Edizione provvisoria

ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

5 aprile 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo che beneficia dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Applicabilità della procedura di ripresa in carico»

Nella causa C‑36/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Minden (Tribunale amministrativo di Minden, Germania), con decisione del 19 gennaio 2017, pervenuta in cancelleria il 25 gennaio 2017, nel procedimento

Daher Muse Ahmed

contro

Bundesrepublik Deutschland,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 17, paragrafo 1, e da 20 a 33 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Daher Muse Ahmed e la Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, Germania; in prosieguo: l’«Ufficio»), riguardo alla decisione di quest’ultimo che respinge la sua domanda di asilo, rileva l’assenza di motivi che impediscano il suo allontanamento verso l’Italia, lo avverte che potrebbe essere allontanato verso tale Stato membro se non lasciasse la Germania e pronuncia nei suoi confronti un divieto d’ingresso e di soggiorno per la durata di 30 mesi dalla data dell’allontanamento.

 Contesto normativo

 Regolamento n. 604/2013

3        I considerando 4 e 5 del regolamento n. 604/2013 così recitano:

«(4)      Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il [Sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5)      Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale».

4        L’articolo 1 di tale regolamento prevede quanto segue:

«Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (...)».

5        L’articolo 2, lettere b) e c), di detto regolamento è così formulato:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

b)      “domanda di protezione internazionale”: la domanda di protezione internazionale quale definita all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9)];

c)      “richiedente”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva».

6        L’articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a:

(...)

b)      riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;

c)      riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame e che ha presentato una domanda in un altro Stato membro o che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno;

d)      riprendere in carico, alle condizioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno».

7        L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 precisa:

«La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro».

8        L’articolo 23, paragrafi da 1 a 3, del medesimo regolamento enuncia quanto segue:

«1.      Uno Stato membro presso il quale una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all’altro Stato membro di riprendere in carico tale persona.

2.      Una richiesta di ripresa in carico è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac (...)

Se la richiesta di ripresa in carico è basata su prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, essa è inviata allo Stato membro richiesto entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2.

3.      Se la richiesta di ripresa in carico non è presentata entro i termini prescritti al paragrafo 2, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro in cui la nuova domanda è stata presentata».

9        L’articolo 24, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento in esame prevede quanto segue:

«1.      Uno Stato membro sul cui territorio una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), soggiorna senza un titolo di soggiorno e presso cui non è stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale che ritenga che un altro Stato membro sia competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), può chiedere all’altro Stato membro di riprendere in carico tale persona.

2.      In deroga all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [(GU 2008, L 348, pag. 98)], ove uno Stato membro sul cui territorio una persona soggiorna senza un titolo di soggiorno decida di consultare il sistema Eurodac (...), la richiesta di ripresa in carico di una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b) o c), del presente regolamento o di una persona di cui al suo articolo 18, paragrafo 1, lettera d), la cui domanda di protezione internazionale non è stata respinta con una decisione definitiva è presentata quanto prima e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac (...)

(...)

4.      Qualora una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta con decisione definitiva in uno Stato membro, si trovi nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, quest’ultimo Stato membro può chiedere al primo Stato membro di riprendere in carico l’interessato o di avviare una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE.

(...)».

10      L’articolo 26, paragrafo 1, del medesimo regolamento così recita:

«Quando lo Stato membro richiesto accetta di (...) riprendere in carico (...) un’altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), lo Stato membro richiedente notifica all’interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale. (...)».

 Direttiva 2013/32/UE

11      L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60), dispone quanto segue:

«Nell’esaminare una domanda di protezione internazionale, l’autorità accertante determina anzitutto se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, se l’interessato sia ammissibile alla protezione sussidiaria».

12      L’articolo 33 di tale direttiva, rubricato «Domande inammissibili», così recita:

«1.      Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento (UE) n. 604/2013, gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE, qualora la domanda sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo.

2.      Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:

a)      un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale;

(...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13      Il 7 dicembre 2015 il sig. Ahmed ha chiesto asilo in Germania. Successivamente, in data 30 giugno 2016, egli ha presentato una domanda ufficiale di asilo all’Ufficio.

