IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a
sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare e,
in particolare l'art. 6, paragrafo 2, ove e' previsto che i cittadini
di Paesi terzi assunti illegalmente siano informati sistematicamente
e oggettivamente circa i loro diritti prima dell'esecuzione di
qualsiasi decisione di rimpatrio;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante
l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di
lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede che, con
decreto di natura non regolamentare dei Ministri dell'interno e del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono determinati le modalita' e i
termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le
informazioni di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva
2009/52/CE;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il
«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante le norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Ritenuto di dover stabilire le modalita' e i termini per garantire
ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'art. 6,
paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE;
Adottano
il seguente decreto:
Art. 1
Diritti del lavoratore straniero assunto illegalmente
il cui soggiorno e' irregolare
1. Il datore di lavoro e' responsabile nei confronti del lavoratore
straniero assunto illegalmente il cui soggiorno e' irregolare, del
pagamento di:
a) ogni retribuzione arretrata; il livello di remunerazione
concordato e' pari alle retribuzioni dovute in base ai contratti
collettivi nazionali riferibili all'attivita' svolta per il livello e
le mansioni indicate, che non devono essere, comunque, inferiori
all'importo mensile previsto per l'assegno sociale per rapporti di
lavoro domestico e non inferiori alle retribuzioni minime giornaliere
rivalutate annualmente dall'INPS, ai sensi della legge 7 dicembre
1989, n. 389, per altri rapporti di lavoro;
b) un importo pari alle imposte e ai contributi previdenziali che
il datore di lavoro avrebbe dovuto versare in caso di assunzione
legale del cittadino straniero, incluse le penalita' di mora e le
relative sanzioni amministrative.
Art. 2
Istituzione del modello informativo
1. Per garantire ai lavoratori stranieri assunti illegalmente il
cui soggiorno e' irregolare le informazioni di cui all'art. 1,
lettere a) e b) e le informazioni sulle modalita' con le quali far
valere i diritti di cui all'art. 1, lett. a), e presentare denuncia
nei confronti del datore di lavoro, e' istituito il modello di cui
all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Il modello di cui al comma 1 riporta oltre alle informazioni
indicate nell'art. 1 e nel comma 1, del presente articolo, anche
l'ufficio o ente che ha curato la notifica allo straniero, il luogo e
la data in cui e' stato notificato, nonche' la firma dello straniero
interessato.
3. Il modello di cui al comma 1 e' notificato dall'Ufficio o Ente
che opera il rintraccio dello straniero ed e' consegnato in copia
all'interessato e alla Questura competente, ai fini dell'adozione del
provvedimento di rimpatrio.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del medesimo decreto
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.
Art. 4
Pubblicazione
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 2017
Il Ministro dell'interno
Minniti
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2017
Interno, foglio n. 778
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico