DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2017, n. 52
Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000. (17G00065)(GU n.97 del 27-4-2017)
Vigente al: 12-5-2017
Titolo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Vista la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia
penale tra gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il
29 maggio 2000;
Vista la legge 21 luglio 2016, n. 149, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in
materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a
Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua
attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice
di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di
estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima
delle misure coercitive e, in particolare, l'articolo 3;
Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite
contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 2 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro della giustizia e del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca disposizioni per la compiuta attuazione
della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia
penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il
29 maggio 2000.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «convenzione»: la convenzione relativa all'assistenza
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione
europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000;
b) «autorita' competente di altro Stato Parte»: l'autorita' che,
secondo l'ordinamento dello Stato nei cui confronti sia in vigore la
convenzione, e' competente a dare assistenza ad una richiesta
proveniente dall'autorita' giudiziaria o dal Ministro della
giustizia;
c) «autorita' richiedente»: l'autorita' competente, secondo
l'ordinamento dello Stato Parte, a richiedere assistenza
all'autorita' giudiziaria o al Ministro della giustizia.
Art. 3
Richiesta di assistenza nei procedimenti
per l'applicazione di sanzioni amministrative
1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle
disposizioni per la cui violazione e' prevista una sanzione
amministrativa possono richiedere, per il tramite del Ministro della
giustizia, alla autorita' competente di altro Stato Parte il
compimento degli atti di accertamento di cui all'articolo 13 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Con la richiesta sono trasmessi gli
atti del procedimento a tal fine necessari.
2. Il Ministro della giustizia da' corso alla richiesta se ritiene
che essa non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri
interessi essenziali dello Stato.
Art. 4
Richiesta di altro Stato Parte nei procedimenti
per l'applicazione di sanzioni amministrative
1. Il Ministro della giustizia, ricevuta la richiesta
dell'autorita' competente di altro Stato Parte per il compimento di
atti di accertamento nell'ambito di un procedimento amministrativo,
ne dispone la trasmissione al prefetto del luogo in cui devono essere
compiuti gli atti richiesti, ovvero, quando tale luogo non e'
individuabile, al prefetto di Roma, sempre che:
a) contro la decisione dell'autorita' amministrativa sia ammesso
ricorso dinnanzi all'autorita' giudiziaria;
b) l'esecuzione degli atti richiesti non comprometta la
sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
2. Il prefetto si avvale, per l'esecuzione della richiesta, degli
organi delle singole amministrazioni pubbliche, che secondo
l'ordinamento interno hanno compiti di accertamento delle violazioni
per cui e' prevista una sanzione amministrativa. Si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 5
Richiesta di assistenza per le notificazioni a mezzo posta
1. Le notificazioni di atti di un procedimento penale o
amministrativo, quando il destinatario risiede o dimora abitualmente
in altro Stato Parte, sono effettuate a mezzo del servizio postale o,
quando possibile, a mezzo della posta elettronica certificata.
2. L'autorita' che procede fa richiesta di assistenza alla
autorita' competente di altro Stato Parte affinche' provveda alle
necessarie ricerche del destinatario o alla notificazione con
modalita' diverse, quando la notificazione a mezzo del servizio
postale non risulta possibile, perche' l'indirizzo non e' conosciuto
o e' incerto, ovvero e' inidonea ad assicurare la prova della
conoscenza dell'atto.
3. L'atto da notificare e' tradotto nella lingua o in una delle
lingue dello Stato Parte, quando l'autorita' che procede ha motivo di
ritenere che il destinatario non conosce la lingua italiana.
4. Se l'autorita' che procede ha motivo di ritenere che il
destinatario non conosce neanche la lingua o le lingue dello Stato
Parte, cura la traduzione nella lingua che risulta essere dallo
stesso conosciuta.
Art. 6
Assistenza all'autorita' di uno Stato Parte
per le notificazioni
1. Sulla richiesta di assistenza relativa alla notificazione degli
atti di un procedimento penale o amministrativo provvede il
procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del
distretto in cui la notificazione deve essere effettuata.
