai sensi di L. 91/1981
(nota: il testo riporta erroneamente L. 91/1991), sono chiamati a svolgere
prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o
dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione nominativa
d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che,
corredata di nulla-osta espresso dalla Questura territorialmente competente,
deve indicare le generalita' dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli
estremi ed il recapito della societˆ di destinazione; tali ingressi sono
consentiti nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'art. 27, co. 5-bis
D. Lgs. 286/1998
¤
per il settore
dello spettacolo, il visto per
lavoro autonomo, di breve o lunga durata, e' concesso
esclusivamente in favore di artisti
stranieri di chiara fama, o di alta
e nota qualificazione professionale, o
di artisti o complessi ingaggiati da
noti enti teatrali, dalla RAI, da
note emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare rilevanza (TAR Lazio:
legittimo il diniego se l'amministrazione da' conto della propria valutazione
circa l'assenza di tali requisiti); requisiti e condizioni sono i seguenti:
-
copia dell'atto
contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del
titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale
rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore
(verosimilmente: "non inferiore") a quello previsto dai contratti
nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili
-
copia di una
formale dichiarazione di responsabilita', preventivamente rilasciata o inviata
dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione
provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi
che in virtu' del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di
lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti
all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali - Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Div. II -
Lavoratori dello spettacolo
-
nulla-osta
provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato dalla Questura territorialmente
competente, da richiedere dietro esibizione del contratto di lavoro
-
disponibilita'
di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile con l'esibizione di
prenotazione alberghiera o con una dichiarazione sostitutiva resa dallo straniero,
o mediante dichiarazione sostitutiva resa dalla controparte contrattuale, che
attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio
idoneo
¤
per i visti
d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di fuori delle quote, e' sufficiente
l'esibizione di copia dell'atto contrattuale (nota: disposizione in evidente
contraddizione con la precedente!)
¤
per i visti di
ingresso per lavoro autonomo startup,
che possono essere rilasciati (verosimilmente, nell'ambito della quota fissata
dal decreto-flussi) agli stranieri che intendono costituire ed avviare sul
territorio italiano un'impresa startup
innovativa ai sensi di L. 221/2012
(societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto
italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi di art. 73 DPR 917/1986,
avente come business esclusivo o prevalente l'innovazione tecnologica), anche
avvalendosi dei servizi di accoglienza offerti dagli incubatori certificati di cui all'art. 25 co. 5 L. 221/2012
(societa' di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che offrono
servizi di incubazione e accelerazione miranti a sostenere la nascita e lo
sviluppo di startup innovative), la documentazione da esibire alla
Rappresentanza diplomatico-consolare competente e' la seguente (Linee-guida Minsviluppo Italia Startup Visa):
-
nulla-osta concesso dal Comitato
tecnico Italia Startup Visa, istituito presso il Ministero dello Sviluppo
economico; a questo fine l'interessato compila un apposito modulo; in
alternativa, il nulla-osta puo' essere concesso in presenza di una dichiarazione di un
incubatore certificato, firmata dal
legale rappresentante, di disponibilita' ad accogliere l'interessato presso le
proprie strutture per la costituzione di una startup innovativa; il rilascio
del nulla-osta del Comitato (che deve essere concesso o negato entro 30 gg
dalla data di presentazione della documentazione completa) attesta l'avvenuto
rilascio da parte della questura competente del nulla-osta provvisorio ai fini
dell'ingresso; per una singola startup innovativa possono beneficiare del
nulla-osta del Comitato fino a un massimo di 5 individui salvo che, per
circostanze eccezionali legate alla natura del progetto imprenditoriale, il
Comitato tecnico acconsenta a concedere un numero maggiore di nulla-osta
(comunque non superiore a 10)
-
documentazione
attestante la disponibilita' di risorse
finanziarie, dedicate alla startup innovativa, accertate o certificate, non
inferiori a 50.000 euro (da allegare
anche alla richiesta inoltrata al Comitato); la documentazione deve consistere
in lettere di attestazione rilasciate dalle banche presso cui i fondi sono
depositati o lettere degli investitori; in caso di investimento da parte di un
incubatore, rilevano anche i beni in natura messi a disposizione
dall'incubatore
-
documentazione
atta a dimostrare la disponibilita' di idonea sistemazione alloggiativa
-
documentazione
atta a dimostrare la disponibilita' di un reddito, acquisito nel precedente
esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello
minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria
¤
in tutti i casi
considerati, il rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato
dalla Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del
lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente, ai fini
dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica del rapporto di
lavoro
o
Visto per lavoro subordinato (VSU o VN)
¤
consente
l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve
o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia
chiamato in Italia a prestare un'attivita' lavorativa a carattere subordinato
¤
requisiti e
condizioni sono stabiliti da art. 22, 24, 27 e 27-bis D. Lgs. 286/1998 e da
art. 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40 DPR
394/1999, fermi restando gli adempimenti richiesti da art. 49 e 50 DPR 394/1999
per l'esercizio di attivita' professionali
¤
lo Sportello
Unico per l'Immigrazione provvede a comunicare alla competente rappresentanza
diplomatico-consolare, con modalita' telematiche, il nulla-osta; per il settore
dello spettacolo il nulla-osta, fino all'attivazione dei collegamenti
telematici, e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Direzione Generale Mercato del Lavoro Div. II e dall'Ufficio di Collocamento
dello Spettacolo di Palermo, esclusivamente in forma cartacea; per gli
sportivi, la dichiarazione nominativa d'assenso e' rilasciata, fino
all'attivazione dei collegamenti telematici, dal CONI, Comitato Olimpico
Nazionale, esclusivamente in forma cartacea
¤
il nulla-osta
deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla
data di emissione; nei casi di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998, il termine e'
di quattro mesi
¤
il visto per lo
svolgimento in Italia di lavoro nel campo delle professioni sanitarie e'
subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti,
anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero
della salute; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita' di
tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verra'
svolta l'attivita' lavorativa deve rilasciare una specifica dichiarazione in
tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari
¤
per i lavoratori
marittimi stranieri destinati ad imbarcare su navi battenti bandiera italiana,
fatte salve le disposizioni in materia di visti di transito, e gli stranieri
dipendenti da societa' estere, destinati all'imbarco su navi italiane da
crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'art. 17 L. 856/1986,
il visto e' rilasciato dietro formale richiesta delle societa' armatrice,
documentata con contratto di lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto,
e certificato d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale
¤
i requisiti e le
condizioni per il rilascio del visto per lavoro subordinato, stabiliti
dall'art. 27, co. 1, lettera p) D. Lgs. 286/1998, e dall'art. 40, co. 16, 17 e
18 DPR 394/1999, debbono intendersi applicabili agli stranieri destinati a
svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non professionistiche,
diverse da quelle previste da L. 91/1981;
ai fini del rilascio del visto d'ingresso, il CONI provvede a trasmettere alla
competente rappresentanza diplomatico-consolare la propria dichiarazione
nominativa d'assenso
¤
agli stranieri
di cui all'art. 27, co. 1, lettera r-bis) D. Lgs. 286/1998 e all'art. 40, co.
21 DPR 394/1999 e' rilasciato un visto per lavoro subordinato della durata
minima prevista per l'ottenimento di un permesso di soggiorno che, a seguito
dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto di lavoro,
consenta la proroga o il rinnovo dello stesso
¤
per i lavoratori
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari, o di enti
di diritto internazionale aventi sede in Italia, ovvero di funzionari
diplomatici o impiegati amministrativi e tecnici in servizio presso le
rappresentane o gli Enti stessi, di cui all'articolo 40, co. 19 DPR 394/1999,
le richieste di visto devono essere avanzate con nota verbale per le vie
diplomatiche, e la concessione del visto e' subordinata all'acquisizione del
preventivo nulla-osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale
Diplomatico della Repubblica
¤
ai fini del
rilascio del visto d'ingresso in favore dei docenti di scuole e universita'
straniere operanti in Italia e di cui alla L. 103/2002,
lo Sportello Unico provvede a comunicare, con modalita' telematiche, alla
competente rappresentanza diplomatico-consolare il nulla-osta
o
Visto per missione (VSU o VN)
¤
consente l'ingresso
in Italia, ai fini di un soggiorno di breve
o lunga durata, a tempo determinato,
allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o
di pubblica utilita' debba recarsi in territorio italiano
¤
accedono a tale
categoria di visto gli stranieri che rivestano cariche governative o siano
dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni
internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle loro funzioni, ovvero
i privati cittadini che per l'importanza della loro attivita' e per gli scopi
del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilita' per le relazioni tra lo
Stato di appartenenza e l'Italia
¤
il visto puo'
essere rilasciato anche in favore di giornalisti
corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia; in tal caso, le richieste di
visto dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, e la concessione del
visto e' subordinata all'acquisizione del preventivo nulla-osta del Ministero
degli affari esteri, Servizio Stampa
¤
analogo visto
puo' essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare
convivente del titolare, anche quando quest'ultimo sia esente dal visto
o
Visto per motivi familiari (VN)
¤
consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il
congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a mantenere
o a riacquistare l'unita' familiare
¤
per familiare
straniero di cittadino comunitario o di un Paese aderente all'Accordo sullo
Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano,
il visto e' rilasciato alle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007; il visto
per motivi familiari sara' anche rilasciato, in presenza di un provvedimento
definitivo adottato dall'Autorita' giudiziaria italiana competente, nel caso di
adozione da parte di cittadini italiani di un cittadino straniero maggiorenne; in senso contrario, Circ. MAE 6/8/2013 (segnalata da circ. Mininterno 8/8/2013) stabilisce quanto segue, in linea con le censure
mosse da Comunicazione della Commissione UE COM(2009) 313/4, in relazione ai familiari di cittadini comunitari:
-
dato che, a
seguito delle modifiche apportate da L. 129/2011, il visto di ingresso non e'
condizione perche' valga il diritto di soggiorno (e di ingresso, secondo la
circolare) del familiare straniero di cittadino comunitario, ne' per la sua
iscrizione anagrafica, non si procede piu' al rilascio di visti nazionali di
tipo D, ai fini di soggiorni di durata superiore a 90 gg, ai familiari (nel
senso del D. Lgs. 30/2007) stranieri di cittadini comunitari o di cittadini
italiani
-
verificato il
vincolo di parentela o coniugio, puo' essere rilasciato, gratuitamente, un visto Schengen di breve durata (fino a
90 gg, tipo C) per turismo con ingressi multipli
-
analogo visto
sara' rilasciato, come in precedenza, a seguito di un approfondito esame della
situazione personale, ai familiari per i quali ingresso e soggiorno sono
"agevolati" dallo Stato
-
ai fini del
rilascio non vanno verificate le condizioni di vivenza a carico ne' la
sussistenza di unione registrata in altro Stato (i controlli verranno
effettuati nel territorio nazionale ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno;
in questo senso, Trib. Torino);
andra' pero' documentata l'appartenenza al novero di familiare con diritto o
familiare agevolato (nota: senza che
tale documentazione venga verificata?)
-
anche in assenza
degli elementi che attestino l'appartenenza a tale novero, le richieste di
visto turistico potranno essere accolte se sono soddisfatti gli ordinari
requisiti per tale visto
¤
ai fini
dell'ingresso al seguito, il visto del familiare al seguito del quale si vuole
effettuare l'ingresso deve essere di durata non inferiore a un anno
¤
requisiti e
condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti da art. 29, co. 3, 5, 6,
7 e 8 e 29-bis D. Lgs. 286/1998 e da art. 6 DPR 394/1999
¤
il cittadino
straniero deve risultare in possesso di nulla-osta per familiare al seguito o
ricongiungimento familiare, rilasciato dallo Sportello Unico e da questo
trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici consolari; il nulla-osta
deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro 6 mesi dalla data
di emissione
¤
nel caso in cui
il possesso dei requisiti e il soddisfacimento delle condizioni previste non
possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni
rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di
un'autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi
sull'autenticita' della documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari
provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di art. 49 DPR 200/1967
(ora, art. 52 D. Lgs. 71/2011), sulla base dell'esame del DNA e delle verifiche e controlli ritenuti
necessari, disposti in base ad art. 2, co. 2-bis DPR 394/1999; Corte App. Milano: il test del DNA va richiesto solo quando i rapporti di parentela non
possono essere adeguatamente documentati o comunque quando sussistano fondati
dubbi sull'autenticita' della documentazione, non potendosi in ogni caso
prescindere dal principio per cui, in base ad art. 33 co. 3 L. 218/1995,
lo stato di figlio nato nel matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[9],
acquisito in base alla legge nazionale di uno dei due genitori, non puo' essere
contestato che alla stregua di tale legge (Sent. Cass. 14545/2003)
¤
e' onere del
richiedente comprovare l'eventuale assenza di altri figli nel Paese di origine
o di provenienza per i genitori a carico di cui all'art. 29, co. 1, lettera c)
D. Lgs. 286/1998
o
Visto per motivi religiosi (VSU o VN)
¤
consente
l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai
ministri di culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che
intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attivita' ecclesiastica,
religiosa o pastorale
¤
requisiti e le
condizioni per l'ottenimento del visto sono:
-
l'effettiva
condizione di religioso, o di ministro di culto nell'ambito della propria
organizzazione di appartenenza
-
documentate
garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attivita'
addotte a motivo del soggiorno in Italia
-
nei casi in cui
le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di Enti religiosi,
l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo
stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000
-
assicurazione
sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art.
15 Regolamento CE n. 810/2009)
¤
in caso di
invito da parte di una associazione di culto, operante di fatto in Italia e non
riferibile a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad
enti di culto riconosciuti giuridicamente, il visto e' rilasciato solo previa
verifica da parte del Ministero dell'Interno della natura di culto dell'ente e
della conformita' del suo statuto ai principi dell'ordinamento italiano; note:
-
riconosciuta
la personalita' giuridica
all'associazione "Chiesa d'Inghilterra", con sede a Roma (DPR 17
luglio 2014; comunicato Mininterno 13/10/2014)
-
con Decreto del
Presidente della Repubblica 17/12/2015 viene riconosciuta la personalita' giuridica
ed approvato lo statuto dell'Associazione religiosa "Chiesa Unita
Pentecostale Internazionale d'Italia", con sede in Catania, ai sensi di
art. 2 L. 1159/1929
e art. 10 RD 289/1930
(Com. Mininterno 11/4/2016)
-
stipulate intese con
¬
Tavola Valdese (L. 449/1984
e L. 409/1993)
¬
Unione Italiana
delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo giorno (L. 516/1988
e L. 637/1996)
¬
Assemblee di Dio
in Italia (L. 517/1988)
¬
Unione delle
Comunita' Ebraiche italiane (L. 101/1989
e L. 638/1996)
¬
Unione Cristiana
Evangelica Battista d'Italia (L. 116/1995)
¬
Chiesa
Evangelica Luterana in Italia (L. 520/1995)
¬
Sacra
arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (L. 126/2012)
¬
Chiesa di Gesu'
Cristo dei Santi degli ultimi giorni (L. 127/2012)
¬
Chiesa
apostolica in Italia (L. 128/2012)
¬
Unione Buddhista
Italiana (L. 245/2012)
¬
Unione Induista
Italiana, Sanatana Dharma Samgha (L. 246/2012)
o
Visto di reingresso (VN)
¤
consente
l'ingresso in territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo
determinato o indeterminato,
agli stranieri titolari di carta (nota: deve intendersi "permesso UE
slp", ma il riferimento al documento scaduto e' privo di senso) o permesso
di soggiorno la cui validita' risulti scaduta, ovvero titolari di permesso di
soggiorno in corso di validita' ma che si trovino incidentalmente sprovvisti di
tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano
¤
requisiti e
condizioni sono stabiliti da art. 8 DPR 394/1999; in particolare:
-
il visto e'
concesso allo straniero il cui documento di soggiorno risulti:
¬
scaduto da non
oltre 60 giorni (da estendersi fino a sei mesi in caso di comprovati gravi
motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del
coniuge) e del quale sia stato chiesto il rinnovo entro i termini; in tali casi
non e' richiesto il nulla-osta della questura
¬
scaduto da oltre
60 giorni (senza limiti di tempo) e del quale sia stato chiesto il rinnovo nei
termini, qualora si sia allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli
obblighi militari (nota: discutibile
che si imponga la condizione di avvenuta richiesta del rinnovo); solo nel caso
il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d'ingresso e' rilasciato
previo nulla-osta della questura
-
il visto e'
concesso, previo nulla-osta della questura, anche allo straniero privo di
documento di soggiorno, perche' smarrito o sottratto
-
il visto e'
rilasciato anche allo straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da
non oltre 60 giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini,
previo nulla osta della questura competente
o
Visto per residenza elettiva (VN)
¤
consente
l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda
stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attivita' lavorativa
¤
richieste
adeguate e documentate garanzie circa la disponibilita' di un'abitazione da
eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e
regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuita' nel futuro;
tali risorse, comunque non inferiori al triplo
dell'importo annuo previsto dalla
tabella A allegata alla Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000, dovranno provenire dalla titolarita' di cospicue
rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprieta' immobiliari, dalla
titolarita' di stabili attivita' economico-commerciali o da altre fonti diverse
dal lavoro subordinato; TAR Lazio:
illegittimo il diniego di visto per resistenza elettiva motivato dalla presunta
assenza di prove del possesso dei requisiti relativi al possesso di risorse, se
il provvedimento non e' stato preceduto da preavviso di rigetto e l'istruttoria
palesa vizi e carenze
¤
il visto puo'
essere rilasciato anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli
maggiorenni conviventi ed a carico, a condizione che le capacita' finanziarie
siano giudicate adeguate anche per tali familiari (verosimilmente, non
autorizzati a svolgere in Italia alcuna attivita' lavorativa)
o
Visto per ricerca (VSU o VN)
¤
consente
l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve
o di lunga durata, allo straniero,
in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese in cui e' stato
conseguito dia accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato in
Italia per lo svolgimento di un'attivita' di ricerca da parte di un'universita'
o di un istituto di ricerca aventi i requisiti previsti dall'art. 27-ter , co.
1 e 2 D. Lgs. 286/1998
¤
requisiti e
condizioni per l'ottenimento del visto sono stabiliti dall'art. 27-ter D. Lgs.
286/1998
¤
lo Sportello
Unico comunica per via telematica alla competente rappresentanza
diplomatico-consolare il nulla osta per ricerca; il nulla-osta deve essere
utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi dalla data di
emissione
¤
il visto e'
rilasciato con priorita' rispetto agli altri visti
¤
il rilascio del
visto per lo svolgimento in Italia di un'attivita' di ricerca nel campo delle
professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al possesso di tutti i
requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di
studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia previsto lo
svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale della
struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di ricerca dovra' rilasciare
una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze
diplomatico-consolari
o
Visto per studio (VSU o VN)
¤
consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo
determinato, allo straniero che (L. 9/2014)[10],
alle condizioni stabilite dal provvedimento di cui all'art. 46, co. 2 DPR
394/1999, intenda seguire corsi universitari
¤
e' concesso
anche, alle medesime condizioni ed in presenza di analoghi requisiti, in favore
degli studenti stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso
universita' vaticane, universita' straniere presenti in territorio nazionale, o
universita' private comunque diverse da quelle indicate dal provvedimento di
cui all'art. 46, co. 2 DPR 394/1999, in favore dei quali sia stato espresso
esplicito nulla-osta da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione
Generale per la Promozione del Sistema Paese
¤
il visto, di breve o lunga durata, e' concesso anche agli studenti stranieri:
-
maggiorenni
ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria
superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore
-
minorenni, di
eta' superiore a 14 anni, che partecipino a programmi di scambio o ad
iniziative culturali che abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita
autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale
per Promozione del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero
per i Beni e le Attivita' Culturali), nonche' nelle ipotesi ed alle condizioni
previste dall'articolo 39-bis lettera c) D. Lgs. 286/1998 e dall'art. 44-bis,
co. 2 lettera b) DPR 394/1999
-
stranieri
chiamati a partecipare ad attivita' previste nel quadro di programmi di
assistenza e cooperazione del Governo italiano, nell'ambito di quanto previsto
da L. 49/1987,
L. 180/1992,
L. 212/1992
e L. 84/2001
-
stranieri che
intendano fare ingresso in Italia per attivita' di ricerca avanzata o di alta
cultura, non ricompresi tra le categorie di cui all'art. 27-ter D. Lgs.
286/1998
-
maggiorenni che,
in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio,
intendano frequentare tirocini formativi di cui all'art. 39-bis D. Lgs.
286/1998 ed all'art. 40, co. 9 lettera a) e co. 10 DPR 394/1999, nell'ambito
del contingente annuale stabilito dal decreto di cui all'art. 44-bis, co. 6 DPR
394/1999; in tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni
rilasciano al cittadino straniero una specifica autorizzazione
-
maggiorenni che
intendano seguire corsi superiori di studio diversi da quelli di cui ai punti
precedenti, ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri
l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza
-
maggiorenni che,
in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto per studio,
intendano frequentare corsi di formazione professionale di cui all'art. 39-bis
D. Lgs. 286/1998 e all'art. 44-bis, co. 5 DPR 394/1999, nell'ambito del
contingente annuale stabilito dallo stesso articolo
¤
nei casi di
studio non universitario, requisiti e condizioni per l'ottenimento del visto
sono
-
documentate
garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione
professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero
l'attivita' di ricerca da svolgere
-
adeguate garanzie
circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito da
Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione
di borsa di studio, di entita' non inferiore al suddetto importo, da parte
dell'Ente erogatore
-
polizza
assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non
abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtu' di accordi o
convenzioni in vigore con il suo Paese
-
disponibilita'
di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita',
prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia
¤
il visto per la
partecipazione ad attivita' di studio ovvero a corsi di studio o di formazione
professionale di argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di
attivita' sanitaria, e' subordinato anche al preventivo riconoscimento del
titolo di studio da parte del Ministero della salute; nei casi in cui non sia
previsto lo svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale
della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di studio rilascia una
specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze
diplomatico-consolari
¤
il visto e'
rilasciato, per il periodo necessario, anche allo straniero che ha conseguito
la laurea in Italia e intenda sostenervi gli esami di abilitazione
o
Visto per transito aeroportuale (VTL)
¤
consente allo
straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato IV Regolamento CE n. 810/2009: cittadini di Afghanistan, Bangladesh, Repubblica
Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan,
Somalia, Sri Lanka; art. 3 par. 2 Regolamento CE n. 810/2009: l'obbligo di visto aeroportuale puo' essere imposto
anche a cittadini di altri paesi terzi, su decisione dello Stato membro
interessato, in casi urgenti di afflusso massiccio di immigrati illegali; art.
3 par. 5 Regolamento CE n. 810/2009: sono in ogni caso esentati dall'obbligo di visto di
transito aeroportuale a) i titolari di un visto uniforme valido, di un visto
nazionale per soggiorno di lunga durata o di un titolo di soggiorno rilasciato
da uno Stato membro, b) i cittadini di paesi terzi in possesso dei titoli di
soggiorno validi, menzionati nellÕallegato V Regolamento CE n. 810/2009, rilasciati da Andorra, Canada, Giappone, San Marino
o Stati Uniti d'America, che garantiscono il ritorno incondizionato del
titolare, c) i cittadini di paesi terzi titolari di un visto valido per uno
Stato membro o per uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo,
per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America o che ritornano da tali
paesi dopo aver utilizzato il visto, d) i familiari di cittadino dell'Unione
titolari di diritto di libera circolazione, f) i membri dell'equipaggio di
aerei che sono cittadini di una parte contraente della Convenzione di Chicago 7/12/1944) di accedere alla zona internazionale di transito di
un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza
entrare nel territorio italiano; l'obbligo del visto costituisce un'eccezione
al diritto generale di libero transito attraverso la zona internazionale di
transito degli aeroporti
¤
rilasciato a
condizione di possesso di
-
passaporto
valido (o documento di viaggio equivalente) munito, ove richiesto, di visto di
ingresso nel Paese terzo di destinazione finale
-
biglietto aereo
o prenotazione
o
Visto per transito (VSU)
¤
consente allo
straniero di attraversare il territorio nazionale nel corso di un viaggio da
uno Stato terzo ad altro Stato terzo
¤
concesso a
condizione che
-
allo straniero
sia garantito l'ingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto
debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio nazionale
-
sussistano i
requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve
durata per turismo
-
lo straniero
possegga il visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale, se
richiesto
¤
rilasciato anche
ai lavoratori marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi,
battenti bandiera italiana o straniera, presso porti situati nel territorio
nazionale o nello spazio Schengen, a fronte di conferma della presenza della
nave rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto italiana
o
Visto per trasporto (VSU)
¤
consente
l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve
durata, allo straniero che intenda recarsi in Italia per brevi periodi per
lo svolgimento di un'attivita' professionale connessa con il trasporto di merci
o di persone, per via terrestre (autotrasportatori), o per via aerea (equipaggi
di voli civili, charter o privati, diversi da quelli di linea il cui status e'
regolato dalla Convenzione di Chicago 7/12/1944)
¤
requisiti e
condizioni:
-
documentazione
attestante la condizione professionale del richiedente
-
documentazione
inerente la dettagliata attivita' da svolgere in occasione del soggiorno
richiesto
-
possesso di
adeguati mezzi di sostentamento, in ogni caso non inferiori all'importo
stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000
-
disponibilita'
di un alloggio, dimostrabile mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione
di ospitalita', prestata da cittadino comunitario o straniero regolarmente
residente in Italia
-
assicurazione
sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle
relative Linee Guida (nota: in realta', la materia e' ora disciplinata da art.
15 Regolamento CE n. 810/2009)
¤
lo straniero
autotrasportatore titolare del visto per trasporto non e' autorizzato a
condurre veicoli immatricolati in Italia o in uno degli Stati membri
dell'Unione Europea
o
Visto per turismo (VSU)
¤
consente
l'ingresso, per un soggiorno di breve
durata in Italia e negli altri Paesi Schengen, al cittadino straniero che
intenda viaggiare per motivi turistici; il visto puo' essere concesso a
sportivi anche per brevi periodi di allenamento, in presenza di esplicito
invito di societa' sportive italiane, nonche' per la partecipazione a
manifestazioni sportive diverse da quelle di cui al visto per gara sportiva, in
presenza di un esplicito invito in tal senso
¤
requisiti e
condizioni:
-
mezzi di
sostentamento, non inferiori all'importo stabilito da Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000
-
il titolo di
viaggio di andata e ritorno (o prenotazione), ovvero disponibilita' di autonomi
mezzi di viaggio
-
disponibilita'
di un alloggio, dimostrabile mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione
di ospitalita', prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente
residente in Italia (verosimilmente, anche da cittadino comunitario),
attestante la disponibilita' del dichiarante ad offrire un alloggio in
territorio nazionale al richiedente il visto (la dichiarazione ha valore solo
ai fini della dimostrazione della disponibilita' di alloggio, e non ai fini
della dimostrazione della disponibilita' di mezzi di sostentamento)
-
assicurazione
sanitaria, di cui alla Dec. Consiglio UE 22/12/2003
¤
se il visto e'
richiesto da un cittadino italiano o da un cittadino comunitario residente in
Italia in favore di parenti entro il II grado, in possesso dei requisiti
previsti, il visto per turismo e' rilasciato prescindendo dalla valutazione sul
rischio che l'ingresso sia finalizzato al prolungamento illegale del soggiorno
(nota: non e' chiaro in che modo il visto possa essere richiesto dal cittadino
italiano o comunitario)
¤
per minori che
partecipino a programmi di accoglienza a carattere turistico-umanitario
approvati dal Comitato per i minori stranieri sono richiesti anche
-
l'assenso
all'espatrio da parte di chi eserciti la responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[11] o
del tutore
-
l'autorizzazione
scritta del Comitato per i minori stranieri
o
Visto per vacanze-lavoro (V.N.)
¤
consente
l'ingresso, per un soggiorno di lunga
durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia stipulato degli
specifici accordi in materia, ai sensi di art. 27 co. 1, lettera r) D. Lgs.
286/1998 e di art. 40 co. 20 DPR 394/1999
¤
durata massima:
un anno, ferme restando le limitazioni dell'attivita' lavorativa di cui
all'art. 40 co. 20 DPR 394/1999
¤
requisiti e
condizioni previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo
conto dei parametri stabiliti da art. 2 (esistenza di alloggio idoneo e disponibilita'
di mezzi per il rimpatrio) e art. 4 (disponibilita' di una somma non inferiore
alla meta' dellÕimporto annuo dell'assegno sociale e delle somme necessarie per
l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per
cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il
periodo di soggiorno) della Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000
o
Visto per volontariato (VSU o VN)
¤
consente
l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, e
comunque per un periodo non superiore ad un anno, allo straniero, di eta'
compresa tra i 20 ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di
volontariato, ai sensi di art. 27-bis D. Lgs. 286/1998, sulla base di una
apposita convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione
promotrice ricompresa tra quelle indicate da art. 27-bis co. 2 lettera a) D.
Lgs. 286/1998
¤
concesso allo
straniero titolare di nulla osta rilasciato e trasmesso telematicamente agli
Uffici Consolari dallo Sportello unico per l'immigrazione che ne ha valutato le
condizioni e i requisiti, secondo quanto previsto a art.. 27-bis D. Lgs.
286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto annuale
emanato dal Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'interno e
degli affari esteri; il nulla-osta deve essere utilizzato entro 6 mesi
¤
concesso anche,
in presenza di una specifica segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani,
ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attivita' in Italia
nell'ambito del Servizio Volontario Europeo
Disposizioni particolari in relazione agli ingressi
per l'evento Expo 2015 (torna all'indice del capitolo)
á
Possibili tre
modalita' di ingresso (Linee-guida Mininterno Expo-2015):
o
ingresso per
missione
¤ per le seguenti categorie:
- Commissari Generali di Sezione e dei loro vice,
coniugi e figli di eta' inferiore a 21 anni degli stessi, e diretti dipendenti
del Commissariato Generale di Sezione (per un massimo di 10 unita' per Sezione,
salva deroga per comprovate esigenze), che facciano ingresso per un periodo non
inferiore ai 6 mesi e non superiore alla scadenza dell'Accordo di sede (30/6/2016); sono rilasciati gratuitamente il visto per missione e la
carta MAE (che attesta la qualifica del titolare e che lo esime dal rilascio
del permesso di soggiorno e, per i cittadini comunitari, dagli adempimenti
previsti dal D. Lgs. 30/2007)
- personale delle Sezioni direttamente dipendente dal
Commissario Generale di Sezione che non abbia diritto alla carta MAE; e'
rilasciato il visto per missione (gratuitamente) e, successivamente il permesso
di soggiorno (se il soggiorno e' di durata superiore a 3 mesi)
- personale di organizzazioni senza fini di lucro o di
Partecipanti non ufficiali con i quali l'Organizzatore (la societa' Expo 2015)
abbia stipulato un contratto di partecipazione, fornitori di servizi dei
Partecipanti ufficiali e dei Partecipanti non ufficiali, espositori dei
Partecipanti ufficiali e dei Partecipanti non ufficiali, persone coinvolte
negli eventi artistici e culturali organizzati, all'interno del Sito
espositivo, dai Partecipanti ufficiali o non ufficiali o dall'Organizzatore, giornalisti
al seguito di delegazioni straniere incaricati di seguire gli eventi
organizzati dai Partecipanti all'Expo 2015 e personale coinvolto in attivita'
commerciali nell'ambito dell'Esposizione, autorizzato dall'Organizzatore; sono
rilasciati visto (e, sucessivamente, in caso di soggiorno di durata superiore a
3 mesi, permesso di soggiorno) per missione per soggiorni compresi tra 1/4/2015
e 30/11/2015 o, comunque, strettamente legati al periodo espositivo
¤ i Commissari Generali di Sezione e i Direttori dei
Partecipanti non ufficiali di ciascuno Stato comunicano ufficialmente
all'Organizzatore dell'evento le richieste inclusive dei nominativi delle
persone rientranti tra le categorie che possono fare richiesta del visto
¤ le liste sono trasmesse dall'Organizzatore alle
competenti Direzioni del Ministero degli Affari Esteri, per gli adempimenti
relativi al rilascio dei visti di ingresso
¤ gli stranieri interessati all'ingresso richiedono il
visto di ingresso con congruo anticipo rispetto alla data di partenza prevista,
presentando
- copia del passaporto con validita che superi di
almeno 3 mesi la data di scadenza del visto
- foto in formato tessera
- assicurazione sanitaria di viaggio con garanzia di
copertura minima pari a 30.000 euro (solo in caso di visti Schengen con durata
fino a 90 giorni)
- biglietto o prenotazione aerea (il possesso di tale
requisito puo' essere attestato nella richiesta ufficiale del Commissario
generale di Sezione e dei Direttori dei Partecipanti non ufficiali)
- dimostrazione di disponibilita' alloggio (il possesso
di tale requisito puo' essere attestato nella richiesta ufficiale del
Commissario generale di Sezione e dei Direttori dei Partecipanti non ufficiali)
¤ il visto per missione e' rilasciato con l'annotazione
"EXPO 2015"
¤ rilascio della carta MAE (nei casi previsti):
- i Commissari generali di Sezione comunicano
all'Organizzatore le liste di coloro per i quali la carta MAE e' richiesta
- le liste sono trasmesse dall'Organizzatore al
Cerimoniale diplomatico e la richiesta di carta MAE e' effettuata, dallo stesso
Organizzatore, mediante la piattaforma telematica Cerionline, con indicazione
dei dati anagrafici e dell'incarico ricoperto, e allegazione di copia del
passaporto, copia del visto per missione e foto in formato tessera
- il MAE trasmette le carte MAE all'Organizzatore
¤ rilascio del permesso di soggiorno per missione (nei
casi previsti):
- il kit EXPO 2015, per la richiesta di permesso, e'
disponibile presso lo Sportello Immigrazione Expo della questura di Milano,
appositamente istituito presso le strutture dell'Expo, e presso il Commissario
Generale Expo 2015
- contestualmente alla spedizione della richiesta
dall'Ufficio postale, e' fissata la convocazione per la presentazione dello
straniero presso lo Sportello Immigrazione Expo della questura di Milano, per i
rilievi foto-segnaletici
o
ingresso per
lavoro
¤ lavoratori stranieri impegnati nella costruzione e
nell'allestimento dei padiglioni Expo, che prestino la loro attivita'
dall'1/1/2014 fino al 31/3/2015, e dall'1/12/2015 fino al completo smantellamento
dei padiglioni e, comunque, non oltre il 30/6/2016; previste due possibilita':
- distacco di lavoratori stranieri dipendenti da
aziende straniere
- assunzione di lavoratori stranieri da parte di
aziende italiane o stabilite in Italia
¤ predisposta una procedura semplificata; si applica
anche nel caso di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro di stranieri
legalmente soggiornati in uno Stato membro dell'Unione europea
¤ inoltro, da parte delle aziende di una comunicazione
telematica allo Sportello Unico per l'immigrazione (mediante l'apposito modulo
allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)
¤ il Commissario generale dell'Expo, il Commissario di
Sezione dei Partecipanti ufficiali o il Direttore dei Partecipanti non
ufficiali si fanno garanti del rispetto, da parte delle aziende, della
normativa italiana in materia di condizioni di lavoro, sicurezza sul lavoro e
tutela assicurativa e previdenziale, sottoscrivendo la specifica clausola di
adesione (mediante l'apposito modulo allegato alle Linee-guida Mininterno Expo-2015)
¤ la comunicazione va inviata dal legale rappresentante
dell'azienda distaccante o dell'azienda distaccataria, se questa e una
succursale in Italia dell'azienda straniera, o dell'azienda che procede
all'assunzione; a tal fine, il legale rappresentante richiede le credenziali di
accesso al Commissario generale di Sezione, o al Direttore dei Partecipanti non
ufficiali del padiglione del Paese presso il quale si svolgera' la prestazione
lavorativa; nel caso in cui l'assunzione o il distacco venga richiesto direttamente
dall'Organizzatore, la procedura di accreditamento e la successiva
comunicazione e' gestita direttamente dal Commissario generale
¤ il visto di ingresso e' rilasciato a seguito delle
verifiche effettuate dalla questura e, in relazione al rispetto della quota di
ingresso, per i soli casi di assunzione da parte di aziende italiane o
stabilite in Italia, dalla Direzione territoriale del lavoro di Milano
¤ la sottoscrizione del contratto di soggiorno e'
effettuata presso l'apposita sezione dello Sportello Unico, collocato nelle
strutture Expo; allo straniero e' rilasciato, all'atto della sottoscrizione, il
modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro (Modello
209 Expo 2015), spedire tramite l'ufficio postale
¤ contestualmente alla spedizione della richiesta
dall'Ufficio postale, e' fissata la convocazione per la presentazione dello
straniero presso lo Sportello Immigrazione Expo della questura di Milano, per i
rilievi foto-segnaletici
o
ingresso per
turismo; per stranieri che intendano visitare Expo 2015; e' rilasciato un visto
per turismo; l'eventuale dichiarazione di presenza puo' essere presentata
presso una apposita sezione distaccata dell'Ufficio immigrazione della questura
di Milano
á
In tutti i casi
in cui sia previsto il rilascio di un permesso di soggiorno, questo e'
strettamente correlato alla partecipazione all'evento Expo 2015 e non puo'
essere rinnovato ne' convertito
á
Circ. Mininterno-Minlavoro 21/7/2014 (sugli ingressi per lavoro, tramite assunzione o
distacco, per EXPO 2015):
o
l'accesso al
sistema telematico, ai fini della presentazione delle comunicazioni, richiede
il possesso di apposite credenziali, rilasciate mediante l'uso di un
"cruscotto informatico" sviluppato dal Dipartimento dell'Immigrazione
e Liberta' Civili del Mininterno, riservato al personale di EXPO 2015 S.p.A.;
le credenziali sono rilasciate a seguito del controllo da parte della Prefettura
di Milano sui nominativi del personale EXPO abilitato all'utilizzo del
cruscotto e del personale di staff dei Commissari/Direttori (modalita' di
richiesta della verifica dei nominativi concordate tra Prefettura di Milano e
societa' EXPO S.p.A.)
o
per l'assunzione
di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia, si
compila, per la comunicazione, il modello EXPO-A (allegato)
o
per il distacco
di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere, si compila, per la
comunicazione, il modello EXPO-D (allegato); possibile il distacco da parte di
azienda straniera presso la sede dell'azienda stabilita in Italia o il distacco
da azienda straniera che non ha filiali in Italia
o
si procede al
controllo di sicurezza da parte della questura e, nel solo caso di assunzione,
all'impegno, da parte della Direzione territoriale del lavoro, del posto
nell'ambito della quota programmata (che avviene automaticamente)
o
successivamente,
la comunicazione viene inviata alla Rappresentanza consolare italiana nel paese
di residenza del lavoratore, che rilascia il visto di ingresso per lavoro
subordinato; la Direzione territoriale del lavoro, pur non dovendo esprimere
parere, ha la possibilita' di visionare le pratiche in trattazione
o
dopo l'ingresso,
il lavoratore deve recarsi entro 8 gg lavorativi presso lo Sportello Unico
o
nel solo caso di
assunzione, si procede alla firma da parte del lavoratore del contratto di
soggiorno, con cui si assolve anche all'obbligo di invio della comunicazione di
assunzione
o
in entrambi i
casi viene rilasciato al lavoratore il modulo per la richiesta di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato (modello 209 EXPO 2015), che sovra' essere
spedito dall'Ufficio postale
á
Integrazione Linee-guida Expo 2015:
o
per il personale
per il quale e' previsto il rilascio del visto e del permesso di soggiorno
"per missione Expo" e' esteso il periodo entro cui i consolati potranno
concedere il visto: dall'1/2/2015 al 31/12/2015
o
ampliate le
categorie di soggetti cui tali visti potranno essere concessi, con l'aggiunta
di staff dei partecipanti non ufficiali, sponsor e supervisor dei partecipanti
ufficiali
o
per i lavoratori
stranieri per lo svolgimento di prestazioni lavorative correlate all'Expo gli
ingressi potranno avvenire non solo per la costruzione e l'allestimento dei
padiglioni Expo, ma anche per lo svolgimento di attivita' correlate
o
per ingressi per
motivi di lavoro che avverranno dall'1/4/2015 al 30/11/2015 e' possibile
richiedere un visto per missione anziche' per lavoro
á
La Convenzione INPS-Expo 2015 prevede l'attivazione di canali di comunicazione
riservati fra INPS e societa' Expo 2015, attraverso i quali quest'ultima puo'
esporre quesiti relativi all'applicazione delle Linee-guida Mininterno Expo-2015 in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri
Motivi di diniego (torna all'indice del capitolo)
á
Diniego del visto in caso di
o
mancanza dei requisiti previsti (Decreto MAE 11/5/2011: in base a Regolamento CE n. 810/2009, la rappresentanza diplomatico-consolare deve
valutare, ai fini del rilascio dei visti di breve durata e di quelli di lunga
durata per studio, il rischio di
immigrazione illegale e la presenza di adeguate garanzie sull'uscita dal
territorio degli Stati membri alla scadenza del visto; per tale valutazione, di
esclusiva competenza della rappresentanza, puo' essere richiesta
l'esibizione di documentazione
relativa anche allo scopo del
viaggio ed alla condizione socio-economica
del richiedente, e puo' essere effettuato un colloquio con questo; in caso di riscontri negativi sull'autenticita' o sull'attendibilita' degli
elementi acquisiti, la rappresentanza si
astiene dal rilascio; nota: verosimilmente, significa: "la rappresentanza
rifiuta il visto"); note:
¤
TAR Lazio:
il diniego e' atto a contenuto vincolato quando manchino i requisiti previsti
dalla normativa (verosimilmente, quando l'assenza dei requisiti e'
incontestabile; tant'e' che, secondo TAR Lazio,
il diniego di visto deve essere preceduto da preavviso di rigetto, a pena di
nullita' in tutti i casi in cui non ha carattere vincolato; secondo TAR Lazio,
e' illegittimo il diniego di visto per resistenza elettiva motivato dalla
presunta assenza di prove del possesso dei requisiti relativi al possesso di
risorse, se il provvedimento non e' stato preceduto da preavviso di rigetto e
l'istruttoria palesa vizi e carenze)
¤
TAR Lazio:
legittimo il diniego quando esistano fondati
dubbi sulla reale identita' del
richiedente, e l'amministrazione ne dia conto nella motivazione (nello stesso
senso, TAR Lazio
in un caso di dato anagrafico alterato e sostituzione della foto sul
passaporto)
¤
TAR Lazio:
illegittimo il diniego fondato sul fatto che lo straniero abbia presentato un
passaporto diverso da quello prodotto in copia all'atto della richiesta di
nulla-osta all'assunzione, se lo straniero stesso ha subito e denunciato il
furto del vecchio passaporto
¤
TAR Lazio:
ai fini del rilascio di visto di ingresso, l'interessato deve fornire all'amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalita' del soggiorno; in particolare, per il visto d'ingresso
per turismo, deve fornire gli elementi dai quali si possa ragionevolmente ritenere
il proprio interesse a fare rientro nel Paese d'origine e la conseguente
assenza di "rischio migratorio"
(es.: esistenza di significativi legami familiari, esercizio di attivita'
economiche, possesso di fonti di reddito, titolarita' di beni immobili, etc.);
in questo senso, TAR Lazio,
TAR Lazio
(che pero' si riferisce discutibilmente al diniego di visto al genitore
invitato dal figlio soggiornante per lavoro in Italia!) e TAR Lazio
(secondo cui non sono sufficienti mere affermazioni prive di documentazione;
nota: nel caso in specie, viene negato il visto ad una neo-laureata ucraina
benestante invitata in Italia dal cognato per il battesimo della nipotina!)
¤
TAR Lazio:
legittimo il diniego di visto per turismo quando l'amministrazione ravvisi un
serio rischio migratorio, non
essendo stato dimostrato un effettivo interesse del richiedente a fare rientro
nel suo paese al termine del periodo di validita' del visto, e ne dia conto nella motivazione del diniego (nello stesso senso, TAR Lazio);
per contro, in negativo, TAR Lazio:
il diniego di visto non puo' essere
motivato da un riferimento generico
all'esistenza di un rischio migratorio
senza alcuna indicazione relativa agli elementi specifici da cui l'esistenza
dello stesso e' stata desunta dall'amministrazione
¤
TAR Lazio:
illegittimo il diniego del visto per turismo in nome del semplice sospetto di un rischio migratorio quando il richiedente
abbia fornito elementi atti a provare ragionevolmente la volonta' di far ritorno
nel paese d'origine, senza che la validita' di tali elementi sia contestata
dall'amministrazione
¤
TAR Lazio:
la mancanza di un reddito proprio in patria per una minore ancora impegnato negli studi che
chieda il visto di ingresso per turismo per andare a trovare la madre nelle
vacanze di Natale non e' motivo adeguato
per sospettare il rischio migratorio,
a fronte della verosimiglianza della motivazione alla base del viaggio, quando
non sia provata l'assoluta incapacita' di mantenimento da parte dei familiari
cui la minore stessa e' affidata in patri
¤
TAR Lazio:
illegittimo negare un visto sulla base del presunto richio migratorio, se
l'amministrazione ha desunto tale rischio dal fatto che lo straniero,
dipendente a tempo indeterminato di un istituto di credito in Marocco, ha un
reddito inferiore alla media dei dipendenti di tali istituti e dal fatto che
non e' proprietario di immobili, trascurando invece di valutare la titolarita'
di risparmi di ammontare non trascurabile, e convocando l'interessato per
un'intervista solo dopo che il periodo per il quale si chiedeva l'ingresso era
scaduto; amministrazione condannata al risarcimento dei danni, dal momento che
ha adottato un atto illegittimo, senza che siano stati indicati elementi idonei
a comprovare il difetto di dolo o colpa (non ricorrono pero' gli estremi per
risarcire il danno in via equitativa, dato che il diniego di visto turistico
lede un interesse legittimo del richiedente, e non un diritto
costituzionalmente garantito)
¤
TAR Lazio:
legittimo il diniego di visto per turismo se la richiedente e', in patria, casalinga ed ha il marito in Italia
titolare di permesso per lavoro, essendovi un forte rischio di elusione della normativa sul ricongiungimento familiare
(nota: nella sentenza si afferma che l'amministrazione ha chiarito in giudizio
come si trattasse di atto con contenuto vincolato; e' pero' discutibile che una
valutazione discrezionale possa essere considerata a contenuto vincolato!)
¤
TAR Lazio:
legittimo il diniego di visto per turismo, per sussistenza di un rischio
migratorio, quando le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le
condizioni del soggiorno previsto non
appaiano attendibili
¤
TAR Lazio:
legittimo il diniego di visto di ingresso per turismo in caso di mancanza di redditi rilevanti in patria e di certificazione sanitaria attestante le
asserite gravi condizioni della figlia del richiedente, soggiornante in Italia
per residenza elettiva
¤
TAR Lazio:
in mancanza di ampie, ed autonome, risorse economiche di cui si possa
ragionevolmente supporre la continuita' nel futuro e' legittimo il diniego di
visto prer residenza elettiva; in particolare, il semplice possesso di
risparmi, anche in misura ragguardevole, ma non tale da creare una rendita
sufficiente al sostentamento, non integra il requisito relativo alla
disponibilita' di risorse
¤
TAR Lazio:
il diniego del visto di ingresso per turismo ha carattere vincolato se il richiedente, non disponendo di redditi
propri ne' di un lavoro ne' di beni immobili, non ha dimostrato alcuna delle
condizioni atte a comprovare che nel Paese di provenienza abbia il centro dei
suoi interessi e che, per questo, vi fara' ritorno al termine del soggiorno in
Italia
¤
Sent. Cons. Stato 1027/2013: legittimo il diniego di visto turistico nei
confronti dei genitori di straniero regolarmente soggiornante in Italia se le
fonti di reddito degli stessi genitori in patria si fondano essenzialmente
sulle rimesse effettuate dal figlio e l'effettuazione ha avuto luogo solo nel
trimestre precedente la richiesta di visto
¤
TAR Lazio:
legittimo il diniego di visto di ingresso per turismo, fondato sull'esistenza
di un rischio migratorio, se il richiedente mostra di non conoscere la
localita' di residenza della persona che intenderebbe visitare e di ignorare le
generalita' di chi ha stipulato a suo favore la fideiussione bancaria
¤
TAR Lazio:
legittimo il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato motivato
dalla mancata conoscenza, da parte del lavoratore, di circostanze fondamentali
del futuro rapporto d'impiego, quali tipo e luogo della prestazione lavorativa,
dal momento che tale ignoranza e' indicativa della non veridicita' del rapporto
e non puo' ritenersi sanata dalle risultanze documentali del nulla osta
rilasciato dallo Sportello unico
¤
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, basato sul
sospetto che il nulla osta sia stato richiesto in modo strumentale per favorire
il solo ingresso in Italia e non al fine di instaurare un rapporto di lavoro
subordinato, se l'amministrazione non espone gli elementi che sostanziano questo
sospetto
¤
TAR Lazio:
legittimo il diniego di visto turistico nei confronti di una ragazzina che
avrebbe dovuto visitare in Italia la madre, se dalla situazione economica e
familiare in patria risulta probabile che l'ingresso sia finalizzato ad eludere
le norme sul ricongiungimento (la madre e' priva dei requisiti necessari per
ottenerlo), il radicamento scolastico in patria non e' adeguatamente dimostrato
e non e' stato dimostrato il possesso dei biglietti di viaggio di ritorno (o
delle relative prenotazioni) e di adeguati mezzi di sostentamento
¤
Concl. Avv. Gen. C-84/12: in base ad art. 21 co. 1 e art. 32 co. 1 lettera b)
Regolamento CE n. 810/2009, le autorita', per poter negare il visto perche'
manca l'intenzione dello straniero di rientrare in patria, devono prendere in
considerazione tutti gli elementi necessari per garantire una valutazione
oggettiva, tra i quali rientrano sia gli elementi legati alla situazione
specifica del paese d'origine, sia gli elementi relativi alla situazione
individuale del richiedente e ai documenti giustificativi da lui prodotti;
benche' il Regolamento CE n. 810/2009 non fondi, in capo ai richiedenti, un diritto
soggettivo al rilascio di un visto Schengen, gli Stati membri devono decidere
delle domande di visto Schengen al termine di una valutazione complessiva della
situazione, tenendo debitamente conto, oltre che delle condizioni necessarie
affinche' il visto spieghi i suoi effetti nei confronti di tutti gli Stati
membri dell'area Schengen, del contesto personale e umano della situazione
individuale alla base di ciascuna domanda, e al termine di una procedura
pienamente rispettosa dei diritti fondamentali, primo fra tutti la dignita'
umana, condotta in conformita' dei principi di proporzionalita' e di non
discriminazione
¤
Sent. Corte Giust. C-491/13: art. 12 Direttiva 2004/114/CE deve essere interpretato nel senso che uno Stato
membro e' tenuto ad ammettere nel
suo territorio uno straniero che intenda soggiornare per piu' di tre mesi in
tale territorio per motivi di studio, laddove tale cittadino soddisfi i
requisiti di ammissione previsti in modo esaustivo dagli articoli 6 e 7 della
stessa Direttiva e tale Stato membro non faccia valere nei suoi confronti uno
dei motivi espressamente indicati dalla suddetta direttiva idonei a
giustificare il diniego di un permesso di soggiorno (in precedenza, Concl. Avv. Gen. C-491/13: diniego legittimo solo nel caso in cui lo straniero
non soddisfi i requisiti previsti dalla direttiva o esistano elementi precisi e
concreti dai quali emerga un impiego abusivo o improprio della procedura
stabilita dalla direttiva stessa)
o
pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato
(anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o
internazionali); Reg. UE 265/2010: ai fini del rilascio di un visto di lunga durata, si procede alla verifica dell'esistenza di segnalazione per la non ammissione e alla conseguente consultazione dello Stato Schengen che
ha effettuato la segnalazione si applica; in caso di rilascio, sulla base di seri motivi, del visto, lo Stato che ha
effettuato la segnalazione la ritira, iscrivendo eventualmente lo straniero
nella lista dei propri segnalati; note:
¤
TAR Lazio:
la segnalazione per la non ammissione comporta un effetto preclusivo automatico
in relazione al rilascio del visto d'ingresso (TAR Lazio:
anche in caso di visto di reingresso richiesto da titolare di permesso di
soggiorno), in base ad art. 5 Reg. CE/562/2006, con esclusione, pertanto, di ogni discrezionalita' in capo
all'amministrazione (nello stesso senso, TAR Lazio;
nota: in realta' art. 5, co. 4 Reg. CE/562/2006 prevede che l'ingresso di persona segnalata per la non ammissione possa
essere autorizzato per motivi umanitari o di interesse nazionale, o in virtu'
di obblighi comunitari; in senso piu'
debole, TAR Lazio:
il diniego, in questi casi, e' da considerarsi atto vincolato, non annullabile
per il mancato preavviso di rigetto, se l'interessato ha omesso di fornire in
corso di causa gli ipotetici elementi che, se considerati e ponderati da parte
dell'Organo diplomatico, avrebbero potuto condurre ad un diverso esito
procedimentale); eventuali diritti dell'interessato all'accertamento della
correttezza dell'inserimento del suo nominativo nel SIS possono essere fatti
valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione
prevista dall'art. 111 della Conv. Appl. Accordo Schengen
¤
TAR Lazio:
il diniego del visto quando uno o piu' Stati Schengen abbiano dato parere
negativo all'ingresso per motivi di sicurezza, ancorche' tali comunicazioni
siano coperte da riservatezza e il diniego manchi, in base ad art. 4, co. 2 D.
Lgs. 286/1998, di motivazione, e' legittimo; e' anche atto a contenuto
vincolato; nello stesso senso, TAR Lazio:
il diniego e' in questo caso provvedimento vincolato, a meno che sussistano
motivi umanitari, interesse nazionale o obblighi nazionali atti a giustificare
il rilascio; in senso contrario, sent. Cons. Stato 2/2012: l'indicazione di una segnalazione da parte di Stato
Schengen per la non ammissione, priva
dell'individuazione di tale Stato
Schengen, non costituisce, per
la sua genericita', una motivazione sufficiente del provvedimento di rigetto
del visto, ne' puo' considerarsi sufficiente
la mera indicazione della procedura per ottenere le relative informazioni, dal
momento che fa ritenere che le stesse informazioni non siano in possesso
dell'autorita' che emette l'atto, con la conseguente impossibilita', per tale
autorita', di assicurare il dovuto grado di trasparenza dell'attivita'
amministrativa (nel caso in esame, si trattava di uno scambio di persona)
¤
TAR Lazio:
legittimo, perche' adeguatamente motivato, il diniego di visto di ingresso
fondato sul fatto che lo straniero e' stato ritenuto "una minaccia per
l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o per le relazioni
internazionali di uno degli Stati membri"; nota: una motivazione che riporti un motivo "o" un altro
sembra assolutamente imprecisa
¤
Ord. Cons. Stato 1232/2012: legittimo il diniego del visto fondato sul fatto
che il richiedente costituisce una minaccia per uno degli Stati Schengen (art.
5, co. 1 lettera e, Reg. CE/562/2006), anche in mancanza di una segnalazione al SIS (art. 5, co. 1 lettera
d, Reg. CE/562/2006)
¤
TAR Lazio:
legittimo il diniego di visto per lavoro subordinato in presenza di una
segnalazione al SIS, dato che il rilascio del nulla-osta all'ingresso prescinde
dall'esistenza di una tale segnalazione (nota: e' una sciocchezza, dato che la
questura e' tenuta ad accertarsi dell'esistenza di motivi ostativi all'ingresso
del lavoratore)
¤
TAR Lazio:
la correttezza della segnalazione al SIS e dei suoi effetti deve essere fatta valere
contro l'autorita' che ha proceduto a tale segnalazione; entuali diritti
dell'interessato all'accertamento di tale correttezza possono essere fatti
valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione
prevista dall'art. 111 Conv. Appl. Accordo Schengen
¤
TAR Lazio:
e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto
inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS,
individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita'
procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di
scadenza; nota: i magistrati
giudicanti non sono inclusi, per l'Italia, tra le autorita' nazionali autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS),
dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione
e di trasparenza dell'azione amministrativa
o
per ingresso per
motivi diversi dal ricongiungimento
familiare (e, verosimilmente, dall'ingresso al seguito; da D. Lgs. 5/2007),
esistenza di condanne, anche con sentenza non definitiva (art. 4,
co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009) o in seguito a patteggiamento, per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o
per reati riguardanti stupefacenti, libertaÕ sessuale, favoreggiamento di
migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita'
illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di
prostituzione, ovvero di condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dal Titolo III, Capo
III, Sez. II della L. 633/1941,
e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474
c.p. in
materia di vendita di marchi contraffatti (art.
4, co. 3 T.U. come modificato da L. 94/2009); note:
¤
irrilevante,
ai fini del diniego, il fatto che nella eventuale sentenza di condanna sia
stato concesso il beneficio della sospensione
condizionale della pena (TAR Abruzzo,
TAR Emilia Romagna, TAR Trentino,
TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio,
Sent. Cons Stato 3453/2014, Sent. Cons. Stato 1289/2015, con riferimento a un caso di reiterazione di
condotte criminose unificate dalla continuazione, Sent. Cons. Stato 5241/2015, Sent. Cons. Stato 5352/2015), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio)
o che la pena si sia estinta a seguito di indulto
(TAR Lazio;
sent. Cons. Stato 5863/2011: il condono di una pena per indulto non elimna il
carattere ostativo della condanna ai fini del soggiorno); rilevanti, invece, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni
per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal
momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul
provvedimento di diniego sia ancora sub
judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a
sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato,
dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio
del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per
l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato l'intervenuta
dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di mende nel
quinquennio successivo alla condanna) purche' si sia pronunciato il giudice
dell'esecuzione (TAR Lazio),
la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 5148/2010, TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014) o l'automatica
estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento,
che puo' essere equiparata alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008 e TAR Lombardia, nonche' TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 3209/2015, che citano Sent. Cass. 534/1999, osservando come le
sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non
comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta
dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al
riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il
provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del
permesso; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2253/2015 e Sent. Cons. Stato 1423/2016) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana;
in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di
adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il
riesame della decisione negativa in relazione al permesso); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno
una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come
ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento all'esito
di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne derivano
¤
legittimo il
diniego in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur risalenti nel tempo
(rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui viene adottata la
decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione sulla effettiva
pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di occultare la
propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 3071/2015: legittimo il diniego di rinnovo in presenza di
condanna per reato ostativo risalente nel tempo, se la risalenza della condanna
risulta bilanciata dalla sottoposizione dello straniero a un nuovo procedimento
penale, ancora per reato ostativo)
¤
irrilevante
l'affidamento in prova ai fini della
valutazione della pericolosita' sociale dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)
¤
irrilevante, in
presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento
processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)
¤
irrilevanti,
in presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la convivenza dello straniero col fratello
non gravato da precedenti penali, l'attivita'
di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro, essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto,
solo il provvedimento che annulli la
causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente
piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del
rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non
rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare
i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta
¤
irrilevante,
in caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri,
e dall'assistente sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)
¤
e' irrilevante,
ai fini del diniego di rinnovo, il fatto che la condanna per un reato
preclusivo del soggiorno sia stata irrogata con decreto penale anziche' con
sentenza, se tale decreto e' divenuto irrevocabile (Sent. Cons. Stato 911/2015)
¤
per condanne in
seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della
L. 189/2002, la preclusione non e' automatica e l'Amministrazione deve
comunque tenere conto della effettiva
pericolosita' sociale (Sent. Corte Cost. 414/2006; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3756/2011 e, in relazione a condanne per reati contro il
diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011); in senso
opposto, Sent. Cons. Stato 2225/2013: una condanna patteggiata per reati connessi agli
stupefacenti ha natura ostativa al
soggiorno anche se il patteggiamento
e' avvenuto prima dell'entrata in
vigore della L. 94/2009
¤
Sent. Cons. Stato 4848/2014: ai fini
dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate
a quelle pronunciate a seguito di dibattimento,
dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p.
sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge
(nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4196/2015)
¤
TAR Campania:
il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che
non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice
penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le
attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p.
motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del
furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa all'ingresso; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti,
benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 206/2013)
¤
essendo
la condanna con sentenza irrevocabile per uno dei reati in materia di tutela del diritto di autore o di vendita di marchi contraffatti motivo di revoca del permesso di soggiorno e di espulsione dello straniero condannato,
e non potendo essere ammesso nel territorio dello Stato, in base ad art. 4, co.
6 D. Lgs. 286/1998, lo straniero che debba essere espulso, l'introduzione del
motivo ostativo all'ingresso operata da L. 94/2009 risulterebbe pleonastica se non si fosse affermata una
giurisprudenza che tende a limitare al caso di titolare di permesso per lavoro
autonomo l'applicazione della revoca a seguito della condanna (TAR Puglia,
sent. Cons. Stato 11/5/2007 e TAR Toscana);
in quest'ultimo senso, TAR Lazio:
l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il
diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di
cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di
ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere
ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della
quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto
che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella
collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento
lavorativo dell'interessato
¤
Sent. Cass. 10880/2010: l'ultimo periodo dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non esclude l'ostativita' delle
condanne ai fini dell'ingresso del familiare per ricongiungimento, ma si limita
a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita' relativa alla minaccia per ordine
pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen al caso in cui tale
minaccia sia concreta e attuale (nota: interpretazione assurda, e in assoluto
contrasto con Sent. Cons. Stato 2580/2014, dato che equivale a ritenere che per gli altri
stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine
pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale); in senso opposto, Corte App. Bari e Trib. Nola:
non puo' essere negato il nulla-osta al ricongiungimento sulla sola base
dell'esistenza di condanne per reati ordinariamente preclusivi se non e' stata
operato un accertamento della effettiva pericolosita' dello straniero (cosi'
anche Sent. Cass. 20522/2012, che ritiene insufficiente anche una segnalazione al
SIS; nello stesso senso, Corte App. Venezia: la semplice esistenza di una condanna per furto aggravato, con pena
interamente scontata e risalente, senza che siano emersi altri elementi
indicativi di pericolosita', non e' sufficiente a motivare la valutazione di
pericolosita' per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro Stato
Schengen, che sola puo' giusitificare, in presenza degli altri requisiti, il
diniego del nulla-osta al ricongiungimento)
o
pendenza di divieto di reingresso in seguito a
espulsione; nota: il divieto non si
applica allo straniero espulso per ingresso
o soggiorno illegali per il quale sia rilasciato il nulla-osta al ricongiungimento (da D. Lgs. 5/2007); Sent. Cons. Stato 2013/2013: legittimo
il diniego di nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato per uno straniero
sul quale gravi, a seguito di una espulsione risalente nel tempo, un divieto di reingresso di 10 anni
(incompatibile con la normativa vigente), se non e' stata chiesta
l'autorizzazione al reingresso e non e' dimostrato che siano trascorsi almeno 5 anni (si applica il limite
massimo previsto dalla normativa vigente) dall'effettiva uscita dall'Italia; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4023/2014 e Sent. Cons. Stato 604/2013 (che sottolinea anche come la speciale
autorizzazione al reingresso, in pendenza di un divieto, si configura come atto
ampiamente discrezionale); Sent. Cons. Stato 4613/2014: legittimo
il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo
straniero e' rientrato in Italia
prima che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente
provvedimento di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la
sopravvenuta modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione
della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il
reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni dall'allontanamento (durata
minima del divieto di reingresso); il provevdimento di diniego ha in questo
caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il provvedimento di diniego
sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che non e' atto a fondare un
qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve considerarsi
volutamente diretto a eludere e violare la normativa; Sent. Cons. Stato 4856/2014: legittimo
il diniego di permesso per lavoro subordinato se lo straniero ha fatto ingresso
in Italia, in presenza di un divieto di reingresso non revocato per una
precedente espulsione, dopo aver cambiato
nome (in corrispondenza al quale ha
ottenuto il nulla-osta all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del
mutamento l'autorita' italiana (Sent. Cons. Stato 1312/2016, a proposito dello stesso caso: legittimo il dinego
se lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di divieto di reingresso, ben
sapendo che era stata rigettata la sua richiesta di autorizzazione all'ingresso
anticipato, non rilevando il fatto che lo straniero, in realta', non aveva
nascosto all'amministrazione l'avvenuto cambiamento del nome); Sent. Cons. Stato 4072/2014: illegittimo
il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona
straniera, espulsa in precedenza, ha rispettato
il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma
attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente
all'intimazione di allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (nota: in realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co.
13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di
espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per
lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza
dell'interessato)
o
esistenza di motivi che richiederebbero lÕespulsione
o
esistenza di segnalazioni per la non ammissione in
Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati
e di tutela delle relazioni internazionali; DPR 394/1999: qualunque motivo
– incluso, quindi, allontanamento con divieto di reingresso; motivi
diversi da pericolo per ordine pubblico e sicurezza degli Stati esclusi
certamente per lo straniero che chieda il visto per ricongiungimento); nota: si tratta, piu' propriamente, di un motivi
di divieto di ingresso, cui consegue il respingimento, ma, verosimilmente, e'
anche motivo di diniego del visto (in questo senso, TAR Lazio)
á
La presentazione
di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della
domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilita'
penali, l'inammissibilita' della domanda di visto di ingresso (TAR Lazio,
che fa riferimento a sent. Cons. Stato 3515/2010); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5210/2012 e Sent. Cons. Stato 1203/2013, secondo cui il diniego di visto per contraffazione
del documento di viaggio, se l'autorita' consolare ha effettuato un controllo
mediante strumenti elettronici adeguati, e' atto a contenuto vincolato, ed e'
legittimo, anzi obbligatorio, per l'autorita' diplomatico consolare trattenere
il passaporto risultato contraffatto al fine del conseguente suo inoltro in
Italia alle autorita' competenti per l'ulteriore seguito; TAR Toscana:
qualora emerga dopo che visto e permesso sono stati concessi, e' legittimo il
diniego di rinnovo del permesso, anche quando siano sopravvenuti elementi favorevoli
allo straniero, se essi sono stati maturati grazie a un soggiorno illegittimo
dall'origine
á
Circ. Mininterno 4/4/2008: in caso di richiesta di ingresso per
ricongiungimento di familiare segnalato
al SIS, per il quale pero' non sussistano motivi ostativi all'ingresso
(pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato; nota: dovrebbe essere
contemplato anche il pericolo per la sicurezza di altro Stato Schengen), la
questura provvede alla richiesta di cancellazione dal SIS dopo aver avuto
conferma che il familiare si e' recato al consolato per la legalizzazione dei
documenti relativi alla sussistenza dei vincoli familiari
á
Corte d'appello di Venezia: un'espulsione
per soggiorno illegale pregressa e
una condanna per detenzione di stupefacenti non sono segno di significativa pericolosita' per la
sicurezza pubblica e non
rappresentano motivo valido per negare
l'ingresso dello straniero che sia diventato, nel frattempo, coniuge di cittadino italiano (nota: l'argomento fa
riferimento al D. Lgs. 30/2007 e si applica in generale al familiare di
cittadino comunitario)
á
Corte App. Firenze: il diritto di soggiorno del coniuge
di cittadino italiano, sancito da D. Lgs. 30/2007, non puo' essere limitato sulla base della semplice esistenza di condanne, se non viene effettuato un
bilanciamento tra il diritto all'unita' familiare della persona e la sua
effettiva pericolosita'; a questo fine, si deve tener conto della risalenza dei
reati commessi e del loro grado di pericolosita' sociale, come pure della
durata del soggiorno in Italia e del legame familiare e delle condizioni di
inserimento lavorativo
á
Sent. Corte
Giust. C-33/07: un precedente provvedimento di allontanamento
da parte di uno Stato membro non e' sufficiente a giustificare la limitazione
del diritto di ingresso e di soggiorno di un cittadino comunitario (ne',
verosimilmente, del suo familiare straniero; si dovrebbe quindi applicare anche
al caso di familiare straniero di cittadino italiano) in altro Stato membro, a meno che tale cittadino non rappresenti una
minaccia per ordine pubblico, sicurezza dello Stato o sicurezza pubblica (a
maggior ragione non e' sufficiente quando il provvedimento di allontanamento sa
stato adottato per semplice soggiorno illegale)
á
Nota: il D. Lgs. 30/2007 dispone che e'
possibile limitare (in presenza degli altri requisiti) il diritto di ingresso
e/o di soggiorno del familiare straniero
di cittadino comunitario o italiano per motivi di ordine pubblico o di
sicurezza pubblica, non esigendo che siano tali da mettere a repentaglio la
sicurezza dello Stato (tale condizione e' invece richiesta esplicitamente in
altri casi); in base ad art. 28, co. 2 T.U., dovrebbe valere la limitazione dei motivi ostativi al solo caso di
pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato
dell'Area Schengen
á
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di visto se dalla motivazione
non si puo' evincere a quali delle ragioni stabilite dall'art. 4 co. 2 D.
Lgs. 286/1998 essa faccia riferimento
Modalita' di adozione del provvedimento; impugnazione (torna all'indice del capitolo)
á
Rilascio o
diniego del visto entro 90 gg.,
salvo diversa previsione del T.U. o del Regolamento:
o
lavoro
subordinato: 30 gg; TAR Lazio:
illegittimo il silenzio-rifiuto della rappresentanza diplomatica italiana in
relazione alla richiesta di visto di ingresso per lavoro subordinato quando sia
stato rilasciato e non revocato il nulla-osta all'ingresso
o
lavoro autonomo:
30 gg (art. 39, co. 7 Regolamento; in contrasto, art. 26, co. 7, T.U. prevede
120 gg)
o
ricongiungimento
familiare: 30 gg
o
visto uniforme
Schengen per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi: 15 gg di calendario;
30 gg in caso di necessita' di riesame o consultazione di altro Stato membro 60
gg in caso di necessita' di ulteriore documentazione (art. 23 Regolamento CE n. 810/2009)
á
Nota: art.
5 co. 7 L. 9/2014
dispone che il MAE, il Mininterno e il Minlavoro individuino forme di
agevolazione nella trattazione delle
domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative
d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da
realizzare anche in partenariato con imprese, universita', enti di ricerca ed
altri soggetti pubblici o privati italiani
á
TAR Lazio:
illegittimo il silenzio serbato dal
Consolato in ordine alla domanda di visto per cure mediche per un tempo superiore ai 90 gg concessi; si ordina
all'amministrazione di emettere un provvedimento espresso sull'istanza nel
termine di 30 gg dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla
notifica, ad istanza di parte, del provvedimento del TAR; si nomina, quale
commissario ad acta, il console, che, nel caso di perdurante inottemperanza
dell'amministrazione intimata, dovra' provvedere, anche a mezzo di funzionario
delegato con atto formale, all'esecuzione della sentenza nel successivo termine
di 30 gg; a carico del MAE, in quanto soccombente, le spese del giudizio
á
Provvedimento di diniego del visto: comunicato, in lingua comprensibile o in
inglese, francese, spagnolo o arabo (verosimilmente, in forma scritta, da art.
2, co. 6, T.U.: ai fini della comunicazione del provvedimento l'atto deve
essere tradotto in lingua comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese o
spagnolo); per visto uniforme Schengen
per soggiorni di durata non superiore a 3 mesi, il diniego e' notificato su modulo uniforme (art. 32 Regolamento CE n. 810/2009); TAR Lazio:
legittimo, ai fini motivazionali, l'uso di un modulo prestampato, sia perche'
il provvedimento indica con chiarezza le ragioni a base del diniego di visto,
sia in quanto legittimamente le rappresentanze diplomatiche utilizzano
motivazioni standard di diniego, mediante l'apposizione di un segno su una o
piu' caselle che indicano ognuna le diverse ragioni che escludono la ricorrenza
delle condizioni necessarie per il rilascio di un visto d'ingresso, dovendosi
avvalere del modello contemplato da Regolamento CE n. 810/2009 (nota: quest'ultima affermazione sembra priva di
contenuto, limitandosi a descrivere il comportamento dell'amministrazione,
senza verificare che esso sia conforme all'obbligo di motivazione); Sent. Cons. Stato 1027/2013: la standardizzazione della motivazione del diniego
di visto e' legittima, ma non implica il venir meno del generale obbligo di
motivazione del provvedimento amministrativo imposto da art. 3 L. 241/1990, ne' preclude al giudice amministrativo l'esercizio
del proprio sindacato di legittimita' della motivazione medesima
á
Sent. Cons. Stato 2730/2011 e TAR Lazio:
la mancata indicazione del termine e
dell'autorita' a cui ricorrere non
influisce sulla legittimita' dellÕatto impugnato ma, al piu', puo' comportare
la rimessione in termini in presenza
di circostanze particolari
á
TAR Lazio:
il diniego di visto deve essere preceduto da preavviso di rigetto, a pena di
nullita' in tutti i casi in cui non ha carattere vincolato
á
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di visto per resistenza elettiva motivato dalla presunta
assenza di prove del possesso dei requisiti relativi al possesso di risorse, se
il provvedimento non e' stato preceduto da preavviso di rigetto e l'istruttoria
palesa vizi e carenze
á
Salvo il caso di
visti per motivi familiari (ricongiungimento e ingresso al seguito), di lavoro,
di cura e di studio, deroga
allÕobbligo di motivare il diniego
del visto, quando questo sia motivato da esigenze di sicurezza o di ordine pubblico; note:
o
per visti uniformi Schengen per soggiorni
di durata non superiore a 3 mesi, non
e' ammessa la deroga (art. 32 Regolamento CE n. 810/2009); tuttavia, la motivazione e' fornita in modo
sintetico, secondo il modello di cui all'Allegato VI al Regolamento CE n. 810/2009
o
il MAE interpreta la disposizione relativa all'omessa motivazione nel
senso di considerare la deroga come motivata da ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato ed estesa a
tutti i casi di diniego, a prescindere dal
motivo di diniego (risposta del 12/7/2004 ad un quesito posto da un avvocato);
l'interpretazione e' illogica:
¤
se i motivi
sussistessero permanentemente, dovrebbero essere certi, e dovrebbe essere usata
diversa congiunzione: "sicurezza e
ordine pubblico"
¤
se non si tratta
dei motivi di diniego, ma di motivi per la deroga, si dovrebbe prevedere solo
la possibilita' di questa: "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico
il diniego puo' non essere motivato" (anziche'
"per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere
motivato ")
o
TAR Lazio:
condizione necessaria per la
legittimita' del diniego del visto e' che la motivazione consenta all'interessato di conoscere esattamente il procedimento logico seguito e di
rimediare eventualmente a mancanze o lacune, anche ai fini dell'eventuale
rinnovamento del procedimento; nello stesso senso, TAR Lazio:
illegittimo il diniego di visto se dalla motivazione non si puo' evincere a
quali delle ragioni stabilite dall'art. 4 co. 2 D. Lgs. 286/1998 essa faccia
riferimento
o
TAR Lazio:
legittimo il diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato motivato
dalla mancata conoscenza, da parte del lavoratore, di circostanze fondamentali
del futuro rapporto d'impiego, quali tipo e luogo della prestazione lavorativa,
dal momento che tale ignoranza e' indicativa della non veridicita' del rapporto
e non puo' ritenersi sanata dalle risultanze documentali del nulla osta
rilasciato dallo Sportello unico
o
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di visto di ingresso per lavoro subordinato, basato sul
sospetto che il nulla osta sia stato richiesto in modo strumentale per favorire
il solo ingresso in Italia e non al fine di instaurare un rapporto di lavoro
subordinato, se l'amministrazione non espone gli elementi che sostanziano
questo sospetto
o
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio:
resta impregiudicato il potere del giudice
di verificare la legittimita' del diniego, formulando, ove necessario, apposite
richieste istruttorie; l'Amministrazione e' tenuta ad ottemperare alle
ordinanze istruttorie fornendo
spiegazioni in merito alla motivazione del diniego
o
TAR Lazio:
legittimo il diniego quando esistano fondati
dubbi sulla reale identita' del
richiedente, e l'amministrazione ne dia conto nella motivazione (nello stesso
senso, TAR Lazio
in un caso di dato anagrafico alterato e sostituzione della foto sul
passaporto)
o
TAR Lazio:
la correttezza della segnalazione al SIS
e dei suoi effetti deve essere fatta valere contro l'autorita' che ha proceduto a tale segnalazione; entuali
diritti dell'interessato all'accertamento di tale correttezza possono essere
fatti valere nell'ambito della specifica procedura di rettifica e cancellazione
prevista dall'art. 111 Conv. Appl. Accordo Schengen
o
TAR Lazio:
in caso di diniego del visto basato sul parere negativo di uno Stato Schengen motivato dal pericolo
per la propria sicurezza, l'accesso agli
atti e' precluso quando sia in
gioco la sicurezza nazionale o la correttezza delle relazioni internazionali (nota: in questo modo, si preclude
all'interessato la possibilita' di far valere ragioni relative, per esempio, a
uno scambio di persona!); in senso
contrario, sent. Cons. Stato 2/2012: l'indicazione di una segnalazione da parte di Stato
Schengen per la non ammissione, priva
dell'individuazione di tale Stato
Schengen, non costituisce, per
la sua genericita', una motivazione sufficiente del provvedimento di rigetto
del visto, ne' puo' considerarsi sufficiente
la mera indicazione della procedura per ottenere le relative informazioni (nel
caso in esame, si trattava di uno scambio
di persona)
o
TAR Lazio:
e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto
inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS,
individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita'
procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di
scadenza; nota: i magistrati
giudicanti non sono inclusi, per l'Italia, tra le autorita' nazionali autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS),
dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione
e di trasparenza dell'azione amministrativa
á
Ricorso
contro il diniego di visto (e' ancora vero, a dispetto della formale soppressione
dell'obbligo di forma scritta): al TAR
del Lazio (salvo che sia azionabile il ricorso davanti al giudice
ordinario; ad esempio, per motivi familiari; nel senso della competenza
esclusiva del giudice ordinario in caso di diniego del visto per ricongiungimento,
TAR Lazio
e TAR Lazio)
entro 60 gg. (art. 36 R.D. 642/1907; art. 29 c.p.a.); TAR Lombardia: se il sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento e'
un giorno non lavorativo, in base al combinato disposto art. 52 commi 3 e 5 c.p.a., il
termine per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo e' prorogabile fino
al primo giorno non festivo
á
TAR Lazio:
lo straniero che ricorra contro il diniego di visto di ingresso, non essendo
regolarmente soggiornante in Italia al momento del sorgere del fatto oggetto
del processo da instaurare (art. 119 DPR 115/2002),
non e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato
á
Comunicazione
scritta allo straniero cui eÕ rilasciato il visto, in lingua comprensibile o,
in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, su principali diritti e doveri relativi a ingresso e
soggiorno in Italia
Ingresso nel territorio dello Stato (torna
all'indice del capitolo)
á
Ingresso
consentito solo dai valichi autorizzati,
salvo casi di forza maggiore (sbarco autorizzato dal comandante del porto o dal
direttore dellÕaeroporto, previa comunicazione al questore; controlli di
frontiera eseguiti dallÕufficio di polizia del posto)
á
Le frontiere interne all'Area Schengen
possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo
delle persone (art. 2, co. 1 Conv. Appl. Accordo Schengen)
á
Per esigenze di
ordine pubblico o di sicurezza nazionale, uno Stato Schengen puo', previa
consultazione degli altri Stati, decidere che, per un periodo limitato, alle
frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati
alla situazione; se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale
s'impone un'azione immediata, lo Stato intreressato adotta le misure necessarie
e ne informa il piu' rapidamente possibile gli altri Stati (art. 2, co. 2 Conv. Appl. Accordo Schengen); nota: ripristino dei controlli alle frontiere dal
28/6/2009 al 15/7/2009 in vista del G8 dell'Aquila (Com. Mininterno 10/6/2009)
á
Ammissione dello
straniero (possibilmente) condizionata a ulteriori
controlli in frontiera:
o
possesso del passaporto valido (o documento
equivalente) e del visto, se
richiesto
o
possesso dei requisiti generalmente previsti per il
rilascio del visto (finalitaÕ del viaggio, mezzi per viaggio e soggiorno,
condizioni di alloggio; eventuali altri requisiti per lo specifico visto, ove
richiesto)
o
assenza di motivi ostativi allÕingresso (pericolo
per la sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen, segnalazioni per la non
ammissione in Area Schengen e, in caso di ingresso per motivi diversi dal
ricongiungimento familiare - da D. Lgs. 5/2007 -, condanne ostative e divieti
di reingresso pendenti)
o
rispetto norme doganali e valutarie, e requisiti
sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale
á
Nota: la
possibilita' di respingimento a seguito di controlli
sanitari comporta, sotto il profilo logico, la possibilita' di diniego di
rilascio o rinnovo del permesso e di revoca dello stesso (e, indirettamente, la
possibilita' di espulsione); su queste disposizioni prevale pero' l'obbligo
di prestare le cure mediche (sia in
caso di straniero presente sul territorio sia in caso di straniero che si
presenti alla frontiera)
á
Sent. Corte Giust. C-575/12:
o
art. 24 par. 1 e
art. 34 Regolamento CE n. 810/2009 devono essere interpretati nel senso che
l'annullamento, da parte di un'autorita' di un paese terzo, di un documento di
viaggio non comporta, automaticamente, l'invalidita' di un visto uniforme
apposto su tale documento
o
il combinato
disposto di art. 5 par. 1 e art. 13 par. 1 Reg. CE/562/2006 deve essere interpretato nel senso che l'ingresso di cittadini
stranieri nel territorio degli Stati membri non e' subordinato alla condizione
che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia
necessariamente apposto su un documento di viaggio valido (nota: significa che
il visto valido puo' essere apposto su un documento di viaggio diverso da
quello valido, comunque esibito dallo straniero)
o
il combinato
disposto di art. 5 par. 1 e art. 13 par. 1 Reg. CE/562/2006 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa
nazionale che subordina l'ingresso di cittadini stranieri nel territorio dello
Stato membro interessato alla condizione che, al momento della verifica di
frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento
di viaggio valido (nota: significa che il visto valido puo' essere apposto su
un documento di viaggio diverso da quello valido, comunque esibito dallo
straniero)
á
Sent. Corte Giust. C-23/12: art. 13 co. 3 Reg. CE/562/2006 obbliga gli Stati membri a predisporre un mezzo di ricorso soltanto
contro le decisioni di diniego d'ingresso nel loro territorio (nel caso in
esame, l'interessato aveva chiesto un risarcimento per il modo irriguardoso,
provocatorio e offensivo per la dignita' umana con cui i controlli erano stati
effettuati; la domanda di risarcimento era stata considerata irricevibile,
perche' scissa da un ricorso contro il diniego di ingresso)
á
Il datore di
lavoro non e' legittimato ad agire a tutela del proprio interesse in caso di
respingimento del lavoratore alla frontiera, dato che non e' parte del
procedimento amministrativo in questione (Sent. Cons. Stato 4543/2013)
á
TAR Puglia:
illegittimo il provvedimento di respingimento alla frontiera sulla base di una
espulsione remota, cui lo straniero avrebbe ottemperato solo recentemente, se
risulta che lo straniero e' gia' uscito e rientrato legalmente diverse volte
tra il vecchio provvedimento di espulsione e quello di respingimento impugnato
á
Obbligo, per la
polizia di frontiera, di apposizione del timbro
a data in ingresso sul passaporto
á
Controlli di
frontiera (con apposizione del timbro
a data sul passaporto) anche per lo straniero in uscita dallÕItalia verso Paese non Schengen
á
Note:
o
spetta allo straniero (Sent. Cass. 7668/2004 e Sent. Cass. 21185/2009) l'onere
della prova della data di ingresso ai fini della dimostrazione del rispetto
dei termini per la richiesta del permesso; tale data e' certificabile mediante
il timbro a data sul passaporto (di
fatto difficile da ottenere in caso di attraversamento di una frontiera interna
all'Area Schengen)
o
l'esibizione del
passaporto con il timbro a data
apposto dalla polizia di frontiera
italiana in caso di ingresso da paese non appartenente all'Area Schengen,
ovvero dalla polizia del paese Schengen
(unitamente a copia della dichiarazione di presenza) in caso di ingresso da
tale paese puo' essere richiesta da ufficiali ed agenti della P.S. per
verificare la regolarita' del soggiorno di durata < 3 mesi per turismo, affari, visite o studio (L.
