(Sergio Briguglio 30/11/2016)
NORME SU
IMMIGRAZIONE, ASILO, CITTADINANZA E TRATTA
Nota: in grassetto le modifiche
apportate durante la XVII Legislatura. Per un'analoga evidenziazione delle
modifiche apportate durante la XVI Legislatura si veda http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2013/gennaio/sinottico-normativa-34.html
-
D. LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e
successive modificazioni introdotte da
o
Decreto
legislativo 19 ottobre 1998, n. 380,
Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40;
o
Decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998,
n. 40;
o
Legge 7 Giugno
2002, n. 106, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti
recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per
soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera;
o
Legge
30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo;
o
Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
(testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115;
o
Legge 27 Dicembre
2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
o
Legge 14 Febbraio
2003, n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante
utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a
New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
o
Decreto
legislativo 7 Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE che
integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa
dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985;
o
Legge 12 Novembre
2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di
immigrazione;
o
Legge
31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto
del terrorismo internazionale;
o
Legge 27 Dicembre
2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007);
o
Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della
direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo;
o
Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della
direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;
o
Legge
26 Febbraio 2007, n. 17, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 Dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni di delegazione legislativa;
o
Decreto
legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, Attuazione della direttiva 2004/38/CE
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
o
Legge
6 Aprile 2007, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 15 Febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi
comunitari ed internazionali;
o
Decreto
legislativo 10 Agosto 2007, n. 154, Attuazione della
direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di
Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o
volontariato;
o
Decreto
legislativo 9 Gennaio 2008, n. 17, Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa
ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di
Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge
6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno
2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
o
Decreto
legislativo 3 Ottobre 2008,
n. 160, Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione
della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge
26 Febbraio 2010, n. 25, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative;
o
Legge
29 Giugno 2010, n. 100, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di
spettacolo e attivita' culturali;
o
Decreto
legislativo 2 Luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'articolo 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo;
o
Legge
4 Novembre 2010, n. 183, Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori
sociali, di servizi per lĠimpiego, di incentivi allĠoccupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;
o
Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il
completamento dellĠattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera
circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;
o
Decreto
legislativo 1
Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura
civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69;
o
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici;
o
Legge 4 Aprile 2012, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo;
o
Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
o
Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, Attuazione della direttiva
2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi
che intendano svolgere lavori altamente qualificati;
o
Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, Attuazione della direttiva
2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei
confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui
soggiorno e' irregolare;
o
Legge 7 agosto 2012, n. 131, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire
la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno,
nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di
termine per l'esercizio di delega legislativa;
o
Legge 9 agosto 2013, n. 99, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per
la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione
sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti;
o
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in
tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
o
Legge 8 novembre 2013, n. 128, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia
di istruzione, universita' e ricerca;
o
Legge 21 febbraio 2014, n. 9 Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio
del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per
lĠinternazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese,
noncheĠ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;
o
Legge 21 febbraio 2014, n. 10, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di
tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della
popolazione carceraria;
o
Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, Attuazione della direttiva
2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne
l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale;
o
Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, Attuazione della direttiva
2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi,
della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della
protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta;
o
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri
umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro
2002/629/GAI;
o
Decreto
Legislativo 4 marzo 2014, n. 40 Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa
a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che
consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio
di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi
terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
o
Legge 30 ottobre
2014, n. 161, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis;
o
Legge 17 aprile
2015, n. 43, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo,
anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione;
o
Legge 29 luglio
2015, n. 115, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014;
o
Legge 7 luglio
2016, n. 122, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016;
o
Decreto
Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, Attuazione della direttiva 2014/36/UE
sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per
motivi di impiego in qualita' di lavoratori stagionali.
-
C. C. (disposizioni
rilevanti): Codice civile, come modificato da
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
-
C. P.
(disposizioni rilevanti in materia di immigrazione): Codice penale, come modificato da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in
tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
o
Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle
disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della
legge 10 dicembre 2012, n. 219;
o
Legge 29 ottobre
2016, n. 199, Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero,
dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo
nel settore agricolo.
-
C. P. P.
(disposizioni rilevanti in materia di immigrazione): Codice di procedura penale, come modificato da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 9 agosto 2013, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2013, recante disposizioni
urgenti in materia di esecuzione della pena;
o
Decreto
Legislativo 4 marzo 2014, n. 32, Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul
diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;
o
Legge 17 aprile
2015, n. 43, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo,
anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione.
-
D. LGS. 271/1989
(disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 28 Luglio 1989, n. 271, Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale, come
modificato da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il
completamento dellĠattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera
circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;
o
Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013;
o
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in
tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
o
Decreto
Legislativo 4 marzo 2014, n. 32, Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul
diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;
o
Decreto
Legislativo 23 giugno 2016, n. 129, Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, recante attuazione della direttiva
2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti
penali.
-
L. 68/1993
(disposizioni rilevanti): Legge 19
Marzo 1993, n. 68, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di
contabilita' pubblica, e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
-
L. 448/1998 (disposizioni
rilevanti): Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013.
-
L. 488/1999 (disposizioni rilevanti):
Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
-
D. LGS. 267/2000
(disposizioni
rilevanti): Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni
introdotte da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 17 Dicembre 2010, n. 217, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre
2010 , n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.
-
D. LGS. 274/2000 (disposizioni
rilevanti): Decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274, Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14 della Legge 24 Novembre 1999, n. 468, e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il
completamento dellĠattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera
circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.
-
L. 328/2000
(disposizioni rilevanti):
Legge 8 Novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali
-
L. 388/2000 (disposizioni
rilevanti): Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria
2001)
-
D. LGS. 165/2001 (disposizioni
rilevanti): Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
come modificato da
o
Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013.
-
D. LGS. 231/2001 (disposizioni
rilevanti): Decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300
-
L. 103/2002 (disposizioni rilevanti): Legge 24 maggio 2002, n. 103, Norme in materia di docenti di scuole e universita'
straniere operanti in Italia
-
L. 189/2002 (ulteriori
disposizioni): Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo, e successive modificazioni
introdotte da
o
Legge 9 Ottobre
2002, n. 222, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni
urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari;
o
Legge 27 Dicembre
2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
o
Legge 12 Novembre
2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di
immigrazione.
-
L. 222/2002 (ulteriori
disposizioni): Legge 9 Ottobre 2002,
n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia
di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge 12 Novembre
2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di
immigrazione.
-
D. LGS. 215/2003: Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e
successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la paritaĠ
di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
etnica, e successive modificazioni introdotte da
o
Decreto
legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di
errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
concernenti disposizioni per la paritaĠ di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonche' in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro;
o
Legge
6 Giugno 2008, n. 101, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 8 Aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per
l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee;
o
Decreto
legislativo 1
Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile
in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69.
-
D. LGS. 276/2003
(disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30, e successive modificazioni
introdotte da
o
Decreto
legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni
correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di
occupazione e mercato del lavoro;
o
Legge
14 Maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 Marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellĠambito
del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe
al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di
processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della
disciplina delle procedure concorsuali;
o
Legge
2 Dicembre 2005, n. 248, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 Settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria;
o
Legge
23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
o
Legge
4 Agosto 2006, n. 248, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 Luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale;
o
Legge
6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno
2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
o
Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
o
Decreto
Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, Disciplina organica dei contratti di lavoro
e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma
7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
-
L. 271/2004 (ulteriori
disposizioni): Legge 12 Novembre
2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
-
D. LGS. 12/2005: Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n.12,
Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco
delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi
-
L. 69/2005: Legge 22 aprile 2005, n. 69, Disposizioni per conformare il diritto
interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri
-
L. 80/2005 (disposizioni rilevanti): Legge 14 maggio 2005, n.
80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellĠambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la
modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali
-
D. LGS. 76/2005
(disposizioni rilevanti):
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76,
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo
2003, n. 53
-
L. 155/2005 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 31 luglio 2005, n.
155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale,
e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 17 aprile
2015, n. 43, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo,
anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione.
-
L. 296/2006 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 27
Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007)
-
D. LGS. 3/2007 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della
direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo
-
D. LGS. 5/2007 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della
direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare
-
D. LGS. 24/2007: Decreto
Legislativo 25 Gennaio 2007, n.24, Attuazione della direttiva 2003/110/CE,
relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di
espulsione per via aerea
-
D. LGS. 30/2007: Decreto legislativo 6 Febbraio 2007, n.30, Attuazione
della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri, e successive modificazioni introdotte da
o
Decreto
legislativo 28 Febbraio 2008, n. 32, Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto
dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri;
o
Legge 2 Agosto 2011, n. 129, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 Giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il
completamento dellĠattuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera
circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva
2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;
o
Decreto
legislativo 1
Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura
civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69;
o
Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013.
-
L. 68/2007: Legge 28 Maggio 2007, n. 68, Disciplina dei
soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio
-
D. LGS. 206/2007: Decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania, e successive
modificazioni introdotte da
o
Decreto
legislativo 26 Marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
o
Decreto legislativo
28 gennaio 2016, n. 15, Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n.
1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno (ÇRegolamento IMIÈ).
-
L. 125/2008
(ulteriori
disposizioni rilevanti):
Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
-
L. 133/2008
(ulteriori disposizioni rilevanti): Legge
6 Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno
2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge
27 Dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)
-
L. 88/2009 (disposizioni
rilevanti): Legge 7 Luglio 2009, n. 88, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008
-
L. 94/2009 (ulteriori
disposizioni rilevanti):
Legge 15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
-
L. 102/2009 (disposizioni rilevanti): Legge 3 Agosto 2009, n. 102, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1 Luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a
missioni internazionali
-
D. LGS.
59/2010:
Decreto legislativo 26 Marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno
-
L. 148/2011 (disposizioni
rilevanti): Legge 14 Settembre 2011, n. 148, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al
Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici
giudiziari, e successive modificazioni
introdotte da
o
Legge
26 aprile 2012, n. 44, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento
-
D. LGS. 150/2011 (disposizioni
rilevanti in materia di immigrazione): Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione
dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18
Giugno 2009, n. 69
-
L. 35/2012 (disposizioni rilevanti in materia di immigrazione):
Legge 4 Aprile
2012, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge
24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013);
o
Legge
27 febbraio 2014, n. 15 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative;
o
Legge 17 ottobre 2014, n. 146, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 22 Agosto 2014, n. 119, recante disposizioni
urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in
occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione
internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero
dell'interno;
o
Legge 27 febbraio
2015, n. 11, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
o
Legge 25 febbraio
2016, n. 21, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative;
o
Decreto
Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, Attuazione della direttiva 2014/36/UE
sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per
motivi di impiego in qualita' di lavoratori stagionali.
-
D.
LGS. 109/2012 (ulteriori disposizioni
rilevanti): Decreto legislativo 16 Luglio 2012, n. 109, Attuazione della
direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a
provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di
Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, e successive modificazioni
introdotte da
o
Legge 9 agosto 2013, n. 99, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per
la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione
sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti
-
L.
131/2012
(disposizioni rilevanti): Legge 7
agosto 2012, n. 131, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei
cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in
materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per
l'esercizio di delega legislativa
-
L. 97/2013 (ulteriori disposizioni
rilevanti): Legge 6 agosto 2013, n. 97,
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.
-
L. 99/2013
(ulteriori disposizioni rilevanti): Legge
9 agosto 2013, n. 99, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la
promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale,
nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti.
-
L.
128/2013
(ulteriori disposizioni rilevanti): Legge
8 novembre 2013, n. 128, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di
istruzione, universita' e ricerca.
-
L. 9/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 21 febbraio 2014, n. 9, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
recante interventi urgenti di avvio del piano ÇDestinazione ItaliaÈ, per il
contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi
RC-auto, per lĠinternazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle
imprese, noncheĠ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, e
successive modificazioni introdotte da
o
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)
-
L.
10/2014 (ulteriori disposizioni
rilevanti): Legge 21 febbraio 2014, n. 10, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure
urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione
controllata della popolazione carceraria.
-
D.
LGS. 12/2014 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 13 febbraio
2014, n. 12, Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva
2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale
-
D.
LGS. 32/2014 (ulteriori disposizioni
rilevanti): Decreto Legislativo 4
marzo 2014, n. 32, Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto
all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali
-
D. LGS. 38/2014: Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38, Attuazione
della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti
relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva
2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle
ricette mediche emesse in un altro stato membro
-
D. LGS. 40/2014 (ulteriori disposizioni
rilevanti): Decreto Legislativo 4
marzo 2014, n. 40 Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una
procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato
membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che
soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
-
L. 161/2014 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 30 ottobre 2014, n. 161, Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2013-bis.
-
L. 190/2014 (disposizioni
rilevanti): Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015).
-
L. 43/2015 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 17 aprile 2015, n. 43, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
-
D. LGS. 81/2015 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 15
giugno 2015, n. 81, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183.
-
L. 107/2015 (disposizioni
rilevanti): Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti.
-
D. LGS. 151/2015 (disposizioni
rilevanti): Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, Disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di
rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183.
-
L. 208/2015 (disposizioni
rilevanti): Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016), e successive modificazioni
introdotte da
o
Legge 26 maggio
2016, n. 89, Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
recante disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico
e della ricerca.
-
L. 12/2016: Legge 20 gennaio 2016, n. 12, Disposizioni per
favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia
mediante l'ammissione nelle societa' sportive appartenenti alle federazioni
nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva.
-
L. 45/2016: Legge 21 marzo 2016, n. 45, Istituzione della
Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.
-
L. 76/2016: (disposizioni
rilevanti): Legge 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
-
L. 122/2016 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 7 luglio
2016, n. 122, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.
-
L. 199/2016 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 29
ottobre 2016, n. 199, Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del
lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento
retributivo nel settore agricolo.
-
DPR 394/1999: Decreto del Presidente
della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo
1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge 11 Agosto
2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone;
o
Decreto
del Presidente della Repubblica 18
Ottobre 2004, n. 334, Regolamento recante modifiche
ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
o
Legge 4 Aprile 2012, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo
o
Decreto
Legislativo 4 marzo 2014, n. 40 Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa
a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che
consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio
di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi
terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
o
Legge 7 luglio
2016, n. 122, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016;
o
Decreto
Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, Attuazione della direttiva 2014/36/UE
sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per
motivi di impiego in qualita' di lavoratori stagionali.
-
DPR 179/2011: Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre
2011, n. 179, Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di
integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286
-
DPCM 535/1999: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento
concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma
dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni introdotte da
o
Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Settembre 2011, n. 191, Regolamento
concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma
dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
Asilo
-
L. 39/1990 (artt. 1 - 1
septies) Legge 28 Febbraio 1990, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi giaĠ presenti nel
territorio dello Stato, e sucessive modificazioni inrtrodotte da
o
Decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero;
o
Legge
30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo;
o
Decreto
Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta;
o
Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
-
L. 563/1995 (disposizioni rilevanti): Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente:
Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate
in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
-
D. LGS. 85/2003: Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione
della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in
ambito comunitario
-
D. LGS. 140/2005: Decreto Legislativo 30 maggio 2005,
n.140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Decreto
Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai
fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale
-
D. LGS. 251/2007: Decreto Legislativo 19 novembre 2007,
n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013;
o
Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, Attuazione della direttiva
2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione
riconosciuta.
-
D. LGS. 25/2008: Decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, Attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Decreto legislativo 3 Ottobre 2008, n. 159, Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva
2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
o
Decreto
legislativo 1
Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di procedura
civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69;
o
Legge 6 agosto 2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013;
o
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri
umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro
2002/629/GAI;
o
Legge 17 ottobre 2014, n. 146, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 22 Agosto 2014, n. 119, recante disposizioni
urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in
occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione
internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero
dell'interno;
o
Decreto
Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai
fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale.
-
D. LGS. 150/2011 (disposizioni
rilevanti in materia di asilo): Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo
54 della legge 18 Giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni introdotte da
o
Decreto
Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai
fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale.
-
D. LGS. 18/2014 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, Attuazione della direttiva
2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o
apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno
status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione
riconosciuta
-
L. 146/2014 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 17 ottobre 2014, n. 146, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
agosto 2014, n. 119, recante
disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e
violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione
internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero
dell'interno
-
D. LGS. 142/2015 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE,
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status
di protezione internazionale, e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge
7 agosto 2016, n. 160, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per
gli enti territoriali e il territorio.
-
DM 233/1996 (disposizioni
rilevanti): Decreto del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233,
Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti
per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di
controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
-
DPR 303/2004: Decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, Regolamento
relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, e
successive modificazioni introdotte da
o
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio
2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Decreto
del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, Regolamento relativo
alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione
internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25
-
DPR 21/2015: Decreto del Presidente
della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, Regolamento relativo alle procedure
per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma
dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
Cittadinanza
-
L. 91/1992: Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, e successive modificazioni
introdotte da
o
Decreto
del Presidente della Repubblica 18 Aprile
1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei
procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana
o
Decreto
del Presidente della Repubblica 3
Novembre 2000, n. 396, Regolamento per la revisione e
la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.
o
Legge 14 dicembre
2000, n. 379, Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana
alle persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero
austro-ungarico e ai loro discendenti
o
Legge
8 marzo 2006, n.124, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti
il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di
Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
-
L. 379/2000: Legge 14
dicembre 2000, n. 379, Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza
italiana alle persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti
all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti
-
L. 51/2006 (disposizioni
rilevanti): Legge 23 Febbraio 2006, n. 51, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
recante definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni
urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative
-
L. 98/2013 (disposizioni
rilevanti): Legge 9 agosto 2013, n. 98 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia
-
DPR 572/1993: Decreto del Presidente
della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento
di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla
cittadinanza
-
DPR 362/1994: Decreto del Presidente
della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento
recante disciplina dei procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana
Tratta
-
C. P. (disposizioni rilevanti
in materia di tratta): Codice penale,
come modificato da
o
Legge 11 Agosto
2003, n. 228, Misure contro la tratta di persone;
o
Legge
15 Luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in
tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
o
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri
umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro
2002/629/GAI;
o
Decreto
Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, Attuazione della direttiva 2012/29/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;
o
Legge 29 ottobre
2016, n. 199, Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero,
dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo
nel settore agricolo.
-
C. P. P.
(disposizioni rilevanti in materia di tratta): Codice di procedura penale, come modificato da
o
Legge 15 ottobre 2013, n. 119, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in
tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
o
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri
umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro
2002/629/GAI;
o
Decreto
Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, Attuazione della direttiva 2012/29/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI
-
D. LGS 271/1989 (disposizioni
rilevanti in materia di tratta): Decreto
Legislativo 28 Luglio 1989, n. 271, Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del Codice di Procedura Penale, come modificato da
o
Decreto
Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, Attuazione della direttiva 2012/29/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme
minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI
-
L. 228/2003 (ulteriori
disposizioni): Legge 11 Agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta
di persone, come modificata da:
o
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24, Attuazione della direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri
umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro
2002/629/GAI.
o
Legge 29 ottobre
2016, n. 199, Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero,
dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo
nel settore agricolo.
-
D. LGS. 24/2014 (ulteriori
disposizioni): Decreto Legislativo 4 marzo
2014, n. 24, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e
alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime,
che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.
D.
LGS. 286/1998 *
Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni
|
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 99/2013 L. 119/2013 L. 128/2013 L. 9/2014 L. 10/2014 D. Lgs. 12/2014 D. LGS. 18/2014 D. LGS. 24/2014 D. LGS. 40/2014 L. 161/2014 L. 43/2015 L. 115/2015 L. 122/2016 D. LGS. 203/2016 |
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TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLĠIMMIGRAZIONE E NORME
SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO. |
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TITOLO I |
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PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 |
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(Ambito di applicazione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1) |
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1. Il presente testo unico, in attuazione
dellĠarticolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che
sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri. |
|
|
2. Il presente testo unico non si applica ai
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle
norme di attuazione dell'ordinamento comunitario. |
|
|
3. Quando altre disposizioni di legge fanno
riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella
italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti
previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne,
comunitarie e internazionali piuĠ favorevoli comunque vigenti nel territorio
dello Stato. |
|
|
4. Nelle materie di competenza legislativa delle
regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di
competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse
hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica. |
|
|
5. Le disposizioni del presente testo unico non si
applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato
di guerra. |
|
|
6. Il regolamento di attuazione del presente testo
unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, eĠ emanato ai sensi
dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. |
|
|
7. Prima dellĠemanazione, lo schema di regolamento
di cui al comma 6 eĠ trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il regolamento eĠ emanato anche in mancanza del
parere. |
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Art.2 |
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(Diritti e doveri dello straniero) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; |
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legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) |
|
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|
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o
nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della
persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti. |
|
|
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al
cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui
il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la
condizione di reciprocitaĠ, essa eĠ accertata secondo i criteri e le modalitaĠ
previste dal regolamento di attuazione. |
|
|
3. La Repubblica italiana, in attuazione della
convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10
aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie paritaĠ di trattamento e
piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. |
|
|
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa
alla vita pubblica locale. |
|
|
5. Allo straniero eĠ riconosciuta paritaĠ di
trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi
previsti dalla legge. |
|
|
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei
provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti
sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero, quando cioĠ non sia possibile, nelle lingue francese,
inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato. |
|
|
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti
e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi
ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della
giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale,
ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le
autoritaĠ del Paese di cui eĠ cittadino e di essere in cioĠ agevolato da ogni
pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autoritaĠ giudiziaria,
l'autoritaĠ di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno
l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di
attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare piuĠ vicina del Paese a
cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad
adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertaĠ
personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei
minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di
ricovero ospedaliero urgente e hanno altresiĠ l'obbligo di far pervenire a
tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non
debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo
alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano
presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto
lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
|
|
8. Gli accordi internazionali stipulati per le
finalitaĠ di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni
giuridiche piuĠ favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali
programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni
clandestine. |
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9. Lo straniero presente nel territorio italiano eĠ
comunque tenuto allĠosservanza degli obblighi previsti dalla normativa
vigente. |
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ÒArticolo 2-bis |
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(Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio) |
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1. EĠ istituito il
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente
testo unico, di seguito denominato ÇComitatoÈ |
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2. Il Comitato eĠ presieduto
dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un
Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed eĠ composto
dai ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non
inferiore a quattro e da un Presidente di Regione o di Provincia autonoma
designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome. |
|
|
3. Per
lĠistruttoria delle questioni di competenza del Comitato, eĠ istituito un
gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellĠinterno, composto dai
rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari opportunitaĠ
e delle politiche comunitarie, dellĠinnovazione e le tecnologie, e dei Ministeri
degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, delle attivitaĠ
produttive, dellĠistruzione, dellĠuniversitaĠ e della ricerca, del lavoro e
delle politiche sociali, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze, della
salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle attivitaĠ
culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro
per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza
unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame,
possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica
amministrazione interessata allĠattuazione delle disposizioni del presente
testo unico, noncheĠ degli enti e delle associazioni nazionali e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allĠarticolo 3,
comma 1. |
|
|
4. Con regolamento,
da emanare ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro
dellĠinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le
modalitaĠ di coordinamento delle attivitaĠ del gruppo tecnico con le
strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. |
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Art. 3 |
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(Politiche migratorie) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3) |
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1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-cittaĠ e autonomie
locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre anni, salva la
necessitaĠ di un termine piuĠ breve, il documento programmatico
relativo alla politica dellĠimmigrazione e degli stranieri nel territorio
dello Stato, che eĠ approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta
giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico eĠ emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del
Presidente della Repubblica ed eĠ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il Ministro dellĠInterno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti
attuativi del documento programmatico. |
|
|
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli
interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati
membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le
istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di
svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi
con i Paesi di origine. Esso indica altresiĠ le misure di carattere economico
e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello
Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. |
|
|
3. Il documento individua inoltre i criteri generali
per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea
gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari,
l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in
Italia, nel rispetto delle diversitaĠ e delle identitaĠ culturali delle
persone, purcheĠ non confliggenti con lĠordinamento giuridico, e prevede ogni
possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. |
|
|
4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui
allĠarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30
novembre dellĠanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base
dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellĠarticolo 20.
Qualora se ne ravvisi la opportunitaĠ, ulteriori decreti possono essere
emanati durante lĠanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei ministri puoĠ provvedere, in via transitoria, con proprio
decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo
decreto emanato.[1] |
|
|
5. NellĠambito delle rispettive attribuzioni e
dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dellĠobbiettivo
di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento
dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio
dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti allĠalloggio, alla
lingua, allĠintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della
persona umana. |
|
|
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dellĠinterno, si provvede
allĠistituzione di Consigli territoriali per lĠimmigrazione, in cui siano
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione,
gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nellĠassistenza
agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con
compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare
a livello locale. |
|
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6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati
previsti per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il
Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale
e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita' di
raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione
extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle
politiche migratorie. |
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7. Nella prima applicazione delle disposizioni del
presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 eĠ
predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono
adottati i decreti di cui al comma 4. |
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8. Lo schema del documento programmatico di cui al
comma 7 eĠ trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni.
Decorso tale termine, il decreto eĠ emanato anche in mancanza del parere. |
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TITOLO II |
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DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
DAL TERRITORIO DELLO STATO |
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CAPO I DISPOSIZIONI SULLĠINGRESSO E IL SOGGIORNO |
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Art. 4 (Ingresso nel territorio dello Stato) |
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(Legge 6
marzo 1998, n. 40, art. 4) |
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1. L'ingresso nel territorio dello Stato eĠ
consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento
equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e puoĠ
avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti. |
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2. Il visto di ingresso eĠ rilasciato
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine
o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre
mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle
autoritaĠ diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al
rilascio del visto di ingresso lĠautoritaĠ diplomatica o consolare italiana
consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che
illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al
soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla
normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, lĠautoritaĠ
diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui
comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In
deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il
diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto
presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La
presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni
a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle
relative responsabilitaĠ penali, lĠinammissibilitaĠ della domanda. Per lo
straniero in possesso di permesso di soggiorno eĠ sufficiente, ai fini del
reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
allĠautoritaĠ di frontiera. |
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3. Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con
lĠadesione a specifici accordi internazionali, consentiraĠ lĠingresso nel
proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di
idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del
soggiorno, noncheĠ la disponibilitaĠ di mezzi di sussistenza sufficienti per
la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per
motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di
sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro
dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione
di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non eĠ ammesso in
Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una
minaccia per lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi
con i quali lĠItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che
risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti
dallĠarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per
reati inerenti gli stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il favoreggiamento
dellĠimmigrazione clandestina verso lĠItalia e dellĠemigrazione clandestina
dallĠItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di
minori da impiegare in attivitaĠ illecite. Impedisce
l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza
irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III,
capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla
tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. Lo
straniero per il quale e' richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi
dell'articolo 29, non e' ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia
concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione
dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. |
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4. LĠingresso
in Italia puoĠ essere consentito con visti per soggiorni di breve durata,
validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il
titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione
identica a quella menzionata nel visto[2].
Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autoritaĠ diplomatiche o
consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dallĠItalia ovvero a norme comunitarie. |
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5. Il Ministero
degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti
Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o
modifica dellĠelenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di
visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in
vigore. |
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6. Non possono fare ingresso nel territorio dello
Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che
abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di
divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in
Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di
ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali. |
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7. L'ingresso eĠ comunque subordinato al rispetto
degli adempimenti e delle formalitaĠ prescritti con il regolamento di
attuazione. |
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Art. 4-bis |
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(Accordo di integrazione) |
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1. Ai fini di cui al presente testo
unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la
convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei
valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare
alla vita economica, sociale e culturale della societa'. |
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1-bis.
Nell'ambito delle attivita' preordinate alla realizzazione del processo di
integrazione di cui al comma 1, sono fornite le informazioni sui diritti
conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5,
comma 8.1.[3] |
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2. Entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la sottoscrizione, da
parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di
rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di
integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici
obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validita' del
permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta
condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita
integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e
l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal
questore secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione
dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di
asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi
familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di
carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea,
nonche' dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. |
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3. All'attuazione del presente
articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. |
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Art. 5 |
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(Permesso di soggiorno) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5) |
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1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato
gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti
di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso di validitaĠ a norma del presente testo
unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dalla competente autoritaĠ di uno Stato appartenente all'Unione
europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. |
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2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto,
secondo le modalitaĠ previste nel regolamento di attuazione, al questore
della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal
suo ingresso nel territorio dello Stato ed eĠ rilasciato per le attivitaĠ
previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di
attuazione puoĠ prevedere speciali modalitaĠ di rilascio relativamente ai
soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per lĠesercizio delle funzioni di ministro di culto noncheĠ
ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre
convivenze.[4] |
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2-bis. Lo straniero che richiede il
permesso di soggiorno eĠ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[5] |
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2-ter. La richiesta di rilascio e di
rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200
euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del versamento
nonche' le modalita' di attuazione della disposizione di cui all'articolo
14-bis, comma 2. Non e' richiesto il versamento del contributo per il
rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di
asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari. |
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3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro eĠ quella
prevista dal visto dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico
o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore.
La durata non puoĠ comunque essere: |
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a) superiore a
tre mesi, per visite, affari e turismo;[6] |
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b) (É); |
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c) superiore
ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per
formazione debitamente certificata; il permesso eĠ tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;[7] |
c) inferiore
al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di
istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la
verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di
attuazione. Il permesso puo' essere prolungato per ulteriori dodici mesi
oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto
dall'articolo 22, comma 11-bis;[8][9] |
|
d) (É); |
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e) superiore
alle necessitaĠ specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal
presente testo unico o dal regolamento di attuazione. |
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3-bis. Il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro eĠ rilasciato a seguito della stipula del
contratto di soggiorno per lavoro di cui allĠarticolo 5-bis. La durata del relativo
permesso di soggiorno per lavoro eĠ quella prevista dal contratto di
soggiorno e comunque non puoĠ superare: |
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a) in relazione ad
uno o piuĠ contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi; |
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b) in relazione ad un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno. |
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|
c) in relazione ad un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. |
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3-ter. Allo straniero
che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per
prestare lavoro stagionale puoĠ essere rilasciato, qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre
annualitaĠ, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nellĠultimo
dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso eĠ rilasciato ogni anno. Il permesso eĠ revocato immediatamente nel
caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico. |
3-ter[10]. Allo
straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro
stagionale e' rilasciato, qualora
si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo,
fino a tre annualita', con indicazione
del periodo di validita' per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno e' revocato se lo straniero non si
presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validita' annuale
e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio
nazionale. Il relativo visto di ingresso e' rilasciato sulla base del nulla
osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11. |
|
3-quater. Possono inoltre
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di
soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione
della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della
sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 26 del presente testo unico.
Il permesso di soggiorno non puoĠ avere validitaĠ superiore ad un periodo di
due anni. |
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3-quinquies. La
rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di
ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dellĠarticolo 4,
ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dellĠarticolo 26, ne daĠ comunicazione anche in via telematica al Ministero
dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAIL per lĠinserimento nellĠarchivio
previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione. Uguale comunicazione eĠ data al Ministero dellĠinterno
per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allĠarticolo 29
entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. |
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3 sexies Nei casi di
ricongiungimento familiare, ai sensi dellĠarticolo 29, la durata del permesso
di soggiorno non puoĠ essere superiore a due anni |
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4. Il rinnovo del permesso
di soggiorno eĠ richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui
dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza ed eĠ sottoposto alla
verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni
previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di
soggiorno eĠ rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con
rilascio iniziale. |
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4-bis. Lo straniero che
richiede il rinnovo del permesso di soggiorno eĠ sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici. [11] |
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5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno eĠ stato rilasciato, esso eĠ
revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per
lĠingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto
previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolaritaĠ
amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del
rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero
del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto
della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e
dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine,
nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della
durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. |
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono
rifiutati e, se il permesso di soggiorno eĠ stato rilasciato, esso eĠ
revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per
lĠingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto
previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolaritaĠ
amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del
rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero
del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto
della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato e
dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine,
nonche', per lo straniero gia' presente sul territorio nazionale, anche della
durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.[12] |
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5-bis. Nel valutare la pericolosita' dello straniero
per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i
quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini
dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali
condanne per i reati previsti dagli articoli 380,
commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. |
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5-ter. Il permesso di soggiorno e'
rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui
all'articolo 29, comma 1-ter. |
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6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno
possono essere altresiĠ adottati sulla base di convenzioni o accordi
internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario[13]
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato dal
questore secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione. |
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7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dall'autoritaĠ di uno Stato appartenente
all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a
dichiarare la loro presenza al questore con le modalitaĠ e nei termini di cui
al comma 2. Agli stessi eĠ rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di
soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la
dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio
dello Stato puoĠ essere disposta l'espulsione amministrativa. |
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il
diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro
presenza al questore entro il termine
di cui al comma 2. Agli stessi e'
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 103 a euro 309.[14] |
|
|
7-bis[15].
Allo straniero di cui al comma 7, che si e' trattenuto nel territorio
nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi
immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica
dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il
permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare,
in corso di validita'. |
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|
7-ter[16].
Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma
7-bis e' adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13,
comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri
dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento
e' eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o
altra autorizzazione al soggiorno[17].
Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma
1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione e'
adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o
altra autorizzazione e l'allontanamento e' eseguito con destinazione fuori
del territorio dell'Unione europea. |
|
|
7-quater[18].
E' autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero
espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso
di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di
soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validita', a condizione che
non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. |
|
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
allĠarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia
avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare
con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro per
lĠinnovazione e le tecnologie in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002
del 13 giugno 2002, riguardante lĠadozione di un modello uniforme per i
permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di
soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformitaĠ ai predetti
modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identitaĠ e
gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. |
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|
|
8.1. Nel permesso di soggiorno che
autorizza l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del presente
testo unico e del regolamento di attuazione e' inserita la dicitura:
"perm. unico lavoro".[19] |
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8.2. La disposizione di cui al comma
8.1 non si applica: |
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a) agli stranieri di cui agli articoli
9 e 9-ter; |
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b) agli stranieri di cui all'articolo
24; |
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c) agli stranieri di cui all'articolo
26; |
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|
d) agli stranieri di cui all'articolo
27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r); |
|
|
e) agli stranieri che soggiornano a
titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno
richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta; |
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f) agli stranieri che soggiornano a
titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno
chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione
su tale richiesta; |
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g) agli stranieri che soggiornano per
motivi di studio o formazione.[20] |
|
8-bis. Chiunque
contraffaĠ o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di
soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero
contraffaĠ o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto
di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di
soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti
contraffatti o alterati, eĠ punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la
falsitaĠ concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela
di falso la reclusione eĠ da tre a dieci anni. La pena eĠ aumentata se il
fatto eĠ commesso da un pubblico ufficiale. |
|
|
9. Il permesso di soggiorno eĠ rilasciato, rinnovato
o convertito entro venti giorni dalla data in cui eĠ stata presentata la
domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno
richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da
rilasciare in applicazione del presente testo unico. |
9. Il permesso di soggiorno eĠ rilasciato, rinnovato
o convertito entro sessanta[21]
giorni dalla data in cui eĠ stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico. |
|
9-bis.[22]
In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non
venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il
lavoratore straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello
Stato e svolgere temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale
comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al
datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al
rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui
sopra puo' svolgersi alle seguenti condizioni: |
9-bis.[23]
In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non
venga rispettato il termine di sessanta[24]
giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero puo'
legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere
temporaneamente l'attivita' lavorativa fino ad eventuale comunicazione
dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di
lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al
rinnovo del permesso di soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui sopra puo'
svolgersi alle seguenti condizioni: |
|
a) che la richiesta del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero
all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalita'
previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la
richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi
del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza
dello stesso; |
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b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio
la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o
di rinnovo del permesso. |
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Articolo 5 bis |
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(Contratto di soggiorno per
lavoro subordinato) |
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1. Il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro,
cittadino di uno Stato non appartenente allĠUnione europea o apolide,
contiene (É): |
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a) la garanzia da
parte del datore di lavoro della disponibilitaĠ di un alloggio per il
lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica; |
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b) lĠimpegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel
Paese di provenienza. |
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2. Non costituisce titolo valido per il
rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le
dichiarazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 1. |
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3. Il contratto di soggiorno
per lavoro eĠ sottoscritto in base a quanto previsto dallĠarticolo 22 presso
lo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia nella quale risiede o ha
sede legale il datore di lavoro o dove avraĠ luogo la prestazione
lavorativa secondo le modalitaĠ previste nel regolamento di
attuazione. |
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Art. 6 |
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(FacoltaĠ ed obblighi inerenti al soggiorno) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; |
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r.d. 18
giugno 1931, n. 773, artt.144, comma 2Ħ, e 148) |
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1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di
lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari puoĠ essere utilizzato anche
per le altre attivitaĠ consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e
formazione puoĠ essere convertito, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro
ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3,
comma 4, secondo le modalitaĠ previste dal regolamento di attuazione. |
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2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attivitaĠ sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui
all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche
obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5,
comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai
fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. |
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3. Lo straniero che, a richiesta degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato
motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di
identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante
la regolare presenza nel territorio dello Stato eĠ punito con l'arresto fino
ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000. |
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4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identitaĠ
personale dello straniero, questi eĠ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
e segnaletici. |
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5. Per le verifiche previste dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione, l'autoritaĠ di pubblica sicurezza,
quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti
comprovanti la disponibilitaĠ di un reddito, da lavoro o da altra fonte
legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi
nel territorio dello Stato. |
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6. Salvo quanto eĠ stabilito nelle leggi militari,
il Prefetto puoĠ vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localitaĠ
che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto eĠ
comunicato agli stranieri per mezzo della autoritaĠ locale di pubblica
sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica. |
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7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni
dei cittadini italiani con le modalitaĠ previste dal regolamento di
attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale
anche in caso di documentata ospitalitaĠ da piuĠ di tre mesi presso un centro
di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio daĠ
comunicazione alla questura territorialmente competente. |
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8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri
che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore
competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali
variazioni del proprio domicilio abituale. |
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9. Il documento di identificazione per stranieri eĠ
rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro
dell'interno. Esso non eĠ valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente
disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. |
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10. Contro i provvedimenti di cui allĠarticolo 5 e
al presente articolo eĠ ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente. |
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Art. 7 |
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(Obblighi dellĠospitante e del datore di lavoro) |
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(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) |
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1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero
ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo
stesso la proprietaĠ o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti
nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro
quarantotto ore, all'autoritaĠ locale di pubblica sicurezza.[25] |
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero
ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo
stesso la proprietaĠ o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti
nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro
quarantotto ore, all'autoritaĠ locale di pubblica sicurezza.[26][27] |
|
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalitaĠ
del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto
o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione
dell'immobile ceduto o in cui la persona eĠ alloggiata, ospitata o presta
servizio ed il titolo per il quale la comunicazione eĠ dovuta . |
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2-bis. Le violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 euro. |
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Art. 8 |
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(Disposizioni particolari) |
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(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149) |
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1. Le disposizioni del presente capo non si
applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e
consolare. |
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Art. 9 |
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(Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7) |
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1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni,
di un permesso di soggiorno in corso di validitaĠ, che dimostra la
disponibilitaĠ di un reddito non inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno
sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito
sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera
b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla
legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che
sia fornito dei requisiti di idoneitaĠ igienico-sanitaria accertati
dallĠAzienda unitaĠ sanitaria locale competente per territorio, puoĠ chiedere
al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, per seĠ e per i familiari di cui allĠarticolo 29, comma 1.[28]
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1-bis. Il
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo
straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione
internazionale riconosciuta dall'Italia il" e riporta, di seguito, la
data in cui la protezione e' stata riconosciuta.[29] |
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1-ter. Ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
di cui al comma 1-bis, non e' richiesta allo straniero titolare di protezione
internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneita'
dell'alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessita' di indicare un
luogo di residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del
regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione
internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilita' di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la
disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini
assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati
riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito cui al
comma 1 nella misura del quindici per cento del relativo importo.[30] |
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2 Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo eĠ a tempo indeterminato ed eĠ rilasciato entro novanta giorni
dalla richiesta. |
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2-bis. Il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo eĠ subordinato al superamento,
da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le
cui modalitaĠ di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universitaĠ e
della ricerca. |
2-bis. Il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo eĠ subordinato al superamento,
da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le
cui modalitaĠ di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universitaĠ e
della ricerca. Nel caso di permesso di
soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivitaĠ di ricerca presso le
universitaĠ e gli enti vigilati dal Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversitaĠ
e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non eĠ
richiesto il superamento del test di cui al primo periodo.[31] |
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2-ter.
La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica allo straniero titolare
di protezione internazionale.[32] |
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3.La disposizione di cui al comma 1 non si applica
agli stranieri che: |
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a) soggiornano per motivi di studio o formazione
professionale; |
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b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o
per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale
titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; |
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c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una
decisione definitiva circa tale richiesta; |
c) hanno
chiesto la protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251[33]
e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; |
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d) sono titolari di un permesso di soggiorno di
breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di
attuazione; |
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|
e) godono di uno status giuridico previsto dalla
convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla
convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione
del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla
rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni
internazionali di carattere universale. |
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4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo non puoĠ essere rilasciato agli stranieri pericolosi per
lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita'
si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne,
anche non definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di
procedura penale, noncheĠ, limitatamente ai delitti non colposi,
dallĠarticolo 381 del medesimo codice. Ai fini dellĠadozione di un
provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno di cui al
presente comma il questore tiene conto anche della durata del soggiorno nel
territorio nazionale e dellĠinserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero. |
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4-bis. Salvo i
casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo di cui al comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di
revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
previsti dagli articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo
decreto legislativo, allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione
dell'annotazione di cui al comma 1-bis ovvero un permesso di soggiorno ad
altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico.[34] |
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5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma
1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle
lettere d) ed e). |
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5-bis. Il calcolo
del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per il rilascio del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e'
effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione
internazionale in base alla quale la protezione internazionale e' stata
riconosciuta.[35] |
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6. Le assenze dello straniero dal territorio
nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono
incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi
consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo
che detta interruzione sia dipesa dalla necessitaĠ di adempiere agli obblighi
militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e
comprovati motivi. |
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7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 eĠ
revocato: |
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a) se eĠ stato acquisito
fraudolentemente; |
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b) in caso di espulsione, di
cui al comma 9; |
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c) quando mancano o vengano
a mancare i requisiti per il rilascio, di cui al comma 4; |
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d) in caso di assenza
continuativa dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi
consecutivi; |
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e) in caso di conferimento
di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro
dellĠUnione europea, previa comunicazione da parte di questĠultimo, e
comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo
superiore a sei anni. |
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8. Lo straniero al quale eĠ stato revocato il
permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, puoĠ
riacquistarlo, con le stesse modalitaĠ di cui al presente articolo. In tal
caso, il periodo di cui al comma 1, eĠ ridotto a tre anni. |
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9. Allo straniero, cui sia stato revocato il
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
confronti non debba essere disposta lĠespulsione eĠ rilasciato un permesso di
soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico. |
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10. Nei confronti del
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
lĠespulsione puoĠ essere disposta: |
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a) per gravi motivi di ordine
pubblico o sicurezza dello Stato; |
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b) nei casi di cui
allĠarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; |
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c) quando lo straniero
appartiene ad una delle categorie indicate allĠarticolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, ovvero allĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965 n.
575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure
di cui allĠarticolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
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10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla
protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e' disciplinata
dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.[36] |
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11. Ai fini dellĠadozione
del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche
dellĠetaĠ dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio
nazionale, delle conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi
familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio
nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. |
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12. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo puoĠ: |
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a) fare
ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto e circolare
liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6,
comma 6; |
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b) svolgere
nel territorio dello Stato ogni attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma
salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo
straniero. Per lo svolgimento di attivitaĠ di lavoro subordinato non eĠ
richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui allĠarticolo 5-bis.; |
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c) usufruire
delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle
relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle
relative allĠaccesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso
lĠaccesso alla procedura per lĠottenimento di alloggi di edilizia
residenziale pubblica,salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia
dimostrata lĠeffettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale; |
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d) partecipare
alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente
normativa. |
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13. EĠ autorizzata la riammissione sul territorio
nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dellĠUnione europea
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo di cui
al comma 1 che non costituisce un pericolo per lĠordine pubblico e la
sicurezza dello Stato. |
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13-bis. E'
autorizzata, altresi', la riammissione sul territorio nazionale dello
straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo titolare di protezione internazionale allontanato da altro Stato
membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando nella rubrica
"annotazioni" del medesimo permesso e' riportato che la protezione
internazionale e' stata riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal
ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a
comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora
della protezione riconosciuta dall'Italia.[37] |
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Art.
9-bis |
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(Stranieri
in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da altro Stato membro) |
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1. Lo straniero, titolare di un permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato
membro dellĠUnione europea e in corso di validitaĠ, puoĠ chiedere di
soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al
fine di: |
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a) esercitare unĠattivitaĠ economica in qualitaĠ di
lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22
e 26. Le certificazioni di cui allĠarticolo 26 sono rilasciate dallo
Sportello unico per lĠimmigrazione; |
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|
b) frequentare corsi di studio o di formazione
professionale, ai sensi della vigente normativa; |
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c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione
di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo
superiore al doppio dellĠimporto minimo previsto dalla legge per lĠesenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria
per il periodo del soggiorno. |
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2. Allo straniero di cui al comma 1 eĠ rilasciato un
permesso di soggiorno secondo le modalitaĠ previste dal presente testo unico
e dal regolamento di attuazione. |
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3. Ai familiari dello straniero titolare del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di
un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, eĠ
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi
dellĠarticolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in
qualitaĠ di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato
membro e di essere in possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 29, comma 3. |
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4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo
straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica lĠarticolo 5, comma 7, con
esclusione del quarto periodo. |
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5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 eĠ
consentito lĠingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si
prescinde dal requisito dellĠeffettiva residenza allĠestero per la procedura
di rilascio del nulla osta di cui allĠarticolo 22. |
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6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 eĠ
rifiutato e, se rilasciato, eĠ revocato, agli stranieri pericolosi per
lĠordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita'
si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie
indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne,
anche non definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di
procedura penale, noncheĠ, limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo
381 del medesimo codice. NellĠadottare il provvedimento si tiene conto
dellĠetaĠ dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio
nazionale, delle conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi
familiari, dellĠesistenza di legami familiari e sociali nel territorio
nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. |
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7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 eĠ
adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2,
lettera b) e lĠallontanamento eĠ effettuato verso lo Stato membro dellĠUnione
europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i
presupposti per lĠadozione del provvedimento di espulsione ai sensi
dellĠarticolo 13, comma 1, e dellĠarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, lĠespulsione eĠ adottata sentito lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno e lĠallontanamento eĠ effettuato fuori
dal territorio dellĠUnione europea. |
7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 eĠ
adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2,
lettera b) e lĠallontanamento eĠ effettuato verso lo Stato membro dellĠUnione
europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i
presupposti per lĠadozione del provvedimento di espulsione ai sensi
dellĠarticolo 13, comma 1, e dellĠarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, lĠespulsione eĠ adottata sentito lo Stato membro che ha
rilasciato il permesso di soggiorno e lĠallontanamento eĠ effettuato fuori
dal territorio dellĠUnione europea. Nei
confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea riporta
l'annotazione relativa alla titolarita' di protezione internazionale, come
definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, e dei suoi familiari l'allontanamento e' effettuato
verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale,
previa conferma da parte di tale Stato della attualita' della protezione. Nel
caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo' essere effettuato fuori dal
territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto
la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui
all'articolo 19, comma 1.[38] |
|
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso
dei requisiti di cui allĠarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta giorni dalla
richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo.
DellĠavvenuto rilascio eĠ informato lo Stato membro che ha rilasciato il
precedente permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. |
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso
dei requisiti di cui allĠarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta giorni dalla
richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo.
DellĠavvenuto rilascio eĠ informato lo Stato membro che ha rilasciato il
precedente permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. Se il precedente permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro riporta,
nella rubrica "annotazioni", la titolarita' di protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente comma riporta
la medesima annotazione precedentemente inserita. A tal fine, si richiede
allo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo di confermare se lo straniero benefici ancora
della protezione internazionale ovvero se tale protezione sia stata revocata
con decisione definitiva. Se, successivamente al rilascio del permesso di
soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, e' trasferita all'Italia la
responsabilita' della protezione internazionale, secondo le norme
internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, la rubrica
"annotazioni" del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo e' aggiornata entro tre mesi in conformita' a tale trasferimento.[39] |
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8-bis. Entro
trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite agli altri Stati membri
dell'Unione europea le informazioni in merito allo status di protezione
internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri che hanno ottenuto un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in tali Stati
membri.[40] |
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8-ter. Entro
trenta giorni dal riconoscimento della protezione internazionale ovvero dal
trasferimento all'Italia della responsabilita' della protezione
internazionale di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione
europea, si provvede a richiedere a tale Stato membro l'inserimento ovvero la
modifica della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo.[41] |
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Art. 9-ter |
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(Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i
titolari di Carta blu UE) |
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1. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata
da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle
condizioni previste dall'articolo 27-quater, puo' chiedere al Questore il
rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di
cui all'articolo 9. |
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2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli
stranieri che dimostrino: |
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a) di aver soggiornato, legalmente ed
ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto
titolari di Carta blu UE; |
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b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un
permesso Carta blu UE ai sensi dell'articolo 27-quater. Le assenze dello
straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo
di cui al presente comma e sono incluse nel computo del medesimo periodo
quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano
complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla lettera a). |
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3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei
requisiti previsti al comma 2, e' rilasciato dal questore un permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella
rubrica 'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'. |
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4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e'
revocato nelle ipotesi previste all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c)
ed e), nonche' nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo
di ventiquattro mesi consecutivi. |
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5. Ai familiari dello straniero titolare di un
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi
del presente articolo, in possesso di un valido documento, e' rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli articoli 5, comma
3-sexies, e 30, commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 29, comma 3. |
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6. Ai familiari dello straniero titolare di un
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi
del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma
1, e' rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo qualora abbiano soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per
cinque anni nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio
nazionale. |
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CAPO II |
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CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO |
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ED ESPULSIONE |
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Art. 10 |
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(Respingimento) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8) |
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1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri
che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti
dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. |
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2. Il respingimento con accompagnamento alla
frontiera eĠ altresiĠ disposto dal questore nei confronti degli stranieri: |
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a) che entrando
nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono
fermati allĠingresso o subito dopo; |
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b) che, nelle
circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel
territorio per necessitaĠ di pubblico soccorso. |
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3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno
straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque
respinto a norma del presente articolo eĠ tenuto a prenderlo immediatamente a
carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha
rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
Tale disposizione si applica anche quando
l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore che
avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o
le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo
abbiano rinviato nello Stato. |
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4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle
dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti che disciplinano lĠasilo politico, il riconoscimento
dello status di rifugiato ovvero lĠadozione di misure di protezione
temporanea per motivi umanitari. |
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5. Per lo straniero respinto eĠ prevista
lĠassistenza necessaria presso i valichi di frontiera. |
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6. I respingimenti di cui al presente articolo sono
registrati dallĠautoritaĠ di pubblica sicurezza. |
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Art. 10-bis |
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(Ingresso e soggiorno illegale nel
territorio dello Stato) |
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1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio
dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico
nonche' di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e'
punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente
comma non si applica l'articolo 162 del codice penale. |
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2. Le disposizioni di cui al comma 1 non
si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento
ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante
i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale. |
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3. Al procedimento penale per il reato
di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis,
20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. |
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4. Ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e'
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da
parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo
reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del
respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autoritaĠ giudiziaria
competente all'accertamento del reato. |
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5. Il giudice, acquisita la
notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo
straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di
procedura penale. |
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6. Nel caso di presentazione di
una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, il procedimento e' sospeso. Acquisita la comunicazione
del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di
soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo
unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. |
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Art. 11 |
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(Potenziamento e coordinamento dei controlli di
frontiera) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9) |
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1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli
affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il
potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle
procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito
delle compatibilitaĠ con i sistemi informativi di livello extranazionale
previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali . |
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1.-bis Il Ministro dellĠinterno, sentito, ove necessario, il
Comitato nazionale per lĠordine e la sicurezza pubblica, emana le misure
necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera
marittima e terrestre italiana. Il Ministro dellĠinterno promuove altresiĠ
apposite misure di coordinamento tra le autoritaĠ italiane competenti in
materia di controlli sullĠimmigrazione e le autoritaĠ europee competenti in
materia di controlli sullĠimmigrazione ai sensi dellĠAccordo di Schengen,
ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388. |
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2. Delle parti di piano che riguardano sistemi
informativi automatizzati e dei relativi contratti eĠ data comunicazione
all'AutoritaĠ per l'informatica nella pubblica amministrazione. |
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3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive
adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine
terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla
frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei
controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con
i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti
delle zone di polizia di frontiera, noncheĠ le autoritaĠ marittime e militari
ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle
direttive emanate in materia. |
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4. Il Ministero degli
affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative
occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente
necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente
testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione
clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la
cessione a titolo gratuito alle autoritaĠ dei Paesi interessati di beni
mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle
compatibilitaĠ funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori
forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente. |
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5. Il Ministero
dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche
preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata
provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel
territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto
di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. |
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5-bis. Il Ministero dellĠinterno,
nellĠambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto
allĠimmigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza,
contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio
dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi
irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. |
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6. Presso i valichi di frontiera sono previsti
servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli
stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia
per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a
disposizione, ove possibile, allĠinterno della zona di transito. |
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Art. 12 |
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(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10) |
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1. Salvo che il fatto costituisca piuĠ
grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo
unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di
stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a
procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di
altro Stato del quale la persona non eĠ cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, eĠ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa di 15.000 euro per ogni persona. |
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2. Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 54
del codice penale, non costituiscono reato le attivitaĠ di soccorso e
assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in
condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. |
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3. Salvo che il fatto costituisca piuĠ
grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo
unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di
stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne
illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del
quale la persona non eĠ cittadina o non ha titolo di residenza permanente, eĠ
punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000
euro per ogni persona nel caso in cui: |
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a) il fatto riguarda l'ingresso o la
permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piuĠ persone; |
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b) la persona trasportata eĠ stata
esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumitaĠ per procurarne
l'ingresso o la permanenza illegale; |
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c) la persona trasportata eĠ stata
sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la
permanenza illegale; |
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d) il fatto eĠ commesso da tre o piuĠ
persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti; |
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e) gli autori del fatto hanno la
disponibilitaĠ di armi o materie esplodenti. |
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3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono
commessi ricorrendo due o piuĠ delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista eĠ aumentata. |
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3-ter. La pena detentiva e' aumentata da
un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se
i fatti di cui ai commi 1 e 3: |
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a) sono commessi al fine di reclutare
persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale
o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivitaĠ
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; |
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b) sono commessi al fine di trarne
profitto, anche indiretto. |
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3-quater. Le circostanze attenuanti,
diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 114 del codice penale,
concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni
di pena si operano sulla quantitaĠ di pena risultante dallĠaumento
conseguente alle predette aggravanti. |
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3-quinquies. Per i delitti previsti dai
commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metaĠ nei confronti
dellĠimputato che si adopera per evitare che lĠattivitaĠ delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente lĠautoritaĠ di
polizia o lĠautoritaĠ giudiziaria nella raccolta di elementi di prova
decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lĠindividuazione o la cattura di
uno o piuĠ autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla
consumazione dei delitti. |
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3-sexies. AllĠarticolo 4-bis, comma 1,
terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, dopo le parole: Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite
le seguenti: ÒnoncheĠ dallĠarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Ò. |
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3-septies. In relazione ai procedimenti per i
delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dellĠarticolo 10
della legge 11 agosto 2003, n. 228. LĠesecuzione delle operazioni eĠ
disposta dĠintesa con la Direzione centrale dellĠimmigrazione e della polizia
delle frontiere. |
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4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 eĠ
obbligatorio l'arresto in flagranza. |
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4-bis. Quando sussistono gravi indizi di
colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, eĠ applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari.[42] |
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4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3
eĠ sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta
delle parti. |
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5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e
salvo che il fatto non costituisca piuĠ grave reato, chiunque, al fine di
trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalitaĠ dello straniero o
nellĠambito delle attivitaĠ punite a norma del presente articolo, favorisce
la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme
del presente testo unico, eĠ punito con la reclusione fino a quattro anni e
con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto eĠ commesso in
concorso da due o piuĠ persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piuĠ
persone, la pena eĠ aumentata da un terzo alla metaĠ. |
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5-bis. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre
ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile
ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della
stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero
l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444
del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione
condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona
estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme
di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono
destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei
reati in tema di immigrazione clandestina. |
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6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, eĠ
tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei
documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, noncheĠ a
riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo
dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In
caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente
comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli
stranieri trasportati. Nei casi piuĠ gravi eĠ disposta la sospensione da uno
a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione
rilasciata dallĠautoritaĠ amministrativa italiana inerenti allĠattivitaĠ
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
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7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al
contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nellĠambito delle
direttive di cui allĠarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali
possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e
delle cose trasportate, ancorcheĠ soggetti a speciale regime doganale,
quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo,
sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno
dei reati previsti dal presente articolo. DellĠesito dei controlli e delle
ispezioni eĠ redatto processo verbale in appositi moduli, che eĠ trasmesso
entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne
ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle
medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresiĠ
procedere a perquisizioni, con lĠosservanza delle disposizioni di cui
allĠarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. |
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8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di
polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal
presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in
custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di
polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia
ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto
non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. |
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8-bis. Nel caso che non siano state
presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si
applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni. |
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8-ter. La distruzione puoĠ essere
direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla
autoritaĠ da lui delegata, previo nullaosta dell'autoritaĠ giudiziaria
procedente. |
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8-quater. Con il provvedimento che
dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresiĠ fissate le
modalitaĠ di esecuzione. |
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8-quinquies. I beni acquisiti dallo
Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta,
assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto
l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di
trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalitaĠ di cui al comma 8,
sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini
della determinazione dell'eventuale indennitaĠ, si applica il comma 5
dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. |
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9. Le somme di denaro confiscate a seguito di
condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, noncheĠ le somme
di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono
destinate al potenziamento delle attivitaĠ di prevenzione e repressione dei
medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad
apposito capitolo dellĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dellĠinterno, rubrica ÒSicurezza pubblicaÓ. |
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9-bis. La nave italiana in servizio di
polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave,
di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel
trasporto illecito di migranti, puoĠ fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un
traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello
Stato. |
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9-ter. Le navi della Marina militare,
ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale,
possono essere utilizzate per concorrere alle attivitaĠ di cui al comma
9-bis. |
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9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis
possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da
parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio
di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o
da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale
o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o
con bandiera di convenienza. |
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9-quinquies. Le modalitaĠ di intervento
delle navi della Marina militare noncheĠ quelle di raccordo con le attivitaĠ
svolte dalle altre unitaĠ navali in servizio di polizia sono definite con
decreto interministeriale dei Ministri dellĠinterno, della difesa,
dellĠeconomia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. |
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9-sexies. Le disposizioni di cui ai
commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo. |
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Art. 13 |
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(Espulsione amministrativa) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11) |
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1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato, il Ministro dellĠinterno puoĠ disporre lĠespulsione dello
straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva
notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari
esteri. |
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2. LĠespulsione e' disposta dal prefetto, caso per
caso, quando lo straniero: |
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a) eĠ entrato
nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non eĠ
stato respinto ai sensi dellĠarticolo 10; |
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b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza
avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il
ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno
e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da piuĠ di
sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero
si e' trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1,
comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; |
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c) appartiene
a taluna delle categorie indicate nellĠarticolo 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, come sostituito dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nellĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dallĠarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. |
c) appartiene
a taluna delle categorie indicate negli
articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159[43]. |
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2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione
ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare
ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e
della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del
suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami
familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. |
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2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita
coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti
dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i
controlli di polizia alle frontiere esterne. |
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3. LĠespulsione eĠ disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dellĠinteressato. Quando lo straniero eĠ sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere,
il questore, prima di eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta
allĠautoritaĠ giudiziaria, che puoĠ negarlo solo in presenza di inderogabili
esigenze processuali valutate in relazione allĠaccertamento della
responsabilitaĠ di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa. In tal caso
lĠesecuzione del provvedimento eĠ sospesa fino a quando lĠautoritaĠ
giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore,
ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con le modalitaĠ di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lĠautoritaĠ giudiziaria
non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In
attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puoĠ
adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed
espulsione, ai sensi dellĠarticolo 14. |
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3 bis. Nel caso di arresto
in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta allĠatto della
convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere
ai sensi dellĠarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che
ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta puoĠ essere negato ai
sensi del comma 3. |
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3 ter. Le disposizioni di
cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento
penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi
confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o
dichiara lĠestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
allĠesecuzione dellĠespulsione. Il provvedimento eĠ immediatamente comunicato
al questore. |
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3 quater. Nei casi
previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dellĠavvenuta espulsione, se non eĠ ancora stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. EĠ sempre
disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellĠarticolo 240
del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
13-ter e 14. |
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|
3 quinquies. Se lo
straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del
termine di prescrizione del reato piuĠ grave per il quale si era proceduto
nei suoi confronti, si applica lĠarticolo 345 del codice di procedura penale.
Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, questĠultima eĠ ripristinata a norma
dellĠarticolo 307 del codice di procedura penale. |
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3 sexies. (...) |
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3-septies.[44]
Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza
domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' per i reati di cui all'articolo
10-bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l'espulsione prevista dal
presente articolo e' eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza
domiciliare o di lavoro di pubblica utilita' non eseguiti si convertono nella
corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei
commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. |
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4. L'espulsione e' eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: |
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a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155; |
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|
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al
comma 4-bis; |
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|
c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'
stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; |
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d) qualora, senza un giustificato motivo, lo
straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria,
di cui al comma 5; |
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e) quando lo straniero abbia violato anche una delle
misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis; |
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|
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e
nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero
come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; |
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|
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. |
|
|
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al
comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da
cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa
sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: |
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a) mancato possesso del passaporto o di altro
documento equipollente, in corso di validitaĠ; |
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|
b) mancanza di idonea documentazione atta a
dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente
rintracciato; |
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c) avere in precedenza dichiarato o attestato
falsamente le proprie generalita'; |
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|
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti
emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, noncheĠ
dell'articolo 14; |
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e) avere violato anche una delle misure di cui al comma
5.2. |
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5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento
d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento
immediato alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai
fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la
partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso,
con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente
il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale
termine puo' essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata
del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano
la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a
programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter.
La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
avvisa l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato
previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo
articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo
straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui
all'articolo 10. |
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|
5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la
questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facolta'
di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede
informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine,
l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4. |
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|
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza
volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita'
di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo
proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilita'
dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi', una o piuĠ delle
seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in
corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di
dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente
rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti,
presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure
di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha
effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3,
commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di
presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla
notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne
ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48
ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono
essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo
ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro.
In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il
rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria
competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione,
disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalita' previste
all'articolo 14. |
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5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il
questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua
adozione al giudice
di pace territorialmente competente il
provvedimento con il quale eĠ disposto l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione
del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale eĠ
sospesa fino alla decisione sulla convalida. LĠudienza per la convalida si
svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un
difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato eĠ
anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice
tiene lĠudienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da
parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e'
altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal
giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il
provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di
funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con
decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo e sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione
del procedimento di convalida, lo straniero espulso eĠ trattenuto in uno dei
centri di identificazione ed espulsione, di cui allĠarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito
nel luogo in cui eĠ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida eĠ concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la convalida non eĠ concessa ovvero non eĠ osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida eĠ proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. |
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5-ter. Al fine di assicurare la tempestivitaĠ del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed
allĠarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei
limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilitaĠ
di un locale idoneo. |
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|
6. (É). |
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7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di
cui al comma 1 dellĠarticolo 14, noncheĠ ogni altro atto concernente
lĠingresso, il soggiorno e lĠespulsione, sono comunicati allĠinteressato
unitamente allĠindicazione delle modalitaĠ di impugnazione e ad una
traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in
lingua francese, inglese o spagnola. |
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|
8. Avverso il decreto di
espulsione puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria
ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall'articolo 18 del decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150. |
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|
9. (É). |
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|
10 (É). |
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11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1
la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata
dal codice del processo amministrativo. |
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12. Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19, lo
straniero espulso eĠ rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cioĠ
non sia possibile, allo Stato di provenienza. |
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13. Lo straniero destinatario di
un provvedimento di espulsione non puoĠ rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di
trasgressione lo straniero eĠ punito con la reclusione da un anno a quattro
anni ed eĠ nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo
periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia'
espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e'
stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. |
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13 bis. Nel caso di
espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso eĠ
punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, giaĠ
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso
sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque
anni. |
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13 ter. Per i reati di
cui ai commi 13 e 13-bis eĠ obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto
anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. |
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14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata
eĠ determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo
caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),
del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, puoĠ essere previsto un termine superiore a
cinque anni, la cui durata eĠ determinata tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di
cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del
termine assegnato e puoĠ essere revocato, su istanza dell'interessato, a
condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale
entro il termine di cui al comma 5. |
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14-bis.[45]
Il divieto di cui al comma 13 e' registrato dall'autorita' di pubblica
sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui alla
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con
legge 30 settembre 1993, n. 388. |
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14-ter.[46]
In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione
europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero
che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 puo' essere rinviato verso
tali Stati. |
|
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si
applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di
essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puoĠ
adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1. |
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16. LĠonere derivante dal comma 10 del presente
articolo eĠ valutato in lire 4 miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi
annui a decorrere dallĠanno 1998. |
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Art. l3-bis |
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(...) |
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Art. 14 |
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(Esecuzione dellĠespulsione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12) |
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1. Quando non eĠ possibile eseguire con immediatezza
lĠespulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento,
a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del
rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo
straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il
centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra quelli individuati o
costituiti con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma
4-bis, anche quelle riconducibili alla necessitaĠ di prestare soccorso allo
straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la
disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo. |
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1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso
di passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' e
l'espulsione non e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,
lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui
al comma 1, puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del
passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da
restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo
preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c)
obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio
della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo
periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla
notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del
regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della
convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al
giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le
misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad
una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In
tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e' richiesto il
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3 da parte
dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non
sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita' di
cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o
5-bis del presente articolo. |
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2. Lo straniero eĠ trattenuto nel centro con modalitaĠ
tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua
dignitaĠ. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, eĠ assicurata in
ogni caso la libertaĠ di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. |
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3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente,
per la convalida, , senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dallĠadozione del provvedimento. |
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4. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato eĠ anchĠesso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene
lĠudienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura
speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche
avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede
alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti
dallĠarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della
vicinanza del centro di identificazione ed
espulsione di cui al comma 1, e sentito lĠinteressato, se comparso. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il
termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera,
nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
|
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5. La convalida comporta
la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
lĠaccertamento dellĠidentitaĠ e della nazionalitaĠ, ovvero lĠacquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficoltaĠ, il giudice, su richiesta
del questore, puoĠ prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue lĠespulsione o il respingimento,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale
termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore puoĠ
chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo
ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al
quarto periodo, il questore puoĠ chiedere al giudice un'ulteriore proroga di
sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puoĠ
essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile
procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole
sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese
terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria
documentazione dai Paesi terzi, il questore puoĠ chiedere al giudice di pace
la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a
sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il
questore, in ogni caso, puoĠ eseguire l'espulsione e il respingimento anche
prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice di pace. |
5. La convalida comporta
la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta
del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, (...) il questore puo' chiedere al
giudice di pace una o piu' proroghe
qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile
l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni
di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello
straniero all'interno del centro di identificazione e di espulsione non puo'
essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia gia' stato trattenuto
presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni
indicato al periodo precedente, puo' essere trattenuto presso il centro per
un periodo massimo di trenta giorni. Nei confronti dello straniero a
qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria
richiede al questore del luogo le informazioni sull'identita' e sulla
nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura
di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche. Ai soli
fini dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del
questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di
polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali
operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia
adottano i necessari strumenti di coordinamento.[47] |
|
5-bis. Allo scopo di
porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure
necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile
trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal
territorio nazionale. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante
l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie.
L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per
raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in
Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza
ovvero, quando cioĠ non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso
il titolo di viaggio. |
5-bis. Allo scopo di
porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure
necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile
trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal
territorio nazionale, ovvero dalle
circostanze concrete non emerga pi alcuna prospettiva ragionevole che
l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere
riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza[48].
L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore puo'
essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta,
della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria,
nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando cioĠ non sia
possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. |
|
5-ter. La violazione dell'ordine di cui
al comma 5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la
multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta
ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi
di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia
sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione e'
stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e
tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi
in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo
provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento
adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente
articolo, nonche', ricorrendone i presupposti,
quelle di cui all'articolo 13, comma 3.[49] |
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5-quater. La violazione dell'ordine
disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in
ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.[50] |
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5-quater.1. Nella valutazione della
condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui
ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna
all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione
resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di
allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione. |
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5-quinquies. Al procedimento penale per
i reati di cui ai commi 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274. |
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5-sexies. Ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e
5-quater, non eĠ richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13,
comma 3, da parte dell'autoritaĠ giudiziaria competente all'accertamento del
medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autoritaĠ giudiziaria competente all'accertamento del reato. |
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5-septies. Il giudice, acquisita la
notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato
prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo
345 del codice di procedura penale. |
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6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui
al comma 5 eĠ proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende lĠesecuzione della misura. |
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7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affincheĠ lo straniero non si allontani
indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a
ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento
di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo
provvedimento e' computato nel termine massimo per il trattenimento indicato
dal comma 5. |
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8. Ai fini dellĠaccompagnamento anche collettivo
alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che
esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che
svolgono attivitaĠ di assistenza per stranieri. |
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9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro
dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto
disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre
amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni, noncheĠ per la
fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in
materia finanziaria e di contabilitaĠ sono adottate di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il
Ministro dellĠinterno promuove inoltre le intese occorrenti per gli
interventi di competenza di altri Ministri. |
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Art. 14-bis |
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(Fondo rimpatri) |
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1. EĠ' istituito, presso il Ministero
dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il
rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. |
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2. Nel Fondo di cui al comma 1
confluiscono la meta' del gettito conseguito attraverso la riscossione del
contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i contributi
eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalita' del Fondo
medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5,
comma 2-ter, e' assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti al
rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno. |
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Art. 14-ter |
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(Programmi di rimpatrio assistito) |
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1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle
risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le
organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei
rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli
immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di
origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto
al comma 3. |
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2. Con decreto del Ministro dell'interno sono
definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, fissando criteri di priorita' che tengano conto
innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita' dello straniero di cui
all'articolo 19, comma 2-bis, nonche' i criteri per l'individuazione delle
organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del
presente articolo. |
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3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente
presente nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma
1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne da' comunicazione, senza
ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo
quanto previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi
ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. EĠ'
sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi
degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere
ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica,
dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria
competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.
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4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal
questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalita' previste dall'articolo 14. |
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5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri che: |
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a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al
comma 1; |
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b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo
13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo
13, comma 4-bis, lettere d) ed e); |
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c) siano destinatari di un provvedimento di
espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale
ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo
o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale. |
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6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio
di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione
rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima
prevista dall'articolo 14, comma 5. |
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7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti: |
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a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di
cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro
dell'interno; |
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b) delle risorse disponibili dei fondi europei
destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di gestione. |
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Art. 15 |
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(Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per lĠesecuzione dellĠespulsione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13) |
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1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il
giudice puoĠ ordinare lĠespulsione dello straniero che sia condannato per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, sempre che risulti socialmente pericoloso. |
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1-bis. Della emissione del provvedimento
di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena
detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari
viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autoritaĠ
consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero
e consentire, in presenza dei requisiti di legge, lĠesecuzione della
espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di
detenzione. |
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Art. 16 |
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(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione) |
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1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna
per un reato non colposo o nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi
dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello
straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13,
comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite
di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dellĠarticolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato
di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative
indicate nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, puo'
sostituire la medesima pena con la misura dellĠespulsione per un periodo non
inferiore a cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14,
commi 5-ter e 5-quater. |
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna
per un reato non colposo o nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi
dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello
straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13,
comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite
di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dellĠarticolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato
di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative
indicate nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, puo'
sostituire la medesima pena con la misura dellĠespulsione (...)[51].
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di
condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater. |
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1-bis.[52]
In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis o
all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione di cui al
comma 1 puo' essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma
14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione puo' essere
disposta per un periodo non inferiore a cinque anni. |
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2. LĠespulsione di cui al
comma 1 eĠ eseguita dal questore anche se la sentenza non eĠ
irrevocabile, secondo le modalitaĠ di cui allĠarticolo 13, comma 4. |
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3. LĠespulsione di cui al
comma 1 non puoĠ essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o
piuĠ delitti previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti
con pena edittale superiore nel massimo a due anni. |
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|
4. Se lo straniero espulso
a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dallĠarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva eĠ
revocata dal giudice competente. |
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5. Nei confronti dello
straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni
indicate nellĠarticolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva,
anche residua, non superiore a due anni, eĠ disposta lĠespulsione. Essa non
puoĠ essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o piuĠ delitti
previsti dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto. |
5. Nei confronti dello
straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni
indicate nellĠarticolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva,
anche residua, non superiore a due anni, eĠ disposta lĠespulsione. Essa non
puoĠ essere disposta nei casi di
condanna per i delitti previsti dallĠarticolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter,
del presente testo unico, ovvero per uno o piuĠ delitti previsti
dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o
tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del
codice. In caso di concorso di
reati o di unificazione di pene concorrenti, lĠespulsione eĠ disposta anche
quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati
che non la consentono.[53] |
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5-bis. Nei
casi di cui al comma 5, allĠatto dellĠingresso in carcere di un cittadino
straniero, la direzione dellĠistituto penitenziario richiede al questore del
luogo le informazioni sulla identitaĠ e nazionalitaĠ dello stesso. Nei
medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando
le competenti autoritaĠ diplomatiche e procede allĠeventuale espulsione dei
cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed
il Ministro dellĠinterno adottano i necessari strumenti di coordinamento.[54] |
|
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5-ter. Le
informazioni sulla identitaĠ e nazionalitaĠ del detenuto straniero sono
inserite nella cartella personale dello stesso prevista dallĠarticolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.[55] |
|
6. Competente a disporre
lĠespulsione di cui al comma 5 eĠ il magistrato di sorveglianza, che decide
con decreto motivato, senza formalitaĠ, acquisite le informazioni degli
organi di polizia sullĠidentitaĠ e sulla nazionalitaĠ dello straniero. Il
decreto di espulsione eĠ comunicato allo straniero che, entro il termine di
dieci giorni, puoĠ proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza.
Il tribunale decide nel termine di venti giorni. |
6. Salvo che
il questore comunichi che non eĠ stato possibile procedere
allĠidentificazione dello straniero, la direzione dellĠistituto penitenziario
trasmette gli atti utili per lĠadozione del provvedimento di espulsione al
magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del
condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalitaĠ.
Il decreto (...) eĠ comunicato al pubblico ministero, allo straniero
e al suo difensore, i quali, entro
il termine di dieci giorni, possono
proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non eĠ assistito da un
difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore
dĠufficio. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.[56] |
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7. LĠesecuzione del
decreto di espulsione di cui al comma 6 eĠ sospesa fino alla decorrenza dei
termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e,
comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati
acquisiti i necessari documenti di viaggio. LĠespulsione eĠ eseguita dal
questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalitaĠ
dellĠaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. |
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8. La pena eĠ estinta alla
scadenza del termine di dieci anni dallĠesecuzione dellĠespulsione di cui al
comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel
territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione eĠ ripristinato
e riprende lĠesecuzione della pena. |
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9. LĠespulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui
allĠarticolo 19. |
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Art.17 |
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(Diritto
di difesa) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15) |
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1. Lo straniero parte
offesa ovvero sottoposto a procedimento penale eĠ autorizzato a
rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lĠesercizio del
diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di
atti per i quali eĠ necessaria la sua presenza. LĠautorizzazione eĠ
rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare su documentata richiesta della
parte offesa o dellĠimputato o del difensore. |
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CAPO III |
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art. 18 |
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(Soggiorno per motivi di protezione sociale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16) |
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1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di
indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dallĠarticolo 380
del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali
dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza
o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti
pericoli per la sua incolumitaĠ, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai
condizionamenti di unĠassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autoritaĠ, rilascia uno speciale permesso di
soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
condizionamenti dellĠorganizzazione criminale e di partecipare ad un
programma di assistenza ed integrazione sociale. |
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di
indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dallĠarticolo 380
del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali
dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza
o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti
pericoli per la sua incolumitaĠ, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai
condizionamenti di unĠassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autoritaĠ, rilascia uno speciale permesso di
soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
condizionamenti dellĠorganizzazione criminale e di partecipare ad un
programma di assistenza ed integrazione sociale.[57] |
|
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,
sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravitaĠ ed
attualitaĠ del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo
straniero per lĠefficace contrasto dellĠorganizzazione criminale ovvero per
la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello
stesso comma. Le modalitaĠ di partecipazione al programma di assistenza ed
integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. |
|
|
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite
le disposizioni occorrenti per lĠaffidamento della realizzazione del
programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi
sociali dellĠente locale, e per lĠespletamento dei relativi controlli. Con lo
stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la
competenza e la capacitaĠ di favorire lĠassistenza e lĠintegrazione sociale,
noncheĠ la disponibilitaĠ di adeguate strutture organizzative dei soggetti
predetti. |
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3-bis. Per gli
stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo,
vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che
versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica,
sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave
sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della
legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e
integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni
di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13
della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione
dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa
con la Conferenza Unificata, e' definito il programma di emersione,
assistenza e di protezione sociale di cui al presente comma e le relative
modalita' di attuazione e finanziamento.[58] |
|
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del
presente articolo ha la durata di sei mesi e puoĠ essere rinnovato per un
anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso eĠ
revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile
con le finalitaĠ dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o,
per quanto di competenza, dal servizio sociale dellĠente locale, o comunque
accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne
hanno giustificato il rilascio. |
|
|
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo consente lĠaccesso ai servizi assistenziali e allo studio, noncheĠ
lĠiscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro
subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di etaĠ. Qualora, alla scadenza
del permesso di soggiorno, lĠinteressato risulti avere in corso un rapporto
di lavoro, il permesso puoĠ essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la
durata del rapporto medesimo o, se questo eĠ a tempo indeterminato, con le
modalitaĠ stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo puoĠ essere altresiĠ convertito in permesso di
soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso
regolare di studi. |
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|
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puoĠ essere altresiĠ rilasciato, allĠatto delle dimissioni
dallĠistituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o
del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo
straniero che ha terminato lĠespiazione di una pena detentiva, inflitta per
reati commessi durante la minore etaĠ, e ha dato prova concreta di
partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. |
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6-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati
membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravitaĠ ed
attualitaĠ di pericolo. |
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7. LĠonere derivante dal presente articolo eĠ
valutato in lire 5 miliardi per lĠanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere
dallĠanno 1998. |
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Art. 18-bis[59] |
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(Permesso di
soggiorno per le vittime di violenza domestica) |
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1. Quando, nel
corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno
dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e
612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380
del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito
di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti
di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua
incolumita', come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima
violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari o del giudizio, il questore, con il parere favorevole
dell'autorita' giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima,
rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per
consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo,
si intendono per violenza domestica uno o piu' atti, gravi ovvero non
episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si
verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone
legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una
relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. |
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2. Con la
proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli
elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con
particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo per
l'incolumita' personale. |
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3. Il medesimo
permesso di soggiorno puo' essere rilasciato dal questore quando le
situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali
dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi
sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso
la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e'
valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi
sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque richiesto
il parere dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma 1. |
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4. Il permesso
di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato in caso di condotta
incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della
Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al coma 3,
o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio. |
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4-bis. Nei
confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza
domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e
l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico. |
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5. Le
disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche
ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari. |
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Art.19 |
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(Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17) |
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1. In nessun caso puoĠ disporsi lĠespulsione o il
respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero
possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione. |
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2. Non eĠ consentita l'espulsione, salvo che nei
casi previsti dallĠarticolo 13, comma 1, nei confronti: |
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a) degli
stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o
l'affidatario espulsi; |
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b) degli
stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dellĠarticolo 9; |
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c) degli
stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di
nazionalitaĠ italiana; |
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d) delle donne
in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui
provvedono. |
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2-bis. Il respingimento o l'esecuzione
dell'espulsione di persone affette da disabilita', degli anziani, dei minori,
dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei minori,
ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono
effettuate con modalita' compatibili con le singole situazioni personali,
debitamente accertate. |
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Art. 20 |
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(Misure straordinarie di accoglienza per eventi
eccezionali) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18) |
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1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato dĠintesa con i Ministri degli affari esteri, dellĠinterno,
per la solidarietaĠ sociale, e con gli altri Ministri eventualmente
interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nellĠambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione
temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo
unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri
naturali o altri eventi di particolare gravitaĠ in Paesi non appartenenti
allĠUnione Europea. |
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2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un
Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento
sull'attuazione delle misure adottate. |
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TITOLO III |
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DISCIPLINA DEL LAVORO |
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Art. 21 |
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(Determinazione dei flussi di ingresso) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30
dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n.