14      Poiché da una ricerca nel sistema «Eurodac» è risultato, in particolare, che in data 17 ottobre 2013 l’interessato aveva già chiesto la protezione internazionale in Italia, il 25 agosto 2016 l’Ufficio ha chiesto alle autorità italiane di riprendere in carico il sig. Ahmed, sulla base del regolamento n. 604/2013.

15      Con lettera del 9 settembre 2016, le autorità italiane hanno respinto tale richiesta di ripresa in carico, per il motivo che il sig. Ahmed beneficia della protezione sussidiaria in Italia e che, pertanto, il suo eventuale trasferimento dovrebbe aver luogo nel contesto dei vigenti accordi di riammissione.

16      Con decisione del 25 novembre 2016, l’Ufficio ha respinto in quanto inammissibile la domanda di asilo presentata dal sig. Ahmed, ha rilevato l’assenza di motivi che impedissero l’allontanamento di quest’ultimo verso l’Italia, l’ha avvertito che potrebbe essere allontanato verso tale Stato membro qualora non lasciasse la Germania e ha pronunciato nei suoi confronti un divieto d’ingresso e di soggiorno per la durata di 30 mesi dalla data dell’allontanamento.

17      Il sig. Ahmed ha contestato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

18      Detto giudice dubita dell’applicabilità delle disposizioni del regolamento n. 604/2013 relative alla procedura di ripresa in carico nei confronti di un cittadino di un paese terzo che benefici della protezione sussidiaria in un altro Stato membro.

19      Tuttavia, nell’ipotesi in cui tali disposizioni siano effettivamente applicabili in una situazione come quella di cui al procedimento principale, detto giudice si chiede se, in una simile situazione, un richiedente asilo possa far valere la scadenza dei termini per la presentazione della richiesta di ripresa in carico previsti all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013. Esso si interroga altresì sulle modalità di calcolo di tali termini e sugli eventuali effetti del ritardo nella presentazione di una richiesta di ripresa in carico sulla determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo.

20      Ciò considerato, il Verwaltungsgericht Minden (Tribunale amministrativo di Minden, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se gli articoli da 20 a 33 del regolamento n. 604/2013 debbano essere applicati ai richiedenti asilo che beneficiano già della protezione sussidiaria in uno Stato membro.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)      Se un richiedente asilo possa far valere il trasferimento della competenza in capo allo Stato membro richiedente per decorso del termine per la presentazione della richiesta di ripresa in carico (articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013).

3)      In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se un richiedente asilo possa far valere il trasferimento della competenza anche quando lo Stato membro richiesto conferma la sua disponibilità a prenderlo in carico.

4)      In caso di risposta negativa alla terza questione: se dall’accettazione esplicita o implicita (articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013) dello Stato membro richiesto si possa desumere che detto Stato membro continua ad essere disponibile a prendere in carico il richiedente asilo.

5)      Se il termine di due mesi di cui all’articolo 23, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 604/2013 possa terminare dopo il decorso del termine di tre mesi di cui all’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 604/2013 quando lo Stato membro richiedente lascia trascorrere più di un mese dal momento in cui il termine di tre mesi inizia a decorrere prima di inoltrare una richiesta di consultazione della banca dati Eurodac.

6)      Se una domanda di protezione internazionale si consideri proposta ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 già con il primo rilascio di una certificazione sulla registrazione come richiedente asilo oppure soltanto quando l’Ufficio riceve detta certificazione o le informazioni essenziali in essa contenute oppure soltanto dopo la registrazione di una formale domanda di asilo. In particolare:

a)      Se la certificazione sulla registrazione come richiedente asilo sia un formulario o un verbale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013.

b)      Se l’autorità competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 sia l’autorità competente per il ricevimento del formulario o la redazione del verbale o l’autorità competente a pronunciarsi sulla domanda di asilo.

c)      Se un formulario o un verbale debbano considerarsi come pervenuti all’autorità competente anche quando a quest’ultima è stato comunicato il loro contenuto essenziale o se sia invece a tal fine necessario che le venga inviato l’originale o una copia del verbale.

7)      Se eventuali ritardi tra la prima richiesta di asilo o il primo rilascio di una certificazione sulla registrazione come richiedente asilo e la presentazione di una richiesta di ripresa in carico possano comportare un trasferimento della competenza in capo allo Stato membro richiedente in applicazione analogica dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 od obbligare lo Stato membro richiedente a servirsi del suo diritto di avocazione a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento.

8)      In caso di risposta affermativa alla settima questione rispetto a una delle due alternative: a partire da quale momento debba ravvisarsi la sussistenza di un ritardo eccessivo nella presentazione di una richiesta di ripresa in carico.

9)      Se una richiesta di ripresa in carico in cui lo Stato membro richiedente indica soltanto la data dell’ingresso nel proprio territorio e la data della presentazione della domanda formale di asilo, omettendo di precisare anche la data della prima richiesta di asilo o la data del primo rilascio di una certificazione sulla registrazione come richiedente asilo rispetti il termine di cui all’articolo 23, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento n. 604/2013 o se una siffatta domanda sia “inefficace”».

 Sulle questioni pregiudiziali

21      In forza dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

22      Tale disposizione deve trovare applicazione nella causa in esame.

23      Tenuto conto del trattamento della causa da parte della presente ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, non occorre statuire sulla domanda di procedimento accelerato.

 Sulla prima questione

24      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni e i principi del regolamento n. 604/2013 che disciplinano, direttamente o indirettamente, i termini per la presentazione di una richiesta di ripresa in carico siano applicabili in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, nella quale un cittadino di un paese terzo abbia presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro dopo che gli era stato concesso il beneficio della protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.

25      In proposito, occorre evidenziare che tali norme, aventi lo scopo di organizzare lo svolgimento della procedura di ripresa in carico prevista dal summenzionato regolamento garantendo che una richiesta di ripresa in carico sia formulata entro un termine ragionevole, per loro natura sono applicabili soltanto alle situazioni nelle quali una siffatta procedura, in linea di principio, può essere validamente avviata a norma di detto regolamento.

26      L’ambito di applicazione della procedura di ripresa in carico è definito agli articoli 23 e 24 del regolamento n. 604/2013. Mentre l’articolo 24 di tale regolamento ha ad oggetto i casi in cui non sia stata presentata alcuna nuova domanda di protezione internazionale nello Stato membro richiedente, l’articolo 23 del medesimo regolamento disciplina le situazioni, quali quella di cui al procedimento principale, nelle quali una siffatta domanda sia stata presentata in tale Stato membro.

27      Dall’articolo 23, paragrafo 1, di detto regolamento risulta che, in simili situazioni, la procedura di ripresa in carico può riguardare soltanto il trasferimento di una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere b), c) o d), del medesimo regolamento.

28      Le ultime tre disposizioni summenzionate riguardano, rispettivamente, un richiedente la cui domanda è in corso d’esame, un cittadino di un paese terzo o un apolide che ha ritirato la sua domanda in corso d’esame e un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda.

29      Dal momento che la circostanza che un cittadino di un paese terzo benefici dello status conferito dalla protezione sussidiaria concessa da uno Stato membro diverso da quello che procede alla determinazione dello Stato membro competente non può essere interpretata nel senso che implica che una domanda presentata da detto cittadino di un paese terzo è in corso d’esame o è stata ritirata in un altro Stato membro, occorre stabilire se tale persona possa essere considerata come un cittadino di un paese terzo la cui domanda sia stata respinta in un altro Stato membro.

30      In proposito, occorre invero rilevare che l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013 non precisa se la «domanda» respinta alla quale si fa riferimento sia una domanda di protezione internazionale o una domanda di asilo stricto sensu.