68/2007, decr. Mininterno 26/7/2007, circ. Mininterno 7/8/2007, interpretata alla luce di art. 11 Reg. CE/562/2006)
o
art. 11, co. 2 Reg.
CE/562/2006 stabilisce che, ove
lo straniero privo di timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in
altro modo prove del fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia
illegittimamente remoto, l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul
passaporto data e luogo di attraversamento della frontiera esterna dell'Area
Schengen o consegni allo straniero un modulo recante le stesse informazioni)
o
la mancanza di timbro a data sul
passaporto non prova che l'ingresso
sia avvenuto con elusione dei
controlli di frontiera ove lo straniero sia in possesso di regolare
documentazione per l'ingresso (Sent. Cass. 6590/2007)
o
il possesso di visto uniforme Schengen esclude che
possa essere adottato un provvedimento di espulsione per elusione dei controlli di frontiera (Sent. Cass. 21060/2010)
á
Il termine di 8 gg. per la richiesta del permesso di
soggiorno per lo straniero che, entrato in Italia, ne esca e vi rientri fruendo
del diritto alla libera circolazione
decorre dalla data di ciascun successivo
ingresso, non da quella del primo ingresso (Sent. Cass. 11323/2005)
Uscita e reingresso; limite alla durata delle assenze (torna all'indice del capitolo)
á
Reingresso
in esenzione dallÕobbligo di visto (sufficiente comunicazione preventiva alla
polizia di frontiera) per stranieri in possesso di carta di soggiorno o di
permesso valido (salvo che per
richiesta asilo, cure mediche o motivi di giustizia; da Istruzione consolare C2005/326/01)
á
Sent. Cons. Stato 1327/2016: illegittimo
il provvedimento di respingimento
alla frontiera di uno straniero cui sia stata revocato il permesso UE slp (considerato percio' privo di titolo di
soggiorno), se l'amministrazione, nell'adottare la revoca, non ha verificato se sussistessero i requisiti per il rilascio di un permesso ordinario
á
Obbligo di
munirsi di visto di reingresso in
caso di smarrimento o sottrazione del titolo di soggiorno, o di possesso di
permesso scaduto da meno di 60 gg. a
condizione che sia stato chiesto il
rinnovo del permesso nei termini di legge (nota: in base alla Direttiva Mininterno 5/8/2006, equivale a dire "a condizione che sia stato
gia' chiesto il rinnovo"; in senso piu' restrittivo, pero', TAR Lazio),
o di possesso di permesso scaduto da meno
di 6 mesi in presenza di gravi e comprovati motivi di salute dello
straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge, a condizione di
sussistenza dei requisiti previsti
per il rinnovo (nota: chi la verifica?), o di permesso di soggiorno scaduto (senza limiti di tempo; Allegato A
al Decreto MAE 11/5/2011: solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi, il visto d'ingresso e'
rilasciato previo nulla-osta della
questura) in seguito ad assenze dovute a obblighi
militari; TAR Lazio:
l'assenza prolungata dal territorio dello Stato non puo' essere considerata
automatico motivo di diniego del
visto di reingresso, ma deve essere
valutata l'eventuale sussistenza dei gravi
motivi di cui all'art. 13, co. 4 DPR 394/1999 (nota: di per se', atti a
giustificare il rinnovo del permesso dopo prolungata assenza); TAR Lazio:
legittimo il diniego di visto di
reingresso se lo straniero non ha
chiesto nei termini di legge (60 gg
prima della scadenza) il rinnovo; TAR Lazio:
legittimo il diniego del visto di reingresso
allo straniero che abbia trascorso piu'
di un anno continuativo fuori dall'Italia, dato che non ha piu' i requisiti
per ottenere il rinnovo del permesso (nello stesso senso, TAR Lazio);
TAR Lazio:
in presenza di segnalazione al SIS, il dinego di visto di reingresso e' atto di
natura vincolata, anche quando lo straniero sia titolare di permesso di
soggiorno; TAR Lazio:
legittimo il diniego del visto di reingresso in caso di straniero che sia
rimasto assente dall'Italia, a causa di incidente stradale, per quattro anni, senza per altro aver
chiesto a suo tempo il rinnovo del permesso (il diniego e', in questo caso,
atto a contenuto vincolato, e il mancato preavviso di rigetto non lo rende
annullabile)
á
TAR Lazio:
in base ad art. 4 co. 2 D. Lgs. 286/1998, non occorre che il diniego di visto
di reingresso contenga motivazione (nota: interpretazione discutibilissima)
á
Sent. Cons. Stato 3268/2013: il ricorso
contro il diniego di visto di reingresso e' di competenza del giudice amministrativo
á
TAR Liguria:
accolta la richiesta di risarcimento
di una straniera cui il visto di
reingresso in Italia, a seguito di un viaggio di lavoro, era stato negato sulla base della valutazione
negativa del Mininterno (che riteneva, in modo infondato, falso il rapporto di lavoro); la straniera non aveva
potuto rientrare in Italia, in conseguenza di questo rifiuto, per quasi quattro
anni; il Mininterno condannato a rifondere il danno patrimoniale (per la parte
provata) nella misura di 19.500 euro, e quello non patrimoniale (in relazione
al quale l'onere di prova e' meno rigoroso) nella misura di 15.000 euro; nota: sentenza annullata in secondo
grado da Sent. Cons. Stato 2593/2014, secondo cui e' scusabile l'errore
dell'amministrazione dell'interno, dal momento che l'istruttoria effettuata per
verificare che il rapporto lavoro sussistesse effettivamente, con sole
verifiche presso la sede di lavoro, era idonea in relazione a un impiego, quale
quello attestato dal contratto di lavoro, di segretaria, che non sembra
richiedere, di per se', frequenti viaggi all'estero
á
Se uscita e
reingresso avvengono con attraversamento di soli valichi di frontiera
esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro), e' consentito il reingresso
in esonero dallÕobbligo di visto (sufficiente comunicazione preventiva alla
polizia di frontiera) per lo straniero che abbia chiesto il rinnovo del
permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza o del permesso UE slp (circ. Mininterno 16/6/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008), e che esibisca, oltre al documento di viaggio
valido, il permesso scaduto e la ricevuta
(postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza
completa della documentazione prescritta (Direttiva Mininterno 5/8/2006); la polizia di frontiera deve timbrare sia il
passaporto sia la ricevuta (com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); in caso di minori iscritti sul titolo di soggiorno
del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento, la questura rilascia un
permesso cartaceo provvisorio, della durata necessaria, sul quale viene
iscritto il minore, in modo da consentire (transitoriamente o a regime?) uscita
e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)
á
Consentito (a
regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallÕobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli
valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro), anche per lo straniero che abbia chiesto il rilascio del primo permesso per lavoro subordinato o autonomo o per ricongiungimento familiare (verosimilmente, anche per ingresso al
seguito), e che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del
soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza; la
polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008); nota:
il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di
transito e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle
disposizioni del Regolamento stesso;
questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con
attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto
ingresso con un tale visto, siano in attesa
di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi
(in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10, secondo la quale lo straniero che sia in possesso
di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro, in
attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno, e che lasci il
territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo'
rientrarvi con la sola copertura del suo documento di soggiorno provvisorio, e
che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen,
incluse quelle esterne dello Stato membro che ha rilasciato il permesso
temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni - motivi umanitari o di
interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali - e senza pregiudizio dei
diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale)
á
Ai fini dell'attraversamento delle frontiere di
paesi Schengen in uscita o
reingresso, la ricevuta di Poste italiane della richiesta di rinnovo, se esibita con passaporto
valido e permesso scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); attraversamento consentito solo per valichi aeroportuali e,
limitatamente a Francia, Spagna e Malta, per quelli marittimi (circ. Mininterno 7/8/2007); disposizioni
confermate per il periodo
14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
á
Possibile il rientro dello straniero parte offesa o
sottoposto a procedimento penale, per il tempo strettamente necessario
allÕesercizio del diritto di difesa,
al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali eÕ
necessaria la sua presenza; autorizzazione rilasciata, su richiesta
dellÕinteressato o del difensore, dal questore, anche tramite la rappresentanza
diplomatica o consolare italiana
á
Nota Questura di Milano Dicembre 2009: ai fini di uscita e reingresso, e' consentito il
rilascio un permesso di soggiorno
cartaceo provvisorio allo straniero, nonche' l'inserimento provvisorio del
figlio sul vecchio permesso cartaceo o il rilascio al minore di un permesso
provvisorio cartaceo se il genitore e' in possesso di un permesso di soggiorno
elettronico
á
Circ. Mininterno 2/3/2009: agli studenti
stranieri che hanno lasciato il territorio nazionale nelle more del primo
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio senza aver richiesto,
preliminarmente, una autorizzazione al soggiorno provvisoria su modello
cartaceo, di cui alla circ. Mininterno 7/12/2006, puo' essere concesso, eccezionalmente, un visto di
reingresso previo rilascio del relativo nulla osta, da parte della Questura
competente
á
Rinnovo
del permesso non consentito allo straniero che si assenti per piuÕ di sei mesi continuativi (se il permesso eÕ di durata < 2 anni) o per piuÕ
di metaÕ della durata (se il permesso eÕ di durata > 2 anni), salvo
gravi motivi o adempimento obblighi militari; TAR Lazio:
legittimo il diniego del visto di reingresso
allo straniero che abbia trascorso piu'
di un anno continuativo fuori dall'Italia, dato che non ha piu' i requisiti
per ottenere il rinnovo del permesso; Sent. Cons. Stato 5072/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso se
l'interessato ha lasciato il territorio nazionale due mesi dopo aver richiesto
il rilascio del primo permesso di soggiorno, senza dimostrare che l'assenza,
protrattasi per 19 mesi, sia dipesa da gravi e comprovati motivi
á
Circ. Mininterno 15/9/2010: lo studente
straniero che abbia intrapreso un corso universitario
in Italia e che si rechi in altro Stato
membro per svolgervi una parte degli
studi, puo' rientrare in Italia senza chiedere un nuovo visto e ottenere il rinnovo
del permesso di soggiorno, a dispetto dell'eventuale protrarsi dell'assenza per
oltre sei mesi, producendo
o
certificazione
rilasciata dalle autorita' accademiche italiane attestante che la frequenza
all'estero di particolari corsi rientra nel piano di studi approvato o e'
complementare ad esso
o
idonea
certificazione comprovante la regolare permanenza nell'altro Stato membro (es.:
copia del permesso di soggiorno rilasciato dall'altro Stato membro; nota: se il
soggiorno e' stato breve, non ci sara' alcun permesso di soggiorno)
o
certificazione
rilasciata dalle autorita' accademiche dell'altro Stato membro che attesti il
regolare svolgimento di parte del programma di studi in quello Stato
á
Revoca del
permesso UE slp (da D. Lgs. 3/2007)
in caso di assenza continuativa di
durata > 12 mesi dal territorio
dell'Unione europea; rilascio di
altro permesso; possibile il riacquisto
del permesso UE slp (dopo 3 anni di soggiorno)
Contraffazione (torna all'indice del capitolo)
á
Reclusione da
uno a 6 anni per la contraffazione
di un visto di ingresso o reingresso o di documenti necessari per ottenerlo o (L. 94/2009) per l'uso di un tale visto o documento
(verosimilmente, al fine di determinare il rilascio del visto) contraffatti;
reclusione da 3 a 10 anni se la contraffazione concerne atti che facciano fede
fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto eÕ commesso da pubblico
ufficiale
Cifre (torna all'indice del capitolo)
á
Visti di ingresso rilasciati (Annuario MAE 2013, Annuario MAE 2014, Annuario MAE 2015, Annuario MAE 2016):
o
adozione:
¤
2010: 3.612
¤
2011: 3.464
¤
2012: 4.670
¤
2013: 2.386
¤
2014: 1.842
¤
2015: 1.610
o
affari:
¤
2010: 191.612
¤
2011: 192.391
¤
2012: 202.779
¤
2013: 200.937
¤
2014: 186.452
¤
2015: 185.413
o
cure mediche:
¤
2010: 3.103
¤
2011: 2.299
¤
2012: 2.831
¤
2013: 2.380
¤
2014: 2.169
¤
2015: 1.808
o
diplomatico:
¤
2010: 1.065
¤
2011: 1.179
¤
2012: 1.292
¤
2013: 1.499
¤
2014: 1.248
¤
2015: 1.212
o
gara sportiva:
¤
2010: 6.437
¤
2011: 7.054
¤
2012: 5.774
¤
2013: 5.030
¤
2014: 5.317
¤
2015: 4.467
o
invito:
¤
2010: 22.181
¤
2011: 19.964
¤
2012: 22.085
¤
2013: 19.428
¤
2014: 17.273
¤
2015: 18.855
o
lavoro autonomo:
¤
2010: 4.163
¤
2011: 3.364
¤
2012: 2.669
¤
2013: 1.853
¤
2014: 1.915
¤
2015: 1.571
o
lavoro
subordinato:
¤
2010: 72.360
¤
2011: 90.483
¤
2012: 59.923
¤
2013: 33.236
¤
2014: 23.588
¤
2015: 18.470
o
missione:
¤
2010: 19.587
¤
2011: 21.115
¤
2012: 20.826
¤
2013: 20.227
¤
2014: 18.591
¤
2015: 26.741
o
motivi
familiari:
¤
2010: 91.224
¤
2011: 83.942
¤
2012: 81.436
¤
2013: 76.164
¤
2014: 57.899
¤
2015: 46.559
o
motivi
religiosi:
¤
2010: 9.762
¤
2011: 8.685
¤
2012: 8.819
¤
2013: 8.449
¤
2014: 8.965
¤
2015: 9.171
o
reingresso:
¤
2010: 4.825
¤
2011: 3.441
¤
2012: 3.518
¤
2013: 3.469
¤
2014: 3.129
¤
2015: 2.778
o
residenza
elettiva:
¤
2010: 1.073
¤
2011: 1.083
¤
2012: 984
¤
2013: 1.005
¤
2014: 1.257
¤
2015: 1.306
o
ricerca:
¤
2011: 275
¤
2012: 419
¤
2013: 448
¤
2014: 455
¤
2015: 489
o
studio:
¤
2010: 54.246
¤
2011: 49.942
¤
2012: 49.800
¤
2013: 52.498
¤
2014: 51.878
¤
2015: 52.199
o
transito:
¤
2010: 19.081
¤
2011: 19.800
¤
2012: 19.858
¤
2013: 20.789
¤
2014: 17.605
¤
2015: 16.333
o
transito
aeroportuale:
¤
2010: 933
¤
2011: 1.104
¤
2012: 859
¤
2013: 1.635
¤
2014: 1.142
¤
2015: 146
o
trasporto:
¤
2010: 22.338
¤
2011: 21.693
¤
2012: 19.012
¤
2013: 16.152
¤
2014: 12.670
¤
2015: 11.358
o
turismo:
¤
2010: 1.015.304
¤
2011: 1.183.271
¤
2012: 1.364.147
¤
2013: 1.657.075
¤
2014: 1.802.256
¤
2015: 1.642.129
o
vacanze lavoro:
¤
2010: 393
¤
2011: 434
¤
2012: 432
¤
2013: 505
¤
2014: 481
¤
2015: 654
o
volontariato:
¤
2011: 128
¤
2012: 261
¤
2013: 300
¤
2014: 198
¤
2015: 163
o
totale:
¤
2010: 1.543.408
¤
2011: 1.714.661
¤
2012: 1.872.394
¤
2013: 2.125.465
¤
2014: 2.216.330
¤
2015: 2.043.162
5. Permesso di soggiorno (torna all'indice)
á
Esonero dall'obbligo di richiesta del
permesso
á
Rilevamento delle impronte digitali ai
fini del rilascio
á
Requisiti e documentazione necessaria
per il rilascio del permesso
á
Modalita' di presentazione della
richiesta di rilascio
á
Durata del permesso rilasciato in
corrispondenza a un visto di ingresso
á
Permessi rilasciati senza
corrispondenza a un visto di ingresso
á
Facolta' nelle more del rilascio di
alcuni permessi
á
Richiesta di rinnovo del permesso
á
Rilevamento delle impronte digitali ai
fini del rinnovo
á
Requisiti per il rinnovo del permesso
á
Limiti al rinnovo del permesso
á
Modalita' di presentazione della
richiesta di rinnovo
á
Diritti e facolta' nelle more del
rinnovo
á
Durata del permesso rinnovato
á
Provvedimenti negativi; impugnazione;
conseguenze
á
Ulteriori adempimenti amministrativi
á
Limitazioni della liberta' di soggiorno
á
Utilizzabilita' dei permessi di
soggiorno
á
Conversione del permesso di soggiorno
á
Termini per l'esito delle richieste di
rilascio, rinnovo e conversione
á
Cifre
Richiesta
del permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Richiesta del permesso, al questore, entro 8 gg. lavorativi dallÕingresso;
note:
o
l'onere della prova della data di
ingresso (certificabile mediante il timbro
a data sul passaporto) spetta allo straniero
(Sent. Cass. 7668/2004 e Sent. Cass. 21185/2009; di fatto difficile da ottenere in caso di
attraversamento di una frontiera interna all'Area Schengen)
o
art. 11, co. 2 Reg.
CE/562/2006 stabilisce che, ove lo straniero privo di
timbro a data sul passaporto sia in grado di fornire in altro modo prove del
fatto che il suo ingresso in Area Schengen non sia illegittimamente remoto,
l'autorita' di Pubblica sicurezza indichi sul passaporto data e luogo di
attraversamento della frontiera esterna dell'Area Schengen o consegni allo
straniero un modulo recante le stesse informazioni)
á
Obbligo di
richiesta anche per il lavoratore transfrontaliero, anche quando non
trascorra mai piu' di 8 gg. continuativi in Italia (Sent. Cass. 14098/2004)
á
La richiesta di
permesso per motivi umanitari, in caso di protezione
sociale, puoÕ essere presentata dallÕente convenzionato che assiste lo
straniero
á
ModalitaÕ di
richiesta particolari (con scadenza diversa dagli 8 gg. dallÕingresso) sono
disciplinate con decreto interministeriale di attuazione del Regolamento (CE) n. 1030/02 (art. 1-bis DPR 394/1999: e' stato adottato il
decreto interministeriale?)
á
Per soggiorni di
durata < 90 giorni di minori accolti nellÕambito di progetti approvati dal Comitato per i minori
stranieri, la richiesta del permesso puoÕ essere presentata anche dal legale
rappresentante dellÕente proponente il progetto, con esibizione dei passaporti
dei minori; nota: non e' chiaro se
in questo caso permane l'obbligo di richiesta di permesso o solo quello di
dichiarazione di presenza
Esonero dall'obbligo di richiesta del permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Per soggiorni di durata < 3 mesi,
per turismo, visite, affari o studio, non e' richiesto il permesso di
soggiorno (L. 68/2007); il soggiorno e' consentito per il periodo indicato dal
visto di ingresso o, se questo non e' richiesto, per 3 mesi (nota: da art. 11 Reg. CE/562/2006 si ricava che il termine, di 90 gg, decorre dal giorno di ingresso in Area Schengen)
á
Lo straniero e'
tenuto, in questi casi, a dichiarare
la propria presenza
o
all'autorita' di
frontiera, al momento dell'ingresso, se questo e' effettuato da un
paese non appartenente all'Area Schengen; l'adempimento e' attestato
dal timbro a data posto sul
passaporto (decr. Mininterno 26/7/2007)
o
al questore della provincia in cui si
trova, entro 8 gg. dall'ingresso, se questo e' effettuato da un paese
appartenente all'Area Schengen; la
dichiarazione e' effettuata su apposito modulo (sottoscritto, per i minori, da
chi esercita la responsabilita' genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[12] o
tutoria o dall'affidatario; da allegato decr. Mininterno 26/7/2007) o, se lo straniero e' alloggiato, in struttura
alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui e' tenuta la struttura (decr. Mininterno 26/7/2007); l'adempimento e' attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi
a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (decr. Mininterno 26/7/2007) unitamente al passaporto con il timbro a data apposto dall'autorita'
del paese Schengen (nota:
interpretazione, alla luce di art. 11 Reg. CE/562/2006, di una formulazione ambigua adottata in circ. Mininterno 7/8/2007, in base alla quale non e' chiaro se l'esibizione
del timbro a data sul passaporto sia richiesta solo in caso di ingresso da
frontiera esterna)
á
Il termine di 8
gg. per la richiesta del permesso di soggiorno (nota: ora, per la dichiarazione
di presenza) per il turista che, entrato in Italia, ne esca e vi rientri
fruendo del diritto alla libera
circolazione decorre dalla data di ciascun
successivo ingresso, non da quella del primo ingresso (da Sent. Cass. 11323/2005)
á
Gli stranieri
muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il
diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro
dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a
dichiarare la loro presenza al questore entro 8 gg. lavorativi, ottenendo
ricevuta della dichiarazione di soggiorno; ammenda da 103 a 309 euro in caso di
trasgressione (L. 161/2014)[13]
á
Il titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato
membro e i suoi familiari in
possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza (e
che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in
qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp) sono tenuti a chiedere il permesso di soggiorno
solo per soggiorni di durata > 3 mesi (da D. Lgs. 3/2007; verosimilmente non
oltre 8 gg. lavorativi dopo la scadenza dei 3 mesi); TAR Liguria:
nel rifiutare la conversione del permesso UE slp
rilasciato da altro Stato membro in permesso per lavoro subordinato, a fronte
di una proposta di lavoro da parte di datore di lavoro legalmente soggiornante
in Italia, per uno straniero (che abbia, per di piu', i figli iscritti a scuola
in Italia), l'amministrazione deve,
si', tener conto dei limiti imposti dalla disciplina dei flussi per lavoro, ma
e' tenuta a dar conto, nella giustificazione del provvedimento, degli ostacoli che, in concreto, si
frappongono alla permanenza nel nostro Paese del richiedente (nota: in presenza
di quote apposite esaurite, questa prescrizione potrebbe non essere puramente
formale, atteso che si potrebbe procedere a una ridistribuzione delle diverse
sotto-quote)
á
Ai fini del
soggiorno del minore straniero adottato da cittadino italiano o in
affidamento pre-adottivo a tale cittadino non e' richiesto il permesso di soggiorno (Direttiva Min. Interno e Famiglia 21/2/2007; nota: la limitazione al caso di adottante italiano
si ricava dalle premesse della Direttiva e da com. Mininterno 28/2/2007); nota: in caso di minore straniero figlio di cittadino italiano dovrebbe
essere rilasciata carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE,
in base a D. Lgs. 30/2007 (il caso di minore straniero convivente con genitore
italiano si puo' avere, ad esempio, in caso di mancata convivenza stabile ed
effettiva del minore col genitore al momento dellÕacquisto o del riacquisto da
parte di questi della cittadinanza italiana; da art. 12 DPR 572/93, Regolamento
L. 91/1992)
Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rilascio (torna all'indice del capitolo)
á
Rilevamento
delle impronte digitali per lo
straniero che chieda il rilascio del permesso di soggiorno (esclusi i casi di
soggiorno di durata < 3 mesi per motivi diversi da lavoro, studio e
familiari, i casi di soggiorno per motivi di cura di qualsiasi durata e i casi
di soggiorno per lavoro stagionale di durata < 30 gg.)
á
TAR Lazio:
la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai
dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare,
per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi
non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa
essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di
rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero,
che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei
redditi allegata allÕistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la
proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013
á
Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che
determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con
determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non
di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono
analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa
persona fisica
Accesso agli atti (torna
all'indice del capitolo)
á
Sent. Corte Giust. C-141/12 e C-372/12:
o
i dati relativi
al richiedente un titolo di soggiorno che compaiono in un documento
amministrativo, in cui viene esposta la motivazione addotta dal funzionario a
sostegno della bozza di decisione che egli e' incaricato di redigere
nell'ambito del procedimento precedente all'adozione di una decisione relativa
alla domanda di un simile titolo, ed, eventualmente, i dati che figurano
nell'analisi giuridica contenuta nel documento medesimo costituiscono "dati personali" ai sensi di tale
disposizione, mentre detta analisi non puo' invece ricevere, di per se', la
stessa qualificazione (nello stesso senso, TAR Lazio:
l'accesso ai documenti della pubblica amministrazione non puo' ritenersi
consentito quando l'attivita' amministrativa non sia ancora confluita in atti e
la richiesta si manifesti come tentativo di ottenere dall'amministrazione
informazioni circa la sua attivita' materiale o elaborazioni di dati in suo
possesso)
o
il richiedente
un titolo di soggiorno dispone di un diritto
di accesso a tutti i dati personali
che lo riguardano che siano oggetto di trattamento da parte delle autorita'
amministrative nazionali; perche' questo diritto sia soddisfatto, e'
sufficiente che al richiedente sia consegnata un'esposizione completa di tali
dati in forma intelligibile, ossia in una forma che gli permetta di prendere
conoscenza dei dati medesimi e di verificare che siano esatti e trattati in
modo conforme alla suddetta direttiva, cosi' da consentirgli di esercitare, se
del caso, i diritti conferitigli dalla Direttiva 95/46/CE
o
il richiedente
un titolo di soggiorno non puo' invocare la disposizione di cui all'art. 41
par. 2 lettera b della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che sancisce, in particolare, il diritto di ogni
persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi
interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale) nei
confronti delle autorita' nazionali (la disposizione puo' essere invocata solo
nei confronti di istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea)
á
TAR Campania:
o
il diritto di accesso agli atti puo' essere
esercitato anche indipendentemente
dall'esistenza di una lesione della
posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse
personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti gia' posti in essere e a partecipare alla formazione
di quelli successivi
o
le modalita' di
notifica del diniego di rinnovo (art. 3 co. 3 DPR 394/1999: consegna a mani
proprie dello straniero o notificazione del provvedimento scritto e motivato,
contenente l'indicazione delle eventuali modalita' di impugnazione, effettuata
con modalita' tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto),
dettate a tutela della riservatezza
dell'interessato, non possono impedire
il libero esercizio del diritto di
accedere agli atti che interferiscono con sua sfera giuridica, i cui
presupposti sono definiti dalla disciplina di settore, che espressamente
contempla la facolta' dell'interessato di avvalersi di poteri rappresentativi (art.
5 co. 2, art. 6 co. 1 e 3, art. 7 co. 5 DPR 184/2006)
o
l'amministrazione
deve quindi consentire al ricorrente, anche attraverso soggetti a tal fine
delegati, di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di
riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta
á
TAR Lazio:
la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai
dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare,
per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi
non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa
essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di
rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero,
che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei
redditi allegata allÕistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la
proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013
Formato del permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Il permesso di
soggiorno per soggiorni di durata non
superiore a 3 mesi, ovvero rilasciato per motivi di[14]
giustizia, richiesta riconoscimento status di apolidia, cure mediche, minore
eta', attesa adozione (di minore con eta' inferiore a 14 anni), nonche' nei
casi in cui non e' consentito
rilevare le impronte, e' in formato cartaceo; negli altri casi, e' in formato elettronico (tessera magnetica, con microchip e banda a memoria
ottica che contengono i dati anagrafici, la fotografia e le impronte del
titolare in formato digitale; il permesso puo' contenere i soli dati biometrici
individuati dalla normativa)
á
Dal 15/10/2013
e' in vigore il nuovo modello per il permesso di soggiorno in formato cartaceo (circ. Mininterno 11/10/2013)
á
Nota:
attualmente il permesso in formato elettronico non riporta i motivi del
permesso; nelle more della correzione del problema, e' rilasciato, su espressa
richiesta, un certificato che li attesta (circ. Mininterno 13/12/2007)
á
In casi di
urgenza provata dagli interessati, nelle more della produzione del permesso in
formato elettronico da parte dell'Istituto poligrafico, puo' essere rilasciato
un permesso di validita' temporanea in formato cartaceo
á
Decr. Mininterno 23/7/2013[15]:
o
caratteristiche
tecniche del permesso di soggiorno, rilasciato conformemente ad art. 2 Regolamento (CE) n. 1030/02, e contenente gli elementi biometrici di cui all'Allegato A:
elementi primari (immagine del volto) e secondari (impronte digitali di indice
destro e sinistro; in caso di qualita' insoddisfacente di tali impronte o di
lesioni, subentrano quelle di medio, anulare, pollice)
o
si seguono, per
l'acquisizione degli elementi biometrici, le istruzioni di cui all'Allegato B
o
il permesso e'
rilasciato su supporto di materiale plastico con microprocessore
o
i dati personali
ed identificativi del permesso e gli elementi biometrici primari sono
conservati nell'Archivio informatizzato di cui all'art. 2 co. 1 lett. g) DPR
242/2004, per un periodo non superiore a 10 anni
o
non e'
consentito l'utilizzo degli elementi biometrici primari per confronti di tipo
"uno a molti"
o
gli elementi
biometrici secondari sono conservati per il tempo strettamente necessario al
completamento dei procedimenti amministrativi di rilascio o rinnovo del
permesso
o
abrogato il Decr. Mininterno 28/9/2009 a
partire dalla completa entrata in vigore delle nuove disposizioni (non oltre il
6/11/2014); nota: disposizione transitoria conforme al parere del
Garante per la protezione dei dati personali
á
Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di
decreto direttoriale in materia di procedure e processi di produzione e di
servizio per il procedimento di emissione e controllo del permesso di soggiorno
á
Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di
decreto direttoriale recante prescrizioni tecniche concernenti la
"infrastruttura di sicurezza PSE" relativa al permesso di soggiorno
á
Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di
decreto direttoriale del Ministero dell'Interno sulle prescrizioni tecniche in
materia di "modalitˆ di acquisizione e di verifica degli elementi
biometrici primari e secondari" del permesso di soggiorno
á
Circ. Mininterno 13/12/2013:
o
il nuovo modello
di permesso di soggiorno in formato elettronico, conforme al Regolamento (CE) n. 1030/02, utilizzato per tutti i permessi di durata superiore
a 90 gg (incluso il permesso UE slp), prevede
¤
l'inclusione di
un microprocessore a radiofrequenza, contenente i dati anagrafici e biometrici
del titolare, l'immagine del volto e due impronte digitali, accessibile alle
autorita' di controllo in tutto il territorio della UE
¤
l'acquisizione
delle impronte dall'eta' di 6 anni; nota:
diventa quindi obbligatoria la presenza dei figli minori di eta' superiore a 6
anni all'atto dell'acquisizione della pratica allo sportello ed anche al
momento del ritiro del permesso di soggiorno (comunicato Stranieriinitalia)
¤
la stampa
dell'immagine del volto del titolare in bianco e nero, con impiego della
tecnologia "laser engraving", che assicura elevati livelli di sicurezza
anti-contraffazione
o
i permessi
rilasciati nel vecchio formato mantengono la loro validita' fino a scadenza
á
Circ. Mininterno 22/10/2015: dal 10/11/2015 si applicano su tutto il territorio
nazionale le disposizioni relative al nuovo modello di permesso di soggiorno in
formato elettronico, conforme al Regolamento (CE) n. 1030/02
á
Circ. Mininterno 16/11/2015:
o
nella Repubblica
Popolare cinese il certificato medico di nascita e' il documento di norma emesso
dalle competenti autorita' locali per attestare l'evento nascita e, come tale,
idoneo a permettere la registrazione del neonato nell'anagrafe locale
o
per i cittadini
cinesi la normativa locale prevede un sistema unico di registrazione all'interno
di un libretto denominato hukou, nel
quale vengono riportate le registrazioni e le informazioni relative al nucleo
familiare, relative a residenza, allo stato civile, appartenenza etnica, appartenenza
alla categoria di lavoratori; in particolare, la registrazione della nascita
all'interno dell'hukou avviene
mediante la presentazione del certificato medico di nascita alla locale
autorita' di polizia
o
per i neonati stranieri
nati nella Repubblica cinese invece non e' previsto l'hukou e, di conseguenza, l'unico documento attestante la nascita e'
il certificato medico di nascita emesso dalle autorita' sanitarie; tale
certificato medico di nascita non puo' essere direttamente trascritto nei registri
dello stato civile del Comune, non essendo un atto di stato civile
o
la
Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco dovra' procedere, ai
sensi di art. 15 DPR 396/2000,
alla formazione dell'atto di nascita relativo ai cittadini italiani nati in
Cina, sulla base del certificato medico di nascita, da inviare al competente Comune
italiano per la trascrizione
o
nelle Regioni
amministrative speciali di Hong Kong e di Macao, invece, nelle quali non vige
il sistema della registrazione tramite hukou,
gli uffici di stato civile locali (il Birth
Registry di Hong Kong e la Conservatoria
do Registro civil di Macao) emettono, anche per i neonati stranieri, sulla
base dei certificati medici, un vero e proprio atto di nascita, valido ai fini
della trascrizione in Italia
á
Circ. Mininterno 11/2/2016: dal momento che in Nigeria la registrazione
della nascita e' diventata obbligatoria a partire del 14/12/1992, per i
nati prima di quella data, viene rilasciato solo un attestato di nascita, a
seguito di dichiarazione giurata, resa dall'interessato o da un suo parente stretto
di fronte al Tribunale federale dello Stato nigeriano di residenza, contenente
nome e cognome, nomi dei genitori, luogo, provincia e Stato di nascita; tali
attestati costituiscono, ai sensi della normativa locale, atti idonei ad
attestare la nascita e possono essere trascritti
in Italia; Circ. Mininterno 27/7/2016: per i nati prima del dicembre 1992
o
l'Attestato di
nascita rilasciato dalla National
Population Commission deve sempre essere corredato dalla dichiarazione
giurata di eta' (Sworn Declaration of Age
o Statutory Declaration of Age); tale
dichiarazione deve essere resa, solo da persona legata da stretti vincoli
familiari al richiedente l'attestato (nonni, zii, etc.), presso il Tribunale
Federale dello Stato di residenza di quest'ultimo
o
gli Uffici della
National Population Commission
rilasciano il proprio Attestato di nascita sulla base della Dichiarazione
giurata, che viene restituita al richiedente, avvalorando la necessita' che
entrambi gli atti siano parte integrate l'uno dell'altro (nota: vuol dire che vanno prodotti entrambi, in Italia?)
o
l'atto cosi'
formato e' presentato agli Uffici italiani, congiuntamente (nota: si riferisce ad Attestato e
Dichiarazione giurata?), previa traduzione asseverata e legalizzazione degli
Uffici consolari italiani in Nigeria (Cancelleria Consolare dell'Ambasciata
d'Italia ad Abuja o Consolato Generale d'Italia a Lagos)
á
Circ. Mininterno 24/7/2000: il turbante, il chador
o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli
indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li
indossa, purche' mantenga il volto scoperto; sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la
liberta' di culto e di religione, le fotografie
da inserire nei documenti di identita'
o nei permessi di soggiorno in cui
la persona e' ritratta con il capo
coperto da indumenti indossati,
purche' i tratti del viso siano ben visibili; occorre comunque verificare in
maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui
permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro
titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei
permessi di soggiorno
á
Nel permesso di soggiorno che autorizzi
l'esercizio di attivita' lavorativa
secondo le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e' inserita la
dicitura "perm. unico lavoro",
salvo che si tratti di stranieri (D. Lgs. 40/2014)
o
titolari di
permesso UE slp, rilasciato dall'Italia o da altro Stato membro
o
che soggiornino
per lavoro stagionale
o
che soggiornino
per lavoro autonomo (nota:
l'esclusione e' compatibile con la Direttiva 2011/98/UE, solo se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro
autonomo)
o
ammessi al di
fuori delle quote in qualita' di dirigenti o lavoratori altamente
specializzati, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti
nel territorio italiano, lavoratori marittimi, lavoratori alle dipendenze di
appaltatore, persone che svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro
occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di
giovani o collocate alla pari
o
che soggiornano
a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, o hanno richiesto il
permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale
richiesta
o
che soggiornano
per protezione internazionale o hanno chiesto il riconoscimento della
protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta
o
che soggiornano
per motivi di studio o formazione
á Note:
o la Direttiva 2011/98/UE prevede (salva la
possibilita' per gli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni piu' favorevoli) che le
disposizioni in essa contenute non si applichino agli stranieri
¤ che sono familiari
di comunitari che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera
circolazione
¤ che godono, insieme
ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera
circolazione equivalenti a quelli dei comunitari in base ad accordi tra
l'Unione europea e gli Stati membri o tra l'Unione europea e paesi terzi
¤ che sono distaccati,
per la durata del distacco
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro
in qualitˆ di lavoratori trasferiti all'interno di societa'
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro
come lavoratori stagionali o alla pari
¤ che sono autorizzati
a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero
hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di
una decisione sul loro status
¤ che sono beneficiari
di protezione internazionale o hanno chiesto la protezione internazionale e
sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda
¤ che sono beneficiari
di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla
prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda per avere tale
protezione e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda
¤ che sono titolari di
permesso UE slp
¤ il cui
allontanamento e' stato sospeso per motivi di fatto o di diritto
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro
come lavoratori autonomi
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per svolgere
qualunque altra attivita' lavorativa a bordo di una nave registrata in uno
Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro
¤ che sono stati
autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non
superiore a 6 mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di
studio (previa esclusione esplicita in sede di recepimento della Direttiva)
o
il comune di
Bergamo, con una nota,
informa i titolari di permesso unico per lavoro del loro diritto all'assegno
per famiglie con almeno tre figli, elencando, quali interessati, i titolari dei
seguenti permessi:
¤
lavoro
subordinato
¤
permesso UE slp
¤
motivi familiari
¤
attesa
occupazione
¤
motivi
umanitari, status di rifugiato e di protezione sussidiaria (in contrasto con D.
Lgs. 40/2014)
¤
studio (in
contrasto con D. Lgs. 40/2014)
¤
lavoro
stagionale (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)
¤
lavoro autonomo
(in contrasto con D. Lgs. 40/2014 e, se si tratta di stranieri che abbiano
fatto ingresso per lavoro autonomo, con Direttiva 2011/98/UE)
¤
Carta blu UE
¤
permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a, g, h, i, r (in
contrasto con D. Lgs. 40/2014)
o
il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire
la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm.
unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino
l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non
specifica di quali diritti o
facolta' godano i titolari di tali
permessi; la Commissione Politiche dellÕUnione europea della Camera aveva
espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a
recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere
sono state ignorate; e' facilmente prevedibile
che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia
o
Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3
co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera
titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero
titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di
contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta
nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe'
rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra
le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i
carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli
assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali
di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino); giurisprudenza ulteriore:
¤
nello stesso senso, Trib. Como,
Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia
(non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla
CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento
che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3
co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al
titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte
Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di
soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non
mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia
stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di
cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena
e Trib. Pavia
(secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di
sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto
comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa
e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata
previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni
valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base
ad una situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)
¤
in senso contrario, Trib. Milano:
-
il bonus bebe'
rientra tra i benefici di assistenza
sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della
clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE
-
anche se si considerasse questa prestazione
come una prestazione di sicurezza
sociale, l'Italia non ha recepito
esplicitamente la norma sulla parita'
di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel
recepimento, ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che
la norma non e' self executing
-
inoltre, i
considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione
della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio
di estensione e parificazione anche delle
prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei
relativi permessi di soggiorno, ma non
certamente alcuna disposizione cogente
(nota: e' una sciocchezza; i
considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)
Requisiti e documentazione necessaria per il rilascio del permesso (torna all'indice del capitolo)
á
Requisito
per il rilascio (di norma): possesso
dei requisiti per l'ingresso
á
Ai fini del
rilascio di un permesso, si procede alla verifica
dell'esistenza di segnalazione per
la non ammissione e alla conseguente
consultazione dello Stato Schengen
che ha effettuato la segnalazione; in caso di rilascio, sulla base di seri motivi, del visto, lo Stato che ha
effettuato la segnalazione la ritira, iscrivendo eventualmente lo straniero
nella lista dei propri segnalati (Conv. Appl. Accordo Schengen); TAR Lazio:
e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto
inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS,
individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita'
procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di
scadenza; nota: i magistrati
giudicanti non sono inclusi, per l'Italia, tra le autorita' nazionali autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS),
dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione
e di trasparenza dell'azione amministrativa; Sent. Cons. Stato 3985/2013: legittimo il diniego di permesso per lavoro
stagionale se e' motivato dal fatto che sullo straniero grava un divieto di
reingresso dovuto a precedente espulsione adottata a suo carico in
corrispondenza a nome diverso (nota: la sentenza non risponde alla
contestazione del ricorrente relativa al fatto che non e' stata dimostrata, con
allegazione delle impronte, la coincidenza delle persone); Sent. Cons. Stato 3910/2014: legittimo il diniego del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato richiesto da persona espulsa dall'Italia tre anni prima e
mai allontanatasi; Sent. Cons. Stato 4023/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso per
lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa con altre generalita' in
precedenza, non ha rispettato il divieto di reingresso di 5 anni (come
rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE) e non ha ottenuto autorizzazione al reingresso; Sent. Cons. Stato 4613/2014: legittimo il diniego di rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato se lo straniero e' rientrato in Italia prima
che fosse scaduto il divieto di reingresso associato a un precedente provvedimento
di espulsione adottato a suo carico con diverse generalita'; la sopravvenuta
modifica della durata del divieto di reingresso, in attuazione della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il
reingresso e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni
dall'allontanamento (durata minima del divieto di reingresso); il provevdimento
di diniego ha in questo caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il
provvedimento di diniego sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che
non e' atto a fondare un qualche affidamento nel richiedente, il cui
comportamento deve considerarsi volutamente diretto a eludere e violare la
normativa; Sent. Cons. Stato 4856/2014: legittimo il diniego di permesso per lavoro
subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in Italia, in presenza di un
divieto di reingresso non revocato per una precedente espulsione, dopo aver
cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il nulla-osta
all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento l'autorita'
italiana (Sent. Cons. Stato 1312/2016, a proposito dello stesso caso: legittimo il dinego
se lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di divieto di reingresso, ben
sapendo che era stata rigettata la sua richiesta di autorizzazione all'ingresso
anticipato, non rilevando il fatto che lo straniero, in realta', non aveva
nascosto all'amministrazione l'avvenuto cambiamento del nome); Sent. Cons. Stato 4072/2014: illegittimo il diniego di rilascio del permesso per
lavoro subordinato se la persona straniera, espulsa in precedenza, ha
rispettato il divieto di reingresso di 5 anni, come rimodulato dalla riforma
attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente all'intimazione di
allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (nota: in
realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co.
13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di
espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per
lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza
dell'interessato); TAR Toscana:
il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione dovuta ad
una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata effettuata la
comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego ex L. 241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non
dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato; in senso opposto, TAR Emilia,
TAR Lazio
e TAR Emilia,
secondo il quale in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto
di espulsione, il diniego di rilascio del permesso di soggiorno ha carattere
vincolato, non rilevando il fatto che successivamente ai decreti di espulsione
la normativa in materia di durata del periodo in cui opera il divieto di
reingresso e' stata ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza
dei provvedimenti di espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi
dettate (nello stesso senso, TAR Lazio
e TAR Lazio,
secondo cui la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere
qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e'
provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva);
nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in cui il
divieto e' stato adottato (ma, in quel caso, piu' favorevoli allo straniero
rispetto alle modifiche successive), TAR Lazio;
nel senso della rilevanza delle disposizioni piu' favorevoli sopravvenute,
Sent. Cons. Stato 1611/2013 (illegittimo il diniego di rilascio del permesso per
lavoro subordinato, adottato a seguito di revoca del nulla-osta all'ingresso,
basata su una pregressa espulsione di cui lo straniero era stato destinatario
con diverso nominativo, se il reingresso e' avvenuto dopo che fossero trascorsi
5 anni dall'allontanamento, non potendo sussistere piu' un divieto di durata
superiore in assenza di pericolosita'), TAR Lazio
(illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato
motivato dall'esistenza di una pregressa espulsione se il reingresso in Italia
e' avvenuto, sulla base del rilascio del visto da parte della rappresentanza
consolare italiana, successivamente allo spirare del termine di cinque anni e
l'amministrazione non ha addotto a giustificazione del diniego motivi relativi
alla pericolosita' sociale dello straniero) e Sent. Cons. Stato 3988/2013 (illegittima la revoca del nulla-osta all'assunzione
di un lavoratore straniero precedentemente espulso, se l'amministrazione non ha
effettuato un esame del caso specifico, dato che l'amministrazione stessa
avrebbe dovuto interpretare le disposizioni sulla durata del divieto di
reingresso in modo conforme alla Direttiva 2008/115/CE, anche se questa non era stata ancora recepita
nell'ordinamento italiano; nota: si tratta di un provvedimento adottato prima
che scadessero i termini per il recepimento della Direttiva)
á
La condanna per un reato di cui all'art.
380 o 381 c.p.p.,
per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse
nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p. nel
momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR Lombardia)
á
Sent. Cons. Stato 1031/2014: illegittimo il diniego del rilascio di permesso per
lavoro subordinato, motivato da una condanna preclusiva, se l'amministrazione
non ottempera all'ordinanza cautelare che impone alla stessa amministrazione di
procedere, con altro motivato provvedimento, al riesame della situazione dello
straniero alla luce dell'intervenuta riabilitazione
(nel caso, si trattava di rilascio di permesso in base alla regolarizzazione)
á
Documentazione necessaria in generale:
o
passaporto
valido (o documento equivalente) con visto (se richiesto), da cui risulti
nazionalitaÕ, anno e luogo di nascita del richiedente
o
disponibilitaÕ
di mezzi per le spese di rimpatrio
(escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)
á
Documentazione
eventualmente richiesta per lo specifico permesso:
o
esigenza
di soggiorno per il tempo richiesto
o
disponibilitaÕ
di mezzi di sostentamento (indicati
dalla Direttiva del Ministro dellÕinterno 1/3/2000; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di persone a carico
o
disponibilitaÕ
di ulteriori risorse
o
disponibilitaÕ
di alloggio
á
Il documento di
viaggio e la documentazione relativa a mezzi per il rimpatrio, mezzi di
sostentamento e alloggio non sono richiesti per permessi ex artt. 18 e 20, T.U., ne' per i permessi per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U. (circ. Mininterno 24/2/2003: il permesso puoÕ essere rilasciato e rinnovato
anche in assenza di documento di viaggio; in questo caso eÕ rilasciato titolo
di viaggio per stranieri, di copertina verde, previsto da circ. MAE 48/1961; note:
o
TAR Lazio:
illegittimo il diniego del titolo di viaggio per
mancanza di certificazione consolare, dato che lo straniero e' stato identificato dal permesso di soggiorno e dai rilievi
dattiloscopici effettuati in sede di rilascio di tale permesso), neÕ per richiedenti protezione internazionale o
per stranieri (giaÕ regolarmente soggiornanti) che chiedono il permesso per acquisto cittadinanza o per
riconoscimento dello status di apolide
o
TAR Lazio:
illegittimo il diniego del titolo di viaggio per stranieri di cui alla circ. MAE 48/1961 al
titolare di permesso per motivi umanitari, adottato per mancanza di certificazione consolare, dato che lo straniero e'
stato identificato dal permesso di soggiorno e dai rilievi dattiloscopici effettuati in
sede di rilascio di tale permesso (le "fondate ragioni" per non
richiedere il passaporto alle autorita' diplomatiche del Paese di appartenenza
devono essere valutate in modo ampio, includendovi l'attestazione di non voler
contatti con tali autorita', tenendo conto della specifica posizione di
beneficiario di un permesso per motivi umanitari, pena l'inutilita'
dell'estensione della tutela relativa al rilascio del titolo di viaggio a chi
non abbia ottenuto il riconoscimento del diritto d'asilo, adottata per via
amministrativa con circ. Mininterno 24/2/2003)
o
Sent. Cons. Stato 451/2016: ai fini dell'ottenimento di un titolo di viaggio per stranieri, il beneficiario di protezione umanitaria deve indicare le fondate ragioni che non gli consentono di chiedere il passaporto alle autorita' diplomatiche del suo Paese, non potendosi ritenere tali ragioni implicitamente contenute nelle motivazioni del rilascio della protezione
umanitaria se quest'ultime, come nel caso in specie, non fanno riferimento in
modo specifico e particolare a comportamenti
ostili delle autorita' di
governo
á
Il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta
asilo non e' subordinato alla
sussistenza di requisiti ulteriori
(art. 4 D. Lgs. 142/2015)[16]
o
adottato un
nuovo documento di viaggio per stranieri, apolidi e rifugiati politici, in
formato elettronico, imposto dai regolamenti del Consiglio Europeo
o
all'atto di
presentazione dell'istanza deve essere consegnata la ricevuta di versamento di
Û 42,22 su bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato al ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro
á
Decr. Mineconomia 14/9/2015:
o
l'importo da
porre a carico dei soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio
elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri e' determinato in euro 34,20
(trentaquattro/20), al netto dell'IVA; a questo importo, maggiorato dell'IVA
nella misura tempo per tempo vigente, va aggiunta la commissione di euro 0,50,
esente dall'IVA, prevista dalla Convenzione tra il Ministero dell'economia e
delle finanze e Poste italiane; Circ. Mininterno 23/9/2015: l'importo complessivo e' 42,22 euro
o
l'importo e'
riscosso all'atto della presentazione della richiesta del documento di viaggio
elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri, mediante versamento sul conto
corrente postale n. 67422808 intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro
o
dal 24/9/2015
non potranno piu' essere rilasciati documenti di viaggio per apolidi, rifugiati
e stranieri in formato cartaceo
o
il costo attuale
e' 42,22 euro
o
l'acquisizione
dell'istanza, l'istruttoria ed ogni aspetto della procedura di rilascio e'
curata dall'Ufficio immigrazione; l'Ufficio passaporto procede alla gestione
(ritiro, contabilita' e distruzione) dei nuovi libretti in bianco elettronici
ed alla stampa del documento per il successivo noltro all'ufficio immigrazione
per la firma
o
per l'eventuale
ritiro e/o distruzione dei libretti cartacei in bianco saranno fornite
specifiche istruzioni in una fase successiva
o
i documenti di
viaggio per apolidi sono stati consegnati solo alle seguenti questure: Ancona,
Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo,
Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia
á
Com. Pubblica Sicurezza 23/9/2015: i documenti di viaggio per apolidi, rifugiati e
stranierisono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, hanno 32
pagine, la copertina e blu e verde e sono dotati di microchip con memorizzate
le immagini del volto e due impronte digitali del titolare; i dati anagrafici
invece sono inseriti nelle pagine del documento
á
Decr. MAE 6/8/2015: trattamento dei dati relativi ai documenti di viaggio elettronici per
rifugiati, apolidi e stranieri memorizzati nella banca dati passaporti
elettronici:
o
nella banca dati
passaporti elettronici (BDPE), istituita presso il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza del Mininterno, vengono memorizzati anche i dati dei documenti di
viaggio elettronici
o
al trattamento
dei dati, inclusi quelli biometrici, correlati all'emissione dei documenti di
viaggio elettronici sono applicabili le finalita', le modalita' e le misure di
sicurezza previste per il rilascio dei passaporti ordinari elettronici
o
le impronte
digitali utilizzate per la personalizzazione del documento di viaggio e i dati
da esse derivati non sono registrati nella BDPE, nella quale vengono conservati
unicamente i dati relativi al libretto, l'anagrafica e la fotografia del
titolare
á
Decr. MAE 6/8/2015: particolari specifiche tecniche e di sicurezza relative al processo di
emissione dei documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e
stranieri:
o
"Uffici
emittenti" sono esclusivamente le Questure
o
le tipologie di documenti sono le
seguenti:
¤
documenti per rifugiati ("PR")
¤
documenti per apolidi ("PA")
¤
documenti per stranieri ("PS")
o
cittadinanza:
¤
nei documenti
per rifugiati: dovra' essere indicato: "Titolare di status di
rifugiato"
¤
nei documenti
per apolidi: dovra' essere indicato: "Apolide"
¤
nei documenti
per stranieri: si dovranno prevedere due ipotesi:
-
per i titolari
di protezione sussidiaria bisognera' indicare "Titolare di protezione
sussidiaria"
-
per tutti gli
altri casi, compresi i titolari di protezione umanitaria, bisognera' inserire
il nome dello Stato in italiano
o
autorita'
rilasciante: in pagina 2 si dovra' indicare: "Il Questore"
o
data di
scadenza: l'indicazione normale della data di scadenza dei documenti dovra'
essere di 5 anni a partire dalla data di rilascio, con possibilita' di
intervenire liberamente sul campo
á
TAR Lazio:
in circostanze eccezionali, nelle quali sussista l'impossibilita' obiettiva di procurarsi un visto per cure mediche
(nel caso in esame, per la situazione di belligeranza in corso nel Paese
dÕorigine), non si puo' negare, per
la semplice mancanza di tale visto, il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche qualora il richiedente, gia'
in Italia per esservi entrato con un visto turistico poi scaduto, disponga di
tutti gli altri requisititi previsti per detto permesso
á
Sent. Cons. Stato 4397/2016: legittimo
il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche se lo straniero non e' entrato con apposito visto
(nota: forse la sentenza, poco
chiara, pone piu' semplicemente, come condizione per il rilascio, che lo
straniero abbia prodotto documentazione analoga a quella richiesta per il
rilascio del visto per cure mediche); spetta in ogni caso allo straniero l'onere di
dimostrare che in patria non potrebbe ricevere cure
idonee (nota: la sentenza non
chiarisce se, in caso di effettiva dimostrazione, lo straniero avrebbe diritto
al rilascio del permesso)
á
Nota:
l'Attestato consolare di identita' rilasciato dall'ambasciata dell'Honduras in
Italia puo' essere usato come documento equipollente al passaporto per il
rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno ai cittadini di quel paese, dal
momento che per via della situazione politica del paese, le rappresentanze
diplomatiche honduregne hanno avuto disposizioni di non procedere al rilascio
dei passaporti ai propri cittadini residenti all'estero (Circ. Mininterno 17/2/2010)
á
Richieste foto
tessera in 4 copie e indicazione di generalitaÕ complete, anche per eventuali figli minori da iscrivere nel permesso,
e di motivi e luogo del soggiorno; in caso di figli minori nati nelle more del rilascio del permesso,
lo straniero puo', ai fini dell'inserimento dei neonati nel permesso, integrare
l'istanza pendente (circ. Mininterno 3/7/2008)
á
Circ. Mininterno 24/7/2000: il turbante, il chador
o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono parte integrante degli
indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li
indossa, purche' mantenga il volto scoperto; sono quindi ammesse, anche in base alla norma costituzionale che tutela la
liberta' di culto e di religione, le fotografie
da inserire nei documenti di identita'
o nei permessi di soggiorno in cui
la persona e' ritratta con il capo
coperto da indumenti indossati,
purche' i tratti del viso siano ben visibili; occorre comunque verificare in
maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo coperto, da apporre sui
permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta identificazione delle loro
titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di un illecito utilizzo dei
permessi di soggiorno
á
Condizione per
rilascio permesso: assolvimento obblighi
in materia sanitaria (nota: non
e' chiaro in che modo questa disposizione sia applicata in caso di
presentazione della richiesta tramite uffici postali autorizzati):
o
iscrizione al
SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi
o
iscrizione al
SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di
durata > 3 mesi
o
assicurazione
privata per soggiorni di durata < 3 mesi
á
Il rilascio del
permesso di soggiorno al titolare di permesso
UE slp rilasciato da altro Stato membro per motivi diversi da lavoro
subordinato o autonomo o studio e formazione e' condizionato anche alla
dimostrazione di disponibilita' di un'assicurazione sanitaria per il periodo di
soggiorno (nota: anche tramite iscrizione al SSN?) e di mezzi di sostentamento
non occasionali (nota: significa "commisurati alla durata del
soggiorno"?) di importo non inferiore al doppio della soglia per l'esenzione
dal ticket (da D. Lgs. 3/2007)
á
La richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e' sottoposta al
versamento di un contributo di
importo fissato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra un minimo di 80 euro e un massimo di 200
euro (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009 e Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni disapplicate o annullate da TAR Lazio
e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)
á
La misura del contributo (che si aggiunge agli oneri previsti per il costo del permesso in
formato elettronico, per la gestione
della presentazione delle istanze tramite Poste
italiane e all'imposta di bollo)
varia con il tipo e/o la durata del permesso (Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni annullate da TAR Lazio
e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016):
o
80 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e non
superiore a un anno
o
100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e non superiore a 2 anni
o
200 euro per il rilascio del permesso di soggiorno nei casi di cui all'art. 27 co. 1 lettera a) D. Lgs.
286/1998 (dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di
societa' estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro
dellÕOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali
in Italia di societa' italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea)
á
Il contributo e'
dovuto anche in caso di richiesta di
duplicato, trattandosi di emissione
di un nuovo permesso; l'importo e' pero' commisurato
alla durata residua (circ. Mininterno 2/4/2012)
á
Sono esonerati dal versamento del contributo
(disposizioni annullate da TAR Lazio
e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)
o
minori regolarmente presenti (nota:
non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione
dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un
precedente soggiorno legale)
o
stranieri
entrati in base all'art. 29 co. 1
lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori
del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso; nota:
l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che
l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il
compimento della maggiore eta')
o
stranieri
che entrano in Italia per ricevere cure mediche in base ad art. 36 co. 1
D. Lgs. 286/1998, e loro accompagnatori
o
stranieri
richiedenti rilascio o rinnovo di permessi per asilo, richiesta d'asilo,
protezione sussidiaria, motivi umanitari (L. 94/2009); circ. Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero il familiare maggiorenne di
destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione
previsti dal Decr. Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo
estensivo (nota: non si tiene conto
di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del destinatario
di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale destinatario)
o
stranieri
richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno
in corso di validita'
á
Nota: non
previsto esplicitamente l'esonero per i familiari di italiani che richiedono un
permesso di soggiorno ai sensi di art. 19 D. Lgs. 286/1998
á
Il contributo e la somma di euro 30,46[17]
eventualmente dovuta per il permesso
in formato elettronico vengono versati, in unica soluzione, sul conto
corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale "importo per il rilascio
del permesso di soggiorno elettronico" (Decr. Mineconomia 10/3/2016)
á
Circ. Mininterno 27/1/2012: il versamento del contributo per il permesso di
soggiorno costituisce requisito da verificare nell'ambito dell'attivita'
istruttoria dell'ufficio immigrazione della questura; se l'importo versato e' inferiore
al dovuto, la trattazione dell'istanza e' sospesa
e l'interessato e' invitato a integrare l'importo mancante, con pagamento
presso un ufficio postale "Sportello Amico"; a integrazione effettuata, l'esame dell'istanza prosegue; in caso di versamento eccedente quanto dovuto, lo
straniero verra' messo in condizione di chiedere il rimborso (nota: non sarebbe legittimo l'eventuale rifiuto di Poste
italiane di inoltrare l'istanza motivato dall'insufficienza del versamento)
á
Il contributo non e' rimborsabile in
caso di diniego, essendo sottoposta
al contributo la "richiesta", non il "rilascio";
rimborsabile invece l'importo di 30,46 (Decr. Mineconomia 10/3/2016)[18]
euro previsto per la produzione del permesso elettronico (circ. Mininterno 2/4/2012); Circ. Mininterno 5/7/2012 (allegata a Circ. Mininterno 27/1/2015): l'istanza di rimborso va presentata direttamente
al Mineconomia, che e' l'amministrazione competente in materia
á
Il gettito e' destinato (Decr. Mineconomia 6/10/2011)
o
per il 50%, al
Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei
cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio
nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza
o
per il 50%, al
finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative
al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:
¤
20% alla
missione "Ordine pubblico e Sicurezza", di competenza del
Dipartimento della Pubblica sicurezza
¤
15% alla
missione "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di
Governo e dello Stato sul territorio", di competenza del Dipartimento per
le politiche del personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli
Sportelli unici
¤
15% alla
missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", di
competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per
l'attuazione del DPR 179/2011 sull'Accordo di integrazione
á
Sent. Corte Giust. C-242/06 e Sent. Corte Giust. C-92/07: illegittima,
a partire dall'entrata in vigore della decisione 1/80 sull'associazione
CEE-Turchia, l'introduzione di una normativa interna che condiziona rilascio o
rinnovo di un permesso di soggiorno al pagamento di diritti, qualora l'importo
dei diritti a carico dei cittadini turchi
sia sproporzionato rispetto a quello richiesto ai cittadini comunitari
á
Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima
l'imposizione ai cittadini stranieri
che, avendo acquisito status di soggiornante
di lungo periodo in altro Stato
membro, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno, nonche' ai familiari di titolare di status di soggiornante
di lungo periodo che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a
raggiungerlo, contributi eccessivi e
sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti
dalla Direttiva 2003/109/CE; nota:
nella sentenza si afferma che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari
a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di
Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere
sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai
cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)
á
TAR Lazio
rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se i principi
fissati dalla Direttiva 2003/109/CE ostino ad una normativa nazionale, quale quella
delineata dall'art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui prescrive
che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e'
sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 euro e un massimo di 200
euro, pari, nel minimo, a circa otto
volte il costo per il rilascio
di una carta d'identita' nazionale
á
Sent. Corte Giust. C-309/14: la Direttiva 2003/109/CE osta ad una normativa nazionale (come quella
italiana) che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di
importo variabile tra 80 e 200 euro, in quanto siffatto contributo e'
sproporzionato rispetto alla finalita' perseguita dalla direttiva ed e' atto a
creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima; note:
o
si afferma
(punto 27) che l'incidenza economica del contributo richiesto per rilascio e
rinnovo dei permessi (inclusi quelli ordinari) puo' essere considerevole, anche
per il fatto che, in considerazione della durata di tali permessi
(evidentemente, quelli ordinari), il rinnovo va chiesto piu' volte e che
all'importo del contributo puo' aggiungersi quello di altri tributi previsti
dalla normativa nazionale (punto 28: indipendentemente dalla durata del
permesso di soggiorno in questione, deve essere versato un ulteriore importo,
che ammonta a 73,50 euro); l'obbligo di versare il contributo puo'
rappresentare un ostacolo alla possibilita' per gli stranieri di far valere i
diritti conferiti loro dalla Direttiva 2003/109/CE; inoltre, la meta' del gettito prodotto dal
contributo e' destinata a finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri
illegalmente soggiornanti (punto 29); il contributo non e' quindi motivato
dall'attivita' istruttoria necessaria alla verifica del possesso dei requisiti
previsti per il rilascio del titolo di soggiorno in base a Direttiva 2003/109/CE (punto 30)
o
se si tratta di
persone che soddisfano le condizioni poste dalla direttiva, solo il contributo
per il rilascio del permesso UE slp e' rilevante; il contributo previsto per
gli altri permessi puo' al piu' ostacolare il soddisfacimento delle condizioni
previste dalla Direttiva; in questo senso, potrebbe leggersi l'affermazione
secondo cui (punto 25) il livello cui sono fissati i contributi esigibili per i
titoli di soggiorno non deve avere ne' per scopo ne' per effetto il creare un
ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo
o
secondo ASGI, lo
straniero che ha pagato l'importo "sproporzionato" puo' convenire in
giudizio lo Stato italiano (con azione ordinaria o con azione
antidiscriminatoria) per ottenere il risarcimento del danno per mancato
adeguamento al diritto comunitario; il giudice dovra' stabilire, sulla base dei
principi fissati da Sent. Corte Giust. C-309/14, quale fosse l'importo "proporzionato",
con conseguente riconoscimento allo straniero, a titolo di risarcimento del
danno per violazione delle norme comunitarie, dell'importo eccedente pagato (comunicato ASGI)
á
Interrogazioni parlamentari presentate da On. Fabbri et al. e da On. Maestri et al. chiedono al Governo quali misure intenda adottare per ottemperare a
quanto stabilito da Sent. Corte Giust. C-309/14
á
TAR Lazio:
o
disapplicazione
della normativa nazionale che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o
il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare
un contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro, e quindi, in particolare,
di art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, nonche' del successivo art. 14-bis co. 2,
nelle sole parti in cui esso richiama tale ultima disposizione, per contrasto
con la normativa di fonte comunitaria; nota:
occorre procedere alla disapplicazione anche nel caso, come quello in esame, in
cui la questione della compatibilita' del diritto interno con quello comunitario
sia stata sollevata d'ufficio
o
annullato
il Decr. Mineconomia 6/10/2011 limitatamente ai seguenti articoli (in quanto
esplicitano e/o presuppongono direttamente la rilevata radicale illegittimita'
dell'istituzione del contributo):
¤
art. 1 co. 1
(determinazione degli importi)
¤
art. 2 co.1 e 2,
nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art.1
¤
art. 3 (casi di
esonero dal contributo)
á
Con una lettera al Mininterno, l'ANCI ha invitato il Mininterno a dare indicazioni
sulla applicabilita' della sentenza del TAR Lazio che
sancisce l'illegittimitˆ del contributo variabile da 80 a 200 euro richiesto agli
stranieri per il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno; con lettera
all'ANCI, il Mininterno segnala di aver dato disposizioni perche' le richieste
di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno siano considerate valide
anche in assenza del pagamento del contributo
á
Trib. Milano:
o
accertata la
discriminazione posta in essere dall'Amministrazione nell'aver determinato, con
il Decr. Mineconomia 6/10/2011, l'importo a carico degli stranieri per la richiesta
di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno UE
slp in misura sproporzionata rispetto all'importo che e' tenuto a pagare il
cittadino italiano per documenti di analoga natura (circa otto volte piu'
elevato del costo per il rilascio di una carta d'identita' nazionale)
o
Mininterno, Mineconomia
e Presidenza del Consiglio dei Ministri condannati alla restituzione parziale
di quanto versato
o
in merito al
fatto che l'onere di pagamento costituisce una situazione giuridica che puo'
riguardare solo lo straniero e non anche il cittadino) si osserva che si ha comunque
discriminazione diretta ogni qualvolta un soggetto sia svantaggiato a causa di
una caratteristica che, pur non essendo espressamente indicata quale fattore
vietato, sia intimamente e inscindibilmente connessa con il fattore vietato
stesso
o
la domanda di
restituzione puo' essere accolta con riferimento alla differenza tra l'importo
previsto per il permesso di soggiorno elettronico e quello versato dagli
odierni ricorrenti
á
Circ. Mininterno 16/9/2016 (emanata a seguito dell'ordinanza con cui il
Consiglio di Stato sospende cautelarmente la sentenza del TAR Lazio):
ripristinato l'onere del pagamento del contributo, ai fini di rilascio e rinnovo
del permesso
á
Sent. Cons. Stato 4487/2016:
o
sebbene la Direttiva 2003/109/CE regoli esclusivamente i permessi UE slp, non e'
corretto dedurne che il diritto eurounitario sia estraneo, ed indifferente, al
percorso normativo che nel suo complesso ogni singolo Stato delinea per il conseguimento
di tali permessi
o
se fosse vero
che solo il segmento finale di tale percorso, ossia quello concernente la
procedura e il contributo per l'ottenimento del permesso UE slp, debba essere
oggetto di normazione eurounitaria e di interpretazione da parte della Corte di
Giustizia, ogni singolo Stato potrebbe introdurre una normativa sui permessi di
pi� breve soggiorno tanto restrittiva da rendere sostanzialmente impossibile o
eccessivamente oneroso per gli stranieri la legale permanenza nel loro territorio
per i 5 anni necessari a stabilizzare la loro posizione all'interno dell'Unione
europea e a consentirne l'inserimento nel tessuto socio-economico
o
l'importo piu'
basso tra tutti quelli previsti (80 euro) supera ben oltre le sette volte il
costo richiesto in Italia per il rilascio della carta di identita' ad un
cittadino italiano
o
il diritto eurounitario,
anche nella forma del diritto vivente scolpita dall'attivita' ermeneutica della
Corte di Giustizia, ben puo' intersecare settori della legislazione nazionale
non strettamente rientranti nelle propria sfera di competenze, e condizionarne
l'applicazione, laddove le regole poste anche in questi settori, come nel caso
di specie quelle concernenti i contributi per i permessi di breve soggiorno, lo
privino di effetto utile, facendo si' che i suoi principi e le sue regole
divengano difficilmente applicabili o sostanzialmente inapplicabili nei singoli
Stati
o
confermata la
disapplicazione delle norme nazionali e il conseguente annullamento di alcune
disposizioni del Decr. Mineconomia 6/10/2011 effettuati da TAR Lazio
o
le
Amministrazioni competenti ridetermineranno l'importo dei contributi in modo
tale che la loro equilibrata e proporzionale riparametrazione non costituisca
un ostacolo all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Direttiva 2003/109/CE
o
la
rideterinazione sara' effettuata, con apposito decreto, ora per allora, alla
stregua del consolidato principio secondo il quale, quando vi e' un giudicato
amministrativo di annullamento di atti generali in tema di tariffe, di prezzi o
di aliquote, l'Amministrazione ben puo' determinare ovvero applicare ora per
allora il sopravvenuto provvedimento, che mira a colmare il vuoto conseguente
alla sentenza amministrativa che abbia annullato con effetti ex tunc un atto generale
o
le
Amministrazioni competenti stabiliranno, secondo i principi dettati dal diritto
nazionale ed eurounitario e in sintonia con le competenti istituzioni europee
(anche al fine di scongiurare ulteriori procedure di infrazione da parte della
Commissione UE), an, quando e quomodo degli eventuali rimborsi agli interessati per le somme
versate in eccedenza rispetto al dovuto
á
Circ. Mininterno 26/10/2016: a seguito di Sent. Cons. Stato 4487/2016, gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo
del permesso di soggiorno non dovranno assoIvere al pagamento degli importi
previsti da art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, fermo restando l'obbligo del
versamento relativo al costo del permesso, cosi' che tutte le istanze, comprese
quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo,
dovranno essere portate a compimento prive del contributo
á
Circ. Mininterno 28/10/2016: successivamente all'adozione del decreto
ministeriale che definira' l'entita' dei nuovi importi dei contributi, verra'
messo a disposizione sul portale Stranieri Web del Mininterno un modulo per la
richiesta di rimborso dei contributi di importo eccessivo versati in passato
á
Nota: i
contributi finora versati, ai sensi di Decr. Mineconomia 6/10/2011, ammontano complessivamente a circa 487.700.000 euro
(comunicato Stranieriinitalia)
Accordo di integrazione (torna
all'indice del capitolo)
á
Rilascio
del permesso di soggiorno condizionato alla sottoscrizione da parte dello straniero di un accordo di integrazione articolato per crediti (obiettivi di integrazione da
raggiungere, nel periodo di validita' del permesso; contenuti determinati con regolamento, adottato con DPR 179/2011;
da L. 94/2009)
á
Si
applica allo straniero di eta' superiore
a 16 anni che fa ingresso in Italia per la prima volta successivamente
all'entrata in vigore del Regolamento in esame (10/3/2012: 120 gg dopo la pubblicazione in G.U.) e chiede il
rilascio del permesso di durata non inferiore a un anno
á
Stipula
contestuale alla richiesta del permesso
á
Sottoscrizione presso lo Sportello Unico, ovvero, nei casi in cui la normativa prevede che
la richiesta di permesso di soggiorno venga effettuata presso le questure, in questura (circ. Mininterno 5/3/2012); nota:
secondo circ. Mininterno 7/3/2012 e la Brochure Mininterno sull'Accordo di integrazione, la sottoscrizione e' effettuata presso
lo Sportello Unico solo nei casi di permesso per lavoro subordinato o per
motivi familiari
á
Accordo
tradotto nella lingua indicata dallo straniero o, se questo non e' possibile,
in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, a
scelta dell'interessato
á
Parti: lo straniero e lo Stato (per lo Stato l'accordo e' firmato
dal prefetto o da un suo delegato)
á
Per
il minore, l'accordo e' firmato
anche dai genitori o da chi esercita
la responsabilita'
genitoriale (D. Lgs. 154/2013)[19], regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato
á
Impegno
dello straniero:
o
acquisire
conoscenza della lingua (livello A2)
o
acquisire
una sufficiente conoscenza dei principi della Costituzione e dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche
o
acquisire
una sufficiente conoscenza della vita civile
italiana (sanita', scuola, servizi sociali, lavoro, obblighi fiscali)
o
garantire
adempimento obbligo di istruzione
dei figli minori
o
assolvere
agli obblighi fiscali e contributivi
o
aderire
alla Carta dei valori (Decr. Mininterno 23/4/2007) e rispettarne i principi.
á
Nota: il livello A2
di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro comune di riferimento europeo per la
conoscenza delle lingue):
o
comprensione:
¤
ascolto:
-
riuscire a
capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda
direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla
famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)
-
riuscire ad
afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari
¤
lettura:
-
riuscire a
leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e
prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu'
e orari
-
riuscire a
capire lettere personali semplici e brevi.
o
parlato:
¤
interazione
orale:
-
riuscire a
comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno
scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attivita' consuete
-
riuscire a
partecipare a brevi conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza
per riuscire a sostenere la conversazione
¤
produzione
orale:
-
riuscire ad
usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la
propria famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera
scolastica e il proprio lavoro attuale o il piu' recente
o
scritto:
¤
produzione
scritta:
-
riuscire a
prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti
bisogni immediati
-
riuscire a
scrivere una lettera personale molto semplice; per esempio, per ringraziare
qualcuno
á
Impegno
dello Stato:
o
favorire
l'integrazione dello straniero con
ogni idonea iniziativa in collegamento con regioni e enti locali (che possono,
anche in collaborazione con i centri di istruzione per adulti, avvalersi delle
organizzazioni del terzo settore) e con organizzazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente; in particolare (dal
modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011):
¤
assicurare
il godimento dei diritti fondamentali
e la pari dignita' delle persone
senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e condizioni
personali e sociali, e con prevenzione
di ogni forma di razzismo e di discriminazione
¤
agevolare
l'accesso alle informazioni che
aiutano gli stranieri a comprendere i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato
¤
garantire, con regioni ed enti locali, le norme a tutela del lavoro dipendente
¤
garantire
il pieno accesso ai servizi sanitari e a quelli relativi
alla scuola dell'obbligo
o
assicurare
la partecipazione gratuita dello straniero, entro un mese (dal modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011; nel testo del DPR e' scritto: entro tre mesi)
dalla stipula dell'accordo, ad una sessione
di formazione civica e di
informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno
á
Al
titolare di permesso di soggiorno che autorizzi l'esercizio di attivita'
lavorativa secondo le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e riporti
la dicitura "perm. unico lavoro" sono fornite le informazioni sui
diritti connessi alla titolarita' di tale permesso (D. Lgs. 40/2014); circ. Mininterno 4/4/2014: l'informazione relativa ai diritti
connessi alla titolarita' del permesso unico e' fornita nell'ambito della
"Sessione di formazione civica e di informazione"
á
L'accordo
e' gestito dallo Sportello unico, salvo il potere
decisionale del prefetto al
verificarsi dell'estinzione dell'accordo stesso; gli accordi stipulati presso
la questura sono trasmessi allo Sportello unico per via informatica
o
i percorsi di istruzione per adulti,
compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono
riorganizzati nei percorsi di cui al DPR 263/2012: percorsi di istruzione di primo livello, percorsi di istruzione
di secondo livello, percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua
italiana
o
ai
percorsi di istruzione di primo livello, destinati agli adulti anche stranieri,
possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e
che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione (Decr. MIUR 139/2007); nota (da Nota ASGI "Minori stranieri e diritto
allÕistruzione alla formazione professionale"): in base ad art. 3 co. 2 e 3 Decr. MIUR 139/2007, i minori possono frequentare i Centri territoriali permanenti solo
dopo il compimento dei 16 anni; alcuni protocolli e accordi a livello locale,
tuttavia, consentono l'iscrizione a tali Centri di studenti 15-enni, in
particolari casi e ad alcune condizioni - ad esempio, compimento dei 16 anni in
corso d'anno scolastico, per poter sostenere l'esame finale presso il CTP, o
iscrizione nella terza classe dell'Istituto scolastico di provenienza, o in
caso di allievi seguiti dai servizi sociali, non frequentanti e, quindi, a
rischio di dispersione scolastica, o in caso di progetto didattico
individualizzato condiviso fra Istituto Scolastico di provenienza e Centro
territoriale permanente, ed eventualmente anche Enti di formazione
professionale
o
ai
percorsi di istruzione di secondo livello (gia' "corsi serali"),
destinati agli adulti anche stranieri, possono iscriversi anche coloro che
hanno compiuto il 16-esimo anno di eta' e che, gia' in possesso del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter
frequentare il corso diurno
o
ai
percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana possono
iscriversi gli stranieri anche in riferimento a quanto previsto in attuazione
delle disposizioni in materia di Accordo di integrazione e test di consocenza
della lingua italiana
o
dall'1/9/2015
i Centri territoriali permanenti (CTP) cessano di funzionare e vengono
riorganizzati in Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA); Nota Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA sui 120
previsti (10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in
Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in Puglia)
o
i
percorsi di primo livello (primo ciclo di studi, obbligo di istruzione) e i
percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (livello
A1/A2) sono realizzati dai CPIA
o
i
percorsi di secondo livello (secondo ciclo di studi, diploma) sono realizzati
dalle scuole di secondo grado che offrono percorsi di istruzione tecnica,
professionale e artistica
o
ai
percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi
¤
gli
adulti, anche con cittadinanza non italiana, sprovvisti delle competenze di
base connesse all'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo
di studio conclusivo del prima ciclo di istruzione (i percorsi di istruzione di
primo livello sono articolati in due periodi didattici; all'atto
dell'iscrizione al percorso di primo livello, l'adulto indica il periodo
didattico al quale chiede di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene
effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato nel patto formativo individuale
ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti)
¤
coloro
che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che non sono in possesso del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione
¤
coloro
che hanno compiuto il quindicesimo anno di eta', in presenza di particolari e
motivate esigenze (che vanno individuate nel rispetto delle norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione e sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, evitando l'individuazione di preclusive tipologie precostituite,
quali "alunni che manifestano difficolta' comportamentali e/o si trovano
in condizioni di disagio sociale o di ritardo scolastico") e a seguito di
accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali; nel caso di
soggetti che hanno compiuto (verosimilmente, "che non hanno
compiuto"; altrimenti l'indicazione sarebbe pleonastica) il quindicesimo
anno di eta', sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorita'
Giudiziaria minorile la possibilitˆ di essere iscritti ai percorsi di istruzione
di primo livello � assicurata indipendentemente dalla stipula dei suddetti
accordi
o
ai
percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi
¤
gli
adulti, anche con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (i percorsi di secondo livello
- istruzione tecnica, professionale e artistica - sono articolati in tre
periodi didattici; all'atto dell'iscrizione al percorso di secondo livello,
l'adulto indica il periodo didattico al quale chiede di essere ammesso; il
periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l'adulto e' formalizzato
nel patto formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei
crediti)
¤
coloro
che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e che, gia' in possesso del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non
poter frequentare il corso diurno
o
ai
percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana possono
iscriversi gli adulti con cittadinanza non italiana in eta' lavorativa, anche
in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine; i percorsi di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, articolati in due
livelli (Al e A2), sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il
raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore
al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la
conoscenza delle lingue; l'adulto con
cittadinanza non italiana privo delle competenze necessarie per una fruizione
efficace del percorso di alfabetizzazione puo' fruire di tale percorso in due
anni scolastici e partecipare ad attivita' finalizzate al rinforzo e/o al
raggiungimento del livello di competenze necessario
o
le
domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo di posti disponibili,
definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli
edifici predisposti dagli Enti locali competenti; l'iscrizione ai percorsi di
istruzione degli adulti di primo e secondo livello e' garantita
prioritariamente a coloro che intendono conseguire un titolo di studio di
livello superiore a quello gia' posseduto, ferma restando la possibilita' a
fronte di motivate necessita' di consentire, nei limiti dei posti disponibili,
l'iscrizione anche agli adulti gia' in possesso di un titolo di studio
conclusivo dei percorsi del secondo ciclo
o
definite
le Linee guida per lo progettazione dei Piani regionali per lo formazione
civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi
o
il
profilo di utenza dei percorsi sperimentali di alfabetizzazione della lingua
italiana a livello pre-A1 e' unicamente quello dei migranti adulti scarsamente
scolarizzati, semianalfabeti o analfabeti funzionali, cosi' come definiti nel
Sillabo di riferimento
o
tenuto
conto delle finalita' e del carattere sperimentale dei percorsi di
alfabetizzazione a livello pre-A1, essi sono realizzati esclusivamente dai
punti di erogazione di primo livello (CPIA unita' amministrativa) e dai punti
di erogazione di secondo livello (CPIA unita' didattica)
á
Durata dell'accordo: due
anni, piu' un eventuale anno di proroga
á
L'accordo
decade in caso di provvedimento negativo in relazione al
permesso di soggiorno
á
Non si stipula accordo quando lo straniero e' affetto da patologie o disabilita' che ne limitano l'autosufficienza
o la capacita' di apprendimento,
attestate da struttura sanitaria
pubblica o da medico convenzionato
col SSN
á
Per
i minori non accompagnati affidati o
sottoposti a tutela l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di integrazione di cui
all'art. 32, co. 1-bis D. Lgs. 286/1998
á
Per
le vittime di tratta, violenza o
grave sfruttamento l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza o integrazione sociale di cui all'art. 18
D. Lgs. 286/1998
á
Note:
o
a
seguito delle modifiche apportate dalla L.
129/2011 all'art. 32 D. Lgs. 286/1998, per i minori non accompagnati che
siano stati affidati o sottoposti a tutela il completamento del progetto di integrazione non e' piu' richiesto ai fini della conversione
del permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta'.
o
non
e' previsto l'esonero per lo straniero analfabeta
o
non
e' prevista la sostituzione dell'accordo con il completamento del programma
integrazione sociale di cui all'art. 18 D. Lgs. 286/1998 per lo straniero che
abbia ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18, co. 6 D. Lgs. 286/1998 essendo stato condannato a pena
detentiva per un reato commesso nella
minore eta'
á
Lo
straniero partecipa a un corso di
educazione civica entro i tre mesi successivi alla stipula
dell'accordo (nota: secondo il modello di Accordo riportato nell'allegato A al DPR 179/2011, entro un mese), di 5-10 ore (in un unico giorno); nel corso gli vengono forniti, anche
con materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dall'interessato (o, se
questo non e' possibile, inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese,
russo o filippino, a scelta dell'interessato; circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: il materiale didattico sia stato
preparato in diciannove lingue diverse, incluse ovviamente quelle prescritte
dal DPR 179/2011) gli elementi essenziali su
o
principi
della Costituzione
o
organizzazione
delle istituzioni pubbliche
o
vita civile in Italia (sanita', scuola, servizi
sociali, lavoro, obblighi fiscali)
o
diritti e doveri degli stranieri in Italia
o
facolta' e obblighi relativi al soggiorno
o
diritti e doveri reciproci dei coniugi
o
doveri dei genitori
rispetto ai figli (incluso l'obbligo di
istruzione)
o
iniziative a sostegno dell'integrazione a lui accessibili nella provincia di residenza
o
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
á
Le
sessioni di formazione civica e di informazione hanno luogo esclusivamente
presso i Centri provinciali per
l'istruzione degli adulti (art. 1, co. 632 L. 296/2006); in attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui
all'articolo 64, comma 4, lettera f) L. 133/2008, la sessione di formazione civica e di informazione si svolge
presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri
territoriali permanenti; oltre al materiale didattico predisposto dal
Mininterno, tali Centri potranno avvalersi di ulteriori strumenti formativi predisposti dal MIUR (circ. Mininterno 6/11/2012)
á
Nota: scarsa efficacia didattica di un corso di 5-10 ore concentrato in un'unica giornata e svolto entro tre mesi dalla stipula
dell'accordo - quando ancora, cioe', lo straniero ha una conoscenza molto rudimentale
della societa' italiana
á
All'atto
della sottoscrizione dell'accordo, allo straniero e' assegnata una dotazione iniziale di 16 crediti (corrispondenti al
raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana e ad una
conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia: vedi
sotto)
á
Nota: il livello A1
di conoscenza della lingua corrisponde ai seguenti livelli specifici (dal Quadro comune di riferimento europeo per la
conoscenza delle lingue):
o
comprensione:
¤
ascolto:
-
riuscire a
riconoscere parole familiari ed espressioni molto semplici riferite
all'interessato, alla sua famiglia e al suo ambiente, purche' le persone
parlino lentamente e chiaramente
¤
lettura:
-
riuscire a
capire i nomi e le parole familiari e frasi molto semplici; per esempio, quelle
di annunci, cartelloni, cataloghi
o
parlato:
¤
interazione
orale:
-
riuscire a
interagire in modo semplice se l'interlocutoree e' disposto a ripetere o a
riformulare piu' lentamente certe cose ed aiuta l'interessato a formulare cio'
che cerca di dire
-
riuscire a porre
e a rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano
bisogni immediati
¤
produzione
orale:
-
riuscire a usare
espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo dove si abita e la gente
che si conosce
o
scritto:
¤
produzione
scritta:
-
riuscire a
scrivere una breve e semplice cartolina; per esempio, per mandare i saluti
dalle vacanze
-
riuscire a
compilare moduli con dati personali scrivendo, per esempio, il proprio nome, la
nazionalita' e l'indirizzo sulla scheda di registrazione di un albergo
á
La mancata partecipazione al corso di educazione civica comporta la perdita di 15 punti
á
Se
al momento della verifica dell'accordo non
e' stato raggiunto il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e/o non e' stata
raggiunta una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia, i punti
corrispondenti vengono decurtati; se
invece, in una delle due discipline, si raggiunge un livello superiore al minimo, i punti corrispondenti a tale livello
dovrebbero essere sommati al bonus iniziale (nota: se cosi' non fosse, la dotazione iniziale sarebbe del tutto
priva di rilevanza; la formulazione di art. 4, co. 3 DPR 179/2011 e' pero',
riguardo al caso di raggiungimento di un livello superiore al minimo, oscura)
á
Lo
straniero acquista crediti, oltre a
quelli ottenuti con la dotazione iniziale, in corrispondenza alle seguenti
circostanze (Allegato B al DPR 179/2011):
o
conoscenza
della lingua italiana (crediti non
cumulabili)
¤ livello A1 (solo lingua parlata): 10
punti
¤ livello A1: 14 punti
¤ livello A2 (solo lingua parlata): 20 punti
¤ livello A2: 24 punti
¤ livello B1 (solo lingua parlata): 26
punti
¤ livello B1: 28 punti
¤ livello superiore a B1: 30 punti
o
conoscenza
della cultura civica e della vita civile in Italia (crediti non
cumulabili)
¤ livello sufficiente: 6 punti
¤ livello buono: 9 punti
¤ livello elevato: 12 punti
o
percorsi
di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione professionale (crediti non
cumulabili; dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di crediti per
conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o di qualifica
professionale)
¤ frequenza con profitto di un corso di
almeno 80 ore: 4 punti
¤ frequenza con profitto di un corso di
almeno 120 ore: 5 punti
¤ frequenza con profitto di un corso di
almeno 250 ore: 10 punti
¤ frequenza con profitto di un corso di
almeno 500 ore: 20 punti
¤ frequenza con profitto di anno
scolastico: 30 punti
o
percorsi
degli istituti tecnici superiori o di istruzione
e formazione tecnica superiore (crediti dimezzati in caso di
ulteriore riconoscimento di crediti per conseguimento del diploma di tecnico
superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore)
¤ frequenza con profitto di ciascun
semestre: 15 punti
o
corsi
di studi universitari o di alta
formazione in Italia (crediti dimezzati in caso di ulteriore riconoscimento di
crediti per conseguimento di laurea, laurea magistrale, specializzazione,
dottorato di ricerca o titoli equiparati):
¤ frequenza di un anno con superamento di 2
esami: 30 punti
¤ frequenza di un anno con superamento di 3
esami: 32 punti
¤ frequenza di un anno con superamento di 4
esami: 34 punti
¤ frequenza di un anno con superamento di 5
esami o piu': 36 punti
¤ frequenza di un anno di dottorato o corso
equiparato, con valutazione positiva dell'attivita' di ricerca: 50 punti
o
conseguimento
di titoli di studio con valore
legale in Italia, al termine di uno dei corsi o dei percorsi di istruzione o
formazione precedenti:
¤ diploma di qualifica professionale: 35
punti
¤ diploma di istruzione secondaria
superiore: 36 punti
¤ diploma di tecnico superiore o
certificato di specializzazione tecnica superiore: 37 punti
¤ diploma di laurea o titolo equiparato: 46
punti
¤ diploma di laurea magistrale o titolo
equiparato: 48 punti
¤ diploma di specializzazione o titolo
equiparato: 50 punti
¤ dottorato di ricerca o titolo equiparato:
64 punti
o
attivita'
di docenza:
¤ abilitazione all'insegnamento: 50 punti
¤ svolgimento di attivita' di docenza in
universita' o istituti di alta formazione (nota: per anno?): 54 punti
o
corsi
di integrazione linguistica e sociale
(crediti non cumulabili tra loro ne' con quelli di alcune voci precedenti:
quelle relative a istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria
superiore, corsi di istruzione e formazione professionale, istruzione tecnica
superiore, studi universitari, titoli di studio con valore legale, attivita' di
docenza; concorre, in misura non precisata, all'acquisto di crediti, per gli
stranieri residenti nella Provincia di Bolzano, lo svolgimento del test di
conoscenza della lingua anche in lingua tedesca):
¤ frequenza con profitto di un corso di
almeno 80 ore: 4 punti
¤ frequenza con profitto di un corso di
almeno 120 ore: 5 punti
¤ frequenza con profitto di un corso di
almeno 250 ore: 10 punti
¤ frequenza con profitto di un corso di
almeno 500 ore: 20 punti
¤ frequenza con profitto di un corso di
almeno 800 ore: 30 punti
o
onorificenze e benemerenze pubbliche:
¤ conferimento di onorificenze della
Repubblica: 6 punti
¤ conferimento di altre benemerenze
pubbliche: 2 punti
o
attivita' economico-imprenditoriali:
¤ svolgimento di attivita'
economico-imprenditoriali: 4 punti
o
scelta
di un medico di base:
¤ scelta del medico di base: 4 punti
o
partecipazione
alla vita sociale:
¤ svolgimento di attivita' di volontariato
presso associazione iscritta nei pubblici registri: 4 punti
o
abitazione:
¤ contratto pluriennale d'affitto o
d'acquisto di abitazione o accensione di un mutuo per l'acquisto di abitazione:
6 punti
o
corsi
di formazione anche nel paese d'origine:
¤ partecipazione con profitto a tirocini
formativi o di orientamento o corsi di formazione professionale diversi da
quelli per cui e' stato autorizzato l'ingresso: 2 punti
¤ partecipazione con profitto a programma
di formazione all'estero di cui all'art. 23 T.U.: 4 punti
á
Note:
o
la
conoscenza della lingua secondo i livelli previsti dal Quadro comune di riferimento europeo per la
conoscenza delle lingue
emanato dal Consiglio d'Europa e' comprovata dalla certificazione rilasciata
dagli enti accreditati dal MIUR o dal MAE (dovrebbe trattarsi, allo stato
attuale, di Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri)
o, a conclusione di un corso, dai Centri provinciali per l'istruzione degli
adulti
o
per corsi di integrazione linguistica e sociale
si intendono i corsi tenuti in Italia o all'estero da amministrazioni pubbliche
o da istituzioni private accreditate o autorizzate dalle amministrazioni
statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, che si
concludono con certificazione non avente valore legale in Italia
o
l'iscrizione
e la frequenza ai corsi di integrazione
linguistica e sociale e ai percorsi
per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione, organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri
territoriali permanenti, costituisce
a tutti gli effetti partecipazione
alla sessione di formazione civica e
di informazione; a tal fine, i corsi devono prevedere specifiche unita' di apprendimento della durata complessiva di 10
ore con l'utilizzo dei sussidi utilizzati nel caso ordinario, programmate in
modo da consentire allo straniero di frequentarle entro i tre mesi successivi a
quello di stipula dell'accordo di integrazione; l'avvenuta partecipazione a queste unita'
di apprendimento deve essere comunicata
alla Prefettura competente secondo le modalita' previste dal protocollo allegato alla circ. Mininterno 6/11/2012
o
il
titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua
italiana non inferiore al livello A2
del Quadro comune di riferimento europeo per la
conoscenza delle lingue,
rilasciato ad esito dei corsi di
integrazione linguistica e sociale, costituisce documentazione idonea ai
fini della verifica e consente, altresi', allo straniero il "raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all'art. 6
co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota:
si prescinde quindi dal computo effettivo del punteggio; non si capisce perche'
una buona conoscenza della lingua italiana debba corrispondere a una buona
conoscenza della cultura civica)
o
il titolo di studio conclusivo del primo ciclo
di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi
appositi costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui
all'art. 6 DPR 179/2011, e, consente, altreasi', allo straniero il "pieno raggiungimento" della soglia
di adempimento di cui all'art. 6 co. 5 lettera a) DPR 179/2011 (nota: si prescinde quindi dal computo
effettivo del punteggio; non si capisce se l'uso dell'espressione "pieno
raggiungimento" in luogo di "raggiungimento" intenda sminuire
quest'ultima, utilizzata per il caso dei corsi di integrazione linguistica e
sociale)
o
le
istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti promuovono progetti pilota per la realizzazione di
corsi di integrazione linguistica e
sociale, organizzati secondo le Linee guida
MIUR per la progettazione
dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana; la frequenza ai corsi costituisce partecipazione alla sessione di formazione; il titolo attestante il raggiungimento di
un livello di conoscenza della lingua non inferiore al livello A2, rilasciato ad esito dei corsi, costituisce
documentazione idonea ad attestare anche il raggiungimento di un livello
elevato di conoscenza della cultura
civica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 7 DPR 179/2011 (che spettano in caso
di raggiungimento di un numero di crediti non inferiore a 40; nota: non si capisce perche' una buona
conoscenza della lingua italiana debba corrispondere a una buona conoscenza
della cultura civica); gli Sportelli unici, all'atto della sottoscrizione
dell'Accordo di integrazione, prospettano agli stranieri la possibilita' di
optare per la partecipazione a tali corsi ove siano organizzati
á
Completati
i piani regionali per la formazione civico-linguistica dei migranti; includono
i corsi di integrazione liguistica e sociale (com. Mininterno 10/12/2013)
á
Lo
straniero perde crediti in
corrispondenza alle seguenti circostanze (Allegato C al DPR 179/2011):
o
condanne (anche non definitive, anche
patteggiate) per reati:
¤
ammenda
non inferiore a 10.000 euro: 2 punti
¤
arresto
inferiore a 3 mesi anche congiunto con ammenda: 3 punti
¤
arresto
superiore a 3 mesi (nota: non inferiore?): 5 punti
¤
multa
non inferiore a 10.000 euro: 6 punti
¤
reclusione
inferiore a 3 mesi anche congiunta con ammenda: 8 punti
¤
reclusione
non inferiore a 3 mesi: 10 punti
¤
reclusione
non inferiore a 1 anno: 15 punti
¤
reclusione
non inferiore a 2 anni: 20 punti
¤
reclusione
non inferiore a 3 anni: 25 punti
o
misure di sicurezza personali:
¤
applicazione
provvisoria di una misura di sicurezza ai sensi dell'art. 206 c.p. (ricovero in un
riformatorio, per il minore, o in un manicomio giudiziario, per l'infermo di
mente, o in una casa di cura e custodia, per l'alcolizzato cronico o per il
tossicodipendente): 6 punti
¤
applicazione
(anche non definitiva) di una misura di sicurezza personale: 10 punti
o
sanzioni
(definitive) per illeciti amministrativi
o tributari:
¤
sanzione
non inferiore a 10.000 euro: 2 punti
¤
sanzione
non inferiore a 30.000 euro: 4 punti
¤
sanzione
non inferiore a 60.000 euro: 6 punti
¤
sanzione
non inferiore a 100.000 euro: 8 punti
á
Ai
fini dell'acquisto dei crediti lo
straniero deve presentare documentazione
idonea; in mancanza di documentazione attestante la conoscenza della lingua e della cultura civica, e' possibile sostenere un test effettuato a cura dello Sportello
Unico (gratuito, da circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012), anche presso i centri per l'istruzione
degli adulti (nota: Circ. Mininterno 10/2/2014 indica solo i CTP quali sedi delle
sessioni di test; Circ. MIUR 27/2/2015: dall'1/9/2015 i Centri territoriali
permanenti - CTP - cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per
l'istruzione degli adulti - CPIA); circ. Mininterno 6/11/2012: lo Sportello unico informa lo straniero
della facolta' di ricorrere al test
á
Il
test per la conoscenza della lingua si svolge secondo le modalita' previste, per il test finalizzato al rilascio del
permesso UE slp, da art. 5 dell'Accordo quadro Mininterno-MIUR 11/11/2010
allegato a circ. Mininterno 16/11/2010 e le indicazioni operative del Vademecum MIUR (circ. Mininterno 6/11/2012)
o
dall'1/7/2014
il costo delle sessioni di formazione civica e di informazione di cui all'art.
3 del DPR 179/2011 sono a carico del MIUR
o
le
sessioni possono essere svolte anche presso altri enti (ad esempio, aziende o
Universita'; in particolare, per gli studenti universitari, la sessione
potrebbe essere organizzata gratuitamente dall'ateneo di iscrizione, con
successiva comunicazione dei dati relativi allo Sportello Unico) attraverso
accordi sottoscritti a livello locale tra Prefetture ed ente o,
eccezionalmente, in caso di esiguo numero di partecipanti, direttamente presso
le prefetture
o
il
procedimento di verifica e' avviato dallo Sportello Unico della Prefettura presso
il cui territorio lo straniero e' residente; in caso di trasferimento di
residenza da una provincia ad altra, e' richiesto lo spostamento della pratica
allo Sportello Unico di nuova residenza, attraverso l'applicativo informatico
o
una
nuova funzione consente di modificare automaticamente l'indirizzo di residenza
dello straniero, nel caso in cui venga indicato alla questura competente un
nuovo indirizzo in fase di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno; in
caso di irreperibilita' dello straniero si puo' procedere alla proroga
d'ufficio dell'accordo per un anno, secondo quanto previsto da art. 6 co. 5
lett. b DPR 179/2011
o
e'
comunque possibile per lo straniero modificare la propria residenza accedendo,
con le credenziali consegnate in fase di sottoscrizione dell'accordo, alla
sezione "Accordo" al link apposito
o
lo
straniero puo' chiedere la prenotazione al test, accedendo al link apposito e scegliendo l'ultima voce del menu "Prenotazione
Test"; la prenotazione sara' inserita nella prima sessione utile non
appena lo Sportello Unico avra' caricato, nell'applicativo informatico, le sedi
di svolgimento dei test; attraverso le stesse modalita' di accesso,
l'interessato potra' verificare nei giorni seguenti la data e la sede di
convocazione
á
Circ. Mininterno 10/10/2014:
o
il
test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita civile si
tiene nei Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA) o nei Centri territoriali
permanenti (CTP), laddove i CPIA non siano ancora attivi (Circ. MIUR 27/2/2015: dall'1/9/2015 i Centri territoriali
permanenti - CTP - cessano di funzionare e vengono riorganizzati in Centri per
l'istruzione degli adulti - CPIA; Nota Minlavoro 20/3/2015: al 20/3/2015, attivi 56 CPIA sui 120
previsti, di cui 10 in Piemonte, 19 in Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2
in Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, uno in Umbria e 5 in Puglia)
o
il
test e' unico, articolato in due sezioni, con svolgimento in un'unica giornata
o
il
raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e
della vita civile comporta l'attribuzione del livello A2 ("solo lingua
parlata") di conoscenza della lingua italiana, qualora tale livello non
sia stato raggiunto nella sezione relativa alla conoscenza della lingua e lo
straniero non sia gia' in possesso di un livello superiore
o
ai
fini della verifica del livello B1, il test si svolge in non piu' di due
sessioni annuali e in un'unica sede per regione, secondo il calendario fissato
dai protocolli di intesa di cui all'art. 4 comma 2 dell'Accordo quadro 7/8/2012
(nota: non ancora formalizzato, alla data di emanazione della circolare); al
test accedono solo coloro che siano in possesso di un titolo attestante il
raggiungimento del livello A2, rilasciato dalle istituzioni di cui all'art. 12
co. 1 DPR 179/2011 o dai CPIA o dai CTP, o che abbiano superato il test di
conoscenza di livello A2
o
dato
l'esiguo numero di richieste di prenotazione, si prevede di programmare una
sola sessione prima della fine dell'anno 2014; la sessione potra' essere
organizzata anche quando non sia raggiunto il numero minimo ordinario di 30
stranieri
o
lo
straniero puo' comunque richiedere la prenotazione del test, dalla propria area
riservata di Accordo (Circ. Mininterno 10/2/2014: lo straniero puo' richiedere di
sostenere il test, tramite il portale http://accordointegrazione.dlci.interno.it e con le credenziali fornitegli all'atto
della sottoscrizione dell'Accordo, nella sezione "Prenotazione Test",
selezionando il tasto funzionale "Richiesta Prenotazione"; le
credenziali sono recuperabili tramite lo Sportello Unico; al primo accesso, e'
chiesto allo straniero di confermare le credenziali variando l'utenza in un
indirizzo di e-mail valido); la richiesta puo' essere effettuata, in casi
particolari, anche tramite gli operatori dello Sportello Unico
o
dovranno
essere previste sessioni per entrambe le tipologie di test
("italiano/cultura civica", o solo "cultura civica"), al
fine di consentire allo straniero che sia gia' in possesso di attestato di
conoscenza della lingua di prenotare solo il test di cultura civica
o
l'eventuale
superamento del test di lingua italiana da parte del richiedente il permesso di
soggiorno UE slp non vale a dimostrare la conoscenza della lingua italiana ai
fini dell'adempimento dell'accordo di integrazione, trattandosi di test con
finalita' e contenuti diversi (nota: rilevante solo per persone che comunque
non abbiano poi ottenuto il permesso UE slp; altrimenti, non si capisce che
interesse abbiano ad adempiere all'Accordo di integrazione)
á
Circ. Mininterno 17/3/2015 (come interpretata da Nota Minlavoro 23/3/2015):
o
esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua e della cultura civica (senza decurtazione di punti, di cui all'art. 6 co.
3 DPR 179/2011, in caso di mancata frequenza alle sessioni di formazione
civica) per i possessori di
¤
diploma
di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione
¤
certificato
delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione
¤
attestato
di qualifica di operatore professionale (percorso triennale di formazione
professionale o di apprendistato qualifica per giovani di eta' superiore ai 15
anni)
¤
diploma
professionale tecnico (percorso quadriennale di formazione professionale o di
apprendistato per giovani di eta' superiore ai 15 anni)
¤
diploma
liceale (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e
ricerca)
¤
diploma
di istruzione tecnica (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta
formazione e ricerca)
¤
diploma
di istruzione professionale (percorso quinquennale di istituto professionale o
percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
¤
diploma
di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato a partire dal
2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)
¤
certificazione
delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di
istruzione per adulti)
¤
titolo
attestante il raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua
italiana (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di
istruzione per adulti)
¤
diploma
di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato prima dell'anno
scolastico 2014/2015 dai Centri territoriali permanenti)
¤
titolo
attestante il raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua
italiana (rilasciato prima dell'anno scolastico 2014/2015 dai Centri
territoriali permanenti, e recante in calce la dicitura "Il corso di
integrazione linguistica e sociale si e' svolto secondo le indicazioni
contenute nella nota MIUR n. 2645 del 31.10.2012")
¤
documentazione
attestante la regolare frequenza ad un corso universitario al quale lo
straniero sia iscritto
o
esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua e della cultura civica per i possessori di
¤
certificato
di conoscenza linguistica CELI1 rilasciato dall'Universita' per stranieri di
Perugia
¤
certificato
di conoscenza linguistica CILS A2 rilasciato dall'Universita' per stranieri di
Siena
o
esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua (Circ. Mininterno 23/4/2015: e della cultura civica, sulla base dell'avvenuto accertamento delle
competenze in materia) per i possessori di
¤
certificazione
PLIDA rilasciata dalla Societa' Dante Alighieri
¤
certificazione
italiano L2 rilasciata dall'Universita' degli studi di Roma 3
á
Un
mese prima che siano trascorsi due anni,
lo Sportello Unico sollecita lo
straniero a presentare entro 15 gg, qualora non abbia gia' provveduto, la documentazione relativa ai motivi di acquisto dei crediti e la
certificazione relativa all'adempimento
dell'obbligo di istruzione per i figli
minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per evitare
l'inadempimento, e procede all'acquisizione
d'ufficio della documentazione relativa ai motivi di decurtazione (Circ. Mininterno 10/2/2014: in sede di acquisizione d'ufficio della
documentazione relativa a condanne e illeciti amministrativi ai fini della
decurtazione dei crediti, l'amministrazione tiene conto dell'eventuale
sopravvenienza di esiti favorevoli all'interessato in sede di ricorso)
á
In
caso di permesso di durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede
alla verifica della partecipazione dello straniero alla sessione di educazione
civica; in caso di mancata partecipazione, si procede alla decurtazione dei 15
punti, rinviando le altre determinazioni alla fase di verifica dell'accordo
á
Circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: dal momento che art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009, salva
dalla revoca del permesso per inadempimento dell'accordo, e dal conseguente
allontanamento, gli stranieri che rientrino nelle categorie
"protette" dal diritto dell'Unione europea (in tutti i casi relativi
a "straniero titolare di permesso di
soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per
motivi umanitari, per motivi
familiari, di permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero
titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare"), va omessa
del tutto la verifica
dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento
in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste
categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione
dell'accordo ai fini del rilascio del permesso); nota: verosimilmente, non si procede alla verifica neanche nei
casi, esonerati dalla possibile
revoca del permesso dal DPR 179/2011,
in cui valga un esplicito divieto di
espulsione; Circ. Mininterno 10/2/2014: gli accordi esenti da verifica sono
chiusi con la causale "Chiuso per
esenzione"
á
Note:
o
l'accertamento
dei risultati conseguiti dallo straniero comportera' un aggravio notevole del lavoro
dell'amministrazione (aumento della documentazione
da esaminare; possibilita' che il test
di conoscenza della lingua e della cultura civica sia effettuato dallo Sportello unico)
o
rischia
di risultare preclusa la
possibilita' di ricondurre il procedimento amministrativo di rinnovo del permesso entro i 60 giorni (D. Lgs. 40/2014)[20] previsti dalla legge
á
L'accordo
e' risolto per inadempimento quando
si verifichi una di queste condizioni:
o
inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero
provi di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo
o
conseguimento
di un numero di crediti < 0
á
L'accordo
e' prorogato per un anno, e la
verifica rinviata, quando si verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:
o
conseguimento
di un numero di crediti > 0 e < 30
o
mancato raggiungimento del livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata
o
mancato raggiungimento di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita
civile in Italia
á
L'accordo
e' estinto per adempimento negli altri casi
á
Le
decisioni di risoluzione o di estinzione dell'accordo sono adottate
dal prefetto o da un suo delegato
á
La
risoluzione dell'accordo per inadempimento
determina la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di
soggiorno e l'espulsione dello
straniero, salvo che lo straniero
appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione
á
Nei
casi in cui sia vietata l'espulsione,
della risoluzione dell'accordo per inadempimento
l'autorita' competente tiene conto
quando debba adottare provvedimenti
discrezionali di cui al Testo unico sull'immigrazione
á
Nota: nel testo del DPR 179/2011 non e' disciplinato
correttamente il caso di esaurimento completo dei crediti: la legge prevede (art. 4-bis D. Lgs. 286/1998, come
modificato da L. 94/2009) che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un
esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero
titolare di permesso di soggiorno per asilo,
per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino
dell'Unione europea, [o a] straniero
titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare" (nota: si tratta di tutti i casi in cui la posizione dello straniero
e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive europee); tuttavia, circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012 fa riferimento corretto a tutte le categorie previste da art. 4-bis D. Lgs. 286/1998 e invita le prefetture ad omettere del tutto la verifica
dell'adempimento dell'accordo in tutti i casi in cui lo straniero, al momento
in cui la verifica dovrebbe aver luogo, risulti appartenere ad una di queste
categorie (vige pero', anche per queste categorie, l'onere della sottoscrizione
dell'accordo ai fini del rilascio del permesso)
á
Allo
straniero che raggiunga o superi i 40 crediti sono concesse, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per la partecipazione ad attivita' culturali o formative,
erogate da soggetti appositamente individuati dal Ministro del lavoro
á
Nota: allo straniero che raggiunga risultati molto buoni si
riservano vantaggi insignificanti
piuttosto che facilitaziomi - per
esempio - rispetto all'ottenimento di un permesso
di lunga durata o alla naturalizzazione
á
In
caso di proroga di un anno
o
la
decisione relativa alla proroga e' comunicata
allo straniero
o
un
mese prima della scadenza dell'anno di proroga, viene data comunicazione allo straniero dell'avvio della verifica finale
o
la valutazione e' effettuata con
riferimento all'intero triennio (non
e' chiaro, pero', se si proceda ancora alla verifica del rispetto dell'obbligo
scolastico)
o
si
applicano le disposizioni relative
all'estinzione per adempimento e
alla risoluzione per inadempimento
o
se
si verifica ancora una delle condizioni che in sede di prima valutazione
determinerebbero la proroga, il prefetto risolve l'accordo decretandone l'inadempimento parziale; di tale
inadempimento parziale l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali di cui al D. Lgs. 286/1998
á
Nota: se il livello A2 (20
crediti) e il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e
della vita civica (6 crediti) sono
alla portata dello straniero, questi ottiene, con la semplice scelta del medico
di base (4 crediti), 30 crediti (ne
ottiene addirittura 40 se e' corretta l'interpretazione data sopra di art. 4,
co. 3); in condizioni normali (assenza di sanzioni rilevanti), quindi, il discrimine tra adempimento e inadempimento
parziale e' rappresentato solo
dal raggiungimento dei livelli richiesti di conoscenza della lingua e di educazione civica
á
Note: ai fini delle norme sull'immigrazione
o
la
discrezionalita' rileva solo ai fini dell'applicazione dell'art. 9 (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo), co. 4, 10 e 11 D. Lgs. 286/1998 o, piu' raramente,
dell'applicazione di art. 9-bis (stranieri in possesso di un permesso UE slp
rilasciato da altro Stato membro), co. 6 D. Lgs. 286/1998
o
se
lo straniero non e' pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato, il livello di inserimento e' irrilevante, e il rilascio del permesso UE
slp e' automatico, in presenza dei requisiti
o
la valutazione discrezionale
dell'inserimento puo' giocare solo
quando vi sia una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o la sicurezza pubblica; in quel caso,
l'inadempimento parziale potrebbe favorire
l'adozione del provvedimento negativo
á
Circ. Mininterno 17/3/2015: ai fini della verifica degli accordi prorogati di un anno (Nota Minlavoro 23/3/2015 interpreta le disposizioni relative agli
esoneri come applicabili alla verifica dell'accordo in tutti i casi),
o
per
ovviare ai casi di irreperibilita' dello straniero, e' stata implementata
nell'applicativo informatico una funzione che modifica automaticamente
l'indirizzo di residenza nel caso in cui lo straniero abbia comunicato alla
questura un nuovo indirizzo in sede di richiesta di rinnovo del permesso
o
esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua e della cultura civica (senza decurtazione di punti, di cui all'art. 6 co.
3 DPR 179/2011, in caso di mancata frequenza alle sessioni di formazione
civica) per i possessori di
¤
diploma
di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione
¤
certificato
delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione
¤
attestato
di qualifica di operatore professionale (percorso triennale di formazione
professionale o di apprendistato qualifica per giovani di eta' superiore ai 15
anni)
¤
diploma
professionale tecnico (percorso quadriennale di formazione professionale o di
apprendistato per giovani di eta' superiore ai 15 anni)
¤
diploma
liceale (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e
ricerca)
¤
diploma
di istruzione tecnica (anche in percorsi formativi in apprendistato di alta
formazione e ricerca)
¤
diploma
di istruzione professionale (percorso quinquennale di istituto professionale o
percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
¤
diploma
di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato a partire dal
2014/2015 dai Centri provinciali di istruzione per adulti)
¤
certificazione
delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di
istruzione (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di
istruzione per adulti)
¤
titolo
attestante il raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua
italiana (rilasciato a partire dal 2014/2015 dai Centri provinciali di
istruzione per adulti)
¤
diploma
di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (rilasciato prima dell'anno
scolastico 2014/2015 dai Centri territoriali permanenti)
¤
titolo
attestante il raggiungimento di un livello A2 di conoscenza della lingua italiana
(rilasciato prima dell'anno scolastico 2014/2015 dai Centri territoriali
permanenti, e recante in calce la dicitura "Il corso di integrazione
linguistica e sociale si e' svolto secondo le indicazioni contenute nella nota
MIUR n. 2645 del 31.10.2012")
¤
documentazione
attestante la regolare frequenza ad un corso universitario al quale lo
straniero sia iscritto
o
esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua e della cultura civica per i possessori di
¤
certificato
di conoscenza linguistica CELI1 rilasciato dall'Universita' per stranieri di
Perugia
¤
certificato
di conoscenza linguistica CILS A2 rilasciato dall'Universita' per stranieri di
Siena
o
esonero dallo svolgimento del test di conoscenza della lingua per i possessori di
¤
certificazione
PLIDA rilasciata dalla Societa' Dante Alighieri
¤
certificazione
italiano L2 rilasciata dall'Universita' degli studi di Roma 3
o
l'accordo
di integrazione viene prorogato di
un anno anche nei casi in cui non si sia
potuto procedere a verificare i
requisiti necessari (conoscenza dell'italiano, cultura civica, frequenza
scolastica di figli minori)
o
chiusura
per inadempimento parziale se al termine dell'anno ulteriore permangono le condizioni constatate
alla fine del biennio; l'inadempimento
dell'obbligo di istruzione per i
figli minori non comporta la
chiusura dell'accordo per inadempimento
se (nota: e solo se) lo straniero prova di essersi comunque adoperato per garantire l'adempimento
dell'obbligo
o
si
raccomanda di correggere, se e' il caso, gli eventuali provvedimenti di
chiusura per inadempimento erroneamente adottati e alle questure di riesaminare
i conseguenti provvedimenti di rigetto del rinnovo di permesso
o
in
caso di nuovo ingresso dello straniero non si procede alla sottoscrizione di un
nuovo accordo; se il precedente accordo non e' stato chiuso, si procede alla
sua archiviazione
o
le
questure sono abilitate a consultare e ristampare i decreti di adempimento,
inadempimento e inadempimento parziale
á
L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, su richiesta,
quando sussista un legittimo impedimento,
opportunamente documentato, derivante da
o
gravi
motivi di salute (certificati dalla
struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN)
o
gravi
motivi di famiglia
o
motivi
di lavoro
o
frequenza
di corsi o tirocini di formazione,
aggiornamento o orientamento professionale
o
motivi
di studio all'estero
á
I
dati relativi all'accordo sono inseriti in una anagrafe apposita presso il Ministero dell'interno, cui possono
accedere gli sportelli unici e le questure, gli uffici competenti per le
regioni a statuto speciale e per le province di Trento e Bolzano, i Ministeri competenti
e altri soggetti eventualmente indicati con decreto del Ministro dell'interno;
si applicano le misure a tutela della privacy
á
Lo
straniero ha la possibilita' di verificare lo stato dei crediti e aggiornare i
dati relativi ai recapiti per le comunicazioni (circ. Mininterno 5/3/2012) attenendosi alle Istruzioni Mininterno per la visualizzazione dello
stato dell'accordo
á
Circ. Mininterno 10/2/2014: se l'indirizzo di e-mail dello
straniero non e' di tipo PEC, la notifica dei provvedimenti e' effettuate con
raccomandata con ricevuta di ritorno
á
Il prefetto puo' stipulare accordi con istituzioni scolastiche e
universitarie, con le Regioni e con gli enti locali (anche con riferimento al
riconoscimento delle attivita' di formazione linguistica e di orienamento
civico) per la realizzazione delle sessioni
di educazione civica e per l'effettuazione dei test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita
sociale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente
á
Il Consiglio territoriale e la Consulta per gli stranieri analizzano
il fabbisogno formativo degli stranieri, allo scopo di promuovere iniziative a sostegno dell'integrazione
á
Circ. Mininterno 6/11/2012: il Consiglio territoriale promuove progetti pilota di informazione per
illustrare le modalita' di adempimento di quanto previsto dal DPR 179/2011
anche in collaborazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti
á
Numero di accordi di
integrazione sottoscritti all'8/6/2015 (dall'Allegato a un bando del Mininterno per il servizio civile): 200.531
á
Numero di accordi di
integrazione sottoscritti al 9/11/2015 (Dati Mininterno sull'accordo di integrazione): 227.414
á
Numero di accordi di
integrazione sottoscritti al 28/12/2015 (Dati Mininterno sull'accordo di integrazione): 233.017
Modalita' di presentazione della richiesta di rilascio (torna all'indice del capitolo)
á
Modalita' di presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (circ. Mininterno 7/12/2006):
o
richiesta
presentata tramite gli uffici postali
abilitati nei casi di permesso
per adozione, affidamento, attesa occupazione, attesa riacquisto cittadinanza,
lavoro (autonomo, subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi
familiari (salvo che in caso di permesso rilasciato allo straniero non
espellibile ex art. 19 T.U.), motivi religiosi, residenza elettiva, ricerca
scientifica, studio, tirocinio/formazione professionale, turismo
o
richiesta
presentata in questura nei casi di permesso per affari, asilo
politico, cure mediche, gara sportiva, giustizia, integrazione minore, invito,
minore etaÕ, motivi familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero
non espellibile ex art. 19 T.U.), motivi umanitari, status apolidia, vacanze
lavoro, e in ogni altro caso non
esplicitamente menzionato
o
assistenza
gratuita da parte di Comuni e patronati per la predisposizione delle istanze
o
in caso di
ingresso per lavoro subordinato o
per ricongiungimento familiare,
l'istanza di rilascio del primo permesso e' predisposa dallo Sportello Unico
o
si utilizza un
apposito kit giallo-verde reperibile, gratuitamente, presso tutti gli uffici
postali presenti sul territorio nazionale, contenente il Modello 209, modulo 1
(per la richiesta) e modulo 2 (per l'attestazione del reddito)
o
la richiesta va
spedita dall'interessato in busta (presentata aperta; da com. Mininterno 11/12/2006) contenente tutta la documentazione necessaria e, in
caso di richiesta relativa al permesso in formato elettronico, la ricevuta di
un versamento di euro 27.50 (Decr. Ministero dell'economia e delle finanze
4/4/2006; bollettino in
distribuzione presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle
domande); ulteriori costi: marca da bollo da euro 16,00 (art. 7-bis co. 3 L. 71/2013
e circ. Mininterno 27/6/2013)[21],
euro 30 alle Poste (da Decr. Mininterno 12/10/2005)
o
l'impiegato
postale verifica che nella busta sia presente tutta la documentazione
specificamente richiesta (da com. Mininterno 11/12/2006; circ. Poste 9/2/2011: a seguito di indicazioni del Mininterno,
sufficiente inserire nel kit la fotocopia delle sole pagine del passaporto
riportanti i dati anagrafici dello straniero; richiesto comunque il controllo
preliminare della presenza del visto sul passaporto) e, identificato lo straniero, gli rilascia ricevuta che, esibita con il passaporto o documento equipollente, dimostra la legittimita' del soggiorno
o
moduli
analizzati dal Centro Servizi amministrativi delle Poste e spediti alle
questure competenti; dati elettronici inviati al centro informativo del
Mininterno, che controlla i precedenti penali del richiedente (da com. Mininterno 11/12/2006)
o
la questura
controlla l'adeguatezza della documentazione; in caso di carenze, puo' chiedere
all'interessato un'integrazione della documentazione (da com. Mininterno 11/12/2006); TAR Lazio:
il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione non e' motivo
sufficiente per il rifiuto del permesso quando essa sia da imputare ad un
disguido nel deposito della documentazione presso l'ufficio competente
o
lo straniero e' convocato in questura, mediante
raccomandata, per la rilevazione delle impronte
digitali (da com. Mininterno 11/12/2006; TAR Sicilia:
legittima l'archiviazione della richiesta di permesso in caso di mancata
presentazione dell'istante in questura a seguito di ripetuta convocazione; TAR Campania:
illegittimo il diniego di rilascio del permesso per mancato ottemperamento
all'invito a presentarsi per il fotosegnalamento, se l'amministrazione non
prova di aver consegnato l'invito ne' espone i motivi che hanno reso
impossibile la consegna, e se ha omesso di provvedere alla notifica della
comunicazione di avvio del procedimento in ragione di una presunta
irreperibilita' dell'interessato, non sostenuta da alcuna prova); nota: verosimilmente, solo per i soggiorni per cui
e' prevista tale rilevazione
o
in questura, lo
straniero consegna 4 foto tessera su sfondo bianco, e gli viene notificata la
data di una seconda convocazione per
la consegna del permesso o la notificazione del diniego (da com. Mininterno 11/12/2006); Circ. Mininterno 24/7/2000: sono ammesse,
anche in base alla norma costituzionale che tutela la liberta' di culto e di
religione, le fotografie da inserire
nei documenti di identita' o nei permessi di soggiorno in cui la persona
e' ritratta con il capo coperto da indumenti indossati, purche' i
tratti del viso siano ben visibili (il turbante, il chador o anche il velo, come nel caso delle religiose, sono infatti
parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad
identificare chi li indossa, purche' mantenga il volto scoperto; occorre
comunque verificare in maniera rigorosa che le fotografie di donne con il capo
coperto, da apporre sui permessi di soggiorno, consentano comunque un'esatta
identificazione delle loro titolari, anche allo scopo di evitare il rischio di
un illecito utilizzo dei permessi di soggiorno)
o
ai figli minori
di 14 anni, iscritti o da iscrivere sul permesso di soggiorno elettronico di
uno dei genitori e' rilasciata una tessera complementare ("carta
minore"), che costituisce un allegato del titolo del familiare (non e'
assimilabile a documento di viaggio o di riconoscimento, e non costituisce,
singolarmente, un titolo valido per il soggiorno in Italia, ne' per
l'attraversamento delle frontiere; la mancata esibizione all'atto del
reingresso in Italia non e' motivo di respingimento)
o
lo straniero
puo' controllare per via telematica lo stato di avanzamento della pratica
á
La richiesta di
rilascio del permesso per motivi umanitari, in caso di protezione sociale, puoÕ essere presentata dallÕente convenzionato
che assiste lo straniero
á
Le richieste di
rilascio di permesso per stranieri ospitati presso istituti religiosi, ovvero detenuti
in istituti penitenziari, devono
essere (circ. Mininterno 17/7/2007)
o
corredate, nel
caso di stranieri detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione
o
depositate
esclusivamente presso lÕufficio postale
ubicato in prossimitaÕ della
struttura stessa
o
presentate da
personale appositamente individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da
chi presiede gli istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede
anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle
Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
á
Le richieste di
rilascio di permesso per stranieri ricoverati in ospedale possono essere presentate, in questura (circ. Mininterno 17/7/2007), da chi presiede l'ospedale, che provvede anche al
ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e
del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
á
Sperimentazione in alcuni comuni nell'ambito di un accordo tra Mininterno, ANCI e
Poste: possibile richiedere presso i Comuni che partecipano alla
sperimentazione la compilazione
elettronica della domanda di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno;
il Comune compila online il modulo per la richiesta e rinnovo del permesso di
soggiorno, lo spedisce per via telematica alle poste e ne rilascia copia
cartacea allo straniero, che
provvede comunque a spedirla da un ufficio postale
abilitato
á
Presentazione
delle istanze di rilascio o rinnovo dei permessi e rilevamento delle impronte
per studenti e docenti stranieri della Sapienza
presso il Commissariato di PS interno all'Universita' anziche' presso la
questura (com. Mininterno 7/11/2006); nota: e' ancora vero, dopo l'entrata in vigore
della procedura per l'inoltro delle istanze per via postale?
á
Possibile
consultare on line sul sito della Polizia di Stato la situazione delle
domande di rilascio del permesso accedendo ad una banca dati dedicata (Com. Mininterno 30/4/2009)
Durata del permesso rilasciato in corrispondenza a un visto di ingresso
(torna all'indice del capitolo)
á
Durata del permesso (al rilascio): pari a quella del visto, se previsto, ma comunque
o
lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: < 2 anni
o
lavoro
subordinato con contratto a tempo determinato:
pari a durata del rapporto, ma comunque < 1 anno
o
lavoro autonomo: < 2 anni
o
studio e formazione: > durata del
corso di studi presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, o del corso di formazione
debitamente certificata, salva la verifica annuale di profitto definita dal
regolamento di attuazione (art. 5 co. 3 lettera c D. Lgs. 286/1998, come
modificato da L. 128/2013; in base ad art. 9 co. 2 L. 128/2013, la disposizione
entrera' in vigore solo a partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata
in vigore della corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6
mesi dall'entrata in vigore della stessa legge; fino ad allora, il permesso
sara' rilasciato con durata < 1 anno)
o
familiari:
come per il familiare (o affidatario) titolare del diritto al ricongiungimento,
ma comunque < 2 anni (il limite di 2 anni non si applica nel caso di
familiari del titolare di permesso per ricerca scientifica - da D. Lgs. 17/2008
- o di Carta Blu UE - D. Lgs. 108/2012 -; il limite si applica, pero', ai familiari
del titolare di permesso UE slp rilasciato a "Ex titolare di Carta blu
UE", coerentemente col fatto che tale permesso UE slp e' di durata
illimitata); al figlio minore
ultra-14-enne e al titolare di permesso per affidamento (minore affidato a comunitaÕ familiare o istituto di
assistenza, ex art. 2 L. 184/1983):
fino al compimento dei 18 anni (?)
o
lavoro stagionale: < 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo); dopo due
anni di lavoro stagionale, possibilitaÕ di permesso per 3 annualitaÕ per lavoro
stagionale (visto rilasciato ogni anno;
durata per ciascun anno pari a quella dellÕultimo dei due anni precedenti),
revocato in caso di abuso da parte dello straniero, ovvero in caso di mancata
presentazione del titolare, al posto di frontiera esterna al termine della
validitaÕ annuale e alla data di reingresso prevista dal visto (nota:
disposizione troppo rigida)
o
volontariato:
di norma < 1 anno (al piu', comunque, 18 mesi; D. Lgs. 154/2007)
o
ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008)
o
altri motivi
(es.: cura): < documentate esigenze
á
Sent. Cass. 20143/2011: il decorso della validita' del permesso non puo'
iniziare se non successivamente alla consegna del provvedimento
Permessi rilasciati senza corrispondenza a un visto di ingresso (torna all'indice del capitolo)
á
Previsto anche il rilascio di permesso di
soggiorno, senza corrispondenza a un visto di ingresso
o
richiesta asilo: rilasciato al richiedente asilo che non debba essere trattenuto
in CIE, valido nel territorio nazionale per 6 mesi, rinnovabile fino alla decisione
sulla domanda o comunque per il
tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in
relazione all'impugnazione della
decisione sulla domanda (art. 4 D. Lgs. 142/2015)[22];
la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di asilo, rilasciata
contestualmente alla verbalizzazione
della domanda, costituisce permesso di
soggiorno provvisorio (art. 4 D. Lgs. 142/2015)
o
asilo: 5
anni
o
protezione sussidiaria: 5 anni (D. Lgs. 18/2014)[23]
o
acquisto cittadinanza o dello status
di apolide (per lo straniero
regolarmente soggiornante ad altro titolo): durata procedimento concessione o
riconoscimento
o
emigrazione in altro Stato: durata procedure occorrenti
o
motivi di giustizia (su richiesta dellÕautoritaÕ
giudiziaria, nel caso in cui la presenza dello straniero sia indispensabile in
relazione a procedimenti in corso per reati di cui allÕart. 380 c.p.p. o
allÕart. 3 L. 75/1958):
3 mesi, prorogabili (TAR Lombardia: la valutazione circa l'indispensabilita' della permanenza dello
straniero per motivi connessi con il procedimento spetta all'autorita'
giudiziaria, a quella amministrativa spettando solo il compito di prendere atto
della circostanza e non rinnovare il permesso in caso di valutazione negativa;
il permesso per motivi di giustizia non e' convertibile)
o
per motivi umanitari, ex art. 5, co. 6
(anche per vittime di violenza domestica, in base ad art. 18-bis, e per vittime
di grave sfruttamento lavorativo, in base ad art. 22 co. 12-quater), art. 18
(per protezione sociale), art. 19, co. 1, T.U. o L. 155/05 (per sicurezza
pubblica); il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal
questore secondo le modalita' previste nel regolamento (L. 129/2011): previo
parere della Commissione territoriale o acquisizione dallÕinteressato di
documentazione relativa ai gravi motivi che impediscono lÕallontanamento; note:
¤
Relazione illustrativa del DPR 334/2004 e circ. Mininterno 4/3/2005 interpretano, illogicamente, che per il rilascio di
permesso ex art. 5, co. 6 eÕ necessario il parere della Commissione
territoriale, la certificazione prodotta dallÕinteressato al di fuori della
procedura di asilo essendo rilevante solo se relativa a persecuzione, non se
relativa a motivi diversi, quali disastri naturali)
¤
Trib. Torino:
dato che art. 5 co. 6 d.lgs. 1998/286 fa riferimento a seri motivi, in
particolare di carattere umanitario "o"
risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, i motivi
umanitari non devono necessariamente trovare un preciso
riscontro in disposizioni costituzionali
o internazionali, ma possono
anche rispondere all'esigenza di tutela del diritti umani imposta in via
generale da art. 2 Cost.;
l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi
una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione
al soggiorno in tutte quelle fattispecie
concrete che non trovano una compiuta corrispondenza
in fattispecie astratte previste dalla normativa ma
nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari,
eventualmente connessi alla necessita' di adeguare la disciplina alle
previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti
dell'uomo (nel caso in esame, si trattava di un cittadino del Mali emigrato in
Libia per ragioni economiche gravi, il quale, scoppiata la guerra in Libia, ha
perso il lavoro ed e' venuto in Italia a cercarne: il suo rimpatrio lo
metterebbe nell'impossibilita' di risolvere la sua gravissima situazione
economica)
¤
Trib. Prato:
la ratio della protezione umanitaria
va rintracciata, al di la' delle singole ipotesi contemplate, da considerarsi
meramente esemplificative, in una condizione di particolare vulnerabilita' del
richiedente che trovano nell'art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 una di clausola di
salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutti
quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie
astratte previste dalla normativa, ma nei quali ricorrono situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie, protette,
in via generale, da art. 2 Cost.; la fattispecie di cui all'art. 5 co. 6 D. Lgs.
286/1998 e' assolutamente generica e si riempie di contenuti solo mediante
rinvio a norme di diritto internazionale, costituzionali ed interne, che
rappresentano il sistema di riferimento per i diritti umani fondamentali; non e' necessario, ai fini del rilascio di un permesso per motivi
umanitari, adire la Commissione
territoriale; in ordine all'onere
della prova, si applica il regime probatorio attenuato, nell'ambito del
quale particolarmente pregnante e' il potere
officioso riconosciuto al giudice
chiamato a cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo
straniero di godere della protezione invocata; la condizione giuridica del
richiedente un permesso per motivi umanitari e' parificabile a quella dello
straniero regolarmente soggiornante;
¤
Sent. Cass. S.U. 19393/2009: il rilascio del permesso per motivi umanitari di
cui all'art. 5, co. 6 (tra i quali rientrano quelli contemplati da artt. 18 e
19 D. Lgs. 286/1998) corrisponde alla tutela di un diritto fondamentale della
persona e ha natura dichiarativa, non costitutiva (competenza del giudice
ordinario; nello stesso senso, TAR Sicilia)
¤
TAR Piemonte:
un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, co. 6 D. Lgs. 286/1998
puo' essere rilasciato a una cittadina di etnia Rom soggiornante da lunghissimo
periodo in Italia e priva di legami col paese d'origine, alla luce degli
obblighi costituzionali e internazionali derivanti dalla tutela del diritto
all'unita' familiare sancito da art. 29 Cost. e
art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
¤
un permesso per
motivi umanitari ex art. 5, co. 6 (previa domanda di asilo, per consentire una
pronuncia della Commissione territoriale, da Com. Prefettura Roma; nota: a prescindere dai motivi umanitari in gioco)
potrebbe essere rilasciato ai Rom irregolarmente soggiornanti a Roma in base a
un accordo raggiunto col Prefetto di Roma nell'ambito del Piano Nomadi del
Comune di Roma (da un comunicato Integra)
¤
un permesso per
motivi umanitari e' stato rilasciato anche a stranieri che si erano resi
benemeriti per atti di eroismo (comunicato Stranieriinitalia e comunicato Stranieriinitalia) o per aver sventato una rapina (comunicato Stranieriinitalia, comunicato Stranieriinitalia); rilasciati permessi di soggiorno per motivi
umanitari a stranieri che hanno salvato persone dall'annegamento (comunicato Stranieriinitalia, comunicato Stranieriinitalia); rinnovato il permesso, a dispetto di un precedente
rigetto per mancanza di reddito, a uno straniero che ha sventato il tentativo
di suicidio di una donna a Sesto S. Giovanni, avendogli una ditta offerto un
lavoro (comunicato Stranieriinitalia)
o
per residenza elettiva, in presenza di
pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del DPR 334/2004) in Italia; nota: e' possibile, ovviamente, anche il
rilascio di permesso per residenza elettiva in seguito a ingresso per questo
motivo (che richiede la dimostrazione di disponibilita' di risorse cospicue,
con previsione di diverse fonti possibili); TAR Emilia Romagna: lo straniero che percepisca una pensione (inclusa una rendita INAIL
per infortunio sul lavoro) in Italia ha diritto ad ottenere un permesso per
residenza elettiva, se non ricorrono motivi ostativi e sempre che si trovi in
Italia in condizioni di soggiorno legale
o
per assistenza minore, al familiare del
minore soggiornante in Italia nei casi in cui il Tribunale per i minorenni ne
autorizzi lÕingresso e/o il soggiorno per un periodo di durata determinata per
gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, anche in deroga
alle altre disposizioni del Testo unico (art. 31, co. 3, T.U. e D. Lgs. 5/2007)
o
per integrazione del minore, previo parere del Comitato minori stranieri,
ai minori che si trovino nelle condizioni di cui allÕart. 32, co. 1 bis e 1
ter, T.U.:
¤
essere stati
identificati inizialmente come minori non accompagnati
¤
essere stati
affidati ai sensi della L. 184/1983
o sottoposti a tutela, ovvero (L. 129/2011) soddisfare le condizioni di
integrazione (verosimilmente, arrivo in Italia prima del compimento dei 15
anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con
rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del
Consiglio; rilevante lÕinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non
sollecitato dal Comitato?)
o
per minore eta', al minore cui non possa
essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Mininterno 23/12/1999 e circ. Mininterno 13/11/2000)
o
per motivi familiari, al coniuge o parente
entro il secondo (L. 94/2009) grado conviventi di cittadino italiano (art. 28,
co. 1, lettera b, Regolamento); circ. Mininterno 31/8/2009: vanno accolte le istanze di rilascio o rinnovo del
permesso presentate da parenti di terzo o quarto grado presentate prima
dell'entrata in vigore della L. 94/2009 (in
senso opposto, Sent. Cass. 4752/2012: legittimo il diniego di rinnovo del permesso,
adottato dopo l'entrata in vigore della L. 94/2009, per un familiare di
italiano di grado superiore al secondo, l'amministrazione essendo tenuta ad
applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento
definitivo, quand'anche sopravvenuta, e non gia', salvo che espresse norme
statuiscano diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento)
o
per cure mediche alla donna incinta o che
abbia partorito da meno di sei mesi il bambino cui provvede (art. 28, co. 1,
lettera c, Regolamento) e al marito convivente della donna (Sent. Corte Cost. n. 376/2000); lo straniero
inespellibile per la necessita'
di ricevere cure ha diritto al
rilascio di un permesso di soggiorno idoneo a regolarizzare la propria
situazione (TAR Veneto,
con riferimento a persona necessitante di trattamento emodialitico; nello
stesso senso, TAR Veneto,
TAR Lazio,
TAR Liguria,
TAR Lombardia, TAR Sicilia);
in senso parzialmente diverso, Sent. Cons. Stato 5286/2011, TAR Veneto
e TAR Lazio,
secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo
durante il quale necessita di cure (TAR Lazio
fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma
ha rilasciato un permesso per motivi
umanitari; Trib. Trieste riconosce il diritto alla protezione
umanitaria a un richiedente asilo, ritenuto non credibile, ma necessitante
cure mediche; Trib. Milano:
riconosciuta la protezione umanitaria
a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi
psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia
farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le
condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine
pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto
alla revoca della protezione sussidiaria); in
senso ancora piu' forte, Trib. Prato:
ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione
territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato
regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e
nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria; in senso meno preciso, Sent. Cons. Stato 5328/2014: benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il
presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure
mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e
opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle
procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito
dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano
casi cosi' complessi (nel caso in specie, uno straniero entrato in Italia
illegalmente e necessitante un trapianto di rene) e comportarsi di conseguenza
nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di
flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo,
come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del
rilascio di un permesso per motivi familiari); in senso piu' debole, TAR Umbria:
il rilascio del permesso non deve considerarsi automaticamente precluso per il
fatto che lo straniero si trovi gia' sul territorio dello Stato, benche' possa
esserlo per l'esistenza di un motivo ostativo; in senso molto piu' debole, Sent. Cons. Stato 3488/2014: allo straniero che non possa essere allontanato per
la necessita' di ricevere cure mediche il permesso
va rilasciato solo in circostanze
eccezionali e gravissime connesse allo stato di salute dell'interessato, al
tipo di intervento e ai tempi che esso richiede
o
per affidamento, al minore straniero
affidato a comunitaÕ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/1983
o
per ricerca scientifica, allo straniero
soggiornante regolarmente ad altro titolo (diverso da richiesta asilo o
protezione temporanea) che abbia ottenuto il nulla-osta per ricerca scientifica
ovvero allo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro dell'UE
che intenda proseguire la ricerca iniziata in quello Stato (D. Lgs. 17/2008)
o
Carta Blu UE,
allo straniero legalmente soggiornante ad altro titolo (diverso da protezione
temporanea o internazionale, richiesta di protezione temporanea o
internazionale, ricerca scientifica, lavoro stagionale) che siano assunti come
lavoratori altamente qualificati
o
per qualunque motivo, allo straniero
titolare di permesso UE slp rilasciato da altro Stato membro che sia in
possesso dei requisiti corrispondenti e, in caso di soggiorno per motivi
diversi da lavoro, formazione o studio, di risorse non inferiori al doppio
della soglia prevista per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria
Facolta' nelle more del rilascio di alcuni permessi (torna all'indice del capitolo)
á
Il lavoratore
che ha fatto ingresso per lavoro
subordinato, nelle more del rilascio
del primo permesso di soggiorno,
o
puo' esercitare
l'attivita' lavorativa per cui ha
ottenuto il nulla-osta, con pienezza di diritti
previdenziali (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co.
3 L. 214/2011;
in precedenza, anche Mess. INPS 2226/2008; e' incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione, da Mess. INPS 6449/2008), fino ad
eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro,
con l'indicazione dell'esistenza dei motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (nota: sufficiente un
preavviso di rigetto per impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa?), a
condizione che (art. 5 co. 9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche da Direttiva Mininterno 20/2/2007, che rafforzava circ. Mininterno 9/2/2006, e par. Mingiustizia)
¤
abbia richiesto
il permesso allo Sportello unico all'atto della stipula del contratto di
soggiorno, secondo le modalita' previste da DPR 394/1999 (nota: art. 5 co.
9-bis D. Lgs. 286/1998 non menziona, come faceva Direttiva Mininterno 20/2/2007, il termine di 8 gg dall'ingresso, che si deve
intendere, pero', sottinteso)
¤
sia stata
rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rilascio
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che
esibisca (circ. Mininterno 2/4/2007)
¤
il contratto di
soggiorno stipulato presso lo Sportello unico
¤
ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale abilitato
¤
domanda di
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo
Sportello unico (verosimilmente, si riferisce alla copia del modello di
richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico)
o
puo' iscriversi al SSN, esibendo ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso per lavoro subordinato
rilasciatagli dall'ufficio postale (circ. Minsalute 17/4/2007)
o
puo' sostenere
gli esami di guida e ottenere
rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla
guida e di circolazione, a condizione di esibizione della ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale o dalla questura; a tal fine, si prescinde dal controllo
relativo al rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rilascio
(circ. Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' effettuare
(a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallÕobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli
valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del
soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza;
la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)
á
Lo straniero che
ha fatto ingresso per lavoro autonomo,
nelle more del rilascio del primo
permesso di soggiorno, puo' effettuare
(a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallÕobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso avvengano
con attraversamento di soli valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del
soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza;
la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)
á
Nota: secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, l'applicabilita' della Direttiva Mininterno 20/2/2007 (esercizio dell'attivita' lavorativa
autorizzata) si estende al caso di lavoratore che ha fatto ingresso per lavoro autonomo; tuttavia, circ. Mininterno 2/4/2007 (iscrizione anagrafica), circ. Minsalute 17/4/2007 (iscrizione al SSN) e circ. Mintrasporti 14/9/2007 (esami di
guida e rilascio documenti correlati) menzionano solo il caso di ingresso per
lavoro subordinato
á
Lo straniero che
ha fatto ingresso per ricongiungimento
familiare (e, verosimilmente, per ingresso al seguito), nelle more del rilascio del primo permesso
di soggiorno,
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica a condizione che
esibisca (circ. Mininterno 2/8/2007)
¤
visto d'ingresso
¤
ricevuta
dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli
dall'ufficio postale abilitato; circ. Prefettura Milano 17/6/2010: il Mininterno ha accettato di considerare valida,
ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero ricongiunto nelle more del
rilascio del permesso per motivi familiari, copia della prenotazione
dell'appuntamento presso lo Sportello Unico per la compilazione della richiesta
di permesso di soggiorno
¤
fotocopia non
autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello unico
o
puo' effettuare
(a regime, da circ. Mininterno 28/7/2008) il reingresso
in esonero dallÕobbligo di visto, a condizione che uscita e reingresso
avvengano con attraversamento di soli
valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro), a condizione che esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il visto da cui si evinca il motivo del
soggiorno e la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008) attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza;
la polizia di frontiera deve timbrare sia il passaporto sia la ricevuta (circ. Mininterno 7/8/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008)
á
Nota: circ. Provincia Roma 22/12/2009 prevede la possibilita' di rendere la dichiarazione
di immediata disponibilita' al lavoro e conseguente iscrizione nelle liste di
mobilita' (verosimilmente, si deve intendere: nelle liste dei lavoratori in
cerca di occupazione) per lo straniero in attesa di rilascio di permesso per
motivi familiari, di cui alla circ. Mininterno 2/8/2007 (nota: solo quello entrato per ricongiungimento?)
á
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome
20/12/2012: in tutti i casi in cui
il cittadino straniero sia in attesa di
primo rilascio di permesso di soggiorno per uno dei motivi che determinano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN
(incluso il caso di domanda di regolarizzazione o emersione dal lavoro nero),
si procede all'iscrizione temporanea
sulla base della documentazione attestante l'avvenuta richiesta del permesso di
soggiorno
á
Circ. Mininterno 2/3/2009: agli studenti stranieri che hanno lasciato il
territorio nazionale nelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno
per motivi di studio senza aver richiesto, preliminarmente, una autorizzazione
al soggiorno provvisoria su modello cartaceo, di cui alla circ. Mininterno 7/12/2006, puo' essere concesso, eccezionalmente, un visto di
reingresso previo rilascio del relativo nulla osta da parte della Questura
competente
á
Note:
o
il Reg. UE 265/2010 ha esteso la liberta' di transito
e di circolazione per periodi di durata non superiore a 90 gg ai titolari di visto di ingresso di lunga durata, purche' in corso di validita' e rilasciato conformemente alle
disposizioni del Regolamento stesso;
questo fatto dovrebbe garantire la liberta' di uscita e reingresso, anche con
attraversamento di frontiere Schengen, a tutti coloro che, avendo fatto
ingresso con un tale visto, siano in attesa
di rilascio del primo permesso di soggiorno di durata superiore a 3 mesi
o
in senso contrario, sembra pero' Sent. Corte Giust. C-606/10: le norme sul respingimento degli stranieri di cui
al Reg. CE/562/2006 sono applicabili anche agli stranieri di paesi soggetti all'obbligo del
visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio
Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno
temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro; nota: significa che lo straniero che
sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato
membro, in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno o sulla sua domanda di asilo, e che lasci il
territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda non puo'
rientrarvi con la sola copertura del suo documento
di soggiorno provvisorio, e che, qualora tale straniero si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, incluse quelle esterne dello Stato
membro che ha rilasciato il permesso temporaneo, deve essere respinto, in applicazione del Reg. CE/562/2006, salvo che si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di
interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali) e senza pregiudizio dei
diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale
Richiesta di rinnovo del permesso (torna
all'indice del capitolo)
á
Richiesta di rinnovo del permesso: almeno 60 gg. prima della
scadenza (art. 5, co. 4 T.U., come modificato da L. 94/2009); Cons. Giust. Ammin. Sicilia, Sent. Cons. Stato 326/2013: termine non perentorio, ma solo indicativo
á
Giurisprudenza:
o
mancata
richiesta di rinnovo insanabile
(presupposto per l'espulsione, salvo cause di forza maggiore; Gdp Napoli:
tra queste, la necessita' di ricevere cure per se' o per i propri familiari
soggiornanti in Italia) oltre 60 gg.
dopo la scadenza
o
Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003: in presenza di richiesta tardiva vanno comunque
valutati i requisiti prima di rigettarla; la richiesta va pero' respinta se il
ritardo e' stato indispensabile per rientrare in possesso di requisiti
altrimenti mancanti; in questo stesso senso, Sent. Cons. Stato 2594/2007, Gdp Terni,
Ord. Cass. 15129/2012; in senso piu' aperto, TAR Lazio
e TAR Lombardia, che sembrano prescindere
dall'eventuale strumentalita' del
ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi
sono stati maturati
o
TAR Toscana:
dal momento che il termine previsto dalla legge ha carattere acceleratorio e
non ordinatorio, il diniego del rinnovo e' illegittimo se non e' preceduto
dalla comunicazione di preavviso di rigetto, che consentirebbe all'interessato
di esporre le eventuali valide giustificazioni del ritardo, quale, nel caso in
specie, lo stato di detenzione (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3525/2013)
o
Sent. Cons. Stato 3552/2013: il diniego di rinnovo fondato solo sul ritardo
nella presentazione dell'istanza, senza valutazione del possesso effettivo dei
requisiti e' illegittimo anche quando il ritardo sia abnorme (due anni e mezzo)
o
il fatto che lo
straniero non sia stato informato del fatto che il permesso richiesto sia
giacente in questura puo' integrare la causa di forza maggiore per la mancata
richiesta di rinnovo nei termini (Trib. Udine;
nello stesso senso, TAR Campania)
o
Ord. Cass. 18480/2011: anche quando lo straniero sia in possesso di un
permesso di per se' non rinnovabile, ma per il quale possa essere chiesta, in
linea di principio, la conversione (nella fattispecie, in permesso per motivi
familiari, essendo stato maturato un anno di soggiorno in Italia anche come
risultante dalla successione di diversi periodi), il provvedimento di
espulsione per soggiorno illegale non e' adottabile prima che siano trascorsi
60 gg dalla scadenza senza che sia stata presentata istanza di conversione
o
Sent. Cons. Stato 5434/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso,
fondato sul fatto che la richiesta era stata presentata con enorme ritardo (18
mesi) rispetto alla scadenza del permesso per attesa occupazione, se
l'amministrazione non aveva adottato provvedimenti durante il periodo in cui lo
straniero era titolare di permesso scaduto e se lo straniero ha comunicato,
prima che venisse adottato il provvedimento di diniego, di aver intrapreso un
nuovo rapporto di lavoro (si tratta di fatto sopravvenuto che va preso in
considerazione anche ai fini di rilascio di nuovo permesso, quando lo straniero
sia privo di permesso)
o
Sent. Cons. Stato 372/2016: il termine
di presentazione della domanda di rinnovo o di conversione non e' perentorio, e
anche una presentazione tardiva, ma comunque avvenuta prima dell'adozione, da
parte dell'Amministrazione, di provvedimenti sanzionatori della permanenza in
Italia divenuta ormai priva di titolo, comporta l'obbligo di esaminare la
domanda; illegittimo quindi il diniego di conversione di un permesso per tirocinio
in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul ritardo nella
presentazione della richiesta, tanto piu' se, come nel caso in esame, il
mancato rispetto del termine venga ricondotto ad una causa di forza maggiore,
quale uno stato di salute patologico astrattamente idoneo ad impedire al
soggetto di determinarsi razionalmente nel porre in essere gli adempimenti
finalizzati alla conversione del permesso
o
Sent. Cons. Stato 2230/2016: la mera circostanza del ritardo nella presentazione
della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione
sufficiente per il rifiuto del rinnovo; sono circostanze favorevolmente
apprezzabili circa il ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso sia
l'illegibilita' della data di scadenza apposta sul documento sia lo smarrimento
dello stesso (denunciato alla questura)
á
Sent. Cass. 20143/2011: il decorso della validita' del permesso non puo'
iniziare se non successivamente alla consegna del provvedimento ed il termine
del rinnovo non puo' decorrere se il provvedimento non stato mai consegnato
á
Ammesso il
reingresso (con visto apposito) nei 6
mesi successivi alla scadenza, in caso gravi motivi di salute dello
straniero o di familiari di I grado o del coniuge, a condizione di possesso di requisiti per il rinnovo (chi li
verifica?)
Rilevamento delle impronte digitali ai fini del rinnovo (torna all'indice del capitolo)
á
Rilevamento
delle impronte digitali per lo
straniero che chieda il rinnovo del permesso di soggiorno (esclusi i casi di
soggiorno di durata < 3 mesi per motivi diversi da lavoro, studio e
familiari, e i casi di soggiorno per motivi di cura di qualsiasi durata)
á
TAR Lazio:
la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai
dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare,
per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi
non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa
essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di
rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero,
che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei
redditi allegata allÕistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la
proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013
á
Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che
determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con
determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non
di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono
analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa
persona fisica
á
Sent. Cons. Stato 4083/2016: illegittimo il provvedimento di archiviazione della
richiesta di rinnovo del permesso per attesa occupazione, basato sulla presunta
assenza di attivazione da parte dello straniero ai fini del ritiro del
permesso, se l'amministrazione non ha provveduto ne' a comunicare il rinnovo
del permesso ne' a comunicare il preavviso di archiviazione; irrilevante il
fatto che risulta formalmente spirata, al momento dell'archiviazione, la
validita' del permesso rinnovato
á
TAR Sicilia:
legittima l'archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso in caso di
mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di ripetuta
convocazione
á
Sent. Cons. Stato 4529/2016: legittima l'archiviazione della richiesta di
rinnovo del permesso se lo straniero non si e' presentato all'appuntamento per
i rilievi fotodattiloscopici ed e' risultato irreperibile, non potendosi
addossare all'Amministrazione l'onere di svolgere particolari ricerche sui
motivi della riscontrata irreperibilita', ovvero di attendere che trascorra un
maggior lasso di tempo prima di concludere il procedimento, potendo invece
(anche attraverso internet) lo straniero conoscere lo stato del procedimento e
chiedere un nuovo appuntamento
á
Sent. Cons. Stato 3549/2013: legittimo il dinego di rinnovo per mancata
presentazione dello straniero alle convocazioni per l'effettuazione dei rilievi
fotodattiloscopici, se tali assenze non sono sorrette da motivi validi
á
Sent. Cons. Stato 4256/2013: se lo straniero non si presenta alla convocazione
in questura per la rilevazione delle impronte, in sede di rinnovo del permesso,
e non si attiva per ottenere un nuovo appuntamento, e' legittima
l'archiviazione della richiesta di rinnovo; tuttavia, se l'interessato fa
richiesta di riapertura della pratica, giustificando ragionevolmente la mancata
presentazione ai precedenti appuntamenti, e' illegittimo il rifiuto
dell'amministrazione, quando sussistano i presupposti per il rinnovo
á
TAR Liguria:
legittimo il diniego di rinnovo del permesso se lo straniero non si e'
presentato per il rilevamento delle impronte digitali, ma non se la
convocazione non e' stata accompagnata da traduzione nella lingua
dell'interessato o, almeno, in una delle lingue piu' diffuse, e l'interessato
non comprende adeguatamente la lingua italiana
á
Sent. Cons. Stato 946/2012: la mancata rilevazione delle impronte
dattiloscopiche, in presenza di giustificazioni e di una piena disponibilita' a
sottoporvisi, costituisce una forma sanabile di irregolarita' amministrativa e
non e', quindi, sufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso
Requisiti per il rinnovo del permesso (torna
all'indice del capitolo)
á
Requisiti per il rinnovo:
o
permanenza dei requisiti previsti per il rilascio; di norma:
¤
possesso di passaporto valido o documento equivalente (salvo permesso per motivi umanitari
ex art. 5, co. 6, T.U.; circ. Mininterno 24/2/2003); nota: secondo TAR Emilia Romagna, in base ad art. 13 DPR 394/1999, che prevede solo l'accertamento
dell'identita' del richiedente, il possesso del pasaporto in corso di validita'
non e' richiesto ai fini del rinnovo del permesso; TAR Toscana:
la mancata presentazione dello straniero in questura per l'esibizione del
passaporto non e' motivazione sufficiente per il diniego del rinnovo del
permesso, dovendo l'amministrazione considerare le ragioni dell'interessato che
incontri oggettive difficolta' nel rinnovo del passaporto dipendenti solo dal
consolato del paese di appartenenza
¤
mezzi di sostentamento (da lavoro o altra fonte
lecita) per titolare e familiari conviventi a carico, quantificati come per ricongiungimento (circ. Mininterno 19/5/2001, che interpreta lÕart. 13, co. 2 Regolamento, in
contrasto, per il soggiorno per lavoro autonomo, con art. 26, co. 3 T.U) e
accertabili dÕufficio a seguito di dichiarazione
temporaneamente sostitutiva;
note:
-
in caso di straniero senza familiari a carico, il
reddito minimo dovrebbe corrispondere all'importo dellÕassegno sociale (per il 2016, 5.824,91 euro, da All. 4 circ. INPS 210/2015), in base ad art. 29, co. 3, lettera b T.U.
modificata da D. Lgs. 160/2008 (analoga determinazione si otteneva, estrapolando
allÕindietro circ. Mininterno 19/5/2001);
-
giurisprudenza:
¬
la quantificazione riferita alle soglie di
reddito previste per il ricongiungimento e' da considerarsi indicativa, non tassativa (TAR Emilia Romagna); la normativa non individua,
quanto meno con riferimento allo straniero lavoratore subordinato, una precisa soglia di reddito, ma deve
tenersi conto dell'inserimento sociale (TAR Piemonte)
¬
illegittimo
il diniego di rinnovo per mancanza di reddito sufficiente se l'amministrazione
non ha tenuto conto del fatto che lo stesso reddito, benche' insufficiente, risultasse in crescita nell'ultimo anno, tanto che il nucleo familiare aveva
potuto prendere in affitto un appartamento (Sent. Cons. Stato 3724/2014; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 2699/2015 e Sent. Cons. Stato 2266/2016: in caso di rinnovo il raggiungimento della soglia
reddituale deve essere valutato in chiave prospettica e con elasticita', anche
alla luce delle possibilita' di incremento del reddito; nello stesso senso, ma in
negativo, Sent. Cons. Stato 2735/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
insufficienza di reddito, anche in presenza di familiari, se l'interessato non
ha prospettato alcun elemento che faccia prevedere una evoluzione positiva di
tale situazione reddituale)
¬
in presenza di
un contratto di lavoro stipulato da pochi mesi la questura non puo'
limitarsi a valutare il reddito storico, che e' sicuramente insufficiente, ma
deve compiere una prognosi sul
reddito che ne derivera' che tenga conto della natura del contratto di lavoro;
in questo modo si evita di pregiudicare gli stranieri che hanno stipulato il
contratto di lavoro a ridosso del momento in cui la loro domanda di rinnovo del
permesso di soggiorno viene esaminata dalla questura, specie in un periodo storico caratterizzato dalla
difficolta' a reperire un lavoro in modo stabile (Sent. Cons. Stato 2730/2016); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 3880/2016 (con riferimento a un caso in cui l'interessato
aveva stipulato, prima che la questura adottasse il provvedimento di rinnovo,
un contratto di lavoro intermittente, poi effettivamente trasformatosi in un
contratto di lavoro a tempo determinato e, successivamente, in un contratto a
tempo indeterminato) e Sent. Cons. Stato 4082/2016 (secondo cui non possono essere ravvisate finalita'
elusive delle disposizioni in materia, in difetto di concreti elementi che
lascino ritenere fittizi i rapporti lavorativi, per il solo fatto che questi
siano iniziati poco prima della domanda o anche sopravvenuti nel periodo tra la
presentazione di questa e l?emissione del provvedimento)
¬
l'insufficienza di mezzi non e' di per se' sola idonea a determinare la decisione,
dovendo essere valutata assieme ad altri elementi: prospettive lavorative,
durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato,
ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso e dall'esistenza di vincoli
familiari (TAR Emilia Romagna, TAR Emilia); con
accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi
possono soccorrere solo in presenza
di lievi scostamenti dal livello di
reddito minimo; nota: in base ad
art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nel caso in cui il titolare abbia fatto ingresso
per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami
familiari nel territorio dello Stato, vanno comunque valutate le condizioni di inserimento e i legami
familiari, che possono prevalere perfino sull'ostativita' di condanne penali (in questo senso, Sent. Cons. Stato 5915/2013, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014 - secondo cui e' illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per attesa
occupazione adottato in relazione a uno straniero che abbia familiari in Italia senza tener conto
della natura dei suoi legami
socio-familiari della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale -, Sent. Cons Stato 2164/2015 - per un caso in cui la questura ha proceduto al
riesame del provvedimento, decidendo di rinnovare il permesso -, Sent. Cons. Stato 2699/2015; Sent. Cons. Stato 1223/2015: le disposizioni a tutela del'unita' familiare,
applicabili in caso di condanne ostative, devono a maggior ragione essere
applicate in caso di insufficienza di
reddito individuale - nota: la
sentenza si limita pero' a dare rilievo ai redditi complessivamente maturati
nell'ambito del nucleo familiare! (nello
stesso senso, e con gli stessi limiti, Sent. Cons. Stato 3879/2015, in relazione al rinnovo di un permesso per attesa
occupazione: le disposizioni di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 possono
essere applicate con ampi margini di flessibilita' in una situazione nella
quale sono certe le fonti di sostentamento, di alloggio e di reddito che dalla
situazione familiare automaticamente deriva all'interessato) -; TAR Puglia:
la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza
diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero precedentemente
ricongiuntosi al nucleo familiare di
origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad effettuare una ponderazione complessiva degli
interessi del richiedente al di la'
della mera sussistenza di condizioni
per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza in Italia,
incluso il caso in cui la richiesta
di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso -
nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa
occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante
irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla
volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto,
dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una
volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso
contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato
che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa
piuttosto che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare - e,
laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo per la sicurezza nazionale o
per l'ordine pubblico, l'interesse
dello straniero, gia' soggiornante
nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo
familiare di origine deve ritenersi preponderante;
Sent. Cons. Stato 5775/2015: illegittimi
i dinieghi relativi al rinnovo del permesso per lavoro
subordinato di uno straniero e del permesso per motivi familiari della moglie,
adottati facendo una rigorosa applicazione delle disposizioni che prevedono il
possesso di determinati limiti minimi di reddito
per il rinnovo del permesso di soggiorno, senza
una valutazione adeguata della
natura e della effettivita' dei vincoli
familiari, dei legami sociali, della
durata del soggiorno e, soprattutto,
del sopravvenuto nuovo rapporto di
lavoro della moglie, la cui esistenza, a prescindere dalla data di
sottoscrizione del contratto, era stata comunque portata a conoscenza
dell'Amministrazione prima dell'adozione dei provvedimenti; Sent. Cons. Stato 2165/2015: nel caso di stranieri soggiornanti regolarmente da
lungo tempo in Italia la mera insufficienza del reddito quale risulta dalla
banca dati dell'INPS non puo' essere considerata di per se' un elemento
sufficiente per il diniego di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno quando
sussistono significativi legami familiari o anche soltanto i requisiti
materiali per richiedere la carta di soggiorno di lungo periodo, potendo la
rilevanza di tali fattori bilanciare effetti negativi di temporanee carenze di
reddito dovute a periodi disoccupazione o di lavoro nero); concettualmente nello stesso senso, ma in chiave negativa, Sent. Cons. Stato 1521/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lo
straniero e per i suoi familiari se il reddito maturato e' largamente
insufficiente e se si e' tenuto conto dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il paese di appartenenza (legittimo, a maggior ragione il diniego
di permesso UE slp)
¬
in presenza di legami familiari stabili dello
straniero in Italia, la mancanza di
reddito nella misura richiesta non
rappresenta una causa automaticamente
ostativa alla permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 4386/2016)
¬
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per mancanza di reddito, se lo straniero ha figli minori residenti in Italia, anche
se questa circostanza non e' stata fatta presente dallo straniero
all'amministrazione, trattandosi comunque di difetto di istruttoria (TAR Liguria)
¬
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza del reddito
se l'amministrazione non ha
effettuato una valutazione della
situazione personale dello straniero alla luce dell'esistenza dei legami familiari di cui all'art. 29 co.