335, art. 3, comma 13) |
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1. LĠingresso nel territorio dello Stato per motivi
di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene
nellĠambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui allĠarticolo
3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti
prevedono restrizioni numeriche allĠingresso di lavoratori di Stati che non
collaborano adeguatamente nel contrasto allĠimmigrazione clandestina o nella
riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con
tali decreti sono altresiĠ assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di
almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari che
chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi,
noncheĠ agli Stati non appartenenti allĠUnione europea, con i quali il
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellĠinterno e il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi
finalizzati alla regolamentazione dei flussi dĠingresso e delle procedure di
riammissione. NellĠambito di tali intese possono essere definiti appositi
accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti
autoritaĠ nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei
paesi di provenienza. |
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2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro
subordinato, di gruppi di lavoratori per lĠesercizio di determinate opere o
servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori
devono rientrare nel paese di provenienza. |
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3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e
modalitaĠ per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro. |
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4. I decreti annuali devono tenere conto delle
indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sullĠandamento
dellĠoccupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e
regionale, noncheĠ sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti
allĠUnione europea iscritti nelle liste di collocamento. |
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4 bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresiĠ
essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro
suddivisi per regioni e per bacini provinciali dĠutenza, elaborati
dallĠanagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede
possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. |
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4-ter. Le regioni possono trasmettere,
entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati
extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni
previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in
rapporto alla capacitaĠ di assorbimento del tessuto sociale e produttivo. |
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5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1
possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in
Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in
apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, noncheĠ gli altri requisiti indicati dal regolamento
di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalitaĠ di
tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. |
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6. NellĠambito delle intese o accordi di cui al
presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, dĠintesa con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puoĠ predisporre progetti
integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di
origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie
dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero lĠapprovazione di domande di
enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti
anche per altri Paesi. |
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7. Il regolamento di attuazione prevede forme di
istituzione di unĠanagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle
richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le
modalitaĠ di collegamento con lĠarchivio organizzato dallĠIstituto nazionale
della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure. |
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8. LĠonere derivante dal presente articolo eĠ
valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dallĠanno 1998. |
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Art. 22 |
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(Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; |
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legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11 |
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legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
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1. In ogni provincia eĠ
istituito presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello
unico per lĠimmigrazione, responsabile dellĠintero procedimento relativo
allĠassunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato. |
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2. Il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente allĠestero deve presentare allo
sportello unico per lĠimmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale lĠimpresa, ovvero
di quella ove avraĠ luogo la prestazione lavorativa: |
2. Il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente allĠestero deve presentare, previa verifica, presso il centro per
l'impiego competente, della indisponibilita' di un lavoratore presente sul
territorio nazionale, idoneamente documentata,[60]
allo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale lĠimpresa, ovvero
di quella ove avraĠ luogo la prestazione lavorativa: |
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a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; |
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b) idonea documentazione relativa alle modalitaĠ di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; |
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c) la proposta di
contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni,
comprensiva dellĠimpegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro
delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; |
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d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro. |
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3. Nei casi in cui non
abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puoĠ richiedere, presentando la
documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al
lavoro di una o piuĠ persone iscritte nelle liste di cui allĠarticolo 21,
comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. |
|
|
4. Lo sportello unico per
lĠimmigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per
lĠimpiego di cui allĠarticolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede
legale. Il centro per lĠimpiego provvede a diffondere le offerte per via
telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con
ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
dallĠarticolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti
giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore
nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette
allĠufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le
domande acquisite comunicandole altresiĠ al datore di lavoro. Ove tale
termine sia decorso senza che il centro per lĠimpiego abbia fornito
riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5. |
4. (...)[61]
|
|
5. Lo sportello unico per
lĠimmigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le
prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi determinati a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21,
e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi
compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validitaĠ per un periodo
non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. |
5. Lo sportello unico per
lĠimmigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta[62]
giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto
collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso,
sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi determinati a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e
dellĠarticolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione,
ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validitaĠ per un periodo
non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. |
|
|
5.1.
Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il
decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti
possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono
successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.[63] |
|
5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il
datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con
sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per: |
|
|
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o
per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite; |
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|
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; |
|
|
c) reato previsto dal comma 12. |
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5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi',
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti
presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o
contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello
unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il
termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza
maggiore. La revoca del nulla osta e' comunicata al Ministero degli affari
esteri tramite i collegamenti telematici. |
|
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6. Gli uffici consolari
del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli
accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del
codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per lĠimmigrazione. Entro
otto giorni dallĠingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
lĠimmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di
soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questĠultima, trasmesso in
copia allĠautoritaĠ consolare competente ed al centro per lĠimpiego
competente. |
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7. (...) |
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8. Salvo quanto previsto
dallĠarticolo 23, ai fini dellĠingresso in Italia per motivi di lavoro, il
lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal
consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del
lavoratore. |
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9. Le questure forniscono all'INPS e allĠINAIL,
tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai
lavoratori extracomunitari ai quali eĠ concesso il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro e comunicano
altresiĠ il rilascio dei permessi concernenti i familiari
ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base
delle informazioni ricevute, costituisce un ÇArchivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitariÈ, da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo
scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via
telematica, a cura delle questure, allĠufficio finanziario competente che
provvede allĠattribuzione del codice fiscale. |
|
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10. Lo sportello unico per
lĠimmigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il
numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4. |
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11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed
i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di
lavoro, anche per dimissioni, puoĠ essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validitaĠ del permesso di soggiorno, e
comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata
della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero,
qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano
applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera
b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalitaĠ di comunicazione ai
centri per lĠimpiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero
nelle liste di collocamento con prioritaĠ rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari. |
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11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il
dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del
permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere iscritto nell'elenco
anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non
superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal
presente testo unico, puo' chiedere la conversione in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro. |
11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il
dottorato o il master universitario (...)[64]
ovvero la laurea triennale o la laurea
specialistica[65], alla scadenza
del permesso di soggiorno per motivi di studio, puo' essere iscritto
nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo
non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal
presente testo unico, puo' chiedere la conversione in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro. |
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12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo,
ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, eĠ punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni
lavoratore impiegato. |
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12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12
sono aumentate da un terzo alla meta': |
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a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore
a tre; |
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b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
lavorativa; |
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|
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle
altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma
dell'articolo 603-bis del codice penale. |
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12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice
applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio
di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. |
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12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento
lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o
con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che
abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei
confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi
dell'articolo 5, comma 6. |
|
|
12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al
comma 12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno
o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.
Il permesso di soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con le
finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o
accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne
hanno giustificato il rilascio. |
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|
13. Salvo quanto previsto, per i lavoratori
stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale
maturati e puoĠ goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocitaĠ al verificarsi della maturazione dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di etaĠ, anche in deroga al requisito contributivo
minimo previsto dallĠarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995,
n. 335. |
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14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai
lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivitaĠ di lavoro in
Italia. |
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|
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della
politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone
condizioni e modalitaĠ di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi.
Il lavoratore extracomunitario puoĠ inoltre partecipare, a norma del presente
testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati
nel territorio della Repubblica. |
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16. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di
attuazione. |
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Art. 23 |
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(Titoli di prelazione) |
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1. NellĠambito di
programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province
autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dellĠistruzione, dellĠuniversitaĠ e della ricerca e realizzati anche in
collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali,
organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, noncheĠ organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellĠimmigrazione da
almeno tre anni, possono essere previste attivitaĠ di istruzione e di
formazione professionale nei Paesi di origine. |
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2. LĠattivitaĠ di cui al
comma 1 eĠ finalizzata: a) allĠinserimento lavorativo
mirato nei settori produttivi italiani che operano allĠinterno dello Stato; b) allĠinserimento lavorativo
mirato nei settori produttivi italiani che operano allĠinterno dei Paesi di
origine; c) allo sviluppo delle
attivitaĠ produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine. |
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3. Gli stranieri
che abbiano partecipato alle attivitaĠ di cui al comma 1 sono preferiti nei
settori di impiego ai quali le attivitaĠ si riferiscono ai fini della
chiamata al lavoro di cui allĠarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalitaĠ
previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico. |
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4. Il regolamento
di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i
lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1. |
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Art. 24 |
Art. 24[66] |
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(Lavoro stagionale) |
(Lavoro stagionale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22) |
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1. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto
dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro
subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare
richiesta nominativa allo sportello unico per lĠimmigrazione della provincia
di residenza ai sensi dellĠarticolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria
non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalitaĠ previste dallĠarticolo 22,
deve essere immediatamente comunicata al centro per lĠimpiego competente, che
verifica nel termine di cinque giorni lĠeventuale disponibilitaĠ di
lavoratori italiani o comunitari a ricoprire lĠimpiego stagionale offerto. Si
applicano le disposizioni di cui allĠarticolo 22, commi 3, 5-bis e 5-ter.
|
1. Il datore di lavoro o le
associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendono
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno straniero, devono
presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della
provincia di residenza. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis. |
|
2. Lo sportello unico per lĠimmigrazione, rilascia
comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato
decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti
giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro. |
2. Lo sportello unico per
l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche
pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale
richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del
datore di lavoro. |
|
2-bis. Qualora lo sportello unico per
l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al
datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel
caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: |
3. Ai fini della presentazione di
idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa di
cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), se il datore di lavoro fornisce
l'alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di
soggiorno, un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilita', nel quale
sono specificate le condizioni a cui l'alloggio e' fornito, nonche'
l'idoneita' alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti. L'eventuale
canone di locazione non puo' essere eccessivo rispetto alla qualita'
dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non
e' superiore ad un terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non puo'
essere decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore. |
|
a) la richiesta riguardi uno straniero gia'
autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso
datore di lavoro richiedente; |
4. Il nulla osta al lavoro stagionale
viene rilasciato secondo le modalita' previste agli articoli 30-bis, commi da
1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del
1999 e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori
stranieri di cui al comma 9 del presente articolo. |
|
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia
stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno. |
5. Il nulla osta al lavoro stagionale
a piu' datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per
periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti temporali di cui al
comma 7, deve essere unico, su richiesta, anche cumulativa, dei datori di
lavoro, presentata contestualmente, ed e' rilasciato a ciascuno di essi. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 8. |
|
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validitaĠ
da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata
del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento allĠaccorpamento di
gruppi di lavori di piuĠ breve periodo da svolgere presso diversi datori di
lavoro. |
6. Qualora lo sportello unico per
l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al
datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel
caso in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: |
|
3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui
al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogata e il
permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di
lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro. |
a) la richiesta riguarda uno straniero
gia' autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare
lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; |
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4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di
provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il
rientro in Italia nellĠanno successivo per ragioni di lavoro stagionale,
rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare
ingresso in Italia per motivi di lavoro. PuoĠ inoltre convertire il permesso
di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le
condizioni. |
b) il lavoratore e' stato regolarmente
assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel
precedente permesso di soggiorno. |
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5. Le Commissioni regionali tripartite, di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e
con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire lĠaccesso dei
lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono
individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a
quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee
condizioni di lavoro della manodopera, noncheĠ eventuali incentivi diretti o
indiretti per favorire lĠattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure
complementari relative allĠaccoglienza.. |
7. Il nulla osta al lavoro stagionale
autorizza lo svolgimento di attivita' lavorativa sul territorio nazionale
fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi. |
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6. Il datore di lavoro che occupa alle sue
dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o piuĠ stranieri privi
del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia
scaduto, revocato o annullato, eĠ punito ai sensi dellĠarticolo 22, comma 12. |
8. Fermo restando il limite di nove
mesi di cui al comma 7, il nulla osta al lavoro stagionale si intende
prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova
opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di
lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale
ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di
provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita'
consolare. Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavoratore deve
rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso
di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale. |
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9. Il lavoratore stagionale, gia'
ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti, ove
abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia
rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto
di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo
stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto
regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. |
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10. Il lavoratore stagionale, che ha
svolto regolare attivita' lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre
mesi, al quale e' offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, puo' chiedere allo sportello unico per
l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro
subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4. |
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11. Il datore di lavoro dello
straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter,
puo' richiedere allo sportello unico per l'immigrazione il rilascio del nulla
osta al lavoro pluriennale. Lo sportello unico, accertati i requisiti di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalita' di
cui al presente articolo. Sulla base del nulla osta triennale al lavoro
stagionale, i visti di ingresso per le annualita' successive alla prima sono
concessi dall'autorita' consolare, previa esibizione della proposta di
contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore
interessato dal datore di lavoro, che provvede a trasmetterne copia allo
sportello unico immigrazione competente. Entro otto giorni dalla data di
ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo
sportello unico immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno per
lavoro secondo le disposizioni dell'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione, per le
annualita' successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di
lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al
lavoro stagionale. Il rilascio dei nulla osta pluriennali avviene nei limiti
delle quote di ingresso per lavoro stagionale. |
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12. Fuori dei casi di cui all'articolo
22, commi 5-bis e 5-ter, il nulla osta al lavoro stagionale puo' essere
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, puo' essere revocato quando: |
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a) il datore di lavoro e' stato
oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare; |
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b) l'impresa del datore di lavoro e'
stata liquidata per insolvenza o non e' svolta alcuna attivita' economica; |
|
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c) il datore di lavoro non ha
rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale,
tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego,
previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili; |
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d) nei dodici mesi immediatamente
precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, il datore
di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di creare un posto vacante che
lo stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di
assunzione. |
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13. Fuori dei casi di cui all'articolo
5, comma 5, il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e'
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e' revocato quando: |
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a) e' stato ottenuto in maniera
fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto; |
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b) risulta che lo straniero non
soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni di ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli
per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo; |
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c) nei casi di cui al comma 12. |
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14. Nei casi di revoca del nulla osta
al lavoro stagionale di cui al comma 12, e di revoca del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale di cui al comma 13, lettera c), il datore di
lavoro e' tenuto a versare al lavoratore un'indennita' per la cui determinazione
si tiene conto delle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo
nazionale e non corrisposte. |
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15. Il datore di lavoro che occupa
alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o piu' stranieri
privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso
sia scaduto, revocato o annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, commi
12, 12-bis e 12-ter, e si applicano le disposizioni di cui ai commi 12-quater
e 12-quinquies dell'articolo 22. |
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16. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano agli stranieri: |
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a) che al momento della domanda
risiedono nel territorio di uno Stato membro; |
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b) che svolgono attivita' per conto di
imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della prestazione di
servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE, ivi compresi i cittadini di Paesi
terzi distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito
della prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE; |
|
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c) che sono familiari di cittadini
dell'Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione
nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio; |
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d) che godono, insieme ai loro
familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera
circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di
accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e Paesi terzi. |
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17. Il permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi del presente articolo reca un riferimento che ne indica il
rilascio per motivi di lavoro stagionale. |
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Art. 25 |
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( Previdenza e assistenza per i lavoratori
stagionali) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23) |
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1. In considerazione della durata limitata dei
contratti noncheĠ della loro specificitaĠ, agli stranieri titolari di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di
previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di
attivitaĠ : |
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a) assicurazione
per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti; |
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b) assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; |
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c) assicurazione
contro le malattie; |
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d) assicurazione
di maternitaĠ. |
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2. In sostituzione dei contributi per lĠassegno per
il nucleo familiare e per lĠassicurazione contro la disoccupazione
involontaria, il datore di lavoro eĠ tenuto a versare allĠIstituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari allĠimporto dei
medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalitaĠ stabilite per
questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere
socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui allĠarticolo 45. |
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3. Nei decreti attuativi del documento programmatico
sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalitaĠ degli interventi di cui
al comma 2. |
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4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di
svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa. |
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|
5. Ai contribuiti di cui
al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dellĠarticolo 22, comma
13, concernenti il trasferimento degli stessi allĠistituito o ente
assicuratore dello Stato di provenienza. EĠ fatta salva la possibilitaĠ
di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
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Art. 26 |
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(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24) |
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1. LĠingresso in Italia dei lavoratori stranieri non
appartenenti allĠUnione europea che intendono esercitare nel territorio dello
Stato unĠattivitaĠ non occasionale di lavoro autonomo puoĠ essere consentito
a condizione che lĠesercizio di tali attivitaĠ non sia riservato dalla legge
ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dellĠUnione
Europea. |
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|
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare
in Italia una attivitaĠ industriale, professionale, artigianale o
commerciale, ovvero costituire societaĠ di capitale o di persone o accedere a
cariche societarie deve altresiĠ dimostrare di disporre di risorse adeguate
per lĠesercizio dellĠattivitaĠ che intende intraprendere in Italia; di essere
in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per lĠesercizio della
singola attivitaĠ, compresi, ove richiesti, i requisiti per lĠiscrizione in
albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dellĠautoritaĠ
competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono
motivi ostativi al rilascio dellĠautorizzazione o della licenza prevista per
lĠesercizio dellĠattivitaĠ che lo straniero intende svolgere. |
|
|
3. Il lavoratore non appartenente allĠUnione europea
deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di
un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al
livello minimo previsto dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria (É). |
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|
4. Sono fatte salve le norme piuĠ favorevoli
previste da accordi internazionali in vigore per lĠItalia. |
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|
5.La rappresentanza diplomatica o consolare,
accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed
acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero
dellĠinterno e del Ministero eventualmente competente in relazione
allĠattivitaĠ che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto
di ingresso per lavoro autonomo, con lĠespressa indicazione dellĠattivitaĠ
cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma
dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21. La
rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresiĠ, allo straniero la
certificazione dellĠesistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai
fini degli adempimenti previsti dallĠarticolo 5, comma 3-quater, per la
concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. |
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6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate
secondo le modalitaĠ previste dal regolamento di attuazione. |
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7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve
essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere
utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio. |
|
|
7-bis. La condanna con
provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni
del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli
articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di
soggiorno rilasciato allo straniero e lĠespulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. |
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Art. 27 |
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(Ingresso per lavoro in casi particolari) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; |
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legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4) |
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1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli
articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo
3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalitaĠ e
termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso
e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti
categorie di lavoratori stranieri: |
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|
a) dirigenti o
personale altamente specializzato di societaĠ aventi sede o filiali in Italia
ovvero di uffici di rappresentanza di societaĠ estere che abbiano la sede
principale di attivitaĠ nel territorio di uno Stato membro
dellĠOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi
principali in Italia di societaĠ italiane o di societaĠ di altro Stato membro
dellĠUnione europea; |
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b) lettori
universitari di scambio o di madre lingua; |
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c) i
professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico
accademico; |
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d) traduttori
e interpreti; |
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|
e) collaboratori
familiari aventi regolarmente in corso allĠestero da almeno un anno, rapporti
di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati
membri dellĠUnione europea residenti allĠestero che si trasferiscono in
Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; |
|
|
f) persone
che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale,
svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani
effettuando anche prestazioni che rientrano nellĠambito del lavoro
subordinato; |
|
|
g) lavoratori
alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano,
che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o
determinato, tenuti a lasciare lĠItalia quando tali compiti o funzioni siano
terminati; |
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|
h) lavoratori
marittimi occupati nella misura e con le modalitaĠ stabilite nel regolamento
di attuazione; |
|
|
i) lavoratori
dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede allĠestero e da questi direttamente
retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dallĠestero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al
fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di
contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche
residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede
allĠestero, nel rispetto delle disposizioni dellĠart.1655 del codice civile e
della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie; |
|
|
l) lavoratori
occupati presso circhi o spettacoli viaggianti allĠestero; |
|
|
m) personale
artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di
balletto; |
|
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n) ballerini,
artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; |
|
|
o) artisti da
impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese
radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici,
nellĠambito di manifestazioni culturali o folcloristiche; |
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|
p) stranieri
che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivitaĠ sportiva
professionistica presso societaĠ sportive italiane ai sensi della legge 23
marzo 1981, n. 91; |
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q) giornalisti
corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente
retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti
radiofoniche o televisive straniere; |
|
|
r) persone
che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lĠItalia,
svolgono in Italia attivitaĠ di ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito
di programmi di scambi di giovani o di mobilitaĠ di giovani o sono persone
collocate Òalla pariÓ; |
|
|
r-bis) infermieri professionali assunti
presso strutture sanitarie pubbliche e private. |
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1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di
cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in
uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito
da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al
quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del
datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e
attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle
condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in
cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo
sportello unico della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno. |
|
|
1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli
stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), e' sostituito da una
comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di
soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La
comunicazione e' presentata con modalita' informatiche allo sportello unico
per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo
sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della
insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo
31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore,
la invia, con le medesime modalita' informatiche, alla rappresentanza
diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto
giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico
per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del
contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno. |
|
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1-quater. Le disposizioni di cui al
comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi
datori di lavoro garantiscono la capacita' economica richiesta e l'osservanza
delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria. |
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1-quinquies. I medici e
gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in
occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico
internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato
olimpico nazionale italiano o da organismi, societa' ed associazioni sportive
da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di
gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attivita', in
deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei
componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente
al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo
trattamento, ove piu' favorevole. |
|
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2. In deroga alle disposizioni del presente testo
unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti
alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione
e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o
sue sezioni periferiche che provvedono, previo nulla osta provvisorio
dell'autoritaĠ provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione eĠ
rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari
autorizzati a svolgere attivitaĠ lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivitaĠ neĠ la qualifica di
assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina
le procedure e le modalitaĠ per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal
presente comma. |
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3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate
attivitaĠ. |
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4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene
altresiĠ norme per lĠattuazione delle convenzioni ed accordi internazionali
in vigore relativamente allĠingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti
di diritto internazionale aventi sede in Italia. |
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5. LĠingresso e il soggiorno dei lavoratori
frontalieri non appartenenti allĠUnione europea eĠ disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con
gli Stati confinanti. |
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5 bis. Con decreto del
Ministro per i beni e le attivitaĠ culturali, su proposta del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dellĠinterno e del
lavoro e delle politiche sociali, eĠ determinato il limite massimo annuale
dĠingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivitaĠ sportiva a titolo
professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione eĠ effettuata dal CONI con delibera da
sottoporre allĠapprovazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera
sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili. |
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Art. 27-bis |
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(Ingresso e soggiorno per volontariato) |
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1. Con decreto del Ministero della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli
affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato
il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di
volontariato ai sensi del presente testo unico. |
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|
2. Nell'ambito del contingente di cui al
comma 1 e' consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di
eta' compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di
volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della
verifica dei seguenti requisiti: |
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a) appartenenza dell'organizzazione
promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie: |
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1) enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti
civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le
confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della
Costituzione; |
|
|
2) organizzazioni non governative
riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49; |
|
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3) associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383; |
|
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b) stipula di apposita convenzione fra
lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in
cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di
inquadramento di cui beneficera' per espletare tali funzioni, l'orario cui
sara' tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio,
vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del
soggiorno, nonche', ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione
anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana; |
|
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c) sottoscrizione da parte
dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza
assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla
responsabilita' civile verso terzi e assunzione della piena responsabilita'
per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per
l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e
ritorno. La sottoscrizione della polizza e' obbligatoria anche per le
associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato
convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in
deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo. |
|
|
3. La domanda di nulla osta e'
presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo
Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale
del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di
volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla
insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio
nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia
il nulla osta. |
|
|
4. Il nulla osta e' trasmesso, in via
telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze
consolari all'estero, alle quali e' richiesto il relativo visto di ingresso
entro sei mesi dal rilascio del nulla osta. |
|
|
5. Il permesso di soggiorno e' richiesto
e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma
di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi
eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e
valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle
Amministrazioni interessate, il permesso puo' avere una durata superiore e
comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di
soggiorno, che non e' rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di
permesso di soggiorno, puo' avere durata superiore a diciotto mesi. |
|
|
6. Il periodo di durata del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non e' computabile
ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo di cui all'articolo 9-bis. |
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Art. 27-ter |
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(Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica) |
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1. L'ingresso ed il soggiorno per
periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4, e' consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di
studio superiore, che nel Paese dove e' stato conseguito dia accesso a
programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai
soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo,
e' selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto
dal Ministero dell'universita' e della ricerca. |
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|
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al
comma 1, valida per cinque anni, e' disciplinata con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca e, fra l'altro, prevede: |
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|
a) l'iscrizione nell'elenco da parte di
istituti, pubblici o privati, che svolgono attivita' di ricerca intesa come
lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle
conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa',
e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove
applicazioni; |
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b) la determinazione delle risorse
finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere
l'ingresso di ricercatori e il numero consentito; |
|
|
c) l'obbligo dell'istituto di farsi
carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarita' del
ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di
tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di
cui al comma 3; |
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|
d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione
nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo. |
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3. Il ricercatore e l'istituto di
ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il
ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si
impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere
approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano
l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto
all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo
di studio, ed accertano la disponibilita' delle risorse finanziarie per la
sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le
condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua
disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il
viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per
il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di
provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale. |
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3-bis.
La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 eĠ accertata e
dichiarata da parte dellĠistituto di ricerca nella convenzione di
accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto
di ricerca benefici del sostegno finanziario dellĠUnione Europea, di
unĠorganizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un
soggetto estero ad esso assimilabile.[67] |
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4. La domanda di nulla osta per ricerca
scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al
comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma
3, e' presentata dall'istituto di ricerca allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello,
acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi
all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla
osta. |
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5. La convenzione di accoglienza decade
automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta. |
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6. Il visto di ingresso puo' essere
richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in
via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello
Sportello unico per l'immigrazione, ed e' rilasciato prioritariamente
rispetto ad altre tipologie di visto. |
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7. Il permesso di soggiorno per ricerca
scientifica e' richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per
la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attivita'
indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato,
di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga
del programma di ricerca, il permesso di soggiorno e' rinnovato, per una
durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione
di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno e'
comunque consentita l'attivita' di ricerca. Per le finalita' di cui all'articolo
9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato
sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le
disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o
formazione professionale. |
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8. Il ricongiungimento familiare e'
consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di
soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari
e' rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore. |
8. Il ricongiungimento familiare e'
consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di
soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29, ad eccezione del requisito di cui alla
lettera a) del comma 3 del medesimo articolo[68].
Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello
del ricercatore. |
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9. La procedura di cui al comma 4 si
applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio
nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di
protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il permesso
di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal
requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio
del nulla osta di cui al comma 4. |
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10. I ricercatori titolari del permesso
di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parita' di
condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attivita' di insegnamento
collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con
le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca. |
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11. Nel rispetto degli accordi
internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come
ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea puo' fare ingresso
in Italia senza necessita' del visto per proseguire la ricerca gia' iniziata
nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non e' richiesto il permesso
di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 e' sostituito da una
comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale
del Governo della provincia in cui e' svolta l'attivita' di ricerca da parte
dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione e'
corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata
nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la
disponibilita' di risorse, nonche' una polizza di assicurazione sanitaria
valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad
una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attivita'. Per periodi
superiori a tre mesi, il soggiorno e' subordinato alla stipula della
convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si
applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del
permesso di soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca. |
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Art. 27-quater |
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(Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente
qualificati. Rilascio della Carta blu UE) |
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1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori
a tre mesi e' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente
qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per
conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o
giuridica e che sono in possesso: |
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a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da
autorita' competente nel Paese dove e' stato conseguito che attesti il
completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno
triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante
nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e
successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta
in Italia; |
a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da
autorita' competente nel Paese dove e' stato conseguito che attesti il
completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno
triennale e di una[69]
qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della
classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni,
attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia; |
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b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni
regolamentate. |
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2. La disposizione di cui al comma 1 si applica: |
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a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui
al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro; |
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b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati,
titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro; |
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c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui
al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. |
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3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano agli stranieri: |
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a) che soggiornano a titolo di protezione
temporanea, o per motivi umanitari ovvero hanno richiesto il relativo
permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta; |
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b) che soggiornano in quanto beneficiari di
protezione internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE
del Consiglio del 29 aprile 2004, cosi' come recepita dal decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1Ħ dicembre
2005, cosi' come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale
protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva; |
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c) che chiedono di soggiornare in qualita' di
ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter; |
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d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che
hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in
conformita' alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, cosi' come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, e successive modificazioni; |
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e) che beneficiano dello status di soggiornante di
lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro
autonomo o subordinato; |
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f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu'
di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il
soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al
commercio e agli investimenti; |
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g) che soggiornano in qualita' di lavoratori
stagionali; |
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h) che soggiornano in Italia, in qualita' di
lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed
i), in conformita' alla direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni; |
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|
i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese
terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei
diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini
dell'Unione; |
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|
l) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso. |
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4. La domanda di nulla osta al lavoro per i
lavoratori stranieri altamente qualificati e' presentata dal datore di lavoro
allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio
territoriale del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio del
nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati
dalle disposizioni di cui all'articolo 22, fatte salve le specifiche
prescrizioni previste dal presente articolo. |
|
|
5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione
della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto della domanda: |
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|
a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di
lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una
attivita' lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale
superiore, come indicata al comma 1, lettera a); |
|
|
b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica
professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti
dallo straniero; |
b) il titolo di istruzione e la (...)[70]
qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a),
posseduti dallo straniero; |
|
c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come
ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve
essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria. |
|
|
6. Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il
datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni
dalla presentazione della domanda ovvero, entro il medesimo termine, comunica
al datore di lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al comma 2,
lettera c), del presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a
prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero. |
|
|
7. Il rilascio del nulla osta al lavoro e'
subordinato al preventivo espletamento degli adempimenti previsti
dall'articolo 22, comma 4. |
|
|
8. Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una
comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o
dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in
cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno,
sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito
protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la
sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall'articolo 27, comma
1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il
datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al
comma 10. |
|
|
9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel
caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti di cui al comma 5 sono
stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero
qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per
l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di
cui all'articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di
forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli
affari esteri tramite i collegamenti telematici. |
|
|
10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se
il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con
sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per: |
|
|
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o
per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione
o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite; |
|
|
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale; |
|
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c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12. |
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11. Al lavoratore straniero altamente qualificato
autorizzato allo svolgimento di attivita' lavorative e' rilasciato dal
Questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante
la dicitura 'Carta blu UE', nella rubrica 'tipo di permesso'. Il permesso di
soggiorno e' rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno
per lavoro di cui all'articolo 5-bis e della comunicazione di instaurazione
del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
1Ħ ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a
tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro
piu' tre mesi, negli altri casi. |
|
|
12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il
suo rinnovo e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, e' revocato nei
seguenti casi: |
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a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto; |
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b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o
non soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal
presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo
stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo; |
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c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni
di cui al comma 13; |
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d) qualora lo straniero non abbia risorse
sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza
ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo
di disoccupazione. |
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13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai
primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita
esclusivamente attivita' lavorative conformi alle condizioni di ammissione
previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali e' stata rilasciata
la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due
anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti
Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della
documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il
parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito. |
|
|
14. E' escluso l'accesso al lavoro se le attivita'
dello stesso comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o
indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse
nazionale. E' altresi' escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui,
conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attivita' dello
stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai
cittadini del SEE. |
|
|
15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un
trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla
normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi
due anni, come previsto al comma 13. |
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16. Il ricongiungimento familiare e' consentito al
titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di
soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari
e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi
dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del titolare di
Carta blu UE. |
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17. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un
altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da
detto Stato, puo' fare ingresso in Italia senza necessita' del visto, al fine
di esercitare un'attivita' lavorativa, alle condizioni previste dal presente
articolo. Entro un mese dall'ingresso nel territorio nazionale, il datore di
lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista
al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il nulla osta e'
rilasciato entro il termine di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro
puo' essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta
blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore
straniero altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico
e' rilasciato dal Questore il permesso secondo le modalita' ed alle
condizioni previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio e'
informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei
confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o revocato il nulla osta al
lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non e' stato rinnovato, e' disposta
l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento e' effettuato verso
lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE,
anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia
scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE
riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 22, comma 11. Ai familiari dello straniero titolare di
Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo
Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, e' rilasciato
un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30,
commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di
familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di
provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29,
comma 3. |
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18. Per quanto non espressamente previsto dal
presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo
22, in quanto compatibili. |
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TITOLO IV |
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DIRITTO ALLĠUNITAĠ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI |
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Art. 28 |
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(Diritto all'unitaĠ familiare) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26) |
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1. Il diritto a mantenere o a riacquistare lĠunitaĠ
familiare nei confronti dei familiari stranieri eĠ riconosciuto, alle
condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un
anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per
asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari. |
|
|
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di
uno Stato membro dellĠUnione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656[71],
fatte salve quelle piuĠ favorevoli del presente testo unico o del regolamento
di attuazione. |
|
|
3. In tutti i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unitaĠ familiare
e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di
prioritaĠ il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176. |
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Art.29 |
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(Ricongiungimento familiare) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27) |
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1. Lo straniero puoĠ chiedere il ricongiungimento
per i seguenti familiari: |
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a) coniuge non
legalmente separato e di eta' non inferiore a diciotto anni; |
|
|
b) figli
minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a
condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo
consenso; |
|
|
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni
oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita
in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale ; |
|
|
d) genitori a
carico qualora non abbiano altri figli nel
Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni
qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per
documentati, gravi motivi di salute. |
|
|
1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b),
c) e d) non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o
attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della
mancanza di una autorita' riconosciuta, o comunque quando sussistano fondati
dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze
diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi
dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato
a spese degli interessati. |
|
|
1-ter. Non e' consentito il
ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1,
quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento e' coniugato con un
cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio
nazionale. |
|
|
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano
minori i figli di etaĠ inferiore a diciotto anni al momento della
presentazione dellĠistanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati
o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. |
|
|
3. Salvo quanto previsto dallĠarticolo 29-bis, lo
straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilitaĠ:
|
|
|
a) di un alloggio conforme ai requisiti
igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa, accertati dai competenti
uffici comunali. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni
quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del
titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorera'; |
|
|
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti
lecite non inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno sociale aumentato della
meta' dellĠimporto dellĠassegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni
quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei
titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso,
un reddito non inferiore al doppio dellĠimporto annuo dellĠassegno sociale.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente; |
b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti
lecite non inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno sociale aumentato della
meta' dellĠimporto dellĠassegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni
quattordici (...)[72]
e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dellĠimporto
annuo dellĠassegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene
conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il
richiedente; |
|
b-bis)
di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la
copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dellĠascendente
ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario
nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da
determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze,
da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. |
|
|
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello
straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro
subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per
lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi,
dei familiari con i quali eĠ possibile attuare il ricongiungimento, a
condizione che ricorrano i requisiti di disponibilitaĠ di alloggio e di
reddito di cui al comma 3. |
|
|
5. Salvo quanto disposto dall'articolo
4, comma 6, e' consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore,
gia' regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore
naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio
e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti
si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore. |
|
|
6. Al familiare autorizzato allĠingresso ovvero alla
permanenza sul territorio nazionale ai sensi dellĠarticolo 31, comma 3, eĠ
rilasciato, in deroga a quanto previsto dallĠarticolo 5, comma 3-bis, un
permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a
quella stabilita dal Tribunale per il minorenni. Il permesso di soggiorno
consente di svolgere attivitaĠ lavorativa ma non puoĠ essere convertito in
permesso per motivi di lavoro. |
|
|
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al
comma 3, eĠ presentata allo sportello unico per lĠimmigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora
del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario
e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. LĠufficio, acquisito dalla
questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi allĠingresso dello
straniero nel territorio nazionale, di cui allĠarticolo 4, comma 3, ultimo
periodo, e verificata lĠesistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia
il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio
del visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il
predetto nulla osta eĠ subordinato all'effettivo accertamento
dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della
documantazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore etaĠ
o lo stato di salute. |
|
|
8. Il nulla osta al
ricongiungimento familiare e' rilasciato entro centottanta giorni dalla
richiesta. |
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9. La richiesta di ricongiungimento familiare eĠ
respinta se eĠ accertato che il matrimonio o lĠadozione hanno avuto luogo
allo scopo esclusivo di consentire allĠinteressato di entrare o soggiornare
nel territorio dello Stato. |
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10. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano: |
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a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento
dello status di rifugiato e la sua domanda non eĠ ancora stata oggetto di una
decisione definitiva; |
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b) agli stranieri destinatari delle misure di
protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprie
2003, n.85 ovvero delle misure di cui allĠarticolo 20; |
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c) nelle ipotesi di cui allĠarticolo 5, comma 6. |
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Art. 29-bis |
Art. 29-bis[73] |
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Ricongiungimento familiare dei rifugiati |
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1. Lo straniero al quale eĠ stato riconosciuto lo
status di rifugiato puoĠ richiedere il ricongiungimento familiare per le
medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui allĠarticolo
29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui allĠarticolo 29,
comma 3. |
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2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti
ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status,
ovvero della mancanza di unĠautoritaĠ riconosciuta o della presunta
inaffidabilitaĠ dei documenti rilasciati dallĠautoritaĠ locale, rilevata
anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della
decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze
diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi
dellĠarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n.200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese
degli interessati. PuoĠ essere fatto ricorso, altresiĠ ad altri mezzi atti a
provare lĠesistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da
documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal
Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non puoĠ essere
motivato unicamente dallĠassenza di documenti probatori |
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3. Se il rifugiato eĠ un minore non accompagnato, eĠ
consentito lĠingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli
ascendenti diretti di primo grado. |
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Art.30 |
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(Permesso di soggiorno per motivi familiari) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28) |
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1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della
carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari eĠ
rilasciato: |
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a) allo
straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del
proprio familiare nei casi previsti dallĠarticolo 29, ovvero con visto di
ingresso per ricongiungimento al figlio minore; |
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b) agli
stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che
abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dellĠUnione europea, ovvero con cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti; |
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c) al
familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dellĠUnione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente
soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare eĠ convertito
in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione puoĠ essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno
originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un
rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da
parte del familiare; |
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|
d) al genitore
straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal
caso il permesso di soggiorno per motivi familiari eĠ rilasciato anche a
prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che
il genitore richiedente non sia stato privato della potestaĠ genitoriale
secondo la legge italiana. |
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1-bis. Il permesso di
soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), eĠ immediatamente revocato
qualora sia accertato che al matrimonio non eĠ seguita lĠeffettiva convivenza
salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o
di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1,
lettera a), e' rigettata e il permesso di soggiorno e' revocato se e'
accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo
esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello
Stato. |
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|
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari
consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o
di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo
svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di etaĠ
per lo svolgimento di attivitaĠ di lavoro. |
|
|
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha
la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in
possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dellĠarticolo 29 ed eĠ
rinnovabile insieme con questĠultimo. |
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4. (...) |
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5. In caso di morte del
familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso
di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che
non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno
di etaĠ, il permesso di soggiorno puoĠ essere convertito in permesso per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti
minimi di etaĠ per lo svolgimento di attivitaĠ di lavoro. |
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|
6. Contro il diniego del nulla osta al
ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
nonche' contro gli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in
materia di diritto all'unita' familiare, l'interessato puo' proporre
opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e'
disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n.
150. |
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Art. 31 |
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(Disposizioni a favore dei minori) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29) |
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1. Il figlio minore dello straniero con questi
convivente e regolarmente soggiornante eĠ iscritto nel permesso di soggiorno
o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento
del quattordicesimo anno di etaĠ e segue la condizione giuridica del genitore
con il quale convive, ovvero la piuĠ favorevole tra quelle dei genitori con
cui convive. Fino al medesimo limite di etaĠ il minore che risulta affidato
ai sensi dellĠarticolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, eĠ iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale eĠ
affidato e segue la condizione giuridica di questĠultimo, se piuĠ favorevole.
LĠassenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il
requisito della convivenza e il rinnovo dellĠiscrizione. |
1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente
soggiornante (...) segue la
condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la piu'
favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, (...)
segue la condizione giuridica dello
straniero al quale e' affidato, se piu' favorevole. Al minore e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari
valido fino al compimento della maggiore eta' ovvero un permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza
occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito
della convivenza (...).[74] |
|
2. Al compimento del quattordicesimo anno di etaĠ al
minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del
genitore ovvero dello straniero affidatario eĠ rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore etaĠ,
ovvero una carta di soggiorno. |
2. (...)[75] |
|
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi
connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'etaĠ e delle
condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, puoĠ
autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo
determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo
unico. LĠautorizzazione eĠ revocata quando vengono a cessare i gravi motivi
che ne giustificavano il rilascio o per attivitaĠ del familiare incompatibili
con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti
sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per
gli adempimenti di rispettiva competenza. |
|
|
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba
essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento eĠ
adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. |
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Art. 32 |
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(Disposizioni concernenti minori affidati |
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al compimento della maggiore etaĠ) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30) |
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|
1. Al compimento della maggiore etaĠ, allo straniero
nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allĠarticolo
31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto
dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi
dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, puoĠ essere rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro
subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di
soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
allĠarticolo 23. |
1. Al compimento della maggiore etaĠ, allo straniero
nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allĠarticolo 31,
comma 1 (...), e, fermo restando quanto
previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi
dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, puoĠ essere rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro
subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di
soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
allĠarticolo 23.[76] |
|
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui
al comma 1 puoĠ essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro
ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore etaĠ,
ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere
positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ovvero
ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo
non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile
gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e
che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi dellĠarticolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. |
|
|
1-ter. LĠente gestore dei progetti deve
garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento
della maggiore etaĠ del minore straniero di cui al comma 1-bis, che
lĠinteressato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che
ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilitaĠ di un
alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivitaĠ lavorativa
retribuita nelle forme e con le modalitaĠ previste dalla legge italiana,
ovvero eĠ in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. |
|
|
1-quater. Il numero dei permessi di
soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo eĠ portato in detrazione
dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui allĠarticolo
3, comma 4. |
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Art. 33 |
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(Comitato per i minori stranieri ) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31) |
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1. Al fine di vigilare sulle modalitaĠ di soggiorno
dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di
coordinare le attivitaĠ delle amministrazioni interessate eĠ istituito, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, noncheĠ da due rappresentanti dellĠAssociazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dellĠUnione province dĠItalia
(UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative
operanti nel settore dei problemi della famiglia. |
|
|
2. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari
esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del
Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori
stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite: a) le
regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello
Stato dei minori stranieri (É)in eta' superiore a sei anni, che entrano in
Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento
temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle
attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di
raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai
fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del
minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo. |
|
|
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore
straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato
dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti
dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria
rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze
processuali.[77] |
|
|
3. Il Comitato si avvale, per lĠespletamento delle
attivitaĠ di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al
Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed ha sede presso il Dipartimento medesimo. |
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TITOLO V |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHEĠ DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE
SOCIALE. |
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CAPO I |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA |
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Art. 34 |
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(Assistenza per gli stranieri |
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iscritti al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32) |
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|
1. Hanno lĠobbligo di iscrizione al servizio
sanitario nazionale e hanno paritaĠ di trattamento e piena uguaglianza di
diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene
allĠobbligo contributivo, allĠassistenza erogata in Italia dal servizio
sanitario nazionale e alla sua validitaĠ temporale : |
|
|
a) gli
stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivitaĠ
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste
di collocamento; |
|
|
b) gli
stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del
titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo,
per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza. |
|
|
2. LĠassistenza sanitaria spetta altresiĠ ai
familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dellĠiscrizione al
servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al
servizio sanitario nazionale eĠ assicurato fin dalla nascita il medesimo
trattamento dei minori iscritti. |
|
|
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non
rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 eĠ tenuto ad assicurarsi
contro il rischio di malattie, infortunio e maternitaĠ mediante stipula di
apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al
servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per
lĠiscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo
di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale
pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo
conseguito nellĠanno precedente in Italia e allĠestero. L'ammontare del
contributo eĠ determinato con decreto del Ministro della sanitaĠ di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
non puoĠ essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti. |
|
|
4. LĠiscrizione volontaria al servizio sanitario
nazionale puoĠ essere altresiĠ richiesta: |
|
|
a) dagli
stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi
di studio ; |
|
|
b) dagli
stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi
dellĠaccordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24
novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio
1973 n. 304. |
|
|
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a
corrispondere per lĠiscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di
partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e
secondo le modalitaĠ previsti dal decreto di cui al comma 3. |
|
|
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma
4, lettere a) e b) non eĠ valido per i familiari a carico. |
|
|
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario
nazionale eĠ iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora
secondo le modalitaĠ previste dal regolamento di attuazione. |
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Art. 35 |
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(Assistenza sanitaria per gli stranieri |
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non iscritti al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33) |
|
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|
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini
stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere
corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe
determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dellĠarticolo 8, commi
5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. |
|
|
2. Restano salve le norme che disciplinano
lĠassistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e
accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocitaĠ
sottoscritti dallĠItalia. |
|
|
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale, non in regola con le norme relative allĠingresso ed al soggiorno,
sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali
ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorcheĠ continuative, per
malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a
salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare
garantiti: |
|
|
a) la tutela
sociale della gravidanza e della maternitaĠ, a paritaĠ di trattamento con le
cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio
1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanitaĠ 6 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a paritaĠ di
trattamento con i cittadini italiani ; |
|
|
b) la tutela
della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176; |
|
|
c) le
vaccinazioni secondo la normativa e nellĠambito di interventi di campagne di
prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; |
|
|
d) gli interventi
di profilassi internazionale; |
|
|
e) la
profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai. |
|
|
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate
senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche
sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a paritaĠ con
i cittadini italiani. |
|
|
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello
straniero non in regola con le norme sul soggiorno non puoĠ comportare alcun
tipo di segnalazione all'autoritaĠ, salvo i casi in cui sia obbligatorio il
referto, a paritaĠ di condizioni con il cittadino italiano. |
|
|
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni
ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dellĠinterno,
agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei
confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si
provvede nell'ambito delle disponibilitaĠ del Fondo sanitario nazionale, con
corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. |
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Art. 36 |
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(Ingresso e soggiorno per cure mediche) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34) |
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|
|
1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in
Italia e lĠeventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di
ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati
devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana
prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata
presunta del trattamento terapeutico, devono attestare lĠavvenuto deposito di
una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle
prestazioni sanitarie richieste, secondo modalitaĠ stabilite dal regolamento
di attuazione, noncheĠ documentare la disponibilitaĠ in Italia di vitto e
alloggio per lĠaccompagnatore e per il periodo di convalescenza
dellĠinteressato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo
del permesso puoĠ anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro
vi abbia interesse. |
|
|
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio
di permesso di soggiorno per cure mediche eĠ altresiĠ consentito nellĠambito
di programmi umanitari definiti ai sensi dellĠarticolo 12, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del
Ministero della sanitaĠ dĠintesa con il Ministero degli affari esteri. Le
aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono
rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario
nazionale. |
|
|
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una
durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed eĠ
rinnovabile fincheĠ durano le necessitaĠ terapeutiche documentate. |
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|
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
profilassi internazionale. |
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CAPO II |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE |
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E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE |
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Art. 37 |
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(AttivitaĠ professionali) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35) |
|
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|
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in
Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, eĠ consentita, in deroga
alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni
sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i
Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.
L'iscrizione ai predetti albi o elenchi eĠ condizione necessaria per
l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non
possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in
soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo
autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza. |
|
|
2. Le modalitaĠ, le condizioni ed i limiti temporali
per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento
dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono
stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il
riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di
concerto con il Ministro dellĠuniversitaĠ e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria
interessate. |
|
|
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere
dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini,
Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite
in conformitaĠ ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione. |
|
|
4. In caso di lavoro subordinato, eĠ garantita la
paritaĠ di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani. |
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|
Art. 38 |
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(Istruzione degli stranieri. Educazione
interculturale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36) |
|
|
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5) |
|
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|
|
1. I minori stranieri presenti sul territorio sono
soggetti allĠobbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni
vigenti in materia di diritto allĠistruzione, di accesso ai servizi educativi,
di partecipazione alla vita della comunitaĠ scolastica. |
|
|
2. LĠeffettivitaĠ del diritto allo studio eĠ
garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante
lĠattivazione di appositi corsi ed iniziative per lĠapprendimento della lingua
italiana. |
|
|
3. La comunitaĠ scolastica accoglie le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto
reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine
promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della
cultura e della lingua dĠorigine e alla realizzazione di attivitaĠ
interculturali comuni. |
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4. Le iniziative e le attivitaĠ di cui al comma 3
sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una
programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le
associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari
dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. |
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5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una
programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni
con le Regioni e gli enti locali, promuovono: |
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a) lĠaccoglienza
degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante lĠattivazione di
corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie ; |
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b) la
realizzazione di unĠofferta culturale valida per gli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della
scuola dellĠobbligo ; |
|
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c) la
predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di
provenienza al fine del conseguimento del titolo dellĠobbligo o del diploma
di scuola secondaria superiore ; |
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d) la
realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana ; |
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e) la
realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di
collaborazione internazionale in vigore per lĠItalia. |
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6. Le
regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali
per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le
scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per
i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che
tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella
lingua e cultura di origine. |
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7. Con regolamento adottato ai sensi dellĠarticolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni
di attuazione del presente capo, con specifica indicazione: |
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|
a) delle
modalitaĠ di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con
particolare riferimento allĠattivazione di corsi intensivi di lingua italiana
noncheĠ dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo,
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per
lĠadattamento dei programmi di insegnamento; |
|
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b) dei criteri
per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi
di provenienza ai fini dellĠinserimento scolastico , noncheĠ dei criteri e
delle modalitaĠ di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche
con lĠausilio di mediatori culturali qualificati; |
|
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c) dei criteri
per lĠiscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti
dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per
l'attivazione di specifiche attivitaĠ di sostegno linguistico; |
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d) dei criteri
per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5. |
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Art. 39 |
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(Accesso ai corsi delle universitaĠ) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37) |
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1. In materia di accesso allĠistruzione
universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio eĠ
assicurata la paritaĠ di trattamento tra lo straniero e il cittadino
italiano, nei limiti e con le modalitaĠ di cui al presente articolo. |
|
|
2. Le universitaĠ, nella loro autonomia e nei limiti
delle loro disponibilitaĠ finanziarie, assumono iniziative volte al
conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui allĠarticolo
3, promuovendo lĠaccesso degli stranieri ai corsi universitari di cui
allĠarticolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli
orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo allĠinserimento
di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese
con gli atenei stranieri per la mobilitaĠ studentesca, noncheĠ organizzando
attivitaĠ di orientamento e di accoglienza. |
|
|
3. Con il regolamento di attuazione sono
disciplinati : |
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|
a) gli
adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di
ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento
alle modalitaĠ di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di
enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel
territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilitaĠ di
mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero; |
|
|
b) la rinnovabilita' del permesso di
soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di
studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale
lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'universita', e
l'esercizio di attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte dello
straniero titolare di tale permesso; |
|
|
c) lĠerogazione
di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire
da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione
delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo
studio universitario e senza obbligo di reciprocitaĠ; |
|
|
d) i criteri
per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini
dellĠuniformitaĠ di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze
di cui alla lettera c); |
|
|
e) la
realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono
accedere allĠistruzione universitaria in Italia; |
|
|
f) il
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allĠestero. |
|
|
4. In base alle norme previste dal presente articolo
e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilitaĠ comunicate
dalle universitaĠ, eĠ disciplinato annualmente, con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellĠuniversitaĠ e della
ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dellĠinterno, il numero
massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lĠaccesso
allĠistruzione universitaria degli studenti stranieri residenti allĠestero.
Lo schema di decreto eĠ trasmesso al Parlamento per lĠacquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi
trenta giorni. |
4. (...)[78] |
|
4-bis. Nel rispetto degli accordi
internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di
un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente
all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un
istituto di insegnamento superiore, puo' fare ingresso in Italia per
soggiorni superiori a tre mesi senza necessita' del visto per proseguire gli
studi gia' iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di
studi ad esso connessi, purche' abbia i requisiti richiesti per il soggiorno
ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente: |
|
|
a) partecipi ad un programma di scambio
comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato
a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione
europea per almeno due anni; |
|
|
b) corredi la richiesta di soggiorno con
una documentazione, proveniente dalle autorita' accademiche del Paese
dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo
programma di studi da svolgere in Italia e' effettivamente complementare al
programma di studi gia' svolto. |
|
|
4-ter. Le condizioni di cui al comma
4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di studi dello
straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in
Italia. |
|
|
5. EĠ comunque consentito
lĠaccesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione
delle universitaĠ, a paritaĠ di condizioni con gli
studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi,
ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso
di titolo di studio superiore conseguito in Italia, noncheĠ agli stranieri,
ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane
allĠestero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o
allĠestero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il
riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali
richieste per lĠingresso per studio. |
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Art. 39-bis |
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(Soggiorno di studenti, scambio di
alunni, tirocinio professionale) |
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1. E' consentito l'ingresso e il
soggiorno per motivi di studio, secondo le modalita' stabilite nel
regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri: |
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|
a) maggiori di eta' ammessi a
frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore
e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore; |
|
|
b) ammessi a frequentare corsi di
formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente
annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, di
concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto
1997, n. 281; |
|
|
c) minori di eta' non inferiore a
quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela; |
|
|
d) minori di eta' non inferiore a
quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative
culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della
pubblica istruzione, dal Ministero dell'universita' e della ricerca o dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali per la frequenza di corsi di
studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o
presso istituzioni accademiche. |
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CAPO III |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E |
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ASSISTENZA SOCIALE |
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Art. 40 |
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(Centri di accoglienza. Accesso allĠabitazione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38) |
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1. Le regioni, in collaborazione con le province e
con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato
predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture
ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dellĠUnione europea,
stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza. (É) |
|
|
1-bis. LĠaccesso alle misure di integrazione sociale eĠ
riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dellĠUnione europea che
dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in
Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti
in materia. |
|
|
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a
rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel piuĠ breve tempo
possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi
sociali e culturali idonei a favorire lĠautonomia e lĠinserimento sociale
degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei
centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti. |
|
|
3. Per centri di accoglienza si intendono le
strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate
esigenze alloggiative ed alimentari, noncheĠ, ove possibile, allĠofferta di
occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione
professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e
allĠassistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi
autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento
dellĠautonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio
in cui vive lo straniero. |
|
|
4. Lo straniero regolarmente soggiornante puoĠ
accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i
criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento
degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di
volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nellĠambito di
strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato,
aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione
alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nellĠattesa del
reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva. |
|
|
5. (...) |
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|
6. Gli stranieri titolari di
carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di
permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivitaĠ
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
condizioni di paritaĠ con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare
lĠaccesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di
edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. |
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Art. 41 |
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(Assistenza sociale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39) |
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1. Gli
stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno, noncheĠ i minori iscritti nella loro carta
di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini
italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche
economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che
sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i
ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.[79] |
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CAPO IV |
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DIPOSIZIONI SULLĠINTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI
E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE |
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POLITICHE MIGRATORIE |
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Art. 42 |
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(Misure di integrazione sociale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; |
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|
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.2) |
|
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|
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nellĠambito
delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di
stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, noncheĠ
in collaborazione con le autoritaĠ o con enti pubblici e privati dei Paesi di
origine, favoriscono: |
|
|
a) le attivitaĠ
intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia,
anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine,
dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti
nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni; |
|
|
b) la
diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri
nella societaĠ italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro
doveri, le diverse opportunitaĠ di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dallĠassociazionismo,
noncheĠ alle possibilitaĠ di un positivo reinserimento nel Paese di origine; |
|
|
c) la
conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative,
sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dellĠimmigrazione e di
prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso
la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri,
periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi
di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi; |
|
|
d) la
realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel
registro di cui al comma 2 per lĠimpiego allĠinterno delle proprie strutture
di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a due anni, in qualitaĠ di mediatori interculturali al
fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri
appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguisitici e religiosi; |
|
|
e) lĠorganizzazione
di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una societaĠ
multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o
razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli
enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano
competenze rilevanti in materia di immigrazione. |
|
|
2. Per i fini indicati nel comma 1 eĠ istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli
affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e
requisiti previsti nel regolamento di attuazione. |
|
|
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle
regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione
dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli
che impediscono lĠeffettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello
straniero, eĠ istituito presso il Consiglio nazionale dellĠeconomia e del
lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale
dellĠeconomia e del lavoro, nellĠambito delle proprie attribuzioni, svolge
inoltre compiti di studio e promozione di attivitaĠ volte a favorire la
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle
informazioni sulla applicazione della presente legge. |
|
|
4. Ai fini dellĠacquisizione delle osservazioni
degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nellĠassistenza
e nellĠintegrazione degli immigrati di cui allĠarticolo 3, comma 1, e del
collegamento con i Consigli territoriali di cui allĠart. 3, comma 6, noncheĠ
dellĠesame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri
immigrati, eĠ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui
delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri: |
|
|
a) rappresentanti delle
associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e
rappresentanti delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente
significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci; |
|
|
b) rappresentanti
degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni piuĠ rappresentative
operanti in Italia, in numero non inferiore a sei; |
|
|
c) rappresentanti
designati dalle confederazioni sindacali nazionali degli stranieri, in numero
non inferiore a quattro; |
|
|
d) rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei
diversi settori economici, in numero non inferiore a tre; |
|
|
e) otto
esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia,
degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietaĠ
sociale e delle pari opportunitaĠ; |
|
|
f) otto rappresentanti delle
autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane
(UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281; |
|
|
g) due rappresentanti del
Consiglio nazionale dellĠeconomia e del lavoro (CNEL); |
|
|
g bis) esperti dei problemi dell'immigrazione
in numero non superiore a dieci. |
|
|
5. Per ogni membro effettivo della Consulta eĠ
nominato un supplente. |
|
|
6. Resta ferma la facoltaĠ delle regioni di
istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d)
e g), con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle
leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori
extracomunitari e delle loro famiglie. |
|
|
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le
modalitaĠ di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e
dei consigli territoriali. |
|
|
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4
e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti eĠ gratuita, con
esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non
siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune
nel quale hanno sede i predetti organi. |
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Art. 43 |
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(Discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41) |
|
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|
|
|
1. Ai fini del
presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che,
direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione,
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, lĠascendenza o
lĠorigine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che
abbia lo scopo o lĠeffetto di distruggere o di compromettere il
riconoscimento, il godimento o lĠesercizio, in condizioni di paritaĠ, dei
diritti umani e delle libertaĠ fondamentali in campo politico, economico,
sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. |
|
|
2. In ogni
caso compie un atto di discriminazione: |
|
|
a) il pubblico
ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente
un servizio di pubblica necessitaĠ che nellĠesercizio delle sue funzioni
compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a
causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, religione, etnia o nazionalitaĠ, lo discriminino ingiustamente; |
|
|
b) chiunque
imponga condizioni piuĠ svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi
offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalitaĠ; |
|
|
c) chiunque
illegittimamente imponga condizioni piuĠ svantaggiose o si rifiuti di fornire
lĠaccesso allĠoccupazione, allĠalloggio, allĠistruzione, alla formazione e ai
servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente
soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero
o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalitaĠ; |
|
|
d) chiunque
impedisca, mediante azioni od omissioni, lĠesercizio di unĠattivitaĠ
economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente
soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero
o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o
nazionalitaĠ; |
|
|
e) il datore di
lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dellĠarticolo 15 della legge 20
maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977,
n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o
comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche
indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza,
ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una
cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento
pregiudizievole conseguente allĠadozione di criteri che svantaggino in modo
proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata
razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata
confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non
essenziali allo svolgimento dellĠattivitaĠ lavorativa. |
|
|
3. Il presente
articolo e lĠarticolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o
discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di
cittadini di altri Stati membri dellĠUnione europea presenti in Italia. |
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Art. 44 |
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(Azione civile contro la discriminazione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42) |
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|
1. Quando il comportamento di un privato o della
pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali,
etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, e'
possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria per domandare la
cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti
della discriminazione. |
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|
2. Alle controversie previste dal presente articolo
si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150. |
|
|
3. (...) |
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|
4. (...) |
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|
5. (...) |
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|
6. (...) |
|
|
7. (...) |
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|
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti,
diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle
controversie previste dal presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo
388, primo comma, del codice penale. |
|
|
9. (...) |
|
|
10. Qualora il
datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio
di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo
immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso puoĠ
essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale. |
|
|
11. Ogni
accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dellĠarticolo 43
posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi
delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato
contratti di appalto attinenti allĠesecuzione di opere pubbliche, di servizi
o di forniture, eĠ immediatamente comunicato dal tribunale
in composizione monocratica, secondo le modalitaĠ previste dal
regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che
abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni
finanziarie o creditizie, o dellĠappalto. Tali amministrazioni o enti
revocano il beneficio e, nei casi piuĠ gravi, dispongono lĠesclusione del
responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. |
|
|
12. Le
regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le
associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini
dellĠapplicazione delle norme del presente articolo e dello studio del
fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di
assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi. |
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Art. 45 |
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(Fondo nazionale per le politiche migratorie) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43) |
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1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri eĠ istituito il Fondo nazionale per le
politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli
articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali
dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del
Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, eĠ
stabilito in lire 12.500 milioni per lĠanno 1997, in lire 58.000 milioni per
lĠanno 1998 e in lire 68.000 milioni per lĠanno 1999. Alla determinazione del
Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dellĠarticolo 11, comma 3,
lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed
integrazioni. Al Fondo affluiscono altresiĠ le somme derivanti da contributi
e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dellĠUnione europea, che sono versati
allĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.
Il Fondo eĠ annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di
attuazione disciplina le modalitaĠ per la presentazione, lĠesame,
lĠerogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento
del Fondo. |
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2. Lo Stato,
le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria
competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e
attivitaĠ concernenti lĠimmigrazione, con particolare riguardo allĠeffettiva
e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di
attuazione, alle attivitaĠ culturali, formative, informative, di integrazione
e di promozione di pari opportunitaĠ. I programmi sono adottati secondo i
criteri e le modalitaĠ indicati dal regolamento di attuazione e indicano le
iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del
Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione
del programma. |
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3. Con effetto
dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40, e comunque da data non successiva al 1Ħ gennaio 1998, il 95 per cento
delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13,
comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, eĠ destinato al finanziamento
delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo
alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione eĠ
disposta per lĠintero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime
somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2,
della legge 30 dicembre 1986, n. 943, eĠ soppresso a decorrere dal 1Ħ gennaio
2000. |
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Art. 46 |
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(Commissione per le politiche di integrazione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44) |
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1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali eĠ
istituita la commissione per le politiche di integrazione. |
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2. La
commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini
dellĠobbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di
attuazione delle politiche per lĠintegrazione degli immigrati, di formulare
proposte di interventi di adeguamento di tali politiche noncheĠ di fornire
risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per lĠimmigrazione,
interculturali, e gli interventi contro il razzismo. |
|
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3.
La commissione eĠ composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari
sociali e del Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, di
grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanitaĠ,
della pubblica istruzione, noncheĠ da un numero massimo di dieci esperti, con
qualificata esperienza nel campo dellĠanalisi sociale, giuridica ed economica
dei problemi dellĠimmigrazione, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietaĠ sociale. Il
presidente della commissione eĠ scelto tra i professori universitari di ruolo
esperti nelle materie suddette ed eĠ collocato in posizione di fuori ruolo
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a
partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-cittaĠ ed autonomie locali di
altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di
esame. |
|
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4. Con il
decreto di cui al comma 3 sono determinati lĠorganizzazione della segreteria
della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei ministri, noncheĠ i rimborsi ed i compensi
spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione
intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti. |
|
|
5. Entro i
limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della
commissione dal decreto di cui allĠarticolo 45, comma 1, la commissione puoĠ
affidare lĠeffettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e
private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate
dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere
allĠacquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei
propri compiti. |
|
|
6. Per
lĠadempimento dei propri compiti la commissione puoĠ avvalersi della
collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. |
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TITOLO VI |
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NORME FINALI |
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Art. 47 |
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( Abrogazioni) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46) |
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1. Dalla data
di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati: |
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a) gli articoli
144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; |
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b) le
disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dellĠart. 3; |
|
|
c) il comma 13
dellĠarticolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. |
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2. Restano abrogate le seguenti disposizioni: |
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a) lĠarticolo
151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773; |
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b) l'articolo
25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ; |
|
|
c) lĠarticolo
12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943; |
|
|
d) l'articolo
5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre, 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33 ; |
|
|
e) gli articoli
2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; |
|
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f) l'articolo 4
della legge 18 gennaio 1994, n. 50; |
|
|
g) l'articolo
116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. |
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3. AllĠart.
20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le
parole: |
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Ò, sempre che esistano trattati o accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocitaĠ tra la Repubblica
italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse
disposizioni previste nellĠambito dei programmi in favore dei Paesi in via di
sviluppoÓ. |
|
|
4. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente
testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del
regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. |
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Art. 48 |
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(Copertura finanziaria) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48) |
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1. AllĠonere derivante dallĠattuazione della legge 6
marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni
per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si
provvede: |
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a) quanto a
lire 22.500 milioni per lĠanno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai
fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per lĠanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
22.500 milioni per lĠanno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli
anni 1998 e 1999, lĠaccantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999 lĠaccantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni
1998 e 1999, lĠaccantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
lĠaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; |
|
|
b) quanto a
lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per lĠanno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero dellĠinterno. |
|
|
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica eĠ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. |
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Art. 49 |
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(Disposizioni
finali e transitorie) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49) |
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1. Nella prima applicazione delle disposizioni della
legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico si provvede a dotare le
questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature
tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione
personale noncheĠ delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento
tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della
polizia criminale. |
|
|
1-bis. Agli stranieri gia'
presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti
dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo
3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei
termini previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di
soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli
ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano
disciplinati secondo le modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti
richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure
previste dal presente testo unico. |
|
|
2. AllĠonere conseguente
allĠapplicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per lĠanno 1998,
si provvede a carico delle risorse di cui allĠarticolo 48 e comunque nel
rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto. |
|
|
2-bis. Per il
perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o
internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta
modalita' di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in
atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il
Dipartimento della pubblica sicurezza. |
|
C. C. *
Codice civile
(Disposizioni
rilevanti)
Art. 116
Matrimonio dello straniero nello Stato
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve
presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita'
competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui e'
sottoposto nulla osta al matrimonio nonche' un documento attestante la
regolaritaĠ del soggiorno nel territorio italiano.[80]
Anche lo straniero e' tuttavia soggetto alle disposizioni
contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre
far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.
C. P. *
Codice penale
(Disposizioni rilevanti in materia di immigrazione)
|
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 119/2013 D. LGS. 154/2013 |
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Art. 61 |
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Circostanze aggravanti
comuni |
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Aggravano il reato quando
non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le
circostanze seguenti: |
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1) l'avere agito per motivi
abietti o futili; |
|
|
2) l'aver commesso il reato
per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a seĠ
o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunitaĠ di un
altro reato; |
|
|
3) l'avere, nei delitti
colposi, agito nonostante la previsione dell'evento; |
|
|
4) l'avere adoperato
sevizie, o l'aver agito con crudeltaĠ verso le persone; |
|
|
5) lĠavere profittato di
circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento allĠetaĠ,
tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; |
|
|
6) l'avere il colpevole
commesso il reato durante il tempo, in cui si eĠ sottratto volontariamente
alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di
carcerazione, spedito per un precedente reato; |
|
|
7) l'avere, nei delitti
contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei
delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal
reato un danno patrimoniale di rilevante gravitaĠ; |
|
|
8) l'avere aggravato o
tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; |
|
|
9) l'avere commesso il fatto
con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica
funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualitaĠ di ministro di un
culto; |
|
|
10) l'avere commesso il
fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico
servizio, o rivestita della qualitaĠ di ministro del culto cattolico o di un
culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di
uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del
servizio; |
|
|
11) l'avere commesso il
fatto con abuso di autoritaĠ o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di
relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalitaĠ; |
|
|
11-bis) L'avere il colpevole
commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.[81] |
|
|
11-ter) lĠaver commesso un
delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore allĠinterno o nelle
adiacenze di istituti di istruzione o formazione; |
|
|
11-quater) l'avere il
colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso
ad una misura alternativa alla detenzione in carcere. |
11-quater) l'avere il
colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era
ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere; |
|
|
11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e
l'incolumitaĠ individuale, contro la libertaĠ personale noncheĠ nel delitto
di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un
minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.[82] |
|
... |
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Art. 235 |
|
|
Espulsione od allontanamento
dello straniero dallo Stato |
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Il giudice ordina
l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello
Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea,
oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o
il cittadino appartenente ad uno Stato membro dellĠUnione europea sia
condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. |
|
|
(...)[83] |
|
|
Il trasgressore dell'ordine
di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. In tal caso eĠ obbligatorio lĠarresto
dellĠautore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con
rito direttissimo. |
|
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|
... |
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|
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|
Art. 312 |
|
|
Espulsione od allontanamento
dello straniero dallo Stato |
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|
|
|
Il giudice ordina
l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello
Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea,
oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o
il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia
condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei
delitti preveduti da questo titolo. |
|
|
(...)[84] |
|
|
Il trasgressore dell'ordine
di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. In tal caso eĠ obbligatorio lĠarresto
dellĠautore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con
rito direttissimo. |
|
|
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|
... |
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|
Art. 416 |
|
|
Associazione per
delinquere |
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|
Quando tre o piuĠ
persone si associano allo scopo di commettere piuĠ delitti, coloro che
promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per cioĠ
solo, con la reclusione da tre a sette anni. |
|
|
Per il solo
fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a
cinque anni. |
|
|
I capi
soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. |
|
|
Se gli associati
scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da
cinque a quindici anni. |
|
|
La pena e'
aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'. |
|
|
Se l'associazione eĠ diretta a
commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, noncheĠ
allĠarticolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione
da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a
nove anni nei casi previsti dal secondo comma. |
|
|
Se l'associazione eĠ diretta a
commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto eĠ commesso
in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies, quando il fatto eĠ commesso in danno di un minore di anni
diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei
casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi
previsti dal secondo comma. |
|
|
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|
... |
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Art. 495 |
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|
Falsa attestazione o
dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identitaĠ o su qualitaĠ personali
proprie o di altri |
|
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|
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|
Chiunque dichiara o attesta
falsamente al pubblico ufficiale lĠidentita', lo stato o altre qualitaĠ della
propria o dellĠaltrui persona eĠ punito con la reclusione da uno a sei anni. |
|
|
La reclusione non eĠ
inferiore a due anni: |
|
|
1) se si tratta di
dichiarazioni in atti dello stato civile; |
|
|
2) se la falsa dichiarazione
sulla propria identitaĠ, sul proprio stato o sulle proprie qualitaĠ personali
eĠ resa allĠautoritaĠ giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta
ad indagini, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario
giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome. |
|
|
(...)[85] |
|
|
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|
... |
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|
Art. 495-ter |
|
|
Fraudolente alterazioni per
impedire lĠidentificazione o lĠaccertamento di qualitaĠ personali |
|
|
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|
Chiunque, al fine di
impedire la propria o altrui identificazione altera parti del proprio o
dellĠaltrui corpo utili per consentire lĠaccertamento di identitaĠ o di altre
qualitaĠ personali, eĠ punito con la reclusione da uno a sei anni. |
|
|
Il fatto eĠ aggravato se
commesso nellĠesercizio di una professione sanitaria. |
|
|
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Art. 496 |
|
|
False dichiarazioni sulla
identitaĠ o su qualitaĠ personali proprie o di altri |
|
|
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Chiunque, fuori dei casi
indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identitaĠ, sullo stato
o su altre qualitaĠ della propria o dellĠaltrui persona, fa mendaci
dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico
servizio, nellĠesercizio delle funzioni o del servizio, eĠ punito con la
reclusione da uno a cinque anni. |
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|
... |
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|
Art. 574-bis |
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|
Sottrazione e
trattenimento di minore all'estero |
|
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|
Salvo che il
fatto costituisca piuĠ grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore
esercente la potestaĠ dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo
all'estero contro la volontaĠ del medesimo genitore o tutore, impedendo in
tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestaĠ genitoriale, eĠ
punito con la reclusione da uno a quattro anni. |
Salvo che il
fatto costituisca piuĠ grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore
esercente la responsabilita' genitoriale o al tutore, conducendolo
o trattenendolo all'estero contro la volontaĠ del medesimo genitore o tutore,
impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilita' genitoriale, eĠ
punito con la reclusione da uno a quattro anni.[86] |
|
Se il fatto di
cui al primo comma eĠ commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto
gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni. |
|
|
Se i fatti di
cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio
minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della potestaĠ dei
genitori. |
|
C. P. P. *
Codice di procedura penale
(Disposizioni rilevanti)
|
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 94/2013 D. LGS. 32/2014 L. 43/2015 L. 199/2016 |
|
|
|
|
Art. 51 |
|
|
Uffici del
pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica
distrettuale |
|
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|
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|
... |
|
|
3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e
474, 416-bis, 600, 601, 602 e 630 del codice penale, per i delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera
a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. |
|
|
3-ter. Nei
casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa
richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la
corte di appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di
pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato
designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente. |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
Art. 104. |
|
|
Colloqui del difensore con l'imputato in
custodia cautelare |
|
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|
|
... |
|
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4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare,
l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto
all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a
norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le
disposizioni del titolo IV del libro II.[87] |
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Art. 143. |
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Nomina dell'interprete |
Diritto all'interprete e
alla traduzione di atti fondamentali[88] |
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1. L'imputato che non conosce la lingua italiana
ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere
comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli
atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana e' presunta fino a
prova contraria per chi sia cittadino italiano. |
1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi
assistere gratuitamente,
indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine
di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il
compimento degli atti e lo svolgimento
delle udienze cui partecipa. Ha
altresi' diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le
comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al
fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.[89] |
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2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e
dall'articolo 119, l'autorita' procedente nomina un interprete quando occorre
tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente
intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una
dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione puo' anche
essere fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale con la
traduzione eseguita dall'interprete. |
2. Negli stessi casi
l'autorita' procedente dispone la
traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio
dei diritti e della facolta' della difesa, dell'informazione di garanzia,
dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono
misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini
preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione
a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.[90] |
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3. La traduzione gratuita di
altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire
all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, puo' essere disposta dal
giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile
unitamente alla sentenza.[91] |
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4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana e' compiuto
dall'autorita' giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana e' presunta
fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.[92] |
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3. L'interprete e'
nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia
giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da
interpretare. |
5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche
quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria
ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.[93] |
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4. La prestazione
dell'ufficio di interprete e' obbligatoria. |
6. La nomina del traduttore
per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 e' regolata dagli articoli 144 e
seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di
traduttore e' obbligatoria.[94] |
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Art.
380 |
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Arresto
obbligatorio in flagranza |
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2.
Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque eĠ colto in flagranza
di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: |
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a)
delitti contro la personalitaĠ dello Stato previsti nel titolo I del libro II
del codice penale per i quali eĠ stabilita la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; |
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b)
delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice
penale; |
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c)
delitti contro l'incolumitaĠ pubblica previsti nel titolo VI del libro II del
codice penale per i quali eĠ stabilita la pena della reclusione non inferiore
nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; |
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d)
delitto di riduzione in schiavituĠ previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione
minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia
minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se
relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e
delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale; |
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d.1) delitti di intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo
comma, del codice penale; |
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d-bis)
delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso
previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'articolo 609-octies del codice penale; |
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e)
delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista
dallĠarticolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze
aggravanti previste dallĠarticolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi,
3) e 5), noncheĠ 7-bis) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi
casi, la circostanza attenuante di cui allĠarticolo 62, primo comma, numero
4), del codice penale; |
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e-bis)
delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che
ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero
4), del codice penale; |
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f)
delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di
estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale; |
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f-bis)
delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648,
primo comma, secondo periodo, del codice penale; |
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g)
delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in
vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico
di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine noncheĠ di piuĠ armi comuni da sparo escluse quelle previste
dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; |
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h)
delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma
dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubbblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5
del medesimo articolo; |
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i)
delitti commessi per finalitaĠ di terrorismo o di eversione dell'ordine
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; |
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l)
delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle
associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n.
17 , delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della
legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi
previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3,
della L. 13 ottobre 1975, n. 654; |
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l-bis)
delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della
associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice
penale; |
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l-ter)
delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti
persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice
penale; |
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m)
delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della
associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice
penale, se l'associazione eĠ diretta alla commissione di piuĠ delitti fra
quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del
presente comma. |
m)
delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della
associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice
penale, se l'associazione eĠ diretta alla commissione di piuĠ delitti fra
quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del
presente comma;[95] |
|
|
m-bis) delitti di fabbricazione,
detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo
497-bis del codice penale;[96] |
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m-ter) delitti di promozione,
direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone
ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui
all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.[97] |
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Art.381 |
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Arresto facoltativo in flagranza |
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2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti: |
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a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto
dall'articolo 316 del codice penale; |
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b) corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale; |
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c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
dall'articolo 336 comma 2 del codice penale; |
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d) commercio e somministrazione di medicinali guasti
e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice
penale; |
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e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo
530 del codice penale; |
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f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice
penale; |
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f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo
614, primo e secondo comma, del codice penale; |
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g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
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h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo
635 comma 2 del codice penale; |
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i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice
penale; |
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|
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo
646 del codice penale; |
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l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico
previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice
penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater. l del medesimo codice; |
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|
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile
1975 n. 110. |
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m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di
identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale. |
(...)[98] |
|
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista
dall'articolo 495 del codice penale; |
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m-quater) fraudolente alterazioni per impedire
l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste
dall'articolo 495-ter del codice penale. |
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Art.407 |
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Termini di durata massima delle indagini preliminari |
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1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4,
la durata delle indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto
mesi. |
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2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano: |
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a) i delitti appresso indicati: |
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1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste
dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43; |
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2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; |
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3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; |
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4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a
dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306,
secondo comma, del codice penale; |
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5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico
o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.