2. Il procuratore della Repubblica cura che l'atto sia tradotto,
quando ricorrono i casi di cui all'articolo 143 del codice di
procedura penale o vi e' richiesta in tal senso dell'autorita'
richiedente dello Stato Parte. Provvede inoltre a dare avviso al
destinatario che ha facolta' di richiedere informazioni circa il
procedimento all'autorita' che ha fatto richiesta di assistenza per
la notificazione.
Art. 7
Modalita' di trasmissione della richiesta di assistenza
1. Le richieste di assistenza sono trasmesse dall'autorita'
giudiziaria direttamente all'autorita' competente dello Stato Parte
unitamente alle indicazioni relative alle forme e ai modi previsti
dalla legge per l'assunzione dell'atto richiesto. Copia della
richiesta e' trasmessa al Ministro della giustizia.
2. La trasmissione puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo
idoneo a garantire l'autenticita' della documentazione e della
provenienza, anche con l'ausilio, se necessario, del Ministero della
giustizia.
3. Le richieste di assistenza dirette alle autorita' del Regno
Unito e dell'Irlanda, fin quando i predetti Stati non si avvalgano
delle facolta' di trasmissione diretta ai sensi del paragrafo 1
dell'articolo 6 della convenzione, sono trasmesse per il tramite del
Ministero della giustizia.
Art. 8
Esecuzione della richiesta di assistenza
di uno Stato Parte per attivita' probatoria
1. Sulle richieste di assistenza giudiziaria provvede con decreto
motivato e senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere
compiuti gli atti richiesti. Copia della richiesta di assistenza e'
trasmessa dal procuratore della Repubblica al Ministro della
giustizia.
2. Quando l'autorita' richiedente chiede che l'atto sia compiuto
dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere compiuto, in
attuazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico
italiano, dal giudice, il procuratore della Repubblica presenta la
richiesta al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede
senza ritardo.
3. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono
essere eseguiti in piu' distretti, all'esecuzione provvede il
procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi
il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui
distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa.
Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto la richiesta di
assistenza ritiene che l'esecuzione spetti ad altro ufficio del
pubblico ministero, trasmette ad esso immediatamente gli atti, dando
comunicazione all'autorita' richiedente; in caso di contrasto si
applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura
penale. Nel caso di piu' richieste di assistenza, tra loro collegate,
all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica individuato
in relazione alla prima richiesta.
4. Per l'esecuzione si osservano le forme espressamente indicate
dall'autorita' richiedente, sempre che non siano contrarie ai
principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
5. Quando l'atto oggetto della richiesta di assistenza non puo'
essere compiuto alle condizioni ivi indicate perche' contrarie ai
principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano il
procuratore della Repubblica ne informa prontamente l'autorita'
richiedente, indicando le condizioni alle quali la richiesta puo'
essere accolta.
6. Il procuratore della Repubblica da' altresi' comunicazione
all'autorita' richiedente di ogni ritardo nell'esecuzione e delle
ragioni che impediscono di rispettare il termine indicato dalla
richiesta di assistenza, in particolare quando dall'esecuzione puo'
derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo gia'
in corso.
Art. 9
Scambio spontaneo di informazioni
1. E' consentito, nell'ambito di un procedimento penale o di un
procedimento amministrativo, lo scambio diretto e spontaneo di
informazioni utili e di atti con l'autorita' competente di altro
Stato Parte.
2. Le informazioni e gli atti ricevuti sono utilizzabili nel
rispetto dei limiti indicati dall'autorita' competente dello Stato
Parte.
3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 78 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Titolo II
Forme specifiche di assistenza giudiziaria
Art. 10
Richiesta di uno Stato Parte di restituzione all'avente diritto di
beni provenienti da reato
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 75 e seguenti del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il procuratore della Repubblica
provvede sulla richiesta di sequestro di cose da restituire
all'avente diritto proveniente dall'autorita' dello Stato Parte.
2. La richiesta di consegna e' accolta quando non vi e' dubbio
sull'appartenenza delle cose e quando non e' necessario mantenere il
sequestro a fini di prova o di confisca.