1 D. Lgs. 286/1998, nonche' del positivo esercizio del diritto al
ricongiungimento al nucleo familiare, e non
ha tenuto conto del fatto che
l'interessato dispone di alloggio a
titolo gratuito (Sent. Cons. Stato 2229/2016)
¬
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso per attesa
occupazione, se lo straniero non
dimostra di aver lavorato e prodotto reddito
in misura significativa e l'iscrizione al collocamento si e' protratta per 17
mesi; in casi del genere spetta all'autorita' amministrativa una valutazione
ampia, che include la valutazione della potenziale capacita' di lavoro e
produzione di reddito da parte dello straniero; la normativa non prevede
alcun automatismo a favore della
permanenza nel territorio nazionale dello straniero conseguente alla sola
regolare presenza in Italia di uno stretto
congiunto, ma solo la tutela di effettivi e significativi legami
familiari, con riflessi anche sulla capacita' di sostentamento e di reddito
in rapporto alla solidarieta' economica all'interno del nucleo familiare; la
dimostrazione della sussistenza di rapporti di questa natura spetta
all'interessato (Sent. Cons. Stato 4205/2015)
¬
ai fini del
rinnovo del permesso, la lunga durata del soggiorno e di lavoro regolare in Italia non
e' un dato di per se' rilevante ne' sufficiente
a compensare il venire meno del requisito
di reddito per un periodo prolungato (Sent. Cons. Stato 1424/2016)
¬
illegittima
la revoca del permesso per lavoro
subordinato, adottata sulla base della falsita'
della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se
l'amministrazione non ha tenuto conto
dell'esistenza di legami familiari
in Italia (Sent. Cons. Stato 6161/2014)
¬
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza
della ditta da cui lo straniero dipenderebbe, se non tiene conto della
sopravvenuta stipulazione di un contratto di lavoro con ditta regolare e della
presenza di figli nati in Italia (Sent. Cons. Stato 4805/2015)
¬
il diniego di
rinnovo per mancanza di reddito o di
attivita' lavorativa in corso non ha
natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare
l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011, TAR Lazio)
¬
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato fondato su una prolungata
mancanza di reddito, il mancato
avviso di avvio del procedimento non inficiandone la legittimita', dato che non
sono emersi neanche in fase giurisdizionale elementi che avrebbero potuto
portare a un diverso provvedimento (Sent. Cons. Stato 5273/2015)
¬
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato da mancanza di reddito sufficiente e di alloggio
idoneo, se lo straniero non ha fornito,
neanche in giudizio, elementi che avrebbero
potuto condurre ad un provvedimento favorevole (Sent. Cons. Stato 2335/2015)
¬
la
disponibilita' di un alloggio in comodato gratuito, producendo un risparmio di spesa, va considerata alla
stregua di un reddito, utile a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno
(Trib. Bologna)
¬
lo stato di
disoccupazione non esclude di per se' che il requisito relativo al possesso di
mezzi di sostentamento sufficienti possa essere soddisfatto, rilevando, a tal
fine, per esempio, anche i risparmi
accumulati ed eventuali promesse di assunzione (Sent. Cons. Stato 1755/2006, TAR Lazio,
TAR Lombardia)
¬
rileva la
disponibilita' di mezzi per il periodo
successivo a quello per cui si chiede il rinnovo (Sent. Tar Veneto); nello stesso senso, TAR Lombardia, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 256/2011, TAR Lombardia, TAR Liguria:
illegittimo il diniego di rinnovo per insufficienza di reddito che non tenga
conto di un nuovo contratto di lavoro;
TAR Lombardia: la stipula di un nuovo contratto di soggiorno prevale sull'elemento
negativo costituito da un periodo di disoccupazione; TAR Lazio:
l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro va considerata anche quando vi
siano delle irregolarita' sanabili quali la mancata comunicazione all'INPS; Sent. Cons. Stato 6190/2014: ai fini del rinnovo del permesso per lavoro
subordinato, il reddito derivante da un rapporto stipulato poco tempo prima
della presentazione dell'istanza di rinnovo e' da prendere in considerazione,
soprattutto se l'insufficienza del reddito maturato per il periodo di validita'
del permesso in scadenza e' motivata dall'assenza dello straniero dal
territorio nazionale per motivi familiari; nello
stesso senso con riferimento al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, Sent. Cons. Stato 6070/2014 (le disposizioni di cui all'art. 5 co. 5 e all'art.
22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, benche' riferite al solo lavoro subordinato, devono
essere sistematicamente interpretate
nel senso di una ragionevole applicazione del necessario requisito di reddito
durante il periodo di validita' dei permessi di soggiorno, anche per lavoro autonomo, senza che ci si spinga
a prescrivere una regola di necessaria, assoluta e ininterrotta continuita' di
quel livello di reddito; rilevano anche redditi ottenuti da forme di lavoro,
subordinato o autonomo, non corrispondenti al titolo del permesso; purche' non
si tratti di situazioni precarie o fittizie strumentalmente predisposte al solo
fine del rinnovo del permesso, occorre attribuire maggiore rilevanza al
sopravvenire di una situazione di lavoro e di reddito che faccia presumere una prospettiva di continuita' per il futuro
rispetto a temporanee carenze di reddito verificatesi in passato, soprattutto
se queste ultime appaiono motivate dal contesto di prolungata crisi
economico-finanziaria); in senso
contrario, TAR Marche
(ai fini del rinnovo del permesso per lavoro
autonomo, la disponibilita' deve essere dimostrata in relazione a un periodo antecedente a quello per il quale
si chiede il rinnovo) e Sent. Cons. Stato 4611/2014 (legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo, se lo straniero non
dimostra di aver maturato, nel periodo
di validita' del permesso in scadenza, un reddito pari almeno a quello
previsto per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria;
ai fini della valutazione delle risorse disponibili, il criterio prognostico legato a fatti
sopravvenuti puo' assumere carattere integrativo solo nell'ipotesi in cui nel
periodo di validita' del permesso scaduto emergano significative attivita' lavorative; resta ferma la possibilita' per
l'appellante di presentare all'amministrazione una nuova istanza in base ad
elementi sopravvenuti idonei a dimostrare la percezione di redditi sufficienti
o di richiedere comunque il permesso di soggiorno per altri comprovati motivi);
nel senso, pero', della rilevanza della sopravvenuta dichiarazione dei redditi,
anche in mancanza di quelle relative agli anni di validita' del permesso
precedenti, TAR Lombardia; nel senso poi della prevalenza della capacita' reddituale per il
futuro sulla mancanza di disponibilita' reddituale attuale, ai fini della
conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte)
¬
illegittimo il
diniego del rinnovo permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza di reddito,
se il reddito maturato nell'anno precedente era effettivamente superiore al
minimo richiesto e l'adozione del provvedimento e' dovuta solo al fatto che il
dato corrispondente (comunicato dall'interessato con la dichiarazione dei
redditi) non era ancora rilevabile sulle banche dati dall'amministrazione (Sent. Cons. Stato 4530/2016)
¬
insufficiente a provare la disponibilita' di reddito l'esibizione del solo
contratto di soggiorno stipulato per il periodo trascorso, non corredato da
buste paga, cedolini INPS o altre prove dell'effettiva instaurazione del
rapporto e del suo proseguimento (TAR Lazio
e TAR Lazio;
nota: l'esistenza del contratto di
soggiorno dovrebbe essere considerata, per il passato, prova del credito
vantato dal lavoratore e dallo Stato, mentre, per il futuro, non ha valore
minore della sopravvenuta stipula di un nuovo contratto di soggiorno)
¬ la mancanza di
documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di reddito sufficiente e' motivo valido di diniego di rinnovo del
permesso per lavoro autonomo (sent. Cons. Stato 5814/2011); in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: l'impossibilita' di produrre dichiarazioni dei redditi per gli anni passati, dovuta a negligenza del
commercialista, non e' motivo sufficiente per negare il rinnovo sulla base della mancanza di reddito, se la
dichiarazione dei redditi sopravvenuta dimostra che il requisito di reddito e'
integrato; nel senso della prevalenza della capacita' reddituale per il futuro sulla mancanza di disponibilita'
reddituale attuale, ai fini della conversione del permesso per studio in
permesso per lavoro autonomo, TAR Piemonte
¬
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro
autonomo se lo straniero non ha
prodotto alcun elemento a
dimostrazione dell'esistenza di un reddito
sufficiente (Sent. Cons. Stato 1338/2015)
¬
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro
autonomo motivato da reddito
insufficiente, se lo straniero non
ha pagato le imposte per molti anni e non e' stato in grado di dimostrare
credibilmente l'esistenza di un reddito sufficiente da fonti lecite (TAR Friuli)
¬
insufficiente a provare lo svolgimento effettivo di attivita' lavorative lecite, ai
fini del rinnovo del permesso per lavoro autonomo, la documentazione
dell'avvenuto rilascio di una autorizzazione
comunale per l'esercizio dell'attivita'
di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non suffragata da un certificato di iscrizione alla camera di
commercio ne' da fatture o documentazione
fiscale (Sent. Cons. Stato 3070/2015)
¬
legittima
la revoca del permesso per lavoro
autonomo in caso di cancellazione della ditta aperta dallo straniero, se
l'interessato non fornisce elementi atti a dimostrare l'esistenza di altra
attivita' e, quindi, una rinnovata capacita' reddituale e a motivare la
prosecuzione del suo soggiorno (Sent. Cons. Stato 347/2014)
¬
la mancata segnalazione del trasferimento di un'impresa individuale da una provincia ad
un'altra e' da considerare irregolarita'
amministrativa sanabile, non sufficiente
a motivare, in assenza di un preavviso, la revoca
del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 6333/2014)
¬
la sussistenza
di reddito in misura almeno pari
allÕassegno sociale, ai fini del rinnovo del permesso, puo' trovare conferma nell'estratto conto previdenziale (Sent. Cons. Stato 2813/2013)
¬
la valutazione
del possesso da parte dello straniero di adeguati mezzi di sussistenza va
riferita al momento in cui l'Autorita' amministrativa e' chiamata a pronunciarsi, non al momento in cui
viene presentata la domanda di rinnovo (Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009), ne' al momento in cui viene notificato il
provvedimento (TAR Toscana)
¬
ai fini del
rinnovo del permesso, il requisito reddituale deve sussistere ed essere
rappresentato all'amministrazione, in base al principio tempus regit actum, alla data di adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 4003/2016)
¬
accolto, a
tutela di esigenze di complessiva economia procedimentale e giurisdizionale, l'appello dello straniero, in un caso di rigetto di rinnovo del permesso per attesa occupazione, al solo scopo di
consentire all'amministrazione il riesame
della situazione, essendo sopravvenuta
l'assunzione dell'interessato (successiva,
comunque, all'adozione del provvedimento e alla sentenza di primo grado) da parte
di un nuovo datore di lavoro (Sent. Cons. Stato 1576/2016)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se i redditi da lavoro
maturati, al momento della decisione
dell'amministrazione, risultano largamente inferiori al minimo; il fatto che nelle more della decisione sul ricorso
l'interessato maturi redditi ulteriori e sufficienti non inficia la legittimita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 5321/2013)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo in assenza di reddito e in presenza di condanne, anche
lievi, per reati ostativi (TAR Lombardia)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato se negli anni di
validita' del permesso in scadenza l'attivita' di lavoro e' stata di
trascurabile entita', non rilevando i
redditi da lavoro nero al fine di integrare il requisito di mezzi
sufficienti (sent. Cons. Stato 5094/2012)
¬
inammissibile il
ricorso che contesti la valutazione dell'insufficienza reddituale in relazione
ad uno solo degli anni considerati dall'amministrazione, nulla obiettando
all'analoga valutazione per gli altri anni (Sent. Cons. Stato 5133/2015)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo
straniero non ha presentato documentazione atta a dimostrare la disponibilita'
di un reddito sufficiente da fonti lecite e l'assenza del requisito reddituale
e' stata confermata dagli accertamenti effettuati dall'amministrazione (TAR Lombardia)
¬
la soglia di
reddito non e' commisurabile al
periodo effettivamente trascorso in Italia, ma va raggiunta anche in caso di
assenza (Sent. Cons. Stato 1238/2010, che riforma, sotto questo aspetto, TAR Liguria)
¬
ai fini del rinnovo
del permesso, si deve tener conto anche dei redditi, prodotti in Italia o
all'estero, che, in base ad accordi internazionali contro la doppia
imposizione, scontano gli oneri fiscali
in un paese estero (sent. Cons. Stato 5284/2012)
¬
una temporanea mancanza di reddito dovuta a
infortunio non e' sufficiente a giustificare il diniego del rinnovo del
permesso, a maggior ragione se l'interessato ha fruito comunque, nel periodo di
interruzione del lavoro, di mezzi leciti (es.: risparmi) ed ha ripreso, sia
pure, in tempi recenti rispetto alla presentazione dell'istanza, l'attivita'
lavorativa (Sent. Cons. Stato n. 3239/2008)
¬
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per mancanza di reddito pregresso e di contratto di lavoro se la
richiedente e' stata soggetta a cure
mediche certificate, che potevano giustificare la carenza di reddito (TAR Toscana);
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un
trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo
prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli
esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione
dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con
l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per
circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo
¬
la norma sui
requisiti relativi alle risorse
economiche ha una valenza sostanziale e formale tale da non escludere
affatto periodi nei quali tali requisiti possano
mancare, purche' tali periodi
siano limitati nel tempo e non
determinino una definitiva perdita
della capacita' di produrre reddito; queste situazioni devono
essere considerate, anche se non sono segnalate ed emergono solo in occasione
dei rinnovi, come irregolarita'
amministrative sanabili, che possono essere regolate e sanate in base ai
diversi strumenti che la normativa sulla immigrazione contempla, tra i quali
deve assumere maggior rilievo la possibilita' di considerare elementi sopraggiunti e quella di
ricorrere al permesso per attesa
occupazione, di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998, o ad altri tipi di permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3674/2014); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 3904/2014: in caso di straniero che si sia sottoposto a un
trattamento disintossicante, e che per questa ragione, sia rimasto per un tempo
prolungato privo di occupazione, l'amministrazione e' tenuta a valutare gli
esiti del trattamento di disintossicazione e la attuale situazione
dell'interessato con riferimento alla successiva ricerca di lavoro con
l'assistenza dei centri per l'impiego, potendosi rinnovare il permesso per
circostanze sopravvenute o rilasciare un permesso ad altro titolo
¬
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso motivato da reddito insufficiente, se lo straniero,
affetto da tubercolosi, ha fruito del pagamento dell'indennita' giornaliera di
cui all'art. 1 L. 1088/1970
per il periodo di soggiorno in scadenza, ed e' stato poi ammesso per la durata
di 24 mesi all'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale di cui all'art.5 L. 419/1975
(TAR Veneto)
¬
illegittimo il
diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato fondato
sull'insufficienza di reddito se l'amministrazione non ha tenuto conto delle condizioni di salute dello straniero,
operato per l'asportazione di una neoformazione cerebellare e ancora afflitto
da cefalea e instabilita' posturale (Sent. Cons. Stato 4472/2015)
¬
illegittimo il
diniego di rinnovo per il solo fatto che lo straniero non ha esercitato
attivita' lavorativa per un periodo prolungato, se nel periodo indicato ha
percepito sussidi di disoccupazione, indennita' di mobilita' (TAR Veneto)
o sussidi del Comune (TAR Piemonte);
nello stesso senso, Trib. Ravenna
¬
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base di
insufficienza di reddito, se lo straniero non ha avuto il tempo di completare
un anno di iscrizione al collocamento (TAR Liguria);
nello stesso senso, TAR Liguria,
che fa correttamente riferimento all'eventuale maggior durata, rispetto all'anno
di iscrizione, delle eventuali misure a sostegno del reddito
¬
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato, motivato dall'assenza di un rapporto di lavoro e,
quindi, di un reddito sufficiente, se
l'amministrazione non ha rilasciato il permesso per attesa occupazione
(alla scadenza del quale soltanto puo' applicare il criterio relativo alla
sussistenza di un reddito sufficiente; nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 5715/2015 e TAR Lombardia) e ha ritenuto, senza addurre alcun elemento probatorio, fittizio il
rapporto di lavoro domestico recentemente avviato dall'interessato (Sent. Cons. Stato 3028/2014)
¬
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato
sull'incerta esistenza di una attivita' lavorativa e sulla breve durata del
periodo per cui il rinnovo e' richiesto, se l'amministrazione non tiene conto
del fatto che il coniuge del
richiedente e' in attesa di esito
dell'istanza di regolarizzazione,
dato che l'esito positivo potrebbe consentire il rinovo del permesso per motivi
familiari (TAR Lazio)
¬
molteplici denunce e due condanne per reati contro il patrimonio e contro il diritto di
autore sono elementi atti a giustificare la conclusione che lo
straniero trae almeno parte del
proprio sostentamento da traffici delittuosi e a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 1848/2015)
¬
legittimo il diniego di rinnovo se il sostentamento
deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita',
pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon
costume (TAR Lombardia), e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale,
essendo nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento
di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il
rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in
sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si
evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla
retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di
collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza
eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma
che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento
negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in
sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso
per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza
di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare
attivita' di prostituzione; specularmente,
TAR Lombardia: illegittimo il diniego di
rinnovo sulla base del semplice sospetto
che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di
prostituzione, quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale
rapporto
¬
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato se il rapporto
di lavoro dichiarato e' fittizio; in
questo caso, lo straniero non puo'
far valere un diritto ad ottenere un
permesso per attesa occupazione (Sent. Cons. Stato 2203/2014; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 3563/2015: la presentazione di documenti non veritieri in
relazione a un rapporto di lavoro risultato fittizio, costituendo motivo
ostativo al rilascio di visto di ingresso e, conseguentemente, di permesso di
soggiorno, preclude il rinnovo del permesso per attesa di occupazione)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sul carattere
fittizio del rapporto di lavoro a suo tempo dichiarato, anche se in Italia sono
presenti madre e sorella, non conviventi con lo straniero (Sent. Cons. Stato 24/2016)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato motivato dalla falsita'
della documentazione prodotta a dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di
lavoro, anche se non preceduto dal preavviso di rigetto, dato che in questo
caso il provvedimento e' a contenuto vincolato; il requisito sopravvenuto al
provvedimento (in questo caso, un rapporto di lavoro effettivo documentato
dall'interessato dopo l'adozione del provvedimento, ma prima della notifica
dello stesso), valido e perfetto dalla data della sua adozione (la successiva
fase di notifica valendo solo ad integrarne l'efficacia), puo' essere preso in
considerazione dall'Amministrazione solo ai fini di un eventuale riesame e
dunque di una riedizione dell'attivita' amministrativa, ma non costituisce
certo parametro retroattivo di illegittimita' del provvedimento stesso (Sent. Cons. Stato 1113/2016)
¬
illegittimo
il rifiuto del permesso per lavoro
subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si
basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti
svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico
all'indirizzo indicato nell'istanza, senza
pero' che siano riportati riferimenti
alle concrete attivita' di verifica
condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte
delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva
con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro
domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza
ed esaustivita' delle verifiche (TAR Piemonte)
¬
illegittimo
il diniego di conversione del
permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se
l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino
di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse
pertinenze abitative, non
costituendo tali elementi prova idonea
a dimostrare la falsita' del contratto
di lavoro depositato in atti,
soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in
questione, ritualmente comunicata
all'amministrazione competente (TAR Campania)
¬
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di
lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne
l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione
rilasciata dal Centro per l'impiego,
dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il
fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di
denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal
senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero; va tenuta infatti in debito conto la
difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza
dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di
lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e,
dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso
elementi di natura indiziaria (Sent. Cons. Stato 309/2015)
¬
l'effettiva sussistenza del rapporto
di lavoro puo' ritenersi comprovata
anche da elementi di natura indiziaria
diversi dal pagamento dei contributi previdenziali, quale risulta nel caso di
specie il sopravvenuto verbale di conciliazione in sede sindacale (Ord. Cons. Stato 1134/2015); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 4082/2016 (in un caso in cui
erano provati versamenti sul conto corrente del lavoratore)
¬
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato basato sul fatto che il
rapporto di lavoro sarebbe fittizio
(determinandosi cosi' insufficienza di reddito), se l'amministrazione non ha provato tale fittizieta'; l'onere
di tale prova, quando non siano stati effettuati i versamenti contributivi ma
siano state emesse le buste-paga, spetta infatti all'amministrazione, dal momento che le inadempienze contributive del
datore non valgono a qualificare come illecito il reddito percepito dall'immigrato
(Sent. Cons. Stato 4113/2016)
¬
in presenza di un
contratto di soggiorno per lavoro regolarmente stipulato e di CUD e busta paga
rilasciati dal datore di lavoro, la mancata
produzione dei bollettini
relativi ai versamenti dei contributi
non e' elemento sufficiente, di per se' solo, a giustificare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, dovendo semmai la
questura valutare l'entita' del reddito asserito sulla scorta della
documentazione prodotta o richiedere altro documento utile allo scopo (Sent. Cons. Stato 1847/2015)
¬
l'irregolarita' della posizione contributiva, in presenza di
un contratto di lavoro subordinato, non e' di per se' indice della mancanza di
reddito sufficiente, e non giustifica di
per se' il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Ord. Cons. Stato 905/2014, TAR Emilia)
¬
anche il reddito percepito in nero e' reddito lecito,
in quanto la causa del contratto di lavoro e la prestazione restano lecite
anche se il datore di lavoro evade l'obbligo del versamento dei contributi
previdenziali in favore del lavoratore; in caso di evasione contributiva, il requisito di reddito sufficiente puo'
comunque essere dimostrato con vari
strumenti probatori (Ord. Cons. Stato 3833/2015)
¬
l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al
rapporto di lavoro dichiarato, per di piu' suscettibile di regolarizzazione e
comunque imputabile al datore di
lavoro, non vale di per se' a
denotare l'assenza di una situazione
di impiego regolare e connotata da un minimo di stabilita' (Sent. Cons. Stato 3818/2015)
¬
non si puo'
riconnettere, in modo certo e automatico, all'eventuale omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore
di lavoro l'inesistenza o la fittizieta'
del rapporto di lavoro e, quindi, l'indisponibilita' di un reddito adeguato
da fonti lecite, dovendo invece l'Amministrazione valutare gli elementi
sopravvenuti prima dell'adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 1275/2013)
¬
legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato fondato sulla fittizieta'
del rapporto di lavoro se, oltre a non
risultare versati i contributi previdenziali (elemento di
per se' non sufficiente a dedurre l'assenza di attivita' lavorativa, ma utilizzabile come indizio
dall'amministrazione), lo straniero non
ha prodotto alcun elemento in relazione all'attivita' esercitata dalle ditte per le quali avrebbe lavorato,
alle mansioni da lui svolte, al luogo dove egli avrebbe reso le sue
prestazioni, alle retribuzioni percepite (Sent. Cons. Stato 4618/2015)
¬
insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il
fatto che sia in corso un'indagine a
carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con
quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)
¬
insufficiente, di per se', a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro
subordinato il sospetto che l'impresa da cui lo straniero dipende sia
fittizia, se non suffragata da
elementi informativi specifici ed aggiornati (Sent. Cons. Stato 2735/2015)
¬
illegittimo
il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore
di lavoro per presunta falsita' del
rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero,
dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero
comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)
¬
benche' sia
giustificato il rigetto della domanda di permesso di soggiorno qualora lo
straniero denunci un rapporto di lavoro la cui esistenza non trovi conferma a
seguito dei riscontri effettuati dall'Amministrazione, l'accertata falsita' di tale rapporto non determina
una preclusione tassativa al
rilascio del permesso, dovendosi tener conto degli elementi sopravvenuti quali la stipulazione di un nuovo contratto
di lavoro; illegittimo quindi il
provvedimento di diniego di rinnovo e di revoca del permesso per lavoro subordinato se non e' stato emesso
il preventivo avviso di rigetto (Sent. Cons. Stato 1431/2016)
¬
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato adottato solo sulla base del fatto che lo
straniero e il suo datore di lavoro risultano indagati per evasione fiscale; in mancanza di accertamento
giudiziale della falsita' delle buste paga prodotte dal primo, non e' dato
considerare esclusa la sussistenza di reddito, restando nella responsabilita'
del datore di lavoro l'eventuale mancato versamento dei contributi INPS (Sent. Cons. Stato 946/2014); nello
stesso senso, TAR Campania,
in relazione a un provvedimento di revoca del permesso; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata
falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una sentenza
penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa procedere ad
una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri di
ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro
¬
illegittimo
il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base
dell'inesistenza della ditta con cui
il primo rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato
stipulato, quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare
che la condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia
interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto
dell'esistenza documentata di un nuovo
rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale
comportamento illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del
permesso (Sent. Cons. Stato 2793/2013; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata
a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se
l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di un sopravvenuto
rapporto di lavoro ne' dell'esistenza di legami familiari in Italia; nello
stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero
dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un
contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia)
¬
nel caso in cui
il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione
l'eventuale assunzione da parte di altro
datore di lavoro (TAR Friuli Venezia Giulia)
¬
il cambiamento di datore di lavoro nel
caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo,
atto a precludere il provvedimento negativo (TAR Lombardia e TAR Veneto;
nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione
di attivita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto
documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di
buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza
del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima)
¬
si tiene conto
anche di elementi sopravvenuti,
soprattutto se l'Amministrazione si pronuncia in ritardo (TAR Lazio);
rilevano anche le sopravvenienze negative
(TAR Lombardia; tuttavia, TAR Toscana:
e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento
negativo, anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione
potranno essere tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento;
nel senso dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte
e Sent. Cons. Stato 2254/2014)
¬
e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia'
nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede
giudiziale, le sopravvenienze positive (TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5239/2012, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 4657/2016); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 4659/2016 (secondo cui, pero', l'Amministrazione e' comunque
obbligata a riesaminare le circostanze, ove e se sollecitata dall'interessato
con una nuova richiesta, corredata dalla indicazione e dalla documentazione
degli elementi sopravvenuti)
¬
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, adottato sulla base
dell'insufficienza di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'avvenuta stipulazione di un contratto
di lavoro a tempo indeterminato e si
e' limitata ad esaminare fatti pregressi che non assumono alcuna incidenza di
tipo prognostico; nel caso in esame, addirittura, la previsione negativa
effettuata dal giudice di primo grado e' stata smentita dal fatto stesso che
l'appellante ha conseguito per l'anno in cui il provvedimento e' stato adottato
un reddito complessivo superiore all'importo indicato dalla legge (Sent. Cons. Stato 1256/2016)
¬
legittimo
il diniego di rinnovo per mancanza
di un rapporto di lavoro in corso se lo straniero si e' limitato, a fronte del
preavviso di rigetto, a comunicare alla questura di aver trovato una nuova
occupazione, senza fornire ulteriori indicazioni, avendo segnalato i dati relativi al nuovo
rapporto solo molto tempo dopo, quando il termine assegnato col preavviso
di rigetto era ormai ampiamente superato,
ferma restando la possibilita' di sottoporre all'Amministrazione una nuova
istanza di rilascio del permesso di soggiorno, evidenziando in una prospettiva
aggiornata i sopraggiunti nuovi elementi (Sent. Cons. Stato 5673/2015)
¬
ai fini di un
diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U.,
le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione
ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa
fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in
grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana);
nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011, con riferimento al caso di insussistenza di un
rapporto di lavoro, dato che tale insussistenza non rende il diniego un
provvedimento vincolato (in senso opposto, in relazione all'insussistenza di un
rapporto di lavoro, TAR Campania)
¬
la possibilita'
di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui
l'Amministrazione si pronuncia (TAR Veneto,
TAR Lombardia, TAR Toscana);
sopravvenienze successive a tale
data possono tutt'al piu' giustificare un'istanza
di riesame della richiesta ai sensi
di art. 5, co. 5 T.U. (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011); piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro
reddituale
¬
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base di insufficienza di reddito per il fatto
che la dichiarazione dei redditi e' stata presentata tardivamente (e considerata percio'
inesistente dalla questura), dato che la tardivita' della dichiarazione
tributaria non costituisce di per se' un elemento cui riconnettere
automaticamente il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno,
essendo tenuta l'Amministrazione a valutarla comunque, al fine di accertare il
possesso dei necessari requisiti reddituali (Sent. Cons. Stato 1257/2016)
¬
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro
autonomo, adottato in base all'insufficienza di reddito, non rilevando
l'invio di una copia della dichiarazione
integrativa al modello Unico, attestante il possesso di un reddito
superiore al minimo previsto dalla legge, se la comunicazione di tale
integrazione e' stata effettuata in data successiva
all'adozione del provvedimento di diniego (Sent. Cons. Stato 3091/2015)
¬
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato fondato su mancanza
del requisito di reddito, se
l'amministrazione non ha tenuto in alcun modo in considerazione l'instaurazione
di un nuovo rapporto di lavoro
domestico pochi giorni prima che il permesso scadesse (Sent. Cons. Stato 2254/2014; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3596/2014, Sent. Cons. Stato 4116/2014); irrilevante il fatto che in sede di giudizio
l'amministrazione abbia fatto riferimento a tale rapporto sostenendo che si
trattava di un rapporto fittizio (cosa per altro confutata dal ricorrente con
la dimostrazione del regolare versamento dei contributi), dal momento che la motivazione postuma e' inammissibile (Sent. Cons. Stato 2254/2014); l'eventuale
pretestuosita' e strumentalita'
del nuovo rapporto di lavoro dovrebbe essere argomentata sulla base di
elementi, anche presuntivi, ma concreti e specifici, e non meramente postulata sulla base di un pregiudizio (Sent. Cons. Stato 4116/2014)
¬
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, adottato sulla base
dell'insufficienza di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'avvenuta stipulazione di un contratto
di lavoro a tempo indeterminato e si
e' limitata ad esaminare fatti pregressi che non assumono alcuna incidenza di
tipo prognostico; nel caso in esame, addirittura, la previsione negativa
effettuata dal giudice di primo grado e' stata smentita dal fatto stesso che
l'appellante ha conseguito per l'anno in cui il provvedimento e' stato adottato
un reddito complessivo superiore all'importo indicato dalla legge (Sent. Cons. Stato 1256/2016)
¬
se il rapporto lavorativo e' stato stipulato poco prima della decisione
dell'Amministrazione, puo' essere chiesta la dimostrazione di pregressa disponibilita' reddituale; in
caso di incapacita' dell'interessato di produrre tale dimostrazione, il rinnovo
puo' essere negato ovvero concesso
per un periodo limitato, salva
verifica dei successivi sviluppi (TAR Emilia Romagna); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3246/2011, secondo il quale l'effettiva sussistenza di
sufficienti mezzi di sostentamento deve essere provata per l'intero periodo di durata del permesso
in scadenza, assumendo valore di indizio della mancanza di risorse il fatto che
l'interessato abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio
¬
anche un impegno all'assunzione condizionato al
rinnovo del permesso va tenuto in considerazione (TAR Veneto,
Sent. Cons. Stato 2594/2007, che considera la mancata stipulazione alla stregua
di irregolarita' amministrativa sanabile, e Trib. Bologna); in senso contrario, sent. Cons. Stato n. 2961/2009 e Sent. Cons. Stato 4652/2014: insufficiente
la mera proposta di contratto di
lavoro, dato che non comporta alcun effettivo onere per il potenziale datore
¬
dimostrazione di
mezzi non richiesta in caso di
rinnovo del permesso per motivi
umanitari (TAR Liguria)
¬
per uno
straniero che abbia soggiornato a lungo regolarmente in Italia, puo' ben essere
concesso un permesso per attesa occupazione allo scopo di verificare se
l'interessato sia in grado di trovare una nuova occupazione (TAR Lombardia)
¬
per uno
straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente
anche il reddito del nucleo familiare
nel quale sia ancora, di fatto, inserito (TAR Veneto,
TAR Lombardia); tale reddito e l'esistenza di vincoli
familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di
rinnovo del permesso per attesa
occupazione (TAR Veneto;
nello stesso senso, ma con carattere piu' generale, TAR Liguria:
ai fini del rinnovo del permesso per attesa occupazione deve essere presa in
considerazione anche la possibilita' che al sostentamento dell'interessato
provveda il nucleo familiare, sia pure tenendo conto, in negativo, di una
durata assai prolungata del periodo di disoccupazione); la valutazione di
vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche in sede di rinnovo
del permesso per motivi diversi da
quelli familiari ottenuto successivamente (TAR Friuli,
TAR Piemonte,
TAR Toscana);
la presenza di figli minori va
tenuta in considerazione ai fini del rinnovo del permesso in mancanza dei requisiti di reddito, anche quando si tratti di
figlio in affidamento eterofamiliare
(TAR Toscana);
per uno straniero che abbia fatto ingresso per ricongiungimento, ai fini del rinnovo del permesso, anche in mancanza di reddito sufficiente o in
caso di prolungate assenze dal
territorio nazionale, occorre valutare le condizioni di inserimento (TAR Lazio)
¬
il sostegno assicurato da terzi rileva solo quando questi siano obbligati a fornirlo, non quando sia
prestato, sia pure da familiari, per mera solidarieta' (Sent. Cons. Stato 6296/2009; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2640/2012, TAR Liguria,
Sent. Cons. Stato 3342/2014, Sent. Cons. Stato 906/2015); in senso
opposto, TAR Friuli Venezia Giulia (illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato della straniera che
non sia in grado di dimostrare individualmente un reddito sufficiente, se
l'amministrazione non ha tenuto conto del reddito
della sorella convivente - le due sorelle costituiscono da sole famiglia
anagrafica-, che si dichiara disponibile
a sostenere l'interessata, dal momento che la norma derivante dal combinato
disposto di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 non delimita la
tipologia della fonte dei mezzi di sostentamento dello straniero, limitandosi a
imporre che sia una fonte lecita), TAR Liguria
(illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno motivato in base
alla mancanza di reddito, se lo straniero e' parte di un rapporto di convivenza stabile e la convivente gli
assicura, col proprio reddito, il sostentamento)
¬
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se non e' stata fornita alcuna prova
documentale riguardo al rapporto di
lavoro ed alla sua remunerazione e non sono state dimostrate ne' la volonta' ne' la capacita' dei conviventi con l'appellante di contribuire al suo mantenimento in
Italia (Sent. Cons. Stato 4549/2016)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo per mancanza di reddito di un permesso rilasciato con durata
di 5 anni ma senza l'indicazione della natura di permesso UE slp, se
l'interessato non ha mai chiesto la rettifica dell'indicazione della scadenza
ne' alcuna certificazione con funzione chiarificatrice di tale natura (Sent. Cons. Stato 400/2016)
¤
assolvimento obblighi in materia sanitaria; note:
-
disposizioni
contraddittorie:
¬
art. 13, co. 3
DPR 394/1999: per il mantenimento
dellÕiscrizione al SSN e' richiesta
lÕesibizione di copia della richiesta di rinnovo, con timbro datario e firma
dellÕaddetto che la riceve (secondo circ. Minsalute 17/4/2007, e' richiesta solo l'esibizione della ricevuta di richiesta di rinnovo rilasciata
dall'ufficio postale)
¬
art. 42, co. 4
DPR 394/1999: lÕiscrizione al SSN
permane in fase di rinnovo; lÕiscrizione cessa in caso di diniego di
rinnovo (comunicati alla ASL dalla questura), salvo esibizione da parte dello
straniero di documentazione attestante la pendenza di ricorso
¬
possibile
interpretazione: la conferma e' richiesta solo nei casi in cui l'iscrizione non
e' obbligatoria e, come tale, potrebbe essere sostituita da assicurazione
privata
-
non e' chiaro
come si proceda, per i permessi che comportano al piu' iscrizione facoltativa
al SSN, in caso di presentazione della richiesta tramite uffici postali
autorizzati
-
lo straniero che
abbia ottenuto un permesso per motivi familiari in quanto genitore a carico
prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 160/2008 ha diritto alla conservazione
della pregressa iscrizione obbligatoria al SSN o all'effettuazione di questa al
compimento del 65-esimo anno di eta' (Nota Minlavoro 4/5/2009); in senso contrario, circ. Mininterno 8/5/2009: richiesta l'esibizione di documentazione attestante
la stipula di assicurazione sanitaria anche in sede di rinnovo del permesso per
motivi familiari del genitore ultra-65-enne
¤
disponibilitaÕ
di alloggio (in alcuni casi); giurisprudenza:
-
Sent. Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su
indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del
provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova
ed effettiva residenza
-
Sent. Cons. Stato 1313/2016: legittimo il diniego di rinnovo adottato sulla base
della presentazione, da parte dello straniero, di una falsa dichiarazione di ospitalita',
a prescindere dal fatto che tale falsita' sia stata accertata in sede penale
-
TAR Toscana:
se la dimostrazione di disponibilita' di alloggio, ai fini della richiesta di
rinnovo del permesso per lavoro subordinato, e' stata documentata con un
contratto di affitto non riportante la data di scadenza, e' legittima la
richiesta da parte dell'amministrazione di una dichiarazione da parte del
proprietario di casa a conferma della perdurante sussistenza del contratto,
l'indicazione di residenza sul documento di identita' non rilevando ai fini di
prova dell'effettiva disponibilita' di un alloggio idoneo
-
Sent. Cons. Stato 533/2014: non e' previsto dalla norma, ne', nel caso in
esame, puo' evincersi dai moduli predisposti per le istanze di rinnovo del
permesso di soggiorno, che sia lo straniero a dover produrre una certificazione
della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari e di idoneita' abitativa
accertati dai competenti uffici comunali, e sembra invece ragionevole ritenere
che, fermo restando l'onere dello straniero di indicare la disponibilita' di un
alloggio ed i dati identificativi, la sussistenza dei requisiti debba essere
accertata dall'Amministrazione
-
Trib. Roma:
l'obbligo di dimostrazione dell'alloggio e dell'iscrizione anagrafica non
sussiste, ai fini del rinnovo del
permesso di soggiorno, ne' per i titolari di protezione internazionale (Circ. Mininterno 18/5/2015) ne' per i titolari di protezione umanitaria; nello
stesso senso, Trib. Roma
¤
assenza di
motivi ostativi; la denuncia per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata
ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare il diniego per minaccia
all'ordine pubblico (Sent. Cons. Stato 410/2007); la condanna
per uno dei reati ostativi allÕingresso non eÕ peroÕ motivo di automatico
diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di
inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc. (Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 8637/2010 e Sent. Cons. Stato 980/2011, che ritengono il contenuto di tale Messaggio
illegittimo); in caso di permesso per motivi
familiari, i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato
dell'Area Schengen, da valutarsi tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art.
380 c.p.p. (L.
94/2009) o all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., ovvero per i reati di favoreggiamento della
migrazione illegale (da D. Lgs. 5/2007); la condanna per un reato di cui
all'art. 380 o 381 c.p.p.,
per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse
nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p. nel
momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR Lombardia); TRGA Trento:
sollevata la questione di legittimita' costituzionale di art. 4
co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui fanno derivare
automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dalla
pronuncia, nei confronti dello straniero, di una sentenza di condanna per reati
per i quali l'art. 381 c.p.p.
prevede l'arresto facoltativo in flagranza (in particolare, reati in materia di
stupefacenti, di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990;
nota: della modifica apportata da L.
49/2006, che aveva portato anche questi reati nel novero di quelli per cui e'
obbligatorio l'arresto in flagranza, e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale da Sent. Corte Cost. 32/2014, di questo fatto dovendosi tener conto, secondo Sent. Cons. Stato 809/2015, in sede di valutazione sulla effettiva ed attuale
pericolosita' dello straniero che sia stato condannato per reati in materia di
stupefacenti), senza consentire che la Pubblica Aministrazione provveda ad
accertare che l'interessato rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato (non paiono diverse, infatti, le condizioni di chi si sia
trovato in Italia come lavoratore irregolare e di chi vi si trovi sulla base di
precedenti atti autorizzatori regolarmente rilasciati; quest'ultimo meriterebbe
semmai maggior tutela rispetto al primo; dovrebbero quindi potersi applicare
gli stessi principi applicati in Sent. Corte Cost. 172/2012; in caso contrario, lo straniero, subito dopo aver
beneficiato della procedura di regolarizzazione in virtu' della non
autosufficienza della sentenza penale di condanna, si troverebbe poi ad essere
allontanato dal territorio nazionale, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno,
in forza dell'autosufficienza della medesima condanna); Sent. Corte Cost. 277/2014: inammissibile
la questione di legittimita' costituzionale solelvata da TRGA Trento,
dal momento che il Legislatore ha
fatto uso della discrezionalita' che
deve essergli riconosciuta attribuendo carattere ostativo sia alle condanne per reati
gravi (art. 380 c.p.p.), sia a quelle per reati di un certo tipo
(in materia di stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento
dell'immigrazione illegale e dell'emigrazione illegale verso altri Stati,
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite), a prescindere dalla gravita'; Sent. Cons. Stato 5352/2015: art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998 non incorre nel
profilo di incostituzionalita' per interna irragionevolezza e trattamento
discriminatorio nell'assoggettare, per certi reati, alla medesima sanzione
espulsiva lo straniero che per fa ingresso per la prima volta in Italia e chi
gia' beneficia da tempo del titolo di soggiorno, dal momento che, a maggior
ragione, nella seconda ipotesi si impongono puntuali doveri di osservanza delle
regole dell'ordinamento dello Stato ospitante, che ha assicurato le condizioni
di permanenza e di inserimento nella comunita' nazionale; giurisprudenza:
-
in senso
contrario all'adozione del provvedimento negativo:
¬
diniego di
rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva
pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent. Cons. Stato 2683/2009; nello stesso senso, in relazione a condanne in
seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della
L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006); Sent. Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore
della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita'
sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a
condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore
della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent. Cons. Stato 1791/2009, Sent. Cons. Stato 859/2010, Sent. Cons. Stato 1894/2010 e TAR Lazio,
perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia carattere
automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e' necessario che
il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 189/2002, non
bastando che sia successiva a quella data la condanna); nello stesso senso, con affermazione riferita a tutti i reati ostativi, TAR Campania
(secondo cui, pero', non e' chiaro se rilevi la data della sentenza o della
commissione del reato), TAR Liguria,
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4444/2010
¬
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di una condanna per reato
che all'epoca dell'adozione del provvedimento e, a maggior ragione, della
condanna stessa, non era incluso tra quelli automaticamente ostativi (TAR Campania;
nota: non e' chiaro se per il TAR rilevi il fatto che non fosse incluso al
tempo del provvedimento o anche solo al tempo della condanna)
¬
il carattere
automaticamente preclusivo di determinate condanne vale solo rispetto
all'ingresso, non rispetto al rinnovo del permesso di soggiorno; ai fini del
rinnovo, il questore ha il potere-dovere di esaminare la situazione complessiva
del richiedente, tenendo conto, in una prospettiva di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, del livello del suo inserimento sociale e delle sue
particolari condizioni familiari (TAR Lazio,
TAR Lazio)
¬
un precedente
giudiziario non e', di per se', sufficiente a fondare un giudizio di concreta
ed attuale pericolosita' sociale, che deve consistere in una prudente prognosi
da svolgersi sulla base di elementi oggettivi, adeguatamente ponderati e di cui
occorre dare puntualmente atto nella motivazione (TAR Campania;
nota: non e' chiaro se il TAR faccia questa affermazione anche in relazione
alle condanne per reati automaticamente ostativi)
¬
in caso di
condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi
misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei
fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della
condanna (Dec. Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L.
39/90); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno
una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come
ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento
all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne
derivano
¬
TAR Campania:
il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che
non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice
penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le
attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p.
motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del furto);
la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al rinnovo; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti,
benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 206/2013)
¬
rilevanti, ai
fini dell'adozione del provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni
per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal
momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul
provvedimento di diniego sia ancora sub
judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a
sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato,
dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio
del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per
l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato
l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di
mende nel quinquennio successivo alla condanna), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di
diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione
successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio,
secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga,
sotto questo profilo, al principio del tempus
regit actum, e TAR Lombardia -; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso
dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza
sull'istanza di riabilitazione; Sent. Cons. Stato 2525/2014, in relazione al rilascio di un permesso nell'ambito
di una regolarizzazione: ove la riabilitazione sia un elemento in grado di far
superare l'ostativa' di una condanna rispetto all'autorizzazione al soggiorno,
e sia pendente la richiesta di riabilitazione, e' illegittimo il diniego
adottato senza attendere l'esito della richiesta; in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 23/2016, secondo cui il diniego di rinnovo e' legittimo se
la riabilitazione e' intervenuta solo dopo l'adozione del provvedimento, ma il
ricorso puo' essere accolto ai soli fini del riesame del provvedimento, essendo
maturate nuove circostanze rilevanti; nota:
orientamento drasticamente contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 7572/2009 Sent. Cons. Stato 2053/2015, Sent. Cons. Stato 5117/2015, oltre che al principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica
estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata
alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008 e TAR Lombardia, nonche' TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 3209/2015, che citano Sent. Cass. 534/1999, osservando come le
sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non
comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta
dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al
riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il provvedimento
ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del permesso; nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 2253/2015 e Sent. Cons. Stato 1423/2016) o l'esito
positivo della messa in prova (TAR Toscana;
in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di
adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il
riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
¬
la valutazione
del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del
Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)
¬
rilevante, ai
fini della valutazioni di effettiva pericolosita', l'esito positivo dell'affidamento
in prova al servizio sociale ordinario (Sent. Cons. Stato 2694/2014)
¬
illegittimo il
diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna ostativa, se lo
straniero ha ottenuto, dal giudice dell'esecuzione, l'affidamento in prova al servizio sociale sulla base di una
valutazione di assenza di pericolosita' (TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 2208/2014); il fatto che l'affidamento in prova fino a una
certa data assuma la caratteristica di autorizzazione del soggiorno non esonera
l'amministrazione dal valutare la richiesta di rinnovo del permesso per un
periodo che superi quella data (TAR Lombardia)
¬
le successive vicende giuridicamente
rilevanti delle condanne considerate ostative sono rilevanti, dato che, per la stessa logica comunicante tra decisioni
prese in ordini diversi, per la quale in sede di valutazione della
pericolosita' sociale ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno
il legislatore ha attribuito un valore determinante e immediato alla condanna
ostativa, deve ritenersi che lo stesso legislatore non abbia inteso statuire
l'indifferenza per le vicende successive alla stessa condanna (in particolare,
l'intervento del giudice dell'esecuzione
che intervenga nel campo della rilegittimazione
sociale dell'interessato); se si ragionasse diversamente, attribuendo alla
volonta' del legislatore un'assoluta predeterminazione di effetti, si
determinerebbe un effetto illimitato nel tempo ed incondizionabile da qualsiasi
circostanza, quale sia il tempo trascorso, la natura e la entita' del reato, in
modo estraneo al metodo giuridico moderno, basato sul continuo bilanciamento
degli interessi e dei valori e sulla proporzionalita' degli effetti giuridici
in rapporto alle cause (TAR Lombardia)
¬
la riabilitazione per una condanna
precedentemente considerata ostativa al rinnovo del permesso, pur non operando
automaticamente in senso opposto, supera la presunzione di pericolosita'
sociale che, con meccanismo semplificatore, la legge attribuisce a tali
condanne; l'intervento del giudice della riabilitazione, che e' un giudice
specializzato in materia di recupero sociale come finalita' costituzionale,
attenua infatti il peso della condanna nella valutazione di pericolosita', e
tale mutamento non puo' lasciare integro l'effetto ostativo (Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4635/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016)
¬
benche' l'estinzione della pena non comporti gli
stessi effetti della riabilitazione e della dichiarazione di estinzione del reato, il decorso del periodo di cinque anni per il beneficio
dell'estinzione del reato dalla sentenza di condanna definitiva rende equiparabile la situazione
dell'interessato a quella di chi si e' attivato per ottenere la riabilitazione e, alla luce del
principio che fa salva la sopravvenienza di nuovi elementi che consentano il
rilascio del permesso, fonda l'interesse del ricorrente alla nuova valutazione da parte
dell'Amministrazione (Sent. Cons. Stato 3209/2015)
¬
accolta
l'istanza di sospensione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso
di soggiorno, adottato sulla base di esistenza di condanne automaticamente
ostative, dal momento che gli episodi delittuosi si collocano in un arco
temporale risalente nel tempo e
rispetto al quale il ricorrente sembra mostrare un sostanziale cambiamento, come reso evidente dal comportamento tenuto durante la detenzione in carcere e il successivo
periodo in misura alternativa alla
detenzione (TAR Lombardia; nota: orientamento conforme a Sent. Cons. Stato 633/2014 e all'indirizzo di massima emerso da Sent. Corte Cost. 172/2012, benche' quest'ultimo sia riferito ad individuate
figure di reato); nello stesso senso,
Sent. Cons. Stato 1423/2016
¬
nel caso in cui
il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il
diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio
dello Stato, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente
preclusive, ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari
(TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova,
Corte App. Catania, Trib. Genova,
Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania,
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3579/2014, Sent. Cons. Stato 3875/2014, Sent. Cons. Stato 4851/2014, Sent. Cons. Stato 5570/2014, Sent. Cons. Stato 4401/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014), nonche' la gravita' del reato e la condotta
processuale dello straniero (TAR Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da
quelli familiari (TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio;
in senso contrario, TAR Toscana)
o il rinnovo sia stato chiesto per motivi diversi dai motivi familiari (Sent. Cons. Stato 4086/2014) o si tratti di conversione da permesso ad altro
titolo (inclusi i motivi di giustizia) in permesso per motivi familiari o, in
generale, di coesione familiare (Ord. Cass. 8795/2011, Sent. Cass. 19957/2011, Ord. Cass. 4638/2015); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di
stranieri che abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent. Cons. Stato 4759/2011); Sent. Cons. Stato 3760/2010 (gia' prima di Sent. Corte Cost. 202/2013): il bilanciamento va operato anche nel caso in cui
lo straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso
illegale) o abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento
che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della
disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.
(nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5727/2011 e sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti
familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, con riferimento a
requisiti di reddito, TAR Lazio
-, Sent. Cons. Stato 457/2014, Trib. Forli',
e TAR Toscana,
secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione
anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; in senso
contrario, TAR Campania);
nel senso di dare rilievo anche alla
presenza di familiari non conviventi,
Sent. Cons. Stato 3661/2014; illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di
condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in
casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento
che tale rigetto non e' provvedimento vincolato (TAR Lazio;
in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 4127/2014: il provvedimento motivato dall'esistenza di condanne
normalmente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, e' nullo, dato che
lo straniero avrebbe potuto produrre elementi, in relazione alla presenza di
familiari in Italia e alla condizione di inserimento sociale, atti a condurre a
una diversa determinazione); nota:
secondo Sent. Cons. Stato 5742/2013, la Sent. Corte Cost. 202/2013 va interpretata
nel senso che il beneficio dell'attenuazione dei motivi ostativi al soggiorno,
di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, si estende anche al caso di legami
familiari in Italia non dovuti a ricongiungimento, senza pero' che il novero
dei legami sia piu' ampio di quello
contemplato ai fini del ricongiungimento
(nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, Sent. Cons. Stato 1027/2015; in senso un
po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il
fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una
condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di
quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento
familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la
giurisprudenza in materia intendono tutelare); Sent. Cons. Stato 1/2014, Sent. Cons. Stato 2694/2014, Sent. Cons. Stato 3680/2014: non e' necessaria la convivenza, dato che Sent. Corte Cost. 202/2013 parla di "legami familiari nel territorio dello
Stato", e non di familiari conviventi, ne', riguardo ai figli, e'
richiesto che siano attualmente minorenni, dato che la sentenza non fa
riferimento alle sole persone che presentino attualmente i requisiti del
ricongiungimento, ma anche a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto
titolo al ricongiungimento, pur non avendo avuto necessita' di avvalersene (in
senso sostanzialmente contrario, TRGA Trento:
anche a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, la tutela dei rapporti familiari e' riservata
all'esistenza e alla cura di un effettivo nucleo familiare, e non appare
estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti,
per di piu' non conviventi con l'interessato); Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in
particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o
comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa
vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi
automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette
condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale
pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs.
286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia
all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di altro Stato Schengen
(nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti
familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi
conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura
negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare,
tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo
familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania,
Sent. Cons. Stato 5351/2015: l'eventuale prevalenza dell'elemento di
pericolosita' sulla tutela del diritto all'unita' familiare deve essere motivata
dall'amministrazione, non essendo sufficiente la semplice affermazione della
sola pericolosita' dello straniero
¬
illegittimo il
diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna per violenza sessuale
se l'amministrazione non ha tenuto conto che, al momento in cui il
provvedimento e' stato adottato, lo straniero aveva gia' chiesto il
ricongiungimento familiare, pur non essendo stato ancora concesso il relativo
nulla-osta (Sent. Cons. Stato 5350/2015)
¬
se, in presenza
di familiari legalmente soggiornanti, una condanna per reati normalmente
ostativi non ha carattere automaticamente preclusivo del soggiorno, meno che
mai puo' averlo il fatto che sia pendente
un giudizio per un tale reato (Sent. Cons. Stato 2538/2015)
¬
illegittimi,
in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di
permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative,
se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una
valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di
creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la
situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del
soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle
condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi
al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla
conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998 (Sent. Cons. Stato 6064/2014)
¬
finche' il
giudizio sul ricorso contro il rifiuto del permesso non e' definito,
l'amministrazione e' chiamata a prendere in considerazione il percorso di
inserimento sociale di uno straniero che abbia subito una condanna normalmente
ostativa, quando siano presenti in Italia familiari (TAR Lazio)
¬
semplici motivi
di pericolosita' per la pubblica sicurezza, ma non per ordine pubblico o
sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo del permesso
rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di espulsione in virtu'
della convivenza col familiare italiano (Ord. Cass. 20719/2011)
¬
anche in
presenza di condanne automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali
fatti sopravvenuti che facciano venir meno le ragioni ostative (sent. Cons. Stato 4758/2011 e sent. Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento
penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011 e sent. Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al
momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente
ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali
elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i
termini per la decisione
¬
il diniego di
rinnovo motivato dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che
all'epoca della condanna non erano automaticamente preclusivi del soggiorno
richiede, per essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita'
dello straniero (Sent. Cons. Stato 1250/2012, Sent. Cons. Stato 4685/2013), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel
frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata
una situazione di ragionevole affidamento (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 4421/2012, TAR Lazio)
¬
precedenti e
carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il
rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro
stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione
bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente
ostative, TAR Toscana,
TAR Campania,
Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4522/2013 e Sent. Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e'
formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate
situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di
soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero
verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno
¬
condanne per
reati in materia di diritto d'autore risalenti nel tempo non consentono
automaticamente di concludere per la sussistenza di pericolosita' sociale
dell'interessato, ne' risultano automaticamente preclusive se il rinnovo e'
richiesto per motivi diversi dal lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 4021/2014); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per
reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla
conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero
richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti
¬
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (anche per lavoro sutonomo),
adottato in applicazione di un rigoroso automatismo degli effetti ostativi di
una condanna in materia di reati contro il diritto d'autore, specie nel caso di
condanne per reati di scarso allarme sociale ed assai risalenti nel tempo,
occorrendo invece effettuare una valutazione della durata del soggiorno in
Italia, dei legami familiari in Italia, della situazione lavorativa e della concreta
ed effettiva pericolosita' per la collettivita' (Sent. Cons. Stato 4469/2015)
¬
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base
dell'esistenza di condanne non definitive per reati in materia di diritto
d'autore, senza che l'amministrazione motivasse in merito all'effettiva
pericolosita' dello straniero e tenesse conto della presenza di familiari e
delle condizioni di inserimento socio-lavorativo dello straniero (Sent. Cons. Stato 5349/2015)
¬
in caso di
condanna non automaticamente ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se
l'amministrazione non fornisce una adeguata motivazione in relazione alla
pericolosita' del soggetto (sent. Cons. Stato 5053/2008, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4421/2012)
¬
ove
l'amministrazione effettui una valutazione della pericolosita' dello straniero,
ai fini del diniego di rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi
favorevoli allo straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta
all'amministrazione prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il
provvedimento deve essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione
negativa, e messa a disposizione, dal responsabile del procedimento,
dell'organo competente per l'adozione del provvedimento (TAR Toscana;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3722/2013)
¬
illegittimo il
diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita'
sociale sulla base di un unico elemento negativo relativo a reati non ostativi
al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non
definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della
persistenza del pericolo (TAR Emilia);
in senso ancora piu' forte, TAR Lazio:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di
deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di
pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento
pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera
generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo,
ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'
¬
ai fini del
diniego di rinnovo non assumono alcun rilievo gli "ulteriori precedenti
penali e di polizia", genericamente indicati nel provvedimento, se gli
stessi non risultano altrimenti documentati o specificamente dettagliati (TAR Lombardia)
¬
insufficienti a
motivare il diniego di rinnovo condanne menzionate solo nel corso del giudizio,
ma non nella motivazione del provvedimento, come pure procedimenti penali non
conclusi al momento dell'adozione del provvedimento (TAR Lombardia; nota: nella sentenza si fa riferimento al fatto che il procedimento
non si sia concluso neanche durante il corso del giudizio, lasciando intendere
che, se si fosse concluso con esito sfavorevole allo straniero, avrebbe potuto
avere rilievo; analoga ambiguita', in relazione alla possibile rilevanza di una
sentenza di condanna passata in giudicato nelle more della decisione sul
ricorso contro il provvedimento di diniego, TAR Campania)
¬
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di un arresto subito dallo straniero
per reati in materia di stupefacenti, se prima dell'adozione del provvedimento
e' intervenuta l'assoluzione (Sent. Cons. Stato 895/2015)
¬
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento alla mera
denuncia per un reato ostativo, anche se seguita da misura cautelare
restrittiva della liberta' personale, senza alcuna altra motivazione circa la
pericolosita' sociale del richiedente; a maggior ragione va rivisto il
provvedimento se successivamente alla sua emanazione lo straniero e' stato
assolto in relazione al reato per cui era stato denunciato (Sent. Cons. Stato 1728/2015)
¬
una condanna per
un reato non automaticamente ostativo non basta a motivare il diniego di
rinnovo o di conversione del permesso, in mancanza di una valutazione della
pericolosita' sociale dello straniero (TAR Campania)
¬
se un permesso
di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative,
quali la condanna per un determinato reato, e nonostante la presenza di tali
condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il
rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate,
ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle
regole per l'adozione del contrarius
actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario
contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al
ritiro del precedente atto di segno positivo (TAR Sardegna,
che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 3722/2013, TAR Campania);
nello stesso senso, anche TAR Toscana,
che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo
provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza
sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione
di quel rinnovo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 1495/2014, con riferimento al caso di presunte illegittimita'
di un precedente atto di regolarizzazione (la questura deve comunque attribuire
rilevanza alle circostanze attuali, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro
e di un reddito sufficiente), e TAR Lombardia, che da' rilievo a una situazione consolidata rispetto alla quale e'
maturato un certo affidamento dell'interessato, tale da indurlo a non
utilizzare provvedimenti di regolarizzazione che gli avrebbero consentito di
ottenere altro permesso valido, senza che sia stato adombrato che il permesso
di soggiorno a suo tempo concesso in favore dello straniero sia stato ottenuto
con dolo o comunque inducendo in errore l'amministrazione, cosa che avrebbe
effettivamente escluso la necessita di tutelare il suo affidamento (Sent. Corte Giust. C-337/07)
¬
illegittimo il
diniego di rinnovo di un permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione
quando tale diniego sia fondato sull'esistenza di condanne ostative maturate
prima del rilascio del permesso, dal momento che, se la legge che rendeva
possibile la regolarizzazione ha escluso che l'esistenza di quelle condanne
avesse carattere ostativo, e' come se si fosse annullata la valenza di esse per
le successive valutazioni che l'amministrazione sara' chiamata ad effettuare in
occasione dei rinnovi del permesso (TAR Bologna)
¬
per uno
straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque
applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la
semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del
permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta
pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento
sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010 e TAR Lazio;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4822/2011 e sent. Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo
richiesto per ottenere il permesso UE slp, e TAR Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno
pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di
sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR Lazio
(con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e ormai
privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent. Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista
ai fini del rilascio del permesso UE slp, appare in qualche misura estesa anche
ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente
orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i
"nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso
di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento
differenziato di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non
siano conseguenti a ricongiungimento; TAR Lazio
e sent. Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in
caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di
familiari; Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di
art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia
automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto
d'autore e dei marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si
trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137
carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la
pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che
abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale
permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una
questione di costituzionalita', convalida questo orientamento
giurisprudenziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014, TAR Emilia,
TAR Puglia, Sent. Cons. Stato 2165/2015)
¬
Sent. Cons. Stato 4385/2016: la detenzione di 3 paia di jeans con marchio
contraffatto e di due borse con marchio sconosciuto (peraltro rinvenute in un
luogo diverso da quello di residenza), per quanto integrante la fattispecie
delittuosa degli art. 474 e 648 c.p., non
basta a connotare, per la tenuita' del fatto, la presenza dello straniero in
Italia di una pericolosita' sociale in concreto tale da giustificare la
preclusioen del suo soggiorno nel territorio nazionale
¬
TAR Lazio:
l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il
diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di
cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di
ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere
ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della
quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto
che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella
collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento
lavorativo dell'interessato (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del
permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di
patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha
motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato)
¬
legittimo il
provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro
autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto
d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla
base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in
presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento
piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo
elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent. Cons. Stato 2244/2013)
¬
ai fini del
rilascio o del rinnovo del permesso, la segnalazione
da parte di altro Stato Schengen non e' motivo ostativo automatico,
dovendosi dar luogo ad una valutazione accurata della situazione dello
straniero ed eventualmente alla procedura di consultazione ex art. 25 Conv. Appl. Accordo Schengen (TAR Campania);
TAR Toscana:
il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione dovuta ad
una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata effettuata la
comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego ex L. 241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non
dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato; TAR Lazio:
e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto
inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS,
individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita'
procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di
scadenza; nota: i magistrati
giudicanti non sono inclusi, per l'Italia, tra le autorita' nazionali autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS),
dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione
e di trasparenza dell'azione amministrativa
¬
TAR Lombardia: l'autorita' competente ha l'obbligo di verificare, in presenza di una
segnalazione al SIS, l'origine e la natura dell'evento che ne costituisce il
presupposto di fatto e di esplicitare tali elementi nel provvedimento finale,
dal momento che nessuna segnalazione puo' ritenersi sufficiente e quindi
opponibile agli Stati Schengen, e comunque non in sede di controllo di
legittimita' dell'azione dell'amministrazione, se tale segnalazione non e'
completa di tutti gli elementi utili per individuare il provvedimento
sottostante, tra cui il tempo, il luogo, l'autorita' che lo ha adottato ed i
motivi della dichiarazione di inammissibilita' (cosi' anche TAR Piemonte
e Sent. Cons. Stato 2542/2015, che tiene conto delle conseguenze che il diniego di
rinnovo puo' avere sulla situazione personale e familiare dell'interessato)
¬
Sent. Cons. Stato 1837/2016: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di
uno straniero a lungo soggiornante in Italia con moglie e de figli minori,
motivato dalla sola esistenza di una segnalazione al SIS per la non ammissione
(conseguente all'adozione di un provvedimento di espulsione dalla Grecia per
ingresso e soggiorno illegale), se l'amministrazione italiana non ha consultato
quella greca per ottenere informazioni sull'eventuale pericolosita' della
persona, ne', tanto meno, ha operato un bilanciamento degli elementi relativi
alla pericolosita' con le esigenze di tutela dell'unita' familiare
-
in senso
favorevole all'adozione del provvedimento negativo:
¬ la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e
al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a prescindere
da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (TAR Veneto,
Sent. Cons. Stato 2544/2009 e TAR Lazio)
o lavorativo (TAR Lombardia); nello stesso senso, con
riferimento al diniego di rinnovo del permesso, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 5131/2011, sent. Cons. Stato 6083/2011, sent. Cons. Stato 5245/2012, Sent. Cons. Stato 6140/2012 e TAR Umbria
(se non vi sono familiari in Italia), TAR Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo se non
e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante
in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare; nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita'
familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello
straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la
prova della presenza di familiari in Italia, e Sent. Cons. Stato 3071/2015, secondo cui il diniego di rinnovo del permesso, in
precedenza rinnovato per la presenza della moglie, puo' essere adottato, per
l'esistenza di condanna per reato ostativo, se e' venuta meno la convivenza; in
senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti
familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi
conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura
negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare,
tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo
familiare), Sent. Cons. Stato 3144/2012 (il lungo soggiorno in Italia e' irrilevante, se non
e' stato rilasciato il permesso UE slp, dal momento che tale rilascio ha
carattere costitutivo e non dichiarativo; nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5954/2012, Sent. Cons. Stato 6352/2012, Sent. Cons. Stato 3328/2015, Sent. Cons. Stato 4196/2015, Sent. Cons. Stato 4470/2015, Sent. Cons. Stato 4197/2015; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4659/2014: l'amministrazione, ai fini dell'adozione di
provvedimenti negativi in merito al soggiorno, non e' obbligata, in assenza di
familiari, a tener conto della durata del soggiorno pregresso), TRGA Trento
¬ legittimo il diniego di rinnovo del permesso,
adottato senza tener conto della presenza di familiari in Italia, se solo dopo
la notifica del provvedimento, e segnatamente in sede di richiesta di riesame,
l'appellante ha informato l'amministrazione in relazione al proprio nucleo
familiare; e' in relazione a questa nuova richiesta ed ai nuovi presupposti
fattuali che l'amministrazione dovra' nuovamente pronunciarsi, valutando
compiutamente la situazione e tenendo presente le esigenze di tutela rafforzata
(Sent. Cons. Stato 4078/2016)
¬
legittimo il diniego di rinnovo del permesso, motivato
da numerosi precedenti penali gravi, anche se lo straniero e' sposato con
cittadina italiana da cui ha avuto un figlio, tenuto anche conto del
procedimento per maltrattamenti, in connessione alla separazione seguita al
matrimonio (Sent. Cons. Stato 1570/2016)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo motivato dall'esistenza di
una condanna per reati contro il diritto d'autore, anche se il provvedimento
indica in modo impreciso la data della sentenza di condanna, non al punto,
pero, da rendere incomprensibile sotto il profilo sostanziale la motivazione (Sent. Cons. Stato 4846/2014)
¬
benche' reati
contro il diritto d'autore commessi e puniti prima dell'entrata in vigore della
L. 189/2002 non abbiano effetti automaticamente ostativi al rinnovo del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo e una condanna non definitiva per
reato di ricettazione non rientri tra i motivi automaticamente ostativi al
rinnovo del permesso, e' legittimo il diniego di rinnovo se l'amministrazione
ha desunto, dalle vicende giudiziarie dell'interessato, l'alta probabilita' di
reiterazione del reato e lo scarso inserimento nel tessuto sociale (Sent. Cons. Stato 5147/2014)
¬
e' irrilevante,
ai fini del diniego di rinnovo, il fatto che la condanna per un reato
preclusivo del soggiorno sia stata irrogata con decreto penale anziche' con
sentenza, se tale decreto e' divenuto irrevocabile (Sent. Cons. Stato 911/2015)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo per uno straniero, privo di legami familiari in Italia,
condannato a seguito di patteggiamento per un reato in matria di stupefacenti (Sent. Cons. Stato 797/2016)
¬
una condanna
patteggiata per reati connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo
anche se il patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L.
94/2009 (Sent. Cons. Stato 2225/2013)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato per lo straniero
condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore, se
l'amministrazione ha motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale
dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4848/2014)
¬
la reiterazione
di reati contro il diritto d'autore legittima l'amministrazione a ritenere lo
straniero socialmente pericoloso e a rifiutargli il rinnovo del permesso, anche
se questo e' per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 4273/2015)
¬
ai fini
dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono
equiparate a quelle pronunciate a seguito di dibattimento, dato che art. 445
co. 1-bis c.p.p.
sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge (Sent. Cons. Stato 4848/2014, Sent. Cons. Stato 4196/2015)
¬
irrilevante, in
presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, la presenza in
Italia dei genitori, se l'interessato non e' straniero che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare o familiare ricongiunto (Sent. Cons. Stato 1545/2013; nota: in
contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)
¬
condanne per
reati in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative al rinnovo del
permesso, se i soli familiari presenti in Italia sono genitori e sorelle, dal
momento che nessuno di questi familiari rientra tra i soggetti che compongono
il nucleo familiare rilevante ex art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998 (Sent. Cons. Stato 4395/2016; nota:
questa affermazione e' corretta solo se i genitori non sono a carico e se lo
straniero non ha soggiornato in Italia in quanto figlio minore di tali genitori)
¬
in presenza di
condanna per reati relativi agli stupefacenti, irrilevante, ai fini del rinnovo
del permesso, l'esistenza di una relazione affettiva con convivenza (Sent. Cons. Stato 1336/2013)
¬
una condana per
reati in materia di stupefacenti e' automaticamente ostativa al rinnovo, in
assenza di familiari in Italia (sent. Cons. Stato 5073/2013, Sent. Cons. Stato 4087/2014, Sent. Cons. Stato 1349/2015, Sent. Cons. Stato 1841/2015, Sent. Cons. Stato 2251/2016); nello stesso senso, Sent. Cons Stato 3453/2014, che considera irrilevante il fatto che lo straniero
abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena
¬
condanne per
reati inerenti gli stupefacenti sono automaticamente preclusive rispetto al
soggiorno e, quindi, al rinnovo del permesso, a meno che non siano sopravvenuti
fatti rilevanti, quali il ricongiungimento familiare o la riabilitazione (Sent. Cons. Stato 4702/2014)
¬
se il diniego
del permesso e' stato adottato sulla base dell'esistenza di una condanna per
furto aggravato, con l'affermazione secondo la quale tale reato rientra nella
fattispecie di cui all'art. 380 co. 2 lett. e c.p.p., si
deve considerare implicitamente affermato dal provvedimento che il diniego va
riferito alla prima ipotesi tra le due previste dall'art. 625 n. 2 c.p.;
spetta allo straniero dimostrare che si tratta invece nel suo caso di condanna
rientrante nella seconda ipotesi, non potendo avere alcuna rilevanza ai fini
della legittimita' del provvedimento la mancata esplicita precisazione del
riferimento normativo al citato art. 625 c.p. (Sent. Cons. Stato 4196/2015)
¬
una condanna per
reati in materia di liberta' sessuale e' automaticamente ostativa al soggiorno
(Sent. Cons. Stato 4041/2013)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso, motivato sulla base della condanna subita
dallo straniero per aver avuto reiterati rapporti sessuali completi con una
ragazzina di soli 12 anni, prevalendo l'allarme sociale per la gravita' del
reato sull'interesse al soggiorno in Italia del richiedente, nonostante il
fatto che soggiornino in Italia anche la moglie e i figli (Sent. Cons. Stato 1716/2015)
¬
una pluralita'
di precedenti penali gravi e' idonea a giustificare il provvedimento di diniego
di rinnovo anche nei casi in cui siano presenti familiari in Italia (Sent. Cons. Stato 6163/2012)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso se l'amministrazione lo ha motivato sulla base
della pericolosita' sociale dello straniero, desunta da diverse condanne, sia
pure non automaticamente ostative (Sent. Cons. Stato 3683/2015)
¬
il diniego di
rinnovo si applica anche in caso di condanna per reati commessi prima che la
corrispondente condanna fosse indicata dalla legge come preclusiva del
soggiorno (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio)
¬
quando si tratti
di condanna per un reato particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a
tale condanna nel provvedimento negativo, non essendo necessario tenere
espressamente conto delle condizioni di inserimento (sent. Cons. Stato n. 3478/2009, TAR Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata
preventivamente dal Legislatore (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3996/2011, Sent. Cons. Stato 2930/2012); una condanna in primo grado per aver introdotto in
Italia in un'unica soluzione un carico ingente di stupefacenti legittima il
diniego di rinnovo anche in presenza di familiari in Italia, a nulla rilevando
il fatto che nel corso del procedimento il magistrato di sorveglianza abbia
sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti
domiciliari (Sent. Cons. Stato 5089/2012)
¬
il diniego di
rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo e' un atto strettamente
vincolato; irrilevante, quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono vincolanti per
gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere disapplicate qualora
siano contra legem (Sent. Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 980/2011, TAR Piemonte,
Sent. Cons. Stato 125/2013 e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro
autonomo, TAR Lazio,
TAR Piemonte,
Sent. Cons. Stato 1784/2012, Sent. Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia); in senso
lievemente piu' debole, TAR Lazio,
secondo cui il mancato preavviso di rigetto non rende il provvedimento
annullabile se il ricorrente non ha prospettato in sede di giudizio alcun
elemento sopravvenuto che avrebbe potuto compensare la valutazione di effettiva
pericolosita'
¬
il fatto di
essere genitore di un minore per il quale si provvede al mantenimento puo'
essere fatto valere per ottenere un permesso di soggiorno per assistenza del
minore, ma non rende illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del
permesso basato sull'esisteza di condanne ostative al soggiorno, in presenza
delle quali il diniego e' provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR Lombardia; nota: in contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)
¬
una condanna per
reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano
presenti familiari in Italia, non rilevando il fatto che lo straniero abbia
fatto ingresso in Italia da minorenne, se non e' specificato che si sia
trattato di ricongiungimento (Sent. Cons. Stato 3546/2014)
¬
il carattere
preclusivo rispetto al rinnovo del permesso di una condanna per reati in
materia di stupefacenti non viene meno per il fatto che lo straniero, nella
minore eta', e' stato sottoposto a tutela, con nomina del sindaco quale tutore
e affidamento ai servizi sociali del Comune (Sent. Cons. Stato 1024/2015)
¬
in presenza di
condanna per reati in materia di stupefacenti, il lungo soggiorno pregresso non
e' rilevante se in discussione non e' la richiesta di permesso UE slp (Sent. Cons. Stato 1868/2013; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, secondo cui il rilascio del permesso UE slp ha
carattere costitutivo e non solo ricognitivo dei diritti)
¬
la revoca del
permesso e' atto dovuto in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti
gli stupefacenti, anche se pende una richiesta di permesso UE slp, il diniego
del permesso UE slp essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario
(TAR Emilia Romagna)
¬
la condanna per
un reato preclusivo del soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso
e, se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale del
richiedente, il diniego di rilascio del permesso UE slp (Sent. Cons. Stato 3720/2011)
¬
il diniego di
rinnovo per pericolosita' non richiede alcun atto monitorio intermedio (TAR Veneto)
¬
in presenza dei
presupposti di cui all'art. 1 L. 1423/1956
per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui possono applicarsi
misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un provvedimento vincolato; la
mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6002/2010; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare
le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando
solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e'
riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre,
secondo TAR Lazio,
e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di
diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita'
della partecipazione dell'interessato al procedimento)
¬
in sede di
rinnovo, comunque, non deve essere riesaminata la responsabilita' dello
straniero in relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in
presenza di elementi non conosciuti al momento del processo (Tar Umbria)
¬
irrilevante, ai
fini dell'adozione del provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale
sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione
condizionale della pena (TAR Abruzzo,
TAR Emilia Romagna, TAR Trentino,
TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio,
Sent. Cons Stato 3453/2014, Sent. Cons. Stato 1289/2015, con riferimento a un caso di reiterazione di
condotte criminose unificate dalla continuazione, Sent. Cons. Stato 5241/2015, Sent. Cons. Stato 5352/2015), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio),
che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero' che il
giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei presupposti
per l'estinzione (TAR Lazio),
che sia stata avviata (Sent. Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione, senza pero' che
questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione
del provvedimento o quando tale procedura sia stata completata successivamente
all'adozione dello stesso provvedimento (Sent. Cons. Stato 7572/2009, Sent. Cons. Stato 2053/2015, Sent. Cons. Stato 5117/2015; nota: queste sentenze si pongono in senso
drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva
la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato), o che la pena si
sia estinta a seguito di indulto (TAR Lazio;
sent. Cons. Stato 5863/2011: il condono di una pena per indulto non elimina il
carattere ostativo della condanna ai fini del soggiorno); il completamento
della procedura di riabilitazione deve essere comunque valutato a seguito di
eventuale istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4758/2011, Sent. Cons. Stato 2053/2015)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso adottato sulla base di una condanna per reato
ostativo (favoreggiamento dell'immigrazione illegale), in assenza di familiari
in Italia, anche se la sentenza di condanna e' stata annullata per incompetenza
territoriale dalla Cassazione, dal momento che tali vicende processuali (che
comportano non il rinvio ad un giudice di appello, ma il semplice invio degli
atti alla Procura competente, affinche' valuti se riprendere e come riprendere
l'azione penale) non incidono sulla situazione soggettiva dello straniero, ma
si riferiscono ad aspetti procedurali non suscettibili di modificare la sua
situazione soggettiva (come potrebbe avvenire per una assoluzione o un
provvedimento di riabilitazione); l'annullamento della sentenza per le ragioni
e con i seguiti sopraindicati non determina una riqualificazione della condotta
dell'appellante, tale che il giudice possa rivalutarla nel presente giudizio
(nota: in assenza di valutazioen esplicita della pericolosita' dello straniero,
non si vede come una sentenza di condanna annullata, sia pure per incompetenza
territoriale, possa costituire motivo automaticamente ostativo al rinnovo del
permesso); non e' escluso che possa essere sottoposta all'autorita' competente
una motivata istanza di riesame alla luce dei seguiti del procedimento penale e
di altre circostanze sopravvenute (Sent. Cons. Stato 4633/2014)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur
risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui
viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione
sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di
occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 3071/2015: legittimo il diniego di rinnovo in presenza di
condanna per reato ostativo risalente nel tempo, se la risalenza della condanna
risulta bilanciata dalla sottoposizione dello straniero a un nuovo procedimento
penale, ancora per reato ostativo)
¬
se a seguito di
condanne per motivi ostativi il permesso e' stato rinnovato, un successivo
diniego di rinnovo (in luogo della revoca) e' comunque legittimo se non vengono
prospettate dall'interessato circostanze che potrebbero condurre ad autorizzare
ancora il soggiorno (Sent. Cons. Stato 5395/2014)
¬
irrilevante
l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale
dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)
¬
irrilevante, in
presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento
processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo in presenza di condanne, anche lievi, per reati ostativi e
in assenza di reddito (TAR Lombardia)
¬
irrilevanti, in
presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la
convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali,
l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro,
essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che
annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente
piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del
rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non
rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare
i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta
¬
irrilevante, in
caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione
espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente
sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)
¬
la commissione
di reati da parte di persona da molto tempo inserita in Italia non trova
giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di
per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per
lordine pubblico (Sent. Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010)
¬
il fatto che lo
straniero corra rischi di persecuzione non rende illegittima la revoca del
permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu',
il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)
¬
l'ultimo periodo
dell'art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 non
esclude l'ostativita' delle condanne ai fini dell'ingresso del familiare per
ricongiungimento, ma si limita a circoscrivere, a tali fini, l'ostativita'
relativa alla minaccia per ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di altro
Stato Schengen al caso in cui tale minaccia sia concreta e attuale (Sent. Cass. 10880/2010; nota: interpretazione assurda, e in assoluto
contrasto con Sent. Cons. Stato 2580/2014, dato che equivale a ritenere che per gli altri
stranieri possa essere presa in considerazione anche una minaccia all'ordine
pubblico o alla sicurezza dello Stato che non sia concreta e attuale)
¬
la presenza di
familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come
elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato
commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare (TAR Toscana);
nota: se l'attenuazione del giudizio
si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli
familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione
del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo
impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato
¬
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso, adottato sulla base dell'esistenza di una
condanna per reato in materia di stupefacenti, se l'amministrazione ha ritenuto
prevalente l'interesse pubblico a negare l'autorizzazione del soggiorno su
quello dell'interessato a restare in Italia con la moglie e i due figli, in
considerazione della gravita' del reato commesso e del fatto che ne' il
possesso di un permesso di soggiorno ne' l'unita' familiare hanno agito da
deterrente per impedirne la commissione, come e dimostrato dal fatto che la
droga era stata nascosta dallo straniero, quando era titolare di un permesso
valido, presso la propria abitazione (Sent. Cons. Stato 3841/2016)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo fondato su una condanna per
reato ostativo, se l'amministrazione ha operato il bilanciamento tra
pericolosita' sociale e legami familiari in Italia (TAR Lombardia; nota: in realta',
l'amministrazione ha considerato la presenza di legami familiari un elemento a
sostegno della tesi della grave pericolosita' dello straniero, dal momento che
tale presenza non avrebbe dissuaso lo straniero stesso dal commettere il reato)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso se l'amministrazione ha ritenuto prevalente,
motivando il provvedimento, la minaccia all'ordine pubblico derivante dal
comportamento dello straniero (spaccio di cocaina, articolato in diversi
episodi) sulla tutela dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 1289/2015); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4414/2014
¬
in sede di
conversione di permesso per lavoro subordinato in permesso per motivi familiari
non si applica l'attenuazione relativa alla rilevanza delle condanne ostative
prevista da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D.
Lgs. 286/1998, dato che tali attenuazioni sono riservate all'ingresso per
ricongiungimento e/o ai permessi ottenuti a seguito di ricongiungimento (sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013; nota:
interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013! nel senso del superamento di queste pronunce a
seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, Ord. Cass. 4638/2015)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia, se
l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla
pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (TAR Piemonte;
nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante
l'inserimento familiare)
¬
legittimo il diniego di rinnovo del
permesso, anche in presenza di familiari, se l'amministrazione ha espressamente
motivato in ordine alla pericolosita' sociale dello straniero e alla prevalenza
delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico su quelle familiari (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 57/2014, Sent. Cons. Stato 2600/2015)
¬
improcedibile il
ricorso contro il diniego di rinnovo (ricorso fondato sulla mancata valutazione
della presenza di familiari in Italia e sulla conseguente identificazione di
una condanna per reati in materia di stupefacenti quale motivo automaticamente
preclusivo del rinnovo) se, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare
da parte del Consiglio di Stato, la questura ha adottato un nuovo provvedimento
di diniego motivato con la prevalenza della effettiva pericolosita' sociale
sulle ragioni dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 4637/2014)
¬
la presenza dei
genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a
bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto
se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e
responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse
assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono
tutelare (Sent. Cons. Stato 57/2014)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso in presenza di una condanna per reato in
materia di stupefacenti, se il legame familiare in Italia si e' costituito
successivamente all'adozione del provvedimento, il fatto sopravvento potendo
essere considerato dall'Amministrazione a seguito di una eventuale istanza di
riesame (Sent. Cons. Stato 1709/2016)
¬
gli episodi di
esibizionismo offendono e mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei
minorenni, la sicurezza e la tranquillita' pubblica, provocano profondissimo
turbamento nell'opinione pubblica, e possono, in caso di gravita' e
reiterazione, far considerare il responsabile alla stregua di una minaccia per
l'ordine pubblico, costituendo cosi' elemento preclusivo del rinnovo del
permesso (Sent. Cons. Stato 4652/2014)
¬
una valutazione
della pericolosita' sociale dello straniero fondata su fatti precisi (benche'
non su condanne) e in base a parametri preordinati e oggettivi legittima il
diniego di rinnovo; quando sia passato molto tempo dai fatti e dal diniego,
circostanze ulteriori e successive capaci di determinare valutazioni diverse in
ordine alla condotta dello straniero dovranno essere prese in considerazione
dall'amministrazione qualora l'interessato presenti istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4337/2011)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per una persona che si trovi in custodia
cautelare in carcere per diversi reati legati al favoreggiamento e sfruttamento
del soggiorno illegale di stranieri, in relazione al quale non sia stato
comunicato il preavviso di rigetto, se la persona interessata non ha prodotto
in giudizio alcun elemento idoneo a far ritenere che il provvedimento avrebbe
potuto avere un diverso contenuto (Sent. Cons. Stato 3586/2014)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso in presenza di una segnalazione al SIS, non spettando all'amministrazione acquisire
informazioni sui motivi di tale segnalazione, ed essendo invece onere
dell'interessato addurre elementi che ne provino l'infondatezza (TAR Sicilia,
Sent. Cons. Stato 3573/2013)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo in presenza di segnalazione di altro Stato membro al SIS, anche se nel frattempo tale Stato
ha avviato la procedura di consultazione con l'Italia per valutare se ritirare
la segnalazione e iscrivere la persona nel proprio elenco nazionale di persone
segnalate (Sent. Cons. Stato 422/2013)
¬
in mancanza
della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, il diniego del
permesso di soggiorno ha carattere vincolato, non rilevando il fatto che
successivamente ai decreti di espulsione la normativa in materia di durata del
periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata ridotta, dato che tale
modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di espulsione gia'
adottati e delle prescrizioni con essi dettate (TAR Emilia
e TAR Emilia;
nello stesso senso, TAR Lazio
e TAR Lazio,
secondo cui la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere
qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e'
provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva);
nel senso della rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in cui il
divieto e' stato adottato (ma, in quel caso, piu' favorevoli allo straniero
rispetto alle modifiche successive), TAR Lazio
¬
legittimo
l'annullamento del permesso di soggiorno e il conseguente diniego di rinnovo
adottati sulla base della vigenza di un divieto di reingresso non rispettato (Sent. Cons. Stato 18/2014)
¬
quando sia stato
adottato legittimamente un provvedimento di diniego di rinnovo in base alla
pendenza di un'espulsione da altro Stato Schengen, la revoca di tale espulsione
obbliga l'amministrazione a compiere una nuova valutazione della situazione in
caso di richiesta di nuovo ingresso, non a riesaminare il precedente
provvedimento di diniego del rinnovo, dal momento che l'amministrazione non ha
l'obbligo di adottare un provvedimento in autotutela su istanza
dell'interessato (TAR Piemonte)
¬
un'espulsione
pregressa subita sotto false generalita' e' motivo di legittimo diniego di
rilascio di un permesso per attesa occupazione (sent. Cons. Stato 2199/2006); legittimo il diniego di rilascio del permesso per
lavoro stagionale se emerge che lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza
di un divieto di reingresso per una espulsione subita in passato con
l'indicazione di un nominativo lievemente diverso e, quindi, non rilevata in
sede di autorizzazione all'ingresso (sent. Cons. Stato 5099/2012)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato dall'esistenza di una
serie di precedenti espulsioni relative a diversi alias, non revocate
nonostante specifica istanza presentata in tempi recenti dalla ricorrente e
confermate, con l'indicazione corretta dell'identita' con decreti non impugnati
(Sent. Cons. Stato 1221/2015)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo di un permesso ottenuto illegittimamente, essendo lo
straniero rientrato in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso
conseguente ad espulsione adottata a carico della stessa persona, con altre
generalita' (Sent. Cons. Stato 4443/2014, Sent. Cons. Stato 4615/2014)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo di un permesso se, dopo il rilascio del permesso in
scadenza, e' emersa l'esistenza di un divieto di reingresso a seguito di
precedente espulsione (non rilevata inizialmente, a causa di una diversa
trascrizione del cognome), ancora vigente e per il quale non sia stata chiesta
autorizzazione al reingresso in deroga; salvo il caso di sopraggiunta presenza
di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi" che
consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata alla realizzazione
dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono posti in
essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo, prima
dell'adozione del provvedimento; non puo' invece comportare la disapplicazione
dei motivi tassativamente ostativi (nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso
di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla
legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto
e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di
appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la
condanna); l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno anche dopo
l'espulsione non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi
validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato
l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era
stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare
previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la Questura
motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneitˆ
quale presupposto del rinnovo (Sent. Cons. Stato 6059/2014)
¬
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato rilasciato a seguito di
regolarizzazione se successivamente al rilascio si verifica che l'interessato
era stato espulso con altre generalita' ed era rientrato in violazione del
divieto di reingresso, ove questa circostanza fosse ostativa alla
regolarizzazione stessa (Sent. Cons. Stato 5899/2013)
o
eventuali requisiti specifici (es.: per studio
universitario, esami superati)
á
Sent. Cons. Stato 1480/2010: legittimo il diniego di rinnovo anche in presenza
di semplice denuncia per uno dei
reati ostativi; in tal caso, pero', l'amministrazione deve tener conto
dell'inserimento sociale e motivare adeguatamente il giudizio di
pericolosita' sociale (nello stesso senso, TAR Lazio,
con riferimento all'insufficienza di un'isolata denuncia per maltrattamenti in
famiglia e violazione degli obblighi di assistenza scaturita in un contesto di
liti coniugali)
á
TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso ed il conseguente invito a lasciare il
territorio dello stato entro 15 gg. quando lo straniero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie
cure in Italia; lo straniero ha diritto ad ottenere, su richiesta, un permesso
di soggiorno idoneo a sancire la sua condizione di inespellibilita' (nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo cui quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali
salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso,
dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente
titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure
mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche
trattamenti di mantenimento e controllo, sent. Cons. Stato 4863/2010 e TAR Liguria);
nello stesso senso, anche TAR Emilia Romagna: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per motivi di cure a uno straniero in cura psichiatrica in Italia, sulla base
del fatto che, benche' in linea di principio cure adeguate possano essere
erogate anche nel suo paese (il Marocco), occorre tener conto della situazione complessiva
dell'interessato, che nel caso in esame suggerisce che non lo si sposti da un
contesto in cui e' adeguatamente curato e accudito (rileva anche il fatto che
il rimpatrio costringerebbe anche il resto della famiglia a trasferirsi,
interrompendo il percorso di studio dei figli piu' grandi, vicini a conseguire
attestati utili per trovare lavoro con cui mantenere il nucleo familiare); in
senso parzialmente diverso, TAR Veneto
e TAR Lazio,
secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo
durante il quale necessita di cure (TAR Lazio
fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma
ha rilasciato un permesso per motivi
umanitari; Trib. Trieste riconosce il diritto alla protezione
umanitaria a un richiedente asilo, ritenuto non credibile, ma necessitante
cure mediche; Trib. Milano:
riconosciuta la protezione umanitaria
a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi
psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia
farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le
condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine
pubblico, desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto
alla revoca della protezione sussidiaria); in
senso ancora piu' forte, Trib. Prato:
ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione
territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato
regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e
nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria; in senso diverso, TAR Sicilia
(se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in
patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia
per motivi di cure) e TAR Lazio
(l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia
congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la
sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma
deambulazione); in senso meno preciso,
Sent. Cons. Stato 5328/2014: benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il
presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure
mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e
opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle
procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito
dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano
casi cosi' complessi (nel caso in specie, uno straniero entrato in Italia
illegalmente e necessitante un trapianto di rene) e comportarsi di conseguenza
nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di
flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo,
come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del
rilascio di un permesso per motivi familiari; in ogni caso, in mancanza di adeguata
motivazione, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno gia'
rilasciato, che ha consentito lo svolgimento delle terapie necessarie in attesa
del trapianto, con la interruzione o la significativa limitazione del
trattamento sanitario, e' manifestamente irragionevole, contrasta con la ratio e la finalita' primaria di art. 35
co. 3 D. Lgs. 286/1998 e determina nei fatti conseguenze che possono essere
irreparabili ai fini dei valori fondamentali che quella norma tutela)
á
Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da
parte dello straniero, la domanda di
rinnovo del permesso e' inammissibile,
e il suo rigetto e' provvedimento vincolato; sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati
in Italia, non sono sufficienti a far rimuovere la
valutazione negativa
á
Sent. Cons. Stato 3390/2014: illegittimo il diniego
di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro
subordinato adottato sulla base della presunta
falsificazione del passaporto, se non
preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre
un documento idoneo; la semplice
segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per
altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in
base ad art. 489 c.p.) non
basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal
momento che non risulta provata la colpevolezza
á
TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del
permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido
documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato
(come nel caso in esame)
á
TAR Lazio:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per studio per uno straniero iscritto
all'Istituto Europeo di Design, sulla base del mancato riconoscimento da parte di istituzioni pubbliche italiane
degli attestati e/o diplomi rilasciati dallo stesso istituto, da cui
deriverebbe l'impossibilita' di riconoscere la natura pluriennale dei corsi; le disposizioni restrittive di natura
regolamentare o contenute in semplici circolari, in base alle quali condizione
per il rinnovo del permesso e' che i corsi siano erogati da istituti "legalmente riconosciuti" non trovano fondamento nelle disposizioni di legge; e' invece nell'interesse
pubblico che sia consentito lo svolgimento di corsi, in campo artistico o in
quello delle arti applicate, anche al di fuori delle tradizionali sedi di
formazione (presso "maestri" o "scuole" in senso lato)
á
Sent. Cons. Stato 3307/2012: la decisione di rigetto di un ricorso
avverso il diniego di rinnovo non
preclude, di per se', all'amministrazione di riesaminare il caso, tenendo conto, ove li ritenga rilevanti, degli
elementi sopravvenuti
á
Circ. Mininterno 31/10/2013: ai fini del rinnovo
dei permessi per motivi umanitari
(verosimilmente, quelli rilasciati su indicazione della Commissione
territoriale), la Questura invia la richiesta di parere alla Commissione
territoriale competente, allegando eventuali note relative alla posizione dello
straniero (in particolare, in materia di sicurezza) ulteriori rispetto a quelle
precedentemente fornite; in assenza di segnalazioni ulteriori, la
Commissione ha 15 gg di tempo per trasmettere il parere, trascorsi inutilmente
i quali la Questura procede al rinnovo interpretando il silenzio della
Commissione quale silenzio-assenso; in presenza di segnalazioni ulteriori,
la Commissione trasmette il parere entro 30 gg, ma la Questura e' tenuta in
ogni caso, ai fini dell'adozione del provvedimento, ad attendere il parere,
anche in caso di ritardo
á
Corte App. Torino: benche' una condanna per reati ostativi al soggiorno non abbia carattere preclusivo automatico rispetto al soggiorno per motivi umanitari, e' legittimo il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso per
motivi umanitari, se lo straniero, condannato per reati in materia di
stupefacenti, risulta inserito
stabilmente nell'attivita' criminale
dello spaccio di droga e non ha alcun inserimento lavorativo ne' legami
familiari in Italia, e la situazione nel paese d'origine e' migliorata, tanto
da non rendere rischioso il suo rimpatrio
á
Dimostrazione di
disponibilita' di mezzi di sotentamento
non richiesta ai fini del rinnovo
del permesso per motivi umanitari (TAR Liguria)
á
Trib. Roma:
l'obbligo di dimostrazione dell'alloggio e dell'iscrizione anagrafica non
sussiste, ai fini del rinnovo del
permesso di soggiorno, ne' per i titolari di protezione internazionale (Circ. Mininterno 18/5/2015) ne' per i titolari di protezione umanitaria; nello
stesso senso, Trib. Roma
á
Trib. Roma:
se lo straniero presenta ricorso
contro il provvedimento della Commissione territoriale che gli riconosce solo il diritto alla protezione umanitaria, e non quello
alla protezione internazionale, la questura non puo', nelle more del procedimento, rifiutare il rinnovo del
permesso per motivi umanitari nel
frattempo rilasciato
á
Art. 8 co.
15-bis L. 122/2012:
prorogati, per ulteriori 12 mesi, i titoli di soggiorno in
scadenza entro il 31/12/2012 a favore di immigrati che non siano in possesso
dei requisiti di lavoro e/o di residenza (verosimilmente, deve intendersi
"di alloggio") per effetto degli eventi
sismici del 20 e 29/5/2012, nei seguenti comuni (Decr. Mineconomia 1/6/2012; circ. Mininterno 21/8/2012: il riferimento e' agli stranieri che vi
risiedessero o vi abbiano esercitato un'attivita' lavorativa):
o
Argelato,
Baricella, Bentivoglio, Castello dÕArgile, Castelmaggiore, Crevalcore,
Galliera, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San
Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, SantÕAgata
Bolognese (Provincia di Bologna)
o
Bondeno, Cento,
Mirabello, Poggio Renatico, SantÕAgostino, Vigarano Mainarda (Provincia di
Ferrara)
o
Bastiglia,
Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo,
Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Nonantola, Novi,
Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera
(Provincia di Modena)
o
Boretto,
Brescello, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara,
Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Campagnola Emilia (Provincia
di Reggio Emilia)
o
Bagnolo San
Vito, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Castelbelforte,
Castellucchio, Curtatone, Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Marcaria, Moglia,
Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Porto Mantovano,
Quingentole, Quistello, Revere, Rodigo, Roncoferraro, Sabbioneta, San Benedetto
Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide,
Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Villa Poma, Villimpenta, Virgilio
(Provincia di Mantova)
o
Bagnolo di Po,
Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba,
Gavello, Giacciano con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara,
Stienta, Trecenta (Provincia di Rovigo)
á
La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al
versamento di un contributo di
importo fissato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra un minimo di 80 euro e un massimo di 200
euro (art. 5, co. 2-ter T.U. introdotto da L. 94/2009 e Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni disapplicate o annullate da TAR Lazio
e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)
á
La misura del contributo (che si aggiunge agli oneri previsti per il costo del permesso in
formato elettronico, per la gestione
della presentazione delle istanze tramite Poste
italiane e all'imposta di bollo)
varia con il tipo e/o la durata del permesso (Decr. Mineconomia 6/10/2011; disposizioni annullate da TAR Lazio
e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016):
o
80 euro per i permessi di durata superiore a 3 mesi e non
superiore a un anno
o
100 euro per i permessi di durata superiore a un anno e non superiore a 2 anni
o
200 euro per il permesso di soggiorno nei casi di
cui all'art. 27 co.1 lettera a) D.
Lgs. 286/1998 (dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di
societa' estere che abbiano la sede principale in uno Stato membro
dellÕOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali
in Italia di societa' italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea)
á
Il contributo e'
dovuto anche in caso di richiesta di
duplicato, trattandosi di emissione
di un nuovo permesso; l'importo e' pero' commisurato
alla durata residua (circ. Mininterno 2/4/2012)
á
Sono esonerati dal versamento del contributo
(disposizioni annullate da TAR Lazio
e, in via definitiva, da Sent. Cons. Stato 4487/2016)
o
minori regolarmente presenti (nota:
non e' chiaro se siano esclusi i minori che abbiano fatto ingresso in elusione
dei controlli o che abbiano prolungato oltre i termini autorizzati un
precedente soggiorno legale)
o
stranieri
entrati in base all'art. 29 co. 1
lettera b) D. Lgs. 286/1998 (figli minori, anche del coniuge o nati fuori
del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso; nota:
l'unico motivo per distinguere questa categoria dalla precedente e' che
l'esonero si applichi anche quando la richiesta di permesso avvenga dopo il
compimento della maggiore eta')
o
stranieri
che entrano in Italia per ricevere cure mediche in base ad art. 36 co. 1 D.
Lgs. 286/1998, e loro accompagnatori
o
stranieri
richiedenti rinnovo di permessi per asilo,
richiesta d'asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari (L. 94/2009); circ. Mininterno 2/4/2012: non gode dell'esonero il familiare maggiorenne di
destinatario di protezione internazionale, dal momento che i casi di esenzione
previsti dal Decr. Mineconomia 6/10/2011 non sono suscettibili di interpretazioni di tipo
estensivo (nota: non si tiene conto
di art. 22 co. 2 D. Lgs. 251/2007, in base al quale i familiari del
destinatario di protezione internazionale godono degli stessi diritti di tale
destinatario)
o
stranieri
richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno
in corso di validita'
á
Il contributo non e' rimborsabile in
caso di diniego, essendo sottoposta
al contributo la "richiesta", non il "rilascio";
rimborsabile invece l'importo di 30,46 (Decr. Mineconomia 10/3/2016)[24]
euro previsto per la produzione del permesso elettronico (circ. Mininterno 2/4/2012)
á
Il gettito e' destinato (Decr. Mineconomia 6/10/2011)
o
per il 50%, al
Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei
cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio
nazionale verso il paese di origine, ovvero di provenienza
o
per il 50%, al
finanziamento delle attivita' istruttorie del Ministero dell'interno relative
al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, cosi' suddiviso:
o
20% alla
missione "Ordine pubblico e Sicurezza", di competenza del
Dipartimento della Pubblica sicurezza
¤
15% alla
missione "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di
Governo e dello Stato sul territorio", di competenza del Dipartimento per
le politiche del personale, finalizzata alle attivita' di competenza degli
Sportelli unici
¤
15% alla
missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", di
competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e l'immigrazione, per
l'attuazione del DPR 179/2011 sull'Accordo di integrazione
á
Sent. Corte Giust. C-242/06 e Sent. Corte Giust. C-92/07: illegittima,
a partire dall'entrata in vigore della decisione 1/80 sull'associazione
CEE-Turchia, l'introduzione di una normativa interna che condiziona rilascio o
rinnovo di un permesso di soggiorno al pagamento di diritti, qualora l'importo
dei diritti a carico dei cittadini turchi
sia sproporzionato rispetto a quello richiesto ai cittadini comunitari
á
Sent. Corte Giust. C-508/10: illegittima
l'imposizione ai cittadini stranieri
che, avendo acquisito status di soggiornante
di lungo periodo in altro Stato
membro, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno, nonche' ai familiari di titolare di status di soggiornante
di lungo periodo che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarlo o a
raggiungerlo, contributi eccessivi e
sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti
dalla Direttiva 2003/109/CE; nota:
nella sentenza si afferma che e' da ritenersi sproporzionato un contributo pari
a sette volte l'importo dovuto per una carta nazionale d'identita' (la Corte di
Giustizia non esamina l'argomento, proposto dalla Commissione UE e da Concl. Avv. Gen. C-508/10, secondo il quale il contributo non deve essere
sproporzionato neanche rispetto a quello richiesto, per documenti analoghi, ai
cittadini comunitari e ai loro familiari in base a Direttiva 2004/38/CE)
á
TAR Lazio
rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: se i principi
fissati dalla Direttiva 2003/109/CE ostino ad una normativa nazionale, quale quella
delineata dall'art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998 nella parte in cui prescrive
che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno e'
sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 euro e un massimo di 200
euro, pari, nel minimo, a circa otto
volte il costo per il rilascio
di una carta d'identita' nazionale
á
Sent. Corte Giust. C-309/14: la Direttiva 2003/109/CE osta ad una normativa nazionale (come quella
italiana) che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di
importo variabile tra 80 e 200 euro, in quanto siffatto contributo e'
sproporzionato rispetto alla finalita' perseguita dalla direttiva ed e' atto a
creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima; note:
o
si afferma
(punto 27) che l'incidenza economica del contributo richiesto per rilascio e
rinnovo dei permessi (inclusi quelli ordinari) puo' essere considerevole, anche
per il fatto che, in considerazione della durata di tali permessi
(evidentemente, quelli ordinari), il rinnovo va chiesto piu' volte e che
all'importo del contributo puo' aggiungersi quello di altri tributi previsti
dalla normativa nazionale (punto 28: indipendentemente dalla durata del
permesso di soggiorno in questione, deve essere versato un ulteriore importo,
che ammonta a 73,50 euro); l'obbligo di versare il contributo puo'
rappresentare un ostacolo alla possibilita' per gli stranieri di far valere i
diritti conferiti loro dalla Direttiva 2003/109/CE; inoltre, la meta' del gettito prodotto dal
contributo e' destinata a finanziare le spese di rimpatrio degli stranieri
illegalmente soggiornanti (punto 29); il contributo non e' quindi motivato
dall'attivita' istruttoria necessaria alla verifica del possesso dei requisiti
previsti per il rilascio del titolo di soggiorno in base a Direttiva 2003/109/CE (punto 30)
o
se si tratta di
persone che soddisfano le condizioni poste dalla direttiva, solo il contributo
per il rilascio del permesso UE slp e' rilevante; il contributo previsto per
gli altri permessi puo' al piu' ostacolare il soddisfacimento delle condizioni
previste dalla Direttiva; in questo senso, potrebbe leggersi l'affermazione
secondo cui (punto 25) il livello cui sono fissati i contributi esigibili per i
titoli di soggiorno non deve avere ne' per scopo ne' per effetto il creare un
ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo
o
secondo ASGI, lo
straniero che ha pagato l'importo "sproporzionato" puo' convenire in
giudizio lo Stato italiano (con azione ordinaria o con azione
antidiscriminatoria) per ottenere il risarcimento del danno per mancato
adeguamento al diritto comunitario; il giudice dovra' stabilire, sulla base dei
principi fissati da Sent. Corte Giust. C-309/14, quale fosse l'importo "proporzionato",
con conseguente riconoscimento allo straniero, a titolo di risarcimento del
danno per violazione delle norme comunitarie, dell'importo eccedente pagato (comunicato ASGI)
á
Interrogazioni parlamentari presentate da On. Fabbri et al. e da On. Maestri et al. chiedono al Governo quali misure intenda adottare per ottemperare a
quanto stabilito da Sent. Corte Giust. C-309/14
á
TAR Lazio:
o
disapplicazione
della normativa nazionale che impone agli stranieri che chiedono il rilascio o
il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare
un contributo di importo variabile tra 80 e 200 euro, e quindi, in particolare,
di art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, nonche' del successivo art. 14-bis co. 2,
nelle sole parti in cui esso richiama tale ultima disposizione, per contrasto
con la normativa di fonte comunitaria; nota:
occorre procedere alla disapplicazione anche nel caso, come quello in esame, in
cui la questione della compatibilita' del diritto interno con quello comunitario
sia stata sollevata d'ufficio
o
annullato
il Decr. Mineconomia 6/10/2011 limitatamente ai seguenti articoli (in quanto
esplicitano e/o presuppongono direttamente la rilevata radicale illegittimita'
dell'istituzione del contributo):
¤
art. 1 co. 1
(determinazione degli importi)
¤
art. 2 co.1 e 2,
nella sola parte in cui si riferiscono al contributo di cui al precedente art.1
¤
art. 3 (casi di
esonero dal contributo)
á
Con una lettera al Mininterno, l'ANCI ha invitato il Mininterno a dare indicazioni
sulla applicabilita' della sentenza del TAR Lazio che
sancisce l'illegittimitˆ del contributo variabile da 80 a 200 euro richiesto agli
stranieri per il rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno; con lettera
all'ANCI, il Mininterno segnala di aver dato disposizioni perche' le richieste
di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno siano considerate valide
anche in assenza del pagamento del contributo
á
Trib. Milano:
o
accertata la
discriminazione posta in essere dall'Amministrazione nell'aver determinato, con
il Decr. Mineconomia 6/10/2011, l'importo a carico degli stranieri per la richiesta
di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno UE
slp in misura sproporzionata rispetto all'importo che e' tenuto a pagare il
cittadino italiano per documenti di analoga natura (circa otto volte piu'
elevato del costo per il rilascio di una carta d'identita' nazionale)
o
Mininterno, Mineconomia
e Presidenza del Consiglio dei Ministri condannati alla restituzione parziale
di quanto versato
o
in merito al
fatto che l'onere di pagamento costituisce una situazione giuridica che puo'
riguardare solo lo straniero e non anche il cittadino) si osserva che si ha comunque
discriminazione diretta ogni qualvolta un soggetto sia svantaggiato a causa di
una caratteristica che, pur non essendo espressamente indicata quale fattore
vietato, sia intimamente e inscindibilmente connessa con il fattore vietato
stesso
o
la domanda di
restituzione puo' essere accolta con riferimento alla differenza tra l'importo
previsto per il permesso di soggiorno elettronico e quello versato dagli
odierni ricorrenti
á
Circ. Mininterno 16/9/2016 (emanata a seguito dell'ordinanza con cui il
Consiglio di Stato sospende cautelarmente la sentenza del TAR Lazio):
ripristinato l'onere del pagamento del contributo, ai fini di rilascio e
rinnovo del permesso
á
Sent. Cons. Stato 4487/2016:
o
sebbene la Direttiva 2003/109/CE regoli esclusivamente i permessi UE slp, non e'
corretto dedurne che il diritto eurounitario sia estraneo, ed indifferente, al
percorso normativo che nel suo complesso ogni singolo Stato delinea per il
conseguimento di tali permessi
o
se fosse vero
che solo il segmento finale di tale percorso, ossia quello concernente la
procedura e il contributo per l'ottenimento del permesso UE slp, debba essere
oggetto di normazione eurounitaria e di interpretazione da parte della Corte di
Giustizia, ogni singolo Stato potrebbe introdurre una normativa sui permessi di
pi� breve soggiorno tanto restrittiva da rendere sostanzialmente impossibile o
eccessivamente oneroso per gli stranieri la legale permanenza nel loro
territorio per i 5 anni necessari a stabilizzare la loro posizione all'interno
dell'Unione europea e a consentirne l'inserimento nel tessuto socio-economico
o
l'importo piu'
basso tra tutti quelli previsti (80 euro) supera ben oltre le sette volte il
costo richiesto in Italia per il rilascio della carta di identita' ad un
cittadino italiano
o
il diritto eurounitario,
anche nella forma del diritto vivente scolpita dall'attivita' ermeneutica della
Corte di Giustizia, ben puo' intersecare settori della legislazione nazionale
non strettamente rientranti nelle propria sfera di competenze, e condizionarne
l'applicazione, laddove le regole poste anche in questi settori, come nel caso
di specie quelle concernenti i contributi per i permessi di breve soggiorno, lo
privino di effetto utile, facendo si' che i suoi principi e le sue regole
divengano difficilmente applicabili o sostanzialmente inapplicabili nei singoli
Stati
o
confermata la
disapplicazione delle norme nazionali e il conseguente annullamento di alcune
disposizioni del Decr. Mineconomia 6/10/2011 effettuati da TAR Lazio
o
le
Amministrazioni competenti ridetermineranno l'importo dei contributi in modo
tale che la loro equilibrata e proporzionale riparametrazione non costituisca
un ostacolo all'esercizio dei diritti riconosciuti dalla Direttiva 2003/109/CE
o
la
rideterinazione sara' effettuata, con apposito decreto, ora per allora, alla
stregua del consolidato principio secondo il quale, quando vi e' un giudicato
amministrativo di annullamento di atti generali in tema di tariffe, di prezzi o
di aliquote, l'Amministrazione ben puo' determinare ovvero applicare ora per
allora il sopravvenuto provvedimento, che mira a colmare il vuoto conseguente
alla sentenza amministrativa che abbia annullato con effetti ex tunc un atto generale
o
le
Amministrazioni competenti stabiliranno, secondo i principi dettati dal diritto
nazionale ed eurounitario e in sintonia con le competenti istituzioni europee
(anche al fine di scongiurare ulteriori procedure di infrazione da parte della
Commissione UE), an, quando e quomodo degli eventuali rimborsi agli interessati per le somme
versate in eccedenza rispetto al dovuto
á
Circ. Mininterno 26/10/2016: a seguito di Sent. Cons. Stato 4487/2016, gli stranieri interessati al rilascio ed al rinnovo
del permesso di soggiorno non dovranno assoIvere al pagamento degli importi
previsti da art. 5 co. 2-ter D. Lgs. 286/1998, fermo restando l'obbligo del
versamento relativo al costo del permesso, cosi' che tutte le istanze, comprese
quelle giacenti in fase istruttoria o in attesa di consegna del titolo,
dovranno essere portate a compimento prive del contributo
á
Circ. Mininterno 28/10/2016: successivamente all'adozione del decreto
ministeriale che definira' l'entita' dei nuovi importi dei contributi, verra'
messo a disposizione sul portale Stranieri Web del Mininterno un modulo per la
richiesta di rimborso dei contributi di importo eccessivo versati in passato
á
Nota: i
contributi finora versati, ai sensi di Decr. Mineconomia 6/10/2011, ammontano complessivamente a circa 487.700.000 euro
(comunicato Stranieriinitalia)
Limiti al rinnovo del permesso (torna
all'indice del capitolo)
á
Non rinnovabile neÕ prorogabile oltre i 90 gg.
(salvo che per gravi motivi umanitari o per obblighi costituzionali o
internazionali) il permesso rilasciato da Paese Schengen sulla base di visto
uniforme
á
Non rinnovabile il permesso per volontariato
(D. Lgs. 154/2007)
á
Non rinnovabili oltre il terzo anno fuori corso
i permessi per studio universitario
á
Non rinnovabile il permesso per lavoro
stagionale; possibile tuttavia la conversione in permesso per lavoro
subordinato fin dalla prima stagione
(circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, che, a seguito di parere dell'Avvocatura dello
Stato, aderisce alla giurisprudenza che ritiene convertibile fin dalla prima
stagione il permesso per lavoro stagionale, senza bisogno di un ritorno in
patria; conversione condizionata al rispetto delle quote - cosi' anche Sent. Cons. Stato 2898/2014 - e all'effettiva assunzione per lavoro stagionale
per il rapporto originariamente autorizzato, con corrispondente comunicazione
obbligatoria da parte del datore di lavoro; circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da
parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della
ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del
possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al
soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998; circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta
assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale -
ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un
periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione
con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra'
instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale
autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del
permesso per lavoro stagionale - nota:
evidentemente la conversione puo' basarsi solo su una promessa di assunzione); in senso opposto, Sent. Cons. Stato 4532/2015 (sentenza farneticante, in linea con Sent. Cons. Stato 2292/2013, secondo la quale per la conversione da stagionale a
lavoro subordinato e' necessario il preventivo rientro in patria; ci si
troverebbe altrimenti di fronte a un ingiusto privilegio, che permetterebbe
allo stagionale di eludere il meccanismo delle quote; non si tiene conto del
fatto che in questione qui non c'e' il rispetto delle quote, per altro
appositamente fissate, ma la necessita' del rimpatrio); in precedenza, giurisprudenza contrastante:
o
dalla seconda
stagione, in base ad art. 38 co. 7 DPR 394/1999, TAR Toscana,
TAR Lombardia, TAR Sicilia,
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 939/2012 e Sent. Cons. Stato 959/2012, Sent. Cons. Stato 5002/2013 (salvo il fatto che in caso di erronea conversione
dalla prima stagione, non puo' essere poi rifiutato per questo solo motivo il
successivo rinnovo, dal momento che si e' costituita un'aspettativa di
legittima permanenza, e il soggiorno derivante dal primo rinnovo puo' essere di
fatto considerato equivalente al soggiorno associato a una seconda stagione
lavorativa in Italia)
o
fin dalla prima
stagione, TAR Lazio,
TAR Marche,
TAR Umbria,
TAR Piemonte,
che considera la disposizione di cui all'art. 38 co. 7 DPR 394/1999 applicabile
solo al caso particolare di lavoratore stagionale che sia rientrato in Italia
dopo aver completato una prima stagione, senza che questo escluda gli altri
casi dalla possibiluta' di conversione, TAR Lombardia, TAR Piemonte
(che addirittura ritiene la conversione consentita anche extra quote), TAR Lazio
(art. 38 co. 7 DPR 394/1999, essendo norma regolamentare di attuazione di art.
24 D. Lgs. 286/1998, va interpretato nel senso indicato da tale disposizione;
illogico l'orientamento contrario, dati l'assenza di differenze sostanziali tra
la condizione del titolare di primo permesso e quella del titolare di secondo
permesso, il rischio che l'opportunita' lavorativa vada persa, l'assurdita' di
esigere il rientro in patria in una situazione in cui il presupposto
dell'obbligo di rientro - la scadenza del permesso - non si e' ancora
verificato; nello stesso senso, TAR Lazio,
TAR Lazio),
Sent. Cons. Stato 1610/2013 (evidente illogicita' di un sistema che prevederebbe
un andirivieni per ottenere lo stesso risultato, che non si rinviene nella normativa),
Sent. Cons. Stato 2882/2013 (illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di
durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro
subordinato, anche stagionale"), e, su ricorsi presentati prima
dell'adozione della circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013, Sent. Cons. Stato 3576/2014, Sent. Cons. Stato 3577/2014
á
Rinnovo
del permesso non consentito allo straniero che si assenti per piuÕ di sei mesi continuativi (se il permesso eÕ di durata < 2 anni) o per piuÕ
di metaÕ della durata (se il permesso eÕ di durata > 2 anni), salvo gravi motivi o adempimento obblighi militari; TAR Lazio:
legittimo il diniego del visto di reingresso
allo straniero che abbia trascorso piu' di un anno continuativo fuori
dall'Italia, dato che non ha piu' i requisiti per ottenere il rinnovo del
permesso; Sent. Cons. Stato 5072/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso se
l'interessato ha lasciato il territorio nazionale due mesi dopo aver richiesto
il rilascio del primo permesso di soggiorno, senza dimostrare che l'assenza,
protrattasi per 19 mesi, sia dipesa da gravi e comprovati motivi
Modalita' di presentazione della richiesta di rinnovo (torna all'indice del capitolo)
á
Modalita' di presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (circ. Mininterno 7/12/2006):
o
richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno presentata tramite gli uffici postali abilitati nei casi
di permesso per adozione, affidamento, asilo politico, attesa occupazione,
attesa riacquisto cittadinanza, motivi familiari (incluso il caso di permesso
rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.), lavoro (autonomo,
subordinato, stagionale ed ex art. 27), missione, motivi religiosi, residenza
elettiva, ricerca scientifica, status apolidia, studio, tirocinio/formazione
professionale
o
richiesta
presentata in questura in tutti i casi non esplicitamente menzionati
(nota: tra questi, dovrebbero esservi i casi di permesso per cure mediche e per
motivi umanitari)
o
per il resto,
come per la richiesta di rilascio del permesso, con le seguenti particolarita':
¤
nella busta va
inserita copia del permesso in
scadenza
¤
la legittimita' del soggiorno e'
dimostrata con l'esibizione della ricevuta e dell'originale del permesso in scadenza
á
In caso di figli minori nati nelle more del rinnovo del permesso, lo straniero puo', ai fini
dell'inserimento dei neonati nel permesso, integrare
l'istanza pendente (circ. Mininterno 3/7/2008)
á
La richiesta di
rinnovo del permesso per motivi umanitari, in caso di protezione sociale, puoÕ essere presentata dallÕente convenzionato
che assiste lo straniero
á
Le richieste di
rinnovo di permesso per stranieri ospitati presso istituti religiosi, ovvero detenuti
in istituti penitenziari, devono
essere (circ. Mininterno 17/7/2007)
o
corredate, nel
caso di stranieri detenuti, di idonea documentazione attestante lo stato di detenzione
o
depositate
esclusivamente presso lÕufficio postale
ubicato in prossimitaÕ della
struttura stessa
o
presentate da
personale appositamente individuato dall'esercente la struttura ricettiva o da
chi presiede gli istituti religiosi e gli istituti di detenzione, che provvede
anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle
Poste e del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
á
Le richieste di
rinnovo di permesso per stranieri ricoverati in ospedale possono essere presentate, in questura (circ. Mininterno 17/7/2007), da chi presiede l'ospedale, che provvede anche al
ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta rilasciata dalle Poste e
del permesso di soggiorno (art. 10, co. 4 DPR 394/1999)
á
Avviata una
sperimentazione in 223 comuni (Ravenna, Ancona, Lecce, Brescia, Padova,
Firenze, Prato, il consorzio di Portogruaro e i comuni della provincia di
Trento) per trasferire le procedure di rinnovo del permesso dalle Poste ai
Comuni (com. Mininterno 14/2/2008 e Direttiva Mininterno 5/2/2008)
á
Possibile
consultare on line sul sito della Polizia di Stato la situazione delle
domande rinnovo o duplicato del permesso accedendo ad una banca dati
dedicata (Com. Mininterno 30/4/2009)
á
Sent. Cons. Stato 1716/2015: per le procedure amministrative relative al rinnovo
del permesso di soggiorno non e'
previsto, ne' tanto meno obbligatorio, il trasferimento degli atti da una questura all'altra a motivo del mutamento di residenza dello straniero,
a maggior ragione se non viene presentata un'apposita istanza in tal senso
Diritti e facolta' nelle more del rinnovo (torna
all'indice del capitolo)
á
Lo straniero che
abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta attestante
l'avvenuta presentazione dell'istanza completa della documentazione prescritta
e dell'originale del permesso in
scadenza mantiene tutti i diritti connessi al soggiorno (TAR Puglia:
per i motivi corrispondenti al permesso
richiesto), che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o annullamento
del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006); in particolare,
o
puo' ottenere il
nulla-osta al ricongiungimento (circ. Mininterno 17/10/2006; nota: dovrebbe essere possibile anche richiedere il
nulla-osta, alla luce del fatto che, secondo F.A.Q. sul sito del Mininterno, lo straniero puo' presentare richiesta di assunzione di altro straniero)
o
gli e'
consentito il reingresso in Italia
in esenzione da visto di reingresso, da soli
valichi di frontiera esterna (Circ. Mininterno 11/3/2009: anche diversi
tra loro), purche' esibisca, oltre al documento di viaggio valido, il permesso
scaduto e la ricevuta (postale o cedolino; da com. Mininterno 5/4/2007 e circ. Mininterno 16/6/2007) di richiesta di rinnovo; in caso di minori iscritti
sul titolo di soggiorno del genitore, in scadenza o in fase di aggiornamento,
la questura rilascia un permesso cartaceo provvisorio, sul quale viene iscritto
il minore, in modo da consentire uscita e reingresso (circ. Mininterno 27/6/2007, circ. Mininterno 12/12/2007 e circ. Mininterno 28/7/2008; verosimilmente, nel caso viaggino senza il genitore); ai fini dell'attraversamento
delle frontiere aeroportuali di paesi Schengen
(limitatamente a Francia, Spagna e Malta, anche marittimi; da circ. Mininterno 7/8/2007) in uscita o reingresso, la ricevuta di Poste italiane
della richiesta di rinnovo, se
esibita con passaporto valido e permesso scaduto, e' da considerarsi equipollente al permesso di soggiorno
dall'1/8/2007 al 30/10/2007 (GUCE 18/8/2007); disposizioni confermate per il periodo
14/12/2007-31/3/2008 (circ. Mininterno 12/12/2007) e per il periodo 1/8/2008-31/1/2009 (circ. Mininterno 28/7/2008) con estensione ai valichi di qualunque tipo
o
puo' sostenere
gli esami di guida e ottenere
rilascio, rinnovo, duplicati e aggiornamento dei documenti di abilitazione alla
guida e di circolazione (circ. Mintrasporti 20/9/2006); a tal fine, si prescinde dal controllo relativo al
rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza di rinnovo (circ. Mintrasporti 14/9/2007)
o
puo' ottenere l'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 17/11/2006), nonche' il rilascio
e rinnovo della carta di identita',
con la sola esclusione della validita' per l'espatrio (circ. Mininterno 2/4/2007)
o
puo' ottenere il
rilascio dell'attestato di conducente
da parte della DPL (circ. Minlavoro 27/11/2007; circ. Minlavoro 13/6/2008: possibile presentare la documentazione alla DPL
piu' vicina alla residenza del lavoratore, anziche' alla sede legale
dell'impresa)
o
puo' presentare
richiesta di assunzione di altro
straniero (F.A.Q. sul sito del Mininterno; nota: a maggior ragione dovrebbe valere la
possibilita' di presentare richiesta di nulla-osta al ricongiungimento)
o
puo'
immatricolarsi all'universita', se
questo rientra tra le facolta' associate al permesso (circ. MIUR 16/7/2009)
á
La prosecuzione del rapporto di lavoro o l'instaurazione
di un nuovo rapporto nelle more
dellÕaccoglimento della richiesta di rinnovo del permesso sono consentite, fino ad eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare
anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso
di soggiorno (nota: sufficiente un preavviso di rigetto per impedire lo
svolgimento dell'attivita' lavorativa?), alle seguenti condizioni (art. 5 co.
9-bis D. Lgs. 286/1998, introdotto da art. 40 co. 3 L. 214/2011;
in precedenza, anche circ. Minlavoro 67/2000, art. 22, co. 12 T.U., Direttiva Mininterno 5/8/2006 e Mess. INPS 27641/2006)
o
la richiesta di
rinnovo sia stata effettuata entro i 60 gg successivi alla scadenza[25]
o
sia stata
rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della richiesta di rinnovo
á
Nelle more del
rinnovo del permesso, il lavoratore conserva pienezza di diritti in ambito previdenziale
(Mess. INPS 2226/2008), incluso il diritto alle prestazioni di disoccupazione (Mess. INPS 6449/2008; Mess. INPS 11292/2008: richiesta la presentazione del cedolino -
verosimilmente, della ricevuta - attestante l'avvenuta presentazione della
richiesta di rinnovo e della copia del permesso in scadenza, non di copia della
domanda di rinnovo, ai fini della erogazione dell'indennita')
á
Nota: le
disposizioni relative alla conservazione
dei diritti nelle more del rinnovo
del permesso dovrebbero applicarsi
anche in caso di richiesta di conversione
del permesso (quanto meno per quei diritti che spettano sia in corrispondenza
al permesso in scadenza sia in corrispondenza al nuovo permesso richiesto); la
modifica dei motivi del soggiorno non conferisce infatti alla conversione del
permesso una natura giuridica diversa da quella del rinnovo: se cosi' fosse,
non si giustificherebbe la formulazione della disposizione di cui all'art. 14,
co. 3 DPR 394/1999 relativa alla conversione da permesso per lavoro subordinato
a permesso per lavoro autonomo, e viceversa: "Con il rinnovo, e'
rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attivita' effettivamente
svolta" (vedi, in questo senso, Nota dell'ASGI Sezione Piemonte); in questo senso, TAR Puglia:
lo straniero che abbia chiesto nei termini, al compimento della maggiore eta', il rilascio del permesso per lavoro
autonomo gode, nelle more della decisione dell'amministrazione, dei diritti connessi alla titolarita' del permesso richiesto (in particolare, il
rilascio di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche), salva la
possibilita', per l'amministrazione, di revocare i benefici ottenuti, in caso
di diniego del permesso
Durata del permesso rinnovato (torna
all'indice del capitolo)
á
Durata del permesso rinnovato < durata
stabilita col rilascio iniziale, salvi i diversi limiti previsti da Testo Unico o Regolamento (es.: durata
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dipendente dalla durata del
contratto)
á
Sent. Cass. 20143/2011: il decorso della validita' del permesso non puo'
iniziare se non successivamente alla consegna del provvedimento
Provvedimenti negativi; impugnazione; conseguenze (torna all'indice del capitolo)
á
Diniego di rilascio o di rinnovo del permesso quando mancano
i requisiti richiesti per lÕingresso
e il soggiorno nel territorio dello
Stato
á
Diniego di rilascio o di rinnovo del permesso per motivi
familiari in caso di accertamento del fatto che matrimonio o adozione
abbiano avuto luogo al solo fine di
consentire l'ingresso o il soggiorno dello straniero in Italia (da D. Lgs.
5/2007)
á
Giurisprudenza:
o
lo straniero che
abbia ottenuto la sospensione ex art. 700 c.p.c. del
provvedimento di espulsione e' da considerarsi regolarmente soggiornante; la
richiesta di rilascio del permesso non puo' essere respinta per il semplice
fatto che, nelle more dell'esame di tale richiesta, sia venuto meno l'effetto
sospensivo del provvedimento cautelare, rilevando, a questo fine, la
regolarita' del soggiorno al momento della richiesta (Corte App. Catania)
o
illegittima
l'omessa valutazione (nota: per irricevibilita'?)
dell'istanza di rinnovo del permesso motivato dal fatto che nel frattempo
l'interessato e' stato espulso per
soggiorno illegale, se tale
condizione di soggiorno illegale e' stata determinata,
a sua volta, da un precedente diniego di
rinnovo dichiarato illegittimo
da una sentenza del TAR passata in giudicato (Sent. Cons. Stato 3222/2014)
o
legittimo
il provvedimento di rigetto della
domanda di rinnovo del permesso se
lo straniero ha in precedenza
ottenuto un diniego di rinnovo da parte di altra questura e non l'ha impugnato nei termini, neanche con istanza di riesame, dal momento
che il secondo provvedimento rifiuta il rinnovo di un permesso che non esiste
piu' (Sent. Cons. Stato 5282/2015)
o
illegittimo
il diniego di conversione del permesso per motivi familiari in permesso per
lavoro subordinato fondato sul fatto che la richiesta originaria era stata di rinnovo per motivi familiari
e che tale richiesta era stata respinta
con provvedimento non impugnato, dal
momento che e' da considerarsi irregolarita'
amministrativa sanabile il fatto che la prima richiesta non sia stata
avanzata con l'indicazione, per il permesso voluto, dei motivi di lavoro, cosa
che avrebbe portato ad esito positivo (Sent. Cons. Stato 5393/2015)
o
illegittimo il diniego di rilascio del permesso, fondato su argomentazioni generiche e non
circostanziate oltre che prive di qualsivoglia elemento probatorio di
riscontro (nel caso in specie, relative alla fittizieta' del rapporto di lavoro
e della residenza, e sull'esistenza di motivi ostativi legati alla pericolosita'
sociale), dato che cosi' risulta impedita ogni forma di controllo sulla
veridicita' e corretta valutazione dei presupposti del provvedimento (TAR Campania)
o
ai fini del diniego o della revoca del titolo di soggiorno per contraffazione della documentazione
prodotta per ottenerlo, non e' necessario che la falsita' degli atti
sia dichiarata da una sentenza penale
definitiva di condanna, ma
l'Autorita' amministrativa deve procedere ad una autonoma valutazione secondo il criterio di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro (Sent. Cons. Stato 309/2015)
o
legittimo
il diniego di rinnovo adottato sulla base della presentazione, da parte dello
straniero, di una falsa dichiarazione
di ospitalita', a prescindere dal
fatto che tale falsita' sia stata accertata in sede penale (Sent. Cons. Stato 1313/2016)
o
ai fini del diniego del rilascio del permesso, nel
caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto il nulla-osta all'ingresso del
lavoratore non abbia perfezionato l'assunzione, va tenuta in considerazione
l'eventuale assunzione da parte di altro
datore di lavoro (TAR Friuli Venezia Giulia; nota: si assume evidentemente che il lavoratore
possa avviare anche un rapporto diverso da quello originariamente autorizzato,
nelle more del rilascio); in senso solo apparentemente piu' restrittivo, sent. Cons. Stato 4151/2011: legittimo il diniego
di rilascio del permesso per lavoro subordinato se non vi e' prova della effettiva
instaurazione del rapporto di lavoro originariamente autorizzato e se un
nuovo rapporto di lavoro e' stato instaurato solo dopo l'adozione del provvedimento di diniego, nulla tuttavia impedendo all'interessato di presentare una
nuova richiesta di permesso, che
dovra' essere valutata alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti
o
la cessazione del rapporto di lavoro per
il quale e' stato rilasciato il nulla-osta all'ingresso prima del rilascio del
permesso priva lo straniero del necessario requisito per il rilascio; a maggior
ragione, se lo straniero non e' insorto per lamentarne il mancato, tempestivo rilascio, e se non si e' iscritto nelle liste di
collocamento (sent. Cons. Stato n. 4064/2009)
o
Sent. Cass. 8598/2012: ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto a seguito del ricongiungimento, non
deve essere effettuato il controllo
relativo alla convivenza, posto che
si tratta di un coniugio preesistente tra stranieri in ordine al controllo
della cui effettivita' non si pone alcuna esigenza statuale di verifica; anche quando, al momento dell'ingresso
del coniuge ricongiunto, sia gia' manifestata la volonta' di procedere alla separazione,
il permesso va rilasciato, con possibilita' di successiva applicazione di art.
30 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che consente al ricongiunto di chiedere un permesso
ad altro titolo in conversione; la revoca per mancata convivenza di cui
all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998 si applica solo al caso di coesione
familiare successiva a matrimonio celebrato
in Italia, di cui all'art. 30 co. 1
lettera b D. Lgs. 286/1998
o
Sent. Cons. Stato 1656/2016: illegittimo
il provvedimento di annullamento del
permesso di soggiorno per motivi familiari motivato da presunta falsita' del certificato di
stato di famiglia, in cui si attestava la convivenza
della straniera col marito, se i fatti a sostegno della motivazione (esistenza
di una denuncia penale per contraffazione del certificato) non sono stati
esplicitati in sede di adozione del provvedimento; la specificazione di
ulteriori elementi di fatto che giustificherebbero il provvedimento impugnato
non puo' intervenire nel corso del giudizio, atteso che la motivazione deve
precedere e non giˆ seguire l'atto della Pubblica amministrazione, soprattutto
laddove i fatti evidenziati in giudizio dalla difesa dell'Amministrazione,
malgrado preesistessero all'adozione dell'atto impugnato, non sono stati posti
a base di esso e non siano stati resi conoscibili all'interessato; in un caso
del genere, la mancanza di preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990 determina l'annullamento del provvedimento, dato che
tale mancanza ha determinato un deficit istruttorio
o
l'annullamento
del provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno del familiare in possesso dei requisiti per
richiedere il ricongiungimento puo' essere invocato dagli altri familiari (nel
caso, la moglie) per ottenere il riesame
del provvedimento di diniego del
permesso di soggiorno per motivi familiari, adottato sulla base del primo
provvedimento (Sent. Cons. Stato 4851/2014)
o
diniego di rinnovo e revoca del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato fondati sul fatto che il rapporto di lavoro originariamente autorizzato non sia mai stato instaurato sono illegittimi
se la mancata instaurazione dipende, come nel caso di morte della persona
destinataria dei servizi, da motivi non
imputabili alla volonta' del lavoratore (TAR Veneto,
che tiene conto di circ. Mininterno 20/8/2007)
o
il diniego di rinnovo per mancanza di reddito o di attivita'
lavorativa in corso o per irreperibilita'
dello straniero all'indirizzo di residenza non
ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare
l'obbligo di preavviso di rigetto (sent. Cons. Stato 6141/2011)
o
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato fondato su una prolungata
mancanza di reddito, il mancato
avviso di avvio del procedimento non inficiandone la legittimita', dato che non
sono emersi neanche in fase giurisdizionale elementi che avrebbero potuto
portare a un diverso provvedimento (Sent. Cons. Stato 5273/2015)
o
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, motivato da mancanza di reddito sufficiente e di alloggio
idoneo, se lo straniero non ha fornito,
neanche in giudizio, elementi che
avrebbero potuto condurre ad un provvedimento favorevole (Sent. Cons. Stato 2335/2015)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso
dello straniero, motivato sulla base del fatto che l'interessato non ha mai ritirato il permesso frutto del precedente rinnovo, lasciando anche
trascorrere i termini per la sua scadenza, quando l'amministrazione non sia in
grado di provare come falsa l'affermazione dello straniero secondo la quale
egli piu' volte si e' recato in questura per ottenere informazioni in relazione
alla precedente richiesta di rinnovo, senza ottenerne (irrilevante
l'affermazione dell'amministrazione secondo la quale l'interessato avrebbe
dovuto accertarsi dello stato della pratica dal portale immigrazione.it), a
maggior ragione per aver l'amministrazione violato
l'obbligo di comunicazione di preavviso di rigetto (TAR Campania)
o
la condanna per un reato di cui all'art.
380 o 381 c.p.p.,
per essere ostativa al soggiorno, richiede che il reato in questione rientrasse
nelle previsioni di cui ai citati articoli del c.p.p. nel momento in cui la sentenza e' stata pronunciata (TAR Lombardia)
o
sollevata
la questione di legittimita'
costituzionale di art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 nella parte
in cui fanno derivare automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno dalla pronuncia, nei confronti dello straniero, di una sentenza di
condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 c.p.p.
prevede l'arresto facoltativo in flagranza (in particolare, reati in materia di
stupefacenti, di cui all'art. 73 co. 5 DPR 309/1990;
nota: della modifica apportata da L.
49/2006, che aveva portato anche questi reati nel novero di quelli per cui e'
obbligatorio l'arresto in flagranza, e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale da Sent. Corte Cost. 32/2014, di questo fatto dovendosi tener conto, secondo Sent. Cons. Stato 809/2015, in sede di valutazione sulla effettiva ed attuale
pericolosita' dello straniero che sia stato condannato per reati in materia di
stupefacenti), senza consentire che la Pubblica Aministrazione provveda ad accertare
che l'interessato rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello Stato; non paiono diverse, infatti, le condizioni di chi si sia trovato
in Italia come lavoratore irregolare e di chi vi si trovi sulla base di
precedenti atti autorizzatori regolarmente rilasciati (quest'ultimo meriterebbe
semmai maggior tutela rispetto al primo); dovrebbero quindi potersi applicare
gli stessi principi applicati in Sent. Corte Cost. 172/2012; in caso contrario, lo straniero, subito dopo aver
beneficiato della procedura di regolarizzazione in virtu' della non
autosufficienza della sentenza penale di condanna, si troverebbe poi ad essere
allontanato dal territorio nazionale, in sede di rinnovo del permesso di
soggiorno, in forza dell'autosufficienza della medesima condanna (TRGA Trento);
Sent. Corte Cost. 277/2014: inammissibile
la questione di legittimita' costituzionale solelvata da TRGA Trento,
dal momento che il Legislatore ha
fatto uso della discrezionalita' che
deve essergli riconosciuta attribuendo carattere ostativo sia alle condanne per reati
gravi (art. 380 c.p.p.), sia a quelle per reati di un certo tipo
(in materia di stupefacenti, liberta' sessuale, favoreggiamento
dell'immigrazione illegale e dell'emigrazione illegale verso altri Stati,
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite), a prescindere dalla gravita'; Sent. Cons. Stato 5352/2015: art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998 non incorre nel
profilo di incostituzionalita' per interna irragionevolezza e trattamento
discriminatorio nell'assoggettare, per certi reati, alla medesima sanzione
espulsiva lo straniero che per fa ingresso per la prima volta in Italia e chi
gia' beneficia da tempo del titolo di soggiorno, dal momento che, a maggior
ragione, nella seconda ipotesi si impongono puntuali doveri di osservanza delle
regole dell'ordinamento dello Stato ospitante, che ha assicurato le condizioni
di permanenza e di inserimento nella comunita' nazionale
o
molteplici denunce e due condanne per reati contro il patrimonio e contro il diritto di
autore sono elementi atti a giustificare la conclusione che lo
straniero trae almeno parte del
proprio sostentamento da traffici delittuosi e a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 1848/2015)
o
diniego di rinnovo illegittimo per il solo fatto che lo straniero eserciti attivita' di meretricio; legittimo pero' se il sostentamento deriva solo dall'attivita' di meretricio, dato che tale attivita',
pur non essendo reato se esercitata in certe forme, resta contraria al buon
costume (TAR Lombardia) e, in quanto tale, nemmeno tutelabile in sede giurisdizionale, essendo
nulli gli accordi raggiunti al riguardo in base ad artt. 1343 e 2035 c.c. (Sent. Cons. Stato 9071/2010, che dichiara legittima la revoca del permesso); nello stesso senso, TAR Lombardia, secondo il quale un difetto di istruttoria non motiva l'annullamento
di un diniego di rinnovo quando una successiva istruttoria riveli che il
rapporto di lavoro formalmente esistente (e trascurato dall'amministrazione in
sede di diniego) e' mera copertura di attivita' di prostituzione, come si
evince dalla mancanza di reddito adeguato in capo al datore di lavoro e dalla
retribuzione oraria assolutamente sproporzionata per un rapporto di
collaborazione domestica (analogamente, TAR Lombardia, deduce il carattere fittizio del rapporto di lavoro dalla distanza
eccessiva della sede di lavoro domestico dal domicilio del lavoratore e afferma
che l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, successiva al provvedimento
negativo, non ne inficia la legittimita', potendo semmai essere valutata in
sede di esame di una nuova istanza di permesso); nello stesso senso anche Sent Cons. Stato 506/2012: e' legittimo il diniego del rinnovo del permesso
per lavoro subordinato se l'interessata non e' in grado di provare l'esistenza
di redditi da lavoro ed e' stata invece piu' volte sorpresa ad esercitare
attivita' di prostituzione; specularmente,
TAR Lombardia: illegittimo il diniego di
rinnovo sulla base del semplice sospetto
che il rapporto di lavoro sia strumentale a mascherare un'attivita' di prostituzione,
quando non esistano elementi certi per ritenere fittizio tale rapporto
o
legittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato se il rapporto
di lavoro dichiarato e' fittizio; in
questo caso, lo straniero non puo'
far valere un diritto ad ottenere un
permesso per attesa occupazione (Sent. Cons. Stato 2203/2014; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 3563/2015: la presentazione di documenti non veritieri in
relazione a un rapporto di lavoro risultato fittizio, costituendo motivo
ostativo al rilascio di visto di ingresso e, conseguentemente, di permesso di
soggiorno, preclude il rinnovo del permesso per attesa di occupazione)
o
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato sul carattere
fittizio del rapporto di lavoro a suo tempo dichiarato, anche se in Italia sono
presenti madre e sorella, non conviventi con lo straniero (Sent. Cons. Stato 24/2016)
o
legittimo il
diniego di rinnovo di permesso per lavoro subordinato motivato dalla falsita'
della documentazione prodotta a dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di
lavoro, anche se non preceduto dal preavviso di rigetto, dato che in questo
caso il provvedimento e' a contenuto vincolato; il requisito sopravvenuto al
provvedimento (in questo caso, un rapporto di lavoro effettivo documentato
dall'interessato dopo l'adozione del provvedimento, ma prima della notifica
dello stesso), valido e perfetto dalla data della sua adozione (la successiva
fase di notifica valendo solo ad integrarne l'efficacia), puo' essere preso in
considerazione dall'Amministrazione solo ai fini di un eventuale riesame e
dunque di una riedizione dell'attivita' amministrativa, ma non costituisce
certo parametro retroattivo di illegittimita' del provvedimento stesso (Sent. Cons. Stato 1113/2016)
o
illegittimo
il rifiuto del permesso per lavoro
subordinato (nel caso, nell'ambito di una regolarizzazione) se tale diniego si
basa sul sintetico parere della questura in cui si afferma che da accertamenti
svolti da personale dell'ufficio immigrazione l'interessato non risulta svolgere attivita' di lavoro domestico
all'indirizzo indicato nell'istanza, senza
pero' che siano riportati riferimenti
alle concrete attivita' di verifica
condotte ai fini dell'accertamento, soprattutto se l'amministrazione, a fronte
delle specifiche osservazioni formulate dal ricorrente con la memoria difensiva
con riferimento alle modalita' di svolgimento dell'attivita' di lavoro
domestico non ha fornito alcuna ulteriore deduzione per motivare l'adeguatezza
ed esaustivita' delle verifiche (TAR Piemonte)
o
illegittimo
il diniego di conversione del
permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, motivato da presunta fittizieta' del rapporto di lavoro, se
l'amministrazione ha fondato il proprio convincimento su informazioni ottenute da un vicino
di casa con cui il datore di lavoro si limita a condividere le stesse
pertinenze abitative, non
costituendo tali elementi prova idonea
a dimostrare la falsita' del contratto
di lavoro depositato in atti,
soprattutto perche' le informazioni sono state rese diverse settimane dopo la cessazione del rapporto di lavoro in
questione, ritualmente comunicata
all'amministrazione competente (TAR Campania)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (attesa occupazione) per presunta falsita' del rapporto di
lavoro, contraffazione della documentazione prodotta per attestarne
l'esistenza e assenza di reddito, se il ricorrente ha prodotto documentazione
rilasciata dal Centro per l'impiego,
dalla quale si ricavano i rapporti di lavoro intrattenuti negli ultimi anni (il
fatto che la documentazione non sia autenticata non autorizza a ritenerla inattendibile in difetto di
denunce di falsita' e di qualsivoglia fondato elemento di sospetto in tal
senso), e ha dimostrato di aver intrapreso una vertenza per il riconoscimento dell'ultimo rapporto di lavoro in nero; va tenuta infatti in debito conto la
difficolta' per i lavoratori occupati irregolarmente di dimostrare l'esistenza
dei rapporti di lavoro in via di fatto, in quanto sono spesso i datori di
lavoro a venir meno ai loro obblighi di regolare assunzione e retribuzione; e,
dunque, l'esistenza dei rapporti di lavoro e' sufficientemente dimostrata attraverso
elementi di natura indiziaria (Sent. Cons. Stato 309/2015)
o
l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro puo' ritenersi comprovata anche da elementi di natura indiziaria diversi dal pagamento dei contributi
previdenziali, quale risulta nel caso di specie il sopravvenuto verbale di conciliazione in sede sindacale (Ord. Cons. Stato 1134/2015); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 4082/2016 (in un caso in cui
erano provati versamenti sul conto corrente del lavoratore)
o
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato basato sul fatto che il
rapporto di lavoro sarebbe fittizio
(determinandosi cosi' insufficienza di reddito), se l'amministrazione non ha provato tale fittizieta'; l'onere
di tale prova, quando non siano stati effettuati i versamenti contributivi ma
siano state emesse le buste-paga, spetta infatti all'amministrazione, dal momento che le inadempienze contributive del
datore non valgono a qualificare come illecito il reddito percepito dall'immigrato
(Sent. Cons. Stato 4113/2016)
o
in presenza di
un contratto di soggiorno per lavoro regolarmente stipulato e di CUD e busta
paga rilasciati dal datore di lavoro, la mancata
produzione dei bollettini
relativi ai versamenti dei contributi
non e' elemento sufficiente, di per se' solo, a giustificare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, dovendo semmai la
questura valutare l'entita' del reddito asserito sulla scorta della
documentazione prodotta o richiedere altro documento utile allo scopo (Sent. Cons. Stato 1847/2015)
o
l'irregolarita' della posizione contributiva, in presenza di
un contratto di lavoro subordinato, non e' di per se' indice della mancanza di
reddito sufficiente, e non giustifica di
per se' il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato (Ord. Cons. Stato 905/2014, TAR Emilia)
o
anche il reddito percepito in nero e' reddito lecito,
in quanto la causa del contratto di lavoro e la prestazione restano lecite
anche se il datore di lavoro evade l'obbligo del versamento dei contributi
previdenziali in favore del lavoratore; in caso di evasione contributiva, il requisito di reddito sufficiente puo'
comunque essere dimostrato con vari
strumenti probatori (Ord. Cons. Stato 3833/2015)
o
l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi al
rapporto di lavoro dichiarato, per di piu' suscettibile di regolarizzazione e
comunque imputabile al datore di
lavoro, non vale di per se' a
denotare l'assenza di una situazione
di impiego regolare e connotata da un minimo di stabilita' (Sent. Cons. Stato 3818/2015)
o
non si puo'
riconnettere, in modo certo e automatico, all'eventuale omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore
di lavoro l'inesistenza o la fittizieta'
del rapporto di lavoro e, quindi, l'indisponibilita' di un reddito adeguato
da fonti lecite, dovendo invece l'Amministrazione valutare gli elementi
sopravvenuti prima dell'adozione del provvedimento (Sent. Cons. Stato 1275/2013)
o
legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato fondato sulla fittizieta'
del rapporto di lavoro se, oltre a non
risultare versati i contributi previdenziali (elemento di
per se' non sufficiente a dedurre l'assenza di attivita' lavorativa, ma utilizzabile come indizio
dall'amministrazione), lo straniero non
ha prodotto alcun elemento in relazione all'attivita' esercitata dalle ditte per le quali avrebbe lavorato,
alle mansioni da lui svolte, al luogo dove egli avrebbe reso le sue
prestazioni, alle retribuzioni percepite (Sent. Cons. Stato 4618/2015)
o
insufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato il
fatto che sia in corso un'indagine a
carico del datore di lavoro per aver costituito un'impresa fittizia, se non si accerta che il rapporto di lavoro con
quello specifico lavoratore e' anch'esso fittizio (TAR Sicilia)
o
insufficiente, di per se', a motivare il diniego di rinnovo del permesso per lavoro
subordinato il sospetto che l'impresa da cui lo straniero dipende sia
fittizia, se non suffragata da
elementi informativi specifici ed aggiornati (Sent. Cons. Stato 2735/2015)
o
al fine di
accertare se lo straniero possa essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza, l'amministrazione
puo' fondare la propria valutazione anche su elementi di carattere puramente indiziario, a condizione che si tratti di indizi gravi, precisi e concordanti, incluse semplici denunce,
purche' ripetute e circostanziate (Sent. Cons. Stato 4007/2013)
o
la valutazione
di pericolosita' non puo' fondarsi solo sull'aggressivita' dimostrata dallo straniero nei confronti
delle forze dell'ordine (presunto tentativo di investire gli agenti con
l'auto), se da tale episodio non e' disceso un procedimento penale atto a
configurare e a qualificare con certezza il comportamento dello straniero (Sent. Cons. Stato 2206/2014)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo basato sulla semplice esistenza di un procedimento penale a carico del datore
di lavoro per presunta falsita' del
rapporto di lavoro che aveva consentito la regolarizzazione dello straniero,
dato che, in virtu' dei molti anni passati dal primo rilascio, andrebbero
comunque tenuti in considerazione eventuali elementi sopravvenuti (TAR Lazio)
o
benche' sia giustificato
il rigetto della domanda di permesso di soggiorno qualora lo straniero denunci
un rapporto di lavoro la cui esistenza non trovi conferma a seguito dei
riscontri effettuati dall'Amministrazione, l'accertata falsita' di tale rapporto
non determina una preclusione tassativa al rilascio del
permesso, dovendosi tener conto degli elementi
sopravvenuti quali la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro; illegittimo quindi il provvedimento di diniego di rinnovo e di revoca del
permesso per lavoro subordinato se non e' stato emesso il preventivo avviso di rigetto (Sent. Cons. Stato 1431/2016)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato adottato solo sulla base del fatto che lo
straniero e il suo datore di lavoro risultano indagati per evasione fiscale; in mancanza di accertamento
giudiziale della falsita' delle buste paga prodotte dal primo, non e' dato
considerare esclusa la sussistenza di reddito, restando nella responsabilita'
del datore di lavoro l'eventuale mancato versamento dei contributi INPS (Sent. Cons. Stato 946/2014); nello
stesso senso, TAR Campania,
in relazione a un provvedimento di revoca del permesso; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata
falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una
sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa
procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri
di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro
o
illegittimo
il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato motivato sulla base
dell'inesistenza della ditta con cui
il primo rapporto di lavoro allegato alla richiesta di rinnovo sarebbe stato
stipulato, quando non risultino agli atti elementi che consentano di affermare
che la condotta illegittima abbia condizionato l'ingresso nel Paese (nota: mia
interpretazione di una sentenza non chiara); l'amministrazione deve tener conto
dell'esistenza documentata di un nuovo
rapporto di lavoro, non essendovi basi normative per qualificare tale
comportamento illegittimo come ostativo, di per se', al rilascio/rinnovo del
permesso (Sent. Cons. Stato 2793/2013; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato, adottata sulla base della falsita' della documentazione presentata
a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se
l'amministrazione non ha tenuto conto dell'esistenza di un sopravvenuto
rapporto di lavoro ne' dell'esistenza di legami familiari in Italia; nello
stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero
dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un
contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia)
o
l'irreperibilita' dello straniero al
domicilio indicato sul permesso di soggiorno non legittima l'amministrazione a negare il rinnovo motivandolo con
il venir meno dell'interesse al
rilascio del titolo di soggiorno e della presunta assenza dei presupposti per
il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo (TAR Lazio);
nello stesso senso, TAR Lombardia
o
illegittima
l'archiviazione della richiesta di rinnovo del permesso, adottata sulla
base dell'irreperibilita' dello
straniero, se tale irreperibilita' e' stata causata da un evidente e comprensibile
errore di indicazione del domicilio da parte dell'interessato; nella
fattispecie, indicazione del comune di Verona anziche' di Buttapietra,
riconducibile al fatto che quest'ultimo e' interno alla cinta urbana di Verona
(Sent. Cons. Stato 4079/2016)
o
illegittimo
il provvedimento di archiviazione
della richiesta di rinnovo del
permesso per attesa occupazione, basato sulla presunta assenza di attivazione da parte dello straniero ai fini
del ritiro del permesso, se l'amministrazione
non ha provveduto ne' a comunicare il rinnovo del permesso ne'
a comunicare il preavviso di archiviazione; irrilevante il fatto che risulta
formalmente spirata, al momento dell'archiviazione, la validita' del permesso
rinnovato (Sent. Cons. Stato 4083/2016)
o
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, se il preavviso di rigetto e' stato comunicato al domicilio indicato dallo straniero nell'istanza di rinnovo
nonostante che lo straniero, a seguito di variazione
di residenza, l'abbia tempestivamente
comunicata all'Ufficio anagrafe, che
avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione alla questura, trattandosi di
straniero regolarmente soggiornante; a maggior ragione se lo straniero, una
volta venuto a conoscenza della inutile convocazione in questura, si e'
attivato, senza esito, per richiedere una nuova convocazione (Sent. Cons. Stato 533/2014)
o
se anche lo
straniero non ha comunicato nei termini previsti dalla legge la variazione di domicilio, ove sia stato
comunicato all'amministrazione, nella documentazione allegata all'istanza di
rinnovo, un indirizzo utile (nel caso, quello del luogo di lavoro), e' onere della questura utilizzare questa
informazione per effettuare una efficace comunicazione di preavviso di rigetto
(Sent. Cons. Stato 2382/2015)
o
la mancata
comunicazione del preavviso di rigetto per irreperibilita'
all'indirizzo indicato sul permesso di soggiorno non inficia la legittimita'
del diniego di rinnovo del permesso se lo straniero si e' limitato a mettere a
disposizione della questura un numero
telefonico, senza pero'
adempiere all'onere di comunicazione
del cambio di domicilio (Sent. Cons. Stato 2645/2015)
o
dal mancato recapito del preavviso di diniego,
in presenza dell'indicazione del numero di telefono cellulare nella domanda di
rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo del predisposto kit postale, non puo' ragionevolmente dedursi che lo straniero si sia reso irreperibile pur nell'eventuale
inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni non anagrafiche di
domicilio, peraltro non costituente casa
di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3030/2014)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa dichiarazione rispetto al luogo di residenza, se lo straniero risulta iscritto all'anagrafe in qualita' di
residente in quello stesso luogo, e il diniego e' stato assunto sulla base
dell'esito negativo di un unico
controllo (TAR Campania)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato, fondato sulla presunta
fittizieta' della residenza
dichiarata, se dallo stesso contratto di
soggiorno allegato dalla persona straniera alla richiesta di rinnovo e
dalla corrispondente comunicazione di
ospitalita' effettuata dal titolare dell'alloggio si evince come la persona
viva e lavori in altro comune (TAR Campania)
o
illegittimo il
diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, motivato sulla base
della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo indicato (a
maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi personalmente
in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte, essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile (TAR Puglia);
nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014
o
illegittimo il diniego di conversione del permesso per
affidamento in permesso per lavoro subordinato adottato sulla base della presunta falsificazione del passaporto,
se non preceduto da preavviso di diniego,
dato che il preavviso avrebbe consentito
all'interessato di produrre un documento
idoneo; la semplice segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione
del documento (per altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto
falso tentato, in base ad art. 489 c.p.) non
basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal
momento che non risulta provata la colpevolezza (Sent. Cons. Stato 3390/2014)
o
la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto
non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del permesso ove l'interessato sia in grado di presentare
un nuovo e valido documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e'
elemento insufficiente a
giustificare la revoca del permesso
gia' rilasciato, come nel caso in esame (TAR Emilia Romagna)
o
legittimo il diniego di rinnovo del permesso in
presenza di una segnalazione al SIS,
non spettando all'amministrazione acquisire informazioni sui motivi di tale
segnalazione, ed essendo invece onere dell'interessato addurre elementi che ne
provino l'infondatezza (TAR Sicilia,
Sent. Cons. Stato 3573/2013); in senso
opposto, TAR Lazio:
e' illegittimo il provvedimento negativo motivato con il mero rinvio ad un atto
inconoscibile nel suo contenuto (nella fattispecie, una segnalazione al SIS,
individuata con l'indicazione della data di immissione e dell'autorita'
procedente, ma senza che ne fossero conoscibili la motivazione e la data di
scadenza; nota: i magistrati
giudicanti non sono inclusi, per l'Italia, tra le autorita' nazionali autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS),
dal momento che rende solo apparente l'adempimento dell'obbligo di motivazione
e di trasparenza dell'azione amministrativa; in senso favorevole allo straniero, anche TAR Lombardia: l'autorita' competente ha l'obbligo di verificare, in presenza di una
segnalazione al SIS, l'origine e la natura dell'evento che ne costituisce il
presupposto di fatto e di esplicitare tali elementi nel provvedimento finale,
dal momento che nessuna segnalazione puo' ritenersi sufficiente e quindi
opponibile agli Stati Schengen, e comunque non in sede di controllo di
legittimita' dell'azione dell'amministrazione, se tale segnalazione non e'
completa di tutti gli elementi utili per individuare il provvedimento
sottostante, tra cui il tempo, il luogo, l'autorita' che lo ha adottato ed i
motivi della dichiarazione di inammissibilita' (cosi' anche TAR Piemonte
e Sent. Cons. Stato 2542/2015, che tiene conto delle conseguenze che il diniego di
rinnovo puo' avere sulla situazione personale e familiare dell'interessato)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso di uno straniero a lungo soggiornante in Italia
con moglie e de figli minori, motivato dalla sola esistenza di una segnalazione
al SIS per la non ammissione (conseguente all'adozione di un provvedimento di
espulsione dalla Grecia per ingresso e soggiorno illegale), se
l'amministrazione italiana non ha consultato quella greca per ottenere
informazioni sull'eventuale pericolosita' della persona, ne', tanto meno, ha
operato un bilanciamento degli elementi relativi alla pericolosita' con le
esigenze di tutela dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 1837/2016)
o
legittimo il
diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto da persona
espulsa dall'Italia tre anni prima e mai allontanatasi (Sent. Cons. Stato 3910/2014)
o
legittimo il
diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona straniera,
espulsa con altre generalita' in precedenza, non ha rispettato il divieto di
reingresso di 5 anni (come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE) e non ha ottenuto autorizzazione al reingresso (Sent. Cons. Stato 4023/2014)
o
legittimo il
diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se lo
straniero e' rientrato in Italia prima che fosse scaduto il divieto di
reingresso associato a un precedente provvedimento di espulsione adottato a suo
carico con diverse generalita'; la sopravvenuta modifica della durata del
divieto di reingresso, in attuazione della Direttiva 2008/115/CE, non puo' condurre a conclusioni diverse se il reingresso
e' avvenuto addirittura prima che siano trascorsi 3 anni dall'allontanamento
(durata minima del divieto di reingresso); il provevdimento di diniego ha in
questo caso contenuto vincolato; irrilevante il fatto che il provvedimento di
diniego sia stato adottato con grande ritardo, dal momento che non e' atto a
fondare un qualche affidamento nel richiedente, il cui comportamento deve
considerarsi volutamente diretto a eludere e violare la normativa (Sent. Cons. Stato 4613/2014)
o
legittimo il
diniego di permesso per lavoro subordinato se lo straniero ha fatto ingresso in
Italia, in presenza di un divieto di reingresso non revocato per una precedente
espulsione, dopo aver cambiato nome (in corrispondenza al quale ha ottenuto il
nulla-osta all'ingresso e il visto), ma senza aver informato del mutamento
l'autorita' italiana (Sent. Cons. Stato 4856/2014; Sent. Cons. Stato 1312/2016, a proposito dello stesso caso: legittimo il dinego
se lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza di divieto di reingresso, ben
sapendo che era stata rigettata la sua richiesta di autorizzazione all'ingresso
anticipato, non rilevando il fatto che lo straniero, in realta', non aveva
nascosto all'amministrazione l'avvenuto cambiamento del nome)
o
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato dall'esistenza di una
serie di precedenti espulsioni relative a diversi alias, non revocate
nonostante specifica istanza presentata in tempi recenti dalla ricorrente e
confermate, con l'indicazione corretta dell'identita' con decreti non impugnati
(Sent. Cons. Stato 1221/2015)
o
legittimo il
diniego di rinnovo di un permesso per lavoro subordinato ottenuto
illegittimamente, essendo lo straniero rientrato in Italia prima della scadenza
del divieto di reingresso conseguente ad espulsione adottata a carico della
stessa persona, con altre generalita' (Sent. Cons. Stato 4443/2014, Sent. Cons. Stato 4615/2014)
o
legittimo il
diniego di rinnovo di un permesso per lavoro subordinato se, dopo il rilascio
del permesso in scadenza, e' emersa l'esistenza di un divieto di reingresso a
seguito di precedente espulsione (non rilevata inizialmente, a causa di una
diversa trascrizione del cognome), ancora vigente e per il quale non sia stata
chiesta autorizzazione al reingresso in deroga; salvo il caso di sopraggiunta
presenza di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi elementi"
che consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata alla
realizzazione dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che vengono
posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento successivo,
prima dell'adozione del provvedimento; non puo' invece comportare la
disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso
di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla
legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto
e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di
appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la
condanna); l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno anche dopo
l'espulsione non comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi
validi per ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato
l'istanza di nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era
stato precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare
previamente in autotutela il precedente permesso, ben potendo la Questura
motivare, in base alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneita'
quale presupposto del rinnovo (Sent. Cons. Stato 6059/2014)
o
illegittimo il
diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato se la persona
straniera, espulsa in precedenza, ha rispettato il divieto di reingresso di 5
anni, come rimodulato dalla riforma attuativa della Direttiva 2008/115/CE, o ha ottemperato volontariamente all'intimazione di
allontanamento, nel qual caso la Direttiva 2008/115/CE esclude l'applicazione del divieto (Sent. Cons. Stato 4072/2014; nota: in
realta', art. 11 co. 1 Direttiva 2008/115/CE non esclude del tutto tale applicazione; art. 13 co.
13 D. Lgs. 286/1998 prevede l'applicazione del divieto ad ogni caso di
espulsione, ma art. 13 co. 14 prevede che in caso di rispetto del termine per
lasciare volontariamente l'Italia il divieto possa essere revocato su istanza
dell'interessato)
o
legittimo il
comportamento dell'amministrazione che, nel negare il permesso UE slp, esamini
anche la possibilita' di rilasciare un permesso ordinario, pur pervenendo a
conclusioni negative (TAR Lombardia; in senso diverso, Sent. Cass. n. 1690/2005 e Sent. Cons. Stato 3280/2012, secondo cui la richiesta di permesso UE slp non
contiene in se' implicitamente la richiesta in subordine di rinnovo del
permesso); l'amministrazione non puo', tuttavia, con lo stesso provvedimento
con cui nega il permesso UE slp, negare anche il rinnovo del permesso di cui lo
straniero e' in possesso senza una specifica e autonoma valutazione dei
presupposti (TAR Liguria)
á
Annullamento del permesso nei casi in cui sia stato rilasciato in assenza dei
presupposti
á
Sent. Cons. Stato 214/2016: legittimo l'annullamento del permesso di soggiorno
di uno straniero rientrato in Italia, in pendenza di un divieto di reingresso
conseguente a espulsione, con un visto di ingresso per lavoro ottenuto grazie
all'alterazione di una lettera del nome; non rileva il fatto che tale
alterazione sia frutto di un errore involontario o di una volonta' fraudolenta;
all'amministrazione non e' lasciato alcun potere discrezionale di valutare la
concreta situazione dello straniero, quale si e' determinata durante gli anni
di successiva permanenza in Italia
á
Sent. Cons. Stato 5882/2015: legittimo
il provvedimento di annullamento del
permesso rilasciato a uno straniero,
in quanto minore non accompagnato, se nel corso di indagini preliminari per
il reato di falsificazione del passaporto un esame auxologico disposto dalla Procura della Repubblica e'
arrivato alla conclusione che lo straniero era, al momento del rilascio del
permesso, maggiorenne (nota: il Consiglio di Stato da' per
contato che questa conclusione tenga conto dell'incertezza insita negli esami
auxologici),; l'amministrazione della pubblica sicurezza dovra' comunque
riesaminare il caso, con le dovute conseguenze, qualora il prosieguo delle
indagini penali faccia emergere evidenze di fatto favorevoli all'interessato
á
Sent. Cons. Stato 1382/2016: l'esito inequivocabile di accertamenti radiografici compatibili
con una eta' di almeno 18 anni
(nella fattispecie addirittura 19 anni) vale ad escludere la necessita' di una ulteriore
"valutazione integrata e
multidimensionale" e ad impedire che esso possa essere posto in dubbio dalla
documentazione di identita' prodotta
dall'interessato in primo grado (passaporto e certificato di nascita), che deve
essere ritenuta quantomeno di dubbia
efficacia identificativa e fidefaciente; nota:
il referto si limita a concludere che il quadro di maturazione scheletrica e' compatibile
con l'eta' di 19 anni, senza indicare nulla riguardo al margine di errore
á
Revoca del permesso in caso di
o
perdita dei
requisiti (salvo disoccupazione tollerata), inclusa l'assenza di pericolosita',
o mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese
Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali;
in questo caso, il permesso di soggiorno dovrebbe verosimilmente essere
convertito dal questore in un permesso per motivi umanitari, in base alla
modifica di art. 5 co. 6 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 129/2011)
o
condanna
definitiva (successiva allÕentrata
in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; TAR Abruzzo
e Sent. Cons. Stato 7302/2010: per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez.
II della L. 633/1941,
e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474
c.p.,
rilevano solo le condanne per reati commessi
dopo lÕentrata in vigore della L. 189/02); note:
¤
per il TAR Puglia,
la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo (nello
stesso senso, TAR Toscana
e apparentemente, sent. Cons. Stato 11/5/2007); nota: questo orientamento potrebbe venir meno a
causa della modifica di art. 4, co. 3 D. Lgs. 286/1998 apportata da L. 94/2009
(carattere preclusivo della condanna in questione rispetto a ingresso e
soggiorno; la revoca potrebbe allora essere adottata, qualunque sia il tipo di
permesso, in base ad art. 5, co. 5 D. Lgs. 286/1998); tuttavia, secondo TAR Campania,
per permessi diversi da quello per lavoro autonomo, in caso di condanne
antecedenti all'entrata in vigore della L. 94/2009, ai fini del provvedimento
negativo occorrerebbe valutare l'effettiva pericolosita' della persona
¤
Sent. Cons. Stato 934/2016: l'effetto dell'automatica preclusione del soggiorno
di una condanna per reati in materia di diritto d'autore riguarda
esclusivamente la fattispecie di ingresso e soggiorno per lavoro autonomo e non
anche i titolari di permesso di soggiorno ad altro titolo; per altro, il
permesso di soggiorno non viene meno automaticamente con l'intervenuta
irrevocabilita' della sentenza di condanna, essendo quest'ultima solo
presupposto per la sua revoca, atto di autotutela sanzionatoria che richiede
espressa determinazione in proposito da parte dell'autorita' amministrativa
(se, infatti, il legislatore avesse voluto accedere ad un effetto diretto ed
automatico, avrebbe fatto ricorso a una diversa formulazione della norma,
utilizzando l'istituto della decadenza e prevedendo espressamente un effetto
caducante automatico)
¤
TAR Toscana,
TAR Lazio:
in caso di straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare o che sia entrato per ricongiungimento, si tiene conto, ai fini della
revoca del permesso, dei vincoli familiari e sociali e della durata del
soggiorno in Italia
¤
sollevata, dal TAR Lombardia, la questione di legittimita' costituzionale di art. 26, co. 7-bis
T.U., sia per la previsione di automatica preclusione della facolta' di
soggiorno, sia per la disparita' con cui viene sanzionato lo stesso reato a
seconda che a commetterlo sia uno straniero o un italiano
¤
la mancanza del contrassegno SIAE, nei casi in cui
l'apposizione di questo e' stata resa obbligatoria successivamente al
31/3/1983, non costituisce reato,
per condotte antecedenti l'entrata in vigore del DPCM 23/2/2009, dal momento che solo in quella data lo Stato italiano ha adottato la
"regola tecnica" atta a garantire la compatibilita' della normativa
italiana con le Direttiva 83/189/CEE, come interpretata da Sent. Corte Giust. C-20-05 (Sent. Cass. 1073/2009, TAR Lazio;
nota: dovrebbe rilevare la data della notificazione della "regola
tecnica" alla Commissione europea; in questo senso, Trib. Roma)
o
adozione di un
provvedimento di respingimento o
espulsione da parte di altro Stato membro, salvo che ricorrano le
condizioni per l'applicazione del divieto
di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di
italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di
carta di soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE); escluso anche il caso di titolare
di permesso UE slp rilasciato dall'Italia che sia espulso da altro Stato
membro che non costituisca pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza
dello Stato (da D. Lgs. 3/2007)
o
risoluzione
dell'accordo di integrazione per inadempimento (a causa di inadempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori, salvo che lo straniero
provi di essersi adoperato per garantire l'adempimento dello stesso obbligo o
di conseguimento di un numero di crediti
< 0), salvo
che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione (DPR 179/2011)
o che si tratti di straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo,
per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, ovvero di straniero
titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare (art.
4-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009; Circ. Mininterno-Minintegrazione 2/3/2012: nei casi previsti da art. 4-bis D. Lgs.
286/1998 va omessa del tutto la verifica dell'adempimento dell'accordo;
verosimilmente, non si procede alla verifica neanche nei casi, esonerati dalla
possibile revoca del permesso dal DPR 179/2011, in cui valga un esplicito
divieto di espulsione)
á
Revoca del
permesso per motivi umanitari
rilasciato per ragioni di protezione
sociale ex art. 18 D. Lgs. 286/1998 o quando vi sia particolare sfruttamento lavorativo ex art. 22 co. 12-quater D.
Lgs. 286/1998, in caso di interruzione
della partecipazione del titolare al programma di inserimento, condotta incompatibile con il programma
di inserimento o cessazione delle
ragioni che ne hanno motivato il rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente
positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione dell'interessato)
á
Revoca del
permesso per motivi umanitari
rilasciato alla vittima di violenza domestica ex art. 18-bis D. Lgs. 286/1998,
in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali o
comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che
ne hanno giustificato il rilascio (art. 18-bis co. 4 D. Lgs. 286/1998; nota: da
un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire
l'espulsione, successiva alla revoca del permesso, dell'interessato)
á
Revoca del
permesso per assistenza minore (da
D. Lgs. 5/2007) rilasciato ex art. 31, co. 3, T.U. al familiare del minore
soggiornante in Italia, in caso di cessazione dei motivi che ne hanno
determinato il rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per
lo straniero, puo' conseguire l'espulsione dell'interessato) o per
comportamento del familiare incompatibile con le esigenze del minore o con la
permanenza in Italia
á
Revoca del
permesso per motivi familiari in
caso di accertamento del fatto che matrimonio o adozione abbiano avuto luogo al
solo fine di consentire l'ingresso o
il soggiorno dello straniero in Italia (da D. Lgs. 5/2007); note:
o
Sent. Cass. 8598/2012: il venir meno o la mancata realizzazione della
convivenza non e' motivo sufficiente per il diniego del permesso al coniuge che
abbia fatto ingresso per ricongiungimento, non applicandosi al caso in specie
la previsione di cui all'art. 30 co. 1-bis D. Lgs. 286/1998
o
Sent. Cons. Stato 3868/2015: legittimo il provvedimento di revoca del permesso
di soggiorno ai danni di una straniera, motivato dal fatto che la stessa e'
stata sorpresa nell'esercizio di attivita' di meretricio, a breve distanza di
tempo dal matrimonio per il quale aveva ottenuto il permesso di soggiorno, dato
che il brevissimo lasso di tempo intercorso dimostra che il matrimonio era
solamente diretto a far soggiornare la straniera in Italia
o
Sent. Cons. Stato 1656/2016: illegittimo
il provvedimento di annullamento del
permesso di soggiorno per motivi familiari motivato da presunta falsita' del certificato di
stato di famiglia, in cui si attestava la convivenza
della straniera col marito, se i fatti a sostegno della motivazione (esistenza
di una denuncia penale per contraffazione del certificato) non sono stati
esplicitati in sede di adozione del provvedimento; la specificazione di
ulteriori elementi di fatto che giustificherebbero il provvedimento impugnato
non puo' intervenire nel corso del giudizio, atteso che la motivazione deve
precedere e non giˆ seguire l'atto della Pubblica amministrazione, soprattutto
laddove i fatti evidenziati in giudizio dalla difesa dell'Amministrazione,
malgrado preesistessero all'adozione dell'atto impugnato, non sono stati posti
a base di esso e non siano stati resi conoscibili all'interessato; in un caso
del genere, la mancanza di preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990 determina l'annullamento del provvedimento, dato che
tale mancanza ha determinato un deficit istruttorio
á
Revoca del
permesso per motivi familiari
rilasciato allo straniero regolarmente soggiornante
da almeno un anno (Sent. Cass. 8598/2012: non del permesso rilasciato a seguito di
ricongiungimento) che abbia sposato in
Italia un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente
soggiornante nel caso in cui al matrimonio non eÕ seguita effettiva convivenza,
salvo che dal matrimonio sia nata prole; Trib. Roma:
convivenza dimostrabile anche sulla base di testimonianze di vicini; Trib. Genova:
non e' sufficiente l'assenza in occasione dei controlli effettuati
dall'amministrazione a provare la mancanza del requisito di convivenza col
familiare italiano, se le testimonianze sono concordi nell'affermare che il
requisito sussiste
á
Revoca del permesso di soggiorno ed espulsione
adottabili nei confronti dello straniero
condannato, anche con sentenza non definitiva, anche a seguito di
patteggiamento, per uno dei delitti previsti dagli artt. 572, 582, 583,
583-bis, 605, 609-bis e 612-bis c.p. o da
art. 380 c.p.p.,
commessi in ambito di violenza domestica (art. 18-bis co. 4-bis D. Lgs.
286/1998, introdotto da L. 119/2013);
nota: non e' chiaro se questa disposizione si applichi solo in caso di
condanna per delitti commessi nel territorio nazionale (una volta data
attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, uno straniero potrebbe essere condannato anche per
delitti commessi all'estero, ai sensi di art. 44 della Convenzione e di art. 7 c.p.)
á
Giurisprudenza:
o
Sent. Cons. Stato 9417/2010: la revoca del permesso e' legittima se adottata a
seguito dell'adozione di un provvedimento di espulsione motivato da pericolosita'
sociale finche' tale provvedimento non e' ritirato, anche se il Tribunale ha
annullato il provvedimento di diniego del ritiro
o
TAR Lazio:
legittima la revoca del permesso e la conseguente
espulsione, adottati sulla base della pericolosita' per la sicurezza dello Stato dello straniero,
se l'Amministrazione l'ha motivata per
relationem, facendo riferimento agli atti in suo possesso e concernenti
indagini effettuate sul ricorrente ed, in particolare, sulla vita e l'attivita'
dal medesimo svolte in Italia; non e' rilevante il fatto che le singole
contestazioni siano ciascuna sostenute da dati inoppugnabili, se esse
concorrono a fornire un quadro complessivo tale da far ritenere pericolosa la
presenza dello straniero in Italia
o
Sent. Cons. Stato 410/2007: la denuncia
per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata
ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare la revoca per minaccia all'ordine
pubblico
o
Sent. Cons. Stato 4108/2006: la revoca
del permesso motivata da comportamenti
violenti dello straniero e' legittima, anche quando tali comportamenti non siano sfociati in procedimenti penali
o
Sent. Cons. Stato 3982/2013: una continuita' della propensione dello straniero a
condotte antisociali e' idoneo al
suo inquadramento in una o piu' delle categorie previste da art. 1 L. 1423/1956
(persona abitualmente dedita a traffici delittuosi e che viva con i relativi
proventi, mantenendo una condotta contraria alla legge e mettendo in pericolo
la sicurezza e la tranquillita' pubblica), anche quando i comportamenti
illeciti non arrivino al livello della commissione di reati, e legittima la revoca del permesso di soggiorno (nota: non e' chiaro cosa si intenda per
illecito che non corrisponda alla commissione di un reato; si riferisce a
semplici illeciti amministrativi?)
o
Sent. Cons. Stato 6460/2011: legittimo il provvedimento di revoca del permesso a suo tempo rilasciato sulla base di false dichiarazioni dello straniero;
nello stesso senso, TAR Toscana
(legittima la revoca del permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, se
emerge che il rapporto di lavoro dichiarato era inesistente, dal momento che
una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per
l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo'
essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile), Sent. Cons. Stato 5014/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione, se questa era stata
ottenuta grazie a documenti falsi presentati dal datore di lavoro, a
prescindere dal grado di partecipazione o di consapevolezza dello straniero in
relazione al falso), Sent. Cons. Stato 5387/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato se l'amministrazione la motiva con le risultanze di un'indagine in
sede penale che hanno rivelato la fittizieta' del rapporto di lavoro e se
l'interessato non ha prodotto alcun elemento contrario alla tesi della
fittizieta', a prescindere dal fatto che risulti provata la responsabilita'
penale dello straniero), Sent. Cons. Stato 4619/2015 (il fatto che il permesso di soggiorno in scadenza
sia stato rinnovato, a suo tempo, a seguito della presentazione di un documento
falso relativo a un rapporto di lavoro domestico inesistente e' atto a
legittimare la revoca del permesso, a prescindere dal fatto che lo straniero
condivida le responsabilita' penali per la presentazione di quel documento o sia
solo parte lesa - il documento e' stato prodotto da un'agenzia -; i fatti
sopravvenuti - nuovo rapporto di lavoro - devono essere sottoposti
all'autorita' amministrativa con separata istanza, alla quale l'autorita'
stessa e' tenuta a rispondere, non sussistendo nella vicenda in esame fatti
ostativi all'esame di altra istanza su nuovi e diversi presupposti, salvo che
siano accertate per essa responsabilita' penali dello stesso straniero
interessato)
o
Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero
dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un
contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia
o
TAR Sicilia:
illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo
straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri
ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento
dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso); nota: in ogni caso, se l'attivita' e'
lecita, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla dimostrazione
del requisito di reddito
o
Sent. Cons. Stato 5918/2013: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso
di soggiorno per lavoro autonomo motivato solo con l'esistenza di una indagine
penale volta ad accertare la natura fittizia dell'attivita' per la quale lo stesso
permesso e' stato rilasciato, se il procedimento penale si conclude con
l'assoluzione dell'interessato
o
Sent. Cons. Stato 1828/2015: illegittimo il provvedimento di annullamento del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato sulla base di un'indagine
penale a carico di uno studio legale sospettato di favorire l'elusione delle
norme su ingresso e soggiorno per lavoro autonomo mediante la creazione di
societa' unipersonali fittizie, se l'amministrazione non ha prodotto elementi
atti a dimostrare che anche nel caso dello straniero in questione l'ingresso
sia stato determinato da attivita' illecite e/o il soggiorno non abbia dato
luogo all'effettivo svolgimento dell'attivita' autonoma autorizzata
o
Sent. Cons. Stato 6333/2014: la mancata segnalazione del trasferimento di un'impresa
individuale da una provincia ad un'altra e' da considerare irregolarita'
amministrativa sanabile, non sufficiente a motivare, in assenza di un
preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
o
TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del
permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido
documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato
(come nel caso in esame)
o
TAR Campania:
illegittima la revoca del permesso per lavoro subordinato fondata su un procedimento penale avviato per presunta falsificazione delle buste-paga se tale falsificazione non e' stata accertata definitivamente in sede penale; in senso contrario, Sent. Cons. Stato 3182/2014: affinche' il rifiuto sia fondato sulla accertata
falsita', non e' necessario che la falsita' degli atti sia dichiarata da una
sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorita' amministrativa
procedere ad una autonoma valutazione, purche' condotta alla stregua di criteri
di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro
o
Sent. Cons. Stato 5435/2015: illegittima
la revoca del permesso motivata
sulla base della falsita' della documentazione prodotta ai fini del rilascio,
nonche' della personalita' dell'interessato proclive alla commissione di reati,
se l'amministrazione non ha fornito, neanche a seguito delle sollecitazioni del
TAR, elementi meno generici a sostegno
del provvedimento
o
Sent. Cons. Stato 61/2015: legittimo il provvedimento di revoca del permesso
(fondata sul carattere non veritiero
della documentazione attestante la disponibilita'
di reddito) adottato senza comunicazione del preavviso di rigetto, se tale
mancata comunicazione e' dovuta all'irreperibilita'
dello straniero, non contestata dall'interessato
o
Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato rilasciato a seguito di conversione di un permesso per lavoro
stagionale gia' alla prima stagione; tale conversione e' infatti autorizzabile
fin dalla prima stagione
o
Sent. Cons. Stato 347/2014: legittima la revoca del permesso per lavoro
autonomo in caso di cancellazione della ditta aperta dallo straniero, se
l'interessato non fornisce elementi atti a dimostrare l'esistenza di altra
attivita' e, quindi, una rinnovata capacita' reddituale e a motivare la
prosecuzione del suo soggiorno
o
Sent. Cons. Stato 6333/2014: la mancata
segnalazione del trasferimento
di un'impresa individuale da una
provincia ad un'altra e' da considerare irregolarita'
amministrativa sanabile, non
sufficiente a motivare, in assenza di un preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
o
Sent. Cons. Stato 5914/2013: l'abbandono
del programma di protezione e' automaticamente ostativo alla
conservazione del permesso rilasciato ex art. 18 D. Lgs. 286/1998, ed e'
sufficiente quindi a motivarne la revoca,
senza che necessiti alcuna altra attivita' istruttoria da parte
dellÕAmministrazione ne' alcuna valutazione discrezionale
á
In caso di
accertamento di violazione del divieto
di ricongiungimento con coniuge o
genitore a carico nei casi in cui tale familiare sia coniugato con straniero regolarmente
soggiornante in Italia con altro coniuge,
il permesso di soggiorno di detto coniuge o genitore a carico e' rifiutato o revocato (L. 94/2009)
á
L'obbligo di
comunicazione del preavviso di rigetto,
di cui all'art. 10 bis L. 241/1990,
si applica a tutti i procedimenti ad istanza
di parte (eccetto quelli individuati dal Legislatore) e, quindi, anche al
procedimento di rinnovo del permesso
(Sent. Cons. Stato 552/2009)
á
TAR Campania:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso dello straniero, motivato sulla
base del fatto che l'interessato non ha
mai ritirato il permesso frutto
del precedente rinnovo, lasciando
anche trascorrere i termini per la sua scadenza, quando l'amministrazione non
sia in grado di provare come falsa l'affermazione dello straniero secondo la
quale egli piu' volte si e' recato in questura per ottenere informazioni in
relazione alla precedente richiesta di rinnovo, senza ottenerne (irrilevante l'affermazione
dell'amministrazione secondo la quale l'interessato avrebbe dovuto accertarsi
dello stato della pratica dal portale immigrazione.it), a maggior ragione per
aver l'amministrazione violato l'obbligo di comunicazione di preavviso di rigetto
á
Sent. Cons. Stato 4007/2013: la semplice
illegittimita' dell'atto dell'amministrazione (nel caso, diniego di rinnovo
per pericolosita', non sufficientemente motivato) non integra il presupposto di
un'illecito dell'amministrazione suscettibile di ingenerare una sua
responsabilita' e non giustifica la pretesa risarcitoria, se non si e'
manifestato l'esercizio anomalo, deviato o persecutorio del potere
amministrativo
á
In sede di diniego di rilascio o di rinnovo o revoca del permesso devono essere presi in considerazione
o
nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5
T.U.); giurisprudenza:
¤
TAR Lazio:
in assenza di esplicite preclusioni, il possesso
dei requisiti previsti dalla legge
per il rilascio di un permesso e' un nuovo elemento da tenere in considerazione
ai fini della conversione del
permesso rilasciato ad altro titolo
¤
TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato adottato
sulla base dell'esistenza di due provvedimenti di espulsione, se lo straniero
nel frattempo ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e non
ha in alcun modo manifestato sintomi di pericolositˆ sociale, ha svolto attivita'
lavorativa, ha formato un nucleo familiare e si relaziona con un contesto
parentale allargato, ossia con la famiglia del fratello (cosi' anche sent. Cons. Stato 808/2012)
¤
Sent. Cass. n. 2417/2006, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: la valutazione del possesso da parte dello
straniero di adeguati mezzi di sussistenza va riferita al momento in cui l'Autorita'
amministrativa e' chiamata a pronunciarsi,
non al momento in cui viene presentata la domanda di rinnovo; tuttavia, se i redditi da lavoro
maturati, al momento della decisione
dell'amministrazione, risultano largamente inferiori al minimo, il fatto che nelle more della decisione sul ricorso
l'interessato maturi redditi ulteriori e sufficienti non inficia la legittimita' del provvedimento di diniego di rinnovo
del permesso per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 5321/2013)
¤
Sent. Cons. Stato 4003/2016: ai fini del rinnovo del permesso, il requisito
reddituale deve sussistere ed essere rappresentato all'amministrazione, in base
al principio tempus regit actum, alla
data di adozione del provvedimento
¤
Sent. Cons. Stato 1576/2016: accolto,
a tutela di esigenze di complessiva economia procedimentale e giurisdizionale,
l'appello dello straniero, in un
caso di rigetto di rinnovo del permesso per attesa
occupazione, al solo scopo di consentire all'amministrazione il riesame della situazione, essendo sopravvenuta l'assunzione dell'interessato (successiva, comunque, all'adozione del
provvedimento e alla sentenza di primo grado) da parte di un nuovo datore di
lavoro
¤
TAR Veneto,
TAR Lombardia, TAR Toscana: la possibilita' di comprovare fonti di reddito,
anche in corrispondenza a sopravvenuta
attivita' lavorativa, sussiste fino al momento in cui l'Amministrazione si
pronuncia (attenuato, per il lavoratore subordinato che abbia un contratto in
scadenza, il danno associato al termine, lontano dalla scadenza, fissato per la
richiesta di rinnovo)
¤
Sent. Cons. Stato 1257/2016: illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base di insufficienza di reddito per il fatto
che la dichiarazione dei redditi e' stata presentata tardivamente (e considerata percio'
inesistente dalla questura), dato che la tardivita' della dichiarazione
tributaria non costituisce di per se' un elemento cui riconnettere
automaticamente il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno,
essendo tenuta l'Amministrazione a valutarla comunque, al fine di accertare il
possesso dei necessari requisiti reddituali
¤
Sent. Cons. Stato 3091/2015: legittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro
autonomo, adottato in base all'insufficienza di reddito, non rilevando
l'invio di una copia della dichiarazione
integrativa al modello Unico, attestante il possesso di un reddito
superiore al minimo previsto dalla legge, se la comunicazione di tale
integrazione e' stata effettuata in data successiva
all'adozione del provvedimento di diniego
¤
TAR Toscana:
e' onere dello straniero segnalare all'Amministrazione, gia'
nell'ambito del pertinente procedimento amministrativo, e non solo in sede
giudiziale, le sopravvenienze positive;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 5387/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 4657/2016; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 4659/2016 (secondo cui, pero', l'Amministrazione e' comunque
obbligata a riesaminare le circostanze, ove e se sollecitata dall'interessato
con una nuova richiesta, corredata dalla indicazione e dalla documentazione
degli elementi sopravvenuti); tuttavia,
sent. Cons. Stato 256/2011: il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso di
rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 rende illegittimo il diniego, dal momento che priva
l'interessato della possibilita' di segnalare le sopravvenienze positive
¤
Sent. Cons. Stato 5673/2015: legittimo
il diniego di rinnovo per mancanza
di un rapporto di lavoro in corso se lo straniero si e' limitato, a fronte del
preavviso di rigetto, a comunicare alla questura di aver trovato una nuova
occupazione, senza fornire ulteriori indicazioni, avendo segnalato i dati relativi al nuovo
rapporto solo molto tempo dopo, quando il termine assegnato col preavviso
di rigetto era ormai ampiamente superato,
ferma restando la possibilita' di sottoporre all'Amministrazione una nuova
istanza di rilascio del permesso di soggiorno, evidenziando in una prospettiva
aggiornata i sopraggiunti nuovi elementi
¤
TAR Lazio:
illegittimo e annullabile il diniego di rinnovo del permesso per lavoro
subordinato non preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 quando l'Amministrazione non ha fornito elementi
idonei a dimostrare che il provvedimento adottato non avrebbe potuto avere un
diverso contenuto (in particolare il rilascio di permesso ad altro titolo)
¤
TAR Lazio
e TAR Lombardia: la stipula di un contratto
di lavoro nelle more dell'esame della richiesta di rinnovo costituisce un fatto
nuovo; nello stesso senso, TAR Lombardia, con riferimento a un caso in cui il permesso era stato gia' rinnovato
per attesa occupazione
¤
TAR Friuli Venezia Giulia: nel caso in cui il datore di lavoro che ha chiesto
il nulla-osta all'ingresso del lavoratore non
abbia perfezionato l'assunzione, va
tenuta in considerazione l'eventuale assunzione da parte di altro datore di lavoro
¤
TAR Lombardia e TAR Veneto:
il cambiamento di datore di lavoro
nel caso in cui l'attivita' imprenditoriale del precedente fosse fittizia e' anch'esso un fatto nuovo,
atto a precludere il provvedimento negativo; nello stesso senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di rinnovo motivato sulla base dell'allegazione
di attivita' di lavoro fittizia, se l'interessato ha successivamente prodotto
documentazione che dimostri lo svolgimento di regolare attivita' autonoma e la disponibilita' di un reddito sufficiente; in senso contrario, TAR Lombardia: l'attestazione di un rapporto di lavoro fittizio lede il rapporto di
buona fede tra lo straniero e l'amministrazione e inficia anche la rilevanza
del nuovo rapporto, costruito sulla base di una condotta illegittima
¤ TAR Lombardia: rilevano anche le sopravvenienze
negative; tuttavia, TAR Toscana:
e' inammissibile l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento negativo,
anche se gli elementi addotti tardivamente dall'amministrazione potranno essere
tenuti in considerazione in sede di riesame del provvedimento; nel senso
dell'inammissibilita', anche TAR Piemonte
e Sent. Cons. Stato 2254/2014
¤
Sent. Cons. Stato 1256/2016: illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, adottato sulla base
dell'insufficienza di reddito, se l'amministrazione non ha tenuto conto dell'avvenuta stipulazione di un contratto
di lavoro a tempo indeterminato e si
e' limitata ad esaminare fatti pregressi che non assumono alcuna incidenza di
tipo prognostico; nel caso in esame, addirittura, la previsione negativa
effettuata dal giudice di primo grado e' stata smentita dal fatto stesso che
l'appellante ha conseguito per l'anno in cui il provvedimento e' stato adottato
un reddito complessivo superiore all'importo indicato dalla legge
¤
Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: sopravvenienze
successive alla data in cui l'Amministrazione si pronuncia possono tutt'al
piu' giustificare un'istanza di riesame della richiesta ai sensi di
art. 5, co. 5 T.U.; nello stesso senso, Sent. Cass. 5994/2010, sent. Cons. Stato 5135/2011; piu' drasticamente, sent. Cons. Stato n. 2961/2009: su richiesta di riesame, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare il nuovo quadro
reddituale
¤
TAR Veneto:
in mancanza di reddito per il
rilascio di permesso UE slp, vanno
considerate comunque le condizioni di inserimento, ai fini del rinnovo del vecchio permesso
¤
Sent. Cons. Stato 7188/2010 e Sent. Cons. Stato 7202/2010: illegittimo
il provvedimento di revoca in sede
di autotutela o di annullamento d'ufficio per carenza originaria dei
presupposti di legge per il rilascio del permesso, adottato senza una previa valutazione circa l'effettivo interesse
alla rimozione del permesso, le ragioni che avevano indotto, a suo tempo, al
rilascio del permesso stesso e la sopravvenienza di nuovi elementi atti a
giustificare la permanenza del permesso; nello stesso senso, il relazione al diniego del rinnovo, Sent. Cons. Stato 3760/2010 e Sent. Cons. Stato 7302/2010 (che fa riferimento anche alla sussistenza di
condanne ostative)
¤
Sent. Cons. Stato 1139/2011: illegittimo il diniego di rinnovo basato su
indicazione falsa del luogo di residenza se, prima dell'adozione del
provvedimento, il richiedente ha prodotto nuova documentazione relativa a nuova ed effettiva residenza
¤
TAR Lazio:
tra i nuovi elementi che l'amministrazione e' chiamata a prendere in
considerazione, finche' il giudizio non e' definito, vi e' il percorso di inserimento sociale di uno
straniero che abbia subito una condanna
normalmente ostativa, quando siano
presenti in Italia familiari
¤
Sent. Cons. Stato 6059/2014: salvo il caso di sopraggiunta presenza di
familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti
nuovi elementi" che consentono il rilascio del permesso deve intendersi
limitata alla realizzazione dei presupposti mancanti al momento della
richiesta e che vengono posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in
un momento successivo, prima dell'adozione del provvedimento, non potendo invece comportare la disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso
di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla
legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto
e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di
appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la condanna
o
la sanabilitaÕ di eventuali irregolaritaÕ
amministrative (art. 5, co. 5 T.U.); giurisprudenza:
¤
TAR Lazio:
tra le iregolarita' sanabili e' inclusa quella relativa alla presentazione tardiva della richiesta
di rinnovo del permesso, dovendo quindi l'amministrazione accertare se sussistano i presupposti per tale rinnovo o se il
ritardo sia indice rivelatore della loro mancanza (nota: diversamente da Sent. Cass. SS.UU. Civili n. 7892/2003, sembra prescindere
dall'eventuale strumentalita' del
ritardo, rilevando solo il possesso dei requisiti, non il momento in cui essi
sono stati maturati; nello stesso senso, TAR Lombardia)
¤
Sent. Cons. Stato 2594/2007: considera alla stregua di irregolarita'
amministrativa sanabile la mancata stipulazione del contratto di lavoro
corrispondente a una documentata dichiarazione di disponibilita' all'assunzione
del lavoratore
¤
TAR Lazio:
il mancato ottemperamento alla richiesta di integrazione della documentazione
non e' motivo sufficiente per il rifiuto del permesso quando essa sia da
imputare ad un disguido nel deposito della documentazione presso l'ufficio
competente
¤
Sent. Cons. Stato 4083/2016: illegittimo il provvedimento di archiviazione della
richiesta di rinnovo del permesso per attesa occupazione, basato sulla presunta
assenza di attivazione da parte dello straniero ai fini del ritiro del
permesso, se l'amministrazione non ha provveduto ne' a comunicare il rinnovo
del permesso ne' a comunicare il preavviso di archiviazione; irrilevante il
fatto che risulta formalmente spirata, al momento dell'archiviazione, la
validita' del permesso rinnovato
¤
TAR Sicilia:
e' legittima l'archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso in caso di
mancata presentazione dell'istante in questura a seguito di convocazione,
ripetuta, finalizzata alla procedura di identificazione
¤
Sent. Cons. Stato 4529/2016: legittima l'archiviazione della richiesta di
rinnovo del permesso se lo straniero non si e' presentato all'appuntamento per
i rilievi fotodattiloscopici ed e' risultato irreperibile, non potendosi
addossare all'Amministrazione l'onere di svolgere particolari ricerche sui
motivi della riscontrata irreperibilita', ovvero di attendere che trascorra un
maggior lasso di tempo prima di concludere il procedimento, potendo invece
(anche attraverso internet) lo straniero conoscere lo stato del procedimento e
chiedere un nuovo appuntamento
¤
Sent. Cons. Stato 946/2012: la mancata rilevazione delle impronte
dattiloscopiche, in presenza di giustificazioni e di una piena disponibilita' a
sottoporvisi, costituisce una forma sanabile di irregolarita' amministrativa e
non e', quindi, sufficiente a motivare il diniego di rinnovo del permesso
¤
TAR Liguria,
TAR Lazio,
TAR Lazio:
e' irregolarita' sanabile la mancata segnalazione alla questura della
variazione di domicilio
¤
TAR Campania:
la mancata comunicazione del mutamento del luogo di svolgimento dell'attivita'
lavorativa integra una mera irregolarita' amministrativa, in parte almeno
imputabile al datore di lavoro, e non e' sufficiente a motivare il diniego di
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
¤
Sent. Cons. Stato 6333/2014: la mancata segnalazione del trasferimento di
un'impresa individuale da una provincia ad un'altra e' da considerare irregolarita'
amministrativa sanabile, non sufficiente a motivare, in assenza di un
preavviso, la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
¤
Sent. Cons. Stato 5393/2015: illegittimo il diniego di conversione del permesso
per motivi familiari in permesso per lavoro subordinato fondato sul fatto che
la richiesta originaria era stata di rinnovo per motivi familiari e che tale
richiesta era stata respinta con provvedimento non impugnato, dal momento che
e' da considerarsi irregolarita' amministrativa sanabile il fatto che la prima
richiesta non sia stata avanzata con l'indicazione, per il permesso voluto, dei
motivi di lavoro, cosa che avrebbe portato ad esito positivo
¤
TAR Toscana:
una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per
l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo'
essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile
o
lÕesistenza di
gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o
internazionali (art. 5, co. 6 T.U.; in questo caso, il titolo del permesso
dovrebbe comunque essere quello di permesso per motivi umanitari, in base alla
modifica apportata da L. 129/2011); giurisprudenza:
¤
TAR Puglia:
il diniego di rinnovo del permesso per richiesta asilo basato sul diniego di
riconoscimento dello status di rifugiato ad un cittadino originario del Darfur
viola art. 5, co. 6 T.U.
¤
TAR Lombardia: quando lo straniero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia, ha diritto ad
ottenere, su richiesta, un permesso di soggiorno idoneo a sancire la sua
condizione di inespellibilita' (nello
stesso senso, TAR Lombardia, secondo cui quando lo straniero sia soggetto a cure essenziali
salva-vita, e' anche illegittimo il semplice diniego di rinnovo del permesso,
dato che non tiene conto del diritto dello straniero di ottenere il pertinente
titolo di soggiorno per il tempo necessario ad effettuare, non solo cure
mediche d'urgenza, o che non potrebbe ricevere nel Paese di origine, ma anche
trattamenti di mantenimento e controllo, sent. Cons. Stato 4863/2010 e TAR Liguria);
nello stesso senso, anche TAR Emilia Romagna: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per motivi di cure a uno straniero in cura psichiatrica in Italia, sulla base
del fatto che, benche' in linea di principio cure adeguate possano essere
erogate anche nel suo paese (il Marocco), occorre tener conto della situazione
complessiva dell'interessato, che nel caso in esame suggerisce che non lo si
sposti da un contesto in cui e' adeguatamente curato e accudito (rileva anche
il fatto che il rimpatrio costringerebbe anche il resto della famiglia a
trasferirsi, interrompendo il percorso di studio dei figli piu' grandi, vicini
a conseguire attestati utili per trovare lavoro con cui mantenere il nucleo
familiare); in senso parzialmente
diverso, TAR Veneto
e TAR Lazio,
secondo cui il questore puo' rilasciare un permesso o una autorizzazione atipica che lo renda inespellibile per il periodo
durante il quale necessita di cure (TAR Lazio
fa riferimento, per altri motivi, ad una situazione in cui la questura di Roma
ha rilasciato un permesso per motivi
umanitari; Trib. Trieste riconosce il diritto alla protezione
umanitaria a un richiedente asilo, ritenuto non credibile, ma necessitante
cure mediche; Trib. Milano:
riconosciuta la protezione umanitaria
a un marocchino, sulla base dei gravi disturbi
psichiatrici sofferti dall'interessato, necessitanti una terapia
farmacologia che non potrebbe proseguire in patria, il che, integrando le
condizioni per un divieto di respingimento, fa superare i motivi di ordine pubblico,
desunti dai precedenti penali dell'interessato, che hanno condotto alla revoca
della protezione sussidiaria); in senso
ancora piu' forte, Trib. Prato:
ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, senza bisogno di adire la Commissione
territoriale e a prescidere dal fatto che il suo ingresso in Italia sia stato
regolare, lo straniero che si trovi in grave situazione di salute e
nell'impossibilita' di ricevere le cure adeguate in patria; in senso meno preciso, Sent. Cons. Stato 5328/2014: benche' art. 35 D. Lgs. 286/1998 non costituisca il
presupposto per la necessaria concessione del permesso di soggiorno per cure
mediche (se cosi' fosse, si potrebbe prestare ad un uso strumentale e
opportunistico di un diritto fondamentale e anche all'aggiramento delle
procedure previste per l'ingresso per cure mediche), e' compito
dell'Amministrazione valutare attentamente tutte le circostanze che connotano
casi cosi' complessi (nel caso in specie, uno straniero entrato in Italia
illegalmente e necessitante un trapianto di rene) e comportarsi di conseguenza
nei limiti della discrezionalita' che la legge consente e delle valvole di
flessibilita' che le norme stesse presentano (in particolare, dando rilievo,
come nel caso in esame, alla presenza di familiari in Italia ai fini del
rilascio di un permesso per motivi familiari; in ogni caso, in mancanza di
adeguata motivazione, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di
soggiorno gia' rilasciato, che ha consentito lo svolgimento delle terapie
necessarie in attesa del trapianto, con la interruzione o la significativa
limitazione del trattamento sanitario, e' manifestamente irragionevole,
contrasta con la ratio e la finalita'
primaria di art. 35 co. 3 D. Lgs. 286/1998 e determina nei fatti conseguenze
che possono essere irreparabili ai fini dei valori fondamentali che quella
norma tutela); in senso diverso, TAR Sicilia
(se lo straniero, affetto da AIDS, puo' ricevere le cure necessarie anche in
patria, l'amministrazione non e' tenuta ad autorizzarne il soggiorno in Italia
per motivi di cure) e TAR Lazio
(l'inespellibilita' non si applica al caso di straniero affetto da patologia
congenita all'anca, dal momento che non si tratta di cure essenziali per la
sopravvivenza, ma solo di cure necessarie per la ripresa della autonoma
deambulazione)
o
lÕesistenza di
requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di fatto disatteso, salvo, con riferimento alla
conversione di un permesso per motivi umanitari in permesso per lavoro, TAR Liguria
e, con riferimento alla conversione di un permesso per motivi religiosi in
permesso per lavoro entro quote, TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio); nel senso
del carattere vincolante di questa
disposizione, pero', Sent. Cons. Stato 1223/2015: in base ad art. 5 co. 9 D. Lgs. 286/1998, in
mancanza dei requisiti per un tipo di permesso di soggiorno richiesto, e' la
stessa autorita' amministrativa che deve verificare se sussistano i requisiti per altro tipo di permesso (cosi' anche Sent. Cons. Stato 390/2015: prescindendo dal fatto che la richiesta di conversione sia stata
presentata in modo rituale o meno)
o
ai fini del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso o della revoca del permesso per lo straniero che abbia esercitato il
diritto al ricongiungimento o si sia ricongiunto con familiare in Italia si
tiene conto dei vincoli familiari e
dell'esistenza di legami familiari e
sociali col paese d'origine,
nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, della durata del suo soggiorno in Italia
(art.. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, come modificato da D. Lgs. 5/2007); giurisprudenza:
¤
Sent. Corte Cost. 202/2013: illegittimita'
costituzionale di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nella parte in cui prevede
che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo
straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio
dello Stato"; nella sentenza, la Corte Costituzionale
-
censura la
irragionevole disparita' di trattamento rispetto a chi, pur versando nelle
condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento, non abbia formulato
istanza in tal senso (nota: se ne
puo' ricavare, con riferimento alle richieste di rilascio di permesso, una
possibilita' di regolarizzazione sul
posto del ricongiungimento familiare
di fatto)
-
afferma che la
tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che
ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi
abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione
della pericolosita' concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il
permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo
rilievo della condanna subita per determinati reati, dal momento che ogni
decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli
altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in
presenza di figli minori, e' decisione troppo grave perche' sia rimessa a
presunzioni di pericolosita' assolute; nota:
a maggior ragione non sembrano tollerabili automatismi legati a requisiti
diversi per l'autorizzazione del soggiorno, quali quelli di natura economica o
di possesso di determinati documenti
-
richiama la
giurisprudenza della CEDU (Sent. CEDU Cherif c. Italia), secondo la quale, pur non essendo garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo allo straniero il diritto di entrare o risiedere in
un determinato Paese, tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende
soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in
modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi
congiunti (art. 8 par. 1 Convenzione europea dei diritti dell'uomo) con il bene giuridico della pubblica sicurezza e
con l'esigenza di prevenire minacce allÕordine pubblico; e' opportuno quindi
valutare, in casi del genere, una serie di elementi, quali, ad esempio, la
natura e la gravita' del reato commesso dal ricorrente, la durata del soggiorno
dell'interessato, il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la
condotta del ricorrente durante tale periodo, la nazionalita' delle diverse
persone interessate, la situazione familiare del ricorrente (e in particolare,
all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino
l'effettivita' di una vita familiare in seno alla coppia), la circostanza che
il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della creazione della
relazione familiare, il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro
eta', le difficolta' che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad
affrontare in caso di espulsione, l'interesse e il benessere dei figli, la
solidita' dei legami sociali, culturali e familiari con il paese
-
ricorda come la
discrezionalita' legislativa, benche' legittima, non e' assoluta, dovendo
rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e
gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione
possa incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge
egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (Sent. Corte Cost. 172/2012, Sent. Corte Cost. 245/2011, Sent. Corte Cost. 299/2010, Sent. Corte Cost. 249/2010, Sent. Corte Cost. 148/2008, Ord. Corte Cost. 206/2006, Sent. Corte Cost. 78/2005)
¤
Sent. Cons. Stato 5742/2013: Sent. Corte Cost. 202/2013 va interpretata
nel senso che il beneficio dell'attenuazione dei motivi ostativi al soggiorno,
di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, si estende anche al caso di legami
familiari in Italia non dovuti a ricongiungimento, senza pero' che il novero
dei legami sia piu' ampio di quello
contemplato ai fini del ricongiungimento
(nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, Sent. Cons. Stato 1027/2015; in senso un
po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il
fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una
condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di
quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento
familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la
giurisprudenza in materia intendono tutelare); Sent. Cons. Stato 1/2014, Sent. Cons. Stato 2694/2014, Sent. Cons. Stato 3680/2014: non e' necessaria la convivenza, dato che Sent. Corte Cost. 202/2013 parla di "legami familiari nel territorio dello
Stato", e non di familiari conviventi, ne', riguardo ai figli, e'
richiesto che siano attualmente minorenni, dato che la sentenza non fa
riferimento alle sole persone che presentino attualmente i requisiti del
ricongiungimento, ma anche a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto
titolo al ricongiungimento, pur non avendo avuto necessita' di avvalersene (in
senso sostanzialmente contrario, TRGA Trento:
anche a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, la tutela dei rapporti familiari e' riservata
all'esistenza e alla cura di un effettivo nucleo familiare, e non appare
estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti,
per di piu' non conviventi con l'interessato)
¤
Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in
particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o
comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa
vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi
automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette
condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale
pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs.
286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di
altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti
familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi
conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura
negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare,
tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo
familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania,
Sent. Cons. Stato 5351/2015: l'eventuale prevalenza dell'elemento di
pericolosita' sulla tutela del diritto all'unita' familiare deve essere
motivata dall'amministrazione, non essendo sufficiente la semplice affermazione
della sola pericolosita' dello straniero
¤
Sent. Cons. Stato 5350/2015: illegittimo il diniego di rinnovo fondato
sull'esistenza di una condanna per violenza sessuale se l'amministrazione non
ha tenuto conto che, al momento in cui il provvedimento e' stato adottato, lo
straniero aveva gia' chiesto il ricongiungimento familiare, pur non essendo
stato ancora concesso il relativo nulla-osta
¤
Sent. Cons. Stato 2538/2015: se, in presenza di familiari legalmente
soggiornanti, una condanna per reati normalmente ostativi non ha carattere
automaticamente preclusivo del soggiorno, meno che mai puo' averlo il fatto che
sia pendente un giudizio per un tale reato
¤
Sent. Cons. Stato 6064/2014: illegittimi,
in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di
permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative,
se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una
valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di
creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la
situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del
soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle
condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi
al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla
conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998
¤
prima di Sent. Corte Cost. 202/2013, Sent. Cons. Stato 3760/2010: questo tipo di tutela si applica anche allo
straniero che abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso
illegale) o che abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal
momento che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata
della disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.; in questo senso, sent. Cons. Stato 4759/2011 (con riferimento a straniero che abbia fatto
ingresso al seguito del familiare), Sent. Giudice di pace Treviso (che da' rilievo, nell'accogliere pero' il ricorso
contro un provvedimento di espulsione, alla convivenza con figli nati al di
fuori del matrimonio, senza che alcuno abbia mai esercitato il diritto al
ricongiungimento), sent. Cons. Stato 5727/2011 e sent. Cons. Stato 6241/2011 (secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere, caso mai, piu' forte), Sent. Cons. Stato 1834/2012 e TAR Lazio
(che estendono la tutela al caso in cui siano presenti familiari in via di
regolarizzazione), Sent. Cons. Stato 457/2014, TAR Toscana
(secondo cui la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione anche
quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al
padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa), Sent. Cons. Stato 3661/2014 (che da' rilievo anche alla presenza di familiari
non conviventi) e Trib. Forli';
in senso contrario, TAR Campania
¤
TAR Lombardia: illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento negativo
adottato dall'Amministrazione senza una previa valutazione degli elementi
relativi all'inserimento socio-familiare
¤
Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari
in Italia non e' sufficiente, ai fini della revoca del permesso, la rilevazione
di un precedente provvedimento di espulsione che avrebbe dovuto impedirne
il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento socio-familiare dello
straniero in Italia
¤
Sent. Cons. Stato 995/2011: gli elementi relativi all'inserimento
socio-familiare vanno tenuti in considerazione anche quando il provvedimento
negativo sia fondato sull'esistenza di una pregressa espulsione; nello stesso
senso, TAR Lombardia: illegittimo il diniego di permesso per lavoro subordinato adottato
sulla base dell'esistenza di due provvedimenti di espulsione, se lo straniero
nel frattempo ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e non
ha in alcun modo manifestato sintomi di pericolositˆ sociale, ha svolto
attivita' lavorativa, ha formato un nucleo familiare e si relaziona con un
contesto parentale allargato, ossia con la famiglia del fratello (cosi' anche sent. Cons. Stato 808/2012); nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari in Italia non e'
sufficiente, ai fini della revoca
del permesso, la rilevazione di un precedente provvedimento di espulsione che
avrebbe dovuto impedirne il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento
socio-familiare dello straniero in Italia
¤
TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio,
TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova,
Corte App. Catania, Trib. Genova,
Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania,
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3579/2014, Sent. Cons. Stato 3875/2014, Sent. Cons. Stato 4851/2014, Sent. Cons. Stato 5570/2014, Sent. Cons. Stato 4401/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014: il bilanciamento va effettuato anche in presenza di
condanne generalmente preclusive; nello
stesso senso, TAR Lombardia (vanno considerate anche la gravita' del reato e la condotta
processuale dello straniero) e TAR Lazio
(illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di condanne ordinariamente
ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in casi in cui vi siano
familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento che tale rigetto non
e' provvedimento vincolato; in senso
ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 4127/2014: il provvedimento motivato dall'esistenza di condanne
normalmente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, e' nullo, dato che
lo straniero avrebbe potuto produrre elementi, in relazione alla presenza di
familiari in Italia e alla condizione di inserimento sociale, atti a condurre a
una diversa determinazione); in senso
contrario, TAR Lombardia (il diniego e' provvedimento vincolato, potendosi al piu' far valere la
condizione di genitore di minore cui si provvede ai fini del rilascio di un
permesso per assistenza del minore) e TAR Toscana
(la presenza di familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da
considerare come elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il
reato sia stato commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare;
nota: se l'attenuazione del giudizio
si applicasse solo per reati commessi prima della creazione dei vincoli
familiari, non si applicherebbe proprio, dal momento che la stessa commissione
del reato impedirebbe la costituzione in Italia del nucleo familiare, rendendo
impossibile la permanenza o l'ingresso dell'autore del reato); in senso parzialmente contrario, TAR Lombardia: in presenza di condanne preclusive, la situazione familiare non assume
rilievo se non e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente
soggiornante in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita'
familiare (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita'
familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello
straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la
prova della presenza di familiari in Italia, e Sent. Cons. Stato 3071/2015, secondo cui il diniego di rinnovo del permesso, in
precedenza rinnovato per la presenza della moglie, puo' essere adottato, per
l'esistenza di condanna per reato ostativo, se e' venuta meno la convivenza; in
senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti
familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi
conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura
negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare,
tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo
familiare); in senso contrario,
anche sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013: in sede di conversione di permesso per lavoro
subordinato in permesso per motivi familiari non si applica l'attenuazione
relativa alla rilevanza delle condanne ostative prevista da art. 5 co. 5 D.
Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998, dato che
tali attenuazioni sono riservate all'ingresso per ricongiungimento e/o ai
permessi ottenuti a seguito di ricongiungimento (nota: interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente
contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013! nel senso del superamento di queste pronunce a
seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, Ord. Cass. 4638/2015)
¤ Sent. Cons. Stato 4078/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso,
adottato senza tener conto della presenza di familiari in Italia, se solo dopo
la notifica del provvedimento, e segnatamente in sede di richiesta di riesame,
l'appellante ha informato l'amministrazione in relazione al proprio nucleo
familiare; e' in relazione a questa nuova richiesta ed ai nuovi presupposti
fattuali che l'amministrazione dovra' nuovamente pronunciarsi, valutando
compiutamente la situazione e tenendo presente le esigenze di tutela rafforzata
¤
Sent. Cons. Stato 1570/2016: legittimo
il diniego di rinnovo del permesso, motivato da numerosi precedenti penali
gravi, anche se lo straniero e' sposato con cittadina italiana da cui ha avuto
un figlio, tenuto anche conto del procedimento per maltrattamenti, in
connessione alla separazione seguita al matrimonio
¤
TAR Piemonte:
legittimo il diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia,
se l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla
pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (nota:
anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante
l'inserimento familiare)
¤
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 57/2014, Sent. Cons. Stato 2600/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso, anche
in presenza di familiari, se l'amministrazione ha espressamente motivato in
ordine alla pericolosita' sociale dello straniero e alla prevalenza delle
esigenze di tutela dell'ordine pubblico su quelle familiari
¤
Sent. Cons. Stato 4637/2014: improcedibile il ricorso contro il diniego di
rinnovo (ricorso fondato sulla mancata valutazione della presenza di familiari
in Italia e sulla conseguente identificazione di una condanna per reati in
materia di stupefacenti quale motivo automaticamente preclusivo del rinnovo)
se, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare da parte del Consiglio
di Stato, la questura ha adottato un nuovo provvedimento di diniego motivato
con la prevalenza della effettiva pericolosita' sociale sulle ragioni
dell'unita' familiare
¤
Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il
fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una
condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di
quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento
familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la
giurisprudenza in materia intendono tutelare
¤
Sent. Cons. Stato 1709/2016: legittimo il diniego di rinnovo del permesso in
presenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti, se il legame
familiare in Italia si e' costituito successivamente all'adozione del
provvedimento, il fatto sopravvento potendo essere considerato
dall'Amministrazione a seguito di una eventuale istanza di riesame
¤
TAR Emilia Romagna: gli elementi relativi all'inserimento socio-familiare possono
controbilanciare l'eventuale insufficienza
di mezzi di sostentamento; nello
stesso senso, TAR Lazio,
secondo il quale possono controbilanciare anche prolungate assenze dal territorio nazionale; con accento contrario, Sent. Consiglio di Stato 3793/2008: tali elementi possono soccorrere solo in presenza
di lievi scostamenti dal livello di reddito minimo; nota: in base ad art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, nel caso in cui il
titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il diritto
al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami
familiari nel territorio dello Stato, vanno comunque valutate le condizioni di inserimento e i legami
familiari, che possono prevalere perfino sull'ostativita' di condanne penali; nello stesso senso,
-
Sent. Cons. Stato 5915/2013, Sent. Cons. Stato 3680/2014, Sent. Cons. Stato 3724/2014, Sent. Cons. Stato 5388/2014, Sent. Cons. Stato 3871/2014: illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione adottato in
relazione a uno straniero che abbia familiari
in Italia senza tener conto della natura dei suoi legami socio-familiari della durata del suo soggiorno nel
territorio nazionale
-
Sent. Cons Stato 2164/2015: in presenza di familiari
legalmente soggiornanti in Italia, l'amministrazione e' tenuta a valutare se i
corrispondenti legami atti, a maggior
ragione, a bilanciare effetti negativi della carenza del requisito di reddito almeno quanto
avviene per gli effetti di condanne ostative; nel caso in esame, la questura ha
proceduto al riesame del provvedimento, decidendo di rinnovare il permesso
-
Sent. Cons. Stato 2699/2015: in presenza di legami familiari in Italia, la
considerazione negativa dell'elemento reddituale non e' sufficiente a
determinare il diniego di rinnovo
-
Sent. Cons. Stato 4386/2016: in presenza di legami
familiari stabili dello straniero in Italia, la mancanza di reddito nella misura richiesta non rappresenta una causa automaticamente
ostativa alla permanenza in Italia
-
TAR Liguria:
illegittimo il diniego di rinnovo del
permesso per mancanza di reddito, se lo straniero ha figli minori residenti in Italia, anche se questa circostanza non
e' stata fatta presente dallo straniero all'amministrazione, trattandosi comunque
di difetto di istruttoria
-
Sent. Cons. Stato 2229/2016: illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno fondato sull'insufficienza del reddito
se l'amministrazione non ha
effettuato una valutazione della
situazione personale dello straniero alla luce dell'esistenza dei legami familiari di cui all'art. 29 co.
1 D. Lgs. 286/1998, nonche' del positivo esercizio del diritto al
ricongiungimento al nucleo familiare, e non
ha tenuto conto del fatto che
l'interessato dispone di alloggio a
titolo gratuito
-
Sent. Cons. Stato 1223/2015: le disposizioni a tutela del'unita' familiare,
applicabili in caso di condanne ostative, devono a maggior ragione essere
applicate in caso di insufficienza di
reddito individuale (nota: la
sentenza si limita pero' a dare rilievo ai redditi complessivamente maturati
nell'ambito del nucleo familiare!); nello
stesso senso (e con gli stessi limiti), Sent. Cons. Stato 3879/2015, in relazione al rinnovo di un permesso per attesa
occupazione: le disposizioni di cui all'art. 22 co. 11 D. Lgs. 286/1998 possono
essere applicate con ampi margini di flessibilita' in una situazione nella
quale sono certe le fonti di sostentamento, di alloggio e di reddito che dalla
situazione familiare automaticamente deriva all'interessato
-
TAR Puglia:
la Pubblica amministrazione, chiamata a pronunciarsi in ordine ad una istanza
diretta al rilascio di un titolo di soggiorno nei confronti di straniero
precedentemente ricongiuntosi al nucleo
familiare di origine nel territorio nazionale italiano e' tenuta ad
effettuare una ponderazione complessiva
degli interessi del richiedente al di
la' della mera sussistenza di
condizioni per il rinnovo o per l'aggiornamento di un titolo di permanenza
in Italia (incluso il caso in cui la richiesta
di conversione del permesso di soggiorno sia stata presentata molto tempo dopo la scadenza del precedente permesso;
nel caso in esame, un permesso per motivi familiari, o, forse, per attesa
occupazione, di straniera divenuta maggiorenne; secondo il TAR, la perdurante
irregolare presenza della ricorrente e' dipesa verosimilmente non tanto dalla
volonta' di trasgredire una disposizione nazionale quanto, piuttosto,
dall'esigenza di non essere sradicata dal tessuto familiare di origine, una
volta avvenuto il ricongiungimento al genitore, non rilevando in senso
contrario l'allontanamento dal luogo di residenza del genitore medesimo, dato
che si tratta di elemento legato alla ricerca di occupazione lavorativa piuttosto
che al deliberato proposito di rescindere il vincolo familiare); laddove non siano rintracciabili elementi di pericolo
per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, l'interesse dello straniero,
gia' soggiornante nel nostro territorio, al ripristino o al consolidamento di legami affettivi con il proprio nucleo
familiare di origine deve ritenersi preponderante
-
Sent. Cons. Stato 2165/2015: nel caso di stranieri soggiornanti regolarmente da
lungo tempo in Italia la mera insufficienza del reddito quale risulta dalla
banca dati dell'INPS non puo' essere considerata di per se' un elemento
sufficiente per il diniego di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno quando
sussistono significativi legami familiari o anche soltanto i requisiti
materiali per richiedere la carta di soggiorno di lungo periodo, potendo la
rilevanza di tali fattori bilanciare effetti negativi di temporanee carenze di reddito
dovute a periodi disoccupazione o di lavoro nero
-
Sent. Cons. Stato 1521/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lo
straniero e per i suoi familiari se il reddito maturato e' largamente
insufficiente e se si e' tenuto conto dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il paese di appartenenza (legittimo, a maggior ragione il diniego
di permesso UE slp)
-
Sent. Cons. Stato 6161/2014: illegittima
la revoca del permesso per lavoro
subordinato, adottata sulla base della falsita'
della documentazione presentata a dimostrazione dell'esistenza di un reddito da lavoro subordinato, se
l'amministrazione non ha tenuto conto
dell'esistenza di legami familiari
in Italia
-
Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero
dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un
contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia
¤
TAR Veneto:
ai fini del rinnovo del permesso per lavoro di uno straniero che abbia fatto
ingresso per ricongiungimento, rileva positivamente anche il reddito del nucleo familiare nel quale
sia ancora, di fatto, inserito (nello stesso senso, TAR Lombardia); TAR Veneto:
tale reddito e l'esistenza di vincoli
familiari e sociali vanno tenuti in considerazione anche quando si tratti di
rinnovo del permesso per attesa
occupazione
¤ TAR Friuli,
TAR Piemonte,
TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio:
la valutazione di vincoli e durata del soggiorno pregresso va effettuata anche
in sede di rinnovo del permesso per motivi
diversi da quelli familiari ottenuto successivamente; in senso contrario, TAR Toscana
¤
Sent. Cons. Stato 4205/2015: legittimo
il diniego di rinnovo del permesso per attesa
occupazione, se lo straniero non
dimostra di aver lavorato e prodotto reddito
in misura significativa e l'iscrizione al collocamento si e' protratta per 17
mesi; in casi del genere spetta all'autorita' amministrativa una valutazione
ampia, che include la valutazione della potenziale capacita' di lavoro e
produzione di reddito da parte dello straniero; la normativa non prevede
alcun automatismo a favore della
permanenza nel territorio nazionale dello straniero conseguente alla sola
regolare presenza in Italia di uno stretto
congiunto, ma solo la tutela di effettivi e significativi legami
familiari, con riflessi anche sulla capacita' di sostentamento e di reddito
in rapporto alla solidarieta' economica all'interno del nucleo familiare; la
dimostrazione della sussistenza di rapporti di questa natura spetta
all'interessato
¤
Sent. Cons. Stato 1424/2016: ai fini del rinnovo del permesso, la lunga durata del soggiorno e di lavoro
regolare in Italia non e' un
dato di per se' rilevante ne' sufficiente
a compensare il venire meno del requisito
di reddito per un periodo prolungato
¤
Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da
parte dello straniero, la domanda di
rinnovo del permesso e' inammissibile,
e il suo rigetto e' provvedimento vincolato, sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati
in Italia, non essendo sufficienti a far rimuovere la
valutazione negativa
¤
Sent. Cons. Stato 3390/2014: illegittimo il diniego
di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro
subordinato adottato sulla base della presunta
falsificazione del passaporto, se non
preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre
un documento idoneo; la semplice
segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per
altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in
base ad art. 489 c.p.) non
basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal
momento che non risulta provata la colpevolezza
¤
TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del
permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido
documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato
(come nel caso in esame)
¤
Ord. Cass. 20719/2011: semplici motivi di pericolosita' per la pubblica
sicurezza, ma non per ordine pubblico o sicurezza dello Stato, non legittimano il diniego di rinnovo
del permesso rilasciato allo straniero per il quale valga il divieto di
espulsione in virtu' della convivenza
col familiare italiano
¤
Sent. Cons. Stato 347/2014: l'amministrazione che abbia adottato un
provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno, legittimamente
motivato dalla mancanza dei requisiti, e' comunque tenuta, in presenza di nuova istanza di rilascio del permesso
di soggiorno fondata su una valida e credibile documentazione, ad esaminarla, senza respingerla
pregiudizialmente, se lo straniero ha familiari soggiornanti in Italia e ha
omesso di rappresentare tale situazione prima dell'adozione del provvedimento
negativo
¤
Trib. Genova:
illegittimo il diniego di conversione
del permesso per lavoro in permesso per motivi familiari, se l'amministrazione
si e' limitata a motivarlo sulla base dell'inesistenza di un rapporto di
coniugio con la convivente dello straniero, senza tener conto dei figli della
coppia nati in Italia; l'amministrazione e' tenuta a riesaminare la situazione,
valutando anche, ove non risulti possibile la conversione in permesso per
motivi familiari, il rilascio di un permesso ad altro titolo per il quale
sussistano i requisiti, allo scopo di tutelare il diritto all'unita' familiare;
nota: ne' l'Amministrazione ne' il
Tribunale sembrano tener conto del fatto che un permesso per coesione familiare
potrebbe essere rilasciato anche al genitore naturale di minore straniero
regolarmente soggiornante con l'altro genitore
o
per il titolare
di permesso UE slp rilasciato da altro
Stato membro e per i suoi familiari
in possesso di un valido permesso rilasciato dallo Stato membro di provenienza
(e che dimostrino, verosimilmente, di aver risieduto in quello Stato membro in
qualita' di familiari dello straniero titolare del permesso UE slp), la durata del soggiorno pregresso e delle condizioni di inserimento sociale,
familiare e lavorativo dello straniero, nei casi in cui il diniego o la revoca
del permesso siano motivati dalla pericolosita' degli interessati per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
(da D. Lgs. 3/2007)
á
La condanna per uno dei reati ostativi
allÕingresso non eÕ motivo di automatico diniego del rinnovo (ne',
verosimilmente, di automatica revoca, data la maggior gravita' di questo
provvedimento), ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di
inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc. (Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003); giurisprudenza:
o
in senso
contrario all'adozione del provvedimento negativo:
¤
TAR Abruzzo
e Sent. Cons. Stato 7302/2010: per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez.
II della L. 633/1941,
e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474
c.p. (vendita di marchi contraffatti),
rilevano solo le condanne per reati commessi
dopo lÕentrata in vigore della L. 189/02
¤
diniego di
rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva
pericolosita' (Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005 e Sent. Cons. Stato 2683/2009; nello stesso senso, in relazione a condanne in
seguito a patteggiamento con sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della
L. 189/2002, Sent. Cons. Stato n. 3319/2006 e Sent. Corte Cost. 414/2006); Sent. Cons. Stato 3756/2011: per reati commessi prima dell'entrata in vigore
della L. 189/2002, il diniego e' legittimo se la valutazione di pericolosita'
sociale sia stata compiutamente effettuata; nello stesso senso, in relazione a
condanne per reati contro il diritto d'autore anteriori all'entrata in vigore
della L. 94/2009, Sent. Cons. Stato 4352/2011 (secondo Sent. Cons. Stato 1791/2009, Sent. Cons. Stato 859/2010, Sent. Cons. Stato 1894/2010, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e TAR Lazio,
perche' la condanna per reati contro il diritto d'autore abbia carattere
automaticamente preclusivo rispetto al rinnovo del permesso e' necessario che
il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore della L. 189/2002, non
bastando che sia successiva a quella data la condanna); nello stesso senso, con affermazione riferita a tutti i reati ostativi, TAR Campania
(secondo cui, pero', non e' chiaro se rilevi la data della sentenza o della
commissione del reato), TAR Liguria,
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4444/2010
¤
condanne per
reati in materia di diritto d'autore risalenti nel tempo non consentono
automaticamente di concludere per la sussistenza di pericolosita' sociale
dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4021/2014)
¤
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno (anche per lavoro sutonomo),
adottato in applicazione di un rigoroso automatismo degli effetti ostativi di
una condanna in materia di reati contro il diritto d'autore, specie nel caso di
condanne per reati di scarso allarme sociale ed assai risalenti nel tempo,
occorrendo invece effettuare una valutazione della durata del soggiorno in
Italia, dei legami familiari in Italia, della situazione lavorativa e della
concreta ed effettiva pericolosita' per la collettivita' (Sent. Cons. Stato 4469/2015)
¤
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo adottato sulla base dell'esistenza
di condanne non definitive per reati in materia di diritto d'autore, senza che
l'amministrazione motivasse in merito all'effettiva pericolosita' dello
straniero e tenesse conto della presenza di familiari e delle condizioni di
inserimento socio-lavorativo dello straniero (Sent. Cons. Stato 5349/2015)
¤
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di una condanna per reato
che all'epoca dell'adozione del provvedimento e, a maggior ragione, della
condanna stessa, non era incluso tra quelli automaticamente ostativi (TAR Campania;
nota: non e' chiaro se per il TAR rilevi il fatto che non fosse incluso al
tempo del provvedimento o anche solo al tempo della condanna)
¤
il carattere
automaticamente preclusivo di determinate condanne vale solo rispetto all'ingresso,
non rispetto al rinnovo del permesso di soggiorno; ai fini del rinnovo, il
questore ha il potere-dovere di esaminare la situazione complessiva del
richiedente, tenendo conto, in una prospettiva di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, del livello del suo inserimento sociale e delle sue
particolari condizioni familiari (TAR Lazio,
TAR Lazio)
¤
un precedente
giudiziario non e', di per se', sufficiente a fondare un giudizio di concreta
ed attuale pericolosita' sociale, che deve consistere in una prudente prognosi
da svolgersi sulla base di elementi oggettivi, adeguatamente ponderati e di cui
occorre dare puntualmente atto nella motivazione (TAR Campania;
nota: non e' chiaro se il TAR faccia questa affermazione anche in relazione
alle condanne per reati automaticamente ostativi)
¤
in caso di
condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi
misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei
fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della
condanna (Dec. Cons. Stato 4714/2005, che pero' si riferisce all'applicazione della L.
39/90); sent. Cons. Stato 123/2012: non ha carattere preclusivo rispetto al soggiorno
una condanna patteggiata prima che il reato venisse indicato dalla legge come
ostativo, dato che l'imputato si induce ad accettare il patteggiamento
all'esito di una consapevole valutazione dei vantaggi e degli svantaggi che ne
derivano
¤
TAR Campania:
il reato di furto aggravato, quando ricorra la circostanza attenuante di cui
all'art. 62, co. 1, numero 4 c.p.
(delitto patrimoniale aggravato, ma con lievita' del danno cagionato alla
persona offesa) non rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui l'amministrazione deve verificare che
non sussista tale attenuante, e sent. Cons. Stato 5241/2012 e sent. Cons. Stato 5695/2012, secondo cui e' irrilevante il fatto che il giudice
penale non abbia richiamato esplicitamente quell'attenuante, se ha concesso le
attenuanti generiche di cui all'art. art. 62-bis c.p.
motivando esplicitamente con riferimento alla minima entita' dell'oggetto del
furto); la condanna per tale reato non e' quindi ostativa al soggiorno; Sent. Cons. Stato 3536/2011: il furto commesso mediante violenza sulle cose
rientra tra i delitti di cui all'art. 380 c.p.p.
(nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2804/2013), quello commesso mediante mezzi fraudolenti,
benche' si tratti di furto aggravato, non vi rientra (nello stesso senso, TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 206/2013)
¤
rilevanti, ai
fini dell'adozione del provvedimento negativo, la sopravvenuta estinzione del
reato (TAR Emilia Romagna; TAR Lombardia: in caso di sospensione condizionale della pena, il termine di 3 anni
per l'estinzione decorre, in base ad art. 179 c.p., dal
momento della sospensione; Sent. Cons. Stato 2801/2012: qualora la decisione dell'amministrazione sul
provvedimento di diniego sia ancora sub
judice, il provvedimento deve essere riesaminato, finche' non si arriva a
sentenza passata in giudicato, quando sia intervenuta l'estinzione del reato,
dal momento che il rapporto non e' esaurito e non puo' applicarsi il principio
del tempus regit actum; Sent. Cons. Stato 2253/2015: illegittimo il diniego di rinnovo adottato per
l'esistenza di una condanna penale risalente nel tempo senza aver valutato
l'intervenuta dichiarazione di estinzione del suddetto reato per assenza di
mende nel quinquennio successivo alla condanna), la riabilitazione (TAR Emilia Romagna, TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 1031/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014; Sent. Cons. Stato 5148/2010: ai fini dell'annullamento del provvedimento di
diniego del rinnovo del permesso rileva anche la sentenza di riabilitazione
successiva all'emanazione del provvedimento - nello stesso senso, Ord. Cons. Stato 2952/2008 e TAR Lazio,
secondo i quali in caso di straniero soggiornante da molto tempo si deroga,
sotto questo profilo, al principio del tempus
regit actum, e TAR Lombardia -; TAR Lombardia: sospeso il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno pregresso dello
straniero, in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sull'istanza
di riabilitazione; Sent. Cons. Stato 2525/2014, in relazione al rilascio di un permesso nell'ambito
di una regolarizzazione: ove la riabilitazione sia un elemento in grado di far
superare l'ostativa' di una condanna rispetto all'autorizzazione al soggiorno,
e sia pendente la richiesta di riabilitazione, e' illegittimo il diniego
adottato senza attendere l'esito della richiesta; in senso un po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 23/2016, secondo cui il diniego di rinnovo e' legittimo se
la riabilitazione e' intervenuta solo dopo l'adozione del provvedimento, ma il
ricorso puo' essere accolto ai soli fini del riesame del provvedimento, essendo
maturate nuove circostanze rilevanti; nota: orientamento drasticamente
contrario a quello di Sent. Cons. Stato 6194/2009, Sent. Cons. Stato 7572/2009, Sent. Cons. Stato 2053/2015, Sent. Cons. Stato 5117/2015, oltre che al principio secondo il quale rileva la
situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato) o l'automatica
estinzione ex art. art. 445 c.p.p.
della condanna inflitta a seguito di patteggiamento, che puo' essere equiparata
alla riabilitazione (Sent. Cons. Stato n. 3902/2008 e TAR Lombardia, nonche' TAR Emilia Romagna e Sent. Cons. Stato 3209/2015, che citano Sent. Cass. 534/1999, osservando come le
sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non
comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta
dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al
riguardo, e sent. Cons. Stato 1308/2010, che afferma la rilevanza anche quando il
provvedimento ricognitivo dell'estinzione sia intervenuto dopo il diniego del
permesso; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 2253/2015 e Sent. Cons. Stato 1423/2016) o l'esito positivo della messa in prova (TAR Toscana;
in realta', vi si afferma che tale esito positivo, se successivo alla data di
adozione del provvedimento, puo' costituire motivo valido per chiedere il
riesame della decisione negativa in relazione al permesso)
¤
la valutazione
del questore non e' vincolata dalla determinazione del giudice penale o del
Tribunale di sorveglianza (sent. Cons. Stato 7979/2004, TAR Emilia Romagna)
¤
rilevante, ai
fini della valutazioni di effettiva pericolosita', l'esito positivo dell'affidamento
in prova al servizio sociale ordinario (Sent. Cons. Stato 2694/2014)
¤
illegittimo il
diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna ostativa, se lo
straniero ha ottenuto, dal giudice dell'esecuzione, l'affidamento in prova al servizio sociale sulla base di una
valutazione di assenza di pericolosita' (TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 2208/2014); il fatto che l'affidamento in prova fino a una
certa data assuma la caratteristica di autorizzazione del soggiorno non esonera
l'amministrazione dal valutare la richiesta di rinnovo del permesso per un
periodo che superi quella data (TAR Lombardia)
¤
le successive vicende giuridicamente
rilevanti delle condanne considerate ostative sono rilevanti, dato che, per la stessa logica comunicante tra decisioni
prese in ordini diversi, per la quale in sede di valutazione della
pericolosita' sociale ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno
il legislatore ha attribuito un valore determinante e immediato alla condanna
ostativa, deve ritenersi che lo stesso legislatore non abbia inteso statuire
l'indifferenza per le vicende successive alla stessa condanna (in particolare,
l'intervento del giudice dell'esecuzione
che intervenga nel campo della rilegittimazione
sociale dell'interessato); se si ragionasse diversamente, attribuendo alla
volonta' del legislatore un'assoluta predeterminazione di effetti, si
determinerebbe un effetto illimitato nel tempo ed incondizionabile da qualsiasi
circostanza, quale sia il tempo trascorso, la natura e la entita' del reato, in
modo estraneo al metodo giuridico moderno, basato sul continuo bilanciamento
degli interessi e dei valori e sulla proporzionalita' degli effetti giuridici
in rapporto alle cause (TAR Lombardia)
¤
la riabilitazione per una condanna
precedentemente considerata ostativa al rinnovo del permesso, pur non operando
automaticamente in senso opposto, supera la presunzione di pericolosita'
sociale che, con meccanismo semplificatore, la legge attribuisce a tali
condanne; l'intervento del giudice della riabilitazione, che e' un giudice
specializzato in materia di recupero sociale come finalita' costituzionale,
attenua infatti il peso della condanna nella valutazione di pericolosita', e
tale mutamento non puo' lasciare integro l'effetto ostativo (Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4635/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 2033/2015, Sent. Cons. Stato 5672/2015, Sent. Cons. Stato 23/2016)
¤
benche' l'estinzione della pena non comporti gli
stessi effetti della riabilitazione e della dichiarazione di estinzione del reato, il decorso del periodo di cinque anni per il beneficio
dell'estinzione del reato dalla sentenza di condanna definitiva rende equiparabile la situazione
dell'interessato a quella di chi si e' attivato per ottenere la riabilitazione e, alla luce del
principio che fa salva la sopravvenienza di nuovi elementi che consentano il
rilascio del permesso, fonda l'interesse del ricorrente alla nuova valutazione da parte
dell'Amministrazione (Sent. Cons. Stato 3209/2015)
¤
accolta
l'istanza di sospensione del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso
di soggiorno, adottato sulla base di esistenza di condanne automaticamente
ostative, dal momento che gli episodi delittuosi si collocano in un arco temporale
risalente nel tempo e rispetto al
quale il ricorrente sembra mostrare un sostanziale
cambiamento, come reso evidente dal comportamento
tenuto durante la detenzione in
carcere e il successivo periodo in misura
alternativa alla detenzione (TAR Lombardia; nota: orientamento conforme a Sent. Cons. Stato 633/2014 e all'indirizzo di massima emerso da Sent. Corte Cost. 172/2012, benche' quest'ultimo sia riferito ad individuate
figure di reato); nello stesso senso,
Sent. Cons. Stato 1423/2016
¤
anche in
presenza di condanne automaticamente ostative si deve tener conto di eventuali
fatti sopravvenuti che facciano venir meno le ragioni ostative (sent. Cons. Stato 4758/2011 e sent. Cons. Stato 4755/2011, che fa riferimento al prosieguo del procedimento
penale favorevole allo straniero); nello stesso senso, sent. Cons. Stato 256/2011 e sent. Cons. Stato 2856/2012: il diniego di rinnovo basato sull'esistenza, al
momento della richiesta, di elementi ostativi (incluse condanne normalmente
ostative) non e' provvedimento vincolato, dovendo essere valutati eventuali
elementi sopravvenuti, soprattutto se l'amministrazione non ha rispettato i
termini per la decisione
¤
il diniego di
rinnovo motivato dall'esistenza di condanne risalenti nel tempo o per reati che
all'epoca della condanna non erano automaticamente preclusivi del soggionro
richiede, per essere legittimo, una valutazione in ordine alla pericolosita'
dello straniero (Sent. Cons. Stato 1250/2012, Sent. Cons. Stato 4685/2013), a maggior ragione, se l'amministrazione ha nel
frattempo accolto precedenti richieste di rinnovo e si sia quindi determinata
una situazione di ragionevole affidamento (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 4421/2012, TAR Lazio)
¤
precedenti e
carichi pendenti risalenti nel tempo e di lieve entita' non giustificano il
rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero per altro
stabilmente inserito (Sent. Cons. Stato 3648/2010); nel senso della possibilita' di una valutazione
bilanciata, anche quando si tratti di condanne di norma automaticamente
ostative, TAR Toscana,
TAR Campania,
Sent. Cons. Stato 4685/2013, Sent. Cons. Stato 4522/2013 e Sent. Cons. Stato 6463/2011, secondo cui, se e' trascorso molto tempo, si e'
formato un certo affidamento e soprattutto possono essersi create o consolidate
situazioni di fatto in presenza delle quali un tardivo diniego del permesso di
soggiorno produce effetti ben piu' gravosi di quelli che si sarebbero
verificati se il diniego fosse stato pronunciato a tempo opportuno
¤
in caso di
condanna non automaticamente ostativa, illegittimo il diniego di rinnovo se
l'amministrazione non fornisce una adeguata motivazione in relazione alla
pericolosita' del soggetto (sent. Cons. Stato 5053/2008, TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 4421/2012)
¤
ove
l'amministrazione effettui una valutazione della pericolosita' dello straniero,
ai fini del diniego di rinnovo, deve tener conto anche degli eventuali elementi
favorevoli allo straniero; una memoria prodotta dallo straniero e pervenuta
all'amministrazione prima che il questore abbia adottato in modo definitivo il
provvedimento deve essere tenuta in considerazione, sia pure con valutazione
negativa, e messa a disposizione, dal responsabile del procedimento,
dell'organo competente per l'adozione del provvedimento (TAR Toscana;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3722/2013)
¤
illegittimo il
diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita'
sociale sulla base di un unico elemento negativo relativo a reati non ostativi
al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non
definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della
persistenza del pericolo (TAR Emilia);
in senso ancora piu' forte, TAR Lazio:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di
deferimenti all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di
pericolosita' sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento
pendente, e se il giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera
generica sulla base di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo,
ne' in ordine alla consistenza, ne' in ordine alla abitualita'
¤
ai fini del
diniego di rinnovo non assumono alcun rilievo gli "ulteriori precedenti
penali e di polizia", genericamente indicati nel provvedimento, se gli
stessi non risultano altrimenti documentati o specificamente dettagliati (TAR Lombardia)
¤
insufficienti a
motivare il diniego di rinnovo condanne menzionate solo nel corso del giudizio,
ma non nella motivazione del provvedimento, come pure procedimenti penali non
conclusi al momento dell'adozione del provvedimento (TAR Lombardia; nota: nella sentenza si fa riferimento al fatto che il procedimento
non si sia concluso neanche durante il corso del giudizio, lasciando intendere
che, se si fosse concluso con esito sfavorevole allo straniero, avrebbe potuto
avere rilievo; analoga ambiguita', in relazione alla possibile rilevanza di una
sentenza di condanna passata in giudicato nelle more della decisione sul
ricorso contro il provvedimento di diniego, TAR Campania)
¤
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di un arresto subito dallo
straniero per reati in materia di stupefacenti, se prima dell'adozione del
provvedimento e' intervenuta l'assoluzione (Sent. Cons. Stato 895/2015)
¤
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento alla mera
denuncia per un reato ostativo, anche se seguita da misura cautelare
restrittiva della liberta' personale, senza alcuna altra motivazione circa la
pericolosita' sociale del richiedente; a maggior ragione va rivisto il provvedimento
se successivamente alla sua emanazione lo straniero e' stato assolto in
relazione al reato per cui era stato denunciato (Sent. Cons. Stato 1728/2015)
¤
una condanna per
un reato non automaticamente ostativo non basta a motivare il diniego di
rinnovo o di conversione del permesso, in mancanza di una valutazione della
pericolosita' sociale dello straniero (TAR Campania)
¤
nel caso in cui
il titolare abbia fatto ingresso per ricongiungimento, abbia esercitato il
diritto al ricongiungimento o (Sent. Corte Cost. 202/2013) abbia comunque legami familiari nel territorio
dello Stato, la scelta non e' vincolata dall'esistenza di condanne generalmente
preclusive, ma vanno valutate le condizioni di inserimento e i legami familiari
(TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 4758/2011, sent. Cons. Stato 4755/2011, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011, sent. Cons. Stato 1469/2012, Trib. Genova,
Corte App. Catania, Trib. Genova,
Sent. Cons. Stato 5432/2013, Sent. Cons. Stato 2207/2014, Sent. Cons. Stato 2208/2014, TAR Lombardia, TAR Campania,
TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3579/2014, Sent. Cons. Stato 3875/2014, Sent. Cons. Stato 4851/2014, Sent. Cons. Stato 5570/2014, Sent. Cons. Stato 4401/2016 e, sia pure con accento diverso, Sent. Cons. Stato 4702/2014), nonche' la gravita' del reato e la condotta
processuale dello straniero (TAR Lombardia), anche quando i motivi del permesso in scadenza siano diversi da
quelli familiari (TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 683/2010 e TAR Lazio;
in senso contrario, TAR Toscana)
o il rinnovo sia stato chiesto per motivi diversi dai motivi familiari (Sent. Cons. Stato 4086/2014) o si tratti di conversione da permesso ad altro
titolo (inclusi i motivi di giustizia) in permesso per motivi familiari o, in
generale, di coesione familiare (Ord. Cass. 8795/2011, Sent. Cass. 19957/2011, Ord. Cass. 4638/2015); tale bilanciamento va operato anche a vantaggio di
stranieri che abbiano fatto ingresso al seguito del familiare (sent. Cons. Stato 4759/2011); Sent. Cons. Stato 3760/2010 (gia' prima di Sent. Corte Cost. 202/2013): il bilanciamento va operato anche nel caso in cui
lo straniero abbia ottenuto comunque un permesso per motivi familiari (nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 2309/2013, in caso di coesione familiare a seguito di ingresso
illegale) o abbia familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento
che si impone una applicazione estensiva e costituzionalmente orientata della
disposizione, in ossequio ad art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce del vincolo posto da art. 117 Cost.
(nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5727/2011, sent. Cons. Stato 6241/2011 e sent. Cons. Stato 5516/2012, sent. Cons. Stato 5679/2012, secondo cui la tutela in caso di nucleo formatosi a
seguito di nascite in Italia deve essere caso mai piu' forte, Sent. Cons. Stato 1834/2012, che estende la tutela al caso in cui siano presenti
familiari in via di regolarizzazione - nello stesso senso, TAR Lazio,
con riferimento a requisiti di reddito -, Sent. Cons. Stato 457/2014, Trib. Forli',
e TAR Toscana,
secondo il quale la presenza di un figlio minore va tenuta in considerazione
anche quando si tratti di figlio in affidamento eterofamiliare; nello stesso
senso, Sent. CEDU Nunez c. Norvegia: l'espulsione di una straniera, con divieto di
reingresso di due anni viola l'art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo se i figli della straniera sono stati affidati al
padre, residente nel paese da cui la straniera dovrebbe essere espulsa; in
senso contrario, TAR Campania;
nel senso di dare rilievo anche alla presenza di familiari non conviventi, Sent. Cons. Stato 3661/2014); illegittimo il diniego, motivato dall'esistenza di
condanne ordinariamente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, in
casi in cui vi siano familiari regolarmente soggiornanti in Italia, dal momento
che tale rigetto non e' provvedimento vincolato (TAR Lazio;
in senso ancora piu' forte, Sent. Cons. Stato 4127/2014: il provvedimento motivato dall'esistenza di condanne
normalmente ostative, non preceduto da preavviso di rigetto, e' nullo, dato che
lo straniero avrebbe potuto produrre elementi, in relazione alla presenza di
familiari in Italia e alla condizione di inserimento sociale, atti a condurre a
una diversa determinazione); nota:
secondo Sent. Cons. Stato 5742/2013, la Sent. Corte Cost. 202/2013 va interpretata
nel senso che il beneficio dell'attenuazione dei motivi ostativi al soggiorno,
di cui all'art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, si estende anche al caso di legami
familiari in Italia non dovuti a ricongiungimento, senza pero' che il novero
dei legami sia piu' ampio di quello
contemplato ai fini del ricongiungimento
(nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, Sent. Cons. Stato 1027/2015; in senso un
po' piu' debole, Sent. Cons. Stato 57/2014: la presenza dei genitori ricongiunti con il
fratello dell'interessato non e' idonea a bilanciare, ai fini del rinnovo, una
condanna per reato ostativo, soprattutto se non e' dimostrata l'esistenza di
quei legami di reciproca solidarieta' e responsabilita' che il ricongiungimento
familiare e le situazioni ad esse assimilabili comportano e che le norme e la
giurisprudenza in materia intendono tutelare); Sent. Cons. Stato 1/2014, Sent. Cons. Stato 2694/2014, Sent. Cons. Stato 3680/2014: non e' necessaria la convivenza, dato che Sent. Corte Cost. 202/2013 parla di "legami familiari nel territorio dello
Stato", e non di familiari conviventi, ne', riguardo ai figli, e'
richiesto che siano attualmente minorenni, dato che la sentenza non fa
riferimento alle sole persone che presentino attualmente i requisiti del
ricongiungimento, ma anche a quelle che a tempo opportuno avrebbero avuto
titolo al ricongiungimento, pur non avendo avuto necessita' di avvalersene (in
senso sostanzialmente contrario, TRGA Trento:
anche a seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, la tutela dei rapporti familiari e' riservata
all'esistenza e alla cura di un effettivo nucleo familiare, e non appare
estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti,
per di piu' non conviventi con l'interessato); Sent. Cons. Stato 2580/2014, Sent. Cons. Stato 5220/2014 e Sent. Cons. Stato 5221/2014: la tutela della situazione familiare ed in
particolare la esistenza di effettivi legami familiari con figli nati o
comunque radicati nel nostro paese devono considerarsi, in base alla normativa
vigente dopo Sent. Corte Cost. 202/2013, definitivamente prevalenti sui meri meccanismi
automatici di valutazione della pericolosita' sociale in base alle cosiddette
condanne ostative, dovendosi anzi applicare, in sede di valutazione di tale
pericolosita', il principio enunciato da art. 4 co. 3, ultimo periodo, D. Lgs.
286/1998 in relazione all'ingresso, in base al quale rileva solo la minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato o di
altro Stato Schengen (nello stesso senso Sent. Cons. Stato 3713/2014, che pero' sottolinea come la tutela dei rapporti
familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi
conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura
negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare,
tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo
familiare); Sent. Cons. Stato 2915/2014, TAR Campania,
Sent. Cons. Stato 5351/2015: l'eventuale prevalenza dell'elemento di
pericolosita' sulla tutela del diritto all'unita' familiare deve essere
motivata dall'amministrazione, non essendo sufficiente la semplice affermazione
della sola pericolosita' dello straniero
¤
illegittimo il
diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di una condanna per violenza sessuale
se l'amministrazione non ha tenuto conto che, al momento in cui il
provvedimento e' stato adottato, lo straniero aveva gia' chiesto il
ricongiungimento familiare, pur non essendo stato ancora concesso il relativo
nulla-osta (Sent. Cons. Stato 5350/2015)
¤
se, in presenza
di familiari legalmente soggiornanti, una condanna per reati normalmente
ostativi non ha carattere automaticamente preclusivo del soggiorno, meno che
mai puo' averlo il fatto che sia pendente
un giudizio per un tale reato (Sent. Cons. Stato 2538/2015)
¤
illegittimi,
in presenza di legami familiari in Italia, i provvedimenti negativi in materia di
permesso di soggiorno adottati in presenza di condanne normalmente ostative,
se, a dispetto dell'affermazione in essi contenuta di voler procedere ad una
valutazione bilanciata della condizione dell'interessato, cadono nel difetto di
creare un circolo vizioso ed errato (considerando i rapporti lavorativi e o la
situazione familiare come un fattore che accresce la responsabilita' del
soggetto in questione per le condanne riportate) o si limitano a dedurre dalle
condanne l'asserzione della prevalenza degli interessi costituzionali relativi
al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico su quelli alla
conservazione dell'unita' del nucleo familiare, con surrettizia reintroduzione dell'automatismo ostativo, che e' escluso da art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998 (Sent. Cons. Stato 6064/2014)
¤
per uno
straniero che soggiorni da molto tempo in Italia, devono trovare comunque
applicazione i principi per i soggiornanti di lungo periodo, secondo cui la
semplice condanna penale non e' sufficiente a giustificare il rifiuto del
permesso di soggiorno, occorrendo invece un'analisi della concreta
pericolosita' dell'interessato, anche alla luce dell'effettivo inserimento
sociale e lavorativo e della durata della sua permanenza in Italia (Sent. Cons. Stato 5148/2010 e TAR Lazio;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4822/2011 e sent. Cons. Stato 4826/2011, che considerano "lungo" il periodo
richiesto per ottenere il permesso UE slp, e TAR Lombardia, che sospende il diniego di rinnovo, in base al lungo soggiorno
pregresso dello straniero, in attesa della decisione del Tribunale di
sorveglianza sull'istanza di riabilitazione); TAR Lazio
(con riferimento al caso di straniero giunto in Italia da minorenne e ormai
privo di legami con il paese d'appartenenza) e Sent. Cons. Stato 1133/2010: la valutazione di pericolosita' sociale, prevista
ai fini del rilascio del permesso UE slp, appare in qualche misura estesa anche
ai meri dinieghi di rinnovo, in quanto una interpretazione costituzionalmente
orientata di art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, deve far rientrare fra i
"nuovi elementi" da valutare le stesse circostanze rilevanti in caso
di ricongiungimento familiare, non potendosi operare un trattamento differenziato
di identiche esigenze e situazioni personali, ove le stesse non siano
conseguenti a ricongiungimento; TAR Lazio
e sent. Cons. Stato 5624/2009: la valutazione di pericolosita' va effettuata, in
caso di soggiorno pregresso di lunga durata, a prescindere dalla presenza di familiari;
Sent. Cons. Stato 1637/2014: l'interpretazione costituzionalmente orientata di
art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 vieta di ipotizzare un qualsivoglia
automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo nella commissione dei reati legati alla tutela del diritto
d'autore e dei marchi industriali (cosi' anche sent. Cons. Stato n. 2342/2009), senza valutare, in concreto (nella fattispecie, si
trattava di vendita di 279 occhiali da vista pregraduati e di 137
carica-batteria per telefoni cellulari con marchio CE contraffatto), la
pericolosita' di un soggetto che abbia richiesto il permesso UE slp o che
abbia, comunque e di fatto, maturato la condizione per il rilascio di tale
permesso (coerentemente con Ord. Corte Cost. 58/2014, che, nel ritenere manifestamente infondata una
questione di costituzionalita', convalida questo orientamento
giurisprudenziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5220/2014, Sent. Cons. Stato 5221/2014, Sent. Cons. Stato 5825/2014, TAR Emilia,
TAR Puglia, Sent. Cons. Stato 2165/2015)
¤
Sent. Cons. Stato 4385/2016: la detenzione di 3 paia di jeans con marchio contraffatto
e di due borse con marchio sconosciuto (peraltro rinvenute in un luogo diverso
da quello di residenza), per quanto integrante la fattispecie delittuosa degli
art. 474 e 648 c.p., non
basta a connotare, per la tenuita' del fatto, la presenza dello straniero in
Italia di una pericolosita' sociale in concreto tale da giustificare la
preclusioen del suo soggiorno nel territorio nazionale
¤
TAR Lazio:
l'effetto preclusivo rispetto al soggiorno delle condanne per reati contro il
diritto d'autore, che deve essere letto congiuntamente con le disposizioni di
cui all'art. 26 co. 7-bis D. Lgs. 286/1998 e' automatico solo in caso di
ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, negli altri casi dovendosi procedere
ad una valutazione dell'effettiva pericolosita' dell'interessato, ai fini della
quale rilevano il fatto eventuale che la pena sia stata molto lieve, il fatto
che si tratta di reati che non provocano un particolare allarme nella
collettivita', la sopravvenuta riabilitazione, le condizioni di inserimento
lavorativo dell'interessato (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4021/2014 e Sent. Cons. Stato 4848/2014, che ritiene legittimo il diniego di rinnovo del
permesso per lavoro subordinato per lo straniero condannato a seguito di
patteggiamento per reati contro il diritto d'autore se l'amministrazione ha
motivato il diniego sulla base della pericolosita' sociale dell'interessato);
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4846/2014, da cui sembra si possa derivare che la condanna per
reati contro il diritto d'autore non avrebbe carattere ostativo rispetto alla
conversione in permesso per lavoro subordinato, spettando pero' allo straniero
richiedere tale conversione e dimostrare la sussistenza dei requisiti
¤
condanne per
reati contro il diritto d'autore motivano automaticamente la revoca del
permesso per lavoro autonomo e, a maggior ragione, precludono la conversione da
lavoro subordinato a lavoro autonomo (Sent. Cons. Stato 4659/2014)
¤
legittimo il
provvedimento dell'amministrazione che neghi il rinnovo del permesso per lavoro
autonomo sulla base dell'esistenza di condanna per reati contro il diritto
d'autore, ma conceda il rilascio di un permesso per attesa occupazione sulla
base del lungo periodo di soggiorno trascorso in Italia; il fatto che si sia in
presenza di familiari non potrebbe portare all'adozione di un provvedimento
piu' favorevole allo straniero; la mancata considerazione esplicita di questo
elemento assume al piu' carattere di irrilevante difetto formale (Sent. Cons. Stato 2244/2013)
o
in senso
favorevole all'adozione del provvedimento negativo:
¤ la condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso e
al soggiorno costituisce valido motivo per la revoca del permesso, a
prescindere da valutazioni sulle condizioni di inserimento sociale (TAR Veneto,
Sent. Cons. Stato 2544/2009 e TAR Lazio)
o lavorativo (TAR Lombardia); nello stesso senso, con riferimento al diniego di rinnovo del
permesso, TAR Lombardia, sent. Cons. Stato 5131/2011, sent. Cons. Stato 6083/2011, sent. Cons. Stato 5245/2012, Sent. Cons. Stato 6140/2012 e TAR Umbria
(se non vi sono familiari in Italia), TAR Lombardia (secondo il quale neanche la situazione familiare assume rilievo se non
e' stato dimostrato il legame coniugale con straniero legalmente soggiornante
in Italia, ne' che sia stato esercitato il diritto all'unita' familiare; nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 3887/2014, secondo cui, perche' operi la tutela dell'unita'
familiare, e' necessario che risulti la sussistenza di rapporti affettivi dello
straniero con i familiari; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 5566/2014, secondo cui e' onere dello straniero allegare la
prova della presenza di familiari in Italia, e Sent. Cons. Stato 3071/2015, secondo cui il diniego di rinnovo del permesso, in
precedenza rinnovato per la presenza della moglie, puo' essere adottato, per
l'esistenza di condanna per reato ostativo, se e' venuta meno la convivenza; in
senso piu' debole, Sent. Cons. Stato 3713/2014, che sottolinea come la tutela dei rapporti
familiari degli stranieri suscettibili di espulsione in base ad automatismi
conseguenti a condanne ostative e' riferita non a dati formali o addirittura
negativi, ma a rapporti familiari effettivi e validi, dovendo quindi entrare,
tra gli elementi da considerare, un giudizio sul concreto esercizio del ruolo
familiare), Sent. Cons. Stato 3144/2012 (il lungo soggiorno in Italia e' irrilevante, se non
e' stato rilasciato il permesso UE slp, dal momento che tale rilascio ha
carattere costitutivo e non dichiarativo; nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5954/2012, Sent. Cons. Stato 6352/2012, Sent. Cons. Stato 3328/2015, Sent. Cons. Stato 4196/2015, Sent. Cons. Stato 4470/2015, Sent. Cons. Stato 4197/2015; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 4659/2014: l'amministrazione, ai fini dell'adozione di
provvedimenti negativi in merito al soggiorno, non e' obbligata, in assenza di
familiari, a tener conto della durata del soggiorno pregresso), TRGA Trento
¤ legittimo il diniego di rinnovo del permesso,
adottato senza tener conto della presenza di familiari in Italia, se solo dopo
la notifica del provvedimento, e segnatamente in sede di richiesta di riesame,
l'appellante ha informato l'amministrazione in relazione al proprio nucleo
familiare; e' in relazione a questa nuova richiesta ed ai nuovi presupposti fattuali
che l'amministrazione dovra' nuovamente pronunciarsi, valutando compiutamente
la situazione e tenendo presente le esigenze di tutela rafforzata (Sent. Cons. Stato 4078/2016)
¤
legittimo il diniego di rinnovo del permesso, motivato
da numerosi precedenti penali gravi, anche se lo straniero e' sposato con
cittadina italiana da cui ha avuto un figlio, tenuto anche conto del
procedimento per maltrattamenti, in connessione alla separazione seguita al
matrimonio (Sent. Cons. Stato 1570/2016)
¤
e' irrilevante,
ai fini del diniego di rinnovo, il fatto che la condanna per un reato
preclusivo del soggiorno sia stata irrogata con decreto penale anziche' con
sentenza, se tale decreto e' divenuto irrevocabile (Sent. Cons. Stato 911/2015)
¤
legittimo il
diniego di rinnovo per uno straniero, privo di legami familiari in Italia,
condannato a seguito di patteggiamento per un reato in matria di stupefacenti (Sent. Cons. Stato 797/2016)
¤
una condanna
patteggiata per reati connessi agli stupefacenti ha natura ostativa al rinnovo
anche se il patteggiamento e' avvenuto prima dell'entrata in vigore della L.
94/2009 (Sent. Cons. Stato 2225/2013)
¤
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro
subordinato per lo straniero condannato a seguito di patteggiamento per reati contro il diritto d'autore, se l'amministrazione ha motivato il diniego sulla
base della pericolosita' sociale
dell'interessato (Sent. Cons. Stato 4848/2014)
¤
la reiterazione
di reati contro il diritto d'autore legittima l'amministrazione a ritenere lo
straniero socialmente pericoloso e a rifiutargli il rinnovo del permesso, anche
se questo e' per lavoro subordinato (Sent. Cons. Stato 4273/2015)
¤
ai fini
dell'ostativita' automatica delle condanne, quelle per patteggiamento sono equiparate a quelle pronunciate a seguito di
dibattimento, dato che art. 445 co. 1-bis c.p.p.
sancisce tale equiparazione salvo che valgano diverse disposizioni di legge (Sent. Cons. Stato 4848/2014, Sent. Cons. Stato 4196/2015)
¤
irrilevante, in
presenza di condanna per reati relativi agli stupefacenti, la presenza in
Italia dei genitori, se l'interessato non e' straniero che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare o familiare ricongiunto (Sent. Cons. Stato 1545/2013; nota: in
contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)
¤
condanne per
reati in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative al rinnovo del
permesso, se i soli familiari presenti in Italia sono genitori e sorelle, dal
momento che nessuno di questi familiari rientra tra i soggetti che compongono
il nucleo familiare rilevante ex art. 29 co. 1 D. Lgs. 286/1998 (Sent. Cons. Stato 4395/2016; nota:
questa affermazione e' corretta solo se i genitori non sono a carico e se lo
straniero non ha soggiornato in Italia in quanto figlio minore di tali genitori)
¤
in presenza di
condanna per reati relativi agli stupefacenti, irrilevante, ai fini del rinnovo
del permesso, l'esistenza di una relazione affettiva con convivenza (Sent. Cons. Stato 1336/2013)
¤
una condana per
reati in materia di stupefacenti e' automaticamente ostativa al rinnovo, in
assenza di familiari in Italia (sent. Cons. Stato 5073/2013, Sent. Cons. Stato 4087/2014, Sent. Cons. Stato 1349/2015, Sent. Cons. Stato 1841/2015, Sent. Cons. Stato 2251/2016); nello stesso senso, Sent. Cons Stato 3453/2014, che considera irrilevante il fatto che lo straniero
abbia ottenuto la sospensione condizionale della pena
¤
condanne per
reati inerenti gli stupefacenti sono automaticamente preclusive rispetto al
soggiorno e, quindi, al rinnovo del permesso, a meno che non siano sopravvenuti
fatti rilevanti, quali il ricongiungimento familiare o la riabilitazione (Sent. Cons. Stato 4702/2014)
¤
se il diniego
del permesso e' stato adottato sulla base dell'esistenza di una condanna per
furto aggravato, con l'affermazione secondo la quale tale reato rientra nella
fattispecie di cui all'art. 380 co. 2 lett. e c.p.p., si
deve considerare implicitamente affermato dal provvedimento che il diniego va
riferito alla prima ipotesi tra le due previste dall'art. 625 n. 2 c.p.;
spetta allo straniero dimostrare che si tratta invece nel suo caso di condanna
rientrante nella seconda ipotesi, non potendo avere alcuna rilevanza ai fini
della legittimita' del provvedimento la mancata esplicita precisazione del
riferimento normativo al citato art. 625 c.p. (Sent. Cons. Stato 4196/2015)
¤
una condanna per
reati in materia di liberta' sessuale e' automaticamente ostativa al soggiorno
(Sent. Cons. Stato 4041/2013)
¤
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso, motivato sulla base della condanna subita
dallo straniero per aver avuto reiterati rapporti sessuali completi con una
ragazzina di soli 12 anni, prevalendo l'allarme sociale per la gravita' del
reato sull'interesse al soggiorno in Italia del richiedente, nonostante il
fatto che soggiornino in Italia anche la moglie e i figli (Sent. Cons. Stato 1716/2015)
¤
una pluralita'
di precedenti penali gravi e' idonea a giustificare il provvedimento di diniego
di rinnovo anche nei casi in cui siano presenti familiari in Italia (Sent. Cons. Stato 6163/2012)
¤
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso se l'amministrazione lo ha motivato sulla base
della pericolosita' sociale dello straniero, desunta da diverse condanne, sia
pure non automaticamente ostative (Sent. Cons. Stato 3683/2015)
¤
il diniego di
rinnovo si applica anche in caso di condanna per reati commessi prima che la
corrispondente condanna fosse indicata dalla legge come preclusiva del
soggiorno (sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Lazio)
¤
quando si tratti
di condanna per un reato particolarmente grave, e' sufficiente il richiamo a
tale condanna nel provvedimento negativo, non essendo necessario tenere
espressamente conto delle condizioni di inserimento (sent. Cons. Stato n. 3478/2009, TAR Lombardia), ne' operare una valutazione di pericolosita', gia' effettuata
preventivamente dal Legislatore (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 3996/2011, Sent. Cons. Stato 2930/2012); una condanna in primo grado per aver introdotto in
Italia in un'unica soluzione un carico ingente di stupefacenti legittima il
diniego di rinnovo anche in presenza di familiari in Italia, a nulla rilevando
il fatto che nel corso del procedimento il magistrato di sorveglianza abbia
sostituito la misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti
domiciliari (Sent. Cons. Stato 5089/2012)
¤
il diniego di
rinnovo in presenza di condanna per reato ostativo e' un atto strettamente
vincolato; irrilevante, quindi, la tesi opposta sostenuta da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003, dal momento che le circolari sono vincolanti per
gli organi destinatari solo se legittime, dovendo essere disapplicate qualora
siano contra legem (Sent. Cons. Stato 8637/2010); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 980/2011, Sent. Cons. Stato 125/2013, TAR Piemonte
e, in relazione al rinnovo del permesso per lavoro autonomo, TAR Lazio,
TAR Piemonte,
Sent. Cons. Stato 1784/2012, Sent. Cons. Stato 1395/2014 (in assenza di legami familiari in Italia); in senso
lievemente piu' debole, TAR Lazio,
secondo cui il mancato preavviso di rigetto non rende il provvedimento
annullabile se il ricorrente non ha prospettato in sede di giudizio alcun
elemento sopravvenuto che avrebbe potuto compensare la valutazione di effettiva
pericolosita'
¤
il fatto di
essere genitore di un minore per il quale si provvede al mantenimento puo'
essere fatto valere per ottenere un permesso di soggiorno per assistenza del
minore, ma non rende illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del
permesso basato sull'esisteza di condanne ostative al soggiorno, in presenza
delle quali il diniego e' provvedimento vincolato, e non discrezionale (TAR Lombardia; nota: in contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013)
¤
una condanna per
reati ostativi e' preclusiva del rinnovo del permesso, quando non siano
presenti familiari in Italia, non rilevando il fatto che lo straniero abbia
fatto ingresso in Italia da minorenne, se non e' specificato che si sia trattato
di ricongiungimento (Sent. Cons. Stato 3546/2014)
¤
il carattere
preclusivo rispetto al rinnovo del permesso di una condanna per reati in
materia di stupefacenti non viene meno per il fatto che lo straniero, nella
minore eta', e' stato sottoposto a tutela, con nomina del sindaco quale tutore
e affidamento ai servizi sociali del Comune (Sent. Cons. Stato 1024/2015)
¤
in presenza di
condanna per reati in materia di stupefacenti, il lungo soggiorno pregresso non
e' rilevante se in discussione non e' la richiesta di permesso UE slp (Sent. Cons. Stato 1868/2013; nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 920/2015, secondo cui il rilascio del permesso UE slp ha
carattere costitutivo e non solo ricognitivo dei diritti)
¤
la revoca del
permesso e' atto dovuto in presenza di condanna irrevocabile per reati inerenti
gli stupefacenti, anche se pende una richiesta di permesso UE slp, il diniego
del permesso UE slp essendo atto conseguente alla revoca del permesso ordinario
(TAR Emilia Romagna)
¤
la condanna per
un reato preclusivo del soggiorno giustifica il diniego di rinnovo del permesso
e, se posta a base di una compiuta valutazione della pericolosita' sociale dl
richiedente, il diniego di rilascio del permesso UE slp (Sent. Cons. Stato 3720/2011)
¤
in sede di
rinnovo non deve essere riesaminata la responsabilita' dello straniero in
relazione ai fatti per cui e' stato condannato, neanche in presenza di elementi
non conosciuti al momento del processo (Tar Umbria)
¤
irrilevante, ai
fini dell'adozione del provvedimento negativo, il fatto che nella eventuale
sentenza di condanna sia stato concesso il beneficio della sospensione
condizionale della pena (TAR Abruzzo,
TAR Emilia Romagna, TAR Trentino,
TAR Lombardia, TAR Lombardia, TAR Lazio,
Sent. Cons Stato 3453/2014, Sent. Cons. Stato 1289/2015, con riferimento a un caso di reiterazione di
condotte criminose unificate dalla continuazione, Sent. Cons. Stato 5241/2015, Sent. Cons. Stato 5352/2015), che siano state concesse le attenuanti generiche (TAR Lombardia, TAR Lazio),
che sia decorso il termine per l'estinzione del reato senza pero' che il
giudice dell'esecuzione si sia pronunciato sulla sussistenza dei presupposti
per l'estinzione (TAR Lazio),
che sia stata avviata (Sent. Cons. Stato 6194/2009) la procedura di riabilitazione senza pero' che
questo elemento sia stato comunicato all'amministrazione prima dell'adozione
del provvedimento o che tale procedura sia stata completata successivamente
all'adozione dello stesso provvedimento (Sent. Cons. Stato 7572/2009, Sent. Cons. Stato 2053/2015, Sent. Cons. Stato 5117/2015; nota: queste sentenze si pongono in senso
drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010, ma coerente col principio secondo il quale rileva
la situazione al momento in cui il provvedimento e' adottato); il completamento
della procedura di riabilitazione deve essere valutato a seguito di eventuale
istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4758/2011, Sent. Cons. Stato 2053/2015)
¤
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso adottato sulla base di una condanna per reato
ostativo (favoreggiamento dell'immigrazione illegale), in assenza di familiari
in Italia, anche se la sentenza di condanna e' stata annullata per incompetenza
territoriale dalla Cassazione, dal momento che tali vicende processuali (che
comportano non il rinvio ad un giudice di appello, ma il semplice invio degli
atti alla Procura competente, affinche' valuti se riprendere e come riprendere
l'azione penale) non incidono sulla situazione soggettiva dello straniero, ma
si riferiscono ad aspetti procedurali non suscettibili di modificare la sua
situazione soggettiva (come potrebbe avvenire per una assoluzione o un
provvedimento di riabilitazione); l'annullamento della sentenza per le ragioni
e con i seguiti sopraindicati non determina una riqualificazione della condotta
dell'appellante, tale che il giudice possa rivalutarla nel presente giudizio
(nota: in assenza di valutazioen esplicita della pericolosita' dello straniero,
non si vede come una sentenza di condanna annullata, sia pure per incompetenza
territoriale, possa costituire motivo automaticamente ostativo al rinnovo del
permesso); non e' escluso che possa essere sottoposta all'autorita' competente
una motivata istanza di riesame alla luce dei seguiti del procedimento penale e
di altre circostanze sopravvenute (Sent. Cons. Stato 4633/2014)
¤
legittimo il
diniego di rinnovo in presenza di condanne per reati ostativi, sia pur
risalenti nel tempo (rileva l'esistenza del motivo ostativo nel momento in cui
viene adottata la decisione), soprattutto se corroborato da una valutazione
sulla effettiva pericolosita' del richiedente fondata su diversi tentativi di
occultare la propria identita' (Sent. Cons. Stato 523/2012; nello stesso
senso, Sent. Cons. Stato 3071/2015: legittimo il diniego di rinnovo in presenza di
condanna per reato ostativo risalente nel tempo, se la risalenza della condanna
risulta bilanciata dalla sottoposizione dello straniero a un nuovo procedimento
penale, ancora per reato ostativo)
¤
se a seguito di
condanne per motivi ostativi il permesso e' stato rinnovato, un successivo
diniego di rinnovo (in luogo della revoca) e' comunque legittimo se non vengono
prospettate dall'interessato circostanze che potrebbero condurre ad autorizzare
ancora il soggiorno (Sent. Cons. Stato 5395/2014)
¤
irrilevante
l'affidamento in prova ai fini della valutazione della pericolosita' sociale
dello straniero condannato (Sent. Cass. 10880/2010, TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 1339/2013; in senso parzialmente diverso, TAR Toscana)
¤
irrilevante, in
presenza di condanne ostative, la lievita' del reato e il comportamento
processuale dello straniero (Sent. Cons. Stato 1336/2013)
¤
irrilevanti, in
presenza di condanna ostativa, la successiva condotta corretta di vita, la
convivenza dello straniero col fratello non gravato da precedenti penali,
l'attivita' di lavoro subordinato e l'apprezzamento del datore di lavoro,
essendo rilevante, quale elemento sopravvenuto, solo il provvedimento che
annulli la causa ostativa (Sent. Cons. Stato 1339/2013); in senso lievemente
piu' debole, Sent. Cons. Stato 3546/2014: una condanna per reati ostativi e' preclusiva del
rinnovo del permesso, quando non siano presenti familiari in Italia, non
rilevando la condotta tenuta dopo la condanna (che non e' idonea a configurare
i "sopraggiunti nuovi elementi" richiesti da art. 5 co. 5 D. Lgs.
286/1998, in assenza di riabilitazione o quanto meno della relativa richiesta
¤
irrilevante, in
caso di condanna per reato in materia di stupefacenti, una positiva valutazione
espressa dal Tribunale di sorveglianza, dai Carabinieri, e dall'assistente
sociale durante il periodo di espiazione della pena (Sent. Cons. Stato 3996/2011)
¤
la commissione
di reati da parte di persona da molto tempo inserita in Italia non trova
giustificazione nella necessita' di procacciarsi risorse economiche ed e' di
per se' idonea a costituire indice di pericolosita' sociale e minaccia per
lordine pubblico (Sent. Cons. Stato 980/2011, in senso drasticamente contrario a Sent. Cons. Stato 5148/2010)
¤
il fatto che lo
straniero corra rischi di persecuzione non rende illegittima la revoca del
permesso a seguito della condanna per reati ostativi al soggiorno, ma, al piu',
il provvedimento di espulsione e sempre che sia presentata richiesta di asilo (TAR Lombardia)
¤
la presenza di
familiari prima che venisse commesso il reato ostativo e' da considerare come
elemento a sfavore dello straniero, perche' mostra come il reato sia stato
commesso a dispetto dell'esistenza di una protezione familiare (TAR Toscana);
nota: se l'attenuazione del giudizio si applicasse solo per reati commessi
prima della creazione dei vincoli familiari, non si applicherebbe proprio, dal
momento che la stessa commissione del reato impedirebbe la costituzione in
Italia del nucleo familiare, rendendo impossibile la permanenza o l'ingresso
dell'autore del reato
¤
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso, adottato sulla base dell'esistenza di una
condanna per reato in materia di stupefacenti, se l'amministrazione ha ritenuto
prevalente l'interesse pubblico a negare l'autorizzazione del soggiorno su
quello dell'interessato a restare in Italia con la moglie e i due figli, in
considerazione della gravita' del reato commesso e del fatto che ne' il
possesso di un permesso di soggiorno ne' l'unita' familiare hanno agito da
deterrente per impedirne la commissione, come e dimostrato dal fatto che la
droga era stata nascosta dallo straniero, quando era titolare di un permesso
valido, presso la propria abitazione (Sent. Cons. Stato 3841/2016)
¤
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per lavoro autonomo fondato su una condanna per
reato ostativo, se l'amministrazione ha operato il bilanciamento tra
pericolosita' sociale e legami familiari in Italia (TAR Lombardia; nota: in realta',
l'amministrazione ha considerato la presenza di legami familiari un elemento a
sostegno della tesi della grave pericolosita' dello straniero, dal momento che
tale presenza non avrebbe dissuaso lo straniero stesso dal commettere il reato)
¤
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso se l'amministrazione ha ritenuto prevalente,
motivando il provevdimento, la minaccia all'ordine pubblico derivante dal
comportamento dello straniero (spaccio di cocaina, articolato in diversi
episodi) sulla tutela dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 1289/2015); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4414/2014
¤
in sede di
conversione di permesso per lavoro subordinato in permesso per motivi familiari
non si applica l'attenuazione relativa alla rilevanza delle condanne ostative prevista
da art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 ne' quella di cui all'art. 4 co. 3 D. Lgs.
286/1998, dato che tali attenuazioni sono riservate all'ingresso per
ricongiungimento e/o ai permessi ottenuti a seguito di ricongiungimento (sent. Cass. 13972/2011 e sent. Cass. 26573/2013; nota:
interpretazione frutto di analfabetismo, in evidente contrasto con Sent. Corte Cost. 202/2013, che precede sent. Cass. 26573/2013! nel senso del superamento di queste pronunce a
seguito di Sent. Corte Cost. 202/2013, Ord. Cass. 4638/2015)
¤
legittimo il
diniego di rinnovo, anche in presenza di un figlio nato in Italia, se
l'amministrazione lo motiva adeguatamente con una valutazione relativa alla
pericolosita' della persona e alla mancanza di inserimento lavorativo (TAR Piemonte;
nota: anche in assenza di inserimento lavorativo, dovrebbe essere rilevante
l'inserimento familiare)
¤
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso, anche in presenza di familiari, se
l'amministrazione ha espressamente motivato in ordine alla pericolosita'
sociale dello straniero e alla prevalenza delle esigenze di tutela dell'ordine
pubblico su quelle familiari (TAR Lombardia, Sent. Cons. Stato 57/2014, Sent. Cons. Stato 2600/2015)
¤
improcedibile il
ricorso contro il diniego di rinnovo (ricorso fondato sulla mancata valutazione
della presenza di familiari in Italia e sulla conseguente identificazione di
una condanna per reati in materia di stupefacenti quale motivo automaticamente
preclusivo del rinnovo) se, a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare
da parte del Consiglio di Stato, la questura ha adottato un nuovo provvedimento
di diniego motivato con la prevalenza della effettiva pericolosita' sociale
sulle ragioni dell'unita' familiare (Sent. Cons. Stato 4637/2014)
¤
la presenza dei
genitori ricongiunti con il fratello dell'interessato non e' idonea a
bilanciare, ai fini del rinnovo, una condanna per reato ostativo, soprattutto
se non e' dimostrata l'esistenza di quei legami di reciproca solidarieta' e
responsabilita' che il ricongiungimento familiare e le situazioni ad esse
assimilabili comportano e che le norme e la giurisprudenza in materia intendono
tutelare (Sent. Cons. Stato 57/2014)
¤
legittimo il
diniego di rinnovo del permesso in presenza di una condanna per reato in
materia di stupefacenti, se il legame familiare in Italia si e' costituito
successivamente all'adozione del provvedimento, il fatto sopravvento potendo
essere considerato dall'Amministrazione a seguito di una eventuale istanza di
riesame (Sent. Cons. Stato 1709/2016)
á
Se un permesso
di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni
ostative, quali la condanna per un determinato reato, e nonostante la presenza
di tali condizioni, l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne
il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non
valutate, ma dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il
riesame alle regole per l'adozione del contrarius
actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario
contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al
ritiro del precedente atto di segno positivo (TAR Sardegna,
che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005); nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 3760/2010, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Toscana,
Sent. Cons. Stato 3722/2013, TAR Campania
e, in relazione alla revoca del permesso in sede di autotutela o di
annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il
rilascio, Sent. Cons. Stato 7188/2010 e Sent. Cons. Stato 7202/2010; nello stesso senso, anche TAR Toscana,
che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo
provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza
sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione
di quel rinnovo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 1495/2014, con riferimento al caso di presunte illegittimita'
di un precedente atto di regolarizzazione (la questura deve comunque attribuire
rilevanza alle circostanze attuali, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro
e di un reddito sufficiente), e TAR Lombardia, che da' rilievo a una situazione consolidata rispetto alla quale e'
maturato un certo affidamento dell'interessato, tale da indurlo a non
utilizzare provvedimenti di regolarizzazione che gli avrebbero consentito di
ottenere altro permesso valido, senza che sia stato adombrato che il permesso
di soggiorno a suo tempo concesso in favore dello straniero sia stato ottenuto
con dolo o comunque inducendo in errore l'amministrazione, cosa che avrebbe
effettivamente escluso la necessita di tutelare il suo affidamento (Sent. Corte Giust. C-337/07); in senso
parzialmente diverso, sent. Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il
diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento
di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito
mancante), se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di
impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far
valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che
disciplinano l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della
legalita' venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare
dello straniero); in senso ancora piu'
negativo, Sent. Cons. Stato 6122/2012 (di fatti nuovi sopravvenuti si dovrebbe tener conto
se questi sono capaci di sanare l'originaria carenza di requisito; se pero' la
revoca ha agito, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, su un permesso
rilasciato a seguito di regolarizzazione, l'esistenza di un contratto di lavoro
sopravvenuto non e' idonea a sanare quella carenza) e Sent. Cons. Stato 6059/2014 (l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno a
dispetto dell'ancora vigente divieto di reingresso per una precedente
espulsione adottata con diversa trascrizione del cognome non comporta alcuna
autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che
l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con
generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e
non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente
permesso, ben potendo la questura motivare, in base alle ragioni del suo
erroneo rilascio, la sua inidoneita' quale presupposto del rinnovo)
á
TAR Bologna:
illegittimo il diniego di rinnovo di un permesso rilasciato a seguito di
regolarizzazione quando tale diniego sia fondato sull'esistenza di condanne
ostative maturate prima del rilascio del permesso, dal momento che, se la legge
che rendeva possibile la regolarizzazione ha escluso che l'esistenza di quelle
condanne avesse carattere ostativo, e' come se si fosse annullata la valenza di
esse per le successive valutazioni che l'amministrazione sara' chiamata ad
effettuare in occasione dei rinnovi del permesso
á
La denuncia per reati particolarmente gravi,
anche quando non sia stata ancora pronunciata sentenza di condanna, puo'
motivare il provvedimento negativo
per minaccia all'ordine pubblico (da
Sent. Cons. Stato 410/2007)
á
Gli episodi di
esibizionismo offendono e mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei
minorenni, la sicurezza e la tranquillita' pubblica, provocano profondissimo
turbamento nell'opinione pubblica, e possono, in caso di gravita' e
reiterazione, far considerare il responsabile alla stregua di una minaccia per
l'ordine pubblico, costituendo cosi' elemento preclusivo del rinnovo del
permesso (Sent. Cons. Stato 4652/2014)
á
Una valutazione
della pericolosita' sociale dello
straniero fondata su fatti precisi
(benche' non su condanne) e in base a parametri preordinati e oggettivi legittima
il diniego di rinnovo; quando sia
passato molto tempo dai fatti e dal diniego, circostanze ulteriori e successive
capaci di determinare valutazioni diverse in ordine alla condotta dello
straniero dovranno essere prese in considerazione dall'amministrazione qualora
l'interessato presenti istanza di riesame (sent. Cons. Stato 4337/2011)
á
Legittimo il
diniego di rinnovo del permesso per una persona che si trovi in custodia
cautelare in carcere per diversi reati legati al favoreggiamento e sfruttamento
del soggiorno illegale di stranieri, in relazione al quale non sia stato
comunicato il preavviso di rigetto, se la persona interessata non ha prodotto
in giudizio alcun elemento idoneo a far ritenere che il provvedimento avrebbe
potuto avere un diverso contenuto (Sent. Cons. Stato 3586/2014)
á
Al fine di
accertare se lo straniero possa essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza, l'amministrazione
puo' fondare la propria valutazione anche su elementi di carattere puramente indiziario, a condizione che si tratti di indizi gravi, precisi e concordanti, incluse semplici denunce,
purche' ripetute e circostanziate (Sent. Cons. Stato 4007/2013)
á
La valutazione
di pericolosita' non puo' fondarsi solo sull'aggressivita' dimostrata dallo straniero nei confronti
delle forze dell'ordine (presunto tentativo di investire gli agenti con
l'auto), se da tale episodio non e' disceso un procedimento penale atto a
configurare e a qualificare con certezza il comportamento dello straniero (Sent. Cons. Stato 2206/2014)
á
Ove
l'amministrazione effettui una valutazione
della pericolosita' dello straniero, ai fini del diniego di rinnovo, deve
tener conto anche degli eventuali elementi favorevoli allo straniero; una
memoria prodotta dallo straniero e pervenuta all'amministrazione prima che il
questore abbia adottato in modo definitivo il provvedimento deve essere tenuta
in considerazione, sia pure con valutazione negativa, e messa a disposizione,
dal responsabile del procedimento, dell'organo competente per l'adozione del
provvedimento (TAR Toscana;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3722/2013)
á
Illegittimo il
diniego di rinnovo che si limiti a formulare un giudizio di pericolosita'
sociale sulla base di un unico elemento negativo relativo a reati non ostativi
al rilascio del titolo di soggiorno e con un accertamento penale ancora non
definitivo, senza addurre alcun argomento a sostegno della gravita' e della
persistenza del pericolo (TAR Emilia);
in senso ancora piu' forte, TAR Lazio:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dall'esistenza di deferimenti
all'autorita' giudiziaria per diversi reati e da un giudizio di pericolosita'
sociale, se non risultano condanne, ma solo un procedimento pendente, e se il
giudizio di pericolosita' sociale e' formulato in maniera generica sulla base
di elementi di cui non e' dato alcun riscontro oggettivo, ne' in ordine alla
consistenza, ne' in ordine alla abitualita'
á
Ai fini del
diniego di rinnovo non assumono alcun rilievo gli "ulteriori precedenti
penali e di polizia", genericamente indicati nel provvedimento, se gli
stessi non risultano altrimenti documentati o specificamente dettagliati (TAR Lombardia)
á
Insufficienti a
motivare il diniego di rinnovo condanne menzionate solo nel corso del giudizio,
ma non nella motivazione del provvedimento, come pure procedimenti penali non
conclusi al momento dell'adozione del provvedimento (TAR Lombardia; nota: nella sentenza si fa riferimento al fatto che il procedimento
non si sia concluso neanche durante il corso del giudizio, lasciando intendere
che, se si fosse concluso con esito sfavorevole allo straniero, avrebbe potuto
avere rilievo; analoga ambiguita', in relazione alla possibile rilevanza di una
sentenza di condanna passata in giudicato nelle more della decisione sul
ricorso contro il provvedimento di diniego, TAR Campania)
á
Illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso motivato sulla base di un arresto subito dallo
straniero per reati in materia di stupefacenti, se prima dell'adozione del
provvedimento e' intervenuta l'assoluzione (Sent. Cons. Stato 895/2015)
á
Illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento alla mera
denuncia per un reato ostativo, anche se seguita da misura cautelare
restrittiva della liberta' personale, senza alcuna altra motivazione circa la
pericolosita' sociale del richiedente; a maggior ragione va rivisto il
provvedimento se successivamente alla sua emanazione lo straniero e' stato
assolto in relazione al reato per cui era stato denunciato (Sent. Cons. Stato 1728/2015)
á
Una condanna per
un reato non automaticamente ostativo non basta a motivare il diniego di
rinnovo o di conversione del permesso, in mancanza di una valutazione della
pericolosita' sociale dello straniero (TAR Campania)
á
TAR Veneto:
il diniego di rinnovo per pericolosita' non richiede alcun atto monitorio
intermedio
á
Ai fini del rifiuto di rinnovo o della revoca del permesso per motivi familiari, la pericolosita' dello straniero per
l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi dell'Area
Schengen e' valutata tenendo conto anche di eventuali condanne per i reati di cui all'art. 380 c.p.p. (L.
94/2009) o all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., ovvero per i reati di favoreggiamento della migrazione
illegale
á
TAR Veneto:
l'apprezzamento della pericolosita' sociale costituisce giudizio caratterizzato
da ampia discrezionalita', puo'
prescindere da accertamenti intervenuti in sede penale, potendo fondarsi su
elementi di fatto sintomatici di una situazione di pericolosita' per la
sicurezza pubblica, ed e' sindacabile davanti al giudice amministrativo solo
per illogicita' e per carenza dei presupposti
á
TAR Lombardia: un'espulsione pregressa con divieto di reingresso ancora operante e'
motivo ostativo all'ingresso e, quindi, al rilascio del permesso; il diniego
del permesso ha natura di provvedimento vincolato e conserva i suoi effetti
anche in caso di omessa comunicazione di avvio del procedimento o del preavviso
di diniego in base ad art. 21-octies L. 241/1990; il diniego del permesso successivo al rilascio del
visto di ingresso non tradisce la buona fede del'interessato quando questi
abbia taciuto un elemento ostativo di cui l'amministrazione sia venuta a
conoscenza solo successivamente al rilascio del visto; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 5899/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente
al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre
generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove
questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa
á
TAR Emilia:
una pregressa espulsione, con successiva violazione del divieto di reingresso,
non e' motivo sufficiente per il rifiuto di rilascio del permesso per lavoro
subordinato se l'espulsione risale nel tempo al punto tale che sia scaduto
l'originario periodo di divieto di reingresso e lo straniero, nel periodo
trascorso illegittimamente in Italia, ha dimostrato comunque di essersi
integrato socialmente e lavorativamente
á
Sent. Cons. Stato 3985/2013: legittimo il diniego di permesso per lavoro
stagionale se e' motivato dal fatto che sullo straniero grava un divieto di
reingresso dovuto a precedente espulsione adottata a suo carico in
corrispondenza a nome diverso (nota: la sentenza non risponde alla contestazione
del ricorrente relativa al fatto che non e' stata dimostrata, con allegazione
delle impronte, la coincidenza delle persone)
á
Sent. Cons. Stato 9417/2010: la revoca del permesso e' legittima se adottata a
seguito dell'adozione di un provvedimento di espulsione motivato da
pericolosita' sociale finche' tale provvedimento non e' ritirato, anche se il
Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego del ritiro
á
TAR Lazio:
legittima la revoca del permesso e la conseguente
espulsione, adottati sulla base della pericolosita' per la sicurezza dello Stato dello straniero,
se l'Amministrazione l'ha motivata per
relationem, facendo riferimento agli atti in suo possesso e concernenti
indagini effettuate sul ricorrente ed, in particolare, sulla vita e l'attivita'
dal medesimo svolte in Italia; non e' rilevante il fatto che le singole
contestazioni siano ciascuna sostenute da dati inoppugnabili, se esse
concorrono a fornire un quadro complessivo tale da far ritenere pericolosa la
presenza dello straniero in Italia
á
Sent. Cons. Stato 410/2007: la denuncia
per reati particolarmente gravi, anche quando non sia stata
ancora pronunciata sentenza di condanna, puo' motivare la revoca per minaccia all'ordine
pubblico
á
Sent. Cons. Stato 4108/2006: la revoca
del permesso motivata da comportamenti
violenti dello straniero e' legittima, anche quando tali comportamenti non siano sfociati in procedimenti penali
á
Sent. Cons. Stato 3982/2013: una continuita' della propensione dello straniero a
condotte antisociali e' idoneo al
suo inquadramento in una o piu' delle categorie previste da art. 1 L. 1423/1956
(persona abitualmente dedita a traffici delittuosi e che viva con i relativi
proventi, mantenendo una condotta contraria alla legge e mettendo in pericolo
la sicurezza e la tranquillita' pubblica), anche quando i comportamenti
illeciti non arrivino al livello della commissione di reati, e legittima la revoca del permesso di soggiorno (nota: non e' chiaro cosa si intenda per
illecito che non corrisponda alla commissione di un reato; si riferisce a
semplici illeciti amministrativi?)
á
Sent. Cons. Stato 6460/2011: legittimo il provvedimento di revoca del permesso a suo tempo rilasciato sulla base di false dichiarazioni dello straniero;
nello stesso senso, TAR Toscana
(legittima la revoca del permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, se
emerge che il rapporto di lavoro dichiarato era inesistente, dal momento che
una documentazione riconosciuta falsa costituisce legittimo presupposto per
l'adozione di un provvedimento di revoca del titolo di soggiorno e non puo'
essere considerata irregolarita' amministrativa sanabile), Sent. Cons. Stato 5014/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione, se questa era stata
ottenuta grazie a documenti falsi presentati dal datore di lavoro, a
prescindere dal grado di partecipazione o di consapevolezza dello straniero in
relazione al falso), Sent. Cons. Stato 5387/2014 (legittima la revoca del permesso per lavoro
subordinato se l'amministrazione la motiva con le risultanze di un'indagine in
sede penale che hanno rivelato la fittizieta' del rapporto di lavoro e se
l'interessato non ha prodotto alcun elemento contrario alla tesi della
fittizieta', a prescindere dal fatto che risulti provata la responsabilita'
penale dello straniero), Sent. Cons. Stato 4619/2015 (il fatto che il permesso di soggiorno in scadenza
sia stato rinnovato, a suo tempo, a seguito della presentazione di un documento
falso relativo a un rapporto di lavoro domestico inesistente e' atto a
legittimare la revoca del permesso, a prescindere dal fatto che lo straniero
condivida le responsabilita' penali per la presentazione di quel documento o
sia solo parte lesa - il documento e' stato prodotto da un'agenzia -; i fatti
sopravvenuti - nuovo rapporto di lavoro - devono essere sottoposti
all'autorita' amministrativa con separata istanza, alla quale l'autorita'
stessa e' tenuta a rispondere, non sussistendo nella vicenda in esame fatti
ostativi all'esame di altra istanza su nuovi e diversi presupposti, salvo che siano
accertate per essa responsabilita' penali dello stesso straniero interessato); Sent. Cons. Stato 61/2015 (legittimo il provvedimento di revoca del permesso
fondato sul carattere non veritiero della documentazione attestante la
disponibilita' di reddito e adottato senza comunicazione del preavviso di
rigetto, se tale mancata comunicazione e' dovuta all'irreperibilita' dello straniero, non contestata dall'interessato
á
Sent. Cons. Stato 214/2016: legittimo l'annullamento del permesso di soggiorno
di uno straniero rientrato in Italia, in pendenza di un divieto di reingresso
conseguente a espulsione, con un visto di ingresso per lavoro ottenuto grazie
all'alterazione di una lettera del nome; non rileva il fatto che tale
alterazione sia frutto di un errore involontario o di una volonta' fraudolenta;
all'amministrazione non e' lasciato alcun potere discrezionale di valutare la
concreta situazione dello straniero, quale si e' determinata durante gli anni
di successiva permanenza in Italia
á
Sent. Cons. Stato 4805/2015: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato, motivato dall'inesistenza della ditta da cui lo straniero
dipenderebbe, se non tiene conto della sopravvenuta stipulazione di un
contratto di lavoro con ditta regolare e della presenza di figli nati in Italia
á
TAR Sicilia:
illegittima la revoca del permesso per lavoro autonomo fondata sul fatto che lo
straniero e' stato sorpreso, una sola volta, a svolgere attivita' di lavavetri
ad un incrocio (potrebbe non essere incompatibile con lo svolgimento
dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il permesso); nota: in ogni caso, se l'attivita' e'
legittima, non dovrebbe essere preclusa, e dovrebbe concorrere alla
dimostrazione del requisito di reddito
á
Sent. Cons. Stato 5918/2013: illegittimo il provvedimento di revoca del permesso
di soggiorno per lavoro autonomo motivato solo con l'esistenza di una indagine
penale volta ad accertare la natura fittizia dell'attivita' per la quale lo
stesso permesso e' stato rilasciato, se il procedimento penale si conclude con
l'assoluzione dell'interessato
á
Sent. Cons. Stato 1828/2015: illegittimo il provvedimento di annullamento del
permesso di soggiorno per lavoro autonomo, adottato sulla base di un'indagine
penale a carico di uno studio legale sospettato di favorire l'elusione delle
norme su ingresso e soggiorno per lavoro autonomo mediante la creazione di
societa' unipersonali fittizie, se l'amministrazione non ha prodotto elementi
atti a dimostrare che anche nel caso dello straniero in questione l'ingresso
sia stato determinato da attivita' illecite e/o il soggiorno non abbia dato
luogo all'effettivo svolgimento dell'attivita' autonoma autorizzata
á
Sent. Cons. Stato 3873/2015: legittimo il diniego di rinnovo se la procedura di
emersione che ha consentito il rilascio del primo permesso di soggiorno si e'
svolta in base a documentazione di cui successive indagini di polizia hanno
dimostrato la falsita'
á
Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da
parte dello straniero, la domanda di
rinnovo del permesso e' inammissibile,
e il suo rigetto e' provvedimento vincolato; sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati
in Italia, non sono sufficienti a far rimuovere la
valutazione negativa
á
Sent. Cons. Stato 3390/2014: illegittimo il diniego
di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro
subordinato adottato sulla base della presunta
falsificazione del passaporto, se non
preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre
un documento idoneo; la semplice
segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per
altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in
base ad art. 489 c.p.) non
basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal
momento che non risulta provata la colpevolezza
á
TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del
permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido
documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato
(come nel caso in esame)
á
TAR Campania:
ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso, la segnalazione da parte di altro Stato Schengen non e' motivo ostativo automatico, dovendosi dar luogo ad una valutazione accurata della
situazione dello straniero ed eventualmente alla procedura di consultazione ex
art. 25 Conv. Appl. Accordo Schengen; TAR Toscana:
il diniego del permesso per una segnalazione per la non ammissione dovuta ad
una precedente espulsione e' illegittimo quando non sia stata effettuata la
comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di diniego ex L. 241/1990 ed e' privo di effetti qualora l'amministrazione non
dimostri che l'atto adottato aveva natura di provvedimento vincolato; in senso
opposto, TAR Emilia
e TAR Emilia:
in mancanza della revoca di un precedente ed efficace decreto di espulsione, il
diniego del permesso di soggiorno ha carattere vincolato (nello stesso senso, TAR Lazio
e TAR Lazio,
secondo cui la mancata richiesta della speciale autorizzazione non puo' essere
qualificata quale mera irregolarita' amministrativa sanabile, dato che essa e'
provvedimento ampiamente discrezionale e sicuramente di natura costitutiva), non
rilevando il fatto che successivamente ai decreti di espulsione la normativa in
materia di durata del periodo in cui opera il divieto di reingresso e' stata
ridotta, dato che tale modifica non comporta la decadenza dei provvedimenti di
espulsione gia' adottati e delle prescrizioni con essi dettate (nel senso della
rilevanza delle disposizioni vigenti al momento in cui il divieto e' stato
adottato, ma, in quel caso, piu' favorevoli allo straniero rispetto alle
modifiche successive, TAR Lazio);
Sent. Cons. Stato 18/2014: legittimo l'annullamento del permesso di soggiorno
e il conseguente diniego di rinnovo adottati sulla base della vigenza di un
divieto di reingresso non rispettato; TAR Piemonte:
quando sia stato adottato legittimamente un provvedimento di diniego di rinnovo
in base alla pendenza di un'espulsione da altro Stato Schengen, la revoca di
tale espulsione obbliga l'amministrazione a compiere una nuova valutazione
della situazione in caso di richiesta di nuovo ingresso, non a riesaminare il
precedente provvedimento di diniego del rinnovo, dal momento che
l'amministrazione non ha l'obbligo di adottare un provvedimento in autotutela
su istanza dell'interessato; Sent. Cons. Stato 2199/2006: un'espulsione pregressa subita sotto false
generalita' e' motivo di legittimo diniego di rilascio di un permesso per
attesa occupazione; sent. Cons. Stato 5099/2012: legittimo il diniego di rilascio del permesso per
lavoro stagionale se emerge che lo straniero e' rientrato in Italia in pendenza
di un divieto di reingresso per una espulsione subita in passato con
l'indicazione di un nominativo lievemente diverso e, quindi, non rilevata in
sede di autorizzazione all'ingresso; Sent. Cons. Stato 1221/2015: legittimo il diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno, motivato dall'esistenza di una serie di precedenti espulsioni
relative a diversi alias, non revocate nonostante specifica istanza presentata
in tempi recenti dalla ricorrente e confermate, con l'indicazione corretta
dell'identita' con decreti non impugnati; Sent. Cons. Stato 4443/2014 e Sent. Cons. Stato 4615/2014: legittimo il diniego di rinnovo di un permesso
ottenuto illegittimamente, essendo lo straniero rientrato in Italia prima della
scadenza del divieto di reingresso conseguente ad espulsione adottata a carico
della stessa persona, con altre generalita'; Sent. Cons. Stato 5899/2013: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per
lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione se successivamente
al rilascio si verifica che l'interessato era stato espulso con altre
generalita' ed era rientrato in violazione del divieto di reingresso, ove
questa circostanza fosse ostativa alla regolarizzazione stessa
á
Sent. Cons. Stato 6059/2014: legittimo il diniego di rinnovo di un permesso se,
dopo il rilascio del permesso in scadenza, e' emersa l'esistenza di un divieto
di reingresso a seguito di precedente espulsione (non rilevata inizialmente, a
causa di una diversa trascrizione del cognome), ancora vigente e per il quale
non sia stata chiesta autorizzazione al reingresso in deroga; salvo il caso di
sopraggiunta presenza di familiari, la rilevanza dei "sopraggiunti nuovi
elementi" che consentono il rilascio del permesso deve intendersi limitata
alla realizzazione dei presupposti mancanti al momento della richiesta e che
vengono posti in essere o rappresentati all'Amministrazione in un momento
successivo, prima dell'adozione del provvedimento; non puo' invece comportare
la disapplicazione dei motivi tassativamente ostativi (nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 3996/2011 e Sent. Cons. Stato 3546/2014: se l'impedimento al rilascio o rinnovo del permesso
di soggiorno e' costituito da una causa ostativa tassativamente indicata dalla
legge, il solo elemento sopravvenuto di cui si puo' eventualmente tener conto
e' il provvedimento che annulli la causa ostativa stessa, quale una sentenza di
appello o di cassazione ovvero di revisione e che faccia venir meno la condanna);
l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno anche dopo l'espulsione non
comporta alcuna autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per
ritenere che l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di
nulla-osta con generalita' diverse da quelle con le quali era stato
precedentemente espulso, e non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in
autotutela il precedente permesso, ben potendo la Questura motivare, in base
alle ragioni del suo erroneo rilascio, la sua inidoneitˆ quale presupposto del
rinnovo
á
Sent. Cons. Stato 4641/2014: in presenza di familiari
in Italia non e' sufficiente, ai fini della revoca del permesso, la rilevazione di
un precedente provvedimento di espulsione che avrebbe dovuto impedirne
il rilascio, dovendosi tenere conto dell'inserimento socio-familiare dello
straniero in Italia
á
TAR Liguria
e TAR Lazio:
la violazione dell'obbligo di
comunicare alla Questura le eventuali variazioni
del domicilio abituale non puo'
essere considerata ostativa alla
permanenza dello straniero nel territorio dello Stato ne', quindi, al rinnovo
del permesso; piu' debolmente, Sent. Cons. Stato 6141/2011: il diniego di rinnovo per irreperibilita' dello
straniero all'indirizzo di residenza non ha natura vincolata, ed e' quindi
illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto; TAR Lombardia: illegittima la revoca del permesso per motivi familiari per il fatto
che lo straniero non risiede piu', come affermato, presso l'abitazione del
fratello, se lo stesso risiede invece con moglie e figlia, e l'amministrazione
non ha tenuto conto dell'esistenza di tali legami familiari
á
Sent. Cons. Stato 533/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, se
il preavviso di rigetto e' stato comunicato al domicilio indicato dallo
straniero nell'istanza di rinnovo nonostante che lo straniero, a seguito di
variazione di residenza, l'abbia tempestivamente comunicata all'Ufficio
anagrafe, che avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione alla questura,
trattandosi di straniero regolarmente soggiornante; a maggior ragione se lo
straniero, una volta venuto a conoscenza della inutile convocazione in
questura, si e' attivato, senza esito, per richiedere una nuova convocazione
á
Sent. Cons. Stato 2382/2015: se anche lo straniero non ha comunicato nei termini
previsti dalla legge la variazione di domicilio, ove sia stato comunicato
all'amministrazione, nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo, un
indirizzo utile (nel caso, quello del luogo di lavoro), e' onere della questura
utilizzare questa informazione per effettuare una efficace comunicazione di
preavviso di rigetto
á
Sent. Cons. Stato 2645/2015: la mancata comunicazione del preavviso di rigetto
per irreperibilita' all'indirizzo
indicato sul permesso di soggiorno non inficia la legittimita' del diniego di
rinnovo del permesso se lo straniero si e' limitato a mettere a disposizione
della questura un numero telefonico,
senza pero' adempiere all'onere di comunicazione del cambio di domicilio
á
Sent. Cons. Stato 3030/2014: dal mancato recapito del preavviso di diniego, in
presenza dell'indicazione del numero di telefono cellulare nella domanda di
rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo del predisposto kit postale, non puo'
ragionevolmente dedursi che lo straniero si sia reso irreperibile pur
nell'eventuale inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni non
anagrafiche di domicilio, peraltro non costituente casa di diniego di rilascio
o rinnovo del permesso di soggiorno
á
Sent. Cons. Stato 6141/2011: il diniego
di rinnovo per mancanza di reddito
o di attivita' lavorativa in corso o per irreperibilita'
dello straniero all'indirizzo di residenza non
ha natura vincolata, ed e' quindi illegittimo se adottato senza rispettare
l'obbligo di preavviso di rigetto
á
Sent. Cons. Stato 5273/2015: legittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato fondato su una prolungata
mancanza di reddito, il mancato
avviso di avvio del procedimento non inficiandone la legittimita', dato che non
sono emersi neanche in fase giurisdizionale elementi che avrebbero potuto
portare a un diverso provvedimento
á
TAR Campania:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa dichiarazione rispetto
al luogo di residenza, se lo
straniero risulta iscritto all'anagrafe
in qualita' di residente in quello stesso luogo, e il diniego e' stato assunto
sulla base dell'esito negativo di un unico
controllo
á
Sent. Cons. Stato 1313/2016: legittimo
il diniego di rinnovo adottato sulla base della presentazione, da parte dello
straniero, di una falsa dichiarazione
di ospitalita', a prescindere dal
fatto che tale falsita' sia stata accertata in sede penale
á
TAR Campania:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato
sulla presunta fittizieta' della residenza dichiarata, se dallo stesso contratto di soggiorno allegato dalla
persona straniera alla richiesta di rinnovo e dalla corrispondente comunicazione di ospitalita' effettuata
dal titolare dell'alloggio si evince come la persona viva e lavori in altro
comune
á
TAR Puglia:
illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato,
motivato sula base della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo
indicato (a maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi
personalmente in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte,
essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile;
nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014
á
Sent. Cons. Stato 61/2015: legittimo il provvedimento di revoca del permesso
(fondata sul carattere non veritiero
della documentazione attestante la disponibilita'
di reddito) adottato senza comunicazione del preavviso di rigetto, se tale
mancata comunicazione e' dovuta all'irreperibilita'
dello straniero, non contestata dall'interessato
á
TAR Toscana:
cessata la materia del contendere in relazione al ricorso contro il diniego di
rinnovo del permesso di soggiorno, a seguito della revoca per autotutela del
provvedimento impugnato; amministrazione condannata alle spese in base al
principio della soccombenza virtuale, essendo manifesta l'ingiustizia del
provvedimento impugnato (nello stesso senso, TAR Toscana,
con riferimento alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto in assenza
di motivi tali da rendere il rifiuto del permesso un provvedimento a contenuto
vincolato)
á
Sent. Cons. Stato 5914/2013: l'abbandono
del programma di protezione e' automaticamente ostativo alla
conservazione del permesso rilasciato ex art. 18 D. Lgs. 286/1998, ed e'
sufficiente quindi a motivarne la revoca,
senza che necessiti alcuna altra attivita' istruttoria da parte
dellÕAmministrazione ne' alcuna valutazione discrezionale
á
TAR Toscana:
il diniego di rinnovo del permesso
ex art. 18 D. Lgs. 286/1998 fondato sulla relazione
negativa dell'ente presso il quale si svolge il programma di integrazione
non e' provvedimento a contenuto vicolato e richiede la partecipazione dell'interessato
al procedimento e, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990
á
I provvedimenti di revoca o rifiuto del
permesso di soggiorno, di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno
sono adottati con atto scritto e
motivato contenente lÕindicazione delle modalitaÕ di impugnazione, consegnato a mano o notificato allo
straniero, con modalitaÕ tali da assicurare la riservatezza del contenuto
dell'atto
á
I provvedimenti
sono accompagnati da sintesi in lingua
comprensibile o, se non eÕ possibile per indisponibilitaÕ di personale
idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in inglese, francese o
spagnolo, a scelta dellÕinteressato
á
Note:
o
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso, se il preavviso di rigetto e' stato comunicato
al domicilio indicato dallo straniero nell'istanza di rinnovo nonostante che lo
straniero, a seguito di variazione di residenza, l'abbia tempestivamente
comunicata all'Ufficio anagrafe, che avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione
alla questura, trattandosi di straniero regolarmente soggiornante; a maggior
ragione se lo straniero, una volta venuto a conoscenza della inutile
convocazione in questura, si e' attivato, senza esito, per richiedere una nuova
convocazione (Sent. Cons. Stato 533/2014)
o
se anche lo
straniero non ha comunicato nei termini previsti dalla legge la variazione di domicilio, ove sia stato
comunicato all'amministrazione, nella documentazione allegata all'istanza di
rinnovo, un indirizzo utile (nel caso, quello del luogo di lavoro), e' onere della questura utilizzare questa
informazione per effettuare una efficace comunicazione di preavviso di rigetto
(Sent. Cons. Stato 2382/2015)
o
la mancata
comunicazione del preavviso di rigetto per irreperibilita'
all'indirizzo indicato sul permesso di soggiorno non inficia la legittimita'
del diniego di rinnovo del permesso se lo straniero si e' limitato a mettere a
disposizione della questura un numero
telefonico, senza pero'
adempiere all'onere di comunicazione
del cambio di domicilio (Sent. Cons. Stato 2645/2015)
o
dal mancato
recapito del preavviso di diniego, in presenza dell'indicazione del numero di
telefono cellulare nella domanda di rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo
del predisposto kit postale, non puo' ragionevolmente dedursi che lo straniero
si sia reso irreperibile pur nell'eventuale inosservanza dell'obbligo di
comunicazione delle variazioni non anagrafiche di domicilio, peraltro non
costituente casa di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (Sent. Cons. Stato 3030/2014)
o
illegittimo il
diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa dichiarazione rispetto al luogo di residenza, se lo straniero risulta iscritto all'anagrafe in qualita' di
residente in quello stesso luogo, e il diniego e' stato assunto sulla base
dell'esito negativo di un unico
controllo (TAR Campania)
o
legittimo
il diniego di rinnovo adottato sulla base della presentazione, da parte dello
straniero, di una falsa dichiarazione
di ospitalita', a prescindere dal
fatto che tale falsita' sia stata accertata in sede penale (Sent. Cons. Stato 1313/2016)
o
illegittimo
il diniego di rinnovo del permesso
per lavoro subordinato, fondato sulla presunta
fittizieta' della residenza
dichiarata, se dallo stesso contratto di
soggiorno allegato dalla persona straniera alla richiesta di rinnovo e
dalla corrispondente comunicazione di
ospitalita' effettuata dal titolare dell'alloggio si evince come la persona
viva e lavori in altro comune (TAR Campania)
o
illegittimo il
diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato, motivato sula base
della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo indicato (a
maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi personalmente
in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte, essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile (TAR Puglia);
nello stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014
o
illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione sulla richiesta di
rinnovo di un permesso di soggiorno (nello stesso senso, TAR Lazio),
non avendo carattere di provvedimento l'invio di un fax che preannuncia gli
eventuali motivi di un eventuale diniego mai esplicitato; il TAR non puo'
decidere pero' sulla fondatezza della richiesta del permesso, a dispetto di
art. 2, co. 5 L. 241/1990, che stabilisce, tra lÕaltro, che nei ricorsi
avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il giudice amministrativo
puo' conoscere della fondatezza dellÕistanza: tale accertamento non e'
consentito, infatti, quando l'amministrazione debba esercitare un potere
discrezionale rispetto al provvedimento richiesto (TAR Sicilia),
ma solo quando si tratti di provvedimento vincolato o non residuino piu'
margini per l'esercizio della discrezionalita' (art. 31 co. 3 c.p.a.);
l'azione contro il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione rispetto a una
richiesta di rilascio del permesso non
richiede la previa diffida a
provvedere (TAR Puglia);
tuttavia, e' irricevibile, ai sensi
di art. 31 co. 2 c.p.a., il
ricorso contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di rinnovo
del permesso, presentato piu' di un anno
oltre la scadenza del termine di conclusione del procedimento (TAR Sicilia,
TAR Lombardia; in senso evidentemente contrario, TAR Lazio,
che accoglie un ricorso depositato oltre due anni dopo il termine per il
procedimento di rinnovo del permesso; in
senso attenuato, TAR Lombardia: il termine di un anno e' soggetto alla regola generale della sospensione feriale, derogata dal
legislatore solo in ipotesi specifiche e da ritenere tassative, dal momento che
lo spirare di tale termine non comporta il venir meno dell'illegittimita' del
ritardo ne' del potere-dovere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza,
ma solo della possibilita' per l'interessato di far valere quella
illegittimita' attraverso lo specifico rimedio processuale dell'azione avverso
il silenzio, a dmostrazione del fatto che il termine ha natura processuale, e
non sostanziale; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4838/2013, secondo cui il termine annuale rimane sospeso per
complessivi 46 giorni, in base a L. 742/1969);
Sent. Cons. Stato 5734/2015: art. 1 co. 1 L. 742/1969 dispone
che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed
a quelle amministrative e' sospeso di diritto dall'1 al 31 agosto di ciascun
anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione
o
il preavviso di rigetto, essendo atto
meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il contraddittorio
infraprocedimentale, non e' idoneo
ad assolvere all'obbligo
dell'amministrazione di concludere il
procedimento con una determinazione espressa, come sancito da art. 2 L. 241/1990;
nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per
la declaratoria dell'illegittimita' del silenzio-rifiuto,
il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi con
un provvedimento che abbia il carattere sostanziale della definitivita' (Sent. Cons. Stato 3798/2011, Sent. Cons. Stato 5040/2013, Sent. Cons. Stato 59/2015 e TAR Lombardia, che ordina all'amministrazione di provvedere, entro 60 gg dalla
comunicazione o notificazione della sentenza, sull'istanza di conversione del
permesso per studio in permesso per lavoro subordinato)
o l'omessa
traduzione del provvedimento di diniego, riguardando la sua comunicazione,
non costituisce vizio di legittimita' (sent. Cons. Stato 238/2002 e 6749/2004
citate in Sent. Tar Toscana, TAR Veneto;
nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011), soprattutto se lo straniero mostra di aver
compreso il contenuto del provvedimento presentando ricorso nei tempi
prescritti (TAR Abruzzo,
Sent. Cons. Stato 906/2015) o con motivazioni non limitate da scarsa comprensione
o se lo straniero soggiorna da molto tempo in Italia (Sent. Consiglio di Stato 3793/2008) o se lo straniero soggiorna in Italia per studio
universitario (Sent. Cons. Stato 3536/2011), ma puo' incidere sulla decorrenza del termine per
lÕimpugnazione (TAR Toscana,
Sent. Consiglio di Stato 3793/2008, sent. Cons. Stato 5131/2011, TAR Lazio;
nello stesso senso, sent. Cass. 41404/2011); nello stesso senso, in relazione all'omessa indicazione delle modalita' e del termine per l'impugazione,
TAR Lazio
o
Sent. Cons. Stato 5715/2015: la mancata
allegazione al provvedimento impugnato della sua traduzione in lingua comprensibile all'interessato giustifica la
concessione del beneficio dell'errore
scusabile ai fini della remissione
in termini; un tale vizio della comunicazione lascia presumere ragionevolmente la mancata
piena conoscenza concreta ed
effettiva del provvedimento stesso, tenuto conto del modesto grado di
istruzione dello straniero, apparendo evidente che non puo' riconoscersi alcuna
efficacia probatoria al contenuto della relazione di notificazione, in cui, con
modello prestampato, si afferma che lo straniero ha compreso il contenuto
dell'atto in corso di notifica; in base ad art. 2700 c.c., il
processo verbale fa piena prova (smentibile solo con la proposizione della
querela di falso) unicamente della sua provenienza da pubblico ufficiale, delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta
essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (nella specie, della avvenuta
consegna in quella data dell'atto al destinatario), laddove, considerato che ai
giudizi valutativi ed all'indicazione di circostanze, che si risolvono in apprezzamenti personali del pubblico ufficiale, non puo' essere attribuita analoga fede privilegiata, i medesimi restano
liberamente apprezzabili dal giudice
o
secondo sent. Cons. Stato 94/2008 e TAR Lazio,
il diniego di rinnovo di un permesso che e' stato rilasciato illegittimamente
ha natura vincolata; non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione
di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura
vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello adottato (art. 21-octies L. 241/1990; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare
le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando
solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e'
riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre,
secondo TAR Lazio,
e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di
diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita'
della partecipazione dell'interessato al procedimento; nello stesso senso, TAR Toscana:
amministrazione condannata alle spese di giudizio, in base al principio della
soccombenza virtuale, a causa della mancata comunicazione del preavviso di
rigetto in assenza di motivi tali da rendere il rifiuto del permesso un
provvedimento a contenuto vincolato); nello stesso senso, TAR Lombardia e TAR Lazio;
in senso contrario, TAR Sardegna
(che cita Sent. Cons. Stato 7382/2005), Sent. Cons. Stato 1586/2009, Sent. Cons. Stato 7302/2010, sent. Cons. Stato 5420/2011, sent. Cons. Stato 6287/2011, TAR Toscana,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 3722/2013, TAR Campania
e, in relazione alla revoca del permesso in sede di autotutela o di
annullamento d'ufficio per carenza originaria dei presupposti di legge per il
rilascio, Sent. Cons. Stato 7188/2010, Sent. Cons. Stato 7202/2010, TAR Toscana:
se un permesso di soggiorno e' rilasciato successivamente al verificarsi di
condizioni ostative, e nonostante la presenza di tali condizioni,
l'Amministrazione non potra' poi legittimamente rifiutarne il rinnovo
limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma
dovra' valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle
regole per l'adozione del contrarius
actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario
contraddittorio con l'interessato e sull'attualita' dell'interesse pubblico al
ritiro del precedente atto di segno positivo; nello stesso senso, anche TAR Toscana,
che fa riferimento al caso di mancata revoca in autotutela di un primo
provvedimento di rinnovo, a seguito dell'emergere di una condanna per violenza
sessuale riportata sotto altro nome, non valutata al momento della concessione di
quel rinnovo; nello stesso senso anche Sent. Cons. Stato 1495/2014, con riferimento al caso di presunte illegittimita'
di un precedente atto di regolarizzazione (la questura deve comunque attribuire
rilevanza alle circostanze attuali, quali l'esistenza di un rapporto di lavoro
e di un reddito sufficiente), e TAR Lombardia, che da' rilievo a una situazione consolidata rispetto alla quale e'
maturato un certo affidamento dell'interessato, tale da indurlo a non
utilizzare provvedimenti di regolarizzazione che gli avrebbero consentito di
ottenere altro permesso valido, senza che sia stato adombrato che il permesso
di soggiorno a suo tempo concesso in favore dello straniero sia stato ottenuto
con dolo o comunque inducendo in errore l'amministrazione, cosa che avrebbe
effettivamente escluso la necessita di tutelare il suo affidamento (Sent. Corte Giust. C-337/07); in senso
parzialmente diverso, sent. Cons. Stato 5090/2012, secondo cui e' inammissibile il ricorso contro il
diniego di rinnovo del permesso assunto a seguito di revoca di un provvedimento
di regolarizzazione (motivato dalla tardiva rilevazione di un requisito
mancante), se non e' stato impugnato il provvedimento di revoca (e' in sede di
impugnazione del provvedimento di revoca che il ricorrente avrebbe dovuto far
valere le sopravvenienze a lui favorevoli ed il rispetto dei principi che
disciplinano l'autotutela: necessita' che l'interesse al ripristino della
legalita' venga adeguatamente comparato con la situazione sociale e familiare
dello straniero); in senso ancora piu'
negativo, Sent. Cons. Stato 6122/2012 (di fatti nuovi sopravvenuti si dovrebbe tener conto
se questi sono capaci di sanare l'originaria carenza di requisito; se pero' la
revoca ha agito, per mancanza dei requisiti previsti dalla legge, su un
permesso rilasciato a seguito di regolarizzazione, l'esistenza di un contratto
di lavoro sopravvenuto non e' idonea a sanare quella carenza) e Sent. Cons. Stato 6059/2014 (l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno a
dispetto dell'ancora vigente divieto di reingresso per una precedente
espulsione adottata con diversa trascrizione del cognome non comporta alcuna
autorizzazione implicita ove vi siano elementi validi per ritenere che
l'interessato abbia consapevolmente presentato l'istanza di nulla-osta con
generalita' diverse da quelle con le quali era stato precedentemente espulso, e
non vi e' alcun bisogno di annullare previamente in autotutela il precedente
permesso, ben potendo la questura motivare, in base alle ragioni del suo
erroneo rilascio, la sua inidoneita' quale presupposto del rinnovo)
o
in presenza dei
presupposti di cui all'art. 1 L. 1423/1956
per l'appartenenza del ricorrente ad una delle categorie cui possono applicarsi
misure di prevenzione, il diniego di rinnovo e' un provvedimento vincolato; la
mancata o incompleta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 non inficia la validita' del provvedimento (Sent. Cons. Stato 6002/2010; sent. Cons. Stato 256/2011 osserva pero' come art. 21-octies L. 241/1990 non consente all'amministrazione di non rispettare
le regole procedimentali, la non annullabilita' del provvedimento rilevando
solo in sede giurisdizionale quando sono stati commessi errori e non si e'
riusciti a correggerli mediante l'esercizio del potere di autotutela; inoltre,
secondo TAR Lazio,
e' certamente da annullare il provvedimento non preceduto da preavviso di
diniego in tutti i casi in cui non sia certa ed evidente la totale inutilita'
della partecipazione dell'interessato al procedimento)
o
ai fini di un
diniego di rinnovo del permesso, sono rilevanti, in base ad art. 5, co. 5 T.U.,
le sopravvenienze; necessaria, quindi, la comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 dei motivi ostativi, perche' l'interessato possa
fornire chiarimenti, soprattutto nei casi in cui l'amministrazione non sia in
grado di rispettare il termine previsto per l'esito dell'istanza (Sent. Cons. Stato 552/2009) o non sia palese che la partecipazione
dell'interessato non possa risultare rilevante (TAR Toscana)
á
In caso di revoca per autotutela,
l'Amministrazione e' tenuta a dare previa comunicazione
all'interessato dell'avvio del procedimento, onde consentirgli di
parteciparvi, e ad individuare
(dandone conto nel provvedimento di autotutela) l'interesse pubblico, ulteriore rispetto a quello al ripristino della
legalita', che sostiene la decisione caducatoria (TAR Umbria;
nello stesso senso, Sent. Cons. Stato 4382/2009 e TAR Lazio,
che fanno riferimento ai provvedimenti di annullamento,
e TAR Lombardia, che impone di tener conto dell'affidamento che il provvedimento da
annullare ha generato nel privato, anche in considerazione del tempo trascorso
dall'emanazione di quel provvedimento); Sent. Cons. Stato 4382/2009 e TAR Lazio:
la comunicazione dell'avvio del procedimento consente all'interessato di far
presente all'Amministrazione l'esistenza di nuovi elementi atti a consentire il mantenimento del permesso di
soggiorno
á
Ricorso,
in caso di revoca o diniego di rilascio o rinnovo, al TAR (entro 60 gg.: art. 36 R.D. 642/1907; art. 29 c.p.a.) ovvero,
per motivi familiari (TAR Lombardia: incluso il diniego di rinnovo del permesso per assenza di convivenza; TAR Lombardia: incluso il ricorso contro il provvedimento di revoca di un permesso UE
slp rilasciato al familiare; TAR Lazio
e TAR Toscana:
inclusa la conversione di altro permesso in permesso per motivi familiari; TAR Trentino:
la giurisdizione in materia di permesso per motivi familiari e' del giudice
ordinario qualunque sia il motivo del provvedimento negativo; TAR Lombardia: mentre il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso per motivi
familiari e' di competenza del giudice ordinario, quello contro il diniego di
conversione da motivi familiari a motivi di lavoro e' di competenza del TAR) o
per motivi umanitari di cui all'art. 5, co. 6, inclusi quelli contemplati da
artt. 18 e 19 D. Lgs. 286/1998 (Sent. Cass. S.U. 19393/2009; nello stesso senso, TAR Sicilia,
TAR Lazio,
TAR Piemonte,
TAR Lazio),
al giudice ordinario (non soggetto a
termine; esenzione da ogni imposta)
á
Ord. Cass. 8398/2014: il provvedimento di iscrizione del minore nel permesso di soggiorno dei genitori rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario
(e non in quella del Tribunale dei minorenni), sulla base di art. 38 delle Disposizioni di attuazione del c.c. (come modificato da L. 219/2012),
secondo cui sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai
minori per i quali non sia stabilita espressamente una diversa autorita'
giudiziaria (nota: Ord. Corte Cost. 140/2001 ha riconosciuto legittima la disposizione che affida
al giudice ordinario la tutela del diritto all'unita' familiare, comprensiva
della protezione dei minori)
á
TAR Lombardia: se il sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento e'
un giorno non lavorativo, in base al combinato disposto art. 52 commi 3 e 5 c.p.a., il
termine per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo e' prorogabile
fino al primo giorno non festivo
á
E' ammesso il ricorso tardivo oltre i termini di
scadenza, per motivi di errore scusabile,
quando nel provvedimento negativo non venga indicato con precisione il termine
per la proposizione del ricorso (sent. Cons. Stato n. 4075/2009)
á
Il deposito del
ricorso presso la segreteria del giudice deve avvenire entro 30 gg dall'ultima
notificazione (art. 45 c.p.a.; TAR Lombardia: irricevibile il ricorso depositato tardivamente); tempi dimezzati in
caso di procedimenti da trattarsi in camera di consiglio (in particolare,
quelli relativi al silenzio dell'amministrazione; art. 87 c.p.a.)
á
Il rilascio di
un permesso per motivi diversi (nella fattispecie, attesa occupazione) da
quelli corretti (nella fattispecie, lavoro subordinato) deve esssere impugnato
per tempo, non potendo, in mancanza di impugnazione, esser fatto valere tale
vizio contro il diniego di rinnovo del permesso stesso (Sent. Cons. Stato 2640/2012)
á
Obbligo di
legge per l'amministrazione di eseguire il giudicato del TAR e di
provvedere all'adozione delle determinazioni conseguenti al disposto del
giudicato (TAR Lazio)
á
Sent. Cons. Stato 2320/2014: se in primo grado il ricorso contro il diniego di
rinnovo del permesso era erroneamente fondato sulla presunta non appartenenza
di un certo reato al novero dei reati ostativi al soggiorno, il ricorso in appello non puo' porre la questione di legittimita' costituzionale della
disposizione effettivamente vigente, che quel reato nel suddetto novero
include, trattandosi in realta' di doglianze
nuove e diverse, che incorrono nel divieto di ius novorum di cui all'art. 104 co. 1 c.p.a.
á
Sent. Cons. Stato 4081/2012: inammissibile
il ricorso avverso un provvedimento
negativo in materia di permesso di soggiorno se proposto direttamente al
Consiglio di Stato; il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale puo' essere ad“to solo come giudice d'appello, e
non come giudice di primo grado (salvo che in casi speciali, come per
lÕottemperanza al giudicato); quando il ricorrente abbia presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e abbia
fatto, nei confronti del Ministero dellÕInterno, l'interpello di cui all'art. 11, DPR 1199/1971, senza esito, il ricorso diretto
al Consiglio di Stato potrebbe essere interpretato come l'atto di "presentazione diretta al Consiglio di Stato",
di cui allo stesso art. 11 (in tal caso, il ricorso dovrebbe essere inoltrato
alla sezione consultiva per il
prosieguo di sua competenza)
á
Illegittimo
il provvedimento negativo adottato nei confronti dello straniero se
l'amministrazione non procede al suo
riesame, alla luce della
documentazione presentata dall'interessato, come ordinato dal TAR col provvedimento cautelare (TAR Lombardia)
á
L'annullamento
del provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno del familiare in possesso dei requisiti per
richiedere il ricongiungimento puo' essere invocato dagli altri familiari (nel
caso, la moglie) per ottenere il riesame
del provvedimento di diniego del
permesso di soggiorno per motivi familiari, adottato sulla base del primo
provvedimento (Sent. Cons. Stato 4851/2014)
á
Sent. Cons. Stato 5282/2015: legittimo
il provvedimento di rigetto della
domanda di rinnovo del permesso se
lo straniero ha in precedenza
ottenuto un diniego di rinnovo da parte di altra questura e non l'ha impugnato nei termini, neanche con istanza di riesame, dal momento
che il secondo provvedimento rifiuta il rinnovo di un permesso che non esiste
piu'
á
Sent. Cons. Stato 5393/2015: illegittimo
il diniego di conversione del permesso per motivi familiari in permesso per
lavoro subordinato fondato sul fatto che la richiesta originaria era stata di rinnovo per motivi familiari
e che tale richiesta era stata respinta
con provvedimento non impugnato, dal
momento che e' da considerarsi irregolarita'
amministrativa sanabile il fatto che la prima richiesta non sia stata
avanzata con l'indicazione, per il permesso voluto, dei motivi di lavoro, cosa
che avrebbe portato ad esito positivo
á
Sent. Cons. Stato 5387/2014: se il diniego
di rinnovo e' fondato solo su un provvedimento immediatamente precedente di revoca
del permesso, il fatto che lo straniero impugni
solo il provvedimento di revoca
e non quello di diniego di rinnovo non
produce difetto di interesse al
ricorso (eventualmente dovuto al fatto che non e' stato impugnato l'atto
negativo da ultimo emesso nei suoi effetti impeditivi della presenza in
Italia), dato che si e' in presenza di una ipotesi di invalidita' caducante:
l'annullamento dell'atto presupposto (revoca del permesso di soggiorno)
determinerebbe in via diretta e consequenziale l'illegittimita' dell'atto che
da esso trae fondamento ed unica ragione giustificatrice (diniego di rinnovo
del permesso di soggiorno)
á
Nota:
Sent. Cass. 8381/2000 (citata in Guida MD-ASGI), Sent. Cass. 8512/2002, Sent. Cass. 22217/2006 e Sent. Cass. 20331/2013 stabiliscono che in sede di ricorso contro
lÕespulsione non eÕ invocabile lÕillegittimitaÕ dellÕatto amministrativo
(rifiuto, revoca, etc.) che ha dato origine al provvedimento; Sent. Cass. 6370/2004 stabilisce che il giudice ordinario puo' decidere
sul ricorso contro l'espulsione anche se e' pendente il ricorso davanti al TAR
contro il provvedimento negativo sul permesso
á
Sent. Cons. Stato 3412/2006: nell'esaminare il ricorso avverso il provvedimento
negativo in relazione al permesso di soggiorno il TAR deve prendere in esame
anche elementi sopravvenuti nel corso del processo (es.: abrogazione di una
disposizione che poneva una condizione ostativa al rinnovo); pur non essendo da
misconoscere il modello impugnatorio dei giudizi concernenti l'asserita
illegittimita' dei provvedimenti di diniego del permesso di soggiorno, si deve
ritenere che il loro oggetto non sia solo l'atto impugnato, ma si estenda alla
pretesa sostanziale posta a base della impugnazione (orientamento richiamato da
Ord. Corte Cost. 143/2007)
á
Sent. Cons. Stato 3307/2012: la decisione di rigetto di un ricorso
avverso il diniego di rinnovo non
preclude, di per se', all'amministrazione di riesaminare il caso, tenendo conto, ove li ritenga rilevanti, degli
elementi sopravvenuti
á
In caso di revoca, annullamento o (L. 129/2011) rifiuto:
espulsione
á
Nota: non
e' chiaro se in caso di rifiuto (diniego di rilascio o rinnovo) del
permesso il provvedimento di espulsione sia adottato immediatamente o se continui
ad applicarsi art. 12, co. 2 DPR
394/1999, in base al quale lo straniero riceve dal questore, contestualmente
al rifiuto, l'invito a lasciare il territorio dello Stato entro un termine non
superiore a 15 gg (questa seconda
soluzione appare preferibile, salvo
che in caso di richiesta del permesso manifestamente
infondata o fraudolenta, dal
momento che nella prima ipotesi, se anche venisse concesso dal prefetto un
termine per il rimpatrio volontario, sostanzialmente equivalente all'invito del
questore, lo straniero sarebbe gravato di un divieto di reingresso non
inferiore a 3 anni; questo fatto renderebbe la sua posizione ingiustamente
equivalente a quella dello straniero che abbia completamente omesso di chiedere
il rilascio o il rinnovo del permesso); giurisprudenza
precedente la modifica apportata da L. 129/2011: per il Giudice di pace di Bologna: legittima l'espulsione con intimazione gia' al
momento del diniego (orientamento minoritario, pero': vedi altro Giudice di pace di Bologna e Giudice di pace di Roma)
á
TAR Lombardia: illegittimo il diniego di
rinnovo del permesso ed il conseguente invito
a lasciare il territorio dello stato entro
15 gg. quando lo straniero sia affetto da grave patologia, che renda necessarie cure in Italia
á
Se occorre,
anche in assenza di provvedimento di espulsione, rimpatriare lo straniero, il prefetto avverte il console del paese
di appartenenza e daÕ allo straniero un termine < 10 gg. per
presentarsi al posto di frontiera indicato o ne dispone il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, anche in
collaborazione con organismi di assistenza o con organismi internazionali
specializzati (art. 12, co. 3 Regolamento)
Contraffazione (torna all'indice del capitolo)
á
Reclusione da
uno a 6 anni per la contraffazione
di un permesso di soggiorno o di documenti necessari per ottenerlo o (L. 94/2009) per l'uso di un tale permesso o documento
(verosimilmente, al fine di determinare il rilascio del permesso) contraffatti;
reclusione da 3 a 10 anni se la contraffazione concerne atti che facciano fede
fino a querela di falso; pena aumentata se il fatto eÕ commesso da pubblico
ufficiale
á
TAR Lombardia: il medico di medicina generale e' legato all'Azienda sanitaria e
rappresenta, dunque, il SSN, se ed in quanto agisca nei limiti del regime di
convenzione che ad esso lo lega; il certificato medico rilasciato dal medico di
famiglia puo' dunque ritenersi documento proveniente da una struttura pubblica
se il richiedente abbia provveduto alla propria iscrizione al SSN e, dunque, il
certificato sia stato rilasciato secondo le specifiche modalita' previste dalla
normativa che disciplina l'assistenza medica di base, le quali sono idonee ad
attribuire data certa al documento; al contrario, la prescrizione medica con
diagnosi rilasciata da un medico, seppur convenzionato, ma a favore di un
soggetto non iscritto al SSN, redatto su carta bianca, deve ritenersi
equiparabile ad un certificato rilasciato in regime di attivita'
libero-professionale e, dunque, inidoneo ad attribuire certezza alla data del
suo rilascio oltre che all'identita' del soggetto cui e' stato rilasciato
á
Nota: ai fini
del rinnovo, la documentazione falsa
e' inutilizzabile, ma il fatto di averla presentata non preclude di per se' il rinnovo (TAR Veneto
TAR Veneto
e TAR Veneto)
á
Sent. Cons. Stato 3515/2010: in caso di produzione di documentazione falsa da
parte dello straniero, la domanda di
rinnovo del permesso e' inammissibile,
e il suo rigetto e' provvedimento vincolato; sopravvenienze positive, anche relative al crearsi di vincoli familiari con figli minori nati
in Italia, non sono sufficienti a far rimuovere la
valutazione negativa
á
Sent. Cons. Stato 3390/2014: illegittimo il diniego
di conversione del permesso per affidamento in permesso per lavoro
subordinato adottato sulla base della presunta
falsificazione del passaporto, se non
preceduto da preavviso di diniego, dato che il preavviso avrebbe consentito all'interessato di produrre
un documento idoneo; la semplice
segnalazione all'Autorita' giudiziaria per alterazione del documento (per
altro, nel caso di specie, solo per il reato di uso di atto falso tentato, in
base ad art. 489 c.p.) non
basta a motivare il diniego in base ad art. 5 co. 8-bis D. Lgs. 286/1998, dal
momento che non risulta provata la colpevolezza
á
TAR Emilia Romagna: la pendenza di un giudizio concernente l'eventuale falsificazione del primo passaporto non costituisce, di per se', motivo ostativo al rinnovo del
permesso ove l'interessato sia in grado di presentare un nuovo e valido
documento di identita' e, quindi, a maggior ragione, e' elemento insufficiente a giustificare la revoca del permesso gia' rilasciato
(come nel caso in esame)
Ulteriori adempimenti amministrativi (torna
all'indice del capitolo)
á
Il permesso
riporta il domicilio eletto dallo straniero; le variazioni di domicilio devono essere comunicate alla questura
entro 15 gg. (salvo il caso di straniero iscritto allÕanagrafe, per il quale
provvede l'ufficio anagrafe); TAR Liguria
e TAR Lazio:
la violazione dell'obbligo non costituisce motivo ostativo alla permanenza
dello straniero nel territorio dello Stato ne', quindi, al rinnovo del
permesso; piu' debolmente, Sent. Cons. Stato 6141/2011: il diniego di rinnovo per irreperibilita' dello
straniero all'indirizzo di residenza non ha natura vincolata, ed e' quindi
illegittimo se adottato senza rispettare l'obbligo di preavviso di rigetto; TAR Lombardia: illegittima la revoca del permesso per motivi familiari per il fatto
che lo straniero non risiede piu', come affermato, presso l'abitazione del
fratello, se lo stesso risiede invece con moglie e figlia, e l'amministrazione
non ha tenuto conto dell'esistenza di tali legami familiari; Sent. Cons. Stato 533/2014: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso, se
il preavviso di rigetto e' stato comunicato al domicilio indicato dallo
straniero nell'istanza di rinnovo nonostante che lo straniero, a seguito di
variazione di residenza, l'abbia tempestivamente comunicata all'Ufficio
anagrafe, che avrebbe dovuto trasmettere la segnalazione alla questura,
trattandosi di straniero regolarmente soggiornante (a maggior ragione se lo
straniero, una volta venuto a conoscenza della inutile convocazione in
questura, si e' attivato, senza esito, per richiedere una nuova convocazione); Sent. Cons. Stato 2382/2015: se anche lo straniero non ha comunicato nei termini
previsti dalla legge la variazione di domicilio, ove sia stato comunicato
all'amministrazione, nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo, un
indirizzo utile (nel caso, quello del luogo di lavoro), e' onere della questura
utilizzare questa informazione per effettuare una efficace comunicazione di
preavviso di rigetto; Sent. Cons. Stato 2645/2015: la mancata comunicazione del preavviso di rigetto
per irreperibilita' all'indirizzo indicato sul permesso di soggiorno non
inficia la legittimita' del diniego di rinnovo del permesso se lo straniero si
e' limitato a mettere a disposizione della questura un numero telefonico, senza
pero' adempiere all'onere di comunicazione del cambio di domicilio; Sent. Cons. Stato 3030/2014: dal mancato recapito del preavviso di diniego, in
presenza dell'indicazione del numero di telefono cellulare nella domanda di
rinnovo del permesso di soggiorno a mezzo del predisposto kit postale, non puo'
ragionevolmente dedursi che lo straniero si sia reso irreperibile pur
nell'eventuale inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni non
anagrafiche di domicilio, peraltro non costituente casa di diniego di rilascio
o rinnovo del permesso di soggiorno; TAR Campania:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso motivato dalla presunta falsa
dichiarazione rispetto al luogo di residenza, se lo straniero risulta iscritto
all'anagrafe in qualita' di residente in quello stesso luogo, e il diniego e'
stato assunto sulla base dell'esito negativo di un unico controllo; TAR Campania:
illegittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro subordinato, fondato
sulla presunta fittizieta' della residenza dichiarata, se dallo stesso
contratto di soggiorno allegato dalla persona straniera alla richiesta di
rinnovo e dalla corrispondente comunicazione di ospitalita' effettuata dal
titolare dell'alloggio si evince come la persona viva e lavori in altro comune;
TAR Puglia:
illegittimo il diniego di rilascio del permesso per lavoro subordinato,
motivato sula base della presunta irreperibilita' dello straniero all'indirizzo
indicato (a maggior ragione se lo straniero si e' reso reperibile recandosi
personalmente in questura), se tutte le altre condizioni sono soddisfatte,
essendo l'irreperibilita' una mera irregolarita' amministrativa sanabile (nello
stesso senso, sent. Cons. Stato 5125/2014)
á
Ammenda da 160 a
1100 Euro per mancata comunicazione
entro 48 ore allÕautoritaÕ di pubblica sicurezza da parte di chi daÕ alloggio o
ospitalitaÕ a stranieri o cede loro beni immobili posti nel territorio dello
Stato; nota: aperta nei confronti dell'Italia, per mancanza di conformita' di
questa disposizione col diritto comunitario, la Procedura di infrazione n. 2006/2126 (da Dossier Camera A.C. 2180)
á
Per i lavoratori stranieri alloggiati presso
un immobile nella sua disponibilita' il datore
di lavoro assolve agli obblighi previsti da art. 7 D. Lgs. 286/1998
attraverso la comunicazione di assunzione di cui al Decreto Minlavoro 30/10/2007, che dovra' essere modificato opportunamente con
decreto del Ministro del lavoro entro 90 gg dall'entrata in vigore di L.
99/2013 (art. 9 co. 10-bis e 10-ter L. 99/2013)
á
L. 131/2012
e circ. Mininterno 20/7/2012: la registrazione dei contratti di locazione e dei
contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo
di registrazione in termine fisso, ai sensi del DPR 131/1986, assorbe l'obbligo
di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza previsto da art. 12 L. 191/1978
(circ. Mininterno 31/5/2011: analogo assorbimento e' previsto, in caso di
vendita di immobile registrato, da art. 5, co. 1 lettera d, e co. 4 L. 106/2011);
questa disposizione, tuttavia, non si
applica all'obbligo di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza,
relativo all'ospitalita' di stranieri,
previsto da art. 7 D. Lgs. 286/1998; con Decreto del Ministro dell'interno sono
definite le modalita' di trasmissione
della comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico
á
Modalita' di presentazione della richiesta di duplicato, in caso di smarrimento, e aggiornamento del permesso di soggiorno, per modifiche relative a
domicilio, stato civile, figli da inserire, passaporto (circ. Mininterno 7/12/2006):
o
richiesta
presentata in questura nei casi di
duplicato o aggiornamento del permesso per affari, cure mediche, gara sportiva,
giustizia, integrazione minore, invito, minore etaÕ, motivi umanitari, e
vacanze lavoro
o
richiesta
presentata tramite gli uffici postali
abilitati in tutti gli altri casi
o
per il resto,
come per la richiesta di rinnovo del permesso, mutatis mutandis (nota:
sufficiente la ricevuta, in caso di smarrimento, per dimostrare la regolarita'
del soggiorno?)
á
La questura
comunica all'archivio anagrafico dei
lavoratori stranieri le informazioni relative a rilascio e rinnovo del
permesso dello straniero, ad iscrizione e variazioni anagrafiche e a variazioni
del rapporto di lavoro
Controlli (torna all'indice del capitolo)
á
L'esibizione del permesso di soggiorno o
del permesso UE slp (o, verosimilmente, di altro titolo di soggiorno valido)
agli uffici della pubblica amministrazione
e' necessaria per il rilascio di licenze,
autorizzazioni, iscrizioni e altri
provvedimenti in favore dello
straniero, fatta eccezione per
quelli attinenti allo svolgimento di attivitaÕ
sportive e ricreative a carattere temporaneo, alle prestazioni sanitarie per stranieri non iscritti al SSN e alle prestazioni
scolastiche obbligatorie (art. 6, co. 2 T.U., come modificato da L.
94/2009)
á
Note:
o
per provvedimento si intende, di
regola, l'atto che chiude il procedimento (iter che
l'Amministrazione, per legge o per regolamento, deve osservare per arrivare ad
una certa decisione amministrativa), avente efficacia esterna e dunque
pregiudizievole nei confronti del privato
o
non e' chiaro se
l'onere in capo allo straniero valga anche per i procedimenti a rilevanza pubblica
delegati a privati, ad esempio
tramite concessione (dovendosi
ritenere cioe' il privato, a fronte di concessione o delega di poteri,
"amministrazione" in senso oggettivo) o meno (dovendosi privilegiare
un'interpretazione restrittiva)
o
l'esibizione del
titolo di soggiorno costituisce un onere,
non un obbligo: la mancata esibizione, di per se', comporta solo l'impossibilita' di adottare il provvedimento,
e non giustifica ulteriori indagini sulla regolarita' del soggiorno dello
straniero (che potrebbero anzi configurare il reato di abuso d'ufficio, di cui
all'art. 323 c.p.)
o
l'esonero
dall'esibizione del titolo di soggiorno vale per i provvedimenti relativi alle
"prestazioni scolastiche obbligatorie": il tenore letterale
della disposizione induce a includere, accanto alle prestazioni relative
all'obbligo di istruzione e formazione, tutte le prestazioni scolastiche per le
quali viga un obbligo di erogazione
da parte dell'amministrazione; tra queste, quelle relative alla scuola dell'infanzia (obbligo derivante
da art. 1, co. 2 D. Lgs. 59/2004: "E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la
possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia"; in questo senso,
parere del Mininterno, citato da Com. Prefettura Torino, conseguente prassi del Comune di Torino, citata in articolo di stampa, prassi del Comune di Firenze, citata in articolo di stampa, e circ. Comune di Milano) e i servizi
e le provvidenze finalizzati a
rendere effettivo il diritto
all'istruzione e alla formazione (misure di sostegno per l'acquisto dei
libri, il servizio mensa, il servizio di trasporto, etc.)
o
l'onere di
esibizione dovrebbe valere, in base a un'interpretazione rigorosa della
disposizione, unicamente in relazione a provvedimenti adottati nell'interesse del solo straniero che li richiede (non, quindi, quando sia rilevante
l'interesse di un terzo - ad esempio, un minore
- o della collettivita'; soprattutto
quando tale interesse sia tutelato da disposizioni di rango superiore, quali
quelle costituzionali o quelle delle convenioni internazionali in vigore per
l'Italia); in questo senso sembra orientata circ. Mininterno 7/8/2009
o
l'esibizione del
titolo di soggiorno e' verosimilmente richiesta per gli atti di stato civile (inclusi gli atti di acquisto della
cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di
matrimonio e gli atti di morte), e per i provvedimenti attinenti l'accesso ai pubblici servizi (servizi
svolti nei confronti della collettivita' volti a soddisfarne i bisogni
fondamentali: servizi sociali, servizi scolastici non obbligatori e i servizi
pubblici locali, inclusi trasporto pubblico locale ed erogazione di energia
elettrica, gas, acqua); tuttavia
¤
dovrebbero
appare discutibile che possano
essere inclusi i provvedimenti e gli atti adottati a tutela di un diritto, non trattandosi di adozione meramente
"in favore dello straniero"; in questo senso, Circ. DAP 21/12/2009
riportata in un comunicato
¤
per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (e,
verosimilmente, di adozione) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di
dichiarazioni rese, anche a tutela del
minore, nell'interesse pubblico
della certezza delle situazioni di fatto (circ. Mininterno 7/8/2009; non e' chiaro se la circolare escluda tutti gli
atti di stato civile dal novero dei provvedimenti per i quali e' necessaria
l'esibizione del titolo di soggiorno); note:
-
nello stesso
senso, Circ. Sanita' Regione Piemonte, che specifica anche come
¬
la dichiarazione
di nascita ad opera del medico o dell'ostetrica o di altra persona che abbia
assistito al parto, prevista da art. 30, co. 1 DPR 396/2000,
possa essere effettuata anche prescindendo dal fatto che la madre abbia
espresso la volonta' di non essere nominata
¬
lo straniero che
effettui la dichiarazione di nascita o il riconoscimento del figlio nato fuori
dal matrimonio (D. Lgs. 154/2013)[26] presso
la direzione sanitaria non possa essere segnalato, in applicazione di art. 35,
co. 5 D. Lgs. 286/1998, dato che l'accesso alle strutture sanitarie include
anche l'accesso ai servizi di tipo amministrativo attivati dalla struttura
¬
l'eventuale
segnalazione dello stato di abbandono debba essere effettuata a parita' di
condizioni col cittadino italiano
-
secondo Circ. ASL NA1 26/7/2005, quando la dichiarazione di nascita debba contenere
anche il riconoscimento del figlio,
e' richiesta comunque l'identificazione della madre, sulla base
di un valido documento di identita' della madre, o di testimonianza di due
testimoni in possesso di documento di identita' valido, o ricorrendo alla
polizia (previa segnalazione alla madre della sua condizione di
inespellibilita' in quanto puerpera)
¤
riguardo al
diritto di accesso del minore
straniero all'asilo nido, in esonero dall'esibizione, da parte del
genitore, del titolo di soggiorno (consentita,
a Milano, da circ. Comune di Milano), possono valere i seguenti argomenti:
-
art. 38 D. Lgs.
286/1998 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio,
indipendentemente dalla titolarita' di un permesso di soggiorno, si applicano
"tutte le disposizioni vigenti in materia di accesso ai servizi educativi"; in questo senso, Risposta Mininterno 13/4/2010 a quesito del Comune
di Bologna: alla luce della Legge della Regione Emilia Romagna 1/2000, che
definisce l'asilo nido "servizio educativo", e' legittimo l'esonero
dall'esibizione del permesso ai fini dell'iscrizione del figlio all'asilo nido
-
l'iscrizione del
minore all'asilo nido non e' di interesse esclusivo dello straniero richiedente
(il genitore), ma anche di interesse del
minore e di interesse pubblico (Sent. Corte Cost. 467/2002 e 370/2003:
gli asili nido sono speciali servizi sociali di interesse pubblico)
-
Convenzione Onu 20/11/1989 sui diritti del fanciullo riconosce a ogni minore il diritto a non essere
discriminato per l'origine nazionale o per la condizione sociale dei
genitori (art. 2), il diritto a che sia considerato in modo preminente il suo superiore interesse (art. 3), il
diritto all'educazione (art. 28); in
questo senso, prassi del Comune di
Firenze, segnalata da articolo di stampa
¤
il Ministro
dell'interno pro tempore ha
affermato, in risposta ad un'interrogazione parlamentare, che il Governo ha gia' accettato un ordine del giorno (9-2180-A/7) in sede
di esame parlamentare della L. 94/2009, che lo impegna ad adottare, prima delle prossime
iscrizioni scolastiche, ulteriori iniziative per far si' che la norma che
esonera dall'esibizione del permesso di soggiorno ai fini della fruizione delle
prestazioni scolastiche obbligatorie includa i percorsi scolastici di ogni ordine e
grado
¤
riguardo al
diritto alla prosecuzione degli studi
dopo i 18 anni, a prescindere dalla posizione in relazione al soggiorno (e
a prescindere dall'applicazione delle sanzioni in relazione all'eventuale
posizione irregolare), possono valere i seguenti argomenti:
-
art. 34 Cost.:
"La scuola e' aperta a tutti" (non solo ai
minorenni); coerentemente, Sent. Cons. Stato 1734/2007 censura come irragionevole
e probabilmente in contrasto con il dettato costituzionale l'interpretazione
della normativa che porti a precludere
l'accesso all'esame di maturita' per
gli studenti divenuti maggiorenni
-
art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (che ha valore giuridico vincolante, per l'Unione
europea, in base ad art. 6, co. 1 Trattato sull'Unione europea): "Ogni
persona ha diritto all'istruzione
e all'accesso alla formazione professionale e continua"
-
art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo: "Il diritto
all'istruzione non puo' essere rifiutato a nessuno"; note:
¬
tale diritto fa
parte del diritto dell'Unione europea, in quanto principio fondamentale, in
base ad art. 6, co. 3 Trattato sull'Unione europea
¬
Sent. CEDU
(Affaire Regime linguistique Belge, 23/7/1968): il diritto all'istruzione che
spetta ad ogni individuo non si esaurisce nell'accesso agli stabilimenti
scolastici, ma deve necessariamente concretarsi anche nella possibilita' di
trarre vantaggio dallÕistruzione ricevuta, vedendosi riconoscere ufficialmente gli studi
compiuti
-
art. 2, co. 1 D.
Lgs. 286/1998 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante (anche
maggiorenne) "i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno,
dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti", tra i quali rientra sicuramente
il diritto all'istruzione sancito dalla Costituzione e dalle Convenzioni
internazionali
-
Sent. Cons. Stato 5434/2009: il diritto allo studio garantito da art. 34 Cost. e'
diritto della persona e non soffre limitazioni in relazione al grado di
istruzione
-
TAR Sicilia:
il libero accesso agli studi da parte di tutti i cittadini non deve essere
necessariamente stabilito in modo esplicito; le uniche norme che debbono
esserlo sono quelle che in qualche modo limitano tale diritto
-
art. 14, co. 1 Legge Provinciale 12/2011 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige:
"E' in ogni caso garantito alle
alunne e agli alunni stranieri maggiorenni,
presenti sul territorio provinciale,
il diritto a completare il proprio percorso
scolastico o formativo"
-
in relazione al
caso di un neo-maggiorenne irregolare che deve sostenere gli esami di maturita',
il MIUR riterrebbe che ci siano gli strumenti amministrativi per risolvere la
questione e che, se l'unico ostacolo e' rappresentato dalla mancanza del
permesso di soggiorno, il ragazzo vada ammesso allÕesame di maturita' (da comunicato Stranieriinitalia)
o
l'onere di esibizione del permesso non sussiste per lo straniero che
acceda alla struttura carceraria per visita
al familiare detenuto; non si tratta infatti di un servizio, ma
dell'esercizio di un diritto dello straniero e del familiare detenuto (Circ.
DAP 21/12/2009 riportata in un comunicato)
o
benche' la
mancanza di titolo di soggiorno non precluda l'accesso alle prestazioni
sanitarie, questo non significa che lo straniero non sia identificabile come
privo di titolo, dal momento che la mancanza del titolo di soggiorno e' elemento
essenziale per accedere alla prestazione non urgente senza previo pagamento
della tariffa
o
lo straniero che
abbia chiesto il rinnovo del permesso entro i 60 gg. successivi alla scadenza, in possesso di ricevuta (e
dell'originale del permesso in scadenza) attestante l'avvenuta presentazione
dell'istanza completa della documentazione prescritta mantiene tutti i diritti
connessi al soggiorno, che cessano solo in caso mancato rinnovo, revoca o
annullamento del permesso (Direttiva Mininterno 5/8/2006)
á
La mancata esibizione allÕautoritaÕ di
pubblica sicurezza, senza giustificato motivo, del passaporto o altro documento identificativo e (L. 94/2009) del permesso
di soggiorno o (L. 94/2009) altro documento attestante la regolarita' del
soggiorno in Italia (nota: ad esempio, l'attestato di adempimento di
dichiarazione di presenza per soggiorno breve per turismo, affari, visite o
studio) eÕ punita con (L. 94/2009) ammenda fino a 2.000 euro e arresto fino a
un anno; giurisprudenza:
o
Sent. Cass. SS. UU. Pen. 45801/2003 e Sent. Cass. 34068/2009: lo stato di clandestinitaÕ non costituisce
giustificato motivo per la mancata presentazione del documento di identita'; lo
e' invece per la mancata esibizione del titolo di soggiorno
o
sent. Cass.
SS. UU. 16453/2011: dal momento
che la disposizione, come modificata da L. 94/2009, punisce chi non esibisce
l'intero insieme di documenti costituito da un documento di identificazione
(passaporto o altro) e da un documento attestante la condizione di regolare
soggiorno (permesso di soggiorno o altro), lo straniero illegalmene
soggiornante, essendo per definizione privo del secondo tipo di documento, non
puo' essere incriminato per il reato di mancata esibizione dell'insieme dei
documenti: si ha, cosi', una parziale abolitio
criminis; nello stesso senso, in
precedenza, Trib. Rovereto assolve uno straniero illegalmente soggiornante dal reato, e Trib. Bologna e Trib. Modena,
secondo cui l'abolitio criminis si
applica retroattivamente; nel senso
dell'applicazione retroattiva del mutamento giurisprudenziale intervenuto
con sent. Cass. SS. UU. 16453/2011, Trib. Alessandria e Trib. Torino,
che revocano una condanna per lo stesso reato; in senso contrario a tale applicazione Sent. Corte Cost. 230/2012, che dichiara non fondata la questione di
legittimita' costituzionale di art. 673 c.p.p.,
nella parte in cui non include, tra le ipotesi di revoca della sentenza di
condanna, del decreto penale e della sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti, anche il mutamento giurisprudenziale determinato da una
decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale il
fatto giudicato (nel caso si tratta dell'omessa esibizione di documenti, di cui
all'art. 6 co. 3 D. Lgs. 286/1998) non e' previsto dalla legge come reato: un
orientamento giurisprudenziale, per quanto autorevole, non ha la stessa
efficacia della abrogazione o della dichiarazione di illegittimita'
costituzionale di una norma incriminatrice, stante il difetto di vincolativita'
della decisione rispetto a quelle dei giudici chiamati ad occuparsi di
fattispecie analoghe, cosicche' la nuova decisione delle Sezioni unite puo'
essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice, sia pure con
l'onere di adeguata motivazione
á
Proposta l'abrogazione dell'art. 6 co. 3 D. Lgs. 286/1998 dal Disegno di legge approntato dalla Commissione
Fiorella (Gruppo di studio istituito da Decr. Mingiustizia 14/12/2012) per
la revisione del sistema penale: l'abrogazione di questa norma comporterebbe la
riconduzione del fatto all'art. 651 c.p.,
(rifiuto di indicazioni sulla propria identita' personale) con l'equiparazione
tra stranieri e cittadini
á
In caso di dubbi
sullÕidentitaÕ dello straniero, obbligatori il rilevamento segnaletico e il rilevamento delle impronte digitali; TAR Lazio:
la persona per la quale siano stati effettuati rilievi dattiloscopici ha diritto ad accedere agli atti relativi ai
dati rilevati, per tutelare i propri interessi giuridici (in particolare,
per verificare l'attivita' identificativa svolta dalla questura); tali rilievi
non rientrano infatti nelle categorie di documenti l'accesso ai quali possa
essere negato per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalita' (decr. Mininterno 10/5/1994); nello
stesso senso, Sent. Cons. Stato 609/2013 (illegittimo il diniego opposto alla richiesta di
rilascio di copia della scheda decadattiloscopica, avanzato dallo straniero,
che doveva corredare di un documento d'identita' l'autocertificazione dei
redditi allegata allÕistanza di ammissione al gratuito patrocinio per la
proposizione di ricorso in Cassazione), Sent. Cons. Stato 2320/2013, Sent. Cons. Stato 2321/2013, Sent. Cons. Stato 2646/2013
á
Sent. Cons. Stato 5325/2013: fa fede sino a querela di falso l'affermazione che
determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con
determinate generalita', non l'affermazione (frutto di un giudizio tecnico, non
di una constatazione diretta) che fra due diverse serie di impronte vi sono
analogie in misura sufficiente a far concludere che appartengono alla stessa
persona fisica
á
Sent. Cass. 26810/2016: il delitto di cui all'art. 495 c.p. (falsa
attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su
qualita' personali proprie o di altri), risulta integrato anche nel caso di
molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, rese da un soggetto in merito
alle proprie generalita', non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato
possibile accertare le vere generalita' del soggetto e che questi, in una sola
delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero
á
Possibile la
richiesta di prove di disponibilitaÕ di
reddito, per i controlli previsti dalla normativa
á
L'agente che
presta servizi di trasferimento di
danaro deve acquisire e conservare per 10 anni copia del titolo di soggiorno dell'utente
straniero; in mancanza del titolo di
soggiorno, il gestore deve effettuare segnalazione,
entro 12 ore, all'autorita' locale di P.S.
(nota: non e' chiaro se solo in caso di avvenuta erogazione del servizio),
trasmettendo i dati identificativi del richiedente; le copie di documenti
identificativi e titoli di soggiorno devono essere rese disponibili a ogni
richiesta dell'autorita' di P.S.; l'inosservanza di tali disposizioni e'
sanzionata con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attivita' finanziaria
(L. 94/2009)
á
Art. 3, co. 15
L. 44/2012 ha soppresso art. 2, co.
35-octies L. 148/2011, che aveva introdotto un'imposta di bollo del 2 per cento
dell'importo trasferito, con un prelievo minimo di 3 euro, sui trasferimenti di
denaro all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di money transfer e altri agenti in attivita' finanziaria; erano
esentati dall'imposta i trasferimenti verso Stati membri dell'Unione europea e
quelli effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e di codice fiscale
Limitazioni della liberta' di soggiorno (torna
all'indice del capitolo)
á
Limiti alla
libertaÕ di soggiorno degli stranieri in certe localitaÕ possono essere
stabilite dal Prefetto, per ragioni attinenti alla sicurezza militare
á
Per il richiedente
asilo, il prefetto competente in
base al luogo di presentazione della
domanda o alla sede della struttura di accoglienza puo' stabilire[27],
con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o, se
cio' non e' possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che
comprenda tra inglese, francese, spagnolo o arabo, un luogo di residenza o un'area geografica ove il richiedente puo'
circolare (art. 5 D. Lgs. 142/2015)[28]
á
Nota: art.
7, co. 4 Direttiva 2013/33/UE prevede la possibilita' per i richiedenti asilo
soggetti a restrizioni alla propria liberta' di movimento di muoversi
temporaneamente fuori dall'area loro designata, previa apposita autorizzazione;
l'eventuale diniego deve essere motivato; stabilisce anche che non il
richiedente asilo non necessita di autorizzazione per presentarsi di fronte
alle autorita' e ai giudici quando e' richiesta la sua comparizione; nessuno di
questi due aspetti e' stato recepito da D. Lgs. 142/2015
á
Ord. Sindaco del Comune di Tarantasca: divieto di
accampamento nel territorio del Comune di Tarantasca per gruppi e carovane
di nomadi, sia su suolo pubblico sia
su suolo privato, salva specifica autorizzazione; si considera accampamento la sosta, per piu' di un'ora nel medesimo luogo, di piu' veicoli adibiti ad abitazione;
ammenda da 25 a 500 euro e sgombero immediato di persone, veicoli e
attrezzature in caso di violazione del divieto
á
Parere Mintrasporti 480/2015: appare illegittima l'ordinanza sindacale del Comune
di Aquileia con cui si preclude la sosta agli autocaravan in tutte le vie del Comune, con l'eccezione di una
apposita area di parcheggio, se non e' congruamente motivata a seguito di
adeguata istruttoria
á
A Castel Mella
(Brescia), i non residenti che vogliano utilizzare il Parco del Fontanone
devono chiedere un'apposita autorizzazione, con almeno 10 giorni di anticipo, e
pagare il canone di occupazione del suolo pubblico (comunicato Stranieriinitalia)
á
TAR Veneto:
accolta l'istanza cautelare contro l'Ordinanza del sindaco di Padova 16/10/2014, con cui si prescrive il divieto di dimora, anche
occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per persone prive di
regolare documento di identita' e di regolare certificato medico, nonche'
l'obbligo, da parte dei soggetti privi di regolare permesso di soggiorno ovvero
di tessera sanitaria ed individuati nel corso di accertamenti da parte della
Polizia locale, di sottoporsi entro tre giorni a visite mediche presso le
compententi ULSS; il TAR basa la decisione sui seguenti motivi:
o
i presupposti di
contingibilita' ed urgenza o la sussistenza di un'emergenza sanitaria
costituiscono l'imprescindibile fondamento dell'esercizio del potere di
ordinanza da parte dei sindaci; il provvedimento impugnato non evidenzia la
sussistenza di alcuno di questi elementi (in particolare, dalla documentazione
della ULSS n. 16 di Padova risulta da escludere la sussistenza di un'emergenza
sanitaria)
o
le
argomentazioni contenute nella memoria del Comune circa l'esistenza di accurati
ed efficaci controlli sanitari nei confronti dei profughi che sbarcano in
Italia sembrano contraddire i presupposti fattuali sui quali si fonda
l'ordinanza, mentre per quanto riguarda gli stranieri privi di titolo di
soggiorno gia' presenti in Italia non sembra allo stato esservi un tasso di
rischio diverso da quello riscontrabile per la generalita' della popolazione
residente
o
sussiste il
requisito del periculum in mora
perche' l'ordinanza e' rivolta anche nei confronti di categorie di soggetti
che, non essendo nelle condizioni di poter adempiere tempestivamente agli
obblighi imposti, soggiacciono al divieto di dimora anche occasionale nel
territorio del Comune di Padova, e cio', oltre a costituire una limitazione
all'esercizio delle misure di competenza del Prefetto, in mancanza di
un'emergenza sanitaria e dei presupposti di contingibilita' ed urgenza, produce
effetti lesivi privi di giustificazione
á
Comunicato ASGI: l'amministrazione comunale di Telgate, chiamata in giudizio in
relazione alla delibera di giunta 50/2014, con la quale di disponeva il divieto
di dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza, per
persone prive di regolare documento di identita' e di tessera sanitaria o di
regolare certificato medico rilasciato dalla competente USL attestante le
condizioni sanitarie e l'idoneita' a soggiornare, ha revocato la delibera
contestata e ne ha emesso altra di contenuto diverso; il Comune ha dichiarato
che provvedera' al pagamento delle spese di causa
á
Il Sindaco di
Alassio ha emesso un'ordinanza che sancisce il divieto di insediarsi anche
occasionalmente nel territorio comunale a persone prive di fissa dimora
provenienti da Paesi dell'area africana, asiatica e sud americana, se non in
possesso di regolare certificato sanitario attestante la negativita' da
malattie infettive e trasmissibili (comunicato Stranieriinitalia); presentata, in relazione al comportamento del
Sindaco, una denuncia alla Procura di Savona dal "Comitato per gli
immigrati e contro ogni forma di discriminazione" e un esposto all'UNAR da
diverse associazioni (comunicato Stranieriinitalia); TAR Liguria:
dal momento che la legittimazione attiva di associazioni in materia di
discriminazione sussiste solo quando ad essere violato e' il diritto a non
essere discriminati, e non quando la censura di un atto amministrativo riguarda
altri profili, nelle situazioni in cui le associazioni sono legittimate ad
agire, la competenza non puo' che essere del giudice ordinario (il ricorso
riguardava l'ordinanza del Sindaco di Alassio relativa a persone straniere
senza fissa dimora prive di certificato sanitario)
Utilizzabilita' dei permessi di soggiorno (torna
all'indice del capitolo)
á
UtilizzabilitaÕ dei permessi per motivi diversi da quello del rilascio:
o
motivi familiari: per lavoro subordinato,
lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative), studio
o
lavoro autonomo: per lavoro subordinato o
studio
o
lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche
come socio lavoratore di cooperative) o studio
o
motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e studio? certamente si' in
caso di permesso rilasciato su richiesta della Commissione territoriale prima
dell'entrata in vigore di D. Lgs. 251/2007; verosimilmente anche negli altri
casi: se cosi' non fosse, sarebbe individuabile il permesso per motivi
umanitari rilasciato per protezione sociale)
o
integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o
affidamento:
per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio
o
minore eta':
per studio (circ. Mininterno 13/11/2000; non per lavoro, da circ. Mininterno 13/11/2000; nota: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione dovrebbe pero' rientrare nel diritto all'istruzione e
formazione; nel senso della possibilita'
di accesso del minore non accompagnato all'apprendistato, Rapp. ANCI 2012 sui minori stranieri non accompagnati)
o
motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per
anno; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche
rapporti – aggiuntivi? – di tirocinio funzionali al completamento
del percorso di formazione; art. 39, co. 3, lettera b T.U. prevede che il
Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma da parte
degli studenti universitari: disciplina mai definita, nei fatti; Circ. Mininterno 30/1/2009 (che cita una comunicazione del Minlavoro a seguito
di quesito posto dall'INPS): nel limite delle 1040 ore, consentito lo
svolgimento di qualunque attivita' lavorativa (verosimilmente, anche autonoma)
o
motivi umanitari
per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per
lavoro subordinato o studio
o
asilo: per
lavoro subordinato o autonomo o studio
o
protezione sussidiaria: per lavoro subordinato o autonomo o studio
o
richiesta di asilo: per lavoro subordinato o autonomo, se, trascorsi 60 gg dalla presentazione della domanda, se il procedimento di
esame della domanda non e' concluso ed il ritardo non puo' essere attribuito al
richiedente (art. 22 D. Lgs. 142/2015)[29];
note:
¤
il D. Lgs.
142/2015 non chiarisce quando il
ritardo sia da addebitarsi al
richiedente asilo; in precedenza il D. Lgs. 140/2005 elencava i seguenti
motivi: presentazione di documenti e certificazioni false, rifiuto di fornire
le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o
nazionalita', mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti
alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il
centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di
forza maggiore (es.: malattia - da circ. Mininterno 22/10/2005)
¤
non e' chiaro se l'accesso all'attivita' lavorativa valga nei casi in cui l'esame della domanda da parte della Commissione territoriale si sia concluso entro 60 gg e il richiedente
sia in attesa di una decisione definitiva sul ricorso presentato contro questa
decisione; in precedenza, era stabilito (art. 36, co. 1 D. Lgs. 25/2008, che
rinviava ad art. 11 D. Lgs. 140/2005; articoli entrambi abrogati da D. Lgs.
142/2015) che il richiedente asilo che avesse proposto ricorso avverso la
decisione della Commissione territoriale o avverso la sentenza del tribunale
(verosimilmente, sempre che, in caso di ricorso avverso la sentenza del
tribunale, la corte d'appello avesse ordinato la sospensione dell'esecuzione
della sentenza stessa, e che il comportamento del richiedente non avesse
causato ritardi nell'esame della domanda) accedesse al lavoro qualora fossero
trascorsi piu' di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza possibilita'
di conseguente conversione del titolo del permesso di soggiorno (disposizioni
ribadite da Circ. Mininterno 13/7/2010)
¤
Circ. Minlavoro 26/7/2016: i 60 gg richiesti per l'accesso all'attivita'
lavorativa da parte dei richiedenti asilo sono calcolati dalla data di rilascio
della ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale
o
attesa riacquisto cittadinanza: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi, secondo
nota della DPL Modena; nello stesso
senso, Corte App. Trento, Sent. Cass. 8582/2008, Sent. Cass. 12680/2009: se non consentisse di lavorare, non avrebbe senso
prevederne il rilascio anche a vantaggio di chi sia gia' titolare di permesso
che abiliti al lavoro; in senso
contrario, Nota Mininterno alla questura di Trento)
o
adozione:
per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena; verosimilmente, si deve intendere "attesa
adozione", salvi i limiti di eta')
o
assistenza minore, per lavoro subordinato o autonomo (da D. Lgs. 5/2007)
o
ricerca scientifica, per attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e
compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto
ospitante (D. Lgs. 17/2008)
o
motivi religiosi, per attivita' remunerate dall'Istituto Centrale per il Sostentamento
del Clero (Nota Minlavoro 16/4/2009)
á
Obbligo, per
l'autorita' preposta al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di
attivita' autonoma e per i Centri per l'impiego che ricevono dichiarazione di
diponibilita' alla ricerca di un'attivita' lavorativa, di comunicare a questura
e archivio anagrafico dei lavoratori stranieri i casi in cui il permesso eÕ
stato utilizzato per motivi diversi da quelli del rilascio (nota: non sembra
incluso il caso di straniero che abbia stipulato un contratto di lavoro
subordinato, comunicato solo successivamente dal datore di lavoro alla
Direzione provinciale del lavoro)
á
Nel permesso di soggiorno che autorizzi
l'esercizio di attivita' lavorativa
secondo le norme del D. Lgs. 286/1998 e del DPR 394/1999 e' inserita la
dicitura "perm. unico lavoro",
salvo che si tratti di stranieri (D. Lgs. 40/2014)
o
titolari di
permesso UE slp, rilasciato dall'Italia o da altro Stato membro
o
che soggiornino
per lavoro stagionale
o
che soggiornino
per lavoro autonomo (nota:
l'esclusione e' compatibile con la Direttiva 2011/98/UE, solo se si tratta di stranieri che abbiano fatto ingresso per lavoro
autonomo)
o
ammessi al di
fuori delle quote in qualita' di dirigenti o lavoratori altamente
specializzati, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti
nel territorio italiano, lavoratori marittimi, lavoratori alle dipendenze di
appaltatore, persone che svolgono in Italia attivita' di ricerca o un lavoro
occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilita' di
giovani o collocate alla pari
o
che soggiornano
a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, o hanno richiesto il
permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale
richiesta
o
che soggiornano
per protezione internazionale o hanno chiesto il riconoscimento della
protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta
o
che soggiornano
per motivi di studio o formazione
á Note:
o la Direttiva 2011/98/UE prevede (salva la
possibilita' per gli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni piu' favorevoli) che le
disposizioni in essa contenute non si applichino agli stranieri
¤ che sono familiari
di comunitari che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera
circolazione
¤ che godono, insieme
ai loro familiari e a prescindere dalla loro cittadinanza, di diritti di libera
circolazione equivalenti a quelli dei comunitari in base ad accordi tra
l'Unione europea e gli Stati membri o tra l'Unione europea e paesi terzi
¤ che sono distaccati,
per la durata del distacco
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro
in qualitˆ di lavoratori trasferiti all'interno di societa'
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro
come lavoratori stagionali o alla pari
¤ che sono autorizzati
a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero
hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di
una decisione sul loro status
¤ che sono beneficiari
di protezione internazionale o hanno chiesto la protezione internazionale e
sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda
¤ che sono beneficiari
di protezione in base al diritto nazionale, agli obblighi internazionali o alla
prassi di uno Stato membro ovvero hanno presentato domanda per avere tale
protezione e sono in attesa di una decisione definitiva sulla loro domanda
¤ che sono titolari di
permesso UE slp
¤ il cui
allontanamento e' stato sospeso per motivi di fatto o di diritto
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato
membro come lavoratori autonomi
¤ che hanno presentato
domanda di ammissione o sono stati ammessi come lavoratori marittimi o per
svolgere qualunque altra attivita' lavorativa a bordo di una nave registrata in
uno Stato membro o battente bandiera di uno Stato membro
¤ che sono stati
autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non
superiore a 6 mesi o che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini di
studio (previa esclusione esplicita in sede di recepimento della Direttiva)
o
il comune di
Bergamo, con una nota,
informa i titolari di permesso unico per lavoro del loro diritto all'assegno
per famiglie con almeno tre figli, elencando, quali interessati, i titolari dei
seguenti permessi:
¤
lavoro
subordinato
¤
permesso UE slp
¤
motivi familiari
¤
attesa
occupazione
¤
motivi
umanitari, status di rifugiato e di protezione sussidiaria (in contrasto con D.
Lgs. 40/2014)
¤
studio (in
contrasto con D. Lgs. 40/2014)
¤
lavoro
stagionale (in contrasto con D. Lgs. 40/2014)
¤
lavoro autonomo
(in contrasto con D. Lgs. 40/2014 e, se si tratta di stranieri che abbiano
fatto ingresso per lavoro autonomo, con Direttiva 2011/98/UE)
¤
Carta blu UE
¤
permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a, g, h, i, r (in
contrasto con D. Lgs. 40/2014)
o
il D. Lgs. 40/2014, che dovrebbe recepire
la Direttiva 2011/98/UE, si limita a introdurre la dicitura "perm.
unico lavoro" su alcuni dei permessi di soggiorno che autorizzino
l'esercizio di attivita' lavorativa, ma non
specifica di quali diritti o
facolta' godano i titolari di tali
permessi; la Commissione Politiche dellÕUnione europea della Camera aveva
espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, condizionandolo pero' all'introduzione di un gran numero di modifiche, atte a renderlo idoneo a
recepire compiutamente la Direttiva, ma le indicazioni contenute in tale parere
sono state ignorate; e' facilmente prevedibile
che verra' aperta, dalla Commissione UE, una procedura di infrazione contro l'Italia
o
Trib. Bergamo: riconosciuto il bonus bebe' (assegno di natalita' di cui all'art. 3
co. 125 L. 9/2014, come modificato da L. 190/2014) ad una cittadina straniera
titolare di permesso per motivi familiari, coniugata con cittadino straniero
titolare di permesso per lavoro subordinato, in base ad art. 12 Direttiva 2011/98/UE, non recepito nella normativa italiana, ma di
contenuto preciso e incondizionato (dotato quindi di efficacia diretta
nell'ordinamento italiano, nei rapporti di tipo verticale); il bonus bebe'
rientra infatti tra le prestazioni di sicurezza sociale, che comprendono, tra
le altre, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i
carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e
degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato 1 del Regolamento CE 883/2004 (il bonus bebe' non rientra tra gli assegni speciali
di nascita, dato che e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino); giurisprudenza ulteriore:
¤
nello stesso senso, Trib. Como,
Trib. Brescia, Trib. Bergamo, Trib. Pavia
(non e' necessario sollevare la questione di pregiudizialita' davanti alla
CGUE, ne' di costituzionalita' davanti alla Corte Costituzionale, dal momento
che e' possibile dare un'interpretazione costituzionalmente orientata di art. 3
co. 125 L. 9/2014 conforme al diritto europeo: l'assegno di natalita' spetta al
titolare di permesso unico lavoro in base alla giurisprudenza della Corte
Costituzionale, che esclude che sia necessaria la titolarita' del permesso di
soggiorno UE anche per l'erogazione di prestazioni quale quella in esame, non
mirata a dare risposta a gravi situazioni di urgenza, quando lo straniero sia
stato ammesso a soggiornare in modo non episodico), Trib. Rovereto (per un caso, pero', in cui l'interessata e' familiare straniera di
cittadino comunitario, categoria cui la Direttiva 2011/98/UE di per se' non si applica), Trib. Modena
e Trib. Pavia
(secondo le quali non vi e' sovrapposizione tra il concetto comunitario di
sicurezza sociale e quello nazionale di previdenza sociale; il concetto
comunitario di sicurezza sociale deve essere valutato alla luce della normativa
e della giurisprudenza comunitaria; per cui deve essere considerata
previdenziale una prestazione attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione
individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una
situazione legalmente definita e riferita ad un fattore di rischio)
¤
in senso contrario, Trib. Milano:
-
il bonus bebe'
rientra tra i benefici di assistenza
sociale e non tra quelli di previdenza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004; e' esclusa quindi l'applicabilita' diretta della
clausola di parita' di cui all'art. 12 Direttiva 2011/98/UE
-
anche se si considerasse questa prestazione
come una prestazione di sicurezza
sociale, l'Italia non ha recepito
esplicitamente la norma sulla parita'
di trattamento in tema di sicurezza sociale: si avrebbe inadempimento dell'Italia nel recepimento,
ma non un effetto diretto dell'art. 12, dato che la norma non e' self executing
-
inoltre, i
considerando 19, 20, 24 e 26 della Direttiva 2011/98/UE forniscono la corretta chiave di interpretazione
della Direttiva stessa: essa esprime un auspicio
di estensione e parificazione anche
delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori stranieri titolari dei
relativi permessi di soggiorno, ma non
certamente alcuna disposizione cogente
(nota: e' una sciocchezza; i
considerando usano spesso il condizionale, ma art. 12 usa l'indicativo)
Conversione del permesso di soggiorno (torna
all'indice del capitolo)
á
ConvertibilitaÕ del permesso (sotto opportune condizioni; vedi in seguito):
o
senza vincolo di quote:
¤
lavoro subordinato, in lavoro autonomo o
residenza elettiva
¤
lavoro autonomo, in lavoro subordinato o
residenza elettiva
¤
ogni permesso
(incluso il permesso per cure mediche rilasciato a donna incinta o che abbia
partorito da meno di sei mesi o, verosimilmente, al marito convivente di questa
- da circ. Mininterno 9/2/2009 - e il caso di permesso per assistenza minore - da circ. Mininterno 24/9/2009): in permesso per motivi familiari
¤
motivi familiari, in lavoro subordinato o
autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ),
esigenze sanitarie (?) o di cura, o residenza elettiva; Circ. Mininterno 15/9/2009: della conversione in lavoro subordinato o autonomo,
attesa occupazione, residenza elettiva o, verosimilmente, studio o cura,
possono fruire anche i titolari di permesso per motivi familiari rilasciato in
base ad art. 28 DPR 394/1999 (in particolare, i familiari di terzo e quarto grado di cittadini italiani,
che, con l'entrata in vigore della L. 94/2009, non possono piu' rinnovare il
permesso; nello stesso senso, con applicazione generale, Ord. TRGA Trento e, per il caso di cessata
convivenza, TAR Lombardia e Sent. Cons. Stato 390/2015; nel senso, pero', della legittimita' della revoca
del permesso quando emerga che la convivenza non ha mai avuto luogo, TAR Toscana)
¤
affidamento
(di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il quarto
grado, da sent. Corte Cost. 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela),
in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa
occupazioneÓ), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura
¤
integrazione del minore (e, verosimilmente, qualunque altro permesso rilasciato
a minori identificati come non accompagnati), in lavoro
subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro
¤
motivi umanitari, in permesso per lavoro subordinato o autonomo (art. 14, co. 1 lettera c e co. 3 DPR 394/1999; nota: di per se', non appare ovvio che
la disposizione di cui all'art. 14 co. 3, preesistente all'inclusione del
permesso per motivi umanitari nel novero dei permessi di cui all'art. 14 co. 1,
sia applicabile anche a tale permesso; che lo sia si puo' inferire dalla
rubrica dell'articolo, dalla necessita' di non rendere riconoscibili i permessi
umanitari - certamente convertibili - rilasciati per protezione sociale, dalla
scelta operata dal DPCM 5/4/2011 di rilasciare permessi per motivi umanitari nell'ambito della
protezione temporanea, poi effettivamente dichiarati convertibili con DPCM 28/2/2013, e da quanto affermato da Circ. Mininterno 21/10/2013 in relazione alla convertibilita' dei permessi
rilasciati a vittime di violenza domestica)
¤
motivi umanitari
per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05), in
lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o studio, con detrazione dalle
quote fissate dal decreto-flussi per lÕanno successivo
¤
studio, in lavoro subordinato o autonomo, con
detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lÕanno successivo, per
soggetti che al compimento della maggiore
etaÕ hanno preferito la
conversione da motivi familiari a studio
(circ. Mininterno 4/3/2005; nel senso, invece, della sottoposizione al vincolo
delle quote in vigore, sent. Cons. Stato 4810/2011, che pero' trascura di considerare art. 14, co. 5
DPR 394/1999)
¤
studio, in
lavoro subordinato o autonomo, per chi abbia conseguito in Italia il dottorato di ricerca o il master di I (L. 9/2014
e, in precedenza, circ. Mininterno 11/3/2009 e circ. Mininterno 11/12/2013) o di II
livello (art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L.
94/2009) ovvero la laurea specialistica o
la laurea triennale (art. 22 co. 11-bis
D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 99/2013)[30],
anche durante il periodo di durata massima di 12 mesi di iscrizione nell'elenco
anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione; note:
-
verosimilmente
nella nozione di "laurea" devono essere inclusi laurea triennale,
laurea specialistica/magistrale, diploma di specializzazione (circ. Mininterno 11/3/2009), nonche' attestato o diploma di perfezionamento di
durata annuale, corripondente a 60 crediti, cui si accede con il diploma di
laurea di cui alla L. 341/1990
o con la laurea specialistica magistrale (circ. Mininterno 12/10/2009)
-
verosimilmente,
la conversione e' consentita anche se non tutto il corso e' stato frequentato
in Italia
-
le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso
(art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L.
99/2013) dovrebbero applicarsi, a
partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della
corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata
in vigore della L. 128/2013, al
titolare di un permesso per studio o
formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3
lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L.
128/2013; nota: la formulazione e'
pero', in proposito, ambigua)
¤
studio, in
lavoro, per attivita' lavorative sottratte alle quote (TAR Lazio,
che fa riferimento, in particolare, al lavoro nel settore dello spettacolo)
¤
studio, in
motivi religiosi (TAR Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ. Mininterno 24/5/2005 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)
¤
motivi religiosi, in residenza elettiva (in luogo permesso UE slp, per persone che
dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni del
Vaticano; da circ. Mininterno 24/5/2005)
¤
motivi religiosi, in lavoro, per le attivita'
lavorative di cui all'art. 27 T.U. (TAR Lazio,
TAR Lazio;
in senso apparentemente piu' forte, senza esplicito riferimento al tipo di attivita',
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lombardia); in senso molto piu' prudente,
Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto
da uno Sportello comunale: a seguito
di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la
conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema
telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza
di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei
confronti delle parti attrici del giudizio
¤
protezione sussidiaria (e, verosimilmente, asilo), in lavoro subordinato o autonomo (D. Lgs. 251/2007)
o
entro quote
(conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro
subordinato e dal paese di provenienza dello straniero; da Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto):
¤
motivi di studio o formazione (anche per lo svolgimento di tirocinio formativo), in
lavoro subordinato o autonomo (circ. Mininterno 1/7/2008: l'accoglimento dell'istanza, da presentare allo
Sportello Unico della provincia in cui soggiorna il richiedente, e'
condizionato al rispetto della quota assegnata a quella provincia; note:
-
negli ultimi
decreti di programmazione dei flussi e' stata riservata una quota a tali
conversioni); la richiesta deve essere presentata prima della scadenza del
permesso (Sent. Cons. Stato 3622/2011: il rigetto della richiesta tardiva e' provvedimento
vincolato, essendo consentita la richiesta successiva alla scadenza del
permesso solo in caso di conseguimento della laurea; in senso opposto, Sent. Cons. Stato 372/2016: illegittimo il diniego di conversione di un
permesso per tirocinio in permesso per lavoro subordinato, fondato solo sul
ritardo nella presentazione della richiesta)
-
le disposizioni sulla convertibilita' nei 12 mesi successivi al completamento del corso
(art. 22 co. 11-bis D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 94/2009 e L.
99/2013) dovrebbero applicarsi, a
partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della
corrispondente modifica del DPR 394/1999, da adottare entro 6 mesi dall'entrata
in vigore della L. 128/2013, al
titolare di un permesso per studio o
formazione rilasciato in corrispondenza a un corso di studio presso istituzioni scolastiche, universitarie e
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o a un corso di formazione debitamente certificata (art. 5 co. 3
lettera c D. Lgs. 286/1998, come modificato da L. 128/2013 e art. 9 co. 2 L.
128/2013; nota: la formulazione e'
pero', in proposito, ambigua)
¤
lavoro stagionale, in lavoro subordinato, fin
dalla prima stagione, purche' il lavoratore stagionale abbia svolto regolare
attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno 3 mesi (art. 24 co. 10 D. Lgs. 286/1998, come modificato
da L. 203/2016)[31]; note:
-
Circ. Minsolidarieta' n. 31/2006, coerente con TAR Veneto:
conversione consentita entro quote a prescindere dal tipo di lavoro subordinato
e dal paese di provenienza dello straniero
-
Circ. Mininterno 19/11/2013: conversione condizionata anche alla verifica, da
parte della questura, del possesso del permesso per lavoro stagionale, o della
ricevuta di richiesta, se il permesso non e' stato ancora rilasciato, e del
possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l'assenza di motivi ostativi al
soggiorno, ai sensi di art. 5 co. 5 e art. 4 co. 3 D. Lgs. 286/1998
-
Circ. Mininterno-Minlavoro 5/11/2013: conversione condizionata all'effettiva assunzione
per lavoro stagionale per il rapporto originariamente autorizzato, con
corrispondente comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro
-
Circ. Minlavoro 24/3/2015: condizioni per la conversione sono l'avvenuta
assunzione del lavoratore in occasione dell'ingresso per lavoro stagionale -
ossia, l'esistenza della comunicazione obbligatoria di assunzione - per un
periodo non inferiore a 3 mesi, e la presenza dei requisiti per l'assunzione
con nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, che si potra'
instaurare solo alla scadenza del primo periodo di lavoro stagionale
autorizzato, previa richiesta di conversione antecedente la scadenza del
permesso per lavoro stagionale
-
Circ. Minlavoro 20/4/2015: ai fini della conversione del permesso, la
Direzione territoriale del lavoro verifica anche i pagamenti dei contributi
effettuati in favore del lavoratore nel periodo di lavoro stagionale di durata
non inferiore a 3 mesi, senza che assuma rilievo la scadenza del periodo di
lavoro stagionale autorizzato con il nulla-osta al lavoro rilasciato dallo
Sportello unico, e la congruita' delle condizioni contrattuali proposte dal
datore di lavoro per il rapporto a tempo determinato o indeterminato in
relazione alla sua capacita' economica, quale si rileva dalle informazioni
contenute nel modello Q)
-
Sent. Cons. Stato 2882/2013: illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di
durata di 9 mesi, rilasciato, con dicitura ambigua, "per lavoro
subordinato, anche stagionale"
-
TAR Emilia Romagna: spetta al lavoratore l'onere di chiedere alla DPL certificazione del
rispetto della quota (in senso contrario, TAR Veneto)
-
Sent. Cons. Stato 5878/2016: illegittimo
il diniego di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per
lavoro subordinato, motivato solo dal fatto che la richiesta e' stata
presentata in ritardo rispetto alla
scadenza, dal momento che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998, che impone di tenere
in considerazione gli elementi sopravvenuti e vieta di considerare preclusive
le irregolarita' amministrative sanabili, implica che non vi siano termini
decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico
-
Sent. Cons Stato 1615/2016: legittimo il diniego di conversione del permesso
per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato se lo straniero non ha
mai ottenuto il rilascio del permesso per lavoro stagionale (si tratta di
provvedimento a carattere vincolato)
-
Sent. Cons. Stato 3884/2016: il permesso di soggiorno per lavoro stagionale e'
convertibile in permesso per lavoro subordinato anche se la richiesta di conversione e' presentata dopo la scadenza del permesso; il carattere decadenziale del termine in
questione non e' affermato, infatti, esplicitamente dalla legge, ne' appare
coerente con il sistema, dato che art. 5 co. 5 D. Lgs. 286/1998 impone di
tenere in considerazione, in favore del rilascio del permesso di soggiorno, gli
elementi sopravvenuti e insieme vieta di considerare preclusive le
irregolarita' amministrative sanabili; queste disposizioni implicano che non vi
siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico
-
si usa, per la
richiesta di conversione del permesso, il modulo vb,
che richiede l'indicazione del CCNL applicato
¤
motivi religiosi, in lavoro, per le attivita' lavorative diverse da quelle di cui
all'art. 27 T.U. (TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
TAR Lazio,
Sent. Cons. Stato 1612/2013, TAR Toscana,
TAR Lazio, secondo cui, in
mancanza di una esplicita previsione sull'onere di acquisire l'attestazione
della disponibilita' di un posto nell'ambito delle quote programmate con il
decreto-flussi, si deve ritenere che tale adempimento deve essere assicurato
d'ufficio dall'amministrazione procedente; nello stesso senso, TAR Lazio);
nello stesso senso, Risposta Mininterno a quesito, che segnala la giurisprudenza del TAR Lazio e
indica come, ai fini della conversione, sia necessaria la preventiva
acquisizione del nulla-osta da parte dello Sportello Unico attestante il
rispetto del limite delle quote; in
senso molto piu' prudente, Risposta della Prefettura di Viterbo al quesito posto
da uno Sportello comunale: a seguito
di intese tra Mininterno e Minlavoro e' stato concordato di consentire la
conversione del permesso per motivi religiosi (al di fuori del sistema
telematico in uso allo Sportello Unico) in permesso per lavoro solo in presenza
di una pronuncia in tal senso espressa dall'autorita' giudiziaria e solo nei
confronti delle parti attrici del giudizio; in senso opposto,
-
Sent. Cons. Stato 2292/2013: le richieste di conversione rappresenterebbero
un'ingiusta concorrenza nei confronti delle richieste di ingresso entro quote
degli altri stranieri (nota:
sentenza farneticante, in linea con Sent. Cons. Stato 4532/2015; si ritiene erroneamente che la conversione del
permesso consista nel rilascio del permesso per lavoro subordinato "in
deroga alle regole ordinarie e generali stabilite per quest'ultimo e senza
sottostare alle inerenti restrizioni quantitative"; non si tiene conto
quindi del fatto che la conversione potrebbe essere ammessa entro quote, a
parita' con i nuovi ingressi, o, come si e' fatto negli ultimi anni, prevedendo
quote apposite, nei fatti mai esaurite, limitando la deroga al solo requisito
dell'ingresso con visto per lavoro subordinato)
- circ. Mininterno 27/8/2015: a seguito dell'Atto Camera n. 9/02977-A/008 del 10/06/2015, con il quale la Camera dei Deputati ha presentato all'ordine del giorno l'impegno del Governo a dipanare i dubbi interpretativi in merito alla normativa in oggetto, il Mininterno ha chiesto l'avviso del Consiglio di Stato; il Consi