110; |
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6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Rupubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; |
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7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza. |
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7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle
ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del
codice penale, nonche' dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni. |
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b) notizie di reato cherendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti tra loro collegati
ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone
offese; |
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c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero; |
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d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere
il collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo
371. |
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3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis,
qualora il pubblico ministero non abbia esercitato lĠazione penale o
richiesto lĠarchiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal
giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non
possono essere utilizzati. |
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Art.656 |
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Esecuzione delle pene detentive |
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9. La sospensione dellĠesecuzione di cui al comma 5
non puoĠ essere disposta: |
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a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due
o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice
penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61,
primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro
che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, e successive modificazioni;[99] |
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni nonche' di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice
penale, (...) fatta eccezione per
coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi
dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;[100][101] |
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b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto
della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in
carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva; |
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D. LGS. 271/1989 *
Decreto
Legislativo 28 Luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura penale
(Disposizioni rilevanti)
|
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 97/2013 L. 119/2013 D. LGS. 32/2014 D. Lgs. 129/2016 |
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Art. 51-bis[102] |
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Assistenza dell'interprete e
traduzione degli atti |
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1. Per ciascuno dei casi previsti
dall'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del codice, l'imputato ha
diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per un colloquio con il
difensore. Se per fatti o circostanze particolari l'esercizio del diritto di
difesa richiede lo svolgimento di piu' colloqui in riferimento al compimento
di un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuita dell'interprete puo'
essere assicurata per piu' di un colloquio. |
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2. Quando ricorrono particolari
ragioni di urgenza e non e' possibile avere prontamente una traduzione
scritta degli atti di cui all'articolo 143, comma 2, del codice l'autorita'
giudiziaria dispone, con decreto motivato, se cio' non pregiudica il diritto
di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva,
redigendo contestualmente verbale. |
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3. L'imputato puo' rinunciare
espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta
degli atti. La rinuncia produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza
delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato
il difensore. In tal caso il contenuto degli atti e' tradotto oralmente,
anche in forma riassuntiva. |
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4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3
della traduzione orale e' effettuata anche la riproduzione fonografica. |
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5. Ove vi siano strumenti tecnici
idonei, l'autorita' procedente puo' disporre l'assistenza dell'interprete
mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che
cio' possa causare concreto pregiudizio al diritto di difesa. |
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Art.
67 |
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Albo
dei periti presso il tribunale |
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1.
Presso ogni tribunale e' istituito un albo dei periti, diviso in categorie. |
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2.
Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale,
psichiatria, contabilita', ingegneria e relative specialita', infortunistica
del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e
comparazione della grafia. |
2.
Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale,
psichiatria, contabilita', ingegneria e relative specialita', infortunistica
del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e
comparazione della grafia, interpretariato
e traduzione[103]. |
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3.
Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi,
designa, se possibile, una persona che svolge la propria attivita'
professionale presso un ente pubblico. |
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4.
Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza
di nomina le ragioni della scelta. |
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5.
In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che
svolgano o abbiano svolto attivita' di consulenti di parte in procedimenti
collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice. |
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67-bis[104] |
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Elenco nazionale degli interpreti e
traduttori |
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1. Ogni tribunale trasmette per via
telematica al Ministero della giustizia l'elenco aggiornato, in formato
elettronico, degli interpreti e dei traduttori iscritti nell'albo dei periti
di cui all'articolo 67. L'autorita' giudiziaria si avvale di tale elenco
nazionale e nomina interpreti e traduttori diversi da quelli ivi inseriti
solo in presenza di specifiche e particolari esigenze. 2. L'elenco nazionale
di cui al comma 1 e' consultabile dall'autorita' giudiziaria, dagli avvocati
e dalla polizia giudiziaria sul sito istituzionale del Ministero della
giustizia, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati
personali. Le modalita' di consultazione dell'elenco nazionale sono definite
con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il termine di
otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. |
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Art.132-bis |
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Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei
processi |
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1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella
trattazione dei processi eĠ assicurata la prioritaĠ assoluta: |
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a) ai processi relativi ai delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e ai
delitti di criminalitaĠ organizzata, anche terroristica; |
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a-bis) ai
delitti previsti dagli articoli 572 da 609-bis a 609-octies e 612-bis del
codice penale;[105] |
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b) ai processi relativi ai delitti commessi in
violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene
sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di
cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, noncheĠ ai delitti puniti con la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni; |
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c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche
per reato diverso da quello per cui si procede; |
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d) ai processi nei quali l'imputato eĠ stato
sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura
cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata; |
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e) ai processi nei quali eĠ contestata la recidiva,
ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale; |
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f) ai processi da celebrare con giudizio
direttissimo e con giudizio immediato. |
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2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i
provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione
dei processi per i quali eĠ prevista la trattazione prioritaria. |
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Art. 183-bis. |
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Esecuzione della misura di sicurezza
dell'espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione
europea e dell'apolide |
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1. L'espulsione del
cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal
territorio dello Stato eĠ eseguita dal questore secondo le modalitaĠ di cui
all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. |
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Art. 183-ter |
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Esecuzione della misura di sicurezza
dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e
di un suo familiare |
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1. L'allontanamento del cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli
2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e' disposto in conformita' ai criteri ed alle modalita'
fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo. |
1. L'allontanamento del cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli
2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, (...)[106] del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' disposto in conformita' ai criteri ed
alle modalita' fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo. |
L. 68/1993 *
Legge
19 Marzo 1993, n. 68, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica
(Disposizioni rilevanti)
Art.
16-quater
Disposizioni
relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale
1.
Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale
accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro
automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile e puoĠ
accedere, in deroga all'art. 9 della legge 1ĵ aprile 1981, n. 121 e successive
modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica
sicurezza, allo schedario
dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identitaĠ rubati o smarriti
operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della
qualifica di agente di pubblica sicurezza puoĠ altresiĠ accedere alle
informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni.
...
L. 448/1998 *
Legge 23
dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo, e successive modificazioni
(Disposizioni
rilevanti)
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TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 97/2013 |
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Art.
65. |
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(Assegno
ai nuclei familiari con almeno tre figli minori) |
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1.
Con effetto dal 1o gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da
cittadini italiani residenti, con tre o piuĠ figli tutti con etaĠ inferiore
ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al
valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue
con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, eĠ concesso un
assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con
diversa composizione detto requisito economico eĠ riparametrato sulla base
della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109
del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. |
1.
Con effetto dal 1o gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da
cittadini italiani e dell'Unione
europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo, nonche' dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente[107],
con tre o piuĠ figli tutti con etaĠ inferiore ai 18 anni, che risultino in
possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della
situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei
familiari con cinque componenti, eĠ concesso un assegno sulla base di quanto
indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto
requisito economico eĠ riparametrato sulla base della scala di equivalenza
prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche
conto delle maggiorazioni ivi previste. |
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... |
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L. 488/1999 *
Legge 23
Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
(Disposizioni rilevanti)
Art. 49
Riduzione degli oneri sociali e tutela
della maternitaĠ
...
8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero
in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati
versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita',
e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in
affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di
importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia
corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della
maternita', ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione
complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno
dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una
qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere
almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi
antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del
diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento,
per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i
decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso
del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di
tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi
decreti e' altresi' definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in
cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante
il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla
nascita.
9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello Stato,
e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in
carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o
dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
...
D. LGS. 267/2000 *
Decreto
legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(Disposizioni rilevanti)
Art.
54
Attribuzioni
del sindaco nelle funzioni di competenza statale
...
4.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti,
anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui
al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini
della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.[108]
...
5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autoritaĠ,
giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o
del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la
eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal
territorio dello Stato.
...
9. Al fine di assicurare l'attuazione dei
provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto,
ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo
periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze
di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto
puo' altresi' disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei
compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti
altri servizi di carattere generale.
...
D. LGS. 274/2000 *
Decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della
Legge 24 Novembre 1999, n. 468
(Disposizioni rilevanti)
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TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA |
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Art. 4 |
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Competenza per materia |
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1. Il giudice di pace eĠ competente: |
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a) per i delitti consumati o tentati
previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
comma 2 perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie
perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse
alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o
che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi
anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 594, 595
commi 1 e 2, 612 comma 1, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui
all'articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo
639-bis, 633 comma 1, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo
639-bis, 635 comma 1, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo
639-bis 637, 638 comma 1, 639 e 647 del codice penale; |
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|
b) per le contravvenzioni previste dagli
articoli 689, 690, 691, 726, comma 1, e 731 del codice penale. |
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2. Il giudice di pace eĠ altresiĠ
competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni
previsti dalle seguenti disposizioni: |
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a) articoli 25 e 62 comma 3 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante "Testo unico in materia di
sicurezza"; |
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|
b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo
definitivo del codice della navigazione"; |
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|
c) articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo
organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini"; |
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|
d) articoli 102 e 106 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo unico
delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati"; |
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|
e) articolo 92 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali"; |
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|
f. articolo 15 comma 2 della legge 28
novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove
macchine utensili"; |
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g) articolo 3 della legge 8 novembre
1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico"; |
|
|
h) articolo 51 della legge 25 maggio
1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione
e sulla iniziativa legislativa del popolo"; |
|
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i) articoli 3, commi 3 e 4, 46 comma 4 e
65 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolaritaĠ
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto "; |
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l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto
1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il
personale del lotto"; |
|
|
m) articolo 17 comma 3 della legge 4
maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attivitaĠ trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati"; |
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n) articolo 15 comma 3 del decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle
direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a
pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n.
428"; |
|
|
o) articolo 11 comma 1 del decreto
legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della
direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo
54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428"; |
|
|
p) articolo 7 comma 9 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante "Attuazione della direttiva
84/450/CEE in materia di pubblicitaĠ ingannevole"; |
|
|
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi
4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo
codice della strada"; |
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|
r) articolo 10 comma 1 del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della
direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi"; |
|
|
s) articolo 23 comma 2 del decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della direttiva
90/385/CEE concernente i dispositivi medici"; |
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s-bis) articolo 10-bis del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286; |
|
|
s-ter) articolo 13, comma 5.2, e
articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. |
|
|
3. La competenza per i reati di cui ai
commi 1 e 2 eĠ tuttavia del tribunale se ricorre una o piuĠ delle circostanze
previste dagli articoli 1 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella
legge 12 luglio 1991, n. 203 e 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122,
convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993, n. 205. |
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4. Rimane ferma la competenza del
tribunale per i minorenni. |
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... |
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Art.
54. |
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Lavoro
di pubblica utilita' |
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1. Il
giudice di pace puo' applicare la pena del lavoro di pubblica utilita' solo
su richiesta dell'imputato. |
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2. Il
lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a dieci giorni ne'
superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attivita' non retribuita
in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato. |
|
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3.
L'attivita' viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato
e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro settimanale da
svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro,
di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato
lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica
utilita' per un tempo superiore alle sei ore settimanali. |
3.
L'attivita' viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il
condannato e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro settimanale
da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di
lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il
condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di
pubblica utilita' per un tempo superiore alle sei ore settimanali.[109] |
|
4. La
durata giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le otto
ore. |
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|
5. Ai
fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilita'
consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro. |
|
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6.
Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalita' di svolgimento del
lavoro di pubblica utilita' sono determinate dal Ministro della giustizia con
decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
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... |
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Art. 62-bis |
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Espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva |
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1. Nei casi stabiliti dalla legge, il
giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
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L. 328/2000 *
Legge
8 Novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali
(Disposizioni rilevanti)
Art. 2
Diritto alle prestazioni
1. Hanno diritto di usufruire delle
prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali
i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le
modalitaĠ e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di
Stati appartenenti allĠUnione europea ed i loro familiari, noncheĠ gli
stranieri, individuati ai sensi dellĠarticolo 41 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed
agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui allĠarticolo
129, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
...
L. 388/2000 *
Legge 23
Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)
(Disposizioni rilevanti)
|
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA |
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Art.
80 |
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Disposizioni in
materia di politiche sociali |
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... |
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4. Il comma 3 dellĠarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, eĠ sostituito dal seguente: |
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Ç3. LĠassegno di cui al comma 1 eĠ
corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per
tredici mensilitaĠ, per i valori dellĠISE del beneficiario inferiori o uguali
alla differenza tra il valore dellĠISE di cui al comma 1 e il predetto
importo dellĠassegno su base annua. Per valori dellĠISE del beneficiario
compresi tra la predetta differenza e il valore dellĠISE di cui al comma 1
lĠassegno eĠ corrisposto in misura pari alla differenza tra lĠISE di cui al
comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000
lireÈ. |
|
|
5. LĠassegno di cui allĠarticolo 65
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come
ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi
del comma 9, eĠ concesso, nella misura e alle condizioni previste dal
medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei
familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino
italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di
anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo
o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. |
|
|
6. Le
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere
per lĠanno 2001 e successivi. |
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|
... |
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9. Le
disposizioni dellĠarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si
interpretano nel senso che il diritto a percepire lĠassegno spetta al
richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente
domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione. |
|
|
... |
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|
19. Ai sensi
dellĠarticolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
lĠassegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti
soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali
sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli
stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni
e servizi sociali lĠequiparazione con i cittadini italiani e' consentita a
favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste
dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.[110] |
19. Ai sensi
dellĠarticolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
lĠassegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti
soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali
sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli
stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni
e servizi sociali lĠequiparazione con i cittadini italiani e' consentita a
favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste
dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.[111][112][113][114] |
|
... |
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D. LGS.165/2001 *
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche
(Disposizioni rilevanti)
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TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 97/2013 |
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Art.
38 |
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Accesso
dei cittadini degli Stati membri della Unione europea (Art.37 d.lgs n.29 del
1993, come modificato dall'art.24 del d.lgs n.80 del 1998) |
|
|
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1. I
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di
lavoro presso te amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio
diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela
dell'interesse nazionale. |
1. I
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente[115]
possono accedere ai posti di lavoro presso te amministrazioni pubbliche che
non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non
attengono alla tutela dell'interesse nazionale. |
|
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonche' i requisiti
indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1. |
|
|
3.
Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello
dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali
provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo e' altresi'
stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai
fini dell'ammissione al concorso e della nomina. |
|
|
|
3-bis[116]. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. |
|
|
3-ter[117]. Sono fatte salve, in ogni caso, le
disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua
italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella
provincia autonoma di Bolzano. |
D. LGS. 231/2001 *
Decreto
legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300
(Disposizioni rilevanti)
Art. 25-duodecies
Impiego
di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare
1. In relazione alla commissione del delitto di cui
all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite
di 150.000 euro.
L. 103/2002 *
Legge
24 maggio 2002, n. 103, Norme in materia di docenti di scuole e universita'
straniere operanti in Italia
(Disposizioni
rilevanti)
Articolo 1
1. I docenti con contratto di lavoro presso le
istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre
1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere
in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente
attivato tutte le annualitaĠ dei rispettivi curricoli, noncheĠ i docenti con
contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le
filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a
livello universitario stranieri di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio
1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote
massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.
L. 189/2002 *
Legge
30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo
(Ulteriori disposizioni)
Articolo 1
(Cooperazione con stati stranieri)
1.
Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo
umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allĠarticolo 13-bis, comma 1, alla lettera i-bis),
dopo le parole Òorganizzazioni non lucrative di utilitaĠ sociale (ONLUS)Ó sono
aggiunte le seguenti: Ò delle iniziative umanitarie, religiose o laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti
allĠOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)Ó;
b) allĠarticolo 65, comma 2, alla lettera c-sexies),
dopo le parole Òa favore delle ONLUSÓ sono aggiunte le seguenti: Ò , noncheĠ le
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dellĠarticolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti allĠOCSE;Ó.
2. Nella
elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione
e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non
appartenenti allĠUnione europea, con esclusione delle iniziative a carattere
umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai
Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto
delle organizzazioni criminali operanti nellĠimmigrazione clandestina, nel
traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico
di stupefacenti, di armamenti, noncheĠ in materia di cooperazione giudiziaria e
penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di
sicurezza della navigazione.
3. Si puoĠ
procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al
comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di
prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio
italiano di cittadini espulsi.
Articolo
6
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
É
2. Con il regolamento di cui allĠarticolo 34, comma 1, si procede
allĠattuazione e allĠintegrazione delle disposizioni recate dallĠarticolo 5-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento allĠassunzione
dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo
5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Articolo
13
(Esecuzione
dellĠespulsione)
É
2.
Per
la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza eĠ
autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per lĠanno
2002, 24,79 milioni di euro per lĠanno 2003 e 24,79 milioni di euro per lĠanno
2004.
Articolo
30
(Misure
di potenziamento delle rappresentanze e degli uffici consolari)
1. Al fine di
provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con lĠattuazione
delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento
degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle
ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa
autorizzazione dellĠAmministrazione centrale, personale con contratto
temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unitaĠ,
anche in deroga ai limiti del contingente di cui allĠarticolo 152, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto puoĠ essere
rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al
limite temporale di cui allĠarticolo 153, secondo e terzo comma, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unitaĠ
di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle
predette sedi allĠestero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unitaĠ
di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali eĠ conseguentemente
adibito allĠespletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione
ed asilo, noncheĠ di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per lĠassunzione
del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il
personale temporaneo di cui allĠarticolo 153 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967.
Articolo
32
(Procedura
semplificata)
...
2. Per la costruzione
di nuovi centri di identificazione eĠ autorizzata la spesa nel limite massimo
di 25,31 milioni di euro per lĠanno 2003.
Articolo
33
(Dichiarazione
di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nei tre
mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato
alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad
attivitaĠ di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o
handicap che ne limitano lĠautosufficienza ovvero al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare, puoĠ denunciare, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio
mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste
dal presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma eĠ
limitata ad una unitaĠ per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico
di sostegno al bisogno familiare. La dichiarazione di emersione eĠ presentata
dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la
data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
2. La dichiarazione di
emersione contiene a pena di inammissibilitaĠ:
a) le generalitaĠ del
datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o,
comunque, la regolaritaĠ della sua presenza in Italia;
b) lĠindicazione delle
generalitaĠ e della nazionalitaĠ dei lavoratori occupati;
c) lĠindicazione della
tipologia e delle modalitaĠ di impiego;
d) lĠindicazione della
retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della
ricevibilitaĠ, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di
pagamento di un contributo forfettario, pari allĠimporto trimestrale
corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il
prestatore dĠopera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno
dallĠarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, introdotto dallĠarticolo 6 della presente -legge;
c) certificazione medica della patologia o
handicap del componente la famiglia alla cui assistenza eĠ destinato il
lavoratore. Tale certificazione non eĠ richiesta qualora il lavoratore extracomunitario
sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni
successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura
- ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilitaĠ
e la ricevibilitaĠ della dichiarazione e la questura accerta se sussistono
motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata
di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del
Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che
hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari
cui eĠ riferita la denuncia. E' data facolta' all'INAIL di accedere al registro
informatizzato.
5. Nei dieci giorni successivi alla
comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo
invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle
forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di
soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso
di soggiorno eĠ rinnovabile previo accertamento da parte dellĠorgano competente
della prova della continuazione del rapporto e della regolaritaĠ della
posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore
extracomunitario interessato, salvo
quanto previsto dallĠarticolo 5, commi 5 e 9, e dallĠarticolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La mancata presentazione delle parti comporta
lĠarchiviazione del relativo procedimento.
6. I soggetti di cui al
comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai
sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme
relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale,
previdenziale e assistenziale noncheĠ per gli altri reati e le violazioni
amministrative comunque afferenti allĠoccupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla
data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della
comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica lĠarticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i
parametri retributivi e le modalitaĠ di calcolo e di corresponsione delle somme
di cui al comma 3, lettera a), noncheĠ le modalitaĠ per la successiva
imputazione delle stesse sia per far fronte all'organizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva, previdenziale e assistenziale del lavoratore
interessato in modo da garantire lĠequilibrio finanziario delle relative
gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresiĠ le
modalitaĠ di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi
di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro che occupino prestatori dĠopera extracomunitari
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,
salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza
di circostanze obiettive riguardanti lĠinserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non puoĠ essere in
ogni caso disposta nellĠipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato
sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia
concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o
non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha commesso, ovvero risulti
destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio
nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allĠarticolo 13, comma 13, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato per lavoro subordinato di cui allĠarticolo 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dallĠarticolo 3, comma 2,
della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di
soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di
espulsione ai sensi della presente lettera;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio
dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il
fatto non sussiste o non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha
commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallĠarticolo 411 del codice
di procedura penale, ovvero risultino destinatari dellĠapplicazione di una
misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.[118]
Le disposizioni del presente articolo non
costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta
una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere
le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, eĠ punito con
la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca piuĠ grave
reato.
Articolo 34
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, allĠemanazione
delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, noncheĠ alla
revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo
regolamento sono definite le modalitaĠ di funzionamento dello sportello unico
per lĠimmigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in
vigore del predetto regolamento le funzioni giaĠ esercitate in materia di
immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni
medesime.
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai
sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni
regolamentari vigenti sullĠimmigrazione, sulla condizione dello straniero e sul
diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalitaĠ:
a) razionalizzare lĠimpiego della telematica nelle comunicazioni,
nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi giaĠ
realizzati a riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni
pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione
degli archivi esistenti.
3. Il regolamento
previsto dallĠarticolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1999,
n. 39, introdotto dallĠarticolo 32, eĠ emanato entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli
31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto
regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4.
Fino al completamento di un adeguato programma di
realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza,
accertato con decreto del Ministro dellĠinterno, sentito il Comitato di cui al
comma 2 dellĠarticolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, introdotto dallĠarticolo 2 della presente legge, il
sindaco, in particolari situazioni di emergenza, puoĠ disporre lĠalloggiamento,
nei centri di accoglienza di cui allĠarticolo 40 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le
disposizioni sullĠingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte
salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Articolo 35
(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della
polizia delle frontiere).
1. EĠ istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dellĠinterno, la Direzione centrale dellĠimmigrazione e della
polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attivitaĠ
di polizia di frontiera e di contrasto dellĠimmigrazione clandestina, noncheĠ
delle attivitaĠ demandate alle autoritaĠ di pubblica sicurezza in materia di
ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale eĠ
preposto un prefetto, nellĠambito della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione
del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione
centrale dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere, noncheĠ la
determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono
effettuate con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro
dellĠeconomia e delle finanze, ai sensi dellĠarticolo 5 della legge 1ĵ aprile
1981, n. 121. DallĠistituzione della Direzione centrale, che si avvale delle
risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui allĠarticolo
4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, eĠ conseguentemente modificata in
ÇDirezione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e
per i reparti speciali della Polizia di StatoÈ.
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai
commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui allĠarticolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo
36
(Esperti
della Polizia di Stato)
1. NellĠambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dellĠimmigrazione
clandestina, il Ministero dellĠinterno, dĠintesa con il Ministero degli affari
esteri, puoĠ inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari funzionari della Polizia di Stato in qualitaĠ di esperti nominati
secondo le procedure e le modalitaĠ previste dallĠarticolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il
contingente previsto dal citato articolo 168 eĠ aumentato sino ad un massimo di
ulteriori undici unitaĠ, riservate agli esperti della Polizia di Stato,
corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.
2. AllĠonere derivante dallĠattuazione del presente articolo,
determinato nella misura di 778.817 euro per lĠanno 2002 e di 1.557.633 euro
annui a decorrere dallĠanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nellĠambito dellĠunitaĠ previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ
dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per
lĠanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al
medesimo Ministero.
Art.37
(Disposizione relative al Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivitaĠ di
Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare istituito dallĠarticolo 18 della legge
30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di ÇComitato
parlamentare di controllo sullĠattuazione dellĠaccordo di Schengen, di
vigilanza sullĠattivitaĠ di Europol, di controllo e vigilanza in materia di
immigrazioneÈ sono altresiĠ attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa
la concreta attuazione della presente legge, noncheĠ degli accordi internazionali
e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali
materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato
riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivitaĠ.
(Norma
finanziaria)
1. DallĠapplicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34
non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. AllĠonere derivante dallĠattuazione dellĠarticolo 30, comma 1,
valutato in euro 1.515.758 per lĠanno 2002, e in euro 3.031.517 per lĠanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellĠambito dellĠunitaĠ
previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di
previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
3. AllĠonere derivante dallĠattuazione degli articoli 1, 12, comma
1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per lĠanno 2002,
130,65 milioni di euro per lĠanno 2003, 125,62 milioni di euro per lĠanno 2004
e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nellĠambito dellĠunitaĠ previsionale di base di parte
corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia
e delle finanze per lĠanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
lĠaccantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze eĠ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L.
222/2002 *
Legge 9
Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in
materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari
(Ulteriori disposizioni)
Articolo 1.
(Legalizzazione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nellĠesercizio
di unĠattivitaĠ di impresa sia in forma individuale che societaria, ha
occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente
decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione
irregolare, puoĠ denunciare, entro la data dellĠ11 novembre 2002, la
sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese,
di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di
societaĠ operanti in Italia, la denuncia eĠ sottoscritta e presentata dal
legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione eĠ quella
recata dal timbro dellĠufficio postale accettante. La dichiarazione di
emersione eĠ presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilitaĠ:
a) i dati identificativi dellĠimprenditore o della societaĠ e del
suo legale rappresentante;
b) lĠindicazione delle generalitaĠ e della nazionalitaĠ del
lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) lĠindicazione della tipologia e delle modalitaĠ di impiego;
d) lĠindicazione della retribuzione convenuta, in misura non
inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilitaĠ, alla dichiarazione sono allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare,
nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato
a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore
ad un anno nelle forme di cui allĠarticolo 5-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di seguito denominato: Çtesto unicoÈ, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dallĠarticolo 6 della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700
euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che
hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai
quali eĠ riferita la medesima dichiarazione, verifica lĠammissibilitaĠ e la
ricevibilitaĠ della dichiarazione e la comunica al centro per lĠimpiego
competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi
allĠeventuale rilascio del permesso di soggiorno di validitaĠ pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza
di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per
stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale
rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui
al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta lĠimprocedibilitaĠ e
lĠarchiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno puoĠ essere
rinnovato previo accertamento dellĠesistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno,
noncheĠ della regolaritaĠ della posizione contributiva previdenziale ed
assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato, salvo quanto previsto dallĠarticolo 5, commi 5 e 9,
e dallĠarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni.
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili
per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale noncheĠ per gli altri reati
e le violazioni amministrative comunque afferenti allĠoccupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla
data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della
comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica lĠarticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le
predette cause di non punibilitaĠ non si applicano a coloro che abbiano
presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al
vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con
proprio decreto, le modalitaĠ per lĠimputazione del contributo forfettario di
cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte allĠorganizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore
interessato, al fine di garantire lĠequilibrio finanziario delle relative
gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresiĠ le
modalitaĠ di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i
contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre
mesi di cui al comma 1.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,
salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza
di circostanze obiettive riguardanti lĠinserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non puoĠ
essere in ogni caso disposta nellĠipotesi in cui il lavoratore extracomunitario
sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che
non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non
sussiste o non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha commesso, ovvero
risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il
territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allĠarticolo 13, comma
13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui allĠarticolo 3, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per
lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi
della presente lettera.
b) che risultino
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in
Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento
penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto
non sussiste o non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha commesso
ovvero nei casi di archiviazione previsti dallĠarticolo 411 del codice di
procedura penale, ovvero risultino destinatari dellĠapplicazione di una misura
di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della
riabilitazione.[119]
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi
del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del
presente decreto, eĠ punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il
fatto costituisca piuĠ grave reato.
9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, lĠobbligo
relativo alla comunicazione dellĠalloggio di cui allĠarticolo 7 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, puoĠ
essere adempiuto fino alla data dellĠ11 novembre 2002. La medesima disposizione
si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui allĠarticolo
33 della legge 30 luglio 2002, n. 189
Articolo 2.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui
allĠarticolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal
territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione
di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza
dello Stato.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellĠarticolo 1,
comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di
espulsione giaĠ adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il
contratto di soggiorno.
3. In deroga a quanto previsto dallĠarticolo 5, comma 2-bis, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
introdotto dallĠarticolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n.
189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per
lavoro subordinato ai sensi dellĠarticolo 1, comma 5, del presente decreto
ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici
entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in
sede di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, noncheĠ le modalitaĠ di
presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui allĠarticolo 1,
comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle
dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dallĠarticolo 33 della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dellĠarticolo 5
del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dallĠarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio
2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di
soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata
non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il
rinnovo.
6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli
articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente,
dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la
disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, prevista allĠarticolo 4, comma 2, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. AllĠatto della consegna della carta dĠidentitaĠ elettronica, di
cui allĠarticolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani
sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dellĠarticolo 5, commi 2-bis
e 4-bis, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dallĠarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30
luglio 2002, n. 189, secondo modalitaĠ stabilite, anche per quanto
riguarda lĠutilizzazione e la conservazione dei dati e lĠaccesso alle
informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo
36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
8. Al comma 4, primo periodo, dellĠarticolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dallĠarticolo 32 della legge 30
luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di
cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso
umanitario di cui allĠarticolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista
nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui allĠarticolo 6 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un
alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per
la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del
dipendente una somma massima pari ad un terzo dellĠimporto complessivo mensile.
...
Articolo 3.
(Copertura finanziaria)
1. AllĠonere derivante dallĠattuazione dellĠarticolo 2, comma 3,
valutato in euro 1.420.160 per lĠanno 2002 ed in euro 5.955.640 per lĠanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellĠambito dellĠunitaĠ previsionale
di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di previsione del
Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. AllĠonere derivante dallĠattuazione dellĠarticolo 1, commi 4 e
5, valutato in euro 1.267.443 per lĠanno 2002 ed in euro 1.861.548 per lĠanno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellĠambito dellĠunitaĠ
previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di
previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-bis. Per lĠerogazione del compenso per lavoro straordinario a
favore del personale dellĠAmministrazione civile dellĠinterno impiegato per
fronteggiare lĠulteriore attivitaĠ richiesta per la definizione delle procedure
di regolarizzazione di cui allĠarticolo 1, eĠ autorizzata la spesa nella misura
massima di 459.658,20 euro per lĠanno 2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere
dallĠanno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellĠambito
dellĠunitaĠ previsionale di base di parte corrente ÒFondo specialeÒ dello stato
di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al medesimo Ministero
3. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze eĠ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
D. LGS.
215/2003 *
Decreto
legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della
direttiva 2000/43/CE per la paritaĠ di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca le
disposizioni relative all'attuazione della parita' di trattamento tra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le
misure necessarie affinche' le differenze di razza o di origine etnica non
siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso
impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini,
nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.
Art. 2
Nozione di discriminazione
1. Ai fini del presente decreto, per
principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione
diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio
comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta,
cosi' come di seguito definite:
a) discriminazione diretta quando,
per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di
quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando
una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od
origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre
persone.
2. E' fatto salvo il disposto
dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito
denominato: Çtesto unicoÈ.
3. Sono, altresi', considerate come
discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei
comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine
etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di
creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
4. L'ordine di discriminare persone
a causa della razza o dell'origine etnica e' considerato una discriminazione ai
sensi del comma 1.
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il principio di parita' di
trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le
persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela
giurisdizionale, secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico
riferimento alle seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al
lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le
condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di
lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni
del licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli
di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione
professionale, inclusi i tirocini professionali;
d) affiliazione e attivita'
nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre
organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime
organizzazioni;
e) protezione sociale, inclusa la
sicurezza sociale;
f) assistenza sanitaria;
g) prestazioni sociali;
h) istruzione;
i) accesso a beni e servizi, incluso
l'alloggio.
2. Il presente decreto legislativo
non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalita' e non
pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al
soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei
cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, ne'
qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione
giuridica dei predetti soggetti.
3. Nel rispetto dei principi di
proporzionalita' e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o
dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di
discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento
dovute a caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una
persona, qualora, per la natura di un'attivita' lavorativa o per il contesto in
cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un
requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita'
medesima.
4. Non costituiscono, comunque, atti
di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento
che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate
oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e
necessari.
Art. 4
Tutela giurisdizionale dei diritti
1. I giudizi civili avverso gli atti
e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del
decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n.150. In caso di accertamento di atti o
comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente
decreto, si applica, altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
2. Chi intende agire in giudizio per
il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui
all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione
previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o,
nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite
le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.
3. (...)
4. (...)
5. (...)
6. (...)
7. Resta salva la giurisdizione del
giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 4-bis
Protezione delle vittime
1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica
altresi' nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli
posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una
discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale
reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la parita' di
trattamento.
Art. 5
Legittimazione ad agire
1. Sono legittimati ad agire ai
sensi degli articoli 4 e 4-bis, in forza di
delega, rilasciata, a pena di nullita', per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della
discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco
approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministro per le pari opportunita' ed individuati sulla base delle finalita'
programmatiche e della continuita' dell'azione.
2. Nell'elenco di cui al comma 1
possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonche' le associazioni e gli enti iscritti
nel registro di cui all'articolo 6.
3. Le associazioni e gli enti
inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresi', legittimati ad agire ai
sensi degli articoli 4 e 4-bis nei casi di
discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e
immediato le persone lese dalla discriminazione.
Art. 6
Registro delle associazioni e degli
enti che svolgono attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni
1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e' istituito il
registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della
lotta alle discriminazioni e della promozione della parita' di trattamento.
2. L'iscrizione nel registro e'
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di
uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo
esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la
promozione della parita' di trattamento, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli
iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) elaborazione di un bilancio
annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in
materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute;
d) svolgimento di un'attivita'
continuativa nell'anno precedente;
e) non avere i suoi rappresentanti
legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita'
dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la
qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e
servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera
l'associazione.
3. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' provvede annualmente all'aggiornamento
del registro.
Art. 7
Ufficio per il contrasto delle
discriminazioni
1. E' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' un ufficio
per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di
controllo e garanzia delle parita' di trattamento e dell'operativita' degli
strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e
imparziale, attivita' di promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi
forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, anche in
un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni
possono avere su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a
carattere culturale e religioso.
2. In particolare, i compiti
dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) fornire assistenza, nei
procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si
ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui
all'articolo 425 del codice di procedura civile;
b) svolgere, nel rispetto delle
prerogative e delle funzioni dell'autorita' giudiziaria, inchieste al fine di
verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;
c) promuovere l'adozione, da parte
di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e
degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti
di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio
connesse alla razza o all'origine etnica;
d) diffondere la massima conoscenza
possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parita' di
trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;
e) formulare raccomandazioni e
pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica,
nonche' proposte di modifica della normativa vigente;
f) redigere una relazione annuale
per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parita' di
trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonche' una relazione
annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta;
g) promuovere studi, ricerche, corsi
di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non
governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di
rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di
lotta alle discriminazioni.
3. L'ufficio ha facolta' di
richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le
informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei
compiti di cui al comma 2.
4. L'ufficio, diretto da un
responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un
Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalita' organizzative
fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con
cui si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.
5. L'ufficio puo' avvalersi anche di
personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e
avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o
fuori ruolo, nonche' di esperti e consulenti esterni. Si applica l'articolo 17,
commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. Il numero dei soggetti di cui al
comma 5 e' determinato con il decreto di cui al comma 4, secondo quanto
previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall'articolo 9
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 303.
7. Gli esperti di cui al comma 5
sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati
di elevata professionalita' nelle materie giuridiche, nonche' nei settori della
lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti
in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica
utilita', della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.
8. Sono fatte salve le competenze
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti
dall'istituzione e funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 7, nel limite
massimo di spesa di 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai
sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 1Ħ marzo 2002, n. 39.
2. Fatto salvo quanto previo dal comma 1, dall'attuazione del presente
decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
D. LGS.
276/2003 *
Decreto
legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30
(Disposizioni
rilevanti)
|
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA D. LGS. 81/2015 |
|
|
|
|
Capo II |
|
|
Prestazioni
occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti |
|
|
|
|
|
Art. 70. |
Art. 70.[120] |
|
Definizione e campo
di applicazione |
(...) |
|
|
|
|
... |
(...) |
|
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di
cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito
necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. |
(...) |
|
... |
(...) |
L. 271/2004 *
Legge 12
Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in
materia di immigrazione
(Ulteriori
disposizioni)
Art.
1
...
2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione
monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dellĠarticolo
30 e del comma 3 dellĠarticolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le
materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14
dello stesso decreto legislativo e lĠesame dei relativi ricorsi sono di
competenza del tribunale in composizione monocratica
Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo dei
permessi di soggiorno)
1. AllĠarticolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il
comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis.
NellĠambito delle direttive impartite dal Ministro dellĠinterno per la
semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri
amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dellĠinterno puoĠ
altresiĠ stipulare, senza oneri aggiuntivi perla finanza pubblica, convenzioni
con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la
raccolta e lĠinoltro agli uffici dellĠAmministrazione dellĠinterno delle
domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici noncheĠ
per lo svolgimento di altre operazioni preliminari allĠadozione dei
provvedimenti richiesti e per lĠeventuale inoltro, ai privati interessati, dei
provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro
dellĠinterno, si determina lĠimporto dellĠonere a carico dellĠinteressato al
rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le finalitaĠ
di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle
procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere
allĠidentificazione degli interessati, con lĠosservanza delle disposizioni di
legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande,
dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni"È.
D. LGS. 12/2005 *
Decreto
Legislativo 10 gennaio 2005, n.12, Attuazione della direttiva 2001/40/CE
relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei
cittadini di Paesi terzi
Art. 1.
Finalita'
1.
Il presente decreto non si applica ai familiari dei cittadini dell'Unione
europea che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.
2.
Per familiari di cittadini dell'Unione europea si intendono il coniuge, i
discendenti diretti o quelli del coniuge di eta' inferiore ai 21 anni o a
carico, gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge.
Art.
2.
Decisioni
di allontanamento e misure di esecuzione
1.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 96 della Convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con legge
30 settembre 1993, n. 388, ai fini del presente decreto, le decisioni di
allontanamento, adottate dalle competenti autorita' nazionali, sono i
provvedimenti di respingimento e di espulsione disposti, rispettivamente, dal
Questore, dal Ministro dell'interno e dal Prefetto, ai sensi degli articoli 10
e 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito
denominato: Çtesto unicoÈ, nonche' i corrispondenti provvedimenti di
allontanamento adottati dalle competenti autorita' di uno Stato membro
dell'Unione europea.
2.
L'autorita' nazionale competente ad adottare una misura di esecuzione per
l'attuazione di una decisione di allontanamento adottata da un altro Stato
membro dell'Unione europea e' il Prefetto che provvede, secondo la procedura di
cui all'articolo 13, comma 3, del testo unico, previa eventuale acquisizione,
dallo Stato membro autore della decisione di allontanamento, dei documenti
necessari per comprovare l'attualita' della medesima decisione, anche
attraverso i canali di consultazione di cui all'articolo 3 del presente
decreto.
3.
All'esecuzione dell'espulsione provvede il Questore, secondo le modalita' di
cui all'articolo 13 e all'articolo 14 del testo unico.
4.
L'esecuzione dell'espulsione, nei confronti di uno straniero in possesso di un
titolo di soggiorno, puo' essere disposta, previa revoca del provvedimento
autorizzativo, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, del testo unico, da parte
dell'autorita' che lo ha rilasciato.
Art.
3.
Procedura
di consultazione fra gli Stati membri
1.
L'accertamento della situazione concernente gli stranieri destinatari della
decisione di allontanamento viene effettuata dal dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, avvalendosi del Servizio per la
cooperazione internazionale di polizia che utilizzera' i canali di
consultazione utili ai fini dell'accertamento richiesto.
2.
Il Ministero dell'interno provvedera' a comunicare allo Stato membro autore
della decisione di allontanamento l'avvenuta esecuzione della medesima.
Art.
4.
Trattamento
di dati personali
1.
Per il trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione del presente
decreto si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art.
5.
Ricorsi
1.
Avverso il provvedimento di esecuzione delle decisioni di allontanamento di cui
all'articolo 2, comma 2, l'interessato puo' proporre ricorso all'autorita'
giudiziaria prevista dall'articolo 13, comma 8, del testo unico, del luogo in
cui ha sede l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato.
Art.
6.
Casi
di esclusione
1.
Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le
disposizioni internazionali e comunitarie sulla individuazione dello Stato
competente per l'esame della domanda di asilo presentata in uno degli Stati
membri dell'Unione europea e gli accordi di riammissione vigenti tra l'Italia e
gli Stati membri.
2.
Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le decisioni di
allontanamento adottate in contrasto con le Convenzioni internazionali in
vigore in materia di diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche'
in contrasto con l'articolo 19 del testo unico.
Art.
7.
Costi
1.
Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese dello
straniero interessato lo Stato autore e lo Stato esecutore compensano tra loro
gli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione del presente
decreto, secondo i criteri e le modalita' previste dalla decisione 2004/191/CE
del Consiglio, del 23 febbraio 2004.
L.
69/2005 *
Legge
22 aprile 2005, n. 69, Disposizioni
per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO
Art. 1.
(Disposizioni di principio e definizioni).
1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni
della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di
seguito denominata "decisione quadro", relativa al mandato d'arresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei
limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princpi supremi
dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, noncheĠ in
tema di diritti di libertaĠ e del giusto processo.
2. Il mandato d'arresto europeo eĠ una decisione giudiziaria emessa da
uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato "Stato membro
di emissione", in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro
Stato membro, di seguito denominato "Stato membro di esecuzione", di
una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o
dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertaĠ
personale.
3. L'Italia daraĠ esecuzione al mandato d'arresto europeo alle
condizioni e con le modalitaĠ stabilite dalla presente legge, sempre che il
provvedimento cautelare in base al quale il mandato eĠ stato emesso sia stato
sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire
sia irrevocabile.
4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione
dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi
degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Garanzie costituzionali).
1. In conformitaĠ a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2,
del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del
preambolo della decisione quadro, l'Italia daraĠ esecuzione al mandato d'arresto
europeo nel rispetto dei seguenti diritti e princpi stabiliti dai trattati
internazionali e dalla Costituzione:
a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertaĠ fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in
particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertaĠ e alla sicurezza) e
dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), noncheĠ dai Protocolli
addizionali alla Convenzione stessa;
b) i princpi e le regole contenuti nella Costituzione della
Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla
tutela della libertaĠ personale, anche in relazione al diritto di difesa e al
principio di eguaglianza, noncheĠ quelli relativi alla responsabilitaĠ penale e
alla qualitaĠ delle sanzioni penali.
2. Per le finalitaĠ di cui al comma 1, possono essere richieste idonee
garanzie allo Stato membro di emissione.
3. L'Italia rifiuteraĠ la consegna dell'imputato o del condannato in
caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei
princpi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell'Unione
europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione
quadro.
Art. 3.
(Applicazione della riserva parlamentare).
1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro
sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i
relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale
illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento
italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.
3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della
Repubblica eĠ vincolante e non consente l'adesione dello Stato italiano alle
modifiche proposte.
Art. 4.
(AutoritaĠ centrale).
1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione
quadro l'Italia designa come autoritaĠ centrale per assistere le autoritaĠ
giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.
2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione
amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale
ad essi relativa.
3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo
da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autoritaĠ
giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo
dall'autoritaĠ giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato
membro di esecuzione.
4. Nei limiti e con le modalitaĠ previsti da accordi internazionali puoĠ
essere consentita in condizioni di reciprocitaĠ la corrispondenza diretta tra
autoritaĠ giudiziarie. In tal caso l'autoritaĠ giudiziaria competente informa
immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di
un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro
della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 23.
TITOLO II
NORME DI RECEPIMENTO INTERNO
CAPO I
PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA
Art. 5.
(Garanzia giurisdizionale).
1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non puoĠ
essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.
2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo
appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o
il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il
provvedimento eĠ ricevuto dall'autoritaĠ giudiziaria.
3. Se la competenza non puoĠ essere determinata ai sensi del comma 2, eĠ
competente la corte di appello di Roma.
4. Quando uno stesso fatto eĠ oggetto di mandati di arresto emessi
contestualmente dall'autoritaĠ giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione
europea a carico di piuĠ persone e non eĠ possibile determinare la competenza
ai sensi del comma 2, eĠ competente la corte di appello del distretto in cui
hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone
ovvero, se anche in tale modo non eĠ possibile determinare la competenza, la
corte di appello di Roma.
5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia
giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna
appartiene alla corte di appello del distretto in cui eĠ avvenuto l'arresto.
Art. 6.
(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di
consegna).
1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti
informazioni:
a) identitaĠ e cittadinanza del ricercato;
b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di
posta elettronica dell'autoritaĠ giudiziaria emittente;
c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un
provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva
che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli
articoli 7 e 8 della presente legge;
d) natura e qualificazione giuridica del reato;
e) descrizione delle circostanze della commissione del reato,
compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, se vi eĠ una sentenza definitiva, ovvero,
negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di
emissione;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui
alle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1, l'autoritaĠ giudiziaria provvede
ai sensi dell'articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario
acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi
previsti dagli articoli 18 e 19.
3. La consegna eĠ consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto
sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento
restrittivo della libertaĠ personale o della sentenza di condanna a pena
detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.
4. Al mandato d'arresto devono essere allegati:
a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale eĠ
domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del
luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;
b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con
l'indicazione del tipo e della durata della pena;
c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta
a determinare l'identitaĠ e la nazionalitaĠ della persona della quale eĠ
domandata la consegna.
5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della
corte di appello o il magistrato da questi delegato richiede al Ministro della
giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autoritaĠ giudiziaria in base
al quale il mandato d'arresto europeo eĠ stato emesso, noncheĠ la
documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza
camerale fissata. Il Ministro della giustizia informa l'autoritaĠ giudiziaria
dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della
documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di
esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli
ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di
appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione
in lingua italiana.
6. Se l'autoritaĠ giudiziaria dello Stato membro di emissione non daĠ
corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte
di appello respinge la richiesta.
7. Il mandato d'arresto europeo dovraĠ pervenire tradotto in lingua
italiana.
Art. 7.
(Casi di doppia punibilitaĠ).
1. L'Italia daraĠ esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso
in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.
2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e
imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di
tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia
di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di
emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili,
per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso
di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le
eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.
3. Il fatto dovraĠ essere punito dalla legge dello Stato membro di
emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertaĠ
personale della durata massima non inferiore a dodici mesi.
Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene
conto delle circostanze aggravanti.
4. In caso di esecuzione di una
sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una
durata non inferiore a quattro mesi.
Art. 8.
(Consegna obbligatoria).
1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo,
indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre
che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di
sicurezza privativa della libertaĠ personale sia pari o superiore a tre anni:
a) partecipare ad una associazione di tre o piuĠ persone finalizzata
alla commissione di piuĠ delitti;
b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumitaĠ ovvero di
violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od
organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno
Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o
sociali nazionali o sovranazionali;
c) costringere o indurre una o piuĠ persone, mediante violenza,
minaccia, inganno o abuso di autoritaĠ, a fare ingresso o a soggiornare o a
uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso,
al fine di sottoporla a schiavituĠ o al lavoro forzato o all'accattonaggio o
allo sfruttamento di prestazioni sessuali;
d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al
favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti
diretti allo sfruttamento di una persona di etaĠ infantile al fine di produrre,
con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio,
distribuire,
divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui eĠ
riprodotto un minore;
e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare,
acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze
che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate
stupefacenti o psicotrope;
f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi,
munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;
g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra
utilitaĠ in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente
ad un pubblico ufficio;
h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa
all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi,
inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di
fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno
Stato o nel bilancio generale delle ComunitaĠ europee o nei bilanci gestiti
dalle ComunitaĠ europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od
omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi
da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime
azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un
ente pubblico;
i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilitaĠ
provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in
modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;
l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello
Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un
valore superiore;
m) commettere, al fine di procurare a seĠ o ad altri un profitto
o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi
abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto
da misure di
sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici,
dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;
n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non
autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione
delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in
acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti
pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva
di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali
protette;
o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a
procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che
non eĠ cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali
della medesima gravitaĠ di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;
q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un
tessuto umano ovvero farne comunque commercio;
r) privare una persona della libertaĠ personale o tenerla in
proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla
sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una
organizzazione internazionale tra piuĠ governi, una persona fisica o giuridica
o una collettivitaĠ di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad
astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale
azione od omissione;
s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di
odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale
gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione
professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o
xenofobia, i crimini contro l'umanitaĠ;
t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, al fine di trarne profitto per seĠ o per altri, facendo uso delle armi
o a seguito dell'attivitaĠ di un gruppo organizzato;
u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli
oggetti di antiquariato e le opere d'arte;
v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando
a seĠ o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;
z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra
forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi documento che
contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;
aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine
di trarne profitto;
bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di
documenti falsi;
cc) falsificare mezzi di pagamento;
dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri
fattori della crescita;
ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque
collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a
seĠ o ad altri un profitto;
gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con
violenza o minaccia o mediante abuso di autoritaĠ;
hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per
l'incolumitaĠ pubblica;
ii) commettere reati che rientrano nella competenza
giurisdizionale della Corte penale internazionale;
ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;
mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a
strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o
altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita
economica.
2. L'autoritaĠ giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione
dei reati per i quali eĠ richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato
membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al
comma 1.
3. Se il fatto non eĠ previsto come reato dalla legge italiana, non si
daĠ luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era
a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di
emissione in base alla quale eĠ stato emesso il mandato d'arresto europeo.
Art. 9.
(Ricezione del mandato d'arresto.
Misure cautelari).
1. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, il Ministro della giustizia,
ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autoritaĠ competente di uno
Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello,
competente ai sensi dell'articolo 5. Il presidente della corte di appello daĠ
immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo,
procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli
adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con
le stesse modalitaĠ nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa
documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente
dall'autoritaĠ giudiziaria dello Stato membro di emissione.
2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltaĠ relative alla
ricezione o alla autenticitaĠ dei documenti trasmessi dall'autoritaĠ
giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di
risolverle.
3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra
corte di appello ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, provvede senza
indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.
4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte
di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza
motivata, a pena di nullitaĠ, all'applicazione della misura coercitiva, se
ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire
che la persona della quale eĠ richiesta la consegna non si sottragga alla
stessa.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I
del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari
personali, fatta eccezione per gli articoli 273, commi 1 e 1-bis, 274, comma 1,
lettere a) e c), e 280.
6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni
per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.
7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di
procedura penale.
Art. 10.
(Inizio del procedimento).
1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo
9, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 97
del codice di procedura penale, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente
della corte di appello, o il magistrato delegato, procede a sentire la persona
sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa
conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di
esecuzione, noncheĠ della facoltaĠ di acconsentire alla propria consegna
all'autoritaĠ giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non
essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o
altrimenti privata della libertaĠ personale per reati anteriori alla consegna
diversi da quello per il quale questa eĠ stata disposta.
2. Della data fissata per il compimento delle attivitaĠ di cui al comma
1 eĠ dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.
3. Della ordinanza di cui all'articolo 9 eĠ data comunicazione, a
richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di
straniero, alla competente autoritaĠ consolare.
4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui
delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione
entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e
dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della
documentazione di cui all'articolo 6. Il decreto eĠ comunicato al procuratore
generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore,
almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 702 del codice di procedura penale.
Art. 11.
(Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria).
1. Nel caso in cui l'autoritaĠ competente dello Stato membro ha
effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme
richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata,
ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a
disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il
provvedimento eĠ stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e
dando immediata informazione al Ministro della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato
membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato
d'arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6.
Art. 12.
(Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia
giudiziaria).
1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai
sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa
comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilitaĠ di
acconsentire alla propria consegna all'autoritaĠ giudiziaria emittente e la
avverte della facoltaĠ di nominare un difensore di fiducia e del diritto di
essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a
nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a
individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di
procedura penale.
2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto
al difensore.
3. Il verbale di arresto daĠ atto, a pena di nullitaĠ, degli
adempimenti indicati ai commi 1 e 2, noncheĠ degli accertamenti effettuati
sulla identificazione dell'arrestato.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo
degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.
Art. 13.
(Convalida).
1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il
presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato,
informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa
conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la
persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in
mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti
ristretta in localitaĠ diversa da quella in cui l'arresto eĠ stato eseguito, il
presidente della corte di appello puoĠ delegare per gli adempimenti di cui
all'articolo 10 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma
restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.
2. Se risulta evidente che l'arresto eĠ stato eseguito per errore di
persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di
appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto
motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertaĠ. Fuori da tale
caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi
degli articoli 9 e 10.
3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai
sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene
il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata
dall'autoritaĠ competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purcheĠ
contenga le indicazioni di cui all'articolo 6.
Art. 14.
(Consenso alla consegna).
1. Quando procede a sentire la persona della quale eĠ stata richiesta
la consegna, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente
della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, raccoglie l'eventuale
consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario,
dell'interprete. Del consenso e delle modalitaĠ con cui eĠ stato prestato si daĠ
atto in apposito verbale.
2. Il consenso puoĠ essere espresso anche successivamente mediante
dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso
immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo
telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla
corte e fino alla conclusione della discussione.
3. Il consenso eĠ irrevocabile. La persona arrestata eĠ preventivamente
informata della irrevocabilitaĠ del consenso e della rinuncia.
4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di
appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre
dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito
il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in
consegna.
5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi
del comma 4 eĠ depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito eĠ dato
avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna noncheĠ al procuratore
generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
Art. 15.
(Provvedimenti provvisori in attesa della decisione).
1. Se il mandato d'arresto europeo eĠ stato emesso nel corso di un
procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta
dell'autoritaĠ giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini
urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della
persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo
nello Stato membro di emissione.
2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona
richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro
della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autoritaĠ giudiziaria
richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di
assunzione dell'atto. L'interrogatorio eĠ effettuato da un magistrato della
corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona
eventualmente designata dall'autoritaĠ richiedente in conformitaĠ alla legge
dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario.
Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli
articoli 64, 65, 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale.
Dell'interrogatorio eĠ redatto verbale.
3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta
in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della
giustizia per la tempestiva comunicazione all'autoritaĠ giudiziaria richiedente
anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata
del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessitaĠ che la persona
sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla
procedura di esecuzione del mandato d'arresto.
Art. 16.
(Informazioni e accertamenti integrativi).
1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della
decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di
emissione, puoĠ richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del
Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso
stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a
trenta giorni. Se l'autoritaĠ giudiziaria dello Stato membro di emissione non daĠ
corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 6.
2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, puoĠ
disporre altres ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine
della decisione.
Art. 17.
(Decisione sulla richiesta di esecuzione).
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, la corte di appello decide
con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per
l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il
difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, noncheĠ, se
presente, il rappresentante dello Stato richiedente.
2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni
dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13. Ove, per
cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilitaĠ di rispettare tali
termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro
della giustizia, che ne daĠ comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite
l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.
3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunitaĠ
riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a
decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello eĠ stata
informata del fatto che l'immunitaĠ non opera piuĠ. Se la decisione sulla
esclusione dell'immunitaĠ compete a un organo dello Stato italiano, la corte
provvede a inoltrare la richiesta.
4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza
con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi
di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.
5. Quando la decisione eĠ contraria alla consegna, la corte di appello
con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.
6. Della sentenza eĠ data, al termine della camera di consiglio,
immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non
presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.
7. La sentenza eĠ immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al
Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autoritaĠ
dello Stato membro di emissione ed altres, quando la decisione eĠ di
accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.
Art. 18.
(Rifiuto della consegna).
1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto
europeo eĠ stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una
persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua
origine etnica, della sua
nazionalitaĠ, della sua lingua, delle sue
opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di
tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;
b) se il diritto eĠ stato leso con il consenso di chi, secondo
la legge italiana, puoĠ validamente disporne;
c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un
diritto, adempimento di un dovere ovvero eĠ stato determinato da caso fortuito
o forza maggiore;
d) se il fatto eĠ manifestazione della libertaĠ di associazione,
della libertaĠ di stampa o di altri mezzi di comunicazione;
e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non
prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;
f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato
politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione
internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante
utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a
New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n.
34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del
terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge
26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21
giugno 1967, n. 1;
g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto
del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo
condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertaĠ
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4
agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione,
adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile
1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in
materia penale;
h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga
sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti
inumani o degradanti;
i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era
minore di anni 14 al momento della commissione del reato, ovvero se la persona
oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 18 quando il reato per
cui si procede eĠ punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o
quando la restrizione della libertaĠ personale risulta incompatibile con i
processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di
emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di
anni 18 e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari
accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando
nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non eĠ previsto l'accertamento
della effettiva capacitaĠ di intendere e di volere;
l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo eĠ
estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione
dello Stato italiano sul fatto;
m) se risulta che la persona ricercata eĠ stata giudicata con
sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri
dell'Unione europea purcheĠ, in caso di condanna, la pena sia stata giaĠ
eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piuĠ essere
eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;
n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo eĠ stato
emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia giaĠ verificata la
prescrizione del reato o della pena;
o) se, per lo stesso fatto che eĠ alla base del mandato
d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, eĠ in corso un
procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto
europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in
uno Stato membro dell'Unione europea;
p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla
legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo
territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono
stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se
la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al
di fuori del suo territorio;
q) se eĠ stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a
procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 434 del
codice di procedura penale per la revoca della sentenza;
r) se il mandato d'arresto europeo eĠ stato emesso ai fini della
esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertaĠ
personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la
corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in
Italia conformemente al suo diritto interno;[121]
s) se la persona richiesta in consegna eĠ una donna incinta o
madre di prole di etaĠ inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che,
trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento,
le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autoritaĠ
giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravitaĠ;
t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato
d'arresto europeo eĠ stato emesso risulta mancante di motivazione;
u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge
italiana di immunitaĠ che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione
penale;
v) se la sentenza per la cui esecuzione eĠ stata domandata la
consegna contiene disposizioni contrarie ai princpi fondamentali dell'ordinamento
giuridico italiano.
Art. 19.
(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione).
1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autoritaĠ
giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, eĠ subordinata alle seguenti
condizioni:
a) se il mandato d'arresto europeo eĠ stato emesso ai fini
dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante
decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non eĠ stato citato
personalmente neĠ altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che
ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna eĠ subordinata
alla condizione che l'autoritaĠ giudiziaria emittente fornisca assicurazioni
considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto
europeo la possibilitaĠ di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di
emissione e di essere presenti al giudizio;
b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo eĠ
stato emesso eĠ punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della
libertaĠ personale a vita, l'esecuzione di tale mandato eĠ subordinata alla
condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento
giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni,
oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in
virtuĠ della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affincheĠ la
pena o la misura in questione non siano eseguite;
c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini
di un'azione penale eĠ cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna eĠ
subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia
rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di
sicurezza privative della libertaĠ personale eventualmente pronunciate nei suoi
confronti nello Stato membro di emissione.
Art. 20.
(Concorso di richieste di consegna).
1. Quando due o piuĠ Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto
europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale
dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante
elemento di valutazione e, in particolare, della gravitaĠ dei reati per i quali
i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e
delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo
contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di un procedimento penale
ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della
libertaĠ personale.
2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello puoĠ
disporre ogni necessario accertamento noncheĠ richiedere una consulenza
all'Eurojust.
3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un
mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato
terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il
Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto
ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravitaĠ dei fatti,
dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile
alla decisione.
Art. 21.
(Termini per la decisione).
1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 14 e
17 la persona ricercata eĠ posta immediatamente in libertaĠ.
Art. 22.
(Ricorso per cassazione).
1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona
interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di
appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro
dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli
articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni
dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di
procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato
almeno cinque giorni prima dell'udienza.
4. La decisione eĠ depositata a conclusione dell'udienza con la
contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti
possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo,
provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla
pronuncia.
5. Copia del provvedimento eĠ immediatamente trasmessa, anche a mezzo
telefax, al Ministro della giustizia.
6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono
trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla
ricezione.
Art. 23.
(Consegna della persona.
Sospensione della consegna).
1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato
membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui eĠ
data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui
all'articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse
tramite il Ministro della giustizia.
2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna
entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o
il magistrato da lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne daĠ
immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autoritaĠ
dello Stato membro di emissione.
3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che
la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il
presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, puoĠ con
decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando
immediata comunicazione al Ministro della giustizia.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della
sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui
delegato, daĠ tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda
con l'autoritaĠ dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In
tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.
5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la
custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il
magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che
l'ineseguibilitaĠ della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale
caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.
6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autoritaĠ
giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del
periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato
d'arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla
eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata
massima della custodia cautelare.
Art. 24.
(Rinvio della consegna o consegna temporanea).
1. Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto
europeo la corte di appello puoĠ disporre che la consegna della persona venga
rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento
penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata
per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.
2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autoritaĠ giudiziaria
emittente, la corte di appello, sentita l'autoritaĠ giudiziaria competente per
il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna,
puoĠ disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna
alle condizioni concordate.
Art. 25.
(Divieto di consegna o di estradizione successiva).
1. La consegna della persona eĠ subordinata alla condizione che la
stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato
d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza
l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato
d'arresto neĠ estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione
successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo
Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale.
2. Ove richiesta dall'autoritaĠ giudiziaria competente dello Stato
membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla
consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso eĠ
richiesto daĠ luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di
assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello
decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.
3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro
Stato membro non eĠ applicabile:
a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilitaĠ di farlo, non ha
lasciato il territorio dello Stato al quale eĠ stata consegnata entro
quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo
averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;
b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa
davanti all'autoritaĠ giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e
raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;
c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del
principio di specialitaĠ ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed
f), e comma 3.
Art. 26.
(Principio di specialitaĠ).
1. La consegna eĠ sempre subordinata alla condizione che, per un fatto
anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale eĠ stata concessa, la
persona non venga sottoposta a un procedimento penale, neĠ privata della libertaĠ
personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, neĠ
altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertaĠ personale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:
a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilitaĠ, non ha
lasciato il territorio dello Stato al quale eĠ stato consegnato decorsi
quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo
lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;
b) il reato non eĠ punibile con una pena o con una misura di
sicurezza privative della libertaĠ personale;
c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una
misura restrittiva della libertaĠ personale;
d) la persona eĠ soggetta a una pena o a una misura che non
implica la privazione della libertaĠ, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche
se puoĠ limitare la sua libertaĠ personale;
e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a
rinunciare al principio di specialitaĠ con le forme di cui all'articolo 14;
f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente
rinunciato a beneficiare del principio di specialitaĠ rispetto a particolari
reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia eĠ raccolta a verbale
dall'autoritaĠ giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme
equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.
3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione
richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di
assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertaĠ, provvede
la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine,
la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni
indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di
traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
L'assenso eĠ rilasciato quando il reato per il quale eĠ richiesto consente la
consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta
l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 18.
Art. 27.
(Transito).
1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona
che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia puoĠ rifiutare la richiesta quando:
a) non ha ricevuto informazioni circa l'identitaĠ e la cittadinanza
della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato
d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la
descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di
commissione;
b) il ricercato eĠ cittadino italiano o residente in Italia e il
transito eĠ richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di
sicurezza privative della libertaĠ personale.
3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano
o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia puoĠ subordinare
il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia
rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative
della libertaĠ personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello
Stato membro di emissione.
CAPO II
PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA
Art. 28.
(Competenza).
1. Il mandato d'arresto europeo eĠ emesso:
a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in
carcere o degli arresti domiciliari;
b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato
all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di
esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice,
sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi
la sospensione dell'esecuzione;
c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658
del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di
sicurezza personali detentive.
2. Il mandato d'arresto europeo eĠ trasmesso al Ministro della
giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato
membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autoritaĠ competente. Della
emissione del mandato eĠ data immediata comunicazione al Servizio per la
cooperazione internazionale di polizia.
Art. 29.
(Emissione del mandato d'arresto europeo).
1. L'autoritaĠ giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette
il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato eĠ
residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea.
2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non eĠ
conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno
Stato membro dell'Unione europea, l'autoritaĠ giudiziaria dispone l'inserimento
di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni
dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione
dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale
dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre
1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo
corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.
3. Nel caso in cui la persona ricercata benefci di una immunitaĠ o di
un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero
da un organismo internazionale, l'autoritaĠ giudiziaria provvede a inoltrare la
richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunitaĠ.
Art. 30.
(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di
consegna).
1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti,
nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla
decisione quadro:
a) identitaĠ e cittadinanza del ricercato;
b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di
posta elettronica dell'autoritaĠ giudiziaria emittente;
c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati
dall'articolo 28;
d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche
conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;
e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo
di commissione, noncheĠ, in caso di concorso di persone, il grado di
partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, se vi eĠ sentenza irrevocabile, ovvero, negli
altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
Art. 31.
(Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo).
1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento
restrittivo sulla base del quale eĠ stato emesso eĠ stato revocato o annullato
ovvero eĠ divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di
appello ne daĠ immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini
della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.
Art. 32.
(Principio di specialitaĠ).
1. La consegna della persona ricercata eĠ soggetta ai limiti del
principio di specialitaĠ, con le eccezioni previste, relativamente alla
procedura passiva di consegna, dall'articolo 26.
Art. 33.
(ComputabilitaĠ della custodia cautelare all'estero).
1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione
del mandato d'arresto europeo eĠ computato ai sensi e per gli effetti degli
articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale.[122]
CAPO III
MISURE REALI
Art. 34.
(Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni).
1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 28 il
procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autoritaĠ
giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del
provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice
competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.
Art. 35.
(Sequestro e consegna di beni).
1. Su richiesta dell'autoritaĠ giudiziaria che ha emesso il mandato
d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello puoĠ disporre il sequestro
dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in
quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella
disponibilitaĠ del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.
2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la
consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove
tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della
corte di appello invita l'autoritaĠ giudiziaria richiedente a trasmetterla.
3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il
procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice
di procedura penale.
4. La consegna delle cose sequestrate all'autoritaĠ giudiziaria
richiedente ha luogo secondo le modalitaĠ e le intese con la stessa intervenute
tramite il Ministro della giustizia.
5. Quando la consegna eĠ richiesta ai fini della prova, la corte di
appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni
siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.
6. Quando la consegna eĠ richiesta ai fini della confisca, la corte di
appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le
esigenze dell'autoritaĠ giudiziaria italiana di cui all'articolo 36. In ogni
caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti
subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti
ai sensi del comma 9.
7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato
d'arresto europeo non puoĠ essere eseguito a motivo del decesso o della fuga
del ricercato.
8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 719 del codice di
procedura penale.
9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di
cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.
Art. 36.
(Concorso di sequestri).
1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autoritaĠ
giudiziaria dello Stato membro costituiscano giaĠ oggetto di sequestro disposto
dall'autoritaĠ giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in
corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna puoĠ
essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta
dell'autoritaĠ giudiziaria italiana procedente con il limite di cui
all'articolo 35, comma 9.
2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 eĠ subordinata la consegna
quando si tratta di beni giaĠ oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un
procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura
civile.
CAPO IV
SPESE
Art. 37.
(Spese).
1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio
nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali
adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autoritaĠ
giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 38.
(Obblighi internazionali).
1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello
Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato
terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialitaĠ contenute
nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tale caso il
Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal
quale la persona ricercata eĠ stata estradata ai fini della consegna allo Stato
membro.
2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al
capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialitaĠ
cessa di operare.
Art. 39.
(Norme applicabili).
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in
quanto compatibili.
2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre
1969, n. 742, e successive modificazioni, relativa alla sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale.
Art. 40.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di
esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo la data della
sua entrata in vigore.
2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7
agosto 2002, salvo per quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge in materia di estradizione.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano unicamente ai
fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
L. 80/2005 *
Legge
14 maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti
nellĠambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile
in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali
(Disposizioni
rilevanti)
...
Art. 1-ter.
(Quote massime di
lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale)
1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di
carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in
misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti
salvi i provvedimenti gia' adottati.
...
D. LGS. 76/2005 *
Decreto
Legislativo 15 aprile 2005, n.76, Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53
(Disposizioni
rilevanti)
Art.
1.
Diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione
...
6.
La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal
presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato,
oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4,
secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.
...
Art.
5.
Vigilanza
sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
1.
Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i
genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che
sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
2.
Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche
sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo
3, cosi' come previsto dal presente decreto, provvedono:
a)
il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto
dovere;
b)
il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione
formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di
iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
c)
la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di
loro competenza a livello territoriale;
d)
i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo
48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti
all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonche'
il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i
soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di
previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124.
3.
In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si
applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato
assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.
...
L. 155/2005 *
Legge
31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto
del terrorismo internazionale
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
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TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 43/2015 |
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Art. 2. |
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Permessi di soggiorno a fini investigativi |
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1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n.
286, di seguito denominato: Çdecreto legislativo n. 286 del 1998È, e in
deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del
1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
relativi a delitti commessi per finalitaĠ di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, vi e' l'esigenza di
garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia
offerto all'autoritaĠ giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione
avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato
decreto-legge n. 8 del 1991 il questore, autonomamente o su segnalazione dei
responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei
direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne e'
richiesto dal procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero uno
speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali
periodi. |
1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n.
286, di seguito denominato: Çdecreto legislativo n. 286 del 1998È, e in
deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del
1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento relativi a delitti commessi per finalitaĠ di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico ovvero di criminalita' transnazionale[123],
vi e' l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello
straniero che abbia offerto all'autoritaĠ giudiziaria o agli organi di
polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3
dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 il questore,
autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno
provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi
informativi e di sicurezza, ovvero quando ne e' richiesto dal procuratore
della Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno,
di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi. |
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2. Con la segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi
indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto
dallo straniero. |
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3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo puoĠ essere rinnovato, per motivi di giustizia o di sicurezza
pubblica. Esso e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalitaĠ
dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica, dagli altri organi
di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono
meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. |
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4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano
le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. |
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5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria
rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati
terroristici alla vita o all'incolumitaĠ delle persone o per la concreta
riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi
ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo, allo straniero
puoĠ essere concessa, con le stesse modalitaĠ di cui al comma 1 la carta di
soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto
legislativo n. 286 del 1998. |
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Art. 3. |
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Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi
di prevenzione del terrorismo |
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1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13,
comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell'interno o,
su sua delega, il prefetto puoĠ disporre l'espulsione dello straniero
appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22
maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere
che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo
agevolare organizzazioni o attivitaĠ terroristiche, anche internazionali. |
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2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle
disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero
sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis del
medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al
comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
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3. Il prefetto puoĠ altresiĠ omettere, sospendere o revocare il
provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di
soggiorno di cui all'articolo 2 del presente decreto, ovvero quando sia
necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di
attivitaĠ terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivitaĠ
informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei
delitti commessi con finalitaĠ di terrorismo. |
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4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e' ammesso
ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. Il ricorso
giurisdizionale in nessun caso puoĠ sospendere l'esecuzione del
provvedimento. |
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4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al
comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non e' ammessa
la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo
21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o
dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642. |
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5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 del
presente articolo e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decisione dipende dalla cognizione di
atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il
procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello
stesso non possono essere comunicati al Tribunale amministrativo. Qualora la
sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il Tribunale
amministrativo puoĠ fissare un termine entro il quale l'amministrazione e'
tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il
provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il Tribunale
amministrativo decide allo stato degli atti. |
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6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31
dicembre 2007. |
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L. 296/2006 *
Legge 27
Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2007)
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
Art. 1
...
1184. All'articolo
4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 e' sostituito
dai seguenti:
"6. Le
comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti
di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze
professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui
al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione
nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o
esclusive, nonche' nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale
del Governo.
...
6-ter. Per le
comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e
privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi
competenti presso i quali e' ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al
comma 7 disciplina anche le modalita' e i tempi di applicazione di quanto
previsto dal presente comma".
...
1315. A decorrere
dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti
alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area
Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1ĵ
giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175 del
29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in vigore della
presente legge, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di
lunga durata previsto all'articolo 26 della tabella dei diritti consolari, di
cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, e' determinato
nell'importo di 75 euro .
1316. In caso di
aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere corrispondenti
alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area
Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe,
l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui
alla tabella citata nel comma 1315, e' conseguentemente aumentato di 15 euro
rispetto alla tariffa prevista per i visti per l'area Schengen.
...
1324. Per i soggetti
non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli
stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali
detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al
lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma
2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non
godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi
familiari.
1325. Per i cittadini
extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con
la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la
documentazione puo' essere formata da:
a) documentazione
originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese d'origine, con traduzione
in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per
territorio;
b) documentazione con
apposizione dell'apostille per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno
sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione
validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente,
tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato
italiano del Paese d'origine.
1326. La richiesta di
detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della
documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione
che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova
documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.
1327. Il comma 6-bis
dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' abrogato.
...
D. LGS. 3/2007 *
Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della
direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi
soggiornanti di lungo periodo
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
...
Art. 2.
Disposizioni transitorie
...
2. Agli stranieri gia' titolari di carta di soggiorno si applicano
le norme del presente decreto.
3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o
provvedimenti, fanno riferimento alla carta di soggiorno, il riferimento si
intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dall'articolo 1.
4. Il Ministero dell'interno provvede all'individuazione del punto
di contatto e allo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati
membri dell'Unione europea in applicazione del presente decreto.
...
Art. 4.
Norma finale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed
integrazione del presente decreto, nonche' alla revisione ed armonizzazione
delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
D. LGS. 5/2007 *
Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della
direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
Art. 1.Fi n a l i t a' 1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003.
...
Art. 4.Disposizione finale 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
D. LGS. 24/2007 *
Decreto
Legislativo 25 gennaio 2007, n. 24, Attuazione della direttiva 2003/110/CE,
relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di
espulsione per via aerea
Art. 1. Finalita' 1. Il presente decreto definisce le misure di assistenza tra autorita' competenti nell'ambito dell'espulsione per via aerea, con o senza scorta, negli aeroporti di transito degli Stati membri, secondo le disposizioni contenute nella direttiva 2003/110/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003. 2. Il presente decreto lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e di liberta' fondamentali, nonche' dalle Convenzioni internazionali in materia di estradizione. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) "cittadino di un Paese terzo": ogni persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica di Islanda o del Regno di Norvegia; b) "Stato membro richiedente": lo Stato membro che esegue una decisione di espulsione di un cittadino di un Paese terzo e che richiede il transito nell'aeroporto di un'altro Stato membro; c) "Stato membro richiesto": lo Stato membro nel cui aeroporto deve aver luogo il transito; d) "componenti della scorta": ogni persona dello Stato membro richiedente che e' incaricata di accompagnare il cittadino di un Paese terzo, incluse le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti; e) "transito per via aerea": il passaggio, attraverso la zona di un aeroporto dello Stato membro richiesto, del cittadino di un Paese terzo ed eventualmente dei componenti della scorta ai fini dell'espulsione per via aerea. Art. 3. Autorita' centrale 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere, di seguito denominata: "Direzione centrale", e' competente a ricevere ed inoltrare le richieste di transito per via aerea. Art. 4. Richiesta di transito per via aerea 1. Al fine dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione di un cittadino di un Paese terzo, qualora non sia ragionevolmente possibile fare ricorso ad un volo diretto verso il Paese di destinazione, la direzione centrale presenta all'Autorita' centrale individuata dallo Stato membro richiesto la richiesta di transito per via aerea, contenente i dati indicati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, previo accertamento della mancanza di impedimenti all'eventuale transito attraverso altri Stati ovvero alla riammissione da parte dello Stato di destinazione. La richiesta di transito per via aerea non e', in linea di massima, presentata se l'attuazione della misura di espulsione rende necessario un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro richiesto. 2. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, la richiesta di transito per via aerea presentata dall'Autorita' centrale individuata dallo Stato membro richiedente alla Direzione centrale puo' essere rifiutata se: a) il cittadino di un Paese terzo risulti in Italia imputato ovvero condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, nonche' destinatario di provvedimenti restrittivi della liberta' personale, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, e fatti salvi gli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di estradizione; b) sussistono impedimenti al transito attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello Stato richiedente; c) il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel territorio nazionale; d) l'assistenza non puo' essere fornita al momento della richiesta; e) il cittadino di un Paese terzo e' considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), la Direzione centrale comunica, quanto prima, allo Stato membro richiedente una diversa data, quanto piu' vicina possibile a quella richiesta, per l'effettuazione del transito, sempreche' siano soddisfatte le altre condizioni per l'autorizzazione al transito. 4. L'autorizzazione al transito per via aerea gia' rilasciata puo' essere ritirata se, successivamente al rilascio, diventano noti ovvero si verificano fatti che, ai sensi del comma 2, ne avrebbero giustificato il rifiuto. 5. La Direzione centrale comunica per iscritto, immediatamente, alla competente autorita' dello Stato richiedente l'eventuale rifiuto o ritiro dell'autorizzazione al transito, ovvero l'impossibilita' per qualsiasi altro motivo di procedere al transito, motivando la propria decisione. 6. Il transito per via aerea non e' richiesto ne' e' autorizzato se il cittadino di un Paese terzo corre il rischio di subire, nel Paese di destinazione o di transito, trattamenti inumani umilianti, torture o la pena di morte ovvero rischia la vita o la liberta' a causa della sua razza, religione, nazionalita', del suo orientamento sessuale, delle sue convinzioni politiche o della sua appartenenza ad un genere o ad un determinato gruppo sociale. Art. 5. Modalita' di presentazione della richiesta di transito per via aerea 1. La richiesta di transito per via aerea e' presentata per iscritto alla Direzione centrale, non oltre due giorni prima del transito e contiene i dati indicati nell'allegato A. In casi di particolare urgenza, debitamente motivati, tale termine puo' essere piu' breve. 2. La Direzione centrale comunica per iscritto allo Stato richiedente l'accoglimento o il rifiuto dell'istanza entro due giorni dalla ricezione della richiesta ovvero nel termine piu' breve di cui al comma 1. Il termine per la comunicazione della decisione puo' essere motivatamente prorogato fino ad un massimo di quarantotto ore. 3. In mancanza di comunicazione della decisione ovvero della proroga entro la data richiesta, le operazioni di transito sono avviate, trascorso il termine di cui al comma 2, previa comunicazione da parte dello Stato richiedente. Le disposizioni del presente comma sono derogabili sulla base di accordi o intese bilaterali o multilaterali. 4. La richiesta di transito per via aerea deve prevedere, in linea di massima, la dotazione della scorta, salvo comprovati motivi segnalati dallo Stato richiedente. Art. 6. Misure di assistenza 1. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, adotta ogni disposizione idonea ad assicurare che le operazioni di transito si svolgano nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro ventiquattro ore, avvalendosi di appositi punti di contatto presso gli aeroporti. 2. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, previe consultazioni reciproche con l'Autorita' centrale richiedente, stabilisce e fornisce tutte le misure di sostegno necessarie dall'atterraggio fino alla partenza del cittadino di un Paese terzo e in particolare: a) l'attesa del cittadino di un Paese terzo all'aeromobile e l'accompagnamento nella zona aeroportuale di transito, fino al volo di connessione; b) il vitto per il cittadino di un Paese terzo e, eventualmente, per i componenti della scorta; c) la presa in consegna, la conservazione e l'inoltro dei documenti di viaggio, specie in caso di espulsione senza scorta; d) nei casi di transito senza scorta, la comunicazione all'Autorita' richiedente del luogo e dell'ora di partenza del cittadino di un Paese terzo dal territorio dello Stato; e) la comunicazione all'Autorita' richiedente di eventuali incidenti gravi verificatisi durante il transito. 3. In ogni caso, sono garantite al cittadino di un Paese terzo ed ai componenti della scorta le cure urgenti o, comunque, essenziali. 4. Qualora le modalita' del transito lo richiedano, e per il tempo strettamente necessario, il cittadino di un Paese terzo e' collocato, in attesa della partenza, nei locali adibiti ad ufficio di pubblica sicurezza o, ove consentito, negli appositi spazi della zona sterile aeroportuale. 5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, qualora non sia possibile portare a termine le operazioni di transito nel termine di cui al comma 1, la Direzione centrale, previe richiesta e consultazione con l'autorita' richiedente, assume tutte le misure necessarie alla prosecuzione delle operazioni di transito che devono, in ogni caso, concludersi entro le successive quarantotto ore. 6. Le spese per le prestazioni di cui ai commi 2, lettera b), e 3, nonche' ogni altra spesa eventualmente conseguente alle misure di sostegno fornite e adeguatamente documentate, sono a carico dello Stato richiedente. Art. 7. Obbligo di riammissione 1. Il cittadino di un Paese terzo, per il quale la Direzione centrale ha presentato richiesta di transito per via aerea, e' riammesso sul territorio nazionale qualora: a) l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata rifiutata o ritirata; b) il cittadino di un Paese terzo sia uscito, senza autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito; c) l'espulsione del cittadino di un Paese terzo in un altro Paese di transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano falliti; d) non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre a termine le operazioni di transito con la partenza del cittadino di un Paese terzo per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione. 2. Qualora non sia stato possibile effettuare il transito di un cittadino di un Paese terzo nel territorio nazionale, la Direzione centrale presta l'assistenza necessaria per la riammissione dello stesso nel territorio dello Stato richiedente. Le spese del viaggio di ritorno sono a carico dello Stato richiedente. Art. 8. Obblighi e poteri della scorta 1. Durante le operazioni di transito per via aerea, i componenti della scorta che accompagna il cittadino di un Paese terzo non portano armi e indossano abiti civili. Essi sono tenuti ad esibire l'autorizzazione al transito rilasciata dalla Direzione centrale ovvero, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, la comunicazione del transito. 2. Nell'esecuzione delle operazioni di transito i poteri dei componenti della scorta sono limitati all'autodifesa, salva la necessita' di adottare misure ragionevoli e proporzionate per impedire che il cittadino di un Paese terzo fugga, provochi lesioni a se stesso o a terzi ovvero arrechi danni a beni, nel rispetto della legislazione dello Stato membro richiesto, e sempre che a tale necessita' non possano provvedere i competenti funzionari nazionali o che prestano le misure di assistenza. Art. 9. Norma finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
D. LGS. 30/2007 *
Decreto
legislativo 6 Febbraio 2007, n.30, e successive modificazioni, Attuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri
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TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 97/2013 |
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Art. 1. |
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Finalita' |
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1. Il presente decreto legislativo disciplina: |
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a) le modalita' d'esercizio del diritto di libera
circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei
cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che
accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini; |
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b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio
dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo
2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini; |
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c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a)
e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. |
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Art. 2. |
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Definizioni |
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1. Ai fini del presente decreto legislativo, si
intende per: |
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a) Çcittadino dell'UnioneÈ: qualsiasi persona avente
la cittadinanza di uno Stato membro; |
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b) ÇfamiliareÈ: |
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1) il coniuge; |
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2) il partner che abbia contratto con il cittadino
dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato
membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari
l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste
dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; |
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3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni
o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); |
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4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del
coniuge o partner di cui alla lettera b); |
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c) ÇStato membro ospitanteÈ: lo Stato membro nel
quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di
libera circolazione o di soggiorno. |
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Art. 3. |
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Aventi diritto |
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1. Il presente decreto legislativo si applica a
qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro
diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il
cittadino medesimo. |
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2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera
circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante,
conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il
soggiorno delle seguenti persone: |
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a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a
carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione
titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di
salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente; |
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b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia
una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino
dell'Unione. |
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia
una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale[124].
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3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame
approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del
loro ingresso o soggiorno. |
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Art. 4. |
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Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione
europea |
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1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei
documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di
documento d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello
Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il
territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione. |
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2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli
anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione e'
esercitato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione dello Stato di
cui hanno la cittadinanza. |
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Art. 5. |
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Diritto di ingresso |
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1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei
documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di
documento d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello
Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio
nazionale. |
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|
2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in
cui e' richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10
in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto. |
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3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati
gratuitamente e con priorita' rispetto alle altre richieste. |
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4. Nei casi in cui e' esibita la carta di soggiorno
di cui all'articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel
passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro
dell'Unione europea. |
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|
5. Il respingimento nei confronti di un cittadino
dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato
membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e'
disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa
pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea
documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del
diritto di libera circolazione. |
5. Il respingimento nei confronti di un cittadino
dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato
membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e'
disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa
pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea
documentazione (...)[125]
la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione. |
|
5 bis. In ragione della
prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo
familiare puo' presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria
presenza nel territorio nazionale secondo le modalita' stabilite con decreto
del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata
effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria,
che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi. |
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Art. 6. |
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Diritto di soggiorno fino a tre mesi |
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1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di
soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi
senza alcuna condizione o formalita', salvo il possesso di un documento
d'identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui
hanno la cittadinanza. |
|
|
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o
raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso
di validita'. |
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3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali
conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in
vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attivita'
consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini
italiani. |
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Art. 7. |
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Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre
mesi |
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1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di
soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
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a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
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b) dispone per se' stesso e per i propri familiari
di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico
dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di
un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che
copra tutti i rischi nel territorio nazionale; |
|
|
c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto per seguirvi come attivita' principale un corso di studi o di
formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri familiari,
di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico
dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da
attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e
di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i
rischi nel territorio nazionale; |
|
|
d) e' familiare, come definito dall'articolo 2, che
accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare
ai sensi delle lettere a), b) o c). |
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|
2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e'
esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando
accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione,
purche' questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o
c). |
|
|
3. Il cittadino dell'Unione, gia' lavoratore
subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al
soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando: |
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a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di
una malattia o di un infortunio; |
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|
b) e' in stato di disoccupazione involontaria
debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attivita' lavorativa per oltre
un anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per
l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito
dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti
l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa; |
|
|
c) e' in stato di disoccupazione involontaria
debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata
determinata inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante
i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto presso
il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come
sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita'
lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualita' di lavoratore
subordinato per un periodo di un anno; |
|
|
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo
il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualita' di
lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attivita'
professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito. |
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Art. 8. |
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Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del
diritto di soggiorno |
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1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del
diritto di cui agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso all'autorita'
giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono
disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1Ħ settembre 2011,
n.150. |
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Art. 9. |
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Formalita' amministrative per i cittadini
dell'Unione ed i loro familiari |
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1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare
in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si
applica la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. |
|
|
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione
e' comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata
immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della
dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta. |
|
|
3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani
dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al
comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:
|
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a) l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma,
esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera a); |
|
|
b) la disponibilita' di risorse economiche
sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la
titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque
denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se
l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b); |
|
|
c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o
privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita' di
un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo
a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilita' di risorse economiche
sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286
del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera c). |
|
|
3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del
requisito della disponibilitaĠ delle risorse economiche sufficienti al
soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere
valutata la situazione complessiva personale dell'interessato, con
particolare riguardo alle spese afferenti l'alloggio sia esso in locazione,
in comodato, di proprietaĠ o detenuto in base a un altro diritto soggettivo. |
3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del
requisito della disponibilitaĠ delle risorse economiche sufficienti al
soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere
valutata la situazione complessiva personale dell'interessato (...)[126]. |
|
4. Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di
disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti
a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la
dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. |
|
|
5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a
quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i
familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto
di soggiorno devono presentare, in conformita' alle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: |
|
|
a) un documento di identita' o il passaporto in
corso di validita'; |
|
|
b) un documento rilasciato dall'autorita' competente
del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare e,
qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo
familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che
richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un
autonomo diritto di soggiorno; |
|
|
c) l'attestato della richiesta d'iscrizione
anagrafica del familiare cittadino dell'Unione. |
c) l'attestato della richiesta d'iscrizione
anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;[127] |
|
|
c-bis)[128]
nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), documentazione ufficiale
attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione. |
|
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per
l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del
relativo documento di identita' si applicano le medesime disposizioni
previste per il cittadino italiano. |
|
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7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei
familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno
Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali
alla Questura competente per territorio. |
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Art. 10. |
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Carta di soggiorno per i familiari del cittadino
comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione
europea |
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1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre
mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura
competente per territorio di residenza la ÇCarta di soggiorno di familiare di
un cittadino dell'UnioneÈ, redatta su modello conforme a quello stabilito con
decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata
in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto
dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
|
|
2. Al momento della richiesta di rilascio della
carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una
ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di
cui al comma 1. |
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3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e'
richiesta la presentazione: |
|
|
a) del passaporto o documento equivalente, in corso
di validita'; |
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b) di un documento rilasciato dall'autorita'
competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di
familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del
nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute,
che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di
un autonomo diritto di soggiorno; |
|
|
c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione
anagrafica del familiare cittadino dell'Unione; |
|
|
d) della fotografia dell'interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari. |
d) della fotografia dell'interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari;[129] |
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d-bis)[130]
nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale
attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
|
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4. La carta di soggiorno di familiare di un
cittadino dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del
rilascio. |
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|
5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita'
anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi
l'anno, nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi
militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti
motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o
formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato;
e' onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti
che consentono la perduranza di validita'. |
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6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al
comma 1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del
materiale usato per il documento. |
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Art. 11. |
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Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari
in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea |
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1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua
partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei
suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che
essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi
dell'articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7,
comma 1. |
|
|
2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta
la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio
nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed
abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o
dimostrino di esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o di
disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non
divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante
il loro soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i
rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia'
costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le
risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3. |
|
|
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non
sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un
anno si applica l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni. |
|
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4. La partenza del cittadino dell'Unione dal
territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto
di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento,
indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello
Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e
fino al termine degli studi stessi. |
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Art. 12. |
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Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari
in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio |
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1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei
cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro
familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi
abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o
soddisfino personalmente le condizioni previste all'articolo 7, comma 1. |
|
|
2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con
il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno
dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno
permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti
condizioni: |
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a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui
almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento
di divorzio o annullamento; |
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b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno
Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in
base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria; |
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c) l'interessato risulti parte offesa in
procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati
contro la persona commessi nell'ambito familiare; |
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d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno
Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione
giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che
l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente
essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate
necessarie. |
|
|
3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si
verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si
applica l'articolo 30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del
1998, e successive modificazioni. |
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|
4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli
interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al
successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno e' comunque subordinato
al requisito che essi dimostrino di esercitare un'attivita' lavorativa subordinata
o autonoma, o di disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti,
affinche' non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello
Stato durante il soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra
tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia'
costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le
risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3. |
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Art. 13. |
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Mantenimento del diritto di soggiorno |
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1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari
beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le
risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di
diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato
membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica. |
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2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari
beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finche'
soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli. La verifica della
sussistenza di tali condizioni non puo' essere effettuata se non in presenza
di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime. |
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3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento
per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento
non puo' essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro
familiari, qualora; |
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a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori
subordinati o autonomi; |
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b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel
territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i
cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere
allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di
essere iscritti nel Centro per l'impiego da non piu' di sei mesi, ovvero di
aver reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere stati esclusi
dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto
legislativo n. 297 del 2002[131].
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Art. 14. |
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Diritto di soggiorno permanente |
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1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato
legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha
diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste
dagli articoli 7, 11, 12 e 13. |
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2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il
familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il
diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via
continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino
dell'Unione. |
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3. La continuita' del soggiorno non e' pregiudicato
da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonche' da
assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da
assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la
gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale
o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
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4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in
ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a
due anni consecutivi. |
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Art. 15. |
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Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la
loro attivita' nello Stato membro ospitante e dei loro familiari |
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1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno
permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di
cinque anni di soggiorno: |
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a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale,
nel momento in cui cessa l'attivita', ha raggiunto l'eta' prevista ai fini
dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore
subordinato che cessa di svolgere un'attivita' subordinata a seguito di
pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello
Stato la propria attivita' almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia
soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore
appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto
alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'eta' e' considerata
soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'eta' di 60 anni; |
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b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha
soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di
esercitare l'attivita' professionale a causa di una sopravvenuta incapacita'
lavorativa permanente. Ove tale incapacita' sia stata causata da un
infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che da' all'interessato
diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione
dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del
soggiorno; |
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c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo
tre anni d'attivita' e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti
un'attivita' subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando
a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per
l'iscrizione anagrafica. |
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2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti
nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato
nello Stato membro in cui esercita un'attivita' sono considerati periodi
trascorsi nel territorio nazionale. |
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3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilita' o
di disoccupazione involontaria, cosi' come definiti dal decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attivita'
indipendenti dalla volonta' dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la
cessazione dell'attivita' per motivi di malattia o infortunio sono
considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1. |
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4. La sussistenza delle condizioni relative alla
durata del soggiorno e dell'attivita' di cui al comma 1, lettera a) e lettera
b), non sono necessarie se il coniuge e' cittadino italiano, ovvero ha perso
la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore
dipendente o autonomo. |
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5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza,
del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel
territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il
lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza
del comma 1. |
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6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede
mentre era in attivita' senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente
a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel
territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si
verifica una delle seguenti condizioni: |
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a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data
del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio
nazionale per due anni; |
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b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un
infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale; |
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c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza
italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo. |
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7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal
presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo
11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi
previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver
soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato
membro ospitante. |
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Art. 16. |
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Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini
dell'Unione europea |
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1. A richiesta dell'interessato, il comune di
residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un
attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di
soggiorno permanente. L'attestato e' rilasciato entro trenta giorni dalla
richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni,
rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 15. |
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2. L'attestato di cui al comma 1 puo' essere
sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identita'
elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le
regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno. |
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Art. 17. |
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Carta di soggiorno permanente per i familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro |
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1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato
il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una ÇCarta di
soggiorno permanente per familiari di cittadini europeiÈ. |
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2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e'
presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello
scadere del periodo di validita' della Carta di soggiorno di cui all'articolo
10 ed e' rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito
con decreto del Ministro dell'interno. |
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3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo
il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato. |
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4. Le interruzioni di soggiorno che non superino,
ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validita' della carta
di soggiorno permanente. |
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Art. 18. |
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Continuita' del soggiorno |
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1. La continuita' del soggiorno, ai fini del
presente decreto legislativo, nonche' i requisiti prescritti dagli articoli
13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalita' previste dalla
legislazione vigente. |
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2. La continuita' del soggiorno e' interrotta dal
provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata,
che costituisce causa di cancellazione anagrafica. |
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Art. 19. |
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Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al
diritto di soggiorno permanente |
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1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno
diritto di esercitare qualsiasi attivita' economica autonoma o subordinata,
escluse le attivita' che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione
europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini
italiani. |
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|
2. Fatte salve le disposizioni specifiche
espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino
dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio
nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo
di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. |
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3. In deroga al comma 2 e se non attribuito
autonomamente in virtu' dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di
legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a
prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o,
comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che
tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attivita'
esercitata o da altre disposizioni di legge. |
|
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4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e
di titolare di diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con
qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente, fermo restando che
il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per
l'esercizio di un diritto. |
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Art. 20. |
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Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno |
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1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini
dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, puo'
essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza
dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza. |
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|
2. I motivi di sicurezza
dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una
delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e
successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la
sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare
organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali. Ai fini
dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di
eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o piuĠ delitti
riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice
penale. |
|
|
3. I motivi imperativi di
pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto
comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e
sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero
all'incolumitaĠ pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene
conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente
comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o
straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la
vita o l'incolumita' della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o
piu' delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della
legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della
pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti
di allontanamento disposti da autoritaĠ straniere. |
|
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4. I provvedimenti di
allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalita' e
non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, ne' da ragioni
estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una
minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o
alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per
se' l'adozione di tali provvedimenti. |
|
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5. Nell'adottare un
provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in
Italia dell'interessato, della sua eta', della sua situazione familiare e
economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e
culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il
Paese di origine. |
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6. I titolari del diritto
di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal
territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi
imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico
o di pubblica sicurezza. |
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7. I beneficiari del
diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei
precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo
per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica
sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del
minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo
del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. |
|
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8. Le malattie o le
infermita' che possono giustificare limitazioni alla liberta' di circolazione
nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico
individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', nonche' altre
malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreche' siano oggetto di
disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le
malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale
non possono giustificare l'allontanamento. |
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9. Il Ministro
dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi
di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti
di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i
provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di
residenza o dimora del destinatario. |
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10. I provvedimenti di
allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla
sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,
il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche
mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una
lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per indisponibilita'
di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua,
comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo
la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento e' notificato
all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e, salvo quanto
previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio
nazionale che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica
e, nei casi di comprovata urgenza, puo' essere ridotto a dieci giorni. Il
provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non puo'
essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di
sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi. |
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11. Il provvedimento di
allontanamento per i motivi di cui al comma 1 e' immediatamente eseguito dal
questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento
percheĠ l'ulteriore permanenza sul territorio eĠ incompatibile con la civile
e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. |
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12. Nei casi di cui al
comma 10, se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene
oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del
provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si
applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le disposizioni
del comma 11. |
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13. Il destinatario del
provvedimento di allontanamento puo' presentare domanda di revoca del divieto
di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno
la meta' della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella
domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto
oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di
vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei
mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorita' che ha
emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda
l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale. |
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14. Il destinatario del
provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in
violazione del divieto di reingresso, e' punito con la reclusione fino a due
anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato,
ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice puo' sostituire la
pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto
di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci
anni. L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche se la
sentenza non e' definitiva. |
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15. Si applica la pena
detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel
territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta
ai sensi del comma 14, secondo periodo. |
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16. Nei casi di cui ai
commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo
che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e' sempre
adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo,
al quale si applicano le norme del comma 11. |
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17. I provvedimenti di
allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche
delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora
del destinatario del provvedimento. |
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Art.20-bis. |
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Procedimento penale
pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento |
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1. Qualora il destinatario
del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 20, commi 11 e 12,
sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
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2. Il nulla osta di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si
intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro
quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta. |
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|
3. Non si da' luogo alla
sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati di cui
all'articolo 380 del codice di procedura penale. |
|
|
4. Quando il procedimento
penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di
procedura penale, si puo' procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in
cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi
causa. |
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5. In deroga alle
disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di
allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa
nello stesso, puo' essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato,
dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario
all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio
o di compiere atti per i quali e' necessaria la sua presenza. Salvo che la
presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo
all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione e' rilasciata
dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di
allontanamento, o del suo difensore. |
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Art.20-ter. |
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Autorita' giudiziaria
competente per la convalida dei provvedimenti del questore |
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1. Ai fini della convalida
dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, e'
competente il tribunale ordinario in composizione monocratica. |
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Art. 21. |
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Allontanamento per
cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno |
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1. Il provvedimento di
allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o
dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, puo' altresi' essere
adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di
soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto
previsto dagli articoli 11 e 12. L'eventuale ricorso da parte di un cittadino
dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non
costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato
caso per caso. |
|
|
2. Il provvedimento di cui
al comma 1 e' adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la
residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del
sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato
all'interessato. Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del
soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della sua
integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine.
Il provvedimento riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine per
lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese.
Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10. |
|
|
3. Unitamente al
provvedimento di allontanamento e' consegnata all'interessato una
attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il
provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un
divieto di reingresso sul territorio nazionale. |
|
|
4. Nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di
allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio
dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla
presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto puoĠ adottare
un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai
sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore. |
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Art. 22. |
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Ricorsi avverso i
provvedimenti di allontanamento |
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1. Avverso il
provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato di cui
all'articolo 20, commi 1 e 2, e per motivi di ordine pubblico puo' essere
presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma. |
|
|
2. Avverso il
provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi
imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 puo'
essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 17 del
decreto legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150. |
|
|
3. I ricorsi di cui al
comma 1, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere
presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare
italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro
all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata
avanti all'autorita' consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni
relative al procedimento. |
|
|
4. I ricorsi di cui al
comma 1 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione
dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito
dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento
impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi
su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di
sicurezza dello Stato. |
|
|
5. (...) |
|
|
6. Al cittadino
comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e'
stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono
consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale
per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa
procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla
sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell'interessato. |
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|
7. Nel caso in cui il ricorso
e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare
immediatamente il territorio nazionale. |
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Art. 23. |
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Applicabilita' ai soggetti non aventi la
cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani |
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1. Le disposizioni del presente decreto legislativo,
se piu' favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non
aventi la cittadinanza italiana. |
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Art. 23-bis. |
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Consultazione tra gli Stati membri |
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1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai
sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri
canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il
termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione
puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete. |
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Art. 24. |
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Norma finanziaria |
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1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11,
14 e 15, valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si
provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate all'I.N.P.S. e al Fondo sanitario
nazionale. |
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2. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo,
ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al precedente periodo, sono
tempestivamente trasmesse alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
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3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. |
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Art. 25. |
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Norme finali e abrogazioni |
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1. Le amministrazioni competenti provvederanno,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere
tramite i propri siti internet i contenuti del presente decreto. |
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2. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono o restano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, il
decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, il decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54[132].
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3. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e' abrogato. |
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L. 68/2007 *
Legge 28
Maggio 2007, n. 68, Disciplina dei soggiorni di breve durata per visite,
affari, turismo e studio
Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell'area
Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la sua
presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo
che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso ai sensi
dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica
qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si
sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine
stabilito nel visto di ingresso.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
D. LGS. 206/2007 *
Decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dellĠadesione di Bulgaria e Romania
|
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII LEGISLATURA D. LGS. 15/2016 |
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TITOLO I |
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DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I |
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Ambito di applicazione e definizioni |
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Art. 1. |
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Oggetto |
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1. Il presente decreto disciplina il
riconoscimento, per lĠaccesso alle professioni regolamentate e il loro
esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla
legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente
dellĠesercizio di pubblici poteri ed in particolare le attivita' riservate
alla professione notarile, delle qualifiche professionali gia' acquisite in
uno o piu' Stati membri dellĠUnione europea, che permettono al titolare di
tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione
corrispondente. |
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|
|
1-bis.
Il presente decreto disciplina, altresi', il riconoscimento delle qualifiche
professionali gia' acquisite in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea e
che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato
membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso
parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonche' i
criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da
cittadini italiani in un altro Stato membro.[133] |
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2. Restano salve le disposizioni
vigenti che disciplinano il profilo dellĠaccesso al pubblico impiego. |
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Art. 2. |
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Ambito di applicazione |
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1. Il presente decreto si applica ai
cittadini degli Stati membri dellĠUnione europea che vogliano esercitare sul
territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i
liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche
professionali conseguite in uno Stato membro dellĠUnione europea e che, nello
Stato dĠorigine, li abilita allĠesercizio di detta professione. |
|
|
|
1-bis.
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini italiani
che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori del territorio
nazionale.[134] |
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1-ter.[135]
Gli articoli da 5-bis a 5-sexies si applicano: |
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|
a) ai cittadini
italiani titolari di un qualifica professionale conseguita o riconosciuta in
Italia; |
|
|
b)
ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche
professionali in piu' di uno Stato membro tra cui l'Italia; |
|
|
c)
ai cittadini dell'Unione europea legalmente stabiliti in Italia, che
richiedono il rilascio di una tessera professionale europea ai fini della
libera prestazione di servizi o dello stabilimento in un altro Stato membro. |
|
2. Le disposizioni del presente decreto
non si applicano ai cittadini degli Stati membri dellĠUnione europea titolari
di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che
rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel
rispetto delle condizioni minime di formazione elencate in tale capo. |
|
|
3. Per il riconoscimento dei titoli di
formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico
europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore
con lĠUnione europea. |
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Art. 3. |
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Effetti del riconoscimento |
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1. Il riconoscimento delle qualifiche
professionali operato ai sensi del presente decreto legislativo permette di
accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla
professione corrispondente per la quale i soggetti di cui allĠarticolo 2,
comma 1, sono qualificati nello Stato membro dĠorigine e di esercitarla alle
stesse condizioni previste dallĠordinamento italiano. |
|
|
2. Ai fini dellĠarticolo 1, comma 1, la
professione che lĠinteressato esercitera' sul territorio italiano sara'
quella per la quale e' qualificato nel proprio Stato membro dĠorigine, se le
attivita' sono comparabili. |
2. Ai fini dellĠarticolo 1, comma 1, la
professione che lĠinteressato esercitera' sul territorio italiano sara'
quella per la quale e' qualificato nel proprio Stato membro dĠorigine, se le
attivita' sono comparabili, fatto
salvo quanto previsto all'articolo 5-septies in tema di accesso parziale[136]. |
|
3. Salvo quanto previsto dagli articoli
12 e 16, comma 10, con riguardo allĠuso del titolo professionale, il
prestatore puo' usare nella professione la denominazione del proprio titolo
di studio, ed eventualmente la relativa abbreviazione, nella lingua dello
Stato membro nel quale il titolo di studio e' stato conseguito. LĠuso di
detta denominazione o dellĠabbreviazione non e' tuttavia consentito se idoneo
ad ingenerare confusione con una professione regolamentata nel territorio
nazionale, per la quale lĠinteressato non ha ottenuto il riconoscimento della
qualifica professionale; in tal caso la denominazione potra' essere
utilizzata a condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte
idonee alla differenziazione, stabilite dallĠautorita' competente di cui allĠarticolo
5. |
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Art. 4. |
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Definizioni |
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1. Ai fini del presente decreto si
applicano le seguenti definizioni: |
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a) Çprofessione regolamentataÈ: |
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|
1) lĠattivita', o lĠinsieme delle
attivita', il cui esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in
Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o
enti pubblici, se la iscrizione e' subordinata al possesso di qualifiche
professionali o allĠaccertamento delle specifiche professionalita'; |
|
|
2) i rapporti di lavoro subordinato, se
lĠaccesso ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o
regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; |
|
|
3) lĠattivita' esercitata con lĠimpiego
di un titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una
qualifica professionale; |
|
|
4) le attivita' attinenti al settore
sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale e'
condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni
o della ammissione al rimborso; |
|
|
5) le professioni esercitate dai membri
di unĠassociazione o di un organismo di cui allĠAllegato I. |
|
|
b) Çqualifiche professionaliÈ: le
qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza
di cui allĠarticolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o unĠesperienza
professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da
una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita
in Italia adottata da parte di un altro Stato membro; |
|
|
c) Çtitolo di formazioneÈ: diplomi,
certificati e altri titoli rilasciati da unĠuniversita' o da altro organismo
abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una
formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della
Comunita'. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese
terzo se i loro possessori hanno maturato, nellĠeffettivo svolgimento
dellĠattivita' professionale, unĠesperienza di almeno tre anni sul territorio
dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo;
|
|
|
d) Çautorita' competenteÈ: qualsiasi
autorita' o organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a
ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni, nonche' a
ricevere le domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto; |
|
|
e) Çformazione regolamentataÈ: la
formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti
ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, nonche' qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, e'
specificamente orientata allĠesercizio di una determinata professione e
consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione
professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale,
secondo modalita' stabilite dalla legge; |
e) Çformazione regolamentataÈ: (...)[137]
qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, e' specificamente
orientata allĠesercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo
di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un
tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalita'
stabilite dalla legge; |
|
f) Çesperienza professionaleÈ:
lĠesercizio effettivo e legittimo della professione; |
f) Çesperienza professionaleÈ:
lĠesercizio effettivo e legittimo della professione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo
equivalente[138]; |
|
g) Çtirocinio di adattamentoÈ:
lĠesercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilita' di un
professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione
complementare secondo modalita' stabilite dalla legge. Il tirocinio e'
oggetto di una valutazione da parte dellĠautorita' competente; |
|
|
h) Çprova attitudinaleÈ: un controllo
riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente
effettuato dalle autorita' competenti allo scopo di valutare lĠidoneita' del
richiedente ad esercitare una professione regolamentata; |
h) Çprova attitudinaleÈ: una verifica riguardante (...) le conoscenze, le competenze e le abilita'
professionali del richiedente effettuata
dalle autorita' competenti allo scopo di valutare lĠidoneita' del richiedente
ad esercitare una professione regolamentata;[139]
|
|
i) Çdirigente dĠaziendaÈ: qualsiasi
persona che abbia svolto in unĠimpresa del settore professionale
corrispondente: |
|
|
1) la funzione di direttore dĠazienda o
di filiale; |
|
|
2) la funzione di institore o vice
direttore dĠazienda, se tale funzione implica una responsabilita'
corrispondente a quella dellĠimprenditore o del direttore dĠazienda
rappresentato; |
|
|
3) la funzione di dirigente
responsabile di uno o piu' reparti dellĠazienda, con mansioni commerciali o
tecniche; |
|
|
l) ÇStato membro di stabilimentoÈ: lo
stato membro dellĠUnione europea nel quale il prestatore e' legalmente
stabilito per esercitarvi una professione; |
|
|
m) ÇStato membro dĠorigineÈ: lo Stato
membro in cui il cittadino dellĠUnione europea ha acquisito le proprie
qualifiche professionali; |
|
|
n) Çpiattaforma comuneÈ: lĠinsieme dei
criteri delle qualifiche professionali in grado di colmare le differenze
sostanziali individuate tra i requisiti in materia di formazione esistenti
nei vari Stati membri per una determinata professione. Queste differenze
sostanziali sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i
contenuti della formazione in almeno due terzi degli Stati membri, inclusi
tutti gli Stati membri che regolamentano la professione in questione. Le
differenze nei contenuti della formazione possono risultare dalle differenze sostanziali
nel campo di applicazione delle attivita' professionali. |
n) (...)[140] |
|
|
n-bis)
Çtirocinio professionaleÈ: un periodo di pratica professionale effettuato
sotto supervisione, purche' costituisca una condizione per l'accesso a una
professione regolamentata e che puo' svolgersi in forma di tirocinio
curriculare o in forma di tirocinio extracurriculare o, laddove previsto,
anche in apprendistato;[141] |
|
|
n-ter)
Çtessera professionale europeaÈ: un certificato elettronico attestante o che
il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire
servizi, su base temporanea e occasionale, nel territorio dello Stato o il
riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento nel
territorio dello Stato;[142] |
|
|
n-quater)
Çapprendimento permanenteÈ: l'intero complesso di istruzione generale,
istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento
non formale e informale, intrapresi nel corso della vita, che comporta un
miglioramento delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze, che puo'
includere l'etica professionale;[143] |
|
|
n-quinquies)
Çmotivi imperativi di interesse generaleÈ: motivi riconosciuti tali dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;[144] |
|
|
n-sexies)
ÇSistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti
ECTSÈ: il sistema di crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello
Spazio europeo dell'istruzione superiore;[145] |
|
|
n-septies)
Çlegalmente stabilitoÈ: un cittadino dell'Unione europea e' legalmente
stabilito nello Stato membro di residenza quando ha ottenuto il
riconoscimento della qualifica professionale da parte delle Autorita'
competenti di detto Stato e non e' soggetto ad alcun divieto, neppure
temporaneo, all'esercizio della professione sul territorio nazionale. E'
possibile essere legalmente stabiliti come lavoratore autonomo o lavoratore
dipendente.[146] |
|
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Art. 5. |
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Autorita' competente |
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1. Ai fini del riconoscimento di cui al
titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande,
a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni: |
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|
a) la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive,
per le attivita' che riguardano il settore sportivo ed, in particolare,
quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo; |
a) la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le attivita' che riguardano
il settore sportivo e per quelle
esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla lettera l-septies);[147] |
|
b) la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le
attivita' che riguardano il settore turistico; |
b) (...)[148] |
|
c) il Ministero titolare della
vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio,
dellĠiscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo
quanto previsto alla lettera g); |
c) il Ministero titolare della
vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio,
dellĠiscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo
quanto previsto alle lettere f) e
l-sexies)[149]; |
|
d) la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in
regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto
previsto alle lettere e), f) e g); |
|
|
e) il Ministero della salute, per le
professioni sanitarie; |
|
|
f) il Ministero della pubblica
istruzione, per i docenti di scuole dellĠinfanzia, primaria, secondaria di
primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico
e ausiliario della scuola; |
f) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i docenti
di scuole dellĠinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria
superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della
scuola nonche' per il personale
ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale,
paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto
junior e pianificatore junior;[150]
|
|
g) il Ministero dellĠuniversita' e
della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di
architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni
architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior; |
g) (...)[151]
|
|
h) il Ministero dellĠuniversita' e
della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche professionali di
cui allĠarticolo 19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla
lettera c); |
h) il Ministero dell'istruzione,[152]
dellĠuniversita' e della ricerca per ogni altro caso relativamente a
professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di
qualifiche professionali di cui allĠarticolo 19, comma 1, lettere d) ed e),
salvo quanto previsto alla lettera c); |
|
i) il Ministero per i beni e le
attivita' culturali per le attivita' afferenti al settore del restauro e
della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8
e 9 dellĠarticolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni; |
i) il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo per
le attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni
culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dellĠarticolo 29 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni nonche' per le attivita' che riguardano
il settore turistico;[153] |
|
l) il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che
possono essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche
professionali di cui allĠarticolo 19, comma 1, lettere a), b) e c); |
l) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ogni
altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da
chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui allĠarticolo 19, comma
1, lettere a), b) e c) nonche' per la
professione di consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla
conduzione di impianti termici e di generatori di vapore;[154] |
|
|
l-bis)
il Ministero dello sviluppo economico, per la professione di consulente in
proprieta' industriale e per quella di agente immobiliare;[155] |
|
|
l-ter)
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le
professioni di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa,
classificatore di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine;[156] |
|
|
l-quater)
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di
insegnante, istruttore di autoscuola e assistente bagnante;[157] |
|
|
l-quinquies)
il Ministero dell'interno, per le professioni afferenti all'area dei servizi
di controllo e della sicurezza, nonche' per le professioni di investigatore
privato, titolare di istituto di investigazioni private, addetto ai servizi
di accoglienza in ambito sportivo;[158] |
|
|
l-sexies)
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la professione di spedizioniere
doganale/doganalista;[159] |
|
|
l-septies)
il Comitato olimpico nazionale italiano, per le professioni di maestro di
scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo,
dirigente sportivo e ufficiale di gara;[160] |
|
m) le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali
sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti. |
|
|
2. Per le attivita' di cui al titolo
III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano
lĠautorita' competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento
presentate dai beneficiari. |
|
|
|
2-bis.
Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2, ciascuna per le professioni di
propria competenza, sono altresi' autorita' competenti responsabili della
gestione delle domande di tessera professionale europea di cui agli articoli
5-ter e seguenti. Per la professione di guida alpina, il Dipartimento per gli
affari regionali, le autonomie e lo sport e', inoltre, autorita' competente
incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea
qualora vi siano piu' autorita' regionali competenti, cosi' come previsto
dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della
Commissione del 24 giugno 2015.[161] |
|
3. Fino allĠindividuazione di cui al
comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono: |
|
|
a) la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive,
per le attivita' di cui allĠallegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente
alle attivita' afferenti al settore sportivo; |
a) la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, le autonomie e lo sport[162],
per le attivita' di cui allĠallegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente
alle attivita' afferenti al settore sportivo; |
|
b) la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, per
le attivita' di cui allĠallegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle
lettere c), d) e) ed f); |
b) (...)[163] |
|
c) il Ministero dello sviluppo
economico per le attivita' di cui allĠallegato IV, Lista I, Lista II e Lista
III e non comprese nelle lettere d), e) ed f); |
|
|
d) il Ministero per i beni e le
attivita' culturali per le attivita' di cui allĠallegato IV, Lista III, punto
4), limitatamente alle attivita' riguardanti biblioteche e musei; |
d) il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo,
per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista II e III, non comprese
nelle lettere c), d), e) ed f);[164] |
|
e) il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per le attivita' di cui allĠallegato IV, Lista III, punto
4), classe ex 851 e 855; |
e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali[165]
per le attivita' di cui allĠallegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e
855; |
|
f) il Ministero dei trasporti per le
attivita' di cui allĠallegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti
ad attivita' di trasporto. |
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Art.
5-bis.[166] |
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Tessera
professionale europea (EPC) |
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1.
E' possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea alle
autorita' competenti di cui all'articolo 5, per le professioni di: |
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a)
infermiere responsabile dell'assistenza generale; |
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b)
farmacista; |
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c)
fisioterapista; |
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d)
guida alpina; |
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e)
agente immobiliare. |
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2.
La richiesta di rilascio della tessera professionale europea viene gestita
dall'autorita' competente di cui all'articolo 5 secondo le procedure previste
dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24
giugno 2015, attraverso il Sistema di informazione del mercato interno (IMI)
di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2012. |
|
|
3.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica
professionale di cui al comma 1, che vogliano effettuare una libera
prestazione di servizi o vogliano esercitare il diritto di stabilimento in un
altro Stato membro possono scegliere di presentare domanda per la tessera
professionale europea o ricorrere alle procedure di cui alla normativa
europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali. |
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4.
Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, intendano
prestare in un altro Stato membro servizi temporanei e occasionali diversi da
quelli contemplati all'articolo 11, l'autorita' competente, individuata
all'articolo 5, rilascia la tessera professionale europea conformemente agli
articoli 5-ter e 5-quater. La tessera professionale europea sostituisce, in
questo caso, la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10. |
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5.
Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una
qualifica professionale, intendano stabilirsi in un altro Stato membro o
fornire servizi a norma dell'articolo 11, l'autorita' competente di cui
all'articolo 5 completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo
personale del richiedente creato nell'ambito del sistema di informazione del
mercato interno (IMI) di cui agli articoli 5-ter e 5-quinquies. In tal caso
la tessera professionale europea e' rilasciata dall'autorita' competente
dello Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni di cui alla
normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali e
del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24
giugno 2015. Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera
professionale europea non conferisce un diritto automatico all'esercizio
della professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di
controllo gia' vigenti nello Stato membro ospitante prima dell'introduzione
della tessera professionale europea per quella professione. |
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Art.
5-ter.[167] |
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Domanda
di tessera professionale europea e creazione di un fascicolo IMI |
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1.
La domanda di rilascio della tessera professionale europea puo' essere presentata
esclusivamente online. |
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2.
Le domande devono essere corredate dei documenti richiesti dallo Stato membro
ospitante ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della
Commissione del 24 giugno 2015. |
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3.
Entro una settimana dal ricevimento della domanda, l'autorita' competente da'
notizia dell'avvenuta ricezione della domanda e informa il richiedente di
eventuali documenti mancanti. Se del caso, l'autorita' competente rilascia
ogni certificato necessario che sia gia' in proprio possesso, richiesto sulla
base del presente decreto. L'autorita' competente verifica che il richiedente
sia legalmente stabilito sul territorio nazionale nonche' l'autenticita' e la
validita' di tutti i documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In
caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorita' competente consulta
l'organismo competente che ha rilasciato il documento e puo' chiedere al
richiedente copie certificate dei documenti. Se il richiedente presenta
ulteriori domande di rilascio di tessera professionale, le autorita'
competenti non possono chiedere nuovamente la presentazione dei documenti
gia' inclusi nel fascicolo IMI e ancora validi. |
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Art.
5-quater.[168] |
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Tessera
professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi
diversi da quelli di cui all'articolo 11 |
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1.
L'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro di
origine,e' tenuta a verificare la domanda e i documenti giustificativi
caricati dal richiedente nel fascicolo IMI e a rilasciare allo stesso la
tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di
servizi diversi da quelli previsti all'articolo 11, entro il termine di tre
settimane, che decorre dalla scadenza del termine di una settimana previsto
all'articolo 5-ter, comma 3, o dal ricevimento dei documenti mancanti. Essa
trasmette immediatamente la tessera professionale europea all'autorita'
competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e ne informa il
richiedente. Lo Stato membro ospitante non puo' chiedere le dichiarazioni di
cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi. |
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2.
E' ammesso ricorso sia avverso la decisione sia avverso l'assenza di
decisione dell'autorita' competente di cui all'articolo 5 sul rilascio della
tessera professionale. |
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3.
Il titolare di una tessera professionale europea, che intenda prestare
servizi in Stati membri diversi da quelli menzionati inizialmente nella
domanda di cui al comma 1, puo' fare domanda per l'estensione all'autorita'
competente. In tal caso si seguono le procedure di cui al comma 1, fermo
restando quanto previsto all'articolo 5-ter, comma 3, ultimo capoverso.
Qualora il titolare intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo
di diciotto mesi indicato al comma 1, ne informa l'autorita' competente. In
entrambi i casi, il titolare fornisce anche tutte le informazioni relative a
mutamenti oggettivi della situazione comprovata nel fascicolo IMI richieste
dall'autorita' competente di cui all'articolo 5 conformemente al regolamento
di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.
L'autorita' competente trasmette la tessera professionale europea aggiornata
agli Stati membri ospitanti interessati. |
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4.
Qualora l'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato
membro ospitante, sia informata, attraverso il sistema IMI, del rilascio di
un certificato di tessera professionale europea, da parte dell'autorita'
competente di un altro Stato membro, per i fini di cui al presente articolo,
non puo' richiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi
diciotto mesi. |
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5.
La tessera professionale europea e' valida sull'intero territorio nazionale,
per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di
esercitare, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel
fascicolo IMI. |
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Art.
5-quinquies.[169] |
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Tessera
professionale europea per lo stabilimento e per la prestazione temporanea e
occasionale di servizi di cui all'articolo 11 |
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1.
L'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro di
origine, verifica l'autenticita' e la validita' dei documenti giustificativi
caricati dal richiedente nel fascicolo IMI ai fini del rilascio di una
tessera professionale europea per lo stabilimento o per la prestazione
temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11. Tale verifica e'
effettuata entro un mese dal ricevimento della domanda di tessera
professionale europea o, nel caso di documenti mancanti, entro un mese dal
ricevimento degli stessi, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3. L'autorita'
competente trasmette immediatamente la domanda all'autorita' competente dello
Stato membro nel quale il richiedente voglia stabilirsi o verso il quale
voglia effettuare la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui
all'articolo 11, informando contestualmente il richiedente. |
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2.
Nei casi previsti agli articoli 27, 31, 58-bis e 58-ter, l'autorita'
competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro ospitante,
decide, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda trasmessa dallo
Stato membro d'origine, se rilasciare la tessera professionale europea. In
caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorita' competente di cui
all'articolo 5 puo' chiedere allo Stato membro d'origine ulteriori
informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia
certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al
comma 5, il termine di un mese continua a decorrere. |
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3.
Nei casi previsti all'articolo 11 e all'articolo 16, l'autorita' competente
di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro ospitante, decide, entro
due mesi dal ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro
d'origine, se rilasciare una tessera professionale europea oppure
assoggettare il titolare di una qualifica professionale a misure compensative
secondo la procedura di cui all'articolo 22. In caso di dubbi debitamente
giustificati, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' chiedereallo
Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due
settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal
caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di due mesi continua
a decorrere. |
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|
4.
Nel caso in cui l'autorita' competente non riceva, da parte dello Stato
membro d'origine o del richiedente, le informazioni necessarie per decidere
in merito al rilascio della tessera professionale europea, puo' rifiutare il
rilascio della tessera. Tale rifiuto e' debitamente giustificato. |
|
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5.
Se l'autorita' competente non adotta una decisione entro il termine stabilito
ai commi 2 e 3 o al richiedente non e' data la possibilita' di sostenere una
prova attitudinale conformemente all'articolo 11, comma 4, la tessera
professionale europea si considera rilasciata ed e' inviata automaticamente,
mediante il sistema IMI, al richiedente stesso. L'autorita' competente puo'
estendere di due settimane il termine di cui ai commi 2 e 3 per il rilascio
della tessera professionale europea, motivando la richiesta di proroga e
informandone il richiedente. Tale proroga e' ammessa per una volta sola e
unicamente quando e' strettamente necessaria, in particolare per ragioni
attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio. |
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6.
Le misure intraprese dall'autorita' competente conformemente al comma 1,
sostituiscono la domanda di riconoscimento della qualifica professionale ai
sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante. |
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Art.
5-sexies.[170] |
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Elaborazione
e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea |
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1.
Le autorita' competenti di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro
d'origine e ospitante, nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in
materia dei dati personali e fermo restando l'obbligo di allerta di cui
all'articolo 8-bis, aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo
IMI dei titolari di tessera professionale europea con le informazioni
riguardanti le sanzioni disciplinari e penali relative a un divieto o una
restrizione, che hanno conseguenze sull'esercizio delle attivita'. Gli
aggiornamenti includono la soppressione delle informazioni non piu'
richieste. Il titolare della tessera professionale europea e le autorita'
competenti che hanno accesso al corrispondente fascicolo IMI devono essere
informate immediatamente di ogni aggiornamento. |
|
|
2.
Le autorita' giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che
limita o vieta al titolare di tessera professionale europea, anche solo a
titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, informano
tempestivamente gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso
in cui per una data professione regolamentata non esistano ordini o collegi
professionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5. |
|
|
3.
Gli ordini e i collegi professionali informano le autorita' competenti di cui
all'articolo 5 dei provvedimenti di cui al comma 2 nonche' degli altri
provvedimenti, di cui siano a conoscenza, che limitano o vietano al titolare
di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio
totale o parziale sul territorio. |
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4.
Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni di cui al comma 1 si
limita a indicare: |
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a)
l'identita' del professionista; |
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b)
la professione interessata; |
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c)
le informazioni riguardanti l'autorita' nazionale che ha adottato la
decisione di divieto o restrizione; |
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d)
l'ambito di applicazione della restrizione o del divieto; |
|
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e)
il periodo nel quale si applica la restrizione o il divieto. |
|
|
5.
L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI e' limitato alle
autorita' competenti in qualita' di Stato membro d'origine e ospitante
conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali
dati. Le autorita' competenti rilasciano al titolare della tessera
professionale europea, se richiesto, informazioni sul contenuto del fascicolo
IMI. |
|
|
6.
Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano
alle informazioni necessarie ad accertare il diritto del titolare
all'esercizio della professione per la quale la tessera e' stata rilasciata,
vale a dire nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche
formali del titolare e regime applicabile, autorita' competenti coinvolte,
numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento
di identita' valido. Le informazioni relative all'esperienza professionale
acquisita dal titolare della tessera professionale europea e le misure
compensative superate sono incluse nel fascicolo IMI. |
|
|
7.
I dati personali inclusi nel fascicolo IMI possono essere trattati per tutto
il tempo necessario ai fini della procedura di riconoscimento e come prova
del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione prevista
all'articolo 10. Le autorita' competenti assicurano che il titolare della
tessera professionale europea abbia il diritto di chiedere, in qualsivoglia
momento e senza costi, la rettifica di dati inesatti o incompleti oppure la
soppressione o il blocco del fascicolo IMI interessato. Il titolare e'
informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale
europea e ogni due anni dopo il rilascio della tessera. In caso di richiesta
di soppressione del fascicolo IMI da parte del titolare di una tessera
professionale europea, rilasciata per lo stabilimento o la prestazione
temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, le autorita'
competenti, in qualita' di Stato membro ospitante interessato, rilasciano un
attestato di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali. |
|
|
8.
Con riguardo all'elaborazione di dati personali contenuti nella tessera
professionale europea e in tutti i fascicoli IMI, le autorita' competenti
sono considerate responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo
4,comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per le
procedure di cui ai commi da 1 a 4, la Commissione europea e' considerata
un'autorita' di controllo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d),
del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonche' la libera circolazione di tali dati. |
|
|
9.
Fatto salvo il comma 3, le Autorita' competenti prevedono la possibilita' per
datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorita' pubbliche e altre parti
interessate di verificare l'autenticita' e la validita' di una tessera
professionale europea presentata loro dal titolare. Le norme in materia di
accesso al fascicolo IMI, i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui
al primo comma sono quelli stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n.
2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. |
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|
Art.
5-septies.[171] |
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Accesso
parziale |
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1.
Le autorita' competenti di cui all'articolo 5, previa valutazione di ciascun
singolo caso, accordano l'accesso parziale a un'attivita' professionale sul
territorio nazionale unicamente se sono soddisfatte congiuntamente le
seguenti condizioni: |
|
|
a)
il professionista e' pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro
d'origine l'attivita' professionale per la quale si chiede un accesso
parziale; |
|
|
b)
le differenze tra l'attivita' professionale legalmente esercitata nello Stato
membro d'origine e la professione regolamentata in Italia sono cosi'
rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il
richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e
formazione previsto sul territorio nazionale al fine di avere accesso alla
professione regolamentata nel suo complesso; |
|
|
c)
l'attivita' professionale puo' essere oggettivamente separata da altre
attivita' che rientrano nella professione regolamentata in Italia. In ogni
caso un'attivita' verra' considerata separabile solo se puo' essere
esercitata autonomamente nello Stato membro di origine. |
|
|
2.
L'accesso parziale puo' essere rifiutato se cio' e' giustificato da un motivo
imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l'obiettivo
perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo. |
|
|
3.
Le domande ai fini dello stabilimento sono esaminate conformemente alle
disposizioni del titolo III, capi I e II. |
|
|
4.
Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali,
concernenti attivita' professionali che hanno implicazioni a livello di
salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente alle
disposizioni di cui al titolo II. |
|
|
5.
In deroga alle disposizioni del presente decreto sull'uso del titolo
professionale, l'attivita' professionale, una volta accordato l'accesso
parziale, e' esercitata con il titolo professionale dello Stato membro di
origine. I professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano
chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attivita'
professionali. |
|
|
6.
Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del
riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo
III, capi III , IV e IV-bis. |
|
|
|
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Art. 6. |
Art. 6.[172] |
|
Punto di contatto |
Centro
di assistenza |
|
|
|
|
1. Il Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie assolve i compiti di: |
1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
europee assolve i compiti di: |
|
a) Coordinatore nazionale presso la
Commissione europea; |
|
|
b) Punto nazionale di contatto per le informazioni
e lĠassistenza sui riconoscimenti di cui al presente decreto legislativo. |
b)
Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. |
|
2. Il coordinatore di cui al comma 1,
lettera a) promuove: |
2. Il coordinatore di cui al comma 1,
lettera a), ha i seguenti compiti: |
|
a) una applicazione uniforme del
presente decreto da parte delle autorita' di cui allĠarticolo 5; |
a)
promuovere l'applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorita'
di cui all'articolo 5; |
|
b) la circolazione di ogni informazione
utile ad assicurare lĠapplicazione del presente decreto, in particolare
quelle relative alle condizioni dĠaccesso alle professioni regolamentate. |
b)
favorire la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare l'applicazione
del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni
d'accesso alle professioni regolamentate,
anche sollecitando l'aiuto dei centri di assistenza di cui al presente
decreto; |
|
|
c)
esaminare proposte di quadri comuni di formazione e di prove di formazione
comune; |
|
|
d)
scambiare informazioni e migliori prassi al fine di ottimizzare il continuo
sviluppo professionale; |
|
|
e)
scambiare informazioni e migliori prassi sull'applicazione delle misure
compensative di cui all'articolo 22 per presente decreto. |
|
3. Le autorita' di cui allĠarticolo 5
mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a) le
informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione
della relazione biennale sullĠapplicazione del presente decreto da
trasmettere alla Commissione europea. |
|
|
4. Il punto di contatto di cui al comma
1, lettera b): |
4.
Il centro di assistenza di cui
al comma 1, lettera b), curando il
raccordo delle attivita' dei centri di assistenza di cui al comma 5 e i
rapporti con la Commissione europea: |
|
a) assicura ai cittadini e ai punti di
contatto degli altri Stati membri le informazioni utili ai fini
dellĠapplicazione del presente decreto e in particolare informazioni sulla
legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio
compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche; |
a)
fornisce ai cittadini e ai centri
di assistenza degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali interessate dal presente decreto, incluse le informazioni
sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro
esercizio, compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche;
|
|
b) assiste, se del caso, i cittadini
per lĠottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto cooperando
con le autorita' competenti. Su richiesta della Commissione europea, entro
due mesi a partire dalla data di ricevimento di tale richiesta, il punto di
contatto assicura le informazioni sui risultati dellĠassistenza prestata; |
b) assiste, se del caso, i cittadini
per l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto, eventualmente cooperando con il centro di assistenza dello Stato
membro di origine nonche' con le autorita' competenti e con il punto di
contatto unico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59. Su richiesta della Commissione europea, il centro di assistenza assicura le informazioni sui risultati
dell'assistenza prestata, entro due
mesi dalla richiesta; |
|
c) valuta le questioni di particolare
rilevanza o complessita', congiuntamente con un rappresentante delle regioni
e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano, nellĠambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
|
|
5. LĠAutorita' competente di cui
allĠarticolo 5 puo' istituire un proprio punto di contatto che, in relazione
ai riconoscimenti di propria competenza, assicura i compiti di cui alla
lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b)
sono comunicati al punto di contatto di cui al comma 1, lettera b). |
5. Le
autorita' competenti di cui
all'articolo 5 istituiscono un proprio
centro di assistenza che, in relazione ai riconoscimenti di competenza, assicura i compiti di
cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4,
lettera b), sono comunicati al centro
di assistenza di cui al comma 1, lettera b). |
|
6. Della attivazione del punto di contatto
lĠamministrazione competente ai sensi dellĠarticolo 5 informa il Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini dellĠesercizio
delle competenze a questo attribuite quale coordinatore nazionale. |
6. (...)
|
|
|
|
|
Art. 7. |
|
|
Conoscenze linguistiche |
|
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|
1. Fermi restando i requisiti di cui al
titolo II ed al titolo III, per lĠesercizio della professione i beneficiari
del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le
conoscenze linguistiche necessarie. |
|
|
|
1-bis.
Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti,
le Autorita' competenti di cui all'articolo 5 devono verificare la conoscenza
della lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche
relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista un serio e
concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente
della lingua italiana con riguardo all'attivita' che il professionista
intende svolgere.[173] |
|
|
1-ter.
I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera
professionale europea a norma dell'articolo 5-quinquies o dopo il
riconoscimento di una qualifica professionale.[174] |
|
|
1-quater.
Il controllo linguistico e' proporzionato all'attivita' da eseguire. Il
professionista puo' presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro
la decisione che dispone tali controlli.[175] |
|
|
1-quinquies.
Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire con
successivi atti regolamentari o amministrativi, ciascuna per le professioni
di propria competenza, il livello linguistico necessario per il corretto
svolgimento della professione e le modalita' di verifica.[176] |
|
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|
Capo II |
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Rapporti con autorita' non nazionali |
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Art. 8. |
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Cooperazione amministrativa |
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|
1. Ogni autorita' di cui allĠarticolo 5
assicura che le informazioni richieste dallĠautorita' dello Stato membro
dĠorigine nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione
dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio di
informazioni puo' avvenire anche per via telematica secondo modalita'
definite con lĠUnione europea. |
1. Ogni autorita' di cui allĠarticolo 5
assicura che le informazioni richieste dallĠautorita' dello Stato membro
dĠorigine nel rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione
dei dati personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio di
informazioni deve avvenire attraverso
il sistema di Informazione del mercato interno (IMI)[177]. |
|
2. Lo scambio di informazioni di cui al
comma 1 puo' riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni
penali adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica
procedura di riconoscimento professionale di cui al titolo II e al titolo
III, qualora suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attivita'
professionale. |
|
|
3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini
e Collegi professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione
allĠautorita' di cui allĠarticolo 5 di tutte le sanzioni che incidono
sullĠesercizio della professione. |
|
|
|
3-bis.
Nell'ambito della procedura di cui al titolo II, qualora le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 decidano di procedere alla verifica delle
qualifiche professionali del prestatore come disposto dall'articolo 11, comma
4, possono chiedere alle competenti autorita' dello Stato membro di
stabilimento, attraverso il sistema IMI, informazioni circa i corsi di
formazione seguiti dal prestatore, nella misura necessaria per la valutazione
delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza
o la sanita' pubblica.[178] |
|
4. NellĠambito della procedura di
riconoscimento a norma del titolo III lĠautorita' di cui allĠarticolo 5, in
caso di fondato dubbio, puo' chiedere allĠautorita' competente dello Stato
membro dĠorigine conferma sullĠautenticita' degli attestati o dei titoli di
formazione da esso rilasciati e, per le attivita' previste dal titolo III,
capo IV, conferma che siano soddisfatte le condizioni minime di formazione
previste dalla legge. |
|
|
5. Nei casi di cui al titolo III, in
presenza di un titolo di formazione rilasciato da una autorita' competente
dello Stato membro di origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o
in parte in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio
di un altro Stato membro dellĠUnione europea, lĠautorita' competente di cui
allĠarticolo 5 assicura lĠammissione alla procedura di riconoscimento previa
verifica, presso la competente autorita' dello stato membro dĠorigine, che: |
|
|
a) il programma di formazione del
centro che ha impartito la formazione sia stato certificato nelle forme
prescritte dallĠautorita' competente che ha rilasciato il titolo di
formazione; |
|
|
b) il titolo di formazione in oggetto
sia lo stesso titolo rilasciato dallĠautorita' competente dello stato membro
dĠorigine a seguito del percorso formativo impartito integralmente nella
propria struttura dĠorigine; |
|
|
c) i titoli di formazione di cui alla
lettera b) conferiscano gli stessi diritti dĠaccesso e di esercizio della
relativa professione. |
|
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Art. 8-bis[179] |
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|
Meccanismo di allerta |
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1. Gli ordini o i collegi
professionali competenti e, nel caso in cui per la professione regolamentata
non esistano ordini o collegi professionali, le autorita' competenti di cui
all'articolo 5 informano le autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri,
mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano
o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio
totale o parziale sul territorio nazionale delle seguenti attivita'
professionali: |
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|
a) medico e medico generico, in
possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punti 5.1.1 e
5.1.4; |
|
|
b) medico specialista, in possesso di
un titolo di cui all'allegato V, punto 5.1.3; |
|
|
c) infermiere responsabile
dell'assistenza generale, in possesso di un titolo di formazione di cui
all'allegato V, punto 5.2.2; |
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d) dentista in possesso di un titolo
di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.2; |
|
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e) dentista specialista in possesso di
un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.3; |
|
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f) veterinario in possesso di un
titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.4.2; |
|
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g) ostetrica in possesso di un titolo
di formazione di cui all'allegato V, punto 5.5.2; |
|
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h) farmacista in possesso di un titolo
di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2; |
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i) possessori dei certificati di cui
all'articolo 17, comma 9, attestanti che il possessore ha completato una
formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui rispettivamente agli
articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 o 50, ma che e' iniziata prima delle date
di riferimento per i titoli di cui all'allegato V, punti 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2,
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2; |
|
|
l) possessori di attestati di diritti
acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40, 45, 33-bis, 43, 49 e 43-bis; |
|
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m) tutti i professionisti che
esercitano attivita' regolamentate aventi ripercussioni sulla sicurezza dei
pazienti; |
|
|
n) professionisti che esercitano
attivita' regolamentate relative all'istruzione dei minori, tra cui
l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia. |
|
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2. Le informazioni sono trasmesse
entro il termine di tre giorni dal momento in cui i soggetti di cui al comma
1 vengono a conoscenza della decisione che limita o vieta l'esercizio totale
o parziale dell'attivita' professionale. Tali informazioni riguardano: |
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a) l'identita' del professionista; |
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b) la professione in questione; |
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c) le informazioni circa l'autorita' o
il giudice nazionale che adotta la decisione sulla limitazione o il divieto; |
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d) l'ambito di applicazione della
limitazione o del divieto; |
|
|
e) il periodo durante il quale si
applica la limitazione o il divieto. |
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3. Le autorita' competenti di cui
all'articolo 5 informano, altresi', entro al massimo tre giorni dalla data in
cui vengono a conoscenza della decisione del tribunale, le autorita'
competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il
sistema IMI, circa l'identita' dei professionisti che hanno presentato
domanda di riconoscimento di una qualifica ai sensi del presente decreto e
che sono stati successivamente giudicati dai tribunali responsabili di aver
falsificato le qualifiche professionali in questo contesto. |
|
|
4. Le autorita' giudiziarie nazionali
che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta, ad un professionista di
cui al comma 1, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale
sul territorio, o la decisione di cui al comma 3, informano tempestivamente
gli Ordini o i Collegi professionali e le autorita' competenti di cui
all'articolo 5. |
|
|
5. I messaggi di allerta in arrivo
dalle autorita' competenti degli altri Stati membri sono gestiti dal
Dipartimento delle politiche europee, che ne cura l'assegnazione senza
indebito ritardo alle autorita' competenti nazionali di cui all'articolo 5 e
agli Ordini o Collegi professionali interessati, incaricati del trattamento. |
|
|
6. Il trattamento dei dati personali
ai fini dello scambio di informazioni di cui ai commi 1 e 3 deve essere
effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. |
|
|
7. Le autorita' competenti di tutti
gli Stati membri sono informate senza indugio circa la scadenza di un divieto
o di una restrizione di cui al comma 1. A tal fine, i soggetti competenti che
forniscono l'informazione di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a fornire la
data di scadenza del divieto o della limitazione, cosi' come ogni successiva
modifica a tale data. |
|
|
8. Gli Ordini o i Collegi
professionali e le autorita' competenti di cui all'articolo 5,
contemporaneamente all'invio dell'allerta, ne informano per iscritto il
professionista interessato. |
|
|
9. Avverso l'allerta il professionista
puo' presentare ricorso per chiederne la cancellazione o la rettifica, oltre
al risarcimento di eventuali danni causati da allerte ingiustificate. In tali
casi i soggetti di cui al comma 1 indicano, nel sistema IMI, che contro la
decisione sull'allerta il professionista ha intentato un ricorso. |
|
|
10. I dati relativi ai messaggi di
allerta possono essere trattati all'interno dell'IMI solo fintanto che sono validi.
Le allerte sono eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della
decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione di cui
al paragrafo 1. |
|
|
11. Le disposizioni sulle autorita'
legittimate a inviare o ricevere allerte e sul ritiro e la conclusione delle
stesse, nonche' sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il
periodo di trattamento sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n.
2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. |
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TITOLO II |
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LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI |
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Capo I |
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Principi generali |
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Art. 9. |
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Libera prestazione di servizi e
prestazione occasionale e temporanea |
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1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15,
la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non puo' essere limitata
per ragioni attinenti alle qualifiche professionali: |
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a) se il prestatore e' legalmente
stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente
professione; |
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b) in caso di spostamento del
prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione
non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per
almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di
servizi. |
b) in caso di spostamento del
prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione
non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per
almeno un anno[180]
nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. |
|
2. Le disposizioni del presente titolo
si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul
territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la
professione di cui al comma 1. |
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3. Il carattere temporaneo e
occasionale della prestazione e' valutato, dallĠautorita' di cui allĠart. 5,
caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della
durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicita'
e della sua continuita'. |
|
|
|
3-bis.
Nel caso di attivita' stagionali, le autorita' competenti di cui all'articolo
5 possono effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo ed
occasionale dei servizi prestati sul tutto il territorio nazionale. A tal
fine possono chiedere, una volta l'anno, informazioni in merito ai servizi
effettivamente prestati in Italia, qualora tali informazioni non siano gia'
state comunicate su base volontaria dal prestatore di servizi.[181] |
|
4. In caso di spostamento, il
prestatore e' soggetto alle norme che disciplinano lĠesercizio della
professione che e' ammesso ad esercitare, quali la definizione della
professione, lĠuso dei titoli e la responsabilita' professionale connessa
direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori,
nonche' alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul
territorio italiano, esercitano la professione corrispondente. |
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Capo II |
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Adempimenti per lĠesercizio della
prestazione di servizi temporanea e occasionale. |
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Art. 10. |
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Dichiarazione preventiva in caso di
spostamento del prestatore |
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1. Il prestatore che ai sensi
dellĠarticolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul
territorio nazionale per fornire servizi e' tenuto ad informare 30 giorni
prima, salvo i casi di urgenza, lĠautorita' di cui allĠarticolo 5 con una dichiarazione
scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende
svolgere, nonche' sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione
personale o collettiva per la responsabilita' professionale. Tale
dichiarazione ha validita' per lĠanno in corso e deve essere rinnovata, se il
prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali
in tale Stato membro. Il prestatore puo' fornire la dichiarazione con
qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione. |
|
|
2. In occasione della prima
prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della
situazione attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve
essere corredata di: |
|
|
a) un certificato o copia di un
documento che attesti la nazionalita' del prestatore; |
|
|
b) una certificazione dellĠautorita'
competente che attesti che il titolare e' legalmente stabilito in uno Stato
membro per esercitare le attivita' in questione e che non gli e' vietato
esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio
dellĠattestato; |
|
|
c) un documento che comprovi il
possesso delle qualifiche professionali; |
|
|
d) nei casi di cui allĠarticolo 9,
comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha
esercitato lĠattivita' in questione per almeno due anni nei precedenti dieci
anni; |
d) nei casi di cui allĠarticolo 9,
comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha
esercitato lĠattivita' in questione per almeno un anno[182]
nei precedenti dieci anni; |
|
e) per le professioni nel settore della
sicurezza la prova di assenza di condanne penali. |
e) per le professioni nel settore della
sicurezza, nel settore della sanita' e
per le professioni inerenti all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e
l'istruzione della prima infanzia, un attestato che comprovi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive
dall'esercizio della professione o di condanne penali.[183] |
|
|
e-bis)
per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una
dichiarazione da parte del richiedente di essere in possesso della conoscenza
della lingua necessaria all'esercizio della professione;[184] |
|
|
e-ter)
per le professioni riguardanti le attivita' di cui all'articolo 27, contenute
nell'elenco notificato alla Commissione europea, per le quali e' necessaria
una verifica preliminare delle qualifiche professionali, un certificato
concernente la natura e la durata dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o
dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento.[185] |
|
|
2-bis.
La presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 consente al prestatore
di avere accesso all'attivita' di servizio e di esercitarla su tutto il
territorio nazionale.[186] |
|
3. Per i cittadini dellĠUnione europea
stabiliti legalmente in Italia lĠattestato di cui al comma 2, lettera b) e'
rilasciato, a richiesta dellĠinteressato e dopo gli opportuni accertamenti,
dallĠautorita' competente di cui allĠarticolo 5. |
|
|
4. Il prestatore deve informare della
sua prestazione, prima dellĠesecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente
dopo, lĠente di previdenza obbligatoria competente per la professione
esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di
contribuzione, puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo. |
|
|
|
4-bis.
Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i
requisiti, le procedure e le formalita', fatta eccezione per la prova
attitudinale prevista dall'articolo 11, possano essere espletate con
facilita' mediante connessione remota e per via elettronica. Cio' non
impedisce alle stesse autorita' competenti di richiedere le copie autenticate
in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente
necessario.[187] |
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Art. 11. |
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Verifica preliminare |
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1. Nel caso delle professioni
regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di
sanita' pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo
III, capo IV, allĠatto della prima prestazione di servizi le Autorita' di cui
allĠarticolo 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali
del prestatore prima della prima prestazione di servizi. |
1. Nel caso delle professioni
regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di
sanita' pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo
III, capi III, IV e IV-bis, allĠatto della prima
prestazione di servizi le Autorita' di cui allĠarticolo 5 possono procedere
ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della
prima prestazione di servizi.[188] |
|
2. La verifica preliminare e' esclusivamente
finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del
destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del
prestatore. |
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|
3. Entro un mese dalla ricezione della
dichiarazione e dei documenti che la corredano, lĠautorita' di cui
allĠarticolo 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche
preliminari, ovvero comunica lĠesito del controllo ovvero, in caso di
difficolta' che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la
quale sara' adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovra' essere
adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa. |
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|
4. In caso di differenze sostanziali
tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta
dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da
nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, il prestatore puo'
colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova
attitudinale, con oneri a carico dellĠinteressato secondo quanto previsto
dallĠarticolo 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata
entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3. |
4. In caso di differenze sostanziali
tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta
dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da
nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica e non possa essere compensata dall'esperienza professionale del
prestatore o da conoscenze, abilita' e competenze acquisite attraverso
l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un
organismo competente[189],
il prestatore puo' colmare tali differenze attraverso il superamento di una
specifica prova attitudinale, con oneri a carico dellĠinteressato secondo
quanto previsto dallĠarticolo 25. La prestazione di servizi deve poter essere
effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione
del comma 3. |
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5. In mancanza di determinazioni da
parte dellĠautorita' competente entro il termine fissato nei commi
precedenti, la prestazione di servizi puo' essere effettuata. |
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Art. 12. |
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Titolo professionale |
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1. Per le professioni di cui al titolo
III, capo IV e nei casi in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi
dellĠarticolo 11, la prestazione di servizi e' effettuata con il titolo
professionale previsto dalla normativa italiana. |
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2. In tutti gli altri casi la
prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di
stabilimento allorche' un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato
membro per lĠattivita' professionale di cui trattasi. |
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3. Il titolo di cui al comma 2 e'
indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato
membro di stabilimento. |
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4. Nei casi in cui il suddetto titolo
professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore
indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle
lingue ufficiali di detto Stato membro. |
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Art. 13. |
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Iscrizione automatica |
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1. Copia delle dichiarazioni di cui
allĠarticolo 10, comma 1, e' trasmessa dallĠautorita' competente di cui
allĠarticolo 5 al competente Ordine o Collegio professionale, se esistente,
che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi
istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con
oneri a carico dellĠOrdine o Collegio stessi. |
|
|
2. Nel caso di professioni di cui
allĠarticolo 11, comma 1, e di cui al titolo III, capo IV, contestualmente
alla dichiarazione e' trasmessa copia della documentazione di cui
allĠarticolo 10, comma 2. |
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2-bis.
Nel caso l'autorita' competente riceva la comunicazione, tramite IMI, del
rilascio di una tessera professionale da parte di un altro Stato membro, per
la prestazione temporanea in Italia, ne informa il competente Ordine o
Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione
automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i
consigli provinciali e il consiglio nazionale, con oneri a carico dell'Ordine
o Collegio stessi. Parimenti l'autorita' competente che rilascia una tessera
professionale per la prestazione temporanea nei casi di cui all'articolo 11,
ne informa il competente Ordine o Collegio professionale per l'iscrizione
automatica.[190] |
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3. LĠiscrizione di cui al comma 1 e'
assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui allĠarticolo
10, comma 1. |
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4. LĠiscrizione allĠordine non comporta
lĠiscrizione ad enti di previdenza obbligatoria. |
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Art. 14. |
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Cooperazione tra autorita' competenti |
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1. Le informazioni pertinenti circa la
legalita' dello stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonche'
lĠassenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono
richieste e assicurate dalle autorita' di cui allĠarticolo 5. |
|
|
2. Le autorita' di cui allĠarticolo 5
provvedono affinche' lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un
reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga
correttamente. I destinatari sono informati dellĠesito del reclamo. |
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Art. 15. |
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Informazioni al destinatario della
prestazione |
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1. Nei casi in cui la prestazione e'
effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento o
con il titolo di formazione del prestatore, il prestatore e' tenuto a fornire
al destinatario del servizio, in lingua italiana o in altra lingua
comprensibile dal destinatario del servizio, le seguenti informazioni: |
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a) se il prestatore e' iscritto in un
registro commerciale o in un analogo registro pubblico, il registro in cui e'
iscritto, il suo numero dĠiscrizione o un mezzo dĠidentificazione
equivalente, che appaia in tale registro; |
|
|
b) se lĠattivita' e' sottoposta a un
regime di autorizzazione nello Stato membro di stabilimento, gli estremi
della competente autorita' di vigilanza; |
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|
c) lĠordine professionale, o analogo
organismo, presso cui il prestatore e' iscritto; |
|
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d) il titolo professionale o, ove il
titolo non esista, il titolo di formazione del prestatore e lo Stato membro
in cui e' stato conseguito; |
|
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e) se il prestatore esercita
unĠattivita' soggetta allĠIVA, il numero dĠidentificazione IVA di cui agli
articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006, relativa al sistema comune dĠimposta sul valore aggiunto; |
|
|
f) le prove di qualsiasi copertura
assicurativa o analoghi mezzi di tutela personale o collettiva per la
responsabilita' professionale. |
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TITOLO III |
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LIBERTAĠ DI STABILIMENTO |
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Capo I |
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Norme procedurali |
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Art. 16. |
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Procedura di riconoscimento in regime
di stabilimento |
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1. Ai fini del riconoscimento
professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui
allĠarticolo 2 presenta apposita domanda allĠautorita' competente di cui
allĠarticolo 5. |
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2. Entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda di cui al comma 1 lĠautorita' accerta la completezza della
documentazione esibita, e ne da' notizia allĠinteressato. Ove necessario,
lĠAutorita' competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. |
|
|
3. Fuori dai casi previsti dallĠarticolo
5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, lĠautorita' indice una
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa
consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attivita' di cui
al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti: |
3. Fuori dai casi previsti
dallĠarticolo 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti,
lĠautorita' puo' indire[191]
una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa
consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attivita' di cui
al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti: |
|
a) delle amministrazioni di cui
allĠarticolo 5; |
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|
b) del Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie; |
|
|
c) del Ministero degli affari esteri. |
|
|
4. Nella conferenza dei servizi sono
sentiti un rappresentante dellĠOrdine o Collegio professionale ovvero della
categoria professionale interessata. |
|
|
5. Il comma 3 non si applica se la
domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui e'
stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del
presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII. |
|
|
6. Sul riconoscimento provvede
lĠautorita' competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre
mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte
dellĠinteressato. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del
presente titolo il termine e' di quattro mesi. |
6. Sul riconoscimento provvede
lĠautorita' competente con proprio
provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione
della documentazione completa da parte dellĠinteressato. Il provvedimento e' pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna
amministrazione competente. Per le professioni di cui al capo II e al
capo III del presente titolo il termine e' di quattro mesi.[192] |
|
7. Nei casi di cui allĠarticolo 22, il
decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova
attitudinale, individuando lĠente o organo competente a norma dellĠarticolo
24. |
7. Nei casi di cui allĠarticolo 22, il provvedimento[193]
stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale,
individuando lĠente o organo competente a norma dellĠarticolo 24. |
|
8. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nei casi di cui allĠarticolo 5, comma 2, individuano le
modalita' procedimentali di valutazione dei titoli di loro competenza,
assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorita'
interessate. Le autorita' di cui allĠarticolo 5, comma 2, si pronunciano con
proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le eventuali
condizioni di cui al comma 7 del presente articolo. |
|
|
9. Se lĠesercizio della professione in
questione e' condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una
dichiarazione solenne, al cittadino interessato e' proposta una formula
appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della
dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino. |
|
|
10. I beneficiari del riconoscimento
esercitano la professione facendo uso della denominazione del titolo
professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla
legislazione italiana. |
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Art. 17. |
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|
Domanda per il riconoscimento |
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1. La domanda di cui allĠarticolo 16 e'
corredata dei seguenti documenti: |
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|
a) un certificato o copia di un
documento che attesti la nazionalita' del prestatore; |
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|
b) una copia degli attestati di
competenza o del titolo di formazione che da' accesso alla professione ed
eventualmente un attestato dellĠesperienza professionale dellĠinteressato; |
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|
c) nei casi di cui allĠarticolo 27, un
attestato relativo alla natura ed alla durata dellĠattivita', rilasciato
dallĠautorita' o dallĠorganismo competente dello Stato membro dĠorigine o
dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui allĠarticolo 2, comma
1. |
|
|
2. Le autorita' competenti di cui
allĠarticolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto
alla sua formazione nella misura necessaria a determinare lĠeventuale
esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul
territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente
fornire tali informazioni, le autorita' competenti di cui allĠarticolo 5 si
rivolgono al punto di contatto, allĠautorita' competente o a qualsiasi altro
organismo pertinente dello Stato membro di origine. |
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3. Qualora lĠaccesso a una professione
regolamentata sia subordinato ai requisiti dellĠonorabilita' e della
moralita' o allĠassenza di dichiarazione di fallimento, o lĠesercizio di tale
professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze
professionali o di condanne per reati penali, la sussistenza di tali
requisiti si considera provata da documenti rilasciati da competenti
autorita' dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene
il cittadino di cui allĠarticolo 2, comma 1. |
3. Qualora lĠaccesso a una professione
regolamentata sia subordinato ai requisiti dellĠonorabilita' e della
moralita' o allĠassenza di dichiarazione di fallimento, o lĠesercizio di tale
professione possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze
professionali o di condanne (...)[194]
penali, la sussistenza di tali requisiti si considera provata da documenti
rilasciati da competenti autorita' dello Stato membro di origine o dello
Stato membro da cui proviene il cittadino di cui allĠarticolo 2, comma 1. |
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4. Nei casi in cui lĠordinamento dello
Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene lĠinteressato
non preveda il rilascio dei documenti di cui al comma 3, questi possono
essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui
tale forma di dichiarazione non e' contemplata, da una dichiarazione solenne,
prestata dallĠinteressato dinanzi ad unĠautorita' giudiziaria o
amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un
organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui
proviene lĠinteressato. |
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5. Le certificazioni di cui al comma 3,
nel caso in cui cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri
Stati membri, devono essere fatte pervenire alle autorita' degli Stati membri
richiedenti entro due mesi. |
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6. Qualora lĠaccesso ad una professione
regolamentata sia subordinato al possesso di sana costituzione fisica o
psichica, tale requisito si considera dimostrato dal documento prescritto
nello Stato membro di origine o nello Stato membro da cui proviene lĠinteressato.
Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non prescriva documenti
del genere, le autorita' competenti di cui allĠarticolo 5 accettano un
attestato rilasciato da unĠautorita' competente di detti Stati. |
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7. Qualora lĠesercizio di una professione
regolamentata sia subordinato al possesso di capacita' finanziaria del
richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti da responsabilita'
professionale, tali requisiti si considerano dimostrati da un attestato
rilasciato da una banca o societa' di assicurazione con sede in uno Stato
membro. |
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7-bis.
In caso di fondato dubbio, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo'
chiedere, attraverso il sistema IMI, all'autorita' competente dello Stato di
origine o di provenienza, conferma del fatto che il richiedente non e'
oggetto di sospensione o di divieto ad esercitare la professione a causa di
gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all'esercizio
dell'attivita' professionale.[195] |
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8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7
al momento della loro presentazione non devono essere di data anteriore a tre
mesi. |
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9. Nei casi previsti dal titolo III,
capo IV, la domanda e' corredata da un certificato dellĠautorita' competente
dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa
i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di
riconoscimento dei titoli di formazione in base al coordinamento delle
condizioni minime di formazione. |
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9-bis.
Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i
requisiti, le procedure e le formalita' per il riconoscimento di una
qualifica professionale, fatta eccezione per lo svolgimento del periodo di
adattamento o della prova attitudinale, possano essere espletate, con
facilita', mediante connessione remota e per via elettronica. Cio' non
impedisce alle stesse autorita' competenti di richiedere le copie autenticate
dei documenti presentati in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e
ove strettamente necessario.[196] |
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Art. 17-bis[197] |
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Riconoscimento del tirocinio
professionale |
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1. Se l'accesso a una professione
regolamentata in Italia e' subordinato al compimento di un tirocinio
professionale, le autorita' competenti al rilascio delle abilitazioni per
l'esercizio di una professione regolamentata riconoscono i tirocini
professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il
tirocinio si attenga alle linee guida di cui al comma 3 e tengono conto dei
tirocini professionali svolti in un Paese terzo. Le suddette autorita'
competenti stabiliscono un limite ragionevole alla durata della parte del
tirocinio professionale che puo' essere svolta all'estero, fatte salve le
disposizioni di legge gia' vigenti in materia. |
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2. Il riconoscimento del tirocinio
professionale non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al
fine di ottenere l'accesso alla professione in questione. |
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3. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per le professioni il cui tirocinio
professionale e' inserito nel corso di studi universitari o
post-universitari, pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente articolo, le linee guida sull'organizzazione e il
riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro
o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio
professionale. |
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4. Per tutte le professioni che non
rientrano nel comma 3, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento
dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese
terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale,
sono pubblicate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente articolo, dalle autorita' incaricate di fissare i criteri e le
modalita' per lo svolgimento del tirocinio in Italia sui rispettivi siti
istituzionali. |
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Capo II |
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Regime generale di riconoscimento di
titoli di formazione |
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Art. 18. |
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Ambito di applicazione |
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1. Il presente capo si applica a tutte
le professioni non coperte dai capi III e IV del presente titolo e nei
seguenti casi: |
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a) alle attivita' elencate allĠallegato
IV, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 28 a
30; |
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b) ai medici chirurghi con formazione
di base, i medici chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili
dellĠassistenza generale, gli odontoiatri, odontoiatri specialisti, i
veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti, qualora il migrante
non soddisfi i requisiti di pratica professionale effettiva e lecita previsti
agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55. |
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c) agli architetti, qualora il migrante
sia in possesso di un titolo di formazione non elencato allĠallegato V, punto
5.7; |
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d) fatti salvi gli articoli 31, comma
1, 32 e 35, ai medici, agli infermieri, agli odontoiatri, ai veterinari, alle
ostetriche, ai farmacisti e agli architetti in possesso di titoli di
formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al
possesso dei titoli elencati allĠallegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2,
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della
pertinente specializzazione; |
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e) agli infermieri responsabili
dellĠassistenza generale e agli infermieri specializzati in possesso di
titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al
possesso dei titoli elencati allĠallegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante
chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti
attivita' professionali sono esercitate da infermieri specializzati
sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dellĠassistenza
generale; |
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f) agli infermieri specializzati
sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dellĠassistenza
generale, qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato
membro in cui le pertinenti attivita' professionali sono esercitate da
infermieri responsabili dellĠassistenza generale, da infermieri specializzati
sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dellĠassistenza
generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione
specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli
elencati allĠallegato V, punto 5.2.2; |
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g) ai migranti in possesso dei
requisiti previsti allĠarticolo 4, comma 1, lettera c), secondo periodo. |
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Art. 19. |
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Livelli di qualifica |
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1. Ai soli fini dellĠapplicazione delle
condizioni di riconoscimento professionale di cui allĠarticolo 21, le
qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli: |
1. Ai soli fini dellĠapplicazione delle
condizioni di riconoscimento professionale di cui allĠarticolo 21 e all'articolo 22, comma 8-bis[198],
le qualifiche professionali sono inquadrate nei seguenti livelli: |
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a) attestato di competenza: attestato
rilasciato da unĠautorita' competente dello Stato membro dĠorigine designata
ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di
tale Stato membro, sulla base: |
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1) o di una formazione non facente
parte di un certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o
di un esame specifico non preceduto da una formazione o dellĠesercizio a
tempo pieno della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro o
a tempo parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci anni, |
|
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2) o di una formazione generale a
livello dĠinsegnamento elementare o secondario attestante che il titolare
possiede conoscenze generali; |
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|
b) certificato: certificato che attesta
il compimento di un ciclo di studi secondari, |
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|
1) o generale completato da un ciclo di
studi o di formazione professionale diversi da quelli di cui alla lettera c)
o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale
ciclo di studi, |
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2) o tecnico o professionale,
completato eventualmente da un ciclo di studi o di formazione professionale
di cui al punto 1, o dal tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in
aggiunta a tale ciclo di studi; |
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c) diploma: diploma che attesta il
compimento: |
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|
1) o di una formazione a livello di
insegnamento post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e)
di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una
delle condizioni di accesso e', di norma, il completamento del ciclo di studi
secondari richiesto per accedere allĠinsegnamento universitario o superiore
ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo
ciclo di studi secondari, nonche' la formazione professionale eventualmente
richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari; |
|
|
2) o, nel caso di professione
regolamentata, di una formazione a struttura particolare inclusa
nellĠallegato II equivalente al livello di formazione indicato al punto 1 che
conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di
responsabilita' e funzioni; |
2) o
di una formazione o un'istruzione regolamentata o, nel caso di professione
regolamentata, di una formazione a struttura particolare con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b,
equivalenti al livello di formazione indicato al numero 1), se tale
formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un
livello analogo di responsabilita' e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato di un certificato
dello Stato membro di origine;[199] |
|
d) diploma: diploma che attesta il
compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario di una
durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata
equivalente a tempo parziale, impartita presso unĠuniversita' o un istituto
dĠinsegnamento superiore o un altro istituto che impartisce una formazione di
livello equivalente, nonche' la formazione professionale eventualmente
richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari; |
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e) diploma: diploma che attesta che il
titolare ha completato un ciclo di studi post-secondari della durata di
almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo parziale, presso
unĠuniversita' o un istituto dĠinsegnamento superiore ovvero un altro
istituto di livello equivalente e, se del caso, che ha completato con
successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi
post-secondari. |
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Art. 20. |
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Titoli di formazione assimilati |
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1. EĠ assimilato a un titolo di
formazione che sancisce una formazione di cui allĠarticolo 19, anche per
quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di
formazione rilasciato da unĠautorita' competente di un altro Stato membro, se
sancisce una formazione acquisita nella Comunita', riconosciuta da tale Stato
membro come formazione di livello equivalente al livello in questione e tale
da conferire gli stessi diritti dĠaccesso o di esercizio alla professione o
tale da preparare al relativo esercizio. |
1. EĠ assimilato a un titolo di
formazione che sancisce una formazione di cui allĠarticolo 19, anche per
quanto riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di titoli di
formazione rilasciato da unĠautorita' competente di un altro Stato membro, che sancisce il completamento con
successo di una formazione acquisita nell'Unione europea, a tempo pieno o
parziale, nell'ambito o al di fuori di programmi formali, che e'[200]
riconosciuta da tale Stato membro come formazione di livello equivalente al
livello in questione e tale da conferire gli stessi diritti dĠaccesso o di
esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio. |
|
2. EĠ altresi' assimilata ad un titolo
di formazione, alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica
professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle norme legislative,
regolamentari o amministrative dello Stato membro dĠorigine per lĠaccesso a
una professione o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti
acquisiti in virtu' di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione
se lo Stato membro dĠorigine eleva il livello di formazione richiesto per
lĠammissione ad una professione e per il suo esercizio, e se una persona che
ha seguito una precedente formazione, che non risponde ai requisiti della
nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni
nazionali legislative, regolamentari o amministrative; in tale caso, detta
formazione precedente e' considerata, ai fini dellĠapplicazione dellĠarticolo
21, corrispondente al livello della nuova formazione. |
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Art. 21. |
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Condizioni per il riconoscimento |
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1. Al fine dellĠapplicazione
dellĠarticolo 18, comma 1, per lĠaccesso o lĠesercizio di una professione
regolamentata sono ammesse al riconoscimento professionale le qualifiche
professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla
corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i
titoli di formazione ammessi al riconoscimento soddisfano le seguenti
condizioni: |
1. Al fine dellĠapplicazione
dellĠarticolo 18, comma 1, per lĠaccesso o lĠesercizio di una professione
regolamentata sono ammesse al riconoscimento professionale le qualifiche
professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla
corrispondente professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i
titoli di formazione ammessi al riconoscimento sono rilasciati da unĠautorita' competente in un altro Stato membro, designata
ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di
tale Stato.[201] |
|
a) essere stati rilasciati da
unĠautorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato; |
(...)[202] |
|
b) attestare un livello di qualifica
professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a
quella prevista dalle normative nazionali. |
b) (...)[203] |
|
2. LĠaccesso e lĠesercizio della
professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai
richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per due
anni, nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la
regolamenti e abbiano uno o piu' attestati di competenza o uno o piu' titoli
di formazione che soddisfino le seguenti condizioni: |
2. LĠaccesso e lĠesercizio della
professione regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai
richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per un anno o, se a tempo parziale, per una
durata complessiva equivalente[204],
nel corso dei precedenti dieci, in un altro Stato membro che non la
regolamenti e abbiano uno o piu' attestati di competenza o uno o piu' titoli
di formazione che soddisfino le seguenti condizioni: |
|
a) essere stati rilasciati da
unĠautorita' competente in un altro Stato membro, designata ai sensi delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato
membro; |
|
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b) attestare un livello di qualifica
professionale almeno equivalente al livello immediatamente precedente a
quello previsto dalle normative nazionali; |
b) (...)[205] |
|
c) attestare la preparazione del
titolare allĠesercizio della professione interessata. |
|
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3. Non sono necessari i due anni di
esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione
posseduti dal richiedente attestano una formazione regolamentata ai sensi
dellĠarticolo 4, comma 1, lettera e), dei livelli di cui allĠarticolo 19,
comma 1, lettere b), c), d) ed e). Sono considerate formazioni regolamentate
del livello di cui allĠarticolo 19, comma 1, lettera c), quelle di cui
allĠallegato III. |
3. Non e' necessario l'anno di esperienza professionale di cui al comma
2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e
un'istruzione regolamentata. L'autorita' competente accetta il livello
attestato ai sensi dell'articolo 19 dallo Stato membro di origine nonche' il
certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la
formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una
struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2),
e' di livello equivalente a quello previsto dall'articolo 19, comma 1,
lettera c), numero 1).[206] |
|
4. In deroga al comma 2, lettera b), e
al comma 3, il riconoscimento di cui al comma 1 e' assicurato nel caso in cui
lĠaccesso a detta professione e' subordinato al possesso di un titolo di
formazione che attesta il compimento di una formazione a livello di
insegnamento superiore o universitario di una durata pari a quattro anni e se
il richiedente possiede un titolo di formazione di cui allĠarticolo 19, comma
1, lettera c). |
4. In deroga ai commi 1 e 2 del
presente articolo e all'articolo 22, l'autorita' competente di cui
all'articolo 5 puo' rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della
stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma
dell'articolo 19, comma 1, lettera a), qualora la qualifica professionale
nazionale richiesta per esercitare tale professione in Italia sia classificata
a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera e).[207] |
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Art. 22. |
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Misure compensative |
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1. Il riconoscimento di cui al presente
capo puo' essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non
superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente,
in uno dei seguenti casi: |
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|
a) se la durata della formazione da lui
seguita ai sensi dellĠarticolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un
anno a quella richiesta in Italia; |
a) (...)[208] |
|
b) se la formazione ricevuta riguarda
materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione
richiesto in Italia; |
|
|
c) se la professione regolamentata
include una o piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro dĠorigine del richiedente, e se
la differenza e' caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla
normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle
dellĠattestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.
|
c) se la professione regolamentata
include una o piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro dĠorigine del richiedente, e se
la formazione richiesta dalla
normativa nazionale riguarda
materie sostanzialmente diverse da quelle dellĠattestato di competenza o del
titolo di formazione in possesso del richiedente.[209] |
|
2. Nei casi di cui al comma 1 per
lĠaccesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e
perito commerciale, consulente per la proprieta' industriale, consulente del
lavoro, attuario e revisore contabile, nonche' per lĠaccesso alle professioni
di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e' subordinato al
superamento di una prova attitudinale. |
|
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3. Con decreto dellĠautorita'
competente di cui allĠarticolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie,
sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza
o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento
essenziale e costante dellĠattivita'. |
3. Con provvedimento[210]
dellĠautorita' competente di cui allĠarticolo 5, sentita la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione
di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un
elemento essenziale e costante dellĠattivita'. |
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4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento
e' subordinato al superamento di una prova attitudinale se: |
|
|
a) riguarda casi nei quali si applica
lĠarticolo 18, lettere b) e c), lĠarticolo 18, comma 1, lettera d), per
quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, lĠarticolo 18, comma 1, lettera
f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attivita' professionali
esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in
possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che
porta al possesso dei titoli elencati allĠallegato V, punto 5.2.2 e
lĠarticolo 18, comma 1, lettera g); |
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|
b) riguarda casi di cui allĠarticolo
18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attivita' esercitate a titolo
autonomo o con funzioni direttive in una societa' per le quali la normativa
vigente richieda la conoscenza e lĠapplicazione di specifiche disposizioni
nazionali. |
|
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4-bis.[211] In deroga
al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di
scelta, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono richiedere un
tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nei confronti di: |
|
|
a) un titolare di una qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia
presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali,
se la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma
dell'articolo 19, comma 1, lettera c); |
|
|
b) un titolare di una delle qualifiche
professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), che abbia
presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali,
se la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma
dell'articolo 19, comma 1, lettere d) od e). |
|
|
4-ter. Nel caso del titolare di una
qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che
abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche
professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta e'
classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorita'
competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un tirocinio di adattamento
unitamente a una prova attitudinale.[212] |
|
5. Ai fini dellĠapplicazione del comma
1, lettere b) e c), per Çmaterie sostanzialmente diverseÈ si intendono
materie la cui conoscenza e' essenziale allĠesercizio della professione
regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse
rispetto alla formazione ricevuta dal migrante. |
|
|
6. LĠapplicazione del comma 1 comporta
una successiva verifica sullĠeventuale esperienza professionale attestata dal
richiedente al fine di stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di
detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo
possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. |
6. LĠapplicazione del comma 1 comporta
una successiva verifica sullĠeventuale esperienza professionale attestata dal
richiedente al fine di stabilire se le conoscenze, le abilita' e le competenze formalmente convalidate a tal fine da
un organismo competente dello Stato membro di provenienza, acquisite nel
corso di detta esperienza professionale ovvero
mediante apprendimento permanente in uno Stato membro o in un Paese terzo
possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.[213] |
|
7. Con decreto del Ministro interessato,
sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per
materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli
altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione
della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in
applicazione del comma 1 e' richiesta la prova attitudinale. |
7. Con provvedimento dell'autorita' competente interessata[214],
sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per
materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli
altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione
della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in
applicazione del comma 1 e' richiesta la prova attitudinale. |
|
8. Il decreto di cui al comma 7 e'
efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la
stessa nel detto termine non chiede di astenersi dallĠadottare la deroga. |
8. Il provvedimento[215]
di cui al comma 7 e' efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla
Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi
dallĠadottare la deroga. |
|
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8-bis.[216] La
decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale e'
debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le
seguenti informazioni: |
|
|
a) il livello di qualifica
professionale richiesto dalla normativa nazionale e il livello di qualifica
professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita
dall'articolo 19; |
|
|
b) le differenze sostanziali di cui al
comma 5 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate
dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle competenze acquisite nel corso
dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente
formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente. |
|
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8-ter. Al richiedente dovra' essere
data la possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1
entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.[217] |
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Art. 23. |
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Tirocinio di adattamento e prova
attitudinale |
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1. Nei casi di cui allĠarticolo 22, la
durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova
attitudinale sono stabilite dallĠAutorita' competente a seguito della Conferenza
di servizi di cui allĠarticolo 16, se convocata. In caso di valutazione
finale sfavorevole il tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti
e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla
normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile. |
|
|
2. La prova attitudinale si articola in
una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei
contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito
sfavorevole o di mancata presentazione dellĠinteressato senza valida
giustificazione, la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei
mesi. |
|
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2-bis:
Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorita' competenti di cui all'articolo 5
possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente,
tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello
nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione.[218] |
|
3. Ai fini della prova attitudinale le
autorita' competenti di cui allĠarticolo 5 predispongono un elenco delle
materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul
territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate
dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da
scegliere tra quelle che figurano nellĠelenco e la cui conoscenza e' una
condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio
dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere
la prova attitudinale e' stabilito dalla normativa vigente. |
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Art. 24. |
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Esecuzione delle misure compensative |
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1. Con riferimento allĠarticolo 5,
comma 1, con decreto del Ministro competente ai sensi dellĠarticolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con riferimento alle
singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento,
la conclusione, lĠesecuzione e la valutazione delle misure di cui agli
articoli 23 e 11. |
1. Con riferimento allĠarticolo 5,
comma 1, con provvedimento
dell'Autorita' competente[219]
ai sensi dellĠarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure
necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, lĠesecuzione e la
valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11. |
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Art. 25. |
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Disposizioni finanziarie |
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1. Gli eventuali oneri aggiuntivi
derivanti dallĠattuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 sono a
carico dellĠinteressato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo
modalita' da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
1. Gli eventuali oneri aggiuntivi
derivanti dallĠattuazione delle misure previste dagli articoli da 5-bis a 5-sexies, nonche'[220]
dagli articoli 11 e 23 sono a carico dellĠinteressato sulla base del costo
effettivo del servizio, secondo modalita' da stabilire con decreto del
Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. |
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Art. 26. |
Art.
26.[221] |
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Piattaforma comune |
(...) |
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1. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, al
fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni di cui
allĠarticolo 4, comma 1, lettera n), da sottoporre alla Commissione europea,
convoca apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorita'
competenti di cui allĠarticolo 5. Sulla ipotesi di piattaforma elaborata
dallĠautorita' competente di cui allĠarticolo 5 o, in mancanza, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, vengono sentiti, se si tratta di professioni
regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in
mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si
tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni
rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attivita'
nellĠarea dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni
di categoria rappresentative a livello nazionale. |
(...) |
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2. AllĠelaborazione di piattaforme
comuni, proposte da altri Stati membri, partecipano le autorita' competenti
di cui allĠarticolo 5, sentiti, se si tratta di professioni regolamentate,
gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le
associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di
professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul
territorio nazionale e, se si tratta di attivita' nellĠarea dei servizi non
intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria
rappresentative a livello nazionale. Analogamente si procede in ogni altro
caso in cui a livello europeo deve essere espressa la posizione italiana in
materia di piattaforma comune. |
(...) |
|
3. Al fine della valutazione in ordine
alla rappresentativita' a livello nazionale delle professioni non
regolamentate si tiene conto: |
(...) |
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a) della avvenuta costituzione per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata
registrata presso lĠufficio del registro, da almeno quattro anni; |
(...) |
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b) della adozione di uno statuto che
sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa
identificazione delle attivita' professionali cui lĠassociazione si riferisce
e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la
rappresentativita' elettiva delle cariche interne e lĠassenza di situazioni
di conflitto di interesse o di incompatibilita', la trasparenza degli assetti
organizzativi e lĠattivita' dei relativi organi, la esistenza di una
struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata allĠeffettivo
raggiungimento delle finalita' dellĠassociazione; |
(...) |
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c) della tenuta di un elenco degli
iscritti, aggiornato annualmente con lĠindicazione delle quote versate
direttamente allĠassociazione per gli scopi statutari; |
(...) |
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d) di un sistema di deontologia
professionale con possibilita' di sanzioni; |
(...) |
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e) della previsione dellĠobbligo della
formazione permanente; |
(...) |
|
f) della diffusione su tutto il
territorio nazionale; |
(...) |
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g) della mancata pronunzia nei
confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato,
in relazione allĠattivita' dellĠassociazione medesima. |
(...) |
|
4. Qualora le qualifiche professionali
del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento comunitario
di adozione della piattaforma comune, il riconoscimento professionale non
puo' prevedere lĠapplicazione dei provvedimenti di compensazione di cui
allĠarticolo 22. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al periodo
precedente sono individuate, previo parere del Consiglio nazionale
dellĠeconomia e del lavoro, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro per le politiche europee e del Ministro competente
per materia. |
(...) |
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5. Se successivamente allĠadozione da
parte dellĠUnione europea le autorita' competenti di cui allĠarticolo 5
ritengono che i criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione
della piattaforma comune non offrano piu' garanzie adeguate quanto alle
qualifiche professionali, ne informa il coordinatore di cui allĠarticolo 6
che cura la trasmissione dellĠinformazione alla Commissione europea per le
iniziative del caso. |
(...) |
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Capo III |
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Riconoscimento sulla base
dellĠesperienza professionale |
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Art. 27. |
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Requisiti in materia di esperienza
professionale |
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1. Per le attivita' elencate
nellĠallegato IV il cui accesso o esercizio e' subordinato al possesso di
conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, il
riconoscimento professionale e' subordinato alla dimostrazione dellĠesercizio
effettivo dellĠattivita' in questione in un altro Stato membro ai sensi degli
articoli 28, 29 e 30. |
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Art. 28. |
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Condizioni per il riconoscimento delle
attivita' di cui alla Lista I dellĠallegato IV |
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1. In caso di attivita' di cui alla
Lista I dellĠallegato IV, lĠattivita' deve essere stata precedentemente
esercitata: |
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a) per sei anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente dĠazienda; oppure |
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b) per tre anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente dĠazienda, se il beneficiario prova di aver
in precedenza ricevuto, per lĠattivita' in questione, una formazione di
almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o
giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure |
|
|
c) per quattro anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente dĠazienda, se il beneficiario prova di aver
in precedenza ricevuto, per lĠattivita' in questione, una formazione di
almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o
giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure |
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d) per tre anni consecutivi come
lavoratore autonomo, se il beneficiario prova di aver esercitato lĠattivita'
in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure |
|
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e) per cinque anni consecutivi in
funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che
implichino la responsabilita' di almeno uno dei reparti dellĠazienda, se il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lĠattivita' in
questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato
riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un
competente organismo professionale. |
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2. Nei casi di cui alle lettere a) e d)
del comma 1 lĠattivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data
di presentazione della documentazione completa dellĠinteressato alle
autorita' competenti di cui allĠarticolo 5. |
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3. Il comma 1, lettera e), non si
applica alle attivita' del gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura
ISIC. |
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Art. 29. |
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Condizioni per il riconoscimento delle
attivita' di cui alla Lista II dellĠAllegato IV |
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1. In caso di attivita' di cui alla Lista
II dellĠallegato IV, lĠattivita' in questione deve essere stata
precedentemente esercitata: |
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a) per cinque anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente dĠazienda; oppure |
|
|
b) per tre anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente dĠazienda, se il beneficiario prova di aver
in precedenza ricevuto, per lĠattivita' in questione, una formazione di
almeno tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o
giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure |
|
|
c) per quattro anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente dĠazienda, se il beneficiario prova di aver
in precedenza ricevuto, per lĠattivita' in questione, una formazione di
almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o
giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale; oppure |
|
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d) per tre anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente dĠazienda, se il beneficiario prova di aver
esercitato lĠattivita' in questione per almeno cinque anni come lavoratore
subordinato; oppure |
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|
e) per cinque anni consecutivi come
lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza
ricevuto, per lĠattivita' in questione, una formazione di almeno tre anni
sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del
tutto valida da un competente organismo professionale; oppure |
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f) per sei anni consecutivi come
lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza
ricevuto, per lĠattivita' in questione, una formazione di almeno due anni
sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del
tutto valida da un competente organismo professionale. |
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2. Nei casi di cui alle lettere a) e d)
del comma 1, lĠattivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data
di presentazione della documentazione completa dellĠinteressato alle
autorita' competenti di cui allĠarticolo 5. |
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Art. 30. |
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Condizioni per il riconoscimento delle
attivita' di cui alla Lista III dellĠallegato IV |
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1. In caso di attivita' di cui alla
Lista III dellĠallegato IV, lĠattivita' in questione deve essere stata
precedentemente esercitata: |
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a) per tre anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente dĠazienda; oppure |
|
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b) per due anni consecutivi come lavoratore
autonomo o dirigente dĠazienda, se il beneficiario prova di aver in
precedenza ricevuto, per lĠattivita' in questione, una formazione sancita da
un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida
da un competente organismo professionale; oppure |
|
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c) per due anni consecutivi come
lavoratore autonomo o dirigente dĠazienda se il beneficiario prova di aver in
precedenza esercitato lĠattivita' in questione come lavoratore subordinato
per almeno tre anni; oppure |
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d) per tre anni consecutivi come
lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in precedenza
ricevuto, per lĠattivita' in questione, una formazione sancita da un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da
un competente organismo professionale. |
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2. Nei casi di cui alle lettere a) e c)
del comma 1, lĠattivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data
di presentazione della documentazione completa dellĠinteressato alle
autorita' competenti di cui allĠarticolo 5. |
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Capo IV |
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Riconoscimento sulla base del
coordinamento delle condizioni minime di formazione |
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SEZIONE I |
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Disposizioni comuni |
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Art. 31. |
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Principio di riconoscimento automatico |
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1. I titoli di formazione di medico,
che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di
base e medico specialista, infermiere responsabile dellĠassistenza generale,
odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto,
di cui allĠallegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2,
5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di
cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50, rilasciati
a cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono riconosciuti
dalle autorita' di cui allĠarticolo 5 con gli stessi effetti dei titoli
rilasciati in Italia per lĠaccesso, rispettivamente, allĠattivita' di medico
chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile
dellĠassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario,
farmacista e architetto. |
1. I titoli di formazione di medico,
che danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di
base e medico specialista, infermiere responsabile dellĠassistenza generale, odontoiatra,
odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui
allĠallegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3,
5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui
rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, (...) 50 e 52,
rilasciati a cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1, da altri Stati membri,
sono riconosciuti dalle autorita' di cui allĠarticolo 5 con gli stessi
effetti dei titoli rilasciati in Italia per lĠaccesso, rispettivamente,
allĠattivita' di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere
responsabile dellĠassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista,
veterinario, farmacista e architetto.[222] |
|
2. I titoli di formazione di cui al
comma 1 devono essere rilasciati dalle autorita' competenti degli altri Stati
membri e essere accompagnati dai certificati di cui allĠallegato V e
rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e
5.7.1. |
|
|
3. Le disposizioni del primo e secondo
comma, non pregiudicano, rispettivamente, i diritti acquisiti di cui agli
articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45, 49 e 55. |
3. Le disposizioni del primo e secondo
comma, non pregiudicano, rispettivamente, i diritti acquisiti di cui agli
articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45 (...)[223]
e 55. |
|
4. I diplomi e i certificati rilasciati
da altri Stati membri conformemente allĠarticolo 36 ed elencati nellĠallegato
V punto 5.1.4, sono riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi
rilasciati in Italia per lĠaccesso allĠattivita' di medico di medicina
generale nel quadro del regime nazionale di previdenza sociale; sono fatti
comunque salvi i diritti acquisiti di cui allĠarticolo 37. |
|
|
5. I titoli di formazione di ostetrica
rilasciati ai cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1, da altri Stati membri
elencati nellĠallegato V punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di
formazione di cui allĠarticolo 46 e rispondenti alle modalita' di cui
allĠarticolo 47, sono riconosciuti dallĠAutorita' di cui allĠarticolo 5, con
gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per lĠaccesso
allĠattivita' di ostetrica; sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di
cui allĠarticolo 49. |
|
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6. I titoli di formazione di architetto
oggetto di riconoscimento automatico di cui al comma 1, attestano una formazione
iniziata al piu' presto nel corso dellĠanno accademico indicato nellĠallegato
V, punto 5.7.1. |
|
|
7. LĠaccesso e lĠesercizio delle
attivita' professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile
dellĠassistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista sono
subordinati al possesso di un titolo di formazione di cui allĠallegato V, e
rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.5.2 e 5.6.2. |
7. LĠaccesso e lĠesercizio delle
attivita' professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile
dellĠassistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista sono
subordinati al possesso di un titolo di formazione di cui allĠallegato V, e
rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.5.2 e 5.6.2 attestante, se del caso,
l'acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del
professionista interessato, delle conoscenze, delle abilita' e delle
competenze di cui agli articoli 33, comma 2, 38, commi 6 e 7, 41, comma 3,
44, comma 4, 46, comma 3, e 50, comma 3[224]. |
|
8. Il Ministero della salute e il
Ministero dellĠuniversita' e della ricerca, rispettivamente per le
professioni sanitarie e per le professioni nel campo dellĠarchitettura di cui
al presente Capo, notificano alla Commissione europea le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative che adottano in materia di
rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo.
Inoltre per i titoli di formazione nel settore dellĠarchitettura, questa
notifica e' inviata anche agli altri Stati membri. |
8. Il Ministero della salute e il
Ministero dell'istruzione, dellĠuniversita'
e della ricerca, rispettivamente per le professioni sanitarie e per le
professioni nel campo dellĠarchitettura di cui al presente Capo, notificano, attraverso il sistema IMI, per il
tramite del Dipartimento per le politiche europee, alla Commissione
europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che
adottano in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti
dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione nel settore
dellĠarchitettura, questa notifica e' inviata anche agli altri Stati membri. Le suddette notifiche comprendono
informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di
formazione.[225] |
|
9. Le informazioni notificate di cui al
comma 8 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dellĠUnione europea
attraverso una comunicazione della Commissione europea nella quale sono
indicate le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione e,
eventualmente, lĠorganismo che rilascia il titolo di formazione, il
certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale
corrispondente, che compare nellĠallegato V e, rispettivamente, nei punti
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1. |
9. Le informazioni notificate di cui al
comma 8 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dellĠUnione europea
attraverso un atto delegato adottato
dalla[226] Commissione
europea nella quale sono indicate le denominazioni date dagli Stati membri ai
titoli di formazione e, eventualmente, lĠorganismo che rilascia il titolo di
formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo
professionale corrispondente, che compare nellĠallegato V e, rispettivamente,
nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2,
5.6.2 e 5.7.1. |
|
10. Gli elenchi di cui allĠallegato V
sono aggiornati e modificati, in conformita' alle relative modifiche definite
in sede comunitaria, relativamente alle professioni sanitarie, con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dellĠuniversita' e
della ricerca, e, relativamente alla professione di architetto, con decreto
del Ministero dellĠuniversita' e della ricerca. |
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11. I beneficiari del riconoscimento
sono tenuti ad assolvere gli obblighi di formazione continua previsti dalla
legislazione vigente. |
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11-bis.
Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero
della salute, ciascuno per le professioni di propria competenza, comunicano
alla Commissione europea le misure adottate per assicurare l'aggiornamento
professionale continuo ai professionisti le cui qualifiche rientrano
nell'ambito di applicazione del capo IV, garantendo cosi' la possibilita' di
aggiornare le rispettive conoscenze, abilita' e competenze per mantenere
prestazioni professionali sicure ed efficaci nonche' tenersi al passo con i
progressi della professione.[227] |
|
12. Non hanno diritto al riconoscimento
professionale ai sensi del presente decreto come medico chirurgo e infermiere
responsabile dellĠassistenza generale le persone in possesso del titolo
bulgaro di feldsher rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999
e che esercitavano questa professione nellĠambito del regime nazionale di
sicurezza sociale bulgaro alla data del 1Ħ gennaio 2000. |
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Art. 32. |
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Diritti acquisiti |
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1. Fatti salvi i diritti acquisiti
relativi alle professioni di cui al presente capo i titoli di formazione che
danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di medico
di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dellĠassistenza
generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di
farmacista in possesso dei cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1 e che non
soddisfano lĠinsieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 33, 34,
38, 41, 42, 44, 46 e 50 sono riconosciuti se sanciscono il compimento di una
formazione iniziata prima delle date indicate nellĠallegato V, punti 5.1.1.,
5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati da
un attestato che certifica lĠesercizio effettivo e lecito dellĠattivita' in
questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il
rilascio dellĠattestato stesso. |
|
|
2. Il riconoscimento e' altresi'
assicurato ai titoli di formazione in medicina che danno accesso alle
attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico
specialista, di infermiere responsabile dellĠassistenza generale, di
odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica e di
farmacista acquisiti sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca,
che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 33,
34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 se tali titoli sanciscono il completamento di una
formazione iniziata: |
|
|
a) prima del 3 ottobre 1990 per i
medici con formazione di base, infermieri responsabile dellĠassistenza
generale, odontoiatri, odontoiatri specialisti, veterinari, ostetriche e
farmacisti; |
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b) prima del 3 aprile 1992 per i medici
specialisti. |
|
|
3. I titoli di formazione di cui al
comma 2 consentono lĠesercizio delle attivita' professionali su tutto il
territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione
rilasciati dalle competenti autorita' tedesche di cui allĠallegato V, 5.1.1.,
5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2. |
|
|
4. Sono altresi' riconosciuti i titoli
di formazione in medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di
medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere
responsabile dellĠassistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di
farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui
allĠarticolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nellĠex Cecoslovacchia,
o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata, per la Repubblica
ceca e la Slovacchia, anteriormente al 1Ħ gennaio 1993, qualora le autorita'
dellĠuno o dellĠaltro Stato membro sopra indicato attestino che detti titoli
di formazione hanno sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei
titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa
validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri,
allĠallegato VI, punto 6), per quanto riguarda lĠaccesso e lĠesercizio delle
attivita' professionali di medico con formazione di base, medico specialista,
infermiere responsabile dellĠassistenza generale, veterinario, ostetrica e
farmacista, relativamente alle attivita' di cui allĠarticolo 51, e di
architetto, relativamente alle attivita' di cui allĠarticolo 54. Detto
attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime
autorita', il quale dimostri lĠeffettivo e lecito esercizio da parte dei
cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attivita' in oggetto
per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del
certificato. |
|
|
5. Sono altresi' riconosciuti ai sensi
dellĠarticolo 31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle
attivita' professionali di medico con formazione di base e di medico
specialista, di infermiere responsabile dellĠassistenza generale, di
odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di
farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui
allĠarticolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati nellĠex Unione
Sovietica, o per cui la corrispondente formazione e' iniziata: a) per
lĠEstonia, anteriormente al 20 agosto 1991; b) per la Lettonia, anteriormente
al 21 agosto 1991; c) per la Lituania, anteriormente allĠ11 marzo 1990, qualora
le autorita' di uno dei tre Stati membri sopra citati attestino che detti
titoli hanno sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli che
esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita'
giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, allĠallegato VI,
punto 6, per quanto riguarda lĠaccesso alle, e lĠesercizio delle, attivita'
professionali di medico con formazione di base, medico specialista,
infermiere responsabile dellĠassistenza generale, dentista, dentista
specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle
attivita' di cui allĠarticolo 46, e di architetto, relativamente alle
attivita' di cui allĠarticolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un
certificato rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri
lĠeffettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini in questione, nel
territorio di questi, delle attivita' in oggetto per almeno tre anni
consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato. |
|
|
6. Sono altresi' ammessi al
riconoscimento di cui allĠarticolo 31 i titoli di formazione in medicina, che
danno accesso alle attivita' professionali di medico con formazione di base e
di medico specialista, di infermiere responsabile dellĠassistenza generale,
di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di
farmacista e di architetto che sono in possesso dei cittadini di cui
allĠarticolo 1 e che sono stati rilasciati nellĠex Jugoslavia, o per i quali
la corrispondente formazione e' iniziata, per la Slovenia, anteriormente al
25 giugno 1991, qualora le autorita' dello Stato membro sopra citato
attestino che detti titoli hanno sul loro territorio la stessa validita'
giuridica dei titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti,
la stessa validita' giuridica dei titoli menzionati, per detto Stato membro,
allĠallegato VI, punto 6, per quanto riguarda lĠaccesso alle, e lĠesercizio
delle, attivita' professionali di medico con formazione di base, medico
specialista, infermiere responsabile dellĠassistenza generale, dentista,
dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente alle
attivita' di cui allĠarticolo 51, e di architetto, relativamente alle
attivita' di cui allĠarticolo 54. Detto attestato deve essere corredato da un
certificato rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri
lĠeffettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro,
nel territorio di questo, delle attivita' in questione per almeno tre anni
consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato. |
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7. I titoli di formazione di medico, di
infermiere responsabile dellĠassistenza generale, di odontoiatra, di
veterinario, di ostetrica e di farmacista rilasciati ai cittadini di cui
allĠarticolo 2, comma 1, da un altro Stato membro e che non corrispondono
alle denominazioni che compaiono per tale Stato allĠallegato V, 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, e 5.6.2 sono riconosciuti se
accompagnati da un certificato rilasciato da autorita' od organi competenti
di detto Stato membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono il
compimento di una formazione ai sensi degli articoli 33, 34, 36, 38, 41, 42,
44, 46 e 50 e che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli
le cui denominazioni appaiono nellĠallegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2. |
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SEZIONE II |
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Medico chirurgo |
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Art. 33. |
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Formazione dei medici chirurghi |
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1. LĠammissione alla formazione di
medico chirurgo e' subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, che dia accesso, per tali studi, alle universita'. |
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2. La formazione di medico chirurgo
garantisce lĠacquisizione da parte dellĠinteressato delle seguenti conoscenze
e competenze: |
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a) adeguate conoscenze delle scienze
sulle quali si fonda lĠarte medica, nonche' una buona comprensione dei metodi
scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni
biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e
allĠanalisi dei dati; |
|
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b) adeguate conoscenze della struttura,
delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e
malati, nonche' dei rapporti tra lĠambiente fisico e sociale dellĠuomo ed il
suo stato di salute; |
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c) adeguate conoscenze dei problemi e
delle metodologie cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della
natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina:
prevenzione, diagnosi e terapia, nonche' della riproduzione umana; |
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d) adeguata esperienza clinica
acquisita sotto opportuno controllo in ospedale. |
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3. La formazione di cui al comma l
comprende un percorso formativo di durata minima di sei anni o un minimo di
5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una universita' o
sotto il controllo di una universita'. |
3. La formazione di cui al comma l
comprende un percorso formativo di durata minima di cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in
aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno[228]
5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in una universita' o
sotto il controllo di una universita'. |
|
4. Per coloro che hanno iniziato i loro
studi prima del 1Ħ gennaio 1972, la formazione di cui al comma 2 puo'
comportare una formazione pratica a livello universitario di 6 mesi
effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle autorita' competenti. |
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5. Fermo restando il principio
dellĠinvarianza della spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura la formazione professionale e
lĠaggiornamento permanente di coloro che hanno completato i loro studi, per
tutto lĠarco della vita professionale. |
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Art. 34. |
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Formazione medica specialistica e
denominazione medica specialistica |
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1. LĠammissione alla formazione medica
specializzata e' subordinata al compimento e alla convalida di sei anni di
studi nel quadro del ciclo di formazione di cui allĠarticolo 33 durante i
quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo. |
1. LĠammissione alla formazione medica
specializzata e' subordinata al compimento e alla convalida di cinque[229]
anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui allĠarticolo 33
durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo. |
|
2. La formazione che permette di
ottenere un diploma di medico chirurgo specialista nelle specializzazioni
indicate nellĠallegato V, punti 5.1.2, 5.1.3 risponde ai seguenti requisiti: |
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a) presupporre il conferimento e
validita' del titolo conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui
allĠarticolo 33 nel corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze
nel campo della medicina di base; |
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b) insegnamento teorico e pratico,
effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o
anche un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorita' od
organi competenti; |
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c) formazione a tempo pieno sotto il
controllo delle autorita' o enti competenti. |
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3. Il rilascio di un diploma di medico
chirurgo specialista e' subordinato al possesso di un diploma di medico
chirurgo di cui allĠallegato V, punto 5.1.1. |
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3-bis.
Ai fini del conseguimento di un titolo di medico specialista possono essere
previste esenzioni parziali per alcune parti dei corsi di formazione medica
specialistica, elencati al punto 5.1.3 dell'allegato V, a condizione che
dette parti siano gia' state seguite in un altro corso di specializzazione
figurante nell'elenco di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V per il quale il
professionista abbia gia' ottenuto la qualifica professionale in uno Stato
membro. L'esenzione non puo' superare la meta' della durata minima del corso
di formazione medica specialistica in questione. Il Ministero della salute,
per il tramite del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del
Consiglio dei ministri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri
la legislazione nazionale applicabile in materia per ognuna delle citate
esenzioni parziali.[230] |
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4. Le durate minime della formazione
specialistica non possono essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di
tale formazione, nellĠallegato V, punto 5.1.3. |
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5. I titoli di formazione di medico
specialista di cui allĠarticolo 31 sono quelli rilasciati dalle autorita' od
organi competenti di cui allĠallegato V, punto 5.1.2 che corrispondono per la
formazione specialistica in questione alle denominazioni vigenti negli Stati
membri cosi' come riportato allĠallegato V, 5.1.3. |
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Art. 35. |
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Diritti acquisiti specifici dei medici
specialisti |
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1. I cittadini di cui allĠarticolo 2,
comma 1, in possesso di un diploma di medico specialista di cui allĠallegato
V, punti 5.1.2 e 5.1.3 conseguito in un altro Stato membro, la cui formazione
medico specialistica, svolta secondo le modalita' del tempo parziale, era
disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
vigenti alla data del 20 giugno 1975, che hanno iniziato la loro formazione
di specialisti entro il 31 dicembre 1983, possono ottenere il riconoscimento
del loro titolo di medico specialista, purche' detto titolo di
specializzazione sia accompagnato da un attestato rilasciato dallĠautorita'
competente dello Stato membro presso cui e' stato conseguito il titolo che
certifichi lĠeffettivo e lecito esercizio da parte degli interessati
dellĠattivita' specialistica in questione per almeno tre anni consecutivi nei
cinque precedenti il rilascio dellĠattestato. |
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2. EĠ riconosciuto il titolo di medico
specialista rilasciato in Spagna ai medici, cittadini di cui allĠarticolo 2,
comma 1, che hanno completato una formazione specialistica prima del 1Ħ
gennaio 1995 anche se tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di
formazione di cui allĠarticolo 34, se ad esso si accompagna un certificato
rilasciato dalle competenti autorita' spagnole attestante che gli interessati
hanno superato la prova di competenza professionale specifica organizzata nel
contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale
1497/99, al fine di verificare se detti interessati possiedono un livello di
conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono
titoli di medico specialista menzionati per la Spagna, allĠallegato V, punti
5.1.2 e 5.1.3. |
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3. Laddove siano state abrogate le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio dei
titoli di formazione di medico specialista di cui allĠallegato V, punti 5.1.2
e 5.1.3, e siano stati adottati a favore dei cittadini italiani provvedimenti
sui diritti acquisiti, e' riconosciuto ai cittadini degli altri Stati membri
in possesso di un titolo di medico specialista conseguito in un Paese
dellĠUnione il diritto di beneficiare delle stesse misure, purche' i titoli
di formazione specialistica in loro possesso siano stati rilasciati dallo
Stato di provenienza prima della data a partire dalla quale lĠItalia ha
cessato di rilasciare i titoli di formazione per la specializzazione
interessata. Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano
allĠallegato V. 5.1.3. |
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|
3-bis.
Il Ministero della salute, previi opportuni accertamenti, attesta il possesso
delle qualifiche di medico specialista acquisite in Italia ed elencate ai
punti 5.1.2 e 5.1.3 dell'allegato V, a chi ha iniziato la formazione
specialistica in Italia dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1Ħ gennaio 1991.
L'attestato deve certificare che il medico specialista interessato ha
effettivamente e in maniera legale esercitato l'attivita' di medico
specialista in Italia, nella stessa area specialistica in questione, per
almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il
conferimento dell'attestato.[231] |
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Art. 36. |
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Formazione specifica in medicina
generale |
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1. LĠammissione alla formazione
specifica in medicina generale presuppone il compimento del ciclo di studi di
cui allĠarticolo 33. |
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2. Il corso di formazione specifica in
medicina generale della durata di almeno tre anni e' riservato ai laureati in
medicina e chirurgia, abilitati allĠesercizio professionale. |
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3. Al termine del suddetto corso e'
rilasciato il diploma di formazione specifica in medicina generale. |
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4. Fatto salvo quanto indicato
dallĠarticolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il
corso di formazione specifica in medicina generale comporta un impegno dei
partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attivita'
didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni
e province autonome. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di
formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province
autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della
salute. |
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|
5. La durata del corso di cui al comma
2, puo' essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a
quello della formazione pratica impartita durante il corso di laurea in
medicina e chirurgia di cui allĠarticolo 33, se detta formazione e' stata
dispensata in un centro ospedaliero riconosciuto, che disponga di
attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nellĠambito di uno
studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i
medici dispensano cure primarie. AllĠinizio di ogni anno accademico, le
universita' notificano lĠattivazione di tali periodi di formazione al
Ministero della salute e al Ministero dellĠuniversita' e della ricerca. |
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6. Il corso di formazione specifica in
medicina generale, che si svolge a tempo pieno sotto il controllo delle
regioni e province autonome, e' di natura piu' pratica che teorica. |
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Art. 37. |
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Diritti acquisiti specifici dei medici
di medicina generale |
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1. Hanno altresi' diritto ad esercitare
lĠattivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale i medici
chirurghi abilitati allĠesercizio professionale entro il 31 dicembre 1994. |
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2. Detto diritto e' esteso ai medici,
cittadini di un altro Stato membro gia' iscritti allĠalbo dei medici
chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari,
alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per lĠattivita'
di medico in medicina generale. |
|
|
3. Ai cittadini di cui allĠarticolo 2,
comma 1, in possesso di un titolo di medico conseguito in uno Stato membro a
seguito di un ciclo di formazione di cui allĠarticolo 33, titolari di diritti
acquisiti nello Stato di origine o di provenienza secondo quanto stabilito da
ciascuno Stato membro ed indicato nellĠallegato V, punto 5.1.4, e'
riconosciuto il diritto di esercitare in Italia lĠattivita' di medico di
medicina generale senza il titolo di formazione di cui allĠallegato V, punto
5.1.4. |
|
|
4. I cittadini comunitari di cui al
comma 3, titolari di diritti acquisiti, ai fini del suddetto riconoscimento
devono produrre una certificazione rilasciata dallĠautorita' competente dello
Stato membro di provenienza attestante il diritto di esercitare in detto
Stato lĠattivita' di medico di medicina generale nel quadro del regime
nazionale di previdenza sociale senza il titolo di formazione di cui
allĠallegato V, punto 5.1.4. |
|
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5. I medici di cui ai commi 1 e 2 che
intendono esercitare lĠattivita' professionale in qualita' di medico di
medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno degli
altri Stati membri anche se non sono in possesso di una formazione specifica
in medicina generale devono chiedere il rilascio del relativo certificato al
competente ordine provinciale dei medici chirurghi previa presentazione della
documentazione comprovante i diritti acquisiti. |
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6. Il Ministero della salute fornisce a
richiesta delle competenti autorita' dei Paesi comunitari le informazioni
inerenti alle istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere
lĠammissione allĠesercizio dellĠattivita' specifica in medicina generale nei
Paesi dellĠUnione europea e rilascia le certificazioni richieste, previa
acquisizione della relativa documentazione. |
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SEZIONE III |
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Infermiere responsabile dellĠassistenza
generale |
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Art. 38. |
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Formazione dĠinfermiere responsabile
dellĠassistenza generale |
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1. LĠammissione alla formazione
dĠinfermiere responsabile dellĠassistenza generale e' subordinata al
compimento di una formazione scolastica generale di 10 anni sancita da un
diploma, certificato o altro titolo rilasciato da autorita' od organi
competenti di uno Stato membro o da un certificato attestante il superamento
di un esame dĠammissione, di livello equivalente, alle scuole per infermieri. |
1.[232]
L'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza
generale e' subordinata: |
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|
a)
al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita
da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorita' od organi competenti
di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un
esame di livello equivalente che dia accesso all'universita' o a istituti di
insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o |
|
|
b)
al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni
sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorita' od
organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il
superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole
professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri. |
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2. La formazione dĠinfermiere
responsabile dellĠassistenza generale avviene a tempo pieno con un programma
che corrisponde almeno a quello di cui allĠallegato V, punto 5.2.1. |
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|
3. La formazione dĠinfermiere
responsabile dellĠassistenza generale comprende almeno tre anni di studi o
4.600 ore dĠinsegnamento teorico e clinico. LĠinsegnamento teorico
rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la meta' della durata
minima della formazione. Possono essere accordate esenzioni parziali a
persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre
formazioni di livello almeno equivalente. |
3. La formazione dĠinfermiere
responsabile dellĠassistenza generale comprende almeno tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi
in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno[233]
4.600 ore dĠinsegnamento teorico e clinico. LĠinsegnamento teorico
rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la meta' della durata
minima della formazione. Possono essere accordate esenzioni parziali a
persone che hanno acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre
formazioni di livello almeno equivalente. |
|
4. LĠinsegnamento teorico e' la parte
di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere
acquisisce le conoscenze, la comprensione, le competenze e gli atteggiamenti
professionali necessari a pianificare, dispensare e valutare cure sanitarie
globali. La formazione e' impartita da insegnanti di cure infermieristiche e
da altro personale competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi
dĠinsegnamento scelti dallĠente di formazione. |
4. L'istruzione
teorica e' la parte della formazione
di infermiere dalla quale gli aspiranti infermieri apprendono le
conoscenze, le abilita' e le
competenze professionali di cui ai
commi 6 e 6-bis. La formazione e' impartita da insegnanti di cure
infermieristiche e da altro personale competente, in scuole per infermieri e
in altri luoghi dĠinsegnamento scelti dallĠente di formazione.[234] |
|
5. LĠinsegnamento clinico e' la parte
di formazione in cure infermieristiche con cui il candidato infermiere
apprende, nellĠambito di un gruppo e a diretto contatto con individui o
collettivita' sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le
necessarie cure infermieristiche globali in base a conoscenze e competenze
acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma
anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e
anche lĠeducazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno
allĠistituzione sanitaria o alla collettivita'. LĠistituzione incaricata
della formazione dĠinfermiere e' responsabile del coordinamento tra
lĠinsegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi.
LĠattivita' dĠinsegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie
e nella collettivita', sotto la responsabilita' di infermieri insegnanti e
con la cooperazione e lĠassistenza di altri infermieri qualificati.
AllĠattivita' dellĠinsegnamento potra' partecipare anche altro personale
qualificato. I candidati infermieri partecipano alle attivita' dei servizi in
questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione,
consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilita' che le cure
infermieristiche implicano. |
5. LĠinsegnamento clinico e' la parte
di formazione di infermiere con
cui il candidato infermiere apprende, nellĠambito di un gruppo e a diretto
contatto con individui o collettivita' sani o malati, a pianificare,
dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche globali in base a
conoscenze, abilita' e competenze
acquisite. Egli apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma
anche a essere un capogruppo che organizza cure infermieristiche globali, e
anche lĠeducazione alla salute per singoli individui e piccoli gruppi in seno
allĠistituzione sanitaria o alla collettivita'. LĠistituzione incaricata
della formazione dĠinfermiere e' responsabile del coordinamento tra
lĠinsegnamento teorico e quello clinico per tutto il programma di studi.
LĠattivita' dĠinsegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie
e nella collettivita', sotto la responsabilita' di infermieri insegnanti e
con la cooperazione e lĠassistenza di altri infermieri qualificati.
AllĠattivita' dellĠinsegnamento potra' partecipare anche altro personale
qualificato. I candidati infermieri partecipano alle attivita' dei servizi in
questione nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione,
consentendo loro di apprendere ad assumersi le responsabilita' che le cure
infermieristiche implicano.[235] |
|
6. La formazione di infermiere
responsabile dellĠassistenza generale garantisce lĠacquisizione da parte
dellĠinteressato delle conoscenze e competenze seguenti: |
|
|
a) unĠadeguata conoscenza delle scienze
che sono alla base dellĠassistenza infermieristica di carattere generale,
compresa una sufficiente conoscenza dellĠorganismo, delle funzioni
fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute e malate,
nonche' delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e lĠambiente fisico
e sociale dellĠessere umano; |
a) unĠestesa[236]
conoscenza delle scienze che sono alla base dellĠassistenza infermieristica
di carattere generale, compresa una sufficiente conoscenza dellĠorganismo,
delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in buona salute
e malate, nonche' delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e
lĠambiente fisico e sociale dellĠessere umano; |
|
b) una sufficiente conoscenza della
natura e dellĠetica della professione e dei principi generali riguardanti la
salute e lĠassistenza infermieristica; |
b) una (...)[237]
conoscenza della natura e dellĠetica della professione e dei principi
generali riguardanti la salute e lĠassistenza infermieristica; |
|
c) unĠadeguata esperienza clinica; tale
esperienza, che dovrebbe essere scelta per il suo valore formativo, dovrebbe
essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato
e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e lĠattrezzatura siano
adeguati allĠassistenza infermieristica dei pazienti; |
c) unĠadeguata esperienza clinica; tale
esperienza, che deve essere scelta
per il suo valore formativo, deve
essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato
e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e lĠattrezzatura siano
adeguati allĠassistenza infermieristica dei pazienti;[238] |
|
d) la capacita' di partecipare alla
formazione del personale sanitario e unĠesperienza di collaborazione con tale
personale; |
|
|
e) unĠesperienza di collaborazione con
altre persone che svolgono unĠattivita' nel settore sanitario. |
|
|
|
6-bis.[239] Il titolo
di infermiere responsabile dell'assistenza generale sancisce la capacita' del
professionista in questione di applicare almeno le seguenti competenze, a
prescindere dal fatto che la formazione si sia svolta in universita', in
istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come
equivalente o in scuole professionali ovvero nell'ambito di programmi di
formazione professionale infermieristica: |
|
|
a) la competenza di individuare
autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze
teoriche e cliniche attuali nonche' di pianificare, organizzare e prestare le
cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle
conoscenze e delle abilita' acquisite ai sensi del comma 6, lettere a), b) e
c), in un'ottica di miglioramento della pratica professionale; |
|
|
b) la competenza di lavorare
efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto
concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario
sulla base delle conoscenze e delle abilita' acquisite ai sensi del comma 6,
lettere d) ed e); |
|
|
c) la competenza di orientare individui,
famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base delle
conoscenze e delle abilita' acquisite ai sensi del comma 6, lettere a) e b); |
|
|
d) la competenza di avviare
autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire
in situazioni di crisi e catastrofi; |
|
|
e) la competenza di fornire
autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure
e alle loro figure di appoggio; |
|
|
f) la competenza di garantire
autonomamente la qualita' delle cure infermieristiche e di valutarle; |
|
|
g) la competenza di comunicare in modo
esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre
professioni del settore sanitario; |
|
|
h) la competenza di analizzare la
qualita' dell'assistenza in un'ottica di miglioramento della propria pratica
professionale come infermiere responsabile dell'assistenza generale. |
|
|
|
|
Art. 39. |
|
|
Esercizio delle attivita' professionali
dĠinfermiere responsabile dellĠassistenza generale |
|
|
|
|
|
1. Le attivita' professionali dĠinfermiere
responsabile dellĠassistenza generale sono le attivita' esercitate a titolo
professionale e indicate nellĠallegato V, punto 5.2.2. |
|
|
|
|
|
Art. 40. |
|
|
Diritti acquisiti specifici agli
infermieri responsabili dellĠassistenza generale |
|
|
|
|
|
1. Se agli infermieri responsabili
dellĠassistenza generale si applicano le norme generali sui diritti
acquisiti, le attivita' da essi svolte devono comprendere la piena
responsabilita' della programmazione, organizzazione e somministrazione delle
cure infermieristiche ai pazienti. |
|
|
|
1-bis.[240] Ai
cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che gli
infermieri interessati siano in possesso di un livello di conoscenza e di
competenza paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche
di cui alla lista per la Polonia, al punto 5.2.2 dell'allegato V, sono
riconosciuti i titoli di infermiere: |
|
|
a) rilasciati in Polonia agli
infermieri che abbiano completato anteriormente al 1ĵ maggio 2004 la
corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione
di cui all'articolo 31; b) attestati dal diploma di Çlicenza di infermiereÈ
ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui: |
|
|
1) all'articolo 11 della legge del 20
aprile 2004, che modifica la legge sulle professioni di infermiere e
ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e il
regolamento del Ministro della sanita' dell'11 maggio 2004 sulle condizioni
dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche,
che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale -
maturita') e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica
presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65,
pag. 420), o |
|
|
2) all'articolo 52, paragrafo 3, della
legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039)
e al regolamento del Ministro della sanita' del 14 giugno 2012 sulle
condizioni dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria
impartiti agli infermieri e alle ostetriche che sono titolari di un
certificato di scuola secondaria (esame finale - maturita') e che hanno
conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica
secondaria o un istituto di studi superiori (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
di Polonia del 2012, pag. 770). |
|
|
1-ter.[241] Per
quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile
dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni: ai
cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato in Romania una
formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non
soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 31, gli Stati membri
riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di
infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale prova
sia corredata di un certificato da cui risulti che i cittadini di Stati
membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale
l'attivita' di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania,
con piena responsabilita' anche per la pianificazione, l'organizzazione e la
prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno
tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di
emissione dei seguenti certificati: |
|
|
a) "Certificat de competen?e
profesionale de asistent medical generalist" conseguito mediante
istruzione post-secondaria presso una "scoala postliceala", da cui
si evinca che la formazione e' iniziata prima del 1Ħ gennaio 2007; |
|
|
b) "Diploma de absolvire de
asistent medical generalist" conseguito a seguito di corso di laurea
breve, da cui si evinca che la formazione e' iniziata prima del 1Ħ ottobre
2003; |
|
|
c) "Diploma de licen?a de
asistent medical generalist" conseguito a seguito di corso di laurea
specialistica, da cui si evinca che la formazione e' iniziata prima del 1Ħ
ottobre 2003. |
|
2. Per quanto riguarda i titoli
polacchi di formazione di infermiere responsabile dellĠassistenza generale,
si applicano solo le seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti. Per
i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di infermiere
responsabile dellĠassistenza generale sono stati rilasciati o la cui
corrispondente formazione e' iniziata in Polonia anteriormente al 1Ħ maggio
2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui
allĠarticolo 38 vengono riconosciuti come prova sufficiente i seguenti titoli
di formazione di infermiere responsabile dellĠassistenza generale se
corredati di un certificato il quale dimostri lĠeffettivo e lecito esercizio
da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Polonia,
delle attivita' di infermiere responsabile dellĠassistenza generale per il
periodo di seguito specificato: a) titolo di formazione di grado licenza di
infermiere (dyplom licencjata pielgniarstwa): almeno tre anni consecutivi
nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato; b) titolo di
formazione di grado diploma di infermiere (dyplom pielgniarki albo
pielgniarki dyplomowanej) che attesta il completamento dellĠistruzione
post-secondaria ottenuto da una scuola professionale medica: almeno cinque
anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato. Le
suddette attivita' devono aver incluso lĠassunzione della piena
responsabilita' per la pianificazione, lĠorganizzazione e la prestazione
delle attivita' infermieristiche nei confronti del paziente. |
2. (...)[242] |
|
3. Vengono riconosciuti, inoltre, i
titoli di infermiere rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato
anteriormente al 1Ħ maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa
i requisiti minimi di formazione di cui allĠarticolo 32, sancita dal titolo
di Çlicenza di infermiereÈ ottenuto sulla base di uno speciale programma di
rivalorizzazione di cui allĠarticolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che
modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri
atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile
2004, n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanita' dellĠ11
maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli
infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola
secondaria (esame finale - maturita') e che hanno conseguito un diploma di
infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale
medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004, n.
110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in
possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello
degli infermieri in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la
Polonia, sono definite nellĠallegato V, 5.2.2. |
3. (...)[243] |
|
4. Per i cittadini degli Stati membri i
cui titoli di infermiere responsabile dellĠassistenza generale sono stati
rilasciati o la cui corrispondente formazione e' iniziata in Romania
anteriormente alla data di adesione e la cui formazione non soddisfa i
requisiti minimi di formazione di cui allĠarticolo 38, e' riconosciuto il
titolo di formazione di infermiere responsabile dellĠassistenza generale
(certificat de competente professionale de asistent medical generalist) con
istruzione post-secondaria ottenuta da una scoala postliceala come prova
sufficiente se corredato di un attestato il quale dimostri lĠeffettivo e
lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio
della Romania, delle attivita' di infermiere responsabile dellĠassistenza
generale per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni
precedenti la data di rilascio dellĠattestato. Le suddette attivita' devono
aver incluso lĠassunzione della piena responsabilita' per la pianificazione,
lĠorganizzazione e lo svolgimento delle attivita' infermieristiche nei
confronti del paziente. |
4. (...)[244] |
|
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SEZIONE IV |
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Odontoiatra |
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Art. 41. |
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Formazione dellĠodontoiatra |
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1. LĠammissione alla formazione di
odontoiatra e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore che dia accesso, per tali studi, alle universita'. |
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2. La formazione dellĠodontoiatra
comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di
cinque anni svolti a tempo pieno. Il programma di studi, che permette il
conseguimento del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria,
corrisponde almeno a quello di cui allĠallegato V, punto 5.3.1. Detti studi
sono effettuati presso unĠuniversita' o sotto il controllo di unĠuniversita'. |
2. La formazione dellĠodontoiatra
comprende un percorso di studi teorici e pratici della durata minima di
cinque anni svolti a tempo pieno che
possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti e
consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento[245].
Il programma di studi, che permette il conseguimento del diploma di laurea in
odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde almeno a quello di cui
allĠallegato V, punto 5.3.1. Detti studi sono effettuati presso
unĠuniversita' o sotto il controllo di unĠuniversita'. |
|
3. La formazione dellĠodontoiatra
garantisce lĠacquisizione da parte dellĠinteressato delle sottoelencate
conoscenze e competenze: |
|
|
a) adeguate conoscenze delle scienze
sulle quali si fonda lĠodontoiatria, nonche' una buona comprensione dei
metodi scientifici e, in particolare, dei principi relativi alla misura delle
funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e
allĠanalisi dei dati; |
|
|
b) adeguate conoscenze della
costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate,
nonche' del modo in cui lĠambiente naturale e sociale influisce sullo stato
di salute dellĠuomo, nella misura in cui cio' sia correlato allĠodontoiatria;
|
|
|
c) adeguate conoscenze della struttura
e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e
malati, nonche' dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il
benessere fisico e sociale del paziente; |
|
|
d) adeguata conoscenza delle discipline
e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie,
lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi
tessuti, nonche' dellĠodontoiatria sotto lĠaspetto preventivo, diagnostico e
terapeutico; |
|
|
e) adeguata esperienza clinica
acquisita sotto opportuno controllo. |
|
|
4. La formazione di odontoiatra
conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attivita'
inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle
malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti. |
|
|
5. Le attivita' professionali
dellĠodontoiatra sono stabilite dallĠarticolo 1 della legge 24 luglio 1985,
n. 409. |
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Art. 42. |
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Formazione di odontoiatra specialista |
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1. LĠammissione alle scuole di
specializzazione in odontoiatria presuppone il possesso di un diploma di
laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corredato della relativa
abilitazione allĠesercizio professionale. Tale diploma attesta il compimento
con successo di cinque anni di studi teorici e pratici nellĠambito del ciclo
di formazione di cui allĠarticolo 41. |
|
|
2. Accedono alle scuole di
specializzazione in odontoiatria di cui al comma 1 anche coloro i quali sono
in possesso dei requisiti previsti agli articoli 32 e 43. |
|
|
3. La formazione dellĠodontoiatra
specialista comprende un insegnamento teorico e pratico che si svolge presso
una universita', una azienda ospedaliera o un istituto accreditato a tale
fine dalle universita'. |
|
|
4. La formazione di odontoiatra
specialista si svolge a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre anni,
sotto il controllo delle autorita' od organi competenti. Essa richiede la
partecipazione personale dello specializzando alle attivita' e responsabilita'
proprie della disciplina. |
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Art. 43. |
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Diritti acquisiti specifici degli
odontoiatri |
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1. Ai fini dellĠesercizio
dellĠattivita' professionale di odontoiatra di cui allĠallegato V, punto
5.3.2, ai cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1, in possesso di un titolo
di medico rilasciato in Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e
Romania, che hanno iniziato la formazione in medicina entro la data indicata
per ciascuno dei suddetti Stati nellĠallegato V, punto 5.3.2, e' riconosciuto
il titolo di formazione di medico purche' accompagnato da un attestato
rilasciato dalla autorita' competente dello Stato di provenienza. |
|
|
2. Detto attestato deve certificare il
contestuale rispetto delle sottoelencate condizioni: |
|
|
a) che tali cittadini hanno esercitato
effettivamente, lecitamente e a titolo principale nello Stato di provenienza
lĠattivita' professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel
corso dei cinque precedenti il rilascio dellĠattestato; |
|
|
b) che tali persone sono autorizzate a
esercitare la suddetta attivita' alle stesse condizioni dei titolari del
titolo di formazione indicato per lo Stato di provenienza nellĠallegato V,
punto 5.3.2. |
|
|
3. EĠ dispensato dal requisito della
pratica professionale di tre anni, di cui al comma 2, lettera a), chi ha
portato a termine studi di almeno tre anni, che le autorita' competenti dello
Stato di provenienza dellĠinteressato certificano equivalenti alla formazione
di cui allĠarticolo 41. |
|
|
4. Per quanto riguarda la Repubblica
Ceca e la Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nellĠex
Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di formazione cechi e
slovacchi e alle stesse condizioni stabilite nei commi precedenti. |
|
|
5. Il Ministero della salute, previi
opportuni accertamenti ed in collaborazione con gli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, attesta il possesso dei titoli di formazione
in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione
universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre
1984. LĠattestato deve certificare il rispetto delle tre seguenti condizioni: |
|
|
a) che tali persone hanno superato la
specifica prova attitudinale organizzata dalle competenti autorita' italiane
per verificare il possesso delle conoscenze e competenze di livello
paragonabile a quelle dei possessori del titolo di formazione indicato per
lĠItalia allĠallegato V, punto 5.3.2; |
|
|
b) che tali persone hanno esercitato
effettivamente, lecitamente e a titolo principale in Italia lĠattivita'
professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei
cinque precedenti il rilascio dellĠattestato; |
|
|
c) che tali persone sono autorizzate a
esercitare o esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo principale
lĠattivita' professionale di odontoiatra alle stesse condizioni dei
possessori del titolo di formazione indicato per lĠItalia allĠallegato V,
punto 5.3.2. |
|
|
6. EĠ dispensato dalla prova
attitudinale, di cui al quinto comma, lettera a), chi ha portato a termine
studi di almeno tre anni, che il Ministero della salute, previi gli opportuni
accertamenti presso il Ministero dellĠuniversita' e della ricerca ed in
collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri
certificano equivalenti alla formazione di cui allĠarticolo 41. Sono
equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione
universitaria in Italia di medico dopo il 31 dicembre 1984, purche' i tre
anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994. |
|
|
|
6-bis. I titoli ufficiali di formazione
di odontoiatra, ottenuti in uno Stato membro, sono riconosciuti, a norma
dell'articolo 31 del presente decreto, ai cittadini di cui all'articolo 2,
comma 1, se hanno iniziato la propria formazione anteriormente al 18 gennaio
2016.[246] |
|
|
6-ter.[247] Ai cittadini
di cui all'articolo 2, comma 1, sono riconosciuti i titoli di formazione
inmedicina rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato la
formazione universitaria in medicina tra il 1Ħ gennaio 1986 e il 31 dicembre
1997, purche' accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti
autorita' spagnole. Detto attestato deve confermare il rispetto delle tre
condizioni che seguono: |
|
|
a) il professionista interessato ha
concluso proficuamente almeno tre anni di studio, certificato dalle competenti
autorita' spagnole come equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41; |
|
|
b) il professionista in questione ha
esercitato effettivamente, in maniera legale e a titolo principale in Spagna
le attivita' di cui all'articolo 41, comma 4, per almeno tre anni consecutivi
nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato; |
|
|
c) il professionista in questione e'
autorizzato a esercitare o esercita effettivamente, in maniera legale e a
titolo principale le attivita' di cui all'articolo 41, comma 4, alle stesse
condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna
all'allegato V, punto 5.3.2. |
|
|
6-bis. I titoli ufficiali di
formazione di odontoiatra, ottenuti in uno Stato membro, sono riconosciuti, a
norma dell'articolo 31 del presente decreto, ai cittadini di cui all'articolo
2, comma 1, se hanno iniziato la propria formazione anteriormente al 18
gennaio 2016. |
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SEZIONE V |
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Veterinario |
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Art. 44. |
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Formazione del medico veterinario |
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1. LĠammissione alla formazione del medico
veterinario e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore che dia accesso, per tali studi, alle Universita'. |
|
|
2. Il diploma di laurea in medicina
veterinaria si consegue a seguito di un corso di studi universitari teorici e
pratici, della durata minima di cinque anni, svolti a tempo pieno, effettuati
presso unĠuniversita' o sotto il controllo di unĠuniversita'. |
2. Il diploma di laurea in medicina
veterinaria si consegue a seguito di un corso di studi universitari teorici e
pratici, della durata minima di cinque anni, svolti a tempo pieno, che possono essere in aggiunta anche espressi in crediti ECTS
equivalenti[248], effettuati
presso unĠuniversita' o sotto il controllo di unĠuniversita'. |
|
3. Il ciclo di formazione per il conseguimento
del titolo di medico veterinario verte almeno sul programma indicato
nellĠallegato V, punto 5.4.1. |
|
|
4. La formazione di medico veterinario
garantisce lĠacquisizione da parte dellĠinteressato delle sottoelencate
conoscenze e competenze: |
4. La formazione di medico veterinario
garantisce lĠacquisizione da parte dellĠinteressato delle sottoelencate
conoscenze e abilita'[249]: |
|
a) adeguate conoscenze delle scienze
sulle quali si fondano le attivita' di medico veterinario; |
a) adeguate conoscenze delle scienze
sulle quali si fondano le attivita' di medico veterinario e della pertinente legislazione
dell'Unione[250]; |
|
b) adeguate conoscenze della struttura
e delle funzioni degli animali in buona salute, del loro allevamento, della
loro riproduzione e della loro igiene in generale, come pure della loro
alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e
conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze; |
b) adeguate conoscenze dell'anatomia, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze
fisiologiche degli animali,
nonche' delle abilita' e competenze richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, la loro riproduzione
e la loro igiene in generale;[251]
|
|
c) adeguate conoscenze nel settore del
comportamento e della protezione degli animali; |
c) abilita'
e competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai fini della
prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali,
compresa anestesia, chirurgia asettica e morte senza dolore, sia
individualmente che collettivamente, nonche' una conoscenza specifica delle
malattie trasmissibili all'uomo[252];
|
|
d) adeguate conoscenze delle cause,
della natura, dellĠevoluzione, degli effetti, della diagnosi e della terapia
delle malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente; fra
queste, una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili allĠuomo; |
d) conoscenze,
abilita' e competenze necessarie all'utilizzo responsabile e ragionato dei
prodotti medicinali veterinari, al fine di trattare e assicurare la sicurezza
della catena alimentare e la protezione dell'ambiente[253];
|
|
e) adeguate conoscenze della medicina
preventiva; |
e) adeguate, abilita' e competenze della medicina preventiva, tra cui competenze in materia di
indagini e certificazione[254];
|
|
f) adeguate conoscenze dellĠigiene e
della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti
alimentari animali o di origine animale destinati al consumo umano; |
f) adeguate conoscenze dellĠigiene e
della tecnologia per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i mangimi animali o i prodotti alimentari
di origine animale destinati al consumo umano, incluse le abilita' e competenze necessarie alla comprensione e
spiegazione delle buone prassi in materia[255];
|
|
g) adeguate conoscenze per quanto
riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative
alle materie summenzionate; |
g) (...)[256] |
|
h) unĠadeguata esperienza clinica e
pratica sotto opportuno controllo. |
h) (...)[257] |
|
|
|
|
Art. 45. |
|
|
Diritti acquisiti specifici dei medici
veterinari |
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|
1. Fatto salvo lĠarticolo 32, ai
cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1, i cui titoli di formazione di
veterinario sono stati rilasciati in Estonia o per i quali la corrispondente
formazione e' iniziata in tale Stato anteriormente al 1Ħ maggio 2004 e'
riconosciuto il titolo di medico veterinario se corredato di un certificato
rilasciato dallĠautorita' competente dellĠEstonia attestante che detti
cittadini hanno effettivamente e lecitamente svolto lĠattivita' professionale
di medico veterinario in tale territorio per almeno cinque anni consecutivi
nei sette anni precedenti il rilascio di detto certificato. |
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SEZIONE VI |
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Ostetrica |
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Art. 46. |
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Formazione di ostetrica |
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1. La formazione di ostetrica comprende
almeno una delle formazioni che seguono: a) una formazione specifica a tempo
pieno di ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilita'
I) vertente almeno sul programma di cui allĠallegato V, punto 5.5.1; b) una
formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilita' II),
vertente almeno sul programma di cui allĠallegato V, punto 5.5.1 le cui
materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione
di infermiere responsabile dellĠassistenza generale. LĠente incaricato della
formazione delle ostetriche e' responsabile del coordinamento tra teoria e
pratica per tutto il programma di studi. |
|
|
2. LĠaccesso alla formazione di
ostetrica e' subordinato a una delle condizioni che seguono: |
|
|
a) compimento almeno dei primi dieci
anni di formazione scolastica generale, per la possibilita' I, o |
a) compimento almeno dei primi dodici anni di formazione scolastica
generale o possesso di un certificato
che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l'ammissione
a una scuola di ostetricia, per la possibilita' I, o[258]
|
|
b) possesso di un titolo di formazione
dĠinfermiere responsabile dellĠassistenza generale di cui allĠallegato V,
5.5.1, per la possibilita' II. |
|
|
3. La formazione di ostetrica
garantisce lĠacquisizione da parte dellĠinteressato delle conoscenze e
competenze seguenti: |
|
|
a) unĠadeguata conoscenza delle scienze
che sono alla base delle attivita' di ostetrica, ed in special modo
dellĠostetricia e della ginecologia; |
a) una
conoscenza dettagliata delle
scienze che sono alla base delle attivita' di ostetrica, ed in special modo delle scienze ostetriche,
dellĠostetricia e della ginecologia;[259]
|
|
b) unĠadeguata conoscenza della
deontologia e della legislazione professionale; |
|
|
c) unĠapprofondita conoscenza delle
funzioni biologiche, dellĠanatomia e della fisiologia nei settori
dellĠostetricia e del neonato, nonche' una conoscenza dei rapporti tra lo
stato di salute e lĠambiente fisico e sociale dellĠessere umano e del suo
comportamento; |
c) (...)
conoscenza adeguata di nozioni di
medicina generale (funzioni biologiche, anatomia e fisiologia) e di
farmacologia nel settore dell'ostetricia e per quanto riguarda il neonato,
nonche' conoscenza dei nessi esistenti tra lo stato di salute e
l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del proprio comportamento;[260] |
|
d) unĠadeguata esperienza clinica
acquisita sotto il controllo di personale ostetrico qualificato e in istituti
autorizzati; |
d) (...)
esperienza clinica adeguata
acquisita presso istituzioni approvate
per cui l'ostetrica e' in grado, in modo indipendente e sotto la propria
responsabilita', per quanto necessario e a esclusione del quadro patologico,
di gestire l'assistenza prenatale, condurre il parto e le sue conseguenze in
istituzioni approvate e controllare travaglio e nascita, assistenza
postnatale e rianimazione neonatale in attesa dell'intervento di un medico;[261] |
|
e) la necessaria comprensione della
formazione del personale sanitario e unĠesperienza di collaborazione con tale
personale. |
e) una
comprensione adeguata della
formazione del personale sanitario e unĠesperienza di collaborazione con tale
personale.[262] |
|
|
|
|
Art. 47. |
|
|
Condizioni per il riconoscimento del
titolo di formazione di ostetrica |
|
|
|
|
|
1. I titoli di formazione di ostetrica
di cui allĠallegato V, punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico
ai sensi dellĠarticolo 31 se soddisfano uno dei seguenti requisiti: |
|
|
a) una formazione a tempo pieno di
ostetrica di almeno tre anni: |
a) una formazione a tempo pieno di
ostetrica di almeno tre anni, che
possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti,
consistente in almeno 4.600 ore di formazione teorica e pratica, di cui
almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta;[263] |
|
1) subordinata al possesso di un
diploma, certificato o altro titolo che dia accesso agli istituti
universitari o di insegnamento superiore o, in mancanza di esso, che
garantisca un livello equivalente di conoscenze, oppure |
(...)[264] |
|
2) seguita da una pratica professionale
di due anni al termine della quale sia rilasciato un attestato ai sensi del
comma 2; |
(...)[265] |
|
b) una formazione a tempo pieno di
ostetrica di almeno due anni o 3.600 ore subordinata al possesso di un titolo
di formazione dĠinfermiere responsabile dellĠassistenza generale di cui
allĠallegato V, punto 5.2.2; |
b) una formazione a tempo pieno di
ostetrica di almeno due anni che
possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti,
consistenti in almeno[266]
3.600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione dĠinfermiere
responsabile dellĠassistenza generale di cui allĠallegato V, punto 5.2.2; |
|
c) una formazione a tempo pieno di
ostetrica di almeno 18 mesi o 3.000 ore subordinata al possesso di un titolo
di formazione dĠinfermiere responsabile dellĠassistenza generale di cui
allĠallegato V, 5.2.2 e seguita da una pratica professionale di un anno per
la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2. |
c) una formazione a tempo pieno di
ostetrica di almeno 18 mesi che
possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti,
consistenti in almeno[267]
3.000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione dĠinfermiere
responsabile dellĠassistenza generale di cui allĠallegato V, 5.2.2 e seguita
da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un
attestato ai sensi del comma 2. |
|
2. LĠattestato di cui al comma 1 e'
rilasciato dalle autorita' competenti dello Stato membro dĠorigine e
certifica che il titolare, dopo lĠacquisizione del titolo di formazione di
ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente, in un ospedale o in un
istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attivita' di
ostetrica per il periodo corrispondente. |
|
|
|
|
|
Art. 48. |
|
|
Esercizio delle attivita' professionali
di ostetrica |
|
|
|
|
|
1. Le disposizioni della presente
sezione si applicano alle attivita' di ostetrica come definite dalla
legislazione vigente, fatto salvo il comma 2, ed esercitate con i titoli
professionali di cui allĠallegato V, punto 5.5.2. |
|
|
2. Le ostetriche sono autorizzate
allĠesercizio delle seguenti attivita': |
|
|
a) fornire una buona informazione e
dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare; |
|
|
b) accertare la gravidanza e in seguito
sorvegliare la gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato
alla professione medica, effettuare gli esami necessari al controllo
dellĠevoluzione della gravidanza normale; |
b) accertare la gravidanza e in seguito
sorvegliare la gravidanza (...)
normale (...), effettuare gli
esami necessari al controllo dellĠevoluzione della gravidanza normale;[268]
|
|
c) prescrivere gli esami necessari per
la diagnosi quanto piu' precoce di gravidanze a rischio; |
|
|
d) predisporre programmi di
preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione
completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;
|
|
|
e) assistere la partoriente durante il
travaglio e sorvegliare lo stato del feto nellĠutero con i mezzi clinici e
tecnici appropriati; |
|
|
f) praticare il parto normale, quando
si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, lĠepisiotomia
e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione
podalica; |
|
|
g) individuare nella madre o nel
bambino i segni di anomalie che richiedono lĠintervento di un medico e
assistere questĠultimo in caso dĠintervento; prendere i provvedimenti
dĠurgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare,
lĠestrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione
uterina manuale; |
|
|
h) esaminare il neonato e averne cura;
prendere ogni iniziativa che sĠimponga in caso di necessita' e,
eventualmente, praticare la rianimazione immediata; |
|
|
i) assistere la partoriente,
sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinche' possa
allevare il neonato nel modo migliore; |
|
|
l) praticare le cure prescritte da un
medico; |
|
|
m) redigere i necessari rapporti
scritti. |
|
|
|
|
|
Art. 49. |
|
|
Diritti acquisiti specifici alle
ostetriche |
|
|
|
|
|
1. Viene riconosciuta come prova
sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri dellĠUnione europea, i
cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di
formazione di cui allĠarticolo 46 ma, ai sensi dellĠarticolo 47, sono
riconoscibili solo se accompagnati dallĠattestato di pratica professionale di
cui al suddetto articolo 47, comma 2, i titoli di formazione rilasciati dagli
Stati membri prima della data di riferimento di cui allĠallegato V, punto
5.5.2, accompagnati da un attestato che certifichi lĠeffettivo e lecito esercizio
da parte di questi cittadini delle attivita' in questione per almeno due anni
consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dellĠattestato. |
|
|
|
1-bis.
Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso dei titoli di
formazione in ostetricia, sono riconosciute automaticamente le qualifiche
professionali se il richiedente ha iniziato la formazione prima del 18
gennaio 2016 e i criteri di ammissione prevedevano all'epoca dieci anni di
formazione scolastica generale o un livello equivalente, per la possibilita'
I, oppure ha completato la formazione come infermiere responsabile
dell'assistenza generale confermato da un titolo di formazione di cui
all'allegato V, punto 5.2.2, prima di iniziare la formazione in ostetricia,
nell'ambito della possibilita' II.[269] |
|
2. Le condizioni di cui al comma 1 si
applicano ai cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in
ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul territorio della ex
Repubblica democratica tedesca e che soddisfa tutti i requisiti minimi di
formazione di cui allĠarticolo 46, ma, ai sensi dellĠarticolo 47, sono
riconoscibili solo se accompagnati dallĠattestato di pratica professionale di
cui allĠarticolo 47, comma 2, se sanciscono una formazione iniziata prima del
3 ottobre 1990. |
|
|
3. Per i cittadini degli Stati membri i
cui titoli di formazione in ostetricia sono stati rilasciati o la cui
corrispondente formazione e' iniziata in Polonia anteriormente al 1Ħ maggio
2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui allĠarticolo
41, i seguenti titoli di formazione in ostetricia sono riconosciuti come
prova sufficiente se corredati da un certificato il quale dimostri
lĠeffettivo e lecito esercizio da parte degli interessati delle attivita' di
ostetrica per il periodo di seguito specificato: |
3. (...)[270] |
|
a) titolo di formazione di grado
licenza in ostetricia (dyplom licencjata poloznictwa): almeno tre anni
consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato; |
|
|
b) titolo di formazione di grado
diploma in ostetricia che certifichi il compimento di un ciclo di istruzione
post-secondaria, ottenuto da una scuola professionale medica (dyplom
polonej): almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il
rilascio del certificato. |
|
|
4. Vengono riconosciuti i titoli di
ostetrica rilasciati in Polonia ad ostetriche che hanno completato la
corrispondente formazione anteriormente al 1Ħ maggio 2004, che non soddisfa i
requisiti minimi di formazione di cui allĠarticolo 41, sancita dal titolo di
Çlicenza di ostetricaÈ ottenuto sulla base di uno speciale programma di
rivalorizzazione di cui allĠarticolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che
modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri
atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile
2004, n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanita' dellĠ11
maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli
infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola
secondaria (esame finale - maturita') e che hanno conseguito un diploma di
infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale
medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004, n.