Art. 11
Trasferimento temporaneo in territorio nazionale
di persona detenuta
1. Quando per l'esecuzione di una richiesta di assistenza a fini di
acquisizione probatoria e' necessaria la presenza di una persona,
detenuta nello Stato Parte richiedente, questa, se presta consenso,
puo' essere temporaneamente trasferita in territorio nazionale su
iniziativa dell'autorita' richiedente.
2. Il Ministro della giustizia, ricevuta la richiesta di
trasferimento temporaneo, la trasmette al procuratore della
Repubblica a cui spetta l'esecuzione della richiesta di assistenza,
se ritiene che l'esecuzione non comprometta la sovranita', la
sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
3. Il procuratore della Repubblica concorda con l'autorita'
richiedente le modalita' del trasferimento temporaneo e il termine di
rientro nello Stato richiedente. Dispone quindi che la persona
temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del
trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di
esecuzione della richiesta.
4. Il procuratore della Repubblica da' esecuzione al trasferimento
temporaneo a condizione che l'autorita' richiedente trasmetta copia
della dichiarazione di consenso della persona detenuta.
5. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non puo' essere
sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di
una pena o misura di sicurezza ne' assoggettata ad altra misura
restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore e diverso
da quello per il quale il trasferimento temporaneo e' stato disposto,
salvo che la persona, avendone avuta la possibilita', non abbia
lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da
quando la sua presenza non era piu' richiesta ovvero che, dopo averlo
lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Art. 12
Trasferimento temporaneo in uno Stato Parte
di persona detenuta in Italia
1. L'autorita' giudiziaria, con la richiesta di assistenza per il
compimento di atti di acquisizione probatoria nel territorio di altro
Stato Parte, puo' concordare con l'autorita' competente di detto
Stato il temporaneo trasferimento della persona detenuta o internata
in Italia, a condizione che presti consenso, quando la presenza sia
necessaria al compimento dell'atto oggetto della richiesta di
assistenza.
2. Il Ministro della giustizia trasmette la richiesta di
trasferimento temporaneo all'autorita' competente dello Stato Parte
se ritiene che essa non comprometta la sovranita', la sicurezza o
altri interessi essenziali dello Stato.
3. L'autorita' giudiziaria, in accordo con l'autorita' competente
dello Stato Parte, definisce le modalita' del trasferimento e fissa,
nel rispetto dei termini massimi di custodia cautelare o del termine
di cessazione della pena in esecuzione, il termine di rientro in
Italia.
4. Il trasferimento temporaneo e' disposto su autorizzazione del
giudice che procede, individuato ai sensi dell'articolo 279 del
codice di procedura penale. Quando il soggetto detenuto e' un
condannato o un internato, l'autorizzazione e' richiesta al
magistrato di sorveglianza.
5. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed
e' validamente prestato a condizione che la persona detenuta abbia
avuto la concreta possibilita' di conferire con il difensore.
6. Il periodo di detenzione trascorso all'estero e' computato a
ogni effetto nella durata della custodia cautelare.
7. Nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di
detenzione trascorso all'estero si considera trascorso in Italia.
Art. 13
Audizione mediante videoconferenza richiesta
da uno Stato Parte
1. L'esecuzione della richiesta di audizione mediante
videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato,
del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo
accordo con l'autorita' richiedente circa le modalita'
dell'audizione, anche con riguardo alle misure relative alla
protezione della persona da ascoltare. E' assicurata, nei casi
previsti dalla legge, la nomina di un interprete. Alla richiesta di
assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini
o dell'imputato si da' corso soltanto se questi vi consentono.
2. Il procuratore della Repubblica o il giudice, ciascuno
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, provvedono a:
a) identificare la persona da ascoltare;
b) notificare l'ora e il luogo dell'audizione;
c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito;
d) invitare la persona sottoposta alle indagini o l'imputato a
comparire con le modalita' stabilite dal codice di procedura penale e
ad informarlo dei diritti e delle facolta' a lui riconosciute
dall'ordinamento dello Stato Parte ed espressamente indicati
dall'autorita' richiedente.