31      Orbene, tale disposizione, qualora dovesse essere interpretata nel senso che rinvia al rigetto di una domanda di asilo, potrebbe eventualmente essere applicata a un cittadino di un paese terzo che benefici dello status concesso dalla protezione sussidiaria, nella misura in cui, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, detto status dev’essere concesso soltanto dopo aver stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di rifugiato.

32      Tuttavia, tale interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013 non può essere accolta.

33      Infatti, detta interpretazione implicherebbe l’ammettere che il legislatore dell’Unione, nella disposizione in esame, ha utilizzato il termine «domanda» in varie accezioni differenti, in quanto il riferimento, contenuto nella summenzionata disposizione, al fatto che la persona interessata «ha presentato domanda in un altro Stato membro», rinvia necessariamente, alla luce in particolare degli articoli 1 e 20, paragrafo 1, del regolamento in parola, alla presentazione di una domanda di protezione internazionale.

34      Inoltre, discende da una costante giurisprudenza della Corte che, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 19 dicembre 2013, Koushkaki, C‑84/12, EU:C:2013:862, punto 34).

35      In proposito, si deve rilevare che l’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 604/2013 definisce il termine «richiedente» come facente rinvio a un cittadino di un paese terzo o a un apolide «che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva».

36      Analogamente, sebbene il regolamento di cui trattasi non includa direttamente una definizione del termine «domanda», il suo articolo 2, lettera b), definisce la nozione di «domanda di protezione internazionale». Le disposizioni di detto regolamento del resto utilizzano, in generale, i termini «domanda» e «domanda di protezione internazionale» in forma inscindibile, senza mai riferirsi, contrariamente al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1), a una «domanda di asilo».

37      Inoltre, per definire il regime applicabile a una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 604/2013 qualora quest’ultima non abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale, l’articolo 24, paragrafi 2 e 4, di tale regolamento si riferisce esplicitamente al carattere definitivo o meno della decisione di rigetto della «domanda di protezione internazionale» presentata da detta persona.

38      Peraltro, l’articolo 33 della direttiva 2013/32 distingue chiaramente i casi nei quali una domanda di protezione internazionale non è esaminata a norma del regolamento n. 604/2013 da quelli nei quali tale domanda può essere respinta in quanto inammissibile perché «un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale».

39      Il legislatore dell’Unione ha dunque considerato che il rigetto della domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo quale quello di cui al procedimento principale dovesse essere garantito da una decisione di inammissibilità, ai sensi dell’articolo 33 della summenzionata direttiva, anziché mediante una decisione di trasferimento e di non esaminare, ai sensi dell’articolo 26 del regolamento in parola, il che comporta un certo numero di conseguenze, in particolare sui mezzi di ricorso esperibili avverso la decisione di rigetto.

40      Detta conclusione non è tale da ostacolare la realizzazione degli obiettivi, menzionati al considerando 5 del regolamento di cui trattasi, consistenti, da un lato, nel garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e, d’altro lato, nel non pregiudicare il rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, in quanto un cittadino di un paese terzo quale quello di cui al procedimento principale beneficia già di una protezione internazionale.

41      Di conseguenza, dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento, discende che uno Stato membro non può validamente chiedere a un altro Stato membro di riprendere in carico, nel contesto delle procedure definite da tale regolamento, un cittadino di un paese terzo, quale quello di cui al procedimento principale, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale nel primo Stato membro dopo che il secondo Stato membro gli ha concesso il beneficio della protezione sussidiaria.

42      Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che le disposizioni e i principi del regolamento n. 604/2013 che disciplinano, direttamente o indirettamente, i termini per la presentazione di una richiesta di ripresa in carico non sono applicabili in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, nella quale un cittadino di un paese terzo abbia presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro dopo che gli era stato concesso il beneficio della protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.

 Sulle questioni dalla seconda alla nona

43      Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla nona.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Le disposizioni e i principi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, che disciplinano, direttamente o indirettamente, i termini per la presentazione di una richiesta di ripresa in carico non sono applicabili in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, nella quale un cittadino di un paese terzo abbia presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro dopo che gli era stato concesso il beneficio della protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.