110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in
possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello
delle ostetriche in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la
Polonia, sono definite nellĠallegato V, 5.5.2. |
4.[271] Ai
cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che le
ostetriche interessate sono in possesso di un livello di conoscenze e di
competenze paragonabili a quello delle ostetriche in possesso delle
qualifiche di cui alla lista per la Polonia all'allegato V, punto 5.5.2, sono
riconosciuti i titoli di ostetrica che sono stati rilasciati in Polonia a
ostetriche che hanno completato anteriormente al 1Ħ maggio 2004 la
corrispondente formazione, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione
di cui all'articolo 40, sancita dal titolo di Çlicenza di ostetricaÈ ottenuto
sulla base di uno speciale programma di aggiornamento di cui: |
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|
a) all'articolo 11 della legge del 20
aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica
e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia
del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237) e al regolamento del
Ministro della sanita' dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate
riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono
titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturita') e
che hanno conseguito un diploma presso un liceo medico o una scuola
professionale medica per l'insegnamento di una professione di infermiere e
ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110,
pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o |
|
|
b) all'articolo 53, paragrafo 3, della
legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039)
e al regolamento del Ministro della sanita' del 14 giugno 2012 sulle
condizioni dettagliate riguardanti i corsi di insegnamento universitario
impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un
certificato di scuola secondaria (esame finale - maturita') e che hanno
conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica
secondaria o un istituto di studi superiori per l'insegnamento di una
professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Polonia del 2012, pag. 770). |
|
5. Per i cittadini degli Stati membri i
cui titoli di formazione in ostetricia (asistent medical
obstetric-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania anteriormente
alla data di adesione allĠUnione europea e la cui formazione non soddisfa i
requisiti minimi di formazione di cui allĠarticolo 46, detti titoli sono
riconosciuti come prova sufficiente ai fini dellĠesercizio delle attivita' di
ostetrica, se corredati da un attestato il quale dimostri lĠeffettivo e
lecito esercizio da parte degli interessati, nel territorio della Romania,
delle attivita' di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni consecutivi
nei sette anni precedenti il rilascio del certificato. |
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SEZIONE VII |
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Farmacista |
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Art. 50. |
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Formazione di farmacista |
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1. LĠammissione alla formazione di
farmacista e' subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore che dia accesso, per tali studi, alle universita'. |
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2. Il titolo di formazione di
farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, di cui
almeno: b) sei mesi di tirocinio
in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del
servizio farmaceutico di questĠultimo. Tale ciclo di formazione verte almeno
sul programma di cui allĠallegato V, punto 5.6.1. |
2. Il titolo di formazione di
farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, che puo' essere anche espressa in
aggiunta in crediti ECTS equivalenti, di cui almeno: a) quattro anni
dĠinsegnamento teorico e pratico a tempo pieno in una universita', un
istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la
sorveglianza di una universita'; b) durante
o al termine della formazione teorica e pratica, sei mesi di tirocinio in
una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del
servizio farmaceutico di questĠultimo. Tale ciclo di formazione verte almeno
sul programma di cui allĠallegato V, punto 5.6.1.[272] |
|
3. La formazione di farmacista garantisce
lĠacquisizione da parte dellĠinteressato delle sottoelencate conoscenze e
competenze: |
|
|
a) unĠadeguata conoscenza dei
medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione; |
|
|
b) unĠadeguata conoscenza della
tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e
microbiologico dei medicinali; |
|
|
c) unĠadeguata conoscenza del
metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonche' dellĠazione delle
sostanze tossiche e dellĠutilizzazione dei medicinali stessi; |
|
|
d) unĠadeguata conoscenza che consenta
di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su
tale base fornire le informazioni appropriate; |
|
|
e) unĠadeguata conoscenza delle norme e
delle condizioni che disciplinano lĠesercizio delle attivita' farmaceutiche. |
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Art. 51. |
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Esercizio delle attivita' professionali
di farmacista |
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1. I titolari del titolo di formazione
universitaria di farmacista, corredato del diploma di abilitazione
allĠesercizio della professione di cui allegato V, punto 5.6.2, che soddisfi
le condizioni di formazione di cui allĠarticolo 50, sono autorizzati ad
accedere e ad esercitare almeno le sottoelencate attivita', fermo restando le
disposizioni che prevedono, nellĠordinamento nazionale, ulteriori requisiti
per lĠesercizio delle stesse: |
|
|
a) preparazione della forma
farmaceutica dei medicinali; |
|
|
b) fabbricazione e controllo dei
medicinali; |
|
|
c) controllo dei medicinali in un
laboratorio di controllo dei medicinali; |
|
|
d) immagazzinamento, conservazione e
distribuzione dei medicinali nella fase di commercio allĠingrosso; |
|
|
e) preparazione, controllo,
immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al
pubblico; |
e) approvvigionamento,
preparazione, controllo, immagazzinamento,
distribuzione e consegna di medicinali
sicuri e di qualita' nelle
farmacie aperte al pubblico;[273] |
|
f) preparazione, controllo,
immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali; |
|
|
g) diffusione di informazioni e
consigli nel settore dei medicinali. |
g) diffusione di informazioni e
consigli sui medicinali in quanto
tali, compreso il loro uso corretto[274].
|
|
|
g-bis) segnalazione alle autorita'
competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici;[275] |
|
|
g-ter) accompagnamento personalizzato
dei pazienti che praticano l'automedicazione;[276] |
|
|
g-quater) contributo a campagne
istituzionali di sanita' pubblica.[277] |
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SEZIONE VIII |
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Architetto |
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Art. 52. |
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Formazione di architetto |
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1. La formazione di architetto
comprende almeno quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di
studi, di cui almeno tre a tempo pieno, in unĠuniversita' o un istituto di
insegnamento comparabile. Tale formazione deve essere sancita dal superamento
di un esame di livello universitario. Questo insegnamento di livello
universitario il cui elemento principale e' lĠarchitettura, deve mantenere un
equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura
e garantire lĠacquisizione delle seguenti conoscenze e competenze: |
1.[278] La
formazione di un architetto prevede alternativamente: |
|
|
a) almeno cinque anni di studi a tempo
pieno, in un'universita' o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti
dal superamento di un esame di livello universitario; |
|
|
b) non meno di quattro anni di studi a
tempo pieno, in un'universita' o un istituto di insegnamento comparabile,
sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da
un attestato che certifica il completamento di due anni di tirocinio
professionale a norma del comma 4. |
|
|
1-bis.[279]
L'architettura deve essere l'elemento principale della formazione di cui al
comma 1. Questo insegnamento deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti
teorici e pratici della formazione in architettura e deve garantire almeno
l'acquisizione delle seguenti conoscenze, abilita' e competenze: |
|
a) capacita' di creare progetti
architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche; |
a)
capacita' di realizzare progetti
architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche; |
|
b) adeguata conoscenza della storia e
delle teorie dellĠarchitettura nonche' delle arti, tecnologie e scienze umane
ad essa attinenti; |
b)
adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonche'
delle arti, tecnologie e scienze umane a essa attinenti; |
|
c) conoscenza delle belle arti in quanto
fattori che possono influire sulla qualita' della concezione architettonica; |
c)
conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla
qualita' della concezione architettonica; |
|
d) adeguata conoscenza in materia di
urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di
pianificazione; |
d)
adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche
applicate nel processo di pianificazione; |
|
e) capacita' di cogliere i rapporti tra
uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente,
nonche' la capacita' di cogliere la necessita' di adeguare tra loro opere
architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dellĠuomo; |
e)
capacita' di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere
architettoniche e il loro ambiente, nonche' la capacita' di cogliere la
necessita' di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione
dei bisogni e della misura dell'uomo; |
|
f) capacita' di capire lĠimportanza
della professione e delle funzioni dellĠarchitetto nella societa', in
particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali; |
f)
capacita' di capire l'importanza della professione e delle funzioni
dell'architetto nella societa', in particolare elaborando progetti che
tengano conto dei fattori sociali; |
|
g) conoscenza dei metodi dĠindagine e
di preparazione del progetto di costruzione; |
g)
conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di
costruzione; |
|
h) conoscenza dei problemi di concezione
strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la
progettazione degli edifici; |
h)
conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di
ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici; |
|
i) conoscenza adeguata dei problemi
fisici e delle tecnologie, nonche' della funzione degli edifici, in modo da
renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici; |
i)
conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonche' della
funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e
proteggerli dai fattori climatici, nel
contesto dello sviluppo sostenibile; |
|
l) capacita' tecnica che consenta di
progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti
dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione; |
l)
capacita' tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle
esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti
in materia di costruzione; |
|
m) conoscenza adeguata delle industrie,
organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare
progetti di edifici e per lĠintegrazione dei piani nella pianificazione
generale. |
m)
conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e
procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione
dei piani nella pianificazione generale. |
|
|
1-ter. Il numero di anni di
insegnamento accademico di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere anche espresso
in aggiunta in crediti ECTS equivalenti.[280] |
|
|
1-quater. Il tirocinio professionale
di cui al comma 1, lettera b), deve aver luogo solo dopo il completamento dei
primi tre anni di insegnamento accademico. Almeno un anno del tirocinio
professionale deve fare riferimento alle conoscenze, abilita' e competenze
acquisite nel corso dell'insegnamento di cui al comma 1-bis. A tal fine il
tirocinio professionale deve essere effettuato sotto la supervisione di un
professionista o di un organismo professionale autorizzato dall'autorita' competente
di cui all'articolo 5. Detto tirocinio puo' essere anche effettuato in un
altro Stato membro a condizione che si attenga alle linee guida sul tirocinio
pubblicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Il tirocinio professionale e' valutato dall'autorita' competente di cui
all'articolo 5.[281] |
|
|
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|
Art. 53. |
|
|
Deroghe alle condizioni della
formazione di architetto |
|
|
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|
1. In deroga allĠarticolo 52, e'
riconosciuta soddisfare lĠarticolo 31 anche la formazione impartita in tre anni
dalle Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5
agosto 1985, che da' accesso alle attivita' di cui allĠarticolo 54 in tale
Stato membro con il titolo professionale di architetto, purche' la formazione
sia completata da un periodo di esperienza professionale di quattro anni,
nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato
dallĠordine professionale cui e' iscritto lĠarchitetto che desidera
beneficiare delle disposizioni della presente sezione. |
1. (...)[282] |
|
2. LĠordine professionale deve
preventivamente stabilire che i lavori compiuti dallĠarchitetto interessato
in campo architettonico sono applicazioni che provano il possesso di tutte le
conoscenze e competenze di cui allĠarticolo 52, comma 1. Il certificato e'
rilasciato con la stessa procedura che si applica allĠiscrizione allĠordine
professionale. |
2. (...)[283] |
|
3. In deroga allĠarticolo 52, e'
riconosciuta soddisfare lĠarticolo 31 anche la formazione acquisita nel
quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale,
nonche' la formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da
parte di chi lavori da sette anni o piu' nel settore dellĠarchitettura sotto
il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. LĠesame deve
essere di livello universitario ed equivalente a quello di fine di studi di
cui allĠarticolo 52, comma 1. |
3. In deroga allĠarticolo 52, e'
riconosciuta soddisfacente ai sensi
dell'articolo 31 anche la formazione acquisita nel quadro della
promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonche' la
formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di
chi lavori da sette anni o piu' nel settore dellĠarchitettura sotto il
controllo di un architetto o di un ufficio di architetti. LĠesame deve essere
di livello universitario ed equivalente all'esame
finale di cui allĠarticolo 52, comma 1, lettera b).[284] |
|
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Art. 54. |
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Esercizio dellĠattivita' |
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1. Il riconoscimento attribuisce ai
diplomi, certificati ed altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi
rilasciati dallo Stato italiano per lĠaccesso allĠattivita' nel settore
dellĠarchitettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di
architetto. |
|
|
2. Il riconoscimento attribuisce il
diritto di far uso del titolo di architetto secondo la legge italiana e
consente di far uso del titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione,
secondo la legge dello Stato membro di origine o di provenienza e nella
lingua di questi. |
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Art. 55. |
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Diritti acquisiti specifici degli architetti |
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1. I titoli di formazione di
architetto, di cui allĠallegato VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri,
che sanciscono una formazione iniziata entro lĠanno accademico di riferimento
di cui al suddetto allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di
cui allĠarticolo 47, attribuendo loro ai fini dellĠaccesso e dellĠesercizio
delle attivita' professionali di architetto, lo stesso effetto sul suo
territorio dei titoli di formazione di architetto che esso rilascia. |
1. Sono
riconosciuti i titoli di formazione di architetto, di cui allĠallegato
VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione
iniziata entro lĠanno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato,
anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui allĠarticolo 52, attribuendo loro ai fini
dellĠaccesso e dellĠesercizio delle attivita' professionali di architetto, lo
stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che
esso rilascia.[285] |
|
|
1-bis.
Il comma 1 si applica, inoltre, ai titoli di formazione di architetto di cui
all'allegato V, qualora la formazione abbia avuto inizio prima del 18 gennaio
2016.[286] |
|
2. Sono riconosciuti gli attestati
delle autorita' competenti della Repubblica federale di Germania che
sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a
partire dellĠ8 maggio 1945 dalle autorita' competenti della Repubblica
democratica tedesca e quelli al suddetto allegato. |
|
|
|
2-bis.[287] Fatti
salvi i commi 1 e 2, sono riconosciuti, attribuendo loro gli stessi effetti
dei titoli di formazione rilasciati sul territorio italiano per accedere ed
esercitare l'attivita' professionale di architetto, con il titolo
professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli
Stati membri da Stati membri che dispongono di norme per l'accesso e
l'esercizio dell'attivita' di architetto, alle seguenti date: |
|
|
a) 1Ħ gennaio 1995 per Austria,
Finlandia e Svezia; |
|
|
b) 1Ħ gennaio 2004 per la Repubblica
ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia
e Slovacchia; |
|
|
c) 1Ħ luglio 2013 per la Croazia; |
|
|
d) 5 agosto 1987 per gli altri Stati
membri. |
|
|
2-ter. Gli attestati di cui al comma 1
certificano che il loro titolare e' stato autorizzato a usare il titolo
professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha
effettivamente esercitato l'attivita' in questione per almeno tre anni
consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.[288] |
|
|
2-quater. Ai fini dell'accesso e
dell'esercizio delle attivita' professionali di architetto, sono riconosciuti
titoli di completamento della formazione vigente al 5 agosto 1985 e iniziata
non oltre il 17 gennaio 2014, impartita da ÇFachhochschulenÈ nella Repubblica
federale di Germania per un periodo di tre anni, conforme ai requisiti di cui
all'articolo 52, comma 2, e idonea all'accesso alle attivita' esercitate in
detto Stato membro con il titolo professionale di ÇarchitettoÈ purche' la
formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4
anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato
rilasciato dall'autorita' competente cui e' iscritto l'architetto che
desidera beneficiare delle disposizioni del presente decreto.[289] |
|
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Art. 56. |
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|
Esercizio della professione di
architetto in altri Stati membri |
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|
|
|
1. Ai fini del riconoscimento in altri
Stati dellĠUnione europea o negli altri Stati aderenti allĠAccordo sullo
spazio economico europeo, il Ministero dellĠuniversita' e della ricerca
certifica il valore abilitante allĠesercizio della professione dei titoli
conseguiti in Italia. |
|
|
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Art. 57. |
|
|
Servizi di informazione |
|
|
|
|
|
1. I Consigli dellĠordine degli
architetti, in collaborazione con il Consiglio nazionale dellĠordine degli
architetti, forniscono agli interessati le necessarie informazioni sulla
legislazione e deontologia professionale. |
|
|
2. Gli ordini possono attivare corsi,
con oneri a carico degli interessati, per fornire loro le conoscenze
linguistiche necessarie allĠesercizio dellĠattivita' professionale. |
|
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|
Art. 58. |
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Regolamento |
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|
1. Con decreto del Ministro
dellĠuniversita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della
giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, ai sensi dellĠarticolo 17, commi 3 e 4, legge
23 agosto 1988, n. 400, saranno emanate ulteriori norme ad integrazione della
disciplina dei procedimenti di riconoscimento e di iscrizione allĠalbo od al
registro e sulla tenuta di questo. |
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Capo IV-bis[290] |
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|
Riconoscimento automatico sulla base
di principi di formazione comuni |
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Art. 58-bis |
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Quadro comune di formazione |
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|
1. Si definisce quadro comune di
formazione l'insieme delle conoscenze, abilita' e competenze minime
necessarie per l'esercizio di una determinata professione. |
|
|
2. Il quadro comune di formazione,
stabilito con atto delegato della Commissione europea, non si sostituisce ai
programmi nazionali di formazione. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio
della professione le autorita' competenti di cui all'articolo 5 accordano
alle qualifiche professionali acquisite sulla base di detto quadro comune gli
stessi effetti riconosciuti ai titoli di formazione rilasciati sul territorio
nazionale. |
|
|
3. La Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorita'
competenti di cui all'articolo 5, notifica alla Commissione europea, entro
sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al comma 2, le
qualifiche nazionali e, se del caso, i titoli professionali nazionali conformi
al quadro di formazione comune o la richiesta di deroga conforme alle
disposizioni di cui al comma 4, corredata di una motivazione che specifichi
quali condizioni previste da tale comma siano state soddisfatte. Se entro tre
mesi la Commissione richiede ulteriori chiarimenti, ritenendo le motivazioni
fornite insufficienti, la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorita' competenti di
cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta. |
|
|
4. E' possibile chiedere la deroga
all'introduzione di un quadro comune di formazione e all'obbligo di
rilasciare il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali
acquisito a titolo del quadro di formazione comune ove sia soddisfatta una
delle seguenti condizioni: |
|
|
a) non esistono istituzioni di
insegnamento o formazione che offrono formazione per la professione in
questione su tutto il territorio nazionale; |
|
|
b) l'introduzione del quadro di
formazione comune avrebbe effetti avversi sull'organizzazione del sistema
nazionale di istruzione e formazione professionale; |
|
|
c) sussistono differenze sostanziali
tra il quadro di formazione comune e la formazione richiesta nel territorio
nazionale, con gravi rischi per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la
salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi o la protezione
dell'ambiente. |
|
|
5. Le qualifiche e i titoli
professionali nazionali che fruiscono del riconoscimento automatico ai sensi
del quadro di formazione comune sono elencate nel regolamento di esecuzione
della Commissione europea sui quadri comuni di formazione adottato ai sensi
dell'articolo 49-bis, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE. |
|
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Art. 58-ter |
|
|
Prove di formazione comuni |
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1. Per prova di formazione comune si
intende una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati
membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche
professionali. Il superamento di detta prova in uno Stato membro abilita il
titolare di una determinata qualifica professionale all'esercizio della
professione nel territorio italiano alle stesse condizioni applicabili ai
possessori di qualifiche professionali acquisite sul territorio nazionale. |
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2. I contenuti di una prova
professionale comune e le condizioni per prendervi parte e superarla sono
fissati con atto delegato della Commissione europea. |
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3. La Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorita'
competenti di cui all'articolo 5, notifica, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore dell'atto delegato di cui al comma 2, la capacita'
organizzativa per effettuare dette prove o la richiesta di deroga conforme
alle disposizioni di cui al comma 4, corredata di una motivazione in
relazione a quali condizioni previste da tale comma siano state soddisfatte.
Se entro tre mesi la Commissione europea richiede ulteriori chiarimenti,
ritenendo le motivazioni fornite insufficienti, la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le
Autorita' competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre
mesi dalla richiesta. |
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4. E' possibile chiedere la deroga
dall'obbligo di organizzare una prova di formazione comune di cui al comma 2
e dall'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico ai professionisti
che hanno superato la prova di formazione comune, ove sia soddisfatta una
delle seguenti condizioni: |
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a) la professione in questione non e'
regolamentata nel suo territorio; |
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b) i contenuti della prova di
formazione comune non attenuano in misura adeguata gravi rischi per la salute
pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi corrispondenti nel
territorio nazionale; |
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c) i contenuti della prova di
formazione comune renderebbero l'accesso alla professione significativamente
meno attraente rispetto ai requisiti nazionali. |
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5. L'elenco degli Stati membri in cui
devono essere organizzate le prove di formazione comuni di cui al comma 2, la
frequenza nel corso dell'anno e altri dettagli necessari all'organizzazione
di prove di formazione comuni sono contenuti nel regolamento di esecuzione
della Commissione sulle prove di formazione comuni adottato ai sensi
dell'articolo 49-ter, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE. |
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TITOLO IV |
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DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 59. |
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Libera prestazione di servizi per
lĠattivita' di guida turistica e di accompagnatore turistico |
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1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee,
dĠintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano e secondo le modalita' di cui
allĠarticolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135, possono essere
adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dellĠarticolo 9, comma 3,
criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della
occasionalita' e della temporaneita' delle prestazioni professionali per
lĠattivita' di guida turistica e di accompagnatore turistico. |
1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le politiche europee,
dĠintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano e secondo le modalita' di cui
allĠarticolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135, possono essere
adottati, nel rispetto del diritto comunitario e dellĠarticolo 9, comma 3,
criteri per rendere uniformi le valutazioni ai fini della verifica della
occasionalita' e della temporaneita' delle prestazioni professionali per
lĠattivita' di guida turistica e di accompagnatore turistico.[291] |
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Art. 59-bis[292] |
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Accesso centralizzato online alle
informazioni |
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1. Le autorita' competenti di cui
all'articolo 5 garantiscono che le seguenti informazioni siano disponibili online
attraverso il punto di contatto unico, di cui all'articolo 25 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e che siano regolarmente aggiornate: |
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a) l'elenco di tutte le professioni
regolamentate, che reca gli estremi delle autorita' competenti per ciascuna
professione regolamentata e dei centri di assistenza di cui all'articolo 6; |
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b) l'elenco delle professioni per le
quali e' disponibile una tessera professionale europea, con indicazione delle
modalita' di funzionamento della tessera, compresi i diritti a carico dei
professionisti e delle autorita' competenti per il rilascio; |
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c) l'elenco di tutte le professioni
per le quali si applica l'articolo 11; |
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d) l'elenco delle formazioni
regolamentate e delle formazioni a struttura particolare di cui all'articolo
19, comma 1, lettera c), numero 2); |
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e) i requisiti e le procedure indicati
agli articoli 7, 11, 16 e 17 per le professioni regolamentate, compresi i
diritti da corrispondere e i documenti da presentare alle autorita'
competenti; |
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f) le modalita' di ricorso,
conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative,
avverso le decisioni delle autorita' competenti adottate ai sensi del
presente decreto. |
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Art. 59-ter[293] |
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Trasparenza |
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1. La Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche europee notifica alla Commissione
europea: |
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a) le eventuali modifiche apportate
all'elenco nazionale delle professioni regolamentate e all'elenco nazionale
delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione, nonche' di
formazione con una struttura particolare, di cui all'articolo 19, comma 1,
lettera c), numero 2), gia' inserite nella banca dati della Commissione
europea; |
|
|
b) le eventuali modifiche all'elenco
nazionale delle professioni, gia' inserite nella banca dati della Commissione
europea, per le quali e' necessaria una verifica preliminare delle qualifiche
ai sensi dell'articolo 11, corredate da specifica motivazione. |
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2. Ogni due anni la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla
Commissione europea una relazione sui requisiti, stabiliti dalla legislazione
nazionale per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai
possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l'impiego di
titoli professionali e le attivita' professionali autorizzate in base a tale
titolo, che sono stati eliminati o resi meno rigidi. |
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3. Entro sei mesi dalla loro adozione,
la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee trasmette
alla Commissione europea informazioni sui nuovi requisiti di cui al comma 2
introdotti e sui motivi per ritenerli conformi ai seguenti principi: |
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a) i requisiti non devono essere
direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalita' o
del luogo di residenza; |
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b) i requisiti devono essere
giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; |
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c) i requisiti devono essere tali da
garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di la'
di quanto e' necessario per raggiungere tale obiettivo. |
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Art. 60. |
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Abrogazioni |
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1. A fare data dallĠentrata in vigore
del presente decreto, e' abrogato il comma 5 dellĠarticolo 201 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta'
industriale. |
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|
2. A fare data dallĠentrata in vigore
del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115, il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ed il decreto legislativo
20 settembre 2002, n. 229. |
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3. Il riferimento ai decreti legislativi
27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nellĠarticolo 49,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta
attribuito allĠautorita' competente di cui allĠarticolo 5 la scelta della
eventuale misura compensativa da applicare al richiedente. |
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4. Ogni riferimento contenuto in
vigenti disposizioni di legge ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115,
2 maggio 1994, n. 319, e 20 settembre 2002, n. 229, si intende fatto alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto. |
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Art. 61. |
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Clausola di invarianza finanziaria |
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1. DallĠattuazione del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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2. Alle attivita' previste dal presente
decreto i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse
finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. EĠ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
|
L. 125/2008 *
Legge
24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante
misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
Art. 8
Accesso della polizia municipale al Centro
elaborazione dati del Ministero dell'interno
...
1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete
informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
per l'accesso allo schedario dei documenti d'identitaĠ rubati o smarriti,
nonche' alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma
1, sono effettuati con le modalitaĠ stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'ANCI.
Art.
9
Centri di identificazione ed espulsione
1. Le parole: Çcentro di permanenza temporaneaÈ
ovvero: Çcentro di permanenza temporanea ed assistenzaÈ sono sostituite, in
generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti:
Çcentro di identificazione ed espulsioneÈ quale nuova denominazione delle
medesime strutture.
L.
133/2008 *
Legge 6 Agosto 2008, n. 133,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 Giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
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TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 147/2013 |
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Articolo 11. |
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(Piano Casa). |
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... |
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2. Il piano e' rivolto all'incremento
del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di
abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri
di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento
di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per: |
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a) nuclei familiari a basso reddito,
anche monoparentali o monoreddito; |
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b) giovani coppie a basso reddito; |
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c) anziani in condizioni sociali o
economiche svantaggiate; |
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d) studenti fuori sede; |
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e) soggetti sottoposti a procedure
esecutive di rilascio; |
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f) altri soggetti in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9; |
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g) immigrati regolari a basso
reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno cinque anni nella medesima regione. |
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... |
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13. Ai fini del riparto del Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui
all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi
necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi
del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il
possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. |
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Articolo 20. |
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(Disposizioni in materia contributiva). |
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... |
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10. A decorrere dal 1o gennaio 2009, l'assegno
sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio
nazionale. |
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... |
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Articolo 81. |
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(Settori petrolifero e del gas). |
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... |
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32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui
sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette
energetiche, nonche' il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere
le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda
di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in
condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33,
una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere
a carico dello Stato. |
32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui
sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette
energetiche, nonche' il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere
le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda
di queste, e' concessa ai residenti cittadini
italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini
italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo,[294]
che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del
comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi,
con onere a carico dello Stato. |
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... |
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Articolo 83 |
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(Efficienza
dell'Amministrazione finanziaria) |
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1. Al fine di garantire maggiore
efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura
fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli
residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle
entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche
sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro
possesso. L'INPS e l'Agenzia delle entrate attivano altresi' uno scambio
telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei
dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da
contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto e' costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro. |
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2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate
determinano le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1
con apposita convenzione. |
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... |
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L. 88/2009 *
Legge 7 Luglio 2009, n. 88, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008
(Disposizioni rilevanti)
Art. 6.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)
1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti
modificazioni:
...
d) dopo lĠarticolo 14 e' inserito il seguente:
ÇArt. 14-bis. - (Parita' di trattamento)
1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi
della Comunita' europea
e dell'Unione europea assicurano la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione
europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni
caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.
2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme
dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti
discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini
comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionaleÈ.
...
L.
94/2009 *
Legge 15 Luglio 2009, n. 94,
Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
Art. 1.
1. La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis), del
codice penale si intende riferita ai cittadini di Paesi non appartenenti
all'Unione europea e agli apolidi.[295]
...
17. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate
le seguenti modificazioni:
...
b) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
ÇArt. 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato
in casi particolari). - 1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di
flagranza di reato ovvero quando la prova eĠ evidente, la polizia giudiziaria
chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente
l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.
2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria
del pubblico ministero, contiene:
a) le generalitaĠ dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;
b) l'indicazione delle persone offese dal reato;
c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si
addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si
assumono violati;
d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta,
noncheĠ le generalitaĠ dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa
indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei
confronti delle persone citate a giudizio.
3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico
ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi,
indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando
un difensore d'ufficio all'imputato che ne eĠ privo. Se non ritiene sussistere
i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta
manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace
incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi
dell'articolo 25, comma 2.
4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e
al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione
del pubblico ministero contenente:
a) l'avviso all'imputato che se non compare saraĠ giudicato in
contumacia;
b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore
di fiducia e che in mancanza saraĠ assistito da difensore di ufficio;
c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini eĠ depositato
presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori
hanno facoltaĠ di prenderne visione e di estrarne copia.
5. Si applica l'articolo 20, comma 5.
Art. 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in
casi particolari). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando
ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere
la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero
se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o
privazione della libertaĠ personale, la polizia giudiziaria formula altresiĠ
richiesta di citazione contestuale per l'udienza.
2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il
pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace
con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo
20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3,
secondo periodo, del medesimo articolo.
3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del
comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi
titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertaĠ personale
direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento,
salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato
non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertaĠ
personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la
richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia
della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresiĠ
comunicati immediatamente al difensoreÈ;
c) dopo l'articolo 32 eĠ inserito il seguente:
ÇArt. 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione
immediata). - 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli
articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell'articolo 32.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche
oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione
immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione
contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono
essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia
giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano
direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici.
4. Il pubblico ministero daĠ lettura dell'imputazione.
5. L'imputato eĠ avvisato della facoltaĠ di chiedere un termine a
difesa non superiore a sette giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltaĠ,
il dibattimento eĠ sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non puoĠ
essere superiore a quarantotto oreÈ;
...
18. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il
primo comma eĠ inserito il seguente:
ÇL'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar
luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni
igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la
propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarieÈ.
...
20. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, gli agenti in attivitaĠ finanziaria che prestano servizi
di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer)
acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il
soggetto che ordina l'operazione eĠ un cittadino extracomunitario. Il documento
eĠ conservato con le modalitaĠ previste con decreto del Ministro dell'interno
emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In
mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione
all'autoritaĠ locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi
del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione eĠ sanzionato con la
cancellazione dall'elenco degli agenti in attivitaĠ finanziaria ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
21. Le disposizioni di cui al comma 20 hanno efficacia decorsi
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
...
23. Le disposizioni di cui alla lettera l) del comma 22[296] si applicano ai
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea anche se giaĠ trattenuti
nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della
presente legge.
...
28. All'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le parole:
Çtrascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiornoÈ sono sostituite
dalle seguenti: Çtrascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiornoÈ.
29. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalitaĠ di cui
all'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33,
comma 2-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la
prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo
quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
...
Art.
2
...
4. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: Çovvero del delitto di cui all'articolo
12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356È.
5. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, eĠ sostituito dal
seguente: ÇDisposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso,
anche straniereÈ.
...
Art.
3
...
19. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
...
c) all'articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola:
Ç600-quinquies,È eĠ inserita la seguente: Ç600-octies,È;
...
25. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, la lettera e) eĠ sostituita dalla
seguente:
Çe) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante
prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle
circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2),
prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi
casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penaleÈ;
b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) eĠ inserita la
seguente:
Çf-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo
e secondo comma, del codice penaleÈ.
...
38. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, eĠ sostituito dal seguente:
ÇAi fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha
fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio
domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, eĠ
tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento
degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In
mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascitaÈ.
39. Dopo il terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
1954, n. 1228, eĠ inserito il seguente:
ÇEĠ comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro
nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalitaĠ di
funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIAÈ.
40. I sindaci, previa intesa
con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra
cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o
locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero
situazioni di disagio sociale.[297]
41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura
del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari
previsti dal decreto di cui al comma 43. Il prefetto provvede, altresiĠ, al loro
periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato.
42. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 41 i
sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli
appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli
altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte
negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse
economiche a carico della finanza pubblica.
43. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i
requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalitaĠ di tenuta
dei relativi elenchi.
44. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al comma 41
si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
...
L. 102/2009 *
Legge 3 Agosto
2009, n. 102, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1
Luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini
e della partecipazione italiana a missioni internazionali
(Disposizioni rilevanti)
Art. 1-ter
Dichiarazione di attivita' di assistenza e di sostegno alle
famiglie
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di
lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai
datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto
dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano
irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani
o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori
extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad
occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2,
adibendoli:
a) ad attivita' di assistenza per se stesso o per componenti della
propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o handicap che
ne limitino l'autosufficienza;
b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1Ħ
al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il
lavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea,
mediante apposito modulo;
b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante
l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.
3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 e' presentata
previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun
lavoratore. Il contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' presentata,
con modalita' informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a
pena di inammissibilita':
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati
relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' del
lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e
l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente
valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore
di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla
dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo
familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un
reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo
familiare composto da piu' soggetti conviventi percettori di reddito;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo
previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore
a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare, l'orario lavorativo non e' inferiore a quello stabilito
dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo
5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo
forfetario di cui al comma 3.
5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla
richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attivita' di cui al comma
1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008,
concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori
extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.
6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' limitata,
per ciascun nucleo familiare, ad una unita' per il lavoro domestico di sostegno
al bisogno familiare e a due unita' per le attivita' di assistenza a soggetti
affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data
della dichiarazione di cui al medesimo comma e' quella indicata nella ricevuta
di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.
7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il parere della questura
sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno,
convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la
presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il
datore di lavoro che ha dichiarato una o due unita' per l'attivita' di
assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per
l'immigrazione, a pena di inammissibilita' della dichiarazione di emersione,
una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la
limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta
l'assistenza al momento in cui e' sorto il rapporto di lavoro ai sensi del
comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unita' per l'attivita' di assistenza
ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresi' attestare la necessita'
di avvalersi di due unita'. La sussistenza di meri errori materiali non
costituisce di per se' causa di inammissibilita' della dichiarazione di cui al
comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo
comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data
della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve
effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme
le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di
soggiorno.
8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente
articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del
datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attivita' di cui al comma 1 per
le violazioni delle norme:
a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale,
con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano
carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al
comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della
dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla
data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di
archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.
10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al
presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi
previsti al comma 13.
11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente
alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il
rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore
di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti
amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una
dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai
sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di
soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5, comma
5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione
prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel
territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di destinazione
del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte
all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo,
sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del
lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, con proprio decreto, determina, altresi', le modalita' di
corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi
previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di
cui al comma 1.
15. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto,
nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, e'
punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso
attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con
l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione
da uno a sei anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico
ufficiale.
16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero
extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica
al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei
versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, e successive modificazioni.
17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del
presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 67 milioni
di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le
regioni in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai
sensi del presente articolo.
18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77
milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371
milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle
maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma
14 e, quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per
l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti
statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del
fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori
entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.
D.
LGS 59/2010
*
Decreto legislativo 26 Marzo
2010, n. 59, Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
PARTE PRIMA
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I
(Ambito di applicazione)
Art. 1
(Oggetto e finalita')
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
a qualunque attivita' economica, di carattere imprenditoriale o professionale,
svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla
fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.
2. Le disposizioni della Parte prima del presente
decreto sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m),
della Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo
condizioni di pari opportunita' e il corretto ed uniforme funzionamento del
mercato, nonche' per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e
uniforme di condizioni di accessibilita' ai servizi sul territorio nazionale.
3. Relativamente alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, i principi desumibili dalle
disposizioni di cui alla Parte prima del presente decreto costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato.
4. Relativamente alle materie oggetto di competenza
concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano la potesta' normativa nel rispetto dei principi fondamentali
contenuti nelle norme del presente decreto.
Art. 2
(Esclusioni)
1. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano:
a) alle attivita' connesse con l'esercizio di
pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e
specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per
oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre
collettivita' pubbliche;
b) alla disciplina fiscale delle attivita' di
servizi;
c) ai servizi d'interesse economico generale
assicurati alla collettivita' in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da
soggetti privati, ancorche' scelti con procedura ad evidenza pubblica, che
operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico.
2. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano nei casi previsti negli articoli da 3 a 7 del presente capo.
3. Il Ministro per le politiche europee ed i
Ministri interessati dalle disposizioni del presente decreto possono adottare
uno o piu' decreti interministeriali ricognitivi delle attivita' di servizi
che, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono comunque
escluse dall'ambito di applicazione dello stesso.
Art. 3
(Servizi sociali)
1. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza
all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o
permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da
prestatori da esse incaricati o da associazioni che perseguono scopi
caritatevoli.
Art. 4
(Servizi finanziari)
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del
presente decreto i servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel
settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il sevizio
pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la
gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore
degli investimenti.
2. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano, in particolare:
a) alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1Ħ settembre
1993, n. 385;
b) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari
di cui alla sezione C dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, alle attivita', ai servizi di investimento ed ai servizi accessori di cui
alla sezione A ed alla sezione B del medesimo Allegato.
Art. 5
(Servizi di comunicazione)
1. Ai servizi ed alle reti di comunicazione di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 1Ħ agosto 2003, n. 259, si applicano
esclusivamente le disposizioni di cui ai titoli IV e V della parte prima del
presente decreto.
Art. 6
(Servizi di trasporto)
1. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie
navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani,
di taxi, di ambulanza, nonche' i servizi portuali e i servizi di noleggio auto
con conducente.
2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono
servizi di trasporto quelli di:
a) scuola guida;
b) trasloco;
c) noleggio di veicoli e unita' da diporto;
d) pompe funebri;
e) fotografia aerea.
Art. 7
(Altri servizi esclusi)
1. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano:
a) ai servizi di somministrazione di lavoratori
forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici
forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni
sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura
sanitaria e a prescindere dalle loro modalita' di organizzazione, di
finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;
c) ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi
cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e
trasmissione, e i servizi radiofonici;
d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le
lotterie, le scommesse e le attivita' delle case da gioco, nonche' alle reti di
acquisizione del gettito;
e) ai servizi privati di sicurezza;
f) ai servizi forniti da notai.
Capo II
(Definizioni e principi generali)
Art. 8
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere
intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza
vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione; i servizi
non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto;
b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la
cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente
al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua
forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un
servizio;
c) destinatario: qualsiasi persona fisica che sia
cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti ad essa conferiti
dall'ordinamento comunitario, o qualsiasi altro soggetto indicato alla lettera
b), stabilito in uno Stato membro, che a scopo professionale o per altri scopi,
fruisce o intende fruire di un servizio;
d) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro nel
cui territorio e' stabilito il prestatore del servizio considerato;
e) stabilimento: l'esercizio effettivo a tempo
indeterminato di un'attivita' economica non salariata da parte del prestatore,
svolta con un'infrastruttura stabile;
f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura,
non inerente alle misure applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad
un'autorita' competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un
provvedimento implicito relativo all'accesso ad un'attivita' di servizio o al
suo esercizio; ai fini del presente decreto, non costituisce regime
autorizzatorio la dichiarazione di inizio attivita' (d.i.a). di cui
all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
g) requisito: qualsiasi regola che imponga un
obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il
destinatario debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della
specifica attivita' esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti,
provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi
e albi professionali; non costituiscono requisiti le disposizioni in materia
ambientale, edilizia ed urbanistica, nonche' quelle a tutela della sanita'
pubblica, della pubblica sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e
dell'incolumita' delle persone e che si applicano indistintamente ai prestatori
nello svolgimento della loro attivita' economica e ai singoli che agiscono a
titolo privato;
h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni
di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica,
l'incolumita' pubblica, la sanita' pubblica, la sicurezza stradale, la tutela
dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento
dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei
consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equita' delle
transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso
l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprieta' intellettuale, la
conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di
politica sociale e di politica culturale;
i) autorita' competente: le amministrazioni statali,
regionali o locali e gli altri soggetti responsabili del controllo o della
disciplina delle attivita' di servizi, ivi inclusi gli ordini professionali, i
collegi nazionali professionali e gli albi professionali;
l) Stato membro nel quale e' prestato il servizio:
lo Stato membro in cui il servizio e' fornito da un prestatore stabilito in un
altro Stato membro;
m) professione regolamentata: un'attivita'
professionale o un insieme di attivita' professionali, riservate o non
riservate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
n) comunicazione commerciale: qualsiasi forma di
comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni,
servizi, o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che
svolge un'attivita' commerciale, industriale o artigianale o che esercita una
professione regolamentata. Non costituiscono, di per se', comunicazioni
commerciali le informazioni seguenti:
1) le informazioni che permettono l'accesso diretto
all'attivita' dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare
un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica;
2) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o
all'immagine dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate in
modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo
economico.
Art. 9
(Clausola di specialita')
1. In caso di contrasto con le disposizioni del
presente decreto, si applicano le disposizioni di attuazione di altre norme
comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attivita' di
servizi o del suo esercizio per professioni o in settori specifici, ivi incluse
le disposizioni previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, di attuazione
della direttiva 77/249/CEE, dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di
attuazione della direttiva 96/71/CE, dal decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE, dal decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, di attuazione della direttiva 89/552/CEE e dal decreto legislativo
9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE.
Titolo II - Disposizioni in materia di accesso ed
esercizio delle attivita' di servizi
Capo I
(Disposizioni generali sull'accesso e l'esercizio
delle attivita' di servizi)
Art. 10
(Liberta' di accesso ed esercizio delle attivita' di
servizi)
1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e
l'esercizio delle attivita' di servizi costituiscono espressione della liberta'
di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non
giustificate o discriminatorie.
2. Nei casi in cui l'accesso o l'esercizio di
un'attivita' di servizi sono subordinati alla presentazione all'amministrazione
competente di una dichiarazione di inizio attivita', ove non diversamente
previsto, si applica l'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
Art. 11
(Requisiti vietati)
1. L'accesso ad un'attivita' di servizi o il suo
esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:
a) requisiti discriminatori fondati direttamente o
indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le societa',
sull'ubicazione della sede legale, in particolare:
1) il requisito della cittadinanza italiana per il
prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli
organi di direzione e vigilanza;
2) il requisito della residenza in Italia per il
prestatore, il suo personale, i detentori di' capitale sociale o i membri degli
organi di direzione e vigilanza;
b) il divieto di avere stabilimenti in piu' di uno
Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o
associazioni professionali di altri Stati membri;
c) restrizioni della liberta', per il prestatore, di
scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare
l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o
restrizioni alla liberta' di scegliere tra essere stabilito in forma di
rappresentanza, succursale o filiale;
d) condizioni di reciprocita' con lo Stato membro
nel quale il prestatore ha gia' uno stabilimento, salvo quelle previste in atti
comunitari riguardanti l'energia;
e) l'applicazione caso per caso di una verifica di
natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova
dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla
valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attivita' o
alla valutazione dell'adeguatezza dell'attivita' rispetto agli obiettivi di
programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di
programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da
motivi imperativi d'interesse generale;
f) l'obbligo di presentare, individualmente o con
altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un
prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;
g) l'obbligo di essere gia' stato iscritto per un
determinato periodo nei registri italiani o di avere in precedenza esercitato
l'attivita' in Italia per un determinato periodo.
Art. 12
(Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo
imperativo di interesse generale)
1. Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di
interesse generale, l'accesso e l'esercizio di una attivita' di servizio
possono, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e non discriminazione,
essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:
a) restrizioni quantitative o territoriali sotto
forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o
di una distanza geografica minima tra prestatori;
b) requisiti che impongono al prestatore di avere un
determinato statuto giuridico;
c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di
una societa';
d) requisiti diversi da quelli relativi alle
questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o da
quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che
riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori
particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata;
e) il divieto di disporre di piu' stabilimenti sul
territorio nazionale;
f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di
dipendenti;
g) tariffe obbligatorie minime o massime che il
prestatore deve rispettare;
h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme
al suo servizio, altri servizi specifici.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11,
le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla legislazione riguardante i
servizi di interesse economico generale per i quali non sono previsti regimi di
esclusiva, nella misura in cui cio' non sia di ostacolo alla specifica missione
di interesse pubblico.
3. Sono fatti salvi i requisiti relativi alle
questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e
quelli previsti in altre nonne attuative di disposizioni comunitarie, che
riservano l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori
particolari a motivo della natura specifica dell'attivita' esercitata.
Art. 13
(Notifiche)
1. L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i
requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, e' subordinata alla previa notifica
alla Commissione europea.
2. Le autorita' competenti comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie - i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative che prevedono i requisiti di cui al comma 1. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie - notifica alla Commissione europea detti requisiti e ne da'
contestuale comunicazione all'autorita' competente.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - trasmette,
altresi', alle autorita' competenti i requisiti elencati all'articolo 12
notificati alla Commissione dagli altri Stati membri e le eventuali decisioni
assunte dalla Commissione nei confronti dell'Italia e degli Stati membri.
4. La notifica di un progetto di disposizione ai
sensi del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della
direttiva 98/34/CE, soddisfa l'obbligo di cui al comma 1.
Capo II
Disposizioni generali in materia di regimi
autorizzatori
Art. 14
(Regimi autorizzatori)
1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative
ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere
istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse
generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di
proporzionalita', nonche' delle disposizioni di cui al presente titolo.
2. Nelle materie di legislazione concorrente, le
Regioni possono istituire o mantenere albi, elenchi, sistemi di accreditamento
e ruoli, solo nel caso in cui siano previsti tra i principi generali
determinati dalla legislazione dello Stato.
3. Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso
e l'esercizio di un'attivita' di servizi puo' essere limitato solo se sussiste
un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla
scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche disponibili.
4. Le disposizioni del presente capo non si
applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati
direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari.
Art. 15
(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)
1. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le
condizioni alle quali e' subordinato l'accesso e l'esercizio alle attivita' di
servizi sono:
a) non discriminatorie;
b) giustificate da un motivo imperativo di interesse
generale;
c) commisurate all'obiettivo di interesse generale;
d) chiare ed inequivocabili;
e) oggettive;
f) rese pubbliche preventivamente;
g) trasparenti e accessibili.
2. I requisiti e i controlli equivalenti o
sostanzialmente comparabili quanto a finalita', ai quali il prestatore sia gia'
assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini
della verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo
autorizzatorio, sempre che il prestatore o le autorita' competenti dell'altro
Stato membro forniscano al riguardo le informazioni necessarie.
Art. 16
(Selezione tra diversi candidati)
1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli
autorizzatori disponibili per una determinata attivita' di servizi sia limitato
per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita'
tecniche disponibili, le autorita' competenti applicano una procedura di
selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la
pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle
modalita' atti ad assicurarne l'imparzialita', cui le stesse devono attenersi.
2. Nel fissare le regole della procedura di
selezione le autorita' competenti possono tenere conto di considerazioni di
salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della
sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione
dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi
imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle
modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi
al rilascio del titolo autorizzatorio.
4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo e'
rilasciato per una durata limitata e non puo' essere rinnovato automaticamente,
ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone,
ancorche' giustificati da particolari legami con il primo.
Art. 17
(Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni)
1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio
riguardante l'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi di cui al
presente decreto si segue il procedimento di cui all'articolo 19, comma 2,
primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, se cosi' previsto, di
cui all'articolo 20 della medesima legge n. 241 del 1990.
2. Qualora sussista un motivo imperativo di
interesse generale, puo' essere imposto che il procedimento si concluda con
l'adozione di un provvedimento espresso.
3. Il termine per la conclusione del procedimento
decorre dal momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione
necessaria ai fini dell'accesso all'attivita' e al suo esercizio.
4. Le autorita' competenti assicurano che per ogni
domanda di autorizzazione sia rilasciata una ricevuta. La ricevuta deve
contenere le informazioni seguenti:
a) il termine previsto per la conclusione del
procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una
sospensione;
b) i mezzi di ricorso previsti;
c) fatti salvi i casi in cui il procedimento si
conclude con l'adozione di un provvedimento espresso, la menzione che, in
mancanza di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione e' considerata
come rilasciata.
5. Quando la domanda e' presentata per via
telematica la ricevuta e' inviata tramite posta elettronica.
Art. 18
(Autorita' preposte al rilascio delle
autorizzazioni)
1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi e
organismi professionali e di organi collegiali che agiscono in qualita' di
autorita' competente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o
dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attivita'
di servizi e' vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione,
anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti. Tale divieto non
riguarda la consultazione di organismi quali le Camere di commercio o le parti
sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione ne' la
consultazione del grande pubblico.
Art. 19
(Efficacia delle autorizzazioni)
1. L'autorizzazione permette al prestatore di
accedere all'attivita' di servizi e di esercitarla su tutto il territorio
nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o
uffici; sono fatte salve le ipotesi in cui la necessita' di un'autorizzazione specifica
o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del
territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di
interesse generale.
2. L'autorizzazione ha durata illimitata, salvo che
non ricorra uno dei seguenti casi:
a) previsione di un rinnovo automatico, purche'
compatibile con le disposizioni del presente decreto;
b) previsione di una limitazione numerica dei titoli
che possono essere rilasciati;
c) limitazione della durata giustificata da un
motivo imperativo di interesse generale.
3. Restano salvi i casi in cui la decadenza
dall'autorizzazione, la sospensione o la revoca conseguono al venir meno delle
condizioni cui e' subordinato il suo ottenimento. Le autorita' competenti
possono periodicamente verificare la persistenza delle condizioni per il
rilascio dell'autorizzazione, anche richiedendo al prestatore le informazioni e
la documentazione necessarie.
4. E' consentita la previsione di un termine, anche
a pena di decadenza, entro il quale il prestatore deve iniziare l'attivita' per
la quale ha conseguito il titolo, salvo che non vi siano giustificati motivi
per il mancato avvio.
Titolo III
Libera prestazione dei servizi
Art. 20
(Esercizio di attivita' di servizi in regime di
libera prestazione)
1. La prestazione temporanea e occasionale di
servizi e' consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la
sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale
all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro.
2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi
stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di
prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela dell'ambiente,
nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita'.
3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva
2005/36/CE.
Art. 21
(Requisiti da giustificare)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20,
commi 2 e 3, il diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore
stabilito in un altro Stato membro non puo' essere in particolare subordinato
alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito
in Italia;
b) l'obbligo per il prestatore di ottenere
un'autorizzazione dalle autorita' competenti, compresa l'iscrizione in un
registro o a un ordine professionale nazionale, salvo i casi previsti dal
presente decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;
c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi in
Italia di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno
studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;
d) l'applicazione di un regime contrattuale
particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la
prestazione di servizi a titolo indipendente;
e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso
di un documento di identita' specifico per l'esercizio di un'attivita' di
servizi rilasciato in Italia;
f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di
salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e
di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;
g) le restrizioni alla libera circolazione dei
servizi riguardanti i destinatari ai sensi dell'articolo 28 del presente
decreto.
2. Disposizioni in deroga a quanto previsto dal
comma 1 possono essere previste solo se giustificate da motivi imperativi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela
dell'ambiente, in conformita' con i principi di non discriminazione e
proporzionalita'.
Art. 22
(Deroghe al regime della libera prestazione)
1. Gli articoli 20 e 21 del presente decreto non si
applicano:
a) ai servizi di interesse economico generale ivi
inclusi i seguenti:
1) nel settore postale, i servizi contemplati dal
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
2) servizi di generazione, trasmissione,
distribuzione e fornitura dell'energia elettrica;
3) servizi di trasporto, distribuzione, fornitura e
stoccaggio di gas naturale;
4) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e
i servizi di gestione delle acque reflue;
5) il trattamento dei rifiuti;
b) alle materie disciplinate dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 72;
c) alle materie disciplinate dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196;
d) alle materie disciplinate dalla legge 9 febbraio
1982, n. 31;
e) alle attivita' di recupero giudiziario dei
crediti;
f) alle materie disciplinate dal titolo II del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva
2005/36/CE;
g) alle materie disciplinate dal regolamento (CEE)
1408/71;
h) per quanto riguarda le formalita' amministrative
relative alla libera circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle
questioni disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, e successive modificazioni;
i) per quanto riguarda i cittadini di Paesi terzi
che si spostano in un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di
servizi, agli obblighi riguardanti il visto di ingresso e il permesso di
soggiorno di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
l) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le
materie disciplinate dal regolamento (CEE) n. 259/93, del Consiglio, del 1Ħ
febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di
rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal
suo territorio;
m) ai diritti d'autore e diritti connessi, di cui
alla sezione VI del Capo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e
al decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169;
n) agli atti per i quali la legge richiede
l'intervento di un notaio;
o) alle materie disciplinate dalla direttiva
2006/43/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sulla
revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
p) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing
in un altro Stato membro;
q) alle disposizioni riguardanti obblighi
contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate
in virtu' delle norme di diritto internazionale privato.
Art. 23
(Condizioni di lavoro)
1. Ai dipendenti distaccati in occasione di una
prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti
in un altro Stato membro dell'Unione europea si applicano, durante il periodo
del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, nonche' dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori
che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i
lavoratori svolgono la propria attivita' in posizione di distacco, in
conformita' al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di recepimento
della direttiva 96/71/CE.
Art. 24
(Parita' di trattamento)
1. I cittadini italiani e i soggetti giuridici
costituiti conformemente alla legislazione nazionale che sono stabiliti in
Italia possono invocare l'applicazione delle disposizioni del presente titolo,
nonche' di quelle richiamate all'articolo 20, comma 3.
Titolo IV - Semplificazione amministrativa
Art. 25
(Sportello unico)
1. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, assicura l'espletamento in via telematica di tutte
le procedure necessarie per poter svolgere le attivita' di servizi attraverso
lo sportello unico per le attivita' produttive.
2. I prestatori presentano le domande necessarie per
l'accesso alle attivita' di servizi e per il loro esercizio presso lo sportello
unico di cui al comma 1. Per le medesime finalita', i prestatori possono
rivolgersi a soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 38, comma 3,
lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Le domande, se contestuali alla comunicazione
unica, disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono
presentate al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, che le trasmette immediatamente allo sportello unico.
4. Per i comuni che non hanno istituito lo sportello
unico, ovvero nei casi in cui esso non risponde ai requisiti di cui
all'articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
l'esercizio delle relative funzioni e' delegato, anche in assenza di
provvedimenti espressi, alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
5. Per le attivita' che non richiedono iscrizione al
registro delle imprese, il portale 'impresainungiomo', di cui all'articolo 38,
comma 3, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce punto di
contatto nazionale in materia, assicura il collegamento con le autorita'
competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto.
6. Le Autorita' competenti sono tenute a garantire
che presso lo sportello unico il prestatore possa espletare tutte le ulteriori
formalita' richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie
a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle autorita'
competenti, nonche' le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati,
o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a altri organismi.
7. Il prestatore informa lo sportello unico dei
seguenti cambiamenti:
a) l'apertura di filiali le cui attivita' rientrano
nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;
b) i cambiamenti della sua situazione che comportino
la modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.
8. Nei casi in cui il titolo autorizzatorio e'
rilasciato in forma espressa, ferma restando la presentazione telematica
dell'istanza e dei relativi documenti, l'Amministrazione puo', per motivi
imperativi di interesse generale, effettuare nel corso dell'istruttoria di sua competenza
un colloquio con il richiedente, al fine di valutarne l'integrita' personale e
l'idoneita' a svolgere la richiesta attivita' di servizi, ovvero verifiche
ispettive o sopralluoghi. In tali casi, il procedimento puo' essere espletato
in modalita' non interamente telematica.
Art. 26
(Diritto all'informazione)
1. Attraverso lo sportello unico di cui al presente
decreto, i prestatori e i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni:
a) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in
Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalita' da
espletare per accedere alle attivita' di servizi ed esercitarle;
b) i dati necessari per entrare direttamente in
contatto con le autorita' competenti, comprese quelle competenti in materia di esercizio
delle attivita' di servizi;
e) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche
dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;
d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di
controversie tra le autorita' competenti ed il prestatore o il destinatario, o
tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse
dalle autorita' competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono
ottenere assistenza pratica.
2. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della
legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede misure idonee per assicurare che lo
sportello unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i requisiti
di cui al comma 1, lettera a), vengono interpretati ed applicati.
L'informazione e' fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.
3. Lo sportello unico risponde con la massima
sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di
cui ai commi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informa
senza indugio il richiedente.
Art. 27
(Certificazioni)
1. Nei casi in cui e' prescritto a un prestatore o a
un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro
documento comprovante il rispetto di un requisito, costituisce documentazione
idonea quella rilasciata da un altro Stato membro che abbia finalita'
equivalenti o dalla quale risulti che il requisito in questione e' rispettato.
Documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di
copia conforme o di traduzione autenticata possono essere richiesti solo nei
casi previsti da altre disposizioni di attuazione di norme comunitarie o per
motivi imperativi d'interesse generale, tra i quali l'ordine pubblico e la
sicurezza. Ove necessario, le autorita' competenti possono richiedere
traduzioni in italiano non autenticate.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai
documenti di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonche' agli atti relativi a
societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita'
limitata per i quali sia prescritta o consentita la pubblicita' nel registro
delle imprese.
Titolo V - Disposizioni a tutela dei destinatari
Art. 28
(Restrizioni vietate)
1. La fruizione di un servizio fornito da un
prestatore stabilito in un altro Stato membro non puo' essere subordinata ai
seguenti requisiti:
a) l'obbligo per il destinatario di ottenere
un'autorizzazione dalle autorita' competenti o quello di presentare una
dichiarazione presso di esse;
b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti
finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore e'
stabilito o di quello in cui il servizio e' prestato.
Art. 29
(Divieto di discriminazioni)
1. Al destinatario non possono essere imposti
requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalita' o sul suo luogo di
residenza.
2. E' fatto divieto ai prestatori di prevedere
condizioni generali di accesso al servizio offerto che contengano condizioni
discriminatorie basate sulla nazionalita' o sul luogo di residenza del destinatario,
ferma restando la possibilita' di prevedere condizioni d'accesso differenti
allorche' queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
Art. 30
(Assistenza ai destinatari)
1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
affinche' siano fornite le seguenti informazioni ai destinatari di attivita' di
servizi che ne facciano richiesta:
a) informazioni generali sui requisiti applicati
negli altri Stati membri in materia di accesso alle attivita' di servizi e al
loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori;
b) informazioni generali sui mezzi di ricorso
esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;
c) i dati delle associazioni o organizzazioni,
compresi gli sportelli della rete dei centri europei dei consumatori, presso le
quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.
2. Per le imprese destinatarie di attivita' di
servizi, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal sistema delle
Camere di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura.
Titolo VI - Qualita' dei servizi
Art. 31
(Informazioni sui prestatori e sui loro servizi)
1. I prestatori forniscono al destinatario in modo
chiaro e senza ambiguita', in tempo utile prima della stipula del contratto o
in ogni caso prima della prestazione del servizio, le informazioni seguenti:
a) nome, status e forma giuridica, indirizzo postale
al quale sono stabiliti e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in
contatto e comunicare con i prestatori direttamente e, se del caso, per via
elettronica;
b) ove siano iscritti in un registro commerciale o
altro registro pubblico analogo, la denominazione di tale registro e il numero
di immatricolazione o mezzi equivalenti atti ad identificarli in tale registro;
c) ove l'attivita' sia assoggettata ad un regime di
autorizzazione, i dati dell'autorita' competente o dello sportello unico; d)
ove esercitino un'attivita' soggetta all'IVA, il numero di partita IVA;
e) per quanto riguarda le professioni regolamentate,
gli ordini professionali, albi o collegi presso i quali sono iscritti, la
qualifica professionale e lo Stato membro nel quale e' stata acquisita;
f) eventuali clausole e condizioni generali
applicate dal prestatore; g) esistenza di eventuali clausole contrattuali
utilizzate dal prestatore relative alla legge applicabile al contratto o alla
giurisdizione competente;
h) esistenza di un'eventuale garanzia post vendita,
non imposta dalla legge;
i) prezzo del servizio, laddove esso e' predefinito
dal prestatore per un determinato tipo di servizio;
l) principali caratteristiche del servizio, se non
gia' apparenti dal contesto;
m) eventuale assicurazione o le garanzie per
responsabilita' professionale, in particolare il nome e l'indirizzo
dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.
2. I prestatori scelgono le modalita', attraverso le
quali fornire al destinatario prima della stipula del contratto o, in assenza
di contratto scritto, prima che il servizio sia prestato, le informazioni di
cui al comma 1, tra le seguenti:
a) comunicandole di propria iniziativa;
b) rendendole facilmente accessibili sul luogo della
prestazione del servizio o di stipula del contratto;
c) rendendole facilmente accessibili per via
elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;
d) indicandole in tutti i documenti informativi che
fornisce al destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto.
3. I prestatori, su richiesta del destinatario,
comunicano le seguenti informazioni supplementari:
a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal
prestatore per un determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non
e' possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per
permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente
dettagliato;
b) per quanto riguarda le professioni regolamentate,
un riferimento alle regole professionali in vigore nello Stato membro di
stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;
c) informazioni sulle loro attivita'
multidisciplinari e sulle associazioni che sono direttamente collegate al
servizio in questione, nonche' sulle misure assunte per evitare conflitti di
interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento informativo nel
quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi;
d) gli eventuali codici di condotta ai quali il
prestatore e' assoggettato, nonche' l'indirizzo al quale tali codici possono
essere consultati per via elettronica, con un'indicazione delle versioni
linguistiche disponibili;
e) se un prestatore e' assoggettato a un codice di
condotta o e' membro di un'associazione commerciale o di un ordine, collegio o
albo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale di
risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo. Il prestatore
specifica in che modo e' possibile reperire informazioni dettagliate sulle
caratteristiche e le condizioni di ricorso a meccanismi extragiudiziali di
risoluzione delle controversie.
Art. 32
(Risoluzione delle controversie)
1. I prestatori devono fornire i propri dati, in
particolare un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta
elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi
quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o
chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro
domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la
corrispondenza.
2. I prestatori rispondono ai reclami di cui al
comma 1 con la massima sollecitudine al fine di trovare soluzioni adeguate.
3. I prestatori sono tenuti a provare il rispetto
degli obblighi di informazione e l'esattezza delle informazioni fornite.
4. Qualora per ottemperare a una decisione
giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, sono riconosciute le
garanzie equivalenti costituite presso un istituto di credito o un assicuratore
stabilito in un altro Stato membro e autorizzato ai sensi della normativa
comunitaria in vigore. L'istituto di credito e l'assicuratore stabiliti sul
territorio nazionale devono essere autorizzati ai sensi, rispettivamente, del
decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2007, n. 15, di attuazione della direttiva 2006/48/CE e del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di attuazione delle direttive
73/239/CEE e 2002/83/CE.
5. I prestatori, soggetti ad un codice di condotta o
membri di un'associazione o di un organismo professionale che prevede il
ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, ne informano il
destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo
dettagliato uno dei loro servizi e indicano in che modo e' possibile reperire
informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a
tale meccanismo.
Art. 33
(Assicurazioni)
1. Ove previsto, l'obbligo di disporre di
un'assicurazione di responsabilita' professionale o altra garanzia non puo'
essere imposto al prestatore che si stabilisce sul territorio se gia' coperto
da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalita' e
copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della
garanzia, nonche' eventuali esclusioni dalla copertura, nello Stato membro in
cui e' gia' stabilito. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, puo' essere
richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi.
2. Costituisce prova sufficiente dell'esistenza di
tale assicurazione o garanzia un attestato rilasciato da istituti di credito e
assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.
Art. 34
(Comunicazioni commerciali)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, limitazioni al libero impiego delle comunicazioni
commerciali da parte dei prestatori di servizi che esercitano una professione
regolamentata devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse
generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalita'.
2. Alle comunicazioni di cui al comma 1 si applicano
i principi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. I codici deontologici assicurano che le
comunicazioni commerciali relative ai servizi forniti dai prestatori che
esercitano una professione regolamentata sono emanate nel rispetto delle regole
professionali, in conformita' del diritto comunitario, riguardanti, in
particolare, l'indipendenza, la dignita' e l'integrita' della professione,
nonche' il segreto professionale, nel rispetto della specificita' di ciascuna
professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali
sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse
generale e proporzionate.
Art. 35
(Attivita' multidisciplinari)
1. I prestatori possono essere assoggettati a
requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata
attivita' specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di
attivita' diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui
cio' sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse
in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui e' necessario
garantire l'indipendenza e l'imparzialita';
b) prestatori che forniscono servizi di
certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella
misura in cui cio' sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e
l'imparzialita'.
2. Nei casi in cui e' consentito lo svolgimento
delle attivita' multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le
incompatibilita' tra determinate attivita';
b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialita'
che talune attivita' richiedono;
c) e' assicurata la compatibilita' delle regole di
deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attivita',
soprattutto in materia di segreto professionale.
Titolo VII - Collaborazione amministrativa
Art. 36
(Cooperazione tra autorita' nazionali competenti)
1. Al fine di garantire forme efficaci di
cooperazione amministrativa tra le autorita' competenti degli Stati membri, le
autorita' competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto
utilizzano il sistema telematico di assistenza reciproca con le autorita'
competenti degli Stati dell'Unione europea istituito dalla Commissione europea
denominato IMI-Internal Market Information.
2. Le richieste di informazioni, le richieste di
verifiche, ispezioni e indagini di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40, nonche'
il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41 e lo scambio di informazioni su
misure eccezionali relative alla sicurezza dei servizi di cui all'articolo 42
sono effettuate tramite il sistema IMI di cui al comma 1. La Presidenza del
Consiglio - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra
autorita' competenti nazionali e comunitarie.
3. Ferme restando le competenze delle autorita' di
cui all'articolo 8, lettera i), il punto di contatto nazionale cura la gestione
nazionale delle attivita' del sistema IMI, in particolare:
a) convalida la registrazione delle autorita'
competenti nazionali nel sistema;
b) supporta lo scambio di informazioni tra autorita'
competenti;
c) coordina le richieste informative fatte da altri
Stati membri;
d) assiste le autorita' competenti
nell'individuazione delle amministrazioni competenti alle quali rivolgersi;
e) assiste le autorita' competenti per garantire la
mutua assistenza;
f) notifica alla Commissione le richieste connesse
con il meccanismo di allerta di cui all'articolo 41;
4. Le modalita' procedurali per l'utilizzo della
rete IMI sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche europee,
di concerto con i Ministri interessati.
5. Le informazioni di cui al comma 2 possono
riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse, le sanzioni penali
irrogate, le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta
fraudolenta assunte dall'autorita' competente nei confronti di un prestatore e
che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua
affidabilita' professionale.
6. Le autorita' competenti di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera i), responsabili del controllo e della disciplina delle
attivita' dei servizi, si registrano nel sistema di cui al comma 1.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento delle politiche comunitarie convalida la registrazione delle
autorita' competenti nel sistema, accreditando presso la Commissione europea i
soggetti abilitati ad operare.
8. Restano ferme le iniziative nel settore della
cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in
materia di scambio di informazioni tra autorita' degli Stati membri preposte
all'applicazione della legge e di casellari giudiziari.
Art. 37
(Mutua assistenza)
1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera i), forniscono al piu' presto e per via elettronica, tramite
il sistema IMI di cui all'articolo 36, comma 1, le informazioni richieste da
altri Stati membri o dalla Commissione.
2. Qualora ricevano una richiesta di assistenza
dalle autorita' competenti di un altro Stato membro, le autorita' competenti di
cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), provvedono affinche' i prestatori
stabiliti sul territorio nazionale comunichino loro tutte le informazioni necessarie
al controllo delle attivita' di servizi.
3. Qualora insorgano difficolta' nel soddisfare una
richiesta di informazioni o nell'effettuare verifiche, ispezioni o indagini, le
autorita' competenti in causa avvertono sollecitamente lo Stato membro richiedente
al fine di trovare una soluzione.
4. Le autorita' competenti provvedono affinche' i
registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati
dalle autorita' competenti sul territorio nazionale siano altresi'
consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorita' omologhe degli
altri Stati membri.
5. Le autorita' competenti, tramite la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, comunicano alla Commissione informazioni su casi in cui altri
Stati membri non assolvono ai loro obblighi di mutua assistenza.
Art. 38
(Obblighi generali per le autorita' competenti)
1. Per quanto riguarda i prestatori stabiliti sul
territorio nazionale che forniscono servizi in un altro Stato membro, le
autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), forniscono le
informazioni richieste da tale Stato, in particolare la conferma del loro
stabilimento sul territorio nazionale e del fatto che, a quanto loro risulta,
essi non vi esercitano attivita' in modo illegale.
2. Le autorita' competenti di cui al comma 1
procedono alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato
membro e informano quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti
presi. Le autorita' competenti possono decidere le misure piu' appropriate da
assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta di un altro Stato membro.
3. Qualora vengano a conoscenza di comportamenti o
atti precisi di un prestatore stabilito sul territorio che presta servizi in
altri Stati membri che, a loro conoscenza, possano causare grave pregiudizio
alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente, le autorita'
competenti di cui al comma 1, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ne informano
al piu' presto gli altri Stati membri e la Commissione.
Art. 39
(Controllo da parte delle autorita' competenti in
caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro)
1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore
stabilito sul territorio nazionale in un altro Stato membro, le autorita'
competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), controllano il rispetto
dei requisiti nazionali in conformita' dei poteri di sorveglianza previsti
dall'ordinamento nazionale, in particolare mediante misure di controllo sul
luogo di stabilimento del prestatore.
2. Le autorita' competenti di cui al comma 1 non
possono omettere di adottare misure di controllo o di esecuzione sul territorio
nazionale per il motivo che il servizio e' stato prestato o ha causato danni in
un altro Stato membro.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non comporta il
dovere per le autorita' competenti di effettuare verifiche e controlli fattuali
nel territorio dello Stato membro in cui e' prestato il servizio. Tali
verifiche e controlli sono effettuati dalle autorita' dello Stato membro in cui
il prestatore svolge temporaneamente la sua attivita', su richiesta delle
autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i).
Art. 40
(Controllo da parte delle autorita' competenti in
caso di spostamento temporaneo del prestatore sul territorio)
1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore
comunitario sul territorio nazionale, in relazione ai requisiti nazionali che
possono essere imposti in base agli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 22, le
autorita' competenti sono responsabili del controllo sull'attivita' del
prestatore sul territorio. In conformita' al diritto comunitario, le autorita'
competenti:
a) adottano tutte le misure necessarie al fine di
garantire che il prestatore si conformi a tali requisiti per quanto riguarda
l'accesso a un'attivita' di servizi sul territorio e il suo esercizio;
b) procedono alle verifiche, ispezioni e indagini
necessarie per controllare il servizio prestato.
2. Nel caso in cui un prestatore di un altro Stato
membro si sposti temporaneamente sul territorio nazionale in cui non e'
stabilito per prestarvi un servizio, le autorita' competenti partecipano al
controllo del prestatore conformemente ai commi 3 e 4.
3. Su richiesta dello Stato membro di stabilimento,
le autorita' competenti procedono alle verifiche, ispezioni e indagini
necessarie per assicurare un efficace controllo da parte dello Stato membro di
stabilimento, intervenendo nei limiti delle competenze loro attribuite. Le
autorita' competenti possono decidere le misure piu' appropriate da assumere,
caso per caso, per soddisfare la richiesta dello Stato membro di stabilimento.
4. Di loro iniziativa, le autorita' competenti
possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purche' queste
non siano discriminatorie, non siano motivate dal fatto che il prestatore e'
stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate.
Art. 41
(Meccanismo d'allerta)
1. Qualora un'autorita' competente di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera i), venga a conoscenza di circostanze o fatti
precisi gravi riguardanti un'attivita' di servizi che potrebbero provocare un
pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente sul
territorio nazionale o sul territorio di altri Stati membri, ne informa al piu'
presto, tramite la rete IMI, il punto nazionale di contatto di cui all'articolo
36, comma 2. Il punto nazionale di contatto informa lo Stato membro di stabilimento
del prestatore, gli altri Stati membri interessati e la Commissione.
2. Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 4,
sono disciplinate le modalita' operative e procedurali per l'inoltro
dell'allerta agli altri Stati membri, per il ricevimento dell'allerta dagli
altri Stati membri, nonche' per la chiusura, la revoca e la correzione
dell'allerta stessa.
Art. 42
(Deroghe per casi individuali)
1. In deroga agli articoli 21 e 22 e a titolo
eccezionale, le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
i), possono prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato
membro misure relative alla sicurezza dei servizi.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere
assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza di cui
all'articolo 43 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) le disposizioni nazionali a norma delle quali
sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria
riguardante il settore della sicurezza dei servizi;
b) le misure proteggono maggiormente il destinatario
rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento del
prestatore in conformita' delle sue disposizioni nazionali;
c) lo Stato membro di stabilimento del prestatore
non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a
quelle di cui all'articolo 43, comma 2;
d) le misure sono proporzionate.
3. I commi 1 e 2 lasciano impregiudicate le
disposizioni che garantiscono la liberta' di prestazione dei servizi o che
permettono deroghe a detta liberta', previste in provvedimenti di recepimento
di atti comunitari.
Art. 43
(Mutua assistenza in caso di deroghe individuali)
1. Qualora un'autorita' competente di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera i), intenda assumere le misure previste
dall'articolo 42, si applica la procedura di cui ai commi da 2 a 6 del presente
articolo, senza pregiudizio delle procedure giudiziarie, compresi i
procedimenti e gli atti preliminari compiuti nel quadro di un'indagine penale.
2. L'autorita' competente di cui al comma 1 chiede
allo Stato membro di stabilimento di assumere misure nei confronti del
prestatore la cui attivita' configura un pericolo per la sicurezza dei servizi,
informando il punto nazionale di contatto di cui all'articolo 36, comma 2, e
fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e sulle
circostanze della fattispecie.
3. Qualora l'autorita' che ha presentato la
richiesta non ritiene soddisfacente la risposta dello Stato membro interessato,
l'autorita' ne informa il punto nazionale di contatto, precisando le ragioni
per le quali ritiene che:
a) le misure assunte o previste dallo Stato membro
di stabilimento siano insufficienti;
b) le misure che prevede di assumere rispettino le
condizioni di cui all'articolo 42.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie provvede a
notificare alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore
l'intenzione di prendere misure ai sensi del presente articolo.
5. Le misure possono essere assunte solo allo
scadere dei quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al
comma 4.
6. In caso di urgenza, non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 5 e le misure sono notificate con la
massima sollecitudine, tramite la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per
il coordinamento delle politiche comunitarie alla Commissione e allo Stato
membro di stabilimento del prestatore, specificando i motivi che giustificano
l'urgenza.
PARTE SECONDA
Titolo I - Disposizioni relative ai procedimenti di
competenza del Ministero della giustizia
Art. 44
(Esercizio di attivita' professionale regolamentata
in regime di libera prestazione)
1. Fermo quanto previsto dal Titolo II del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, e
successive modificazioni, e dalle disposizioni nazionali di attuazione delle
norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni, alla prestazione
temporanea e occasionale di attivita' professionale regolamentata si applica
l'articolo 20 del presente decreto.
Art. 45
(Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o
elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)
1. La domanda di iscrizione in albi, registri o
elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate e' presentata al
Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve essere
corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per
ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.
2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi
entro due mesi dalla presentazione della domanda.
3. Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi
di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che il
richiedente e' stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell'ordine o al
Collegio professionale competente.
4. Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia
provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del
presente articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per
l'esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento
espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione
del silenzio assenso.
6. Dallo stesso momento decorre il termine, ove
previsto, per la notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi
diritto.
7. I principi contenuti nel presente articolo non si
applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che
disciplinano specifiche professioni.
Art. 46
(Requisiti per l'iscrizione negli albi, registri o
elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate)
1. Fermi i requisiti abilitativi stabiliti per
ciascuna professione dal rispettivo ordinamento, costituisce titolo di
iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni
regolamentate, il decreto di riconoscimento della qualifica professionale
rilasciato ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206.
2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione o del
mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle
professioni regolamentate. Il domicilio professionale e' equiparato alla
residenza.
Art. 47
(Esercizio di attivita' professionale regolamentata
in regime di stabilimento)
1. L'iscrizione in albi, elenchi o registri, per
l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate, e' consentita ad
associazioni o societa' di uno Stato, membro dell'Unione europea nel rispetto
delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente.
2. Si applica l'articolo 2, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e successive modificazioni.
Art. 48
(Regolamenti)
1. Su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia, sono adottati regolamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto n. 400, e successive
modificazioni, per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio
delle professioni regolamentate, in particolare con riferimento all'ordinamento
professionale degli assistenti sociali, dei chimici, degli ingegneri e degli
architetti, ai principi contenuti nel presente decreto legislativo, in
particolare agli articoli 45 e 46.
Art. 49
(Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
successive modificazioni, recante ordinamento della professione di avvocato e
procuratore)
1. All'articolo 17 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, numero 1Ħ, dopo la parola:
"Italia" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero
cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea";
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del
Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo
per l'iscrizione nell'albo.".
2. All'articolo 24 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al quinto comma la parola: "tre" e'
sostituita dalla seguente: "due";
b) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
"Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45,
commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE";
3. All'articolo 31 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, dopo la parola:
"residenza" sono inserite le seguenti: "o il suo domicilio
professionale";
b) al quarto comma la parola: "tre" e'
sostituita dalla seguente: "due";
c) il sesto comma e' sostituito dal seguente:
"Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45,
commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE".
4. All'articolo 37 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, numero 3Ħ, dopo la parola:
"residenza" sono inserite le seguenti: "o del domicilio
professionale";
b) al primo comma, numero 4), dopo la parola:
"residenza" sono inserite le seguenti: "o il suo domicilio
professionale".
5. Le espressioni: "Ministro di grazia e
giustizia" o "Ministro per la grazia e giustizia", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro della
giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia",
ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della
giustizia".
Art. 50
(Modifiche alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e
successive modificazioni, recante ordinamento della professione di dottore
agronomo e di dottore forestale)
1. All'articolo 30, primo comma, della legge 7
gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, e' apportata la seguente
modifica, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti:
"o il domicilio professionale,";
2. All'articolo 31, della legge 7 gennaio 1976, n.
3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, lettera a), le parole: "o
cittadino" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero cittadino di uno
Stato membro dell'Unione europea o";
b) al primo comma, lettera e), dopo le parole:
"la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale,";
c) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del
Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo
per l'iscrizione nell'albo.";
3. All'articolo 32 della legge 7 gennaio 1976, n. 3,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma la parola: "tre" e'
sostituita dalla seguente: "due";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45,
commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE.".
4. All'articolo 33, secondo comma, della legge 7
gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, dopo le parole: "di
residenza" sono inserite le seguenti: "o di domicilio
professionale,".
5. L'espressione "Ministro di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro
della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e giustizia",
ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero della
giustizia".
Art. 51
(Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e
successive modificazioni, recante istituzione dell'albo professionale degli
agrotecnici)
1. All'articolo 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, lettera a), le parole:
"della Comunita' europea" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'Unione europea";
b) al primo comma, lettera d), dopo le parole:
"essere residente" sono inserite le seguenti: "o avere il
domicilio professionale";
c) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del
Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo
per l'iscrizione nell'albo.".
2. All'articolo 6, della legge 6 giugno 1986, n.
251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "l'aspirante
risiede" sono inserite le seguenti: "o ha il domicilio
professionale";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo
45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE.";
c) al comma 2, dopo le parole: "indirizzo di
residenza" sono inserite le seguenti: "o di domicilio
professionale".
3. All'articolo 10-bis, comma 3, della legge 6
giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, le parole: "cittadini
italiani," sono soppresse;
4. L'espressione "Ministro di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro
della giustizia"; l'espressione "Ministero di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero
della giustizia".
Art. 52
(Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, e
successive modificazioni, recante disciplina giuridica della professione di
attuario)
1. All'articolo 4, della legge 9 febbraio 1942,
n.194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, lettera a), dopo le parole:
"ovvero cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato
membro dell'Unione europea o";
b) al primo comma la lettera f), e' sostituita dalla
seguente: "f) avere la residenza o il domicilio professionale in
Italia.";
c) dopo il primo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai
sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
2. All'articolo 8, della legge 9 febbraio 1942, n.
194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, numero 2Ħ, dopo la parola:
"residenza" sono aggiunte le seguenti: "o di domicilio
professionale";
b) al primo comma, numero 4), dopo le parole:
"di Stato" sono inserite le seguenti: "membro dell'Unione
europea o di Stato";
c) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45,
commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE";
3. L'articolo 20 della legge 9 febbraio 1942, n.
194, e successive modificazioni, e' abrogato.
4. L'espressione: "Ministro di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro
della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero
della giustizia".
Art. 53
(Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e
successive modificazioni, recante ordinamento della professione di perito
agrario)
1. All'articolo 30, primo comma, della legge 28
marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, dopo le parole: "la
residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale,".
2. All'articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n.
434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), le parole: "delle
Comunita' europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione
europea";
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "la
residenza anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale,";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del
Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo
per l'iscrizione nell'albo.".
2. All'articolo 32 della legge 28 marzo 1968, n.
434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma la parola: "tre" e'
sostituita dalla seguente: "due";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45,
commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE.";
3. L'espressione: "Ministro di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro
della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero
della giustizia".
Art. 54
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e
successive modificazioni, recante ordinamento della professione di giornalista)
1. All'articolo 26, primo comma, della legge 3
febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: " la
loro residenza" sono inserite le seguenti: "o il loro domicilio
professionale,".
2. All'articolo 27, primo comma, della legge 3
febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: "la
residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale".
3. All'articolo 29, della legge 3 febbraio 1963, n.
69, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del
Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo
per l'iscrizione nell'albo.";
b) al secondo comma, le parole da: "entro"
a: "iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "Al procedimento
per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2006/123/CE.";
4. Dopo l'articolo 31 della legge 3 febbraio 1963,
n. 69, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 31-bis
(Iscrizione dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti)
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel
registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente,
agli articoli 33 e 35.".
5. All'articolo 37 della legge 3 febbraio 1963, n.
69, e successive modificazioni, dopo la parola: "residenza", ovunque
ricorra, sono inserite le seguenti: "o domicilio professionale".
6. L'espressione: "Ministro di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro
della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero
della giustizia".".
Art. 55
(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n.
139, recante costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili)
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno
2005, n. 139, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"4-bis. Il decreto di riconoscimento della
qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 giugno
2005, n. 139, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Al procedimento
per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
Art. 56
(Modifiche alla legge 24 maggio 1967, n. 396, e
successive modificazioni, recante ordinamento della professione di biologo)
1. All'articolo 5 della legge 24 maggio 1967, n.
396, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole: "ovvero
cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro
dell'Unione europea o";
b) alla lettera e), dopo le parole: "la
residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale";
c) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica
professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2. All'articolo 8, comma quinto, della legge 24
maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, la parola:
"stranieri" e' sostituita dalle seguenti: "di Stati non membri
dell'Unione europea".
3. All'articolo 10 della legge 24 maggio 1967, n.
396, e successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45,
commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
4. All'articolo 32, secondo comma, della legge 24
maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, dopo la parola:
"residenza" sono inserite le seguenti: "o domicilio
professionale".
5. L'espressione: "Ministro per la grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro
della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero
della giustizia".
Art. 57
(Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e
successive modificazioni, recante norme per l'ordinamento della professione di
consulente del lavoro)
1. All'articolo 3, secondo comma, lettera a), della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, le parole:
"della Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'Unione europea";
2. All'articolo 8, terzo comma, della legge 11
gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, dopo la parola:
"domicilio" e' inserita la seguente: "professionale";
3. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 1979, n.
12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, lettera a), le parole:
"della Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'Unione europea";
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica
professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
c) al quarto comma la parola: "tre" e'
sostituita dalla parola: "due";
d) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
"Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45,
commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE.".
4. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia",
ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della
giustizia".
Art. 58
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, e
successive modificazioni, recante disposizioni per la tutela del titolo e della
professione di geologo)
1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n.
112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole: "ovvero
cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro
dell'Unione europea o" ;
b) alla lettera e), dopo la parola:
"residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale";
c) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica
professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si
applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2006/123/CE.
L'espressione: "Ministro per la grazia e la
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro
della giustizia".
Art. 59
(Modifiche alla legge 12 novembre 1990, n. 339,
recante decentramento dell'ordine nazionale dei geologi)
1. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge 12
novembre 1990, n. 339, le parole: "cittadini italiani" sono
soppresse.
Art. 60
(Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 59,
recante ordinamento della professione di tecnologo alimentare)
1. All'articolo 26, comma 1, della legge 18 gennaio
1994, n. 59, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti:
"o il domicilio professionale";
2. All'articolo 27 della legge 18 gennaio 1994, n.
59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: "della
Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'Unione europea";
b) al comma 1, lettera d), dopo la parola:
"residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale";
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il decreto di riconoscimento della
qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
d) al comma 3, la parola: "tre" e'
sostituita dalla seguente: "due";
e) il comma 4, e' sostituito dal seguente "4. Si
applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione
della direttiva 2006/123/CE.".
3. Al comma 4, dell'articolo 49, le parole:
"cittadini italiani," sono soppresse.
4. L'espressione: "Ministro di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro
della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e
giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministero
della giustizia".
Art. 61
(Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante
modifiche all'ordinamento professionale dei geometri)
1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, numero 1), le parole: "della
Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione
europea";
b) al comma 1, numero 3), dopo la parola:
"anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il decreto di riconoscimento della
qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo
45 del presente decreto legislativo.".
Art. 62
(Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17,
recante modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali)
1. All'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n.17,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: "delle
Comunita' europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione
europea" ;
b) al comma 1, lettera d), dopo la parola:
"anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale";
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Il decreto di riconoscimento della
qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
d) dopo il comma 5 e' inserito, in fine, il
seguente:
"5-bis. Al procedimento per l'iscrizione
nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
Art. 63
(Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, recante
ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo
professionale)
1. All'articolo 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il decreto di riconoscimento della
qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
Titolo II -Disposizioni relative ad alcuni
procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico
Art. 64
(Somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi
gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e' soggetta ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il
trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarita'
degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio
di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del
comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. E' subordinata alla dichiarazione di inizio di
attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche
l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari
soggetti elencati alle lettere a), b), e), d), e), f), g) e h) del comma 6
dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.
3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del
settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a
tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma
restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettivita' inteso
come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero
esercizio dell'attivita'. Tale programmazione puo' prevedere, sulla base di
parametri oggettivi e indici di qualita' del servizio, divieti o limitazioni
all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non
altrimenti risolvibili di sostenibilita' ambientale, sociale e di viabilita'
rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza
incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di' controllo in
particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti
alla vivibilita' del territorio e alla normale mobilita'. In ogni caso, resta
ferma la finalita' di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico,
storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla
verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno
economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entita' delle vendite
di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.
4. Il trasferimento della gestione o della
titolarita' di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di
morte e' subordinato all'effettivo trasferimento dell'attivita' e al possesso
dei requisiti prescritti da parte del subentrante.
5. L'esercizio dell'attivita' e' subordinato alla
conformita' del locale ai criteri sulla sorvegli abilita' stabiliti con decreto
del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.
6. L'avvio e l'esercizio dell'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande e' soggetto al rispetto delle norme
urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto
1991, n. 287, e' sostituito dal seguente:
"6. Sono escluse dalla programmazione le
attivita' di somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni,
locande o ad altri complessi ricettivi,limitatamente alle prestazioni rese agli
alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di' servizio
delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e
marittime;
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera e), nei quali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e
svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai
circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita'
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri
dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita'
religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico. ".
8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono
nei seguenti casi:
a) qualora il titolare dell'attivita' non risulti
piu' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;
b) qualora il titolare sospenda l'attivita' per un
periodo superiore a dodici mesi;
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei
locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il
titolare puo' essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a
ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
d) nel caso di attivita' soggetta ad autorizzazione,
qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non attivi
l'esercizio entro centottantagiorni.
9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto
1991, n. 287, e' sostituito dal seguente: "l. A chiunque eserciti
l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza
l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attivita', ovvero
quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di
prosecuzione dell'attivita' ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000
euro e la chiusura dell'esercizio.".
10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo
4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.
Art. 65
(Esercizi di vicinato)
1. L'apertura, il trasferimento di sede e
l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito
dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, sono soggetti a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo
sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per
territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. All'articolo 7, comma 2, alinea, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e'
sostituita dalla seguente: "dichiarazione di inizio di attivita' ".
3. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 3 marzo 1998, n. 114, e' abrogato.
Art. 66
(Spacci interni)
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da
enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di
consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole e negli
ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta
a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per
le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano
accesso dalla pubblica via.
2. Al comma 3, dell'articolo 16 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e'
sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di' attivita' ".
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.
Art. 67
(Apparecchi automatici)
1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di
apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare
allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per
territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell'articolo 17 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e'
sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di' attivita' ".
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n 114, sono abrogati.
Art. 68
(Vendita per corrispondenza, televisione o altri
sistemi di comunicazione)
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o
tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta a dichiarazione di
inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita'
produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica,
intende avviare l'attivita', ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell'articolo 18 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione" e'
sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di attivita' ".
3. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' abrogato.
Art. 69
(Vendite presso il domicilio dei consumatori)
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi
di acquisto presso il domicilio dei consumatori e' soggetta a dichiarazione di
inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita'
produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica,intende
avviare l'attivita',ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e'
sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di attivita' ".
3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "4. Il
soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita'
di' incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del
luogo nel quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili
dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei
requisiti di onorabilita' prescritti per l'esercizio dell'attivita' di vendita.".
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.
5. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a
domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173,
per conto di imprese esercenti tale attivita' non e' soggetta alla
dichiarazione di cui al comma 1, ma esclusivamente all'espletamento degli
adempimenti previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
Art. 70
(Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)
1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "2.
L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto ad apposita
autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a societa' di' persone, a societa'
di capitali regolarmente costituite o cooperative.".
2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "4.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente
in forma itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla
regione,dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica,
intende avviare l'attivita'. L'autorizzazione di' cui al presente comma abilita
anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi
si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o
svago.".
3. Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto
n. 114 del 1998 dopo le parole: ''della densita' della rete distributiva e
della popolazione residente e fluttuante " sono inserite le seguenti:
"limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di
sostenibilita' ambientale e sociale, di viabilita' rendano impossibile
consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo
gravemente negativo sui meccanismi di' controllo, in particolare, per il
consumo di' alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita'
del territorio e alla normale mobilita'. In ogni caso resta ferma la finalita'
di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico,
architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di
natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o
sulla prova di una domanda di' mercato, quali entita' delle vendite di prodotti
alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche
" .
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in
deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono
individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i
criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da
applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il
periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.
Art. 71
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita'
commerciali)
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale
di' vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e'
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia
stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata
in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro
II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina,
delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata
in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica,
compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata
in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti
sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione
di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1,
o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati
contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato
di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati
concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o
psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle
norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi
del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia
estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio
in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di' esercizio dell'attivita' non si
applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee
a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di societa', associazioni od organismi
collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale
rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti
i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita'
di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di
una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno
dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso
professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due
anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti,
o in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine,
entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare,
comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.
3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25
agosto 1991, n. 287.
Art. 72
(Attivita' di facchinaggio)
1. I soggetti che presentano la dichiarazione di
inizio di attivita' per l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio ai sensi
dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e i relativi addetti non sono
tenuti agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 342.
Art. 73
(Attivita' di intermediazione commerciale e di
affari)
1. E' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della
legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.
2. Le attivita' disciplinate dalla legge 3 febbraio
1989, n. 39, sono soggette a dichiarazione di inizio di attivita', da
presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per
il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata
delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei
requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel
registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure
nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive
modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse
tipologie di attivita', distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n.
39.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle attivita' di agente d'affari non rietranti tra quelle
disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. E' fatta salva per le
attivita' relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie
matrimoniali e di pubbliche relazioni, l'applicazione dell'articolo 115 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto
per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione
del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti
all'esercizio della relativa attivita' professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo
contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle
iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni
per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli
uffici delle Camere di commercio.
Art. 74
(Attivita' di agente e rappresentante di' commercio)
1. Per l'attivita' di agente o rappresentante di
commercio e' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio
1985, n. 204.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a
dichiarazione di inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del
comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni
e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti
l'attivita' di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle
imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio
delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni,
assegnando la relativa qualifica.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per
l'accesso all'attivita', all'articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n.
204, le lettere a), b) e d) sono soppresse e alla lettera c) la parola: "fallito"
e' soppressa.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto
per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione
del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti
all'esercizio della relativa attivita' professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo
contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle
iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Art. 75
(Attivita' di mediatore marittimo)
1. Per l'attivita' di mediatore marittimo e'
soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n.
478.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a
dichiarazione di inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del
comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni
e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel
registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure
nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive
modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per
l'accesso all'attivita', all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 478, le
lettere a), b) e c) sono soppresse e all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, le lettere a), c) e d) sono soppresse.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal
presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono
effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del
possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita'
professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo
contenuti nella legge 12 marzo 1968, n. 478, si intendono riferiti alle
iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni
per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli
uffici delle Camere di commercio.
Art. 76
(Attivita' di spedizioniere)
1. Per l'attivita' di' spedizioniere e' soppresso
l'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a
dichiarazione di inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del
comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni
e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti le
attivita' di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle
imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio
delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni,
assegnando ad essi la relativa qualifica.
3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per
l'accesso all'attivita', l'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e'
sostituito dal seguente:
"ART. 6
1. Non possono esercitare l'attivita' di
spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro
l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica,
l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonche' condanne per ogni altro
delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non
inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non
sia intervenuta la riabilitazione.
2. In caso di societa', associazioni od organismi
collettivi i' requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale
rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti
i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti
di adeguata capacita' finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel
caso di una Societa' per azioni, nel caso di Societa' a responsabilita'
limitata, Societa' in accomandita semplice, Societa' in nome collettivo,
occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali
modificazioni, l'ammontare del capitale sociale, e, qualora sia inferiore ai
100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del
limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da
compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le ditte individuali
l'adeguata capacita' finanziaria e' comprovata o dal possesso di immobili o da
un deposito vincolato in denaro o titoli, nonche' mediante le suddette garanzie
fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra piu'
volte richiamata.
4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno
uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver conseguito un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado in materie commerciali;
b) aver conseguito un diploma universitario o di'
laurea in materie giuridico-economiche;
c) aver svolto un periodo di esperienza
professionale qualificata nello specifico campo di attivita' di almeno due anni
anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di' imprese
del settore, comprovato da idonea documentazione. ".
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal
presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono
effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del
possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita'
professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami all'elenco
contenuti nella legge 14 novembre 1941, n. 1442, si intendono riferiti alle
iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni
per la tenuta dell'elenco soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli
uffici delle Camere di commercio.
Art. 77
(Attivita' di acconciatore)
1. L'articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto
2005, n. 174, e' sostituito dal seguente:
"2. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore
di cui alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e' soggetto
a dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo
sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 17
agosto 2005, n. 174, e' inserito il seguente: "5-bis. Il responsabile
tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attivita' di
acconciatore.".
Art. 78
(Attivita' di estetista)
1. L'articolo 2 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 2
1. L'attivita' professionale di cui all'articolo 1
e' esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle
norme vigenti. Non e' consentito l'esercizio dell'attivita' ai soggetti non
iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8
agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'esercizio dell'attivita' di estetista e'
soggetto a dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo
sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .".
2. All'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1,
prima del comma 1 e' inserito il seguente: "01. Per ogni sede dell'impresa
dove viene esercitata l'attivita' di estetista deve essere designato, nella
persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare
coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in
possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce
la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita' di estetica.".
3. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio
1990, n. 1, e' abrogato.
Art. 79
(Attivita' di tintolavanderia)
1. L'esercizio dell'attivita' professionale di
tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' soggetta a
dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le
attivita' produttive di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n.
241.
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della
legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' sostituita dalla seguente: "a) frequenza
di corsi di qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450
ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno; ";
3. All'articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio
2006, n. 84, le parole: "previa determinazione dei criteri generali in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano " sono soppresse.
4. L'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 6
1. Le imprese del settore sono autorizzate a
continuare a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, fino
all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge
che prevedono termini e modalita' per la designazione del responsabile tecnico
di cui all'articolo 2, comma 2.".
5. L'articolo 3, comma 3, della legge 22 febbraio
2006, n. 84, e' abrogato.
Art. 80
(Disposizioni transitorie)
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro i sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di iscrizione nel
registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di
cui agli articoli 73, 74, 75 e 76, nonche' le nuove procedure di iscrizione, in
modo da garantire l'invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.
Art. 81
(Marchi ed attestati di qualita' dei servizi)
1. I soggetti, pubblici o privati, che istituiscono
marchi ed altri attestati di qualita' relativi ai servizi o sono responsabili
della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai destinatari,
tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato
dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di
qualita', dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo
economico ed evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base
del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
Titolo III - Disposizioni relative ai procedimenti
di competenza di altre Amministrazioni
Art. 82
(Attivita' di spedizioniere doganale)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46, primo capoverso e' sostituito dal
seguente: "Presso ciascun Ufficio delle dogane e' formato e tenuto
aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un
comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane, che
svolgono la loro attivita' alle dipendenze degli spedizionieri doganali
abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio
nazionale.";
b) l'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
"Art. 47 ( Conferimento della nomina a
spedizioniere doganale)
1. La nomina a spedizioniere doganale e' conferita
mediante il rilascio di apposita patente, di validita' illimitata.
2. La patente e' rilasciata dall' Agenzia delle
dogane, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla
presentazione di dichiarazioni doganali sull 'intero territorio
nazionale.";
c) l'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
"Art. 51 (Ammissione agli esami)
1. Per essere ammessi agli esami gli aspiranti
devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nella determinazione del
Direttore dell'Agenzia delle dogane che indice gli esami medesimi, devono aver
conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa, il diploma
di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima
data, iscritti da almeno due anni nel registro del personale ausiliario, ai
sensi dell'articolo 46. Possono, inoltre, essere ammessi agli esami, coloro
che, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno
annuale, tenuto da un istituto universitario e che risultino iscritti, alla
data di cui al primo capoverso, da almeno un anno nel registro del personale
ausiliario. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non e'
richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio
nell'Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive
ovvero nella Guardia di finanza in qualita' di ufficiale o sottufficiale.
2. L'esclusione dagli esami per difetto dei
requisiti e' disposta con determinazione del Direttore dell 'Agenzia delle
dogane.".
Art. 83
(Strutture turistico - ricettive)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9
della legge 29 marzo 2001, n. 135, l'apertura, il trasferimento e le modifiche
concernenti l'operativita' delle strutture turistico - ricettive sono soggetti
a dichiarazione di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'avvio e l'esercizio delle attivita' in
questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di
pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Restano fermi i parametri dettati ai sensi
dell'articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
PARTE TERZA
Titolo I - Disposizioni relative ai procedimenti di
competenza regionale)
Art. 84
(Clausola di cedevolezza)
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli
16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in
cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di
competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino
alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva
2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto.
Titolo II - Disposizioni finali
Capo I
Art. 85
(Modifiche e abrogazioni)
1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: "2. L'attivita' oggetto della
dichiarazione puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di
presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente;
contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne da' comunicazione
all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio
attivita' abbia ad oggetto l'esercizio di attivita' di cui al decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l'attivita', ove non
diversamente previsto, puo' essere iniziata dalla data della presentazione
della dichiarazione all'amministrazione competente.".
2. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dopo le parole:
"2 maggio 1994, n. 319," sono aggiunte le seguenti: "e 20
settembre 2002, n. 229,"; al medesimo comma dopo le parole: "decreti
legislativi 27 gennaio 1992, n. 115," la parola: "e" e'
soppressa.
3. L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n.
428, e' abrogato.
4. Ferme restando le abrogazioni contenute nel comma
5, sono o restano abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali
incompatibili con gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5,
l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
b) l'articolo 5, commi 2, 4 e 5, l'articolo 7, comma
1, l'articolo 16, commi 1 e 2, l'articolo 17, commi 1 e 2, l'articolo 18, comma
1, l'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
c) l'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della
legge 3 maggio 1985, n. 204;
d) l'articolo 7, lettere a), b) e c), della legge 12
marzo 1968, n. 478, e l'articolo 6, lettere a), c) e d), del decreto del
Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66;
e) l'articolo 9, lettere a) c) ed e), della legge 4
aprile 1977, n. 135;
f) il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio
1990, n. 1;
g) l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 6 della legge
22 febbraio 2006, n. 84.
Art. 86
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai
compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
D.
LGS. 150/2011 *
Decreto legislativo 1 Settembre 2011, n. 150, Disposizioni complementari al codice di
procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 Giugno 2009, n.
69
(Disposizioni
rilevanti in materia di immigrazione)
Capo I
Disposizioni generali
...
Art. 5
Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione
dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se
richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono
gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile,
la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La
sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza
successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.
...
Capo III
Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
...
Art. 16
Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del
diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
1. Le controversie previste dall'articolo 8 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito sommario di
cognizione.
2. E' competente il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente.
Art. 17
Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini
degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del
provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica
sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonche' per i motivi di cui
all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal rito
sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione monocratica, del
luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se
il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del
servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e
l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari
della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore
e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente.
5. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'allontanamento dal
territorio italiano non puo' avere luogo fino alla pronuncia sull'istanza di
sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione
giudiziale o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il giudice decide
sull'istanza di sospensione prima della scadenza del termine entro il quale il
ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.
6. Quando il ricorso e' rigettato, il ricorrente deve lasciare
immediatamente il territorio nazionale.
Art. 18
Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati
che non sono membri dell'Unione europea
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di
espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede
l'autorita' che ha disposto l'espulsione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se
il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del
servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e
l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari
della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore
e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore
designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, nonche', ove necessario, da un interprete.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorita' che ha emesso il
provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza.
6. L'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato puo'
costituirsi fino alla prima udienza e puo' stare in giudizio personalmente o
avvalersi di funzionari appositamente delegati.
7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla
data di deposito del ricorso.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa e imposta.
9. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
...
Art. 20
Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' agli altri
provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita'
familiare
1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale in composizione monocratica del
luogo in cui il ricorrente ha la residenza.
3. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio
del visto anche in assenza del nulla osta.
4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di
registro e da ogni altra tassa.
...
Art. 28
Delle controversie in materia di discriminazione
1. Le controversie in materia di discriminazione di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui
all'articolo 3 della legge 1Ħ marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo
55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal
rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il
domicilio.
3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente.
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche
da dati di carattere statistico, dai quali si puo' presumere l'esistenza di
atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di
provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico
possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi,
all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla
progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.
5. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice puo'
condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e
ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto
discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica
amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al
fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice puo' ordinare
di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di
carattere collettivo, il piano e' adottato sentito l'ente collettivo ricorrente.
6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto
del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono
ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una
precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del
principio della parita' di trattamento.
7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo' ordinare
la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto,
su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza e' data comunicazione
nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 215, dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.
216, e dall'articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198.
...
Art. 30
Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del
riconoscimento
1. Le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67
della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal rito sommario di
cognizione.
2. E' competente la corte di appello del luogo di attuazione del
provvedimento.
...
Capo V
Disposizioni finali e abrogazioni
Art. 34
Modificazioni e abrogazioni
...
38. All'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: Çalla corte di appello del luogo di
attuazioneÈ sono sostituite dalle seguenti: Çall'autorita' giudiziaria
ordinariaÈ;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: Ç1-bis. Le
controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del decreto
legislativo 1Ħ settembre 2011, n. 150.È.
...
...
Art. 36
Disposizioni transitorie e finali
1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello
stesso.
L.
35/2012 *
Legge 4 Aprile
2012, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo, e successive modificazioni introdotte da Legge
24 dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)
(Disposizioni
rilevanti in materia di immigrazione)
|
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 15/2014 L. 146/2014 L. 11/2015 L. 21/2016 D. LGS. 203/2016 |
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... |
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Capo II |
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Semplificazioni per i
cittadini |
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Art. 6 |
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Comunicazione di dati per
via telematica tra amministrazioni |
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1. Sono effettuate
esclusivamente in modalita' telematica in conformita' alle disposizioni del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni: |
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... |
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|
b) le comunicazioni tra
comuni e questure previste dai regolamenti di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394; |
|
|
... |
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|
2. Con uno o piu' decreti
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalita' e i termini
per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c). |
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... |
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Capo III |
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Semplificazioni per le
imprese |
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Sezione II |
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Semplificazioni in materia
di lavoro |
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Articolo 17. |
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|
Semplificazione in materia
di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per
gli immigrati |
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1. La comunicazione
obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di
comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato
concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso
di permesso di soggiorno, in corso di validitaĠ, che abiliti allo svolgimento
di attivitaĠ di lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286. |
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... |
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3. L'autorizzazione al
lavoro stagionale di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puoĠ essere
concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui
all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a piuĠ datori di lavoro,
oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di
lavoro successivi ed eĠ rilasciata a ciascuno di essi, ancorcheĠ il
lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente
presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del
primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore eĠ
esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio
di ulteriore visto da parte dell'autoritaĠ consolare e il permesso di
soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei
limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo
unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. |
3. (...)[298] |
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... |
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4-bis. All'articolo 3,
comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le parole: Ç, fatte salve le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello stranieroÈ sono soppresse. |
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|
4-ter. All'articolo 2,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: Ç, fatte salve le
disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono
l'esibizione o la produzione di specifici documentiÈ sono soppresse. |
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4-quater. Le disposizioni
di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1Ħ gennaio
2013[299]. |
4-quater. Le disposizioni
di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2016[300][301]. |
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|
4-quinquies. Con decreto
del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sono individuate le modalitaĠ per l'acquisizione d'ufficio
dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative
ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici
e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste
di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle
necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
noncheĠ le misure idonee a garantire la celeritaĠ nell'acquisizione della
documentazione. |
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TITOLO II |
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|
Disposizioni in materia di
sviluppo |
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Capo II |
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Disposizioni per le
imprese e i cittadini meno abbienti |
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... |
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Articolo 60. |
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|
Sperimentazione
finalizzata alla proroga del programma Çcarta acquistiÈ |
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1. Al fine di favorire la
diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di
maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione
come strumento di contrasto alla povertaĠ assoluta, eĠ avviata una
sperimentazione nei comuni con piuĠ di 250.000 abitanti. |
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|
2. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti: |
|
|
a) i nuovi criteri di
identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai
cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini
di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo; |
|
|
b) l'ammontare della
disponibilitaĠ sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo
familiare; |
|
|
c) le modalitaĠ con cui i
comuni adottano la carta acquisti, anche attraverso l'integrazione o
evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe
energetiche (SGATE), come strumento all'interno del sistema integrato di interventi
e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328; |
|
|
d) le caratteristiche del
progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo
e all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento
del beneficio alla partecipazione al progetto; |
|
|
e) la decorrenza della
sperimentazione, la cui durata non puoĠ superare i dodici mesi; |
|
|
f) i flussi informativi da
parte dei Comuni sul cui territorio eĠ attivata la sperimentazione, anche con
riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della
valutazione della sperimentazione stessa. |
|
|
2-bis. I comuni, anche
attraverso l'utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti giaĠ
beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di
incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare
strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza. |
|
|
3. Per le risorse
necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni
di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene corrispondentemente ridotto. |
|
|
4. I commi 46, 47 e 48
dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati. |
|
|
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|
|
.... |
|
D.
LGS. 109/2012 *
Decreto
legislativo 16 Luglio 2012, n. 109, e successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
|
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA L. 99/2013 |
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Art. 1 |
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|
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 |
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(...) |
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2. I criteri per la determinazione e l'aggiornamento
del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa
accessoria di cui al comma 12-ter dell'articolo 22 del decreto legislativo n.
286 del 1998, come introdotto dal presente decreto, sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della
giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali. I proventi derivanti dall'applicazione della predetta sanzione
amministrativa accessoria affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato,
per essere successivamente riassegnati, nella misura del sessanta per cento
al fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del citato decreto n. 286 del
1998 e per il residuo quaranta per cento al Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, per la realizzazione di interventi di integrazione sociale di immigrati e
minori stranieri non accompagnati. |
|
|
3. Con decreto di natura non regolamentare dei
Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati le
modalita' e i termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le
informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE. |
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... |
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Art. 3 |
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Presunzione di durata del rapporto di lavoro |
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1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 12, del
decreto legislativo n. 286 del 1998, ai fini della determinazione delle somme
dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale,
nonche' per i relativi accessori si presume che il rapporto di lavoro
instaurato con il lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno abbia
avuto una durata di almeno tre mesi, salvo prova contraria fornita dal datore
di lavoro o dal lavoratore. |
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Art. 4 |
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Attivita' di controllo |
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1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
provvede ad effettuare controlli adeguati ed efficaci sull'impiego di
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, nell'ambito della
programmazione annuale dell'attivita' di vigilanza sui luoghi di lavoro e
sulla base di una periodica valutazione dei rischi circa i settori di
attivita' in cui maggiormente si concentra il fenomeno. |
|
|
2. Entro il primo luglio di ogni anno, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, comunica alla Commissione europea il
numero totale di ispezioni effettuate l'anno precedente per ciascun settore
di attivita' a rischio, specificandone oltre al numero assoluto anche il
rapporto percentuale rispetto al numero totale dei datori di lavoro del
medesimo settore, e riferisce sui risultati. |
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Art. 5 |
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Disposizione transitoria |
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1. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in
possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre
mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione
di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio
nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o
precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro
allo sportello unico per l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del
decreto legislativo 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. La
dichiarazione e' presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le
modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione
e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, la presenza
sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da
documentazione proveniente da organismi pubblici. |
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2. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente
articolo i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto
dal comma 8 in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno
familiare. |
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3. Non sono ammessi alla procedura prevista dal
presente articolo i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi
cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per: |
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a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati
o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite; |
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b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; |
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c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni ed integrazioni. |
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4. Non e' ammesso, altresi', alla procedura di cui
al presente articolo il datore di lavoro che, a seguito dell'espletamento di
procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato
ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla
sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero
alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza
maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro. |
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5. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1
e' presentata previo pagamento, con le modalita' previste dal decreto
interministeriale di cui al comma 1 del presente articolo, di un contributo
forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non e'
deducibile ai fini dell'imposta sul reddito. La regolarizzazione delle somme
dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari
ad almeno sei mesi e' documentata all'atto della stipula del contratto di
soggiorno secondo le modalita' stabilite dal decreto ministeriale di cui al
comma 1. E' fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per
l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei
mesi. |
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6. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente
articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti
del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative:
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a) all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale,
con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed
integrazioni; |
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b) al presente provvedimento e comunque all'impiego
di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale,
previdenziale o assistenziale. |
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7. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione
del rapporto di lavoro. |
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8. Nella dichiarazione di emersione cui al comma 1
e' indicata la retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e, in caso di
lavoro domestico, l'orario lavorativo non inferiore a quello stabilito
dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. |
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9. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata
l'ammissibilita' della dichiarazione e acquisito il parere della questura
sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al
rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il parere della competente
direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacita' economica del
datore di lavoro e alla congruita' delle condizioni di lavoro applicate,
convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la
presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, previa esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento del
contributo forfetario e della regolarizzazione di cui al comma 5. La
sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per se' causa di
inammissibilita' della dichiarazione di emersione. La mancata presentazione
delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del
procedimento. Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il
datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione
al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico,
all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del
richiedente il permesso di soggiorno. |
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10. Nei casi in cui non venga presentata la
dichiarazione di emersione di cui al presente articolo ovvero si proceda
all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la
sospensione di cui al comma 6 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza
del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del
procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima. Si procede comunque
all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del
datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo del procedimento derivi da
motivo indipendente dalla volonta' o dal comportamento del datore di lavoro. |
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11. Nelle more della definizione del procedimento di
cui al presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che
nei casi previsti al successivo comma 13. La sottoscrizione del contratto di
soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di
cui al comma 9 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano,
rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione
dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al
comma 6. |
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11-bis[302].
Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause
imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello
sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro,
dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della
presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene
rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti
penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono
archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del
presente articolo. |
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11-ter[303].
Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di
emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del
requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura
di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale e'
rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della
richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e
degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6. |
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11-quater[304].
Nell'ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato
la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme
di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del
rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti
prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la
dichiarazione di emersione, ai fini dell'applicazione del comma 10 del
presente articolo. |
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12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base
di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e'
nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso
di soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni ed integrazioni. |
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13. Non possono essere ammessi alla procedura
prevista dal presente articolo i lavoratori stranieri: |
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a) nei confronti dei quali sia stato emesso un
provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera
c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni
ed integrazioni; |
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b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi
o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non
ammissione nel territorio dello Stato; |
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c) che risultino condannati, anche con sentenza non
definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo codice; |
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d) che comunque siano considerati una minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione
della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche di eventuali
condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381
del medesimo codice. |
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14. Con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di
destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 5 del presente
articolo, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del comma 17. |
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15. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al
fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente
articolo, e' punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto
e' commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure
con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della
reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da
un pubblico ufficiale. |
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16. In funzione degli effetti derivanti
dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e'
incrementato di 43 milioni di euro per l'anno 2012 e di 130 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti
tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi
ai sensi del presente articolo. |
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17. Agli oneri netti derivanti dal presente
articolo, pari a 43,55 milioni di euro per l'anno 2012, a 169 milioni di euro
per l'anno 2013, a 270 milioni di euro per l'anno 2014 e a 219 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 43,55 milioni di euro
per l'anno 2012 a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello
Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 169 milioni di euro per
l'anno 2013, a 270 milioni per l'anno 2014 e a 219 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti
statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del
fabbisogno finanziario complessivo dell'Ente, per effetto delle maggiori
entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo. |
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L. 131/2012 *
Legge 7 agosto
2012, n. 131, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei
cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in
materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per
l'esercizio di delega legislativa
...
Art. 2
Comunicazione della cessione di
fabbricati
1. La registrazione dei contratti di
locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso,
soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di
comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base
di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle
informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei
contratti di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento aventi ad
oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1,
lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di
cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica,
al Ministero dell'interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il
godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto,
anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di
comunicazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo' essere assolto anche
attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del
Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di
trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano per la comunicazione all'autorita' di pubblica
sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al
comma 3 sono definite le modalita' di trasmissione della predetta comunicazione
anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo
decreto.
5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo
articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: Çai commi da 1 a 5È sono
sostituite dalle seguenti: Çai commi 1, 2, 4 e 5È.
...
L. 97/2013 *
Legge 6 agosto
2013, n. 97, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
Art. 3
Disposizioni relative alla libera
prestazione e all'esercizio stabile dell'attivita' di guida turistica da parte
di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK.
1. L'abilitazione alla professione di
guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio
stabile in Italia dell'attivita' di guida turistica, il riconoscimento ai sensi
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale
conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha
efficacia su tutto il territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati
allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento
giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi
senza necessita' di alcuna autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o
specifica.
3. Con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico
per i quali occorre una specifica abilitazione.
L. 99/2013 *
Legge 9 agosto
2013, n. 99, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione
dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in
materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti
(Disposizioni
rilevanti)
Art.
9
...
8.
Il contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di
formazione professionale ovvero a svolgere i tirocini formativi ai sensi
dell'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394 e' determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi ogni tre anni entro il 30
giugno dell'anno successivo al triennio. In sede di prima applicazione della
presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more
dell'emanazione del decreto triennale di cui al presente comma e, comunque, non
oltre il 30 giugno di ciascun anno non ancora coperto dal decreto triennale,
rilasciano i visti di cui all'articolo 44-bis, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, previa verifica dei
requisiti previsti dal medesimo comma 5. Il numero di tali visti viene portato
in detrazione dal contingente indicato nel decreto triennale successivamente
adottato. Qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato
entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
puo' provvedere, in via transitoria, con proprio decreto annuale nel limite
delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato. Lo straniero in possesso dei
requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare
corsi di formazione professionali ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 puo' essere
autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente
triennale determinato con il decreto di cui alla presente disposizione.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
...
9.
Le risorse residue derivanti dalle procedure di spesa autorizzate ai sensi
dell'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3933 del 13 aprile 2011, all'esito delle attivita' solutorie di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera d), dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23,
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti
variazioni di bilancio.
...
10-bis.
Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua
disponibilita' il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo
7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 1Ħ ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608.
10-ter.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di
concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le
modifiche necessarie al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27
dicembre 2007.
L. 128/2013 *
Legge
8 novembre 2013, n. 128, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di
istruzione, universita' e ricerca
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
Art.
9
...
2.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1[305]
si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore
delle predette norme regolamentari di adeguamento.
3.
Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
L. 9/2014 *
Legge 21
febbraio 2014, n. 9, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano
ÇDestinazione ItaliaÈ, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas,
per la riduzione dei premi RC-auto, per lĠinternazionalizzazione, lo sviluppo e
la digitalizzazione delle imprese, noncheĠ misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
Art. 3[306]
Credito
d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo
...
125. Al fine
di incentivare la natalita' e contribuire alle spese per il suo sostegno, per
ogni figlio nato o adottato tra il 1ĵ gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e'
riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a
decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla
formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di
eta' ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito
dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di
soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del
genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a
un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro
annui. L'assegno di cui al presente comma e' corrisposto, a domanda, dall'INPS,
che provvede alle relative attivita', nonche' a quelle del comma 127, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno
sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito
ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo
dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma e' raddoppiato.
...
...
Art. 5
Misure per
favorire lĠinternazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione
dellĠingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e
studio
...
7. Nel
rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il Ministero degli
affari esteri, il Ministero dellĠinterno e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali individuano forme di agevolazione nella trattazione delle
domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up
innovative, con iniziative dĠinvestimento, di formazione avanzata, di ricerca o
di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, universitaĠ,
enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.
...
L. 10/2014 *
Legge 21
febbraio 2014, n. 10, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di
tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della
popolazione carceraria
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
Art. 7
Garante
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertaĠ personale
1. EĠ
istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei
diritti delle persone detenute o private della libertaĠ personale, di seguito
denominato ÇGarante nazionaleÈ.
2. Il Garante
nazionale eĠ costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i
quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra
persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano
indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti
umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto
del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni
parlamentari.
3. I
componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali,
anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente
sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilitaĠ sopravvenuta,
accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti
allĠufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per
delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennitaĠ od emolumenti per
lĠattivitaĠ prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.
4. Alle
dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse
messe a disposizione dal Ministro della giustizia, eĠ istituito un ufficio composto
da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze
acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la
composizione dellĠufficio sono determinate con successivo regolamento del
Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. Il Garante
nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i
garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque
denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:
a) vigila,
affincheĠ lĠesecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei
soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di
limitazione della libertaĠ personale sia attuata in conformitaĠ alle norme e ai
princiĠpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui
diritti umani ratificate dallĠItalia, dalle leggi dello Stato e dai
regolamenti;
b) visita,
senza necessitaĠ di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici
giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone
sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunitaĠ terapeutiche e di
accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone
sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti
domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunitaĠ di accoglienza per
minori sottoposti a provvedimenti dellĠautoritaĠ giudiziaria, noncheĠ, previo
avviso e senza che da cioĠ possa derivare danno per le attivitaĠ investigative
in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza
restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze
restrittive;
c) prende
visione, previo consenso anche verbale dellĠinteressato, degli atti contenuti
nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertaĠ personale e
comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione
della libertaĠ;
d) richiede
alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le
informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui lĠamministrazione non
fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di
sorveglianza competente e puoĠ richiedere lĠemissione di un ordine di esibizione;
e) verifica il
rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21,
22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione
e di espulsione previsti dallĠarticolo 14 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza
restrizione alcuna in qualunque locale;
f) formula
specifiche raccomandazioni allĠamministrazione interessata, se accerta
violazioni alle norme dellĠordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei
reclami proposti ai sensi dellĠarticolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
LĠamministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso
motivato nel termine di trenta giorni;
g) trasmette
annualmente una relazione sullĠattivitaĠ svolta ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, noncheĠ al Ministro dellĠinterno e al
Ministro della giustizia.
D. LGS. 12/2014 *
Decreto
Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che
modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di
applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
Art. 2
Punto di
contatto
1. Il
Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in qualita' di
punto di contatto, adotta, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una
cooperazione diretta per lo scambio di informazioni e di documentazione con i
competenti uffici degli altri Stati membri dell'Unione europea, ai fini
dell'applicazione degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
Art. 3
Disposizione
finale
1. La dizione
"permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" presente
nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' in qualsiasi altra
disposizione normativa, si intende sostituita dalla dizione "permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo".
D. LGS. 32/2014 *
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32,
Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
Art. 3
Modifiche al testo unico in materia di spese di
giustizia
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, lettera d), dopo le parole:
Çausiliari del magistrato,È sono aggiunte le seguenti: Çad esclusione degli
interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143 codice
di procedura penale;È.
D. LGS. 38/2014 *
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38,
Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti
dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della
direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il
riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina
l'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualita' e
promuove la cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea in
materia di assistenza sanitaria.
2. Il presente decreto legislativo si
applica alle prestazioni di assistenza sanitaria transfrontaliera di cui
intendono fruire i pazienti di uno Stato membro dell'Unione europea.
3. Il presente decreto non si applica:
a) ai servizi assistenziali di lunga
durata il cui scopo e' sostenere le persone che necessitano di assistenza nello
svolgimento di compiti quotidiani e di routine;
b) all'assegnazione e all'accesso agli
organi ai fini dei trapianti d'organo;
c) ad eccezione del capo IV del presente
decreto, ai programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose,
volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio
nazionale, e subordinati ad una pianificazione e a misure di attuazione
specifiche.
4. Il presente decreto legislativo si
applica senza pregiudizio all'applicazione delle disposizioni nazionali
legislative e regolamentari in materia di organizzazione e finanziamento
dell'assistenza sanitaria in situazioni non connesse all'assistenza sanitaria
transfrontaliera e non obbliga in alcun modo lo Stato a rimborsare i costi
dell'assistenza sanitaria prestata da prestatori di assistenza sanitaria
stabiliti sul territorio nazionale se detti prestatori non fanno parte del
sistema di sicurezza sociale o del Sistema Sanitario Nazionale.
Art. 2
Rapporto con altre disposizioni
nazionali e dell'Unione europea
1. Il presente decreto si applica senza
recare pregiudizio all'applicazione delle seguenti disposizioni normative:
a) il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 79, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
89/105/CEE riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione
dei prezzi delle specialita' medicinali per uso umano e la loro inclusione nei
regimi nazionali di assicurazione malattia;
b) il decreto legislativo 14 dicembre
1992, n. 507, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;
c) il decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 46, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
93/42/CEE concernente i dispositivi medici;
d) il decreto legislativo 8 settembre
2000, n. 332, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
e) il decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di
protezione dei dati personali;
f) il decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 72, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione
di servizi;
g) il decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio
elettronico;
h) il decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 215, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica;
i) il decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica
nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico;
l) il decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva
2003/94/CE;
m) il decreto legislativo 20 dicembre
2007, n. 261, e successive modificazioni, recante revisione del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva
2002/98/CE, che stabilisce norme di qualita' e sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano
e dei suoi componenti;
n) il regolamento (CE) n. 859/2003 del
Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento
(CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi
cui tali disposizioni non siano gia' applicabili unicamente a causa della
nazionalita';
o) il decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 191, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualita' e di sicurezza per la
donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
p) il regolamento (CE) n. 726/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure
comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano
e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali;
q) regolamento (CE) n. 1394/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per
terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento
(CE) n. 726/2004;
r) il regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e il regolamento (CE) n.
987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che
stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
s) il decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 206, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
t) il regolamento (CE) n. 1082/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo
europeo di cooperazione territoriale (GECT);
u) il regolamento (CE) n. 1338/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle
statistiche comunitarie in materia di sanita' pubblica e di salute e sicurezza
sul luogo di lavoro;
v) il regolamento (CE) n. 593/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali (Roma I), il regolamento (CE) n. 864/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge
applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) e altre norme
dell'Unione europea sul diritto privato internazionale, in particolare le norme
relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e alla legge applicabile;
z) l' articolo 1, comma 340, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilita' 2013), e la direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza degli
organi umani destinati ai trapianti;
aa) il regolamento (UE) n. 1231/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il
regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di
Paesi terzi cui tali regolamenti non siano gia' applicabili unicamente a causa
della nazionalita'.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si
applicano le seguenti definizioni:
a) Çassistenza sanitariaÈ: i servizi
prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere
o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la
somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici;
b) Çpersona assicurataÈ:
1) le persone, ivi compresi i loro
familiari e i loro superstiti, individuate dall'articolo 2 del regolamento (CE)
n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e che
sono definite Çpersone assicurateÈ ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1,
lettera c), di tale regolamento;
2) i cittadini di Paesi terzi, cui si
applica il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, o il
regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010, o che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato
membro di affiliazione per quanto concerne il diritto alle prestazioni;
c) ÇStato membro di affiliazioneÈ:
1) per le persone di cui alla lettera
b), numero 1), lo Stato membro dell'Unione europea competente a concedere alla
persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate al di
fuori dello Stato membro di residenza, ai sensi del regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e del
regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
settembre 2009;
2) per le persone di cui alla lettera
b), numero 2), lo Stato membro competente a concedere alla persona assicurata
un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate in un altro Stato membro
ai sensi del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, o
del regolamento (UE) n. 1231/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010. Se nessuno Stato membro e' competente ai sensi di tali
regolamenti, lo Stato membro di affiliazione e' lo Stato membro dell'Unione
europea in cui la persona e' assicurata o ha diritto alle prestazioni di
malattia conformemente alla legislazione di tale Stato membro;
d) ÇStato membro di curaÈ: lo Stato
membro dell'Unione europea nel cui territorio viene effettivamente prestata al
paziente l'assistenza sanitaria. Nel caso della telemedicina, l'assistenza
sanitaria si considera prestata nello Stato membro in cui e' stabilito il prestatore
di assistenza sanitaria;
e) Çassistenza sanitaria
transfrontalieraÈ: l'assistenza sanitaria prestata in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro di affiliazione;
f) ÇASLÈ: Azienda Sanitaria Locale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
g) Çprofessionista sanitarioÈ: il
medico, l'infermiere responsabile dell'assistenza generale, l'odontoiatra,
l'ostetrica o il farmacista ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, o altro professionista che
eserciti delle attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria, l'accesso alle
quali sia riservato a una professione regolamentata secondo la definizione di
cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE o una
persona considerata professionista sanitario conformemente alla legislazione
dello Stato membro di cura;
h) Çprestatore di assistenza sanitariaÈ:
una qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi altra entita' che presti
legalmente assistenza sanitaria nel territorio di uno Stato membro dell'Unione
europea;
i) ÇpazienteÈ: una qualsiasi persona
fisica la quale chieda di fruire o fruisca di assistenza sanitaria in uno Stato
membro;
l) ÇmedicinaleÈ: un medicinale ai sensi della
direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre
2001, e del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
m) Çdispositivo medicoÈ: un dispositivo
medico ai sensi della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, della
direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, o della direttiva
98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998;
n) ÇprescrizioneÈ: la prescrizione di un
medicinale o di un dispositivo medico rilasciata da un membro di una
professione del settore sanitario regolamentata ai sensi all'articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 settembre 2005, che e' legalmente abilitato in tal senso
nello Stato membro dell'Unione europea in cui e' rilasciata la prescrizione;
o) Çtecnologia sanitariaÈ: un
medicinale, un dispositivo medico o delle procedure mediche o chirurgiche come
pure delle misure per la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie
utilizzate nel settore dell'assistenza sanitaria;
p) Çcartella clinicaÈ: l'insieme dei
documenti in formato cartaceo e/o elettronico contenenti i dati, le valutazioni
e le informazioni di qualsiasi tipo sullo stato e sull'evoluzione clinica di un
paziente nell'intero processo di cura sanitaria;
q) ÇNSISÈ: Nuovo Sistema Informativo
Sanitario del Ministero della salute;
r) ÇPortale del Ministero della saluteÈ:
il principale strumento attraverso il quale il Ministero pubblicizza la
disciplina d'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera e promuove la
cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea in materia di
assistenza sanitaria. Attraverso il proprio Portale il Ministero valorizza i
principi comuni condivisi dai sistemi sanitari di tutti i Paesi dell'Unione europea,
nonche' le attivita' svolte dai Servizi Sanitari Regionali.
Art. 4
Principi generali dell'assistenza
sanitaria transfrontaliera
1. L'assistenza sanitaria
transfrontaliera e' prestata, nel territorio nazionale, nel rispetto delle
scelte etiche fondamentali dello Stato italiano ed in conformita' ai principi
di universalita', di accesso alle cure di elevata qualita', di equita' e di
solidarieta', nonche' ai sensi:
a) della legislazione nazionale in
vigore;
b) degli standard e degli orientamenti
di qualita' e sicurezza definiti dalla normativa vigente nel territorio
nazionale;
c) della normativa dell'Unione europea
in materia di standard di sicurezza.
Capo II
Garanzie e mezzi di tutela dei pazienti
Art. 5
Garanzie e mezzi di tutela dei pazienti
di un altro Stato membro dell'Unione europea
1. I pazienti di un altro Stato membro
dell'Unione europea hanno diritto di ricevere dal Punto di Contatto Nazionale,
istituito ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto, le informazioni
riguardanti gli standard e gli orientamenti di cui all'articolo 4, lettera b),
del presente decreto, ivi comprese le disposizioni sulla vigilanza e sulla
valutazione dei prestatori di assistenza sanitaria, le informazioni su quali
prestatori di assistenza sanitaria sono soggetti a tali standard e
orientamenti, nonche' le informazioni sull'accessibilita' agli ospedali per le
persone con disabilita'.
2. I prestatori di assistenza sanitaria
operanti sul territorio nazionale garantiscono ai pazienti di un altro Stato
membro dell'Unione europea tutte le informazioni atte a consentire agli stessi
di compiere una scelta informata e consapevole sulle opzioni terapeutiche e
sulla disponibilita', qualita' e sicurezza dell'assistenza sanitaria da essi
prestata nel territorio nazionale; forniscono fatture trasparenti e
informazioni trasparenti su prezzi e onorari, sullo status di autorizzazione o
di iscrizione dei prestatori di assistenza sanitaria medesimi, sulla loro
copertura assicurativa o su altri mezzi di tutela personale o collettiva per la
loro responsabilita' professionale.
3. Il paziente che subisca un danno a
causa dell'assistenza sanitaria ricevuta in Italia presso prestatori di
assistenza sanitaria operanti nel territorio italiano ha diritto ad esperire
gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento nazionale.
4. I dati personali dei pazienti di un
altro Stato membro dell'Unione europea che intendono curarsi e/o che sono stati
sottoposti a cure nel territorio italiano sono trattati nel pieno rispetto
delle vigenti normative nazionali in materia.
5. Al fine di garantire la continuita'
della cura, i pazienti di un altro Stato membro dell'Unione europea che hanno
ricevuto assistenza sanitaria nel territorio italiano presso prestatori di
assistenza sanitaria operanti nel territorio italiano hanno diritto alla
cartella clinica, in formato cartaceo o elettronico, in cui si e' registrato il
trattamento in questione, nonche' all'accesso ad almeno una copia di tale
cartella clinica in conformita' alla vigente normativa nazionale.
6. I pazienti di un altro Stato membro
dell'Unione europea non sono discriminati in ragione della loro nazionalita'.
7. I prestatori di assistenza sanitaria
applicano ai pazienti di un altro Stato membro dell'Unione europea le stesse
tariffe o gli stessi onorari applicati ai pazienti nazionali in una situazione
clinica comparabile, ovvero fissano un prezzo calcolato in base a criteri
oggettivi e non discriminatori qualora non esista un prezzo comparabile con
quello previsto per i pazienti nazionali.
8. Qualora sia giustificato da motivi
imperativi di interesse generale, quali le esigenze di pianificazione
riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale, la
possibilita' di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di
cure di elevata qualita' o la volonta' di garantire un controllo dei costi e di
evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e
umane, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, possono essere adottate misure sull'accesso alle cure. Tali misure
possono essere limitate al territorio di una o piu' regioni, o a singole
aziende o enti del servizio sanitario nazionale, e possono essere adottate
anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Le predette misure sono limitate a quanto e' necessario e
proporzionato e non possono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria.
Esse sono tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e
sui siti web delle regioni e delle province autonome interessate e sono oggetto
delle informazioni rese dal Punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo
7.
Art. 6
Garanzie e mezzi di tutela delle persone
assicurate in Italia
1. Le persone assicurate in Italia hanno
diritto al rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
conformemente al capo III del presente decreto.
2. Le persone assicurate in Italia hanno
diritto a ricevere dal Punto di Contatto Nazionale, istituito ai sensi
dell'articolo 7 del presente decreto, le informazioni sui loro diritti riguardo
la possibilita' di ricevere un'assistenza sanitaria transfrontaliera, in
particolare per quanto riguarda i termini e le condizioni di rimborso dei costi
ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, le procedure di accesso e
definizione di tali diritti e sui mezzi di ricorso e tutela nel caso in cui i
pazienti ritengano che i loro diritti derivanti dal presente decreto siano
stati lesi. Il Punto di Contatto fornisce, altresi', informazioni sulla
distinzione tra i diritti che i pazienti hanno in virtu' del presente decreto
legislativo e i diritti risultanti dal regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
3. In virtu' del principio della
continuita' delle cure, qualora un paziente abbia ricevuto assistenza sanitaria
transfrontaliera e risulti necessario un controllo medico nel territorio dello
Stato, detto controllo medico e' disponibile allo stesso modo in cui lo sarebbe
stato se l'assistenza sanitaria fosse stata prestata sul territorio nazionale.
4. Le persone assicurate in Italia che
richiedono di fruire o fruiscono dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
hanno diritto all'accesso remoto o ad ottenere almeno una copia della cartella
clinica, in conformita' alla vigente normativa nazionale.
Art. 7
Punto di contatto nazionale per
l'assistenza sanitaria transfrontaliera
1. E' istituito presso il Ministero
della salute il Punto di Contatto Nazionale per l'assistenza sanitaria
transfrontaliera. E' fatta salva la facolta' delle regioni e delle province
autonome di istituire propri punti di contatto regionali, al fine di agevolare
la trasmissione delle informazioni previste dal presente decreto al Punto di
contatto nazionale.
2. Il Ministero della salute mette a
disposizione del pubblico, tramite il proprio portale, le necessarie
informazioni sul Punto di Contatto Nazionale, comprensive dei relativi
contatti. Il Punto di Contatto Nazionale consulta le organizzazioni dei
pazienti, i prestatori di assistenza sanitaria e le assicurazioni sanitarie
operanti sul territorio nazionale.
3. Il Punto di Contatto Nazionale
facilita lo scambio di informazioni di cui al comma 5 e coopera strettamente
con i Punti di Contatto Nazionale degli altri Stati Membri dell'Unione europea
e con la Commissione europea.
4. Il Punto di Contatto Nazionale
fornisce, su richiesta, le coordinate dei Punti di Contatto Nazionali degli
altri Stati membri dell'Unione europea.
5. Al fine di consentire ai pazienti di
esercitare i loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera,
il Punto di Contatto Nazionale fornisce loro le informazioni di cui all'
articolo 5, comma 1, all' articolo 6, comma 2, e all'articolo 9, comma 8, del
presente decreto, nonche' le informazioni relative ai prestatori di assistenza
sanitaria, ivi comprese, su richiesta del paziente medesimo, le informazioni sul
diritto di un prestatore specifico di prestare servizi o su ogni restrizione al
suo esercizio. Esso fornisce, altresi', le informazioni sui diritti dei
pazienti, sulle procedure di denuncia e sui meccanismi di tutela, conformemente
alla legislazione nazionale, come pure sulle possibilita' giuridiche ed
amministrative disponibili per risolvere le controversie, anche in caso di
danni derivanti dall'assistenza sanitaria transfrontaliera. Il Punto di
Contatto Nazionale fornisce, inoltre, informazioni relative ai dati da
includere, ai sensi dell'articolo 12, nelle ricette mediche rilasciate in uno
Stato membro dell'Unione europea e destinate ad essere spedite nello Stato
italiano, ovvero rilasciate nello Stato italiano e destinate ad essere spedite
in un altro Stato membro dell'Unione europea.
6. Per le informazioni relative ai
prestatori di assistenza sanitaria, il Punto di Contatto Nazionale fa
riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo
sanitario (NSIS) del Ministero della salute. Le regioni e le province autonome
assicurano la tempestiva trasmissione per via telematica al NSIS delle
ulteriori informazioni di organizzazione dei servizi erogati dai prestatori di
assistenza sanitaria, necessarie per lo svolgimento delle funzioni da parte del
Punto di Contatto Nazionale.
7. Le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano trasmettono al Punto di Contatto Nazionale, su richiesta, le
informazioni di cui al presente articolo e all'articolo 6, comma 2, nonche'
tutte le altre informazioni e i dati necessari per le finalita' ivi previste,
anche per via telematica.
8. Il Ministero della salute attiva le
necessarie procedure volte ad assicurare che le informazioni di cui al presente
articolo siano facilmente accessibili e siano rese disponibili per via
elettronica sul portale del Ministero della salute e in formati accessibili
alle persone con disabilita'.
Capo III
Rimborso dei costi dell'assistenza
sanitaria transfrontaliera
Art. 8
Principi generali per il rimborso dei
costi
1. Fatta salva l'applicabilita' del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, e conformemente a quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del
presente decreto, i costi sostenuti da una persona assicurata in Italia che si e'
avvalsa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, nel rispetto del presente
decreto, sono rimborsati se e nella misura in cui la prestazione erogata sia
compresa nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. E' fatta
salva la possibilita' per le regioni di rimborsare, con proprie risorse, gli
eventuali livelli di assistenza regionali ulteriori.
2. In deroga al comma 1:
a) se ai pensionati e ai loro familiari
residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea e' riconosciuto in
conformita' al regolamento (CE) n. 883/2004 il diritto alle prestazioni di
malattia, l'assistenza sanitaria prevista dal presente decreto e' prestata
senza anticipazione di costi, durante il soggiorno sul territorio nazionale
conformemente alla legislazione in vigore, come se gli interessati fossero
residenti nel territorio nazionale;
b) se l'assistenza sanitaria prestata a
norma del presente decreto non e' soggetta ad autorizzazione preventiva, non e'
prestata a norma del capitolo 1 del titolo III del regolamento (CE) n. 883/2004
ed e' prestata nel territorio dello Stato membro che a norma di tale
regolamento e del regolamento (CE) n. 987/2009 e', in ultima analisi,
responsabile del rimborso dei costi, i costi sono a carico di detto Stato
membro. Detto Stato membro puo' prendersi carico dei costi relativi
all'assistenza sanitaria applicando i termini, le condizioni, i criteri di
ammissibilita' e le formalita' di natura normativa ed amministrativa da esso
stabiliti, purche' questi siano compatibili con il Trattato sul Funzionamento
dell'Unione europea.
3. I costi relativi all'assistenza
sanitaria transfrontaliera sono rimborsati in misura corrispondente alle
tariffe regionali vigenti, al netto della compartecipazione alla spesa secondo
la normativa vigente. In ogni caso, tale copertura non puo' superare il costo
effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta. Le regioni comunicano le tariffe
regionali al Punto di contatto nazionale.
4. E' fatta salva la facolta' per le
regioni e le province autonome di rimborsare eventuali altri costi afferenti
all'assistenza sanitaria transfrontaliera usufruita da una persona assicurata
in Italia, quali le spese di viaggio, alloggio e i costi supplementari eventualmente
sostenuti a causa di una o piu' disabilita' da una persona disabile che riceve
assistenza sanitaria in un altro Stato dell'Unione europea conformemente al
presente decreto e a condizione che detti costi siano adeguatamente
documentati.
5. I pazienti che si avvalgono
dell'assistenza sanitaria transfrontaliera godono degli stessi diritti di cui
avrebbero beneficiato se avessero ricevuto tale assistenza in una situazione
analoga nel territorio nazionale.
6. In attuazione del comma 3, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano meccanismi trasparenti
per verificare i costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera da rimborsare
alla persona assicurata in Italia. Tali meccanismi sono fondati su criteri
obiettivi, non discriminatori e preventivamente conosciuti e sono applicati al
pertinente livello amministrativo.
7. Le ASL applicano alla persona
assicurata in Italia che chiede il rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria
transfrontaliera, compresa quella ottenuta grazie alla telemedicina, le
condizioni relative alla prescrizione della prestazione, i criteri di
ammissibilita' e le formalita' di natura normativa ed amministrativa stabilite
dalla legislazione in vigore.
8. Per motivi imperativi di interesse
generale, quali quelli riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel proprio
territorio, la possibilita' di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma
equilibrata di cure di elevata qualita' o la volonta' di garantire il controllo
dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse
finanziarie, tecniche e umane, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere adottate misure volte a
limitare l'applicazione delle norme di cui al comma 3. Tali misure possono
essere limitate al territorio di una o piu' regioni, o a singole aziende o enti
del servizio sanitario nazionale, e possono essere adottate anche su richiesta
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le predette
misure sono tempestivamente pubblicate sul portale del Ministero della salute e
sui siti web delle regioni e delle province autonome interessate e sono oggetto
delle informazioni rese dal Punto di contatto nazionale, ai sensi dell'
articolo 7.
9. Fatte salve le disposizioni previste
dal comma 8, le regioni e le province autonome provvedono affinche'
l'assistenza sanitaria transfrontaliera per la quale e' stata concessa
un'autorizzazione preventiva sia rimborsata conformemente all'autorizzazione.
10. La decisione di limitare
l'applicazione del presente articolo a norma del comma 8 e' ridotta a quanto
necessario e proporzionato e non puo' costituire un mezzo di discriminazione
arbitraria o un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione di merci,
persone o servizi.
Art. 9
Assistenza sanitaria transfrontaliera
soggetta ad autorizzazione preventiva
1. Il rimborso dei costi dell'assistenza
sanitaria transfrontaliera e' sottoposto ad autorizzazione preventiva
esclusivamente per i casi previsti dal presente articolo e conformemente a
quanto previsto dall'articolo 10.
2. L'assistenza sanitaria soggetta ad
autorizzazione preventiva e' limitata all'assistenza sanitaria che:
a) e' soggetta ad esigenze di
pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale,
la possibilita' di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata
di cure di elevata qualita' o la volonta' di garantire il controllo dei costi e
di evitare, per quanto possibile ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e
umane e:
1) comporta il ricovero del paziente in
questione per almeno una notte, o
2) richiede l'utilizzo di
un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente
specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica
strumentale; o
b) richiede cure che comportano un
rischio particolare per il paziente o la popolazione; o
c) e' prestata da un prestatore di assistenza
sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla
qualita' o alla sicurezza dell'assistenza.
3. Se la richiesta di autorizzazione
preventiva presentata da una persona assicurata in Italia al fine di ricevere
assistenza sanitaria transfrontaliera soddisfa le condizioni di cui al
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, l'autorizzazione preventiva e' concessa conformemente al medesimo
regolamento, a meno che la persona assicurata non chieda diversamente.
4. Quando un paziente colpito da una
malattia rara, o per il quale un medico specialista abbia formulato un sospetto
diagnostico di malattia rara, chiede l'autorizzazione preventiva, puo' essere
sottoposto ad una valutazione clinica da esperti del settore operanti presso un
Presidio della rete nazionale per le malattie rare individuato ai sensi del
decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001, n. 279. Se non possono
essere reperiti esperti all'interno del territorio nazionale o se il parere
dell'esperto non e' conclusivo, puo' essere richiesto un parere scientifico
alla struttura estera presso cui il paziente intende recarsi per usufruire
della prestazione.
5. Fatte salve le disposizioni di cui al
comma 6, lettere a), b) e c), l'autorizzazione preventiva non puo' essere
rifiutata quando l'assistenza sanitaria in questione non puo' essere prestata
sul territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista
clinico, sulla base di una valutazione medica oggettiva dello stato di salute
del paziente, dell'anamnesi e del probabile decorso della sua malattia,
dell'intensita' del dolore e della natura della sua disabilita' al momento in
cui la richiesta di autorizzazione e' stata fatta o rinnovata.
6. L'autorizzazione preventiva e' negata
nei seguenti casi:
a) in base ad una valutazione clinica,
il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza a un rischio per la sua
sicurezza che non puo' essere considerato accettabile, tenuto conto del
potenziale beneficio per il paziente stesso dell'assistenza sanitaria
transfrontaliera richiesta;
b) a causa dell'assistenza sanitaria
transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole
certezza a notevoli pericoli per la sicurezza;
c) l'assistenza sanitaria in questione
e' prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e
specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti
relativi alla qualita' dell'assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese
le disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard
e orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o
attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura;
d) l'assistenza sanitaria in questione puo'
essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal
punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile
decorso della malattia.
7. Il Punto di Contatto Nazionale mette
a disposizione del pubblico le informazioni sull'assistenza sanitaria soggetta
ad autorizzazione preventiva ai fini del presente decreto, nonche' tutte le
informazioni relative al sistema di autorizzazione preventiva.
8. Entro 60 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, adottato ai
sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le prestazioni
sottoposte ad autorizzazione preventiva, ai sensi del comma 2, lettera a), e le
modalita' per l'aggiornamento delle stesse. Nelle more dell'adozione del
predetto decreto, sono soggette ad autorizzazione preventiva le prestazioni che
comportano il ricovero del paziente per almeno una notte e quelle che
richiedono l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature
mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella
diagnostica strumentale, con particolare riferimento alle prestazioni di cui
agli articoli 3 e 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, ed ai successivi
decreti ministeriali attuativi. Resta salva la possibilita', per le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, di sottoporre ad autorizzazione
preventiva ulteriori prestazioni, nel rispetto delle condizioni di cui al comma
2, lettera a). Le determinazioni relative a tali ulteriori prestazioni
sottoposte ad autorizzazione preventiva sono tempestivamente pubblicate sui
siti web delle regioni medesime e comunicate al Punto di Contatto Nazionale.
9. Eventuali danni alla salute,
derivanti da prestazioni sanitarie transfrontaliere di cui si siano avvalse
persone assicurate in Italia, non sono in alcun modo imputabili al Servizio
sanitario nazionale, ancorche' le prestazioni stesse siano state
preventivamente autorizzate dalle ASL ai sensi del presente articolo e
dell'articolo 10.
Art. 10
Procedure amministrative relative alla
richiesta di autorizzazione preventiva e alla richiesta di rimborso dei costi
dell'assistenza sanitaria transfrontaliera.
1. Le procedure amministrative relative
alla richiesta di autorizzazione preventiva e alla richiesta di rimborso dei
costi legati all' assistenza sanitaria transfrontaliera devono fondarsi su
criteri obiettivi, non discriminatori, nonche' necessari e proporzionati
all'obiettivo da conseguire.
2. Ogni procedura amministrativa deve
essere facilmente accessibile e deve garantire la trattazione obiettiva e
imparziale delle domande relative all'autorizzazione preventiva e al rimborso
dei costi. Le informazioni relative a tali procedure devono essere rese
pubbliche.
3. La domanda per la richiesta di
autorizzazione preventiva e' presentata, con le modalita' disciplinate dal
presente articolo, per le prestazioni di cui all' articolo 9, comma 8. In ogni
caso, la persona assicurata che intende beneficiare dell'assistenza
transfrontaliera e del conseguente rimborso ai sensi del presente decreto,
presenta apposita domanda alla ASL territorialmente competente, affinche' sia
verificato se la medesima prestazione debba essere sottoposta ad autorizzazione
preventiva ai sensi dell' articolo 9, comma 2, lettere b) e c), ove ricorrano
le condizioni ivi previste. L'esito di tale verifica e' comunicato al soggetto
interessato entro 10 giorni e, ove sia positivo, la domanda di cui al secondo
periodo si intende quale richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi del
comma 4, e i termini di cui al comma 7 decorrono dalla sua ricezione.
4. La domanda per la richiesta di
autorizzazione preventiva deve essere presentata dalla persona assicurata alla
ASL di residenza su apposito modulo fornito dalla ASL medesima e deve essere
corredata da certificazione medica. Nella domanda devono essere indicati
almeno:
a) l'indicazione diagnostica o
terapeutica e la prestazione sanitaria di cui si intende usufruire;
b) il luogo prescelto per la prestazione
e il prestatore di assistenza sanitaria presso cui la persona assicurata
intende recarsi.
5. La domanda puo' contenere eventuali
altre ulteriori specifiche necessarie ai fini dell'esame della richiesta
dell'autorizzazione preventiva.
6. Nei casi di cui alle lettere a), b) e
d) di cui al comma 6 dell'articolo 9 del presente decreto, la domanda deve
essere assoggettata ad una valutazione clinica effettuata da unita' operative
specialistiche individuate dalle ASL.
7. Ricevuta la domanda, la ASL, nel
termine di 30 giorni, deve comunicare alla persona assicurata il provvedimento
di concessione o il diniego all'autorizzazione preventiva. Il termine di 30 giorni
viene ridotto della meta' nei casi di particolare urgenza, che devono essere
adeguatamente motivati nella domanda di autorizzazione di cui al comma 4.
8. Nel provvedimento di autorizzazione
la ASL specifica il costo della prestazione dell'assistenza sanitaria ammesso
al rimborso. Il diniego dell'autorizzazione deve essere debitamente motivato
indicando uno o piu' casi di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui al comma 6
dell'articolo 9 del presente decreto. Se il diniego e' fondato sulla sussistenza
delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d), l'ASL individua e
comunica alla persona che ha presentato la domanda di autorizzazione il
prestatore di assistenza sanitaria in grado di erogare sul territorio nazionale
la prestazione richiesta.
9. Oltre agli ordinari strumenti di
tutela in sede amministrativa e giurisdizionale, avverso il provvedimento di
diniego e' sempre possibile proporre istanza al direttore generale della ASL
entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso. Il direttore generale della ASL
si esprime nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'istanza.
10. Al fine di ottenere il rimborso dei
costi sostenuti per l'assistenza sanitaria transfrontaliera, la persona
assicurata, entro 60 giorni dall'erogazione della prestazione, salvo comprovati
casi eccezionali, presenta apposita domanda di rimborso alla ASL di
appartenenza, allegando originale della certificazione medica e la fattura in
originale emessa dal prestatore di assistenza sanitaria.
11. La ASL dovra' corrispondere il rimborso
nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Capo IV
Cooperazione in materia di assistenza
sanitaria
Art. 11
Mutua assistenza e cooperazione
1. L'Italia si impegna a prestare mutua
assistenza agli Stati membri dell'Unione europea compresa la cooperazione in
merito agli standard e agli orientamenti di qualita' e sicurezza e lo scambio
di informazioni, soprattutto attraverso il Punto di Contatto Nazionale ai sensi
dell' articolo 7 del presente decreto, nonche' in merito alle disposizioni
sulla vigilanza e la mutua assistenza per chiarire il contenuto delle fatture.
2. L'Italia si impegna a facilitare la
cooperazione nella erogazione di assistenza sanitaria transfrontaliera a
livello regionale e locale nonche' mediante l'impiego delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) e di altre forme di cooperazione
transfrontaliera.
3. L'Italia si impegna affinche' le
informazioni sul diritto di esercizio della professione da parte dei prestatori
sanitari iscritti nei registri nazionali o locali stabiliti nel territorio
nazionale siano, su richiesta, messe a disposizione delle autorita' degli altri
Stati membri dell'Unione europea, a fini dell'assistenza sanitaria
transfrontaliera, in conformita' ai capi II e III e alle misure nazionali che
attuano le disposizioni dell'Unione europea sulla protezione dei dati
personali, in particolare le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, e il principio di
presunzione di innocenza. Lo scambio di informazioni avviene attraverso il
sistema di informazione del mercato interno, istituito ai sensi della decisione
della Commissione europea 2008/49/CE, del 12 dicembre 2007, relativa alla
protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del
mercato interno (IMI).
4. Al fine di dare piena attuazione al
principio di mutua assistenza e cooperazione tra Stati in materia di assistenza
sanitaria transfrontaliera e alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 9,
comma 6, lettera c), del presente decreto, il Ministero della salute, in
osservanza dell'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
attraverso la revisione del flusso informativo relativo alle schede di
dimissione ospedaliera (SDO), promuove un sistema di monitoraggio delle
attivita' e delle reti assistenziali che permetta la rilevazione degli standard
di qualita' e di sicurezza della rete ospedaliera e dei volumi e degli esiti
delle cure erogate dai prestatori di assistenza sanitaria, persone giuridiche
e/o persone fisiche, affinche' questi siano conformi agli standard e agli
orientamenti di qualita' e di sicurezza definiti dalla legislazione vigente e
dalla normativa dell'Unione europea.
Art. 12
Riconoscimento delle prescrizioni
rilasciate in un altro Stato membro
1. I medicinali, di cui e' autorizzato
il commercio in Italia, prescritti in un altro Stato membro dell'Unione
europea, sono dispensati sul territorio italiano conformemente alle norme
vigenti, salvo che non sussistano fondate esigenze di tutela della salute umana
o dubbi legittimi e giustificati circa l'autenticita', il contenuto o la
comprensibilita' di una singola prescrizione.
2. Il riconoscimento delle prescrizioni
non pregiudica le norme nazionali che regolano la prescrizione e la fornitura
di medicinali, compresa la normativa in materia di sostituzione del medicinale
prescritto con medicinali generici o di altro tipo.
3. Il riconoscimento di una prescrizione
non pregiudica il diritto del farmacista, ove previsto dalla normativa vigente,
di rifiutarsi, per ragioni etiche, di dispensare il medicinale prescritto in un
altro Stato membro, dove il farmacista godrebbe dello stesso diritto, qualora
la prescrizione sia stata rilasciata nello Stato membro di affiliazione.
4. Il rimborso delle spese per i
medicinali dispensati in un altro Stato membro dell'Unione europea e'
disciplinato dal capo III del presente decreto.
5. Nel rispetto della normativa
nazionale in materia di dispensazione dei farmaci, con decreto del Ministero
della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere
adottate ulteriori misure necessarie a garantire la continuita' della cura,
qualora una prescrizione sia rilasciata nello Stato membro di cura per
medicinali o dispositivi medici disponibili in Italia e l'erogazione sia
richiesta nel territorio nazionale.
6. Il presente articolo si applica
inoltre ai dispositivi medici legalmente immessi sul mercato nazionale.
7. Il presente articolo non si applica
ai medicinali soggetti a prescrizione medica speciale di cui all'articolo 90
del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219.
8. Le prescrizioni mediche rilasciate
nel territorio nazionale per essere utilizzate in un altro Stato membro devono
contenere almeno i dati stabiliti nell'allegato
di cui al presente decreto legislativo.
9. Con decreto del Ministero della
salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite, nel
rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 8, le caratteristiche ed i
contenuti delle prescrizioni che verranno rilasciate nel territorio italiano su
richiesta di un paziente che intenda utilizzarle in un altro Stato membro.
Art. 13
Partecipazione dell'Italia allo sviluppo
delle reti di riferimento europee ÇERNÈ
1. L'Italia concorre allo sviluppo delle
reti di riferimento europee ÇERNÈ tra prestatori di assistenza sanitaria e
centri di eccellenza situati negli Stati membri dell'Unione europea e si
impegna a tal fine a promuovere ed agevolare il coordinamento dei centri
d'eccellenza situati sul proprio territorio nazionale in vista della
partecipazione a tali reti.
2. Per le finalita' di cui al comma 1,
il Ministero della salute, di concerto con le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, istituisce un organismo di coordinamento e monitoraggio, in
armonia con quelli gia' esistenti in ambito comunitario per rendere pienamente
confrontabili i risultati raggiunti, trasparente e che stabilisce le regole e
suggerisce modelli orientati alla valorizzazione delle eccellenze nelle
strutture sanitarie italiane, anche in vista della loro partecipazione alle
ERN, con il compito di:
a) individuare regole, modelli e
indicatori di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze presenti nelle
strutture ospedaliere nazionali, per il monitoraggio degli standard di
eccellenza delle performance ospedaliere, sulla base di quanto gia' in uso per
la valutazione delle migliori pratiche, per il raggiungimento di elevati
standard di qualita' nell'assistenza;
b) elaborare il percorso orientato alla
valorizzazione delle eccellenze nel rispetto della legislazione nazionale in
vigore ed in aderenza ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla Commissione
europea ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/24/UE,
tramite un sistema di identificazione e monitoraggio dei prestatori di
assistenza sanitaria, per il riconoscimento dei livelli di qualita' e
sicurezza, nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale;
c) supportare la Commissione europea
nella procedura di valutazione e selezione dei centri di riferimento e delle
reti;
d) proporre modelli per il collegamento
tra prestatori di assistenza sanitaria e le reti;
e) coordinare la complessiva
cooperazione in materia anche promuovendo lo sviluppo di reti nazionali e
regionali;
f) diffondere le informazioni relative
alle opportunita' derivanti dalle ERN ai prestatori di assistenza sanitaria ed
ai centri di eccellenza in tutto il territorio nazionale.
3. La partecipazione all'organismo di
cui al comma 2 e' a titolo gratuito e non comporta compensi, gettoni di
presenza e rimborsi spese.
Art. 14
Malattie rare
1. L'Italia coopera con gli altri Stati
membri e con la Commissione europea allo sviluppo di capacita' di diagnosi e di
cura, in particolare al fine di:
a) rendere i professionisti sanitari
consapevoli degli strumenti a loro disposizione a livello di Unione europea per
aiutarli a compiere una corretta diagnosi delle malattie rare, in particolare
la base dati Orphanet, e le reti di riferimento europee;
b) rendere i pazienti, i professionisti
sanitari e gli organismi responsabili del finanziamento dell'assistenza
sanitaria consapevoli delle possibilita' offerte dal regolamento (CE) n.
883/2004 per il trasferimento di pazienti con malattie rare in altri Stati
membri dell'Unione europea, anche per diagnosi e cure, incluse nei livelli
essenziali di assistenza, che non sono disponibili in Italia.
Art. 15
Assistenza sanitaria online
1. L'Italia si impegna nella
cooperazione e nello scambio di informazioni con gli altri Stati membri
operanti nell'ambito di una rete volontaria che collega le autorita' nazionali
responsabili dell'assistenza sanitaria online.
Art. 16
Cooperazione nella valutazione delle
tecnologie sanitarie
1. L'Italia si impegna nella
cooperazione e nello scambio di informazioni scientifiche con gli altri Stati
membri nell'ambito di una rete volontaria che collega fra loro le autorita' o
gli organismi nazionali responsabili della valutazione delle tecnologie
sanitarie.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 17
Relazioni e comunicazioni
1. Il Ministero della salute fornisce
alla Commissione europea l'assistenza e tutte le informazioni disponibili per
svolgere la valutazione e preparare le relazioni di cui all'articolo 20 della
direttiva 2011/24/UE.
2. Il Ministero della salute, ai sensi
del presente decreto, comunica alla Commissione europea:
a) il nome e le coordinate del Punto di
Contatto Nazionale, istituito ai sensi dell'articolo 7;
b) le decisioni di limitare i rimborsi
per i motivi indicati all'articolo 8, comma 8;
c) le categorie di assistenza sanitaria
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a);
d) i nominativi e le coordinate delle
autorita' o degli organismi nazionali responsabili della valutazione delle
tecnologie sanitarie di cui all'articolo 16.
3. Per la trasmissione dei dati e delle
informazioni di cui al presente articolo si osservano, ove gia' definite, le
modalita' stabilite dalla Commissione europea.
Art. 18
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto
dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 40, comma
3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto
riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con
carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali
non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o
provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di
quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell' articolo
117, terzo comma, della Costituzione. In ogni caso, i termini procedimentali di
cui all'articolo 10 non possono essere elevati da disposizioni delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 19
Disposizioni finali
1. Le regioni garantiscono un adeguato e
costante monitoraggio degli effetti connessi alle disposizioni di cui al
presente decreto, al fine di comunicare al Ministero della salute e al
Ministero dell'economia e le finanze, con la massima tempestivita', eventuali
criticita' idonee a pregiudicare la possibilita' di un accesso sufficiente e
permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualita', ovvero a
pregiudicare la possibilita' di un controllo dei costi, ovvero idonee a
comportare sprechi di risorse finanziarie, tecniche e umane, al fine
dell'adozione tempestiva delle misure di cui agli articoli 5, comma 8, e 8,
comma 8. L'attivita' di monitoraggio in ordine all'applicazione del presente
decreto legislativo e agli effetti da esso derivanti e' altresi' svolta
mediante audizioni o consultazioni periodiche, da parte del Ministero della
salute, di associazioni di cittadini e di pazienti, anche al fine dell'adozione
di eventuali interventi correttivi o migliorativi.
2. Il Ministero della salute trasmette
ogni due anni una relazione al Parlamento, concernente lo stato di attuazione
del presente decreto legislativo.
3. Al fine di assicurare la piu' ampia
omogeneita' delle garanzie e dei mezzi di tutela del paziente sul territorio
nazionale, il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adotta apposite linee guida volte ad implementare in particolare
quanto previsto dagli articoli 4 e 5, dall'articolo 7, commi 6 e 7;
dall'articolo 8, commi 6 e 7; dall'articolo 9 commi 2, 5 e 6, dall'articolo 10,
dall'articolo 11, comma 3 e dall'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 4. Le predette
linee guida esplicitano altresi' in quali casi si applica il presente decreto,
attuativo della direttiva 2011/24/UE, e in quali il regolamento (CE) n.
883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009, chiarendo la differenza tra i
rispettivi regimi, con particolare riferimento alla situazione degli italiani
all'estero.
4. Dall'attuazione del presente decreto
legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
D. LGS.
40/2014 *
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 40
Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi
di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme
comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente
in uno Stato membro
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
Art. 2
Abrogazioni
1. Sono o restano abrogate le seguenti
disposizioni:
...
b) articolo 10, n. 1Ħ, dell'Allegato A
al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.
L. 161/2014 *
Legge 30 ottobre 2014, n. 161,
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
Capo
I
Disposizioni
in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi
Articolo
1
Modifiche
alla legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di
studio per il perfezionamento all'estero. Caso EU Pilot 5015/13/EACU
1.
All'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 398, sono apportate le seguenti
modificazioni:
...
b)
al comma 2, le parole: Çdi cittadinanza italianaÈ sono soppresse;
...
L. 190/2014 *
Legge 23 dicembre 2014, n. 190,
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)
(Disposizioni rilevanti)
Art. 1.
...
181.
Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1ĵ
gennaio 2015 le risorse del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono trasferite, per le medesime finalita',
in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati,
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse del
Fondo istituito ai sensi del presente comma sono incrementate di 12,5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
182.
Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite
le modalita' di erogazione delle somme residue rimaste da pagare del Fondo di
cui all'articolo 23, comma 11, del
decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.
183.
Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati
presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei
posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39.
184.
Per l'esercizio finanziario 2015, la Presidenza del Consiglio dei ministri
provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio e nel
limite di 8.000.000 di euro, al finanziamento delle spese relative alla
realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione
sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui
all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonche' alla
realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema. Fino
all'adozione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave
sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della
legge 11 agosto 2003, n. 228, e del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del citato decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi
di protezione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento, restano validi,
senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, il programma di
assistenza, adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 11 agosto
2003, n. 228, e
dell'articolo
18, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed i conseguenti
progetti in essere al 31 dicembre 2014.
L. 43/2015 *
Legge 17 aprile 2015, n. 43, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante
misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice
internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
Art.
3-bis.
Modifiche
all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale
1.
All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le
parole: "630 del codice penale," sono inserite le seguenti:
"all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni,".
D. LGS. 81/2015 *
Decreto Legislativo 15
giugno 2015, n. 81, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
Capo
VI
Lavoro
accessorio
Art.
48
Definizione
e campo di applicazione
1.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative che non
danno luogo, con riferimento alla totalita' dei committenti, a compensi
superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo
di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le
attivita' lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo
committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai
sensi del presente comma.
2.
Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese, in tutti i
settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000
euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da
percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a)
alle attivita' lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle
attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da
giovani con meno di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,
compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo
dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
b)
alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
4.
Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico
e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in
materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di
stabilita' interno.
5.
I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cui all'articolo 49
sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il
rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
6.
E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito
dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche
ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del
2001.
L. 107/2015 *
Legge
13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
(Disposizioni
rilevanti)
Art.
1.
...
7. Le istituzioni scolastiche, nei
limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in
relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del
monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei
curricoli e degli spazi di flessibilita', nonche' in riferimento a iniziative di
potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali, per il
raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i
seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonche' alla
lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo
della metodologia Content language integrated learning;
...
d) sviluppo delle competenze in materia
di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche'
della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialita';
...
l) prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di
settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il 18 dicembre 2014;
...
r) alfabetizzazione e perfezionamento
dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione
con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
...
23. Per sostenere e favorire, nel piu'
ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno
2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in
modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le
competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilita' e
la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non
occupati e non in istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua
italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione
negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), senza
ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un monitoraggio annuale dei
percorsi e delle attivita' di ampliamento dell'offerta formativa dei centri di
istruzione per gli adulti e piu' in generale sull'applicazione del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.
Decorso un triennio dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli
adulti e sulla base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate
modifiche al predetto regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
...
32. Le attivita' e i progetti di
orientamento scolastico nonche' di accesso al lavoro sono sviluppati con
modalita' idonee a sostenere anche le eventuali difficolta' e problematiche
proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni
del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
...
65. Il riparto della dotazione organica
tra le regioni e' effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti
comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento,
senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto
della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno e'
effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto, senza ulteriori
oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree
montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densita' demografica o a
forte processo immigratorio, nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di
dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla
dotazione organica assegnata, considera altresi' il fabbisogno per progetti e
convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di
scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve
pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il
personale della dotazione organica dell'autonomia e' tenuto ad assicurare
prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.
...
95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad
attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale
docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la
copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto,
rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo
effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle
quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi
anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' altresi' autorizzato a
coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge,
ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le
tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonche' tra le regioni
in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole
statali, tenuto altresi' conto della presenza di aree montane o di piccole
isole, di aree interne, a bassa densita' demografica o a forte processo
immigratorio, nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione
scolastica. I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalita' di cui
ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le
classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni
scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma
96. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1
confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il
potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il
potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di
supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti
non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni
di mobilita', utilizzazione o assegnazione provvisoria.
D. LGS. 151/2015 *
Decreto Legislativo 14 settembre 2015,
n. 151, Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e
degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di
rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183
(Disposizioni rilevanti)
Art. 16
Comunicazioni telematiche
1. Tutte le
comunicazioni in materia di
rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela
delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione
professionale, ivi compreso il
nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, si effettuano esclusivamente in
via telematica secondo i
modelli di comunicazione, i dizionari terminologici e
gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza
sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
per la semplificazione e
la pubblica amministrazione,
da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono individuate le comunicazioni di cui al comma 1
e si procede all'aggiornamento dei modelli esistenti, al
fine di armonizzare e semplificare le informazioni richieste.
...
Art. 17
Banche dati in materia di politiche del
lavoro
1.
All'articolo 8 del
decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le
parole Çopportunita' di
impiegoÈ sono aggiunte le
seguenti: Çnonche' le
informazioni relative agli
incentivi, ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e ai
lavoratori autonomi, agli studenti e
ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia per motivi di lavoro. Nell'ambito della Banca dati di cui al comma 1 e'
costituita un'apposita sezione
denominata "Fascicolo dell'azienda" che contiene le informazioni di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 1Ħ ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608È;
b) al comma 3, dopo le parole
Çl'Istituto nazionale di previdenza sociale,È sono inserite le
seguenti: Çl'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro.È.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
la semplificazione e
la pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno, sono individuate
le informazioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i soggetti
che possono inserire, aggiornare e consultare le informazioni, nonche' le
modalita' di inserimento, aggiornamento e
consultazione, nel rispetto
delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei
dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e fermo restando che la
relativa trasmissione avviene nel rispetto dei principi e secondo le
regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono la comunicazione al Garante per la
protezione dei dati personali di cui
all'articolo 39 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
...
...
Art. 22
Modifica di disposizioni sanzionatorie
in materia di lavoro e legislazione sociale
1. All'articolo 3 del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73,
e successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
Ç3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste dalla normativa in
vigore, in caso di
impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto
di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del
datore di lavoro domestico, si applica altresi' la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per
ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a
trenta giorni di
effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per
ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del
lavoratore da trentuno e
sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per
ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del
lavoratore oltre sessanta giorni di
effettivo lavoro.
3-bis. In relazione alla violazione di
cui al comma 3,
fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova
applicazione la procedura di
diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, e successive modificazioni.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la
diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari
ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in
cui risultino regolarmente occupati per un periodo
lavorativo successivo, la stipulazione di
un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con
riduzione dell'orario di
lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a
tempo pieno, o
con contratto a tempo pieno e determinato di durata
non inferiore a tre mesi, nonche' il mantenimento in servizio degli stessi per
almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e
del pagamento delle sanzioni e
dei contributi e
premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5,
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e' fornita entro il termine di
centoventi giorni dalla notifica
del relativo verbale.
3-quater. Le sanzioni sono aumentate del
venti per cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi
dell'articolo 22, comma 12, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in
eta' non lavorativa.
3-quinquies. In caso di irrogazione
della sanzione di cui al comma 3,
non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche' le sanzioni di cui all'articolo 39,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.È.
...
Art. 26
Dimissioni volontarie e risoluzione
consensuale
1. Al di fuori delle ipotesi di cui
all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con
modalita' telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e
trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro
competente con le modalita' individuate con il decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di cui al comma 3.
2. Entro sette giorni dalla data di
trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facolta' di
revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalita'.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati di
identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si
intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del
lavoratore, le modalita' di trasmissione nonche' gli standard tecnici atti a
definire la data certa di trasmissione.
4. La trasmissione dei moduli di cui al
comma 1 puo' avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni
sindacali nonche' degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione
di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Salvo che il fatto costituisca reato,
il datore di lavoro che alteri i moduli di cui al comma 1 e' punito con la
sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e
l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali
del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. All'attuazione del presente articolo
si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili
al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione
consensuale intervengono nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del
codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo
76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
8. Le disposizioni di cui al presente
articolo trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima
data sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno
2012, n. 92.
L. 208/2015 *
Legge
28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)
(Disposizioni
rilevanti)
Art.
1
...
312.
In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, e' istituito presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL
dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le
malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di
ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste
dalla normativa vigente, coinvolti in attivita' di volontariato a fini di
utilita' sociale in favore di comuni o enti locali, nonche' in favore dei
detenuti e degli internati impegnati in attivita' volontarie e gratuite ai
sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di
soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
313.
Una quota del Fondo di cui al comma 312 non superiore a 100.000 euro annui e'
destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato,
gia' costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che
esercitano attivita' di utilita' sociale nei territori montani.
314.
Alla dotazione del Fondo di cui al comma 312, cui e' assegnato l'importo di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le necessarie variazioni
di bilancio.
315.
Al fine di promuovere la prestazione di attivita' di volontariato da parte dei
soggetti di cui al comma 312, i comuni e gli altri enti locali interessati
promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a
rendere noti i progetti di utilita' sociale, da realizzare anche in
collaborazione con le organizzazioni del terzo settore. La condizione di
soggetto beneficiario di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e
sostegno del reddito, di cui al comma 312, e' verificata dall'INPS, su
richiesta dei comuni o degli altri enti locali, ovvero direttamente dagli enti
locali erogatori.
316.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti
modalita' e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei
crediti formativi, dell'attivita' prestata ai sensi del comma 312. Agli oneri
derivanti dalla certificazione delle competenze si provvede mediante le risorse
del Fondo di cui al comma 312, secondo limiti e modalita' stabilite con il
decreto di cui al presente comma.
...
385.
A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:
...
g)
per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per promuovere
l'attrattivita' delle universita' attraverso la diffusione dei corsi di lingua
italiana online e avviare campagne informative di carattere didattico,
amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in
Italia;
...
391.
A decorrere dall'anno 2016 e' istituita la carta della famiglia, destinata alle
famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente
residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. La
carta e' rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento
degli interi costi di emissione, con i criteri e le modalita' stabiliti, sulla
base dell'ISEE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto
di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici
o privati che intendano contribuire all'iniziativa. I soggetti che partecipano
all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli
normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione
all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. La Carta famiglia nazionale
e' emessa dai singoli comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento
del rilascio, e ha una durata biennale dalla data di emissione. La Carta
famiglia nazionale e' funzionale anche alla creazione di uno o piu' gruppi di
acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali, nonche' alla fruizione
dei biglietti famiglia e abbonamenti famiglia per servizi di trasporto,
culturali, sportivi, ludici, turistici e di altro tipo.
...
545.
Il comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si applica
anche all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
migranti e per il contrasto delle malattie della poverta', che opera
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ed e' assoggettato alla disciplina
per questo prevista. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' ridotto di
780.983 euro a decorrere dall'anno 2016.
...
600.
Al fine di assicurare la razionalizzazione delle risorse finanziarie
disponibili e l'ottimizzazione dell'impiego del personale nei procedimenti in
materia di cittadinanza, immigrazione e asilo, quota parte delle risorse di cui
all'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, connesse alle attivita'
istruttorie di competenza del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione e resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso
dell'anno, individuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere destinata alla
corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del
personale del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno, anche in deroga alla normativa vigente. Con il medesimo
decreto si provvede all'autorizzazione delle prestazioni di lavoro
straordinario del personale interessato.
...
621.
Alla tabella dei diritti consolari da riscuotere dagli uffici diplomatici e
consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono
apportate le seguenti modificazioni:
...
c)
alla sezione III, all'articolo 29 e' aggiunta, in fine, la seguente voce:
Çvisto nazionale (tipo D) per motivi di studio: euro 50È;
...
...
979.
Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio
culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove
previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita' i quali compiono
diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e' assegnata, nel rispetto del limite di
spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica.[307]
La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo'
essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche,
per l'acquisto di libri nonche' per l'ingresso a musei, mostre ed eventi
culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e
spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito
imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione e di
utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse
disponibili.
...
L. 12/2016 *
Legge
20 gennaio 2016, n. 12, Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei
minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle societa'
sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o
agli enti di promozione sportiva
Art.
1
1.
I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano
regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo
anno di eta' possono essere tesserati presso societa' sportive appartenenti
alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed
enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il
tesseramento dei cittadini italiani.
2.
Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del
diciottesimo anno di eta', fino al completamento delle procedure per
l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che,
ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno
presentato tale richiesta.
L. 45/2016 *
Legge
21 marzo 2016, n. 45, Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle
vittime dell'immigrazione
Art.
1
1.
La Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre quale Giornata nazionale in memoria
delle vittime dell'immigrazione, di seguito denominata ÇGiornata nazionaleÈ, al
fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel
tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle
persecuzioni e alla miseria.
2.
La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27
maggio 1949, n. 260.
Art.
2
1.
In occasione della Giornata nazionale sono organizzati in tutto il territorio
nazionale cerimonie, iniziative e incontri al fine di sensibilizzare l'opinione
pubblica alla solidarieta' civile nei confronti dei migranti, al rispetto della
dignita' umana e del valore della vita di ciascun individuo, all'integrazione e
all'accoglienza.
2.
In occasione della Giornata nazionale le istituzioni della Repubblica,
nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono apposite iniziative, nelle
scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni e con
gli organismi operanti nel settore, al fine di sensibilizzare e di formare i
giovani sui temi dell'immigrazione e dell'accoglienza.
L. 76/2016 *
Legge
20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze
(Disposizioni
rilevanti)
Art.
1
...
2.
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile
mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza
di due testimoni.
3.
L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione
civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.
...
9.
L'unione civile tra persone dello stesso sesso e' certificata dal relativo
documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati
anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro
residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.
...
20.
Al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno
adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello
stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le
disposizioni contenenti le parole ÇconiugeÈ, ÇconiugiÈ o termini equivalenti,
ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei
regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si
applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle
norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge,
nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo
quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
...
22.
La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione
civile ne determina lo scioglimento.
23.
L'unione civile si scioglie altresi' nei casi previsti dall'articolo 3, numero
1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1Ħ dicembre 1970, n. 898.
24.
L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche
disgiuntamente la volonta' di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato
civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile e' proposta
decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volonta' di scioglimento
dell'unione.
...
26.
La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo
scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
27.
Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la
volonta' di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili,
consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso
sesso.
...
28.
Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo e' delegato
ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di unione civile tra persone
dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni
dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni;
b)
modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato,
prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello
stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro
istituto analogo;
c)
modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la
presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi
forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.
...
34.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per
la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata
in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).
...
36.
Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per
Çconviventi di fattoÈ due persone maggiorenni unite stabilmente da legami
affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione
civile.
37.
Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per
l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione
anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223.
...
50.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi
alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
51.
Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono
redatti in forma scritta, a pena di nullita', con atto pubblico o scrittura
privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne
attestano la conformita' alle norme imperative e all'ordine pubblico.
52.
Ai fini dell'opponibilita' ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto
in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma
51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al
comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli
articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
...
59.
Il contratto di convivenza si risolve per:
a)
accordo delle parti;
b)
recesso unilaterale;
c)
matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra
persona;
d)
morte di uno dei contraenti.
...
64.
Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e' inserito il seguente:
ÇArt. 30-bis (Contratti di convivenza). -
1.
Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti.
Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la
convivenza e' prevalentemente localizzata.
2.
Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il
caso di cittadinanza plurimaÈ.
...
L. 122/2016 *
Legge 7 luglio 2016, n. 122,
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016.
(Ulteriori disposizioni rilevanti)
...
Capo
III
Disposizioni
in materia di giustizia e sicurezza
Sezione
I
...
Art.
9
Norme
di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause
transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione
internazionale di minori
1.
Per le domande presentate ai sensi del capo III della Convenzione dell'Aia del
23 novembre 2007, il patrocinio a spese dello Stato e' concesso conformemente
al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 116, fatte salve le disposizioni di
maggior favore di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione predetta.
2.
Il patrocinio a spese dello Stato e' riconosciuto per tutte le domande
presentate ai sensi della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori, aperta alla firma all'Aia il 25 ottobre 1980, di cui
alla legge 15 gennaio 1994, n. 64, tramite l'autorita' centrale.
3.
Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate, tramite
autorita' centrale, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (CE) n. 4/2009 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della
Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007, sono proposte al consiglio
dell'ordine degli avvocati del luogo di esecuzione.
...
Art.
10
Permesso
di soggiorno individuale per minori stranieri
...
3.
Al minore di anni quattordici, gia' iscritto nel permesso di soggiorno del genitore
o dell'affidatario alla data di entrata in vigore della presente legge, il
permesso di soggiorno di cui all'articolo 31, comma 1, del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal comma 1,
lettera a), del presente articolo, e' rilasciato al momento del rinnovo del
permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario.
...
...
Capo
V
Disposizioni
in materia di fiscalit, dogane e aiuti di Stato
Art.
19
Disposizioni
relative alla tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia. Caso EU
Pilot 7192/14/TAXU
1.
Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 8:
1)
al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ÇTale disposizione
non trova applicazione per i veicoli immatricolati in uno Stato membro
dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con il quale sussiste un adeguato scambio di informazioniÈ;
2)
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: ÇIl veicolo da turismo, come definito
dall'articolo 2, lettera b), della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, del 28
marzo 1983, immatricolato nello Stato membro dell'Unione europea o nello Stato
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un
adeguato scambio di informazioni, in cui risiede normalmente uno studente che
lo utilizza nel territorio italiano, e' esente dal pagamento della tassa automobilistica
per l'intero periodo del corso di studi svolto in ItaliaÈ;
b)
all'articolo 18, le parole: Ç, a condizione di reciprocita' di trattamento,È
sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ÇL'esenzione
trimestrale e' subordinata alla sussistenza della reciprocita' di trattamento
da parte del Paese terzo non appartenente all'Unione europea o non aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale sussiste un adeguato
scambio di informazioniÈ.
...
L. 199/2016 *
Legge 29 ottobre 2016, n. 199,
Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello
sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel
settore agricolo.
(ulteriori disposizioni rilevanti)
...
Art. 8
Modifiche all'articolo 6 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualita'
b) dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
Ç1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di
qualita' possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli
sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per
l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro
e dei lavoratori in agricoltura, nonche' i soggetti di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Possono altresi' aderire alla
Rete del lavoro agricolo di qualita', attraverso la stipula di apposite
convenzioni, se in
possesso dei requisiti di cui al comma
1, sia le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, sia gli altri soggetti autorizzati all'attivita' di
intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150È
d) al comma 4, dopo la lettera c) sono
inserite le seguenti:
Çc-bis) procede a monitoraggi costanti
dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche
accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei
rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e ai dati che si rendono disponibili, a seguito di specifico
adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il
rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il
numero dei lavoratori stranieri ai quali e' stato rilasciato il nulla osta per
lavoro agricolo dagli sportelli
unici per l'immigrazione;
c-ter) promuove iniziative, d'intesa con
le autorita' competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche
attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva,
organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei
lavoratori stranieri immigratiÈ;
...
DPR 394/1999 *
Decreto
del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
|
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO DELLA XVII
LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE DURANTE LA XVII
LEGISLATURA D. LGS. 40/2014 L. 122/2016 D. LGS. 203/2016 |
|
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CAPO I
|
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE |
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|
Art. 1 |
|
|
(Accertamento della condizione di reciprocitaĠ) |
|
|
1. Ai fini dellĠaccertamento della condizione di
reciprocitaĠ, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
seguito denominato: Òtesto unicoÓ, il Ministero degli affari esteri, a
richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti
amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in
materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in
questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi dĠorigine dei suddetti
stranieri. |
|
|
2. L'accertamento di cui al comma 1, non eĠ
richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui
all'articolo 9 del testo unico, noncheĠ per i cittadini stranieri titolari di
un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia,
per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in
regola con il soggiorno |
|
|
|
|
|
Art. 2 |
|
|
(Rapporti con la pubblica amministrazione) |
|
|
1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui allĠarticolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
limitatamente agli stati, fatti e qualitaĠ personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le
disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono
lĠesibizione o la produzione di specifici documenti. |
|
|
2. Gli stati, fatti, e qualitaĠ personali diversi da
quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autoritaĠ dello Stato estero,
legalizzati ai sensi dellĠarticolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autoritaĠ consolari italiane e
corredati di traduzione in lingua italiana, di cui lĠautoritaĠ consolare
italiana attesta la conformitaĠ all'originale. Sono fatte salve le diverse
disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per
lĠItalia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o
documenti non veritieri eĠ prevista come reato dalla legge italiana e
determina gli effetti di cui allĠarticolo 4, comma 2, del testo unico. |
|
|
2-bis. Ove gli stati, fatti e qualitaĠ personali di
cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati da competenti autoritaĠ straniere, in ragione della
mancanza di una autoritaĠ riconosciuta o della presunta inaffidabilitaĠ dei
documenti rilasciati dallĠautoritaĠ locale, rilevata anche in sede di
cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del
Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dellĠarticolo 49
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla
base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli
interessati. |
|
|
|
|
|
Art. 3 |
|
|
(Comunicazioni allo straniero) |
|
|
1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autoritaĠ
giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico
e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al
difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. |
|
|
2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti
gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro
dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono
effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le
modalitaĠ di cui al comma 3, o, quando la persona eĠ irreperibile, mediante
notificazione effettuata nellĠultimo domicilio conosciuto. |
|
|
3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il
decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso
di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la
revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero
mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e
motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalitaĠ di impugnazione,
effettuata con modalitaĠ tali da assicurare la riservatezza del contenuto
dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento
deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante
appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui
comprensibile o, se cioĠ non eĠ possibile per indisponibilitaĠ di personale
idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue
inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. |
|
|
4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui
al comma 3, lo straniero eĠ altresiĠ informato del diritto di essere
assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i
presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge
30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, ed eĠ avvisato che, in mancanza
di difensore di fiducia, saraĠ assistito da un difensore di ufficio designato
dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei
successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lĠavviso di
cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di
ufficio. |
|
|
|
|
|
Art. 4 |
|
|
(Comunicazioni allĠautoritaĠ consolare) |
|
|
1. LĠinformazione prevista dal comma 7 dellĠarticolo
2 del testo unico contiene: |
|
|
a) lĠindicazione dellĠautoritaĠ giudiziaria o
amministrativa che effettua lĠinformazione; |
|
|
b) le generalitaĠ dello straniero e la sua
nazionalitaĠ, noncheĠ, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro
documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite
in merito alla sua identificazione; |
|
|
c) lĠindicazione delle situazioni che comportano
lĠobbligo dellĠinformazione, con specificazione della data di accertamento
della stessa, noncheĠ, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti
dello straniero, gli estremi dello stesso; |
|
|
d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso
di provvedimento restrittivo della libertaĠ personale, di decesso o di
ricovero ospedaliero urgente. |
|
|
2. La comunicazione eĠ effettuata per iscritto,
ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di
comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare piuĠ
vicina dello Stato di cui lo straniero eĠ cittadino si trovi allĠestero, le
comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provvederaĠ
ad interessare la rappresentanza competente. |
|
|
3. LĠobbligo di informazione allĠautoritaĠ
diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica
richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui allĠarticolo 2, comma 7,
del testo unico, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli
interventi di tale autoritaĠ. Per lo straniero di etaĠ inferiore ai
quattordici anni, la rinuncia eĠ manifestata da chi esercita la potestaĠ sul
minore. |
|
|
4. Oltre a quanto previsto dallĠarticolo 2, comma 7,
del testo unico, lĠinformazione allĠautoritaĠ consolare non eĠ comunque effettuata
quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i
componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di
sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale,
di condizioni personali o sociali. |
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CAPO II
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INGRESSO E SOGGIORNO |
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Art. 5 |
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(Rilascio dei visti di ingresso) |
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1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il
transito nel territorio dello Stato eĠ di competenza delle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane a cioĠ abilitate e, tranne in casi
particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello
straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere
autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per una durata non
superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta
necessitaĠ. |
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2. Il visto puoĠ essere rilasciato, se ne ricorrono
requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della
richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente. |
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3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi
motivi di ingresso, noncheĠ i requisiti e le condizioni per lĠottenimento di
ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero
degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con i Ministri dellĠinterno, del lavoro e delle politiche
sociali, della giustizia, della salute, dellĠistruzione, dellĠ universitaĠ e
della ricerca, delle attivitaĠ produttive e per gli affari regionali e sono
periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali
assunti dallĠItalia. |
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4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate
forme di pubblicitaĠ di detti requisiti e condizioni, noncheĠ degli eventuali
requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da
decisioni comuni adottate nellĠambito della cooperazione con le
rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di
applicazione dellĠAc-cordo di Schengen. |
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5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella
domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie
generalitaĠ complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi
del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il
luogo dove eĠ diretto, il motivo e la durata del soggiorno. |
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6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o
altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, noncheĠ la
documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso,
quella concernente: |
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a) la finalitaĠ del viaggio; |
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b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati; |
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c) la disponibilitaĠ dei mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive
di cui allĠarticolo 4, comma 3, del testo unico; |
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c-bis) il nulla osta di approvazione del progetto da
parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di
quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il
minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il
rilascio del visto per il soggiorno di cui allĠarticolo 10, comma 3-bis; |
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d) le condizioni di alloggio. |
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7. (...) |
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8. Valutata la ricevibilitaĠ della domanda ed esperiti gli
accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le
verifiche preventive di sicurezza, il visto eĠ rilasciato entro 90 giorni
dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e
dal presente regolamento. |
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8-bis. Contestualmente al rilascio del visto
dĠingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare
del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia
impossibile, in inglese, francese spagnolo o arabo, secondo le preferenze
manifestate dallĠinteressato, che illustri i diritti e doveri dello straniero
relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia, di cui allĠarticolo 2 del
testo unico, noncheĠ lĠobbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge
alle competenti autoritaĠ dopo il suo ingresso in Italia. |
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Art. 6 |
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(Visti per ricongiungimento familiare e per
familiari al seguito) |
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1. La richiesta di nulla osta al ricongiungimento
familiare, per i soggetti di cui allĠarticolo 29, comma 1, del testo unico va
presentata allo Sportello unico per lĠimmigrazione presso la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora
del richiedente. La domanda dellĠinteressato deve essere corredata dalla: |
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a) copia della carta di soggiorno o del permesso di
soggiorno avente i requisiti di cui allĠarticolo 28, comma 1, del testo
unico; |
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b) la documentazione attestante la disponibilitaĠ
del reddito di cui allĠarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico; |
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c) la documentazione attestante la disponibilitaĠ di
un alloggio, a norma dellĠarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico.
A tale fine l'interessato deve produrre lĠattestazione dellĠufficio comunale
circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo
unico ovvero il certificato di idoneitaĠ igienico-sanitaria rilasciato
dallĠAzienda unitaĠ sanitaria locale competente per territorio. |
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|
d) documentazione attestante i rapporti di
parentela, la minore etaĠ e lo stato di famiglia; |
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|
e) documentazione attestante lĠinvaliditaĠ totale o
i gravi motivi di salute previsti dallĠarticolo 29, comma 1, lettere c) e
b-bis), del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico
nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare; |
|
|
f) documentazione concernente la condizione
economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui allĠarticolo
29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle locali
autoritaĠ o da soggetti privati, valutata dallĠautoritaĠ consolare alla luce
dei parametri locali. |
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|
2. LĠautoritaĠ consolare italiana provvede, ove
nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1,
lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per lĠItalia
prevedano diversamente, noncheĠ alla sua validazione ai fini del
ricongiungimento familiare. |
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3. Per i visti relativi ai familiari al seguito, si
applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b) , c), d), e) e
f) e 2. Ai fini della richiesta del nulla osta lo straniero puoĠ avvalersi di
un procuratore speciale. |
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4. Lo Sportello unico per lĠimmigrazione rilascia
ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante
apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario
dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la
sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dallĠarticolo 29 del testo
unico, noncheĠ i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per
lĠimmigrazione verifica lĠesistenza del codice fiscale o ne richiede
lĠattribuzione, secondo le modalitaĠ determinate con il decreto del Ministro
dellĠinterno, di cui allĠarticolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per
lĠimmigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro 90
giorni dalla ricezione, il nulla osta ovvero il provvedimento di diniego,
dandone comunicazione allĠautoritaĠ consolare, avvalendosi anche del
collegamento previsto con lĠarchivio informatizzato della rete mondiale visti
presso il Ministero degli affari esteri. |
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5. Le autoritaĠ consolari, ricevuto il nulla osta di
cui al comma 4, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione
della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti
contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso
entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone
comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico |
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Art. 6-bis
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(Diniego del visto dĠingresso) |
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1. Qualora non sussistano i requisiti previsti nel
testo unico e nel presente regolamento, lĠautoritaĠ diplomatica o consolare
comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di
ingresso, contenente lĠindicazione delle modalitaĠ di eventuale impugnazione.
Il visto di ingresso eĠ negato anche quando risultino accertate condanne in
primo grado di cui allĠarticolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero
non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato
da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o,
comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze
manifestate dallĠinteressato. Il provvedimento di diniego eĠ motivato, salvo
quanto previsto dallĠarticolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento eĠ
consegnato a mani proprie dellĠinteressato. |
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Art. 7 |
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(Ingresso nel territorio dello Stato) |
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1. LĠingresso nel territorio dello Stato eĠ comunque
subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli
richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dellĠAccordo di
Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa
vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti
dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si
osservano le istruzioni specificamente disposte. |
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2. EĠ fatto obbligo al personale addetto ai
controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con
lĠindicazione della data. |
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3. Nei casi di forza maggiore che impediscono
lĠattracco o lĠatterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono
istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo
sbarco degli stessi puoĠ essere autorizzato dal comandante del porto o dal
direttore dellĠaeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al
questore e allĠufficio o comando di polizia territorialmente competente ed
agli uffici di sanitaĠ marittima o aerea. |
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4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo
di frontiera eĠ effettuato dallĠufficio o comando di polizia territorialmente
competente, con le modalitaĠ stabilite dal questore. |
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5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano
anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto, che intendono
fare ingresso nel territorio dello Stato, le cui imbarcazioni sono
eccezionalmente autorizzate ad attraccare in localitaĠ sprovviste di posto di
polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione
della Convenzione di applicazione dellĠAccordo di Schengen, ratificata e resa
esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388. |
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Art. 8 |
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(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso) |
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1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato
per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione eĠ
tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. EĠ fatto obbligo al
personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita
munito dellĠindicazione del valico di frontiera e della data. |
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2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in
Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso eĠ
consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o
documento equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno
in corso di validitaĠ. |
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3. Lo straniero il cui documento di soggiorno eĠ
scaduto da non piuĠ di 60 giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel
rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato eĠ tenuto a
munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento
scaduto. Il predetto termine di 60 giorni non si applica nei confronti dello
straniero che si eĠ allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli
obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di
comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di IĦ
grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il
rinnovo del permesso di soggiorno. |
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4. Lo straniero privo del documento di soggiorno,
percheĠ smarrito o sottratto, eĠ tenuto a richiedere il visto di reingresso
alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della
denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso eĠ rilasciato
previa verifica dellĠesistenza del provvedimento del questore concernente il
soggiorno. |
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5. (...) |
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Art. 8-bis
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(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
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1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta
di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con unĠapposita
dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore
straniero, noncheĠ nella proposta di contratto di soggiorno di cui
allĠarticolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio
fornito di requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico sanitaria, o che
rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei
confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del
lavoratore nel Paese di provenienza. |
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2. La
documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui
allĠarticolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b) del testo unico, eĠ esibita dal
lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno,
secondo le modalitaĠ previste dallĠarticolo 35, comma 1. |
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Art. 9 |
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(Richiesta del permesso di soggiorno) |
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1. La richiesta del permesso di soggiorno eĠ
presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della
provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero, allo
Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui allĠarticolo 6,
comma 1 ed in caso dĠingresso per lavoro subordinato, ai sensi dellĠarticolo
36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero
dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia
dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre
sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo
da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema
informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia
in piuĠ esemplari, allo straniero puoĠ essere richiesto di farsi ritrarre da
apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in
dotazione all'ufficio. |
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|
1-bis. Le modalitaĠ di richiesta del permesso di
soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con
decreto del Ministro dellĠinterno di attuazione del regolamento (CE) n.
1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui allĠarticolo 5, comma 8,
del testo unico. |
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|
1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo
straniero, entro 8 giorni dallĠingresso nel territorio nazionale, si reca
presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato
dallĠautoritaĠ consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il
certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo
precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono,
contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del
permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto
previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2. |
|
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1-quater. Lo sportello unico competente richiede lĠannullamento
dei codici fiscali non consegnati nel termine di 18 mesi dal rilascio del
nullaosta, ovvero conferma lĠavvenuta consegna, con la contestuale
comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo
le modalitaĠ determinate con il decreto del Ministro dellĠinterno di cui
allĠarticolo 11, comma 2. |
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2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero
deve indicare: |
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a) le proprie generalitaĠ complete, noncheĠ quelle
dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista lĠiscrizione nel
permesso di soggiorno del genitore; |
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b) il luogo dove lĠinteressato dichiara di voler
soggiornare; |
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|
c) il motivo del soggiorno. |
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3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere
esibiti: |
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a) il passaporto o altro documento equipollente da
cui risultino la nazionalitaĠ, la data, anche solo con lĠindicazione
dellĠanno, e il luogo di nascita degli interessati, noncheĠ il visto di
ingresso, quando prescritto; |
|
|
b) la documentazione, attestante la disponibilitaĠ
dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno
diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro. |
|
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4. LĠufficio trattiene copia della documentazione
esibita e puoĠ richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle
condizioni previste dal testo unico, lĠesibizione della documentazione o di
altri elementi occorrenti per comprovare: |
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a) lĠesigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
|
|
|
b) la disponibilitaĠ dei mezzi di sussistenza
sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione
alle direttive di cui allĠarticolo 4, comma 3, del testo unico, rapportata al
numero delle persone a carico; |
|
|
c) la disponibilitaĠ di altre risorse o
dellĠalloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo
unico o dal presente regolamento. |
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5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai
sensi dellĠarticolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a 30
giorni sono esonerati dallĠobbligo di cui allĠarticolo 5, comma 2-bis, del
medesimo testo unico. |
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6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non eĠ
necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno
per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e allĠarticolo 11,
comma 1, lettera c). |
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7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti
esibiti, ed accertata l'identitaĠ dei richiedenti, rilascia un esemplare
della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dellĠinteressato e del
timbro datario dellĠufficio e della sigla dellĠaddetto alla ricezione, quale
ricevuta, indicando il giorno in cui potraĠ essere ritirato il permesso di
soggiorno, con lĠavvertenza che allĠatto del ritiro dovraĠ essere esibita la
documentazione attestante lĠassolvimento degli obblighi in materia sanitaria
di cui allĠarticolo 34, comma 3, del testo unico. |
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Art. 10 |
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(Richiesta del permesso di soggiorno in casi
particolari) |
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1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o
altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel
territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che
intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni,
lĠesemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dellĠarticolo 9,
comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi
alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui allĠarticolo
6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al
passaporto. |
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1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata
non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime
di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno
al momento dellĠingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso
la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata
dallĠufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni
successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalitaĠ e le
procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del
Ministro dell'interno. |
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2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di
durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso
di soggiorno puoĠ essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei
passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi,
di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, noncheĠ
del programma del viaggio. La disponibilitaĠ dei mezzi di sussistenza e di
quelli per il ritorno nel Paese dĠorigine puoĠ essere documentata attraverso la
attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico. |
|
|
3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della
richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dellĠufficio con data
e sigla dellĠoperatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di
esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i
trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale,
risultante dallĠapposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o
altro documento equipollente allĠatto del controllo di frontiera. |
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3bis. Per soggiorni di durata non superiore a 90
giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a
carattere umanitario promossi anche dalle regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte
del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i
minori puoĠ essere presentata dal legale rappresentante dellĠente proponente
alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati |
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4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze
civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del
permesso di soggiorno puoĠ essere presentata in questura dallĠesercente della
struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o
le comunitaĠ in cui lo straniero eĠ ospitato, il quale provvede anche al
ritiro e alla consegna allĠinteressato della ricevuta di cui al comma 1 e del
permesso di soggiorno. |
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5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia
per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dallĠobbligo di cui
al comma 8 dellĠarticolo 6 del testo unico. |
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6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei
centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei
viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese,
inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente
regolamento concernenti lĠingresso e il soggiorno degli stranieri nel
territorio dello Stato. |
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Art. 11 |
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(Rilascio del permesso di soggiorno) |
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1. Il permesso di soggiorno eĠ rilasciato, quando ne
ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto
dĠingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi: |
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a) per richiesta di asilo, per la durata della
procedura occorrente, e per asilo; |
|
|
b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata
delle procedure occorrenti; |
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|
c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di
apolide, a favore dello straniero giaĠ in possesso del permesso di soggiorno
per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di
riconoscimento. |
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|
c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta
dellĠAutoritaĠ giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per
lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio
nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per
uno dei reati di cui allĠarticolo 380 del codice di procedura penale, noncheĠ
per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75; |
|
|
c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli
articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle
Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato[308]
ovvero acquisizione dallĠinteressato di documentazione riguardante i motivi
della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non
consentono lĠallontanamento dello straniero dal territorio nazionale; |
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c-quater) per residenza elettiva a favore dello
straniero titolare di una pensione percepita in Italia; |
|
|
c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore
di minore che si trovi nelle condizioni di cui allĠarticolo 31, comma 3, del
testo unico; |
|
|
c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti
dei minori che si trovino nelle condizioni di cui allĠarticolo 32, commi
1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori
stranieri, di cui allĠarticolo 33 del testo unico. |
|
|
1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per
prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui allĠarticolo
5, comma 3-ter, del testo unico, eĠ rilasciato un permesso di soggiorno
triennale, con lĠindicazione del periodo di validitaĠ per ciascun anno. Il
suddetto permesso di soggiorno eĠ immediatamente revocato se lo straniero non
si presenta allĠufficio di frontiera esterna al termine della validitaĠ
annuale e alla data prevista dal visto dĠingresso per il rientro nel
territorio nazionale. Tale visto dĠingresso eĠ concesso sulla base del
nulla-osta, rilasciato ai sensi dellĠarticolo 38-bis. |
1-bis. (...)[309] |
|
2. Il permesso di soggiorno eĠ rilasciato in
conformitaĠ del Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno
2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice
fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allĠarticolo
17, rilasciati in formato elettronico, possono altresiĠ contenere i soli dati
biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, sono
determinate le modalitaĠ di comunicazione, in via telematica, dei dati per
l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello
stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli
archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro
dellĠinterno sono stabilite le modalitaĠ di consegna del permesso di soggiorno.
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2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti
effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro o di ricongiungimento familiare,
dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico
che provvede alla convocazione dellĠinteressato per la successiva consegna
del permesso o dellĠeventuale diniego, di cui allĠarticolo 12, comma 1. |
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3. La documentazione attestante lĠassolvimento degli
obblighi in materia sanitaria di cui allĠarticolo 34, comma 3, del testo
unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno. |
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Art. 12
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(Rifiuto del permesso di soggiorno) |
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1. Salvo che debba disporsi il respingimento o
lĠespulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso
di soggiorno eĠ rifiutato il questore avvisa lĠinteressato, facendone
menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si
procederaĠ nei suoi confronti per lĠapplicazione dellĠespulsione di cui
allĠarticolo 13 del testo unico. |
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2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il
questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni
lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e
lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con lĠavvertenza che, in
mancanza, si procederaĠ a norma dellĠarticolo 13 del testo unico. |
|
|
3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in
cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello
Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e puoĠ
disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la
collaborazione degli organismi che svolgono attivitaĠ di assistenza per
stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale,
specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine,
non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di
frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato. |
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Art. 13
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(Rinnovo del permesso di soggiorno) |
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1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi
aderenti allĠAccordo di Schengen, in conformitaĠ di un visto uniforme
previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero
rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non puoĠ
essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che
ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da
obblighi costituzionali o internazionali. |
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2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno,
fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 11, del testo unico,
la documentazione attestante la disponibilitaĠ di un reddito, da lavoro o da
altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi a carico puoĠ essere accertata dĠufficio sulla base di una
dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dallĠinteressato con la
richiesta di rinnovo. |
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2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro eĠ subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno
per lavoro noncheĠ alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro
attestante la sussistenza di un alloggio del
lavoratore, fornito dei parametri richiamati dallĠarticolo 5-bis,
comma 1, lettera a) del testo unico. |
2-bis. (...)[310] |
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3. La richiesta di rinnovo eĠ presentata in duplice
esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed
accertata l'identitaĠ del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta,
munito del timbro datario dellĠufficio e della propria firma, quale ricevuta,
ove sia riportata per iscritto, con le modalitaĠ di cui allĠarticolo 2, comma
6, del testo unico, lĠavvertenza che lĠesibizione della ricevuta stessa alla
competente Azienda sanitaria locale eĠ condizione per la continuitaĠ dellĠiscrizione
al Servizio sanitario nazionale. |
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4. Il permesso di soggiorno non puoĠ essere rinnovato o
prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in
Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di
soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore
alla metaĠ del periodo di validitaĠ del permesso di soggiorno, salvo che
detta interruzione sia dipesa dalla necessitaĠ di adempiere agli obblighi
militari o da altri gravi e comprovati motivi. |
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Art. 14 |
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(Conversione del permesso di soggiorno) |
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1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari puoĠ essere
utilizzato anche per le altre attivitaĠ consentite allo straniero, anche
senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validitaĠ
dello stesso. In particolare: |
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a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
subordinato non stagionale consente lĠesercizio di lavoro autonomo, previa
acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto
e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla
normativa vigente per lĠesercizio dellĠattivitaĠ lavorativa in forma
autonoma, noncheĠ lĠesercizio di attivitaĠ lavorativa in qualitaĠ di socio
lavoratore di cooperative; |
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b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
autonomo consente lĠesercizio di lavoro subordinato, per il periodo di
validitaĠ dello stesso, previo inserimento nellĠelenco anagrafico o, se il
rapporto di lavoro eĠ in corso, previa comunicazione del datore di lavoro
alla Direzione provinciale del lavoro; |
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c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento
familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari
ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle
condizioni di cui allĠarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per
i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole,
consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle
condizioni di cui alle lettere a) e b); |
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d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
subordinato, autonomo e per motivi di famiglia puoĠ essere convertito in
permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui allĠarticolo 11, comma 1,
lettera c-quater). |
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2. LĠufficio della pubblica amministrazione che
rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma
1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal
comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di
competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno eĠ utilizzato per un
motivo diverso da quello riportato nel documento. |
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3. Con il rinnovo, eĠ rilasciato un nuovo permesso
di soggiorno per lĠattivitaĠ effettivamente svolta. |
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4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o
formazione consente, per il periodo di validitaĠ dello stesso, lĠesercizio di
attivitaĠ lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore
settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il
limite annuale di 1.040 ore. |
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5. Fermi restando i requisiti previsti dallĠarticolo
6, comma 1, del testo unico, le quote dĠingresso definite nei decreti di cui
allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, per lĠanno successivo alla data di
rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno
per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per
motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul
territorio nazionale al raggiungimento della maggiore etaĠ. La stessa
disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il
diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei
relativi corsi di studio in Italia. |
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6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi
internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero eĠ ammesso a
frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di
studio puoĠ essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dellĠarticolo 3
del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro
presso lo Sportello unico ai sensi dellĠarticolo 35, comma 1, o, in caso di
lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui allĠarticolo 6,
comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli
ulteriori adempimenti previsti dallĠarticolo 39, comma 7. La disposizione si
applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero
a svolgere tirocini formativi in Italia. In tale caso, la conversione eĠ
possibile, soltanto, dopo la conclusione del corso di formazione frequentato
o del tirocinio svolto. |
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Art. 15
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(Iscrizioni anagrafiche) |
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1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i
criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento
anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente
regolamento. |
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2. Il comma 3 dellĠarticolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, eĠ sostituito dal
seguente: |
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"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno
l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora
abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno,
corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di
soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale eĠ effettuato
entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe
aggiorneraĠ la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al
questore."[311] |
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3. La lettera c) del comma 1 dellĠarticolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, eĠ sostituita
dalla seguente: |
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"c) per irreperibilitaĠ accertata a seguito
delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione,
ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente
intervallati, la persona sia risultata irreperibile, noncheĠ, per i cittadini
stranieri, per irreperibilitaĠ accertata, ovvero per effetto del mancato
rinnovo della dichiarazione di cui allĠarticolo 7, comma 3, trascorsi sei
mesi[312]
dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo
avviso da parte dellĠufficio, con invito a provvedere nei successivi 30
giorni.". |
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4. Al comma 2 dellĠarticolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, eĠ aggiunto il seguente
periodo: |
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" Per le cancellazioni dei cittadini stranieri
la comunicazione eĠ effettuata al questore.". |
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5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni
anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate dĠufficio alla
questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni. |
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6. Al comma 2 dellĠarticolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, eĠ aggiunto il seguente
periodo: |
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"Nella scheda riguardante i cittadini stranieri
sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di
soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.". |
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7. Con decreto del Ministro dellĠinterno, sentita
lĠAssociazione nazionale dei comuni dĠItalia, lĠIstituto nazionale di
statistica e lĠIstituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante
per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalitaĠ di
comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini
stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori
extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici
del Ministero dellĠinterno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9,
22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalitaĠ
tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere
allĠaggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini
stranieri giaĠ iscritti nei registri della popolazione residente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento. |
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Art. 16 |
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(Richiesta della carta di soggiorno) |
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1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui
allĠarticolo 9 del testo unico, lĠinteressato eĠ tenuto a farne richiesta per
iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro
dellĠinterno. |
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2. AllĠatto della richiesta, da presentare alla
questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare: |
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a) le proprie generalitaĠ complete; |
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b) il luogo o i luoghi in cui lĠinteressato ha
soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti; |
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c) il luogo di residenza; |
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d) le fonti di reddito, derivanti anche dal
riconoscimento del trattamento pensionistico per invaliditaĠ, specificandone
lĠammontare. |
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3. La domanda deve essere corredata da: |
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|
a) copia del passaporto o di documento equipollente
o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autoritaĠ
italiana da cui risultino la nazionalitaĠ, la data, anche solo con
lĠindicazione dellĠanno, e il luogo di nascita, del richiedente; |
|
|
b) copia della dichiarazione dei redditi o del
modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da
cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale; |
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|
c) certificato del casellario giudiziale e
certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso; |
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|
d) fotografia della persona interessata, in formato
tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto dallĠarticolo 9, comma
1; |
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|
4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2,
e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari
di cui all'articolo 9, comma 1, e allĠarticolo 29, comma 1, lettera b-bis),
del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la
documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i
figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta
la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante: |
|
|
a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale
fine, i certificati rilasciati dalla competente autoritaĠ dello Stato estero
sono legalizzati dallĠautoritaĠ consolare italiana che attesta che la
traduzione in lingua italiana dei documenti eĠ conforme agli originali, o
sono validati dalla stessa nei casi in cui gli accordi internazionali vigenti
per lĠItalia prevedano diversamente. Tale documentazione non eĠ richiesta
qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con
visto di ingresso per ricongiungimento familiare; |
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|
b) la disponibilitaĠ di un alloggio, a norma
dellĠarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine
l'interessato deve produrre lĠattestazione dellĠufficio comunale circa la
sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico
ovvero il certificato di idoneitaĠ igienico-sanitaria rilasciato dallĠAzienda
unitaĠ sanitaria locale competente per territorio; |
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c) il reddito richiesto per le finalitaĠ di cui
allĠarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello
dei familiari conviventi non a carico. |
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5. Se la carta di soggiorno eĠ richiesta nelle
qualitaĠ di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino
italiano o con cittadino di uno Stato dellĠUnione europea residente in
Italia, di cui allĠarticolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente,
oltre alle proprie generalitaĠ, deve indicare quelle dellĠaltro coniuge o del
figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore
convivente, nelle condizioni di cui allĠarticolo 9, comma 2, del testo unico,
la carta di soggiorno eĠ richiesta da chi esercita la potestaĠ sul minore. |
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6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve
essere corredata delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di
figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro
dellĠUnione europea residente in Italia. |
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7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e
i documenti allegati ed accertata l'identitaĠ dei richiedenti, ne rilascia
ricevuta, indicando il giorno in cui potraĠ essere ritirato il documento
richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno. |
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Art. 17 |
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(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno) |
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1. La carta di soggiorno eĠ rilasciata entro 90
giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal
testo unico. |
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2. La carta di soggiorno costituisce documento di
identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o
del rinnovo. Il rinnovo eĠ effettuato a richiesta dellĠinteressato, corredata
di nuove fotografie. |
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CAPO III |
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ESPULSIONE E TRATTENIMENTO |
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Art. 18 |
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(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione) |
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1. La sottoscrizione del ricorso di cui allĠarticolo
13, comma 8, del testo unico, presentato dallo straniero ad una autoritaĠ
diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono allĠinoltro
allĠufficio del giudice di pace del luogo in cui siede lĠautoritaĠ che ha
disposto lĠespulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando
la data di presentazione del ricorso. |
|
|
2. LĠautoritaĠ che ha adottato il provvedimento
impugnato puoĠ far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro cinque
giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici. |
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Art. 19
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(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi) |
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1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato
nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di
esecuzione dellĠespulsione, attestata dal timbro dĠuscita di cui allĠarticolo
8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante lĠassenza dello
straniero dal territorio dello Stato. |
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1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo
straniero deve produrre idonea documentazione comprovante lĠassenza dal
territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del
Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata
lĠidentitaĠ del richiedente, allĠinoltro al Ministero dellĠinterno. |
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Art. 19-bis
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(Autorizzazione speciale al rientro per gli
stranieri espulsi) |
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1. La richiesta di autorizzazione speciale al
rientro in Italia, di cui allĠarticolo 13, comma 13, del testo unico, eĠ
presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica
italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede
allĠinoltro della stessa al Ministero dellĠinterno, previa verifica
dellĠidentitaĠ e autentica della firma del richiedente noncheĠ acquisizione
della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il
rientro. |
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|
2. La rappresentanza diplomatica italiana competente
provvede a notificare allĠinteressato il provvedimento del Ministero
dellĠinterno. |
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Art. 20 |
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(Trattenimento nei centri di identificazione ed
espulsione) |
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1. Il provvedimento con il quale il questore dispone
il trattenimento dello straniero presso il centro di identificazione ed
espulsione piuĠ vicino, in relazione alla disponibilitaĠ dei posti, ai sensi
dell'articolo 14 del testo unico, eĠ comunicato all'interessato con le
modalitaĠ di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di
espulsione o di respingimento. |
|
|
2. Con la medesima comunicazione lo straniero eĠ
informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di convalida del
decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione,
ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo
straniero eĠ dato altresiĠ avviso che, in mancanza di difensore di fiducia,
saraĠ assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti
giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore
nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. |
|
|
3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero
viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del
trattenimento saraĠ ripristinata con l'ausilio della forza pubblica. |
|
|
4. Il trattenimento non puoĠ essere protratto oltre
il tempo strettamente necessario per lĠesecuzione del respingimento o
dellĠespulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve
comunque cessare se il provvedimento del questore non eĠ convalidato. |
|
|
5. Lo svolgimento della procedura di convalida del
trattenimento non puoĠ essere motivo del ritardo dell'esecuzione del
respingimento. |
|
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5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono
altresiĠ dati allo straniero destinatario del provvedimento di
accompagnamento alla frontiera, in relazione allĠudienza di convalida
prevista dallĠarticolo 13, comma 5-bis del testo unico. |
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Art. 21 |
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(ModalitaĠ del trattenimento) |
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|
1. Le modalitaĠ del trattenimento devono garantire,
nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libertaĠ di
colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno,
in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di
culto, la libertaĠ di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti
fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo
straniero di allontanarsi dal centro. |
|
|
2. NellĠambito del centro sono assicurati, oltre ai
servizi occorrenti per il mantenimento e lĠassistenza degli stranieri
trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di
socializzazione e la libertaĠ del culto, nei limiti previsti dalla
Costituzione. |
|
|
3. Allo scopo di assicurare la libertaĠ di
corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dellĠinterno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono definite le modalitaĠ per lĠutilizzo dei servizi telefonici,
telegrafici e postali, noncheĠ i limiti di contribuzione alle spese da parte
del centro. |
|
|
4. Il trattenimento dello straniero puoĠ avvenire
unicamente presso i centri di identificazione ed espulsione individuati ai
sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in
cui lo stesso eĠ ricoverato per urgenti necessitaĠ di soccorso sanitario. |
|
|
5. Nel caso in cui lo straniero debba essere
ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nellĠufficio giudiziario per
essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza
diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei
documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede
allĠaccompagnamento a mezzo della forza pubblica. |
|
|
6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un
familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di
carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, puoĠ
autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente
necessario, informando il questore che ne dispone lĠaccompagnamento. |
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7. Oltre al personale addetto alla gestione dei
centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e
allĠautoritaĠ di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari
conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di
culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli
appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di
solidarietaĠ sociale, ammessi a svolgervi attivitaĠ di assistenza a norma
dellĠarticolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione
concordati con il prefetto della provincia in cui eĠ istituito il centro. |
|
|
8. Le disposizioni occorrenti per la regolare
convivenza allĠinterno del centro, comprese le misure strettamente
indispensabili per garantire lĠincolumitaĠ delle persone, noncheĠ quelle
occorrenti per disciplinare le modalitaĠ di erogazione dei servizi
predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione
umana e sociale e le modalitaĠ di svolgimento delle visite, sono adottate dal
prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel
decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro
dellĠinterno per assicurare la rispondenza delle modalitaĠ di trattenimento
alle finalitaĠ di cui allĠarticolo 14, comma 2, del testo unico. |
|
|
9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le
misure occorrenti per la sicurezza e lĠordine pubblico nel centro, comprese
quelle per lĠidentificazione delle persone e di sicurezza allĠingresso del
centro, noncheĠ quelle per impedire lĠindebito allontanamento delle persone
trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il
questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la
necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che
sono tenuti a fornirla. |
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Art. 22
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(Funzionamento dei centri di identificazione ed
espulsione) |
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1. Il prefetto della provincia in cui eĠ istituito
il centro di identificazione ed espulsione provvede allĠattivazione e alla
gestione dello stesso, disciplinandone anche le attivitaĠ, a norma
dellĠarticolo 21, comma 8, in conformitaĠ alle istruzioni di carattere
organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero
dellĠinterno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con lĠente
locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dellĠattivitaĠ
di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di
solidarietaĠ sociale. |
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2. Per le finalitaĠ di cui al comma 1, possono
essere disposti la locazione, lĠallestimento, il riadattamento e la
manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di
strutture, anche mobili, la predisposizione e la gestione di attivitaĠ per la
assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il
mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quantĠaltro occorra al
decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio.
Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente
ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero
dell'interno. |
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3. Il prefetto individua il responsabile della
gestione del centro e dispone i necessari controlli sullĠamministrazione e
gestione del centro. |
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4. NellĠambito del centro sono resi disponibili uno
o piuĠ locali idonei per lĠespletamento delle attivitaĠ delle autoritaĠ
consolari. Le autoritaĠ di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile
collaborazione allĠautoritaĠ consolare al fine di accelerare lĠespletamento
degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari, con spese a carico
del bilancio del Ministero dellĠinterno. |
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Art. 23 |
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(AttivitaĠ di prima assistenza e soccorso) |
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1. Le attivitaĠ di accoglienza, assistenza e quelle
svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello
straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui
allĠarticolo 22, per il tempo strettamente necessario allĠavvio dello stesso
ai predetti centri o allĠadozione dei provvedimenti occorrenti per
lĠerogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato. |
|
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2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati
a cura del prefetto con le modalitaĠ e con lĠimputazione degli oneri a norma
delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563. |
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CAPO IV |
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art. 24 |
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(Servizi di accoglienza alla frontiera) |
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1. I servizi di accoglienza previsti dallĠarticolo
11, comma 6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei
quale eĠ stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di
richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nellĠambito delle
risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui
allĠarticolo 3 del testo unico e dalla legge di bilancio. |
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2. Le modalitaĠ per lĠespletamento dei servizi di
assistenza, anche mediante convenzioni con organismi non governativi o
associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidarietaĠ sociale, e
di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con
provvedimento del Ministro dellĠinterno, dĠintesa con il Ministro per la
solidarietaĠ sociale. |
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|
3. Nei casi di urgente necessitaĠ, per i quali i
servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non
sono attivati, eĠ immediatamente interessato lĠente locale per lĠeventuale
accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dellĠarticolo 40 del testo
unico. |
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Art. 25 |
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(Programmi di assistenza ed integrazione sociale) |
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1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale
di cui allĠarticolo 18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o
dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura
del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per
le pari opportunitaĠ, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dallĠente locale,
nella misura del trenta per cento, a valere sulle risorse relative
allĠassistenza. Il contributo dello Stato eĠ disposto dal Ministro per le
pari opportunitaĠ previa valutazione, da parte della Commissione
interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni
interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro
presentazione di progetti di fattibilitaĠ indicanti i tempi, le modalitaĠ e
gli obiettivi che si intendono conseguire, noncheĠ le strutture organizzative
e logistiche specificamente destinate. |
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2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le pari opportunitaĠ, eĠ istituita la Commissione
interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico, composta
dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunitaĠ, per la solidarietaĠ
sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi
supplenti. La Commissione puoĠ avvalersi di consulenti ed esperti, designati
dal Ministro per le pari opportunitaĠ, dĠintesa con gli altri Ministri
interessati. |
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3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo,
controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti
dal presente capo. In particolare provvede a: |
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a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione
nellĠapposita sezione del registro di cui allĠarticolo 52, comma 1, lettera
c); |
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b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di
convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati che
intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di
cui allĠarticolo 26; |
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c) selezionare i programmi di assistenza e di
integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1,
sulla base dei criteri e delle modalitaĠ stabiliti con decreto del Ministro
per le pari opportunitaĠ, di concerto con i Ministri per la solidarietaĠ
sociale, dellĠinterno e di grazia e giustizia; |
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|
d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e
la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far
pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei
rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera c). |
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Art. 26 |
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(Convenzioni con soggetti privati) |
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1. I soggetti privati che intendono svolgere attivitaĠ
di assistenza ed integrazione sociale per le finalitaĠ di cui allĠarticolo 18
del testo unico debbono essere iscritti nellĠapposita sezione del registro di
cui allĠarticolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli
articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita
convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento. |
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2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o piuĠ
soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato: |
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a) lĠiscrizione nella apposita sezione del registro
di cui allĠarticolo 42, comma 2, del testo unico; |
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b) la rispondenza del programma o dei programmi di
assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai
criteri ed alle modalitaĠ stabiliti con il decreto di cui allĠarticolo 25,
comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati
dallĠente locale; |
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c) la sussistenza dei requisiti professionali,
organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi. |
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3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo
stato di attuazione e sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda
modifiche che lo rendano piuĠ adeguato agli obiettivi fissati. |
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4. I soggetti privati convenzionati con gli enti
locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono
tenuti a: |
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a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano
l'inizio del programma; |
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b) effettuare tutte le operazioni di carattere
amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma
dellĠarticolo 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la
richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario
nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettivitaĠ dei diritti
riconosciuti ai medesimi stranieri; |
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c) presentare all'ente locale convenzionato un
rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi
intermedi raggiunti; |
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d) rispettare le norme in materia di protezione dei
dati personali noncheĠ di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti,
anche dopo la conclusione del programma; |
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e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore
che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte
dello straniero interessato, della partecipazione al programma. |
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Art. 27 |
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(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
protezione sociale) |
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1. Quando ricorrono le circostanze di cui
allĠarticolo 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di protezione sociale eĠ effettuata: |
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a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle
associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui
allĠarticolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati con lĠente locale, che
abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti
dello straniero; |
|
|
b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui
sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di
grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero
abbia reso dichiarazioni. |
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2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e
verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il
questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari,
valido per le attivitaĠ di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico,
acquisiti: |
|
|
a) il parere del procuratore della Repubblica quando
ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore
abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la
gravitaĠ ed attualitaĠ del pericolo; |
|
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b) il programma di assistenza ed integrazione
sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione
interministeriale di cui allĠarticolo 25; |
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|
c) lĠadesione dello straniero al medesimo programma,
previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalitaĠ dello
stesso; |
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|
d) lĠaccettazione degli impegni connessi al
programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma
deve essere realizzato. |
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3. Quando la proposta eĠ effettuata a norma del comma 1,
lettera a), il questore valuta la gravitaĠ ed attualitaĠ del pericolo anche
sulla base degli elementi in essa contenuti. |
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3-bis. Il permesso di soggiorno di cui allĠarticolo
18, comma 5, del testo unico, puoĠ essere convertito in permesso di soggiorno
per lavoro, secondo le modalitaĠ stabilite per tale tipo di permesso. Le
quote dĠingresso definite nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4, del
testo unico, per lĠanno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in
misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma,
convertiti in permessi di soggiorno per lavoro. |
|
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3-ter. Il permesso di soggiorno di cui allĠarticolo
18 del testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura Òper motivi
umanitariÓ ed eĠ rilasciato con modalitaĠ che assicurano lĠeventuale
differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e lĠagevole
individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche
mediante il ricorso a codici alfanumerici. |
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Art. 28 |
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(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali
sono vietati lĠespulsione o il respingimento) |
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1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione,
il questore rilascia il permesso di soggiorno: |
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a) per minore etaĠ, salvo l'iscrizione del minore
degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o
dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di
minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato
per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore etaĠ eĠ
rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed eĠ valido per
tutto il periodo necessario per lĠespletamento delle indagini sui familiari
nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, eĠ immediatamente
informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza; |
a) per minore etaĠ (...)[313].
In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato
al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore etaĠ eĠ
rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed eĠ valido per
tutto il periodo necessario per lĠespletamento delle indagini sui familiari
nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, eĠ immediatamente
informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza; |
|
a-bis) per integrazione sociale e civile del minore,
di cui allĠarticolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del
Comitato per i minori stranieri; |
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|
b) per motivi familiari, nei confronti degli
stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui allĠarticolo
19, comma 2, lettera c) del testo unico; |
|
|
c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante
idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano
nelle circostanze di cui allĠarticolo 19, comma 2, lettera d) del testo
unico; |
|
|
d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che
possa disporsi lĠallontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una
protezione analoga contro le persecuzioni di cui allĠarticolo 19, comma 1,
del testo unico. |
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CAPO V |
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DISCIPLINA DEL LAVORO |
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Art. 29
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(Definizione delle quote dĠingresso per motivi di
lavoro) |
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1. I decreti che definiscono le quote massime di
ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro,
definite anche in base alla indicazioni delle regioni ai sensi dellĠarticolo
21, comma 4ter del testo unico, indicano le quote per il lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo.
Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni,
delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle
rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui allĠarticolo 6-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
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2. Per le finalitaĠ di cui al presente Capo il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta le misure occorrenti
per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i
trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante
convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le
rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure. |
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3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei
Conti). |
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Art.30
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(Sportello
unico per lĠimmigrazione)
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1. Lo Sportello unico per lĠimmigrazione, di cui
allĠarticolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della
carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del
lavoro, eĠ composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del
lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da
almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal
questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che
puoĠ individuare anche piuĠ unitaĠ operative di base. Con lo stesso decreto
viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in
attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dellĠinterno e
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione
dellĠarticolo 22, comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante
apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo sportello unico e gli
uffici regionali e provinciali per lĠorganizzazione e lĠesercizio delle
funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello
medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dallĠarticolo 40 del
presente regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta. |
|
|
2. Lo Sportello si avvale anche del sistema
informativo di cui allĠarticolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, noncheĠ
di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle
informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure. |
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Art. 30-bis
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(Richiesta assunzione lavoratori stranieri) |
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1. Il datore di lavoro, italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria
per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo Sportello unico,
scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero
quello della provincia ove ha sede legale lĠimpresa o quello della provincia
ove avraĠ luogo la prestazione lavorativa, con lĠosservanza delle modalitaĠ
previste dallĠarticolo 22, comma 2, del testo unico. |
|
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2. In particolare, la richiesta nominativa o numerica
viene redatta su appositi moduli che facilitano lĠacquisizione dei dati su
supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi
essenziali: |
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a) complete generalitaĠ del datore di lavoro, del
titolare o legale rappresentante dellĠimpresa, la ragione sociale, la sede e
lĠindicazione del luogo di lavoro; |
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|
b) nel caso di richiesta nominativa, le complete
generalitaĠ del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive
della residenza allĠestero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei
lavoratori da assumere; |
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|
c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel
rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro
applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno; |
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|
d) lĠimpegno di cui allĠarticolo 8-bis, comma 1, che
deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro; |
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e) lĠimpegno a comunicare ogni variazione
concernente il rapporto di lavoro. |
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3. Alla domanda devono essere allegati: |
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|
a) autocertificazione dellĠiscrizione dellĠimpresa
alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attivitaĠ per le
quali tale iscrizione eĠ richiesta; |
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b) autocertificazione della posizione previdenziale
e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacitaĠ
occupazionale e reddituale del datore di lavoro; |
|
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c) la proposta di stipula di un contratto di
soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo
pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di
lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto
per lĠassegno sociale, ai sensi dellĠarticolo 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335. |
|
|
4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi
delle spese per la messa a disposizione dellĠalloggio, trattenendo dalla
retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la
decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto
di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla
decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il
corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento
economico tenendo giaĠ conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a
disposizione dal datore. |
|
|
5. Il datore di lavoro specifica nella domanda se eĠ
interessato alla trasmissione del nulla osta, di cui allĠarticolo 31, comma
4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici
consolari tramite lo Sportello unico. |
|
|
6. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 eĠ
presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del
regolamento di cui allĠarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n.
189. |
|
|
7. Lo Sportello unico competente al rilascio del nulla
osta al lavoro eĠ quello del luogo in cui verraĠ svolta lĠattivitaĠ
lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nulla-osta sia stata presentata
allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dellĠimpresa,
lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente,
ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro. |
|
|
8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto
dallĠarticolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolaritaĠ, della
completezza e dellĠidoneitaĠ della documentazione presentata ai sensi del
comma 1, noncheĠ acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in
via telematica, la verifica dellĠosservanza delle prescrizioni del contratto
collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruitaĠ del numero
delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di
lavoro, in relazione alla sua capacitaĠ economica e alle esigenze
dellĠimpresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi
previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della
congruitaĠ in rapporto alla capacitaĠ economica del datore di lavoro non si
applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano
lĠautosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto
alla sua assistenza. |
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9. Nei casi di irregolaritaĠ sanabile o di
incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di
lavoro a procedere alla regolarizzazione ed allĠintegrazione della
documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma
5, e 24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nulla-osta al
lavoro subordinato e per il rilascio dellĠautorizzazione al lavoro stagionale
decorrono dalla data dellĠavvenuta regolarizzazione della documentazione. |
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Art. 30-ter
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(Modulistica) |
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1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia
della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e
le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono definite
con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. |
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Art.30-quater
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(Archivio informatizzato dello sportello unico) |
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1. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire
nel sistema informatizzato in materia di immigrazione, di cui allĠarticolo
30, comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le
regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per
lĠimpiego, i Centri per lĠimpiego, lĠautoritaĠ consolare tramite il Ministero
degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente
ufficio dellĠAmministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. |
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2. Sono soggetti privati le associazioni di
categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari. |
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3. I dati identificativi ed informativi in materia
di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare
nellĠarchivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto
del Ministero dellĠinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la
protezione dei dati personali. |
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|
4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti
allĠarchivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza
per il trattamento dei dati e per la tenuta dellĠarchivio rispetto a quelle
contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,
e nei relativi regolamenti dĠattuazione, sono disciplinate con decreto del
Ministero dellĠinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la
protezione dei dati personali. |
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5. LĠindividuazione dei soggetti autorizzati alla
consultazione e le modalitaĠ tecniche e procedurali per la consultazione
dellĠarchivio di cui al comma 1 e per la trasmissione telematica dei dati e
dei documenti allĠarchivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro
dellĠinterno di cui allĠarticolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in modo
che, secondo le concrete possibilitaĠ tecniche, le procedure possano
svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni
territoriali. |
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6. La documentazione originaria rimane in custodia
delle Amministrazioni e degli organi emittenti. |
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Art. 30-quinquies
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Art. 30-quinquies
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(Verifica delle disponibilitaĠ di offerta di lavoro
presso i centri per lĠimpiego) |
(Verifica delle disponibilitaĠ di offerta di lavoro
presso i centri per lĠimpiego)[314] |
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1. Le richieste di lavoro subordinato, sia
nominative che numeriche, sono trasmesse, anche per via telematica, dallo
Sportello unico per lĠimmigrazione, per il tramite del sistema informativo,
al Centro per lĠimpiego competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste
nominative di lavoratori stagionali, di cui allĠarticolo 24, comma 1, primo
periodo, del testo unico. |
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2. Il Centro per lĠimpiego, entro il termine di
venti giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del
sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al
datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilitaĠ pervenute anche
da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento
o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le
eventuali certificazioni negative. |
|
|
3. Qualora il centro per lĠimpiego, entro il termine
di cui al comma 2, comunichi allo sportello unico ed al datore di lavoro la
disponibilitaĠ di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta
di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il
datore di lavoro comunica, dando atto della valutazione delle predette
offerte, allo sportello unico e, per conoscenza, al centro per lĠimpiego, che
intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore
straniero. |
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Art.30-sexies
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(Rinuncia allĠassunzione) |
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1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla
comunicazione di cui allĠarticolo 30-quinquies, comma 2, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilitaĠ
allĠimpiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per
conoscenza, al Centro per lĠimpiego se intende revocare la richiesta di
nulla-osta relativa al lavoratore straniero. |
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Art. 31 |
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(Nulla-osta dello Sportello unico e visto
dĠingresso) |
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1. In presenza di certificazione negativa pervenuta
dal Centro per lĠimpiego competente od in caso di espressa conferma della
richiesta di nulla-osta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20
giorni senza alcun riscontro del Centro per lĠimpiego, lo Sportello unico
richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la
verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di
motivi ostativi allĠingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e,
nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2. |
|
|
2. Il questore esprime parere contrario al rilascio
del nulla-osta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di
un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed
i componenti dell'organo di amministrazione della societaĠ, risultino
denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei
reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo
che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che
esclude il reato o la responsabilitaĠ dell'interessato, ovvero risulti sia
stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni
caso, gli effetti della riabilitazione. |
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3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni
provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti
numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3,
comma 4 e 21, del testo unico. |
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|
4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e
nellĠipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello
unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del
nulla-osta, la cui validitaĠ eĠ di sei mesi dalla data del rilascio stesso. |
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|
5. Lo Sportello unico, accertati i dati
identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore,
verifica lĠesistenza del codice fiscale o ne richiede lĠattribuzione, secondo
le modalitaĠ determinate con il decreto del Ministro dellĠinterno di cui
allĠarticolo 11, comma 2. |
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6. Lo Sportello unico, in presenza di espressa
richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dellĠarticolo
30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui allĠarticolo 30-bis,
commi 2 e 3, ivi compreso il codice fiscale, noncheĠ il relativo nulla-osta
agli uffici consolari. NellĠipotesi di trasmissione della documentazione per
via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con
lĠarchivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli
affari esteri. |
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7. Il datore di lavoro informa il lavoratore
straniero dellĠavvenuto rilascio del nulla-osta, al fine di consentirgli di
richiedere il visto dĠingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare
competente, entro i termini di validitaĠ del nulla-osta. |
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8. La rappresentanza diplomatica o consolare, alla
quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo
straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa
verifica dei presupposti di cui allĠarticolo 5, il visto dĠingresso,
comprensivo del codice fiscale, entro trenta giorni dalla data di richiesta
del visto da parte dellĠinteressato, dandone comunicazione, per via
telematica, al Ministero dellĠinterno, al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, allĠINPS ed allĠINAIL. Lo straniero viene informato dellĠobbligo di presentazione allo
Sportello unico, entro otto giorni dallĠingresso in Italia, ai sensi
dellĠarticolo 35 . |
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Art. 32
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(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in
Italia) |
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1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di
lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui allĠarticolo
21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare,
distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per
lavoro stagionale, e sono tenute nellĠordine di presentazione delle domande
di iscrizione. |
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2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi
e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e
sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie
di cui allĠarticolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel
mondo, contenente: |
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a) Paese dĠorigine; |
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b) numero progressivo di presentazione della
domanda; |
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c) complete generalitaĠ; |
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d) tipo del rapporto di lavoro preferito,
stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato; |
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e) capacitaĠ professionali degli interessati o loro
appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o
mansione; |
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f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una
delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua; |
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g) eventuali propensioni lavorative o precedenti
esperienze di lavoro nel Paese dĠorigine o in altri Paesi; |
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h) lĠeventuale diritto di prioritaĠ per i lavoratori
stagionali che si trovano nelle condizioni previste dallĠarticolo 24, comma
4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro
documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dallĠItalia al
termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale. |
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3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via
telematica, per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale
della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro trenta giorni dalla
data di ricevimento, alla loro diffusione mediante lĠinserimento nel sistema
informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono
distinte per Paesi di provenienza. |
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4. LĠinteressato, iscritto nelle liste di lavoratori
stranieri di cui al comma 1, ha facoltaĠ di chiedere al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la
propria posizione nella lista. |
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Art.32-bis
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(Liste dei lavoratori di origine italiana) |
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1. Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare eĠ
istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui allĠarticolo
21, comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato secondo le modalitaĠ
previste dallĠarticolo 32, commi 1 e 2. La scheda, di cui allĠarticolo 32,
comma 2, contiene, per tali lavoratori, lĠindicazione del grado di
ascendenza. |
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2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si
applica quanto previsto dallĠarticolo 32, comma 4. |
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3. Ai fini dellĠinserimento nel sistema informativo
delle Direzioni provinciali del lavoro di cui allĠarticolo 33, comma 1, il
Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali i predetti elenchi. |
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Art. 33 |
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(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti
nelle liste) |
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1. I dati di cui allĠarticolo 32 sono immessi nel
Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui allĠarticolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata
richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa
attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori
di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le
modalitaĠ previste dallĠarticolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
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2. Le richieste di nulla-osta al lavoro per ciascun
tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi
iscritti nelle liste, con le modalitaĠ di cui agli articoli 30-bis,
30-quinquies e 31. |
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2-bis. NellĠipotesi di richieste numeriche, oltre a
quanto previsto nellĠarticolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite
procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi
delle persone iscritte nelle liste di cui allĠarticolo 21, comma 5, del testo
unico. |
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3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda
avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede
nellĠordine di prioritaĠ di iscrizione nella lista, a paritaĠ di requisiti
professionali. |
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Art. 34 |
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(Titoli di prelazione) |
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1. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dellĠistruzione, dellĠuniversitaĠ e della ricerca, dĠintesa con la
Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalitaĠ di predisposizione e di
svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel
Paese di origine ai sensi dellĠarticolo 23, comma 1, del testo unico, e sono
stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero
degli affari esteri, procede allĠistruttoria e, congiuntamente con il
Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversitaĠ e della ricerca, provvede alla
relativa valutazione e allĠeventuale approvazione, dando precedenza ai
programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da
queste formalizzato ai sensi dellĠarticolo 21, comma 4 ter, del testo unico. |
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2. I
lavoratori in possesso dellĠattestato di qualifica ovvero di frequenza con
certificazione delle competenze acquisite, conseguito nellĠambito dei
predetti programmi sono inseriti in apposite liste istituite presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
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3. Le liste di cui al comma 2, distinte per paesi di
origine, constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine,
le complete generalitaĠ, la qualifica professionale, il grado di conoscenza
della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a
tempo determinato o indeterminato,
noncheĠ lĠindicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore
di impiego di destinazione. |
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4. I dati inseriti in tali liste sono posti a
disposizione, tramite il sistema informativo delle Direzioni provinciali del
lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di
nulla-osta al lavoro ai sensi dellĠarticolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo
unico, oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con
la richiesta nominativa di nulla-osta di cui allĠ articolo 22, comma 2, del
testo unico. Il nulla-osta al lavoro per tali lavoratori eĠ rilasciato senza
il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dallĠarticolo 22, comma
4, del testo unico. |
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5. I lavoratori inseriti nellĠelenco hanno un
diritto di prioritaĠ, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo
lĠordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui
allĠ articolo 22, comma 3, del testo unico. |
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6. Nel caso di richieste numeriche di nulla-osta per
lavoro stagionale, tale diritto di prioritaĠ opera esclusivamente rispetto ai
lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dallĠarticolo 24,
comma 4, del testo unico. |
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7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, eĠ riservata una quota di
ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti
nellĠelenco che abbiano partecipato allĠattivitaĠ formativa nei paesi di
origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi
dellĠarticolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino
residui nellĠutilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
la stessa rientra nella disponibilitaĠ della quota di lavoro subordinato. |
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7-bis. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del
comma 7, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederaĠ alla
ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via
prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di
destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei
programmi di istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del
comma 1. |