3. L'audizione e' condotta direttamente dall'autorita' richiedente
o, secondo il proprio ordinamento giuridico, sotto la sua direzione.
Al testimone e' comunque assicurata la facolta' di astensione nei
casi previsti dalla legge italiana.
4. Il verbale dell'audizione e' trasmesso all'autorita' richiedente
dello Stato Parte.
5. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369,
371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso
dell'audizione in videoconferenza.
Art. 14
Richiesta di audizione mediante videoconferenza
in uno Stato Parte
1. L'autorita' giudiziaria procedente richiede l'audizione a
distanza del testimone, del perito, del consulente tecnico e della
persona informata dei fatti, direttamente all'autorita' competente di
altro Stato Parte.
2. La richiesta puo' essere proposta:
a) quando il soggetto di cui al comma 1 si trova nel territorio
dello Stato Parte e ricorrono giustificati motivi che rendono non
opportuna la sua presenza nel territorio nazionale, oppure quando e',
a qualsiasi titolo, detenuto nello Stato Parte;
b) nei casi previsti dall'articolo 147-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 15
Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica
richiesta da uno Stato Parte
1. Nei casi di cui all'articolo 13, su conforme richiesta
dell'autorita' dello Stato Parte, all'audizione del testimone, del
consulente tecnico o del perito puo' procedersi mediante conferenza
telefonica. Si osservano, in tal caso, le modalita' stabilite
dall'articolo 13, in quanto compatibili.
2. I verbali di dichiarazioni acquisite con le modalita' di cui al
comma 1 non possono essere utilizzati dall'autorita' giudiziaria
italiana.
3. La richiesta puo' essere accolta se il testimone, il consulente
tecnico o il perito prestano il consenso alla conferenza telefonica.
Art. 16
Ritardo o omissione degli atti di sequestro, arresto
e fermo e attivita' di indagine sotto copertura
1. Le consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della convenzione
e le operazioni di infiltrazione di cui all'articolo 14 della
convenzione sono regolate dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006,
n.146.
Art. 17 Responsabilita' penale e civile del funzionario dello Stato Parte 1. Il funzionario dello Stato Parte che partecipa nel territorio dello Stato alle attivita' di cui all'articolo 16 assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilita' di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146. 2. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari di altro Stato Parte che partecipano alle attivita' nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato Parte.
Art. 18
Squadre investigative comuni
1. La costituzione di squadre investigative nell'ambito dei
rapporti di cooperazione disciplinati dalla convenzione e' regolata
dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, e successive
modificazioni.
Titolo III
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
Art. 19
Esecuzione della richiesta di assistenza tecnica mediante ordine
all'operatore di rete
1. Il procuratore della Repubblica, quando e' richiesta
l'assistenza tecnica alle operazioni di intercettazioni che si
svolgono nel territorio dello Stato Parte richiedente o nel
territorio di altro Stato Parte e la trasmissione immediata dei
flussi comunicativi, verifica che l'autorita' richiedente abbia
indicato:
a) l'autorita' che procede;
b) l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento
delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato per
il quale si procede;
c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
d) la durata dell'intercettazione.
2. Si da' esecuzione alla richiesta con l'ordine all'operatore di
rete di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, di prestare l'assistenza tecnica necessaria. All'operatore di
rete e' trasmessa copia del provvedimento con cui l'autorita'
richiedente ha disposto le operazioni di intercettazione.
Art. 20
Esecuzione della richiesta di assistenza tecnica previo controllo del
giudice
1. Quando la richiesta ha ad oggetto l'assistenza in relazione ad
operazioni di intercettazione nei confronti di persona che si trova
nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica chiede al
giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione all'esecuzione
della richiesta di assistenza. Il giudice verifica che l'autorita'
richiedente abbia comunicato le informazioni di cui al comma 1
dell'articolo 22, unitamente alla descrizione sommaria del fatto per
cui si procede, e che l'intercettazione sia disposta per un reato
corrispondente ad uno o piu' tra quelli per i quali, secondo
l'ordinamento interno, l'intercettazione e' consentita. Nei casi di
urgenza, il procuratore della Repubblica provvede alla richiesta di
assistenza con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e
comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini
preliminari, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento,
decide sulla convalida con decreto motivato.
2. Il procuratore della Repubblica, previa consultazione con
l'autorita' richiedente, provvede all'esecuzione con la trasmissione
immediata dei flussi comunicativi o con la successiva trasmissione
delle registrazioni.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il procuratore della
Repubblica, quando sono acquisite comunicazioni di servizio di
appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai
servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti
di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale prima di
trasmettere all'autorita' richiedente i risultati delle operazioni di
intercettazione.
4. Il procuratore della Repubblica procede con le modalita' di cui
al comma 1 quando la richiesta ha ad oggetto l'assistenza tecnica per
lo svolgimento delle operazioni di intercettazione, registrazione e
successiva trasmissione dei risultati. In tal caso, all'esito delle
operazioni, sono trasmessi, ove richiesto, i verbali delle operazioni
di intercettazione.
Art. 21
Intercettazione disposta ed eseguita da uno Stato Parte nel
territorio dello Stato
1. Quando l'autorita' competente dello Stato Parte ha disposto,
senza richiesta di assistenza tecnica, l'intercettazione di un
dispositivo in uso a persona che si trova nel territorio dello Stato,
il procuratore della Repubblica, ricevuta notificazione dell'avvio
delle operazioni, la trasmette al giudice per le indagini
preliminari.
2. Il giudice per le indagini preliminari ordina, con decreto,
l'esecuzione o la prosecuzione delle operazioni, ovvero, fermo quanto
previsto dall'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione,
l'immediata cessazione, se le intercettazioni sono state disposte in
riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno,
esse non sono consentite.
3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo da' comunicazione
all'autorita' competente dello Stato Parte dei provvedimenti adottati
dal giudice per le indagini preliminari.
Art. 22
Richiesta di assistenza a uno Stato Parte per le operazioni di
intercettazione
1. Quando e' necessario per ragioni d'ordine tecnico, il pubblico
ministero fa richiesta all'autorita' competente dello Stato Parte per
ottenere assistenza allo svolgimento delle operazioni di
intercettazione. A tal fine trasmette, unitamente alla richiesta di
assistenza, indicazioni relative:
a) all'autorita' giudiziaria che procede;
b) all'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo
svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del
reato per il quale si procede;
c) ai dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
d) alla durata dell'intercettazione.
Art. 23
Notifica a uno Stato Parte delle operazioni di intercettazione
1. Il pubblico ministero, quando ha notizia che il dispositivo
controllato si trova in territorio di altro Stato Parte, da'
esecuzione al decreto e ne informa l'autorita' competente di quello
Stato.
2. A tal fine trasmette copia del provvedimento di intercettazione
e comunica:
a) l'autorita' giudiziaria che ha disposto l'intercettazione;
b) il titolo di reato per il quale si procede;
c) ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della
persona che ha in uso il dispositivo controllato;
d) la durata prevista dell'intercettazione.
3. Agli adempimenti di cui al comma 2 il pubblico ministero
provvede immediatamente quando acquisisce notizia, durante lo
svolgimento delle operazioni di intercettazione, che il dispositivo
controllato si trova nel territorio di altro Stato Parte.
4. Il pubblico ministero dispone l'immediata cessazione delle
operazioni di intercettazione quando l'autorita' competente dello
Stato Parte da' comunicazione che non possono essere proseguite.
5. L'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, nei casi di
cui al comma 4, e' regolata secondo quanto previsto dall'articolo 20,
paragrafo 4, della convenzione.
Titolo IV
Disposizioni finali
Art. 24
Protezione dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali e' soggetto alle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni.
Art. 25
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 26
Entrata in vigore
1. Il presente decreto ha effetto dalla data dell'entrata in vigore
per l'Italia della Convenzione di cui all'articolo 1, conformemente
all'articolo 27 della Convenzione medesima. Della data di entrata in
vigore per l'Italia e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 aprile 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando